ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 149

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
27 aprile 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 149/01

Comunicazione della Commissione in applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all’ora legale — Calendario dei periodi di applicazione dell’ora legale

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 149/02

Tassi di cambio dell'euro — 26 aprile 2021

2

 

Garante europeo della protezione dei dati

2021/C 149/03

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di legge sui servizi digitali (Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 149/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

8

2021/C 149/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10170 — Shell/NXK) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

10

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 149/06

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

11


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/1


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

in applicazione dell’articolo 4 della direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le disposizioni relative all’ora legale

Calendario dei periodi di applicazione dell’ora legale

(2021/C 149/01)

Per gli anni dal 2022 al 2026 incluso, i periodi di applicazione dell’ora legale inizieranno e termineranno rispettivamente alle ore 1.00 del mattino, UTC – Tempo universale coordinato, delle date seguenti:

nel 2022: le domeniche del 27 marzo e del 30 ottobre;

nel 2023: le domeniche del 26 marzo e del 29 ottobre;

nel 2024: le domeniche del 31 marzo e del 27 ottobre;

nel 2025: le domeniche del 30 marzo e del 26 ottobre;

nel 2026: le domeniche del 29 marzo e del 25 ottobre.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

26 aprile 2021

(2021/C 149/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2085

JPY

yen giapponesi

130,54

DKK

corone danesi

7,4362

GBP

sterline inglesi

0,86975

SEK

corone svedesi

10,1308

CHF

franchi svizzeri

1,1067

ISK

corone islandesi

151,00

NOK

corone norvegesi

10,0358

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,807

HUF

fiorini ungheresi

363,30

PLN

zloty polacchi

4,5571

RON

leu rumeni

4,9233

TRY

lire turche

10,0428

AUD

dollari australiani

1,5518

CAD

dollari canadesi

1,5030

HKD

dollari di Hong Kong

9,3777

NZD

dollari neozelandesi

1,6727

SGD

dollari di Singapore

1,6027

KRW

won sudcoreani

1 343,56

ZAR

rand sudafricani

17,2441

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8379

HRK

kuna croata

7,5652

IDR

rupia indonesiana

17 502,08

MYR

ringgit malese

4,9524

PHP

peso filippino

58,433

RUB

rublo russo

90,5838

THB

baht thailandese

37,995

BRL

real brasiliano

6,5895

MXN

peso messicano

23,9814

INR

rupia indiana

90,3780


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/3


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di legge sui servizi digitali

(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)

(2021/C 149/03)

Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.

Il GEPD sostiene l’obiettivo della Commissione di promuovere un ambiente online trasparente e sicuro, definendo competenze e responsabilità per i prestatori di servizi intermediari, e in particolare per le piattaforme online, come i social media e i mercati online.

Il GEPD si compiace del fatto che la proposta miri a integrare, anziché sostituire, le tutele esistenti nell’ambito del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE. Ciò detto, la proposta avrà chiaramente un impatto sul trattamento dei dati personali. Il GEPD ritiene necessario garantire la complementarità nella supervisione e nella sorveglianza delle piattaforme online e di altri prestatori di servizi di hosting.

Alcune attività nel contesto delle piattaforme online presentano rischi crescenti non solo per i diritti dei singoli, ma anche per la società nel suo insieme. Sebbene la proposta preveda una serie di misure di attenuazione dei rischi, sono necessarie garanzie supplementari, in particolare per quanto riguarda la moderazione dei contenuti, la pubblicità online e i sistemi di raccomandazione.

La moderazione dei contenuti dovrebbe avvenire nel rispetto dello Stato di diritto. Tenuto conto del monitoraggio endemico del comportamento delle persone, in particolare nel contesto delle piattaforme online, la legge sui servizi digitali dovrebbe delineare quando gli sforzi volti a contrastare i «contenuti illegali» legittimano l’uso di strumenti automatizzati per individuare, identificare e contrastare i contenuti illegali. La profilazione a fini di moderazione dei contenuti dovrebbe essere vietata, a meno che il prestatore possa dimostrare che tali misure sono strettamente necessarie per far fronte ai rischi sistemici esplicitamente individuati dalla legge sui servizi digitali.

