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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 148/01 |
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IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 148/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/2 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus — Estonia) — Procedimento penale a carico di H.K.
(Causa C-746/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/58/CE - Fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche - Riservatezza delle comunicazioni - Limitazioni - Articolo 15, paragrafo 1 - Articoli 7, 8 e 11, nonché articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Normativa che prevede la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all’ubicazione da parte dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche - Accesso delle autorità nazionali ai dati conservati per finalità di indagine - Lotta contro la criminalità in generale - Autorizzazione concessa dal pubblico ministero - Utilizzazione dei dati nel quadro del processo penale come elementi di prova - Ammissibilità)
(2021/C 148/02)
Lingua processuale: l’estone
Giudice del rinvio
Riigikohus
Parte nel procedimento penale principale
H.K.
Con l’intervento di: Prokuratuur
Dispositivo
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1) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo. |
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2) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. / Krajowa Rada Sądownictwa
(Causa C-824/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 2 e articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE - Stato di diritto - Tutela giurisdizionale effettiva - Principio dell’indipendenza dei giudici - Procedura di nomina a un posto di giudice al Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) - Nomina da parte del presidente della Repubblica di Polonia sulla base di una delibera emessa dal Consiglio nazionale della magistratura - Mancanza d’indipendenza di tale Consiglio - Mancanza di effettività del ricorso giurisdizionale esperibile avverso una simile delibera - Sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) che abroga la disposizione su cui si fonda la competenza del giudice del rinvio - Adozione di una normativa che dispone un non luogo ipso iure a provvedere in cause pendenti e che esclude per il futuro qualsiasi ricorso giurisdizionale in simili cause - Articolo 267 TFUE - Facoltà e/o obbligo per i giudici nazionali di procedere a un rinvio pregiudiziale e di mantenerlo - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione - Primato del diritto dell’Unione - Potere di disapplicare le disposizioni nazionali non conformi al diritto dell’Unione)
(2021/C 148/03)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: A.B., C.D., E.F., G.H., I.J.
Convenuta: Krajowa Rada Sądownictwa
con l’intervento di: Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich
Dispositivo
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1) |
In presenza di modifiche dell’ordinamento giuridico nazionale che, in primo luogo, privano un giudice nazionale della propria competenza a decidere in prima e ultima istanza su ricorsi proposti da candidati a posti di giudice presso un organo giurisdizionale come il Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) avverso le decisioni con cui un organo come la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) non ha presentato la loro candidatura, ma ha sottoposto quella di altri candidati al Presidente della Repubblica di Polonia in vista della nomina a tali posti, che, in secondo luogo, dispongono un non luogo ipso iure a provvedere su detti ricorsi quando essi sono ancora pendenti, escludendo la prosecuzione dell’esame dei medesimi o la possibilità di riproporli, e che, in terzo luogo, così facendo, privano tale giudice nazionale della possibilità di ottenere una risposta alle questioni pregiudiziali da esso sottoposte alla Corte:
In caso di accertata violazione di detti articoli, il principio del primato del diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare le modifiche di cui trattasi, siano esse di origine legislativa o costituzionale, e di continuare, di conseguenza, ad esercitare la competenza, di cui era titolare, a pronunciarsi sulle controversie di cui era investito prima dell’intervento di tali modifiche. |
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2) |
L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni che modificano lo stato del diritto nazionale in vigore e in forza delle quali:
qualora risulti — circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti — che tali disposizioni sono idonee a suscitare dubbi legittimi nei singoli quanto all’impermeabilità dei giudici così nominati dal presidente della Repubblica di Polonia, sulla base delle decisioni di un organo quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), rispetto a elementi esterni, in particolare rispetto a influenze dirette o indirette dei poteri legislativo ed esecutivo, e quanto alla loro neutralità rispetto agli interessi contrapposti, e possono quindi condurre a una mancanza di apparenza d’indipendenza o di imparzialità di detti giudici tale da ledere la fiducia che la giustizia deve ispirare ai singoli in una società democratica e in uno Stato di diritto. In caso di violazione accertata dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso impone al giudice del rinvio di disapplicare queste stesse disposizioni a favore dell’applicazione delle disposizioni nazionali precedentemente in vigore, e di esercitare, al contempo, esso stesso il controllo giurisdizionale previsto da queste ultime disposizioni. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/4 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 marzo 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d'Italia
(Causa C-425/19 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche a favore di uno dei suoi membri - Autorizzazione dell’intervento da parte della banca centrale dello Stato membro - Nozione di «aiuto di Stato» - Imputabilità allo Stato - Risorse statali - Indizi che consentono di concludere per l’imputabilità di una misura - Snaturamento degli elementi di diritto e di fatto - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno)
