ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 158

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
30 aprile 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2019-2020
Sedute dal 15 al 18 aprile 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 69 del 26.2.2021 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Giovedì 18 aprile 2019

2021/C 158/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche (2019/2690(RSP))

2

2021/C 158/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul Camerun (2019/2691(RSP))

7

2021/C 158/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul Brunei (2019/2692(RSP))

11

2021/C 158/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sui negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (2019/2536(RSP))

15

2021/C 158/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (2019/2683(RSP))

18


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Mercoledì 17 aprile 2019

2021/C 158/06

Decisione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 relativa alla stesura o modifica del titolo di una risoluzione presentata a conclusione di una discussione (interpretazione dell'articolo 149 bis, paragrafo 2, del regolamento) (2019/2020(REG))

23

2021/C 158/07

Decisione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 relativa alla dichiarazione politica per la costituzione di un gruppo politico (interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino, del regolamento) (2019/2019(REG))

24


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 16 aprile 2019

2021/C 158/08

P8_TA(2019)0359
Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD))
P8_TC1-COD(2018)0154
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale
(Testo rilevante ai fini del SEE)

25

2021/C 158/09

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (06929/2019 — C8-0133/2019 — 2018/0214(NLE))

42

2021/C 158/10

P8_TA(2019)0361
Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD))
P8_TC1-COD(2018)0189
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

43

2021/C 158/11

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei (15056/2018 — C8-0051/2019 — 2016/0156(NLE))

47

2021/C 158/12

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (06781/2019 — C8-0134/2019 — 2017/0107(NLE))

48

2021/C 158/13

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta nomina di Viorel Ştefan a membro della Corte dei conti (C8-0049/2019 — 2019/0802(NLE))

49

2021/C 158/14

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta nomina di Ivana Maletić a membro della Corte dei conti (C8-0116/2019 — 2019/0803(NLE))

50

2021/C 158/15

P8_TA(2019)0366
Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218 — C8-0159/2018 — 2018/0106(COD))
P8_TC1-COD(2018)0106
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

51

2021/C 158/16

P8_TA(2019)0367
Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (direttiva) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (COM(2018)0092 — C8-0111/2018 — 2018/0041(COD))
P8_TC1-COD(2018)0041
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

54

2021/C 158/17

P8_TA(2019)0368
Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (regolamento) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 (COM(2018)0110 — C8-0110/2018 — 2018/0045(COD))
P8_TC1-COD(2018)0045
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

55

2021/C 158/18

P8_TA(2019)0369
Requisiti patrimoniali (regolamento) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0480/2016 — 2016/0360A(COD))
P8_TC1-COD(2016)0360A
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

56

2021/C 158/19

P8_TA(2019)0370
Requisiti patrimoniali (direttiva) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (COM(2016)0854 — C8-0474/2016 — 2016/0364(COD))
P8_TC1-COD(2016)0364
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

58

2021/C 158/20

P8_TA(2019)0371
Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2016)0851 — C8-0478/2016 — 2016/0361(COD))
P8_TC1-COD(2016)0361
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

60

2021/C 158/21

P8_TA(2019)0372
Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento (direttiva) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE (COM(2016)0852 — C8-0481/2016 — 2016/0362(COD))
P8_TC1-COD(2016)0362
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

62

2021/C 158/22

P8_TA(2019)0373
Titoli garantiti da obbligazioni sovrane ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane (COM(2018)0339 — C8-0206/2018 — 2018/0171(COD))
P8_TC1-COD(2018)0171
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane
(Testo rilevante ai fini del SEE)

64

2021/C 158/23

P8_TA(2019)0374
Autorità europee di vigilanza e mercati finanziari ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2018)0646 — C8-0409/2018 — 2017/0230(COD))
P8_TC1-COD(2017)0230
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

83

2021/C 158/24

P8_TA(2019)0375
Vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2017)0538 — C8-0317/2017 — 2017/0232(COD))
P8_TC1-COD(2017)0232
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

85

2021/C 158/25

P8_TA(2019)0376
Mercati degli strumenti finanziari e accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (COM(2017)0537 — C8-0318/2017 — 2017/0231(COD))
P8_TC1-COD(2017)0231
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

87

2021/C 158/26

P8_TA(2019)0377
Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (direttiva) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (COM(2017)0791 — C8-0452/2017 — 2017/0358(COD))
P8_TC1-COD(2017)0358
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE

89

2021/C 158/27

P8_TA(2019)0378
Requisiti prudenziali delle imprese di investimento (regolamento) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010 (COM(2017)0790 — C8-0453/2017 — 2017/0359(COD))
P8_TC1-COD(2017)0359
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014

91

2021/C 158/28

P8_TA(2019)0379
Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (COM(2017)0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD))
P8_TC1-COD(2017)0355
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

93

2021/C 158/29

P8_TA(2019)0380
Autorità europea del lavoro ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018)0131 — C8-0118/2018 — 2018/0064(COD))
P8_TC1-COD(2018)0064
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344

96

2021/C 158/30

P8_TA(2019)0381
Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD))
P8_TC1-COD(2016)0074
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

99

2021/C 158/31

P8_TA(2019)0382
Regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM(2017)0114 — C8-0099/2017 — 2017/0048(COD))
P8_TC1-COD(2017)0048
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

101

2021/C 158/32

P8_TA(2019)0383
Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170(COD))
P8_TC1-COD(2018)0170
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

102

2021/C 158/33

P8_TA(2019)0384
Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD))
P8_TC1-COD(2018)0258
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

133

2021/C 158/34

P8_TA(2019)0385
Istituzione del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))
P8_TC1-COD(2018)0232
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale

153

2021/C 158/35

P8_TA(2019)0386
Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2018)0209 — C8-0151/2018 — 2018/0103(COD))
P8_TC1-COD(2018)0103
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

170

2021/C 158/36

P8_TA(2019)0387
Quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (COM(2016)0551 — C8-0345/2016 — 2016/0264(COD))
P8_TC1-COD(2016)0264
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

171

2021/C 158/37

P8_TA(2019)0388
Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] (COM(2018)0478 — C8-0294/2018 — 2017/0351(COD))
P8_TC1-COD(2017)0351
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio

174

2021/C 158/38

P8_TA(2019)0389
Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] (COM(2018)0480 — C8-0293/2018 — 2017/0352(COD))
P8_TC1-COD(2017)0352
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816

176

2021/C 158/39

P8_TA(2019)0390
Rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione) (COM(2018)0303 — C8-0184/2018 — 2018/0153(COD))
P8_TC1-COD(2018)0153
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione)

178

2021/C 158/40

P8_TA(2019)0391
Requisiti di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro sicurezza generale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/… e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 (COM(2018)0286 — C8-0194/2018 — 2018/0145(COD))
P8_TC1-COD(2018)0145
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

180

 

Mercoledì 17 aprile 2019

2021/C 158/41

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto (15822/2018 — C8-0151/2019 — 2018/0423(NLE))

183

2021/C 158/42

P8_TA(2019)0395
Istituzione di Orizzonte Europa — definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD))
P8_TC1-COD(2018)0224
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

184

2021/C 158/43

P8_TA(2019)0396
Programma di attuazione di Orizzonte Europa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018)0436 — C8-0253/2018 — 2018/0225(COD))
P8_TC1-COD(2018)0225
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

253

2021/C 158/44

P8_TA(2019)0397
Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE (COM(2017)0795 — C8-0004/2018 — 2017/0353(COD))
P8_TC1-COD(2017)0353
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

339

2021/C 158/45

P8_TA(2019)0398
Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (COM(2018)0238 — C8-0165/2018 — 2018/0112(COD))
P8_TC1-COD(2018)0112
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

341

2021/C 158/46

P8_TA(2019)0399
Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018)0185 — C8-0143/2018 — 2018/0090(COD))
P8_TC1-COD(2018)0090
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori

343

2021/C 158/47

P8_TA(2019)0400
Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))
P8_TC1-COD(2018)0088
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE

345

2021/C 158/48

P8_TA(2019)0401
Certificato protettivo complementare per i medicinali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (COM(2018)0317 — C8-0217/2018 — 2018/0161(COD))
P8_TC1-COD(2018)0161
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali

347

2021/C 158/49

P8_TA(2019)0402
Programma spaziale dell'Unione e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD))
P8_TC1-COD(2018)0236
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

348

2021/C 158/50

P8_TA(2019)0403
Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434 — C8-0256/2018 — 2018/0227(COD))
P8_TC1-COD(2018)0227
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

424

2021/C 158/51

P8_TA(2019)0404
Programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))
P8_TC1-COD(2018)0233
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore fiscale

459

2021/C 158/52

P8_TA(2019)0405
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD))
P8_TC1-COD(2018)0209
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)

475

2021/C 158/53

P8_TA(2019)0406
Programma Giustizia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD))
P8_TC1-COD(2018)0208
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia

501

2021/C 158/54

P8_TA(2019)0407
Programma Diritti e Valori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))
P8_TC1-COD(2018)0207
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

517

2021/C 158/55

Decisione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali (2019/2698(RSO))

536

2021/C 158/56

P8_TA(2019)0409
Adattamento agli articoli 290 e 291 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 — C8-0148/2019 — 2016/0400B(COD))
P8_TC1-COD(2016)0400B
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

540

2021/C 158/57

P8_TA(2019)0410
Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE — parte I ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 — C8-0524/2016 — 2016/0400A(COD))
P8_TC1-COD(2016)0400A
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

829

2021/C 158/58

P8_TA(2019)0411
Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD))
P8_TC1-COD(2016)0399
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo
(Testo rilevante ai fini del SEE)

832

2021/C 158/59

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (06823/1/2019 — C8-0155/2019 — 2019/0031(APP))

839

2021/C 158/60

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (07683/2019 — C8-0153/2019 — 2019/0005(NLE))

840

2021/C 158/61

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI (07651/2019 — C8-0149/2019 — 2019/0804(CNS))

841

2021/C 158/62

P8_TA(2019)0415
Guardia di frontiera e costiera europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0631 — C8-0406/2018 — 2018/0330A(COD))
P8_TC1-COD(2018)0330A
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624

842

2021/C 158/63

P8_TA(2019)0416
Codice dei visti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2018)0252 — C8-0114/2018 — 2018/0061(COD))
P8_TC1-COD(2018)0061
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

845

2021/C 158/64

P8_TA(2019)0417
Misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (COM(2018)0577 — C8-0391/2018 — 2018/0304(COD))
P8_TC1-COD(2018)0304
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio

846

2021/C 158/65

P8_TA(2019)0418
Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (COM(2018)0213 — C8-0152/2018 — 2018/0105(COD))
P8_TC1-COD(2018)0105
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

847

2021/C 158/66

P8_TA(2019)0419
Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))
P8_TC1-COD(2018)0328
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento

850

2021/C 158/67

P8_TA(2019)0420
Meccanismo per collegare l'Europa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (COM(2018)0438 — C8-0255/2018 — 2018/0228(COD))
P8_TC1-COD(2018)0228
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)

884

2021/C 158/68

P8_TA(2019)0421
Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2018)0640 — C8-0405/2018 — 2018/0331(COD))
P8_TC1-COD(2018)0331
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della alla lotta alla diffusione di contenuti terroristici online [Em. 1]

932

 

Giovedì 18 aprile 2019

2021/C 158/69

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca (07770/2019 — C8-0152/2019 — 2019/0805(CNS))

963

2021/C 158/70

P8_TA(2019)0426
Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))
P8_TC1-COD(2018)0143
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio

964

2021/C 158/71

P8_TA(2019)0427
Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653 — C8-0393/2017 — 2017/0291(COD))
P8_TC1-COD(2017)0291
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

967

2021/C 158/72

P8_TA(2019)0428
Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM(2018)0239 — C8-0166/2018 — 2018/0113(COD))
P8_TC1-COD(2018)0113
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

968

2021/C 158/73

P8_TA(2019)0429
Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (COM(2018)0241 — C8-0167/2018 — 2018/0114(COD))
P8_TC1-COD(2018)0114
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

969

2021/C 158/74

P8_TA(2019)0430
Fondo europeo per la difesa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD))
P8_TC1-COD(2018)0254
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa
(Testo rilevante ai fini del SEE)

970

2021/C 158/75

P8_TA(2019)0431
Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (COM(2018)0093 — C8-0112/2018 — 2018/0042(COD))
P8_TC1-COD(2018)0042
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

1001

2021/C 158/76

P8_TA(2019)0432
Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 — C8-0113/2018 — 2018/0043(COD))
P8_TC1-COD(2018)0043
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE

1002

2021/C 158/77

P8_TA(2019)0433
InvestEU ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))
P8_TC1-COD(2018)0229
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU

1005

2021/C 158/78

P8_TA(2019)0434
Sistema di interfaccia unica marittima europea ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0278 — C8-0193/2018 — 2018/0139(COD))
P8_TC1-COD(2018)0139
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

1060

2021/C 158/79

P8_TA(2019)0435
Informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 — C8-0208/2018 — 2018/0179(COD))
P8_TC1-COD(2018)0179
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

1061

2021/C 158/80

P8_TA(2019)0436
Inquinanti organici persistenti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))
P8_TC1-COD(2018)0070
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

1062

2021/C 158/81

P8_TA(2019)0437
Obbligo di compensazione, obblighi di segnalazione, tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC e repertori di dati sulle negoziazioni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2017)0208 — C8-0147/2017 — 2017/0090(COD))
P8_TC1-COD(2017)0090
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

1064

2021/C 158/82

P8_TA(2019)0438
Autorizzazione delle CCP e riconoscimento di CCP di paesi terzi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (COM(2017)0331 — C8-0191/2017 — 2017/0136(COD))
P8_TC1-COD(2017)0136
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi

1066

2021/C 158/83

P8_TA(2019)0439
Promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (COM(2018)0331 — C8-0212/2018 — 2018/0165(COD))
P8_TC1-COD(2018)0165
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI

1068


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Sedute dal 15 al 18 aprile 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 69 del 26.2.2021.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Giovedì 18 aprile 2019

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/2


P8_TA(2019)0422

Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla Cina, in particolare la situazione delle minoranze religiose ed etniche (2019/2690(RSP))

(2021/C 158/01)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Cina, in particolare quelle del 26 novembre 2009 sulla situazione in Cina: diritti delle minoranze e applicazione della pena di morte (1), del 10 marzo 2011 sulla situazione e il patrimonio culturale a Kashgar (regione autonoma uigura dello Xinjiang, Cina) (2), del 15 dicembre 2016 sui casi dell'accademia buddista tibetana Larung Gar e di Ilham Tohti (3), del 12 settembre 2018 sullo stato delle relazioni UE-Cina (4) e del 4 ottobre 2018 sulla detenzione di massa arbitraria di uiguri e kazaki nella regione autonoma uigura dello Xinjiang (5),

visti il partenariato strategico UE-Cina, avviato nel 2003, e la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 22 giugno 2016, dal titolo «Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina» (JOIN(2016)0030),

visti gli orientamenti dell'UE sulla promozione e la tutela della libertà di religione o di credo, adottati dal Consiglio «Affari esteri» il 24 giugno 2013,

vista la comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), del 12 marzo 2019, dal titolo «UE-Cina — Una prospettiva strategica» (JOIN(2019)0005),

vista la dichiarazione congiunta del 21o vertice UE-Cina del 9 aprile 2019,

visti il dialogo UE-Cina sui diritti umani, avviato nel 1995, e il suo 37o ciclo tenutosi a Bruxelles l'1 e il 2 aprile 2019,

visti l'articolo 36 della Costituzione della Repubblica popolare cinese, che garantisce a tutti i cittadini il diritto alla libertà di confessione religiosa, e l'articolo 4, che difende i diritti delle «nazionalità minoritarie»,

visto il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, firmato dalla Cina nel 1998 ma mai ratificato,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,

viste le osservazioni conclusive contenute nella relazione sulla Cina a cura del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che, nel suo quadro strategico sui diritti umani e la democrazia, l'UE si impegna a promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in tutti i settori della sua azione esterna, senza eccezioni, ponendo i diritti umani al centro delle sue relazioni con tutti i paesi terzi, ivi compresi i suoi partner strategici; considerando che tale approccio dovrebbe restare al centro del partenariato di lunga data tra l'Unione europea e la Cina, conformemente all'impegno dell'UE per la difesa di questi stessi valori nella sua azione esterna all'interesse espresso dalla Cina a rispettare il diritto internazionale e le norme relative ai diritti umani nel proprio sviluppo;

B.

considerando che la Cina è riuscita a sottrarre alla povertà 700 milioni di persone, ma che, dall'ascesa al potere del Presidente Xi Jinping nel marzo 2013, la situazione dei diritti umani in Cina ha continuato a peggiorare, con un'intensificazione dell'ostilità del governo nei confronti del dissenso pacifico, della libertà di espressione e di religione e dello Stato di diritto; che le autorità cinesi hanno arrestato e perseguito centinaia di difensori dei diritti umani e avvocati e giornalisti impegnati in tale ambito;

C.

considerando che le nuove disposizioni in materia di religione, entrate in vigore il 1o febbraio 2018, si presentano più restrittive nei confronti delle attività e dei gruppi religiosi, costringendoli ad allinearsi maggiormente alla politica del partito; che la libertà di religione e di coscienza ha toccato un nuovo minimo storico dall'avvio delle riforme economiche e del processo di apertura della Cina della fine degli anni Settanta; che la Cina è uno dei paesi con il maggior numero di persone detenute per motivi religiosi;

D.

considerando che, malgrado l'accordo raggiunto nel settembre 2018 tra la Santa Sede e il governo cinese per quanto concerne le nomine dei vescovi in Cina, le comunità religiose sono vittime di una crescente repressione in Cina e che i cristiani, appartenenti a chiese sia clandestine che approvate dal governo, sono presi di mira, ad esempio attraverso la persecuzione e la detenzione dei fedeli, la demolizione di chiese, la confisca di simboli religiosi e un giro di vite sugli incontri cristiani; che, in alcune province, le autorità cinesi non consentono ai minori di 18 anni di prendere parte ad attività religiose; che nel settembre 2018 la Cina ha messo al bando la Chiesa di Zion, la più grande congregazione del paese, che conta oltre 1 500 fedeli;

E.

considerando che la situazione nello Xinjiang, patria di dieci milioni di uiguri musulmani e persone di etnia kazaka, è peggiorata rapidamente, dal momento che la stabilità e il controllo dello Xinjiang sono diventati una massima priorità delle autorità cinesi in seguito ai ricorrenti attentati terroristici nella regione, o presumibilmente collegati ad essa, da parte degli uiguri e in virtù della posizione strategica della regione autonoma uigura dello Xinjiang per l'iniziativa «Nuova via della seta»; che, secondo alcune segnalazioni, il sistema dei campi di rieducazione dello Xinjiang si è esteso ad altre parti della Cina;

F.

considerando che è stato istituito un programma di detenzione extragiudiziale nell'ambito del quale, secondo le stime del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale, decine di migliaia, se non addirittura un milione, di uiguri vengono trattenuti e costretti a seguire programmi di rieducazione politica, senza che siano stati presentati capi d'accusa a loro carico o che sia stato celebrato un processo, e vengono dunque detenuti arbitrariamente con il pretesto della lotta al terrorismo e all'estremismo religioso; che nella provincia dello Xinjiang è stata messa a punto una politica che impone gravi restrizioni alle pratiche religiose nonché alla lingua e alle usanze uigure;

G.

considerando che è stata sviluppata una sofisticata rete di sorveglianza digitale intrusiva che prevede, tra l'altro, l'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale e la raccolta di dati;

H.

considerando che il governo cinese ha respinto le numerose richieste avanzate dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie (WGEID), dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani nonché da altri mandati delle procedure speciali delle Nazioni Unite con le quali si chiedeva l'invio di investigatori indipendenti nello Xinjiang;

I.

considerando che negli ultimi anni, nonostante la crescita economica e lo sviluppo delle infrastrutture, la situazione in Tibet è peggiorata, stanti la limitazione di una serie di diritti umani imposta dal governo cinese con il pretesto della sicurezza e della stabilità e gli implacabili attacchi dello stesso governo contro l'identità e la cultura tibetane;

J.

considerando che le misure di sorveglianza e di controllo sono aumentate negli ultimi anni, così come le detenzioni arbitrarie, gli atti di tortura e i maltrattamenti; che il governo cinese ha creato, in Tibet, un ambiente in cui non esistono limiti all'autorità statale e in cui la paura è pervasiva e ogni aspetto della vita pubblica e privata è strettamente controllato e regolamentato; che in Tibet qualsiasi atto di dissenso o critica non violento delle politiche statali per quanto riguarda le minoranze etniche o religiose può essere considerato «separatista» e quindi perseguibile penalmente; che l'accesso alla Regione autonoma del Tibet è oggi più limitato che mai;

K.

considerando che dal 2009, in base a quanto segnalato, un numero estremamente elevato di tibetani, principalmente monaci e suore, si sono dati fuoco per protestare contro le politiche restrittive attuate in Tibet dalla Cina e chiedere il rientro del Dalai Lama nonché il diritto alla libertà religiosa nella contea di Aba/Ngaba (provincia del Sichuan) e in altre zone dell'altopiano tibetano; che negli ultimi dieci anni non sono stati compiuti progressi nella risoluzione della crisi tibetana;

1.

esprime profonda preoccupazione per il regime sempre più repressivo cui si trovano confrontate numerose minoranze religiose ed etniche, in particolare uiguri e kazaki, tibetani e cristiani, che limita ulteriormente le garanzie costituzionali del loro diritto alla libertà di espressione culturale e di credo religioso, alla libertà di parola e di espressione, nonché alla libertà di riunione e associazione pacifiche; chiede alle autorità di rispettare tali libertà fondamentali;

2.

invita il governo cinese a porre immediatamente fine alla pratica delle detenzioni di massa arbitrarie — in assenza di capi d'accusa, di processo o di condanne per reati — dei membri delle minoranze uigura e kazaka, a chiudere tutti i campi e i centri di detenzione e a liberare immediatamente e senza condizioni le persone detenute;

3.

chiede l'immediata liberazione delle persone detenute arbitrariamente, dei prigionieri di coscienza, tra cui i seguaci del movimento del Falun Gong, come pure la cessazione delle sparizioni forzate e insiste affinché ciascun individuo possa scegliere il proprio rappresentante legale, contattare la propria famiglia, beneficiare di cure mediche e far svolgere accertamenti del caso che lo vede coinvolto;

4.

invita il governo cinese a rilasciare immediatamente i cittadini di origine uigura, tra cui Ilham Tohti, Tashpolat Tiyip, Rahrile Dawut, Eli Mamut, Hailaite Niyazi, Memetjan Abdulla, Abduhelil Zunun e Abdukerm Abduweli, gli individui perseguitati per il loro credo religioso, tra cui Zhang Shojie, Hu Shigen, Wang Yi e Sun Qian, nonché attivisti, scrittori ed esponenti religiosi tibetani che sono oggetto di procedimenti penali o che sono stati imprigionati per aver esercitato il loro diritto alla libertà di espressione, tra cui Tashi Wangchuk e Lobsang Dargye;

5.

chiede la liberazione immediata dell'editore svedese, Gui Minhai, e dei due cittadini canadesi, Michael Spavor e Michael Kovrig;

6.

esorta il governo cinese a comunicare alle rispettive famiglie le generalità complete delle persone scomparse nello Xinjiang;

7.

invita le autorità cinesi a cessare le campagne contro le congregazioni e le organizzazioni cristiane, a porre fine alle molestie e alla detenzione di pastori e sacerdoti cristiani, nonché alla demolizione coatta di chiese;

8.

invita le autorità cinesi a rispettare la libertà linguistica, culturale e religiosa e le altre libertà fondamentali del popolo tibetano, ad astenersi dalle politiche di insediamento che favoriscono l'etnia Han a discapito dei tibetani e dal costringere i nomadi tibetani a rinunciare al proprio stile di vita tradizionale;

9.

condanna le campagne condotte nell'ambito dell'approccio della cosiddetta «educazione patriottica», che comprendono misure per il controllo statale dei monasteri buddisti tibetani; teme che il diritto penale cinese sia utilizzato in maniera abusiva per perseguitare tibetani e buddisti le cui attività religiose sono equiparate ad atti di «separatismo»; deplora il netto peggioramento delle condizioni per la pratica del buddismo a seguito delle proteste tibetane del marzo 2008, con l'adozione da parte del governo cinese di un approccio più invasivo alla «educazione patriottica»;

10.

esorta le autorità cinesi a dare attuazione al diritto costituzionale alla libertà di credo religioso per tutti i cittadini cinesi;

11.

rammenta l'importanza che l'UE e gli Stati membri sollevino la questione delle violazioni dei diritti umani presso le autorità cinesi, a tutti i livelli politici, in linea con l'impegno dell'UE di esprimersi con una voce forte, chiara e univoca nell'interazione con il paese, anche in occasione del dialogo annuale sui diritti umani, del dialogo strategico, del dialogo economico ad alto livello e del prossimo vertice euroasiatico;

12.

sottolinea che, sebbene nella dichiarazione congiunta rilasciata al termine del 21o vertice UE-Cina, l'Unione europea e la Cina abbiano ribadito che tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati, l'UE dovrebbe esortare la Cina ad agire di conseguenza; deplora il fatto che, in occasione del vertice UE-Cina del 9 aprile 2019, le questioni urgenti in materia di diritti umani abbiano avuto, una volta di più, una posizione marginale; è del parere che, laddove le formulazioni impiegate durante i vertici UE-Cina risultino deboli in termini di diritti umani, il Consiglio, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione dovrebbero rifiutarsi di prenderle in considerazione e rilasciare una comunicazione distinta sulla questione, con una valutazione significativa sia della situazione che del motivo per cui non sono state adottate formulazioni più incisive;

13.

invita gli Stati membri dell'UE a impedire qualsivoglia attività delle autorità cinesi sul territorio dell'Unione che sia intesa a vessare i membri delle comunità turche, i tibetani e altri gruppi religiosi o etnici per costringerli ad agire come informatori, costringerli a tornare in Cina o ridurli al silenzio;

14.

invita le autorità cinesi a garantire un accesso libero, ragionevole e senza restrizioni alla provincia dello Xinjiang e alla regione autonoma del Tibet per i giornalisti e gli osservatori internazionali, tra cui l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e le procedure speciali delle Nazioni Unite; invita l'UE e gli Stati membri a prendere l'iniziativa in occasione della prossima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite riguardo a una risoluzione sull'invio di una missione conoscitiva nello Xinjiang;

15.

invita il governo cinese a garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione cinese, in particolare l'articolo 4 che tutela le minoranze nazionali, l'articolo 35 che tutela la libertà di espressione, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione, l'articolo 36 che riconosce il diritto di confessione religiosa e l'articolo 41 che garantisce il diritto di criticare qualsivoglia organismo o funzionario statale ed esprimere suggerimenti a riguardo del loro operato;

16.

esorta la Cina a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

17.

insiste affinché la Cina garantisca a diplomatici, giornalisti e cittadini dell'UE accesso illimitato al Tibet in reciprocità con l'accesso libero e aperto a tutti i territori degli Stati membri dell'UE di cui godono i viaggiatori cinesi; esorta le istituzioni dell'UE a prendere in seria considerazione la questione dell'accesso al Tibet nelle discussioni relative all'accordo di facilitazione dei visti fra l'UE e la Cina;

18.

si rammarica del fatto che il 37o ciclo del dialogo UE-Cina sui diritti umani non abbia dato risultati sostanziali; deplora, inoltre, che la delegazione cinese non abbia partecipato il 2 aprile al prosieguo del dialogo che prevedeva uno scambio di opinioni con le organizzazioni della società civile;

19.

esorta il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri a controllare con maggiore attenzione i preoccupanti sviluppi in materia di diritti umani nello Xinjiang, tra cui un'accresciuta repressione e sorveglianza da parte governativa, e a denunciare le violazioni dei diritti umani in Cina, sia a livello privato che pubblico;

20.

invita il Consiglio a prendere in considerazione l'adozione di sanzioni mirate nei confronti dei funzionari responsabili della repressione nella regione autonoma uigura dello Xinjiang;

21.

invita l'UE, i suoi Stati membri e la comunità internazionale a sospendere qualsiasi esportazione e trasferimento tecnologico di beni e servizi utilizzati dalla Cina per intensificare e migliorare l'apparato per la sorveglianza informatica e la «definizione di profili predittivi»; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Cina stia già esportando tali tecnologie in Stati autoritari in tutto il mondo;

22.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento della Repubblica popolare cinese.

(1)  GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 80.

(2)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 185.

(3)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 108.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2018)0343.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0377.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/7


P8_TA(2019)0423

Camerun

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul Camerun (2019/2691(RSP))

(2021/C 158/02)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione rilasciata il 7 marzo 2019 dal presidente della sottocommissione per i diritti dell'uomo, Antonio Panzeri, sulla situazione in Camerun,

vista la dichiarazione rilasciata il 5 marzo 2019 del vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sul deterioramento della situazione politica e di sicurezza in Camerun,

viste le varie dichiarazioni del portavoce del VP/AR sulla situazione in Camerun, in particolare quella rilasciata il 31 gennaio 2019,

vista la dichiarazione preliminare resa il 9 ottobre 2018 dalla missione di osservazione elettorale dell'Unione africana alle elezioni presidenziali in Camerun,

vista la dichiarazione rilasciata l'11 dicembre 2018 dagli esperti delle Nazioni Unite sulla repressione delle proteste,

vista la dichiarazione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, del 6 marzo 2019, sulla situazione dei diritti umani in Camerun,

vista la legge antiterrorismo del Camerun, adottata nel 2014,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966,

visto l'accordo di partenariato ACP-UE («accordo di Cotonou»),

vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981, che il Camerun ha ratificato,

vista la Costituzione della Repubblica del Camerun,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Camerun si trova ad affrontare contemporaneamente una serie di sfide politiche e di sicurezza, in particolare le minacce di Boko Haram nella regione dell'Estremo Nord, le minacce transfrontaliere lungo il confine orientale con la Repubblica centrafricana nonché una ribellione separatista armata interna al paese, nelle regioni anglofone del Nordovest e del Sudovest;

B.

considerando che il 7 ottobre 2018 in Camerun si sono svolte le elezioni presidenziali; che in relazione alle elezioni sono emerse accuse di frode e sono state denunciate irregolarità; che il presidente Paul Biya è al potere dal 1982; che la Costituzione del Camerun è stata modificata nel 2008 al fine di rimuovere i limiti dei mandati;

C.

considerando che i sostenitori e gli alleati del partito di opposizione MRC (Movimento per la rinascita del Camerun), guidato da Maurice Kamto, hanno organizzato manifestazioni di protesta a Douala, Yaoundé, Dshang, Bafoussam e Bafang; che le forze di sicurezza dello Stato hanno fatto ricorso alla forza in modo sproporzionato per reprimere tali proteste, utilizzando anche lacrimogeni e proiettili di gomma;

D.

considerando che nel gennaio 2019 circa 200 persone, tra cui Maurice Kamto e altri esponenti dell'opposizione, sono state arbitrariamente arrestate e detenute senza accesso immediato a un difensore; che il capo dell'opposizione e i suoi sostenitori sono stati accusati di svariati reati, tra cui insurrezione, ostilità nei confronti della Patria, ribellione, distruzione di edifici e beni pubblici, oltraggio al presidente della Repubblica e assembramenti di natura politica;

E.

considerando che il 9 aprile 2019 la Corte d'appello della regione del Centro del Camerun ha confermato la decisione adottata in primo grado, respingendo la richiesta di rilascio di Maurice Kamto e di altre sei persone; che il procedimento dinanzi alla Corte d'appello si è svolto in assenza di Maurice Kamto e dei suoi avvocati;

F.

considerando che le autorità camerunesi hanno avviato azioni sproporzionate sottoponendo alcuni membri dell'opposizione a processi militari, e che ciò ha esacerbato i disordini politici in Camerun; che le persone accusate rischiano la pena di morte, in caso di condanna;

G.

considerando che le autorità del Camerun hanno ripetutamente limitato la libertà di espressione mediante la chiusura di Internet, le vessazioni e la detenzione di giornalisti, il rifiuto di concedere licenze ai media indipendenti e l'intensificazione degli attacchi politici contro la stampa indipendente;

H.

considerando che in Camerun persistono le tensioni tra la maggioranza francofona e le minoranze anglofone; che nelle regioni del Nordovest e del Sudovest l'inglese rimane la lingua predominante ed esistono sistemi di istruzione e giuridici distinti;

I.

considerando che alla fine del 2016 la discriminazione e la relativa negligenza nei confronti delle regioni anglofone, nonché l'imposizione della lingua e del sistema giuridico francesi nei tribunali e nelle scuole hanno dato origine a scioperi pacifici da parte di insegnanti e avvocati e a manifestazioni pacifiche;

J.

considerando che a partire dall'ottobre 2018 le violenze si sono intensificate e le operazioni su larga scala condotte dalle forze di sicurezza spesso comportano abusi e violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni illegali, stupri, violenze contro donne e bambini e distruzione di proprietà;

K.

considerando che i separatisti armati hanno compiuto rapimenti di massa, in particolare di bambini e studenti, nonché uccisioni mirate di funzionari di polizia, delle autorità di contrasto e delle autorità locali, estorsioni, proteste settimanali sotto forma di scioperi generali (il cosiddetto fenomeno delle «città fantasma») e boicottaggi, e hanno appiccato fuoco a istituti di istruzione e ospedali, privando così migliaia di giovani dell'accesso all'istruzione, e la popolazione generale dell'accesso all'assistenza sanitaria;

L.

considerando che, secondo le stime, a causa della crisi vi sono 444 000 sfollati interni e altre 32 000 persone sono fuggite nella vicina Nigeria; che nella crisi umanitaria complessiva cui il Camerun fa fronte si contano oltre 600 000 sfollati interni, circa 35 000 rifugiati dai conflitti vicini e 1,9 milioni di persone a rischio di insicurezza alimentare;

M.

considerando che nel 2018 e nel 2019 il governo del Camerun ha attuato il piano di assistenza umanitaria emergenziale per le regioni del Nordovest e del Sudovest al fine di garantire in via prioritaria una protezione e un'assistenza multidimensionali alle persone sfollate, nonché la prestazione di assistenza sanitaria alle persone colpite dalla crisi;

N.

considerando che la violenza di genere e la persecuzione delle minoranze continuano a costituire problemi gravi; che il codice penale del Camerun punisce i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso con una pena detentiva fino a cinque anni; che la polizia e i «gendarmi» (polizia militare) continuano ad arrestare e vessare le persone LGTBIQ;

O.

considerando che Boko Haram continua a commettere gravi violazioni dei diritti umani e violazioni del diritto internazionale umanitario nella regione dell'Estremo Nord, compresi il saccheggio e la distruzione di proprietà e l'uccisione e il rapimento di civili;

1.

deplora i casi di tortura, sparizioni forzate e uccisioni extragiudiziali ad opera dei servizi di sicurezza e dei separatisti armati; esprime particolare preoccupazione per le azioni delle forze governative nelle violenze perpetrate; invita le forze di sicurezza a rispettare il diritto internazionale in materia di diritti umani nella conduzione di operazioni e invita il governo ad adottare misure immediate per porre fine alla violenza e all'impunità nel paese;

2.

condanna l'uso eccessivo della forza contro i manifestanti e gli oppositori politici e le violazioni delle libertà di stampa, di espressione e di riunione; deplora profondamente l'arresto e la detenzione di Maurice Kamto e di altri manifestanti pacifici; chiede l'immediato rilascio da parte delle autorità camerunesi di Maurice Kamto e di tutte le altre persone detenute con accuse a sfondo politico, indipendentemente dal fatto che siano state arrestate prima o dopo le elezioni presidenziali del 2018;

3.

invita inoltre il governo del Camerun a porre fine a tutte le vessazioni e le intimidazioni nei confronti di attivisti politici, anche revocando il divieto di riunioni, manifestazioni e proteste politiche pacifiche, e a prendere provvedimenti per contrastare gli atti di incitamento all'odio;

4.

ricorda che i tribunali militari non dovrebbero in nessun caso avere giurisdizione sulla popolazione civile; ricorda al Camerun il suo obbligo internazionale di difendere il diritto a un processo equo per tutti i cittadini dinanzi a tribunali indipendenti;

5.

ricorda che in Camerun la pena di morte non è praticata dal 1997; osserva che ciò costituisce una pietra miliare nel percorso del paese verso la sua piena abolizione; ribadisce l'assoluta opposizione dell'Unione europea alla pena di morte e invita il governo del Camerun a confermare che non chiederà la pena di morte per gli attivisti politici e i manifestanti;

6.

esprime preoccupazione per il fatto che il governo camerunese non è riuscito a chiamare le forze di sicurezza a rispondere delle proprie azioni, il che ha aggravato la violenza e la cultura dell'impunità; chiede un'indagine indipendente e trasparente sull'uso della forza da parte della polizia e delle forze di sicurezza contro i manifestanti e gli oppositori politici e chiede che i responsabili rispondano delle loro azioni in processi equi;

7.

esorta le autorità camerunesi ad adottare tutte le misure necessarie in linea con gli obblighi del paese in materia di diritti umani per porre fine alla spirale di violenza; chiede in particolare che il governo organizzi un dialogo politico inclusivo finalizzato a trovare una soluzione pacifica e duratura della crisi nelle regioni anglofone; invita la comunità internazionale a contribuire a facilitare un dialogo di pace nazionale inclusivo offrendo di svolgere un ruolo di mediazione;

8.

deplora la riluttanza di entrambe le parti in conflitto a impegnarsi in colloqui di pace; esorta l'Unione africana e la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale a insistere ai fini dell'organizzazione di tali colloqui e invita l'UE a tenersi pronta a sostenere tale processo; ritiene che, in assenza di progressi, la crisi in Camerun dovrebbe essere esaminata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; invita inoltre l'UE a utilizzare la leva politica fornita dagli aiuti allo sviluppo e da altri programmi bilaterali per rafforzare la difesa dei diritti umani in Camerun;

9.

esorta il governo del Camerun a costruire una democrazia autentica, rappresentativa e vitale; chiede pertanto che il governo convochi tutti gli attori politici per una revisione consensuale del sistema elettorale nell'intento di garantire un processo elettorale libero, trasparente e credibile; chiede che questo processo si svolga prima che vengano tenute eventuali nuove elezioni al fine di promuovere la pace ed evitare crisi post-elettorali; invita l'UE a intensificare l'assistenza tecnica per sostenere gli sforzi del Camerun volti a rafforzare e rendere più democratiche le sue procedure elettorali;

10.

ribadisce che una società civile vitale e indipendente è essenziale per difendere i diritti umani e lo Stato di diritto; esprime preoccupazione per il fatto che le attività del Consorzio della società civile anglofona del Camerun sono state vietate; esorta il governo a revocare tale divieto e a garantire uno spazio aperto in cui la società civile possa operare;

11.

esprime preoccupazione per il fatto che la legge antiterrorismo del 2014 viene utilizzata impropriamente per limitare le libertà fondamentali; appoggia le richieste avanzate dagli esperti delle Nazioni Unite di sottoporre tale legge a revisione per garantire che non sia utilizzata per limitare i diritti alla libertà di espressione, riunione pacifica e associazione;

12.

prende atto della decisione degli Stati Uniti di ridurre gradualmente la propria assistenza militare al Camerun a causa delle accuse credibili di gravi violazioni dei diritti umani da parte delle forze di sicurezza; invita la Commissione a effettuare una valutazione del sostegno dell'UE ai servizi di sicurezza a tal riguardo e a riferire in merito al Parlamento europeo; chiede all'UE e ai suoi Stati membri di garantire che nessun sostegno fornito alle autorità camerunesi contribuisca alle violazioni dei diritti umani né le faciliti;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione europea/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani, al Consiglio ACP-UE, alle istituzioni dell'Unione africana e al governo e al parlamento del Camerun.

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/11


P8_TA(2019)0424

Brunei

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul Brunei (2019/2692(RSP))

(2021/C 158/03)

Il Parlamento europeo,

vista la dichiarazione resa il 3 aprile 2019 dal portavoce del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) sull'attuazione del codice penale nel Sultanato del Brunei-Darussalam,

visti gli orientamenti dell'UE sulla pena di morte, sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sui difensori dei diritti umani nonché sulla promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte delle persone LGTBI,

vista la dichiarazione resa il 1o aprile 2019 dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, in cui esorta il Brunei a fermare l'entrata in vigore del nuovo codice penale «draconiano»,

vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, firmata dal Brunei nel 2015,

vista la Convenzione sui diritti del fanciullo,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna,

vista la dichiarazione dei diritti umani dell'ASEAN del 2012,

visto il piano d'azione ASEAN-UE per il periodo 2018-2022,

visto il dialogo politico ASEAN-UE sui diritti umani del 29 novembre 2017,

vista la dichiarazione resa il 2 aprile 2019 dal portavoce aggiunto del dipartimento di Stato degli Stati Uniti sulla seconda e la terza fase dell'attuazione del codice penale basato sulla Sharia in Brunei,

visti l'articolo 135, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che nel 2014 il Brunei ha introdotto un codice penale basato sulla Sharia, da attuare in tre fasi; che il 3 aprile 2019 è stata avviata la terza fase dell'attuazione, che prevede l'entrata in vigore di misure quali la morte per lapidazione per atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso, rapporti sessuali extraconiugali e aborto come pure l'amputazione di un arto in caso di furto; che il codice penale prevede inoltre la pena di morte per insulti o diffamazione contro il profeta Maometto tanto per i musulmani quanto per i non musulmani; che il codice penale basato sulla Sharia si applica sia ai musulmani che ai non musulmani, inclusi gli stranieri, e si estende ai reati commessi al di fuori del paese dai cittadini e dai residenti permanenti;

B.

considerando che, dopo la pubertà, ai bambini condannati per tali reati possono essere inflitte le stesse pene degli adulti; che i bambini più piccoli sono talvolta sottoposti a fustigazione;

C.

considerando che, prima dell'introduzione del codice penale basato sulla Sharia, in Brunei l'omosessualità era illegale ed era punibile con pene detentive fino a dieci anni;

D.

considerando che in Brunei le ultime elezioni si sono tenute nel 1962; che il sultano esercita sia il ruolo di capo di Stato che quello di primo ministro e detiene la piena autorità esecutiva;

E.

considerando che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha dichiarato che qualsiasi forma di punizione corporale è in contrasto con il divieto di infliggere torture ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e non può essere considerata una sanzione legale a norma del diritto internazionale; che alcune pene previste dal codice penale si configurano come torture o trattamenti crudeli, disumani o degradanti vietati dalla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di cui il Brunei è firmatario dal 2015;

F.

considerando che le disposizioni del codice penale basato sulla Sharia violano gli obblighi del Brunei derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani, tra cui il diritto alla vita, la libertà dalla tortura e da altri maltrattamenti, la libertà di espressione, la libertà di religione e il diritto alla vita privata; che le disposizioni del codice penale creano discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale come pure discriminazioni nei confronti delle donne e delle minoranze religiose in Brunei e possono incitare alla violenza;

G.

considerando che, secondo il Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS) e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (UNFPA), le disposizioni del codice penale del Brunei che configurano l'omosessualità come reato e sanzionano alcune forme di assistenza sanitaria riproduttiva hanno ripercussioni particolarmente gravi per le donne e le persone LGBTI, creando ostacoli nell'accesso alle informazioni e ai servizi sanitari, impedendo l'accesso alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi e incidendo negativamente sulla salute pubblica;

H.

considerando che in Brunei la tradizione, la religione e la cultura vengono utilizzate per giustificare le discriminazioni nei confronti delle donne e delle persone LGTBI; che, secondo quanto riportato nella relazione sul Brunei pubblicata l'11 marzo 2019 dall'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, gli atteggiamenti patriarcali profondamente radicati e l'utilizzo di stereotipi discriminatori hanno ripercussioni sulle scelte accademiche e professionali delle donne, sulla posizione non paritaria che occupano nel mercato del lavoro e sui loro rapporti matrimoniali e familiari; che tali stereotipi rientrano tra le cause profonde della violenza nei confronti delle donne;

I.

considerando che il Brunei è caratterizzato da una popolazione multietnica che professa numerose religioni, tra cui l'islam, il cristianesimo, il buddismo, l'induismo e diverse religioni indigene, che coesistono pacificamente; che la Costituzione del Brunei riconosce la libertà di religione e sancisce che tutte le religioni possono essere praticate in pace e armonia dalle persone che le professano; che, nonostante quanto stabilito dalla Costituzione, il governo ha vietato il proselitismo e l'insegnamento di qualsiasi religione ad eccezione dell'islam e ha proibito ogni celebrazione pubblica del Natale;

J.

considerando che in Brunei esiste una moratoria di fatto sulla pena di morte e che l'ultima esecuzione ha avuto luogo nel 1957; che il codice penale basato sulla Sharia, se attuato, reintrodurrà effettivamente la pena di morte; che l'UE condanna la pena di morte in qualsiasi circostanza e luogo;

K.

considerando che l'adozione delle nuove norme ha suscitato sdegno a livello internazionale e sono stati lanciati appelli a boicottare gli alberghi di proprietà della Brunei Investment Agency (BIA); che tale agenzia fa capo al ministero delle Finanze e dell'economia del Brunei e possiede svariati progetti di investimento in tutto il mondo; che la BIA ha dichiarato che i suoi valori fondamentali includono il rispetto reciproco e la valorizzazione positiva della differenza e della diversità;

L.

considerando che il Brunei ha ratificato soltanto due delle principali convenzioni internazionali delle Nazioni Unite sui diritti umani, segnatamente la Convenzione sui diritti del fanciullo e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna; che il terzo ciclo del riesame periodico universale concernente il Brunei sarà avviato il 10 maggio 2019;

M.

considerando che l'UE ha sospeso i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione con il Brunei;

1.

condanna fermamente l'entrata in vigore del retrogrado codice penale basato sulla Sharia; esorta le autorità del Brunei ad abrogare immediatamente tale codice e ad assicurare che le leggi del paese rispettino il diritto e le norme internazionali, in conformità degli obblighi del Brunei derivanti dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, anche per quanto concerne le minoranze sessuali, le minoranze religiose e i non credenti;

2.

ribadisce la sua condanna della pena di morte; invita il Brunei a mantenere la moratoria sul ricorso alla pena di morte quale passo verso la sua abolizione;

3.

condanna fermamente l'uso della tortura e di trattamenti crudeli, degradanti e disumani in qualsiasi circostanza; sottolinea che le disposizioni del codice penale basato sulla Sharia violano gli obblighi del Brunei derivanti dal diritto internazionale in materia di diritti umani e che le pene previste da tale codice violano i consuetudinari divieti del diritto internazionale contro la tortura e altri maltrattamenti;

4.

esprime profonda preoccupazione per il fatto che, mentre molti paesi stanno depenalizzando gli atti sessuali consensuali con persone dello stesso sesso, il Brunei è purtroppo diventato il settimo paese a punire tali atti con la pena di morte; invita le autorità del Brunei a rispettare i diritti umani internazionali e a depenalizzare l'omosessualità;

5.

invita le autorità del Brunei a garantire il principio di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, senza distinzioni di alcun tipo basate su motivazioni quali il genere, l'orientamento sessuale, la razza o la religione; esprime profonda preoccupazione per la possibile applicazione del diritto penale ai minori; invita il Brunei a non applicare, in nessuna circostanza, la pena capitale, pene detentive o la tortura ai minori;

6.

invita le autorità del Brunei a rispettare pienamente la libertà di religione nel Sultanato, come stabilito nella sua stessa costituzione, e a consentire la celebrazione pubblica di tutte le festività religiose, compreso il Natale; sottolinea che la legislazione in merito deve rispettare rigorosamente i diritti umani;

7.

incoraggia le autorità del Brunei a promuovere il dialogo politico con i principali soggetti interessati della società civile, le organizzazioni per i diritti umani, le istituzioni religiose e le organizzazioni imprenditoriali, sia all'interno che all'esterno del Brunei, al fine di promuovere e tutelare i diritti umani nel suo territorio; sottolinea il diritto a esprimere opinioni critiche o satiriche quale legittimo esercizio della libertà di espressione, sancito dal quadro internazionale sui diritti umani;

8.

esorta il Brunei a ratificare i restanti principali strumenti internazionali delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esorta le autorità del Brunei a rivolgere un invito permanente a visitare il paese nel quadro di tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;

9.

invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), nel caso di un'effettiva applicazione del codice penale basato sulla Sharia, a valutare la possibilità di adottare, a livello di UE, misure restrittive in relazione a gravi violazioni dei diritti umani, compresi il congelamento dei beni e i divieti di visto;

10.

invita il VP/AR a subordinare il riavvio dei negoziati per l'accordo di partenariato e cooperazione tra l'UE e il Brunei alla conformità del codice penale al diritto internazionale e alle norme internazionali in materia di diritti umani;

11.

sottolinea il lavoro dei difensori dei diritti umani ai fini della promozione e della protezione dei diritti delle persone LGBTI; invita le istituzioni dell'UE a intensificare il loro sostegno alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani in Brunei;

12.

invita la delegazione dell'UE in Indonesia e Brunei Darussalam a Giacarta, la delegazione dell'UE presso l'ASEAN e il SEAE a monitorare attentamente la situazione e a consultare le autorità, gli ambasciatori e i rappresentanti del Brunei a tal proposito; invita il SEAE a includere la situazione in Brunei tra i punti all'ordine del giorno del prossimo dialogo politico UE-ASEAN in materia di diritti umani;

13.

incoraggia gli Stati membri a partecipare attivamente al prossimo riesame periodico universale, che avrà luogo dal 6 al 17 maggio 2019 ed esaminerà la situazione relativa ai diritti umani in Brunei;

14.

sottolinea che, finché l'attuale codice penale sarà in vigore, le istituzioni dell'UE devono valutare la possibilità di iscrivere gli alberghi di proprietà della Brunei Investment Agency in una lista nera;

15.

invita l'UE e i suoi Stati membri a rispettare il quadro giuridico internazionale per quanto riguarda l'accesso alle procedure di asilo e la protezione umanitaria per le vittime dell'attuale codice penale del Brunei;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, alla commissione delle Nazioni Unite sulla condizione femminile, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, al Segretariato dell'ASEAN, alla commissione intergovernativa dell'ASEAN sui diritti umani, al sultano del Brunei, Hassanl Bolkiah, e al governo del Brunei.

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/15


P8_TA(2019)0440

Negoziati con il Consiglio e la Commissione sull'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo: proposta legislativa

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sui negoziati con il Consiglio e la Commissione sulla proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (2019/2536(RSP))

(2021/C 158/04)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 226, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti la sua risoluzione legislativa del 16 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo e che abroga la decisione 95/167/CE/Euratom/CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1),

visti i paragrafi corrispondenti della sua raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (risoluzione PANA, paragrafi 190-200) (2) e della sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (risoluzione EMIS, paragrafi 76-94) (3),

vista la decisione presa dalla Conferenza dei presidenti il 18 settembre 2014, in conformità dell'articolo 229 del regolamento, di continuare durante la nuova legislatura l'esame della suddetta proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo,

visti i tre documenti di lavoro (4) della commissione per gli affari costituzionali sulla proposta legislativa in parola,

viste le preoccupazioni espresse dal Consiglio e dalla Commissione in relazione alla proposta legislativa, esposte nella lettera inviata il 4 aprile 2014 dai Segretari generali del Consiglio e della Commissione al Segretario generale del Parlamento europeo, così come nelle lettere inviate alla presidenza della commissione per gli affari costituzionali dal primo Vicepresidente della Commissione, il 28 aprile 2015, dalla Presidenza lussemburghese del Consiglio, il 3 settembre 2015, dalla Presidenza slovacca del Consiglio, il 13 ottobre 2016, e dalla Presidenza austriaca del Consiglio, il 25 ottobre 2018,

vista la discussione svoltasi in Aula il 13 dicembre 2017, e in particolare le risposte della Presidenza estone del Consiglio e della Commissione a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale (ex articolo 128) al Consiglio e alla Commissione presentate il 29 novembre 2017 da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione per gli affari costituzionali, sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo,

vista la discussione svoltasi in Aula il 17 aprile 2019 a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale (ex articolo 128) al Consiglio e alla Commissione presentate il 22 gennaio 2019 da Danuta Maria Hübner, a nome della commissione per gli affari costituzionali, sulla proposta legislativa di regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (5),

vista la proposta di risoluzione della commissione per gli affari costituzionali (B8-0238/2019),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che, già nel primo documento di lavoro approvato dalla commissione per gli affari costituzionali (AFCO) il 20 gennaio 2015, si osservava che le «preoccupazioni» espresse dal Consiglio e dalla Commissione «non dovrebbero costituire, di per sé, un'obiezione insuperabile» e che la commissione AFCO riconosceva che «sono possibili soluzioni alternative e formulazioni più flessibili che [consentirebbero] di sbloccare questo regolamento», indicando e proponendo alla Presidenza del Consiglio e alla Commissione la strada da seguire, con negoziati «a livello politico» seguiti da riunioni tecniche;

B.

considerando che il Consiglio ha risposto a tale offerta dimostrando la volontà e l'impegno di dialogare con il Parlamento, ma a condizione che il Parlamento affronti innanzi tutto gli aspetti problematici e fondamentali di natura giuridica e istituzionale;

C.

considerando che la commissione AFCO ha approvato un secondo documento di lavoro che ha consentito al relatore di proseguire i contatti con il Consiglio e la Commissione per negoziare il modo in cui rispondere a tali preoccupazioni; che è stata di conseguenza approvata una nuova strategia negoziale e che il 30 giugno 2016 è stato trasmesso al Consiglio e alla Commissione un documento informale che descriveva, con argomentazioni politiche, le possibili soluzioni relativamente alla via da seguire;

D.

considerando che il 10 ottobre 2016 le tre istituzioni hanno deciso di procedere a uno scambio informale di opinioni tra i rispettivi servizi giuridici per chiarire ulteriormente tutti gli aspetti giuridici e istituzionali; che ciò ha consentito al Parlamento europeo di presentare una nuova formulazione del regolamento, pur lasciando irrisolte le principali divergenze politiche;

E.

considerando che, nonostante il lavoro giuridico svolto, i giureconsulti dei servizi giuridici della Commissione e del Consiglio non sono stati in grado di approvare formalmente il documento scaturito dai considerevoli sforzi profusi dai servizi giuridici delle tre istituzioni, il che ha portato a una situazione di stallo su questo importante fascicolo; che, di conseguenza, il 13 dicembre 2017 si è tenuta una discussione in Aula, sotto l'egida della commissione AFCO, a seguito di due interrogazione con richiesta di risposta orale e che successivamente, il 3 maggio 2018, la commissione AFCO ha tramesso una nuova formulazione della proposta, sotto forma di documento informale, che dava formalmente seguito all'accordo raggiunto il 10 ottobre 2016 dal presidente della commissione AFCO e dal relatore, Ramón Jáuregui Atondo, con la Presidenza slovacca del Consiglio e la Commissione, in cui si affermava che, per avviare negoziati ufficiali, era necessaria la presentazione di una nuova versione della proposta del Parlamento europeo;

F.

considerando che il 25 ottobre 2018 il Consiglio ha risposto alla nuova formulazione basata sul lavoro giuridico svolto dai servizi giuridici, sull'esperienza delle due commissioni d'inchiesta (EMIS e PANA) istituite durante l'ottava legislatura e sulla proposta approvata dal Parlamento nel 2014; che, nella sua risposta, il Consiglio ha presentato formalmente un nuovo elenco di preoccupazioni, che vanno anche oltre il parere del proprio servizio giuridico, mettendo in discussione il lavoro fatto sino a quel momento ed enumerando i principali problemi istituzionali per il Parlamento, che sono di difficile soluzione; che, agendo in questo modo, il Consiglio non lascia alcun margine di manovra per i negoziati, sebbene l'idea alla base del documento informale fosse, in realtà, che il nuovo testo avrebbe dovuto avviare i negoziati e il dibattito politico;

G.

considerando che il fatto che un parlamento debba poter chiamare l'esecutivo a rispondere del proprio operato mediante commissioni d'inchiesta dotate di poteri reali per citare testimoni e ottenere documenti è insito nella natura di tutte le assemblee legislative ed è una condizione fondamentale della separazione dei poteri in una democrazia degna di tale nome;

H.

considerando che tutte le istituzioni dell'Unione europea si sono regolarmente impegnate a cooperare lealmente, cosa che, nel caso del regolamento in questione, è difficile constatare;

1.

esprime il suo più profondo disappunto per l'atteggiamento del Consiglio (e della Commissione), che continua a impedire, dopo oltre quattro anni di riunioni informali e scambi di lettere e documenti, una riunione formale in cui discutere a livello politico le possibili soluzioni ai problemi individuati, e che si rifiuta di conferire un mandato politico alla Presidenza del Consiglio che spiani la strada a riunioni di natura politica intese a risolvere le questioni più controverse e a sondare se sia possibile giungere a un accordo;

2.

invita il suo Presidente a richiamare l'attenzione dei leader politici sulle preoccupazioni del Parlamento in merito al mancato rispetto, da parte del Consiglio e della Commissione, del principio di cooperazione interistituzionale;

3.

propone che la sua commissione giuridica esamini la fattibilità di un'azione dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione al principio di leale cooperazione reciproca tra le istituzioni (articolo 13, paragrafo 2, TUE) e, in tale contesto, verifichi anche e riferisca se il Consiglio ha violato il quadro giuridico effettivo delle commissioni d'inchiesta istituite durante l'attuale legislatura (PANA ed EMIS);

4.

sottolinea che, nella sua attuale formulazione, l'articolo 226, terzo comma, TFUE, che prevede una «procedura legislativa speciale» e richiede l'approvazione del Consiglio e della Commissione per l'adozione di un regolamento sul diritto d'inchiesta del Parlamento, non obbliga il Consiglio e la Commissione a negoziare, poiché sono tenuti soltanto a dare o rifiutare il loro consenso alla proposta del Parlamento, e non a negoziarla al fine di raggiungere un accordo comune;

5.

raccomanda che l'iter legislativo derivante dal diritto di iniziativa legislativa conferito al Parlamento dai trattati includa, ai sensi dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la richiesta di fissare un calendario legislativo per tali iniziative, analogamente a quanto avviene per la procedura legislativa ordinaria; sottolinea inoltre che tale procedura legislativa speciale deve rispettare le disposizioni dell'accordo interistituzionale relative all'obbligo istituzionale di negoziato da parte di tutte e tre le istituzioni;

6.

invita il Consiglio e la Commissione, qualora non siano in grado di dare la propria approvazione alla proposta, a riprendere i negoziati con il Parlamento neoeletto tenendo conto, al contempo, dei progressi realizzati con la nuova formulazione della proposta, presentata come documento informale e basata sul lavoro svolto dai servizi giuridici delle tre istituzioni; ritiene che si tratti di un testo più strutturato e sistematico rispetto a quello approvato nel 2014, che prevede gli stessi poteri di indagine ma che è stato aggiornato in linea con le esperienze degli ultimi anni e con l'attuale realtà istituzionale;

7.

invita i partiti politici a garantire che i loro programmi elettorali esprimano il loro impegno a favore della proposta del Parlamento relativa a un regolamento nuovo e aggiornato sul diritto d'inchiesta dell'istituzione e invita i vari Spitzenkandidaten a offrire pubblicamente il loro sostegno politico sulla questione;

8.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia dell'Unione europea nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 443 del 22.12.2017, pag. 39.

(2)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(3)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.

(4)  PE544.488v03-00, PE571.670v03-00 e PE630.750v01-00.

(5)  O-000003/19 e O-000004/19.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/18


P8_TA(2019)0441

Un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini

Risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 su un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini (2019/2683(RSP))

(2021/C 158/05)

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione del 7 novembre 2018 (COM(2018)0734) dal titolo «Verso un quadro completo dell'Unione europea in materia di interferenti endocrini» (in seguito, «la comunicazione»),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 191, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1),

visto il regolamento (UE) 2018/605 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilendo criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferente endocrino (2),

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (3),

visto il regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (5),

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (6),

vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (7),

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (in seguito, «il regolamento CLP») (8),

vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (in seguito, «il 7o PAA»), in particolare il punto 54, sottopunto iv (9),

visti gli Obiettivi di sviluppo del Millennio, in particolare l'obiettivo 3.9 (10),

vista la relazione del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione mondiale della sanità dal titolo «State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals — 2012» (Stato della scienza delle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino — 2012) (11),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2013 sulla protezione della salute pubblica dagli interferenti endocrini (12),

visto lo studio del 15 gennaio 2019 dal titolo «Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection Human» (Interferenti endocrini: dalle prove scientifiche alla tutela della salute umana) commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali (13),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che la relazione dell'UNEP/OMS del 2012 definisce gli interferenti endocrini come una minaccia a livello globale e fa riferimento, tra l'altro, all'alta incidenza e alla tendenza all'aumento di numerose malattie del sistema endocrino negli esseri umani, rilevando altresì effetti per il sistema endocrino in popolazioni di animali selvatici;

B.

considerando che, secondo tale relazione, nuovi elementi dimostrano gli effetti nocivi sulla riproduzione (infertilità, tumori, malformazioni) derivanti dall'esposizione agli interferenti endocrini e vi sono inoltre sempre più prove a conferma degli effetti di tali sostanze chimiche sulla funzione tiroidea, sulla funzione cerebrale, sull'obesità e sul metabolismo nonché sull'omeostasi di insulina e glucosio;

C.

considerando che è ormai indiscusso che questa categoria di sostanze chimiche causa effetti nocivi per la salute umana e la fauna selvatica, interferendo con il sistema ormonale; che pertanto non vi è nessun valido motivo per posticipare una regolamentazione efficace;

D.

considerando che il più recente studio dell'Istituto per le scienze di valutazione dei rischi, dal titolo «Costi per la sanità associabili alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino» ha osservato, valutando cinque potenziali conseguenze per la salute di tali sostanze, che secondo la letteratura disponibile l'onere socioeconomico delle conseguenze sanitarie associate a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino può essere sostanziale per l'UE, ammontando a un importo tra i 46 e i 288 miliardi di EUR l'anno (14);

E.

considerando che la relazione dell'UNEP/OMS afferma che in quasi 800 sostanze chimiche è accertata o sospettata la capacità di interferire con i recettori ormonali, la sintesi degli ormoni o la conversione degli ormoni; che, tuttavia, solo una piccola frazione di tali sostanze è stata oggetto di test in grado di individuare effetti endocrini evidenti negli organismi intatti;

F.

considerando che la comunicazione osserva, riguardo al quadro dell'Unione proposto, che «a partire dal 1999, le prove scientifiche che stabiliscono un collegamento tra l'esposizione agli interferenti endocrini e le malattie umane o gli effetti negativi sulla fauna selvatica si sono consolidate»;

G.

considerando che il 7o PAA, al fine di proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere, garantisce entro il 2020 una risposta efficace, in tutta la pertinente legislazione dell'Unione, alle preoccupazioni legate agli interferenti endocrini;

H.

considerando che, secondo il 7o PAA, ciò richiede in particolare lo sviluppo, entro il 2018, di una strategia dell'Unione basata sulle misure orizzontali da intraprendere entro il 2015, con lo scopo di garantire la riduzione al minimo dell'esposizione agli interferenti endocrini;

I.

considerando che ad oggi la Commissione non ha adottato una strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, né ha adottato misure orizzontali entro il 2015 per garantire la riduzione al minimo dell'esposizione agli interferenti endocrini;

J.

considerando che la revisione della strategia comunitaria del 1999 sugli interferenti endocrini è attesa da tempo;

K.

considerando che, in assenza di una strategia riveduta dell'Unione sugli interferenti endocrini, Stati membri come la Francia, la Svezia, la Danimarca e il Belgio hanno adottato misure a livello nazionale al fine di aumentare il livello di protezione dei loro cittadini attraverso una serie di misure nazionali;

L.

considerando che è nell'interesse di tutti mettere in atto un approccio europeo efficace e globale nei confronti degli interferenti endocrini, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

M.

considerando che un solido quadro dell'Unione in materia di interferenti endocrini e la sua efficace attuazione sono fondamentali per contribuire a consentire all'Unione di mantenere il proprio impegno di conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 3.9 di «ridurre in modo sostanziale il numero di morti e malattie da sostanze chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo»;

N.

considerando che un solido quadro dell'Unione in materia di interferenti endocrini è altresì necessario per gettare le basi di un'economia circolare non tossica, che incoraggi l'innovazione industriale attraverso la sostituzione con sostanze più sicure;

O.

considerando che è da salutare il fatto che la comunicazione riconosca gli effetti negativi degli interferenti endocrini sulla salute umana e sull'ambiente, compresi gli effetti miscela, sottolinea l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione complessiva e riconosce la necessità di adottare un approccio orizzontale per l'identificazione degli interferenti endocrini;

P.

considerando che, tuttavia, la comunicazione manca sia di un piano d'azione concreto per ridurre al minimo l'esposizione agli interferenti endocrini, sia di un calendario per i prossimi passi da compiere;

Q.

considerando che la legislazione chiave dell'Unione in settori sensibili (ad esempio cosmetici, giocattoli o materiali a contatto con gli alimenti) è tuttora priva di disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini;

R.

considerando che la Commissione ha annunciato un controllo dell'adeguatezza per valutare se la pertinente legislazione dell'UE in materia di interferenti endocrini consegua il suo obiettivo generale di proteggere la salute umana e l'ambiente riducendo al minimo l'esposizione a tali sostanze; che la natura trasversale del controllo dell'adeguatezza, così come l'impegno della Commissione a rivolgere particolare attenzione alla protezione dei gruppi vulnerabili, sono da accogliere con favore; che, tuttavia, tale valutazione avrebbe dovuto essere condotta anni fa e che è deplorevole che la Commissione abbia deciso solo ora di procedere a un tale controllo dell'adeguatezza; che, pertanto, il controllo dell'adeguatezza non dovrebbe servire da giustificazione per rinviare la messa in atto di azioni concrete, legislative e di altro tipo;

S.

considerando che i criteri scientifici elaborati per individuare gli interferenti endocrini nei pesticidi e nei biocidi sono privi di una categoria di sostanze «sospettate di essere interferenti endocrini» e non sono pertanto idonei all'applicazione orizzontale; che ciò non è coerente con la classificazione delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) ai sensi del regolamento CLP e del 7o PAA; che la capacità di individuare gli interferenti endocrini sospetti è estremamente importante, tanto più che sia il regolamento sui prodotti cosmetici, sia la direttiva sulla sicurezza dei giocattoli non solo limitano le sostanze CMR accertate o presunte (categorie 1A e 1B), ma sono anche le sostanze sospettate di essere CMR (categoria 2);

T.

considerando che mancano requisiti in materia di prove e di dati adeguati per individuare gli interferenti endocrini nella pertinente legislazione dell'Unione;

U.

considerando che la comunicazione osserva che prove sempre più numerose dimostrano la capacità degli interferenti endocrini di produrre effetti miscela (vale a dire che l'esposizione a una combinazione di interferenti endocrini può produrre un effetto negativo a concentrazioni alle quali non è stato collegato alcun effetto se osservate individualmente), ma non formula proposte per affrontare questa problematica;

V.

considerando che il progetto «EDC-MixRisk» nell'ambito di Orizzonte 2020 ha concluso che le attuali regolamentazioni delle sostanze chimiche artificiali sottovalutano sistematicamente i rischi per la salute associati alle esposizioni combinate a interferenti endocrini o potenziali interferenti endocrini (15);

W.

considerando che le carenze nell'attuazione del regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) — l'alto numero di fascicoli di registrazione non conformi, la lentezza delle valutazioni a causa della mancanza di dati e la mancata adozione di misure normative sulle sostanze che, in seguito alla valutazione, sono identificate come sostanze che presentano un rischio grave per la salute umana o per l'ambiente — comportano anche l'impossibilità di ridurre al minimo l'esposizione agli interferenti endocrini accertati o presunti;

1.

ritiene che il quadro dell'Unione in materia di interferenti endocrini quali proposto dalla Commissione nella comunicazione non sia adeguato ad affrontare i rischi comportati per la salute umana e per l'ambiente dall'esposizione agli interferenti endocrini, e che tale quadro non soddisfi quanto richiesto dal 7o PAA;

2.

ritiene che gli interferenti endocrini siano una categoria di sostanze chimiche che suscita un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) e che dovrebbero pertanto essere trattati allo stesso modo nella legislazione dell'Unione;

3.

invita la Commissione ad adottare rapidamente tutte le misure necessarie per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente per quanto riguarda gli interferenti endocrini, riducendo efficacemente al minimo l'esposizione generale degli esseri umani e dell'ambiente a tali sostanze;

4.

invita la Commissione a elaborare una definizione orizzontale sulla base della definizione dell'OMS per le sostanze sospettate di essere interferenti endocrini, così come per gli interferenti endocrini accertati e presunti, in linea con la classificazione delle sostanze CMR ai sensi del regolamento CLP, al più tardi nel giugno 2020;

5.

invita la Commissione ad assicurare che la definizione orizzontale sia accompagnata da adeguati documenti di orientamento;

6.

invita la Commissione a presentare proposte legislative entro giugno 2020 per inserire nel regolamento (CE) n. 1223/2009 disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini, analoghe a quelle previste per le sostanze CMR;

7.

invita la Commissione a elaborare proposte legislative entro giugno 2020 per inserire nella direttiva 2009/48/CE disposizioni specifiche sugli interferenti endocrini, analoghe a quelle previste per le sostanze CMR, ma senza riferimento a valori soglia ai fini della classificazione, in quanto tali valori soglia non sono applicabili agli interferenti endocrini;

8.

invita la Commissione a rivedere il regolamento (CE) n. 1935/2004 entro giugno 2020 al fine di ridurre in modo efficace il contenuto di sostanze pericolose in tali materiali, prevedendo disposizioni specifiche per sostituire l'uso di interferenti endocrini;

9.

reputa urgentemente necessario accelerare lo sviluppo di prove e convalide al fine di identificare adeguatamente gli interferenti endocrini, anche ricorrendo a nuove metodologie di approccio;

10.

invita la Commissione a garantire che i requisiti in materia di dati siano continuamente aggiornati in tutte le pertinenti normative per tenere conto dei più recenti progressi tecnici e scientifici, in modo che gli interferenti endocrini possano essere adeguatamente identificati;

11.

invita la Commissione a tenere conto degli effetti miscela e delle esposizioni combinate in tutta la pertinente legislazione dell'UE;

12.

invita l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la Commissione e gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la conformità dei fascicoli di registrazione al regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) entro la fine del 2019, ad accelerare la valutazione delle sostanze e ad attuare in modo efficace le conclusioni finali delle valutazioni delle sostanze nel quadro del regolamento REACH, quale importante strumento per ridurre al minimo l'esposizione agli interferenti endocrini;

13.

invita la Commissione a garantire un adeguato biomonitoraggio degli interferenti endocrini nelle popolazioni umane e animali nonché il monitoraggio degli interferenti endocrini nell'ambiente, compresa l'acqua potabile;

14.

invita la Commissione a garantire che il quadro dell'Unione in materia di interferenti endocrini apporti un efficace contributo alla strategia dell'Unione per un ambiente non tossico, da adottare il prima possibile;

15.

invita la Commissione a promuovere la ricerca sugli interferenti endocrini, in particolare per quanto riguarda i loro effetti epigenetici e transgenerazionali, i loro effetti sul microbioma, le nuove modalità di interferenti endocrini e la caratterizzazione delle funzioni dose-risposta, nonché su alternative più sicure;

16.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  GU L 101 del 20.4.2018, pag. 33.

(3)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

(4)  GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1.

(5)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(6)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(7)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(8)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(9)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.

(10)  https://unstats.un.org/sdgs/METADATA?Text=&Goal=3&Target=3.9

(11)  WHO/UNEP, «State of the Science of Endocrine Disrupting Chemicals — 2012», World Health Organisation, 2013, http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/

(12)  GU C 36 del 29.1.2016, pag. 85.

(13)  Studio «Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection», Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali, 15 gennaio 2019, disponibile su: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608866/IPOL_STU(2019)608866_EN.pdf

(14)  Rijk, I., van Duursen, M. and van den Berg, M, Health cost that may be associated with Endocrine Disrupting Chemicals — An inventory, evaluation and way forward to assess the potential health impact of EDC-associated health effects in the EU, Institute for Risk Assessment Sciences, Università di Utrecht, 2016, disponibile su: https://www.uu.nl/sites/default/files/rijk_et_al_2016_-_report_iras_-_health_cost_associated_with_edcs_3.pdf

(15)  https://edcmixrisk.ki.se/wp-content/uploads/sites/34/2019/03/Policy-Brief-EDC-MixRisk-PRINTED-190322.pdf


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 17 aprile 2019

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/23


P8_TA(2019)0392

Stesura o modifica del titolo di una risoluzione presentata a conclusione di una discussione (interpretazione dell'articolo 149 bis, paragrafo 2, del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 relativa alla stesura o modifica del titolo di una risoluzione presentata a conclusione di una discussione (interpretazione dell'articolo 149 bis, paragrafo 2, del regolamento) (2019/2020(REG))

(2021/C 158/06)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 3 aprile 2019 della presidente della commissione per gli affari costituzionali,

visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 149 bis, paragrafo 2, del regolamento:

«La stesura o la modifica del titolo di una risoluzione presentata a conclusione di una discussione a norma degli articoli 123, 128 o 135 del regolamento non costituisce una modifica dell'ordine del giorno, a condizione che il titolo rimanga nell'ambito dell'argomento oggetto di discussione.»

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/24


P8_TA(2019)0393

Dichiarazione politica per la costituzione di un gruppo politico (interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino, del regolamento)

Decisione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 relativa alla dichiarazione politica per la costituzione di un gruppo politico (interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino, del regolamento) (2019/2019(REG))

(2021/C 158/07)

Il Parlamento europeo,

vista la lettera del 3 aprile 2019 della presidente della commissione per gli affari costituzionali,

visto l'articolo 226 del suo regolamento,

1.

decide di pubblicare la seguente interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma, secondo trattino, del regolamento:

«La dichiarazione politica di un gruppo individua i valori che il gruppo sostiene e i principali obiettivi politici che i suoi membri intendono perseguire insieme nell'ambito dell'esercizio del loro mandato. La dichiarazione descrive l'orientamento politico comune del gruppo in modo sostanziale, distintivo e veritiero.»

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 16 aprile 2019

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/25


P8_TA(2019)0359

Statistiche comunitarie sulla migrazione e la protezione internazionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale (COM(2018)0307 — C8-0182/2018 — 2018/0154(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/08)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0307),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0182/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0395/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2018)0154

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro giuridico comune e comparabile riguardo alle statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale.

(2)

Al fine di soddisfare le nuove esigenze interne all'Unione in relazione a statistiche in materia di asilo migrazione gestione della migrazione di protezione internazionale e considerando che le caratteristiche della migrazione dei flussi migratori sono soggette a rapidi mutamenti, occorre un quadro che consenta una risposta rapida all'evoluzione delle esigenze riguardanti le statistiche in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale . [Em. 1]

(2 bis)

A causa della natura diversificata e in continua evoluzione degli attuali flussi migratori, sono necessari dati statistici completi e comparabili disaggregati per genere sulla popolazione migrante al fine di comprendere la realtà della situazione, individuare le vulnerabilità e le disuguaglianze e fornire ai responsabili politici dati e informazioni attendibili per lo sviluppo delle future politiche pubbliche. [Em. 2]

(3)

Per sostenere l'Unione nel rispondere efficacemente alle sfide poste dalla migrazione e nello sviluppare politiche che tengano conto della dimensione di genere e siano basate sui diritti umani , occorrono dati in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale forniti con frequenza subannuale. [Em. 3]

(4)

Le statistiche in materia di asilo migrazione e di gestione della migrazione protezione internazionale sono fondamentali per analizzare, definire e valutare un'ampia gamma di politiche, in particolare per quanto riguarda le risposte all'arrivo di persone che cercano protezione in Europa , allo scopo di trovare le migliori soluzioni . [Em. 4]

(4 bis)

Le statistiche in materia di migrazione e di protezione internazionale sono fondamentali per avere una visione d'insieme dei flussi migratori all'interno dell'Unione europea e per consentire la corretta applicazione da parte degli Stati membri della legislazione dell'Unione, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. [Em. 5]

(4 ter)

La persecuzione in base al genere costituisce un motivo per chiedere e ottenere protezione internazionale. Le autorità statistiche nazionali e dell'Unione dovrebbero raccogliere statistiche sulle domande di protezione internazionale per motivi di genere, inclusa la violenza di genere. [Em. 6]

(5)

Al fine di garantire la qualità e, in particolare, la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, nonché di consentire l'elaborazione a livello dell'Unione di quadri di sintesi attendibili, i dati utilizzati dovrebbero basarsi sugli stessi concetti e dovrebbero riferirsi a date o periodi di riferimento identici.

(6)

I dati forniti in materia di asilo migrazione gestione della migrazione protezione internazionale dovrebbero essere coerenti con le pertinenti informazioni raccolte a norma del regolamento (CE) n. 862/2007.

(7)

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee in materia di migrazione e di protezione internazionale. In particolare, richiede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.

(8)

In sede di sviluppo, elaborazione e diffusione delle statistiche europee, le autorità statistiche nazionali e l'autorità statistica europea nonché, se del caso, altre autorità competenti a livello nazionale e regionale dovrebbero tener conto dei principi sanciti dal codice delle statistiche europee, riveduto e aggiornato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

(9)

L'obiettivo Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la revisione e l'integrazione delle norme comuni vigenti relative alla rilevazione di dati e alla compilazione di statistiche europee in materia di migrazione e protezione internazionale, non può essere realizzato in modo sufficiente dall'azione individuale degli Stati membri, ma può, per motivi di armonizzazione e comparabilità, essere conseguito meglio a livello di Unione. L'UE , quest'ultima può quindi adottare misure appropriate in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo.

(9 bis)

Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 862/2007, dovrebbero essere stanziate risorse finanziarie sufficienti per la raccolta, l'analisi e la diffusione di statistiche nazionali e dell'Unione di elevata qualità in materia di migrazione e protezione internazionale, in particolare sostenendo azioni a tal riguardo in conformità del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) . [Em. 7]

(10)

Il presente regolamento garantisce il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e , il diritto alla protezione dei dati di carattere personale , alla non discriminazione e all'uguaglianza di genere sanciti dagli articoli 7 e , 8 , 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5). [Em. 8]

(10 bis)

La raccolta di dati disaggregati per genere dovrebbe consentire di individuare e analizzare specifiche vulnerabilità e capacità di donne e uomini, mettendo in luce lacune e disuguaglianze. I dati sulla migrazione che tengono conto della dimensione di genere hanno il potenziale di promuovere una maggiore uguaglianza e di offrire opportunità ai gruppi svantaggiati. Le statistiche sulla migrazione dovrebbero altresì tenere conto di variabili quali l'identità di genere e l'orientamento sessuale per raccogliere dati sulle esperienze delle persone LGBTQI+ e sulle disuguaglianze nei processi di migrazione e di asilo. [Em. 9]

(11)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni definire le norme relative ai formati appropriati per la trasmissione di dati . Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). [Em. 10]

(11 bis)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 862/2007 agli sviluppi tecnologici ed economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare detto regolamento onde aggiornare certe definizioni e completarlo in modo da determinare i raggruppamenti di dati e le ulteriori disaggregazioni e stabilire le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (7) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 11]

(11 ter)

Per essere efficacemente controllata, l'applicazione del regolamento (CE) n. 862/2007 deve formare oggetto di valutazioni periodiche. La Commissione dovrebbe esaminare in maniera approfondita le statistiche compilate ai sensi del regolamento (CE) n. 862/2007, nonché la loro qualità e fornitura tempestiva, ai fini della presentazione di relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. È opportuno organizzare una stretta consultazione con tutti gli attori coinvolti nella raccolta di dati relativi all'asilo, comprese le agenzie delle Nazioni Unite e altre pertinenti organizzazioni internazionali e non governative. [Em. 12]

(12)

Il regolamento (CE) n. 862/2007 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(13)

È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

-1)

All'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

procedure e procedimenti amministrativi e giudiziari negli Stati membri attinenti all'immigrazione, al rilascio di permessi di residenza, alla cittadinanza, all'asilo e ad altre forme di protezione internazionale, all'ingresso e soggiorno irregolari e ai rimpatri.» [Em. 13]

-1 bis)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

“domanda di protezione internazionale”, la domanda di protezione internazionale quale è definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) ;»; [Em. 14]

b)

al paragrafo 1, la lettera k) è sostituita dalla seguente:

«k)

“status di rifugiato”, lo status di rifugiato quale è definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 15]

c)

al paragrafo 1 la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l)

“status di protezione sussidiaria”, lo status di protezione sussidiaria quale è definito all'articolo 2, lettera g), della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 16]

d)

al paragrafo 1, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m)

“familiari”, i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) ;»; [Em. 17]

e)

al paragrafo 1, la lettera o) è sostituita dalla seguente:

«o)

“minore non accompagnato”, un minore non accompagnato quale è definito all'articolo 2, lettera l), della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 18]

f)

nel paragrafo 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

«p)

“frontiera esterna”, la frontiera esterna quale è definita all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio  (10) ;»; [Em. 19]

g)

al paragrafo 1 la lettera q) è sostituita dalla seguente:

«q)

“cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso”, i cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso alla frontiera esterna in quanto non soddisfano tutti i requisiti d'ingresso di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e non rientrano nelle categorie di persone di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del medesimo regolamento;»; [Em. 20]

h)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«s bis)

“allontanamento”, allontanamento quale definito all'articolo 3, punto 5, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (11) ;»; [Em. 21]

i)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«s ter)

“partenza volontaria”, la partenza volontaria quale definita nell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE;»; [Em. 22]

j)

al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«s quater)

“rimpatrio volontario assistito”, la partenza volontaria quale definita nell'articolo 3, punto 8, della direttiva 2008/115/CE sostenuta da assistenza logistica, finanziaria o altra assistenza materiale.»; [Em. 23]

k)

il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 24]

-1 ter)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza

1.     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul numero di:

a)

immigrati che si trasferiscono nel territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i)

gruppi di cittadinanze per età e genere;

ii)

gruppi di paesi di nascita per età e genere;

iii)

gruppi di paesi di precedente dimora abituale per età e genere;

b)

emigrati che si trasferiscono dal territorio dello Stato membro, disaggregate come segue:

i)

gruppi di cittadinanze;

ii)

età;

iii)

genere;

iv)

gruppi di paesi di successiva dimora abituale;

c)

persone aventi dimora abituale nello Stato membro alla fine del periodo di riferimento, disaggregate come segue:

i)

gruppi di cittadinanze per età e genere;

ii)

gruppi di paesi di nascita per età e genere;

d)

persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno acquisito la cittadinanza dello Stato membro dopo aver avuto in precedenza la cittadinanza di un altro Stato membro o di un paese terzo o essere stati nella condizione di apolidi, disaggregate per età, per genere nonché per precedente cittadinanza o precedente status di apolide delle persone in questione. "

d bis)

persone che hanno dimora abituale nel territorio dello Stato membro e che, durante il periodo di riferimento, hanno ottenuto un permesso di soggiorno di lungo periodo, disaggregate per età e per genere.

2.     Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro dodici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.» [Em. 25]

1)

l'articolo 4 è così modificato:

-a)

al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

domande di protezione internazionale ritirate durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di ritiro;»; [Em. 26]

a)

al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

«d)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che chiedono protezione internazionale per la prima volta.";

d bis)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante procedura accelerata di cui all'articolo 31, paragrafo 8, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (12) ; [Em. 27]

d ter)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari e la cui domanda è stata trattata mediante le procedure di frontiera di cui all'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 28]

d quater)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e sono esentate dalla procedura accelerata o dalla procedura di frontiera a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, e dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 2013/32/UE; [Em. 29]

d quinquies)

persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale senza essere state registrate nell'Eurodac a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) ; [Em. 30]

d sexies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e che sono in grado di presentare prove documentali che possono contribuire all'accertamento della loro identità; [Em. 31]

d septies)

persone che hanno presentato una domanda reiterata di protezione internazionale di cui all'articolo 40 della direttiva 2013/32/UE o che sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento; [Em. 32]

d octies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari durante il periodo di riferimento e si trovavano in stato di trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (14) al termine del periodo di riferimento, disaggregate per il mese in cui sono state poste in trattenimento e secondo il motivo del trattenimento; [Em. 33]

d nonies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 34]

d decies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di alternativa come segue:

i)

presentazione alle autorità;

ii)

costituzione di una garanzia finanziaria;

iii)

obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

iv)

altro tipo di alternativa alla detenzione; [Em. 35]

d undecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tali domande in qualità di familiari durante il periodo di riferimento ed erano oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2013/33/UE alla fine del periodo di riferimento, disaggregate per il mese di emissione della decisione o atto amministrativo o giudiziario nei confronti di tali persone e ulteriormente disaggregate per tipo di alternativa come segue:

i)

presentazione alle autorità;

ii)

costituzione di una garanzia finanziaria;

iii)

obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

iv)

altro tipo di alternativa alla detenzione; [Em. 36]

d duodecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state sottoposte ad accertamento dell'età durante il periodo di riferimento; [Em. 37]

d terdecies)

decisioni sull'accertamento dell'età dei richiedenti, disaggregate come segue:

i)

accertamenti in base ai quali si conclude che il richiedente è un minore;

ii)

accertamenti in base ai quali si conclude che il richiedente è un adulto;

iii)

accertamenti non conclusivi o interrotti; [Em. 38]

d quaterdecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e sono state identificate come necessitanti di garanzie procedurali particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2013/32/UE o come richiedenti con esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 39]

d quindecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e che hanno beneficiato dell'assistenza legale gratuita ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate secondo le procedure di primo e secondo grado; [Em. 40]

d sexdecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale o sono state incluse in tale domanda in qualità di familiari e hanno beneficiato delle condizioni materiali di accoglienza che garantiscono ai richiedenti un tenore di vita adeguato ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE alla fine del periodo di riferimento; [Em. 41]

d septdecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale in qualità di minori non accompagnati per le quali è stato nominato un rappresentante a norma dell'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 42]

d octodecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale che sono state identificate come minori non accompagnati e a cui è stato accordato accesso al sistema educativo ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2013/33/UE durante il periodo di riferimento; [Em. 43]

d novodecies)

persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale, che sono state identificate come minori non accompagnati e che sono state poste in stato di trattenimento ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE durante il periodo di riferimento, disaggregate per motivo del trattenimento; [Em. 44]

d vicies)

il numero medio dei minori non accompagnati per tutore durante il periodo di riferimento.»; [Em. 45]

b)

al paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del mese di riferimento. Il primo mese di riferimento è gennaio 2020.»; [Em. 46]

b bis)

al paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

persone interessate da decisioni di primo grado di rigetto di domande di protezione internazionale adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate come segue:

i)

decisioni che dichiarano tali domande inammissibili, ulteriormente disaggregate in base ai motivi per l'inammissibilità;

ii)

decisioni di rigetto delle domande considerate infondate;

iii)

decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, ulteriormente disaggregate in base ai motivi del rigetto;

iv)

decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, ulteriormente disaggregate in base al motivo del procedimento accelerato e del rigetto;

v)

decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di una protezione all'interno del suo paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 47]

b ter)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 48]

b quater)

al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

persone interessate da decisioni di primo grado adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 49]

b quinquies)

al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:

«e bis)

persone interessate da decisioni di primo grado che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di decisione, durata della riduzione e della revoca e per motivo.»; [Em. 50]

c)

al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Tali statistiche sono disaggregate per età, per sesso genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.";

Tali statistiche sono ulteriormente disaggregate per decisioni adottate a seguito di un colloquio personale e per decisioni adottate in assenza di un colloquio personale. Le statistiche sulle decisioni adottate a seguito di un colloquio personale sono ulteriormente disaggregate per colloqui personali in cui il richiedente ha ricevuto i servizi di un interprete e per colloqui personali in cui il richiedente non ha ricevuto i servizi di un interprete.»; [Em. 51]

d)

al paragrafo 3, la lettera a) è soppressa;

d bis)

al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

persone interessate da decisioni definitive di rigetto di domande di protezione internazionale adottate da organi amministrativi o giudiziari in appello o in sede di revisione durante il periodo di riferimento, disaggregate come segue:

i)

decisioni che dichiarano tali domande inammissibili, ulteriormente disaggregate in base ai motivi per l'inammissibilità;

ii)

decisioni di rigetto delle domande considerate infondate;

iii)

decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento ordinario, ulteriormente disaggregate in base ai motivi del rigetto;

iv)

decisioni di rigetto delle domande in quanto manifestamente infondate nell'ambito di un procedimento accelerato, ulteriormente disaggregate in base al motivo del procedimento accelerato e del rigetto;

v)

decisioni di rigetto delle domande in quanto il richiedente può beneficiare di una protezione all'interno del suo paese di origine ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2011/95/UE;»; [Em. 52]

d ter)

al paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di rifugiato o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 53]

d quater)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

persone interessate da decisioni definitive adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, che riconoscono, revocano o interrompono lo status di protezione sussidiaria o ne respingono il rinnovo per motivi di cessazione, esclusione o altri; le decisioni adottate in merito alla cessazione o all'esclusione sono ulteriormente disaggregate a seconda dei motivi per la cessazione o l'esclusione;»; [Em. 54]

d quinquies)

al paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«g bis)

persone interessate da decisioni definitive che riducono o revocano le condizioni materiali di accoglienza adottate da organi amministrativi o giudiziari durante il periodo di riferimento, disaggregate per tipo di decisione, durata della riduzione o della revoca e per motivo.»; [Em. 55]

e)

al paragrafo 3, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) sono disaggregate per età, per sesso genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Le statistiche di cui alla lettera g) sono inoltre disaggregate per paese di residenza e per tipo di decisione emessa in relazione alla richiesta di asilo. Esse riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.»; [Em. 56]

e bis)

è inserito il seguente paragrafo:

«3 bis.     Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) statistiche sulla durata dei ricorsi, in giorni di calendario, dal momento in cui il ricorso è presentato al momento in cui è emessa una decisione di primo grado sul ricorso.»; [Em. 57]

f)

al paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il numero di trasferimenti che comportano le decisioni di cui alle lettere c) e h);»;

g)

al paragrafo 4 sono aggiunte le seguenti lettere:

«f)

il numero di richieste di riesame relative alla ripresa in carico o alla presa in carico dei richiedenti asilo;

g)

le norme su cui si fondano le richieste di cui alla lettera f);

h)

le decisioni adottate in esito alle richieste di cui alla lettera f).»;

h)

al paragrafo 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Tali statistiche sono disaggregate per età, per genere e per cittadinanza delle persone in questione nonché per minori non accompagnati. Tali statistiche riguardano periodi di riferimento di un anno mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro tre mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno periodo di riferimento è gennaio 2020.»; [Em. 58]

h bis)

è inserito il seguente paragrafo:

«4 bis.     Le statistiche di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono disaggregate per mese di presentazione della domanda.»; [Em. 59]

1 bis)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

b)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

cittadini di paesi terzi cui è stato rifiutato l'ingresso nel territorio dello Stato membro alla frontiera esterna, disaggregate per età, genere e nazionalità;»; [Em. 61]

c)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro ai sensi della normativa nazionale in materia di immigrazione.»; [Em. 62]

d)

al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«Le statistiche di cui alla lettera b) sono disaggregate per età e per genere, per cittadinanza delle persone in questione, nonché in base ai motivi e al luogo del fermo.»; [Em. 63]

2)

l'articolo 6 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) statistiche sul:

-a)

numero di domande di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi, disaggregate per cittadinanza, motivo della richiesta del permesso, età e genere; [Em. 64]

-a bis)

numero di domande respinte di permesso di soggiorno presentate per la prima volta da cittadini di paesi terzi, disaggregate per cittadinanza, motivo della richiesta del permesso, età e genere; [Em. 65]

-a ter)

numero di domande di permesso di soggiorno che modificano lo status di immigrazione o il motivo del soggiorno rigettate durante il periodo di riferimento, disaggregate per cittadinanza, motivo di rigetto del permesso, età e genere; [Em. 66]

a)

numero di permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi disaggregati come segue:

i)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento che consentono al richiedente di soggiornare per la prima volta, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso genere ; [Em. 67]

ii)

permessi rilasciati durante il periodo di riferimento in seguito al cambiamento dello status di immigrazione di una persona o del motivo del suo soggiorno, disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso genere ; [Em. 68]

iii)

permessi validi alla fine del periodo di riferimento (numero di permessi rilasciati, non revocati e non scaduti), disaggregati per cittadinanza, per motivo del rilascio del permesso, per durata della validità del permesso, per età e per sesso genere ; [Em. 69]

b)

numero di soggiornanti di lungo periodo alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza, per tipo di status di soggiornante di lungo periodo, per età e per sesso genere ."; [Em. 70]

Per le statistiche di cui alle lettere -a), -a bis) e a), i permessi rilasciati per motivi familiari sono ulteriormente disaggregati per motivo e per status del soggiornante che chiede il ricongiungimento del cittadino del paese terzo.»; [Em. 71]

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Le statistiche di cui al paragrafo 1 riguardano periodi di riferimento di un anno di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro sei mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2020.»;

3)

l'articolo 7 è così modificato:

-a)

al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

il numero dei cittadini di paesi terzi rintracciati in posizione irregolare nel territorio dello Stato membro e che sono oggetto di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario che ne dichiari irregolare il soggiorno e li obblighi a lasciare il territorio dello Stato membro, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate, e i motivi della decisione;»; [Em. 72]

-a bis)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a bis)

il numero di cittadini di paesi terzi di cui alla lettera a) che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario di divieto d'ingresso di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per cittadinanza delle persone interessate;»; [Em. 73]

-a ter)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a ter)

il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento;»; [Em. 74]

-a quater)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a quater)

il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per il mese in cui tali cittadini di paesi terzi sono stati trattenuti;»; [Em. 75]

-a quinquies)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a quinquies)

il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento conformemente alla direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento, disaggregato per tipo di alternativa, come segue:

i)

presentazione alle autorità;

ii)

costituzione di una garanzia finanziaria;

iii)

obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

iv)

altro tipo di alternativa alla detenzione;»; [Em. 76]

-a sexies)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a sexies)

il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava un'alternativa al trattenimento ai sensi della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregati per il mese di emissione della decisione o atto amministrativo o giudiziario nei confronti di tali persone e ulteriormente disaggregate per tipo di alternativa come segue:

i)

presentazione alle autorità;

ii)

costituzione di una garanzia finanziaria;

iii)

obbligo di dimorare in un luogo assegnato;

iv)

altro tipo di alternativa alla detenzione;»; [Em. 77]

-a septies)

al paragrafo 1 è inserita la lettera seguente:

«a septies)

il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di un rinvio dell'allontanamento ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2008/115/CE alla fine del periodo di riferimento, disaggregato per motivo del rinvio e per cittadinanza delle persone interessate;»; [Em. 78]

-a octies)

al paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

«a octies)

il numero di cittadini di paesi terzi che sono stati oggetto di una decisione o a un atto amministrativo o giudiziario che ne ordinava il trattenimento e che hanno proposto ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE durante il periodo di riferimento;»; [Em. 79]

a)

al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno effettivamente lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario di cui alla lettera a), disaggregato per cittadinanza delle persone rimpatriate, per tipo di rimpatrio, per tipo di assistenza ricevuta e per paese di destinazione , ulteriormente disaggregato per rimpatrio nel paese d'origine del cittadino di un paese terzo; »; [Em. 80]

a bis)

al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

«b bis)

il numero dei cittadini di paesi terzi che hanno lasciato il territorio dello Stato membro in forza di una decisione o di un atto amministrativo o giudiziario, disaggregato per tipo di decisione o atto come segue:

i)

in forza di un accordo formale di riammissione dell'Unione;

ii)

in forza di un accordo informale di riammissione dell'Unione;

iii)

in forza di un accordo di riammissione nazionale;

Tali statistiche sono ulteriormente disaggregate per paese di destinazione e cittadinanza della persona in questione.»; [Em. 81]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono disaggregate per età e per genere dell'interessato e per minori non accompagnati. Esse riguardano periodi di riferimento di tre mesi un mese di calendario e sono trasmesse alla Commissione (Eurostat) entro due mesi settimane dalla fine del periodo di riferimento. Il primo periodo di riferimento è il trimestre gennaio-marzo 2020.»; [Em. 82]

4)

l'articolo 8 è soppresso;

4 bis)

all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Gli Stati membri informano la Commissione (Eurostat) in merito alle fonti di dati utilizzate, ai motivi che hanno condotto alla selezione di tali fonti e agli effetti sulla qualità delle statistiche delle fonti di dati selezionate, ai meccanismi attuati per garantire la protezione dei dati di carattere personale, nonché ai metodi di calcolo utilizzati e informano la Commissione (Eurostat) in merito ad eventuali cambiamenti.»; [Em. 83]

4 ter)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 9 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica il presente regolamento:

a)

definendo le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

definendo le categorie dei motivi per la concessione dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

c)

definendo le disaggregazioni supplementari;

d)

definendo le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.»; [Em. 84]

5)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla La Commissione è conferito il potere di adottare adotta atti di esecuzione al fine di specificare le disaggregazioni conformemente agli articoli 4, 5, 6 e 7 e di stabilire che stabiliscono le norme relative alla definizione dei formati appropriati per la trasmissione dei dati come stabilito all'articolo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; [Em. 85]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 2.

b)

al il paragrafo 2, la lettera d) è soppressa soppresso . [Em. 86]

5 bis)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

3.     La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; [Em. 87]

5 ter)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Procedura di comitato»; [Em. 88]

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.»; [Em. 89]

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 e l'articolo 10 del regolamento (UE) n. 182/2011 , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 11 dello stesso .»; [Em. 90]

d)

il paragrafo 3 è soppresso. [Em. 91]

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2020.

L'articolo 4, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 862/2007 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

(2)  Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)   Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio ( GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(5)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)   Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

(9)   Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(10)   Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

(11)   Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(12)   Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(13)   Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(14)   Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).


30.4.2021   

IT

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C 158/42


P8_TA(2019)0360

Adesione dell'UE all’Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (06929/2019 — C8-0133/2019 — 2018/0214(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 158/09)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06929/2019),

visto l'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, firmato a Ginevra il 20 maggio 2015 (11510/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0133/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0187/2019),

1.

dà la sua approvazione all'adesione dell'Unione europea all'Atto;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

30.4.2021   

IT

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C 158/43


P8_TA(2019)0361

Azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (COM(2018)0365 — C8-0383/2018 — 2018/0189(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/10)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0365),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0036/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto delle tre dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione, la prima e la seconda delle quali saranno pubblicate nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 55.


P8_TC1-COD(2018)0189

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1753.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli

La Commissione prende atto della risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2015 sulla possibile estensione della protezione delle indicazioni geografiche dell'UE ai prodotti non agricoli.

Nel novembre 2018 la Commissione ha avviato uno studio volto a ottenere prove economiche e giuridiche supplementari sulla protezione delle indicazioni geografiche di prodotti non agricoli nel mercato unico, a complemento di uno studio del 2013, e a raccogliere ulteriori dati su aspetti quali la competitività, la concorrenza sleale, la contraffazione, la percezione dei consumatori, il rapporto costi/benefici, nonché sull'efficacia dei modelli di protezione delle indicazioni geografiche non agricole alla luce del principio di proporzionalità.

Conformemente ai principi di una migliore regolamentazione e agli impegni stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la Commissione esaminerà lo studio nonché la relazione sulla partecipazione dell'Unione all'atto di Ginevra di cui all'articolo sul monitoraggio e la revisione del regolamento relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, e prenderà in considerazione eventuali azioni successive.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento

La Commissione osserva che, sebbene la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento sia una necessità giuridica, data la competenza esclusiva dell'Unione, si può tuttavia affermare che, nel contesto dell'attuale acquis dell'UE, un tale intervento da parte della Commissione sarebbe eccezionale e debitamente giustificato. Nel corso delle consultazioni con uno Stato membro, la Commissione farà tutto il possibile per risolvere, di concerto con lo Stato membro, gli eventuali problemi al fine di evitare l'emissione di un parere negativo. La Commissione osserva che un eventuale parere negativo sarebbe notificato per iscritto allo Stato membro interessato e, a norma dell'articolo 296 del TFUE, sarebbe motivato. La Commissione desidera inoltre osservare che un parere negativo non precluderebbe la presentazione di una nuova domanda relativa alla stessa denominazione di origine, se i motivi all'origine del parere negativo sono stati debitamente trattati o non sono più applicabili.

Dichiarazione della Commissione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche

La Commissione osserva che l'Unione dispone di una competenza esterna esclusiva in materia di indicazioni geografiche e che aderisce all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona quale parte a sé stante. Tale competenza scaturisce dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 ottobre 2017 (causa C-389/15- Commissione contro Consiglio). Data la competenza esterna esclusiva dell'Unione, gli Stati membri non possono aderire all'atto di Ginevra a titolo individuale e non dovrebbero più proteggere essi stessi le indicazioni geografiche registrate di recente da paesi terzi che fanno parte del sistema di Lisbona. La Commissione, consapevole delle circostanze eccezionali date dal fatto che sette Stati membri sono Parti dell'accordo di Lisbona da molto tempo, che hanno registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale nell'ambito di tale accordo e che è necessario assicurare una transizione agevole, sarebbe stata disposta ad accettare, in via eccezionale, che nel caso specifico la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Francia, l'Ungheria, l'Italia e il Portogallo fossero autorizzati ad aderire all'atto di Ginevra nell'interesse dell'UE.

La Commissione si oppone fermamente alla possibilità avanzata con insistenza dal Consiglio di autorizzare tutti gli Stati membri dell'UE che lo desiderano a ratificare l'atto di Ginevra o ad aderirvi insieme all'Unione, adducendo come motivazione la regolarizzazione dei diritti di voto dell'Unione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera b), punto ii), dell'atto di Ginevra, anziché le circostanze eccezionali descritte sopra.

La Commissione tiene inoltre a rammentare che, poiché l'Unione ha esercitato la propria competenza interna in materia di indicazioni geografiche agricole, gli Stati membri dell'UE non possono disporre di propri sistemi nazionali di protezione delle indicazioni geografiche agricole.

Di conseguenza, la Commissione si riserva il diritto di avvalersi dei mezzi di ricorso disponibili contro la decisione del Consiglio e ritiene comunque che questo caso non possa costituire un precedente per altri accordi internazionali/dell'OMPI vigenti o futuri, in particolare, ma non esclusivamente, qualora l'UE abbia già ratificato per proprio conto accordi internazionali in virtù della sua competenza esclusiva.


30.4.2021   

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C 158/47


P8_TA(2019)0362

Accordo UE-Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei (15056/2018 — C8-0051/2019 — 2016/0156(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 158/11)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15056/2018),

visto il progetto di accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti dei servizi aerei (1),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0051/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0191/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica delle Filippine.

(1)  GU L 322 del 18.12.2018, pag. 3.


30.4.2021   

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C 158/48


P8_TA(2019)0363

Accordo internazionale sull’olio d’oliva e le olive da tavola ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (06781/2019 — C8-0134/2019 — 2017/0107(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 158/12)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (06781/2019),

visto il progetto dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (11178/2016),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma degli articoli 207, paragrafo 4 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0134/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0186/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

30.4.2021   

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C 158/49


P8_TA(2019)0364

Nomina di un membro della Corte dei conti — Viorel Ștefan

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta nomina di Viorel Ştefan a membro della Corte dei conti (C8-0049/2019 — 2019/0802(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 158/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0049/2019),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0194/2019),

A.

considerando che, con lettera del 14 febbraio 2019, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Viorel Ştefan alla funzione di membro della Corte dei conti;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche del candidato proposto, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

C.

considerando che, nella riunione dell'8 aprile 2019, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione del candidato designato dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere negativo sulla proposta del Consiglio di nominare Viorel Ştefan membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

30.4.2021   

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C 158/50


P8_TA(2019)0365

Nomina di un membro della Corte dei conti — Ivana Maletić

Decisione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta nomina di Ivana Maletić a membro della Corte dei conti (C8-0116/2019 — 2019/0803(NLE))

(Consultazione)

(2021/C 158/14)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 286, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0116/2019),

visto l'articolo 121 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0195/2019),

A.

considerando che, con lettera del 5 marzo 2019, il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo sulla nomina di Ivana Maletić alla funzione di membro della Corte dei conti;

B.

considerando che la commissione per il controllo dei bilanci ha valutato le qualifiche della candidata proposta, segnatamente in relazione alle condizioni di cui all'articolo 286, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

C.

considerando che, nella sua riunione dell'8 aprile 2019, la commissione per il controllo dei bilanci ha proceduto all'audizione della candidata designata dal Consiglio a membro della Corte dei conti;

1.

esprime parere positivo sulla proposta del Consiglio di nominare Ivana Maletić membro della Corte dei conti;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e, per conoscenza, alla Corte dei conti nonché alle altre istituzioni dell'Unione europea e alle istituzioni di controllo degli Stati membri.

30.4.2021   

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C 158/51


P8_TA(2019)0366

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218 — C8-0159/2018 — 2018/0106(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/15)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0218),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 16, 33, 43, 50, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 e 325, paragrafo 4 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché l'articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0159/2018),

visti i pareri della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 16, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 50, l'articolo 53, paragrafo 1, gli articoli 91, 100, 114, l'articolo 168, paragrafo 4, l'articolo 169, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 325, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Corte dei conti del 26 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0398/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 405 del 9.11.2018, pag. 1.

(2)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 155.


P8_TC1-COD(2018)0106

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1937.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla direttiva sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea

Al momento della revisione da condursi a norma dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione valuterà la possibilità di proporre l'estensione dell'ambito di applicazione ad alcuni atti fondati sugli articoli 153 e 157 del TFEU, ove opportuno previa consultazione delle parti sociali ai sensi dell'articolo 154 del TFUE.


30.4.2021   

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C 158/54


P8_TA(2019)0367

Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (direttiva) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (COM(2018)0092 — C8-0111/2018 — 2018/0041(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/16)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0092),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0111/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0430/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.


P8_TC1-COD(2018)0041

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1160.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/55


P8_TA(2019)0368

Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (regolamento) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 (COM(2018)0110 — C8-0110/2018 — 2018/0045(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/17)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0110),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0110/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0431/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 50.


P8_TC1-COD(2018)0045

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1156.)


30.4.2021   

IT

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C 158/56


P8_TA(2019)0369

Requisiti patrimoniali (regolamento) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (COM(2016)0850 — C8-0480/2016 — 2016/0360A(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/18)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0850),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0480/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 marzo 2017 (2),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 maggio 2017 di autorizzare la commissione per i problemi economici e monetari a scindere la proposta della Commissione in esame e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0242/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.


P8_TC1-COD(2016)0360A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/876.)


30.4.2021   

IT

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C 158/58


P8_TA(2019)0370

Requisiti patrimoniali (direttiva) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale (COM(2016)0854 — C8-0474/2016 — 2016/0364(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0854),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0474/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 marzo 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0243/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 5.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.


P8_TC1-COD(2016)0364

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/878.)


30.4.2021   

IT

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C 158/60


P8_TA(2019)0371

Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2016)0851 — C8-0478/2016 — 2016/0361(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0851),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0478/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 marzo 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0216/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.


P8_TC1-COD(2016)0361

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/877.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/62


P8_TA(2019)0372

Capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione di enti creditizi e imprese di investimento (direttiva) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/CE (COM(2016)0852 — C8-0481/2016 — 2016/0362(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0852),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0481/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea dell'8 novembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 30 marzo 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0218/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 34 del 31.1.2018, pag. 17.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 36.


P8_TC1-COD(2016)0362

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/879.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/64


P8_TA(2019)0373

Titoli garantiti da obbligazioni sovrane ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane (COM(2018)0339 — C8-0206/2018 — 2018/0171(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0339),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0206/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

previa consultazione della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0180/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 113.


P8_TC1-COD(2018)0171

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

I titoli garantiti da obbligazioni sovrane («SBBS») potrebbero risolvere alcune delle vulnerabilità evidenziate o scaturite dalla crisi finanziaria del 2007-2008. Nello specifico, gli SBBS potrebbero aiutare le banche e gli altri enti finanziari a diversificare meglio le esposizioni sovrane, ad allentare ulteriormente il legame banca-emittente sovrano e a potenziare l'offerta di attività a basso rischio denominate in euro agevolando l'attuazione della politica monetaria . Gli SBBS potrebbero inoltre rendere più appetibili per gli investitori internazionali le obbligazioni emesse in mercati nazionali di piccole dimensioni e a minore liquidità, favorendo la condivisione e la riduzione dei rischi nel settore privato e promuovendo una ripartizione più efficiente dei rischi tra gli operatori finanziari.

(2)

Nel quadro giuridico vigente gli SBBS sarebbero trattati come cartolarizzazioni e perciò soggetti a oneri e sconti supplementari rispetto a quelli previsti per le obbligazioni sovrane della zona euro che ne costituiscono il portafoglio sottostante. Tali oneri e sconti supplementari ostacolerebbero la produzione e l'uso di SBBS da parte del settore privato, nonostante gli SBBS comportino meno rischi di quelli associati ad altri tipi di cartolarizzazioni. Tuttavia, persistono alcuni rischi come i rischi di giacenza o il comportamento fraudolento da parte del personale dell'SPV . Perché il prodotto riesca a farsi strada sul mercato, gli SBBS dovrebbero quindi essere disciplinati da un quadro normativo che tenga più efficacemente conto delle loro caratteristiche e proprietà.

(2 bis)

In quanto cartolarizzazioni, gli SBBS sono esposti a specifici rischi di prodotto connessi all'SPV, cioè il soggetto autonomo e giuridicamente separato costituito allo scopo di emettere SBBS. Un segmento junior subordinato al di fuori del sistema bancario sarà essenziale per ridurre il legame tra banche ed emittenti sovrani. Pertanto, il trattamento normativo preferenziale concesso alle attività sottostanti di un SBBS dovrebbe essere esteso alle detenzioni delle banche nel segmento senior di un SBBS.

(3)

Consentire uno sviluppo degli SBBS determinato dal mercato rientra tra le iniziative avviate dalla Commissione per ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e progredire verso il completamento dell'Unione bancaria. Gli SBBS potrebbero sostenere un'ulteriore diversificazione del portafoglio nel settore bancario, creando nel contempo una nuova fonte di garanzie di alta qualità, particolarmente idonee all'impiego nelle operazioni finanziarie transfrontaliere , così come all'operatività delle banche centrali dell'Eurosistema e delle controparti centrali . L'introduzione degli SBBS potrebbe anche aumentare il numero di strumenti disponibili per gli investimenti transfrontalieri e la condivisione dei rischi nel settore privato , confluendo così nelle iniziative attuate dalla Commissione per completare l'Unione bancaria e approfondire e integrare ulteriormente i mercati dei capitali europei nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali.

(4)

Gli SBBS non comportano una mutualizzazione dei rischi e delle perdite tra gli Stati membri, poiché gli Stati membri non si garantiranno reciprocamente le passività all'interno del portafoglio di obbligazioni sovrane sottostante agli SBBS. L'introduzione degli SBBS non comporta neppure modifiche dell'attuale trattamento normativo delle esposizioni sovrane.

(5)

Per realizzare gli obiettivi di diversificazione geografica dei rischi all'interno dell'Unione bancaria e del mercato interno, il portafoglio sottostante degli SBBS dovrebbe essere costituito da obbligazioni sovrane degli Stati membri la cui moneta è l'euro. Per evitare rischi di cambio, l'inserimento nel portafoglio sottostante degli SBBS dovrebbe essere consentito solo per le obbligazioni sovrane denominate in euro emesse dagli Stati membri la cui moneta è l'euro. Per assicurare che le obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro della zona euro concorrano alla produzione di SBBS in linea con la partecipazione di ciascuno Stato membro alla stabilità della zona euro nel suo complesso, la ponderazione relativa delle obbligazioni sovrane nazionali nel portafoglio sottostante degli SBBS dovrebbe essere molto vicina alla ponderazione relativa dei rispettivi Stati membri nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri.

(6)

Per offrire un'attività a basso rischio e di alta qualità e venire incontro allo stesso tempo ai diversi livelli di propensione al rischio degli investitori, l'emissione di SBBS dovrebbe essere costituita sia da un segmento (tranche) senior sia da uno o più segmenti subordinati. Il segmento senior, corrispondente al settanta per cento del valore nominale dell'emissione di SBBS, dovrebbe mantenere il tasso di perdita previsto di tale emissione in linea con quello delle obbligazioni sovrane della zona euro più sicure, tenendo conto del rischio e della correlazione delle obbligazioni sovrane nel portafoglio di obbligazioni sovrane sottostante agli SBBS. I segmenti subordinati dovrebbero tutelare il segmento senior. ▌Per limitare il rischio al segmento junior (quello che subisce le perdite prima di qualsiasi altro), il suo valore nominale dovrebbe essere pari tuttavia ad almeno il 5 per cento del valore nominale in essere dell'intera emissione di SBBS. Tenendo conto della particolare complessità del prodotto, l'acquisizione da parte dei consumatori al dettaglio dovrebbe essere presa in considerazione unicamente per i segmenti senior, non per quelli junior.

(7)

Per assicurare l'integrità dell'emissione di SBBS e limitare nella misura massima possibile i rischi collegati alla detenzione e alla gestione del portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane, le scadenze delle obbligazioni sovrane sottostanti dovrebbero essere allineate il più possibile alla scadenza degli SBBS e la composizione del portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane dovrebbe essere fissa per l'intero ciclo di vita degli SBBS.

(8)

La composizione standardizzata del portafoglio sottostante degli SBBS può rendere difficile o impedire l'emissione di SBBS quando sul mercato non sono disponibili obbligazioni sovrane di uno o più Stati membri. Per tale motivo, dovrebbe essere possibile escludere le obbligazioni sovrane di un particolare Stato membro dalle emissioni successive di SBBS se e fino a quando l'emissione di tali obbligazioni da parte dello Stato membro è considerevolmente limitata a causa di un minor fabbisogno di debito pubblico o di difficoltà di accesso al mercato.

(9)

Per assicurare una sufficiente omogeneità degli SBBS, dovrebbe essere consentito escludere le obbligazioni sovrane di un particolare Stato membro dal portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane, e reintegrarle in tale portafoglio, solo in seguito a una decisione della Commissione, così da garantire che tutti gli SBBS contemporanei abbiano lo stesso portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane. Gli SBBS sono prodotti nuovi; al fine di garantire la continuità della loro emissione sul mercato, è opportuno disporre di un meccanismo decisionale tempestivo per adeguare il portafoglio sottostante degli SBBS nelle situazioni in cui uno Stato membro non goda più di accesso al mercato. Inoltre, i commentatori e i portatori di interessi hanno espresso preoccupazioni riguardo ai possibili effetti negativi sulla liquidità dei mercati dei sottostanti titoli di Stato, che meritano di essere prese in seria considerazione. A tal fine, il presente regolamento attribuisce all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (4) , il compito di monitorare i mercati degli SBBS e i sottostanti titoli di Stato per verificare se vi siano segnali di alterazione.

(9 bis)

Sulla base delle osservazioni dell'ESMA e con il sostegno delle sue relazioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di fornire una definizione chiara di «liquidità di mercato» e un metodo per il suo calcolo, nonché di determinare i criteri in base ai quali l'ESMA debba valutare se uno Stato membro non gode più di accesso al mercato ai fini del presente regolamento. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 290 TFUE. Nella preparazione e nell'elaborazione di tale atto delegato, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(10)

Le dimensioni fisse del segmento senior di ciascuna emissione di SBBS possono essere ridotte per le emissioni successive qualora, a causa di evoluzioni negative dei mercati che alterano gravemente il funzionamento dei mercati del debito sovrano in uno Stato membro o nell'Unione, siano necessarie dimensioni più piccole per assicurare il mantenimento delle caratteristiche di alta qualità del credito e basso rischio per il segmento senior. Quando cessano tali evoluzioni negative dei mercati, le dimensioni del segmento senior per le emissioni successive di SBBS dovrebbero essere ripristinate al valore iniziale del settanta per cento. ▌

(11)

Gli investitori dovrebbero essere protetti quanto più possibile dal rischio di insolvenza dell'ente che acquisisce le obbligazioni sovrane allo scopo di creare il portafoglio sottostante degli SBBS («acquirente originario»). Per tale ragione l'emissione di SBBS dovrebbe essere consentita solo a società veicolo («SPV») che si dedicano esclusivamente all'emissione e alla gestione di SBBS e non intraprendono altre attività, come l'erogazione di credito. Per lo stesso motivo le SPV dovrebbero essere soggette a rigorosi requisiti di separazione delle attività.

(12)

Per gestire i limitati disallineamenti delle scadenze nel periodo che intercorre tra l'incasso dei proventi del servizio del debito sul portafoglio sottostante e le date di pagamento agli investitori in SBBS, alle SPV dovrebbe essere consentito di investire i proventi derivanti dal servizio del debito sul portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane degli SBBS unicamente in contanti e in strumenti finanziari a forte liquidità che presentano un basso rischio di mercato e di credito.

(12 bis)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la detenzione di obbligazioni sovrane da parte di SPV goda dello stesso trattamento di qualsiasi altra detenzione della stessa obbligazione sovrana o di altre obbligazioni sovrane emesse alle stesse condizioni.

(13)

Solo i prodotti che soddisfano i requisiti previsti dal presente regolamento in materia di composizione e scadenza del portafoglio sottostante, di dimensioni del segmento senior e dei segmenti subordinati , la cui emissione sia conforme al regime di vigilanza, dovrebbero godere del trattamento normativo previsto dal presente regolamento .

(14)

Un sistema di certificazione da parte dell'ESMA dovrebbe assicurare la conformità dell'emissione di SBBS ai requisiti del presente regolamento. L'ESMA dovrebbe perciò tenere un elenco degli SBBS certificati , così da consentire agli investitori di verificare se un prodotto offerto in vendita come SBBS lo sia effettivamente. Per lo stesso motivo l'ESMA dovrebbe indicare in tale elenco se siano state imposte sanzioni in relazione a un SBBS ed eliminare dall'elenco i prodotti per cui è stata rilevata una violazione del presente regolamento.

(15)

Gli investitori dovrebbero poter fare affidamento sulla certificazione degli SBBS da parte dell' ESMA e sulle informazioni fornite dalle SPV. Le informazioni sugli SBBS e sulle obbligazioni sovrane comprese nel relativo portafoglio sottostante dovrebbero permettere agli investitori di comprendere, valutare e confrontare le operazioni in SBBS senza dover fare affidamento esclusivamente su terzi, in particolare le agenzie di rating del credito. Tale possibilità dovrebbe consentire agli investitori di agire con prudenza e di eseguire l'adeguata verifica in modo efficiente. Le informazioni sugli SBBS dovrebbero perciò essere a disposizione degli investitori gratuitamente, attraverso modelli standardizzati, su un sito web che assicuri la continuità d'accesso.

(16)

Al fine di prevenire comportamenti abusivi e mantenere la fiducia negli SBBS, l'ESMA dovrebbe prevedere adeguate sanzioni amministrative e misure correttive per i casi di violazioni colpose o dolose degli obblighi di notifica o dei requisiti di prodotto per gli SBBS.

(17)

Gli investitori dei diversi settori finanziari dovrebbero poter investire negli SBBS alle stesse condizioni a cui investono nelle obbligazioni sovrane della zona euro sottostanti , ad eccezione degli investimenti di banche in detenzioni dei segmenti subordinati di un SBBS . La direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) dovrebbero quindi essere modificate in modo che agli SBBS sia riservato lo stesso trattamento normativo previsto per le attività sottostanti in tutti i vari settori finanziari regolamentati.

(18)

Per salvaguardare la stabilità finanziaria, guadagnare la fiducia degli investitori e promuovere la liquidità, è importante una vigilanza adeguata ed efficace sui mercati degli SBBS. A tale scopo, l'ESMA dovrebbe essere informata dell'emissione di SBBS e  dovrebbe ricevere dalle SPV tutte le informazioni necessarie per svolgere i  suoi compiti di vigilanza. La vigilanza sulla conformità al presente regolamento dovrebbe essere finalizzata principalmente alla tutela degli investitori e, ove applicabile, agli aspetti eventualmente legati all'emissione e alla detenzione di SBBS da parte di soggetti finanziari regolamentati.

(19)

Le autorità competenti nazionali dei soggetti coinvolti nella creazione di SBBS o nel mercato di SBBS e l'ESMA dovrebbero coordinare strettamente l'attività di vigilanza e assicurare la coerenza fra le rispettive decisioni. ▌

(20)

Dato che gli SBBS sono un prodotto nuovo , i cui effetti sui mercati dei titoli di debito sovrano sottostanti non sono noti, è opportuno che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) e le autorità nazionali competenti e designate per gli strumenti macroprudenziali vigilino sul relativo mercato. A tal fine, il CERS si dovrebbe avvalere dei poteri conferitigli dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) e, se del caso, dovrebbe formulare avvertimenti e proporre suggerimenti alle autorità competenti affinché adottino misure correttive.

(21)

È opportuno incaricare l'ESMA, in quanto organo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche in materia di mercati dei valori mobiliari, dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione relative ai tipi di investimento che l'SPV può effettuare con i proventi derivati dal pagamento del capitale o degli interessi del portafoglio sottostante degli SBBS, alle informazioni che l'SPV deve fornire per notificare e certificare all'ESMA l'emissione di SBBS, alle informazioni da trasmettere prima della cessione di un SBBS e agli obblighi di cooperazione e di scambio d'informazioni tra autorità competenti. È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare tali norme conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(22)

Alla Commissione dovrebbe essere altresì conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, con riferimento agli obblighi di notifica che incombono alle SPV prima dell'emissione di SBBS.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentono di decidere se le obbligazioni sovrane di uno Stato membro debbano essere eliminate dal portafoglio sottostante degli SBBS ovvero esservi incluse e se occorra rivedere le dimensioni del segmento senior delle successive emissioni di SBBS. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(24)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la definizione di un quadro per gli SBBS, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, considerato che lo sviluppo di un mercato degli SBBS dipende dall'eliminazione degli ostacoli che derivano dall'applicazione della normativa dell'Unione e che condizioni di parità nel mercato interno per tutti gli investitori istituzionali e i soggetti coinvolti nella gestione degli SBBS sono realizzabili solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce un quadro generale per i titoli garantiti da obbligazioni sovrane («SBBS»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica agli acquirenti originari, alle società veicolo, agli investitori e a qualsiasi altro soggetto che interviene nell'emissione o nella detenzione di SBBS.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«autorità competente»: pubblica autorità o ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale abilitati, in virtù del diritto nazionale o dell'Unione, all'esecuzione dei compiti previsti nel presente regolamento;

(2)

«obbligazione sovrana»: strumento di debito emesso dall'amministrazione centrale di uno Stato membro, denominato e finanziato nella valuta nazionale di tale Stato membro e con scadenza originaria pari o superiore a un anno;

(3)

«titolo garantito da obbligazioni sovrane» o «SBBS»: strumento finanziario denominato in euro, conforme al presente regolamento, il cui rischio di credito è associato all'esposizione verso un portafoglio di obbligazioni sovrane;

(4)

«società veicolo» o «SPV»: persona giuridica, diversa dall'acquirente originario, che emette SBBS ed esercita le attività relative al portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane in conformità agli articoli 7 e 8;

(5)

«acquirente originario»: persona giuridica che acquista obbligazioni sovrane per proprio conto e successivamente le cede a un'SPV allo scopo di emettere SBBS;

(6)

«investitore»: persona fisica o giuridica che detiene un SBBS;

(7)

«segmento» (tranche): segmento, definito per contratto, del rischio di credito associato al portafoglio di obbligazioni sovrane sottostante agli SBBS, che sostiene un rischio di perdita del credito maggiore o minore rispetto a una posizione dello stesso importo detenuta in un altro segmento di tale rischio di credito;

(8)

«segmento senior»: segmento nell'ambito di un'emissione di SBBS che sostiene le perdite dopo che le hanno sostenute tutti i segmenti subordinati della stessa emissione;

(9)

«segmento subordinato»: ogni segmento nell'ambito di un'emissione di SBBS che sostiene le perdite prima del segmento senior;

(10)

«segmento junior»: segmento nell'ambito di un'emissione di SBBS che sostiene le perdite prima di qualsiasi altro segmento.

Capo 2

Composizione, scadenza e struttura degli SBBS

Articolo 4

Composizione del portafoglio sottostante

1.   Il portafoglio sottostante dell'emissione di SBBS è costituito unicamente da:

a)

obbligazioni sovrane di Stati membri la cui moneta è l'euro;

b)

proventi del rimborso di tali obbligazioni sovrane.

2.   La ponderazione delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro nel portafoglio sottostante degli SBBS («ponderazione di base») è pari alla ponderazione relativa del contributo apportato da tale Stato membro alla Banca centrale europea (BCE) in conformità allo schema per la sottoscrizione del capitale versato della BCE da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri, secondo quanto stabilito all'articolo 29 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'SPV può tuttavia scostarsi del dieci per cento al massimo dal valore nominale delle obbligazioni sovrane di ciascuno Stato membro ricavato dall'applicazione della ponderazione di base.

3.    Dopo la prima certificazione degli SBBS , l'ESMA inizia, senza indugio, a monitorare e verificare costantemente l'esistenza di una delle situazioni seguenti:

a)

nel corso dei dodici mesi precedenti («periodo di riferimento») lo Stato membro ha emesso meno della metà dell'importo di obbligazioni sovrane risultante dal suo peso relativo determinato conformemente al paragrafo 2 , moltiplicato per l'importo complessivo degli SBBS emessi nei dodici mesi precedenti il periodo di riferimento;

a bis)

l'emissione di SBBS ha avuto un effetto negativo significativo sulla liquidità di mercato delle obbligazioni sovrane di uno Stato membro incluse nel portafoglio sottostante;

b)

nel corso dei dodici mesi precedenti lo Stato membro ha finanziato almeno la metà del suo fabbisogno annuo di finanziamento attraverso aiuti finanziari di fonte ufficiale a sostegno dell'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico quale specificato all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) , o per qualsiasi ragione lo Stato membro non gode più di accesso al mercato .

Ai fini del primo comma, lettera a bis), la «liquidità di mercato» è determinata tenendo conto, come criteri minimi, dell'ampiezza e dello spessore del mercato nei tre mesi precedenti comprovati da bassi differenziali bid/ask, un elevato volume di negoziazioni e un numero elevato e un'ampia varietà di partecipanti al mercato.

Ai fini del primo comma, lettera a bis), la Commissione adotta, entro il … [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], un atto delegato conformemente all'articolo 24 bis per fornire una definizione chiara e un metodo di calcolo della «liquidità di mercato» ai fini del presente regolamento.

Ai fini del primo comma, lettera b), la Commissione adotta, entro il … [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], un atto delegato conformemente all'articolo 24 bis per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri in base ai quali l'ESMA valuta se uno Stato membro non gode più di accesso al mercato.

3 bis.     L'ESMA controlla e valuta su base continuativa se uno Stato membro le cui obbligazioni sovrane figurano nel portafoglio sottostante di un SBBS non goda più di accesso al mercato o abbia iniziato un programma di aggiustamento macroeconomico, se l'emissione di SBBS abbia avuto un effetto negativo significativo sulla liquidità di mercato e se le ponderazioni di base degli Stati membri con limitata disponibilità di obbligazioni sovrane impediscano l'emissione di nuovi SBBS, o se una di tali situazioni abbia cessato di esistere.

Qualora, in consultazione con il CERS, constati che sussiste una situazione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o a bis), l'ESMA può chiedere alla Commissione di adeguare le ponderazioni di base delle obbligazioni degli Stati membri incluse nel portafoglio sottostante.

Qualora, in consultazione con il CERS, constati che sussiste una situazione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera b), l'ESMA può chiedere alla Commissione o di escludere lo Stato membro dal portafoglio sottostante di un SBBS o di adeguare le ponderazioni di base delle obbligazioni degli Stati membri incluse nel portafoglio sottostante.

Qualora, in consultazione con il CERS, constati che una situazione di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) o b) ha cessato di esistere, l'ESMA può chiedere alla Commissione di reintegrare le obbligazioni dello Stato membro nel portafoglio sottostante di un SBBS e di adeguare le ponderazioni di base delle obbligazioni degli Stati membri incluse nel portafoglio sottostante.

La Commissione, entro 48 ore dalla richiesta di cui al secondo, terzo e quarto comma e sulla base delle motivazioni e delle prove fornite dall'ESMA, procede in uno dei seguenti modi:

a)

adotta un atto di esecuzione che esclude le obbligazioni sovrane dello Stato membro dal portafoglio sottostante degli SBBS o che adegua le ponderazioni di base degli Stati membri interessati;

b)

adotta un atto di esecuzione che respinge la richiesta di esclusione o l'adeguamento delle ponderazioni di base degli Stati membri interessati; oppure

c)

adotta un atto di esecuzione che reintegra le obbligazioni dello Stato membro nel portafoglio sottostante di un SBBS, adeguando le ponderazioni di base delle obbligazioni degli Stati membri incluse nel portafoglio sottostante, se del caso.

3 ter.     Qualsiasi atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 bis è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro sia escluso dal portafoglio sottostante di un SBBS a seguito di un atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 3 bis, le ponderazioni di base delle obbligazioni sovrane dei restanti Stati membri sono determinate escludendo le obbligazioni sovrane dello Stato membro di cui al paragrafo 3 bis e applicando il metodo di calcolo stabilito al paragrafo 2. Qualora si applichi un atto di esecuzione di cui al paragrafo 3 bis e siano adeguate le ponderazioni di base, le ponderazioni di base si applicano conformemente all'atto di esecuzione.

L'esclusione o l'adeguamento sono validi per un periodo iniziale di un mese. La Commissione, previa consultazione dell'ESMA, può rinnovare l'esclusione o l'adeguamento delle ponderazioni di base di cui al presente articolo per ulteriori periodi di un mese mediante un atto di esecuzione. L'esclusione o l'adeguamento decadono automaticamente se non sono rinnovati entro la fine del periodo iniziale o entro la fine di ogni successivo periodo di rinnovo.

3 quater.    La BCE è informata tempestivamente in merito a qualsiasi decisione adottata a norma dei paragrafi 3 bis e 3 ter.

Articolo 5

Scadenza delle attività sottostanti

1.   I segmenti degli SBBS che fanno parte della stessa emissione hanno un'unica data di scadenza originaria. Tale data di scadenza è pari o superiore al massimo di un giorno alla durata residua dell'obbligazione sovrana che, nel portafoglio sottostante, ha la durata residua più lunga.

2.   La durata residua di un'obbligazione sovrana inclusa nel portafoglio sottostante degli SBBS non può essere più breve di oltre sei mesi rispetto alla durata residua dell'obbligazione sovrana con la durata residua più lunga presente in tale portafoglio.

Articolo 6

Struttura dei segmenti, pagamento e perdite

1.   L'emissione di SBBS è costituita da un segmento senior e da uno o più segmenti subordinati. Il valore nominale in essere del segmento senior è pari al settanta per cento del valore nominale in essere dell'intera emissione di SBBS. Il numero e i valori nominali in essere dei segmenti subordinati sono determinati dall'SPV, fatto salvo il limite per cui il valore nominale del segmento junior è pari ad almeno il cinque per cento del valore nominale in essere dell'intera emissione di SBBS.

2.   Qualora evoluzioni negative alterino gravemente il funzionamento dei mercati del debito sovrano in uno Stato membro o nell'Unione, e qualora tale alterazione sia stata confermata dalla Commissione in conformità al paragrafo 4, l'SPV riduce il valore nominale in essere del segmento senior al sessanta per cento per ogni emissione di SBBS successiva a tale conferma.

Qualora la Commissione, in conformità al paragrafo 4, abbia confermato che l'alterazione ha cessato di esistere, il paragrafo 1 si applica a tutte le emissioni di SBBS successive a tale conferma.

3.   L'ESMA monitora e valuta se esiste o ha cessato di esistere la situazione di cui al paragrafo 2 e ne informa la Commissione.

4.   La Commissione può adottare un atto di esecuzione per stabilire che l'alterazione di cui al paragrafo 2 esiste o ha cessato di esistere. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

5.   I pagamenti nell'ambito dell'SBBS dipendono dai pagamenti del portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane.

6.   La ripartizione delle perdite e l'ordine dei pagamenti sono determinati dal segmento dell'emissione di SBBS e sono fissi per l'intero ciclo di vita di tale emissione.

Le perdite sono rilevate e assegnate nel momento in cui si concretano.

Articolo 7

Emissione di SBBS e obblighi dell'SPV

1.   L'SPV soddisfa tutti i seguenti requisiti:

a)

è stabilita nell'Unione;

b)

le sue attività si limitano all'emissione e al servizio delle emissioni di SBBS e alla gestione del portafoglio sottostante di tali emissioni di SBBS, in conformità agli articoli 4, 5, 6 e 8;

c)

è responsabile in via esclusiva della prestazione dei servizi e della conduzione delle attività di cui alla lettera b).

2.   L'SPV ha la piena proprietà del portafoglio sottostante dell'emissione di SBBS.

Il portafoglio sottostante dell'emissione di SBBS costituisce un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), che garantisce le obbligazioni finanziarie dell'SPV nei confronti degli investitori in tale emissione di SBBS.

La detenzione dell'SBBS di una specifica emissione non conferisce diritti o crediti sulle attività dell'SPV emittente che esulano dal portafoglio sottostante dell'emissione e dal reddito generato dalla detenzione di tale SBBS,

La riduzione del valore o dei proventi del portafoglio di obbligazioni sovrane sottostante non può dare origine a una pretesa di risarcimento da parte degli investitori.

3.   L'SPV tiene i registri e la contabilità in modo da:

a)

separare le proprie attività e risorse finanziarie da quelle del portafoglio sottostante dell'emissione di SBBS e dai relativi proventi;

b)

separare i portafogli sottostanti e i proventi di emissioni di SBBS diverse;

c)

separare le posizioni detenute da investitori o intermediari diversi;

d)

verificare che, in qualsiasi momento, il numero di SBBS di un'emissione sia pari alla somma degli SBBS detenuti da tutti gli investitori o intermediari in tale emissione;

e)

verificare che il valore nominale in essere degli SBBS di un'emissione sia pari al valore nominale in essere del portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane di tale emissione.

4.   L'SPV tiene le obbligazioni sovrane di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), a custodia, come consentito dall'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dall'allegato, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), solo presso banche centrali, depositari centrali di titoli, enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate.

4 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché la detenzione di obbligazioni sovrane da parte di SPV goda dello stesso trattamento di qualsiasi altra detenzione della stessa obbligazione sovrana o di altre obbligazioni sovrane emesse alle stesse condizioni.

Articolo 8

Politica degli investimenti

1.   L'SPV investe i pagamenti di capitale o d'interessi derivanti da obbligazioni sovrane di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dovuti prima dei pagamenti di capitale o d'interessi previsti dagli SBBS, unicamente in contanti o in disponibilità liquide denominate in euro liquidabili entro un giorno con un effetto negativo minimo sui prezzi.

L'SPV tiene i pagamenti di cui al primo comma a custodia, come consentito dall'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2014/65/UE e dall'allegato, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 909/2014, solo presso banche centrali, depositari centrali di titoli, enti creditizi autorizzati o imprese di investimento autorizzate.

2.   L'SPV mantiene inalterato il portafoglio sottostante dell'SBBS fino alla scadenza dell'SBBS.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente gli strumenti che, come previsto al paragrafo 1, possono considerarsi a forte liquidità e con un basso rischio di mercato e di credito. L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 3

Uso della denominazione di SBBS e obblighi di notifica, trasparenza e informazione

Articolo 9

Uso della denominazione «titoli garantiti da obbligazioni sovrane»

La denominazione «titolo garantito da obbligazioni sovrane» o «SBBS» è riservata ai prodotti finanziari conformi a tutte le condizioni seguenti:

a)

il prodotto finanziario è costantemente conforme agli articoli 4, 5 e 6;

a bis)

l'SPV è costantemente conforme agli articoli 7 e 8;

b)

l'ESMA ha certificato il prodotto finanziario in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, e il prodotto finanziario è stato inserito nell'elenco di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

Articolo 10

Obblighi di notifica degli SBBS

1.   Almeno una settimana prima dell'emissione di SBBS l'SPV presenta una domanda di certificazione di un'emissione di SBBS notificando all'ESMA, mediante il modello di cui al paragrafo 5, che l'emissione di SBBS soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. L'ESMA ne informa l'autorità competente dell'SPV senza indebito ritardo.

1 bis.     La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include una spiegazione da parte dell'SPV delle modalità in base alle quali ha rispettato ciascuno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

1 ter.     L'ESMA certifica un'emissione di SBBS solo se ha pienamente accertato che l'SPV richiedente e l'emissione di SBBS ottemperano a tutti i requisiti stabiliti nel presente regolamento. L'ESMA comunica senza indebito ritardo all'SPV richiedente se la certificazione è stata concessa o rifiutata.

2.   L'ESMA tiene sul proprio sito web ufficiale un elenco di tutte le emissioni di SBBS certificate dall'ESMA . L'ESMA aggiorna tale elenco immediatamente e rimuove l'emissione di SBBS che non è più considerata tale in seguito a una decisione assunta dall'ESMA in conformità all'articolo 15.

3.   ▌L'ESMA segnala immediatamente nell'elenco di cui al paragrafo 2 tutti i casi in cui abbia imposto, in relazione all'SBBS interessato, sanzioni amministrative di cui all'articolo 16 per cui non è più previsto il diritto di ricorso.

3 bis.     L'ESMA revoca la certificazione di un'emissione SBBS se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

l'SPV ha espressamente rinunciato alla certificazione o non ne ha fatto uso entro sei mesi dalla concessione della certificazione;

b)

l'SPV ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

l'emissione di SBBS non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la certificazione.

La revoca della certificazione ha efficacia immediata in tutta l'Unione.

4.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di stabilire i modelli da usare per la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Obblighi di trasparenza

1.   L'SPV comunica senza indebito ritardo agli investitori e  all'ESMA le seguenti informazioni:

a)

le informazioni sul portafoglio sottostante essenziali per valutare se il prodotto finanziario sia conforme agli articoli 4, 5 e 6;

b)

una descrizione dettagliata della priorità dei pagamenti dei segmenti dell'emissione di SBBS;

c)

qualora non sia stato redatto un prospetto nei casi definiti all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 1, paragrafo 5, o all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), un riepilogo delle principali caratteristiche dell'SBBS, ivi compresi, se applicabile, i particolari concernenti le caratteristiche dell'esposizione, i flussi di cassa e la gerarchia di allocazione delle perdite;

d)

la notifica e la certificazione previste rispettivamente dall'articolo 10, paragrafo 1 , e dall'articolo 10, paragrafo 1 ter .

Le informazioni di cui alla lettera a) sono messe a disposizione al più tardi un mese dopo la data di scadenza per il pagamento degli interessi dell'SBBS.

2.   L'SPV mette a disposizione le informazioni di cui al paragrafo 1 su un sito web che:

a)

dispone di un sistema efficiente di controllo qualitativo dei dati;

b)

è soggetto ad adeguate regole di governance ed è mantenuto e gestito secondo una struttura organizzativa che ne assicura la continuità e il regolare funzionamento;

c)

è soggetto a sistemi, controlli e procedure che individuano tutte le fonti di rischio operativo pertinenti;

d)

dispone di sistemi che assicurano la protezione e l'integrità delle informazioni ricevute e la loro pronta registrazione;

e)

rende possibile la conservazione delle informazioni per almeno cinque anni dopo la data di scadenza di ogni emissione di SBBS.

Nella documentazione relativa agli SBBS fornita agli investitori l'SPV indica le informazioni di cui al paragrafo 1 e la sede in cui tali informazioni sono messe a disposizione.

Articolo 12

Obblighi d'informazione

1.   Prima della cessione dell'SBBS, il cedente comunica al cessionario tutte le informazioni seguenti:

a)

la procedura per assegnare i proventi derivanti dal portafoglio sottostante di obbligazioni sovrane ai diversi segmenti dell'emissione di SBBS, ivi compreso in seguito o in previsione di un mancato pagamento sulle attività sottostanti;

b)

le modalità che regolano l'assegnazione agli investitori dei diritti di voto su un'offerta di scambio in seguito o in previsione di un mancato pagamento su obbligazioni sovrane nel portafoglio sottostante e l'allocazione delle eventuali perdite derivanti da un mancato pagamento a debito fra i diversi segmenti dell'emissione di SBBS.

2.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo 4

Sorveglianza del prodotto

Articolo 13

Vigilanza da parte dell'ESMA

1.    L'ESMA è l' autorità competente a vigilare sulla conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte delle SPV.

2.    L'ESMA ha i poteri di vigilanza, di indagine e di sanzione che le permettono ▌ di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento.

L'ESMA ha il potere, quanto meno, di:

a)

chiedere l'accesso a documenti in qualsiasi forma, nella misura in cui concernono gli SBBS, e riceverne o acquisirne una copia;

b)

imporre all'SPV di fornire informazioni senza indugio;

c)

esigere informazioni da qualsiasi persona collegata alle attività dell'SPV;

d)

eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso;

e)

adottare opportune misure per assicurare che l'SPV continui ad adempiere al presente regolamento;

f)

emettere un provvedimento per assicurare che l'SPV adempia al presente regolamento e si astenga dal reiterare un comportamento in violazione dello stesso.

Articolo 14

Cooperazione tra autorità competenti ed ESMA

1.   Le autorità competenti responsabili della vigilanza delle entità che creano SBBS o in altro modo coinvolte nel mercato di SBBS e l'ESMA procedono in stretta cooperazione e si scambiano informazioni ai fini dell'assolvimento dei propri compiti. In particolare, operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

Per agevolare l'uso dei poteri delle autorità competenti e assicurare la coerenza nell'applicazione e nel rispetto degli obblighi previsti nel presente regolamento, l'ESMA opera nel quadro dei poteri stabiliti nel regolamento (UE) n. 1095/2010.

2.   L'autorità competente che ha motivi chiari e dimostrabili di ritenere che l'SPV sia in violazione del presente regolamento ne informa sollecitamente e in modo dettagliato l' ESMA . L' ESMA adotta opportune misure, ivi compresa la decisione di cui all'articolo 15.

3.   Qualora l'SPV persista nell'agire in un modo che costituisce una chiara violazione del presente regolamento, nonostante i provvedimenti adottati dall' ESMA, l'ESMA può adottare tutti i provvedimenti opportuni per tutelare gli investitori, ivi compreso il divieto per l'SPV di proseguire la commercializzazione di SBBS nel suo territorio e l'adozione della decisione di cui all'articolo 15.

Articolo 15

Uso improprio della denominazione di SBBS

1.   Qualora vi siano motivi di ritenere che l'SPV, in violazione dell'articolo 9, abbia usato la denominazione «SBBS» per commercializzare un prodotto non conforme ai requisiti stabiliti in tale articolo, l' ESMA segue la procedura prevista al paragrafo 2.

2.   Entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza della possibile violazione di cui al paragrafo 1, l' ESMA determina se l'articolo 9 sia stato violato e ne dà notifica alle altre autorità competenti interessate, incluse, se note, le autorità competenti degli investitori. ▌

L'ESMA, qualora accerti che la violazione da parte dell'SPV deriva dall'inosservanza in buona fede dell'articolo 9, può decidere di concedere all'SPV un tempo massimo di un mese per correggere la violazione rilevata; il termine decorre dal giorno in cui l' ESMA informa l'SPV della violazione. Durante detto periodo l'SBBS incluso nell'elenco pubblicato dall'ESMA ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, continua a essere considerato un SBBS ed è mantenuto in detto elenco.

3.   L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare gli obblighi di cooperazione e le informazioni che devono essere scambiate a norma dei paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Misure correttive e sanzioni amministrative

1.   Fatto salvo il diritto degli Stati membri di stabilire sanzioni penali a norma dell'articolo 17, l'ESMA impone all'SPV o alla persona fisica che la gestisce le opportune misure correttive, ivi compresa la decisione di cui all'articolo 15, e le opportune sanzioni amministrative previste al paragrafo 3, quando l'SPV:

a)

non ha adempiuto gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8;

b)

non ha rispettato i requisiti di cui all'articolo 9, ivi compreso quando non ha dato notifica all'ESMA a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, o ha trasmesso una notifica fuorviante;

c)

non ha adempiuto gli obblighi di trasparenza previsti all'articolo 11.

2.   Le sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 includono almeno:

a)

una dichiarazione pubblica indicante l'identità della persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione e la natura della violazione;

b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica che ha commesso la violazione di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal reiterarlo;

c)

il divieto temporaneo, nei confronti del membro dell'organo di amministrazione dell'SPV o di altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare funzioni di gestione in SPV;

d)

in caso di violazione di cui al paragrafo 1, lettera b), il divieto temporaneo nei confronti dell'SPV di effettuare una notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 1;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie per un massimo di 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, del valore corrispondente in valuta nazionale al … [data di entrata in vigore del presente regolamento] oppure per un massimo del 10 % del fatturato netto annuo totale dell'SPV risultante dagli ultimi conti disponibili approvati dall'organo di amministrazione dell'SPV;

f)

sanzioni amministrative pecuniarie pari al massimo al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se può essere determinato, anche se il beneficio supera gli importi massimi di cui alla lettera e).

3.   Per stabilire il tipo e il livello delle sanzioni amministrative, l'ESMA tiene conto della misura in cui la violazione è dolosa o invece colposa e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)

la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;

d)

l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione;

f)

il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;

g)

le violazioni commesse in precedenza dalla persona fisica o giuridica responsabile.

4.    L'ESMA assicura che la decisione che impone misure correttive o sanzioni amministrative sia motivata adeguatamente e soggetta al diritto di ricorso.

Articolo 17

Interazione con sanzioni penali

Lo Stato membro che prevede sanzioni penali per la violazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, consente all'ESMA di instaurare contatti con le autorità giudiziarie, di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della propria giurisdizione, nonché di ricevere dalle ▌autorità pertinenti , e di trasmettere alle stesse, informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Articolo 18

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.   L' ESMA pubblica sul proprio sito web ufficiale, senza indebito ritardo una volta informata la persona interessata, la decisione relativa alla sanzione amministrativa imposta per una violazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e non più soggetta a ricorso.

La pubblicazione di cui al primo comma comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull'identità della persona fisica o giuridica a cui è stata inflitta la sanzione amministrativa.

2.   L' ESMA pubblica la sanzione amministrativa in forma anonima ▌in una delle seguenti situazioni:

a)

la sanzione amministrativa è applicata a una persona fisica e, a seguito di una valutazione preliminare, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

b)

la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

c)

la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati all'SPV o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, qualora sia probabile che la situazione di cui al primo comma cessi entro un periodo di tempo ragionevole, la pubblicazione di cui al paragrafo 1 può essere rimandata per tale periodo di tempo.

3.   L' ESMA provvede a che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 o 2 restino sul proprio sito web ufficiale per cinque anni. I dati personali sono conservati sul sito web dell' ESMA solo per il tempo necessario.

Articolo 18 bis

Commissioni per le attività di vigilanza

1.     L'ESMA impone all'SPV il pagamento di commissioni conformemente al presente regolamento e agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali commissioni sono proporzionate al fatturato dell'SPV interessata e coprono interamente le spese necessarie dell'ESMA in relazione all'autorizzazione degli SBBS e alla vigilanza delle SPV.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 19

Vigilanza macroprudenziale del mercato degli SBBS

Entro i limiti del suo mandato, stabiliti nel regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS è responsabile della vigilanza macroprudenziale del mercato degli SBBS dell'Unione e agisce in conformità ai poteri previsti in tale regolamento. Qualora accerti che i mercati degli SBBS rappresentano un grave rischio per il corretto funzionamento dei mercati dei titoli di debito sovrano degli Stati membri la cui moneta è l'euro, il CERS si avvale dei poteri di cui agli articoli 16, 17 e 18 del regolamento (UE) n. 1092/2010, se del caso.

Capo 4

Competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 21

Modifica della direttiva 2009/65/CE

Nella direttiva 2009/65/CE è inserito l'articolo 54 bis seguente:

«Articolo 54 bis

1.   Qualora gli Stati membri applichino una deroga a norma dell'articolo 54 o accordino una rinuncia a norma dell'articolo 56, paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM:

a)

applicano agli OICVM la stessa deroga, o accordano la stessa rinuncia, per l'investimento di una percentuale fino al 100 % del loro patrimonio in SBBS quali definiti nell'articolo 3, punto 3), del regolamento [inserire riferimento al regolamento SBBS], in conformità al principio della ripartizione dei rischi, se ritengono che i detentori di quote dell'OICVM abbiano una protezione equivalente a quella prevista per i detentori di quote di OICVM conformi ai limiti stabiliti all'articolo 52;

b)

rinunciano ad applicare l'articolo 56, paragrafi 1 e 2.

2.   Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento SBBS] gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione e all'AESFEM le misure necessarie per adempiere al paragrafo 1.».

Articolo 22

Modifica della direttiva 2009/138/CE

All'articolo 104 della direttiva 2009/138/CE è aggiunto il paragrafo 8 seguente:

«8.   Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base, le esposizioni a titoli garantiti da obbligazioni sovrane quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento SBBS] sono trattate come esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale.

Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento SBBS] gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione e all'AESFEM le misure necessarie per adempiere al primo comma.».

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:

(1)

all'articolo 268 è inserito il paragrafo 5 seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, il segmento senior dei titoli garantiti da obbligazioni sovrane quali definiti all'articolo 3, punto 8 , del regolamento [inserire il riferimento al regolamento SBBS] possono essere sempre trattati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.»;

(2)

all'articolo 325 è inserito il paragrafo 4 seguente:

«4.   Ai fini del presente titolo, gli enti trattano le esposizioni in forma di segmento senior di titoli garantiti da obbligazioni sovrane quali definiti all'articolo 3, punto  8 , del regolamento [inserire il riferimento al regolamento SBBS] come esposizioni verso l'amministrazione centrale di uno Stato membro.»;

(3)

all'articolo 390, paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:

«Il primo comma si applica alle esposizioni verso titoli garantiti da obbligazioni sovrane quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento SBBS].».

Articolo 24

Modifica della direttiva (UE) 2016/2341

Nella direttiva (UE) 2016/2341 è inserito l'articolo 18 bis seguente:

«Articolo 18 bis

Titoli garantiti da obbligazioni sovrane

1.   Nelle norme nazionali relative alla valutazione degli elementi dell'attivo degli EPAP, al calcolo dei fondi propri degli EPAP e al calcolo di un margine di solvibilità per gli EPAP, gli Stati membri trattano i titoli garantiti da obbligazioni sovrane quali definiti all'articolo 3, punto 3, del regolamento [inserire il riferimento al regolamento SBBS] nello stesso modo degli strumenti di debito sovrano della zona euro.

2.   Entro … [6 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento SBBS] gli Stati membri adottano, pubblicano e comunicano alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) le misure necessarie per adempiere al paragrafo 1.».

Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e all'articolo 18 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.     La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo e quarto comma, e all'articolo 18 bis, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, terzo o quarto comma, o dell'articolo 18 bis, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Valutazione

Trascorsi almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e una volta disponibili dati sufficienti, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento per stabilire se abbia conseguito il previsto obiettivo di eliminare gli indebiti ostacoli normativi che intralciano lo sviluppo degli SBBS.

Articolo 26

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE della Commissione (16). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del, pag. .

(2)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 113.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

(4)   Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(6)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (CRR) (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(8)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(9)   Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(12)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(13)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(14)  Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(16)  Decisione 2001/528/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/83


P8_TA(2019)0374

Autorità europee di vigilanza e mercati finanziari ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital, il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale, il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, il regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, il regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato e la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (COM(2018)0646 — C8-0409/2018 — 2017/0230(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0646),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0409/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea dell'11 aprile 2018 (1) e del 7 dicembre 2018 (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 febbraio 2018 (3) e del 12 dicembre 2018 (4),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o aprile 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A8-0013/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 255 del 20.7.2018, pag. 2.

(2)  GU C 37 del 30.1.2019, pag. 1.

(3)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.

(4)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 58.


P8_TC1-COD(2017)0230

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2175.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/85


P8_TA(2019)0375

Vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e istituzione del Comitato europeo per il rischio sistemico ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM(2017)0538 — C8-0317/2017 — 2017/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0538),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0317/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 2 marzo 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 febbraio 2018 (2),

visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del suo regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o aprile 2019, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0011/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 120 del 6.4.2018, pag. 2.

(2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.


P8_TC1-COD(2017)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1092/2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2176.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/87


P8_TA(2019)0376

Mercati degli strumenti finanziari e accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (COM(2017)0537 — C8-0318/2017 — 2017/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0537),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1 e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0318/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea dell'11 maggio 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 15 febbraio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o aprile 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0012/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 251 del 18.7.2018, pag. 2.

(2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 63.


P8_TC1-COD(2017)0231

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/2177.)


30.4.2021   

IT

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C 158/89


P8_TA(2019)0377

Vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (direttiva) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE (COM(2017)0791 — C8-0452/2017 — 2017/0358(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/26)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0791),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0452/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 22 agosto 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A8-0295/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 5.

(2)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 35.


P8_TC1-COD(2017)0358

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/2034.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/91


P8_TA(2019)0378

Requisiti prudenziali delle imprese di investimento (regolamento) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 1093/2010 (COM(2017)0790 — C8-0453/2017 — 2017/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0790),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0453/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 22 agosto 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0296/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 5.

(2)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 35.


P8_TC1-COD(2017)0359

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2033.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/93


P8_TA(2019)0379

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (COM(2017)0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0797),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0006/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato trasmesso, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento svedese in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0355/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 39.

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 53.


P8_TC1-COD(2017)0355

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1152.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

Conformemente all'articolo 23 della direttiva, la Commissione riesamina l'applicazione della direttiva a otto anni dalla sua entrata in vigore per proporre, se del caso, le modifiche necessarie. Nella sua relazione, la Commissione si impegna a prestare particolare attenzione all'applicazione degli articoli 1 e 14 da parte degli Stati membri. Nel valutare se gli Stati membri abbiano integralmente e correttamente recepito la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, la Commissione verificherà inoltre il rispetto dell'articolo 14.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/96


P8_TA(2019)0380

Autorità europea del lavoro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018)0131 — C8-0118/2018 — 2018/0064(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0131),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 46, l'articolo 48, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0118/2018),

visto il parere della commissione giuridica sulla basa giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e gli articoli 46 e 48 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 21 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0391/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione, allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L), nell'edizione successiva a quella in cui sarà pubblicato l'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 128.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 16.


P8_TC1-COD(2018)0064

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1149.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione osservano che il processo di selezione del luogo in cui avrà sede l'Autorità europea del lavoro non è concluso al momento dell'adozione del suo regolamento istitutivo.

Rammentando l'impegno per una cooperazione leale e trasparente e rammentando i trattati, le tre istituzioni riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni sin dalle prime fasi del processo di selezione della sede dell'Autorità europea del lavoro.

Tale scambio immediato di informazioni renderebbe più facile l'esercizio dei diritti delle tre istituzioni ai sensi dei trattati attraverso le relative procedure.

Il Parlamento europeo e il Consiglio prendono nota dell'intenzione della Commissione di adottare tutte le misure appropriate affinché il regolamento istitutivo preveda una disposizione sulla sede dell'Autorità europea del lavoro e al fine di garantire che l'Autorità operi autonomamente in linea con tale regolamento.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/99


P8_TA(2019)0381

Conservazione delle risorse della pesca e protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016)0134 — C8-0117/2016 — 2016/0074(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0134),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0117/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2016 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 7 dicembre 2016 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la pesca e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0381/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 67.

(2)  GU C 185 del 9.6.2017, pag. 82.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 16 gennaio 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0003).


P8_TC1-COD(2016)0074

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1241.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/101


P8_TA(2019)0382

Regolamento relativo alle statistiche europee sulle imprese ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM(2017)0114 — C8-0099/2017 — 2017/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0114),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0099/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 2 gennaio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0094/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 77 dell'1.3.2018, pag. 2


P8_TC1-COD(2017)0048

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2152.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/102


P8_TA(2019)0383

Indagini svolte dall'OLAF e cooperazione con la Procura europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF (COM(2018)0338 — C8-0214/2018 — 2018/0170(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0338),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 325, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0214/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere n. 8/2018 della Corte dei conti (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0179/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Parere n. 8/2018 della Corte dei conti europea.


P8_TC1-COD(2018)0170

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (4), l'Unione ha notevolmente rafforzato le disposizioni del quadro normativo armonizzato concernenti i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea («EPPO») avrà costituisce una priorità chiave nei settori della giustizia penale e della lotta contro la frode, avendo il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti. [Em. 1]

(2)

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («l'Ufficio») svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini. [Em. 2]

(3)

È pertanto opportuno modificare e adeguare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi , il che comporta l'attuazione dei principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni . [Em. 3]

(4)

Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi.

(5)

A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa presunta in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO. [Em. 4]

(6)

Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, segnalare una condotta criminosa in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine.

(7)

Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere. L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischino di compromettere un'eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare l'EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.

(8)

Tenuto conto delle competenze dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.

(9)

Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

(10)

Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a determinate specifiche condizioni , previa consultazione dell'EPPO . In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO non solleva obiezioni accoglie la richiesta , l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa. [Em. 6]

(11)

L'Ufficio dovrebbe sostenere attivamente l'EPPO nello svolgimento delle sue indagini. A tale riguardo, l'EPPO può chiedere all'Ufficio di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l'esercizio delle competenze previsto dal presente regolamento. In questi casi l'Ufficio dovrebbe svolgere tali operazioni entro i limiti delle proprie competenze e nel quadro previsto dal presente regolamento.

(12)

Per garantire un efficace coordinamento , cooperazione e trasparenza tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni al fine di garantire la complementarità ed evitare sovrapposizioni . A tal fine, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero utilizzare le funzioni di riscontro positivo o negativo dei rispettivi sistemi di gestione dei fascicoli . L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro. [Em. 7]

(13)

La relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (6), adottata il 2 ottobre 2017, ha concluso che le modifiche apportate al quadro giuridico nel 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la valutazione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle indagini.

(14)

È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio. La Commissione dovrebbe presentare una nuova proposta globale entro due anni dalla valutazione sia dell'EPPO che dell'Ufficio e della loro cooperazione. [Em. 8]

(15)

Tali modifiche non incidono sulle garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini. L'Ufficio è tenuto ad applicare le garanzie procedurali del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (7) nonché quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo quadro prevede che l'Ufficio svolga le proprie indagini in maniera obiettiva, imparziale e riservata, raccogliendo elementi a carico e a favore della persona interessata, ed esegua gli atti di indagine sulla base di un'autorizzazione scritta e in seguito a un controllo di legalità. L'Ufficio deve garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate dalle sue indagini, compresi la presunzione d'innocenza e il diritto di non autoaccusarsi. Al momento del colloquio la persona interessata gode, tra l'altro, del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta, di approvare il verbale del colloquio e di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Le persone interessate hanno altresì il diritto di presentare le proprie osservazioni sui fatti relativi al caso prima che siano redatte conclusioni.

(16)

L'Ufficio svolge controlli e verifiche sul posto, che gli consentono di accedere ai locali e alla documentazione degli operatori economici nell'ambito delle sue indagini su sospetti di frode, corruzione o altra condotta illecita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tali controlli e verifiche si svolgono in conformità del presente regolamento e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che in alcuni casi subordinano l'applicazione di detti poteri alle condizioni previste dal diritto nazionale. La valutazione della Commissione ha riscontrato che non sempre viene specificato in quale misura dovrebbe applicarsi il diritto nazionale, il che ostacola l'efficacia delle attività di indagine dell'Ufficio.

(17)

È pertanto opportuno chiarire i casi in cui il diritto nazionale dovrebbe applicarsi nel corso delle indagini dell'Ufficio, senza tuttavia modificare i poteri conferiti a quest'ultimo o modificare il modo in cui il regolamento si applica in relazione agli Stati membri. Il chiarimento tiene conto della recente sentenza del Tribunale nella causa T-48/16, Sigma Orionis SA contro Commissione europea.

(18)

Nei casi in cui l'operatore economico interessato si sottopone al controllo, lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto da parte dell'Ufficio dovrebbe essere soggetto esclusivamente al diritto dell'Unione. Ciò consentirebbe all'Ufficio di esercitare i propri poteri di indagine in modo efficace e coerente in tutti gli Stati membri, al fine di contribuire a garantire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutto il suo territorio, come previsto all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

(19)

Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale.

(20)

È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 preveda il dovere degli operatori economici di cooperare con l'Ufficio. Tale dovere è conforme all'obbligo, che incombe loro a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, di permettere l'accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale ai fini dello svolgimento di controlli e verifiche sul posto, nonché all'obbligo di cui all'articolo 129 (8) del regolamento finanziario, conformemente al quale qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche nell'ambito delle indagini dell'Ufficio.

(21)

Nell'ambito di tale dovere di collaborazione, l'Ufficio dovrebbe poter imporre agli operatori economici che potrebbero essere stati coinvolti nei fatti oggetto dell'indagine, o detenere informazioni pertinenti, di comunicare tali informazioni. Nel soddisfare una siffatta richiesta, gli operatori economici non sono obbligati ad ammettere di aver commesso un'attività illecita ma sono tenuti a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per stabilire, nei loro confronti o nei confronti di un altro operatore, l'esistenza di un'attività illecita.

(22)

Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto gli operatori economici dovrebbero potersi esprimere in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge il controllo e avere il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta, compreso un consulente legale esterno. La presenza di un consulente legale non dovrebbe tuttavia costituire un requisito giuridico ai fini della validità dei controlli e delle verifiche sul posto. Per garantire l'efficacia dei controlli e delle verifiche sul posto, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sottrazione delle prove, l'Ufficio dovrebbe poter accedere ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale senza aspettare che l'operatore consulti il proprio consulente legale. Prima di avviare il controllo l'Ufficio dovrebbe concedere soltanto un lasso di tempo ragionevolmente breve in attesa che venga consultato il legale. Tale lasso di tempo deve comunque rimanere limitato allo stretto indispensabile.

(23)

Per garantire la trasparenza, quando svolge controlli e verifiche sul posto l'Ufficio dovrebbe fornire agli operatori economici adeguate informazioni in merito al loro dovere di cooperare e alle conseguenze di un rifiuto di collaborare, nonché alla procedura applicabile al controllo, comprese le garanzie procedurali applicabili.

(24)

Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal tipo di supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico. [Em. 9]

(25)

Per garantire un quadro più coerente per le indagini dell'Ufficio, qualora l'esistenza di norme divergenti non sia giustificata dovrebbero essere ulteriormente allineate le norme applicabili alle indagini interne ed esterne per ovviare ad alcune incoerenze individuate dalla valutazione della Commissione. Si dovrebbe prevedere, ad esempio, che le relazioni redatte e le raccomandazioni formulate in seguito a un'indagine esterna possano essere trasmesse all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato affinché questi adottino misure adeguate, come nel caso delle indagini interne. Ove possibile, conformemente al suo mandato, l'Ufficio dovrebbe sostenere l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato nel seguito dato alle sue raccomandazioni. Al fine di garantire una maggiore cooperazione tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, l'Ufficio dovrebbe informare, se necessario, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato della propria decisione di non avviare un'indagine esterna, ad esempio quando l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione siano la fonte delle informazioni iniziali.

(26)

L'Ufficio dovrebbe disporre dei mezzi necessari per seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molti comportamenti fraudolenti. Attualmente esso è in grado di ottenere informazioni bancarie detenute dagli enti creditizi di alcuni Stati membri, pertinenti per la sua attività di indagine, grazie alla cooperazione con le autorità nazionali e all'assistenza prestata da queste ultime. Al fine di garantire un'impostazione efficace in tutta l'Unione, è opportuno precisare nel regolamento l'obbligo che incombe alle autorità nazionali competenti di fornire all'Ufficio informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento nell'ambito del loro dovere generale di prestargli assistenza. Tale cooperazione dovrebbe concretarsi, di norma, tramite le unità di informazione finanziaria negli Stati membri. Quando assistono l'Ufficio, le autorità nazionali dovrebbero agire conformemente alle disposizioni pertinenti di diritto processuale previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

(26 bis)

Al fine di prestare la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali, l'Ufficio dovrebbe istituire la figura interna del controllore delle garanzie procedurali, a cui dovrebbe assegnare risorse adeguate. Il controllore delle garanzie procedurali dovrebbe avere accesso a tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti. [Em. 10]

(26 ter)

Il presente regolamento dovrebbe istituire un meccanismo di denuncia per l'Ufficio in cooperazione con il controllore delle garanzie procedurali al fine di tutelare il rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio. Dovrebbe trattarsi di un meccanismo amministrativo nell'ambito del quale il controllore dovrebbe essere competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio in conformità del diritto a una buona amministrazione. Il meccanismo dovrebbe essere efficace e atto a garantire che sia dato un seguito adeguato alle denunce. Ai fini di una maggiore trasparenza e responsabilità, l'Ufficio dovrebbe includere nella sua relazione annuale un resoconto sul meccanismo di denuncia. Esso dovrebbe indicare, in particolare, il numero delle denunce che ha ricevuto, la natura delle violazioni dei diritti e delle garanzie procedurali, le attività interessate e, se possibile, le misure di follow-up adottate dall'Ufficio. [Em. 11]

(27)

La trasmissione anticipata di informazioni da parte dell'Ufficio ai fini dell'adozione di misure cautelari è uno strumento essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire una stretta cooperazione al riguardo tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, è opportuno che questi ultimi possano consultare in qualsiasi momento l'Ufficio al fine di prendere una decisione su eventuali misure cautelari adeguate, comprese le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova.

(28)

Attualmente le relazioni dell'OLAF costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. La valutazione della Commissione indica che in alcuni Stati membri questa norma non è sufficiente a garantire l'efficacia delle attività dell'Ufficio. Ai fini di una migliore efficacia e di un uso più coerente delle relazioni dell'Ufficio, il regolamento dovrebbe prevederne l'ammissibilità come elementi di prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. La norma che stabilisce l'equivalenza con le relazioni degli ispettori amministrativi nazionali dovrebbe continuare ad applicarsi nel caso dei procedimenti giudiziari nazionali di natura penale. Il regolamento dovrebbe prevedere altresì l'ammissibilità delle relazioni redatte dall'Ufficio come elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari a livello dell'Unione.

(29)

Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (9) , tenendo conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio  (10), al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA. [Em. 12]

(30)

I servizi di coordinamento antifrode degli Stati membri sono stati istituiti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra l'Ufficio e gli Stati membri, ivi comprese le informazioni di carattere operativo. La valutazione ha concluso che il loro contributo ai lavori dell'Ufficio è stato positivo. Essa ha rilevato inoltre la necessità di chiarire ulteriormente il loro ruolo per assicurare che l'Ufficio riceva l'assistenza necessaria a garantire l'efficacia delle proprie indagini, lasciando a ciascuno Stato membro la responsabilità di organizzare i servizi di coordinamento antifrode e le loro competenze. A questo proposito, i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter fornire, ottenere o coordinare l'assistenza necessaria all'Ufficio per svolgere i propri compiti in modo efficace prima, durante o al termine di un'indagine interna o esterna.

(31)

Il dovere dell'Ufficio di prestare assistenza agli Stati membri al fine di coordinarne l'azione volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione costituisce un elemento fondamentale del suo compito di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Si dovrebbero fissare norme più dettagliate per agevolare le attività di coordinamento dell'Ufficio e la sua cooperazione in tale ambito con le autorità degli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. È opportuno che tali norme lascino impregiudicato l'esercizio, da parte dell'Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione, in particolare nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (11).

(32)

Inoltre, l'Ufficio dovrebbe poter richiedere l'assistenza dei servizi di coordinamento antifrode nel quado delle attività di coordinamento e i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter collaborare tra di loro, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi disponibili per la cooperazione nella lotta contro le frodi.

(32 bis)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero fornire all'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni. Quando l'Ufficio trasmette raccomandazioni giudiziarie alle procure nazionali di uno Stato membro e non viene dato loro alcun seguito, lo Stato membro dovrebbe giustificare la sua decisione all'Ufficio. Una volta all'anno l'Ufficio dovrebbe elaborare una relazione al fine di fornire un resoconto dell'assistenza fornita dagli Stati membri e del seguito dato alle raccomandazioni giudiziarie. [Em. 13]

(32 ter)

Al fine di integrare le norme procedurali sulla condotta delle indagini stabilite al presente regolamento, l'Ufficio dovrebbe definire un codice procedurale per le indagini a cui il suo personale dovrebbe attenersi. Fatta salva l'indipendenza dell'Ufficio nell'esercizio delle sue competenze, è pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 TFUE, in merito all'istituzione di un tale codice procedurale. Tali atti delegati dovrebbero includere in particolare le prassi da seguire nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse; i legittimi diritti delle persone interessate; le garanzie procedurali; le disposizioni in materia di tutela dei dati e la politica in materia di comunicazione e di accesso ai documenti; le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati; le relazioni con l'EPPO. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori l'Ufficio svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. La Commissione dovrebbe procedere alla trasmissione contestuale, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 14]

(32 quater)

Entro cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento e in particolare l'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO. [Em. 15]

(33)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione adeguando il funzionamento dell'Ufficio all'istituzione dell'EPPO e migliorando l'efficacia delle sue indagini, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione mediante l'adozione di norme volte a disciplinare le relazioni tra i due organismi dell'Unione e a rendere più efficace lo svolgimento delle indagini dell'Ufficio in tutta l'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

(34)

Il presente regolamento non modifica i poteri e le responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

(35)

Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 (12), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il […] (13).

(36)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:

-1)

all'articolo 1, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.     Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica (in prosieguo indicate collettivamente, se il contesto lo richiede, come “Unione”), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom, (“Ufficio”) esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione:»; [Em. 16]

-1 bis)

all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     L'Ufficio fornisce agli Stati membri l'assistenza della Commissione per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione volta a proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo di metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. L'Ufficio promuove e coordina, con gli Stati membri e tra di essi, la condivisione di esperienza operativa e di migliori pratiche procedurali nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e sostiene azioni comuni contro le frodi condotte dagli Stati membri su base volontaria.»; [Em. 17]

-1 ter)

all'articolo 1, paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il regolamento (UE) 2018/1725;»; [Em. 18]

-1 quater)

all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d bis):

«d bis)

il regolamento (UE) 2016/679.»; [Em. 19]

-1 quinquies)

all'articolo 1, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     All'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi (“istituzioni, organi e organismi”) e fatto salvo l'articolo 12 quinquies, l'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, esso indaga su fatti gravi, connessi all'esercizio di attività professionali, che costituiscono un inadempimento degli obblighi dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, suscettibili di dare luogo ad azioni disciplinari o, eventualmente, penali, o un inadempimento analogo degli obblighi dei membri delle istituzioni e degli organi, dei dirigenti degli organismi o dei membri del personale delle istituzioni, degli organi e degli organismi non soggetti allo statuto (in prosieguo indicati collettivamente come “funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale”).»; [Em. 20]

1)

all'articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea (“EPPO”), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (14). Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca , sulla complementarità, sull'assenza di sovrapposizioni e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati. [Em. 21]

La cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO è disciplinata dagli articoli da 12 quater a 12 septies».;

1 bis)

all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi possono concludere accordi amministrativi con l'Ufficio. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione di informazioni, lo svolgimento e il follow-up di indagini.»; [Em. 22]

1 ter)

all'articolo 2, il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2)     “irregolarità” un'irregolarità quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, comprese le violazioni che incidono sulle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto;»; [Em. 23]

1 quater)

all'articolo 2, il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3)     “frodi, corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione” la definizione data a tali termini nei pertinenti atti dell'Unione;» [Em. 24]

2)

all'articolo 2, il punto 4) è sostituito dal seguente:

«4)   “indagine amministrativa” (“indagine”) ogni controllo, verifica e operazione svolti dall'Ufficio conformemente agli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri dell'EPPO o delle autorità competenti degli Stati membri di avviare procedimenti penali;»;

2 bis)

all'articolo 2, il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)     “persona interessata” ogni persona o operatore economico sospettati di aver commesso frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e che sono pertanto oggetto di indagine da parte dell'Ufficio;»; [Em. 25]

2 ter)

all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

«7 bis)     “membro di un'istituzione” un membro del Parlamento europeo, un membro del Consiglio europeo, un rappresentante di uno Stato membro a livello ministeriale in sede di Consiglio, un membro della Commissione europea, un membro della Corte di giustizia dell'Unione europea, un membro del consiglio direttivo della Banca centrale europea e un membro della Corte dei conti, a seconda dei casi.»; [Em. 26]

2 quater)

all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

«7 ter)     “gli stessi fatti” l'identità dei fatti rilevanti, intesi come l'esistenza di un insieme di circostanze concrete che sono indissolubilmente legate tra loro e che, nella loro totalità, possono stabilire elementi di un'inchiesta concreta che è di competenza dell'Ufficio o della Procura europea.»; [Em. 27]

3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Indagini esterne Controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e nei paesi terzi [Em. 28]

1.   Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. [Em. 29]

2.   I controlli e le verifiche sul posto sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

3.   Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui,informazioni scritte agli operatori economici in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) . [Em. 30]

4.   L'Ufficio effettua controlli e verifiche sul posto presentando un'autorizzazione scritta, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996. Esso informa l'operatore economico in questione della procedura applicabile al controllo, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché del suo dovere di collaborare.

5.   Nell'esercizio di tali competenze, l'Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l'operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni di colpevolezza e di essere assistito da una persona di sua scelta. All'operatore economico che rende dichiarazioni nel corso di un controllo sul posto è offerta la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell'operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta non impedisce all'Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l'inizio del controllo.

6.   Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce senza indebito ritardo al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2. [Em. 31]

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e, alla documentazione relative e ai dati relativi alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie necessari per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione. Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine. [Em. 32]

7.   Quando l'operatore economico interessato si sottopone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, non si applicano l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nella misura in cui tali disposizioni esigono la conformità al diritto nazionale e possono limitare l'accesso dell'Ufficio alle informazioni e alla documentazione alle condizioni applicabili ai controllori amministrativi nazionali.

Se il personale dell'Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo o a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato gli presta l'assistenza delle autorità di contrasto necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere il controllo o la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi.

Nel prestare assistenza a norma del presente paragrafo o del paragrafo 6, le autorità nazionali competenti agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all'autorità nazionale competente interessata. Se per tale assistenza è necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

7 bis.     Qualora sia dimostrato che uno Stato membro non rispetti l'obbligo di cooperare conformemente ai paragrafi 6 e 7, l'Unione è autorizzata a recuperare l'importo relativo al controllo sul posto o all'indagine in questione. [Em. 33]

8.   Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

9.   Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine, nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4. [Em. 34]

10.   Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

Fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.» [Em. 35]

4)

l'articolo 4 è così modificato:

-a)

all'articolo 4, il titolo è sostituito dal seguente:

«Ulteriori disposizioni sulle indagini» [Em. 36]

-a bis)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Le indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi nei settori di cui all'articolo 1 sono condotte conformemente alle condizioni stabilite dal presente regolamento, nonché dalle decisioni adottate dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi pertinenti.» [Em. 37]

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel corso delle indagini interne: [Em. 38]

a)

l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo , nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, alle informazioni e ai dati pertinenti relativi alla questione oggetto dell'indagine , a prescindere dal tipo di supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi . Laddove siano utilizzati a scopi lavorativi, i dispositivi privati sono oggetto di indagini da parte dell'Ufficio solo se l'Ufficio ha buoni motivi per sospettare che il loro contenuto possa essere pertinente per l'indagine. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione; [Em. 39]

b)

l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte agli operatori economici, ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale , accuratamente documentate conformemente alle norme vigenti dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati . Gli operatori economici collaborano con l'Ufficio .»; [Em. 40]

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: soppresso;

«3.   Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.»; [Em. 41]

b bis)

all'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi sono informati quando il personale dell'Ufficio svolge un'indagine nei loro locali o quando consulta un documento o i dati o chiede un'informazione che essi detengono. Fatti salvi gli articoli 10 e 11, l'Ufficio può trasmettere in qualsiasi momento all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato le informazioni ottenute nel corso delle indagini.»; [Em. 42]

b ter)

all'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi predispongono procedure adeguate e prendono le misure necessarie per garantire in ogni fase la riservatezza delle indagini.»; [Em. 43]

b quater)

all'articolo 4, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora dalle indagini emerga la possibilità che un funzionario, un altro agente, un membro di un'istituzione o organo, un dirigente di un organismo, o un membro del personale sia una persona interessata, l'istituzione, l'organo o l'organismo al quale tale persona appartiene ne è informato.» [Em. 44]

b quinquies)

all'articolo 4, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In casi nei quali non sia possibile garantire la riservatezza dell'indagine utilizzando i consueti canali di comunicazione, l'Ufficio ricorre ad adeguati canali alternativi per trasmettere le informazioni.» [Em. 45]

b sexies)

all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     La decisione adottata da ogni istituzione, organo o organismo, di cui al paragrafo 1 comprende, in particolare, una norma concernente l'obbligo per funzionari, altri agenti, membri di istituzioni o organi, dirigenti di organismi, o membri del personale di cooperare con l'Ufficio e di informarlo, garantendo nel contempo la riservatezza dell'indagine.» [Em. 46]

c)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatto salvo l'articolo 12 quater, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine interna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle istituzioni, agli organi o agli organismi , se del caso , alle autorità competenti degli Stati membri interessati. Su richiesta, le e alle istituzioni, gli agli organi o gli agli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.

Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni. »; [Em. 47]

c bis)

al paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda le indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi, laddove l'Ufficio informi le autorità competenti degli Stati membri interessati, si applicano i requisiti procedurali previsti all'articolo 9, paragrafo 4, secondo e terzo comma. Se le autorità competenti decidono, conformemente al diritto nazionale, di adottare delle misure sulla base delle informazioni loro trasmesse, esse ne informano, su richiesta, l'Ufficio.» [Em. 48]

c ter)

al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:

«Per quanto riguarda i controlli e le verifiche sul posto a norma dell'articolo 3, fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.» [Em. 49]

5)

l'articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»; [Em. 50]

a bis)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Fatto salvo l'articolo 12 quinquies, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il periodo di valutazione che precede la decisione non supera i due mesi. Se noto, l'informatore che ha fornito le informazioni sottostanti è informato come opportuno.» [Em. 51]

a ter)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La decisione di avviare le indagini è adottata dal direttore generale, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di un'istituzione, organo o organismo dell'Unione o di uno Stato membro.»; [Em. 52]

a quater)

al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso; [Em. 53]

a quinquies)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.     Finché il direttore generale valuta se avviare o no un'indagine a seguito di una richiesta di cui al paragrafo 2 e/o finché è in corso tale indagine dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi interessati non avviano un'indagine parallela sugli stessi fatti, salvo diversi accordi con l'Ufficio. Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.» [Em. 54]

b)

al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:

«Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.»; [Em. 55]

b bis)

all'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, trasmette senza indugio eventuali informazioni pertinenti all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati affinché possano essere adottate le misure adeguate, conformemente alle norme applicabili a tale istituzione, organo o organismo. L'Ufficio concorda con tale istituzione, organo o organismo, se del caso, le misure opportune per tutelare la riservatezza della fonte informativa e chiede, se necessario, di essere tenuto al corrente delle misure adottate.»; [Em. 56]

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine esterna, può trasmettere svolgere un controllo o una verifica sul posto a norma dell'articolo 3, nonostante vi sia un sufficiente sospetto che induca a supporre l'esistenza di frodi , corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, trasmette senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.»[Em. 57]

c bis)

è aggiunto il paragrafo 6 bis:

«6 bis.     Il direttore generale informa periodicamente il comitato di vigilanza, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, in merito ai casi in cui abbia deciso di non avviare un'indagine, indicando i motivi di tale decisione.» [Em. 58]

6)

l'articolo 7 è così modificato:

-a)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Il direttore generale dirige l'esecuzione delle indagini sulla base, se del caso, di istruzioni scritte. Le indagini sono condotte sotto la sua direzione dal personale dell'Ufficio da lui designato. Il direttore generale non svolge indagini personalmente.» [Em. 59]

a)

al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni conformemente al presente regolamento in modo efficace e senza indebiti ritardi.»;

b)

al paragrafo 3 è inserito il secondo comma seguente:

«Su richiesta dell'Ufficio riguardo a fatti oggetto di indagine, le unità di informazione finanziaria istituite a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) e altre autorità competenti degli Stati membri gli forniscono:

a)

le informazioni di cui all'[articolo 32 bis, paragrafo 3, della] direttiva (UE) 2015/849 (16);

b)

se strettamente necessario ai fini dell'indagine, il registro delle operazioni.»;

c)

al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente:

«Nel prestare assistenza a norma dei commi precedenti, le autorità nazionali competenti agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all'autorità nazionale competente interessata.»;

c bis)

al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le istituzioni, gli organi e gli organismi provvedono affinché i rispettivi funzionari, altri agenti, membri, dirigenti e membri del personale prestino al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria per assolvere le sue mansioni in conformità del presente regolamento in modo efficace e senza indebito ritardo.» [Em. 60]

c ter)

il paragrafo 4 è soppresso; [Em. 61]

c quater)

al paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.     Quando le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure amministrative cautelari al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, l'Ufficio informa senza indugio l'istituzione, l'organo o l'organismo interessati dell'indagine in corso e suggerisce le misure da adottare. Le informazioni trasmesse comprendono i seguenti elementi:» [Em. 62]

c quinquies)

al paragrafo 6, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

ogni informazione che possa essere d'ausilio all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato al fine di decidere in merito alle opportune misure amministrative cautelari da adottare per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;» [Em. 63]

c sexies)

al paragrafo 6, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le eventuali misure particolari di riservatezza raccomandate, specialmente nei casi che comportano il ricorso a misure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale o altra autorità nazionale, conformemente alle norme nazionali applicabili alle indagini.» [Em. 64]

d)

al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In aggiunta al primo comma, l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato può consultare in qualsiasi momento informa senza indugio l'Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest'ultimo, adeguate di eventuali deviazioni dalle misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l'Ufficio di tale decisione suggerite dei motivi della deviazione .»; [Em. 65]

e)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Se un'indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando in dettaglio i motivi e, se del ritardo e caso, le misure correttive previste adottate al fine di accelerare l'indagine.»; [Em. 66]

e bis)

è aggiunto il paragrafo 8 bis:

«8 bis.     La segnalazione contiene, come minimo, una breve descrizione dei fatti, la loro qualificazione giuridica, una valutazione del danno reale o potenziale, la scadenza dei termini di prescrizione, i motivi per cui non è stato possibile mantenere il periodo di dodici mesi e le misure correttive previste al fine di accelerare l'indagine, ove opportuno.» [Em. 67]

7)

L'articolo 8 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Le istituzioni, gli organi e gli organismi trasmettono senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione."; Tale obbligo si applica all'EPPO quando i casi in questione non rientrano nel suo mandato a norma del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939.» [Em. 68]

a)

al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

«Quando trasmettono all'EPPO una segnalazione conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono invece trasmettere adempiere all'obbligo stabilito nel primo comma trasmettendo all'Ufficio copia di tale segnalazione.»; [Em. 69]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono senza indugio all'Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un'indagine in corso dell'Ufficio. [Em. 70]

Prima dell'avvio di un'indagine, essi trasmettono, su richiesta dell'Ufficio, qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all'avvio di un'indagine di cui all'articolo 5, paragrafo 1.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono senza indebito ritardo all'Ufficio , su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.»; [Em. 71]

d)

è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   Il presente articolo non si applica all'EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma degli articoli 22 e 25 del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. [Em. 72]

Ciò non pregiudica la possibilità per l'EPPO di fornire all'Ufficio informazioni pertinenti sui casi conformemente all'articolo 34, paragrafo 8, all'articolo 36, paragrafo 6, all'articolo 39, paragrafo 4, e all'articolo 101, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.»

8)

l'articolo 9 è così modificato:

-a)

al paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I requisiti di cui al secondo e terzo comma non si applicano alla raccolta di dichiarazioni nell'ambito di controlli e di verifiche sul posto. La persona interessata è tuttavia informata dei suoi diritti prima dell'acquisizione di una dichiarazione, in particolare del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta.» [Em. 73]

-a bis)

al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine, l'Ufficio invia alla persona interessata un invito a presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con il personale designato dall'Ufficio. Tale invito comprende una sintesi dei fatti che riguardano la persona interessata e le informazioni prescritte dagli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, e indica il termine per la presentazione delle osservazioni, che non è inferiore a dieci giorni lavorativi dal ricevimento dell'invito a presentare osservazioni. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall'urgenza dell'indagine. La relazione finale d'indagine fa riferimento a tali eventuali.» [Em. 74]

a)

al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«In casi debitamente giustificati in cui occorra garantire la riservatezza dell'indagine e/o che comportino il ricorso a procedure d'indagine che rientrano nell'ambito di competenza dell'EPPO o di un'autorità giudiziaria nazionale, il direttore generale può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.»;

a bis)

è aggiunto il paragrafo 5 bis:

«5 bis.     Per i casi in cui l'Ufficio raccomanda un seguito giudiziario, e fatti salvi i diritti degli informatori in materia di riservatezza, la persona interessata ha accesso alla relazione redatta dall'Ufficio a norma dell'articolo 11 a seguito della sua indagine e a qualsiasi documento pertinente, nella misura in cui questi si riferiscano a tale persona e laddove, se del caso, né l'EPPO né le autorità giudiziarie nazionali sollevino obiezioni entro un periodo di sei mesi. Un'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria competente può inoltre essere concessa prima della scadenza di tale periodo.» [Em. 75]

8 bis)

è inserito l'articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Controllore delle garanzie procedurali

1.     Un controllore delle garanzie procedurali (“il controllore”) è nominato dalla Commissione, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Allo scadere del mandato, rimane in carica fino alla sua sostituzione.

2.     In seguito alla pubblicazione di un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti per i posti di controllore e di supplente. La Commissione designa il controllore di concerto con il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

3.     Il controllore dispone delle qualifiche e dell'esperienza necessarie in materia di diritti e garanzie procedurali.

4.     Il controllore esercita le proprie funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni nell'adempimento delle sue funzioni.

5.     Il controllore vigila sul rispetto dei diritti e delle garanzie procedurali da parte dell'Ufficio. È competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Ufficio.

6.     Il controllore riferisce ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al comitato di vigilanza e all'Ufficio in merito all'esercizio di tale funzione. Essa non riguarda singoli casi oggetto d'indagine e garantisce la riservatezza delle indagini anche dopo la loro chiusura.» [Em. 76]

8 ter)

è inserito l'articolo 9 ter seguente:

«Articolo 9 ter

Meccanismo di denuncia

1.     L'Ufficio, in collaborazione con il controllore, adotta le misure necessarie all'istituzione di un meccanismo di denuncia volto a monitorare e ad assicurare il rispetto delle garanzie procedurali in tutte le attività dell'Ufficio.

2.     Qualsiasi persona interessata da un'indagine dell'Ufficio ha il diritto di presentare denuncia al controllore per quanto riguarda il rispetto, da parte dell'Ufficio, delle garanzie procedurali di cui all'articolo 9. La presentazione di una denuncia non ha effetto sospensivo sullo svolgimento dell'indagine in corso.

3.     La denuncia può essere presentata al più tardi un mese dopo che l'autore sia venuto a conoscenza dei fatti che costituiscono la presunta violazione delle sue garanzie procedurali. Nessuna denuncia può essere presentata dopo che sia trascorso un mese dalla conclusione dell'indagine. Le denunce relative al termine di preavviso, di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 4, sono presentate prima della scadenza del termine di preavviso ivi stabilito.

4.     Quando riceve una denuncia, il controllore ne informa immediatamente il direttore generale dell'Ufficio e offre all'Ufficio la possibilità di risolvere la questione sollevata dal denunciante entro 15 giorni lavorativi.

5.     Fatto salvo l'articolo 10 del presente regolamento, l'Ufficio trasmette al controllore tutte le informazioni che possano essere necessarie a quest'ultimo per emettere una raccomandazione.

6.     Il controllore emette una raccomandazione in merito alla denuncia senza indugio e al più tardi entro due mesi dalla comunicazione, a cura dell'Ufficio, dell'azione adottata per risolvere la questione o dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3. La raccomandazione è trasmessa all'Ufficio e comunicata al denunciante. In casi eccezionali, il controllore può decidere di prorogare il termine per la formulazione della raccomandazione di altri 15 giorni. Il controllore informa, mediante lettera, il direttore generale dei motivi della proroga. In assenza di una raccomandazione del controllore entro il termine stabilito al presente paragrafo, si ritiene che quest'ultimo abbia respinto la denuncia senza raccomandazione.

7.     Senza interferire nello svolgimento dell'indagine in corso, il controllore esamina la denuncia nell'ambito di un procedimento in contraddittorio. Con il loro consenso, il controllore può chiedere ai testimoni di fornire spiegazioni scritte od orali che ritenga utili per accertare i fatti.

8.     Il direttore generale segue la raccomandazione del controllore sulla questione, salvo in casi debitamente giustificati in cui il direttore possa discostarsi dalla stessa. Se si discosta dalla raccomandazione del controllore, il direttore generale comunica al denunciante e al controllore i principali motivi di tale decisione, nella misura in cui ciò non interferisca con l'indagine in corso. Egli indica le ragioni che lo hanno indotto a non seguire la raccomandazione del controllore con nota da accludere alla relazione finale d'indagine.

9.     Il direttore generale può chiedere il parere del controllore in merito a qualsiasi questione attinente al rispetto delle garanzie procedurali durante il mandato del controllore, anche in merito alla decisione di differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata di cui all'articolo 9, paragrafo 3. In tale richiesta il direttore generale indica il termine entro il quale il controllore deve rispondere.

10.     Fatti salvi i termini di cui all'articolo 90 bis dello statuto, in caso di denuncia presentata al direttore generale da un funzionario o altro agente dell'Unione in conformità dell'articolo 90 bis dello statuto, se detto funzionario o altro agente ha altresì presentato denuncia al controllore in merito alla stessa questione, il direttore generale aspetta di conoscere la raccomandazione del controllore prima di rispondere alla denuncia.» [Em. 77]

9)

l'articolo 10 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini esterne alle istituzioni, agli organi e agli organismi sono protette dalle disposizioni pertinenti a norma del diritto nazionale e dell'Unione.» [Em. 78]

-a bis)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Le informazioni trasmesse o ottenute in qualsiasi forma nell'ambito di indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela concessa dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione.» [Em. 79]

-a ter)

è aggiunto il paragrafo 3 bis:

«3 bis.     L'Ufficio rende note le sue relazioni e raccomandazioni dopo che tutte le relative procedure nazionali e a livello di Unione sono state concluse dagli organismi competenti e tale divulgazione non incide più sulle indagini. La divulgazione rispetta le norme e i principi di protezione dei dati stabiliti al presente articolo e all'articolo 1.» [Em. 80]

a)

al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 43 del regolamento (CE) n. 45/2001 (UE) 2018/1725 [Em. 81]

a bis)

è aggiunto il paragrafo 5 bis:

«5 bis.     Le persone che segnalano all'Ufficio reati e violazioni connessi agli interessi finanziari dell'Unione sono pienamente tutelate, in particolare mediante la legislazione dell'UE in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.» [Em. 82]

10)

l'articolo 11 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.»; [emendamento non concernente la versione italiana]

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, per quanto applicabile, del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

L'Ufficio adotta misure interne adeguate per garantire la qualità costante delle relazioni finali e delle raccomandazioni, e valuta la necessità di rivedere gli orientamenti sulle procedure d'indagine al fine di correggere eventuali incongruenze. [Em. 84]

Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte costituiscono , compresi tutti gli elementi di prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale a loro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. Il presente regolamento non incide sul potere degli organi giurisdizionali nazionali di valutare liberamente gli elementi di prova. [Em. 85]

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria. [Em. 86]

Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del terzo primo comma. [Em. 87]

Gli organi giurisdizionali nazionali notificano all'Ufficio qualsiasi rifiuto degli elementi di prova a norma del presente paragrafo La notifica comprende la base giuridica e una giustificazione dettagliata del rifiuto. Nelle sue relazioni annuali conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, il direttore generale valuta l'ammissibilità degli elementi di prova negli Stati membri. [Em. 88]

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione e nei procedimenti amministrativi nell'Unione.»;

c)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine esterna e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi , se del caso, alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini esterne, e, se necessario, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini esterne il seguito , in particolare di natura disciplinare o giudiziaria, richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio. Entro nove mesi le autorità competenti degli Stati membri riferiscono all'Ufficio in merito alle azioni adottate in risposta alla relazione d'indagine. »[Em. 89]

c bis)

il paragrafo 4 è soppresso; [Em. 90]

c ter)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.     Se la relazione redatta a seguito di un'indagine rivela l'esistenza di fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali, tale informazione è trasmessa senza indugio alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 12 quater e 12 quinquies.» [Em. 91]

c quater)

è inserito il paragrafo 6 bis seguente:

«6 bis.     Le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi assicurano che le raccomandazioni disciplinari, amministrative, finanziarie e giudiziarie formulate dal direttore generale a norma dei paragrafi 1 e 3 siano attuate e inviano all'Ufficio una relazione dettagliata sui provvedimenti adottati entro il 31 marzo di ogni anno, che riporta anche i motivi della mancata attuazione delle raccomandazioni formulate dell'Ufficio, se del caso.» [Em. 92]

c quinquies)

il paragrafo 8 è così modificato:

«8.     Qualora un informatore abbia comunicato all'Ufficio informazioni che hanno condotto a un'indagine, l'Ufficio informa tale informatore che l'indagine è stata chiusa. L'Ufficio ha tuttavia la facoltà di respingere tale richiesta, qualora reputi che essa rischi di compromettere gli interessi legittimi della persona interessata, l'efficacia dell'indagine e delle misure che ne possono derivare, o le esigenze di riservatezza.» [Em. 93]

10 bis)

dopo l'articolo 11 è inserito un nuovo articolo:

«Articolo 11 bis

Ricorso dinanzi al Tribunale

Qualsiasi persona interessata può presentare ricorso contro la Commissione per l'annullamento della relazione d'indagine trasmessa alle autorità nazionali o alle istituzioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati, ivi compresa la violazione della Carta, o abuso di potere.»; [Em. 94]

11)

l'articolo 12 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Fatti salvi gli articoli 10 e 11 del presente regolamento e le disposizioni del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio può trasmettere alle autorità competenti degli Stati membri interessati informazioni ottenute nel corso di controlli o verifiche sul posto a norma dell'articolo 3 in tempo utile per consentire loro di adottare le misure adeguate conformemente al loro diritto nazionale. Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.»; [Em. 95]

a)

al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:

«Esso può anche trasmettere informazioni all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato.»; [Em. 96]

a bis)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatti salvi gli articoli 10 e 11, il direttore generale trasmette alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato le informazioni raccolte dall'Ufficio nel corso di indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi su fatti che rientrano nell'ambito di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale.»; [Em. 97]

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l'Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell'Ufficio, entro un mese delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.»; [Em. 98]

c)

è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   L'Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta, scambiare informazioni pertinenti con la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (17)

12)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 12 bis

Servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri

1.   Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio (“servizio di coordinamento antifrode”) per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l'Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un'autorità competente ai fini del presente regolamento.

2.   Su richiesta dell'Ufficio, prima che sia stata adottata una decisione in merito all'opportunità di avviare un'indagine, nonché durante o dopo un'indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano, ottengono o coordinano l'assistenza necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l'assistenza fornita dalle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 3.

3.   L'Ufficio può chiedere l'assistenza dei servizi di coordinamento antifrode nel quadro delle attività di coordinamento svolte in conformità dell'articolo 12 ter, compresi, se del caso, la cooperazione orizzontale e lo scambio di informazioni tra i servizi di coordinamento antifrode.

Articolo 12 ter

Attività di coordinamento

1.   A norma dell'articolo 1, paragrafo 2, l'Ufficio può organizzare e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. A tal fine, le autorità partecipanti e l'Ufficio possono raccogliere, analizzare e scambiare informazioni, comprese informazioni operative. Su richiesta di tali autorità, il personale dell'Ufficio può accompagnare le autorità competenti durante l'esercizio delle loro attività di indagine. Si applicano l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 10.

2.   L'Ufficio può redigere una relazione sulle attività di coordinamento svolte e trasmetterla, se del caso, alle autorità nazionali competenti e alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

3.   Il presente articolo si applica fatto salvo l'esercizio, da parte dell'Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione.

3 bis.     Gli obblighi di mutua assistenza amministrativa ai sensi del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio  (18) e del regolamento (UE) n. 608/2013 del Consiglio  (19) si applicano anche alle attività di coordinamento relative ai Fondi strutturali e d'investimento europei a norma del presente articolo. [Em. 99]

4.   L'Ufficio può partecipare alle squadre investigative comuni istituite conformemente al diritto dell'Unione applicabile e procedere, in tale ambito, allo scambio delle informazioni operative ottenute a norma del presente regolamento.

Articolo 12 quater

Comunicazione all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza

1.   L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del capo IV del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene in qualsiasi momento non appena possibile , prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio. [Em. 100]

2.   La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti e le informazioni di cui dispone l'Ufficio , compresa una valutazione del danno reale o potenziale, qualora l'Ufficio disponga di tali informazioni, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta. Assieme alla segnalazione, l'Ufficio trasmette all'EPPO qualsiasi altra informazione pertinente sul caso di cui sia a conoscenza. [Em. 101]

3.   L'Ufficio non è tenuto a segnalare all'EPPO accuse manifestamente infondate.

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2. L'Ufficio si astiene dall'attuare misure che possano compromettere eventuali indagini future dell'EPPO. [Em. 102]

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, in seguito alla valutazione preliminare l'Ufficio effettua la segnalazione all'EPPO.

4.   Se la condotta di cui al paragrafo 1 viene riscontrata nel corso di un'indagine dell'Ufficio e l'EPPO avvia un'indagine in seguito alla segnalazione, l'Ufficio interrompe la propria indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies o 12 septies.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi.

5.   Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applica il paragrafo 3 applicano mutatis mutandis i paragrafi da 1 a 4. L'Ufficio informa l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato dei risultati della valutazione preliminare, salvo laddove la comunicazione di tali informazioni possa compromettere un'indagine svolta dall'Ufficio o dall'EPPO. [Em. 103]

6.   Qualora, in seguito alla segnalazione all'EPPO in conformità del presente articolo, l'Ufficio chiuda la propria indagine, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano.

Articolo 12 quinquies

Non sovrapposizione delle indagini

1.    Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5 , e interrompe un'indagine in corso, se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 sexies e 12 septies. Il direttore generale informa l'EPPO in merito a ciascuna decisione relativa al mancato avvio o all'interruzione adottata per tali motivi. [Em. 104]

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 octies, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi. Tale termine può essere prorogato in casi eccezionali secondo le modalità da stabilire negli accordi di lavoro di cui all'articolo 12 octies, paragrafo 1. [Em. 105]

Qualora l'Ufficio chiuda la propria indagine ai sensi del primo comma, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano. [Em. 106]

1 bis.     Su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio si astiene dal compiere determinati atti o adottare misure che possano compromettere un'indagine o un'azione penale condotta dall'EPPO. Quando i motivi che giustificano tale richiesta non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo. [Em. 107]

1 ter.     Qualora l'EPPO chiuda o interrompa un'indagine in relazione alla quale aveva ricevuto informazioni dal direttore generale ai sensi del paragrafo 1 e che è pertinente per l'esercizio del mandato dell'Ufficio, ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo e può presentare raccomandazioni sul seguito da dare alle indagini amministrative. [Em. 108]

Articolo 12 sexies

Sostegno dell'Ufficio all'EPPO

1.   Nel corso di un'indagine condotta dall'EPPO, e su richiesta di quest'ultima a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, conformemente al proprio mandato, sostiene o integra l'attività dell'EPPO, in particolare:

a)

fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;

b)

facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell'Unione;

c)

conducendo indagini amministrative.

2.    Una richiesta a norma del paragrafo 1, la richiesta viene trasmessa per iscritto e precisa almeno:

a)

le informazioni sull'indagine dell'EPPO nella misura in cui siano pertinenti ai fini della richiesta;

b)

la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare e,;

c)

se del caso, il calendario previsto a tal fine.;

d)

Nella misura in cui siano pertinenti ai propri fini, la richiesta contiene informazioni sull'indagine dell'EPPO. eventuali istruzioni a norma del paragrafo 2 bis.

Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari. [Em. 109]

2 bis.     Al fine di tutelare l'ammissibilità delle prove nonché i diritti fondamentali e le garanzie procedurali, laddove, su richiesta dell'EPPO, l'Ufficio attui misure di sostegno o complementari a norma del presente articolo, l'EPPO può incaricare l'Ufficio di applicare norme più elevate in materia di diritti fondamentali, garanzie procedurali e protezione dei dati rispetto a quelle previste dal presente regolamento. A tal fine, specifica in dettaglio i requisiti formali e le procedure da applicare.

In assenza di tali indicazioni specifiche dell'EPPO, alle misure attuate dall'Ufficio a norma del presente articolo si applicano mutatis mutandis il capo VI (garanzie procedurali) e il capo VIII (protezione dei dati) del regolamento (UE) 2017/1939. [Em. 110]

Articolo 12 septies

Indagini complementari

1.   In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata o proseguita un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine e chiedendo il consenso scritto dell'EPPO all'avvio di un'indagine complementare . [Em. 111]

Entro 30 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO può opporsi dà il proprio consenso oppure si oppone all'avvio o al proseguimento di un'indagine o al compimento di determinati atti qualsiasi atto ad essa relativi relativo , qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a quando sussistano tali motivi. In situazioni debitamente giustificate, l'EPPO può prorogare il termine di ulteriori 10 giorni lavorativi, informandone l'Ufficio.

Qualora l'EPPO si opponga, l'Ufficio non avvia un'indagine complementare. In tal caso, quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo. [Em. 112]

Qualora l'EPPO non vi si opponga entro i termini stabiliti al comma precedente dia il proprio consenso , l'Ufficio può avviare o proseguire un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO. [Em. 113]

Qualora l'EPPO non risponda entro il termine di cui al secondo comma, l'Ufficio può avviare consultazioni con essa al fine di adottare una decisione entro 10 giorni. [Em. 114]

L'Ufficio sospende o interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi, se l'EPPO vi si oppone successivamente per le stesse ragioni di cui al secondo comma.

2.   Qualora, in risposta a una richiesta di informazioni presentata in conformità dell'articolo 12 quinquies, l'EPPO comunichi all'Ufficio che non sta svolgendo alcuna indagine e successivamente avvii un'indagine sugli stessi fatti, ne informa senza indugio l'Ufficio. Se, dopo aver ricevuto tali informazioni, il direttore generale ritiene che l'indagine avviata dall'Ufficio debba proseguire al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, si applica il paragrafo 1.

Articolo 12 octies

Accordi di lavoro e scambio di informazioni con l'EPPO

1.   Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 bis, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate , nonché l'istituzione di piattaforme informatiche, compreso un approccio comune agli aggiornamenti e alla compatibilità del software . Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse al fine di determinare le competenze nelle indagini svolte da parte di entrambi gli uffici. Essi comprendono inoltre disposizioni sul trasferimento di prove tra l'Ufficio e l'EPPO, nonché disposizioni sulla ripartizione delle spese.

Prima dell'adozione degli accordi di lavoro con l'EPPO, il direttore generale invia per conoscenza il progetto al Garante europeo della protezione dei dati, al comitato di vigilanza e al Parlamento europeo. Il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato di vigilanza formulano i propri pareri senza indugio. [Em. 115]

2.   L'Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'EPPO, ne è data notizia sia all'EPPO che all'Ufficio. L'Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l'EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli."

Ciascun accesso indiretto alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO da parte dell'Ufficio è effettuato solo nella misura necessaria per lo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio quali definite dal presente regolamento ed è debitamente giustificato e convalidato tramite una procedura interna istituita dall'Ufficio. L'Ufficio conserva un registro di tutti gli accessi al sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. [Em. 116]

2 bis.     Il Direttore generale dell'Ufficio e il Procuratore capo europeo si incontrano almeno una volta all'anno per discutere le questioni di interesse comune.» [Em. 117]

12 bis)

l'articolo 15 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato di vigilanza sorveglia, in particolare, gli sviluppi relativi all'applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini.»; [Em. 118]

b)

al paragrafo 1, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Al comitato di vigilanza è consentito l'accesso a tutte le informazioni e alla documentazione che ritenga necessarie per l'adempimento delle sue mansioni, comprese relazioni e raccomandazioni sulle indagini chiuse e i casi archiviati, senza tuttavia interferire con lo svolgimento delle indagini in corso e nel rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e protezione dei dati.»; [Em. 119]

c)

al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che è sottoposto per conoscenza, prima dell'adozione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e al Garante europeo della protezione dati. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale. Il comitato di vigilanza si riunisce almeno dieci volte l'anno. Il comitato di vigilanza adotta le proprie decisioni con la maggioranza dei membri che lo compongono. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione in stretta collaborazione con il comitato di vigilanza. Prima di nominare i membri del personale del segretariato, il comitato di vigilanza è consultato e si tiene conto delle sue osservazioni. Il segretariato agisce su istruzione del comitato di vigilanza e in modo indipendente dalla Commissione. Fatto salvo il controllo sul bilancio del comitato di vigilanza e sul relativo segretariato, la Commissione non interferisce con le funzioni di controllo del comitato di vigilanza.»; [Em. 120]

13)

L'articolo 16 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione incontrano una volta l'anno il direttore generale per uno scambio di opinioni a livello politico al fine di discutere la politica dell'Ufficio in merito ai metodi di prevenzione e di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita o irregolarità lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni. Il Procuratore capo europeo è invitato a partecipare allo scambio di opinioni. Rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.»; [Em. 121]

a)

al paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«Rappresentanti della Corte dei conti, dell'EPPO, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.»; [Em. 122]

a bis)

al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.     Lo scambio di opinioni può riguardare qualsiasi argomento su cui concordano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Più in particolare, lo scambio di opinioni può riguardare:»; [Em. 123]

b)

al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO , e le misure adottate in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio; [Em. 124]

b bis)

al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri e le misure adottate dalle autorità competenti degli Stati membri in merito alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio e altre informazioni trasmesse dall'Ufficio;» [Em. 125]

b ter)

è aggiunto un nuovo paragrafo:

«4 bis.     A rotazione il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione presiedono lo scambio di opinioni.». [Em. 126]

14)

l'articolo 17 è così modificato:

-a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.     L'Ufficio è posto sotto la direzione di un direttore generale. Il direttore generale è nominato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2. Il mandato del direttore generale ha una durata di sette anni e non è rinnovabile. Il direttore generale è assunto in qualità di agente temporaneo a norma dello statuto.»; [Em. 127]

-a bis)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Ai fini della nomina di un nuovo direttore generale, la Commissione pubblica un invito a presentare candidature nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale pubblicazione è effettuata al più tardi sei mesi prima della scadenza del mandato del direttore generale in carica. Previo parere favorevole del comitato di vigilanza in merito alla procedura di selezione applicata dalla Commissione, quest'ultima stabilisce un elenco di candidati in possesso dei requisiti prescritti. Il direttore generale è designato di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione ed è successivamente nominato da quest'ultima.»; [Em. 128]

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne o delle attività di coordinamento, oppure alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.»; [Em. 129]

a bis)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.     Il direttore generale riferisce regolarmente, e almeno una volta all'anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sulle conclusioni delle indagini svolte dall'Ufficio, sulle misure adottate, sulle difficoltà incontrate e sul seguito dato dall'Ufficio alle raccomandazioni formulate dal comitato di vigilanza in conformità dell'articolo 15, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei diritti legittimi delle persone interessate e degli informatori, nonché, ove opportuno, della normativa nazionale applicabile ai procedimenti giudiziari.

La relazione annuale comprende inoltre una valutazione del livello di cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni, gli organi e gli organismi, con particolare riguardo all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2 e paragrafo 6 bis.»; [Em. 130]

a ter)

è aggiunto il paragrafo 4 bis:

«4 bis.     Su richiesta del Parlamento europeo, nell'ambito dei suoi diritti di controllo del bilancio, il direttore generale può fornire informazioni in merito alle attività dell'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle indagini e dei procedimenti di seguito. Il Parlamento europeo garantisce la riservatezza delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo.» [Em. 131]

a quater)

al paragrafo 5, il primo comma è soppresso; [Em. 132]

b)

al paragrafo 5, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri e o all'EPPO;»; [Em. 133]

b bis)

al paragrafo 5, terzo comma, è inserita la lettera seguente:

«b bis)

dei casi archiviati;»; [Em. 134]

b ter)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.     Il direttore generale predispone una procedura consultiva e di controllo interna, compreso un controllo di legalità, riguardante tra l'altro il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate e dei testimoni e del diritto nazionale degli Stati membri interessati, con particolare riferimento all'articolo 11, paragrafo 2. Il controllo di legalità è effettuato da esperti di diritto e di procedure investigative dell'Ufficio in possesso delle qualifiche per esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.»; [Em. 135]

b quater)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis relativi all'adozione di un codice procedurale per le indagini cui il personale dell'Ufficio deve attenersi. Gli atti delegati riguardano in particolare:

a)

le prassi da seguire nell'attuazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio;

b)

le regole particolareggiate che disciplinano le procedure d'indagine e le azioni investigative permesse;

c)

i legittimi diritti delle persone interessate;

d)

le garanzie procedurali;

d bis)

le disposizioni in materia di tutela dei dati e le politiche in materia di comunicazione e di accesso ai documenti;

d ter)

le disposizioni in materia di controllo di legalità e i mezzi di ricorso disponibili per gli interessati;

(d quater)

le relazioni con l'EPPO.

Durante i lavori preparatori la Commissione consulta il comitato di vigilanza e il Garante europeo della protezione dei dati.

Qualsiasi atto delegato adottato conformemente al presente paragrafo è pubblicato a titolo informativo sul sito Internet dell'Ufficio in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.»; [Em. 136]

c)

al paragrafo 8, primo comma, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e)

relazioni con l'EPPO.» [Em. 137]

c bis)

al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Prima di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del direttore generale o revocare la sua immunità, la Commissione consulta il comitato di vigilanza.»; [Em. 138]

14 bis)

l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Relazione di valutazione e revisione

Non oltre cinque anni dalla data determinata in conformità dell'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'applicazione e sull'impatto del presente regolamento, in particolare in merito all'efficacia e all'efficienza della cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO. Tale relazione è accompagnata da un parere del comitato di vigilanza.

Entro due anni dalla presentazione della relazione di valutazione, a norma del primo comma, la Commissione presenta una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio volta a modernizzare il quadro dell'Ufficio, comprese norme aggiuntive o più dettagliate relative alla costituzione dell'Ufficio, alle sue funzioni o alle procedure applicabili alle sue attività, con particolare riferimento alla sua cooperazione con l'EPPO, alle indagini transfrontaliere e alle indagini in Stati membri che non partecipano all'EPPO.»; [Em. 139]

14 ter)

è inserito un nuovo articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal … (data di entrata in vigore del presente regolamento). La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.

3.     La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.     Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.».[Em. 140]

Articolo 2

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Gli articoli da 12 quater a 12 septies di cui all'articolo 1, punto 12, si applicano a decorrere dalla data stabilita conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 42 dell'1.2.2019, pag. 1.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

(3)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(4)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(6)  COM(2017)0589. La relazione era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017)0332) e da un parere del comitato di vigilanza dell'Ufficio (parere n. 2/2017).

(7)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(8)  L'articolo 129 sarà inserito nel regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio (il nuovo regolamento finanziario), sul quale è stato raggiunto un accordo politico e che dovrebbe essere adottato nei prossimi mesi.

(9)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(10)   Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(11)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(13)  GU C …

(14)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(16)  L'articolo 32 bis, paragrafo 3, sarà inserito nella direttiva (UE) 2015/849 dalla direttiva (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849, sulla quale è stato raggiunto un accordo politico il 19 dicembre 2017 e che dovrebbe essere adottata nei prossimi mesi.

(17)  Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

(18)   Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 082 del 22.3.1997, pag. 1).

(19)   Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/133


P8_TA(2019)0384

Istituzione dello Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (COM(2018)0474 — C8-0273/2018 — 2018/0258(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0474),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0273/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0460/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.

(2)  La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 15 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0001).


P8_TC1-COD(2018)0258

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

I 2 140 uffici doganali (3) esistenti alle frontiere esterne dell'Unione europea devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell'unione doganale. La necessità di controlli doganali adeguati ed equivalenti è sempre più urgente non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane nella riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell'Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, ma agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi , nel rispetto delle condizioni di protezione e di sicurezza . [Em. 1]

( 1 bis)

L'unione doganale costituisce un pilastro fondamentale dell'Unione europea, uno dei principali blocchi commerciali al mondo, ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a beneficio sia delle imprese, sia dei cittadini dell'UE. Nella risoluzione del 14 marzo 2018  (4) , il Parlamento europeo ha espresso particolare preoccupazione per quanto riguarda la frode doganale, che ha causato una notevole perdita di entrate per il bilancio dell'Unione. Il Parlamento ha ribadito che sarà possibile realizzare un'Europa più forte e più ambiziosa soltanto dotandola di maggiori risorse finanziarie, e ha quindi chiesto che si continuino a sostenere le politiche esistenti, che si aumentino le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e che alle nuove responsabilità corrispondano risorse finanziarie ulteriori. [Em. 2]

(2)

Esiste attualmente uno squilibrio nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze geografiche tra gli Stati membri e a divari nelle rispettive capacità e risorse nonché a una mancanza di controlli doganali standardizzati . La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Altre sfide, quali l'impennata del commercio elettronico, la digitalizzazione dei dati relativi ai controlli e alle ispezioni, la resilienza agli attacchi informatici, il sabotaggio, la manipolazione di dati o lo spionaggio industriale, contribuiranno ad aumentare la domanda di un migliore funzionamento delle procedure doganali. La fornitura di attrezzature per il controllo doganale equivalenti è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio esistente. Essa migliorerà l'equivalenza nell'esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri ed eviterà quindi la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli. Tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a controlli approfonditi al fine di evitare la caccia ai porti più convenienti (il cosiddetto «port-shopping») da parte dei truffatori. Per rafforzare la solidità d'insieme del sistema e garantire la convergenza nell'esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri, è necessaria una chiara strategia per quanto riguarda i punti più deboli. [Em. 3]

(3)

Gli Alcuni Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e chiesto un’analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle sue conclusioni (5) sul finanziamento delle dogane del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione ad «esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione» e a «migliorare il coordinamento e (…) la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti». [Em. 4]

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i controlli doganali devono essere intesi non solo come vigilanza della normativa doganale, ma anche di altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa, che attribuisce alle autorità doganali compiti specifici di controllo, comprende disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l’imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.

(5)

Sostenere la realizzazione di un livello adeguato ed equivalente di controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione consente di massimizzare i vantaggi dell’unione doganale. Un intervento specifico dell’Unione nel settore delle attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe inoltre a rafforzare la coesione globale tra gli Stati membri. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

(6)

È pertanto opportuno istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale che possa garantire l'individuazione di prassi quali ad esempio la contraffazione di merci e altre prassi commerciali illecite. Si dovrebbero prendere in considerazione le formule già esistenti di sostegno finanziario. [Em. 5]

(7)

Dato che alle autorità doganali degli Stati membri è affidato un numero crescente di responsabilità, che spesso si estendono al settore della sicurezza e riguardano compiti da espletare alla frontiera esterna, l'equivalenza dei controlli di frontiera e dei controlli doganali alle frontiere esterne deve essere garantita mediante un adeguato sostegno finanziario dell'Unione agli Stati membri. È altrettanto importante promuovere la cooperazione inter-agenzia , tenendo conto della cibersicurezza, alle frontiere dell'Unione per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere. [Em. 6]

(8)

È pertanto necessario istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il «Fondo»).

(9)

A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del TFUE nonché delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

(10)

Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere comprendente lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (lo «Strumento»), istituito dal presente regolamento, e lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(11)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per lo Strumento che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8). Onde garantire la disciplina di bilancio, le condizioni per la definizione delle priorità delle sovvenzioni dovrebbero essere chiare, definite e basate su esigenze identificate per i compiti svolti dai punti doganali. [Em. 7]

(12)

Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni.

(13)

Il regolamento (UE) [2018/XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (10) istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale a sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme. Pertanto il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe sostenere le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione.

(13 bis)

Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero rispettare standard ottimali in materia di sicurezza, sicurezza informatica, ambientali e sanitari. [Em. 8]

(13 ter)

I dati prodotti dalle attrezzature di controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere accessibili solo al personale debitamente autorizzato delle autorità, e trattati dallo stesso, e adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati. Gli Stati membri dovrebbero avere pieno controllo su tali dati. [Em. 9]

(13 quater)

Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente strumento dovrebbero contribuire a fornire una gestione ottimale dei rischi doganali. [Em. 10]

(13 quinquies)

Nel sostituire vecchie attrezzature per il controllo doganale mediante il presente strumento, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad eliminarle nel rispetto dell'ambiente. [Em. 11]

(14)

Inoltre, e ove opportuno, lo Strumento dovrebbe sostenere l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale al fine di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative prima che gli Stati membri inizino ad acquistare su larga scala queste nuove attrezzature. La sperimentazione in condizioni operative dovrebbe in particolare dare seguito ai risultati della ricerca sulle attrezzature per il controllo doganale nel quadro del regolamento (UE) [2018/XXX] (11).

(15)

La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente utilizzata per i controlli di conformità con altre normative, come ad esempio le disposizioni relative alla gestione delle frontiere, ai visti o alla cooperazione in materia di polizia. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere è stato quindi concepito come due strumenti complementari con ambiti di applicazione distinti ma coerenti con riguardo all’acquisto di attrezzature. Da un lato lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento [2018/XXX] (12), escluderà le attrezzature che possono essere utilizzate sia per la gestione delle frontiere che per il controllo doganale. Dall'altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, non solo sosterrà finanziariamente le attrezzature che hanno come finalità principale i controlli doganali, ma ne consentirà l'uso anche per altri scopi correlati , come ad esempio i controlli alle frontiere , la protezione e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli promuoverà la cooperazione inter-agenzia quale componente dell'approccio europeo di gestione integrata delle frontiere, di cui all'articolo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2016/1624 (13), consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’incidenza del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo. Onde garantire che tutti gli strumenti o attrezzature finanziate a titolo del Fondo siano custoditi su base permanente dal punto doganale designato cui appartengono, occorre definire la condivisione e l'interoperabilità tra le autorità doganali e di frontiera quali eventi non sistematici né regolari. [Em. 12]

(16)

In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un’azione da parte di diversi programmi o strumenti dell’Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l’interoperabilità in tutti i settori. In tali casi, tuttavia, i contributi non possono coprire gli stessi costi in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario. Se ad uno Stato membro è stato già riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell'Unione ovvero il sostegno di un fondo dell'Unione per l'acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere indicato nella domanda. [Em. 13]

(16 bis)

La Commissione dovrebbe incentivare gli appalti e i test congiunti delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. [Em. 14]

(17)

In considerazione della rapida evoluzione delle priorità doganali, delle minacce e delle tecnologie, i programmi di lavoro non dovrebbero riguardare lunghi periodi di tempo. Allo stesso tempo, la necessità di elaborare programmi di lavoro annuali aumenta l'onere amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, senza che ciò sia necessario per l'attuazione dello Strumento. Pertanto i programmi di lavoro dovrebbero, in linea di principio, riguardare più di un esercizio finanziario. Inoltre, per garantire che sia preservata l'integrità degli interessi strategici dell'Unione, quando bandiscono appalti per nuove attrezzature di controllo doganale gli Stati membri sono incoraggiati a considerare attentamente la cibersicurezza e i rischi di potenziale divulgazione di dati sensibili al di fuori dell'Unione. [Em. 15]

(18)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (14). [Em. 16]

(19)

Nonostante l'attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell'obiettivo specifico di garantire controlli doganali equivalenti, data la natura tecnica del presente Strumento sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto l'attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni individuali delle necessità, che dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle amministrazioni doganali degli Stati membri. Tali valutazioni dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle pertinenti informazioni richieste. [Em. 17]

(20)

Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni ad esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni dello Strumento . Gli Stati membri dovrebbero garantire una procedura trasparente e chiara. Le prescrizioni di rendicontazione dovrebbero comprendere alcune informazioni dettagliate sulle attrezzature per il controllo doganale e le procedure di appalto che superano una certa soglia di costo , e una giustificazione delle spese . [Em. 18]

(21)

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15), è necessario valutare il presente Strumento sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti dello Strumento sul terreno.

(22)

Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, dovrebbe essere delegato alla Commissione, conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il potere di modificare il presente regolamento al fine di adottare atti riguardo alla modifica delle programmi di lavoro, modificare le finalità dei controlli doganali per le azioni ammissibili a titolo dello Strumento e alla modifica dell’elenco modificare l'elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento degli obiettivi specifici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 19]

(23)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (17), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (18) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (19), gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, a concedere i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(24)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE. Il finanziamento a titolo del presente Strumento dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. [Em. 20]

(25)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l’obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per conseguire gli obiettivi dello Strumento e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie. [Em. 21]

(26)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, che consiste nell’istituire uno Strumento che sostiene l’unione doganale e le autorità doganali, non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri a causa degli squilibri oggettivi che esistono fra loro a livello geografico, ma, a motivo del livello di qualità equivalente del controllo doganale che un approccio coordinato e un finanziamento centralizzato contribuiranno a realizzare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (lo «Strumento»), nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (il «Fondo»), allo scopo di fornire un sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale.

2.   Unitamente al regolamento [2018/XXX], che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti (21), il presente regolamento istituisce il Fondo.

3.   Esso stabilisce gli obiettivi dello Strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità doganali»: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)

«controlli doganali»: gli atti specifici definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;

3)

«attrezzature per il controllo doganale»: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento dei controlli doganali;

4)

«attrezzature mobili per il controllo doganale»: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;

5)

«manutenzione»: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione, ma escluso l’aggiornamento, necessari per mantenere o ripristinare un elemento delle attrezzature per il controllo doganale alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima;

6)

«aggiornamento»: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all’avanguardia.

Articolo 3

Obiettivi dello Strumento

1.   Nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e nell'ottica del traguardo a lungo termine di standardizzare tutti i controlli doganali nell'Unione , lo Strumento ha l’obiettivo generale di sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, promuovere la cooperazione inter-agenzia alle frontiere dell'Unione per quanto concerne il controllo delle merci e delle persone, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. [Em. 22]

2.   Lo Strumento ha l’obiettivo specifico di contribuire a fornire controlli doganali adeguati ed equivalenti mediante l’acquisto in condizioni di assoluta trasparenza , la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, all'avanguardia, sicure, resilienti agli attacchi informatici, protette, rispettose dell'ambiente e affidabili e all’avanguardia. . Un ulteriore obiettivo consiste nel migliorare la qualità dei controlli doganali in tutti gli Stati membri al fine di evitare la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli nell'Unione. [Em. 23]

2 bis.     Lo Strumento contribuisce all'attuazione della gestione europea integrata delle frontiere sostenendo la cooperazione inter-agenzia, la condivisione e l'interoperabilità delle nuove attrezzature acquisite attraverso lo Strumento. [Em. 24]

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione dello Strumento per il periodo 2021 — 2027 è fissata a  1 149 175 000 EUR a prezzi del 2018 ( 1 300 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 25]

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese , legittime e verificate, di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi , anch'essi legittimi e verificati, relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, scambio di dati tra gli Stati membri interessati nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi specifici dello Strumento a sostegno dell'obiettivo generale , nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento. [Em. 26]

Articolo 5

Attuazione e forme di finanziamento dell’UE

1.   Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

1 bis.     Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano utilizzate dalle pertinenti autorità doganali in tutti i casi pertinenti. [Em. 27]

2.   Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.

3.   Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l'efficienza di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione e la loro interoperabilità , che consente la consultazione e la partecipazione delle pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera . Il meccanismo di coordinamento comprende la partecipazione e la consultazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera al fine di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione nel settore della gestione delle frontiere. [Em. 28]

3 bis.     Quando le azioni sovvenzionate comportano l'acquisto o l'aggiornamento di attrezzature, la Commissione stabilisce garanzie adeguate e misure di emergenza volte a garantire che tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell'Unione siano conformi alle norme convenute sulla manutenzione regolare. [Em. 29]

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.   Per essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del presente Strumento, le azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

a)

attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3;

b)

sostenere l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale che hanno una o più delle seguenti finalità di controllo doganale:

1)

ispezione non invasiva;

2)

indicazione di oggetti nascosti sulle persone;

3)

rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;

4)

analisi di campioni in laboratori;

5)

campionamento e analisi in loco di campioni;

6)

ispezione con apparecchi portatili.

L’allegato 1 contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui ai punti da 1) a 6).

2.   In deroga al paragrafo 1, in casi debitamente giustificati le azioni possono riguardare anche l'acquisto in condizioni di assoluta trasparenza , la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di sperimentare nuovi elementi o nuove funzionalità in condizioni operative. [Em. 30]

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di modificare le finalità di controllo doganale cui al paragrafo 1, lettera b), e all'allegato 1, ove tale revisione sia ritenuta necessaria e al fine di restare al passo con gli sviluppi tecnologici, con l'evoluzione del contrabbando di merci e con soluzioni nuove, intelligenti e innovative ai fini dei controlli doganali . [Em. 31]

4.   Le attrezzature per il controllo doganale finanziate in virtù del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente a fini di controllo doganale, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità rispetto ai controlli doganali, fra cui il controllo di persone a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e indagini , per soddisfare gli obiettivi generali e specifici dello Strumento di cui all'articolo 3 . [Em. 32]

4 bis.     La Commissione incentiva lo svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. [Em. 33]

Articolo 7

Soggetti idonei

In deroga all’articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti idonei sono le autorità doganali degli Stati membri se forniscono le informazioni necessarie per le valutazioni delle necessità di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Tasso di cofinanziamento

1.   Lo Strumento può finanziare fino all’80 % dei costi totali ammissibili di un’azione.

2.   I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in circostanze eccezionali debitamente giustificate.

2 bis.     Finanziamenti superiori a tale limite possono essere concessi in caso di svolgimento congiunto di appalti e di test delle attrezzature per il controllo doganale tra Stati membri. [Em. 34]

2 ter.     Le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 2 possono includere l'acquisto di nuove attrezzature per il controllo doganale e la loro consegna al parco attrezzature tecniche della guardia di frontiera e costiera europea. L'ammissibilità delle attrezzature per il controllo doganale destinate al parco attrezzature tecniche è accertata in conformità con l'articolo 5, paragrafo 3. [Em. 35]

Articolo 9

Costi ammissibili

Tutti seguenti costi non relativi alle azioni di cui all'articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento , a eccezione dei costi seguenti : [Em. 36]

a)

costi relativi all’acquisto di terreni;

a bis)

costi relativi alla formazione o all'aggiornamento delle competenze necessarie per l'utilizzo dell'attrezzatura; [Em. 37]

b)

costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché a mobili;

c)

costi associati a sistemi elettronici, ad eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessario necessari per l’uso delle attrezzature di controllo doganale e ad eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare software esistenti con le attrezzature di controllo doganale ; [Em. 38]

d)

costi di reti, quali canali di comunicazione sicuri o non sicuri, o di abbonamenti , ad eccezione delle reti o degli abbonamenti direttamente necessari per utilizzare l'attrezzatura di controllo doganale ; [Em. 39]

e)

costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, ad eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;

f)

costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature di controllo doganale;

g)

costi relativi a dispositivi di protezione individuale.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 10

Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

1.   Le sovvenzioni nell’ambito dello Strumento sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Conformemente all’articolo 195, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza invito a presentare proposte ai soggetti idonei di cui all’articolo 7.

3.   In deroga all’articolo 191 del regolamento finanziario, un’azione che è stata finanziata dal programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale istituito dal regolamento (UE) [2018/XXX] (22) o da un altro programma dell’Unione può anche beneficiare di un contributo nel quadro dello Strumento, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole di ciascun programma dell’Unione che ha concesso un contributo si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera l’importo totale dei costi ammissibili dell’azione e il sostegno nell’ambito dei vari programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 11

Programma di lavoro

1.   Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato 2 bis per stabilire programmi di lavoro. [Em. 40]

3.   L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione individuale delle necessità, che comprende almeno: [Em. 41]

a)

una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;

b)

un inventario esauriente delle attrezzature per il controllo doganale disponibili e funzionali ; [Em. 42]

c)

una definizione comune di uno standard tecnico minimo e di uno standard ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di valico di frontiera e ; [Em. 43]

c bis)

una valutazione di un livello ottimale delle attrezzature per il controllo doganale in riferimento alla categoria di punto di frontiera, nonché [Em. 44]

d)

una stima dettagliata del fabbisogno finanziario , a seconda delle dimensioni delle operazioni doganali e del rispettivo carico di lavoro . [Em. 45]

La valutazione delle necessità risulta dalle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) o nell’ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale istituito dal regolamento (UE) [2018/XXX] (24), ed è aggiornata periodicamente e almeno ogni 3 anni.

Articolo 12

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato 2. Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i) del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma. La rendicontazione della Commissione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle lacune . [Em. 46]

2.   Per Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato 2 allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione , al fine di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitative e quantitative aggiornate sulla performance del programma . [Em. 47]

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati , che sono comparabili ed esaustivi, per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati relativi alla performance utilizzati. [Em. 48]

4.   Gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10 000 EUR al netto delle imposte:

a)

date di messa in esercizio e di disattivazione dell’attrezzatura per il controllo doganale;

b)

statistiche sull’uso dell’attrezzatura per il controllo doganale;

c)

informazioni sui risultati dell’uso dell’attrezzatura per il controllo doganale.

c bis)

la presenza e le condizioni delle attrezzature finanziate a titolo del bilancio dell'Unione, cinque anni dopo la messa in servizio; [Em. 49]

c ter)

informazioni sulla manutenzione dell'attrezzatura per il controllo doganale; [Em. 50]

c quater)

informazioni sulla procedura di appalto; [Em. 51]

c quinquies)

giustificazione delle spese. [Em. 52]

Articolo 13

Valutazione

1.   Le valutazioni delle azioni di cui all'articolo 6 finanziate nell'ambito dello Strumento valutano i risultati, l'impatto e l'efficacia dello Strumento stesso, e si svolgono con tempestività per alimentare il garantirne un utilizzo efficace nel processo decisionale. [Em. 53]

2.   La valutazione intermedia dello Strumento è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dall’inizio della sua attuazione. [Em. 54]

La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per prendere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027. [Em. 55]

3.   Al termine dell’attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento. [Em. 56]

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti tratti , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 57]

4 bis.     La Commissione include le valutazioni parziali annuali nella sua relazione sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea — Lotta contro la frode. [Em. 58]

CAPO V

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 59]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 60]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 61]

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal «comitato del programma Dogana» di cui all’articolo 18 del regolamento (UE) [2018/XXX] (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 62]

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico , mostrando in tal modo il valore aggiunto unionale e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio . [Em. 63]

2.   La Commissione conduce azioni Al fine di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate allo garantire la trasparenza , la Commissione fornisce periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi , sulle sue azioni e i suoi risultati, con riferimento, tra l'altro, ai programmi di lavoro di cui all’articolo 3 11 . [Em. 64]

Articolo 17

Disposizioni transitorie

Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

(3)  Allegato della relazione annuale 2016 sulle prestazioni dell’unione doganale, consultabile al seguente link: https://ec.europa.eu/info/publications/annual-activity-report-2016-taxation-and-customs-union_en.

(4)   P8_TA(2018)0075: Il prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020.

(5)  https://www.consilium.europa.eu/media/22301/st09581en17-vf.pdf e http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7586-2017-INIT/en/pdf.

(6)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(7)  COM(2018)0473.

(8)  Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

(9)  COM(2016)0605.

(10)  COM(2018)0442.

(11)  COM(2018)0435.

(12)  COM(2018)0473.

(13)  Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(15)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  COM(2018)0473.

(22)  COM(2018)0442.

(23)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(24)  COM(2018)0442.

(25)  COM(2018)0442.

ALLEGATO 1

Elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale destinate alle finalità di controllo doganale di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

Ispezione non invasiva

Scanner a raggi X — alta energia

Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli [Em. 65]

Scanner a raggi X — bassa energia

Palette, cassette e pacchi

Bagagli dei passeggeri

Veicoli [Em. 66]

Scanner a retrodiffusione di raggi X

Container

Autocarri

Veicoli

Altro

Sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa/dei container

Bilance per veicoli

Carrelli elevatori e analoghe attrezzature mobili per il controllo doganale

Indicazione di oggetti nascosti sulle persone (1)

Portale a retrodiffusione di basato su raggi X [Em. 67]

Utilizzato principalmente negli aeroporti per individuare oggetti nascosti sulle persone (droga, esplosivi, contante)

Scanner corporeo

Scanner di sicurezza a onde millimetriche [Em. 68]

Rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi

Rilevamento radiologico e nucleare

Rilevatore di radiazioni personale (PRM)

Rilevatore di radiazioni portatile

Dispositivo di identificazione degli isotopi (RIID)

Portale di rilevamento delle radiazioni (RPM)

Portale di rilevamento spettrometrico per l’identificazione degli isotopi (SPM)

Analisi di campioni in laboratorio

Identificazione, quantificazione e verifica di tutte le merci possibili

Gascromatografia e cromatografia liquida (GC, LC, HPLC…)

Spettrometria e tecniche combinate con la spettrometria (IR, Raman, UV-VIS, fluorescenza, GC-MS…)

Attrezzature a raggi X (XRF, …)

Spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) e analisi degli isotopi stabili

Altre attrezzature di laboratorio (spettroscopia di assorbimento atomico (AAS), analizzatore di distillazione, calorimetria differenziale a scansione (DSC), elettroforesi, microscopio, contatore a scintillazione liquida (LSC), macchina per fumo, …)


FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

CATEGORIA

APPLICAZIONE

Campionamento e analisi in loco dei campioni

Rilevamento di tracce mediante spettrometria a mobilità ionica (IMS)

Attrezzature portatili per il rilevamento di tracce di materiali pericolosi specifici

Rilevamento di tracce mediante cani

Applicato a una serie di rischi su piccoli e grandi oggetti

Campionamento

Strumenti per prelevare campioni, cappa aspirante, scatola a guanti (glovebox)

Laboratori mobili

Veicolo contenente le attrezzature complete per l’analisi in loco dei campioni

[Analisi di materiali organici, metalli e leghe] Rilevatori portatili

Test chimici colorimetrici

Spettroscopia Raman

Spettroscopia infrarossa

Fluorescenza a raggi X

Rilevatori di gas per container

Ispezione con attrezzature portatili

Strumenti portatili individuali

Strumenti tascabili

Kit di strumenti meccanici

Specchio telescopico

Dispositivi

Endoscopio

Rilevatore di metalli fisso o portatile

Apparecchi fotografici per il controllo della parte sottostante dei veicoli

Dispositivo a ultrasuoni

Densimetro

Altro

Ricerca subacquea


(1)  Ferme restando le disposizioni legislative applicabili e altre raccomandazioni relative alla tutela della salute e al rispetto della vita privata.

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: contribuire a controlli doganali equivalenti e adeguati mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia

1.   Attrezzature disponibili

a)

disponibilità nei valichi di frontiera terrestri di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

b)

disponibilità nei valichi di frontiera marittimi di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

c)

disponibilità nei valichi di frontiera aerei di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

d)

disponibilità nei valichi di frontiera postali di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

e)

disponibilità nei valichi di frontiera ferroviari di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura).