Data la molteplicità dei rischi associati alla pubblicità mirata online, il GEPD esorta i colegislatori a prendere in considerazione norme aggiuntive che vadano oltre la trasparenza. Tali misure dovrebbero comprendere un’eliminazione graduale che porti al divieto della pubblicità mirata sulla base di un tracciamento pervasivo, nonché restrizioni in relazione alle categorie di dati che possono essere trattati per finalità di orientamento e alle categorie di dati che possono essere divulgati agli inserzionisti o a terzi per consentire o agevolare la pubblicità mirata.

Conformemente ai requisiti in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, i sistemi di raccomandazione dovrebbero, in modo predefinito, non essere basati sulla profilazione. Dato il loro notevole impatto, il GEPD raccomanda inoltre misure supplementari per promuovere ulteriormente la trasparenza e il controllo degli utenti in relazione ai sistemi di raccomandazione.

Più in generale, il GEPD raccomanda l’introduzione di requisiti di interoperabilità minimi per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e la promozione dello sviluppo di norme tecniche a livello europeo, conformemente alla normativa dell’Unione applicabile in materia di normazione europea.

Tenuto conto dell’esperienza e degli sviluppi relativi al centro di coordinamento digitale, il GEPD raccomanda vivamente di fornire una base giuridica esplicita e completa per la cooperazione e lo scambio di informazioni pertinenti tra le autorità di controllo, ciascuna nel rispettivo settore di competenza. La legge sui servizi digitali dovrebbe garantire una cooperazione istituzionalizzata e strutturata tra le autorità di vigilanza competenti, comprese le autorità di protezione dei dati, le autorità di tutela dei consumatori e le autorità garanti della concorrenza.

1.   INTRODUZIONE E CONTESTO

1.

Il 15 dicembre 2020 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE (1).

2.

La proposta fa seguito alla comunicazione Plasmare il futuro digitale dell’Europa, in cui la Commissione ha confermato l’intenzione di elaborare regole nuove e rivedute per approfondire il mercato interno dei servizi digitali, aumentando e armonizzando le responsabilità delle piattaforme online e dei prestatori di servizi di informazione e rafforzando la sorveglianza sulle politiche dei contenuti delle piattaforme nell’UE (2).

3.

Secondo la relazione, i servizi digitali nuovi e innovativi hanno contribuito in modo decisivo alle trasformazioni economiche e sociali avvenute nell’Unione e nel resto del mondo. Allo stesso tempo, dall’uso di questi servizi sono scaturiti nuovi rischi e nuove sfide, che interessano sia la società nel suo complesso, sia le singole persone che si avvalgono di tali servizi (3).

4.

La proposta mira ad assicurare le condizioni migliori per la prestazione di servizi digitali innovativi nel mercato interno, a contribuire alla sicurezza online e alla protezione dei diritti fondamentali e a istituire una struttura di governance solida e duratura per una vigilanza efficace sui prestatori di servizi intermediari (4). A tal fine, la proposta:

contiene disposizioni sull’esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari (capo II);

stabilisce «obblighi in materia di dovere di diligenza», adattati al tipo e alla natura del servizio intermediario interessato (capo III);

contiene disposizioni concernenti l’attuazione e l’esecuzione del regolamento proposto (capo IV).

5.

Il GEPD è stato consultato informalmente sul progetto di proposta di legge sui servizi digitali il 27 novembre 2020. Il GEPD si compiace del fatto di essere stato consultato in questa fase iniziale della procedura.

6.

Oltre alla proposta di legge sui servizi digitali, la Commissione ha adottato anche una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (5). Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD è stato consultato anche in merito alla proposta di legge sui mercati digitali, che è oggetto di un parere distinto.

3.   CONCLUSIONI

93.

Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:

Per quanto riguarda il rapporto con il regolamento (UE) 2016/679 e la direttiva 2002/58/CE:

allineare la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera i), della proposta all’attuale formulazione dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2000/31/CE; e

chiarire che la proposta non si applica alle questioni relative alla responsabilità dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento.