(2021/C 148/04)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar e D. Recchia, agenti)
Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili e S. Fiorentino, avvocati dello Stato), Banca Popolare di Bari SCpA, già Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA) (rappresentanti: inizialmente A. Santa Maria, M. Crisostomo, E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati, successivamente A. Santa Maria, M. Crisostomo e E. Gambaro, avvocati), Fondo interbancario di tutela dei depositi (rappresentanti: M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini, G. Faella e A. Comino, avvocati), Banca d’Italia (rappresentanti: M. Perassi, M. Todino, L. Sciotto e O. Capolino, avvocati)
Dispositivo
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1) |
L’impugnazione è respinta. |
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2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Słupsku (Polonia) il 22 luglio 2020 — Raiffeisen Bank International AG / UI, MB
(Causa C-329/20)
(2021/C 148/05)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Słupsku
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Raiffaisen Bank International AG
Convenuti: UI, MB
Con ordinanza dell’11 febbraio 2021 la Corte (Ottava Sezione) ha dichiarato che la domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunale regionale di Słupsk, Polonia) in data 22 luglio 2020 è manifestamente irricevibile.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/5 |
Impugnazione proposta il 2 dicembre 2020 dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-174/19, Guillaume Vincenti / EUIPO
(Causa C-653/20 P)
(2021/C 148/06)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, rappresentanti, B. Wägenbaur, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Guillaume Vincenti
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, causa T-174/19, Guillaume Vincenti/EUIPO. |
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— |
condannare alle spese l’altra parte nel procedimento, incluse quelle del procedimento di primo grado. |
Motivi e principali argomenti
L’impugnazione verte sui due seguenti motivi:
In primo luogo, il Tribunale avrebbe travisato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel considerare che il funzionario avesse il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di una decisione di non promuoverlo.
Da una parte, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che non esiste alcun diritto soggettivo alla promozione e che la mancata promozione non comporta alcuna violazione di diritti.
Dall’altra, il Tribunale non avrebbe inoltre considerato che una mancata promozione non è assimilabile a un atto amministrativo recante pregiudizio.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe constatato che non si può escludere che la decisione avrebbe potuto ragionevolmente comportare un risultato diverso se l’EUIPO avesse ascoltato il funzionario prima di adottarla. Al riguardo sussisterebbe un difetto di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe valutato gli argomenti del ricorrente.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/6 |
Impugnazione proposta il 7 gennaio 2021 dal Repubblica di Estonia avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 28 ottobre 2020, causa T-594/18, Pharma Mar / Commissione europea
(Causa C-16/21 P)
(2021/C 148/07)
Lingua processuale: l’estone
Parti
Ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg)
Altra parte nel procedimento: Pharma Mar, SA (rappresentanti: M. Merola e V. Salvatore) e Commissione europea (rappresentanti: L. Haasbeek e A. Sipos)
Conclusioni della ricorrente
La Repubblica di Estonia chiede che la Corte voglia:
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— |
annullare la sentenza del Tribunale del 28 ottobre 2020; |
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— |
condannare ciascuna parte a sopportare le proprie spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Estonia sostiene che:
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1. |
Il Tribunale ha disatteso il requisito di imparzialità previsto dall’articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 (1) ritenendo che non fosse possibile escludere ogni legittimo dubbio su un eventuale pregiudizio che potesse inficiare l'imparzialità degli esperti che partecipano alle attività di un gruppo consultivo scientifico (in prosieguo: il «GCS») per il solo motivo del loro rapporto di lavoro con un ospedale universitario. |
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2. |
In primo luogo, il Tribunale ha interpretato erroneamente il principio di imparzialità di cui all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 726/2004 ritenendo che un ospedale universitario potesse essere equiparato a un’impresa farmaceutica. |
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3. |
In secondo luogo, nell’ambito dell’interpretazione del principio di imparzialità, egli ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la qualificazione di «medicinale concorrente» e il legame tra l’esperto e lo sviluppo di tale «medicinale concorrente». |
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4. |
In terzo luogo, il Tribunale è incorso in un errore nell’interpretazione del principio di imparzialità, poiché non ha valutato correttamente la natura concreta del legame degli esperti con il centro di terapia cellulare e l’influenza di tali esperti sulle decisioni del GCS. |
(1) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Lennestadt (Germania) il 19 gennaio 2021 — Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG / NW
(Causa C-30/21)
(2021/C 148/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Amtsgericht Lennestadt
Parti
Ricorrente: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG
Resistente: NW
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 (1), debba essere interpretato nel senso che un procedimento giurisdizionale avviato da una società statale, ai fini del recupero di una tassa avente carattere sanzionatorio, nei confronti di una persona fisica domiciliata in un altro Stato membro per transito illegale su una strada soggetta a pedaggio, ricada nella sfera di applicazione del regolamento medesimo.
(1) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca) il 1o febbraio 2021 — Regiojet a.s.
