ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 150

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
28 aprile 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 150/01

Tassi di cambio dell'euro — 27 aprile 2021

1

 

Garante europeo della protezione dei dati

2021/C 150/02

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati concernente il mandato a negoziare per la conclusione di dieci accordi che consentano lo scambio di dati tra Eurojust e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di taluni paesi terzi (Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

2

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 150/03

Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

5


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

2021/C 150/04

Invito a Presentare Proposte — GR/002/21 — Sostegno ad attività di sensibilizzazione in merito al valore della proprietà intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria

7


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

28.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 150/1


Tassi di cambio dell'euro (1)

27 aprile 2021

(2021/C 150/01)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2088

JPY

yen giapponesi

130,88

DKK

corone danesi

7,4360

GBP

sterline inglesi

0,86895

SEK

corone svedesi

10,1403

CHF

franchi svizzeri

1,1038

ISK

corone islandesi

150,00

NOK

corone norvegesi

10,0073

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,895

HUF

fiorini ungheresi

362,77

PLN

zloty polacchi

4,5644

RON

leu rumeni

4,9253

TRY

lire turche

9,9189

AUD

dollari australiani

1,5533

CAD

dollari canadesi

1,4985

HKD

dollari di Hong Kong

9,3825

NZD

dollari neozelandesi

1,6724

SGD

dollari di Singapore

1,6024

KRW

won sudcoreani

1 343,47

ZAR

rand sudafricani

17,3383

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8373

HRK

kuna croata

7,5600

IDR

rupia indonesiana

17 539,51

MYR

ringgit malese

4,9531

PHP

peso filippino

58,517

RUB

rublo russo

90,5550

THB

baht thailandese

37,920

BRL

real brasiliano

6,5723

MXN

peso messicano

24,0829

INR

rupia indiana

90,1520


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

28.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 150/2


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati concernente il mandato a negoziare per la conclusione di dieci accordi che consentano lo scambio di dati tra Eurojust e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di taluni paesi terzi

(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 150/02)

Il 19 novembre 2020 la Commissione ha emesso una raccomandazione per il Consiglio per autorizzare l’avvio di negoziati tra l’Unione europea e, rispettivamente, l’Algeria, l’Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l’Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia, al fine di concludere accordi internazionali in materia di scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti di tali Stati per la cooperazione giudiziaria in materia penale. Tali accordi internazionali fornirebbero la base giuridica necessaria per lo scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità di tali paesi terzi competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale. L’allegato della suddetta raccomandazione riporta le direttive di negoziato del Consiglio per i suddetti dieci accordi internazionali previsti e definisce i mandati conferiti alla Commissione.

Gli accordi internazionali che consentono ad Eurojust e a paesi terzi di collaborare e scambiare dati personali dovrebbero dimostrarsi necessari e proporzionali in conformità dell’articolo 52, punto 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Dovrebbero rispettare il giusto equilibrio tra la necessità di prevenire e combattere la criminalità, da una parte, e la solida protezione dei dati personali e di altri diritti fondamentali tutelati dalla Carta, dall’altra.

Il GEPD si compiace che la Commissione abbia incluso in questa proposta di mandato a negoziare alcune delle raccomandazioni formulate rispettivamente nei suoi pareri 2/2018 e 1/2020.

Di conseguenza, le raccomandazioni nel presente parere sono intese a chiarire e, ove necessario, sviluppare ulteriormente le salvaguardie e i controlli negli accordi futuri con riguardo alla protezione dei dati personali.

Infine, il GEPD si dichiara pronto a fornire ulteriore consulenza durante i negoziati e prima della conclusione dei suddetti dieci accordi internazionali.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.1   Contesto

1.

Il regolamento Eurojust (1) stabilisce norme specifiche in materia di trasferimenti di dati da parte di Eurojust al di fuori dell’UE. L’articolo 56, paragrafo 2, di tale regolamento elenca una serie di basi giuridiche in conformità delle quali Eurojust potrebbe a giusto titolo trasferire dati alle autorità di paesi terzi, ad esempio sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione, in conformità dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680, la quale constati che il paese terzo a cui Eurojust trasferisce i dati garantisce un livello di protezione adeguato. Poiché al momento non esiste una tale decisione di adeguatezza, l’alternativa a disposizione di Eurojust per il trasferimento regolare di dati a un paese terzo consisterebbe nel ricorso a un quadro appropriato derivante dalla conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l’UE e il paese terzo ricevente, a norma dell’articolo 218 del TFUE, che preveda garanzie sufficienti relativamente alla tutela della privacy e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

2.