Per quanto riguarda la moderazione dei contenuti e la notifica di sospetti di reati:

chiarire che non tutte le forme di moderazione dei contenuti richiedono l’attribuzione a uno specifico interessato e che, conformemente ai requisiti di minimizzazione dei dati e di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, la moderazione dei contenuti non dovrebbe comportare, per quanto possibile, alcun trattamento di dati personali;

garantire che la moderazione dei contenuti avvenga nel rispetto dello Stato di diritto, delineando quando gli sforzi volti a contrastare i «contenuti illegali» legittimano l’uso di strumenti automatizzati e il trattamento dei dati personali per individuare, identificare e contrastare i contenuti illeciti;

specificare che la profilazione a fini di moderazione dei contenuti dovrebbe essere vietata, a meno che il prestatore possa dimostrare che tali misure sono strettamente necessarie per far fronte ai rischi sistemici esplicitamente individuati dalla proposta;

chiarire se e in quale misura i prestatori di servizi intermediari sono autorizzati a notificare spontaneamente i sospetti di reati alle autorità di contrasto o giudiziarie, al di fuori del caso previsto dall’articolo 21 della proposta;

specificare che qualsiasi prestatore di servizi di hosting che si avvale di strumenti automatizzati di moderazione dei contenuti dovrebbe garantire che tali strumenti non producano risultati discriminatori o ingiustificati;

estendere il requisito di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della proposta a tutte le forme di moderazione dei contenuti, indipendentemente dal fatto che tale moderazione abbia luogo in conformità ai termini e alle condizioni del prestatore o a qualsiasi altra base; e precisare che le misure devono essere «necessarie» oltre ad essere «proporzionate» agli obiettivi perseguiti;

rafforzare gli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 14, paragrafo 6, e all’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), della proposta, precisando ulteriormente le informazioni da fornire alle persone interessate, in particolare in caso di utilizzo di strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti, fatti salvi l’obbligo di informare e i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679;

modificare l’articolo 15, paragrafo 2, della proposta per dichiarare inequivocabilmente che dovrebbero in ogni caso essere fornite le informazioni sugli strumenti automatizzati utilizzati per individuare e identificare contenuti illeciti, indipendentemente dal fatto che la successiva decisione abbia comportato o meno l’uso di strumenti automatizzati;

imporre a tutti i prestatori di servizi di hosting, e non solo alle piattaforme online, di fornire un meccanismo di reclamo facilmente accessibile, come previsto dall’articolo 17 della proposta;

inserire un termine ultimo all’articolo 17 della proposta per la decisione della piattaforma sul reclamo e indicare che il meccanismo di reclamo da istituire lascia impregiudicati i diritti e i mezzi di ricorso a disposizione degli interessati a norma del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2002/58/CE;

specificare ulteriormente, mediante l’inserimento in un allegato, qualsiasi altro reato (diverso dall’abuso sessuale di minori) che soddisfi la soglia di cui all’articolo 21 della proposta e possa dar luogo a un obbligo di notifica;

prendere in considerazione l’introduzione di misure supplementari per garantire la trasparenza e l’esercizio dei diritti degli interessati, fatte salve, ove strettamente necessario, limitazioni rigorosamente definite (ad esempio, se necessario per tutelare la riservatezza di un’indagine in corso) in conformità ai requisiti di cui all’articolo 23, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/679; e

definire chiaramente il termine «informazioni pertinenti», di cui all’articolo 21 della proposta, fornendo un elenco esaustivo delle categorie di dati da comunicare, nonché di tutte le categorie di dati che dovrebbero essere conservati al fine di sostenere ulteriori indagini da parte delle pertinenti autorità di contrasto, se necessario.

Per quanto riguarda la pubblicità online:

prendere in considerazione norme aggiuntive che vadano oltre la trasparenza, compresa un’eliminazione graduale che porti al divieto della pubblicità mirata sulla base di un tracciamento pervasivo;

prendere in considerazione restrizioni in relazione a) alle categorie di dati che possono essere trattati per finalità di orientamento; b) alle categorie di dati o di criteri in base ai quali gli annunci possono essere mirati o notificati; e c) alle categorie di dati che possono essere divulgati agli inserzionisti o a terzi per consentire o agevolare la pubblicità mirata; e

chiarire ulteriormente il riferimento alla persona fisica o giuridica per conto della quale viene visualizzata la pubblicità negli articoli 24 e 30 della proposta;