(Causa C-57/21)
(2021/C 148/09)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší soud České republiky
Parti
Ricorrente per cassazione: České dráhy, a.s.
Intimata, attrice in primo grado: Regiojet a.s.
con l’intervento di: Česká republika — Ministerstvo dopravy
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104/UE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (in prosieguo: la «Direttiva»), come interpretato, osti a che un giudice possa ingiungere la divulgazione di prove nonostante il fatto che, nel contempo, sia in corso un procedimento da parte della Commissione per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del regolamento (CE) n. 1/2003 (2) del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (in prosieguo: il «Regolamento»), in conseguenza del quale il procedimento giudiziario per il risarcimento del danno cagionato dalla violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza è stato poi sospeso. |
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2) |
Se l’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), e l’articolo 6, paragrafo 9, della Direttiva, come interpretati, ostino a una normativa nazionale che limita la divulgazione di tutte le informazioni presentate nell’ambito di un procedimento su richiesta dell’autorità garante della concorrenza, comprese le informazioni che una parte è tenuta a elaborare e conservare (o elabora e conserva) in forza di altre disposizioni di legge, indipendentemente da un procedimento per violazione del diritto della concorrenza. |
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3) |
Se possa essere considerata quale chiusura del procedimento a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva anche la sospensione del procedimento, da parte dell’autorità nazionale garante della concorrenza, non appena la Commissione europea abbia avviato un procedimento per l’adozione di una decisione ai sensi del capitolo III del Regolamento. |
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4) |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva, osti, per la finalità e la ratio di quest’ultima, a che un giudice nazionale applichi per analogia una disposizione del suo diritto attuativa dell’articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva a categorie di informazioni come quelle di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva, e decida su tale base la divulgazione delle prove, affrontando la questione se i mezzi di prova contengano informazioni che la persona fisica o giuridica ha elaborato specificamente ai fini del procedimento dell’autorità garante della concorrenza (a norma dell’articolo 6, paragrafo 5, della Direttiva) solo dopo aver ricevuto tali prove. |
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5) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’articolo 5, paragrafo 4, della Direttiva debba essere interpretato nel senso che le misure efficaci che il giudice deve disporre per tutelare le informazioni riservate possono comprendere il diniego di accesso alle prove divulgate per l’attore o le altre parti del procedimento o i loro rappresentanti, fintanto che tale giudice abbia definitivamente stabilito se le prove divulgate o alcune di esse rientrino nella categoria di prove di cui all’articolo 6, paragrafo 5, lettera a), della Direttiva. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) l’11 febbraio 2021 — WY
(Causa C-85/21)
(2021/C 148/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Steiermark
Parti
Ricorrente: WY
Amministrazione convenuta: Steiermärkische Landesregierung
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 21 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in caso di perdita ex lege della cittadinanza prevista dal diritto nazionale e, successivamente, di perdita dello status di cittadino dell’Unione, esso debba essere incluso nella valutazione di proporzionalità del singolo caso conformemente ai principi della sentenza della Corte di giustizia europea [del 12 marzo 2019, C-221/17], nella causa Tjebbes e a. (1), e sia in grado di costituire un ostacolo alla perdita della cittadinanza quando un cittadino ha riacquistato la sua cittadinanza precedente mediante una dichiarazione di reingresso e la minacciata perdita della cittadinanza dell’Unione abbia un impatto significativo sulla sua vita familiare e professionale.
(1) ECLI:EU:C:2019:189.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 18 febbraio 2021 — HJ
(Causa C-101/21)
(2021/C 148/11)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: HJ
Resistente: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Questione pregiudiziale
Se l'articolo 2, in combinato disposto con l'articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, osti a una giurisprudenza nazionale secondo la quale un dirigente di società commerciale non è un «lavoratore subordinato» ai fini delle retribuzioni non pagate di cui alla direttiva 2008/94/CE già se svolge le mansioni dirigenziali come lavoratore subordinato mentre è membro dell'organo amministrativo della stessa società commerciale.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Repubblica ceca) il 19 febbraio 2021 — RegioJet a. s. / České dráhy a.s.
(Causa C-104/21)
(2021/C 148/12)
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
Parti
Ricorrente: RegioJet a. s.
Convenuta: České dráhy a.s.