Il 19 novembre 2020 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per accordi tra l’Unione europea (UE) e l’Algeria, l’Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l’Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi. Tali accordi internazionali fornirebbero la base giuridica necessaria per lo scambio di dati personali tra Eurojust e le autorità di tali paesi terzi competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale.

3.

Tenendo conto della strategia politica, delle esigenze operative delle autorità giudiziarie in tutta l’UE e dei potenziali vantaggi di una cooperazione rafforzata in questo settore, la Commissione ritiene necessario avviare a breve termine negoziati con dieci paesi terzi per disciplinare le modalità in cui Eurojust può cooperare con le autorità competenti di questi paesi. La Commissione ha presentato la propria valutazione dei paesi prioritari tenendo conto delle esigenze operative di Eurojust.

4.

La principale priorità era il rafforzamento della cooperazione con i paesi candidati e potenziali candidati, in quanto tali Stati terzi dovrebbero essere maggiormente preparati per una cooperazione giudiziaria ad alto livello in materia penale nell’ambito dell’acquis dell’UE. La posizione della Commissione riguardo alla Bosnia-Erzegovina e alla Turchia è esposta nelle relazioni periodiche della Commissione per il 2020 (2). In entrambi i casi, la conclusione di un accordo internazionale che consenta lo scambio di dati personali con Eurojust è subordinata alla condizione che i paesi apportino le necessarie modifiche alla legislazione pertinente in materia di protezione dei dati.

5.

La seconda priorità consisteva nel rafforzare la cooperazione con altri paesi terzi che non hanno presentato domanda di adesione all’Unione, ma che hanno un impatto potenzialmente elevato in termini di sicurezza sull’Europa per motivi geografici, come i paesi del Medio Oriente e della regione dell’Africa settentrionale. Questa scelta è inoltre in linea con la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea (3).

6.

Una terza priorità consisteva nel garantire la maggiore coerenza possibile nelle relazioni delle agenzie GAI dell’UE, in particolare Europol ed Eurojust, con i paesi terzi in modo da assicurare un eventuale follow-up nelle attività di cooperazione giudiziaria e di polizia. Al momento la Commissione si sta adoperando per concludere accordi per conto di Europol con otto dei dieci paesi summenzionati. La Commissione ritiene opportuno cercare di includere, per quanto possibile, sia Eurojust sia Europol nei negoziati futuri, il che potrebbe rendere tali negoziati più interessanti per i paesi terzi in questione.

7.

In conformità della procedura stabilita all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Commissione sarà responsabile di negoziare tali accordi internazionali con paesi terzi a nome dell’UE. Mediante tale raccomandazione, la Commissione aspira ad ottenere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea (il Consiglio) ad avviare negoziati con i suddetti dieci paesi terzi. Una volta portati a termine i negoziati, al fine di concludere formalmente tali accordi, il Parlamento europeo sarà tenuto ad esprimere il proprio consenso ai testi degli accordi negoziati, mentre il Consiglio sarà incaricato di firmarli.

8.

Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione è tenuta a consultare il GEPD dopo l’adozione di una proposta di raccomandazione al Consiglio a norma dell’articolo 218 del TFUE, qualora essa incida sulla tutela dei diritti e delle libertà delle persone in relazione al trattamento dei dati personali. Il GEPD è stato formalmente consultato dalla Commissione il 19 novembre 2020.

9.

Il GEPD accoglie con favore il fatto di essere stato consultato sulla raccomandazione da parte della Commissione europea e si attende l’inclusione di un riferimento al presente parere nel preambolo della decisione del Consiglio. Il presente parere non pregiudica le eventuali altre osservazioni che il GEPD potrebbe formulare sulla base di ulteriori informazioni disponibili in una fase successiva.

3.   CONCLUSIONI

20.

I trasferimenti di dati personali raccolti nel contesto di indagini giudiziarie in base all’accordo sono suscettibili di avere un impatto significativo sulle vite degli interessati, poiché sarebbero potenzialmente utilizzati in cause giudiziarie nel paese ricevente ai sensi del suo ordinamento giuridico nazionale. Pertanto, gli accordi internazionali devono assicurare che le limitazioni dei diritti alla privacy e alla protezione dei dati in relazione alla lotta contro la criminalità si applichino soltanto se strettamente necessario.