aggiungere ai requisiti di cui all’articolo 24 un nuovo elemento che imponga al fornitore della piattaforma di informare gli interessati se la pubblicità è stata selezionata utilizzando un sistema automatizzato (ad esempio scambio di messaggi o piattaforma) e, in tal caso, indicare l’identità della persona fisica o giuridica responsabile del sistema o dei sistemi;

specificare all’articolo 30, paragrafo 2, lettera d), che il registro deve riportare informazioni anche sull’esclusione di uno o più gruppi specifici di destinatari del servizio dal pubblico destinatario;

sostituire il riferimento ai «principali parametri» con «parametri» e chiarire ulteriormente quali parametri dovrebbero essere divulgati come minimo per costituire «informazioni rilevanti» ai sensi degli articoli 24 e 30 della proposta; e

prendere in considerazione requisiti analoghi che si applicano per garantire la tracciabilità degli operatori commerciali (articolo 22 della proposta) in relazione agli utenti dei servizi di pubblicità online (articoli 24 e 30 della proposta).

Per quanto riguarda i sistemi di raccomandazione:

chiarire che, conformemente ai requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, i sistemi di raccomandazione dovrebbero, in modo predefinito, non essere basati sulla «profilazione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

prevedere che le informazioni relative al ruolo e al funzionamento dei sistemi di raccomandazione siano presentate separatamente, in modo da essere facilmente accessibili, chiare per i non addetti ai lavori e concise;

prevedere che, conformemente ai requisiti in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, i sistemi di raccomandazione dovrebbero, in modo predefinito, non essere basati sulla «profilazione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; e

includere i seguenti requisiti aggiuntivi nell’articolo 29 della proposta:

indicare in una parte ben visibile della piattaforma il fatto che la piattaforma utilizza un sistema di raccomandazione e un controllo con le opzioni disponibili in modo facile per l’utente;

informare l’utente della piattaforma se il sistema di raccomandazione è un sistema decisionale automatizzato e, in tal caso, indicare l’identità della persona fisica o giuridica responsabile della decisione;

consentire agli interessati di visualizzare, in modo facile per l’utente, qualsiasi profilo o profili collegati utilizzati per organizzare il contenuto della piattaforma per il destinatario del servizio;

consentire ai destinatari del servizio di personalizzare i sistemi di raccomandazione sulla base almeno di criteri naturali di base (ad esempio tempo, argomenti di interesse, ecc.); e

offrire agli utenti un’opzione facilmente accessibile per cancellare qualsiasi profilo o profili usati per organizzare i contenuti che vedono.

Per quanto riguarda l’accesso da parte dei ricercatori abilitati:

prevedere che, conformemente ai requisiti in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e di default, i sistemi di raccomandazione dovrebbero, in modo predefinito, non essere basati sulla «profilazione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; e

riformulare l’articolo 26, paragrafo 1, lettera c), della proposta per fare riferimento a ripercussioni negative sistemiche, effettive o prevedibili, sulla tutela della salute pubblica, dei minori, del dibattito civico, o a effetti reali o prevedibili sui processi elettorali e sulla sicurezza pubblica, in particolare in relazione al rischio di manipolazione intenzionale del servizio, anche mediante un uso non autentico o uno sfruttamento automatizzato del servizio;

ampliare l’articolo 31 per consentire almeno la verifica dell’efficacia e della proporzionalità delle misure di attenuazione; e

valutare modalità per facilitare la ricerca dell’interesse pubblico più in generale, anche al di fuori del contesto del monitoraggio della conformità alla proposta.

Per quanto riguarda l’interoperabilità delle piattaforme:

prendere in considerazione l’introduzione di requisiti minimi di interoperabilità per le piattaforme online di dimensioni molto grandi e promuovere lo sviluppo di norme tecniche a livello europeo, conformemente alla normativa dell’Unione applicabile in materia di normazione europea.