1 bis.     Sicurezza e protezione

a)

Grado di conformità con le norme di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera, inclusa la cibersicurezza

b)

Grado di conformità con gli standard di sicurezza delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera [Em. 69]

1 ter.     Salute e ambiente

a)

Grado di conformità con gli standard sanitari delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera

b)

Grado di conformità con gli standard ambientali delle attrezzature per il controllo doganale a tutti i valichi di frontiera [Em. 70]

ALLEGATO 2 bis

PROGRAMMI DI LAVORO [Em. 71]

 

ALLEGATO 2 ter

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI PER UN FINANZIAMENTO SUPERIORE [Em. 72]

 


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/153


P8_TA(2019)0385

Istituzione del programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale (COM(2018)0442 — C8-0261/2018 — 2018/0232(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0442),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0261/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per i bilanci nonché il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A8-0464/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0008).


P8_TC1-COD(2018)0232

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Dogana 2020, istituito ai sensi del dal regolamento (UE) n. 1294/2013 (3), e i suoi predecessori hanno contribuito in misura significativa ad agevolare e potenziare rafforzare la cooperazione doganale. Numerose attività nel settore doganale doganali hanno carattere transfrontaliero, coinvolgono e riguardano tutti gli Stati membri e pertanto non possono essere attuate individualmente in maniera efficace ed efficiente dai singoli Stati membri dal singolo Stato membro . Un programma doganale a livello dell’Unione dell'Unione , attuato dalla Commissione, offre fornisce agli Stati membri un quadro unionale a livello dell'Unione per sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri a un quadro di cooperazione individuali individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su base istituiscono a livello bilaterale o multilaterale. Il programma doganale svolge altresì un ruolo essenziale nel garantire gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri, assicurando l'efficace riscossione dei dazi doganali e rappresentando pertanto un'importante fonte di entrate per i bilanci dell'Unione e nazionali, anche concentrandosi sullo sviluppo delle capacità informatiche e una maggiore cooperazione in ambito doganale. Inoltre, sono necessari controlli armonizzati e standardizzati per seguire i flussi transfrontalieri illeciti di merci e combattere le frodi. È pertanto opportuno e nell'interesse dell'efficienza garantire la continuità del finanziamento unionale di attività nel settore della cooperazione doganale attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Dogana. [Em. 1]

(1 bis)

Per 50 anni l'unione doganale, attuata dalle autorità doganali nazionali, ha rappresentato uno dei pilastri dell'Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. L'unione doganale è un esempio significativo di integrazione riuscita dell'Unione ed è essenziale per il corretto funzionamento del mercato unico, a vantaggio delle imprese e dei cittadini. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, ha espresso particolare preoccupazione per le frodi doganali. Un'Unione più forte e più ambiziosa può essere realizzata soltanto se dotata di maggiori mezzi finanziari, di un sostegno continuo alle politiche esistenti e di maggiori risorse. [Em. 2]

(2)

L’unione doganale si è evoluta considerevolmente nel corso degli ultimi cinquant’anni 50 anni e le amministrazioni doganali svolgono ora in modo ottimale un’ampia gamma di compiti relativi alle frontiere. Agendo insieme Collaborando , esse lavorano si adoperano per facilitare gli scambi etici ed equi e ridurre la burocrazia, riscuotere entrate per i bilanci nazionali e dell’Unione e  contribuire a proteggere i cittadini la popolazione da minacce terroristiche, sanitarie, ambientali e di altra natura. In particolare con l’introduzione introducendo , a livello unionale, di un quadro comune (4) di per la gestione del rischio e del controllo doganale sui movimenti doganale a livello di Unione e controllando i flussi di ingenti somme di denaro contante per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le dogane autorità doganali assumono una posizione un ruolo di prima linea primo piano nella lotta al terrorismo e, alla criminalità organizzata e alla concorrenza sleale . Considerata l’ampiezza di tale del loro mandato, le dogane autorità doganali sono ora a tutti gli effetti l’autorità capofila in realtà le autorità principali per il controllo delle merci alle frontiere esterne dell’Unione. In tale contesto il programma Dogana dovrebbe non solo vertere sulla cooperazione doganale, ma estendere anche sostenere il suo sostegno al ruolo più generale delle autorità doganali dogane quale stabilito all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 952/2013, vale a dire la supervisione degli scambi internazionali dell’Unione, l’attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il che incidono sul commercio, nonché la e sulla sicurezza della catena logistica. La base giuridica comprenderà del presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere la cooperazione doganale (articolo 33 del TFUE), il mercato interno (articolo 114 del TFUE) e la politica commerciale (articolo 207 del TFUE). [Em. 3]

(3)

Dal momento che fornisce Il programma dovrebbe coadiuvare gli Stati membri e la Commissione fornendo un quadro d’azione mirante a sostenere l’unione doganale e le autorità doganali, il programma dovrebbe in vista dell'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali dell'Unione collaborino quanto più strettamente possibile; contribuire a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri; a tutelare l’Unione dal commercio sleale da pratiche commerciali sleali illegale sostenendo illecite, incoraggiando nel contempo le attività commerciali legittime; a garantire , garantendo la sicurezza dell’Unione e dei suoi residenti , migliorando in tal modo la protezione dei consumatori ad agevolare gli scambi legittimi, in modo che le imprese e i cittadini possano beneficiare appieno del potenziale del mercato interno e del commercio globale mondiale . [Em. 4]

(3 bis)

Poiché risulta ormai evidente che alcuni dei sistemi di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione possono essere introdotti solo in parte entro il 31 dicembre 2020, il che implica che i sistemi non elettronici continueranno ad essere utilizzati oltre tale data, e in assenza di modifiche legislative che proroghino tale termine, le imprese e le autorità doganali non saranno in grado di adempiere ai propri doveri e obblighi giuridici in materia di operazioni doganali, uno degli obiettivi primari specifici del programma dovrebbe essere quello di aiutare gli Stati membri e la Commissione a predisporre tali sistemi elettronici. [Em. 5]

(3 ter)

La gestione e il controllo doganali sono un settore politico dinamico, confrontato a nuove sfide generate da modelli di business e catene logistiche globali in costante evoluzione, nonché da cambiamenti nelle modalità di consumo e dalla digitalizzazione, come il commercio elettronico, compreso l'Internet degli oggetti, l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e la tecnologia blockchain. Il programma dovrebbe sostenere la gestione doganale in tali situazioni e consentire l'uso di soluzioni innovative. Tali sfide sottolineano ulteriormente la necessità di garantire la cooperazione tra le autorità doganali e la necessità di un'interpretazione e un'attuazione uniformi della normativa doganale. Quando le finanze pubbliche sono sotto pressione, il volume degli scambi mondiali aumenta e la frode e il contrabbando sono fonte di crescente preoccupazione; il programma dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. [Em. 6]

(3 quater)

Per garantire la massima efficienza ed evitare sovrapposizioni, è opportuno che la Commissione coordini l'attuazione del programma con i programmi e fondi dell'Unione a esso correlati. Fra questi ultimi rientrano, in particolare, il programma Fiscalis, il programma antifrode dell'UE e il programma per il mercato unico, nonché il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, il programma di sostegno alle riforme, il programma Europa digitale, il meccanismo per collegare l'Europa e la decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, nonché i regolamenti e le misure di esecuzione. [Em. 7]

(3 quinquies)

Con riferimento al potenziale recesso del Regno Unito dall'Unione, la dotazione finanziaria del programma non tiene conto dei costi derivanti dalla firma dell'accordo di recesso e dalle potenziali relazioni future tra il Regno Unito e l'Unione. La firma di tale accordo e il disimpegno del Regno Unito da tutti gli attuali sistemi doganali esistenti e da qualsiasi forma di cooperazione in materia, nonché la decadenza dei suoi obblighi giuridici in questo settore, potrebbero generare costi aggiuntivi che al momento dell'istituzione del presente programma non è possibile stimare con esattezza. La Commissione dovrebbe pertanto valutare l'opportunità di riservare risorse sufficienti per prepararsi a tali costi potenziali. Tuttavia, i costi in questione non dovrebbero essere coperti dalla dotazione del programma Dogana, poiché le risorse previste nel programma saranno soltanto sufficienti a coprire i costi che era realisticamente possibile prevedere al momento della sua istituzione. [Em. 8]

(4)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (5).

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune sussistono tutte le condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in previste dagli accordi specifici tra l’Unione e tali i paesi interessati riguardanti la loro partecipazione di detti paesi a programmi dell’Unione , se tale partecipazione è nell'interesse dell'Unione e se ha effetti positivi sul mercato interno, senza incidere sulla protezione dei consumatori . [Em. 9]

(6)

A tale programma si applica il Il programma dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento (UE, Euratom) [2018/XXX] 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario» in appresso, «il regolamento finanziario» ). Esso stabilisce Il regolamento finanziario contempla le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni. [Em. 10]

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Dogana 2020 e che si sono rivelate adeguate dovrebbero pertanto essere mantenute , mentre è opportuno terminarne altre che si sono dimostrate inadeguate . Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità il programma Dogana dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione di innovazioni e il relativo effetto leva per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali delle dogane. [Em. 11]

(8)

Il regolamento [2018/XXX] istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento relativo alle attrezzature per il controllo doganale (7) («strumento CCE»). Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale di tutte le azioni di cooperazione inerenti al settore doganale e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico e di un’unica serie di norme, corrispondenti al vale a dire il presente regolamento. Pertanto lo strumento CCE dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature ammissibili, mentre il presente programma dovrebbe sostenere tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare la necessità di attrezzature o, se del caso, la formazione in relazione alle attrezzature acquistate. [Em. 12]

(9)

Gli scambi di informazioni doganali e di informazioni correlate sono fondamentali per il corretto funzionamento delle dogane e vanno ben oltre gli scambi all’interno dell’unione doganale. Adattamenti o estensioni dei sistemi elettronici europei a paesi terzi non associati al programma e a organizzazioni internazionali potrebbero rivestire un interesse per l’Unione o gli Stati membri. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell’ambito del programma.

(10)

Considerata l'importanza della globalizzazione, il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati, nonché professori universitari, rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici o della società civile. [Em. 13]

(11)

In linea con l’impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell’Unione europea (8)», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento , tenendo conto del fatto che la dotazione del programma è calcolata senza prendere in considerazione le spese impreviste , escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono l'unione doganale e le autorità doganali. [Em. 14]

(11 bis)

L'acquisto del software necessario per l'esecuzione di controlli serrati alle frontiere dovrebbe essere ammissibile al finanziamento previsto per il programma. Inoltre, è opportuno incoraggiare l'acquisto di software che possono essere utilizzati in tutti gli Stati membri per agevolare lo scambio di dati. [Em. 15]

(12)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior gran parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Al fine di garantire coerenza e coordinamento tra le azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere che la Commissione elabori e aggiorni un piano strategico pluriennale per le dogane allo scopo di creare un contesto elettronico che assicuri coerenza e interoperabilità tra i sistemi doganali dell'Unione. [Em. 16]

(13)

La decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) invita la Commissione a elaborare un piano strategico pluriennale per le dogane inteso a creare un ambiente doganale elettronico coerente e interoperabile per l’Unione. Lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici contemplati nel piano strategico pluriennale sono finanziati principalmente dal programma. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento tra il programma e il piano strategico pluriennale, le pertinenti disposizioni della decisione dovrebbero essere incluse nel programma. Poiché tutte le pertinenti disposizioni della decisione n. 70/2008/CE sono ora riprese dal regolamento (UE) n. 952/2013 o dal presente regolamento, è opportuno abrogare la decisione n. 70/2008/CE.

(14)

Il presente regolamento La Commissione dovrebbe essere attuato mediante adottare programmi di lavoro ai fini del presente regolamento . In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell’esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali ridurrà l’onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri. [Em. 62]

(14 bis

) In linea con le constatazioni contenute in due relazioni speciali adottate recentemente dalla Corte dei conti europea in materia di dogane, ovvero la relazione speciale n. 19/2017, del 5 dicembre 2017, dal titolo «Procedure di importazione: le carenze del quadro normativo e un'applicazione inefficace pregiudicano gli interessi finanziari dell'UE» e la relazione speciale n. 26/2018, del 10 ottobre 2018, dal titolo «Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?», le azioni avviate nell'ambito del programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale dovrebbe mirare ad affrontare le carenze segnalate. [Em. 17]

(14 ter)

Il 4 ottobre 2018 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla lotta alle frodi doganali e la protezione delle risorse proprie dell'Unione. Delle conclusioni contenute in tale risoluzione si dovrebbe tenere conto durante gli interventi intrapresi nel quadro del programma. [Em. 18]

(15)

Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). [Em. 63]

(16)

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(17)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alla modifica dell’elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma , all'elaborazione e all'aggiornamento del piano strategico pluriennale per il settore delle dogane e all'elaborazione di programmi di lavoro pluriennali . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 64]

(18)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio (14), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (15) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (16), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (17). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(19)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell’articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(20)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre i migliori risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 19]

(21)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma «Dogana» per la cooperazione nel settore doganale («programma»).

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«autorità doganali»: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

2)

«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari per l’unione doganale e per lo svolgimento dei compiti delle autorità doganali;

3)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell’Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Il programma ha Al fine di conseguire l'obiettivo a lungo termine che tutte le amministrazioni doganali nell'Unione collaborino il più strettamente possibile, garantire la sicurezza attiva e passiva degli Stati membri e tutelare l'Unione dalle frodi e da prassi commerciali sleali e illecite, promuovendo nel contempo le attività commerciali legittime e un elevato livello di tutela dei consumatori, l’obiettivo generale del programma è quello di sostenere l’unione doganale e le autorità doganali per a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. [Em. 20]

2.   Il programma ha l’obiettivo specifico di i seguenti obiettivi specifici:

1)

sostenere l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale;

2)

assistere e lo sviluppo della di capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento informatiche, che consiste nello sviluppo, nella manutenzione e nell'esercizio dei sistemi elettronici europei di cui all'articolo 278 del codice doganale dell'Unione, relativi a esportazioni, e permettere una transizione agevole verso un contesto e scambi commerciali privi di supporti cartacei in linea con l'articolo 12 del presente regolamento;

3)

finanziare azioni congiunte, che consistono in meccanismi di cooperazione che consentano ai funzionari di svolgere attività operative comuni nell'ambito delle loro competenze principali, di condividere le esperienze in ambito doganale e unire i propri sforzi ai fini dell'attuazione della politica doganale;

4)

rafforzare le competenze umane, a supporto delle competenze professionali dei funzionari doganali e consentendo loro di svolgere il loro ruolo su base uniforme;

5)

sostenere l'innovazione nel settore della politica doganale . [Em. 21]

2 bis.     Il programma è coerente con gli altri programmi d'azione e gli altri fondi dell'Unione che perseguono obiettivi analoghi in settori correlati e sfrutta tutte le sinergie con essi. [Em. 22]

2 ter.     L'attuazione del programma rispetta i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione. [Em. 23]

2 quater.     Il programma sostiene altresì la valutazione e il monitoraggio continui della cooperazione tra le autorità doganali, al fine di identificare eventuali punti deboli e possibili miglioramenti. [Em. 24]

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 842 844 000 EUR a prezzi 2018 ( 950 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 25]

2.    Ove necessario e debitamente giustificato, l’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione della sua performance e del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione della Commissione rivolte agli Stati membri e agli operatori economici , nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra altre forme di assistenza tecnica e amministrativa necessaria necessarie per la gestione del programma, nella misura in cui tali azioni sono richieste per il conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 26]

2 bis.     Il programma non è utilizzato per coprire i costi connessi al recesso del Regno Unito dall'Unione La Commissione accantona risorse, in base alla sua propria valutazione, per coprire i costi relativi al disimpegno del Regno Unito da tutti i sistemi doganali e da tutte le forme di cooperazione doganale dell'Unione, nonché al venir meno dei suoi obblighi giuridici in tale ambito.

Prima di accantonare le risorse, la Commissione procede a una stima di tali costi potenziali e informa il Parlamento europeo non appena siano disponibili i dati pertinenti per tale stima. [Em. 27]

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi;

b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l’Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell’Unione;

c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante per la partecipazione del di un paese terzo a programmi dell’Unione, purché tale accordo: [Em. 28]

assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell’Unione;

stabilisca le condizioni di per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all’articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento [2018/XXX] [nuovo regolamento finanziario]; [Em. 29]

non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;

garantisca i diritti dell’Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente programma anche azioni finalizzate a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) [2018/XXX] [strumento CCE] e/o a integrare o sostenere le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [2018/XXX] [programma antifrode] . [Em. 30]

3.   Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti , quali lo sviluppo collaborativo di TI da parte di un gruppo di Stati membri ; [Em. 31]

c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane , compresi la formazione e lo scambio delle migliori pratiche ; [Em. 32]

e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

1)

studi;

2)

attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;

3)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

3 bis)

attività di monitoraggio; [Em. 33]

4)

qualsiasi altra azione prevista nei programmi di lavoro di cui all’articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all’articolo 3.

Possibili tipologie di azioni di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell’elenco non esaustivo di cui all’allegato 1.

4.   Azioni consistenti nello sviluppo , nell'attuazione, nella manutenzione e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati. [Em. 34]

5.   Se un’azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 3, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell’articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, i docenti universitari e i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma. [Em. 35]

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell’ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione sulla base della loro competenza, dell'esperienza nell'ambito di applicazione del presente regolamento e della loro pertinente conoscenza dell'azione specifica da realizzare, evitando potenziali conflitti di interesse. La selezione trova un punto di un equilibrio tra rappresentanti delle imprese e altri esperti della società civile e tiene altresì conto del principio della parità di genere. L'elenco degli esperti esterni è regolarmente aggiornato e reso accessibile al pubblico. [Em. 36]

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario , e nello specifico ai principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento . [Em. 37]

2.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell’Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Le norme di ciascun programma di finanziamento dell’Unione si applicano alla rispettiva partecipazione all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione e il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato su base proporzionale a norma dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

3.   A norma dell’articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità doganali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all’articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione , in funzione della rilevanza dell'azione e dell'impatto previsto . [Em. 38]

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 13.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all'articolo 12 , compresi la loro progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, ammodernamento, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12. [Em. 39]

2.   La Commissione assicura in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12;

b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità , resilienza informatica, interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata; [Em. 40]

c)

il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell’Unione.

e bis)

una comunicazione celere ed efficiente con gli Stati membri e tra di essi, al fine di semplificare la governance dei sistemi elettronici dell'Unione; [Em. 41]

e ter)

una comunicazione tempestiva e trasparente con i soggetti interessati all'implementazione dei sistemi informatici a livello dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda ritardi nell'attuazione e nella spesa concernenti le componenti dell'Unione e nazionali. [Em. 42]

3.   Gli Stati membri assicurano in particolare:

a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per le dogane di cui all’articolo 12;

b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni periodiche sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi agli operatori economici interessati di utilizzare pienamente ed efficacemente i sistemi elettronici europei; [Em. 43]

e)

l’attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per le dogane (MASP-C)

1.   La Commissione elabora e tiene aggiornato adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento elaborando e aggiornando un piano strategico pluriennale per le il settore delle dogane che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso di un sistema , nelle categorie seguenti: [Em. 65]

a)

componente comune: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza della razionalizzazione e affidabilità ; [Em. 45]

b)

componente nazionale: una componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta , ad esempio nell'ambito di un progetto collaborativo di sviluppo informatico da parte di un gruppo di Stati membri ; [Em. 46]

c)

o una combinazione di entrambe.

2.   Il piano strategico pluriennale per le dogane comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti e, se del caso, in merito a ritardi prevedibili nella loro attuazione . [Em. 47]

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del piano strategico pluriennale per le dogane di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 , comprese le informazioni su adeguamenti necessari del piano o ritardi nell'avanzamento dello stesso, e rende pubblica tale relazione. [Em. 48]

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante I programmi di lavoro pluriennali di cui all’articolo 108 110 del regolamento finanziario sono adottati ai fini del programma . I programmi di lavoro pluriennali enunciano in particolare gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il metodo di attuazione e l'importo complessivo del piano di finanziamento. Essi contengono inoltre una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare, l'indicazione degli importi stanziati per ciascuna azione e un calendario di attuazione orientativo . [Em. 66]

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di integrare il presente regolamento elaborando i programmi di lavoro pluriennali mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2. [Em. 67]

2 bis.     I programmi di lavoro pluriennali si basano sugli insegnamenti tratti dai programmi precedenti. [Em. 51]

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi Conformemente agli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettera h), regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato 2 . Tale rendicontazione sulla performance include informazioni sui progressi e sulle carenze . [Em. 52]

2.    Gli indicatori da utilizzare per riferire sulla performance del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato 2. Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato 2 per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione allo scopo di fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni qualitativamente e quantitativamente aggiornate sulla performance del programma . [Em. 53]

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei che i dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati del programma siano comparabili ed esaustivi, nonché raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e pertinenti ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione. La Commissione fornisce al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni affidabili sulla qualità dei dati utilizzati per misurare la performance. [Em. 54]

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dall’inizio della sua attuazione. [Em. 55]

2 bis.     La valutazione intermedia illustra i riscontri necessari per assumere una decisione sul seguito da dare al programma e ai suoi obiettivi dopo il 2027. [Em. 56]

3.   Al termine dell’attuazione del programma e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 57]

4.   La Commissione illustra e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e dagli insegnamenti tratti , al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 58]

Articolo 16

Audit e indagini

Il paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nell’ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e, la Corte dei conti europea e la Procura europea (EPPO) per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell’OLAF e dell'EPPO tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013elativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio  (18). [Em. 59]

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 68]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 69]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 70]

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Dogana». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 71]

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la massima visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. [Em. 60]

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni azioni finanziate a titolo del programma e sui risultati conseguiti dalle azioni finanziate . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui si riferiscono esse sono collegate agli obiettivi di cui all’articolo 3. [Em. 61]

Articolo 20

Abrogazione

1.   Il regolamento (UE) n. 1294/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   La decisione n. 70/2008/CE è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1294/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1294/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 45.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019.

(3)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en

(5)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(6)  COM(2016)0605 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(7)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale.

(8)  COM(2010)0700.

(9)  Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(12)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(14)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(15)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(17)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(18)   Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

ALLEGATO 1

Elenco non esaustivo delle tipologie possibili di azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d)

Le azioni di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettere a), b) e d), posso fra l’altro assumere le seguenti forme:

a)

per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e workshop, cui in genere partecipano tutti i paesi e durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su un determinato argomento;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in ambito doganale;

b)

per quanto riguarda la collaborazione strutturata sulla base di progetti:

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l’analisi comparativa (benchmarking);

creazione di task force, ovvero forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

attività di monitoraggio, condotta da gruppi congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari delle autorità ammissibili allo scopo di analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali difficoltà nell’attuazione delle norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adeguamento delle norme e dei metodi di lavoro dell’Unione;

c)

per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento online per sostenere il rafforzamento delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie in materia di dogane;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e potenziare il funzionamento e l’operatività delle autorità doganali mediante l’avvio e la condivisione di buone pratiche.

ALLEGATO 2

Indicatori

Obiettivo specifico: sostenere l’elaborazione e l’attuazione uniforme della normativa e della politica doganale nonché la cooperazione doganale e lo sviluppo della capacità amministrativa, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei per le dogane.

1.     Sviluppo di capacità (amministrative, umane e informatiche):

1.

indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell’Unione (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore e raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni)

2.

indice di apprendimento (moduli di apprendimento utilizzati; numero di funzionari formati; punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti)

3.

disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo)

4.

disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo)

5.

uso dei principali sistemi elettronici europei per aumentare l’interconnettività e la transizione a un’unione doganale senza uso di carta (numero di messaggi scambiati e di consultazioni effettuate)

6.

tasso di completamento del CDU (percentuale delle principali tappe raggiunte per l’attuazione dei sistemi del CDU).

2.     Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete:

1.

indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia, numero di gruppi di collaborazione online)

2.

indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell’ambito del programma organizzate in tale settore; percentuale di partecipanti che si sono avvalsi di una prassi di lavoro/di un orientamento elaborati con il sostegno del programma).


30.4.2021   

IT

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C 158/170


P8_TA(2019)0386

Immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM(2018)0209 — C8-0151/2018 — 2018/0103(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0209),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0151/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0473/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 35.


P8_TC1-COD(2018)0103

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1148.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/171


P8_TA(2019)0387

Quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni (COM(2016)0551 — C8-0345/2016 — 2016/0264(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0551),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0345/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0247/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0264

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1700.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione riguardo all'articolo 14, paragrafo 2, in merito alla cooperazione con le agenzie dell'Unione

Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità delle statistiche sociali europee, la Commissione rafforzerà la cooperazione con le agenzie dell'Unione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, e dei relativi considerando (12 e 33). Tale rafforzamento della cooperazione riguarderà le tecniche statistiche, la metodologia, la qualità e nuovi strumenti e fonti di dati.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/174


P8_TA(2019)0388

Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ETIAS], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore delle verifiche di frontiera] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] (COM(2018)0478 — C8-0294/2018 — 2017/0351(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/37)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2017)0793) e la proposta modificata (COM(2018)0478),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0294/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0347/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 48.


P8_TC1-COD(2017)0351

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/817.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/176


P8_TA(2019)0389

Interoperabilità tra i sistemi d'informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) e che modifica il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento Eurodac], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sul SIS nel settore dell'attività di contrasto], il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento ECRIS-TCN] e il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento eu-LISA] (COM(2018)0480 — C8-0293/2018 — 2017/0352(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/38)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2017)0794) e la proposta modificata (COM(2018)0480),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 74, l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 88, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0293/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0348/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 48.


P8_TC1-COD(2017)0352

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/818.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/178


P8_TA(2019)0390

Rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione) (COM(2018)0303 — C8-0184/2018 — 2018/0153(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 158/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0303),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 74 e l'articolo 79, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0184/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 28 novembre 2018 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0040/2019),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2018)0153

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1240.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/180


P8_TA(2019)0391

Requisiti di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro sicurezza generale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/… e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 (COM(2018)0286 — C8-0194/2018 — 2018/0145(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0286),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0194/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0151/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella serie L della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente all'atto legislativo finale;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 90.


P8_TC1-COD(2018)0145

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 16 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010,(UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011,(UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2144.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione ritiene importante, in considerazione della sicurezza stradale, della protezione dei consumatori, della riduzione dei rifiuti e dell'economia circolare, che non siano sottoposti a prove soltanto gli pneumatici nuovi, ma anche quelli usurati. A tal fine la Commissione sosterrà la messa a punto di opportuni protocolli di prova nel quadro del forum mondiale delle Nazioni Unite per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli. Se tale processo non sarà ultimato entro luglio 2023, la Commissione intende comunque proporre una normativa dell'UE che contempli in modo specifico le prove cui dovranno essere sottoposti gli pneumatici usurati.


Mercoledì 17 aprile 2019

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/183


P8_TA(2019)0394

Protocollo dell'accordo UE-Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo e in merito a «Eurodac» ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, che estende tale accordo alle attività di contrasto (15822/2018 — C8-0151/2019 — 2018/0423(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 158/41)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15822/2018),

vista la proposta di Protocollo dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a «Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, per quanto riguarda l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (15823/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0151/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0196/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti del Regno di Danimarca e degli altri Stati membri.

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/184


P8_TA(2019)0395

Istituzione di Orizzonte Europa — definizione delle norme di partecipazione e diffusione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (COM(2018)0435 — C8-0252/2018 — 2018/0224(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0435),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, e gli articoli 183 e 188 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0252/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0401/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (1);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0509).


P8_TC1-COD(2018)0224

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le proprie basi scientifiche e tecnologiche di eccellenza, in cui ricercatori, conoscenze scientifiche e tecnologia circolino liberamente e stimolare la propria competitività, anche nel settore industriale, per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, promuovendo al contempo tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche e gli impegni dell'Unione, che fondamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

(2)

Al fine di produrre un impatto scientifico, economico e sociale in vista di questo obiettivo generale e massimizzare il valore aggiunto europeo degli investimenti dell'Unione materia di RS&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione attraverso Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 («il programma») — per sostenere la creazione, la diffusione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie di alta qualità nell'Unione , rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'affrontare le sfide globali, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico, nonché nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere l'adozione di soluzioni innovative e sostenibili nell'industria e nella società dell'Unione al fine di creare posti di lavoro e potenziare la crescita economica e la competitività industriale. Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione▌, rafforzare la diffusione sul mercato di soluzioni innovative e ottimizzare la realizzazione degli investimenti.

(2 bis)

Il programma dovrebbe contribuire ad incrementare gli investimenti pubblici e privati in materia di R&I negli Stati membri, contribuendo in tal modo a raggiungere un investimento complessivo pari almeno al 3 % del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

(2 ter)

In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma, rispettando nel contempo il principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l'altro, i legami di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I.

(3)

La promozione delle attività di ricerca e innovazione ritenute necessarie per favorire la realizzazione degli obiettivi politici dell'Unione dovrebbe tenere conto del principio di innovazione ▌ quale strumento chiave per far sì che il cospicuo capitale di conoscenze dell'Unione si trasformi più rapidamente e intensamente in innovazioni .

(4)

L'adesione al principio di «scienza aperta, innovazione aperta e apertura al mondo», preservando nel contempo gli interessi scientifici e socioeconomici di lungo periodo dovrebbe assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione e rafforzare la capacità in materia di R&I di tutti gli Stati membri. Ciò dovrebbe ▌comportare un' attuazione equilibrata del programma▌.

(5)

La scienza aperta ▌offre la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto e gratuito alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni inter pares, ai dati e ad altri risultati della ricerca in modo aperto e non discriminatorio e quanto prima possibile nel processo di diffusione, nonché a consentirne l'utilizzo e il riutilizzo nel modo più vasto possibile. Per quanto riguarda i dati di ricerca, dovrebbe vigere il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario», garantendo in tal modo la possibilità di deroghe tenuto conto dell'interesse socioeconomico dell'Unione, dei diritti di proprietà intellettuale, della protezione dei dati personali e della riservatezza, degli aspetti legati alla sicurezza e di altri legittimi interessi. ▌Occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati di ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè «reperibili», «accessibili», «interoperabili» e «riutilizzabili»), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal cloud europeo per la scienza aperta e dall'infrastruttura europea dei dati e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta. È opportuno incoraggiare la reciprocità dell'accesso aperto nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione scientifica e tecnologica nei pertinenti accordi di categoria.

(5 bis)

Le PMI beneficiarie sono incoraggiate a utilizzare gli strumenti esistenti come l'helpdesk delle PMI sui diritti di proprietà intellettuale che sostiene le piccole e medie imprese dell'Unione europea a tutelare e a far valere i propri diritti di proprietà intellettuale, tramite fornitura gratuita di informazioni e servizi, sotto forma di pareri riservati in merito alla proprietà intellettuale e a questioni correlate, nonché di formazione, materiali e risorse online.

(6)

L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'Unione e mediante la cooperazione internazionale , incoraggiando nel contempo la partecipazione di tutti gli Stati membri al programma, di in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con l'accordo di Parigi . L'attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questo obiettivo.

(7)

Le attività sostenute nell'ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi , delle priorità e degli impegni dell'Unione e del programma , il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi, priorità e impegni e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.

(7 bis)

Il programma dovrebbe perseguire l'allineamento alle tabelle di marcia e alle strategie di ricerca e innovazione già esistenti a livello europeo.

(8)

Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra i finanziamenti «dal basso verso l'alto» (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e «dall'alto verso il basso» (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti nell'intera Unione, dei tassi di successo per ambito di intervento, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite , del principio di sussidiarietà e degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.

(8 -bis)

Il bilancio complessivo per l'ambito «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» della parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» di Orizzonte Europa dovrebbe essere almeno pari al 3,3 % del bilancio complessivo di Orizzonte Europa. Tale bilancio dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici dei paesi in espansione.

(8 -ter)

Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e innovazione nei paesi ammissibili, anche sostenendo ad esempio la formazione per migliorare le competenze di gestione della ricerca e innovazione, i prezzi, rafforzando gli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di ricerca e innovazione, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall'UE. I candidati devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I per poter presentare domanda di finanziamento nell'ambito dell'ampliamento della partecipazione e della diffusione dell'eccellenza della parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» di Orizzonte Europa.

(8 bis)

Diverse azioni di ricerca e innovazione dovrebbero applicare la logica di una «Corsia preferenziale per la ricerca e l'innovazione», ove i tempi per la concessione delle sovvenzioni non superino i sei mesi. Ciò dovrebbe consentire un accesso più rapido e «dal basso verso l'alto» ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, abbracciando azioni che spaziano dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.

(8 ter)

Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, in particolare nell'ambito di progetti collaborativi. La ricerca fondamentale è un elemento basilare e una condizione importante per incrementare la capacità dell'Unione di attirare i migliori scienziati onde divenire un polo di eccellenza a livello mondiale. Occorre garantire l'equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. In combinato con l'innovazione, ciò favorirà la competitività economica, la crescita e l'occupazione nell'Unione.

(8 quater)

Per massimizzare l'impatto di Orizzonte Europa, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci pluridisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari, in quanto elementi necessari per compiere importanti progressi scientifici.

(8 quinquies)

L'interazione con la società va promossa mediante una ricerca e un'innovazione responsabili, quali elementi trasversali per instaurare una cooperazione effettiva tra scienza e società. Ciò permetterebbe a tutti gli attori sociali (ricercatori, cittadini, decisori, imprese, organizzazioni del terzo settore, ecc.) di collaborare nel corso dell'intero processo di ricerca e innovazione, ai fini di una maggiore coerenza tra il processo e i suoi risultati, da un lato, e i valori, i bisogni e le aspettative della società europea, dall'altro.

(9)

Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro «Scienza eccellente e aperta» dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l'accento sulla capacità di attrarre nuovi talenti nel campo della ricerca e dell'innovazione e giovani ricercatori, rafforzando al contempo il SER ed evitando la fuga di cervelli. È opportuno che la ricerca sia finanziata sulla base dell'eccellenza.

(10)

Il pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea » dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra i rispettivi ambiti di lavoro e garantire al contempo livelli di impatto per l'Unione elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera, ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli impegni dell'Unione europea previsti dall'accordo di Parigi e, se necessario, per far fronte alle sfide sociali, nonché la competitività delle industrie dell'Unione. Le attività nell'ambito di tale pilastro dovrebbero coprire tutte le attività di ricerca e innovazione, tra cui il settore di R&S, i progetti pilota, i progetti dimostrativi, il sostegno agli appalti pubblici, la ricerca prenormativa, la definizione di norme e la valorizzazione commerciale delle innovazioni per garantire che l'Europa rimanga all'avanguardia nella ricerca per quanto riguarda le priorità definite a livello strategico.

(11)

Il pieno e tempestivo coinvolgimento dell'industria dell'Unione nel programma, a tutti i livelli, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe continuare▌ , specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. ▌

(12)

È importante sostenere l'industria dell'Unione perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della decarbonizzazione, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le tecnologie abilitanti fondamentali (TAF) sono destinate a svolgere un ruolo centrale nel secondo pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e dovrebbero essere ulteriormente legate alle iniziative faro «Tecnologie emergenti e future (TEF)», affinché i progetti di ricerca coprano l'intera filiera dell'innovazione. Le azioni del programma dovrebbero riflettere la strategia di politica industriale dell'Unione allo scopo di affrontare le lacune del mercato o situazioni di investimento subottimale, stimolare gli investimenti in modo proporzionato e trasparente , senza duplicare né sostituire gli investimenti privati e possedere un chiaro valore aggiunto europeo , nonché un equo rendimento pubblico sugli investimenti . Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore di RS&I, che dovrebbe essere rivista per incentivare l'innovazione .

(13)

È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale , il design e la creatività . ▌Si dovrebbe ▌tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020▌. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea » potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.

(14)

La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018)0002) e la relazione del Parlamento europeo sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro (2016/2147(INI)) hanno fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme in materia di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di investire in modo più ambizioso, al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche; di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione(R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, il coinvolgimento pieno, consapevole e tempestivo dei cittadini e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione onde sfruttare appieno il potenziale di R&I di tutti gli Stati membri, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e i sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di coinvolgere maggiormente le infrastrutture di ricerca finanziate dall'Unione — segnatamente a titolo del FESR — nei progetti del programma; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi , assicurando al contempo l'interesse dell'Unione e la partecipazione equilibrata di tutti gli Stati membri al programma e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.

(15)

È opportuno che la politica di coesione continui a contribuire alla ricerca e all'innovazione. Occorre, pertanto, prestare particolare attenzione al coordinamento e alla complementarità tra le due politiche dell'Unione. Il programma dovrebbe ricercare l'allineamento delle norme e le sinergie con altri programmi dell'Unione , come indicato nell'allegato IV al presente regolamento, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione , come pure di ridurre gli oneri amministrativi per i candidati e i beneficiari, tutti i tipi di sinergia dovrebbero attenersi al principio «per ogni azione una sola serie di norme»:

i trasferimenti da altri programmi dell'Unione , tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), verso le attività di Orizzonte Europa possono avvenire su base volontaria . In tal caso si applicano le norme di Orizzonte Europa , le quali saranno però utilizzate soltanto a vantaggio dello Stato membro o dell'autorità di gestione, a seconda dei casi, che decide di effettuare il trasferimento;

potrebbe inoltre essere previsto il cofinanziamento di un'azione da parte di Orizzonte Europa e di un altro programma dell'Unione, senza superare i costi totali ammissibili dell'azione. In tal caso si applicherebbero soltanto le norme di Orizzonte Europa evitando la duplicazione degli audit;

dovrebbero essere attribuiti marchi di eccellenza a tutte le proposte che abbiano superato la soglia di «eccellenza» nell'ambito di Orizzonte Europa ma che non possono essere finanziate a causa di vincoli di bilancio. In tal caso dovrebbero applicarsi le norme del Fondo a titolo del quale è erogato il sostegno, ad eccezione della normativa sugli aiuti di Stato.

(16)

Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici e agli impegni dell'Unione, il programma può stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato , sulla base degli esiti della pianificazione strategica , tra cui soggetti della ricerca e dell'innovazione pubblici e privati, centri di competenza, incubatori d'impresa, parchi scientifici e tecnologici, organismi e fondazioni investiti di attribuzioni di servizio pubblico, le organizzazione della società civile , nonché eventualmente ecosistemi regionali dell'innovazione, che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.

(17)

Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l' Unione possa difendere i propri interessi.

(17 bis)

Le «Iniziative faro delle tecnologie emergenti e future» (TEF) si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti, garantendo vantaggi per la società in uno sforzo congiunto e coordinato dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF «Graphene», «Human Brain Project» e «Quantum Technologies», sostenute nell'ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell'ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa e informeranno il lavoro sulle missioni, sui partenariati cofinanziati/coprogrammati e sui periodici inviti a presentare proposte.

(18)

Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo politico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC , dei vincoli di bilancio e delle esigenze delle politiche dell'Unione e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

(19)

È opportuno che il pilastro «Europa innovativa» stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità orientata alla ricerca , mirando a realizzare e accelerare le innovazioni di punta in vista di una rapida crescita sul mercato nonché a promuovere l'autonomia tecnologica dell'Unione in settori strategici . Esso dovrebbe attirare imprese innovative , ivi comprese PMI e start-up, con potenziale di espansione a livello internazionale/europeo e offrire sovvenzioni flessibili in tempi rapidi e co-investimenti, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e il suo piano per l'innovazione regionale e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale nell'intera Unione , segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali , sia pubblici che privati, che sostengono l'innovazione.

(20)

Per rispondere alla necessità di sostenere gli investimenti nelle attività non lineari e a rischio più elevato quali la ricerca e l'innovazione, è essenziale che Orizzonte Europa, in particolare il CEI nonché l'EIT con le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), operi in sinergia con i prodotti finanziari da distribuire nell'ambito di InvestEU. A tale riguardo, l'esperienza maturata grazie agli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, come InnovFin e la garanzia sui prestiti per le PMI, dovrebbe fungere da solida base per ottenere tale sostegno mirato e il CEI dovrebbe sviluppare attività di intelligence strategica e di valutazione in tempo reale per garantire una gestione tempestiva e coordinare delle sue varie azioni.

(21)

Il CEI, insieme ad altre parti dell'iniziativa Orizzonte Europa, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalla crescita graduale fino all'innovazione pionieristica e di rottura, mirando in particolare all'innovazione creatrice di mercato. Utilizzando i propri strumenti — Pathfinder e Accelerator — il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, anche di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, di rottura e a contenuto estremamente avanzato che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercato . Tramite un sostegno coerente e razionalizzato▌, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore di tali innovazioni. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato.

(21 bis)

Ai sensi del presente regolamento e in particolare per le attività svolte nell'ambito del CEI, una start-up è una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita (comprese le spin-off universitarie), che mira a soluzioni innovative e a un modello commerciale scalabile ed è autonoma ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  (4) ; un'«impresa a media capitalizzazione» è una società che non è una micro, piccola e media impresa, quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il cui numero di dipendenti oscilla tra le 250 e le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione; una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa a media capitalizzazione con un numero di dipendenti fino a 499 unità.

(22)

Facendo ricorso al finanziamento misto, l'Accelerator del CEI dovrebbe colmare la «valle della morte» che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. In particolare, Accelerator dovrebbe fornire sostegno alle operazioni che presentano tali rischi tecnologici o commerciali che non sono considerati idonei al finanziamento e a mobilitare importanti investimenti da parte del mercato, completando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento… (5)

(22 bis)

Le PMI rappresentano una significativa fonte di innovazione e crescita in Europa. Pertanto, è necessario assicurare una forte partecipazione delle PMI, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, al programma Orizzonte Europa. Alla luce delle migliori prassi acquisite con Orizzonte 2020, Orizzonte Europa dovrebbe continuare a incoraggiare la partecipazione integrata delle PMI al programma quadro.

(22 ter)

Mentre il finanziamento misto dovrebbe rappresentare il principale utilizzo del bilancio dell'Accelerator CEI, ai fini dell'articolo 43, il sostegno sotto forma di sola sovvenzione a titolo dello strumento Accelerator del CEI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello dello strumento di bilancio per le PMI del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (6).

(22 quater)

In stretta sinergia con InvestEU, l'Accelerator del CEI, nei suoi moduli di finanziamento misto e di sostegno finanziario azionario, dovrebbe finanziare le PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, i progetti gestiti da piccole imprese a media capitalizzazione che non sono ancora in grado di generare entrate, che non sono ancora redditizie, o che non sono ancora in grado di attrarre investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano aziendale dei progetti. Tali soggetti ammissibili saranno considerati come non idonei al finanziamento, mentre una parte del loro fabbisogno di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, un gruppo a conduzione familiare, un fondo di capitale di rischio, un business angel, ecc. In tal modo, superando una lacuna del mercato, l'Accelerator del CEI finanzierà soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento che realizzino progetti pionieristici di innovazione del mercato. Una volta idonei al finanziamento, tali progetti potranno, in una fase successiva del proprio sviluppo, essere finanziati a titolo di InvestEU.

(23)

L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) e il proprio sistema di innovazione regionale, dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione per lo sviluppo di una capacità globale di innovazione dell'Unione, che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione delle attività economiche, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. In conformità al suo atto istitutivo, il regolamento che istituisce l'EIT  (7) , e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT  (8) , è opportuno che l'EIT promuova l'innovazione nelle sue attività e sostenga l'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare: promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide mondiali, tra cui le competenze digitali e in materia di innovazione avanzata. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso preferenziale alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro « Europa innovativa » , ma dovrebbe anche sostenere tutti gli altri pilastri e, se del caso, la pianificazione delle sue CCI andrebbe allineata al pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea » attraverso il processo di pianificazione strategica. È opportuno evitare la duplicazioni tra le CCI e altri strumenti nello stesso settore, in particolare altri partenariati.

(24)

Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito essenziale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche o dirompenti e consentire così ai piccoli e medi innovatori, in particolare, di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato. Analogamente, un certo grado di apertura rispetto alla portata innovativa delle azioni finanziate — aprendosi a un'ampia rete di beneficiari — può fornire un sostanziale contributo al rafforzamento delle capacità delle PMI, dotando queste ultime dei mezzi necessari ad attrarre investimenti e prosperare.

(25)

Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dell'interesse dell'Unione , dei vantaggi reciproci e degli impegni globali volti a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza dell'Unione in materia di ricerca e innovazione, la sua capacità di attrazione e la sua competitività economica e industriale, al fine di affrontare le sfide globali per la società rappresentate dagli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e di sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio di apertura generale all'eccellenza nella partecipazione internazionale e nelle azioni mirate di cooperazione internazionale ▌ ed è necessario applicare idonei criteri di ammissibilità ai finanziamenti di entità stabilite in paesi a basso e medio reddito , tenuto conto dei diversi livelli di capacità in materia di R&I . In parallelo, andrebbe promossa l'associazione di paesi terzi al programma qualora sia prevista la reciprocità, sia garantito l'interesse dell'Unione e sia promossa un'accresciuta partecipazione di tutti gli Stati membri al programma .

(26)

Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi e contenuti di ricerca e innovazione responsabili (RIR) che rispondano ai timori, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare la partecipazione dei cittadini e della società civile.

(26 bis)

Orizzonte Europa dovrebbe sostenere le nuove tecnologie che contribuiscono a superare gli ostacoli che impediscono l'accesso e la piena partecipazione delle persone con disabilità e che limitano pertanto lo sviluppo di una società veramente inclusiva.

(27)

Ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, le regioni ultraperiferiche dell'Unione hanno diritto a misure specifiche (tenendo conto della loro situazione strutturale, sociale ed economica) riguardanti le condizioni di accesso ai programmi orizzontali dell'Unione. Il programma dovrebbe quindi tenere conto delle caratteristiche specifiche di tali regioni in linea con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (COM(2017)0623), accolta con favore dal Consiglio il 12 aprile 2018 e, ove possibile, promuoverne la partecipazione al programma .

(28)

È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere , a evitare i pregiudizi di genere, a integrare adeguatamente la dimensione di genere nei contenuti di ricerca e innovazione ai fini di un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, a promuovere la parità tra donne e uomini , inclusi i principi della parità di retribuzione di cui all'articolo 141, paragrafo 3 TFUE e alla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, nonché a garantire l'accessibilità dei ricercatori con disabilità alla ricerca e all' innovazione. ▌

(29)

Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell'Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento [che istituisce il Fondo europeo per la difesa] (9), che stabilisce le norme in materia di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Benché si possano incoraggiare le sinergie tra Orizzonte Europa e il Fondo europeo per la difesa, evitando comunque le duplicazioni, le azioni realizzate nel quadro di Orizzonte Europa dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni nel settore civile.

(30)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. L'importo indicato per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), deve costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (10)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(31)

Salvo disposizioni contrarie, a tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento finanziario») (11). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(31 bis)

È opportuno perseguire costantemente nell'ambito dell'intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti affinché impongano un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di emanare una versione ridotta degli orientamenti.

(31 ter)

Onde garantire che l'Europa resti all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione globali in ambito digitale e tener conto della necessità di intensificare gli investimenti per beneficiare delle crescenti opportunità delle tecnologie digitali, è opportuno prevedere una dotazione adeguata per le priorità digitali essenziali.

(32)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (15), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e il regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati che incidono sugli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(33)

A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (17)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Il programma dovrebbe tener debitamente conto delle caratteristiche specifiche di detti territori onde garantirne l'effettiva partecipazione e favorire la cooperazione e le sinergie, soprattutto con le regioni ultraperiferiche e con i paesi terzi del loro vicinato.

(34)

A norma dei paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte attraverso specifiche prescrizioni di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma . Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per raccogliere elementi di prova degli effetti della legislazione sul terreno.

(35)

Per poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, ove ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)

La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma spaziale dell'UE promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo; rafforzeranno l'autonomia dell'Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest'ultimo in un contesto sicuro, e potenzieranno il ruolo guida a livello mondiale dell'Europa. Le soluzioni innovative nell'ambito di Orizzonte Europa saranno sostenute da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale.

(36 bis)

Il programma di lavoro dovrebbe tener conto dei risultati di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società per poter finanziare un'azione particolare.

(37)

Le norme in materia di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi.

(38)

Le norme e i requisiti comuni nell'ambito dell'intero programma dovrebbero garantire s trumenti di attuazione comuni e semplificati anche per il monitoraggio e le relazioni e un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 del TFUE e la partecipazione a programmi intrapresi dagli Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE. L'adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile, ma occorre limitare le deroghe ai casi in cui siano strettamente necessarie e debitamente giustificate.

(39)

Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013 (18), nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca. È opportuno tener conto dei pareri espressi dal Gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie, dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dal Garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 13 del TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi.

(40)

Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 del TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali nell'interesse scientifico, sociale, economico e tecnologico dell'Unione . L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità agli articoli 75 e 215 del TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

(41)

Riconoscendo che i cambiamenti climatici sono una delle maggiori sfide globali e della società e tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché dell'obiettivo annuale del 30 % al più presto e comunque non oltre il 2027 . L'integrazione degli aspetti climatici si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e applicata in tutte le fasi del ciclo di ricerca.

(41 bis)

Nel contesto del percorso dell'impatto relativo al clima, la Commissione riferirà in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati stimati dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche per parte del programma e per modalità di attuazione. Nella sua analisi, la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini europei derivanti dalle attività del programma, tra cui l'adozione di soluzioni innovative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, l'impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l'energia pulita, la salute e il benessere (compresa la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua). I risultati di questa analisi d'impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell'Europa in materia di clima ed energia e del contributo al successivo processo di pianificazione strategica e ai futuri programmi di lavoro.

(42)

Al presente regolamento si applicano le regole adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 106 bis del trattato Euratom. Tali norme sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano altresì la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(43)

L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili e dati di ricerca da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (19) sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

 

(45)

È necessario stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni costituiranno il principale tipo di finanziamento previsto dal programma. Altri tipi di finanziamento andrebbero scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inadempienza. Nel caso delle sovvenzioni, ciò dovrebbe includere la possibilità di ricorrere a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come previsto dal regolamento finanziario, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione. Prima di poterlo considerare un'effettiva semplificazione per i beneficiari, un nuovo eventuale sistema di rimborso dei costi dovrebbe essere preceduto da una valutazione esaustiva e positiva.

 

(47)

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il regolamento finanziario) (20), il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle prassi abituali di contabilità analitica dei beneficiari per quanto riguarda i costi di personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente , che si applicherà anche alle grandi infrastrutture di ricerca ai sensi di Orizzonte 2020 . Il ricorso ai costi unitari per i beni e i servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle prassi abituali di contabilità per i beneficiari, combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un'opzione fattibile per ciascun beneficiario. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di ripartizione in tali costi unitari per i beni e i servizi fatturati internamente.

(48)

È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi di personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearlo meglio al regolamento finanziario , allo scopo di colmare il divario retributivo tra i ricercatori dell'UE che partecipano al programma .

(49)

Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i beneficiari, ribattezzato Meccanismo di mutua assicurazione (il «meccanismo») ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell'articolo 185 del TFUE. Il meccanismo dovrebbe essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta.

(50)

È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell'Unione. Lo sfruttamento dovrebbe tener conto dai principi del presente programma, tra cui la promozione dell'innovazione nell'Unione e il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca.

(51)

È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sui criteri di «eccellenza» , «impatto» e «qualità ed efficienza dell'attuazione» . Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti provenienti dal maggior numero di Stati membri possibile . La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione anonima, se del caso, e analizzarne i risultati al fine di evitare errori di selezione. Ove opportuno, occorre tenere conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti da parte di esperti indipendenti .

(52)

Si dovrebbe attuare, a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario, un sistematico riconoscimento reciproco delle revisioni contabili e delle valutazioni con altri programmi dell'Unione per tutte le parti del programma, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.

(53)

Le sfide specifiche nei settori della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l'attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento con altri organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro. In particolare, dovrebbero essere premiati i progetti che attraggano scienziati verso i paesi in espansione e i progetti riusciti che ne accrescono la visibilità e consentono di promuovere maggiormente le azioni finanziate dall'Unione.

(54)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» (il «programma»), stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione dei risultati applicabili alle azioni indirette condotte nell'ambito del programma e definisce il quadro a disciplina del sostegno dell'Unione per le attività di ricerca e innovazione .

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

3.   Il programma è attuato mediante:

a)

il programma specifico istituito dalla decisione …/…/UE (21) ▌;

a bis)

un contributo finanziario all'EIT istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008;

b)

il programma specifico di ricerca nel settore della difesa istituito dal regolamento …/…/UE regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa .

4.   Salvo disposizioni contrarie espressamente previste, i termini «Orizzonte Europa», «programma» e «programma specifico» utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a contenuti attinenti unicamente al programma specifico di cui al paragrafo 3, lettera a).

L'EIT attua il programma in linea con i suoi obiettivi strategici per il periodo 2021-2027, come indicato nell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, tenendo conto della pianificazione strategica.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«infrastrutture di ricerca»: le strutture che forniscono risorse e servizi usati dalle comunità di ricerca per condurre ricerca e stimolare l'innovazione nei rispettivi settori. La definizione comprende le risorse umane associate, le attrezzature o serie di strumenti principali; le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o infrastrutture di dati scientifici; i sistemi di dati e calcolo, le reti di comunicazione e qualsiasi altra infrastruttura di natura unica e accessibile a utenti esterni, essenziale per raggiungere l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione. Se del caso, esse possono essere utilizzate al di là dell'ambito della ricerca, ad esempio per scopi educativi o di servizio pubblico, e possono essere «ubicate in un unico sito», «virtuali» o «distribuite».

(2)

«strategia di specializzazione intelligente»: una strategia di specializzazione intelligente come definita dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e che soddisfa le condizioni abilitanti stabilite nel regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni];

(3)

«partenariato europeo»: un'iniziativa , preparata coinvolgendo sin dall'inizio gli Stati membri e/o i paesi associati, con la quale l'Unione e i partner del settore pubblico e/o privato (quali l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale e le organizzazioni della società civile, incluse le fondazioni e le ONG ) si impegnano a sostenere congiuntamente lo sviluppo e l'attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative allo sfruttamento commerciale o all'adozione di politiche o normative;

(4)

«accesso aperto»: la pratica che consiste nell'offrire all'utente finale l'accesso gratuito online ai risultati della ricerca derivanti dalle azioni finanziate in applicazione del programma, conformemente all'articolo 10 e all'articolo 35, paragrafo 3, del presente regolamento ;

(4 bis)

«scienza aperta»: un approccio al processo scientifico basato sulla cooperazione aperta in materia di lavoro, strumenti e diffusione della conoscenza, compresi gli elementi di cui all'articolo 10 .

(5)

«missione»: un portafoglio di azioni di R&I improntate all'eccellenza e finalizzate a conseguire un impatto in tutte le discipline e i settori volte a

conseguire, entro un periodo prestabilito, un obiettivo misurabile ▌che non si potrebbe ottenere mediante singole azioni;

conseguire un impatto sulla società e sull'elaborazione delle politiche tramite la scienza e la tecnologia;

essere rilevante per una parte significativa della popolazione europea e per un'ampia gamma di cittadini europei;

(6)

«appalti pre-commerciali»: appalti di servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

(7)

«appalti pubblici per soluzioni innovative»: una procedura d'appalto in cui le amministrazioni aggiudicatrici agiscono come clienti di lancio di beni e servizi innovativi che non sono ancora disponibili su base commerciale a larga scala e che può includere prove di conformità;

(8)

«diritti di accesso», i diritti di utilizzare risultati o conoscenze preesistenti alle condizioni stabilite conformemente al presente regolamento ;

(9)

«conoscenze preesistenti»: i dati, le competenze o le informazioni, di qualsiasi forma o natura tangibile o intangibile, compresi i diritti quali i diritti di proprietà intellettuale, che sono: i) detenuti dai beneficiari prima della loro adesione all'azione; ii) identificati dai beneficiari in un accordo scritto ▌e necessari per attuare l'azione o sfruttarne i risultati;

(10)

«diffusione»: la comunicazione al pubblico dei risultati con qualsiasi modalità adeguata (diversa dalla tutela o dallo sfruttamento dei risultati), ivi comprese le pubblicazioni scientifiche su qualsiasi mezzo;

(11)

«sfruttamento»: l'utilizzazione dei risultati in ulteriori attività di ricerca e innovazione diverse da quelle rientranti nell'azione in questione, compreso lo sfruttamento commerciale, anche al fine di progettare, creare, fabbricare e commercializzare un prodotto o un processo o per creare e prestare un servizio o per attività di standardizzazione;

(12)

«condizioni eque e ragionevoli»: condizioni appropriate, comprese eventuali condizioni finanziarie o condizioni a titolo gratuito, tenendo conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale dei risultati o delle conoscenze preesistenti di cui si chiede l'accesso e/o la portata, la durata o ogni altra caratteristica dello sfruttamento previsto;

(13)

«organismo di finanziamento»: un ente o un'organizzazione, diversi dalla Commissione, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, cui la Commissione ha affidato compiti di esecuzione del bilancio nell'ambito del programma;

(14)

«organizzazione internazionale di ricerca europea»: un'organizzazione internazionale i cui membri sono per la maggior parte Stati membri o paesi associati e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;

(15)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

(15 bis)

«paesi oggetto dell'ampliamento»/«paesi con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'R&I»: i paesi in cui è necessario istituire soggetti giuridici perché possano essere riconosciuti come coordinatori nell'ambito di «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» della parte Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa. Degli Stati membri, questi paesi sono Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia per l'intera durata del programma. Per i paesi associati, l'elenco dei paesi ammissibili sarà definito sulla base di un indicatore e pubblicato nel programma di lavoro. Sulla base dell'articolo 349 del TFUE, anche i soggetti giuridici provenienti dalle regioni ultraperiferiche saranno pienamente ammissibili come coordinatori in tale ambito.

(16)

«soggetto giuridico senza scopo di lucro»: un soggetto giuridico che per forma giuridica non ha scopo di lucro o ha l'obbligo giuridico o statutario di non distribuire profitti ai propri azionisti o singoli membri;

(16 bis)

«PMI»: microimprese, piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

(17)

«impresa a media capitalizzazione»: una società che non è una micro, piccola e media impresa («PMI»), quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il cui numero di dipendenti non supera le 499 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, dell'allegato di detta raccomandazione;

(18)

«risultati»: qualsiasi effetto intangibile o tangibile dell'azione, per esempio dati, competenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto collegato ad essi, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

(18 bis)

«prodotti della ricerca»: risultati prodotti dall'azione cui è possibile dare accesso online sotto forma di pubblicazioni scientifiche, dati o altri prodotti o processi ingegnerizzati quali software, algoritmi, protocolli e quaderni di laboratorio elettronici;

(19)

«marchio di eccellenza»: un marchio certificato attribuito alle proposte che superano tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita all'invito nell'ambito del programma di lavoro , ma che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti nazionali o dell'Unione ;

(19 bis)

«piano strategico R&I»: un atto di esecuzione che definisce una strategia per la realizzazione dei contenuti del programma di lavoro per un periodo massimo di quattro anni, a seguito di un ampio processo di consultazione obbligatoria delle parti interessate. Definisce le priorità, le tipologie di intervento e le forme di attuazione adeguate da utilizzare

(20)

«programma di lavoro»: il documento adottato dalla Commissione per l'attuazione del programma specifico (23) conformemente al relativo articolo 12 o il documento equivalente, in termini di contenuti e struttura, adottato da un organismo di finanziamento;

(21)

«anticipo rimborsabile»: la parte di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI corrispondente a un prestito ai sensi del titolo X del regolamento finanziario, ma concesso direttamente dall'Unione, senza scopo di lucro, per coprire i costi delle attività corrispondenti a un'azione di innovazione, che il beneficiario è tenuto a rimborsare all'Unione alle condizioni previste dal contratto;

(22)

«contratto»: l'accordo concluso tra la Commissione o un organismo di finanziamento con un soggetto giuridico che attua un'azione di innovazione e diffusione sul mercato e beneficia di un finanziamento misto di Orizzonte Europa o del CEI;

(23)

«informazioni classificate»: informazioni classificate UE, quali definite all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, nonché informazioni classificate degli Stati membri, dei paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza e delle organizzazioni internazionali con le quali l'Unione ha concluso un accordo in materia di sicurezza;

(24)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

(25)

«finanziamento misto di Orizzonte Europa ▌»: un sostegno finanziario ▌a un programma per fornire sostegno a un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito dalla combinazione specifica di una sovvenzione o un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile ;

(25 -bis)

«finanziamento misto del CEI»: un sostegno finanziario concesso a titolo del CEI a favore di un'azione di innovazione e diffusione sul mercato, costituito da una specifica combinazione di una sovvenzione o di un anticipo rimborsabile con una partecipazione al capitale o qualsiasi altra forma di sostegno rimborsabile;

( 25 bis)

«azione di ricerca e innovazione»: un'azione che consiste essenzialmente in attività volte a creare nuove conoscenze e/o esaminare la fattibilità di una tecnologia, un prodotto, un processo, un servizio o una soluzione nuovi o migliorati. Può comprendere la ricerca di base e applicata, lo sviluppo e l'integrazione tecnologici, la prova, la dimostrazione e la convalida di prototipi su scala ridotta in laboratorio o ambiente simulato;

(25 ter)

«azione di innovazione»: un'azione che consiste essenzialmente in attività destinate direttamente alla produzione di piani e progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati e può comprendere la creazione di prototipi, il collaudo, la dimostrazione, i progetti pilota, la convalida dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali;

(25 quater)

«azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER (compresa la proof-of-concept del CER)»: azioni di ricerca privilegiate basate sull'iniziativa dei ricercatori, ospitate da un singolo beneficiario o da più beneficiari solo nell'ambito del CER;

(25 quinquies)

«azione di formazione e mobilità»: un'azione volta a migliorare le competenze, le conoscenze e le prospettive di carriera dei ricercatori, sulla base della mobilità tra paesi e, se pertinente, tra settori o discipline;

(25 sexies)

azione di cofinanziamento del programma: azione che fornisce il cofinanziamento pluriennale di un programma di attività istituito e/o attuato da entità che gestiscono e/o finanziano programmi di ricerca e innovazione, diversi dagli organismi di finanziamento dell'Unione. Tale programma può sostenere attività di rete e coordinamento, azioni di ricerca, innovazione e pilota, azioni di innovazione e immissione sul mercato, azioni di formazione e mobilità, sensibilizzazione e comunicazione, diffusione e sfruttamento, qualsiasi forma di sostegno finanziario pertinente, come sovvenzioni, premi, appalti e finanziamenti misti di Orizzonte Europa o una loro combinazione. L'azione di cofinanziamento del programma può essere attuata direttamente da tali entità o da terzi per loro conto;

(25 septies)

azione relativa agli appalti pre-commerciali (PCP): l'azione può avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

(25 octies)

azione relativa agli appalti pubblici per soluzioni innovative: l'azione può avere per finalità primaria gli appalti pubblici congiunti o coordinati per le soluzioni innovative attuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori;

(25 nonies)

azione di coordinamento e sostegno: un'azione che contribuisce agli obiettivi del programma, escluse le attività di ricerca e innovazione, salvo quando intraprese nell'ambito della componente «Ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza» della parte «Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»; e coordinamento dal basso verso l'alto senza il cofinanziamento delle attività di ricerca da parte dell'UE che consente la cooperazione tra i soggetti giuridici degli Stati membri e dei paesi associati al fine di rafforzare lo spazio europeo della ricerca;

(25 decies)

«premio di incentivo»: per stimolare investimenti in una determinata direzione, specificando un obiettivo prima dell'esecuzione del lavoro

( 25 undecies)

Premio di riconoscimento: per premiare i risultati ottenuti e il lavoro eccezionale dopo la sua esecuzione

(25 duodecies)

"Azione di innovazione e immissione sul mercato: l'azione incorpora un'azione di innovazione e altre attività necessarie per immettere un'innovazione sul mercato, compresa la crescita delle imprese, fornendo finanziamenti misti di Orizzonte Europa (la combinazione di una sovvenzione con finanziamenti privati);

( 25 terdecies)

«azioni indirette», attività di ricerca e innovazione cui l'Unione fornisce sostegno finanziario e che sono intraprese dai partecipanti;

( 25 quaterdecies)

«azioni dirette», attività di ricerca e innovazione intraprese dalla Commissione attraverso il proprio Centro comune di ricerca (CCR).

(27)

«appalto»: un appalto quale definito all'articolo 2, paragrafo 49 del regolamento finanziario;

(28)

«entità affiliata»: qualsiasi soggetto giuridico quale definito all'articolo 187, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

(30)

«ecosistema di innovazione»: un ecosistema che riunisce a livello dell'UE attori o soggetti che hanno come obiettivo operativo lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. Vi rientrano le relazioni tra risorse materiali (ad esempio fondi, attrezzature e strutture), entità istituzionali (ad esempio istituti di istruzione superiore e servizi di sostegno alla stessa, organizzazioni per la ricerca e la tecnologia, imprese, investitori di capitale di rischio e intermediari finanziari) ed entità a livello nazionale, regionale e locale responsabili per la definizione delle politiche e i finanziamenti.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è generare un impatto scientifico, tecnologico , economico e sociale attraverso gli investimenti dell'Unione nel campo della ricerca e dell'innovazione, al fine di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'Unione e promuoverne la competitività in tutti gli Stati membri , anche nel suo settore industriale, realizzare le priorità strategiche dell'Unione e contribuire alla realizzazione degli obiettivi e delle politiche dell'UE, contribuire ad affrontare le sfide globali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca . In tal modo il programma massimizza il valore aggiunto dell'Unione focalizzandosi sugli obiettivi e le attività che possono essere realizzati in maniera efficace non dall'azione dei soli Stati membri, bensì in cooperazione.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

sviluppare, promuovere e far avanzare l'eccellenza scientifica, sostenere la creazione e la diffusione di nuove conoscenze, competenze, tecnologie e soluzioni fondamentali e applicate di alta qualità, opportunità di formazione e mobilità dei ricercatori, attrarre talenti a tutti i livelli e contribuire al pieno impiego del bacino di talenti dell'Unione nelle azioni sostenute nell'ambito del presente programma;

b)

generare conoscenza, rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'elaborazione, nel sostegno e nell'attuazione delle politiche dell'Unione e sostenere l'adozione di soluzioni innovative , e l'accesso alle stesse, nel settore industriale europeo, segnatamente nelle PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, tra l'altro il cambiamento climatico e gli obiettivi di sviluppo sostenibile ;

c)

promuovere tutte le forme di innovazione, agevolare lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze e tecnologie , ▌rafforzare la diffusione e lo sfruttamento di soluzioni innovative;

d)

ottimizzare l'attuazione del programma per rafforzare e aumentare l' impatto e l'interesse dello Spazio europeo della ricerca , promuovere le partecipazioni basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri, compresi gli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, in Orizzonte Europa e facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee.

Articolo 4

Struttura del programma

1.   La struttura del programma è suddivisa nelle parti seguenti, che contribuiscono agli obiettivi generale e specifici di cui all'articolo 3:

(1)

il pilastro I, « Eccellenza scientifica », comprende le seguenti componenti:

a)

il Consiglio europeo della ricerca (CER);

b)

le azioni Marie Skłodowska-Curie;

c)

le infrastrutture di ricerca;

(2)

il pilastro II, «Sfide globali e competitività industriale europea » comprende le seguenti componenti, considerando che le scienze sociali e umane (SSU) svolgono un ruolo importante in tutti i poli tematici :

a)

polo tematico «Sanità»,

b)

polo tematico « cultura, creatività e società inclusiva ▌»;

b bis)

polo tematico «Sicurezza civile per la società»;

c)

polo tematico «Digitale, industria e spazio »;

d)

polo tematico «Clima, energia e mobilità»,

f)

polo tematico «Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali e  agricoltura e ambiente»,

g)

azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC);

(3)

il pilastro III, « Europa innovativa », ▌comprende le seguenti componenti:

a)

il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI);

b)

gli ecosistemi europei dell'innovazione,

c)

l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) , istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 ;

(4)

la parte « Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca»,▌ comprende le seguenti componenti:

a)

ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza,

b)

«riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione».

2.   Le grandi linee delle attività sono stabilite nell'allegato I.

Articolo 5 (24)

Ricerca e sviluppo nel settore della difesa

1.   Le attività da svolgere nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), e stabilite nel regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa riguardano esclusivamente la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa, con i seguenti obiettivi e ampie linee di attività :

attività volte a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica ed industriale della difesa europea.

2.   Il presente regolamento non si applica al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), fatto salvo il presente articolo, l'articolo 1 ▌e l'articolo 9, paragrafo 1.

Articolo 6 (25)

Pianificazione strategica e attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti alle azioni indirette in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni quale principale forma di sostegno nel programma . Può anche erogare fondi tramite premi, appalti e strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto e degli strumenti di capitale nel quadro dell'acceleratore del CEI .

3.   Alle azioni indirette si applicano le norme in materia di partecipazione e diffusione stabilite nel presente regolamento.

4.   I principali tipi di azione da attuare nell'ambito del programma sono stabiliti e definiti all'articolo 2 . ▌Le forme di finanziamento di cui al paragrafo 2 sono usate in modo flessibile per tutti gli obiettivi del programma e il loro uso è determinato in funzione delle esigenze e delle caratteristiche di ogni particolare obiettivo.

5.   Il programma sostiene inoltre le azioni dirette intraprese dal JRC. Qualora tali azioni contribuiscano alle iniziative istituite a norma dell'articolo 185 o dell'articolo 187 del TFUE, tali contributi non sono considerati parte del contributo finanziario stanziato per tali iniziative.

6.   L'attuazione del programma specifico e delle CCI dell'EIT è sostenuta da una pianificazione strategica ▌e trasparente delle attività di ricerca e innovazione di cui al programma specifico, in particolare per il pilastro «Sfide globali e competitività industriale» e contempla anche attività appropriate in altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca» .

La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con il Parlamento europeo, integrati da consultazioni con i portatori di interessi e il pubblico in generale.

La pianificazione strategica assicura l'allineamento con altri programmi pertinenti dell'Unione e la coerenza con le priorità e gli impegni del PE e accresce la complementarità e le sinergie con i programmi e le priorità di finanziamento nazionali e regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, rafforzando in tal modo lo Spazio europeo della ricerca (SER). Settori per eventuali missioni e settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sono istituiti all'allegato V bis.

6 bis.    Ove opportuno, al fine di consentire un accesso più rapido ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi, è possibile proporre una corsia veloce per la procedura per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di alcuni inviti a presentare proposte dedicati alla selezione di azioni di ricerca e/o innovazione nell'ambito delle «Sfide globali e competitività industriale europea» e delle parti del «Pathfinder del Consiglio europeo innovazione» del programma quadro.

Un invito ai sensi della corsia veloce per la procedura per la ricerca e l'innovazione ha le seguenti caratteristiche cumulative:

inviti a presentare proposte dal basso

tempi più brevi per la concessione della sovvenzione, non superiori a sei mesi;

un sostegno solo a piccoli consorzi collaborativi composti da non più di 6 soggetti giuridici diversi e indipendenti ammissibili;

un sostegno finanziario massimo per consorzio non superiore a 2,5 milioni di EUR.

Il programma di lavoro individua gli inviti utilizzando la corsia veloce per la procedura per la ricerca e l'innovazione.

7.   Le attività di Orizzonte Europa sono realizzate attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, incluso nel quadro di missioni e di partenariati europei , a eccezione delle attività di cui all'articolo 39 concernente i premi .

Articolo 6 bis

Principi del programma

1.    Le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito del programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a) e nel quadro dell'EIT riguardano esclusivamente le applicazioni civili. Non sono consentiti storni di bilancio tra l'importo assegnato al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), l'EIT e l'importo assegnato al programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) e viene evitata ogni inutile duplicazione.

2.     Orizzonte Europa assicura un approccio multidisciplinare e prevede, se del caso, l'integrazione delle scienze sociali e umanistiche in tutti i poli e in tutte le attività sviluppate nell'ambito del programma, compresi inviti specifici su argomenti correlati alle SSU.

3.     Le parti collaborative del programma garantiscono un equilibrio tra livelli di maturità tecnologica superiori e inferiori, coprendo così l'intera catena del valore.

3 bis.     Il programma garantisce la promozione e l'integrazione efficaci della cooperazione scientifica con i paesi terzi e le organizzazioni e le iniziative internazionali, sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell'UE, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità.

4.     Il programma aiuterà i paesi dell'ampliamento ad aumentare la partecipazione a Orizzonte Europa e a promuovere un'ampia copertura geografica nei progetti di collaborazione, anche diffondendo l'eccellenza scientifica, promuovendo nuovi legami di collaborazione, stimolando la circolazione dei cervelli e attuando l'articolo 20, paragrafo 3 e l'articolo 45, paragrafo 4. A tali sforzi corrispondono misure proporzionate prese dagli Stati membri, anche fissando salari attraenti per i ricercatori, con il sostegno dei fondi unionali, nazionali e regionali. Si presta un'attenzione particolare all'equilibrio geografico, a seconda della situazione nel settore della ricerca e dell'innovazione interessato, ai comitati di valutazione e a organismi quali i comitati e i gruppi di esperti, senza pregiudicare i criteri di eccellenza.

5.     Il programma garantisce l'efficace promozione di pari opportunità per tutti, e l'attuazione dell'integrazione di genere e della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e mira ad affrontare le cause dello squilibrio di genere. Si presta un'attenzione particolare a garantire, nella misura del possibile, l'equilibrio di genere, in seno ai comitati di valutazione e agli altri organismi consultivi pertinenti quali i comitati e i gruppi di esperti.

5 bis.     Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L'allegato I contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento dell'Unione.

5 ter.     Il programma contribuisce ad aumentare gli investimenti pubblici e privati nella R&I negli Stati membri, contribuendo in tal modo a raggiungere un investimento complessivo pari almeno al 3 % del prodotto interno lordo (PIL) dell'Unione in ricerca e sviluppo.

6.     Nell'attuazione del programma, la Commissione mira alla semplificazione amministrativa continua e alla riduzione degli oneri per i candidati e i beneficiari.

7.     Nell'ambito dell'obiettivo generale dell'Unione di integrare le azioni per il clima nelle politiche settoriali dell'UE e nei fondi dell'UE, le azioni nel quadro di questo programma contribuiscono almeno al 35 % della spesa per gli obiettivi climatici se del caso. L'integrazione degli aspetti climatici si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione.

8.     Il programma promuove la co-creazione e la co-progettazione grazie all'impegno dei cittadini e della società civile.

9.     Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione, preservando così l'interesse pubblico.

10.     La Commissione o l'organismo di finanziamento competente provvede affinché tutti i potenziali partecipanti dispongano di una quantità sufficiente di orientamenti e informazioni al momento della pubblicazione dell'invito per la presentazione di proposte, in particolare i modelli di convenzione di sovvenzione applicabili.

Articolo 7

Missioni

1.   Le missioni sono programmate nell'ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», ma possono beneficiare anche di azioni svolte nell'ambito di altre parti del programma nonché di azioni complementari svolte nell'ambito di altri programmi di finanziamento dell'Unione . Le missioni permettono soluzioni concorrenti, producendo un valore aggiunto ed un impatto paneuropei.

2.   Le missioni sono definite ed attuate conformemente al regolamento e al programma specifico, assicurando il coinvolgimento attivo e tempestivo degli Stati membri e intensi scambi con il Parlamento europeo. Le missioni, i loro obiettivi, bilancio, traguardi, ambito, indicatori e tappe fondamentali sono specificati nei piani strategici di R&I o nei programmi di lavoro come più indicato. La valutazione delle proposte nel quadro delle missioni è effettuata in conformità all'articolo 26.

2 bis.     Durante i primi tre anni del programma, un massimo del 10 % del bilancio annuale del pilastro II è programmato attraverso inviti specifici per l'attuazione delle missioni. Per la parte restante del programma e solo dopo una valutazione positiva del processo di selezione e gestione della missione, tale percentuale può essere aumentata. La Commissione comunica la quota di bilancio totale di ciascun programma di lavoro dedicato alle missioni.

3.   Le missioni:

a)

utilizzando gli OSS come fonti per la loro progettazione e attuazione, hanno un chiaro contenuto di ricerca e innovazione, valore aggiunto europeo, e contribuiscono a raggiungere le priorità e gli impegni dell'Unione e gli obiettivi del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 3 ;

a bis)

coprire i settori di comune interesse europeo, essere inclusivi, incoraggiare un ampio coinvolgimento e la partecipazione attiva di vari tipi di parti interessate dei settori pubblico e privato, compresi i cittadini e gli utenti finali, e produrre risultati di R&I che possano andare a beneficio di tutti gli Stati membri;

b)

sono audaci e stimolanti, hanno quindi grande rilevanza e impatto a livello scientifico, tecnologico, sociale, economico, ambientale o politico ;

c)

indicano una direzione e obiettivi chiari e sono mirate, misurabili, circoscritte nel tempo e hanno un quadro di bilancio definito ;

d)

sono selezionate in modo trasparente e sono incentrate su obiettivi e attività di ricerca , sviluppo e innovazione ambiziosi, improntati all'eccellenza e finalizzati a conseguire un impatto, ma realistici ;

d bis)

hanno l'ambito, la scala e la mobilitazione delle risorse necessari e l'effetto moltiplicatore di ulteriori fondi pubblici e privati richiesti per conseguire i risultati della missione;

e)

stimolano l'attività in tutte le discipline (comprese le scienze sociali e umanistiche) comprendendo attività che presentano una vasta gamma di livelli di maturità tecnologica (TRL), compresi TRL inferiori;

f)

sono aperte a approcci e soluzioni multipli «dal basso verso l'alto» che tengono conto delle necessità e dei benefici umani e sociali e riconoscono l'importanza di contributi diversi per realizzare tali missioni.

f bis)

beneficiano di sinergie in modo trasparente con altri programmi dell'Unione nonché con ecosistemi di innovazione nazionali e, se del caso, regionali.

4.     La Commissione monitora e valuta ogni missione in conformità degli articoli 45 e 47 dell'allegato V del presente regolamento, compresi i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi a breve, medio e lungo termine, per quanto concerne l'attuazione, il monitoraggio e la soppressione graduale delle missioni. Un riesame delle prime missioni istituite nel quadro di Orizzonte Europa è realizzato al più tardi nel 2023 e prima dell'adozione di qualsiasi decisione relativa alla creazione di nuove missioni, o al proseguimento, cessazione o reindirizzo delle missioni in corso. I risultati di questa valutazione sono resi pubblici e includono l'analisi del loro processo di selezione e della loro governance, del loro bilancio, del loro obiettivo e del loro progresso sinora, senza limitarsi ad essa.

Articolo 7 bis

Consiglio europeo per l'innovazione

1.     La Commissione istituisce un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) come «sportello unico» gestito a livello centrale per l'attuazione delle azioni nell'ambito del terzo pilastro «Europa innovativa» correlato al CEI. Il CEI si dedica principalmente all'innovazione pionieristica e rivoluzionaria, con particolare riguardo per le innovazioni creatrici di mercato, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale. Il CEI opera in conformità dei principi seguenti: evidente valore aggiunto dell'UE, autonomia, capacità di assumere rischio, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità.

2.     Il CEI è aperto a tutti i tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di ricerca alle imprese (PMI comprese le start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione), e dai singoli beneficiari ai consorzi multidisciplinari. Almeno il 70 % del bilancio del CEI è destinato alle PMI, comprese le start-up.

3.     Le caratteristiche di gestione e il comitato del CEI sono definiti nella decisione (UE)… [programma specifico] e nei relativi allegati.

Articolo 8

Partenariati europei

1.   Alcune parti di Orizzonte Europa possono essere attuate per mezzo dei partenariati europei. La partecipazione dell'Unione ai partenariati europei può assumere una delle seguenti forme:

a)

partecipazione a partenariati istituiti sulla base di protocolli d'intesa e/o accordi contrattuali fra la Commissione e i partner di cui all'articolo 2, paragrafo 3, nei quali sono specificati gli obiettivi del partenariato, i relativi impegni di tutte le parti interessate in termini di contributi finanziari e/o in natura dei partner, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto, i prodotti da realizzare e le modalità di presentazione delle relazioni . Nell'ambito di tali partenariati sono individuate attività di ricerca e innovazione complementari che sono realizzate dai partner e dal programma (partenariati europei co-programmati);

b)

partecipazione e contributo finanziario a un programma di attività di ricerca e innovazione, specificando gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare , sulla base dell'impegno dei partner di fornire contributi finanziari e /o in natura e di integrare le loro attività pertinenti mediante un'azione di co-finanziamento del programma (partenariati europei co-finanziati);

c)

partecipazione e contributo finanziario a programmi di ricerca e innovazione intrapresi da diversi Stati membri a norma dell'articolo 185 del TFUE, o da organismi istituiti a norma dell'articolo 187 del TFUE, quali le imprese comuni, o dalle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT conformemente al regolamento EIT (partenariati europei istituzionalizzati). Tali partenariati sono attuati soltanto nel caso in cui altre parti del programma Orizzonte Europa, incluse le altre forme di partenariato europeo, non conseguirebbero gli obiettivi o non genererebbero gli impatti necessari previsti, e se giustificato da una prospettiva a lungo termine e da un grado elevato di integrazione. I partenariati in conformità dell'articolo 185 del TFUE o a norma dell'articolo 187 del TFUE, attuano una gestione centrale di tutti i contributi finanziari, tranne in casi debitamente giustificati, Nel caso della gestione finanziaria centrale, i contributi a livello di progetto da uno Stato partecipante saranno effettuati sulla base del finanziamento richiesto nelle proposte dei soggetti stabiliti nello Stato partecipante, salvo diverso accordo tra tutti gli Stati partecipanti interessati.

Le norme per tali partenariati specificano tra l'altro gli obiettivi, gli indicatori chiave di prestazioni e di impatto e i prodotti da realizzare, nonché i relativi impegni per contributi finanziari e/o in natura dei partner.

2.   I partenariati europei:

a)

sono istituiti per affrontare sfide a livello europeo o globale soltanto nei casi in cui consentono di conseguire gli obiettivi di Orizzonte Europa con maggiore efficacia rispetto alla sola Unione o se comparati ad altre forme di sostegno del programma quadro. Tali parti dispongono di una quota appropriata del bilancio di Orizzonte Europa. La maggioranza del bilancio nell'ambito del pilastro II è assegnata ad azioni svolte al di fuori dei partenariati europei;

b)

rispettano i principi di valore aggiunto dell'Unione, trasparenza, apertura, impatto all'interno e a beneficio dell'Europa, forte effetto moltiplicatore su una scala sufficiente , impegni a lungo termine di tutte le parti interessate, flessibilità nell'attuazione , coerenza, coordinamento e complementarità con le iniziative dell'Unione, locali, regionali, nazionali e , se del caso, internazionali o con altri partenariati e missioni ;

c)

hanno un chiaro approccio basato sul ciclo di vita, hanno durata limitata e comprendono le condizioni per la graduale soppressione dei finanziamenti nell'ambito del programma.

2 bis.     I partenariati europei a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento sono individuati nei piani strategici di R&I prima di essere attuati in programmi di lavoro.

Le disposizioni e i criteri in materia di selezione, attuazione, monitoraggio, valutazione e soppressione graduale dei finanziamenti sono stabilite nell'allegato III.

Articolo 8 bis

Riesame delle missioni e settori di partenariato

Al più tardi nel 2023 la Commissione procede a un riesame dell'allegato V bis nell'ambito del monitoraggio globale del programma, inclusi missioni e partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 TFUE o dell'articolo 187 TFUE, e presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte.

Articolo 9

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma quadro nel periodo 2021-2027 è di 120 000 000 000  EUR a prezzi 2018 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e, inoltre, l'importo per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), come disposto dal regolamento … che istituisce il Fondo europeo per la difesa.

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, prima metà della frase, è la seguente:

a)

27,42 % per il pilastro I «Scienza eccellente e aperta» nel periodo 2021-2027, di cui:

(1)

17,64 % per il Consiglio europeo della ricerca;

(2)

7,23 % per le azioni Marie Skłodowska-Curie;

(3)

2,55 % per le infrastrutture di ricerca;

b)

55,48 % per il pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea » nel periodo 2021-2027, di cui:

(1)

8,16 % per il polo tematico «Sanità»;

(2)

2,50 % per il polo tematico «Società inclusiva e creativa »,

(2 bis)

2,00 % per il polo tematico «Società sicure»;

(3)

15,94 % per il polo tematico «Digitale, industria e spazio »;

(4)

15,84 % per il polo tematico «Clima, energia e mobilità»;

(5)

9,00 % per il polo tematico «Prodotti alimentari, risorse naturali e agricoltura »;

(6)

2,04  % per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC) nel periodo 2021-2027;

c)

12,71 % per il pilastro III « Europa innovativa » nel periodo 2021-2027, di cui:

(1)

8,71 % per il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) , compreso fino allo 0,53  % per gli ecosistemi europei dell'innovazione;

(2)

4  % per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT).

d)

4,39 % per la Parte «Consolidamento dello Spazio europeo della ricerca» con le seguenti componenti:

(1)

4,00 % per la «diffusione dell'eccellenza e l'ampliamento della partecipazione in tutta l'Unione» ;

(2)

0,39 % per «riforma e miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione».

3.   Per rispondere a situazioni impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può, nell'ambito della procedura annuale di bilancio, scostarsi dagli importi di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 1 0 %, ivi compresa la ripartizione dei contributi dei paesi associati .

3 quater.     Il 45 % del bilancio del polo tematico «Società inclusiva e creativa» sostiene la ricerca nei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale dell'Unione, che include 300 milioni di EUR da destinare alla creazione di un cloud del patrimonio culturale europeo, come stabilito nell'allegato I del programma specifico a seguito di una valutazione d'impatto da presentare al Parlamento europeo.

3 quinquies.     Si punta a destinare almeno un miliardo di EUR alla ricerca quantistica nell'ambito del polo tematico «Digitale, industria e spazio» del pilastro II.

4.   L'importo di cui al paragrafo 1 per il programma specifico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e per l'EIT può finanziare anche le spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione e altre attività e spese necessarie per la gestione e l'attuazione del programma, comprese tutte le spese amministrative, nonché per la valutazione del conseguimento degli obiettivi. Le spese amministrative relative alle azioni indirette non superano il 5 % dell'importo totale nell'ambito del programma. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

5.   Al fine di consentire la gestione di azioni non ancora concluse al 31 dicembre 2027, gli stanziamenti a copertura delle spese di cui al paragrafo 4 possono, se del caso, essere iscritti nel bilancio dopo il 2027.

6.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

7.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 10

Scienza aperta

1.     Il programma incoraggia la scienza aperta come approccio al processo scientifico basato sul lavoro cooperativo e sulla diffusione delle conoscenze, in particolare in linea con i seguenti elementi:

accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche derivanti dalle ricerche finanziate nell'ambito del programma;

accesso aperto ai dati di ricerca, ivi compresi quelli alla base delle pubblicazioni scientifiche.

Tali elementi sono assicurati conformemente all'articolo 35, paragrafo 3 del presente regolamento. Quest'ultimo accesso si fonda inoltre sul principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario»;

1 bis.     Il principio di reciprocità nella scienza aperta è promosso e incoraggiato in tutti gli accordi di associazione e cooperazione con i paesi terzi, ivi compresi gli accordi firmati da organismi di finanziamento cui è affidata la gestione indiretta del programma.

2.   È assicurata la gestione responsabile dei dati di ricerca in linea con i principi FAIR, cioè i dati devono essere «reperibili», «accessibili», «interoperabili» e "riutilizzabili. Occorre altresì prestare attenzione alla conservazione a lungo termine dei dati.

3.   Sono promosse e incoraggiate altre pratiche di scienza aperta , anche a beneficio delle PMI .

Articolo 11

Finanziamenti complementari, combinati e cumulativi

1.     Il programma Orizzonte Europa è attuato in sinergia con altri programmi di finanziamento dell'Unione, puntando alla massima semplificazione amministrativa. L'allegato IV contiene un elenco non esaustivo di sinergie con altri programmi di finanziamento. Per un'azione cofinanziata in ambito RSI si applica l'insieme unico di norme di Orizzonte Europa.

2.     Il marchio di eccellenza è attribuito per tutte le parti del programma. Le azioni che hanno ricevuto un «marchio di eccellenza» o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

a)

sono state valutate nell'ambito di un invito a presentare proposte relativo al programma;

b)

rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono beneficiare di un sostegno dai fondi nazionali o regionali, anche dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, a norma dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento recante disposizioni comuni], o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune], senza dover presentare un'ulteriore candidatura o svolgere un'ulteriore valutazione e purché tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. A eccezione della normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le norme del Fondo che fornisce il sostegno.

2 bis.     A norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) XX [… regolamento recante disposizioni comuni], l'autorità di gestione, su base volontaria, può chiedere il trasferimento di una parte delle proprie dotazioni finanziarie a Orizzonte Europa. Le risorse trasferite sono attuate conformemente alle norme di Orizzonte Europa. Inoltre, la Commissione garantisce che tali fondi trasferiti siano destinati interamente a programmi e/o progetti che saranno attuati nello Stato membro o nella regione, a seconda dei casi, da cui hanno avuto origine.

2 ter.     Previa autorizzazione dei richiedenti, la Commissione include le dotazioni di cui al presente articolo nel sistema di informazione sui progetti selezionati al fine di permettere un rapido scambio di informazioni e consentire alle autorità di finanziamento di concedere finanziamenti alle azioni selezionate.

Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può essere finanziata anche dal programma, purché tali contributi non riguardino le stesse spese.

Articolo 12

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto all'associazione dei seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

i paesi terzi e i territori che soddisfano tutti i criteri in appresso:

i.

possesso di una buona capacità in campo scientifico, tecnologico e di innovazione;

ii.

impegno a favore di un'economia di mercato aperta regolamentata, compreso un trattamento equo e giusto dei diritti di proprietà intellettuale, il rispetto dei diritti umani, con il sostegno di istituzioni democratiche;

iii.

promozione attiva di politiche intese a migliorare il benessere socio-economico dei cittadini.

L'associazione , completa o parziale , al programma di ciascun paese terzo di cui alla lettera d) si fonda su una valutazione dei vantaggi per l'Unione. In particolare, essa avviene alle condizioni previste da un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché l'accordo:

garantisca un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi e i benefici del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione;

conferisca il diritto di coordinare un'azione nell'ambito del programma, a condizione che sia vantaggiosa per l'Unione e che sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione;

stabilisca le condizioni di partecipazione al programma , compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli (sotto) programmi e dei relativi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo potere decisionale sul programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2.   L'ambito di applicazione dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene in considerazione l'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione ed evita la fuga di cervelli dall'Unione. Di conseguenza, fatta eccezione per i paesi membri del SEE, i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, alcune parti del programma con beneficiario unico possono essere escluse da un accordo di associazione di un determinato paese , in particolare quelli destinati alle entità pubbliche .

3.   Ove opportuno, l'accordo di associazione disciplina e persegue la partecipazione reciproca dei soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ai programmi equivalenti dei paesi associati, conformemente alle condizioni ivi indicate.

4.   Le condizioni dell'accordo di associazione che determinano il livello del contributo finanziario garantiscono una correzione biennale automatica di un eventuale squilibrio rispetto all'importo che i soggetti stabiliti nel paese associato ricevono attraverso la partecipazione al programma, tenendo conto dei costi di gestione, esecuzione e funzionamento del programma.

4 bis.     I contributi di tutti i paesi associati sono inseriti nelle relative parti del programma purché sia rispettata la ripartizione del bilancio secondo quanto specificato all'articolo 9, paragrafo 2. Nel corso della procedura annuale di bilancio la Commissione riferisce al Consiglio e al Parlamento in merito al bilancio totale di ciascuna parte del programma, individuando ogni paese associato, i contributi individuali e il relativo bilancio finanziario.

Titolo II

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 13

Organismi di finanziamento e azioni dirette del JRC

1.   Gli organismi di finanziamento possono scostarsi dalle norme stabilite nel presente titolo , ad eccezione degli articoli 14, 15 e 16, in casi debitamente giustificati e soltanto se previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se è previsto dalla convenzione di finanziamento e le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedono.

2.   Le norme stabilite nel presente titolo non si applicano alle azioni dirette intraprese dal JRC.

Articolo 14

Azioni ammissibili e principi etici

1.   Fatto salvo il paragrafo 2 ▌del presente articolo, soltanto le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

Non sono finanziati i seguenti ambiti di ricerca:

a)

le attività finalizzate alla clonazione umana a fini riproduttivi;

b)

le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione (26);

c)

le attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche.

2.   La ricerca sulle cellule staminali umane, allo stato adulto ed embrionale, può essere finanziata, in funzione sia dei contenuti della proposta scientifica, sia del contesto giuridico esistente negli Stati membri interessati. Non è concesso alcun finanziamento , né all'interno né all'esterno dell'UE, alle attività di ricerca vietate in tutti gli Stati membri. Non sono finanziate attività in uno Stato membro nel quale tali attività siano proibite.

Articolo 15

Norme etiche (27)

1.   Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione e internazionale, fra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e relativi protocolli aggiuntivi.

Si presta particolare attenzione al principio di proporzionalità, al diritto al rispetto della vita privata, al diritto alla protezione dei dati personali, al diritto all'integrità fisica e mentale della persona umana, al diritto a non subire discriminazioni e all'esigenza di garantire la protezione dell'ambiente ed elevati livelli di protezione della salute umana.

2.   I soggetti che partecipano all'azione forniscono:

a)

un'autovalutazione etica in cui sono identificate e descritte tutte le questioni etiche prevedibili connesse all'obiettivo, all'attuazione e all'impatto potenziale delle attività da finanziare, compresa una conferma della conformità al paragrafo 1 e una descrizione del modo in cui sarà assicurata;

b)

la conferma che le attività rispetteranno il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca pubblicato da All European Academies e che non sarà svolta alcuna attività esclusa dai finanziamenti;

c)

per le attività svolte al di fuori dell'Unione, la conferma che le attività in questione sarebbero state autorizzate in uno Stato membro; e

d)

per le attività che prevedono l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale, ove opportuno, una descrizione dettagliata delle misure in materia di licenze e controllo che saranno adottate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati, nonché delle autorizzazioni etiche da ottenere prima dell'avvio delle attività in questione.

3.   Le proposte sono sistematicamente vagliate al fine di individuare le azioni che sollevano questioni etiche gravi o complesse e di sottoporle a una valutazione etica. La valutazione etica è effettuata dalla Commissione, a meno che non sia delegata all'organismo di finanziamento. La valutazione etica è obbligatoria per le azioni che comportano l'utilizzo di cellule staminali umane allo stato embrionale o di embrioni umani. Gli esami e le valutazioni etiche sono svolte con il sostegno di esperti in materia. La Commissione e gli organismi di finanziamento garantiscono la trasparenza delle procedure riguardanti gli aspetti etici fatta salva la riservatezza del contenuto della procedura .

4.   Le entità partecipanti all'azione ottengono tutte le approvazioni o altri documenti obbligatori dai pertinenti comitati etici nazionali o locali, o da altri organismi quali le autorità di protezione dei dati, prima dell'avvio delle attività in questione. Tali documenti sono conservati in archivio e forniti, su richiesta, alla Commissione o all'organismo di finanziamento.

5.   Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento effettua controlli etici. Per le questioni etiche gravi o complesse, i controlli sono svolti dalla Commissione, a meno che non siano delegati all'organismo di finanziamento.

I controlli etici sono svolti con il sostegno di esperti in materia.

6.   Le azioni non conformi ai requisiti etici di cui ai paragrafi da 1 a 4 e che non sono così ammissibili sotto il profilo etico e pertanto sono respinte o interrotte una volta stabilita la loro inammissibilità sotto il profilo etico .

Articolo 16

Sicurezza

1.   Le azioni svolte nell'ambito del programma rispettano le norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare le norme in materia di protezione delle informazioni classificate contro la divulgazione non autorizzata, comprese le pertinenti normative nazionali e dell'Unione. Nel caso di ricerche svolte al di fuori dell'Unione che utilizzano e/o generano informazioni classificate, oltre al rispetto di tali prescrizioni, è necessario che sia stato concluso un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui sono svolte le ricerche.

2.   Ove opportuno, le proposte comprendono un'autovalutazione di sicurezza in cui sono identificate le questioni attinenti alla sicurezza ed è descritto il modo in cui tali questioni saranno affrontate al fine di rispettare la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.

3.   Ove opportuno, la Commissione o l'organismo di finanziamento svolge un'analisi della sicurezza delle proposte che sollevano questioni di sicurezza.

4.   Ove opportuno, le azioni rispettano le disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 e le relative norme di attuazione.

5.   Le entità partecipanti all'azione garantiscono la protezione contro la divulgazione non autorizzata di informazioni classificate usate e/o generate nell'ambito dell'azione. Essi presentano prova del nullaosta di sicurezza del personale e/o della struttura da parte delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, prima dell'avvio delle attività in questione.

6.   Se gli esperti esterni sono chiamati ad occuparsi di informazioni classificate, la loro nomina è subordinata a un appropriato nullaosta di sicurezza.

7.   Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento può svolgere controlli di sicurezza.

Le azioni che non rispettano le norme in materia di sicurezza di cui al presente articolo possono essere respinte o interrotte in qualsiasi momento.

CAPO II

Sovvenzioni

Articolo 17

Sovvenzioni

Salvo disposizioni contrarie del presente capo, le sovvenzioni concesse nell'ambito del programma sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 18

Entità ammissibili alla partecipazione

1.   Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento , compresi i soggetti giuridici di paesi terzi non associati, o organizzazione internazionale può partecipare alle azioni nell'ambito del programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente regolamento unitamente a eventuali condizioni stabilite nel programma di lavoro o nell'invito a presentare proposte.

2.   Le entità fanno parte di un consorzio comprendente almeno tre soggetti giuridici indipendenti, ciascuno stabilito in un diverso Stato membro o paese associato, dei quali almeno uno è stabilito in uno Stato membro, tranne quando:

a)

il programma di lavoro preveda disposizioni diverse, ove debitamente giustificato;

3.    Le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), le azioni di formazione e mobilità e le azioni di cofinanziamento del programma possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, uno dei quali deve essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato sulla base di un accordo concluso conformemente all'articolo 12 .

4.   Le azioni di coordinamento e sostegno possono essere attuate da uno o più soggetti giuridici, i quali possono essere stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o in un altro paese terzo.

5.   Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, il programma di lavoro può prevedere che la partecipazione sia limitata ai soli soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o ai soggetti giuridici stabiliti in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.

6.    Ove opportuno e debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere criteri di ammissibilità aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai paragrafi 2, 3, 4 e 5, in funzione di esigenze politiche specifiche o della natura e degli obiettivi dell'azione, ivi compresi il numero di soggetti giuridici, la tipologia dei soggetti giuridici e il luogo di stabilimento.

7.   Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11 , la partecipazione è limitata a un solo soggetto giuridico stabilito nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante, se non diversamente convenuto con l'autorità di gestione e previsto nel programma di lavoro.

8.   Ove indicato nel programma di lavoro, il JRC può partecipare alle azioni.

9.   Il JRC , le organizzazioni internazionali europee di ricerca e i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione sono considerati stabiliti in uno Stato membro diverso da quelli in cui sono stabiliti gli altri soggetti giuridici partecipanti all'azione.

10.   Per le azioni di ricerca di frontiera del Consiglio europeo della ricerca (CER) e le azioni di formazione e mobilità e ove previsto dal programma di lavoro , le organizzazioni internazionali con sede in uno Stato membro o in un paese associato sono considerate stabilite in tale Stato membro o paese associato.

Per altre parti del programma, le organizzazioni internazionali diverse dalle organizzazioni internazionali europee di ricerca si considerano stabilite in un paese terzo non associato.

Articolo 19

Entità ammissibili al finanziamento

1.   Possono essere ammesse al finanziamento le entità stabilite in uno Stato membro o in un paese associato di cui all'articolo 12 .

Per le azioni che beneficiano di contributi a norma dell'articolo 11 , paragrafo 3 , possono essere ammesse al finanziamento proveniente da tali contributi soltanto le entità stabilite nella giurisdizione dell'autorità di gestione delegante.

1 ter.     Per i paesi a basso o medio reddito e a titolo eccezionale per altri paesi terzi non associati al programma, esse potrebbero essere ammissibili al finanziamento in un'azione se:

a)

il paese terzo è indicato nel programma di lavoro; e

b)

la Commissione o l'organismo di finanziamento ritengono che la sua partecipazione sia necessaria ai fini della realizzazione dell'azione.

2.   Le entità stabilite in un altro paese terzo che non è associato al programma dovrebbero ▌sostenere i costi della propria partecipazione. Laddove ritenuti utili, è possibile concludere accordi in materia di R&S tra detti paesi terzi non associati e l'Unione ed è possibile istituire un meccanismo di cofinanziamento analogo a quelli concordati nell'ambito di Orizzonte 2020. Detti paesi garantiscono ai soggetti giuridici dell'Unione un accesso reciproco ai loro programmi di finanziamento in materia di RSI, nonché la reciprocità nell'accesso aperto a risultati e dati scientifici e a condizioni eque e giuste per i diritti di proprietà intellettuale.

3.   I soggetti collegati possono beneficiare del finanziamento di un'azione se sono stabiliti in uno Stato membro o un paese associato ▌.

3 bis.     La Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio specificando per ciascun paese terzo non associato l'importo dei contributi finanziari dell'Unione forniti ai soggetti partecipanti e l'importo dei contributi finanziari forniti dallo stesso paese ai soggetti dell'Unione che partecipano alle loro attività.

Articolo 20

Inviti a presentare proposte

1.   ▌Il contenuto degli inviti a presentare proposte per tutte le azioni è incluso nel programma di lavoro.

3.   Gli inviti possono , in casi eccezionali, essere limitati allo sviluppo di attività aggiuntive o all'inserimento di partner supplementari nelle azioni esistenti, se necessario per conseguire i rispettivi obiettivi. Inoltre il programma di lavoro può prevedere la possibilità che i soggetti giuridici di Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione aderiscano ad azioni collaborative di ricerca e innovazione già selezionate, fatto salvo l'accordo del rispettivo consorzio e a condizione che i soggetti giuridici di tali Stati membri non vi partecipino già.

4.   Non è necessario un invito a presentare proposte per le azioni di coordinamento e sostegno o le azioni di cofinanziamento del programma che:

a)

devono essere svolte dal JRC o da soggetti giuridici indicati nel programma di lavoro e

b)

non rientrano nell'ambito di applicazione di un invito a presentare proposte , in conformità dell'articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario .

5.   Nel programma di lavoro sono specificati gli inviti per i quali sarà attribuito il «marchio di eccellenza». Previa autorizzazione da parte del richiedente, le informazioni riguardanti la domanda e la valutazione possono essere condivise con le autorità di finanziamento interessate, subordinatamente alla conclusione di accordi di riservatezza.

Articolo 21

Inviti congiunti

La Commissione o l'organismo di finanziamento può pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con:

a)

i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

b)

le organizzazioni internazionali;

c)

i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

Nel caso di un invito congiunto, i candidati soddisfano i requisiti di cui all'articolo 18 del presente regolamento e sono stabilite procedure congiunte di selezione e valutazione delle proposte. Le procedure prevedono la partecipazione di un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte.

Articolo 22

Appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

1.   Le azioni possono comportare o avere per finalità primaria gli appalti pre-commerciali o gli appalti pubblici per soluzioni innovative effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (28), 2014/25/UE (29) e 2009/81/CE (30).

2.   Le procedure di appalto:

a)

rispettano i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e le norme in materia di concorrenza;

b)

possono, per gli appalti pre-commerciali , se del caso e fatti salvi i principi di cui alla lettera a), consentire il ricorso a una procedura semplificata e/o accelerata e prevedere condizioni specifiche, per esempio limitare il luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati ;

c)

possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing); e

d)

prevedono l'assegnazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi.

3.   Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che le imprese partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati per conto dell'amministrazione aggiudicatrice a condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici , dopo aver consultato il contraente sui motivi del mancato sfruttamento, possono imporgli di trasferire la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 24

Capacità finanziaria dei richiedenti

1.    In aggiunta alle eccezioni di cui all'articolo 198 , paragrafo 5, del regolamento finanziario, è verificata soltanto la capacità finanziaria del coordinatore e soltanto se il finanziamento dell'Unione richiesto per l'azione è pari o superiore a 500 000 EUR.

2.   Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria o sussista un rischio più elevato dovuto alla partecipazione a diverse azioni in corso finanziate dai programmi di ricerca e innovazione dell'Unione, la Commissione o l'organismo di finanziamento verifica la capacità finanziaria anche di altri richiedenti o dei coordinatori al di sotto della soglia di cui al paragrafo 1.

3.   Se la capacità finanziaria è garantita a livello strutturale da un altro soggetto giuridico, è verificata la capacità finanziaria di quest'ultimo.

4.   In caso di capacità finanziaria debole, la Commissione o l'organismo di finanziamento può condizionare la partecipazione del richiedente alla presentazione di una dichiarazione di responsabilità in solido da parte di un soggetto collegato.

5.   Il contributo al Meccanismo di mutua assicurazione di cui all'articolo 33 è considerato una garanzia sufficiente ai sensi dell'articolo 152 del regolamento finanziario. Non possono essere accettate né imposte ai beneficiari garanzie o coperture aggiuntive.

Articolo 25

Criteri di attribuzione e di selezione

1.   Le proposte sono valutate sulla base dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a)

eccellenza;

b)

impatto;

c)

qualità ed efficienza dell'attuazione.

2.   Per le proposte di azioni di ricerca di frontiera nell'ambito del CER si applica esclusivamente il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a).

3.   Il programma di lavoro stabilisce ulteriori dettagli circa l'applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 , compresi eventuali coefficienti di ponderazione, punteggi minimi e, se del caso, norme relative al trattamento delle proposte con parità di punteggio, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte . Le condizioni per il trattamento delle proposte con parità di punteggio possono comprendere, senza limitarvisi, i seguenti criteri: PMI, genere, diversità geografica.

3 bis.     La Commissione e altri organismi di finanziamento tengono conto della possibilità di una procedura di presentazione articolata in due fasi e, ove opportuno, le proposte rese anonime potrebbero essere esaminate durante la prima fase di valutazione in base a uno o più criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 26

Valutazione

1.   Le proposte sono valutate dal comitato di valutazione, il quale è composto da esperti esterni indipendenti.

Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può essere composto in parte o, nel caso di azioni di coordinamento e di supporto, del tutto o in parte da rappresentanti delle istituzioni o degli organismi dell'Unione di cui all'articolo 150 del regolamento finanziario.

Il processo di valutazione può essere seguito da osservatori indipendenti.

2.    Se del caso, il comitato di valutazione classifica le proposte che hanno superato le soglie applicabili in base:

a)

al punteggio ottenuto nella valutazione; e

b)

al contributo apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti , segnatamente per le attività dello strumento Pathfinder del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione .

Per le attività del CEI, le missioni e in altri casi debitamente giustificati illustrati in dettaglio nel programma di lavoro adottato dalla Commissione, il comitato di valutazione può inoltre proporre adeguamenti ▌delle proposte nella misura in cui sono necessari per garantire la coerenza dell'approccio di portafoglio. Tali adeguamenti sono conformi alle condizioni di partecipazione e rispettano il principio della parità di trattamento. Il comitato di programma è informato di tali casi.

2 bis.     Il processo di valutazione è concepito in modo tale da evitare conflitto di interessi e parzialità. È garantita la trasparenza dei criteri di valutazione e del metodo di assegnazione di punti alla proposta.

3.     In conformità dell'articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti ricevono riscontri in tutte le fasi della valutazione e, se del caso, sono informati dei motivi del rigetto.

4.     I soggetti giuridici stabiliti in Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione che hanno partecipato con successo alla componente «Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza» ricevono, su richiesta, un resoconto di tale partecipazione che può accompagnare le proposte nell'ambito delle parti collaborative del programma da essi coordinate.

Articolo 27

Procedura di riesame della valutazione, richieste di chiarimenti e reclami

1.   Un richiedente può richiedere il riesame della valutazione se ritiene che la procedura di valutazione pertinente non sia stata applicata correttamente alla sua proposta (31).

2.   Il riesame della valutazione si applica unicamente agli aspetti procedurali della valutazione e non al merito della proposta.

2 bis.     Una richiesta di riesame fa riferimento a una proposta specifica ed è presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dei risultati della valutazione.

Un comitato di riesame della valutazione fornisce un parere sugli aspetti procedurali ed è presieduto e composto da personale della Commissione o dell'organismo di finanziamento pertinente che non ha partecipato alla valutazione delle proposte. Il comitato può raccomandare una delle azioni seguenti:

a)

nuova valutazione della proposta essenzialmente da parte di valutatori non coinvolti nella precedente valutazione;

b)

conferma della valutazione iniziale.

3.   Un riesame della valutazione non ritarda il processo di selezione delle proposte che non sono oggetto di riesame.

3 bis.     La Commissione garantisce l'esistenza di una procedura attraverso la quale i partecipanti possono presentare direttamente richieste di chiarimento e reclami in merito alla loro partecipazione a Orizzonte Europa. Le informazioni sulle modalità di registrazione delle richieste di chiarimento e dei reclami sono messe a disposizione on-line.

Articolo 28

Tempi per la concessione della sovvenzione

1.   In deroga all'articolo 194, paragrafo 2, primo comma, del regolamento finanziario, si applicano i seguenti termini:

a)

per informare tutti i candidati dei risultati della valutazione della loro domanda, un termine massimo di cinque mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete;

b)

per firmare le convenzioni di sovvenzione con i candidati, un termine massimo di otto mesi dal termine ultimo di presentazione delle proposte complete.

2.   Il programma di lavoro ▌può stabilire termini più brevi.

3.   In aggiunta alle deroghe di cui all'articolo 194, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, i termini di cui al paragrafo 1 possono essere superati per le azioni del CER, per le missioni e qualora le azioni siano sottoposte a valutazione etica o di sicurezza.

Articolo 29

Attuazione della sovvenzione

1.   Se un beneficiario non rispetta gli obblighi relativi all'attuazione tecnica dell'azione, gli altri beneficiari adempiono a tali obblighi senza ulteriori finanziamenti dell'Unione a meno che non siano espressamente esonerati da tale obbligo. La responsabilità finanziaria di ciascun beneficiario si limita ai suoi debiti, fatte salve le disposizioni relative al Meccanismo di mutua assicurazione.

2.   La convenzione di sovvenzione può stabilire tappe fondamentali e relative rate di prefinanziamento. Qualora le tappe fondamentali non siano raggiunte, l'azione può essere sospesa, modificata o , se debitamente giustificato, cessata.

3.   L'azione può inoltre essere cessata qualora, per motivi scientifici o tecnologici, o  nel caso dello strumento Accelerator del CEI anche per motivi economici, i risultati attesi abbiano perso la loro rilevanza per l'Unione, oppure , nel caso del CEI e delle missioni, a motivo della loro pertinenza come parte del portafoglio di azioni. La Commissione è sottoposta a una procedura con il coordinatore dell'azione e, se del caso, con gli esperti esterni prima di decidere di cessare un'azione, conformemente all'articolo 133 del regolamento finanziario.

Articolo 29 bis

Modello di convenzione di sovvenzione

1.     La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora modelli di convenzioni di sovvenzione tra la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento e i beneficiari conformemente al presente regolamento. Qualora fosse necessario modificare significativamente una convenzione di sovvenzione tipo, anche ai fini di un'ulteriore semplificazione per i beneficiari, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede, se del caso, al suo riesame.

2.     La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari, nonché della Commissione o del pertinente organismo di finanziamento, conformemente al presente regolamento. Essa stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano beneficiari nel corso dell'attuazione dell'azione, nonché il ruolo e i compiti del coordinatore di consorzio.

Articolo 30

Tassi di finanziamento

1.   Per tutte le attività finanziate nell'ambito di un'azione è applicato un unico tasso di finanziamento. Il tasso massimo per azione è fissato nel programma di lavoro.

2.   Il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili di un'azione, con le seguenti eccezioni:

a)

azioni di innovazione; fino al 70 % dei costi totali ammissibili, tranne per i soggetti giuridici senza scopo di lucro, nel cui caso il programma può rimborsare fino al 100 % dei costi totali ammissibili;

b)

azioni di cofinanziamento del programma: almeno il 30 % dei costi totali ammissibili e, in casi identificati e debitamente giustificati, fino al 70 %.

3.   I tassi di finanziamento stabiliti nel presente articolo si applicano anche in caso di azioni in cui il finanziamento a tasso fisso, costi unitari o somma forfettaria è fissato per la totalità o una parte dell'azione.

Articolo 31

Costi indiretti

1.   I costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso fisso pari al 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, del sostegno finanziario a terzi e di eventuali costi unitari o somme forfettarie comprendenti costi indiretti.

Se del caso, i costi indiretti compresi nei costi unitari o nelle somme forfettarie sono calcolati applicando il tasso fisso di cui al paragrafo 1, tranne nel caso dei costi unitari di beni e servizi fatturati internamente, che sono calcolati sulla base dei costi effettivi, conformemente alla prassi abituale di contabilità analitica dei beneficiari.

2.   Tuttavia, se previsto nel programma di lavoro, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somma forfettaria o in base ai costi unitari.

Articolo 32

Costi ammissibili

1.   In aggiunta ai criteri di cui all'articolo 186 del regolamento finanziario, per i beneficiari con retribuzione basata sul progetto, sono ammissibili costi di personale fino alla concorrenza della retribuzione che una persona percepirebbe per il lavoro svolto in progetti di ricerca e innovazione finanziati da regimi nazionali , compresi i contributi previdenziali e gli altri costi connessi alla retribuzione del personale assegnato all'azione derivanti dal diritto nazionale o dal contratto di lavoro .

Per retribuzione basata sul progetto si intende una retribuzione legata alla partecipazione di una persona al progetto, che rientra nelle pratiche abituali del beneficiario in materia di retribuzione ed è pagata sistematicamente.

2.   In deroga all'articolo 190, paragrafo 1, del regolamento finanziario, i costi delle risorse messe a disposizione da terzi sotto forma di contributi in natura sono ammissibili fino a concorrenza dei costi diretti ammissibili del terzo interessato.

3.   In deroga all'articolo 192 del regolamento finanziario, i profitti generati dallo sfruttamento dei risultati non sono considerati entrate dell'azione.

3 bis.     I beneficiari possono utilizzare le loro pratiche contabili abituali per individuare e dichiarare i costi sostenuti in relazione a un'azione, nel rispetto di tutti i termini e condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione, in linea con il presente regolamento e con l'articolo 186 del regolamento finanziario.

4.   In deroga all'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario, al pagamento del saldo è obbligatorio fornire un certificato relativo ai rendiconti finanziari, se l'importo dichiarato sotto forma di costi effettivi e di costi unitari calcolati conformemente alle prassi abituali di contabilità analitica è pari o superiore a 325 000 EUR.

I certificati sui rendiconti finanziari possono essere rilasciati da un revisore esterno riconosciuto o, nel caso di organismi pubblici, da un pubblico ufficiale competente e indipendente, in linea con l'articolo 203, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

4 bis.     Se del caso, per le borse di formazione e mobilità Marie Skłodowska-Curie, il contributo dell'Unione tiene debitamente conto di eventuali costi aggiuntivi del beneficiario relativi a congedo di maternità o parentale, congedo di malattia, congedo speciale o cambiamento dell'organizzazione di accoglienza o dello status familiare del ricercatore durante il periodo di validità della convenzione di sovvenzione.

4 ter.     I costi relativi all'accesso aperto, compresi i piani di gestione dei dati, sono ammissibili al rimborso secondo quanto ulteriormente stipulato nella convenzione di sovvenzione.

Articolo 33

Meccanismo di mutua assicurazione

1.   È istituito un Meccanismo di mutua assicurazione (il «meccanismo») che sostituisce e succede al fondo istituito a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) n. 1290/2013. Il meccanismo copre il rischio associato al mancato recupero di importi dovuti dai beneficiari:

a)

alla Commissione a norma della decisione n. 1982/2006/CE;

b)

alla Commissione e agli organismi dell'Unione nell'ambito di «Orizzonte 2020»;

c)

alla Commissione e agli organismi di finanziamento nell'ambito del programma.

Per quanto riguarda gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 1, lettera c), la copertura del rischio può essere attuata mediante un sistema di copertura indiretta stabilito nella convenzione applicabile e tenendo conto della natura dell'organismo di finanziamento in questione.

2.   Il meccanismo è gestito dall'Unione, rappresentata dalla Commissione in qualità di agente esecutivo. La Commissione stabilisce le norme specifiche per il funzionamento del meccanismo.

3.   I beneficiari versano un contributo pari al 5 % dei finanziamenti dell'Unione destinati all'azione. Sulla base di valutazioni periodiche trasparenti , la Commissione può aumentare tale contributo fino all'8 % o ridurlo al di sotto del 5 %. Il contributo dei beneficiari al meccanismo è compensato dal prefinanziamento iniziale ed è versato al meccanismo a nome dei beneficiari e non supera in nessun caso l'importo del prefinanziamento iniziale .

4.   Al pagamento del saldo, il contributo è restituito ai beneficiari.

5.   Gli eventuali profitti generati dal meccanismo sono aggiunti allo stesso. Se i profitti sono insufficienti, il meccanismo non interviene e la Commissione o l'organismo di finanziamento recupera direttamente dai beneficiari o dai terzi eventuali importi dovuti.

6.   Gli importi recuperati costituiscono entrate assegnate al meccanismo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5 , del regolamento finanziario. Una volta completate tutte le sovvenzioni il cui rischio è coperto direttamente o indirettamente dal meccanismo, eventuali importi residui sono recuperati dalla Commissione e iscritti nel bilancio dell'Unione, fatte salve le decisioni dell'autorità legislativa.

7.   Il meccanismo può essere esteso ai beneficiari di altri programmi dell'Unione in gestione diretta. La Commissione adotta le modalità di partecipazione dei beneficiari di altri programmi.

Articolo 34

Proprietà e tutela

1.   I beneficiari sono proprietari dei risultati che producono. Essi garantiscono che eventuali diritti dei dipendenti o di altre parti in relazione ai risultati possano essere esercitati in modo compatibile con i propri obblighi conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti nella convenzione di sovvenzione.

Due o più beneficiari sono comproprietari dei risultati se:

a)

hanno prodotto i risultati congiuntamente; e

b)

non è possibile:

i)

stabilire il rispettivo contributo di ciascuno;

o

ii)

separarli al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela.

I comproprietari concludono un accordo scritto sulla ripartizione e sulle condizioni di esercizio di tale comproprietà. Se non diversamente concordato nell'accordo consortile o nell'accordo di comproprietà , ciascun comproprietario può concedere licenze non esclusive a terzi per sfruttare congiuntamente i risultati (senza il diritto di cedere sub-licenze), se gli altri comproprietari sono stati preventivamente informati e ricevono un'equa e ragionevole compensazione. I comproprietari possono convenire per iscritto di applicare un regime diverso dalla comproprietà.

2.   I beneficiari di finanziamenti dell'Unione proteggono adeguatamente i loro risultati, se tale protezione è possibile e giustificata, tenendo conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresi le prospettive di sfruttamento commerciale ed eventuali altri interessi legittimi . Nel decidere in merito alla tutela, essi prendono in considerazione anche i legittimi interessi degli altri beneficiari nell'ambito dell'azione.

Articolo 35

Sfruttamento e diffusione

1.    Tutti i partecipanti che hanno beneficiato di finanziamenti dell'Unione si adoperano per sfruttare i risultati di cui sono proprietari o per farli sfruttare da un altro soggetto giuridico. I beneficiari possono sfruttare i risultati direttamente o indirettamente, in particolare tramite il trasferimento e la concessione di licenze sui risultati conformemente all'articolo 36.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di sfruttamento.

Se, nonostante il beneficiario si sia adoperato per sfruttare direttamente o indirettamente i propri risultati, lo sfruttamento non ha luogo entro un periodo prestabilito, indicato nella convenzione di sovvenzione, il beneficiario fa ricorso a un'adeguata piattaforma online, identificata nella convenzione, per individuare parti interessate a sfruttare tali risultati. È possibile derogare a questo obbligo, se giustificato sulla base di una richiesta del beneficiario.

2.    I beneficiari diffondono i propri risultati il più rapidamente possibile, in un formato accessibile al pubblico, fatte salve eventuali restrizioni per motivi di protezione della proprietà intellettuale, norme di sicurezza o interessi legittimi ▌.

Il programma di lavoro può prevedere obblighi supplementari in materia di diffusione , salvaguardando nel contempo gli interessi economici e scientifici dell'Unione .

3.   I beneficiari garantiscono che l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche si applichi secondo i termini e le condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione. In particolare, assicurano che essi stessi o gli autori conservino sufficienti diritti di proprietà intellettuale per poter adempiere ai propri obblighi in materia di acceso aperto.

L'accesso aperto ai dati di ricerca è incluso nei termini e nelle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione come regola generale, garantendo la possibilità di deroghe secondo il principio «il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario» , tenendo conto degli interessi legittimi dei beneficiari , compreso lo sfruttamento commerciale, e di eventuali altri vincoli, quali le norme in materia di protezione dei dati , il rispetto della vita privata, la riservatezza, i segreti commerciali, gli interessi concorrenziali dell'Unione , le norme di sicurezza o i diritti di proprietà intellettuale.

Il programma di lavoro può prevedere incentivi o obblighi supplementari in materia di adesione alle pratiche di scienza aperta.

4.   I beneficiari gestiscono tutti i dati di ricerca generati nell'ambito di un'azione Orizzonte Europa in linea con i principi FAIR e conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione di sovvenzione e adottano un piano di gestione dei dati.

Il programma di lavoro può prevedere , ove giustificato, obblighi supplementari in materia di impiego del cloud europeo per la scienza aperta (EOSC) a fini di conservazione dei dati di ricerca e accesso agli stessi.

5.   I beneficiari che intendono diffondere i loro risultati informano preventivamente gli altri beneficiari nell'ambito dell'azione. Qualsiasi altro beneficiario può opporsi, se è in grado di dimostrare che i suoi interessi legittimi in relazione ai propri risultati o conoscenze preesistenti risulterebbero significativamente lesi a causa della diffusione prevista. In tal caso, la diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare tali interessi legittimi.

6.   Se non diversamente previsto nel programma di lavoro, le proposte contengono un piano di sfruttamento e diffusione dei risultati. Se lo sfruttamento previsto comporta lo sviluppo, la creazione, la fabbricazione e la commercializzazione di un prodotto o processo, o la creazione e l'offerta di un servizio, il piano comprende una strategia relativa a tale sfruttamento. Se il piano prevede che i risultati siano sfruttati principalmente in paesi terzi non associati, i soggetti giuridici spiegano come tale sfruttamento sia comunque nell'interesse dell'Unione.

I beneficiari aggiornano il piano durante l'azione e dopo la sua conclusione , conformemente alla convenzione di sovvenzione .

7.   A fini di monitoraggio e diffusione da parte della Commissione o dell'organismo di finanziamento, i beneficiari forniscono tutte le informazioni richieste riguardo allo sfruttamento e alla diffusione dei loro risultati , conformemente alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione . Fatti salvi gli interessi legittimi dei beneficiari, tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.

Articolo 36

Trasferimento e concessione di licenze

1.   I beneficiari possono trasferire la proprietà dei loro risultati. Essi assicurano che i loro obblighi si applichino anche al nuovo proprietario e che quest'ultimo abbia l'obbligo di trasferirli in qualsiasi successivo trasferimento.

2.   Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati , compresi soggetti collegati, o impedimenti dovuti alla normativa applicabile, i beneficiari che intendono trasferire la proprietà dei risultati ne danno preavviso a tutti gli altri partecipanti che godono ancora di diritti di accesso ai risultati. La notifica deve contenere informazioni sufficienti sul nuovo proprietario per consentire a un beneficiario di analizzare gli effetti sui suoi diritti di accesso.

Salvo accordi diversi per iscritto relativi a terzi specificamente identificati, compresi soggetti collegati, un beneficiario può opporsi al trasferimento se è in grado di dimostrare che tale trasferimento pregiudica l'esercizio dei suoi diritti di accesso. In tal caso, il trasferimento non può aver luogo fino a quando non è stato raggiunto un accordo tra i beneficiari interessati. La convenzione di sovvenzione fissa i termini a tale proposito.

3.   I beneficiari possono concedere licenze sui loro risultati o concedere in altro modo il diritto di sfruttarli , anche su base esclusiva , se ciò non compromette il rispetto dei loro obblighi. È possibile concedere licenze esclusive sui risultati, a condizione che tutti gli altri partecipanti interessati acconsentano a rinunciare ai loro diritti di accesso.

4.   Ove giustificato, la convenzione di sovvenzione prevede il diritto per la Commissione o l'organismo di finanziamento di opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati, se:

a)

i beneficiari che producono i risultati hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione;

b)

il trasferimento o la licenza è a favore di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato; e

c)

il trasferimento o la licenza non è compatibile con gli interessi dell'Unione.

Qualora si applichi il diritto di opposizione, il beneficiario lo comunica preventivamente. Per quanto riguarda i trasferimenti o la concessione di licenze a soggetti giuridici specificamente identificati, è possibile rinunciare per iscritto al diritto di opposizione se sono state adottate misure di salvaguardia degli interessi dell'Unione.

Articolo 37

Diritti di accesso

1.   Si applicano i seguenti principi in materia di diritti di accesso:

a)

la richiesta di esercitare diritti di accesso e la rinuncia ai diritti di accesso sono effettuate per iscritto;

b)

salvo diverso accordo con il concedente, i diritti di accesso non comprendono il diritto di concedere sub-licenze;

c)

i beneficiari si informano a vicenda, prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, di qualsiasi restrizione nell'accesso alle loro conoscenze preesistenti;

d)

se un beneficiario cessa di partecipare a un'azione, il suo obbligo di concedere l'accesso non viene meno;

e)

se un beneficiario non adempie ai propri obblighi, i beneficiari possono decidere di revocare i suoi diritti di accesso.

2.   I beneficiari concedono l'accesso:

a)

ai loro risultati a titolo gratuito a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per svolgere i propri compiti;

b)

alle loro conoscenze preesistenti a qualsiasi altro beneficiario dell'azione che ne ha bisogno per attuare i propri compiti, fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c); tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, salvo diverso accordo dei beneficiari prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione.

c)

i loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), le loro conoscenze preesistenti a ogni altro beneficiario partecipante all'azione che ne abbia bisogno per sfruttare i propri risultati; l'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

3.   Salvo diverso accordo dei beneficiari, questi ultimi concedono l'accesso ai loro risultati e, fatte salve eventuali restrizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), alle loro conoscenze preesistenti anche a un soggetto giuridico che:

a)

abbia sede in uno Stato membro o in un paese associato;

b)

sia soggetto al controllo diretto o indiretto di un altro beneficiario, o sia soggetto allo stesso controllo diretto o indiretto di tale beneficiario, o controlli direttamente o indirettamente tale beneficiario; e

c)

abbia bisogno dell'accesso per sfruttare i risultati di tale beneficiario , conformemente all'obbligo del beneficiario in materia di sfruttamento .

L'accesso è concesso a condizioni eque e ragionevoli da convenire.

4.   Una richiesta di accesso ai fini dello sfruttamento può essere presentata fino a un anno dopo la conclusione dell'azione, salvo che i beneficiari convengano un termine diverso.

5.   I beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi.

Tali diritti di accesso non si estendono alle conoscenze preesistenti dei beneficiari.

Per quanto riguarda le azioni nel quadro del polo tematico « Sicurezza civile per la società», settore di intervento «Protezione e sicurezza», i beneficiari che hanno ricevuto finanziamenti dell'Unione concedono gratuitamente l'accesso ai loro risultati anche alle autorità nazionali degli Stati membri ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle loro politiche o dei loro programmi in tale settore. L'accesso è utilizzato solo a fini non commerciali e non competitivi ed è concesso sulla base di un accordo bilaterale che definisce le condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti saranno utilizzati solo per le finalità previste e che si applicheranno obblighi di riservatezza appropriati. Lo Stato membro o l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione notificano tali richieste a tutti gli Stati membri.

6.   Il programma di lavoro può prevedere , se del caso, diritti di accesso supplementari.

Articolo 38

Disposizioni specifiche ▌

Norme specifiche in materia di proprietà, sfruttamento e diffusione, trasferimento, concessione di licenze e diritti di accesso si possono applicare alle azioni del CER, alle azioni di formazione e mobilità, alle azioni di appalto pre-commerciale, alle azioni di appalto pubblico per soluzioni innovative, alle azioni di cofinanziamento del programma e alle azioni di coordinamento e sostegno.

Tali norme specifiche sono stabilite nella convenzione di sovvenzione e non modificano i principi e gli obblighi in materia di accesso aperto.

Articolo 39

Premi

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, i premi nell'ambito del programma sono attribuiti e gestiti conformemente al titolo IX del regolamento finanziario.

2.   Qualsiasi soggetto giuridico, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento, può partecipare a un concorso, se non diversamente previsto nel programma di lavoro o nelle regole di concorso.

3.   La Commissione o l'organismo di finanziamento può , se del caso, organizzare l'attribuzione di premi con:

a)

altri organismi dell'Unione;

b)

i paesi terzi, comprese le loro organizzazioni e agenzie scientifiche e tecnologiche;

c)

le organizzazioni internazionali; o

d)

i soggetti giuridici senza scopo di lucro.

4.   Il programma di lavoro o le regole di concorso comprendono obblighi in materia di comunicazione e, se del caso , sfruttamento e diffusione , proprietà e diritti di accesso, comprese disposizioni in materia di licenze .

CAPO IV

Appalti

Articolo 40

Appalti

1.   Salvo disposizioni contrarie del presente capo, gli appalti nell'ambito del programma sono aggiudicati e gestiti conformemente al titolo VII del regolamento finanziario.

2.   Gli appalti possono anche assumere la forma di appalti pre-commerciali o appalti per soluzioni innovative effettuati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per proprio conto o congiuntamente ad amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri e dei paesi associati. In tal caso, si applicano le norme di cui all'articolo 22.

CAPO V

Operazioni di finanziamento misto e finanziamenti misti

Articolo 41

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto in applicazione del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 42

Finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI

1.   Le componenti dei finanziamenti misti di Orizzonte Europa o del CEI costituite da una sovvenzione e un anticipo rimborsabile sono soggette agli articoli da 30 a 33.

2.   Il finanziamento misto del CEI è eseguito conformemente all'articolo 43. Il sostegno nell'ambito dei finanziamenti misti del CEI può essere concesso fino a quando l'azione può essere finanziata come un'operazione di finanziamento misto o un'operazione di finanziamento e di investimento coperta dalla garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. In deroga all'articolo 209 del regolamento finanziario, le condizioni di cui al paragrafo 2) e, in particolare, lettere a) e d), non si applicano al momento dell'attribuzione dei finanziamenti misti del CEI.

3.   Il finanziamento misto di Orizzonte Europa può essere attribuito a un'azione di cofinanziamento del programma qualora un programma congiunto degli Stati membri e dei paesi associati preveda l'impiego di strumenti finanziari a sostegno di azioni selezionate. La valutazione e la selezione di tali azioni sono effettuate conformemente agli articoli 11, 19, 20, ▌, 24, 25 e 26 . Le modalità di attuazione del finanziamento misto di Orizzonte Europa sono conformi all'articolo 29, per analogia con l'articolo 43, paragrafo 9, e alle condizioni supplementari e giustificate definite nel programma di lavoro.

4.   I rimborsi, compresi gli anticipi rimborsati e le entrate del finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI, sono considerati entrate con destinazione specifica interne, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), e paragrafo 4, del regolamento finanziario.

5.    Il finanziamento misto di Orizzonte Europa e del CEI è messo a disposizione in modo tale da promuovere la competitività dell'Unione senza falsare la concorrenza nel mercato interno .

Articolo 42 bis

Strumento Pathfinder

1.     Lo strumento Pathfinder eroga sovvenzioni a progetti all'avanguardia ad alto rischio, realizzati da consorzi o singoli beneficiari, miranti a sviluppare innovazioni radicali e nuove opportunità di mercato. Lo strumento Pathfinder fornisce sostegno alle prime fasi della ricerca e dello sviluppo scientifico, tecnologico o di tecnologie a contenuto estremamente avanzato, compresi la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.

Lo strumento Pathfinder è attuato principalmente attraverso un invito a presentare proposte basate su un approccio «dal basso verso l'alto» con scadenze intermedie annuali periodiche, e prevede altresì sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato a soluzioni tecnologiche avanzate.

2.     Le attività di transizione dello strumento Pathfinder aiutano tutti i tipi di ricercatori e innovatori a sviluppare il percorso di sviluppo commerciale nell'Unione, come le attività di dimostrazione e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi commerciali, e sostengono la creazione di spin-off e start-up.

a)

La pubblicazione e il contenuto degli inviti a presentare proposte sono determinati alla luce degli obiettivi e del bilancio stabilito nel programma di lavoro in relazione al portafoglio di azioni interessato.

b)

Possono essere concesse sovvenzioni supplementari per un importo fisso non superiore a 50 000 EUR a ciascuna proposta già selezionata nell'ambito dello strumento Pathfinder del CEI mediante un invito a presentare proposte per la realizzazione di attività complementari, comprese azioni urgenti di coordinamento e sostegno volte a rafforzare la comunità di beneficiari del portafoglio, come la valutazione di possibili spin-off, potenziali innovazioni creatrici di mercati o lo sviluppo di un piano di attività. Il comitato di programma istituito nell'ambito del programma specifico è informato di tali casi.

3.     Allo strumento Pathfinder del CEI si applicano i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 25.

Articolo 43

Strumento Accelerator ▌

1.    Lo strumento Accelerator del CEI mira a sostenere essenzialmente l'innovazione creatrice di mercati. Esso sostiene solo i singoli beneficiari e fornisce principalmente finanziamenti misti. A determinate condizioni può anche fornire sostegno sotto forma di sole sovvenzioni o di solo capitale proprio.

Lo strumento Accelerator del CEI propone due tipi di sostegno:

sostegno finanziario misto alle PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione che realizzano innovazioni pionieristiche o dirompenti considerate non finanziabili;

un sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a favore delle PMI, comprese le start-up, che sono intente a realizzare qualsiasi tipo di innovazione, da quella incrementale a quella pionieristica e dirompente, e che mirano a espandersi successivamente.

Può essere fornito sostegno sotto forma di solo capitale proprio a favore di PMI considerate non finanziabili che hanno già beneficiato di sostegno sotto forma di sole sovvenzioni.

Il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento Accelerator del CEI è concesso alle seguenti condizioni cumulative:

a)

il progetto include informazioni sulle capacità e sulla volontà di crescita del richiedente;

b)

il beneficiario può essere solo una start-up o una PMI;

c)

il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni a titolo dello strumento Accelerator del CEI può essere concesso solo una volta a un beneficiario nel quadro di Orizzonte Europa e per un massimo di 2,5 milioni di EUR.

1 bis.    Il beneficiario dello strumento Accelerator del CEI è un soggetto giuridico rientrante nella definizione di start-up, PMI o , in casi eccezionali, una piccola impresa a media capitalizzazione desiderosa di espandere la propria attività , stabilito in uno Stato membro o in un paese associato. La proposta può essere presentata dal beneficiario o , previo accordo del beneficiario, da una o più persone fisiche o giuridiche che intendono creare o sostenere tale beneficiario. In quest'ultimo caso, l'accordo di finanziamento è firmato solo con il beneficiario.

2.   Un'unica decisione di aggiudicazione mette a disposizione finanziamenti relativi a tutte le forme di contributo dell'Unione previste nell'ambito del finanziamento misto del CEI.

3.   Le proposte sono valutate da esperti esterni indipendenti sulla base dei loro singoli meriti e sono selezionate nel contesto di un invito permanente a presentare proposte con scadenze intermedie, sulla base degli articoli da 24 a 26, fatto salvo il paragrafo 4.

4.   I criteri di aggiudicazione sono:

a)

eccellenza;

b)

impatto;

c)

livello di rischio dell'azione che impedirebbe gli investimenti, qualità ed efficienza dell'attuazione e necessità di sostegno dell'Unione.

5.   Con l'accordo dei candidati interessati, la Commissione o gli organismi di finanziamento che attuano Orizzonte Europa (incluse le CCI dell'EIT) possono sottoporre direttamente ai più recenti criteri di attribuzione una proposta di azione di innovazione e immissione sul mercato che soddisfa già i primi due criteri, se sono soddisfatte le condizioni cumulative seguenti:

a)

la proposta scaturisce da qualsiasi altra azione finanziata da Orizzonte 2020, dal presente programma, o , in funzione di un progetto pilota nel quadro del primo programma di lavoro di Orizzonte Europa, da programmi nazionali e/o regionali, a partire dal rilevamento della domanda relativa a programmi di questo genere . Le disposizioni dettagliate sono stabilite nel programma specifico;

b)

si basa sul riesame di un progetto precedente realizzato al massimo due anni prima che valuta l'eccellenza e l'impatto della proposta, subordinatamente alle condizioni e ai processi ulteriormente precisati nel programma di lavoro.

6.   Può essere attribuito un marchio di eccellenza, se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

il beneficiario è una start-up, una PMI o una piccola impresa a media capitalizzazione;

b)

la proposta era ammissibile e ha superato le soglie applicabili relative ai primi due criteri di aggiudicazione di cui al paragrafo 4;

c)

per le attività che sarebbero ammissibili nell'ambito di un'azione di innovazione.

7.   Per una proposta che ha superato la valutazione, gli esperti esterni indipendenti propongono un corrispondente sostegno dello strumento Accelerator del CEI, sulla base del rischio comportato e delle risorse e del tempo necessari per immettere e diffondere l'innovazione sul mercato.

Per giustificati motivi, ivi compresa la mancata conformità agli obiettivi delle politiche dell'Unione, la Commissione può respingere una proposta ammessa dagli esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato dei motivi di tali rifiuti.

8.   La componente del sostegno dello strumento Accelerator del CEI costituita da una sovvenzione o un anticipo rimborsabile non è superiore al 70 % del totale dei costi ammissibili dell'azione selezionata di innovazione.

9.   Le modalità di attuazione delle componenti del sostegno dello strumento Accelerator del CEI costituite da capitale e contributo rimborsabile sono dettagliate nella decisione [programma specifico].

10.   Il contratto relativo all'azione selezionata stabilisce tappe fondamentali specifiche misurabili , il corrispondente prefinanziamento e il pagamento rateale del sostegno dello strumento Accelerator del CEI.

In caso di finanziamento misto del CEI, le attività corrispondenti a un'azione di innovazione possono essere avviate e il primo prefinanziamento della sovvenzione o dell'anticipo rimborsabile può essere versato prima dell'attuazione di altre componenti del finanziamento misto del CEI attribuito. L'attuazione di tali componenti è subordinata al raggiungimento delle tappe fondamentali specifiche stabilite nel contratto.

11.   Conformemente al contratto, se le tappe fondamentali misurabili non vengono raggiunte, l'azione è sospesa, modificata o , se debitamente giustificato, cessata. Può essere cessata anche qualora la prevista diffusione sul mercato , specialmente nell'Unione, non possa essere realizzata.

In casi eccezionali e previa consultazione del parere CEI, la Commissione può decidere di aumentare il sostegno dello strumento Accelerator del CEI, previo riesame del progetto da parte di esperti esterni indipendenti. Il comitato di programma è informato di tali casi.

Capo VI

Esperti

Articolo 44

Nomina di esperti esterni indipendenti

1.    Gli esperti esterni indipendenti sono individuati e selezionati sulla base di inviti a presentare candidature individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, come agenzie di ricerca, istituti di ricerca, università, organismi di standardizzazione, organizzazioni della società civile o imprese, al fine di stabilire elenchi di candidati idonei.

In deroga all'articolo 237, paragrafo 3, del regolamento finanziario , la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento può, in casi eccezionali e debitamente giustificati, selezionare in modo trasparente qualsiasi esperto individuale dotato delle adeguate competenze ma non incluso nella banca dati, a condizione che l'invito a manifestare interesse non abbia consentito di individuare esperti esterni indipendenti idonei .

Tali esperti dichiarano la propria indipendenza e capacità di sostenere gli obiettivi di Orizzonte Europa.

2.   Conformemente all'articolo 237, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, gli esperti esterni indipendenti sono retribuiti in base alle normali condizioni di retribuzione. Se giustificato, e in casi eccezionali, può essere concesso un livello adeguato di retribuzione aggiuntiva, sulla base dei pertinenti standard di mercato, in particolare per gli esperti specifici di alto livello.

3.   In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, i nomi degli esperti esterni indipendenti nominati a titolo personale, che valutano le domande di sovvenzione, sono pubblicati unitamente al loro settore di competenza almeno una volta l'anno sul sito internet della Commissione o dell'organismo di finanziamento. Tali informazioni sono raccolte, trattate e pubblicate conformemente alle norme dell'UE in materia di protezione dei dati.

3 bis.     La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta le misure adeguate per prevenire conflitti di interessi riguardanti la partecipazione di esperti esterni indipendenti, conformemente all'articolo 61 e all'articolo 150, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

La Commissione o il pertinente organismo di finanziamento assicura che un esperto che si trovi in una situazione di conflitto di interessi in relazione a una questione sulla quale è invitato a pronunciarsi non fornisca valutazioni, consulenza o assistenza in merito a tale specifica questione.

3-ter.     In sede di nomina di esperti esterni indipendenti, la Commissione o il pertinente organismo di finanziamento adotta misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di competenze, esperienze, conoscenze, anche in termini di specializzazione, in particolare in materia di scienze sociali e umane, diversità geografica e genere, e tenendo conto della situazione nel settore di azione.

3 ter.     Ove opportuno, per ciascuna proposta è garantito un numero adeguato di esperti indipendenti a garanzia della qualità della valutazione.

3 quater.     Il livello di retribuzione di tutti gli esperti indipendenti ed esterni è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale retribuzione rientra nelle spese del programma.

Titolo III

MONITORAGGIO, COMUNICAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

1.     La Commissione esegue un monitoraggio costante della gestione e dell'attuazione di Orizzonte Europa, del suo programma specifico e delle attività dell'EIT. Al fine di migliorare la trasparenza, tali dati sono messi a disposizione del pubblico in modo accessibile sulla pagina web della Commissione in base all'ultimo aggiornamento.

In particolare, i dati per i progetti finanziati nell'ambito del CER, dei partenariati europei, delle missioni, del CEI e dell'EIT sono inclusi nella stessa banca dati.

Tali dati comprendono:

i)

gli indicatori corredati di scadenze da utilizzare nelle relazioni annuali sui progressi del programma verso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 e figuranti nell'allegato V unitamente alle modalità di impatto;

ii)

informazioni sul livello di integrazione delle scienze sociali e umanistiche, il rapporto tra livelli di maturità tecnologica inferiori e superiori nella ricerca collaborativa, i progressi nell'ampliamento della partecipazione dei paesi, la composizione geografica dei consorzi nei progetti collaborativi, l'evoluzione delle retribuzioni dei ricercatori, l'utilizzo di una procedura di presentazione e valutazione articolata in due fasi, le misure volte a facilitare i legami di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee, l'uso del riesame della valutazione e il numero e tipo di reclami, il livello di integrazione della dimensione degli aspetti climatici e le spese connesse, la partecipazione delle PMI, la partecipazione del settore privato, la partecipazione di genere alle azioni finanziate, i comitati di valutazione, i consigli e i gruppi consultivi, i marchi di eccellenza, i partenariati europei nonché il tasso di cofinanziamento, i finanziamenti complementari e cumulativi provenienti da altri fondi dell'Unione, le infrastrutture di ricerca, i tempi di erogazione delle sovvenzioni, il livello di cooperazione internazionale, la partecipazione dei cittadini e della società civile;

iii)

i livelli di spesa disaggregati a livello di progetto per consentire un'analisi specifica, anche per area di intervento;

iv)

il livello di eccesso di candidature, in particolare il numero di offerte per ciascun invito a presentare proposte, il loro punteggio medio, la percentuale delle proposte al di sopra e al di sotto delle soglie di qualità.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 per quanto riguarda le modifiche dell'allegato V intese a integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, e stabilire valori di base e obiettivi.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma , senza aumentare l'onere amministrativo per i beneficiari . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione, anche a livello di ricercatori che partecipano alle azioni onde poterne seguire la carriera e la mobilità, e (se del caso) agli Stati membri (32).

3 bis.     L'analisi qualitativa della Commissione e degli organismi di finanziamento dell'Unione o nazionali integra per quanto possibile i dati quantitativi.

4.     Le misure volte a facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee sono monitorate e riesaminate nel contesto dei programmi di lavoro.

Articolo 46

Informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati , anche per i premi ) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Inoltre, essa fornisce informazioni tempestive e particolareggiate agli Stati membri e ai beneficiari. Ai soggetti interessati sono forniti servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati oggettivi, analisi e affinità di rete allo scopo di creare consorzi nel quadro di progetti collaborativi. Particolare attenzione è riservata all'individuazione delle opportunità di collegamento in rete dei soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di ricerca e innovazione. Sulla base di tali analisi, potranno essere organizzati eventi mirati di abbinamento per specifici inviti a presentare proposte. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

3.   La Commissione adotta altresì una strategia di diffusione e sfruttamento per aumentare la disponibilità e la diffusione dei risultati e delle conoscenze di ricerca e innovazione del programma, onde accelerare lo sfruttamento per la diffusione di mercato e potenziare l'impatto del programma. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nonché alle attività di informazione, comunicazione, pubblicità, diffusione e sfruttamento, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 47

Valutazione del programma

1.   Le valutazioni del programma sono svolte con tempestività per alimentare il processo decisionale sul programma, sul suo successore e su altre iniziative pertinenti nel settore della ricerca e dell'innovazione.

2.   La valutazione intermedia del programma si svolge con l'assistenza di esperti esterni indipendenti selezionati in base a un processo trasparente condotto non appena sono disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma. Tale valutazione comprende un'analisi del portafoglio e un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro, che costituirà la base per adeguare, ove necessario, l'attuazione del programma e/o riesaminarlo . Del programma viene valutata l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione completa una valutazione finale del programma. Tale valutazione comprende un'analisi dell'impatto di lungo termine dei precedenti programmi quadro.

4.   La Commissione pubblica e comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, e le presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 48

Audit

1.   Il sistema di controllo del programma garantisce un opportuno equilibrio fra fiducia e controllo, tenendo conto delle spese amministrative e degli altri costi di controllo a tutti i livelli, in particolare per i beneficiari. Le norme di audit sono chiare, coerenti e uniformi per tutta la durata del programma.

2.   La strategia di audit del programma è basata sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spese sostenute nell'ambito dell'intero programma. Il campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alle spese. Le azioni che ricevono un finanziamento congiunto da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

3.   La Commissione o l'organismo di finanziamento può inoltre fare ricorso a esami combinati dei sistemi a livello di beneficiario. Tali esami combinati sono facoltativi per alcuni tipi di beneficiari e consistono di un audit dei sistemi e dei processi, integrato da un audit delle operazioni, svolto da un revisore esperto indipendente, qualificato per effettuare revisioni legali di documenti contabili conformemente alla direttiva 2006/43/CE (33). Esse possono essere utilizzate dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento per determinare il livello complessivo di affidabilità della sana gestione finanziaria della spesa e per riformulare il livello degli audit ex-post e dei certificati relativi ai rendiconti finanziari.

4.   Conformemente all'articolo 127 del regolamento finanziario, la Commissione o l'organismo di finanziamento può usare gli audit sull'utilizzo dei contributi dell'Unione eseguiti da altre persone o entità indipendenti e competenti , anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione.

5.   Gli audit possono essere effettuati fino a due anni dopo il pagamento del saldo.

5 bis.     La Commissione pubblica orientamenti in materia di audit, allo scopo di garantire un'applicazione e un'interpretazione affidabili e uniformi delle procedure e delle norme di audit per tutta la durata del programma.

Articolo 49

Protezione degli interessi finanziari dell'Unione

1.   La Commissione, o i suoi rappresentanti, e la Corte dei conti hanno il potere di revisione contabile o, nel caso di organizzazioni internazionali, il potere di verifica a norma degli accordi con queste conclusi, sulla base di controlli documentali o in loco, su tutti i beneficiari delle sovvenzioni, appaltatori e subappaltatori, che hanno ricevuto fondi dell'Unione nell'ambito del presente regolamento.

2.   In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in relazione al finanziamento dell'Unione o alle garanzie di bilancio nell'ambito del presente regolamento.

3.   Le autorità competenti di paesi terzi e organizzazioni internazionali possono essere chiamate a collaborare con la Procura europea (EPPO), conformemente agli accordi di assistenza giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia di reati che rientrano nella competenza a norma del regolamento (UE) 2017/1939.

4.   Senza pregiudicare quanto disposto ai paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e altri impegni giuridici nonché gli accordi che istituiscono una garanzia di bilancio derivante dall'attuazione del presente regolamento, contengono disposizioni che conferiscono esplicitamente alla Commissione, alla Corte dei conti e all'OLAF il potere di effettuare tali verifiche, controlli in loco e ispezioni, conformemente alle rispettive competenze. Ciò include disposizioni intese a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione o di un'operazione di finanziamento sostenuta, in toto o in parte, da una garanzia di bilancio conceda diritti equivalenti.

Articolo 50

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 45, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 45, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Titolo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1291/2013 e il regolamento (UE) n. 1290/2013 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 52

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1291/2013 e del regolamento (UE) n. 1290/2013, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. I piani di lavoro e le azioni previste nei piani di lavoro adottati a norma del regolamento (UE) n. 1290/2013 e degli atti di base che istituiscono i corrispondenti organismi di finanziamento continuano a essere disciplinati da tale regolamento e tali atti di base fino al loro completamento.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore (regolamento (UE) n. 1291/2013).

Articolo 53

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(5)  

 

(6)   La seguente dichiarazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento:

«La Commissione intende attuare il bilancio dell'Accelerator del CEI in modo da garantire che il sostegno sotto forma di sola sovvenzione alle PMI, comprese le start-up, corrisponda al sostegno fornito a titolo del bilancio dello strumento per le PMI del programma Orizzonte 2020, conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 43, paragrafo 1, e al considerando X del regolamento Orizzonte Europa».

(7)   Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 174).

(8)   Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(9)  

 

(10)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(11)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(17)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(18)  GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

(19)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(20)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(21)  

 

(22)   Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

(23)   GU…

(24)   Si prevede la pubblicazione della seguente dichiarazione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento:

«La Commissione prende atto del compromesso raggiunto dai colegislatori sulla formulazione dell'articolo 5. Secondo la Commissione, il programma specifico di ricerca nel settore della difesa di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è limitato esclusivamente alle azioni di ricerca nel quadro del futuro Fondo europeo per la difesa, mentre le azioni di sviluppo sono considerate al di fuori dell'ambito di applicazione del presente regolamento».

(25)   Si prevede la pubblicazione di una dichiarazione della Commissione nella Gazzetta Ufficiale, serie C, una volta adottato il testo definitivo del presente regolamento, secondo questa linea: «Su richiesta, la Commissione intende procedere ad uno scambio di opinioni con la commissione competente del Parlamento europeo su: i) l'elenco dei potenziali candidati ai partenariati sulla base degli articoli 185 e 187 del TFUE, che saranno coperti da valutazioni d'impatto (iniziali); ii) l'elenco delle possibili missioni individuate dai comitati di missione; iii)i risultati del piano strategico prima della sua adozione formale e iv) presenterà e condividerà i documenti relativi ai programmi di lavoro.»

(26)  Le ricerche concernenti il trattamento del tumore delle gonadi possono beneficiare di finanziamenti.

(27)   Con riserva dell'adozione dell'atto definitivo, la Commissione emette una dichiarazione in materia di ricerca sulle cellule staminali embrionali umane come previsto da Orizzonte 2020 (Dichiarazione 2013 / C 373/02).

(28)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).

(29)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(30)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(31)   La procedura sarà illustrata in un documento pubblicato prima dell'inizio del processo di valutazione.

(32)   Le disposizioni relative al monitoraggio dei partenariati europei sono definite nell'allegato III del regolamento.

(33)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

ALLEGATO I

GRANDI LINEE DELLE ATTIVITÀ

L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici enunciati all'articolo 3 sono perseguiti nell'ambito dell'intero programma, attraverso i settori di intervento e lungo le grandi linee di attività descritti nel presente allegato e nell'allegato I del programma specifico.

(1)   Pilastro I «Scienza di eccellenza »

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove l'eccellenza scientifica, attira verso l'Europa i migliori talenti, fornisce un sostegno adeguato ai ricercatori all'inizio della carriera e sostiene la produzione e la diffusione di eccellenza scientifica, conoscenze, metodologie , competenze, tecnologie e soluzioni di elevata qualità per affrontare le sfide sociali, ambientali ed economiche globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, come descritto all'articolo 3.

a)

Consiglio europeo della ricerca: fornire finanziamenti attraenti e flessibili per consentire a singoli ricercatori creativi e di talento , con particolare attenzione ai ricercatori all'inizio della carriera, e alle loro équipe di esplorare le vie più promettenti alle frontiere della scienza , indipendentemente dalla nazionalità e dal paese di origine, facendosi concorrenza a livello di Unione unicamente sulla base del criterio dell'eccellenza .

Settore di intervento: scienza di frontiera.

b)

Azioni Marie Skłodowska-Curie: permettere ai ricercatori di acquisire nuove conoscenze e competenze tramite la mobilità verso altri paesi, settori e discipline e l'esposizione a tali contesti diversi, migliorare i sistemi di formazione e sviluppo della carriera e strutturare e migliorare l'assunzione istituzionale e nazionale, tenendo conto della Carta europea dei ricercatori e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. In tal modo, le azioni Marie Skłodowska-Curie contribuiscono a gettare le fondamenta per un quadro europeo della ricerca di eccellenza in tutta Europa , che favorisca la creazione di posti di lavoro, la crescita e gli investimenti e risponda alle sfide attuali e future della società.

Settori di intervento: coltivare l'eccellenza tramite la mobilità transfrontaliera, intersettoriale e interdisciplinare dei ricercatori; favorire l'acquisizione di nuove competenze grazie ad una formazione di eccellenza per i ricercatori; rafforzare lo sviluppo di risorse umane e competenze in tutto lo Spazio europeo della ricerca; migliorare e agevolare le sinergie; promuovere le attività di sensibilizzazione pubblica.

c)

Infrastrutture di ricerca: dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca di livello mondiale sostenibili, aperte e accessibili ai migliori ricercatori europei e di altre regioni del mondo. Incoraggiare l'uso delle infrastrutture di ricerca esistenti, comprese quelle finanziate dai fondi SIE. Si rafforzerà così la capacità delle infrastrutture di ricerca di sostenere il progresso scientifico e l'innovazione e di favorire la scienza aperta e l'eccellenza scientifica, in conformità dei principi FAIR, parallelamente alle attività svolte in settori connessi della politica dell'Unione e della cooperazione internazionale.

Settori di intervento: consolidare e sviluppare il paesaggio delle infrastrutture di ricerca europee; aprire, integrare e interconnettere le infrastrutture di ricerca; il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività a favore di innovazione e formazione; rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale;

(2)   Pilastro II «Sfide globali e competitività industriale europea »

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, il pilastro sostiene la creazione e la migliore diffusione di nuove conoscenze, tecnologie e soluzioni sostenibili di alta qualità, potenzia la competitività dell'industria europea, rafforza l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione e  sostiene l'adozione di soluzioni innovative nel settore industriale , con particolare riferimento alle PMI e alle start-up, e nella società al fine di affrontare le sfide globali. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3.

Le scienze sociali e umane, comprese le attività specifiche e dedicate, sono pienamente integrate in tutti i poli tematici.

Per ottenere i massimi risultati in termini di impatto, flessibilità e sinergie, le attività di ricerca e innovazione sono organizzate in sei poli tematici , interconnessi attraverso infrastrutture di ricerca paneuropee , che — singolarmente e collegialmente — incentiveranno la cooperazione interdisciplinare, intersettoriale, transfrontaliera, intersettoriale e internazionale. Questo pilastro di Orizzonte Europa riguarderà attività che presentano un'ampia gamma di livelli di maturità tecnologica (TRL), compresi i livelli inferiori.

Ciascun polo tematico contribuisce al conseguimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile e molti obiettivi di sviluppo sostenibile sono sostenuti da più di un polo tematico.

Le attività di R&I sono attuate nell'ambito di ciascuno dei seguenti poli tematici e a livello trasversale:

a)

Polo tematico «Sanità»: migliorare e proteggere la salute e il benessere dei cittadini di tutte le età generando nuove conoscenze, sviluppando soluzioni innovative e garantendo l'integrazione, se del caso, della prospettiva di genere per prevenire, diagnosticare, monitorare, trattare e curare le malattie e sviluppare le tecnologie sanitarie ; attenuare i rischi per la salute, proteggere la popolazione e promuovere la buona salute e il benessere, anche nei luoghi di lavoro; rendere i sistemi di assistenza sanitaria pubblica più equi, sostenibili ed efficienti sul piano dei costi; prevenire e affrontare le malattie legate alla povertà; sostenere e favorire la partecipazione e l'autogestione dei pazienti.

Settori di intervento: salute lungo tutto l'arco della vita; determinanti ambientali e sociali della salute; malattie rare e non trasmissibili; malattie infettive , comprese le malattie trascurate e legate alla povertà ; strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e le cure , compresa la medicina personalizzata ; sistemi di assistenza sanitaria.

b)

Polo tematico « Cultura, creatività e società inclusiva»; rafforzare ▌i valori democratici europei, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, proteggere il patrimonio culturale europeo, esplorare il potenziale dei settori culturali e creativi e promuovere le trasformazioni socioeconomiche che contribuiscono all'inclusione e alla crescita, ▌ comprese la gestione della migrazione e l'integrazione dei migranti .

Settori di intervento: democrazia e governance ; cultura, patrimonio culturale e creatività ; trasformazioni sociali ed economiche. ▌

c)

Polo tematico «Sicurezza civile per la società»: rispondere alle sfide poste dalle continue minacce per la sicurezza, compresa la criminalità informatica, e dalle catastrofi naturali e di origine antropica.

Settori di intervento: società resilienti alle calamità; protezione e sicurezza; sicurezza informatica.

d)

Polo tematico «Digitale, industria e spazio »: rafforzare le capacità e assicurare la sovranità dell'Europa nelle tecnologie abilitanti fondamentali di digitalizzazione e produzione e nella tecnologia spaziale, lungo tutta la catena del valore, per costruire un'industria circolare, competitiva, digitale e a basse emissioni di carbonio; assicurare un approvvigionamento sostenibile di materie prime; sviluppare materiali avanzati e costituire le basi per i progressi e l'innovazione nell'ambito ▌delle sfide globali per la società.

Settori di intervento: tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche ; tecnologie abilitanti emergenti; materiali avanzati; intelligenza artificiale e robotica; internet di prossima generazione; capacità computazionali avanzate e megadati; industrie circolari; industrie pulite a basse emissioni di carbonio; spazio , compresa l'osservazione della Terra .

e)

Polo tematico «Clima, energia e mobilità»: contrastare i cambiamenti climatici comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità, e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più compatibili con l'ambiente e con il clima, più efficienti e competitivi, più intelligenti, sicuri e resilienti, promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili e l'efficienza energetica, migliorare la resilienza dell'Unione agli shock esterni e adattare il comportamento sociale in considerazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile .

Settori di intervento: climatologia e soluzioni per il clima; approvvigionamento energetico; reti e sistemi energetici; edifici e impianti industriali in transizione energetica; comunità e città; competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti , sicuri e accessibili ; mobilità intelligente; stoccaggio di energia.

f)

Polo tematico «Prodotti alimentari , bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambient e», proteggere l'ambiente , ripristinare, gestire e usare in modo sostenibile le risorse naturali e biologiche terrestri, marine e delle acque interne per porre fine all'erosione della biodiversità e affrontare la sicurezza alimentare e nutrizionale per tutti e la transizione verso un'economia circolare e a basse emissioni di carbonio che utilizzi le risorse in modo efficiente e una bioeconomia sostenibile .

Settori di intervento: osservazione ambientale; biodiversità e  risorse naturali ; agricoltura, silvicoltura e zone rurali; mari, oceani e acque interne ; sistemi alimentari; sistemi di innovazione biologici nella bioeconomia dell'UE ; sistemi circolari.

g)

Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC): produrre dati scientifici di alta qualità per definire buone politiche pubbliche efficienti e accessibili . Affinché le nuove iniziative e le proposte legislative dell'UE siano elaborate razionalmente, sono necessari dati trasparenti, completi ed equilibrati, mentre ▌l'attuazione delle politiche necessita di dati per essere misurata e monitorata . Il JRC fornirà dati scientifici indipendenti e assistenza tecnica a sostegno delle politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Il JRC concentrerà le proprie attività di ricerca sulle priorità politiche dell'UE.

Settori di intervento: salute; cultura, creatività e società inclusiva; sicurezza civile per la società ; tecnologie digitali, industria e spazio ; clima, energia e mobilità; alimentazione, bioeconomia, risorse naturali , agricoltura e ambiente ; sostegno al funzionamento del mercato interno e alla governance economica dell'Unione; sostegno agli Stati membri nell'attuazione della normativa e nello sviluppo di strategie di specializzazione intelligente; strumenti e metodi analitici per la definizione delle politiche; gestione delle conoscenze; trasferimento di conoscenze e di tecnologie; sostegno alla ricerca scientifica per le piattaforme politiche.

(3)   Pilastro III « Europa innovativa »

Conformemente all'articolo 4, e attraverso le seguenti attività, questo pilastro promuove tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione non tecnologica, soprattutto all'interno delle PMI, incluse le start-up, agevolando lo sviluppo tecnologico, la dimostrazione e il trasferimento di conoscenze , e  rafforza la diffusione ▌di soluzioni innovative. Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Il CEI sarà attuato principalmente attraverso due strumenti: Pathfinder (implementato principalmente mediante la ricerca collaborativa) e Accelerator.

a)

Consiglio europeo dell'innovazione: dedicato principalmente all'innovazione pionieristica e rivoluzionaria, con particolare riguardo per le innovazioni creatrici di mercato, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale.

Settori di intervento: strumento Pathfinder per la ricerca avanzata , al fine di sostenere le tecnologie di punta , creatrici di mercati e/o a contenuto estremamente avanzato (deep tech) emergenti e del futuro; strumento Accelerator, per colmare il divario nei finanziamenti tra le fasi finali delle attività di ricerca e innovazione e lo sfruttamento commerciale, per diffondere con efficacia le innovazioni di punta creatrici di mercati e favorire la crescita delle imprese quando il mercato non offre finanziamenti sostenibili; altre attività del CEI , quali concorsi a premi, borse di studio e servizi a valore aggiunto a favore delle imprese.

b)

Ecosistemi europei dell'innovazione

Settori di intervento: le attività includeranno, in particolare, stabilire contatti , se del caso in cooperazione con l'EIT, con gli operatori regionali e nazionali dell'innovazione e sostenere l'attuazione, da parte degli Stati membri , delle regioni e dei paesi associati, di programmi di innovazione congiunti transfrontalieri, che vanno dallo scambio di prassi e conoscenze sulla regolamentazione dell'innovazione al potenziamento delle competenze trasversali a favore dell'innovazione e alle azioni di ricerca e innovazione , compresa l'innovazione aperta o basata sulle esigenze degli utenti, per migliorare l'efficacia del sistema europeo dell'innovazione. Ciò dovrebbe avvenire in sinergia, tra l'altro, con il sostegno del FESR per ecosistemi di innovazione e partenariati interregionali attorno a progetti di specializzazione intelligente.

c)

Istituto europeo di innovazione e tecnologia

Settori di intervento: ecosistemi di innovazione sostenibile in tutta Europa; innovazione e competenze imprenditoriali in una prospettiva di apprendimento permanente , anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore in tutta Europa ; ▌nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide ▌di livello mondiale; creare sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa.

(4)   Parte « Ampliamento della partecipazione e consolidamento dello spazio europeo della ricerca»

Attraverso le seguenti attività, questo pilastro persegue gli obiettivi specifici definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) . Contribuisce inoltre al conseguimento degli altri obiettivi specifici del programma, descritti all'articolo 3. Oltre a contribuire alla realizzazione dell'intero programma, questa parte sosterrà le attività che contribuiscono ad attirare talenti, favorire la circolazione dei cervelli e prevenirne la fuga, creare un'Europa basata sulla conoscenza e più innovativa, in cui la parità di genere è garantita, all'avanguardia della concorrenza mondiale e che promuove la cooperazione transnazionale ; in tal modo i punti di forza e le potenzialità nazionali saranno ottimizzati in tutta Europa in uno spazio europeo della ricerca (SER) ben funzionante, in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolino liberamente in modo equilibrato , i risultati della R&I siano ampiamente diffusi ai cittadini informati, siano da essi compresi, godano della loro fiducia e apportino benefici alla società nel suo insieme e la politica dell'UE — in particolare la politica in materia di R&I — si fondi su dati scientifici di alta qualità.

Sostiene inoltre le attività volte a migliorare la qualità delle proposte avanzate dai soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, ad esempio consulenza e verifiche professionali preliminari delle proposte, e a incentivare le attività dei punti di contatto nazionali per sostenere la creazione di reti internazionali, nonché le attività tese ad aiutare i soggetti giuridici degli Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I ad aderire a progetti collaborativi già selezionati a cui i soggetti giuridici di tali Stati membri non partecipano.

Settori di intervento: ampliare la partecipazione e diffondere l'eccellenza , anche attraverso la costituzione di gruppi, i gemellaggi, le cattedre SER, la Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST) e le iniziative e le attività di eccellenza volte a favorire la circolazione dei cervelli ; riformare e migliorare il sistema europeo di ricerca e innovazione , ad esempio sostenendo la riforma delle politiche nazionali in materia di ricerca e innovazione, offrendo ambienti di carriera interessanti e supportando la parità di genere e la scienza dei cittadini .

ALLEGATO I bis

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA (EIT)

Nell'attuazione delle attività del programma dell'EIT si applica quanto segue:

1.   Motivazione

Come afferma chiaramente la relazione del Gruppo indipendente ad alto livello sulla massimizzazione dell'impatto dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE (presieduto da Pascal Lamy) la strada da percorrere è «educare al futuro e investire nelle persone che apporteranno il cambiamento». In particolare, gli istituti di istruzione superiore europei sono chiamati a stimolare l'imprenditorialità, ad abbattere i confini disciplinari e a istituzionalizzare forti collaborazioni interdisciplinari tra le università e le industrie. Secondo recenti sondaggi, l'accesso a persone di talento è di gran lunga il fattore più importante per i fondatori europei di start-up quando devono scegliere il luogo in cui stabilire la loro impresa. Le opportunità di educazione e formazione all'imprenditorialità e lo sviluppo di competenze creative sono fondamentali per creare una nuova generazione di innovatori e per sviluppare in quelli esistenti le capacità di far raggiungere alla loro impresa livelli più alti di successo. L'accesso al talento imprenditoriale, oltre che ai servizi professionali, ai capitali e ai mercati a livello europeo e il raggruppamento dei principali attori dell'innovazione attorno ad un obiettivo comune sono ingredienti essenziali per alimentare un ecosistema dell'innovazione. È necessario coordinare gli sforzi in tutta l'UE, allo scopo di creare una massa critica di cluster di imprese ed ecosistemi imprenditoriali interconnessi su scala europea.

L'EIT rappresenta attualmente il più vasto ecosistema di innovazione integrato in Europa, il quale riunisce partner provenienti dal settore aziendale, della ricerca, dell'istruzione e non solo. L'EIT continuerà a sostenere le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), che costituiscono partenariati europei su larga scala volti ad affrontare sfide globali specifiche e a rafforzare gli ecosistemi di innovazione che li circondano. Tale sostegno sarà attuato stimolando l'integrazione dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione ai massimi livelli, in modo da creare ambienti propizi all'innovazione, promuovendo e sostenendo una nuova generazione di imprenditori e stimolando la creazione di società innovative in stretta collaborazione e complementarietà con il CEI.

In tutta Europa sono ancora necessari sforzi per sviluppare ecosistemi in cui ricercatori, innovatori, industrie e governi possano facilmente interagire. Gli ecosistemi dell'innovazione, infatti, continuano a non funzionare in modo ottimale a causa di una serie di motivi, quali:

l'interazione tra gli operatori dell'innovazione è ancora ostacolata da barriere organizzative, normative e culturali;

gli sforzi per rafforzare gli ecosistemi di innovazione devono beneficiare di coordinamento e di una chiara attenzione agli obiettivi e all'impatto specifici.

Per affrontare le sfide sociali future, abbracciare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e contribuire a una crescita economica rispettosa dell'ambiente e sostenibile, all'occupazione, alla competitività e al benessere dei cittadini europei, è necessario rafforzare ulteriormente la capacità dell'Europa di innovare tramite: la promozione della creazione di nuovi ambienti favorevoli alla collaborazione e all'innovazione e il potenziamento di quelli esistenti ; il rafforzamento delle capacità di innovazione del mondo accademico e del settore della ricerca; il sostegno a una nuova generazione di imprenditori; l'incentivo alla creazione e allo sviluppo di iniziative innovative , nonché il rafforzamento della visibilità e del riconoscimento delle attività di ricerca e innovazione finanziate dall'UE, in particolare i finanziamenti dell'EIT destinati al grande pubblico ;

La natura e la portata delle sfide dell'innovazione richiedono di raccordare e mobilitare gli operatori e le risorse su scala europea, promuovendo la collaborazione transfrontaliera. È necessario abbattere i compartimenti tra le discipline e lungo le catene del valore e alimentare la creazione di un ambiente favorevole per uno scambio efficace di conoscenze e competenze e per lo sviluppo e l'attrattiva dei talenti imprenditoriali. L'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT garantisce la coerenza con le sfide di Orizzonte Europa, nonché la complementarità con il CEI.

2.   Aree di intervento

2.1.   Ecosistemi dell'innovazione sostenibile in tutta Europa

Conformemente al regolamento EIT e all'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT, quest'ultimo avrà un ruolo rafforzato nel potenziare gli ecosistemi dell'innovazione sostenibile basati sulle sfide in tutta Europa. In particolare, l'EIT continuerà a operare principalmente attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), i partenariati europei su vasta scala che affrontano specifiche sfide sociali. Continuerà a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che li circondano, aprendoli e promuovendo l'integrazione della ricerca, dell'innovazione e dell'istruzione. Inoltre, l'EIT rafforzerà gli ecosistemi di innovazione in tutta Europa, attraverso l'espansione del proprio sistema di innovazione regionale (EIT RIS). L'EIT opererà con gli ecosistemi di innovazione che presentano un elevato potenziale di innovazione in termini di strategia, allineamento tematico e impatto previsto , in stretta sinergia con le strategie e le piattaforme di specializzazione intelligente.

Rafforzare l'efficacia e l'apertura a nuovi partner delle CCI esistenti , consentendo la transizione verso l'autosostenibilità a lungo termine, analizzare la necessità di istituirne di nuove per affrontare le sfide globali . Le specifiche aree tematiche saranno definite nell'agenda strategica per l'innovazione, tenendo in considerazione la pianificazione strategica;

Accelerare l'operato delle regioni verso l'eccellenza nei paesi definiti nell'agenda strategica per l'innovazione, in stretta collaborazione con i fondi strutturali e altri programmi di finanziamento dell'UE pertinenti, se del caso .

2.2.    Innovazione e competenze imprenditoriali in una prospettiva di apprendimento permanente , anche aumentando le capacità degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa

Le attività educative dell'EIT saranno rafforzate per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità attraverso un'istruzione e una formazione mirate . Una maggiore attenzione allo sviluppo del capitale umano si baserà sull'ampliamento dei programmi di formazione esistenti delle CCI dell'EIT, al fine di continuare a offrire agli studenti e ai professionisti programmi di alta qualità basati sull'innovazione , la creatività e l'imprenditorialità, che siano soprattutto in linea con la strategia dell'UE in materia industriale e di competenze. Ciò può includere i ricercatori e gli innovatori finanziati da altre parti di Orizzonte Europa, in particolare le azioni Marie Skłodowska-Curie. L'EIT sosterrà inoltre la modernizzazione degli istituti di istruzione superiore di tutta l'Europa e la loro integrazione negli ecosistemi dell'innovazione, stimolando e aumentando il loro potenziale imprenditoriale e le loro capacità e incoraggiandoli ad anticipare in modo più efficiente le nuove competenze richieste.

Elaborazione di programmi di studio innovativi, tenendo presenti le future necessità della società e dell'industria, e programmi trasversali da offrire a studenti, imprenditori e professionisti di tutta Europa e oltre, in cui le conoscenze specialistiche e settoriali sono combinate con competenze orientate all'innovazione e all'imprenditorialità , ad esempio le competenze di alta tecnologia connesse alle principali tecnologie abilitanti informatiche e sostenibili ;

Rafforzare e ampliare il label «EIT» al fine di migliorare la visibilità e il riconoscimento dei programmi di istruzione dell'EIT basati su partenariati tra diversi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e imprese, potenziandone al contempo la qualità complessiva mediante l'offerta di curricula per un apprendimento attraverso la pratica e  una mirata formazione all'imprenditorialità, nonché una mobilità internazionale, interorganizzativa e intersettoriale;

Sviluppo delle capacità di innovazione e di imprenditorialità nel settore dell'istruzione superiore, sfruttando e promuovendo le competenze della comunità dell'EIT nel collegare istruzione, ricerca e imprese;

Rafforzare il ruolo della comunità dei diplomati dell'EIT come modello per i nuovi studenti e forte strumento per comunicare l'impatto dell'EIT.

2.3.   Nuove soluzioni per il mercato al fine di affrontare le sfide globali

L'EIT faciliterà, responsabilizzerà e offrirà a imprenditori, innovatori, ricercatori, educatori, studenti e altri operatori dell'innovazione gli strumenti per collaborare in équipe interdisciplinari , garantendo al contempo l'integrazione della dimensione di genere, al fine di generare idee e trasformarle in innovazioni sia incrementali che dirompenti. Le attività saranno caratterizzate da un'innovazione aperta e da un approccio transfrontaliero, con l'obiettivo di includere attività del triangolo della conoscenza pertinenti che possano portarle al successo (ad esempio i promotori del progetto possono migliorare le loro possibilità di accesso a: laureati specificamente qualificati, principali utilizzatori, start-up con idee innovative, imprese straniere con risorse complementari pertinenti, ecc.).

Supporto allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e opportunità di mercato ; gli operatori del triangolo della conoscenza collaboreranno per trovare soluzioni alle sfide globali ;

Integrare pienamente l'intera catena del valore dell'innovazione: dagli studenti agli imprenditori, dall'idea al prodotto, dal laboratorio al consumatore. Ciò comprende il sostegno alle start-up e alle imprese in fase di espansione.

Prestazione di servizi di alto livello e sostegno a imprese innovative, compresi l'assistenza tecnica per la messa a punto di prodotti o servizi, l'orientamento effettivo, il sostegno per proteggere i clienti e raccogliere capitali, al fine di raggiungere rapidamente il mercato e accelerare il loro processo di crescita.

2.4.   Sinergie e valore aggiunto nell'ambito di Orizzonte Europa

L'EIT intensificherà i suoi sforzi per sfruttare le sinergie e le complementarità fra le CCI esistenti e con operatori e iniziative diversi a livello europeo e mondiale ed estendere la sua rete di organizzazioni collaborative sia a livello strategico che operativo , evitando nel contempo duplicazioni .

Stretta cooperazione con il CEI e InvestEU per razionalizzare il sostegno (ossia finanziamenti e servizi) offerto a imprese ▌ innovative, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare attraverso le CCI;

Pianificazione e attuazione delle attività dell'EIT, al fine di massimizzare le sinergie e la complementarità con altre parti del programma ;

Contatti con gli Stati membri dell'UE a livello nazionale e regionale per instaurare un dialogo strutturato e coordinare gli sforzi per consentire sinergie con le iniziative nazionali e regionali , comprese le strategie di specializzazione intelligente, considerando anche l'attuazione degli «ecosistemi europei dell'innovazione» , al fine di identificare, condividere e diffondere le migliori pratiche e le conoscenze;

Condividere e diffondere pratiche e conoscenze innovative in tutta l'Europa e oltre, in modo da contribuire alla politica dell'innovazione in Europa in coordinamento con altre parti di Orizzonte Europa;

Contribuzione alle discussioni sulla politica dell'innovazione e  alla concezione ed attuazione delle priorità politiche dell'UE, lavorando costantemente con tutti i servizi pertinenti della Commissione europea, gli altri programmi dell'UE e i portatori di interessi e approfondendo ulteriormente le opportunità nell'ambito delle iniziative politiche di attuazione;

Sfruttamento delle sinergie con altri programmi dell'UE , compresi i programmi a sostegno dello sviluppo del capitale umano e dell'innovazione (ad esempio COST , ESF+, FESR, Erasmus+, Europa Creativa, COSME Plus/Mercato unico, InvestEU );

Creazione di alleanze strategiche con operatori chiave dell'innovazione a livello europeo e internazionale e sostegno alle CCI per sviluppare collaborazione e collegamenti con i principali partner del triangolo della conoscenza di paesi terzi, con l'obiettivo di aprire nuovi mercati per le soluzioni sostenute dalle CCI e attrarre finanziamenti e talenti dall'estero. La partecipazione dei paesi terzi è promossa nel rispetto dei principi di reciprocità e mutuo beneficio.

ALLEGATO III

PARTENARIATI

I partenariati europei sono oggetto di selezione e attuazione, monitoraggio, valutazione, graduale soppressione dei finanziamenti o rinnovo sulla base dei criteri seguenti.

1)

Selezione

a)

la dimostrazione che il partenariato europeo raggiunge più efficacemente gli obiettivi del programma tramite la partecipazione e l'impegno dei partner , in particolare la realizzazione di impatti chiari a favore dell'UE e dei suoi cittadini, specificamente al fine di realizzare gli obiettivi in materia di sfide globali e obiettivi di ricerca e innovazione, assicurare la competitività dell'UE e la sostenibilità e contribuire al rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione e , se del caso, al rispetto degli impegni internazionali.

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati costituiti a norma dell'articolo 185 del TFUE, è obbligatoria la partecipazione di almeno il 40 % degli Stati membri dell'UE;

b)

la coerenza e le sinergie del partenariato europeo nel quadro europeo della ricerca e dell'innovazione , seguendo le norme di Orizzonte Europa nella massima misura possibile ;

c)

la trasparenza e l'apertura del partenariato europeo per quanto riguarda l'individuazione delle priorità e degli obiettivi in termini di risultati e impatti previsti e la partecipazione dei partner e dei portatori di interessi provenienti dall'intera catena del valore, da diversi settori , ambienti e discipline, compresi quelli internazionali, se pertinente, e senza interferire con la competitività europea ; chiare modalità per promuovere la partecipazione delle PMI e per diffondere e sfruttare i risultati, segnatamente da parte delle PMI, anche attraverso organizzazioni intermediarie ;

d)

la dimostrazione ex ante dell'addizionalità e della direzionalità del partenariato europeo, compresa una visione strategica comune della finalità del partenariato stesso. Tale visione comprende, in particolare:

un'indicazione delle prestazioni, dei risultati e dell'impatto tangibili previsti entro tempi specifici, compreso il valore economico e/o sociale fondamentale per l'Unione ;

la dimostrazione degli effetti moltiplicatori qualitativi e quantitativi significativi previsti , compreso un metodo per misurare gli indicatori chiave di prestazioni ;

gli approcci per garantire la flessibilità dell'attuazione e la capacità di adeguamento all'evoluzione delle politiche o delle esigenze sociali e/ o di mercato o ai progressi scientifici , per migliorare la coerenza tra le politiche ai livelli regionale, nazionale e dell'UE ;

la strategia di uscita e  le misure di ritiro graduale dal programma ;

e)

la dimostrazione ex ante dell'impegno a lungo termine dei partner, compresa una quota minima di investimenti pubblici e/o privati;

Nel caso dei partenariati europei istituzionalizzati , costituiti a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE, i contributi finanziari e/o in natura dei partner diversi dall'Unione saranno almeno pari al 50 % e possono raggiungere il 75 % degli impegni di bilancio aggregati del partenariato europeo. Per ciascun partenariato europeo istituzionalizzato di questo tipo , una quota dei contributi dei partner diversi dall'Unione sarà apportata sotto forma di contributi finanziari. Per i partner diversi dall'Unione e dagli Stati partecipanti, i contributi finanziari dovrebbero essere principalmente finalizzati alla copertura dei costi amministrativi nonché al coordinamento, al sostegno e ad altre attività non concorrenziali.

e bis)

D'intesa con le autorità regionali, il FESR è accettato come contributo nazionale parziale per il cofinanziamento da parte del programma di azioni che coinvolgono gli Stati membri.

2)

Attuazione:

a)

approccio sistemico che garantisca la partecipazione attiva e precoce degli Stati membri e il conseguimento degli impatti previsti del partenariato europeo tramite l'attuazione flessibile di azioni congiunte con un elevato valore aggiunto europeo che vadano anche al di là degli inviti congiunti per le attività di ricerca e innovazione, comprese quelle relative al mercato, all'adozione di politiche o normative;

b)

misure atte a garantire la continua apertura dell'iniziativa e la trasparenza durante l'attuazione, soprattutto riguardo alla definizione delle priorità e alla partecipazione agli inviti a presentare proposte, informazioni relative al funzionamento della governance, visibilità dell'Unione, misure di comunicazione e sensibilizzazione, diffusione e sfruttamento dei risultati, compreso un chiaro accesso aperto/strategia nei confronti degli utilizzatori, lungo tutta la catena del valore; misure adeguate per informare le PMI e promuoverne la partecipazione;

c)

coordinamento e/o attività congiunte con altre iniziative di ricerca e innovazione pertinenti al fine di garantire un livello ottimale di interconnessione e sinergie efficaci , tra l'altro per superare possibili ostacoli all'attuazione a livello nazionale e per migliorare il rapporto costo/efficacia ;

d)

Impegni ▌, ▌per quanto riguarda i contributi finanziari e/o in natura , di ciascun partner in conformità delle disposizioni nazionali durante l'intero ciclo di vita dell'iniziativa;

e)

nel caso del partenariato europeo istituzionalizzato, accesso della Commissione ai risultati e alle relative informazioni ai fini dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione.

3)

Monitoraggio:

a)

un sistema di monitoraggio conforme ai requisiti di cui all'articolo 45 per seguire i progressi verso il conseguimento di obiettivi politici specifici, risultati tangibili e indicatori chiave di prestazioni che consentano di valutare i risultati e gli impatti conseguiti nel corso del tempo e l'eventuale necessità di misure correttive;

b)

relazioni periodiche specifiche sugli effetti moltiplicatori quantitativi e qualitativi, anche sui contributi finanziari e in natura impegnati ed effettivamente erogati , visibilità e posizionamento nel contesto internazionale, impatto sui rischi connessi alla ricerca e all'innovazione per gli investimenti del settore privato;

c)

informazioni dettagliate sul processo di valutazione e sui risultati di tutti gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei partenariati, che devono essere rese disponibili tempestivamente ed essere accessibili in una banca dati elettronica comune.

4)

Valutazione, soppressione graduale dei finanziamenti e rinnovo:

a)

valutazione degli impatti prodotti a livello unionale e nazionale in relazione agli obiettivi e agli indicatori chiave di prestazioni prestabiliti, che contribuirà alla valutazione del programma di cui all'articolo 47, compreso un esame della modalità di intervento strategico più efficace per eventuali azioni future; la collocazione dell'eventuale rinnovo di un partenariato europeo nel contesto generale dei partenariati europei e le sue priorità politiche;

b)

in assenza di rinnovo, misure atte a garantire la graduale soppressione dei finanziamenti del programma quadro , secondo le condizioni e i termini stabiliti ex-ante con i partner che hanno assunto impegni giuridici , fatta salva l'eventuale prosecuzione dei finanziamenti transnazionali da parte di programmi nazionali o altri programmi dell'Unione e fatti salvi gli investimenti privati e i progetti in corso .

ALLEGATO IV

SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI

1.

Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (politica agricola comune, PAC) faranno sì che:

a)

le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate, in particolare, nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità in campo agricolo» (1) e prese in considerazione nel processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del programma e nei programmi di lavoro;

b)

la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione, dal partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità in campo agricolo» e dalle pertinenti comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'EIT ;

c)

il FEASR sostiene l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità per lo sviluppo delle zone rurali.

2.

Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) faranno sì che:

a)

il programma e il FEAMP siano ampiamente intercorrelati, via via che le esigenze dell'UE in termini di ricerca e innovazione nel settore della politica marina e marittima siano trasformate attraverso il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

b)

il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma, nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento di dati e la diffusione delle azioni pertinenti finanziate dal programma, che a loro volta contribuiscono all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE, della governance internazionale degli oceani e degli impegni internazionali .

3.

Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) faranno sì che:

a)

si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento combinati con il FESR e Orizzonte Europa per sostenere attività che facciano da ponte tra i programmi operativi regionali, le strategie di specializzazione intelligenti e l'eccellenza internazionale nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;

a bis)

i fondi del FESR possano essere trasferiti su base volontaria per sostenere attività nell'ambito del programma, in particolare il marchio di eccellenza;

b)

il FESR si concentri, tra l'altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno all'adozione dei risultati e all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative provenienti dai programmi quadro di ricerca e innovazione tramite il FESR;

b bis)

gli ecosistemi regionali esistenti, le reti di piattaforme e le strategie regionali siano potenziati.

4.

Le sinergie con il Fondo sociale europeo+ (FSE+) garantiranno che:

a)

il Fondo sociale europeo+, in particolare, possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma, anche tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze necessarie per le professioni del futuro;

b)

si faccia ricorso su base volontaria a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività del programma che promuovono lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca; [Em. 148]

c)

il filone «Sanità» del Fondo sociale europeo+ integra le tecnologie innovative e nuovi modelli commerciali e soluzioni, in particolare quelle derivanti dai programmi, al fine di contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili degli Stati membri e di agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.

5.

Le sinergie con il meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantiranno che:

a)

le esigenze dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie digitali dell'UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

b)

l'MCE sostenga l'introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione;

c)

sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma quadro e i progetti dell'MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma quadro ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l'MCE.

6.

Le sinergie con il programma Europa digitale garantiranno che:

a)

sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;

b)

le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite nei piani strategici di ricerca e innovazione nel quadro del programma; ivi comprese la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, le tecnologie di registro distribuito, le tecnologie quantistiche, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni di punta (molte delle quali combinano tecnologie digitali e fisiche); l'integrazione trasversale delle tecnologie digitali nel pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea »; il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;

c)

il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica, delle tecnologie di registro distribuito, delle tecnologie quantistiche e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni); il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri, in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti, a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;

d)

le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le attività sostenute tramite il programma, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;

e)

le nuove tecnologie digitali maturate nell'ambito del programma siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;

f)

le iniziative nel quadro del programma relative allo sviluppo di programmi di studio relativi a qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di collocazione comune delle comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;

g)

i potenti meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica e le procedure operative comuni per entrambi i programmi siano allineati, e le loro strutture di governance comprendano i rispettivi servizi della Commissione e altri soggetti interessati dalle diverse parti dei rispettivi programmi.

7.

Le sinergie con il programma per il mercato unico garantiranno che:

a)

il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano tutte le PMI e promuova l'imprenditorialità, la creazione e la crescita di imprese. Esiste la piena complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni sia dell'EIT sia del futuro Consiglio europeo dell'innovazione a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;

b)

la rete Enterprise Europe possa contribuire, come altre strutture di sostegno alle PMI esistenti (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione , poli dell'innovazione digitale, centri di competenze, incubatori certificati ), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del programma Orizzonte Europa, incluso il Consiglio europeo dell'innovazione.

8.

Le sinergie con LIFE, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, garantiranno che:

le esigenze in termini di ricerca e innovazione, al fine di affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE, siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma; LIFE continui ad accelerare l'attuazione della politica e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione verso l'energia pulita. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma tramite l'attribuzione di un bonus, nell'ambito della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma; i progetti tradizionali nel quadro di LIFE sostengano lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma; L'EIT del programma e il futuro Consiglio europeo per l'innovazione possono fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee innovative che possono derivare dall'attuazione dei progetti LIFE.

9.

Le sinergie con il programma Erasmus+ garantiranno che:

a)

le risorse combinate del programma e del programma Erasmus+ siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma integrerà il sostegno nel quadro del programma Erasmus all'iniziativa per le università europee, in particolare la dimensione della ricerca come parte dello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza e dare slancio alla crescita economica; le attività educative dell'EIT potrebbero essere d'ispirazione per l'iniziativa delle università europee ed essere interconnesse con quest'ultima.

b)

il programma ed Erasmus+ promuovano l'integrazione dell'istruzione e della ricerca sostenendo gli istituti di istruzione superiore affinché formulino e pongano in atto strategie comuni di istruzione, ricerca e innovazione, informino l'insegnamento ai risultati e alle pratiche di ricerca più aggiornate per offrire esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e sostengano altre attività di integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

10.

Le sinergie con il Programma spaziale europeo garantiranno che:

a)

le esigenze di ricerca e innovazione nei settori a monte e a valle dell'industria spaziale dell'UE, in termini di ricerca e innovazione, siano individuate e stabilite nell'ambito del processo di pianificazione strategica del programma; azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite Orizzonte Europa saranno attuate con riferimento agli appalti pubblici e all'ammissibilità delle entità in linea con le disposizioni del programma spaziale, se del caso;

b)

i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale europeo siano usati per sviluppare soluzioni innovative attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito del programma quadro, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, città intelligenti, veicoli automatizzati, sicurezza e gestione delle catastrofi;

c)

i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano al cloud europeo per la scienza aperta facilitando così l'accesso ai dati di Copernicus da parte di scienziati e ricercatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiranno elementi essenziali dell'infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficeranno dell'informazione generata da tali servizi.

11.

Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, (lo «strumento esterno») faranno sì che le attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l'allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell'ambito dello strumento esterno, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e degli ambiti di intervento definiti in comune durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

12.

Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere garantiranno che:

a)

le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione nel quadro del programma;

b)

il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere sostengano la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione nel campo della sicurezza.

13.

Le sinergie con il Fondo InvestEU garantiranno che:

a)

il programma fornisca, dal proprio bilancio, finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offra, se del caso, finanziamenti praticabili e sostenibili, e al tempo stesso assicuri un coordinamento adeguato a sostegno dell'attuazione e della gestione efficace dell'elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti da InvestEU;

b)

gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una sezione tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della sezione relativa alle PMI rivolti alle imprese innovative, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di Orizzonte Europa. Saranno istituiti forti legami complementari tra InvestEU e Orizzonte Europa.

14.

Le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (il «Fondo per l'innovazione») garantiranno che:

a)

il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici e i prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO2 sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia; sarà creato un quadro idoneo per consentire e incentivare prodotti «più ecologici», con un valore aggiunto sostenibile per i consumatori/utenti finali.

b)

il programma finanzi lo sviluppo, la dimostrazione e l'applicazione di tecnologie , comprese soluzioni innovative, in grado di realizzare un'economia a basse emissioni di carbonio e gli obiettivi dell'Unione in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto nell'ambito del pilastro II e attraverso l'EIT ;

c)

il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili ▌. I progetti che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione possono essere ammissibili al sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione e viceversa . Al fine di integrare Orizzonte Europa, il Fondo per l'innovazione può concentrarsi su innovazioni prossime al mercato che contribuiscano a una riduzione significativa e rapida delle emissioni di CO2. Saranno istituiti forti legami complementari tra il Fondo per l'innovazione e Orizzonte Europa.

15.

Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione garantiranno che:

a)

il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell'istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;

b)

il programma e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: sanità, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di gestione delle emergenze e contributo della scienza nucleare.

16.

Le potenziali sinergie con il Fondo europeo per la difesa contribuiranno ad evitare duplicazioni.

16 bis.

Le sinergie con Europa creativa sosterranno la competitività e l'innovazione, contribuendo alla crescita economica e sociale e promuovendo l'uso efficace dei fondi pubblici.

16 ter.

Possono essere previste sinergie con qualsiasi importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI).


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione «Produttività e sostenibilità dell'agricoltura» [COM(2012)0079].

ALLEGATO V

PRINCIPALI INDICATORI DELLE MODALITÀ DI IMPATTO

Le modalità di impatto, e i relativi indicatori chiave delle modalità di impatto, strutturano il monitoraggio dei progressi del programma quadro (PQ) verso il conseguimento dei suoi obiettivi di cui all'articolo 3 . Le modalità di impatto sono sensibili al fattore tempo e riflettono tre categorie di impatto complementari, che tengono conto del carattere non lineare degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione: scientifico, sociale e tecnologico/economico. Per ciascuna categoria di impatto saranno utilizzati indicatori indiretti per monitorare i progressi operando una distinzione tra breve, medio e lungo termine , anche oltre la durata del programma, con possibilità di ripartizione, anche da parte degli Stati membri e dei paesi associati. Tali indicatori sono elaborati avvalendosi di metodologie quantitative e qualitative. Le singole parti del programma contribuiranno a tali indicatori in diversa misura e attraverso meccanismi differenti. Se del caso, si può fare ricorso a indicatori supplementari per monitorare le singole parti del programma.

I microdati alla base degli indicatori chiave delle modalità di impatto saranno raccolti per tutte le parti del programma e tutti i meccanismi di attuazione al grado appropriato di granularità e in modo armonizzato e gestito a livello centrale, con oneri di rendicontazione minimi a carico dei beneficiari.

In aggiunta agli indicatori chiave delle modalità di impatto e oltre a essi, i dati relativi all'attuazione ottimizzata del programma per rafforzare lo Spazio europeo della ricerca, promuovere le partecipazioni al programma basate sull'eccellenza da parte di tutti gli Stati membri nonché facilitare i rapporti di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee, saranno raccolti e comunicati quasi in tempo reale nell'ambito dei dati concernenti l'attuazione e la gestione, di cui all'articolo 45. Ciò comprenderà, tra l'altro, il monitoraggio dei rapporti di collaborazione, l'analisi di rete, dati riguardanti proposte, candidature, partecipazioni e progetti; candidati e partecipanti (in particolare il tipo di organizzazione — ad es. organizzazione della società civile, PMI, e settore privato — il paese — ad es. una classificazione specifica per gruppi di paesi, quali Stati membri, paesi associati e paesi terzi — il genere, il ruolo nel progetto, la disciplina/il settore scientifici, comprese le scienze sociali e umane); il livello di integrazione della dimensione climatica e le relative spese;

Indicatori delle modalità di impatto scientifico

Si prevede che il programma eserciti un impatto scientifico creando nuove conoscenze di alta qualità, rafforzando il capitale umano nel settore della ricerca e dell'innovazione e promuovendo la diffusione delle conoscenze e la scienza aperta. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Indicatori delle modalità di impatto sociale

Si prevede che il programma eserciti un impatto sociale affrontando le priorità politiche dell'UE e le sfide mondiali, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sulla base dei principi dell'Agenda 2030 e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, tramite la R&I, ottenendo benefici e impatti tramite le missioni di R&I e i partenariati europei e rafforzando la diffusione dell'innovazione nella società contribuendo, in ultima istanza, al benessere delle persone . I progressi verso questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Indicatori delle modalità di impatto tecnologico /economico ▌

Si prevede che il programma eserciti un impatto tecnologico/economico ▌ specialmente all'interno dell'Unione influenzando la creazione e la crescita di imprese, specialmente PMI, comprese le start-up, creando posti di lavoro diretti e indiretti , specialmente all'interno dell'Unione, e incoraggiando investimenti a favore della ricerca e dell'innovazione. I progressi per ottenere questo impatto saranno monitorati tramite indicatori indiretti stabiliti lungo le tre modalità di impatto chiave seguenti.

Allegato V — tabella 1

Ottenere un impatto

scientifico

Breve termine

Medio termine

Lungo termine

Creazione di nuove conoscenze di alta qualità

Pubblicazioni -

Numero di pubblicazioni scientifiche del PQ oggetto di valutazioni inter pares

Citazioni -

Indice FWCI (Field-Weighted Citation Index) delle pubblicazioni del PQ oggetto di valutazioni inter pares

pubblicazioni

Eccellenza scientifica -

Numero e percentuale di pubblicazioni di progetti del PQ oggetto di valutazioni inter pares

che rappresentano un contributo fondamentale per i settori scientifici

Rafforzamento del capitale umano nella R&I

Competenze -

Numero dei ricercatori che partecipano ad attività di miglioramento delle competenze (formazione, mentoring/coaching, mobilità e accesso alle infrastrutture di R&I) in progetti del PQ

Carriere -

Numero e percentuale di

ricercatori del PQ con un maggiore impatto individuale nel rispettivo settore di R&I

Condizioni di lavoro -

Numero e percentuale di ricercatori del PQ con competenze migliorate che godono di migliori condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni dei ricercatori

Promozione della diffusione delle conoscenze e della scienza aperta

Conoscenze condivise -

Percentuale di prodotti della ricerca del PQ (dati aperti/ pubblicazioni/ software ecc.) condivisi tramite

le infrastrutture della conoscenza aperte

Diffusione delle conoscenze -

Percentuale di prodotti della ricerca del PQ ad accesso aperto attivamente usati/citati

Nuove collaborazioni -

Percentuale di beneficiari del PQ che hanno sviluppato nuove collaborazioni transdisciplinari/ transettoriali con gli utilizzatori dei loro risultati aperti di R&I nel PQ


Allegato V — tabella 2

Ottenere

un impatto sociale

Breve termine

Medio termine

Lungo termine

Affrontare le priorità politiche dell'UE e le sfide globali tramite la R&I

Realizzazioni -

Numero e percentuale di prodotti volti ad affrontare le priorità politiche dell'UE individuate e le sfide mondiali (tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

Sono compresi: numero e percentuale di prodotti pertinenti dal punto di vista climatico e finalizzati a mantenere gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi

Soluzioni -

Numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici che affrontano le priorità politiche dell'UE individuate e le sfide mondiali (compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

Sono compresi: numero e percentuale di innovazioni e risultati scientifici pertinenti dal punto di vista climatico finalizzati a mantenere gli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi

Benefici -

Effetti aggregati previsti dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal PQ, al fine di affrontare le priorità politiche dell'UE individuate e le sfide mondiali (inclusi gli obiettivi di sviluppo sostenibile), compreso il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard) (pluridimensionali: per ciascuna priorità individuata)

Sono compresi: effetti aggregati previsti dell'uso/sfruttamento dei risultati finanziati dal PQ pertinenti dal punto di vista climatico e relativi al conseguimento degli impegni assunti dall'UE nel quadro dell'accordo di Parigi, fra cui il contributo al ciclo di adozione delle politiche e delle normative (quali norme e standard)

Ottenere benefici e impatti tramite le missioni di R&I

Realizzazioni delle missioni di R&I -

Prodotti nelle missioni di R&I specifiche

Missioni

(pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

Risultati delle missioni di R&I -

Risultati nelle missioni di R&I specifiche

Missioni

(pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

Obiettivi delle missioni di R&I raggiunti -

Obiettivi raggiunti nelle missioni di R&I specifiche

(pluridimensionali: per ciascuna missione individuata)

Rafforzare l'adozione della ricerca e delle innovazioni nella società

Creazione collaborativa -

Numero e percentuale di progetti del PQ in cui i cittadini dell'UE e gli utilizzatori finali contribuiscono alla creazione collaborativa di contenuti della R&I

Partecipazione -

Numero e percentuale di entità beneficiarie del PQ con

meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e degli utilizzatori finali dopo il progetto del PQ

Adozione della R&I nella società -

Adozione e diffusione dei risultati scientifici e delle soluzioni innovative creati in collaborazione nel PQ


Allegato V — tabella 3

Ottenere un impatto tecnologico/economico

Breve termine

Medio termine

Lungo termine

Generazione di crescita basata sull'innovazione

Realizzazioni innovative — Numero di prodotti, processi o metodi innovativi del PQ (per tipo di innovazione) e applicazioni tutelate da diritti di proprietà intellettuale (DPI)

Innovazioni - Numero di innovazioni derivanti da progetti del PQ (per tipo di innovazione), compreso da DPI attribuiti

Crescita economica - Creazione, crescita e quote di mercato delle imprese che hanno sviluppato innovazioni nel PQ

Creazione di nuovi e migliori posti di lavoro

Occupazione finanziata — Numero di posti di lavoro FTE creati e posti di lavoro mantenuti presso le entità beneficiarie del progetto del PQ (per tipo di lavoro)

Occupazione sostenuta — Aumento dei posti di lavoro FTE presso le entità beneficiarie in seguito al progetto del PQ (per tipo di lavoro)

Occupazione complessiva Numero di posti di lavoro diretti e indiretti creati o mantenuti grazie alla diffusione dei risultati del PQ (per tipo di lavoro)

Mobilitazione di investimenti nella R&I

Co-investimenti — Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati con l'investimento iniziale del PQ

Aumento — Importo degli investimenti pubblici e privati mobilitati per sfruttare o aumentare i risultati del PQ (compresi gli investimenti esteri diretti)

Contributo all'«obiettivo del 3 %» — Progressi dell'UE verso il conseguimento dell'obiettivo del 3 % del PIL destinato al PQ

ALLEGATO V bis

Settori per eventuali missioni e partenariati europei istituzionalizzati da istituire a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE

Conformemente agli articoli 7 e 8 del presente regolamento, nel presente allegato sono elencati i settori per eventuali missioni e partenariati europei da istituire a norma dell'articolo 185 o 187 TFUE.

I.     Settori per eventuali missioni

 

Settore di missione 1: Adattamento ai cambiamenti climatici, inclusa la trasformazione della società

 

Settore di missione 2: Tumori

 

Settore di missione 3: Oceani, mari e acque costiere e interne in buona salute

 

Settore di missione 4: Città intelligenti e a impatto climatico zero

 

Settore di missione 5: Salute del suolo e alimentazione

 

Ogni missione seguirà i principi stabiliti all'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

II.     Settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE

 

Settore di partenariato 1: Sviluppo più rapido e uso più sicuro delle innovazioni sanitarie per i pazienti europei e salute globale

 

Settore di partenariato 2: Promozione delle tecnologie digitali e abilitanti cruciali e del loro uso, tra cui, a titolo non esaustivo, nuove tecnologie quali l'intelligenza artificiale, la fotonica e le tecnologie quantistiche

 

Settore di partenariato 3: Leadership europea nella metrologia, incluso un sistema metrologico integrato

 

Settore di partenariato 4: Incremento della competitività, della sicurezza e delle prestazioni ambientali del traffico aereo, dell'aviazione e dei trasporti ferroviari dell'UE

 

Settore di partenariato 5: Biosoluzioni sostenibili, inclusive e circolari

 

Settore di partenariato 6: Idrogeno e tecnologie di stoccaggio dell'energia sostenibili caratterizzate da una minore impronta ambientale e una produzione a minore intensità energetica

 

Settore di partenariato 7: Soluzioni pulite, connesse, cooperative, autonome e automatizzate per le esigenze di mobilità future di persone e merci

 

Settore di partenariato 8: Piccole e medie imprese innovative e ad alta intensità di R&S

Il processo di valutazione della necessità di un partenariato europeo istituzionalizzato in uno dei summenzionati settori di partenariato può avere come esito una proposta sulla base dell'articolo 185 o 187 TFUE, conformemente al diritto di iniziativa della Commissione. Il rispettivo settore di partenariato può essere altrimenti oggetto di un partenariato secondo l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) o b), del programma quadro o essere attuato tramite inviti a presentare proposte nell'ambito di Orizzonte Europa.

Poiché i settori per eventuali partenariati europei istituzionalizzati coprono ampie aree tematiche, essi possono, sulla base delle esigenze valutate, essere attuati da più di un partenariato.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/253


P8_TA(2019)0396

Programma di attuazione di Orizzonte Europa ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (COM(2018)0436 — C8-0253/2018 — 2018/0225(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0436)),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0253/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0410/2018),

A.

considerando che è stato raggiunto un accordo politico parziale sul programma specifico di attuazione del programma quadro Orizzonte Europa; che tale accordo si basa su un testo notevolmente modificato rispetto alla proposta della Commissione e che ciò ha un'incidenza sulla base giuridica; che le istituzioni hanno tenuto uno scambio di opinioni al riguardo a norma dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (1); che la questione della base giuridica dovrebbe pertanto essere adeguata in una fase successiva della procedura del fascicolo;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0510).


P8_TC1-COD(2018)0225

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 182, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

vista la relazione del Parlamento europeo sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9o Programma quadro,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 182, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa («Orizzonte Europa»), istituito dal regolamento (UE) … FP/RfP del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'/del … (4), deve essere attuato mediante programmi specifici, che ne definiscono le modalità dettagliate di attuazione, ne fissano la durata e prevedono i mezzi ritenuti necessari.

(2)

Il regolamento (UE) … FP/RfP stabilisce gli obiettivi generali e specifici di Orizzonte Europa, la struttura e le linee generali di attività, mentre il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione («programma specifico») — dovrebbe definire gli obiettivi operativi e le attività specifiche delle varie parti di Orizzonte Europa. Le disposizioni relative all'attuazione contenute nel regolamento (UE) … FP/RfP si applicano pienamente al programma specifico, comprese quelle relative ai principi etici.

(3)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del programma specifico, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione dei programmi di lavoro per l'attuazione del programma specifico. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(4)

Il consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca (JRC), istituito con la decisione 96/282/Euratom della Commissione (6), è stato consultato sul contenuto scientifico e tecnologico del programma specifico per le azioni dirette non nucleari del JRC.

(5)

Data l'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente Fondo contribuirà alla presa in considerazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno di obiettivi climatici nel periodo del QFP 2021-2027 nonché di un obiettivo annuale del 30 % quanto prima e al più tardi entro il 2027. Le azioni nel quadro del programma specifico destineranno almeno il 35 % della dotazione finanziaria complessiva del programma specifico agli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti saranno individuate durante la preparazione e l'attuazione del programma specifico, e rivalutate nell'ambito delle valutazioni e dei processi di riesame pertinenti. Sarà prestata attenzione alle zone carbonifere e ad alta intensità di carbonio dell'Unione interessate dalla transizione.

(6)

Le azioni del programma specifico dovrebbero essere usate per affrontare fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare il finanziamento privato o sostituirsi ad esso, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(7)

Tenuto conto dell'importante contributo che la ricerca e l'innovazione dovrebbero apportare per affrontare le sfide in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia, e per cogliere le opportunità offerte dalle attività di ricerca e innovazione in stretta sinergia con la politica agricola comune, le azioni pertinenti del programma specifico riceveranno un sostegno ▌nel quadro del polo tematico dedicato«Prodotti alimentari , bioeconomia, risorse naturali , agricoltura e ambiente » nel periodo 2021-2027.

(8)

Per completare il mercato unico digitale e cogliere le crescenti opportunità offerte dalla convergenza delle tecnologie digitali e fisiche è necessario potenziare gli investimenti. Orizzonte Europa contribuirà a questi sforzi con un ▌ (7) polo tematico dedicato che dovrebbe consentire all'Europa di restare in prima linea nel campo della ricerca e dell'innovazione nel settore digitale.

(9)

I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione di cui alla presente decisione saranno scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Per le sovvenzioni, è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari,

(10)

È opportuno coinvolgere tempestivamente gli Stati membri nel processo di definizione delle missioni.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione (di seguito «programma specifico»), come stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento …/…/UE FP/RfP.

Essa stabilisce gli obiettivi operativi del programma specifico, il bilancio per il periodo 2021-2027, le modalità di attuazione del programma specifico e le attività da svolgere nel suo ambito.

Articolo 2

Obiettivi operativi

1.   Il programma specifico contribuirà agli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 del regolamento… FP/RfP.

2.   Gli obiettivi operativi del programma specifico sono i seguenti:

(a)

rafforzare la ricerca di frontiera e di base d'eccellenza; rafforzare e diffondere l'eccellenza , anche favorendo una più ampia partecipazione in tutta l'Unione ;

(b)

rafforzare il legame tra la ricerca, l'innovazione e, a seconda dei casi, l'istruzione e altre politiche, incluse le complementarità con le politiche e le attività di ricerca e innovazione a livello nazionale, regionale e dell'UE;

(b bis)

sostenere l'attuazione delle priorità d'intervento dell'Unione, inclusi in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi;

(c)

promuovere la ricerca e l'innovazione responsabili, tenendo conto del principio di precauzione;

(c bis)

rafforzare la dimensione di genere nell'ambito dell'intero programma;

(c ter)

accrescere i legami di collaborazione nella ricerca e nell'innovazione europee attraverso i settori e le discipline , incluse le scienze sociali e umane ;

(d)

rafforzare la cooperazione internazionale;

(d bis)

collegare e sviluppare le infrastrutture di ricerca in tutto lo Spazio europeo della ricerca e fornire un accesso transnazionale ;

(e)

attrarre i talenti , formare e trattenere i ricercatori e gli innovatori nello Spazio europeo della ricerca, anche tramite la mobilità ▌;

(f)

promuovere la scienza aperta e garantire la visibilità al pubblico e il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche e ai dati di ricerca, incluse le opportune eccezioni ;

(g)

incoraggiare lo sfruttamento dei risultati della ricerca e dell'innovazione e diffondere attivamente e sfruttare i risultati, in particolare per l'effetto leva sugli investimenti privati e lo sviluppo di politiche;

 

 

(j)

raggiungere, attraverso le missioni di ricerca e innovazione, obiettivi ambiziosi entro un termine stabilito;

(k)

migliorare la relazione e l'interazione tra scienza e società, incluse la visibilità della scienza nella società e la comunicazione scientifica, e promuovere il coinvolgimento dei cittadini e  degli utenti finali nei processi di co-progettazione e co-creazione;

 

(m)

accelerare la trasformazione industriale , anche mediante competenze migliorate per l'innovazione ;

 

(o)

stimolare le attività di ricerca e innovazione nelle PMI e la creazione e l'espansione di imprese innovative, in particolare le start-up, le PMI e in casi eccezionali le piccole imprese a media capitalizzazione ;

(p)

migliorare l'accesso al capitale di rischio , anche tramite sinergie con InvestEU, in particolare quando il mercato non fornisce finanziamenti sostenibili.

3.   Nell'ambito degli obiettivi di cui al paragrafo 2, si può tenere conto di bisogni nuovi e imprevisti sorti durante il periodo di attuazione del programma specifico. Tali bisogni possono comprendere, ove debitamente motivato, le risposte alle opportunità, alle crisi e alle minacce emergenti e le risposte alle esigenze relative allo sviluppo di nuove politiche dell'Unione.

Articolo 3

Struttura

1.   Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FP/RfP, il programma specifico è costituito dalle parti seguenti:

(1)

pilastro I, « Eccellenza scientifica », con le seguenti componenti:

(a)

il Consiglio europeo della ricerca (CER), descritto nell'allegato I, pilastro I, sezione 1;

(b)

le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA), descritte nell'allegato I, pilastro I, sezione 2;

(c)

le infrastrutture di ricerca, descritte nell'allegato I, pilastro I, sezione 3;

(2)

pilastro II, «Sfide globali e competitività industriale europea », con le seguenti componenti:

(a)

il polo tematico «Sanità», descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 1;

(b)

il polo tematico « Cultura, creatività e società inclusiva ▌», descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 2;

(c)

il polo tematico «Sicurezza civile per la società», descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 3;

(d)

il polo tematico «Digitale, industria e spazio », descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione  4 ;

(e)

il polo tematico «Clima, energia e mobilità », descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 5 ;

(f)

il polo tematico «Prodotti alimentari , bioeconomia, risorse naturali , agricoltura e ambiente », descritto nell'allegato I, pilastro II, sezione 6 ;

(g)

le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC), descritte nell'allegato I, pilastro II, sezione 7 ;

(3)

pilastro III, « Europa innovativa », con le seguenti componenti:

(a)

il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), descritto nell'allegato I, pilastro III, sezione 1;

(b)

gli ecosistemi europei dell'innovazione, descritti nell'allegato I, pilastro III, sezione 2;

(4)

parte « Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca», con le seguenti componenti:

(a)

ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza, descritta nell'allegato I, parte «Rafforzare dello Spazio europeo della ricerca», sezione 1;

(b)

la riforma e il miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione, descritte nell'allegato I, parte «Rafforzare lo Spazio europeo della ricerca», sezione 2.

2.   Le attività da svolgere nell'ambito delle parti di cui al paragrafo 1 sono descritte nell'allegato I.

Articolo 4

Bilancio

1.   Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento … regolamento FP/RfP, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma specifico per il periodo dal 2021 al 2027 è di EUR 120 000 000 000 a prezzi del 2018 .

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 è ripartito tra le componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento … regolamento FP/RfP. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi da 3 a 8, del regolamento… regolamento FP/RfP.

CAPO II

ATTUAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 4 bis

Piano strategico

1.     Conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del [regolamento sul programma quadro], l'attuazione del programma specifico è agevolata da un piano strategico pluriennale delle attività di ricerca e innovazione, che promuove altresì la coerenza tra i programmi di lavoro e le priorità nazionali e dell'UE. Il risultato del processo di pianificazione strategica figura in un piano strategico pluriennale, al fine di preparare i contenuti dei programmi di lavoro (di cui all'articolo 11) per un periodo massimo di quattro anni, mantenendo al contempo sufficiente flessibilità per rispondere rapidamente a sfide nuove ed emergenti, nonché a opportunità e crisi impreviste.

2.     Il processo di pianificazione strategica si concentra in particolare sul pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea» e riguarda altresì le attività pertinenti nell'ambito di altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca».

La Commissione garantisce il coinvolgimento tempestivo degli Stati membri e ampi scambi con questi ultimi e con il Parlamento europeo, integrati da consultazioni con i portatori di interessi e il pubblico in generale. Ciò contribuirà a rafforzare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile.

Gli Stati membri possono sostenere il processo di pianificazione strategica anche fornendo una panoramica delle consultazioni nazionali/dei contributi dei cittadini che alimentano il piano strategico.

3.     Il piano strategico è adottato dalla Commissione mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4. Il piano strategico corrisponde agli obiettivi e alle attività descritti nell'allegato 1. Questo atto di esecuzione contiene i seguenti elementi, relativi al periodo contemplato:

a.

orientamenti strategici principali per il sostegno alla ricerca e all'innovazione, inclusa una descrizione dell'impatto previsto, delle questioni trasversali tra diversi poli tematici e dei settori d'intervento contemplati;

b.

individuazione di partenariati europei conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del [regolamento PQ];

b bis.

individuazione delle missioni a norma dell'articolo 5 del programma specifico e dell'articolo 7 e dell'allegato V bis del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

c.

settori per la cooperazione internazionale, azioni da allineare a quelle nell'ambito della ricerca e dell'innovazione di altre nazioni e regioni del mondo su vasta scala, o azioni da realizzare in cooperazione con le organizzazioni di paesi terzi;

d.

questioni specifiche, quali l'equilibrio tra la ricerca e l'innovazione; l'integrazione delle scienze sociali e umane; il ruolo delle tecnologie abilitanti fondamentali e delle catene del valore strategiche; la parità di genere, inclusa l'integrazione della dimensione di genere nei contenuti di ricerca e innovazione; il rispetto dei più elevati standard di etica e integrità; le priorità per la diffusione e lo sfruttamento.

4.     Il piano strategico tiene conto di un'analisi che contempla almeno i seguenti elementi:

a)

i fattori politici, socioeconomici e ambientali pertinenti per le priorità d'intervento dell'UE e degli Stati membri;

b)

il contributo della ricerca e dell'innovazione alla realizzazione degli obiettivi politici dell'UE sfruttando nel contempo studi, altri dati scientifici e pertinenti iniziative a livello nazionale e dell'UE, compresi partenariati istituzionalizzati in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) del [regolamento sul programma quadro];

c)

una base di conoscenze comprovate risultante da attività di previsione, gli indicatori in materia di scienza e tecnologia e di innovazione, gli sviluppi internazionali quali l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e i riscontri sull'attuazione, incluso il monitoraggio dell'attuazione di misure specifiche concernenti l'ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza come pure la partecipazione delle PMI;

d)

le priorità che offrono il potenziale per essere attuate in sinergia con altri programmi dell'UE;

e)

una descrizione dei vari approcci di consultazione delle parti interessate e di coinvolgimento dei cittadini nell'ambito del lavoro di elaborazione dei programmi di lavoro;

f)

la complementarità e le sinergie con la pianificazione delle CCI dell'EIT conformemente al regolamento (CE) n. 294/2008.

5.     Il processo di pianificazione strategica è integrato da un processo di coordinamento strategico per i partenariati europei, con la partecipazione degli Stati membri e della Commissione in condizioni di parità. Funziona come punto di accesso per l'analisi di previsioni, l'analisi e la consulenza sullo sviluppo del portafoglio, sull'eventuale configurazione, attuazione, monitoraggio e graduale eliminazione dei partenariati in materia di ricerca e innovazione ed è guidato da un quadro esaustivo di criteri, sulla base dell'allegato III del regolamento su Orizzonte Europa.

Articolo 5

Missioni

1.    Le missioni di ricerca e innovazione possono essere istituite nei settori di missione individuati nell'allegato V bis del regolamento che istituisce Orizzonte Europa.

2.    Per ogni missione è costituito un apposito comitato , a meno che non sia possibile utilizzare le strutture di consulenza esistenti, nel qual caso il comitato di programma è informato in anticipo . Il comitato di missione è composto da un massimo di 15 persone indipendenti ad alto livello con un'ampia gamma di competenze , compresi , se del caso, esperti nel campo delle scienze sociali e umane, provenienti da tutta l'Europa e da altre regioni del mondo, compresi i rappresentanti degli utenti finali pertinenti. I membri dei comitati di missione sono nominati dalla Commissione a seguito di una procedura di designazione trasparente che include un invito pubblico a manifestare interesse. Il comitato di programma è consultato tempestivamente per quanto riguarda le procedure di designazione e di selezione, compresi i criteri utilizzati. Il mandato dei membri del comitato di missione ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta.

3.    Il comitato di missione , che non dispone di poteri decisionali, fornisce consulenza alla Commissione su quanto segue:

(a)

individuazione e progettazione di una o più missioni nel rispettivo settore di missione secondo le disposizioni e i criteri di cui all'articolo 7 del [regolamento sul programma quadro];

(b)

contenuto dei programmi di lavoro e loro revisione, ove necessario per il conseguimento degli obiettivi della missione, ▌ con il contributo dei portatori di interessi e , se del caso, del pubblico ▌;

(c)

caratteristiche dei portafogli di progetti per missioni;

(d)

azioni di adeguamento, o cessazione se del caso, in base alle valutazioni dell'attuazione secondo gli obiettivi definiti della missione;

(e)

selezione di valutatori esperti indipendenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 [del regolamento sul programma quadro] , briefing di tali valutatori esperti e criteri di valutazione e relativo peso;

(f)

condizioni quadro che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi della missione;

(g)

comunicazione , anche sull'esecuzione e i risultati della missione;

(h)

coordinamento delle politiche tra gli attori pertinenti a diversi livelli, in particolare per quanto riguarda le sinergie con altre politiche dell'Unione;

(i)

indicatori chiave di prestazione.

La consulenza dei comitati di missione è resa pubblica.

4.     Per ciascun settore di missione, il comitato di programma è coinvolto nella preparazione e nel ciclo di vita delle missioni, tenendo conto delle questioni pertinenti del contesto nazionale e delle opportunità di migliorare l'allineamento con le attività svolte a livello nazionale. Le interazioni con i comitati di missione hanno luogo in maniera tempestiva e globale.

5.     Il programma di lavoro di cui all'articolo 11 comprende per ciascuna missione individuata nel piano strategico la progettazione, le caratteristiche dei rispettivi portafogli di progetti e le disposizioni specifiche per consentire un approccio di portafoglio efficiente.

Articolo 6

Consiglio europeo della ricerca

1.   La Commissione istituisce un Consiglio europeo della ricerca («CER») per attuare le azioni del pilastro I, « Eccellenza scientifica », relative al CER. Il CER succede al CER istituito con la decisione C(2013)1895 (8).

2.   Il CER è composto dal consiglio scientifico indipendente di cui all'articolo 7 e dalla struttura esecutiva specifica di cui all'articolo 8.

3.   Il CER ha un presidente, scelto tra gli scienziati più esperti e riconosciuti a livello internazionale.

Il presidente è nominato dalla Commissione, a seguito di una procedura di selezione trasparente cui partecipa un apposito comitato di ricerca indipendente, per un mandato limitato a quattro anni, rinnovabile una volta. Il processo di assunzione e il candidato selezionato ottengono l'approvazione del consiglio scientifico.

Il presidente presiede il consiglio scientifico e ne assicura la guida e il collegamento con la struttura esecutiva specifica, e lo rappresenta nel mondo della scienza.

4.   Il CER opera in conformità dei suoi principi fondamentali di eccellenza scientifica , scienza aperta, autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza, responsabilità e integrità della ricerca . Esso garantisce la continuità con le azioni del CER svolte a norma della decisione …/CE.

5.   Le attività del CER sostengono la ricerca di frontiera, con un approccio ascendente, svolta in tutti i settori dagli sperimentatori principali dalle loro équipe ▌in concorrenza a livello europeo , inclusi i ricercatori che muovono i primi passi della loro carriera .

6.   La Commissione agisce come garante dell'autonomia e dell'integrità del CER e assicura il corretto svolgimento dei compiti a esso affidati.

La Commissione garantisce che l'attuazione delle azioni del CER avvenga conformemente ai principi di cui al paragrafo 4 e alla strategia generale del CER di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), stabilita dal consiglio scientifico.

Articolo 7

Consiglio scientifico del CER

1.   Il Consiglio scientifico è composto da scienziati indipendenti , ingegneri e studiosi di chiara fama e dotati delle competenze necessarie, sia donne che uomini di diverse fasce d'età, che assicurano la copertura delle diverse aree di ricerca e la varietà di provenienza geografica , e operano a titolo personale e in totale indipendenza.

I membri del Consiglio scientifico sono nominati dalla Commissione a seguito di una procedura di designazione indipendente e trasparente concordata con il Consiglio scientifico, che prevede tra l'altro una consultazione aperta della comunità scientifica e la trasmissione di una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Il loro mandato ha una durata di quattro anni, ed è rinnovabile una volta, in base a un sistema di rotazione che assicura la continuità dei lavori del consiglio scientifico.

2.   Il consiglio scientifico stabilisce:

(a)

la strategia generale per il CER;

(b)

il programma di lavoro per l'attuazione delle attività del CER;

(c)

i metodi e le procedure per la valutazione inter pares e l'esame delle proposte, sulla cui base sono selezionare le proposte da finanziare;

(d)

la propria posizione su qualsiasi aspetto che, da un punto di vista scientifico, possa rafforzare i risultati e l'impatto del CER e la qualità delle ricerche svolte;

(e)

un codice di condotta che, tra l'altro, riguarda le pratiche atte a evitare il possibile insorgere di conflitti di interesse.

La Commissione si discosta dalle posizioni assunte dal consiglio scientifico conformemente al primo comma, lettere a), c), d), ed e), soltanto qualora ritenga che le disposizioni della presente decisione non siano state rispettate. In tal caso, la Commissione adotta misure destinate a garantire la continuità dell'attuazione del programma specifico e della realizzazione dei suoi obiettivi, evidenziando i punti di divergenza rispetto alle posizioni del consiglio scientifico e motivandoli adeguatamente.

3.   Il consiglio scientifico delibera conformemente al mandato di cui al pilastro I dell'allegato I, sezione 1.

4.   Il Consiglio scientifico agisce esclusivamente nell'interesse del CER, conformemente ai principi di cui all'articolo 6. Esso agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e nella massima trasparenza.

Articolo 8

Struttura esecutiva specifica del CER

1.   La struttura esecutiva specifica è responsabile della gestione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come illustrato all'allegato I, parte I, sezione 1. 3.2 .e sostiene il consiglio scientifico nell'esercizio di tutte le sue funzioni.

2.   La Commissione si assicura che la struttura esecutiva specifica si attenga in modo rigoroso, efficiente e con la necessaria flessibilità esclusivamente agli obiettivi e alle prescrizioni del CER.

Articolo 9

Consiglio europeo per l'innovazione

1.   Il CEI , istituito dall'articolo 7 bis del [regolamento sul programma quadro], comprende il Comitato ad alto livello («Comitato CEI») di cui all'articolo 10.

2.    La Commissione provvede affinché l'attuazione del CEI ▌:

(a)

sia conforme ai principi di cui al paragrafo 1, tenendo debitamente conto del parere del Comitato CEI sulla strategia generale per il CEI di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a); e

(b)

non provochi distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune.

3.    Ai fini della gestione dei finanziamenti misti del CEI, la Commissione ricorre alla gestione indiretta oppure, ove ciò non sia possibile, può fondare una società veicolo da gestire secondo le norme applicabili in materia di responsabilità . La Commissione si adopera al fine di assicurare la partecipazione di altri investitori pubblici e privati. Qualora ciò non sia possibile al momento dell'istituzione, la società veicolo sarà strutturata in modo da attrarre altri investitori pubblici o privati, al fine di incrementare l'effetto moltiplicatore del contributo dell'Unione.

4.     La Commissione assicura l'effettiva complementarità tra il CEI, l'EIT e InvestEU.

Articolo 10

Comitato CEI

1.   Il Comitato CEI fornisce consulenza alla Commissione in merito a quanto segue:

(a)

la strategia generale per la componente CEI del pilastro III « Europa innovativa »;

(b)

il programma di lavoro per l'attuazione delle azioni del CEI;

(c)

i criteri di valutazione della capacità di innovazione e del profilo di rischio delle proposte e l'opportuno equilibrio di sovvenzioni, capitale e altre forme di finanziamento per l'acceleratore del CEI;

(d)

l'individuazione del portafoglio di progetti strategico;

(e)

il profilo dei responsabili della gestione dei programmi.

2.   Il Comitato CEI può, su richiesta, rivolgere raccomandazioni alla Commissione in merito a quanto segue:

(a)

tutti gli aspetti che, dal punto di vista dell'innovazione, possono migliorare e promuovere gli ecosistemi dell'innovazione in tutta Europa, i risultati e l'impatto degli obiettivi della componente CEI e la capacità delle imprese innovative di introdurre le proprie soluzioni;

(b)

l'individuazione, in collaborazione con i pertinenti servizi della Commissione e, se del caso, con le autorità nazionali e regionali e gli altri soggetti pertinenti quali il comitato direttivo dell'EIT, di eventuali ostacoli normativi per gli imprenditori, in particolare quelli che ricevono sostegno nell'ambito della componente CEI;

(c)

le tendenze tecnologiche emergenti del portafoglio del CEI, per ispirare la programmazione in altre parti del programma specifico;

(d)

l'individuazione di problemi specifici per i quali è necessaria la consulenza del Comitato CEI.

Il Comitato CEI agisce ai fini del conseguimento degli obiettivi della componente CEI. Esso agisce con integrità e probità, e svolge le proprie funzioni con efficienza e trasparenza.

Il Comitato CEI delibera conformemente al mandato di cui al pilastro III dell'allegato I, sezione 1.

3.   Il Comitato CEI è composto da 15-20 persone indipendenti ad alto livello provenienti da varie parti dell'ecosistema europeo dell'innovazione, compresi imprenditori, dirigenti aziendali, investitori , esperti delle pubbliche amministrazioni e ricercatori , compresi esperti accademici in materia di innovazione . Esso contribuisce ad azioni di sensibilizzazione e i suoi membri si adoperano per accrescere il prestigio del marchio CEI.

I membri del Comitato CEI sono nominati dalla Commissione a seguito di un invito pubblico a presentare candidature o a manifestare interesse (o entrambi), a seconda di quale soluzione la Commissione ritenga più idonea, tenendo conto della necessità di trovare un equilibrio tra competenze, genere, età e distribuzione geografica.

Il loro mandato ha una durata di due anni ed è rinnovabile due volte, con un sistema di nomina a rotazione (membri nominati ogni due anni).

4.   Il Comitato CEI ha un presidente nominato dalla Commissione a seguito di una procedura di selezione trasparente. Il presidente è una personalità di alto profilo che ha legami con il mondo dell'innovazione , con una solida comprensione in materia di ricerca e sviluppo .

Il presidente è nominato per un mandato della durata di quattro anni, rinnovabile una volta.

Il presidente presiede il Comitato CEI, prepara le sue riunioni, assegna compiti ai membri e può costituire sottogruppi ad hoc, in particolare per individuare le tendenze tecnologiche emergenti del portafoglio del CEI. Rappresenta il CEI nel mondo dell'innovazione. Inoltre promuove il CEI, agisce da interlocutore con la Commissione , tramite i pertinenti comitati di programma, e con gli Stati membri . La Commissione fornirà assistenza amministrativa al presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

5.   La Commissione stabilisce un codice di condotta che riguarda, tra l'altro, le pratiche atte ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e la violazione della riservatezza . Al momento dell'insediamento, i membri del Comitato CEI aderiranno al codice di condotta.

Articolo 11

Programmi di lavoro

1.   Il programma sarà attuato dai programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 conformemente all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il « regolamento finanziario») (9). Tali programmi stabiliscono l'impatto previsto e sono elaborati a seguito del processo di pianificazione strategica descritto nell'allegato I della presente decisione. La Commissione informa periodicamente e sin dalle fasi iniziali il comitato di cui all'articolo 12 sui progressi generali dell'attuazione delle azioni indirette del programma specifico, incluse le missioni, anche per consentire al comitato di fornire contributi appropriati e tempestivi durante il processo di pianificazione strategica, nonché sull'elaborazione dei programmi di lavoro, in particolare per quanto riguarda le missioni.

I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

2.   La Commissione adotta programmi di lavoro distinti, mediante atti di esecuzione, per l'attuazione delle azioni previste dai seguenti componenti, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, della presente decisione:

(a)

il CER, il cui programma di lavoro è stabilito dal consiglio scientifico a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 12, paragrafo 3. La Commissione si discosta dal programma di lavoro stabilito dal consiglio scientifico solo se ritiene che non sia conforme alle disposizioni della presente decisione. In tal caso, essa adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4. La Commissione motiva debitamente la misura in questione;

(b)

tutti i poli tematici del pilastro «Sfide globali e competitività dell'industria europea», le azioni MSCA, le infrastrutture di ricerca, il sostegno agli ecosistemi dell'innovazione, l'ampliamento della partecipazione e la diffusione dell'eccellenza e la riforma e il miglioramento del sistema europeo di ricerca e innovazione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4;

(c)

il CEI, il cui programma di lavoro è elaborato in base alla consulenza fornita dal Comitato CEI a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4;

(d)

il JRC, il cui programma di lavoro pluriennale tiene conto del parere del consiglio di amministrazione del JRC di cui alla decisione 96/282/Euratom.

3.   Oltre al requisito di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, i programmi di lavoro di cui al paragrafo 2 includono se del caso:

(a)

l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna azione e ciascuna missione e un calendario indicativo di attuazione;

(b)

per le sovvenzioni, le priorità, i criteri di selezione e di concessione e il peso relativo dei diversi criteri di concessione, nonché la percentuale massima di finanziamento dei costi ammissibili complessivi;

(c)

l'importo stanziato per i finanziamenti misti in conformità degli articoli da 41 a 43 del regolamento … regolamento FP/RfP:

(d)

gli eventuali obblighi supplementari per i beneficiari, in conformità degli articoli 35 e 37 del regolamento FP/RfP.

4.     La Commissione adotta mediante atti di esecuzione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, le seguenti misure:

(a)

la decisione sull'approvazione delle azioni indirette da finanziare quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma specifico è pari o superiore a 2,5 milioni di EUR, ad eccezione delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico «Consiglio europeo della ricerca (CER)»; la decisione sull'approvazione delle azioni indirette da finanziare nell'ambito del polo tematico 2, quando l'importo stimato del contributo dell'Unione previsto nell'ambito del programma specifico è pari o superiore a 1 milione di EUR;

(b)

la decisione sull'approvazione delle azioni da finanziare che comportano l'uso di embrioni umani e di cellule staminali embrionali umane e delle azioni nell'ambito del polo tematico «Sicurezza civile per la società» di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 2, lettera c);

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (10). Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato si riunisce nelle varie formazioni di cui all'allegato II, in funzione dell'argomento da discutere.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

5.   Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

6.     Per quanto riguarda gli atti di esecuzione da adottare ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 3, se il comitato non formula alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

7 .   La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali dell'attuazione del programma specifico e gli trasmette informazioni tempestive su tutte le azioni e componenti proposte o finanziate nel quadro di Orizzonte Europa e le sue parti esternalizzate , come indicato nell'allegato III , incluse le informazioni/analisi particolareggiate delle statistiche degli inviti individuali .

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13

Abrogazione

La decisione 2013/743/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

1.   La presente decisione non incide sul proseguimento o sulla modifica delle azioni interessate, fino alla loro chiusura, a norma della decisione 2013/743/UE, che continuerà ad applicarsi alle azioni in questione fino alla chiusura delle stesse.

Se necessario, eventuali compiti rimanenti del comitato istituito dalla decisione 2013/743/UE sono eseguiti dal comitato di cui all'articolo 12 della presente decisione.

2.   La dotazione finanziaria del programma specifico può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma specifico e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, la decisione 2013/743/UE.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […], […], pag. […].

(2)  GU C […], […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  GU C […], […], pag. […].

(5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(6)  Decisione 96/282/Euratom della Commissione, del 10 aprile 1996, che riorganizza il Centro comune di ricerca (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 12).

(7)  

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23.

(9)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(10)  Al fine di agevolare l'attuazione del programma, per ogni riunione del comitato di programma, quale definita nell'ordine del giorno, la Commissione rimborserà , in conformità degli orientamenti definiti, le spese di un rappresentante per Stato membro, nonché di un esperto/consulente per Stato membro per i punti dell'ordine del giorno per i quali uno Stato membro richiede competenze specifiche.

ALLEGATO I

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Nell' attuazione del programma si applica quanto segue .

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Secondo quanto stabilito all'articolo 4 bis, l'attuazione del programma specifico è agevolata da una pianificazione strategica pluriennale delle attività di ricerca e innovazione . Il processo di pianificazione strategica si concentra in particolare sul pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea», comprese le attività pertinenti di altri pilastri e la parte «Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca», in stretto coordinamento e sinergia con la pianificazione delle CCI dell'EIT istituito dal regolamento (CE) n. 294/2008 .

Il risultato del processo di pianificazione strategica è illustrato in un piano strategico per la realizzazione di contenuti nel programma di lavoro.

Il processo di pianificazione strategica mira a:

attuare in maniera integrata gli obiettivi del programma Orizzonte Europa e incentrare l'attenzione sull'impatto del programma nel suo insieme, garantendo la coerenza tra i suoi diversi pilastri;

promuovere sinergie tra Orizzonte Europa e altri programmi dell'Unione, tra cui i [fondi di coesione] e il programma Euratom, diventando così un punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione in tutti i relativi programmi, indipendentemente dal settore di bilancio dell'UE e dagli strumenti non finanziari; ▌

favorire lo sviluppo e la realizzazione di politiche UE nei settori pertinenti, oltre ad integrare lo sviluppo e l'attuazione di politiche negli Stati membri;

ridurre la frammentazione degli sforzi ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra le possibilità di finanziamento;

costituire la cornice per collegare le azioni di ricerca diretta del JRC ed altre azioni sostenute nell'ambito del programma, compreso l'utilizzo di risultati e dati a sostegno delle politiche;

garantire un approccio ampio ed equilibrato alla ricerca e all'innovazione, in tutte le fasi di sviluppo, che non sia limitato soltanto a promuovere la ricerca di frontiera e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi sulla base di conoscenze e scoperte scientifiche e tecnologiche, ma che includa anche l'utilizzo di tecnologie esistenti in applicazioni innovative, il miglioramento continuo, come pure l'innovazione non-tecnologica e sociale;

garantire un approccio sistemico, multidisciplinare, transettoriale e trasversale alla ricerca e all'innovazione al fine di affrontare le sfide, creando al contempo nuove imprese e industrie competitive, promuovendo la competitività, stimolando gli investimenti privati e preservando condizioni di parità sul mercato interno.