21.

Il GEPD accoglie con favore l’obiettivo del mandato a negoziare di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e osserva i principi riconosciti dalla Carta, segnatamente il diritto al rispetto della privacy e della vita familiare di cui all’articolo 7, il diritto alla protezione dei dati personali di cui all’articolo 8 e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all’articolo 47 della Carta. Inoltre, il GEPD apprezza il fatto che la Commissione abbia incluso nella proposta di mandato a negoziare alcune delle raccomandazioni specifiche già espresse dal GEPD nel suo parere 2/2018 su otto mandati a negoziare per concludere accordi internazionali che consentano lo scambio di dati personali tra Europol e paesi terzi e nel parere 1/2020 sul mandato a negoziare per concludere un accordo internazionale sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità di contrasto neozelandesi.

22.

Il GEPD desidera, tuttavia, ribadire che la decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati ai sensi dell’articolo 218 del TFUE dovrebbe contenere un riferimento non soltanto ai fondamenti giuridici procedurali ma anche a quelli sostanziali pertinenti, che dovrebbero includere l’articolo 16 del TFUE. Di conseguenza, sarebbe necessario precisare ulteriormente nell’allegato alla raccomandazione l’ambito di ciascun accordo internazionale e le finalità dei trasferimenti per ciascun paese terzo. Il GEPD raccomanda di effettuare ulteriori valutazioni d’impatto per stimare meglio i rischi presentati dai trasferimenti di dati a tali paesi terzi, in termini di diritti degli individui alla vita privata e alla protezione dei dati, ma anche di altri diritti e libertà fondamentali tutelati dalla Carta, per definire e precisare le garanzie necessarie. Inoltre, il GEPD ritiene che le rispettive autorità di controllo dell’UE e dei rispettivi paesi terzi debbano essere coinvolte nel monitoraggio e nella valutazione periodica degli accordi.

23.

Il GEPD resta a disposizione della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo per fornire ulteriore assistenza nelle prossime fasi del suddetto processo. Le osservazioni nel presente parere non pregiudicano eventuali osservazioni aggiuntive che il GEPD potrebbe formulare qualora sorgano altre questioni e che sarebbero quindi affrontate non appena siano disponibili ulteriori informazioni. A tal fine il GEPD si attende di essere consultato successivamente in merito alle disposizioni dei progetti di accordo prima del loro completamento.

Bruxelles, 17 dicembre 2020.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138), di seguito «il regolamento Eurojust».

(2)  Bruxelles, 6 ottobre 2020 COM(2020) 660 final - Comunicazione 2020 sulla politica di allargamento dell’UE.

(3)  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

28.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 150/5


Aggiornamento dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2021/C 150/03)

La pubblicazione dell’elenco dei permessi di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità dell’articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento periodico sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI DAGLI STATI MEMBRI

SVIZZERA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

Permessi di soggiorno ai sensi dell’articolo 2, punto 16, lettera a), del regolamento (UE) 2016/399 [modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (3)]

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C)

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) recante menzione «familiare» per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino svizzero

Titre de séjour/Aufenthaltstitel/Permesso di soggiorno (L, B, C) con menzione «familiare di un cittadino UE/EFTA» per i cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino UE o EFTA che esercita il diritto alla libera circolazione.

Titre de séjour Ci/Aufenthaltstitel Ci/Permesso di soggiorno Ci (permesso di soggiorno per i coniugi e i figli, fino a 25 anni, dei funzionari di organizzazioni internazionali e dei membri di rappresentanze straniere in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa sul mercato del lavoro svizzero), valido dal 1o novembre 2019 (sostituisce il libretto per stranieri Ci)

Permessi di soggiorno rilasciati in conformità del modello uniforme istituito dal regolamento n. 1030/2002

Livret pour étrangers L/Ausländerausweis L/Libretto per stranieri L (permesso di soggiorno di breve durata; titolo di soggiorno L, colore viola);

Livret pour étrangers B/Ausländerausweis B/Libretto per stranieri B/Legitimaziun d’esters B (permesso di soggiorno temporaneo di tipo B, rilasciato in tre o quattro versioni linguistiche, colore grigio);