Per quanto riguarda l’attuazione, la cooperazione, le sanzioni e l’esecuzione:

garantire la complementarità nella vigilanza e nella sorveglianza delle piattaforme online e di altri prestatori di servizi di hosting, in particolare

fornendo una base giuridica esplicita per la cooperazione tra le autorità competenti, ciascuna nell’ambito della rispettiva sfera di competenza;

richiedendo una cooperazione istituzionalizzata e strutturata tra le autorità di vigilanza competenti, comprese le autorità di protezione dei dati; e

facendo esplicito riferimento alle autorità competenti che partecipano alla cooperazione e individuando le circostanze in cui dovrebbe svolgersi la cooperazione;

fare riferimento alle autorità competenti nel settore del diritto della concorrenza, nonché al comitato europeo per la protezione dei dati nei considerando della proposta;

garantire che i coordinatori dei servizi digitali, le autorità competenti e la Commissione abbiano anche il potere e il dovere di consultare le autorità competenti pertinenti, comprese le autorità garanti della protezione dei dati, nel contesto delle loro indagini e valutazioni della conformità alla proposta;

chiarire che le autorità di vigilanza competenti ai sensi della proposta dovrebbero essere in grado di fornire, su richiesta delle autorità di controllo competenti a norma del regolamento (UE) 2016/679 o di propria iniziativa, tutte le informazioni ottenute nel contesto di audit e indagini relativi al trattamento di dati personali e includere una base giuridica esplicita a tal fine;

garantire una maggiore coerenza tra i criteri di cui all’articolo 41, paragrafo 5, all’articolo 42, paragrafo 2, e all’articolo 59 della proposta; e

consentire al comitato europeo dei servizi digitali di emettere pareri di propria iniziativa e di emettere pareri su questioni diverse dalle misure adottate dalla Commissione.

Bruxelles, 10 febbraio 2021.

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2020) 825 final.

(2)  COM(2020) 67 final, pag. 12.

(3)  COM(2020) 825 final, pag. 1.

(4)  COM(2020) 825 final, pag. 2.

(5)  COM(2020) 842 final.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/8


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 149/04)

1.   

In data 14 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Clearlake Capital Group L.P. («Clearlake», Stati Uniti),

TA Associates Management, L.P. («TA Associates», Stati Uniti),

Charlesbank Capital Partners, LLP («Charlesbank», Stati Uniti),

Ivanti Software, Inc. («Ivanti», Stati Uniti) attualmente controllata da Clearlake e TA Associates.

Carlyle, TA Associates e Charlesbank acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Ivanti. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Clearlake: società di investimento privata con un portafoglio di imprese operanti nei seguenti settori: software e servizi ad alto contenuto tecnologico, energia, prodotti industriali e beni di consumo;

TA Associates: società di investimento in private equity con un portafoglio di imprese operanti in settori selezionati tra cui servizi alle imprese, beni di consumo, servizi finanziari, sanità e tecnologie;

Charlesbank: impresa di private equity con un portafoglio di imprese operanti nei settori dei servizi alle imprese, dei consumatori, della sanità, dell’industria, della tecnologia e delle infrastrutture tecnologiche;

Ivanti: piattaforma software per i dipartimenti informatici interni delle imprese che fornisce software e soluzioni per la gestione degli utenti e la mobilità industriale. L’offerta di Ivanti consente al servizio informatico interno di un’organizzazione di seguire e registrare i problemi informatici e di seguirne il completamento/la risoluzione.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10233 — Clearlake/TA Associates/Charlesbank/Ivanti

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10170 — Shell/NXK)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 149/05)

1.   

In data 19 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Shell Overseas Investments B.V. («SOI», Paesi Bassi), controllata di Royal Dutch Shell plc («Shell», Regno Unito),

Next Kraftwerke GmbH («NXK», Germania).

Shell acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di NXK.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Shell: gruppo internazionale di imprese operanti nei settori dell’energia e petrolchimico (prospezione e produzione di petrolio e di gas, produzione, commercializzazione e spedizione di prodotti petroliferi e chimici, prodotti energetici rinnovabili),

NXK: società di aggregazione e di trading di energia elettrica con filiali in diversi paesi europei, specializzata nella vendita diretta di energia elettrica da fonti rinnovabili.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10170 — Shell/NXK

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

27.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 149/11


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 149/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«Jászsági nyári szarvasgomba»

N. UE: PGI-HU-02475 – 4 luglio 2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Jászsági nyári szarvasgomba»

2.   Stato membro o paese terzo

Ungheria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe:1.6: ortofrutticoli e cerali, freschi o trasformati.