ALTRE ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA

Nei pilastri «Sfide globali e competitività industriale europea » e « Europa innovativa », la ricerca e l'innovazione sono integrate da attività che operano vicino agli utenti finali e al mercato, come le attività di dimostrazione, progetti pilota o verifica concettuale (proof-of-concept), ad esclusione tuttavia delle attività di commercializzazione che vanno oltre la fase di ricerca e di innovazione. In tutto ciò rientra anche il sostegno alle attività sul fronte della domanda che contribuiscono ad accelerare l'introduzione e la diffusione di un'ampia gamma di innovazioni. L'accento è posto sugli inviti a presentare proposte non prescrittivi.

Nell'ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea », facendo tesoro dell'esperienza maturata nel programma Orizzonte 2020, le scienze sociali e umane sono pienamente integrate in tutti i poli tematici, anche in attività specifiche e dedicate. Analogamente, le attività riguardanti ricerca e innovazione in ambito marino e marittimo sono attuate in modo strategico e integrato, in linea con la politica marittima integrata dell'UE, la politica comune della pesca e ▌altri impegni assunti a livello internazionale.

Le attività condotte nel quadro delle ▌iniziative faro▌TEF «Graphene», «Human Brain Project» e «Quantum Technologies», sostenute nell'ambito di Orizzonte 2020, continueranno a  essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro . Le azioni preparatorie sostenute nell'ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa e informeranno i lavori sulle missioni, sui partenariati co-finanziati/co-programmati e sui periodici inviti a presentare proposte.

I dialoghi sulla cooperazione scientifica e tecnologica con i partner internazionali dell'UE e i dialoghi strategici con le principali regioni del mondo forniscono importanti contributi volti a individuare in modo sistematico le opportunità di cooperazione che, in combinazione con la differenziazione per paese/regione, sostengono la definizione delle priorità. Si continuerà inoltre a richiedere consulenza nella fase iniziale alla struttura consultiva connessa al SER.

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Orizzonte Europa fornirà un sostegno specifico per il libero accesso alle pubblicazioni scientifiche, alle risorse di conoscenza esistenti e ad altre fonti di dati. Saranno sostenute le azioni di divulgazione e diffusione delle conoscenze, anche in cooperazione con altri programmi UE, compresi il loro raggruppamento in base alla lingua e ai formati, adattate per i pubblici destinatari e le reti rivolte a cittadini, industria, pubbliche amministrazioni, università, organizzazioni della società civile e responsabili politici. A tale scopo, Orizzonte Europa può fare uso di tecnologie e strumenti d'informazione avanzati.

Vi sarà un sostegno adeguato ai meccanismi preposti a comunicare il programma ai potenziali candidati (ad esempio i punti di contatto nazionali).

La Commissione attuerà anche attività di informazione e comunicazione relative a Orizzonte Europa, per pubblicizzare il fatto che i risultati sono stati ottenuti con il sostegno dei finanziamenti UE. Cercherà inoltre di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della ricerca e dell'innovazione nonché sul più ampio impatto e sulla rilevanza della ricerca e dell'innovazione finanziate dall'UE, mediante, ad esempio, pubblicazioni, relazioni con i media, eventi, archivi di conoscenze, banche dati, piattaforme multicanali, siti web o un utilizzo mirato dei social media. Il programma Orizzonte Europa fornirà inoltre sostegno ai beneficiari per le iniziative di comunicazione delle proprie attività e del relativo impatto alla società in generale.

SFRUTTAMENTO E ASSORBIMENTO DA PARTE DEL MERCATO

La Commissione stabilirà misure globali per lo sfruttamento dei risultati di Orizzonte Europa e della conoscenza prodotta. Ciò accelererà un'ampia penetrazione delle applicazioni sul mercato amplificando l'impatto del programma.

Al fine di sfruttare al massimo il valore aggiunto europeo del programma, la Commissione identificherà e registrerà in modo sistematico i risultati delle attività di ricerca e innovazione, realizzate nell'ambito del programma e trasferirà e divulgherà tali risultati e conoscenze prodotti in modo non discriminatorio ai settori e alle imprese di ogni dimensione, alle pubbliche amministrazioni, alle università, alle organizzazioni della società civile e ai responsabili politici.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Un maggiore impatto sarà ottenuto mediante l'allineamento delle azioni con altri paesi e regioni del mondo, nel quadro di sforzi di cooperazione internazionale rafforzati . Sulla base del reciproco vantaggio, i partner di tutto il mondo saranno invitati a unirsi agli sforzi dell'UE e diventare parte integrante delle iniziative a sostegno dell'azione dell'UE per lo sviluppo sostenibile, una eccellenza rafforzata in materia di ricerca e innovazione, e la competitività.

L'azione congiunta internazionale permetterà di trovare soluzioni efficaci per rispondere alle sfide sociali mondiali e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'accesso ai migliori talenti, competenze e risorse del mondo e una maggiore offerta e domanda di soluzioni innovative.

METODOLOGIE DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE

L'utilizzo di competenze indipendenti di elevata qualità nel processo di valutazione è alla base dell'adesione al programma di tutti gli stakeholder, le comunità e i gruppi di interesse ed è un prerequisito per mantenere l'eccellenza e la pertinenza delle attività finanziate.

La Commissione o l'organismo di finanziamento garantirà l'imparzialità del processo, evitando i conflitti di interesse in linea con l'articolo 61 del regolamento finanziario. Cercherà inoltre di assicurare la varietà geografica nella composizione dei comitati di valutazione nonché dei gruppi di esperti e di consulenza.

In via eccezionale, ove giustificato dalla necessità di designare i migliori esperti disponibili e/o dalle dimensioni limitate del gruppo di esperti qualificati, esperti indipendenti che assistono il comitato di valutazione o che ne sono membri potranno valutare proposte specifiche per le quali dichiarano un interesse potenziale. In tal caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento adotteranno tutte le misure correttive necessarie per garantire l'integrità del processo di valutazione. Il processo di valutazione sarà gestito di conseguenza, compresa una fase che coinvolge un'interazione tra diversi esperti. Il comitato di valutazione terrà conto delle circostanze particolari nell'individuare le proposte ammissibili al finanziamento.

PILASTRO I

ECCELLENZA SCIENTIFICA

Il progresso scientifico, economico, sociale e culturale in tutte le sue forme dipende da: un'adeguata offerta di ricercatori di eccellenza; la ricerca di progressi radicali nella comprensione e l'acquisizione di conoscenze a tutti i livelli ; l'esistenza di strutture di livello mondiale necessarie a raggiungere tale obiettivo, comprese le infrastrutture fisiche e della conoscenza per la ricerca e l'innovazione, nonché l'esistenza dei mezzi per diffondere e condividere apertamente le conoscenze (la cosiddetta «scienza aperta»), le metodologie e le competenze . ▌

Un'innovazione d'avanguardia a livello mondiale non può prescindere dai progressi compiuti dalla scienza aperta e  dall'eccellenza scientifica . I cambiamenti dei paradigmi scientifici e tecnologici possono rappresentare motori essenziali per l'aumento della produttività, la competitività, la ricchezza, lo sviluppo sostenibile e il progresso sociale. Storicamente, tali cambiamenti di paradigma hanno generalmente avuto origine nella base scientifica del settore pubblico, prima di costituire le fondamenta di industrie e settori interamente nuovi e del progresso della società nel suo insieme .

Gli investimenti pubblici nella ricerca, in particolare attraverso università, istituti di ricerca pubblici e strutture di ricerca, spesso intraprendono le attività di ricerca a più lungo termine e più rischiose, ad integrazione delle attività del settore privato. Detti investimenti generano inoltre risorse umane altamente qualificate , competenze tecniche ed esperienza, nuovi strumenti e metodologie scientifici, nonché reti che diffondono le conoscenze più recenti.

La scienza europea e i ricercatori con sede in Europa sono stati e continuano ad essere all'avanguardia in molti ambiti. Ma non possiamo dare per scontata questa posizione. ▌La tradizionale sfida posta da paesi come gli Stati Uniti viene ora affiancata da giganti economici come la Cina e l'India, e in particolare dalle regioni del mondo di nuova industrializzazione, come pure da tutti i paesi in cui i governi riconoscono i molteplici e ingenti ritorni che derivano dall'investire nella ricerca.

1.   CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA (CER)

1.1.   Motivazione

Sebbene l'UE resti il maggiore produttore di pubblicazioni scientifiche al mondo, dispone relativamente ▌– rispetto alle sue dimensioni — di pochi centri di eccellenza che si distinguono a livello mondiale e presenta vaste aree dalle prestazioni mediocri o scarse. Rispetto agli Stati Uniti e ora, in una certa misura, alla Cina, l'UE segue un «modello di eccellenza decentralizzato» in cui le risorse sono distribuite tra un gran numero di ricercatori e istituti di ricerca. Creare condizioni interessanti per i migliori ricercatori ▌ aiuterà l'Europa ad accrescere la propria attrattiva nell'arena mondiale dei talenti scientifici.

Il panorama mondiale della ricerca sta evolvendo in modo drastico, diventando sempre più multipolare per effetto di un crescente numero di paesi emergenti, in particolare la Cina, che espandono la loro produzione scientifica. Perciò, mentre nel 2000 l'UE e gli Stati Uniti sostenevano circa i due terzi della spesa mondiale per ricerca e sviluppo, la loro quota ne costituiva meno della metà nel 2013.

Il CER sostiene i migliori ricercatori , compresi i ricercatori di talento che muovono i primi passi della loro carriera, con finanziamenti flessibili e a lungo termine per perseguire una ricerca innovativa, ad alto guadagno e ad alto rischio , principalmente in Europa . Agisce in modo indipendente, sotto la direzione di un Consiglio scientifico composto da scienziati, ingegneri e studiosi della massima fama che dispongono di adeguate e variegate competenze. Il CER è in grado di attingere a un insieme di talenti e idee ben più ampio di quanto sarebbe possibile per qualsiasi altro programma nazionale, rafforzando l'eccellenza attraverso il modo in cui i migliori ricercatori e le migliori idee sono in competizione fra loro.

La ricerca di frontiera finanziata dal CER ha un comprovato impatto diretto e sostanziale che assume la forma di progressi alle frontiere della conoscenza, aprendo la strada a nuovi e spesso inaspettati risultati scientifici e tecnologici e a nuove aree di ricerca. A sua volta, genera idee radicalmente nuove, capaci di moltiplicare l'innovazione e l'inventiva del settore commerciale e affrontare le sfide sociali. Il CER esercita inoltre un impatto strutturale significativo, stimolando l'aumento della qualità del sistema di ricerca europeo, al di là dei ricercatori e delle azioni finanziate direttamente. Le operazioni e i ricercatori finanziati dal CER costituiscono un riferimento e una fonte di ispirazione per la ricerca di frontiera in Europa, aumentandone il profilo e rendendola più attraente per i migliori ricercatori di tutto il mondo, come luogo in cui e con cui lavorare. Il prestigio di ospitare i borsisti del CER crea competizione tra le università e le organizzazioni di ricerca europee per offrire le condizioni più attraenti per i ricercatori di punta e può indirettamente aiutarle a valutare i loro punti di forza e di debolezza e a realizzare riforme.

▌Il CER finanzia una percentuale relativamente ridotta di tutta la ricerca europea, ma ne ottiene ▌un elevato impatto scientifico. L'impatto medio delle citazioni della ricerca finanziata dal CER è paragonabile a quello delle migliori università di ricerca d'élite del mondo. Le prestazioni di ricerca del CER sono estremamente elevate se confrontate con i maggiori finanziatori di ricerca a livello mondiale. Il CER finanzia un numero consistente di ricerche di frontiera in molte delle aree di ricerca che hanno ricevuto il maggior numero di citazioni, comprese quelle che stanno rapidamente emergendo. Sebbene siano mirati alla ricerca di frontiera, i finanziamenti del CER hanno portato a un numero notevole di brevetti.

È pertanto evidente che, mediante i propri bandi, il CER attrae e finanzia ricercatori eccellenti e che le sue azioni stanno generando nei settori emergenti un numero significativo di risultati fra i più importanti e dall'impatto elevato a livello mondiale, portando a innovazioni e considerevoli progressi. Il lavoro dei borsisti del CER è inoltre altamente interdisciplinare: essi collaborano infatti a livello internazionale e pubblicano apertamente i loro risultati in tutti gli ambiti di ricerca, comprese le scienze sociali , la ricerca nel campo delle arti e le scienze umane.

Sono già ravvisabili prove dell'impatto a lungo termine delle sovvenzioni del CER sulle carriere, sulla formazione di ricercatori riconosciuti e dottori di ricerca altamente qualificati, sull'aumento della visibilità e del prestigio della ricerca europea a livello mondiale e sui sistemi di ricerca nazionali, per i quali esso costituisce un valido parametro di riferimento. Questo ruolo di riferimento è particolarmente prezioso nel modello di eccellenza distribuita dell'UE, poiché lo status di ricerca finanziata dal CER può sostituire un indicatore più preciso della qualità della ricerca rispetto al riconoscimento basato sullo status degli istituti di ricerca. Ciò permette a individui, istituti, regioni e paesi ambiziosi di prendere l'iniziativa e ampliare i profili di ricerca in cui sono particolarmente forti.

1.2.   Aree d'intervento

1.2.1.   Ricerca di frontiera

La ricerca finanziata dal CER dovrebbe determinare progressi alle frontiere della conoscenza, con pubblicazioni scientifiche della più elevata qualità▌ al fine di giungere a risultati di ricerca con un elevato impatto potenziale sotto il profilo sociale ed economico; in tal senso il CER fissa un chiaro obiettivo di riferimento per la ricerca di frontiera in tutta l'UE, nel resto d'Europa e a livello internazionale. Allo scopo di rendere l'UE un contesto più attraente per i migliori scienziati del mondo, il CER avrà come obiettivo quello di aumentare in modo misurabile la quota delle pubblicazioni dell'UE che rientrano nel segmento più elevato (1 %) delle pubblicazioni più citate al mondo e punterà a un aumento del numero di ricercatori di eccellenza , anche non europei, che finanzia.

I finanziamenti del CER sono assegnati secondo i ben consolidati principi illustrati di seguito. L'eccellenza scientifica è l'unico criterio in base al quale sono assegnati i finanziamenti del CER. Il CER agisce secondo un approccio «dal basso verso l'alto» e senza priorità predeterminate.

Linee generali

Finanziamenti a lungo termine per sostenere le idee di eccellenza degli sperimentatori – a prescindere dall'età, dal genere e dalla provenienza geografica – come pure delle loro équipe di ricerca per condurre ricerche innovative, ad alto guadagno e ad alto rischio;

Promozione della capacità dei giovani ricercatori e di quelli che muovono i primi passi della loro carriera, dotati di idee di eccellenza, di passare alla direzione indipendente di attività di ricerca, fornendo loro un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o consolidamento ▌della loro equipe o del loro programma;

Nuove modalità di lavoro nel mondo scientifico , compreso l'approccio della scienza aperta, potenzialmente in grado di generare risultati innovativi e agevolare la realizzazione del potenziale di innovazione commerciale e sociale della ricerca finanziata;

Condivisione di esperienze e migliori prassi con le agenzie regionali e nazionali di finanziamento della ricerca e creazione di legami con altre parti del programma quadro, in particolare le azioni MSCA, per promuovere il sostegno dei ricercatori d'eccellenza;

Aumento del profilo della ricerca di frontiera in Europa e della visibilità dei programmi del CER per i ricercatori di tutta Europa e del mondo .

1.3.   Attuazione

1.3.1.   Il Consiglio scientifico

Il Consiglio scientifico è il garante della qualità dell'attività dal punto di vista scientifico e gode di piena autorità sulle decisioni del tipo di ricerca da finanziare.

Nel contesto dell'attuazione del programma quadro e al fine di svolgere i propri compiti, di cui all'articolo 7, il Consiglio scientifico assolverà i seguenti compiti:

(1)

Strategia scientifica:

definire una strategia globale per il CER, alla luce delle opportunità scientifiche e delle esigenze della scienza europea;

definire il programma di lavoro e mettere a punto la combinazione di misure di sostegno del CER in linea con la propria strategia europea;

stabilire le necessarie iniziative di cooperazione internazionale, comprese le attività di sensibilizzazione, per aumentare la visibilità del CER presso i migliori ricercatori del resto del mondo, in linea con la sua strategia scientifica.

(2)

Gestione scientifica, monitoraggio e controllo della qualità:

garantire un sistema di revisione inter pares di livello mondiale basato sull'eccellenza scientifica e su un trattamento delle proposte pienamente trasparente, equo e imparziale, definendo posizioni sull'attuazione e sulla gestione degli inviti a presentare proposte, sui criteri di valutazione, sui processi di valutazione inter pares compresa la selezione di esperti, i metodi per le valutazioni inter pares e la valutazione delle proposte, le modalità e gli orientamenti necessari in materia di attuazione, in base ai quali le proposte da finanziare saranno selezionate sotto la supervisione del Consiglio scientifico;

formulare proposte per la nomina degli esperti in caso delle azioni di ricerca di frontiera del CER;

garantire che le sovvenzioni del CER siano attuate secondo procedure semplici e trasparenti incentrate sull'eccellenza, che incoraggino le iniziative e associno flessibilità e responsabilità, attraverso il controllo costante della qualità delle operazioni e dell'attuazione;

riesaminerà e valuterà le realizzazioni del CER come pure la qualità e l'impatto della ricerca finanziata dal CER e , di conseguenza, formulerà raccomandazioni e orientamenti per azioni future o correttive;

definire posizioni su qualsiasi altra questione che incida sui risultati e l'impatto delle attività del CER e sulla qualità della ricerca effettuata;

(3)

Comunicazione e diffusione:

aumentare il profilo e la visibilità mondiale del CER conducendo attività di comunicazione e sensibilizzazione, comprese le conferenze scientifiche, per promuovere le attività del CER e le realizzazioni e i risultati dei progetti finanziati dal CER presso la comunità scientifica, i principali portatori di interessi e il grande pubblico;

ove opportuno, consultare la comunità scientifica, tecnica e universitaria, le agenzie di finanziamento regionali e nazionali e gli altri portatori di interessi;

riferire regolarmente alla Commissione sulle proprie attività.

I membri del Consiglio scientifico ricevono per i compiti svolti un compenso sotto forma di onorario e, eventualmente, di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Il presidente del CER risiederà a Bruxelles per la durata dell'incarico e dedicherà la maggior parte del suo tempo lavorativo (1) al CER. Sarà remunerato a un livello corrispondente a quello del personale direttivo della Commissione e troverà in una struttura esecutiva specifica il necessario sostegno per portare a termine le proprie funzioni.

Il Consiglio scientifico elegge tra i suoi membri tre vicepresidenti che assistono il presidente nei suoi compiti di rappresentanza e nell'organizzazione del suo lavoro. Questi possono inoltre essere designati vicepresidente del CER.

Ai tre vicepresidenti sarà fornito un sostegno per garantire un'adeguata assistenza amministrativa locale presso il proprio istituto.

1.3.2.   Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica sarà responsabile di tutti gli aspetti dell'attuazione amministrativa e dell'esecuzione del programma, come indicato nel programma di lavoro del CER. In particolare, sarà suo compito applicare le procedure di valutazione, le procedure di valutazione inter pares e di selezione, conformemente alla strategia stabilita dal Consiglio scientifico, e provvedere alla gestione finanziaria e scientifica delle sovvenzioni. La struttura esecutiva specifica sosterrà il Consiglio scientifico nell'esercizio di tutte le sue funzioni come indicato sopra, fra cui lo sviluppo della sua strategia scientifica, il controllo delle operazioni e il riesame e la verifica delle realizzazioni del CER, nonché le sue attività di sensibilizzazione e comunicazione, garantendo l'accesso ai documenti e ai dati necessari in suo possesso e tenendo il Consiglio scientifico informato delle sue attività.

Al fine di garantire un efficace collegamento con la struttura esecutiva specifica su questioni strategiche e operative, la direzione del Consiglio scientifico e il direttore della struttura esecutiva specifica terranno riunioni di coordinamento periodiche.

La gestione del CER sarà assicurata da personale assunto a tal fine, inclusi, se necessario, funzionari delle istituzioni dell'Unione, e coprirà solo le esigenze amministrative effettive, onde assicurare la stabilità e la continuità necessarie per una amministrazione efficace.

1.3.3.   Ruolo della Commissione

Nel quadro delle sue responsabilità, di cui agli articoli 6, 7 e 8 e nel contesto delle proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio, la Commissione:

garantirà la continuità e il rinnovo del Consiglio scientifico e il sostegno ad un comitato permanente di identificazione incaricato di individuare i futuri membri del Consiglio scientifico;

garantirà la continuità della struttura esecutiva specifica e la delega a quest'ultima di compiti e responsabilità, tenendo conto del parere del Consiglio scientifico;

garantirà l'esercizio di tutte le funzioni e le responsabilità della struttura esecutiva specifica;

designerà il direttore e il personale dirigente della struttura esecutiva specifica, tenendo conto delle opinioni del Consiglio scientifico;

garantirà l'adozione tempestiva del programma di lavoro, le posizioni relative alla metodologia di attuazione e le necessarie norme di attuazione, comprese le regole del CER materia di presentazione delle proposte e la convenzione di sovvenzione tipo del CER, tenendo conto delle posizioni del Consiglio scientifico;

periodicamente, informerà e consulterà in maniera tempestiva il comitato di programma circa l'attuazione delle attività del CER;

in qualità di responsabile dell'attuazione complessiva del programma quadro di ricerca, monitorerà la struttura esecutiva specifica e ne valuterà le prestazioni .

2.   AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)

2.1.   Motivazione

L'Europa necessita di una base di capitale umano altamente qualificata e resiliente nella ricerca e nell'innovazione che possa facilmente adattarsi e trovare soluzioni sostenibili per le sfide attuali e future, come i grandi cambiamenti demografici in Europa. Per garantire l'eccellenza, i ricercatori devono potersi muovere, collaborare e diffondere le conoscenze tra paesi, settori e discipline, con la giusta combinazione di conoscenze e competenze per affrontare le sfide sociali e sostenere l'innovazione.

L'Europa è una potenza scientifica con circa 1,8 milioni di ricercatori che lavorano in migliaia di università, centri di ricerca e aziende ▌. Tuttavia, si stima che, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati per l'incremento degli investimenti in ricerca e innovazione, entro il 2027 l'UE dovrà formare e assumere almeno un milione di nuovi ricercatori. Questa necessità è particolarmente pressante al di là del settore ▌accademico (ad esempio nell'industria e nel mondo aziendale, comprese le PMI, nelle amministrazioni, nelle organizzazioni della società civile, negli istituti di cultura, negli ospedali, ecc.) e richiede la collaborazione tra i diversi settori per fornire nuovi ricercatori adeguatamente formati . L'UE deve rafforzare i propri sforzi per indurre un maggior numero di giovani donne e uomini alla carriera nella ricerca, essere più inclusiva e promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, attrarre ricercatori provenienti dai paesi terzi, trattenere i propri ricercatori e far rientrare in Europa i ricercatori europei che lavorano altrove. Inoltre, al fine di diffondere più ampiamente l'eccellenza, le condizioni in cui i ricercatori prestano la loro opera devono essere ulteriormente migliorate nell'intero Spazio europeo della ricerca (SER). A tale riguardo, sono necessari collegamenti più consistenti soprattutto con lo Spazio europeo dell'istruzione (SEI), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e i Fondi strutturali e d'investimento europei (ESIF).

Queste sfide possono essere affrontate al meglio a livello di UE, data la loro natura sistemica e l'impegno transfrontaliero necessario per risolverle.

Le Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) si concentrano sulla ricerca d'eccellenza che parte essenzialmente dal basso, aperta a ogni ambito di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base fino all'adozione da parte del mercato e ai servizi innovativi. Ciò include gli ambiti di ricerca contemplati dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). Se sorgono specifiche necessità e si rendono disponibili fonti di finanziamento aggiuntive, le azioni MSCA possono ricercare nessi con determinate attività su specifiche sfide (comprese le missioni selezionate), tipi di istituti di ricerca e innovazione o località geografiche al fine di rispondere all'evoluzione delle esigenze europee in termini di competenze, formazione alla ricerca, sviluppo professionale e condivisione delle conoscenze.

Le azioni MSCA sono il principale strumento a livello di UE per attrarre i ricercatori dai paesi terzi in Europa, apportando in tal modo un importante contributo alla cooperazione mondiale in ricerca e innovazione. Le evidenze dimostrano che le azioni MSCA non solo hanno un effetto positivo sugli individui, le organizzazioni e a livello di sistema, ma producono altresì risultati di ricerca d'avanguardia e d'elevato impatto, contribuendo allo stesso tempo in modo significativo alle sfide sociali nonché strategiche. L'investimento a lungo termine nel capitale umano è sempre vincente, come dimostrato dal numero di vincitori del Premio Nobel che sono stati ex borsisti o supervisori di azioni MSCA.

Tramite la competizione della ricerca a livello mondiale tra scienziati e organizzazioni ospitanti, appartenenti sia al settore accademico sia a quello non accademico, e attraverso la creazione e la condivisione di conoscenze di altissima qualità tra paesi, settori e discipline, l'MSCA contribuisce in particolare agli obiettivi del programma «Occupazione, crescita e investimenti», la strategia mondiale dell'UE e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Le azioni MSCA contribuiscono a rendere lo Spazio europeo di ricerca più efficace, competitivo e attrattivo su scala mondiale. Ciò si realizza concentrandosi su una nuova generazione di ricercatori altamente qualificati e fornendo sostegno a talenti emergenti provenienti da tutta l'UE e al di fuori di essa , anche promuovendo la loro transizione verso altre componenti del programma, ad esempio il CER e l'EIT ; promuovendo la diffusione e l'applicazione di nuove conoscenze e idee destinate alle politiche europee, all'economia e alla società, tra l'altro attraverso una migliore comunicazione scientifica e la sensibilizzazione del pubblico; agevolando la cooperazione tra le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e applicando i principi della scienza aperta e dei dati FAIR alle pubblicazioni ; generando un impatto marcato e strutturante sul SER, promuovendo un mercato del lavoro aperto e fissando norme per una formazione di qualità, condizioni di lavoro interessanti e assunzioni aperte, trasparenti e basate sul merito per tutti i ricercatori , in linea con la Carta europea dei ricercatori e con il codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori .

2.2.   Aree di intervento

2.2.1.   Favorire l'eccellenza per mezzo della mobilità transfrontaliera, transettoriale e interdisciplinare dei ricercatori

L'UE deve rimanere un punto di riferimento per la ricerca d'eccellenza ed essere quindi attraente per i ricercatori più promettenti, siano essi europei o no, in ogni fase della loro carriera. Questo obiettivo può essere raggiunto permettendo ai ricercatori e al personale addetto alla ricerca di spostarsi e collaborare tra paesi, settori e discipline e in questo modo beneficiare di formazione di elevata qualità e di opportunità di carriera. In tal modo si agevolerà il passaggio tra il mondo accademico e  altri settori e verrà stimolata l'attività imprenditoriale.

Linee generali

Esperienze di mobilità all'interno o al di fuori dell'Europa per i migliori ricercatori o quelli più promettenti, indipendentemente dalla cittadinanza, al fine di intraprendere ricerche d'eccellenza e sviluppare capacità e carriera , oltre ad ampliare la rete di conoscenze nel mondo accademico e in altri settori (comprese le infrastrutture di ricerca) .

2.2.2.   Promuovere nuove capacità attraverso una formazione d'eccellenza dei ricercatori

L'Europa ha bisogno di una base di risorse umane solida, resiliente e creativa, con la giusta combinazione di competenze per rispondere alle future esigenze del mercato del lavoro, per innovare e convertire le conoscenze e le idee in prodotti e servizi a vantaggio dell'economia e della società. Ciò è realizzabile formando i ricercatori allo scopo di sviluppare ulteriormente le loro competenze di ricerca principali nonché accrescere le loro competenze trasversali, ad esempio la creatività, il senso di responsabilità, l'apertura alla società e lo spirito d'impresa , come pure la consapevolezza dello sviluppo sostenibile . Ciò permetterà loro di affrontare le attuali e future sfide e di migliorare le loro prospettive di carriera e il potenziale di innovazione.

Linee generali

Programmi di formazione per dotare i ricercatori di una varietà di qualifiche rilevanti per le sfide attuali e future.

2.2.3.   Rafforzare le risorse umane e lo sviluppo delle capacità attraverso lo Spazio europeo della ricerca

Al fine di favorire l'eccellenza, promuovere la cooperazione tra le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e creare un effetto strutturante positivo, occorre introdurre in tutto il SER norme in materia di formazione e orientamento di elevata qualità, buone condizioni di lavoro e un efficace sviluppo di carriera dei ricercatori. Se del caso e giustificato da uno studio, è fornito sostegno ai ricercatori per tornare nel loro paese di origine (da uno Stato membro all'altro o da un paese terzo verso l'Unione), nel quadro delle linee generali esistenti. In tal modo si contribuirà ad ammodernare o potenziare i programmi e i sistemi di formazione per la ricerca nonché ad aumentare l'attrattiva degli istituti a livello mondiale.

Linee generali

Programmi di formazione per promuovere l'eccellenza e diffondere le migliori prassi tra istituti , infrastrutture di ricerca e sistemi di ricerca e innovazione;

Cooperazione interdisciplinare e transdisciplinare , produzione e diffusione delle conoscenze all'interno dell'UE e con i paesi terzi.

2.2.4.   Sinergie di miglioramento e agevolazione

Le sinergie tra i sistemi e i programmi di ricerca e innovazione a livello di UE, regionale e nazionale devono essere ulteriormente sviluppate . Ciò è realizzabile in particolare attraverso sinergie, complementarità con altre parti del programma Orizzonte Europa, quali l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), e altri programmi dell'UE, segnatamente il programma Erasmus e l'FSE+, anche mediante l'attribuzione di un «marchio di eccellenza».

Linee generali

Programmi di formazione e iniziative simili di sviluppo di carriera per la ricerca, con il sostegno di fonti di finanziamento complementari pubbliche o private a livello regionale, nazionale o di Unione europea.

2.2.5.   Promozione della sensibilizzazione del pubblico

Le attività di sensibilizzazione del programma e il riconoscimento pubblico delle esigenze dei ricercatori devono essere valorizzati in tutta l'UE e al di fuori di essa, per dare alle azioni MSCA un più elevato profilo a livello mondiale e per sviluppare una migliore comprensione dell'effetto del lavoro dei ricercatori sulla vita quotidiana dei cittadini, e per incoraggiare i giovani a intraprendere carriere nell'ambito della ricerca. Ciò è realizzabile lavorando secondo il principio della scienza aperta, che porta a migliorare la diffusione, l'utilizzo e la divulgazione delle conoscenze e delle pratiche. A tale riguardo, anche la scienza dei cittadini potrebbe svolgere un ruolo importante.

Linee generali

Iniziative di sensibilizzazione del pubblico volte a stimolare l'interesse per la carriera nell'ambito della ricerca, specialmente tra giovani provenienti da tutti i contesti ;

attività di promozione volte ad aumentare il profilo e la visibilità a livello mondiale e la conoscenza delle azioni MSCA;

Diffusione e raggruppamento delle conoscenze attraverso la collaborazione tra progetti , i progetti dei punti di contatto nazionali e altre attività di rete, quali la predisposizione di un servizio per ex partecipanti.

3.   INFRASTRUTTURE DI RICERCA

3.1.   Motivazione

Le infrastrutture di ricerca di ultima generazione forniscono servizi essenziali per le comunità della ricerca e dell'innovazione: esse svolgono un ruolo fondamentale nell'allargamento delle frontiere delle conoscenze e gettano le basi affinché i contributi della ricerca e dell'innovazione servano ad affrontare le sfide globali e la competitività industriale . Il sostegno alle infrastrutture di ricerca a livello di UE contribuisce a limitare i casi, molto frequenti a livello nazionale e regionale , di infrastrutture di ricerca sparse con sacche di eccellenza scientifica, e quindi a rafforzare il SER e ad accrescere la ▌circolazione delle conoscenze attraverso i serbatoi di tali conoscenze. Il progresso scientifico dipende sempre più dalla collaborazione tra le infrastrutture di ricerca e l'industria, che consente di mettere a punto gli strumenti necessari basandosi su nuove tecnologie abilitanti essenziali e altre nuove tecnologie.

Lo scopo generale consiste nel dotare l'Europa di infrastrutture di ricerca sostenibili a livello mondiale, aperte e accessibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo, al fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici. Gli obiettivi principali sono ridurre la frammentazione dell'ecosistema di ricerca e innovazione, evitando la duplicazione degli sforzi, e coordinare più efficacemente la progettazione, lo sviluppo , l'accessibilità e l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca , comprese quelle finanziate dal FESR . Sostenere un accesso aperto alle infrastrutture di ricerca per tutti i ricercatori europei è fondamentale, come pure aumentare gli accessi alle risorse di ricerca digitali, attraverso ad esempio il cloud europeo per la scienza aperta (European Open Science Cloud), stimolando in particolare l'adozione della scienza aperta e delle pratiche di dati aperti.

È altresì importante migliorare la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture di ricerca poiché queste solitamente rimangono operative per alcuni decenni e dovrebbero quindi elaborare piani per assicurare un sostegno continuo e stabile.

Allo stesso modo, l'UE deve affrontare il rapido aumento della competizione mondiale riguardo i talenti, invogliando i ricercatori dei paesi terzi a lavorare con le infrastrutture di ricerca europee di livello mondiale. Un altro importante obiettivo è aumentare la competitività e le capacità di innovazione dell'industria europea, a sostegno delle tecnologie e dei servizi chiave rilevanti per le infrastrutture di ricerca e i loro utenti, migliorando in tal modo le condizioni per la realizzazione di soluzioni innovative.

I programmi quadro precedenti hanno contribuito in modo significativo a un utilizzo più efficiente ed efficace delle infrastrutture di ricerca nazionali nonché allo sviluppo — con il Forum strategico europeo sulle infrastrutture della ricerca (ESFRI) — di un approccio coerente e basato sulla strategia riguardo alla formulazione di politiche sulle infrastrutture di ricerca a livello paneuropeo. L'approccio strategico ha generato vantaggi evidenti, fra cui la riduzione della duplicazione di sforzi con un utilizzo generale delle risorse più efficiente, nonché la standardizzazione dei processi e delle procedure. La mobilità nel settore della ricerca svolge un ruolo importante nel favorire l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca e occorre quindi tenere conto delle sinergie con i regimi di mobilità nazionali ed europei.

Le attività sostenute dall'UE forniranno valore aggiunto: consolidando e ottimizzando il panorama delle infrastrutture di ricerca esistenti in Europa , unitamente agli sforzi tesi a sviluppare nuove infrastrutture di ricerca di importanza e impatto paneuropei ; facendo sì che gruppi simili di infrastrutture di ricerca collaborino per affrontare questioni strategiche riguardanti le comunità di utenti; introducendo il cloud europeo per la scienza aperta quale ambiente sostenibile e scalabile efficace di ricerca basata sui dati; provvedendo all'interconnessione delle reti di ricerca e di istruzione, potenziando e assicurando le infrastrutture di rete ad alta capacità per l'elaborazione di enormi quantità di dati e l'accesso alle risorse digitali attraverso le frontiere e confini di dominio; promuovendo la copertura paneuropea delle infrastrutture di ricerca decentrate, anche per consentire il raffronto dei dati di ricerca fra paesi, ad esempio nel campo delle scienze sociali e umane e in quello ambientale; promuovendo l'interoperabilità delle infrastrutture di ricerca; potenziando e rafforzando il trasferimento delle conoscenze e la formazione di risorse umane altamente qualificate; promuovendo l'utilizzo — se del caso potenziandole — delle attuali infrastrutture di ricerca paneuropee di livello mondiale in tutto il programma Orizzonte Europa; superando gli ostacoli che impediscono alle migliori équipe di ricerca di accedere alle migliori infrastrutture di ricerca in Europa ; promozione del potenziale innovativo delle infrastrutture di ricerca, concentrata sullo sviluppo della tecnologia e co-innovazione nonché un maggiore utilizzo di infrastrutture di ricerca da parte dell'industria.

La dimensione internazionale delle infrastrutture di ricerca dell'UE deve essere rafforzata, promuovendo una maggiore cooperazione con le controparti internazionali e la partecipazione internazionale nelle infrastrutture di ricerca europee, per il reciproco vantaggio.

Le attività contribuiranno alla realizzazione di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 3 — Salute e benessere per tutti; SDG 7 — Energia pulita e accessibile; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 13 — Agire per il clima.

3.2.   Aree d'intervento

3.2.1.   Consolidare e sviluppare il panorama delle infrastrutture di ricerca europee

L'istituzione, l'esecuzione e la sostenibilità a lungo termine delle infrastrutture di ricerca individuate dall'ESFRI e  di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale di importanza paneuropea sono fondamentali affinché l'UE possa assicurarsi una posizione di preminenza in termini di ricerca di frontiera, formazione e perfezionamento professionale dei ricercatori, creazione e utilizzo delle conoscenze, nonché competitività delle sue industrie.

Il cloud europeo per la scienza aperta dovrebbe diventare un canale di distribuzione efficace ed esaustivo per i servizi delle infrastrutture di ricerca e dovrebbe fornire alle comunità di ricerca europee la nuova generazione dei servizi di dati per la raccolta, la conservazione, il trattamento (ad esempio i servizi di analisi, simulazione e visualizzazione) e la condivisione dei Big Data scientifici , nel rispetto dei principi FAIR . Il cloud europeo per la scienza aperta dovrebbe inoltre fornire ai ricercatori in Europa l'accesso alla maggior parte dei dati generati e raccolti dalle infrastrutture di ricerca, come pure alla tecnologia del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e alle risorse a esascala , comprese quelle impiegate nel contesto dell'infrastruttura di dati europea (EDI) (2).

La rete paneuropea dell'istruzione e della ricerca verrà collegata e permetterà l'accesso remoto alle infrastrutture e alle risorse di ricerca, mediante l'interconnessione tra le università, gli istituti di ricerca e le comunità di ricerca e innovazione a livello di UE, nonché tramite le connessioni internazionali con altre reti partner a livello mondiale.

Linee generali

Il ciclo di vita delle infrastrutture di ricerca paneuropee attraverso la progettazione di nuove infrastrutture di ricerca; la loro fase preliminare e di attuazione; la loro fase esecutiva iniziale in complementarità con altre fonti di finanziamento , nel caso di infrastrutture di ricerca sostenute da fondi strutturali, nonché il consolidamento e l'ottimizzazione dell'ecosistema delle infrastrutture di ricerca semplificando il monitoraggio per i riferimenti dell'ESFRI e altre infrastrutture di ricerca paneuropee , nonché agevolando gli accordi sui servizi, gli sviluppi, le fusioni , la copertura paneuropea o le disattivazioni delle infrastrutture di ricerca paneuropee;

Il cloud europeo per la scienza aperta comprende: la scalabilità e la sostenibilità del canale di accesso; l'effettiva federazione delle risorse a livello europeo, nazionale, regionale e istituzionale , di concerto con gli Stati membri e i paesi associati ; la sua evoluzione tecnica e politica per far fronte alle nuove esigenze in materia di ricerca e condizioni applicabili (ad esempio, l'uso dei dati sensibili, la tutela della vita privata fin dalla progettazione); l'interoperabilità dei dati e il rispetto dei principi FAIR; e un'ampia base di utenti;

La rete paneuropea dell'istruzione e della ricerca costituisce le fondamenta dell'EOSC e dell'EDI e permette la fornitura di servizi di dati e di calcolo ad alte prestazioni in un ambiente basato sul cloud in grado di elaborare serie di dati e processi computazionali di ingenti dimensioni.

3.2.2.   Apertura, integrazione e interconnessione delle infrastrutture di ricerca

Il panorama della ricerca verrà migliorato garantendo l'apertura delle principali infrastrutture di ricerca internazionali, nazionali e regionali per tutti i ricercatori europei e integrando i loro servizi ove necessario allo scopo di armonizzare le condizioni di accesso, migliorare ed espandere la fornitura dei servizi e incoraggiare una strategia di sviluppo comune di componenti di alta tecnologia e di servizi avanzati mediante azioni di innovazione.

Linee generali

Reti che riuniscono i finanziatori regionali e nazionali delle infrastrutture di ricerca per il co-finanziamento dell'accesso transnazionale dei ricercatori;

Reti di infrastrutture di ricerca paneuropee , nazionali e regionali che affrontano sfide globali per la fornitura di accesso ai ricercatori, nonché per l'armonizzazione e il miglioramento dei servizi delle infrastrutture di ricerca .

3.2.2     bis. Il potenziale di innovazione delle infrastrutture di ricerca europee e le attività in materia di innovazione e formazione

Al fine di stimolare l'innovazione all'interno sia delle ▌infrastrutture di ricerca che delle industrie, sarà promossa la cooperazione con l'industria nel campo della R&S per sviluppare le capacità dell'Unione e richiedere l'approvvigionamento industriale in settori high-tech quali la strumentazione scientifica. Sarà inoltre incoraggiato l'utilizzo di infrastrutture di ricerca da parte dell'industria, per esempio impianti di prova sperimentali o centri di conoscenza . Lo sviluppo e l'utilizzo delle infrastrutture di ricerca presuppongono che i loro gestori, ricercatori, ingegneri e tecnici, ma anche utenti, possiedano le competenze adeguate. A tal fine, i finanziamenti dell'Unione sosterranno la formazione del personale che gestisce e utilizza le infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo, lo scambio di personale e di migliori pratiche tra gli impianti e l'adeguata offerta di risorse umane in discipline fondamentali, favorendo tra l'altro la definizione di programmi di studi specifici. Saranno inoltre incoraggiate le sinergie con le azioni Marie Skłodowska-Curie.

Linee generali

Reti integrate di infrastrutture di ricerca per l'elaborazione e l'attuazione di una strategia comune/tabella di marcia per lo sviluppo tecnologico e la strumentazione;

Formazione del personale che gestisce e utilizza le infrastrutture di ricerca di interesse paneuropeo.

3.2.2     ter. Rafforzamento della politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e cooperazione internazionale

Occorre sostegno affinché i responsabili politici, gli organismi finanziatori o i gruppi di consulenza come ESFRI siano opportunamente allineati per sviluppare e attuare una strategia europea coerente e  sostenibile a lungo termine riguardo alle infrastrutture di ricerca.

Analogamente, il fatto di consentire la cooperazione internazionale strategica rafforzerà la posizione delle infrastrutture di ricerca europee sul piano internazionale, garantendone il collegamento in rete, l'interoperabilità e la ricezione a livello mondiale.

Linee generali

Indagine, monitoraggio e valutazione delle infrastrutture di ricerca a livello dell'UE, nonché studi strategici, azioni di comunicazione e formazione, azioni di cooperazione strategica internazionale per le infrastrutture di ricerca e attività specifiche degli organismi politici e di consulenza pertinenti.

PILASTRO II

SFIDE A LIVELLO MONDIALE E COMPETITIVITÀ INDUSTRIALE EUROPEA

L'UE deve affrontare molte ▌sfide , alcune delle quali rivestono una dimensione mondiale. La portata e la complessità dei problemi sono considerevoli, e questi ultimi devono essere affrontati congiuntamente e con risorse umane adeguate, opportunamente formate e qualificate, con risorse finanziarie commisurate con sforzi proporzionati per trovare soluzioni. Sono proprio questi i settori nei quali l'UE deve operare come un'unica entità; in modo intelligente, flessibile e congiunto a favore e per il benessere di tutti i nostri cittadini.

Un effetto maggiore può essere ottenuto mediante l'allineamento delle azioni con quelle di altre nazioni e regioni del mondo nell'ambito della cooperazione internazionale secondo le linee guida indicate dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, dagli obiettivi di sviluppo sostenibile e  dall' accordo di Parigi sul clima. Sulla base del reciproco vantaggio, i partner di tutto il mondo saranno invitati a unirsi agli sforzi dell'UE come parte integrante della ricerca e dell'innovazione per lo sviluppo sostenibile .

La ricerca e l'innovazione sono fattori chiave per la crescita sostenibile e inclusiva e la competitività tecnologica e industriale. Contribuiranno all'individuazione di soluzioni ai problemi di oggi e a quelli di domani , per invertire, il più velocemente possibile, l'andamento negativo e pericoloso che attualmente collega lo sviluppo economico, l'utilizzo crescente delle risorse naturali e  l'acuirsi delle sfide sociali . Queste ultime si trasformeranno così in nuove opportunità commerciali e apporteranno rapidi benefici alla società .

L'UE ne beneficerà in quanto utente e produttore di conoscenze, tecnologie e industrie dimostrando in che modo possono funzionare e svilupparsi una società e un'economia moderne e industrializzate che siano sostenibili e inclusive , creative, resilienti, democratiche e aperte . I sempre più numerosi esempi in campo economico-ambientale-sociale dell'economia ▌sostenibile del futuro saranno promossi e rafforzati, per: la salute e il benessere per tutti; o le società resilienti, creative e inclusive▌; o società rafforzate per la sicurezza civile; o la disponibilità di energia pulita e la mobilità; o un'economia e una società digitalizzate; o un'industria interdisciplinare e creativa; o soluzioni relative allo spazio o terrestri o marine; o  una bioeconomia ben funzionante, comprese soluzioni in materia di alimentazione e nutrizione; uso sostenibile delle risorse naturali, protezione dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, tutti elementi che generano ricchezza in Europa e offrono posti di lavoro di maggiore qualità. La trasformazione industriale sarà fondamentale , così come lo sviluppo di catene di valore industriali dell'UE innovative.

Le nuove tecnologie interessano quasi tutti i settori politici. Per ogni diversa tecnologia vi è spesso una combinazione di opportunità sociali ed economiche, opportunità di efficienza e qualità e miglioramento dell'amministrazione, conseguenze per l'occupazione e l'istruzione, ma anche possibili rischi per la sicurezza, il rispetto della vita privata e dell'etica. Pertanto la politica tecnologica richiede necessariamente un bilanciamento integrale degli interessi, nonché la cooperazione intersettoriale e l'elaborazione delle strategie.

La ricerca e l'innovazione nel quadro di questo pilastro di Orizzonte Europa sono raggruppate in vasti poli integrati di attività e non isolati . Piuttosto che un orientamento per settori, gli investimenti puntano a cambiamenti sistematici della società e dell'economia nella direzione della sostenibilità. Questi potranno essere raggiunti soltanto se tutti i soggetti, sia nel settore privato che in quello pubblico, si impegnano nella progettazione e nella creazione congiunte di ricerca e innovazione; riunendo utilizzatori finali, ricercatori, tecnici, produttori, innovatori, imprese, educatori, responsabili politici, cittadini e organizzazioni della società civile. Pertanto, nessuno dei poli ▌è inteso per un'unica categoria di operatori e tutte le attività saranno svolte principalmente attraverso progetti collaborativi di ricerca e innovazione, selezionati sulla base di inviti a presentare proposte competitivi .

Oltre ad affrontare le sfide mondiali, le attività dei poli svilupperanno e applicheranno anche tecnologie abilitanti essenziali ed emergenti (digitali o no) come parte di una strategia comune per promuovere la leadership industriale e sociale dell'UE. Ove appropriato, si utilizzeranno i servizi e i dati spaziali dell'UE. Tutti i livelli TRL fino all'8 saranno contemplati in tale pilastro di Orizzonte Europa, fatto salvo il diritto dell'Unione in materia di concorrenza.

Le azioni produrranno nuove conoscenze e svilupperanno soluzioni tecnologiche e non, porteranno la tecnologia dai laboratori al mercato e svilupperanno applicazioni fra cui linee pilota e progetti dimostrativi e comprenderanno misure atte a stimolare l'adozione da parte del mercato e a incentivare la committenza del settore privato , nonché incentivi alle attività di standardizzazione in seno all'Unione. Le tecnologie richiedono che una massa critica di ricercatori e industrie europei creino ecosistemi di punta a livello mondiale, che comprendano infrastrutture tecnologiche d'avanguardia, ad esempio per la sperimentazione. Saranno sfruttate al massimo le sinergie con altre parti di Orizzonte Europa e dell'EIT, così come con altri programmi▌.

I centri incentiveranno la rapida introduzione dell'innovazione unica nel suo genere in UE mediante una vasta gamma di attività integrate, fra cui la comunicazione, la diffusione e lo sfruttamento, la standardizzazione, nonché il sostegno all'innovazione non tecnologica e ai meccanismi di erogazione innovativi, per aiutare a creare innovazione rispettosa della società, condizioni normative e di mercato come nel caso degli accordi per l'innovazione. Saranno istituiti canali, rivolti agli investitori pubblici e privati, nonché ad altri programmi pertinenti dell'UE e nazionali o regionali , per le soluzioni innovative che scaturiscono dalle azioni di ricerca e innovazione. In questa prospettiva saranno sviluppate sinergie con il terzo pilastro di Orizzonte Europa.

La parità di genere è un fattore fondamentale per ottenere una crescita economica sostenibile, ed è quindi importante integrare una prospettiva di genere in tutte le sfide mondiali.

1.   POLO TEMATICO «SANITÀ»

1.1.   Motivazione

Il pilastro europeo dei diritti sociali afferma che ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica sicura e di qualità e a costi accessibili. Ciò sottolinea l'impegno dell'UE nei confronti degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle nazioni Unite che chiedono di assicurare una copertura sanitaria universale per tutti e a tutte le età entro il 2030, senza lasciare indietro nessuno e di porre fine alle morti evitabili.

Una popolazione in salute è fondamentale per una società stabile, sostenibile e inclusiva e i miglioramenti ottenuti in termini di salute sono cruciali per ridurre la povertà, affrontare l'invecchiamento della società europea, favorire il progresso e la prosperità sociali e per aumentare la crescita economica. Secondo l'OCSE, a un miglioramento del 10 % nell'aspettativa di vita si associa un aumento della crescita economica del 0,3-0,4 % all'anno. L'aspettativa di vita nell'UE è aumentata di 12 anni dalla sua istituzione, conseguenza di incredibili miglioramenti ottenuti in termini di qualità della vita, ambiente, istruzione, salute dei cittadini assistenza loro fornita. Nel 2015 l'aspettativa di vita complessiva alla nascita era di 80,6 anni nell'UE, rispetto ai 71,4 anni a livello mondiale. Negli ultimi anni, si è registrato un aumento medio nell'UE di 3 mesi all'anno. Oltre a questi miglioramenti sociali si possono osservare differenze sociali e di genere per quanto riguarda la speranza di vita tra determinati gruppi e in tutti i paesi europei.

La ricerca e l'innovazione in campo sanitario hanno contribuito in modo significativo a questo risultato, ma anche a migliorare la produttività e la qualità nel settore sanitario e dell'assistenza. Tuttavia, l'UE continua ad affrontare sfide nuove, emergenti o persistenti che stanno minacciando i suoi cittadini e la salute pubblica, la sostenibilità dei suoi sistemi sanitari e di protezione sociale, nonché la competitività del suo settore sanitario e dell'assistenza. Le grandi sfide in materia di salute nell'UE comprendono: l'accessibilità e la sostenibilità economica del settore sanitario e dell'assistenza; la mancanza di un'efficace promozione della salute e della prevenzione delle malattie, l'aumento delle malattie non trasmissibili; l'aumento dei casi di tumore; l'aumento delle malattie mentali; la diffusione della resistenza agli antimicrobici e le epidemie di malattie infettive; un aumento dell'inquinamento ambientale; la persistenza di disuguaglianze tra i paesi e al loro interno in materia sanitaria, che colpisce in modo sproporzionato le persone svantaggiate o in fasi vulnerabili della vita; l'individuazione, la comprensione, il controllo, la prevenzione e l'attenuazione dei rischi per la salute , tra cui gli aspetti legati alla povertà, in un ambiente sociale, urbano, rurale e naturale in rapido mutamento; i cambiamenti demografici, tra cui gli aspetti connessi all'invecchiamento, e l'aumento della pressione sull'industria europea della salute e dell'assistenza per rimanere competitiva in materia di innovazione nel settore sanitario rispetto ai soggetti globali emergenti. Inoltre, l'esitazione vaccinale può diminuire la copertura immunitaria tra alcuni gruppi di popolazione.

Queste sfide sanitarie sono complesse, interconnesse e di carattere mondiale e richiedono collaborazioni multidisciplinari, tecniche e non, intersettoriali e transnazionali. Le attività di ricerca e innovazione costruiranno stretti legami tra ricerca finalizzata alla scoperta, la ricerca clinica, epidemiologica traslazionale, etica , ambientale e socioeconomica, nonché con la scienza a fini normativi. Si rivolgeranno a settori che presentano esigenze cliniche insoddisfatte, quali ad esempio le malattie rare o difficili da curare, (tumori, come quelli pediatrici e ai polmoni). Si sfrutteranno le capacità congiunte del mondo accademico, degli operatori, degli organismi di regolamentazione e dell'industria, favorendone la collaborazione con i servizi sanitari, i servizi sociali, i pazienti, i responsabili politici e i cittadini al fine di fare leva sui finanziamenti pubblici e garantire l'adozione dei risultati nelle pratiche cliniche, nonché nei sistemi sanitari , tenendo conto delle competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione e il finanziamento dei loro sistemi sanitari . Si sfrutterà pienamente la ricerca di frontiera sul genoma e in altri ambiti della multiomica, nonché la progressiva introduzione di approcci fondati sulla medicina personalizzata, importante per affrontare una serie di malattie non trasmissibili e la digitalizzazione nel settore della sanità e dell'assistenza.

La ricerca e l'innovazione promuoveranno collaborazioni strategiche a livello di UE e internazionale al fine di riunire le competenze, le qualifiche e le risorse necessarie per creare ambito, velocità ed economie di scala ▌, nonché per sfruttare le sinergie, evitare la duplicazione degli sforzi e condividere i vantaggi attesi e i rischi finanziari connessi. Saranno promosse le sinergie nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in campo sanitario nel quadro di Orizzonte Europa, in particolare con la componente «Salute» del Fondo sociale europeo Plus.

Le soluzioni sanitarie digitali hanno creato molte opportunità per risolvere i problemi dei servizi di assistenza e affrontare altre problematiche emergenti di una società che invecchia. È opportuno sfruttare appieno le opportunità offerte dalla digitalizzazione nel campo della salute e dell'assistenza sanitaria senza compromettere il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati. Dispositivi digitali e software sono stati sviluppati per diagnosticare e curare malattie e facilitarne l'autogestione da parte dei pazienti, anche di quelle croniche. Le tecnologie digitali sono sempre più utilizzate nella formazione e nell'educazione medica e dai pazienti e dagli altri utenti dei servizi sanitari per accedere alle informazioni sanitarie, condividerle e crearle.

Le attività di ricerca e innovazione nell'ambito di questa sfida a livello mondiale svilupperanno le conoscenze di base , sfrutteranno le conoscenze e le tecnologie esistenti, consolideranno e creeranno le capacità di ricerca e innovazione e svilupperanno le soluzioni necessarie per una promozione più efficace della salute e  l'integrazione della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio, dei trattamenti , della riabilitazione e delle cure delle malattie e dell'assistenza (a lungo termine e palliativa) . I risultati della ricerca saranno tradotti in raccomandazioni d'azione e comunicati alle parti interessate.  A sua volta il miglioramento dei risultati sanitari darà origine a sua volta un incremento del benessere e dell'aspettativa di vita, a una vita sana e attiva e  a un miglioramento della qualità e della produttività , ad anni di vita in miglior salute nonché della sostenibilità dei sistemi sanitari e di assistenza. In linea con gli articoli 14 e 15 del regolamento, con la Carta dei diritti umani e i principi fondamentali, si presterà particolare attenzione all'etica, alla protezione della dignità umana e agli aspetti di genere ed etnici nonché alle esigenze delle persone svantaggiate e vulnerabili.

Affrontare le principali sfide sanitarie sosterrà inoltre l'impegno dell'UE nei confronti dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e nel contesto di altre organizzazioni delle Nazioni Unite e di iniziative internazionali, comprese le strategie globali e i piani d'azione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Contribuirà alla realizzazione delle strategie e degli obiettivi politici dell'UE, specialmente per quanto riguarda il pilastro europeo dei diritti sociali, il mercato unico digitale europeo, la direttiva europea sull'assistenza sanitaria transfrontaliera e il piano d'azione europeo «One Health» («Una sola salute») contro la resistenza antimicrobica (antimicrobical resistance — AMR), e l'attuazione dei pertinenti quadri normativi dell'UE ▌.

Le attività contribuiranno direttamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 3 — Salute e benessere per tutti; SDG 13 — Agire per il clima.

1.2.   Aree di intervento

1.2.1.   In salute durante tutto il corso della vita

Le persone in fasi di vita vulnerabili ( fase perinatale, nascita, prima infanzia, infanzia, adolescenza, gravidanza, età matura e tarda età), comprese le persone con disabilità o lesioni, hanno esigenze di salute specifiche che richiedono una migliore comprensione e soluzioni su misura , tenendo conto degli aspetti di genere e di natura etica . Ciò consentirà di ridurre le disuguaglianze sanitarie che ne derivano e di migliorare i risultati sanitari a vantaggio dell'invecchiamento attivo e di uno stato di buona salute durante tutto il corso della vita, tra l'altro attraverso un inizio della vita sano e una dieta sana per ridurre il rischio di malattie mentali e fisiche in età più avanzata. La prevenzione e la comunicazione terranno conto delle caratteristiche dei destinatari specifici.

Linee generali

Comprensione dello sviluppo precoce e  del processo di invecchiamento durante tutto il corso della vita;

Salute pre- e neonatale e quella della madre, del padre, del neonato e del bambino, compreso il ruolo dei genitori , della famiglia e degli educatori ;

Esigenze sanitarie degli adolescenti , compresi i fattori che influenzano la salute mentale ;

Conseguenze sulla salute delle disabilità e delle lesioni;

Ricerche relative a misure per programmare, attuare e monitorare la riabilitazione durante tutto il corso della vita, soprattutto i percorsi individuali di riabilitazione precoce per i bambini affetti da patologie che comportano disabilità;

Invecchiamento in buona salute, vita attiva e indipendente , compresa la partecipazione sociale, per gli anziani e/o le persone disabili;

Educazione sanitaria e alfabetizzazione sanitaria , anche digitale .

1.2.2.   Determinanti ambientali e sociali della salute

Una migliore comprensione dei fattori che migliorano la salute e dei fattori di rischio determinati dall'ambiente sociale, culturale, economico e fisico nella vita quotidiana dei cittadini e sul luogo di lavoro, compreso l'impatto sulla salute della digitalizzazione, la mobilità umana (ad esempio la migrazione e i viaggi), l'inquinamento, la nutrizione, i cambiamenti climatici e altre questioni ambientali, contribuirà a individuare , prevenire e attenuare i rischi e le minacce per la salute; a ridurre la mortalità e le malattie dovute all'esposizione alle sostanze chimiche e all'inquinamento ambientale; a sostenere ambienti di vita e di lavoro sicuri, compatibili con l'ambiente, sani, resilienti e sostenibili; a promuovere stili di vita e comportamenti di consumo sani; e a realizzare una società equa, inclusiva e affidabile. Ci si appoggerà anche su coorti basate sulla popolazione, biomonitoraggio umano e studi epidemiologici.

Linee generali

Tecnologie e metodologie per la verifica dei rischi, delle esposizioni e dell'impatto sulla salute degli agenti chimici, inquinanti interni ed esterni e di altri fattori di stress , compresi quelli relativi al cambiamento climatico, al luogo di lavoro, allo stile di vita o all'ambiente, e gli effetti combinati di numerosi fattori di stress;

Fattori ambientali, occupazionali, socioeconomici, culturali, genetici e comportamentali che influiscono sulla salute fisica e mentale e sul benessere delle persone e la loro interazione, con un'attenzione particolare per le persone vulnerabili e svantaggiate, questioni specifiche all'età e al genere, se del caso, compreso l'impatto sulla salute della progettazione degli edifici, dei prodotti e dei servizi ;

Valutazione, gestione e comunicazione del rischio, sostenuta da approcci interdisciplinari, se del caso, e strumenti migliorati per un processo decisionale basato su dati fattuali, compresa la sostituzione della sperimentazione animale e le sue alternative ;

Capacità e infrastrutture per raccogliere, condividere , usare, riusare e combinare , in condizioni di sicurezza, dati su tutti i fattori determinanti della salute, compresi l'esposizione umana e la garanzia del collegamento con basi di dati sulle condizioni ambientali, gli stili di vita, lo stato di salute e le malattie a livello dell'UE e internazionale;

Promozione della salute e interventi di prevenzione primaria , compresi gli aspetti occupazionali .

1.2.3.   Malattie non trasmissibili e rare

Le malattie non trasmissibili (NCD), compresi i tumori e le malattie rare, rappresentano un'importante sfida per la salute e la società e richiedono migliore comprensione e tassonomia, nonché approcci più efficaci, anche di medicina personalizzata (cosiddetta «medicina di precisione») in materia di prevenzione, diagnosi, monitoraggio, trattamenti, riabilitazione e cure , nonché una comprensione delle multimorbilità .

Linee generali

Comprensione dei meccanismi all'origine dello sviluppo di malattie non trasmissibili, tra cui quelle cardiovascolari;

Studi sulla popolazione longitudinali per contribuire a comprendere i parametri di salute e di malattia e aiutare a stratificare le popolazioni a sostegno dello sviluppo della medicina preventiva;

Strumenti e tecniche diagnostici per diagnosi più precoci e precise e per trattamenti mirati e tempestivi, che consentano il rallentamento e/o l'inversione della progressione della malattia ;

Programmi di prevenzione e screening che si allineino con le raccomandazioni dell'OMS, dell'ONU e dell'UE o che si spingano oltre ;

Soluzioni integrate per l'auto-diagnosi, la promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la gestione delle patologie croniche e della multimorbilità, comprese le malattie neurodegenerative e cardiovascolari ;

Trattamenti, cure o altri interventi terapeutici , compreso il ricorso a trattamenti farmacologici e non farmacologici;

Cure palliative;

Ambiti caratterizzati da esigenze cliniche fortemente insoddisfatte quali le malattie rare, compresi i tumori pediatrici;

Valutazione dell'efficacia comparata di interventi e soluzioni , anche basandosi su dati del mondo reale ;

Ricerca in materia di attuazione per estendere gli interventi sanitari e favorirne l'adozione nelle politiche e nei sistemi sanitari.

Sviluppo della ricerca e miglioramento di informazioni, assistenza e trattamento, compresa la medicina personalizzata, per le malattie rare.

1.2.4.   Malattie infettive , comprese le malattie trascurate e legate alla povertà

La protezione delle persone dalle minacce sanitarie transfrontaliere è una grande sfida per la sanità pubblica e mondiale , che richiede una cooperazione internazionale efficace a livello dell'UE e globale. Ciò comporterà la comprensione, la prevenzione, la preparazione, la diagnosi precoce e la ricerca di risposte alla comparsa di focolai , il trattamento e la cura delle malattie infettive , comprese le malattie legate alla povertà e trascurate, nonché la lotta alla resistenza antimicrobica (AMR) in seguito a un approccio «One Health».

Linee generali

Comprendere i meccanismi relativi alle infezioni

I fattori che favoriscono l'emergenza o la ricomparsa delle malattie infettive e la loro diffusione, compresa la trasmissione dagli animali all'uomo (zoonosi), o da altre parti dell'ambiente (acqua, suolo, piante, alimenti) all'uomo , nonché l'impatto del cambiamento climatico e dell'evoluzione degli ecosistemi sulla dinamica delle malattie infettive ;

Previsione, diagnosi rapida e precoce , controllo e sorveglianza delle malattie infettive, ▌ infezioni associate all'assistenza sanitaria e fattori ambientali;

Lotta alla resistenza antimicrobica, in particolare epidemiologia, prevenzione, diagnosi nonché sviluppo di nuovi antimicrobici e vaccini;

Vaccini , comprese tecnologie di piattaforma per i vaccini, diagnosi, trattamenti e cure per le malattie infettive, incluse co-morbilità e coinfezioni;

Affrontare la bassa diffusione del vaccino, comprendere l'esitazione vaccinale e costruire la fiducia nei vaccini;

Misure efficaci di preparazione, risposta e recupero in caso di emergenza sanitaria, che coinvolgano le comunità , e relativo coordinamento a livello regionale, nazionale e di UE ;

Ostacoli all'attuazione e all'adozione di interventi medici nella pratica clinica, nonché nei sistemi di assistenza sanitaria ;

Aspetti transfrontalieri delle malattie infettive e sfide specifiche nei paesi a basso e medio reddito, per esempio l'AIDS, la tubercolosi e le malattie tropicali , tra cui la malaria, anche in relazione ai flussi migratori e, in generale, all'aumento della mobilità umana .

1.2.5.   Strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l'assistenza , compresa la medicina personalizzata

Le tecnologie e gli strumenti sanitari sono fondamentali per la salute pubblica e hanno ampiamente contribuito ai notevoli miglioramenti ottenuti nella qualità della vita, della salute e dell'assistenza dei cittadini dell'UE. È quindi una sfida strategica fondamentale che comporta la progettazione, lo sviluppo, la fornitura, l'attuazione e la valutazione di strumenti e tecnologie adeguati, affidabili, sicuri , di facile utilizzo e convenienti per la salute e l'assistenza, tenendo debitamente conto delle esigenze delle persone con disabilità e dell'invecchiamento della società. Ciò include tecnologie abilitanti fondamentali, dai nuovi biomateriali alla biotecnologia, come pure i metodi di studio delle singole cellule, gli approcci multiomici e di medicina sistemica, l'intelligenza artificiale e altre tecnologie digitali, che offrono miglioramenti significativi rispetto a quelli esistenti, oltre a stimolare un settore della salute competitivo e sostenibile che crea posti di lavoro di elevata qualità. L'industria europea della salute è uno dei settori economici cruciali dell'UE, rappresenta infatti il 3 % del PIL e occupa 1,5 milioni di dipendenti. Le parti interessate devono essere coinvolte il più presto possibile, tenendo conto della dimensione non tecnologica, al fine di garantire l'accettabilità delle nuove tecnologie, metodologie e strumenti. Esse comprendono i cittadini, gli operatori e i professionisti sanitari.

Linee generali

Strumenti e tecnologie per applicazioni in tutti gli ambiti sanitari e qualsiasi indicazione medica pertinente, comprese le limitazioni funzionali;

Strumenti integrati, tecnologie , dispositivi medici, immaginografia medica, biotecnologia, nanomedicina e terapie avanzate (compresa la terapia cellulare e genica), e soluzioni digitali per la salute umana e l'assistenza, tra cui l'intelligenza artificiale, le soluzioni mobili e la telemedicina , affrontando al contempo, ove opportuno e sin dalle fasi iniziali, gli aspetti relativi alla produzione efficienti in termini di costi (al fine di ottimizzare la fase di industrializzazione e il potenziale di innovazione per arrivare a un prodotto medicinale accessibile) ;

Progetti pilota, diffusioni su larga scala, ottimizzazione e acquisizione dell'innovazione delle tecnologie e degli strumenti sanitari in contesti reali compresi gli studi clinici, la ricerca in materia di attuazione compresa la diagnosi basata sulla medicina personalizzata ;

Processi e servizi innovativi per lo sviluppo, la produzione e la realizzazione rapida di strumenti e tecnologie per l'assistenza e le cure sanitarie;

Sicurezza, efficacia, efficienza in termini di costi, interoperabilità e qualità degli strumenti e delle tecnologie per l'assistenza e le cure sanitarie, nonché il loro impatto etico, legale e sociale , nonché gli aspetti dell'accettazione sociale ;

Attività scientifico-regolamentari e norme per gli strumenti e le tecnologie sanitarie e relative all'assistenza;

Gestione dei dati sanitari, compresa la loro interoperabilità, metodi di integrazione, analitici e di visualizzazione, processi decisionali, basandosi sull'intelligenza artificiale, estrazione dei dati, tecnologie dei Big Data, bioinformatica e tecnologie di calcolo ad alte prestazioni per promuovere la medicina personalizzata, anche in materia di prevenzione, e per ottimizzare il percorso sanitario.

1.2.6.   Sistemi sanitari e assistenziali

I sistemi sanitari e assistenziali sono una risorsa essenziale dei sistemi sociali dell'UE, che vantano 24 milioni di dipendenti occupati nel settore sanitario e sociale nel 2017. È una priorità primaria degli Stati membri rendere i sistemi sanitari sicuri, accessibili a tutti, economicamente convenienti, resilienti, sostenibili e affidabili con servizi tempestivi e pertinenti, così come ridurre le disuguaglianze, liberando il potenziale dell'innovazione digitale basata sui dati per una migliore assistenza sanitaria centrata sulla persona, realizzata sulla base di infrastrutture di dati europee aperte e sicure . Nuove opportunità quali la diffusione del 5G, la nozione di «gemelli digitali» e l'Internet delle cose favoriranno la trasformazione digitale dell'assistenza e delle cure sanitarie.

Linee generali

Sostenere la base di conoscenze per riforme nelle politiche e nei sistemi sanitari pubblici in Europa e altrove;

Nuovi modelli e approcci per l'assistenza e le cure sanitarie , tra cui approcci di medicina personalizzata, aspetti gestionali e organizzativi, e la loro trasferibilità o adattamento da un paese/regione all'altro/a;

Miglioramento della valutazione delle tecnologie sanitarie;

Evoluzione delle disuguaglianze in materia sanitaria e risposta politica efficace;

Personale sanitario del futuro e relative esigenze , comprese le competenze digitali ;

Miglioramento rapido , affidabile, sicuro e attendibile dell'informazione sanitaria e dell'utilizzo e riutilizzo dei dati sanitari, ivi comprese le cartelle cliniche elettroniche, con particolare attenzione a  protezione dei dati, compreso l'uso improprio dei dati sullo stile di vita personale e delle informazioni sanitarie, sicurezza, accessibilità , interoperabilità, norme, compatibilità e integrità;

Resilienza dei sistemi sanitari nell'assorbire l'impatto delle crisi e per dare spazio all'innovazione dirompente;

Soluzioni per l'acquisizione di autonomia dei cittadini e dei pazienti, l'auto-diagnosi e l'interazione con i professionisti dell'assistenza e delle cure sanitarie, per un'assistenza più integrata e un approccio centrato sull'utente , tenendo conto della parità di accesso ;

Dati, informazioni, conoscenze e migliori pratiche per la ricerca dei sistemi sanitari a livello dell'UE e mondiale , basandosi sulle conoscenze e le basi di dati esistenti .

2.   POLO TEMATICO «CULTURA, CREATIVITÀ E SOCIETÀ INCLUSIVA ▌»

2.1.   Motivazione

L'UE rappresenta un modello unico volto a combinare la crescita economica con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le politiche sociali, con elevati livelli d'inclusione sociale e con valori condivisi che includono democrazia, diritti umani, parità di genere e ricchezza della diversità. Questo modello si sta evolvendo costantemente e deve affrontare le sfide derivanti, tra l'altro, dalla globalizzazione e dai cambiamenti tecnologici e dalle crescenti disuguaglianze .

L'UE deve promuovere un modello di crescita inclusiva e sostenibile, traendo beneficio dai progressi tecnologici, rafforzando la fiducia nell'amministrazione democratica e promuovendone l'innovazione, incentivando l'istruzione, combattendo le disuguaglianze, la disoccupazione, l'emarginazione, la discriminazione e la radicalizzazione, garantendo i diritti umani, sostenendo la diversità culturale e il patrimonio culturale europeo e coinvolgendo i cittadini attraverso l'innovazione sociale. La gestione delle migrazioni e dell'integrazione dei migranti continuerà ad essere una questione prioritaria. Il ruolo di ricerca e innovazione nelle scienze sociali, umane e artistiche nonché nel settore culturale e creativo è fondamentale per far fronte a queste sfide e raggiungere gli obiettivi dell'UE. In particolare gli aspetti legati alle scienze sociali e umane sono inclusi in tutti i settori di intervento di questo polo tematico.

L'ampiezza, la complessità e il carattere intergenerazionale e transnazionale delle sfide richiedono un'azione dell'UE a più livelli. Affrontare solo a livello nazionale tali questioni critiche in ambito sociale, politico, culturale ed economico ▌comporterebbe il rischio di un utilizzo inefficiente delle risorse, di approcci frammentati e di standard di conoscenza e competenza disuniformi.

Le attività di ricerca e innovazione in tale sfida globale saranno sostanzialmente in linea con le priorità dell'UE in materia di cambiamento democratico, occupazione, crescita e investimenti; giustizia e diritti fondamentali, migrazione, un'Unione economica e monetaria più profonda e più equa e il mercato unico digitale. Risponderanno agli impegni stabiliti nel programma di Roma a operare per la realizzazione di: «un'Europa sociale» e «un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale». Sosterranno anche il pilastro europeo dei diritti sociali e il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e legale. Saranno sfruttate le sinergie esistenti con il programma «Giustizia» e il programma «Diritti e valori», che finanziano attività concernenti l'accesso alla giustizia, i diritti delle vittime, la parità di genere, la non discriminazione, la protezione dei dati e la promozione della cittadinanza europea , nonché con i programmi Europa creativa ed Europa digitale, Erasmus, Erasmus+ e il Fondo sociale europeo Plus .

Le attività contribuiranno direttamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 1 — Povertà zero; SDG 3 — Salute e benessere per tutti; SDG 4 — Istruzione di qualità: SDG 5 — Parità di genere; SDG 8  — Lavoro dignitoso e crescita economica; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 10 — Ridurre le disuguaglianze; SDG 11 — Città e comunità sostenibili; SDG 16 — Pace, giustizia e istituzioni forti.

2.2.   Aree di intervento

2.2.1.   Democrazia e governance

La fiducia nella democrazia e nelle istituzioni politiche esistenti sembra essere in calo. La disillusione nei confronti della politica è sempre più articolata da partiti anti-sistema e populisti e da un nativismo in ripresa. Tale situazione è aggravata , tra l'altro, da disuguaglianze socio-economiche, flussi migratori consistenti e preoccupazioni in materia di sicurezza. Rispondere alle sfide presenti e future richiede una nuova riflessione su come le istituzioni democratiche a tutti i livelli devono adattarsi in un contesto di maggiore diversità, competizione economica mondiale, rapidi progressi tecnologici e digitalizzazione; il modo in cui i discorsi , le pratiche e le istituzioni democratici sono percepiti dai cittadini è fondamentale al riguardo.

Linee generali

La storia, l'evoluzione e l'efficacia delle democrazie, a vari livelli e sotto diverse forme; il ruolo dell'istruzione e delle politiche culturali e per i giovani in quanto pilastri della cittadinanza democratica;

Il ruolo del capitale sociale e l'accesso alla cultura nel rafforzamento del dialogo democratico e della partecipazione civica, società aperte e fiduciose;

Approcci innovativi e responsabili per sostenere la trasparenza, l'accessibilità, la capacità di risposta, la responsabilità , l'attendibilità, la resilienza , l'efficacia e la legittimità della governance democratica nel pieno rispetto dei principi giuridici dei diritti fondamentali e umani nonché dello Stato di diritto;

Strategie per affrontare il populismo, il razzismo, la polarizzazione, la corruzione, gli estremismi, la radicalizzazione, il terrorismo e per includere , responsabilizzare e coinvolgere i cittadini▌;

Analisi e sviluppo dell'inclusione sociale, economica e politica e di dinamiche interculturali in Europa e oltre;

Una migliore comprensione del ruolo della deontologia giornalistica e dei contenuti generati dagli utenti in una società iper-connessa e dello sviluppo di strumenti per combattere la disinformazione;

Il ruolo ▌delle identità multiculturali , comprese le identità spirituali, in relazione alla democrazia, alla cittadinanza ▌e all'impegno politico , nonché i valori fondanti dell'UE quali rispetto, tolleranza, parità di genere, cooperazione e dialogo ;

Sostegno alla ricerca per comprendere l'identità e l'appartenenza a livello di comunità, regioni e nazioni;

L'impatto sui sistemi democratici , sulla riservatezza e sulla libertà di espressione dei progressi tecnologici e scientifici, incluso quello dei Big Data, delle reti sociali online e dell'intelligenza artificiale;

Una democrazia e una governance deliberative, partecipative e dirette e una cittadinanza attiva e inclusiva, che comprenda la dimensione digitale;

L'impatto delle disuguaglianze economiche e sociali sulla partecipazione politica e sulla governance democratica, e ricerche per stabilire in quale misura la cancellazione delle disuguaglianze e la lotta contro tutte le forme di discriminazione compresa quella basata sul genere possano contribuire a rafforzare la democrazia;

Le dimensioni umane, sociali e politiche della criminalità, del dogmatismo e della radicalizzazione, in rapporto a coloro che sono impegnati, o potenzialmente impegnati, in tali comportamenti nonché coloro che ne sono colpiti o potenzialmente colpiti;

La lotta contro la disinformazione, le false notizie e l'incitamento all'odio, e il loro impatto nella definizione della sfera pubblica;

L'UE come attore internazionale e regionale nella governance multilaterale, compresi nuovi approcci in materia di diplomazia scientifica;

Efficienza dei sistemi giudiziari e un migliore accesso alla giustizia basati sull'indipendenza della magistratura, i principi e i diritti umani, con modalità procedurali eque, efficienti e trasparenti sia in materia civile che penale.

2.2.2.   Patrimonio culturale

Il settore culturale e creativo europeo crea legami tra l'arte, la cultura, le credenze e le esperienze spirituali, il patrimonio culturale, le imprese e la tecnologia. Inoltre, le industrie culturali e creative svolgono un ruolo fondamentale nella reindustrializzazione dell'Europa, sono un elemento trainante per la crescita e si collocano in una posizione strategica per stimolare ricadute innovative in altri settori industriali, come il turismo, il commercio al dettaglio, i media e le tecnologie e l'ingegneria digitali. Il patrimonio culturale è parte integrante dei settori culturali e creativi ed è il tessuto delle nostre vite, importante per le comunità, i gruppi e le società, da cui deriva un senso di appartenenza. È il ponte tra il passato e il futuro delle nostre società. Una migliore comprensione del nostro patrimonio culturale e del modo in cui viene percepito e interpretato sono di vitale importanza per la creazione di una società inclusiva in Europa e nel mondo. È anche la forza motrice dell'economia europea, nazionale, regionale e locale e una fonte potente di ispirazione per le industrie creative e culturali. Le attività di accesso, conservazione, protezione e ripristino del nostro patrimonio culturale, l'interpretazione e lo sfruttamento di tutto il suo potenziale sono le sfide fondamentali per le generazioni attuali e per quelle future. Il patrimonio culturale , tangibile e intangibile, fornisce l'ispirazione e il contributo più importanti per l'arte, l'artigianato tradizionale, i settori culturali, creativi e imprenditoriali ▌che sono i motori della crescita economica sostenibile, della creazione di nuovi posti di lavoro e del commercio esterno. In tal senso, l'innovazione e la resilienza del patrimonio culturale devono essere considerate in collaborazione con le comunità locali e le parti interessate. Può inoltre servire da agente della diplomazia culturale e come fattore di creazione della coesione culturale e sociale.

Linee generali

Scienze e studi del patrimonio culturale, con tecnologie all'avanguardia e metodologie innovative, incluse quelle digitali;

Accesso e condivisione del patrimonio culturale, con modelli e utilizzi innovativi e una gestione partecipativa;

Ricerca per l'accessibilità del patrimonio culturale attraverso le nuove tecnologie, quali i servizi di cloud, compreso, ma non solo, uno spazio collaborativo europeo per il patrimonio culturale, nonché incoraggiamento e agevolazione della trasmissione delle conoscenze e delle competenze. Ciò avverrà in seguito a una valutazione di impatto;

Modelli aziendali sostenibili per rafforzare la base finanziaria del settore del patrimonio culturale;

Connessione del patrimonio culturale con i settori creativi emergenti , compresi i media interattivi, e innovazione sociale ;

Il contributo del patrimonio culturale allo sviluppo sostenibile attraverso la conservazione, la protezione, lo sviluppo e la rigenerazione dei panorami culturali, che fanno dell'UE un laboratorio per l'innovazione basata sul patrimonio e il turismo culturale sostenibile ;

Conservazione, protezione, miglioramento, ripristino e gestione sostenibile del patrimonio culturale e delle lingue , compreso l'impiego di competenze e mestieri tradizionali o tecnologie d'avanguardia incluse quelle digitali;

Influenza della memoria culturale, delle tradizioni, dei modelli comportamentali, delle percezioni, delle convinzioni, dei valori, del senso di appartenenza e delle identità. Il ruolo della cultura e del patrimonio culturale nelle società multiculturali e modelli di inclusione e di esclusione culturale .

2.2.3.   Trasformazioni sociali ed economiche

Le società europee sono sottoposte a profonde trasformazioni socio-economiche e culturali , in particolare per effetto della globalizzazione e delle innovazioni tecnologiche. Allo stesso tempo, vi è stato un incremento della disuguaglianza di reddito nella maggior parte dei paesi europei (3). Sono necessarie politiche orientate all'avvenire, al fine di favorire la crescita inclusiva e sostenibile, la parità di genere, il benessere e la cancellazione delle disuguaglianze, stimolando la produttività (compresi i progressi nelle sue valutazioni) le disuguaglianze socio-spaziali e il capitale umano, comprendendo e rispondendo alle sfide dell'emigrazione e dell'integrazione e sostenendo la solidarietà intergenerazionale , il dialogo interculturale e la mobilità sociale. Per un futuro più equo e prospero sono necessari sistemi di istruzione e formazione accessibili, inclusivi e di alta qualità.

Linee generali

Base di conoscenze per una consulenza in materia di investimenti e politiche, in particolare per l'istruzione e la formazione, per qualifiche ad elevato valore aggiunto, produttività, mobilità sociale, crescita, innovazione sociale e creazione di posti di lavoro. Il ruolo dell'istruzione e della formazione per contrastare le disuguaglianze e sostenere l'inclusione, compresa la prevenzione dell'insuccesso scolastico ;

La sostenibilità sociale al di là dei soli indicatori del PIL, in particolare i nuovi modelli economici e commerciali e le nuove tecnologie finanziarie;

Altri strumenti statistici ed economici per una migliore comprensione della crescita e dell'innovazione in un contesto di lenta crescita della produttività e/o cambiamenti economici strutturali ;

Nuovi modelli di governance nei settori economici emergenti e le istituzioni del mercato;

Nuovi tipi di lavoro, il ruolo del lavoro, il perfezionamento professionale, gli andamenti e i cambiamenti nel mercato del lavoro e nei redditi nelle società contemporanee, e il loro impatto sulla distribuzione del reddito, l'equilibrio tra lavoro e vita privata, gli ambienti di lavoro, la non discriminazione, compresa la parità di genere e l'inclusione sociale;

Maggiore comprensione dei cambiamenti sociali in Europa e delle loro conseguenze;

Gli effetti delle trasformazioni sociali, tecnologiche ed economiche in materia di accesso a un'edilizia sicura, sana, accessibile in termini di costi e sostenibile;

Sistema fiscale e previdenziale, nonché la sicurezza sociale e le politiche di investimento nel sociale, al fine di cancellare le disuguaglianze in modo equo e sostenibile e affrontare gli impatti ▌della tecnologia, della demografia e della diversità;

Modelli di crescita e sviluppo inclusivi e sostenibili per gli ambienti urbani, semiurbani e rurali;

Comprensione della mobilità umana e dei sui impatti nel contesto delle trasformazioni sociali ed economiche, considerata a livello globale e locale per una migliore governance della migrazione, il rispetto delle differenze, l'integrazione a lungo termine dei migranti, tra cui i rifugiati, e l'impatto degli interventi politici correlati ; rispetto degli impegni internazionali e dei diritti umani e questioni relative all'aiuto alla cooperazione e allo sviluppo ; un accesso più ampio e migliore a un'istruzione di qualità, alla formazione, al mercato del lavoro, alla cultura, a servizi di sostegno, a una cittadinanza attiva e inclusiva, in particolare per i cittadini vulnerabili , compresi i migranti ;

Risposta alle grandi sfide riguardanti i modelli europei per la coesione sociale, l'immigrazione, l'integrazione, l'evoluzione demografica, l'invecchiamento, la disabilità, l'istruzione, la povertà e l'esclusione sociale;

Strategie avanzate e metodi innovativi per promuovere la parità di genere in tutti i settori di rilevanza sociale, economica e culturale e affrontare i pregiudizi di genere e la violenza basata sul genere;

Sistemi d'istruzione e di formazione per promuovere e per sfruttare al meglio la trasformazione digitale dell'UE, per gestire inoltre i rischi derivanti dall'interconnessione e dalle innovazioni tecnologiche a livello mondiale, in particolare i rischi che emergono online, le preoccupazioni di natura etica, le disuguaglianze socio-economiche e i radicali cambiamenti dei mercati;

Modernizzazione della governance delle autorità pubbliche e dei sistemi di gestione per coinvolgere i cittadini e soddisfarne le aspettative ▌riguardo alla fornitura di servizi, la trasparenza, l'accessibilità, l'apertura, la responsabilità e la centralità dell'utente.

3.     POLO TEMATICO «SICUREZZA CIVILE PER LA SOCIETÀ»

3.1.     Motivazione

La cooperazione europea ha contribuito ad un'epoca di pace, stabilità e prosperità senza precedenti sul continente europeo. Tuttavia l'Europa deve far fronte alle sfide che emergono dalle costanti minacce alla sicurezza della nostra società, sempre più complessa e digitalizzata. Gli attacchi terroristici e la radicalizzazione, oltre agli attacchi informatici e alle minacce ibride, suscitano gravi preoccupazioni in materia di sicurezza e sottopongono la società a una notevole tensione. Occorre fare attenzione anche alle emergenti minacce alla sicurezza che potranno creare le nuove tecnologie nel prossimo futuro. La sicurezza e prosperità future dipendono dal miglioramento della capacità di proteggere l'Europa da tali minacce. Queste ultime non possono essere affrontate esclusivamente con mezzi tecnologici, ma richiedono conoscenze sulle persone, la loro storia, cultura e comportamento, e devono includere considerazioni etiche per quanto riguarda l'equilibrio tra sicurezza e libertà. Inoltre, l'Europa deve garantire la sua indipendenza dalle tecnologie critiche per la sicurezza e sostenere lo sviluppo di tecnologie pionieristiche in tale settore.

I cittadini europei, le istituzioni statali, gli organismi dell'UE e l'economia devono essere protetti dalle continue minacce del terrorismo e del crimine organizzato, fra cui il traffico illecito delle armi da fuoco, il narcotraffico, la tratta di esseri umani e il traffico di beni culturali. Le dimensioni umane e sociali della criminalità e della radicalizzazione violenta richiedono una maggiore comprensione al fine di migliorare le politiche pubbliche in termini di sicurezza. Un altro fattore determinante è dato dal rafforzamento della protezione e della sicurezza attraverso una migliore gestione delle frontiere, ivi comprese quelle marittime e terrestri. La criminalità informatica è in aumento e i rischi che ne derivano si diversificano con l'incedere della digitalizzazione dell'economia e della società. L'Europa deve continuare ad adoperarsi per migliorare la sicurezza informatica, la protezione della vita privata nell'ambiente digitale, la protezione dei dati personali e a combattere la diffusione di informazioni false e dannose al fine di salvaguardare la stabilità democratica ed economica. Sono altresì richiesti ulteriori sforzi per limitare gli effetti sulle vite e sui mezzi di sostentamento provocati dai fenomeni metereologici estremi che si stanno intensificando a causa dei cambiamenti climatici, quali inondazioni, tempeste, canicole o siccità che provocano incendi boschivi, degrado del suolo e altri disastri naturali, quali gli eventi sismici. Le catastrofi, che siano naturali o dovute all'intervento umano, possono mettere a rischio importanti funzioni sociali e infrastrutture cruciali, ad esempio le comunicazioni, la sanità, l'erogazione di energia, i trasporti, la sicurezza e l'amministrazione pubblica.

Ciò richiede sia ricerca tecnica che ricerca sui fattori umani coinvolti nel miglioramento della resilienza alle catastrofi, ivi compresi, se del caso, le applicazioni di sperimentazione, la formazione, l'igiene cibernetica e l'istruzione informatica. Occorrono maggiori sforzi per valutare i risultati della ricerca in materia di sicurezza e promuoverne l'adozione.

Questo polo tematico cercherà sinergie, in particolare con i seguenti programmi: Fondo sicurezza interna, Fondo per la gestione integrata delle frontiere ed Europa digitale, nonché una maggiore cooperazione in materia di ricerca e innovazione tra agenzie e organizzazioni intergovernative, anche mediante meccanismi di scambio e consultazione, per esempio nel settore di intervento «Protezione e sicurezza».

La ricerca in materia di sicurezza è parte della più ampia ed esaustiva risposta dell'UE alle minacce alla sicurezza. Contribuisce al processo di sviluppo delle competenze, consentendo la disponibilità futura di tecnologie, tecniche e applicazioni per colmare le lacune delle capacità identificate dai decisori politici e dagli operatori del settore e le organizzazioni della società civile. Ciò premesso, il finanziamento alla ricerca mediante il programma quadro dell'UE ha rappresentato circa il 50 % del totale dei finanziamenti pubblici per la ricerca in materia di sicurezza nell'UE. Sarà fatto pieno uso degli strumenti disponibili, compreso il programma spaziale europeo (Galileo ed EGNOS, Copernicus, la sorveglianza dell'ambiente spaziale e le comunicazioni satellitari governative). Le attività di ricerca e innovazione nell'ambito di questo programma si concentreranno esclusivamente sulle applicazioni civili ma, in considerazione del fatto che esistono settori di tecnologia a duplice uso, verrà attivamente ricercato un coordinamento con le attività di ricerca in materia di difesa finanziata dall'UE allo scopo di rafforzare le sinergie. La duplicazione dei finanziamenti è evitata. La collaborazione transfrontaliera contribuisce allo sviluppo del mercato unico europeo in materia di sicurezza e al miglioramento delle prestazioni industriali, che formano le fondamenta dell'autonomia dell'UE. Sarà riservata la dovuta attenzione alla comprensione e alla percezione umana della sicurezza.

La ricerca in materia di sicurezza risponde agli impegni stabiliti nel programma di Roma a operare per la realizzazione di «un'Europa sicura», contribuendo a un'Unione della sicurezza autentica ed effettiva.

Le attività contribuiranno direttamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 16 — Pace, giustizia e istituzioni forti.

3.1.1.    Società resilienti alle catastrofi

Le catastrofi possono scaturire da cause molteplici, sia naturali che antropiche, comprese quelle riconducibili agli attacchi terroristici, ai fenomeni meteo-climatici e altri fenomeni estremi (compreso l'innalzamento del livello dei mari), agli incendi boschivi, canicole, alluvioni, siccità, desertificazione, eventi sismici, tempeste, mareggiate e fenomeni vulcanici, siccità, agli eventi meteorologici spaziali, ai disastri industriali e dei trasporti, nonché a quei rischi che ne risultano a cascata. Il fine consiste nel prevenire e ridurre la perdita di vite, le situazioni che arrecano danno alla salute e all'ambiente, i traumi nonché i danni economici e materiali causati dalle catastrofi, assicurare la fornitura alimentare, di medicinali e servizi e la sicurezza idrica nonché rafforzare la comprensione ▌la riduzione dei rischi di catastrofe e la ripresa post-catastrofe . Ciò implica coprire l'intero spettro della gestione della crisi: dalla prevenzione e la formazione, alla gestione delle crisi e alla gestione post-crisi e alla resilienza.

Linee generali

Tecnologie, capacità e governance per il personale di primo intervento nelle operazioni di emergenza nelle situazioni di crisi , di catastrofe e post- catastrofe e la fase iniziale della ripresa ;

Le capacità della società di prevenire, gestire e ridurre in modo migliore il rischio di catastrofe, anche attraverso soluzioni basate sulla natura, rafforzando le capacità di previsione, la prevenzione, la preparazione e la risposta ai rischi nuovi ed esistenti e agli effetti domino, valutazione d'impatto e una migliore comprensione del fattore umano nella gestione del rischio e strategie di comunicazione dei rischi ;

Sostenere efficacemente la filosofia del «ricostruire meglio» (build-back-better) nel quadro di Sendai mediante una migliore comprensione del recupero post-catastrofe e la ricerca in materia di una valutazione più efficace del rischio post-catastrofi.

Interoperabilità di attrezzature e procedure per facilitare la cooperazione operativa transfrontaliera e un mercato europeo integrato.

3.1.2.    Protezione e sicurezza

È necessario proteggere i cittadini e rispondere alle minacce della sicurezza derivanti da attività criminali, incluse quelle terroristiche e minacce ibride; per proteggere le popolazioni, gli spazi pubblici e le infrastrutture essenziali, sia dagli attacchi materiali (inclusi quelli CBRN-E: chimico, biologico, radiologico e nucleare e con esplosivi) che informatici; per combattere il terrorismo e la radicalizzazione violenta , anche comprendendo e affrontando le idee e le credenze terroristiche; per prevenire e combattere le forme gravi di criminalità, incluso il crimine informatico e organizzato (ad esempio la pirateria e la contraffazione di prodotti) ; per sostenere le vittime; per tracciare i flussi finanziari criminali; per sviluppare nuove capacità di polizia scientifica ; per sostenere l'impiego di dati per l'applicazione della legge e garantirne la tutela; per potenziare le capacità di protezione delle frontiere , sostenere la gestione delle frontiere aeree, terrestri e marittime dell'UE, per i flussi di popolazioni e di merci e per comprendere il fattore umano in tutte queste minacce per la sicurezza e la relativa prevenzione e mitigazione . È essenziale mantenere la flessibilità per affrontare in modo rapido le nuove e impreviste sfide alla sicurezza che possono emergere.

Linee generali

Approcci e tecnologie innovativi per gli operatori del settore della sicurezza (quali forze di polizia , vigili del fuoco, servizi medici , polizia di frontiera e guardia costiera, uffici doganali), in particolare nel contesto della trasformazione digitale e dell'interoperabilità delle forze di sicurezza, per i gestori delle infrastrutture , gli operatori delle organizzazioni della società civile e quelli che gestiscono gli spazi all'aperto;

Analisi dei fenomeni di criminalità transfrontaliera, metodi avanzati per una condivisione e raccolta dei dati rapide, affidabili, standardizzate e che tutelino maggiormente la vita privata, nonché delle migliori prassi;

Le dimensioni umane e  socioeconomiche della criminalità e della radicalizzazione violenta, in rapporto a coloro che sono impegnati o potenzialmente impegnati in tali comportamenti nonché coloro che ne sono colpiti o potenzialmente colpiti , anche comprendendo e contrastando le idee e le credenze dei terroristi e i reati basati sul genere, l'orientamento sessuale o la discriminazione razziale ;

Analisi degli aspetti di sicurezza delle nuove tecnologie quali sequenziamento del DNA, l'editing genetico, i nanomateriali e i materiali funzionali, l'intelligenza artificiale, i sistemi autonomi, i droni, la robotica, l'informatica quantistica, le criptovalute, la stampa 3D e i dispositivi indossabili, le catene di blocchi (blockchain), nonché potenziamento della consapevolezza dei cittadini, delle autorità pubbliche e dell'industria per prevenire la creazione di nuovi rischi per la sicurezza e per ridurre i rischi esistenti, inclusi quelli derivanti dalle nuove tecnologie▌;

Migliori capacità di previsione e di analisi per l'elaborazione delle politiche e a livello strategico sulle minacce alla sicurezza;

Protezione delle infrastrutture critiche e degli spazi aperti e pubblici da minacce fisiche, digitali e ibride, compresi gli effetti del cambiamento climatico;

Monitoraggio e lotta contro la disinformazione e le false notizie con implicazioni per la sicurezza , compreso lo sviluppo di capacità per individuare le fonti di manipolazione ;

Sviluppo tecnologico destinato alle applicazioni civili per rafforzare, se del caso, l'interoperabilità tra le forze della protezione civile e quelle militari;

Interoperabilità di attrezzature e procedure per facilitare la cooperazione operativa transfrontaliera , intergovernativa e tra agenzie e per sviluppare un mercato europeo integrato;

Sviluppo di strumenti e metodi per una gestione integrata delle frontiere efficiente ed efficace, in particolare incrementare la capacità di reazione e migliorare la capacità di monitorare i movimenti attraverso le frontiere esterne al fine di potenziare l'individuazione dei rischi, la risposta in caso di incidenti e la prevenzione della criminalità;

Individuazione di attività fraudolente ai valichi di frontiera e lungo tutta la catena di approvvigionamento, anche individuando i documenti falsi o altrimenti manipolati e individuando la tratta di esseri umani e il traffico di beni illeciti;

Assicurare la protezione dei dati personali nelle attività di contrasto, in particolare alla luce della rapida evoluzione tecnologica , comprese la riservatezza e l'integrità delle informazioni nonché della tracciabilità e del trattamento di tutte le operazioni;

Sviluppo di tecniche di identificazione dei prodotti per migliorare la protezione dei componenti e dei beni originali e per controllare i prodotti trasportati;

3.1.3.    Cibersicurezza

Le attività informatiche dolose non solo minacciano le nostre economie, ma anche il funzionamento stesso delle nostre democrazie, le nostre libertà e i nostri valori. Le minacce informatiche sono spesso di natura criminale, motivate dal profitto, ma possono anche essere di natura politica e strategica. La nostra sicurezza , libertà, democrazia e prosperità future dipendono dal miglioramento della nostra capacità di proteggere l'UE dalle minacce informatiche. La trasformazione digitale richiede il miglioramento sostanziale della sicurezza informatica, per garantire la protezione dell'enorme numero di dispositivi di IoT (Internet delle cose) che si prevede saranno connessi a Internet, e il funzionamento sicuro della rete e dei sistemi di informazione, inclusi quelli per le reti energetiche, per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua potabile, veicoli e sistemi di trasporto, ospedali, settore finanziario, istituzioni pubbliche, fabbriche, abitazioni. L'Europa deve rafforzare la resilienza agli attacchi informatici e creare un efficace effetto deterrente a livello informatico , garantendo nel contempo il rafforzamento della protezione dei dati e della libertà dei cittadini . È nell'interesse dell'Unione garantire lo sviluppo e il mantenimento e di capacità strategiche essenziali in materia di sicurezza informatica per tutelare il proprio mercato unico digitale, e in particolare per assicurare la protezione di reti e sistemi informativi critici e fornire servizi fondamentali di sicurezza informatica. L'Unione deve essere in grado di salvaguardare le proprie risorse digitali e competere sul mercato mondiale della sicurezza informatica.

Linee generali

Tecnologie dell'intera catena del valore digitale (dai componenti per la sicurezza alla crittografia post-quantica , ad applicazioni software e collegamenti di rete autoriparanti);

Tecnologie , metodi, norme e migliori prassi per affrontare le ▌minacce della sicurezza informatica , anticipando le esigenze future, e sostenere un'industria europea competitiva , compresi strumenti di identificazione elettronica, individuazione delle minacce, l'igiene cibernetica nonché le risorse di formazione e istruzione ;

Una collaborazione aperta per la rete europea di competenza nella sicurezza informatica e un centro di competenza.

4.    POLO TEMATICO «DIGITALE, INDUSTRIA E SPAZIO»

4.1.    Motivazione

Per garantire la competitività industriale e la capacità di affrontare le sfide mondiali del futuro, l'UE deve accrescere la sua sovranità tecnologica e le proprie capacità scientifiche, tecnologiche e industriali nei settori principali che sostengono la trasformazione della nostra economia, dei nostri luoghi di lavoro e della nostra società.

L'industria dell'UE fornisce un posto di lavoro su cinque, i due terzi degli investimenti in ricerca e sviluppo del settore privato e genera l'80 % delle esportazioni dell'UE. Una nuova ondata di innovazione, che implica la fusione di tecnologie fisiche e digitali, darà il via a enormi opportunità per l'industria dell'UE, migliorando la qualità della vita dei suoi cittadini.

La digitalizzazione è un elemento fondamentale. Siccome questa procede a ritmo rapido in tutti i settori, gli investimenti nelle aree principali — che vanno dall'intelligenza artificiale affidabile all'Internet di prossima generazione, dal calcolo ad alte prestazioni alla fotonica , dalle tecnologie quantistiche alla robotica e alla micro/ nano-elettronica — diventano essenziali per rafforzare la nostra economia e la sostenibilità della nostra società. Gli investimenti, la produzione e l'impiego delle tecnologie digitali forniscono un notevole impulso alla crescita economica dell'UE, che solo tra il 2001 e il 2011 ha evidenziato un incremento del 30 %. In tale contesto, il ruolo delle PMI rimane fondamentale nell'UE, in termini sia di crescita che di occupazione. La diffusione del digitale nelle PMI promuove la competitività e la sostenibilità.

Le tecnologie abilitanti fondamentali (4) sostengono la fusione tra il mondo digitale e il mondo fisico; un aspetto centrale in questa nuova ondata mondiale di innovazione. Investire nella ricerca, nello sviluppo, nella dimostrazione e diffusione di tecnologie abilitanti fondamentali, e garantire un approvvigionamento sicuro, sostenibile e accessibile di materie prime e materiali avanzati, assicurerà un'autonomia strategica dell'UE e consentirà all'industria dell'UE di ridurre considerevolmente i propri impatti ambientali e le emissioni di gas serra.

Saranno perseguite, se del caso, anche specifiche tecnologie future ed emergenti.

Il settore dello spazio è di importanza strategica; circa il 10 % del PIL dell'UE dipende dall'impiego di servizi spaziali. L'UE presenta un settore dello spazio di livello mondiale, con un'industria di produzione satellitare molto forte e un dinamico settore dei servizi a valle. Il settore dello spazio fornisce strumenti importanti per il monitoraggio, la comunicazione, la navigazione e la sorveglianza, e apre molte opportunità commerciali, soprattutto in combinazione con le tecnologie digitali e altre fonti di dati. L'UE deve impegnarsi a trarre il massimo vantaggio da queste opportunità, sfruttando a pieno il potenziale dei propri programmi spaziali Copernicus, EGNOS e Galileo e proteggendo le infrastrutture spaziali e terrestri dalle minacce provenienti dallo spazio.

L'UE ha la possibilità unica di essere un leader a livello mondiale e di aumentare la propria quota sui mercati mondiali, dimostrando come la trasformazione digitale, il primato in tecnologie abilitanti fondamentali e spaziali, la transizione a un'economia circolare a basse emissioni di carbonio e la competitività possono trarre forza l'una dall'altra attraverso l'eccellenza tecnologica e scientifica.

Per realizzare l'economia digitale, circolare e a basse emissioni di carbonio, è necessaria un'azione a livello dell'UE a causa della complessità delle catene di valore, della natura sistemica e multidisciplinare delle tecnologie e dei loro elevati costi di sviluppo e della natura intersettoriale dei problemi da affrontare. L'UE deve garantire che tutti gli operatori industriali e la società nel suo complesso possano trarre vantaggio dalle tecnologie pulite e avanzate e dalla digitalizzazione. Il solo sviluppo delle tecnologie non sarà sufficiente. L'accettazione a livello sociale di tali tecnologie ed evoluzioni è cruciale per il coinvolgimento degli utenti finali e i cambiamenti comportamentali .

Le infrastrutture ad orientamento industriale, incluse le linee pilota, aiuteranno le imprese dell'UE, in particolare le PMI, a utilizzare queste tecnologie e miglioreranno la loro capacità di innovare; inoltre, possono essere agevolate anche da altri programmi dell'UE.

È essenziale un forte impegno dell'industria e della società civile per definire le priorità e  sviluppare programmi di ricerca e innovazione, aumentando l'effetto leva dei finanziamenti pubblici attraverso investimenti pubblici e privati e garantendo la migliore adozione dei risultati. L'accettazione e la comprensione a livello sociale , tenendo anche conto della progettazione di prodotti, beni e servizi, sono componenti fondamentali per il successo, come pure un nuovo programma per le competenze rilevanti a livello industriale e per la standardizzazione.

Riunire le attività sul digitale, le tecnologie abilitanti fondamentali e spaziali, come pure l'approvvigionamento sostenibile delle materie prime, permetterà di applicare un approccio più sistemico e una più profonda trasformazione digitale e industriale. Garantirà che la ricerca e innovazione in queste aree alimenti e contribuisca all'attuazione delle politiche dell'UE in materia di industria, digitalizzazione, ambiente, energia e clima, economia circolare, materie prime e materiali avanzati e settore dello spazio.

Sarà assicurata la complementarità con le attività svolte , in particolare, nell'ambito del programma Europa digitale e del programma spaziale, nel rispetto della linea di demarcazione tra i ▌programmi ed evitando sovrapposizioni.

Le attività contribuiranno direttamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 8 — Lavoro dignitoso e crescita economica; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 12 — Consumo e produzione responsabili; SDG 13 — Agire per il clima.

4.2.    Aree di intervento

4.2.1.    Tecnologie di fabbricazione

L'attività industriale è un fattore chiave dell'occupazione e della prosperità dell'UE, che produce più dei tre quarti delle esportazioni totali dell'UE e fornisce più di 100 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti. La sfida decisiva per l'attività industriale dell'UE è mantenersi competitiva a livello mondiale con prodotti più personalizzati e intelligenti e di elevato valore aggiunto, realizzati con costi inferiori per quanto riguarda l'energia e le risorse materiali, nonché caratterizzati da una riduzione dell'impronta di carbonio e ambientale . I contributi derivanti dalla creatività e dalla cultura , nonché le prospettive provenienti dalle scienze sociali e umane circa il rapporto tra tecnologie e persone nella produzione, saranno fondamentali per aiutare a generare valore aggiunto. Si studierà altresì l'impatto sulla vita professionale e sull'occupazione.

Linee generali

Tecnologie di fabbricazione pionieristiche come la produzione biotecnologica, la produzione additiva, la robotica industriale collaborativa, flessibile e intelligente , i sistemi di produzione industriale integrati con risorse umane, promosse anche attraverso una rete dell'UE di infrastrutture ad orientamento industriale , che forniscono servizi volti ad accelerare la trasformazione tecnologica e l'adozione da parte dell'industria dell'UE ;

Innovazioni pionieristiche che impiegano differenti tecnologie abilitanti in tutta la catena del valore, ad esempio le tecnologie convergenti, l'intelligenza artificiale, i gemelli digitali, l'analisi di dati, le tecnologie di controllo, le tecnologie dei sensori, la robotica industriale , collaborativa e intelligente, i sistemi centrati sull'uomo, la produzione biotecnologica, le batterie di tecnologia avanzata e le tecnologie per l'idrogeno, compreso l'idrogeno basato su fonti rinnovabili, e le celle a combustibile, come pure le tecnologie laser e al plasma avanzate ;

Competenze, spazi lavorativi e imprese totalmente adattati alle nuove tecnologie, in linea con i valori sociali europei;

Impianti cognitivi flessibili, di alta precisione, privi di difetti , poco inquinanti a bassa produzione di rifiuti , sostenibili e climaticamente neutri, in linea con l'approccio dell'economia circolare, nonché sistemi di fabbricazione intelligenti ed efficienti sotto il profilo energetico che soddisfano le esigenze dei clienti;

Innovazioni pionieristiche nelle tecniche per i sopralluoghi dei siti di costruzione, per una totale automazione del montaggio eseguito sul posto e dei componenti prefabbricati.

4.2.2.    Principali tecnologie digitali

Per un'UE competitiva , sociale e centrata sui cittadini sarà essenziale mantenere e sviluppare autonomamente forti capacità di progettazione e produzione nelle tecnologie digitali fondamentali quali la micro e la nano-elettronica, i microsistemi, la fotonica, i sistemi software e ciberfisici e la loro integrazione, nonché materiali avanzati relativi a queste applicazioni.

Linee generali

Micro e nano-elettronica, compresa la concezione, le componenti e le attrezzature produttive della progettazione e dello sviluppo che rispondono alle esigenze specifiche della trasformazione digitale e delle sfide a livello mondiale, in termini di prestazioni , funzionalità, consumo energetico e materiale e integrazione;

Tecnologie di telerilevamento e azionamento efficienti e sicure e la relativa co-integrazione con le unità computazionali come fattore abilitante dell'industria e dell'Internet delle cose, incluse le soluzioni innovative su materiali flessibili e conformabili per oggetti interattivi a misura d'uomo;

Tecnologie come complementi o alternative alla nano-elettronica, quali l'informatica, la trasmissione e il telerilevamento quantistici integrati nonché le componenti dell'informatica neuromorfica e la spintronica ;

Architetture di calcolo , acceleratori e processori a basso consumo per una vasta gamma di applicazioni, fra cui l'informatica neuromorfica che alimenta le applicazioni di intelligenza artificiale, l'edge computing, la digitalizzazione dell'industria, i Big Data e il cloud computing , l'energia intelligente e la mobilità connessa e automatizzata;

Progettazione di unità di calcolo dei computer che offra solide garanzie di esecuzione affidabile, dotate di misure intrinseche di protezione della vita privata e di sicurezza per i dati di input/output e l'informatica quantistica, nonché per le istruzioni di elaborazione e interfacce uomo-macchina adeguate ;

Tecnologie fotoniche che permettono applicazioni con progressi innovativi in termini di funzionalità , integrazione e prestazioni;

Tecnologie dell'ingegneria dei sistemi e di controllo a sostegno di sistemi flessibili, evolvibili e completamente autonomi per applicazioni affidabili che interagiscono con il mondo fisico e l'uomo , anche nei settori critici dell'industria e della sicurezza;

Tecnologie di software che rafforzino la qualità, la cibersicurezza e l'affidabilità delle applicazioni informatiche con una migliore vita utile che incrementa lo sviluppo della produttività e introduce l'intelligenza artificiale integrata e la resilienza nei software , nonché la relativa architettura ;

Tecnologie emergenti che espandono le tecnologie digitali▌.

4.2.3.     Tecnologie abilitanti emergenti

Le tecnologie abilitanti fondamentali hanno dimostrato il loro potenziale in termini di stimolo dell'innovazione in molti settori e trasversalmente a essi  (5) . Per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie abilitanti e alimentare i canali dell'innovazione occorre individuare temi di ricerca trasformativa che devono essere sostenuti dalla prima fase esplorativa alle dimostrazioni nelle applicazioni pilota. Inoltre, le comunità emergenti, spesso interdisciplinari, devono essere assistite al fine di raggiungere una massa critica che consenta loro di sviluppare e portare a maturità, in maniera sistematica, tecnologie promettenti. L'obiettivo è portare le tecnologie abilitanti emergenti a livelli di maturità tali da consentirne l'inclusione nelle tabelle di marcia relative alla ricerca industriale e all'innovazione.

Linee generali

Sostegno alle tendenze future ed emergenti nelle tecnologie abilitanti fondamentali;

Sostegno alle comunità emergenti aventi, fin dall'inizio, un approccio centrato sull'uomo;

Valutazione del potenziale dirompente delle nuove tecnologie industriali emergenti e del loro impatto su cittadini, industria, società e ambiente, realizzando interfacce con le tabelle di marcia industriali;

Ampliamento della base industriale per l'adozione di tecnologie e innovazioni aventi un potenziale rivoluzionario, compreso lo sviluppo delle risorse umane e nel contesto mondiale.

4.2.4.    Materiali avanzati

L'UE è leader mondiale nei materiali avanzati e nei processi associati, che costituiscono il 20 % della sua base industriale e le fondamenta di quasi tutte le catene di valore mediante la trasformazione delle materie prime. Per restare competitiva e soddisfare le esigenze dei cittadini in relazione a materiali sostenibili, sicuri e avanzati, l'UE deve investire nella ricerca relativa ai nuovi materiali, compresi quelli a base biologica e i materiali edili innovativi ed efficienti dal punto di vista delle risorse, nonché migliorare la durabilità e la riciclabilità dei materiali, ridurre le emissioni di carbonio e l'impronta ambientale e guidare l'innovazione industriale intersettoriale sostenendo le nuove applicazioni in tutti i settori industriali. Inoltre, i materiali avanzati hanno un impatto enorme per quanto concerne le esigenze dei cittadini.

Linee generali

Materiali (compresi polimeri , bio-, nano-, e multi-materiali , materiali bidimensionali e materiali intelligenti — tra cui le lignocellulose -, materiali compositi, metalli e leghe) e materiali avanzati (ad esempio materiali quantistici, responsivi, fotonici e superconduttori) progettati con nuove proprietà tramite il trattamento di funzionalizzazione e che soddisfino i requisiti regolamentari (ma senza portare a un aumento della pressione sull'ambiente durante il loro intero ciclo di vita, dalle fasi di produzione, a quelle di utilizzo e di fine vita);

Trattamenti e produzione di materiali integrati che seguono un approccio etico orientato al cliente, che comprendono le attività pre-regolamentari e la valutazione del ciclo di vita, l'approvvigionamento e la gestione delle materie prime, la durabilità, la riutilizzabilità e la riciclabilità, la sicurezza, la valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente e la gestione del rischio;

Fattori abilitanti dei materiali avanzati come caratterizzazione (ad esempio per la garanzia di qualità), modellizzazione e simulazione , realizzazione di progetti pilota ed espansione;

Un ecosistema di innovazione delle infrastrutture tecnologiche dell'UE (6) , in rete e accessibile a tutti i portatori di interessi pertinenti , identificato e basato sulle priorità in accordo con gli Stati membri, che fornisce servizi per accelerare la trasformazione tecnologica e l'adozione da parte dell'industria dell'UE, in particolare da parte delle PMI; questo riguarderà tutte le tecnologie chiave necessarie per consentire innovazioni nel campo dei materiali;

Soluzioni basate su materiali avanzati per il patrimonio culturale, la progettazione, l'architettura e la creatività generale, con un forte orientamento all'utente, per aggiungere valore ai settori industriali e alle industrie creative.

4.2.5.    Intelligenza artificiale e robotica

Rendere intelligente e connesso qualsiasi oggetto e dispositivo è una delle mega-tendenze. I ricercatori e gli innovatori che sviluppano intelligenza artificiale (IA) e offrono applicazioni in robotica e in altri settori costituiranno i motori principali della futura crescita economica e della produttività. Molti settori, tra cui sanità, industria , costruzione navale , costruzioni, servizi e agricoltura, useranno e svilupperanno ulteriormente questa fondamentale tecnologia abilitante, in altre parti del programma quadro. Gli sviluppi in materia di IA devono essere realizzati apertamente in tutta l'UE, devono garantire la sicurezza e il rispetto della società e dell'ambiente delle applicazioni basate sull'IA (intelligenza artificiale) , prendere in considerazione gli aspetti etici fin dall'inizio , valutare i rischi e mitigarne il potenziale di un utilizzo dannoso così come la discriminazione involontaria, quali i pregiudizi basati sul genere, sulla razza o sulla disabilità . Occorre inoltre assicurare che l'IA sia sviluppata in un quadro ben coordinato che rispetti i valori dell'UE , i principi etici e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo programma sarà integrato da attività stabilite nell'ambito del programma Europa digitale.

Linee generali

Le tecnologie dell'IA abilitanti, come l'IA intuitiva , l'IA etica, l'IA controllata dall'uomo , l'apprendimento automatico senza supervisione, l'efficienza dei dati e le interazioni uomo-macchina e macchina-macchina avanzate;

Robotica sicura, intelligente , collaborativa ed efficiente e sistemi incorporati e autonomi complessi;

Tecnologie relative all'intelligenza artificiale incentrate sull'uomo per soluzioni basate sull'IA;

Sviluppo e collegamento in rete di competenze di ricerca nel settore dell'intelligenza artificiale in tutta Europa , in un'ottica aperta e collaborativa, rafforzando nel contempo la capacità di test chiuso ;

L'utilizzo dell'IA e della robotica per sostenere le persone con disabilità e l'inclusione delle persone emarginate;

Tecnologie per piattaforme aperte di intelligenza artificiale, compresi algoritmi di software, archivi di dati , sistemi basati su agenti , robotica e piattaforme di sistemi autonomi.

4.2.6.    Internet di prossima generazione

Internet è diventato un fattore abilitante chiave per la trasformazione digitale di tutti i settori della nostra economia e della nostra società. L'UE deve assumere un ruolo guida nel condurre l'Internet di prossima generazione verso un ecosistema incentrato sull'uomo, in linea con i nostri valori sociali ed etici. Investire nelle tecnologie e nel software dell'Internet di prossima generazione migliorerà la competitività industriale dell'UE nell'economia a livello mondiale. Ottimizzare l'adozione generalizzata dell'UE richiederà una cooperazione su vasta scala tra i portatori di interessi. Si dovrebbero inoltre prendere in considerazione le norme etiche che disciplinano l'Internet di prossima generazione.

Linee generali

Tecnologie e sistemi per reti intelligenti e infrastrutture di servizi affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico (connettività superiore a 5G, infrastrutture software definite, Internet delle cose, sistemi di sistemi, infrastrutture di cloud, reti ottiche di prossima generazione, cloud cognitivi e quantistici e Internet quantistica, integrazione delle comunicazioni satellitari ), consentendo le funzionalità in tempo reale, la virtualizzazione e la gestione decentralizzata (trasmissione radio ultraveloce e flessibile, edge computing, contesti e conoscenze condivisi) per garantire prestazioni di rete scalabili, efficienti, affidabili e attendibili, adatte alla diffusione su vasta scala di servizi ;

Applicazioni e servizi Internet di prossima generazione per i consumatori, l'industria e la società che si basano su fiducia, equità, interoperabilità, un migliore controllo dei dati da parte degli utenti, un accesso linguistico trasparente, nuovi concetti di interazione multimodale, un accesso inclusivo e altamente personalizzato agli oggetti, informazioni e contenuti, inclusi media coinvolgenti e affidabili, media sociali e reti sociali , come pure modelli di business per transazioni e servizi su infrastrutture condivise ;

Middleware a supporto informatico, comprese le tecnologie di registro distribuito , ad esempio le catene di blocchi (blockchain) , che lavorano in ambienti altamente distribuiti, facilitando la mappatura dei dati e il trasferimento dei dati tra le infrastrutture ibride dotate di intrinseca protezione dei dati, che integrano l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati, la sicurezza e il controllo delle applicazioni e servizi Internet basato sul libero flusso dei dati e delle conoscenze.

4.2.7.     Big data e capacità computazionali avanzate

Il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing) e i big data sono diventati indispensabili nella nuova economia globale dei dati, in cui la supremazia informatica significa supremazia economica. Il calcolo ad alte prestazioni e l'analisi dei Big Data sono incoraggiati in tutta l'UE e sono fondamentali per sostenere l'elaborazione di politiche, la leadership scientifica, l'innovazione e la competitività industriale e per mantenere la sovranità nazionale , nel rispetto delle questioni etiche . Queste attività saranno integrate da attività svolte nell'ambito del programma Europa digitale.

Linee generali

Calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing — HPC): tecnologie e sistemi chiave a esascala e post-esascala di nuova generazione (ad esempio microprocessori a bassa potenza, programmi software, integrazione di sistema); algoritmi, codici e applicazioni, strumenti analitici e banchi di prova; servizi e banchi prova di progetti pilota industriali; sostegno alla ricerca e all'innovazione - e preferibilmente partecipazione di tutti gli Stati membri - per un'infrastruttura HPC di livello mondiale, comprese le prime infrastrutture di calcolo HPC/quantistiche ibride , e per la condivisione dei servizi nell'UE;

Big data: analisi di dati di capacità estreme di calcolo; concetto di protezione della vita privata sin dalla progettazione (Privacy by design) nell'analisi dei big data personali e riservati; tecnologie per piattaforme di dati su vasta scala per il riutilizzo di dati industriali, personali e aperti; gestione dei dati, strumenti di interoperabilità e collegamento; applicazioni di dati per sfide globali; metodi relativi alla scienza dei dati;

Ridotta impronta di carbonio dei processi TIC, fra cui hardware , architettura, protocolli di comunicazione , software, sensori, reti, centri dati e di archiviazione e comprese le valutazioni standardizzate.

4.2.8.    Industrie circolari

L'Europa è in prima linea nella transizione globale verso un'economia circolare. L'industria europea dovrebbe diventare un settore circolare: il valore delle risorse, dei materiali e dei prodotti dovrebbe essere mantenuto molto più a lungo rispetto ad oggi, aprendo anche nuove catene di valore. Il coinvolgimento dei cittadini è fondamentale.

Le materie prime primarie continueranno a svolgere un ruolo importante nell'economia circolare e  il loro approvvigionamento, il loro utilizzo e la loro produzione sostenibili meritano attenzione. Devono essere assicurati cicli di materiali sicuri e sostenibili. Inoltre i materiali , compresi quelli a base biologica , i prodotti e i processi interamente nuovi dovrebbero essere progettati per la circolarità. Realizzare un'industria circolare avrà diversi vantaggi per l'Europa: porterebbe a un approvvigionamento sicuro, sostenibile e accessibile di materie prime, che a sua volta proteggerebbe l'industria dalla scarsità di risorse e dai prezzi volatili. Creerà anche nuove opportunità commerciali e modalità di produzione innovative e più efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse . La ricerca e lo sviluppo incentrati sulla produzione di sostanze meno pericolose saranno incoraggiati e stimolati.

L'obiettivo è quello di sviluppare innovazioni pionieristiche a prezzi accessibili e impiegare una combinazione di tecnologie e processi avanzati in modo da ricavare il massimo valore da tutte le risorse.

Linee generali

Le simbiosi industriali con i flussi di risorse tra i settori e le comunità urbane; processi e materiali, per trasportare, trasformare, riutilizzare e immagazzinare risorse, combinando la valorizzazione dei sottoprodotti, dei rifiuti , delle acque reflue e di CO2;

Valorizzazione e valutazione del ciclo di vita dei flussi di materiali e di prodotti con l'utilizzo di nuove materie prime alternative, controllo delle risorse, tracciamento e selezione dei materiali (compresi metodi di prova validati e strumenti per la valutazione del rischio per la salute umana e l'ambiente) ;

Prodotti progettati in maniera ecocompatibile, servizi e nuovi modelli di business caratterizzati da un migliore rendimento durante il ciclo di vita, una maggiore durabilità, la possibilità di potenziamento (upgrading) e la facilità di riparazione, smontaggio , riutilizzo e riciclaggio;

Industria del riciclaggio efficace , massimizzando il potenziale e la sicurezza dei materiali secondari e riducendo al minimo l'inquinamento (cicli di materiali non tossici) , la perdita di qualità e quantità dopo il trattamento;

eliminazione o, in mancanza di alternative, manipolazione sicura delle sostanze che destano preoccupazione nelle fasi di produzione e di fine vita; sostituti sicuri e tecnologie di produzione sicure ed economicamente efficienti;

Fornitura sostenibile e sostituzione di materie prime, comprese le materie prime strategiche, lungo l'intera catena del valore.

4.2.9.    Industria a basse emissioni di carbonio e pulita

I settori industriali, comprese le industrie ad alta intensità di energia , quale quella siderurgica , contribuiscono a creare milioni di posti di lavoro e la loro competitività è fondamentale per la prosperità delle nostre società. Tuttavia, rappresentano il 20 % delle emissioni globali di gas a effetto serra e hanno un elevato impatto ambientale (in particolare in termini di inquinanti atmosferici, idrici e dei suoli).

Le tecnologie pionieristiche per ottenere significative riduzioni dei gas a effetto serra, dell'inquinamento e della domanda energetica dell'UE , spesso combinate con le tecnologie per l'industria circolare di cui sopra, porteranno a forti catene del valore industriale, rivoluzioneranno le capacità produttive e miglioreranno la competitività a livello mondiale dell'industria; e allo stesso tempo consentiranno di raggiungere gli obiettivi sul cambiamento climatico e sulla qualità ambientale.

Linee generali

Tecnologie di processo, compreso il riscaldamento e il raffrescamento, strumenti digitali , automazione e dimostrazioni su larga scala per le prestazioni di processo e l'efficienza dal punto di vista energetico e delle risorse ; significative riduzioni o prevenzione delle emissioni industriali di gas a effetto serra e inquinanti, incluse le emissioni di particolato;

Valorizzazione del CO2 prodotto dall'industria e da altri settori ;

Tecnologie di conversione per un utilizzo sostenibile delle risorse di carbonio per aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni, compresi i sistemi energetici ibridi per l'industria e il settore energetico con un potenziale di decarbonizzazione;

L'elettrificazione e l'uso di fonti di energia non convenzionali all'interno di impianti industriali e gli scambi di energia e risorse tra impianti industriali (ad esempio attraverso la simbiosi industriale);

Prodotti industriali che richiedono processi di produzione a basse o a zero emissioni di carbonio durante l'intero ciclo di vita.

4.2.10.    Spazio , compresa l'osservazione della Terra

I sistemi e i servizi spaziali dell'UE riducono i costi e migliorano l'efficienza, offrono soluzioni alle sfide della società, aumentano la resilienza sociale , contribuiscono a monitorare e contrastare i cambiamenti climatici e promuovono un'economia competitiva e sostenibile. Il sostegno dell'UE ha fornito un aiuto prezioso per conseguire questi vantaggi e impatti. Le attività di ricerca e innovazione dovrebbero inoltre sostenere l'evoluzione del programma spaziale dell'Unione, che deve rimanere all'avanguardia.

L'UE sosterrà le sinergie tra le tecnologie dello spazio e le tecnologie abilitanti fondamentali (▌come la produzione manifatturiera avanzata, l'Internet delle cose, i Big Data, la fotonica, le tecnologie quantistiche, la robotica e l'intelligenza artificiale), sosterrà un settore spaziale prospero, imprenditoriale e competitivo a monte e a valle, comprese l'industria e le PMI, rafforzerà l'applicazione delle tecnologie, dei dati e dei servizi spaziali in altri settori, contribuirà a garantire l'indipendenza tecnologica nell'accesso e nell'utilizzo dello spazio in modo strategico, sicuro e protetto e promuoverà le misure di sviluppo delle capacità . Le attività saranno dotate , in linea generale, di una tabella di marcia, tenendo conto del processo di armonizzazione ESA e delle pertinenti iniziative degli Stati membri, e saranno attuate con l'ESA e l'Agenzia dell'UE per il programma spaziale, conformemente al regolamento che istituisce il programma spaziale dell'Unione europea . Tuttavia, la parte dedicata allo spazio sosterrà anche un approccio ascendente per permettere l'emergere di future tecnologie spaziali .

È necessario che le nuove tecnologie siano diffuse, sfruttate e aggiornate più ampiamente e che la continua ricerca e innovazione colmi le lacune nell'osservazione della Terra (EO) a livello terrestre, marittimo e atmosferico (ad esempio per quanto riguarda la salute degli oceani e dei mari e la protezione degli ecosistemi), traendo vantaggi da fonti essenziali come Copernicus e altri programmi europei pertinenti e coordinandosi attraverso il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (GEOSS) e la sua componente europea EuroGEOSS.

Linee generali

Programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare (Galileo ed EGNOS): applicazioni innovative, acquisizione globale con partner internazionali, soluzioni che migliorano solidità, autenticazione, integrità dei servizi, sviluppo di elementi fondamentali come chipset, ricevitori e antenne, sostenibilità delle catene di approvvigionamento , a condizioni accettabili ed efficaci sotto il profilo dei costi , nuove tecnologie (ad esempio tecnologie quantistiche, collegamenti ottici, carichi utili riprogrammabili), verso un utilizzo sostenibile dei servizi per l'impatto sulle sfide della società. Sviluppo di sistemi di prossima generazione per nuove sfide come sicurezza o guida autonoma;

Programma europeo di osservazione della terra ( Copernicus ): sfruttamento di una politica completa, libera e aperta in materia di dati, sviluppo di applicazioni innovative, acquisizione europea e globale , che include attori non spaziali e partenariati internazionali , ricerca necessaria per mantenere, migliorare e ampliare i servizi essenziali, ricerca finalizzata all'assimilazione e allo sfruttamento dei dati spaziali , solidità ed evoluzione dei servizi, sostenibilità delle catene di approvvigionamento, sensori, concetti di sistemi e di missioni (ad esempio piattaforme ad elevata altitudine, droni, satelliti leggeri); calibrazione e validazione; utilizzo sostenibile dei servizi e un impatto sulle sfide della società; tecniche di elaborazione dati dell'osservazione terrestre, compresi Big Data, risorse informatiche e strumenti algoritmici. Sviluppo di sistemi di prossima generazione per ▌sfide come il cambiamento climatico , l'ambito polare e la sicurezza; ampliamento della gamma di prodotti e servizi del programma Copernicus;

Sorveglianza dell'ambiente spaziale: sviluppi per sostenere la solida capacità dell'UE di monitorare e prevedere lo stato dell'ambiente spaziale, ad esempio condizioni meteorologiche spaziali, compresi i rischi legati alle radiazioni, detriti spaziali e oggetti vicini alla Terra . Sorveglianza dell'ambiente spaziale e nuovi concetti di servizio, come la gestione del traffico spaziale, le applicazioni e i servizi per proteggere le infrastrutture critiche nello spazio e sulla Terra;

Comunicazioni satellitari sicure per soggetti governativi dell'UE: soluzioni a sostegno dell'autonomia dell'UE per gli utenti governativi , comprese attrezzature associate all'utente e  soluzioni architettoniche, tecnologiche e di sistema per le infrastrutture spaziali e terrestri ;

Comunicazioni satellitari ▌per i cittadini e le imprese: integrazione di comunicazioni satellitari avanzate ed efficienti in termini di costi nelle reti terrestri per connettere risorse e persone in zone scarsamente servite, come parte della connettività universale abilitata al 5G e ▌dell'Internet delle cose e contribuendo alle infrastrutture di Internet della prossima generazione. Miglioramento del segmento terrestre e delle attrezzature per gli utenti, standardizzazione e interoperabilità , nonché preparazione di comunicazioni quantistiche chiave via satellite per garantire la leadership industriale dell'UE;

Indipendenza e sostenibilità della catena di approvvigionamento: aumento dei livelli di preparazione tecnologica nel settore dei satelliti e dei lanciatori; segmenti spaziali e terrestre e impianti di produzione e collaudo in modo complementare con l'ESA . Per assicurare l'autonomia e la leadership tecnologica dell'UE, migliorare la sostenibilità della catena di approvvigionamento , a condizioni accessibili ed efficaci sotto il profilo dei costi, ridurre la dipendenza dalle tecnologie spaziali strategiche non UE e migliorare le conoscenze riguardo al modo in cui le tecnologie spaziali possono offrire soluzioni ad altri settori industriali e viceversa ;

Sistemi spaziali: servizi di validazione e dimostrazione in orbita, compresi i servizi condivisi per i satelliti leggeri; dimostratori spaziali in settori come i satelliti ibridi, intelligenti o riconfigurabili , la manutenzione , la produzione e l'assemblaggio in orbita, l'approvvigionamento energetico a partire da fonti diversificate ; nuovi processi industriali strumenti di produzione ; sistemi terrestri ; innovazioni pionieristiche, trasferimento tecnologico, in settori quali riciclaggio, ecologia dello spazio, uso sostenibile e pacifico delle risorse spaziali, intelligenza artificiale, robotica, digitalizzazione, efficienza dei costi, miniaturizzazione;

Accesso allo spazio: tecnologie innovative per aumentare la compatibilità tecnica e l'efficienza economica dei sistemi europei di lancio spaziale per quanto riguarda il lancio di satelliti dell'Unione europea; processi di produzione a basso costo, tecnologie di riutilizzabilità del lanciatore e concetti per la riduzione dei costi; concetti per segmenti terrestri dei futuri lanciatori e adeguamenti delle infrastrutture terrestri esistenti (ad esempio digitalizzazione e gestione avanzata dei dati); servizi/concetti di trasporto spaziale innovativi, compresi sistemi di lancio appositi per i satelliti leggeri (ad esempio micro-lanciatori), in modo complementare con l'ESA;

Scienze dello spazio: sfruttamento di dati scientifici forniti dalle missioni scientifiche e di esplorazione, connesso allo sviluppo di strumenti innovativi in un contesto internazionale e interdisciplinare ; contributo alle missioni scientifiche propedeutiche all'evoluzione del programma spaziale.

5.    POLO TEMATICO «CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ»

5.1.    Motivazione

L'intersezione tra ricerca e innovazione in materia di clima, energia e mobilità affronterà, in modo altamente integrato ed efficace, una delle più importanti sfide a livello mondiale per la sostenibilità e il futuro del nostro ambiente , della nostra economia e del nostro stile di vita.

Per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi, l'UE dovrà effettuare la transizione verso economie e società climaticamente neutre , efficienti in termini di risorse e resilienti. Tale transizione comporterà profondi cambiamenti a livello tecnologico , dei processi, dei prodotti e dei servizi per i modi in cui si comportano le imprese e i consumatori. La trasformazione del mercato dell'energia avverrà attraverso l'interazione della tecnologia, delle infrastrutture, del mercato e dei quadri politici e normativi, comprese nuove forme di governance. ▌Proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 oC, richiede rapidi progressi nella decarbonizzazione dei settori energetico , dei trasporti, dell'edilizia, industriale e agricolo . È necessario un nuovo slancio per accelerare il ritmo di sviluppo di innovazioni di prossima generazione, nonché la dimostrazione e la diffusione di tecnologie e soluzioni innovative efficienti in termini di costi , anche sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e spaziali e dalle biotecnologie, come pure dalle tecnologie abilitanti fondamentali e dai materiali avanzati . Ciò sarà perseguito attraverso un approccio integrato che comprende la decarbonizzazione, l'efficienza delle risorse, il miglioramento di recupero, riutilizzo e riciclaggio, la riduzione dell'inquinamento atmosferico, l'accesso alle materie prime e all'economia circolare nell'ambito di Orizzonte Europa .

I progressi in questi settori — ma anche attraverso la gamma dei settori dell'industria europea , compresi le infrastrutture energetiche, i trasporti, l'agricoltura e la silvicoltura, il turismo, l'edilizia, i processi industriali e l'uso dei prodotti , nonché la gestione e il riciclaggio  (7) dei rifiuti — richiederanno sforzi continui per comprendere meglio i meccanismi e le dinamiche del cambiamento climatico e gli impatti associati in tutta l'economia e la società, sfruttando le sinergie con le attività regionali e nazionali, gli altri tipi di azioni dell'UE e la cooperazione internazionale , anche attraverso l'iniziativa «Mission Innovation» .

Negli ultimi decenni sono stati compiuti notevoli progressi nella climatologia, in particolare nelle osservazioni e nell'assimilazione dei dati e nella modellizzazione del clima. Tuttavia, la complessità del sistema climatico e la necessità di sostenere l'attuazione dell'accordo di Parigi, degli obiettivi di sviluppo sostenibile e delle politiche dell'UE richiedono un rinnovato impegno per colmare le restanti lacune di conoscenze e migliorare ulteriormente la granularità spaziale e temporale della climatologia, assicurando nel contempo l'adeguata interazione con i cittadini e altri portatori di interessi .

L'UE ha definito un quadro politico complessivo nella strategia per l'energia dell'Unione, con obiettivi vincolanti, atti legislativi e attività di ricerca e innovazione che mirano a sviluppare e attuare sistemi efficienti di produzione di energia, basati sulle fonti di energia rinnovabili e alternative  (8).

I trasporti , compresi i veicoli, garantiscono la mobilità delle persone e dei beni necessari per un mercato unico europeo integrato, la coesione territoriale e una società aperta e inclusiva. Allo stesso tempo, i trasporti possono avere effetti ▌significativi sulla salute umana, sulla congestione, sui terreni , sulle risorse idriche, sul clima , sulla qualità dell'aria e sul rumore, nonché sulla sicurezza, che si traducono in numerosi decessi prematuri e in un aumento dei costi socio-economici. La domanda di beni e mobilità continuerà a crescere. Pertanto, l'innovazione dovrà fungere da ponte tra la domanda crescente e sistemi di mobilità e trasporto più puliti ed efficienti che devono essere anche sicuri, intelligenti, protetti, silenziosi, affidabili , inclusivi e accessibili, anche in termini di costi, e offrire servizi porta a porta facili e integrati a tutti .

Entrambi i settori sono i principali motori della competitività e della crescita economica dell'Europa. Quello dei trasporti è un settore fondamentale per l'economia, e dell'economia, nel cui ambito l'UE costituisce un leader mondiale nella progettazione e produzione di veicoli, ferrovie, aerei e navi. Esso comprende una rete complessa di circa 1,2 milioni di imprese private e pubbliche nell'UE, che occupano circa 10,5 milioni di persone. Si tratta di un settore importante anche per quanto riguarda il commercio internazionale dell'UE: nel 2016 il 17,2 % delle esportazioni totali di servizi era legato ai trasporti. Al tempo stesso, l'UE vanta oltre 2 milioni di persone occupate nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, mentre la brevettazione di tecnologie innovative per l'energia pulita pone l'UE al secondo posto a livello mondiale.

Tuttavia, le questioni affrontate dai settori dei trasporti e dell'energia non si limitano dunque alle emissioni. Occorrono soluzioni efficaci per rispondere ai nuovi modelli di comportamento e di mobilità degli utenti, alla globalizzazione, alla crescente competizione internazionale e a una popolazione più vecchia, più urbanizzata e sempre più diversificata. Al tempo stesso, la crescente penetrazione di tecnologie digitali e spaziali, veicoli automatizzati, intelligenza artificiale, robotica, nuove imprese sul mercato e modelli di business dirompenti e l'esigenza di una maggiore resilienza del sistema rispetto a rischi multiformi (comprese le minacce informatiche) comportano trasformazioni sostanziali e creano sfide e opportunità per la competitività dei settori dei trasporti e dell'energia europei.

La capacità di funzionamento delle città diventerà dipendente dalla tecnologia e la loro vivibilità ruoterà intorno alla mobilità, all'efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, alla pianificazione dello spazio e alla concorrenza nell'uso di quest'ultimo. Gli sviluppi rappresenteranno una sfida anche per la sostenibilità dei modelli sociali esistenti e della partecipazione sociale, per gli aspetti dell'inclusione e l'accessibilità, anche in termini di costi.

Al fine di individuare nuovi modi per accelerare la diffusione di tecnologie basate sulle energie rinnovabili ed efficienti sotto il profilo energetico (anche attraverso vettori intermedi, come la conversione di energia in gas e idrogeno) e di altre soluzioni non tecnologiche per la decarbonizzazione dell'economia europea è necessaria anche una maggiore domanda di innovazione. Tale domanda può essere stimolata attraverso la responsabilizzazione dei cittadini , gli appalti pubblici «verdi» e l'innovazione socio-economica e del settore pubblico e porterà ad approcci più ampi dell'innovazione basata sulla tecnologia. La ricerca socioeconomica, che riguarda tra l'altro i bisogni e i modelli degli utenti, le attività previsionali, gli aspetti ambientali, normativi, economici, sociali , culturali e comportamentali, i modelli e i casi aziendali e la ricerca pre-normativa per la definizione di norme tecniche e l'innovazione in materia di assorbimento da parte del mercato , faciliterà anche le azioni che promuovono la regolamentazione, il finanziamento e l'innovazione sociale, le competenze, nonché il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli operatori del mercato, dei consumatori e dei cittadini . Un coordinamento rafforzato, una complementarità e sinergie migliori tra gli sforzi di ricerca e innovazione nazionali ed europei grazie alla promozione dello scambio di informazioni e della cooperazione tra i paesi, le industrie e gli istituti di ricerca dell'UE si fonderà sui risultati, ad esempio, del piano SET e dell'agenda strategica per la ricerca e l'innovazione nei trasporti (STRIA). Sarà garantita la complementarità tra questo polo tematico e il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (UE ETS).

Le attività svolte nell'ambito di questo polo tematico contribuiscono in particolare agli obiettivi dell'Unione dell'energia , agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi nonché a quelli del mercato unico digitale e del programma per l'occupazione, la crescita e gli investimenti, al rafforzamento dell'UE come soggetto globale, alla nuova strategia di politica industriale dell'UE, alla strategia per la bioeconomia, al Piano d'azione per l' economia circolare, all'iniziativa relativa all'Alleanza europea per le batterie, all'iniziativa «materie prime», all'Unione della sicurezza e all'agenda urbana, nonché alla politica agricola comune dell'UE e alle disposizioni giuridiche dell'UE per ridurre l'inquinamento acustico e atmosferico.

Le attività contribuiranno direttamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 6 — Acqua pulita e servizi igienico-sanitari ; SDG 7 — Energia pulita e accessibile; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 11 — Città e comunità sostenibili; SDG 12 — Consumo e produzione responsabili; SDG 13 — Agire per il clima.

5.2.    Aree di intervento

5.2.1.    Climatologia e soluzioni per il clima

L'effettiva attuazione dell'accordo di Parigi deve essere basata su dati scientifici, il che richiede un continuo miglioramento delle nostre conoscenze sul sistema climatico terrestre, nonché le possibilità di mitigazione e adattamento disponibili, in modo da ottenere una visione sistemica e globale delle sfide e delle opportunità climaticamente responsabili per l'economia e la società dell'UE. In tale contesto, verranno sviluppate soluzioni basate sulla scienza per una transizione efficace in termini di costi verso una società climaticamente neutra , resiliente ai cambiamenti climatici ed efficiente sotto il profilo delle risorse , prendendo in considerazione gli aspetti comportamentali, normativi, socioeconomici e di governance .

Linee generali

Base di conoscenze sul funzionamento attuale e sull'evoluzione futura del sistema climatico terrestre e del sistema vivente , nonché sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità climaticamente responsabili associati; efficacia delle diverse soluzioni in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi;

Percorsi integrati climaticamente neutri, azioni di mitigazione e politiche riguardanti tutti i settori dell'economia, compatibili con le analisi del sistema terrestre, l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Previsioni, tecniche e modelli climatici volti a migliorare la capacità di previsione e servizi climatici per le imprese, le autorità pubbliche e i cittadini , compresi gli aspetti trasversali rispetto al miglioramento della qualità dell'aria ;

Percorsi di adattamento e politiche di sostegno per ecosistemi vulnerabili, aree urbane, infrastrutture e settori economici strategici nell'UE (locali/regionali/nazionali), compresi migliori strumenti di valutazione del rischio; ciclo dell'acqua e adattamento ai cambiamenti climatici, come ad esempio inondazioni e carenza idrica .

5.2.2.    Approvvigionamento di energia elettrica

L'UE intende occupare una posizione di leader mondiale nel settore delle tecnologie energetiche accessibili, sicure e sostenibili, migliorando la sua competitività nelle catene del valore a livello mondiale e la sua posizione nei mercati in crescita. Le diverse condizioni climatiche, geografiche, ambientali e socio-economiche nell'UE, nonché la necessità di garantire la resilienza climatica, la sicurezza energetica e l'accesso alle materie prime, impongono un'ampia gamma di soluzioni energetiche, anche di natura non tecnica. Per quanto riguarda le tecnologie delle energie rinnovabili, è necessario che i costi diminuiscano ulteriormente, le prestazioni migliorino, l'integrazione nel sistema energetico sia migliorata, siano sviluppate tecnologie pionieristiche , anche traendo vantaggio dai progressi nella fotonica, e si valutino soluzioni ibride (ad esempio in relazione alla desalinizzazione) . Sotto il profilo dei combustibili fossili, la decarbonizzazione del loro utilizzo è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici.

Linee generali

Tecnologie per l'energia rinnovabile e il risparmio energetico e soluzioni per la generazione di energia, riscaldamento e raffrescamento, carburanti per il trasporto sostenibile e vettori intermedi, su scale e livelli di sviluppo diversi, adattate alle condizioni e ai mercati geografici e socioeconomici , sia all'interno dell'UE che a livello mondiale;

Tecnologie di energia rinnovabile dirompenti per ▌applicazioni sia nuove che esistenti e per soluzioni pionieristiche , compreso il relativo impatto ambientale, economico e sociale ;

Tecnologie e soluzioni per ridurre le emissioni di gas serra derivanti da approcci per la produzione di energia, riscaldamento, raffreddamento o biocombustibili basati sui combustibili fossili , sulla termovalorizzazione e a base biologica, anche tramite cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio (CCUS) e studi di fattibilità socioeconomica ed ecologica .

5.2.3.    Reti e sistemi energetici

La crescita attesa della produzione variabile di energia elettrica e il passaggio a un utilizzo maggiore del riscaldamento, del raffreddamento e del trasporto elettrici impongono l'adozione di nuovi approcci per gestire le reti energetiche. Oltre alla decarbonizzazione, l'obiettivo consiste nel garantire l'accessibilità, la sicurezza , la resilienza climatica e la stabilità dell'approvvigionamento energetico, grazie agli investimenti in tecnologie di infrastruttura di rete innovative , una maggiore flessibilità della produzione di energia distribuibile, in particolare da fonti rinnovabili, una gestione innovativa del sistema, incentivi per azioni volte a promuovere l'innovazione normativa e sociale, le competenze, il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli operatori del mercato, dei consumatori e delle comunità . Lo stoccaggio di energia in diverse forme svolgerà un ruolo chiave nella fornitura di servizi alla rete, migliorando e rafforzando inoltre le capacità di rete e la flessibilità del sistema . Lo sfruttamento delle sinergie tra reti (ad esempio reti di elettricità, reti per il riscaldamento e il raffreddamento, reti del gas, delle infrastrutture di ricarica e rifornimento per i trasporti, dell'idrogeno - comprese le relative infrastrutture - e delle telecomunicazioni) e operatori diversi (ad esempio siti industriali , operatori di rete, centri dati, autoproduttori, consumatori e comunità produttrici/consumatrici di energie rinnovabili), nonché la gestione della domanda e lo sviluppo e l'integrazione di norme europee e internazionali, sarà fondamentale per consentire il funzionamento intelligente e integrato delle infrastrutture pertinenti.

Linee generali

Tecnologie e strumenti che consentono alle reti di integrare le fonti rinnovabili , le soluzioni di stoccaggio e i nuovi carichi come l'elettromobilità e le pompe di calore , nonché l'elettrificazione dei processi industriali ;

Approcci multidisciplinari per quanto riguarda l'impatto — per regione — dei cambiamenti climatici sulla sicurezza energetica, compreso l'adattamento delle tecnologie esistenti nonché la transizione verso nuovi paradigmi di approvvigionamento energetico;

Approcci paneuropei della rete energetica all'approvvigionamento, alla trasmissione e alla distribuzione affidabili di energia ;

Approcci integrati per abbinare la produzione e il consumo di energia rinnovabile a livello locale, comprese le isole e le regioni remote , sulla base di nuovi servizi e iniziative delle collettività;

Flessibilità della produzione e della rete , interoperabilità e sinergie tra le diverse fonti energetiche, reti, infrastrutture e operatori , anche attraverso lo sfruttamento di tecnologie specifiche ;

Tecnologie, servizi e soluzioni che responsabilizzano i consumatori affinché diventino operatori attivi del mercato.

5.2.4.    Costruzioni edilizie e stabilimenti industriali nella transizione energetica

Gli edifici e le installazioni industriali interagiscono in modo sempre più attivo con il sistema energetico. Pertanto, sono elementi fondamentali nella transizione verso una società neutra in termini di emissioni di carbonio, basata sull' energia rinnovabile e su una maggiore efficienza energetica .

Gli edifici sono importanti per la qualità della vita dei cittadini. L'integrazione di diverse tecnologie, apparecchiature e sistemi e il collegamento di vari utilizzi energetici, degli edifici, nonché dei loro abitanti e utenti rappresentano un potenziale molto elevato per la mitigazione dei cambiamenti climatici, la generazione di energia, il risparmio energetico, lo stoccaggio , la flessibilità del sistema e il miglioramento dell'efficienza.

Le industrie, in particolare quelle ad alta intensità energetica, potrebbero migliorare ulteriormente l'efficienza energetica , ridurre il loro consumo di energia e favorire l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili. Il ruolo degli stabilimenti industriali nel sistema energetico sta cambiando, a causa della necessità di ridurre le emissioni, sulla base dell'elettrificazione diretta o indiretta, che costituisce altresì una fonte di materiali per i processi di produzione (ad esempio l'idrogeno). I complessi industriali e produttivi in cui molti processi differenti hanno luogo l'uno vicino all'altro possono ottimizzare lo scambio dei flussi di energia e di altre risorse (materie prime) tra di loro.

Linee generali

Miglioramento dell'integrazione settoriale: processi, sistemi e modelli di business a sostegno della flessibilità e dell'efficienza dei flussi di energia elettrica e calore tra un impianto industriale o poli industriali e il sistema energetico , come pure il sistema di trasporto ;

Strumenti e infrastrutture per il controllo del processo degli impianti di produzione per ottimizzare i flussi di energia e i materiali in interazione con il sistema energetico;

Materiali, progetti e processi pertinenti , compresi i processi industriali a basse o a zero emissioni ;

Flessibilità ed efficienza dell'energia elettrica, delle materie prime e del riscaldamento negli impianti industriali e nel sistema energetico;

Processi, progettazione e materiali nuovi o migliorati per utilizzare, produrre o stoccare l'energia (compresi il riscaldamento e il raffreddamento) in maniera efficiente in settori che non rientrano nel polo tematico «Digitale, industria e spazio»;

Strategie e tecnologie a basse emissioni volte a rivitalizzare le zone carbonifere e ad alta intensità di carbonio in fase di transizione;

Edifici intelligenti e i grandi snodi della mobilità (porti, aeroporti, centri logistici) come elementi attivi di più ampie reti energetiche e di soluzioni innovative per la mobilità;

Nel settore edile, progettazione del ciclo di vita, costruzione, funzionamento - compresi riscaldamento e raffreddamento - e smantellamento, tenendo conto della circolarità e delle prestazioni energetiche e ambientali , nonché della qualità degli ambienti interni , per l'efficienza energetica e delle risorse , il benessere e l'impatto sulla salute degli abitanti , la resilienza ai cambiamenti climatici , l'impronta di carbonio e il riciclaggio; sviluppo e ottimizzazione di nuovi materiali avanzati per aumentare le prestazioni energetiche, ambientali e relative al carbonio degli edifici durante il loro ciclo di vita;

Nuovi modelli di business, approcci e servizi per il finanziamento delle ristrutturazioni, il rafforzamento delle competenze nel settore della costruzione di edifici, il coinvolgimento degli occupanti e di altri operatori del mercato , affrontando la povertà energetica e le attività pre-regolamentari ;

Monitoraggio delle prestazioni energetiche ▌degli edifici e tecnologie di controllo per ottimizzare il loro consumo e la loro produzione di energia, nonché la loro interazione con il sistema energetico generale ;

Strumenti e apparecchi intelligenti per migliorare l'efficienza energetica negli edifici;

Processi di ristrutturazione di edifici esistenti verso «edifici a consumo energetico prossimo allo zero» e tecnologie innovative, tenendo conto di aspetti sociali, tra cui la responsabilizzazione dei cittadini, la consapevolezza e il coinvolgimento dei consumatori.

5.2.5.    Comunità e città

Si stima che entro il 2050 oltre l'80 % della popolazione dell'UE vivrà nelle aree urbane, consumando la maggior parte delle risorse disponibili, compresa l'energia; queste aree sono particolarmente vulnerabili agli impatti negativi dei cambiamenti meteorologici aggravati, già ora e sempre più in futuro, dai cambiamenti climatici e dalle catastrofi naturali. Una sfida fondamentale è aumentare in modo significativo l'efficienza complessiva dal punto di vista energetico e delle risorse, nonché la resilienza al clima delle comunità e delle città europee secondo un approccio sistematico olistico, focalizzando l'attenzione sul parco immobiliare, i sistemi energetici, la mobilità, i cambiamenti climatici, la migrazione nonché sull'acqua, il suolo, la qualità dell'aria, i rifiuti e il rumore , prendendo in considerazione il patrimonio culturale europeo, la gestione sostenibile del turismo, le scienze sociali e gli aspetti relativi alle arti e alle scienze umane, compreso lo stile di vita . Le sinergie con la politica e le azioni urbane finanziate dal FESR dovrebbero essere analizzate e sfruttate.

Linee generali

Sistemi di energia/mobilità urbani/distrettuali verso la diffusione in tutta l'UE di distretti ad energia positiva e neutri in termini di emissioni di carbonio, nonché di una mobilità e una logistica a zero emissioni entro il 2050, aumentando la competitività a livello mondiale delle soluzioni integrate dell'UE;

Pianificazione urbana sistematica , infrastrutture, sistemi e servizi , comprese le interfacce e l'interoperabilità reciproche, standardizzazione, soluzioni basate sulla natura e utilizzo delle tecnologie digitali e dei dati e servizi basati sullo spazio, tenendo in considerazione gli effetti dei cambiamenti climatici previsti e della resilienza climatica integrata , come pure dell'influenza sulla qualità dell'aria e dell'acqua ;

Qualità della vita per i cittadini, energia sicura , flessibile e accessibile, anche in termini di costi, e mobilità multimodale , innovazione sociale urbana e impegno dei cittadini , capacità circolare e rigenerativa delle città, metabolismo urbano e riduzione dell'impronta ambientale e dell'inquinamento;

Programma di ricerche sulle «metropoli globali» ; sviluppo di strategie di mitigazione, adattamento e resilienza, pianificazione dello spazio e altri pertinenti processi di pianificazione .

5.2.6.    Competitività industriale nei trasporti

La transizione a tecnologie, connettività e automazione pulite, dipenderà dalla progettazione e dalla produzione tempestive di aeromobili, veicoli e imbarcazioni che sviluppino nuovi concetti e tecnologie pionieristici, integrando diverse tecnologie e accelerandone l'introduzione e la commerciabilità . Aumentare il comfort, l'efficienza, l'accessibilità in termini di costi, riducendo contemporaneamente al minimo l'impatto del ciclo di vita sull'ambiente, sulla salute umana e sull'utilizzo di energia, rimangono obiettivi di fondamentale importanza. Infrastrutture di trasporto innovative e ad elevata capacità sono essenziali per il buon funzionamento di tutti i modi di trasporto alla luce dell'aumento della domanda di mobilità e di regimi tecnologici in rapida evoluzione. Un approccio integrato allo sviluppo di infrastrutture e di veicoli/navi/aeromobili merita particolare attenzione anche per fornire servizi di mobilità di elevata qualità e minimizzarne l'impatto energetico, ambientale, economico e sociale .

Linee generali

Unione degli aspetti fisici e digitali di progettazione , sviluppo e dimostrazione , fabbricazione, funzionamento, normazione, certificazione, regolamentazioni di veicoli/navi/aeromobili e integrazione (compresa l'integrazione tra progettazione digitale e produzione digitale);

Concezione e progettazione di veicoli/navi/aeromobili, compresi le parti di ricambio e gli aggiornamenti software e tecnologici, soluzioni software; utilizzo di materiali e strutture migliori, riciclaggio/riutilizzo dei materiali; efficienza, stoccaggio e recupero di energia, caratteristiche di sicurezza e protezione tenendo conto delle esigenze degli utenti , con un minore impatto sul clima, sull'ambiente e sulla salute , compresi il rumore e la qualità dell'aria ;

Tecnologie e sottosistemi di bordo, comprese le funzioni automatizzate, per tutti i modi di trasporto, tenendo in considerazione le esigenze di interfaccia con le infrastrutture e il loro approfondimento; sinergie tecnologiche tra modi di trasporto; sistemi di trasporto multimodali; sistemi di sicurezza/prevenzione incidenti e rafforzamento della sicurezza informatica; sfruttamento dei progressi in materia di tecnologie dell'informazione e di intelligenza artificiale; sviluppo dell'interfaccia uomo-macchina;

Nuovi materiali, tecniche e metodi di costruzione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, garantendo una disponibilità di rete affidabile , interfacce intermodali e interoperabilità multimodale, sicurezza dei lavoratori e un approccio basato sul ciclo di vita completo;

Affrontare le questioni relative a: fusione della progettazione e dello sviluppo di infrastrutture fisiche e digitali, manutenzione, rigenerazione e aggiornamento dell'infrastruttura e integrazione, interoperabilità e intermodalità dei trasporti , resilienza a eventi meteorologici estremi, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici .

5.2.7.    Mobilità e trasporti puliti , sicuri e accessibili

Affinché l'UE raggiunga gli obiettivi in materia di qualità dell'aria, clima ed energia, compresi il raggiungimento di zero emissioni nette entro il 2050 e la riduzione dell'inquinamento sonoro, sarà necessario riconsiderare l'intero sistema di mobilità, compresi comportamenti e necessità degli utenti, veicoli, carburanti e infrastrutture , nonché nuove soluzioni di mobilità . Ciò richiede inoltre l'utilizzo di energie alternative a basse emissioni e la diffusione sul mercato di veicoli/navi/aeromobili a emissioni zero. Oltre agli effetti ▌delle emissioni di gas serra, in Europa i trasporti contribuiscono in modo significativo alla scarsa qualità dell'aria e al rumore, con conseguenze negative per la salute dei cittadini e gli ecosistemi . Sulla base dei progressi nell'elettrificazione e nell'utilizzo di batterie e celle a combustibile per automobili, autobus e veicoli commerciali leggeri , congiuntamente a norme adeguate , è essenziale accelerare le soluzioni di ricerca e innovazione a basse emissioni per altre applicazioni stradali (pullman a lunga percorrenza, mezzi di trasporto pesanti e autocarri) e altri settori dei trasporti come quello aereo , ferroviario e per vie navigabili interne e marittime ▌. La ricerca in materia di sicurezza dei trasporti mira a ridurre il numero di incidenti, di decessi e feriti relativamente a ciascuna modalità di trasporto e all'intero sistema dei trasporti promuovendo le conoscenze e la consapevolezza e sviluppando tecnologie, prodotti, servizi e soluzioni che concilino la sicurezza, l'efficienza, la facilità di utilizzo e i cambiamenti climatici.

Linee generali

Elettrificazione di tutti i modi di trasporto▌, comprese nuove tecnologie ibride, basate su batterie e celle a combustibile per i sistemi di propulsione e i sistemi ausiliari di veicoli/navi/aeromobili, ricarica/rifornimento rapido, recupero di energia e interfacce di facile utilizzo e accesso con l'infrastruttura di ricarica/rifornimento, garantendo l'interoperabilità e la fornitura continua di servizi ▌; lo sviluppo e la diffusione di batterie competitive, sicure, efficienti e sostenibili per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero , prendendo in considerazione tutte le condizioni di utilizzo e durante le varie fasi del ciclo di vita; lo sviluppo e la diffusione di accumulatori competitivi, sicuri, efficienti e sostenibili per veicoli a basse emissioni e a emissioni zero ;

Uso di combustibili sostenibili nuovi e alternativi, compresi biocarburanti avanzati, e nuovi veicoli/navi/aeromobili sicuri e intelligenti per modelli di mobilità e infrastrutture di sostegno esistenti e futuri , con un impatto ridotto sull'ambiente e sulla salute pubblica ; componenti e sistemi di nicchia per soluzioni rispettose dell'ambiente (ad esempio sistemi avanzati di raccolta dati, ecc.), tecnologie e soluzioni basate sull'utente per l'interoperabilità e la fornitura continua di servizi;

Mobilità sicura, accessibile, anche in termini di costi, e inclusiva e riduzione dell' impatto negativo della mobilità , favorendone quello positivo, sulla coesione sociale, sull'ambiente e sulla salute umana , compreso il passaggio a modi di trasporto e a sistemi di condivisione meno inquinanti ; qualità della vita per i cittadini, innovazione sociale urbana; interesse a ridurre o azzerare il numero di incidenti e feriti nel settore dei trasporti su strada ;

Sistemi di mobilità resilienti al clima, comprese infrastrutture e logistica per garantire una migliore connettività per persone e merci, sia sul breve che sul lungo raggio;

Analisi sistemica dei nuovi modelli di mobilità e del loro impatto su trasporti e cittadini.

5.2.8.    Mobilità intelligente

La mobilità intelligente contribuirà a garantire l'efficienza, la sicurezza e la resilienza della mobilità porta a porta e di tutti i suoi componenti, in particolare utilizzando le tecnologie digitali, la navigazione satellitare avanzata (EGNOS/Galileo) e l'intelligenza artificiale. Le nuove tecnologie contribuiranno a ottimizzare l'utilizzo e l'efficienza delle infrastrutture e delle reti di trasporto, migliorando la multimodalità e la connettività e creando una catena di approvvigionamento logistica e del trasporto merci più efficiente, che rafforzerà la competitività dell'UE . Le nuove tecnologie contribuiranno inoltre ad aumentare l'affidabilità , ottimizzando la gestione del traffico e creando soluzioni e servizi innovativi per i trasporti, riducendo così la congestione e gli impatti ambientali negativi, offrendo una mobilità e servizi logistici migliori per cittadini e imprese migliorando l'accessibilità e l'inclusione sociale . La mobilità connessa e automatizzata assieme all'infrastruttura abilitante migliorerà l'efficienza e la sicurezza in tutti i modi di trasporto.

Linee generali

Gestione digitale del traffico e delle reti: sistemi avanzati di sostegno alle decisioni; gestione del traffico di nuova generazione (compresa la gestione multimodale della rete e del traffico); contribuzione alla realizzazione di una mobilità senza ostacoli, multimodale e interconnessa per i passeggeri e le merci; utilizzo e limitazioni dei big data; uso dell'innovativo sistema di posizionamento/navigazione satellitare (EGNOS/Galileo);

Cielo unico europeo: soluzioni a bordo e a terra per livelli simultaneamente più elevati di automazione, connettività, sicurezza, interoperabilità, efficienza, riduzione delle emissioni e servizi;

Tecnologie ed operazioni ferroviarie per un sistema ferroviario di elevata capacità, silenzioso, interoperabile e automatizzato;

Soluzioni di trasporto intelligenti per operazioni sulle vie navigabili più sicure ed efficienti;

Grandi snodi della mobilità (ad esempio stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, centri logistici) come elementi attivi di soluzioni innovative per la mobilità;

Tecnologie e operazioni relative alle vie navigabili per sistemi di trasporto sicuri e automatizzati che colgano le opportunità offerte dal trasporto per via navigabile;

Sistemi e servizi di mobilità connessi, cooperativi , interoperabili e automatizzati, comprese soluzioni tecnologiche e gli aspetti non tecnologici , come l'evoluzione dei modelli di comportamento e di mobilità degli utenti .

5.2.9.    Stoccaggio dell'energia

Soluzioni di stoccaggio (segnatamente di tipo chimico, elettrochimico, elettrico, meccanico e termico , nonché nuove tecnologie dirompenti ) massicce , intelligenti , concentrate e decentralizzate per il sistema energetico aumenteranno l'efficienza, la flessibilità, l'indipendenza dalla tecnologia e l'accessibilità alla stessa così come la sicurezza dell'approvvigionamento. Il trasporto a basse emissioni e decarbonizzato richiederà una quota crescente di veicoli elettrici e/o alimentati con combustibili alternativi, con batterie con migliori prestazioni e più economiche, più leggere, altamente riciclabili e riutilizzabili, con un basso impatto ambientale, nonché la distribuzione locale di combustibili alternativi  /rinnovabili come l'idrogeno , compreso l'idrogeno basato su fonti rinnovabili, e le soluzioni innovative per lo stoccaggio in loco. Disporre di opzioni per soluzioni di stoccaggio dell'energia su larga scala sostenibile ed efficiente in termini di costi è essenziale per ottimizzare ed equilibrare il sistema energetico in tutti i settori di produzione, infrastrutture e applicazioni per gli utilizzatori finali. Si dovrebbe prestare attenzione ai rischi relativi allo stoccaggio dell'energia e agli altri effetti collaterali indesiderati.

Linee generali

Tecnologie, compresi i combustibili rinnovabili liquidi e gassosi e le loro catene di valore associate, e tecnologie dirompenti per rispondere al fabbisogno di stoccaggio energetico sia giornaliero che stagionale , nonché il loro impatto sull'ambiente e sul clima ;

Batterie intelligenti, sostenibili e durevoli e loro catena del valore dell'UE, tra cui il ricorso a soluzioni basate su materiali avanzati, la progettazione, le tecnologie di produzione di batterie su larga scala ed efficienti dal punto di vista energetico , i metodi di riutilizzo e riciclaggio , nonché il funzionamento efficace a basse temperature e le esigenze di standardizzazione ;

Idrogeno , in particolare idrogeno a basse ▌emissioni di carbonio e idrogeno basato su fonti rinnovabili comprese le celle a combustibile, e la sua catena del valore nell'UE dalla progettazione all'utilizzo finale in varie applicazioni.

6.    POLO «PRODOTTI ALIMENTARI, BIOECONOMIA, RISORSE NATURALI, AGRICOLTURA E AMBIENTE»

6.1.    Motivazione

Le attività umane stanno esercitando una crescente pressione su suolo, mari e oceani, acqua, aria, biodiversità e altre risorse naturali. Il nutrimento della crescente popolazione umana del pianeta dipende direttamente dalla salute dei sistemi naturali e delle risorse. Al di là del suo valore intrinseco, un ecosistema funzionante e prospero costituisce il fondamento stesso di qualsiasi utilizzazione delle risorse. Tuttavia, in combinazione con i cambiamenti climatici, la crescente domanda di risorse naturali da parte del genere umano crea pressioni ambientali che vanno ben oltre i livelli sostenibili, influenzando gli ecosistemi e la loro capacità di fornire servizi per il benessere umano. I concetti di economia circolare, bioeconomia sostenibile  (9) ed economia blu (10) offrono un'opportunità per bilanciare obiettivi ambientali, sociali ed economici e per impostare le attività umane sulla strada della sostenibilità.

Dobbiamo sfruttare il potenziale della ricerca e dell'innovazione per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, per garantire la produzione e il consumo di cibo sano e sicuro, promuovere pratiche sostenibili in agricoltura, acquacoltura, pesca e silvicoltura, assicurare l'accesso all'acqua, all'aria e a suoli puliti per tutti, ripulire i mari, gli oceani e le acque interne e preservare e ripristinare i sistemi naturali vitali del pianeta e l'ambiente. Ma è difficile comprendere il percorso della transizione verso la sostenibilità e i modi per superare gli ostacoli persistenti . La realizzazione della transizione verso il consumo e la produzione sostenibili e il ripristino della salute planetaria richiedono investimenti in ricerca e tecnologie, prodotti e servizi innovativi di alta qualità, nuovi modelli di business e  innovazioni sociali, territoriali ambientali . Ciò crea nuove opportunità per una bioeconomia europea sostenibile, resiliente, innovativa e responsabile, aumentando l'efficienza delle risorse, la produttività e la competitività, generando nuovi posti di lavoro e crescita «verdi», nonché accrescendo l'inclusione sociale .

È essenziale che l'Europa utilizzi le sue risorse naturali in modo più efficiente e sostenibile.

Le attività permetteranno di costituire una base di conoscenze e forniranno soluzioni per: proteggere, gestire e utilizzare in modo sostenibile le risorse naturali provenienti dalla terra e dal mare (11) e valorizzare il ruolo dei sistemi terrestri e acquatici come i pozzi di assorbimento del carbonio; proteggere la biodiversità, assicurare servizi ecosistemici e garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, fornendo diete sicure, salutari e nutrienti; accelerare la transizione da un'economia lineare basata sui fossili a un'economia circolare efficiente, resiliente, a basse emissioni, a basse emissioni di carbonio e sostenendo lo sviluppo di una bioeconomia sostenibile e l'economia blu; e sviluppare aree rurali, montane, costiere e urbane resilienti e piene di vita.

Queste attività contribuiranno a conservare e migliorare la biodiversità e la fornitura a lungo termine di servizi ecosistemici, quali l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione degli stessi e il sequestro del carbonio (sia sulla terraferma che in mare). Contribuiranno a ridurre inoltre i gas serra (GHG) e altre emissioni, i rifiuti e l'inquinamento derivanti dalla produzione primaria (sia terrestre che acquatica), dall'uso di sostanze pericolose, dalle lavorazioni, dal consumo e da altre attività umane. Saranno d'impulso agli investimenti, sostenendo la transizione verso un'economia circolare, la bioeconomia sostenibile e l'economia blu, proteggendo allo stesso tempo la salute e l'integrità ambientale.

Le attività promuoveranno approcci partecipativi alla ricerca e all'innovazione, incluso l'approccio multilaterale e svilupperanno sistemi di conoscenza e innovazione a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. L'innovazione a livello sociale con l'impegno dei cittadini e la fiducia nell'innovazione saranno cruciali per incoraggiare nuovi modelli di governance, produzione , ▌ e consumo e nuove competenze .

Poiché queste sfide sono complesse, interconnesse e di natura mondiale, le attività seguiranno un approccio sistemico, cooperando con gli Stati membri e i partner internazionali, con altre fonti di finanziamento e con altre iniziative politiche. Ciò comporterà lo sfruttamento orientato agli utenti di fonti di big data ambientali, come quelli di Copernicus, EGNOS/Galileo, INSPIRE, EOSC, GEOSS, CEOS, EMODnet.

Le attività di ricerca e innovazione nell'ambito di questo polo tematico contribuiscono in particolare all'attuazione degli obiettivi del programma di azione a favore dell'ambiente , della politica agricola comune, della politica comune della pesca, della legislazione alimentare, della politica marittima, del Piano d'azione per l'economia circolare, della strategia bioeconomica dell'UE, ▌della strategia per la biodiversità, del quadro di politica climatica ed energetica per il 2030 e della visione a lungo termine dell'UE per la neutralità carbonica con orizzonte 2050  (12) , della politica dell'UE per l'Artico, nonché delle disposizioni giuridiche dell'UE per ridurre l'inquinamento atmosferico. Oltre alle fonti generali di consulenze esterne, saranno chieste consultazioni specifiche al comitato permanente della ricerca agricola (CPRA).

Le attività contribuiranno direttamente alla realizzazione dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), in particolare: SDG 2 — Fame zero; SDG 3 — Salute e benessere; SDG 6 — Acqua pulita e igiene; SDG 8 — Lavoro dignitoso e crescita economica; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 11 — Città e comunità sostenibili; SDG 12 — Consumo e produzione responsabili; SDG 13 — Agire per il clima. SDG 14 — La vita sott'acqua; SDG 15 — La vita sulla terra.

6.2.    Aree d'intervento

6.2.1.    Osservazione dell'ambiente

La capacità di osservare l'ambiente (13) , ivi comprese l'osservazione spaziale, l'osservazione in situ (aerea, marittima e terrestre) e le osservazioni dei cittadini, è alla base della ricerca e dell'innovazione per l'utilizzo e il controllo sostenibili delle risorse alimentari e naturali , il biomonitoraggio e il monitoraggio ambientale . Una migliore copertura spazio-temporale e intervalli di campionamento a costi ridotti, così come l'accesso ai big data e l'integrazione da più fonti forniscono nuovi modi per sorvegliare, comprendere e prevedere il sistema Terra. La ricerca e l'innovazione sono necessarie per sviluppare metodi e tecnologie volti a migliorare la qualità nonché ad agevolare l'accessibilità e l'utilizzo dei dati.

Linee generali

Approcci sistemici e orientati all'utente, compresi i dati aperti, dati e informazioni ambientali per modelli complessi e sistemi di previsione , opportunità commerciali derivanti dallo sfruttamento e dalla valorizzazione di dati nuovi ed esistenti ;

Ulteriore sviluppo della gamma di prodotti e servizi per le osservazioni ambientali ;

Stato della biodiversità, protezione degli ecosistemi, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi , sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura, utilizzo del suolo e il cambiamento della destinazione dei terreni, sviluppo urbano e periurbano, gestione delle risorse naturali, gestione e conservazione delle risorse marine e oceaniche , sicurezza marittima , tendenze ambientali a lungo termine, cambiamenti della variabilità stagionale, aria ambiente e cambiamenti atmosferici e altri settori pertinenti;

Applicazioni orientate all'utente , da mettere a disposizione attraverso l'iniziativa EuroGEOSS, incluso il loro aumento progressivo , per contribuire alla preservazione e gestione delle risorse naturali europee (compresa la prospezione di materie prime) e dei servizi ecosistemici e della relativa catena di valore;

Attuazione dell'iniziativa del GEO (Gruppo sull'osservazione della terra) relativa al Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra.

6.2.2.    Biodiversità e risorse naturali

È necessaria una migliore comprensione , preservazione e gestione della biodiversità e degli ecosistemi, dei molteplici servizi che forniscono (in un contesto di lotta ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro impatti) e dei limiti del nostro pianeta, nonché delle soluzioni che sfruttano la forza e la complessità della natura per affrontare le sfide della società, migliorare la sostenibilità e raggiungere l'obiettivo dell'UE di «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» entro il 2050, come previsto dal 7o programma di azione per l'ambiente dell'UE. È necessario tenere in debito conto i potenziali impatti a monte per intere catene del valore . Per raggiungere gli obiettivi in questo settore sono essenziali la cooperazione internazionale e il contributo a impegni e iniziative internazionali, come nel caso della piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES). C'è bisogno di una maggiore comprensione della governance della transizione verso la sostenibilità nel sistema economico, sociale e naturale, dal livello locale a quello mondiale.

Linee generali

Lo stato e il valore della biodiversità, degli ecosistemi terrestri , di acqua dolce e marini, del capitale naturale e dei servizi ecosistemici , compresi gli ecosistemi agrari e il microbioma ;

Approcci olistici e sistemici all'interno di un quadro socio-ecologico per i rapporti tra biodiversità, ecosistemi e servizi ecosistemici e le loro relazioni di causalità con i fattori del cambiamento, a diversi livelli e nelle diverse attività economiche, compresi gli aspetti socioeconomici e la governance dei processi di transizione verso la sostenibilità;

Modellizzazione delle tendenze e degli scenari integrati per la biodiversità, i servizi ecosistemici e una buona qualità della vita a diversi livelli e orizzonti; il potenziale contributo di biotopi ed ecosistemi come pozzi di assorbimento del carbonio in vari scenari di cambiamento climatico; potenziali conflitti di interessi nell'utilizzazione di servizi e risorse naturali;

Ecotossicologia di composti e nuovi inquinanti, loro interazioni , compresi gli effetti combinati, e comportamento ambientale, alterazioni dei circuiti biochimici in base al cambiamento climatico e recupero di aree degradate ;

Integrazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici nei quadri decisionali e nei sistemi contabili dei governi e delle imprese, così come la quantificazione dei loro benefici ecologici, economici e sociali ;

Soluzioni basate sulla natura adattabili e multifunzionali, che affrontano le problematiche constatate nelle aree urbane e periurbane , nelle zone rurali, costiere e montane , relative ai cambiamenti climatici, ai disastri naturali, alla perdita di biodiversità, al degrado degli ecosistemi, all'inquinamento , alla coesione sociale e alla salute e al benessere dei cittadini;

Approcci multi-soggetti basati sui laboratori viventi che coinvolgono le autorità, i portatori di interessi, le imprese e la società civile nella co-progettazione e co-creazione di soluzioni sistemiche per la conservazione, il restauro e l'utilizzo sostenibile del capitale naturale , nonché la governance della transizione verso la sostenibilità e opzioni di gestione sostenibili nelle attività economiche attraverso cicli di valore completo in diverse condizioni ambientali, economiche e sociali .

6.2.3.    Agricoltura, silvicoltura e zone rurali

Un'agricoltura e una silvicoltura resilienti e sostenibili forniscono benefici economici, ambientali e sociali e sono essenziali per la continuità della sicurezza alimentare . Alimentano catene del valore dinamiche, gestiscono i terreni e le risorse naturali e forniscono una vasta gamma di beni pubblici essenziali, tra cui il sequestro del carbonio, la conservazione della biodiversità, l'impollinazione e la salute pubblica. Sono necessari approcci integrati e basati sul territorio per promuovere le molteplici funzioni degli (eco) sistemi agroforestali, tenendo in considerazione il contesto in evoluzione per la produzione primaria, in particolare in relazione ai cambiamenti climatici e all'ambiente, alla disponibilità delle risorse, alla demografia e ai modelli di consumo. La qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli devono essere garantite per rafforzare la fiducia dei consumatori. Occorre altresì garantire la salute vegetale e la salute e il benessere degli animali. È inoltre necessario affrontare la dimensione spaziale, socioeconomica e culturale delle attività agricole e forestali e mobilitare il potenziale delle zone rurali e costiere .

Linee generali

Metodi, tecnologie e strumenti per un'agricoltura una silvicoltura sostenibili, resilienti e produttive, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici ;

Gestione sostenibile ed uso efficiente delle risorse naturali (ad esempio suoli, acqua, sostanze nutritive e biodiversità comprese le risorse genetiche) in agricoltura e silvicoltura; alternative alle risorse non rinnovabili e adozione dei principi dell'economia circolare , anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti e sottoprodotti ;

Impatto climatico e ambientale delle attività nel settore primario; il potenziale dell'agricoltura e della silvicoltura come pozzi di assorbimento del carbonio e la mitigazione delle emissioni di gas a effetto serra, compresi gli approcci alle emissioni negative; aumento dell'adattabilità della produzione primaria ai cambiamenti climatici;

Approcci integrati nella lotta contro parassiti e malattie delle piante ; lotta contro le malattie animali contagiose e zoonotiche e benessere degli animali; strategie di prevenzione, controllo e diagnostica e alternative all'uso di pesticidi controversi, antibiotici e altre sostanze anche per combattere la resistenza ;

Resistenza antimicrobica e le minacce di pericoli biologici e chimici per l'agricoltura , compresi i pesticidi, nonché i contaminanti chimici, esaminando i legami tra flora, fauna, ecosistemi e salute pubblica nelle prospettive di «One-Health» e «Global-Health»;

Uso e prestazione di servizi ecosistemici nei sistemi agricoli e forestali che applicano approcci ecologici, e soluzioni basate sulla natura, a livello dell'azienda agricola e di paesaggio per un'agricoltura rispettosa dell'ambiente; sostegno all'agricoltura biologica ;

Sistemi agricoli e forestali a livello dell'azienda agricola e di paesaggio; l'utilizzo e la fornitura di servizi ecosistemici nella produzione primaria , ad esempio attraverso l'agroecologia o il rafforzamento del ruolo delle foreste nella prevenzione delle inondazioni e dell'erosione del suolo ;

Innovazioni in agricoltura nelle interfacce tra agricoltura, acquacoltura e silvicoltura e nelle aree urbane e periurbane ;

Nuovi metodi, tecnologie e strumenti per la gestione sostenibile delle foreste e l'uso sostenibile della biomassa forestale;

Sostegno alla produzione di proteine vegetali dell'UE per alimenti, mangimi e servizi ambientali;

Utilizzo sostenibile del suolo, sviluppo rurale e collegamenti territoriali; capitalizzazione dei beni sociali, culturali, economici e ambientali delle aree rurali per nuovi servizi, modelli di business, catene del valore e beni pubblici;

Innovazioni digitali nell'agricoltura, nella silvicoltura e in tutte le catene del valore e nelle aree rurali attraverso l'utilizzo di dati e lo sviluppo di infrastrutture, tecnologie (come l'intelligenza artificiale, la robotica, l'agricoltura di precisione e il telerilevamento) e modelli di governance;

Competenze in materia di agricoltura e silvicoltura e sistemi di innovazione e loro interconnessione a vari livelli; consulenza, realizzazione di competenze , approcci partecipativi e condivisione delle informazioni;

Promozione di partenariati internazionali per l'agricoltura sostenibile per la sicurezza alimentare e nutrizionale.

6.2.4.    Mari, oceani e acque interne

Il capitale naturale e i servizi ecosistemici dei mari, in particolare dei mari semichiusi europei, degli oceani, delle acque interne e delle aree costiere in generale offrono notevoli benefici socioeconomici e di benessere. Questo potenziale è a rischio a causa della grave pressione da parte di fattori di stress umani e antropici come inquinamento, pesca eccessiva, cambiamenti climatici, innalzamento del livello del mare , altri usi delle acque ed eventi meteorologici estremi. Per evitare che mari oceani raggiungano un punto di non ritorno e ripristinare le buone condizioni delle acque interne, è necessario rafforzare le nostre competenze e la nostra comprensione al fine di proteggere, ripristinare e gestire in modo sostenibile gli ecosistemi marini , interni e costieri e prevenire l'inquinamento , nel contesto di un quadro della governance migliore e responsabile. Ciò includerà anche la ricerca dello sfruttamento sostenibile del vasto e inutilizzato potenziale economico dei mari, degli oceani e delle acque interne , allo scopo di produrre più cibo sicuro, ingredienti a base biologica e materie prime senza aumentare la pressione sugli stessi, ▌nonché il potenziale dell'acquacoltura in tutte le sue forme per alleviare la pressione sulle risorse terrestri, di acqua dolce e marine. Sono necessari approcci di partenariato, compresi i bacini marittimi e le strategie macroregionali, che si estendono oltre l'UE (ad esempio nell'oceano Atlantico , nel Mediterraneo, nel Mar Baltico, nel Mare del Nord, nel Mar Nero, nel Mar dei Caraibi e  nell'oceano indiano); e approcci volti a contribuire agli impegni della governance internazionale degli oceani, a iniziative come il decennio ONU delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile e a impegni legati alla conservazione della diversità biologica marina in aree al di fuori della giurisdizione nazionale.

Linee generali

Pesca e  acquacoltura in tutte le sue forme sostenibili, comprendenti fonti alternative di proteine con maggiore sicurezza alimentare, sovranità alimentare e resilienza climatica; strumenti di monitoraggio e di gestione;

Un rafforzamento della resilienza degli ecosistemi marini e delle acque interne, barriere coralline incluse , in modo da assicurare la salute dei mari , degli oceani e dei fiumi , contrasto e mitigazione degli effetti delle pressioni naturali e antropiche come contaminanti e rifiuti marini (compresa la plastica), eutrofizzazione, specie invasive, danni fisici al fondo marino, sfruttamento eccessivo, compresa la pesca eccessiva, rumore sottomarino, acidificazione, riscaldamento di mari, oceani e fiumi , innalzamento del livello del mare, considerando il punto di incontro tra terra e mare e l'impatto cumulativo di tali problematiche e promuovendo un approccio circolare e una migliore comprensione delle interazioni tra oceano e umani ;

Governance a livello mondiale e regionale per garantire la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle risorse marine, oceaniche e delle acque interne ;

Tecnologie digitali per lo studio degli oceani (fondale marino, colonna d'acqua e superficie dell'acqua) che collegano servizi e comunità in attività in campo terrestre, atmosferico, climatico, spaziale e meteorologico, da promuovere attraverso il blue cloud come parte del cloud europeo per la scienza aperta (European Open Science Cloud);

Capacità di monitoraggio , di valutazione basata sul rischio e di previsione/proiezione, compreso l'innalzamento del livello del mare e altri pericoli naturali, ad esempio mareggiate, tsunami e impatto cumulativo delle attività umane ;

Miglioramento della comprensione del ciclo e dei regimi idrologici, dell'idromorfologia su varia scala e sviluppo di capacità di monitoraggio e di previsione della disponibilità e del fabbisogno di acqua, delle inondazioni e siccità, dell'inquinamento e di altri tipi di pressione sulle risorse idriche e l'ambiente acquatico. Sfruttamento delle tecnologie digitali per migliorare il monitoraggio e la gestione delle risorse idriche;

Sviluppo di soluzioni innovative, inclusi governance sociale, strumenti economici e modelli di finanziamento, per un'assegnazione intelligente dell'acqua che elimini i conflitti nell'uso delle acque, incluso lo sfruttamento del valore dell'acqua, lotta contro gli inquinanti idrici, compresi le plastiche, le microplastiche e altri inquinanti emergenti, preferibilmente alla fonte, eliminazione di altri tipi di pressione sulle risorse idriche, riutilizzo delle acque e protezione e ripristino del buono stato ecologico degli ecosistemi acquatici;

Catene del valore sostenibili dell'economia blu, compreso l'uso sostenibile delle risorse di acqua dolce, utilizzo multiplo dello spazio marino e crescita del settore delle energie rinnovabili ricavate da mari e oceani, compreso l'uso sostenibile di micro e macroalghe;

Approcci integrati alla gestione sostenibile delle acque interne e costiere che contribuiranno alla protezione ambientale e all'adattamento ai cambiamenti climatici;

Soluzioni basate sulla natura derivanti dalle dinamiche degli ecosistemi marini, costieri e  delle acque interne , sulla biodiversità e su molteplici servizi ecosistemici, che consentiranno un approccio sistemico per utilizzare in modo sostenibile le risorse di mari , in particolare i mari semichiusi europei, oceani e acque interne e contribuire alla protezione e al ripristino ambientale, alla gestione delle coste, nonché all'adattamento ai cambiamenti climatici;

Innovazione dell'economia blu comprendente le economie blu e digitali nelle zone litoranee, nelle città e nei porti costieri, per rafforzare la resilienza delle aree costiere e i benefici per i cittadini;

Migliore comprensione del ruolo dei mari e degli oceani nella mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi.

6.2.5.    Sistemi alimentari

Gli effetti combinati della crescita della popolazione, dell'evoluzione dei regimi alimentari, della penuria delle risorse e dello sfruttamento eccessivo, del degrado ambientale, dei cambiamenti climatici e della migrazione creano sfide senza precedenti che richiedono la trasformazione del sistema alimentare (FOOD 2030) (14). La produzione e il consumo attuali di cibo sono in gran parte insostenibili, con il doppio fardello della malnutrizione, caratterizzato dalla coesistenza di denutrizione, obesità e altri squilibri alimentari e disturbi del metabolismo . I futuri sistemi alimentari devono garantire la sicurezza alimentare e assicurare cibo sufficientemente sano, sicuro e di qualità per tutti, fondato su efficienza delle risorse, sostenibilità ( compresi la riduzione delle emissioni di gas serra, l'inquinamento , il consumo di acqua ed energia nonché la produzione di rifiuti), trasparenza, collegamento tra terra e mare, riduzione dello spreco alimentare, rafforzamento della produzione alimentare proveniente da acque interne, mari e oceani e comprendente l'intera «catena del valore alimentare» dai produttori ai consumatori, e viceversa , garantendo resilienza . Ciò deve andare di pari passo con lo sviluppo dei sistemi di sicurezza alimentare, degli strumenti, delle tecnologie, delle soluzioni basate sui dati e digitali, che forniscono benefici ai consumatori e migliorano la competitività e la sostenibilità della catena del valore alimentare. Occorre inoltre promuovere cambiamenti comportamentali nel consumo alimentare e nei modelli di produzione, tenendo conto degli aspetti culturali e sociali, oltre a impegnare i produttori di beni primari, l'industria (comprese le PMI), i dettaglianti, i settori dei servizi alimentari, i consumatori e i servizi pubblici.

Linee generali

Diete sostenibili e salutari , basate su dati certi, per il benessere delle persone nel corso della loro vita , compresi modelli alimentari, migliore qualità nutrizionale degli alimenti e progressi nella comprensione dell'impatto della nutrizione sulla salute e il benessere ;

Nutrizione personalizzata specialmente per i gruppi vulnerabili, per mitigare i fattori di rischio per le malattie legate all'alimentazione e non trasmissibili;

Comportamento, stile di vita e motivazioni dei consumatori, compresi gli aspetti sociali e culturali del cibo, promozione dell'innovazione sociale e dell'impegno delle società per una migliore salute e una sostenibilità ambientale lungo l'intera catena del valore alimentare , compresi modelli di distribuzione al dettaglio ;

Moderni sistemi per la sicurezza e la genuinità alimentare, compresa la tracciabilità, che migliorano la qualità alimentare e rafforzano la fiducia dei consumatori nel sistema alimentare;

Adattamento del sistema alimentare ai cambiamenti climatici e attenuazione dei loro effetti, compreso lo studio del potenziale e dell'utilizzo del microbioma, delle diverse colture alimentari e delle alternative alle proteine animali ;

Sistemi alimentari sostenibili a livello ambientale, circolari, efficienti in termini di risorse e resilienti , dalla terra e dal mare, verso l'acqua potabile e le problematiche marittime, l'azzeramento dei rifiuti alimentari nell'intero sistema alimentare, attraverso il riutilizzo di alimenti e biomasse, il riciclaggio di rifiuti alimentari, nuovi imballaggi alimentari, domanda di prodotti alimentari locali e adatti alle necessità;

Approcci innovativi, compresi strumenti digitali e sistemi alimentari per un'innovazione mirata al territorio e la responsabilizzazione delle comunità, la promozione del commercio e prezzi equi lungo la catena del valore , l'inclusione e la sostenibilità attraverso collaborazioni tra industria (compresi PMI e piccoli coltivatori) , autorità locali, ricercatori e società.

6.2.6.    Sistemi di bio-innovazione nella bioeconomia dell'UE

L'innovazione nella bioeconomia getta le fondamenta per la transizione da un'economia basata sulle risorse fossili . La bio-innovazione è un importante segmento e abilitante della bioeconomia in generale e comprende l'approvvigionamento sostenibile, la trasformazione industriale e la conversione della biomassa terrestre e marina in materiali e prodotti a base biologica. La sostenibilità comprende tutte le sue dimensioni: aspetti ecologici, sociali, economici e culturali. Valorizza inoltre il potenziale delle risorse biologiche, delle scienze della vita , della digitalizzazione e delle biotecnologie per scoperte, prodotti , servizi e processi nuovi. La bio-innovazione, compresi i relativi (bio)processi e le relative tecnologie, può portare nuove attività economiche e nuova occupazione nelle regioni e nelle città, contribuire a rivitalizzare le economie e comunità rurali e costiere e a rafforzare la circolarità della bioeconomia.

Linee generali

Sistemi logistici, di produzione e  di approvvigionamento sostenibili di biomassa, ponendo l'attenzione su applicazioni e utilizzi di elevato valore, sostenibilità sociale e ambientale, impatto sul clima e sulla biodiversità, sulla circolarità e sull'efficienza complessiva delle risorse , compresa l'acqua ;

Scienze della vita e loro convergenza con le tecnologie digitali per comprensione, prospezione e uso sostenibile delle risorse biologiche;

Catene del valore a base biologica, materiali a base biologica , compresi materiali, sostanze chimiche, prodotti , servizi e processi ispirati al biologico con qualità e funzionalità innovative e sostenibilità migliorata (compresa la riduzione delle emissioni di gas serra), promuovendo lo sviluppo di bio-raffinerie avanzate (di piccole e grandi dimensioni) utilizzando una gamma più ampia di biomasse; sostituzione dell'attuale produzione di prodotti non sostenibili attraverso il superamento delle soluzioni a base biologica per applicazioni innovative di mercato;

Biotecnologia, compresa la biotecnologia intersettoriale all'avanguardia, per l'applicazione in processi industriali, servizi ambientali e prodotti di consumo competitivi, sostenibili e innovativi (15);

Circolarità del biosettore nell'ambito della bioeconomia attraverso l'innovazione tecnologica, sistemica, sociale e del modello di business per aumentare radicalmente il valore generato per unità di risorsa biologica , mantenendo più a lungo il valore di tali risorse nell'economia , preservando e rafforzando il capitale naturale, progettando l'eliminazione di rifiuti e inquinamento, sostenendo il principio dell'utilizzo a cascata della biomassa sostenibile attraverso la ricerca e l'innovazione e tenendo conto della gerarchia dei rifiuti ;

Modelli di bioeconomia inclusiva con diversi attori che partecipano alla creazione di valore, massimizzando l'impatto sociale e l'impegno pubblico ;

Maggiore consapevolezza dei confini , dei parametri e degli indicatori della bioeconomia, delle sue sinergie con un ambiente sano e degli eventuali compromessi per raggiungere un equilibrio , nonché conciliazione tra alimenti e altre applicazioni .

6.2.7.    Sistemi circolari

I sistemi circolari di produzione e consumo forniranno benefici all'economia europea e all'ambiente globale riducendo l'uso delle risorse e la dipendenza dalle stesse, riducendo le emissioni di gas a effetto serra e altri impatti ambientali negativi e aumentando la competitività delle imprese, nonché ai cittadini europei creando nuove opportunità di lavoro e diminuendo le pressioni sull'ambiente e sul clima. Oltre alla trasformazione industriale, la transizione verso un'economia a basse emissioni, efficiente sotto il profilo delle risorse , a base biologica e circolare che eviti l'uso di sostanze pericolose richiederà anche una più ampia trasformazione del sistema, che necessita di soluzioni eco-innovative sistemiche, modelli di business, mercati e investimenti nuovi, che consentano cambiamenti in materia di infrastrutture e di innovazione sociale nel comportamento dei consumatori, e modelli di governance che stimolino la collaborazione di più portatori di interessi lungo l'intera catena del valore per garantire che la trasformazione del sistema prevista ottenga migliori risultati economici, ambientali e sociali (16). L'apertura alla cooperazione internazionale è importante per la comparabilità, la produzione e la condivisione di conoscenze e la prevenzione della duplicazione degli sforzi, ad esempio attraverso iniziative internazionali quali la International Resource Panel. Verrà inoltre prestata attenzione al contesto sociale delle nuove tecnologie e conoscenze in questo settore e alla relativa diffusione e accettazione nella società.

Linee generali

Transizione sistemica verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, a base biologica e circolare con nuovi modelli di interazione dei consumatori, nuovi modelli di business per l'efficienza delle risorse e le prestazioni ambientali; prodotti e servizi che stimolino l'efficienza delle risorse e l'eliminazione o la sostituzione delle sostanze pericolose durante l'intero ciclo di vita; sistemi di condivisione, riutilizzo, riparazione, rigenerazione, riciclaggio e compostaggio; condizioni economiche, sociali, comportamentali, normative e finanziarie e incentivi per siffatte transizioni ;

Parametri e indicatori di misurazione , basati su un approccio sistemico, per la valutazione delle prestazioni dell'economia circolare e del ciclo di vita e l'incremento della responsabilità sociale ; sistemi di governance che accelerano l'espansione dell'economia circolare , della bioeconomia e l'efficienza delle risorse, creando al contempo mercati per materiali secondari; collaborazioni multilaterali e fra le catene del valore; strumenti per gli investimenti nell'economia circolare e nella bioeconomia ;

Soluzioni per lo sviluppo sostenibile e rigenerativo di città, aree periurbane e regioni, integrando la trasformazione dell'economia circolare con soluzioni basate sulla natura e innovazioni di governance tecnologica, digitale, sociale, culturale e territoriale;

Eco-innovazioni per la prevenzione e il risanamento dell'inquinamento ambientale da sostanze pericolose e prodotti chimici che destano nuove preoccupazioni nonché eliminazione dell'esposizione agli stessi ; prendendo in considerazione anche l'interfaccia tra prodotti chimici, prodotti e rifiuti nonché soluzioni sostenibili per la produzione di materie prime primarie e secondarie ;

Uso circolare delle risorse idriche, compresi la riduzione della domanda di acqua, la prevenzione delle perdite, il riutilizzo dell'acqua, il riciclaggio e la valorizzazione delle acque reflue . Soluzioni innovative per le sfide relative al legame tra acqua, alimenti ed energia tenendo conto degli impatti dell'uso dell'acqua per fini agricoli ed energetici e consentendo soluzioni sinergetiche;

Gestione del sottosuolo sostenibile integrando le georisorse (energia, acqua, materie prime) e le condizioni ambientali (rischi naturali, impatti antropogenici) in tutti i poli tematici pertinenti, razionalizzando il contributo positivo a un'economia circolare attraverso le conoscenze geologiche paneuropee e contribuendo a una risposta scientifica concordata nei confronti dell'accordo di Parigi e di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Sviluppare e migliorare soluzioni e infrastrutture per facilitare l'accesso all'acqua potabile, per l'irrigazione e i servizi igienico-sanitari, tra l'altro attraverso la desalinizzazione, al fine di permette un uso delle risorse idriche circolare e più efficiente, anche dal punto di vista energetico e delle emissioni di CO2.

7.    AZIONI DIRETTE NON NUCLEARI DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA

7.1.    Motivazione

Per la realizzazione di politiche pubbliche valide sono essenziali prove scientifiche attendibili e di alta qualità. Le nuove iniziative e proposte di atti legislativi dell'Unione necessitano di dati chiari, esaurienti ed equilibrati, mentre l'attuazione delle politiche necessita di prove per valutare e monitorare il loro impatto e i loro progressi.

Il JRC aggiunge valore alle politiche dell'UE perché fornisce risultati scientifici d'eccellenza, multi-disciplinari e indipendenti dagli interessi nazionali, privati ed esterni. Servendo tutti i settori della politica dell'UE, fornisce il sostegno intersettoriale di cui necessitano i responsabili politici per affrontare le sfide sociali sempre più complesse. La sua indipendenza dagli interessi particolari assieme al ruolo di riferimento tecnico-scientifico che riveste, consentono al JRC di agevolare la costruzione del consenso tra portatori di interessi e  altri attori, come i cittadini i responsabili politici . Con la sua capacità di rispondere rapidamente alle esigenze politiche, le attività del JRC sono complementari alle azioni indirette volte a sostenere obiettivi politici a più lungo termine.

Il JRC effettua proprie ricerche e gestisce in modo strategico conoscenze, informazioni, dati e competenze al fine di fornire prove pertinenti e di elevata qualità per la realizzazione di politiche più intelligenti. Per raggiungere questo obiettivo, il JRC collabora con le migliori organizzazioni di tutto il mondo e con esperti e portatori di interessi a livello internazionale, nazionale e regionale. La sua ricerca contribuisce agli obiettivi e alle priorità generali di Orizzonte Europa , consente di disporre di conoscenze scientifiche indipendenti, consulenza e sostegno tecnico per le politiche dell'UE durante l'intero ciclo programmatico, e si concentra sulle priorità politiche europee, sostenendo un'Europa che sia sicura e protetta, prospera e sostenibile, sociale e più forte sulla scena mondiale.

7.2.    Aree d'intervento

7.2.1.   Potenziamento della base delle conoscenze per l'elaborazione delle politiche

I dati e le conoscenze crescono in modo esponenziale. È necessario che siano analizzati e selezionati affinché i responsabili politici possano comprenderli e farne un uso sensato. Sono inoltre necessari metodi scientifici trasversali e strumenti analitici utilizzabili da tutti i servizi della Commissione, in particolare per anticipare le imminenti sfide sociali e sostenere una migliore regolamentazione. Ciò include processi innovativi per coinvolgere i portatori di interessi e i cittadini nelle questioni relative all'elaborazione delle politiche e vari strumenti di valutazione dell'impatto e dell'attuazione .

Linee generali

Modellizzazione, valutazione microeconomica, metodologie di valutazione del rischio, strumenti di garanzia della qualità per le valutazioni, progettazione di schemi di monitoraggio, indicatori e quadri di valutazione, analisi e verifiche della sensibilità, valutazione del ciclo di vita, analisi di dati e di testi, analisi e applicazioni di dati (big data), design thinking, esame delle prospettive, studi prospettici e previsionali, ricerca comportamentale e coinvolgimento dei portatori di interessi e dei cittadini;

Centri di conoscenze e competenze;

Comunità e piattaforme per la condivisione di pratiche e conoscenze;

Gestione, condivisione e coerenza dei dati;

Analisi delle politiche dell'UE e nazionali in materia ricerca e innovazione, compreso il SER.

7.2.2.    Sfide globali

Il JRC contribuirà alle politiche e agli impegni specifici dell'UE, raggruppati in sette poli tematici globali, in particolare l'impegno dell'UE a favore dello sviluppo sostenibile.

Linee generali

1.

Sanità

Sostegno scientifico e tecnico per migliorare la sanità pubblica e i sistemi sanitari e assistenziali, comprese valutazioni dei dispositivi medici e delle tecnologie per la salute, basi di dati e digitalizzazione , anche al fine di accelerare l'interoperabilità ;

Metodi di valutazione della sicurezza per i potenziali rischi che le sostanze chimiche e gli inquinanti comportano per la salute e l'ambiente;

Laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale;

Strumenti per la garanzia della qualità, ad esempio i materiali di riferimento certificati per biomarcatori relativi alla salute;

Ricerca sugli aspetti sanitari e sui rischi per la salute emergenti.

2.    Cultura, creatività e società inclusiva

Ricerche su disuguaglianze, povertà ed esclusione, mobilità sociale, diversità culturale e competenze; migrazione, valutazione degli effetti delle trasformazioni sociali, demografiche e tecnologiche sull'economia e sulla società;

Ricerche in materia di buon governo e democrazia;

Sostegno alla salvaguardia , alla preservazione e alla gestione del patrimonio culturale;

Centro di conoscenze per l'emigrazione e la demografia.

3.     Sicurezza civile per la società

Centro di conoscenze per la gestione del rischio di catastrofi;

Sostegno alle politiche di sicurezza nelle aree di protezione delle infrastrutture essenziali e degli spazi pubblici, minacce CBRN-E (da sostanze chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari ed esplosive) e minacce ibride, protezione delle frontiere e sicurezza dei documenti, informazione e intelligence per contrastare il terrorismo;

Tecnologie per il rilevamento di materiali CBRN-E, sistemi biometrici e tecniche di raccolta di informazioni;

Sostegno alla posizione dell'UE in materia di sicurezza a livello mondiale; valutazione della competitività e dell'innovazione dell'industria della sicurezza dell'Unione; sfruttamento delle sinergie in merito a difesa e sicurezza;

Ricerche volte a rafforzare le competenze in materia di sicurezza, resilienza e deterrenza informatiche.

4.    Digitale, industria e spazio

Conseguenze della digitalizzazione, con particolare attenzione alle nuove ed emergenti tecnologie TIC, come l'apprendimento automatico e la computerizzazione artificiale, i registri distribuiti (distributed ledgers), l'internet delle cose (Internet of Things) e il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing);

Digitalizzazione in determinati settori, come energia, trasporti, edilizia, settore dei servizi, sanità e  assistenza e amministrazione;

Metrologia industriale e strumenti di garanzia della qualità per una produzione intelligente;

Ricerche sulle tecnologie abilitanti fondamentali;

Ricerche sulle migliori tecniche e pratiche di gestione ambientale disponibili, analisi tecnico-economiche e valutazione del ciclo di vita dei processi industriali, gestione delle sostanze chimiche, gestione dei rifiuti, riutilizzo delle acque, materie prime, materie prime critiche e criteri qualitativi per i materiali recuperati, tutti a sostegno dell'economia circolare;

Analisi della sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime, comprese le materie prime critiche, in relazione alle informazioni sulle risorse primarie e secondarie e aggiornamento dei dati del sistema di informazione sulle materie prime;

Attuazione delle azioni del programma Copernicus;

Sostegno tecnico e scientifico alle applicazioni dei programmi europei del sistema globale di navigazione satellitare.

5.    Clima, energia e mobilità

Sostegno all'attuazione delle politiche dell'UE in materia di clima, energia e trasporti, transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e strategie di decarbonizzazione verso il 2050; analisi dei piani nazionali climatici ed energetici integrati; valutazione del percorso di decarbonizzazione in tutti i settori, compresi agricoltura e uso del suolo, cambiamenti nell'uso del suolo e silvicoltura;

Valutazione dei rischi negli ecosistemi vulnerabili e in infrastrutture e settori economici critici, con particolare attenzione alle strategie di adattamento;

Analisi della dimensione «ricerca e innovazione» dell'Unione in materia di energia; valutazione della competitività dell'UE nel mercato mondiale dell'energia pulita;

Valutazione del potenziale di diffusione delle tecnologie energetiche intelligenti e soluzioni di integrazione settoriale per consentire una transizione energetica agevole ed efficiente in termini di costi;

Valutazione della diffusione delle tecnologie per la produzione di energie rinnovabili ed energia pulita;

Analisi del consumo energetico degli edifici, delle città intelligenti e sostenibili e del settore industriale;

Analisi tecnica e socioeconomica dello stoccaggio di energia, in particolare il settore dei sistemi di accoppiamento e l'uso delle batterie;

Analisi della sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'UE, comprese le infrastrutture e i mercati dell'energia;

Sostegno alla transizione energetica, compresi il Patto dei sindaci, l'energia pulita per le isole dell'UE, le regioni sensibili e l'Africa;

Analisi integrata per l'attuazione della mobilità cooperativa, connessa e automatizzata;

Analisi integrata per lo sviluppo e l'impiego della propulsione elettrica, comprese le tecnologie degli accumulatori di prossima generazione;

Procedure di verifica armonizzate e sorveglianza del mercato in materia di emissioni di CO2 e di inquinanti atmosferici dei veicoli, valutazione di tecnologie innovative;

Valutazione del trasporto intelligente, dei sistemi di gestione del traffico e degli indicatori dei livelli di congestione;

Analisi dei combustibili alternativi e delle relative necessità infrastrutturali.

6.   Prodotti alimentari, bioeconomia, risorse naturali, agricoltura e ambiente

Ricerca su terreni, suolo, foreste, aria, acqua, risorse marine e biodiversità, materie prime, per sostenere l'efficace conservazione, il ripristino e l'uso sostenibile del capitale naturale, tra cui la gestione sostenibile delle risorse in Africa;

Centro di conoscenze per la sicurezza alimentare e la nutrizione mondiale;

Valutazione dei cambiamenti climatici e delle potenziali misure di attenuazione e adattamento per le politiche in materia di agricoltura e di pesca, compresa la sicurezza alimentare;

Controllo e previsione delle risorse agricole nell'UE , nei paesi dell'allargamento e nei paesi del vicinato;

Ricerca nell'ambito dei settori sostenibili ed economicamente redditizi della pesca e dell'acquacoltura, nonché della crescita blu e dell'economia blu;

Metodi validati, prove di idoneità per i laboratori e nuovi strumenti analitici per l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza alimentare;

Laboratori di riferimento dell'UE su additivi per mangimi, organismi geneticamente modificati e materiali destinati al contatto con gli alimenti;

Centro di conoscenze per la frode e la qualità alimentari;

Centro di conoscenze per la bioeconomia.

7.2.3.    Innovazione, sviluppo economico e competitività

Il JRC contribuirà all'innovazione basata sulla conoscenza e al trasferimento della tecnologia. Sosterrà il funzionamento del mercato interno e la governance economica dell'Unione. Contribuirà allo sviluppo e al controllo delle politiche destinate a un'Europa più sociale e sostenibile. Sosterrà la dimensione esterna dell'UE e gli obiettivi internazionali e contribuirà a promuovere il buon governo. Un mercato interno ben funzionante con una governance economica forte e un sistema sociale equo promuoveranno l'innovazione basata sulla conoscenza e la competitività.

Linee generali

Analisi economica, commerciale, finanziaria e di bilancio;

Ricerca e verifiche prenormative per l'armonizzazione e la standardizzazione;

Produzione di materiali di riferimento certificati;

Attività di sorveglianza del mercato;

Gestione dei diritti di proprietà intellettuale;

Promozione della cooperazione per il trasferimento tecnologico.

7.2.4.    Eccellenza scientifica

Il JRC persegue l'eccellenza e l'integrità nella ricerca e un'ampia collaborazione con istituti di ricerca di prim'ordine in tutto il mondo. Svolgerà attività di ricerca nei settori emergenti della scienza e della tecnologia e promuoverà la scienza aperta e i dati aperti, così come il trasferimento delle conoscenze.

Linee generali

Programmi di ricerca esplorativa;

Programmi di collaborazione e scambio specifici con istituti di ricerca e scienziati;

Accesso alle infrastrutture di ricerca del JRC;

Formazione di scienziati ed esperti nazionali;

Scienza aperta e dati aperti.

7.2.5.    Sviluppo territoriale e sostegno agli Stati membri e alle regioni

Il JRC contribuirà alle politiche regionali e urbane, concentrandosi sull'innovazione e lo sviluppo territoriale, al fine di ridurre le disparità tra le regioni. Il JRC offrirà anche assistenza tecnica agli Stati membri e ai paesi terzi e sosterrà l'attuazione della legislazione e delle azioni europee.

Linee generali

Attuazione delle politiche regionali e urbane, le strategie di specializzazione intelligente, le strategie per la trasformazione economica delle regioni in fase di transizione, le strategie e i dati di sviluppo urbano integrato;

Consolidamento delle capacità degli operatori locali e regionali per l'attuazione di strategie macroregionali;

Centro di conoscenze per le politiche territoriali;

Consulenza su richiesta e sostegno personalizzato a Stati membri, regioni o città, anche attraverso una rete virtuale di piattaforme scienza-politica.

PILASTRO III

Europa innovativa

L'innovazione in tutte le sue forme è un fattore chiave perché l'UE possa continuare ad apportare prosperità ai suoi cittadini e ad affrontare le sfide del futuro. L'attuazione richiede un approccio sistemico, trasversale e multiforme. Il progresso economico, il benessere sociale e la qualità della vita in Europa dipendono dalla capacità di incrementarvi la produttività e la crescita, che a loro volta dipendono in larga misura dalla capacità di innovare. L'innovazione è anche determinante per risolvere le principali sfide che l'UE deve affrontare. L'innovazione deve essere responsabile, etica e sostenibile.

Come per il precedente programma quadro , l'innovazione è al centro di Orizzonte Europa. La ricerca di forme di accelerazione del trasferimento delle conoscenze, come pure di idee, prodotti e processi nuovi , guida gli obiettivi e le modalità di attuazione di Orizzonte Europa, dalla programmazione strategica agli inviti a presentare progetti, ed è presente dall'inizio alla fine di ogni progetto sostenuto, dalla ricerca «blue sky» alle tabelle di marcia e alle missioni tecnologiche e industriali.

Tuttavia, l'innovazione merita misure specifiche, in quanto l'UE deve migliorare significativamente le condizioni e l'ambiente affinché l'innovazione europea possa prosperare, in modo che le idee siano prontamente condivise tra gli operatori dell'ecosistema dell'innovazione e le nuove idee e tecnologie siano rapidamente trasformate nei prodotti e nei servizi necessari perché l'UE possa conseguire risultati concreti.

Gli ultimi decenni hanno visto l'emergere di nuovi importanti mercati globali nei settori dell'assistenza sanitaria, dei media, dell'intrattenimento, della comunicazione e del commercio al dettaglio, basati su innovazioni pionieristiche nel settore delle TIC, della biotecnologia, della tecnologia verde, di Internet e dell'economia delle piattaforme. Più a valle nel processo di innovazione, le innovazioni che creano mercato e hanno un impatto sul complesso dell'economia dell'UE, vengono utilizzate da aziende in rapida crescita e sovente di nuova costituzione , che, tuttavia, di rado hanno origine e si espandono nell'UE.

Sta prendendo vita una nuova ondata a livello mondiale di innovazioni pionieristiche, che sarà basata su tecnologie a contenuto estremamente avanzato (deep-tech), come le catene di blocco (blockchain), l'intelligenza artificiale, la genomica /multiomica e la robotica e altre tecnologie, che potrebbero essere realizzate anche da singoli innovatori e da comunità di cittadini. Il punto comune di queste tecnologie è che esse prendono forma nell'incrocio tra discipline scientifiche , soluzioni tecnologiche e settori economici diversi e che hanno la potenzialità di aprire nuovi mercati in tutto il mondo, offrendo combinazioni radicalmente nuove di prodotti, processi, servizi e modelli di business. Saranno inoltre influenzati da queste tecnologie ulteriori settori fondamentali , come quelli della produzione, dei servizi finanziari, dei trasporti o dell'energia.

L'Europa deve cavalcare quest'onda. La posizione che occupa è favorevole in quanto la nuova ondata toccherà aree a contenuto estremamente avanzato in cui l'Europa ha già investito in maniera significativa, in particolare le KET, e gode pertanto di alcuni vantaggi competitivi in materia di scienza e conoscenze , anche in termini di risorse umane, e può basarsi su una stretta cooperazione fra settore pubblico e settore privato (ad esempio nell'assistenza sanitaria o nell'energia).

Affinché l'Europa possa guidare questa nuova ondata di innovazione rivoluzionaria, è necessario soddisfarne le sfide implicite elencate di seguito:

Aumentare il capitale di rischio per superare le lacune finanziarie: gli innovatori europei soffrono di una scarsa offerta di capitali di rischio. Il capitale di rischio privato è la chiave per trasformare innovazioni pionieristiche in società leader a livello mondiale, ma in Europa è inferiore a un quarto degli importi raccolti negli Stati Uniti e in Asia. L'Europa deve superare la cosiddetta «valle della morte», in cui le innovazioni non riescono a raggiungere il mercato a causa del divario tra sostegno pubblico e investimenti privati, in particolare per quanto riguarda le innovazioni pionieristiche ad alto rischio che devono essere sostenute da investimenti a lungo termine;

Facilitare l'accesso ai risultati della ricerca, migliorare la trasformazione della scienza in innovazione e accelerare il trasferimento di idee, tecnologie e talenti dalla base della ricerca alle start-up e all'industria;

Sostenere ulteriormente lo sviluppo di tutte le forme di innovazione, compresi i servizi guidati dagli utenti o dai consumatori e l'innovazione sociale inclusiva;

Accelerare la trasformazione aziendale: nell'economia europea si registra un ritardo nell'adozione di nuove tecnologie e nell'espansione; infatti il 77 % delle nuove e grandi aziende di ricerca e sviluppo si trova negli Stati Uniti o in Asia e solo il 16 % ha sede in Europa;

Migliorare e semplificare il panorama europeo per il finanziamento e il sostegno della ricerca e dell'innovazione: le molteplici fonti di finanziamento sono un panorama complesso per gli innovatori. È necessario che l'UE intervenga cooperando e coordinandosi con altre iniziative a livello europeo, nazionale e regionale, pubblico e privato, per migliorare e allineare le capacità del sostegno , per evitare la duplicazione di attività e per fornire un panorama di facile esplorazione per tutti gli innovatori europei.

Superare la frammentazione degli ecosistemi dell'innovazione. Infatti, sebbene l'Europa sia sede di un numero crescente di centri di attività, questi non sono ben collegati. Le aziende con un potenziale di crescita internazionale devono far fronte alla frammentazione dei mercati nazionali caratterizzati da lingue, culture aziendali e normative diverse. L'UE è chiamata a sostenere la collaborazione efficace tra gli ecosistemi nazionali e regionali, affinché le imprese, e le PMI in particolare, possano accedere alle conoscenze, alle competenze, alle infrastrutture e ai servizi migliori in tutta Europa. L'UE deve sostenere la collaborazione tra ecosistemi, anche con la regolamentazione, così da migliorare l'interoperabilità tra tecnologie e soluzioni pratiche diverse.

Per gestire questa nuova ondata di innovazione rivoluzionaria a livello mondiale, il sostegno dell'UE agli innovatori richiede un approccio flessibile, semplice, mirato e continuo. Le politiche per lo sviluppo e la diffusione di innovazioni pionieristiche e l'espansione delle aziende devono mostrare più coraggio nell'assumere rischi e tener conto delle citate sfide, nonché apportare un valore aggiunto alle relative attività di innovazione attuate dai singoli Stati membri o dalle singole regioni .

Il pilastro «Europa innovativa» di Orizzonte Europa, in cooperazione con altre politiche dell'UE e in particolare con il programma InvestEU, è concepito per fornire risultati tangibili di tale tenore. Esso si basa sugli insegnamenti tratti e l'esperienza acquisita nell'ambito dei precedenti programmi quadro, in particolare da attività quali «Tecnologie future ed emergenti (TEF )», «Corsia veloce per l'innovazione» e lo strumento per le PMI , senza dimenticare gli strumenti di finanziamento del settore privato e delle imprese (come il 7o PQ, il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi InnovFin di Orizzonte 2020), riunite e ottimizzate nelle attività dell'iniziativa «pilota CEI» avviate per il periodo 2018-2020.

Sulla base di queste esperienze, questo pilastro prevede l'instaurazione del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI), che promuoverà principalmente l'innovazione e le tecnologie rivoluzionarie e dirompenti con particolare riguardo per le innovazioni creatrici di mercato, sostenendo nel contempo tutti i tipi di innovazione, anche incrementale, soprattutto all'interno delle PMI, incluse le start-up e, in casi eccezionali, le piccole imprese a media capitalizzazione con un rapido ampliamento del potenziale a livello dell'UE e tipi di azioni e attività specifici;

Sostenere lo sviluppo di innovazioni pionieristiche future ed emergenti , comprese le innovazioni a contenuto estremamente avanzato e quelle non tecnologiche ;

Colmare le lacune finanziarie nello sviluppo, nella diffusione e nell'ampliamento delle innovazioni che creano mercato;

Stimolare la mobilitazione di capitali e investimenti privati;

Aumentare la visibilità e l'impatto del sostegno all'innovazione dell'UE.

Questo pilastro prevede altresì attività sviluppate sotto l'egida dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), in particolare attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI). Inoltre sono assicurate sinergie sistematiche tra il CEI e l'EIT: le imprese innovative che nascono da una CCI dell'EIT possono essere indirizzate verso il CEI per creare un canale per le innovazioni non ancora finanziabili, mentre alle imprese ad alto potenziale di innovazione finanziate dal CEI che non sono già coinvolte in una CCI dell'EIT potrà essere offerta la possibilità di accedere a tale sostegno aggiuntivo.

Sebbene il CEI e le CCI dell'EIT possano sostenere direttamente le innovazioni ▌in tutta l'UE , l'ambiente generale dal quale le innovazioni europee crescono ed emergono deve essere ulteriormente sviluppato e potenziato: le scoperte che avvengono grazie alla ricerca di base sono i semi da cui germogliano le innovazioni creatrici di mercato. Per sostenere l'innovazione in tutta Europa, e in tutte le sue forme e dimensioni, è necessario uno sforzo comune europeo, anche mediante politiche (incluse sinergie efficaci con il FESR e le strategie di specializzazione intelligenti) e risorse complementari dell'UE, nazionali e regionali, ove possibile. Pertanto, questo pilastro prevede anche

meccanismi aggiornati e rinforzati di coordinamento e di cooperazione con gli Stati membri e i paesi associati, ma anche con iniziative private, al fine di sostenere tutti i  soggetti che operano negli ecosistemi europei di innovazione , anche a livello regionale e locale ;

Inoltre, come proseguimento di uno sforzo per migliorare le capacità di finanziamento del rischio per la ricerca e l'innovazione in Europa , questo pilastro si collegherà strettamente al programma InvestEU. Sulla base del successo e dell'esperienza maturata con Orizzonte 2020, InnovFin e EFSI, il programma InvestEU migliorerà l'accesso al capitale di rischio per i soggetti finanziabili, nonché per gli investitori.

1.   CONSIGLIO EUROPEO PER L'INNOVAZIONE (CEI)

1.1.   Aree di intervento

Il CEI opera in conformità dei principi seguenti: evidente valore aggiunto dell'UE, autonomia, capacità di assumere rischi, efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità. Il CEI fungerà da sportello unico per tutti i tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di ricerca alle imprese (PMI, comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione). A seconda dei suoi programmi, fornirà sostegno a singoli beneficiari e a consorzi multidisciplinari.

Gli obiettivi del CEI sono:

identificare, sviluppare e attuare innovazioni ad alto rischio di tutti i tipi, anche incrementali, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, dirompenti ▌e a contenuto estremamente avanzato che potrebbero potenzialmente diventare innovazioni creatrici di mercato ;

sostenere il rapido ampliamento di società innovative , soprattutto delle PMI, start-up incluse, e in casi eccezionali, delle piccole imprese a media capitalizzazione innovative a livello dell'UE e internazionale lungo il percorso dall'idea al mercato.

Se del caso, il CEI contribuisce alle attività sostenute a titolo di altre parti di Orizzonte Europa, in particolare nell'ambito del pilastro II.

Il CEI sarà attuato principalmente attraverso due tipi di azioni complementari, segnatamente il Pathfinder (apripista) per la ricerca avanzata, per le prime fasi dello sviluppo tecnologico e l'Acceleratore per l'innovazione e le azioni di distribuzione sul mercato, tra cui le fasi di pre- commercializzazione di massa e di crescita dell'azienda. Nell'intento di offrire uno sportello unico e un unico processo di sostegno alle innovazioni ad alto rischio portate avanti da start-up, PMI e, in casi eccezionali, da piccole imprese a media capitalizzazione , l'Acceleratore assegnerà in particolare due tipi di sostegno: principalmente finanziamenti misti (combinando le sovvenzioni con gli investimenti in capitale proprio ) ▌e sovvenzioni, seguite in via opzionale da sostegno basato su investimenti nel capitale proprio. Convoglierà inoltre l'accesso ai prestiti e alle garanzie, in particolare quelli concessi in base al programma InvestEU.

Questi due tipi di azioni complementari condivideranno caratteristiche comuni. In particolare:

Sosterranno le innovazioni ad alto rischio laddove i rischi, siano essi finanziari, tecnologici/scientifici, di mercato e/o regolamentari, non possano essere sostenuti dal solo mercato o non possano ancora essere sostenuti da strumenti finanziari a titolo del programma InvestEU;

Si concentreranno principalmente sulle innovazioni pionieristiche ▌ad alto rischio e /o a contenuto estremamente avanzato, sostenendo al contempo altre forme di innovazione , anche di tipo incrementale , che abbiano il potenziale di creare nuovi mercati o di contribuire alla risoluzione di sfide globali ;

Adotteranno soprattutto un approccio ascendente, aperto alle innovazioni provenienti da tutti i settori della scienza, della tecnologia e delle applicazioni in ogni settore, consentendo nel contempo un sostegno mirato alle tecnologie pionieristiche emergenti , creatrici di mercato e/ o a contenuto estremamente avanzato di potenziale importanza strategica in termini di impatto economico e/o sociale . I servizi della Commissione valuteranno il potenziale di impatto strategico sulla base delle raccomandazioni formulate da esperti indipendenti, da responsabili della gestione dei programmi CEI e, se del caso, dal Comitato consultivo del CEI ;

Incoraggeranno innovazioni che interessano differenti settori e ambiti scientifici e tecnologici (ad esempio combinando fisica e digitale) ;

Si concentreranno sugli innovatori, semplificando le procedure e i requisiti amministrativi, agevolando la valutazione delle domande tramite interviste e garantendo un rapido processo decisionale;

Saranno attuate con l'obiettivo di rafforzare fortemente l'ecosistema europeo dell'innovazione;

Saranno gestiti in modo proattivo con traguardi intermedi o altri criteri predefiniti con cui valutare i progressi e con la possibilità , dopo un'approfondita valutazione e ricorrendo eventualmente a esperti indipendenti, di riorientare , riprogrammare o cessare i progetti qualora necessario.

Oltre al sostegno finanziario, gli innovatori avranno accesso ai servizi di consulenza aziendale CEI, che forniscono ai progetti assistenza tecnica, di preparazione e di orientamento e abbinano gli innovatori a colleghi, partner industriali e investitori. Gli innovatori avranno anche accesso facilitato alle competenze, alle strutture (compresi poli di innovazione (17) e banchi di prova per l'innovazione aperta ) e ai partner di tutte le attività sostenute dall'UE (comprese quelle dell'EIT soprattutto tramite le sue CCI . La Commissione garantirà la continuità tra l'EIT, il CEI e InvestEU, al fine di realizzare complementarità e sinergie.

Per consentire il rafforzamento dell'ecosistema europeo dell'innovazione, sarà prestata particolare attenzione all'esigenza di garantire un'adeguata ed efficiente complementarità con iniziative individuali o di rete degli Stati membri o interregionali , anche sotto forma di partenariato europeo.

1.1.1.   Lo strumento Pathfinder per la ricerca avanzata

Pathfinder fornirà sovvenzioni a progetti all'avanguardia ad alto rischio esplorando settori nuovi e a contenuto estremamente avanzato allo scopo di sviluppare tecnologie future innovative dal potenziale estremo e nuove opportunità di mercato. Si baserà sull'esperienza del programma «Tecnologie emergenti e future» (TEF), sostenuto nell'ambito del 7o PQ e di Orizzonte 2020, compreso il programma di avvio dell'innovazione nel settore TEF («FET Innovation Launchpad») di Orizzonte 2020, nonché la fase 1 dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020, fondendoli in un unico modello con un singolo insieme di criteri .

Lo strumento Pathfinder avrà l'obiettivo generale di favorire lo sviluppo del potenziale del mercato di creare innovazione ▌di idee innovative, e di consegnarli alla fase di dimostrazione o sviluppo di strategie commerciali o per un'ulteriore adozione da parte dell'Acceleratore o a qualsiasi altra soluzione di diffusione sul mercato. A tal fine, Pathfinder sosterrà ▌le prime fasi della ricerca e dello sviluppo scientifico e tecnologico, compresa la verifica concettuale e i prototipi per la validazione della tecnologia.

Per essere pienamente aperto alle esplorazioni di ampia portata, alle occasioni di serendipità e a idee, concetti e scoperte inaspettate, lo strumento Pathfinder sarà attuato principalmente attraverso una procedura di gara aperta permanente e competitiva , con date limite e basata su un approccio «bottom-up». Pur mantenendo il suo approccio prevalentemente ascendente, Pathfinder offrirà anche occasioni di sfide competitive per sviluppare obiettivi strategici essenziali (18) che richiedono un pensiero radicale e fortemente improntato alle soluzioni tecnologiche. Le tematiche su cui verteranno tali sfide saranno stabilite nei programmi di lavoro. Raggruppare progetti selezionati in portafogli sulla base della tematica trattata o degli obiettivi ricercati permetterà di conseguire una massa critica di sforzi e di strutturare nuove comunità di ricerca multidisciplinare.

Questi portafogli di progetti selezionati ▌saranno ulteriormente sviluppati e migliorati, ciascuno secondo una visione sviluppata con i rispettivi innovatori, ma anche condivisa con la comunità della ricerca e dell'innovazione in generale. Al fine di aiutare i ricercatori e gli innovatori a sviluppare il percorso verso lo sviluppo commerciale, nell'ambito di Pathfinder saranno attuate attività di transizione, come le attività dimostrative e gli studi di fattibilità per valutare potenziali casi di sostenibilità economica e sostenere la creazione di spin off e start-up. Tali attività di transizione del Pathfinder possono anche consistere in sovvenzioni complementari per integrare o ampliare l'ambito delle azioni precedenti e in corso, attirare nuovi partner, consentire la collaborazione all'interno di portafogli di azioni e sviluppare comunità multidisciplinari.

Lo strumento Pathfinder sarà aperto a tutti i tipi di innovatori, dai singoli cittadini alle università, dalle organizzazioni di ricerca alle imprese, in particolare start-up e PMI, e  sarà rivolto in particolare ai consorzi multidisciplinari. Nel caso di progetti con beneficiario unico, le aziende a media capitalizzazione e di maggiori dimensioni non saranno ammesse. Lo strumento Pathfinder sarà attuato principalmente mediante la ricerca collaborativa e in stretto coordinamento con altre parti di Orizzonte Europa, in particolare con il Consiglio europeo della ricerca (CER), le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) , la parte «ecosistema europeo» del pilastro III e le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) , al fine di individuare idee e concetti radicalmente nuovi e potenzialmente rivoluzionari .

1.1.2.   L'Acceleratore

Permane una scarsità di finanziamenti privati e aziendali disponibili tra la fase avanzata delle attività di ricerca e innovazione e quella di adozione del mercato delle innovazioni ad alto rischio (19) e pertanto non finanziabili o delle innovazioni pionieristiche e creatrici di mercato che possono attrarre investitori . Per colmare la «valle della morte» per tutti i tipi di innovazione ad alto rischio, tra cui in particolare le innovazioni pionieristiche e a contenuto estremamente avanzato (deep tech) che sono fondamentali per la crescita futura dell'Europa, il sostegno pubblico deve sviluppare un approccio radicalmente nuovo. Laddove il mercato non fornisce soluzioni finanziarie praticabili, il sostegno pubblico dovrebbe prevedere uno specifico meccanismo di condivisione del rischio, assumendosi un rischio maggiore, se non tutto il rischio iniziale di potenziali innovazioni pionieristiche creatrici di mercato al fine di attrarre investitori privati alternativi in una seconda fase, in cui le operazioni si rafforzano e il rischio diminuisce fino a quando l'impresa che conduce il progetto innovativo diviene finanziabile .

Di conseguenza, l'Acceleratore fornirà sostegno finanziario alle PMI, incluse le start-up, , in casi eccezionali, alle piccole imprese a media capitalizzazione che hanno l'ambizione di sviluppare e immettere nei mercati internazionali e dell'UE le proprie innovazioni pionieristiche e di espandersi rapidamente. A tale scopo, l'Acceleratore si baserà sull'esperienza acquisita nelle fasi 2 e 3 dello strumento PMI di Orizzonte 2020 e dal programma InnovFin di Orizzonte 2020, anche tramite l'integrazione delle componenti non basate su sovvenzioni e la capacità di sostenere investimenti più ingenti e a più lungo termine.

L'Acceleratore fornisce sostegno principalmente sotto forma di finanziamento misto CEI, ma anche di sovvenzioni e capitale proprio . Il finanziamento misto CEI è un mix di:

Sovvenzione o anticipo rimborsabile (20), a copertura delle attività di innovazione;

Sostegno agli investimenti in capitale proprio (21) o in altre forme rimborsabili (prestiti, garanzie, ecc.) , in modo da fare da ponte fra le attività di innovazione e un'efficace diffusione sul mercato, inclusa l'espansione delle attività, in modo da non escludere investimenti privati né distorcere la concorrenza nel mercato interno. Nel caso in cui un progetto sia ritenuto finanziabile fin dalla selezione iniziale (due diligence), o se il livello di rischio è stato sufficientemente ridotto , indirizzerà l'impresa selezionata/sostenuta verso l'accesso ai finanziamenti tramite debito (ad es. prestiti o garanzie ) e il finanziamento del capitale forniti dal programma InvestEU.

Il sostegno tramite finanziamento misto verrà assegnato attraverso un unico processo e con un'unica decisione, che fornirà all'innovatore finanziato un unico impegno globale delle risorse finanziarie che coprono le varie fasi dell'innovazione fino alla diffusione sul mercato, compresa la pre-commercializzazione di massa. La piena attuazione del sostegno assegnato sarà soggetta al raggiungimento di traguardi intermedi e a revisione. La combinazione delle varie forme di finanziamento e il loro volume saranno adattati alle esigenze dell'impresa, alle sue dimensioni e alla sua fase di sviluppo, al genere della tecnologia/innovazione e alla durata del ciclo di innovazione. Il sostegno coprirà le esigenze di finanziamento fino alla sostituzione con fonti alternative di investimento.

L'Acceleratore del CEI fornirà inoltre sostegno sotto forma di sovvenzioni alle PMI, start-up comprese, che intendono successivamente espandersi, per realizzare tutta una serie di tipi di innovazioni, tra cui innovazioni incrementali, pionieristiche e dirompenti.

Il sostegno sarà fornito mediante lo stesso invito aperto permanente e basato su un approccio ascendente usato per il sostegno tramite finanziamenti misti. Una start-up o una PMI possono beneficiare una sola volta durante Orizzonte Europa del sostegno basato esclusivamente su sovvenzioni da parte del CEI, sostegno che non supererà i 2,5 milioni di EUR. Le proposte comprendono informazioni dettagliate sulla capacità di espansione del richiedente .

Nel caso dei progetti che hanno beneficiato di un sostegno basato esclusivamente su sovvenzioni, su richiesta dei beneficiari, l'Acceleratore può successivamente fornire loro sostegno finanziario (per es. «sostegno basato esclusivamente sul capitale proprio»), mediante la sua «società veicolo» (SPV), fatti salvi gli esiti della due diligence di quest'ultima.

Quando i progetti selezionati ricevono un sostegno dalla componente sovvenzioni per le loro attività di ricerca e innovazione, queste ultime possono essere attuate in collaborazione con organizzazioni di ricerca pubbliche o private, per esempio mediante subappalti, per assicurare che il beneficiario possa godere di un accesso ottimale a competenze tecniche e commerciali. Questo consentirà al beneficiario di svilupparsi con un solido ancoraggio alle conoscenze, alle competenze e agli ecosistemi esistenti in Europa.

Laddove si riducano i vari rischi ( finanziari, scientifici/ tecnologici, di mercato, di gestione , regolamentari, ecc.), si prevede un aumento dell'importanza relativa della componente di anticipo rimborsabile.

Sebbene l'UE possa sostenere da sola il rischio iniziale di azioni selezionate per l'innovazione e la diffusione sul mercato, l'obiettivo sarà quello di ridurre i rischi e stimolare, fin dall'inizio e durante lo sviluppo dell'azione, co-investimenti da fonti alternative e financo investitori sostitutivi. In tal caso, gli obiettivi di coinvestimento e il calendario saranno convenuti con il coinvestitore/i coinvestitori e i beneficiari/le imprese sostenute .

Lo strumento Acceleratore funzionerà principalmente sulla base di un invito aperto permanente e basato su un approccio ascendente, con date limite , rivolto a  PMI, start-up incluse ▌, e , in casi eccezionali, alle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i giovani innovatori e le donne innovatrici che gestiscono o possiedono le competenze fondamentali in tali società . Tale invito aperto e basato su un approccio ascendente può essere integrato da un sostegno mirato per le innovazioni emergenti, pionieristiche ▌ , creatrici di mercato e/o a contenuto estremamente avanzato che hanno una potenziale importanza strategica in termini di impatto economico e/o sociale, mantenendo nel contempo l'approccio prevalentemente ascendente dell'Acceleratore . Le tematiche che riceveranno tale sostegno mirato saranno descritte nei programmi di lavoro. Anche gli investitori, comprese le agenzie pubbliche di innovazione, possono presentare proposte, ma il sostegno è concesso direttamente all'impresa che conduce il progetto innovativo a cui gli investitori sono interessati .

Lo strumento Acceleratore consentirà altresì l'adozione ▌delle innovazioni derivanti da progetti sostenuti dallo strumento Pathfinder ▌e da altri pilastri dei programmi quadro dell'UE (22), per sostenerli ad entrare nel mercato. La selezione di progetti finanziati in altri pilastri di Orizzonte Europa e anche in precedenti programmi quadro si baserà sulle pertinenti metodologie, quali la metodologia dell'Innovation Radar.

Inoltre, ai fini dell'espansione e conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, lettera a), del regolamento [programma quadro], fatta salva una mappatura iniziale, le proposte con esito positivo provenienti da programmi nazionali o regionali ammissibili potrebbero avere altresì accesso alla fase di valutazione dello strumento Acceleratore sulla base delle seguenti condizioni cumulative e sequenziali:

(a)

in stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione effettuerà una mappatura approfondita dei programmi nazionali e regionali ammissibili per individuare l'esistenza di domanda di un simile sistema. Il risultato di detta mappatura sarà pubblicato nel portale dei partecipanti e verrà aggiornato periodicamente.

(b)

Nel primo programma di lavoro di Orizzonte Europa sarà avviato un progetto pilota basato su tale mappatura. Nell'ambito del progetto devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

le procedure di valutazione nazionali o regionali sono certificate dalla Commissione secondo i criteri inclusi nel programma di lavoro di Orizzonte Europa;

nella valutazione delle proposte presentate nell'ambito dell'Acceleratore del CEI, la Commissione garantisce la parità di trattamento rispetto alle altre proposte. In particolare tutte le proposte ammissibili dovranno conformarsi a una prova di selezione, su un piano di assoluta parità, che consta di un colloquio personale con una giuria composta da esperti indipendenti esterni.

1.1.3.   Attività supplementari del CEI

Inoltre, il CEI attuerà anche:

servizi di accelerazione d'impresa del CEI , fortemente raccomandati a tutte le start-up e PMI selezionate, e, in casi eccezionali, alle piccole imprese a media capitalizzazione, ma non obbligatori, a sostegno delle attività e delle azioni degli strumenti Pathfinder e Acceleratore. L'obiettivo sarà collegare la comunità CEI di innovatori finanziati, tra cui gli assegnatari del «marchio di eccellenza», a investitori, partner e acquirenti pubblici. Il CEI fornirà una serie di servizi di preparazione e orientamento alle proprie azioni. Fornirà inoltre agli innovatori l'accesso alle reti internazionali di potenziali partner, compresi quelli industriali, per integrare una catena del valore o sviluppare opportunità di mercato, trovare investitori e altre fonti di finanziamento privato o aziendale. Le attività includeranno manifestazioni in diretta (ad esempio eventi di mediazione, sessioni di presentazione), ma anche lo sviluppo di piattaforme di abbinamento o l'utilizzo di quelle esistenti, in stretta relazione con intermediari finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU e con il Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti). Queste attività incoraggeranno anche gli scambi tra pari come fonte di apprendimento nell'ecosistema dell'innovazione, facendo in particolare ricorso ai membri del Comitato ▌CEI e ai borsisti del CEI;

Borse del CEI saranno assegnate come riconoscimento degli innovatori di primo piano dell'UE: saranno attribuite dalla Commissione su consiglio del comitato consultivo ad alto livello per riconoscere agli assegnatari il ruolo di ambasciatori dell'innovazione;

Le sfide del CEI, vale a dire i premi di incentivo, contribuiranno a sviluppare soluzioni innovative per le sfide a livello mondiale, mediante l'accesso di nuovi attori e lo sviluppo di nuove comunità. Figureranno tra gli altri premi ▌del CEI il premio iCapital (premio Capitale europea dell'innovazione), il premio per le innovazioni per il clima, il premio di incentivo per l'innovazione sociale e il premio destinato alle donne che si sono distinte nel campo dell'innovazione (23). La concezione dei premi sarà collegata al CEI e ad altre parti del programma quadro dell'UE , comprese le missioni e altri pertinenti organismi di finanziamento. Saranno prese in considerazione le opportunità di cooperazione con organizzazioni in grado di fornire sostegno complementare (come imprese, università, organizzazioni di ricerca, acceleratori di imprese, enti di beneficenza e fondazioni).