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se i supporti d’informazione, che contengono informazioni per i passeggeri in formato cartaceo e sono collocati nei locali delle stazioni ferroviarie, costituiscano impianti di servizio ai sensi dell'articolo 3, punto 11, della direttiva 2012/34 (1). |
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2) |
Se, ai sensi dell'articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la direttiva 2012/34/UE sia vincolante nei confronti della České dráhy, a.s., come Stato in senso ampio. Se i singoli possano invocare nei confronti della České dráhy, a.s. l’efficacia diretta di una direttiva recepita in modo divergente o non recepita. |
(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/10 |
Impugnazione proposta il 23 febbraio 2021 da Maen Haikal avverso la sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, causa T-189/19, Maen Haikal/Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-113/21 P)
(2021/C 148/13)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Maen Haikal (rappresentante: S. Koev, advokat)
Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare la presente impugnazione integralmente ammissibile e fondata, così come i motivi in essa fatti valere; |
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— |
constatare che la sentenza impugnata del Tribunale può essere integralmente annullata; |
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— |
annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nonché entrambe le decisioni che riguardano il sig. Maen Haikal; |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 (1) del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 (2) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, nella parte in cui entrambi i regolamenti riguardano il sig. Haikal; |
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— |
annullare la decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria, nella parte in cui riguarda il sig. Maen Haikal; |
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— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 (3) del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria nella parte in cui il regolamento riguarda il sig. Maen Haikal; |
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— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento dei costi dell’impugnazione nonché di tutte le spese, gli onorari ecc. relativi alla sua rappresentanza in giudizio. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Errore di diritto commesso dal Tribunale, in quanto esso ha considerato che il Consiglio abbia correttamente applicato la presunzione dello status di imprenditore importante che opera in Siria, sebbene per questa presunzione non sussistessero fondamenti giuridici ed essa fosse sproporzionata alla luce dell’obiettivo stabilito per legge. |
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2. |
Violazione del principio di proporzionalità (articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). |
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3. |
Violazione delle norme in materia di prova, poiché mancano prove per l'applicazione della presunzione e dell'esclusione dell'applicazione degli articoli 27, paragrafo 3, e 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, come modificata dalla decisione 2015/1836. |
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4. |
Errore di valutazione, il che sarebbe confermato dagli atti del Consiglio che ritirano il nominativo del ricorrente dagli elenchi di sanzioni. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/11 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-125/21)
(2021/C 148/14)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea (1) o, in ogni caso, non avendo notificato tali disposizioni alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale decisione quadro |
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— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 5 dicembre 2011 e a notificare tali misure alla Commissione.
La Commissione considera che l’Irlanda ha violato i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro 2008/909/GAI, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro o, in ogni caso, non avendo notificato tali decisioni alla Commissione.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/11 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Commissione europea / Irlanda
(Causa C-126/21)
(2021/C 148/15)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Tomkin e S. Grünheid, agenti)
Convenuta: Irlanda
Conclusioni della ricorrente
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— |
dichiarare che, non avendo adottato tulle le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro 2009/829/GAI, del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (1) o, in ogni caso, avendo omesso di notificare tali disposizioni alla Commissione, l’Irlanda è venuta meno ai suoi obblighi discendenti dall’articolo 27 della decisione quadro; |
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— |
condannare l’Irlanda alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell’articolo 27 della decisione quadro 2009/829/GAI, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro entro il 1o dicembre 2012 e notificare alla Commissione tali misure.
La Commissione considera che l’Irlanda ha violato i suoi obblighi discendenti dall’articolo 27 della decisione quadro del Consiglio 2009/829/GAI non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla decisione quadro o, in ogni caso, non avendo notificato tali decisioni alla Commissione.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/12 |
Ricorso proposto il 4 marzo 2021 — Parlamento europeo/Commissione europea
(Causa C-137/21)
(2021/C 148/16)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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— |
dichiarare che, non adottando l’atto delegato ai sensi dell’articolo 7, lettera f), del regolamento 2018/1806 (1), la Commissione ha violato il trattato; |
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— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo in diritto, ossia la violazione dei trattati.
Il Parlamento sostiene che la Commissione aveva l’obbligo di adottare un atto delegato, ai sensi dell’articolo 7, lettera f) del regolamento 2018/1806. Con risoluzione del 22 ottobre 2020 il Parlamento ha invitato la Commissione ad adottare l’atto di cui trattasi. Poiché la commissione non ha adottato l’atto delegato entro il 22 dicembre 2020, il Parlamento ha deciso di proporre un ricorso in carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
(1) Regolamento (EU) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU 2018, L 303, pag. 39).
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/13 |
Ricorso proposto il 12 marzo 2021 — Commissione europea / Repubblica di Polonia
(Causa C-166/21)
(2021/C 148/17)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Perrin e M. Siekierzyńska, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo negato, all’importatore di alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali, l’esenzione obbligatoria dall’accisa nel caso in cui non opti per il regime di sospensione dell’accisa, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), e del principio di proporzionalità; |
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— |
condannare Repubblica di Polonia alle spese. |
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Polonia ha introdotto una normativa nazionale secondo la quale all’importatore di alcol etilico impiegato nella fabbricazione di medicinali è negata l’esenzione dall’accisa nel caso in cui non opti per il regime di sospensione dell’accisa.