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L’indicazione geografica protetta «Jászsági nyári szarvasgomba» designa la varietà locale fresca di funghi ipogei della specie tartufo estivo (Tuber aestivum Vittad.) raccolta nella zona geografica delimitata.

Caratteristiche morfologiche dello «Jászsági nyári szarvasgomba»

Il corpo fruttifero è di dimensioni variabili: le dimensioni minime raccomandate per la commercializzazione sono quelle di una noce; non esiste un limite massimo. Il peso minimo del corpo fruttifero raccomandato per l’utilizzo del prodotto è di 40 g.

Nella maggior parte dei casi ha una forma sferica più o meno regolare, generalmente senza alcuna cavità alla base del tubero.

Il colore del peridio va dal bruno nerastro al nero. La sua parte esterna si presenta ruvida e ricoperta sulla superficie da verruche nere che aderiscono fortemente alla gleba e che sono spesso ampie (312 mm), piramidali (5-7 facce), sporgenti, compatte, a spigoli vivi, generalmente appiattite alla sommità e percorse da solchi diagonali e striature longitudinali.

La polpa all’interno del fungo ha una consistenza soda ed è attraversata da striature di un colore che va dal bianco al marrone chiaro. Durante la maturazione il colore è inizialmente biancastro, poi grigio sporco-giallastro, nocciola pallido e infine cioccolato scuro. Il corpo fruttifero ben maturo è piuttosto più scuro e assume un colore dal marrone giallastro al rosso.

Caratteristiche organolettiche dello «Jászsági nyári szarvasgomba»

Ha un aroma unico e gradevole. Quando viene raccolto, il suo aroma ricorda inizialmente il mais cotto o il malto d’orzo torrefatto e fermentato, accompagnato da un odore gradevole di erba appena tagliata. Durante la raccolta e il magazzinaggio l’aroma cambia, ma conserva il suo odore caratteristico e gradevole di erba appena tagliata.

Il sapore stesso è intenso e ricorda maggiormente quello di una noce deliziosa.

Lo «Jászsági nyári szarvasgomba» cresce da fine maggio a fine agosto, a differenza di altri tartufi che possono essere raccolti fino a fine novembre.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Il fungo deve essere coltivato e raccolto nella zona di produzione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dello «Jászsági nyári szarvasgomba» comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Jászivány, Jászkisér, Jászdózsa, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászjákóhalma, Jásztelek e Jászszentandrás, nonché i comuni di Besenyszög e Újszász, adiacenti alla regione dello Jászság. Pur non costituendo una zona di produzione contigua, i comuni comprendono la zona dove lo «Jászsági nyári szarvasgomba» è presente naturalmente, ossia il territorio in cui si trova il tipo di suolo adatto alla sua coltivazione.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra lo «Jászsági nyári szarvasgomba» e la zona geografica si basa sulla reputazione e sulla qualità del prodotto.

Specificità della zona geografica

Lo Jászság è situato nel territorio amministrativo della contea di Jász-Nagykun-Szolnok nella punta nordoccidentale della grande pianura ungherese. Fa parte della regione del Tibisco centrale e si trova tra i fiumi Zagyva e Tarna, che sono affluenti del Tibisco. In termini geologici e botanici, si tratta di una sottoregione naturale della pianura del Tibisco. La regione prende il nome dal popolo degli Iazigi, che si è stabilito qui nel XIII secolo.

Lo «Jászsági nyári szarvasgomba» cresce in modo naturale principalmente nel sistema radicale degli alberi di quercia, nocciolo e carpino, ma cresce anche nelle piantagioni, conosciute come tartufaie. Le tartufaie dello Jászság si trovano generalmente nei querceti.

Le caratteristiche specifiche dello «Jászsági nyári szarvasgomba» sono determinate dalle proprietà naturali del suolo e dalla composizione della flora che caratterizza la zona. La maggior parte di questa sottoregione, che costituisce un ricco bacino di acque superficiali, presenta un livello elevato della falda freatica che, insieme alle terre nere (černozëm), offre condizioni uniche per la crescita dello «Jászsági nyári szarvasgomba».