Livret pour étrangers C/Ausländerausweis C/Libretto per stranieri C (permesso di soggiorno permanente di tipo C, colore verde);

Livret pour étrangers Ci/Ausländerausweis Ci/Libretto per stranieri Ci (permesso di soggiorno di tipo Ci per i coniugi e i figli, fino a 25 anni, dei funzionari di organizzazioni internazionali e dei membri di rappresentanze straniere in Svizzera che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera, colore rosso), valido fino alla data di scadenza;

Cartes de légitimation (titres de séjour) du Département fédéral des Affaires étrangères/Legitimationskarten (Aufenthaltsbewilligung) vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten/Carte di legittimazione (titoli di soggiorno) del Dipartimento federale degli affari esteri (cfr. allegato 20).

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 1.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 1.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

GU C 192 del 18.8.2007, pag. 11.

GU C 271 del 14.11.2007, pag. 14.

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 31.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 14.

GU C 207 del 14.8.2008, pag. 12.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell’8.1.2009, pag. 5.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 15.

GU C 198 del 22.8.2009, pag. 9.

GU C 239 del 6.10.2009, pag. 2.

GU C 298 dell’8.12.2009, pag. 15.

GU C 308 del 18.12.2009, pag. 20.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 5.

GU C 82 del 30.3.2010, pag. 26.

GU C 103 del 22.4.2010, pag. 8.

GU C 108 del 7.4.2011, pag. 7.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 5.

GU C 201 dell’8.7.2011, pag. 1.

GU C 216 del 22.7.2011, pag. 26.

GU C 283 del 27.9.2011, pag. 7.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 5.

GU C 214 del 20.7.2012, pag. 7.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 4.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 6.

GU C 75 del 14.3.2013, pag. 8.

GU C 77 del 15.3.2014, pag. 4.

GU C 118 del 17.4.2014, pag. 9.

GU C 200 del 28.6.2014, pag. 59.

GU C 304 del 9.9.2014, pag. 3.

GU C 390 del 5.11.2014, pag. 12.

GU C 210 del 26.6.2015, pag. 5.

GU C 286 del 29.8.2015, pag. 3.

GU C 151 del 28.4.2016, pag. 4.

GU C 16 del 18.1.2017, pag. 5.

GU C 69 del 4.3.2017, pag. 6.

GU C 94 del 25.3.2017, pag. 3.

GU C 297 dell’8.9.2017, pag. 3.

GU C 343 del 13.10.2017, pag. 12.

GU C 100 del 16.3.2018, pag. 25.

GU C 144 del 25.4.2018, pag. 8.

GU C 173 del 22.5.2018, pag. 6.

GU C 222 del 26.6.2018, pag. 12.

GU C 248 del 16.7.2018, pag. 4.

GU C 269 del 31.7.2018, pag. 27.

GU C 345 del 27.9.2018, pag. 5.

GU C 27 del 22.1.2019, pag. 8.

GU C 31 del 25.1.2019, pag. 5.

GU C 34 del 28.1.2019, pag. 4.

GU C 46 del 5.2.2019, pag. 5.

GU C 330 del 6.10.2020, pag. 5.

GU C 126 del 12.4.2021, pag. 1.

GU C 140 del 21.4.2021, pag. 2.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag.1

(3)  GU L 157 del 15.6.2002, pag.1.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale

28.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 150/7


INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

GR/002/21

Sostegno ad attività di sensibilizzazione in merito al valore della proprietà intellettuale e ai danni causati dalla contraffazione e dalla pirateria

(2021/C 150/04)

1.   Obiettivi e descrizione

L’obiettivo dell’invito a presentare proposte è sensibilizzare in merito ai vantaggi derivanti dalla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) e ai danni causati dalla violazione di tali diritti, sottolineando ai giovani europei l’importanza della PI per fornire sostegno alla creatività, all’innovazione e all’imprenditorialità. Mira ad aumentare la conoscenza e coinvolgere il pubblico prioritario per promuovere il rispetto dei diritti di PI, al fine di modificare, in ultima analisi, il comportamento delle persone, riducendo i loro acquisti di prodotti contraffatti e il loro accesso a contenuti digitali da fonti illegali.