Secondo la Commissione ciò costituisce un inadempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 27, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, e dal principio di proporzionalità.
Ai sensi di tale disposizione, nel caso in cui l’alcol sia impiegato per la fabbricazione di medicinali, gli Stati membri hanno l’obbligo di esentarlo dall’accisa alle condizioni da essi stabilite per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso. Secondo la Commissione, subordinare l’esenzione dall’accisa all’applicazione del regime di sospensione dell’accisa non sarebbe necessario per assicurare l’applicazione agevole e corretta di tali esenzioni e per prevenire qualsiasi evasione, frode o abuso. Ciò sarebbe anche contrario al principio di proporzionalità.
Tribunale
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26.4.2021 |
IT |
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C 148/14 |
Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2021 — Universität Koblenz-Landau / EACEA
(Causa T-108/18) (1)
(«Clausola compromissoria - Programmi Tempus IV - Convenzioni di sovvenzione - Natura contrattuale della controversia - Riqualificazione del ricorso - Costi riconosciuti - Irregolarità sistemiche e ricorrenti - Rimborso integrale delle somme versate - Proporzionalità - Diritto di essere ascoltato - Obbligo di motivazione - Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali»)
(2021/C 148/18)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (Magonza, Germania) (rappresentanti: C. von der Lühe e I. Felder, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet, agente, assistito da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)
Oggetto
In via principale, la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle lettere del 21 dicembre 2017 e del 7 febbraio 2018 dell’EACEA, relative alle somme versate alla ricorrente nell’ambito di convenzioni di sovvenzione concluse per la realizzazione di tre progetti nel settore dell’istruzione superiore e, in subordine, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a far dichiarare l’insussistenza del diritto al recupero richiesto.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Universität Koblenz-Landau è condannata alle spese. |
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26.4.2021 |
IT |
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C 148/14 |
Sentenza del Tribunale del 24 febbraio 2021 — Universität Koblenz-Landau/EACEA
(Causa T-606/18) (1)
(«Clausola compromissoria - Programmi Tempus - Convenzione di sovvenzione - Costi ammissibili - Sospensione dei pagamenti - Rimborso delle somme versate - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 148/19)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Koblenz-Landau (Mainz, Germania) (rappresentanti: C. von der Lühe e I. Felder, avvocati)
Convenuta: Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) (rappresentanti: H. Monet, agente, assistito da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta a che il Tribunale, da un lato, constati l’insussistenza del credito di EUR 22 454,22 che l’EACEA afferma di detenere a titolo dell’esecuzione della convenzione di sovvenzione n. 2012-3075 concernente la realizzazione del progetto «Qualification Frameworks in Central Asia: Bologna-Based Principles and Regional Coordination» e, dall’altro, condanni l’EACEA a versare alla ricorrente un importo di EUR 41 408,15 a titolo della medesima convenzione, maggiorato di interessi di mora.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
L’Universität Koblenz-Landau è condannata alle spese. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/15 |
Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2021 — Barata / Parlamento
(Causa T-723/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Promozione - Procedura di certificazione - Esclusione dall’elenco definitivo dei funzionari autorizzati a seguire il programma di formazione - Articolo 45 bis dello Statuto - Ricorso di annullamento - Comunicazione mediante lettera raccomandata - Articolo 26 dello Statuto - Invio postale raccomandato non ritirato dal suo destinatario - Dies a quo del termine di ricorso - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Diritto di essere ascoltato - Principio di buona amministrazione - Proporzionalità - Regime linguistico»)
(2021/C 148/20)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: João Miguel Barata (Evere, Belgio) (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Steele e I. Terwinghe, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del 23 luglio 2018, dell’atto del 7 dicembre 2017, dell’atto del 21 dicembre 2017, della lettera del 1o marzo 2018, della lettera del 22 marzo 2018, relative alla candidatura del ricorrente alla procedura di certificazione per l’anno 2017, nonché del bando di concorso interno del 22 settembre 2017.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. João Miguel Barata è condannato alle spese. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/16 |
Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2021 — EM / Parlamento
(Causa T-599/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Molestie psicologiche - Domanda di assistenza - Rigetto della domanda - Pensionamento - Dovere di assistenza - Principio di buona amministrazione - Dovere di sollecitudine»)
(2021/C 148/21)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: EM (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha, C. González Argüelles e T. Lazian, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell'articolo 270 TFUE diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del Parlamento del 31 ottobre 2018 che respinge la domanda di assistenza del ricorrente, come confermata dalla decisione del 24 maggio 2019 che respinge il reclamo e, dall'altro, al risarcimento del danno materiale e morale che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tali decisioni.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/16 |
Sentenza del Tribunale del 3 marzo 2021 — Sahaj Marg Spirituality Foundation/EUIPO (Heartfulness)
(Causa T-48/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Marchio figurativo Heartfulness - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 148/22)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sahaj Marg Spirituality Foundation (Manapakkam, India) (rappresentante: E. Manresa Medina, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Sliwinska e V. Ruzek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2019 (procedimento R 1266/2019-4), riguardante la registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo Heartfulness.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La Sahaj Marg Spirituality Foundation sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/17 |
Ordinanza del Tribunale del 16 febbraio 2021 — Ungureanu/Commissione
(Causa T-753/19) (1)