Gli «appalti CEI per l'innovazione», per acquistare prototipi, o sviluppare un primo programma di acquisto per agevolare l'acquisizione e i test delle tecnologie innovative da parte degli enti pubblici nazionali, regionali o locali, collettivamente ogniqualvolta possibile, prima della loro immissione sul mercato.

1.2.   Attuazione

Per rifletterne l'approccio incentrato sugli innovatori e su nuovi tipi di azione, l'attuazione del CEI richiede l'utilizzo di specifiche funzionalità di gestione ▌.

1.2.1.   Comitato del CEI

Il comitato consultivo di alto livello del CEI ▌ («Comitato CEI») assiste la Commissione nell'attuazione del CEI. Oltre a fornire consulenza sui programmi di lavoro CEI, il Comitato CEI assume un ruolo attivo fornendo consulenza sulla procedura di selezione dei progetti e sulla gestione e le attività di seguito delle azioni. Mediante il ruolo di ambasciatori svolto dai membri, avrà una funzione di comunicazione, contribuendo a stimolare l'innovazione in tutta l'UE. I canali di comunicazione includeranno la partecipazione a eventi chiave per l'innovazione, i media sociali, la costituzione di una comunità di innovatori CEI, una collaborazione con i media principali incentrati sull'innovazione e gli eventi congiunti organizzati con incubatori e centri di accelerazione.

Il Comitato CEI fornisce consulenza alla Commissione in merito alle tendenze o alle iniziative di innovazione necessarie per rafforzare e promuovere l'ecosistema dell'innovazione dell'UE, compresi i potenziali ostacoli normativi. La consulenza del Comitato CEI individua inoltre i settori emergenti di innovazione che hanno probabilità di essere considerati nelle attività e nelle missioni nell'ambito del pilastro «Sfide globali e competitività industriale europea ». In questo modo, e in coordinamento con la pertinente formazione del comitato di programma, si prevede che il Comitato CEI contribuisca alla coerenza generale del programma Orizzonte Europa.

In base al parere del Comitato CEI, la Commissione:

fornirà ai potenziali candidati, in anticipo rispetto agli inviti a presentare proposte, informazioni dettagliate che includano:

le condizioni dei diversi regimi di sostegno;

le modalità di erogazione e attuazione delle forme proposte di sostegno finanziario (finanziamento misto, sovvenzione, capitale proprio, prestito e garanzia);

una chiara distinzione tra i gruppi destinatari e le loro diverse esigenze, conformemente ai programmi del CEI;

la definizione degli obiettivi di innovazione in termini di prodotti, processi, commercializzazione e servizi;

l'instaurazione di un solido monitoraggio dell'attuazione dei programmi del CEI per assicurare un rapido processo di apprendimento delle politiche e sviluppare modelli di innovazione. A tal fine, verranno selezionati e messi in atto indicatori per misurare il livello di innovazione atteso e raggiunto in termini di prodotti, processi, commercializzazione e servizi;

la garanzia di complementarità e la cooperazione tra il CEI e l'EIT onde evitare duplicazioni;

la divulgazione di informazioni dettagliate sugli strumenti esistenti per attirare gli investitori di capitale di rischio in caso di progetti ad alto rischio.

1.2.2.   Responsabili della gestione dei programmi CEI

La Commissione adotterà un approccio proattivo alla gestione dei progetti ad alto rischio, attraverso l'accesso alle competenze necessarie.

La Commissione nominerà, in via temporanea, un certo numero di responsabili della gestione del programma CEI, per assisterla fornendo orientamento operativo nonché una visione fondata sul business e la tecnologia. Il comitato di programma sarà informato delle nomine.

I responsabili della gestione del programma proverranno da diversi ambiti, tra cui aziende, università, laboratori nazionali e centri di ricerca. Apporteranno la loro comprovata competenza derivante dall'esperienza personale e da anni di operatività nel campo. Saranno leader riconosciuti, sia per aver gestito gruppi di ricerca multidisciplinari, sia per aver diretto grandi programmi istituzionali, e saranno consapevoli dell'importanza di comunicare le loro idee in modo instancabile, creativo e ampio. Infine, avranno esperienza nella supervisione di dotazioni finanziarie importanti, che richiedono senso di responsabilità.

Ci si aspetta che i responsabili della gestione del programma rafforzino l'impatto dei finanziamenti CEI, promuovendo una cultura di «gestione attiva» che combini solide conoscenze tecnologiche con un approccio pratico che coinvolga lo sviluppo, a livello di portafoglio e di progetti, di bilanci, tempistiche e tappe intermedie orientati all'obiettivo, che i progetti CEI devono soddisfare per continuare a beneficiare di finanziamenti.

In particolare, i responsabili della gestione del programma ▌ supervisionano l'attuazione degli inviti a presentare proposte relativi agli strumenti Pathfinder e Acceleratore forniscono un parere ai comitati di esperti ▌di valutazione, sulla base di criteri chiari ed equi, e al fine di definire un portafoglio strategico coerente di progetti che dovrebbero fornire contributi essenziali all'emergere di potenziali innovazioni sociali o economiche creatrici di mercato.

I responsabili della gestione del programma avranno il compito di alimentare ciascun portafoglio Pathfinder sviluppando assieme ai beneficiari una visione e un approccio strategico comuni che porti a una massa critica di sforzi. Ciò comporterà il potenziamento di settori della ricerca nuovi e di recente sviluppo nonché la creazione e la strutturazione di nuove comunità, con l'obiettivo di trasformare idee pionieristiche d'avanguardia in innovazioni autentiche e mature creatrici di mercato. I responsabili della gestione del programma attueranno le attività di transizione, arricchendo ulteriormente il portafoglio con pertinenti attività e partner aggiuntivi e monitorando attentamente qualsiasi potenziale spin-off e start-up.

Per consentire una maggiore flessibilità, i responsabili della gestione del programma rivedranno i progetti degli strumenti Pathfinder e Acceleratore per ciascuna tappa intermedia o criterio predefinito ad intervalli pertinenti a seconda dello sviluppo del progetto , per valutare se debbano proseguire, essere riorientati o interrotti in base a metodi e procedure definiti per la gestione del progetto. Se del caso, tali valutazioni possono coinvolgere esperti esterni indipendenti . Conformemente allo statuto del personale, la Commissione provvederà affinché non vi siano conflitti di interessi né violazioni della riservatezza da parte dei responsabili della gestione del programma nell'esecuzione di tutti i loro compiti.

Data la natura ad alto rischio delle azioni, si prevede che un numero significativo di progetti non raggiungerà il completamento. Gli importi di bilancio disimpegnati a causa di tali cessazioni verranno utilizzati per sostenere altre azioni del CEI e saranno comunicati tempestivamente al comitato di programma .

1.2.3.   Esecuzione dei finanziamenti misti del CEI

La Commissione gestirà tutti gli elementi operativi dei progetti di Acceleratore, comprese le sovvenzioni o altre forme di aiuto non rimborsabile.

Ai fini della gestione dei finanziamenti misti del CEI, la Commissione istituisce una società veicolo (EIC SPV).

La Commissione si adopera per assicurare la partecipazione di altri investitori pubblici e privati. Qualora ciò non sia possibile al momento dell'istituzione, la società veicolo sarà strutturata in modo da attrarre altri investitori pubblici o privati, al fine di incrementare l'effetto moltiplicatore del contributo dell'Unione.

La strategia di investimento della società veicolo del CEI sarà approvata dalla Commissione . La società veicolo del CEI definisce attua una strategia di uscita per le sue partecipazioni al capitale proprio, che includerà la possibilità di proporre il trasferimento (di una quota) di un'operazione di investimento ai partner esecutivi sostenuti nell'ambito del programma InvestEU, se del caso e per operazioni che presentano un rischio sufficientemente ridotto tale da soddisfare i criteri di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Il comitato di programma ne sarà informato.

La società veicolo del CEI svolgerà la due diligence e negozierà i termini tecnici di ciascun investimento nel rispetto dei principi di addizionalità e di prevenzione dei conflitti di interessi con altre attività delle partecipate e di altre controparti. La società veicolo del CEI farà attivamente leva sugli investimenti pubblici e/o privati a favore di singole operazioni dell'Acceleratore.

2.   ECOSISTEMI EUROPEI DELL'INNOVAZIONE

2.1.   Motivazione

Per sfruttare appieno il potenziale dell'innovazione che coinvolge ricercatori, imprenditori, industria e società in generale, l'UE , insieme agli Stati membri, deve migliorare l'ambiente in cui l'innovazione può prosperare a tutti i livelli. Ciò significherà contribuire allo sviluppo di un efficace ecosistema dell'innovazione a livello dell'UE, incoraggiando la cooperazione, la creazione di reti e lo scambio di idee e di conoscenze , sviluppando processi di innovazione aperta nelle organizzazioni, finanziamenti e competenze tra gli ecosistemi dell'innovazione nazionali , regionali e locali , al fine di sostenere tutti i tipi di innovazione, raggiungere tutti gli innovatori dell'UE e fornire loro un sostegno adeguato .

L'Unione e gli Stati membri devono anche adoperarsi per lo sviluppo di ecosistemi che sostengano l'innovazione sociale e del settore pubblico, oltre all'innovazione nelle imprese private. In effetti, il settore governativo deve innovare e rinnovarsi per restare al passo dell'evoluzione della regolamentazione e della governance, necessaria per sostenere la diffusione su larga scala di innovazioni, tra cui nuove tecnologie e una crescente domanda pubblica per l'erogazione di servizi più efficienti ed efficaci. Le innovazioni sociali sono fondamentali per migliorare il benessere delle nostre società.

Per conseguire questi obiettivi saranno attuate attività volte a integrare e assicurare sinergie con i tipi di azione del CEI e con le attività dell'EIT, con le attività avviate nell'ambito di altri pilastri di Orizzonte Europa e con quelle attuate non solo dagli Stati membri e dai paesi associati, ma anche da iniziative private.

2.2.   Aree d'intervento

Come primo passo, la Commissione organizzerà un Forum CEI delle autorità e degli organismi pubblici degli Stati membri e dei paesi associati aventi incarichi in materia di ▌politiche e programmi per l'innovazione, allo scopo di promuovere il coordinamento e il dialogo sullo sviluppo dell'ecosistema dell'innovazione dell'UE. Vi saranno associati anche il Comitato CEI e il Comitato dell'EIT. All'interno del Forum CEI, la Commissione si occuperà di:

Discutere sullo sviluppo di una regolamentazione favorevole all'innovazione, attraverso l'applicazione continua del principio dell'innovazione (24) e lo sviluppo di approcci innovativi agli appalti pubblici, compreso lo sviluppo e il rafforzamento dello strumento degli appalti pubblici, anche sviluppando e migliorando gli appalti pubblici per le innovazioni (PPI) per trainare l'innovazione. L'osservatorio per l'innovazione nel settore pubblico continuerà inoltre a sostenere le iniziative interne delle amministrazioni pubbliche a favore dell'innovazione, unitamente al rinnovato meccanismo di sostegno alle politiche;

Promuovere l'armonizzazione dei programmi di ricerca e innovazione con le iniziative dell'UE per consolidare un mercato aperto ai flussi di capitale e agli investimenti, come l'elaborazione di condizioni quadro principali a favore dell'innovazione nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali;

Rafforzare il coordinamento tra i programmi nazionali e regionali di innovazione e  le attività di innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi in particolare il CEI e l'EIT , in modo da stimolare sinergie operative ed evitare sovrapposizioni, condividendo i dati sui programmi e la loro attuazione, le risorse e le competenze, le analisi e il monitoraggio delle tendenze tecnologiche e dell'innovazione ▌ponendo in interconnessione le rispettive comunità di innovatori;

Stabilire una strategia di comunicazione congiunta sull'innovazione nell'Unione, che mirerà a stimolare gli innovatori di maggior talento dell'Unione, gli imprenditori, in particolare quelli di giovane età , le PMI e le start-up in tutta l'UE. Sottolineerà il valore aggiunto dell'UE che gli innovatori tecnici, non tecnici e sociali possono apportare ai cittadini dell'UE sviluppando la loro idea/visione in un'impresa prospera (valore/impatto sociale, occupazione e crescita, progresso della società).

Inoltre, in sinergia con altre attività di Orizzonte Europa, comprese quelle del CEI e dell'EIT, e con le strategie regionali di specializzazione intelligenti , l'UE si occuperà di:

Promuovere e cofinanziare programmi di innovazione congiunti gestiti dalle autorità responsabili delle politiche e dei programmi nazionali, regionali o locali, di innovazione pubblica, ai quali possono essere associati enti privati che sostengono l'innovazione e gli innovatori. Tali programmi comuni orientati alla domanda possono riguardare, tra l'altro, il sostegno per la fase iniziale e per gli studi di fattibilità, la cooperazione tra mondo accademico e imprese, il sostegno alla ricerca collaborativa delle PMI ad alta tecnologia, il trasferimento di tecnologia e conoscenza, l'internazionalizzazione delle PMI, l'analisi e lo sviluppo del mercato, la digitalizzazione delle PMI a bassa tecnologia, il sostegno allo sviluppo e all'interconnessione delle infrastrutture di innovazione aperta, quali progetti pilota, progetti dimostrativi, «makerspace» e banchi di prova, gli strumenti finanziari per attività di avvicinamento al mercato o di diffusione sul mercato, l'innovazione sociale. Possono anche includere iniziative congiunte di appalti pubblici, che consentono di commercializzare le innovazioni nel settore pubblico, in particolare a sostegno dello sviluppo di nuove politiche. Ciò potrebbe essere particolarmente efficace per stimolare l'innovazione nei settori del servizio pubblico e offrire opportunità di mercato agli innovatori europei;

Sostenere anche programmi congiunti di tutoraggio, coaching, assistenza tecnica e altri servizi che vengono prestati presso gli innovatori, mediante reti come i punti di contatto nazionali, Enterprise Europe Network (EEN), raggruppamenti di servizi, piattaforme paneuropee come Startup Europe, operatori regionali o locali dell'innovazione, pubblici ma anche privati, in particolare incubatori e centri di innovazione che potrebbero inoltre essere interconnessi per favorire il partenariato tra gli innovatori. Può essere inoltre fornito sostegno per promuovere competenze trasversali per l'innovazione, anche a livello di reti di istituti professionali e in stretta cooperazione con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia e le sue CCI ;

Migliorare i dati e le conoscenze riguardanti il sostegno all'innovazione, compresa la mappatura dei regimi di sostegno, l'istituzione di piattaforme per la condivisione dei dati, l'analisi comparativa e la valutazione dei regimi di sostegno.

L'Unione avvierà inoltre le azioni necessarie per monitorare e alimentare ulteriormente il panorama generale dell'innovazione e la capacità di gestione dell'innovazione in Europa.

La Commissione attuerà attività di sostegno all'ecosistema con il sostegno di un'agenzia esecutiva per il processo di valutazione.

PARTE «AMPLIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE E RAFFORZAMENTO DELLO SPAZIO EUROPEO DELLA RICERCA»

Questa parte del programma attua misure concrete a sostegno dell'ampliamento della partecipazione e del rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca. I suoi obiettivi sono: rafforzare i rapporti di collaborazione in tutta Europa e aprire le reti europee di R&I, contribuire al miglioramento delle capacità di gestione della ricerca nei paesi che beneficiano dell'ampliamento, sostenere le riforme delle politiche nazionali e sfruttare il potenziale del bacino di talenti dell'Unione grazie ad azioni mirate.

L'UE vanta una storia di successi scientifici e tecnologici di livello mondiale, ma il suo potenziale di ricerca e innovazione non viene pienamente sfruttato. Nonostante i numerosi progressi compiuti nello sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER), compresa la tabella di marcia del SER e i piani d'azione SER a livello nazionale, il paesaggio della ricerca e dell'innovazione in Europa è ancora frammentato e tutti gli Stati membri sono confrontati a strozzature nei loro sistemi di ricerca e innovazione che richiedono riforme politiche. In alcune aree, i progressi sono troppo lenti per raggiungere un ecosistema di ricerca e innovazione sempre più dinamico (25).

Il livello degli investimenti in ricerca e innovazione in Europa è ancora molto al di sotto dell'obiettivo politico del 3 % del PIL e continua a crescere meno rispetto ai nostri principali concorrenti come Stati Uniti, Giappone, Cina o Corea del Sud.

Al contempo, vi è una crescente disparità in Europa tra i paesi e le regioni leader e  quelli in ritardo in materia di R&I . È necessario un cambiamento , per esempio attraverso maggiori e migliori relazioni tra gli attori europei della ricerca e dell'innovazione in tutta Europa per far sì che l'Europa, nel suo complesso, capitalizzi l'eccellenza in tutto il continente, massimizzi il valore degli investimenti pubblici e privati e il loro impatto su produttività, nonché crescita economica, creazione di posti di lavoro e benessere. Inoltre sono necessarie riforme strutturali delle politiche in materia di R&I nonché una migliore cooperazione a livello nazionale, regionale e istituzionale per la produzione e diffusione di conoscenze di elevata qualità.

Inoltre, la ricerca e l'innovazione sono viste da alcuni come lontane ed elitarie, senza chiari benefici per i cittadini, instillando in tal modo atteggiamenti che ostacolano la creazione e l'adozione di soluzioni innovative e scetticismo riguardo alle politiche pubbliche basate su dati comprovati. Ciò richiede sia migliori collegamenti tra scienziati, ricercatori, innovatori, imprenditori, cittadini e responsabili delle politiche, sia approcci più efficaci per mettere in comune le prove scientifiche stesse in una società in evoluzione .

In questo momento l'UE deve aumentare il livello di qualità e impatto del suo sistema di ricerca e innovazione, che richiede uno Spazio europeo della ricerca (SER) rivitalizzato (26), in tutta l'Unione europea e nei paesi associati, sostenuto in modo migliore dal programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE e dai programmi nazionali e regionali . In particolare, è necessario un insieme ben integrato, ma anche personalizzato, di misure dell'UE (27), associato a riforme e miglioramenti delle prestazioni a livello nazionale (a cui possono contribuire le strategie di specializzazione intelligenti sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale e il meccanismo di sostegno delle politiche ) e, da parte loro, a cambiamenti istituzionali efficaci all'interno delle organizzazioni di finanziamento ed esecuzione della ricerca, comprese le università , che conducano alla produzione di conoscenze di eccellenza . Unendo gli sforzi a livello dell'Unione è possibile sfruttare le sinergie in tutta Europa e trovare la dimensione necessaria per rendere più efficace e incisivo il sostegno alle riforme delle politiche nazionali.

Le attività sostenute nell'ambito di questa parte rispondono specificamente alle priorità della politica dello spazio europeo della ricerca (SER), ma, in maniera generale, sono pertinenti a tutte le parti di Orizzonte Europa. È possibile istituire inoltre attività per favorire la circolazione dei cervelli attraverso il SER mediante la mobilità di ricercatori e innovatori , tenendo pienamente conto degli attuali squilibri, e creare e sviluppare reti di studiosi, scienziati, ricercatori e innovatori perché possano mettere tutte le loro risorse (immateriali) al servizio del SER, e sostenendo l'elaborazione di specifiche tabelle di marcia per dominio scientifico .

L'obiettivo è un'Unione europea in cui le conoscenze e una forza lavoro altamente qualificata circolano liberamente, i risultati della ricerca sono condivisi rapidamente e in modo efficiente, i ricercatori beneficiano di carriere attraenti e la parità di genere è assicurata, in cui gli Stati membri e i paesi associati sviluppano programmi di ricerca strategici comuni, allineando piani nazionali, definendo e attuando programmi congiunti e in cui i risultati della ricerca e dell'innovazione sono compresi e considerati affidabili dai cittadini informati e che, infine, vanno a beneficio della società nel suo complesso.

Questa parte contribuirà de facto a tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), ma avrà un'incidenza diretta su: SDG 4 — Istruzione di qualità: SDG 5 — Parità di genere; SDG 9 — Industria, innovazione e infrastrutture; SDG 17 — Partenship per gli obiettivi.

1.    AMPLIARE LA PARTECIPAZIONE E CONDIVIDERE L'ECCELLENZA

La riduzione delle disparità e dell'attuale divario nei risultati della ricerca e dell'innovazione condividendo la conoscenza e le esperienze maturate in tutta l'Unione aiuterà i paesi che beneficiano dell'ampliamento e ▌le regioni ultraperiferiche dell'UE a raggiungere una posizione competitiva nelle catene del valore mondiali e l'Unione a trarre pienamente vantaggio dalle potenzialità di ricerca e innovazione di tutti gli Stati membri .

Sono pertanto necessarie ulteriori azioni , ad esempio attraverso la promozione della natura aperta e diversificata dei consorzi dei progetti, per contrastare la tendenza a collaborazioni chiuse, che possono escludere un gran numero di istituzioni e persone promettenti, anche agli esordi , e azioni per sfruttare il potenziale del bacino di talenti dell'UE massimizzando e condividendo i benefici della ricerca e dell'innovazione in tutta l'UE.

All'interno degli ampi settori di attività, le linee di finanziamento faciliteranno elementi specifici della ricerca adattati alle esigenze specifiche delle azioni.

Linee generali

Collaborazioni, per creare nuovi centri di eccellenza o potenziare quelli esistenti nei paesi idonei, basandosi su partenariati tra le principali istituzioni scientifiche e le istituzioni partner;

Gemellaggi, per rafforzare in modo significativo università o  organizzazioni di ricerca di paesi idonei in un determinato settore, collegandoli a istituzioni di ricerca di livello internazionale di altri Stati membri o paesi associati;

«Cattedre SER», per sostenere università o organizzazioni di ricerca dei paesi ammissibili ad attrarre e mantenere risorse umane di alta qualità sotto la direzione di un ricercatore e direttore di ricerca di spicco (il «titolare della cattedra SER») e ad attuare cambiamenti strutturali per raggiungere l'eccellenza su una base sostenibile;

Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico (COST), che comporta condizioni ambiziose per quanto riguarda l'inclusione di paesi idonei e altre misure per fornire reti scientifiche, sviluppo delle capacità e sostegno allo sviluppo di carriera ai ricercatori giovani e avanzati di questi paesi interessati mediante azioni di elevata qualità e pertinenza scientifica . L'80 % del bilancio totale di COST sarà destinato ad azioni pienamente in linea con gli obiettivi di questo settore di intervento , compreso il finanziamento di nuovi servizi e attività;

Attività volte a migliorare la qualità delle proposte di soggetti giuridici provenienti da Stati membri con basse prestazioni in materia di R&I, come ad esempio consulenze e verifiche professionali preliminari delle proposte, e promozione delle attività dei punti di contatto nazionali a sostegno della creazione di reti internazionali, come pure attività in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3, del [regolamento] e servizi di abbinamento (matchmaking) basati su dati fattuali conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del [regolamento];

Possono essere organizzate attività volte a favorire la circolazione di ricercatori di ogni età e livello in tutto il SER (per esempio sovvenzioni per consentire ai ricercatori di qualsiasi nazionalità di acquisire e trasferire nuove conoscenze e di lavorare nell'ambito della ricerca e dell'innovazione in paesi che beneficiano dell'ampliamento) e a sfruttare meglio le infrastrutture di ricerca esistenti (ed eventualmente gestite congiuntamente) nei paesi destinatari mediante la mobilità dei ricercatori e degli innovatori. Possono inoltre essere intraprese attività per favorire iniziative sull'eccellenza.

Quest'area di intervento sosterrà gli obiettivi specifici di Orizzonte Europa: agevolare il pieno impiego del bacino di talenti dell'Unione nelle azioni sostenute; diffondere e connettere l'eccellenza in tutta l'UE; rafforzare la creazione di conoscenze di alta qualità; aumentare la cooperazione intersettoriale, interdisciplinare e transfrontaliera.

2.   RIFORMARE E CONSOLIDARE IL SISTEMA EUROPEO DI RICERCA E INNOVAZIONE

Le riforme politiche a livello nazionale saranno rafforzate e integrate reciprocamente attraverso lo sviluppo a livello dell'UE di iniziative politiche, di ricerca, collegamento in rete, partenariati, coordinamento, raccolta di dati, monitoraggio e valutazione.

Linee generali

Rafforzamento della base di conoscenze per la politica di ricerca e innovazione, per una migliore comprensione delle dimensioni e dei componenti diversi degli ecosistemi nazionali e regionali di ricerca e innovazione, compresi i fattori chiave, gli impatti, le politiche associate;

Attività di previsione, per anticipare le esigenze e le tendenze emergenti, in coordinamento e co-progettazione con le agenzie nazionali e i portatori di interessi e i cittadini orientati al futuro, in modo partecipativo, sfruttando i progressi nella metodologia di previsione, rendendo i risultati più pertinenti alle politiche e sfruttando al contempo sinergie di tutto il programma e oltre;

Sostegno a responsabili politici, organismi di finanziamento, organizzazioni che svolgono attività di ricerca (università comprese) o gruppi di consulenza che si occupano del SER o di politiche a esso connesse o che attuano misure di coordinamento e sostegno a favore del SER per assicurare che siano bene allineati per sviluppare e attuare un SER coerente e sostenibile a lungo termine. Tale sostegno può assumere la forma di azioni di coordinamento e sostegno secondo un approccio ascendente e competitivo per sostenere la cooperazione a livello di programma tra i programmi di ricerca e innovazione degli Stati membri, dei paesi associati e delle organizzazioni della società civile, per esempio fondazioni, puntando sulle priorità da questi individuate, con una chiara attenzione per l'attuazione delle attività transnazionali congiunte, compresi gli inviti a presentare proposte. Poggerà su chiari impegni dei programmi partecipanti di mettere insieme le risorse e garantire la complementarità delle attività e delle politiche con quelle del programma quadro e le pertinenti iniziative di partenariato europeo;

Accelerazione della transizione verso la scienza aperta, monitorando, analizzando e sostenendo lo sviluppo e l'adozione delle politiche e delle pratiche di scienza aperta (28) , compresi i principi FAIR, al livello di Stati membri, regioni, istituzioni e ricercatori, in modo da massimizzare le sinergie e la coerenza a livello dell'UE;

Sostegno alla riforma nazionale della politica di ricerca e innovazione, includendo tuttavia una serie rafforzata di servizi agli Stati membri e ai paesi associati dello strumento di sostegno alle politiche (FPP) (29) (ad esempio revisioni inter pares, attività di sostegno specifico, esercitazioni di apprendimento reciproco e il centro di conoscenze), che operano in sinergia con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il servizio di sostegno per le riforme strutturali (SRSS) e lo strumento per la realizzazione delle riforme;

Messa a disposizione, per i ricercatori, di interessanti ambienti di carriera, abilità e competenze necessarie nella moderna economia della conoscenza (30). Collegamento di SER e Spazio europeo dell'istruzione superiore sostenendo la modernizzazione delle università e di altre organizzazioni di ricerca e innovazione, attraverso meccanismi di riconoscimento e ricompensa per stimolare le azioni a livello nazionale, nonché incentivi per promuovere l'adozione di pratiche scientifiche aperte, l'R&I responsabile, l'imprenditorialità (e collegamenti agli ecosistemi dell'innovazione), l'aspetto transdisciplinare, l'impegno dei cittadini, la mobilità internazionale e intersettoriale, i piani per la parità di genere, le strategie per l'inclusione e la diversità e gli approcci globali ai cambiamenti istituzionali. In tale contesto , quale seguito delle azioni pilota avviate nell'ambito di Erasmus ▌+ 2014-2020 per le università europee , Orizzonte Europa integrerà, se del caso, in modo sinergico il sostegno fornito dal programma Erasmus alle università europee sostenendo la dimensione della ricerca e  dell'innovazione ▌ . Ciò contribuirà a sviluppare nuove strategie congiunte e integrate a lungo termine e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione basate su approcci transdisciplinari e intersettoriali per trasformare il triangolo della conoscenza in realtà, fornendo impulso alla crescita economica sostenibile ed evitando sovrapposizioni con le CCI dell'EIT .

«Scienza dei cittadini», a sostegno di tutti i tipi di istruzione scientifica formale, non formale e informale, assicurando un impegno più efficace e responsabile dei cittadini , a prescindere dall'età, dal contesto di provenienza e dalle loro abilità, nella co-progettazione di impostazioni e politiche del programma di ricerca e innovazione, nella co-creazione di contenuti scientifici e nell'innovazione attraverso attività transdisciplinari;

Sostenere e monitorare l'uguaglianza di genere e altre forme di diversità nelle carriere scientifiche e nel processo decisionale, anche negli organismi consultivi, nonché integrazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione;

Etica e integrità, per sviluppare ulteriormente un quadro coerente dell'UE in aderenza ai più elevati standard etici e al codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca , alla Carta europea dei ricercatori e al codice di condotta per l'assunzione di ricercatori, fornendo opportunità di formazione in questo ambito ;

Sostenere la cooperazione internazionale, attraverso dialoghi politici bilaterali, multilaterali e bi-regionali con paesi terzi, regioni e sedi internazionali faciliterà l'apprendimento reciproco e la definizione delle priorità, promuoverà l'accesso reciproco e controllerà l'impatto della cooperazione;

Contributi scientifici ad altre politiche, attraverso la creazione e il mantenimento di strutture e processi consultivi e di monitoraggio per garantire che il processo decisionale dell'UE si basi sulle migliori prove scientifiche disponibili e su pareri scientifici di alto livello;

Attuazione del programma di ricerca e innovazione dell'UE, compresa la raccolta e l'analisi delle prove per il monitoraggio, la valutazione, la progettazione e la valutazione dell'impatto dei programmi quadro;

La Commissione garantirà sostegno ai punti di contatto nazionali tra l'altro attraverso incontri regolari prima di inviti a presentare proposte, formazioni, attività di preparazione, rafforzando le strutture di sostegno dedicate e  agevolando la cooperazione transnazionale tra loro (ad esempio basandosi sulle attività dei punti di contatto nazionali nei precedenti programmi quadro); La Commissione elaborerà norme minime, in accordo con i rappresentanti degli Stati membri, per il funzionamento di tali strutture di sostegno, anche per quanto concerne ruolo, struttura, modalità, flusso delle informazioni dalla Commissione prima dell'invito a presentare proposte, e atte a evitare i conflitti di interesse;

Diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione, dei dati e delle conoscenze, anche attraverso il sostegno dedicato ai beneficiari; promozione di sinergie con altri programmi dell'UE; attività di comunicazione mirate per sensibilizzare maggiormente all'impatto e alla rilevanza della ricerca e dell'innovazione finanziate dall'UE , e attività di comunicazione scientifica .


(1)  Di norma almeno l’80 %.

(2)  L'infrastruttura di dati europea sarà alla base del cloud europeo per la scienza aperta e fornirà capacità di calcolo ad alte prestazioni a livello mondiale, connessione ad alta velocità nonché servizi di dati e software all'avanguardia.

(3)  OCSE, Understanding The Socio-Economic Divide in Europe, (Comprendere il divario socio-economico in Europa), 26 gennaio 2017.

(4)  Le tecnologie abilitanti fondamentali del futuro includono materiali avanzati e nanotecnologia, fotonica e micro e nano-elettronica, tecnologie delle scienze della vita, fabbricazione e trasformazione avanzate, intelligenza artificiale e connettività e sicurezza digitali.

(5)  «Re-finding industry -Defining innovation» (Ritrovare l'industria — Definire l'innovazione), relazione del gruppo strategico ad alto livello sulle tecnologie industriali, Bruxelles, aprile 2018.

(6)  Si tratta di infrastrutture pubbliche o private che forniscono risorse e servizi per l'industria europea per testare e validare le tecnologie abilitanti fondamentali e prodotti. Tali infrastrutture possono essere centralizzate, virtuali o distribuite, e devono essere registrate in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma.

(7)  La riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra in altri settori è affrontata in altre parti del pilastro II e di Orizzonte Europa in generale.

(8)  Tra le «fonti di energia alternative» non è inclusa l'energia nucleare.

(9)   La bioeconomia concerne tutti i settori e i sistemi basati su risorse biologiche (specie animali e vegetali, microrganismi e la biomassa che ne deriva, ivi compresi i rifiuti organici), nonché sulle loro funzioni e i loro principi. Comprende e mette in relazione: gli ecosistemi terrestri e marini e i servizi che producono; tutti i settori della produzione primaria che utilizzano e producono risorse biologiche (agricoltura, silvicoltura, pesca e acquacoltura); tutti i settori economici e industriali che utilizzano risorse e processi biologici per la produzione di alimenti, mangimi, prodotti a base biologica, energia e servizi. I biofarmaci e le biotecnologie collegate alla salute sono esclusi.

(10)   Per «economia blu sostenibile» s'intendono tutte le attività economiche settoriali e intersettoriali svolte nell'insieme del mercato unico in relazione agli oceani, ai mari, alle coste e alle acque interne, anche nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi dell'Unione privi di sbocco sul mare, compresi i settori emergenti e i beni e servizi non destinabili alla vendita, che sono conformi alla legislazione ambientale dell'Unione.

(11)   L'espressione «terra e mare» comprende le «acque interne» in tutto il testo relativo al polo tematico 6.

(12)   COM(2018)0773: Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra.

(13)   L'osservazione ambientale accessibile, ad esempio, attraverso la componente Copernicus del programma spaziale dell'UE e altri programmi europei pertinenti, come pure l'iniziativa GEO sosterranno la ricerca e l'innovazione nel quadro di altre aree d'intervento nell'ambito di questa sfida globale nonché di altre parti rilevanti di Orizzonte Europa.

(14)  (SWD(2016)0319 final). «Ricerca europea e innovazione per la sicurezza alimentare e nutrizionale»

(15)  Le applicazioni di biotecnologia sanitaria saranno trattate dal polo tematico «Sanità» nell'ambito di questo pilastro.

(16)  Le attività nell'area di intervento dei sistemi circolari sono complementari a quelle dell'industria pulita e a basse emissioni di carbonio nel polo tematico «Digitale e industria».

(17)   «Polo di innovazione» («Innovation Hub») è un'espressione generica che comprende un'ampia varietà di competenze. Può riferirsi a un partner attivo, a una comunità, a un centro di conoscenza, a un facilitatore o a un connettore che offra l'accesso alle più recenti conoscenze e competenze in materia di digitale e relative tecnologie abilitanti necessarie affinché le imprese diventino più competitive in termini di produzione, servizi e processi aziendali.

(18)   Le tematiche pertinenti potrebbero essere individuate nel contesto della pianificazione strategica di Orizzonte Europa.

(19)   Solitamente una combinazione di rischi scientifici/tecnologici, di gestione/finanziari, di mercato/economici e regolamentari. Potrebbero essere tenuti in considerazione anche ulteriori rischi imprevisti.

(20)   L'anticipo rimborsabile, un'alternativa alla sovvenzione quando il rischio è considerato più basso della media, è rimborsato all'UE sulla base di un calendario convenuto e diviene quindi un prestito senza interessi. Nel caso in cui il beneficiario non sia in grado di procedere al rimborso, ma possa proseguire la sua attività, l'anticipo rimborsabile è trasformato in capitale proprio. In caso di fallimento, l'anticipo rimborsabile diviene una semplice sovvenzione.

(21)   In linea di principio, l'UE non dovrebbe detenere più della minoranza dei diritti di voto all'interno delle società sostenute. In casi eccezionali, l'UE può garantire l'acquisizione di una minoranza di blocco per proteggere gli interessi europei in aree essenziali, ad esempio la sicurezza informatica.

(22)  Come ad esempio la «verifica concettuale» (proof of concept) del CER, dai progetti sostenuti a titolo del pilastro «Sfide globali e competitività industriale», start-up nate dalle CCI dell'Istituto europeo di innovazione. Le domande possono altresì provenire da attività di Orizzonte 2020, in particolare i progetti selezionati nell'ambito della fase 2 dello strumento per le PMI di Orizzonte 2020 e del relativo «marchio di eccellenza» finanziati dagli Stati membri e dai partenariati europei (attuali e futuri).

(23)   Per assicurare la continuità, i premi del CEI assumeranno la gestione dei premi avviati nell'ambito di Orizzonte 2020 . Inoltre il Comitato CEI procede alla concezione e all'attuazione di nuovi premi di incentivo e di riconoscimento.

(24)  Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018: «Una nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione — l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro» (COM(2018)0306, decisione del Consiglio del 27 maggio 2016 (8675/16 RECH 127 COMPET 212 MI 300 POGEN 34).

(25)  Relazione sullo stato di avanzamento del SER del 2018.

(26)  Conclusioni del Consiglio, del 19 maggio 2015, sulla tabella di marcia del SER [da aggiornare se necessario].

(27)  Articolo 181, paragrafo 2, del TFUE.

(28)  Le politiche e le pratiche da affrontare vanno dalla condivisione dei risultati della ricerca, il più presto e ampiamente possibile attraverso formati concordati e un'infrastruttura condivisa (ad esempio il cloud europeo per la scienza aperta), alla scienza civica e allo sviluppo e all'utilizzo di nuovi approcci e indicatori più ampi per valutare la ricerca e gratificare i ricercatori.

(29)  Meccanismo di sostegno delle politiche (PSF), istituito nell'ambito di Orizzonte 2020. Lo strumento FPP funziona in base alla domanda e offre, su base volontaria, competenze di alto livello e consulenza personalizzata alle autorità pubbliche nazionali. Attraverso i suoi servizi, è già stato determinante nel provocare cambiamenti politici in paesi come Polonia, Bulgaria, Moldova o Ucraina e nel portare avanti cambiamenti politici, guidati da scambi di buone pratiche, in settori come gli incentivi fiscali per la R&S, la scienza aperta, i finanziamenti basati sulla prestazione di organizzazioni pubbliche di ricerca e l'interoperabilità dei programmi nazionali di ricerca e innovazione.

(30)  Comprende in particolare la Carta europea dei ricercatori, il codice di condotta per l'assunzione di ricercatori, EURAXESS e il fondo pensioni RESAVER.

ALLEGATO II

Formazioni del comitato di programma

Elenco delle formazioni del comitato di programma a norma dell'articolo 12, paragrafo 2:

1.

Formazione strategica: panoramica strategica dell'attuazione dell'intero programma, coerenza tra i singoli programmi di lavoro delle diverse parti del programma, missioni comprese

2.

Consiglio europeo della ricerca (CER) ▌

2 bis.

Azioni Marie Skłodowska-Curie

3.

Infrastrutture di ricerca

4.

Sanità

5.

Cultura, creatività e società inclusiva

5 bis.

Sicurezza civile per la società

6.

Digitale, industria e spazio

7.

Clima, energia e mobilità

8.

Prodotti alimentari , bioeconomia, risorse naturali , agricoltura e ambiente

9.

Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) ed Ecosistemi europei dell'innovazione

9 bis.

Ampliamento della partecipazione e rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca

All'interno dei poli tematici e/o con diverse formazioni del comitato di programma e/o con i comitati istituiti da altri atti, potrebbero essere organizzate riunioni ad hoc su questioni orizzontali e/o trasversali, ad esempio lo spazio e la mobilità.

ALLEGATO III

Informazioni che la Commissione è tenuta a fornire a norma dell'articolo 12, paragrafo 6

1.   

Informazioni su singoli progetti che consentono il monitoraggio dell'intero ciclo di vita di ciascuna proposta, riguardanti in particolare:

le proposte presentate;

i risultati della valutazione di ogni proposta;

le convenzioni di sovvenzione;

i progetti cessati conformemente all'articolo 29, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 43, paragrafo 11, del regolamento (Orizzonte Europa);

i progetti completati.

2.   

Informazioni sui risultati di ciascun invito a presentare proposte e ciascuna attuazione del progetto, riguardanti in particolare:

i risultati di ogni invito a presentare proposte;

i punteggi ottenuti in base alla valutazione delle proposte e le deviazioni rispetto alla graduatoria, sulla base del contributo da essi apportato al conseguimento di obiettivi politici specifici, compresa la costituzione di un portafoglio coerente di progetti conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (Orizzonte Europa);

adeguamenti delle proposte richiesti conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (Orizzonte Europa);

il risultato delle negoziazioni riguardanti le convenzioni di sovvenzione;

l'attuazione dei progetti, inclusi i dati del pagamento e il risultato dei progetti;

proposte accolte in seguito alla valutazione degli esperti indipendenti ma respinte dalla Commissione conformemente all'articolo 43, paragrafo 7, del regolamento (Orizzonte Europa).

3.   

Informazioni sull'attuazione dei programmi , comprese informazioni pertinenti a livello del programma quadro, del programma specifico, di ciascun obiettivo specifico e dei temi connessi e del JRC, quale parte del monitoraggio annuale delle modalità di impatto definite nell'allegato V del regolamento, e sulle sinergie con altri programmi pertinenti dell'Unione pertinenti.

4.   

Informazioni sull'esecuzione del bilancio di Orizzonte Europa, comprese le informazioni riguardanti COST, gli impegni e i pagamenti per tutti i partenariati europei, comprese le CCI, nonché gli equilibri finanziari tra l'UE e tutti i paesi associati.


30.4.2021   

IT

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C 158/339


P8_TA(2019)0397

Vigilanza del mercato e conformità dei prodotti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure per la conformità alla normativa di armonizzazione dell'Unione relativa ai prodotti e per la sua applicazione e che modifica i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 305/2011, (UE) n. 528/2012, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 e (UE) 2017/1369 e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/42/CE, 2009/48/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2013/53/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE (COM(2017)0795 — C8-0004/2018 — 2017/0353(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0795),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0004/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0277/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 19.


P8_TC1-COD(2017)0353

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1020.)


30.4.2021   

IT

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C 158/341


P8_TA(2019)0398

Promuovere l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (COM(2018)0238 — C8-0165/2018 — 2018/0112(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0238),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0165/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione giuridica, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0444/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 177.


P8_TC1-COD(2018)0112

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1150.)


30.4.2021   

IT

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C 158/343


P8_TA(2019)0399

Una migliore applicazione e modernizzazione delle norme dell'UE in materia di protezione dei consumatori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori (COM(2018)0185 — C8-0143/2018 — 2018/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0185),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0143/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 29 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0029/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.


P8_TC1-COD(2018)0090

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/2161.)


30.4.2021   

IT

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C 158/345


P8_TA(2019)0400

Trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018)0179 — C8-0144/2018 — 2018/0088(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0179),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 43, 114 e 168, paragrafo 4, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0144/2018),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per la pesca e della commissione giuridica (A8-0417/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 158.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 225.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'11 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0489).


P8_TC1-COD(2018)0088

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1381.)


30.4.2021   

IT

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C 158/347


P8_TA(2019)0401

Certificato protettivo complementare per i medicinali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (COM(2018)0317 — C8-0217/2018 — 2018/0161(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/48)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0317),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0217/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0039/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 100.


P8_TC1-COD(2018)0161

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/933.)


30.4.2021   

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C 158/348


P8_TA(2019)0402

Programma spaziale dell'Unione e Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (COM(2018)0447 — C8-0258/2018 — 2018/0236(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/49)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0447),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 189, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0258/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0405/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 51.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 365.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0520).


P8_TC1-COD(2018)0236

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le tecnologie, i dati e i servizi spaziali sono diventati indispensabili nella quotidianità dei cittadini europei e svolgono un ruolo fondamentale per la tutela di diversi interessi strategici. L'industria spaziale dell'Unione è già oggi una delle più competitive al mondo; tuttavia l'emergere di nuovi soggetti e lo sviluppo di nuove tecnologie stanno rivoluzionando i modelli industriali tradizionali. Per questo motivo è di fondamentale importanza che l'Unione continui a essere un attore globale di spicco con ampia libertà d'azione nel settore spaziale, che sostenga il progresso scientifico e tecnico e promuova la competitività e la capacità di innovazione delle industrie del settore spaziale nell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), delle start-up e delle imprese innovative.

(2)

Le possibilità offerte dallo spazio per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri andrebbero sfruttate, come indicato in particolare nella strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016, mantenendo nel contempo la natura civile del programma e rispettando le eventuali disposizioni di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale degli Stati membri. Lo sviluppo del settore spaziale è storicamente legato alla sicurezza e in molti casi le apparecchiature, le componenti e gli strumenti usati in questo settore così come i dati e i servizi spaziali sono ▌a duplice uso. Tuttavia, la politica di sicurezza e difesa dell'Unione è stabilita nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE.

(3)

L'Unione ha iniziato a sviluppare iniziative e programmi propri sin dalla fine degli anni '90 dello scorso secolo con il Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS), cui più tardi si sono aggiunti Galileo e Copernicus, per rispondere alle esigenze dei cittadini dell'Unione e ai requisiti delle politiche pubbliche. ▌ È opportuno garantire la continuità di queste iniziative e migliorare i servizi che esse forniscono , affinché rispondano alle nuove esigenze degli utenti, rimangano all'avanguardia in vista di nuovi sviluppi tecnologici e delle trasformazioni nei settori delle tecnologie digitali e dell'informazione e della comunicazione ▌ e siano in grado di soddisfare le priorità politiche come ad esempio i cambiamenti climatici, tra cui il monitoraggio dei cambiamenti nella regione polare, i trasporti , la sicurezza e la difesa.

(3 bis)

Le sinergie tra il settore dei trasporti, dello spazio e del digitale devono essere sfruttate al fine di promuovere un uso più ampio delle nuove tecnologie (quali eCall, il tachigrafo digitale, la supervisione e la gestione del traffico, la guida autonoma, i veicoli senza equipaggio e i droni) e rispondere alle nuove esigenze di connettività sicura e senza soluzione di continuità, posizionamento solido, intermodalità e interoperabilità, rafforzando così la competitività dei servizi e dell'industria dei trasporti.

(3 ter)

Per cogliere appieno i benefici del programma, in tutti gli Stati membri e da parte di tutti i cittadini, è altresì essenziale promuovere l'utilizzo e la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti, nonché sostenere lo sviluppo di applicazioni a valle basate su tali dati, informazioni e servizi. A tal fine, gli Stati membri, la Commissione e gli enti responsabili dovrebbero periodicamente condurre campagne di informazione concernenti i benefici del programma.

(4)

Per conseguire gli obiettivi di libertà di azione , indipendenza e sicurezza, è necessario che l'Unione benefici di un accesso autonomo allo spazio e  sia in grado di utilizzarlo in modo sicuro. È pertanto di essenziale importanza che l'Unione sostenga un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace in termini di costi, in particolare per quanto riguarda le tecnologie e le infrastrutture spaziali di rilevanza critica, la sicurezza pubblica nonché la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. La Commissione dovrebbe pertanto avere la possibilità di aggregare i servizi di lancio a livello europeo, sia per esigenze proprie sia per quelle di altri soggetti che lo richiedano, tra cui gli Stati membri, in linea con le disposizioni dell'articolo 189, paragrafo 2, del trattato. Per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione, è fondamentale inoltre che l'Unione continui ad avere accesso a infrastrutture di lancio moderne, efficienti e flessibili e a beneficiare di sistemi di lancio appropriati . Pertanto, senza pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri e dall'Agenzia spaziale europea, il programma potrebbe sostenere adeguamenti all' infrastruttura spaziale di terra , inclusi nuovi sviluppi, che sono necessari per l'attuazione del programma e adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi, per l'attuazione delle componenti del programma. Tali attività dovrebbero essere attuate in conformità con il regolamento finanziario e ▌ al fine di conseguire una migliore efficienza dei costi per il programma. Considerato che non vi è un bilancio dedicato, le azioni a sostegno dell'accesso allo spazio non pregiudicherebbero l'attuazione delle componenti del programma.

(5)

Per potenziare la competitività della sua industria spaziale e incrementare le sue capacità di progettare, costruire e gestire i propri sistemi, l'Unione dovrebbe sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di tutto il settore industriale spaziale. La realizzazione di un modello favorevole alle imprese e all'innovazione dovrebbe essere sostenuta anche a livello europeo, regionale e nazionale mediante iniziative quali poli spaziali che riuniranno i settori spaziale, digitale e  altri settori , così come gli utenti . Tali poli spaziali dovrebbero mirare a promuovere l'imprenditorialità e le competenze, perseguendo nel contempo le sinergie con i poli di innovazione digitale . L'Unione dovrebbe promuovere la creazione e l'espansione delle imprese spaziali stabilite nel suo territorio per aiutarle ad affermarsi, anche fornendo sostegno per l'accesso a capitali di rischio, vista la mancanza, all'interno dell'Unione, di un adeguato accesso ai fondi di private equity per le start-up del settore spaziale, e  stimolando la domanda (approccio del primo contratto).

(5xx)

La catena del valore è generalmente suddivisa in: i) settore a monte, che comprende attività che conducono a un sistema spaziale operativo, incluse attività di sviluppo, produzione e lancio e le operazioni di tali sistemi; e ii) settore a valle, che copre la fornitura di servizi e prodotti spaziali agli utenti. Le piatteforme digitali sono anch'esse un elemento importante a sostegno dello sviluppo del settore spaziale, poiché consentono l'accesso a dati e prodotti nonché a strumenti e infrastrutture di stoccaggio e di calcolo.

(5x)

Nel settore spaziale, l'Unione esercita le sue competenze ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, TFUE. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza delle attività svolte nel contesto del programma.

(5 bis)

Mentre alcuni Stati membri hanno una tradizione di industrie attive nel settore spaziale, occorre prendere atto della necessità di sviluppare e consolidare le industrie spaziali negli Stati membri con capacità emergenti e della necessità di rispondere alle sfide che il «nuovo spazio» pone per le industrie spaziali tradizionali. Si dovrebbero promuovere le capacità dell'industria spaziale in tutta l'Unione e facilitare la cooperazione tra le industrie spaziali attive nei diversi Stati membri.

(5 ter)

Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero basarsi sulle capacità nazionali ed europee esistenti (ossia le capacità esistenti nel momento in cui ha luogo l'azione) e beneficiare di queste ultime.

(6)

In virtù della loro portata e  del loro potenziale contributo alla risoluzione delle sfide globali, le attività spaziali hanno una forte dimensione internazionale. In stretto coordinamento con gli Stati membri, e con il loro consenso, gli organi pertinenti del programma spaziale dell'UE potrebbero partecipare alle questioni attinenti al programma spaziale, alla cooperazione internazionale e cooperare nell'ambito di organi settoriali pertinenti delle Nazioni Unite. Per le questioni relative al programma spaziale dell'Unione («programma»), la Commissione potrebbe coordinare , per conto dell'Unione , e nel suo ambito di competenze, le attività sulla scena internazionale , ▌in particolare in difesa degli interessi di quest'ultima e dei suoi Stati membri nei forum internazionali, anche nel settore delle frequenze per quanto riguarda il programma, senza pregiudicare le competenze degli Stati membri in tale settore . È particolarmente importante che l'Unione, rappresentata dalla Commissione, cooperi presso gli organismi del programma internazionale Cospas-Sarsat.

(6 bis)

La cooperazione internazionale è fondamentale per promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale così come la tecnologia e l'industria dell'Unione, garantendo una concorrenza equa a livello internazionale, tenendo conto della necessità di assicurare la reciprocità dei diritti e degli obblighi delle parti, e per incoraggiare la cooperazione nel settore della formazione. La cooperazione internazionale è un elemento chiave della strategia spaziale per l'Europa. La Commissione utilizzerà il programma spaziale dell'UE per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere la tecnologia e l'industria europee a livello internazionale (per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l'internazionalizzazione delle PMI) e per facilitare l'accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell'UE, mentre l'Unione ha un ruolo chiave da svolgere insieme agli Stati membri dell'Unione per restare all'avanguardia sulla scena internazionale.

(7)

Fatte salve le competenze degli Stati membri, la Commissione dovrebbe promuovere , insieme all'Alto rappresentante e in stretto coordinamento con gli Stati membri, un comportamento responsabile nello spazio nell'attuare il programma, anche per ridurre la proliferazione di detriti spaziali, ed esplorare la possibilità per l'Unione europea di aderire ai pertinenti trattati e convenzioni delle Nazioni Unite e presentare, se necessario, proposte appropriate .

(8)

Il programma ha obiettivi simili ad altri programmi dell'Unione, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo InvestEU, il Fondo europeo per la difesa e i fondi previsti dal regolamento (UE) [regolamento sulle disposizioni comuni]. Per questo motivo dovrebbe essere previsto il finanziamento cumulativo a titolo di tali programmi, a condizione che questi coprano gli stessi costi , in particolare tramite accordi di finanziamento complementare provenienti dai programmi dell'Unione le cui modalità di gestione lo permettano, sia in sequenza, sia in via alternativa, oppure tramite una combinazione di fondi, tra cui il finanziamento congiunto di azioni, che consentano, se possibile, partenariati per l'innovazione e operazioni di finanziamento misto. Durante l'attuazione del programma, la Commissione dovrebbe quindi promuovere sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione correlati che consentirebbero, ove possibile, l'accesso al capitale di rischio, i partenariati per l'innovazione, il finanziamento misto o cumulativo. Dovrebbe altresì garantire sinergie e coerenza tra le soluzioni sviluppate a titolo di tali programmi, in particolare Orizzonte Europa, e le soluzioni sviluppate nell'ambito del programma spaziale.

(8 bis)

A norma dell'articolo 191, paragrafo 3, del regolamento finanziario, in nessun caso i medesimi costi sono finanziati due volte dal bilancio dell'Unione, per esempio sia da Orizzonte Europa sia dal programma spaziale.

(9)

Gli obiettivi strategici del presente programma saranno inoltre trattati come settori ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento tramite gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare nei suoi ambiti di intervento per le infrastrutture e la ricerca sostenibili, l'innovazione e la digitalizzazione. Il sostegno finanziario dovrebbe essere impiegato, in misura proporzionata, per affrontare eventuali fallimenti del mercato o situazioni di investimento non ottimali, e le azioni non dovrebbero causare una duplicazione o l'esclusione dei finanziamenti privati o una distorsione della concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(10)

La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo e innovativo, rafforzeranno l'autonomia dell'Europa nell'accesso allo spazio e nello sfruttamento dello stesso in ambiente sicuro e rinsalderanno il ruolo dell'Europa come attore globale. Le soluzioni pionieristiche emerse nel contesto di Orizzonte Europa saranno sostenute dai dati e dai servizi resi disponibili alla comunità della ricerca e dell'innovazione grazie al programma.

(10 bis)

Per massimizzare il rendimento socioeconomico del programma, è essenziale mantenere sistemi all'avanguardia, adeguarli per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti e procedere a nuovi sviluppi nel settore delle applicazioni spaziali a valle. L'Unione dovrebbe sostenere attività connesse con la ricerca e lo sviluppo tecnologico, o le fasi iniziali dell'evoluzione relative alle infrastrutture istituite nel quadro del programma, nonché attività di ricerca e sviluppo connesse ad applicazioni e servizi basati sui sistemi istituiti nel quadro del programma, stimolando in tal modo le attività economiche a monte e a valle. Lo strumento appropriato a livello dell'Unione per finanziare tali attività di ricerca e innovazione è Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) n. XXX/XXXX. Tuttavia, è opportuno finanziare un segmento molto specifico delle attività di sviluppo dal bilancio assegnato alle componenti Galileo ed EGNOS a norma dal presente regolamento, in particolare quando tali attività riguardano elementi fondamentali, quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo, atti a facilitare lo sviluppo di applicazioni in differenti settori dell'economia. Questo finanziamento non dovrebbe tuttavia mettere a rischio il dispiegamento o l'esercizio delle infrastrutture create nel quadro dei programmi.

(10x)

Al fine di assicurare la competitività dell'industria spaziale europea in futuro, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze avanzate nei settori correlati allo spazio e favorire le attività di istruzione e formazione, promuovendo le pari opportunità, inclusa la parità di genere, al fine di realizzare appieno il potenziale dei cittadini dell'Unione in tale ambito.

(10 ter)

L'infrastruttura dedicata al programma potrebbe richiedere ulteriori attività di ricerca e sviluppo, le quali potrebbero essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa, per garantire la conformità con le attività svolte in questo settore dall'Agenzia spaziale europea. Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le esigenze di ricerca e innovazione del settore spaziale vengano identificate e integrate come parte del suo processo di pianificazione delle attività strategiche di ricerca e innovazione. I dati e i servizi spaziali messi gratuitamente a disposizione dal programma saranno utilizzati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito di Orizzonte Europa, a sostegno delle priorità politiche dell'Unione. Il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà le attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi delle infrastrutture di proprietà dell'Unione, come Galileo, EGNOS e Copernicus. Le infrastrutture di ricerca, in particolare le reti di osservazione in situ, costituiranno un elemento essenziale dell'infrastruttura di osservazione in situ che rende possibili i servizi Copernicus.

(11)

È importante che l'Unione sia proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati tramite appalti pubblici e finanziati come parte del suo programma spaziale. Per poter garantire la piena conformità ai diritti fondamentali relativi alla proprietà, è opportuno stipulare gli accordi necessari con gli eventuali attuali proprietari. Tale proprietà dell'Unione non dovrebbe pregiudicare la possibilità, in conformità del presente regolamento e ove lo si ritenga opportuno sulla base di una valutazione caso per caso, di mettere tali beni a disposizione di terzi o di cederne l'uso.

(11 bis)

Per incoraggiare l'uso più ampio possibile dei servizi offerti dal programma, sarebbe utile sottolineare che i dati, le informazioni e i servizi sono forniti senza garanzia, fatti salvi gli obblighi imposti da disposizioni giuridicamente vincolanti.

(11 ter)

La Commissione, nell'espletamento di alcuni incarichi di tipo non normativo, può eventualmente avvalersi, nella misura del necessario, dell'assistenza tecnica di determinati soggetti esterni. Anche altre entità coinvolte nella governance pubblica del programma possono beneficiare della stessa assistenza tecnica nell'esecuzione di compiti loro assegnati ai sensi del presente regolamento.

(12)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

(13)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma saranno individuate azioni pertinenti, le quali saranno valutate nuovamente nel contesto delle pertinenti procedure di valutazione e revisione.

(14)

Le entrate generate dalle componenti del programma dovrebbero essere percepite dall'Unione, in modo da compensare parzialmente gli investimenti da essa già effettuati; tali entrate dovrebbero essere utilizzate per sostenere il conseguimento delle finalità del programma. Per lo stesso motivo dovrebbe essere previsto un meccanismo di ripartizione delle entrate nei contratti che saranno stipulati con soggetti del settore privato.

(15)

Dal momento che il programma, in linea di principio, è finanziato dall'Unione, i contratti di appalto stipulati nell'ambito dello stesso per le attività finanziate dal programma dovrebbero rispettare le norme dell'Unione. In questo contesto l'Unione dovrebbe inoltre essere responsabile di definire gli obiettivi da perseguire in materia di appalti pubblici. Occorre notare che il regolamento finanziario prevede che, sulla base dei risultati di una valutazione ex ante, la Commissione possa fare affidamento sui sistemi e sulle procedure delle persone o entità che eseguono fondi dell'Unione. Specifici adattamenti necessari a tali sistemi e procedure, nonché le disposizioni per la proroga degli appalti esistenti, dovrebbero essere definiti nel corrispondente accordo quadro relativo al partenariato finanziario o accordo di contributo.

(16)

Il programma si basa su tecnologie complesse e in costante evoluzione. Per gli appalti pubblici conclusi nell'ambito del presente programma ciò genera incertezze e rischi, nella misura in cui tali appalti comportano impegni a lungo termine per apparecchiature o servizi. Sono pertanto necessarie misure specifiche riguardanti gli appalti pubblici, da applicare oltre alle norme previste dal regolamento finanziario. Dovrebbe quindi essere possibile aggiudicare appalti frazionati, introdurre, a determinate condizioni, un'eventuale clausola aggiuntiva a un appalto nell'ambito della sua performance o imporre determinati livelli minimi di subappalto , in particolare al fine di consentire la partecipazione di piccole e medie imprese e start-up . Infine, date le incertezze tecnologiche che caratterizzano le componenti del programma, i prezzi degli appalti pubblici non possono sempre essere previsti in modo preciso e dovrebbe pertanto essere consentito concludere contratti senza l'indicazione di prezzi definitivi e non rivedibili e includere clausole di tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

(16 bis)

Per stimolare la domanda pubblica e l'innovazione nel settore pubblico, il programma dovrebbe promuovere l'utilizzo di dati, informazioni e servizi del programma per sostenere lo sviluppo di soluzioni personalizzate da parte dell'industria e delle PMI a livello locale e regionale, attraverso partenariati per l'innovazione spaziale, come indicato al punto 7 dell'allegato I del regolamento finanziario, al fine di coprire tutte le fasi dallo sviluppo al dispiegamento e all'appalto di soluzioni spaziali interoperabili personalizzate per i servizi pubblici.

(17)

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, è importante essere in grado di fare ricorso, ove necessario, alle capacità offerte da entità pubbliche e private dell'UE attive nel settore spaziale e poter lavorare a livello internazionale con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Per questo motivo dovrebbe essere prevista la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti pertinenti e i metodi di gestione previsti dal trattato e dal regolamento finanziario ▌ e  le procedure di aggiudicazione congiunta.

(18)

Per quanto riguarda più specificamente le sovvenzioni, l'esperienza ha dimostrato che le attività per stimolare l'accettazione da parte del mercato e degli utenti e le opere di sensibilizzazione generale funzionano meglio se decentralizzate piuttosto che imposte dall'alto dalla Commissione. I voucher, che sono una forma di sostegno finanziario distribuita dal beneficiario di una sovvenzione a terzi, sono stati tra le azioni più apprezzate tra i nuovi operatori e le piccole e medie imprese. Il loro successo è stato tuttavia ostacolato dal massimale di sostegno finanziario imposto dal regolamento finanziario. Questo massimale dovrebbe pertanto essere aumentato per il programma al fine di tenere il passo con il crescente potenziale delle applicazioni commerciali nel settore spaziale.

(19)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza previsto. Sarebbe inoltre opportuno contemplare la possibilità di avvalersi di somme forfettarie, tariffe fisse e costi unitari, oltre che del finanziamento non collegato ai costi, come previsto all'[articolo 125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario.

(20)

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [nuovo RF] (il «regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, al sostegno di bilancio, ai fondi fiduciari, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(21)

A norma del [riferimento da aggiornare secondo una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione …/…/UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(22)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento finanziario, precisano in particolare le procedure relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(23)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2) (il «regolamento finanziario»), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (3) , e (Euratom, CE) n. 2185/9 del Consiglio (4), gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, che comprendano la prevenzione, l'individuazione, la correzione e l'investigazione delle irregolarità, tra cui le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(24)

I paesi terzi che sono membri del ▌ SEE ▌ possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono inoltre partecipare sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'▌ OLAF ▌ e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(25)

Una sana governance del programma richiede una chiara ripartizione delle responsabilità e dei compiti tra i diversi soggetti coinvolti al fine di evitare superflue sovrapposizioni e ridurre il superamento dei costi e i ritardi. Tutti gli attori della governance dovrebbero sostenere, nel loro settore di competenza e in linea con le loro responsabilità, il conseguimento degli obiettivi del programma.

(26)

Gli Stati membri sono attivi già da tempo nel settore spaziale e dispongono di sistemi, infrastrutture, agenzie ed enti nazionali legati allo spazio. Possono quindi contribuire enormemente al programma, specialmente alla sua attuazione, e  potrebbero cooperare ▌con l'Unione per promuovere i servizi e le applicazioni del programma. La Commissione potrebbe essere in grado di mobilitare i mezzi a disposizione degli Stati membri, beneficiare della loro assistenza e, subordinatamente a condizioni concordate mutualmente, poter affidare loro incarichi di esecuzione del programma di tipo non normativo ▌. Gli Stati membri interessati dovrebbero poi adottare tutte le misure necessarie per garantire la protezione delle stazioni terrestri stabilite sui rispettivi territori. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre cooperare fra loro, con gli organismi internazionali e con le autorità di regolamentazione competenti per assicurare la disponibilità e la protezione ad un livello adeguato delle frequenze necessarie al programma, in modo da consentire il completo sviluppo e attuazione delle applicazioni basate sui servizi offerti, in conformità alla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (6).

(26 bis)

In alcune circostanze debitamente giustificate, l'Agenzia potrebbe affidare compiti specifici agli Stati membri o a gruppi di Stati membri. Tale incarico dovrebbe essere limitato ad attività che l'Agenzia non è in grado di eseguire da sola e non dovrebbe pregiudicare la governance del programma e la distribuzione di compiti quali definite nel presente regolamento.

(27)

In qualità di promotore dell'interesse generale dell'Unione è compito della Commissione sovrintendere all'attuazione del programma, assumersene la responsabilità generale e promuoverne l'uso. Per ottimizzare risorse e competenze dei vari portatori d'interesse, la Commissione dovrebbe poter delegare alcuni compiti. Inoltre, la Commissione è il soggetto più indicato per determinare i principali requisiti necessari per realizzare l'evoluzione dei sistemi e dei servizi.

(28)

La missione dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (l'«Agenzia»), che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010, è contribuire alla realizzazione del programma, in particolare per quanto riguarda l'accreditamento di sicurezza e lo sviluppo di applicazioni a valle . Alcuni compiti legati a tali ambiti dovrebbero pertanto essere attribuiti all'Agenzia. Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, e data la sua esperienza in questo settore, l'Agenzia dovrebbe essere responsabile dell'accreditamento di sicurezza per tutte le azioni dell'Unione nel settore spaziale. Basandosi sulla sua esperienza positiva nel promuovere l'utilizzo da parte degli utenti e del mercato di Galileo ed EGNOS, l'Agenzia dovrebbe anche essere incaricata di intraprendere attività di diffusione tra gli utenti in relazione alle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, nonché attività di sviluppo di applicazioni a valle per tutte le componenti del programma. Ciò consentirebbe di trarre vantaggio dalle economie di scala e offrirebbe la possibilità di sviluppare applicazioni basate su diverse componenti del programma (applicazioni integrate). Tali attività non dovrebbero tuttavia pregiudicare i servizi e le attività di diffusione presso gli utenti affidate dalla Commissione alle entità incaricate di Copernicus. Il conferimento di compiti di sviluppo di applicazioni a valle all'Agenzia non impedisce ad altre entità incaricate di sviluppare applicazioni a valle. È inoltre opportuno che essa svolga le mansioni affidatele dalla Commissione per mezzo di uno o più accordi di contributo nell'ambito di un accordo quadro relativo al partenariato finanziario riguardante altri compiti specifici legati al programma. Nell'affidare compiti all'Agenzia, si dovrebbero mettere a disposizione adeguate risorse umane, amministrative e finanziarie.

(28 bis)

Galileo ed EGNOS sono sistemi complessi che richiedono un coordinamento intenso. Considerando che Galileo ed EGNOS sono componenti dell'Unione, tale coordinamento dovrebbe essere eseguito da un istituto o un organismo dell'Unione. Sulla base dell'esperienza sviluppata negli anni passati, l'Agenzia è l'organismo più adatto a coordinare tutti i compiti operativi correlati all'utilizzo di tali sistemi, ad eccezione della cooperazione internazionale. L'Agenzia dovrebbe pertanto essere incaricata della gestione dell'utilizzo di EGNOS e Galileo. Tuttavia, ciò non significa che l'Agenzia dovrebbe svolgere da sola tutti i compiti correlati all'utilizzo dei sistemi. Essa potrebbe basarsi sulle competenze di altre entità, in particolare l'Agenzia spaziale europea. Ciò dovrebbe includere le attività in materia di evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e di satelliti, che dovrebbero essere affidate all'Agenzia spaziale europea. L'assegnazione di compiti ad altre entità si fonda sulla competenza di tali entità e dovrebbe evitare la duplicazione del lavoro.

(29)

L'Agenzia spaziale europea è un'organizzazione internazionale con ampie competenze nel settore spaziale che nel 2004 ha stipulato un accordo quadro con la Comunità europea. Rappresenta quindi un partner importante per l'attuazione del programma, con il quale è opportuno stabilire adeguate relazioni. A tale riguardo, e in conformità al regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe concludere con l'Agenzia spaziale europea e con l'Agenzia un accordo relativo al partenariato finanziario quadro che disciplini tutte le relazioni finanziarie tra la Commissione, l'Agenzia e l'Agenzia spaziale europea e garantisca la loro coerenza e conformità all'accordo quadro concluso tra la Commissione europea e l'Agenzia spaziale europea, in particolare con gli articoli 2 e 5. Tuttavia, poiché l'Agenzia spaziale europea non è un organismo dell'Unione e non è pertanto soggetta al diritto di quest'ultima, è di fondamentale importanza prevedere che l'Agenzia spaziale europea adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri e, per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, i compiti ad essa affidati dovrebbero essere conformi con le decisioni adottate dalla Commissione . L'accordo dovrebbe contenere anche tutte le clausole necessarie per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

(30)

Il funzionamento del centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), quale capacità europea autonoma che fornisce accesso a informazioni e servizi risultanti dallo sfruttamento delle pertinenti risorse spaziali e dati collaterali, era già riconosciuto nell'attuazione della decisione n. 541/2014/UE .

(31)

Al fine di integrare la rappresentanza degli utenti nella governance di GOVSATCOM e aggregare le esigenze e i requisiti degli utenti attraverso i confini nazionali e tra il settore civile e militare, i soggetti dell'Unione che hanno uno stretto rapporto con gli utenti, come l'Agenzia europea per la difesa, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea di controllo della pesca, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, la capacità militare di pianificazione e condotta/capacità civile di pianificazione e condotta e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze possono avere un ruolo di coordinamento per gruppi specifici di utenti. A livello aggregato l'Agenzia dovrebbe coordinare gli aspetti relativi agli utenti per la comunità degli utenti civili ▌ e  potrebbe monitorare l'uso operativo, la domanda, la conformità ai requisiti e l'evoluzione di esigenze e requisiti.

(32)

In virtù dell' importanza delle attività spaziali per l'economia dell'Unione e per la vita dei suoi cittadini e la natura di duplice uso dei sistemi e delle applicazioni che si basano su di essi, il raggiungimento e il mantenimento di un elevato livello di sicurezza dovrebbe essere una priorità chiave del programma, in particolare al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione e dei suoi Stati membri, anche per quanto riguarda le informazioni classificate e le altre informazioni sensibili non classificate.

(33)

Fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, la Commissione e l'Alto rappresentante, ciascuno nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, dovrebbero garantire la sicurezza del programma conformemente al presente regolamento e, se del caso, della decisione 201x/xxx/PESC del Consiglio (7).

(33 bis)

Il SEAE, data la competenza specifica di cui dispone e i contatti regolari che intrattiene con le amministrazioni dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali, può assistere la Commissione nell’esecuzione di alcune delle sue funzioni relative alla sicurezza del programma nel campo delle relazioni esterne, in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio.

(34)

Fatti salvi la competenza esclusiva degli Stati membri per il mantenimento della sicurezza nazionale, come stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, TUE, e il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 del TFUE, si dovrebbe istituire una governance di sicurezza specifica al fine di garantire una corretta attuazione del programma. Tale governance ▌ dovrebbe fondarsi su tre principi chiave. In primo luogo, è indispensabile tenere nella massima considerazione l'ampia e specifica esperienza degli Stati membri in materia di sicurezza. In secondo luogo, al fine di evitare conflitti di interesse ed eventuali errori di applicazione delle norme di sicurezza, le funzioni operative dovrebbero essere separate dalle funzioni di accreditamento di sicurezza. In terzo luogo, l'entità incaricata della gestione, in tutto o in parte, delle componenti del programma dovrebbe essere anche la più indicata per gestire la sicurezza dei compiti affidatigli. La sicurezza del programma sarà fondata sull'esperienza acquisita nell'attuazione di Galileo, EGNOS e Copernicus negli anni passati. Una sana governance della sicurezza richiede anche un'adeguata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti attivi. In quanto responsabile del programma, la Commissione , fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, dovrebbe determinare i requisiti di sicurezza generale applicabili a ciascuna componente del programma.

(34x)

La cibersicurezza delle infrastrutture spaziali europee, sia terrestri sia spaziali, è fondamentale per garantire la continuità del funzionamento dei sistemi e dei servizi. La necessità di proteggere i sistemi e i servizi dagli attacchi informatici, anche ricorrendo a nuove tecnologie, dovrebbe pertanto essere tenuta nel debito conto al momento di stabilire i requisiti di sicurezza.

(34 bis)

Una struttura di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere identificata dalla Commissione, se del caso, dopo l'analisi del rischio e della minaccia. Tale organismo di monitoraggio della sicurezza dovrebbe essere l'entità che risponde alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 201x/xxx/PESC. Per quanto concerne Galileo, tale struttura dovrebbe essere il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo. Per quanto riguarda l'esecuzione della decisione 20xx/xxx/PESC, il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza si limiterà a fornire, al Consiglio e/o al VP/AR, contributi legati all'accreditamento di sicurezza del sistema.

(35)

Considerata la specificità e la complessità del programma e il suo legame con la sicurezza, dovrebbero essere applicati principi riconosciuti e consolidati per l'accreditamento di sicurezza. È pertanto indispensabile che le attività di accreditamento di sicurezza siano svolte sulla base di una responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, adoperandosi per creare un consenso e coinvolgendo tutte le parti interessate dalla questione della sicurezza, e che sia istituita una procedura di monitoraggio permanente dei rischi. È indispensabile altresì che le attività di accreditamento tecnico di sicurezza siano affidate a professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato.

(35x)

Le informazioni classificate UE (ICUE) sono trattate in conformità con le norme di sicurezza quali stabilite nella decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e nella decisione 2013/488/UE del Consiglio. In linea con la decisione del Consiglio, gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi e le norme minime in essa previsti, al fine di garantire che un livello di protezione equivalente sia garantito alle ICUE.

(36)

Al fine di garantire lo scambio sicuro delle informazioni, dovrebbero essere stabiliti accordi adeguati per garantire la protezione delle informazioni classificate UE fornite ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali nel contesto del programma.

(37)

Uno dei principali obiettivi del programma consiste nel garantire la sicurezza e l'autonomia strategica dell'Unione, rafforzare la capacità di quest'ultima di operare in numerosi settori, in particolare nel settore della sicurezza, e trarre vantaggio dalle opportunità offerte dal settore spaziale per la sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Ai fini di tale obiettivo sono necessarie norme rigorose sull'ammissibilità dei soggetti che possono partecipare alle attività finanziate nell'ambito del programma che richiedono l'accesso a informazioni classificate dell'UE (ICUE) o a informazioni sensibili non classificate.

(37 bis)

Nel contesto del programma, vi sono alcune informazioni che, benché non classificate, devono essere trattate in conformità di atti già in vigore o di leggi, norme e regolamenti nazionali, anche attraverso limitazioni della distribuzione.

(38)

Sempre più settori economici chiave, in particolare i trasporti, le telecomunicazioni, l'agricoltura e l'energia, utilizzano in misura crescente i sistemi di navigazione satellitare e osservazione della Terra . Il programma dovrebbe sfruttare le sinergie tra tali settori, tenendo conto dei benefici che questi ultimi traggono dalle tecnologie spaziali, sostenere lo sviluppo di apparecchiature compatibili e promuovere lo sviluppo di norme e certificazioni pertinenti. Le sinergie tra le attività spaziali e le attività legate alla sicurezza e alla difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri sono anch'esse in aumento . Avere il pieno controllo della navigazione satellitare dovrebbe pertanto garantire l'indipendenza tecnologica dell'Unione, anche sul lungo termine per quanto riguarda componenti di infrastrutture e apparecchiature, e quindi la sua autonomia strategica.

(39)

Il programma Galileo mira a realizzare e a far funzionare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento satellitare progettata specificamente per scopi civili, che è utilizzabile da una varietà di attori privati e pubblici, in Europa e nel mondo. Galileo funziona in maniera indipendente da altri sistemi esistenti o potenziali, e contribuisce così, tra l'altro, all'autonomia strategica dell'Unione. La seconda generazione del sistema dovrebbe essere introdotta progressivamente entro il 2030, inizialmente con capacità operativa ridotta.

(40)

Il programma EGNOS mira a migliorare la qualità dei segnali aperti dei sistemi globali di navigazione satellitare esistenti, in particolare di quelli emessi dal sistema Galileo. I servizi forniti da EGNOS dovrebbero coprire in via prioritaria i territori degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa, ivi inclusi a tal fine Cipro, le Azzorre, le isole Canarie e Madeira entro la fine del 2026 . Nel settore del trasporto aereo, tutti questi territori dovrebbero beneficiare di EGNOS per i servizi di navigazione aerea per tutti i livelli di prestazioni supportati da EGNOS . Nei limiti della fattibilità tecnica e, per quanto riguarda il servizio safety of life, sulla base di accordi internazionali, la copertura geografica dei servizi forniti da EGNOS potrebbe essere estesa ad altre regioni del mondo. Fatto salvo il regolamento (UE) 2018/1139 e il necessario monitoraggio della qualità dei servizi Galileo per scopi aeronautici, va osservato che, sebbene i segnali emessi da Galileo possano effettivamente essere utilizzati per facilitare il posizionamento degli aeromobili, in tutte le fasi di volo, attraverso i necessari sistemi di potenziamento (avionica a bordo, locale, regionale) solo i sistemi locali o regionali di aumento della precisione, come EGNOS per l'Europa, possono costituire servizi di gestione del traffico aereo (ATM) e servizi di navigazione aerea (ANS). I servizi safety of life EGNOS dovrebbero essere forniti in conformità con le norme ICAO applicabili.

(41)

È indispensabile garantire ▌ la sostenibilità dei sistemi Galileo ed EGNOS e la continuità, la disponibilità, la precisione, l'affidabilità e la sicurezza dei relativi servizi . In un ambiente in evoluzione e in un mercato in rapida crescita, è importante che anche il loro sviluppo sia portato avanti e che siano approntate nuove generazioni di questi sistemi , inclusa l'evoluzione di segmenti terrestri e spaziali associati .

 

(43)

Il termine «servizio commerciale» utilizzato nel regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) non è più adeguato alla luce dell'evoluzione di tale servizio. Al suo posto sono stati individuati due servizi separati, ovvero il servizio ad alta precisione e il servizio di autenticazione (9).

(44)

Per ottimizzare l'uso dei servizi forniti, è opportuno che i servizi prestati da Galileo ed EGNOS siano compatibili e interoperabili tra loro , anche a livello di utenti, e, nella misura del possibile, anche con altri sistemi di navigazione satellitare e mezzi convenzionali di radionavigazione, ove tale compatibilità e interoperabilità siano previste da accordi internazionali, fatto salvo l'obiettivo dell'autonomia strategica dell'Unione.

(45)

Data l'importanza, per Galileo ed EGNOS, della loro infrastruttura terrestre e dell'impatto di quest'ultima sulla sicurezza dei due programmi, la determinazione della sede di tale infrastruttura dovrebbe essere di competenza della Commissione. La realizzazione dell'infrastruttura terrestre dei sistemi dovrebbe continuare a seguire un processo aperto e trasparente, che potrebbe coinvolgere l'Agenzia , se del caso, sulla base del suo ambito di competenza .

(46)

Al fine di massimizzare i benefici socioeconomici dei programmi Galileo ed EGNOS, contribuendo nel contempo all'autonomia strategica dell'Unione, in particolare in settori sensibili e nel settore della protezione e della sicurezza, l'uso dei servizi che essi offrono dovrebbe essere promosso anche in altre politiche dell'Unione mediante strumenti normativi , laddove questo sia giustificato e utile. Le misure per incoraggiare l'uso di questi servizi in tutti gli Stati membri sono anch'esse una parte importante del processo.

(47)

Copernicus dovrebbe garantire un accesso autonomo ai dati ambientali e alle tecnologie chiave per l'osservazione della Terra e per i servizi di geoinformazione, aiutando così l' Unione a raggiungere una capacità decisionale e operativa indipendente in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, lo sviluppo marino, marittimo, agricolo e rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, il monitoraggio del terreno e delle infrastrutture, la sicurezza e l'economia digitale.

(47 ter)

Le componenti del programma dovrebbero promuovere l'applicazione della tecnologia digitale nei sistemi spaziali, la distribuzione di dati e servizi e lo sviluppo a valle. In tale contesto si dovrebbe prestare particolare attenzione alle iniziative e azioni proposte dalla Commissione nella comunicazione del 14 settembre 2016 dal titolo «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» e nella comunicazione del 14 settembre 2016 dal titolo «Il 5G per l'Europa: un piano d'azione».

(48)

Copernicus dovrebbe basarsi sulle attività e sui risultati conseguiti, garantendo anche la continuità con gli stessi e rafforzandoli , nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) che istituisce il programma dell'Unione di osservazione e monitoraggio della Terra (Copernicus), e del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (11), che istituiva il precedente programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (GMES) e le regole per l'attuazione della sua fase iniziale, tenendo conto delle recenti tendenze in materia di ricerca, degli sviluppi tecnologici e delle innovazioni che hanno un effetto nel settore dell'osservazione della Terra, così come degli sviluppi nell'analisi dei big data, nelle tecnologie di intelligenza artificiale e nelle strategie e iniziative correlate a livello di Unione (12). Per lo sviluppo di nuove attività, la Commissione dovrebbe cooperare strettamente con gli Stati membri, l'Agenzia spaziale europea, EUMETSAT e, se del caso, con altri enti che possiedono risorse spaziali e in situ pertinenti. Nella massima misura possibile esso dovrebbe utilizzare le capacità delle osservazioni spaziali effettuate dagli Stati membri, dall'Agenzia spaziale europea, dall'EUMETSAT (13) e da altri soggetti, comprese le iniziative commerciali in Europa, contribuendo in tal modo anche allo sviluppo di un valido settore commerciale spaziale in Europa. Laddove fattibile e appropriato, dovrebbe inoltre avvalersi dei dati in situ e ausiliari forniti principalmente dagli Stati membri in conformità alla direttiva 2007/2/CE (14). La Commissione dovrebbe collaborare con gli Stati membri e con l'Agenzia europea dell'ambiente per garantire un efficiente accesso e uso dei set di dati in situ di Copernicus.

(49)

Copernicus dovrebbe essere attuato conformemente agli obiettivi della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, modificata dalla direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (15), in particolare per quanto riguarda la trasparenza, la creazione di condizioni propizie allo sviluppo di servizi e il contributo alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. I dati e le informazioni di Copernicus dovrebbero essere apertamente e liberamente disponibili.

(49 bis)

Il pieno potenziale di Copernicus per la società e l'economia dell'Unione dovrebbe essere sfruttato interamente al di là dei beneficiari diretti, mediante un'intensificazione delle misure di accettazione tra gli utenti, il che richiede ulteriori azioni per rendere i dati fruibili dai non specialisti e quindi stimolare la crescita, la creazione di occupazione e i trasferimenti di conoscenza.

(50)

Copernicus è un programma orientato agli utenti. La sua evoluzione dovrebbe basarsi sull'evoluzione delle esigenze degli utenti Copernicus di base e riconoscere anche l'emergere di nuove comunità di utenti, siano essi pubblici o privati. Copernicus dovrebbe basarsi su un'analisi delle opzioni per soddisfare le esigenze in evoluzione degli utenti, comprese quelle legate all'attuazione e al monitoraggio delle politiche dell'Unione, che richiedono un coinvolgimento continuo ed efficace degli utenti, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida dei requisiti.

(51)

Il programma Copernicus è già operativo. Per questo motivo è importante assicurare la continuità delle infrastrutture e dei servizi già esistenti, adeguandosi nel contempo alle mutevoli esigenze degli utenti, condizioni di mercato, in particolare all'emergere di soggetti privati nel settore spaziale («new space») e agli sviluppi di natura socio-politica che richiedono una risposta rapida. Ciò comporta la necessità di un'evoluzione della struttura funzionale di Copernicus per rispecchiare meglio il passaggio dalla prima fase di servizi operativi alla fornitura di servizi avanzati e più mirati a nuove comunità di utenti e la promozione di mercati a valle a valore aggiunto. A tale scopo la sua ulteriore attuazione dovrebbe adottare un approccio che segue la catena del valore dei dati, ovvero acquisizione dei dati, elaborazione, distribuzione e sfruttamento dei dati e delle informazioni, attività finalizzate alla diffusione sul mercato ▌ di destinazione e costruzione di capacità , mentre il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa individuerà attività di ricerca e innovazione che dovrebbero avvalersi di Copernicus.

(52)

Per quanto riguarda l'acquisizione dei dati, le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero essere volte a completare e mantenere l'infrastruttura spaziale esistente, preparare sul lungo termine la sostituzione dei satelliti quando avranno completato il loro ciclo di vita e avviare nuove missioni dedicate in particolare a nuovi sistemi di osservazione per contribuire ad affrontare le nuove sfide dei cambiamenti climatici globali (monitoraggio delle emissioni di CO2 antropogeniche e di altri gas serra). Le attività svolte nell'ambito di Copernicus dovrebbero ampliare la copertura di monitoraggio globale oltre le regioni polari e sostenere la garanzia della conformità ambientale, il monitoraggio ambientale di legge e la relativa comunicazione e le applicazioni ambientali innovative nella gestione delle risorse agricole, forestali, idriche e marine (p. es. il monitoraggio delle colture, la gestione delle risorse idriche e un migliore monitoraggio degli incendi). In questo contesto, Copernicus dovrebbe fare leva sugli investimenti effettuati nel quadro del precedente periodo di finanziamento (2014-2020) inclusi quelli effettuati dagli Stati membri, dall'ESA e dall'EUMETSAT, e sfruttarli al massimo, esplorando contemporaneamente nuovi modelli operativi e aziendali per integrare ulteriormente le capacità di Copernicus. Copernicus potrebbe inoltre basarsi sui partenariati di successo con gli Stati membri per sviluppare ulteriormente gli aspetti della sicurezza nell'ambito di adeguati meccanismi di governance al fine di rispondere all'evolversi delle esigenze degli utenti in questo settore.

(53)

Come parte della funzione di elaborazione di dati e informazioni, Copernicus dovrebbe assicurare la sostenibilità a lungo termine e l'ulteriore sviluppo dei suoi servizi ▌ , fornendo informazioni per soddisfare le esigenze del settore pubblico e quelle derivanti da impegni internazionali assunti dall'Unione e per ottimizzare le opportunità di sfruttamento commerciale. In particolare Copernicus dovrebbe fornire, su scala locale, nazionale, europea e globale, informazioni sulla composizione dell'atmosfera e la qualità dell'aria ; informazioni sullo stato e le dinamiche degli oceani; informazioni per il monitoraggio del territorio e dei ghiacci a sostegno dell'attuazione di politiche locali, nazionali e dell'Unione; informazioni a sostegno delle politiche di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici; informazioni geospaziali a sostegno della gestione delle emergenze, anche attraverso attività di prevenzione, di garanzia della conformità ambientale e della sicurezza civile, compreso il sostegno all'azione esterna dell'Unione. La Commissione dovrebbe individuare misure contrattuali adeguate per promuovere la sostenibilità della fornitura di servizi.

(54)

Per attuare i servizi Copernicus, la Commissione dovrebbe affidarsi a entità competenti, agenzie dell'Unione o raggruppamenti o consorzi di organismi nazionali o altri organi pertinenti che potrebbero beneficiare di accordi di contributo. Nel selezionare tali entità competenti, la Commissione dovrebbe assicurarsi che non vi siano interruzioni nelle operazioni e nella fornitura dei servizi e che, laddove siano coinvolti dati sensibili sotto il profilo della sicurezza, tali soggetti dispongano di capacità di allerta precoce e di monitoraggio delle crisi nel contesto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). Ai sensi dell'articolo 154 del regolamento finanziario, le persone e le entità cui è affidata l’esecuzione dei fondi dell’Unione sono obbligate a rispettare il principio di non discriminazione nei confronti di tutti gli Stati membri; tale principio dovrebbe essere garantito attraverso i pertinenti accordi di contributo concernenti la fornitura dei servizi di Copernicus.

(55)

L'attuazione dei servizi Copernicus dovrebbe facilitare anche la diffusione pubblica dei servizi, dal momento che gli utenti sarebbero in grado di prevedere la disponibilità e l'evoluzione dei servizi, nonché la cooperazione con gli Stati membri e altre parti. A tale scopo la Commissione e i soggetti incaricati della prestazione di servizi dovrebbero collaborare strettamente con le ▌comunità di utenti di base in tutta Europa per sviluppare ulteriormente il portafoglio dei servizi e delle informazioni di Copernicus al fine di garantire una risposta all'evolversi delle esigenze del settore pubblico e delle politiche e quindi massimizzare l'accettazione e diffusione dei dati di osservazione della Terra. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per sviluppare la componente in situ del programma Copernicus e per agevolare l'integrazione di set di dati in situ con altre set di dati spaziali per fornire servizi Copernicus potenziati.

(55 bis)

La politica di un accesso gratuito, integrale e aperto ai dati di Copernicus è stata valutata come uno degli elementi di maggiore successo dell'attuazione di Copernicus ed ha contribuito a creare una forte domanda di tali dati e informazioni, portando Copernicus a essere uno dei maggiori fornitori mondiali di dati di osservazione della Terra. Vi è la chiara esigenza di garantire la continuità sicura e a lungo termine della fornitura di dati gratuiti, integrali e aperti e l'accesso dovrebbe essere tutelato al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti nella strategia spaziale per l'Europa (2016). I dati Copernicus sono generati in primo luogo a vantaggio dei cittadini europei e, grazie al libero accesso a tali dati in tutto il mondo, le possibilità di cooperazione sono massimizzate per le imprese e gli accademici dell'UE e contribuiscono alla creazione di un vero e proprio ecosistema spaziale europeo. Qualora venissero imposte limitazioni all'accesso ai dati e alle informazioni Copernicus, queste dovrebbero essere in linea con la politica in materia di dati di Copernicus quale definita nel presente regolamento e con il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione.

(56)

È opportuno che i dati e le informazioni prodotti nell'ambito di Copernicus siano messi a disposizione in modo integrale, aperto e gratuito, subordinatamente ad adeguate condizioni e limitazioni, al fine di promuoverne l'impiego e la condivisione e rafforzare i mercati europei connessi all'osservazione della Terra, in particolare il settore a valle, consentendo così la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. I dati e le informazioni messi a disposizione dovrebbero continuare ad avere elevati livelli di coerenza, continuità, affidabilità e qualità. Ciò richiede che l'accesso ai dati e alle informazioni di Copernicus, la loro elaborazione e il loro sfruttamento siano più semplici e su vasta scala, con vari livelli di tempestività; a tal fine la Commissione dovrebbe continuare a seguire un approccio integrato, sia a livello di UE che degli Stati membri, che consenta anche l'integrazione con altre fonti di dati e informazioni. La Commissione dovrebbe pertanto adottare le misure necessarie per garantire che i dati e le informazioni Copernicus siano facilmente accessibili e utilizzabili, in particolare promuovendo i suoi servizi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS) negli Stati membri e , ove possibile, rafforzando l'interoperabilità tra le infrastrutture di dati sull'osservazione della Terra, al fine di creare sinergie con dette attività in modo da massimizzare e rafforzare la diffusione sul mercato dei dati e delle informazioni Copernicus.

(57)

La Commissione dovrebbe collaborare con i fornitori di dati per concordare condizioni per la concessione di licenze per i dati di terzi in modo da agevolarne l'utilizzo nell'ambito di Copernicus, in conformità al presente regolamento e ai diritti di terzi applicabili. Poiché alcuni dati e informazioni di Copernicus, comprese le immagini ad alta risoluzione, possono avere un impatto sulla sicurezza dell'Unione o degli Stati membri, in casi debitamente motivati è opportuno adottare misure volte ad affrontare rischi e minacce per la sicurezza dell'Unione o degli Stati membri.

(58)

Le disposizioni di atti giuridici adottati a norma di precedenti regolamenti senza scadenza dovrebbero rimanere valide se non in contrasto con il nuovo regolamento. Ciò riguarda in particolare il regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione che stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (16).

(59)

Per promuovere e facilitare l'uso di dati e tecnologie di osservazione della Terra da parte delle autorità locali , regionali o nazionali , delle piccole e medie imprese e di scienziati e ricercatori, è opportuno promuovere le reti dedicate per la distribuzione dei dati di Copernicus, comprendenti organismi nazionali e regionali, quali Copernicus Relays e Copernicus Academy , tramite attività di diffusione tra gli utenti. A tale fine la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cercare di stabilire legami più stretti tra Copernicus e le politiche nazionali e dell'Unione, per orientare la domanda di applicazioni e servizi commerciali e consentire alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese e alle start-up, di sviluppare applicazioni basate sui dati e le informazioni Copernicus con l'obiettivo di istituire in Europa un ecosistema competitivo di dati di osservazione della Terra.

(60)

A livello internazionale Copernicus dovrebbe fornire informazioni precise e affidabili per la cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, a sostegno delle politiche esterne e di cooperazione allo sviluppo dell'Unione. Copernicus dovrebbe essere considerato un contributo europeo al Sistema di sistemi per l'osservazione globale della Terra (GEOSS), al Comitato sui Satelliti per le osservazioni della Terra (CEOS), alla conferenza delle parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) , agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS) e al quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi. Esso dovrebbe stabilire o mantenere un'adeguata cooperazione con i pertinenti organi settoriali delle Nazioni Unite e con l'Organizzazione meteorologica mondiale.

(61)

Nell'attuazione di Copernicus, la Commissione dovrebbe fare affidamento, ove opportuno, su organizzazioni internazionali europee con cui ha già istituito partenariati, in particolare l'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda lo sviluppo , il coordinamento, l'attuazione e l'evoluzione delle componenti spaziali, l'accesso ai dati di terzi, se del caso, e, laddove non eseguito da altre entità, il funzionamento delle missioni specifiche. La Commissione dovrebbe fare affidamento anche su EUMETSAT per la gestione delle missioni specifiche o di parti di esse e, se del caso, l'accesso ai dati di missioni partecipanti conformemente alle sue competenze e al suo mandato.

(61 bis)

Per quanto riguarda i servizi, la Commissione dovrebbe trarre opportuno vantaggio dalle capacità specifiche fornite da agenzie dell'Unione, come l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, il centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN), e dagli investimenti europei già effettuati nei servizi di monitoraggio dell'atmosfera e dell'ambiente marino tramite Mercator Ocean. In materia di sicurezza si cercherà un approccio globale a livello di Unione con l'Alto rappresentante. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione è stato attivamente coinvolto sin dall'inizio nell'iniziativa GMES e ha sostenuto gli sviluppi per quanto riguarda Galileo e la meteorologia spaziale. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 377/2014 il JRC gestisce il servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e la componente globale del servizio Copernicus di monitoraggio del territorio. Il JRC contribuisce inoltre al riesame della qualità e dell'adeguatezza allo scopo di dati e informazioni, e alla loro futura evoluzione. La Commissione dovrebbe continuare ad affidarsi alla consulenza scientifica e tecnica del JRC per l'attuazione del programma.

(62)

In seguito delle richieste del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Unione ha istituito un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (SST) per mezzo della decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento. I detriti spaziali sono diventati una minaccia grave per la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità delle attività spaziali. L'SST è pertanto fondamentale per preservare la continuità delle componenti del programma e il loro contributo alle politiche dell'Unione. Cercando di impedire la proliferazione dei detriti spaziali, l'SST contribuisce ad assicurare che l'accesso allo spazio, che è un obiettivo comune globale, e il suo sfruttamento siano sostenibili e garantiti. In tale contesto, potrebbe sostenere la preparazione di progetti di «pulizia» dell'orbita terrestre.

(63)

L'SST dovrebbe sviluppare ulteriormente la performance e l'autonomia delle capacità SST. A tale scopo dovrebbe favorire l'istituzione un catalogo autonomo europeo degli oggetti spaziali sulla base dei dati rilevati dalla rete di sensori SST. Se del caso, l'Unione potrebbe valutare la possibilità di rendere disponibili alcuni dei suoi dati per scopi commerciali, non commerciali e di ricerca. L'SST dovrebbe inoltre continuare a sostenere il funzionamento e la fornitura di servizi SST. Poiché i servizi SST sono orientati agli utenti, dovrebbero essere messi in atto meccanismi adeguati per raccogliere i requisiti degli utenti, compresi quelli concernenti la sicurezza e la trasmissione di informazioni pertinenti a istituzioni pubbliche e da parte di queste ultime per migliorare l'efficacia del sistema, rispettando nel contempo le politiche nazionali in materia di protezione e sicurezza .

(64)

La fornitura dei servizi SST dovrebbe basarsi su una cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri e sullo sfruttamento dell'esperienza e delle risorse nazionali esistenti e future, ivi comprese quelle sviluppate attraverso l'Agenzia spaziale europea o dall'Unione. Dovrebbe essere consentito di fornire sostegno finanziario per lo sviluppo di nuovi sensori SST. In riconoscimento della natura sensibile dell'SST, è opportuno che il controllo dei sensori nazionali e delle loro operazioni, la loro manutenzione e il loro rinnovo e l'elaborazione dei dati che portano alla fornitura di servizi SST rimangano prerogative degli Stati membri partecipanti.

(65)

Gli Stati membri con adeguati diritti di proprietà o con adeguato accesso alle capacità SST dovrebbero essere in grado di partecipare alla fornitura dei servizi SST. Gli Stati membri che partecipano al consorzio SST istituito nel quadro della decisione n. 541/2014/UE dovrebbero essere considerati conformi a questi criteri. Questi Stati membri dovrebbero quindi presentare un'unica proposta congiunta e dimostrare la conformità a ulteriori elementi relativi alla configurazione operativa. ▌ Dovrebbero essere definite norme adeguate per la selezione e l'organizzazione degli Stati membri partecipanti.

(65 bis)

Dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per definire le procedure e gli elementi dettagliati per stabilire la partecipazione degli Stati membri. Qualora non sia stata presentata una proposta congiunta o qualora la Commissione ritenga che tale proposta non sia conforme con i criteri stabiliti, la Commissione può avviare una seconda fase per la partecipazione degli Stati membri. Le procedure e gli elementi di tale seconda fase dovrebbero definire le orbite da coprire e tenere conto della necessità di massimizzare la partecipazione degli Stati membri alla fornitura di servizi SST. Qualora tali procedure ed elementi prevedano la possibilità per la Commissione di selezionare diverse proposte per coprire tutte le orbite, si dovrebbero altresì prevedere meccanismi di coordinamento appropriati tra i gruppi di Stati membri e una soluzione efficiente per coprire tutti i servizi SST.

(66)

Una volta istituito, l'SST dovrebbe rispettare i principi di complementarità delle attività e di continuità dei servizi SST di alta qualità orientati agli utenti e dovrebbe basarsi sulle migliori competenze specialistiche disponibili. L'SST dovrebbe pertanto evitare inutili duplicazioni. Le capacità ridondanti dovrebbero assicurare la continuità, la qualità e la solidità dei servizi SST. Le attività dei gruppi di esperti dovrebbero contribuire a evitare tali inutili duplicazioni.

(67)

L'SST dovrebbe inoltre contribuire alle misure di attenuazione esistenti, come gli orientamenti COPUOS per la riduzione dei detriti spaziali ▌e i progetti di orientamenti per la sostenibilità sul lungo termine delle attività nello spazio extra atmosferico, o ad altre iniziative, al fine di garantire la sicurezza, la protezione e la sostenibilità delle attività nello spazio extra atmosferico. Al fine di ridurre i rischi di collisione, l'SST dovrebbe inoltre ricercare sinergie con le iniziative di rimozione attiva e le misure di inertizzazione dei detriti spaziali. L'SST dovrebbe contribuire a garantire l'utilizzo e l'esplorazione pacifici dello spazio extra atmosferico. L'aumento delle attività spaziali può avere conseguenze sulle iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale. È opportuno che l'Unione monitori tali sviluppi e che possa tenerne conto in occasione della revisione intermedia dell'attuale quadro finanziario pluriennale .

(68)

SST, la meteorologia spaziale e  le attività NEO dovrebbero tenere conto della cooperazione con i partner internazionali, in particolare gli Stati Uniti d'America, le organizzazioni internazionali ed altri paesi terzi, specialmente al fine di evitare collisioni nello spazio, impedire la proliferazione di detriti spaziali e migliorare la preparazione agli effetti degli eventi di meteorologia spaziale estremi e legati agli oggetti vicini alla Terra.

(69)

Il comitato per la sicurezza del Consiglio ha raccomandato l'istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire che si tenga debitamente conto delle questioni relative alla sicurezza dei dati nell'attuazione della decisione n. 541/2014/UE. A tal fine, e in considerazione del lavoro già svolto, gli Stati membri partecipanti dovrebbero definire adeguate strutture e procedure di gestione dei rischi.

(70)

Eventi di meteorologia spaziale gravi ed estremi possono minacciare la sicurezza dei cittadini e ostacolare il funzionamento delle infrastrutture spaziali e terrestri. È pertanto opportuno definire una sotto componente relativa alla meteorologia spaziale come parte del programma, con l'obiettivo di valutare i rischi legati a questo aspetto e le corrispondenti esigenze degli utenti, aumentare la consapevolezza dei rischi legati alla meteorologia spaziale, garantire la fornitura di servizi di meteorologia spaziale orientati agli utenti e migliorare le capacità degli Stati membri di erogare servizi di meteorologia spaziale. La Commissione dovrebbe definire la priorità dei settori ai quali saranno forniti i servizi di meteorologia spaziale, considerando le esigenze degli utenti, i rischi e la maturità tecnologica. Sul lungo termine potranno essere affrontate le esigenze di altri settori. La fornitura di servizi a livello di Unione secondo le esigenze degli utenti richiederà attività di ricerca e sviluppo mirate, coordinate e continue per sostenere l'evoluzione dei servizi di meteorologia spaziale. La fornitura di servizi di meteorologia spaziale dovrebbe basarsi sulle capacità nazionali e dell'Unione già esistenti e consentire un'ampia partecipazione degli Stati membri e delle organizzazioni europee e internazionali e il coinvolgimento del settore privato.

(71)

Il libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa (17), la dichiarazione di Roma dei capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE (18) e diverse risoluzioni del Parlamento europeo ricordano che l'UE svolge un ruolo fondamentale nel garantire un'Europa sicura e resiliente, in grado di affrontare le sfide come i conflitti regionali, il terrorismo, le minacce informatiche e la crescente pressione migratoria. Un accesso sicuro e garantito alle comunicazioni satellitari è uno strumento indispensabile per gli operatori della sicurezza; mettere in comune e condividere a livello di Unione questa risorsa chiave per la sicurezza significa rafforzare la posizione di un'Unione che protegge i suoi cittadini.

(72)

Nelle sue conclusioni, con riferimento al settore della comunicazione satellitare, il Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (19) ha accolto con favore i preparativi per la nuova generazione del servizio di comunicazione satellitare per scopi governativi (GOVSATCOM) grazie alla stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione e l'Agenzia spaziale europea. GOVSATCOM è stato inoltre individuato come uno degli elementi della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea del giugno 2016. GOVSATCOM dovrebbe contribuire alla risposta dell'UE alle minacce ibride, fornire sostegno alla strategia marittima dell'UE e alla politica dell'UE per l'Artico.

(73)

GOVSATCOM è un programma orientato agli utenti con una forte dimensione di sicurezza. I casi d'uso possono essere analizzati dai soggetti pertinenti suddividendoli in tre famiglie principali: i) gestione delle crisi, che può comprendere missioni e operazioni di sicurezza e difesa comune civili e militari, catastrofi naturali e provocate dall'uomo, crisi umanitarie ed emergenze marittime; ii) sorveglianza, che può comprendere la sorveglianza dei confini, delle aree prefrontaliere, dei confini di mare, la sorveglianza marittima e la sorveglianza dei traffici illegali; e iii) infrastrutture chiave, che possono comprendere reti diplomatiche, comunicazioni della polizia, infrastrutture digitali (p.es. centri dati, server), infrastrutture di rilevanza critica (p. es. energia, trasporti, barriere di contenimento dell'acqua quali dighe ) e infrastrutture spaziali.

(73 bis)

La capacità e i servizi GOVSATCOM saranno utilizzati in missioni e operazioni critiche di sicurezza e protezione da parte dei soggetti dell'Unione e degli Stati membri. È pertanto necessario un livello appropriato di indipendenza da terze parti (Stati terzi ed entità di Stati terzi), che copra tutti gli elementi di GOVSATCOM, come le tecnologie spaziali e terrestri a livello di componente, sottosistema e sistema, industrie manifatturiere, proprietari e operatori di sistemi spaziali, localizzazione fisica delle componenti dei sistemi di terra.

(74)

Le comunicazioni satellitari rappresentano una risorsa limitata dalla capacità, dalla frequenza e dalla copertura geografica dei satelliti. Per essere efficace in termini di costi e capitalizzare sulle economie di scala, è necessario che GOVSATCOM ottimizzi la corrispondenza tra la domanda di servizi GOVSATCOM da parte degli utenti autorizzati e l'offerta di questi servizi nel quadro di contratti per capacità e servizi satellitari. Poiché sia la domanda sia la potenziale offerta variano con il tempo, è necessario un monitoraggio costante e una certa flessibilità per adeguare i servizi GOVSATCOM. ▌

(75)

I requisiti operativi saranno dedotti in base all'analisi dei casi d'uso. Il portafoglio servizi dovrebbe essere sviluppato a partire da detti requisiti operativi, combinati ai requisiti di sicurezza. Il portafoglio servizi dovrebbe costituire la base di riferimento applicabile per i servizi da fornire tramite GOVSATCOM. Al fine di mantenere la migliore corrispondenza possibile tra la domanda e i servizi prestati, il portafoglio servizi GOVSATCOM potrebbe dover essere aggiornato periodicamente.

(76)

Nella prima fase di GOVSATCOM (all'incirca fino al 2025) saranno utilizzate le capacità esistenti ▌ . In tale contesto, la Commissione dovrebbe acquisire capacità GOVSATCOM dell'Unione presso gli Stati membri che dispongono di sistemi nazionali e di capacità spaziali nonché da fornitori commerciali di capacità o servizi satellitari di telecomunicazione satellitare, tenendo conto degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza. In questa prima fase i servizi saranno introdotti con un approccio graduale ▌. Qualora nel corso della prima fase un'analisi dettagliata dell'offerta e della domanda future dovesse rivelare che questo approccio non è sufficiente a coprire l'evoluzione della domanda, potrebbe essere presa la decisione di avviare una seconda fase e sviluppare ulteriori infrastrutture spaziali o capacità aggiuntive su misura tramite uno o più partenariati pubblico-privato, p. es. con operatori satellitari dell'Unione.

(77)

Per ottimizzare le risorse per la comunicazione satellitare disponibili, garantire l'accesso in situazioni imprevedibili, come calamità naturali, e assicurare l'efficienza operativa e tempi di risposta ridotti, sarà necessario il segmento di terra richiesto (poli e altri eventuali elementi terrestri ). Esso dovrebbe essere progettato sulla base dei requisiti operativi e di sicurezza. Al fine di ridurre i rischi, il polo può essere costituito da vari siti fisici. Potrebbero essere necessari altri elementi del segmento di terra, come stazioni di ancoraggio.

(78)

Per chi si serve delle comunicazioni satellitari le apparecchiature degli utenti costituiscono l'interfaccia operativa fondamentale. L'approccio GOVSATCOM dell'UE dovrebbe permettere nella maggior parte dei casi di continuare a utilizzare per i servizi GOVSATCOM le apparecchiature degli utenti già in uso ▌.

(79)

Nell'interesse dell'efficienza operativa, gli utenti hanno indicato che è importante aspirare all'interoperabilità delle apparecchiature e ad apparecchiature in grado di avvalersi di diversi sistemi satellitari. Potrebbero essere necessarie attività di ricerca e sviluppo in questo settore.

(80)

A livello di attuazione i compiti e le responsabilità dovrebbero essere ripartiti tra le entità specializzate, come l'Agenzia europea per la difesa, il SEAE, l'Agenzia spaziale europea, l'Agenzia e altre agenzie dell'Unione in modo da garantire che siano in linea con il loro compito principale, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti legati agli utenti.

(81)

L'autorità GOVSATCOM competente ricopre un ruolo importante nel monitorare che gli utenti e gli altri soggetti nazionali che svolgono un ruolo in GOVSATCOM, rispettino le norme per la definizione delle priorità e la condivisione e le procedure di sicurezza stabilite nei requisiti di sicurezza. Uno Stato membro che non ha designato un'autorità competente per GOVSATCOM dovrebbe in ogni caso designare un punto di contatto per la gestione di eventuali attività di disturbo (jamming) rilevate che abbiano un effetto su GOVSATCOM.

(81 bis)

Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE possono diventare partecipanti GOVSATCOM, nella misura in cui scelgono di autorizzare gli utenti GOVSATCOM o di fornire capacità, siti o strutture. Considerando che uno Stato membro può scegliere se autorizzare gli utenti GOVSATCOM o fornire capacità, siti o strutture, gli Stati membri non possono essere obbligati a diventare partecipanti GOVSATCOM o ad ospitare infrastrutture GOVSATCOM. La componente GOVSATCOM del programma non pregiudica pertanto il diritto degli Stati membri di non partecipare a GOVSATCOM, anche in conformità del loro diritto nazionale o dei requisiti costituzionali in relazione alle politiche in materia di non allineamento e non partecipazione ad alleanze militari.

(82)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Questo permetterà alla Commissione di definire le specifiche tecniche per i casi d'uso relativi alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(83)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il portafoglio servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM. Questo permetterà alla Commissione di definirne gli attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e gli elementi di sicurezza. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(84)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme per la definizione delle priorità e la condivisione relativamente all'uso in comune delle capacità GOVSATCOM per le comunicazioni satellitari. Nel definire le regole di condivisione e definizione delle priorità, la Commissione dovrebbe tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza ed effettuare un'analisi dei rischi e della domanda da parte dei partecipanti GOVSATCOM. Nonostante i servizi GOVSATCOM dovrebbero, in linea di principio, essere forniti a titolo gratuito agli utenti GOVSATCOM, se da tale analisi emerge una carenza di capacità nonché al fine di evitare distorsioni del mercato, si potrebbe elaborare una politica di determinazione dei prezzi, nel quadro delle regole dettagliate di condivisione e definizione delle priorità. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011.

(85)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ubicazione dell'infrastruttura del segmento di terra di GOVSATCOM. Questo permetterà alla Commissione di tenere conto dei requisiti operativi e di sicurezza nonché dell'infrastruttura esistente per la scelta di tale ubicazione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

(87)

Il regolamento (UE) n. 912/2010 ha istituito un'agenzia dell'Unione denominata «Agenzia del GNSS europeo» per gestire determinati aspetti dei programmi di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS. Il presente regolamento stabilisce in particolare che all'agenzia del GNSS europeo saranno affidati nuovi compiti, non solo per quanto riguarda i programmi Galileo ed EGNOS ma anche per altre componenti del programma, in particolare in materia di accreditamento di sicurezza. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza la denominazione, i compiti e gli aspetti organizzativi dell'Agenzia del GNSS europeo.

(87 bis)

La sede dell'Agenzia è situata a Praga come previsto dalla decisione 2010/803/UE. Per l'esecuzione dei compiti dell'Agenzia, il personale dell'Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, per svolgere le attività del programma previste dall'accordo pertinente. Inoltre, affinché l'Agenzia possa operare nel modo più efficiente ed efficace possibile, un numero limitato di membri del personale potrebbe essere assegnato ad uffici locali in uno o più Stati membri. L'assegnazione di membri del personale al di fuori della sede dell'Agenzia o dei siti di Galileo ed EGNOS non dovrebbe portare al trasferimento delle attività principali dell'Agenzia in tali uffici locali.

(88)

In vista dell'ampliamento del suo ambito di applicazione, che non sarà più limitato solamente a Galileo ed EGNOS, il nome dell' Agenzia del GNSS europeo dovrebbe d'ora in poi essere modificato . Tuttavia, la continuità delle attività dell'Agenzia del GNSS europeo, inclusa la continuità per quanto riguarda i diritti e gli obblighi, il personale e la validità di tutte le decisioni adottate, dovrebbe essere garantita nell'ambito dell'Agenzia.

(89)

Visto il mandato dell'Agenzia e il ruolo della Commissione nell'attuazione del programma, è opportuno disporre che alcune delle decisioni del consiglio di amministrazione non possano essere adottate senza il voto favorevole della Commissione.

(90)

Fatte salve le competenze della Commissione, il consiglio di amministrazione, il comitato di accreditamento di sicurezza e il direttore esecutivo dovrebbero essere indipendenti nell'espletamento delle loro funzioni e dovrebbero agire nell'interesse pubblico.

(91)

È possibile, e invero probabile, che alcune componenti del programma si avvarranno di infrastrutture nazionali sensibili o legate alla sicurezza. In tal caso, per ragioni di sicurezza nazionale, è necessario stabilire che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza partecipino ▌ i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione, in base al principio della necessità di sapere . Nel consiglio di amministrazione, solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto . Il regolamento interno del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza dovrebbe stabilire le situazioni in cui può essere applicata tale procedura .

 

(94)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, vi è la necessità di valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifici requisiti di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali requisiti possono contenere indicatori misurabili che fungano da riferimento per la valutazione degli effetti del programma.

(94 bis)

Si prevede che l'utilizzo dei servizi di base di Copernicus e Galileo avrà un notevole impatto sull'economia europea in generale. Tuttavia, misurazioni ad hoc e studi di casi sembrano dominare l'attuale quadro. La Commissione dovrebbe definire, attraverso Eurostat, misure e indicatori statistici pertinenti, che formerebbero la base per monitorare l'impatto delle attività spaziali dell'UE in modo sistematico e autorevole.

(95)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È opportuno che tali competenze siano esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato che dovrebbe riunirsi in configurazioni specifiche.

(95 bis)

Poiché le componenti del programma sono orientate agli utenti, esse richiedono la partecipazione continua ed effettiva degli utenti ai fini della loro attuazione e sviluppo, in particolare per quanto riguarda la definizione e la convalida delle esigenze di servizio. Al fine di accrescere il valore per gli utenti, bisognerebbe ricercare attivamente il contributo di questi ultimi attraverso consultazioni regolari con gli utenti finali del settore pubblico e privato degli Stati membri e, ove opportuno, delle organizzazioni internazionali. A tal fine, dovrebbe essere istituito un gruppo di lavoro (il «forum degli utenti») per assistere il comitato del programma nell'individuazione delle esigenze degli utenti, nella verifica della conformità dei servizi e nell'identificazione di carenze nei servizi forniti. Il regolamento interno del comitato dovrebbe stabilire l'organizzazione del gruppo di lavoro, al fine di tenere conto delle specificità di ciascuna componente e di ciascun servizio all'interno delle componenti. Ogni volta che sia possibile, gli Stati membri dovrebbero contribuire al forum degli utenti sulla base di una consultazione sistematica e coordinata degli utenti a livello nazionale.

(96)

Poiché una sana governance pubblica richiede una gestione uniforme del programma, una maggiore rapidità delle decisioni e la parità di accesso alle informazioni, i rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma potrebbero essere in grado di partecipare in veste di osservatori ai lavori del comitato stabilito in applicazione del regolamento (UE) n. 182/2011. Per gli stessi motivi, anche i rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali che hanno stipulato un accordo internazionale con l'Unione , concernente il programma o le sue componenti o sottocomponenti, potrebbero partecipare ai lavori del comitato, con le necessarie garanzie di sicurezza e secondo i termini di tali accordi. I rappresentanti dei soggetti cui sono stati affidati compiti legati al programma, dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali non dovrebbero essere autorizzati a prendere parte alle votazioni del comitato. Le condizioni per la partecipazione degli osservatori e dei partecipanti ad hoc dovrebbero essere stabilite nel regolamento interno del comitato.

(97)

Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma e del raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche dell'allegato X al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e al fine di integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(98)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri poiché oltrepassa le capacità tecniche e finanziarie di un singolo Stato membro e può dunque, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(99)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dei requisiti di sicurezza del programma. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gli Stati membri dovrebbero poter esercitare il massimo controllo sui requisiti di sicurezza del programma. Nell'adottare atti di esecuzione nel settore di sicurezza del programma, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato costituito da rappresentanti degli Stati membri che si riuniscono in una configurazione di sicurezza dedicata. Tali atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Tenuto conto della sensibilità delle questioni di sicurezza, la presidenza dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. La Commissione non dovrebbe adottare atti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di sicurezza generali del programma in caso di mancanza di un parere del comitato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma spaziale dell'Unione («programma»). Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione, le regole di erogazione dei finanziamenti, nonché le regole per l'attuazione del programma.

2.   Il presente regolamento istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale («Agenzia») che sostituisce e succede all'Agenzia del GNSS europeo istituita dal regolamento (UE) n. 912/2010 e stabilisce le norme di funzionamento dell'Agenzia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(0)

«sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST)»: una rete di sensori spaziali e di terra in grado di sorvegliare e tracciare oggetti spaziali, con capacità di elaborazione volte a fornire dati, informazioni e servizi sugli oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra;

(1)

«veicolo spaziale»: un oggetto orbitante concepito per svolgere una funzione o missione specifica (ad esempio comunicazioni, navigazione od osservazione della Terra) , compresi ▌stadi superiori dei lanciatori per satelliti e veicoli di rientro . Un veicolo spaziale che non è più in grado di svolgere la missione prevista è considerato non funzionale. I veicoli spaziali in modalità di riserva o standby in attesa di una possibile riattivazione sono considerati funzionali;

(2)

«eventi di meteorologia spaziale»: variazioni naturali dell'ambiente spaziale intorno al sole e  alla Terra . I fenomeni della meteorologia spaziale comprendono le eruzioni solari, le particelle energetiche solari, le variazioni del vento solare, le espulsioni di massa coronale, tempeste e dinamiche geomagnetiche, tempeste di radiazioni e perturbazioni ionosferiche ▌che hanno potenzialmente un influsso sulla Terra e sulle infrastrutture spaziali ;

(3)

«oggetti vicini alla Terra (NEO) »: gli oggetti naturali nel sistema solare che si avvicinano alla Terra;

(4)

«oggetto spaziale»: qualsiasi oggetto artificiale nello spazio extra atmosferico;

(5)

«sorveglianza dell'ambiente spaziale» (space situational awareness — «SSA»): un approccio olistico , inclusa una conoscenza e comprensione completa dei principali rischi spaziali, che comprende la collisione tra oggetti spaziali, la frammentazione e il rientro di oggetti spaziali nell'atmosfera , fenomeni di meteorologia spaziale e oggetti vicini alla Terra;

(6)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie di bilancio del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

(7)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

(8)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro dell'Unione;

(9)

«informazioni SST»: i dati SST elaborati, immediatamente significativi per il destinatario;

(10)

«dati SST»: i parametri fisici degli oggetti spaziali , inclusi i detriti spaziali, acquisiti dai sensori SST o i parametri orbitali degli oggetti spaziali ottenuti dalle osservazioni con sensori SST nel quadro della componente di sorveglianza dello spazio e tracciamento («SST»);

(11)

«collegamento di ritorno»: un servizio che contribuisce al sistema di monitoraggio globale di aeromobili, monitoraggio definito dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale;

(12)

«Sentinel di Copernicus»: i satelliti dedicati, i veicoli spaziali o i payload di veicoli spaziali di Copernicus per l'osservazione spaziale della Terra;

(13)

«dati di Copernicus»: dati forniti dai Sentinel, compresi i relativi metadati;

(14)

«dati e informazioni di terzi di Copernicus»: i dati e le informazioni spaziali provenienti da fonti diverse dai Sentinel concessi in licenza o resi disponibili per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

(14 bis)

«servizi di Copernicus»: servizi a valore aggiunto di interesse generale e comune per l'Unione e gli Stati membri, che sono finanziati dal programma e che trasformano i dati di osservazione della Terra, i dati in situ e altri dati accessori in informazioni trattate, aggregate e interpretate, adattate alle esigenze degli utenti Copernicus;

(15)

«dati in situ di Copernicus»: i dati di osservazione ottenuti mediante sensori terrestri, marini o aerei nonché i dati di riferimento e ausiliari concessi in licenza o forniti per l'impiego nell'ambito di Copernicus;

(16)

«informazioni di Copernicus»: informazioni generate dai servizi Copernicus a seguito di elaborazione o modellizzazione, compresi i relativi metadati;

(17)

«entità fiduciaria»: un soggetto giuridico indipendente dalla Commissione o da terzi e che riceve dati dalla Commissione o da terzi ai fini della conservazione in sicurezza e dell'elaborazione di tali dati;

(18)

«detriti spaziali»: qualsiasi oggetto spaziale, compresi i veicoli spaziali o i frammenti ed elementi di questi ultimi, nell'orbita terrestre o che rientrano nell'atmosfera terrestre, che non sono funzionali o non hanno più alcuna finalità specifica, comprese le parti di razzi o di satelliti artificiali o i satelliti artificiali inattivi;

(19)

«sensore SST»: un dispositivo o una combinazione di dispositivi, radar, laser e telescopi terrestri o spaziali, in grado di svolgere compiti di sorveglianza dello spazio e tracciamento e di misurare parametri fisici relativi agli oggetti spaziali, come le dimensioni, l'ubicazione e la velocità;

(19 bis)

«partecipante al GOVSATCOM»: gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE nonché, se debitamente autorizzati, le agenzie dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

(20)

«utente GOVSATCOM»: un'autorità pubblica dell'Unione o di uno Stato membro, un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica, o una persona fisica o giuridica debitamente autorizzata a cui sono affidati compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per la sicurezza;

(20 bis)

«polo GOVSATCOM»: un centro operativo con la funzione principale di collegare in modo sicuro gli utenti GOVSATCOM ai fornitori di capacità e servizi GOVSATCOM, ottimizzando in tal modo l'offerta e la domanda in qualsiasi momento;

(21)

«caso d'uso GOVSATCOM»: uno scenario operativo in un ambiente particolare in cui sono necessari i servizi GOVSATCOM ▌;

(21 bis)

«informazioni classificate UE (ICUE)»: qualsiasi informazione o qualsiasi materiale designati da una classifica di sicurezza UE, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe recare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri;

(22)

«informazioni sensibili non classificate»: informazioni non classificate ai sensi dell'articolo 9 della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, che istituisce l'obbligo di proteggere le informazioni sensibili non classificate che si applica solamente alla Commissione europea e alle agenzie e agli organismi dell'Unione obbligati per legge ad applicare le norme di sicurezza della Commissione ;

(23)

«utenti Copernicus»: gli «utenti Copernicus di base» che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus e hanno anche ruolo di guida nell'evoluzione di Copernicus sono le istituzioni e gli organi dell'Unione e le autorità europee, nazionali o regionali nell'Unione o negli Stati che aderiscono a Copernicus cui è affidata una missione di servizio pubblico ai fini della definizione, dell'attuazione, dell'esecuzione e del monitoraggio delle politiche pubbliche di carattere civile, tra le altre cose le politiche ambientali, di protezione civile o di sicurezza , ivi compreso per quanto riguarda le infrastrutture, anche in termini di safety;

«altri utenti Copernicus» che beneficiano dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprendenti in particolare organizzazioni dedite alla ricerca e all'istruzione, organismi privati e commerciali, enti di beneficenza, organizzazioni non governative e organizzazioni internazionali;

(24)

« Stati che aderiscono a Copernicus»: paesi terzi che contribuiscono finanziariamente e che partecipano a Copernicus in base alle condizioni di un accordo internazionale concluso con l'Unione.

Articolo 3

Componenti del programma

Il programma è costituito dalle seguenti componenti:

a)

un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) civile e autonomo sotto controllo civile, comprendente una costellazione di satelliti, centri e una rete globale di stazioni di terra, che offre servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo e che integra ▌le esigenze e i requisiti di sicurezza («Galileo»);

b)

un sistema regionale di navigazione satellitare civile sotto controllo civile costituito da centri e stazioni di terra e da vari trasponder installati su satelliti geosincroni e che aumenta e corregge i segnali aperti emessi da Galileo e da altri GNSS per, tra l'altro, la gestione del traffico aereo, i servizi di navigazione aerea e altri sistemi di trasporto («Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria» o «EGNOS»);

c)

un sistema operativo, autonomo, orientato agli utenti , civile e sotto controllo civile, di osservazione della Terra, che si basa sulle capacità nazionali ed europee esistenti, che offre dati e servizi di geoinformazione, comprendente satelliti, infrastrutture di terra, strutture di elaborazione delle informazioni e dei dati, infrastrutture di distribuzione, sulla base di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati e , ove opportuno, che integra pienamente le esigenze e i requisiti di sicurezza («Copernicus»);

d)

un sistema di sorveglianza dello spazio e tracciamento volto al miglioramento, alla gestione e alla fornitura di dati, informazioni e servizi, relativi alla sorveglianza e al tracciamento di oggetti spaziali che orbitano intorno alla Terra (sottocomponenti «SST») integrati da parametri di osservazione relativi a eventi di meteorologia spaziale (sottocomponenti «SWE») e al monitoraggio del rischio di oggetti vicini alla Terra (near earthobjects — «NEO») in avvicinamento alla Terra («SST»);

e)

un servizio di comunicazioni satellitari governative ▌sotto controllo civile e governativo che consente la fornitura di capacita e servizi di comunicazione satellitare alle autorità dell'Unione e degli Stati membri che gestiscono missioni e infrastrutture critiche per la sicurezza («GOVSATCOM»).

▌Il programma include inoltre misure supplementari volte a garantire un accesso efficiente e autonomo allo spazio per il programma e la promozione di un settore spaziale europeo innovativo e competitivo, a monte e a valle, rafforzando l'ecosistema spaziale dell'Unione e il rafforzamento dell'Unione come attore globale .

Articolo 4

Obiettivi

1.   Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

a)

fornire, o contribuire alla fornitura, di servizi, informazioni e dati spaziali aggiornati, di alta qualità e, se del caso, sicuri, senza interruzioni e ove possibile a livello globale, che soddisfino le esigenze presenti e future e siano in grado di sostenere le priorità politiche dell'Unione e il relativo processo decisionale indipendente e basato su elementi concreti, tra le altre cose in relazione alle questioni riguardanti i cambiamenti climatici, i trasporti e la sicurezza ▌;

b)

massimizzare i benefici socio-economici, in particolare promuovendo lo sviluppo di settori europei a monte e a valle innovativi e competitivi, anche per quanto riguarda le piccole e medie imprese e le start-up, consentendo in tal modo la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione, e promuovendo la diffusione e l'uso più ampi possibile dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma , sia all'interno sia all'esterno dell'Unione ; assicurando nel contempo sinergie e complementarità con le attività di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione svolte nel quadro del regolamento Orizzonte Europa;

c)

rafforzare la sicurezza, anche in termini di safety, dell'Unione e degli Stati membri, e rinforzare la sua autonomia ▌, in particolare in termini di tecnologie ▌;

d)

promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale , incoraggiare la cooperazione internazionale, rafforzare la diplomazia spaziale europea, anche promuovendo il principio di reciprocità e di concorrenza leale e rafforzare il suo ruolo nell'affrontare le sfide globali, nel sostenere iniziative globali, anche per quanto riguarda ▌lo sviluppo sostenibile, e nel sensibilizzare in merito allo spazio come patrimonio comune dell'umanità;

e)

rafforzare la sicurezza, anche in termini di safety, e la sostenibilità di tutte le attività nello spazio extra atmosferico connesse agli oggetti spaziali e alla proliferazione dei detriti spaziali, nonché all'ambiente spaziale, mediante l'attuazione di misure adeguate, compreso lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo e per lo smaltimento dei detriti spaziali.

(6 bis)     La cooperazione internazionale è fondamentale e rappresenta un elemento essenziale della strategia spaziale per l'Europa e per promuovere il ruolo dell'Unione quale attore globale nel settore spaziale. La Commissione utilizzerà il programma per contribuire agli sforzi internazionali, e trarre beneficio da questi ultimi, attraverso iniziative volte a promuovere le tecnologie e l'industria europee a livello internazionale (per esempio dialoghi bilaterali, seminari industriali, sostegno per l'internazionalizzazione delle PMI) e per facilitare l'accesso ai mercati internazionali e promuovere una concorrenza equa, anche stimolando le iniziative di diplomazia economica. Le iniziative europee di diplomazia spaziale dovrebbero essere pienamente coerenti e complementari con le politiche, le priorità e gli strumenti esistenti dell'UE, mentre l'Unione ha un ruolo chiave da svolgere insieme agli Stati membri dell'Unione per restare all'avanguardia sulla scena internazionale.

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

per Galileo ed EGNOS: fornire servizi di posizionamento, navigazione e misurazione del tempo a lungo termine, conformi allo stato dell'arte e ▌ sicuri , garantendo nel contempo la continuità e la robustezza dei servizi ;

b)

per Copernicus: produrre dati e informazioni di osservazione della Terra precisi e affidabili e servizi che integrano altre fonti di dati in materia , forniti nel lungo termine e in modo sostenibile , al fine di sostenere la formulazione , l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri e delle azioni basate sui requisiti dell'utente ;

c)

per la sorveglianza dell'ambiente spaziale («SSA»): migliorare le capacità SST di monitorare, tracciare e identificare oggetti spaziali e detriti spaziali al fine di migliorare ulteriormente le prestazioni e l'autonomia delle capacità SST a livello dell'Unione, di fornire servizi di metrologia spaziale e di mappare e mettere in rete le capacità NEO degli Stati membri;

d)

per GOVSATCOM: garantire la disponibilità a lungo termine di servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti in termini di costi per gli utenti di GOVSATCOM ;

e)

sostenere un accesso allo spazio autonomo, sicuro ed efficiente in termini di costi , tenendo in considerazione gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione ;

f)

promuovere lo sviluppo di una forte economia spaziale dell'Unione, anche sostenendo l'ecosistema spaziale e rafforzando la competitività, l'innovazione, l'imprenditorialità, le competenze e la costruzione di capacità in tutti gli Stati membri e le regioni dell'Unione, in particolare per quanto concerne le piccole e medie imprese e le start-up o persone fisiche e giuridiche dell'Unione che sono attive o che desiderano diventare attive in tale settore ▌.

Articolo 5

Accesso allo spazio

1.    Il programma sostiene l'acquisizione e l'aggregazione di servizi di lancio per le esigenze del programma e l'aggregazione per Stati membri e organizzazioni internazionali, su loro richiesta.

2.     In sinergia con altri programmi e sistemi di finanziamento dell'Unione, e fatte salve le attività dell'Agenzia spaziale europea nel settore dell'accesso allo spazio, il programma può sostenere:

a)

adeguamenti, incluso lo sviluppo tecnologico, a sistemi di lancio spaziale che sono necessari per il lancio di satelliti, comprese tecnologie alternative e sistemi innovativi di accesso allo spazio, per l'attuazione delle componenti del programma;

b)

adeguamenti dell'infrastruttura spaziale di terra , inclusi i nuovi sviluppi, che sono necessari per l'attuazione del programma.

Articolo 6

Azioni a sostegno di un settore spaziale innovativo e competitivo dell'Unione

1.    Il programma promuove lo sviluppo di capacità in tutta l'Unione e sostiene pertanto:

a)

le attività di innovazione per utilizzare al meglio le tecnologie, le infrastrutture o i servizi spaziali e le misure atte a facilitare l'adozione di soluzioni innovative derivanti da attività di ricerca e innovazione e sostenere lo sviluppo del settore a valle, in particolare mediante sinergie con altri programmi e strumenti finanziari dell'Unione, incluso InvestEU;

b)

attività volte a promuovere la domanda pubblica e l'innovazione nel settore pubblico e a realizzare il pieno potenziale dei servizi pubblici per i cittadini e le imprese;

c)

l'imprenditorialità , anche dalle fasi iniziali a quelle di espansione, conformemente all'articolo 21, basandosi sull' accesso ad altre disposizioni finanziarie di cui all'articolo 18 e al titolo III, capo I  e utilizzando un approccio del primo contratto ;

d)

l'emergere di un ecosistema spaziale favorevole alle aziende mediante la cooperazione tra imprese sotto forma di una rete di poli spaziali che riuniscono, a livello regionale, nazionale e dell'Unione, gli operatori dei settori spaziale, digitale e altri , nonché gli utenti ; tale rete di poli mira a fornire sostegno, strutture e servizi a cittadini e imprese per favorire l'imprenditorialità e le competenze e per migliorare le sinergie nel settore a valle e promuovere la cooperazione con i poli dell'innovazione digitale istituiti nell'ambito del programma Europa digitale ;

e)

la fornitura di attività di istruzione e di formazione , anche per i professionisti, gli imprenditori, i laureati e gli studenti, in particolare attraverso sinergie con iniziative nazionali e regionali, per lo sviluppo di competenze avanzate;

f)

l'accesso a strutture di elaborazione e di prova per professionisti, studenti e imprenditori del settore pubblico e privato ;

g)

le attività di certificazione e normazione;

h)

rafforzamento delle catene di approvvigionamento europee in tutta l'Unione attraverso un'ampia partecipazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese e delle start-up, a tutte le componenti del programma, in particolare in base alle disposizioni dell'articolo 14, e alle misure a sostegno della loro competitività a livello globale.

2.     Nell'attuare le attività di cui al paragrafo 1, è sostenuta la necessità di sviluppare capacità negli Stati membri con un'industria spaziale emergente, al fine di fornire pari opportunità a tutti gli Stati membri di partecipare al programma spaziale.

Articolo 7

Paesi terzi e organizzazioni internazionali associati al programma

1.   Le componenti del programma, ad eccezione dell'SST e di GOVSATCOM, sono aperte ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e conformemente alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.

2.   Le componenti del programma, ad eccezione dell'SST, sono inoltre aperte a qualsiasi paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alle condizioni stabilite in uno specifico accordo che comprenda la partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a qualsiasi programma dell'Unione, a condizione che l'accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo o l'organizzazione internazionale che partecipa ai programmi dell'Unione;

b)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'[articolo 21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

c)

non conferisca al paese terzo o all'organizzazione internazionale poteri decisionali riguardo al programma oppure, se del caso, accesso a informazioni sensibili e classificate ;

d)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

d bis)

tuteli, se del caso, gli interessi strategici e sovrani dell'Unione in tutti i settori interessati, inclusa l'autonomia strategica tecnologica e industriale europea;

3.   Le componenti del programma sono aperte unicamente ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali di cui ai paragrafi 1 e 2 a condizione che siano preservati gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri.

Articolo 8

Accesso a SST, GOVSATCOM e PRS da parte di paesi terzi o organizzazioni internazionali

1.   I paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono diventare partecipanti GOVSATCOM di cui all'articolo 67 o ottenere l'accesso ai servizi forniti dall'SST solo qualora, in conformità alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essi stipulino un accordo che stabilisca i termini e le condizioni delle norme dettagliate per l'accesso a tali dati, informazioni, capacità e servizi, e il quadro per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.

2.   L'accesso di paesi terzi o organizzazioni internazionali al servizio pubblico regolamentato fornito da Galileo è disciplinato dall'articolo 3, paragrafo 5, della decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

Articolo 9

Proprietà e uso dei beni

1.   L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma. A tal fine la Commissione adotta le misure necessarie a garantire che i contratti, gli accordi e le altre intese pertinenti relativi a tali attività e che possono generare o sviluppare tali beni contengano disposizioni che garantiscano tale regime di proprietà riguardo a tali beni.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma, qualora le attività che possono generare o sviluppare tali beni:

a)

siano effettuate facendo seguito a sovvenzioni o premi interamente finanziati dall'Unione;

b)

non siano finanziate interamente dall'Unione; o

c)

siano relative allo sviluppo, alla produzione o all'uso di ricevitori PRS che contengono ICUE, o di componenti di tali ricevitori.

3.   La Commissione adotta le misure necessarie al fine di garantire che i contratti, gli accordi o le altre intese relative alle attività di cui al paragrafo 2 contengano disposizioni che stabiliscano il regime di proprietà e di utilizzo per tali beni e, per quanto riguarda la lettera c), che l'Unione possa utilizzare liberamente i ricevitori PRS e concederne l'utilizzo, conformemente alla decisione n. 1104/2011/UE.

4.   La Commissione si adopera per concludere contratti o altre intese con terze parti per quanto riguarda:

a)

i diritti di proprietà preesistenti riguardo a beni materiali o immateriali creati o sviluppati nell'ambito delle componenti del programma;

b)

l'acquisizione della proprietà o dei diritti di licenza riguardo ad altri beni materiali o immateriali necessari per l'attuazione del programma.

5.   La Commissione garantisce, mediante un opportuno quadro normativo, l'utilizzo ottimale dei beni materiali o immateriali di cui ai paragrafi 1 e 2 che appartengono all'Unione.

6.   In particolare, qualora tali beni siano costituiti da diritti di proprietà intellettuale, la Commissione li gestisce nel modo più efficace possibile, tenendo conto della necessità di proteggerli e valorizzarli, degli interessi legittimi di tutti i portatori di interessi coinvolti e della necessità di sviluppare armoniosamente i mercati e le nuove tecnologie e di garantire la continuità dei servizi forniti dalle componenti del programma. A tal fine essa garantisce in particolare che i pertinenti contratti, accordi e altre intese comprendano la possibilità di trasferire tali diritti a terzi o di concedere a terzi licenze per tali diritti , incluso al creatore di tale diritto di proprietà intellettuale , nonché che l'Agenzia possa liberamente godere di tali diritti qualora necessario per l'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento. L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis, o gli accordi di contributo di cui all'articolo 32, paragrafo 1, contengono disposizioni pertinenti per consentire l'utilizzo di tali diritti da parte dell'Agenzia spaziale europea e delle altre entità delegate ove necessario per svolgere i compiti loro assegnati dal presente regolamento e le condizioni di tale utilizzo.

Articolo 10

Garanzia

Fatti salvi gli obblighi imposti dalle disposizioni legalmente vincolanti, i servizi, i dati e le informazioni fornite dalle componenti del programma sono forniti senza alcuna garanzia esplicita o implicita per quanto riguarda la loro qualità, precisione, disponibilità, affidabilità, tempestività e adeguatezza a tutti gli usi. ▌La Commissione adotta le misure necessarie per garantire che gli utenti di tali servizi, dati e informazioni siano debitamente informati ▌.

TITOLO II

CONTRIBUTI E MECCANISMI DI BILANCIO

Articolo 11

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 , anche per i rischi associati, è di 16,9 miliardi di EUR a prezzi correnti.

La ripartizione ▌dell'importo di cui al primo comma si compone delle seguenti categorie di spesa :

a)

per Galileo ed EGNOS: 9,7 miliardi di EUR;

b)

per Copernicus: 6 miliardi di EUR;

c)

per SSA/GOVSATCOM: 1,2 miliardi di EUR.

2.   Le misure aggiuntive di cui all'articolo 3 , ovvero le attività di cui agli articoli 5 e 6, sono finanziate a titolo delle componenti del programma.

3.   Gli stanziamenti di bilancio dell'Unione destinati al programma coprono tutte le attività necessarie per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali spese possono coprire:

a)

studi e riunioni di esperti, in particolare nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo;

b)

le attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, che hanno legami diretti con gli obiettivi del presente regolamento e che si prefiggono in particolare di instaurare sinergie con altre politiche dell'Unione;

c)

le reti informatiche, la cui funzione è elaborare e scambiare informazioni, e le misure di gestione amministrativa, comprese quelle nel campo della sicurezza, attuate dalla Commissione;

d)

l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.   Le azioni che ricevono un finanziamento cumulativo da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte a audit solo una volta, relativamente a tutti i programmi interessati e alle corrispondenti norme applicabili.

5.   Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 12

Entrate con destinazione specifica

1.   Le entrate generate dalle componenti del programma sono versate nel bilancio dell'Unione e utilizzate per finanziare la componente che ha generato l'entrata.

2.   Gli Stati membri possono dotare una componente del programma di un contributo finanziario aggiuntivo, purché tali elementi aggiuntivi non determinino né oneri finanziari o tecnici né ritardi per la componente interessata. La Commissione stabilisce in base alla procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3, se siano soddisfatte tali condizioni.

3.   I finanziamenti aggiuntivi di cui al presente articolo sono trattati come entrate con destinazione specifica esterne, conformemente all'[articolo 21, paragrafo 2,] del regolamento finanziario.

Articolo 13

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.     Se il bilancio di Copernicus è eseguito tramite gestione indiretta, le norme in materia di appalti degli organismi investiti di compiti di esecuzione del bilancio possono applicarsi nella misura consentita dagli articoli 62 e 154 del regolamento finanziario. Gli adeguamenti specifici necessari a tali norme sono definiti nei pertinenti accordi di contributo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPO I

Appalti

Articolo 14

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

1.    Ai fini del programma l 'amministrazione aggiudicatrice agisce conformemente ai seguenti principi nelle procedure di appalto:

a)

promuovere in tutti gli Stati membri , in tutta l'Unione e nell'intera catena di approvvigionamento, la partecipazione più ampia e aperta possibile di tutti gli operatori economici, in particolare delle start-up, dei nuovi operatori, delle piccole e medie imprese ▌, anche richiedendo agli offerenti a ricorrere al subappalto;

b)

assicurare una concorrenza efficace ed evitare, ove possibile, di dipendere da un solo fornitore, in particolare per apparecchiature e servizi critici, tenendo conto degli obiettivi di indipendenza tecnologica e di continuità dei servizi;

c)

in deroga all'articolo 167 del regolamento finanziario, usare, se del caso, molteplici fonti di approvvigionamento, al fine di garantire un migliore controllo complessivo di tutte le componenti del programma, dei loro costi e del loro calendario;

c bis)

applicare i principi di concorrenza leale e accesso aperto lungo l'intera catena dell'approvvigionamento per l'industria, indire gare d'appalto basate sulla fornitura di informazioni trasparenti e aggiornate, fornire informazioni chiare sulle norme e le procedure applicabili agli appalti, sui criteri di selezione e di aggiudicazione e su ogni altro dato pertinente che consenta di mettere tutti i potenziali offerenti in condizioni di parità, comprese le PMI e le start-up;

d)

rafforzare l'autonomia dell'Unione, in particolare sul piano tecnologico;

e)

rispettare i requisiti di sicurezza delle componenti del programma e contribuire alla protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

e bis)

promuovere la continuità e l'affidabilità dei servizi;

f)

soddisfare opportuni criteri sociali e ambientali.

2.     Il comitato per gli appalti, all'interno della Commissione, esamina le procedure di appalto relative a tutte le componenti del programma e controlla l'esecuzione contrattuale del bilancio dell'UE delegato alle entità incaricate. Se del caso, sono invitati rappresentanti delle entità delegate.

Articolo 15

Appalti frazionati

1.    In relazione alle attività operative e specifiche per le infrastrutture, l'amministrazione aggiudicatrice può attribuire un appalto sotto forma di appalto frazionato conformemente al presente articolo.

2.   Un appalto frazionato si compone di una parte fissa accompagnata da un impegno di bilancio con conseguente fermo impegno all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi contrattuali per la fase in questione e di una o più frazioni sottoposte a condizioni in termini sia di bilancio sia di esecuzione. I documenti dell'appalto indicano gli elementi specifici di tali frazioni. Essi definiscono, in particolare, l'oggetto dell'appalto, il prezzo o le modalità per determinare il prezzo e le modalità di esecuzione di lavori, forniture e servizi di ciascuna frazione.

3.   Le prestazioni della parte fissa costituiscono un insieme coerente; lo stesso vale per le prestazioni di ciascuna frazione, tenuto conto delle prestazioni di tutte le frazioni precedenti.

4.   L'esecuzione di ciascuna frazione sottoposta a condizioni è subordinata a una decisione dell'amministrazione aggiudicatrice, notificata all'appaltatore alle condizioni previste dall'appalto.

Articolo 16

Appalti remunerati in base alle spese certificate

1.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato, interamente o parzialmente, in base alle spese certificate, alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Il prezzo da pagare è costituito dal rimborso di tutti i costi diretti effettivamente sostenuti dal contraente per eseguire l'appalto, quali manodopera, materiali, materiali, beni di consumo, uso di apparecchiature e di infrastrutture necessarie all'esecuzione del contratto, costi indiretti , un utile fisso e un premio adeguato commisurato al conseguimento degli obiettivi in termini di performance e scadenze di consegna.

2.   Gli appalti remunerati in base alle spese certificate stabiliscono un massimale.

3.   L'amministrazione aggiudicatrice può optare per un appalto remunerato interamente o parzialmente in base alle spese certificate nei casi in cui sia difficile o non sia possibile definire con precisione un prezzo fisso a causa di incognite connesse all'esecuzione dell'appalto perché:

a)

l'appalto presenta aspetti molto complessi o che richiedono il ricorso ad una nuova tecnologia e comporta pertanto rilevanti rischi tecnici; o

b)

le attività oggetto dell'appalto devono, per ragioni operative, iniziare immediatamente pur non essendo ancora possibile stabilire un prezzo fisso totale e definitivo, data l'esistenza di rilevanti elementi aleatori o la parziale dipendenza dell'esecuzione dell'appalto dall'esecuzione di altri appalti.

4.   Il massimale di un appalto remunerato interamente o parzialmente in base a spese certificate è il prezzo massimo pagabile. Il prezzo del contratto può essere modificato in conformità all'[articolo 172] del regolamento finanziario.

Articolo 17

Subappalto

1.   Al fine di incoraggiare i nuovi operatori, le piccole e medie imprese e le start-up e la loro partecipazioni transfrontaliera , e di offrire la più ampia copertura geografica possibile proteggendo nel contempo l'autonomia ▌dell'Unione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede all'offerente di subappaltare parte dell'appalto a società diverse da quelle appartenenti al gruppo dell'offerente, mediante bandi di gara competitivi ai livelli di subappalto appropriati.

3.   Qualsiasi deroga alla richiesta di cui al paragrafo 1 è giustificata dall'offerente.

4.     Per gli appalti di valore superiore a dieci milioni di euro, l'amministrazione aggiudicatrice mira a garantire che almeno il 30 % del valore dell'appalto sia subappaltato tramite aste concorrenziali a vari livelli a imprese al di fuori del gruppo del contraente principale, in particolare al fine di consentire la partecipazione transfrontaliera delle PMI. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, in merito al rispetto di tale obiettivo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

Sovvenzioni, premi e operazioni di finanziamento misto

Articolo 18

Sovvenzioni e premi

1.   L'Unione può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili fatto salvo il principio di cofinanziamento.

2.   In deroga all'[articolo 181, paragrafo 6] del regolamento finanziario, quando si applicano tassi forfettari, l'ordinatore competente può autorizzare o imporre il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario fino a un massimo del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili per l'azione .

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, i costi indiretti possono essere dichiarati sotto forma di somme forfettarie o costi unitari se previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 100.

4.   In deroga all'[articolo 204] del regolamento finanziario, l'importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi non è superiore a 200 000 EUR.

Articolo 19

Inviti congiunti a presentare proposte per le sovvenzioni

La Commissione o  un'entità delegata nel contesto del programma possono pubblicare un invito congiunto a presentare proposte con entità, organismi o persone di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

Nel caso di inviti congiunti, si applicano le norme di cui al capo VIII del regolamento finanziario . Le procedure di valutazione coinvolgono un gruppo equilibrato di esperti nominati da ciascuna parte. I comitati di valutazione sono conformi all'articolo 150 del regolamento finanziario.

La convenzione di sovvenzione specifica il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 20

Sovvenzioni per appalti pre-commerciali e appalti per soluzioni innovative

1.   Le azioni possono comprendere o avere come obiettivo principale appalti pre-commerciali o appalti pubblici di soluzioni innovative che sono effettuati da beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Le procedure di appalto:

a)

sono conformi ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, sana gestione finanziaria, proporzionalità e alle regole di concorrenza;

b)

per gli appalti pre-commerciali possono prevedere condizioni specifiche quali la limitazione del luogo di esecuzione delle attività appaltate al territorio degli Stati membri e dei paesi associati;

c)

possono autorizzare l'aggiudicazione di appalti multipli nell'ambito della stessa procedura («multiple sourcing»); nonché

d)

provvedono all'aggiudicazione dei contratti all'offerta o alle offerte che propongono il miglior rapporto qualità-prezzo, garantendo nel contempo l'assenza di conflitti di interesse.

3.   Il contraente che produce risultati negli appalti pre-commerciali detiene almeno i diritti di proprietà intellettuale connessi. Le amministrazioni aggiudicatrici godono almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per il loro uso e del diritto di concedere, o esigere che i contraenti partecipanti concedano, licenze non esclusive a terzi, affinché sfruttino i risultati per l'amministrazione aggiudicatrice in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Se un contraente non riesce a sfruttare commercialmente i risultati entro un determinato periodo dopo l'appalto pre-commerciale come definito nel contratto, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere il trasferimento di ogni proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 21

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

CAPO IV

Altre disposizioni finanziarie

Articolo 22

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.   Un'azione cui è stato destinato un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal presente programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Al contributo di ciascun programma dell'Unione che contribuisce all'azione si applicano le norme di tale programma. I finanziamenti cumulativi non superano i costi ammissibili totali dell'azione e il sostegno dei diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che definiscono le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

sono conformi ai requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito di tale invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, Fondo sociale europeo+ o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, conformemente all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] e all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

Articolo 24

Appalto congiunto

1.   In aggiunta alle disposizioni dell'[articolo 165] del regolamento finanziario, la Commissione e/o l'Agenzia possono eseguire procedure di appalto congiunto con l'Agenzia spaziale europea o altre organizzazioni internazionali coinvolte nell'attuazione delle componenti del programma.

2.   Le norme applicabili in materia di appalti di cui all'[articolo 165] del regolamento finanziario si applicano per analogia, a condizione che si applichino in ogni caso le disposizioni procedurali delle istituzioni dell'Unione .

Articolo 25

Protezione degli interessi essenziali di sicurezza

Ove necessario per la protezione degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda la necessità di preservare l'integrità e la resilienza dei sistemi dell'Unione, nonché l'autonomia della base industriale da cui essi dipendono, la Commissione stabilisce le necessarie condizioni di ammissibilità applicabili agli appalti, alle sovvenzioni o ai premi di cui al presente titolo. A tal fine è particolarmente importante che le imprese ammissibili siano stabilite in uno Stato membro e si impegnino a svolgere tutte le attività pertinenti all'interno dell'Unione ▌. Tali condizioni sono incluse nei documenti relativi all'appalto, alla sovvenzione o al premio, a seconda dei casi. In caso di appalto le condizioni si applicano all'intero ciclo di vita del contratto che ne risulta.

Articolo 26

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Qualora un paese terzo partecipi al programma in forza di una decisione presa nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'▌OLAF e la Corte dei conti europea, affinché essi possano esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode ▌.

TITOLO IV

GOVERNANCE DEL PROGRAMMA

Articolo 27

Principi di governance

La governance del programma si basa sui seguenti principi:

a)

chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le entità coinvolte nell'attuazione di ciascuna componente e misura del programma, in particolare tra gli Stati membri, la Commissione, l'Agenzia, l'Agenzia spaziale europea e l'organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici, basandosi sulle loro rispettive competenze e evitando qualsiasi sovrapposizione di compiti e responsabilità;

a bis)

pertinenza della struttura di governance rispetto alle esigenze specifiche di ciascuna componente e misura del programma, a seconda dei casi;

b)

controllo rigoroso del programma, compresa una rigida aderenza a costi, calendario e prestazioni da parte di tutte le entità, nei rispettivi ruoli e compiti conformemente al presente regolamento;

c)

gestione trasparente ed efficiente in termini di costi;

c bis)

continuità del servizio e continuità necessaria dell'infrastruttura, compresa la protezione da minacce pertinenti;

d)

considerazione sistematica e strutturata delle esigenze degli utenti dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dalle componenti del programma, nonché delle evoluzioni scientifiche e tecnologiche correlate ;

e)

sforzi costanti per controllare e ridurre i rischi.

Articolo 28

Ruolo degli Stati membri

1.   Gli Stati membri possono partecipare al programma . Gli Stati membri che partecipano al programma contribuiscono con le loro competenze, conoscenze e assistenza tecniche, in particolare nel settore della sicurezza, anche in termini di safety, e/o , ove opportuno e possibile , mettendo a disposizione dell'Unione i dati, le informazioni , i servizi e le infrastrutture in loro possesso o situate sul loro territorio, anche garantendo accessibilità e utilizzo efficienti e privi di ostacoli dei dati in situ e collaborando con la Commissione al fine di migliorare la disponibilità dei dati in situ richiesti dal programma , tenendo conto delle licenze e degli obblighi applicabili .

2.   La Commissione può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri qualora tali organizzazioni siano state designate dallo Stato membro interessato. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 107, paragrafo 2, le decisioni di contributo in relazione agli accordi di contributo.

2 bis.     In talune circostanze debitamente giustificate, per i compiti di cui all'articolo 30, l'Agenzia può affidare, mediante accordi di contributo, compiti specifici a organizzazioni degli Stati membri , laddove tali organizzazioni siano state designate dagli Stati membri interessati.

2 bis.    Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il buonfunzionamento del programma ▌, anche mediante un contributo alla protezione , al livello adeguato, delle frequenze necessarie per tale programma.

2 ter.     Gli Stati membri e la Commissione possono cooperare per ampliare la diffusione dei dati, delle informazioni e dei servizi forniti dal programma.

2 quater.     Ove possibile, il contributo degli Stati membri al forum degli utenti di cui all'articolo 107 si basa su una consultazione sistematica e coordinata delle comunità di utenti finali a livello nazionale, in particolare per quanto riguarda Galileo, EGNOS e Copernicus.

3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano al fine di sviluppare la componente in situ e i servizi di calibrazione a terra necessari per la diffusione dei sistemi spaziali e al fine di agevolare lo sfruttamento di tutto il potenziale dei set di dati in situ e di riferimento, sulla base della capacità esistenti .

4.   Nel settore della sicurezza gli Stati membri eseguono i compiti di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

Articolo 29

Ruolo della Commissione

1.   La Commissione ha la responsabilità generale dell'attuazione del programma, anche nel settore della sicurezza , fatte salve le prerogative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale . Conformemente al presente regolamento essa determina le priorità e l'evoluzione a lungo termine del programma , in linea con i requisiti dell'utente, e ne sovrintende l'attuazione, fatte salve le altre politiche dell'Unione.

2.   La Commissione gestisce qualsiasi componente o sottocomponente del programma ▌non ▌affidata ad un'altra entità, in particolare GOVSATCOM, NEO, la meteorologia spaziale e le attività di cui all'articolo 54, lettera d) .

3.   La Commissione garantisce una chiara suddivisione dei compiti e delle responsabilità tra le varie entità coinvolte nel programma e il coordinamento delle attività tra tali entità. La Commissione garantisce inoltre che tutte le entità delegate coinvolte nell'attuazione del programma tutelino l'interesse dell'Unione, garantiscano una sana gestione dei fondi dell'Unione e rispettino il regolamento finanziario e il presente regolamento.

3 bis.     La Commissione conclude con l'Agenzia e, tenendo conto dell'accordo quadro del 2004, l'Agenzia spaziale europea un accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'[articolo 130] del regolamento finanziario e di cui all'articolo 31 bis.

4.   Ove necessario per il buon funzionamento del programma e la regolare fornitura dei servizi forniti dalle componenti del programma, la Commissione, mediante atti delegati , determina i requisiti di alto livello per l'attuazione e l'evoluzione di tali componenti e dei servizi da essi forniti dopo aver consultato gli utenti e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi, incluso il settore a valle . Nel determinare t ali requisiti di alto livello , la Commissione evita di ridurre il livello di sicurezza generale, mantenendo imperativamente la retrocompatibilità.

Tali atti delegati sono adottati in conformità all'articolo  21 .

5.   La Commissione ▌garantisce che la diffusione e l'uso di dati e servizi forniti dalle componenti del programma nei settori pubblici e privati siano promossi e massimizzati, fatti salvi i compiti dell'Agenzia o delle entità delegate, anche sostenendo l'opportuno sviluppo di tali servizi e interfacce di facile utilizzo e favorendo un ambiente stabile a lungo termine. Essa sviluppa sinergie appropriate tra le applicazioni delle varie componenti del programma. Essa garantisce la complementarità, la coerenza e i collegamenti tra il programma e altri programmi o azioni dell'Unione.

6.   Se del caso, la Commissione garantisce la coerenza delle attività eseguite nel quadro del programma con le attività realizzate nel settore spaziale a livello nazionale, internazionale o dell'Unione. Essa incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri e , ove pertinente al programma, facilita la convergenza delle loro capacità tecnologiche e degli sviluppi nel settore spaziale. A tal fine, la Commissione, ove opportuno e nell'ambito delle sue competenze, coopera con l'Agenzia e con l'Agenzia spaziale europea.

7.     La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 107 sui risultati parziali e definitivi della valutazione dei bandi di gara degli appalti e di ogni contratto con entità del settore pubblico e privato, compresi i subappalti.

Articolo 30

Ruolo dell'Agenzia

1.   L'Agenzia svolge i seguenti compiti propri:

a)

garantisce, mediante il suo comitato di accreditamento di sicurezza, l'accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma, conformemente al titolo V, capo II;

b)

esegue altri compiti di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3;

c)

intraprende attività di comunicazione , sviluppo del mercato e promozione ▌dei servizi offerti da Galileo ed EGNOS , in particolare attività relative alla diffusione sul mercato e al coordinamento delle esigenze degli utenti ;

c bis)

intraprende attività di comunicazione, promozione e sviluppo del mercato relative a dati, informazioni e servizi offerti da Copernicus, fatte salve le attività svolte da altre entità delegate e dalla Commissione;

d)

offre consulenza ▌alla Commissione , anche per la preparazione delle priorità di ricerca nel settore spaziale a valle .

2.   La Commissione affida all'Agenzia i seguenti compiti:

a)

gestione della fase operativa di EGNOS e Galileo, coprendo le azioni di cui all 'articolo 43;

b)

coordinamento generale degli aspetti relativi agli utenti di GOVSATCOM in stretta collaborazione con gli Stati membri, altre entità, le pertinenti agenzie dell'Unione e il SEAE per le missioni e le operazioni di gestione delle crisi;

c)

attività di attuazione relative allo sviluppo delle applicazioni a valle basati sulle componenti del programma , compresi gli elementi fondamentali e le applicazioni integrate basate sui dati e i servizi forniti da Galileo, EGNOS e Copernicus, anche nel caso in cui siano stati messi a disposizione finanziamenti per tali attività nel contesto del programma Orizzonte Europa istituito a norma del regolamento xx o, se necessario, per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);

d)

attività connesse alla diffusione tra gli utenti di dati, informazioni e servizi offerti dalle componenti del programma diverse da Galileo ed EGNOS, fatte salve le attività e i servizi di Copernicus affidati ad altre entità;

e)

azioni specifiche di cui all'articolo 6.

3.   La Commissione può , sulla base delle valutazioni di cui all'articolo 102, paragrafo 6, affidare all'Agenzia altri compiti, a condizione che non duplichino le attività svolte da un'altra entità delegata nell'ambito del programma e che mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività del programma.

3 bis.     Quando vengono affidate attività all'Agenzia, sono assicurate le risorse finanziarie, umane e amministrative per la loro attuazione.

5.     In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento finanziario e fatta salva la valutazione della Commissione sulla tutela degli interessi dell'Unione, l'Agenzia può delegare, mediante accordi di contributo, specifiche attività a favore di altri soggetti, nei settori di rispettiva competenza, alle condizioni di gestione indiretta applicabili alla Commissione.

Articolo 31

Ruolo dell'Agenzia spaziale europea

1.    A condizione che l'interesse dell'Unione sia tutelato , all'Agenzia spaziale europea sono affidati i seguenti compiti:

a)

per quanto riguarda Copernicus: coordinamento della componente spaziale e dell'attuazione per la componente spaziale di Copernicus e relativi evoluzione, progettazione, sviluppo ▌e costruzione dell'infrastruttura spaziale di Copernicus, comprese le operazioni di tale infrastruttura e il relativo appalto, ad eccezione dei casi in cui tali compiti siano svolti da altre entità e, ove opportuno, l'accesso ai dati di terzi ;

b)

per quanto riguarda Galileo ed EGNOS: evoluzione dei sistemi, progettazione e sviluppo di parti del segmento di terra e ▌di satelliti , comprese le prove e la convalida ;

c)

per quanto riguarda tutte le componenti del programma: attività di ricerca e sviluppo a monte nei propri ambiti di competenza.

1 bis.     Sulla base di una valutazione della Commissione, all'Agenzia spaziale europea possono essere assegnati altri compiti sulla base delle esigenze del programma, a condizione che non duplichino le attività svolte da un'altra entità delegata nell'ambito del programma e che mirino a migliorare l'efficienza dell'attuazione delle attività del programma.

4.     Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento, in base a condizioni reciprocamente concordate.

Articolo 31 bis

Accordo relativo al partenariato finanziario quadro

1.     L'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 29, paragrafo 3 bis:

a)

definisce chiaramente i ruoli, le responsabilità e gli obblighi della Commissione, dell'Agenzia e dell'Agenzia spaziale europea per quanto riguarda ciascuna componente del programma e i necessari meccanismi di coordinamento e di controllo;

b)

impone all'Agenzia spaziale europea l'obbligo di applicare le norme di sicurezza dell'Unione stabilite negli accordi in materia di sicurezza stipulati tra l'Unione e le sue istituzioni e agenzie e l'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione delle informazioni classificate;

c)

stabilisce le condizioni per la gestione dei fondi affidati all'Agenzia spaziale europea, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, inclusa l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici, quando assegna appalti a nome e per conto dell'Unione, o l'applicazione delle norme dell'entità delegata conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario, le procedure di gestione, i risultati previsti misurati mediante indicatori di performance, le misure applicabili in caso di esecuzione carente o fraudolenta dei contratti in termini di costi, calendario e risultati, nonché la strategia di comunicazione e le norme relative alla proprietà di tutti i beni materiali e immateriali; tali condizioni sono conformi alle disposizioni di cui ai titoli III e V del presente regolamento e del regolamento finanziario;

d)

stabilisce che , ogniqualvolta l'Agenzia o l'Agenzia spaziale europea istituisce una commissione per la valutazione delle offerte per un'azione in materia di appalti svolta nell'ambito dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro, gli esperti della Commissione e, se del caso, di altra entità delegata partecipino alle riunioni del comitato di valutazione delle offerte . Tale partecipazione non pregiudica l'indipendenza tecnica della commissione per la valutazione delle offerte ▌;

e)

stabilisce le misure di monitoraggio e controllo, che comprendono, in particolare, un sistema di previsione dei costi, un'informazione sistematica della Commissione o, se del caso, dell'Agenzia sui costi e sul calendario e, in caso di differenza tra bilanci di previsione, performance e calendario, interventi correttivi che garantiscano l'esecuzione dei compiti ▌nei limiti delle risorse assegnate ▌;

f)

stabilisce i principi per la remunerazione dell'Agenzia spaziale europea per ciascuna componente del programma, che è commisurata alle condizioni di attuazione delle azioni, tenendo debitamente conto delle situazioni di crisi e di fragilità e, ove opportuno, è basata sulle prestazioni ; la remunerazione copre soltanto le spese generali che non sono associate alle attività affidate dall'Unione all'Agenzia spaziale europea;

g)

stabilisce che l'Agenzia spaziale europea adotti misure adeguate per garantire la tutela degli interessi dell'Unione e il rispetto delle decisioni adottate dalla Commissione per ciascuna componente in applicazione del presente regolamento.

2.     Fatto salvo l'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, la Commissione o l'Agenzia possono chiedere all'Agenzia spaziale europea di fornire una consulenza tecnica e le informazioni necessarie a svolgere i compiti ad esse assegnate dal presente regolamento. Le condizioni per tali richieste e la loro attuazione sono concordate reciprocamente.

Articolo 32

Ruolo di EUMETSAT e di altre entità

1.   La Commissione può affidare, in tutto o in parte, mediante accordi di contributo, l'attuazione dei seguenti compiti a entità diverse da quelle previste dagli articoli 30 e 31, compreso:

a)

il potenziamento, la preparazione al funzionamento e il funzionamento dell'infrastruttura spaziale di Copernicus o di parti di essa e, ove opportuno, la gestione dell'accesso a dati di missioni partecipanti, che possono essere affidati a EUMETSAT;

b)

l'attuazione dei servizi Copernicus o di parti di essi, ad agenzie, organismi o organizzazioni pertinenti , nonché la gestione dell'acquisizione di informazioni pertinenti di terzi .

2.   I criteri per la selezione di tali entità delegate riflettono in particolare la loro capacità di garantire la continuità e, se del caso, la sicurezza delle operazioni con nessuna o con una minima perturbazione delle attività del programma .

2 bis.     Ove possibile, le condizioni degli accordi di contributo di cui al primo comma sono coerenti con le condizioni dell'accordo relativo al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 1.

3.     Il comitato del programma è consultato sulla decisione di contributo in relazione all'accordo di contributo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 107, paragrafo 2. Il comitato del programma è informato in anticipo degli accordi di contributo da concludere tra l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e le entità di cui al paragrafo 1.

TITOLO V

SICUREZZA DEL PROGRAMMA

CAPO I

Sicurezza del programma

Articolo 33

Principi di sicurezza

1.    La sicurezza del programma si basa sui seguenti principi:

a)

tenere conto dell'esperienza acquisita dagli Stati membri nel settore della sicurezza e ispirarsi alle loro migliori pratiche;

b)

utilizzare ▌regole del Consiglio e della Commissione in materia di sicurezza, che prevedono , tra le altre cose, una distinzione tra le funzioni operative e quelle associate all'accreditamento.

2.     Il presente regolamento non pregiudica la competenza esclusiva degli Stati membri per la sicurezza nazionale, come stabilito nell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, né il diritto degli Stati membri di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346 TFUE.

Articolo 34

Governance della sicurezza

1.   La Commissione, nell'ambito delle sue competenze, garantisce , con il sostegno dell'Agenzia, un elevato livello di sicurezza per quanto riguarda in particolare:

a)

la protezione dell'infrastruttura, sia spaziale sia di terra, e la fornitura di servizi, in particolare contro gli attacchi fisici e informatici , incluse le interferenze con i flussi di dati ;

b)

il controllo e la gestione dei trasferimenti di tecnologia;

c)

lo sviluppo e la conservazione all'interno dell'Unione delle competenze e delle conoscenze acquisite;

d)

la protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate.

A tal fine la Commissione provvede affinché vengano effettuate analisi del rischio e della minaccia per ciascuna componente del programma. In base a tali analisi del rischio e della minaccia essa determina, entro la fine del 2023 e mediante atti di esecuzione, i requisiti generali di sicurezza per ciascuna componente del programma. Nel far ciò la Commissione tiene conto dell'impatto di tali requisiti sul buon funzionamento di tale componente, in particolare in termini di costi, gestione dei rischi e calendario, provvedendo affinché non si riduca il livello di sicurezza generale né si comprometta il funzionamento delle apparecchiature esistenti che si basano su tale componente , e tiene conto dei rischi in materia di cibersicurezza . Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione comunica un elenco indicativo degli atti di esecuzione da trasmettere al comitato del programma e che dovranno essere discussi da quest'ultimo nella sua configurazione di sicurezza. L'elenco è accompagnato da un calendario indicativo per la trasmissione degli atti.

2.   L'entità responsabile della gestione di una componente del programma è responsabile per la ▌sicurezza operativa di tale componente e, a tal fine, effettua analisi del rischio e della minaccia e svolge tutte le attività necessarie per garantire e monitorare la sicurezza di tale componente, in particolare fissando le specifiche tecniche e le procedure operative e monitorandone la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui al paragrafo 1. Nel caso di Galileo ed EGNOS, tale entità è l'Agenzia, conformemente all'articolo 30.

2 bis.     In base a tali analisi del rischio e della minaccia, la Commissione individua, ove opportuno, una struttura incaricata di monitorare la sicurezza e seguire le istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 201x/xxx/PESC  (21) . Tale struttura opera in conformità dei requisiti di sicurezza di cui al paragrafo 1. Nel caso di Galileo, tale struttura è il centro di monitoraggio della sicurezza Galileo.

3.   L'Agenzia:

a)

garantisce l'accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma in conformità al capo II del presente titolo e  fatte salve le competenze degli Stati membri;

b)

garantisce il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo (GSMC) conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 2 e alle istruzioni elaborate nell'ambito della decisione 2014/496/PESC;

c)

esegue i compiti che le sono assegnati a norma della decisione n. 1104/2011/UE;

d)

mette a disposizione della Commissione la propria esperienza tecnica e fornisce le informazioni necessarie a eseguire i suoi compiti a norma del presente regolamento.

4.   Gli Stati membri:

a)

adottano misure che siano almeno equivalenti a quelle necessarie per la protezione delle infrastrutture critiche europee, ai sensi della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (22), e a quelle necessarie per la protezione delle loro infrastrutture critiche nazionali, al fine di garantire la protezione delle stazioni di terra che sono parte integrante del programma e che sono stabilite nel loro territorio;

b)

eseguono i compiti di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 41.

5 .   Le entità coinvolte nel programma adottano tutte le misure necessarie , anche alla luce dei problemi individuati nelle analisi del rischio, per garantire la sicurezza del programma.

Articolo 34 bis

Sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati

Se il funzionamento dei sistemi dovesse compromettere la sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applicano le procedure previste dalla decisione XXXX/XX/PESC del Consiglio.

CAPO II

Accreditamento di sicurezza

Articolo 35

Autorità per l'accreditamento di sicurezza

Il comitato di accreditamento di sicurezza istituito all'interno dell'Agenzia è l'autorità per l'accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma.

Articolo 36

Principi generali di accreditamento di sicurezza

Le attività di accreditamento di sicurezza per tutte le componenti del programma sono condotte conformemente ai seguenti principi:

a)

le attività e le decisioni di accreditamento di sicurezza sono intraprese o adottate in un contesto di responsabilità collettiva per la sicurezza dell'Unione e degli Stati membri;

b)

ogni sforzo è compiuto al fine di pervenire alle decisioni all'interno del comitato di accreditamento di sicurezza mediante consenso;

c)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte utilizzando un approccio alla gestione e alla valutazione dei rischi, considerando i rischi relativi alla sicurezza della componente nonché l'impatto sui costi o sul calendario di qualsiasi misura volta ad attenuare i rischi, tenendo conto dell'obiettivo di non abbassare il livello generale della sicurezza di tale componente;

d)

le decisioni di accreditamento di sicurezza del comitato di accreditamento di sicurezza sono preparate e adottate da professionisti debitamente qualificati per l'accreditamento di sistemi complessi e in possesso di un nulla osta di sicurezza di livello adeguato, i quali agiscono in modo obiettivo;

e)

ogni sforzo è compiuto al fine di consultare tutte le pertinenti parti interessate alle questioni di sicurezza per tale componente;

f)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte da tutti pertinenti portatori di interessi della componente conformemente a una strategia di accreditamento di sicurezza, fatto salvo il ruolo della Commissione;

g)

le decisioni di accreditamento di sicurezza del comitato di accreditamento di sicurezza si basano, secondo il processo definito nella pertinente strategia definita da tale comitato, sulle decisioni di accreditamento di sicurezza adottate a livello locale dalla rispettiva autorità nazionale di accreditamento di sicurezza degli Stati membri;

h)

un processo di monitoraggio permanente, trasparente e pienamente comprensibile garantisce la conoscenza dei rischi di sicurezza per la componente, la definizione di misure di sicurezza volte a ridurre tali rischi a un livello accettabile in considerazione delle esigenze di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e ai fini del buon funzionamento della componente nonché l'applicazione di tali misure conformemente al concetto di difesa in profondità. L'efficacia di tali misure è valutata costantemente. Il processo riguardante la valutazione e la gestione dei rischi di sicurezza è condotto congiuntamente, nel quadro di un processo iterativo, dai portatori di interessi della componente;

i)

le decisioni di accreditamento di sicurezza sono adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in modo rigorosamente indipendente dalla Commissione e dagli altri organi responsabili dell'attuazione della componente e della fornitura dei relativi servizi, come pure dal direttore esecutivo e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia;

j)

le attività di accreditamento di sicurezza sono svolte tenendo debitamente conto della necessità di un coordinamento adeguato tra la Commissione e le autorità responsabili dell'esecuzione delle disposizioni di sicurezza;

k)

l'accreditamento di sicurezza di EGNOS effettuato dal comitato di accreditamento di sicurezza non pregiudica le attività di accreditamento svolte, per il trasporto aereo, dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea.

Articolo 37

Compiti del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza adempie i propri compiti fatte salve le responsabilità della Commissione e quelle affidate agli altri organismi dell'Agenzia, in particolare in materia di sicurezza, e fatte salve le competenze degli Stati membri riguardo all'accreditamento di sicurezza.

2.   I compiti del comitato di accreditamento di sicurezza sono i seguenti:

a)

definire e approvare una strategia di accreditamento di sicurezza che stabilisca:

i)

l'ambito delle attività necessarie per effettuare e mantenere l'accreditamento delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e di qualsiasi interconnessione tra esse e con altri sistemi o componenti;

ii)

un processo di accreditamento di sicurezza per le componenti del programma, o di parti di tali componenti, con un livello di dettaglio commisurato al livello di garanzia richiesto e una chiara definizione delle condizioni di accreditamento;

iii)

un calendario di accreditamento conforme alle fasi delle componenti del programma, in particolare per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture, la fornitura dei servizi e l'evoluzione;

iv)

i principi di accreditamento di sicurezza per le reti collegate ai sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma o per parti di tali componenti e per apparecchiature collegate a sistemi istituiti da tali componenti, che deve essere effettuato dagli organismi nazionali degli Stati membri competenti in materia di sicurezza;

b)

adottare decisioni di accreditamento di sicurezza, in particolare per quanto riguarda l'approvazione dei lanci di satelliti, l'autorizzazione a gestire i sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma o gli elementi di tali componenti nelle loro diverse configurazioni e per i vari servizi da essi forniti, fino a comprendere il segnale nello spazio e l'autorizzazione a gestire le stazioni terrestri. Per quanto riguarda le reti e le apparecchiature collegate al servizio PRS di cui all'articolo 44 o a qualsiasi altro servizio sicuro derivante dalle componenti del programma, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni solo in merito all'autorizzazione degli organismi a sviluppare e produrre tecnologie PRS, ricevitori PRS o moduli di sicurezza PRS sensibili, o qualsiasi altra tecnologia o apparecchiatura che deve essere verificata a norma dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, tenendo conto della consulenza fornita dagli organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e ai rischi di sicurezza generali;

c)

esaminare e, tranne per quanto riguarda i documenti che la Commissione deve adottare a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e dell'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, approvare tutta la documentazione relativa all'accreditamento di sicurezza;

d)

fornire consulenza, nel suo ambito di competenza, alla Commissione per quanto riguarda l'elaborazione di progetti di testo di atti di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 8 della decisione n. 1104/2011/UE, anche in merito alla definizione delle procedure operative di sicurezza (SecOp), e formulare una dichiarazione con la sua posizione finale;

e)

esaminare e approvare la valutazione dei rischi di sicurezza elaborata conformemente al processo di monitoraggio di cui all'articolo 36, lettera h), tenendo conto del rispetto dei documenti di cui alla lettera c) del presente paragrafo e di quelli elaborati conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, del presente regolamento e all'articolo 8 della decisione 1104/2011/UE; e cooperare con la Commissione per definire misure di attenuazione dei rischi;

f)

verificare l'attuazione di misure di sicurezza in relazione all'accreditamento di sicurezza delle componenti del programma, effettuando o patrocinando valutazioni, ispezioni, audit o riesami relativi alla sicurezza, conformemente all'articolo 41, lettera b) del presente regolamento;

g)

avallare la selezione di prodotti e misure approvati che proteggano dall'intercettazione elettromagnetica (TEMPEST) e di prodotti crittografici approvati, utilizzati per garantire la sicurezza delle componenti del programma;

h)

approvare o, se del caso, partecipare all'approvazione congiunta, unitamente alle pertinenti entità competenti in materia di sicurezza, dell'interconnessione tra i sistemi istituiti nell'ambito delle componenti del programma, o di parti di tali componenti, e altri sistemi;

i)

concordare con lo Stato membro pertinente un modello per il controllo dell'accesso di cui all'articolo 41, lettera c);

j)

elaborare relazioni sui rischi e informare la Commissione, il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo della sua valutazione dei rischi e fornire loro consulenza in merito alle opzioni di trattamento dei rischi residui per una data decisione di accreditamento di sicurezza;

k)

assistere, in stretta collaborazione con la Commissione, il Consiglio e l'Alto rappresentante nell'attuazione della decisione 2014/496/PESC, su richiesta specifica del Consiglio e/o dell'Alto rappresentante;

l)

effettuare le consultazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti;

m)

adottare e pubblicare il proprio regolamento interno.

3.   Fatti salvi i poteri e le responsabilità degli Stati membri, è istituito, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza, un organismo subordinato speciale che rappresenta gli Stati membri, affinché svolga in particolare seguenti compiti ▌:

a)

la gestione delle chiavi elettroniche di volo e delle altre chiavi necessarie al funzionamento di Galileo;

b)

la verifica dell'istituzione e dell'applicazione di procedure per la contabilità, il trattamento sicuro, l'archiviazione e la distribuzione delle chiavi del PRS di Galileo.

Articolo 38

Composizione del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («Alto rappresentante»). Il mandato dei membri del comitato di accreditamento di sicurezza è di quattro anni ed è rinnovabile.

2.    La partecipazione alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza si basa sul principio della necessità di sapere. Se del caso, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, in qualità di osservatori, rappresentanti dell'Agenzia spaziale europea e rappresentanti dell'Agenzia non coinvolti nell'accreditamento di sicurezza . In via eccezionale, anche i rappresentanti delle agenzie dell'Unione, i paesi terzi o le organizzazioni internazionali possono essere invitati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori per questioni che riguardano direttamente tali paesi terzi o organizzazioni internazionali, soprattutto in materia di infrastrutture di loro proprietà o stabilite sul loro territorio. Tale partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi pertinenti e sono conformi al regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 39

Modalità di voto del comitato di accreditamento di sicurezza

Se non è possibile pervenire a un consenso conformemente ai principi generali di cui all'articolo 36, il comitato di accreditamento di sicurezza adotta decisioni in base a una votazione a maggioranza qualificata, conformemente all'articolo 16 del trattato sull'Unione europea. Il rappresentante della Commissione e il rappresentante dell'Alto rappresentante non partecipano alla votazione. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza firma, a nome del comitato di accreditamento di sicurezza, le decisioni adottate da quest'ultimo.

Articolo 40

Comunicazione e impatto delle decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Le decisioni del comitato di accreditamento di sicurezza sono indirizzate alla Commissione.

2.   La Commissione tiene costantemente informato il comitato di accreditamento di sicurezza in merito all'impatto delle decisioni previste dallo stesso sul corretto funzionamento delle componenti del programma, e all'attuazione dei piani di trattamento dei rischi residui. Il comitato di accreditamento di sicurezza prende atto di tali informazioni provenienti dalla Commissione.

3.   La Commissione informa senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'impatto dell'adozione delle decisioni di accreditamento di sicurezza sul corretto funzionamento delle componenti del programma. Se ritiene che una decisione adottata dal comitato di accreditamento di sicurezza possa avere un effetto significativo sul corretto funzionamento delle componenti del programma, ad esempio in termini di costi, calendario o performance, la Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio.

4.   Il consiglio di amministrazione è tenuto periodicamente informato in merito all'evoluzione dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza.

5.   Il calendario dei lavori del comitato di accreditamento di sicurezza non intralcia il calendario delle attività previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 100.

Articolo 41

Ruolo degli Stati membri nell'accreditamento di sicurezza

Gli Stati membri:

a)

trasmettono al comitato di accreditamento di sicurezza tutte le informazioni che ritengono pertinenti ai fini dell'accreditamento di sicurezza;

b)

consentono a persone debitamente autorizzate nominate dal comitato di accreditamento di sicurezza, di concerto con gli organismi nazionali competenti per le questioni di sicurezza e sotto la loro supervisione, di accedere a qualsiasi informazione e a tutte le zone e/o siti connessi alla sicurezza dei sistemi rientranti nella loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative e ai regolamentari nazionali, e senza discriminazioni basate sulla nazionalità dei cittadini degli Stati membri, incluso ai fini delle ispezioni, delle prove e degli audit relativi alla sicurezza decisi dal comitato di accreditamento di sicurezza e del processo di monitoraggio dei rischi di sicurezza di cui all'articolo 36, lettera h). Tali prove e audit vengono effettuati conformemente ai seguenti principi:

i)

si sottolinea l'importanza della sicurezza e della gestione efficiente dei rischi presso le entità ispezionate;

ii)

si raccomandano contromisure per attenuare l'impatto specifico della perdita di riservatezza, integrità o disponibilità delle informazioni classificate;

c)

sono responsabili individualmente della concezione di un modello per il controllo degli accessi, vale a dire di delineare o elencare tutte le zone/siti da accreditare, preventivamente concordato tra gli Stati membri e il comitato di accreditamento di sicurezza, in modo da garantire che tutti gli Stati membri offrano lo stesso livello di controllo degli accessi;

d)

sono responsabili, a livello locale, dell'accreditamento di sicurezza dei siti che si trovano nel loro territorio e che fanno parte della zona di accreditamento di sicurezza delle componenti del programma e riferiscono, a tal fine, al comitato di accreditamento di sicurezza.

CAPO III

Protezione delle informazioni classificate

Articolo 42

Protezione delle ▌informazioni classificate

Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

lo scambio di ▌informazioni classificate relative al programma è subordinato all'esistenza di un accordo internazionale tra l'Unione e un paese terzo o un'organizzazione internazionale per quanto concerne lo scambio di informazioni classificate o, se del caso, all'esistenza di un accordo concluso tra l'istituzione od organo dell'Unione competente e le autorità competenti di un paese terzo o un'organizzazione internazionale per quanto concerne lo scambio di informazioni classificate, nonché alle condizioni stabilite in tali accordi ;

 

c)

le persone fisiche residenti in paesi terzi e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il programma solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che garantiscano un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE. L'equivalenza delle normative di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni, comprendente le questioni di sicurezza industriale se del caso, tra l'Unione e detto paese terzo o organizzazione internazionale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

d)

fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario caso per caso, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

TITOLO VI

Galileo e EGNOS

Articolo 43

Azioni ammissibili

La fase operativa di Galileo e EGNOS include le seguenti azioni ammissibili :

a)

la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura spaziale, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;

b)

la gestione, il funzionamento, la manutenzione, il perfezionamento continuo, l'evoluzione e la protezione dell'infrastruttura terrestre, in particolare i centri e le stazioni terrestri di cui alla decisione (UE) 2016/413 o (UE) 2017/1406, nonché reti, compresa la gestione degli aggiornamenti e dell'obsolescenza;

c)

lo sviluppo delle future generazioni dei sistemi e l'evoluzione dei servizi forniti da Galileo e EGNOS, fatte salve le future decisioni in merito alle prospettive finanziarie dell'Unione , tenendo altresì conto delle esigenze dei pertinenti portatori di interessi ;

c bis)

il sostegno allo sviluppo delle applicazioni a valle di Galileo e EGNOS nonché allo sviluppo e all'evoluzione di elementi tecnologici fondamentali quali i chipset e i ricevitori compatibili con Galileo;

d)

il sostegno alle attività di certificazione e normazione relative a Galileo e EGNOS, in particolare nel settore dei trasporti ;

e)

la fornitura continua dei servizi forniti da Galileo ed EGNOS e, a complemento delle iniziative degli Stati membri e del settore privato, lo sviluppo del mercato di tali servizi, in particolare al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ;

f)

la cooperazione con altri sistemi di navigazione satellitare regionali o globali , anche al fine di facilitare la compatibilità e l'interoperabilità ;

g)

gli elementi per monitorare l'affidabilità dei sistemi e la loro operatività , nonché la prestazione dei servizi ;

h)

le attività ▌relative alla fornitura di servizi e  al coordinamento dell' ampliamento della loro copertura.

Articolo 44

Servizi forniti da Galileo

1.   I servizi forniti da Galileo comprendono:

a)

un servizio aperto Galileo (Galileo open service — GOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l'uso da parte dei consumatori;

b)

un servizio ad alta precisione (high-accuracy service — HAS) gratuito per gli utenti, che fornisce, mediante dati aggiuntivi distribuiti in una banda di frequenza supplementare, informazioni di posizionamento e sincronizzazione ad alta precisione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

c)

un servizio di autenticazione del segnale (signal authentication service — SAS) basato sui codici criptati contenuti nei segnali, destinato principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale;

d)

un servizio pubblico regolamentato (public regulated service — PRS), limitato agli utenti autorizzati dai governi ▌, destinato ad applicazioni sensibili che richiedono un elevato livello di continuità del servizio, anche nel settore della sicurezza e della difesa, utilizzando segnali criptati e resistenti; tale servizio è gratuito per gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e, se del caso, le agenzie dell'Unione debitamente autorizzate; la questione se applicare tariffe agli altri partecipanti PRS di cui all'articolo 2 della decisione n. 1104/2011/UE è valutata caso per caso; gli accordi conclusi a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, di detta decisione prevedono opportune disposizioni al riguardo; l'accesso al PRS è disciplinato in conformità della decisione 1104/2011/UE, applicabile agli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al SEAE e alle agenzie dell'Unione;

e)

un servizio di emergenza (emergency service — ES) gratuito per gli utenti , che diffonde, mediante l'emissione di segnali, avvisi riguardanti calamità naturali o altre emergenze in zone particolari; tale servizio è fornito, ove opportuno, in collaborazione con le autorità nazionali di protezione civile degli Stati membri;

f)

un servizio di misurazione del tempo (timing service — TS) gratuito per gli utenti, che fornisce un tempo di riferimento preciso e robusto e provvede alla realizzazione del tempo universale coordinato, agevolando lo sviluppo di applicazioni di misurazione del tempo basate su Galileo e l'uso in applicazioni critiche.

2.   Galileo contribuisce inoltre:

a)

al servizio di ricerca e salvataggio (search and rescue support service — SAR) del sistema COSPAS-SARSAT rilevando i segnali di emergenza trasmessi da radiofari e rinviando dei messaggi a questi ultimi mediante un «collegamento di ritorno»;

b)

ai servizi di monitoraggio dell'integrità standardizzati a livello internazionale o di Unione destinati all'uso da parte di servizi «safety of life» in base ai segnali del servizio aperto di Galileo e in combinazione con EGNOS e altri sistemi di navigazione satellitare;

c)

alle informazioni di meteorologia spaziale fornite mediante il centro di servizi GNSS  (23) e ai servizi di allerta precoce forniti mediante l'infrastruttura di terra di Galileo, destinate principalmente a ridurre i potenziali rischi per gli utenti dei servizi forniti da Galileo e altri GNSS connessi allo spazio .

Articolo 45

Servizi forniti da EGNOS

1.   I servizi forniti da EGNOS comprendono:

a)

un servizio aperto EGNOS (EGNOS open service — EOS) gratuito per gli utenti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione, destinato principalmente ad applicazioni di massa di navigazione satellitare per l'uso da parte dei consumatori;

b)

il servizio di accesso ai dati di EGNOS (EGNOS data access service — EDAS) gratuito per gli utenti , che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione destinate principalmente ad applicazioni di navigazione satellitare per uso professionale o commerciale, e che offre performance e dati migliorati con un valore aggiunto superiore rispetto a quello ottenuto mediante EOS;

c)

un servizio safety of life (SoL), senza riscossione di diritti di utenza diretti, che fornisce informazioni di posizionamento e sincronizzazione temporale con un alto livello di continuità, disponibilità e precisione, comprendente una funzione di integrità che avverte l'utente in caso di guasti o segnali al di fuori dei parametri di tolleranza emessi da Galileo e altri GNSS, aumentati da EGNOS nella zona di copertura, destinato principalmente a utenti per cui è essenziale la sicurezza, in particolare nel settore dell'aviazione civile ai fini dei servizi di navigazione aerea , conformemente alle norme ICAO, o in altri settori dei trasporti .

2.   I servizi di cui al paragrafo 1 sono forniti in via prioritaria sul territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa , ivi inclusi, a tal fine, Cipro, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera, entro la fine del 2026 .

La copertura geografica di EGNOS può essere estesa ad altre regioni del mondo, in particolare ai territori dei paesi candidati, dei paesi terzi associati al cielo unico europeo e di paesi terzi della politica europea di vicinato, sempre che tecnicamente fattibile e conformemente ai requisiti di sicurezza di cui all'articolo 34 e, per il servizio SoL sulla base di accordi internazionali.

3.   Il costo di tale estensione, compresi i relativi costi operativi specifici di tali regioni, non sono coperti dal bilancio di cui all'articolo 11. La Commissione valuta altri programmi o strumenti per finanziare tali attività. Tale estensione non ritarda l'offerta dei servizi di cui al paragrafo 1 su tutto il territorio degli Stati membri geograficamente ubicati in Europa.

Articolo 46

Misure di esecuzione per Galileo ed EGNOS

Ove necessario per il corretto funzionamento di Galileo e EGNOS e per la loro adozione da parte del mercato, la Commissione adotta le misure necessarie per:

a)

gestire e ridurre i rischi connessi al funzionamento di Galileo ed EGNOS , in particolare al fine di garantire la continuità dei servizi ;

b)

definire i principali momenti decisionali per monitorare e valutare l'attuazione di Galileo ed EGNOS;

c)

determinare l'ubicazione dei centri appartenenti all'infrastruttura di terra di Galileo ed EGNOS conformemente ai requisiti di sicurezza e secondo un processo aperto e trasparente, e garantirne il funzionamento;

d)

determinare le specifiche tecniche e operative dei servizi di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettere c), e) e f), e all'articolo 44, paragrafo 2, lettera c) .

Tali misure di esecuzione sono adottate conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 47

Compatibilità, interoperabilità e normazione

1.   Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono completamente compatibili e interoperabili dal punto di vista tecnico , anche a livello degli utenti .

2.   Galileo ed EGNOS e i servizi che essi forniscono sono compatibili e interoperabili con altri sistemi di navigazione satellitare e con i mezzi convenzionali di radionavigazione, ove i necessari requisiti di compatibilità e interoperabilità e le relative condizioni siano stabiliti in accordi internazionali.

TITOLO VII

Copernicus

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 48

Ambito di applicazione di Copernicus

1.   Copernicus è attuato basandosi su precedenti investimenti , inclusi quelli di portatori di interessi come l'Agenzia spaziale europea e l'EUMETSAT, e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi , attingendo alle capacità nazionali o regionali degli Stati membri e tenendo conto delle capacità di fornitori commerciali di dati e informazioni comparabili e della necessità di promuovere la concorrenza e lo sviluppo del mercato , massimizzando nel contempo le opportunità per gli utenti europei .

2.   Copernicus fornisce dati e informazioni sulla base delle esigenze dei suoi utenti e di una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati.

2 bis.     Copernicus sostiene l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche dell'Unione e dei suoi Stati membri, in particolare in settori quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'ambiente marino, gli affari marittimi, l'atmosfera, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la tutela del patrimonio culturale, la protezione civile, le infrastrutture, la sicurezza, anche in termini di safety, nonché l'economia digitale, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi.

3.   Copernicus comprende quattro elementi , segnatamente:

a)

l' acquisizione di dati che comprende:

lo sviluppo e le operazioni dei Sentinel di Copernicus;

l'accesso a dati di terzi relativi a osservazioni spaziali della Terra ;

l'accesso a dati in situ o altri dati ausiliari;

b)

l' elaborazione dei dati e delle informazioni attraverso i servizi Copernicus , che comprende attività per la generazione di informazioni a valore aggiunto a sostegno del monitoraggio, della rendicontazione e della garanzia della conformità ambientale, della protezione civile e della sicurezza civile ▌;

c)

la componente di accesso ai dati e di distribuzione degli stessi, che comprende infrastrutture e servizi volti a garantire l'individuazione, la visualizzazione, la distribuzione, lo sfruttamento e la conservazione a lungo termine dei dati e delle informazioni di Copernicus, nonché l'accesso agli stessi , in modo facilmente fruibile ;

d)

la ▌diffusione tra gli utenti, lo sviluppo del mercato e lo sviluppo di capacità a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, che comprende le pertinenti attività, risorse e servizi volti a promuovere Copernicus e i suoi dati e servizi, nonché le relative applicazioni a valle e il loro sviluppo, a tutti i livelli, al fine di massimizzare i benefici socioeconomici di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , e la raccolta e l'analisi di dati sulle esigenze degli utenti .

4.   Copernicus promuove il coordinamento internazionale dei sistemi di osservazione e degli scambi di dati al fine di rafforzare la propria dimensione globale e complementarità tenendo conto degli accordi internazionali e dei processi di coordinamento ▌.

CAPO II

Azioni ammissibili

Articolo 49

Azioni ammissibili per quanto concerne l' acquisizione dei dati

Le azioni ammissibili nell'ambito di Copernicus comprendono:

a)

azioni volte a provvedere a una migliore continuità delle missioni Sentinel esistenti e a sviluppare, lanciare, mantenere e gestire ulteriori Sentinel ampliando l'ambito di osservazione e dando priorità in particolare alle capacità di osservazione per il monitoraggio delle emissioni antropogeniche di CO2 e di altri gas serra, permettendo il monitoraggio delle regioni polari e consentendo applicazioni ambientali innovative nei settori della gestione delle acque, delle foreste, dell'agricoltura e delle risorse marine, nonché del patrimonio culturale ;

b)

azioni volte a fornire l'accesso a dati di terzi necessari a produrre i servizi Copernicus o destinate all'uso da parte delle istituzioni, delle agenzie e dei servizi decentrati dell'Unione e, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, da parte degli enti pubblici nazionali o regionali ;

c)

azioni volte a fornire e a coordinare l'accesso ai dati in situ e ad altri dati ausiliari necessari per la produzione, la calibrazione e la convalida dei dati e delle informazioni di Copernicus , prevedendo, ove opportuno ed efficiente in termini di costi, la possibilità di utilizzare le capacità esistenti a livello nazionale ed evitando duplicazioni .

Articolo 50

Azioni ammissibili per quanto concerne i servizi Copernicus

1.    Copernicus comprende azioni a sostegno dei seguenti servizi:

a)

servizi di monitoraggio, comunicazione e garanzia della conformità ambientale comprendenti:

il monitoraggio atmosferico al fine di fornire informazioni sulla qualità dell'aria su scala globale, prestando particolare attenzione a livello europeo, e sulla composizione chimica dell'atmosfera;

il monitoraggio dell'ambiente marino al fine di fornire informazioni sullo stato e sulle dinamiche dell'ecosistema degli oceani, dei mari e delle regioni costiere, delle loro risorse e del loro utilizzo ;

il monitoraggio di territorio e agricoltura al fine di fornire informazioni sulla copertura, la destinazione e il cambiamento della destinazione del suolo, sui siti del patrimonio culturale, sullo spostamento del suolo, sulle aree urbane, sulla quantità e la qualità delle acque interne, sulle foreste, su agricoltura e altre risorse naturali, su biodiversità e criosfera;

il monitoraggio dei cambiamenti climatici, al fine di fornire informazioni sulle emissioni antropogeniche e sugli assorbimenti di CO2 e di altri gas serra, sulle variabili climatiche essenziali, sulle rianalisi del clima, sulle previsioni stagionali, sulle proiezioni e attribuzioni climatiche, sui cambiamenti nelle zone polari/artiche, nonché sugli indicatori su scale spaziali e temporali pertinenti;

b)

servizio di gestione delle emergenze al fine di fornire informazioni a sostegno delle autorità pubbliche ▌responsabili della protezione civile e in coordinamento con queste ultime , di sostenere le operazioni della protezione civile e le azioni di risposta alle emergenze (migliorando le attività di allerta precoce e le capacità di risposta alle crisi) e le azioni di prevenzione e preparazione (analisi dei rischi e del recupero) in relazione a diversi tipi di catastrofi;

c)

servizio di sicurezza a sostegno della sorveglianza ▌dell'Unione e delle sue frontiere esterne , della sorveglianza marittima, nonché dell'azione esterna dell'Unione in risposta alle sfide per la sicurezza affrontate dalle azioni e dagli obiettivi dell'Unione e della politica estera e di sicurezza comune.

2.     La Commissione, ove opportuno con il sostegno di consulenze indipendenti esterne, garantisce la pertinenza dei servizi:

a)

verificando la fattibilità tecnica e l'adeguatezza delle esigenze espresse dalle comunità di utenti;

b)

valutando gli strumenti e le soluzioni proposti o messi in atto per rispondere alle esigenze delle comunità di utenti e gli obiettivi del programma.

Articolo 51

Azioni ammissibili per quanto concerne l' accesso ai dati e alle informazioni ▌e la distribuzione degli stessi

1.   Copernicus comprende azioni volte a fornire un migliore accesso a tutti i dati e le informazioni di Copernicus e, se del caso, a fornire infrastrutture e i servizi aggiuntivi al fine di promuovere la distribuzione e l'uso dei dati e delle informazioni, nonché l'accesso agli stessi.

2.   Qualora i dati e le informazioni di Copernicus siano sensibili per la sicurezza a norma degli articoli da 12 a 16 del regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione  (24), la Commissione può affidare l'appalto, la supervisione dell'acquisizione, la distribuzione di tali dati e informazioni e l'accesso agli stessi a una o più entità fiduciarie. Tali entità istituiscono e mantengono aggiornato un registro di utenti accreditati e concedono l'accesso ai dati limitati mediante un workflow separato.

CAPO III

Politica relativa ai dati di Copernicus

Articolo 52

Politica relativa ai dati e alle informazioni di Copernicus

1.   I dati e le informazioni di Copernicus sono forniti agli utenti secondo una politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati:

a)

gli utenti di Copernicus possono, a titolo gratuito e su scala mondiale, riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, adattare e modificare tutti i dati e le informazioni di Copernicus e combinarli con altri dati e informazioni;

b)

la politica di accesso integrale, aperto e gratuito ai dati comprende le seguenti limitazioni:

i)

i formati, la tempestività e le caratteristiche di distribuzione dei dati e delle informazioni di Copernicus sono predefiniti;

ii)

si rispettano le condizioni di concessione delle licenze di dati di terzi e di informazioni di terzi usati nella produzione delle informazioni dei servizi Copernicus, se del caso;

iii)

si rispettano le limitazioni di sicurezza derivanti dai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1;

iv)

si garantisce la protezione dai rischi di perturbazione del sistema che produce o mette a disposizione i dati e le informazioni di Copernicus e la protezione dei dati stessi ;

v)

si garantisce la protezione di un accesso affidabile ai dati e alle informazioni di Copernicus per gli utenti europei.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 105 concernente le disposizioni specifiche a integrazione del paragrafo 1 per quanto riguarda le specifiche e le condizioni e le procedure per l'accesso a e l'uso di dati e informazioni di Copernicus.

3.   La Commissione rilascia licenze e comunicazioni per l'accesso e l'uso dei dati e delle informazioni di Copernicus, comprese le clausole di attribuzione, conformemente alla politica relativa ai dati di Copernicus come stabilito nel presente regolamento e negli atti delegati pertinenti di cui al paragrafo 2.

TITOLO VIII

ALTRE COMPONENTI DEL PROGRAMMA

CAPO I

SSA

SEZIONE I

SST

Articolo 53

Ambito di applicazione dell'SST

1.     Le sottocomponenti SST sostengono le seguenti attività:

a)

creazione, gestione e funzionamento di una rete di sensori SST spaziali o di terra degli Stati membri, compresi i sensori sviluppati mediante l'Agenzia spaziale europea o il settore privato dell'Unione e i sensori dell'Unione gestiti a livello nazionale, per sorvegliare e tracciare oggetti spaziali e produrre un catalogo europeo degli oggetti spaziali ▌;

b)

l'elaborazione e l'analisi di dati SST a livello nazionale al fine di produrre le informazioni e i servizi SST di cui all'articolo 54;

c)

la fornitura di servizi SST di cui all'articolo 54 agli utenti di cui all'articolo 55;

c bis)

il monitoraggio e la ricerca di sinergie con iniziative volte a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie per lo smaltimento dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita e di sistemi tecnologici per la prevenzione e l'eliminazione dei detriti spaziali, nonché con iniziative internazionali in materia di gestione del traffico spaziale.

2.    Le sottocomponenti SST forniscono altresì il sostegno tecnico e amministrativo al fine di garantire la transizione tra il programma spaziale dell'UE e il quadro di sostegno all'SST istituito dalla decisione n. 541/2014/UE.

Articolo 54

Servizi SST

1.   I servizi SST comprendono:

a)

la valutazione del rischio di collisione tra veicoli spaziali o tra veicoli spaziali e detriti spaziali e la potenziale generazione di allarmi anticollisione durante le fasi di lancio, di prima messa in orbita, di trasferimento orbitale, di operazioni in orbita e di ritiro dal servizio delle missioni spaziali;

b)

l'individuazione e la caratterizzazione di frammentazioni, rotture o collisioni in orbita;

c)

la valutazione del rischio del rientro incontrollato di oggetti spaziali e di detriti spaziali nell'atmosfera terrestre e la produzione di relative informazioni, compresa la previsione del periodo e del probabile luogo del possibile impatto;

d)

lo sviluppo di attività volte a:

i)

ridurre i detriti spaziali, al fine di limitare la produzione di tali detriti; e

ii)

bonificare lo spazio attraverso la gestione dei detriti spaziali esistenti .

2.   I servizi SST sono gratuiti, disponibili in qualsiasi momento e senza interruzioni e adattati alle esigenze degli utenti di cui all'articolo 55.

3.     Gli Stati membri partecipanti, la Commissione e, se del caso, il front desk non sono ritenuti responsabili:

a)

dei danni derivanti dall'assenza o dall'interruzione della fornitura di servizi SST;

b)

dei ritardi nella fornitura di servizi SST;

c)

dell'inesattezza delle informazioni fornite tramite i servizi SST; o

d)

di azioni intraprese in risposta alla fornitura di servizi SST .

Articolo 55

Utenti SST

1.    Gli utenti dell'UE comprendono:

a)

gli utenti SST di base: gli Stati membri, il SEAE, la Commissione, il Consiglio, l'Agenzia, nonché i proprietari e gli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati stabiliti nell'Unione;

b)

gli utenti SST non di base: altre entità pubbliche e private ▌stabilite nell'Unione.

Gli utenti SST di base hanno accesso a tutti i servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1.

Gli utenti SST non di base possono avere accesso ai servizi SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettere da b) a d).

2.     Gli utenti internazionali comprendono i paesi terzi, le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell'Unione e le entità pubbliche che non sono stabilite nell'Unione. Agli utenti internazionali si applicano le seguenti condizioni:

a)

i paesi terzi e le organizzazioni internazionali non aventi sede centrale nell'Unione possono avere accesso ai servizi SST a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 bis;

b)

le entità private che non sono stabilite nell'Unione possono avere accesso ai servizi SST purché sia stato concluso, con il paese terzo nel quale sono stabilite, un accordo internazionale a norma dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, che concede loro tale accesso.

3.     In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, non è richiesto alcun accordo internazionale laddove un servizio SST di cui all'articolo 54, paragrafo 1, sia pubblicamente disponibile.

4.    La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, disposizioni dettagliate relative all'accesso ai servizi SST e alle procedure pertinenti. Tali disposizioni sono adottate in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 56

Partecipazione degli Stati membri

1.   Gli Stati membri che intendono partecipare alla fornitura dei servizi SST di cui all'articolo 54 riguardanti tutte le orbite presentano alla Commissione un'unica proposta congiunta comprovante la conformità ai seguenti criteri:

a)

proprietà di adeguati sensori SST disponibili per l'SST UE e delle risorse umane per gestirli, o accesso agli stessi, oppure proprietà delle adeguate capacità di elaborazione dei dati e delle capacità di analisi operative concepite specificamente per l'SST e disponibili per l'SST UE, o accesso alle stesse;

b)

valutazione iniziale dei rischi di sicurezza di ciascuna risorsa SST eseguita e convalidata dallo Stato membro pertinente;

c)

un piano d'azione che tiene conto del piano di coordinamento adottato a norma dell'articolo 6 della decisione n. 541/2014/UE, per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 53 del presente regolamento;

d)

distribuzione delle diverse attività tra i gruppi di esperti come designati a norma dell'articolo 57;

e)

norme sulla condivisione dei dati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

Per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere a) e b), ogni Stato membro che desidera partecipare alla fornitura di servizi SST deve dimostrare la conformità a tali criteri separatamente.

Per quanto riguarda i criteri di cui alle lettere da c) a e), tutti gli Stati membri che desiderano partecipare alla fornitura di servizi SST devono dimostrare la conformità a tali criteri separatamente.

2.   I criteri di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 si considerano soddisfatti dagli Stati membri partecipanti i cui organismi nazionali designati sono membri del consorzio istituito conformemente all'articolo 7 della decisione n. 541/2014/UE alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Qualora non venga presentata alcuna proposta congiunta conformemente al paragrafo 1 o qualora la Commissione ritenga che una proposta congiunta così presentata non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1, almeno cinque Stati membri ▌possono presentare ▌alla Commissione una nuova proposta congiunta comprovante la conformità ai criteri di cui al paragrafo 1 .

4.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate concernenti le procedure e gli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 3. Tali misure di esecuzione sono adottate conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 57

Quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri

1.   Tutti gli Stati membri che hanno presentato una proposta e che sono stati ritenuti conformi dalla Commissione a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, o che sono stati selezionati dalla Commissione a norma della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 3, designano come rappresentante un organismo nazionale costituente stabilito sul loro territorio. L'organismo nazionale costituente è un'autorità pubblica di uno Stato membro o un organismo incaricato dell'esercizio di tale autorità pubblica.

2.   Gli organismi nazionali costituenti designati a norma del paragrafo 1 concludono un accordo che crea un partenariato SST e stabilisce le norme e i meccanismi per la loro cooperazione per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 53. In particolare tale accordo comprende gli elementi di cui ai punti da c) a e) dell'articolo 56, paragrafo 1, e l'istituzione di una struttura di gestione dei rischi per garantire l'attuazione delle disposizioni sull'utilizzo e sullo scambio sicuro dei dati e delle informazioni SST.

3.   Gli organismi nazionali costituenti sviluppano servizi SST dell'Unione di elevata qualità conformemente a un piano pluriennale, a pertinenti indicatori chiave di performance e ai requisiti degli utenti, sulla base delle attività dei gruppi di esperti di cui al paragrafo 6. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, il piano pluriennale e gli indicatori chiave di performance conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

4.   Gli organismi nazionali costituenti mettono in rete i sensori esistenti e gli eventuali sensori futuri, in modo da gestirli in modo coordinato e ottimizzato al fine di stabilire e di mantenere aggiornato un catalogo comune europeo , lasciando impregiudicate le prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale .

5.   Gli Stati membri partecipanti effettuano l'accreditamento di sicurezza sulla base dei requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 1.

6.   I gruppi di esperti sono designati dagli Stati membri partecipanti all'SST e sono responsabili di questioni specifiche relative alle diverse attività SST. I gruppi di esperti sono organismi permanenti istituiti dagli organismi nazionali costituenti degli Stati membri che provvedono al loro personale, e possono comprendere esperti da tutti gli organismi nazionali costituenti.

7.   Gli organismi nazionali costituenti e i gruppi di esperti garantiscono la protezione dei dati, delle informazioni e dei servizi SST.

8.   La Commissione adotta ▌atti delegati conformemente all'articolo 105 per quanto concerne le disposizioni specifiche recanti norme dettagliate sul funzionamento del quadro organizzativo della partecipazione degli Stati membri all'SST. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

Articolo 58

Front desk SST

1.   La Commissione , tenendo conto delle raccomandazioni degli organismi nazionali costituenti, seleziona il front desk SST sulla base delle migliori competenze in materia di sicurezza e di fornitura di servizi . Il front desk:

a)

fornisce le necessarie interfacce sicure al fine di centralizzare, conservare e mettere a disposizione le informazioni SST agli utenti SST, garantendone l'adeguata gestione e tracciabilità;

b)

fornisce comunicazioni ▌sulla prestazione dei servizi SST al partenariato SST e alla Commissione ;

c)

raccoglie il feedback necessario per il partenariato SST per garantire il necessario allineamento dei servizi con le aspettative degli utenti;

d)

sostiene, promuove e incoraggia l'uso dei servizi.

2.   Gli organismi nazionali costituenti concludono i necessari accordi di attuazione con il front desk SST.

SEZIONE II

Meteorologia spaziale e NEO

Articolo 59

Attività relative alla meteorologia spaziale

1.    Le sottocomponenti relative alla meteorologia spaziale possono fornire sostegno alle seguenti attività:

a)

valutazione e identificazione delle esigenze degli utenti nei settori di cui al paragrafo 2, lettera b), allo scopo di istituire i servizi di meteorologia spaziale che devono essere forniti;

b)

fornitura di servizi di meteorologia spaziale agli utenti dei servizi di meteorologia spaziale, conformemente alle esigenze degli utenti e ai requisiti tecnici individuati.

2.   I servizi di meteorologia spaziale sono disponibili in qualsiasi momento . La Commissione seleziona tali servizi mediante atti di esecuzione conformemente alle seguenti regole:

a)

la Commissione stabilisce le priorità dei servizi di meteorologia spaziale forniti a livello di Unione in funzione delle esigenze degli utenti, della maturità tecnologica dei servizi e del risultato della valutazione dei rischi;

b)

i servizi di meteorologia spaziale possono contribuire alle attività di protezione civile e alla protezione di un'ampia gamma di settori , quali: spazio, trasporti , GNSS, reti elettriche e comunicazioni.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 107, paragrafo 2.

3.   La selezione delle entità pubbliche o private incaricate di fornire i servizi di meteorologia spaziale deve essere effettuata mediante un bando di gara.

Articolo 60

Attività NEO

1.    Le sottocomponenti NEO possono fornire sostegno alle seguenti attività:

a)

mappatura delle capacità degli Stati membri di individuare e monitorare i NEO;

b)

promozione della messa in rete di strutture e centri di ricerca degli Stati membri;

c)

sviluppo del servizio di cui al paragrafo 2;

d)

sviluppo di un servizio di risposta rapida di routine in grado di caratterizzare i NEO di recente scoperta;

e)

creazione di un catalogo europeo dei NEO .

2.   La Commissione può , nell'ambito delle sue competenze, porre in essere procedure volte a coordinare , con la partecipazione dei pertinenti organi delle Nazioni Unite, le azioni delle autorità pubbliche nazionali e dell'Unione responsabili della protezione civile nel caso in cui si individui un NEO in avvicinamento alla Terra.

CAPO II

GOVSATCOM

Articolo 61

Ambito di applicazione di GOVSATCOM

Nell'ambito della componente GOVSATCOM le capacità e i servizi di comunicazione satellitare sono combinati in un insieme di capacità e servizi di comunicazione satellitare comune a livello di Unione con adeguati requisiti di sicurezza . La presente componente comprende:

a)

lo sviluppo, la costruzione e le operazioni dell'infrastruttura del segmento di terra di cui all'articolo 66 e dell'eventuale infrastruttura spaziale di cui all'articolo 69 ;

b)

l'acquisizione di apparecchiature degli utenti, servizi e capacità di comunicazione satellitare governativa e commerciale necessari per la fornitura di servizi GOVSATCOM;

c)

le misure necessarie a ottenere un'ulteriore interoperabilità e standardizzazione delle apparecchiature degli utenti GOVSATCOM.

Articolo 62

Capacità e servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM

1.   La fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM ▌è garantita come stabilito nel portafoglio servizi di cui al paragrafo 3, in conformità ai requisiti operativi di cui al paragrafo 2, nei requisiti di sicurezza specifici GOVSATCOM di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e nei limiti delle regole di condivisione e definizione delle priorità di cui all'articolo 65. L'accesso alle capacità e ai servizi GOVSATCOM è gratuito per gli utenti istituzionali e governativi, a meno che la Commissione adotti una politica tariffaria a norma dell'articolo 65, paragrafo 2.

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM sotto forma di specifiche tecniche per i casi d'uso relativi , in particolare, alla gestione delle crisi, alla sorveglianza e alla gestione delle infrastrutture chiave, comprese le reti di comunicazione diplomatica. Tali requisiti operativi sono basati su un'analisi dettagliata dei requisiti degli utenti, tenendo conto dei requisiti derivanti dalle apparecchiature degli utenti e dalle reti esistenti. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il portafoglio servizi per i servizi forniti nell'ambito di GOVSATCOM, sotto forma di un elenco di categorie di capacità e servizi di comunicazioni satellitari e dei loro attributi, compresa la copertura geografica, la frequenza, la larghezza di banda, le apparecchiature degli utenti e le caratteristiche di sicurezza. Tali misure sono aggiornate regolarmente, si basano su requisiti operativi e di sicurezza di cui al paragrafo 1 e stabiliscono le priorità per i servizi forniti agli utenti in funzione della loro pertinenza e criticità . Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3 bis.     Il portafoglio servizi di cui al paragrafo 3 tiene conto dei servizi esistenti commercialmente disponibili al fine di non falsare la concorrenza nel mercato interno.

4.   Gli utenti GOVSATCOM hanno accesso alle capacità e ai servizi elencati nel portafoglio servizi . Tale accesso è fornito mediante i poli GOVSATCOM di cui all'articolo 66.

Articolo 63

Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare

Le capacità e i servizi di comunicazione satellitare nell'ambito della presente componente possono essere forniti dalle seguenti entità:

a)

i partecipanti GOVSATCOM di cui all'articolo 67 ; e

b)

le persone giuridiche debitamente abilitate a fornire capacità o servizi conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 36, che si basa sui requisiti di sicurezza generali di cui all'articolo 34, paragrafo 1 , definiti per la componente GOVSATCOM .

Articolo 64

Utenti GOVSATCOM

1.   Le seguenti entità possono essere utenti GOVSATCOM a condizione che siano affidati loro compiti relativi alla vigilanza e alla gestione di missioni, operazioni e infrastrutture di rilevanza per le emergenze e per la sicurezza:

a)

le autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri o organismi incaricati dell'esercizio di tale autorità pubblica,

b)

una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a) .

2.   Gli utenti GOVSATCOM sono debitamente autorizzati da un partecipante di cui all'articolo 67 a utilizzare capacità e servizi GOVSATCOM e rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all'articolo 34, paragrafo 1, definiti per la componente GOVSATCOM .

Articolo 65

Definizione delle priorità e condivisione

1.   Le apparecchiature degli utenti, le capacità e i servizi di comunicazione satellitare messi in comune sono condivisi e ne sono definite le priorità tra i partecipanti GOVSATCOM sulla base di un'analisi dei rischi per la sicurezza , anche in termini di safety, degli utenti . Tale analisi tiene conto delle infrastrutture di comunicazione esistenti e della disponibilità delle capacità esistenti, nonché della loro copertura geografica, a livello di Unione e di Stati membri. Tale definizione delle priorità e condivisione dà la precedenza agli utenti in funzione della loro pertinenza e criticità .

2.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme dettagliate sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti, tenendo conto della domanda prevista per i diversi casi d'uso, l'analisi dei rischi di sicurezza per tali casi d'uso e, se del caso, l'efficienza in termini di costi .

Definendo una politica tariffaria all'interno di tali norme, la Commissione garantisce che la fornitura di capacità e servizi GOVSATCOM non crei una distorsione del mercato e che non vi sia una carenza di capacità GOVSATCOM.

Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3.

3.   La definizione delle priorità e la condivisione delle capacità e dei servizi di comunicazione satellitare tra gli utenti GOVSATCOM autorizzati dallo stesso partecipante GOVSATCOM sono determinate e attuate da tale partecipante.

Articolo 66

Infrastruttura e funzionamento del segmento di terra

1.   Il segmento di terra comprende l'infrastruttura necessaria a consentire la fornitura di servizi agli utenti conformemente all'articolo 65, in particolare i poli GOVSATCOM alla cui acquisizione si provvede nell'ambito della presente componente al fine di creare un collegamento tra gli utenti GOVSATCOM e i fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare. Il segmento di terra e il suo funzionamento rispettano i requisiti di sicurezza generali di cui all'articolo 34, paragrafo 1, definiti per la componente GOVSATCOM.

2.   La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'ubicazione dell'infrastruttura del segmento di terra. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 107, paragrafo 3, e lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di decidere di non ospitare tale infrastruttura .

Articolo 67

Partecipanti e autorità competenti GOVSATCOM

1.   Gli Stati membri, il Consiglio, la Commissione e il SEAE sono partecipanti GOVSATCOM nella misura in cui autorizzano gli utenti GOVSATCOM o forniscono capacità di comunicazione satellitare o siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra.

Laddove il Consiglio, la Commissione o il SEAE autorizzino gli utenti GOVSATCOM o forniscano capacità di comunicazione satellitare o siti del segmento di terra o parte delle strutture del segmento di terra sul territorio di uno Stato membro, tale autorizzazione o fornitura non è in contrasto con le disposizioni in materia di neutralità o non allineamento previste dal diritto costituzionale dello Stato membro in questione.

2.   Le agenzie dell'Unione possono diventare partecipanti GOVSATCOM solo nella misura in cui ciò sia necessario per l'esercizio delle loro funzioni e in conformità delle disposizioni dettagliate stabilite in un accordo amministrativo concluso tra l'agenzia interessata e l' istituzione dell'Unione responsabile della sua vigilanza.

3.   Ciascun partecipante designa una autorità competente GOVSATCOM.

4.   Un'autorità competente GOVSATCOM garantisce che:

a)

i servizi sono utilizzati conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

b)

i diritti di accesso per gli utenti GOVSATCOM sono determinati e gestiti;

c)

le apparecchiature degli utenti e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate sono utilizzate e gestite conformemente ai requisiti di sicurezza applicabili;

d)

è istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito della presente componente.

Articolo 68

Monitoraggio dell'offerta e della domanda di GOVSATCOM

La Commissione monitora costantemente l'evoluzione dell'offerta , incluse le capacità GOVSATCOM esistenti in orbita per la messa in comune e la condivisione, e della domanda di capacità e servizi GOVSATCOM, tenendo conto dei nuovi rischi e delle nuove minacce, nonché degli sviluppi tecnologici, al fine di ottimizzare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda di servizi GOVSATCOM.

TITOLO IX

L'AGENZIA EUROPEA PER IL PROGRAMMA SPAZIALE

CAPO I

Disposizioni generali relative all'Agenzia

Articolo 70

Status giuridico dell'Agenzia

1.   L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa è dotata di personalità giuridica.

2.   In ognuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta dalla legge alle persone giuridiche. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

3.   L'Agenzia è rappresentata dal direttore esecutivo.

Articolo 71

Sede dell'Agenzia e uffici locali

1.    L'agenzia è stabilita a Praga (Repubblica ceca).

2.     Il personale dell'Agenzia può essere situato in uno dei centri terrestri di Galileo o EGNOS di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/413 o (UE) 2017/1406 della Commissione, per svolgere le attività del programma previste dall'accordo pertinente.

3.     In funzione delle esigenze del programma, possono essere stabiliti uffici locali negli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 79, paragrafo 2.

CAPO II

Organizzazione dell'Agenzia

Articolo 72

Struttura amministrativa e di gestione

1.   La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia è composta:

a)

dal consiglio di amministrazione;

b)

dal direttore esecutivo;

c)

dal comitato di accreditamento di sicurezza.

2.   Il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, il comitato di accreditamento di sicurezza ▌collaborano al fine di garantire il funzionamento dell'Agenzia e il coordinamento conformemente alle procedure fissate dalle regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto del personale e le regole che disciplinano l'accesso ai documenti.

Articolo 73

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto. Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo senza diritto di voto.

2.   Il presidente o il vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza, un rappresentante del Consiglio, un rappresentante dell'Alto rappresentante e un rappresentante dell'Agenzia spaziale europea sono invitati ad assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori per le questioni che li riguardano direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.

3.   Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta.

4.    Ciascuno Stato membro nomina un membro e un membro supplente del consiglio di amministrazione , tenendo conto delle loro conoscenze nell'ambito dei compiti ▌dell'Agenzia e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Il Parlamento europeo, la Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione, al fine di garantirne la continuità delle attività. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

5.   Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione e dei rispettivi supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile ▌.

6.   Se del caso, la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali e le condizioni ad essa relative sono definite negli accordi di cui all'articolo 98 e sono conformi al regolamento interno del consiglio di amministrazione. Tali rappresentanti non hanno diritto di voto.

Articolo 74

Presidente del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri aventi diritto di voto. Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

2.   Il mandato del presidente e del vicepresidente è di due anni, rinnovabile una volta. Esso termina qualora tali persone cessino di far parte del consiglio di amministrazione.

3.   Il consiglio di amministrazione ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi.

Articolo 75

Riunioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente.

2.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo decisione contraria del presidente. Il direttore esecutivo non ha diritto di voto.

3.   Il consiglio di amministrazione tiene riunioni ordinarie con cadenza periodica, almeno due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4.   Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante. I membri del consiglio di amministrazione possono, fatte salve le disposizioni del suo regolamento interno, farsi assistere da consulenti o esperti

5.    Ove la discussione riguardi l'uso di infrastrutture nazionali sensibili, ▌i rappresentanti degli Stati membri e i rappresentanti della Commissione possono partecipare alle riunioni e alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in base al principio della necessità di sapere, ma solo i rappresentanti degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture e uno dei rappresentanti della Commissione possono partecipare al voto. Qualora non rappresenti uno degli Stati membri che possiedono tali infrastrutture, il presidente del consiglio di amministrazione è sostituito dai rappresentanti di uno Stato membro che possiede tali infrastrutture. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le situazioni in cui può essere applicata tale procedura.

6.   L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 76

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

1.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, il consiglio di amministrazione adotta le decisioni a maggioranza dei membri con diritto di voto.

Per l'elezione e la revoca del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione, nonché per l'adozione del bilancio e dei programmi di lavoro, l'approvazione degli accordi di cui all'articolo 98, paragrafo 2, le norme di sicurezza dell'Agenzia, l'adozione del regolamento interno, l'istituzione di uffici locali e l'approvazione delle convenzioni di accoglienza di cui all'articolo 92, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i membri con diritto di voto.

2.   Ciascun rappresentante degli Stati membri e della Commissione dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto. ▌Le decisioni basate sull'articolo 77, paragrafo 2, lettera a) ▌, ad eccezione delle questioni contemplate dal titolo V, capo II, o sull'articolo 77, paragrafo 5, non sono adottate in assenza di un voto favorevole dei rappresentanti della Commissione.

3.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni di voto più dettagliate, in particolare le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro , nonché le regole in materia di quorum, se del caso .

Articolo 77

Compiti del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l'Agenzia svolga i compiti affidatile nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e adotta tutte le decisioni necessarie a tal fine, fatte salve le competenze attribuite al comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II.

2.   Inoltre, il consiglio di amministrazione:

a)

adotta, entro il 15 novembre di ogni anno, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno seguente, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera b), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione;

x)

adotta, entro il 30 giugno del primo anno del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il programma di lavoro pluriennale dell'Agenzia per il periodo coperto da tale quadro finanziario pluriennale, previa integrazione della sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane invariata, conformemente all'articolo 80, lettera a), e dopo aver ricevuto il parere della Commissione. Il Parlamento europeo è consultato riguardo a detto programma di lavoro pluriennale, purché lo scopo della consultazione sia uno scambio di opinioni e i risultati non siano vincolanti per l'Agenzia;

b)

esercita le funzioni in materia di bilancio a norma dell'articolo 84, paragrafi 5, 6, 10 e 11;

c)

vigila sul funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b);

d)

adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (25), conformemente all'articolo 94;

e)

approva gli accordi di cui all'articolo 98, previa consultazione del comitato di accreditamento di sicurezza, per quanto riguarda le disposizioni di tali accordi concernenti l'accreditamento di sicurezza;

f)

adotta le procedure tecniche necessarie all'adempimento dei suoi compiti;

g)

adotta la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, previa integrazione della parte elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, che rimane inalterata, conformemente all'articolo 80, lettera c), e la trasmette entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti;

h)

provvede a dare il seguito opportuno alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni e degli audit di cui all'articolo 102 e a quelle che risultino dalle inchieste effettuate dall'Ufficio europeo di lotta antifrode (OLAF), nonché a tutte le relazioni di audit interno o esterno; trasmette all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione;

i)

è consultato dal direttore esecutivo sugli accordi relativi al partenariato finanziario quadro di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e sugli accordi di contributo di cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis, e all'articolo 30, paragrafo 5, prima che siano firmati;

j)

adotta le norme di sicurezza dell'Agenzia di cui all'articolo 96;

k)

approva, in base a una proposta del direttore esecutivo, una strategia antifrode;

l)

approva, ove necessario e sulla base delle proposte del direttore esecutivo, le strutture organizzative di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera n);

n)

nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

o)

adotta e pubblica il proprio regolamento interno.

3.   Nei confronti del personale dell'Agenzia, il consiglio di amministrazione esercita i poteri conferiti all'autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea («statuto») e all'autorità competente per la conclusione dei contratti di assunzione dal regime applicabile agli altri agenti («poteri dell'autorità investita del potere di nomina»).

Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, che delega al direttore esecutivo i relativi poteri dell'autorità investita del potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della suddetta delega di competenze. Il direttore esecutivo riferisce al consiglio di amministrazione in merito all'esercizio di tali poteri delegati. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

In applicazione del secondo comma del presente paragrafo, qualora si verifichino circostanze eccezionali che lo richiedono, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e di quelle subdelegate da quest'ultimo, ed esercitare esso stesso tali poteri o delegarli ad uno dei suoi membri o a un membro del personale che non sia il direttore esecutivo.

In deroga al secondo comma il consiglio di amministrazione è tenuto a delegare al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza i poteri di cui al primo comma per quanto concerne l'assunzione, la valutazione e il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, nonché i provvedimenti disciplinari da prendere nei confronti di tale personale.

Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti, in conformità alla procedura di cui all'articolo 110 dello statuto. Per le questioni riguardanti l'assunzione, la valutazione, il reinquadramento del personale che partecipa alle attività di cui al titolo V, capo II, e i provvedimenti disciplinari da adottare nei confronti di tale personale, il consiglio di amministrazione consulta previamente il comitato di accreditamento di sicurezza e tiene in debito conto le sue osservazioni.

Esso adotta altresì una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia. Prima di adottare tale decisione, il consiglio di amministrazione consulta il comitato di accreditamento di sicurezza riguardo al distacco di esperti nazionali che partecipano alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, e tiene in debito conto le sue osservazioni.

4.   Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo e può prorogare o porre fine al suo mandato ai sensi dell'articolo 89.

5.   Il consiglio di amministrazione esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo in relazione all'operato di quest'ultimo, in particolare riguardo alle questioni di sicurezza di competenza dell'Agenzia, tranne per quanto riguarda le attività intraprese conformemente al titolo V, capo II.

Articolo 78

Direttore esecutivo

1.    L'Agenzia è gestita dal direttore esecutivo. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.

Il presente paragrafo non pregiudica l'autonomia e l'indipendenza del comitato di accreditamento di sicurezza e del personale dell'Agenzia posto sotto la sua supervisione in conformità dell'articolo 82, né i poteri attribuiti al comitato di accreditamento di sicurezza e al presidente del comitato di accreditamento di sicurezza in conformità, rispettivamente, degli articoli 37 e 81.

2.     Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi o altri organismi.

Articolo 79

Compiti del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo svolge i seguenti compiti:

a)

rappresenta l'Agenzia e firma l'accordo di cui all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 2 bis e all'articolo 30, paragrafo 5 ;

b)

prepara i lavori del consiglio di amministrazione e partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dello stesso, ai sensi dell'articolo 76, secondo comma;

c)

attua le decisioni del consiglio di amministrazione;

d)

provvede a preparare i programmi di lavoro annuali e pluriennali dell'Agenzia e a presentarli al consiglio di amministrazione per approvazione, ad eccezione delle parti preparate e adottate dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità all'articolo 80, lettere a) e b);

e)

attua i programmi di lavoro annuali e pluriennali, ad eccezione delle parti attuate dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

f)

prepara una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione del programma di lavoro annuale e, se del caso, del programma di lavoro pluriennale, per ogni riunione del consiglio di amministrazione, integrando, senza alterarla, la sezione preparata dal presidente del comitato di accreditamento di sicurezza;

g)

prepara la relazione annuale sulle attività e le prospettive dell'Agenzia, a eccezione della sezione preparata e approvata dal comitato di accreditamento di sicurezza in conformità all'articolo 80, lettera c), riguardo alle attività di cui al titolo V e la sottopone al consiglio di amministrazione per approvazione;

h)

gestisce l'amministrazione quotidiana dell'Agenzia e adotta tutte le misure necessarie, compresa l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per garantire il funzionamento dell'Agenzia conformemente al presente regolamento;

i)

elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia conformemente all'articolo 84 ed esegue il bilancio conformemente all'articolo 85;

j)

provvede affinché l'Agenzia, quale operatore del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, sia in grado di ottemperare alle istruzioni impartite a norma della decisione 2014/496/PESC e di adempiere al suo ruolo di cui all'articolo 6 della decisione n. 1104/2011/UE;

k)

garantisce la circolazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, nell'ambito della struttura dell'Agenzia di cui all'articolo 72, paragrafo 1;

l)

definisce, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza di cui al titolo V, capo II, le strutture organizzative dell'Agenzia e le presenta per approvazione al consiglio di amministrazione. Tali strutture riflettono le caratteristiche specifiche delle varie componenti del programma;

m)

esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri di cui all'articolo 37, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati conformemente al medesimo paragrafo, secondo comma;

n)

provvede affinché il comitato di accreditamento di sicurezza, gli organi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza dispongano di un segretariato e di tutte le risorse necessarie al loro corretto funzionamento;

o)

elabora un piano d'azione volto a garantire il seguito alle conclusioni e raccomandazioni delle valutazioni di cui all'articolo 102, ad eccezione della sezione del piano d'azione riguardante le attività di cui al titolo V, capo II, e dopo aver integrato, senza modificarla, la sezione elaborata dal comitato di accreditamento di sicurezza, trasmette alla Commissione una relazione semestrale sui progressi realizzati, che è anche trasmessa al consiglio di amministrazione per conoscenza;

p)

adotta le seguenti misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione:

i)

applica misure preventive contro la frode, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita ed effettua controlli efficaci;

ii)

allorché emergano irregolarità, procede al recupero degli importi indebitamente versati e, se necessario, applica sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;

q)

elabora una strategia antifrode per l'Agenzia che sia proporzionata ai rischi di frode per quanto riguarda l'analisi dei costi-benefici delle misure da attuare e tiene conto delle conclusioni e raccomandazioni derivanti dalle indagini OLAF e la presenta per approvazione al consiglio di amministrazione;

r)

su richiesta, presenta relazioni al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.

2.   Il direttore esecutivo decide se sia necessario collocare personale in uno o più Stati membri per svolgere i compiti dell'Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Prima di decidere di istituire un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello o degli Stati membri interessati. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia. Può essere richiesta una convenzione di accoglienza con gli Stati membri interessati. Ove possibile, l'impatto in termini di assegnazione del personale e di bilancio è integrato nel progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 84, paragrafo 6.

Articolo 80

Compiti di gestione del comitato di accreditamento di sicurezza

In aggiunta ai compiti di cui all'articolo 37, il comitato di accreditamento di sicurezza, nell'ambito della gestione dell'Agenzia:

a)

prepara e approva la parte del programma di lavoro pluriennale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro pluriennale;

b)

prepara e approva la parte del programma di lavoro annuale relativa alle attività operative di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nel programma di lavoro annuale;

c)

prepara e approva la parte della relazione annuale relativa alle attività e alle prospettive dell'Agenzia di cui al titolo V, capo II, e alle risorse finanziarie e umane necessarie alla realizzazione di tali attività e prospettive, e la trasmette in tempo utile al consiglio di amministrazione affinché possa essere integrata nella relazione annuale.

Articolo 81

Presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza elegge un presidente e un vicepresidente tra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto. Qualora, dopo due riunioni del comitato di accreditamento di sicurezza, non si raggiunga una maggioranza dei due terzi, si richiede una maggioranza semplice.

2.   Il vicepresidente sostituisce automaticamente il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo a svolgere le proprie funzioni.

3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha il potere di revocare il presidente, il vicepresidente o entrambi. Adotta la decisione di revoca a maggioranza dei due terzi.

4.   Il mandato del presidente e del vicepresidente del comitato di accreditamento di sicurezza è di due anni, rinnovabile una volta. Ogni mandato termina quando tale persona cessa di far parte del comitato di accreditamento di sicurezza.

Articolo 82

Aspetti organizzativi del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il comitato di accreditamento di sicurezza ha accesso a tutte le risorse umane e materiali richieste per svolgere indipendentemente i propri compiti. Ha inoltre accesso a qualunque informazione utile per l'espletamento dei suoi compiti e di cui siano in possesso gli altri organi dell'Agenzia, fatti salvi i principi di autonomia e indipendenza di cui all'articolo 36, lettera i).

2.   Il comitato di accreditamento di sicurezza e il personale dell'Agenzia posto sotto la sua supervisione svolgono le proprie mansioni in maniera tale da garantire l'autonomia e l'indipendenza dalle altre attività dell'Agenzia, in particolare dalle attività operative legate al funzionamento dei sistemi, conformemente agli obiettivi delle varie componenti del programma. Nessun membro del personale dell'Agenzia sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza può essere assegnato nello stesso momento ad altri compiti all'interno dell'Agenzia.

A tal fine, all'interno dell'Agenzia si stabilisce un'effettiva separazione organizzativa tra il personale impegnato nelle attività di cui al titolo V, capo II, e il resto del personale dell'Agenzia. Il comitato di accreditamento di sicurezza comunica immediatamente al direttore esecutivo, al consiglio di amministrazione e alla Commissione qualsiasi circostanza che possa ostacolare la propria autonomia o indipendenza. Qualora non venga trovata alcuna soluzione all'interno dell'Agenzia, la Commissione esamina la situazione, in consultazione con le parti in causa. In base all'esito di tale esame, la Commissione adotta le opportune misure di attenuazione che l'Agenzia deve attuare e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

3.   Il comitato di accreditamento di sicurezza istituisce organi speciali subordinati, incaricati, dietro sue istruzioni, di occuparsi di questioni specifiche. In particolare, garantendo nel contempo la necessaria continuità delle sue attività, istituisce un gruppo incaricato di eseguire analisi e prove di sicurezza e di elaborare le pertinenti relazioni sui rischi al fine di assisterlo nel preparare le sue decisioni. Il comitato di accreditamento di sicurezza può istituire e sciogliere gruppi di esperti per contribuire alle attività del gruppo.

Articolo 83

Compiti del presidente del comitato di accreditamento di sicurezza

1.   Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza provvede affinché il comitato svolga le attività di accreditamento di sicurezza in modo totalmente indipendente e svolga i seguenti compiti:

a)

gestire le attività di accreditamento di sicurezza sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

b)

attuare la parte dei programmi di lavoro pluriennali e annuali dell'Agenzia di cui al titolo V, capo II, sotto la supervisione del comitato di accreditamento di sicurezza;

c)

collaborare con il direttore esecutivo al fine di aiutarlo ad elaborare il progetto di tabella dell'organico di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le strutture organizzative dell'Agenzia;

d)

preparare la sezione della relazione sui progressi realizzati riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmetterla in tempo utile al comitato di accreditamento di sicurezza e al direttore esecutivo affinché possa essere integrata nella relazione sui progressi realizzati;

e)

preparare la sezione della relazione annuale e del piano d'azione riguardante le attività operative di cui al titolo V, capo II, e trasmetterla in tempo utile al direttore esecutivo;

f)

rappresentare l'Agenzia per le attività e le decisioni di cui al titolo V, capo II;

g)

esercitare, nei confronti del personale dell'Agenzia coinvolto nelle attività di cui al titolo V, capo II, i poteri previsti dall'articolo 77, paragrafo 3, primo comma, nella misura in cui tali poteri gli/le sono delegati in applicazione del quarto comma dell'articolo 77, paragrafo 3.