Gli obiettivi specifici dell’invito sono:

accrescere la conoscenza del valore della PI in quanto strumento di tutela della creatività e dell’innovazione, fornendo informazioni concrete e obiettive sulla PI in tale contesto e sensibilizzando in merito ai danni causati dalla violazione dei DPI;

coinvolgere in tali questioni il pubblico prioritario, tenendo conto delle possibilità di creare un effetto leva idoneo e, in particolare, delle modalità con cui il pubblico si aspetta di essere interpellato nel merito (tono non paternalistico, obiettivo e neutrale), nell’ottica di modificare i comportamenti e frenare l’interesse verso la contraffazione e la pirateria.

I risultati attesi sono i seguenti:

sensibilizzare adeguatamente e a un costo accettabile, anche attraverso un uso ottimizzato delle soluzioni digitali, i cittadini dell’UE e soprattutto i gruppi destinatari prioritari, quali bambini e giovani nelle scuole e nell’istruzione terziaria, attività di apprendimento curricolare e/o extracurricolare; sensibilizzare altresì insegnanti, esperti accademici, giovani educatori e consumatori attuali o futuri, prestando particolare attenzione ai giovani consumatori (15-24 anni);

agevolare il coinvolgimento dei partner e dei moltiplicatori pertinenti, quali associazioni di consumatori, influencer (ad esempio blogger e artisti) e altri moltiplicatori pertinenti che possono instaurare un contatto con il pubblico destinatario attraverso un processo chiaramente definito;

garantire la sostenibilità e la scalabilità dei risultati del progetto.

L’invito a presentare proposte del 2021 si articola nei due filoni descritti di seguito.

Filone 1: progetti rivolti a bambini, giovani e/o (futuri) insegnanti mediante attività educative in ambienti di apprendimento accademici e non.

Il filone 1 mira a integrare e creare sinergie con il progetto sulla PI nell’istruzione, attualmente in fase di definizione per i prossimi cinque anni.

(Dotazione di bilancio disponibile: 400 000 EUR. Importo massimo per progetto: 60 000 EUR.)

Specifiche:

portata: azioni educative all’interno e all’esterno dell’ambito scolastico rivolte ai bambini di età compresa tra i 6 e i 18 anni, ma anche ai giovani nell’istruzione terziaria e/o ai professionisti dell’istruzione attuali o futuri che lavorano o lavoreranno direttamente con bambini e giovani (formazione dei formatori);

le attività proposte devono essere in linea con le nuove «competenze chiave per l’apprendimento permanente», approvate dal Consiglio «Istruzione» il 22 maggio 2018 nonché con il nuovo piano d’azione per l’istruzione digitale (2021-2027) pubblicato dalla Commissione europea nel settembre 2020 ed evidenziare in particolare l’importanza della PI per sostenere la creatività, l’innovazione e l’imprenditorialità;

coinvolgimento ufficiale di attori istituzionali, quali un ministero dell’Istruzione o altri responsabili politici/parti interessate, per approvare il programma e divulgarlo;

partecipazione di insegnanti e/o esperti accademici allo sviluppo di materiali o attività didattiche;

comprovata esperienza nello sviluppo di programmi o materiali didattici per scuole o università da parte del proponente.

Filone 2: progetti rivolti ai consumatori, in particolare quelli giovani.

(Dotazione di bilancio disponibile: 600 000 EUR. Importo massimo per progetto: 100 000 EUR.)

Specifiche:

portata: attività di sensibilizzazione rivolte ai consumatori, in particolare quelli giovani;

le attività devono essere transfrontaliere e coinvolgere diversi Stati membri dell’UE (da attuare in almeno tre Stati membri);

coinvolgimento di partner pertinenti per la diffusione e il contatto con il pubblico (influencer quali blogger o artisti e moltiplicatori quali media pertinenti, autorità pubbliche, organizzazioni di consumatori, ecc.);

saranno privilegiati l’originalità e gli approcci moderni/creativi, in particolare quelli digitali.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al capitolo I della guida per i proponenti.

2.   Ammissibilità

2.1   Proponenti ammissibili

Per essere ammissibili, i proponenti devono essere enti pubblici o privati, registrati in uno dei 27 Stati membri da almeno due anni. Non sono ammissibili gli enti pubblici che ricevono fondi o sostegno dall’EUIPO attraverso altre misure di finanziamento, quali i programmi di cooperazione, che perseguono gli stessi obiettivi del presente invito (ad esempio, uffici di PI nazionali e regionali, organizzazioni internazionali).