(«Ricorso per risarcimento danni - Diritto delle istituzioni - Asserita illegittimità basata sulla mancata proposizione di un ricorso per dichiarazione di inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE - Potere discrezionale della Commissione - Ricorso manifestamente irricevibile»)
(2021/C 148/23)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Simeda Ungureanu (Cluj-Napoca, Romania) (rappresentante: R. Chiriţă, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e M. Carpus Carcea, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a seguito della violazione da parte della Commissione dell’obbligo ad essa incombente di provvedere affinché la Romania rispetti i Trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
La sig.ra Simeda Ungureanu è condannata alle spese. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/17 |
Ordinanza del Tribunale del 17 febbraio 2021 — ML / Commissione
(Causa T-567/20) (1)
(«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni - Appalti pubblici - Procedura di gara - Ristorazione sostenibile per la Commissione a Bruxelles e area circostante - Rigetto dell’offerta di un offerente - Annullamento della gara d’appalto - Non luogo a statuire»)
(2021/C 148/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: ML (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocate)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. André e M. Ilkova, agenti)
Oggetto
Per un verso, una domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 30 giugno 2020 che respinge l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di gara OIB/2019/CPN/039, relativa alla ristorazione sostenibile per la Commissione nella regione di Bruxelles-Capitale e area circostante e, per altro verso, una domanda fondata sull'articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla ricorrente in conseguenza di tale decisione.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute da ML. |
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3) |
ML sopporterà la metà delle proprie spese. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/18 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 23 febbraio 2021 — Symrise / ECHA
(Causa T-656/20 R)
(«Procedimento sommario - Sostanza omosalato - Controllo della conformità delle registrazioni - Obbligo di fornire determinate informazioni che necessitano test sugli animali - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)
(2021/C 148/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Symrise AG (Holzminden, Germania) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e H. Widemann, avvocati)
Resistente: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: W. Broere, N. Knight e M. Heikkilä, agenti)
Oggetto
Domanda, ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE, di provvedimenti provvisori volti, da un lato, a sospendere l'esecuzione della decisione A-009-2018 della commissione di ricorso dell'ECHA, del 18 agosto 2020, relativa al fascicolo di registrazione della ricorrente per l’omosalato e, dall’altro, a disporre una proroga del termine per la presentazione dei risultati dei test per la durata della sospensione.
Dispositivo
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1. |
La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
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2. |
Le spese sono riservate. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/18 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — KF / BEI
(Causa T-37/21)
(2021/C 148/26)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: KF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione della convenuta del 13 ottobre 2020; |
|
— |
concedere un risarcimento per il danno morale sofferto; e |
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— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 46, paragrafo 1 e dell’articolo 51, paragrafo 1 del regolamento disciplinante il regime pensionistico della convenuta e su un errore manifesto di valutazione del concetto giuridico di invalidità. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sull’assenza di imparzialità da parte della convenuta. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/19 |
Ricorso proposto il 2 febbraio 2021 — QB/Commissione
(Causa T-71/21)
(2021/C 148/27)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: QB (rappresentante: R. Wardyn, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
|
— |
annullare la decisione dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (in prosieguo: il «PMO») del 6 aprile 2020 e la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 3 novembre 2020, con cui la Commissione europea ha negato al ricorrente la concessione dell’indennità di espatrio; |
|
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
|
1. |
Primo motivo, vertente sull’insufficiente motivazione delle decisioni del PMO e dell’autorità che ha il potere di nomina.
|
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
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|
3. |
Terzo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione.
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(1) Nota: frase omessa a tutela dell’anonimato.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/20 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2021 — Van Walle / ECDC
(Causa T-83/21)
(2021/C 148/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ivo Van Walle (Järfälla, Svezia) (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, lawyers)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione del 30 marzo 2020 di non rinnovare il contratto; |
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— |
annullare, se necessario, la decisione datata 26 ottobre 2020 con cui si respingeva il suo reclamo del 24 giugno 2020; |
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— |
disporre il pagamento della sua retribuzione netta retroattivamente per il periodo compreso fra il 31 ottobre e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro; |
|
— |
disporre il risarcimento del suo danno materiale per un importo di EUR 30 000 e il risarcimento del danno immateriale subito che può essere stimato ex aequo et bono, nell’importo di EUR 20 000; |
|
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sullo sviamento di potere. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine. |
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltato. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/21 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2021 — Amort e a./Commissione
(Causa T-96/21)
(2021/C 148/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Heidi Amort (Jenesien, Italia) e altri 35 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione impugnata, incluse successive modifiche e integrazioni.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso avverso la decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione europea del 21 dicembre 2020 che concede a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il «Comirnaty — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», un medicinale per uso umano, si basa sui seguenti motivi.