2.   Per le attività di cui al titolo V, capo II, il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale.

CAPO III

Disposizioni finanziarie relative all'Agenzia

Articolo 84

Bilancio dell'Agenzia

1.   Fatte salve altre risorse e contributi, ▌ le entrate dell'Agenzia comprendono un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio dell'Unione in modo da garantire l'equilibrio tra le entrate e le spese. L'Agenzia può beneficiare di sovvenzioni ad hoc a carico del bilancio dell'Unione.

2.   Le spese dell'Agenzia comprendono le spese amministrative, quelle relative al personale e all'infrastruttura, i costi operativi e le spese connesse al funzionamento del comitato di accreditamento di sicurezza, inclusi gli organi di cui all'articolo 37, paragrafo 3, e all'articolo 82, paragrafo 3, e ai contratti e agli accordi conclusi dall'Agenzia per svolgere i compiti affidatile.

3.   Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

4.   Il direttore esecutivo elabora, in stretta concertazione con il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, evidenziando la distinzione tra gli elementi del progetto di stato di previsione relativi alle attività di accreditamento di sicurezza e quelli relativi alle altre attività dell'Agenzia. Il presidente del comitato di accreditamento di sicurezza può redigere lo stato di previsione in base a tale progetto e il direttore esecutivo trasmette sia il progetto sia lo stato di previsione al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza, corredati di un progetto di tabella dell'organico.

5.   Ogni anno il consiglio di amministrazione compila, in base al progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese e in stretta concertazione con il comitato di accreditamento di sicurezza per le attività di cui al titolo V, capo II, lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo.

6.   Entro il 31 gennaio il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione e ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali con cui l'Agenzia ha stipulato accordi conformemente all'articolo 98 un progetto di documento unico di programmazione comprendente, tra l'altro, uno stato di previsione, un progetto di tabella dell'organico e un programma di lavoro annuale provvisorio.

7.   La Commissione trasmette lo stato di previsione delle entrate e delle spese al Parlamento europeo e al Consiglio (l'«autorità di bilancio») unitamente al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

8.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9.   L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Agenzia e adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.

10.   Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.

11.   Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all'autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che avrà conseguente finanziarie significative sul finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l'affitto o l'acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

12.   Qualora un ramo dell'autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, esso lo trasmette al consiglio di amministrazione entro sei settimane dalla notifica del progetto.

Articolo 85

Esecuzione del bilancio dell'Agenzia

1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.

2.   Ogni anno il direttore esecutivo comunica all'autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni di valutazione.

Articolo 86

Rendicontazione e discarico dell'Agenzia

La rendicontazione provvisoria e definitiva e il discarico dell'Agenzia seguono le regole e il calendario del regolamento finanziario e del regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'[articolo 70] del regolamento finanziario.

Articolo 87

Disposizioni finanziarie relative all'Agenzia

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione. Tali regole finanziarie possono discostarsi dal regolamento finanziario quadro per gli organismi di cui all'[articolo 70] del regolamento finanziario soltanto se lo impongono esigenze specifiche per il funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO V

Risorse umane dell'Agenzia

Articolo 88

Personale dell'Agenzia

1.   Al personale impiegato dall'Agenzia si applicano lo statuto, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni dell'Unione ai fini dell'applicazione di detto statuto e detto regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il personale dell'Agenzia è costituito da agenti assunti dall'Agenzia per quanto necessario all'adempimento dei suoi compiti. Tale personale possiede un nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che tratta.

3.   Le regole interne dell'Agenzia, quali il regolamento interno del consiglio di amministrazione, il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza, le regole finanziarie applicabili all'Agenzia, le modalità di applicazione dello statuto e le modalità di accesso ai documenti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza del personale che esercita le attività di accreditamento di sicurezza dal personale incaricato delle altre attività dell'Agenzia, conformemente all'articolo 36, lettera i).

Articolo 89

Nomina e mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è assunto come membro temporaneo del personale dell'Agenzia conformemente all'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e alla provata competenza in materia amministrativa e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza nei settori in questione, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione in esito a una procedura di gara aperta e trasparente, esperita dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in altre pubblicazioni di un invito a manifestare interesse.

Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione per il posto di direttore esecutivo può essere invitato quanto prima a rendere una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

Ai fini della conclusione dei contratti del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione adotta la sua decisione di nomina del direttore esecutivo a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

2.   Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Al termine di tale mandato la Commissione procede a una valutazione della performance del direttore esecutivo, tenendo conto dei futuri compiti e delle sfide che l'Agenzia dovrà affrontare.

Sulla base di una proposta della Commissione che tenga conto della valutazione di cui al primo comma, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo non superiore a  cinque anni.

Ogni decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo è adottata a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.

Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può successivamente partecipare ad una procedura di selezione per il medesimo incarico.

Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima di tale proroga, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei deputati.

3.   Il consiglio di amministrazione può revocare il direttore esecutivo, su proposta della Commissione o di un terzo dei suoi membri, con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

4.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo a uno scambio di vedute sui lavori e le prospettive dell'Agenzia dinanzi a tali istituzioni, anche relativamente ai programmi di lavoro pluriennale e annuale. Tale scambio di vedute non verte su questioni relative alle attività di accreditamento di sicurezza contemplate dal titolo V, capo II.

Articolo 90

Distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia

L'Agenzia può avvalersi di esperti nazionali di Stati membri, nonché, conformemente all'articolo 98, paragrafo 2, di esperti nazionali di paesi terzi partecipanti e organizzazioni internazionali. Tali esperti possiedono un nulla osta di sicurezza adeguato al livello di classificazione delle informazioni che trattano in conformità dell'articolo 42, lettera c) . Lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.

CAPO VI

Altre disposizioni

Articolo 91

Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 92

Accordo di sede e  convenzioni di accoglienza degli uffici locali

1.   Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari sono fissate in un accordo di sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione, fra l'Agenzia e lo Stato membro ospitante interessato . Ove necessario per il funzionamento dell'ufficio locale, è conclusa una convenzione di accoglienza tra l'Agenzia e lo Stato membro interessato in cui è ubicato l'ufficio, previa approvazione del consiglio di amministrazione.

2.    Gli Stati membri ospitanti garantiscono le migliori condizioni possibili per il funzionamento regolare ed efficiente dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

Articolo 93

Regime linguistico dell'Agenzia

1.   All'Agenzia si applicano le disposizioni previste nel regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (26).

2.   I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 94

Politica relativa all'accesso ai documenti detenuti dall'Agenzia

1.   Ai documenti detenuti dall'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dall'Agenzia in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma rispettivamente degli articoli 228 e 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 95

Prevenzione delle frodi da parte dell'Agenzia

1.   Al fine di agevolare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'Agenzia aderisce, entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui essa diventa operativa, all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotte antifrode (OLAF) (27) e adotta le opportune disposizioni applicabili al personale dell'Agenzia avvalendosi del modello allegato a tale accordo.

2.   La Corte dei conti europea ha il potere di audit, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.

3.   L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali controlli e verifiche in base alle rispettive competenze.

Articolo 96

Protezione delle informazioni classificate o delle informazioni sensibili non classificate da parte dell'Agenzia

Previa consultazione della Commissione, l'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti a quelle della Commissione per la protezione delle ICUE e delle informazioni sensibili non classificate, comprese le norme riguardanti lo scambio, l'elaborazione e la conservazione di tali informazioni, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (28) e alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (29).

Articolo 97

Responsabilità dell'Agenzia

1.   La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto in questione.

2.   La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.

3.   Nei casi di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4.   La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5.   La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni ad essi applicabili dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 98

Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1.   L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi e organizzazioni internazionali che hanno stipulato con l'Unione accordi internazionali in tal senso.

2.   Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 e all'articolo 42 sono elaborati accordi che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale, tali accordi rispettano in ogni caso lo statuto. Se del caso, includono altresì disposizioni relative allo scambio di informazioni classificate con paesi terzi e organizzazioni internazionali e alla protezione di tali informazioni. Tali disposizioni sono subordinate all'approvazione preliminare della Commissione.

3.   Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi e organizzazioni internazionali , nel quadro degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia.

4.   La Commissione provvede affinché l'Agenzia, nelle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, agisca nell'ambito del suo mandato e del quadro istituzionale esistente concludendo un accordo di lavoro adeguato con il direttore esecutivo dell'Agenzia

Articolo 99

Conflitti di interesse

1.   I membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati e gli osservatori rendono una dichiarazione d'impegno e una dichiarazione di interessi con le quali indicano l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse diretto o indiretto che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono accurate e complete. Sono rese per iscritto al momento dell'entrata in servizio delle persone interessate e vengono rinnovate annualmente. Sono aggiornate ogniqualvolta necessario, in particolare in caso di cambiamenti pertinenti della situazione personale delle persone interessate.

2.   Prima di ogni riunione alla quale partecipano, i membri del consiglio di amministrazione e del comitato di accreditamento di sicurezza, il direttore esecutivo, gli esperti nazionali distaccati, gli osservatori e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano, in modo accurato e completo, l'assenza o l'esistenza di qualunque interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno e non partecipano alle discussioni e alle votazioni su tali punti.

3.   Il consiglio di amministrazione e il comitato di accreditamento di sicurezza stabiliscono, nel loro regolamento interno, le modalità pratiche relative alle norme sulla dichiarazione di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2 e alla prevenzione e gestione del conflitto di interessi.

TITOLO X

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, CONTROLLO

Articolo 100

Programma di lavoro

Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario, che può essere specifico per ciascuna componente del programma. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Articolo 101

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 4 figurano nell'allegato.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 riguardo alla modifica dell'allegato intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori, se necessario.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e (se del caso) agli Stati membri.

4.   Ai fini del paragrafo 1, i destinatari dei fondi dell'Unione sono tenuti a fornire informazioni adeguate. I dati necessari per la verifica della performance sono raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

Articolo 102

Valutazione

1.   La Commissione effettua le valutazioni del programma con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.    Entro il 30 giugno 2024, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta l'attuazione del programma.

Tale valutazione riguarda tutte le componenti e le azioni del programma. Sono prese in esame le prestazioni dei servizi forniti, l'evoluzione delle esigenze degli utenti e delle capacità disponibili per la condivisione e la messa in comune per quanto riguarda l'attuazione dell'SSA e di GOVSATCOM, e dei dati e servizi offerti dai concorrenti per quanto riguarda l'attuazione di Galileo, Copernicus ed EGNOS. Per ciascuna componente, la valutazione prende altresì in esame, sulla base di un'analisi dei costi-benefici, l'impatto di tali evoluzioni, compresa la necessità di modificare la politica dei prezzi o l'esigenza di infrastrutture spaziali o terrestri supplementari.

Se necessario, la valutazione è corredata da una proposta adeguata.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   Le entità coinvolte nell'attuazione del presente regolamento trasmettono alla Commissione i dati e le informazioni necessari per la valutazione di cui al primo comma.

6.   Entro il 30 giugno 2024 e successivamente ogni quattro anni, la Commissione valuta la performance dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, mandato e compiti ▌, conformemente agli orientamenti della Commissione. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica , e si basa su un'analisi dei costi-benefici . Essa prende inoltre in considerazione la politica dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi e l'indipendenza e l'autonomia del comitato di accreditamento di sicurezza. La Commissione può inoltre esaminare la performance dell'Agenzia al fine di valutare la possibilità di affidarle ulteriori compiti, conformemente all'articolo 30, paragrafo 3. Se necessario, la valutazione è corredata da una proposta adeguata.

Qualora ritenga che non vi sia più motivo che l'Agenzia prosegua le sue attività, dati i suoi obiettivi, mandato e compiti, la Commissione può proporre di modificare di conseguenza il presente regolamento.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al consiglio di amministrazione e al comitato di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia la relazione di valutazione e le proprie conclusioni. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 103

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 104

Protezione dei dati personali e della vita privata

Il trattamento di dati personali nell'ambito dell'espletamento dei compiti e delle attività di cui al presente regolamento, anche da parte dell'Agenzia dell'Unione europea per lo spazio, è effettuato conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

TITOLO XI

DELEGA E MISURE DI ESECUZIONE

Articolo 105

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 52 e 101 è conferito alla Commissione ▌fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 52 e 101 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 52 e 101 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 106

Procedura d'urgenza

1.    Gli atti delegati adottati in conformità del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 105, paragrafo 6 . In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni .

Articolo 107

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il comitato si riunisce in diverse configurazioni specifiche come segue:

a)

Galileo ed EGNOS;

b)

Copernicus;

c)

SSA;

d)

GOVSATCOM;

e)

configurazione di sicurezza: tutti gli aspetti del programma relativi alla sicurezza, fatto salvo il ruolo del comitato di accreditamento di sicurezza. Possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori rappresentanti dell'ESA e dell'Agenzia. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare  (30);

f)

configurazione orizzontale: panoramica strategica dell'attuazione del programma, coerenza tra le diverse componenti del programma, misure trasversali e riassegnazione del bilancio di cui all'articolo 11.

1 bis.     Il comitato del programma istituisce, conformemente al suo regolamento interno, il «forum degli utenti» quale gruppo di lavoro incaricato di fornirgli consulenza sugli aspetti legati alle esigenze degli utenti, sull'evoluzione dei servizi e sulla diffusione tra gli utenti. Il forum degli utenti mira a garantire un coinvolgimento costante ed efficace degli utenti e si riunisce in configurazioni specifiche per ciascuna componente del programma.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.     Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, i rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali possono essere invitati alle riunioni del comitato in qualità di osservatori, alle condizioni stabilite nel regolamento interno di tale comitato, tenendo conto della sicurezza dell'Unione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 108

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.

3.   L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nel settore di sua competenza. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità di cui all'articolo 30. Tali attività di comunicazione sono effettuate conformemente ai pertinenti programmi di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Articolo 109

Abrogazione

1.   I regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   I riferimenti agli atti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 110

Disposizioni transitorie e continuità del servizio dopo il 2027

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 377/2014, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 912/2010 e in base alla decisione n. 541/2014/UE, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. In particolare il consorzio istituito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 541/2014/UE fornisce i servizi SST fino a 3 mesi dopo la firma da parte degli organismi nazionali costituenti dell'accordo che istituisce il partenariato SST di cui all'articolo 57.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) n. 377/2014, (UE) n. 1285/2013 e in base alla decisione n. 541/2014/UE.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese richieste per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4, ▌al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 111

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

…,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(2)   Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(4)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(5)  Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(6)  Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7).

(7)   La suddetta decisione del Consiglio scaturirà dalla proposta dell'Alto rappresentante di ampliare l'ambito di applicazione della decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, attualmente in fase di negoziazione.

(8)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)   Decisione di esecuzione (UE) 2017/224 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, che fissa le specifiche tecniche e operative che consentono al servizio commerciale offerto dal sistema istituito nel quadro del programma Galileo di svolgere la funzione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 34 del 9.2.2017, pag. 36.

(10)  Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

(11)  Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

(12)  Comunicazione «L'intelligenza artificiale per l'Europa» [COM(2018)0237 final], comunicazione «Verso uno spazio comune europeo dei dati» [COM(2018)0232 final], Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni [COM(2018)0008 final].

(13)  L'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici.

(14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

(15)  GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.

(16)  GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1.

(17)  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf.

(18)  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/146072.pdf.

(19)  EUCO 217/13

(20)  GU L 287 del 4.11.2011, pag. 1.

(21)   La suddetta decisione del Consiglio scaturirà dalla proposta dell'Alto rappresentante di ampliare l'ambito di applicazione della decisione 2014/496/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, attualmente in fase di negoziazione.

(22)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

(23)   Decisione di esecuzione (UE) 2016/413 della Commissione, del 18 marzo 2016, che fissa la sede dell'infrastruttura terrestre del sistema nato dal programma Galileo, prevede le misure necessarie a garantirne il funzionamento e abroga la decisione di esecuzione 2012/117/UE (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 45).

(24)   Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d'iscrizione e di concessione delle licenze per gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell'accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni dei servizi GMES (GU L 309 del 19.11.2013, pag. 1).

(25)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(26)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(27)  GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

(28)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(29)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(30)   Dovrebbe essere aggiunta al regolamento una dichiarazione del Consiglio e della Commissione sull'attuazione dell'articolo 107 in relazione agli aspetti di sicurezza del programma, che potrebbe essere formulata come segue: «Il Consiglio e la Commissione evidenziano che, a motivo della sensibilità degli aspetti del programma relativi alla sicurezza e in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. è particolarmente importante che il presidente del comitato del programma riunito nella configurazione di sicurezza si adoperi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato o al comitato di appello nell'esaminare l'adozione di progetti di atti di esecuzione concernenti gli aspetti di sicurezza del programma.»

INDICATORI CHIAVE

Gli indicatori chiave strutturano il monitoraggio della performance del programma in relazione ai suoi obiettivi di cui all'articolo 4, nell'ottica di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi.

1.    

A tal fine, per le relazioni annuali, sono raccolti dati relativi ai seguenti indicatori chiave, i cui dettagli di attuazione, come i parametri, le cifre e i valori nominali e le soglie associati (compresi i casi quantitativi e qualitativi) conformemente ai requisiti di missione applicabili e alle prestazioni previste, sono definiti negli accordi conclusi con le entità delegate:

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

Indicatore 1: precisione dei servizi di navigazione e misurazione del tempo forniti separatamente da Galileo e da EGNOS

Indicatore 2: disponibilità e continuità dei servizi forniti separatamente da Galileo e da EGNOS

Indicatore 3: copertura geografica dei servizi EGNOS e numero di procedure EGNOS pubblicate (APV-I e LPV-200)

Indicatore 4: soddisfazione degli utenti dell'UE riguardo ai servizi Galileo ed EGNOS

Indicatore 5: proporzione di ricevitori compatibili con Galileo ed EGNOS nel mercato mondiale e unionale dei ricevitori dei sistemi globali di navigazione satellitare / del sistema di potenziamento basato su satelliti (GNSS/SBAS)

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

Indicatore 1: numero di utenti dell'UE dei servizi Copernicus, dei dati Copernicus e dei sistemi di accesso alle informazioni e ai dati (DIAS), specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 1a: se del caso, numero di attivazioni dei servizi Copernicus richieste o fornite

Indicatore 1b: soddisfazione degli utenti dell'UE riguardo ai servizi Copernicus e DIAS

Indicatore 1c: affidabilità, disponibilità e continuità dei servizi Copernicus e dei flussi di dati Copernicus

Indicatore 2: numero di nuovi prodotti di informazione forniti nel portafoglio di ciascun servizio Copernicus

Indicatore 3: quantità di dati generati dai Sentinel

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

Indicatore 1: numero di utenti dell'UE delle componenti SSA, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: disponibilità dei servizi

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d)

Indicatore 1: numero di utenti dell'UE di GOVSATCOM, specificando, ove possibile, informazioni quali il tipo di utente, la distribuzione geografica e il settore di attività

Indicatore 2: disponibilità dei servizi

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Indicatore 1: numero di lanci per il programma (compresi i numeri per tipo di lanciatori)

Obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera f)

Indicatore 1: numero e ubicazione dei poli spaziali nell'Unione

Indicatore 2: proporzione di PMI stabilite nell'UE rispetto al valore totale dei contratti relativi al programma

2.    

La valutazione di cui all'articolo 102 tiene conto di ulteriori elementi quali:

a)

prestazioni dei concorrenti nei settori della navigazione e dell'osservazione della Terra

b)

diffusione dei servizi Galileo ed EGNOS presso gli utenti

c)

integrità dei servizi EGNOS

d)

diffusione dei servizi Copernicus presso gli utenti Copernicus di base

e)

numero di politiche dell'Unione o degli Stati membri che sfruttano Copernicus o ne traggono benefici

f)

analisi dell'autonomia della componente SST e del livello di indipendenza dell'UE in questo settore

g)

stato della messa in rete per le attività NEO

h)

valutazione delle capacità GOVSATCOM riguardo alle esigenze degli utenti di cui agli articoli 68 e 69

i)

soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi SSA e GOVSATCOM

j)

proporzione di lanci di Ariane e Vega nel mercato totale sulla base dei dati pubblicamente disponibili

k)

sviluppo del settore a valle misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di nuove imprese che utilizzano i dati, le informazioni e servizi spaziali dell'UE, dei posti di lavoro creati e del fatturato, per Stato membro, utilizzando le indagini Eurostat ove disponibili

l)

sviluppo del settore spaziale dell'UE a monte misurato, ove tali informazioni siano disponibili, in funzione del numero di posti di lavoro creati e del fatturato realizzato dagli Stati membri nonché della quota di mercato globale dell'industria spaziale europea, utilizzando le indagini Eurostat ove disponibili


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/424


P8_TA(2019)0403

Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (COM(2018)0434 — C8-0256/2018 — 2018/0227(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/50)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0434),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0256/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0408/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 272.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0521).


P8_TC1-COD(2018)0227

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172 e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa digitale nel periodo 2021-2027 che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del {reference to be updated as appropriate according to the new inter-institutional agreement: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4)}.

(2)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/ 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ▌(«regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(3)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (7), (Euratom, CE) n. 2185/96 (8) e (UE) 2017/1939 (9) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità alle disposizioni e procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(4)

A norma {reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: dell'articolo 88 della decisione / /UE del Consiglio (11)}, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. La loro partecipazione effettiva al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente dalla Commissione europea.

(5)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio , correlate ai bisogni esistenti e conformi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13), evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri , e tenendo conto dei quadri di misurazione e di riferimento esistenti nel settore digitale . Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori quantitativi e qualitativi misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

(5 bis)

Il programma dovrebbe garantire il massimo livello di trasparenza e rendicontabilità degli strumenti e dei meccanismi finanziari innovativi a titolo del bilancio dell'Unione, in particolare per quanto concerne il loro contributo, con riguardo sia alle aspettative iniziali che ai risultati finali, al conseguimento degli obiettivi dell'Unione.

(6)

Il vertice di Tallinn sul digitale (14) del settembre 2017 e le conclusioni del Consiglio europeo (15) del 19 ottobre 2017 hanno indicato che l'Europa deve investire nelle proprie economie e superare il divario di competenze se vuole mantenere e rafforzare la propria competitività e innovazione , la qualità della vita e il tessuto sociale. Il Consiglio europeo ha concluso che la trasformazione digitale offre enormi opportunità di innovazione, crescita e occupazione, contribuirà alla nostra competitività a livello mondiale e rafforzerà la diversità creativa e culturale. Per cogliere tali opportunità è necessario rispondere collettivamente alle sfide poste dalla trasformazione digitale e rivedere le politiche interessate dalla trasformazione digitale.

(6 bis)

La creazione di un'economia e di una società digitali europee forti trarrà vantaggio da un'efficace attuazione del Meccanismo per collegare l'Europa, dell'iniziativa Wifi4EU e del codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

(7)

Il Consiglio europeo ha concluso, in particolare, che l'Unione dovrebbe far fronte con urgenza alle tendenze emergenti, comprese questioni quali l'intelligenza artificiale ▌, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei dati, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, diritti digitali , diritti fondamentali e norme etiche. Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare entro l'inizio del 2018 un approccio europeo all'intelligenza artificiale e a proporre le iniziative necessarie per rafforzare le condizioni quadro in modo da consentire all'UE di esplorare nuovi mercati tramite innovazioni radicali basate sul rischio e di riaffermare il suo ruolo guida nel settore industriale.

(7 quater)

L'Europa deve effettuare sostanziali investimenti nel proprio futuro, per la creazione di capacità digitali strategiche che le consentano di beneficiare della rivoluzione digitale. A tal fine deve essere garantito un bilancio consistente (pari ad almeno 9,2 miliardi di EUR) a livello di UE, da integrare con notevoli sforzi d'investimento a livello nazionale e regionale, segnatamente attraverso un legame coerente e complementare con i fondi strutturali e di coesione.

(8)

La comunicazione della Commissione «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» (16) delinea, tra le opzioni per il futuro quadro finanziario, un programma per la trasformazione digitale dell'Europa che consenta di compiere «un grande passo avanti verso la crescita intelligente in ambiti quali l'infrastruttura di dati di alta qualità, la connettività e la cibersicurezza». Tale programma cercherebbe anche di garantire la leadership europea in materia di supercalcolo, Internet di prossima generazione, intelligenza artificiale, robotica e big data. Esso rafforzerebbe la posizione competitiva dell'industria e delle imprese europee nell'economia digitalizzata e inciderebbe anche in maniera significativa nel ridurre e colmare il divario di competenze in tutta l'Unione , garantendo che i cittadini europei dispongano delle qualifiche, delle competenze e delle conoscenze necessarie ad affrontare la trasformazione digitale .

(9)

La comunicazione «Verso uno spazio comune europeo dei dati» (17) definisce le nuove misure da adottare come passo essenziale verso uno spazio comune dei dati nell'UE, un'area digitale senza soluzione di continuità, la cui scala consenta lo sviluppo e l'innovazione di nuovi prodotti e servizi basati sui dati.

(10)

L'obiettivo generale del programma dovrebbe essere sostenere la trasformazione digitale dell'industria e promuovere un migliore sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico a vantaggio delle imprese e dei cittadini in tutta l'Unione , comprese le regioni ultraperiferiche e quelle economicamente svantaggiate . Il programma dovrebbe essere strutturato in cinque obiettivi specifici che rispecchino i settori strategici fondamentali: il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC), ▌ l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza, le competenze digitali avanzate e l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali e l'interoperabilità. In tutti questi ambiti il programma dovrebbe altresì mirare ad armonizzare meglio le politiche a livello regionale, degli Stati membri e dell'Unione, nonché a mettere in comune risorse private e industriali per aumentare gli investimenti e sviluppare sinergie più forti. Inoltre, il programma dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione e la resilienza della sua economia.

(10 bis)

I cinque obiettivi specifici sono distinti ma interdipendenti. Ad esempio, l'intelligenza artificiale necessita della cibersicurezza per essere affidabile, le capacità di calcolo ad alte prestazioni saranno fondamentali per supportare l'apprendimento nel contesto dell'intelligenza artificiale, e tutte e tre le capacità necessitano di competenze digitali avanzate. Sebbene le singole azioni realizzate nell'ambito del presente programma possano rientrare in un unico obiettivo specifico, gli obiettivi non dovrebbero essere considerati separatamente bensì come elementi centrali di un insieme coerente.

(10 ter)

Si avverte la necessità di sostenere le PMI che intendono avvalersi della trasformazione digitale nei loro processi produttivi. Ciò consentirà alle PMI di contribuire alla crescita dell'economia europea, attraverso un uso efficiente delle risorse.

(11)

È opportuno assegnare un ruolo centrale, nell'attuazione del programma, ai poli europei dell'innovazione digitale, che dovrebbero stimolare un'ampia adozione delle tecnologie digitali avanzate da parte dell'industria, in particolare le PMI e le entità con un massimo di 3 000 dipendenti e che non sono PMI (imprese a media capitalizzazione), delle organizzazioni pubbliche e del mondo accademico. Al fine di chiarire la distinzione tra i poli dell'innovazione digitale che ottemperano ai criteri di ammissibilità di cui al presente programma e i poli dell'innovazione digitale istituiti in seguito alla comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea (COM(2016)0180) e finanziati da altre fonti, i poli dell'innovazione digitale finanziati a titolo del presente programma dovrebbero essere denominati poli europei dell'innovazione digitale. I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero collaborare come una rete decentrata. Essi servono da punti di accesso alle capacità digitali più recenti, compresi il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e altre tecnologie innovative esistenti come le tecnologie abilitanti fondamentali, disponibili anche nei FabLab o nei City Lab. I poli fungeranno da sportelli unici per accedere a tecnologie provate e convalidate e promuovere l'innovazione aperta. Essi forniranno inoltre sostegno nel settore delle competenze digitali avanzate (ad esempio, coordinandosi con gli erogatori di istruzione al fine di sostenere la formazione degli studenti e la formazione sul lavoro per i lavoratori) . La rete dei poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare un'ampia copertura geografica in tutta Europa  (18) e dovrebbe altresì favorire la partecipazione delle regioni ultraperiferiche al mercato unico digitale.

(11 bis)

Nel primo anno del programma dovrebbe essere istituita una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale tramite una procedura aperta e competitiva da entità designate dagli Stati membri. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di classificare i candidati conformemente alle loro procedure nazionali e alle strutture amministrative e istituzionali, e la Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio. Le entità che stanno già svolgendo funzioni quali poli dell'innovazione digitale nel contesto dell'Iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea possono, a seguito di una procedura aperta e competitiva, essere designate dagli Stati membri quali candidate. La Commissione può coinvolgere esperti esterni indipendenti nel processo di selezione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero evitare la duplicazione superflua di competenze e funzioni a livello nazionale e dell'UE. Vi dovrebbe essere pertanto un'adeguata flessibilità nella designazione dei poli e nella determinazione delle relative attività e composizione. Al fine di garantire un'ampia copertura geografica in tutta l'Europa come pure un equilibrio per quanto riguarda le tecnologie e i settori coperti, la rete potrebbe essere ulteriormente ampliata attraverso una procedura aperta e competitiva.

(11 ter)

I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero sviluppare sinergie appropriate con i poli dell'innovazione digitale finanziati dal programma Orizzonte Europa o da altri programmi di ricerca e innovazione, con l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, in particolare l'EIT Digitale, e anche con reti esistenti quali la rete europea delle imprese o il polo InvestEU.

(11 quater)

I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero fungere da facilitatore per riunire, da un lato, l'industria, le imprese e le amministrazioni che hanno bisogno di nuove soluzioni tecnologiche e, dall'altro, le società, in particolare le start-up e le PMI, che dispongono di soluzioni pronte per il mercato.

(11 quinquies)

Un consorzio di entità giuridiche può essere selezionato quale polo europeo dell'innovazione digitale ai sensi del disposto dell'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, che autorizza entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale a partecipare a inviti a presentare proposte, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome delle entità e che queste ultime offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche.

(11 sexies)

I poli europei dell'innovazione digitale dovrebbero essere autorizzati a ricevere contributi dagli Stati membri, dai paesi terzi partecipanti o dalle autorità pubbliche degli stessi, nonché contributi da organismi o istituzioni internazionali, contributi dal settore privato, in particolare da parte di membri, azionisti o partner dei poli europei dell'innovazione digitale, entrate generate dagli attivi e dalle attività dei poli stessi, lasciti, donazioni e contributi di persone fisiche o finanziamenti, anche sotto forma di sovvenzioni a titolo del programma e di altri programmi dell'Unione.

(12)

Il programma dovrebbe essere attuato tramite progetti che rafforzano le capacità digitali essenziali e il loro ampio utilizzo. In tale contesto dovrebbe essere previsto il cofinanziamento con gli Stati membri e, se necessario, con il settore privato. Il tasso di cofinanziamento dovrebbe essere definito nel programma di lavoro. Soltanto in casi eccezionali il finanziamento dell'Unione potrebbe coprire fino al 100 % dei costi ammissibili.  A tal fine si dovrebbe, in particolare, raggiungere una massa critica di appalti per ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo e garantire che i fornitori in Europa rimangano all'avanguardia del progresso tecnologico.

(13)

Gli obiettivi strategici del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nell'ambito ▌del Fondo InvestEU.

(14)

Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per migliorare le capacità digitali dell'Unione come pure per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, senza duplicare i finanziamenti privati o escluderli, e avere un chiaro valore aggiunto europeo.

(15)

Per conseguire la massima flessibilità per l'intera durata del programma e sviluppare sinergie tra le sue componenti, ciascun obiettivo specifico può essere attuato utilizzando tutti gli strumenti disponibili a norma del regolamento finanziario. I meccanismi di attuazione da utilizzare sono la gestione diretta e la gestione indiretta nei casi in cui il finanziamento dell'Unione debba essere associato ad altre fonti di finanziamento o quando l'esecuzione richieda l'istituzione di strutture gestite in comune. Inoltre, per rispondere in particolare a nuovi sviluppi ed esigenze, ad esempio le nuove tecnologie, la Commissione, nell'ambito della procedura annuale di bilancio e in conformità del regolamento finanziario, può proporre di discostarsi dagli importi indicativi di cui al presente regolamento.

(15 bis)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci. Mentre per le azioni gestite direttamente e indirettamente i pertinenti programmi di lavoro forniscono uno strumento per garantire la coerenza, è opportuno porre in essere una collaborazione tra la Commissione e le pertinenti autorità degli Stati membri per garantire la coerenza e le complementarità anche tra i fondi gestiti direttamente o indirettamente e i fondi soggetti a gestione concorrente.

(16)

Le capacità di calcolo ad alte prestazioni e della relativa elaborazione dei dati nell'Unione dovrebbero permettere di garantire un più ampio utilizzo del calcolo ad alte prestazioni da parte dell'industria e, più in generale, nei settori di interesse pubblico, al fine di cogliere le opportunità uniche offerte dai supercomputer alla società per quanto riguarda la sanità, l'ambiente, la sicurezza e la competitività dell'industria, segnatamente delle piccole e medie imprese. L'acquisizione di supercomputer di altissimo livello renderà sicuro il sistema di alimentazione dell'Unione e aiuterà a diffondere servizi di simulazione, visualizzazione e realizzazione di prototipi, garantendo al contempo un sistema HPC nel rispetto dei valori e dei principi dell'Unione.

(17)

Il Consiglio (19) e il Parlamento europeo (20) hanno espresso il loro sostegno all'intervento dell'Unione in questo ambito. Inoltre nel 2017 -2018, diciannove Stati membri hanno firmato la dichiarazione EuroHPC (21), un accordo multigovernativo in cui si impegnano a collaborare con la Commissione per creare e implementare in Europa le infrastrutture HPC e di dati più avanzate, che saranno così a disposizione delle comunità scientifiche e dei partner pubblici e privati in tutta l'Unione.

(18)

Per quanto concerne l'obiettivo specifico del calcolo ad alte prestazioni, un'impresa comune è considerata il meccanismo di attuazione più adatto, in particolare per coordinare le strategie e gli investimenti nazionali e dell'Unione nell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni e nelle attività di ricerca e sviluppo, mettere in comune risorse provenienti da fondi pubblici e privati e tutelare gli interessi economici e strategici dell'Unione (22). Inoltre i centri di competenze per il calcolo ad alte prestazioni , secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, negli Stati membri forniranno servizi di calcolo ad alte prestazioni all'industria, incluse le PMI e le start-up, al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni.

(19)

Lo sviluppo di capacità correlate all'intelligenza artificiale costituisce un cruciale fattore di stimolo per la trasformazione digitale dell'industria , dei servizi e del settore pubblico. Nelle fabbriche, nelle applicazioni in acque profonde, nelle case, nelle città e negli ospedali si utilizzano sempre più robot autonomi. Le piattaforme commerciali di intelligenza artificiale sono passate dalla fase di prova a quella dell'applicazione concreta nei settori della sanità e dell'ambiente; tutte le maggiori case automobilistiche stanno sviluppando automobili senza conducente, mentre le tecniche di apprendimento automatico sono al centro di tutte le principali piattaforme web e delle applicazioni basate sui big data. Affinché sia competitiva a livello internazionale, è essenziale che l'Europa unisca le forze a tutti i livelli. Gli Stati membri l'hanno riconosciuto con impegni concreti a collaborare nel quadro di un piano d'azione coordinato.

(19 bis)

Gli archivi di algoritmi possono includere un ampio insieme di algoritmi, incluse soluzioni semplici quali gli algoritmi di classificazione, gli algoritmi relativi a reti neurali o gli algoritmi di pianificazione o ragionamento, o soluzioni più elaborate, come gli algoritmi di riconoscimento vocale, gli algoritmi di navigazione integrati in dispositivi autonomi, come i droni, o in automobili a guida autonoma, gli algoritmi di IA integrati in robot che consentono loro di interagire con l'ambiente in cui si trovano e adattarsi a esso. È opportuno rendere facilmente accessibili a tutti gli archivi di algoritmi sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

(19 ter)

Nella sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea, il Parlamento europeo ha sottolineato l'impatto delle barriere linguistiche sull'industria e sulla sua digitalizzazione. In questo contesto, lo sviluppo di tecnologie del linguaggio su larga scala basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione automatica, il riconoscimento vocale, l'analisi dei big data, i sistemi di dialogo e di risposta alle domande sono essenziali per preservare la diversità linguistica, garantire l'inclusione e consentire la comunicazione uomo-uomo e uomo-macchina.

(19 quater)

I prodotti e i servizi basati sull'intelligenza artificiale dovrebbero essere di facile impiego, a norma di legge per impostazione predefinita e offrire ai consumatori una scelta più ampia e maggiori informazioni, in particolare sulla qualità dei prodotti o dei servizi.

(20)

La disponibilità di set di dati su vasta scala nonché di strutture di prova e sperimentazione è di grande importanza ai fini dello sviluppo dell'intelligenza artificiale , incluse le tecnologie del linguaggio .

(21)

Nella sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (23) il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di un approccio europeo comune alla cibersicurezza, riconoscendo la necessità di sensibilizzare su tale materia, e ha indicato nella ciberresilienza una responsabilità cruciale per i dirigenti delle imprese nonché per i responsabili politici nazionali ed europei nel settore della sicurezza industriale , come pure l'attuazione della sicurezza e della tutela della vita privata per impostazione predefinita e fin dalla progettazione .

(22)

La cibersicurezza rappresenta una sfida per l'intera Unione, e non può ▌essere affrontata soltanto tramite iniziative nazionali ▌. La capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza dovrebbe essere potenziata al fine di dotare l'Unione delle capacità necessarie per proteggere i ▌cittadini , le amministrazioni pubbliche e le ▌imprese dalle minacce informatiche. Inoltre i consumatori dovrebbero essere tutelati quando utilizzano prodotti connessi che possono essere oggetto di attacchi informatici e compromettere la loro sicurezza. Questi obiettivi dovrebbero essere conseguiti tramite un'azione congiunta con gli Stati membri e il settore privato, sviluppando e coordinando tra loro progetti volti a potenziare le capacità dell'Europa nel settore della cibersicurezza e a garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, nonché aggregando le competenze in questo campo per garantire la massa critica e l'eccellenza.

(23)

Nel settembre 2017 la Commissione ha presentato un pacchetto di iniziative (24) che delinea un approccio globale dell'Unione alla cibersicurezza, allo scopo di potenziare le capacità dell'Europa di gestire le minacce e gli attacchi informatici e di rafforzare la capacità tecnologica e industriale in questo ambito. Ciò include il regolamento relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione («regolamento sulla cibersicurezza»).

(24)

La fiducia costituisce una condizione essenziale per il funzionamento del mercato unico digitale. Le tecnologie della cibersicurezza, come le identità digitali, la crittografia o il rilevamento delle intrusioni, e le loro applicazioni in ambiti quali il settore finanziario, l'industria 4.0, l'energia, i trasporti, la sanità o l'amministrazione elettronica sono essenziali per salvaguardare la sicurezza e la fiducia nelle attività e nelle operazioni online da parte dei cittadini, delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.

(25)

Il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 19 ottobre 2017, ha sottolineato che, affinché la creazione di un'Europa digitale possa avere successo, l'Unione necessita in particolare di mercati del lavoro e sistemi di istruzione e di formazione adeguati all'era digitale, e che occorre investire nelle competenze digitali per dare a tutti i cittadini europei le capacità e gli strumenti per agire.

(26)

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017 il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti l'agenda del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, compresi il pilastro europeo dei diritti sociali, l'istruzione e la formazione e l'attuazione della nuova agenda per le competenze per l'Europa. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a vagliare eventuali misure per affrontare le sfide in materia di competenze connesse alla digitalizzazione, alla cibersicurezza, all'alfabetizzazione mediatica e all'intelligenza artificiale, nonché la necessità di un approccio inclusivo all'istruzione e alla formazione, fondato sull'apprendimento permanente e trainato dall'innovazione. In risposta a tale richiesta, la Commissione ha presentato, il 17 gennaio 2018, un primo pacchetto di misure (25) per affrontare questioni quali le competenze chiave, le competenze digitali nonché i valori comuni e l'istruzione inclusiva. Nel maggio 2018 è stato presentato un secondo pacchetto di misure che costituisce un progresso verso la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 e che a sua volta pone l'accento sul ruolo centrale delle competenze digitali.

(26 bis)

Per alfabetizzazione mediatica si intendono le competenze essenziali (conoscenze, abilità e atteggiamenti) che consentono ai cittadini di rapportarsi ai media e ad altri fornitori di informazioni in modo efficace nonché di sviluppare un pensiero critico e capacità di apprendimento permanente per socializzare e diventare cittadini attivi.

(26 ter)

Data la necessità di un approccio olistico, il programma dovrebbe altresì tenere conto degli ambiti di inclusione, qualificazione, formazione e specializzazione che sono decisivi, oltre alle competenze digitali avanzate, per la creazione di valore aggiunto nella società della conoscenza.

(27)

Nella sua risoluzione del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (26), il Parlamento europeo ha affermato che l'istruzione, la formazione e l'apprendimento permanente sono la chiave di volta della coesione sociale in una società digitale. Il Parlamento europeo ha chiesto inoltre che la prospettiva di genere sia integrata in tutte le iniziative digitali sottolineando la necessità di affrontare il divario di genere nel settore delle TIC, poiché tale aspetto è fondamentale ai fini della prosperità e della crescita a lungo termine dell'Europa.

(28)

Le tecnologie digitali avanzate sostenute dal presente programma, come il calcolo ad alte prestazioni, la cibersicurezza e l'intelligenza artificiale, sono ormai abbastanza mature da poter uscire dagli spazi della ricerca per essere implementate, applicate e ulteriormente sviluppate a livello dell'Unione. Come l'implementazione di queste tecnologie, anche la dimensione delle competenze richiede una risposta a livello dell'Unione. Occorre sviluppare ulteriormente, aumentare e rendere accessibili in tutta l'UE opportunità di formazione in materia di competenze digitali avanzate , incluse le competenze in materia di protezione dei dati . La loro assenza potrebbe ostacolare un'implementazione agevole delle tecnologie digitali avanzate e compromettere la competitività generale dell'economia dell'Unione. Le azioni sostenute dal presente programma sono complementari alle azioni sostenute dai programmi FSE, FESR , ERASMUS+ e Orizzonte Europa. Saranno destinate alla forza lavoro, nel settore sia pubblico che privato, in particolare i professionisti delle TIC e altri professionisti del settore, nonché agli studenti. In queste categorie sono inclusi tirocinanti e formatori. Con forza lavoro si fa riferimento alla popolazione economicamente attiva, che include sia le persone occupate (dipendenti e autonomi) sia i disoccupati.

(29)

La modernizzazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici tramite strumenti digitali è di importanza cruciale per ridurre gli oneri amministrativi a carico ▌dei cittadini ▌, rendendo le loro interazioni con le autorità pubbliche più rapide, più semplici e meno costose, e aumentando l'efficienza , la trasparenza e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese , migliorando nel contempo l'efficienza della spesa pubblica . Poiché alcuni servizi di interesse pubblico hanno già ora una dimensione europea, il sostegno alla loro attuazione e implementazione a livello dell'Unione dovrebbe garantire che i cittadini e le imprese possano beneficiare dei vantaggi offerti dall'accesso a servizi digitali multilingui di alta qualità in tutta l'Europa. Inoltre, si prevede che il sostegno dell'Unione in questo settore incoraggi il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

(29 bis)

La digitalizzazione può agevolare e migliorare l'accessibilità senza barriere per tutti, compresi gli anziani, le persone a mobilità ridotta o con disabilità, e le persone che vivono nelle zone remote o rurali.

(30)

Per realizzare la trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico come la sanità (27), la mobilità, la giustizia, il monitoraggio terrestre/ambientale, la sicurezza, la riduzione delle emissioni di carbonio, l'infrastruttura energetica, l'istruzione e la formazione e la cultura è necessario mantenere e ampliare le infrastrutture di servizi digitali, che rendono possibile lo scambio sicuro di dati a livello transfrontaliero e promuovono lo sviluppo nazionale. Il loro coordinamento nell'ambito del presente regolamento permette di sfruttare al meglio le sinergie.

(30 bis)

L'implementazione delle necessarie tecnologie digitali, in particolare quelle nel quadro degli obiettivi specifici del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale e della cibersicurezza e della fiducia, è fondamentale per cogliere i benefici della trasformazione digitale e potrebbe essere completata da altre tecnologie all'avanguardia e future, come i registri distribuiti (ad esempio blockchain).

(30 ter)

Il digitale dovrebbe consentire ai cittadini dell'UE di accedere ai propri dati personali, usarli e gestirli in modo sicuro a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano i cittadini e i dati.

(31)

Nella dichiarazione di Tallinn del 6 ottobre 2017, il Consiglio dell'UE ha concluso che il progresso digitale sta trasformando in profondità le nostre società ed economie e mette in discussione l'efficacia di politiche sviluppate in precedenza in molti settori, nonché il ruolo e la funzione della pubblica amministrazione nel suo complesso. È nostro dovere prevedere e gestire queste sfide per rispondere alle esigenze e alle aspettative dei cittadini e delle imprese.

(32)

La modernizzazione delle pubbliche amministrazioni europee costituisce una delle priorità fondamentali per un'attuazione efficace della strategia per il mercato unico digitale. La valutazione intermedia della strategia ha evidenziato la necessità di agevolare la trasformazione delle pubbliche amministrazioni e garantire ai cittadini un accesso facile, affidabile e fluido ai servizi pubblici.

(33)

L'analisi annuale della crescita pubblicata dalla Commissione nel 2017 (28) rivela che la qualità delle pubbliche amministrazioni europee ha un impatto diretto sull'ambiente economico ed è pertanto di importanza cruciale per stimolare la produttività, la competitività, la cooperazione economica, la crescita sostenibile, l'occupazione e i posti di lavoro di elevata qualità . In particolare, sono necessari una pubblica amministrazione efficiente e trasparente e sistemi giudiziari efficaci per favorire la crescita economica e offrire servizi di alta qualità a imprese e cittadini.

(34)

L'interoperabilità dei servizi pubblici europei riguarda tutti i livelli dell'amministrazione: dell'Unione, nazionale, regionale e locale. Oltre a rimuovere gli ostacoli al funzionamento del mercato unico, l'interoperabilità agevola la cooperazione transfrontaliera, la promozione di norme europee, un'attuazione efficace delle politiche e offre significative possibilità per evitare l'insorgere di barriere elettroniche transfrontaliere, assicurando altresì la creazione di servizi pubblici comuni nuovi, o il consolidamento di quelli già in fase di sviluppo, a livello dell'Unione. Per eliminare la frammentazione dei servizi europei e sostenere le libertà fondamentali e l'applicazione del riconoscimento reciproco nell'UE, è opportuno promuovere un approccio olistico transfrontaliero e transettoriale all'interoperabilità nel modo più efficace possibile e più rispondente alle esigenze degli utenti finali. Ne consegue che l'interoperabilità deve essere intesa in senso ampio, spaziando dagli aspetti tecnici a quelli giuridici e comprendendo elementi strategici del settore. La gamma di attività dovrebbe dunque spingersi al di là del ciclo di vita abituale delle soluzioni per includere tutti gli elementi degli interventi in grado di promuovere le condizioni quadro necessarie per un'interoperabilità costante a livello generale. Il programma dovrebbe altresì agevolare il reciproco arricchimento tra le diverse iniziative nazionali, conseguendo lo sviluppo della società digitale.

(34 bis)

Il programma dovrebbe pertanto promuovere le soluzioni open source per consentire il riutilizzo, accrescere la fiducia e garantire la trasparenza. Tale approccio avrà un impatto positivo sulla sostenibilità dei progetti finanziati.

(35)

La dotazione finanziaria stanziata per attività specifiche dedicate all'attuazione del quadro di interoperabilità e all'interoperabilità delle soluzioni sviluppate ammonta a 194 milioni di EUR.

(36)

La risoluzione del Parlamento europeo del 1o giugno 2017 sulla digitalizzazione dell'industria europea (29) sottolinea l'importanza di sbloccare sufficienti finanziamenti pubblici e privati per la digitalizzazione dell'industria europea.

(37)

Nell'aprile 2016 la Commissione ha adottato l'iniziativa per la digitalizzazione dell'industria europea per «fare in modo che qualsiasi industria in Europa possa beneficiare appieno delle innovazioni digitali, indipendentemente dal settore in cui opera, dal luogo in cui si trova e dalle sue dimensioni». Ciò è particolarmente importante per le PMI dei settori culturali e creativi.

(38)

Il Comitato economico e sociale europeo ha accolto con favore la comunicazione «Digitalizzazione dell'industria europea» e ha ritenuto che essa, insieme ai documenti che la accompagnano, «rappresenti il primo passo nell'ambito di un ampio programma di lavoro a livello europeo da realizzarsi in stretta collaborazione reciproca tra tutte le parti pubbliche e private interessate» (30).

(39)

Per conseguire gli obiettivi può essere necessario fare leva sul potenziale delle tecnologie complementari nel campo delle reti e del calcolo, come si afferma nella comunicazione «Digitalizzazione dell'industria europea» (31), che riconosce che la «disponibilità di reti e infrastrutture cloud di prim'ordine» costituisce una componente essenziale della digitalizzazione dell'industria.

(40)

Il regolamento (UE) 2016/679 fornisce una serie unica di norme direttamente applicabili negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, garantisce la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri dell'UE e rafforza la fiducia e la sicurezza dei singoli cittadini — due elementi indispensabili per la creazione di un vero mercato unico digitale. Pertanto, quando comportano il trattamento di dati personali, tutte le azioni intraprese nell'ambito del presente programma dovrebbero sostenere l'applicazione del regolamento (UE 2016/679) , ad esempio nel settore dell'intelligenza artificiale e della tecnologia blockchain (a catena di blocchi). Tali azioni dovrebbero sostenere lo sviluppo di tecnologie digitali che rispettino gli obblighi di «protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita».

(41)

Inoltre il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro internazionale e dell'UE in materia di protezione e applicazione della proprietà intellettuale. La protezione efficace della proprietà intellettuale riveste un ruolo essenziale ai fini dell'innovazione, ed è pertanto fondamentale per l'attuazione efficace del programma.

(42)

Gli organismi che attuano il presente programma dovrebbero essere conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alle normative nazionali in materia di trattamento delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate UE. Per l'obiettivo specifico 3 potrebbe essere necessario, per motivi di sicurezza, escludere le entità controllate da paesi terzi dagli inviti a presentare proposte e offerte previsti dal presente programma. In casi eccezionali può essere necessaria un'esclusione di questo tipo anche per gli obiettivi specifici 1 e 2. I motivi di sicurezza alla base dell'esclusione dovrebbero essere proporzionati e debitamente giustificati con riferimento ai rischi che comporterebbe l'inclusione di dette entità.

(43)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima (32). Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e revisione.

 

(45)

I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati in modo da conseguire gli obiettivi del programma conformemente alle priorità dell'Unione e degli Stati membri, assicurando nel contempo la coerenza, la trasparenza e la continuità dell'azione comune da parte dell'Unione e degli Stati membri. I programmi di lavoro dovrebbero essere adottati, in linea di principio, ▌ogni due anni ▌, oppure, laddove giustificato da esigenze correlate all'attuazione del programma, su base annuale . Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(46)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I e II intesa a rivedere e/o integrare gli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli sanciti agli articoli 8, 11, 16, 21, 35, 38 e 47 sulla protezione dei dati di carattere personale, sulla libertà di espressione e d'informazione, sulla libertà d'impresa, sulla non discriminazione, sulla protezione della salute, sulla protezione dei consumatori e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

 

(49)

Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'UE efficaci,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa digitale («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione europea e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

b)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

c)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

d)

«paese associato»: un paese terzo che ha sottoscritto con l'Unione un accordo che consente la sua partecipazione al programma a norma dell'articolo [10];

d bis)

«organizzazione internazionale di interesse europeo»: un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o la cui sede principale è in uno Stato membro;

e)

«polo europeo dell'innovazione digitale»: un soggetto giuridico ▌selezionato conformemente all'articolo 16 per svolgere i compiti previsti dal programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti software, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria , nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti . Il polo europeo dell'innovazione digitale è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle imprese a media capitalizzazione, alle imprese in fase di espansione e alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione.

f)

«competenze digitali avanzate»: le competenze professionali e le abilità che richiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere, progettare, sviluppare, gestire, testare, implementare , utilizzare e mantenere le tecnologie , i prodotti e i servizi sostenuti dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e);

f bis)

«partenariato europeo»: iniziativa quale definita dal [regolamento sul programma quadro Orizzonte Europa, aggiungere riferimento];

f ter)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

g)

«cibersicurezza»: l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e le persone interessate dalle minacce informatiche;

h)

«infrastrutture di servizi digitali»: le infrastrutture che permettono la fornitura di servizi in rete per via elettronica, generalmente tramite Internet;

i)

«marchio di eccellenza»: marchio certificato quale definito dal [regolamento sul programma quadro Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è il seguente: sostenere e accelerare la trasformazione digitale dell'economia , dell'industria e della società europee per permettere alle imprese , alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini europei di tutta l'Unione di beneficiare dei suoi vantaggi , nonché migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale globale contribuendo a ridurre il divario digitale in tutta l'Unione e rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione. A tal fine sono necessari un sostegno globale, transettoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell'Unione . Il programma , attuato in stretto coordinamento con altri programmi di finanziamento dell'Unione, a seconda dei casi, mira a :

a)

rafforzare e promuovere le capacità dell'Europa nei settori chiave delle tecnologie digitali tramite un'implementazione su vasta scala;

b)

ampliare la loro diffusione e adozione nel settore privato e nei settori di interesse pubblico , promuovendo la loro trasformazione digitale e l'accesso alle tecnologie digitali .

2.   I cinque obiettivi specifici interconnessi del programma sono i seguenti:

a)

obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni;

b)

obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale;

c)

obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia;

d)

obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate;

e)

obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità.

Articolo 4

Calcolo ad alte prestazioni

1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

implementare, coordinare a livello dell'Unione e operare nell'Unione un'infrastruttura di dati e supercalcolo a esascala integrata , orientata alla domanda, guidata dalle applicazioni e di prim'ordine, facilmente accessibile ▌agli utenti pubblici e privati , segnatamente alle PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano, e per finalità di ricerca conformemente al {regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo} ;

b)

implementare tecnologia pronta per l'uso/operativa derivante da attività di ricerca e innovazione, al fine di creare un ecosistema integrato a livello dell'Unione per il calcolo ad alte prestazioni che comprenda vari aspetti nei segmenti della catena del valore scientifica e industriale, inclusi hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali, con un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati ;

c)

implementare e operare un'infrastruttura post-esascala , compresa l'integrazione con le tecnologie informatiche quantistiche, e ▌infrastrutture di ricerca in campo informatico ; incoraggiare lo sviluppo nell'Unione degli hardware e dei software necessari per tale implementazione .

2.     Le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 sono attuate principalmente attraverso l'impresa comune istituita dal regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo  (33).

Articolo 5

Intelligenza artificiale

1.   L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

sviluppare e potenziare le capacità e le conoscenze di base dell'intelligenza artificiale nell'Unione, compresi le risorse di dati di qualità nonché i corrispondenti meccanismi di scambio e gli archivi di algoritmi, garantendo nel contempo un approccio incentrato sulla persona e inclusivo che rispetti i valori europei.

Nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati , le soluzioni e i dati basati sull'intelligenza artificiale resi disponibili rispettano il principio della protezione dei dati e della vita privata sin dalla progettazione ;

b)

rendere queste capacità accessibili a tutte le imprese , in particolare le PMI e le start-up, la società civile, le organizzazioni senza scopo di lucro, gli istituti di ricerca e le università, e le pubbliche amministrazioni , al fine di massimizzare i benefici che esse recano alla società e all'economia europee ;

c)

rafforzare e mettere in rete le strutture di prova e sperimentazione per l'intelligenza artificiale ▌negli Stati membri;

c bis)

al fine di sviluppare e potenziare l'applicazione commerciale e i sistemi produttivi, agevolare l'integrazione delle tecnologie nelle catene del valore e lo sviluppo di modelli di business innovativi e ridurre il divario temporale tra l'innovazione e l'industrializzazione; favorire l'adozione di soluzioni basate sull'IA nei settori di interesse pubblico e nella società.

1 ter.     La Commissione, in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale e dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale, precisa le condizioni relative alle questioni etiche nei programmi di lavoro nell'ambito dell'obiettivo specifico 2. Gli inviti a presentare proposte o gli accordi di sovvenzione includono le condizioni pertinenti stabilite nei programmi di lavoro.

Se del caso, la Commissione svolge controlli di carattere etico. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi alle condizioni o alle norme etiche possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.

1 quater.     Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta.

I requisiti etici e giuridici di cui al presente articolo si applicano a tutte le azioni dell'obiettivo specifico 2, indipendentemente dalle modalità di attuazione.

Articolo 6

Cibersicurezza e fiducia

1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere, insieme agli Stati membri, lo sviluppo e l'acquisizione di attrezzature, infrastrutture di dati e strumenti avanzati per la cibersicurezza al fine di pervenire a un elevato livello comune di cibersicurezza sul piano europeo , nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e dei diritti fondamentali, assicurando nel contempo l'autonomia strategica dell'UE ;

b)

sostenere lo sviluppo e l'impiego ottimale delle conoscenze, delle capacità e delle competenze europee connesse alla cibersicurezza , nonché la condivisione e l'integrazione delle migliori pratiche;

c)

garantire un'ampia implementazione delle soluzioni di cibersicurezza più recenti in tutti i settori economici, prestando una particolare attenzione ai servizi pubblici e agli operatori economici essenziali, quali le PMI;

d)

rafforzare le capacità negli Stati membri e nel settore privato per aiutarli a ottemperare alla direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione79 , anche attraverso misure volte a sviluppare una cultura della cibersicurezza nelle organizzazioni;

d bis)

migliorare la resilienza agli attacchi informatici, sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi basilari di sicurezza da parte degli utenti, in particolare i servizi pubblici, le PMI e le start-up, in modo da garantire che le imprese dispongano almeno di livelli basilari di sicurezza, quali la crittografia end-to-end dei dati e delle comunicazioni e gli aggiornamenti dei software, e incoraggiare il ricorso alla sicurezza sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, la conoscenza dei processi basilari di sicurezza e l'igiene informatica;

1 bis.     Le azioni relative all'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia sono attuate principalmente attraverso il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete di competenza per la cibersicurezza, conformemente al [regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio  (34)].

Articolo 7

Competenze digitali avanzate

1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate sostiene lo sviluppo di competenze digitali avanzate nei settori interessati dal presente programma, contribuendo in tal modo ad ampliare il serbatoio di talenti dell'Europa , colmando il divario digitale, e a promuovere una maggiore professionalità tenendo conto dell'equilibrio di genere , in particolare per quanto riguarda il calcolo ad alte prestazioni e il cloud computing , l'analisi dei big data, la cibersicurezza, le tecnologie del registro distribuito (quale ad esempio la tecnologia blockchain), le tecnologie quantistiche , la robotica, l'intelligenza artificiale. Al fine di affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze e incoraggiare la specializzazione in tecnologie e applicazioni digitali, l'intervento finanziario persegue i seguenti obiettivi operativi:

a)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a lungo termine che comprendano l'apprendimento misto per gli studenti ▌e la forza lavoro;

b)

sostenere la concezione e la realizzazione di corsi e attività di formazione di alta qualità a breve termine per ▌la forza lavoro , in particolare nelle PMI e nel settore pubblico ;

c)

sostenere attività di formazione sul posto di lavoro e tirocini di alta qualità per gli studenti ▌e la forza lavoro, in particolare nelle PMI e nel settore pubblico .

2.     Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico — Competenze digitali avanzate sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta.

Articolo 8

Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

1.    L'intervento finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità persegue i seguenti obiettivi operativi , colmando nel contempo il divario digitale :

a)

sostenere il settore pubblico e i settori di interesse pubblico, come la sanità e l'assistenza, l'istruzione, la giustizia, le dogane, i trasporti, la mobilità, l'energia, l'ambiente e i settori culturali e creativi, tra cui le imprese pertinenti stabilite all'interno dell'Unione, affinché accedano effettivamente alle tecnologie digitali più avanzate, quali ad esempio il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza, e le implementino;

b)

implementare, gestire e mantenere infrastrutture di servizi digitali all'avanguardia interoperabili a livello transeuropeo in tutta l'Unione (e i relativi servizi), in complementarità con le azioni nazionali e regionali;

b bis)

sostenere l'integrazione e l'utilizzo delle infrastrutture transeuropee di servizi digitali e delle norme digitali europee approvate nel settore pubblico e nei settori di interesse pubblico per agevolare un'attuazione e un'interoperabilità efficienti in termini di costi;

c)

facilitare lo sviluppo, l'aggiornamento e l'utilizzo di soluzioni e quadri da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese e dei cittadini europei, compreso l'open source e il riutilizzo di soluzioni e quadri per l'interoperabilità;

d)

consentire al settore pubblico e all'industria dell'Unione, in particolare alle PMI, di accedere facilmente ad attività pilota e di prova delle tecnologie digitali e di intensificare il loro utilizzo , anche a livello transfrontaliero;

e)

sostenere l'adozione da parte del settore pubblico e dell'industria dell'Unione, e segnatamente da parte delle PMI e delle start-up, delle tecnologie digitali avanzate e di tecnologie correlate, compresi, in particolare, il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e  altre tecnologie all'avanguardia e future , come i registri distribuiti (quale ad esempio la tecnologia blockchain) ;

f)

sostenere la progettazione, la prova, l'applicazione, l'implementazione e il mantenimento di soluzioni digitali interoperabili , comprese soluzioni di pubblica amministrazione digitale, per i servizi pubblici a livello dell'UE forniti tramite una piattaforma di soluzioni a riuso basata sui dati, promuovere l'innovazione e istituire quadri comuni per realizzare tutto il potenziale dei servizi delle pubbliche amministrazioni a favore dei cittadini e delle imprese europei;

g)

garantire a livello dell'Unione la capacità costante di essere alla guida dello sviluppo digitale, oltre che di osservare, analizzare e adattarsi alle tendenze digitali in rapida evoluzione, nonché condividere e integrare le migliori pratiche;

h)

sostenere la collaborazione alla realizzazione di un ecosistema europeo per infrastrutture digitali e di condivisione dei dati affidabili che utilizzano , fra l'altro, servizi e applicazioni di registro distribuito, compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni transfrontaliere dell'UE basate sul principio della sicurezza e della riservatezza sin dalla progettazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei consumatori e di protezione dei dati ;

i)

realizzare e potenziare i poli europei dell'innovazione digitale e le rispettive reti .

2.     Le azioni nell'ambito del presente obiettivo specifico sono attuate principalmente attraverso la gestione diretta.

Articolo 9

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 8 192 391 000 EUR a prezzi 2018 (9 194 000 000 EUR a prezzi correnti).

2.   La ripartizione indicativa dell'importo citato è la seguente:

a)

fino a 2 404 289 438 EUR a prezzi 2018 ( 2 698 240 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni;

b)

fino a 2 226 192 703 EUR a prezzi 2018 ( 2 498 369 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale;

c)

fino a 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 ( 1 998 696 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia;

d)

fino a 623 333 672 EUR a prezzi 2018 ( 699 543 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate;

e)

fino a 1 157 620 312 EUR a prezzi 2018 ( 1 299 152 000 EUR a prezzi correnti) per l'obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità.

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

5.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma , anche per integrare le sovvenzioni accordate all'azione fino al 100 % del costo totale ammissibile, ove possibile, fatti salvi il principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario e le norme sugli aiuti di Stato . La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. ▌Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

6.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 10

Paesi terzi associati al programma

1.

Il programma è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

2.

L'associazione totale o parziale al programma di paesi terzi non menzionati al paragrafo 1 si basa su una valutazione caso per caso degli obiettivi specifici , conformemente ▌alle condizioni stabilite in un accordo specifico relativo alla partecipazione del paese terzo a qualsiasi programma dell'Unione, purché tale accordo specifico rispetti pienamente i seguenti criteri :

la partecipazione del paese terzo è nell'interesse dell'Unione;

la partecipazione contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3;

la partecipazione non solleva problemi di sicurezza e rispetta pienamente i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 12;

l'accordo garantisce un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

l'accordo stabilisce le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

l'accordo non conferisce al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

l'accordo garantisce il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2 bis.

Nel preparare i programmi di lavoro, la Commissione europea o altri organismi di attuazione competenti verificano, in base a una valutazione caso per caso, se le condizioni stabilite nell'accordo di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte per quanto riguarda le azioni incluse nei programmi di lavoro.

Articolo 11

Cooperazione internazionale

1.   L'Unione può collaborare con i paesi terzi di cui all'articolo 10, con altri paesi terzi e con organizzazioni od organismi internazionali stabiliti in tali paesi, in particolare nel quadro del partenariato euromediterraneo e del partenariato orientale, nonché con i paesi vicini, in particolare quelli dei Balcani occidentali e del Mar Nero. Fatto salvo l'articolo 18 , i relativi costi non sono coperti dal programma.

2.   Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1, nell'ambito dell'obiettivo specifico 1  — Calcolo ad alte prestazioni, dell'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale e dell'obiettivo specifico 3 - Cibersicurezza e fiducia, si applica l'articolo 12.

Articolo 12

Sicurezza

1.    Le azioni realizzate nell'ambito del programma sono conformi alle norme applicabili in materia di sicurezza, in particolare a quelle sulla protezione delle informazioni classificate dalla divulgazione non autorizzata, nonché alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione. Per le azioni realizzate al di fuori dell'Unione utilizzando e/o producendo informazioni classificate è necessaria non soltanto la loro conformità ai suddetti requisiti, ma anche la conclusione di un accordo in materia di sicurezza tra l'Unione e il paese terzo in cui è condotta l'attività.

2.    Se del caso, le proposte e le offerte comprendono un'autovalutazione della sicurezza, che rileva eventuali questioni relative alla sicurezza e illustra nel dettaglio come saranno affrontate al fine di adempiere la pertinente normativa nazionale e dell'Unione.

3.    Se del caso, la Commissione o l'organismo di finanziamento sottopone a un controllo di sicurezza le proposte che sollevano questioni relative alla sicurezza.

4.    Se del caso, le azioni sono conformi alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione (35) e alle relative norme di attuazione.

5.    Il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare, per motivi di sicurezza debitamente giustificati , a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 3. In tali casi gli inviti a presentare proposte e le gare d'appalto sono rivolti esclusivamente ai soggetti stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o da cittadini di Stati membri.

Ove debitamente giustificato per motivi di sicurezza, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'UE ma controllati da paesi terzi non siano ammessi a partecipare a nessuna o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1 e 2, unicamente se soddisfano le condizioni relative ai requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali condizioni sono definite nei programmi di lavoro.

5 bis.     Se del caso, la Commissione svolge controlli di sicurezza. I finanziamenti destinati ad azioni non conformi alle condizioni relative alle questioni di sicurezza possono essere sospesi, interrotti o ridotti in qualsiasi momento, conformemente al regolamento finanziario.

Articolo 13

Sinergie con altri programmi dell'Unione

1.   Il programma è concepito in modo che la sua attuazione permetta di creare sinergie, come descritto più approfonditamente nell'allegato III, con altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare tramite accordi sui finanziamenti complementari di programmi dell'UE (laddove consentito dalle modalità di gestione), in sequenza, in alternanza o attraverso la combinazione di fondi, anche per il finanziamento congiunto di azioni. La Commissione garantisce che, nel far leva sul carattere complementare del programma rispetto ad altri programmi di finanziamento europei, la realizzazione degli obiettivi specifici da 1 a 5 non sia ostacolata.

2.    La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza e la complementarità complessive del programma alle politiche pertinenti e ai programmi dell'Unione. A tal fine, la Commissione agevola la creazione di adeguati meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti, nonché tra tali autorità e la Commissione europea, e istituisce idonei strumenti di monitoraggio per garantire sistematicamente l'esistenza di sinergie tra il programma e qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'UE. Gli accordi contribuiscono a evitare duplicazioni e a massimizzare l'impatto della spesa.

Articolo 14

Attuazione e forme di finanziamento

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), ▌del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 . Gli organismi di finanziamento possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se ciò è previsto dall'atto di base che istituisce l'organismo di finanziamento e/o gli affida compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di finanziamento di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se ciò è previsto dall'accordo di contributo o qualora le loro esigenze operative specifiche o la natura dell'azione lo richiedano.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, anche, in particolare, sotto forma di appalti (quale forma principale), sovvenzioni e premi.

Qualora, per il conseguimento del risultato di una determinata azione, siano necessarie gare di appalto per acquisire beni e servizi innovativi, le sovvenzioni possono essere concesse unicamente a beneficiari che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori quali definiti nelle direttive 2014/24/UE  (36) , 2014/25/UE  (37) e 2009/81/CE  (38).

Qualora la fornitura di beni o servizi digitali innovativi che non sono ancora disponibili su larga scala commerciale sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi dell'azione, la procedura di appalto può autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura.

Per motivi debitamente giustificati di pubblica sicurezza, l'amministrazione aggiudicatrice può imporre la condizione che il luogo di esecuzione del contratto sia situato nel territorio dell'Unione.

Il programma può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del ▌regolamento XXX ▌regolamento successivo a quello sul fondo di garanzia].

Articolo 15

Partenariati europei

Il programma può essere attuato mediante partenariati europei istituiti in conformità del regolamento su Orizzonte Europa e nell'ambito del processo di pianificazione strategica tra la Commissione europea e gli Stati membri . Possono essere compresi, in particolare, contributi a partenariati pubblico-privati esistenti o di nuova istituzione sotto forma di imprese comuni costituite ai sensi dell'articolo 187 del TFUE. A tali contributi si applicano le disposizioni sui partenariati europei di cui al [regolamento su Orizzonte Europa, aggiungere riferimento].

Articolo 16

Poli dell'innovazione digitale

1.   Nel primo anno di attuazione del programma è istituita una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale , composta da almeno un polo per Stato membro, fatti salvi i paragrafi 2 e 3 .

2.   Ai fini dell'istituzione della rete di cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro designa , conformemente alle sue procedure e alle sue strutture amministrative e istituzionali nazionali, soggetti candidati per mezzo di una procedura aperta e competitiva in base ai seguenti criteri:

a)

competenze adeguate relative alle funzioni dei poli europei dell'innovazione digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 5, e competenze in uno o più settori di cui all'articolo 3, paragrafo 2 ;

b)

capacità di gestione, personale e infrastrutture adeguati necessari per svolgere le funzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5 ;

c)

mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;

d)

adeguata sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante garanzie ▌emesse preferibilmente da un'autorità pubblica. ▌

3.   La Commissione adotta una decisione relativa alla selezione dei soggetti che compongono la rete iniziale , conformemente alla procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, tenendo nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio . Tali soggetti sono selezionati dalla Commissione tra i soggetti candidati designati dagli Stati membri in base ai criteri di cui al paragrafo 2 e ai seguenti criteri supplementari:

a)

la dotazione di bilancio per il finanziamento della rete iniziale;

b)

la necessità di garantire, attraverso la rete iniziale, una copertura delle esigenze dell'industria e dei settori di interesse pubblico e una copertura geografica completa ed equilibrata , migliorando la convergenza tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione e gli altri Stati membri, ad esempio colmando il divario digitale in termini geografici .

4.    A seguito di una procedura aperta e competitiva e tenendo nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima della selezione di un polo europeo dell'innovazione digitale sul suo territorio, la Commissione seleziona, ove necessario, poli europei dell'innovazione digitale aggiuntivi in conformità della procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 2, in modo tale da garantire un' ampia copertura geografica ▌in tutta Europa. Il numero dei soggetti che compongono la rete è tale da soddisfare la domanda di servizi erogati dal polo nello Stato membro interessato ▌. Al fine di tenere conto dei vincoli specifici delle regioni ultraperiferiche dell'UE, possono essere nominati soggetti specifici per rispondere alle loro esigenze.

4 bis.     I poli europei dell'innovazione digitale dispongono di un'autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione e composizione e i loro metodi di lavoro.

5 .   I poli europei dell'innovazione digitale ▌partecipano all'attuazione del programma svolgendo le seguenti funzioni a vantaggio dell'industria dell'Unione, segnatamente delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, come pure del settore pubblico :

a)

sensibilizzare e fornire competenze, know-how e servizi di trasformazione digitale (comprese le strutture di prova e sperimentazione) , o garantirvi l'accesso ;

a bis)

sostenere le imprese, in particolare le PMI e le start-up, e le amministrazioni affinché diventino più competitive e migliorino i loro modelli aziendali attraverso l'uso delle nuove tecnologie contemplate dal programma;

b)

agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra le regioni, in particolare mettendo in rete le PMI , le start-up e le imprese a media capitalizzazione stabilite in una regione con i poli europei dell'innovazione digitale stabiliti in altre regioni che sono in grado fornire al meglio i servizi richiesti; incoraggiare gli scambi di competenze, le iniziative congiunte e le buone pratiche;

c)

fornire (o garantirvi l'accesso) servizi tematici, compresi in particolare quelli correlati all'intelligenza artificiale, al calcolo ad alte prestazioni e alla cibersicurezza e alla fiducia — alle amministrazioni, alle organizzazioni del settore pubblico, alle PMI o alle imprese a media capitalizzazione. I ▌poli europei dell'innovazione digitale possono specializzarsi in servizi tematici specifici e non sono tenuti a fornire tutti i servizi tematici o a fornirli a tutte le categorie di soggetti citati nel presente paragrafo;

d)

erogare sostegno finanziario a terzi nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate.

6.     Nel quadro del presente programma, i poli europei dell'innovazione digitale ricevono finanziamenti sotto forma di sovvenzioni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 17

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli ▌3▌ e da ▌4▌ a ▌8▌ sono ammissibili al finanziamento.

2.   I criteri di ammissibilità per le azioni sono definiti nei programmi di lavoro.

Articolo 18

Soggetti idonei

1.

Sono ammessi i seguenti soggetti giuridici :

a)

i soggetti giuridici stabiliti in:

i)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

ii)

paesi terzi associati al programma conformemente agli articoli 10 e 12 ;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

2.

Sono eccezionalmente ammessi a partecipare ad azioni specifiche i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del programma. Se non specificato altrimenti nel programma di lavoro, detti soggetti sostengono i costi della loro partecipazione.

3.

Non sono ammesse le persone fisiche, fatta eccezione per le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate.

4.

Per motivi di sicurezza o nel caso di azioni direttamente correlate all'autonomia strategica dell'UE, il programma di lavoro di cui all'articolo 23 può prevedere che la partecipazione sia limitata ai beneficiari stabiliti soltanto negli Stati membri o ai beneficiari stabiliti negli Stati membri e in paesi terzi associati o altri paesi terzi specificati. Qualsiasi limitazione della partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi associati è in conformità del presente regolamento, nonché dei termini e delle condizioni del pertinente accordo.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 19

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e possono coprire fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento quale stabilito all'articolo 190 del regolamento finanziario e conformemente alle specifiche di ciascun obiettivo .

Articolo 20

Criteri di attribuzione

1.   I criteri di attribuzione sono definiti nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte tenendo conto quanto meno dei seguenti elementi:

(a)

la maturità dell'azione nello sviluppo del progetto;

(b)

la solidità del piano di attuazione proposto;

 

(c)

la necessità di superare ostacoli finanziari come la mancanza di finanziamenti da parte del mercato.

2.     I seguenti elementi sono presi in considerazione ove applicabile:

(a)

l'effetto di stimolo del sostegno dell'Unione sugli investimenti pubblici e privati;

(b)

▌l'impatto economico, sociale, climatico e ambientale previsto;

(c)

▌l'accessibilità e la facilità di accesso ai rispettivi servizi ;

(d)

▌la dimensione transeuropea;

(e)

▌l'equilibrata distribuzione geografica in tutta l'Unione, comprese l'eliminazione del divario geografico e l'inclusione delle regioni ultraperiferiche;

(f)

▌la presenza di un piano di sostenibilità a lungo termine;

(g)

la libertà di riutilizzare e adattare i risultati dei progetti;

(h)

la sinergia e la complementarità con altri programmi dell'Unione.

Articolo 20 bis

Valutazione

Conformemente all'articolo 150 del regolamento finanziario, le domande di sovvenzione sono valutate da un comitato di valutazione che può essere composto interamente o parzialmente da esperti esterni indipendenti.

CAPO IV

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO E ALTRI FINANZIAMENTI COMBINATI

Articolo 21

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento decise nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità al regolamento InvestEU e al titolo X del regolamento finanziario.

Articolo 22

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione , compresi fondi in regime di gestione concorrente, può anche essere finanziata nel quadro del programma, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Si applicano a ciascun contributo all'azione le norme del rispettivo programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative e comparative:

(a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma,

(b)

soddisfano i requisiti minimi di qualità di tale invito a presentare proposte,

(c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo di coesione, dal Fondo sociale europeo Plus o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità all'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o all'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

2 bis.     Se a un'azione è stato già concesso o erogato un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione ovvero un sostegno a titolo di un fondo dell'UE, tale contributo o sostegno è indicato nella domanda di contributo nel quadro del programma.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 23

Programmi di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

2.   Tali programmi di lavoro sono adottati come programmi pluriennali per l'intera durata del programma. Laddove giustificato da specifiche esigenze di attuazione, i programmi di lavoro possono essere adottati anche come programmi annuali riguardanti uno o più obiettivi specifici.

3.    I programmi di lavoro ▌si concentrano sulle attività indicate nell'allegato  I e provvedono affinché le azioni sostenute non escludano i finanziamenti privati.

3 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 riguardo alla modifica dell'allegato I, al fine di rivedere o integrare le attività ivi descritte in modo coerente con gli obiettivi del presente regolamento quali indicati negli articoli ▌da 4 a 8 ▌.

4.   I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

Articolo 24

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori misurabili da utilizzare per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1 bis.     La Commissione definisce una metodologia per fornire indicatori in vista di una valutazione accurata dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori misurabili , se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione ▌del programma , cosicché i risultati siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

4.   Sono utilizzate nella massima misura possibile , in quanto indicatori di contesto, le statistiche ufficiali dell'UE, come le indagini statistiche periodiche sulle TIC. Gli istituti nazionali di statistica fungono da consulenti e, insieme a Eurostat, sono coinvolti nella concezione iniziale e nella successiva elaborazione degli indicatori statistici utilizzati per monitorare l'attuazione del programma e i progressi compiuti in relazione alla trasformazione digitale.

Articolo 25

Valutazione del programma

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Esse contengono una valutazione qualitativa dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi generali del programma.

2.    Oltre a monitorare regolarmente il programma, la Commissione procede a una valutazione intermedia del programma che va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia funge da base per l'adeguamento dell'attuazione del programma, se del caso, tenendo conto anche dei nuovi sviluppi tecnologici pertinenti.

La valutazione intermedia è sottoposta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo ▌1▌, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

La valutazione finale valuta gli impatti a più lungo termine del programma e la sua sostenibilità.

4.   Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma da parte dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione, al livello adeguato di granularità.

4 bis.     La Commissione sottopone la relazione di valutazione finale di cui al paragrafo 3 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 26

Audit

1.   Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

2.   Il sistema di controllo garantisce un equilibrio adeguato tra fiducia e controllo, tenendo conto dei costi amministrativi e degli altri costi dei controlli a tutti i livelli.

3.   Gli audit delle spese sono eseguiti in modo coerente, conformemente ai principi di economia, efficienza ed efficacia.

4.   In quanto parte del sistema di controllo, la strategia di audit può basarsi sull'audit finanziario di un campione rappresentativo di spesa. Tale campione rappresentativo è integrato da una selezione basata su una valutazione dei rischi connessi alla spesa.

5.   Le azioni che ricevono finanziamenti cumulativi da diversi programmi dell'Unione sono sottoposte ad audit una sola volta; tali audit riguardano tutti i programmi interessati e le relative norme applicabili.

Articolo 27

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 23 e 24 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 23 e 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 23 e 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del programma Europa digitale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, come previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 29

Informazione, comunicazione, pubblicità, sostegno alle politiche e diffusione

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Essa garantisce inoltre un'informazione integrata e l'accesso dei potenziali richiedenti ai finanziamenti dell'Unione nel settore digitale. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo ▌3▌.

3.   Il programma fornisce sostegno all'elaborazione delle politiche, alla divulgazione, alla sensibilizzazione e alla diffusione di attività, oltre a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze nei settori di cui agli articoli da 4 a 8.

Articolo 30

Abrogazione

▌La decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e della decisione (UE) 2015/2240 (40), che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 283/2014 e della decisione (UE) 2015/2240.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 9, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 32

Entrata in vigore

▌Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 292.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 272.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)

(6)  GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0883&rid=1.

(7)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995R2988&rid=1.

(8)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31996R2185&rid=1.

(9)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1939&rid=1.

(10)  Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(11)  Decisione / /UE del Consiglio.

(12)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(13)   Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(14)  https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

(15)  http://www.consilium.europa.eu/media/21608/19-euco-final-conclusions-it.pdf.

(16)  COM(2018)0098.

(17)  COM(2018)0125.

(18)  Come indicato nella comunicazione sulla digitalizzazione dell'industria europea [COM(2016)0180].

(19)  

 

(20)  

 

(21)  

 

(22)  Valutazione d'impatto che accompagna il documento «Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni» (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

(23)  Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

(24)  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

(25)  Nell'ambito di tale pacchetto, il piano d'azione per l'istruzione digitale [COM(2018)0022] definisce una serie di misure intese ad aiutare gli Stati membri a sviluppare le competenze e le abilità digitali nell'istruzione formale.

(26)  Rif. doc. A8-0183/2017, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0240+0+DOC+XML+V0//IT.

(27)  http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

(28)  COM(2016)0725.

(29)  

 

(30)  

 

(31)  COM(2016)0180: «Digitalizzazione dell'industria europea — Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale».

(32)  COM(2018)0321, pag. 1.

(33)   Regolamento che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo. 10594/18. Bruxelles, 18 settembre 2018 (or. EN). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/it/pdf

(34)   Regolamento … del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento.

(35)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(36)   Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (testo rilevante ai fini del SEE).

(37)   Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (testo rilevante ai fini del SEE).

(38)   Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (testo rilevante ai fini del SEE).

(39)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(40)  Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini europei (programma ISA2) come mezzo per modernizzare il settore pubblico.

ALLEGATO 1

ATTIVITÀ

Descrizione tecnica del programma: ambito iniziale delle attività

Le attività iniziali del programma sono attuate conformemente alla seguente descrizione tecnica.

Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni

Il programma attua la strategia europea per il calcolo ad alte prestazioni (HPC) sostenendo un ecosistema completo dell'UE che fornisce le necessarie capacità di dati e calcolo ad alte prestazioni affinché l'Europa possa competere a livello globale. La strategia mira a implementare un'infrastruttura HPC e di dati di prim'ordine con capacità a esascala entro il 2022-2023, e strutture post-esascala entro il 2026-2027, dotando così l'Unione di una risorsa tecnologica HPC propria, indipendente e competitiva, che le permetterà di raggiungere l'eccellenza nelle applicazioni HPC e di ampliarne la disponibilità e l'uso.

Le attività iniziali comprendono:

1.

un quadro di appalti congiunti che consente un approccio di progettazione congiunta per l'acquisizione di una rete integrata di HPC di prim'ordine, inclusa un'infrastruttura di dati e di supercalcolo a esascala (che esegue dieci alla diciottesima operazioni al secondo) . Tale infrastruttura sarà facilmente accessibile ▌a utenti pubblici e privati , segnatamente le PMI, a prescindere dallo Stato membro in cui sono ubicati, e per finalità di ricerca conformemente al {regolamento che istituisce l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni} ;

2.

un quadro di appalti congiunti per un'infrastruttura di supercalcolo post-esascala (che esegue dieci alla ventunesima operazioni al secondo) che prevede l'integrazione con tecnologie per il calcolo quantistico;

3.

un coordinamento a livello dell'UE e adeguate risorse finanziarie a sostegno dello sviluppo, dell'acquisizione e del funzionamento di tale infrastruttura;

4.

la messa in rete delle capacità HPC e di dati degli Stati membri e il sostegno agli Stati membri che intendono aggiornare le proprie capacità HPC o acquisirne di nuove;

5.

la messa in rete dei centri di competenza HPC ( almeno uno per Stato membro) che saranno associati ai rispettivi centri nazionali di supercalcolo per fornire servizi HPC all'industria (in particolare alle PMI), al mondo accademico e alle pubbliche amministrazioni;

6.

l'implementazione di tecnologia pronta per l'uso/operativa: il supercalcolo quale servizio derivante da attività di ricerca e innovazione finalizzato alla creazione di un ecosistema HPC europeo integrato che comprende tutti i segmenti della catena di valore scientifica e industriale (hardware, software, applicazioni, servizi, interconnessioni e competenze digitali avanzate).

Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale

Il programma sviluppa e rafforza le capacità di base dell'intelligenza artificiale (IA) in Europa, tra cui le risorse di dati e gli archivi di algoritmi, rendendole accessibili a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni; inoltre rafforza e mette in rete le strutture di sperimentazione e prova dell'IA esistenti e di nuova istituzione negli Stati membri.

Le attività iniziali comprendono:

1.

la creazione di spazi comuni europei di dati che aggregano informazioni pubbliche in tutta Europa , provenienti altresì dal riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, che fungono da fonte di immissione di dati per soluzioni di intelligenza artificiale. Tali spazi sarebbero aperti ▌al settore pubblico e privato. Al fine di incrementarne l'uso, i dati contenuti in uno spazio dovrebbero essere resi ▌interoperabili, in particolare mediante formati di dati che siano aperti, leggibili a macchina, standardizzati e documentati, sia nelle interazioni tra settore pubblico e privato, sia all'interno dei settori, sia tra di loro (interoperabilità semantica);

2.

la creazione di archivi europei comuni di algoritmi o di interfacce di tali archivi facilmente accessibili a tutti sulla base di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie . Le imprese e il settore pubblico sarebbero in grado di individuare e acquisire la soluzione che più si adatta alle rispettive esigenze;

3.

il coinvestimento con gli Stati membri in siti di riferimento di prim'ordine per attività di prova e sperimentazione in contesti reali, con particolare attenzione alle applicazioni dell'IA in settori fondamentali come sanità, monitoraggio terrestre/ambientale, trasporti e mobilità, sicurezza, industria manifatturiera o finanza, nonché in altri settori di interesse pubblico. I siti dovrebbero essere aperti a tutti gli operatori in tutta Europa, connessi alla rete dei poli dell'innovazione digitale e dotati di grandi strutture di calcolo e gestione dei dati , o connessi a dette strutture , nonché delle più recenti tecnologie di IA, comprese tecnologie emergenti quali ad esempio il calcolo neuromorfico, l'apprendimento profondo e la robotica.

Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia

Il programma incentiva il rafforzamento, lo sviluppo e l'acquisizione di capacità essenziali volte a rendere sicure l'economia digitale, la società e la democrazia dell'UE rafforzandone il potenziale industriale e la competitività in ambito di cibersicurezza, oltre a migliorare le capacità sia del settore privato sia del settore pubblico di proteggere i cittadini e le imprese europei dalle minacce informatiche, anche attraverso il sostegno all'attuazione della direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Le attività iniziali nell'ambito di questo obiettivo comprendono:

1.

il coinvestimento con gli Stati membri in attrezzature avanzate per la cibersicurezza, in infrastrutture e know-how, essenziali per proteggere le infrastrutture fondamentali e il mercato unico digitale nel suo complesso. In quest'ambito sono possibili investimenti in impianti quantistici e risorse di dati per la cibersicurezza e la coscienza situazionale nel ciberspazio e in altri strumenti da mettere a disposizione del settore pubblico e di quello privato in tutta Europa;

2.

l'ampliamento delle capacità tecnologiche esistenti e la messa in rete dei centri di competenza negli Stati membri, in modo tale che tali capacità rispondano alle esigenze del settore pubblico e dell'industria, anche per quanto riguarda prodotti e servizi che rafforzano la cibersicurezza e la fiducia all'interno del mercato unico digitale;

3.

la garanzia di un'ampia implementazione di soluzioni di cibersicurezza e fiducia efficaci e all'avanguardia in tutti gli Stati membri, compreso il rafforzamento della sicurezza dei prodotti ▌dalla progettazione alla commercializzazione ;

4.

il sostegno volto a colmare le lacune di competenze in materia di cibersicurezza, allineando ad esempio i programmi relativi a tali competenze, adattandoli alle esigenze settoriali specifiche e favorendo l'accesso a corsi di formazione specializzati e mirati.

Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate

Il programma sostiene le opportunità di formazione in relazione alle competenze digitali avanzate, in particolare nell'ambito dell'HPC, dell'analisi dei big data, dell'IA, del registro distribuito (ad es. blockchain) e della cibersicurezza, per la forza lavoro attuale e futura, offrendo tra l'altro agli studenti, ai neolaureati o ai cittadini di tutte le età che necessitino di riqualificazione e ai lavoratori attuali , ovunque essi si trovino, gli strumenti per acquisire e sviluppare tali competenze.

Le attività iniziali comprendono:

1.

l'accesso ad attività di formazione sul posto di lavoro, attraverso la partecipazione a tirocini presso centri di competenza e imprese , e altre organizzazioni che implementano tecnologie digitali avanzate;

2.

l'accesso a corsi sulle tecnologie digitali avanzate che saranno offerti da istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca nonché organismi di certificazione professionale per il settore industriale in collaborazione con gli organismi coinvolti nel programma; i temi trattati dovrebbero comprendere l'IA, la cibersicurezza, i registri distribuiti (ad es. blockchain), l'HPC e le tecnologie quantistiche;

3.

la partecipazione a corsi di formazione professionale specializzati di breve termine che sono stati precertificati, per esempio nel settore della cibersicurezza.

Gli interventi si concentrano su competenze digitali avanzate relative a tecnologie specifiche.

▌I poli europei dell'innovazione digitale di cui all'articolo  16 favoriscono le opportunità di formazione fungendo da collegamento con i responsabili dell'istruzione e della formazione .

Obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità

I.   Le attività iniziali relative alla trasformazione digitale dei settori di interesse pubblico includono quanto segue.

I progetti che prevedono l'implementazione, l'impiego ottimale delle capacità digitali o l'interoperabilità sono considerati progetti di interesse comune.

1.   Modernizzazione della pubblica amministrazione

1.1.

sostenere gli Stati membri nell'attuazione dei principi della dichiarazione di Tallinn sull'amministrazione elettronica in tutti i settori strategici, creando se del caso i registri necessari e interconnettendoli, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati;

1.2.

sostenere la progettazione, la sperimentazione, l'implementazione, il mantenimento , l'evoluzione e la promozione di un ecosistema coerente di infrastrutture di servizi digitali transfrontalieri e agevolare soluzioni e quadri comuni ininterrotti da punto a punto, sicuri, multilingui, interoperabili a livello transfrontaliero o intersettoriale all'interno della pubblica amministrazione. Sono inoltre comprese le metodologie per valutare l'impatto e i benefici;

1.3.

sostenere la valutazione, l'aggiornamento e la promozione delle norme e delle specifiche comuni esistenti e lo sviluppo, la creazione e la promozione di nuove specifiche comuni, di specifiche e norme aperte mediante le piattaforme di normazione dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con organismi di normazione europei o internazionali;

1.4.

cooperare alla creazione di un ecosistema europeo per infrastrutture affidabili che impiegano eventualmente servizi e applicazioni di registro distribuito (ad es. blockchain), compresi il sostegno all'interoperabilità e alla normazione e la promozione dell'implementazione di applicazioni dell'UE transfrontaliere.

2.   Sanità (1):

2.1.

garantire che i cittadini dell'UE abbiano il controllo dei propri dati personali e possano accedere ai propri dati sanitari e condividerli, usarli e gestirli in modo sicuro e tale da garantire la loro vita privata a livello transfrontaliero, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i cittadini e i dati , in conformità della normativa applicabile in materia di protezione dei dati ; completare l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth e ampliarla attraverso nuovi servizi digitali relativi a prevenzione delle malattie, assistenza e sanità, e sostenerne l'implementazione sulla base di un ampio sostegno da parte delle attività dell'UE e da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne la rete di assistenza sanitaria online a norma dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE ;

2.2.

mettere a disposizione dati migliori per la ricerca, la prevenzione delle malattie e la sanità e l'assistenza personalizzate; garantire che i ricercatori europei in ambito sanitario e gli operatori clinici abbiano accesso alla gamma di risorse (spazi di dati condivisi , compresi l'archiviazione e il calcolo dei dati, competenze e capacità analitiche) necessaria per compiere progressi decisivi in relazione sia alle malattie gravi sia a quelle rare. L'obiettivo finale è garantire una coorte di popolazione di almeno 10 milioni di cittadini ▌;

2.3.

rendere disponibili gli strumenti digitali per la responsabilizzazione dei cittadini e per un'assistenza incentrata sulla persona sostenendo lo scambio di pratiche migliori e innovative nella sanità digitale, nello sviluppo di capacità e nell'assistenza tecnica, in particolare per la cibersicurezza, l'IA e l'HPC.

3.

Giustizia: consentire comunicazioni elettroniche transfrontaliere ininterrotte e sicure all'interno del sistema giudiziario e tra il sistema giudiziario e altri organismi competenti nell'ambito della giustizia civile e penale; migliorare l'accesso alla giustizia e alle informazioni e procedure giuridiche per cittadini, imprese, operatori legali e magistrati tramite interconnessioni semanticamente interoperabili alle banche dati e ai registri ▌, nonché agevolando la risoluzione extragiudiziale delle controversie online; promuovere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie innovative per tribunali e  giuristi con soluzioni basate anche sull'intelligenza artificiale che potrebbero razionalizzare e accelerare le procedure (per esempio, applicazioni di «tecnologia legale»).

4.

Trasporti, mobilità, energia e ambiente: implementare le soluzioni e le infrastrutture decentralizzate necessarie per le applicazioni digitali su vasta scala, come la guida connessa e automatizzata, i velivoli non pilotati, i concetti di mobilità intelligente, le città intelligenti, i territori rurali intelligenti, o le regioni ultraperiferiche, a sostegno delle politiche dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente , in raccordo con le azioni tese alla digitalizzazione dei settori dei trasporti e dell'energia a titolo del meccanismo per collegare l'Europa .

5.

Istruzione, cultura e media : dotare i creatori, l'industria creativa e i settori culturali in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato; sfruttare il patrimonio culturale europeo , Europeana compresa, per sostenere l'istruzione e la ricerca nonché promuovere la diversità culturale, la coesione sociale e  la società europea; sostenere l'adozione delle tecnologie digitali nel settore dell'istruzione e presso istituti di cultura privati o finanziati mediante fondi pubblici .

 

6.

Altre attività di sostegno al mercato unico digitale, per esempio promuovere l'alfabetizzazione digitale e mediatica e ▌sensibilizzare i minori, i genitori e gli insegnanti riguardo ai rischi che i minori possono incontrare online e ai modi per proteggerli, nonché ▌contrastare il bullismo online e la diffusione di materiale pedopornografico online sostenendo una rete paneuropea di centri per un Internet più sicuro ; promuovere misure volte a  individuare la disinformazione e combatterne la diffusione intenzionale , accrescendo così la resilienza complessiva dell'Unione ; sostenere un osservatorio dell'UE per l'economia delle piattaforme digitali e studi e attività di sensibilizzazione.

Le attività di cui ai punti da 1 a 6 possono essere parzialmente sostenute dai poli europei dell'innovazione digitale grazie alle stesse capacità sviluppate per assistere le imprese nella loro trasformazione digitale (cfr. sezione II).

II.   Attività iniziali relative alla digitalizzazione dell'industria:

1.

contribuire al potenziamento ▌della rete dei poli europei dell'innovazione digitale, al fine di garantire a tutte le imprese, in particolare alle PMI, l'accesso alle capacità digitali in qualsiasi regione dell'UE. In particolare ciò include:

1.1.

l'accesso allo spazio comune europeo di dati, alle piattaforme per l'IA e alle strutture europee di HPC per l'analisi dei dati e le applicazioni a elevata intensità di calcolo;

1.2.

l'accesso a strutture di prova su vasta scala per l'IA e a strumenti avanzati di cibersicurezza;

1.3.

l'accesso a competenze digitali avanzate.

2.

Le attività saranno coordinate con le azioni di innovazione nelle tecnologie digitali sostenute principalmente nell'ambito del programma Orizzonte Europa, che esse completeranno, e con investimenti nei poli europei dell'innovazione digitale sostenuti nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale. Sono possibili anche sovvenzioni per la prima applicazione commerciale provenienti dal programma Europa digitale, in linea con le norme in materia di aiuti di Stato. Il sostegno per l'accesso a finanziamenti destinati a fasi ulteriori della trasformazione digitale sarà ottenuto tramite strumenti finanziari che impiegano il regime InvestEU.

(1)  Comunicazione COM(2018)0233 relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana.

ALLEGATO 2

Indicatori di performance

Obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni

1.1

Numero di infrastrutture HPC acquisite congiuntamente

1.2

Impiego totale e per vari gruppi di portatori di interessi (università, PMI, ecc.) di computer a esascala e post-esascala

Obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale

2.1

Importo totale coinvestito in siti di sperimentazione e prova

2.2

Utilizzo di archivi europei comuni di algoritmi o interfacce di tali archivi, utilizzo di spazi comuni europei di dati nonché utilizzo di siti di sperimentazione e prova, relativi alle attività di cui al presente regolamento

2.2

bis Numero di casi in cui le organizzazioni decidono di integrare l'intelligenza artificiale nei loro prodotti, processi o servizi, come risultato del programma

Obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia

3.1

Numero di infrastrutture e/o strumenti di cibersicurezza acquisiti congiuntamente

3.2

Numero di utenti e comunità di utenti che hanno accesso a strutture di cibersicurezza europee

Obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate

4.1

Numero di persone che hanno seguito una formazione per acquisire conoscenze digitali avanzate sostenute dal programma

4.2

Numero di imprese , in particolare PMI, che hanno difficoltà ad assumere specialisti TIC

4.2

bis Numero di persone che hanno segnalato un miglioramento della situazione occupazionale dopo la fine della formazione sostenuta dal programma

Obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale della capacità digitale e interoperabilità

5.1

Adozione di servizi pubblici digitali

5.2

Imprese con un elevato punteggio di intensità digitale

5.3

Grado di allineamento del quadro nazionale di interoperabilità al quadro europeo di interoperabilità

5.4

Numero di imprese ed entità del settore pubblico che si sono avvalse dei servizi dei poli europei dell'innovazione digitale

ALLEGATO 3

Sinergie con altri programmi dell'Unione

1 .

Le sinergie con Orizzonte Europa garantiscono che:

(a)

sebbene varie aree tematiche affrontate da Europa digitale e Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;

(b)

Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alle attività pilota, alla prova di concetto, alla prova e all'innovazione, compresa l'implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante i) un bilancio a parte, nel pilastro Sfide globali, per il polo tematico «Digitale e industria» finalizzato a sviluppare tecnologie abilitanti (intelligenza artificiale e robotica, Internet di prossima generazione, calcolo ad alte prestazioni e big data, principali tecnologie digitali, combinazione del digitale con altre tecnologie); ii) il sostegno a infrastrutture elettroniche nell'ambito del pilastro Scienza aperta; iii) l'integrazione del digitale in tutte le sfide globali (sanità, sicurezza, energia e mobilità, clima, ecc.); e iv) il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell'ambito del pilastro Innovazione aperta (molte delle quali combineranno tecnologie fisiche e digitali);

(c)

Europa digitale investa i) nello sviluppo delle capacità digitali nel calcolo ad alte prestazioni, nell'intelligenza artificiale , nella tecnologia del registro distribuito , nella cibersicurezza e nelle competenze digitali avanzate; e ii) nell'implementazione a livello nazionale, regionale e locale in un quadro dell'UE delle capacità digitali e delle più recenti tecnologie digitali nei settori di interesse pubblico (come la sanità, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o nei casi di carenze del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese);

(d)

le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per attività sostenute da Orizzonte Europa, tra cui prova, sperimentazione e dimostrazione in tutti i settori e tutte le discipline;

(e)

mano a mano che sono sviluppate nell'ambito di Orizzonte Europa, le nuove tecnologie digitali siano progressivamente adottate e impiegate da Europa digitale;

(f)

le iniziative di Orizzonte Europa a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di coubicazione della CCI Digitale dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate dalle capacità sviluppate con il sostegno del programma Europa digitale nel settore delle competenze digitali avanzate;

(g)

siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l'attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure di entrambi i programmi. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.

2 .

Le sinergie con i programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente, compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) garantiscono che:

(a)

siano impiegati accordi di finanziamento complementare proveniente dai programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente e dal programma Europa digitale, a sostegno di attività che fungono da ponte tra le specializzazioni intelligenti e sostengono la trasformazione digitale dell'economia e della società europee ;

(b)

il FESR contribuisca allo sviluppo e al rafforzamento degli ecosistemi locali e regionali di innovazione, della trasformazione industriale, come pure della trasformazione digitale della società e della pubblica amministrazione, stimolando così anche l'attuazione della dichiarazione di Tallinn sull'amministrazione elettronica. Tale aspetto comporta il sostegno alla digitalizzazione dell'industria e all'applicazione dei risultati nonché l'attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. Il programma Europa digitale integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità digitali affinché queste siano accessibili alle PMI e le soluzioni informatiche interoperabili siano accessibili a tutte le regioni dell'UE.

3 .

Le sinergie con il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) garantiscono che:

(a)

il prossimo programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e le competenze digitali avanzate con l'obiettivo di un'ampia adozione e implementazione in tutta Europa di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate, nell'ambito di un quadro dell'UE, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenze del mercato. Il programma è attuato principalmente mediante investimenti strategici e coordinati con gli Stati membri — per esempio attraverso appalti pubblici congiunti — nelle capacità digitali da condividere in tutta Europa e in azioni a livello dell'UE che sostengono l'interoperabilità e la normazione come parte dello sviluppo di un mercato unico digitale;

(b)

le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione per l'implementazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti. Il MCE sostiene l'implementazione e l'impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti;

(c)

i meccanismi di coordinamento siano in particolare istituiti mediante strutture di governance adeguate.

4 .

Le sinergie con InvestEU garantiscono che:

(a)

il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento degli obiettivi strategici nell'ambito del presente programma, sia fornito per mezzo del regolamento sul Fondo InvestEU. Tali finanziamenti basati sul mercato possono essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni;

(b)

l'accesso delle imprese agli strumenti finanziari sia agevolato dal sostegno offerto dai poli dell'innovazione digitale.

5 .

Le sinergie con Erasmus + garantiscono che:

(a)

il programma sostenga lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie all'implementazione di tecnologie di punta come l'intelligenza artificiale o il calcolo ad alte prestazioni, in collaborazione con le industrie del settore;

(b)

gli aspetti di Erasmus + relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi di Europa digitale che riguardano l'acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.

5 bis.

Le sinergie con Europa creativa garantiscono che:

(a)

il sottoprogramma MEDIA di Europa creativa sostenga iniziative che possono avere un effettivo impatto sui settori culturale e creativo in tutta Europa, contribuendo al loro adeguamento alla trasformazione digitale;

(b)

il programma Europa digitale doti, tra l'altro, i creatori, l'industria creativa e il settore culturale in Europa dell'accesso alle tecnologie digitali più recenti, dall'IA al calcolo avanzato.

6.

Sono garantite sinergie con altri programmi e altre iniziative dell'UE in materia di competenze/abilità.

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/459


P8_TA(2019)0404

Programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale (COM(2018)0443 — C8-0260/2018 — 2018/0233(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0443),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 197 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0260/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A8–0421/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 118.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0039).


P8_TC1-COD(2018)0233

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, così come i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all'agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell'Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, compresa la tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri dell'Unione e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide individuate per il prossimo decennio non possono essere affrontate se gli Stati membri non guardano al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi e non cooperano intensamente con le loro controparti.

(2)

Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro unionale nell'ambito del quale sviluppare tali attività di cooperazione che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri istituirebbero su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento di tale programma attraverso l'istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis (il «programma»).

(3)

Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostengono il mercato unico, stimolano la competitività dell'Unione e tutelano gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire : a sostenere la politica fiscale e l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore fiscale; a prevenire a lottare contro la frode, l'evasione ▌fiscale , la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia non imposizione; a evitare ridurre inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere ; a sostenere sistemi fiscali più equi e più efficienti; a realizzare il pieno potenziale del mercato unico e  a stimolare la concorrenza leale nell' Unione ; a sostenere un approccio comune dell'Unione nei consessi internazionali e a sostenere lo sviluppo delle capacità amministrative delle autorità fiscali, anche ammodernando le tecniche di rendicontazione e audit, nonché a sostenere la formazione del loro personale a tale riguardo .

(4)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (4).

(5)

Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate alcune condizioni. Esso può inoltre essere aperto ad altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l'Unione e tali paesi riguardanti la loro partecipazione a programmi dell'Unione.

(6)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»), che stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e al rimborso di esperti esterni.

(7)

Le azioni applicate nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all'esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete , come riunioni e simili eventi ad hoc, incluse, se del caso, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative, la collaborazione strutturata sulla base di progetti, compresi se del caso audit congiunti, e lo sviluppo di capacità informatiche, compreso, se del caso, l'accesso da parte delle autorità fiscali a registri interconnessi . Se del caso, le azioni dovrebbero essere intese ad affrontare temi prioritari al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma Fiscalis dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l'adozione e l'effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali del settore fiscale.

(8)

Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere e dell'internazionalizzazione degli strumenti finanziari, e del conseguente aumento del rischio di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, che vanno ben oltre le frontiere dell'Unione, gli adattamenti e le estensioni dei sistemi elettronici europei ai paesi terzi non associati al programma e alle organizzazioni internazionali potrebbe presentare un interesse per l'Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti ed estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e alla gestione di due sistemi elettronici simili, utilizzati, rispettivamente, per lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione e per lo scambio di informazioni a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei ai fini della cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali dovrebbero essere costi ammissibili nell'ambito del programma.

(9)

Considerata l'importanza della globalizzazione e della lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva , il programma dovrebbe continuare a prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell'articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, inclusi quelle di paesi terzi non associati, inclusi i paesi meno sviluppati, nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali, operatori economici, contribuenti e della società civile. Per paese meno sviluppato si dovrebbe intendere un paese o un territorio non appartenente all'UE ammissibile a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo in conformità del pertinente elenco pubblicato dal comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e sulla base della definizione delle Nazioni Unite. La selezione degli esperti partecipanti ai gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Per quanto riguarda gli esperti designati a titolo personale per agire in modo indipendente nell'interesse pubblico, occorre garantire che essi siano imparziali, che non vi sia alcuna possibilità di conflitto di interessi con il loro ruolo professionale e che le informazioni sulla loro selezione e partecipazione siano rese pubbliche.

(10)

In linea con l'impegno della Commissione, delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 dal titolo «Revisione del bilancio dell'Unione europea (6)», di mirare alla coerenza e alla semplificazione dei programmi di finanziamento, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell'Unione se le azioni previste nell'ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo tuttavia il doppio finanziamento. Le azioni nell'ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell'impiego delle risorse dell'Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.

(10 bis)

Ai fini dell'efficacia in termini di costi, il programma Fiscalis dovrebbe sfruttare le possibili sinergie con altre misure dell'Unione nei settori connessi, quali il programma Dogana, il programma antifrode dell'UE, il programma per il mercato unico e il programma di sostegno alle riforme.

(11)

Si prevede che le azioni di sviluppo di capacità nel settore delle tecnologie informatiche assorbiranno la maggior parte della dotazione finanziaria del programma. Disposizioni specifiche dovrebbero pertanto descrivere, rispettivamente, le componenti comuni e le componenti nazionali dei sistemi elettronici europei. Inoltre dovrebbero essere chiaramente definite la portata delle azioni e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri. Nella misura del possibile occorre garantire l'interoperabilità tra le componenti comuni e nazionali dei sistemi elettronici europei, nonché sinergie con altri sistemi elettronici dei pertinenti programmi dell'Unione.

(12)

Per quanto riguarda l'imposizione fiscale a livello di Unione, non è attualmente necessario elaborare un piano strategico pluriennale per la fiscalità (Multi-Annual Strategic Plan for Taxation, 'MASP-T') per realizzare un ambiente elettronico coerente e interoperabile. Al fine di garantire la coerenza e il coordinamento delle azioni di sviluppo delle capacità informatiche, il programma dovrebbe prevedere la preparazione di un MASP-T , uno strumento di programmazione che dovrebbe rispettare e non superare gli obblighi derivanti dai pertinenti atti giuridicamente vincolanti dell'Unione .

(13)

Il presente regolamento dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. In considerazione del carattere a medio e a lungo termine degli obiettivi perseguiti e sulla base dell'esperienza acquisita nel corso del tempo, i programmi di lavoro dovrebbero poter coprire più anni. Il passaggio da programmi di lavoro annuali a programmi di lavoro pluriennali , ciascuno dei quali copre non più di tre anni, ridurrà l'onere amministrativo per la Commissione e per gli Stati membri.

(14)

Al fine di integrare il presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'adozione dei programmi di lavoro .

(15)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7), è necessario valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte mediante specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili come base per valutare gli effetti dello strumento sul terreno. Le valutazioni intermedie e finali, che dovrebbero essere effettuate, rispettivamente, non oltre quattro anni dopo l'inizio dell'attuazione o il completamento del programma, dovrebbero contribuire al processo decisionale relativo ai prossimi quadri finanziari pluriennali. Le valutazioni intermedie e finali dovrebbero altresì affrontare gli ostacoli restanti al conseguimento degli obiettivi del programma e formulare proposte di migliori pratiche. Oltre alle valutazioni intermedie e finali, nel quadro del sistema di rendicontazione sulla performance, dovrebbero essere pubblicate relazioni annuali sui progressi compiuti per monitorare i progressi realizzati. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati, nel contesto delle attività del programma che sono state svolte nell'anno in questione.

(15 bis)

La Commissione dovrebbe organizzare seminari regolari delle amministrazioni fiscali, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati membri beneficiari, per discutere le problematiche e suggerire potenziali miglioramenti relativi agli obiettivi del programma, incluso lo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali.

(16)

Al fine di rispondere adeguatamente alle mutate priorità programmatiche in ambito fiscale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco di indicatori per misurare il conseguimento degli obiettivi specifici del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il « regolamento finanziario»), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), al regolamento (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95 del Consiglio (9), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (10) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (11), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità , incluse le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea ( l'« EPPO») può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO , rispetto agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(17 bis)

I paesi terzi membri del SEE possono partecipare ai programmi dell'Unione nell'ambito della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. Anche i paesi terzi possono partecipare ai programmi sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere all'ordinatore competente, all'OLAF e alla Corte dei conti europea i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(18)

Le disposizioni finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 TFUE si applicano al presente regolamento. Tali norme sono stabilite dal regolamento finanziario e determinano in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana ed efficace dei fondi UE.

(19)

Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di attuazione di cui al presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Si dovrebbe prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. I costi ammissibili saranno determinati in funzione della natura delle azioni ammissibili. La copertura delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno per i partecipanti ad attività quali le riunioni o delle spese connesse all'organizzazione di eventi dovrebbe rivestire la massima importanza, di modo da garantire la partecipazione di esperti nazionali e dell'amministrazione ad azioni congiunte.

(20)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21)

Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che dovrebbe pertanto essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il programma «Fiscalis» (il «programma») per la cooperazione nel settore della fiscalità.

2.   Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«imposizione fiscale»: la materia — che comprende l'elaborazione, l'amministrazione, l'applicazione e la conformità — riguardante i seguenti dazi e imposte:

(a)

imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (13);

(b)

accise sull'alcole ai sensi della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (14);

(c)

accise sui prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (15);

(d)

imposte sui prodotti energetici e sull'elettricità ai sensi della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (16);

(e)

altre imposte e dazi rientranti nell'ambito di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2010/24/UE del Consiglio (17) purché siano pertinenti per il mercato interno e per la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

(2)

«autorità fiscali»: le autorità pubbliche e gli altri organismi competenti per l'imposizione fiscale o per le attività ad essa collegate;

(3)

«sistemi elettronici europei»: i sistemi elettronici necessari ai fini dell'imposizione fiscale e dell'esecuzione dei compiti delle autorità fiscali;

(4)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.    Gli obiettivi generali del programma consistono nel sostenere le autorità fiscali e l'imposizione fiscale affinché contribuiscano a migliorare il funzionamento del mercato unico, stimolare la competitività dell'Unione e la concorrenza leale nell'Unione, tutelare gli interessi economici e finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri , anche proteggendo tali interessi dalla frode, dall'evasione e dall'elusione fiscale, e migliorare la riscossione delle imposte .

2.   Il programma ha l'obiettivo specifico di sostenere la politica fiscale e l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore fiscale, di promuovere la cooperazione fiscale , incluso lo scambio di informazioni fiscali, e di sostenere lo sviluppo delle capacità amministrative, anche per quanto riguarda le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021 — 2027 è fissata a 300 milioni di EUR a prezzi 2018 o 339 milioni di EUR a prezzi correnti.

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare tra l'altro le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione del programma e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può inoltre coprire i costi relativi a studi e altro materiale scritto pertinente , riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del programma, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione del programma.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(b)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi, a condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di ravvicinamento della pertinente legislazione e dei pertinenti metodi amministrativi a quelli dell'Unione;

(c)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la partecipazione del paese terzo a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

assicuri un giusto equilibrio per quanto riguarda i contributi ▌del paese terzo partecipante ai programmi dell'Unione e i benefici che ne trae ;

stabilisca le condizioni di partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i relativi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del ▌regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo un potere decisionale sul programma;

garantisca i diritti dell'Unione ad assicurare una sana gestione finanziaria e a tutelare i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute da esperti esterni.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 7

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le azioni di cui al paragrafo 1 comprendono:

(a)

riunioni e simili eventi ad hoc;

(b)

collaborazione strutturata sulla base di progetti;

(c)

azioni di sviluppo di capacità informatiche, in particolare lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei;

(d)

azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

(e)

azioni di supporto e altre azioni, tra cui:

(1)

studi e altro materiale scritto pertinente ;

(2)

attività innovative, in particolare prove di concetto, iniziative pilota e realizzazione di prototipi;

(3)

azioni di comunicazione sviluppate congiuntamente;

(4)

qualsiasi altra azione pertinente prevista nei programmi di lavoro di cui all'articolo 13, necessaria per conseguire o sostenere gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Possibili tipologie di azioni pertinenti di cui alle lettere a), b) e d) figurano nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato 1.

I temi prioritari delle azioni figurano nell'elenco non esaustivo di cui all'allegato III.

3.   Azioni consistenti nello sviluppo e nel funzionamento di adeguamenti o estensioni delle componenti comuni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma o con organizzazioni internazionali sono ammissibili al finanziamento se sono di interesse per l'Unione. La Commissione adotta le necessarie disposizioni amministrative, che possono prevedere un contributo finanziario a tali azioni da parte dei terzi interessati.

4.   Se un'azione di sviluppo di capacità informatiche di cui al paragrafo 2, lettera c), riguarda lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico europeo, solo i costi connessi alle responsabilità affidate alla Commissione a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, sono ammissibili al finanziamento a titolo del programma. Gli Stati membri si fanno carico dei costi connessi alle responsabilità loro affidate a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.

Articolo 8

Partecipazione di esperti esterni

1.   Ove ciò sia utile per la realizzazione delle azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3, i rappresentanti di autorità governative, incluse quelle di paesi terzi non associati al programma a norma dell'articolo 5, compresi rappresentanti originari dei paesi meno sviluppati e, se del caso, i rappresentanti di organizzazioni internazionali o di altre organizzazioni interessate, di operatori economici e di organizzazioni di rappresentanza degli operatori economici e della società civile possono partecipare in qualità di esperti esterni alle azioni organizzate nell'ambito del programma.

2.   I costi sostenuti dagli esperti esterni di cui al paragrafo 1 sono ammissibili al rimborso nell'ambito del programma in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 238 del regolamento finanziario.

3.   Gli esperti esterni sono selezionati dalla Commissione , anche fra gli esperti proposti dagli Stati membri, in base alle loro competenze, esperienze e conoscenze pertinenti all'azione specifica, su base puntuale, in funzione delle necessità .

La Commissione valuta, tra l'altro, l'imparzialità di tali esperti esterni e l'assenza di conflitti di interesse rispetto alle loro responsabilità professionali.

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 9

Concessione, complementarità e finanziamento combinato

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma, purché tale contributo non riguardi gli stessi costi. Ai contributi all'azione si applicano le disposizioni previste dai rispettivi programmi a titolo dei quali i contributi sono stati concessi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

3.   A norma dell'articolo 198, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono concesse senza un invito a presentare proposte se i soggetti idonei sono le autorità fiscali degli Stati membri e dei paesi terzi associati al programma di cui all'articolo 5 del presente regolamento, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite in tale articolo.

Articolo 10

Tasso di cofinanziamento

1.   In deroga all'articolo 190 del regolamento finanziario, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili di un'azione.

2.   Il tasso di cofinanziamento applicabile nel caso in cui le azioni richiedano la concessione di sovvenzioni è stabilito nei programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo 13.

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE AZIONI DI SVILUPPO DI CAPACITÀ INFORMATICHE

Articolo 11

Responsabilità

1.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono congiuntamente lo sviluppo e il funzionamento, compresi progettazione, specifica, verifica della conformità, utilizzazione, manutenzione, evoluzione, sicurezza, garanzia della qualità e controllo della qualità, dei sistemi elettronici europei elencati nel piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12.

2.   La Commissione assicura in particolare:

(a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti comuni stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;

(b)

il coordinamento generale dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei ai fini della loro operabilità e interconnettività, del loro miglioramento continuo e della loro attuazione sincronizzata;

(c)

il coordinamento a livello unionale dei sistemi elettronici europei ai fini della loro promozione e attuazione a livello nazionale;

(d)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento dei sistemi elettronici europei per quanto riguarda le loro interazioni con terzi, escluse le azioni intese a soddisfare requisiti nazionali;

(e)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello dell'Unione.

3.   Gli Stati membri assicurano in particolare:

(a)

lo sviluppo e il funzionamento delle componenti nazionali stabilite nel quadro del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui all'articolo 12;

(b)

il coordinamento dello sviluppo e del funzionamento delle componenti nazionali dei sistemi elettronici europei a livello nazionale;

(c)

il coordinamento dei sistemi elettronici europei con altre azioni pertinenti relative al governo elettronico a livello nazionale;

(d)

la trasmissione periodica alla Commissione di informazioni sulle misure adottate per consentire alle rispettive autorità o ai rispettivi operatori economici di utilizzare pienamente i sistemi elettronici europei;

(e)

l'attuazione a livello nazionale dei sistemi elettronici europei.

Articolo 12

Piano strategico pluriennale per la fiscalità (MASP-T)

1.   La Commissione e gli Stati membri elaborano tengono aggiornato un piano strategico pluriennale per la fiscalità , conforme ai pertinenti atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, che elenca tutti i compiti relativi allo sviluppo e al funzionamento dei sistemi elettronici europei e classifica ciascun sistema, o parti dello stesso, nelle categorie seguenti:

(a)

componente comune: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello dell'Unione, che è disponibile per tutti gli Stati membri o che è stata individuata come comune dalla Commissione per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione;

(b)

componente nazionale: la componente dei sistemi elettronici europei sviluppata a livello nazionale, disponibile nello Stato membro che ha elaborato tale componente o contribuito alla sua elaborazione congiunta;

(c)

o una combinazione di entrambe.

2.   Il piano strategico pluriennale per la fiscalità comprende anche azioni innovative e azioni pilota nonché le metodologie e gli strumenti di supporto relativi ai sistemi elettronici europei.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvenuto espletamento dei compiti loro assegnati nell'ambito del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1. Inoltre essi riferiscono periodicamente alla Commissione in merito ai progressi compiuti in relazione ai rispettivi compiti.

4.   Entro il 31 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano strategico pluriennale per la fiscalità di cui al paragrafo 1 per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Tali relazioni annuali vengono redatte secondo un formato prestabilito.

5.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione, sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 4, elabora una relazione consolidata che valuta i progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione stessa nell'attuazione del piano di cui al paragrafo 1 e rende pubblica tale relazione.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro pluriennali di cui all'articolo  110 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro pluriennali mediante atti delegati . Tali atti delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17 .

Articolo 14

Sorveglianza e rendicontazione

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II .

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi compiuti dal programma per il conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di modificare l'allegato II per rivedere o integrare gli indicatori, se ritenuto necessario, e per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. Esse sono rese pubbliche dalla Commissione.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Il paese terzo che partecipa al Programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 17

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato, denominato «comitato del programma Fiscalis». Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1286/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1286/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1286/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […], […], pag. […].

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(3)  Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347del 20.12.2013, pag. 25).

(4)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  COM(2010)0700.

(7)  Accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(13)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1)

(14)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

(15)  Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

(16)  Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

(17)  Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

ALLEGATO I

Elenco non esaustivo delle tipologie possibili di azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d)

Le azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), possono fra l'altro assumere le seguenti forme:

(a)

per quanto riguarda riunioni e simili eventi ad hoc:

seminari e workshop, cui in genere partecipano tutti i paesi e durante i quali sono effettuate presentazioni e i partecipanti sono coinvolti in intensi dibattiti e attività su argomenti specifici;

visite di lavoro, organizzate per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le proprie competenze o conoscenze in materia di politica fiscale;

presenza in uffici amministrativi e partecipazione a indagini amministrative;

(b)

per quanto riguarda la collaborazione strutturata:

gruppi di progetto, generalmente composti da un numero circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione, compreso il coordinamento e l'analisi comparativa (benchmarking);

creazione di task force, ovvero di forme di cooperazione strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online, assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature;

controlli multilaterali o simultanei che consistono nella verifica coordinata della situazione fiscale di un soggetto passivo o di più soggetti passivi collegati, organizzata da due o più paesi, di cui almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

audit congiunti che consistono nella verifica congiunta della situazione fiscale di un soggetto passivo o di più soggetti passivi collegati da parte di un unico gruppo di audit composto da due o più paesi, di cui almeno due Stati membri, che presentano interessi comuni o complementari;

qualsiasi altra forma di cooperazione amministrativa prevista dalla direttiva 2011/16/UE, dal regolamento (UE) n. 904/2010, dal regolamento (UE) n. 389/2012 o dalla direttiva 2010/24/UE;

(d)

per quanto riguarda le azioni per lo sviluppo delle capacità e delle competenze umane;

formazioni comuni o sviluppo di programmi di apprendimento online per sostenere le competenze e le conoscenze professionali necessarie in materia fiscale;

assistenza tecnica volta a migliorare le procedure amministrative, rafforzare la capacità amministrativa e migliorare il funzionamento e l'operatività delle amministrazioni fiscali mediante l'avvio e la condivisione di buone pratiche.

ALLEGATO II

Indicatori

Obiettivo specifico: sostenere la politica fiscale, la cooperazione fiscale e lo sviluppo delle capacità amministrative, che comprendono le competenze umane e lo sviluppo e il funzionamento dei sistemi elettronici europei.

1.     Sviluppo delle capacità (amministrative, umane e informatiche):

1.

indice di applicazione e di attuazione del diritto e della politica dell'Unione (numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in tale settore e raccomandazioni formulate in seguito a dette azioni)

2.

indice di apprendimento (moduli di apprendimento utilizzati; numero di funzionari formati; punteggio relativo alla qualità assegnato dai partecipanti)

3.

disponibilità dei sistemi elettronici europei (in percentuale di tempo)

4.

disponibilità della rete comune di comunicazione (in percentuale di tempo)

5.

disponibilità di procedure informatiche semplificate per le amministrazioni nazionali e gli operatori economici (numero di operatori economici registrati, numero di domande e numero di consultazioni nei diversi sistemi elettronici finanziati dal programma)

2.     Condivisione delle conoscenze e lavoro in rete:

6.

indice del grado di collaborazione (lavoro in rete prodotto, numero di riunioni faccia a faccia, numero di gruppi di collaborazione online)

7.

indice delle migliori prassi e degli orientamenti (numero di azioni nell'ambito del programma organizzate in tale settore; percentuale di amministrazioni fiscali che si sono avvalse di una prassi di lavoro/di un orientamento elaborati con il sostegno del programma)

ALLEGATO III

In linea con l'obiettivo specifico e generale del programma, le azioni di cui all'articolo 7 possono essere incentrate, tra l'altro, sui seguenti temi prioritari:

(a)

sostegno all'attuazione del diritto dell'Unione nel settore fiscale, compresa la formazione del personale in tale materia, e contributo all'individuazione di possibili soluzioni per migliorare la cooperazione amministrativa, segnatamente l'assistenza al recupero, tra le autorità fiscali;

(b)

sostegno all'efficace scambio di informazioni, comprese le richieste di gruppi, allo sviluppo di formati informatici standard, all'accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulla titolarità effettiva e al miglioramento dell'uso delle informazioni ricevute;

(c)

sostegno al buon funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa e di scambio di migliori prassi tra le autorità fiscali, anche in materia di recupero delle imposte;

(d)

sostegno alla digitalizzazione e all'aggiornamento delle metodologie in seno alle amministrazioni fiscali;

(e)

sostegno allo scambio di migliori prassi per la lotta contro le frodi in materia di IVA.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/475


P8_TA(2019)0405

Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (COM(2018)0385 — C8-0249/2018 — 2018/0209(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0385),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0249/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 9 ottobre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0397/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 226.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 156.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'11 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0487).


P8_TC1-COD(2018)0209

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le politiche e la legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima e quelle pertinenti in materia di energia ▌ hanno migliorato in modo sostanziale lo stato dell'ambiente. Restano tuttavia importanti sfide ambientali e climatiche che, se non affrontate, avranno notevoli conseguenze negative per l'Unione e il benessere dei suoi cittadini.

(2)

Il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), stabilito con regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per il periodo 2014-2020, è l'ultimo di una serie di programmi mediante i quali da 25 anni l'Unione sostiene l'attuazione delle priorità legislative e strategiche in questi settori. La recente valutazione intermedia (5) ha indicato che il programma è sulla buona strada per risultare efficace, efficiente e pertinente. Il programma LIFE 2014-2020 dovrebbe pertanto essere mantenuto, modificandone alcune parti in base a quanto emerso dalla valutazione intermedia e da quelle successive. Si dovrebbe perciò istituire un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) («il programma LIFE ») per il periodo a partire dal 2021.

(3)

Perseguendo la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi dell'Unione stabiliti dalla legislazione, dalle politiche, dai piani e dagli impegni internazionali in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia ▌, il programma LIFE dovrebbe contribuire , in linea con una transizione equa, al passaggio a un'economia sostenibile , circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, a impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici, alla tutela , al ripristino e al miglioramento della qualità dell'ambiente , segnatamente aria, acqua e suolo, e della salute , all'interruzione e all'inversione del processo di perdita della biodiversità, anche attraverso il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000 e la lotta al degrado degli ecosistemi , mediante interventi diretti o sostenendo l'integrazione dei suddetti obiettivi in altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe inoltre sostenere l'attuazione dei programmi generali di azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE, quale il Settimo programma di azione per l'ambiente  (6).

(4)

L'Unione è determinata a fornire una risposta globale agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che evidenziano il nesso intrinseco tra una gestione delle risorse naturali intesa a garantirne la disponibilità a lungo termine, i servizi ecosistemici e il loro rapporto con la salute umana, e una crescita economica sostenibile e inclusiva. In questo spirito, il programma LIFE dovrebbe essere ispirato ai principi di solidarietà, fornendo nel contempo un contributo sostanziale sia allo sviluppo economico che alla coesione sociale.

(4 bis)

Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente e del clima dovrebbero essere integrate nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e azioni dell'Unione. Dovrebbero pertanto essere promosse le sinergie e la complementarità con altri programmi di finanziamento dell'Unione, anche agevolando il finanziamento di azioni che sono complementari ai progetti strategici integrati e ai progetti strategici di tutela della natura e che promuovono la diffusione e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma LIFE. È necessario un coordinamento per evitare il doppio finanziamento. È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino misure volte a evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi per i beneficiari dei progetti a causa degli obblighi di notifica relativi ai diversi strumenti finanziari.

(5)

Il programma LIFE dovrebbe concorrere allo sviluppo sostenibile e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente e clima e da quelli pertinenti in materia di energia ▌, in particolare l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile (7), la convenzione sulla diversità biologica (8) e l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (9) («accordo di Parigi sui cambiamenti climatici»), nonché, tra l'altro, la convenzione dell'UNECE sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus»), la convenzione dell'UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, la convenzione di Basilea delle Nazioni Unite sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, la convenzione di Rotterdam delle Nazioni Unite sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale e la convenzione di Stoccolma delle Nazioni Unite sugli inquinanti organici persistenti .

(6 bis)

L'Unione annette grande importanza alla sostenibilità a lungo termine dei risultati dei progetti LIFE, e quindi alla capacità di salvaguardare e mantenere tali risultati una volta realizzati i progetti, ad esempio attraverso il proseguimento, la riproduzione e/o il trasferimento dei progetti.

(7)

Per onorare gli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, l'Unione deve trasformarsi in una società sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili , a impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici. Perché avvenga tale trasformazione occorre agire, in particolare nei settori principalmente responsabili degli attuali livelli di produzione di gas a effetto serra e d'inquinamento, in modo da promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e da contribuire ad attuare il quadro 2030 per il clima e l'energia e i piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché ad attuare la strategia dell'Unione a orizzonte 2050 e oltre , in linea con gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi . Il programma LIFE dovrebbe anche includere misure che concorrono ad attuare la politica dell'Unione di adattamento al cambiamento del clima per ridurre la vulnerabilità agli effetti negativi di questo fenomeno.

(7 bis)

I progetti a titolo del nuovo sottoprogramma Transizione all'energia pulita del programma LIFE dovrebbero concentrarsi sulla promozione della creazione di capacità e la diffusione di conoscenze, competenze, tecniche, metodi e soluzioni innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione inerenti alla transizione verso le energie rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica. Si tratta in genere di azioni di coordinamento e sostegno a elevato valore aggiunto europeo, volte a rimuovere gli ostacoli di mercato che si frappongono alla transizione socio-economica verso l'energia sostenibile; esse coinvolgono in genere soggetti di piccole e medie dimensioni e molteplici attori, tra cui le autorità pubbliche locali e regionali e le organizzazioni senza scopo di lucro. Queste azioni producono molteplici benefici collaterali, come la lotta alla povertà energetica, il miglioramento della qualità dell'aria interna, la riduzione degli inquinanti locali grazie a miglioramenti a livello dell'efficienza energetica e all'aumento delle energie rinnovabili distribuite, effetti economici positivi in ambito locale e il contributo a una crescita socialmente più inclusiva.

(8)

Per contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al rispetto degli impegni internazionali dell'Unione in materia di decarbonizzazione, è necessario imprimere un'accelerazione alla trasformazione del settore dell'energia . Le azioni intese a creare capacità a sostegno dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili , finanziate fino al 2020 nel quadro di Orizzonte 2020 (10), dovrebbero essere integrate nel nuovo sottoprogramma Transizione all'energia pulita del programma LIFE perché non sono intese a finanziare l'eccellenza e generare innovazione, ma a favorire l'utilizzo di tecnologie già disponibili per le energie rinnovabili e l'efficienza energetica che contribuiranno alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il programma LIFE dovrebbe coinvolgere tutti i portatori d'interesse e tutti i settori implicati nella transizione verso l'energia pulita. Includere nel programma LIFE le suddette attività di creazione di capacità offre la possibilità di sviluppare sinergie tra i sottoprogrammi e di aumentare la coerenza complessiva dei finanziamenti dell'Unione. È pertanto auspicabile che si raccolgano e si divulghino i dati sull'utilizzo nei progetti LIFE delle soluzioni esistenti di ricerca e innovazione, anche risultanti dal programma Orizzonte Europa e dai programmi che lo hanno preceduto.

(9)

Nella valutazione d' impatto riguardante la modifica della direttiva sull'efficienza energetica  (11) si stima che, per realizzare gli obiettivi che l'Unione si è posta per il 2030 in questo campo, nel periodo 2021-2030 saranno necessari investimenti extra per 177 miliardi di EUR annui. Mancano soprattutto investimenti nella decarbonizzazione degli edifici (efficienza energetica e fonti rinnovabili di energia su piccola scala), settore in cui è necessario dirigere i capitali verso progetti diffusamente distribuiti. Uno degli obiettivi del sottoprogramma Transizione all'energia pulita , che riguarda la rapida diffusione dell'energia rinnovabile e l'efficienza energetica, consiste nel creare capacità di sviluppo e aggregazione di tali progetti, il che consentirebbe anche di assorbire i finanziamenti erogati dai Fondi strutturali e d'investimento europei e di stimolare gli investimenti nell'energia rinnovabile e nell'efficienza energetica, usando anche gli strumenti finanziari offerti nel quadro di InvestEU.

(9 bis)

Il programma LIFE è l'unico programma dedicato specificamente all'ambiente e all'azione per il clima e svolge pertanto un ruolo cruciale nel sostenere l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in tali ambiti.

(10)

Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero contribuire a far sì che durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del suddetto programma siano individuate e definite le esigenze in materia di ricerca e innovazione per affrontare le sfide che si pongono all'Unione nel campo dell'ambiente, del clima e dell'energia. Il programma LIFE dovrebbe continuare a catalizzare l'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima e  di quelle pertinenti in materia di energia ▌, anche attingendo ai risultati della ricerca e dell'innovazione ottenuti nel quadro di Orizzonte Europa, applicandoli e favorendone la diffusione su vasta scala affinché possano contribuire ad affrontare i problemi ambientali e climatici o la transizione energetica . Il Consiglio europeo per l'innovazione di Orizzonte Europa può essere di sostegno all'espansione e alla commercializzazione delle idee innovatrici che potrebbero scaturire dall'attuazione dei progetti LIFE. Analogamente, dovrebbero essere prese in considerazione anche sinergie con il Fondo per l'innovazione nel quadro del sistema di scambio di quote di emissione.

(11)

Un'azione che ha beneficiato di un contributo del programma LIFE può anche essere finanziata da qualsiasi altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le azioni che beneficiano cumulativamente di finanziamenti di vari programmi dell'Unione dovrebbero essere sottoposte a un solo audit, che ne verifica la conformità a tutti i programmi interessati e alle rispettive regole.

(12)

L'ultima comunicazione della Commissione sul riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'Unione (12) indica che è necessario compiere progressi decisi per accelerare l'attuazione dell'acquis e migliorare l'integrazione e la diffusione degli obiettivi ambientali e climatici nelle altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe perciò fungere da catalizzatore per affrontare le sfide sistemiche orizzontali nonché le cause di fondo delle carenze attuative individuate in tale riesame e per realizzare i progressi necessari sviluppando, sperimentando e riproducendo nuovi approcci; sostenendo l'elaborazione, la sorveglianza e il riesame della normativa; migliorando la governance in materia di ambiente, cambiamenti climatici e questioni connesse relative alla transizione energetica, anche rafforzando la partecipazione , a tutti i livelli, dei portatori di interessi , lo sviluppo di capacità, la comunicazione e la consapevolezza ; mobilitando investimenti provenienti da tutti i programmi d'investimento dell'Unione o da altre fonti di finanziamento e sostenendo le azioni intese a sormontare i vari ostacoli che si frappongono alla piena attuazione dei principali piani imposti dalla legislazione ambientale.

(13)

Per interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi , ivi compreso negli ecosistemi marini, occorre sostenere l'elaborazione, l'attuazione, la garanzia del rispetto e la valutazione della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti, tra cui la strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 (13), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (14), la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15), e il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), in particolare raccogliendo gli elementi fattuali necessari per elaborare e attuare le politiche e mettendo a punto, sperimentando, dimostrando e applicando le migliori prassi e soluzioni , come una gestione efficace, su piccola scala o adattata ai contesti locali, regionali o nazionali, ivi compresi approcci integrati all'attuazione dei quadri di azione prioritaria preparati in base alla direttiva 92/43/CEE. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero verificare la spesa relativa alla biodiversità per rispettare gli obblighi di comunicazione che ▌ incombono loro a norma della convenzione sulla diversità biologica. Dovrebbero essere rispettati anche gli obblighi di verifica a norma di altra pertinente legislazione dell'Unione. La spesa dell'Unione relativa alla biodiversità verrà verificata per mezzo di un'apposita serie di indicatori  (17).

(14)

Le ultime valutazioni e analisi, tra cui il riesame intermedio della strategia dell'Unione sulla biodiversità fino al 2020 e il vaglio dell'adeguatezza della legislazione a tutela della natura, hanno individuato nella carenza di congrui finanziamenti una delle maggiori cause dell'attuazione insufficiente della legislazione e della strategia in questione. I principali strumenti di finanziamento dell'Unione, tra cui il [Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca], possono contribuire in modo significativo , in via complementare, a sopperire al fabbisogno di finanziamenti. Il programma LIFE può rendere questa integrazione ancor più efficiente grazie ai progetti strategici di tutela della natura destinati a favorire l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'Unione a tutela della natura e della biodiversità, comprese le azioni previste nei quadri di azione prioritaria elaborati a norma della direttiva 92/43/CEE. I progetti strategici di tutela della natura dovrebbero sostenere programmi di azione nazionali volti a integrare i pertinenti obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e altri programmi di finanziamento, in modo da assicurare che siano mobilitati finanziamenti congrui per l'attuazione di tali politiche. Gli Stati membri potrebbero decidere, nell'ambito dei rispettivi piani strategici della politica agricola comune, di usare una certa quota della dotazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per potenziare il finanziamento di azioni che fanno da complemento ai progetti strategici di tutela della natura di cui al presente regolamento.

(15)

L'iniziativa volontaria per la biodiversità e i servizi ecosistemici nei territori d'oltremare europei (BEST — Biodiversity and Ecosystem Services in Territories of European Overseas) promuove nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare la conservazione della biodiversità, ivi compresa la biodiversità marina, e l'uso sostenibile dei servizi ecosistemici, tra cui approcci ecosistemici all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Grazie all'azione preparatoria BEST adottata nel 2011 e ai successivi programmi BEST 2.0 e BEST RUP, l'iniziativa BEST è servita a veicolare l'importanza ecologica di tali regioni, paesi e territori e il loro ruolo chiave ai fini della conservazione della biodiversità del pianeta. La Commissione stima in 8 milioni di EUR l'anno le esigenze in termini di sostegno finanziario a progetti sul campo in tali territori. Nelle dichiarazioni ministeriali del 2017 e 2018, i paesi e territori d'oltremare hanno espresso il loro apprezzamento per questo regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità. È dunque opportuno che il programma LIFE finanzi il regime di sovvenzioni di piccola entità a favore della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare , inclusi il rafforzamento delle capacità e la capitalizzazione delle azioni finanziate .

(16)

Per promuovere l'economia circolare e l'efficienza delle risorse serve un cambiamento ▌nel modo di progettare, produrre, consumare , riparare, riutilizzare, riciclare e smaltire i materiali e i prodotti, inclusa la plastica , concentrandosi sull'intero ciclo di vita dei prodotti . Il programma LIFE dovrebbe contribuire alla transizione verso un modello di economia circolare finanziando vari soggetti (imprese, autorità pubbliche e consumatori), in particolare tramite l'applicazione, lo sviluppo e la riproduzione delle migliori tecniche, prassi e soluzioni adattate ai contesti locali, regionali o nazionali, anche per mezzo di approcci integrati all'applicazione della gerarchia dei rifiuti e all'attuazione dei piani di gestione e prevenzione dei rifiuti. Il sostegno all'attuazione della comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo « Strategia europea per la plastica nell'economica circolare» può tradursi in particolare nella ricerca di soluzioni al problema dei rifiuti marini.

(16 bis)

Un elevato livello di protezione ambientale è di importanza fondamentale per la salute e il benessere dei cittadini dell'Unione. Il programma dovrebbe sostenere l'obiettivo dell'Unione di produrre e utilizzare le sostanze chimiche secondo modalità che minimizzano gli effetti negativi significativi sulla salute umana e sull'ambiente, al fine di raggiungere nell'Unione l'obiettivo di un ambiente non tossico. Il programma dovrebbe altresì sostenere le attività intese a facilitare l'attuazione della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (18) , al fine di conseguire livelli di rumore che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana.

(17)

L'obiettivo a lungo termine dell'Unione sulla qualità dell'aria consiste nel raggiungere livelli di qualità che non comportino effetti negativi significativi né rischi significativi per la salute umana e l'ambiente, rafforzando nel contempo le sinergie tra miglioramenti della qualità dell'aria e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra . L'opinione pubblica è attenta alle questioni legate all'inquinamento atmosferico e i cittadini si aspettano che le autorità intervengano , soprattutto nelle zone in cui la popolazione e gli ecosistemi sono esposti a livelli elevati di inquinanti atmosferici . La direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) evidenzia il ruolo che possono svolgere i finanziamenti dell'Unione nella realizzazione degli obiettivi per la qualità dell'aria. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti, compresi i progetti strategici integrati, che sono potenzialmente in grado di mobilitare fondi pubblici e privati, illustrare le buone prassi e stimolare l'attuazione dei piani per la qualità dell'aria e della relativa legislazione a livello locale, regionale, multiregionale, nazionale e transnazionale.

(18)

La direttiva 2000/60/CE (20) ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee dell'Unione. Gli obiettivi di detta direttiva sono sostenuti da una migliore attuazione degli obiettivi della politica delle acque e  dalla loro maggiore integrazione nelle altre politiche. Il programma LIFE dovrebbe pertanto sostenere i progetti che concorrono ad attuare appieno la direttiva 2000/60/CE e  l' altra normativa pertinente dell'Unione in materia intesa a raggiungere un buono stato dei corpi idrici dell'Unione, applicando, sviluppando e riproducendo le migliori prassi, nonché mobilitando azioni complementari nel quadro di altri programmi o fonti di finanziamento dell'Unione.

(19)

La protezione e il ripristino dell'ambiente marino è uno dei grandi obiettivi della politica ambientale dell'Unione. Il programma LIFE dovrebbe sostenere: la gestione, la conservazione, il ripristino e il monitoraggio della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare nei siti Natura 2000, e la protezione delle specie conformemente ai quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE; il raggiungimento di un buono stato ecologico, in linea con la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); la difesa di mari puliti e sani; l'attuazione della comunicazione della Commissione sulla strategia europea per la plastica nell'economia circolare, in particolare per far fronte al problema degli attrezzi da pesca persi in mare e dei rifiuti marini; la partecipazione dell'Unione alla governance internazionale degli oceani, indispensabile per realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e per garantire la salute degli oceani a beneficio delle generazioni future. I progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura del programma LIFE dovrebbero includere azioni atte a proteggere l'ambiente marino.

(20)

Per migliorare la governance dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e degli aspetti correlati della transizione energetica occorre coinvolgere la società civile, e per far ciò occorre accrescere la consapevolezza del pubblico, anche attraverso una strategia di comunicazione che tenga conto dei nuovi media e dei social network, l'impegno dei consumatori e la partecipazione dei portatori di interessi, a tutti i livelli, comprese le organizzazioni non governative, alle consultazioni e all'attuazione delle politiche. È dunque opportuno che il programma sostenga una vasta gamma di ONG e di reti di organizzazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità rispondenti all'interesse generale dell'Unione e che operano principalmente nel settore dell'ambiente o della lotta contro i cambiamenti climatici, concedendo loro sovvenzioni di funzionamento, secondo modalità concorrenziali e trasparenti, per aiutare tali ONG, reti e soggetti a contribuire efficacemente alle politiche dell'Unione, nonché per sviluppare e rafforzare le loro capacità affinché divengano partner più efficienti.

(21)

Se il miglioramento della governance a tutti i livelli deve essere un obiettivo trasversale di tutti i sottoprogrammi del programma LIFE , quest'ultimo dovrebbe sostenere lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione dell'acquis in materia di ambiente e di clima, nonché l'effettivo rispetto dell'acquis, in particolare per quanto concerne la legislazione orizzontale sulla governance ambientale, tra cui la legislazione che attua la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso del pubblico alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (22).

(22)

Il programma LIFE dovrebbe preparare gli operatori del mercato e sostenerli nel passaggio a un'economia sostenibile , circolare, efficiente in termini di energia , basata sulle energie rinnovabili, a impatto climatico zero e resiliente ai cambiamenti climatici, sperimentando nuove opportunità commerciali, migliorando le competenze professionali, facilitando l'accesso dei consumatori a prodotti e servizi sostenibili, coinvolgendo e responsabilizzando chi ha potere d'influenza e sperimentando nuovi metodi per adattare i processi esistenti e il tessuto imprenditoriale. Per favorire la penetrazione nel mercato da parte di soluzioni sostenibili, è opportuno promuovere l'accettazione del pubblico in generale e l'impegno dei consumatori.

(22 bis)

Il programma è inteso a sostenere la dimostrazione di tecniche, strategie e migliori prassi che possono essere riprodotte e utilizzate su più vasta scala. Soluzioni innovative contribuirebbero al miglioramento delle prestazioni ambientali e della sostenibilità, in particolare ai fini della messa a punto di pratiche agricole sostenibili nei settori che agiscono sul clima, l'acqua, il suolo, la biodiversità e i rifiuti. A questo proposito è opportuno porre l'accento sulle sinergie con altri programmi e altre politiche, come il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e il sistema di ecogestione e audit dell'Unione.

(23)

A livello di Unione, i grandi investimenti in azioni a favore dell'ambiente e del clima sono prevalentemente finanziati dai programmi di finanziamento più consistenti dell'Unione (integrazione). È pertanto indispensabile intensificare gli sforzi di integrazione per garantire la sostenibilità, la biodiversità e la presa in considerazione della dimensione climatica negli altri programmi di finanziamento dell'Unione, nonché l'inserimento di clausole di sostenibilità in tutti gli strumenti dell'Unione. Facendo leva sulla loro funzione catalizzatrice, i progetti strategici integrati e i progetti strategici di tutela della natura che saranno elaborati nell'ambito del programma LIFE dovrebbero cogliere le opportunità di finanziamento offerte dai suddetti programmi e da altre fonti, quali i fondi nazionali, e creare sinergie.

(23 bis)

Il successo dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati dipende da una stretta cooperazione tra le autorità nazionali, regionali e locali e gli attori non statali interessati dagli obiettivi del programma. È dunque opportuno applicare i principi di trasparenza e divulgazione per quanto riguarda le decisioni relative allo sviluppo, all'attuazione, alla valutazione e al monitoraggio dei progetti, in particolare in caso di integrazione o quando sono coinvolte più fonti di finanziamento.

(24)

Tenuto conto dell'importanza di affrontare i cambiamenti climatici in modo coordinato e ambizioso , in linea con l'impegno assunto dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma LIFE contribuirà a integrare le azioni per il clima e a far sì che gli obiettivi climatici assorbano nel complesso almeno il 25 % della spesa iscritta a bilancio dell'Unione nel periodo del QFP 2021-2027 e quanto prima, al più tardi entro il 2027, il 30 % all'anno . Le azioni intraprese nell'ambito del programma LIFE dovrebbero far sì che il 61 % della dotazione finanziaria totale del programma LIFE sia dedicato agli obiettivi climatici. Le azioni saranno individuate durante il processo di preparazione e attuazione del programma LIFE , e saranno riesaminate nell'ambito dei processi di valutazione e riesame.

(25)

In sede di attuazione del programma LIFE è opportuno tenere in considerazione la strategia per le regioni ultraperiferiche (23), in virtù dell'articolo 349 del TFUE e delle esigenze specifiche e vulnerabilità di queste regioni. Si dovrebbe tenere conto anche delle politiche dell'Unione diverse da quelle in materia di ambiente, clima e da quelle pertinenti in materia di energia.

(26)

La Commissione, a supporto dell'attuazione del programma LIFE , dovrebbe collaborare con la rete di punti di contatto nazionali onde stimolare la cooperazione volta a migliorare e rendere più efficienti i servizi dei punti di contatto nazionali in tutta l'Unione, nonché elevare la qualità generale delle proposte presentate , organizzare seminari e laboratori, pubblicare gli elenchi dei progetti finanziati nell'ambito del programma LIFE o intraprendere altre attività , quali campagne mediatiche, al fine di meglio divulgare i risultati dei progetti e facilitare gli scambi di esperienze, conoscenze e migliori pratiche nonché la riproduzione dei risultati dei progetti in tutta l'Unione , promuovendo in tal modo la cooperazione e la comunicazione . Tali attività dovrebbero essere destinate in special modo agli Stati membri che sottoutilizzano i fondi e facilitare la comunicazione e la cooperazione tra i beneficiari dei progetti, completati o in corso, i proponenti o le parti interessate nell'ambito dello stesso settore. È essenziale che le attività di comunicazione e cooperazione coinvolgano anche le autorità regionali e locali e i portatori di interessi.

(26 bis)

La qualità è il criterio generale su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di attribuzione nell'ambito del programma LIFE. Per facilitare la realizzazione degli obiettivi del programma LIFE in tutta l'Unione e promuovere proposte di progetti di elevata qualità, dovrebbero essere resi disponibili finanziamenti per progetti di assistenza tecnica ai fini di un'effettiva partecipazione al programma LIFE. La Commissione dovrebbe adoperarsi per un'effettiva copertura geografica di qualità in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità. La definizione di scarsa partecipazione effettiva al programma LIFE nonché delle attività ammissibili e dei criteri di attribuzione avverrà nel programma di lavoro pluriennale sulla base del tasso di partecipazione e del tasso di successo dei richiedenti dei rispettivi Stati membri, tenendo conto, tra l'altro, della popolazione e della densità di popolazione, della superficie totale dei siti Natura 2000 per ciascuno Stato membro, espressa in percentuale della superficie totale di Natura 2000 e in percentuale del territorio di uno Stato membro coperta da siti Natura 2000. Le attività ammissibili dovrebbero essere di natura tale da tendere a migliorare la qualità delle domande di finanziamento dei progetti.

(27)

La rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL), la rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE) e il forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE (24)) sono organizzazioni create per favorire la collaborazione tra gli Stati membri, il cui ruolo è determinante per garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione. Concorrono validamente ad attuare e far rispettare il diritto dell'ambiente in modo più coerente in tutta l'Unione, evitando distorsioni della concorrenza, contribuiscono a migliorare la qualità dell'ispezione ambientale e dei meccanismi di garanzia dell'osservanza tramite un sistema di condivisione in rete, a livello sia unionale che nazionale, permettono lo scambio di informazioni ed esperienze a vari livelli amministrativi e tramite formazioni e dibattiti approfonditi sulle questioni ambientali e di rispetto del diritto, ivi compresi i processi di controllo del rispetto e autorizzazione. In considerazione del contributo apportato agli obiettivi del programma LIFE , è opportuno autorizzare la concessione di sovvenzioni a IMPEL, ENPE e EUFJE senza subordinarla all'invito a presentare proposte, in modo da continuare a sostenerne le attività. Vi sono anche altri casi in cui, in applicazione dei requisiti generali del regolamento finanziario, l'invito potrebbe non essere obbligatorio, ad esempio nel caso di organismi che sono designati da Stati membri beneficiari di una sovvenzione concessa da un atto legislativo dell'Unione e che operano sotto la responsabilità di tali Stati.

(28)

È opportuno stabilire una dotazione finanziaria per il programma LIFE che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (25).

(28 bis)

I tassi di cofinanziamento massimi dovrebbero essere fissati ai livelli necessari per mantenere l'efficace livello di supporto previsto dal programma. Al fine di tener conto dell'adattabilità necessaria vista la gamma di azioni e di entità esistenti, tassi di cofinanziamento specifici contribuiranno alla certezza, pur mantenendo la possibilità di un certo grado di flessibilità per esigenze o requisiti specifici. I tassi di cofinanziamento specifici dovrebbero sempre rispettare i corrispondenti tassi di cofinanziamento massimi stabiliti.

(29)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(30)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (26) (il regolamento finanziario), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio  (28), al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 (29) del Consiglio al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio  (30), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità , incluse le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e  al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative , compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea («EPPO») può indagare e perseguire i  reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO , per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea, e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(31)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari. La Commissione dovrebbe garantire un'attuazione comprensibile e dovrebbe promuovere una reale semplificazione per i promotori dei progetti.

(32)

Ove opportuno, gli obiettivi strategici del programma LIFE dovrebbero anche essere perseguiti con l'ausilio degli strumenti finanziari e della garanzia di bilancio offerti da InvestEU , segnatamente con l'importo assegnato a titolo del programma LIFE specificato nei programmi di lavoro pluriennali che fanno capo al programma LIFE .

(33)

In applicazione dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (32) i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma LIFE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. La partecipazione di tali soggetti al programma LIFE dovrebbe vertere principalmente sui progetti del sottoprogramma Natura e biodiversità.

(34)

Il programma dovrebbe essere aperto ai paesi terzi conformemente alle condizioni specifiche di partecipazione stabilite negli accordi da essi stipulati con l'Unione.

(35)

I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(36)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma LIFE sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma LIFE sul campo. Il pieno concorso del programma LIFE alla realizzazione di tutti gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione avviene per effetti indiretti, a lungo termine e difficili da misurare. Per il monitoraggio del programma LIFE , a complemento degli indicatori di realizzazione diretta e degli obblighi di verifica stabiliti nel presente regolamento, è opportuno utilizzare indicatori specifici aggregati di progetto, da illustrarsi nei programmi di lavoro pluriennali o negli inviti a presentare proposte, anche per quanto riguarda Natura 2000 e le emissioni di determinati inquinanti atmosferici.

(36 bis)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento riguardo all'adozione dei programmi di lavoro pluriennali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (33) . Se il comitato per il programma LIFE non esprime alcun parere su un progetto di atto di esecuzione, la Commissione, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011, non dovrebbe adottare il progetto di atto di esecuzione.

(37)

Al fine di garantire che il sostegno a titolo del programma e l'attuazione del programma siano coerenti con le politiche e le priorità dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare gli indicatori o integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori e per istituire il quadro di monitoraggio e valutazione . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(38)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire contribuire a una tutela ambientale di alto livello e a un'azione ambiziosa per il clima con una buona governance e un approccio multilaterale, allo sviluppo sostenibile, nonché alla realizzazione degli obiettivi e dei traguardi stabiliti dalla legislazione, dalle strategie, dai piani e dagli impegni internazionali dell'Unione in materia di ambiente, biodiversità, clima , economia circolare e pertinenti all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica , non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(39)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (UE) n. 1293/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (in prosieguo «il programma LIFE »).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma LIFE , il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«progetti strategici di tutela della natura», i progetti che sostengono il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di natura e di biodiversità attuando negli Stati membri programmi di azione coerenti per integrare tali obiettivi e priorità nelle altre politiche e negli strumenti di finanziamento, anche attraverso l'attuazione coordinata dei quadri di azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE;

(2)

«progetti strategici integrati», i progetti che attuano su scala regionale, multiregionale, nazionale o transnazionale i piani d'azione o le strategie per l'ambiente o il clima elaborati dalle autorità degli Stati membri e disposti da specifici atti normativi o politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o da quelli pertinenti in materia di energia ▌ , garantendo al tempo stesso la partecipazione dei portatori di interessi e promuovendo il coordinamento con almeno un'altra fonte di finanziamento dell'Unione, nazionale o privata e la mobilitazione di tale altra fonte;

(3)

«progetti di assistenza tecnica», i progetti che sostengono lo sviluppo della capacità di partecipazione a progetti di azione standard, la preparazione di progetti strategici di tutela della natura e di progetti strategici integrati, la preparazione all'accesso ad altri strumenti finanziari dell'Unione o altre misure necessarie per preparare l'espansione o la riproduzione dei risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE , dai programmi precedenti o da altri programmi dell'Unione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 . Tali progetti possono inoltre includere la creazione di capacità relative alle attività delle autorità degli Stati membri finalizzate all'effettiva partecipazione al programma LIFE ;

(4)

«progetti di azione standard», i progetti diversi dai progetti strategici integrati, dai progetti strategici di tutela della natura o dai progetti di assistenza tecnica, che perseguono gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

(5)

«operazioni di finanziamento misto», le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (EU, Euratom) 2018/… («il regolamento finanziario»), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(6)

«soggetto giuridico», la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 190, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma LIFE consiste nel contribuire al passaggio a un'economia sostenibile , circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, a impatto ambientale zero e resiliente ai cambiamenti climatici, nel tutelare, ripristinare e migliorare la qualità dell'ambiente , segnatamente l'aria, l'acqua e il suolo, e nell'interrompere e invertire il processo di perdita della biodiversità e il degrado degli ecosistemi, anche mediante il sostegno all'attuazione e alla gestione della rete Natura 2000, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Il programma LIFE sostiene altresì l'attuazione dei programmi generali di azione adottati a norma dell'articolo 192, paragrafo 3, TFUE.

2.   Gli obiettivi specifici del programma LIFE sono i seguenti:

a)

sviluppare, dimostrare e promuovere tecniche , metodi e approcci innovativi per raggiungere gli obiettivi della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente , comprese la natura e la biodiversità, in materia di azione per il clima, inclusi la transizione all'energia rinnovabile e una maggiore efficienza energetica , e contribuire alla base di conoscenze e all'applicazione delle migliori prassi, in particolare in relazione alla tutela della natura e della biodiversità , anche attraverso il sostegno della rete Natura 2000 ;

b)

sostenere lo sviluppo, l'attuazione, la sorveglianza e il controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, incluse natura e biodiversità, e in materia di azione per il clima e transizione all'energia rinnovabile o aumento dell'efficienza energetica , anche migliorando la governance a tutti i livelli, in particolare rafforzando le capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile;

c)

stimolare l'introduzione su vasta scala delle soluzioni tecniche e strategiche dimostratesi efficaci ad attuare la legislazione e le politiche dell'Unione pertinenti in materia di ambiente, incluse natura e biodiversità, e in materia di azione per il clima e transizione all'energia rinnovabile o aumento dell'efficienza energetica, riproducendo i risultati, integrando i relativi obiettivi in altre politiche e nelle prassi del settore pubblico e privato, mobilitando gli investimenti e migliorando l'accesso ai finanziamenti.

Articolo 4

Struttura ▌

Il programma LIFE è così strutturato:

1)

il settore Ambiente, che include:

a)

il sottoprogramma Natura e biodiversità;

b)

il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

2)

il settore Azione per il clima, che include:

a)

il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

b)

il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.

Articolo 5

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 6 442 000 000 EUR a prezzi 2018 (7 272 000 000  EUR a prezzi correnti).

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

4 715 000 000 EUR a prezzi 2018 (5 322 000 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 73,2 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il settore Ambiente, di cui

1)

2 829 000 000 EUR a prezzi 2018 (3 261 420 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 44,9 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il sottoprogramma Natura e biodiversità e

2)

1 886 000 000 EUR a prezzi 2018 (2 060 580 000 EUR a prezzi correnti, che rappresenta il 28,3 % della dotazione finanziaria totale del programma) per il sottoprogramma Economia circolare e qualità della vita;

b)

1 950 000 000 EUR per il settore Azione per il clima, di cui

1)

950 000 000 EUR per il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e

2)

1 000 000 000 EUR per il sottoprogramma Transizione all'energia pulita.

3.   Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni sulla flessibilità di cui al regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio (34) [il regolamento che stabilisce il nuovo quadro finanziario pluriennale] e al regolamento finanziario.

3 bis.     In deroga al paragrafo 2, almeno il 60 % delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni di azioni nell'ambito del settore Ambiente di cui al paragrafo 2, lettera a), è riservato a sovvenzioni per progetti a sostegno del sottoprogramma Natura e biodiversità di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i).

4.    Il programma LIFE può finanziare le attività di assistenza tecnica e amministrativa svolte dalla Commissione per l'attuazione del programma LIFE , segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali e le attività di rete a sostegno dei punti di contatto nazionali del programma LIFE, tra cui attività di formazione e di apprendimento reciproco ed eventi volti a scambiare esperienze .

5.   Il programma può finanziare le attività messe in atto dalla Commissione per sostenere la preparazione, l'attuazione e l'integrazione della legislazione e delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quelle pertinenti in materia di ▌ energia ▌ al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Tali attività possono consistere in:

a)

informazione e comunicazione, comprese le campagne di sensibilizzazione. Le risorse finanziarie assegnate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento coprono anche la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione, nonché sullo stato di attuazione e recepimento della legislazione dell'Unione in materia di ambiente, clima o di quella pertinente in materia di energia;

b)

studi, indagini, modellizzazioni e scenari;

c)

preparazione, attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione ▌ delle politiche, dei programmi e della legislazione , nonché valutazione e analisi dei progetti non finanziati dal programma LIFE, se perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 3 ;

d)

laboratori, conferenze e incontri;

e)

piattaforme di rete di contatti e di buone pratiche;

f)

altre attività , quali premi .

Articolo 6

Paesi terzi associati al programma

1.    Fatto salvo il pieno rispetto di tutte le sue norme e disposizioni, il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5], del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2.   Il paese terzo che partecipa al programma in forza di una decisione adottata nell'ambito di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 6 bis

Cooperazione internazionale

Nel corso dell'attuazione del programma LIFE, è possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3.

Articolo 7

Sinergie con altri programmi dell'Unione

La Commissione favorisce l'attuazione coerente del programma LIFE e la Commissione e gli Stati membri favoriscono la coerenza e il coordinamento con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa e InvestEU al fine di creare sinergie, in particolare nel contesto dei progetti strategici di tutela della natura e dei progetti strategici integrati, e sostenere l'utilizzo e la riproduzione delle soluzioni sviluppate nel quadro del programma LIFE . La Commissione e gli Stati membri perseguono la complementarità a tutti i livelli.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.    La Commissione attua il programma LIFE in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

2.   Il programma LIFE può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

2 bis.     Almeno l'85 % del bilancio del programma LIFE è destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 5, ai progetti finanziati attraverso altre forme di finanziamenti nella misura specificata nel quadro del programma di lavoro pluriennale oppure, ove opportuno e nella misura specificata nel quadro del programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17, agli strumenti finanziari sotto forma di operazioni di finanziamento misto, come specificato all'articolo 8, paragrafo 2. La Commissione assicura che i progetti finanziati mediante altre forme di finanziamento siano pienamente conformi agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento. L'importo massimo destinato alle sovvenzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ter, è di 15 milioni di EUR.

2 ter.     I tassi di cofinanziamento massimi per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b), c) e d), sono pari a un massimo del 60 % dei costi ammissibili e del 75 % in caso di progetti finanziati nell'ambito del sottoprogramma Natura e biodiversità, in particolare quelli riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie ai fini dell'attuazione della direttiva 92/43/CEE o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 2009/147/CE, allorché necessario per conseguire l'obiettivo prefisso in materia di conservazione. Il tasso di cofinanziamento massimo per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, è pari a un massimo del 70 % dei costi ammissibili. Fatti salvi i pertinenti tassi di cofinanziamento massimi determinati, tassi specifici sono ulteriormente precisati nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17. Tali tassi possono essere adattati in conformità dei requisiti di ciascun sottoprogramma, tipo di progetto o tipo di sovvenzione.

Per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 3 ter, i tassi di cofinanziamento massimi non superano il 95 % dei costi ammissibili per i progetti durante il periodo del primo programma di lavoro pluriennale; per il secondo programma di lavoro pluriennale e in subordine alla conferma in tale programma di lavoro, il tasso di cofinanziamento è pari al 75 % dei costi ammissibili.

2 quater.     La qualità è il criterio su cui si basano la valutazione dei progetti e il processo di attribuzione nell'ambito del programma LIFE. La Commissione si adopera per un'effettiva copertura geografica di qualità in tutta l'Unione, anche aiutando gli Stati membri ad accrescere la qualità dei progetti attraverso il rafforzamento delle capacità.

CAPO II

AMMISSIBILITÀ

Articolo 9

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma LIFE sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 10

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Le sovvenzioni possono finanziare i seguenti tipi di azione:

a)

progetti strategici di tutela della natura a titolo del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera a);

b)

progetti strategici integrati a titolo del sottoprogramma di cui all'articolo 4, punto 1, lettera b), e punto 2, lettere a) e b);

c)

progetti di assistenza tecnica;

d)

progetti di azione standard;

e)

altre azioni necessarie al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui all'articolo 3, paragrafo 1 , incluse le azioni di coordinamento e sostegno intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenza e alla sensibilizzazione per sostenere la transizione all'energia rinnovabile e una maggiore efficienza energetica .

3.   I progetti a titolo del sottoprogramma Natura e biodiversità riguardanti la gestione, il ripristino e il monitoraggio dei siti Natura 2000 conformemente alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE tengono conto delle priorità enunciate nei piani, nelle strategie e nelle politiche nazionali e regionali in materia di conservazione della natura e della biodiversità, in particolare nei quadri d'azione prioritaria istituiti in applicazione della direttiva 92/43/CEE.

3 bis.     I progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per migliorare l'effettiva partecipazione al programma LIFE supportano le attività degli Stati membri con una scarsa partecipazione effettiva, al fine di migliorare i servizi dei punti di contatto nazionali nell'UE e di aumentare la qualità globale delle proposte presentate.

4.   Le sovvenzioni possono finanziare attività al di fuori di uno Stato membro o di un paese o territorio d'oltremare a esso connesso , a condizione che il progetto persegua gli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione e le attività al di fuori dell'Unione siano necessarie ad assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nei territori degli Stati membri o in un paese o territorio d'oltremare, o a sostenere gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte .

5.   Sono concesse sovvenzioni di funzionamento a favore di organizzazioni senza scopo di lucro che sono coinvolte nello sviluppo, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della legislazione e delle politiche dell'Unione e che sono attive principalmente nel settore dell'ambiente o dell'azione per il clima, ivi compresa la transizione all'energia pulita , in linea con gli obiettivi del programma LIFE di cui all'articolo 3 .

Articolo 11

Soggetti idonei

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 3.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi o territori:

1)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

2)

un paese terzo associato al programma LIFE ;

3)

un altro paese terzo elencato nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17 , alle condizioni specificate ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo ;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Non sono ammesse le persone fisiche.

4.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione onde assicurare l'efficacia degli interventi effettuati nell'Unione.

5.   Sono ammessi i soggetti giuridici che partecipano a consorzi costituiti da almeno tre soggetti indipendenti, stabiliti in diversi Stati membri o in paesi e territori d'oltremare ad essi connessi, o in paesi terzi associati al programma o in altri paesi terzi.

6.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero di massima sostenere il costo della loro partecipazione.

6 bis.     Per garantire un uso efficace dei fondi del programma e un'efficiente partecipazione dei soggetti giuridici di cui al paragrafo 4, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per completare il presente articolo definendo a quali condizioni la partecipazione di tali soggetti alla politica ambientale e climatica condotta dall'Unione è considerata adeguata ai fini della loro ammissibilità al programma.

Articolo 12

Attribuzione diretta

Fatto salvo l'articolo [188] del regolamento finanziario, le sovvenzioni possono essere concesse agli organismi di cui all'allegato I senza indire un invito a presentare proposte.

Articolo 13

Specificazione dei criteri di attribuzione

La Commissione stabilisce i criteri di attribuzione nel programma di lavoro pluriennale di cui all'articolo 17 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto dei seguenti principi :

a)

i progetti finanziati dal programma LIFE sono nell'interesse dell'Unione in quanto apportano un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del programma LIFE di cui all'articolo 3 e non li pregiudicano e, ove possibile, promuovono il ricorso agli appalti pubblici verdi;

a bis)

i progetti garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;

a ter)

è data priorità ai progetti aventi il massimo contributo potenziale per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3;

b)

▌ ai progetti che apportano benefici collaterali e promuovono sinergie tra i sottoprogrammi di cui all'articolo 4 è assegnato un bonus nel quadro della loro valutazione ;

c)

▌ ai progetti potenzialmente più riproducibili e utilizzabili dal settore pubblico o privato o più in grado di mobilitare i massimi investimenti o risorse finanziarie (potenzialità di stimolo) è assegnato un bonus nel quadro della loro valutazione ;

d)

è assicurata la riproducibilità dei risultati del progetto di azione standard;

e)

è assegnato un bonus ai progetti che sono basati sui risultati di altri progetti finanziati dal programma LIFE , dai programmi precedenti o da altri fondi dell'Unione o che espandono tali risultati;

f)

se del caso, è prestata particolare attenzione ai progetti in zone geografiche con esigenze specifiche o vulnerabilità, quali zone con particolari problemi ambientali o vincoli naturali, zone transfrontaliere , zone di elevato valore naturalistico o regioni ultraperiferiche.

Articolo 14

Costi ammissibili relativi all'acquisto di terreni

Oltre ai criteri di cui all'articolo [186] del regolamento finanziario, i costi relativi all'acquisto di terreni sono considerati ammissibili a condizione che:

a)

l'acquisto contribuisca a migliorare, mantenere e ripristinare l'integrità della rete Natura 2000 istituita in applicazione dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE, anche grazie al miglioramento della connettività attraverso la creazione di corridoi, tappe intermedie o altri elementi di infrastruttura verde;

b)

l'acquisto di terreni costituisca l'unico o il più efficace mezzo per ottenere il risultato desiderato in materia di conservazione;

c)

l'acquisto di terreni sia riservato, a lungo termine, ad usi coerenti con gli obiettivi specifici del programma LIFE ;

d)

lo Stato membro interessato garantisca, mediante trasferimento o in altro modo, la destinazione a lungo termine di tali terreni a scopi di conservazione della natura.

Articolo 15

Finanziamenti cumulativi, complementari e combinati

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro di un altro programma dell'Unione può anche essere finanziata dal programma LIFE purché i contributi non riguardino gli stessi costi e purché l'azione persegua gli obiettivi ambientali o climatici di cui all'articolo 3 e non ne pregiudichi alcuno . Le regole di ciascun programma dell'Unione si applicano al rispettivo contributo da esso apportato all'azione. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni del sostegno.

2.   Le azioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza o che sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma LIFE ,

b)

rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere sostegno a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo plus o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, in conformità dell'articolo [67], paragrafo 5, del regolamento (UE) XX [regolamento sulle disposizioni comuni] o dell'articolo [8] del regolamento (UE) XX [finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune], a condizione che tali azioni siano coerenti con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del programma interessato. Si applicano le regole del Fondo che fornisce il sostegno.

CAPO III

OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO MISTO

Articolo 16

Operazioni di finanziamento misto

Le operazioni di finanziamento misto nel quadro del ▌ programma LIFE sono eseguite in conformità al ▌ regolamento InvestEU ▌ e al titolo X del regolamento finanziario , tenendo in debito conto i requisiti in materia di sostenibilità e trasparenza .

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, COMUNICAZIONE E VALUTAZIONE

Articolo 17

Programma di lavoro pluriennale

1.    La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, programmi di lavoro pluriennali per il programma LIFE. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2 .

2.   Ciascun programma di lavoro pluriennale specifica, in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3, quanto segue:

a)

le allocazioni dei fondi tra le esigenze e tra le diverse tipologie di finanziamento nell'ambito di ciascun sottoprogramma , nonché l'importo totale massimo assegnato alle sovvenzioni di cui all'articolo10, paragrafo 2, lettere a) e b) ;

a bis)

l'importo totale massimo per gli strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di finanziamento misto del programma LIFE, se del caso;

a ter)

l'importo totale massimo per le sovvenzioni da concedere agli organismi di cui all'allegato I in conformità dell'articolo 12;

b)

i temi o le esigenze specifiche per cui è necessario un prestanziamento dei fondi per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere c) e d);

c)

le strategie e i piani interessati dai progetti strategici integrati per i quali possono essere chiesti finanziamenti per i progetti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b);

d)

il periodo massimo di ammissibilità per l'attuazione dei progetti;

d bis)

i calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte per il periodo coperto dal programma di lavoro pluriennale;

d ter)

la metodologia tecnica per la procedura di presentazione e di selezione dei progetti e i criteri di attribuzione in conformità degli elementi di cui all'articolo 13;

d quater)

la specificazione dei tassi di cofinanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ter;

d quinquies)

i tassi di cofinanziamento massimi per le azioni ammissibili di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera e);

d sexies)

le norme dettagliate riguardo all'applicazione dei finanziamenti cumulativi, complementari e combinati, ove pertinente;

d septies)

la definizione di scarsa partecipazione effettiva nonché delle attività ammissibili e dei criteri di attribuzione per i progetti di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità relativi alle attività delle autorità degli Stati membri per l'effettiva partecipazione al programma LIFE.

2 bis.     Il primo programma di lavoro pluriennale ha una durata di quattro anni e il secondo ha una durata di tre anni.

2 ter.     Nel quadro dei programmi di lavoro pluriennali, la Commissione pubblica inviti a presentare proposte per il periodo coperto. La Commissione provvede affinché i fondi inutilizzati in un determinato invito a presentare proposte siano ripartiti tra i diversi tipi di azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, nello stesso settore.

2 quater.     La Commissione garantisce la consultazione dei portatori di interessi nell'elaborazione dei programmi di lavoro pluriennali.

Articolo 18

Monitoraggio e comunicazione

1.    La Commissione rende conto dei progressi del programma LIFE nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 sulla base degli indicatori contenuti nell'allegato II.

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma LIFE in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 per modificare l'allegato II allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, anche nell'ottica di armonizzarli con gli indicatori stabiliti per altri programmi dell'Unione, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.

2 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 al fine di definire, sulla base dell'allegato II, indicatori specifici per ciascun sottoprogramma e tipo di progetti.

3.    La Commissione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l'attuazione e i risultati del programma. A tale scopo e conformemente alle metodologie disponibili sono imposti obblighi di comunicazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione finalizzati alla raccolta di indicatori aggregabili delle realizzazioni e dell'impatto dei progetti, per tutti i pertinenti obiettivi specifici in materia di ambiente e clima, anche in relazione a Natura 2000 e alle emissioni di alcuni inquinanti atmosferici come la CO2.

4.   La Commissione periodicamente monitora l'integrazione degli obiettivi relativi al clima e alla biodiversità, compreso l'importo delle spese, e ne dà conto. Il contributo del presente regolamento all'obiettivo inteso a che il 25 % del bilancio concorra alla realizzazione degli obiettivi climatici è verificato attraverso il sistema di indicatori climatici dell'Unione. La spesa relativa alla biodiversità è verificata per mezzo di un'apposita serie di indicatori. Tali metodi di verifica sono usati per quantificare, con un adeguato livello di disaggregazione, gli stanziamenti d'impegno che dovranno contribuire rispettivamente agli obiettivi relativi al clima e a quelli relativi alla biodiversità nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La spesa è presentata ogni anno nel bilancio previsionale del programma. Si dà regolarmente conto del contributo del programma agli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità nel contesto delle valutazioni e della relazione annuale.

5.   La Commissione valuta le sinergie tra il programma LIFE e altri programmi dell'Unione complementari e tra i suoi sottoprogrammi.

Articolo 19

Valutazione

1.    La Commissione effettua valutazioni ▌ con tempestività per alimentare il processo decisionale , tenendo in debita considerazione la coerenza, le sinergie, il valore aggiunto dell'Unione e la sostenibilità a lungo termine, utilizzando le priorità dell'Unione in materia di ambiente e di clima .

2.    La Commissione effettua la valutazione intermedia del programma LIFE non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre 42 mesi dall'inizio dell' attuazione del programma LIFE, utilizzando gli indicatori di realizzazione e di risultato fissati in conformità dell'allegato II .

La valutazione riguarda almeno i seguenti aspetti:

a)

gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attuazione del programma;

b)

l'uso efficiente delle risorse;

c)

il grado in cui gli obiettivi di tutte le misure sono stati conseguiti, specificando laddove possibile i risultati e gli impatti;

d)

la capacità, effettiva o prevista, dei progetti di mobilitare altri fondi dell'Unione, tenendo conto, in particolare, dei vantaggi di una maggiore coerenza con altri strumenti di finanziamento dell'Unione;

e)

la misura in cui sono state realizzate sinergie tra gli obiettivi e la complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione;

f)

il valore aggiunto dell'Unione e l'impatto a lungo termine del programma LIFE, in vista di una decisione riguardo al rinnovo, alla modifica o alla sospensione delle misure;

g)

il livello di coinvolgimento dei portatori di interessi;

h)

un'analisi quantitativa e qualitativa del contributo del programma allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE.

i)

un'analisi della copertura geografica nell'Unione, di cui all'articolo 8, paragrafo 2 quater, e, se non si raggiunge tale copertura, un'analisi delle ragioni di fondo.

3.   Al termine dell'attuazione del programma LIFE e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, secondo comma, la Commissione effettua una valutazione finale del programma LIFE .

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni e la Commissione rende disponibili al pubblico i risultati delle valutazioni .

CAPO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 20

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono i progetti e i risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. A tale scopo i destinatari utilizzano il logo del programma LIFE, raffigurato nell'allegato II bis, o, qualora ciò non sia fattibile, menzionano il programma LIFE in tutte le attività di comunicazione e il suddetto logo figura su tabelloni in punti strategici visibili al pubblico. Tutti i beni durevoli acquisiti nel quadro del programma LIFE recano il logo del programma LIFE tranne nei casi specificati dalla Commissione.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma LIFE , sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma LIFE contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 20 bis

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato per il programma LIFE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.     Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.     La Commissione riferisce annualmente al comitato in merito ai progressi generali dell'attuazione dei sottoprogrammi e alle azioni particolari, segnatamente con riguardo alle operazioni di finanziamento misto attuate attraverso le risorse di bilancio assegnate a titolo del programma LIFE.

Articolo 21

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 2 bis , è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 2 bis , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 e 2 bis , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 23

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate, fino alla loro chiusura, ai sensi del regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (35) e del regolamento (UE) n. 1293/2013, che continua ad applicarsi ai progetti interessati fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma LIFE può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma LIFE e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (CE) n. 614/2007 e (UE) n. 1293/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 31 dicembre 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione dei progetti non completati entro tale data.

4.   I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del regolamento (UE) n. 1293/2013 possono essere investiti negli strumenti finanziari costituiti a titolo di [Fondo InvestEU].

5.   Gli importi corrispondenti a entrate con destinazione specifica provenienti dalla restituzione di somme indebitamente erogate a norma del regolamento (CE) n. 614/2007 o del regolamento (UE) n. 1293/2013 sono utilizzati, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (36), per finanziare il programma LIFE .

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(5)  Relazione sulla valutazione intermedia del programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) (SWD(2017)0355 final).

(6)   Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(7)  Agenda 2030, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

(8)  Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

(9)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

(10)   Orizzonte 2020, parte III, «Energia sicura, pulita ed efficiente» (Sfide per la società) (decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965)).

(11)   Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(12)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, «Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali dell'UE: sfide comuni e indicazioni su come unire gli sforzi per conseguire risultati migliori» (COM(2017)0063),

(13)  COM(2011) 0244.

(14)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(15)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(16)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(17)   SEC(2017)0250.

(18)   Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale — Dichiarazione della Commissione in sede di comitato di conciliazione sulla direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(19)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici che modifica la direttiva 2003/35/CE ed abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(20)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(21)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(22)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(23)   Doc. 13715/17 - COM(2017)0623.

(24)   Doc. 5485/18 — COM(2018)0010, pag. 5.

(25)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(26)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(27)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(28)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(29)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(30)  [Full title + OJ L info].

(31)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(32)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(33)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13)

(34)  [Please insert full title and OJ info]

(35)  Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

(36)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

ALLEGATO I

Organismi a cui possono essere assegnate sovvenzioni senza un invito a presentare proposte

1.

Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL);

2.

Rete europea dei procuratori per l'ambiente (ENPE);

3.

Forum UE dei giudici per l'ambiente (EUFJE).

ALLEGATO II

Indicatori

1.   Indicatori di realizzazione

1.1.

Numero di progetti che sviluppano, dimostrano e promuovono tecniche e approcci innovativi

1.2.

Numero di progetti che applicano le migliori pratiche in materia di natura e biodiversità

1.3.

Numero di progetti per lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio o la garanzia del rispetto della pertinente politica e legislazione dell'Unione

1.4.

Numero di progetti che migliorano la governance attraverso il potenziamento delle capacità degli attori pubblici e privati e la partecipazione della società civile

1.5.

Numero di progetti , inclusi progetti strategici integrati e progetti strategici di tutela della natura, che attuano:

piani o strategie chiave;

programmi di azione per l'integrazione degli obiettivi di tutela della natura e della biodiversità

2.   Indicatori di risultato

2.1.

Variazioni nette nei settori dell'ambiente e del clima sulla base dell'aggregazione degli indicatori a livello di progetto specificati negli inviti a presentare proposte nel quadro dei sottoprogrammi:

Natura e biodiversità;

Economia circolare e qualità della vita — che comprende almeno i seguenti elementi:

qualità dell'aria,

suolo,

acqua,

rifiuti,

sostanze chimiche,

rumore,

uso delle risorse ed efficienza;

Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

Transizione all'energia pulita.

2.2.

Investimenti cumulativi stimolati dai progetti o finanziamenti ottenuti (milioni di EUR)

2.3.

Numero di organizzazioni che partecipano ai progetti o ricevono sovvenzioni di funzionamento

2.4.

Percentuale di progetti che hanno avuto un effetto catalizzatore dopo la data di conclusione del progetto

ALLEGATO II bis

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30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/501


P8_TA(2019)0406

Programma Giustizia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia (COM(2018)0384 — C8-0235/2018 — 2018/0208(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0384),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0235/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0068/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

ricorda la sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020 (3); ribadisce il suo sostegno ai programmi nei settori della cultura, dell'istruzione, dei media, della gioventù, dello sport, della democrazia, della cittadinanza e della società civile, che hanno chiaramente dimostrato il loro valore aggiunto europeo e godono di una solida popolarità tra i beneficiari; rammenta che sarà possibile realizzare un'Unione più forte e più ambiziosa soltanto se la si doterà di maggiori risorse finanziarie; invita pertanto a fornire un sostegno costante alle politiche esistenti, ad aumentare le risorse destinate ai programmi faro dell'Unione e ad accompagnare le responsabilità supplementari con mezzi finanziari supplementari;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 13 febbraio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0097).

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0075.


P8_TC1-COD(2018)0208

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Giustizia»

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 82, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, «[l]'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.» L'articolo 3 specifica inoltre che «[l]'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Questi valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»).

(2)

Tali diritti e valori devono continuare a essere coltivati, protetti, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli ▌, ed essere al centro del progetto europeo, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione europea . È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni nonché un restringimento dello spazio a disposizione della società civile indipendente, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica nell'UE. Nell'ambito del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e sulla cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (4) (di seguito «i programmi precedenti») .

(3)

Il Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori e i due programmi di finanziamento soggiacenti verteranno ▌ sulle persone e le entità che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, la nostra uguaglianza, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, pluralista, inclusiva e democratica. Ciò comprende una società civile dinamica e dotata di mezzi per la sua autonomia in quanto attore chiave , che incoraggi la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e  coltivi la ricca diversità della società europea, che si fonda sui nostri valori , sulla nostra storia e  la nostra memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea impegna le istituzioni dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

(4)

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Il rispetto e la promozione dello Stato di diritto, dei diritti fondamentali e della democrazia nell'Unione sono requisiti essenziali per difendere tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati e per infondere nei cittadini la fiducia nell'Unione. Le modalità di attuazione dello Stato di diritto negli Stati membri rivestono un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e tra i rispettivi ordinamenti giuridici.  A tal fine, l'Unione può adottare misure per sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e ▌penale ▌. Nell'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia, è opportuno garantire e favorire a tutti i livelli il rispetto dei diritti fondamentali nonché di principi comuni quali la non discriminazione, la parità di trattamento per tutte le caratteristiche elencate all'articolo 21 della Carta, la solidarietà, l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, lo Stato di diritto , la democrazia e un sistema giudiziario indipendente ben funzionante.

(5)

Il finanziamento dovrebbe rimanere uno degli strumenti importanti per l'effettiva realizzazione degli obiettivi ambiziosi fissati dai trattati; essi dovrebbero essere conseguiti, tra l'altro, con l'istituzione di un programma Giustizia flessibile ed efficace, che faciliti la pianificazione e l'attuazione di detti obiettivi. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da essere di facile utilizzo (ovvero mediante procedure di candidatura e di rendicontazione di facile utilizzo) e dovrebbe mirare a una copertura geografica equilibrata. È opportuno prestare particolare attenzione alla sua accessibilità per tutti i tipi di beneficiari.

(6)

Per realizzare gradualmente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per tutti , l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale basate sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie, che, dal Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, rappresenta una pietra angolare della cooperazione giudiziaria in seno all'Unione. Il riconoscimento reciproco presuppone un livello elevato di fiducia reciproca tra gli Stati membri. Sono state adottate misure per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in alcuni settori al fine di agevolare il reciproco riconoscimento e promuovere la fiducia reciproca. Per garantire la crescita economica e una maggiore integrazione è inoltre essenziale uno spazio di giustizia funzionante, in cui siano eliminati gli ostacoli ai procedimenti giudiziari transfrontalieri e all'accesso alla giustizia in situazioni transnazionali. Al tempo stesso, uno spazio europeo di giustizia funzionante e sistemi giudiziari nazionali di qualità, indipendenti ed efficienti, nonché una maggiore fiducia reciproca, sono necessari per un mercato interno florido e per sostenere i valori comuni dell'Unione.

(6 bis)

L'accesso alla giustizia dovrebbe includere, in particolare, l'accesso agli organi giurisdizionali, a metodi alternativi per la risoluzione delle controversie, nonché a titolari di cariche pubbliche che sono tenuti per legge a fornire alle parti una consulenza legale indipendente e imparziale.

(7)

Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto sono fondamentali ai fini di un livello elevato di fiducia reciproca nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare ai fini di un'efficace cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, la cui base è il riconoscimento reciproco. Lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE, e il principio dell'effettività della tutela giurisdizionale stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, del TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ne è una concreta espressione. La promozione dello Stato di diritto attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'indipendenza, la trasparenza, la responsabilità, la qualità e l'efficienza dei sistemi di giustizia nazionali accresce la fiducia reciproca, che è indispensabile per la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale. L'indipendenza e l'imparzialità della magistratura attengono al contenuto essenziale del diritto a un equo processo e sono fondamentali per la tutela dei valori europei. Inoltre il fatto di disporre di sistemi giudiziari efficienti, con limiti temporali ragionevoli per i procedimenti, contribuisce alla certezza giuridica per tutte le parti interessate.

(8)

A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera h), e dell'articolo 81, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione sostiene la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari come strumento per migliorare la cooperazione giudiziaria nelle materie civili e penali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. La formazione degli operatori della giustizia è uno strumento importante per sviluppare una comprensione comune del modo migliore per attuare e sostenere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali . Essa contribuisce alla creazione dello spazio europeo di giustizia sviluppando una cultura giudiziaria comune tra gli operatori della giustizia degli Stati membri. È fondamentale garantire l'applicazione non discriminatoria, corretta e coerente del diritto dell'Unione all'interno dell'Unione nonché la fiducia e la comprensione reciproche tra gli operatori della giustizia nei procedimenti transfrontalieri. Le attività di formazione sostenute da questo programma dovrebbero basarsi su valutazioni attendibili delle esigenze di formazione, utilizzare metodologie di formazione all'avanguardia, includere eventi transnazionali che riuniscano operatori della giustizia provenienti da diversi Stati membri, comprendere elementi di lavoro di rete e di apprendimento attivo ed essere sostenibili. Tali attività dovrebbero comprendere la formazione in materia di terminologia giuridica, diritto civile e penale, diritti fondamentali nonché riconoscimento reciproco e garanzie procedurali. Dovrebbero comprendere altresì corsi di formazione per giudici, avvocati e procuratori in merito alle sfide e agli ostacoli incontrati dalle persone che sono spesso vittima di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile, quali ad esempio le donne, i minori, le minoranze, le persone LGBTQI, le persone con disabilità, le vittime di violenza di genere, di violenza domestica o di violenza nell'ambito delle relazioni intime e altre forme di violenza interpersonale. Tali corsi di formazione dovrebbero essere organizzati con il coinvolgimento diretto delle organizzazioni che rappresentano o sostengono le persone sopra elencate e, ove possibile, il coinvolgimento diretto di tali persone. Tenendo conto del fatto che le donne giudice sono sottorappresentate nelle posizioni di vertice, le donne che esercitano la professione di giudice, pubblico ministero e altre professioni giuridiche dovrebbero essere incoraggiate a partecipare alle attività di formazione.

(8 bis)

Ai fini del presente regolamento i termini «membro della magistratura e operatore giudiziario» dovrebbero essere interpretati estensivamente in modo da includere giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure, nonché altri operatori della giustizia associati al sistema giudiziario o partecipanti a diverso titolo all'amministrazione della giustizia, a prescindere dalla loro definizione nazionale, dal loro status giuridico e dalla loro organizzazione interna, quali avvocati, notai, ufficiali giudiziari o ufficiali esecutivi, curatori fallimentari, mediatori, interpreti e traduttori presso i tribunali, periti e consulenti del tribunale, personale penitenziario e funzionari addetti alla sorveglianza di individui in libertà provvisoria.

(9)

La formazione giudiziaria può coinvolgere diversi soggetti, quali le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri, le istituzioni accademiche, gli organismi nazionali responsabili della formazione giudiziaria, le organizzazioni o reti di formazione di livello europeo o le reti di coordinatori del diritto dell'Unione. Gli organismi e le entità che perseguono un obiettivo di interesse europeo generale nel settore della formazione giudiziaria, come la Rete europea di formazione giudiziaria (REFG), l'Accademia di diritto europeo (ERA), la Rete europea dei Consigli di Giustizia (ENCJ), l'Associazione dei Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme dell'Unione europea (ACA-Europa), la Rete dei presidenti delle Corti supreme giudiziarie dell'Unione europea (RPCSGUE) e l'Istituto europeo di amministrazione pubblica (EIPA) dovrebbero continuare a svolgere il ruolo di promozione dei programmi di formazione per i magistrati e gli operatori giudiziari nel quadro di un'autentica dimensione europea e potrebbero pertanto ricevere un sostegno finanziario appropriato conformemente alle procedure e ai criteri previsti dai programmi di lavoro ▌adottati dalla Commissione a norma del presente regolamento.

(10)

Il programma dovrebbe sostenere il programma di lavoro annuale della REFG, componente cruciale per la formazione giudiziaria. La REFG si trova in una situazione straordinaria, in quanto è l'unica rete a livello dell'Unione che riunisce organismi di formazione giudiziaria degli Stati membri. La sua posizione unica le consente di organizzare scambi per giudici e magistrati nuovi ed esperti fra tutti gli Stati membri e coordinare il lavoro degli organismi di formazione giudiziaria nazionali per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di formazione sul diritto dell'Unione e la promozione delle buone pratiche di formazione. La REFG è anche un fornitore di attività di formazione di eccellente qualità ed economicamente vantaggiose a livello dell'Unione. La rete comprende anche gli organismi di formazione giudiziaria di paesi candidati in qualità di membri osservatori. La relazione annuale della REFG dovrebbe includere informazioni sulla formazione erogata, disaggregate anche per categoria di personale.

(11)

Le misure previste dal programma dovrebbero sostenere un migliore riconoscimento reciproco delle sentenze e decisioni giudiziarie in materia civile e penale, la fiducia reciproca tra gli Stati membri nonché il necessario ravvicinamento della legislazione in modo da agevolare la cooperazione fra tutte le autorità pertinenti, anche con mezzi elettronici. Il programma dovrebbe inoltre sostenere la tutela giurisdizionale dei diritti individuali in materia civile e commerciale. Il programma dovrebbe inoltre promuovere ▌una maggiore convergenza nel diritto civile che contribuirà a eliminare gli ostacoli a procedure giudiziarie ed extragiudiziali valide, efficienti e funzionanti a beneficio di tutte le parti in una controversia civile. Infine, per sostenere l'effettivo rispetto e l'applicazione pratica del diritto dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, il programma dovrebbe sostenere il funzionamento della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione del Consiglio 2001/470/CE. In materia penale, il programma dovrebbe contribuire a promuovere e attuare norme e procedure per garantire il riconoscimento delle sentenze e delle decisioni in tutta l'Unione. Esso dovrebbe facilitare la cooperazione e contribuire ad eliminare gli ostacoli a una buona cooperazione e alla fiducia reciproca. Il programma dovrebbe inoltre contribuire a migliorare l'accesso alla giustizia, promuovendo e sostenendo i diritti delle vittime di reati, come pure i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

(12)

Sulla base dell'articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell'articolo 24 della Carta e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia il programma dovrebbe sostenere la protezione dei diritti dei minori ed integrarne la promozione nell'attuazione di tutte le sue azioni. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione alle azioni volte a tutelare i diritti dei minori nell'ambito della giustizia civile e penale, ivi compresa la tutela dei minori che vivono con i genitori nei centri di detenzione, dei minori che sono figli di detenuti e dei minori indagati o imputati in procedimenti penali.

(13)

Il programma 2014-2020 ha reso possibili le attività di formazione sul diritto dell'UE, in particolare sulla portata e sull'applicazione della Carta, rivolte ai membri della magistratura e ad altri operatori del diritto. Nelle sue conclusioni del 12 ottobre 2017 sull'applicazione della Carta nel 2016, il Consiglio ha ricordato l'importanza di azioni di sensibilizzazione a favore dell'applicazione della Carta a livello dell'UE e nazionale, anche presso i decisori politici, gli operatori della giustizia e gli stessi detentori dei diritti. Pertanto, al fine di integrare i diritti fondamentali in maniera coerente, è necessario estendere il sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione nei confronti di autorità pubbliche diverse dalle autorità giudiziarie e dagli operatori del diritto.

(14)

In base all'articolo 67 del TFUE, l'Unione dovrebbe realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali, di cui l'accesso non discriminatorio alla giustizia per tutti è un elemento fondamentale. Al fine di agevolare l'accesso effettivo alla giustizia, nonché nell'ottica di promuovere la fiducia reciproca che è indispensabile per il buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, occorre estendere il sostegno finanziario alle attività di autorità diverse dalle autorità giudiziarie a livello nazionale, regionale e locale, e dagli operatori del diritto, così come alle organizzazioni della società civile che contribuiscono agli stessi obiettivi. Occorre sostenere, in particolare, le attività che facilitano un accesso effettivo e paritario alla giustizia per le persone che sono spesso vittima di discriminazione o che si trovano in una situazione vulnerabile. È importante promuovere le azioni di sostegno svolte dalle organizzazioni della società civile, ad esempio in materia di creazione di reti, contenziosi, sensibilizzazione, comunicazione e altre attività di sorveglianza. In tale contesto, anche gli operatori della giustizia associati al sistema giudiziario e che lavorano per organizzazioni della società civile hanno un importante ruolo da svolgere.

(15)

Conformemente agli articoli 8 e 10 del TFUE, in tutte le sue attività il programma dovrebbe ▌far propri i principi della parità di genere e della non discriminazione ▌. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità conferma inoltre il diritto alla piena capacità giuridica e all'accesso alla giustizia per le persone con disabilità. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisce alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In tale contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività degli obiettivi specifici del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti siano ripartiti in base al sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire a chi presenta una domanda di sovvenzione informazioni su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, quali il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere, ove necessario. L'equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e portatori di interessi.

(15 bis)

In tutte le sue attività, il programma dovrebbe inoltre, se del caso, sostenere e tutelare i diritti delle vittime sia in materia civile che in materia penale. A tal fine, occorre prestare particolare attenzione a una migliore attuazione e a un miglior coordinamento tra i vari strumenti dell'Unione per la protezione delle vittime, nonché ad azioni volte allo scambio delle migliori pratiche tra i tribunali e gli operatori della giustizia che si occupano di casi di violenza. Il programma dovrebbe inoltre sostenere il miglioramento della conoscenza e dell'uso degli strumenti di ricorso collettivo.

(16)

Le azioni disciplinate dal presente regolamento dovrebbero contribuire a creare uno spazio europeo di giustizia, a promuovere l'indipendenza e l'efficienza dell'ordinamento giuridico, a incrementare la cooperazione e il lavoro di rete a livello transfrontaliero , a rafforzare la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri e ad applicare il diritto dell'Unione in modo corretto, coerente e uniforme. Le attività di finanziamento dovrebbero anche contribuire a una comprensione comune dei valori dell'Unione e dello Stato di diritto, a una migliore conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, alla condivisione del know-how e delle migliori pratiche nell'utilizzo degli strumenti di cooperazione giudiziaria da parte di tutti i portatori di interessi coinvolti, nonché alla diffusione e alla promozione di soluzioni digitali interoperabili a sostegno di una cooperazione transfrontaliera continua ed efficiente, e dovrebbero altresì fornire una solida base analitica per sostenere lo sviluppo, l'applicazione e la corretta comprensione e attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione. L'intervento dell'Unione europea permette di perseguire tali azioni in modo coerente in tutto il suo territorio e porta a realizzare economie di scala. Inoltre, l'Unione è in una posizione migliore rispetto agli Stati membri per affrontare le situazioni transfrontaliere e per fornire una piattaforma europea per l'apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche .

(16 bis)

Il programma dovrebbe inoltre contribuire a rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri ogniqualvolta il diritto dell'Unione abbia una dimensione esterna, nonché a tenere in considerazione le conseguenze esterne, per migliorare l'accesso alla giustizia e agevolare la soluzione dei problemi giudiziari e procedurali.

(17)

La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza complessiva, la complementarità e le sinergie con le attività degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, quali Eurojust , FRA, eu-LISA e la Procura europea, e dovrebbe passare in rassegna i lavori svolti da altri soggetti nazionali ed internazionali, nei settori interessati dal programma.

(18)

Occorre garantire la fattibilità, la visibilità, il principio fondamentale del valore aggiunto europeo e la sana gestione finanziaria nell'attuazione di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma Giustizia, la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri e la loro coerenza con altre attività dell'Unione. Al fine di garantire una distribuzione efficiente e basata sulla performance delle risorse del bilancio generale dell'Unione, è auspicabile ricercare coerenza, complementarità e sinergie tra i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici che presentano stretti legami tra loro, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, — e quindi con il programma Giustizia, diritti e valori — e tra il programma e il programma Mercato unico, la gestione e sicurezza delle frontiere, in particolare il fondo Asilo, migrazione e integrazioni (AMIF) e i fondi Sicurezza interna, l'infrastruttura strategica e in particolare il programma Europa digitale, il Fondo sociale europeo Plus, il programma Erasmus+, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, lo strumento di assistenza preadesione e il regolamento LIFE (5) . L'attuazione del programma Giustizia non dovrebbe pregiudicare e dovrebbe integrare la legislazione e le politiche dell'Unione in materia di protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri .

(19)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Giustizia che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (6)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(19 bis)

È opportuno perfezionare ulteriormente i meccanismi che garantiscono l'esistenza di un nesso tra le politiche di finanziamento dell'Unione e i suoi valori, consentendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta per trasferire al programma le risorse assegnate a uno Stato membro in regime di gestione concorrente se tale Stato membro è soggetto a procedure riguardanti i valori dell'Unione. Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri. Al fine di garantire un'esecuzione uniforme e tenuto conto dell'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione al Consiglio, che dovrebbe agire sulla base di una proposta della Commissione. Per facilitare l'adozione delle decisioni necessarie a garantire un'azione efficace, è opportuno ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa.

(20)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(21)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni, nonché di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi , delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari individuati e del rischio previsto di inottemperanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(22)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (8), (Euratom, CE) n. 2185/96 (9) e (UE) 2017/1939 del Consiglio (10), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la piena trasparenza delle procedure di finanziamento e selezione del programma, la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) dovrebbe indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(23)

I paesi terzi che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in applicazione di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, gli organismi e le reti di difesa dei diritti umani, comprese le istituzioni nazionali responsabili della protezione dei diritti umani in ogni Stato membro, gli organismi e le reti responsabili della non discriminazione e delle politiche in materia di parità, i difensori civici, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze e migliorare le sinergie e la cooperazione . Dovrebbe essere possibile includere i paesi terzi in particolare ogniqualvolta la loro partecipazione contribuisca a promuovere gli obiettivi del programma, purché ciò sia conforme ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi.

(24)

Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono definite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e la gestione indiretta, e dispongono controlli della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

(24 bis)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria degli interessi finanziari dell'Unione. Tale proposta dovrebbe essere complementare rispetto al programma Giustizia, che persegue una finalità diversa, vale a dire sostenere ulteriormente lo sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto e sulla fiducia reciproca e garantire che i cittadini possano godere dei loro diritti.

(25)

A norma del [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità a una nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (12)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. È essenziale che il programma garantisca che tali persone fisiche e giuridiche siano sufficientemente informate circa la loro ammissibilità a fruire dei finanziamenti.

(25bis)

In considerazione della loro importanza e pertinenza, il programma dovrebbe contribuire a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

(26)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e sarà funzionale al raggiungimento del traguardo del 25 % di spesa dell'UE a favore degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

(27)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte in applicazione di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori specificati negli articoli 12 e 14 e nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(30)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(31)

[A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [con lettera del …] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento, OPPURE

A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Giustizia (il «programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1.

«Magistrati e operatori giudiziari»: giudici, procuratori e membri del personale giudiziario e delle procure , così come qualsiasi altro operatore della giustizia associato al sistema giudiziario ▌.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   Il programma persegue l'obiettivo generale di contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia basato sullo Stato di diritto, con particolare riferimento all'indipendenza e all'imparzialità del sistema giudiziario, sul riconoscimento reciproco, sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione giudiziaria, contribuendo in tal modo anche al rafforzamento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali .

2.   Il programma persegue i seguenti obiettivi specifici ▌:

(a)

agevolare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e promuovere lo Stato di diritto , l'indipendenza e l'imparzialità del sistema giudiziario, anche attraverso il sostegno degli sforzi per migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali, e l' efficace esecuzione delle decisioni;

(b)

sostenere e promuovere la formazione giudiziaria, nell'ottica di favorire una comune cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto , nonché l'attuazione coerente ed efficace degli strumenti giuridici dell'Unione pertinenti nel contesto del programma ;

(c)

agevolare l'accesso effettivo e non discriminatorio alla giustizia per tutti e a mezzi di tutela efficaci, anche per via elettronica (giustizia elettronica) , promuovendo procedimenti efficienti in materia civile e penale nonché promuovendo e sostenendo i diritti di tutte le vittime di reati e i diritti processuali degli indiziati e degli imputati in procedimenti penali.

Articolo 3 bis

Integrazione

Nell'attuazione di tutte le sue azioni, il programma cerca di promuovere la parità di genere, i diritti dei minori, anche mediante una giustizia adatta ai bambini, la protezione delle vittime e l'effettiva applicazione del principio della parità di diritti e della non discriminazione fondata sui motivi elencati all'articolo 21 della Carta, conformemente all'articolo 51 della Carta ed entro i limiti da esso fissati.

Articolo 4

Dotazione di bilancio

1.    A norma del [riferimento da aggiornare in base al nuovo accordo interistituzionale] punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 , che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, è di 316 000 000 EUR ai prezzi del 2018 (356 000 000 EUR a prezzi correnti).

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

2 bis.     Il bilancio stanziato per le azioni connesse alla promozione della parità di genere è indicato annualmente.

3.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario ▌. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)

altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ad un programma dell'Unione, purché tale accordo:

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici del paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

non conferisca al paese terzo potere decisionale in merito al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

3.   [I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia]].

Articolo 7

Tipi di azioni

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 3. In particolare, le attività elencate nell'allegato I sono ammissibili al finanziamento.

CAPO II

SOVVENZIONI

Articolo 8

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 9

Finanziamenti cumulativi [, complementari] e combinati

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].

2.   Se il programma e i fondi in regime di gestione concorrente di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) [XX] [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero degli importi indebitamente versati.

3.   Le azioni ammissibili nell'ambito del programma e conformi alle condizioni di cui al secondo comma possono essere selezionate per essere finanziate dai fondi in regime di gestione concorrente. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità di cui al presente regolamento.

Le azioni di cui al primo comma sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

(a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

(b)

rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

(c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Le azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) [XX] [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

Articolo 10

Soggetti idonei

1.   Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

(a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

un paese terzo associato al programma;

(b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.    Il programma sostiene le spese della Rete europea di formazione giudiziaria ▌ associate al suo programma di lavoro permanente e le sovvenzioni di funzionamento a tal fine sono concesse senza un invito a presentare proposte conformemente al regolamento finanziario .

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 11

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto delegato . Tale atto delegato è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14 .

Articolo 12

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per elaborare le disposizioni per un quadro di sorveglianza e valutazione, anche modificando l'allegato II allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 13

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Se un paese terzo partecipa al programma mediante una decisione nell'ambito di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico, tale paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 e viene assistito dalle pertinenti organizzazioni della società civile e dei diritti umani . In seno al comitato sono garantiti l'equilibrio di genere e un'adeguata rappresentanza delle minoranze e di altri gruppi esclusi.

2.   Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1382/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1382/2013, che continua ad applicarsi a dette azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il regolamento (UE) n. 1382/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(3)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(4)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

(6)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1

(7)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(11)  Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(12)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ALLEGATO I

Azioni del programma

Gli obiettivi generali e specifici del programma stabiliti all'articolo 3 ▌ verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:

1.

la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e del diritto dell'Unione, incluso il diritto sostanziale e procedurale, degli strumenti di cooperazione giudiziaria, della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché del diritto comparato e delle norme europee e internazionali , inclusa la comprensione dell'interazione tra i diversi ambiti del diritto ;

2.

l'apprendimento reciproco mediante lo scambio di buone pratiche fra i portatori di interessi al fine di migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca del diritto civile e penale e dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, incluso lo Stato di diritto e l'accesso alla giustizia , nonché mediante il rafforzamento della fiducia reciproca;

3.

attività analitiche e di monitoraggio (1) intese a migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento dello spazio europeo di giustizia e a migliorare l'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione negli Stati membri;

4.

la formazione dei portatori di interessi pertinenti al fine di migliorare la conoscenza del diritto e delle politiche ▌ dell'Unione, inclusi fra l'altro il diritto sostanziale e procedurale, dei diritti fondamentali, dell'uso degli strumenti di cooperazione giudiziaria dell'Unione , della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea, del linguaggio giuridico e del diritto comparato;

5.

lo sviluppo e il mantenimento di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e della giustizia elettronica, tenendo conto del rispetto della vita privata e della protezione dei dati, al fine di migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione per mezzo delle TIC, ivi compresa l'interoperabilità transfrontaliera di sistemi e applicazioni;

6.

lo sviluppo delle capacità delle principali reti a livello dell'UE e delle reti giudiziarie europee, incluse le reti istituite dal diritto dell'Unione al fine di garantire il rispetto e l'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, nonché di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto dell'Unione, gli obiettivi strategici e le strategie nei settori del programma ;

6 bis.

il sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di sostegno, nonché di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi e alle loro attività di consulenza e sostegno, contribuendo in tal modo anche alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali;

7.

il miglioramento della conoscenza del programma e la diffusione, la trasferibilità e la trasparenza dei suoi risultati nonché una maggiore prossimità ai cittadini, anche organizzando forum di discussione per i portatori di interessi .


(1)  Tra queste attività figurano, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.

ALLEGATO II

Indicatori

Il programma sarà sottoposto a un attento monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori intesi a valutare in che misura sono stati conseguiti l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, nel rispetto dei diritti relativi alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati, sono raccolti dati riferiti ai seguenti indicatori fondamentali:

Numero dei membri della magistratura e degli operatori giudiziari che hanno partecipato ad attività di formazione (inclusi scambi di personale, visite di studio, laboratori e seminari) finanziate dal programma, anche per mezzo della sovvenzione di funzionamento della rete europea di formazione giudiziaria (REFG)

Numero di organizzazioni della società civile sostenute dal programma

Numero di scambi di informazioni nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)

Numero di risultati positivi nel portale europeo della giustizia elettronica / pagine che soddisfano la necessità di informazioni sulle cause civili e penali transfrontaliere

Numero di persone per obiettivo specifico che hanno beneficiato di:

i)

attività di apprendimento reciproco e di scambio di buone pratiche;

ii)

attività di sensibilizzazione, informazione e diffusione.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile; la valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascun obiettivo specifico, includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/517


P8_TA(2019)0407

Programma Diritti e Valori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 — C8-0234/2018 — 2018/0207(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/54)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0383),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0234/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, della commissione per i bilanci, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali (A8-0468/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 196.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 17 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0040).


P8_TC1-COD(2018)0207

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 2, l'articolo 21, paragrafo 2, e gli articoli 24, 167 e 168,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, «L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». L'articolo 3 specifica inoltre che «L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli» e che, tra l'altro, essa «rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo». Tali valori sono ulteriormente ribaditi e specificati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta») .

(2)

Tali diritti e valori devono continuare a essere coltivati, protetti, promossi, applicati e condivisi attivamente tra i cittadini e i popoli, nonché essere al centro del progetto europeo , dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione europea . È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni , nonché un continuo restringimento dello spazio a disposizione della società civile indipendente , è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto, sull'indipendenza e sull'imparzialità del sistema giudiziario, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca, sull'accesso alla giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il programma «L'Europa per i cittadini» istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 (5) del Consiglio (di seguito «i programmi precedenti»).

(3)

Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno ▌sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori comuni, i nostri diritti , la nostra uguaglianza e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, pluralista, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile dinamica e dotata di mezzi per la sua autonomia , che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e  coltiva la ricca diversità della società europea, fondata sui nostri valori, la nostra storia e  la nostra memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea impegna le istituzioni dell'Unione a mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e a dare ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

(3 bis)

Dovrebbe essere instaurato un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri pertinenti portatori di interessi mediante l'istituzione di un gruppo di dialogo civile. Il gruppo di dialogo civile dovrebbe essere un forum di discussione aperto e informale e dovrebbe contribuire allo scambio di esperienze e buone pratiche e alla discussione degli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi. Il gruppo di dialogo civile non dovrebbe avere alcuna responsabilità in merito alla gestione del programma.

(4)

Il programma ▌dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori dell'Unione e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti , sviluppandola ulteriormente . Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini e la società civile, puntando a una distribuzione geografica equilibrata . Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati e mirati .

(4 bis)

Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto e della democrazia sono essenziali per costruire la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione e per garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri. Promuovendo i diritti e i valori, il programma contribuirà alla costruzione di un'Unione più democratica, al rispetto dello Stato di diritto e del dialogo democratico, alla trasparenza e al buon governo, anche in caso di riduzione degli spazi per la società civile.

(5)

Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini e per promuovere la partecipazione democratica è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. La cittadinanza europea e l'identità europea dovrebbero essere sviluppate e promosse incoraggiando i cittadini a capire il processo di definizione delle politiche e promuovendo l'impegno civico nelle azioni dell'Unione. Inoltre, avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica , l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza all'Unione di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, basati su una comprensione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei che abbiamo in comune . La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.

(6)

Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini , e in particolare i giovani, consapevoli della loro storia e dei loro valori comuni, intesi come fondamento di un futuro comune▌ . Le attività di commemorazione dovrebbero riflettere sulle cause dei regimi totalitari della storia europea moderna — in particolare del nazismo, sfociato nell'Olocausto, del fascismo, dello stalinismo e dei regimi totalitari comunisti — e commemorare le vittime dei loro crimini. Dovrebbero comprendere anche attività riguardanti altri momenti salienti e punti di riferimento della storia europea recente. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, sociali, culturali e interculturali per creare un'identità europea fondata su valori comuni e un senso di appartenenza▌.

(7)

I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori dell'Unione di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.

(8)

La parità di genere è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. Tuttavia, nel complesso, i progressi compiuti in materia di parità di genere sono in fase di stagnazione. La discriminazione e la disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché le varie forme di violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. L'esistenza di barriere politiche, strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere e dell'integrazione della dimensione di genere in tutte le azioni dell'Unione è quindi per essa un compito centrale oltre che un fattore di crescita economica e  sviluppo sociale, e dovrebbe essere sostenuta dal programma. Riveste particolare importanza contrastare attivamente gli stereotipi e affrontare la questione della discriminazione silenziosa e intersettoriale. La parità di accesso al lavoro, la parità di partecipazione al mercato del lavoro e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo della carriera in tutti i settori, come quello giudiziario e quello relativo alle discipline STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), sono pilastri della parità di genere. Occorre inoltre concentrarsi sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata e sull'equa ripartizione tra uomini e donne del lavoro domestico e assistenziale non retribuito per i bambini, gli anziani e le altre persone a carico, che continuano a essere pilastri per la pari indipendenza e partecipazione economiche e che sono intrinsecamente connessi al conseguimento della parità tra donne e uomini.

(9)

La violenza di genere e quella contro i  gruppi a rischio ( minori, giovani e altri gruppi a rischio come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità) costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali e permangono in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, con gravi ripercussioni sulla salute fisica , mentale e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. Le donne sono le persone più colpite dalla violenza e dalle molestie di genere, sia in ambito domestico che pubblico; la lotta contro tale forma di violenza è pertanto un'azione fondamentale per promuovere la parità di genere. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul) definisce la «violenza contro le donne» come «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o possono potenzialmente provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata». La lotta contro la violenza di genere richiede un approccio multidimensionale, che affronti anche gli aspetti giuridici, economici, educativi e sanitari ad essa associati. È altresì necessario contrastare attivamente, fin dalla più tenera età, gli stereotipi legati al genere, nonché tutte le forme di incitamento all'odio e la violenza online. In tale contesto resta essenziale sostenere le organizzazioni che tutelano i diritti delle donne e gli altri attori che operano in tale ambito. I minori, i giovani e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità, corrono a loro volta un rischio maggiore di subire violenza, in particolare nelle relazioni familiari e intime . È opportuno intervenire per promuovere i diritti delle persone a rischio — in particolare i diritti dei minori (compresi i minori orfani, i minori rimasti orfani per reati domestici e altri gruppi di minori particolarmente vulnerabili) –, contribuire a  proteggerle e a garantirne il diritto allo sviluppo ▌e alla dignità. Contrastare tutte le forme di violenza, in particolare la violenza di genere, promuoverne la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona e alla parità di genere . Il programma dovrebbe sostenere tali priorità.

(10)

Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997, il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni della società civile che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, gli atti persecutori (stalking) e le pratiche lesive tradizionali come le mutilazioni genitali femminili, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo e le molestie online.

È quindi importante proseguire tutte queste azioni , prevedere una dotazione di bilancio indipendente per Daphne e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.

(11)

La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione , inclusa la discriminazione diretta, indiretta e strutturale, ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, razzismo, xenofobia, afrofobia, antisemitismo, antiziganismo, odio antislamico e altre forme di intolleranza , inclusa l'omofobia, la bifobia, la transfobia, l'interfobia e altre forme di intolleranza fondate sull'identità di genere, sia online che offline, nei confronti di persone appartenenti a minoranze, tenendo conto della discriminazione multipla . In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020»10 e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (6).

(12)

Barriere sociali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

(13)

Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, anche sostenendo le organizzazioni della società civile nella promozione della protezione dei dati in linea con le norme dell'UE, nonché condurre studi e altre attività pertinenti.

(14)

L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9)]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.

(15)

A norma degli articoli 8 e 10 del TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione. La valutazione intermedia e la valutazione finale del programma dovrebbero valutare l'impatto di genere per determinare in quale misura il programma contribuisce alla parità di genere e accertarsi che non abbia effetti negativi indesiderati sulla parità di genere. In questo contesto e tenendo conto della diversa natura e dimensione delle attività previste nelle diverse sezioni del programma, sarà importante che i dati individuali raccolti dai promotori del progetto siano disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile. È altresì importante fornire informazioni ai richiedenti su come tenere conto della parità di genere, anche per quanto riguarda l'uso di strumenti per l'integrazione della dimensione di genere, quali il bilancio di genere e le valutazioni dell'impatto di genere, ove necessario. L'equilibrio di genere dovrebbe essere preso in considerazione in sede di consultazione di esperti e parti interessate.

(16)

L'articolo 3, paragrafo 3, del TUE impone all'Unione di promuovere la protezione dei diritti dei minori, in linea con l'articolo 24 della Carta e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

(17)

Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come «organismi per le pari opportunità», al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali la lingua, l'età, i caratteri sessuali, l'identità di genere e la diversità di genere, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità ▌. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE (10) e 2004/113/CE (11) del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE (12) e 2010/41/UE (13) del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 22 giugno 2018 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa alle norme riguardanti gli organismi per le pari opportunità, che contempla il mandato, l'indipendenza, l'efficacia, il coordinamento e la cooperazione di tali organismi. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.

(17 bis)

Al fine di migliorare la facilità di accesso e fornire orientamenti imparziali e informazioni pratiche in relazione a tutti gli aspetti del programma, negli Stati membri possono essere istituiti punti di contatto onde fornire assistenza sia ai beneficiari che ai richiedenti. I punti di contatto del programma dovrebbero essere in grado di espletare i rispettivi incarichi in maniera indipendente, senza che le loro decisioni subiscano l'interferenza delle autorità pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere la gestione più appropriata dei punti di contatto del programma, anche, tra l'altro, attraverso le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile o i loro consorzi. I punti di contatto del programma non sono in alcun modo responsabili della gestione del programma.

(18)

Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018, un incremento dei finanziamenti e un sostegno finanziario adeguato sono essenziali per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei valori e dei diritti ▌, le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione quali controversie strategiche, realizzazione di campagne, comunicazione altre attività di sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori ▌dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e  transnazionale e a sensibilizzare in merito. Il programma dovrebbe essere attuato in modo tale da renderlo di facile utilizzo, ad esempio mediante procedure di candidatura e di rendicontazione di facile utilizzo. È opportuno prestare particolare attenzione alla sua accessibilità alle organizzazioni della società civile a livello transnazionale, nazionale, regionale e locale, comprese le organizzazioni di base della società civile, nonché alla capacità dei beneficiari. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione l'uso del sostegno finanziario a terzi, se del caso.

(19)

La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.

(20)

Il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.

(21)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, mentre si dovrebbero ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione e della lotta all'esclusione sociale, soprattutto con il Fondo sociale europeo Plus , del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo sostenibile .

(22)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi di [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (14)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(23)

A questo programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(24)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi , delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari interessati e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. ▌

(24 bis)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95  (16) , (Euratom, CE) n. 2185/96  (17) e (UE) 2017/1939  (18) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio  (19) . In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(25)

Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici che riguardano la promozione della parità di genere, dei diritti, del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e la lotta contro la violenza, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(26)

Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono definite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

(26 bis)

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell'Unione. Essa dovrebbe integrare il programma Diritti e valori che svolge un ruolo differente, vale a dire finanziare politiche in linea con i diritti fondamentali e i valori europei incentrati sulla vita e sulla partecipazione dei cittadini.

(27)

A norma del [riferimento da aggiornare opportunamente in conformità a una nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (20)], i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma LIFE e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. I vincoli imposti dalla lontananza dei PTOM devono essere presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.

(28)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

(29)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(30)

Al fine di integrare il presente regolamento per attuare il programma e garantire una valutazione efficace del suo avanzamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi , è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai programmi di lavoro a norma dell'articolo 13 e agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, nella Carta e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani applicabili, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e altre parti interessate che operano a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, e incoraggiando la partecipazione civica e democratica , al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche , eque e inclusive fondate sullo Stato di diritto .

2.   Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui al paragrafo 1, gli obiettivi specifici del programma, corrispondenti a sezioni, sono i seguenti:

(-a)

salvaguardare e promuovere i valori dell'Unione (sezione Valori dell'Unione);

(a)

promuovere i diritti, la non discriminazione, l'uguaglianza▌ , compresa l'uguaglianza di genere, e promuovere l'integrazione della dimensione di genere e della non discriminazione (sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere );

(b)

promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione e gli scambi tra i cittadini di diversi Stati membri nonché sensibilizzare in merito alla storia comune europea (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);

(c)

contrastare la violenza , compresa la violenza di genere (sezione Daphne).

Articolo 2 bis

Sezione Valori dell'Unione

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a), il programma mira a proteggere e promuovere i diritti, nonché a sensibilizzare in merito ad essi, fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile che operano a livello locale, regionale e transnazionale per promuovere e coltivare tali diritti, rafforzando in tal modo anche la protezione e la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto per lo Stato di diritto e contribuendo alla costruzione di un'Unione più democratica, al dialogo democratico, alla trasparenza e alla buona governance.

Articolo 3

Sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:

(a)

promuovere l'uguaglianza e prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine sociale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e  rispettare il principio di non discriminazione fondato sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta;

(b)

sostenere, promuovere e attuare politiche globali:

(i)

promuovere il pieno esercizio dei diritti da parte delle donne, l'uguaglianza di genere, compreso l'equilibrio tra vita privata e professionale, l'emancipazione delle donne e l'integrazione della dimensione di genere;

(ii)

promuovere la non discriminazione e la sua integrazione;

(iii)

contrastare razzismo, xenofobia e ogni forma di intolleranza, inclusa l'omofobia, la bifobia, la transfobia, l'interfobia e l'intolleranza fondata sull'identità di genere, sia online che offline;

(iv)

tutelare e promuovere i diritti del minore;

(v)

tutelare e promuovere i diritti delle persone con disabilità;

(b bis)

tutelare e promuovere i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali.

Articolo 4

Sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:

(a)

sostenere progetti intesi a rievocare eventi significativi della storia europea moderna, comprese le cause e le conseguenze dei regimi autoritari e totalitari, nonché progetti intesi a sensibilizzare i cittadini europei sulla loro storia , cultura , patrimonio culturale e valori comuni, migliorando così la loro comprensione dell'Unione, delle sue origini, dei suoi obiettivi, della sua diversità e dei risultati conseguiti nonché dell'importanza della comprensione e della tolleranza reciproche ;

(b)

promuovere ▌la partecipazione ▌ dei cittadini e  delle associazioni rappresentative alla vita democratica e civica dell'Unione, e il loro contributo ad essa, facendo conoscere e  scambiando pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori in merito all' azione dell'Unione;

(b bis)

promuovere gli scambi tra cittadini di paesi diversi, specialmente attraverso il gemellaggio di città e le reti di città, per permettere loro di cogliere concretamente la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale comune dell'Unione e per sensibilizzarli al fatto che ciò costituisce il fondamento di un futuro comune.

Articolo 5

Sezione Daphne

Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:

(-a)

prevenire e contrastare, a tutti i livelli, ogni forma di violenza di genere nei confronti delle donne e delle ragazze e ogni forma di violenza domestica, promuovendo altresì le norme sancite dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul); e

(a)

prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani ▌e altri gruppi a rischio , come le persone LGBTIQ e le persone con disabilità ;

(b)

sostenere e tutelare tutte le vittime dirette e indirette di tale violenza , quale la violenza domestica esercitata all'interno della famiglia o la violenza nell'ambito di relazioni di intimità, compresi i minori rimasti orfani per reati domestici, e sostenere e garantire lo stesso livello di protezione in tutta l'Unione per le vittime della violenza di genere .

Articolo 6

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 627 000 000  EUR a prezzi 2018 [1 834 000 000 EUR a prezzi correnti].

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

(-a)

754 062 000 EUR a prezzi 2018 [850 000 000 EUR a prezzi correnti] (vale a dire 46,34 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a);

(a)

429 372 000  EUR a prezzi 2018 [484 000 000 EUR] (vale a dire 26,39 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);

(b)

443 566 000  EUR a prezzi 2018 [500 000 000 EUR] (vale a dire 27,26 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).

La Commissione destina almeno il 50 % delle risorse di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere -a) e a) al sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni della società civile, di cui almeno il 65 % deve essere destinato alle organizzazioni locali e regionali.

La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalle percentuali della dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato -I. Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16, per cambiare l'allegato -I, mediante la modifica delle percentuali assegnate ai fondi del programma tra i cinque e i dieci punti percentuali.

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali, gli studi, le riunioni di esperti e le comunicazioni sulle priorità e sui settori relativi agli obiettivi generali del programma.

4.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

5.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione , essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario ▌. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro ▌.

Articolo 7

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto ai seguenti paesi, a condizione che siano soddisfatte le condizioni:

(a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62 , paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.

3.   [I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia]].

Articolo 9

Tipi di azioni

Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'allegato I.

Articolo 9 bis

Gruppo di dialogo civile

La Commissione istituisce un «gruppo di dialogo civile» volto a garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri pertinenti portatori di interessi al fine di scambiare esperienze e buone pratiche e di discutere gli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi.

CAPITOLO II

SOVVENZIONI

Articolo 10

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.

Articolo 11

Finanziamenti cumulativi [, complementari] e combinati

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].

2.   Se il programma e i fondi in regime di gestione concorrente di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) [XX] [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero degli importi indebitamente versati.

3.   Le azioni ammissibili nell'ambito del programma e conformi alle condizioni di cui al secondo comma possono essere individuate per essere finanziate dai fondi in regime di gestione concorrente. In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità di cui al presente regolamento.

Le azioni di cui al primo comma sono conformi alle seguenti condizioni cumulative:

a)

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

rispettano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte;

c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

Le azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) [XX] [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie.

Articolo 12

Soggetti idonei

1.   Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

(a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

un paese terzo associato al programma , ad eccezione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a) ;

(b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) , a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Programma di lavoro e priorità pluriennali

1.   Il programma è realizzato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.

2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo l'opportuno programma di lavoro .

Articolo 14

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 figurano nell'allegato II.

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II tese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 15

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e «L'Europa per i cittadini»).

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13 e 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 13 e 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. In linea con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio», i cittadini e gli altri portatori di interessi possono esprimere il loro parere sul progetto di testo di un atto delegato entro quattro settimane. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati in merito al progetto di testo, sulla base dell'esperienza maturata dalle ONG e dagli enti locali e regionali rispetto all'attuazione del programma.

6.   L'atto delegato adottato a norma degli articoli 13 o 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nel quadro di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.

Articolo 18 bis

Punti di contatto per il programma

Ogni Stato membro può istituire dei punti di contatto per il programma. Essi hanno il compito di fornire orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza ai richiedenti, ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma in relazione a tutti gli aspetti del programma, ivi compresi la procedura di presentazione delle domande, la diffusione di informazioni di facile consultazione e i risultati del programma, la ricerca di partner, la formazione e altre formalità. I punti di contatto per il programma espletano i rispettivi incarichi in maniera indipendente.

Articolo 20

Abrogazione

I regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate a norma dei regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito dei programmi precedenti istituiti dai regolamenti (UE) n. 1381/2013 e (UE) n. 390/2014.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 3, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 22

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 178.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 196.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).

(5)  Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).

(6)  GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.

(7)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

(8)  GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

(9)  Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

(10)  Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).

(11)  Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

(12)  Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).

(13)  Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).

(14)  [Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32013Q1220(01)].

(15)   Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(16)   Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(17)   Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(18)   Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(19)   Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(20)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

ALLEGATO -I

I fondi del programma disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono assegnati come segue:

(a)

nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):

almeno il 15 % ad attività volte alla realizzazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera b, punto (i);

almeno il 40 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, lettera -a); e

almeno il 45 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere a) e b), punti da (ii) a (v) e all'articolo 5, lettere a) e b);

(b)

nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b):

il 15 % ad attività di commemorazione;

il 65 % alla partecipazione democratica;

il 10 % ad attività promozionali; e

il 10 % all'amministrazione.

ALLEGATO I

Attività sostenute dal programma

Gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 2 verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:

(a)

sensibilizzazione, promozione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza dei diritti, dei valori e delle politiche nell'ambito dei settori e degli obiettivi interessati dal programma;

(b)

apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca ▌;

(c)

attività di monitoraggio analitico al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell' Unione nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE , nonché dei valori dell'Unione all'interno degli Stati membri, quali attività volte a includere, ad esempio, la raccolta di dati e statistiche ; l'elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; la valutazione d'impatto; e l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico ;

(d)

formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma ;

(e)

sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);

(e bis)

sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di accrescere la loro capacità di reazione e di garantire un accesso adeguato per tutti i cittadini ai loro servizi e alle loro attività di consulenza e sostegno;

(e ter)

sostegno alle organizzazioni della società civile e ai portatori di interessi senza fini di lucro attivi nei settori interessati dal programma al fine di realizzare attività di sensibilizzazione volte alla promozione dei diritti, rafforzando anche, in tal modo, la protezione e la promozione dei valori dell'Unione e il rispetto dello Stato di diritto, nonché contribuendo al dialogo democratico, alla trasparenza e alla buona governance, compresi i casi in cui viene ridotto lo spazio per la società civile;

(f)

rafforzamento della consapevolezza tra i cittadini , segnatamente tra i giovani, della cultura, del patrimonio culturale, dell'identità e della storia europei , anche per quanto riguarda i regimi totalitari e autoritari e altri momenti decisivi della storia europea recente, al fine di rafforzare la memoria e l'impegno dei cittadini europei nei confronti dell' Unione e di promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca, il dialogo interculturale e il rispetto per la diversità ;

(g)

iniziative volte ad avvicinare cittadini ▌di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e a progetti della società civile, creando così le condizioni per un approccio dal basso verso l'alto più incisivo e promuovendo l'impegno civico e democratico ;

(h)

promozione e agevolazione della partecipazione attiva e inclusiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché sensibilizzazione in merito ai diritti e  ai valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;

(i)

sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, i valori, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione ▌;

(j)

finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;

(k)

miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità ▌, anche istituendo e sostenendo ▌punti di contatto ▌del programma.

ALLEGATO II

Indicatori

Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.

Numero di persone che hanno beneficiato di:

(i)

attività di formazione;

(ii)

attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;

(iii)

attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.

Numero di organizzazioni della società civile raggiunte con attività di sostegno e di sviluppo delle capacità.

Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti dall'intervento del programma.

Tutti i dati individuali sono disaggregati per sesso ogniqualvolta ciò sia possibile; la valutazione intermedia e la valutazione finale del programma si concentrano su ciascuna sezione e su ciascuna attività, includono una prospettiva di parità di genere e valutano gli effetti sulla parità di genere.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/536


P8_TA(2019)0408

Numero di delegazioni interparlamentari, delegazioni alle commissioni interparlamentari miste e delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali

Decisione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sul numero delle delegazioni interparlamentari, delle delegazioni alle commissioni parlamentari miste e delle delegazioni alle commissioni parlamentari di cooperazione e alle assemblee parlamentari multilaterali (2019/2698(RSO))

(2021/C 158/55)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta di decisione della Conferenza dei presidenti,

visti gli accordi di associazione e di cooperazione nonché gli altri accordi conclusi dall'Unione europea con paesi terzi,

visti gli articoli 212 e 214 del suo regolamento,

A.

con l'intento di contribuire, mediante un costante dialogo interparlamentare, al rafforzamento della democrazia parlamentare,

1.

decide di fissare come segue il numero delle delegazioni interparlamentari e il loro raggruppamento regionale:

a)

Europa, Balcani occidentali e Turchia

delegazioni alla:

commissione parlamentare mista UE — Macedonia del Nord

commissione parlamentare mista UE –Turchia

delegazione per la cooperazione settentrionale e per le relazioni con la Svizzera e la Norvegia, alla commissione parlamentare mista UE-Islanda e alla commissione parlamentare mista dello Spazio economico europeo (SEE)

delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Albania

delegazione al comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione UE-Montenegro

delegazione per le relazioni con la Bosnia-Erzegovina e il Kosovo

b)

Russia e Stati del Partenariato orientale

delegazione alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Russia

delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Ucraina

delegazione alla commissione parlamentare di associazione UE-Moldova

delegazione per le relazioni con la Bielorussia

delegazione al comitato parlamentare di partenariato UE-Armenia, alla commissione parlamentare di cooperazione UE-Azerbaigian e alla commissione parlamentare di associazione UE-Georgia

c)

Maghreb, Mashreq, Israele e Palestina

delegazioni per le relazioni con:

Israele

la Palestina

i paesi del Maghreb e l'Unione del Maghreb arabo, comprese le commissioni parlamentari miste UE-Marocco, UE-Tunisia e UE-Algeria

i paesi del Mashreq

d)

Penisola arabica, Iraq e Iran

delegazioni per le relazioni con:

la penisola arabica

l'Iraq

l'Iran

e)

Americhe

delegazioni per le relazioni con:

gli Stati Uniti

il Canada

la Repubblica federativa del Brasile

i paesi dell'America centrale

i paesi della Comunità andina

il Mercosur

delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Messico

delegazione alla commissione parlamentare mista UE-Cile

delegazione alla commissione parlamentare Cariforum-UE

f)

Asia/Pacifico

delegazioni per le relazioni con:

il Giappone

la Repubblica popolare cinese

l'India

l'Afghanistan

i paesi dell'Asia meridionale

i paesi del Sud-Est asiatico e l'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN)

la penisola coreana

l'Australia e la Nuova Zelanda

delegazione alle commissioni parlamentari di cooperazione UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan, e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia

g)

Africa

delegazioni per le relazioni con:

il Sudafrica

il Parlamento panafricano

h)

Assemblee multilaterali

delegazione all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE

delegazione all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo

delegazione all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana

delegazione all'Assemblea parlamentare Euronest

Delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO;

2.

decide che alle commissioni parlamentari create sulla base dell'accordo di partenariato economico (APE) possano partecipare esclusivamente i membri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo — garantendo che la commissione per il commercio internazionale, in quanto commissione competente, conservi il ruolo guida — e che esse coordinino attivamente i propri lavori con l'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE;

3.

decide che all'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e all'Assemblea parlamentare Euronest possano partecipare esclusivamente i membri delle rispettive delegazioni bilaterali o subregionali;

4.

decide che alla delegazione per le relazioni con l'Assemblea parlamentare della NATO possano partecipare esclusivamente i membri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa;

5.

decide che la Conferenza dei presidenti di delegazione predisponga un calendario semestrale di attività, previa consultazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo e della commissione per il commercio internazionale, che tale calendario dovrebbe essere redatto in stretto coordinamento con il calendario semestrale delle delegazioni delle commissioni predisposto dalla Conferenza dei presidenti di commissione, tenendo conto anche del programma di lavoro annuale del gruppo per il sostegno alla democrazia e il coordinamento elettorale, al fine di garantire un approccio coerente, e che il progetto di calendario semestrale congiunto delle attività sia poi sottoposto all'approvazione della Conferenza dei presidenti, che può modificarlo in funzione degli eventi politici e per garantire la coerenza di tutte le attività esterne del Parlamento;

6.

rammenta che solo le delegazioni ufficiali debitamente autorizzate dalla Conferenza dei presidenti sono autorizzate a svolgere attività per conto del Parlamento europeo e a rappresentarne la posizione;

7.

decide che i gruppi politici e i deputati non iscritti designino, per ciascun tipo di delegazione, un numero di supplenti permanenti che non potrà superare il numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi o i deputati non iscritti;

8.

decide che i membri titolari delle delegazioni interparlamentari permanenti sono autorizzati a partecipare a riunioni interparlamentari al di fuori dei luoghi di lavoro del Parlamento; decide altresì che, se un membro titolare si trova nell'impossibilità di viaggiare, potrà essere sostituito da uno dei membri supplenti permanenti o, se il supplente non è disponibile, da un membro dell'assemblea interparlamentare corrispondente a tale delegazione, designato dal gruppo politico cui appartiene il membro titolare, e che se un membro dell'assemblea interparlamentare corrispondente a tale delegazione non è disponibile, possono essere autorizzati a partecipare i membri della commissione per gli affari esteri, la commissione per lo sviluppo e la commissione per il commercio internazionale;

9.

ritiene che, prima di una riunione interparlamentare con la controparte (SAPC, CPM, CPA, CCP, IPM ecc.) o dell'invio di una determinata delegazione, occorra procedere a una stretta consultazione con la commissione o le commissioni competenti in merito a eventuali questioni politiche o di controllo legislativo che la delegazione dovrebbe affrontare nelle riunioni con le controparti del paese in questione;

10.

dichiara che si adopererà per garantire concretamente che uno o più relatori o presidenti di commissione possano parimenti partecipare ai lavori delle delegazioni, delle commissioni interparlamentari miste, delle commissioni parlamentari di cooperazione e delle assemblee parlamentari multilaterali, e decide che il Presidente, su richiesta congiunta dei presidenti della delegazione e della commissione interessate, autorizzi tali missioni;

11.

decide che la presente decisione entrerà in vigore alla prima tornata della nona legislatura;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e al Servizio europeo per l'azione esterna.