Le condizioni del suolo dello Jászság sono estremamente favorevoli all’impianto e alla coltivazione dei tartufi estivi. Il suolo sodico (solonetz) ad est della regione, che si estende fino al fiume Tibisco, è ricoperto da suoli erbosi e alluvionali di varia composizione, a pH neutro o leggermente alcalino, duri, argillosi ma ricchi di humus, con una copertura del suolo composta da černozëm.

Specificità del prodotto

Il corpo fruttifero dello «Jászsági nyári szarvasgomba» ha una forma relativamente regolare e cresce in modo abbondante e uniforme. Ciò è dovuto alle foreste di querce che si trovano nella regione dello Jászság, al černozëm di eccellente qualità tipico della steppa prima dell’imboschimento, al livello elevato della falda freatica vicino alla superficie, al clima e alla coesistenza con altre specie di piante.

Durante la maturazione il fungo emana un aroma unico, sempre più corposo e forte di erba appena tagliata e mais cotto, che può essere accompagnato da altri odori, a seconda della zona di produzione: sottobosco affumicato, nocciole, tabacco, marzapane o cioccolato fondente.

Un’altra caratteristica interessante che contraddistingue questo fungo è che raggiunge una qualità ottimale tra luglio e metà agosto. A differenza degli altri tartufi estivi ungheresi o stranieri, la stagione dello «Jászsági nyári szarvasgomba» si conclude solitamente tra la metà e la fine di agosto, quando la raccolta dei tartufi può essere in pieno svolgimento in altre zone, ma la loro qualità e il loro aroma saranno diversi. Durante questo periodo lo «Jászsági nyári szarvasgomba» avrà un gradevole odore di fieno e il corpo fruttifero sarà di dimensioni più idonee alla commercializzazione.

Legame tra la zona geografica e la qualità e la reputazione del prodotto

Grazie al černozëm ricco di humus e alle comunità di piante che si sono sviluppate in questa zona, durante tutto il periodo vegetativo viene prodotta una maggiore quantità di cumarina, il che conferisce allo «Jászsági nyári szarvasgomba» l’odore di erba appena tagliata. L’aroma, che cambia continuamente durante la maturazione, diventando più corposo e forte, è principalmente il risultato della copertura della regione composta da černozëm ricco di humus.

Grazie all’imboschimento artificiale, nello Jászság si stanno sviluppando habitat che producono tartufi di eccellente qualità che coesistono con specie di orchidee protette, le quali a loro volta incidono positivamente sull’aroma caratteristico dello «Jászsági nyári szarvasgomba».

Per preservare le tradizioni dei raccoglitori di tartufo ungheresi, nel 2002 è stato aperto a Jászszentandrás il primo museo del tartufo del paese e il secondo in Europa. Ogni anno la Magyar Szarvasgombász Szövetség [Federazione ungherese dei raccoglitori di tartufo] organizza un evento per inaugurare l’inizio della stagione. Jászszentandrás detiene il titolo onorario di capitale del tartufo dell’Ungheria. La Jászsági Hollós László Trifflász Egyesület [Associazione dei raccoglitori di tartufo László Hollós dello Jászság] è stata fondata nella regione nel 2004 con l’obiettivo di proteggere gli habitat naturali e di aiutare a disciplinare a livello normativo la raccolta dei tartufi. Negli ultimi cinque anni l’International Police Association [Associazione internazionale di polizia o IPA] e l’autorità locale, così come la Federazione ungherese dei raccoglitori di tartufo e il Szent László Szarvasgomba Lovagrend [Ordine dei Cavalieri del tartufo di San Ladislao], hanno unito le forze per organizzare un concorso culinario con piatti a base di tartufo che gode di una crescente popolarità. Al concorso gli organizzatori danno a ogni concorrente un tartufo «Jászsági nyári szarvasgomba».

Lo «Jászsági nyári szarvasgomba» è comunemente conosciuto anche con altri epiteti come «la perla nera dello Jászság», «l’oro dello Jászság» o «il tartufo di Jász», il che dimostra la grande considerazione di cui gode il prodotto nella regione. Questi titoli sono inoltre sempre più frequenti nei media.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.