|
1. |
Primo motivo: la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 (1). Sarebbe scientificamente provato che il panico diffuso a livello mondiale circa l’asserita alta mortalità connessa all’infezione da SARS-CoV-2 non sia giustificato. Inoltre, l’OMS e l’UE non avrebbero accertato in modo corretto la situazione di emergenza nel senso di una minaccia per la salute pubblica. |
|
2. |
Secondo motivo: la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 a causa:
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|
3. |
Terzo motivo: violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE nonché del regolamento (CE) n. 726/2004 (4). |
|
4. |
Quarto motivo: grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. |
(1) Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
(3) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).
(4) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/22 |
Ricorso proposto il 16 febbraio 2021 — Synesis / Consiglio
(Causa T-97/21)
(2021/C 148/30)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Synesis OOO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione di esecuzione (PESC) 2020/2130 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 426I/14) nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2129 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 426I/1), nei limiti in cui riguardano la ricorrente; |
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— |
condannare il Consiglio alle spese, ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
A fondamento dell’illegittimità degli atti impugnati nei limiti in cui la riguardano, la ricorrente fa valere un unico motivo, vertente sul fatto che il Consiglio è incorso in un errore manifesto di valutazione e, in particolare, ha violato i suoi obblighi di verifica. Il Consiglio non avrebbe presentato prove concrete tali da giustificare la validità dell’inserimento della ricorrente nell’elenco contenuto negli atti impugnati.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/22 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2021 — Maternus / EUIPO — adp Gauselmann (WILD)
(Causa T-116/21)
(2021/C 148/31)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Maternus GmbH (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: M. Zoebisch e R. Drozdz, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «WILD» — Marchio dell’Unione europea n. 9 515 248
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 dicembre 2020 nel procedimento R 932/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione impugnata; |
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— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 94 paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 59 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 3 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/23 |
Ricorso proposto il 25 febbraio 2021 — Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła / Commissione
(Causa T-123/21)
(2021/C 148/32)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Stowarzyszenie chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła (Associazione per la refrigerazione, aria condizionata e pompe di calore) (Varsavia, Polonia) (rappresentante: A. Galos, radca prawny)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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— |
annullare la decisione della Commissione europea, notificata il 15 dicembre 2020, che determina l'ammontare del contingente assegnato alla ricorrente in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), nella parte in cui la Commissione ha effettuato una riduzione del contingente ai sensi dell'articolo 25 di tale regolamento; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un'errata applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, in ragione di un’erronea interpretazione della definizione di «immissione in commercio», di cui all'articolo 2, paragrafo 10, di tale regolamento.
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26.4.2021 |
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C 148/24 |
Ricorso proposto il 27 febbraio 2021 — Banco de Investimento Global / EUIPO — Banco BIC Português (EUROBIC)
(Causa T-125/21)
(2021/C 148/33)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Banco de Investimento Global SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: N. Lucas, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Banco BIC Português SA (Lisbona, Portogallo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «EUROBIC» — Domanda di registrazione n. 16 775 199
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 novembre 2020 nel procedimento R 607/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, sussiste un rischio di confusione tra i marchi anteriori della Banco de Investimento Global SA e il marchio controverso e, di conseguenza, annullare la decisione impugnata; |
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condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 95, paragrafi 1, e 2 e dell’articolo 97, paragrafo 1, lettere c) e f) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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26.4.2021 |
IT |
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C 148/24 |
Ricorso proposto il 26 febbraio 2021 — Nevinnomysskiy Azot e NAK «Azot» / Commissione
(Causa T-126/21)
(2021/C 148/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: AO Nevinnomysskiy Azot (Nevinnomyssk, Russia) e AO Novomoskovskaya Aktsionernaya Kompania NAK «Azot» (Novomoskovsk, Russia) (rappresentanti: P. Vander Schueren e E. Gergondet, avvocati
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione del 15 dicembre 2020, (1) nei limiti in cui si applica alle ricorrenti; |
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condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti in relazione al presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un unico motivo, vertente sul fatto che la convenuta non ha ricevuto una domanda di riesame in previsione della scadenza contenente «elementi di prova sufficienti» e quindi è incorsa in errori manifesti di valutazione, ha agito in violazione dell’articolo 11, paragrafi 2 e 5 e dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036, (2) e ha violato il proprio obbligo di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie al momento dell’avvio del riesame in previsione della scadenza.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2100 della Commissione del 15 dicembre 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2020 L 425, pag. 21).