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/540


P8_TA(2019)0409

Adattamento agli articoli 290 e 291 TFUE di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo — parte seconda ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 — C8-0148/2019 — 2016/0400B(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0799),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0148/2019),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1o giugno 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o dicembre 2017 (2),

viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 7 marzo 2019 di autorizzare la commissione giuridica a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0020/2018),

visti gli articoli 59 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0190/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

(2)  GU C 164 dell'8.5.2018, pag. 82.


P8_TC1-COD(2016)0400B

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo1, [Em. 1]

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona ha introdotto la modificato in modo sostanziale il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo una netta distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). [Em. 2]

(2)

Le misure che possono essere oggetto della delega di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (4).

(3)

Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona (5) sono state ritirate (6) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (7) e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.

(5)

La maggior parte dei poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE e dovrebbe essere adattata a quella disposizione.

(6)

Altri poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.

(7)

È opportuno che le competenze di esecuzione, quando conferite alla Commissione, siano esercitate conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(8)

In alcuni atti di base che attualmente prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, i poteri conferiti sono diventati obsoleti ed è pertanto opportuno sopprimere le corrispondenti diposizioni.

(8 bis)

Il raggruppamento e la presentazione, all'interno di un unico atto delegato della Commissione, di più deleghe di potere non strettamente correlate tra loro ostacola l'esercizio del diritto di controllo del Parlamento, dal momento che quest'ultimo è costretto ad accettare o respingere semplicemente l'intero atto delegato, senza alcuna possibilità di esprimere un parere sulle singole deleghe di potere. [Em. 3]

(9)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(10)

Dato che gli adeguamenti e le modifiche da apportare riguardano soltanto le procedure a livello dell'Unione, non occorre che siano recepite dagli Stati membri nel caso delle direttive.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C, del, pag. .

(2)  GU C, del, pag. .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019.

(4)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(5)  COM(2013)0451, COM(2013)0452 e COM(2013)0751.

(6)  GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

(7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(8)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

ALLEGATO

I.   AZIONE CLIMA

1.

Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

Al fine di garantire il rapido adeguamento tecnico della direttiva 2009/31/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare per adeguare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/31/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per adeguarli al progresso tecnico e scientifico [Em. 4]

(2)

È inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 5]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 29 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 30 è soppresso sostituito dal seguente :

«Articolo 30

Procedura di comitato

1.     La Commissione è assistita dal comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*3) .

2.     Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 6]

(*2)   Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13). "

(*3)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).». "

2.

Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (2)

Al fine di garantire l'accurata contabilizzazione delle transazioni effettuate a norma della decisione n. 406/2009/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la decisione con requisiti applicabili ai registri degli Stati membri e all'amministratore centrale riguardo alla gestione delle transazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per determinare le assegnazioni annuali di emissioni, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione n. 406/2009/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'esperienza insegna che per le modalità di certi trasferimenti non è necessario conferire poteri.

Di conseguenza la decisione n. 406/2009/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 3 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 2, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Dal momento in cui i dati di emissione revisionati e verificati sono disponibili, la Commissione determina le assegnazioni annuali di emissioni per il periodo dal 2013 al 2020 in termini di tonnellate di biossido di carbonio equivalente mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»;

(b)

Il paragrafo 6 è soppresso;

(2)

All'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo all'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*4) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*4)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*5) ."

(*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).». [Em. 7]"

3.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (3)

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi dell'Unione in quanto parte del protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono e di garantire il corretto funzionamento del commercio all'interno e all'esterno della Unione di sostanze che riducono lo strato di ozono e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato diretti a:

modificare il regolamento (CE) n. 1005/2009 per includere certe sostanze nella parte A e nella parte B dell'allegato II;

modificare il regolamento per apportare i necessari adattamenti tecnici all'allegato III e ai quantitativi massimi di sostanze controllate;

modificare l'allegato V del regolamento per adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Montreal;

modificare l'allegato VI del regolamento;

modificare l'elenco delle voci delle licenze di importazione ed esportazione;

modificare l'allegato VII del regolamento per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia;

modificare gli obblighi in materia di comunicazione;

integrare il regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili;

integrare il regolamento con un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori;

integrare il regolamento per quanto riguarda il formato e il contenuto delle etichette dei contenitori di certe sostanze controllate;

integrare il regolamento per quanto riguarda la sorveglianza del commercio illecito;

integrare il regolamento per quanto riguarda l'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo;

integrare il regolamento con requisiti professionali minimi;

integrare il regolamento con un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1005/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 7, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare»; [Em. 8]

(2)

L'articolo 8 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare.»; [Em. 9]

(b)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica quanto segue, alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti:

a)

l'allegato III;

b)

il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all'uso come agenti di fabbricazione di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.»;

(3)

L'articolo 10 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo alla forma e al contenuto dell'etichetta da utilizzare. [Em. 10]

Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato V.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica l'allegato V per adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo.»;

(b)

Al paragrafo 6, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo a un meccanismo per l'attribuzione di quote a produttori e importatori.»; [Em. 11]

(4)

All'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica l'allegato VI per quanto riguarda le modifiche e un calendario per l'eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, ove non siano disponibili tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente praticabili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario, entro i termini stabiliti dall'allegato o se necessario per garantire il rispetto degli obblighi internazionali.»;

(5)

All'articolo 18, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica l'elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell'allegato IV per adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo o per facilitarne l'applicazione.»;

(6)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Misure di sorveglianza del commercio illecito

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo alle ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell'impatto socioeconomico di tali misure.»; [Em. 12]

(7)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme, in linea con le decisioni adottate dalle parti, relative all'immissione in libera pratica nell'Unione di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell'identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti.»; [Em. 13]

(8)

L'articolo 22 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica l'allegato VII per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia.»;

(b)

Al paragrafo 4, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo a un elenco dei prodotti e delle apparecchiature, in linea con le decisioni adottate dalla parti, per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. [Em. 14]

Ogni progetto di atto delegato per l'elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri.»;

(c)

Al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo a detti requisiti professionali minimi, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo.;»[Em. 15]

(9)

L'articolo 23 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 4 è così modificato:

(i)

Al primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo all'armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.»; [Em. 16]

(ii)

il secondo comma è soppresso.

(b)

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.»; [Em. 17]

(10)

All'articolo 24, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica la parte A dell'allegato II per includere sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono e, se del caso, con cui stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica la parte B dell'allegato II per includere sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell'ozono, alla luce di pertinenti informazioni scientifiche.»;

(11)

Al capo VII, dopo il titolo è inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 3 e 5, all'articolo 10, paragrafi 3 e 6, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 9, all'articolo 19, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 23, paragrafi 4 e 7, all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 10, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 18]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 3 e 5, all'articolo 10, paragrafi 3 e 6, all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 9, all'articolo 19, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 23, paragrafi 4 e 7, all'articolo 24, paragrafi 2 e 3, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 10, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*6).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 10, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 9, dell'articolo 19, dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo 23, paragrafi 4 e 7, dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 26, paragrafo 3, e dell'articolo 27, paragrafo 10, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(12)

All'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso;

(13)

All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica le prescrizioni in materia di comunicazione di cui al paragrafo 1 per adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo o per facilitarne l'applicazione.»;

(14)

All'articolo 27, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica per modificare le prescrizioni in materia di comunicazione di cui ai paragrafi da 1 a 7 per adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo o per facilitarne l'applicazione.». [Em. 19]

II.   RETI DI COMUNICAZIONE, DEI CONTENUTI E DELLE TECNOLOGIE

4.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (4)

Al fine di assicurare un livello equivalente di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e di assicurare la libera circolazione di tali dati e delle apparecchiature e dei servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda le circostanze, il formato e le procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/58/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ter riguardo per integrare la presente direttiva in merito alle circostanze, al formato e alle procedure applicabili alle prescrizioni in materia di informazioni e comunicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, dopo aver consultato l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), il gruppo di lavoro per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, e il Garante europeo della protezione dei dati.»; [Em. 20]

(2)

L'articolo 14 bis è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 14 ter:

«Articolo 14 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 21]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*7).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

5.

Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello.eu (5) (*8)

Al fine di stabilire le condizioni di messa in opera del dominio di primo livello.eu istituito con regolamento (CE) n. 733/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con i criteri e la procedura per la designazione del Registro e con le regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 733/2002 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

adotta atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, che definiscono i criteri e la procedura per la designazione del Registro.

Qualora, in caso di definizione dei criteri e della procedura per la designazione del Registro, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo;»;

(2)

L'articolo 5 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Previa consultazione del Registro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione.»;

(b)

Al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora entro 30 giorni dalla data della pubblicazione uno Stato membro o la Commissione sollevino un'obiezione riguardo a una menzione contenuta in un elenco notificato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis per ovviare alla situazione.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

«Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*9) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*9)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

6.

Decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2008, sulla selezione e l'autorizzazione dei sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) (6) (*10)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le modalità adeguate per un'applicazione coordinata delle misure necessarie a far rispettare la normativa, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione n. 626/2008/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza la decisione n. 626/2008/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che definiscono le modalità adeguate per un'applicazione coordinata delle misure necessarie a far rispettare la normativa di cui al paragrafo 2, comprese le misure relative alla sospensione o al ritiro coordinato delle autorizzazioni per inosservanza delle condizioni comuni previste all'articolo 7, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 3.»;

(2)

All'articolo 10, il paragrafo 4 è soppresso.

III.   AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

7.

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (7) (*11)

Dall'adozione del regolamento nel 1996 la Commissione non ha dovuto adottare misure intese a modificarne elementi non essenziali secondo la procedura di regolamentazione con controllo. Non vi è ragione di credere che tale necessità si palesi in futuro. È pertanto opportuno eliminare dal regolamento (CE) n. 1257/96 la possibilità di adottare misure di applicazione secondo la procedura di regolamentazione con controllo, senza per questo conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

(1)

All'articolo 15, il paragrafo 1 è soppresso;

(2)

All'articolo 17, il paragrafo 4 è soppresso.

IV.   OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

8.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato della direttiva 89/391/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 89/391/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

È inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 ter, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.»;

(2)

L'articolo 17 è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 17 ter:

«Articolo 17 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 22]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*12).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

9.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (9) (*13)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alla progettazione, alla fabbricazione o alla costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 89/654/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 89/654/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alla progettazione, alla fabbricazione o alla costruzione di componenti di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo dei luoghi di lavoro.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*14) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

10.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (10) (*15)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 89/656/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 89/656/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione concernenti le attrezzature di protezione individuali, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di protezione individuale.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*16) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*16)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

11.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alla prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (11) (*17)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 90/269/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 90/269/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore della movimentazione manuale dei carichi.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*18) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*18)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

12.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (12) (*19)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato della direttiva 90/270/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 90/270/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*20) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*20)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

13.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (13) (*21)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell'assistenza medica a bordo delle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 92/29/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 92/29/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore dell'assistenza medica a bordo delle navi.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 8 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*22) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 8 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 8 ter, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*22)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

14.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (14) (*23)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato IV della direttiva 92/57/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 92/57/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell'allegato IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato IV per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione concernenti i cantieri temporanei o mobili, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dei cantieri temporanei o mobili.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*24) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*24)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

15.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (15) (*25)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 92/58/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 92/58/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione concernenti la progettazione e la fabbricazione di mezzi o dispositivi di segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 9 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 9 bis e 9 ter:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*26) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 9 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*26)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

16.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (16)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze relative alle industrie estrattive per trivellazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato della direttiva 92/91/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 92/91/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alle industrie estrattive per trivellazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze relativi alle industrie estrattive per trivellazione.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 23]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*27).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

17.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (17)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze relative alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato della direttiva 92/104/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 92/104/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, che modificano sul piano tecnico l'allegato per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze relative alle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 24]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*28).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

18.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (18)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 93/103/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 93/103/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti taluni aspetti del settore della sicurezza e della salute a bordo delle navi, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della sicurezza e della salute a bordo delle navi.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 25]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*29).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*29)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

19.

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (19) (*30)

Al fine di ottenere una protezione adeguata dei giovani sul lavoro e di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato della direttiva 94/33/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 94/33/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel campo della protezione dei giovani sul lavoro.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*31) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*31)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

20.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (20) (*32)

Al fine di ottenere una protezione adeguata dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza e di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze relative agli agenti chimici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 98/24/CE e per integrarla fissando o rivedendo i valori limite indicativi di esposizione professionale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 98/24/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 3, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui fissa o rivede i valori limite indicativi di esposizione professionale, tenendo conto della disponibilità di tecniche di misurazione.

Gli Stati membri informano le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori in merito ai valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello dell'Unione.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»

(2)

All'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relativa agli agenti chimici, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze relativa agli agenti chimici.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*33) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*33)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

21.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (21)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione in materia di protezione contro le esplosioni, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze in materia di prevenzione e di protezione contro le esplosioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 1999/92/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 1999/92/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione in materia di protezione contro le esplosioni, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze in materia di prevenzione e di protezione contro le esplosioni.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 26]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*34).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo

2.   La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

22.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (22)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti biologici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 2000/54/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/54/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore dell'esposizione agli agenti biologici.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 19 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter:

«Articolo 19 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 27]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*35).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

23.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (23) (*36)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle conoscenze relative alle vibrazioni meccaniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato della direttiva 2002/44/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/44/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle conoscenze relative alle vibrazioni meccaniche.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*37) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*37)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 12 è soppresso.

24.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003,sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (24) (*38)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle nuove conoscenze relative al rumore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico la direttiva 2003/10/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/10/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifiche della direttiva

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica sul piano tecnico la presente direttiva per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche europee armonizzate e delle conoscenze relative al rumore.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*39) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*39)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 13 è soppresso.

25.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (25) (*40)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato II della direttiva 2004/37/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/37/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Modifiche dell'allegato II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato II per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 17 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 17 bis e 17 ter:

«Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*41) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*41)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

26.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (26) (*42)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche europee o internazionali armonizzate e delle nuove conoscenze scientifiche relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati della direttiva 2006/25/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2006/25/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche europee o internazionali armonizzate e delle nuove conoscenze scientifiche relative all'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*43) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*43)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 11 è soppresso.

27.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (27)

Al fine di tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alle attrezzature di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico gli allegati I e II della direttiva 2009/104/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/104/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica sul piano tecnico gli allegati I e II per tener conto dell'armonizzazione tecnica e della normalizzazione relative alle attrezzature di lavoro, del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 28]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*44).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*44)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

28.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (28) (*45)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato I della direttiva 2009/148/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/148/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 9 è soppresso;

(2)

All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 18 bis e 18 ter:

«Articolo 18 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*46) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*46)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

V.   ENERGIA

29.

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (29)

Al fine di garantire un mercato interno del gas naturale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva 2009/73/CE per quanto riguarda gli orientamenti necessari a prescrivere le procedure da seguire in relazione alle norme del mercato del gas. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/73/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti per la cooperazione regionale in uno spirito di solidarietà.»; [Em. 29]

(2)

All'articolo 11, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo.»; [Em. 30]

(3)

All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza del paragrafo 2 del presente articolo da parte del proprietario del sistema di trasporto o del gestore del sistema di stoccaggio.»; [Em. 31]

(4)

All'articolo 36, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9.»; [Em. 32]

(5)

All'articolo 42, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo delle autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia.»; [Em. 33]

(6)

All'articolo 43, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti che prescrivono la procedura da seguire da parte delle autorità di regolamentazione, dell'Agenzia e della Commissione in ordine alla conformità delle decisioni prese dalle autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dal presente articolo.»; [Em. 34]

(7)

All'articolo 44, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis riguardo agli al fine di integrare la presente direttiva stabilendo orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare.»; [Em. 35]

(8)

È inserito il seguente articolo 50 bis:

«Articolo 50 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 10, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 9, e all'articolo 44, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 36]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 36, paragrafo 10, all'articolo 42, paragrafo 5, all'articolo 43, paragrafo 9, e all'articolo 44, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*47).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 10, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 36, paragrafo 10, dell'articolo 42, paragrafo 5, dell'articolo 43, paragrafo 9, e dell'articolo 44, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*47)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(9)

All'articolo 51, il paragrafo 3 è soppresso.

30.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (30)

Al fine di garantire condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda gli orientamenti necessari a prescrivere le procedure, le misure per procedure tecniche altamente complesse e le misure che specificano alcune disposizioni del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 715/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis riguardo agli al fine di integrare il presente regolamento stabilendo orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2.»; [Em. 37]

(2)

All'articolo 6, paragrafo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la Commissione propone di adottare un codice di rete di sua iniziativa, essa procede, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST del gas e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice di rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui adotta al fine di integrare il presente regolamento adottando i codici di rete.»; [Em. 38]

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica, tenendo conto delle proposte dell'Agenzia, qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 6.»;

(4)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui definisce al fine di integrare il presente regolamento definendo l'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. A tal fine, la Commissione consulta l'Agenzia e la REGST del gas. [Em. 39]

Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche.»;

(5)

All'articolo 23, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo gli orientamenti sulle questioni elencate al paragrafo 1 e modifica di modificare gli orientamenti di cui alle lettere a), b) e c).»; [Em. 40]

(6)

È inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 11, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 41]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 11, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 23, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*48).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 11, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, e dell'articolo 23, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(*48)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

L'articolo 28 è soppresso.

31.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (31) (*49)

Al fine di apportare i necessari adeguamenti tecnici al regolamento (CE) n. 1222/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1222/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Modifiche e adeguamenti al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica il presente regolamento per quanto riguarda:

(a)

introduzione di prescrizioni in materia di informazione sulla classificazione dei pneumatici di classe C2 e C3 in relazione all'aderenza sul bagnato, purché si disponga di adeguati metodi di prova armonizzati;

(b)

adeguamento, laddove opportuno, dell'aderenza sul bagnato alle specificità tecniche di pneumatici destinati in primo luogo a prestazioni migliori in condizioni di ghiaccio e/o neve rispetto a un pneumatico normale per quanto concerne la loro capacità di iniziare, mantenere o bloccare il movimento di un veicolo;

(c)

adeguamento al progresso tecnico degli allegati da I a IV.

(2)

È inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*50) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*50)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 13 è soppresso.

VI.   AMBIENTE

32.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (32)

Al fine di adeguare la direttiva 91/271/CEE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato I della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 91/271/CEE è così modificata:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell'allegato I, sezione A.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica tali requisiti.»;

(2)

All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all'allegato I, sezione B.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica tali requisiti.»;

(3)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall'allegato I, sezione B.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica tali requisiti.»;

(4)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare i requisiti di cui all'allegato I, sezione C.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica tali requisiti.»;

(5)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2 000-10 000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e relativamente ad agglomerati di 10 000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell'allegato I, sezione B.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica tali requisiti.»;

(6)

È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 42]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*51).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*51)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 18, il paragrafo 3 è soppresso.

33.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (33)

Al fine di adeguare la direttiva 91/676/CEE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 91/676/CEE è così modificata:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 43]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*52).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

34.

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (34) (*53)

Al fine di garantire che le specifiche per il caricamento dal fondo previste dalla direttiva 94/63/CE siano eventualmente rivedute e di adeguarne gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 94/63/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall'allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente dalla Commissione cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, che modificano l'allegato IV alla luce degli esiti di tale riesame.»;

(2)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione cui è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, che modificano gli allegati per adeguarli al progresso tecnico, salvi i valori limite di cui all'allegato II, punto 2.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*54) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*54)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

L'articolo 8 è soppresso.

35.

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) (35)

Al fine di stabilire norme tecniche aggiuntive necessarie allo smaltimento dei PCB e PCT a norma della direttiva 96/59/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva:

fissando i parametri per determinare il tenore in PCB;

definendo, a certi fini, altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi;

fissando, a certi fini, requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 96/59/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ter, con cui al fine di integrare la presente direttiva per le finalità seguenti : [Em. 44]

a)

fissa i parametri per determinare il tenore in PCB dei materiali contaminati;

b)

definisce, se necessario, esclusivamente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), altri prodotti sostitutivi dei PCB meno pericolosi;

c)

fissa requisiti tecnici per gli altri metodi di smaltimento dei PCB di cui alla seconda frase dell'articolo 8, paragrafo 2.

Ai fini della lettera a), restano valide le misurazioni effettuate prima della fissazione dei parametri.

(2)

All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 10 ter:

«Articolo 10 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 45]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*55).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*55)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

36.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (36)

Al fine di adeguare la direttiva 98/83/CEE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati II e III della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Il potere conferito all'allegato I, parte C, nota 10, di stabilire la frequenza e i metodi per il controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (37).

Quanto al potere conferito all'allegato III, parte A, secondo capoverso, la possibilità di modificare l'allegato III mediante atti delegati è già prevista all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/83/CE.

Di conseguenza la direttiva 98/83/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati II e III, ove necessario, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 46]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*56).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*56)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

(4)

All'allegato I, la parte C è così modificata:

(a)

la parte della tabella intitolata «Radioattività» è soppressa;

(b)

le note 8, 9 e 10 sono soppresse;

(5)

All'allegato III, parte A, il secondo paragrafo è soppresso.

37.

Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (38)

Al fine di garantire l'aggiornamento della direttiva 2000/53/CE e di stabilire nuove misure tecniche in relazione ai veicoli fuori uso, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare gli allegati della direttiva;

per integrare la direttiva con requisiti minimi per il certificato di rottamazione;

per integrare la direttiva con le modalità necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi e delle norme di codifica dei componenti e dei materiali.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/53/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica periodicamente l'allegato II per tener conto del progresso tecnico e scientifico, al fine di:

i)

fissare, se necessario, fissare valori di concentrazione massimi sino ai quali è tollerata la presenza di queste sostanze di cui alla lettera a) in materiali e componenti specifici di veicoli;

ii)

non applicare, per determinati materiali e componenti di veicoli, la lettera a) se l'impiego di tali sostanze è inevitabile;

iii)

eliminare materiali e componenti di veicoli dall'allegato II se l'impiego di tali sostanze è inevitabile;

iv)

in relazione ai punti i) e ii), specificare quei materiali e componenti di veicoli che possono essere rimossi prima di un ulteriore trattamento e che sono da etichettare o rendere identificabili con altri mezzi appropriati.»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché le loro autorità competenti riconoscano reciprocamente ed accettino i certificati di rottamazione emessi in altri Stati membri a norma del paragrafo 3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo ai per integrare la presente direttiva stabilendo requisiti minimi per il certificato di rottamazione.»; [Em. 47]

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica l'allegato I per tener conto del progresso tecnico e scientifico.»;

(4)

All'articolo 7, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le modalità dettagliate necessarie per controllare l'osservanza, da parte degli Stati membri, degli obiettivi enunciati nel primo comma. Nel proporre dette modalità, la Commissione tiene conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la disponibilità di dati e la questione delle esportazioni ed importazioni di veicoli fuori uso.»; [Em. 48]

(5)

All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme di cui al paragrafo 1. Nel proporre dette norme, la Commissione tiene conto dei lavori in corso in questo settore in seno agli organismi internazionali interessati, partecipando, se del caso, ai lavori.»; [Em. 49]

(6)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 50]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 6, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*57).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 6, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*57)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso.

38.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (39)

Al fine di adeguare la direttiva 2000/60/CE al progresso tecnico e scientifico e di stabilire norme tecniche aggiuntive necessarie all'azione dell'Unione in materia di acque, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6 della direttiva;

per integrare la direttiva con specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque;

per integrare la direttiva adottando i risultati dell'operazione di intercalibrazione e fissando i valori per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/60/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui adotta al fine di integrare la presente direttiva adottando specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque.»; [Em. 51]

(2)

All'articolo 20, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui modifica gli allegati I e III e l'allegato V, sezione 1.3.6, per adeguarli all'evoluzione scientifica e tecnica tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e all'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 52]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e all'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*58).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, dell'allegato, punto 1.4.1, punto ix), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*58)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 21, il paragrafo 3 è soppresso;

(5)

All'allegato V, punto 1.4.1, il punto ix), è sostituito dal seguente:

«ix)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui adotta al fine di integrare la presente direttiva adottando i risultati dell'operazione di intercalibrazione e fissa fissando i valori per le classificazioni nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri a norma dei punti da i) a viii). I risultati e i valori sono pubblicati entro sei mesi dal completamento dell'operazione di intercalibrazione.». [Em. 53]

39.

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (40) (*59)

Al fine di adeguare la direttiva 2002/49/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/49/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato II per definire metodi comuni per la determinazione dei valori di L den e L night .»;

(b)

Al paragrafo 3, è aggiunto il seguente secondo comma:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato III per definire metodi comuni per la determinazione degli effetti nocivi.»;

(2)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica l'allegato I, punto 3, l'allegato II e l'allegato III per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*60) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*60)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 13, il paragrafo 3 è soppresso;

(5)

All'allegato III, la prima frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato riguarderanno in particolar modo:».

40.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE (41) (*61)

Al fine di garantire l'impiego di metodi analitici aggiornati per determinare la conformità ai valori di contenuto massimo di composti organici volatili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato III della direttiva 2004/42/CE allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/42/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.»

(2)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*62) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*62)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

41.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente (42)

Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva 2004/107/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/107/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui modifica il presente articolo e la sezione II degli allegati II, III, IV e V, e la sezione VI dell'allegato V per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Essi non possono tuttavia comportare alcun cambiamento, diretto o indiretto, dei valori obiettivo.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 15, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 54]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 15, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*63).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 15, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*63)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

(4)

Nell'allegato V, la sezione V è sostituita dalla seguente:

«Le tecniche di riferimento per la modellizzazione della qualità dell'aria non possono essere specificate al momento.».

42.

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (43)

Al fine di adeguare la direttiva 2006/7/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare l'allegato I della direttiva per quanto riguarda i metodi di analisi per i parametri ivi definiti;

per modificare l'allegato V della direttiva;

per modificare la direttiva specificando la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2006/7/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis con cui:

a)

specifica integrare la presente direttiva specificando la norma EN/ISO sull'equivalenza dei metodi microbiologici ai fini dell'articolo 3, paragrafo 9; [Em. 55]

b)

modifica modificare l'allegato I, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico, per quanto riguarda i metodi di analisi per i parametri definiti in quell'allegato; [Em. 56]

c)

modifica modificare l'allegato V, ove necessario alla luce del progresso scientifico e tecnico.»; [Em. 57]

(2)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 58]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*64).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*64)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso.

43.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (44)

Al fine di sviluppare le disposizioni tecniche della direttiva 2006/21/CE e di adeguarla al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare gli allegati della direttiva e adeguarli al progresso scientifico e tecnico;

per integrare la direttiva con disposizioni tecniche ai fini dell'articolo 13, paragrafo 6;

per integrare la direttiva con la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II e con l'interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3;

per integrare la direttiva con criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III;

per integrare la direttiva con norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2006/21/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 22, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 bis al fine di integrare la presente direttiva riguardo alle seguenti finalità : [Em. 59]

a)

all'elaborazione delle elaborare le disposizioni tecniche ai fini dell'articolo 13, paragrafo 6, in particolare le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione; [Em. 60]

b)

alla definizione dei definire i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell'allegato II; [Em. 61]

c)

all' fornire un' interpretazione della definizione che figura all'articolo 3, punto 3; [Em. 62]

d)

alla definizione dei definire i criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all'allegato III; [Em. 63]

e)

alla definizione di definire eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l'attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico. [Em. 64]

Nell'esercizio della delega di poteri di cui al primo comma, la Commissione dà priorità alle attività contemplate alle lettere b), c) e d).

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 22 bis:

«Articolo 22 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 65]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 22, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*65).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*65)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 23, il paragrafo 3 è soppresso.

44.

Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (45)

Al fine di adeguare la direttiva 2006/118/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati II, III e IV della direttiva e per aggiungere nuovi inquinanti o indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2006/118/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Adeguamenti tecnici

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica l'allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, tenendo conto dei periodi di riesame e di aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, come indicato all'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica l'allegato II, parte B, per aggiungere nuovi inquinanti o indicatori.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 66]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*66).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*66)  GU L 123 del 12.5,2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 9 è soppresso.

45.

Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (46) (*67)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 166/2006 al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa internazionale, e di garantire una migliore comunicazione dei dati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure di adeguarli in seguito all'adozione da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo di eventuali modifiche degli allegati al protocollo UNECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, e per integrare il regolamento avviando la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 166/2006 è così modificato:

(1)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Laddove accerti che non esistono dati sulle emissioni da fonti diffuse, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui avvia la comunicazione di dati relativi a sostanze inquinanti prodotte da una o più fonti diffuse utilizzando, ove necessario, tecnologie approvate a livello internazionale.»;

(2)

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati II e III al fine di:

a)

adeguarli al progresso scientifico e tecnico;

b)

adeguarli in seguito all'adozione, da parte della riunione delle parti firmatarie del protocollo, di eventuali modifiche dei suoi allegati.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 18, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*68) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*68)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

46.

Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (47)

Al fine di aggiornare e sviluppare le disposizioni tecniche applicabili all'Infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione della direttiva 2007/2/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per adeguare la descrizione delle esistenti categorie tematiche di dati di cui agli allegati I, II e III della direttiva;

per integrare la direttiva con modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

per integrare la direttiva con specifiche tecniche per certi servizi e criteri minimi di prestazione per i servizi relativi ai dati territoriali;

per integrare la direttiva per quanto riguarda certi obblighi;

per integrare la direttiva con condizioni armonizzate di accesso ai set di dati territoriali e ai servizi relativi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2007/2/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica la descrizione delle esistenti categorie tematiche relative ai dati territoriali di cui agli allegati I, II e III, per tener conto dell'evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche dell'Unione che hanno ripercussioni sull'ambiente.»;

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui stabilisce al fine di integrare la presente direttiva stabilendo modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Nell'elaborare tali disposizioni si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. [Em. 67]

Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, negli atti delegati di cui al primo comma.»;

(3)

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui definisce, per al fine di integrare il la presente capo direttiva definendo, in particolare : [Em. 68]

a)

le specifiche tecniche per i servizi di cui agli articoli 11 e 12 e i criteri minimi di prestazione per i servizi in questione, tenuto conto delle disposizioni e delle raccomandazioni in materia di comunicazione adottate nel quadro della legislazione dell'Unione sull'ambiente, degli attuali servizi di commercio elettronico e del progresso tecnologico;

b)

gli obblighi di cui all'articolo 12.»;

(4)

All'articolo 17, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Gli Stati membri forniscono alle istituzioni e organismi dell'Unione l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui disciplina al fine di integrare la presente direttiva disciplinando le suddette condizioni. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.»; [Em. 69]

(5)

È inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 70]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 7, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 16 e all'articolo 17, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*69).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*69)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso.

47.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (48)

Al fine di tener conto del progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato della direttiva 2007/60/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2007/60/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica l'allegato per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico, tenendo conto delle scadenze per il riesame e l'aggiornamento fissate all'articolo 14.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 71]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*70).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*70)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

48.

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (49)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a VI, gli allegati VIII, IX, X e XV della direttiva 2008/50/CE per adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/50/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 28 è così modificato:

(a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Modifiche e misure di esecuzione»;

(b)

Al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis, con cui modifica gli allegati da I a VI, gli allegati VIII, IX, X e XV per adeguarli al progresso tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 28 bis:

«Articolo 28 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 72]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 28, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*71).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*71)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 29, il paragrafo 3 è soppresso.

49.

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (50)

Al fine di adeguare la direttiva 2008/56/CE al progresso scientifico e tecnico in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione tra le regioni o sottoregioni marine, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati III, IV e V della direttiva e integrarla con criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare, e specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/56/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui definisce 3 al fine di integrare la presente direttiva definendo entro il 15 luglio 2010 i criteri e le norme metodologiche che gli Stati membri devono utilizzare, sulla base degli allegati I e III, in modo da garantire la coerenza e consentire una comparazione della misura in cui le regioni o sottoregioni marine stiano conseguendo un buono stato ecologico. [Em. 73]

Prima di proporre tali criteri e norme, la Commissione consulta tutte le parti interessate, incluse le convenzioni marittime regionali.»;

(2)

All'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui stabilisce al fine di integrare la presente direttiva stabilendo specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che tengano conto degli impegni esistenti e garantiscano la comparabilità dei risultati delle attività di monitoraggio e di valutazione.»; [Em. 74]

(3)

All'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica gli allegati III, IV e V alla luce del progresso tecnico e scientifico, tenendo conto dei termini per il riesame e l'aggiornamento delle strategie per l'ambiente marino stabiliti all'articolo 17, paragrafo 2.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 75]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 24, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*72).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 24, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*72)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso.

50.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (51) (*73)

Al fine di garantire che il regolamento (CE) n. 1272/2008 sia periodicamente aggiornato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare l'allegato VI del regolamento e armonizzare la classificazione e l'etichettatura delle sostanze;

per modificare il regolamento prevedendo un allegato aggiuntivo sulla risposta di emergenza sanitaria;

per modificare certe disposizioni e gli allegati da I a VIII del regolamento per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 37, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione adotta, senza indebito ritardo, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, se ritiene appropriata l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza, per modificare l'allegato VI includendo tale sostanza unitamente ai corrispondenti elementi di classificazione ed etichettatura nella sua tabella 3.1, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione specifici o i fattori M.

Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell'allegato VI, parte 3, nelle stesse condizioni, fino al 31 maggio 2015.

Qualora, in caso di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura di sostanze, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(2)

All'articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Entro il 20 gennaio 2012, la Commissione effettua un riesame per valutare la possibilità di armonizzare le informazioni di cui al paragrafo 1 e di stabilire tra l'altro il formato per la trasmissione delle informazioni da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle agli organismi designati. Sulla base di tale riesame e previa consultazione di soggetti interessati quali la European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists (Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, con cui modifica il presente regolamento prevedendo un allegato aggiuntivo.»;

(3)

All'articolo 53, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 53 bis, con cui modifica l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, l'articolo 12, l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VIII, per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 53 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(4)

Sono inseriti i seguenti articoli 53 bis e 53 ter:

«Articolo 53 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 37, paragrafo 5, all'articolo 45, paragrafo 4, e all'articolo 53, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*74) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 5, dell'articolo 45, paragrafo 4, e dell'articolo 53, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 53 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 53 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*74)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 54, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

51.

Direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio (52) (*75)

Al fine di garantire la coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN), è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare certe disposizioni della direttiva 2009/126/CE allo scopo di adeguarle al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/126/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Adeguamenti tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 4 e 5 per adeguarli al progresso tecnico, se necessario ai fini della coerenza con le pertinenti norme elaborate dal comitato europeo di normalizzazione (CEN).

La delega di potere di cui al primo comma non si applica all'efficienza della cattura dei vapori di benzina e al rapporto vapori/benzina di cui all'articolo 4, né ai termini di cui all'articolo 5.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*76) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*76)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 9 è soppresso.

52.

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (53)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/147/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e V della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/147/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica gli allegati I e V per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 , paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 76]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*77).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*77)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 16 è soppresso.

53.

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (54)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1221/2009 e di istituire procedure di valutazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e integrarlo con procedure per la valutazione inter pares (peer evaluation) degli organismi competenti EMAS nonché per fornire documenti di riferimento settoriali e documenti di orientamento relativi alla registrazione delle organizzazioni e alle procedure di armonizzazione . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 77]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'armonizzazione di certe procedure e in relazione a documenti di riferimento settoriali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1221/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 78]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1221/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Alla Commissione adotta è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento elaborando documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi competenti mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. [Em. 79]

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.»;

(2)

All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis, riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo procedure per lo svolgimento della valutazione inter pares degli organismi competenti EMAS, incluse le procedure adeguate di ricorso nei confronti delle decisioni adottate a seguito della valutazione inter pares.»; [Em. 80]

(3)

All'articolo 30, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Alla Commissione adotta è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento elaborando documenti di orientamento relativi alle procedure di armonizzazione approvate dal Forum degli organismi di accreditamento e di abilitazione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2. [Em. 81]

Tali documenti sono messi a disposizione del pubblico.»;

(4)

All'articolo 46, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   La Alla Commissione adotta è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis al fine di integrare il presente regolamento adottando i documenti di riferimento settoriali di cui al paragrafo 1 e le linee guida di cui al paragrafo 4 mediante atti di esecuzione, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2.»; [Em. 82]

(5)

L'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Articolo 48

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 48 bis, con cui modifica ove opportuno gli allegati alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione di EMAS, per soddisfare esigenze emerse in materia di orientamenti sui requisiti di EMAS e alla luce di eventuali modifiche di norme internazionali o di nuove norme rilevanti per l'efficacia del presente regolamento.»;

(6)

È inserito il seguente articolo 48 bis:

«Articolo 48 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 6, e all'articolo 48, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 3 , all'articolo 30, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 6 , e all'articolo 48 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*78).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 3 , dell'articolo 30, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 6 , e dell'articolo 48 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 83]

(*78)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 49, il paragrafo 3 è soppresso.

54.

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (55)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 66/2010 e di stabilire nuove norme tecniche necessarie per il marchi Ecolabel UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare gli allegati del regolamento;

per integrare il regolamento con misure di deroga;

per integrare il regolamento con misure che stabiliscono criteri specifici per il marchio Ecolabel UE.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Quanto all'elaborazione di criteri del marchio Ecolabel UE per alimenti e mangimi, nel 2011 la Commissione ha pubblicato uno studio che esplora se è fattibile elaborare siffatti criteri. Sulla scorta della relazione finale dello studio e del parere del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, la Commissione non intende al momento sviluppare criteri per alimenti e mangimi. Non è pertanto necessario delegare poteri alla Commissione affinché decida per quali gruppi di alimenti e mangimi sia fattibile elaborare criteri del marchio Ecolabel UE.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 66/2010 è così modificato:

(1)

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 5, è soppresso il secondo comma;

(b)

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Per determinate categorie di prodotti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 6, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo disposizioni con cui adotta misure di deroga al paragrafo 6. [Em. 84]

Non è accordata alcuna deroga con riferimento a sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate conformemente alla procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, che siano presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso su peso).»;

(2)

All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento stabilendo , entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 85]

Nell'esercizio della delega di poteri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto delle osservazioni del CUEME ed evidenzia, documenta e motiva chiaramente le ragioni sottostanti ad eventuali modifiche contenute nella sua proposta finale rispetto al progetto di proposta successivamente alla consultazione del CUEME.»;

(3)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica gli allegati.

Quanto alla modifica dell'importo massimo dei diritti di cui all'allegato III, la Commissione tiene conto della necessità che i diritti coprano le spese di gestione del sistema.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 86]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*79).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*79)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 16 è soppresso.

VII.   EUROSTAT

55.

Regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale (56)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 3924/91 al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento:

aggiornando l'elenco Prodcom e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica;

adottando le modalità di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3;

decidendo per talune rubriche dell'elenco Prodcom che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale;

definendo le modalità in relazione al contenuto dei questionari di indagine in conformità delle quali gli Stati membri trattano i questionari compilati le informazioni provenienti da altre fonti.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 3924/91 è così modificato:

(1)

All'articolo 2, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui aggiorna al fine di integrare il presente regolamento aggiornando l'elenco Prodcom e le informazioni raccolte per ciascuna rubrica.»; [Em. 87]

(2)

All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento adottando modalità di applicazione del paragrafo 3, comprese misure di adeguamento al progresso tecnico,»; [Em. 88]

(3)

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, per talune rubriche dell'elenco Prodcom, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento prevedendo che siano condotte indagini con una periodicità mensile o trimestrale.»; [Em. 89]

(4)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le informazioni necessarie vengono raccolte dagli Stati membri con l'ausilio di questionari di indagine il cui contenuto è conforme alle modalità definite dalla Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo a al fine di integrare il presente regolamento definendo tali modalità.»; [Em. 90]

(5)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Trattamento dei risultati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento definendo regole specifiche in conformità delle quali gli Stati membri trattano i questionari compilati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o alle informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 5, paragrafo 3.»; [Em. 91]

(6)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 92]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*80).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*80)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.

56.

Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (57)

Al fine di adeguare il regolamento (CEE) n. 696/93 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate nell'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 696/93 è così modificato:

(1)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, prevede in particolare al fine di modificare le unità statistiche del sistema produttivo, i criteri utilizzati e le definizioni specificate nell'allegato per adeguarle al progresso economico e tecnico.»; [Em. 93]

(2)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 94]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*81).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(*81)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

57.

Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (58)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1165/98 all'evoluzione economica e tecnica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare gli allegati del regolamento e aggiornare l'elenco delle variabili, le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse;

per modificare l'elenco delle attività;

per integrare il regolamento per quanto riguarda l'approvazione e l'attuazione dei programmi di campionamento europei;

per integrare il regolamento con i criteri di misurazione della qualità delle variabili ; [Em. 95]

per integrare il regolamento con le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati;

per integrare il regolamento stabilendo le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento;

per integrare il regolamento con l'uso di altre unità di osservazione;

per integrare il regolamento con l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi;

per integrare il regolamento con le condizioni della ripartizione di un programma di campionamento europeo.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

I poteri necessari unicamente per le misure transitorie sono ormai obsoleti.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1165/98 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3;

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui aggiorna l'elenco delle variabili, le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse.»;

(2)

All'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d), il secondo comma è sostituito dal seguente: [Em. 96]

«I particolari dei programmi di cui al primo comma vengono specificati negli allegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento fornendo ulteriori precisazioni riguardo alla loro approvazione e attuazione.»; [Em. 97]

(3)

All'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 5;

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo ai al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri di misurazione della qualità delle variabili .»; [Em. 98]

(4)

L'articolo 17 è soppresso;

(4 bis)

all'articolo 18, il paragrafo 3 è soppresso; [Em. 99]

(5)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d), secondo comma, all'articolo 10 , paragrafo 5 , all'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, all'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, all'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e all'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 100]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d), secondo comma, all'articolo 10 , paragrafo 5 , all'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, all'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, all'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e all'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 101]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*82).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d), secondo comma, dell'articolo 10 , paragrafo 5 , dell'allegato A, lettera a), lettera b), punto 3, lettera c), punti 2 e 10, lettera d), punto 2, lettera f), punti 8 e 9, dell'allegato B, lettera b), punto 4, e lettera d), punto 2, dell'allegato C, lettera b), punto 2, lettera d), punto 2 e lettera g), punto 2, e dell'allegato D, lettera b), punto 2, e lettera d), punto 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 102]

(*82)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

(6)

L'allegato A è così modificato:

(i)

Alla lettera a), il capoverso è sostituito dal seguente:

«Il presente allegato si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da B a E della NACE rev. 2, o, a seconda dei casi, a tutti i prodotti elencati nelle sezioni da B a E della CPA. I dati non sono richiesti per la divisione 37, i gruppi 38.1 e 38.2 e la divisione 39 della NACE rev. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica l'elenco delle attività.»;

(ii)

Alla lettera b), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'uso al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad altre unità di osservazione.»; [Em. 103]

(iii)

Alla lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

I dati sui prezzi alla produzione sul mercato non interno (n. 312) e sui prezzi all'importazione (n. 340) possono essere elaborati utilizzando valori unitari di prodotti provenienti dal commercio estero o altre fonti, ma solo se non vi è un peggioramento significativo della qualità rispetto a dati specifici sui prezzi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per garantire la qualità necessaria dei dati.»; [Em. 104]

(iv)

Alla lettera c), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.»;

(v)

Alla lettera c), il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

I dati sui prezzi alla produzione e sui prezzi all'importazione (nn. 310, 311, 312 e 340) non sono richiesti per i seguenti gruppi o classi rispettivamente della NACE Rev. 2. e della CPA: 07.21, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 e 38.3. Inoltre le informazioni sui prezzi all'importazione (n. 340) non sono richieste per le divisioni 09, 18, 33 e 36 della CPA. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica l'elenco delle attività.»;

(vi)

Alla lettera d), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Inoltre, le variabili “Produzione” (n. 110) e “Ore di lavoro” (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'elenco al fine di modificare l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi.»; [Em. 105]

(vii)

Alla lettera f), il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

Per la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di applicazione di un programma europeo di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d).»; [Em. 106]

(viii)

Alla lettera f), il punto 9 è sostituito dal seguente:

«9.

Le variabili relative al mercato non interno (nn. 122 e 312) devono essere trasmesse in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della NACE Rev. 2, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della NACE Rev. 2. L'informazione su NACE Rev. 2, sezioni D ed E, non è richiesta per la variabile 122. Inoltre la variabile relativa ai prezzi all'importazione (n. 340) deve essere trasmessa in base alla distinzione tra zona euro e zona extra euro. La distinzione si applica al totale dell'industria definita dalle sezioni da B a E della CPA, agli RPI, nonché al livello di sezione (una lettera) e divisione (due cifre) della CPA. Per la distinzione tra zona euro e zona extra euro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di applicazione di programmi europei di campionamento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Il campo d'applicazione della variabile relativa ai prezzi all'importazione può essere limitato dal programma europeo di campionamento all'importazione di prodotti da paesi della zona extra euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro non sono tenuti a fornire la distinzione tra zona euro e zona extra euro per le variabili 122, 312 e 340.»; [Em. 107]

(7)

L'allegato B è così modificato:

(i)

Alla lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'uso al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad altre unità di osservazione.»; [Em. 108]

(ii)

Alla lettera c), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.»;

(iii)

Alla lettera c), punto 6, il quarto capoverso è soppresso;

(iv)

Alla lettera d), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Inoltre le variabili relative alla produzione (n. 110, n. 115 e n. 116) e alle ore di lavoro (n. 220) devono essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi.

Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'elenco al fine di modificare l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi.»; [Em. 109]

(9)

L'allegato C è così modificato:

(i)

Alla lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'uso al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad altre unità di osservazione.»; [Em. 110]

(ii)

Alla lettera c), il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.»;

(iii)

Alla lettera c), punto 4, l'ultimo capoverso il terzo comma è soppresso; [Em. 111]

(iv)

Alla lettera d), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al volume delle vendite (n. 123) devono anche essere trasmesse con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'elenco al fine di modificare l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi.»; [Em. 112]

(v)

Alla lettera g), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Le variabili relative al fatturato (n. 120) e al deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 330/123) devono essere trasmesse entro un mese al livello di dettaglio di cui alla lettera f), punto 3, del presente allegato. Per le variabili fatturato e deflatore delle vendite/volume delle vendite (n. 120 e n. 330/123), gli Stati membri possono scegliere di partecipare con contributi conformi alla ripartizione di un programma di campionamento europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera d). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni della ripartizione di un programma di campionamento europeo.»; [Em. 113]

(10)

L'allegato D è così modificato:

(i)

Alla lettera b), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo all'uso al fine di integrare il presente regolamento fornendo la possibilità di ricorrere ad altre unità di osservazione.»; [Em. 114]

(ii)

Alla lettera c), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

A partire dall'inizio del primo periodo di riferimento i dati sul numero di persone occupate (n. 210) possono essere approssimati mediante il numero di dipendenti (n. 211). Tale approssimazione è consentita per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.»;

(iii)

Alla lettera c), punto 4, il terzo capoverso è soppresso.

(iv)

Alla lettera d), il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

La variabile relativa al fatturato (n. 120) deve essere anche trasmessa con correzione per i giorni lavorativi. Qualora altre variabili presentino effetti da giorni lavorativi, gli Stati membri possono anche trasmetterle con correzione per i giorni lavorativi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica al fine di modificare l'elenco delle variabili da trasmettere con correzione per i giorni lavorativi.»; [Em. 115]

(v)

Alla lettera e), il quarto capoverso è soppresso;

(vi)

Alla lettera f), il punto 6 è soppresso.

58.

Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (59)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 530/1999 ai cambiamenti economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con la definizione e la scomposizione dei dati da fornire e i criteri di valutazione della qualità delle statistiche . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 116]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione dei risultati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 530/1999. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 530/1999 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento specificando la definizione e alla la scomposizione dei dati da fornire a norma dei paragrafi 1 e 2. Tali atti delegati sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio.»; [Em. 117]

(2)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La Commissione adotta il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»;

(3)

All'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo ai al fine di integrare il presente regolamento specificando i criteri di valutazione della qualità delle statistiche . Tali atti delegati sono adottati per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio.»; [Em. 118]

(4)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 119]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*83).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 120]

(*83)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 11 è soppresso;

(6)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

59.

Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (60)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 2150/2002 per tener conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

per modificare il regolamento e adeguarlo agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati;

per modificare il trattamento e la trasmissione dei risultati e adeguare le specifiche elencate negli allegati I, II e III del regolamento;

per integrare il regolamento stabilendo la copertura minima conformemente agli allegati I e II, sezione 7, punto 1;

per integrare il regolamento redigendo una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE (61) e definendo i requisiti di qualità e di precisione.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Le disposizioni relative alle misure di transizione sono ormai obsolete.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2150/2002 per quanto riguarda la produzione dei risultati, il formato appropriato di trasmissione dei risultati nonché la struttura i contenuti le modalità dettagliate delle relazioni di qualità. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 121]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

(1)

All'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter riguardo alla redazione al fine di integrare il presente regolamento redigendo una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III del presente regolamento e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE (*84).[Em. 122]

(*84)  Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).»;"

(2)

L'articolo 3 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter riguardo alla definizione dei al fine di integrare il presente regolamento definendo requisiti di qualità e di precisione.»; [Em. 123]

(b)

Al paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

Per ogni voce della sezione 8 (attività e famiglie) dell'allegato I, e per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazioni elencati nella sezione 8, punto 2, dell'allegato II, gli Stati membri indicano in quale percentuale le statistiche elaborate sono rappresentative del complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter, con cui stabilisce la copertura minima.";

(3)

Gli articoli 4 e 5 sono soppressi;

(4)

Sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

«Articolo 5 bis

Adeguamenti agli sviluppi economici e tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 ter riguardo all'adeguamento al fine di modificare il presente regolamento adeguandolo agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati, e all'adeguamento delle adeguando le specifiche elencate negli allegati. [Em. 124]

Articolo 5 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 125]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 5, all'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*85).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'articolo 3, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*85)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Misure di esecuzione

La Commissione adotta atti di esecuzione necessari per l'esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda in particolare:

a)

la produzione di risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri. Tali atti di esecuzione possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica. In tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;

b)

il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;

c)

i contenuti la struttura e le modalità dettagliate delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II. [Em. 126]

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

(6)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

(7)

All'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

(8)

All'allegato I, sezione 7, il punto 1 è soppresso;

(9)

All'allegato II, sezione 7, il punto 1 è soppresso.

59.

Regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (62)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 437/2003 per tener conto degli sviluppi economici e sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare le caratteristiche della raccolta dei dati e le specifiche contenute negli allegati del regolamento e per integrarlo stabilendo altre norme di precisione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i file di dati per la trasmissione, la descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 437/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 437/2003 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro raccoglie dati statistici relativi alle seguenti variabili:

a)

passeggeri;

b)

merci e posta;

c)

tappe di volo;

d)

posti a sedere disponibili per i passeggeri;

e)

movimenti di aeromobili.

Le variabili statistiche per ogni settore, le nomenclature per la loro classificazione, la frequenza di rilevazione e le definizioni figurano negli allegati.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le caratteristiche della raccolta dei dati e le specifiche contenute negli allegati.»;

(2)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Precisione delle statistiche

La raccolta dei dati si basa su rilevazioni esaurienti.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo altre norme di precisione.»; [Em. 127]

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I risultati sono trasmessi secondo i file di dati figuranti nell'allegato I la cui descrizione è specificata dalla Commissione mediante atti di esecuzione.

La Commissione specifica altresì mediante atti di esecuzione la descrizione dei codici e del supporto da utilizzare per la trasmissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»;

(4)

L'articolo 10 è soppresso;

(5)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 128]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*86).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*86)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso.

61.

Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro (63)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 450/2003 all'evoluzione economica e tecnica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare il regolamento e ridefinire le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione, includendo certe attività economiche;

per integrare il regolamento individuando le attività economiche per le quali i dati vengono disaggregati e le attività economiche per le quali l'indice va disaggregato;

per integrare il regolamento stabilendo i criteri distinti di qualità e la metodologia per il concatenamento dell'indice;

per integrare il regolamento adottando misure concernenti la fornitura dei dati in relazione ai risultati degli studi di fattibilità. [Em. 129]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il contenuto la struttura e le modalità dettagliate della relazione sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 450/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 130]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 450/2003 è così modificato:

(1)

All'articolo 2, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis al fine di modificare l'allegato per ridefinire le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione.»; [Em. 131]

(2)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alle modifiche per l'inclusione al fine di modificare il presente regolamento riguardo all'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni da O a S della NACE rev. 2 nel campo d'applicazione del presente regolamento, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.»; [Em. 132]

(3)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1.   Tenendo conto dei contributi all'occupazione complessiva e ai costi del lavoro a livelli nazionali e dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo all'identificazione delle al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la ripartizione per attività economiche di cui alle sezioni della NACE rev. 2 e mediante ulteriori disaggregazioni, non oltre il livello delle divisioni NACE rev. 2 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, per le quali i dati sono disaggregati tenendo conto degli sviluppi economici e sociali. [Em. 133]

Gli indici del costo del lavoro sono forniti separatamente per le seguenti categorie di costi del lavoro:

a)

costo totale del lavoro;

b)

retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999;

c)

contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999.

2.   Viene fornito un indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche secondo la definizione che figura alla voce D.11112 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999, disaggregato per attività economiche, definite dalla Commissione, e basato sulla classificazione NACE rev. 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alla determinazione al fine di integrare il presente regolamento determinando di tali attività economiche, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10. [Em. 134]

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la metodologia per il concatenamento dell'indice.»; [Em. 135]

(4)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Qualità

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis riguardo alla definizione al fine di integrare il presente regolamento definendo criteri di qualità distinti. I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano tali criteri di qualità. [Em. 136]

2.   A partire dal 2003 gli Stati membri presentano relazioni annuali sulla qualità alla Commissione. La Commissione definisce il contenuto la struttura e le modalità dettagliate delle relazioni mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»; [Em. 137]

(4 bis)

L'articolo 9 è soppresso. [Em. 138]

(5)

L'articolo 10 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Alla Commissione adotta misure in relazione ai risultati degli studi di fattibilità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo alla fornitura dei dati di cui all'articolo 12, al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai risultati degli studi di fattibilità di cui al presente articolo . Tali misure atti delegati rispettano il principio del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 223/2009, compresa la riduzione al minimo dell'onere dei dichiaranti.»; [Em. 139]

(b)

Il paragrafo 6 è soppresso;

(6)

L'articolo 11 è soppresso;

(7)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4 , paragrafi 1, 2 3, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 140]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 4 , paragrafi 1, 2 3, all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 141]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*87).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 4 , paragrafi 1, 2, e 3, dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 142]

(*87)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(8)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

(9)

All'allegato, il punto 3 è soppresso.

62.

Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (64)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 808/2004 agli sviluppi economici e tecnici, in particolare riguardo al contenuto dei moduli, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare i moduli del regolamento per quanto riguarda la selezione, la specificazione, l'adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 808/2004 è così modificato:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Delega di potere

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui integra i moduli del presente regolamento per quanto riguarda la selezione, la specificazione, l'adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.

Tali atti delegati tengono conto dell'evoluzione economica e tecnologica e delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell'affidabilità dei risultati.

2.   Gli atti delegati sono adottati almeno nove mesi prima dell'inizio del periodo di raccolta dei dati.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 143]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*88).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*88)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 9 è soppresso;

(4)

Nell'allegato I, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Durata e periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di 15 anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.»

(5)

Nell'allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Durata e periodicità della fornitura dei dati

I dati saranno prodotti annualmente per un massimo di 15 anni di riferimento a decorrere dal 20 maggio 2004. Non tutte le caratteristiche saranno necessariamente fornite ogni anno; la periodicità della fornitura di ciascuna caratteristica sarà specificata e concordata nell'ambito degli atti delegati adottati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.»

63.

Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale (65)

Al fine di garantire la qualità dei conti trimestrali non finanziari per l'Unione europea e per la zona euro compilati a norma del regolamento (CE) n. 1161/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare il regolamento e adeguare il termine per la trasmissione di certe voci;

per modificare il regolamento e adeguare la percentuale del totale unionale; [Emendamento non concernente la versione italiana]

per integrare il regolamento con un calendario per la trasmissione di certe voci specificate nell'allegato, con decisioni di richiedere, per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita e con standard di qualità comuni.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1161/2005 è così modificato:

(1)

L'articolo 2 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis riguardo al fine di integrare il presente regolamento specificando il calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere richiedendo , per le operazioni elencate nell'allegato, un'articolazione per settore di contropartita. Ogni decisione atto delegato in tal senso è adottata adottato solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento a norma dell'articolo 9.»; [Em. 145]

(b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per modificare il paragrafo 3 e adeguare il termine di trasmissione ivi specificato di un massimo di cinque giorni.»;

b bis)

il paragrafo 5 è soppresso; [Em. 146]

(2)

All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica il paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda adeguare la percentuale (1 %) del totale unionale.»; [Em. 147]

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis riguardo all'adozione al fine di integrare il presente regolamento stabilendo standard di qualità comuni. [Em. 148]

Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare tali standard di qualità comuni.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 149]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*89).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 150]

(*89)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso.

64.

Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (66)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1552/2005 per tener conto tener conto degli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento:

estendendo la definizione di unità statistica;

determinando i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti;

determinando i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale;

specificando i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese e le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati;

determinando il primo anno di riferimento e le misure necessarie in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la struttura delle relazioni di qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1552/2005. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1552/2005 è così modificato:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tenendo conto della specifica distribuzione delle imprese per dimensione a livello nazionale e dell'evoluzione dei fabbisogni del settore, gli Stati membri possono estendere la definizione di unità statistica sul loro territorio.

Alla Commissione è conferito a sua volta il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo all'estensione al fine di integrare il presente regolamento adottando l'estensione di tale definizione qualora questa migliori sostanzialmente la rappresentatività e la qualità dei risultati dell'indagine negli Stati membri interessati.»; [Em. 151]

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui determina al fine di integrare il presente regolamento determinando i requisiti di campionamento e di esattezza, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE rev. 2 e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti.»; [Em. 152]

(3)

All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo ai al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i dati specifici da raccogliere in relazione alle imprese che formano e alle imprese che non formano e ai diversi tipi di formazione professionale.»; [Em. 153]

(4)

L'articolo 9 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo ai al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i requisiti di qualità per i dati da raccogliere e trasmettere per le statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese e  adottando le eventuali misure necessarie per valutare o migliorare la qualità dei dati.»; [Em. 154]

(b)

È aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   La Commissione determina la struttura delle Nell'elaborare le relazioni di qualità di cui al paragrafo 2 , gli Stati membri rispettano i requisiti di qualità e ogni altra misura stabilita a norma del paragrafo 4. Al fine di valutare la qualità dei dati trasmessi, utilizzano il formato stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»; [Em. 155]

(5)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alla determinazione del al fine di integrare il presente regolamento determinando il primo anno di riferimento per il quale si devono raccogliere dati.»; [Em. 156]

(6)

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui integra il presente regolamento per tener conto degli sviluppi economici e tecnici in materia di raccolta, trasmissione e trattamento dei dati.»;

(7)

È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 157]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*90).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 2, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*90)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(8)

All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

65.

Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (67) (*91)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1893/2006 agli sviluppi tecnologici o economici e di allineare la NACE Rev. 2 ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1893/2006 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica l'allegato per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*92) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*92)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

66.

Regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (68)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 458/2007 agli sviluppi tecnologici e economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento aggiornando le norme di diffusione, e per integrarlo stabilendo il primo anno per il quale devono essere raccolti i dati completi e adottando le misure che riguardano la classificazione dettagliata dei dati e le definizioni da impiegare. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 458/2007 è così modificato:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il primo anno per il quale devono essere raccolti i dati completi e adotta adottando le misure che riguardano la classificazione dettagliata dei dati e le definizioni da impiegare. [Em. 158]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per aggiornare le norme di diffusione.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.1.2.4., è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 159]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 3, e all'allegato I, punto 1.1.2.4., può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*93).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'allegato I, punto 1.1.2.4., entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*93)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso;

(5)

All'allegato I, il punto 1.1.2.4. «Altre entrate» è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per fornire i dati raccolti (in riferimento alla classificazione dettagliata).»

67.

Regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere (69)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 716/2007 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell'allegato III e per integrare il regolamento con le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne e con norme comuni di qualità . [Em. 160]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 716/2007. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 716/2007 è così modificato:

(1)

All'articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica le definizioni degli allegati I e II e il grado di dettaglio dell'allegato III.

Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le necessarie misure per le statistiche sulle consociate estere interne ed esterne, sulla base delle conclusioni degli studi pilota. [Em. 161]

Particolare considerazione è riservata al principio secondo cui i benefici di tali misure devono superare i relativi costi e al principio in base al quale ogni onere finanziario supplementare a carico degli Stati membri o delle imprese dovrebbe mantenersi entro limiti ragionevoli.»;

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme comuni di qualità di cui al paragrafo 1 .»; [Em. 162]

(4)

L'articolo 9 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

(i)

tra le lettere a) e b), la parola «e» è soppressa;

(ii)

è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

definendo il contenuto la struttura, le modalità dettagliate e le periodicità delle relazioni sulla qualità di cui all'articolo 6, paragrafo 2 .»; [Em. 163]

(b)

Il paragrafo 2 è soppresso;

(5)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 164]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 165]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*94).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 6, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 166]

(*94)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.

68.

Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (70)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 862/2007 agli sviluppi tecnologici e economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento per quanto riguarda l'aggiornamento di certe definizioni e per integrarlo determinando i raggruppamenti di dati e le ulteriori disaggregazioni e definendo le disposizioni sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 862/2007 è così modificato:

(1)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis con cui al fine di integrare il presente regolamento : [Em. 167]

a)

definisce le categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente e successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b)

definisce le categorie dei motivi per la concessione del permesso di residenza di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

c)

definisce le disaggregazioni supplementari e i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili di cui all'articolo 8;

d)

prevede norme sull'esattezza dei dati e sugli standard di qualità.»;

(2)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 168]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*95).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*95)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso.

69.

Regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (71)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1445/2007 per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici ai fini del calcolo e della diffusione delle parità di potere d'acquisto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento allo scopo di adeguarne le definizioni, per modificare le posizioni di base dell'allegato II e per integrare il regolamento con criteri di qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare la struttura delle relazioni sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1445/2007. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1445/2007 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le definizioni di cui al primo comma e l'elenco delle posizioni di base nell'allegato II per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, a condizione che non comportino un aumento esagerato dei costi per gli Stati membri.»; [Em. 169]

(2)

L'articolo 7 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo ai al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri comuni su cui si basa il controllo di qualità di cui al paragrafo 1 .»; [Em. 170]

(b)

È aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5.   La Commissione adotta definisce la struttura e le modalità dettagliate delle relazioni sulla qualità, come specificato al paragrafo 3 e all'allegato I, punto 5.3, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; [Em. 171]

(3)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 , secondo comma, e all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 172]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3 , secondo comma, e all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 173]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*96).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 , secondo comma, e dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 174]

(*96)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso;

(5)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

70.

Regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (72)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 177/2008 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco delle caratteristiche del registro, le loro definizioni e le pertinenti norme in materia di continuità di cui all'allegato del regolamento, e per integrare il regolamento con norme comuni sulla qualità dei registri delle imprese e regole per aggiornare i registri, determinando la misura in cui si debbano includere nei registri certe imprese e i gruppi costituiti da imprese e specificando unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 175]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il contenuto e le periodicità delle relazioni sulla qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 177/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 177/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui determina al fine di integrare il presente regolamento determinando la misura in cui si debbano includere nei registri le imprese con meno di mezza persona occupata e i gruppi costituiti da imprese tutte residenti senza importanza statistica per gli Stati membri, e definisce unità coerenti con quelle utilizzate per le statistiche agricole.»; [Em. 176]

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica l'allegato per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco delle caratteristiche del registro, delle loro definizioni e delle pertinenti norme in materia di continuità, tenendo conto del principio che i benefici dell'aggiornamento devono essere superiori ai suoi costi e del principio che le spese supplementari che ne derivano per gli Stati membri o per le imprese permangano ragionevoli.»;

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme comuni in materia di qualità sulla qualità dei registri delle imprese a norma del paragrafo 1 . [Em. 177]

La Commissione adotta decisioni relative al contenuto alla struttura, alle modalità dettagliate e alla periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al paragrafo 2 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2. [Em. 178]

La Commissione tiene conto delle implicazioni in merito al costo di rilevazione dei dati.»;

(4)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis riguardo alle regole per aggiornare i registri.»;

(5)

All'articolo 15, il paragrafo 1 è soppresso;

(6)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 180]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 6, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*97).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 181]

(*97)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 16, il paragrafo 3 è soppresso.

71.

Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (73)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 295/2008 agli sviluppi economici e tecnici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento:

per quanto riguarda la portata, l'elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da coprire e i requisiti di qualità del modulo flessibile;

con i provvedimenti necessari sulla base della valutazione di studi pilota;

con i risultati nazionali forniti dagli Stati membri;

per quanto riguarda il periodo di riferimento per certi moduli;

con il riesame delle norme relative all'indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri;

aggiornando gli elenchi delle caratteristiche ed i risultati preliminari;

per quanto riguarda la frequenza di elaborazione delle statistiche;

per quanto riguarda il primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati;

con la divisione 66 della NACE Rev. 2, la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime;

per quanto riguarda la ripartizione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza;

aggiornando i periodi di tempo per la trasmissione dei dati;

adattando la ripartizione delle attività alle modifiche o alle revisioni della NACE e la disaggregazione dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della CPA, e modificando il limite per le popolazioni di riferimento;

con i criteri di valutazione della qualità.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 295/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'uso del modulo flessibile di cui al paragrafo 2, lettera j), è pianificato in stretta cooperazione con gli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la portata del modulo flessibile , all'elenco l'elenco delle sue caratteristiche, al il periodo di riferimento, alle le attività da coprire e ai requisiti di qualità. Tali atti delegati sono adottati almeno dodici mesi prima dell'inizio del periodo di riferimento. [Em. 182]

La Commissione specifica inoltre la necessità di informazioni e l'impatto della raccolta di dati in termini di oneri a carico delle imprese e di costi per gli Stati membri.»;

(2)

All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento definendo le misure necessarie sulla base della valutazione degli studi pilota.»; [Em. 183]

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per consentire l'elaborazione Ai fini dell'elaborazione degli aggregati a livello dell'Unione, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE Rev. 2 indicati negli allegati del presente regolamento o negli atti delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti delegati conformemente all'articolo 11 ter al fine di integrare il presente regolamento determinando i pertinenti livelli della NACE Rev. 2 .»; [Em. 184]

(4)

L'articolo 8 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo al al fine di integrare il presente regolamento specificando il periodo di riferimento per i moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e lettera j), che non può essere superiore a diciotto mesi. Per il modulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine non può essere superiore a trenta mesi o a diciotto mesi, secondo quanto previsto nell'allegato IX, sezione 9. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che . Alla Commissione è fissato secondo conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter al fine di integrare il presente regolamento specificando tale procedura periodo per i moduli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g), e che non può essere superiore a dieci mesi. [Em. 185]

Per il modulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine relativo ai risultati preliminari non può essere superiore a diciotto mesi.»;

(b)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo al fine di integrare il presente regolamento provvedendo al riesame delle norme relative all'indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri, entro il 29 aprile 2013 e successivamente ogni cinque anni.»; [Em. 186]

(5)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

(6)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter al fine di integrare il presente regolamento riguardo: [Em. 187]

a)

all'aggiornamento degli elenchi delle caratteristiche e dei risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite e non imponga alle unità un onere sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 8 e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6, allegato IV, sezione 6);

b)

alla frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 3);

c)

al primo anno di riferimento per l'elaborazione di risultati (articolo 8 e allegato I, sezione 5);

d)

alla ripartizione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 7 e allegato VIII, sezione 4, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 8, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 10);

e)

all'aggiornamento dei periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 8, allegato I, sezione 8, punto 1, e allegato VI, sezione 7);

f)

all'adattamento della ripartizione delle attività alle modifiche o alle revisioni della NACE e della disaggregazione dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della CPA;

g)

alla modifica del limite per le popolazioni di riferimento (allegato VIII, sezione 3);

h)

ai criteri di valutazione della qualità (articolo 6 e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6 e allegato IV, sezione 6)."

Articolo 11 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11 bis, all'allegato I, alle sezioni 5 e 6 e  alla sezione 8, punti 1 e 2 dell'allegato I , agli alla sezione 6 degli allegati II, III e IV, alla sezione 6, all'allegato 7 dell'allegato VI, sezione 7, all'allegato VIII, alla sezione 3 e  alla sezione 4, punti 2 e 3 dell'allegato VIII , all'allegato IX, alla sezione 8, punti 2 e 3 , e  alla sezione 10, punto 2 dell'allegato IX , è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 188]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, all'articolo 11 bis, all'allegato I, sezioni 5 e 6 e sezione 8, punti 1 e 2, agli allegati II, III e IV, sezione 6, all'allegato VI, sezione 7, all'allegato VIII, sezione 3 e sezione 4, punti 2 e 3, all'allegato IX, sezione 8, punti 2 e 3, e sezione 10, punto 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*98).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 11 bis, dell'allegato I, delle sezioni 5 e 6 e  della sezione 8, punti 1 e 2 dell'allegato I , della sezione 6 degli allegati II, III e IV, sezione 6, dell'allegato VI, della sezione 7, dell'allegato VIII, VI , della sezione 3 e  della sezione 4, punti 2 e 3, dell'allegato IX VIII , della sezione 8, punti 2 e 3, e  della sezione 10, punto 2 dell'allegato IX , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." [Em. 189]

(*98)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

(8)

L'allegato I è così modificato:

(a)

Le sezioni 5 e 6 sono sostituiti dalle seguenti:

«SEZIONE 5

Primo anno di riferimento

Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l'anno civile 2008. I dati saranno elaborati secondo la ripartizione di cui alla sezione 9. Tuttavia alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo al al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d'attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2. [Em. 190]

SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le caratteristiche chiave.»[Em. 191]

(b)

La sezione 8 è così modificata:

(i)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione delle classi di attività 64.11 e 64.19 della NACE Rev. 2. Per le classi di attività 64.11 e 64.19 della NACE Rev. 2 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il termine di trasmissione dei risultati relativi alle classi d'attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2.»; [Em. 192]

(ii)

Al punto 2, l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente:

«Tali risultati preliminari o stime devono essere ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alla divisione 66 della NACE Rev. 2, alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime per la divisione 66 della NACE Rev. 2 .»; [Em. 193]

(9)

Nell'allegato II, la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 6

"Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali caratteristiche chiave.»; [Em. 194]

(10)

Nell'allegato III, la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali caratteristiche chiave.»; [Em. 195]

(11)

Nell'allegato IV, la sezione 6 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 6

Relazione sulla qualità delle statistiche

Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all'articolo 13, tenendo conto dell'applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali caratteristiche chiave.»; [Em. 196]

(12)

Nell'allegato VI, la sezione 7 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 7

Trasmissione dei risultati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo al al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il termine di trasmissione dei risultati che non supererà un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento.»; [Em. 197]

(13)

L'allegato VIII è così modificato:

(a)

Alla sezione 3, la quinta frase è sostituita dalla seguente:

«Sulla scorta di tale studio, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alla modifica del al fine di adeguare il presente regolamento modificando il limite inferiore della popolazione di riferimento .»; [Em. 198]

(b)

Alla sezione 4, punti 2 e 3, tabella «Ripartizione del fatturato per tipo di prodotto», la frase nella colonna «Osservazioni» è sostituite dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la ripartizione per prodotto.»; [Em. 199]

(14)

L'allegato IX è così modificato:

(a)

Alla sezione 8, i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo ad al fine di integrare il presente regolamento stabilendo alcuni risultati che dovranno essere altresì ripartiti in classi di ampiezza al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo. [Em. 200]

3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo ad al fine di integrare il presente regolamento stabilendo alcuni risultati che dovranno essere altresì essere ripartiti secondo la forma giuridica al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo.»; [Em. 201]

(b)

Alla sezione 10, fine del punto 2, la sottosezione «Aggregati speciali» è sostituita dalla seguente:

«Aggregati speciali

Per consentire l'elaborazione di statistiche dell'Unione sulla demografia aziendale per il settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 ter riguardo a al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una serie di aggregati speciali della NACE Rev. 2 da trasmettere.»; [Em. 202]

72.

Regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (74) (*99)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 451/2008 agli sviluppi tecnologici o economici e di allinearlo ad altre classificazioni economiche o sociali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 451/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis riguardo:

a)

per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici;

b)

per allinearlo ad altre classificazioni economiche e sociali.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*100) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*100)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

73.

Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull'istruzione e sull'apprendimento permanente (75)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 452/2008 all'evoluzione economica e tecnica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento selezionando e specificando i temi delle statistiche, le loro caratteristiche, i dettagli di dette caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini per la trasmissione dei risultati, i requisiti di qualità, inclusi la precisione richiesta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il quadro di documentazione della qualità, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 452/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 452/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo: [Em. 203]

a)

la selezione e la specificazione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche;

b)

la ripartizione delle caratteristiche;

c)

il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati;

d)

le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta.

Qualora richiedano di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, questi atti delegati sono basati su un'analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un'analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell'onere per i rispondenti.

La Commissione adotta misure relative quadro di documentazione della qualità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 204]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*101).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*101)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

74.

Regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (76)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 453/2008 per fornire statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento definendo i concetti di «ricerca attiva di un candidato adatto» e di «specifico periodo di tempo», stabilendo determinate date, fissando le condizioni per studi di fattibilità e adottando gli atti appropriati sulla base dei risultati di tali studi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda il formato per la trasmissione dei dati e metadati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 453/2008. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 453/2008 è così modificato:

(1)

L'articolo 2 è così modificato:

(a)

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

“posto di lavoro vacante” un posto di lavoro retribuito nuovo o libero o in procinto di diventarlo:

a)

per il quale il datore di lavoro cerca attivamente un candidato adatto al di fuori dell'impresa interessata ed è disposto a fare sforzi supplementari per trovarlo, e

b)

che il datore di lavoro intende occupare immediatamente o entro uno specifico periodo di tempo.

Le statistiche fornite distinguono, a titolo facoltativo, i posti vacanti per posti a durata determinata da quelli per posti permanenti.»;

(b)

È aggiunto il seguente secondo comma:

«Ai fini del punto 1 del primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui definisce onde integrare il presente regolamento definendo i concetti di “ricerca attiva di un candidato adatto” e di “specifico periodo di tempo”.»; [Em. 205]

(2)

All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri elaborano i dati trimestrali con riguardo a determinate date di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo a al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tali date di riferimento.»; [Em. 206]

(3)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui determina al fine di integrare il presente regolamento determinando la data del primo trimestre di riferimento e i termini di trasmissione applicabili agli Stati membri . Contemporaneamente sono trasmessi anche eventuali dati riveduti relativi ai trimestri precedenti.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e metadati , specificandone la fonte, nel formato tecnico stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3»; [Em. 207]

(4)

All'articolo 7, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per la realizzazione di una serie di studi di fattibilità. [Em. 208]

Tali studi sono condotti dagli Stati membri che incontrano difficoltà nel fornire dati per:

a)

le imprese con meno di dieci dipendenti; e/o

b)

le seguenti attività:

i)

amministrazione pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria;

ii)

istruzione;

iii)

sanità e assistenza sociale;

iv)

attività artistiche, di intrattenimento e divertimento;

v)

attività di organizzazioni associative, riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa e altre attività di servizi personali.

2.   Gli Stati membri che intraprendono studi di fattibilità presentano ciascuno una relazione sui risultati di tali studi entro dodici mesi dall'entrata in vigore degli atti delegati di cui al paragrafo 1.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui integra il presente regolamento adottando le misure necessarie non appena possibile dopo che i risultati degli studi di fattibilità sono resi disponibili, di concerto con gli Stati membri ed entro un periodo di tempo ragionevole.»;

(5)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 209]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*102).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*102)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 9, il paragrafo 2 è soppresso.

75.

Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (77)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 763/2008, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento stabilendo gli anni di riferimento successivi e adottando un programma dei dati statistici e dei metadati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 763/2008 è così modificato:

(1)

L'articolo 5 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Ogni Stato membro determina una data di riferimento. La data di riferimento cade in un anno determinato sulla base del presente regolamento (anno di riferimento). Il primo anno di riferimento è il 2011.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per stabilire al fine di integrare il presente regolamento stabilendo gli anni di riferimento successivi. Gli anni di riferimento cadono all'inizio di ogni decennio.»; [Em. 210]

(b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis per adottare al fine di integrare il presente regolamento adottando un programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per conformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.»; [Em. 211]

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 212]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*103).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*103)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 8, il paragrafo 3 è soppresso.

76.

Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (78)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1099/2008 al progresso tecnico e a nuove esigenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare l'elenco delle fonti dei dati e i chiarimenti o le definizioni applicabili del regolamento;

per modificare le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali del regolamento;

per integrare il regolamento con le statistiche nucleari annuali;

per integrare il regolamento con le statistiche sulle energie rinnovabili e le statistiche sul consumo energetico finale.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1099/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica l'elenco delle fonti dei dati.»;

(2)

All'articolo 4, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I chiarimenti o le definizioni applicabili dei termini tecnici utilizzati sono contenuti nei singoli allegati nonché nell'allegato A (Chiarimenti terminologici).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui chiarisce ulteriormente al fine di modificare il presente regolamento chiarendo la terminologia mediante l'aggiunta di pertinenti riferimenti alla NACE dopo l'entrata in vigore di una revisione di tale classificazione. [Em. 213]

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica i dati da trasmettere e i chiarimenti o le definizioni applicabili.»;

(3)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica le disposizioni in merito alla trasmissione delle statistiche nazionali.»;

(4)

All'articolo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la serie di statistiche nucleari annuali."; [Em. 214]

(5)

L'articolo 9 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento determinando la serie di statistiche sulle energie rinnovabili e alla la serie di statistiche sul consumo energetico finale.»; [Em. 215]

(b)

Il paragrafo 3 è soppresso;

(6)

All'articolo 10, il paragrafo 1 è soppresso;

(7)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 216]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*104).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8 e dell'articolo 9, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*104)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(8)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

(9)

All'allegato A, punto 2, la «Nota» è soppressa.

77.

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (79)

Al fine di migliorare l'applicazione del regolamento (CE) n. 1338/2008, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento prevedendo le variabili, le definizioni e le classificazioni dei temi di cui agli allegati da I a V, la suddivisione delle caratteristiche e i periodi di riferimento, la periodicità e i termini per la trasmissione dei dati, e la trasmissione di metadati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1338/2008 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Ogniqualvolta è prevista l'adozione di atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, è effettuata un'analisi costi/benefici tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in relazione al costo della raccolta dei dati e agli oneri che gravano sugli Stati membri.»;

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti dal presente regolamento in forma elettronica, secondo una norma di interscambio concordata tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri.

I dati sono forniti entro i termini stabiliti, secondo la periodicità prevista e nel rispetto dei periodi di riferimento indicati negli allegati o con atti delegati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento .»; [Em. 217]

(3)

All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis , al fine di integrare il presente regolamento riguardo: [Em. 218]

a)

alle caratteristiche, segnatamente le variabili, le definizioni e le classificazioni dei temi di cui agli allegati da I a V;

b)

alla suddivisione delle caratteristiche;

c)

ai periodi di riferimento, alla periodicità e ai termini per la trasmissione dei dati;

d)

alla trasmissione di metadati.

Tali atti tengono conto in particolare delle disposizioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 7, paragrafo 1, nonché della disponibilità, dell'adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati dell'Unione a seguito di un esame di tutte le fonti relative ai rispettivi settori e temi.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e agli allegati I, II, III, IV e V, lettere c), d) e e), è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 219]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 1, e agli allegati I, II, III, IV e V, lettere c), d) e e), può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*105).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 1, e degli allegati I, II, III, IV e V, lettere c), d) e e), entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*105)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;

(6)

L'allegato I è così modificato:

(a)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse ogni cinque anni dall'EHIS; una frequenza diversa può essere necessaria per altre raccolte di dati, come quelle relative alla morbilità o agli incidenti e alle lesioni, e per moduli di indagine specifici. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati.»; [Em. 220]

(b)

Alla lettera d), il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«Non tutti i temi devono necessariamente essere inclusi all'atto di ciascuna trasmissione di dati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.»; [Em. 221]

(c)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Metadati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle indagini e altre fonti utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.»; [Em. 222]

(7)

L'allegato II è così modificato:

(a)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo al primo anno di riferimento, alla periodicità e al termine per la trasmissione dei dati.»; [Em. 223]

(b)

alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.»; [Em. 224]

(c)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Metadati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulle caratteristiche delle fonti e compilazioni utilizzate, la popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.»; [Em. 225]

(8)

L'allegato III è così modificato:

(a)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro ventiquattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento. I dati provvisori o stimati possono essere trasmessi prima. Nel caso di eventi di sanità pubblica di particolare rilevanza, possono essere elaborate speciali raccolte di dati supplementari o per tutti i decessi, o per cause specifiche di decesso.»; [Em. 226]

(b)

Alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.»; [Em. 227]

(c)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Metadati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.»; [Em. 228]

(9)

L'allegato IV è così modificato:

(a)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Le statistiche sono trasmesse con cadenza annuale. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative al primo anno di riferimento. I dati sono forniti entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di riferimento.»[Em. 229]

(b)

alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.»; [Em. 230]

(c)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

Metadati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata, i tassi di dichiarazione degli infortuni sul lavoro e, se del caso, le caratteristiche del campione, nonché informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.»; [Em. 231]

(10)

L'allegato V è così modificato:

(a)

La lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Periodi di riferimento, periodicità e termini per la trasmissione dei dati

Per le malattie professionali, le statistiche sono fornite con cadenza annuale e trasmesse entro quindici mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative ai periodi di riferimento, alla periodicità e ai termini per la trasmissione delle altre raccolte di dati.»; [Em. 232]

(b)

alla lettera d), il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alle caratteristiche, segnatamente variabili, definizioni e classificazioni dei temi sopra elencati, e alla loro suddivisione.»; [Em. 233]

(c)

La lettera e) è sostituita dalla seguente:

«(e)

Metadati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo regole riguardo alle misure relative alla trasmissione di metadati, compresi i metadati sulla popolazione interessata e le informazioni su ogni specificità nazionale essenziali per l'interpretazione e l'elaborazione di statistiche e indicatori comparabili.». [Em. 234]

78.

Regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi (80)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1185/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II e l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III, e per integrare il regolamento con la definizione di «superficie trattata» di cui alle sezione 2 dell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 5 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, è soppresso il secondo comma;

(b)

È inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui modifica i requisiti relativi alla presentazione delle relazioni sulla qualità di cui alla sezione 6 degli allegati I e II.»

(c)

I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2.   «Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui integra la sezione 2 dell'allegato II per quanto riguarda la definizione di “superficie trattata”.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui modifica l'elenco delle sostanze da coprire e la relativa classificazione in categorie di prodotti e di classi chimiche come specificato nell'allegato III su basi regolari e almeno ogni cinque anni.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 bis, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 235]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafi 1 bis, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*106).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 bis, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*106)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso.

VIII.   STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

79.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (81)

Al fine di decidere in merito all'applicabilità all'interno dell'Unione di principi contabili internazionali elaborati dall'International Accounting Standards Board, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento (CE) n. 1606/2002. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1606/2002 è così modificato:

(1)

L'articolo 3 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis riguardo all'applicabilità al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l'applicabilità di principi contabili internazionali all'interno dell'Unione (di seguito “principi contabili internazionali adottati”) . [Em. 236]

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.» [Em. 237]

(b)

Il paragrafo 3 è soppresso;

(1 bis)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«Per ogni esercizio finanziario avente inizio il 1o gennaio 2005, o in data successiva, le società soggette al diritto di uno Stato membro redigono i loro conti consolidati conformemente ai principi contabili internazionali adottati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, qualora, alla data del bilancio, i loro titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE.» [Em. 238]

(1 ter)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Opzioni relative ai conti annuali e alle società i cui titoli non sono negoziati in un mercato pubblico

a)

alle società di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti annuali

b)

alle società diverse da quelle di cui all'articolo 4, di redigere i loro conti consolidati e/o i loro conti annuali conformemente ai principi contabili internazionali adottati secondo l'articolo 3, paragrafo 1.» [Em. 239]

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

«Articolo 5 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 240]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*107).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 241]

Articolo 5 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 242]

(*107)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

Gli articoli L'articolo 6 e 7 sono soppressi è soppresso . [Em. 243]

(3 bis)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Informativa e coordinamento

1.     La Commissione informa su base regolare il Parlamento europeo e il Consiglio sullo stato dei progetti attivi IASB e su qualsiasi altro documento relativo emesso dallo IASB, al fine di coordinare le posizioni ed agevolare la discussione sull'adozione dei principi che potrebbero derivare da tali progetti e documenti.

2.     La Commissione comunica debitamente e tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio quando intende non proporre l'adozione di un principio.» [Em. 244]

80.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (82)

Al fine di adeguare la L'articolo 14 della direttiva 2009/110/CE per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato e per garantire un'applicazione coerente di certe esenzioni previste dalla direttiva, è opportuno delegare conferisce alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la le misure necessarie ad adeguare le disposizioni della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati «per tenere conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato» , conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo . Trasformare tale conferimento di potere nel potere di adottare atti delegati senza prevedere ulteriori modifiche non soddisferebbe i requisiti di cui all'articolo 290 TFUE, relativi alla necessità di delimitare esplicitamente gli obiettivi, il contenuto e la portata della delega di potere. Poiché la Commissione non si è finora avvalsa della delega di potere, è opportuno sopprimerla . [Em. 245]

Di conseguenza la direttiva 2009/110/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« Articolo 14

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis con cui:

a)

modifica la presente direttiva al fine di tener conto dell'inflazione o dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b)

modifica l'articolo 1, paragrafi 4 e 5, per garantire l'applicazione coerente delle esenzioni ivi previste.»; soppresso. [Em. 246]

(2)

È inserito il seguente articolo 14 bis:

« Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*108) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*108)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»; [Em. 247]"

(3)

L'articolo 15 è soppresso.

IX.   MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

81.

Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (83)

Al fine di tener conto degli sviluppi nella tecnologia dei generatori aerosol e di garantire un elevato livello di sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva 75/324/CEE allo scopo di adattarla al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 75/324/CEE è così modificata:

(1)

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico.»;

(2)

Gli articoli 6 e 7 sono soppressi;

(3)

All'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica la presente direttiva per garantire i necessari adeguamenti tecnici per quanto riguarda l'analisi dei rischi, le proprietà fisiche e chimiche del contenuto, le prescrizioni in materia di etichettatura e infiammabilità, i metodi di prova e le procedure per i generatori aerosol.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 248]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5 e all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*109).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 249]

(*109)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

82.

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (84) (*110)

Al fine di adeguare la direttiva 76/211/CEE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 76/211/CEE è così modificata:

(1)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*111).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*111)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

83.

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (85)

Al fine di adeguare la direttiva 80/181/CEE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato della direttiva e integrarla con indicazioni aggiuntive. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 80/181/CEE è così modificata:

(1)

L'articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 quater, con cui stabilisce al fine di integrare la presente direttiva stabilendo indicazioni aggiuntive. [Em. 250]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 quater, con cui modifica il capitolo I dell'allegato per adeguarlo al progresso tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 6 quater:

«Articolo 6 quater

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 251]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*112).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 252]

(*112)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

84.

Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (86)

Al fine di garantire il rapido adeguamento tecnico delle norme della qualità del servizio, in particolare i tempi di instradamento, la regolarità e l'affidabilità dei servizi transfrontalieri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva 97/67/CE allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva con condizioni normalizzate di controllo delle prestazioni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 97/67/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 16, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Le norme sono fissate:

a)

dagli Stati membri per i servizi nazionali;

b)

dal Parlamento europeo e dal Consiglio per i servizi transfrontalieri intra-UE, quali figurano nell'allegato II.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato II per adeguare le norme per i servizi transfrontalieri intra-UE al progresso tecnico o all'evoluzione del mercato.

Il controllo delle prestazioni viene effettuato almeno una volta all'anno in modo indipendente da organismi esterni ai fornitori del servizio universale alle condizioni normalizzate e i risultati sono pubblicati almeno una volta all'anno.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui fissa al fine di integrare la presente direttiva fissando tali condizioni normalizzate.»; [Em. 253]

(2)

Al capitolo 8, il titolo è sostituito dal seguente:

«Atti delegati e atti di esecuzione»;

(3)

Al capitolo 8, dopo il titolo è inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 254]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*113).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*113)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 21, il paragrafo 2 è soppresso.

85.

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (87) (*114)

Al fine di adeguare la direttiva 2000/14/CE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato III della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/14/CE è così modificata:

(1)

È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 18 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*115) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*115)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(2)

All'articolo 18, il paragrafo 2 è soppresso;

(3)

L'articolo 18 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 18 bis

Modifiche dell'allegato III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico. Tali atti delegati non hanno un impatto diretto sul livello di potenza sonora rilevato delle macchine e attrezzature elencate nell'articolo 12, in particolare attraverso l'inserimento di riferimenti alle pertinenti norme europee.»;

(4)

All'articolo 19, la lettera b) è soppressa.

86.

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (88)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici del regolamento (CE) n. 2003/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a IV del regolamento allo scopo di adeguare e aggiornare i metodi di misurazione, campionamento e analisi, e definire le misure di controllo, e per modificare l'allegato I del regolamento allo scopo di includervi nuovi tipi di concimi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2003/2003 è così modificato:

(1)

All'articolo 29, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati da I a IV allo scopo di adeguare e aggiornare i metodi di misurazione, campionamento e analisi ricorrendo, ogniqualvolta ciò risulti possibile, a norme europee.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati da I a IV allo scopo di definire le misure di controllo previste ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e degli articoli 8, 26 e 27. Tali norme riguardano in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.»;

(2)

L'articolo 31 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica l'allegato I per includervi nuovi tipi di concimi.»;

(b)

Il paragrafo 4 è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 255]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*116).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, e dell'articolo 31, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*116)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

87.

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (89) (90)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2004/9/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare la direttiva allo scopo di risolvere disaccordi in merito alla conformità alla BPL;

per modificare la formula di avallo nella direttiva;

per modificare l'allegato I allo scopo di tener conto del progresso tecnico.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/9/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica la direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*117) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*117)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

(4)

All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis, con cui modifica:

a)

la formula do cui all'articolo 2, paragrafo 2;

b)

l'allegato I, allo scopo di tener conto del progresso tecnico.»

88.

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (91)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2004/10/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato I della direttiva allo scopo di adeguare al progresso tecnico i principi di buona pratica di laboratorio, e per modificare la direttiva allo scopo di introdurre i necessari adeguamenti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/10/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 3 ter, con cui modifica l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico in relazione ai principi di BPL.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 3 ter:

«Articolo 3 ter

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3bis e all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 256]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3 bis e all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*118).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 bis e dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*118)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 4 è soppresso;

(4)

All'articolo 5, paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 3 ter, con cui modifica la presente direttiva per introdurre i necessari adeguamenti tecnici.».

89.

Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (92) (*119)

Al fine di tener conto dei nuovi sviluppi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'elenco indicativo delle componenti di sicurezza di cui all'allegato elenco indicativo delle componenti di sicurezza della direttiva 2006/42/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le necessarie misure riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della decisione n. 2006/42/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza la direttiva 2006/42/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato V per aggiornare l'elenco indicativo delle componenti di sicurezza.»;

(2)

All'articolo 9, paragrafo 3, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Tenendo debito conto dei risultati di tali consultazioni, la Commissione adotta le misure necessarie mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*120) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*120)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*121).

(*121)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

90.

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (93)

Al fine di garantire il rapido adeguamento tecnico della direttiva 2006/123/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva con criteri comuni e certi termini. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2006/123/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nell'ambito dell'applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 bis, con cui fissa al fine di integrare la presente direttiva fissando criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell'assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1.»; [Em. 257]

(2)

L'articolo 36 è sostituito dal seguente:

«Articolo 36

Atti delegati e atti di esecuzione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 39 bis, con cui precisa al fine di integrare la presente direttiva precisando i termini di cui agli articoli 28 e 35. [Em. 258]

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra Stati membri, e in particolare le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 40, paragrafo 2.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 39 bis:

«Articolo 39 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 36, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 259]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 23, paragrafo 4, e all'articolo 36 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*122).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, e dell'articolo 36 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 260]

(*122)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 40, il paragrafo 3 è soppresso.

91.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (94)

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare il regolamento (CE) n. 1907/2006 allo scopo di variare la percentuale dei fascicoli da selezionare per il controllo di conformità e per modificare i criteri o inserirvi criteri aggiuntivi per la loro selezione;

per modificare gli allegati del regolamento in certi casi; [Em. 261]

per integrare il regolamento con norme sui metodi di prova.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1907/2006 è così modificato:

(1)

All'articolo 13, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   I metodi di cui al paragrafo 1 sono riveduti e migliorati periodicamente al fine di ridurre le sperimentazioni su animali vertebrati e il numero di animali utilizzati. La Commissione, previa consultazione delle parti interessate pertinenti, modifica il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione (*123), e se del caso gli allegati del presente regolamento, in modo da sostituire, ridurre o migliorare la sperimentazione su animali. Alla Commissione è conferito a tal fine il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, che modificano tale regolamento della Commissione e gli allegati del presente regolamento.

3.   Quando per acquisire informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze sono necessari test, questi sono eseguiti secondo i metodi specificati nel regolamento della Commissione o, se del caso, secondo altri metodi internazionali riconosciuti dalla Commissione o dall'Agenzia.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento prevedendo metodi di prova. [Em. 262]

Possono essere acquisite informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze con altri metodi di prova, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato XI.

(*123)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1)»;"

(2)

All'articolo 41, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, consultata l'Agenzia, per variare modificare il presente regolamento variando la percentuale dei fascicoli da selezionare e modificare aggiornando i criteri di cui al paragrafo 5 o inserirvi inserendovi criteri aggiuntivi.»; [Em. 263]

(3)

L'articolo 58 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui modifica l'allegato XIV per includervi una o più sostanze di cui all'articolo 57. Per ogni sostanza, tali atti precisano quanto segue:»;

(b)

Il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui modifica l'allegato XIV per depennare le sostanze che in base a nuove informazioni non risultano più rispondere ai criteri di cui all'articolo 57.»;

(4)

All'articolo 68, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui modifica l'allegato XVII per introdurre nuove restrizioni o adeguare le restrizioni esistenti per la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, secondo la procedura di cui agli articoli da 69 a 73, quando la fabbricazione, l'uso o l'immissione sul mercato di tali sostanze comportano un rischio inaccettabile per la salute umana o per l'ambiente, che richiede un'azione a livello dell'Unione. Tali atti tengono conto dell'impatto socioeconomico della restrizione, compresa l'esistenza di alternative.

Il primo comma non si applica all'uso di una sostanza come sostanza intermedia isolata in sito.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui modifica l'allegato XVII per quanto riguarda la restrizione dell'uso da parte del consumatore per le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali o tossicità per la riproduzione, categoria 1A o 1B, e che potrebbero essere utilizzate dai consumatori. Gli articoli da 69 a 73 non si applicano.»;

(4 bis)

all'articolo 73, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 131 bis al fine di integrare il presente regolamento con la decisione finale sulla modifica dell'allegato XVII.» [Em. 264]

(5)

L'articolo 131 è sostituito dal seguente:

«Articolo 131

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui modifica gli allegati.»

(6)

È inserito il seguente articolo 131 bis:

«Articolo 131 bis

Esercizio della delega

"1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafi 2 e 3, all'articolo 41, paragrafo 7, all'articolo 58, paragrafi 1 e 8, all'articolo 68, paragrafi 1 e 2, all'articolo 73, paragrafo 2, all'articolo 131 e all'articolo 138, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*124).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 41, paragrafo 7, dell'articolo 58, paragrafi 1 e 8, dell'articolo 68, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 131 e dell'articolo 138, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 265]

(*124)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 133, il paragrafo 4 è soppresso;

(8)

L'articolo 138 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 5 è soppresso;

(b)

Al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 131 bis, con cui modifica tali prescrizioni sulla sperimentazione sulla base di tale revisione, assicurando al contempo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.».

92.

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (95) (*125)

Al fine di garantire i necessari adeguamenti tecnici della direttiva 2009/34/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Quanto alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, in virtù del quale lo Stato membro che ha concesso l'approvazione CE del modello di effetto limitato deve presentare una domanda volta ad adattare al progresso tecnico gli allegati I e II, l'approvazione CE del modello di effetto limitato non sussiste più. La procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, dovrebbe pertanto essere soppressa.

Di conseguenza la direttiva 2009/34/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è soppresso;

(2)

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*126) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*126)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

L'articolo 17 è soppresso.

93.

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (96) (*127)

Al fine di garantire che l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare quell'allegato e per modificare la direttiva per quanto riguarda le circostanze in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/43/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere i casi in cui:

a)

il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;

b)

l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva;

c)

il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4.»;

(2)

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato di modo che corrisponda rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*128) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*128)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

L'articolo 14 è soppresso.

94.

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (97)

Al fine di armonizzare il livello di sicurezza dei giocattoli a livello dell'Unione, nonché di eliminare gli ostacoli agli scambi di giocattoli fra Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare:

l'allegato I, l'allegato II, parte III, punti 11 e 13 e l'allegato V della direttiva 2009/48/CE allo scopo di adeguarli agli sviluppi scientifici e tecnici;

l'appendice C dell'allegato II della direttiva per quanto riguarda i valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca;

l'appendice A dell'allegato II della direttiva per quanto riguarda l'uso consentito nei giocattoli di sostanze o miscele che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/48/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Articolo 46

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 bis, con cui modifica l'allegato I, l'allegato II, parte III, punti 11 e 13 e l'allegato V per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 bis, con cui modifica l'appendice C dell'allegato II allo scopo di stabilire valori limite specifici per i prodotti chimici utilizzati nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere inseriti in bocca, tenendo conto delle disposizioni in materia di imballaggio di prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004, così come le differenze tra i giocattoli e i materiali che vanno in contatto con i prodotti alimentari.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46 bis, con cui modifica l'appendice A dell'allegato II allo scopo di decidere in merito all'uso consentito nei giocattoli di sostanze o miscele che sono state classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008, e che sono state valutate dal pertinente comitato scientifico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 46 bis:

«Articolo 46 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 46 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 266]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 46 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*129).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 46 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 267]

(*129)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 47 è soppresso.

95.

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (98) (*130)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 79/2009 al progresso tecnologico per quanto riguarda la sicurezza dei veicoli a motore alimentati a idrogeno, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con norme tecniche comuni riguardanti tali veicoli e con norme amministrative e modelli di documenti amministrativi e di contrassegni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 79/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis alla luce del progresso tecnico riguardo:";

a)

alle norme dettagliate per le procedure di prova di cui agli allegati da II a V;

b)

alle norme dettagliate concernenti i requisiti d'installazione di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno, di cui all'allegato VI;

c)

alle norme dettagliate concernenti i requisiti per un funzionamento sicuro e affidabile dei componenti a contatto con l'idrogeno e degli impianti a idrogeno di cui all'articolo 5;

d)

alle specificazioni dei requisiti relativi ai seguenti elementi:

i)

l'uso di idrogeno puro o di una miscela di idrogeno e di gas naturale/biometano;

ii)

nuove forme di stoccaggio o di uso dell'idrogeno;

iii)

la protezione contro gli urti dei veicoli per quanto riguarda l'integrità di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno;

iv)

i requisiti di sicurezza per i sistemi integrati che comprendano almeno il rilevamento di fughe e i requisiti relativi allo spurgo del gas;

v)

l'isolamento elettrico e la sicurezza elettrica;

e)

alle norme amministrative per l'omologazione CE di veicoli, per quanto riguarda la propulsione a idrogeno, e di componenti a contatto con l'idrogeno e di impianti a idrogeno;

f)

alle disposizioni circa le informazioni che i costruttori devono fornire ai fini dell'omologazione e dell'ispezione di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5;

g)

norme dettagliate per l'etichettatura o altri strumenti di identificazione chiara e rapida dei veicoli alimentati a idrogeno di cui al punto 16 dell'allegato VI,

e

h)

altre misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.»

(2)

È inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*131) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*131)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 13 è soppresso.

96.

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (99) (*132)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/81/CE agli sviluppi tecnici, economici e normativi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli importi delle soglie degli appalti allineandoli alle soglie stabilite dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (100) , per modificare i riferimenti al vocabolario comune per gli appalti pubblici (nomenclatura CPV) e per modificare determinati numeri di riferimento della nomenclatura CPV e le modalità di riferimento nei bandi e negli avvisi per posizioni specifiche della suddetta nomenclatura. Essendo opportuno adeguare agli sviluppi tecnologici le modalità e le caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica, è altresì necessario conferire alla Commissione il potere di modificare tali modalità e caratteristiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/81/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 68, paragrafo 1 è così modificato:

(a)

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 bis, con cui modifica le soglie di cui al primo comma;»;

(b)

è inserito il seguente terzo comma:

«Qualora sia necessario rivedere le soglie di cui al primo comma, e vincoli in materi di termini impediscono il ricorso alla procedura di cui all'articolo 66 bis, e pertanto motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 66 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(2)

All'articolo 69, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 66 bis, con cui modifica:

a)

i numeri di riferimento della nomenclatura CPV indicati agli allegati I e II, nella misura in cui ciò lascia immutato l'ambito di applicazione “ratione materiae” della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in tali allegati;

b)

le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui all'allegato VIII, lettere a), f) e g).»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 66 bis e 66 ter:

«Articolo 66 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 68, paragrafo 1, e all'articolo 69, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*133) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, e dell'articolo 69, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 66 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 66 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*133)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 67, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

97.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (101)

Al fine di migliorare l'impatto ambientale dei prodotti connessi all'energia e il risparmio energetico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva 2009/125/CE con specifiche particolari per la progettazione ecocompatibile per determinati aspetti ambientali con un significativo impatto ambientale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/125/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 15 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un prodotto risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da un atto delegato o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare la presente direttiva .»; [Em. 268]

(b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell'elaborare un atto delegato, la Commissione prende in considerazione:

a)

le priorità ambientali dell'Unione quali quelle specificate nella decisione n. 1600/2002/CE o nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP) della Commissione; (ECCP);

b)

le pertinenti normative dell'Unione o le misure di autoregolamentazione, come accordi su base volontaria che, a seguito di una valutazione in conformità dell'articolo 17, possano conseguire gli obiettivi strategici più rapidamente o a minor costo rispetto alle specifiche vincolanti.»;

(c)

Il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Se del caso, un atto delegato che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare la presente direttiva. »; [Em. 269]

(2)

All'articolo 16, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare la presente direttiva »; [Em. 270]

(3)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Atti delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 271]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*134).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'articolo 16, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*134)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

98.

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (102)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 661/2009 al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare certi valori limite e l'allegato IV, e per integrare il regolamento con requisiti tecnici per veicoli a motore, sistemi, componenti e entità tecniche, e con norme amministrative e modelli di documenti amministrativi e di contrassegni. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 661/2009 è così modificato:

(1)

Al capo IV, il titolo è sostituito dal seguente:

«Delega di potere»;

(2)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, che sono necessari al fine di modificare il presente regolamento alla luce del progresso tecnico riguardo , stabilendo :

a)

disposizioni che modificano i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento fissati nelle parti B e C dell'allegato II, nella misura in cui si rivelano necessarie in funzione dell'evolversi dei metodi di prove e senza ridurre gli attuali ambiziosi livelli di protezione ambientale;

b)

modifiche all'allegato IV al fine di includere i regolamenti UNECE divenuti obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis al fine di integrare il presente regolamento alla luce del progresso tecnico, stabilendo:

a)

norme dettagliate sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

b)

norme dettagliate su requisiti di sicurezza specifici per i veicoli destinati al trasporto su strada di merci pericolose all'interno degli Stati membri o tra di essi che tengano conto del regolamento UNECE n. 105;

c)

una più precisa definizione delle caratteristiche fisiche e dei requisiti di prestazione che uno pneumatico deve avere per essere definito “pneumatico per uso speciale”, “pneumatico professionale da fuori strada”, “pneumatico rinforzato”, “extra load”, “pneumatico invernale”, “pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T” o “pneumatico da trazione” in conformità dei punti da 8 a 13 dell'articolo 3, paragrafo 2;

d)

disposizioni che modificano i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento fissati nelle parti B e C dell'allegato II, nella misura in cui si rivelano necessarie in funzione dell'evolversi dei metodi di prove e senza ridurre gli attuali ambiziosi livelli di protezione ambientale;

e)

norme dettagliate sul metodo di determinazione dei livelli di rumore di cui al punto 1 della parte C dell'allegato II;

f)

modifiche all'allegato IV al fine di includere i regolamenti UNECE divenuti obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE;

g)

disposizioni ammnistrative sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12;

h)

misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall'obbligo di istallare i dispositivi avanzati di cui all'articolo 10 se, una volta effettuata un'analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l'applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame;

i)

altre misure necessarie all'applicazione del presente regolamento.»; [Em. 272]

(2)

È inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla data da … [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo . [Em. 273]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*135).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 274]

(*135)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 15 è soppresso.

99.

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (103)

Al fine di garantire che il regolamento (CE) n. 1223/2009 sia adeguato al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare la definizione di nanomateriale del regolamento;

per modificare il regolamento per quanto riguarda le prescrizioni relative alla notifica;

per modificare il regolamento allo scopo di estendere l'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli;

per modificare gli allegati del regolamento per quanto riguarda le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione;

per modificare le informazioni sulla notifica contenute nel regolamento e per modificare gli allegati II e III per quanto riguarda i nanomateriali;

per modificare gli allegati da II a VI del regolamento qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello dell'Unione;

per modificare gli allegati da III a VI e VIII del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico;

per integrare il regolamento con un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni.

per integrare il regolamento autorizzando deroghe al divieto di sperimentazione animale, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente. [Em. 275]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare decisioni che autorizzino deroghe al divieto delle sperimentazioni animali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1223/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 276]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione, considerando le varie definizioni di nanomateriali pubblicate da organismi diversi e i costanti sviluppi tecnico-scientifici nel settore delle nanotecnologie, è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, che modificano il paragrafo 1, lettera k), per adeguare e adattare quella lettera ai progressi tecnico-scientifici e alle definizioni successivamente concordate a livello internazionale.»;

(2)

All'articolo 13, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica i paragrafi da 1 a 7 del presente articolo aggiungendo altri requisiti, tenendo conto del progresso tecnico-scientifico e delle specifiche esigenze di sorveglianza del mercato.»;

(3)

All'articolo 14, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In seguito a una decisione della Commissione relativa all'estensione dell'ambito d'applicazione dell'allegato IV ai prodotti per la colorazione dei capelli, tali prodotti non possono contenere coloranti destinati a colorare i capelli diversi da quelli elencati nell'allegato IV né coloranti destinati a colorare i capelli che sono elencati in tale allegato ma non vengono impiegati in modo conforme alle condizioni ivi indicate.

Per adottare la decisione di cui al primo comma, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica l'allegato IV.»;

(4)

L'articolo 15 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'utilizzo, nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come sostanze CMR di categoria 2, ai sensi dell'allegato VI, parte 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 è vietato.

Tuttavia una sostanza classificata nella categoria 2 può essere utilizzata nei prodotti cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del CSSC e dichiarata sicura per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati del presente regolamento.»;

(b)

Al paragrafo 2, il quarto e il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per attuare il presente paragrafo la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, che modificano gli allegati del presente regolamento entro quindici mesi dall'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Qualora, in caso di rischi per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»

(5)

L'articolo 16 è così modificato:

(a)

I paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati II e III, tenendo conto del parere del CSSC e qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana, inclusi i casi in cui i dati sono insufficienti.

7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica il paragrafo 3 aggiungendovi altri requisiti tenendo conto del progresso tecnico-scientifico.»;

(b)

Il paragrafo 8 è soppresso;

(c)

Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Qualora, in caso di rischi per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi dei paragrafi 6 e 7.»;

(6)

All'articolo 18, paragrafo 2, il nono comma è sostituito dal seguente:

«Le misure Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis al fine di integrare il presente regolamento autorizzando la deroga di cui al sesto comma sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.»; [Em. 277]

(7)

All'articolo 20, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo , previa consultazione del CSSC o altre autorità pertinenti e considerate le disposizioni della direttiva 2005/29/CE, un elenco di criteri comuni per le dichiarazioni che possono essere utilizzate riguardo ai prodotti cosmetici.»; [Em. 278]

(8)

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica, previa consultazione del CSSC, gli allegati da II a VI qualora sussistano rischi potenziali per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici e tali rischi debbano essere affrontati a livello dell'Unione.

Qualora, in caso di rischi per la salute umana connessi all'impiego di talune sostanze nei prodotti cosmetici, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica, previa consultazione del CSSC, gli allegati da III a VI e VIII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico.

3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, che previa consultazione del CSSC modificano l'allegato I qualora ciò sia necessario a garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici immessi sul mercato.»;

(9)

Sono inseriti i seguenti articoli 31 bis e 31 ter:

«Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 8, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafi 1 e 2, all'articolo 16, paragrafi 8 e 9, all'articolo 18, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*136).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 8, dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 16, paragrafi 8 e 9, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 31, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 279]

Articolo 31 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*136)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(10)

All'articolo 32, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

X.   GIUSTIZIA E CONSUMATORI

100.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (104) (*137)

Al fine di tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare sul piano tecnico l'allegato I della direttiva 92/85/CEE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 92/85/CEE del Consiglio è così modificata:

(1)

All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica sul piano tecnico l'allegato I per tener conto del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative o specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.

Qualora, in caso di possibili rischi imminenti per la sicurezza e la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*138) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*138)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

101.

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (105) (*139)

Al fine di aggiornare la direttiva 2008/48/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di aggiungere ulteriori ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/48/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se necessario, è possibile valersi delle altre ipotesi di cui all'allegato I per il calcolo del tasso annuo effettivo globale.

Se le ipotesi di cui al presente articolo e alla parte II dell'allegato I non sono sufficienti per calcolare in modo uniforme il tasso annuo effettivo globale o non sono più adeguate alla situazione commerciale esistente sul mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica l'allegato I per aggiungere le ulteriori ipotesi necessarie per il calcolo del tasso annuo effettivo globale o modificare quelle esistenti.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*140) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*140)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 25 è soppresso.

XI.   MOBILITÀ E TRASPORTI

102.

Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di requisiti tecnici e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (106)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 3922/91 al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato III del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 3922/91 è così modificato:

(1)

All'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 280]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*141).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*141)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 12, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

103.

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (107) (*142)

Al fine di adeguare la direttiva 95/50/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (108) . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 95/50/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 9 bis è sostituito dal seguente:

« Articolo 9 bis

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico nei settori disciplinati dalla presente direttiva, in particolare per tener conto delle modifiche alla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*143) .

(*143)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;"

(2)

È inserito il seguente articolo 9 bis bis:

« Articolo 9 bis bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*144) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*144)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 9 ter è soppresso.

104.

Direttiva 97/70/CE del Consiglio, del'11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri (109)

Al fine di adeguare la direttiva 97/70/CE all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo applicare le successive modifiche del protocollo di Torremolinos e per integrarla adottando disposizioni atte a garantire un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos , lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti .

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica del protocollo di Torremolinos qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 281]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare disposizioni atte a garantire un'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nell'Unione, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 97/70/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 282]

Di conseguenza la direttiva 97/70/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Atti delegati e atti di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e gli allegati per consentire l'applicazione, ai fini della direttiva, delle successive modifiche del protocollo di Torremolinos.

2.   La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui integra la presente direttiva onde prevedere l'interpretazione armonizzata delle disposizioni dell'allegato del protocollo di Torremolinos, lasciate alla discrezionalità delle amministrazioni delle singole parti contraenti, qualora ciò risulti necessario per garantirne l'applicazione uniforme nell'Unione, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2. [Em. 283]

3.   Le modifiche Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica dello strumento internazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*145) qualora, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo . [Em. 284]

(*145)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).»;"

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 285]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 286]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*146).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 287]

(*146)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

105.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (110)

Al fine di migliorare il regime istituito dalla direttiva 2000/59/CE e di adeguarla all'evoluzione di altri strumenti internazionali e dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare la direttiva allo scopo di adeguare i riferimenti agli strumenti dell'Unione e dell'IMO per allinearli alle misure dell'Unione o dell'IMO che siano entrate in vigore;

per modificare gli allegati della direttiva.

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica della convenzione Marpol 73/78 qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo. [Em. 288]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2000/59/CE è così modificata:

(1)

È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 289]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*147).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*147)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(2)

L'articolo 14 è soppresso;

(3)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica i riferimenti agli strumenti dell'Unione e dell'IMO al fine di allinearli alle misure dell'Unione o dell'IMO che siano entrate in vigore, purché tali modifiche non amplino l'ambito di applicazione della presente direttiva.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica gli allegati ove necessario per migliorare il regime istituito dalla presente direttiva senza in alcun caso ampliarne l'ambito di applicazione.

3.   Le modifiche degli strumenti internazionali Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica dello strumento internazionale di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*148) qualora, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo .". [Em. 290]

(*148)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).»."

106.

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse (111)

Al fine di adeguare la direttiva 2001/96/CEE all'evoluzione degli strumenti internazionali e dell'Unione e per migliorare le procedure applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo:

a certe definizioni;

ai riferimenti alle convenzioni, ai codici internazionali, alle risoluzioni e alle circolari dell'IMO, alle norme ISO e agli atti dell'Unione e loro allegati;

alle procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse e i terminali;

l'obbligo di presentare relazioni.

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica degli strumenti internazionali di cui all'articolo 3 della stessa qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo. [Em. 291]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/96/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 14 è soppresso;

(2)

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Modifiche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica le definizioni di cui ai punti da 1 a 6 e da 15 a 18, dell'articolo 3, i riferimenti alle convenzioni e ai codici internazionali, alle risoluzioni e alle circolari dell'IMO, alle norme ISO e agli atti dell'Unione e loro allegati al fine di renderli conformi agli strumenti internazionali e dell'Unione adottati, modificati o entrati in vigore dopo l'adozione della presente direttiva, lasciandone immutato l'ambito di applicazione.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica l'articolo 8 sulle procedure di cooperazione tra le navi portarinfuse e i terminali, l'obbligo di presentare relazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e gli allegati, purché tali disposizioni non amplino l'ambito di applicazione della presente direttiva.

3.   Le modifiche degli strumenti internazionali Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica dello strumento internazionale di cui all'articolo 3 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 qualora, sulla base di una valutazione effettuata dalla Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo ."; [Em. 292]

*

GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»; [Em. 293]

(3)

È inserito il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 294]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*149).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*149)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

107.

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (112) (*150)

Al fine di adeguare la direttiva 2002/59/CE all'evoluzione del diritto internazionale e dell'Unione e all'esperienza acquisita con la sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare:

i rinvii agli strumenti dell'Unione e dell'IMO nella direttiva, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell'Unione;

certe definizioni contenute nella direttiva, per allinearle ad altre disposizioni del diritto internazionale e dell'Unione;

gli allegati I, III e IV della direttiva, alla luce dell'esperienza acquisita con la stessa.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/59/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Modifiche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica i rinvii agli strumenti dell'Unione e dell'IMO nella presente direttiva, le definizioni contenute nell'articolo 3 e gli allegati, per allinearli alle disposizioni del diritto internazionale e dell'Unione adottate o modificate o che sono entrate in vigore, purché tali modifiche non estendano l'ambito di applicazione della presente direttiva.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica gli allegati I, III e IV alla luce dell'esperienza acquisita con la presente direttiva, purché tali modifiche non ne estendano l'ambito di applicazione.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 27 bis:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*151) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*151)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 28 è soppresso.

108.

Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (113) (*152)

Al fine di aggiornare l'elenco di atti dell'Unione che nel regolamento (CE) n. 2099/2002 rimandano al comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per il regolamento allo scopo di inserirvi la menzione degli atti dell'Unione entrati in vigore che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2099/2002 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 3 è soppresso;

(2)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Competenze del comitato COSS e modifiche

Il comitato COSS esercita le competenze che gli sono assegnate in virtù della legislazione dell'Unione in vigore.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 7 bis, con cui modifica l'articolo 2, punto 2, per inserirvi la menzione degli atti dell'Unione entrati in vigore dopo l'adozione del presente regolamento che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*153) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*153)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

109.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (114) (*154)

Al fine di adeguare la direttiva 2003/25/CE al progresso tecnico e agli sviluppi a livello internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/25/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell'ambito dell'organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*155) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*155)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 11 è soppresso.

110.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (115) (*156)

Al fine di adeguare la direttiva 2003/59/CEE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/59/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*157) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*157)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 12 è soppresso.

111.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi (116)

Al fine di sviluppare il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS nel regolamento (CE) n. 782/2003;

per modificare gli allegati del regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita;

per integrare il regolamento con un regime armonizzato di certificazione e ispezione per certe navi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 782/2003 è così modificato:

(1)

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

(i)

La lettera b) è sostituita dalla seguente:

«(b)

Le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t, escluse le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio e le unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico, sono provviste di una dichiarazione AFS a dimostrazione della conformità agli articoli 4 e 5.»;

(ii)

È aggiunto il seguente secondo comma:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo all'istituzione al fine di integrare il presente regolamento istituendo , se necessario, di un regime armonizzato di certificazione e ispezione per le navi di cui alla al primo comma, lettera b).»; [Em. 295]

(b)

Il paragrafo 3 è soppresso;

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è soppresso;

(3)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica i riferimenti alla convenzione AFS, al certificato AFS, alla dichiarazione AFS e alla dichiarazione di conformità AFS e gli allegati del presente regolamento, incluse le pertinenti linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in relazione all'articolo 11 della convenzione AFS per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'IMO, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 296]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*158).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*158)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 9 è soppresso.

112.

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (117)

Al fine di adeguare e sviluppare certe specifiche tecniche dei sistemi di telepedaggio stradale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare la direttiva 2004/52/CE allo scopo di adeguarla al progresso tecnico;

per integrare la direttiva con decisioni relative alla definizione del servizio europeo di telepedaggio e decisioni tecniche riguardanti la realizzazione di tale servizio.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/52/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis, con cui modifica l'allegato per adeguarlo al progresso tecnico.»;

(b)

I paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis riguardo alla definizione del al fine di integrare la presente direttiva definendo il servizio europeo di telepedaggio. Tali atti sono adottati solo se sussistono tutte le condizioni, valutate sulla base di studi appropriati, per consentire l'interoperabilità da tutti i punti di vista, comprese le condizioni tecniche, giuridiche e commerciali. [Em. 297]

5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis riguardo alle al fine di integrare la presente direttiva adottando decisioni tecniche riguardanti la realizzazione del servizio europeo di telepedaggio.»; [Em. 298]

(2)

È inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 299]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*159).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo all'articolo 4, paragrafi 2, 4 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*159)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.

113.

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (118)

Al fine di adeguare la direttiva 2004/54/CE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2004/54/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 bis, con cui modifica gli allegati allo scopo di adeguarli al progresso tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 300]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*160).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*160)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 17, il paragrafo 3 è soppresso.

114.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (119)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 725/2004 all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento allo scopo di integrare gli emendamenti agli strumenti internazionali e per integrarlo al fine di definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione di tale regolamento . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 301]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 725/2004. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 302]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 725/2004 è così modificato:

(1)

All'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica il presente regolamento allo scopo di integrare gli emendamenti agli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, per quanto riguarda le navi che effettuano servizi nazionali e gli impianti portuali ad esse destinati cui si applica il presente regolamento, purché costituiscano un aggiornamento tecnico delle disposizioni della Convenzione SOLAS e del Codice ISPS.

Qualora, nel caso delle misure di cui al precedente comma, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo. La procedura di controllo di conformità stabilita dal paragrafo 5 del presente articolo non si applica in questi casi.

3.   La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui integra il presente regolamento onde adottare disposizioni per definire procedure armonizzate per l'applicazione delle prescrizioni obbligatorie del Codice ISPS, senza ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.»; [Em. 303]

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 304]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*161).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*161)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 11, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi.

115.

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (120) (*162)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 785/2004 all'evoluzione del diritto internazionale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare certi valori previsti dal regolamento alla luce di modificazioni delle convenzioni internazionali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 785/2004 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.»

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica i valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*163) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, e dell'articolo 7, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*163)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

116.

Regolamento (CE) n. 789/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo al trasferimento delle navi da carico e passeggeri tra registri all'interno della Comunità e che abroga il regolamento (CEE) n. 613/91 del Consiglio (121) (*164)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 789/2004 agli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale, e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 789/2004 è così modificato:

(1)

All'articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso;

(2)

All'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica le definizioni dell'articolo 2 per tener conto degli sviluppi a livello internazionale, soprattutto in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita e del progresso tecnico, sempreché tali modifiche non ne estendano il campo di applicazione.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*165) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*165)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

117.

Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea (122)

Al fine di migliorare l'individuazione delle pratiche tariffarie sleali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento (CE) n. 868/2004 con una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 868/2004 è così modificato:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis riguardo a al fine di integrare il presente regolamento definendo una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali. Tale metodologia tiene conto tra l'altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto.»; [Em. 305]

(2)

È inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 306]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*166).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*166)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 15, il paragrafo 4 è soppresso.

118.

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (123) (*167)

Al fine di adeguare la direttiva 2005/44/CEE al progresso tecnico e di tener conto dell'esperienza acquisita nella sua applicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/44/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Modifiche degli allegati I e II

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva e per adeguarli al progresso tecnico.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*168) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*168)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 11, il paragrafo 4 è soppresso.

119.

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (124) (*169)

Al fine di aggiornare le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei porti su base regolare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2005/65/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2005/65/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Modifiche degli allegati da I a IV

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica gli allegati da I a IV allo scopo di adeguarli alle esperienze acquisite, senza ampliare il campo di applicazione della presente direttiva.

Qualora, in caso di modifiche necessarie per adeguare gli allegati da I a IV, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

Sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*170) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*170)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 15 è soppresso.

120.

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (125) (*171)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 2111/2005 al progresso scientifico e tecnico e di specificare le procedure applicabili, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento e integrarlo con norme particolareggiate concernenti certe procedure. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2111/2005 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I criteri comuni da applicare, basati sulle pertinenti norme di sicurezza, per imporre un divieto operativo al vettore aereo sono stabiliti nell'allegato (di seguito “criteri comuni”).

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica l'allegato per adeguare i criteri comuni agli sviluppi scientifici e tecnici.»;

(2)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Norme particolareggiate

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui definisce norme particolareggiate concernenti le procedure di cui al presente capo, tenendo debito conto della necessità di decidere rapidamente sull'aggiornamento dell'elenco comunitario.

Qualora, nel caso delle misure di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 14 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 14 bis e 14 ter:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*172) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*172)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 15, il paragrafo 4 è soppresso.

121.

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (126)

Al fine di rafforzare le misure necessarie a garantire la sicurezza della patente di guida, di garantire l'interoperabilità futura e adeguare la direttiva 2006/126/CE al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a VI della direttiva e integrare la stessa con specifiche contro le falsificazioni.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2006/126/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 1 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo alle al fine di integrare la presente direttiva stabilendo disposizioni relative al microchip di cui all'allegato I. Queste disposizioni prevedono un'omologazione CE che potrà essere rilasciata solo dopo aver dimostrato la capacità del microchip di resistere ai tentativi di manipolazione o di alterazione dei dati. [Em. 307]

Fatte salve le norme relative alla protezione dei dati, gli Stati membri possono inserire un supporto di memorizzazione (microchip) nelle patenti a partire dal momento in cui tali atti delegati entrano in vigore.»;

(b)

Al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica l'allegato I per garantire l'interoperabilità futura.»;

(2)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il materiale usato per la patente di guida di cui all'allegato I deve essere protetto contro le falsificazioni.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis per stabilire al fine di integrare la presente direttiva stabilendo opportune specifiche antifalsificazione. [Em. 308]

Gli Stati membri sono liberi di introdurre elementi di sicurezza aggiuntivi.»;

(3)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Modifiche degli allegati da I a VI

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati da I a VI per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 309]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*173).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*173)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 9 è soppresso.

122.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (127) (*174)

Al fine di aggiornare le disposizioni relative all'attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 336/2006 è così modificato:

(1)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica l'allegato II per tener conto degli sviluppi a livello internazionale e, in particolare, in seno all'Organizzazione marittima internazionale, oppure per migliorare l'efficacia del presente regolamento alla luce dell'esperienza acquisita.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*175) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*175)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

123.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (128)

Al fine di adottare le necessarie misure tecniche per il corretto funzionamento della direttiva 2007/59/CE e di adeguarla al progresso scientifico e tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso scientifico e tecnico, e per integrare la direttiva:

istituendo il modello per la licenza, il certificato e la copia autenticata del certificato e determinandone le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure antifalsificazione;

adottando i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B;

adattando i parametri fondamentali dei registri al progresso;

adottando criteri comuni per la definizione delle competenze professionali e la valutazione del personale;

stabilendo criteri dell'Unione sulla scelta degli esaminatori e sullo svolgimento adottando le specifiche tecniche e operative delle smartcard.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2007/59/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui istituisce al fine di integrare la presente direttiva istituendo , in base a un progetto elaborato dall'Agenzia, un modello comunitario per la licenza, il certificato e la copia autenticata del certificato, e ne determina di determinarne le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure antifalsificazione. [Em. 310]

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui istituisce al fine di integrare la presente direttiva istituendo , in base a una raccomandazione dell'Agenzia, i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»; [Em. 311]

(2)

All'articolo 22, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A tal fine, Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui istituisce al fine di integrare la presente direttiva istituendo , in base ad un progetto elaborato dall'Agenzia, i parametri fondamentali cui i registri da istituire devono conformarsi, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per lo scambio dei dati, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento.»; [Em. 312]

(3)

L'articolo 23, paragrafo 3 è così modificato:

(a)

La lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

mediante i criteri proposti dall'Agenzia conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/796.»;

(b)

È aggiunto il seguente secondo comma:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire al fine di integrare la presente direttiva stabilendo tali criteri.»; [Em. 313]

(4)

All'articolo 25, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La scelta degli esaminatori e lo svolgimento degli esami possono essere soggetti a criteri dell'Unione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui stabilisce al fine di integrare la presente direttiva stabilendo tali criteri dell'Unione in base al progetto predisposto dall'Agenzia. [Em. 314]

Qualora, nello stabilire i criteri dell'Unione per la scelta degli esaminatori e lo svolgimento degli esami, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

In assenza dei suddetti criteri dell'Unione le autorità competenti stabiliscono i criteri nazionali da rispettare.»;

(5)

All'articolo 31, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, nell'adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 31 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(6)

Sono inseriti i seguenti articoli 31 bis e 31 ter:

«Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 315]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 22, paragrafo 4, all'articolo 23, paragrafo 3, all'articolo 25, paragrafo 5, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*176).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 22, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 5, dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*176)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 32, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

(8)

All'articolo 34, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui prevede al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le specifiche tecniche e operative della suddetta smartcard.». [Em. 316]

124.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (129)

Al fine di adottare le necessarie misure per adeguare il regolamento (CE) n. 1371/2007 al progresso tecnico e all'esperienza acquisita con la sua attuazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare gli allegati II e III del regolamento;

per modificare il regolamento adeguando gli importi finanziari in funzione dell'inflazione;

per integrare il regolamento adottando opportuni provvedimenti nel caso in cui ritenga le deroghe accordate dagli Stati membri non conformi alle disposizioni dell'articolo 2;

per integrare il regolamento adottando le specifiche tecniche di interoperabilità delle applicazioni telematiche per i passeggeri;

per integrare il regolamento adottando misure atte a garantire che le imprese ferroviarie siano opportunamente assicurate e abbiano sottoscritto intese equivalenti ai fini della copertura delle responsabilità che incombono loro in virtù del regolamento.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1371/2007 è così modificato:

(1)

Gli articoli 33 e 34 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 33

Modifiche degli allegati II e III

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, con cui modifica gli allegati II e III alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 34

Atti delegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento adottando le misure di cui agli articoli 2, 10 e 12. [Em. 317]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, con cui modifica il presente regolamento adeguando gli importi finanziari contenuti nello stesso, diversi da quelli figuranti nell'allegato I, sulla base dell'inflazione.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 34 bis:

«Articolo 34 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 33 e 34 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 318]

3.   La delega di potere di cui di cui agli articoli 33 e 34 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*177).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 33 e 34 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*177)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 35 è soppresso.

125.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, al trasporto interno di merci pericolose (130) (*178)

Al fine di adeguare la direttiva 2008/68/CE al progresso tecnico e scientifico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/68/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, nei settori disciplinati dalla presente direttiva, specialmente per tenere conto delle modifiche apportate all'ADR, al RID e all'ADN.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*179) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*179)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 9, il paragrafo 3 è soppresso.

126.

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (131)

Al fine di adeguare la direttiva 2008/96/CE al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva e integrarla determinando criteri comuni sulla gravità dell'incidente da segnalare nelle relazioni di incidente.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2008/96/CE è così modificata:

(1)

all'articolo 7, è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui definisce al fine di integrare la presente direttiva definendo criteri comuni secondo i quali dichiarare nelle relazioni di incidente la gravità dell'incidente, incluso il numero delle persone decedute e ferite.»; [Em. 319]

(2)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è soppresso;

(3)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso tecnico.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 12 bis:

«Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 320]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1 bis, e all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*180).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1 bis, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*180)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 13 è soppresso;

(6)

All'allegato IV, il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

gravità dell'incidente;».

127.

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (132)

Al fine di migliorare il contenuto e il funzionamento delle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato;

per modificare il regolamento (CE) n. 300/2008 adottando un nuovo allegato relativo alle specifiche dei programmi nazionali di controllo della qualità;

per integrare il regolamento con disposizioni generali relative a certi elementi delle norme fondamentali comuni;

per integrare il regolamento con criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 300/2008 è così modificato:

(1)

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è così modificato:

(i)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo certi elementi delle norme fondamentali comuni.»; [Em. 321]

(ii)

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, nell'adottare disposizioni generali relative a certe norme fondamentali comuni, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(b)

Al paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti. [Em. 322]

Qualora, nello stabilire i criteri che consentono agli Stati membri di derogare alle norme fondamentali comuni, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(2)

All'articolo 11, paragrafo 2, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica il presente regolamento aggiungendo un allegato relativo alle specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità.

Qualora, in caso di specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 18 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 18 bis e 18 ter:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 323]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*181).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*181)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 19, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

128.

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (133) (*182)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/15/CE all'evoluzione dei pertinenti strumenti internazionali e di modificare l'importo massimo dovuto per indennizzare le parti lese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di:

integrarla con le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali;

modificare certi importi ivi specificati.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/15/CE è così modificata:

(1)

È inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*183) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*183)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(2)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è soppresso;

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui modifica la presente direttiva, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per:

a)

integrare, ai fini della presente direttiva, le modifiche, successivamente entrate in vigore, delle convenzioni, dei protocolli, dei codici e delle risoluzioni internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 2;

b)

modificare gli importi di cui ai punti ii) e iii) dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).»

129.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (134)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/18/CE all'evoluzione degli strumenti internazionali e dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare la direttiva allo scopo di aggiornare le definizioni e i riferimenti agli atti dell'Unione e agli strumenti dell'IMO al fine di adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione o dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore;

per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e all'esperienza acquisita con la loro attuazione;

per integrare la direttiva con la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi.

Allo scopo di garantire che le norme dell'Unione siano tutelate, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato, con cui modifica la direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica del codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo. [Em. 324]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/18/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Nel condurre le inchieste di sicurezza, l'organo inquirente segue la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi. Gli inquirenti possono discostarsi da tale metodologia in un caso specifico ove risulti necessario, secondo il loro giudizio professionale, e sia richiesto per raggiungere gli obiettivi dell'inchiesta.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo alla al fine di integrare la presente direttiva definendo la metodologia comune d'indagine sui sinistri e gli incidenti marittimi, prendendo in considerazione gli insegnamenti tratti dalle inchieste di sicurezza.»; [Em. 325]

(2)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 20, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 326]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*184).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, e dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*184)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso;

(4)

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Competenze in materia di modifiche

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica, nel rispetto dell'ambito di applicazione della presente direttiva, le definizioni contenute nella direttiva stessa e i riferimenti agli atti dell'Unione e agli strumenti dell'IMO, al fine di adeguarli ai nuovi provvedimenti dell'Unione o dell'IMO che siano nel frattempo entrati in vigore.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati della presente direttiva per adeguarli al progresso tecnico e all'esperienza acquisita con la loro attuazione.

3.   Le modifiche al Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica la presente direttiva al fine di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi modifica del codice IMO per le inchieste sui sinistri e sugli incidenti marittimi possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002. qualora, sulla base di una valutazione della Commissione, vi sia il rischio manifesto che tale modifica internazionale riduca il livello di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di protezione delle condizioni di vita e di lavoro a bordo, istituito dal diritto marittimo dell'Unione, o sia incompatibile con quest'ultimo ». [Em. 327]

130.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (135)

Al fine di adeguare la direttiva 2009/33/CE all'inflazione e al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato della direttiva allo scopo di adeguare i dati per il calcolo dei costi di esercizio dei veicoli adibiti al trasporto su strada nell'intero arco di vita. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/33/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Modifiche dell'allegato

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, con cui modifica l'allegato per adeguare all'inflazione e al progresso tecnico i dati per il calcolo dei costi di esercizio dei veicoli adibiti al trasporto su strada nell'intero arco di vita.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 8 bis:

«Articolo 8 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 328]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*185).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*185)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 9 è soppresso.

131.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (136) (*186)

Al fine di integrare il regolamento (CE) n. 391/2009 e di adeguarlo all'evoluzione degli strumenti internazionali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare i criteri minimi di cui all'allegato I prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO;

per integrare il regolamento con i criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e/o da altri programmi analoghi;

per integrare il regolamento con i criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati;

per integrare il regolamento con ammende e le penalità di mora e revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 391/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 12, il paragrafo 4 è soppresso;

(2)

All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica l'allegato I, senza che ne risulti esteso l'ambito d'applicazione, per aggiornare i criteri minimi ivi stabiliti, prendendo in considerazione in particolare le pertinenti decisioni dell'IMO.»;

(3)

All'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis riguardo:

a)

ai criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme e delle procedure, così come delle prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento relativamente alle loro navi classificate, tenendo conto, in particolare, dei dati prodotti dal memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo da parte dello Stato di approdo o da altri programmi analoghi;

b)

ai criteri intesi a determinare quando tali prestazioni debbano essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente, tenendo conto delle circostanze specifiche relative a organismi di piccole dimensioni o altamente specializzati.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis riguardo a norme dettagliate per l'imposizione di ammende e penalità di mora a norma dell'articolo 6 e se necessario riguardo alla revoca del riconoscimento degli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a norma dell'articolo 7.»;

(4)

È inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*187) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*187)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

132.

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (137) (*188)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 392/2009 a altri strumenti internazionali e dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare l'allegato I del regolamento allo scopo di introdurre modifiche delle disposizioni della Convenzione di Atene;

per modificare i limiti di cui all'allegato I del regolamento per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (138);

per modificare l'allegato II del regolamento allo scopo di integrare le modifiche delle disposizioni degli orientamenti IMO.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 392/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Modifiche degli allegati

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica l'allegato I del presente regolamento per introdurre modifiche ai limiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 4 bis, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8 della Convenzione di Atene per tener conto delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 23 di tale Convenzione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare, sulla base di un'adeguata valutazione di impatto, atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, che modificano i limiti di cui all'allegato I per le navi appartenenti alla classe B ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*189) , prendendo in considerazione le conseguenze sulle tariffe e sulla capacità del mercato di ottenere una copertura assicurativa a prezzi accessibili al livello richiesto nell'ambito del quadro regolatorio incentrato sul rafforzamento dei diritti dei passeggeri e con riferimento al carattere stagionale di parte del traffico, entro il 31 dicembre 2016.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui modifica l'allegato II per introdurre modifiche alle disposizioni degli orientamenti IMO.

(*189)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1)»;"

(2)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*190) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*190)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

L'articolo 10 è soppresso.

133.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (139)

Al fine di determinare il grado di gravità di certe infrazioni delle norme applicabili e di adeguare il regolamento (CE) n. 1071/2009 al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per integrare il regolamento con un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Non sono più necessari diversi dei poteri conferiti alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1071/2009 per l'adozione di misure di proroga.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1071/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui stila al fine di integrare il presente regolamento stilando un elenco di categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione che, oltre a quelli di cui all'allegato IV, possono comportare la perdita dell'onorabilità. Nello stabilire le priorità per i controlli a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle informazioni su tali infrazioni, comprese le informazioni ricevute da altri Stati membri.»; [Em. 329]

(2)

All'articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica gli allegati I, II e III per adeguarli al progresso tecnico.»;

(3)

All'articolo 11, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso;

(4)

All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

(5)

All'articolo 16, il paragrafo 7 è soppresso;

(6)

È inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 9, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. ]. [Em. 330]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*191).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*191)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso.

134.

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (140)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1072/2009 al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per modificare il regolamento per quanto riguarda il periodo di validità della licenza comunitaria.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1072/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica il presente regolamento per adeguare al progresso tecnico il periodo di validità della licenza comunitaria, segnatamente per quanto riguarda i registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada previsti all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009.»;

(b)

Al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 bis, con cui modifica l'allegato III per adeguarlo al progresso tecnico.»;

(3)

Al capo V, dopo il titolo è inserito il seguente articolo 14 bis:

«Articolo 14 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 331]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*192).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*192)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

L'articolo 15 è soppresso.

135.

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (141)

Al fine di adeguare il regolamento (CE) n. 1073/2009 al progresso tecnico e di stabilire le misure tecniche necessarie per il suo corretto funzionamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento e per integrare il regolamento stabilendo:

le modalità della comunicazione dei nomi dei vettori che offrono servizi occasionali e dei punti in cui si effettuano le coincidenze;

la forma in cui devono essere redatte le attestazioni per i trasporti effettuati per conto proprio;

la forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione per i servizi regolari;

la forma in cui devono essere redatte le domande di autorizzazione per i servizi regolari;

la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati;

la forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche sul numero di autorizzazioni di trasporti di cabotaggio eseguiti in forma di servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1073/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 4, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.»;

(2)

L'articolo 5 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della comunicazione dei nomi di tali vettori e dei punti in cui si effettuano le coincidenze durante il percorso alle autorità competenti degli Stati membri interessati.»; [Em. 332]

(b)

Al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma in cui devono essere redatte le attestazioni.»; [Em. 333]

(3)

All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma in cui deve essere redatta l'autorizzazione.»; [Em. 334]

(4)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma in cui devono essere redatte le domande.»; [Em. 335]

(5)

All'articolo 12, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma in cui devono essere redatti il foglio di viaggio e i libretti di fogli di viaggio ed il modo in cui devono essere usati.»; [Em. 336]

(6)

È inserito il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 337]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*193).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*193)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

L'articolo 26 è soppresso;

(8)

All'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis riguardo alla al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la forma in cui deve essere redatto il prospetto utilizzato per la comunicazione delle statistiche di cui al paragrafo 2.». [Em. 338]

XII.   SALUTE E SICUREZZA ALIMENTARE

136.

Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988,per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana (142)

Al fine di raggiugere gli obiettivi della direttiva 89/108/CEE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva con i criteri di purezza cui devono rispondere i mezzi criogeni, le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 89/108/CEE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui determina al fine di integrare la presente direttiva determinando i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere.»; [Em. 339]

(2)

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui determina al fine di integrare la presente direttiva determinando le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione.»; [Em. 340]

(3)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 4 e 11 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 341]

3.   La delega di potere di cui agli articoli 4 e 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*194).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 4 e 11 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*194)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

L'articolo 12 è soppresso.

137.

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (143)

Al fine di raggiugere gli obiettivi della direttiva 1999/2/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva nella misura necessaria per garantire la protezione della salute pubblica, e per integrare la direttiva per quanto riguarda le deroghe alla dose massima di radiazione per i prodotti alimentari e le disposizioni supplementari per gli impianti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Emendamento non concernente la versione italiana]

Di conseguenza la direttiva 1999/2/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui autorizza al fine di integrare la presente direttiva per autorizzare deroghe al paragrafo 1 tenendo conto delle conoscenze scientifiche disponibili e delle pertinenti norme internazionali.»; [Em. 343]

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorizzazioni sono concesse soltanto se:

l'impianto soddisfa le norme internazionali di buona tecnica per l'impiego delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento degli alimenti raccomandate dal comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius (rif. FAO/WHO CAC/vol. XV ed. 1) e qualsiasi disposizione supplementare eventualmente adottata dalla Commissione;

per l'impianto è stata designata una persona responsabile dell'osservanza di tutte le condizioni necessarie per l'applicazione del processo.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis al fine di integrare la presente direttiva stabilendo norme riguardo alla disposizione supplementare di cui al primo comma, primo trattino, tenendo conto delle esigenze in termini di efficacia e sicurezza del trattamento utilizzato, e riguardo alle buone prassi igieniche del trattamento degli alimenti.»; [Em. 344]

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 345]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 14, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*195).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*195)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 12, i paragrafi 3, 4 e 5 sono soppressi;

(5)

All'articolo 14, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica la presente direttiva nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana e tali modifiche saranno limitate a divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica.

Qualora motivi imperativi d'urgenza connessi alla salute umana lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.».

138.

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (144) (*196)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 141/2000, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con le definizioni delle espressioni «medicinale simile» e «clinicamente superiore». È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 141/2000 è così modificato:

(1)

All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 ter, con cui integra il presente regolamento adottando le definizioni delle espressioni “medicinale simile” e “clinicamente superiore”.»;

(2)

All'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso;

(3)

È inserito il seguente articolo 10 ter:

Articolo 10 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (*197) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*197)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1."."

139.

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (145) (*198)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/18/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva e per integrare la direttiva con:

i criteri di deroga e gli obblighi di informazione da applicare alle notifiche per l'immissione in commercio di certi tipi di OGM;

soglie minime sotto le quali i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati non devono essere etichettati come OGM;

soglie inferiori allo 0,9 % sotto le quali alle tracce di OGM nei prodotti destinati all'elaborazione diretta non si applicano i requisiti in materia di etichettatura;

requisiti specifici in materia di etichettatura per gli OGM che non sono immessi in commercio a norma della direttiva.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/18/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 16 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui stabilisce i criteri e gli obblighi di informazione di cui al paragrafo 1 e gli opportuni requisiti della sintesi del fascicolo, previa consultazione del comitato scientifico competente. I criteri e gli obblighi di informazione sono tali da garantire la sicurezza per la salute umana e l'ambiente e si basano sui riscontri scientifici esistenti circa tale sicurezza e sull'esperienza dell'emissione di OGM paragonabili.»;

(b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Prima di adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 2, la Commissione pubblica la proposta. Entro sessanta giorni possono essere presentate osservazioni alla Commissione. La Commissione inoltra tali osservazioni, corredate di un'analisi, agli esperti di cui all'articolo 29 bis, paragrafo 4.»;

(2)

L'articolo 21 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui fissa soglie minime sotto le quali tali prodotti non devono essere etichettati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. I livelli di soglia sono stabiliti in base al prodotto in questione.»;

(b)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui fissa le soglie di cui al primo comma del presente paragrafo.»;

(3)

All'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica l'allegato IV stabilendo i requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, senza creare duplicazioni o incoerenze con le disposizioni in materia di etichettatura stabilite nella legislazione dell'Unione in vigore. Così facendo, si dovrebbe tenere conto, se del caso, delle disposizioni in materia di etichettatura stabilite dagli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.»;

(4)

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 29 bis, con cui modifica l'allegato II, sezioni C e D, gli allegati da III a VI e l'allegato VII, sezione C, per adeguarli al progresso tecnico.»;

(5)

È inserito il seguente articolo 29 bis:

«Articolo 29 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafi 2 e 3, all'articolo 26, paragrafo 2, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*199) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 26, paragrafo 2, e dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*199)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 30, il paragrafo 3 è soppresso.

140.

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (146) (*200)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2001/83/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato:

per modificare la direttiva per quanto riguarda una delle condizioni che i medicinali omeopatici devono soddisfare per beneficiare di una procedura speciale semplificata di registrazione;

per modificare la direttiva per quanto riguarda i tipi di operazioni che si considera costituiscano fabbricazione di sostanze attive utilizzate come materie prime, per adeguarla al progresso scientifico e tecnico;

per modificare l'allegato I della direttiva per tener conto del progresso tecnico e scientifico;

per integrare la direttiva con i provvedimenti opportuni per esaminare le modifiche dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva;

per integrare la direttiva specificando i principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2001/83/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 14, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 bis, con cui modifica il primo comma, terzo trattino, se nuove conoscenze scientifiche lo giustificano.»;

(2)

All'articolo 23 ter, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 bis riguardo ai provvedimenti di cui al paragrafo 1.»

(3)

All'articolo 46 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 bis, con cui modifica il paragrafo 1 per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

(4)

All'articolo 47, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 bis, con cui specifica i principi e gli orientamenti delle buone prassi di fabbricazione dei medicinali di cui all'articolo 46, lettera f).»;

(5)

L'articolo 120 è sostituito dal seguente:

«Articolo 120

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 121 bis, con cui modifica l'allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

(6)

All'articolo 121, il paragrafo 2 bis è soppresso;

(7)

L'articolo 121 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 121 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 22 ter, all'articolo 23 ter, all'articolo 46 bis, all'articolo 47, all'articolo 52 ter, all'articolo 54 bis e all'articolo 120 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 22 ter, all'articolo 23 ter, all'articolo 46 bis, all'articolo 47, all'articolo 52 ter, all'articolo 54 bis e all'articolo 120 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*201) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 22 ter, dell'articolo 23 ter, dell'articolo 46 bis, dell'articolo 47, dell'articolo 52 ter, dell'articolo 54 bis e dell'articolo 120 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*201)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(8)

Gli articoli 121 ter e 121 quater sono soppressi.

141.

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (147)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 999/2001, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento e per integrare il regolamento:

approvando i aggiornando l'elenco dei test diagnostici rapidi;

adeguando l'età dei bovini che rientrano nel programma annuale per la sorveglianza;

stabilendo i aggiornando l'elenco dei criteri per dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica del paese e inserirli nell'elenco dell'allegato;

decidendo di autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci; .

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento:

prevedendo criteri dettagliati per la concessione di tale deroga ai divieti in materia di alimentazione degli animali;

decidendo di introdurre un certo livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile;

decidendo sull'età;

stabilendo norme che prevedano deroghe all'obbligo di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio;

approvando le condizioni di produzione;

decidendo di estendere talune disposizioni ad altre specie animali;

decidendo di estendere ad altri prodotti di origine animale;

adottando il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini. [Em. 346]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 999/2001 è così modificato:

(1)

All'articolo 5, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui approva i test diagnostici rapidi di cui al secondo comma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'allegato X, capitolo C, punto 4, per aggiornare l'elenco dei test diagnostici rapidi consentiti ivi contenuto.»; [Em. 347]

(2)

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui approva i test diagnostici rapidi a tal fine. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'allegato X per inserire nell'elenco tali i test diagnostici rapidi consentiti a tal fine .»; [Em. 348]

(b)

Al paragrafo 1 ter, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica il paragrafo 1 bis, lettere a) e c), per adeguare l'età ivi stabilita, conformemente ai progressi scientifici e previa consultazione dell'EFSA.

Su richiesta di uno Stato membro che può dimostrare il miglioramento della situazione epidemiologica nel suo territorio, possono essere rivisti i programmi annuali per la sorveglianza relativi a tale specifico Stato membro. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter con cui modifica l'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, per inserire nell'elenco i criteri in base ai quali dovrebbe essere valutato il miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio di quello Stato, ai fini della revisione dei programmi per la sorveglianza :.

a)

stabilisce certi criteri in base ai quali dovrebbe essere valutato il miglioramento della situazione epidemiologica nel territorio di quello Stato, ai fini della revisione dei programmi per la sorveglianza;

b)

modifica l'allegato III, capitolo A, parte I, punto 7, per inserire nell'elenco i criteri di cui alla lettera a).»; [Em. 349]

(3)

L'articolo 7 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'allegato IV per autorizzare l'alimentazione di giovani animali appartenenti alla specie dei ruminanti con proteine prodotte a partire dai pesci:

(a)

sulla base di una valutazione scientifica del fabbisogno alimentare dei giovani ruminanti;

(b)

in funzione delle norme adottate per l'applicazione del presente articolo di cui al paragrafo 5 del presente articolo;

(c)

a seguito di una valutazione degli aspetti di controllo di tale deroga.»;

(b)

Al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo si può decidere secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, di concedere deroghe individuali alle restrizioni figuranti nel presente paragrafo. Le deroghe devono tenere conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento prevedendo criteri dettagliati di cui tener conto nel concedere tale deroga.»; [Em. 350]

(c)

Il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:

«4 bis.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui introduce al fine di integrare il presente regolamento introducendo un livello di tolleranza in relazione a quantitativi non significativi di proteine animali presenti nei mangimi a causa di una contaminazione casuale e tecnicamente inevitabile, in base a una valutazione favorevole dei rischi che tenga conto almeno della portata e della possibile fonte della contaminazione e della destinazione finale della spedizione.»; [Em. 351]

(4)

L'articolo 8 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il materiale specifico a rischio è rimosso ed eliminato conformemente all'allegato V del presente regolamento e al regolamento (CE) n. 1069/2009. Esso non è importato nell'Unione. L'elenco dei materiali specifici a rischio di cui all'allegato V include almeno il cervello, il midollo spinale, gli occhi e le tonsille dei bovini di età superiore a 12 mesi e la colonna vertebrale di animali bovini a partire da un'età da stabilirsi a cura della Commissione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo tale età. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica l'elenco di materiali specifici a rischio stabilito all'allegato V, tenendo conto delle diverse categorie di rischio previste all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 1 bis e paragrafo 1 ter, lettera b).»; [Em. 352]

(b)

Al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui approva un modifica l'allegato X per aggiornare l'elenco ivi contenuto dei test alternativo alternativi consentiti che permetta permettano di confermare la presenza della BSE prima della macellazione, e modifica l'elenco dell'allegato X. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai tessuti provenienti da animali sottoposti, con esito negativo, a un test alternativo, a patto che tale test sia applicato alle condizioni di cui all'allegato V.»; [Em. 353]

(c)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui definisce al fine di integrare il presente regolamento definendo norme che prevedano deroghe ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di alimentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, o, se del caso, nei paesi terzi o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato di BSE, con riguardo alla data effettiva di entrata in vigore del divieto di usare proteine derivate da mammiferi nell'alimentazione di ruminanti per limitare le prescrizioni di rimuovere e distruggere materiale specifico a rischio agli animali nati prima di tale data nei paesi o regioni interessati.»; [Em. 354]

(5)

L'articolo 9 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui approva al fine di integrare il presente regolamento approvando le condizioni di produzione da utilizzarsi per ottenere i prodotti di origine animale di cui all'allegato VI.»; [Em. 355]

(b)

Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano, per quanto riguarda i criteri di cui all'allegato V, punto 5, ai ruminanti sottoposti, con esito negativo, al test alternativo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e elencato nell'allegato X.»;

(6)

All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui integra al fine di integrare il presente regolamento per estendere estendendo ad altre specie animali le disposizioni dei paragrafi 1 e 2.»; [Em. 356]

(7)

All'articolo 16, paragrafo 7, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui integra al fine di integrare il presente regolamento per estendere estendendo ad altri prodotti di origine animale le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6.»; [Em. 357]

(8)

All'articolo 20, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento stabilendo il metodo per confermare la presenza della BSE negli ovini e nei caprini.»; [Em. 358]

(9)

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

«Articolo 23

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 ter, con cui modifica gli allegati. Le modifiche sono intese a adattare le disposizioni degli allegati all'evoluzione della situazione epidemiologica, delle conoscenze scientifiche disponibili, delle pertinenti norme internazionali, dei metodi analitici di controllo ufficiale a disposizione o dei risultati dei controlli o degli studi sull'attuazione di quelle disposizioni, e tengono conto dei seguenti criteri:

(i)

le conclusioni del parere EFSA, se del caso;

(ii)

la necessità di mantenere un elevato livello di protezione della salute umana e animale nell'Unione.»;

(10)

L'articolo 23 bis è soppresso;

(11)

È inserito il seguente articolo 23 ter:

«Articolo 23 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 ter, all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 4 bis, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 359]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 ter, all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 4 bis, all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 16, paragrafo 7, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*202).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 1 ter, dell'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 4 bis, dell'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 5, dell'articolo 9, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, dell'articolo 16, paragrafo 7, dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*202)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(12)

All'articolo 24, il paragrafo 3 è soppresso.

142.

Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (148) (*203)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/32/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva con criteri di accettabilità per i processi di detossificazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2002/32/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 7, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Viene immediatamente deciso se gli allegati I e II debbano essere modificati. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica tali allegati.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 bis si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

L'articolo 8 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis, con cui modifica gli allegati I e II per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Qualora, in caso di tali modifiche, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 10 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(b)

Al paragrafo 2, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«—

ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis per definire i criteri di accettabilità per i processi di detossificazione, in aggiunta ai criteri previsti per i prodotti destinati all'alimentazione degli animali che sono stati sottoposti a tali processi.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 10 bis e 10 ter:

« Articolo 10 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*204) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*204)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 11, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

143.

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (149)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/46/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare la direttiva per quanto riguarda i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II e i livelli quantitativi massimi minimi minimi massimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 360]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per fissare livelli quantitativi massimi di vitamine e minerali, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2002/46/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 361]

Di conseguenza la direttiva 2002/46/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis riguardo ai al fine di integrare la presente direttiva definendo i requisiti di purezza per le sostanze elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3.»; [Em. 362]

(b)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis, con cui modifica gli elenchi degli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.

Qualora, nel caso di soppressione di una vitamina o un minerale dagli elenchi di cui al paragrafo 1, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 12 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis per fissare al fine di integrare la presente direttiva fissando:

a)

i livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui al paragrafo 3 .; e

La Commissione fissa b)

i livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1 e 2 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.»; [Em. 363]

(3)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso sostituito dal seguente:

«3.     Per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12 bis al fine di integrare la presente direttiva.

In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all'adozione di tali atti delegati.» ; [Em. 364]

(4)

Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

«Articolo 12 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, e all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 12, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 5, all'articolo 5, paragrafo 4 , e all'articolo 12, paragrafo 3 , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*205).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 5, dell'articolo 5, paragrafo 4 , e dell'articolo 12, paragrafo 3 , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 365]

Articolo 12 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*205)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»"

(5)

All'articolo 13, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

144.

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE (150)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2002/98/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a IV della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico e per integrare la direttiva con certi requisiti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire la procedura di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e il formato della notifica, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 29, secondo comma, lettera i), della direttiva 2002/98/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 366]

Di conseguenza la direttiva 2002/98/CE è così modificata:

(1)

Al capo IX, dopo il titolo sono inseriti i seguenti articoli 27 bis e 27 ter:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 29, primo e terzo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 367]

3.   La delega di potere di cui di cui all'articolo 29, primo e terzo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*206).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 29, primo e terzo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*206)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(2)

All'articolo 28, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

(3)

L'articolo 29 è così modificato:

(a)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis riguardo all'adeguamento dei al fine di adeguare i requisiti tecnici fissati negli allegati da I a IV al progresso tecnico e scientifico.

Qualora, nel caso dei requisiti tecnici fissati negli allegati III e IV, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»; [Em. 368]

(b)

Al secondo comma, la lettera i) è soppressa; [Em. 369]

(c)

il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui integra la presente direttiva per quanto riguarda i requisiti tecnici di cui al secondo comma.

Qualora, nel caso dei requisiti tecnici di cui al secondo comma, lettere b), c), d), e), f) e g) del secondo comma, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(d)

È aggiunto il seguente quinto comma:

«La Commissione stabilisce la procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi e il formato della notifica mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.»; [Em. 370]

145.

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (151) (*207)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare il regolamento per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici, e per integrare il regolamento con la procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste di parere scientifico, con i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, e con le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 178/2002 è così modificato:

(1)

All'articolo 28, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 bis, con cui modifica il primo comma per quanto riguarda il numero e il nome dei gruppi di esperti scientifici, alla luce degli sviluppi scientifici e tecnici.»;

(2)

L'articolo 29, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la Commissione adotta, sentita l'Autorità:

a)

atti delegati conformemente all'articolo 57 bis riguardo alla procedura che l'Autorità deve seguire per le richieste di parere scientifico;

b)

atti di esecuzione con cui specifica le linee direttrici che disciplinano la valutazione scientifica di sostanze, prodotti o processi soggetti in base alla legislazione comunitaria ad autorizzazione preventiva o all'inserimento in un elenco positivo, in particolare laddove la legislazione preveda o autorizzi la presentazione a tal fine di un fascicolo da parte del richiedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 58, paragrafo 2.»;

(3)

All'articolo 36, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 57 bis, con cui stabilisce i criteri per l'inserimento di un istituto nell'elenco delle organizzazioni competenti designate dagli Stati membri, le modalità per la definizione di requisiti di qualità armonizzati e le regole finanziarie relative a qualunque tipo di sostegno finanziario.»;

(4)

Al capo V, sezione 1, il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE 1

DELEGA DI POTERI, PROCEDURA DI ESECUZIONE E PROCEDURA DI MEDIAZIONE»

(5)

Alla sezione 1, dopo il titolo è inserito il seguente articolo 57 bis:

«Articolo 57 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 28, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 36, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 28, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 6, e all'articolo 36, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*208) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'articolo 36, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*208)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(6)

All'articolo 58, il paragrafo 3 è soppresso.

146.

Direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (152)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2003/99/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato I della direttiva allo scopo di aggiornare gli elenchi di zoonosi o agenti zoonotici ivi contenuti, per modificare gli allegati II, III e IV della direttiva e per integrare la direttiva con programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2003/99/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare l'allegato I allo scopo di aggiornare gli elenchi di zoonosi o agenti zoonotici, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:

(a)

loro incidenza nella popolazione umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari;

(b)

gravità della patologia nell'uomo;

(c)

conseguenze economiche per la tutela della salute animale e umana e per le aziende del settore dei mangimi e dei prodotti alimentari;

(d)

tendenze epidemiologiche nella popolazione umana e animale, nei mangimi e nei prodotti alimentari.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 11 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Se i dati raccolti attraverso la sorveglianza sistematica conformemente all'articolo 4 non sono sufficienti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui fissa al fine di integrare la presente direttiva fissando programmi coordinati di sorveglianza per una o più zoonosi e/o agenti zoonotici. Tali atti delegati sono adottati in particolare quando sono identificate esigenze specifiche e quando è necessario valutare i rischi connessi alle zoonosi o agli agenti zoonotici a livello degli Stati membri o a livello dell'Unione o per stabilire valori di riferimento ad essi correlati.»; [Em. 371]

(2 bis)

all'articolo 11, il titolo è sostituito dal seguente:

«Modifiche degli allegati e misure di attuazione» [Em. 372]

(3)

All'articolo 11, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis per modificare gli allegati II, III e IV, tenendo conto in particolare dei criteri seguenti:

a)

incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici nella popolazione umana e animale, nei mangimi, nei prodotti alimentari e nell'ambiente;

b)

disponibilità di nuovi strumenti di sorveglianza e notifica dei dati;

c)

esigenze in termini di valutazione delle tendenze a livello nazionale, europeo e mondiale.»;

(3 bis)

all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«Misure di attuazione possono essere inoltre adottate secondo la procedura di comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 2.»; [Em. 373]

(4)

Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 11, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 374]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 11 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*209).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 11, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 11 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*209)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 12, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

147.

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (153)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1829/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare il regolamento stabilendo quali alimenti e mangimi rientrano nell'ambito di applicazione delle diverse sezioni dello stesso, fissando soglie inferiori appropriate per la presenza di OGM in alimenti o mangimi, sotto le quali non si applicano i requisiti di etichettatura a certe condizioni, introducendo le misure necessarie affinché gli operatori diano assicurazioni alle autorità competenti e le misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura e stabilendo disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. [Em. 375]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le misure necessarie affinché gli operatori diano assicurazioni alle autorità competenti, le misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura e le disposizioni necessarie per facilitare l'applicazione uniforme di certe norme, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1829/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 376]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1829/2003 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Alla Commissione può decidere mediante atti di esecuzione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento determinando se un tipo di alimento rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.»; [Em. 377]

(2)

All'articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.»; [Em. 378]

(3)

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, con cui adotta al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:

a)

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 3;

b)

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13; e

c)

disposizioni specifiche relative alle informazioni che i fornitori di alimenti per collettività devono comunicare al consumatore finale. Per tener conto della situazione specifica dei fornitori di alimenti per collettività tali disposizioni possono prevedere un adeguamento dei requisiti stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e).

2.   La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 13 :.

a)

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 12, paragrafo 3;

b)

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13;

c)

disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 13.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.»; [Em. 379]

(4)

All'articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Alla Commissione può decidere mediante atti di esecuzione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento determinando se un tipo di mangime rientri nell'ambito di applicazione della presente sezione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.»; [Em. 380]

(5)

All'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo soglie inferiori appropriate, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM, o tenendo conto dei progressi scientifici e tecnologici.»; [Em. 381]

(6)

L'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Poteri delegati e competenze di attuazione

La 1.     Alla Commissione può è conferito il potere di adottare mediante atti di esecuzione: atti delegati conformemente all'articolo 34 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:

a)

misure necessarie affinché gli operatori dimostrino alle autorità competenti quanto indicato all'articolo 24, paragrafo 3;

b)

misure necessarie affinché gli operatori soddisfino i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25;.

c)

disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 25.

2.     La Commissione può adottare mediante atti di esecuzione disposizioni dettagliate volte a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 25. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2.»[Em. 382]

(7)

All'articolo 32, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 bis, con cui modifica l'allegato per adeguarlo al progresso tecnico.»;

(8)

È inserito il seguente articolo 34 bis:

«Articolo 34 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1 bis, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 32, sesto comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 4, all'articolo 14, paragrafo 1 bis, all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 4, all'articolo 26, paragrafo 1, e all'articolo 32, sesto comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*210).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, dell'articolo 15, paragrafo 2, dell'articolo 24, paragrafo 4 , dell'articolo 26, paragrafo 1 , e dell'articolo 32, sesto comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 383]

(*210)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(9)

All'articolo 35, il paragrafo 3 è soppresso;

(10)

All'articolo 47, il paragrafo 3 è soppresso.

148.

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (154) (*211)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1830/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento predisponendo un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1830/2003 è così modificato:

(1)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Identificatori unici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, con cui predispone un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM, tenendo conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 8 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*212) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*212)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 10, il paragrafo 2 è soppresso;

(4)

All'articolo 13, paragrafo 2, il primo comma è soppresso.

149.

Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (155) (*213)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II, III e IV del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento con le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l'autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l'impiego negli alimenti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1831/2003 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato IV per adeguare le condizioni ivi stabilite al progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico.»;

(2)

All'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato I per adeguare le categorie e i gruppi funzionali di additivi per mangimi in seguito al progresso tecnologico o dello sviluppo scientifico.»;

(3)

All'articolo 7, paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui stabilisce le disposizioni atte a consentire procedure semplificate per l'autorizzazione degli additivi che sono stati autorizzati per l'impiego negli alimenti.»;

(4)

All'articolo 16, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato III per tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici.»;

(5)

All'articolo 21, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 bis, con cui modifica l'allegato II.»;

(6)

È inserito il seguente articolo 21 bis:

«Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 6, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 5, all'articolo 16, paragrafo 6, e all'articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*214) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 5, dell'articolo 16, paragrafo 6, e dell'articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*214)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 22, il paragrafo 3 è soppresso.

150.

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (156) (*215)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2065/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento previa richiesta all'Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica, e per integrare il regolamento con criteri di qualità per i metodi analitici convalidati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2065/2003 è così modificato:

(1)

All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis riguardo ai criteri di qualità per i metodi analitici convalidati di cui al punto 4 dell'allegato II, con riferimento anche alle sostanze da misurare. Tali atti delegati tengono conto dei riscontri scientifici esistenti.»;

(2)

All'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati previa richiesta all'Autorità per assistenza scientifica e/o tecnica.»;

(3)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 18, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 18, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*216) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 18, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*216)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(4)

All'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

151.

Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (157)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 2160/2003, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, metodi specifici di controllo, disposizioni specifiche sui criteri relativi alle importazioni da paesi terzi, le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione , l'approvazione dei metodi di prova e talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 384]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'approvazione dei metodi di prova, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 2160/2003. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 385]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 2160/2003 è così modificato:

(1)

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo agli al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda gli obiettivi dell'Unione di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2, tenendo conto: [Em. 386]

a)

dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle vigenti misure nazionali, e

b)

delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare in virtù della normativa unionale in vigore, in particolare nel quadro delle informazioni fornite ai sensi della direttiva 2003/99/CE, in particolare l'articolo 5.»;

(b)

Al paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica l'allegato I per i fini elencati alla lettera b), dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri elencati alla lettera c).»;

(c)

Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica l'allegato III per aggiungere i criteri atti a determinare quali sierotipi di Salmonella siano rilevanti per la sanità pubblica.»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica l'allegato II per adeguare i requisiti e le norme minime in materia di campionamento ivi contenuti, dopo aver tenuto conto in particolare dei criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c).»;

(3)

All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda : [Em. 387]

a)

a metodi specifici di controllo che possono o devono essere applicati ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici nella fase della produzione primaria di animali o in altre fasi della catena alimentare;

b)

a norme che possono essere adottate relativamente alle condizioni di ricorso ai metodi di cui alla lettera a);

c)

a norme dettagliate che possono essere adottate relativamente ai documenti e alle procedure necessarie, e ai requisiti minimi applicabili ai metodi di cui alla lettera a), e

d)

a determinati metodi specifici di controllo che può essere deciso di non utilizzare nell'ambito di un programma di controllo.»;

(4)

All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme relative alla definizione, da parte degli Stati membri, dei criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e al precedente paragrafo 2.»; [Em. 388]

(5)

All'articolo 10, paragrafo 5, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

«L'autorizzazione può essere ritirata secondo la stessa procedura e, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui fissa al fine di integrare il presente regolamento fissando modalità specifiche relative a tali criteri.»; [Em. 389]

(6)

L'articolo 11 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le responsabilità e i compiti dei laboratori di riferimento dell'Unione, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei laboratori nazionali di riferimento.»; [Em. 390]

(b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo talune responsabilità e taluni compiti dei laboratori nazionali di riferimento, in particolare per quanto concerne il coordinamento delle loro attività con quelle dei pertinenti laboratori negli Stati membri designati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a).»; [Em. 391]

(7)

All'articolo 12, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3.   La «Alla Commissione può approvare mediante è conferito il potere di adottare atti di esecuzione altri metodi di prova delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di cui al paragrafo 3. Tali atti integrare il presente regolamento approvando altri metodi di esecuzione sono adottati secondo la procedura prova rispetto a quelli di cui all'articolo 14, paragrafo 2. al primo e secondo comma »; [Em. 392]

(7 bis)

all'articolo 13, il titolo è sostituito dal seguente:

«Poteri delegati competenze di esecuzione» ; [Em. 393]

(8)

All'articolo 13, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica al fine di integrare il presente regolamento modificando i pertinenti certificati sanitari.»; [Em. 394]

(8 bis)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«Misure di attuazione possono essere inoltre adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 2.» [Em. 395]

(9)

È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, all'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma e all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, all'articolo 5, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 5, all'articolo 11, paragrafi 2 e 4, all'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, “Legiferare meglio” (*217).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, 6 e 7, dell'articolo 5, paragrafo 6, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 4, dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 396]

(*217)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(9)

All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

152.

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (158)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2004/23/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare la direttiva con stabilendo requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità, e  stabilendo procedure volte a garantire la rintracciabilità e a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati, e per integrare la direttiva con in relazione a certi requisiti tecnici. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , «Legiferare meglio» . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 397]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le procedure volte a garantire la rintracciabilità e a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di tessuti e cellule importati, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2004/23/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 398]

Di conseguenza la direttiva 2004/23/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 8, i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis per stabilire al fine di integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti di rintracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i tessuti e le cellule in questione e che ne influenzano la qualità e la sicurezza , nonché stabilendo le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello dell'Unione . [Em. 399]

6.   La Commissione stabilisce le procedure volte a garantire la rintracciabilità a livello dell'Unione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 29, paragrafo 2.»; [Em. 400]

(2)

All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Alla Commissione stabilisce le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis al fine di sicurezza equivalenti di cui al paragrafo 1 mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura integrare la presente direttiva stabilendo le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti di cui all'articolo 29, al paragrafo 2. 1. »; [Em. 401]

(3)

All'articolo 28, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 bis al fine di integrare la presente direttiva riguardo ai requisiti tecnici di cui alle lettere da a) ad i) del primo comma. [Em. 402]

Qualora, nel caso dei requisiti tecnici di cui alle lettere d) ed e) del primo comma, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 28 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(4)

Sono inseriti i seguenti articoli 28 bis e 28 ter:

«Articolo 28 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 5, all'articolo 9, paragrafo 4, e all'articolo 28, secondo comma, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui di cui agli all'articolo 8, paragrafo 5 , all'articolo 9, paragrafo 4 , e all'articolo 28, secondo comma, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*218).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 28, secondo comma, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 403]

Articolo 28 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*218)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 29, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

153.

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (159)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 852/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda misure igieniche specifiche, i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, disposizioni specifiche per l'applicazione dei requisiti del regolamento a prodotti alimentari specifici in modo da affrontare rischi specifici o pericoli emergenti in relazione alla salute pubblica, e per quanto riguarda le deroghe agli allegati I e II del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 852/2004 è così modificato:

(1)

All'articolo 4, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui adotta al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le misure igieniche specifiche di cui al paragrafo 3, in particolare per: [Em. 404]

a)

determinare i criteri microbiologici e i metodi connessi di campionatura e analisi;

b)

introdurre requisiti specifici in materia di controllo delle temperature e mantenimento della catena del freddo, e

c)

fissare obiettivi microbiologici specifici.»;

(2)

All'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 13 bis e che integra il presente regolamento .»; [Em. 405]

(3)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo a al fine di integrare il presente regolamento definendo disposizioni specifiche per l'applicazione dei requisiti del presente regolamento a prodotti alimentari specifici allo scopo di affrontare rischi specifici o pericoli emergenti per la salute pubblica.»; [Em. 406]

(4)

All'articolo 13, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica gli allegati I e II. Le modifiche mirano a garantire e agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto dei relativi fattori di rischio, e si giustificano in base:

a)

all'esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e/o dalle autorità competenti, in particolare con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP e delle procedure basate sui principi del sistema HACCP a norma dell'articolo 5;

b)

all'esperienza acquisita dalla Commissione, in particolare agli esiti delle sue verifiche;

c)

agli sviluppi tecnologici, alle loro conseguenze pratiche e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

d)

ai nuovi pareri scientifici, in particolare a nuove valutazione dei rischi;

e)

ai criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.

Le modifiche di cui al primo comma riguardano:

a)

i requisiti in materia di igiene per la produzione primaria e le operazioni associate;

b)

i requisiti per le strutture e le attrezzature destinate agli alimenti;

c)

i requisiti applicabili ai prodotti alimentari, incluso il trasporto, al confezionamento e all'imballaggio;

d)

il trattamento termico dei prodotti alimentari;

e)

la gestione dei rifiuti alimentari;

f)

i requisiti applicabili al rifornimento idrico;

g)

l'igiene personale e la formazione delle persone che lavorano in locali per il trattamento di alimenti.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui concede al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe agli allegati I e II, in particolare per agevolare l'attuazione dell'articolo 5 per le piccole imprese, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti degli obiettivi del presente regolamento:

a)

agevolare l'applicazione dell'articolo 5 per le piccole imprese;

b)

gli stabilimenti in cui si producono, manipolano o trasformano materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari altamente raffinati che sono stati sottoposti a un trattamento che ne assicuri la sicurezza.»; [Em. 407]

(6)

È inserito il seguente articolo 13 bis:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), all'articolo 12 e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*219).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 12 e dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 408]

(*219)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso.

154.

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (160) (*220)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 853/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e III del regolamento e per integrare il regolamento per quanto riguarda le sostanze diverse d'acqua potabile per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, per quanto riguarda le modifiche delle garanzie speciali applicabili alla commercializzazione in Svezia o in Finlandia di certi alimenti di origine animale, e per quanto riguarda le deroghe agli allegati II e III del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 853/2004 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli operatori del settore alimentare non usano sostanze diverse d'acqua potabile — o, ove il regolamento (CE) n. 852/2004 o il presente regolamento ne consenta l'uso, dall'acqua pulita — per eliminare la contaminazione superficiale dei prodotti di origine animale, salvo che l'uso sia stato approvato dalla Commissione. A tal fine alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis. Gli operatori del settore alimentare osservano inoltre le condizioni di uso che possono essere adottate secondo la stessa procedura. L'uso di una sostanza approvata non esime l'operatore del settore alimentare dal dovere di rispettare i requisiti imposti dal presente regolamento.»;

(2)

All'articolo 8, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, [con cui modifica i paragrafi 1 e 2 per aggiornare i requisiti di cui a quei paragrafi], tenendo conto delle modifiche dei programmi di controllo degli Stati membri o dell'adozione di criteri microbiologici ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004.»;

(3)

L'articolo 9 è soppresso;

(4)

All'articolo 10, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui modifica gli allegati II e III. Le modifiche mirano a garantire e agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto dei relativi fattori di rischio, e si giustificano in base:

a)

all'esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e/o dalle autorità competenti, in particolare con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5;

b)

all'esperienza acquisita dalla Commissione, in particolare agli esiti delle sue verifiche;

c)

agli sviluppi tecnologici, alle loro conseguenze pratiche e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

d)

ai pareri scientifici, in particolare a nuove valutazione dei rischi;

e)

ai criteri microbiologici e relativi alla temperatura degli alimenti.

f)

alle modifiche nell'andamento dei consumi.

Le modifiche di cui al primo comma riguardano:

a)

i requisiti in materia di marchiatura di identificazione dei prodotti di origine animale;

b)

gli procedure basate sui principi HACCP;

c)

i requisiti in materia di informazioni sulla catena alimentare;

d)

i requisiti specifici in materia di igiene per i locali, compresi i mezzi di trasporto, in cui prodotti di origine animale sono fabbricati, manipolati, trasformati, depositati o distribuiti;

e)

i requisiti specifici in materia di igiene per le operazioni che comportano la fabbricazione, la manipolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, il trasporto o la distribuzione di prodotti di origine animale;

f)

le norme per il trasporto di carni appena macellate;

g)

i requisiti o controlli sanitari qualora sia scientificamente provata la necessità di siffatti interventi per tutelare la salute pubblica;

h)

l'estensione dell'allegato III, sezione VII, capitolo IX, ai molluschi bivalvi vivi diversi dai pettinidi;

i)

i criteri volti a determinare quando i dati epidemiologici indicano che una zona di pesca non presenta rischi sanitari con riguardo alla presenza di parassiti e, di conseguenza, quando l'autorità competente può autorizzare gli operatori del settore alimentare a non congelare i prodotti della pesca a norma dell'allegato III, sezione VIII, capitolo III, parte D;

j)

i requisiti igienico-sanitari supplementari per i molluschi bivalvi vivi in collaborazione con il laboratorio di riferimento pertinente dell'Unione, compresi:

i)

i valori limite e i metodi di analisi per altre biotossine marine;

ii)

le procedure per le analisi virologiche e le relative norme virologiche,

e

iii)

i piani di campionamento e i metodi e le tolleranze analitiche da applicare per accertare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;";

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 bis, con cui concede deroghe agli allegati II e III, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti obiettivi del presente regolamento:

a)

agevolarne l'applicazione da parte delle piccole imprese;

b)

permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;

c)

tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici;

d)

gli stabilimenti in cui si producono materie prime destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari altamente raffinati che sono stati sottoposti a un trattamento che ne assicuri la sicurezza.»;

(5)

L'articolo 11 è così modificato:

(a)

La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1, la Commissione può fissare le seguenti misure mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:»;

(b)

I paragrafi 1, 5, 6, 7 e 8 sono soppressi.

(6)

È inserito il seguente articolo 11 bis:

«Articolo 11 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*221) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*221)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(7)

All'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso.

155.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (161)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 854/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento e per integrare il regolamento concedendo deroghe a tali allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 854/2004 è così modificato:

(1)

L'articolo 16 è soppresso;

(2)

All'articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui modifica gli allegati I, II, III, IV, V e VI. Le modifiche mirano a garantire e agevolare il raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto dei relativi fattori di rischio, e si giustificano in base:

a)

all'esperienza acquisita dagli operatori del settore alimentare e/o dalle autorità competenti, in particolare con l'applicazione di sistemi basati sul sistema HACCP a norma dell'articolo 5;

b)

agli sviluppi tecnologici, alle loro conseguenze pratiche e alle aspettative dei consumatori per quanto riguarda la composizione degli alimenti;

i)

pareri scientifici, in particolare nuove valutazione dei rischi;

ii)

modifiche nell'andamento dei consumi.

Le modifiche di cui al primo comma riguardano:

a)

i compiti delle autorità competenti;

b)

l'organizzazione di controlli ufficiali, in particolare la responsabilità e la frequenza dei controlli;

c)

il coinvolgimento del personale del macello nei controlli ufficiali;

d)

i provvedimenti successivi ai controlli;

e)

i requisiti specifici in materia di ispezione delle carni;

f)

i requisiti specifici in materia di rischi specifici;

g)

l'obbligo di figurare negli elenchi per gli stabilimenti di paesi terzi

h)

i criteri per determinare quando, sulla base di un'analisi del rischio, non è necessaria la presenza permanente del veterinario ufficiale nei macelli e stabilimenti di manipolazione della selvaggina durante l'ispezione ante mortem e post mortem;

i)

le circostanze che non rendono necessarie alcune delle procedure specifiche di ispezione post mortem descritte nell'allegato I, sezione IV, in funzione dell'azienda, della regione o del paese d'origine e in base ai principi dell'analisi del rischio;

j)

le norme riguardanti il contenuto delle prove per veterinari ufficiali e assistenti specializzati ufficiali;

k)

le norme per le prove di laboratorio;

l)

i limiti analitici per i controlli ufficiali sui prodotti della pesca richiesti conformemente all'allegato III, incluso in relazione ai parassiti e ai contaminanti ambientali.";

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 bis, con cui concede al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe agli allegati I, II, III, IV, V e VI, tenendo conto dei relativi fattori di rischio e purché tali deroghe non compromettano il conseguimento dei seguenti degli obiettivi del presente regolamento , al fine di :

i)

agevolare l'applicazione dei requisiti di cui agli allegati per le piccole imprese;

ii)

permettere di continuare a utilizzare metodi tradizionali in ogni fase della produzione, trasformazione o distribuzione di alimenti;

iii)

tener conto delle esigenze delle imprese del settore alimentare situate in regioni soggette a particolari vincoli geografici.»; [Em. 409]

(3)

L'articolo 18 è così modificato:

(a)

La frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 1, la alla Commissione può fissare le seguenti misure mediante è conferito il potere di adottare atti di esecuzione delegati conformemente all'articolo 18 bis al fine di integrare il presente regolamento fissando le seguenti misure . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2:»; [Em. 410]

(b)

I paragrafi 3, 4, 7, 8 e 15 sono soppressi.

(4)

È inserito il seguente articolo 18 bis:

«Articolo 18 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*222).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.[Em. 411]

(*222)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 19, il paragrafo 3 è soppresso.

156.

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (162) (*223)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 183/2005, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I, II e III del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e per integrare il regolamento per quanto riguarda la definizione dei criteri microbiologici specifici e degli obiettivi, il riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi e la concessione delle deroghe agli allegati I, II e III del regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 183/2005 è così modificato:

(1)

All'articolo 5, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 bis, con cui definisce i criteri e gli obiettivi di cui alle lettere a) e b).»;

(2)

All'articolo 10, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3)

il riconoscimento sia prescritto da un atto delegato che la Commissione ha il potere di adottare conformemente all'articolo 30 bis.»;

(3)

All'articolo 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 bis, con cui modifica gli allegati I, II e III.»;

(4)

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 bis, con cui concede deroghe agli allegati I, II e III per motivi particolari, purché tali deroghe non compromettano il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.»;

(5)

È inserito il seguente articolo 30 bis:

«Articolo 30 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 3, agli articoli 27 e 28 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 3, agli articoli 27 e 28 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*224) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 10, paragrafo 3, degli articoli 27 e 28 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*224)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

All'articolo 31, il paragrafo 3 è soppresso.

157.

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (163)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1901/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento:

specificando ulteriormente i motivi per cui sono concessi differimenti dell'avvio o del completamento di alcune misure e

con disposizioni relative all'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1901/2006 è così modificato:

(1)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis, con cui definisce al fine di integrare il presente regolamento definendo i motivi di concessione di un differimento, in base all'esperienza maturata a seguito dell'applicazione del paragrafo 1.»; [Em. 412]

(2)

All'articolo 49, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può imporre sanzioni pecuniarie nella forma di ammende o penalità di mora in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento o delle misure di esecuzione adottate ai sensi dello stesso per quanto riguarda i farmaci autorizzati secondo la procedura prevista dal regolamento (CE) n. 726/2004.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 50 bis al fine di integrare il presente regolamento, riguardo: [Em. 413]

(a)

a un elenco degli obblighi previsti dal presente regolamento la cui violazione può essere soggetta a sanzioni pecuniarie;

(b)

alle procedure che disciplinano l'esercizio del potere di infliggere ammende o penalità di mora, comprese le norme relative all'avvio della procedura, i mezzi istruttori, i diritti della difesa, l'accesso al fascicolo, la rappresentanza legale e la riservatezza;

(c)

alle norme sulla durata della procedura e ai termini di prescrizione;

(d)

agli elementi che la Commissione deve prendere in considerazione quando infligge ammende e penalità di mora e ne stabilisce il livello e l'importo massimo nonché le condizioni e le modalità di riscossione.

Per lo svolgimento dell'indagine la Commissione può cooperare con le autorità nazionali competenti e si basa sulle risorse fornite dall'Agenzia.

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni con le quali la Commissione ha imposto sanzioni pecuniarie. Essa può annullare, ridurre o maggiorare l'ammenda o la penalità di mora imposta.»;

(3)

Al titolo VII, capo 1, sezione 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«Sezione 2

Esercizio della delega»;

(4)

Al titolo VII, capo 1, sezione 2, dopo il titolo è inserito il seguente articolo 50 bis:

«Articolo 50 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 414]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 49, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*225).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 49, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*225)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5)

L'articolo 51 è soppresso.

158.

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (164)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1924/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare il regolamento per quanto riguarda:

le informazioni alimentari per gli alimenti non preconfezionati destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata;

le deroghe alle procedure di autorizzazione connesse all'uso di marchi, denominazioni commerciali o denominazioni di fantasia;

le deroghe nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti;

i profili nutrizionali specifici, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute;

gli alimenti o le categorie di alimenti per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate;

l'adozione di un elenco dell'Unione delle indicazioni nutrizionali consentite, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, delle loro condizioni d'uso specifiche, di qualsiasi modifica o inserimento nell'elenco e le decisioni definitive sulle domande di autorizzazione delle indicazioni. [Em. 415]

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione di un elenco UE delle indicazioni nutrizionali consentite diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, delle loro condizioni d'uso specifiche, di qualsiasi modifica o inserimento nell'elenco, e per quanto riguarda le decisioni definitive sulle domande di autorizzazione delle indicazioni, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1924/2006. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 416]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1924/2006 è così modificato:

(1)

L'articolo 1 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nel caso di alimenti non preconfezionati (compresi i prodotti freschi, quali frutta, verdura o pane) destinati alla vendita al consumatore finale o a servizi di ristorazione di collettività e nel caso di alimenti confezionati sul luogo di vendita su richiesta dell'acquirente o preconfezionati ai fini della vendita immediata, l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle informazioni di etichettatura per i suddetti alimenti non preconfezionati. Possono continuare ad applicarsi le disposizioni nazionali finché non siano adottati tali atti delegati.»; [Em. 417]

(b)

Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per i descrittori generici (denominazioni) tradizionalmente utilizzati per indicare la peculiarità di una categoria di alimenti o bevande che potrebbero avere un effetto sulla salute umana, gli operatori del settore alimentare interessati possono chiedere una deroga al paragrafo 3 La richiesta è inoltrata all'autorità nazionale competente di uno Stato membro, la quale la trasmette senza indugio alla Commissione. La Commissione adotta e pubblica le condizioni in base alle quali gli operatori del settore alimentare dovranno effettuare tali richieste, onde garantirne un trattamento celere ed entro tempi ragionevoli. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle deroghe al paragrafo 3.»; [Em. 418]

(2)

L'articolo 3 è così modificato:

(a)

al secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive;»;

(b)

è aggiunto il seguente comma:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe al secondo comma, lettera d), del presente articolo, nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti; tali atti delegati includono le condizioni di applicazione delle deroghe, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri.»; [Em. 419]

(3)

L'articolo 4 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 1 è così modificato:

(i)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.   "Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis entro il 19 gennaio 2009, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute, e le condizioni concernenti l'uso di indicazioni nutrizionali o sulla salute per alimenti o categorie di alimenti in relazione ai profili nutrizionali.»; [Em. 420]

(ii)

Il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis , al fine di integrare il presente regolamento, riguardo all'aggiornamento dei profili nutrizionali e delle loro condizioni di uso per tener conto degli sviluppi scientifici in materia. A tal fine sono consultate le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori.»; [Em. 421]

(b)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle misure che determinano gli alimenti o le categorie di alimenti diversi da quelli di cui al paragrafo 3, per i quali le indicazioni nutrizionali o sulla salute devono essere limitate o vietate alla luce di prove scientifiche.»; [Em. 422]

(4)

All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, con cui modifica l'allegato, se del caso previa consultazione dell'Autorità. Ove opportuno, la Commissione coinvolge le parti interessate, in particolare gli operatori del settore alimentare e le associazioni dei consumatori, per valutare la percezione e la comprensione delle indicazioni in questione.»;

(5)

All'articolo 13, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Previa consultazione dell'Autorità, entro il 31 gennaio 2010 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo un elenco UE delle indicazioni consentite di cui al paragrafo 1 e tutte le condizioni necessarie per il loro impiego mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. [Em. 423]

4.   Previa consultazione dell'Autorità la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, adotta atti delegati conformemente all'articolo 24 bis, al fine di integrare il presente regolamento adottando qualsiasi modifica apportata all'elenco di cui al paragrafo 3, basata su prove scientifiche generalmente accettate, mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»; [Em. 424]

(6)

L'articolo 17, paragrafo 3 è così modificato:

(a)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Alla Commissione adotta la decisione definitiva sulla domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 integrare il presente regolamento per quanto riguarda la sua decisione definitiva sulla domanda .»; [Em. 425]

(b)

al secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite dal presente regolamento, la alla Commissione adotta misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni per l'uso mediante atti di esecuzione. Tali atti è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 integrare il presente regolamento adottando misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni per l'uso .»; [Em. 426]

(7)

L'articolo 18, paragrafo 5 è così modificato:

(a)

Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora l'Autorità esprima un parere sfavorevole circa l'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al paragrafo 4, la Commissione adotta una decisione in merito alla domanda mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la sua decisione sulla domanda, qualora l'Autorità esprima un parere sfavorevole circa l'inclusione dell'indicazione nell'elenco di cui all'articolo 25, paragrafo 2 al paragrafo 4 .»; [Em. 427]

(b)

al secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

prima della scadenza del periodo di cinque anni, se l'indicazione soddisfa ancora le condizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione adotta misure per l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni dell'uso mediante atti atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'autorizzazione dell'indicazione senza restrizioni dell'uso .»; [Em. 428]

(8)

È inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, lettera a), è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 4, all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, all'articolo 8, paragrafo 2 , all'articolo 13, paragrafi 3 e 4, all'articolo 17, paragrafi 3 e 4, all'articolo 18, paragrafo 5, e all'articolo 28, paragrafo 6, lettera a) , può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*226).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 5, dell'articolo 8, paragrafo 2 , dell'articolo 13, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 17, paragrafi 3 e 4, dell'articolo 18, paragrafo 5, e dell'articolo 28, paragrafo 6, lettera a) , entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 429]

(*226)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(9)

All'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso;

(10)

L'articolo 28 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 4, la lettera b) è soppressa;

(b)

Al paragrafo 6, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

previa consultazione dell'Autorità, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione una decisione relativa alle indicazioni sulla salute così autorizzate. Tali atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2 integrare il presente regolamento stabilendo le indicazioni sulla salute così autorizzate .»; [Em. 430]

159.

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (165)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1925/2006, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico, per modificare l'allegato III del regolamento allo scopo di autorizzare l'uso di vitamine, minerali e di certe altre sostanze vietate, soggette a restrizioni, o sottoposte alla sorveglianza dell'Unione e per integrare il regolamento determinando gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, determinando i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali, e determinando le quantità minime in deroga alle quantità significative per la presenza di una vitamina o di un minerale nell'alimento , nonché stabilendo le quantità massime di vitamine o minerali aggiunte agli alimenti e definendo le condizioni che limitano o vietano l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , «Legiferare meglio» . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 431]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le quantità di vitamine e di minerali aggiunte agli alimenti e per quanto riguarda le condizioni che limitano o vietano l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1925/2006. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 432]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1925/2006 è così modificato:

(1)

All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica gli elenchi degli allegati I e II per adeguarli al progresso tecnico.

Qualora, nel caso di soppressione di una vitamina o un minerale dagli elenchi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.

Prima di procedere a tali modifiche, la Commissione consulta le parti interessate, in particolare l'industria alimentare e le associazioni di consumatori.»;

(2)

All'articolo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo misure alle al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le misure che determinano gli altri alimenti o categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.»; [Em. 433]

(3)

All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo alle al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda le misure che determinano i criteri di purezza per le formule vitaminiche e le sostanze minerali elencate nell'allegato II, tranne quando si applicano a norma del paragrafo 2 del presente articolo.»; [Em. 434]

(4)

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

I paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Quando una vitamina o un minerale sono aggiunti agli alimenti, la quantità totale della vitamina o del minerale presente, per qualunque scopo, nell'alimento venduto non supera le quantità massime. La Commissione stabilisce tali quantità mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2 adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda tali quantità massime . La Commissione può presentare a tal fine un progetto di misure concernenti le quantità massime entro il 19 gennaio 2009. Per i prodotti concentrati e disidratati, le quantità massime fissate sono quelle presenti negli alimenti preparati per il consumo in base alle istruzioni fornite dal produttore. [Em. 435]

2.   La Commissione definisce adotta atti delegati conformemente all'articolo 13 bis al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione di eventuali condizioni che limitino o vietino l'aggiunta di una vitamina o un minerale specifico a un alimento o a una categoria di alimenti mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.»; [Em. 436]

(b)

Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   L'aggiunta di una vitamina o di un minerale a un alimento ha come risultato la presenza della vitamina o del minerale in questione nell'alimento almeno in quantità significativa, definita in conformità dell'allegato XIII, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis , al fine di integrare il presente regolamento, riguardo alle misure che stabiliscono le quantità minime, comprese eventuali quantità inferiori, in deroga alle quantità significative, per specifici alimenti o categorie di alimenti.»; [Em. 437]

(5)

All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali non figurano diciture che affermino o sottintendano che una dieta equilibrata e variata non è in grado di apportare idonee quantità di sostanze nutritive. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui prevede al fine di integrare il presente regolamento concedendo deroghe riguardanti una specifica sostanza.»; [Em. 438]

(6)

L'articolo 8 è così modificato:

(a)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Di propria iniziativa o sulla base di informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis per modificare l'allegato III allo scopo di includere la sostanza o l'ingrediente di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati fanno seguito, in ogni singolo caso, a una valutazione delle informazioni disponibili a cura dell'Autorità e rispettano le seguenti condizioni:

a)

qualora siano individuati effetti nocivi per la salute, la sostanza e/o l'ingrediente contenente la sostanza sono:

i)

inseriti nell'allegato III, parte A, e la loro aggiunta agli alimenti e la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono vietate, oppure

ii)

inseriti nell'allegato III, parte B, e la loro aggiunta agli alimenti o la loro utilizzazione nella produzione di alimenti sono consentite solo alle condizioni ivi specificate;

b)

qualora sia individuata la possibilità di effetti nocivi per la salute ma l'incertezza scientifica persista, la sostanza è inserita nell'allegato III, parte C.

Qualora, nell'includere la sostanza o l'ingrediente nell'allegato III, parte A o B, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(b)

Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro quattro anni dalla data in cui una sostanza è stata inserita negli elenchi dell'allegato III, parte C, e tenendo in considerazione il parere dell'Autorità sugli eventuali fascicoli presentati a fini di valutazione, di cui al paragrafo 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica l'allegato III allo scopo di consentire l'utilizzazione di una sostanza inserita nell'allegato III, parte C, oppure di inserire tale sostanza nell'allegato III, parte A o B, a seconda del caso.

Qualora, nell'includere la sostanza o l'ingrediente nell'allegato III, parte A o B, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(7)

Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter:

«Articolo 13 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo paragrafi 1, 2 e 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo paragrafi 1, 2 e 6, all'articolo 7, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafi 2 e 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*227).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo paragrafi 1, 2 e 6, dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8, paragrafi 2 e 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 439]

Articolo 13 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*227)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(8)

All'articolo 14, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

160.

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (166) (*228)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1394/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e scientifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1394/2007 è così modificato:

(1)

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 25 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico, previa consultazione dell'Agenzia.»;

(2)

È inserito il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*229) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*229)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 26, il paragrafo 3 è soppresso.

161.

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti (167)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2009/32/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato I della direttiva allo scopo di adeguarlo al progresso tecnico e per integrare la direttiva per quanto riguarda i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri di purezza e la procedura per il prelievo di campioni e i metodi di analisi dei solventi da estrazione elencati nell'allegato I della direttiva e le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/32/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis riguardo alle modifiche dell'allegato I per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico nell'ambito dell'utilizzo dei solventi, delle loro condizioni di impiego e dei limiti massimi dei residui.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis, con cui stabilisce al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quanto segue : [Em. 440]

a)

i metodi di analisi necessari al controllo del rispetto dei criteri generali e specifici di purezza previsti all'articolo 3;

b)

la procedura per il prelievo di campioni e i metodi di analisi qualitativa e quantitativa dei solventi da estrazione elencati nell'allegato I e impiegati nei prodotti alimentari o negli ingredienti;

c)

all'occorrenza, i criteri specifici di purezza per i solventi da estrazione elencati nell'allegato I, e in particolare le quantità massime permesse di mercurio e cadmio nei solventi da estrazione.

3.   Qualora, allo scopo di tutelare la salute umana, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 5 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo 1 e del paragrafo 2, lettera c).»;

(2)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 bis riguardo alle modifiche della presente direttiva ritenute necessarie per risolvere le difficoltà di cui al paragrafo 1 e per garantire la tutela della salute umana.

In questo caso lo Stato membro che ha adottato le misure di salvaguardia può applicarle fino al momento dell'entrata in vigore delle suddette modifiche nel proprio territorio.»;

(3)

Sono inseriti i seguenti articoli 5 bis e 5 ter:

«Articolo 5 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 441]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*230).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*230)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

162.

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (168)

Al fine di raggiungere gli obiettivi della direttiva 2009/41/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati della direttiva allo scopo di adeguarli al progresso tecnico e di elencare i tipi di MGM cui non si applica la direttiva se ne è stabilita la sicurezza conformemente ai criteri di cui alla direttiva stessa. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/41/CE è così modificata:

(1)

L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Articolo 19

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 bis, con cui modifica:

a)

gli allegati II, III, IV e V per adeguarli al progresso tecnico;

b)

l'allegato II, parte C, per stabilire e aggiornare l'elenco di tipi di MGM di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).»;

(2)

È inserito il seguente articolo 19 bis:

«Articolo 19 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 442]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*231).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*231)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(3)

All'articolo 20, il paragrafo 2 è soppresso;

(4)

All'allegato II, parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1.

Introduzione

I tipi di MGM inseriti nella parte C a norma dell'articolo 19 non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. L'inserimento di un MGM in tale elenco avviene solo previo esame caso per caso e l'esclusione riguarda un MGM ben definito. L'esclusione riguarda solo gli MGM destinati ad un impiego confinato. Non riguarda i casi di immissione deliberata nell'ambiente di MGM. Per essere inserito nell'elenco di cui alla parte C un MGM deve essere conforme ai criteri specificati qui di seguito.»;

(5)

All'allegato II, la parte C è sostituita dalla seguente:

«Parte C

Tipi di MGM che soddisfano i criteri elencati nella parte B:

… (da completare a norma dell'articolo 19).»

163.

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (169)

Al fine di raggiugere gli obiettivi della direttiva 2009/54/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare la direttiva allo scopo di garantire la protezione della salute pubblica, e per integrare la direttiva per quanto riguarda:

i limiti per le concentrazioni dei componenti delle acque minerali naturali;

tutte le disposizioni necessarie per indicare sulle etichette l'elevato tenore di alcuni componenti;

le condizioni per l'impiego di aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali, le informazioni riguardanti i trattamenti delle acque minerali naturali;

i metodi di analisi per determinare l'assenza di inquinamento delle acque minerali naturali;

le procedure di campionamento e i metodi di analisi necessari per il controllo delle caratteristiche microbiologiche delle acque naturali.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016*. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/54/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle misure di cui alla lettera b), punto i), e alla lettera c), punto i), del primo comma.»; [Em. 443]

(2)

All'articolo 9, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle misure di cui alla lettera d), del primo comma.»; [Em. 444]

(3)

All'articolo 11, paragrafo 4, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, con cui modifica la direttiva al fine di garantire la protezione della salute pubblica.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 13 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(4)

All'articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis riguardo al fine di integrare la presente direttiva stabilendo le norme relative alle misure di cui alle lettere da a) a f) del primo comma.»; [Em. 445]

(5)

Sono inseriti i seguenti articoli 13 bis e 13 ter:

«Articolo 13 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 446]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*232).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 ter

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*232)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

(6)

L'articolo 14 è soppresso.

164.

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (170) (*233)

Al fine di istituire un quadro per l'azione dell'Unione ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati da I a IV della direttiva 2009/128/CE per tener conto del progresso scientifico e tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza la direttiva 2009/128/CE è così modificata:

(1)

All'articolo 5, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui modifica l'allegato I per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

(2)

All'articolo 8, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, che modificano l'allegato II per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

(3)

All'articolo 14, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui modifica l'allegato III per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

(4)

All'articolo 15, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 bis, con cui modifica l'allegato IV per tener conto del progresso scientifico e tecnico.»;

(5)

È inserito il seguente articolo 20 bis:

«Articolo 20 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016  (*234) .

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 7, dell'articolo 14, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*234)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

165.

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (171)

Al fine di raggiungere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 470/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per integrare il regolamento con valori di riferimento per interventi, valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive, norme per le azioni da intraprendere in caso di conferma della presenza di una sostanza proibita o non autorizzata, principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio, norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie, ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , «Legiferare meglio» . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 447]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda i valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 470/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 448]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 470/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 13, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo all'adozione , al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'adozione : [Em. 449]

a)

dei principi metodologici della valutazione del rischio e delle raccomandazioni sulla gestione del rischio di cui agli articoli 6 e 7, compresi i requisiti tecnici conformi a norme concordate a livello internazionale;

b)

delle norme sull'applicazione di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in un prodotto alimentare specifico a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie ovvero di un limite massimo di residui fissato per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie a norma dell'articolo 5. Tali norme specificano come e in quali circostanze i dati scientifici sui residui in uno specifico prodotto alimentare o in una o più specie possano essere utilizzati per fissare un limite massimo di residui in altri prodotti alimentari o altre specie.»;

(2)

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Valori di riferimento per interventi

Qualora sia ritenuto necessario per garantire il funzionamento dei controlli sugli alimenti di origine animale importati o immessi nel mercato a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, la alla Commissione può stabilire, mediante è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis al fine di esecuzione integrare il presente regolamento stabilendo , valori di riferimento per interventi relativi ai residui di sostanze farmacologicamente attive che non sono oggetto di classificazione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), b) o c). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

I valori di riferimento per interventi sono riesaminati regolarmente alla luce dei nuovi dati scientifici relativi alla sicurezza degli alimenti, dei risultati delle indagini e degli esami analitici di cui all'articolo 24 e del progresso tecnologico.

Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela della Qualora, in caso di rischi per la salute umana, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo motivi imperativi d'urgenza lo richiedano , la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 bis 24 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo .»; [Em. 450]

(3)

All'articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo ai al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda i principi metodologici e ai metodi scientifici per la definizione dei valori di riferimento per interventi.»; [Em. 451]

(4)

All'articolo 24, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 bis riguardo all'applicazione al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda l'applicazione del presente articolo.»; [Em. 452]

(5)

Al titolo V, è inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 2, all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 3, e all'articolo 24, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*235).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 18, dell'articolo 19, paragrafo 3, e dell'articolo 24, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 453]

(*235)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(5 bis)

È inserito il seguente articolo 24 ter:

«Articolo 24 ter

Procedura d'urgenza

1.     Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 24 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.»; [Em. 454]

(6)

All'articolo 25, il paragrafo 3 è soppresso;

(7)

L'articolo 26 è così modificato:

(a)

È inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*236), in combinato disposto con l'articolo 5.

(*236)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»."

(b)

I paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

166.

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (172)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 767/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di adeguarli al progresso tecnico , aggiornare l'elenco degli usi previsti stabilire il tenore massimo di impurità chimiche, come stabilito al punto 1 dell'allegato I, e anche per integrare il regolamento con un elenco di categorie di materie prime per mangimi nonché chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 , «Legiferare meglio» . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 455]

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione intese a chiarire se un determinato prodotto costituisce un mangime aggiornando l'elenco degli usi previsti e stabilendo il tenore massimo di impurità chimiche, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 767/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 456]

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 767/2009 è così modificato:

(1)

All'articolo 6, paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica l'allegato III.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 27 ter si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.»;

(2)

All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di esecuzione volti a chiarire integrare il presente regolamento chiarendo se un determinato prodotto costituisce un mangime ai fini del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3.»; [Em. 457]

(3)

All'articolo 10, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Entro sei mesi dalla ricezione di una domanda valida o, se del caso, dopo la ricezione del parere dell'Autorità, la Commissione adotta atti delegati che aggiornano conformemente all'articolo 27 bis al fine di integrare il presente regolamento aggiornando l'elenco degli usi previsti qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3 27 bis .»; [Em. 458]

(4)

All'articolo 17, paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis riguardo all'istituzione al fine di integrare il presente regolamento istituendo un elenco di categorie di materie prime per mangimi di cui al paragrafo 2, lettera c).». [Em. 459]

(5)

All'articolo 20, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica l'allegato VIII.»;

(6)

All'articolo 26, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Le modifiche al catalogo comunitario volte a stabilire Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis il tenore massimo di impurità chimiche di cui all'allegato I, punto 1 o i livelli di purezza botanica di cui all'allegato I, punto 2 o i livelli relativi al tenore di umidità di cui all'allegato I, punto 6 o le indicazioni sostitutive della dichiarazione obbligatoria di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), sono adottate mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 3.»; [Em. 460]

(7)

All'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, con cui modifica gli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.»;

(8)

Sono inseriti i seguenti articoli 27 bis e 27 ter:

«Articolo 27 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 17 7 , paragrafo 4 2, all'articolo 10, paragrafo 5 , all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 26, paragrafo 3, e all'articolo 27, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 461]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 27, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*237).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 2, e dell'articolo 27, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 27 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*237)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(9)

All'articolo 28, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi;

(10)

All'articolo 32, il paragrafo 4 è soppresso.

167.

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (173)

Al fine di raggiugere gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1069/2009, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare tale regolamento per quanto riguarda un punto finale nella catena di fabbricazione e al fine di integrarlo per quanto riguarda: [Em. 462]

un punto finale nella catena di fabbricazione; [Em. 463]

la determinazione di malattie trasmissibili gravi;

le condizioni intese a evitare la diffusione di malattie trasmissibili agli esseri umani o agli animali;

le categorie di rischio per tenere conto dei progressi scientifici per quanto riguarda la valutazione del livello di rischio;

le verifiche e i controlli degli usi di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati e le condizioni per l'alimentazione;

le deroghe per la ricerca o per altri scopi specifici;

certe misure connesse alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento;

l'autorizzazione di metodi alternativi per l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati;

certe misure connesse alla raccolta e all'identificazione;

certe misure connesse alla categoria e al trasporto;

certe misure connesse alla raccolta, al trasporto e alla rintracciabilità;

certe misure connesse alla registrazione e al riconoscimento;

l'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati destinati all'alimentazione di animali d'allevamento;

l'immissione sul mercato e l'uso di fertilizzanti organici e ammendanti;

certe misure connesse con altri prodotti derivati;

certe misure connesse con i prodotti d'importazione e in transito;

i fini delle esportazioni dei materiali di categoria 1, dei materiali di categoria 2 e dei prodotti da essi derivati;

i controlli per le spedizioni verso altri Stati membri.

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda certa documentazione, i parametri per il processo di fabbricazione e le prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale, i modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1069/2009. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1069/2009 è così modificato:

(1)

L'articolo 5 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui modifica il punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici.

Qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 ter, con cui modifica il punto finale nella catena di fabbricazione per i prodotti di cui alle lettere a) e b) del terzo comma, per tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici.»;

(b)

Al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis riguardo al al fine di modificare il presente regolamento per quanto riguarda il punto finale nella catena di fabbricazione oltre il quale i prodotti derivati di cui al presente paragrafo non sono più soggetti alle prescrizioni del presente regolamento.»; [Em. 464]

(2)

L'articolo 6 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme riguardo alle misure di cui alla lettera b), punto ii), del primo comma.»; [Em. 465]

(b)

Al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme riguardo alle misure di cui al primo comma.»; [Em. 466]

(3)

All'articolo 7, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme riguardo alle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.»; [Em. 467]

(4)

All'articolo 11, il paragrafo 2 è così modificato:

(a)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce misure concernenti:»; [Em. 468]

(b)

Il secondo comma è soppresso;

(5)

L'articolo 15 è così modificato:

(a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

"Poteri delegati

(b)

Il paragrafo 1 è così modificato:

(i)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce misure concernenti:»; [Em. 469]

(ii)

Il secondo comma è soppresso;

(6)

All'articolo 17, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento riguardo alle condizioni di cui al primo comma.»; [Em. 470]

(7)

All'articolo 18, il paragrafo 3 è così modificato:

(a)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce misure concernenti:»; [Em. 471]

(b)

Il secondo comma è soppresso;

(8)

All'articolo 19, il paragrafo 4 è così modificato:

(a)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce misure concernenti:»; [Em. 472]

(b)

Il secondo comma è soppresso.

(9)

All'articolo 20, il paragrafo 11 è così modificato:

(a)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A seguito del ricevimento del parere dell'EFSA, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis per al fine di integrare il presente regolamento adottando quanto riguarda segue :»; [Em. 473]

(b)

I l secondo comma è soppresso;

(10)

All'articolo 21, il paragrafo 6 è così modificato:

(a)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce misure concernenti:»; [Em. 474]

(b)

Il secondo comma è soppresso;

(11)

L'articolo 27 è così modificato:

(a)

Il titolo dell'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Poteri delegati»;

(b)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo alle seguenti misure connesse alla presente sezione e alla sezione 1 del presente capo:»; [Em. 475]

(c)

Il secondo comma è soppresso;

(12)

All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme riguardo alle misure per quanto concerne le condizioni di sanità pubblica e degli animali per la raccolta, la trasformazione e il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati di cui al paragrafo 1.»; [Em. 476]

(13)

All'articolo 32, il paragrafo 3 è così modificato:

(a)

Al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce misure concernenti:»; [Em. 477]

(b)

Il secondo comma è soppresso;

(14)

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Articolo 40

Poteri delegati e competenze di esecuzione

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento, riguardo alle condizioni: [Em. 478]

a)

per l'immissione sul mercato di alimenti per animali da compagnia d'importazione o di alimenti per animali di compagnia prodotti a partire da materie prime importate, da materiali di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c);

b)

per la provenienza sicura e lo spostamento sicuro del materiale da usare in condizioni che escludano rischi per la salute pubblica e degli animali;

c)

per l'uso sicuro di prodotti derivati che presentano un rischio per la salute pubblica e degli animali.

2.   La Alla Commissione adotta è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di esecuzione modificare il presente regolamento, per quanto concerne: [Em. 479]

a)

la documentazione di cui all'articolo 37, paragrafo 2, primo comma;

b)

i parametri per il processo di fabbricazione di cui all'articolo 38, primo comma, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di trattamenti fisici o chimici al materiale utilizzato;

c)

le prescrizioni relative alle prove applicabili al prodotto finale.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.»; [Em. 480]

(15)

L'articolo 41 è così modificato:

(a)

Al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Alla Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni di cui alla lettera b) del primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3 alla lettera b) del primo comma .»; [Em. 481]

(b)

Al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Alla Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le prescrizioni di cui all'articolo 52, paragrafo 3 al primo comma .»; [Em. 482]

(16)

L'articolo 42 è così modificato:

(a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Poteri delegati e competenze di esecuzione»;

(b)

Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui stabilisce: al fine di integrare il presente regolamento stabilendo : [Em. 483]

a)

le condizioni per l'importazione e il transito di materiali di categoria 1 e di categoria 2 e per i prodotti da essi derivati;

b)

le restrizioni riguardanti la salute pubblica o degli animali applicabili a materiali importati di categoria 3 o prodotti da essi derivati che possono essere imposte attraverso un riferimento agli elenchi di paesi terzi o parti di paesi terzi elaborati in conformità dell'articolo 41, paragrafo 4, o per altri fini di tutela della salute pubblica e degli animali;

c)

le condizioni per la fabbricazione di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati in stabilimenti o impianti ubicati in paesi terzi; tali condizioni possono includere le disposizioni di controllo di tali stabilimenti o impianti da parte delle autorità competenti interessate e possono contemplare l'esonero per determinati tipi di stabilimenti o impianti di trattamento dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati dal riconoscimento o dalla registrazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, lettera b).

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i modelli dei certificati sanitari, documenti commerciali e dichiarazioni che devono essere allegati alle partite, che specificano le condizioni in base alle quali si può dichiarare che i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati in questione sono stati ottenuti o fabbricati nel rispetto delle prescrizioni del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.»;

(17)

All'articolo 43, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme riguardo alle disposizioni di cui al primo comma.»; [Em. 484]

(18)

All'articolo 45, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione delegati che stabiliscono modalità dettagliate per l'attuazione del integrare il presente articolo, comprese norme concernenti i metodi di riferimento per le analisi microbiologiche. Tali atti di esecuzione delegati sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3 51 bis .»; [Em. 485]

(19)

All'articolo 48, i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis al fine di integrare il presente regolamento , con cui stabilisce: [Em. 486]

a)

un termine specifico per la decisione dell'autorità competente di cui al paragrafo 1;

b)

condizioni supplementari per la spedizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 4;

c)

modelli dei certificati sanitari da allegare alle partite inviate nel rispetto del paragrafo 5.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati destinati a essere utilizzati in esposizioni, attività artistiche, per fini diagnostici, istruttivi o di ricerca possono essere inviati ad altri Stati membri, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3.

8.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 51 bis, con cui specifica al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono autorizzare deroghe ai paragrafi da 1 a 4 per quanto concerne: [Em. 487]

a)

la spedizione di stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda o tra aziende situate in regioni frontaliere di Stati membri confinanti;

b)

la spedizione di altri sottoprodotti animali trasportati tra stabilimenti o impianti situati in regioni frontaliere di Stati membri confinanti, e

c)

il trasporto di un animale da compagnia morto per incenerimento in uno stabilimento o impianto situato nella regione frontaliera di un altro Stato membro confinante.»;

(20)

Sono inseriti i seguenti articoli 51 bis e 51 ter:

«Articolo 51 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma e  all'articolo 48, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento omnibus modificativo ]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3   La delega di potere di cui di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 11, all'articolo 21, paragrafo 6, all'articolo 27, all'articolo 31, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 41, paragrafo 1 , secondo comma, all'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma , all'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, all'articolo 43, paragrafo 3, all'articolo 45, paragrafo 4, all'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e  all'articolo 48, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 , “Legiferare meglio”  (*238).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 4, dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 19, paragrafo 4, dell'articolo 20, paragrafo 11, dell'articolo 21, paragrafo 6, dell'articolo 27, dell'articolo 31, paragrafo 2, dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'articolo 40, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 41, paragrafo 1 , secondo comma, dell'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma , dell'articolo 42, paragrafo 2, primo comma, dell'articolo 43, paragrafo 3, dell'articolo 45, paragrafo 4, dell'articolo 48, paragrafo 7, primo comma, e  dell'articolo 48, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 488]

Articolo 51 ter

Procedura d'urgenza

1.   Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

2.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 51 bis, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

(*238)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

(21)

All'articolo 52, i paragrafi 4, 5 e 6 sono soppressi.

XIII.   FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

168.

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (174) (*239)

L'articolo 15 della decisione n. 70/2008/CE conferisce alla Commissione il potere di prorogare certi termini conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio (175) . Tale potere non è stato mai esercitato e non è più necessario. Non è pertanto necessario nemmeno adeguarlo all'articolo 290 del trattato. È opportuno invece revocare tale potere e sopprimere gli articoli 15 e 16 della decisione.

Di conseguenza la decisione n. 70/2008/CE è così modificata: sono soppressi gli articoli 15 e 16.


(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*2)   Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(*3)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

(*4)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*5)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).». [Em. 7]

(*6)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*7)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*9)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*14)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*16)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*18)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*20)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*22)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*24)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*26)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*27)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*28)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*29)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*31)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*33)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*34)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*35)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*37)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*39)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*41)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*43)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*44)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*46)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*47)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*48)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*50)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*51)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*52)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*54)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*55)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*56)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*57)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*58)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*60)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*62)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*63)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*64)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*65)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*66)  GU L 123 del 12.5,2016, pag. 1.»;

(*68)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*69)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*70)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*71)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*72)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*74)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*76)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*77)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*78)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*79)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*80)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*81)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*82)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*83)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*84)  Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).»;

(*85)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*86)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*87)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*88)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*89)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*90)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*92)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*93)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*94)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*95)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*96)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*97)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*98)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*100)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*101)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*102)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*103)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*104)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*105)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*106)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*107)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*108)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»; [Em. 247]

(*109)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*111)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*112)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*113)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*115)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*116)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*117)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*118)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*120)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*121)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

(*122)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*123)  Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1)»;

(*124)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*126)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*128)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*129)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*131)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*133)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*134)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*135)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*136)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*138)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*140)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*141)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*143)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).»;

(*144)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*145)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).»;

(*146)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*147)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*148)  Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).».

(*149)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*151)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*153)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*155)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*157)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*158)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*159)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*160)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*161)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*163)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*165)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*166)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*168)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*170)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*172)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*173)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*175)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*176)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*177)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*179)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*180)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*181)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*183)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*184)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*185)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*187)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*189)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1)»;

(*190)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*191)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*192)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*193)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*194)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*195)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*197)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.".

(*199)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*201)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*202)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*204)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*205)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1

(*206)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*208)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*209)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*210)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*212)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*214)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*216)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*217)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*218)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*219)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*221)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*222)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*224)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*225)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*226)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*227)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*229)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*230)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*231)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*232)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*234)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.».

(*235)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*236)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).».

(*237)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*238)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;»


(1)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.

(2)   GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136 .

(3)  GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.

(4)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

(5)   GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(*8)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(6)   GU L 172 del 2.7.2008, pag. 15.

(*10)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(7)   GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.

(*11)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(8)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(9)  GU L 393 del 30.12.1989, pag. 1.

(*13)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(10)   GU L 393 del 30.12.1989, pag. 18.

(*15)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(11)   GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9.

(*17)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(12)   GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14.

(*19)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(13)   GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

(*21)  Questo punto è compreso dalla procedura 2016/0400A.

(14)   GU L 245 del 26.8.1992, pag. 6.

(*23)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(15)   GU L 245 del 26.8.1992, pag. 23.

(*25)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(16)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

(17)  GU L 404 del 31.12.1992, pag. 10.

(18)  GU L 307 del 13.12.1993, pag. 1.

(19)   GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12.

(*30)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(20)   GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(*32)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(21)  GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57.

(22)  GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21.

(23)   GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(*36)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(24)   GU L 042 del 15.2.2003, pag. 38.

(*38)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(25)   GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50.

(*40)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(26)   GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

(*42)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(27)  GU L 260 del 3.10.2009, pag. 5.

(28)   GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28.

(*45)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(29)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

(30)  GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36.

(31)   GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46.

(*49)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(32)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(33)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(34)   GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

(*53)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(35)  GU L 243 del 24.9.1996, pag. 31.

(36)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

(37)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(38)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

(39)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

(40)   GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(*59)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(41)   GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(*61)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(42)  GU L 23 del 26.1.2005, pag. 3.

(43)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 37.

(44)  GU L 102 del 11.4.2006, pag. 15.

(45)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(46)   GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.

(*67)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(47)  GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1.

(48)  GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.

(49)  GU L 152 del 11.6.2008, pag. 1.

(50)  GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.

(51)   GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(*73)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(52)   GU L 285 del 31.10.2009, pag. 36.

(*75)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(53)  GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

(54)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.

(55)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(56)  GU L 374 del 31.12.1991, pag. 1.

(57)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

(58)  GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1.

(59)  GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.

(60)  GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1.

(61)  Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).

(62)  GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1.

(63)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 1.

(64)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

(65)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.

(66)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 1.

(67)   GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.

(*91)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(68)  GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3.

(69)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.

(70)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

(71)  GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1.

(72)  GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6.

(73)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13.

(74)   GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65.

(*99)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(75)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227.

(76)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234.

(77)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

(78)  GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1.

(79)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70.

(80)  GU L 324 del 10.10.2009, pag. 1.

(81)  GU L 243 del 11.9.2002, pag. 1.

(82)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(83)  GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40.

(84)   GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1.

(*110)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(85)  GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40.

(86)  GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14.

(87)   GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1.

(*114)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(88)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.

(89)   GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28.

(90)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(91)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44.

(92)   GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

(*119)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(93)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(94)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(95)   GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7.

(*125)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(96)   GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

(*127)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(97)  GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1.

(98)   GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32.

(*130)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(99)   GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

(*132)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(100)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(101)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

(102)  GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.

(103)  GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59.

(104)   GU L 348 del 28.11.1992, pag. 1.

(*137)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(105)   GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.

(*139)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(106)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

(107)   GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35.

(*142)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(108)  Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13)

(109)  GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1.

(110)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(111)  GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.

(112)   GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

(*150)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(113)   GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

(*152)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(114)   GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

(*154)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(115)   GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(*156)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(116)  GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

(117)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124.

(118)  GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39.

(119)  GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

(120)   GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

(*162)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(121)   GU L 138 del 30.4.2004, pag. 19.

(*164)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(122)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 1.

(123)   GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152.

(*167)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(124)   GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28.

(*169)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(125)   GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

(*171)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(126)  GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18.

(127)   GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

(*174)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(128)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51.

(129)  GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.

(130)   GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13.

(*178)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(131)  GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59.

(132)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(133)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.

(*182)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(134)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114.

(135)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5.

(136)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

(*186)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(137)   GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

(*188)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(138)  Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

(139)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.

(140)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72.

(141)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88.

(142)  GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 34.

(143)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(144)   GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

(*196)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(145)   GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

(*198)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(146)   GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(*200)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(147)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

(148)   GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10.

(*203)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(149)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(150)  GU L 33 del 8.2.2003, pag. 30.

(151)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(*207)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(152)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

(153)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(154)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(*211)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(155)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(*213)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(156)   GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.

(*215)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(157)  GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

(158)  GU L 102 del 7.4.2004, pag. 48.

(159)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(160)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(*220)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(161)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(162)   GU L 35 del 8.2.2005, pag. 1.

(*223)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(163)  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1.

(164)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

(165)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

(166)   GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121.

(*228)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(167)  GU L 141 del 6.6.2009, pag. 3.

(168)  GU L 125 del 21.5.2009, pag. 75.

(169)  GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

(170)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

(*233)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(171)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

(172)  GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1.

(173)  GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

(174)   GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21.

(*239)  Questo punto è compreso nella procedura 2016/0400A.

(175)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/829


P8_TA(2019)0410

Adattamento di una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo agli articoli 290 e 291 TFUE — parte I ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0799 — C8-0524/2016 — 2016/0400A(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/57)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0799),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettere a) e b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, l'articolo 214, paragrafo 3, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0524/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 33, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62, l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b), l'articolo 172, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 207, paragrafo 2, l'articolo 214, paragrafo 3 e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 1o giugno 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 1o dicembre 2017 (2),

viste le lettere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 7 marzo 2019 di autorizzare la commissione giuridica a dividere la suddetta proposta della Commissione e ad elaborare due relazioni legislative distinte su tale base,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0190/2019),

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A8-0020/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29.

(2)  GU C 164 dell’8.5.2018, pag. 82.


P8_TC1-COD(2016)0400A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1243.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione

Al punto 27 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» le tre istituzioni hanno riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona e, in particolare, la necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. In seguito alla proposta presentata dalla Commissione a tale scopo, il presente regolamento risponde a tale necessità disponendo l'allineamento della procedura di regolamentazione con controllo in un numero significativo di atti inclusi nella proposta in questione. Le tre istituzioni continueranno a lavorare all'allineamento dei rimanenti atti figuranti nella proposta in questione.

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto della scelta dei legislatori di prevedere una durata limitata per tutti i casi di delega di poteri in cui il presente regolamento allinea la procedura di regolamentazione con controllo, insieme con l'obbligo di presentare relazioni e il tacito rinnovo. In particolare, tenuto conto dell'elevato numero di relazioni che dovrà presentare a intervalli regolari e della facilità con cui le informazioni sull'uso delle deleghe sono reperibili nel registro degli atti delegati, la Commissione sottolinea la propria discrezionalità sul modo in cui rispetterà l'obbligo di presentare relazioni. Se del caso, la Commissione può pertanto raggruppare in un unico documento le relazioni da presentare a norma di diversi atti di base.


30.4.2021   

IT

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C 158/832


P8_TA(2019)0411

Adattamento all'articolo 290 TFUE di una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM(2016)0798 — C8-0525/2016 — 2016/0399(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/58)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0798),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0525/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0012/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2016)0399

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il trattato di Lisbona ha introdotto la ha modificato in modo sostanziale il quadro giuridico che disciplina le competenze conferite alla Commissione dal legislatore, introducendo una distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). [Em. 1]

(2)

Le misure che possono essere oggetto della delega di poteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) corrispondono in linea di massima a quelle che rientrano nella procedura di regolamentazione con controllo istituita dall'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio (2).

(3)

Le precedenti proposte relative all'allineamento della legislazione contenente un riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona (3) sono state ritirate (4) a causa dello stallo dei negoziati interistituzionali.

(4)

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno successivamente concordato un nuovo quadro per gli atti delegati con l'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (5) e riconosciuto la necessità di allineare tutta la legislazione vigente al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona. In particolare hanno concordato sulla necessità di dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo. La Commissione si è impegnata a preparare la proposta di allineamento entro la fine del 2016.

(5)

I poteri conferiti negli atti di base che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo soddisfano i criteri dell'articolo 290 del TFUE e dovrebbero essere adattati a quella disposizione.

(5 bis)

Il raggruppamento e la presentazione, all'interno di un unico atto delegato della Commissione, di più deleghe di potere non strettamente correlate tra loro ostacola l'esercizio del diritto di controllo del Parlamento, dal momento che quest'ultimo è costretto ad accettare o respingere semplicemente l'intero atto delegato, senza alcuna possibilità di esprimere un parere sulle singole deleghe di potere. [Em. 2]

(6)

Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli atti interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti di cui all'allegato sono modificati come ivi stabilito.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure in corso in cui un comitato abbia già espresso il proprio parere conformemente all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019.

(2)  Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

(3)  COM(2013)0451, COM(2013)0452 e COM(2013)0751.

(4)  GU C 80 del 7.2.2015, pag. 17.

(5)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

ALLEGATO

1.   Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (1)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1206/2001, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare l'allegato del regolamento allo scopo di aggiornare i formulari standard o di introdurre modifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1206/2001 è così modificato:

1)

L'articolo 19 è così modificato:

(a)

Il titolo è sostituito dal seguente:

«Manuale»;

(b)

Il paragrafo 2 è soppresso;

2)

Sono inseriti i seguenti articoli 19 bis e 19 ter:

«Articolo 19 bis

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 ter, con cui modifica l'allegato per aggiornare i formulari standard o introdurvi modifiche tecniche.»;

«Articolo 19 ter

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 19 bis è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla da … [ data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 3]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*1).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 4]

(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

L'articolo 20 è soppresso.

2.   Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (2)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 805/2004, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati del regolamento allo scopo di aggiornare i modelli di certificato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 805/2004 è così modificato:

1)

L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«Articolo 31

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis, con cui modifica gli allegati per aggiornare i modelli di certificato.»;

2)

È inserito il seguente articolo 31 bis:

«Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla dal … [ data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 5]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*2).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 6]

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

L'articolo 32 è soppresso.

3.   Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (3)

Al fine di aggiornare il regolamento (CE) n. 1393/2007, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato per modificare gli allegati I e II del regolamento allo scopo di aggiornare i moduli standard o di introdurre modifiche tecniche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1393/2007 è così modificato:

1)

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Modifiche degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 bis, con cui modifica gli allegati I e II per aggiornare i moduli standard o introdurvi modifiche tecniche.»;

2)

È inserito il seguente articolo 17 bis:

«Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere dalla da … [ data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] . La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 7]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*3).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 8]

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;"

3)

L'articolo 18 è soppresso.


(*1)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*2)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»;»


(1)  GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

(2)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15.

(3)  GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.


30.4.2021   

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C 158/839


P8_TA(2019)0412

Esecuzione e finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente il progetto di regolamento del Consiglio relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (06823/1/2019 — C8-0155/2019 — 2019/0031(APP))

(Procedura legislativa speciale — approvazione)

(2021/C 158/59)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di regolamento del Consiglio (06823/1/2019),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (C8-0155/2019),

visto l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A8-0197/2019),

1.

dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

30.4.2021   

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C 158/840


P8_TA(2019)0413

Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica UE-Russia***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (07683/2019 — C8-0153/2019 — 2019/0005(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 158/60)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (07683/2019),

visto l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (1),

vista la dichiarazione dell'Alto Rappresentante Federica Mogherini, a nome dell'UE, sulla Repubblica autonoma di Crimea e la città di Sebastopoli, del 20 marzo 2019,

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 186 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0153/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0188/2019),

1.

dà la sua approvazione al rinnovo dell'accordo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Federazione russa.

(1)  GU L 299 del 28.11.2000, pag. 15.


30.4.2021   

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C 158/841


P8_TA(2019)0414

Modifica dello statuto della BEI *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sul progetto di decisione del Consiglio che modifica lo statuto della BEI (07651/2019 — C8-0149/2019 — 2019/0804(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 158/61)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Banca europea per gli investimenti al Consiglio che modifica lo statuto della BEI (07651/2019),

visto l'articolo 308 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0149/2019),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per i bilanci (A8-0189/2019),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione, alla Banca europea per gli investimenti e ai parlamenti nazionali.

30.4.2021   

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C 158/842


P8_TA(2019)0415

Guardia di frontiera e costiera europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)0631 — C8-0406/2018 — 2018/0330A(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/62)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0631),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0406/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019 (2),

vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 21 marzo 2019 di autorizzare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a scindere la proposta in esame della Commissione e a elaborare due relazioni legislative distinte sulla base della stessa,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o aprile 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i bilanci (A8-0076/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 62.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 74.


P8_TC1-COD(2018)0330A

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1896.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio sui possibili meccanismi atti a garantire l'attrattiva dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Si prevede che nei prossimi anni l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera avrà difficoltà a soddisfare le eccezionali esigenze di assunzione, formazione e conservazione di personale qualificato proveniente da una base geografica quanto più ampia possibile. Tenuto conto del mandato dell'Agenzia e dell'importante numero dei suoi effettivi, è essenziale esplorare meccanismi che consentano di garantire l'attrattiva dell'Agenzia in quanto datore di lavoro, adattando la remunerazione del personale dell'Agenzia a Varsavia, conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano pertanto la Commissione a valutare la base e le modalità di tale apposito meccanismo, in particolare al momento della presentazione delle proposte di revisione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1). Tale meccanismo sarà proporzionato all'importanza degli obiettivi perseguiti e non dovrà dare luogo a disparità di trattamento tra il personale delle istituzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione qualora tali istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione si trovino ad affrontare situazioni analoghe.


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


30.4.2021   

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C 158/845


P8_TA(2019)0416

Codice dei visti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (COM(2018)0252 — C8-0114/2018 — 2018/0061(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/63)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0252),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0114/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0434/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 142.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati l'11 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0495).


P8_TC1-COD(2018)0061

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1155.)


30.4.2021   

IT

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C 158/846


P8_TA(2019)0417

Misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di controllo da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga il regolamento (CE) n. 2115/2005 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (COM(2018)0577 — C8-0391/2018 — 2018/0304(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/64)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0577),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0391/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 gennaio 2019 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0017/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0304

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/833.)


30.4.2021   

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C 158/847


P8_TA(2019)0418

Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (COM(2018)0213 — C8-0152/2018 — 2018/0105(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/65)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0213),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0152/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0442/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) unitamente all'atto legislativo finale;

3.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L) unitamente all'atto legislativo finale;

4.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 84.


P8_TC1-COD(2018)0105

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l’uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1153.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa all'articolo 9

Il Parlamento europeo deplora che, contrariamente alla proposta originaria, la direttiva non contenga disposizioni riguardanti i termini precisi e i canali informatici per lo scambio di informazioni tra le Unità di informazione finanziaria dei diversi Stati membri. Il Parlamento europeo si rammarica inoltre che l'ambito di applicazione di questo articolo sia stato limitato ai casi di terrorismo e di criminalità organizzata associati al terrorismo e non contempli, come proposto inizialmente, tutti i tipi di reati gravi, che possono anche avere serie conseguenze negative per le nostre società. Il Parlamento europeo sollecita la Commissione a riesaminare la questione nelle sue relazioni sull'attuazione e la valutazione della presente direttiva e della direttiva antiriciclaggio, e in particolare nell'ambito della sua valutazione ai sensi dell'articolo 21. Il Parlamento europeo seguirà e analizzerà attentamente tali relazioni e valutazioni e, se del caso, formulerà le proprie raccomandazioni.

Dichiarazione della Commissione

In relazione all'articolo 9 della direttiva, la Commissione si rammarica del fatto che, diversamente dalla proposta originaria, la direttiva non includa disposizioni relative alle scadenze precise e ai canali informatici per lo scambio di informazioni tra le unità di informazione finanziaria dei diversi Stati membri. La Commissione si rammarica inoltre del fatto che l'ambito di applicazione del presente articolo sia stato limitato ai casi di terrorismo e di criminalità organizzata associata al terrorismo e che non copra tutti i tipi di reati gravi, come inizialmente proposto. La Commissione continuerà a riflettere sulla cooperazione tra unità di informazione finanziaria, in particolare nel quadro delle sue relazioni sull'attuazione della presente direttiva e della direttiva antiriciclaggio.


30.4.2021   

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C 158/850


P8_TA(2019)0419

Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e rete dei centri nazionali di coordinamento ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento (COM(2018)0630 — C8-0404/2018 — 2018/0328(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/66)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0630),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3 e l'articolo 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0404/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 gennaio 2019 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0084/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)  La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 13 marzo 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0189).


P8_TC1-COD(2018)0328

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e la rete dei centri nazionali di coordinamento

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Oltre l'80 % della popolazione dell'Unione è collegato a Internet, mentre la nostra vita quotidiana e le nostre economie dipendono sempre di più dalle tecnologie digitali e i cittadini sono sempre più esposti a gravi incidenti informatici. La sicurezza futura dipende anche dal contributo alla resilienza generale e dal potenziamento della capacità tecnologica e industriale di proteggere l'Unione europea dalle minacce informatiche in costante evoluzione , in quanto sia le infrastrutture civili che le capacità militari di sicurezza devono poter fare affidamento su sistemi digitali sicuri. Tale sicurezza può essere raggiunta sensibilizzando in merito alle minacce alla cibersicurezza, sviluppando competenze, capacità e abilità in tutta l'Unione, tenendo conto pienamente dell'interazione delle infrastrutture hardware e software, delle reti, dei prodotti e dei processi, e delle implicazioni e preoccupazioni sociali ed etiche. [Em. 1]

(1 bis)

La criminalità informatica costituisce una minaccia in rapida crescita per l'Unione, i suoi cittadini e la sua economia. Nel 2017, l'80 % delle aziende europee ha registrato almeno un incidente informatico. L'attacco WannaCry del maggio 2017 ha colpito oltre 150 paesi e 230 000 sistemi informatici e ha prodotto effetti significativi su infrastrutture critiche, ad esempio gli ospedali. Ciò evidenzia la necessità di norme molto rigorose in materia di cibersicurezza e di soluzioni olistiche in tale ambito, che coinvolgano le persone, i prodotti, i processi e le tecnologie nell'Unione, nonché di una leadership dell'Unione in questo campo e dell'autonomia digitale. [Em. 2]

(2)

L'Unione ha costantemente intensificato le sue attività per far fronte alle crescenti sfide in materia di sicurezza informatica, in conformità alla strategia per la cibersicurezza del 2013 (4) intesa a promuovere un ecosistema cibernetico affidabile, sicuro e aperto. Nel 2016 l'Unione ha adottato le prime misure nel settore della cibersicurezza attraverso la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

(3)

Nel settembre 2017 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato la comunicazione congiunta (6)«Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE» per rafforzare ulteriormente la resilienza, la deterrenza e la risposta dell'Unione agli attacchi informatici.