2.2   Attività ammissibili

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

I tipi di attività ammissibili finanziate nell’ambito dell’invito a presentare proposte, sia per il filone 1 che per il filone 2, riguardano attività di sensibilizzazione in linea con il capitolo 1, sezioni 3 e 4, della guida per i proponenti, compresi i seguenti esempi non esaustivi:

attività mediatiche e sui social media;

produzione e diffusione di materiali audiovisivi o pubblicazioni;

organizzazione di eventi, fiere, esposizioni o attività di formazione che fanno parte del progetto specifico;

infotainment (dibattiti, programmi educativi per i giovani, quiz, videogiochi o programmi musicali, ecc.);

strumenti, attività e soluzioni basati sul web;

Per essere ammissibili, le attività devono rispettare le condizioni di finanziamento riportate di seguito.

Filone 1: una dotazione di bilancio compresa tra 20 000 EUR e 60 000 EUR.

Filone 2: una dotazione di bilancio compresa tra 40 000 EUR e 100 000 EUR.

Inoltre, per il filone 2, la proposta deve comprendere attività che si svolgano in almeno tre Stati membri dell’UE.

Le seguenti attività/progetti non sono ammissibili:

progetti che si occupano esclusivamente o principalmente di sponsorizzazioni individuali per la partecipazione o interventi in qualità di relatore a laboratori, seminari, conferenze e congressi o altri eventi;

progetti che riguardano solo o principalmente borse di studio individuali per studi o corsi di formazione.

I proponenti possono presentare domanda per entrambi i filoni, ma possono presentare solo una proposta per ciascuno di essi. Di conseguenza, possono ricevere una sovvenzione per uno o entrambi i filoni.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo II della guida per i proponenti.

3.   Criteri di esclusione e di selezione

I proponenti non devono trovarsi in una situazione che ne determini l’esclusione dalla partecipazione e/o dall’aggiudicazione ai sensi del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (1).

I proponenti devono possedere la capacità finanziaria e operativa necessaria per portare a termine le attività proposte.

Per ulteriori dettagli sui documenti giustificativi da fornire, si rimanda al capitolo II della guida per i proponenti.

4.   Criteri di aggiudicazione

I punteggi relativi ai criteri di aggiudicazione per la valutazione delle proposte ammissibili sono attribuiti su un totale di 100 sulla base della seguente ponderazione.

Criteri

Soglia minima

Punteggio massimo

1-

Pertinenza e interesse generale del progetto

18

35

2-

Portata

25

50

3-

Metodologia e sostenibilità

8

15

Totale

51

100

Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto:

almeno 51 punti complessivi e

almeno il punteggio minimo in ciascuno dei criteri.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo II della guida per i proponenti.

5.   Dotazione di bilancio

La dotazione di bilancio totale disponibile per il finanziamento delle azioni nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimata a 1 000 000 EUR (filone 1: 400 000 EUR e filone 2: 600 000 EUR). Tale importo sarà ripartito su due dotazioni annuali e la disponibilità dei fondi corrispondenti al bilancio per il 2022 sarà soggetta all’adozione del bilancio da parte delle autorità dell’Ufficio competenti in materia.

Gli importi minimo e massimo della sovvenzione saranno:

 

filone 1: 20 000 EUR – 60 000 EUR

 

filone 2: 40 000 EUR – 100 000 EUR

L’Ufficio si riserva il diritto di non erogare tutti i fondi disponibili.

6.   Termine per la presentazione delle candidature

Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Le proposte devono essere presentate all’EUIPO utilizzando l’apposito modulo online (e-Form) entro e non oltre le 13:00 (ora locale) del 8 giugno 2021.

Non sarà accettata nessun’altra modalità per la presentazione delle proposte.

I proponenti devono allegare tutti i documenti richiesti e menzionati nel modulo online.

Le proposte che non contengono tutti gli allegati previsti e non sono presentate entro il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo IV della guida per i proponenti.

7.   Ulteriori informazioni

Le condizioni dettagliate dell’invito a presentare proposte sono reperibili nella guida per i proponenti al seguente indirizzo Internet:https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Le proposte devono soddisfare tutte le condizioni di cui alla guida ed essere presentate mediante gli appositi moduli.

8.   Contatto

Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica:grants@euipo.europa.eu


(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.