(2) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).
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26.4.2021 |
IT |
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C 148/25 |
Ricorso proposto il 2 marzo 2021 — CCPL e a./Commissione
(Causa T-130/21)
(2021/C 148/35)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio Emilia, Italia), Coopbox Group SpA (Bibbiano, Italia), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovacchia) (rappresentanti: E. Cucchiara e E. Rocchi, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare l’ammenda inflitta alle ricorrenti; o |
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in subordine, ridurne l’importo; e, in ogni caso |
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condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro la decisione della Commissione europea del 17 dicembre 2020, n. C(2020) 8940 final, nel caso AT.39563 — Imballaggi alimentari per vendita al dettaglio, avente a oggetto la violazione dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1/20003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (JO 2003, L 1 pag. 1).
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento nella fissazione dell’entità della sanzione.
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione europea dell’obbligo di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE, per aver tenuto conto solo in parte degli elementi relativi alla mancanza di capacità contributiva forniti dal gruppo CCPL.
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/26 |
Ricorso proposto il 3 marzo 2021 — Telefónica Germany / EUIPO (LOOP)
(Causa T-132/21)
(2021/C 148/36)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: A. Fottner e M. Müller, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «LOOP» — Domanda di registrazione n. 18 008 477
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 dicembre 2020 nel procedimento R 644/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata limitatamente al rigetto della domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea n. 18008477; |
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condannare l’EUIPO alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale nonché a quelle relative ai procedimenti di ricorso e di esame. |
Motivi invocati
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Violazione dell’articolo 7 paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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Violazione dell’articolo 7 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
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— |
Violazione dell’articolo 94 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’articolo 41 paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché dell’articolo 41 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con gli articoli 20 e 21, paragrafo 1, della stessa. |
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/27 |
Ricorso proposto il 5 marzo 2021 — Amort e a./Commissione
(Causa T-136/21)
(2021/C 148/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Heidi Amort (Jenesien, Italia) e altri 37 ricorrenti (rappresentante: R. Holzeisen, avvocata)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono l’annullamento della decisione di esecuzione impugnata.
Motivi e principali argomenti
Il ricorso avverso la decisione di esecuzione C(2021) 94 (final) della Commissione europea del 6 gennaio 2020 che concede a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio l’autorizzazione condizionata ad immettere in commercio il «COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccino a mRNA contro COVID-19 (modificato a livello dei nucleosidi)», un medicinale per uso umano, si basa sui seguenti motivi.
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1. |
Primo motivo: la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 2, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 507/2006 (1). Sarebbe scientificamente provato che il panico diffuso a livello mondiale circa l’asserita alta mortalità connessa all’infezione da SARS-CoV-2 non sia giustificato. Inoltre, l’OMS e l’UE non avrebbero accertato in modo corretto la situazione di emergenza nel senso di una minaccia per la salute pubblica. |
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2. |
Secondo motivo: la decisione di esecuzione impugnata viola l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 507/2006 a causa:
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3. |
Terzo motivo: violazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (3), della direttiva 2001/83/CE nonché del regolamento (CE) n. 726/2004 (4). |
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4. |
Quarto motivo: grave violazione degli articoli 168 e 169 TFUE nonché degli articoli 3, 35 e 38 dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. |
(1) Regolamento (CE) n. 507/2006 della Commissione del 29 marzo 2006 relativo all’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei medicinali per uso umano che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2006, L 92, pag. 6).
(2) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).
(3) Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU 2007, L 324, pag. 121).
(4) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU 2004, L 136, pag. 1).
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26.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 148/28 |
Ricorso proposto il 7 marzo 2021 — WIZZ Air Hungary / Commissione
(Causa T-142/21)
(2021/C 148/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating, e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della convenuta (UE) del 20 agosto 2020 nel caso di aiuti di Stato SA.57026 (2020/N) — Romania COVID-19: Aid to Blue Air (1); e |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.
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1. |
Primo motivo, vertente su un’erronea applicazione de parte della convenuta dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b, TFUE e su un errore manifesto di valutazione nell’esame della proporzionalità dell'aiuto al danno causato dalla crisi della COVID-19. |
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2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l'esame da parte della convenuta delle condizioni di ammissibilità e compatibilità dell'aiuto al salvataggio è viziato. |
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3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta di specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto europeo relativi al divieto di discriminazione, alla libera prestazione di servizi e al libero stabilimento che sono alla base della liberalizzazione del trasporto aereo nell'UE dalla fine degli anni '80 (2). |
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4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta si è basata su prove inesistenti o inadeguate. |
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5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. |
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6. |
Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione. |
(2) Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008 L 293, pag. 3)