(4)

In occasione del vertice di Tallinn sul digitale del settembre 2017, i capi di Stato e di governo hanno invitato l'Unione a diventare un leader mondiale della cibersicurezza entro il 2025, al fine di garantire la fiducia, la sicurezza e la tutela dei nostri cittadini, dei nostri consumatori e delle nostre imprese online e di fare sì che Internet sia libero , più sicuro e regolamentato , e hanno dichiarato di «avvalersi maggiormente di soluzioni open source e/o di standard aperti in caso di (ri)costruzione di sistemi e soluzioni di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (TIC) (tra l'altro per evitare di rimanere vincolati ai fornitori), compresi quelli sviluppati e/o promossi dai programmi dell'UE per l'interoperabilità e la normazione, come ISA2» . [Em. 3]

(4 bis)

Il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») dovrebbe contribuire ad aumentare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture delle reti e dei sistemi informativi, tra cui Internet e altre infrastrutture critiche per il funzionamento della società, come i trasporti, la sanità e i sistemi bancari. [Em. 4]

(4 ter)

Il Centro europeo di competenza e le sue azioni dovrebbero tenere conto dell'attuazione del regolamento (UE) 2019/XXX [rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 proposta dal COM(2016)0616]  (7) . [Em. 5]

(5)

Una grave perturbazione delle reti e dei sistemi informativi può ripercuotersi su singoli Stati membri e su tutta l'Unione. La sicurezza delle reti e dei sistemi informativi al massimo livello in tutto l'Unione è quindi essenziale per l'armonioso funzionamento del mercato interno la società e l'economia . Al momento l'Unione dipende da fornitori di sicurezza informatica non europei. Tuttavia, è nell'interesse strategico dell'UE garantire il mantenimento e lo sviluppo di capacità tecnologiche essenziali in materia di sicurezza informatica ai fini della protezione dei dati e per tutelare il proprio mercato unico digitale,in particolare per proteggere reti e sistemi informativi critici delle aziende dei cittadini europei, comprese infrastrutture critiche per il funzionamento della società, quali sistemi di trasporto, sanitari bancari e il mercato unico digitale per fornire servizi fondamentali di cibersicurezza. [Em. 6]

(6)

L'Unione vanta grandi competenze ed esperienza nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell'industria e della ricerca sono frammentati, disallineati e privi di una progettualità comune, il che frena la competitività e l'effettiva protezione di dati, reti e sistemi critici in questo ambito. Tali sforzi e competenze devono essere aggregati, collegati in rete e impiegati in modo efficiente per consolidare e integrare le attuali capacità e competenze tecnologiche, industriali e di ricerca a livello nazionale e di Unione. Considerando che il settore TIC si trova ad affrontare sfide importanti, quali il soddisfacimento della domanda di lavoratori qualificati, esso può trarre beneficio dalla rappresentanza della diversità della società in generale e dal raggiungimento di una rappresentanza equilibrata dei generi, della diversità etnica e della non discriminazione nei confronti delle persone disabili, nonché dal facilitare l'accesso alla conoscenza e alla formazione dei futuri esperti di cibersicurezza, compresa la loro istruzione in contesti non formali, ad esempio in progetti di software gratuito e open source, progetti civic tech, start-up e microimprese. [Em. 7]

(6 bis)

Le piccole e medie imprese (PMI) sono attori fondamentali del settore della cibersicurezza dell'Unione, in grado di fornire soluzioni all'avanguardia grazie alla loro agilità. Tuttavia, le PMI che non sono specializzate nella cibersicurezza tendono anche a essere più vulnerabili agli incidenti informatici, dati gli investimenti e le conoscenze di alto livello necessari per realizzare soluzioni efficaci in materia di sicurezza informatica. È pertanto necessario che il Centro di competenza e la rete di competenza per la cibersicurezza (la «rete») forniscano un sostegno particolare alle PMI agevolando il loro accesso a conoscenze e formazione, affinché possano proteggersi in misura sufficiente e in modo da consentire a coloro che operano nel settore della cibersicurezza di contribuire alla leadership dell'Unione in questo campo. [Em. 8]

(6 ter)

Le competenze esistono al di là del contesto industriale e della ricerca. I progetti non commerciali e pre-commerciali, denominati progetti «civic tech», utilizzano standard aperti, dati aperti e software gratuito e open source, nell'interesse della società e del bene pubblico. Essi contribuiscono alla resilienza, alla consapevolezza e allo sviluppo di competenze in materia di sicurezza informatica e svolgono un ruolo importante nella costruzione di capacità per l'industria e la ricerca in questo campo. [Em. 9]

(6 quater)

Il termine «parti interessate», se utilizzato nel contesto del presente regolamento, fa riferimento, tra l'altro, all'industria, agli enti pubblici e ad altre entità che si occupano di questioni operative e tecniche nel settore della cibersicurezza, nonché alla società civile, tra cui i sindacati, le associazioni dei consumatori, la comunità di software gratuito e open source e la comunità accademica e di ricerca. [Em. 10]

(7)

Con le conclusioni adottate nel novembre 2017, il Consiglio ha sollecitato la Commissione a fornire rapidamente una valutazione d'impatto sulle opzioni possibili per creare una rete di centri di competenza per la cibersicurezza con il Centro europeo di ricerca e di competenza e a proporre entro la metà del 2018 lo strumento giuridico pertinente.

(8)

Il Centro di competenza dovrebbe costituire il principale strumento dell'Unione per concentrare gli investimenti nello sviluppo industriale, nella tecnologia e nella ricerca sulla cibersicurezza e per attuare progetti e iniziative pertinenti in collaborazione con la rete di competenza per la cibersicurezza. Oltre a fornire il sostegno finanziario legato alla sicurezza informatica e concesso dai programmi Europa digitale e Orizzonte Europa, nonché dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi e i costi amministrativi legati al settore della difesa, il Centro dovrebbe essere aperto al Fondo europeo di sviluppo regionale e ad altri programmi, ove opportuno. Questo approccio dovrebbe contribuire alla creazione di sinergie e al coordinamento del sostegno finanziario connesso alle iniziative dell'Unione nel settore della ricerca e sviluppo, allo sviluppo industriale, all'innovazione, alla tecnologia e alla ricerca sulla cibersicurezza, evitando le duplicazioni. [Em. 11]

(8 bis)

Il principio della «sicurezza fin dalla progettazione» stabilito dalla comunicazione congiunta della Commissione del 13 settembre 2017 dal titolo: «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE», implica metodi all'avanguardia per aumentare la sicurezza in tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, a partire da metodi di progettazione e sviluppo sicuri, che riducano la superficie di attacco e integrino opportuni test e controlli della sicurezza. Per l'intera durata del funzionamento e del mantenimento, i produttori o i fornitori devono rendere disponibili senza ritardi aggiornamenti che pongano rimedio alle nuove vulnerabilità o minacce, per la durata prevista della vita di un prodotto e oltre. A tal fine è possibile consentire a terzi di creare e fornire tali aggiornamenti. La fornitura di aggiornamenti è necessaria in particolare nel caso di infrastrutture, prodotti e processi comunemente utilizzati. [Em. 12]

(8 ter)

In considerazione della portata della sfida in materia di cibersicurezza e degli investimenti effettuati nelle capacità e abilità di cibersicurezza in altre parti del mondo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero incrementare il proprio sostegno finanziario alla ricerca, sviluppo e applicazione in tale settore. Affinché si possano realizzare economie di scala e conseguire un livello di protezione comparabile in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero concentrare i propri sforzi in direzione di un quadro europeo, se del caso investendo nel meccanismo del Centro di competenza. [Em. 13]

(8 quater)

Al fine di promuovere la competitività dell'Unione e i più elevati standard di cibersicurezza a livello internazionale, il centro di competenza e la comunità di competenza in materia di cibersicurezza dovrebbero mirare a promuovere lo scambio con la comunità internazionale per quanto concerne i prodotti e i processi in materia di cibersicurezza, gli standard e le norme tecniche. Le norme tecniche comprendono la creazione di implementazioni di riferimento pubblicate sulla base di licenze standard aperte. La sicurezza fin dalla progettazione delle implementazioni di riferimento, in particolare, è essenziale per la generale affidabilità e resilienza delle reti e dell'infrastruttura dei sistemi informativi comunemente utilizzate quali Internet e le infrastrutture critiche. [Em. 14]

(9)

Considerando che gli obiettivi di questa iniziativa possono essere conseguiti al meglio se vi aderiscono contribuiscono tutti gli Stati membri o il maggior numero di Stati membri possibile, e al fine di incentivare la loro partecipazione, solo gli Stati membri che contribuiscono finanziariamente ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza dovrebbero detenere il diritto di voto. [Em. 15]

(10)

La partecipazione finanziaria degli Stati membri che aderiscono dovrebbe essere commisurata al contributo finanziario dell'Unione a favore di questa iniziativa.

(11)

Il Centro di competenza dovrebbe agevolare l'attività della rete di competenza per la cibersicurezza («la rete»), costituita da centri nazionali di coordinamento in ciascuno Stato membro, e contribuire a coordinarla. I centri nazionali di coordinamento dovrebbero ricevere il sostegno finanziario diretto dell'Unione, ivi comprese sovvenzioni concesse in assenza di un invito a presentare proposte, al fine di svolgere attività connesse al presente regolamento.

(12)

I centri nazionali di coordinamento devono essere selezionati dagli Stati membri. Oltre alla capacità amministrativa necessaria, i centri devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, in particolare in ambiti quali la crittografia, i servizi di sicurezza delle TIC, la rilevazione automatica di intrusioni, la sicurezza dei sistemi, delle reti, del software e delle applicazioni e gli aspetti umani, sociali e  ambientali della sicurezza e della privacy. Inoltre devono essere in grado di interagire e di coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, fra cui le autorità designate a norma della direttiva 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la comunità della ricerca , al fine di stabilire un dialogo continuo tra pubblico e privato sulla cibersicurezza . Inoltre, è opportuno sensibilizzare i cittadini sulla cibersicurezza mediante mezzi di comunicazione adeguati . [Em. 16]

(13)

Qualora sia fornito sostegno finanziario a centri nazionali di coordinamento al fine di assistere terzi a livello nazionale, tale sostegno deve essere trasmesso ai portatori di interessi pertinenti attraverso convenzioni di sovvenzione a cascata.

(14)

Tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose, il calcolo ad alte prestazioni (High-Performance Computing — HPC) e l'informatica quantistica, la blockchain e concetti come le identità digitali sicure creano nuove sfide per la cibersicurezza e offrono nel contempo alcune soluzioni prodotti e processi . La valutazione e la convalida dell'affidabilità di sistemi TIC esistenti e futuri richiederanno la sperimentazione di soluzioni di sicurezza contro gli attacchi nei confronti di macchine HPC e quantistiche. Il Centro di competenza, la i poli europei dell'innovazione digitale e la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero contribuire al progresso e alla diffusione delle soluzioni dei prodotti e processi più recenti nel campo della cibersicurezza , compreso il duplice uso, in particolare quelli che aiutano le organizzazioni a sviluppare in modo costante capacità, a essere resilienti e ad avere una governance adeguata. Il centro di competenza e la rete dovrebbero stimolare l'intero ciclo dell'innovazione e contribuire a colmare la «valle della morte» dell'innovazione delle tecnologie e dei servizi di cibersicurezza . Contestualmente, il Centro di competenza e, la rete e la comunità dovrebbero essere al servizio di sviluppatori e operatori in settori critici quali i trasporti, l'energia, la sanità, le finanze, l'amministrazione, le telecomunicazioni, la manifattura, la difesa e lo spazio per aiutarli a risolvere i loro problemi di cibersicurezza , e ricercare le varie motivazioni degli attacchi contro l'integrità delle reti e dei sistemi di informazione, come la criminalità, lo spionaggio industriale, la diffamazione e la disinformazione . [Em. 17]

(14 bis)

Data la natura in rapido cambiamento delle minacce informatiche e della cibersicurezza, l'Unione deve potersi adattare velocemente e continuamente ai nuovi sviluppi del settore. Di conseguenza, il Centro di competenza, la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero essere abbastanza flessibili da garantire la reattività necessaria. Dovrebbero facilitare soluzioni che aiutino gli enti a sviluppare costantemente capacità finalizzate a migliorare la loro resilienza e quella dell'Unione. [Em. 18]

(14 ter)

Il Centro di competenza dovrebbe mirare a consolidare la leadership e le competenze dell'Unione in materia di cibersicurezza, e in tal modo a garantire i più elevati standard di sicurezza nell'Unione, assicurare la protezione dei dati, dei sistemi informatici, delle reti e delle infrastrutture critiche nell'Unione, creare nuovi posti di lavoro di alta qualità nel settore, impedire la fuga degli esperti di cibersicurezza europei verso paesi terzi e aggiungere un valore aggiunto europeo alle misure di cibersicurezza nazionali già esistenti. [Em. 19]

(15)

Il Centro di competenza dovrebbe avere diverse funzioni chiave. In primo luogo, dovrebbe agevolare e contribuire a coordinare l'attività della rete europea di competenza per la cibersicurezza e promuovere la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro dovrebbe guidare l'agenda tecnologica della cibersicurezza e  concentrare, condividere e facilitare l'accesso alle competenze raccolte nella rete e nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza , nonché alle infrastrutture di cibersicurezza . In secondo luogo, dovrebbe attuare le parti pertinenti dei programmi Europa digitale e Orizzonte Europa assegnando sovvenzioni, in genere in seguito ad un invito a presentare proposte. In terzo luogo, il Centro di competenza dovrebbe agevolare gli investimenti congiunti da parte dell'Unione, degli Stati membri e/o dell'industria , nonché le opportunità di formazione e i programmi di sensibilizzazione comuni, in linea con il programma Europa digitale per i cittadini e le imprese, al fine di colmare il deficit di competenze. Dovrebbe prestare particolare attenzione a potenziare il ruolo delle PMI nel settore della cibersicurezza . [Em. 20]

(16)

Il Centro di competenza dovrebbe stimolare e sostenere la cooperazione strategica di lungo termine e il coordinamento delle attività della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, coinvolgendo un gruppo vasto, aperto , interdisciplinare e diversificato di operatori europei impegnati nella tecnologia della cibersicurezza. Tale comunità dovrebbe includere in particolare enti di ricerca, inclusi quelli che lavorano sull'etica della cibersicurezza, industrie sul versante dell'offerta e su quello della domanda , comprese le PMI , nonché il settore pubblico. La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbe fornire il proprio contributo alle attività e al piano di lavoro del Centro di competenza, oltre a beneficiare delle attività di creazione di comunità del Centro di competenza e della rete, ma non dovrebbe essere privilegiata in altro modo per quanto riguarda gli inviti a presentare proposte o gli inviti a presentare offerte. [Em. 21]

(16 bis)

Il Centro di competenza dovrebbe fornire il supporto adeguato all'Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) nei suoi compiti definiti dalla direttiva (UE) 2016/1148 («direttiva NIS») e dal regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) («regolamento sulla cibersicurezza»). L'ENISA dovrebbe pertanto fornire importanti contributi al Centro di competenza nell'ambito del suo compito di definizione delle priorità di finanziamento. [Em. 22]

(17)

Al fine di rispondere alle esigenze del settore pubblico e delle industrie tanto sul versante della domanda quanto su quello dell'offerta, per il compito del Centro di competenza, ossia fornire al settore pubblico e alle imprese conoscenze e assistenza tecnica in tema di cibersicurezza, occorrerebbe tenere conto sia dei prodotti e dei servizi delle TIC sia di tutti gli altri prodotti e soluzioni processi industriali e tecnologici in cui deve essere integrata la cibersicurezza. In particolare, il Centro di competenza dovrebbe agevolare la diffusione di soluzioni dinamiche a livello di impresa incentrate sullo sviluppo di capacità di intere organizzazioni, compresi persone, processi e tecnologia, al fine di proteggere efficacemente le organizzazioni dalle minacce informatiche in costante cambiamento. [Em. 23]

(17 bis)

Il Centro di competenza dovrebbe contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni all'avanguardia nel settore della cibersicurezza, in particolare quelli riconosciuti a livello internazionale. [Em. 24]

(18)

Considerando che il Centro di competenza e la rete dovrebbero cercare di realizzare sinergie e coordinamento tra la sfera civile e quella relativa alla difesa della cibersicurezza, i progetti finanziati dal programma Orizzonte europea saranno attuati in conformità del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa], secondo cui le attività di ricerca e innovazione svolte nell'ambito di tale programma riguardano le applicazioni civili. [Em. 25]

(19)

Ai fini di una collaborazione strutturata e sostenibile, il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento dovrebbe basarsi su un accordo contrattuale che dovrebbe essere armonizzato a livello di Unione . [Em. 26]

(20)

Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza del Centro di competenza e delle imprese che ricevono finanziamenti . [Em. 27]

(20 bis)

L'attuazione dei progetti di implementazione, in particolare di quelli collegati alle infrastrutture e alle capacità utilizzate a livello europeo o in appalti congiunti, può essere suddivisa in diverse fasi di realizzazione, quali gare di appalto separate per l'architettura di hardware e software, la loro produzione, il loro funzionamento e la loro manutenzione, mentre ogni impresa potrebbe partecipare solo a una delle fasi e si potrebbe stabilire che i beneficiari in una o più di tali fasi soddisfino determinate condizioni in termini di titolarità o controllo europei. [Em. 28]

(20 ter)

Poiché l'ENISA è l'agenzia dell'Unione preposta alla cibersicurezza, il Centro di competenza dovrebbe cercare le maggiori sinergie possibili con essa e il consiglio di direzione dovrebbe consultare l'ENISA in seguito alla sua esperienza riguardante tutte le questioni in materia di cibersicurezza, in particolare per quanto concerne i progetti correlati alla ricerca. [Em. 29]

(20 quater)

Nel processo di nomina del rappresentante al consiglio di direzione, il Parlamento europeo dovrebbe includere informazioni dettagliate sul mandato, compreso l'obbligo di riferire regolarmente al Parlamento europeo o alle commissioni competenti. [Em. 30]

(21)

Alla luce delle rispettive competenze in tema di cibersicurezza e per garantire le maggiori sinergie possibili , il Centro comune di ricerca della Commissione e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) dovrebbero svolgere un ruolo attivo nella comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e nel consiglio consultivo industriale e scientifico. L'ENISA dovrebbe continuare a conseguire i propri obiettivi strategici, in particolare nel settore della certificazione della cibersicurezza quale definita nel regolamento (UE) 2019/XXX [regolamento sulla cibersicurezza]  (10) , mentre il Centro di competenza dovrebbe fungere da organo operativo in materia di cibersicurezza. [Em. 31]

(22)

Qualora ricevano un contributo finanziario dal bilancio generale dell'Unione, i centri nazionali di coordinamento e gli enti che fanno parte della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dovrebbero pubblicizzare il fatto che le rispettive attività si svolgono nel contesto della presente iniziativa.

(23)

Il contributo dell'Unione a favore del Centro di competenza dovrebbe finanziare la metà dei costi legati all'istituzione e alle attività amministrative e di coordinamento del Centro di competenza. Al fine di evitare il doppio finanziamento, tali attività non dovrebbero beneficiare contemporaneamente di un contributo proveniente da altri programmi dell'Unione.

(24)

Il consiglio di direzione del Centro di competenza, composto dagli Stati membri e dalla Commissione, dovrebbe definire l'orientamento generale delle operazioni del Centro di competenza e garantire che quest'ultimo svolga i propri compiti conformemente al presente regolamento. Il consiglio di direzione dovrebbe godere dei poteri necessari per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna regolamentazione finanziaria, stabilire procedure operative trasparenti per l'iter decisionale del Centro di competenza, adottare il piano di lavoro e il piano strategico pluriennale del Centro di competenza nel rispetto delle priorità di conseguimento dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, adottare il suo regolamento interno, nominare il direttore esecutivo e decidere in merito all'estensione del suo mandato e in merito alla sua conclusione. Al fine di trarre beneficio dalle sinergie, l'ENISA dovrebbe rivestire il ruolo di osservatore permanente all'interno del consiglio di direzione e contribuire all'attività del Centro di competenza, anche offrendo consultazioni sul piano strategico pluriennale, sul piano di lavoro e sull'elenco di azioni selezionate per il finanziamento. [Em. 32]

(24 bis)

Il consiglio di direzione dovrebbe mirare a promuove il Centro di competenza a livello globale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza. [Em. 33]

(25)

Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del Centro di competenza, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare che le persone da nominare nel consiglio di direzione dispongano di competenze ed esperienze professionali adeguate nelle aree funzionali. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre sforzarsi di limitare l'avvicendamento dei loro rispettivi rappresentanti nel consiglio di direzione, per assicurare la continuità dei lavori e mirare a conseguire l'equilibrio di genere . [Em. 34]

(25 bis)

La ponderazione del voto della Commissione nelle decisioni del consiglio di direzione dovrebbe essere conforme al contributo del bilancio dell'Unione al Centro di competenza, in base alla competenza della Commissione di garantire un'adeguata gestione del bilancio dell'Unione nell'interesse dell'Unione, come stabilito nei trattati. [Em. 35]

(26)

Il corretto funzionamento del Centro di competenza esige che il direttore esecutivo sia nominato in modo trasparente in base ai meriti e alla comprovata esperienza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza acquisita in materia di cibersicurezza, e che le sue funzioni siano svolte in completa indipendenza. [Em. 36]

(27)

È opportuno che il Centro di competenza disponga di un consiglio consultivo industriale e scientifico come organo consultivo per garantire un dialogo periodico e adeguatamente trasparente con il settore privato, le organizzazioni dei consumatori e gli altri soggetti interessati . Dovrebbe inoltre fornire pareri indipendenti al direttore esecutivo e al consiglio di direzione in tema di implementazione e appalti . Il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbe concentrarsi sulle questioni rilevanti per i portatori di interessi e sottoporle all'attenzione del consiglio di direzione del Centro di competenza. La composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico e i compiti ad esso assegnati, quali la consulenza in merito al piano di lavoro, dovrebbero garantire un'adeguata rappresentanza dei portatori di interessi nell'ambito del lavoro svolto dal Centro di competenza. A ciascuna categoria dei portatori di interessi del settore industriale dovrebbe essere assegnato un numero minimo di seggi, con particolare attenzione alla rappresentanza delle PMI. [Em. 37]

(28)

Il Centro di competenza dovrebbe e le sue attività dovrebbero beneficiare della particolare esperienza e dell'ampia e significativa rappresentanza dei portatori di interessi, acquisite attraverso il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza nel corso di Orizzonte 2020 e dei progetti pilota previsti da Orizzonte 2020 sulla rete di competenza per la cibersicurezza , tramite il suo consiglio consultivo industriale e scientifico. Ove del caso, il Centro di competenza e il consiglio consultivo industriale e scientifico dovrebbero valutare l'opportunità di riprodurre le strutture esistenti, ad esempio come gruppi di lavoro. [Em. 38]

(28 bis)

Il Centro di competenza e i suoi organi dovrebbero avvalersi dell'esperienza e dei contributi delle iniziative passate e presenti, quali il partenariato pubblico-privato contrattuale sulla cibersicurezza, l'Organizzazione europea per la cibersicurezza (ECSO), il progetto pilota e l'azione preparatoria sulle verifiche di software liberi e aperti (EU FOSSA). [Em. 39]

(29)

Il Centro di competenza dovrebbe disporre di norme relative alla prevenzione , all'identificazione e alla risoluzione dei conflitti di interessi per i membri, gli organismi e il personale che fanno parte del consiglio di direzione, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità. Gli Stati membri dovrebbero garantire la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi per i centri nazionali di coordinamento . Dovrebbe inoltre applicare le disposizioni pertinenti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza sarà soggetto al regolamento (UE) n. XXX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno che il Centro di competenza si conformi alle disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione e alla legislazione nazionale in materia di gestione delle informazioni, in particolare delle informazioni sensibili non classificate e delle informazioni classificate dell'UE. [Em. 40]

(30)

È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione e degli Stati membri siano tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, come la prevenzione e l'individuazione di irregolarità, lo svolgimento di indagini sulle stesse, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, attraverso l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie, in conformità al regolamento (UE, Euratom) XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (12) [il regolamento finanziario].

(31)

Il Centro di competenza dovrebbe operare in modo aperto e trasparente fornendo tempestivamente tutte e in maniera esaustiva le informazioni pertinenti e promuovendo le proprie attività, incluse le attività di informazione e divulgazione destinate al pubblico. Dovrebbe fornire al pubblico e a qualsiasi parte interessata un elenco dei membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e rendere pubbliche le dichiarazioni di interessi rese dagli stessi in conformità dell'articolo 42. Il regolamento interno degli organi del Centro di competenza dovrebbe essere reso pubblico. [Em. 41]

(31 bis)

È opportuno che il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento monitorino e osservino il più possibile le norme internazionali, per incoraggiare lo sviluppo delle buone pratiche a livello globale. [Em. 42]

(32)

È opportuno che il revisore contabile interno della Commissione eserciti nei confronti del Centro di competenza le stesse competenze esercitate nei confronti della Commissione.

(33)

La Commissione, il Centro di competenza, la Corte dei conti e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni necessarie e ai locali per eseguire controlli e svolgere indagini sulle sovvenzioni, gli appalti e gli accordi firmati dal Centro di competenza.

(33 bis)

Il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione in relazione alla definizione degli elementi degli accordi contrattuali tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento, e in relazione alla definizione di criteri per la valutazione e l'accreditamento degli enti in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016  (13) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. [Em. 43]

(34)

Poiché Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la competitività e le capacità dell'Unione in materia di cibersicurezza, ridurre la sua dipendenza digitale aumentando l'utilizzo di prodotti, processi e servizi di cibersicurezza sviluppati all'interno dell'Unione, mantenere e sviluppare le capacità tecnologiche e industriali dell'Unione in materia di cibersicurezza, aumentare la competitività del settore della sicurezza informatica dell'UE e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della dispersione delle limitate risorse e delle dimensioni dell'investimento necessario, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione a motivo della necessità di evitare inutili sovrapposizioni, contribuendo al raggiungimento di una massa critica e garantendo l'utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici, . Inoltre, solamente azioni a livello di Unione possono assicurare il massimo livello di cibersicurezza in tutti gli Stati membri e pertanto colmare le lacune in materia di sicurezza esistenti in alcuni Stati membri che creano carenze di sicurezza per tutta l'Unione. L'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 44]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI DEL CENTRO DI COMPETENZA E DELLA RETE

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento istituisce il Centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza (il «Centro di competenza») e la rete dei centri nazionali di coordinamento (la «rete»), oltre a stabilire le modalità di nomina dei centri nazionali di coordinamento e di istituzione della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza (la «comunità»). Il centro di competenza e la rete contribuiscono alla resilienza generale e alla sensibilizzazione nell'Unione nei confronti delle minacce della cibersicurezza, tenendo pienamente conto delle implicazioni sociali. [Em. 45]

2.   Il Centro di competenza contribuisce all'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX (14) e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX (15), in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico].

3.   Il Centro di competenza ha sede a [Bruxelles, Belgio]. [Em. 46]

4.   Il Centro di competenza ha personalità giuridica. In ogni Stato membro esso gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. [Em. 47]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«cibersicurezza»: protezione della l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e dei i sistemi informativi, dei i loro utenti e di altre le persone interessate dalle minacce informatiche; [Em. 48]

1 bis)

«difesa informatica» e «dimensione di difesa della sicurezza informatica»: una tecnologia di difesa informatica esclusivamente difensiva e reattiva volta a proteggere le infrastrutture critiche, le reti militari e i sistemi di informazione, i loro utenti e le persone interessate, contro le minacce informatiche, tra cui la consapevolezza situazionale, l'individuazione delle minacce e le scienze forensi digitali; [Em. 183]

2)

«prodotti e soluzioni processi per la cibersicurezza»: prodotti, servizi o processi TIC commerciali e non commerciali con la finalità specifica di proteggere i dati, la rete e i sistemi informativi, i loro utenti e le altre persone interessate dalle minacce informatiche; [Em. 49]

2 bis)

«minaccia informatica»: qualsiasi potenziale circostanza, evento o azione che potrebbe danneggiare, perturbare o avere un impatto negativo di altro tipo sulla rete e sui sistemi informativi, sui loro utenti e sulle persone interessate; [Em. 50]

3)

«autorità pubblica»: ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale, oppure ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche ai sensi della legislazione nazionale e dell'Unione , compresi incarichi specifici; [Em. 51]

4)

«Stato membro partecipante contribuente »: Stato membro che contribuisce finanziariamente di propria volontà ai costi amministrativi e operativi del Centro di competenza; [Em. 52]

4 bis)

«poli europei dell'innovazione digitale»: soggetto giuridico quale definito a norma del regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio  (16) . [Em. 53]

Articolo 3

Missione del Centro e della rete

1.   Il Centro di competenza e la rete aiutano l'Unione a:

a)

mantenere e sviluppare le capacità e le abilità tecnologiche, industriali , sociali, accademiche di ricerca in materia di cibersicurezza necessarie a tutelare il proprio mercato unico digitale e rafforzare la protezione dei dati dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni dell'Unione ; [Em. 54]

a bis)

accrescere la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture della rete e dei sistemi informativi, comprese le infrastrutture critiche, di Internet e degli hardware e software comunemente utilizzati nell'Unione; [Em. 55]

b)

aumentare la competitività nel settore della sicurezza informatica dell'UE e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell'Unione; [Emendamento non concernente la versione italiana]

b bis)

sensibilizzare in merito alle minacce alla cibersicurezza, alle relative ripercussioni e preoccupazioni sociali ed etiche e ridurre il divario di competenze in materia di cibersicurezza nell'Unione; [Em. 57]

b ter)

sviluppare la leadership dell'Unione nella cibersicurezza e garantire i più elevati standard di cibersicurezza in tutta l'Unione; [Em. 58]

b quater)

rafforzare la competitività e le capacità dell'Unione, riducendone la dipendenza digitale attraverso una maggiore diffusione di prodotti, processi e servizi di cibersicurezza sviluppati all'interno dell'Unione; [Em. 59]

b quinquies)

rafforzare la fiducia dei cittadini, dei consumatori e delle imprese nel mondo digitale e pertanto contribuire agli obiettivi della strategia per il mercato unico digitale; [Em. 60]

2.   Il Centro di competenza svolge i propri compiti, se del caso, in collaborazione con la rete dei centri nazionali di coordinamento e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza.

Articolo 4

Obiettivi e compiti del Centro

Il Centro di competenza ha i seguenti obiettivi e le seguenti funzioni:

1.

creare, gestire e agevolare e contribuire a coordinare l'attività della la rete dei centri nazionali di coordinamento («la rete») di cui all'articolo 6 e della la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza di cui all'articolo 8; [Em. 61]

2.

contribuire all'attuazione coordinare l'attuazione della parte relativa alla cibersicurezza del programma Europa digitale, istituito dal regolamento n. XXX (17) e, in particolare, delle azioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale] e del programma Orizzonte Europa, istituito dal regolamento n. XXX (18), in particolare dal pilastro II, sezione 2.2.6, dell'allegato I della decisione n. XXX relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione [n. di riferimento del programma specifico] e di altri programmi dell'UE [ove previsto dagli atti giuridici dell'Unione] e contribuire all'attuazione delle azioni finanziate dal Fondo europeo per la difesa istituito dal regolamento (UE) 2019/XXX ; [Em. 62]

3.

rafforzare la resilienza, le capacità, le conoscenze e le infrastrutture in materia di cibersicurezza al servizio della società, delle imprese, del settore pubblico e delle comunità della ricerca, attraverso lo svolgimento delle seguenti funzioni , tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi : [Em. 63]

a)

tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, acquisire e, potenziare tali infrastrutture rendere servizi e renderli funzionanti e disponibili le strutture del Centro di competenza e i servizi connessi in modo equo, aperto e trasparente per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, comprese in particolare le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca; [Em. 64]

b)

tenendo conto delle infrastrutture industriali e di ricerca d'avanguardia e dei relativi servizi nell'ambito della cibersicurezza, fornire assistenza ad altri enti, anche a livello finanziario, per acquisire e potenziare tali infrastrutture strutture e servizi e renderli funzionanti e disponibili per un'ampia gamma di utilizzatori del settore in tutta l'Unione, comprese in particolare le PMI, il settore pubblico, la comunità scientifica e quella della ricerca; [Em. 65]

b bis)

fornire sostegno finanziario e assistenza tecnica nel settore della cibersicurezza alle start-up, alle PMI, alle microimprese, alle associazioni, ai singoli esperti e ai progetti civic tech; [Em. 66]

b ter)

finanziare verifiche e i relativi miglioramenti dei codici di sicurezza del software per i progetti di software gratuiti e open source, comunemente utilizzati per le infrastrutture, i prodotti e i processi; [Em. 67]

c)

divulgare facilitare la condivisione delle conoscenze e fornire assistenza tecnica in tema di cibersicurezza all'industria e , tra gli altri, alla società civile, all'industria, alle autorità pubbliche, alla comunità accademica e della ricerca, in particolare promuovendo azioni volte ad agevolare l'accesso alle competenze disponibili presso la rete e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza con l'obiettivo di migliorare la resilienza informatica all'interno dell'Unione ; [Em. 68]

c bis)

promuovere il principio della «sicurezza fin dalla progettazione» nel processo di sviluppo, mantenimento, gestione e aggiornamento di infrastrutture, prodotti e servizi, sostenendo in particolare metodi di sviluppo sicuro all'avanguardia e opportuni test e controlli della sicurezza, compreso l'impegno del produttore o del fornitore di rendere disponibili aggiornamenti che pongano rimedio alle nuove vulnerabilità o minacce senza ritardi, anche oltre la durata prevista della vita di un prodotto, o di consentire a terzi di creare e fornire tali aggiornamenti; [Em. 69]

c ter)

fornire assistenza nell'ambito delle politiche a favore dei contributi del codice sorgente e il loro sviluppo, in particolare per le autorità pubbliche in cui sono utilizzati progetti di software gratuiti e open source; [Em. 70]

c quater)

riunire i portatori di interessi di industria, sindacati, mondo accademico, organizzazioni di ricerca ed enti pubblici al fine di garantire una cooperazione di lungo termine nello sviluppo e nell'attuazione di prodotti e processi per la cibersicurezza, comprese la messa in comune e la condivisione di risorse e informazioni relative a tali prodotti e processi, ove del caso; [Em. 71]

4.

contribuire a un'ampia implementazione dei prodotti e delle soluzioni processi sostenibili e all'avanguardia per la sicurezza informatica in tutti i settori economici, tutta l'Unione svolgendo le seguenti funzioni: [Em. 72]

a)

stimolare la ricerca e lo sviluppo nell'ambito della cibersicurezza e la diffusione di prodotti e soluzioni processi olistici per la sicurezza informatica dell'Unione lungo l'intero ciclo dell'innovazione presso , tra l'altro, le autorità pubbliche , l'industria i settori utilizzatori il mercato ; [Em. 73]

b)

assistere le autorità pubbliche, le industrie sul versante della domanda e altri utilizzatori nell'adozione nell'incrementare la resilienza attraverso l'adozione nell'integrazione delle soluzioni più recenti nel campo della l'integrazione di prodotti e processi all'avanguardia per la sicurezza informatica; [Em. 74]

c)

sostenere in particolare le autorità pubbliche nell'organizzazione dei loro appalti pubblici o condurre appalti per l'acquisizione di prodotti e soluzioni processi all'avanguardia per la sicurezza informatica a nome di autorità pubbliche , anche fornendo sostegno agli appalti pubblici, per aumentare la sicurezza e i benefici degli investimenti pubblici ; [Em. 75]

d)

fornire assistenza tecnica e finanziaria alle start-up e alle PMI nel settore della cibersicurezza affinché accedano , alle microimprese, agli esperti individuali, ai progetti di software libero e open source di uso comune e ai progetti di civic tech, per migliorare le competenze in materia di sicurezza informatica, accedere a mercati potenziali e attraggano opportunità di sviluppo e attrarre investimenti; [Em. 76]

5.

migliorare la comprensione della sicurezza informatica e, contribuire a ridurre i divari di competenze e innalzare il livello delle presenti nell'Unione in merito a tale settore operando come segue: [Em. 77]

-a)

sostenere, se del caso, la realizzazione dell'obiettivo specifico 4, competenze digitali avanzate, del programma Europa digitale in cooperazione con i centri europei per l'innovazione digitale; [Em. 78]

a)

promuovendo l'ulteriore sviluppo , la messa in comune e la condivisione delle competenze e delle capacità in materia di cibersicurezza a tutti i livelli di istruzione pertinenti, sostenendo l'obiettivo di raggiungere l'equilibrio di genere, facilitando un livello elevato comune di conoscenze in materia di cibersicurezza e contribuendo alla resilienza degli utenti e delle infrastrutture in tutta l'Unione in cooperazione con la rete e , se del caso insieme ad , allineandosi alle agenzie e  agli organi competenti dell'UE, tra cui l'ENISA; [Em. 79]

6.

contribuire al consolidamento della ricerca e dello sviluppo nel campo della cibersicurezza nell'Unione, attraverso:

a)

la fornitura di assistenza finanziaria a favore delle attività di ricerca nel settore della cibersicurezza seguendo un'agenda strategica un piano strategico pluriennale comune, industriale, tecnologica tecnologico e di ricerca , di cui all'articolo 13, che sia costantemente sottoposta sottoposto a valutazioni e a miglioramenti; [Em. 80]

b)

il sostegno alla ricerca su vasta scala e a progetti dimostrativi riguardanti le capacità tecnologiche di prossima generazione in materia di cibersicurezza, in collaborazione con l'industria , la comunità accademica e della ricerca, il settore pubblico e le autorità, comprese e con la rete e la comunità ; [Em. 81]

b bis)

la garanzia del rispetto dei diritti fondamentali e della condotta etica nei progetti di ricerca in materia di cibersicurezza sostenuti dal Centro di competenza; [Em. 82]

b ter)

il monitoraggio delle relazioni sulle vulnerabilità individuate dalla comunità e una divulgazione delle vulnerabilità nonché uno sviluppo di patch, correzioni e soluzioni e relativa distribuzione più agevoli; [Em. 83]

b quater)

il monitoraggio dei risultati della ricerca in materia di algoritmi di autoapprendimento utilizzati per le attività informatiche dolose, in collaborazione con l'ENISA e a sostegno dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/1148; [Em. 84]

b quinquies)

il sostegno alla ricerca nel settore della criminalità informatica; [Em. 85]

b sexies)

il sostegno alla ricerca e allo sviluppo di prodotti e processi che possono essere liberamente studiati, condivisi e sviluppati ulteriormente, in particolare nel settore di hardware e software verificati e verificabili, in stretta cooperazione con l'industria, la rete e la comunità; [Em. 86]

c)

il sostegno alla ricerca e all'innovazione per la standardizzazione formale e non formale e la certificazione della tecnologia della cibersicurezza , facendo riferimento ai lavori esistenti e, ove opportuno, in stretta cooperazione con le organizzazioni europee di normazione, gli enti di certificazione e l'ENISA ; [Em. 87]

c bis)

un sostegno particolare alle PMI facilitando il loro accesso a conoscenze e formazione tramite un accesso su misura ai risultati della ricerca e dello sviluppo, rafforzato dal Centro di competenza e dalla rete al fine di aumentare la competitività; [Em. 88]

7.

potenziare la cooperazione tra la sfera civile e quella relativa alla difesa per quanto concerne tecnologie e applicazioni a duplice uso nel campo della cibersicurezza, operando come segue , effettuando le seguenti operazioni, che devono consistere nella tecnologia, nelle applicazioni e nei servizi di difesa informatica reattiva e difensiva : [Em. 184]

a)

sostenendo gli Stati membri e i rappresentanti dell'industria e della ricerca per quanto riguarda la ricerca, lo sviluppo e l'implementazione;

b)

contribuendo alla cooperazione tra Stati membri grazie alla promozione dell'istruzione, della formazione e delle esercitazioni;

c)

riunendo i portatori di interesse, grazie alla promozione delle sinergie tra la ricerca e i mercati della cibersicurezza civile e per la difesa;

8.

potenziare le sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza in relazione al Fondo europeo per la difesa, effettuando le seguenti operazioni, che devono consistere nella tecnologia, nelle applicazioni e nei servizi di difesa informatica reattiva e difensiva : [Em. 185]

a)

fornendo consulenza, condividendo le conoscenze e agevolando la collaborazione fra i portatori di interessi;

b)

gestendo progetti multinazionali di ciberdifesa, qualora richiesto dagli Stati membri, agendo così da responsabile del progetto ai sensi del regolamento XXX [regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa].

b bis)

assistendo e fornendo consulenza alla Commissione per quanto riguarda l'attuazione del regolamento (UE) 2019/XXX [rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 come proposto dal COM(2016)0616]. [Em. 89]

8 bis.

contribuire agli sforzi dell'Unione intesi a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di cibersicurezza nei modi seguenti:

a)

agevolando la partecipazione del Centro di competenza alle conferenze internazionali e alle organizzazioni governative nonché il contributo alle organizzazioni internazionali di normazione;

b)

cooperando con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione internazionale. [Em. 90]

Articolo 5

Investimenti in infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni processi e relativo utilizzo [Em. 91]

1.   Qualora il Centro di competenza fornisca finanziamenti per infrastrutture, capacità, prodotti o soluzioni processi a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, sotto forma di appalto, sovvenzione o di premio, il piano di lavoro del Centro di competenza può specificare in particolare: [Em. 92]

a)

norme specifiche per disciplinare la gestione di un'infrastruttura o una capacità, tra cui, ove opportuno, l'affidamento di tale gestione a un soggetto ospitante sulla base di criteri definiti dal Centro di competenza; [Em. 93]

b)

norme per disciplinare l'accesso a un'infrastruttura o una capacità e il relativo utilizzo;

b bis)

norme specifiche per disciplinare le diverse fasi dell'attuazione; [Em. 94]

b ter)

che, per effetto del contributo dell'Unione, l'accesso sia il più aperto possibile e limitato nella misura del necessario e che sia possibile il riutilizzo; [Em. 95]

2.   Il Centro di competenza può essere responsabile dell'esecuzione generale di azioni congiunte pertinenti in materia di appalti, ivi compresi appalti pre-commerciali a nome di membri della rete, membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o terzi in rappresentanza degli utilizzatori di prodotti e soluzioni per la sicurezza informatica. A tale fine, il Centro di competenza può essere assistito da uno o più centri nazionali di coordinamento o , da membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o dai pertinenti poli europei dell'innovazione digitale . [Em. 96]

Articolo 6

Nomina dei centri nazionali di coordinamento

-1.     In ogni Stato membro è istituito un centro nazionale di coordinamento unico. [Em. 97]

1.   Entro il [data], ciascuno Stato membro nomina l'ente che agisce da centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento e ne informa la Commissione.

2.   Sulla base di una valutazione relativa alla conformità di tale ente ai criteri di cui al paragrafo 4, la Commissione adotta una decisione entro 6 mesi dalla data della nomina trasmessa dallo Stato membro, decisione con cui accredita l'ente in qualità di centro nazionale di coordinamento o respinge la nomina. L'elenco dei centri nazionali di coordinamento è pubblicato dalla Commissione.

3.   Gli Stati membri possono nominare in qualsiasi momento un nuovo ente come centro nazionale di coordinamento ai fini del presente regolamento. I paragrafi 1 e 2 si applicano alla nomina di qualsiasi nuovo ente.

4.   Il centro nazionale di coordinamento nominato deve essere in grado di sostenere il Centro di competenza e la rete nell'adempimento della loro missione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. I centri nazionali di coordinamento devono disporre di competenze tecnologiche in materia di cibersicurezza o devono potervi accedere direttamente, e devono essere in grado di interagire e coordinarsi efficacemente con l'industria, il settore pubblico, la comunità accademica e della ricerca e i cittadini. La Commissione rilascia orientamenti che precisano ulteriormente la procedura di valutazione e illustrano l'applicazione dei criteri. [Em. 98]

5.   Il rapporto tra il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento si basa su un accordo contrattuale standard sottoscritto dal Centro di competenza e da ciascuno dei centri nazionali di coordinamento. L'accordo stabilisce si compone della stessa serie di condizioni generali armonizzate che stabiliscono le norme che disciplinano il rapporto e la divisione dei compiti tra il Centro di competenza e ciascun centro nazionale di coordinamento , nonché di condizioni speciali indirizzate in particolare al centro nazionale di coordinamento . [Em. 99]

5 bis.     La commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 bis, al fine di integrare il presente regolamento definendo le condizioni generali armonizzate degli accordi contrattuali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, incluso il loro formato. [Em. 100]

6.   La rete dei centri nazionali di coordinamento è composta da tutti i centri nazionali di coordinamento nominati dagli Stati membri.

Articolo 7

Funzioni dei centri nazionali di coordinamento

1.   I centri nazionali di coordinamento hanno le seguenti funzioni:

a)

sostenere il Centro di competenza nel conseguimento dei suoi obiettivi e, in particolare, nell'istituzione e nel coordinamento della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza; [Em. 101]

b)

promuovere, incoraggiare e agevolare la partecipazione ai progetti transfrontalieri della società civile, dell'industria , in particolare delle start-up e delle PMI, della comunità accademica e della ricerca, e di altri attori a livello di Stati membri; [Em. 102]

b bis)

in cooperazione con altri organismi con compiti analoghi, fungere da sportello unico per i prodotti e i processi di cibersicurezza finanziati da altri programmi dell'Unione, quali InvestEU o il programma per il mercato unico, in particolare per le PMI; [Em. 103]

c)

contribuire, assieme al Centro di competenza, all'individuazione e al superamento di problemi industriali specifici per settore in materia di cibersicurezza; [Em. 104]

c bis)

cooperare strettamente con le organizzazioni nazionali di normazione per promuovere l'adozione delle norme esistenti e coinvolgere tutti i pertinenti portatori di interessi, in particolare le PMI, nell'elaborazione di nuove norme; [Em. 105]

d)

agire da punto di contatto a livello nazionale per la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e il Centro di competenza;

e)

cercare di creare sinergie con attività pertinenti a livello nazionale, regionale e  locale ; [Em. 106]

f)

attuare azioni specifiche per le quali il Centro di competenza ha concesso sovvenzioni, anche attraverso la fornitura di sostegno finanziario a terzi, a norma dell'articolo 204 del regolamento XXX [il nuovo regolamento finanziario], alle condizioni specificate nelle convenzioni di sovvenzione pertinenti;

f bis)

promuovere e diffondere piani formativi minimi comuni in materia di cibersicurezza, in cooperazione con gli organismi competenti negli Stati membri; [Em. 107]

g)

promuovere e divulgare i risultati dell'attività della rete, della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza e del Centro di competenza a livello nazionale, regionale o  locale ; [Em. 108]

h)

valutare le richieste di adesione alla comunità delle competenze in materia di cibersicurezza da parte di enti e individui situati nello stesso Stato membro del Centro di coordinamento. [Em. 109]

2.   Ai fini della lettera f), il sostegno finanziario a terzi può essere fornito sotto una qualsiasi delle forme specificate all'articolo 125 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario], anche sotto forma di somme forfettarie.

3.   I centri nazionali di coordinamento possono ricevere una sovvenzione dall'Unione a norma dell'articolo 195, lettera d), del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario] in relazione all'espletamento delle funzioni stabilite dal presente articolo.

4.   Se del caso, i centri nazionali di coordinamento cooperano mediante la rete e con i poli europei dell'innovazione digitale competenti al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), e) e g). [Em. 110]

Articolo 8

La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza

1.   La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza contribuisce alla missione del Centro di competenza di cui all'articolo 3, consolidando , mettendo in comune, condividendo e divulgando le competenze in tema di sicurezza informatica in tutta l'Unione e mettendo a disposizione competenze tecniche . [Em. 111]

2.   La comunità delle competenze in materia di cibersicurezza è costituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo di lucro dalla società civile, dall'industria, sia sul fronte della domanda che dell'offerta, comprese le PMI, dalla comunità accademica e della ricerca, da associazioni di utenti, esperti individuali , pertinenti organizzazioni europee di normazione , nonché da altre associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occupano di questioni operative e tecniche nel settore della cibersicurezza . Riunisce i principali portatori di interessi per quanto concerne le capacità e competenze tecnologiche e, industriali , accademiche, di ricerca e sociali in materia di cibersicurezza nell'Unione, coinvolgendo i centri nazionali di coordinamento , i poli europei dell'innovazione digitale e le istituzioni e gli organismi competenti dell'Unione europea conformemente all'articolo 10 del presente regolamento . [Em. 112]

3.   Solo enti istituiti e individui residenti all'interno dell'Unione , dello spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) possono essere accreditati in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Essi I richiedenti sono tenuti a dimostrare di possedere poter fornire competenze relative alla cibersicurezza in merito ad almeno uno dei seguenti ambiti: [Em. 113]

a)

attività accademica o ricerca; [Em. 114]

b)

sviluppo industriale;

c)

formazione e istruzione;

c bis)

etica; [Em. 115]

c ter)

normazione e specifiche formali e tecniche. [Em. 116]

4.   Il Centro di competenza accredita enti istituiti a norma del diritto nazionale o individui quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo una valutazione armonizzata effettuata dal Centro di competenza, il centro nazionale di coordinamento dello Stato membro in cui l'ente è istituito o l'individuo è residente , con la quale si verifica se l'ente o l'individuo soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo o il centro nazionale di coordinamento pertinente ritengono che l'ente o l'individuo non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario]. I centri nazionali di coordinamento degli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi nella comunità, stimolando attivamente la partecipazione delle categorie, segnatamente le PMI, e dei gruppi di individui sottorappresentati. [Em. 117]

4 bis.     La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 bis, al fine di integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in base ai quali sono selezionati i richiedenti, e le procedure per la valutazione e l'accreditamento degli enti che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 4 del presente articolo. [Em. 118]

5.   Il Centro di competenza accredita organismi, agenzie e uffici competenti dell'Unione quali membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza dopo aver valutato se l'ente soddisfa o meno i criteri di cui al paragrafo 3. Un accreditamento non è limitato nel tempo, ma può essere revocato in qualsiasi momento dal Centro di competenza se quest'ultimo ritiene che l'ente non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 3 o rientri nel campo di applicazione delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 136 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

6.   I rappresentanti della Commissione possono partecipare ai lavori della comunità.

Articolo 9

Funzioni dei membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza

I membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza:

1)

assistono il Centro di competenza nel conseguimento della missione e degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 e, a tale fine, operano a stretto contatto con il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento pertinenti;

2)

partecipano ad attività promosse dal Centro di competenza e dai centri nazionali di coordinamento;

3)

se del caso, partecipano ai gruppi di lavoro istituiti dal consiglio di direzione del Centro di competenza per svolgere attività specifiche previste dal piano di lavoro del Centro di competenza;

4)

se del caso, assistono il Centro di competenza e i centri nazionali di coordinamento nella promozione di progetti specifici;

5)

promuovono e divulgano i risultati pertinenti delle attività e dei progetti svolti nell'ambito della comunità;

5 bis)

sostengono il Centro di competenza segnalando e divulgando le vulnerabilità, contribuendo a mitigarle e fornendo consulenza su come ridurre tali vulnerabilità, anche attraverso la certificazione nel quadro dei sistemi adottati in conformità del regolamento (UE) 2019/XXX [regolamento sulla cibersicurezza]. [Em. 119]

Articolo 10

Cooperazione del Centro di competenza con istituzioni, organismi, uffici e agenzie dell'Unione

1.    Al fine di assicurare coerenza e complementarità, il Centro di competenza coopera con istituzioni, organismi, uffici e agenzie pertinenti dell'Unione, tra cui l' ENISA , la squadra di pronto intervento informatico (CERT-EU), il Servizio europeo per l'azione esterna, il Centro comune di ricerca della Commissione, l'Agenzia esecutiva per la ricerca, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti, i pertinenti poli europei dell'innovazione digitale, il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e l'Agenzia europea per la difesa , per quanto concerne progetti, servizi e competenze a duplice uso . [Em. 120]

2.   Tale cooperazione si svolge nel quadro di accordi di lavoro che vengono sottoposti all' adottati dal consiglio di direzione previa approvazione preventiva della Commissione. [Em. 121]

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI COMPETENZA

Articolo 11

Membri e struttura

1.   I membri del Centro di competenza sono l'Unione, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati membri.

2.   La struttura del Centro di competenza comprende:

a)

un consiglio di direzione, che svolge le funzioni di cui all'articolo 13;

b)

un direttore esecutivo, che svolge le funzioni di cui all'articolo 16;

c)

un consiglio consultivo industriale e scientifico, che svolge le funzioni di cui all'articolo 20.

SEZIONE I

CONSIGLIO DI DIREZIONE

Articolo 12

Composizione del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro , da un rappresentante nominato dal Parlamento europeo in qualità di osservatore e da cinque quattro rappresentanti della Commissione, a nome dell'Unione , al fine di conseguire l'equilibrio di genere tra i membri del consiglio di direzione e i loro supplenti . [Em. 122]

2.   Ciascun membro del consiglio di direzione ha un supplente che lo rappresenta in sua assenza.

3.   I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in campo tecnologico materia di cibersicurezza e delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. La Commissione e gli Stati membri si sforzano di limitare l'avvicendamento dei loro rappresentanti nel consiglio di direzione, al fine di assicurarne la continuità dei lavori. La Commissione e gli Stati membri mirano a conseguire una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne nel consiglio di direzione. [Em. 123]

4.   La durata del mandato dei membri del consiglio di direzione e dei loro supplenti è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.

5.   I membri del consiglio di direzione agiscono nell'interesse del Centro di competenza, salvaguardandone gli obiettivi e la missione, l'identità, l'autonomia e la coerenza in modo indipendente e trasparente.

6.   La Commissione Il consiglio di direzione può invitare osservatori, fra cui rappresentanti di organismi, uffici e agenzie dell'Unione e membri della comunità , a partecipare alle riunioni del consiglio di direzione. [Em. 124]

7.   L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) è un osservatore permanente e il consiglio consultivo industriale e scientifico sono osservatori permanenti nel consiglio di direzione , con un ruolo consultivo senza diritti di voto. Il consiglio di direzione tiene nella massima considerazione i pareri espressi dagli osservatori permanenti . [Em. 125]

Articolo 13

Funzioni del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione assume la responsabilità generale dell'orientamento strategico e dell'operato del Centro di competenza e sovrintende alle sue attività.

2.   Il consiglio di direzione adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento prevede procedure specifiche per individuare ed evitare i conflitti di interessi e garantire la riservatezza di tutte le informazioni sensibili.

3.   Il consiglio di direzione prende le decisioni strategiche necessarie, in particolare:

a)

adotta un piano strategico pluriennale, in cui sono indicate le principali priorità e iniziative previste dal Centro di competenza, compresa una stima del fabbisogno finanziario e delle fonti di finanziamento , tenendo conto della consulenza fornita dall'ENISA ; [Em. 126]

b)

adotta il piano di lavoro, i conti e il bilancio annuali, nonché la relazione di attività annuale del Centro di competenza, sulla base di una proposta del direttore esecutivo , tenendo conto della consulenza fornita dall'ENISA ; [Em. 127]

c)

adotta il regolamento finanziario specifico del Centro di competenza, conformemente all'[articolo 70 del regolamento finanziario];

d)

adotta una procedura di nomina del direttore esecutivo;

e)

adotta i criteri e le procedure di valutazione e accreditamento degli enti in qualità di membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza; [Em. 128]

e bis)

adotta gli accordi di lavoro di cui all'articolo 10, paragrafo 2; [Em. 129]

f)

nomina il direttore esecutivo, lo destituisce, ne proroga il mandato, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato; nomina il contabile;

g)

adotta il bilancio annuale del Centro di competenza, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno;

g bis)

adotta norme di trasparenza per il Centro di competenza; [Em. 130]

h)

adotta norme in materia di conflitto di interessi;

i)

istituisce gruppi di lavoro comprendenti membri della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza , tenendo conto dei pareri espressi dagli osservatori permanenti ; [Em. 131]

j)

nomina membri del consiglio consultivo industriale e scientifico;

k)

istituisce una funzione di revisione contabile a norma del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (19);

l)

promuove il la cooperazione del Centro di competenza su scala mondiale, in modo da renderlo più attrattivo e da farne un organismo di eccellenza a livello mondiale nel settore della cibersicurezza con attori globali ; [Em. 132]

m)

definisce la strategia di comunicazione del Centro di competenza, su raccomandazione del direttore esecutivo;

n)

è responsabile del monitoraggio dell'adeguatezza del seguito dato alle conclusioni delle valutazioni retrospettive;

o)

se del caso, adotta modalità di applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 31, paragrafo 3;

p)

se del caso, adotta regole per il distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza e per il ricorso a tirocinanti conformemente all'articolo 32, paragrafo 2;

q)

adotta norme di sicurezza per il Centro di competenza;

r)

adotta una strategia antifrode e anticorruzione , proporzionata ai rischi di frode e corruzione , tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare, e adotta misure globali per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione conformemente alla legislazione dell'Unione applicabile ; [Em. 133]

s)

adotta la un'ampia definizione dei contributi finanziari degli Stati membri e una metodologia per il calcolo del contributo finanziario dell'importo dei contributi volontari degli Stati membri che possono essere ritenuti contributi finanziari in base a tale definizione. Tale calcolo è eseguito alla fine di ogni esercizio finanziario ; [Em. 134]

t)

è responsabile di tutti i compiti non espressamente attribuiti a un particolare organo del Centro di competenza; può assegnare tali compiti a qualsiasi organo del Centro di competenza.

Articolo 14

Presidente e riunioni del consiglio di direzione

1.   Il consiglio di direzione elegge un presidente e un vicepresidente tra i membri con diritto di voto, per un periodo di due anni , al fine di conseguire l'equilibrio di genere . Il mandato del presidente e del vicepresidente può essere prorogato una sola volta, previa decisione del consiglio di direzione. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di direzione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di svolgere i propri compiti. Il presidente partecipa al voto. [Em. 135]

2.   Il consiglio di direzione tiene riunioni ordinarie almeno tre volte all'anno. Può convocare riunioni straordinarie su richiesta della Commissione, su richiesta di un terzo di tutti i suoi membri oppure su richiesta del presidente o del direttore esecutivo nell'esercizio delle sue funzioni.

3.   Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, salvo diversa decisione del consiglio di direzione, ma non ha diritto di voto. Il consiglio di direzione può invitare, a sua discrezione, altre persone ad assistere alle proprie riunioni in veste di osservatori. [Em. 136]

4.   Su invito del presidente, i membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di direzione. [Em. 137]

5.   I membri del consiglio di direzione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.

6.   Il Centro di competenza provvede alle funzioni di segretariato del consiglio di direzione.

Articolo 15

Modalità di voto del consiglio di direzione

1.   L'Unione detiene il 50 % dei diritti di voto. I diritti di voto dell'Unione sono indivisibili.

2.   Ogni Stato membro partecipante dispone di un voto.

3.   Il consiglio di direzione delibera a maggioranza di almeno il 75 % dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresentanza di almeno il 75 % dei contributi finanziari complessivi al Centro di competenza. Il contributo finanziario sarà calcolato in base alle previsioni di spesa proposte dagli Stati membri di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), e alla relazione sul valore dei contributi degli Stati membri partecipanti di cui all'articolo 22, paragrafo 5.

4.   Solo i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipanti hanno diritto di voto.

5.   Il presidente partecipa al voto. [Em. 138]

Articolo 15 bis

Modalità di voto del consiglio di direzione

1.     Le decisioni soggette a votazione possono riguardare:

a)

governance e organizzazione del Centro di competenza e della rete;

b)

assegnazione del bilancio al Centro di competenza e alla rete;

c)

azioni congiunte di più Stati membri, eventualmente integrate dal bilancio dell'Unione a seguito della decisione in conformità della lettera b).

2.     Il consiglio di direzione adotta le proprie decisioni sulla base di almeno il 75 % dei voti di tutti i membri. I diritti di voto dell'Unione sono rappresentati dalla Commissione e sono indivisibili.

3.     Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettera a), ciascuno Stato membro è rappresentato e gode degli stessi diritti di voto. Per i restanti voti disponibili fino al 100 %, l'Unione dovrebbe detenere almeno il 50 % dei diritti di voto corrispondenti al suo contributo finanziario.

4.     Per le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere b) o c), o qualsiasi altra decisione che non rientra in un'altra categoria del paragrafo 1, l'Unione detiene almeno il 50 % dei diritti di voto corrispondenti al suo contributo finanziario. Solo gli Stati membri contributori hanno diritto di voto, che corrisponde al loro contributo finanziario.

5.     Qualora sia stato eletto tra i rappresentanti degli Stati membri, il presidente partecipa al voto in qualità di rappresentante del suo Stato membro. [Em. 139]

SEZIONE II

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 16

Nomina, destituzione o proroga del mandato del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è una persona in possesso di un'esperienza specifica e che gode di un'elevata reputazione nei settori in cui opera il Centro di competenza.

2.   Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo del Centro di competenza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.

3.   Il consiglio di direzione nomina il direttore esecutivo scegliendolo da una rosa di candidati proposta dalla Commissione , tra cui figurino le candidature avanzate dagli Stati membri volte a conseguire l'equilibrio di genere , in esito a una procedura di selezione aperta, trasparente e non discriminatoria . [Em. 140]

4.   Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, il Centro di competenza è rappresentato dal presidente del consiglio di direzione.

5.   La durata del mandato del direttore esecutivo è di quattro cinque anni. Entro la fine di tale periodo, la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri del Centro di competenza. [Em. 141]

6.   Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 5, il consiglio di direzione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di quattro cinque anni. [Em. 142]

7.   Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.

8.   Il direttore esecutivo è rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di direzione, che agisce su proposta dei suoi membri o su proposta della Commissione. [Em. 143]

Articolo 17

Funzioni del direttore esecutivo

1.   Il direttore esecutivo è incaricato delle operazioni e della gestione quotidiana del Centro di competenza, di cui è il rappresentante legale. Il direttore esecutivo è responsabile dinanzi al consiglio di direzione e svolge le proprie funzioni in assoluta indipendenza nell'ambito delle proprie competenze.

2.   Il direttore esecutivo svolge in particolare i seguenti compiti in modo indipendente:

a)

attua le decisioni adottate dal consiglio di direzione;

b)

sostiene il consiglio di direzione nel suo lavoro, provvede al segretariato per le sue riunioni e fornisce tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni;

c)

dopo essersi consultato con il consiglio di direzione , con il consiglio consultivo industriale e scientifico, con l'ENISA e con la Commissione, prepara il progetto di piano strategico pluriennale e il progetto di piano di lavoro annuale del Centro di competenza e li presenta per l'adozione al consiglio di direzione, specificando l'oggetto degli inviti a presentare proposte, degli inviti a manifestare interesse e dei bandi di gara necessari per attuare il piano di lavoro e le corrispondenti previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e dalla Commissione; [Em. 144]

d)

prepara il progetto di bilancio annuale, compresa la tabella dell'organico con l'indicazione del numero di agenti temporanei per gruppo di funzioni e per grado, nonché del numero di agenti contrattuali e di esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, e lo presenta per l'adozione al consiglio di direzione;

e)

attua il piano di lavoro e riferisce al consiglio di direzione in merito;

f)

prepara il progetto di relazione annuale di attività del Centro di competenza, comprensivo delle informazioni sulle spese relative;

g)

garantisce l'attuazione di procedure efficaci di monitoraggio e valutazione delle prestazioni del Centro di competenza;

h)

predispone un piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni retrospettive e per riferire ogni due anni alla Commissione e al Parlamento europeo sui progressi compiuti; [Em. 145]

i)

prepara, negozia e conclude gli accordi con i centri nazionali di coordinamento;

j)

è incaricato delle questioni amministrative, finanziarie e del personale, compresa l'esecuzione del bilancio del Centro di competenza, tenendo in debito conto i pareri ricevuti dalla funzione di revisione contabile nei limiti della delega conferitagli dal consiglio di direzione;

k)

approva e gestisce la pubblicazione degli inviti a presentare proposte, conformemente al programma di lavoro, e gestisce le convenzioni e le decisioni di sovvenzione;

l)

approva , previa consultazione del consiglio consultivo industriale e scientifico e dell'ENISA, l'elenco delle azioni selezionate per il finanziamento sulla base della graduatoria stilata da un gruppo di esperti indipendenti; [Em. 146];

m)

approva e gestisce la pubblicazione dei bandi di gara, conformemente al programma di lavoro, e gestisce i contratti;

n)

approva le offerte selezionate ai fini di finanziamento;

o)

sottopone il progetto di bilancio e di conti annuali alla funzione di revisione contabile e, successivamente, al consiglio di direzione;

p)

assicura lo svolgimento della valutazione e della gestione dei rischi;

q)

firma le singole convenzioni e decisioni di sovvenzione e i singoli contratti di sovvenzione;

r)

firma i contratti di appalto;

s)

predispone un piano d'azione a seguito delle conclusioni delle relazioni di revisione contabile interne ed esterne e delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e riferisce due volte l'anno sui progressi compiuti alla Commissione e  al Parlamento europeo e periodicamente al consiglio di direzione; [Em. 147]

t)

predispone il progetto della regolamentazione finanziaria applicabile al Centro di competenza;

u)

istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e ne assicura il funzionamento; riferisce al consiglio di direzione ogni modifica sostanziale dello stesso;

v)

garantisce un'efficace comunicazione con le istituzioni dell'Unione e riferisce su invito del Parlamento europeo e del Consiglio ; [Em. 148]

w)

prende ogni altro provvedimento necessario per valutare i progressi realizzati dal Centro di competenza nel perseguimento della sua missione e dei suoi obiettivi enunciati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento;

x)

svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di direzione.

SEZIONE III

CONSIGLIO CONSULTIVO INDUSTRIALE E SCIENTIFICO

Articolo 18

Composizione del consiglio consultivo industriale e scientifico

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico è composto da un massimo di 16 25 membri. Il consiglio di direzione nomina i membri tra i rappresentanti degli enti della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza o i suoi singoli membri. Sono ammissibili soltanto i rappresentanti di entità non controllate da un paese terzo o da un ente di un paese terzo, ad eccezione dei paesi SEE ed EFTA. La nomina avviene in conformità di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. La composizione del consiglio di amministrazione mira a conseguire l'equilibrio di genere e include una rappresentanza equilibrata dei portatori di interesse dell'industria, della comunità accademica e della società civile . [Em. 149]

2.   I membri del consiglio consultivo industriale e scientifico possiedono competenze nella ricerca, nello sviluppo industriale, nei servizi professionali in materia nell'offerta, realizzazione o impiego di cibersicurezza servizi in merito alla loro diffusione prodotti professionali in materia di cibersicurezza . I requisiti inerenti a tali competenze sono ulteriormente specificati dal consiglio di direzione. [Em. 150]

3.   Le procedure relative alla nomina dei membri del consiglio di direzione e al funzionamento del consiglio consultivo sono specificate nel regolamento interno del Centro di competenza e sono rese pubbliche.

4.   La durata del mandato dei membri del consiglio consultivo industriale e scientifico è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.

5.   Possono far Sono invitati a prendere parte del al consiglio consultivo industriale e scientifico, e  a fornire il loro supporto ai lavori, rappresentanti della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ENISA. Il consiglio può invitare, caso per caso, rappresentanti supplementari della Comunità in qualità di osservatori, consulenti o esperti, a seconda dei casi. [Em. 151]

Articolo 19

Funzionamento del consiglio consultivo industriale e scientifico

1.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico si riunisce almeno due tre volte l'anno. [Em. 152]

2.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce al consiglio di direzione il proprio parere suggerimenti in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su questioni specifiche inerenti all'attività del Centro di competenza ogniqualvolta tali questioni rientrino tra i compiti e gli ambiti di competenza di cui all'articolo 20 , ove necessario con il coordinamento generale di uno o più membri del consiglio consultivo industriale e scientifico. [Em. 153]

3.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico elegge il proprio presidente.

4.   Il consiglio consultivo industriale e scientifico adotta il proprio regolamento interno, che prevede anche la designazione dei rappresentanti del gruppo consultivo e la durata della loro nomina.

Articolo 20

Funzioni del consiglio consultivo industriale e scientifico

Il consiglio consultivo industriale e scientifico fornisce regolarmente consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgimento delle sue attività e: [Em. 154]

1)

fornisce al direttore esecutivo e al consiglio di direzione consulenza strategica e il proprio contributo per l'attuazione da parte del centro di competenza nonché per l'orientamento e il funzionamento dello stesso in ambito industriale e scientifico e per la redazione del piano di lavoro e del piano strategico pluriennale entro i termini fissati dal consiglio di direzione; [Em. 155]

1 bis)

fornisce consulenza al consiglio di direzione in merito all'istituzione di gruppi di lavoro su specifiche questioni pertinenti per l'attività del Centro di competenza; [Em. 156]

2)

organizza consultazioni pubbliche aperte a tutti i portatori di interessi pubblici e privati del settore della cibersicurezza, al fine di raccogliere indicazioni per la consulenza strategica di cui al paragrafo 1;

3)

promuove e raccoglie informazioni sul piano di lavoro e sul piano strategico pluriennale del Centro di competenza e offre consulenza al consiglio di direzione su come migliorare l'orientamento e il funzionamento strategici del Centro di competenza . [Em. 157]

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 21

Contributo finanziario dell'Unione

1.   Il contributo dell'Unione al Centro di competenza a copertura delle spese amministrative e dei costi operativi comprende:

a)

1 981 668 000 EUR 1 780 954 875 EUR a prezzi 2018 (1 981 668 000 EUR a prezzi correnti) dal programma Europa digitale, di cui fino a  21 385 465 EUR a prezzi 2018 ( 23 746 000 EUR a prezzi correnti per le spese amministrative; [Em. 158]

b)

un importo proveniente dal programma Orizzonte Europa, anche a copertura delle spese amministrative, che deve essere determinato tenendo conto del processo di pianificazione strategica da svolgersi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento XXX [regolamento su Orizzonte Europa];

b bis)

un importo proveniente dal Fondo europeo per la difesa per gli interventi del Centro di competenza legati al settore della difesa, anche per i relativi costi amministrativi, quali i costi che potrebbe sostenere il Centro di competenza nello svolgimento della sua funzione di responsabile di progetto nel quadro del Fondo europeo per la difesa. [Em. 159]

2.   Il contributo massimo dell'Unione per le spese amministrative è prelevato dagli stanziamenti del bilancio generale dell'Unione assegnati al [programma Europa digitale], al programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa, stabilito dalla decisione XXX , al Fondo europeo per la difesa e ad altri programmi e progetti che rientrano nell'ambito di attività del Centro di competenza o della rete . [Em. 160]

3.   Il Centro di competenza attua azioni relative alla cibersicurezza del [programma Europa digitale] e del [programma Orizzonte Europa] a norma dell'articolo 62, lettera c), punto iv), del regolamento (UE, Euratom) XXX (20) [il regolamento finanziario].

4.   Il contributo finanziario dell'Unione proveniente dal programma Europa digitale e dal programma Orizzonte Europa non copre le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 8, lettera b). Esse possono essere coperte dai contributi finanziari provenienti dal Fondo europeo per la difesa. [Em. 161]

Articolo 22

Contributi degli Stati membri partecipanti

1.   Gli Stati membri partecipanti apportano ai costi operativi e alle spese amministrative del Centro di competenza un contributo complessivo almeno pari agli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del presente regolamento.

2.   Ai fini della valutazione dei contributi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, e al paragrafo 3, lettera b), punto ii), i costi sono determinati secondo le prassi contabili abitualmente seguite dagli Stati membri interessati, le norme contabili applicabili dello Stato membro, le norme contabili internazionali e i principi internazionali di informativa finanziaria. I costi sono certificati da un revisore indipendente esterno nominato dallo Stato membro interessato. Il metodo di valutazione può essere verificato dal Centro di competenza in caso di dubbi sulla certificazione.

3.   Se uno degli Stati membri partecipanti non adempie ai suoi impegni per quanto riguarda il contributo finanziario, il direttore esecutivo lo richiama per iscritto mediante notifica e fissa un termine ragionevole entro il quale ovviare all'inadempienza. Se lo Stato interessato non pone rimedio alla situazione entro il termine stabilito, il direttore esecutivo convoca una riunione del consiglio di direzione per decidere se revocare il diritto di voto allo Stato membro inadempiente o applicare altre misure fino a quando il membro non avrà adempiuto ai suoi obblighi. I diritti di voto dello Stato membro inadempiente sono sospesi finché non verrà posto rimedio all'inadempimento dei suoi impegni.

4.   La Commissione può annullare, ridurre proporzionalmente o sospendere il contributo finanziario dell'Unione al Centro di competenza qualora lo Stato membro partecipante non versi i contributi di cui al paragrafo 1 o li versi solo parzialmente. L'annullamento, la riduzione o la sospensione del contributo finanziario dell'Unione da parte della Commissione è proporzionato, in termini di importo e di tempi, all'annullamento, alla riduzione o alla sospensione dei contributi degli Stati membri. [Em. 162]

5.   Gli Stati membri partecipanti riferiscono al consiglio di direzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, in merito al valore dei contributi di cui al paragrafo 1 versati in ciascuno dei precedenti esercizi finanziari.

Articolo 23

Costi e risorse del Centro di competenza

1.   Il Centro di competenza è finanziato congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri mediante contributi finanziari versati ratealmente e contributi corrispondenti ai costi sostenuti dai centri nazionali di coordinamento e dai beneficiari per la realizzazione delle azioni, qualora non rimborsati dal Centro di competenza.

2.   Le spese amministrative del Centro di competenza non devono superare [numero] EUR e devono essere coperte da contributi finanziari divisi equamente su base annua tra l'Unione e gli Stati membri partecipanti. Qualora una parte del contributo destinato a coprire le spese amministrative non sia utilizzata, può essere resa disponibile per coprire i costi operativi del Centro di competenza.

3.   I costi operativi del Centro di competenza sono coperti mediante:

a)

il contributo finanziario dell'Unione;

b)

contributi degli Stati membri partecipanti sotto forma di:

i)

contributi finanziari; e

ii)

se del caso, contributi in natura da parte degli Stati membri, corrispondenti ai costi sostenuti dai centri nazionali di coordinamento e dai beneficiari per la realizzazione di azioni indirette, al netto del contributo del Centro di competenza e di qualsiasi altro eventuale contributo dell'Unione a copertura degli stessi costi.

4.   Le risorse del Centro di competenza iscritte a bilancio si compongono dei seguenti contributi:

a)

contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri partecipanti a copertura delle spese amministrative; [Em. 163]

b)

contributi finanziari dell'Unione e degli Stati membri partecipanti a copertura dei costi operativi; [Em. 164]

c)

eventuali entrate generate dal Centro di competenza;

d)

eventuali altri contributi finanziari, risorse ed entrate.

5.   Gli interessi maturati dai contributi versati al Centro di competenza dagli Stati membri partecipanti sono considerati un'entrata del Centro.

6.   Tutte le risorse del Centro di competenza e le sue attività sono finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 4.

7.   Il Centro di competenza è proprietario di tutti gli attivi che genera o che gli sono trasferiti ai fini della realizzazione dei suoi obiettivi.

8.   Le eventuali eccedenze rispetto alle spese non sono ridistribuite ai membri partecipanti del Centro di competenza, salvo in caso di scioglimento del Centro stesso.

8 bis.     Il Centro di competenza coopera strettamente con altre istituzioni, agenzie e organismi dell'Unione per trarre beneficio delle sinergie e, ove del caso, ridurre le spese amministrative. [Em. 165]

Articolo 24

Impegni finanziari

Gli impegni finanziari del Centro di competenza non superano l'importo delle risorse finanziarie disponibili o imputate al suo bilancio dai suoi membri.

Articolo 25

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1o gennaio e si chiude il 31 dicembre.

Articolo 26

Formazione del bilancio

1.   Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro di competenza per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di direzione, corredato di un progetto di tabella dell'organico. Le entrate e le spese risultano in pareggio. Le spese del Centro di competenza comprendono le spese amministrative, infrastrutturali, di esercizio e per il personale. Le spese amministrative sono ridotte al minimo.

2.   Ogni anno il consiglio di direzione elabora, sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese di cui al paragrafo 1, lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Centro di competenza per l'esercizio finanziario successivo.

3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di direzione invia alla Commissione lo stato di previsione di cui al paragrafo 2, come parte integrante del progetto di documento unico di programmazione.

4.   Sulla base di tale stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo del contributo a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio dell'Unione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente agli articoli 313 e 314 del TFUE.

5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo destinato al Centro di competenza.

6.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell'organico del Centro di competenza.

7.   Insieme al piano di lavoro, il consiglio di direzione adotta il bilancio del Centro. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, il consiglio di direzione modifica il bilancio e il piano di lavoro del Centro di competenza per conformarli al bilancio generale dell'Unione.

Articolo 27

Rendicontazione e discarico del Centro di competenza

La rendicontazione provvisoria e definitiva e il discarico del Centro di competenza seguono le regole e il calendario del regolamento finanziario e delle sue norme finanziarie adottate conformemente all'articolo 29.

Articolo 28

Relazioni operative e finanziarie

1.   Il direttore esecutivo riferisce annualmente al consiglio di direzione in merito all'espletamento delle sue funzioni conformemente al regolamento finanziario del Centro di competenza.

2.   Entro due mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario, il direttore esecutivo sottopone all'approvazione del consiglio di direzione una relazione annuale di attività sui progressi compiuti dal Centro di competenza nell'anno civile precedente, in particolare in riferimento al piano di lavoro relativo a quell'anno. Tale relazione include, tra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:

a)

le azioni operative svolte e le spese corrispondenti;

b)

le azioni presentate, suddivise per tipologia di partecipanti, comprese le PMI, e per Stato membro;

c)

le azioni selezionate per il finanziamento, suddivise per tipologia di partecipanti, comprese le PMI, e per Stato membro nonché l'indicazione del contributo erogato dal Centro di competenza ai singoli partecipanti e alle singole azioni;

d)

i progressi ottenuti verso il raggiungimento degli obiettivi enunciati all'articolo 4 e le proposte di ulteriori azioni necessarie per conseguirli.

3.   Una volta approvata dal consiglio di direzione, la relazione annuale di attività è resa pubblica.

Articolo 29

Regolamento finanziario

Il Centro di competenza adotta il proprio regolamento finanziario a norma dell'articolo 70 del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario].

Articolo 30

Tutela degli interessi finanziari

1.   Il Centro di competenza adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli regolari ed efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. [Em. 166]

2.   Il Centro di competenza accorda al personale della Commissione e alle altre persone da essa autorizzate, nonché alla Corte dei conti, l'accesso ai propri siti e locali, nonché a tutte le informazioni, anche in formato elettronico, necessarie per effettuare i controlli.

3.   L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, conformemente alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (21) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o a contratti finanziati, direttamente o indirettamente, conformemente al presente regolamento.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, i contratti e le convenzioni di sovvenzione derivanti dall'attuazione del presente regolamento contengono disposizioni che autorizzano espressamente la Commissione, il Centro di competenza, la Corte dei conti e l'OLAF a eseguire tali controlli e indagini nei limiti delle loro rispettive competenze. Qualora l'attuazione di un'azione sia esternalizzata o subdelegata, in tutto o in parte, o richieda l'aggiudicazione di un appalto o la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il contratto o la convenzione di sovvenzione includono l'obbligo per il contraente o il beneficiario di imporre a eventuali terze parti interessate l'accettazione esplicita di questi poteri della Commissione, del Centro di competenza, della Corte dei conti e dell'OLAF.

CAPO IV

PERSONALE DEL CENTRO DI COMPETENZA

Articolo 31

Personale

1.   Al personale del Centro di competenza si applicano lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (23) («Statuto dei funzionari» e «Regime applicabile agli altri agenti»), e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per l'applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

2.   Il consiglio di direzione esercita, nei confronti del personale del Centro di competenza, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e i poteri conferiti dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a stipulare contratti («poteri dell'autorità che ha il potere di nomina»).

3.   Il consiglio di direzione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri pertinenti dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione di tale delega. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

4.   Se circostanze eccezionali lo richiedono, il consiglio di direzione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo, nonché qualsiasi potere subdelegato da quest'ultimo. In tale caso il consiglio di direzione esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina o li delega a uno dei suoi membri o a un membro del personale del Centro di competenza che non sia il direttore esecutivo.

5.   Il consiglio di direzione adotta modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all'articolo 110 dello statuto dei funzionari.

6.   Il numero degli effettivi è stabilito nella tabella dell'organico del Centro di competenza, che indica il numero di posti temporanei per gruppo di funzioni e per grado e il numero di agenti contrattuali espresso in equivalenti a tempo pieno, in linea con il bilancio annuale.

7.   Il personale del Centro di competenza mira a conseguire l'equilibrio di genere tra i membri del suo personale. Quest'ultimo è costituito da personale temporaneo e a contratto. [Em. 167]

8.   Tutte le spese di personale sono a carico del Centro di competenza.

Articolo 32

Esperti nazionali distaccati e altro personale

1.   Il Centro di competenza può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze.

2.   D'intesa con la Commissione, il consiglio di direzione adotta una decisione che stabilisce le disposizioni applicabili al distacco di esperti nazionali presso il Centro di competenza.

Articolo 33

Privilegi e immunità

Al Centro di competenza e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 34

Norme di sicurezza

1.   Alla partecipazione a tutte le azioni finanziate dal Centro di competenza si applicano le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. XXX [programma Europa digitale].

2.   Le seguenti norme di sicurezza specifiche si applicano ad azioni finanziate da Orizzonte Europa:

a)

ai fini dell'articolo 34, paragrafo 1 [proprietà e tutela], del regolamento (UE) n. XXX [Orizzonte Europa], qualora il piano di lavoro lo preveda, è possibile limitare la concessione di licenze non esclusive a terzi stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o cittadini di Stati membri;

b)

ai fini dell'articolo 36, paragrafo 4, lettera b) [trasferimento e concessione di licenze], del regolamento (UE) n. XXX [Orizzonte Europa], il trasferimento o la concessione di una licenza a favore di un soggetto stabilito in un paese associato o nell'Unione, ma controllato da paesi terzi, possono costituire un motivo per opporsi al trasferimento di proprietà dei risultati o alla concessione di licenze esclusive sui risultati;

c)

ai fini dell'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) [diritti di accesso] del regolamento (UE) n. XXX [Orizzonte Europa], qualora il piano di lavoro lo preveda, è possibile limitare la concessione dell'accesso ai risultati e alle conoscenze a un solo soggetto giuridico stabilito o considerato stabilito in uno Stato membro e controllato da Stati membri e/o cittadini di Stati membri;

c bis)

Gli articoli 22 [proprietà dei risultati], 23 [proprietà dei risultati] e 30 [applicazione delle norme relative alle informazioni classificate] del regolamento (UE) 2019/XXX [Fondo europeo per la difesa] si applicano alla partecipazione del Centro di competenza a tutti gli interventi legati al settore della difesa, qualora il piano di lavoro lo preveda, ed è possibile limitare la concessione di licenze non esclusive a terzi stabiliti o considerati stabiliti negli Stati membri e controllati da Stati membri e/o cittadini di Stati membri. [Em. 168]

Articolo 35

Trasparenza

1.   Il Centro di competenza svolge le proprie attività con un livello elevato il massimo livello di trasparenza. [Em. 169]

2.   Il Centro di competenza provvede affinché il al pubblico e le alle parti interessate dispongano di siano fornite in tempo utile informazioni esaustive, adeguate, obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare sui risultati del suo lavoro lavoro del Centro di competenza, della rete, del consiglio consultivo industriale e scientifico e della comunità . Inoltre, rende pubbliche le dichiarazioni di interessi rese a norma dell'articolo 41 42 . [Em. 170]

3.   Il consiglio di direzione, su proposta del direttore esecutivo, può autorizzare le parti interessate a presenziare in qualità di osservatori allo svolgimento di alcune attività del Centro di competenza.

4.   Il Centro di competenza stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per l'attuazione delle regole di trasparenza di cui ai paragrafi 1 e 2. Ai fini delle azioni finanziate da Orizzonte Europa, si terrà debitamente conto delle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento su Orizzonte Europa.

Articolo 36

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1.   Fatto salvo l'articolo 35, il Centro di competenza non rivela a terzi le informazioni da esso trattate o ricevute in relazione alle quali è stata presentata una richiesta motivata di trattamento riservato, integralmente o in parte.

2.   I membri del consiglio di direzione, il direttore esecutivo, i membri del consiglio consultivo industriale e scientifico, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale del Centro rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche dopo la cessazione delle proprie funzioni.

3.   Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta le norme di sicurezza del Centro di competenza, a seguito dell'approvazione della Commissione, sulla base dei principi e delle regole stabilite nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, comprese fra l'altro le disposizioni per il trattamento e la conservazione di tali informazioni di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (24) e 2015/444 (25) della Commissione.

4.   Il Centro di competenza può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri e con le agenzie e gli organismi dell'Unione interessati. Tutti gli accordi amministrativi stipulati a tale fine in merito alla condivisione di ICUE o, in assenza di un tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE deve essere approvata dalla Commissione in via preliminare.

Articolo 37

Accesso ai documenti

1.   Ai documenti detenuti dal Centro di competenza si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.   Entro sei mesi dall'istituzione del Centro di competenza, il consiglio di direzione adotta disposizioni per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.

3.   Le decisioni adottate dal Centro di competenza a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presentabile al Mediatore europeo a norma dell'articolo 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma dell'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 38

Monitoraggio, valutazione e riesame

1.   Il Centro di competenza garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso i centri nazionali di coordinamento e la rete, siano oggetto di un monitoraggio continuo e sistematico e di periodiche valutazioni. Il Centro di competenza garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. Sono imposti obblighi di relazione proporzionati ai destinatari dei fondi dell'Unione e degli Stati membri. Gli esiti della valutazione sono resi pubblici.

2.   La Commissione effettua una valutazione intermedia del Centro di competenza non appena siano disponibili informazioni sufficienti sull'attuazione del presente regolamento e comunque non oltre tre anni e mezzo dall'inizio della sua attuazione. La Commissione prepara una relazione su tale valutazione e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2024. Il Centro di competenza e gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per redigere tale relazione.

3.   La valutazione di cui al paragrafo 2 include un esame dei risultati conseguiti dal Centro di competenza in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e alle sue funzioni , all'efficacia e all'efficienza . Se ritiene che sia giustificato mantenere il Centro di competenza, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e delle funzioni di quest'ultimo, la Commissione può proporre che la durata del mandato del Centro di competenza quale indicata all'articolo 46 sia prorogata. [Em. 171]

4.   Sulla base delle conclusioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 2, la Commissione può procedere come previsto all'[articolo 22, paragrafo 5] o adottare qualsiasi altro provvedimento appropriato.

5.   Il monitoraggio, la valutazione, la soppressione graduale e il rinnovo del contributo di Orizzonte Europa seguiranno le disposizioni di cui agli articoli 8, 45 e 47 e all'allegato III del regolamento su Orizzonte Europa e delle modalità di attuazione concordate.

6.   Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione in merito al contributo di Europa digitale seguiranno le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del programma Europa digitale.

7.   In caso di scioglimento del Centro di competenza, la Commissione esegue una valutazione finale del Centro di competenza entro sei mesi dal suo scioglimento, ma non oltre due anni dopo l'avvio della procedura di scioglimento di cui all'articolo 46 del presente regolamento. I risultati della valutazione finale sono presentati al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 38 bis

Personalità giuridica del Centro di competenza

1.     Il Centro di competenza ha personalità giuridica.

2.     In ogni Stato membro, il Centro di competenza gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione di tale Stato. In particolare, può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio. [Em. 172]

Articolo 39

Responsabilità del Centro di competenza

1.   La responsabilità contrattuale del Centro di competenza è regolata dalla legge applicabile all'accordo, alla decisione o al contratto in causa.

2.   In caso di responsabilità extracontrattuale, il Centro di competenza risarcisce, conformemente ai principi generali comuni alle leggi degli Stati membri, i danni causati dal personale nell'esercizio delle sue funzioni.

3.   Tutti i pagamenti effettuati dal Centro di competenza connessi alla responsabilità di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché i costi e le spese sostenuti in relazione ad essa, sono considerati spese del Centro di competenza e sono coperti dalle risorse del Centro.

4.   Il Centro di competenza è il solo responsabile del rispetto dei propri obblighi.

Articolo 40

Competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e diritto applicabile

1.   La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi:

1)

in base alle clausole compromissorie contenute negli accordi, nelle decisioni o nei contratti stipulati dal Centro di competenza;

2)

sulle controversie relative al risarcimento dei danni causati dal personale del Centro di competenza nell'esercizio delle sue funzioni;

3)

sulle controversie tra il Centro di competenza e il suo personale, nei limiti e alle condizioni fissati dallo statuto dei funzionari.

2.   Per tutte le questioni non contemplate dal presente regolamento o da altri atti giuridici del diritto dell'Unione, si applica il diritto dello Stato membro in cui ha sede il Centro di competenza.

Articolo 41

Responsabilità dei membri e assicurazioni

1.   La responsabilità finanziaria dei membri del Centro di competenza per i debiti contratti da quest'ultimo è limitata al rispettivo contributo già versato per le spese amministrative.

2.   Il Centro di competenza sottoscrive le idonee assicurazioni e le mantiene in vigore.

Articolo 42

Conflitti di interessi

Il consiglio di direzione del Centro di competenza adotta norme per la prevenzione , l'identificazione e la gestione risoluzione dei conflitti di interessi che riguardino i suoi membri, i suoi organi e il suo personale. Tali norme contengono disposizioni volte a evitare situazioni di conflitto di interessi per i rappresentanti dei membri che fanno parte del , compresi il direttore esecutivo, il consiglio di direzione e del , il consiglio consultivo industriale e scientifico, ai sensi del regolamento XXX [nuovo regolamento finanziario] e la comunità . [Em. 173]

Gli Stati membri garantiscono la prevenzione, l'identificazione e la risoluzione dei conflitti di interessi per i centri nazionali di coordinamento. [Em. 174]

Le norme di cui al primo comma sono conformi al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. [Em. 175]

Articolo 43

Protezione dei dati personali

1.   Il trattamento dei dati personali da parte del Centro di competenza è soggetto al regolamento (UE) n. XXX/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Il consiglio di direzione adotta le misure di attuazione di cui all'articolo xx, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. xxx/2018. Il consiglio di direzione può adottare misure aggiuntive necessarie per l'applicazione del regolamento (UE) n. xxx/2018 da parte del Centro di competenza.

Articolo 44

Sede e sostegno da parte dello Stato membro ospitante [Em. 176]

La sede del Centro di competenza è stabilita secondo una procedura di responsabilità democratica, sulla base di criteri trasparenti e conformemente al diritto dell'Unione. [Em. 177]

Lo Stato membro ospitante fornisce le migliori condizioni possibili al fine di garantire il corretto funzionamento del Centro di competenza, compresa una sede unica, e altre condizioni quali l'accessibilità di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i partner. [Em. 178]

Tra il Centro di competenza e lo Stato membro [Belgio] ospitante in cui esso ha sede può essere concluso si conclude un accordo amministrativo concernente i privilegi e le immunità e altre agevolazioni che tale Stato membro è tenuto a concedere al Centro di competenza. [Em. 179]

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45

Azioni iniziali

1.   La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale del Centro di competenza fino a quando questo non avrà la capacità operativa di eseguire il proprio bilancio. La Commissione svolge, conformemente al diritto dell'Unione, tutte le attività necessarie con il coinvolgimento degli organi competenti del Centro di competenza.

2.   Ai fini del paragrafo 1, fino a quando il direttore esecutivo non assume le sue funzioni dopo essere stato nominato dal consiglio di direzione a norma dell'articolo 16, la Commissione può designare un direttore esecutivo ad interim ed esercitare i compiti assegnati al direttore esecutivo, il quale può essere assistito da un numero limitato di funzionari della Commissione. La Commissione può distaccare ad interim un numero limitato di suoi funzionari.

3.   Il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio annuale del Centro di competenza, previa approvazione del consiglio di direzione, e può prendere decisioni e stipulare convenzioni, decisioni e contratti, anche relativi al personale, in seguito all'adozione della tabella dell'organico del Centro di competenza.

4.   Il direttore esecutivo ad interim, di comune accordo con il direttore esecutivo del Centro di competenza e fatta salva l'approvazione del consiglio di direzione, stabilisce la data alla quale il Centro di competenza avrà la capacità di dare esecuzione al proprio bilancio. A partire da tale data, la Commissione si astiene dall'assumere impegni e dall'eseguire pagamenti per le attività del Centro di competenza.

Articolo 45 bis

Esercizio della delega

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal … [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.     La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 5 bis, e all'articolo 8, paragrafo 4 ter, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta l'atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 bis, e dell'articolo 8, paragrafo 4 ter, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 180]

Articolo 46

Durata

1.   È istituito il Centro di competenza per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2029.

2.   Al termine di questo periodo sarà avviata la procedura di scioglimento, a meno che non venga deciso altrimenti attraverso una revisione del presente regolamento. La procedura di scioglimento sarà avviata automaticamente nel caso in cui l'Unione o tutti gli Stati membri partecipanti si ritirino dal Centro di competenza.

3.   Ai fini della procedura di scioglimento del Centro di competenza, il consiglio di direzione nomina uno o più liquidatori, i quali si attengono alle decisioni del consiglio di direzione.

4.   Durante la procedura di scioglimento del Centro di competenza, le attività sono utilizzate per coprire le passività e le spese relative allo scioglimento. Eventuali eccedenze sono distribuite fra l'Unione e gli Stati membri partecipanti, proporzionalmente al loro contributo finanziario al Centro di competenza. Qualsiasi eccedenza a favore dell'Unione è restituita al bilancio dell'Unione.

Articolo 47

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019.

(4)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro, JOIN(2013)0001.

(5)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(6)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l'UE», JOIN(2017)0450.

(7)   Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (GU L …, …, pag. …). [Em. 5]

(8)  Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).

(9)   Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, sull'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione di cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L …) (2017/0225 (COD)).

(10)   Regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del…, sull'ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza) e sulla certificazione di cibersicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (regolamento sulla cibersicurezza) (GU L …) (2017/0225 (COD)).

(11)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  [aggiungere titolo e riferimento GU]

(13)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(14)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(15)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(16)   Regolamento (UE) 2019/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio del … che istituisce il programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 (GU L …) (2018/0227(COD)).

(17)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(18)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(19)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

(20)  [aggiungere il titolo completo e il riferimento alla GU]

(21)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(22)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, e istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(24)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(25)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/884


P8_TA(2019)0420

Meccanismo per collegare l'Europa ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (COM(2018)0438 — C8-0255/2018 — 2018/0228(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/67)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0438),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 172 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0255/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i co-legislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0409/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 191.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0517).


P8_TC1-COD(2018)0228

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 172 e 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro e di rispettare gli impegni di decarbonizzazione a lungo termine , l'Unione necessita di infrastrutture moderne , multimodali e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni , comprese le regioni remote, ultraperiferiche, insulari, periferiche, montane e scarsamente popolate, nei settori dei trasporti, del digitale e dell'energia. Tali interconnessioni dovrebbero contribuire a migliorare la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee dovrebbero favorire i collegamenti transfrontalieri, promuovere una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuire a un'economia sociale di mercato più competitiva e sostenibile e alla lotta al cambiamento climatico.

(2)

Il meccanismo per collegare l'Europa (il «programma») è finalizzato ad accelerare gli investimenti nel campo delle reti transeuropee e a stimolare gli investimenti sia pubblici che privati, aumentando nel contempo la certezza del diritto, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Il programma dovrebbe consentire di sfruttare appieno le sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale, rafforzando in tal modo l'efficacia dell'intervento dell'Unione e permettendo di ottimizzare i costi di realizzazione.

(3)

Il programma dovrebbe contribuire anche all'azione dell'UE contro i cambiamenti climatici, promuovere progetti ambientalmente e socialmente sostenibili relativi ai cambiamenti climatici e, se del caso, azioni di attenuazione e di adattamento ai cambiamenti climatici In particolare, è opportuno rafforzare il contributo del programma al raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'accordo di Parigi, degli obiettivi proposti per il 2030 in materia di clima ed energia e dell'obiettivo a lungo termine della decarbonizzazione.

(3 bis)

Il programma dovrebbe garantire un elevato livello di trasparenza e la consultazione del pubblico nel rispetto della legislazione unionale e nazionale applicabile.

(4)

Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione di attuare l'accordo di Parigi e di perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare l'azione per il clima e contribuire al conseguimento dell'obiettivo generale di dedicare il 25% della spesa di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima (4). Le azioni intraprese nell'ambito del programma dovrebbero far sì che il 60 % della dotazione finanziaria totale del programma sia dedicato agli obiettivi climatici sulla base, oltre che di altri fattori, dei seguenti marcatori di Rio: i)100 % per le spese relative all'infrastruttura ferroviaria, alle infrastrutture di ricarica, ai carburanti alternativi e sostenibili , ai trasporti urbani puliti, alla trasmissione di energia elettrica, allo stoccaggio di energia elettrica, alle reti intelligenti, al trasporto di CO2 e all'energia rinnovabile; ii) 40 % per le spese relative al trasporto multimodale e per vie navigabili interne e all'infrastruttura per il gas, a patto che favoriscano un maggiore impiego di biometano o idrogeno rinnovabile. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei relativi processi di revisione e valutazione. Per impedire che l'infrastruttura risulti vulnerabile alle possibili ripercussioni a lungo termine dei cambiamenti climatici e per fare in modo che il costo delle emissioni di gas serra connesse al progetto sia incluso nella valutazione economica di quest'ultimo, i progetti finanziati dal programma dovrebbero essere sottoposti a verifica climatica, conformemente agli orientamenti che dovrebbero essere messi a punto dalla Commissione coerentemente con quelli elaborati per altri programmi dell'Unione, ove pertinente.

(5)

Al fine di ottemperare agli obblighi informativi di cui all'articolo 11, lettera c), della direttiva 2016/2284/UE concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE, per quanto riguarda il ricorso a fondi dell'Unione per sostenere le misure adottate al fine di rispettare gli obiettivi di tale direttiva, le spese relative alla riduzione delle emissioni o degli inquinanti atmosferici ai sensi della presente direttiva devono essere tracciabili.

(6)

Un obiettivo importante del presente programma consiste nel produrre maggiori sinergie e complementarità tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale. A questo scopo, il programma dovrebbe prevedere l'adozione di programmi di lavoro intersettoriali che potrebbero affrontare aree specifiche di intervento, per esempio per quanto riguarda la mobilità interconnessa e automatizzata o i carburanti alternativi sostenibili . L'attivazione della comunicazione digitale potrebbe costituire parte integrante di un progetto di interesse comune nel settore dell'energia e dei trasporti. Il programma dovrebbe inoltre prevedere, nell'ambito di ciascun settore, la possibilità di considerare ammissibili alcuni elementi sinergici appartenenti a un altro settore, qualora tale impostazione rendesse maggiormente vantaggioso l'investimento sotto l'aspetto socioeconomico Le sinergie tra settori dovrebbero essere incentivate attraverso i criteri di attribuzione per la selezione delle azioni , nonché in termini di maggiore cofinanziamento .

(7)

Gli orientamenti per la rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (nel prosieguo denominati «orientamenti TEN-T») individuano l'infrastruttura della rete TEN-T, precisano i requisiti che devono essere posseduti da essa e stabiliscono le misure attuative. Tali orientamenti prevedono in particolare il completamento della rete centrale entro il 2030 attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture e l'adeguamento e il ripristino sostanziali di quelle esistenti al fine di garantire la continuità della rete .

(7 bis)

Le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune nel settore dei trasporti, finanziate a titolo del programma, dovrebbero basarsi sulla complementarità di tutte le modalità di trasporto per creare reti efficienti, interconnesse e multimodali, al fine di garantire la connettività in tutta l'Unione. Dovrebbero essere incluse le strade degli Stati membri per le quali il completamento della rete centrale richiede ancora importanti investimenti.

(8)

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dagli orientamenti TEN-T, è necessario sostenere a titolo prioritario i progetti TEN-T in corso come pure i collegamenti transfrontalieri e quelli mancanti e garantire, ove applicabile, che le azioni sovvenzionate siano coerenti con i piani di lavoro per i corridoi istituiti a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e con lo sviluppo generale della rete relativamente alle prestazioni e all'interoperabilità.

(8 bis)

In particolare, la piena realizzazione dell'ERTMS sulla rete centrale entro il 2030, prevista nel regolamento (UE) n. 1315/2013, richiede un'intensificazione del sostegno a livello europeo nonché un incentivo alla partecipazione di investitori privati.

(8 ter)

Un requisito importante per assicurare il buon esito del completamento della rete centrale TEN-T e per garantire un'efficace intermodalità è rappresentato altresì dal collegamento degli aeroporti alla rete TEN-T. È quindi necessario dare priorità al collegamento degli aeroporti alla rete centrale TEN-T, laddove tale collegamento sia assente.

(8 quater)

Per l'attuazione delle azioni transfrontaliere è necessario un grado elevato di integrazione a livello di pianificazione e attuazione. Senza definire scale di priorità tra gli esempi seguenti, tale integrazione potrebbe essere dimostrata mediante un'unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune, una joint venture, un quadro giuridico bilaterale, un atto di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 o qualsiasi altra forma di cooperazione. Occorre pertanto incoraggiare la creazione di strutture di gestione integrate, incluse le joint venture, anche attraverso un livello più elevato di cofinanziamento.

(8 quinquies)

La razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete TEN-T, che è attualmente in fase di sviluppo, dovrebbe sostenere l'attuazione più efficiente dei progetti di interesse comune nel settore dei trasporti.

(9)

Onde rispecchiare i crescenti flussi di trasporto e l'evoluzione della rete, è opportuno adeguare l'allineamento dei corridoi della rete centrale e delle relative sezioni individuate in via preliminare. Tali adeguamenti dei corridoi della rete centrale non dovrebbero impedirne il completamento entro il 2030, dovrebbero migliorare la copertura dei corridoi sul territorio degli Stati membri e dovrebbero essere proporzionati, per preservare la coerenza e l'efficienza dello sviluppo e del coordinamento dei corridoi, ragion per cui la lunghezza dei corridoi della rete centrale non dovrebbe aumentare di oltre il 15 %. A tempo debito, l'allineamento dei corridoi della rete centrale dovrebbe tenere conto dei risultati del riesame della realizzazione della rete centrale previsto all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1315/2013. Il riesame dovrebbe tener conto dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali sulle TEN-T che sono stati abbandonati o eliminati come pure delle evoluzioni della rete globale e dell'impatto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

(10)

È necessario promuovere investimenti pubblici e privati a favore di una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, multimodale, inclusiva , accessibile e sicura in tutta l'Unione per tutte le modalità di trasporto . Nel 2017 la Commissione ha presentato (6)«L'Europa in movimento», una serie di iniziative a vasto raggio volte ad accrescere la sicurezza dei trasporti, promuovere la tariffazione stradale intelligente, ridurre le emissioni di CO2, l'inquinamento atmosferico e la congestione del traffico, promuovere la mobilità autonoma e interconnessa e garantire condizioni e periodi di riposo confacenti ai lavoratori. Tali iniziative dovrebbero essere accompagnate da un sostegno finanziario dell'Unione, se del caso attraverso il presente programma.

(11)

Secondo quanto indicato negli orientamenti TEN-T in relazione alle nuove tecnologie e innovazioni, la TEN-T consente la decarbonizzazione di tutte le modalità di trasporto favorendo l'efficienza energetica e l'impiego di carburanti alternativi , nel rispetto del principio della neutralità tecnologica . La direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi per tutte le modalità di trasporto nell'Unione, per ridurre il più possibile la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale e climatico nel settore dei trasporti, oltre a richiedere agli Stati membri di assicurare la disponibilità di punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico entro il 31 dicembre 2025. Come indicato nella proposta della Commissione (8) del novembre 2017, è necessaria una serie completa di misure per promuovere la mobilità a basse emissioni, comprensiva anche del sostegno finanziario, laddove le condizioni di mercato non costituiscano un incentivo sufficiente.

(12)

Nel contesto della comunicazione «Mobilità sostenibile per l'Europa: sicura, connessa e pulita» (9), la Commissione ha sottolineato che i veicoli automatizzati e i sistemi avanzati di connettività renderanno i veicoli più sicuri, più facilmente condivisibili e maggiormente accessibili per tutti i cittadini, compresi coloro che non sempre possono usufruire dei servizi di mobilità odierni, come gli anziani e  le persone a mobilità ridotta . Al proposito, la Commissione ha anche proposto un «piano d'azione strategico dell'UE per la sicurezza stradale» e la revisione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali.

(13)

Al fine di favorire il completamento dei progetti nel settore dei trasporti in porzioni meno sviluppate della rete, è opportuno destinare al programma una dotazione del Fondo di coesione per finanziare progetti nel settore dei trasporti negli Stati membri ammissibili al finanziamento di detto fondo. In una fase iniziale ▌, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento dovrebbe rispettare le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. Alla fine della fase iniziale, le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto dovrebbero essere assegnate su base competitiva a progetti ubicati negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, accordando priorità ai collegamenti transfrontalieri e a quelli mancanti. È opportuno che la Commissione sostenga gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nei loro sforzi volti a sviluppare un adeguato portafoglio di progetti, in particolare rafforzando la capacità istituzionale delle amministrazioni pubbliche interessate.

(14)

In seguito alla comunicazione congiunta ▌del 10 novembre 2017 (10), il piano d'azione sulla mobilità militare adottato il 28 marzo 2018 dalla Commissione e dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (11) ha evidenziato che la politica per le infrastrutture di trasporto offre una chiara opportunità per potenziare le sinergie tra le esigenze di difesa e la rete TEN-T , con l'obiettivo generale di migliorare la mobilità militare in tutta l'Unione, tenendo conto dell'equilibrio geografico e considerando i potenziali vantaggi per la protezione civile . In conformità del piano d'azione , nel 2018 ▌il Consiglio ha considerato convalidato i requisiti militari in relazione alle infrastrutture di trasporto (12) nel 2019 ▌i servizi della Commissione hanno individuato le porzioni della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il duplice uso , tenendo conto anche dei necessari adeguamenti delle infrastrutture esistenti. Il finanziamento dell'Unione per l'attuazione di progetti di duplice uso dovrebbe essere erogato attraverso il programma sulla base di programmi di lavoro specifici in cui siano indicati i requisiti applicabili definiti nel contesto del piano d'azione e di un eventuale altro elenco indicativo di progetti prioritari che potrebbero essere individuati dagli Stati membri in conformità del piano d'azione sulla mobilità militare .

(15)

Gli orientamenti TEN-T riconoscono che la rete globale assicura l'accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, comprese quelle remote, insulari e ultraperiferiche. Inoltre, nella comunicazione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (13), la Commissione ha posto in risalto le esigenze di trasporto , energia e digitali specifiche delle regioni ultraperiferiche e la necessità di fornire un adeguato finanziamento dell'Unione per soddisfare tali esigenze, anche attraverso il programma , applicando tassi di cofinanziamento fino a un massimo del 70 % .

(16)

Considerando il notevole fabbisogno di investimenti per compiere progressi verso il completamento della rete centrale TEN-T entro il 2030 (stimato in 350 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027) e della rete globale TEN-T entro il 2050, nonché il fabbisogno di investimenti urbani, per la decarbonizzazione e la digitalizzazione (stimato in 700 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027), è opportuno utilizzare nel modo più efficiente possibile i vari programmi e strumenti di finanziamento dell'Unione, massimizzando così il valore aggiunto degli investimenti che si avvalgono del sostegno dell'UE. Tale obiettivo verrebbe conseguito mediante una razionalizzazione del processo di investimento, che consenta di visualizzare bene la struttura dei trasporti e la coerenza tra i programmi pertinenti dell'Unione, in particolare il meccanismo per collegare l'Europa, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU. In particolare dovrebbero essere prese in considerazione, ove pertinenti, le condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (UE) XXX [regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («CPR»)].

(17)

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) individua le priorità per l'infrastruttura energetica transeuropea cui rispondere per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e di clima, riconosce i progetti di interesse comune necessari per dare risposta a tali priorità e individua misure nel campo della concessione delle autorizzazioni, del coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui i criteri riguardanti l'ammissibilità generale dei progetti all'assistenza finanziaria dell'Unione. L'individuazione di progetti di interesse comune in conformità di tale regolamento continuerà a seguire il principio che pone l'efficienza energetica al primo posto, valutando i progetti sulla base di ipotesi di fabbisogno energetico che sono pienamente coerenti con gli obiettivi dell'UE in materia di clima e di energia.

(18)

La direttiva [rifusione della direttiva sull'energia da fonti rinnovabili] sottolinea la necessità di istituire un quadro favorevole che comprenda un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, con riferimento esplicito alla possibilità di azioni volte a sostenere la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'energia rinnovabile.

(19)

Benché il completamento dell'infrastruttura di rete resti prioritario per lo sviluppo dell'energia rinnovabile, l'integrazione della cooperazione transfrontaliera incentrata su questo tipo di energia e lo sviluppo di un sistema energetico intelligente ed efficiente che comprenda soluzioni di stoccaggio e gestione della domanda che contribuiscono a equilibrare la rete rispecchiano l'impostazione adottata per l'iniziativa «Energia pulita per tutti gli europei», con la responsabilità collettiva di raggiungere un obiettivo ambizioso per l'energia rinnovabile entro il 2030 e il mutato contesto politico , garantendo una transizione sociale equa e adeguata, per quanto riguarda gli obiettivi ambiziosi a lungo termine relativi alla decarbonizzazione.

(20)

Considerando il programma di decarbonizzazione dell'Unione, è fondamentale disporre di tecnologie innovative per le infrastrutture che consentano la transizione verso sistemi energetici e di mobilità a  basse emissioni e migliorino la sicurezza dell'approvvigionamento , mirando a una maggiore indipendenza energetica dell'Unione . In particolare, nella comunicazione del 23 novembre 2017 sul rafforzamento delle reti energetiche europee (15) la Commissione ha sottolineato che il ruolo dell'energia elettrica, metà della quale sarà generata da fonti rinnovabili entro il 2030, stimolerà sempre più la decarbonizzazione di settori finora dominati dai combustibili fossili quali i trasporti, l'industria, il riscaldamento e il raffreddamento e che, di conseguenza, le politiche in materia di infrastrutture energetiche transeuropee si devono concentrare su progetti riguardanti le interconnessioni elettriche, i sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica, le reti intelligenti e gli investimenti nell'infrastruttura per il gas . Per sostenere gli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione , di integrazione del mercato interno e di sicurezza dell'approvvigionamento, occorre tenere in debito conto, e conferire loro priorità, le tecnologie e i progetti che contribuiscono alla transizione verso un'economia a basse emissioni ▌. La Commissione mirerà ad aumentare il numero di progetti in materia di reti intelligenti transfrontaliere, di sistemi di stoccaggio innovativi e di trasporto di anidride carbonica da finanziarsi nell'ambito del programma.

(20 bis)

I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile devono permettere lo sviluppo efficiente sotto il profilo dei costi delle energie rinnovabili nell'Unione e la realizzazione dell'obiettivo vincolante dell'UE che le fonti di energia rinnovabili rappresentino una quota pari ad almeno il 32 % entro il 2030, come previsto dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio  (16) , e contribuire alla diffusione strategica di tecnologie innovative nel settore delle energie rinnovabili. Esempi illustrativi di tecnologie ammissibili comprendono la produzione di energia da fonti rinnovabili quali impianti eolici sulla costa e in mare aperto, l'energia solare, la biomassa sostenibile, l'energia oceanica, l'energia geotermica o una combinazione delle suddette energie, nonché la connessione alla rete ed elementi aggiuntivi quali impianti di stoccaggio o conversione. L'azione ammissibile non è limitata al settore dell'energia elettrica ma può riguardare altri vettori energetici e prevedere l'eventuale integrazione fra settori diversi, ad esempio riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica e gas, stoccaggio e trasporto. Questo elenco non è esaustivo in modo da mantenere la flessibilità rispetto ai progressi e agli sviluppi tecnologici. Tali progetti non comportano necessariamente un collegamento fisico tra Stati membri cooperanti. Possono svolgersi sul territorio di un solo Stato membro interessato a condizione che siano rispettati i criteri generali di cui alla parte IV dell'allegato.

(20 ter)

Al fine di sostenere la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'energia rinnovabile e l'accettazione da parte del mercato dei progetti, la Commissione europea dovrebbe facilitare lo sviluppo di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. Nel settore dell'energia, in mancanza di una sufficiente accettazione da parte del mercato dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, si dovrebbe ricorrere al bilancio inutilizzato previsto per detti progetti per conseguire gli obiettivi delle reti energetiche transeuropee di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, prima di considerare un eventuale utilizzo del meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile dell'Unione in conformità dell'articolo 7 paragrafo 6.

(20 quater)

È necessario il sostegno a progetti in materia di reti intelligenti, laddove tali progetti integrino la produzione, la distribuzione o il consumo di energia elettrica, ricorrendo alla gestione del sistema in tempo reale e influenzando i flussi di energia transfrontalieri. I progetti energetici dovrebbero inoltre rispecchiare maggiormente il ruolo centrale delle reti intelligenti nella transizione energetica e il sostegno del programma dovrebbe aiutare a superare i deficit di finanziamento che al momento ostacolano gli investimenti a favore dell'utilizzo su larga scala della tecnologia delle reti intelligenti.

(20 quinquies)

Nell'ambito del sostegno dell'UE è opportuno dedicare un'attenzione particolare alle interconnessioni transfrontaliere delle reti energetiche, comprese quelle necessarie per conseguire l'obiettivo di interconnessione energetica del 10 % entro il 2020 e del 15 % entro il 2030 fissati dal regolamento (UE) 2018/1999.  (17) Lo sviluppo di interconnettori di elettricità è essenziale per integrare i mercati, accrescere il numero di energie rinnovabili nel sistema e trarre vantaggio dal loro diverso portafoglio in termini di domanda e approvvigionamento, nonché dalle diverse reti eoliche offshore e reti intelligenti, e integrare tutti i paesi in un mercato flessibile e competitivo.

(21)

Per realizzare il mercato unico digitale è necessaria l'infrastruttura per la connettività digitale. La digitalizzazione dell'industria europea e la modernizzazione di settori quali i trasporti, l'energia, l'assistenza sanitaria e la pubblica amministrazione dipendono dall'accesso universale a reti affidabili e convenienti ad alta e ad altissima capacità. La connettività digitale è divenuta uno dei fattori decisivi per colmare i divari economici, sociali e territoriali, sostenendo la modernizzazione delle economie locali e la diversificazione delle attività economiche. L'ambito di intervento del programma nel settore dell'infrastruttura per la connettività digitale dovrebbe essere adeguato in modo da riflettere la sua crescente importanza per l'economia e la società in generale. È pertanto necessario definire i progetti di interesse comune, nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale, necessari per conseguire gli obiettivi del mercato unico digitale dell'Unione, nonché abrogare il regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

(22)

La comunicazione intitolata «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» (19) (strategia per una società dei Gigabit) definisce obiettivi strategici per il 2025 al fine di ottimizzare gli investimenti nell'infrastruttura per la connettività digitale. La direttiva (UE) 2018/ 1972 del Parlamento europeo e del Consiglio  (20) è finalizzata tra l'altro a instaurare un ambiente normativo che incentivi gli investimenti privati nelle reti di connettività digitale. Nondimeno, è chiaro che la diffusione delle reti rimarrà non sostenibile sul piano commerciale in molte zone dell'Unione a causa di vari fattori come l'ubicazione ultraperiferica e le specificità territoriali o geografiche, la bassa densità di popolazione e diversi fattori socioeconomici e in quanto tale necessita urgentemente di una maggiore attenzione . Il programma dovrebbe pertanto essere adeguato, per contribuire al conseguimento degli obiettivi strategici definiti nella strategia per una società dei Gigabit, mirando anche a contribuire a un equilibrio tra lo sviluppo rurale e urbano, e integrando il sostegno fornito da altri programmi alla realizzazione di reti ad altissima capacità, soprattutto il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e InvestEU.

(23)

Sebbene tutte le reti di connettività digitale connesse a Internet siano intrinsecamente transeuropee, specialmente per via del funzionamento delle applicazioni e dei servizi che consentono, occorre attribuire priorità al sostegno, tramite il programma, ad azioni per cui siano previsti i massimi effetti sul mercato unico digitale, tra l'altro attraverso il loro allineamento agli obiettivi della comunicazione relativa alla strategia per una società dei Gigabit, e sulla trasformazione digitale dell'economia e della società, considerando le carenze del mercato e gli ostacoli riscontrati in fase di attuazione.

(24)

Le scuole, le università, le biblioteche, le amministrazioni locali, regionali o nazionali, i fornitori principali di servizi pubblici, gli ospedali e i centri medici, i nodi di trasporto e le imprese ad alta intensità digitale sono entità e luoghi che possono influenzare importanti sviluppi socioeconomici nella zona in cui si trovano , comprese le zone rurali e le zone scarsamente popolate . Tali volani socioeconomici devono essere all'avanguardia nell'ambito della connettività Gigabit per fornire ai cittadini, alle imprese e alle comunità locali di tutta Europa l'accesso ai migliori servizi e alle migliori applicazioni. Il programma dovrebbe sostenere l'accesso a reti ad altissima capacità, compresi i sistemi 5G e altri sistemi di connettività di punta in grado di fornire connettività Gigabit per questi volani socioeconomici allo scopo di ottimizzare gli effetti positivi di ricaduta sull'economia e sulla società all'interno delle loro zone , quali ad esempio l'aumento della domanda di connettività e servizi.

(24 bis)

In tutte le regioni dell'Unione, i territori non connessi costituiscono di fatto strozzature e rappresentano un potenziale inutilizzato per il mercato unico digitale. Nella maggior parte delle aree rurali e remote, la connettività Internet di alta qualità può rivelarsi determinante per far fronte al divario digitale, all'isolamento e allo spopolamento, riducendo i costi di consegna di beni e prodotti e compensando in parte gli svantaggi dell'ubicazione periferica. La connettività Internet di alta qualità è necessaria per poter cogliere nuove opportunità economiche come l'agricoltura di precisione o lo sviluppo di una bioeconomia nelle zone rurali. Il programma dovrebbe contribuire a fornire a tutte le abitazioni europee, si trovino esse in zone rurali o urbane, una connettività fissa o senza fili ad altissima capacità, concentrandosi su quelle strutture per cui si riscontra un certo grado di carenza del mercato, superabile mediante sovvenzioni di bassa entità. Al fine di massimizzare le sinergie tra le azioni sostenute dal programma, si dovrebbe tenere debitamente conto del livello di concentrazione dei volani socioeconomici in un determinato settore e del livello di finanziamenti necessario per conseguire la copertura. Inoltre, il programma dovrebbe mirare al conseguimento della copertura totale delle abitazioni e dei territori, poiché risulta antieconomico occuparsi in una fase successiva delle lacune di un'area già coperta.

(25)

Inoltre, sulla scorta del successo dell'iniziativa WiFi4EU, il programma dovrebbe continuare a sostenere la fornitura di connettività locale senza fili sicura, di alta qualità e gratuita nei centri della vita pubblica locale, fra cui gli enti con una missione pubblica quali autorità pubbliche e fornitori di servizi pubblici e determinati spazi all'aperto accessibili al pubblico, al fine di promuovere la visione digitale dell'Unione nelle comunità locali.

(25 bis)

L'infrastruttura digitale costituisce una base importante per l'innovazione. Per poter massimizzare il proprio impatto il programma dovrebbe essere incentrato sul finanziamento di tale infrastruttura. I singoli servizi e le applicazioni digitali, come quelli che utilizzano varie tecnologie di registro distribuito o applicano l'intelligenza artificiale, dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito del programma ed essere invece trattati, come opportuno, con altri strumenti come il programma Europa digitale. È altresì importante massimizzare le sinergie tra i vari programmi.

(26)

La sostenibilità dei servizi digitali di prossima generazione previsti, come i servizi e le applicazioni dell'Internet delle cose, che dovrebbero apportare vantaggi significativi in vari settori e alla società nel suo complesso, richiederà una copertura transfrontaliera ininterrotta con sistemi 5G, in particolare al fine di permettere agli utenti e agli oggetti di restare connessi anche durante gli spostamenti Tuttavia, gli scenari di condivisione dei costi per lo sviluppo del 5G in questi settori restano incerti, e in alcuni ambiti fondamentali i rischi percepiti di sfruttamento commerciale sono molto elevati. Si prevede che i corridoi stradali e i collegamenti ferroviari saranno decisivi per la prima fase delle nuove applicazioni nel settore della mobilità interconnessa e che costituiranno pertanto progetti transfrontalieri di importanza cruciale per i finanziamenti previsti dal programma.

 

(28)

La diffusione di reti dorsali di comunicazioni elettroniche, anche con cavi sottomarini per collegare territori europei a paesi terzi di altri continenti, oppure isole , regioni ultraperiferiche paesi e territori europei d'oltremare , anche attraverso le acque territoriali dell'Unione e la zona economica esclusiva degli Stati membri, è indispensabile per fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti e aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell'Unione , contribuendo altresì alla coesione territoriale . Tuttavia, tali progetti sono spesso commercialmente non sostenibili in mancanza di finanziamenti pubblici. È inoltre opportuno garantire sostegno per integrare le risorse informatiche europee ad alte prestazioni con collegamenti dotati di adeguata capacità in termini di terabit.

(29)

Le azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale devono prevedere l'impiego della tecnologia migliore e più adatta allo specifico progetto, che propone l'equilibrio ottimale tra le tecnologie di punta in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete ed efficienza sotto il profilo dei costi. Ad esse dovrebbe essere assegnata la priorità mediante programmi di lavoro che tengano conto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Nell'ambito della realizzazione delle reti ad altissima capacità possono essere inserite infrastrutture passive, al fine di massimizzare i vantaggi socioeconomici e ambientali. Infine, in fase di definizione degli interventi prioritari occorre tenere conto delle possibili ricadute positive in termini di connettività, per esempio quando l'attuazione di un progetto può migliorare le prospettive commerciali per future strutture che comporteranno la copertura di territori e popolazioni in zone che fino a quel momento non erano coperte.

(30)

L'Unione ha sviluppato una propria tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione (EGNOS/Galileo) e un proprio sistema di osservazione terrestre (Copernico). Sia EGNOS/Galileo che Copernico offrono servizi avanzati che conferiscono vantaggi economici importanti ad utenti pubblici e privati. Qualsiasi infrastruttura dei trasporti, dell'energia o digitale che sia finanziata dal programma e si avvalga di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione o di servizi di osservazione terrestre dovrebbe pertanto essere tecnicamente compatibile con EGNOS/Galileo e Copernico.

(31)

I risultati positivi del primo invito misto a presentare proposte lanciato nell'ambito del presente programma nel 2017 hanno confermato la pertinenza e il valore aggiunto dell'impiego di sovvenzioni dell'UE in combinazione con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, delle banche nazionali di promozione o di altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, ivi compresi i partenariati pubblico-privato. Il finanziamento misto dovrebbe contribuire ad attrarre investimenti privati e a creare un effetto leva per il contributo complessivo del settore pubblico in linea con gli obiettivi del programma InvestEU. Il programma dovrebbe pertanto continuare a  sostenere azioni che consentano di combinare fra loro le sovvenzioni dell'UE ed altre fonti di finanziamento. Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto non superano il 10 % delle dotazioni specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

(31 bis)

Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto possono essere utilizzate per azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura come indicato all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

(32)

Gli obiettivi del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio previsti per gli ambiti di intervento […] del Fondo InvestEU. Le azioni del programma dovrebbero essere utilizzate per promuovere gli investimenti e porre rimedio alle carenze del mercato o alle situazioni di investimento non ottimali, in particolare nei casi in cui le azioni non sono realizzabili a condizioni commerciali, in modo proporzionato, senza duplicare o soppiantare i finanziamenti privati, e dovrebbero arrecare un chiaro valore aggiunto europeo.

(33)

Al fine di promuovere lo sviluppo integrato del ciclo di innovazione è necessario garantire la complementarità tra le soluzioni innovative sviluppate nel contesto dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione dell'Unione e le soluzioni innovative attuate con il sostegno del meccanismo per collegare l'Europa. A tale fine, le sinergie con Orizzonte Europa faranno sì che: a) nell'ambito della pianificazione strategica di Orizzonte Europa siano individuate e fissate le esigenze di ricerca e innovazione nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale nell'UE; b) il meccanismo per collegare l'Europa sostenga l'implementazione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni innovative nei settori delle infrastrutture dei trasporti, dell'energia e digitali, soprattutto se derivate da Orizzonte Europa; c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra Orizzonte Europa e il meccanismo per collegare l'Europa, per esempio mettendo in evidenza le tecnologie di Orizzonte Europa che presentano un'elevata commerciabilità e che potrebbero essere diffuse ulteriormente attraverso il meccanismo per collegare l'Europa.

(34)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intero periodo 2021-2027, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (21) per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio].

(35)

A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro di riferimento per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio a tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma, in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui è opportuno fornire sostegno con finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario ricevuto in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di coesione, dal Fondo europeo per gli investimenti, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, da InvestEU e dal meccanismo per collegare l'Europa. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato anche in modo coerente con i piani dell'Unione e nazionali relativi all'energia e al clima, ove pertinente.

(36)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per ciò che concerne lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(37)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(38)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(39)

Il regolamento finanziario stabilisce le norme relative alla concessione delle sovvenzioni. Al fine di tenere conto della specificità delle azioni finanziate dal programma e garantire un'attuazione coerente tra i settori interessati da quest'ultimo, è necessario fornire ulteriori indicazioni in merito ai criteri di ammissibilità e di attribuzione. La selezione delle operazioni e il loro finanziamento dovrebbero rispettare solamente le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento finanziario. Senza derogare al regolamento finanziario, i programmi di lavoro possono prevedere procedure semplificate.

(39 bis)

In conformità del regolamento finanziario, i criteri di selezione e aggiudicazione sono definiti nei programmi di lavoro. Nel settore dei trasporti, la qualità e la pertinenza di un progetto dovrebbero essere valutate anche tenendo conto del suo impatto previsto sulla connettività dell'UE, della sua conformità ai requisiti di accessibilità e della sua strategia in merito alle esigenze di manutenzione future.

(40)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (23), (Euratom, CE) n. 2185/96 (24) e (UE) 2017/193 (25) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (26). In conformità al regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceva fondi dall'Unione è tenuta a fornire piena collaborazione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(41)

A norma dell' [riferimento da aggiornare opportunamente in base alla nuova decisione sui PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (27)], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le disposizioni eventualmente applicabili allo Stato membro cui il PTOM è collegato.

(42)

L'Unione europea dovrebbe perseguire la coerenza e cercare sinergie con i programmi dell'Unione per le politiche esterne, compresa l'assistenza preadesione, nell'ambito degli impegni assunti con la comunicazione «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell'UE per i Balcani occidentali» (28).

(43)

Quando paesi terzi o organismi in essi situati partecipano ad azioni che contribuiscono a progetti di interesse comune o transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere disponibile solo se indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di tali progetti. Per quanto riguarda la parte relativa a progetti transfrontalieri nel campo delle energie rinnovabili, la cooperazione tra uno o più Stati membri e un paese terzo (compresa la Comunità dell'energia) dovrebbe rispettare le condizioni di cui all'articolo 11 della direttiva (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili] riguardo alla necessità di un collegamento fisico all'UE.

(43 bis)

Nella comunicazione della Commissione del 3 ottobre 2017 dal titolo «Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa»  (29) si rileva che «l'UE è il mercato più aperto del mondo nel settore degli appalti, ma non sempre le nostre imprese beneficiano di una reciprocità di accesso ai mercati degli altri paesi». I beneficiari del CEF dovrebbero pertanto utilizzare pienamente le possibilità di appalti strategici offerte dalla direttiva 2014/25/UE

(44)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (30), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di sorveglianza, come ad esempio il monitoraggio dell'azione per il clima, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. La Commissione dovrebbe eseguire valutazioni, notificandone i risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, con l'obiettivo di valutare l'efficacia e l'efficienza del finanziamento e i suoi effetti sugli obiettivi generali del programma e procedere ai necessari adeguamenti .

(45)

È necessario attuare misure trasparenti, responsabili e adeguate di sorveglianza e di comunicazione delle informazioni, ivi compresi gli indicatori misurabili da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento come pure per promuovere il loro conseguimento . Questo sistema di rendicontazione dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione del programma e dei suoi risultati e che tali dati e risultati siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti e delle difficoltà incontrate . È necessario imporre obblighi di comunicazione proporzionati ai destinatari dei fondi dell'Unione, al fine di raccogliere dati rilevanti per il programma.

(45 bis)

Il programma dovrebbe essere attuato mediante programmi di lavoro. La Commissione dovrebbe adottare, entro il 31 dicembre 2020, i primi programmi di lavoro pluriennali che comprenderanno il calendario degli inviti a presentare proposte per i primi tre anni del programma, i loro temi e il bilancio indicativo, nonché un quadro prospettico che copre l'intero periodo di programmazione.

(46)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione dei programmi di lavoro, al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (31).

(47)

Al fine di adeguare, ove necessario, gli indicatori utilizzati per la sorveglianza del programma, le percentuali indicative delle risorse di bilancio assegnate a ciascun obiettivo specifico nel settore dei trasporti e la definizione dei corridoi della rete centrale di trasporto, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche delle parti I, II e III dell'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(48)

Per motivi di chiarezza, i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 dovrebbero essere abrogati. Dovrebbero tuttavia essere preservati gli effetti dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1316/2013, che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) per quanto concerne l'elenco dei corridoi per le merci.

(49)

Allo scopo di consentire l'adozione tempestiva degli atti di esecuzione previsti dal presente regolamento, è necessario che quest'ultimo entri in vigore immediatamente all'atto della sua pubblicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il meccanismo per collegare l'Europa (il «programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(a)

«azione»: qualsiasi attività che è stata individuata come indipendente sotto il profilo finanziario e tecnico, è delimitata nel tempo ed è necessaria per la realizzazione di un progetto;

(b)

«carburanti alternativi» o «combustibili alternativi»: combustibili alternativi , per tutti i modi di trasporto, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/94/UE;

(c bis)

«beneficiario»: un'entità dotata di personalità giuridica con cui è stata firmata una convenzione di sovvenzione;

(d)

«operazione di finanziamento misto»: azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/XXX (il «regolamento finanziario»), che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari e/o garanzie di bilancio a titolo del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(e)

«rete globale»: infrastruttura di trasporto di cui al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(f)

«rete centrale»: infrastruttura di trasporto di cui al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(g)

«corridoi della rete centrale»: strumento destinato a favorire la realizzazione coordinata della rete centrale, previsto dal capo IV del regolamento (UE) n. 1315/2013, il cui elenco figura nella parte III dell'allegato del presente regolamento;

(g bis)

«collegamento transfrontaliero»: nel settore dei trasporti, un progetto di interesse comune che garantisce la continuità della rete TEN-T tra Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo;

(g ter)

«collegamento mancante»: in tutti i modi di trasporto, una sezione mancante della rete TEN-T o una sezione di trasporto che fornisce il collegamento tra reti centrali o globali e i corridoi della TEN-T che impedisce la continuità della rete TEN-T o che contiene una o più strozzature che compromettono detta continuità;

(g quater)

«infrastruttura a duplice utilizzo»: un'infrastruttura della rete dei trasporti che risponde a esigenze sia civili che di difesa;

(h)

«progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile»: progetto selezionato o ammissibile alla selezione nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra almeno due Stati membri, o di accordi tra almeno uno Stato membro un paese terzo o paesi terzi, come descritti agli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 , nel settore della pianificazione o della diffusione dell'energia rinnovabile, conformemente ai criteri di cui nella parte IV dell'allegato del presente regolamento;

(h bis)

«efficienza energetica al primo posto»: il principio dell'efficienza energetica al primo posto di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) 2018/1999;

(i)

«infrastruttura per la connettività digitale»: reti ad altissima capacità, sistemi 5G, connettività locale senza fili di altissima qualità, reti dorsali e piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia;

(j)

«sistemi 5G»: insieme di elementi delle infrastrutture digitali basati su standard accettati a livello globale per le tecnologie delle comunicazioni mobili e senza fili utilizzate per la connettività e per servizi a valore aggiunto con caratteristiche di prestazione avanzate, quali capacità e velocità di trasmissione dei dati molto elevate, comunicazioni a bassa latenza, altissima affidabilità o la possibilità di supportare un numero elevato di dispositivi connessi;

(k)

«corridoio 5G»: asse di trasporto, stradale, ferroviario o per via navigabile interna , interamente coperto dall'infrastruttura per la connettività digitale, e in particolare da sistemi 5G, che permette la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici quali servizi di mobilità interconnessa e automatizzata, servizi analoghi di mobilità intelligente per le ferrovie o connettività digitale su vie navigabili interne ;

(l)

«piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia»: risorse fisiche e virtuali delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione («TIC»), operative a monte delle infrastrutture di comunicazione, che sostengono il flusso, l'archiviazione, il trattamento e l'analisi dei dati delle infrastrutture dei trasporti e/o dell'energia;

(m)

«progetto di interesse comune»: progetto di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 o al regolamento (UE) n. 347/2013 o all'articolo 8 del presente regolamento;

(n)

«studi»: attività necessarie alla preparazione dell'attuazione di un progetto, quali studi preparatori, di mappatura, di fattibilità, di valutazione, di prova e di convalida, anche sotto forma di software, e ogni altra misura di sostegno tecnico, comprese le azioni preliminari ai lavori effettuate per definire e sviluppare un progetto e per decidere in merito al suo finanziamento, quali le azioni di ricognizione sui siti interessati e la preparazione della dotazione finanziaria;

(o)

«volani socioeconomici»: entità che in base alla loro missione, per loro natura o in virtù della loro ubicazione possono generare, direttamente o indirettamente, vantaggi socioeconomici importanti per i cittadini, le imprese e le comunità locali situate nel territorio circostante o nella loro zona di influenza ;

(p)

«paese terzo»: paese che non è membro dell'Unione europea;

(q)

«reti ad altissima capacità»: reti ad altissima capacità secondo la definizione di cui all'articolo 2 , punto 2, della direttiva (UE) 2018/172;

(r)

«lavori»: l'acquisto, la fornitura e l'utilizzo di componenti, sistemi e servizi, compresi i software, la realizzazione delle attività di sviluppo, costruzione e installazione relative a un progetto, il collaudo degli impianti e la messa in servizio di un progetto.

Articolo3

Obiettivi

1.   Il programma ha l'obiettivo generale di costruire, sviluppare, modernizzare e completare le reti transeuropee nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale, nonché di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dell'energia rinnovabile, tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine , rafforzando la competitività europea, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la coesione territoriale, sociale ed economica, l'accesso al mercato interno e la sua integrazione, e ponendo l'accento sulle sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale .

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

(a)

per il settore dei trasporti:

i)

conformemente agli obiettivi del regolamento (UE) n. 1315/2013, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune per quanto riguarda reti e infrastrutture efficienti, interconnesse e multimodali per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva , accessibile e sicura;

ii)

adeguare porzioni della rete transeuropea dei trasporti ai fini di un duplice utilizzo dell'infrastruttura di trasporto per migliorare sia la mobilità civile che quella militare;

(b)

per il settore dell'energia, contribuire allo sviluppo di progetti di interesse comune relativi all'ulteriore integrazione di un mercato interno dell'energia efficiente e competitivo, e all'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale delle reti, facilitare la decarbonizzazione dell'economia, promuovere l'efficienza energetica e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, agevolare la cooperazione transfrontaliera in tema di energia , compresa l'energia rinnovabile;

(c)

per il settore digitale, contribuire alla definizione di progetti di interesse comune connessi allo sviluppo di reti sicure ad altissima capacità e di sistemi 5G, all'aumento della resilienza e della capacità delle reti dorsali digitali sui territori dell'UE, collegandole ai territori vicini, e alla digitalizzazione delle reti dei trasporti e dell'energia.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo 2021-2027 è fissata a  43 850 768 000 EUR a prezzi costanti ( XXX EUR a prezzi correnti) .

2.   Tale importo è ripartito come segue:

(a)

33 513 524 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), di cui:

i)

17 746 000 000 EUR a prezzi costanti (XXX EUR a prezzi correnti) dal cluster degli investimenti strategici europei;

ii)

10 000 000 000 EUR a prezzi costanti (11 285 493 000 EUR a prezzi correnti) trasferiti dal Fondo di coesione e destinati a essere spesi in conformità alle disposizioni del presente regolamento esclusivamente negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione;

iii)

5 767 524 000 EUR a prezzi costanti (6 500 000 000 EUR a prezzi correnti) dal cluster della difesa per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii);

(b)

8 650 000 000 EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), di cui il 15 %, in base all'accettazione da parte del mercato, per progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile . Se la soglia del 15 % è raggiunta, la Commissione aumenta tale importo fino al 20 %, in base all'accettazione da parte del mercato ;

(c)

2 662 000 000 EUR a prezzi costanti (3 000 000 000 EUR a prezzi correnti) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

3.   La Commissione non si discosta dall'importo di cui al comma 2, lettera a), punto ii).

4.    Fino all'1 % dell' importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali. Tale importo può essere utilizzato anche per finanziare misure di accompagnamento complementari alla preparazione dei progetti , in particolare per fornire consulenza ai promotori di progetti riguardo alle opportunità di finanziamento onde contribuire alla strutturazione del loro finanziamento dei progetti .

5.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estenda su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

6.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per le azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

7.   L'importo trasferito dal Fondo di coesione è eseguito ai sensi del presente regolamento, conformemente al paragrafo 8 e fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, lettera b).

8.   Per quanto riguarda gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, ▌fino al 31 dicembre 2022 , la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione ▌. Dal 1o gennaio 2023 , le risorse trasferite al programma che non siano state impegnate per progetti riguardanti infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione , su base competitiva, di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto in conformità al presente regolamento.]

8 bis.     L'importo trasferito dal Fondo di coesione non è utilizzato per finanziare programmi di lavoro transettoriali né operazioni di finanziamento misto.

9.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla lettera c) del medesimo articolo. ▌Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

9 bis.     Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 9, nel settore digitale le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere trasferite al programma, anche per integrare il finanziamento delle azioni ammissibili a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, fino al 100 % del costo totale ammissibile, ove possibile, fatti salvi il principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario e le norme sugli aiuti di Stato. Tali risorse sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

(a)

paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono anche membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;

(b)

paesi in via di adesione, paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o da accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)

paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la loro partecipazione ai programmi dell'Unione stabiliti dai rispettivi accordi quadro e dalle rispettive decisioni dei consigli di associazione o da accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite dagli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)

altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari;

garantisca reciprocità nell'accesso a programmi analoghi nel paese terzo, segnatamente per quanto riguarda gli appalti pubblici .

2.   I paesi terzi di cui al paragrafo 1 e gli organismi stabiliti in tali paesi non sono ammessi a ricevere assistenza finanziaria a titolo del presente regolamento, tranne nel caso in cui ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di determinati progetti di interesse comune, alle condizioni stabilite dai programmi di lavoro di cui all'articolo 19 e conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1315/2013 .

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [ 62 , paragrafo 1, lettera c)], del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti sotto forma di sovvenzioni e appalti come previsto dal regolamento finanziario ▌. Esso può inoltre contribuire a operazioni di finanziamento misto ▌in conformità al regolamento dell'InvestEU e al titolo X del regolamento finanziario. Nel settore dei trasporti, il contributo dell'Unione alle operazioni di finanziamento misto non supera il 10 % dell'importo di bilancio indicato all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i). Nel settore dei trasporti, le operazioni di finanziamento misto possono essere utilizzate per azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura, quali indicate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b).

3.   La Commissione può delegare ad agenzie esecutive poteri di esecuzione parziale del programma conformemente all'articolo [69] del regolamento finanziario, adattandola alle esigenze di una gestione ottimale ed efficiente del programma nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale.

4.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 7

Progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

1.   I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile contribuiscono alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell'energia e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento. Tali progetti sono inclusi in un accordo di cooperazione o in qualsiasi altro tipo di accordo tra almeno due Stati membri o in accordi tra almeno uno Stato membro un paese terzo o paesi terzi a norma degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 . Tali progetti sono individuati in base ai criteri generali e alla procedura di cui nella parte IV dell'allegato del presente regolamento.

2.   Entro il 31 dicembre 2019, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 23, lettera d), del presente regolamento per specificare ulteriormente , fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, i criteri di selezione specifici e precisare i dettagli della procedura di selezione dei progetti, e dà pubblicazione dei metodi di valutazione del contributo dei progetti ai criteri generali e di effettuazione dell'analisi costi-benefici specificati nella parte IV dell'allegato.

3.   Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento.

4.   I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono ammissibili al finanziamento di lavori da parte dell'Unione se soddisfano i seguenti criteri aggiuntivi:

(a)

l'analisi dei costi-benefici specifica per il progetto, a norma dell'allegato, parte IV, punto 3, è obbligatoria per tutti i progetti finanziati, è effettuata in maniera trasparente, globale e completa e fornisce prove sull'esistenza di risparmi sui costi e/o vantaggi significativi in termini di integrazione dei sistemi, sostenibilità ambientale, sicurezza dell'approvvigionamento o innovazione; inoltre,

(b)

il richiedente dimostra che il progetto non si concretizzerebbe o non sarebbe commercialmente sostenibile in assenza della sovvenzione. Questa analisi tiene conto di eventuali entrate derivanti da regimi di sostegno.

5.   L'importo della sovvenzione per lavori è proporzionato ai risparmi sui costi e/o ai vantaggi di cui nella parte IV, punto 2, lettera b), dell'allegato, non supera l'importo necessario a garantire che il progetto si concretizzi o diventi commercialmente sostenibile e rispetta le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3 .

6.     Il programma prevede la possibilità di un finanziamento coordinato con il quadro favorevole per la diffusione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 e il cofinanziamento con il meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile dell'Unione di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999.

La Commissione valuta regolarmente l'utilizzo dei fondi in relazione all'importo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), per i progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile. In seguito a tale valutazione, in mancanza di una sufficiente accettazione da parte del mercato dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, il bilancio inutilizzato previsto per detti progetti è impiegato per conseguire gli obiettivi delle reti energetiche transeuropee di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), per le azioni ammissibili di cui all'articolo 9, paragrafo 3; inoltre, a partire dal 2024, detto bilancio può essere utilizzato per cofinanziare il meccanismo di finanziamento dell'energia rinnovabile dell'Unione istituito nel quadro del regolamento (UE) 2018/1999.

La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, norme specifiche sul cofinanziamento tra le parti di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile nell'ambito del CEF e il meccanismo di finanziamento istituito nel quadro dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1999. Si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 22.

Articolo 8

Progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale

1.   I progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono i progetti che dovrebbero dare un contributo importante agli obiettivi strategici dell'Unione in materia di connettività e/o fornire l'infrastruttura di rete a sostegno della trasformazione digitale dell'economia e della società nonché del mercato unico digitale europeo .

1 bis. I progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale soddisfano i criteri di seguito indicati:

(a)

contribuire all'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

(b)

diffondere la tecnologia disponibile migliore e più adatta allo specifico progetto, che propone un equilibrio ottimale in termini di capacità di trasmissione dei dati, sicurezza della trasmissione, resilienza della rete, sicurezza informatica ed efficienza sotto il profilo dei costi.

2.   Ai sensi del presente regolamento, gli studi volti a sviluppare e individuare progetti di interesse comune nell'ambito dell'infrastruttura per la connettività digitale sono ammissibili al finanziamento.

3.   Fatti salvi i criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, la priorità di finanziamento è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

(a)

le azioni che contribuiscono all'accesso e alla diffusione di reti ad altissima capacità , compresa la connettività 5G e altri tipi di connettività di punta, in linea con gli obiettivi strategici di connettività dell'UE in settori in cui sono presenti volani socioeconomici, sono priorizzate tenendo conto delle loro esigenze di connettività e della copertura di zona aggiuntiva generata, comprese le famiglie , conformemente alla parte V dell'allegato . La diffusione di tipo stand-alone applicata ai volani socioeconomici può essere sostenuta, tranne in casi economicamente sproporzionati o fisicamente impraticabili ;

(b)

azioni che contribuiscono alla fornitura di connettività locale senza fili di altissima qualità nelle comunità locali, conformemente alle condizioni di cui nella parte V dell'allegato;

(c)

▌ le azioni che contribuiscono alla diffusione ▌di corridoi 5G lungo i principali assi di trasporto ▌, anche sulle reti transeuropee dei trasporti , sono priorizzate per garantire la copertura lungo i principali assi di trasporto onde consentire la fornitura ininterrotta di servizi digitali sinergici, tenuto conto dell'importanza socioeconomica delle soluzioni tecnologiche attualmente installate in un'ottica orientata al futuro . Un elenco indicativo di progetti che potrebbero beneficiare del sostegno è riportato nella parte V dell'allegato;

(d)

i progetti volti alla realizzazione o a un adeguamento significativo di reti dorsali transfrontaliere che colleghino l'Unione a paesi terzi e rafforzino i collegamenti tra le reti di comunicazioni elettroniche all'interno del territorio dell'Unione, anche con cavi sottomarini, sono priorizzati in base a quanto contribuiscono significativamente all'aumento delle prestazioni e della resilienza e  all'altissima capacità di tali reti di comunicazione elettronica ▌;

(f)

per quanto riguarda i progetti che si servono di piattaforme digitali operative, viene data la precedenza alle azioni basate su tecnologie di punta, considerando aspetti come l'interoperabilità, la sicurezza informatica, la privacy dei dati e il riutilizzo.

CAPO III

AMMISSIBILITÀ

Articolo 9

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 , tenendo conto degli impegni di decarbonizzazione a lungo termine, sono ammissibili al finanziamento. Fra di esse rientrano ▌studi, lavori e altre misure di accompagnamento necessarie per la gestione e l'attuazione del programma e degli orientamenti settoriali specifici. Gli studi sono ammissibili solo se relativi a progetti ammissibili nell'ambito del presente programma.

2.   Per quanto riguarda il settore dei trasporti sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti:

(a)

azioni relative a reti efficienti , interoperabili e multimodali per lo sviluppo di infrastrutture ferroviarie, stradali, marittime e delle vie navigabili interne :

i)

azioni per la realizzazione della rete centrale conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative a collegamenti transfrontalieri e a collegamenti mancanti, come quelli indicati nella parte III dell'allegato del presente regolamento, nonché a nodi urbani, piattaforme logistiche multimodali, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali e collegamenti con aeroporti della rete centrale, di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013. Le azioni per la realizzazione della rete centrale possono includere elementi correlati facenti parte della rete globale, qualora ciò sia necessario per ottimizzare gli investimenti, in base alle modalità specificate nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 del presente regolamento;

ii)

azioni relative a collegamenti transfrontalieri della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, come quelli indicati nella parte III , punto 2, dell'allegato del presente regolamento , azioni di cui nella parte III, punto 3, dell'allegato al presente regolamento, azioni relative agli studi per lo sviluppo della rete globale e azioni relative ai porti marittimi e interni della rete globale conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013 ;

ii bis)

azioni per il ripristino dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali mancanti della TEN-T che sono stati abbandonati o eliminati;

iii)

azioni per la realizzazione di sezioni della rete globale situate in regioni ultraperiferiche, conformemente al capo II del regolamento (UE) n. 1315/2013, comprese le azioni relative ai pertinenti nodi urbani, porti marittimi, porti interni, terminali ferroviario-stradali , collegamenti con aeroporti e piattaforme logistiche multimodali della rete globale di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1315/2013;

iv)

azioni di sostegno a progetti di interesse comune finalizzati a collegare la rete transeuropea alle reti infrastrutturali di paesi vicini, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1315/2013;

(b)

azioni relative a una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile , multimodale , inclusiva , accessibile e sicura:

i)

azioni di sostegno alle autostrade del mare di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1315/2013 , mettendo l'accento sulla navigazione transfrontaliera su rotte brevi ;

ii)

azioni di sostegno ai sistemi di applicazioni telematiche ▌ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1315/2013 per i corrispettivi modi di trasporto, tra cui in particolare:

per le ferrovie: l'ERTMS;

per le vie navigabili interne: i RIS;

per il trasporto stradale: l'STI;

per il trasporto marittimo: il VTMIS e i servizi marittimi elettronici, inclusi i servizi d'interfaccia unica quali l'interfaccia marittima unica, i sistemi delle comunità portuali e i relativi sistemi d'informazione doganale;

per il trasporto aereo: i sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare quelli risultanti dal sistema SESAR ;

iii)

azioni di sostegno ai servizi sostenibili di trasporto merci ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013 e azioni volte a ridurre il rumore del trasporto ferroviario ;

iv)

azioni di sostegno alle nuove tecnologie e all'innovazione, compresa l'automazione, a migliori servizi di trasporto, all'integrazione modale e all'infrastruttura per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto , a norma dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

v)

azioni intese a eliminare gli ostacoli all'interoperabilità, in particolare in relazione agli effetti sui corridoi o sulla rete , ai sensi dell'articolo 3, lettera o), del regolamento (UE) n. 1315/2013, anche per quanto riguarda la promozione di un aumento del traffico merci per ferrovia, inclusi impianti automatici per il cambio dello scartamento ;

v bis)

azioni intese a eliminare gli ostacoli all'interoperabilità, in particolare nei nodi urbani quali definiti all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

vi)

azioni per la realizzazione di infrastrutture e mobilità sicure, anche nell'ambito della sicurezza stradale, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

vii)

azioni volte a migliorare la resilienza delle infrastrutture di trasporto , in particolare rispetto ai cambiamenti climatici e alle calamità naturali , e la resilienza alle minacce alla sicurezza informatica ;

viii)

azioni volte a migliorare , in tutti i modi di trasporto, l'accessibilità alle infrastrutture di trasporto per tutti gli utenti , in particolare quelli a mobilità ridotta, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1315/2013;

ix)

azioni volte a migliorare l'accessibilità e la disponibilità delle infrastrutture di trasporto per motivi di sicurezza e protezione civile e azioni volte ad adeguare le infrastrutture di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione, con lo scopo di facilitare i flussi di traffico;

(c)

nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii) , e conformemente all'articolo 11 bis, azioni, o attività specifiche nell'ambito di un'azione, volte a supportare porzioni, nuove o esistenti, della rete transeuropea dei trasporti utilizzabili per il trasporto militare, con l'obiettivo di adeguarle alle esigenze dell'infrastruttura a duplice uso .

3.   Per quanto riguarda il settore dell'energia, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti:

(a)

azioni relative a progetti di interesse comune di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 347/2013;

(b)

azioni di sostegno a progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile , anche a favore di soluzioni innovative e dello stoccaggio di energia rinnovabile , compresa la loro concezione, di cui nella parte IV dell'allegato del presente regolamento, fatto salvo il rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 7 del presente regolamento.

4.   Per quanto riguarda il settore digitale, sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento solo le azioni seguenti:

(a)

azioni di sostegno all'accesso e alla diffusione di reti ad altissima capacità, compresi sistemi 5G, in grado di fornire connettività Gigabit in settori in cui sono presenti volani socioeconomici;

(b)

azioni di sostegno alla fornitura, presso le comunità locali, di connettività locale senza fili di altissima qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie;

(c)

azioni per la realizzazione di una copertura ininterrotta, con sistemi 5G, di tutti i principali assi di trasporto, comprese le reti transeuropee dei trasporti;

(d)

azioni di sostegno alla realizzazione di reti dorsali nuove o a un adeguamento significativo di quelle esistenti , anche con cavi sottomarini, negli Stati membri e tra di essi e tra l'Unione e paesi terzi;

(f)

azioni finalizzate all'acquisizione dei requisiti concernenti l'infrastruttura per la connettività digitale per progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti e dell'energia e/o di sostegno alle piattaforme digitali operative associate direttamente a infrastrutture dei trasporti e dell'energia.

Un elenco indicativo di progetti ammissibili nel settore digitale è riportato nella parte V dell'allegato.

Articolo 10

Sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale

1.   Le azioni che contribuiscono simultaneamente al conseguimento di uno o più obiettivi di almeno due settori, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione ai sensi del presente regolamento e a un tasso di cofinanziamento più elevato, conformemente all'articolo 14 . Tali azioni sono attuate mediante programmi di lavoro ▌riguardanti almeno due settori, con criteri di attribuzione specifici, finanziati con contributi di bilancio provenienti dai settori interessati.

2.   Nell'ambito di ciascuno dei settori dei trasporti, dell'energia o digitale, le azioni ammissibili ai sensi dell'articolo 9 possono includere elementi sinergici relativi a uno degli altri settori, che non sono correlati ad azioni ammissibili conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 rispettivamente, a condizione che rispondano a tutti i seguenti requisiti:

(a)

il costo degli elementi sinergici non supera il 20 % del costo ammissibile totale dell'azione e

(b)

gli elementi sinergici sono correlati al settore dei trasporti, dell'energia o digitale e

(c)

gli elementi sinergici permettono di accrescere in misura notevole i benefici socioeconomici, climatici o ambientali dell'azione.

Articolo 11

Soggetti idonei

1.   Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

(a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro , comprese le joint venture ;

(b)

i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo associato al programma ovvero in paesi e territori d'oltremare ;

(c)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione e le organizzazioni internazionali, qualora il loro coinvolgimento sia previsto dai programmi di lavoro.

3.   Non sono ammesse le persone fisiche.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo non associato al programma sono eccezionalmente ammessi al sostegno nell'ambito del programma ove ciò sia indispensabile per il conseguimento degli obiettivi di un determinato progetto di interesse comune nel settore dei trasporti, dell'energia e digitale o di un progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile.

5.    Sono ammissibili solo le proposte presentate da uno o più Stati membri o, d'intesa con gli Stati membri interessati, da organizzazioni internazionali, imprese comuni o imprese od organismi pubblici o privati , comprese le autorità regionali o locali . Se uno Stato membro non approva la presentazione, lo rende noto.

Uno Stato membro può decidere che, per un programma di lavoro specifico o per categorie specifiche di domande, possono essere presentate proposte senza il suo accordo. In tal caso ciò è indicato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel programma di lavoro pertinente e nell'invito a presentare proposte in questione.

Articolo 11 bis

Requisiti specifici di ammissibilità riguardanti l'adeguamento delle reti TEN-T a un duplice utilizzo, civile e militare

1.     Le azioni che contribuiscono all'adeguamento delle reti centrali o globali TEN-T quali definite dal regolamento (UE) n. 1315/2013, allo scopo di consentire un duplice utilizzo, civile e militare, dell'infrastruttura, sono soggette ai seguenti requisiti supplementari di ammissibilità:

(a)

le proposte sono presentate da uno o più Stati membri o, d'intesa con gli Stati membri interessati, dai soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri;

(b)

le azioni si riferiscono alle sezioni o ai nodi individuati dagli Stati membri negli allegati al documento «Requisiti militari per la mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE» quale adottato dal Consiglio il 20 novembre 2018  (33) o a qualsiasi successivo elenco adottato in seguito e a qualsiasi altro elenco indicativo di progetti prioritari che possono essere individuati dagli Stati membri conformemente al piano d'azione sulla mobilità militare;

(c)

le azioni possono riguardare sia l'adeguamento di componenti dell'infrastruttura esistenti che la costruzione di componenti nuove, tenendo conto delle esigenze infrastrutturali di cui al paragrafo 2;

(d)

le azioni che attuano un livello di requisito concernente l'infrastruttura al di là del livello richiesto per il duplice utilizzo sono ammissibili; tuttavia, il loro costo è ammissibile solo fino al livello di costo corrispondente al livello di requisito necessario per il duplice utilizzo. Le azioni relative a infrastrutture utilizzate solo per scopi militari non sono ammissibili;

(e)

le azioni nell'ambito del presente articolo sono finanziate solo a titolo dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii).

2.     La Commissione adotta un atto di esecuzione in cui specifica, ove necessario, i requisiti relativi all'infrastruttura applicabili a determinare categorie di azioni infrastrutturali a duplice utilizzo e la procedura di valutazione delle azioni connesse con le azioni infrastrutturali di difesa civile a duplice utilizzo.

A seguito della valutazione intermedia del programma di cui all'articolo 21, paragrafo 2, la Commissione può proporre all'autorità di bilancio di trasferire i fondi che non siano stati impegnati dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto iii), all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i).

CAPO III

SOVVENZIONI

Articolo 12

Sovvenzioni

Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

Articolo 13

Criteri di attribuzione

1.   ▌Criteri di attribuzione trasparenti sono definiti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 19 e negli inviti a presentare proposte tenendo conto, nella misura applicabile, solo dei seguenti elementi:

(a)

ripercussioni economiche, sociali e ambientali , comprese le ripercussioni climatiche (costi e benefici del ciclo di vita del progetto ) , solidità, completezza e trasparenza dell'analisi ;

(b)

aspetti inerenti all'innovazione , alla digitalizzazione , alla sicurezza, all'interoperabilità e all'accessibilità , anche per le persone a mobilità ridotta ;

(c)

dimensione transfrontaliera , integrazione delle reti e accessibilità territoriale, anche per le regioni ultraperiferiche e insulari ;

(c bis)

valore aggiunto europeo;

(d)

sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia e digitale;

(e)

grado di maturità dell'azione a livello di sviluppo del progetto;

(e bis)

solidità della strategia di manutenzione proposta per il progetto completato;

(f)

solidità del piano di attuazione proposto;

(g)

effetto catalizzatore dell'assistenza finanziaria dell'Unione sugli investimenti;

(h)

necessità di superare ostacoli finanziari, come quelli generati da una sostenibilità commerciale insufficiente , elevati costi iniziali o l'assenza di finanziamenti da parte del mercato;

(h bis)

potenziale del duplice uso nel contesto della mobilità militare;

i)

coerenza con i piani dell'Unione e nazionali per l'energia e il clima , compreso il principio dell'efficienza energetica al primo posto .

2.   La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione tiene conto, ove pertinente, della resilienza agli effetti avversi dei cambiamenti climatici mediante una valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici comprendente le opportune misure di adeguamento.

3.   La valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione assicura che ove pertinente, come specificato nei programmi di lavoro, le azioni finanziate dal programma che prevedono l'uso di una tecnologia di posizionamento, navigazione e sincronizzazione siano tecnicamente compatibili con i programmi EGNOS/Galileo e Copernico.

4.   Per il settore dei trasporti, la valutazione della conformità delle proposte ai criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1 garantisce, se del caso, la coerenza delle azioni proposte rispetto ai piani di lavoro per i corridoi e agli atti di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013, e fa sì che sia tenuto conto del parere consultivo del coordinatore europeo responsabile ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 8, di detto regolamento. La valutazione esamina inoltre se l'attuazione delle azioni finanziate dal CEF rischi di perturbare i flussi di merci e passeggeri sulla sezione della linea interessata dal progetto e se tali rischi siano stati attenuati.

5.   Per quanto concerne le azioni relative ai progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, i criteri di attribuzione stabiliti dai programmi di lavoro e dagli inviti a presentare proposte tengono conto delle condizioni indicate all'articolo 7, paragrafo 4.

6.   Relativamente alle azioni riguardanti i progetti di interesse comune in materia di connettività digitale, i criteri di attribuzione stabiliti dai programmi di lavoro e dagli inviti a presentare proposte tengono conto delle condizioni indicate all'articolo 8, paragrafo 3.

Articolo 14

Tassi di cofinanziamento

1.   Per quanto riguarda gli studi, l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50 % del costo ammissibile totale. Per gli studi finanziati con gli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, come specificato al paragrafo 2, lettera b).

2.   Per i lavori nel settore dei trasporti si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

(a)

per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) , punto i) , l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30 % del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 50 % per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo, per azioni di sostegno a sistemi di applicazioni telematiche, per azioni di sostegno a vie navigabili interne e all'interoperabilità ferroviaria, per azioni di sostegno a nuove tecnologie e all'innovazione, per azioni di sostegno al miglioramento delle infrastrutture per la sicurezza e per azioni volte ad adeguare l'infrastruttura di trasporto ai fini dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione, in linea con la sua normativa pertinente. Per azioni in regioni ultraperiferiche , i tassi di cofinanziamento sono fissati a un massimo del 70 % ;

(a bis)

per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto ii), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50 % del costo ammissibile totale. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell'85 % se le risorse necessarie sono trasferite al programma a norma dell'articolo 4, paragrafo 9;

(b)

riguardo agli importi trasferiti dal Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanziamento sono quelli applicabili al Fondo di coesione, di cui al regolamento (UE) XXX [CPR]. Tali tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo dell'85 % per azioni relative a collegamenti transfrontalieri alle condizioni di cui alla lettera c) del presente paragrafo e per azioni relative ai collegamenti mancanti ;

(c)

per quanto riguarda le azioni relative a collegamenti transfrontalieri, l'aumento dei tassi massimi di cofinanziamento previsti dalle lettere a) e b) è applicabile esclusivamente ad azioni che dimostrino un grado particolarmente elevato di integrazione nella loro pianificazione e attuazione ai fini dei criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), ad esempio con un'unica società che realizzi il progetto, una struttura di governance comune e un quadro giuridico bilaterale o un atto di esecuzione a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile ai progetti realizzati da strutture di gestione integrate, comprese joint venture, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), può essere aumentato del 5 %.

3.   Per i lavori nel settore dell'energia si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento:

(a)

per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 50 % del costo ammissibile totale; per quanto concerne i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento non possono superare il 70 %;

(b)

i tassi di cofinanziamento possono aumentare fino a un massimo del 75 % per le azioni che contribuiscono allo sviluppo di progetti di interesse comune, in base ai criteri di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 347/2013, e garantiscono un grado elevato di sicurezza dell'approvvigionamento a livello regionale o di Unione, ovvero rafforzano la solidarietà dell'Unione o prevedono soluzioni molto innovative.

4.   Per i lavori nel settore digitale si applicano i seguenti tassi massimi di cofinanziamento: per quanto concerne i lavori relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), l'importo dell'assistenza finanziaria dell'Unione non può superare il 30 % del costo ammissibile totale. Per i lavori nelle regioni ultraperiferiche, i tassi di cofinanziamento non possono superare il 70 %. I tassi di cofinanziamento possono aumentare fino al 50 % per azioni con una forte dimensione transfrontaliera, quali la copertura ininterrotta con sistemi 5G lungo i principali assi di trasporto o la realizzazione di reti dorsali tra Stati membri e tra l'Unione e paesi terzi, e fino al 75 % per azioni per la realizzazione della connettività Gigabit dei volani socioeconomici. Le azioni riguardanti la fornitura di connettività locale senza fili nelle comunità locali , se attuate mediante sovvenzioni di valore modesto, possono essere finanziate attraverso l'assistenza finanziaria dell'Unione fino al 100 % dei costi ammissibili, fatto salvo il principio di cofinanziamento.

5.   Il tasso massimo di cofinanziamento applicabile ad azioni selezionate nell'ambito di programmi di lavoro transettoriali di cui all'articolo 10 , paragrafo 1, è il tasso massimo di cofinanziamento più elevato applicabile ai settori interessati. Inoltre, il tasso di cofinanziamento applicabile a tali azioni può essere aumentato del 10 %.

Articolo 15

Costi ammissibili

Oltre ai criteri di cui all'articolo [186] del regolamento finanziario, si applicano i seguenti criteri di ammissibilità dei costi:

(a)

solo le spese sostenute negli Stati membri possono essere considerate ammissibili, tranne nel caso in cui il progetto di interesse comune o transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile riguardi il territorio di uno o più paesi terzi di cui all'articolo 5 o all'articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento o si riferisca ad acque internazionali e l'azione sia indispensabile ai fini del conseguimento degli obiettivi del progetto;

(b)

il costo delle apparecchiature, degli impianti e delle infrastrutture può essere interamente ammissibile quando è trattato come spesa in conto capitale dal beneficiario;

(c)

le spese relative all'acquisto di terreni non sono un costo ammissibile , fatta eccezione per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti conformemente all'articolo 58 del regolamento (UE) XXX recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti ;

(d)

i costi ammissibili non includono l'imposta sul valore aggiunto («IVA»).

Articolo 16

Combinazione di sovvenzioni e altre fonti di finanziamento

1.   È possibile combinare sovvenzioni e finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche nazionali di promozione o altre istituzioni finanziarie pubbliche e di sviluppo, nonché di investitori e istituti finanziari del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-privato.

2.   Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate per il tramite di inviti mirati a presentare proposte.

Articolo 17

Riduzione o soppressione delle sovvenzioni

1.   Oltre alle ragioni di cui all'[articolo 131, paragrafo 4], del regolamento finanziario, l'importo della sovvenzione , salvo in casi debitamente giustificati, può essere ridotto per i seguenti motivi:

(a)

l'azione non è stata avviata entro un anno , per studi, o entro due anni, per lavori, dalla data di inizio indicata nella convenzione di sovvenzione;

(b)

da un esame dello stato di avanzamento dell'azione risulta che l'attuazione ha subito ritardi tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi.

2.   Alla convenzione di sovvenzione possono essere apportate modifiche o può essere posto fine in base ai motivi di cui al paragrafo 1.

3.     Prima che siano adottate decisioni concernenti la riduzione o cessazione della sovvenzione, il caso è esaminato in tutti i suoi aspetti e i beneficiari interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni entro un termine ragionevole.

3 bis.     Gli stanziamenti d'impegno disponibili risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 sono ripartiti fra altri programmi di lavoro proposti nell'ambito della corrispondente dotazione finanziaria quale stabilita all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 18

Finanziamento cumulativo, complementare e combinato

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche ricevere un finanziamento da un altro programma dell'Unione, anche da fondi in regime di gestione concorrente, purché tali finanziamenti non riguardino i medesimi costi. L'attuazione rispetta le norme previste all'articolo 62 del regolamento finanziario. Il finanziamento cumulativo non può superare il costo ammissibile totale dell'azione e il sostegno nell'ambito dei vari programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2.   Le azioni che soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

(a)

sono state valutate in occasione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

(b)

rispettano i requisiti qualitativi minimi di detto invito;

(c)

non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a causa di vincoli di bilancio;

possono beneficiare del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo di coesione a norma dell'[articolo 67, paragrafo 5], del regolamento (UE) XXX [CPR], senza ulteriori valutazioni e purché siano coerenti con le finalità del programma in questione. Si applicano le norme del fondo che fornisce il sostegno.

CAPO IV

PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19

Programmi di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. ▌

1 bis.     Per garantire trasparenza e prevedibilità e migliorare la qualità dei progetti, la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2020, i primi programmi di lavoro pluriennali che comprenderanno il calendario degli inviti a presentare proposte per i primi tre anni del programma, i loro temi e il bilancio indicativo, nonché un quadro prospettico che copre l'intero periodo di programmazione.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 22 del presente regolamento.

3.     Nel settore dell'energia, particolare attenzione va riservata ai progetti di interesse comune e alle azioni connesse che sono finalizzati a promuovere l'ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia, porre fine all'isolamento energetico ed eliminare le strozzature delle interconnessioni elettriche, con particolare riguardo ai progetti che contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo di interconnessione di almeno il 10 % entro il 2020 e il 15 % entro il 2030, e ai progetti che contribuiscono alla sincronizzazione dei sistemi elettrici e delle reti dell'UE.

3 bis.     Conformemente all'articolo 200, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'ordinatore competente può, se del caso, organizzare la procedura di selezione in due fasi come segue:

(a)

i candidati presentano un fascicolo semplificato contenente informazioni relativamente sintetiche ai fini di una preselezione dei progetti basata su una serie limitata di criteri;

(b)

i candidati preselezionati nella prima fase presentano un fascicolo completo dopo la chiusura della prima fase.

Articolo 19 bis

Concessione del contributo finanziario dell'Unione

1.     A seguito di ogni invito a presentare proposte in base a un programma di lavoro di cui all'articolo 19, la Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, fissa mediante un atto di esecuzione l'ammontare dell'assistenza finanziaria concessa ai progetti selezionati o a parti di essi. La Commissione ne precisa le condizioni e le modalità di applicazione.

2.     Nel corso dell'attuazione delle convenzioni di sovvenzione, la Commissione notifica ai beneficiari e agli Stati membri interessati le modifiche agli importi della sovvenzione e gli importi finali versati.

3.     I beneficiari presentano le relazioni quali definite nelle rispettive convenzioni di sovvenzione senza l'approvazione preventiva degli Stati membri. La Commissione fornisce agli Stati membri l'accesso alle relazioni riguardanti le azioni ubicate nel loro territorio.

Articolo 20

Sorveglianza e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nella parte I dell'allegato.

2.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma nel conseguimento dei propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per modificare la parte I dell'allegato allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione e dei risultati del programma e garantisce che tali dati e risultati siano idonei per un'analisi approfondita dei progressi compiuti, compreso il monitoraggio dell'azione per il clima . A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

3 bis.     La Commissione potenzia l'apposito sito Internet in modo da pubblicare in tempo reale una mappa dei progetti in fase di attuazione, unitamente ai dati pertinenti (valutazioni di impatto, valore, beneficiario, organismo di attuazione, stato di avanzamento) e presenta relazioni biennali sui progressi compiuti. Tali relazioni sui progressi compiuti menzionano l'attuazione del programma, in base ai suoi obiettivi generali e settoriali di cui all'articolo 3, chiarendo se i diversi settori siano sulla buona strada, se l'impegno totale di bilancio sia in linea con l'importo totale assegnato, se i progetti in corso abbiano raggiunto un grado sufficiente di completezza e se sia tuttora fattibile e opportuno realizzarli.

Articolo 21

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione.

3.   Al termine dell'attuazione del programma, e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento del CEF , che può riunirsi in formati diversi a seconda dell'argomento . Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 23

Atti delegati

1.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento al fine di:

(a)

▌ stabilire un quadro di sorveglianza e valutazione sulla base degli indicatori di cui alla parte I dell'allegato ;

(d)

integrare la parte IV dell'allegato, riguardante l'individuazione di progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile; stabilire e aggiornare l'elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel campo dell'energia rinnovabile.

2.     Fatto salvo l'articolo 172, secondo comma, del TFUE, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 del presente regolamento al fine di:

(a)

modificare la parte III dell'allegato in merito alla definizione dei corridoi della rete centrale di trasporto e di sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale;

(b)

modificare la parte V dell'allegato, riguardante l'individuazione di progetti di interesse comune in materia di connettività digitale.

Articolo 24

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione del fatto che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 25

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari di finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2 bis.     La trasparenza e la consultazione del pubblico sono assicurate nel rispetto della legislazione unionale e nazionale applicabile.

Articolo 26

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi i controlli e le verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

Abrogazione e disposizioni transitori

1.   I regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 sono abrogati.

2.   Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

La Commissione valuta l'efficacia e la coerenza rispetto alle politiche del regolamento (UE) n. 347/2013 e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riporta i risultati di tale valutazione entro il 31 dicembre 2020. In tale valutazione la Commissione prende in considerazione, tra l'altro, gli obiettivi energetici e climatici dell'Unione per il 2030, l'impegno di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione e il principio dell'efficienza energetica al primo posto. La relazione può essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa finalizzata alla revisione del regolamento.

3.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del suo predecessore, il meccanismo per collegare l'Europa ai sensi del regolamento (UE) n. 1316/2013.

4.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del presente regolamento al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 28

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il ….

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 191.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 173.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  COM(2018)0321, pag. 13.

(5)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(6)  Comunicazione della Commissione «L'Europa in movimento»: un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti" [COM (2017)0283].

(7)  Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

(8)  Comunicazione della Commissione «Mobilità a basse emissioni: manteniamo gli impegni — Un'Unione europea che protegge il pianeta, dà forza ai suoi consumatori e difende la sua industria e i suoi lavoratori» [COM (2017)0675].

(9)  COM(2018)0293.

(10)  JOIN(2017)0041.

(11)  JOIN(2018)0005.

(12)   Requisiti militari ai fini della mobilità militare all'interno e all'esterno dell'UE (ST 14770/18).

(13)  COM(2017)0623.

(14)  Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

(15)  COM(2017)0718.

(16)   Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

(17)   Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14).

(19)  COM(2016)0587.

(20)   Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(21)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(22)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(23)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(24)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(25)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(26)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(27)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(28)  COM(2018)0065.

(29)   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pubblici efficaci in Europa e per l'Europa (COM(2017)0572).

(30)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(31)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(32)  Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

(33)   ST 13674/18.

ALLEGATO

PARTE I — INDICATORI

Il programma sarà monitorato attentamente sulla base di una serie di indicatori finalizzati a misurare il grado di conseguimento dei suoi obiettivi generali e specifici, allo scopo di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi. A tale fine, saranno raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Settore

Obiettivi specifici

Indicatori

Trasporti

Reti efficienti, interconnesse e multimodali e infrastrutture per una mobilità intelligente, interoperabile, sostenibile, inclusiva, accessibile e sicura

Numero di collegamenti transfrontalieri e di collegamenti mancanti cui è stato destinato il sostegno del CEF (comprese azioni relative a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono alla digitalizzazione dei trasporti , in particolare attraverso la diffusione dell'ERTMS, dei RIS, degli STI, di VTMIS e servizi marittimi elettronici e del SESAR

Numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati con il sostegno del CEF

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono alla sicurezza dei trasporti

Numero di azioni del CEF che contribuiscono all'accessibilità dei trasporti per le persone a mobilità ridotta

Numero di azioni finanziate a titolo del CEF che contribuiscono a ridurre il rumore del trasporto ferroviario di merci

Adeguamento di un'infrastruttura di trasporto a un duplice utilizzo civile e militare

Numero di componenti delle infrastrutture di trasporto adeguate ▌alle esigenze del duplice utilizzo civile e militare

Energia

Contributo all'interconnettività e all'integrazione dei mercati

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti per l'interconnessione delle reti degli Stati membri e l'eliminazione di vincoli interni

Sicurezza dell'approvvigionamento energetico

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti per garantire la resilienza della rete del gas

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a rendere intelligenti e digitali le reti e ad aumentare la capacità di stoccaggio dell'energia

Sviluppo sostenibile mediante azioni volte a consentire la decarbonizzazione

Numero di azioni del CEF che contribuiscono a progetti che consentono di aumentare la quota di energia rinnovabile dei sistemi energetici

Numero di azioni del CEF che contribuiscono alla cooperazione transfrontaliera nel settore delle energie rinnovabili

Digitale

Contributo allo sviluppo dell'infrastruttura per la connettività digitale in tutta l'Unione europea

Nuove connessioni a reti ad altissima capacità per i volani socioeconomici e connessioni ▌di altissima qualità per le comunità locali

Numero di azioni del CEF che consentono la connettività 5G lungo gli assi di trasporto

Numero di azioni del CEF che consentono nuove connessioni a reti ad altissima capacità ▌

Numero di azioni del CEF che contribuiscono alla digitalizzazione dei settori dell'energia e dei trasporti

PARTE II: PERCENTUALI INDICATIVE PER IL SETTORE DEI TRASPORTI

Le risorse di bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto i), sono ripartite come segue:

 

60 % per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a): «Azioni relative a reti efficienti, interconnesse e multimodali »:

 

40 % per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b): «Azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura».

Le risorse di bilancio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono ripartite come segue:

 

85 % per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a): «Azioni relative a reti efficienti, interconnesse e multimodali»:

 

15 % per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b): «Azioni relative a una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura».

Per le azioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l' 85 % delle risorse di bilancio dovrebbe essere assegnato ad azioni riguardanti la rete centrale ▌e il 15 % ad azioni riguardanti la rete globale.

PARTE III: CORRIDOI DELLA RETE CENTRALE DI TRASPORTO E  COLLEGAMENTI TRANSFRONTALIERI DELLA RETE GLOBALE

1.   Corridoi della rete centrale ed elenco indicativo di collegamenti transfrontalieri e collegamenti mancanti individuati in via preliminare

Rete centrale, corridoio «Atlantico»

Tratte

Gijón — León — Valladolid

La Coruña — Vigo — Orense — León –

Saragozza — Pamplona/Logroño — Bilbao

Tenerife/Gran Canaria — Huelva/Sanlúcar de Barrameda — Siviglia — Córdoba

Algeciras — Bobadilla — Madrid

Sines/Lisbona — Madrid — Valladolid

Lisbona — Aveiro — Leixões/Porto — Fiume Douro

Shannon Foynes/Dublino/Cork — Le Havre — Rouen — Parigi

Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tolosa /Tours — Parigi — Metz — Mannheim/Strasburgo

Shannon Foynes/Dublino/Cork  — Saint-Nazaire — Nantes — Tours — Digione

Collegamenti transfrontalieri

Evora — Merida

Ferrovia

Vitoria-Gasteiz — San Sebastián — Bayonne — Bordeaux

Aveiro — Salamanca

Fiume Douro (Via Navegável do Douro)

Vie navigabili interne

Collegamenti mancanti

Linee non interoperabili con scartamento UIC nella penisola iberica

Ferrovia

Rete centrale, corridoio «Baltico — Adriatico»

Tratte

Gdynia — Danzica — Katowice/Sławków

Danzica — Varsavia — Katowice/ Cracovia

Katowice — Ostrava — Brno — Vienna

Stettino/Świnoujście — Poznań — Breslavia — Ostrava

Katowice — Bielsko-Biała  — Žilina — Bratislava — Vienna

Vienna — Graz — Villach — Udine — Trieste

Udine — Venezia — Padova — Bologna — Ravenna — Ancona

Graz — Maribor — Lubiana — Capodistria/Trieste

Collegamenti

Transfrontalieri

Katowice/Opole — Ostrava — Brno

Katowice — Žilina

Bratislava — Vienna

Graz — Maribor

Venezia  — Trieste — Divača — Lubiana

Ferrovia

Katowice — Žilina

Brno — Vienna

Strade

Collegamenti mancanti

Gloggnitz — Mürzzuschlag: galleria di base del Semmering

Graz — Klagenfurt: Linea ferroviaria e galleria del Koralm

Capodistria — Divača

Ferrovia

Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»

Tratte

Algeciras — Bobadilla — Madrid — Saragozza — Tarragona

Madrid — Valencia — Sagunto — Teruel — Saragozza

Siviglia — Bobadilla — Murcia

Cartagena — Murcia — Valencia — Tarragona/Palma di Maiorca — Barcellona

Tarragona — Barcellona — Perpignan — Narbonne — Tolosa/Marsiglia — Genova/Lione– La Spezia /Torino — Novara — Milano — Bologna/Verona — Padova — Venezia — Ravenna/Trieste/Capodistria — Lubiana — Budapest

Lubiana/Fiume — Zagabria — Budapest — frontiera UA

Collegamenti transfrontalieri

Barcellona — Perpignan

Ferrovia

Lione — Torino: galleria di base e vie di accesso

Nizza — Ventimiglia

Venezia  — Trieste — Divača — Lubiana

Lubiana — Zagabria

Zagabria — Budapest

Budapest — Miskolc — frontiera UA

Lendava — Letenye

Strade

Vásárosnamény — frontiera UA

Collegamenti mancanti

Almería — Murcia

Ferrovia

Linee non interoperabili con scartamento UIC nella penisola iberica

Perpignan — Montpellier

Capodistria — Divača

Fiume — Zagabria

Milano — Cremona — Mantova — Porto Levante/Venezia — Ravenna/Trieste

Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord — Baltico»

Tratte

Luleå — Helsinki — Tallinn — Riga

Ventspils — Riga

Riga — Kaunas

Klaipèda — Kaunas — Vilnius

Kaunas — Varsavia

Frontiera BY — Varsavia — Łódź/Poznań — Francoforte sull'Oder — Berlino — Amburgo — Kiel

Łódź — Katowice/Breslavia

Frontiera UA — Rzeszów  — Katowice — Breslavia — Falkenberg — Magdeburgo

Stettino/Świnoujście — Berlino — Magdeburgo — Braunschweig — Hannover

Hannover — Brema — Bremerhaven/Wilhelmshaven

Hannover — Osnabrück — Hengelo — Almelo — Deventer — Utrecht

Utrecht — Amsterdam

Utrecht — Rotterdam — Anversa

Hannover/Osnabrück  — Colonia — Anversa

Collegamenti transfrontalieri

Tallinn — Riga — Kaunas — Varsavia: asse Rail Baltic, nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC

Ferrovia

Świnoujście/Stettino — Berlino

Ferrovia/vie navigabili interne

Corridoio Via Baltica EE-LV-LT-PL

Strade

Collegamenti mancanti

Kaunas — Vilnius : parte dell'asse Rail Baltic, nuova linea interamente interoperabile con scartamento UIC

Ferrovia

Varsavia/Idzikowice — Poznań/Breslavia, compresi collegamenti al nodo di trasporto centrale progettato

Canale di Kiel

Vie navigabili interne

Berlino — Magdeburgo — Hannover; Mittellandkanal; canali della Germania occidentale

Reno, Waal

Noordzeekanaal, IJssel, Twentekanaal

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord — Mediterraneo»

Tratte

Frontiera UK  — Dublino — Shannon Foynes/Cork

Shannon Foynes/Dublino/Cork — Le Havre/Calais

Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gand/

Anversa/Rotterdam/Amsterdam

Frontiera UK  — Lilla — Bruxelles

Amsterdam — Rotterdam — Anversa — Bruxelles — Lussemburgo

Lussemburgo — Metz — Digione — Macon — Lione — Marsiglia

Lussemburgo — Metz — Strasburgo — Basilea

Anversa/Zeebrugge — Gand — Calais /Dunkerque/Lilla — Parigi– Rouen — Le Havre

Collegamenti transfrontalieri

Bruxelles — Lussemburgo — Strasburgo

Ferrovia

Terneuzen — Gand

Vie navigabili interne

Rete Senna — Schelda e i relativi bacini dei fiumi Senna, Schelda e Mosa

Corridoio Reno-Schelda

Collegamenti mancanti

Canale Alberto e canale Bocholt-Herentals

Vie navigabili interne

Rete centrale, corridoio «Oriente/Mediterraneo orientale»

Tratte

Amburgo — Berlino

Rostock — Berlino — Dresda

Bremerhaven/Wilhelmshaven — Magdeburgo — Dresda

Dresda — Ústí nad Labem — Mělník/Praga — Lysá nad Labem/Poříčany — Kolín

Kolín — Pardubice — Brno — Vienna/Bratislava — Budapest — Arad — Timișoara — Craiova — Calafat — Vidin — Sofia

Sofia — frontiera RS/frontiera Macedonia settentrionale

Sofia — Plovdiv — Burgas/ frontiera TR

Frontiera TR — Alessandropoli — Kavala — Salonicco — Ioannina — Kakavia/Igoumenitsa

Frontiera Macedonia settentrionale  — Salonicco

Sofia — Salonicco — Atene — Pireo/Ikonio — Heraklion Limassol (Vasiliko) — Nicosia/ Larnaca

Atene — Patrasso/Igoumenitsa

Collegamenti transfrontalieri

Dresda — Praga/ Kolín

Ferrovia

Vienna/Bratislava — Budapest

Békéscsaba — Arad — Timişoara

Craiova  — Calafat — Vidin — Sofia — Salonicco

Sofia — frontiera RS/frontiera Macedonia settentrionale

Frontiera TR — Alessandropoli

Frontiera Macedonia settentrionale  — Salonicco

Ioannina — Kakavia (frontiera AL)

Strade

Drobeta Turnu Severin/Craiova — Vidin — Montana

Sofia — frontiera RS

Amburgo — Dresda — Praga — Pardubice

Vie navigabili interne

 

Rete centrale, corridoio «Reno — Alpi»

Tratte

Genova — Milano — Lugano — Basilea

Genova — Novara — Briga — Berna — Basilea — Karlsruhe — Mannheim — Magonza — Coblenza — Colonia

Colonia — Düsseldorf — Duisburg — Nimega/Arnhem — Utrecht — Amsterdam

Nimega — Rotterdam — Vlissingen

Colonia — Liegi — Bruxelles — Gand

Liegi — Anversa — Gand — Zeebrugge

Collegamenti transfrontalieri

Zevenaar — Emmerich — Oberhausen

Ferrovia

Karlsruhe — Basilea

Milano/Novara — frontiera CH

Basilea — Anversa/Rotterdam — Amsterdam

Vie navigabili interne

Collegamenti mancanti

Genova — Tortona/Novi Ligure

Ferrovia

 

Zeebrugge — Gand

 

Rete centrale, corridoio «Reno — Danubio»

Tratte

Strasburgo — Stoccarda — Monaco — Wels/Linz

Strasburgo — Mannheim — Francoforte — Würzburg — Norimberga — Ratisbona — Passau — Wels/Linz

Monaco/Norimberga — Praga — Ostrava/Přerov — Žilina — Košice — frontiera UA

Wels/Linz — Vienna — Bratislava — Budapest — Vukovar

Vienna/Bratislava — Budapest — Arad — Moravita /Brașov/Craiova — Bucarest — Giurgiu /Costanza — Sulina

Collegamenti transfrontalieri

Monaco — Praga

Ferrovia

Norimberga — Plzeň

Monaco — Mühldorf — Freilassing — Salisburgo

Strasburgo — Kehl Appenweier

Hranice — Žilina

Košice — frontiera UA

Vienna — Bratislava/Budapest

Bratislava — Budapest

Békéscsaba — Arad — Timişoara — frontiera RS

Bucarest — Giurgiu — Ruse

Danubio (Kehlheim — Costanza/Midia/Sulina) e i relativi bacini dei fiumi Váh, Sava e Tibisco

Vie navigabili interne

Zlín — Žilina

Strade

 

Timişoara — frontiera RS

Strade

Collegamenti mancanti

Stoccarda — Ulma

Ferrovia

Salisburgo — Linz

Craiova — Bucarest

Arad — Sighişoara — Brașov — Predeal

Rete centrale, corridoio «Scandinavia — Mediterraneo»

Tratte

Frontiera RU — Hamina/Kotka — Helsinki — Turku/Naantali — Stoccolma — Örebro (Hallsberg)/Linköping  — Malmö

Narvik/Oulu — Luleå — Umeå — Stoccolma/ Örebro(Hallsberg)

Oslo — Göteborg — Malmö — Trelleborg

Malmö — Copenaghen — Fredericia — Aarhus — Aalborg — Hirtshals/Frederikshavn

Copenaghen — Kolding/Lubecca — Amburgo — Hannover

Bremerhaven — Brema — Hannover — Norimberga

Rostock — Berlino — Halle/ Lipsia — Erfurt /Monaco

Norimberga — Monaco — Innsbruck — Verona — Bologna — Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia — Firenze — Roma — Napoli — Bari — Taranto — La Valletta/ Marsa Scirocco

Cagliari  — Napoli — Gioia Tauro — Palermo/Augusta — La Valletta /Marsa Scirocco

Collegamenti transfrontalieri

Frontiera RU — Helsinki

Ferrovia

Copenaghen — Amburgo: vie di accesso al collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

Monaco — Wörgl — Innsbruck — Fortezza — Bolzano — Trento — Verona: galleria di base del Brennero e relative vie di accesso

Göteborg — Oslo

Copenaghen — Amburgo: collegamento fisso della cintura di Fehrmarn

Ferrovia/strade

2.    Elenco indicativo dei collegamenti transfrontalieri individuati in via preliminare sulla rete globale

Le sezioni transfrontaliere della rete globale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del presente regolamento comprendono le seguenti sezioni:

Dublino/Letterkenny — frontiera UK

Strade

Pau — Huesca

Ferrovia

Lione — frontiera CH

Ferrovia

Athus — Mont-Saint-Martin

Ferrovia

Breda — Venlo — Viersen — Duisburg

Ferrovia

Anversa — Duisburg

Ferrovia

Mons — Valenciennes

Ferrovia

Gand — Terneuzen

Ferrovia

Heerlen — Aquisgrana

Ferrovia

Groninga — Brema

Ferrovia

Stoccarda — frontiera CH

Ferrovia

Gallarate/Sesto Calende — frontiera CH

Ferrovia

Berlino — Rzepin/Horka — Breslavia

Ferrovia

Praga — Linz

Ferrovia

Villach — Lubiana

Ferrovia

San Pietro del Carso — Fiume

Ferrovia

Plzeň — České Budějovice — Vienna

Ferrovia

Vienna — Győr

Ferrovia

Graz — Celldömölk  — Győr

Ferrovia

Neumarkt-Kalham — Mühldorf

Ferrovia

Corridoio dell'ambra PL-SK-HU

Ferrovia

Corridoio Via Carpazia BY/UA frontiera PL-SK-HU-RO

Strade

Focșani — frontiera MD

Strade

Budapest — Osijek — Svilaj (frontiera BiH)

Strade

Faro — Huelva

Ferrovia

Porto — Vigo

Ferrovia

Giurgiu — Varna

Ferrovia

Svilengrad — Pithio

Ferrovia

3.

Componenti della rete globale situati in Stati membri che non condividono una frontiera terrestre con un altro Stato membro

PARTE IV: INDIVIDUAZIONE DI PROGETTI TRANSFRONTALIERI NEL CAMPO DELL'ENERGIA RINNOVABILE

1.   Obiettivo dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile

I progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile sono finalizzati a promuovere la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri nell'ambito della progettazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente delle fonti di energia rinnovabile , nonché a facilitare la loro integrazione mediante impianti di stoccaggio dell'energia, al fine di contribuire alla strategia di decarbonizzazione a lungo termine dell'Unione .

2.   Criteri generali

Per poter essere qualificato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, un progetto deve soddisfare tutti i seguenti criteri generali:

(a)

deve far parte di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra almeno due Stati membri e/o tra almeno uno Stato membro e un paese terzo o paesi terzi a norma degli articoli 8 , 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 ;

(b)

deve consentire di risparmiare sui costi connessi all'utilizzo delle energie rinnovabili e/o comportare vantaggi per l'integrazione dei sistemi, la sicurezza di approvvigionamento o l'innovazione rispetto a un progetto analogo o un progetto nel campo dell'energia rinnovabile attuato da uno solo degli Stati membri partecipanti.

(c)

i potenziali vantaggi globali della cooperazione, valutati in base all'analisi dei costi/benefici di cui al punto 3 e applicando il metodo di cui all'articolo [7], devono essere superiori ai suoi costi, anche in una prospettiva a lungo termine.

3.   Analisi costi-benefici

(a)

costi di produzione dell'energia elettrica;

(b)

costi di integrazione dei sistemi;

(c)

costo dell'assistenza;

(d)

emissioni di gas serra;

(e)

sicurezza dell'approvvigionamento;

(f)

inquinamento atmosferico e altri tipi di inquinamento locale , come ad esempio effetti sulla natura locale e sull'ambiente

(g)

innovazione.

4.   Procedura

(1)

I promotori, anche Stati membri, di un progetto che ha la possibilità di essere ammesso alla selezione in quanto progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile nel quadro di un accordo di cooperazione o di qualsiasi altro tipo di accordo tra almeno due Stati membri e/o tra almeno uno Stato membro e un paese terzo o paesi terzi a norma degli articoli 8 , 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 e candidato a ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, devono presentare alla Commissione una domanda affinché il progetto in questione possa essere selezionato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile. La domanda deve contenere tutte le informazioni che possano consentire alla Commissione di valutare il progetto in base ai criteri di cui ai punti 2 e 3, in linea con i metodi di cui all'articolo 7.

La Commissione deve fare in modo che i promotori abbiano la possibilità di richiedere lo status di progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile almeno una volta all'anno.

(2)

La Commissione istituisce e presiede un gruppo competente per i progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno.

(3)

Almeno una volta all'anno, la Commissione organizza la procedura di selezione dei progetti transfrontalieri e, a seguito di tale valutazione, presenta al gruppo di cui al paragrafo 3 un elenco dei progetti ammissibili nel campo dell'energia rinnovabile che soddisfano i criteri di cui all'articolo 7 e al paragrafo 5.

(4)

Al gruppo di cui al paragrafo 3 sono fornite informazioni pertinenti, a meno che non siano sensibili sul piano commerciale, sui progetti ammissibili inclusi nell'elenco presentato dalla Commissione con riferimento ai seguenti criteri:

la conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e di selezione di tutti i progetti;

informazioni sul meccanismo di cooperazione a cui si rifà il progetto e informazioni sul livello di sostegno al progetto da parte di uno o più Stati membri;

la descrizione dell'obiettivo del progetto, con indicazione della capacità stimata (in kW) e, se disponibile, della produzione di energia rinnovabile (in kW/anno), nonché del totale dei costi del progetto e dei costi ammissibili in euro;

informazioni sul valore aggiunto previsto dell'UE, conformemente al punto 2, lettera b), del presente allegato, e sui costi e benefici attesi nonché sul valore aggiunto previsto dell'UE conformemente al punto 2, lettera c), del presente allegato.

(5)

Il gruppo può invitare alle sue riunioni, se del caso, promotori di progetti ammissibili, paesi terzi coinvolti in progetti ammissibili ed eventuali altri soggetti interessati.

(6)

Sulla base dei risultati della valutazione, il gruppo approva un progetto di elenco di progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile da adottare conformemente al paragrafo 8.

(7)

La Commissione adotta l'elenco definitivo dei progetti transfrontalieri selezionati nel campo dell'energia rinnovabile mediante atto delegato sulla base del progetto di elenco di cui al paragrafo 7 e tenendo conto del paragrafo 10 e pubblica sul suo sito web l'elenco dei progetti transfrontalieri selezionati nel campo dell'energia rinnovabile. L'elenco viene rivisto, a seconda delle esigenze, almeno ogni due anni.

(8)

Il gruppo controlla l'attuazione dei progetti figuranti nell'elenco definitivo e formula raccomandazioni su come superare eventuali ritardi nella loro attuazione. A tal fine, i promotori dei progetti selezionati forniscono informazioni sull'attuazione dei rispettivi progetti.

(9)

Nell'ambito della selezione dei progetti transfrontalieri nel campo dell'energia rinnovabile, la Commissione mira a garantire un adeguato equilibrio geografico nell'individuazione di tali progetti ▌. È possibile ricorrere a raggruppamenti regionali per l'individuazione dei progetti.

(10)

Un progetto non può essere selezionato come progetto transfrontaliero nel campo dell'energia rinnovabile, o se lo è già stato il suo status deve essere annullato, nel caso in cui per la sua valutazione ci si sia basati su informazioni errate che abbiano costituito un fattore determinante nella valutazione, o qualora il progetto non sia conforme al diritto dell'Unione.

PARTE V — PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELL'INFRASTRUTTURA PER LA CONNETTIVITÀ DIGITALE

1.   Connettività Gigabit , compresa la connettività 5G e altri tipi di connettività di punta, per i volani socioeconomici

Occorre assegnare le priorità alle azioni tenendo conto della funzione dei volani socioeconomici, della pertinenza delle applicazioni e dei servizi digitali attivati mediante la fornitura della connettività sottostante e dei potenziali vantaggi socioeconomici per i cittadini, le imprese e le comunità locali, compresa la copertura di zona aggiuntiva generata, tra cui le famiglie . Il bilancio disponibile deve essere assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri.

Va data priorità alle azioni che contribuiscono alla connettività Gigabit, compresa la connettività 5G e altri tipi di connettività di punta,

▌per ospedali e centri medici, in linea con gli sforzi per digitalizzare il sistema sanitario, al fine di accrescere il benessere dei cittadini dell'UE e cambiare il modo in cui i servizi sanitari e assistenziali vengono forniti ai pazienti (1);

▌per i centri di istruzione e ricerca, nel contesto degli sforzi per agevolare l'utilizzo, tra l'altro, del calcolo ad alte prestazioni, delle applicazioni su cloud e dei big data, per eliminare i divari digitali e innovare i sistemi di istruzione, per migliorare i risultati dell'apprendimento, accrescere l'equità e incrementare l'efficienza (2);

per la copertura 5G a banda larga senza fili ininterrotta per tutti i centri urbani entro il 2025.

2.   Connettività senza fili nelle comunità locali

Per beneficiare del finanziamento, le azioni finalizzate alla fornitura di connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi gli spazi all'aperto accessibili al pubblico che rivestono un ruolo significativo nella vita pubblica delle comunità locali, devono soddisfare le seguenti condizioni:

essere attuate da un ente pubblico, quale indicato al paragrafo seguente, in grado di pianificare e supervisionare l'installazione di punti di accesso locali senza fili in spazi pubblici al chiuso o all'aperto, nonché di assicurarne il finanziamento dei costi operativi per almeno tre anni;

basarsi su reti digitali ad altissima capacità in grado di fornire agli utenti un'esperienza internet di qualità molto elevata e che:

sia gratuita e priva di condizioni discriminatorie, protetta e di facile accesso e utilizzi le apparecchiature disponibili migliori e più recenti, in grado di fornire agli utenti connettività ad alta velocità, nonché

agevoli l'accesso generalizzato e non discriminatorio a servizi digitali innovativi;

utilizzare l'identità visiva comune fornita dalla Commissione e i collegamenti agli strumenti multilingue online ad essa associati;

al fine di realizzare sinergie, aumentare la capacità e migliorare l'esperienza dell'utente, tali azioni faciliteranno l'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata 5G pronti per l'uso, quali definiti nella direttiva UE/2018/1972;

impegnarsi a procurare la necessaria attrezzatura e/o i relativi servizi di installazione conformemente al diritto applicabile per garantire che i progetti non distorcano indebitamente la concorrenza.

L'assistenza finanziaria deve essere messa a disposizione di enti pubblici, quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che offrono, conformemente al diritto nazionale, connettività locale senza fili gratuita e priva di condizioni discriminatorie tramite l'installazione di punti di accesso locali senza fili.

Le azioni finanziate non devono costituire una duplicazione di offerte gratuite pubbliche o private con caratteristiche analoghe, anche in termini di qualità, disponibili nello stesso spazio pubblico.

Il bilancio disponibile deve essere assegnato in modo geograficamente equilibrato tra tutti gli Stati membri.

Se del caso, il coordinamento e la coerenza saranno garantiti con azioni del CEF che promuovano l'accesso dei volani socioeconomici a reti ad altissima capacità in grado di fornire connettività Gigabit , compresa la connettività 5G e altri tipi di connettività di punta .

3.   Elenco indicativo dei corridoi 5G e dei collegamenti dorsali transfrontalieri ammissibili al finanziamento

In linea con gli obiettivi della società dei Gigabit stabiliti dalla Commissione per garantire che i principali assi di trasporto terrestre dispongano entro il 2025 di una copertura 5G ininterrotta (4), le azioni per l'attuazione di una copertura ininterrotta con sistemi 5G a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), devono consistere innanzitutto in azioni riguardanti sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM (5) e, in seconda battuta, azioni su tratte più estese finalizzate alla diffusione su larga scala della CAM lungo i corridoi, come indica la tabella seguente (elenco indicativo). I corridoi TEN-T sono utilizzati come base per questa finalità, ma la diffusione del 5G non si limita necessariamente a tali corridoi (6).

Inoltre, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, lettera d), sono sostenute anche azioni a sostegno della diffusione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini tra gli Stati membri e tra l'Unione e i paesi terzi o che collegano le isole europee, al fine di fornire la ridondanza necessaria per infrastrutture così importanti e aumentare la capacità e la resilienza delle reti digitali dell'Unione.

Rete centrale, corridoio «Atlantico»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Porto — Vigo

Merida — Evora

Parigi — Amsterdam — Francoforte

Aveiro — Salamanca

San Sebastian — Biarritz

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Metz — Parigi — Bordeaux — Bilbao — Vigo — Porto — Lisbona

Bilbao — Madrid — Lisbona

Madrid — Merida — Siviglia — Tarifa

Diffusione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini

Isole Azzorre/Madera — Lisbona

Rete centrale, corridoio «Baltico — Adriatico»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

 

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Danzica — Varsavia — Brno — Vienna — Graz — Lubiana — Capodistria /Trieste

Rete centrale, corridoio «Mediterraneo»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

 

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Budapest — Zagabria — Lubiana — Fiume — Spalato — Dubrovnik

Lubiana — Zagabria — Slavonski Brod — Bajakovo (frontiera con la Serbia)

Slavonski Brod — Đakovo — Osijek

Montpellier — Narbonne — Perpignan — Barcellona — Valencia — Malaga — Tarifa con un'estensione per Narbonne — Tolosa

Diffusione di reti dorsali, anche con cavi sottomarini

Reti con cavi sottomarini Lisbona — Marsiglia — Milano

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord — Baltico»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Varsavia — Kaunas — Vilnius

Kaunas — Klaipėda

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Tallinn — Riga  — Kaunas — frontiera LT/PL — Varsavia

Frontiera BY/LT — Vilnius — Kaunas — Klaipėda

Via Carpazia:

Klaipėda — Kaunas — Ełk — Białystok — Lublino — Rzeszów — Barwinek — Košice

Rete centrale, corridoio «Mare del Nord — Mediterraneo»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Metz — Merzig — Lussemburgo

Rotterdam — Anversa — Eindhoven

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Amsterdam — Rotterdam — Breda — Lilla — Parigi

Bruxelles — Metz — Basilea

Mulhouse — Lione — Marsiglia

Rete centrale, corridoio «Oriente/Mediterraneo orientale»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Sofia — Salonicco — Belgrado

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Berlino — Praga — Brno — Bratislava — Timișoara — Sofia — frontiera TR

Bratislava – Košice

Sofia — Salonicco — Atene

Rete centrale, corridoio «Reno — Alpi»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

Bologna — Innsbruck — Monaco (corridoio del Brennero)

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Rotterdam — Oberhausen — Francoforte (M)

Basilea — Milano — Genova

Rete centrale, corridoio «Reno — Danubio»

Sezioni transfrontaliere per la sperimentazione della CAM

 

Sezione più estesa per la diffusione su larga scala della CAM

Francoforte (M) — Passau — Vienna — Bratislava  — Budapest — Osijek — Vukovar  — Bucarest — Costanza

Bucarest — Iasi

Karlsruhe — Monaco — Salisburgo — Wels

Francoforte (M) — Strasburgo

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Cfr. anche: Comunicazione della Commissione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale, alla responsabilizzazione dei cittadini e alla creazione di una società più sana (COM(2018)0233).

(2)  Cfr. anche: Comunicazione della Commissione sul piano d'azione per l'istruzione digitale (COM(2018)0022 final).

(3)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(4)  Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea (COM(2016)0587).

(5)  Mobilità interconnessa e automatizzata.

(6)  Le sezioni in corsivo sono situate al di fuori dei corridoi della rete centrale TEN-T, ma sono incluse tra i corridoi 5G.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/932


P8_TA(2019)0421

Prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2018)0640 — C8-0405/2018 — 2018/0331(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/68)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0640),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0405/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0193/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 67.


P8_TC1-COD(2018)0331

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della alla lotta alla diffusione di contenuti terroristici online [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il presente regolamento mira a garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale in una società aperta e democratica prevenendo contrastando l'uso improprio dei servizi di hosting a fini terroristici e contribuendo alla sicurezza pubblica nelle società europee . Occorre migliorare il funzionamento del mercato unico digitale rafforzando la certezza del diritto per i prestatori di servizi di hosting, il che aumenterà la fiducia degli utilizzatori nell'ambiente online, e potenziando le salvaguardie per la libertà di espressione e di informazione , per la libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica e per la libertà e il pluralismo dei media . [Em. 2]

(1 bis)

La regolamentazione dei prestatori di servizi di hosting può solo integrare le strategie degli Stati membri intese a far fronte al terrorismo, che devono mettere in rilievo misure offline, come gli investimenti in attività sociali, le iniziative di deradicalizzazione e l'impegno nei confronti delle comunità interessate, ai fini di una prevenzione sostenibile della radicalizzazione nella società. [Em. 3]

(1 ter)

I contenuti terroristici fanno parte di un problema più ampio relativo ai contenuti illegali online, che comprende altri tipi di contenuti come lo sfruttamento sessuale dei minori, le pratiche commerciali illecite e le violazioni della proprietà intellettuale. Le organizzazioni terroristiche e altre organizzazioni criminali spesso si dedicano al traffico di contenuti illegali per riciclare denaro e reperire capitale di avviamento per finanziare le loro operazioni. Tale problema richiede una combinazione di misure legislative, non legislative e volontarie basate sulla collaborazione tra le autorità e i prestatori di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Sebbene la minaccia rappresentata dai contenuti illegali sia stata attenuata da iniziative di successo come il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, promosso da aziende del settore, e WePROTECT Global Alliance, un progetto che intende porre fine agli abusi sessuali sui minori online, è necessario istituire un quadro legislativo per la cooperazione transfrontaliera tra le autorità nazionali di regolamentazione per la rimozione dei contenuti illegali. [Em. 4]

(2)

I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell'economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini , offrendo opportunità di apprendimento e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all'innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. In alcuni casi, tuttavia, i loro servizi sono utilizzati impropriamente da terzi per perpetrare attività illegali online. Particolarmente preoccupante è l'uso improprio dei servizi di hosting da parte di gruppi terroristici e dei loro sostenitori per pubblicare contenuti terroristici online allo scopo di propagare il loro messaggio, radicalizzare e attirare nuove reclute, nonché facilitare e dirigere attività terroristiche. [Em. 5]

(3)

Pur non essendo l'unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata essere un catalizzatore della radicalizzazione degli individui che hanno perpetrato atti terroristici e, pertanto, ha gravi conseguenze negative per gli utilizzatori, i cittadini e la società in generale così come per i prestatori di servizi online che ospitano tali contenuti, poiché mina la fiducia dei loro utilizzatori e nuoce ai loro modelli commerciali. In considerazione dell'importanza del ruolo che svolgono nonché delle in proporzione alle capacità e dei ai mezzi tecnologici associati ai servizi che forniscono, i prestatori di servizi online hanno particolari responsabilità nei confronti della società sotto il profilo della protezione dei loro servizi dall'uso improprio che potrebbero farne i terroristi e del contributo che possono apportare al contrasto della alle autorità competenti per contrastare la diffusione di contenuti terroristici attraverso i loro servizi , tenendo in considerazione l'importanza fondamentale della libertà di espressione e della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica . [Em. 6]

(4)

Gli sforzi volti a contrastare i contenuti terroristici online sono stati avviati a livello dell'Unione nel 2015 nel quadro della cooperazione volontaria tra gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting; essi dovrebbero essere integrati da un quadro legislativo chiaro al fine di ridurre l'accessibilità dei contenuti terroristici online e affrontare in modo adeguato un fenomeno in rapida evoluzione. Tale quadro legislativo poggerebbe su iniziative volontarie, che sono state rafforzate dalla raccomandazione (UE) 2018/334 (3), e risponde alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare le misure volte ad affrontare i contenuti illegali e nocivi , in linea con il quadro orizzontale stabilito dalla direttiva 2000/31/CE, e a quella del Consiglio europeo di migliorare l'individuazione automatizzata e la rimozione dei contenuti che incitano a compiere atti terroristici. [Em. 7]

(5)

L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE (4) . In particolare, tutte le misure adottate dal prestatore di servizi di hosting conformemente al presente regolamento, comprese le eventuali misure proattive, non dovrebbero comportare automaticamente la perdita, per il prestatore di servizi, del beneficio dell'esenzione di responsabilità prevista in tale disposizione. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità e degli organi giurisdizionali nazionali a stabilire la responsabilità dei prestatori di servizi di hosting in determinati casi se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 14 della alla direttiva 2000/31/CE per beneficiare dell'esenzione di responsabilità. [Em. 8]

(6)

Il presente regolamento definisce, nel pieno rispetto dei norme, che dovrebbero pienamente rispettare i diritti fondamentali tutelati nell'ordinamento giuridico dell'Unione e, in particolare, quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, norme intese a prevenire contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione di contenuti terroristici online, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. [Em. 9]

(7)

Il presente regolamento contribuisce intende contribuire alla protezione della pubblica sicurezza, attuando nel contempo e dovrebbe attuare adeguate e solide salvaguardie per garantire la tutela dei diritti fondamentali in gioco. Ciò include i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, il diritto alla libertà di espressione, compresa la libertà di ricevere e trasmettere informazioni, la libertà d'impresa e il principio di non discriminazione. Le autorità competenti e i prestatori di servizi di hosting dovrebbero adottare solo le misure che sono necessarie, adeguate e proporzionate in una società democratica, tenendo conto della particolare importanza rivestita dalla libertà di espressione e di informazione , dalla libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee, dal diritto al rispetto della vita privata e familiare e dal diritto alla protezione dei dati personali, che costituisce uno dei costituiscono i fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista e uno dei i valori su cui si fonda l'Unione. Le misure che costituiscano un' dovrebbero evitare qualsiasi ingerenza nella libertà di espressione e d'informazione e, nella misura del possibile, dovrebbero essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a prevenire contrastare la diffusione di contenuti terroristici attraverso un approccio rigorosamente mirato , ma senza pregiudicare il diritto di ricevere e diffondere informazioni in modo lecito, tenuto conto del ruolo centrale dei prestatori di servizi di hosting nel facilitare il dibattito pubblico e la diffusione e la ricezione di informazioni, pareri e idee nel rispetto della legge. L'adozione di misure efficaci per contrastare il terrorismo online e la protezione della libertà di espressione non sono elementi contrastanti, bensì obiettivi complementari e che si rafforzano a vicenda. [Em. 10]

(8)

Il diritto a un ricorso effettivo è sancito dall'articolo 19 TUE e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una qualsiasi delle misure adottate in base al presente regolamento che possa ledere i diritti di tale persona. Il diritto comprende in particolare la possibilità per i prestatori di servizi di hosting e i fornitori di contenuti di impugnare effettivamente un ordine di rimozione dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui autorità l'ha emanato e la possibilità per i fornitori di contenuti di impugnare le misure specifiche adottate dal prestatore di servizi di hosting . [Em. 11]

(9)

Onde chiarire le misure che i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti dovrebbero adottare per prevenire contrastare la diffusione di contenuti terroristici online, è opportuno che il presente regolamento stabilisca una definizione dei contenuti terroristici per fini di prevenzione sulla base della definizione dei reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Data la necessità di contrastare la propaganda i contenuti terroristici online più perniciosa perniciosi , la definizione dovrebbe ricomprendere il materiale e i messaggi che incitano, incoraggiano incita appoggiano sollecita la commissione di reati di terrorismo e la partecipazione agli stessi, impartiscono istruzioni finalizzate alla commissione di tali reatipromuovono che promuove la partecipazione nelle attività di un gruppo terroristico , generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente . Nella definizione dovrebbero inoltre rientrare i contenuti che forniscono indicazioni per la fabbricazione e l'uso di esplosivi, armi da fuoco o qualsiasi altra arma o sostanza nociva o pericolosa, nonché sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), e qualsiasi istruzione su altri metodi e tecniche, compresa la selezione degli obiettivi, allo scopo di commettere reati di terrorismo. Tali materiali comprendono, in particolare, testi, immagini, registrazioni audio e video. Nel valutare se il contenuto pubblicato online costituisce contenuto terroristico ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti, così come i prestatori di servizi di hosting, dovrebbero tenere conto di fattori quali la natura e la formulazione dei messaggi, il contesto in cui sono emessi e il loro potenziale di portare a conseguenze dannose, compromettendo la sicurezza e l'incolumità delle persone. Il fatto che il materiale sia prodotto o diffuso da un'organizzazione terroristica o da una persona che figura negli elenchi dell'Unione costituisce un elemento importante della valutazione. Occorre proteggere adeguatamente la diffusione di contenuti per scopi giornalistici, educativi o di ricerca o a fini di sensibilizzazione contro l'attività terroristica. In particolare nei casi in cui il fornitore di contenuti detenga una responsabilità editoriale, qualsiasi decisione relativa alla rimozione del materiale diffuso dovrebbe tener conto delle norme giornalistiche previste dalla regolamentazione della stampa o dei media in conformità del diritto dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali . Inoltre, le opinioni radicali, polemiche o controverse espresse nell'ambito di dibattiti politici sensibili non dovrebbero essere considerate contenuti terroristici. [Em. 12]

(10)

Al fine di ricomprendere i servizi di hosting attraverso i quali sono diffusi i contenuti terroristici online, il presente regolamento si dovrebbe applicare ai servizi della società dell'informazione che memorizzano informazioni fornite da un destinatario del servizio su sua richiesta e che rendono disponibili a terzi tali al pubblico informazioni memorizzate, indipendentemente dalla natura meramente tecnica, automatica o passiva di tale attività. Ad esempio, i prestatori di servizi della società dell'informazione includono le piattaforme dei social media, i servizi di streaming video, i servizi di condivisione di video, audio e immagini, servizi di condivisione di file e altri servizi cloud, nella misura in cui mettono queste informazioni a disposizione di terzi del pubblico e di siti web in cui gli utilizzatori possono esprimere commenti o postare recensioni. Il regolamento dovrebbe inoltre applicarsi ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell'Unione, ma che sono stabiliti al di fuori di essa, dal momento che una quota significativa dei prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici che possono essere diffusi tramite i loro servizi sono stabiliti in paesi terzi. Ciò dovrebbe garantire che tutte le imprese operanti nel mercato unico digitale si conformino agli stessi obblighi a prescindere dal paese di stabilimento. Per determinare se offre servizi nell'Unione, è necessario verificare se il prestatore di servizi consente alle persone fisiche o giuridiche di uno o più Stati membri di usufruire dei suoi servizi. Tuttavia, la semplice accessibilità del sito Internet di un prestatore di servizi o di un indirizzo di posta elettronica e di altri dati di contatto in uno o più Stati membri non dovrebbe di per sé costituire una condizione sufficiente per l'applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai servizi cloud, inclusi i servizi cloud business-to-business, su cui il prestatore di servizi non ha alcun diritto contrattuale in merito alla tipologia di contenuti memorizzati o alla modalità di trattamento o divulgazione al pubblico da parte dei relativi clienti o degli utilizzatori finali di tali clienti, e laddove il prestatore di servizi non abbia la capacità tecnica di rimuovere il contenuto specifico memorizzato dai rispettivi clienti o dagli utilizzatori finali dei rispettivi servizi. [Em. 13]

(11)

L'esistenza di un collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe essere presa in considerazione al fine di determinare l'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale collegamento sostanziale con l'Unione dovrebbe considerarsi presente quando il prestatore di servizi è stabilito nell'Unione o, in caso contrario, sulla base dell'esistenza di un numero considerevole di utilizzatori in uno o più Stati membri o dell'orientamento delle sue attività verso uno o più Stati membri. L'orientamento delle attività verso uno o più Stati membri può essere determinato sulla base di tutte le circostanze pertinenti, tra cui l'uso di una lingua o di una moneta generalmente usata nello Stato membro in questione o la possibilità di ordinare prodotti o servizi. L'orientamento delle attività verso uno Stato membro potrebbe anche desumersi dalla disponibilità di un'applicazione nell'apposito negozio online («app store») nazionale, dalla diffusione di pubblicità a livello locale o nella lingua usata nello Stato membro in questione, o dalla gestione dei rapporti con la clientela, ad esempio la fornitura di assistenza alla clientela nella lingua generalmente parlata in tale Stato membro. Un collegamento sostanziale dovrebbe essere presunto anche quando le attività di un prestatore di servizi sono dirette verso uno o più Stati membri come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Al contrario, non si può considerare che la prestazione del servizio al solo scopo di conformarsi al divieto di discriminazione imposto dal regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) comprovi, di per sé, che le sue attività sono dirette o orientate verso un dato territorio all'interno dell'Unione. [Em. 14]

(12)

I prestatori di servizi di hosting dovrebbero rispettare determinati obblighi di diligenza al fine di prevenire contrastare la diffusione di contenuti terroristici tramite i loro servizi al pubblico . Tali obblighi di diligenza non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorveglianza per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti che indichino la presenza di attività illecite. Gli obblighi di diligenza dovrebbero tra l'altro significare che, quando applicano il presente regolamento, i prestatori di servizi di hosting agiscono in maniera trasparente, diligente, proporzionata e non discriminatoria nei confronti dei contenuti che memorizzano, in particolare quando applicano le proprie condizioni contrattuali, al fine di evitare la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. La rimozione di contenuti o la disabilitazione dell'accesso agli stessi devono essere effettuate nel rispetto della libertà di espressione e di informazione , della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica, nonché della libertà e del pluralismo dei media . [Em. 15]

(13)

Occorre armonizzare la procedura e gli obblighi che discendono dagli ordini giuridici di rimozione che ingiungono ai prestatori di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso, in esito a una valutazione delle autorità competenti. Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti, assegnando tale compito alle autorità amministrative, esecutive o giudiziarie a un'autorità giudiziaria o a un'autorità amministrativa o esecutiva indipendente dal punto di vista funzionale di loro scelta. In considerazione della velocità alla quale i contenuti terroristici sono diffusi attraverso i servizi online, la presente disposizione impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di provvedere a che i contenuti terroristici oggetto di un ordine di rimozione siano rimossi o che l'accesso sia disattivato entro un'ora dal ricevimento del provvedimento. Spetta ai prestatori di servizi di hosting decidere se rimuovere il contenuto in questione o disabilitarne l'accesso per gli utilizzatori nell'Unione. [Em. 16]

(14)

L'autorità competente dovrebbe trasmettere l'ordine di rimozione direttamente al destinatario e al punto di contatto del prestatore di servizi di hosting e, laddove il prestatore di servizi di hosting abbia lo stabilimento principale in un altro Stato membro, all'autorità competente di tale Stato membro con ogni mezzo elettronico che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano al prestatore di stabilirne l'autenticità, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e ricevimento dell'ordine, quali posta elettronica protetta e piattaforme o altri canali protetti, compresi quelli messi a disposizione dal prestatore di servizi, in conformità delle norme in materia di protezione dei dati personali. Segnatamente, tale obbligo può essere assolto usando servizi elettronici di recapito certificato qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). [Em. 17]

(15)

Le segnalazioni emesse dalle autorità competenti o da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità delle proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. È importante che i prestatori di servizi di hosting valutino tali segnalazioni in via prioritaria e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento con riferimento alle segnalazioni, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/794 (9) , resta invariato. [Em. 18]

(16)

In considerazione della portata e della rapidità necessarie per individuare e rimuovere efficacemente i contenuti terroristici, l'adozione proattiva di misure specifiche proporzionate, compreso il ricorso in alcuni casi a strumenti automatizzati, costituisce un elemento essenziale di lotta ai contenuti terroristici online. Al fine di ridurre l'accessibilità ai contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero valutare se sia opportuno adottare misure proattive specifiche in funzione dei rischi e dell'esposizione a contenuti terroristici nonché delle conseguenze sui diritti dei terzi alle informazioni e dell'interesse pubblico a ricevere e diffondere informazioni, in particolare in presenza di un livello sostanziale di esposizione a contenuti terroristici e di ordini di rimozione . Di conseguenza, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero determinare le misure proattive specifiche appropriate, mirate, efficaci e proporzionate da attuare. Tale obbligo non dovrebbe implicare un obbligo generale di sorveglianza. Tali misure specifiche possono includere l'invio di relazioni periodiche alle autorità competenti, un incremento delle risorse umane che si occupano di misure volte a tutelare i servizi dalla diffusione pubblica di contenuti terroristici, nonché lo scambio delle migliori pratiche. Nel contesto di tale valutazione, l'assenza di ordini di rimozione e di segnalazioni inviate indirizzati a un prestatore di servizi di hosting è un'indicazione di un basso livello di esposizione a contenuti terroristici. [Em. 19]

(17)

Quando attuano misure proattive specifiche , i prestatori di servizi di hosting dovrebbero assicurare che sia preservato il diritto degli utilizzatori alla libertà di espressione e di informazione, compresa la alla libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica . Oltre ai requisiti stabiliti nella legislazione, anche in materia di protezione dei dati personali, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire con la debita diligenza e attuare misure di salvaguardia, comprese in particolare la sorveglianza e le verifiche umane, se del caso, al fine di evitare decisioni indesiderate ed erronee di rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. Ciò vale in particolare quando i prestatori di servizi di hosting utilizzano strumenti automatizzati per individuare i contenuti terroristici. Qualsiasi decisione di ricorrere a strumenti automatizzati, adottata dal prestatore di servizi di hosting stesso o su richiesta dell'autorità competente, dovrebbe essere valutata sotto il profilo dell'affidabilità della tecnologia utilizzata e delle conseguenze per i diritti fondamentali. [Em. 20]

(18)

Al fine di garantire che i prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici adottino misure adeguate per prevenire l'uso improprio dei loro servizi, le autorità competenti dovrebbero l'autorità competente dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine numero sostanziale di ordini di rimozione, divenuto definitivo, definitivi di riferire in merito alle misure proattive specifiche adottate. Si potrebbe trattare di misure volte a prevenire che il contenuto terroristico rimosso o il cui accesso è stato disabilitato sia nuovamente caricato online a seguito di un ordine di rimozione o di una segnalazione ricevuta, utilizzando strumenti pubblici o privati che permettano di confrontarlo con contenuti terroristici noti. Tali misure possono inoltre fare uso di strumenti tecnici affidabili per individuare nuovi contenuti terroristici, avvalendosi di quelli disponibili sul mercato o quelli sviluppati dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi dovrebbe riferire in merito alle specifiche misure proattive attuate al fine di consentire all'autorità competente di valutare se siano necessarie, efficaci e proporzionate e se, qualora siano utilizzati strumenti automatizzati, il prestatore di servizi di hosting dispone delle necessarie competenze in materia di sorveglianza e verifiche umane. Nel valutare l'efficacia , la necessità e la proporzionalità delle misure, le autorità competenti dovrebbero tenere conto dei parametri pertinenti, compresi il numero di ordini di rimozione e segnalazioni trasmessi al prestatore, le sue dimensioni, la sua capacità economica e l'impatto dei suoi servizi sulla diffusione di contenuti terroristici (ad esempio, in considerazione del numero di utilizzatori nell'Unione) , nonché le misure di salvaguardia attuate per tutelare la libertà di espressione e di informazione e il numero di casi in cui sono state applicate limitazioni a contenuti legali. [Em. 21]

(19)

A seguito della richiesta, l'autorità competente dovrebbe avviare un dialogo con il prestatore di servizi di hosting sulle misure proattive specifiche necessarie da attuare. Se necessario, l'autorità competente dovrebbe esigere chiedere al prestatore di servizi di hosting di valutare nuovamente le misure necessarie o dovrebbe chiedere l'adozione di misure proattive specifiche appropriate, efficaci e proporzionate qualora ritenga che le misure adottate non rispettino i principi di necessità e proporzionalità o siano insufficienti per far fronte ai rischi. L'autorità competente dovrebbe richiedere unicamente misure specifiche che il prestatore di servizi di hosting possa ragionevolmente attuare, tenendo conto, tra gli altri fattori, delle risorse finanziarie e di altra natura del prestatore di servizi di hosting. La decisione richiesta di imporre attuare tali misure proattive specifiche non dovrebbe, in linea di principio, comportare l'imposizione di un obbligo generale di sorveglianza, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE. Considerando i rischi particolarmente gravi connessi alla diffusione di contenuti terroristici, le decisioni adottate dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento possono derogare all'approccio di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per talune misure specifiche e mirate la cui adozione sia necessaria per motivi imperativi di sicurezza pubblica. Prima di adottare tale decisione, l'autorità competente dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra obiettivi di interesse generale e i diritti fondamentali in questione, in particolare la libertà di espressione e d'informazione e la libertà d'impresa, e addurre un'adeguata giustificazione. [Em. 22]

(20)

L'obbligo per i prestatori di servizi di hosting di conservare i contenuti rimossi e i relativi dati dovrebbe essere previsto per finalità specifiche e limitato al tempo necessario. Tale obbligo di conservazione dei dati dovrebbe essere esteso ai relativi dati, nella misura in cui tali dati andrebbero altrimenti perduti a seguito della rimozione del contenuto in questione. I relativi dati possono ad esempio includere dati relativi agli abbonati, compresi in particolare i dati relativi all'identità del fornitore di contenuti, nonché i «dati relativi agli accessi», tra cui ad esempio i dati relativi alla data e all'ora di utilizzo da parte del fornitore di contenuti, o la connessione al servizio (log-in) e la disconnessione (log-off) dal medesimo, unitamente all'indirizzo IP assegnato al fornitore di contenuti dal prestatore di servizi di accesso a Internet. [Em. 23]

(21)

L'obbligo di conservare il contenuto ai fini di un procedimento di riesame o di ricorso amministrativo o giurisdizionale è necessario e giustificato per garantire misure di tutela efficaci al fornitore di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o l'accesso disabilitato o per garantire il ripristino di tale contenuto allo stato precedente alla sua rimozione, in funzione dell'esito del procedimento di riesame. L'obbligo di conservare il contenuto a fini di indagine e azione penale è giustificato e necessario in considerazione della potenziale utilità di tale materiale per scardinare o prevenire attività terroristiche. Se le imprese rimuovo i contenuti o ne disabilitano l'accesso, segnatamente a seguito dell'adozione proattiva di proprie misure specifiche , e non ne informano le pertinenti autorità ritenendo che non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del presente regolamento, le dovrebbero informarne tempestivamente le autorità di contrasto potrebbero non essere a conoscenza dell'esistenza di tale contenuto competenti . Ciò giustifica anche la conservazione di contenuti a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo. A tal fine, i contenuti terroristici e i relativi dati dovrebbero essere conservati solo per un periodo di tempo tale da consentire alle autorità di contrasto di controllare i contenuti e decidere se sono necessari ai suddetti fini specifici. Tale periodo ha una durata massima di sei mesi. A fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo, l'obbligo di conservazione è limitato ai dati che possono riguardare reati di terrorismo e può pertanto contribuire a perseguire i reati di terrorismo o la prevenzione di gravi rischi per la sicurezza pubblica. [Em. 24]

(22)

Per garantire la proporzionalità, il periodo di conservazione dovrebbe essere limitato a sei mesi, in modo da dare ai fornitori di contenuti il tempo sufficiente ad avviare il procedimento di riesame e o consentire alle autorità di contrasto di accedere ai dati pertinenti ai fini delle indagini e dell'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo. Su richiesta dell'autorità che effettua il riesame, tale termine può tuttavia essere prorogato del tempo necessario qualora il procedimento di riesame o di ricorso sia avviato ma non completato entro il periodo di sei mesi. Tale periodo dovrebbe inoltre essere sufficiente per consentire alle autorità di contrasto di conservare gli elementi di prova necessari il materiale necessario in relazione alle loro indagini e azioni penali assicurando nel contempo un equilibrio con i diritti fondamentali in questione. [Em. 25]

(23)

Il presente regolamento non pregiudica le garanzie procedurali e le misure investigative procedurali relative all'accesso ai contenuti e ai relativi dati conservati a fini di indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo, stabilite dalla legislazione nazionale degli Stati membri o dal diritto dell'Unione.

(24)

La trasparenza della politica applicata dai prestatori di servizi di hosting in relazione ai contenuti terroristici è essenziale ai fini della loro maggiore responsabilità nei confronti dei propri utilizzatori e per rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico digitale. Solo i prestatori di servizi di hosting che sono soggetti a ordini di rimozione per l'anno di riferimento dovrebbero essere tenuti a pubblicare relazioni annuali sulla trasparenza contenenti informazioni utili sulle misure adottate per individuare, identificare e rimuovere contenuti terroristici. [Em. 26]

(24 bis)

Le autorità competenti dell'emissione di ordini di rimozione dovrebbero altresì pubblicare relazioni sulla trasparenza contenenti informazioni sul numero di ordini di rimozione emanati, sul numero di rifiuti opposti, sul numero di contenuti terroristici individuati che hanno condotto a indagini e azioni penali in relazione a reati di terrorismo, nonché sul numero di casi di contenuti erroneamente individuati come terroristici. [Em. 27]

(25)

Le procedure di reclamo costituiscono una tutela necessaria contro la rimozione erronea di contenuti protetti nell'ambito della libertà di espressione e di informazione della libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica . I prestatori di servizi di hosting dovrebbero pertanto predisporre meccanismi di facile uso per i reclami, assicurando che siano trattati tempestivamente e in piena trasparenza nei confronti del fornitore di contenuti. L'obbligo di ripristinare il contenuto rimosso erroneamente non pregiudica la possibilità che il prestatore di servizi di hosting applichi le proprie condizioni contrattuali per altri motivi. [Em. 28]

(26)

L'articolo 19 del TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, in forza del quale le persone devono essere in grado di conoscere il motivo per cui il contenuto da loro caricato è stato rimosso o il relativo accesso disabilitato. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting dovrebbe mettere a disposizione del fornitore di contenuti utili informazioni , come i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e il fondamento giuridico alla base dell'azione, che gli consentano di impugnare la decisione. Può tuttavia non essere necessario inviare una notifica al fornitore di contenuti. A seconda delle circostanze, i prestatori di servizi di hosting possono sostituire il contenuto considerato terroristico con un messaggio indicante che il contenuto è stato rimosso o disattivato in conformità del presente regolamento. Su sua richiesta, il fornitore di contenuti dovrebbe ricevere maggiori informazioni sui motivi della rimozione e sui mezzi di ricorso. Le autorità competenti dovrebbero informare il prestatore di servizi di hosting se, per motivi di pubblica sicurezza, in particolare nel contesto di un'indagine, ritengono inappropriato o controproducente notificare direttamente la rimozione del contenuto o la disabilitazione dell'accesso al contenuto. [Em. 29]

(27)

Al fine di evitare duplicazioni ed eventuali interferenze con le indagini e di ridurre al minimo le spese a carico dei prestatori di servizi interessati , le autorità competenti dovrebbero scambiarsi informazioni, coordinarsi e cooperare reciprocamente e, se del caso, con Europol, quando emettono ordini di rimozione o trasmettono segnalazioni ai prestatori di servizi di hosting. Europol potrebbe sostenere l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, nel rispetto del suo attuale mandato e del quadro giuridico esistente. [Em. 30]

(27 bis)

Le segnalazioni emesse da Europol costituiscono un modo efficace e rapido di sensibilizzare i prestatori di servizi di hosting alla presenza di contenuti specifici nei loro servizi. Questo meccanismo inteso ad allertare i prestatori di servizi di hosting nei confronti delle informazioni che possono essere considerate contenuti terroristici, che permette loro su base volontaria di esaminare la compatibilità con le proprie clausole contrattuali, dovrebbe rimanere disponibile in aggiunta agli ordini di rimozione. Per tale motivo, è importante che i prestatori di servizi di hosting collaborino con Europol, valutino le segnalazioni di Europol in via prioritaria e forniscano rapidamente un feedback in merito alle azioni intraprese. La decisione finale in merito all'opportunità di rimuovere il contenuto, in quanto non compatibile con le proprie condizioni contrattuali, spetta al prestatore di servizi di hosting. Nell'attuazione del presente regolamento, il mandato di Europol, definito nel regolamento (UE) 2016/794  (10) , resta invariato. [Em. 31]

(28)

Per garantire un'attuazione efficace e sufficientemente coerente di delle misure proattive, da parte dei prestatori di servizi di hosting , le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero consultarsi in merito alle discussioni che conducono con i prestatori di servizi di hosting sugli ordini di rimozione sull'identificazione, l'attuazione e la valutazione di misure proattive specifiche. Analogamente. Tale cooperazione è necessaria anche per quanto riguarda l'adozione di norme in materia di sanzioni, comprese l'attuazione e l'esecuzione delle stesse. [Em. 32]

(29)

È essenziale che l'autorità competente dello Stato membro responsabile di infliggere le sanzioni sia pienamente informata degli ordini di rimozione e delle segnalazioni, così come dei successivi scambi tra il prestatore di servizi di hosting e l' le autorità competente pertinente competenti pertinenti di altri Stati membri . A tal fine, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché siano predisposti canali e meccanismi di comunicazione adeguati per condividere tempestivamente le informazioni pertinenti. [Em. 33]

(30)

Per facilitare il rapido scambio tra le autorità competenti nonché con i prestatori di servizi di hosting, e per evitare duplicazioni, gli Stati membri possono avvalersi degli strumenti messi a punto dall'unità addetta alle segnalazioni su Internet di Europol, ad esempio l'applicazione IRMA, attualmente in uso, per la gestione di tali segnalazioni o gli strumenti che la sostituiranno.

(31)

Considerata la particolare gravità delle conseguenze di determinati contenuti terroristici, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero informare tempestivamente l'autorità dello Stato membro interessato o le autorità competenti del paese in cui sono stabiliti o hanno un rappresentante legale, circa l'esistenza di eventuali prove di reati di terrorismo di cui vengano a conoscenza. Ai fini di proporzionalità, tale obbligo è limitato ai reati di terrorismo quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541. L'obbligo di informare non impone ai prestatori di servizi di hosting l'obbligo di cercare attivamente tali prove. Lo Stato membro interessato è lo Stato membro che ha giurisdizione sulle indagini e sull'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in base alla cittadinanza dell'autore o della vittima potenziale del reato o del luogo interessato dall'atto terroristico. In caso di dubbio, i prestatori di servizi di hosting possono trasmettere le informazioni a Europol, che è tenuto a darvi seguito in conformità del suo mandato, o inoltrarle alle autorità nazionali competenti.

(32)

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere autorizzate a utilizzare tali informazioni per adottare le misure investigative previste dalla legislazione dello Stato membro o dell'Unione europea, ivi inclusa l'emissione di un ordine europeo di produzione ai sensi del regolamento relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale (11).

(33)

Sia i prestatori di servizi di hosting sia gli Stati membri dovrebbero istituire punti di contatto per facilitare il rapido trattamento degli ordini di rimozione e delle segnalazioni. Contrariamente al rappresentante legale, il punto di contatto assolve compiti di natura operativa. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting dovrebbe disporre degli strumenti specifici che permettono di trasmettere per via elettronica gli ordini di rimozione e le segnalazioni e delle risorse tecniche e personali che consentono di trattarli rapidamente. Il punto di contatto del prestatore di servizi di hosting non deve necessariamente essere situato nell'Unione e il prestatore di servizi di hosting è libero di designare un punto di contatto già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. Al fine di garantire che il contenuto terroristico sia rimosso o l'accesso disattivato entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero far sì che il punto di contatto sia accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Le informazioni sul punto di contatto dovrebbero comprendere informazioni sulla lingua in cui il punto di contatto può essere contattato. Per facilitare la comunicazione tra i prestatori di servizi di hosting e le autorità competenti, i prestatori di servizi di hosting sono incoraggiati ad ammettere la comunicazione in una delle lingue ufficiali dell'Unione nella quale sono disponibili le loro condizioni contrattuali. [Em. 34]

(34)

In assenza di un obbligo generale per i prestatori di servizi di assicurare la presenza fisica all'interno del territorio dell'Unione, è necessario determinare in modo chiaro lo Stato membro nella cui giurisdizione ricade il prestatore di servizi di hosting che offre servizi all'interno dell'Unione. Generalmente, il prestatore di servizi di hosting ricade nella giurisdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o in cui ha designato un rappresentante legale. Tuttavia, quando un altro Stato membro emette un ordine di rimozione, le sue autorità dovrebbero poter dare esecuzione ai loro ordini adottando misure coercitive di natura non punitiva, ad esempio sanzioni pecuniarie. Anche se un prestatore di servizi di hosting non ha sede nell'Unione e non vi ha designato un rappresentante legale, qualsiasi Stato membro dovrebbe comunque poter infliggere sanzioni, a condizione che sia rispettato il principio del ne bis in idem. [Em. 35]

(35)

I prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti nell'Unione dovrebbero designare, per iscritto, un rappresentante legale al fine di assicurare il rispetto e l'esecuzione degli obblighi ai sensi del presente regolamento. I prestatori di servizi di hosting possono avvalersi di un rappresentante legale già esistente, a condizione che questi sia in grado di svolgere le funzioni previste dal presente regolamento. [Em. 36]

(36)

Il rappresentante legale dovrebbe essere legalmente autorizzato ad agire per conto del prestatore di servizi di hosting.

(37)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero designare un'unica autorità competenti. giudiziaria o un'unica autorità amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale. L' Tale obbligo di designare le autorità competenti non richiede necessariamente l'istituzione di nuove una nuova autorità; i compiti stabiliti dal presente regolamento possono essere assegnati ad organismi esistenti a un organismo esistente . Il presente regolamento fa obbligo di designare un' autorità competenti competente a emettere ordini di rimozione e segnalazioni, vigilare sulle misure proattive specifiche e infliggere sanzioni. Spetta agli Gli Stati membri decidere quante autorità intendono designare per tali compiti dovrebbero comunicare l'autorità competente designata a norma del presente regolamento alla Commissione, che dovrebbe pubblicare online un elenco indicante l'autorità competente di ciascuno Stato membro . Il registro online dovrebbe essere facilmente accessibile per agevolare la rapida verifica dell'autenticità degli ordini di rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting . [Em. 37]

(38)

Le sanzioni sono necessarie per garantire che i prestatori di servizi di hosting diano effettiva attuazione agli obblighi previsti dal presente regolamento. Occorre che gli Stati membri adottino norme relative alle sanzioni, comprese, eventualmente, linee guida per il calcolo delle stesse. Sanzioni particolarmente severe Dovrebbero essere inflitte sanzioni nel caso in cui il prestatore i prestatori di servizi di hosting ometta omettano sistematicamente di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione. La mancata conformità in casi individuali potrebbe essere sanzionata nel rispetto del principio ne bis in idem e del principio di proporzionalità, assicurando che tali sanzioni tengano conto dell'inosservanza sistematica. Al fine di garantire la certezza del diritto, il regolamento dovrebbe stabilire in che misura gli obblighi pertinenti possano essere soggetti a sanzioni. e persistentemente di ottemperare agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento . Sanzioni in caso di mancato rispetto dell'articolo 6 dovrebbero essere adottate solo in relazione agli obblighi derivanti dalla da una richiesta di riferire a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, o da una decisione che impone di attuazione di misure proattive specifiche supplementari a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Nel determinare se debbano essere inflitte sanzioni pecuniarie si dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie del prestatore. L'autorità competente dovrebbe altresì considerare se il prestatore di servizi di hosting è una start-up o una piccola o media impresa e dovrebbe stabilire, caso per caso, se il prestatore ha la capacità di conformarsi in maniera adeguata all'ordine emesso. Gli Stati membri assicurano dovrebbero assicurare che le sanzioni non incoraggino la rimozione di contenuti che non hanno natura terroristica. [Em. 38]

(39)

L'utilizzo di modelli standardizzati facilita la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e i prestatori di servizi, consentendo loro di comunicare in modo più rapido ed efficace. È particolarmente importante garantire un intervento rapido dopo la ricezione di un ordine di rimozione. I modelli riducono i costi di traduzione e contribuiscono a un livello elevato di qualità. Analogamente, formulari di risposta dovrebbero consentire uno scambio di informazioni standardizzato, particolarmente importante nel caso in cui i prestatori di servizi non sono in grado di conformarsi a una richiesta. Canali di trasmissione autenticati possono garantire l'autenticità dell'ordine di rimozione, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine.

(40)

Per poter modificare rapidamente, se necessario, il contenuto del modello da utilizzare ai fini del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II e III del presente regolamento. Per tenere conto dello sviluppo tecnologico e del relativo quadro giuridico, alla Commissione dovrebbe essere inoltre conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con requisiti tecnici per gli strumenti elettronici destinati ad essere utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016" (12). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(41)

Gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sull'attuazione della legislazione , incluse informazioni sul numero di casi in cui l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati terroristici hanno avuto un esito positivo a seguito del presente regolamento . Occorre elaborare un programma dettagliato volto a monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento, al fine di fornire elementi per la valutazione della normativa. [Em. 39]

(42)

Sulla base delle constatazioni e conclusioni formulate nella relazione di attuazione e dell'esito dell'esercizio di monitoraggio, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento non prima di tre anni dopo un anno dalla sua entrata in vigore. La valutazione dovrebbe essere basata sui cinque sette criteri di efficienza, necessità, proporzionalità, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE. Sarà valutato Dovrebbe esaminare il funzionamento delle diverse misure operative e tecniche previste dal regolamento, in particolare l'efficacia delle misure volte a migliorare l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici, l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia nonché le potenziali conseguenze per i diritti fondamentali, inclusi la libertà di espressione e la libertà di ricevere e diffondere informazioni, la libertà e il pluralismo dei media, la libertà d'impresa e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali . La Commissione dovrebbe altresì valutare le potenziali conseguenze per gli interessi di terzi, compresa una revisione dell'obbligo di informare i fornitori di contenuti. [Em. 40]

(43)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia garantire il buon funzionamento del mercato unico digitale mediante la prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce regole uniformi mirate per impedire contrastare l'uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione pubblica di contenuti terroristici online. Esso prevede in particolare: [Em. 41]

a)

norme relative agli obblighi di diligenza ragionevoli e proporzionati che i prestatori di servizi di hosting sono tenuti ad applicare per impedire contrastare la diffusione pubblica di contenuti terroristici tramite i loro servizi e garantirne, ove necessario, la rapida rimozione; [Em. 42]

b)

una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting , conformemente alla legislazione dell'Unione che prevede salvaguardie adeguate in materia di libertà di espressione e di libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee in una società aperta e democratica, e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione. [Em. 43]

2.   Il presente regolamento si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi al pubblico nell'Unione, indipendentemente dal luogo del loro stabilimento principale. [Em. 44]

2 bis.     Il presente regolamento non si applica ai contenuti diffusi per scopi educativi, artistici, giornalistici o di ricerca o per finalità di sensibilizzazione, né ai contenuti che rappresentano l'espressione di opinioni polemiche o controverse nell'ambito di dibattiti pubblici. [Em. 45]

2 ter.     Il presente regolamento non ha l'effetto di modificare l'obbligo di rispettare i diritti, le libertà e i principi di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e si applica fatti salvi i principi fondamentali sanciti nel diritto nazionale e dell'Unione per quanto concerne la libertà di parola, la libertà di stampa nonché la libertà e il pluralismo dei media. [Em. 46]

2 quater.     Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE. [Em. 47]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

-1)

«servizi della società dell'informazione»: i servizi di cui all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE; [Em. 48]

1)

«prestatore di servizi di hosting»: un prestatore di servizi della società dell'informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest'ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili a terzi al pubblico. Tale definizione si applica esclusivamente ai servizi forniti al pubblico al livello applicazioni. I fornitori di infrastrutture cloud e i fornitori di cloud non sono considerati prestatori di servizi di hosting. Analogamente, tale definizione non si applica ai servizi di comunicazione elettronica di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 ; [Em. 49]

2)

«fornitore di contenuti»: un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono (o sono state) memorizzate o rese disponibili al pubblico , su sua richiesta, da un prestatore di servizi di hosting; [Em. 50]

3)

«offrire servizi nell'Unione»: consentire a persone fisiche o giuridiche in uno o più Stati membri di utilizzare i servizi del prestatore di servizi di hosting che presenta un collegamento sostanziale con tale Stato membro o con tali Stati membri, ad esempio:

a)

lo stabilimento del prestatore di servizi di hosting nell'Unione;

b)

un numero significativo di utenti in uno o più Stati membri;

c)

orientamento delle attività verso uno o più Stati membri;

4)

«reati di terrorismo»: i reati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541; [Em. 51]

5)

«contenuto terroristico»: uno o più dei seguenti messaggi materiali : [Em. 52]

a)

istigazione, anche alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3 , paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia del terrorismo di atti terroristici , alla commissione di inciti a compiere reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati siano effettivamente possano essere commessi intenzionalmente ; [Em. 53]

b)

incitamento a sollecitazione nei confronti di un'altra persona o di un altro gruppo di persone a commettere o contribuire a alla commissione di uno dei reati di terrorismo cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente ; [Em. 54]

c)

promozione delle sollecitazione nei confronti di un'altra persona o di un altro gruppo di persone a prendere parte alle attività di un gruppo terroristico, in particolare incoraggiando la partecipazione o il sostegno a un , ivi compreso fornendo informazioni o risorse materiali o finanziando in qualsiasi modo le attività di tale gruppo terroristico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, 4 della direttiva (UE) 2017/541 , generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente ; [Em. 55]

d)

l'atto di impartire istruzioni su per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altri metodi o tecniche specifici allo scopo di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541 ; [Em. 56]

d bis)

descrizione della commissione di uno o più dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541, generando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi intenzionalmente; [Em. 57]

6)

«diffusione di contenuti terroristici»: il fatto di rendere accessibili a terzi al pubblico i contenuti terroristici tramite i servizi dei prestatori di servizi di hosting; [Em. 58]

7)

«condizioni contrattuali»: tutte le modalità, le condizioni e le clausole che, indipendentemente dalla loro denominazione o forma, disciplinano il rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di hosting e gli utilizzatori di tali servizi;

8)

«segnalazione»: un avviso trasmesso da un'autorità competente o, se del caso, da un pertinente organismo dell'Unione a un prestatore di servizi di hosting in merito a contenuti che possono essere considerati contenuti terroristici, affinché il prestatore proceda, su base volontaria, alla verifica della compatibilità con le proprie condizioni contrattuali al fine di prevenire la diffusione di contenuti terroristici; [Em. 59]

9)

«stabilimento principale»: la sede centrale o la sede legale nella quale sono esercitate le principali funzioni finanziarie ed eseguiti i controlli operativi.

9 bis)

«autorità competente»: un'unica autorità giudiziaria designata o un'autorità amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale nello Stato membro. [Em. 60]

SEZIONE II

MISURE VOLTE A PREVENIRE LA DIFFUSIONE DI CONTENUTI TERRORISTICI ONLINE

Articolo 3

Obblighi di diligenza

1.   I prestatori di servizi di hosting adottano, agiscono in conformità al presente regolamento, misure adeguate, ragionevoli e proporzionate, per prevenire la diffusione di contenuti terroristici e proteggere gli utilizzatori da tali dai contenuti terroristici. In tale contesto, Essi agiscono in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio, prestano il debito rispetto in tutte le circostanze ai diritti fondamentali degli utilizzatori e tengono conto della fondamentale importanza che riveste rivestono la libertà di espressione e  la libertà di informazione ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica , al fine di evitare l'eliminazione dei contenuti non terroristici . [Em. 61]

1 bis.     Tali obblighi di diligenza non costituiscono un obbligo generale per i prestatori di servizi di hosting di sorvegliare le informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. [Em. 62]

2.   I prestatori di servizi di hosting includono nelle loro condizioni contrattuali disposizioni volte a prevenire la diffusione di contenuti terroristici e ne assicurano l'applicazione. [Em. 63]

2 bis.     Laddove siano a conoscenza o siano consapevoli dell'esistenza di contenuti terroristici nei loro servizi, i prestatori di servizi di hosting ne informano le autorità competenti ed eliminano tali contenuti rapidamente. [Em. 64]

2 ter.     I prestatori di servizi di hosting che soddisfano i criteri della definizione di fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma della direttiva (UE) 2018/1808 adottano misure appropriate per contrastare la diffusione di contenuti terroristici conformemente all'articolo 28 ter, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1808. [Em. 65]

Articolo 4

Ordini di rimozione di contenuti

1.   L'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale ha facoltà di adottare una decisione un ordine di rimozione che imponga al prestatore di servizi di hosting di rimuovere contenuti terroristici o di disabilitarne l'accesso in tutti gli Stati membri . [Em. 66]

1 bis.     L'autorità competente di uno Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting non ha la sua sede principale o un rappresentante legale può chiedere che l'accesso ai contenuti terroristici sia disabilitato e dare esecuzione a tale richiesta all'interno del suo territorio. [Em. 67]

1 ter.     Se l'autorità competente interessata non ha rilasciato in precedenza un ordine di rimozione a un prestatore di servizi di hosting, contatta il prestatore di servizi di hosting, fornendo informazioni sulle procedure e i termini applicabili, almeno 12 ore prima del rilascio di un ordine di rimozione. [Em. 68]

2.   I prestatori di servizi di hosting rimuovono i contenuti terroristici o ne disabilitano l'accesso il prima possibile e entro un'ora dal ricevimento dell'ordine di rimozione. [Em. 69]

3.   Gli ordini di rimozione recano i seguenti elementi in conformità al modello di cui all'allegato I:

a)

l'identificazione , tramite firma elettronica, dell'autorità competente che emette l'ordine di rimozione e l'autenticazione dell'ordine di rimozione da parte dell'autorità competente; [Em. 70]

b)

la motivazione dettagliata per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico, almeno con e un riferimento specifico alle categorie di contenuti terroristici elencati all'articolo 2, paragrafo 5; [Em. 71]

c)

un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) esatto e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto in questione; [Em. 72]

d)

un riferimento al presente regolamento come base giuridica dell'ordine di rimozione;

e)

la data e l'ora dell'emissione dell'ordine;

f)

informazioni facilmente comprensibili sui mezzi di ricorso a disposizione del prestatore di servizi di hosting e del fornitore di contenuti , ivi compresi il ricorso all'autorità competente nonché il ricorso a un organo giurisdizionale e i termini per il ricorso ; [Em. 73]

g)

se del caso ove necessario e proporzionato , la decisione di cui all'articolo 11 di non divulgare informazioni sulla rimozione dei contenuti terroristici o sulla disabilitazione dell'accesso a tali contenuti. [Em. 74]

4.   Su richiesta del prestatore di servizi di hosting o del fornitore di contenuti, l'autorità competente trasmette una motivazione dettagliata, fermo restando l'obbligo del prestatore di servizi di hosting di conformarsi all'ordine di rimozione entro il termine di cui al paragrafo 2. [Em. 75]

5.   Le autorità competenti indirizzano L'autorità competente indirizza l'ordine di rimozione allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e lo trasmettono trasmette al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali ordini sono trasmessi con mezzi elettronici che producano una traccia scritta in condizioni che consentano di stabilire l'autenticazione del mittente, compresa l'esattezza della data e dell'ora di invio e di ricezione dell'ordine. [Em. 76]

6.   I prestatori di servizi di hosting accusano ricevuta e informano senza indebito ritardo l'autorità competente della rimozione dei contenuti terroristici o della disabilitazione dell'accesso agli stessi, indicando, in particolare, la data e l'ora dell'intervento, utilizzando il modello di cui all'allegato II. [Em. 77]

7.   Se non è in grado di conformarsi all'ordine di rimozione per cause di forza maggiore o di impossibilità di fatto a lui non imputabile, anche per motivi tecnici o operativi, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e ne spiega i motivi, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena i motivi addotti vengono meno. [Em. 78]

8.   Se non è in grado Il prestatore di servizi di hosting può rifiutare di conformarsi all'ordine eseguire l'ordine di rimozione, in quanto il se tale provvedimento è viziato da errori manifesti o non contiene informazioni sufficienti per l'esecuzione dell'ordine, il prestatore di servizi di hosting ne informa, senza indebito ritardo, l'autorità competente e chiede i chiarimenti necessari, utilizzando il modello di cui all'allegato III. La scadenza di cui al paragrafo 2 si applica non appena sono forniti i chiarimenti. [Em. 79]

9.   L'autorità competente che ha emesso l'ordine di rimozione informa l'autorità competente che vigila sull'attuazione delle misure proattive specifiche di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), quando l'ordine di rimozione diventa definitivo. Un ordine di rimozione diventa definitivo se non è oggetto di ricorso entro il termine stabilito in conformità al diritto nazionale applicabile o se è stato confermato in esito al ricorso. [Em. 80]

Articolo 4 bis

Procedura di consultazione per gli ordini di rimozione

1.     L'autorità competente che emette un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, trasmette una copia dell'ordine di rimozione all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), dello Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale nel momento stesso in cui l'ordine è trasmesso al prestatore di servizi di hosting conformemente all'articolo 4, paragrafo 5.

2.     Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting abbia fondati motivi di ritenere che l'ordine di rimozione possa incidere sugli interessi fondamentali di tale Stato membro, essa informa al riguardo l'autorità di emissione competente. L'autorità di emissione tiene conto di tali circostanze e, se necessario, ritira o adegua l'ordine di rimozione. [Em. 81]

Articolo 4 ter

Procedura di cooperazione per il rilascio di un ordine di rimozione supplementare

1.     Se un'autorità competente ha emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 bis, tale autorità può contattare l'autorità competente dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha il suo stabilimento principale al fine di chiedere che quest'ultima autorità competente emetta altresì un ordine di rimozione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

2.     L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting emette un ordine di rimozione o rifiuta di emettere un ordine quanto prima ma non oltre un'ora dal momento in cui è stata contattata a norma del paragrafo 1 e informa l'autorità competente che ha emesso il primo ordine della sua decisione.

3.     Laddove un'autorità competente di uno Stato membro di stabilimento principale necessità di più di un'ora per effettuare la propria valutazione del contenuto, essa presenta al prestatore di servizi di hosting interessato la richiesta di disabilitare temporaneamente l'accesso al contenuto per un massimo di 24 ore e in tale periodo l'autorità competente esegue la valutazione e invia l'ordine di rimozione o ritira la richiesta di disabilitare l'accesso. [Em. 82]

Articolo 5

Segnalazioni

1.   L'autorità competente o l'organismo competente dell'Unione può inviare una segnalazione a un prestatore di servizi di hosting.

2.   I prestatori di servizi di hosting mettono in atto misure operative e tecniche per agevolare la rapida valutazione dei contenuti che le autorità competenti e, se del caso, gli organismi pertinenti dell'Unione segnalano loro affinché provvedano, su base volontaria, ad esaminarli.

3.   La segnalazione è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 16 e trasmessa al punto di contatto di cui all'articolo 14, paragrafo 1. Tali segnalazioni sono trasmesse per via elettronica.

4.   La segnalazione contiene informazioni sufficientemente dettagliate, segnatamente i motivi per i quali il contenuto è considerato contenuto terroristico, un URL e, se necessario, ulteriori informazioni che consentano di individuare il contenuto terroristico oggetto della segnalazione.

5.   Il prestatore di servizi di hosting procede, in via prioritaria, a valutare il contenuto individuato nella segnalazione rispetto alle proprie condizioni contrattuali e decide se rimuovere tale contenuto o disabilitarne l'accesso.

6.   Il prestatore di servizi di hosting informa rapidamente la competente autorità o l'organismo competente dell'Unione dell'esito della valutazione e della tempistica di eventuali misure prese a seguito della segnalazione.

7.   Se ritiene che la segnalazione non contenga informazioni sufficienti per valutare il contenuto in oggetto, il prestatore di servizi di hosting ne informa senza indugio l'autorità competente o l'organismo dell'Unione competente, precisando quali ulteriori informazioni o chiarimenti sono necessari. [Em. 83]

Articolo 6

Misure proattive specifiche [Em. 84]

1.   I Fatte salve la direttiva (UE) 2018/1808 e la direttiva 2000/31/CE, i prestatori di servizi di hosting adottano, se del caso, possono adottare misure proattive specifiche per proteggere i loro servizi dalla diffusione pubblica di contenuti terroristici. Tali misure sono efficaci , mirate e proporzionate, in considerazione del e prestano particolare attenzione al rischio e del al livello di esposizione a contenuti terroristici, dei ai diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza all'importanza fondamentale che riveste rivestono la libertà di espressione e  la libertà di informazione ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica. [Em. 85]

2.   Quando è stata informata a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), richiede al prestatore di servizi di hosting di presentare, entro tre mesi dal ricevimento della richiesta e, successivamente, almeno una volta l'anno, una relazione in merito alle specifiche misure proattive adottate, anche facendo ricorso a strumenti automatizzati, al fine di:

a)

prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o il cui accesso era stato disattivato perché considerati contenuti terroristici;

b)

individuare, identificare e rimuovere prontamente i contenuti terroristici o disabilitarne l'accesso.

La richiesta è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting.

La relazione contiene tutte le informazioni pertinenti che consentano all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), di valutare se le misure proattive sono efficaci e proporzionate, anche per valutare il funzionamento degli strumenti automatizzati utilizzati nonché la sorveglianza umana e i meccanismi di verifica applicati. [Em. 86]

3.   Se ritiene che le misure proattive adottate e trasmesse a norma del paragrafo 2 non siano sufficienti per attenuare e gestire il rischio e il livello di esposizione, l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può richiedere al prestatore di servizi di hosting di adottare specifiche misure proattive supplementari. A tal fine, il prestatore di servizi di hosting coopera con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), al fine di individuare le misure specifiche che è tenuto ad attuare, definire i principali obiettivi e criteri di riferimento, nonché il calendario dell'attuazione. [Em. 87]

4.   Se non è possibile raggiungere Dopo aver accertato che un accordo entro tre mesi dalla richiesta prestatore di servizi di hosting ha ricevuto un numero significativo di cui al paragrafo 3 ordini di rimozione , l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), può emettere inviare una decisione richiesta di misure specifiche necessarie, proporzionate ed efficaci aggiuntive che il prestatore di servizi di hosting dovrà attuare. L'autorità competente non impone l'adozione di specifiche misure proattive supplementari necessarie e proporzionate un obbligo generale di sorveglianza né l'utilizzo di strumenti automatizzati . La decisione richiesta tiene conto, in particolare, della fattibilità tecnica delle misure, delle dimensioni e della capacità economica del prestatore di servizi di hosting, delle ripercussioni di tali misure sui diritti fondamentali degli utilizzatori e dell'importanza fondamentale della libertà di espressione e  della libertà di informazione ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica . La decisione richiesta è indirizzata allo stabilimento principale del prestatore di servizi di hosting o al rappresentante legale designato dal prestatore di servizi di hosting. Il prestatore di servizi di hosting rende periodicamente conto dell'attuazione di tali misure, secondo le indicazioni dell'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c). [Em. 88]

5.   Il prestatore di servizi di hosting può, in qualsiasi momento, chiedere un riesame all'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), e, eventualmente, la revoca della richiesta o della decisione di cui, rispettivamente, ai paragrafi 2, 3 e al paragrafo 4. L'autorità competente adotta una decisione motivata entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto la richiesta del prestatore di servizi di hosting. [Em. 89]

Articolo 7

Conservazione del contenuto e dei relativi dati

1.   Il prestatore di servizi di hosting conserva i contenuti terroristici rimossi o disabilitati a seguito di un ordine di rimozione, di una segnalazione o di misure proattive specifiche in conformità degli articoli 4, 5 e 6 e i relativi dati rimossi in conseguenza della rimozione del contenuto terroristico e che sono necessari per: [Em. 90]

a)

i procedimenti di riesame amministrativo o ricorso amministrativi giudiziario giudiziari ; [Em. 91]

b)

la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o il perseguimento di reati di terrorismo da parte delle autorità di contrasto . [Em. 92]

2.   I contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1 , lettera a), sono conservati per un periodo di sei mesi e cancellati al termine di tale periodo . Su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, i contenuti terroristici sono conservati per un periodo più lungo successivamente specificato soltanto in caso di necessità e per tutto il tempo necessario per il procedimento di riesame o ricorso amministrativo o giudiziario in corso di cui al paragrafo 1, lettera a). I prestatori di servizi di hosting conservano i contenuti terroristici e i relativi dati di cui al paragrafo 1, lettera b), finché l'autorità di contrasto non reagisce alla notifica effettuata dal prestatore di servizi di hosting in conformità dell'articolo 13, paragrafo 4, ma non oltre sei mesi. [Em. 93]

3.   I prestatori di servizi di hosting provvedono a che i contenuti terroristici e i relativi dati conservati a norma dei paragrafi 1 e 2 siano soggetti ad adeguate salvaguardie tecniche e organizzative.

Tali salvaguardie tecniche e organizzative assicurano che i contenuti terroristici e i relativi dati conservati siano consultati e trattati solo per le finalità di cui al paragrafo 1, e garantiscono un elevato livello di sicurezza dei dati personali in questione. I prestatori di servizi di hosting riesaminano e aggiornano tali salvaguardie ogniqualvolta sia necessario.

SEZIONE III

SALVAGUARDIE E RENDICONTAZIONE

Articolo 8

Obblighi di trasparenza per i prestatori di servizi di hosting [Em. 94]

1.    Ove applicabile, i prestatori di servizi di hosting definiscono nelle loro condizioni contrattuali la loro politica volta ad impedire la diffusione di contenuti terroristici, che include, se del caso, una valida spiegazione del funzionamento delle misure proattive, compreso l'uso di strumenti automatizzati specifiche . [Em. 95]

2.   I prestatori di servizi di hosting pubblicano che sono o sono stati soggetti a un ordine di rimozione nell'anno di riferimento rendono pubblicamente disponibili relazioni annuali sulla trasparenza in merito alle misure intraprese contro la diffusione di contenuti terroristici. [Em. 96]

3.   Le relazioni sulla trasparenza contengono almeno le seguenti informazioni:

a)

informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per quanto concerne l'individuazione, l'identificazione e la rimozione di contenuti terroristici;

b)

informazioni sulle misure intraprese dal prestatore di servizi di hosting per prevenire che siano nuovamente caricati online i contenuti che erano stati rimossi o ai quali l'accesso era stato disabilitato perché considerati contenuti terroristici , in particolare se sono state utilizzate tecnologie automatizzate ; [Em. 97]

c)

il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disattivato, a seguito, rispettivamente, di ordini di rimozione, segnalazioni o misure proattive o misure specifiche e il numero di ordini il cui contenuto non è stato rimosso a norma dell'articolo 4 , paragrafi 7 e 8, congiuntamente alle motivazioni del rifiuto ; [Em. 98]

d)

un quadro sintetico il numero e i risultati dei procedimenti di reclamo e azioni di riesame giudiziario, compreso il numero di casi in cui è stato accertato che i contenuti sono stati erroneamente identificati come contenuti terroristici . [Em. 99]

Articolo 8 bis

Obblighi di trasparenza delle autorità competenti

1.     Le autorità competenti pubblicano relazioni annuali sulla trasparenza che includono almeno le seguenti informazioni:

a)

il numero di ordini di rimozione emessi, il numero di rimozioni e il numero di ordini di rimozione rifiutati o ignorati;

b)

il numero di contenuti terroristici individuati che hanno portato all'indagine e al perseguimento di reati e il numero di vasi di contenuti erroneamente individuati come terroristici;

c)

una descrizione delle misure richieste dalle autorità competenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. [Em. 100]

Articolo 9

Salvaguardie specifiche per quanto riguarda l'uso e l'attuazione di misure proattive specifiche [Em. 101]

1.   Laddove utilizzino, in conformità al presente regolamento, strumenti automatizzati in relazione ai contenuti che memorizzano, i prestatori di servizi di hosting predispongono misure di salvaguardia efficaci e appropriate per garantire l'accuratezza e la fondatezza delle decisioni relative a tali contenuti, in particolare delle decisioni di rimuovere i contenuti considerati terroristici o di disabilitarne l'accesso. [Em. 102]

2.   Tali misure di salvaguardia comprendono, in particolare, la sorveglianza umana e meccanismi di verifica ove opportuno e dell'adeguatezza della decisione di rimuovere un contenuto o di negarvi l'accesso, in ogni caso, quando sia necessaria una valutazione dettagliata del contesto pertinente al fine di determinare se i contenuti siano da considerare terroristici particolare per quanto riguarda il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di ricevere e trasmettere informazioni e idee in una società aperta e democratica . [Em. 103]

Articolo 9 bis

Ricorso effettivo

1.     I fornitori di contenuti i cui contenuti sono stati rimossi o ai quali l'accesso è stato disabilitato a seguito di un ordine di rimozione e i prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto un ordine di rimozione hanno il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri mettono in atto procedure efficaci per l'esercizio di tale diritto. [Em. 104]

Articolo 10

Meccanismi di reclamo

1.   I prestatori di servizi di hosting predispongono meccanismi efficaci un meccanismo efficace accessibili accessibile che consentono consente ai fornitori di contenuti il cui contenuto è stato rimosso o reso inaccessibile a seguito di una segnalazione a norma dell'articolo 5 o di misure proattive specifiche a norma dell'articolo 6, di presentare un reclamo nei confronti della misura adottata dal prestatore di servizi di hosting, chiedendo la reintegrazione del contenuto. [Em. 105]

2.   I prestatori di servizi di hosting esaminano tempestivamente ogni reclamo che ricevono e ripristinano il contenuto senza indebito ritardo quando la rimozione o la disabilitazione dell'accesso si rivela ingiustificata. Essi informano l'autore del reclamo delle conclusioni del loro esame entro due settimane dal ricevimento del reclamo, fornendo una spiegazione laddove decidano di non ripristinare il contenuto. Il ripristino del contenuto non osta all'adozione di ulteriori misure giudiziarie nei confronti della decisione del prestatore di servizi di hosting o dell'autorità competente . [Em. 106]

Articolo 11

Informazioni ai fornitori di contenuti

1.   Quando rimuove contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso, il prestatore di servizi di hosting mette a disposizione del fornitore di contenuti informazioni complete e concise concernenti la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a tali contenuti e le possibilità di impugnare la decisione e fornisce, su richiesta, una copia dell'ordine di rimozione emesso a norma dell'articolo 4 . [Em. 107]

2.   Su richiesta del fornitore di contenuti, il prestatore di servizi di hosting gli comunica i motivi della rimozione o della disabilitazione dell'accesso e lo informa delle possibilità di ricorso. [Em. 108]

3.   L'obbligo previsto ai paragrafi al paragrafo 1 e 2 non si applica se l'autorità competente decide , sulla base di prove oggettive e tenuto conto della proporzionalità e necessità di tale decisione, che la motivazione non sia divulgata per ragioni di pubblica sicurezza, quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati di terrorismo, per il tempo necessario, ma non superiore a [quattro] settimane da tale decisione. In tal caso, il prestatore di servizi di hosting si astiene dal divulgare qualsiasi informazione concernente la rimozione o la disabilitazione dell'accesso a contenuti terroristici. [Em. 109]

SEZIONE IV

COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ COMPETENTI, ORGANISMI DELL'UNIONE E PRESTATORI DI SERVIZI DI HOSTING

Articolo 12

Capacità delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano della capacità necessaria e di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi loro incombenti a norma del presente regolamento , con solide garanzie di indipendenza . [Em. 110]

Articolo 13

Cooperazione tra i prestatori di servizi di hosting, le autorità competenti e, se del caso, gli organismi pertinenti competenti dell'Unione [Em. 111]

1.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano tra loro e, se del caso, con i pertinenti organismi dell'Unione quali Europol, per quanto riguarda gli ordini di rimozione e le segnalazioni, in modo da evitare duplicazioni, potenziare il coordinamento ed evitare qualsiasi interferenza con indagini in corso nei diversi Stati membri. [Em. 112]

2.   Le autorità competenti degli Stati membri scambiano informazioni, si coordinano e cooperano con l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), per quanto riguarda le misure adottate a norma dell'articolo 6, e i provvedimenti sanzionatori a norma dell'articolo 18. Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere c) e d), sia in possesso di tutte le informazioni pertinenti. A tal fine, gli Stati membri predispongono canali e meccanismi di comunicazione adeguati e sicuri per garantire che le informazioni pertinenti siano condivise tempestivamente. [Em. 113]

3.   Gli Stati membri e i prestatori di servizi di hosting possono scegliere di avvalersi di appositi strumenti, inclusi, se del caso, quelli stabiliti dagli organismi pertinenti dell'Unione quali da Europol, per facilitare in particolare: [Em. 114]

a)

il trattamento dei dati e il feedback relativi agli ordini di rimozione a norma dell'articolo 4;

b)

il trattamento dei dati e il feedback relativi alle segnalazioni a norma dell'articolo 5; [Em. 115]

c)

la cooperazione allo scopo di individuare ed attuare misure proattive specifiche a norma dell'articolo 6. [Em. 116]

4.   Laddove sia a conoscenza di eventuali prove di reati di terrorismo contenuti terroristici , il prestatore di servizi di hosting ne informa immediatamente l'autorità competente per le indagini e il perseguimento di reati nello Stato membro interessato . Ove non sia possibile individuare lo Stato membro interessato, il prestatore di servizi di hosting informa o il punto di contatto di cui all'articolo 14 17 , paragrafo 2, dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale o un rappresentante legale. In caso di dubbi, il prestatore di servizi di hosting può trasmettere e trasmette inoltre tali informazioni a Europol, che vi darà adeguato seguito. [Em. 117]

4 bis.     I prestatori di servizi di hosting cooperano con le autorità competenti. [Em. 118]

Articolo 14

Punti di contatto

1.   I prestatori di servizi di hosting che hanno precedentemente ricevuto uno o più ordini di rimozione istituiscono un punto di contatto incaricato di ricevere gli ordini di rimozione e le segnalazioni per via elettronica e di assicurarne il rapido trattamento ai sensi degli articoli dell'articolo 4 e 5. Essi provvedono affinché tali informazioni siano rese pubbliche. [Em. 119]

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 precisano la lingua o le lingue ufficiali dell'Unione, elencate al regolamento 1/58, nelle quali è possibile rivolgersi al punto di contatto e nelle quali avvengono gli ulteriori scambi relativi agli ordini di rimozione e alle segnalazioni a norma degli articoli dell'articolo 4 e 5. Tali lingue comprendono almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui risiede o è stabilito il suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 16. [Em. 120]

3.   Gli Stati membri istituiscono un punto di contatto per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione e alle segnalazioni che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche. [Em. 121]

SEZIONE V

ATTUAZIONE E ESECUZIONE

Articolo 15

Competenza

1.   Lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale è competente ai fini degli articoli 6, 18 e 21. Il prestatore di servizi di hosting che non ha lo stabilimento principale in uno degli Stati membri è considerato soggetto alla giurisdizione dello Stato membro in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale di cui all'articolo 16.

2.   Laddove il prestatore di servizi di hosting che non ha lo stabilimento principale in uno degli Stati membri ometta di designare un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti. Uno Stato membro, qualora decida di esercitare tale competenza, ne informa tutti gli altri Stati membri. [Em. 122]

3.   Se l'autorità di un altro Stato membro ha emesso un ordine di rimozione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, tale Stato membro è competente ad adottare misure coercitive conformemente alla legislazione nazionale, al fine di dare esecuzione all'ordine di rimozione. [Em. 123]

Articolo 16

Rappresentante legale

1.   Il prestatore di servizi di hosting che non è stabilito nell'Unione, ma offre servizi nell'Unione, designa, per iscritto, una persona fisica o giuridica quale suo rappresentante legale nell'Unione per la ricezione, l'attuazione e l'esecuzione degli ordini di rimozione, delle segnalazioni, delle richieste e delle decisioni richieste emessi dalle autorità competenti sulla base del presente regolamento. Il rappresentante legale risiede o è stabilito in uno degli Stati membri in cui il prestatore di servizi offre i propri servizi. [Em. 124]

2.   Il prestatore di servizi di hosting incarica il rappresentante legale di ricevere, attuare ed eseguire, per suo conto, gli ordini di rimozione, le segnalazioni, le richieste e le decisioni richieste di cui al paragrafo 1. Il prestatore di servizi di hosting conferisce al proprio rappresentante legale i poteri e le risorse necessari per cooperare con le autorità competenti e per ottemperare a tali decisioni e ordini. [Em. 125]

3.   Il rappresentante legale designato può essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento, fatte salve le responsabilità del prestatore di servizi di hosting e le azioni legali che possono essere promosse nei confronti di quest'ultimo.

4.   Il prestatore di servizi di hosting informa della designazione l'autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), dello Stato membro in cui il rappresentante legale risiede o è stabilito. Le informazioni relative al rappresentante legale sono rese pubbliche.

SEZIONE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Designazione delle autorità competenti

1.   Ciascuno Stato membro designa la un'autorità giudiziaria le autorità competenti amministrativa indipendente dal punto di vista funzionale competente per: [Em. 126]

a)

emanare ordini di rimozione a norma dell'articolo 4;

b)

individuare, identificare e segnalare contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 5; [Em. 127]

c)

sorvegliare l'attuazione delle misure proattive specifiche a norma dell'articolo 6; [Em. 128]

d)

far rispettare gli obblighi stabiliti dal presente regolamento mediante sanzioni a norma dell'articolo 18.

1 bis.     Gli Stati membri designano un punto di contatto all'interno delle autorità competenti per trattare le richieste di chiarimenti e di feedback in relazione agli ordini di rimozione che hanno emesso. Le informazioni relative al punto di contatto sono rese pubbliche. [Em. 129]

2.   Entro [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1. La Commissione istituisce un registro online di tutte le autorità competenti e del punto di contatto designato per ciascuna autorità competente. La Commissione pubblica la notifica e le eventuali modifiche della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 130]

Articolo 18

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione sistematica e persistente da parte dei prestatori di servizi di hosting degli obblighi derivanti dal presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni sono limitate a violazioni degli obblighi sanciti dai seguenti articoli: [Em. 131]

a)

articolo 3, paragrafo 2 (condizioni contrattuali dei prestatori di servizi di hosting); [Em. 132]

b)

articolo 4, paragrafi 2 e 6 (attuazione degli ordini di rimozione e relativo feedback);

c)

articolo 5, paragrafi 5 e 6 (valutazione delle segnalazioni e relativo feedback); [Em. 133]

d)

articolo 6, paragrafi 2 e paragrafo 4 (relazioni sulle misure proattive specifiche e adozione di misure a seguito di una decisione richiesta che impone specifiche misure proattive specifiche supplementari ); [Em. 134]

e)

articolo 7 (conservazione dei dati);

f)

articolo 8 (trasparenza per i prestatori di servizi di hosting ); [Em. 135]

g)

articolo 9 (salvaguardie in relazione a relative all'attuazione di misure proattive specifiche ); [Em. 136]

h)

articolo 10 (procedure di reclamo);

i)

articolo 11 (informazioni ai fornitori di contenuti);

j)

articolo 13, paragrafo 4 (informazioni relative alle prove di reati di terrorismo ai contenuti terroristici ); [Em. 137]

k)

articolo 14, paragrafo 1, (punti di contatto);

l)

articolo 16 (designazione di un rappresentante legale).

2.   Le sanzioni previste di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], le norme e misure adottate al riguardo nonché ogni modifica ad esse apportata successivamente. [Em. 138]

3.   Gli Stati membri provvedono a che, nel determinare il tipo e il livello delle sanzioni, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

a)

la natura, la gravità e la durata della violazione;

b)

il carattere doloso o colposo della violazione;

c)

precedenti violazioni da parte della persona giuridica ritenuta responsabile;

d)

la solidità finanziaria della persona giuridica ritenuta responsabile;

e)

il livello di cooperazione del prestatore di servizi di hosting con le autorità competenti.; [Em. 139]

e bis)

la natura e le dimensioni dei prestatori di servizi di hosting, in particolare le microimprese o le piccole imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione  (13) . [Em. 140]

4.   Gli Stati membri provvedono a che la sistematica e persistente inosservanza degli obblighi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 sia passibile di sanzioni pecuniarie fino al 4 % del fatturato mondiale del prestatore di servizi di hosting dell'ultimo esercizio finanziario. [Em. 141]

Articolo 19

Requisiti tecnici , criteri di valutazione della rilevanza e modifiche ai modelli da utilizzare per gli ordini di rimozione [Em. 142]

1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di integrare nel presente regolamento i  necessari requisiti tecnici relativi agli strumenti elettronici che saranno utilizzati dalle autorità competenti per trasmettere gli ordini di rimozione. [Em. 143]

1 bis.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento con criteri e dati che le autorità competenti utilizzeranno per stabilire quando la quantità di ordini di rimozione di contenuti non impugnati costituisca un numero significativo secondo il presente regolamento. [Em. 144]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali atti delegati per modificare gli allegati I, II e III al fine di rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il contenuto dei moduli degli ordini di rimozione e dei moduli da utilizzare per fornire informazioni sull'impossibilità di dare esecuzione all'ordine di rimozione.

Articolo 20

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 19, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere [dalla data di applicazione del presente regolamento].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 19 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 19 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 21

Monitoraggio

1.   Gli Stati membri raccolgono dalle loro autorità competenti e dai prestatori di servizi di hosting soggetti alla loro giurisdizione informazioni concernenti le azioni intraprese a norma del presente regolamento e le trasmettono alla Commissione ogni anno entro il [31 marzo]. Tali informazioni includono:

a)

informazioni sul numero di ordini di rimozione e segnalazioni, il numero di messaggi con contenuto terroristico che sono stati rimossi o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche a norma degli articoli dell'articolo 4 e 5 , nonché informazioni sul numero dei relativi casi in cui l'individuazione, l'indagine il perseguimento dei reati terroristici hanno avuto un esito positivo ; [Em. 145]

b)

informazioni sulle specifiche misure proattive adottate a norma dell'articolo 6, compresa la quantità di contenuti terroristici che è stata rimossa o il cui accesso è stato disabilitato, comprese le corrispondenti tempistiche;

b bis)

informazioni sul numero di richieste di accesso emesse dalle autorità competenti riguardanti i contenuti conservati dai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 7; [Em. 146]

c)

informazioni sul numero di procedimenti di reclamo avviati e le azioni intraprese dai prestatori di servizi di hosting a norma dell'articolo 10;

d)

informazioni sul numero di procedimenti di ricorso avviati e le decisioni adottate dalle autorità competenti in conformità al diritto nazionale.

2.   Entro [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti del presente regolamento. Il programma di monitoraggio definisce gli indicatori e i mezzi da utilizzare per raccogliere i dati e gli altri elementi di prova necessari, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad adottare ai fini della raccolta e dell'analisi dei dati e di altri elementi di prova per monitorare i progressi e valutare il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 23.

Articolo 22

Relazione sull'applicazione

Entro… [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione della Commissione tiene conto delle informazioni concernenti il monitoraggio a norma dell'articolo 21 e delle informazioni risultanti dagli obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 8. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione.

Articolo 23

Valutazione

Non prima di [tre anni A un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, compreso il funzionamento e l'efficacia dei meccanismi di salvaguardia , nonché l'impatto sui diritti fondamentali e in particolare sulla libertà di espressione, la libertà di ricevere e trasmettere informazioni e il diritto al rispetto della vita privata. Nel quadro di tale valutazione, la Commissione riferisce inoltre in merito alla necessità, alla fattibilità e all'efficacia di un'eventuale piattaforma europea sui contenuti terroristici online, che consentirebbe a tutti gli Stati membri di utilizzare un unico canale di comunicazione sicuro per inviare ordini di rimozione relativi ai contenuti terroristici ai prestatori di servizi di hosting. Se opportuno, la relazione è accompagnata da proposte legislative. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione. [Em. 147]

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [6 12 mesi dopo l'entrata in vigore]. [Em. 148]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 17 aprile 2019.

(3)  Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, dell'1 marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online (GU L 63 del 6.3.2018, pag. 50).

(4)  Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(6)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 601 del 2.3.2018, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(9)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(10)   Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

(11)  COM(2018)0225.

(12)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(13)   Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

ALLEGATO I

ORDINE DI RIMOZIONE DI UN CONTENUTO TERRORISTICO (articolo 4 del regolamento (UE) xxx)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) … (1), entro un'ora dal ricevimento di un ordine di rimozione dall'autorità competente, il destinatario di detto ordine rimuove i contenuti terroristici o ne disabilita l'accesso.

A norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) … (2), i destinatari sono tenuti a conservare i contenuti e i relativi dati che sono stati rimossi o resi inaccessibili per un periodo di sei mesi o, su richiesta dell'autorità competente o di un organo giurisdizionale, per un periodo più lungo.

L'ordine di rimozione dovrebbe essere inviato in una delle lingue indicate dal destinatario a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

SEZIONE A:

Stato membro di emissione:

NB: i dettagli relativi all'autorità di emissione vanno indicati oltre (sezioni E e F)

Destinatario (rappresentante legale):

. . .

Destinatario (punto di contatto):

. . .

Stato membro di competenza del destinatario: [se diverso dallo Stato di emissione]

Data e ora di emissione dell'ordine di rimozione:

. . .

Numero di riferimento dell'ordine di rimozione: . . .

SEZIONE B: Contenuto da rimuovere o accesso da disabilitare entro un'ora senza indebito ritardo : [Em. 162]

Indirizzo URL e ulteriori informazioni necessarie che consentano di individuare e localizzare con esattezza il contenuto in questione:

. . .

Motivi per cui il contenuto è considerato contenuto terroristico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (UE) xxx. Il contenuto (spuntare le caselle pertinenti):

istiga, anche mediante l'apologia del alla commissione di reati di terrorismo, alla commissione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3 , paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera a)); [Em. 149]

incita sollecita un'altra persona o un gruppo di persone a contribuire a alla commissione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera b)); [Em. 150]

promuove le sollecita un'altra persona o un gruppo di persone a partecipare alle attività di un gruppo terroristico, incoraggiando la partecipazione o il sostegnotale gruppo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a ) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera c)); [Em. 151]

impartisce istruzioni su metodi o tecniche per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive pericolose ovvero altre tecniche allo scopo o metodi specifici al fine di commettere reati di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera d)); [Em. 152]

descrive la commissione di reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i) della direttiva (UE) 2017/541 (articolo 2, paragrafo 5, lettera e)). [Em. 153]

Informazioni supplementari sui motivi per i quali il contenuto è considerato terroristico (facoltativo):

SEZIONE C: Informazioni per il fornitore di contenuti

Si fa presente che (spuntare la casella, se pertinente):

per motivi di pubblica sicurezza, il destinatario deve astenersi dall'informare il fornitore di contenuti i cui contenuti sono stati rimossi o ne è stato disabilitato l'accesso.

Altrimenti: Precisazioni relative alla possibilità di impugnare l'ordine di rimozione nello Stato membro di emissione (che possono essere trasmesse al fornitore di contenuti, su sua richiesta) in base al diritto nazionale; cfr. sezione G.

SEZIONE D: Informazioni allo Stato membro competente

Spuntare la casella se lo Stato di competenza del destinatario è diverso dallo Stato membro di emissione

Una copia dell'ordine di rimozione è inviata all'autorità competente dello Stato di competenza

SEZIONE E: Dettagli relativi all'autorità che ha emesso l'ordine di rimozione

Tipo di autorità che ha emesso l'ordine di rimozione (spuntare la casella pertinente):

giudice, organo giurisdizionale o magistrato inquirente

autorità di contrasto

altra autorità competente → compilare anche la sezione F

Dettagli relativi all'autorità di emissione e/o al suo rappresentante che certifica che l'ordine di rimozione è accurato e corretto:

Denominazione dell'autorità:

Nome del suo rappresentante:

Funzione (titolo/grado):

Numero di fascicolo:

Indirizzo:

Tel.: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

Fax: (prefisso internazionale) (prefisso urbano)

E-mail:

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile) e firma (3):

SEZIONE F: Dati di contatto per il follow-up

Indirizzo dell'autorità di emissione da utilizzare per la richiesta di un riscontro sull'ora della rimozione o della disabilitazione dell'accesso o per la trasmissione di ulteriori chiarimenti:

. . .

Dati di contatto dell'autorità dello Stato di competenza del destinatario [se diverso dallo Stato membro di emissione]

. . .

SEZIONE G: Informazioni sulle possibilità di ricorso

Informazioni relative all'organismo o all'organo giurisdizionale competente, ai termini e alle procedure , compresi i requisiti formali per impugnare l'ordine di rimozione: [Em. 154]

Organismo o organo giurisdizionale competente per impugnare l'ordine di rimozione:

. . .

Termine per impugnare la decisione:

XXX mesi a decorrere dal xxxx

Link alle disposizioni della legislazione nazionale:

. . .


(1)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (GU L…).

(2)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online (GU L…).

(3)  La firma non è essere necessaria in caso di trasmissione tramite canali autenticati.

ALLEGATO II

MODULO PER IL FEEDBACK DA INVIARE A SEGUITO DELLA RIMOZIONE O DELLA DISABILITAZIONE DI CONTENUTI TERRORISTICI

(articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) xxx)

SEZIONE A:

Destinatario dell'ordine di rimozione:

. . .

Autorità che ha emesso l'ordine di rimozione:

. . .

Riferimento del fascicolo dell'autorità di emissione:

. . .

Riferimento del fascicolo del destinatario:

. . .

Data e ora di ricevimento dell'ordine di rimozione:

. . .

SEZIONE B:

Il contenuto terroristico/l'accesso al contenuto terroristico oggetto dell'ordine di rimozione è stato (spuntare la casella pertinente):

rimosso

disabilitato

Ora e data di rimozione o disabilitazione dell'accesso:

SEZIONE C: Identificazione del destinatario

Nome del prestatore di servizi di hosting/del rappresentante legale:

. . .

Stato membro di stabilimento principale o di stabilimento del rappresentante legale: . . .

Nome della persona autorizzata:

. . .

Informazioni sul punto di contatto (e-mail): . . .

Data:

. . .

ALLEGATO III

INFORMAZIONI SULL'IMPOSSIBILITÀ DI ESEGUIRE UN ORDINE DI RIMOZIONE (articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) xxx)

SEZIONE A:

Destinatario dell'ordine di rimozione:

………………………………………………………………………………….……………..

Autorità che ha emesso l'ordine di rimozione:

………………………………………………………………………………….……………..

Riferimento del fascicolo dell'autorità di emissione: ………………………………………………………………………………….……………..

Riferimento del fascicolo del destinatario: ………………………………………………………………………………….……………..

Data e ora di ricevimento dell'ordine di rimozione:

………………………………………………………………………………….……………..

SEZIONE B: Motivi della mancata esecuzione di un ordine:

i)

l'ordine di rimozione non può essere eseguito o non può essere eseguito entro il termine prescritto per la seguente ragione:

cause di forza maggiore o impossibilità di fatto non imputabile al destinatario o al prestatori di servizi , anche per motivi tecnici o operativi [Em. 155]

l'ordine di rimozione è viziato da errori manifesti

l'ordine di rimozione non contiene informazioni sufficienti

ii)

fornire ulteriori informazioni sui motivi della mancata esecuzione:

………………………………………………………………………………………………….

iii)

se l'ordine di rimozione è viziato da errori manifesti e/o non contiene informazioni sufficienti, precisare gli errori di cui si tratta e le informazioni o i chiarimenti ulteriori che sono richiesti:

………………………………………………………………………………………………….

SEZIONE C: Informazioni sul prestatore di servizi/sul suo rappresentante legale

Nome del prestatore di servizi/del suo rappresentante legale:

………………………………………………………………………………….……………..

Nome della persona autorizzata:

………………………………………………………………………………….……………..

Dati di contatto (e-mail):

………………………………………………………………………………….……………..

Firma:

………………………………………………………………………………….……………..

Data e ora: ………………………………………………………………………………….……………..


Giovedì 18 aprile 2019

30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/963


P8_TA(2019)0425

Accordo di cooperazione giudiziaria penale Eurojust-Danimarca *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sul progetto di decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione, da parte di Eurojust, dell'accordo di cooperazione giudiziaria penale tra Eurojust e il Regno di Danimarca (07770/2019 — C8-0152/2019 — 2019/0805(CNS))

(Consultazione)

(2021/C 158/69)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto del Consiglio (07770/2019),

visti l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, quale modificato dal trattato di Amsterdam, e l'articolo 9 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0152/2019),

vista la decisione del Consiglio 2002/187/GAI, del 28 febbraio 2002, che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (1), in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 2,

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0192/2019),

1.

approva il progetto del Consiglio;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/964


P8_TA(2019)0426

Livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi (COM(2018)0284 — C8-0197/2018 — 2018/0143(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/70)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0284),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0197/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0354/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 286.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 14 novembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0455).


P8_TC1-COD(2018)0143

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1242.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione

La Commissione persegue lo sviluppo tecnico dello strumento per il calcolo del consumo di energia dei veicoli (VECTO) al fine di aggiornarlo regolarmente e tempestivamente, alla luce delle innovazioni e per tenere conto dell'applicazione di nuove tecnologie che incrementano il risparmio di carburante dei veicoli pesanti.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/967


P8_TA(2019)0427

Promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (COM(2017)0653 — C8-0393/2017 — 2017/0291(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/71)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0653),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0393/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0321/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 58.

(2)  GU C 387 del 25.10.2018, pag. 70.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 25 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0424).


P8_TC1-COD(2017)0291

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1161.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/968


P8_TA(2019)0428

Uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM(2018)0239 — C8-0166/2018 — 2018/0113(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/72)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0239),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 50, paragrafo 1, e l'articolo 50, paragrafo 2, lettere b), c), f) e g), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0166/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0422/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.


P8_TC1-COD(2018)0113

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1151.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/969


P8_TA(2019)0429

Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (COM(2018)0241 — C8-0167/2018 — 2018/0114(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/73)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0241),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0167/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0002/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 24.


P8_TC1-COD(2018)0114

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/2121.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/970


P8_TA(2019)0430

Fondo europeo per la difesa ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 — C8-0268/2018 — 2018/0254(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/74)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0476),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0268/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0412/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 75.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 12 dicembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0516).


P8_TC1-COD(2018)0254

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(-1 ter)

Il contesto geopolitico in cui si colloca l'Unione europea è cambiato radicalmente nell'ultimo decennio. La situazione nelle regioni limitrofe dell'Europa è instabile e l'Unione è confrontata a un quadro complesso e difficile, in cui l'avvento di nuove minacce, come attacchi ibridi e cibernetici, si affianca al riemergere di minacce più convenzionali. Di fronte a tale situazione, i cittadini europei e i loro leader politici concordano sul fatto che occorre fare di più, a livello collettivo, nel settore della difesa.

(-1 quater)

Il settore della difensa è caratterizzato da crescenti costi dei materiali difensivi nonché da elevati costi di ricerca e sviluppo (R&S) che limitano l'avvio di nuovi programmi di difesa e incidono direttamente sulla competitività e sulla capacità innovativa della base industriale e tecnologica di difesa europea. Tenuto conto di tale incremento dei costi, lo sviluppo di una nuova generazione di importanti sistemi e nuove tecnologie di difesa dovrebbe essere sostenuto a livello di Unione al fine di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di investimenti nei materiali per la difesa.

(1)

Nel piano d'azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri, al fine di sviluppare capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un'industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente nell'intera Unione e al di là di essa, sostenendo in tal modo anche la creazione di un mercato della difesa più integrato in Europa e promuovendo la diffusione sul mercato interno di prodotti e tecnologie di difesa europei, riducendo in tal modo la dipendenza da fonti extra UE . La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e nello sviluppo congiunto di tecnologie e prodotti della difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché favorire tra gli Stati membri l'acquisizione e la manutenzione congiunte di materiali per la difesa. Il Fondo integrerebbe i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo e dovrebbe incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa. Il Fondo sosterrebbe la cooperazione durante l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa.

(2)

Il Fondo contribuirebbe alla creazione di una base tecnologica e industriale europea di difesa forte, competitiva e innovativa e andrebbe di pari passo con le iniziative dell'Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, con le due direttive (2) sugli appalti e sui trasferimenti all'interno dell'UE nel settore della difesa, adottate nel 2009.

(3)

Sulla base di un approccio integrato e al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa. Il Fondo dovrebbe mirare a migliorare la competitività, l'innovazione, l'efficienza e l'autonomia tecnologica del settore della difesa dell'Unione, contribuendo in tal modo all'autonomia industriale strategica dell'Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università dell'intera Unione nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere e agevolare l'intensificazione della cooperazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione operanti nel settore della difesa.

All'interno dell'Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune ▌, segnatamente attraverso ▌ il piano di sviluppo delle capacità , mentre l'agenda strategica di ricerca onnicomprensiva individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca nel settore della difesa . Altri processi dell'Unione, quali la revisione annuale coordinata sulla difesa e la cooperazione strutturata permanente, sosterranno l'attuazione delle pertinenti priorità attraverso l'individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa. Se del caso, potrebbero essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nel contesto dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell'Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, tenendo anche conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

(4)

La fase di ricerca e tecnologia è ▌ cruciale in quanto incide sulla capacità e sull'autonomia dell'industria europea in termini di sviluppo di prodotti, nonché sull'indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali nel settore della difesa. La fase di ricerca collegata allo sviluppo delle capacità di difesa può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e al potenziale di rottura delle tecnologie. La fase di sviluppo, che di norma segue la fase di ricerca ▌, comporta anch'essa notevoli rischi e costi che ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere il nesso tra le fasi di ricerca e di sviluppo.

(5)

Il Fondo non dovrebbe sostenere la ricerca di base, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri regimi, ma può contemplare attività di ricerca fondamentale orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi o possibilità riconosciuti o attesi.

(6)

Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti. Le azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie della difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili soltanto laddove le informazioni preesistenti necessarie per eseguire l'azione ▌ non siano sottoposte ad alcuna restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati , tale da rendere impossibile l'esecuzione dell'azione . All'atto della presentazione della domanda di finanziamento dell'Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l'assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe essere possibile concedere il finanziamento dell'Unione.

(6 bis)

Il Fondo dovrebbe garantire un sostegno finanziario alle azioni propizie allo sviluppo di tecnologie dirompenti per la difesa. Poiché le tecnologie dirompenti possono basarsi su concetti o idee che hanno origine da attori non tradizionali per la difesa, è opportuno che il Fondo preveda una sufficiente flessibilità nella consultazione dei portatori di interessi e riguardo al finanziamento e alla gestione di siffatte azioni.

(7)

Per garantire che gli obblighi internazionali dell'Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati nell'attuazione del presente regolamento, le azioni relative a prodotti o tecnologie il cui utilizzo, il cui sviluppo e la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere finanziate a titolo del Fondo. A tale riguardo, anche l'ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie della difesa ▌ dovrebbe essere soggetta alle evoluzioni del diritto internazionale. Anche le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali senza la possibilità di un significativo controllo umano sulle decisioni relative alla selezione e all'ingaggio nell'effettuare attacchi contro esseri umani non dovrebbero essere ammissibili al sostegno finanziario del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allerta rapida e contromisure a fini difensivi.

(8)

La difficoltà di concordare requisiti consolidati in materia di capacità di difesa e specifiche tecniche o norme comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in diversi Stati membri. La mancanza tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, provocando ritardi, facendo lievitare i costi e creando inutili sovrapposizioni, oltre a ridurre l'interoperabilità. L'accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività ▌ finalizzate a stabilire requisiti comuni in materia di capacità di difesa ▌, come pure le attività che intendono sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno a titolo del Fondo , soprattutto se promuovono l'interoperabilità .

(9)

Dato che l'obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività , l'efficienza e l'innovazione dell'industria della difesa dell'Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, anche le azioni relative alla ricerca su un prodotto o su una tecnologia della difesa, nonché quelle relative al loro sviluppo, dovrebbero essere ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale anche per la modernizzazione, compresa l'interoperabilità, dei prodotti e delle tecnologie della difesa esistenti.

(10)

Dato che il Fondo mira in particolare a migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta Europa, un'azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento ▌ se è intrapresa da almeno tre soggetti giuridici cooperanti tra loro nell'ambito di un consorzio e con sede in almeno tre diversi Stati membri e/o paesi associati. Almeno tre di tali soggetti ▌ idonei stabiliti in almeno due diversi Stati membri ▌ o paesi associati non dovrebbero essere ▌ controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto e non dovrebbero controllarsi a vicenda. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Considerate le specificità delle tecnologie dirompenti per la difesa, come pure degli studi, tali attività potrebbero essere condotte da un unico soggetto giuridico. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, il Fondo può sostenere altresì gli appalti pre-commerciali congiunti.

(11)

A norma [riferimento da aggiornare se del caso in base ad una nuova decisione PTOM: articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (3)], i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il PTOM è connesso.

(12)

Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività e l'efficienza ▌ dell'industria della difesa dell'Unione, in linea di principio solo i soggetti stabiliti nell'Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai destinatari e dai loro subappaltatori in azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo non dovrebbero essere situati sul territorio di paesi terzi non associati e le loro strutture di gestione esecutiva dovrebbero essere stabilite nell'Unione o in un paese associato . Di conseguenza, un soggetto che è stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto che è stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma che è dotato di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non è ammissibile a essere un destinatario o un subappaltatore coinvolto nell'azione. Al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, è opportuno che le medesime condizioni di ammissibilità si applichino anche ai finanziamenti erogati tramite appalti, in deroga all'articolo 176 del regolamento finanziario.

(13)

In determinate circostanze ▌ dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i loro subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta a titolo del Fondo non sono sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto , i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione o in un paese associato che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere idonei quali destinatari o subappaltatori coinvolti nell'azione, purché che siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. Dovrebbero essere prese in considerazione anche le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento.

(13-bis)

Nel quadro delle misure restrittive adottate dall'UE sulla base dell'articolo 29 TUE e 215, paragrafo 2, TFUE, nessun fondo o risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, soggetti od organismi designati o a vantaggio di questi ultimi. Tali soggetti designati e i soggetti di loro proprietà o da essi controllati non possono pertanto beneficiare del sostegno finanziario del Fondo.

(13 bis)

Il finanziamento dell'Unione dovrebbe essere concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (il «regolamento finanziario»)  (4) . Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, il finanziamento dell'Unione può anche essere concesso a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario. Poiché l'attribuzione di un finanziamento a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario costituisce una deroga alla regola generale secondo cui le sovvenzioni sono attribuite a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale, tali circostanze eccezionali dovrebbero essere interpretate in maniera rigorosa. In questo contesto, affinché una sovvenzione possa essere attribuita in assenza di un invito a presentare proposte, la Commissione, assistita dal comitato degli Stati membri (il «comitato»), dovrebbe valutare in che misura l'azione proposta coincide con gli obiettivi del Fondo relativamente alla collaborazione e alla concorrenza industriali transfrontaliere lungo l'intera catena di approvvigionamento.

(14)

Se un consorzio desidera partecipare a un'azione ammissibile e l'assistenza finanziaria dell'Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore, che fungerà da principale punto di contatto.

(15)

Nel caso in cui un'azione ▌ sostenuta finanziariamente a titolo del Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto prima di effettuare il pagamento ai destinatari , in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. ▌ Il responsabile del progetto dovrebbe presentare alla Commissione le sue osservazioni sui progressi dell'azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.

(15 bis)

È auspicabile che la Commissione provveda all'attuazione del Fondo in regime di gestione diretta in modo da massimizzarne l'efficacia e l'efficienza e garantire piena coerenza con altre iniziative dell'Unione. Per tale ragione, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità delle procedure di selezione e di aggiudicazione, anche per quanto riguarda le valutazioni etiche. In casi giustificati, la Commissione può tuttavia affidare determinati compiti di esecuzione per azioni specifiche finanziate dal Fondo agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, allorché un responsabile di progetto è stato designato dagli Stati membri che cofinanziando un'azione, purché siano soddisfatti i requisiti del regolamento finanziario. Tale incarico contribuirebbe a razionalizzare la gestione delle azioni cofinanziate e garantirebbe un agevole coordinamento della convenzione di finanziamento con il contratto firmato tra il consorzio e il responsabile del progetto nominato dagli Stati membri che cofinanziano l'azione.

(16)

Per garantire la sostenibilità delle azioni finanziate è necessario che i  richiedenti dimostrino che i costi dell'azione che non sono coperti dai finanziamenti dell'Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento.

(17)

Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l'acquisizione congiunti di capacità di difesa. La Commissione potrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri potrebbero ricorrere su base volontaria per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall'acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l'avvio di progetti collaborativi e transfrontalieri nel settore della difesa e aumentare l'efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti sostenuti a titolo del Fondo ▌.

(18)

Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie della difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa è unico nel suo genere e non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di ricerca e sviluppo (R&S) nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati finanziano spesso per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per incentivare la cooperazione tra soggetti giuridici di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase di sviluppo dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire fino alla totalità dei costi ammissibili.

(19)

La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro prodotti o delle loro tecnologie della difesa futuri. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, l'assistenza finanziaria dell'Unione a titolo del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili.

(20)

Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all'80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti.

(21)

I portatori di interessi del settore della difesa si trovano a sostenere costi indiretti specifici, quali i costi per la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di R&S , come invece avviene nel settore civile. È pertanto giustificato consentire un tasso forfettario del 25 %, nonché la possibilità ▌ di addebitare costi indiretti calcolati in conformità alle consuete pratiche contabili dei destinatari , che sono state comunicate alla Commissione, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa . ▌

(21 bis)

Le azioni cui partecipano PMI e imprese a media capitalizzazione transfrontaliere sostengono l'apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono agli obiettivi del Fondo. Tali azioni dovrebbero pertanto essere ammissibili ai fini di un incremento del tasso di finanziamento a vantaggio di tutti i soggetti partecipanti.

(22)

Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano ▌ acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare ricorrendo a una centrale di committenza.

(22 bis)

Per garantire che le azioni finanziate a titolo del Fondo contribuiscano alla competitività e all'efficienza dell'industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda ed essere sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine. I criteri di ammissibilità dovrebbero pertanto tenere conto del fatto che gli Stati membri, anche attraverso un memorandum d'intesa o una lettera di intenti, intendono acquistare il prodotto finale di difesa o utilizzare la tecnologia in modo coordinato. I criteri di aggiudicazione per le azioni di sviluppo dovrebbero altresì tenere conto del fatto che gli Stati membri si impegnano, sotto il profilo politico o giuridico, a utilizzare o possedere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia finale di difesa o ad assicurarne la manutenzione congiunta.

(23)

La promozione dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico nell'industria della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Di conseguenza, il contributo dell'azione al rispetto di tali interessi e delle priorità relative alla ricerca nel settore della difesa e alla capacità di difesa concordate dagli Stati membri dovrebbe costituire uno dei criteri di attribuzione. ▌

(24)

Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto della cooperazione strutturata permanente nel quadro istituzionale dell'Unione ▌ dovrebbero garantire un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e contribuire quindi direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionati, questi progetti dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato.

(25)

La Commissione terrà conto delle altre attività finanziate a titolo del programma quadro Orizzonte Europa al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire il reciproco arricchimento e le sinergie tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa.

(26)

La cibersicurezza e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell'ambito di applicazione del Fondo e le iniziative dell'Unione nel campo della cibersicurezza, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta sulla cibersicurezza. In particolare il centro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza, di futura istituzione, dovrebbe ricercare sinergie tra le dimensioni civile e di difesa della cibersicurezza. Esso potrebbe sostenere attivamente gli Stati membri e altri attori pertinenti fornendo consulenza, condividendo competenze e agevolando la collaborazione nell'ambito di progetti e azioni nonché, se richiesto dagli Stati membri, agire in qualità di responsabile del progetto in relazione al Fondo ▌.

(27)

È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste nell'ambito dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR) , avviata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario , e del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP) , istituito dal regolamento ( U E) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), al fine di armonizzare le condizioni di partecipazione, creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l'impatto innovativo, collaborativo ed economico evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Attraverso tale approccio integrato il Fondo contribuirebbe inoltre a migliorare lo sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra le fasi di ricerca e sviluppo alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, compresa l'innovazione dirompente ▌. Sono altresì prevedibili ricadute positive, se del caso, in ambito civile.

(28)

Ove opportuno tenuto conto delle specificità dell'azione, gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere perseguiti anche mediante strumenti finanziari e garanzie di bilancio nell'ambito di ▌ InvestEU.

(29)

Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto per l'Unione .

(30)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione del Fondo a dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo ▌125, paragrafo 1,▌ del regolamento finanziario.

(31)

La Commissione dovrebbe stabilire programmi di lavoro annuali ▌ in linea con gli obiettivi del Fondo e tenendo conto degli insegnamenti iniziali tratti dall'EDIDP e dal PADR . Nell'elaborazione del programma di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato ▌. La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto il comitato può riunirsi nella formazione composta da esperti nazionali in materia di difesa e sicurezza per fornire assistenza specifica alla Commissione, tra cui consulenza per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate nel quadro delle azioni. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno a tale comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere assicurata tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

(31 bis)

Le categorie dei programmi di lavoro dovrebbero includere requisiti funzionali al fine di chiarire all'industria quali funzioni e quali compiti devono essere svolti tramite le capacità che saranno sviluppate. Tali requisiti dovrebbero fornire un'indicazione chiara delle prestazioni attese, ma non dovrebbero essere mirati a soluzioni specifiche o rivolti a soggetti specifici, né dovrebbero impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte.

(31 ter)

In sede di elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe altresì garantire, mediante opportune consultazioni con il comitato, che le azioni di ricerca o sviluppo proposte non comportino inutili duplicazioni. In tale contesto, la Commissione può effettuare una valutazione ex ante dei possibili casi di duplicazioni con le esistenti capacità o progetti di sviluppo o ricerca già finanziati in seno all'Unione.

(31 ter ter)

La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza dei programmi di lavoro lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie di difesa.

(31 ter quater)

I programmi di lavoro dovrebbero garantire altresì che una parte ragionevole della dotazione complessiva sia destinata ad azioni che permettono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

(31 quater)

Al fine di beneficiare delle competenze nel settore della difesa, all'Agenzia europea per la difesa sarà riconosciuto lo status di osservatore in seno al comitato. Date le specificità del settore della difesa, anche il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbe fornire assistenza al comitato.

(32)

Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni di sviluppo selezionate. In particolare, nell'esecuzione delle azioni di sviluppo, dovrebbero essere tenute in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri e/o dei paesi associati in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. Tali competenze di esecuzione dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n.▌182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio▌ (6).

(32 bis)

Previa valutazione delle proposte, effettuata con l'aiuto di esperti indipendenti le cui credenziali di sicurezza dovrebbero essere convalidate dai pertinenti Stati membri, è opportuno che la Commissione selezioni le azioni che fruiranno di sostegno a titolo del Fondo. La Commissione dovrebbe creare una banca dati di esperti indipendenti. La banca dati non dovrebbe essere di pubblico dominio. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere nominati sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all'atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e di genere, tenendo conto della situazione nell'ambito dell'azione. È opportuno inoltre garantire un'adeguata rotazione degli esperti e un equilibrio tra i settori pubblico e privato. Gli Stati membri dovrebbero essere informati dell'esito della valutazione, con una graduatoria delle azioni selezionate, nonché dello stato di avanzamento delle azioni finanziate. Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire competenze di esecuzione alla Commissione per quanto riguarda l'adozione e l'attuazione del programma di lavoro, nonché per l'adozione delle decisioni di attribuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(32 ter)

Gli esperti indipendenti non dovrebbero fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in merito alle quali si trovino in conflitto di interessi, in particolare per quanto riguarda la loro posizione in corso. Nella fattispecie, non dovrebbero trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando.

(32 ter ter)

Nel proporre nuovi prodotti o tecnologie o l'ammodernamento di prodotti o tecnologie esistenti, è auspicabile che i candidati si impegnino a rispettare i principi etici, ad esempio quelli relativi al benessere degli esseri umani e alla tutela del genoma umano, sanciti altresì dal pertinente diritto nazionale, unionale e internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, se del caso, i relativi protocolli. La Commissione dovrebbe provvedere al sistematico vaglio delle proposte allo scopo di individuare le azioni che sollevano questioni etiche serie e sottoporle a una valutazione etica.

(33)

Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata ▌ la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione transfrontaliere ▌ come membri di consorzi, come subappaltatori o come altri soggetti della catena di approvvigionamento .

(34)

La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con gli Stati membri e con l'industria al fine di assicurare il successo del Fondo. In qualità di colegislatore e di principale portatore di interessi, anche il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto a tale riguardo.

(35)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo europeo per la difesa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [nuovo accordo interistituzionale] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (7). La Commissione dovrebbe garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più possibile semplici e che comportino un livello minimo di spese supplementari.

(36)

Salvo diversa indicazione, al presente Fondo si applica il regolamento finanziario. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(37)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) . Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(38)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (9), (Euratom, CE) n. 2185/96 (10) e (UE) 2017/1939 (11) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea ( l'« EPPO») può indagare e perseguire ▌reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione▌, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o soggetto che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(39)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(40)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il presente regolamento sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del Fondo , anche al fine di presentare le proposte per opportune modifiche del presente regolamento, e una valutazione finale al termine del periodo di attuazione dello stesso, che esamini le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, se possibile in tale momento, di risultati e di impatto. In tale contesto, la relazione di valutazione finale dovrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l'Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. La relazione finale dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti sostenuti finanziariamente a titolo del Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale , come pure il contributo del Fondo nell'ovviare alle carenze individuate nel piano di sviluppo delle capacità, e dovrebbe contenere informazioni sull'origine dei destinatari, sul numero di Stati membri e paesi associati coinvolti nelle singole azioni e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuali generati. La Commissione può inoltre proporre modifiche al presente regolamento per reagire ad eventuali sviluppi durante l'attuazione del Fondo.

(40 bis)

La Commissione dovrebbe monitorare regolarmente l'attuazione del Fondo e riferire annualmente in merito ai progressi compiuti, comprese le modalità in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti acquisiti grazie all'EDIDP e alla PADR sono tenuti in considerazione a livello di attuazione del Fondo. A tal fine, la Commissione dovrebbe applicare le necessarie modalità di monitoraggio. La relazione dovrebbe essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio e non dovrebbe contenere informazioni sensibili.

(41)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuirà a integrare le azioni per il clima nelle politiche dell'Unione e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

(42)

Poiché il Fondo sostiene solo le fasi di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa e di sviluppo degli stessi, in linea di principio l'Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti o alle tecnologie risultanti dalle azioni finanziate, a meno che l'assistenza dell'Unione non sia fornita tramite appalto pubblico . Per quanto riguarda le azioni di ricerca, gli Stati membri e i paesi associati interessati dovrebbero tuttavia avere la possibilità di utilizzare i risultati delle azioni finanziate e di partecipare al successivo sviluppo cooperativo▌.

(43)

Il sostegno finanziario dell'Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), né sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie. L'esportazione di attrezzature e tecnologie militari da parte degli Stati membri è disciplinata dalla posizione comune 944/2008/PESC.

(44)

L'uso di informazioni generali sensibili , fra cui dati, know-how o informazioni, generate prima o al di fuori dell'esecuzione del Fondo, o l'accesso da parte di persone non autorizzate a risultati ▌generati in relazione ad azioni sostenute finanziariamente dal Fondo può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione europea o di uno o più Stati membri. Il trattamento di informazioni sensibili dovrebbe pertanto essere disciplinato dal pertinente diritto dell'Unione e nazionale ▌.

(44 bis)

Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni classificate al necessario livello, dovrebbero essere rispettate le norme minime sulla sicurezza industriale all'atto della firma di accordi di sostegno e finanziamento classificati. A tale scopo, in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, la Commissione dovrebbe comunicare le istruzioni di sicurezza del programma, compresa la guida alle classifiche di sicurezza, a beneficio degli esperti designati dagli Stati membri.

(45)

Al fine di poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, se ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(46)

La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le informazioni classificate e le informazioni sensibili,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

APPLICABILI ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO▌

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa (il «Fondo») , come previsto dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento …/…/UE [Horizon — 2018/0224(COD)] .

Esso stabilisce gli obiettivi del Fondo, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(0)

«richiedente»: il soggetto giuridico che presenta domanda di sostegno del Fondo in seguito ad invito a presentare proposte o a norma dell'articolo 195, lettera e), del regolamento finanziario;

(1)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile ▌o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

(1 bis)

«certificazione»: il processo mediante il quale un'autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;

(1 ter)

«informazioni classificate»: le informazioni e i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione europea ovvero a uno o più Stati membri, e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, in linea con l'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea (2011/C 202/05);

(1 quater)

«consorzio»: un raggruppamento collaborativo di richiedenti o destinatari legati tra loro da un accordo consortile e costituito per eseguire un'azione a titolo del Fondo;

(1 quinquies)

«coordinatore»: un soggetto giuridico che è membro di un consorzio ed è stato designato da tutti i membri del consorzio quale principale punto di contatto nei rapporti con la Commissione;

(2)

«controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

(3)

«azione di sviluppo»: qualsiasi azione consistente▌in attività orientate alla principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti o tecnologie sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, ad eccezione della fabbricazione o dell'uso di armi;

(4)

«tecnologia di rottura per la difesa»: una tecnologia che comporta un cambiamento radicale, ad esempio una tecnologia potenziata o completamente nuova, in grado di dare origine a un cambio di paradigma nella nozione e  nella gestione delle operazioni inerenti alla difesa , anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete ;

(5)

«struttura di gestione esecutiva»: la struttura di un soggetto giuridico designato conformemente al diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

(5 bis)

«informazioni acquisite»: i dati, il know-how o le informazioni generati durante l'esecuzione del Fondo, in qualsiasi forma o natura;

(6)

«soggetto giuridico»: la persona ▌giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo▌197, paragrafo 2, lettera c)▌, del regolamento finanziario;

(7)

«impresa a media capitalizzazione»: un'impresa che non è ▌una ▌PMI ▌e che ha ▌fino a 3 000 dipendenti , laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente ▌ agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (14);

(8)

«appalti pre-commerciali»: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

(9)

«responsabile del progetto»: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice stabilita in uno Stato membro o in un paese associato, incaricata da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri ▌o paesi associati di gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base permanente o puntuale;

(9 bis)

«qualificazione»: l'intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali particolari requisiti di una progettazione siano stati soddisfatti;

(10)

«destinatario»: il soggetto giuridico con cui è stato firmato un contratto per una forma di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a una forma di finanziamento ;

(11)

«azione di ricerca»: qualsiasi azione consistente principalmente in attività di ricerca , in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, allo scopo di acquisire nuove conoscenze, incentrate esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa;

(12)

«risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile dell'azione, ad esempio dati, conoscenze o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura, che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto ad essi collegato, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale;

(12 bis)

«informazioni sensibili»: dati e informazioni, comprese le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto nazionale o unionale oppure allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un'organizzazione;

(12 ter)

«piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;

(13)

«relazione speciale»: un documento specifico relativo a un'azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca a fini di sviluppo, ivi comprese le informazioni sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, ma che non richiede l'inclusione di informazioni relative a tali diritti ;

(14)

«prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;

(15)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione;

(16)

«paese terzo non associato»: un paese terzo che non è un paese associato a norma dell'articolo 5;

(17)

«soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo non associato o , qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

Articolo 3

Obiettivi del Fondo

1.   L'obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica europea della difesa in tutta l'Unione , il che contribuisce all'autonomia strategica dell'Unione e alla sua libertà di azione, sostenendo azioni di collaborazione e ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l'Unione, in particolare le PMI e le imprese a media capitalizzazione , nonché rafforzando e migliorando la flessibilità sia delle catene di approvvigionamento che delle catene del valore della difesa, ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici e favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie della difesa . ▌

2.   Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:

a)

sostenere ▌ la ricerca collaborativa che potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future in tutta l'Unione , al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa, compresi quelli di rottura , e l'utilizzo più efficiente della spesa per la ricerca in materia di difesa nell'Unione ;

b)

sostenere lo sviluppo collaborativo ▌di prodotti e tecnologie della difesa▌, contribuendo in tal modo ad aumentare l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza , incentivando la diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie europei, e riducendo la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa in tutta l'Unione. In ultima analisi, il Fondo porterà a un incremento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.

Tale cooperazione è compatibile con le priorità in materia di capacità di difesa concordate dagli Stati membri nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, nel contesto del piano di sviluppo delle capacità. In tale contesto, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro o paese associato, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi in materia di sicurezza e difesa dell'Unione definiti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e tenuto conto dell'esigenza di evitare inutili duplicazioni.

Articolo 4

Bilancio

1.    In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento …/…/UE, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo europeo per la difesa nel periodo 2021-2027 è di 11 453 260 000 EUR a prezzi 2018 e di 13 000 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.   La ripartizione ▌dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

a)

3 612 182 000 EUR a prezzi 2018 ( 4 100 000 000 EUR per le azioni di ricerca;

b)

7 841 078 000 EUR a prezzi del 2018 ( 8 900 000 000 EUR a prezzi correnti) per le azioni di sviluppo.

2 bis.     Onde far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare gli importi tra le dotazioni destinate alle azioni di ricerca e alle azioni di sviluppo di cui al paragrafo 2 fino a un massimo del 20 %.

3.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4.    Almeno il 4 % e fino all'8 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte o alla concessione di finanziamenti di sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa.

Articolo 5

Paesi associati

Il Fondo è aperto ai membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE. Qualsiasi contributo finanziario al Fondo conformemente al presente articolo costituisce un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5] del regolamento finanziario.

Articolo 6

Sostegno alle tecnologie di rottura per la difesa

1.   La Commissione attribuisce il finanziamento a seguito di consultazioni aperte e pubbliche sulle tecnologie incentrate sulle applicazioni aventi un potenziale di rottura in materia di difesa, nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro.

2.    I programmi di lavoro stabiliscono la forma di finanziamento più appropriata per finanziare le soluzioni tecnologiche di rottura per la difesa .

Articolo 7

Etica

1.   Le azioni attuate a titolo del Fondo rispettano il pertinente diritto nazionale, dell'Unione e internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni rispettano inoltre i principi etici sanciti anche dal pertinente diritto nazionale, dell'Unione e internazionale.

2.    Prima della firma dell'accordo di finanziamento, le proposte sono esaminate ▌ dalla Commissione, su base di un'autovalutazione di natura etica elaborata dal consorzio , per individuare le azioni che sollevano questioni etiche ▌serie anche in materia di condizioni di attuazione e , se del caso, sono sottoposte a valutazione etica.

L'esame e le valutazioni di natura etica sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti, provenienti da diversi contesti, che dispongano in particolare di competenze riconosciute in materia di etica della difesa.

Le condizioni per l'attuazione di attività con problemi eticamente sensibili sono specificate nell'accordo di finanziamento.

La Commissione garantisce la trasparenza delle procedure etiche nella misura del possibile e riferisce al riguardo nel quadro dei propri obblighi di cui agli articoli 31 e 32 . Gli esperti sono cittadini del maggior numero possibile di Stati membri.

3.   Prima dell'avvio delle attività pertinenti, i soggetti che partecipano all'azione ottengono tutte le opportune approvazioni o altri documenti obbligatori richiesti dai pertinenti comitati etici nazionali o locali o da altri organismi, quali le autorità di protezione dei dati. Tali documenti sono conservati e forniti alla Commissione su richiesta .

5.   Le proposte che non sono accettabili dal punto di vista etico sono respinte▌.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il Fondo è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

1 bis.     In deroga al paragrafo 1, in casi giustificati, possono essere attuate azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò non può riguardare la procedura di selezione e di attribuzione di cui all'articolo 12.

2.   Il Fondo può concedere finanziamenti conformemente al regolamento finanziario, attraverso sovvenzioni, premi e appalti e, se opportuno considerate le specificità dell'azione, strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

2 bis.     Le operazioni di finanziamento misto sono eseguite in conformità al titolo X del regolamento finanziario e al regolamento InvestEU.

2 ter.     Gli strumenti finanziari sono rigorosamente diretti ai soli destinatari.

Articolo 10

Soggetti idonei

1.    I destinatari e i ▌subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta finanziariamente dal Fondo sono ▌stabiliti nell'Unione o in un paese associato▌.

1 bis.     Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di azioni sostenute finanziariamente dal Fondo sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione, e le loro strutture di gestione esecutiva sono stabilite nell'Unione o in un paese associato.

1 ter.     Ai fini di un'azione sostenuta finanziariamente dal Fondo, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un'azione non sono soggetti al controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

2.   In deroga al paragrafo 1 ter del presente articolo , un soggetto giuridico stabilito nell'Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo in quanto destinatario o subappaltatore coinvolto in un'azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilito, in conformità delle relative procedure nazionali, sono rese disponibili alla Commissione . Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico stabilita nell'Unione o in un paese associato. Se lo Stato membro o il paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico lo ritiene opportuno, tali garanzie possono altresì far riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un'azione di un tale soggetto giuridico non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri , quali stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE o con gli obiettivi di cui all'articolo 3 . Le garanzie sono altresì conformi alle disposizioni di cui agli articoli 22 e 25. Le garanzie comprovano in particolare che, ai fini dell'azione, sono in atto misure volte a garantire che:

a)

il controllo sul soggetto giuridico richiedente non sia esercitato in un modo tale da ostacolare o limitare la sua capacità di eseguire ▌l'azione e conseguire risultati, da imporre restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, ovvero da pregiudicare le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione ;

b)

sia impedito l'accesso di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato a informazioni sensibili relative all'azione▌; i dipendenti o altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato , ove opportuno ;

c)

la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'azione, e dei relativi risultati, resti al destinatario nel corso dell'azione e dopo il suo completamento, non sia soggetta a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di altri soggetti di paesi terzi non associati , non sia esportata al di fuori dell'Unione o dei paesi associati, né vi sia concesso l'accesso dall'esterno dell'Unione o dei paesi associati senza l'approvazione dello Stato membro o del paese associato in cui il soggetto giuridico è stabilito e conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3 .

Se lo Stato membro o il paese associato nel quale è stabilito il soggetto giuridico lo ritiene opportuno, possono essere previste ulteriori garanzie.

La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 28 in merito ai soggetti giuridici ritenuti ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

4.    Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell'Unione o in un paese associato, destinatari e i subappaltatori coinvolti in un 'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione o di paesi terzi associati , purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri , sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e totalmente in linea con gli articoli 22 e 25 . ▌I costi connessi a tali attività non sono ammissibili al sostegno finanziario del Fondo.

4 bis.     Nell'eseguire un'azione ammissibile, i destinatari e i subappaltatori coinvolti nell'azione possono altresì cooperare con soggetti giuridici stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri o di paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando i beni, le infrastrutture, le attrezzature e le risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia contrario agli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e totalmente in linea con gli articoli 22 e 25.

Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l'accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l'esecuzione dell'azione, evitando i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l'azione.

I costi connessi a tali attività non sono ammissibili al sostegno del Fondo.

6.   I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la valutazione dei criteri di ammissibilità▌ . Nel caso in cui, durante l'esecuzione di un'azione, si verifichi un cambiamento che possa mettere in discussione il rispetto dei criteri di ammissibilità, il soggetto giuridico pertinente ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri e condizioni di ammissibilità continuino ad essere soddisfatti ed esamina il possibile impatto sul finanziamento dell'azione.

7.   ▌

8.   ▌

9.   Ai fini del presente articolo, per subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta finanziariamente dal Fondo si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario , altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell'azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell'esecuzione dell'azione, possono chiedere l'accesso a informazioni classificate ▌ e che non sono membri del consorzio .

Articolo 11

Azioni ammissibili

1.   Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2.   Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti ▌ nuovi prodotti e tecnologie della difesa e la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l'uso delle informazioni preesistenti necessarie per l'esecuzione dell'azione di modernizzazione non sia sottoposto▌ a restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati , direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermediari in modo da rendere impossibile eseguire l'azione .

3.   Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti attività :

a)

attività intese a creare, sostenere e migliorare ▌conoscenze, prodotti e tecnologie▌ , comprese le tecnologie di rottura, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;

b)

attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, ad acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento o  a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie della difesa;

c)

studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di tecnologie, prodotti, processi, servizi, soluzioni ▌nuovi o migliorati ▌;

d)

la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata la progettazione nonché, eventualmente, prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

e)

lo sviluppo di un modello di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa, in grado di dimostrare le prestazioni dell'elemento in un ambiente operativo (prototipo di sistema);

f)

il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa;

g)

la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa ▌;

h)

la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa ▌;

i)

lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa;

4.   ▌L'azione è intrapresa nell'ambito di un consorzio da almeno tre soggetti giuridici cooperanti ammissibili , stabiliti in almeno tre diversi Stati membri ▌o paesi associati. Per tutto il periodo di esecuzione dell'azione, almeno tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati membri ▌o paesi associati non devono essere ▌controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto, né devono controllarsi a vicenda.

5.   Il paragrafo 4 non si applica alle azioni relative alle tecnologie di rottura per la difesa o alle azioni di cui al paragrafo 3, lettera c)▌.

6.   Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili.

Le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non permettono un adeguato controllo umano sulle decisioni in materia di scelta e intervento nell'esecuzione di attacchi contro l'uomo non sono altresì ammissibili al sostegno finanziario del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.

Articolo 12

Procedura di selezione e di attribuzione

1.    Il finanziamento dell'Unione è concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario. In talune circostanze debitamente giustificate ed eccezionali, il finanziamento dell'Unione può anche essere concesso conformemente all'articolo ▌195, lettera e),▌ del regolamento finanziario.

2 bis.    Per l'attribuzione del finanziamento ▌la Commissione agisce per mezzo di atti di esecuzione adottati in conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

Articolo 13

Criteri di attribuzione

▌Ciascuna proposta è valutata in base ai seguenti criteri:

a)

contributo all'eccellenza o al potenziale di rottura nel settore della difesa, in particolare dimostrando che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie della difesa esistenti;

b)

contributo all'innovazione e allo sviluppo tecnologico dell'industria europea della difesa, in particolare dimostrando che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti, nuove migliorie tecnologiche promettenti per il futuro o l'applicazione di tecnologie o concetti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa , evitando nel contempo inutili duplicazioni ;

c)

contributo alla competitività dell'industria europea della difesa , dimostrando che l'azione proposta rappresenta palesemente un punto di equilibrio tra l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'efficacia, creando in tal modo nuove opportunità di mercato in tutta l'Unione e oltre e accelerando la crescita delle società in tutta l'Unione;

d)

contributo all'autonomia della base tecnologica e industriale europea della difesa, anche incrementando l'autonomia da fonti esterne all'UE e rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché agli interessi in materia di sicurezza e di difesa dell'Unione in linea con le priorità di cui all'articolo 3▌;

e)

contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri o in paesi associati, in particolare a favore delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione con una partecipazione sostanziale nell'azione, in qualità di destinatari, subappaltatori o di altri soggetti della catena di approvvigionamento e che sono stabilite negli Stati membri ▌o in paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i soggetti del consorzio che non sono PMI o imprese a media capitalizzazione ;

f)

qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione.

Articolo 14

Tasso di cofinanziamento

1.   Il Fondo finanzia fino al 100 % dei costi ammissibili di un' attività, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 190 del regolamento finanziario .

2.   In deroga al paragrafo 1:

a)

per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera il 20 % dei relativi costi ammissibili ▌i

b)

per le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da f) a h), l'assistenza finanziaria del Fondo non supera l'80 % dei relativi costi ammissibili ▌.

3.   Per le azioni di sviluppo i tassi di finanziamento sono aumentati nei seguenti casi:

a)

un'attività sviluppata nel quadro della cooperazione strutturata permanente, quale istituita dalla decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali;

b)

un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato , ai sensi del secondo e terzo comma del presente paragrafo, se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell'attività sono destinati a PMI stabilite in uno Stato membro o in un paese associato e che partecipano all'attività in qualità di beneficiari, subappaltatori o soggetti della catena di approvvigionamento .

Il tasso di finanziamento può essere aumentato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata a PMI stabilite negli Stati membri o in paesi associati in cui sono stabiliti i destinatari che non sono PMI e che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o di soggetti della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali. Il tasso di finanziamento può essere aumentato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata a PMI stabilite negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui sono stabiliti i destinatari che non sono PMI e che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o di soggetti della catena di approvvigionamento;

c)

un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento aumentato di ulteriori 10 punti percentuali se almeno il 15 % dei suoi costi totali ammissibili è destinato a imprese a media capitalizzazione stabilite nell'Unione o in un paese associato.

d)

l'aumento complessivo del tasso di finanziamento di un' attività non supera i  3, 5 punti percentuali.

L'assistenza finanziaria dell'Unione fornita a titolo del Fondo, comprensiva dei tassi di finanziamento maggiorati, non supera il 100 % dei costi ammissibili dell'azione.

Articolo 15

Capacità finanziaria

In deroga all'articolo ▌ 198 ▌del regolamento finanziario:

a)

è verificata unicamente la capacità finanziaria del coordinatore e solo se il finanziamento dell'Unione richiesto è pari o superiore a 500 000 EUR. Tuttavia, qualora vi sia motivo di dubitare della capacità finanziaria, la Commissione verifica anche la capacità finanziaria di altri richiedenti o dei coordinatori di azioni di valore inferiore alla soglia di cui alla prima frase;

b)

non è verificata la capacità finanziaria dei soggetti giuridici la cui sostenibilità è garantita dalle autorità competenti di uno Stato membro ▌;

c)

se la capacità finanziaria è strutturalmente garantita da un altro soggetto giuridico, la capacità finanziaria di quest'ultimo è a sua volta verificata.

Articolo 16

Costi indiretti

1.    In deroga all'articolo 181, paragrafo 6, del regolamento finanziario, i costi indiretti ammissibili sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 % del totale dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto e del sostegno finanziario a terzi, nonché dei costi unitari o delle somme forfettarie comprensivi dei costi indiretti.

2.    In alternativa, i costi indiretti ammissibili ▌possono essere determinati secondo le consuete pratiche contabili del destinatario sulla base dei costi indiretti effettivi, a condizione che tali pratiche siano accettate dalle autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa, a norma dell'articolo ▌ 185 ▌ del regolamento finanziario e comunicate alla Commissione

Articolo 17

Ricorso a una somma forfettaria unica o ad un contributo non collegato ai costi

1.    Se l'Unione concede un cofinanziamento inferiore al 50 % del totale dei costi dell'azione, la Commissione può utilizzare :

a)

un contributo non collegato ai costi di cui all'articolo ▌ 180, paragrafo 3, ▌ del regolamento finanziario, sulla base del conseguimento di risultati misurato in riferimento ai target precedentemente fissati o mediante indicatori di performance; o

b)

una somma forfettaria unica di cui all'articolo ▌ 182 ▌ del regolamento finanziario, sulla base del bilancio di previsione dell'azione già approvato dalle autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati che cofinanziano l'azione.

2.   I costi indiretti sono compresi nella somma forfettaria.

Articolo 18

Appalti pre-commerciali

1.   L'Unione può sostenere gli appalti pre-commerciali attraverso l'attribuzione di una sovvenzione alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori, quali definiti nelle direttive 2014/24/UE (15), 2014/25/UE (16) e 2009/81/CE (17) del Parlamento europeo e del Consiglio, che acquistano congiuntamente servizi ricerca e sviluppo nel settore della difesa o coordinano le proprie procedure di appalto.

2.   Le procedure di appalto:

a)

sono in linea con le disposizioni del presente regolamento;

b)

possono autorizzare l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura («multiple sourcing»);

c)

prevedono l'aggiudicazione dei contratti all'offerente o agli offerenti economicamente più vantaggiosi , assicurando al contempo l'assenza di conflitti di interessi .

Articolo 19

Fondo di garanzia

I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia].

Articolo 20

Condizioni di ammissibilità per gli appalti e i premi

1.     Gli articoli 10 e 11 si applicano mutatis mutandis ai premi.

2.     L'articolo 10, in deroga all'articolo 176 del regolamento finanziario, e l'articolo 11 si applicano mutatis mutandis all'appalto di studi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera c).

Titolo II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE AZIONI DI RICERCA

Articolo 22

Proprietà dei risultati delle azioni di ricerca

1.   I risultati delle azioni di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo sono di proprietà dei destinatari che li hanno prodotti. Se i soggetti giuridici producono i risultati congiuntamente e se il loro contributo rispettivo non può essere verificato, o se non è possibile separare tali risultati congiunti, i soggetti giuridici sono comproprietari di tali risultati. I comproprietari concludono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i loro obblighi nell'ambito della convenzione di sovvenzione.

2.    In deroga al paragrafo 1, se il sostegno dell'Unione è fornito sotto forma di appalto pubblico, i risultati delle azioni di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo sono di proprietà dell'Unione. Gli Stati membri e i paesi associati beneficiano di diritti di accesso ai risultati a titolo gratuito, ove ne facciano esplicita richiesta per iscritto .

3.   ▌I risultati delle azioni di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione ▌da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato , direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia .

4.    Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo e fatto salvo il paragrafo 8 bis del presente articolo, la Commissione è informata ex ante di qualsiasi trasferimento di proprietà ▌o della concessione di una licenza esclusiva a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato ▌. Se tale trasferimento di proprietà è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi del presente regolamento di cui all'articolo 3 , il finanziamento erogato a titolo del Fondo è rimborsato .

5.   Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati beneficiano di diritti di accesso alla relazione speciale di un'azione di ricerca che ha ricevuto finanziamenti dell'Unione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e trasferiti dalla Commissione agli Stati membri e ai paesi associati, dopo aver accertato l'applicazione degli obblighi di riservatezza appropriati.

6.   Le autorità nazionali degli Stati membri e dei paesi associati utilizzano la relazione speciale esclusivamente per finalità connesse all'uso da parte o a beneficio delle loro forze armate, di sicurezza o di intelligence, anche nel quadro dei loro programmi di cooperazione. Tale uso comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, lo studio, la valutazione, l'analisi, la ricerca, la progettazione ▌e l'accettazione e certificazione dei prodotti, la gestione, la formazione e lo smaltimento, ▌nonché la valutazione e l'elaborazione dei requisiti tecnici per gli appalti.

7.   I destinatari concedono diritti di accesso a titolo gratuito ai ▌risultati delle attività di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo alle istituzioni, agli organi o alle agenzie dell'Unione, ai fini debitamente giustificati di sviluppare, attuare e monitorare le politiche o i programmi esistenti dell'Unione nei settori di sua competenza . Tali diritti di accesso sono utilizzati solo a fini non commerciali e non competitivi.

8.   Disposizioni specifiche in materia di proprietà, diritti di accesso e concessione di licenze sono stabilite nelle convenzioni di sostegno e nei contratti conclusi in materia di appalti pre-commerciali per assicurare la massima diffusione dei risultati e per evitare qualsiasi vantaggio sleale. Le amministrazioni aggiudicatrici beneficiano almeno dei diritti di accesso a titolo gratuito a tali risultati per uso proprio e del diritto di concedere, o esigere che i destinatari concedano, licenze non esclusive a terzi affinché sfruttino i risultati in condizioni eque e ragionevoli senza il diritto di concedere sub-licenze. Tutti gli Stati membri e i paesi associati hanno accesso a titolo gratuito alla relazione speciale. Se un contraente non sfrutta commercialmente i risultati entro un determinato periodo successivo all'appalto pre-commerciale come indicato nel contratto, trasferisce la proprietà dei risultati alle amministrazioni aggiudicatrici.

8 bis.     Le disposizioni di cui al presente regolamento non incidono sull'esportazione di prodotti, materiali o tecnologie che integrano i risultati delle attività di ricerca sostenute finanziariamente a titolo del Fondo e non incidono sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

8 ter.     Due o più Stati membri o paesi associati che, in un contesto multilaterale o nel quadro dell'organizzazione dell'Unione, hanno concluso congiuntamente uno o più contratti con uno o più destinatari per sviluppare insieme ulteriormente i risultati delle attività di ricerca sostenute a titolo del Fondo beneficiano di diritti di accesso a detti risultati di proprietà di tali destinatari e che sono necessari per l'esecuzione del o dei contratti. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito e in presenza di determinate condizioni specifiche intese ad assicurare che tali diritti siano utilizzati solo per le finalità del o dei contratti e che si applichino obblighi di riservatezza appropriati.

Titolo III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALLE AZIONI DI SVILUPPO

Articolo 23

Ulteriori criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo

1.   ▌Il consorzio dimostra che i restanti costi di un' attività che non sono coperti dal sostegno dell'Unione saranno coperti da altri strumenti di finanziamento, quali i contributi da parte degli Stati membri ▌o dei paesi associati o altri mezzi di cofinanziamento da parte di soggetti giuridici.

2.   ▌Le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), ▌si basano su requisiti armonizzati in materia di capacità, stabiliti di comune accordo da almeno due Stati membri ▌o paesi associati.

3.   Per quanto riguarda le attività di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettere da e) a h), il consorzio dimostra, per mezzo di documenti rilasciati dalle autorità nazionali, che:

a)

almeno due Stati membri ▌o paesi associati intendono acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti, ove applicabile ;

b)

l' attività si basa su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri ▌o dai paesi associati che cofinanzieranno l'azione o che intendono acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare congiuntamente la tecnologia .

Articolo 24

Ulteriori criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo

In aggiunta ai criteri di attribuzione di cui all'articolo 13, il programma di lavoro prende anche in considerazione:

a)

il contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa, compresi l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;

b)

il contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa nel complesso dell'Unione attraverso la dimostrazione da parte dei destinatari del fatto che gli Stati membri si sono impegnati a utilizzare, detenere o mantenere congiuntamente il prodotto o la tecnologia finale in maniera coordinata.

Articolo 25

Proprietà dei risultati delle azioni di sviluppo

1.   L'Unione non è proprietaria dei prodotti o delle tecnologie risultanti dalle azioni di sviluppo sostenute finanziariamente a titolo del Fondo , né reclama i diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati di tali azioni.

2.   I risultati delle azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.

2 bis.     Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.

3.   Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni sostenute finanziariamente a titolo del Fondo e fatto salvo il paragrafo 2 bis del presente articolo , la Commissione è informata ex ante di qualsiasi trasferimento di proprietà ▌a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato . Se tale trasferimento di proprietà ▌ è in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi ▌di cui all'articolo 3, ▌ il finanziamento erogato a titolo del Fondo è rimborsato .

4.    Se l'assistenza dell'Unione è fornita sotto forma di appalto pubblico per uno studio , gli Stati membri ▌o i paesi associati hanno diritto, ove ne facciano richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.

Titolo IV

GOVERNANCE, MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 27

Programmi di lavoro

1.   Il Fondo è attuato mediante programmi di lavoro annuali stabiliti in conformità dell'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto. I programmi di lavoro stabiliscono il bilancio complessivo destinato alla partecipazione transfrontaliera delle PMI.

2.   La Commissione adotta i programmi di lavoro mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.

3.     I programmi di lavoro indicano dettagliatamente i temi di ricerca e le categorie di azioni che saranno sostenuti finanziariamente a titolo del Fondo. Tali categorie sono in linea con le priorità in materia di difesa di cui all'articolo 3.

Fatta eccezione per la parte del programma di lavoro dedicata alle tecnologie dirompenti per le applicazioni nel settore della difesa, tali temi di ricerca e categorie di azioni riguardano i prodotti e le tecnologie nei seguenti settori:

a)

preparazione, protezione, impiego e sostenibilità;

b)

gestione delle informazioni nonché superiorità e comando, controllo, comunicazioni, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione (C4ISR), ciberdifesa e cibersicurezza; e

c)

ingaggio e attuatori.

4.     I programmi di lavoro contengono, se del caso, prescrizioni funzionali e precisano la forma del finanziamento dell'UE a norma dell'articolo 8, senza impedire la concorrenza a livello degli inviti a presentare proposte.

I programmi di lavoro possono inoltre prendere in considerazione la transizione nella fase di sviluppo dei risultati delle azioni di ricerca che dimostrino valore aggiunto, già sostenute finanziariamente a titolo del Fondo.

Articolo 28

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. L'Agenzia europea per la difesa è invitata in qualità di osservatore a fornire le proprie opinioni e competenze. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare.

Il comitato si riunisce inoltre in formazioni speciali, anche per discutere di aspetti in materia di difesa e sicurezza, riguardo alle azioni realizzate a titolo del Fondo.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 28 bis

Consultazione del responsabile del progetto

Qualora un responsabile del progetto sia stato nominato da uno Stato membro o da un paese associato, la Commissione lo consulta sui progressi effettuati rispetto all'azione prima dell'esecuzione del pagamento.

Articolo 29

Esperti indipendenti

1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nel controllo etico di cui all'articolo 7 e nella valutazione delle proposte, a norma dell'articolo ▌ 237 ▌ del regolamento finanziario. ▌

2.   Gli esperti indipendenti sono cittadini dell'Unione provenienti dal maggior numero possibile di Stati membri e selezionati sulla base di inviti a manifestare interesse rivolti a ▌ ministeri della Difesa e agenzie subordinate, altri pertinenti organismi governativi, istituti di ricerca, università, associazioni di categoria o imprese del settore della difesa al fine di stabilire un elenco di esperti. In deroga all'articolo ▌ 237 ▌ del regolamento finanziario, tale elenco non è reso pubblico.

3.    Le credenziali di sicurezza degli esperti indipendenti nominati sono convalidate dal rispettivo Stato membro.

4.   Il comitato di cui all'articolo 28 è informato annualmente in merito all'elenco degli esperti ai fini della trasparenza quanto alle credenziali di sicurezza degli esperti. La Commissione assicura altresì che gli esperti non forniscano valutazioni, consulenza o assistenza in merito a questioni per le quali si trovino in conflitto di interessi.

5.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze, esperienze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati.

Articolo 30

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

1.   Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

ogni Stato membro ▌assicura che sia offerto un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza ▌del Consiglio di cui agli allegati della decisione 2013/488/UE (18);

a1)

la Commissione protegge le informazioni classificate in conformità delle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE;

 

c)

le persone fisiche residenti in paesi terzi ▌e le persone giuridiche stabilite in paesi terzi ▌possono trattare informazioni classificate UE riguardanti il Fondo solo se sono soggette in tali paesi a norme di sicurezza che assicurino un livello di protezione almeno equivalente a quello garantito dalle norme di sicurezza della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione e dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE;

c1)

l 'equivalenza delle norme di sicurezza applicate in un paese terzo o nell'ambito di un'organizzazione internazionale è definita in un accordo sulla sicurezza delle informazioni comprese, se del caso, le questioni attinenti alla sicurezza industriale, concluso tra l'Unione e detto paese terzo od organizzazione internazionale secondo la procedura di cui all'articolo 218 del TFUE e tenuto conto dell'articolo 13 della decisione 2013/488/UE;

d)

fatti salvi l'articolo 13 della decisione 2013/488/UE e le norme in materia di sicurezza industriale di cui all'allegato della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, è possibile concedere a una persona fisica o a una persona giuridica, a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale l'accesso alle informazioni classificate UE, se ritenuto necessario e per singoli casi, in funzione della natura e del contenuto delle informazioni stesse, della necessità di sapere (need-to-know) del destinatario e dell'entità dei vantaggi per l'Unione.

2.   Nel caso di azioni che comportano, richiedono ▌o contengono informazioni classificate, il pertinente organismo di finanziamento precisa nei documenti relativi all'invito a presentare proposte/ai bandi di gara le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto.

3.   Al fine di agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate con gli Stati membri e i paesi associati e, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione istituisce un sistema di scambio sicuro Il sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

4.     L'origine delle informazioni classificate acquisite, generate durante l'esecuzione di un'azione di ricerca o di sviluppo viene decisa da parte degli Stati membri sul cui territorio sono stabiliti i destinatari. A tal fine, detti Stati membri possono stabilire un quadro di sicurezza specifico per la protezione e il trattamento delle informazioni classificate relative all'azione e ne informano la Commissione. Tale quadro di sicurezza non pregiudica la possibilità per la Commissione di avere accesso alle informazioni necessarie per l'attuazione dell'azione.

Ove tali Stati membri non istituiscano un tale quadro di sicurezza specifico, la Commissione istituisce il quadro di sicurezza per l'azione in conformità delle disposizioni della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione.

Il quadro di sicurezza applicabile all'azione deve essere in vigore al più tardi prima della firma dell'accordo di finanziamento o del contratto.

Articolo 31

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per monitorare l'attuazione e i progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 36, per modificare l'allegato allo scopo di rivederne o integrarne gli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro per il monitoraggio e la valutazione.

3.   La Commissione monitora regolarmente l'attuazione del Fondo e rende conto annualmente , al Parlamento europeo e al Consiglio, dei progressi compiuti , comprese le modalità in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi grazie all'EDIDP e alla PADR sono tenuti in considerazione a livello di attuazione del Fondo . A tal fine la Commissione applica le modalità di monitoraggio necessarie.

4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del Fondo. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 32

Valutazione del Fondo

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   La valutazione intermedia del Fondo è effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione, comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La relazione di valutazione intermedia, da stilare entro il 31 luglio 2024, contiene segnatamente una valutazione della governance del Fondo, anche per quanto riguarda le disposizioni relative agli esperti indipendenti, l'attuazione delle procedure etiche di cui all'articolo 7 e gli insegnamenti appresi grazie all'EDIDP e alla PADR, i tassi di esecuzione, i risultati in materia di attribuzione dei progetti, il livello di partecipazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione e il ▌ livello della loro partecipazione transfrontaliera, i tassi di rimborso dei costi indiretti come definiti all'articolo 16, gli importi attribuiti alle tecnologie dirompenti negli inviti a presentare proposte , nonché i finanziamenti attribuiti in conformità all'articolo ▌ 195 ▌ del regolamento finanziario. La valutazione intermedia contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari, il numero di paesi coinvolti nei singoli progetti e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati. La Commissione può presentare proposte per qualsiasi opportuna modifica del presente regolamento.

3.   Al termine del periodo di attuazione, e comunque non oltre quattro anni dopo il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione finale dell'attuazione del Fondo. La relazione di valutazione finale presenta i risultati dell'attuazione del Fondo e, nella misura del possibile tenuto conto delle tempistiche, del relativo impatto. La relazione, sulla base di consultazioni degli Stati membri, dei paesi associati e dei principali portatori di interessi, valuta in particolare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3. Contribuisce altresì a individuare i casi in cui l'Unione dipende dai paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie della difesa. ▌Analizza inoltre la partecipazione transfrontaliera, anche delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, a progetti realizzati a titolo del Fondo, nonché l'integrazione delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione alla catena del valore globale e il contributo del Fondo nell'ovviare alle carenze individuate nel piano di sviluppo delle capacità . La valutazione contiene inoltre informazioni relative ai paesi di origine dei destinatari e, se possibile, alla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 33

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo ▌127 ▌del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione in conformità all'articolo 287 del TFUE.

Articolo 34

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al Fondo in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, ▌OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode▌.

Articolo 35

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La possibilità di pubblicare studi accademici basati sui risultati delle azioni di ricerca è disciplinata dall'accordo di finanziamento.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione ▌delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

2 bis.     Le risorse finanziarie destinate al Fondo possono anche contribuire all'organizzazione di attività di diffusione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

TITOLO V

ATTI DELEGATI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 36

Atti delegati

1.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 31 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   La delega di potere di cui all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 37

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2018/1092 (programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa) è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 38

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1092 nonché dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa , che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura e ai loro risultati .

2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori, il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa e l'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio, anche dopo il 2027, stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(2)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1). Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

(3)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(4)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

(5)   Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013Q1220(01)&from=IT

(8)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(10)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(11)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(12)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(13)  Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

(14)   Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(15)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.03.2014, pag. 65).

(16)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(17)  Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag . 76).

(18)  GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1.

ALLEGATO

Indicatori da utilizzare PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI DEL FONDO NEL CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a):

Indicatore 1

Partecipanti

Misurato in base ai seguenti elementi: numero di soggetti giuridici coinvolti ( suddivisi per dimensioni, tipo e nazionalità)

Indicatore 2

Ricerca collaborativa

Misurato in base ai seguenti elementi:

2.1

numero e valore dei progetti finanziati

2.2

Collaborazione transfrontaliera: percentuale di contratti aggiudicati alle PMI e alle società a media capitalizzazione e valore dei contratti di collaborazione transfrontaliera

2.3

Percentuale di destinatari che non hanno svolto attività di ricerca con applicazioni nel settore della difesa prima dell'entrata in vigore del Fondo

Indicatore 3

Prodotti innovativi

Misurato in base ai seguenti elementi:

3.1

Numero di nuovi brevetti derivanti da progetti sostenuti finanziariamente a titolo del Fondo

3.2

Distribuzione aggregata dei brevetti tra imprese a media capitalizzazione, PMI e soggetti giuridici che non sono né imprese a media capitalizzazione né PMI

3.3

Distribuzione aggregata dei brevetti per Stato membro

Obiettivo specifico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b):

Indicatore 4

Sviluppo collaborativo di capacità

Misurato in base ai seguenti elementi: numero e valore delle azioni finanziate intese ad ovviare alle carenze in materia di capacità individuate nel piano di sviluppo delle capacità

Indicatore 4

Sostegno continuo durante l'intero ciclo di R&S

Misurato in base ai seguenti elementi: presenza, in secondo piano, di diritti di proprietà intellettuale o risultati prodotti in azioni precedentemente sostenute

Indicatore 5

Creazione di posti di lavoro/sostegno all'occupazione

Misurato in base ai seguenti elementi: numero di dipendenti nelle attività di R&S nel settore della difesa che beneficiano del sostegno per Stato membro


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1001


P8_TA(2019)0431

Esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite (COM(2018)0093 — C8-0112/2018 — 2018/0042(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/75)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0093),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0112/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 22 agosto 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0384/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 382 del 23.10.2018, pag. 2.

(2)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.


P8_TC1-COD(2018)0042

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2160.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1002


P8_TA(2019)0432

Obbligazioni garantite e vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (COM(2018)0094 — C8-0113/2018 — 2018/0043(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/76)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0094),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0113/2018),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0390/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 56.


P8_TC1-COD(2018)0043

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/2162.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione relativa alla modifica del regolamento delegato (UE) 2015/61 per quanto riguarda i requisiti di copertura della liquidità per gli enti creditizi

I requisiti relativi a una riserva di liquidità dedicata per le obbligazioni garantite di cui all'articolo 16 della proposta di [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE] possono rappresentare una sovrapposizione rispetto ai requisiti che impongono agli enti creditizi di mantenere una riserva di liquidità generale, come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2015/61.

Al fine di ovviare a tale sovrapposizione e garantire, al tempo stesso, che si applichi una riserva di liquidità dedicata per le obbligazioni garantite anche durante il periodo coperto dal coefficiente di copertura della liquidità, la Commissione è disposta a modificare il regolamento delegato (UE) 2015/61 per tener conto della situazione specifica delle obbligazioni garantite. Tale modifica dovrebbe essere adottata in tempo utile affinché possa entrare in vigore prima della data di applicazione della direttiva relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza sulle obbligazioni garantite.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1005


P8_TA(2019)0433

InvestEU ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/77)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0439),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0257/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

vista la lettera del suo Presidente ai presidenti di commissione del 25 gennaio 2019 che illustra l'approccio del Parlamento ai programmi settoriali del quadro finanziario pluriennale (QFP) dopo il 2020,

vista la lettera del 1o aprile 2019 del Consiglio al Presidente del Parlamento europeo, che conferma l'intesa comune raggiunta tra i colegislatori durante i negoziati,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari nonché i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0482/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 131.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 310.

(3)  La presente posizione sostituisce emendamenti approvati il 16 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0026).


P8_TC1-COD(2018)0229

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Con un volume pari all'1,8 % del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2 % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento pubblico e privato e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per sostenere la crescita a lungo termine di fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.

(2)

Dalle valutazioni è emerso che la varietà di strumenti finanziari disponibile nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 ha comportato alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha anche complicato l'attività di intermediari finanziari e destinatari finali, che hanno dovuto far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni. L'incompatibilità tra le norme ha anche ostacolato la possibilità di combinare diversi fondi dell'Unione, quando invece tale possibilità sarebbe stata utile per sostenere progetti che necessitano di diverse tipologie di finanziamento. È pertanto opportuno istituire un fondo unico, il Fondo InvestEU, basato tra l'altro sull'esperienza del Fondo europeo per gli investimenti strategici istituito nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, per semplificare l'offerta finanziaria e integrarla in un unico sistema di garanzia di bilancio, affinché il sostegno ai destinatari finali funzioni in modo più efficiente e migliori così l'impatto dell'intervento dell'Unione riducendo nel contempo il costo a carico del bilancio dell'UE.

(3)

Negli ultimi anni l'Unione ha adottato strategie ambiziose volte a completare il mercato unico e stimolare la crescita sostenibile e inclusiva e l'occupazione, quali la strategia Europa 2020, l'Unione dei mercati dei capitali, la strategia per il mercato unico digitale, l'agenda europea per la cultura, il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare, la strategia per una mobilità a basse emissioni, il livello di ambizione dell'UE in materia di sicurezza e di difesa,la strategia spaziale per l'Europa e il pilastro europeo dei diritti sociali . Il Fondo InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare le sinergie tra queste strategie che si rafforzano reciprocamente assicurando il sostegno agli investimenti e l'accesso ai finanziamenti.

(4)

A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri , se del caso in collaborazione con gli enti locali e regionali, elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai Fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.

(5)

Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività e la convergenza socioeconomica dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione, ▌della digitalizzazione, dell'uso efficiente delle risorse in linea con un'economia circolare, della sostenibilità e inclusività della crescita economica dell'Unione nonché della resilienza sociale dell 'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, il Fondo InvestEU dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi finanziari provenienti dai partner esecutivi , se del caso . Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, puntare a offrire benefici strategici a lungo termine in settori chiave delle politiche dell'Unione che altrimenti non sarebbero finanziati o sarebbero finanziati in misura insufficiente, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione. Il sostegno a titolo del Fondo dovrebbe coprire un'ampia gamma di settori e di regioni, evitando nel contempo un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica.

(5 bis)

I settori culturali e creativi sono settori resilienti e in rapida crescita nell'Unione, che generano valore sia economico che culturale a partire dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la natura immateriale dei loro beni ne limita l'accesso ai finanziamenti privati, che sono essenziali per investire, progredire e competere a livello internazionale. Il programma InvestEU dovrebbe continuare ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e per le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

(6)

Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere gli investimenti in attività materiali e immateriali, incluso il patrimonio culturale, per promuovere la crescita sostenibile e inclusiva , gli investimenti e l'occupazione, contribuendo in tal modo al miglioramento del benessere, a una più equa distribuzione del reddito e a una maggiore coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione . I progetti finanziati da InvestEU dovrebbero soddisfare le norme ambientali e sociali dell'Unione, compresi i diritti dei lavoratori. Gli interventi tramite il Fondo InvestEU dovrebbero integrare il sostegno dell'Unione erogato mediante sovvenzioni.

(7)

L'Unione sostiene gli obiettivi stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile e nell'accordo di Parigi del 2015, nonché il quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire gli obiettivi concordati, compresi quelli integrati nelle politiche ambientali dell'Unione, è necessario un sensibile incremento delle azioni che perseguono uno sviluppo sostenibile. I principi dello sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto occupare un posto di primo piano nell'architettura del Fondo InvestEU.

(8)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a creare un sistema di finanza sostenibile nell'Unione che sostenga il riorientamento del capitale privato verso investimenti sostenibili, conformemente agli obiettivi stabiliti nel piano d'azione della Commissione per finanziare la crescita sostenibile (4).

(9)

Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e l'obiettivo annuale del 30 % quanto prima ed entro il 2027 . Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari ad almeno il 40 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.

(10)

Il contributo del Fondo InvestEU al conseguimento dell'obiettivo climatico sarà monitorato mediante un sistema dell'UE di indicatori climatici elaborato dalla Commissione in collaborazione con i  potenziali partner esecutivi e un uso appropriato dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (5)] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile. È opportuno che il programma InvestEU contribuisca altresì all'attuazione di altre dimensioni degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

(11)

Secondo la 2018 Global Risks Report, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo , delle acque interne e degli oceani, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità

(12)

I progetti di investimento che ricevono consistenti finanziamenti dell'Unione, in particolare nel settore delle infrastrutture, dovrebbero essere esaminati dal partner esecutivo per accertarne l'eventuale impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, dovrebbero essere soggetti a una verifica della sostenibilità conformemente agli orientamenti che la Commissione dovrebbe elaborare in stretta collaborazione con i  potenziali partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU, utilizzando in modo adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è ecosostenibile e in modo coerente rispetto agli orientamenti elaborati per altri programmi dell'Unione. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare ingiustificati oneri amministrativi ; i progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia, definita negli orientamenti, dovrebbero essere esclusi dalla verifica della sostenibilità. Laddove il partner esecutivo concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, dovrebbe fornire una motivazione al comitato per gli investimenti. Le operazioni incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non dovrebbero essere ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.

(13)

I bassi tassi di investimenti infrastrutturali nell'Unione registrati durante la crisi finanziaria hanno compromesso la capacità dell'Unione di promuovere la crescita sostenibile, la competitività e la convergenza. Investimenti consistenti nelle infrastrutture europee , in particolare per quanto riguarda l'interconnessione e l'efficienza energetica nonché la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, sono fondamentali per conseguire gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, compresi gli impegni dell'Unione in relazione agli OSS, e gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Di conseguenza, il sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su investimenti nelle infrastrutture del settore dei trasporti, dell'energia, con particolare riguardo all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e ad altre fonti energetiche sicure e sostenibili a basso tenore di emissioni , dell'azione per l'ambiente e per il clima, così come delle infrastrutture marittime e digitali. Il programma InvestEU dovrebbe conferire priorità alle aree deficitarie di investimenti, nelle quali sono necessari ulteriori investimenti. Al fine di massimizzare l'impatto e il valore aggiunto del sostegno finanziario dell'Unione, è opportuno promuovere una razionalizzazione del processo di investimento, che dia visibilità alla riserva di progetti e  massimizzi le sinergie tra i pertinenti programmi dell'Unione nei settori, tra gli altri, dei trasporti, dell'energia e della digitalizzazione . Tenuto conto delle minacce alla protezione e alla sicurezza, i progetti di investimento che ricevono il sostegno dell'Unione dovrebbero includere la resilienza delle infrastrutture, comprese la manutenzione e la sicurezza delle infrastrutture, e tenere presenti i principi per la protezione dei cittadini negli spazi pubblici, integrando gli sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale, a favore delle componenti relative alla sicurezza degli investimenti negli spazi pubblici, nei trasporti, nell'energia e in altre infrastrutture critiche.

(13 bis)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire, ove opportuno, al conseguimento degli obiettivi della [direttiva rivista sulle energie rinnovabili] e del [regolamento sulla governance], nonché promuovere l'efficienza energetica nelle decisioni di investimento.

(13 ter)

Una vera multimodalità è un'opportunità per creare una rete di trasporti efficiente ed ecocompatibile che sfrutti al massimo il potenziale di tutti i mezzi di trasporto con un effetto sinergico. Il programma InvestEU potrebbe sostenere gli investimenti nei nodi di trasporto multimodale che, nonostante il significativo potenziale economico e imprenditoriale, comportano rischi significativi per gli investitori privati. Il programma potrebbe inoltre contribuire allo sviluppo e alla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Il programma InvestEU dovrebbe contribuire a promuovere gli sforzi a favore della creazione e dell'introduzione di tecnologie in grado di migliorare la sicurezza dei veicoli e dell'infrastruttura stradale.

(13 quater)

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire alle politiche dell'UE in materia di mari e oceani, attraverso lo sviluppo di progetti e imprese nel settore dell'economia blu e i relativi principi finanziari. Ciò può includere interventi nel settore dell'imprenditoria e dell'industria marittima, un'industria marittima innovativa e competitiva, nonché l'energia marina rinnovabile e l'economia circolare.

(14)

Benché il livello complessivo degli investimenti nell'Unione sia in aumento, gli investimenti in attività che presentano un maggior rischio, come la ricerca e l'innovazione, sono ancora inadeguati. La carenza di investimenti in ricerca e innovazione che ne consegue va a danno della competitività economica e industriale dell'Unione e della qualità della vita dei suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe fornire prodotti finanziari adeguati alle diverse fasi del ciclo di innovazione e a un'ampia gamma di portatori di interessi, soprattutto per consentire l'aumento e la diffusione di soluzioni su scala commerciale nell'Unione e renderle competitive sui mercati mondiali , nonché promuovere le eccellenze dell'Unione nelle tecnologie sostenibili a livello mondiale in sinergia con Orizzonte Europa, compreso il Consiglio europeo dell'innovazione . A tal proposito, l'esperienza maturata con gli strumenti finanziari impiegati nell'ambito di Orizzonte 2020, quali InnovFin, per facilitare e accelerare l'accesso ai finanziamenti per le imprese innovatrici, dovrebbe fornire solide basi per l'offerta di questo sostegno mirato.

(14 bis)

Il turismo costituisce un aspetto importante dell'economia dell'Unione e il programma InvestEU dovrebbe contribuire a rafforzarne la competitività a lungo termine sostenendo operazioni che promuovano un turismo sostenibile, innovativo e digitale.

(15)

È necessario e indifferibile uno sforzo significativo inteso a promuovere e rafforzare la trasformazione digitale e a distribuirne i benefici a tutti i cittadini e le imprese dell'Unione. Il solido quadro politico della strategia per il mercato unico digitale dovrebbe ora essere affiancato da investimenti altrettanto ambiziosi, anche nel settore dell'intelligenza artificiale , in linea con il programma Europa digitale .

(16)

Le ▌PMI rappresentano oltre il 99 % delle realtà imprenditoriali nell'Unione e possiedono un valore economico rilevante e fondamentale. Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere finanziamenti poiché sono considerate ad alto rischio e non dispongono di garanzie reali sufficienti. La necessità di restare competitive impegnandosi in attività di digitalizzazione, internazionalizzazione, trasformazione secondo i principi dell'economia circolare, innovazione e riqualificazione della forza lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le PMI e le imprese dell'economia sociale . Inoltre, rispetto alle imprese più grandi, le PMI hanno accesso a una gamma più ridotta di fonti di finanziamento: di norma non emettono obbligazioni e godono solo di un accesso limitato alle borse valori o ai grandi investitori istituzionali. Soluzioni innovative quali l'acquisizione di un'impresa o la partecipazione all'attività imprenditoriale da parte dei dipendenti sono sempre più frequenti tra le PMI e le imprese dell'economia sociale. La difficoltà di accesso ai finanziamenti è ancora maggiore per le PMI la cui attività si concentra su beni immateriali. Le PMI nell'Unione dipendono fortemente dalle banche e dal finanziamento tramite debito sotto forma di scoperto bancario, prestito bancario o leasing. È necessario sostenere le PMI che devono far fronte alle difficoltà di cui sopra agevolandone l'accesso ai finanziamenti e offrendo fonti di finanziamento più diversificate per migliorare la capacità delle PMI di finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita , innovazione e sviluppo sostenibile, di garantire la propria concorrenzialità e di resistere alle crisi economiche, ma anche per rendere l'economia e il sistema finanziario più resilienti agli shock o alle crisi economiche e per assicurarne la capacità di creare posti di lavoro e benessere sociale . Ciò è complementare alle iniziative già intraprese nell'ambito dell'Unione dei mercati dei capitali. Il Fondo InvestEU dovrebbe pertanto partire da programmi che hanno registrato successi quali COSME, e mettere a disposizione capitale di esercizio e investimenti lungo tutto il ciclo di vita di una società, finanziamenti per operazioni di leasing e l'opportunità di puntare su specifici prodotti finanziari più mirati.

(17)

Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa (7), nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali (8) e nel quadro dell'Unione sulla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione , alla cultura, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e ai servizi sociali . Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, inclusi la riqualificazione e il perfezionamento dei lavoratori, tra l'altro nelle regioni dipendenti da un'economica ad alta intensità di carbonio e interessate dalla transizione strutturale verso un'economia a basse emissioni di carbonio, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la parità di genere, le pari opportunità, la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario e dei servizi sociali, l'edilizia popolare, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nell'infrastruttura sociale, nella microfinanza, nell'imprenditoria etica e sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese, le imprese sociali e le istituzioni di solidarietà sociale , al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force di alto livello sul tema degli investimenti nelle infrastrutture sociali in Europa (9) ha individuato una carenza complessiva di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali pari ad almeno 1 500 miliardi di EUR per il periodo compreso tra il 2018 e il 2030 (in particolare nei settori dell'istruzione, della formazione, della sanità e dell'edilizia abitativa) che necessitano di sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto da tipologie alternative di fornitori di servizi finanziari, ad esempio soggetti etici, sociali e sostenibili, e dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.

(18)

Il Fondo InvestEU dovrebbe operare nell'ambito di quattro finestre delle politiche che rispecchiano le principali priorità strategiche dell'Unione: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.

(18 bis)

La finestra delle PMI dovrebbe andare in priorità a beneficio delle PMI, ma anche le piccole imprese a media capitalizzazione sono ammissibili a beneficiare di tale finestra. Le imprese a media capitalizzazione dovrebbero essere ammissibili al sostegno nell'ambito delle altre tre finestre.

(19)

Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell'UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE o di specifici Stati membri in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi , nonché alle autorità regionali attraverso i rispettivi Stati membri, la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell'UE da utilizzare per operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nel loro territorio, secondo quanto stabilito nell'accordo di contribuzione in particolare nelle regioni meno sviluppate e in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.

(20)

Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. Tale possibilità aumenterebbe il valore aggiunto della garanzia di bilancio sostenuta dall'Unione assicurando una gamma più ampia di destinatari finanziari e progetti e diversificando i mezzi per conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione e sancito nell'accordo di contribuzione concluso con lo Stato membro sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato , nonché ogni eventuale destinazione specifica regionale, sulla base delle regole del Fondo InvestEU . La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046  (10) («regolamento finanziario»). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.

(20 bis)

Dovrebbe essere istituito un partenariato tra la Commissione e il gruppo BEI sulla base dei punti di forza di ciascun partner per garantire il massimo impatto politico, l'efficienza della realizzazione, un'adeguata sorveglianza di bilancio e di gestione dei rischi e sostenere un accesso diretto effettivo e inclusivo.

(20 ter)

La Commissione dovrebbe chiedere il parere di altri potenziali partner esecutivi, oltre al gruppo BEI, riguardo agli orientamenti in materia di investimenti, i documenti di orientamento e le metodologie comuni in materia di sorveglianza dei cambiamenti climatici e di sostenibilità, se del caso, al fine di garantire l'inclusività e l'operatività, fino a quando non saranno costituiti gli organi di governance; successivamente, la partecipazione dei partner esecutivi dovrebbe aver luogo nell'ambito del comitato consultivo e del comitato direttivo.

(21)

Il Fondo InvestEU dovrebbe essere aperto ai contributi dei paesi terzi che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e potenziali candidati, dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato e di altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali paesi. Ciò dovrebbe permettere di proseguire la cooperazione con i paesi interessati, se del caso, con particolare riguardo al settore della ricerca e dell'innovazione e alle PMI.

(22)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per altre misure del programma InvestEU diverse dalla copertura della garanzia dell'UE, che deve costituire l'importo di riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (11)], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.

(23)

La garanzia dell'UE di 40 817 500 000  EUR (a prezzi correnti) a livello dell'Unione dovrebbe mobilitare più di 698 194 079 000  EUR di investimenti supplementari in tutta l'Unione ed essere ripartita ▌tra le diverse finestre.

(23 bis)

Il [data], la Commissione ha dichiarato che «fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita (PSC), i contributi una tantum degli Stati membri, che uno Stato membro o le banche nazionali di promozione classificate nel settore delle amministrazioni pubbliche o che operano per conto di uno Stato membro versano alle piattaforme d'investimento tematiche o multinazionali dovrebbero, in linea di principio, essere considerati misure una tantum ai sensi degli articoli 5, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio. Inoltre, fatte salve le prerogative del Consiglio nell'attuazione del patto di stabilità e crescita, la Commissione valuterà in che misura lo stesso trattamento riservato al FEIS nel contesto della comunicazione della Commissione sulla flessibilità può essere applicato a InvestEU, quale strumento successivo al FEIS, per quanto riguarda i contributi una tantum forniti dagli Stati membri in contanti per finanziare un importo supplementare della garanzia dell'UE ai fini del comparto degli Stati membri.».

(24)

La garanzia dell'UE a sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata indirettamente dalla Commissione ricorrendo a partner esecutivi che sarebbero in contatto con gli intermediari finali, se del caso, e i destinatari finali. La selezione dei partner esecutivi dovrebbe essere trasparente ed esente da conflitti di interessi. La Commissione dovrebbe concludere con ciascun partner esecutivo un accordo di garanzia che assegna la capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento del partner esecutivo che soddisfano gli obiettivi e i criteri di ammissibilità del Fondo InvestEU. La gestione dei rischi della garanzia non dovrebbe ostacolare l'accesso diretto dei partner esecutivi alla stessa. Una volta concessa la garanzia nell'ambito del comparto dell'UE ai partner esecutivi, essi dovrebbero essere pienamente responsabili dell'intero processo di investimento e della dovuta diligenza delle operazioni di finanziamento o di investimento. Il Fondo InvestEU dovrebbe sostenere progetti che di norma presentano un profilo di rischio più elevato rispetto ai progetti sostenuti dalle normali operazioni dei partner esecutivi e che non avrebbero potuto essere effettuati nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella stessa misura, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU.

(24 bis)

Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di una struttura di governance la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'UE, in modo da assicurare l'indipendenza politica delle decisioni di investimento. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato consultivo, un comitato direttivo e un comitato per gli investimenti pienamente indipendente. La composizione complessiva della struttura di governance dovrebbe cercare di raggiungere l'equilibrio di genere. La struttura di governance non dovrebbe sconfinare o interferire con il processo decisionale del gruppo BEI o di altri partner esecutivi o sostituirsi ai rispettivi organi direttivi.

(25)

È opportuno istituire un comitato consultivo, composto da rappresentanti dei partner esecutivi e degli Stati membri nonché da un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo e da un esperto nominato dal Comitato delle regioni, per scambiare informazioni, in particolare sulla diffusione dei prodotti finanziari offerti nell'ambito del Fondo InvestEU, e per discutere in merito all'evoluzione delle esigenze e a nuovi prodotti, con particolare riguardo alle specifiche carenze del mercato a livello territoriale.

(25 bis)

Un comitato direttivo, composto da rappresentanti della Commissione, partner esecutivi e un esperto senza diritto di voto nominato dal Parlamento europeo dovrebbe determinare gli orientamenti strategici e operativi per InvestEU.

(26)

La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.

(27)

Il comitato per gli investimenti è assistito da un segretariato indipendente, ospitato dalla Commissione e che risponde al presidente del comitato per gli investimenti.

(28)

Un comitato per gli investimenti composto da esperti indipendenti dovrebbe decidere in merito alla concessione del sostegno della garanzia dell'UE a operazioni di finanziamento e di investimento che soddisfino i criteri di ammissibilità, fornendo così una consulenza esterna nella valutazione degli investimenti in relazione ai progetti. Il comitato per gli investimenti dovrebbe essere strutturato in varie formazioni per coprire al meglio diversi ambiti e settori di intervento.

(29)

Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché ▌soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al gruppo BEI, banche o istituti nazionali di promozione dovrebbero poter offrire una gamma di prodotti finanziari complementari, dato che la loro esperienza e le loro capacità a livello nazionale e regionale potrebbero essere utili per massimizzare l'impatto dei fondi pubblici sull'intero territorio dell'Unione e garantire un corretto equilibrio geografico dei progetti . Il programma InvestEU dovrebbe essere attuato in modo tale da promuovere condizioni di parità per le banche o gli istituti di promozione più piccoli e più giovani. Inoltre, altre istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero poter diventare partner esecutivi, in particolare quando offrono un vantaggio comparativo in termini di competenze ed esperienze specifiche in taluni Stati membri e quando presentano una maggioranza di azionisti dell'UE . Anche altri soggetti che soddisfano i criteri di cui al regolamento finanziario dovrebbero poter fungere da partner esecutivi.

(30)

Al fine di promuovere una migliore diversificazione geografica, è possibile istituire piattaforme di investimento in modo da combinare gli sforzi e le competenze dei partner esecutivi con altre banche nazionali di promozione aventi esperienza limitata nell'uso di strumenti finanziari. Tali strutture dovrebbero essere incoraggiate, anche con il sostegno disponibile del polo di consulenza InvestEU. Si dovrebbero riunire co-investitori, autorità pubbliche, esperti, istituti di istruzione, formazione e ricerca, parti sociali e rappresentanti della società civile interessati e altri attori pertinenti a livello dell'Unione, nazionale e regionale al fine di promuovere l'uso di piattaforme di investimento nei settori pertinenti.

(31)

La garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie internazionali . Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro quali figuranti nell'accordo di contribuzione . A norma dell'articolo 154 del regolamento finanziario, la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.

(32)

Le operazioni di finanziamento e di investimento dovrebbero essere decise in ultima analisi dal partner esecutivo in nome proprio, attuate conformemente alle proprie norme , politiche e procedure interne e contabilizzate nel proprio bilancio o, se del caso, pubblicate nell'allegato ai documenti contabili annuali . La Commissione dovrebbe pertanto contabilizzare esclusivamente le passività finanziarie derivanti dalla garanzia dell'UE e indicare l'importo massimo della garanzia, unitamente a tutte le informazioni pertinenti sulla garanzia fornita.

(33)

Nei casi in cui sia necessario per sostenere al meglio gli investimenti volti a rimediare a particolari fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe consentire, se del caso, un'agevole, fluida ed efficiente combinazione di tale garanzia con sovvenzioni o strumenti finanziari o con entrambi, finanziati dal bilancio dell'Unione o da altri fondi, tra cui il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS).

(34)

I progetti presentati dai partner esecutivi per ottenere sostegno nell'ambito del programma InvestEU che contemplano un finanziamento misto con il sostegno di altri programmi dell'Unione dovrebbero essere nel complesso coerenti anche con gli obiettivi e i criteri di ammissibilità indicati nei regolamenti dei pertinenti programmi dell'Unione. L'uso della garanzia dell'UE dovrebbe essere deciso in base alle norme del programma InvestEU.

(35)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento in ciascuna finestra mediante iniziative consultive attuate dal gruppo BEI, da altri partner consultivi o direttamente dalla Commissione . Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe promuovere la diversificazione geografica nell'ottica di contribuire agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze a livello regionale. Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe prestare particolare attenzione all'aggregazione di progetti di dimensioni ridotte in portafogli più ampi. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner consultivi dovrebbero collaborare strettamente per garantire l'efficienza, le sinergie e la copertura geografica efficace del sostegno in tutta l'Unione, tenendo conto delle competenze e delle capacità locali dei partner esecutivi locali come pure del polo europeo di consulenza sugli investimenti. Inoltre ▌, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire uno sportello centrale per l'assistenza allo sviluppo di progetti nel quadro del polo di consulenza InvestEU per le autorità e i promotori di progetti .

(35 bis)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe essere istituito dalla Commissione con il gruppo BEI come partner principale, basandosi in particolare sull'esperienza acquisita nell'ambito del polo europeo di consulenza sugli investimenti. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'indirizzo politico del polo di consulenza InvestEU e della gestione dello sportello centrale. Il gruppo BEI dovrebbe fornire iniziative di consulenza nell'ambito delle finestre delle politiche. Inoltre, il gruppo BEI dovrebbe fornire servizi operativi alla Commissione, anche fornendo contributi agli orientamenti strategici e politici, individuando le iniziative di consulenza esistenti ed emergenti, valutando le esigenze in materia di consulenza e consigliando la Commissione sulle modalità ottimali per rispondere a tali esigenze mediante iniziative di consulenza esistenti o nuove.

(36)

Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario, tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti e della presenza dei partner locali , una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura. Al fine di agevolare la prestazione di consulenza a livello locale e garantire l'efficienza, le sinergie e l'effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l'Unione, il polo di consulenza InvestEU dovrebbe cooperare con le banche o gli istituti nazionali di promozione, nonché beneficiare e avvalersi delle loro competenze.

(36 bis)

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire sostegno sotto forma di consulenza a progetti su piccola scala e progetti per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nella ricerca e l'innovazione ottenendo titoli di proprietà intellettuale quali i brevetti, tenendo conto dell'esistenza di sinergie con altri servizi suscettibili di coprire tali azioni e sfruttando tali sinergie.

(37)

Nel contesto del Fondo InvestEU, vi è la necessità di sostenere lo sviluppo dei progetti e la creazione di capacità per sviluppare le capacità organizzative e le attività di sviluppo dei mercati necessarie per dar vita a progetti di qualità. Inoltre, l'obiettivo è creare le condizioni per ampliare il potenziale numero di destinatari ammissibili nei nascenti segmenti di mercato, in particolare laddove le ridotte dimensioni del singolo progetto comportano un aumento considerevole dei costi dell'operazione a livello di progetto, come avviene per l'ecosistema della finanza sociale , comprese le organizzazioni filantropiche, e per i settori culturali e creativi . Il sostegno alla creazione di capacità dovrebbe ▌essere complementare e supplementare rispetto alle azioni intraprese nel quadro di altri programmi dell'Unione che riguardano un settore di intervento specifico. È inoltre opportuno adoperarsi per sostenere la creazione di capacità dei potenziali promotori di progetti, segnatamente le organizzazioni e le autorità a livello locale.

(38)

Il portale InvestEU dovrebbe essere istituito al fine di fornire ai partner esecutivi una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo per promuovere la visibilità dei progetti di investimento in cerca di finanziamenti, con una maggiore attenzione a un'eventuale riserva di progetti di investimento compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.

(39)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (12), è necessario valutare il programma InvestEU sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili in base ai quali valutare gli effetti concreti del programma InvestEU.

(40)

È opportuno attuare un solido quadro di monitoraggio sulla base di indicatori di realizzazione, risultato e impatto per seguire i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Al fine di garantire la rendicontabilità nei confronti dei cittadini europei, la Commissione dovrebbe riferire annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio circa i progressi, l'impatto e le operazioni del programma InvestEU.

(41)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite dal regolamento finanziario e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.

(42)

Al programma InvestEU si applica il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le norme sull'esecuzione del bilancio dell'Unione, comprese le norme in materia di garanzie di bilancio.

(43)

In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio  (13) (il «regolamento finanziario»), al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), al regolamento (Euratom, CE) del Consiglio n. 2988/95 del Consiglio (15),, al regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio (16) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (17), è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità , incluse le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea ( l'« EPPO») può indagare e perseguire ▌ i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO nel caso degli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(44)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.

(45)

A norma dell'[riferimento da aggiornare, se del caso, in base ad una nuova decisione sui PTOM: articolo 88 della decisione 2013/755/UE del Consiglio], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma InvestEU e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.

(46)

Al fine di integrare gli elementi non essenziali del presente regolamento con gli orientamenti sugli investimenti e con un quadro di valutazione degli indicatori , di facilitare un adeguamento flessibile e tempestivo degli indicatori di prestazione e di adeguare il tasso di copertura, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'elaborazione degli orientamenti sugli investimenti per le operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito delle diverse finestre, per il quadro di valutazione, per la modifica dell'allegato III del presente regolamento al fine di rivedere o integrare gli indicatori e per l'adeguamento del tasso di copertura. In linea con il principio di proporzionalità, tali orientamenti sugli investimenti dovrebbero includere disposizioni adeguate intese a evitare oneri amministrativi superflui. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(47)

Il programma InvestEU dovrebbe rimediare a fallimenti del mercato e a situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE e/o di specifici Stati membri e prevedere, per fallimenti del mercato complessi, la verifica di mercato a livello dell'UE di prodotti finanziari innovativi e dei sistemi per diffonderli. È pertanto giustificata l'azione a livello dell'Unione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo InvestEU, per la concessione della garanzia dell'UE a  sostegno di operazioni di finanziamento e di investimento effettuate dai partner esecutivi a sostegno delle politiche interne dell'Unione.

Il presente regolamento istituisce anche il meccanismo di consulenza per sostenere l'elaborazione di progetti in grado di interessare gli investitori e l'accesso ai finanziamenti e per consentire la relativa creazione di capacità («polo di consulenza InvestEU»). Il regolamento istituisce anche una banca dati che assicura, ai promotori, la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e che fornisce, agli investitori, informazioni sulle opportunità di investimento («portale InvestEU»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma InvestEU, la dotazione e l'importo della garanzia dell'UE per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole per la concessione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«operazione di finanziamento misto»: operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile o forme di aiuto rimborsabile o entrambi del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori; ai fini della presente definizione, i programmi dell'Unione finanziati da fonti diverse dal bilancio dell'Unione, come il Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS), possono essere assimilati a programmi dell'Unione finanziati dal bilancio dell'Unione;

(1 bis)

«BEI»: la Banca europea degli investimenti;

(1 ter)

« gruppo BEI»: la Banca europea degli investimenti e le sue controllate o altre entità quali definite all'articolo 28, paragrafo 1, dello statuto della BEI;

(1 quater)

«contributo finanziario»: il contributo da parte di un partner esecutivo sotto forma di capacità di assunzione del rischio proprio che è fornito di pari passo con la garanzia dell'UE o in altre forme che consentono un'attuazione efficiente del programma InvestEU assicurando al contempo un adeguato allineamento degli interessi;

(1 quinquies)

«accordo di contribuzione»: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e uno o più Stati membri fissano le condizioni della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri di cui all'articolo 9;

(2)

«garanzia dell'UE»: garanzia globale , irrevocabile, incondizionata e su richiesta, fornita dal bilancio dell'Unione che, conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario, prende effetto mediante la firma di accordi individuali di garanzia, sottoscritti con i partner esecutivi;

(3)

«prodotto finanziario»: meccanismo o accordo finanziario ▌ in forza del quale il partner esecutivo fornisce finanziamenti diretti o intermediati ai destinatari finali in una delle forme di cui all'articolo 13;

(4)

«operazione di finanziamento e/o di investimento»: operazione intesa a fornire ai destinatari finali finanziamenti diretti o indiretti sotto forma di prodotti finanziari, realizzata dal partner esecutivo in nome proprio, conformemente alle proprie regole , politiche e procedure interne e contabilizzata nel proprio bilancio o, se del caso, pubblicata nell'allegato al bilancio ;

(5)

«fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

(6)

«accordo di garanzia»: lo strumento giuridico tramite il quale la Commissione e il partner esecutivo fissano le condizioni per proporre operazioni di finanziamento o di investimento che possano beneficiare della garanzia dell'UE, per fornire la garanzia di bilancio per dette operazioni e per realizzarle nel rispetto del presente regolamento;

(7)

«partner esecutivo»: la controparte ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altro intermediario, con la quale la Commissione sottoscrive un accordo di garanzia ▌;

(8)

«polo di consulenza InvestEU»: l'assistenza tecnica definita all'articolo 20;

(8 bis)

« accordo di consulenza»: lo strumento giuridico mediante il quale la Commissione e il partner consultivo precisano le condizioni di attuazione del polo di consulenza InvestEU;

(8 ter)

«iniziativa di consulenza»: assistenza tecnica e servizi di consulenza a sostegno degli investimenti, comprese attività di sviluppo delle capacità, quali definiti all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, attuati dai partner consultivi, da fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da un'agenzia esecutiva;

(8 quater)

«partner consultivo»: l'entità ammissibile, quale un'istituzione finanziaria o altra entità, con la quale la Commissione firma un accordo per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza, ad eccezione delle iniziative di consulenza attuate mediante fornitori esterni di servizi incaricati dalla Commissione o da agenzie esecutive;

(9)

«portale InvestEU»: la banca dati definita all'articolo 21;

(10)

«programma InvestEU»: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU, il portale InvestEU e le operazioni di finanziamento misto considerati collettivamente;

(10 ter)

«piattaforme di investimento»: società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento e che possono includere:

(a)

piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro;

(b)

piattaforme transfrontaliere, multinazionali, regionali o macroregionali che raggruppano partner di più Stati membri, regioni o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica;

(c)

piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore;

(11)

«microfinanza»: microfinanza come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

 

(13)

«banche o istituti nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

(14)

«piccole e medie imprese (PMI)»: microimprese e piccole e medie imprese come definite nell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (19);

(15)

«piccole imprese a media capitalizzazione»: entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI;

(16)

«impresa sociale»: impresa sociale come definita nel regolamento [[FSE+] numero];

(17)

«paese terzo»: un paese che non è membro dell'Unione.

Articolo 3

Obiettivi del programma InvestEU

1.   L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:

(a)

alla competitività dell'Unione, ivi comprese la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione;

(b)

alla crescita e all'occupazione nell 'economia dell'Unione, alla sua sostenibilità e alla sua dimensione ambientale e climatica, contribuendo al conseguimento degli OSS e degli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima e alla creazione di posti di lavoro di alta qualità ;

(c)

alla resilienza e all'inclusione sociali e alla capacità di innovazione sociale dell'Unione;

(c bis)

alla promozione del progresso scientifico e tecnologico, della cultura, dell'istruzione e della formazione;

(d)

all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.

(d bis)

alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale.

2.   Gli obiettivi specifici del programma InvestEU sono i seguenti:

(a)

sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in infrastrutture sostenibili nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);

(b)

sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nei settori della ricerca, dell'innovazione e della digitalizzazione , incluso il sostegno alla crescita delle imprese innovative e all'introduzione delle tecnologie sul mercato ;

(c)

aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le PMI e ▌per le piccole imprese a media capitalizzazione e potenziare la loro competitività globale ;

(d)

aumentare la disponibilità e migliorare l'accesso alla microfinanza e ai finanziamenti per le imprese sociali, sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento in relazione agli investimenti sociali, alle competenze e alle abilità e sviluppare e consolidare i mercati degli investimenti sociali nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 4

Dotazione e importo della garanzia dell'UE

1.   La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 40 817 500 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero(20) e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero(21).

Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può inoltre essere erogato dagli Stati membri in contanti per il comparto degli Stati membri.

Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].

2.   La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è riportata nell'allegato I. Per ciascun obiettivo la Commissione può, se opportuno, modificare fino ad un massimo del 15 % gli importi di cui all'allegato I. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio di ogni modifica.

3.   La dotazione finanziaria per l'attuazione delle misure di cui ai capi V e VI ammonta a 525 000 000 EUR (a prezzi correnti).

4.   L'importo di cui al paragrafo 3 può finanziare anche l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma InvestEU, quali le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 5

Paesi terzi associati al Fondo InvestEU

Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare a determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:

(a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

(b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

(d)

i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo:

(i)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

(ii)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Questi contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [regolamento finanziario];

(iii)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

(iv)

garantisca il diritto dell'Unione di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

Articolo 6

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   La garanzia dell'UE è attuata in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti ▌ii), iii), v) e vi) , del regolamento finanziario. Altre forme di finanziamento dell'UE ai sensi del presente regolamento sono attuate in gestione diretta o indiretta a norma del regolamento finanziario, tra cui le sovvenzioni attuate a norma del titolo VIII e le operazioni di finanziamento misto attuate conformemente al presente articolo nel modo più agevole possibile e assicurando un sostegno efficiente e coerente alle politiche dell'Unione .

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE nel quadro di operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno ai sensi del presente regolamento e il sostegno concesso a titolo di un altro programma o di diversi altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (ETS):

(a)

sono in linea con gli obiettivi delle politiche e soddisfano i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno;

(b)

sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

3.   Le operazioni di finanziamento misto che includono strumenti finanziari interamente finanziati da altri programmi dell'Unione o dal Fondo per l'innovazione dell'ETS senza l'uso della garanzia dell'UE a norma del presente regolamento sono in linea con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle disposizioni del programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno.

4.   A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, le forme di aiuto non rimborsabile e/o gli strumenti finanziari provenienti dal bilancio dell'Unione che rientrano nell'operazione di finanziamento misto ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono concessi conformemente alle disposizioni del pertinente programma dell'UE e sono attuati nel quadro dell'operazione di finanziamento misto conformemente al presente regolamento e al [titolo X] del [regolamento finanziario].

Elementi sulla coerenza con gli obiettivi delle politiche e con i criteri di ammissibilità stabiliti dalle norme relative al programma dell'Unione a titolo del quale è concesso il sostegno e sul rispetto del presente regolamento sono anch'essi inclusi nella relazione.

CAPO II

Fondo InvestEU

Articolo 7

Finestre delle politiche

1.   Il Fondo InvestEU opera mediante le seguenti quattro finestre delle politiche, le quali mirano a rimediare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali nel loro specifico ambito:

(a)

finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, inclusi quelli multimodali, sicurezza stradale, anche in linea con l'obiettivo dell'Unione di eliminare gli incidenti stradali mortali e le lesioni gravi entro il 2050, rinnovo e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e stradale, energia, in particolare l'energia rinnovabile, efficienza energetica in linea con il quadro 2030 per l'energia, progetti di ristrutturazione immobiliare incentrati sul risparmio energetico e sull'integrazione degli edifici in un sistema energetico, digitale, di stoccaggio e di trasporto connesso, miglioramento dei livelli di interconnessione, connettività digitale e accesso al digitale anche nelle zone rurali , approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani, acqua , comprese le vie di navigazione interne, gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti e l'economia circolare , ambiente e altre infrastrutture ambientali, patrimonio culturale, turismo, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire la resilienza climatica o gli obiettivi dell'Unione ▌ di sostenibilità sociale, o entrambi , e che soddisfano le norme di sostenibilità ambientale o sociale dell'Unione ;

(b)

finestra per la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione: vi rientrano le attività di ricerca , di sviluppo del prodotto e di innovazione, il trasferimento al mercato delle tecnologie e dei risultati della ricerca, il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato e alla cooperazione tra aziende, la dimostrazione e la diffusione di soluzioni innovative e il sostegno alla crescita delle imprese innovative ▌nonché la digitalizzazione dell'industria dell'Unione;

(c)

finestra per le PMI: accesso e disponibilità di finanziamenti, principalmente per le PMI , ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturale e creativo, nonché per le piccole imprese a media capitalizzazione;

(d)

finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale nonché le misure per promuovere la parità di genere , le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi le infrastrutture sanitarie ed educative, l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali e creative aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.

2.   Se l'operazione di finanziamento o di investimento proposta al comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19 rientra in più di una finestra, essa è inquadrata nella finestra in cui rientra il suo principale obiettivo o il principale obiettivo della maggior parte dei relativi sottoprogetti, se non diversamente disposto dagli orientamenti sugli investimenti.

3.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono esaminate per stabilire se abbiano un impatto ambientale, climatico o sociale e, in caso affermativo, sono oggetto di verifica sotto il profilo della sostenibilità ambientale e sociale, al fine di ridurne al minimo l'impatto negativo e sfruttarne al massimo i benefici per il clima, l'ambiente e la dimensione sociale. A tal fine, i promotori che richiedono il finanziamento forniscono informazioni adeguate conformemente agli orientamenti elaborati dalla Commissione. I progetti le cui dimensioni non superano una determinata soglia definita negli orientamenti sono esclusi dalla verifica. I progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi climatici non sono ammissibili al sostegno previsto dal presente regolamento.

Gli orientamenti della Commissione , conformemente con gli obiettivi e le norme ambientali dell'Unione, consentono:

(a)

per quanto riguarda l'adattamento, di assicurare la resilienza ai potenziali impatti negativi dei cambiamenti climatici, mediante una valutazione della vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui le pertinenti misure di adattamento, e, per quanto riguarda la mitigazione, di integrare nell'analisi costi-benefici il costo delle emissioni di gas a effetto serra e gli effetti positivi delle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici;

(b)

di tener conto dell'impatto consolidato del progetto in termini di principali componenti del capitale naturale: aria, acqua, suolo e biodiversità;

(c)

di stimare l'impatto sociale, tra l'altro sulla parità di genere, sull'inclusione sociale di determinate regioni o popolazioni e sullo sviluppo economico di ambiti e settori interessati da sfide strutturali quali le esigenze di decarbonizzazione dell'economia ;

(c bis)

di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

(c ter)

di fornire ai partner esecutivi orientamenti ai fini dell'esame previsto al paragrafo 3, primo comma. Qualora concluda che non occorre svolgere una verifica della sostenibilità, il partner esecutivo fornisce una motivazione al comitato per gli investimenti.

4.   I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.

5.   I partner esecutivi stabiliscono come obiettivo che almeno il 55 % degli investimenti nel quadro della finestra per le infrastrutture sostenibili contribuisca a realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente.

La Commissione, unitamente ai partner esecutivi, si adopera affinché la quota della garanzia di bilancio utilizzata per la finestra per gli investimenti sostenibili sia ripartita in modo da garantire un equilibrio tra i diversi settori.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per definire gli orientamenti sugli investimenti per ciascuna finestra. Gli orientamenti sugli investimenti sono elaborati in stretto dialogo con il gruppo BEI e altri potenziali partner esecutivi.

6 bis.     La Commissione rende le informazioni relative all'applicazione o all'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti disponibili ai partner esecutivi, al comitato per gli investimenti e ai partner consultivi.

Articolo 8

Comparti

1.    Le finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si compongono ciascuna di due comparti, dedicati a ▌fallimenti del mercato o a ▌situazioni di investimento subottimali, come segue:

(a)

il comparto dell'UE si occuperà delle seguenti situazioni:

(i)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione ▌;

(ii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione e/o specifici Stati membri ; o

(iii)

fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali , in particolare nuovi o complessi, che richiedono lo sviluppo di soluzioni finanziarie e strutture di mercato innovative ;

(b)

il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano una o più regioni o uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi strategici dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente , in particolare per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'Unione europea affrontando gli squilibri esistenti tra le sue regioni .

2.   I comparti di cui al paragrafo 1 sono usati , se del caso, in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.

Articolo 9

Disposizioni specifiche applicabili al comparto degli Stati membri

1.   Gli importi assegnati da uno Stato membro su base volontaria a norma dell'articolo [10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero] o dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero] sono utilizzati a copertura della parte della garanzia dell'UE concessa nell'ambito del comparto degli Stati membri che copre le operazioni di finanziamento e di investimento nello Stato membro in questione o per l'eventuale contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU . Tali importi contribuiscono al conseguimento degli obiettivi strategici selezionati nell'accordo di partenariato e nei programmi che contribuiscono a InvestEU .

Gli importi assegnati a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, sono impiegati a copertura della garanzia.

2.   L'istituzione di tale parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è subordinata alla conclusione di un accordo di contribuzione tra la Commissione e lo Stato membro.

L'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, e l'articolo 9, paragrafo 5, non si applicano all'importo aggiuntivo erogato da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

Le disposizioni del presente articolo connesse agli importi assegnati a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento [RDC numero] o dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento [piano PAC] non sono applicabili a un accordo di contribuzione riguardante un importo aggiuntivo erogato da uno Stato membro, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma.

Lo Stato membro e la Commissione concludono l'accordo di contribuzione o ne adottano le modifiche entro quattro mesi dalla decisione della Commissione che adotta l'accordo di partenariato o il piano PAC ovvero contestualmente alla decisione della Commissione di modifica del programma o del piano PAC.

Due o più Stati membri possono concludere con la Commissione un accordo di contribuzione congiunto.

In deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], il tasso di copertura della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri è fissato al 40 % e può essere rivisto al ribasso o al rialzo in ogni accordo di contribuzione per tener conto dei rischi connessi ai prodotti finanziari che saranno utilizzati.

3.   L'accordo di contribuzione contiene almeno i seguenti elementi:

(a)

l'importo complessivo della parte della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto degli Stati membri relativa allo Stato membro, il relativo tasso di copertura, l'importo del contributo dai fondi in regime di gestione concorrente, la fase di costituzione della copertura conformemente ad un piano finanziario annuale e l'importo della risultante passività potenziale da coprire con una garanzia back-to-back fornita dallo Stato membro interessato;

(b)

la strategia dello Stato membro consistente nei prodotti finanziari e nel loro coefficiente di leva minimo, la copertura geografica , compresa se necessario la copertura regionale, i tipi di progetti, il periodo di investimento e, se del caso, le categorie di destinatari finali e di intermediari ammissibili;

(c)

il partner o i partner esecutivi potenziali proposti conformemente all'articolo 12 e l'obbligo della Commissione di informare gli Stati membri sul partner o sui partner esecutivi selezionati;

(d)

il possibile contributo dei fondi in regime di gestione concorrente al polo di consulenza InvestEU;

(e)

l'obbligo di riferire annualmente allo Stato membro, tra l'altro sulla base dei pertinenti indicatori connessi agli obiettivi strategici contemplati dall'accordo di partenariato o dal programma e stabiliti nell'accordo di contribuzione;

(f)

le disposizioni relative alla remunerazione della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

(g)

la possibile combinazione con risorse nel quadro del comparto dell'UE, anche in una struttura a vari livelli, per conseguire una migliore copertura dei rischi a norma dell'articolo 8, paragrafo 2.

4.   Gli accordi di contribuzione sono attuati dalla Commissione mediante accordi di garanzia sottoscritti con i partner esecutivi a norma dell'articolo 14 e accordi di consulenza firmati con i partner consultivi .

Se entro nove mesi dalla firma dell'accordo di contribuzione non viene firmato l'accordo di garanzia o non viene impegnato integralmente mediante uno o più accordi di garanzia l'importo stabilito nell'accordo di contribuzione, l'accordo di contribuzione è risolto o prorogato di comune accordo nel primo caso o modificato conformemente nel secondo caso ▌. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati dagli Stati membri a norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del regolamento [RDC]] e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5,] del regolamento [[piano PAC] numero]. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è rimborsato allo Stato membro .

Se l'accordo di garanzia non viene debitamente attuato entro il periodo di tempo specificato all'articolo [10, paragrafo 6,] del regolamento [[RDC] numero] o all'articolo [75, paragrafo 6,] del regolamento [[piano PAC] numero], l'accordo di contribuzione è modificato ▌. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati dagli Stati membri a norma dell'articolo [10, paragrafo 1, del regolamento [RDC]] e dell'articolo [75, paragrafo 1], del regolamento [[PAC]] è reimpiegato ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo 5 ,] del regolamento [[RDC] numero] e dell'articolo [75, paragrafo 5 ,] del regolamento [[piano PAC] numero]. L'importo non utilizzato della copertura proveniente dagli importi assegnati da uno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, è rimborsato allo Stato membro.

5.   Le seguenti norme si applicano alla copertura della parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri stabilita dall'accordo di contribuzione:

(a)

dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), eventuali eccedenze annuali di copertura, calcolate confrontando l'importo della copertura richiesta dal tasso di copertura e la copertura effettiva, sono reimpiegate ai sensi dell'[articolo 10, paragrafo  7 ,] del regolamento [RDC] e dell'articolo [75, paragrafo 7 ,] del regolamento [[piano PAC] numero];

(b)

in deroga all'[articolo 213, paragrafo 4,] del [regolamento finanziario], dopo la fase di costituzione di cui al paragrafo 3, lettera a), la copertura non dà luogo a reintegrazioni annuali nel periodo di disponibilità di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri;

(c)

la Commissione informa immediatamente lo Stato membro quando, a causa dell'attivazione di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri, il livello scende al di sotto del 20 % della copertura iniziale;

(d)

se il livello della copertura di detta parte della garanzia dell'UE nel quadro del comparto degli Stati membri scende al 10 % della copertura iniziale, su richiesta della Commissione lo Stato membro in questione trasferisce al fondo comune di copertura fino ad un massimo del 5 % della copertura iniziale.

CAPO II BIS

PARTENARIATO TRA LA COMMISSIONE E IL GRUPPO BEI

Articolo 9 bis

Ambito di applicazione del partenariato

1.     La Commissione e il gruppo BEI costituiscono un partenariato a norma del presente regolamento con l'obiettivo di sostenere l'attuazione del programma e la coerenza, l'inclusività, l'addizionalità e l'efficienza della realizzazione. Conformemente ai termini del presente regolamento e come ulteriormente precisato negli accordi di cui al paragrafo 2, il gruppo BEI:

(a)

attua la parte della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1 ter;

(b)

sostiene l'attuazione del comparto dell'UE e, se del caso conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, in particolare:

(i)

contribuendo, insieme ai potenziali partner esecutivi, agli orientamenti sugli investimenti conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, e contribuendo alla progettazione del quadro di valutazione conformemente all'articolo 19, paragrafo 1 bis, e ad altri documenti che definiscono gli orientamenti esecutivi del Fondo InvestEU;

(ii)

definendo, insieme alla Commissione e ai potenziali partner esecutivi, la metodologia in materia di rischio e il sistema di mappatura del rischio connessi alle operazioni di finanziamento e investimento dei partner esecutivi al fine di consentire che tali operazioni siano valutate in base a una scala di valutazione comune;

(iii)

effettuando, su richiesta della Commissione e di concerto con i potenziali partner esecutivi interessati, una valutazione dei sistemi di tale potenziale partner esecutivo e fornendo consulenza tecnica mirata riguardo agli stessi, qualora e nella misura in cui ciò sia richiesto dalle conclusioni dell'audit della valutazione per pilastro, in vista dell'attuazione dei prodotti finanziari previsti da tale potenziale partner esecutivo;

(iv)

formulando un parere non vincolante sugli aspetti bancari, in particolare sul rischio finanziario e sui termini finanziari connessi alla parte della garanzia dell'UE da assegnare al partner esecutivo quale definita negli accordi di garanzia che devono essere conclusi con partner esecutivi diversi dal gruppo BEI. La Commissione avvia, se del caso, un dialogo con i partner esecutivi sulla base delle conclusioni del parere. Essa informa il gruppo BEI dell'esito del suo processo decisionale;

(v)

eseguendo simulazioni e proiezioni relative al rischio finanziario e alla remunerazione del portafoglio aggregato sulla base delle ipotesi convenute con la Commissione;

(vi)

eseguendo una misurazione del rischio finanziario e una rendicontazione finanziaria del portafoglio aggregato; e

(vii)

fornendo servizi di ristrutturazione e recupero stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera b), alla Commissione, su richiesta della Commissione e di concerto con il partner esecutivo, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, lettera g), qualora il partner esecutivo non sia più responsabile dello svolgimento di attività di ristrutturazione e recupero a norma del pertinente accordo di garanzia;

(c)

può, su richiesta di una banca o di un istituto nazionale di promozione, provvedere alla creazione di capacità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), per tale banca o istituto nazionale di promozione e/o ad altri servizi connessi all'attuazione dei prodotti finanziari sostenuti dalla garanzia dell'UE;

(d)

in relazione al polo di consulenza InvestEU:

(i)

dispone di un importo fino a [375] milioni di EUR a titolo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, paragrafo 3, per le iniziative di consulenza e i compiti operativi di cui al punto ii);

(ii)

fornisce consulenza alla Commissione e svolge compiti operativi, stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2, lettera c):

1.

sostenendo la Commissione nella progettazione, nella creazione e nel funzionamento del polo di consulenza InvestEU;

2.

fornendo una valutazione delle richieste di servizi di consulenza che la Commissione non ritiene rientrino nelle iniziative di consulenza esistenti, al fine di sostenere la decisione di assegnazione della Commissione;

3.

sostenendo le banche o gli istituti nazionali di promozione attraverso la creazione di capacità di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), su richiesta degli stessi, in relazione allo sviluppo delle loro capacità di consulenza al fine di partecipare a iniziative di consulenza;

4.

su richiesta della Commissione e di un potenziale partner consultivo e previo consenso del gruppo BEI, concludendo contratti con partner consultivi a nome della Commissione per la fornitura di iniziative di consulenza.

Il gruppo BEI garantisce che i propri compiti di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), sono svolti in modo interamente indipendente rispetto al suo ruolo di partner consultivo.

2.     Le informazioni bancarie trasmesse al gruppo BEI dalla Commissione conformemente al paragrafo 1, lettera b), punti ii), iv), v) e vi), si limitano alle informazioni strettamente necessarie al gruppo BEI per adempiere i suoi obblighi di cui a tali punti. La Commissione definisce, in stretto dialogo con il gruppo BEI e i potenziali partner esecutivi, la natura e la portata delle suddette informazioni, tenendo conto dei requisiti di sana gestione finanziaria della garanzia dell'UE, degli interessi legittimi del partner esecutivo in relazione alle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale e delle esigenze del gruppo BEI ai fini dell'adempimento dei suoi obblighi di cui ai suddetti punti.

3.     Le modalità del partenariato sono stabilite in accordi, tra cui:

(a)

in merito alla concessione e all'attuazione della parte della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1 bis:

(i)

un accordo di garanzia tra la Commissione e il gruppo BEI, oppure

(ii)

accordi di garanzia separati tra la Commissione e la BEI e/o una controllata o altra entità quale definita all'articolo 28, paragrafo 1, dello statuto della BEI;

(b)

un accordo tra la Commissione e il gruppo BEI in relazione al paragrafo 1, lettere b) e c);

(c)

un accordo tra la Commissione e il gruppo BEI in relazione al polo di consulenza InvestEU;

(d)

accordi di servizio tra il gruppo BEI e le banche e gli istituti nazionali di promozione in merito alla creazione di capacità e ad altri servizi conformemente al paragrafo 1, lettera c).

4.     Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 4, i costi sostenuti dal gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), rispettano le condizioni convenute nell'accordo di cui al paragrafo 2, lettera b), e possono essere coperti dai rimborsi o dalle entrate attribuibili alla garanzia dell'UE che costituiscono il contributo alla dotazione, conformemente all'articolo 211, paragrafi 4 e 5, del regolamento finanziario, o possono essere imputati alla dotazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, previa giustificazione di tali costi da parte del gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di [7 000 000 EUR].

5.     I costi sostenuti dal gruppo BEI per lo svolgimento dei compiti operativi di cui al paragrafo 1, lettera d), punto ii), sono interamente coperti dall'importo di cui al paragrafo 1, lettera d), punto i), previa giustificazione di tali costi da parte del gruppo BEI ed entro un massimale complessivo di [10 000 000 EUR].

Articolo 9 ter

Conflitto di interessi

Nel contesto del partenariato, il gruppo BEI adotta tutte le necessarie misure e precauzioni per evitare conflitti di interessi con altri partner esecutivi, anche predisponendo una squadra dedicata e indipendente per i compiti di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punti iv), v) e vi), che è soggetta a rigorose norme di riservatezza, le quali continuano ad applicarsi anche a coloro che lasciano la squadra. Il gruppo BEI o altri partner esecutivi informano senza indugio la Commissione in merito a qualsiasi situazione che costituisca o possa determinare tale conflitto. In caso di dubbi, la Commissione stabilisce se esista un conflitto di interessi e ne informa il gruppo BEI. In presenza di un conflitto di interessi, il gruppo BEI adotta misure appropriate. Il comitato direttivo è informato delle misure adottate e dei loro esiti.

Il gruppo BEI adotta le necessarie precauzioni per evitare situazioni di conflitto di interessi nell'attuazione del polo di consulenza InvestEU, in particolare in relazione ai compiti operativi nella sua funzione di sostegno alla Commissione di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera d), punto ii). In presenza di un conflitto di interessi, il gruppo BEI adotta misure appropriate.

CAPO III

Garanzia dell'UE

Articolo 10

Garanzia dell'UE

1.   La garanzia dell'UE è concessa ai partner esecutivi come garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta , conformemente all'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento finanziario e gestita conformemente al titolo X del regolamento finanziario in regime di gestione indiretta .

1 bis.     La remunerazione della garanzia dell'UE è connessa alle caratteristiche e al profilo di rischio dei prodotti finanziari, tenendo debitamente conto della natura delle operazioni di finanziamento e investimento sottostanti e del conseguimento degli obiettivi strategici perseguiti. Ciò può comprendere, in casi debitamente giustificati connessi alla natura degli obiettivi strategici perseguiti dal prodotto finanziario da attuare e all'accessibilità economica per i destinatari finali interessati, una riduzione del costo o un miglioramento dei termini del finanziamento fornito al destinatario finale ottenuto modulando la remunerazione della garanzia dell'UE o, ove necessario, coprendo i costi amministrativi pendenti sostenuti dal partner esecutivo attraverso il bilancio dell'UE, in particolare:

(a)

nel caso in cui le condizioni di tensione dei mercati finanziari impedirebbero la realizzazione di un'operazione a prezzi basati sul mercato o

(b)

se necessario per catalizzare le operazioni di finanziamento e investimento in settori o ambiti in cui si verificano un significativo fallimento del mercato o una situazione di investimento subottimale e per facilitare la creazione di piattaforme di investimento,

nella misura in cui la riduzione della remunerazione della garanzia dell'UE o la copertura dei costi amministrativi pendenti sostenuti dai partner esecutivi non incidano in modo significativo sulla copertura della garanzia InvestEU.

La riduzione della remunerazione della garanzia UE va pienamente a beneficio dei destinatari finali.

1 ter.     La condizione stabilita all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento finanziario si applica a ciascun partner esecutivo sulla base del portafoglio.

1 quater.     Il 75 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, che ammonta a [30 613 125 000] EUR, è concesso al gruppo BEI. Il gruppo BEI fornisce un contributo finanziario aggregato pari a [7 653 281 250] EUR. Tale contributo è fornito secondo una modalità e in una forma che facilitano l'attuazione del Fondo InvestEU e il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

1 quinquies.     Il restante 25 % della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE è concesso ad altri partner esecutivi, che devono anch'essi fornire un contributo finanziario da stabilire negli accordi di garanzia.

1 sexies.     Occorre compiere i massimi sforzi per garantire che alla fine del periodo di investimento sia coperta una vasta gamma di settori e regioni e sia evitata un'eccessiva concentrazione settoriale o geografica. Tali sforzi comprendono incentivi per le banche o gli istituti nazionali di promozione più piccoli o meno sofisticati che hanno un vantaggio comparativo a causa della loro presenza locale, delle loro conoscenze e delle loro competenze in materia di investimenti. Gli sforzi sono sostenuti dalla Commissione mediante lo sviluppo di un approccio coerente.

2.   Il sostegno della garanzia dell'UE può essere concesso per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento per un periodo di investimento avente termine il 31 dicembre 2027. I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o un altro soggetto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.

Articolo 11

Operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili

1.   Il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento che

(a)

soddisfano le condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento finanziario, in particolare il requisito ▌ riguardante i fallimenti di mercato, le situazioni di investimento subottimali e l' addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b) , del regolamento finanziario e all'allegato V del presente regolamento , massimizzando, se del caso, gli investimenti privati conformemente all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario;

(b)

contribuiscono agli obiettivi delle politiche dell'Unione e rientrano nei settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento nel quadro della finestra appropriata, di cui all'allegato II del presente regolamento; ▌

(b bis)

non forniscono sostegno finanziario alle attività escluse quali definite nell'allegato V, punto B, del presente regolamento; e

(c)

sono conformi agli orientamenti sugli investimenti.

2.   Oltre ai progetti situati nell'Unione, il Fondo InvestEU può sostenere mediante operazioni di finanziamento e di investimento i seguenti progetti e le seguenti operazioni:

(a)

progetti ▌tra soggetti ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri e che abbracciano uno o più paesi terzi, compresi i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati, i paesi che rientrano nell'ambito di applicazione della politica europea di vicinato, nello Spazio economico europeo o nell'Associazione europea di libero scambio, o paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato II del TFUE, o paesi terzi associati, a prescindere dall'esistenza di partner in tali paesi terzi o paesi o territori d'oltremare;

(b)

operazioni di finanziamento e di investimento nei paesi di cui all'articolo 5 che hanno contribuito ad uno specifico prodotto finanziario.

3.   Il Fondo InvestEU può sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento che accordano finanziamenti a destinatari che sono soggetti giuridici con sede in uno dei seguenti paesi:

(a)

a uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

(b)

un paese o un territorio terzo associato al programma InvestEU conformemente all'articolo 5;

(c)

un paese terzo di cui al paragrafo 2, lettera a), laddove applicabile;

(d)

altri paesi, ove necessario per il finanziamento di un progetto in un paese o in un territorio di cui alle lettere da a) a c).

Articolo 12

Selezione dei partner esecutivi diversi dal gruppo BEI

1.   Conformemente all'articolo 154 del regolamento finanziario, la Commissione seleziona i partner esecutivi , diversi dal gruppo BEI .

I partner esecutivi possono formare un gruppo. Un partner esecutivo può essere membro di uno o più gruppi.

Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse in relazione alla parte della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafo 1 quater . ▌

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ▌tra quelle che hanno espresso interesse ▌. Lo Stato membro in questione può altresì proporre il gruppo BEI come partner esecutivo e può concludere un contratto, a proprie spese, con il gruppo BEI per la fornitura dei servizi elencati all'articolo 9 bis.

Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.

2.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU consegua i seguenti obiettivi :

(a)

massimizzare la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;

(b)

massimizzare l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;

(c)

massimizzare , ove opportuno, gli investimenti privati;

(c bis)

promuovere soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali;

(d)

conseguire la diversificazione geografica mediante l'assegnazione graduale della garanzia dell'UE e consentire il finanziamento di progetti più piccoli;

(e)

offrire un'adeguata diversificazione del rischio.

3.   Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione tiene anche in considerazione:

(a)

il possibile costo e la possibile remunerazione per il bilancio dell'Unione;

(b)

la capacità del partner esecutivo di rispettare scrupolosamente le disposizioni dell'articolo 155, paragrafi  2 e 3 , del regolamento finanziario in materia di elusione fiscale, frode fiscale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e giurisdizioni non cooperative.

4.   Le banche e gli istituti nazionali di promozione possono essere selezionati come partner esecutivi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 13

Tipologie di finanziamento ammissibili

1.   La garanzia dell'UE può essere utilizzata a copertura dei rischi per le seguenti tipologie di finanziamento fornite dai partner esecutivi:

(a)

prestiti, garanzie, controgaranzie, strumenti del mercato dei capitali, qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, tra cui debito subordinato o partecipazioni azionarie o quasi-azionarie, concessi direttamente o indirettamente tramite intermediari finanziari, fondi, piattaforme di investimento o altri veicoli per essere erogati ai destinatari finali;

(b)

garanzie e finanziamenti concessi dai partner esecutivi ad un altro ente finanziario che consentano a quest'ultimo di svolgere le attività di finanziamento di cui alla lettera a).

È coperto dalla garanzia dell'UE il finanziamento del partner esecutivo di cui al primo comma, lettere a) e b), concesso, acquisito o erogato a favore delle operazioni di finanziamento o di investimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, quando detto finanziamento è stato concesso in forza di un accordo di finanziamento sottoscritto o di un'operazione di finanziamento concordata dal partner esecutivo dopo la firma dell'accordo di garanzia tra la Commissione e il partner esecutivo, e che detto accordo non sia né scaduto né sia stato annullato.

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento mediante fondi o altre strutture intermedie sono sostenute dalla garanzia dell'UE, conformemente alle disposizioni da stabilire negli orientamenti sugli investimenti, anche se tale struttura investe una quota minoritaria degli importi investiti al di fuori dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, o in attività diverse da quelle ammissibili ai sensi del presente regolamento.

Articolo 14

Accordi di garanzia

1.   Con ogni partner esecutivo la Commissione conclude, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, un accordo di garanzia sulla concessione della garanzia dell'UE, fino a concorrenza di un importo che sarà determinato dalla Commissione.

Quando i partner esecutivi formano un gruppo ▌, viene concluso un unico accordo di garanzia tra la Commissione e i partner esecutivi partecipanti al gruppo o un partner esecutivo a nome del gruppo.

2.   Gli accordi di garanzia prevedono in particolare disposizioni riguardanti:

(a)

l'importo e i termini del contributo finanziario che il partner esecutivo deve fornire;

(b)

i termini del finanziamento o delle garanzie che il partner esecutivo dovrà, se del caso, fornire ad altri soggetti giuridici partecipanti all'attuazione;

(c)

ai sensi dell'articolo 16, regole dettagliate sulla concessione della garanzia dell'UE, ivi compresa la copertura di portafogli di determinati tipi di strumenti e gli eventi che determinano rispettivamente l'eventuale attivazione della garanzia dell'UE;

(d)

la remunerazione per il rischio assunto, da assegnare in proporzione alla quota di rischio assunta rispettivamente dall'Unione e dal partner esecutivo oppure in base a un adeguamento in casi debitamente giustificati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 ;

(e)

le condizioni di pagamento;

(f)

l'impegno del partner esecutivo ad accettare le decisioni della Commissione e del comitato per gli investimenti per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento proposta, fatto salvo il processo decisionale del partner esecutivo sulla proposta operazione in assenza della garanzia dell'UE;

(g)

le disposizioni e le procedure inerenti al recupero dei crediti da affidare al partner esecutivo;

(h)

il monitoraggio e la rendicontazione degli aspetti finanziari e operativi delle operazioni che beneficiano della garanzia dell'UE;

(i)

gli indicatori chiave di prestazione, in particolare per quanto riguarda l'uso della garanzia dell'UE, il conseguimento degli obiettivi e il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3, 7 e 11, nonché la mobilitazione di capitali privati;

(j)

se del caso, le disposizioni e le procedure relative alle operazioni di finanziamento misto;

(k)

altre disposizioni pertinenti in conformità delle disposizioni dell'articolo 155, paragrafo 2, e del titolo X del regolamento finanziario.

(l)

l'esistenza di meccanismi adeguati per rispondere alle potenziali preoccupazioni degli investitori privati.

3.   L'accordo di garanzia stabilisce anche che all'Unione è dovuta una remunerazione per le operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione dal presente regolamento da corrispondere previa deduzione dei pagamenti dovuti per l'attivazione della garanzia dell'UE.

4.   Inoltre, l'accordo di garanzia stabilisce che gli importi dovuti al partner esecutivo in relazione alla garanzia dell'UE sono detratti dall'importo complessivo della remunerazione, dai proventi e dai rimborsi che il partner esecutivo deve all'Unione derivanti dalle operazioni di finanziamento e di investimento rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Se detto importo non è sufficiente a coprire l'importo spettante al partner esecutivo ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, l'importo dovuto è prelevato dalla copertura della garanzia dell'UE.

5.   L'accordo di garanzia concluso nell'ambito del comparto degli Stati membri può prevedere la partecipazione di rappresentanti dello Stato membro o delle regioni interessate al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo di garanzia.

Articolo 15

Condizioni per l'uso della garanzia dell'UE

1.   La concessione della garanzia dell'UE è subordinata all'entrata in vigore dell'accordo di garanzia con il pertinente partner esecutivo.

2.   Le operazioni di finanziamento e di investimento sono coperte dalla garanzia dell'UE solo se soddisfano i criteri stabiliti nel presente regolamento e nei pertinenti orientamenti sugli investimenti e se il comitato per gli investimenti ha concluso che soddisfano i requisiti per beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE. La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento al presente regolamento e ai pertinenti orientamenti sugli investimenti resta in capo al partner esecutivo.

3.   Al partner esecutivo non sono dovuti costi amministrativi o commissioni da parte della Commissione in relazione all'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento nell'ambito della garanzia dell'UE, a meno che il partner esecutivo possa debitamente motivare alla Commissione la necessità di un'eccezione in ragione della natura degli obiettivi delle politiche da conseguire con il prodotto finanziario da realizzare e  dell'accessibilità economica per i destinatari finali interessati o del tipo di finanziamento fornito . La copertura di tali costi mediante il bilancio dell'UE è limitata all'importo strettamente necessario per l'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in questione ed è fornita solo nella misura in cui il costo non è coperto dalle entrate percepite dai partner esecutivi per le operazioni di finanziamento e di investimento interessate . Le disposizioni relative alle commissioni sono definite nell' accordo di garanzia e sono conformi alle modalità di cui all'articolo 14, paragrafo 4 , e conformi all' articolo 209, paragrafo 2, lettera g), del regolamento finanziario.

4.   Inoltre, il partner esecutivo può usare la garanzia dell'UE a copertura della pertinente quota degli eventuali costi di recupero, se non altrimenti detratti dai proventi del recupero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4.

Articolo 16

Copertura e termini della garanzia dell'UE

1.   La remunerazione dell'assunzione del rischio è ripartita tra l'Unione e il partner esecutivo in proporzione della rispettiva quota di rischio assunto del portafoglio di operazioni di finanziamento e di investimento o, se del caso, delle singole operazioni. La remunerazione della garanzia dell'UE può essere ridotta nei casi debitamente giustificati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma.

Il partner esecutivo presenta un'adeguata esposizione al proprio rischio per le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE, a meno che, in via eccezionale, gli obiettivi perseguiti dal prodotto finanziario da realizzare siano di natura tale che il partner esecutivo non ha potuto contribuire in misura ragionevole con la propria capacità di assunzione del rischio.

2.   La garanzia dell'UE copre:

(a)

per i prodotti di debito di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a):

(i)

il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti al partner esecutivo conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento ma che questi non ha ricevuto fino all'evento di inadempimento; per il debito subordinato sono considerati eventi di inadempimento la dilazione, la riduzione o l'uscita obbligata;

(ii)

le perdite a seguito di ristrutturazione;

(iii)

le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro su mercati che offrono limitate possibilità di copertura a lungo termine;

(b)

per gli investimenti azionari o quasi azionari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli importi investiti e i relativi costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall'euro;

(c)

per finanziamenti o garanzie del partner esecutivo a favore di altri soggetti giuridici di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati.

3.   Quando l'Unione effettua un pagamento a favore del partner esecutivo in seguito all'attivazione della garanzia dell'UE, essa subentra nei relativi diritti del partner esecutivo, nella misura in cui continuino a esistere, in relazione alle operazioni di finanziamento o di investimento coperte dalla garanzia dell'UE.

Il partner esecutivo effettua, per conto dell'Unione, il recupero dei crediti per gli importi oggetto di surrogazione e procede al rimborso dell'Unione attingendo dalle somme recuperate.

CAPO IV

GOVERNANCE

Articolo 17

Comitato consultivo

1.   La Commissione e il comitato direttivo sono assistiti da un comitato consultivo ▌.

1 bis.     Il comitato consultivo si adopera per garantire l'equilibrio di genere ed è composto da:

(a)

un rappresentante di ciascun partner esecutivo;

(b)

un rappresentante di ciascuno Stato membro;

(c)

un esperto nominato dal Comitato economico e sociale europeo;

(d)

un esperto nominato dal Comitato delle regioni.

4.    Il comitato consultivo è copresieduto da un rappresentante della Commissione. Il rappresentante nominato dal Gruppo BEI è il vicepresidente.

Il comitato consultivo si riunisce regolarmente e almeno due volte all'anno su convocazione del presidente. ▌

5.   Il comitato consultivo

(a)

▌presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo sulla progettazione dei prodotti finanziari da realizzare ai sensi del presente regolamento;

( b )

presta consulenza alla Commissione e  al comitato direttivo in merito agli sviluppi di mercato, ai fallimenti del mercato, alle situazioni di investimento e alle condizioni di mercato subottimali;

(c)

scambia opinioni in merito agli sviluppi di mercato e condivide le migliori pratiche.

5 bis.     Sono inoltre organizzate almeno due volte all'anno, sotto la presidenza della Commissione, riunioni di rappresentanti degli Stati membri in una formazione distinta.

5 ter.     Il comitato consultivo e la sua formazione composta da rappresentanti degli Stati membri possono formulare raccomandazioni sull'attuazione e sul funzionamento del programma InvestEU, da sottoporre all'esame del comitato direttivo.

5 quater.     I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato consultivo sono resi pubblici non appena possibile una volta approvati da quest'ultimo.

La Commissione stabilisce le regole e le procedure operative e gestisce il segretariato del comitato consultivo. Tutte le informazioni e la documentazione pertinenti sono messe a disposizione del comitato consultivo per l'esercizio delle sue funzioni.

5 quinquies.     Le banche o gli istituti di promozione nazionali rappresentati nel comitato consultivo selezionano tra i propri membri i rappresentanti di altri partner esecutivi diversi dal gruppo BEI nel comitato direttivo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 1. Le banche o gli istituti di promozione nazionali mirano a una rappresentanza equilibrata nel comitato direttivo in termini di dimensioni e ubicazione geografica. I rappresentanti selezionati rappresentano la posizione comune concordata di tutti i partner esecutivi diversi dal gruppo BEI.

Articolo 17 bis

Comitato direttivo

1.     È istituito un comitato direttivo per il programma InvestEU. Esso è composto da quattro rappresentanti della Commissione, tre rappresentanti del gruppo BEI e due rappresentanti di altri partner esecutivi diversi dal gruppo BEI e da un esperto nominato dal Parlamento europeo come membro senza diritto di voto. Tale esperto non chiede né accetta istruzioni da istituzioni, organismi, uffici o agenzie dell'Unione, da alcun governo degli Stati membri né da qualsivoglia organismo pubblico o privato, e opera in piena indipendenza. L'esperto esercita le proprie funzioni in modo imparziale e nell'interesse del Fondo InvestEU.

I membri sono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta, ad eccezione dei rappresentanti di altri partner esecutivi diversi dal gruppo BEI, che sono nominati per un mandato di due anni.

2.     Il comitato direttivo sceglie un presidente tra i rappresentanti della Commissione per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta. Il presidente riferisce due volte all'anno ai rappresentanti degli Stati membri nel comitato consultivo in merito all'attuazione e al funzionamento del programma InvestEU.

I processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato direttivo sono pubblicati non appena approvati da quest'ultimo.

3.     Il comitato direttivo:

(a)

determina gli orientamenti strategici e operativi per i partner esecutivi, compresi gli orientamenti sulla progettazione dei prodotti finanziari e sulle altre politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU;

(b)

adotta il quadro metodologico del rischio elaborato dalla Commissione in collaborazione con il gruppo BEI e gli altri partner esecutivi;

(c)

sovrintende all'attuazione del programma InvestEU;

(d)

è consultato, rispecchiando i pareri di tutti i suoi membri, sull'elenco ristretto di candidati per il comitato per gli investimenti prima della selezione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2;

(e)

adotta le regole e procedure del segretariato del comitato per gli investimenti di cui all'articolo 19, paragrafo 2;

(f)

adotta le norme applicabili alle operazioni con le piattaforme di investimento.

4.     Il comitato direttivo adotta un approccio consensuale nelle sue discussioni, tenendo pertanto nella massima considerazione possibile le posizioni di tutti i membri. Se i membri non riescono a trovare convergenza di posizioni, le decisioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza qualificata dei suoi membri con diritto di voto, composta da almeno sette voti.

Articolo 17 ter

Quadro di valutazione

1.     È istituito un quadro di valutazione degli indicatori («quadro di valutazione») per garantire una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata, da parte del comitato per gli investimenti, delle richieste di utilizzo della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento proposta da un partner esecutivo.

2.     I partner esecutivi compilano il quadro di valutazione relativo alle loro proposte di finanziamento e di investimento.

3.     Il quadro di valutazione comprende in particolare i seguenti elementi:

(a)

descrizione dell'operazione di finanziamento e di investimento;

(b)

contributo al raggiungimento degli obiettivi politici dell'UE;

(c)

addizionalità, descrizione dei fallimenti di mercato o di una situazione d'investimento non ottimale e contributo finanziario e tecnico del partner esecutivo;

(d)

impatto degli investimenti;

(e)

profilo finanziario dell'operazione di finanziamento e di investimento;

(f)

indicatori complementari.

4.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo elementi aggiuntivi del quadro di valutazione, comprese norme dettagliate per il quadro di valutazione che i partner esecutivi devono utilizzare.

Articolo 18

Verifica delle politiche

 

3.   La Commissione conferma se le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi diversi dalla BEI rispettano la normativa e le politiche dell'Unione.

3 bis.     Nel caso di operazioni di finanziamento e di investimento della BEI rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento, tali operazioni non sono coperte dalla garanzia dell'Unione se la Commissione esprime un parere sfavorevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5.

Articolo 19

Comitato per gli investimenti

1.    Per il Fondo InvestEU è istituito un comitato per gli investimenti pienamente indipendente . Esso

(a)

esamina le operazioni di finanziamento e di investimento proposte dai partner esecutivi per l'ottenimento della copertura della garanzia dell'UE che hanno superato la verifica di conformità con la normativa e le politiche dell'Unione effettuata dalla Commissione, di cui all'articolo 18, paragrafo 3, o che hanno ricevuto un parere favorevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 19 del protocollo n. 5;

(b)

ne verifica la conformità al presente regolamento e ai relativi orientamenti sugli investimenti,

(b bis)

presta particolare attenzione al requisito dell'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario e all'allegato V del presente regolamento, nonché all'obbligo di attirare gli investimenti privati di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario; e

(c)

controlla che le operazioni di finanziamento e di investimento che potrebbero beneficiare del sostegno della garanzia dell'UE rispettino tutti i pertinenti requisiti.

2.   Il comitato per gli investimenti si riunisce in quattro formazioni diverse, corrispondenti alle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Ogni formazione del comitato per gli investimenti è composta da sei esperti esterni remunerati. Gli esperti sono selezionati conformemente all'articolo 237 del regolamento finanziario e sono nominati dalla Commissione , su raccomandazione del comitato direttivo, per un mandato della durata massima di quattro anni , rinnovabile una volta . Essi sono remunerati dall'Unione. La Commissione , su raccomandazione del comitato direttivo, può decidere di rinnovare il mandato di un membro in carica del comitato per gli investimenti senza ricorrere alla procedura di cui al presente paragrafo.

Gli esperti devono avere una vasta e pertinente esperienza di mercato nella strutturazione e nel finanziamento di progetti o nel finanziamento di PMI o società.

La composizione del comitato per gli investimenti assicura che lo stesso disponga di una vasta conoscenza dei settori inclusi nelle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei mercati geografici nell'Unione e che nel complesso sia assicurata una partecipazione equilibrata di uomini e donne.

Quattro membri sono membri permanenti di tutte e quattro le formazioni del comitato per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle quattro formazioni dispone di due esperti con esperienza in materia di investimenti nei settori coperti dalla rispettiva finestra. Almeno uno dei membri permanenti dispone di competenze in materia di investimenti sostenibili. Il comitato direttivo assegna i membri del comitato per gli investimenti alla rispettiva formazione o alle rispettive formazioni. Il comitato per gli investimenti elegge il presidente tra i suoi membri permanenti.

3.   Quando partecipano alle attività del comitato per gli investimenti, i membri esercitano le loro funzioni con imparzialità e nell'interesse esclusivo del Fondo InvestEU. Essi non sollecitano né accettano istruzioni dai partner esecutivi, dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati membri o da altri organismi pubblici o privati.

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli interessi di ciascuno dei membri del comitato per gli investimenti sono resi pubblici e aggiornati costantemente. Ciascun membro del comitato per gli investimenti comunica senza indugio alla Commissione e al comitato direttivo tutte le informazioni necessarie per verificare costantemente l'assenza di conflitti di interesse.

Il comitato direttivo può raccomandare alla Commissione di rimuovere un membro dalle sue funzioni se questi non rispetta le disposizioni del presente paragrafo o per altri motivi debitamente giustificati.

4.   Quando agisce in conformità al presente articolo, il comitato per gli investimenti è assistito da un segretariato . Il segretariato è indipendente e risponde al presidente del comitato per gli investimenti. Il segretariato ha sede amministrativa presso la Commissione. Il regolamento interno del segretariato garantisce la riservatezza degli scambi di informazioni e documenti tra i partner esecutivi e i rispettivi organi direttivi. Il gruppo BEI può presentare proposte di operazioni di finanziamento e di investimento direttamente al comitato per gli investimenti notificandole al segretariato.

La documentazione fornita dai partner esecutivi comprende un modulo di richiesta standardizzato, il quadro di valutazione di cui all'articolo 17 ter e qualsiasi altro documento che il comitato per gli investimenti ritenga pertinente, segnatamente una descrizione della natura del fallimento del mercato o della situazione di investimento non ottimale e del modo in cui tale situazione sarà attenuata dal finanziamento o dall'operazione di investimento, nonché una solida valutazione che dimostri l'addizionalità dell'operazione di finanziamento o di investimento. Il segretariato verifica la completezza della documentazione fornita dai partner esecutivi diversi dal gruppo BEI. Il comitato per gli investimenti può chiedere chiarimenti in merito a una proposta di operazione di investimento o di finanziamento al partner esecutivo interessato, anche presenziando direttamente durante la discussione della suddetta operazione. Le valutazioni dei progetti effettuate dai partner esecutivi non sono vincolanti per il comitato per gli investimenti ai fini della concessione della copertura della garanzia dell'UE all'operazione di finanziamento o di investimento.

Per le sue valutazioni e verifiche delle proposte il comitato per gli investimenti utilizza il quadro di valutazione degli indicatori di cui all'articolo  17 ter .

5.   Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono adottate a maggioranza semplice dei membri , purché tale maggioranza semplice comprenda almeno uno degli esperti non permanenti della finestra nell'ambito della quale viene presentata la proposta . In caso di parità, prevale il voto del presidente del comitato per gli investimenti.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti di approvazione del sostegno della garanzia dell'UE a favore dell'operazione di finanziamento o di investimento sono accessibili al pubblico e includono i criteri di approvazione e informazioni sull'operazione, in particolare la sua descrizione, l'identità dei promotori o degli intermediari finanziari e gli obiettivi dell'operazione . Le conclusioni si riferiscono anche alla valutazione globale derivante dal quadro di valutazione.

Il quadro di valutazione è disponibile al pubblico dopo la firma dell'operazione di finanziamento o di investimento o del sottoprogetto, se del caso.

Le pubblicazioni di cui al secondo e terzo comma non contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale né dati personali non divulgabili nel rispetto delle norme dell'Unione sulla protezione dei dati. Le parti commercialmente sensibili delle conclusioni del comitato per gli investimenti sono trasmesse dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su richiesta, nel rispetto di rigorosi requisiti di riservatezza.

Due volte l'anno il comitato per gli investimenti trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un elenco di tutte le conclusioni e dei relativi quadri di valutazione pubblicati . Tale trasmissione include le decisioni di rifiuto dell'uso della garanzia dell'UE ed è soggetta a rigorosi requisiti di riservatezza.

Le conclusioni del comitato per gli investimenti sono messe tempestivamente a disposizione del partner esecutivo interessato.

Tutte le informazioni relative alle proposte di operazioni di finanziamento e di investimento fornite al comitato per gli investimenti e le relative conclusioni di quest'ultimo sono registrate in un archivio centrale dal segretariato del comitato per gli investimenti.

6.   Quando il comitato per gli investimenti è chiamato ad approvare l'uso della garanzia dell'UE per un'operazione di finanziamento o di investimento di un impianto, un programma o una struttura che prevede sottoprogetti, l'approvazione si riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il comitato per gli investimenti decida di riservarsi il diritto di approvarli separatamente. Se l'approvazione riguarda sottoprogetti di importo inferiore a 3 000 000 EUR, il comitato per gli investimenti non conserva tale diritto.

6 bis.     Il comitato per gli investimenti può, se lo ritiene necessario, sottoporre alla Commissione qualsiasi questione operativa relativa all'applicazione o all'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti.

CAPO V

Polo di consulenza InvestEU

Articolo 20

Polo di consulenza InvestEU

1.   Il polo di consulenza InvestEU fornisce consulenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l'attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento, o per rafforzare la capacità dei promotori e degli intermediari finanziari di realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento. Il sostegno può essere concesso in ogni fase del ciclo di vita del progetto o del finanziamento dei soggetti beneficiari, a seconda dei casi.

La Commissione firma accordi di consulenza con il gruppo BEI e altri potenziali partner consultivi incaricandoli di fornire la consulenza di cui al precedente comma nonché i servizi di cui al paragrafo 2. La Commissione deve inoltre essere in grado di attuare iniziative di consulenza anche avvalendosi di fornitori esterni di servizi. La Commissione istituisce lo sportello centrale del polo di consulenza InvestEU e assegna le richieste di consulenza all'iniziativa di consulenza appropriata. La Commissione, il gruppo BEI e gli altri partner consultivi collaborano strettamente per garantire l'efficacia, le sinergie e l'effettiva copertura geografica del sostegno in tutta l'Unione, tenendo debitamente conto delle strutture e del lavoro esistenti.

Le iniziative di consulenza sono disponibili come componente di ciascuna finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e  coprono ▌i settori rientranti nella finestra. Sono inoltre disponibili iniziative di consulenza nell'ambito di una componente intersettoriale.

2.   Il polo di consulenza InvestEU fornisce, in particolare, i seguenti servizi:

(a)

la messa a disposizione delle autorità e dei promotori di uno sportello centrale, gestito e ospitato dalla Commissione, per l'assistenza allo sviluppo dei progetti nell'ambito del polo di consulenza InvestEU ;

(a bis)

la divulgazione alle autorità e ai promotori di progetti di tutte le informazioni supplementari disponibili in merito agli orientamenti sugli investimenti, comprese le informazioni sull'applicazione o sull'interpretazione degli orientamenti sugli investimenti forniti dalla Commissione;

(b)

se del caso, l'assistenza ai promotori di progetti nello sviluppo di progetti che rispettino gli obiettivi e i criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 7 e 11 e la promozione dello sviluppo di aggregatori per progetti di piccole dimensioni, anche attraverso le piattaforme di investimento cui alla lettera (e) ; tuttavia, tale assistenza lascia impregiudicate le conclusioni del comitato per gli investimenti sulla copertura del sostegno della garanzia dell'UE per tali progetti;

(c)

azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento

(d)

azioni per agevolare la creazione di piattaforme collaborative per lo scambio tra pari e la condivisione di dati, knowhow e migliori pratiche a sostegno della creazione di una riserva di progetti e dello sviluppo del settore;

(e)

la consulenza proattiva per la creazione di piattaforme di investimento, incluse piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali, nonché piattaforme di investimento che raggruppano progetti di piccole e medie dimensioni in uno o più Stati membri per tema o regione ;

(e bis)

sostegno all'utilizzo del finanziamento misto con sovvenzioni o strumenti finanziari finanziati dal bilancio dell'Unione o da altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione e di massimizzare l'effetto leva e l'impatto del programma InvestEU;

(f)

azioni di sostegno alla creazione di capacità per sviluppare capacità, competenze e processi organizzativi e accelerare la preparazione agli investimenti delle organizzazioni, in modo che i promotori e le autorità possano costituire riserve di progetti di investimenti , sviluppare meccanismi di finanziamento e piattaforme di investimento e gestire i progetti e che gli intermediari finanziari possano realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento a beneficio di soggetti che hanno difficoltà a ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche attraverso il sostegno allo sviluppo di capacità di valutazione del rischio o di specifiche conoscenze settoriali.

(f bis)

fornitura di sostegno sotto forma di consulenze per start-up, in particolare laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti nel campo della ricerca e dell'innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i brevetti.

3.   Il polo di consulenza InvestEU è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati , incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche nazionali di promozione , degli intermediari finanziari e di altri intermediari.

4.    La Commissione conclude un accordo di consulenza con ciascun partner consultivo per l'attuazione di una o più iniziative di consulenza. Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura , fatta eccezione per i servizi forniti ai promotori di progetti pubblici e alle organizzazioni senza scopo di lucro, per i quali, ove giustificato, sono a titolo gratuito . Le commissioni imputate alle PMI per i servizi di cui al paragrafo 2 non superano un terzo del costo di fornitura di tali servizi.

5.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1 e per agevolare la prestazione di consulenza, il polo di consulenza InvestEU metterà a frutto l'esperienza della Commissione , del gruppo BEI degli altri partner consultivi .

5 bis.     Ogni iniziativa di consulenza è istituita sulla base di un meccanismo di ripartizione dei costi tra la Commissione e il partner consultivo, a meno che la Commissione, in casi debitamente giustificati in cui le specificità dell'iniziativa di consulenza lo richiedano, e garantendo un trattamento coerente ed equo tra i partner consultivi, accetti di coprire tutti i costi dell'iniziativa di consulenza.

6.   Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 , incluso il sostegno per attuare e accogliere progetti di piccole dimensioni .

6 bis.     Onde fornire la consulenza di cui al paragrafo 1 e agevolarne la prestazione a livello locale, il polo di consulenza InvestEU coopera, ove possibile, con le banche o gli istituti di promozione nazionali beneficiando della loro esperienza. Gli accordi di cooperazione con banche o istituti di promozione nazionali sono conclusi nell'ambito del polo di consulenza InvestEU, se del caso, con almeno una banca o un istituto di promozione nazionale per Stato membro.

7.   I partner esecutivi , se del caso, propongono ai promotori di progetti che presentano domanda di finanziamento, tra cui, in particolare, progetti di piccole dimensioni , di chiedere il sostegno del polo di consulenza InvestEU, allo scopo di migliorare, se del caso, la preparazione dei progetti e di valutare la possibilità di raggruppare i progetti.

I partner esecutivi e i partner consultivi informano inoltre i promotori, se del caso, sulla possibilità di includere i progetti nel portale InvestEU di cui all'articolo 21.

CAPO VI

Articolo 21

Portale InvestEU

1.   La Commissione istituisce il portale InvestEU. Esso consiste in una banca dati sui progetti facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto.

2.   Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.

3.   Nel portale sono inseriti solo i progetti compatibili con la normativa e le politiche dell'Unione.

4.   La Commissione trasmette al pertinente partner esecutivo i progetti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3 e, se del caso, ove esista un'iniziativa di consulenza, al polo di consulenza InvestEU .

5.   I partner esecutivi esaminano i progetti rientranti nel loro ambito geografico e di attività.

CAPO VII

OBBLIGO DI RENDICONTO, MONITORAGGIO E RELAZIONI, VALUTAZIONE E CONTROLLO

Articolo 21 bis

Obbligo di rendiconto

1.     Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il presidente del comitato direttivo riferisce sulle prestazioni del Fondo InvestEU all'istituzione richiedente, anche partecipando a un'audizione dinanzi al Parlamento europeo.

2.     Il presidente del comitato direttivo risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU dal Parlamento europeo o dal Consiglio, in ogni caso entro cinque settimane dalla data di ricevimento dell'interrogazione.

Articolo 22

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per riferire sui progressi del programma InvestEU nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 sono stabiliti nell'allegato III.

2.   Per assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti dal programma InvestEU nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare l'allegato III, allo scopo, se necessario, di rivedere o completare gli indicatori e di integrare le disposizioni del presente regolamento in materia di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati e consente un adeguato monitoraggio dei rischi e del portafoglio di garanzie . A tale scopo sono imposti obblighi di informazione proporzionati ai partner esecutivi , ai partner consultivi e ad altri destinatari dei finanziamenti dell'Unione, a seconda dei casi.

4.   La Commissione riferisce sull'attuazione del programma InvestEU ai sensi degli articoli 241 e 250 del regolamento finanziario. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 5, del regolamento finanziario, la relazione annuale fornisce informazioni sul livello di attuazione del programma rispetto agli obiettivi e agli indicatori di rendimento.  A tal fine, i partner esecutivi trasmettono annualmente le informazioni necessarie , vertenti anche sul funzionamento della garanzia, per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di informazione.

5.   Inoltre, ogni sei mesi ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per il comparto dell'UE e per il comparto degli Stati membri, se del caso . Il partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'UE e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili e una stima dei flussi di cassa previsti relativamente a ogni operazione di finanziamento e di investimento al livello dei comparti, delle finestre e del Fondo InvestEU. Una volta all'anno la relazione del gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Una delle relazioni contiene le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.

Articolo 23

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

2.   [Entro il 30 settembre 2024 ] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia indipendente concernente il programma InvestEU, in particolare l' uso della garanzia dell'UE , il funzionamento delle modalità di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettere b) e c), l'assegnazione della garanzia dell'UE di cui all'articolo 10, paragrafi 1 ter e 1 quater, l'attuazione del polo di consulenza InvestEU, la dotazione di bilancio di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera d), punto i), e l'articolo 7 . La valutazione dimostra in particolare in che modo l'inclusione dei partner esecutivi e dei partner consultivi abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi del programma InvestEU e degli obiettivi politici dell'UE, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto e l'equilibrio geografico e settoriale delle operazioni di finanziamento e di investimento sostenute. La valutazione esamina anche l'applicazione della verifica della sostenibilità e l'attenzione rivolta alle PMI nell'ambito della finestra PMI.

3.   Al termine dell'attuazione del programma InvestEU e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione finale indipendente del programma InvestEU, in particolare dell'uso della garanzia dell'UE.

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   I partner esecutivi e i partner consultivi forniscono e trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per effettuare le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

6.   Ai sensi dell'[articolo 211, paragrafo 1,] del [regolamento finanziario], ogni tre anni la Commissione include nella relazione annuale di cui all'[articolo 250] del [regolamento finanziario] il riesame dell'adeguatezza del tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto del profilo di rischio effettivo delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia dell'UE. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per adeguare, alla luce del predetto riesame, il tasso di copertura di cui all'articolo 4, paragrafo 1, fino ad un massimo del 15 %.

Articolo 24

Audit

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento dell'Unione effettuati da persone o soggetti, anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità ai sensi dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 25

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Il paese terzo partecipante al programma InvestEU in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 26

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. Gli atti delegati riguardanti attività svolte dal gruppo BEI e da altri partner esecutivi o che coinvolgono il gruppo BEI e altri partner esecutivi sono elaborati previa consultazione del gruppo BEI e dei potenziali partner esecutivi.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 17 ter, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 17 ter, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare l'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 17 ter, dell'articolo 22, paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO VIII

TRASPARENZA E VISIBILITÀ

Articolo 27

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I partner esecutivi e i partner consultivi rendono nota l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e mirate per destinatari diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

1 bis.     I partner esecutivi e i partner consultivi informano, o obbligano gli intermediari finanziari a informare, i destinatari finali, comprese le PMI, dell'esistenza del sostegno offerto dal programma InvestEU, rendendo chiaramente visibili tali informazioni, in particolare nel caso delle PMI, nell'accordo pertinente che fornisce detto sostegno, sensibilizzando così il pubblico e migliorandone la visibilità.

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma InvestEU, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma InvestEU contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.   Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti dai programmi di cui all'allegato IV possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento.

2.   Le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti dalla garanzia dell'UE istituita dal regolamento (UE) 2015/1017 possono essere utilizzati per la copertura della garanzia dell'UE ai sensi del presente regolamento, a meno che siano utilizzati ai fini di cui agli articoli 4, 9 e 12 del regolamento (UE) 2015/1017.

Articolo 29

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 aprile 2019. Il testo sottolineato non è stato concordato nel quadro dei negoziati interistituzionali.

(4)  COM(2018)0097 final.

(5)  COM(2018)0353.

(6)  Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

(7)  COM(2017)0206.

(8)  COM(2017)0250.

(9)  Pubblicata come European Economy Discussion Paper, n. 74, gennaio 2018.

(10)  

 

(11)  Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(12)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(13)   Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(16)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(17)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(18)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(19)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(20)  

 

(21)  

 

ALLEGATO I

Importi per obiettivo specifico

La ripartizione indicativa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, per le operazioni di finanziamento e di investimento è la seguente:

a)

▌11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

b)

▌11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

c)

12 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c);

d)

5 567 500 000 EUR per gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d).

ALLEGATO II

Settori ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento

Le operazioni di finanziamento e di investimento possono rientrare in uno o più dei settori che si elencano di seguito.

1.

Sviluppo del settore energetico, conformemente alle priorità dell'Unione dell'energia, incluse la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la transizione verso l'energia pulita , e agli impegni assunti nel quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

(a)

espansione della produzione, della fornitura o dell'uso di energie rinnovabili pulite e sostenibili , nonché di altre fonti energetiche e soluzioni sicure e sostenibili a basse e a zero emissioni ;

(b)

efficienza energetica e risparmio energetico (con particolare attenzione alla riduzione della domanda attraverso la gestione della medesima e la ristrutturazione edilizia);

(c)

sviluppo, ammodernamento delle infrastrutture energetiche sostenibili e interventi per renderle intelligenti ( in particolare, ma non solo, a livello di trasmissione e distribuzione, tecnologie di stoccaggio, interconnessione elettrica tra gli Stati membri, reti intelligenti );

(c bis)

sviluppo di sistemi innovativi di approvvigionamento di calore a basse e a zero emissioni e produzione combinata di elettricità e calore;

(d)

produzione e fornitura di carburanti sintetici sostenibili a partire da fonti rinnovabili/a zero emissioni e da altre fonti sicure e sostenibili a basse e a zero emissioni ; biocarburanti, biomassa e combustibili alternativi , anche per tutti i modi di trasporto, in linea con gli obiettivi della direttiva 2018/2001 ;

(e)

infrastrutture per la cattura e lo stoccaggio del carbonio nei processi industriali, negli impianti bioenergetici e nelle strutture di produzione verso la transizione energetica .

2.

Sviluppo di infrastrutture di trasporto e di soluzioni di mobilità sostenibili e sicure e di attrezzature e di tecnologie innovative conformemente alle priorità dell'Unione in materia di trasporti e agli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, in particolare mediante:

(a)

progetti a sostegno dello sviluppo dell'infrastruttura TEN-T, compresi manutenzione e sicurezza dell'infrastruttura, nonché nodi urbani, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti , terminali multimodali e loro collegamento alle principali reti , e le applicazioni telematiche previste dal regolamento (UE) n. 1315/2013 ;

(a bis)

progetti infrastrutturali TEN-T che prevedono l'uso di almeno due modi di trasporto differenti, in particolare i terminali merci multimodali e i nodi di trasporto passeggeri;

(b)

progetti per la mobilità urbana intelligente e sostenibile , compresi il trasporto per vie navigabili interne e soluzioni innovative per la mobilità , (incentrati su modi di trasporto urbano a bassa emissione, accessibilità non discriminatoria , riduzione dell' inquinamento atmosferico e acustico, consumo di energia, reti di città intelligenti, manutenzione o aumento dei livelli di sicurezza e riduzione degli incidenti , anche per i ciclisti e i pedoni) ;

(c)

sostegno al rinnovo e all'ammodernamento del parco veicolare per adottare soluzioni di mobilità a basse e a zero emissioni, compreso l'uso di combustibili alternativi nei veicoli di tutti i modi di trasporto ;

(d)

infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, infrastruttura per la navigazione interna, progetti per il trasporto di massa, nonché porti marittimi e autostrade del mare ;

(e)

infrastrutture per i combustibili alternativi per tutti i modi di trasporto , comprese le infrastrutture per la ricarica elettrica;

(e bis)

altri progetti per la mobilità intelligente e sostenibile, incentrati su quanto segue:

(i)

sicurezza stradale;

(ii)

accessibilità;

(iii)

riduzione delle emissioni;

(iv)

sviluppo e diffusione di nuove tecnologie e nuovi servizi di trasporto, ad esempio in relazione a modi di trasporto connessi e autonomi o alla biglietteria integrata;

(e ter)

progetti volti a mantenere o ad aggiornare le infrastrutture di trasporto esistenti, comprese le autostrade della rete TEN-T, laddove è necessario aggiornare, mantenere o migliorare la sicurezza stradale, sviluppare servizi STI o garantire l'integrità e gli standard dell'infrastruttura, aree e strutture di parcheggio sicure, stazioni di rifornimento e di ricarica per carburanti alternativi.

3.

Ambiente e risorse, in particolare mediante:

(a)

acqua, compresi fornitura di acqua potabile e servizi igienico-sanitari, efficienza delle reti, riduzione delle perdite, infrastrutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, infrastrutture costiere e altre infrastrutture idriche verdi;

(b)

infrastrutture di gestione dei rifiuti;

(c)

progetti e imprese nei settori della gestione delle risorse ambientali e delle tecnologie sostenibili ;

(d)

rafforzamento e ripristino degli ecosistemi e dei servizi da essi forniti, anche attraverso la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu ;

(e)

sviluppo urbano, rurale e costiero sostenibile;

(f)

azioni relative ai cambiamenti climatici , adattamento ai cambiamenti climatici e relativa mitigazione , compresa la riduzione del rischio di catastrofi naturali;

(g)

progetti e imprese che realizzano l'economia circolare, integrando gli aspetti dell'efficienza delle risorse nella produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, compresi l'approvvigionamento sostenibile di materie prime primarie e secondarie;

(h)

decarbonizzazione e riduzione sostanziale delle emissioni delle industrie ad alta intensità energetica, comprese le attività di dimostrazione ▌delle tecnologie innovative a basse emissioni e relativa diffusione;

(h bis)

decarbonizzazione della catena di produzione e distribuzione dell'energia attraverso l'eliminazione graduale dell'uso di carbone e petrolio;

(h ter)

progetti di promozione del patrimonio culturale sostenibile.

4.

Sviluppo di infrastrutture di connettività digitale, in particolare mediante progetti che sostengono la diffusione di reti digitali ad altissima capacità , della connettività 5G e miglioramento della connettività digitale e dell'accesso alla rete, in particolare nelle aree rurali e nelle regioni periferiche .

5.

Ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare mediante:

(a)

ricerca, inclusa l'infrastruttura di ricerca e il sostegno al mondo accademico, e progetti innovativi che contribuiscono agli obiettivi di [Orizzonte Europa];

(b)

progetti delle imprese , inclusa la formazione e la promozione della creazione di cluster e reti di imprese ;

(c)

progetti e programmi di dimostrazione e diffusione delle infrastrutture, delle tecnologie e dei processi connessi;

(d)

progetti collaborativi di ricerca e innovazione tra il mondo accademico , le organizzazioni di ricerca e innovazione e le imprese; partenariati pubblico-privato e organizzazioni della società civile;

(e)

trasferimento di conoscenze e tecnologie;

(e bis)

ricerca nel settore delle tecnologie abilitanti fondamentali (KET) e delle relative applicazioni industriali, compresi i materiali nuovi e avanzati;

(f)

nuovi prodotti per la salute, efficaci e accessibili , tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici , diagnostici e terapeutici avanzati , nuovi antimicrobici e un processo di sviluppo innovativo, che eviti di ricorrere a sperimentazioni su animali .

6.

Sviluppo, diffusione ed espansione di tecnologie e servizi digitali, segnatamente quelli che contribuiscono agli obiettivi dell'agenda dell'Europa digitale, in particolare mediante:

(a)

intelligenza artificiale;

(a bis)

tecnologia quantistica;

(b)

cibersicurezza e infrastrutture di protezione delle reti;

(c)

internet delle cose;

(d)

blockchain e altre tecnologie di registro distribuito;

(e)

competenze digitali avanzate;

(e bis)

robotica e automazione;

(e ter)

fotonica;

(f)

altre tecnologie e servizi digitali avanzati che contribuiscono alla digitalizzazione dell'industria dell'Unione e all'integrazione delle tecnologie, dei servizi e delle competenze digitali nel settore dei trasporti dell'Unione .

7.

Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 499 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante:

(a)

messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti;

(b)

messa a disposizione di capitale di rischio, dalla fase costitutiva alla fase di espansione, per assicurare la leadership tecnologica in settori innovativi e sostenibili , incluso il potenziamento della digitalizzazione e della capacità di innovazione, e per garantire la competitività a livello mondiale;

(b bis)

messa a disposizione di finanziamenti per l'acquisizione di un'impresa o la partecipazione all'attività imprenditoriale da parte dei dipendenti.

8.

Settori culturali e creativi , patrimonio culturale, mezzi di comunicazione, settore audiovisivo, giornalismo e stampa, in particolare, ma non solo, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie, l'uso delle tecnologie digitali e la gestione tecnologica dei diritti di proprietà intellettuale .

9.

Turismo.

9 bis.

Riqualificazione di siti industriali (compresi i siti contaminati) e ripristino a fini di un uso sostenibile.

10.

Agricoltura sostenibile, silvicoltura, pesca, acquacoltura e altri elementi della più ampia bioeconomia sostenibile.

11.

Investimenti sociali, compresi quelli che sostengono l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare mediante:

(a)

microfinanza, finanza etica, finanziamento delle imprese sociali ed economia sociale;

(b)

domanda e offerta di competenze;

(c)

istruzione, formazione e servizi connessi , anche per gli adulti ;

(d)

infrastruttura sociale, in particolare

i)

istruzione e formazione inclusive , compresa istruzione e cura della prima infanzia e relative infrastrutture e strutture educative, servizi alternativi per l'infanzia , alloggi per studenti e apparecchiature digitali , che siano accessibili a tutti ;

ii)

edilizia popolare;

iii)

cure mediche e cure di lunga durata, compresi ospedali, cliniche, assistenza sanitaria di base, servizi a domicilio e servizi di assistenza di prossimità;

(e)

innovazione sociale, compresi soluzioni e programmi sociali innovativi volti a promuovere l'impatto sociale e a conseguire risultati nei settori di cui al presente punto;

(f)

attività culturali aventi un obiettivo sociale;

(f bis)

misure volte a promuovere la parità di genere;

(g)

integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi;

(h)

soluzioni innovative in campo sanitario, compresi la sanità elettronica , servizi sanitari e nuovi modelli di assistenza;

(i)

inclusione e accessibilità per le persone con disabilità.

12.

Sviluppo dell'industria della difesa, per contribuire all' autonomia strategica dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno:

(a)

alla catena di approvvigionamento dell'industria della difesa dell'Unione, in particolare attraverso il sostegno finanziario alle PMI e alle imprese a media capitalizzazione;

(b)

alle imprese partecipanti a progetti innovativi di rottura nel settore della difesa e tecnologie a duplice uso strettamente connesse;

(c)

alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa in caso di partecipazione a progetti collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, compresi i progetti finanziati dal Fondo europeo per la difesa;

(d)

alle infrastrutture di formazione e di ricerca nel settore della difesa.

13.

Lo spazio, in particolare attraverso lo sviluppo del settore spaziale, in linea con gli obiettivi della strategia spaziale:

(a)

per massimizzare i benefici per la società e l'economia dell'Unione;

(b)

per promuovere la competitività delle tecnologie e dei sistemi spaziali, con particolare attenzione alla vulnerabilità delle catene di approvvigionamento;

(c)

per sostenere l'imprenditoria nel settore spaziale , incluso lo sviluppo a valle ;

(d)

per promuovere l'autonomia dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, compresi gli aspetti del duplice uso.

13 bis.

Mari e oceani, attraverso lo sviluppo di progetti e imprese nel settore dell'economia blu e i relativi principi finanziari, in particolare attraverso l'imprenditoria e l'industria marittima, l'energia marina rinnovabile e l'economia circolare.

ALLEGATO III

Indicatori chiave di prestazione

1.   Volume dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per finestra delle politiche)

1.1

Volume delle operazioni firmate

1.2

Investimenti mobilitati

1.3

Importo dei finanziamenti privati mobilitati

1.4

Effetto leva ed effetto moltiplicatore conseguiti

2.   Copertura geografica dei finanziamenti InvestEU (disaggregato per finestra delle politiche, paese e regione a livello NUTS 2)

2.1

Numero dei paesi interessati dalle operazioni

2.1

bis Numero delle regioni interessate dalle operazioni

2.1

ter Volume delle operazioni per Stato membro e per regione

3.   Impatto dei finanziamenti InvestEU

3.1

Numero di posti di lavoro creati o finanziati

3.2

Investimenti a sostegno degli obiettivi climatici e, se del caso, particolareggiate per finestra politica

3.3

Investimenti a sostegno della digitalizzazione

3.3

bis Investimenti a sostegno della transizione industriale

4.   Infrastrutture sostenibili

4.1

Energia: capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata (MW) e di altre fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni

4.2

Energia: Numero di nuclei familiari , numero di locali pubblici e commerciali con una migliore classificazione in termini di consumi energetici

4.2

bis Energia: stima del risparmio energetico generato dai progetti in Kw/ora

4.2

ter Energia: emissioni annuali di gas serra ridotte/evitate in tonnellate di CO2 eq.

4.2

quater Energia: volume degli investimenti a favore di infrastrutture energetiche sostenibili più sviluppate, intelligenti e moderne

4.3

Digitale: numero aggiuntivo di nuclei familiari , imprese o edifici pubblici con accesso alla banda larga di almeno 100 Mbps, potenziabile alla velocità di un Gigabit , o numero di punti di accesso Wi-Fi creati

4.4

Trasporti: investimenti mobilitati , in particolare nella TEN-T

Numero di progetti per le tratte transfrontaliere e i collegamenti mancanti (compresi progetti relativi a nodi urbani, collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali, piattaforme multimodali, porti marittimi, porti interni, collegamenti ad aeroporti e terminali ferroviario-stradali della rete centrale e globale TEN-T)

Numero di progetti che contribuiscono alla digitalizzazione dei trasporti, in particolare attraverso la diffusione dell'ERTMS, dei RIS, degli STI, di VTMIS e servizi marittimi elettronici e del SESAR

Numero di punti di approvvigionamento di carburanti alternativi costruiti o ammodernati

Numero di progetti che contribuiscono alla sicurezza dei trasporti

4.5

Ambiente: investimenti che contribuiscono all'attuazione di piani e programmi previsti dall'acquis ambientale dell'Unione relativi a qualità dell'aria, acqua, rifiuti e natura

5.   Ricerca, innovazione e digitalizzazione

5.1

Contributo all'obiettivo del 3 % del PIL dell'Unione investito in ricerca, sviluppo e innovazione

5.2

Numero di imprese beneficiarie per dimensione che realizzano progetti di ricerca e innovazione

6.   PMI

6.1

Numero di imprese beneficiarie per dimensione (microimprese, piccole e medie imprese e piccole imprese a media capitalizzazione)

6.2

Numero di imprese beneficiare per fase (avvio, crescita/espansione)

6.2

bis Numero di imprese beneficiarie per Stato membro e regione a livello NUTS 2

6.2

ter Numero di imprese beneficiarie per settore per codice NACE

6.2

quater Percentuale del volume di investimenti a titolo dello sportello PMI destinato alle PMI

7.   Investimenti sociali e competenze

7.1

Infrastrutture sociali: capacità e accesso alle infrastrutture sociali finanziate per settore: edilizia residenziale, istruzione, salute, altro

7.2

Microfinanza e finanziamento dell'imprenditoria sociale: numero di beneficiari della microfinanza e di imprese dell'economia sociale beneficiarie

7.5

Competenze: numero di persone che acquisiscono nuove competenze o le cui competenze sono convalidate e certificate: diploma di istruzione formale e di formazione

ALLEGATO IV

Programma InvestEU — Strumenti precedenti

A.   Strumenti di capitale:

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento riguardante il finanziamento di azioni dell'attività «Mercato interno dei beni e politiche settoriali» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell'azione preparatoria «Pieno ruolo dell'UE in un mondo globalizzato» e di quattro progetti pilota: «Erasmus per i giovani imprenditori», «Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra microimprese e PMI», «Trasferimento tecnologico» e «Destinazioni europee di eccellenza» della direzione generale Imprese e industria per il 2007 (C(2007) 531).

Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Meccanismo per collegare l'Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129) come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Strumento di capitale InnovFin:

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Finestra per gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

B.   Strumenti di garanzia:

Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Strumento europeo Progress di microfinanza — Garanzia (EPMF-G): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

RSI:

decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);

decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);

decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299)

EaSI garanzia: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

InnovFin debito:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104);

decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Strumento di garanzia dei prestiti destinati agli studenti (SLGR): regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Finanziamento privato per l'efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

C.   Strumenti di condivisione del rischio:

Meccanismo di finanziamento con condivisione del rischio (RSFF): decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

InnovFin:

regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81);

regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Strumento di debito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF DI): regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

D.   Veicoli di investimento dedicati:

Strumento europeo Progress di microfinanza — Fonds commun de placement — Fonds d'investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Marguerite:

regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1);

decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) (C(2010) 941).

Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).

ALLEGATO V

Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali, addizionalità e attività escluse

A.     Fallimenti del mercato, situazioni di investimento subottimali e addizionalità

A norma dell'articolo 209 del regolamento finanziario, la garanzia dell'Unione ovvia a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali (articolo 209, paragrafo 2, lettera a)) e consegue addizionalità evitando la sostituzione del potenziale sostegno e degli investimenti provenienti da altre fonti pubbliche o private (articolo 209, paragrafo 2, lettera b)).

Per conformarsi all'articolo 209, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento finanziario, le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione soddisfano i requisiti di cui ai punti 1 e 2 in appresso:

1.

Fallimenti del mercato e situazioni di investimento subottimali

Per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario, gli investimenti ammessi alle operazioni di finanziamento e di investimento presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a)

natura di bene pubblico (quali istruzione e competenze, assistenza sanitaria e accessibilità, sicurezza e difesa, infrastrutture accessibili a costi nulli o trascurabili) dal quale l'operatore o l'impresa non può ricavare sufficienti vantaggi finanziari;

(b)

esternalità che generalmente l'operatore o l'impresa non è in grado di internalizzare, come gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'efficienza energetica o la protezione del clima o dell'ambiente;

(c)

asimmetrie informative, in particolare nel caso delle PMI e delle piccole imprese a media capitalizzazione, compresi i livelli di rischio più elevati associati alle imprese in fase di avvio, alle imprese con attività prevalentemente immateriali o con garanzie insufficienti, o alle imprese impegnate in attività ad alto rischio;

(d)

progetti infrastrutturali transfrontalieri e relativi servizi o fondi che investono su base transfrontaliera per ovviare alla frammentazione e migliorare il coordinamento nel mercato interno dell'UE;

(e)

esposizione, in alcuni settori, paesi o regioni, a livelli di rischio superiori ai livelli che gli attori finanziari privati possono o intendono accettare. Ciò significa che l'investimento non sarebbe stato effettuato, o non nella stessa misura, a causa della sua novità o dei rischi associati all'innovazione o a tecnologie non dimostrate;

(f)

fallimenti del mercato nuovi o complessi o situazioni di investimento subottimali a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del presente regolamento.

2.

Addizionalità

Le operazioni di finanziamento e di investimento soddisfano entrambi gli aspetti dell'addizionalità di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Ciò significa che le operazioni non sarebbero state effettuate, o non nella stessa misura, da altre fonti pubbliche o private senza il sostegno del Fondo InvestEU. Ai fini del presente regolamento, si intende che le operazioni di finanziamento e di investimento soddisfano i due criteri seguenti:

(1)

per essere considerato complementare alle fonti private di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il Fondo InvestEU sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento dei partner esecutivi per investimenti che, per le loro caratteristiche (interesse pubblico, esternalità, asimmetrie informative, considerazioni di coesione socioeconomica, etc.), non possono generare sufficienti utili finanziari a livello di mercato o sono considerati troppo rischiosi (rispetto ai livelli di rischio che i soggetti privati interessati sono disposti ad accettare). Di conseguenza, tali operazioni di finanziamento e di investimento non possono accedere al finanziamento sul mercato a condizioni ragionevoli in termini di prezzo, requisiti collaterali, tipo di finanziamento, durata del finanziamento concesso o altre condizioni, e non sarebbero effettuate, o non nella stessa misura, senza sostegno pubblico;

(2)

per essere considerato complementare al sostegno proveniente da altre fonti pubbliche di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, il Fondo InvestEU sostiene unicamente le operazioni di finanziamento e di investimento cui si applicano le seguenti condizioni:

(a)

le operazioni di finanziamento o di investimento non sarebbero state effettuate, o non nella stessa misura, dai partner esecutivi senza il sostegno del Fondo InvestEU e

(b)

le operazioni di finanziamento o di investimento non sarebbero state effettuate, o non nella stessa misura, nell'ambito di altri strumenti pubblici esistenti, come gli strumenti finanziari a gestione concorrente operanti a livello regionale e nazionale. È tuttavia possibile un uso complementare di InvestEU e altre risorse pubbliche, in particolare laddove sia possibile conseguire un valore aggiunto a livello dell'UE e in cui l'uso efficiente delle risorse pubbliche possa essere ottimizzato.

Per dimostrare che le operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'UE sono complementari al mercato esistente e ad altri aiuti pubblici, i partner esecutivi forniscono informazioni che attestino la presenza di almeno una delle seguenti caratteristiche:

(a)

sostegno fornito mediante posizioni subordinate in relazione ad altri prestatori pubblici o privati o nell'ambito della struttura di finanziamento;

(b)

sostegno fornito da investimenti azionari o quasi-azionari o da un debito la cui scadenza a lungo termine, il cui prezzo, e i cui requisiti collaterali o altre condizioni non siano sufficientemente disponibili sul mercato o presso altre fonti pubbliche; sostegno a operazioni che presentano un profilo di rischio più elevato di quello generalmente accettato dalle attività standard del partner esecutivo o sostegno ai partner esecutivi che superano la propria capacità di sostenere tali operazioni;

(c)

partecipazione a meccanismi di condivisione del rischio in settori d'azione che espongono il partner esecutivo a livelli di rischio più elevati di quelli generalmente accettati dallo stesso o che gli attori finanziari privati possono o intendono accettare;

(d)

sostegno che catalizza o attira ulteriori finanziamenti pubblici o privati e integra altre fonti private e commerciali, in particolare da parte di categorie di investitori o investitori istituzionali solitamente poco propensi al rischio, a seguito del segnale inviato dal sostegno fornito nell'ambito del Fondo InvestEU;

(e)

sostegno fornito attraverso prodotti finanziari non disponibili o non offerti a un livello sufficiente nei paesi o nelle regioni interessate a causa dell'assenza di mercati o di mercati scarsamente sviluppati o incompleti.

Per le operazioni di finanziamento e di investimento gestite da intermediari, in particolare per il sostegno alle PMI, l'addizionalità è verificata a livello dell'intermediario, piuttosto che a livello del destinatario finale. Si ritiene che sussista il carattere di addizionalità qualora il Fondo Investitore UE aiuti un intermediario finanziario a creare un nuovo portafoglio con un livello di rischio più elevato o ad aumentare il volume di attività che già presentano un rischio elevato, rispetto ai livelli di rischio che gli operatori finanziari pubblici e privati attualmente possono o intendono accettare negli Stati membri o nelle regioni interessate.

La garanzia dell'Unione non è concessa a sostegno di operazioni di rifinanziamento (quali la sostituzione di accordi di prestito esistenti o altre forme di assistenza finanziaria per progetti già parzialmente o totalmente attuati), salvo in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, in cui sia dimostrato che l'operazione coperta dalla garanzia dell'Unione consentirà, in un settore d'intervento ammissibile, un nuovo investimento di un importo supplementare che va ad aggiungersi al volume di attività abituale del partner esecutivo o dell'intermediario finanziario, e almeno equivalente all'importo dell'operazione, che soddisfa i criteri di ammissibilità definiti nel presente regolamento. I suddetti criteri relativi al fallimento del mercato, a situazioni di investimento subottimali e all'addizionalità si applicano anche a tali operazioni di rifinanziamento.

B.     Attività escluse

Il Fondo InvestEU non sostiene:

(1)

attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;

(2)

nel settore delle attività di difesa, l'utilizzo, lo sviluppo e la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile;

(3)

prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio);

(4)

attività escluse dall'articolo [X] del regolamento [Orizzonte Europa]: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione, attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;

(5)

gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);

(6)

commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;

(7)

attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici;

(8)

attività di sviluppo immobiliare, vale a dire un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la ristrutturazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici di InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e/o che sono connesse ai settori ammissibili al finanziamento e alle operazioni di investimento di cui all'allegato II del presente regolamento, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;

(9)

attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, gli interventi di «buy-out» o di capitale di sostituzione destinati a operazioni di «asset stripping»;

(10)

attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile;

(11)

smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari;

(12)

investimenti connessi all'estrazione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:

i.

progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;

ii.

progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;

iii.

progetti dotati di impianti di cattura, stoccaggio o utilizzo del carbonio; progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione.

(13)

Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. Tale esclusione non si applica a:

i.

le discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione;

ii.

le discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero delle discariche e il ritrattamento dei rifiuti di estrazione.

(14)

Investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). Tale esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica.

(15)

Investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti residui. Tale esclusione non si applica a:

i.

impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;

ii.

impianti esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo o il recupero di materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

La responsabilità di assicurare la conformità delle operazioni di finanziamento e di investimento ai criteri di esclusione, al momento della firma e durante l'attuazione del progetto, e di adottare, se del caso, le opportune misure correttive, resta in capo ai partner esecutivi.


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1060


P8_TA(2019)0434

Sistema di interfaccia unica marittima europea ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (COM(2018)0278 — C8-0193/2018 — 2018/0139(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/78)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0278),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0193/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 14 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0006/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 265.


P8_TC1-COD(2018)0139

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1239.)


30.4.2021   

IT

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C 158/1061


P8_TA(2019)0435

Informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341 (COM(2018)0354 — C8-0208/2018 — 2018/0179(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/79)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0354),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0208/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 27 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0363/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 97.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.


P8_TC1-COD(2018)0179

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2088.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1062


P8_TA(2019)0436

Inquinanti organici persistenti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (COM(2018)0144 — C8-0124/2018 — 2018/0070(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 158/80)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0144),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0124/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 10 settembre 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 1o marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0336/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 93.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 15 novembre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0463).


P8_TC1-COD(2018)0070

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1021.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1064


P8_TA(2019)0437

Obbligo di compensazione, obblighi di segnalazione, tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC e repertori di dati sulle negoziazioni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2017)0208 — C8-0147/2017 — 2017/0090(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/81)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0208),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0147/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea dell'11 ottobre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0181/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 385 del 15.11.2017, pag. 10.

(2)  GU C 434 del 15.12.2017, pag. 63.


P8_TC1-COD(2017)0090

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/834.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1066


P8_TA(2019)0438

Autorizzazione delle CCP e riconoscimento di CCP di paesi terzi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1095/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) e il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda le procedure e le autorità per l'autorizzazione delle controparti centrali e i requisiti per il riconoscimento delle CCP di paesi terzi (COM(2017)0331 — C8-0191/2017 — 2017/0136(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/82)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0331),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0191/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Banca centrale europea del 4 ottobre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0190/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 385 del 15.11.2017, pag. 3.

(2)  GU C 434 del 15.12.2017, pag. 63.


P8_TC1-COD(2017)0136

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell’autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2099.)


30.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 158/1068


P8_TA(2019)0439

Promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell'uso dei mercati di crescita per le PMI (COM(2018)0331 — C8-0212/2018 — 2018/0165(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 158/83)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0331),

visti l'articolo 249, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0212/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali (A8-0437/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 79.


P8_TC1-COD(2018)0165

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 aprile 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE e i regolamenti (UE) n. 596/2014 e (UE) 2017/1129 per quanto riguarda la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2115.)