ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 143/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10090 — Abu Dhabi Developmental Holding Company/Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings/Louis Dreyfus) ( 1 ) |
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2021/C 143/02 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10039 — Kronospan Holdings/M. Kaindl) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 143/03 |
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2021/C 143/04 |
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Garante europeo della protezione dei dati |
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2021/C 143/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 143/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10182 — SADCO/COGNITE/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 143/07 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10187 - BBC/ITV/Channel 4/Freesat) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 143/08 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10090 — Abu Dhabi Developmental Holding Company/Louis Dreyfus Commodities and Energy Holdings/Louis Dreyfus)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 143/01)
Il 7 aprile 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10090. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/2 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10039 — Kronospan Holdings/M. Kaindl)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 143/02)
Il 30 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
— |
in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10039. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/3 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
22 aprile 2021
(2021/C 143/03)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,2046 |
JPY |
yen giapponesi |
130,30 |
DKK |
corone danesi |
7,4366 |
GBP |
sterline inglesi |
0,86855 |
SEK |
corone svedesi |
10,1237 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1035 |
ISK |
corone islandesi |
151,00 |
NOK |
corone norvegesi |
10,0475 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
25,860 |
HUF |
fiorini ungheresi |
363,52 |
PLN |
zloty polacchi |
4,5567 |
RON |
leu rumeni |
4,9274 |
TRY |
lire turche |
9,9553 |
AUD |
dollari australiani |
1,5581 |
CAD |
dollari canadesi |
1,5067 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3474 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6789 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6001 |
KRW |
won sudcoreani |
1 346,21 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,2348 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8181 |
HRK |
kuna croata |
7,5718 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 515,06 |
MYR |
ringgit malese |
4,9539 |
PHP |
peso filippino |
58,304 |
RUB |
rublo russo |
91,3275 |
THB |
baht thailandese |
37,770 |
BRL |
real brasiliano |
6,6546 |
MXN |
peso messicano |
24,0079 |
INR |
rupia indiana |
90,3940 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/4 |
Ritiro di proposte della Commissione
(2021/C 143/04)
Elenco delle proposte ritirate
Documento |
Procedura interistituzionale |
Titolo |
Un Green Deal europeo |
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COM(2008) 92 final |
2008/0040 (APP) |
Proposta di Decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Kazakistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |
COM(2010) 154 final |
2010/0084 (APP) |
Proposta di Decisione del Consiglio concernente la conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell’intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale |
COM(2011) 252 final |
2011/0109 (NLE) |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo sui trasporti aerei tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica federativa del Brasile, dall’altra |
COM(2020) 136 final |
2020/0052 (NLE) |
Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell’Unione europea in sede di Assemblea dell’Unione di Lisbona |
COM(2020) 182 final |
2020/0072 (NLE) |
Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale a proposito dell’integrazione della Macaronesia nella zona marittima OSPAR |
Un’Europa pronta per l’era digitale |
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COM(2016) 821 final |
2016/0398 (COD) |
Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno |
COM(2016) 823 final |
2016/0402 (COD) |
Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento....[regolamento ESC].... |
COM(2016) 824 final |
2016/0403 (COD) |
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce una carta elettronica europea dei servizi e le relative strutture amministrative |
COM(2019) 441 final |
2019/0207 (NLE) |
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all’accordo di cooperazione relativo a un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e l’Ucraina, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica di Croazia e della Romania all’Unione europea |
Un’economia al servizio delle persone |
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COM(2019) 399 final |
2019/0183 (COD) |
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio per fornire sostegno finanziario agli Stati membri al fine di coprire il gravoso onere finanziario loro inflitto a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione senza accordo |
Promozione del nostro stile di vita europeo |
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COM(2015) 450 final |
2015/0208 (COD) |
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide |
COM(2016) 270 final |
2016/0133 (COD) |
Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) |
Garante europeo della protezione dei dati
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/6 |
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di rifusione del regolamento Europol
(Il testo integrale del parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito del GEPD www.edps.europa.eu)
(2021/C 143/05)
Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica al regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con le parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno di indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione. La proposta legislativa mira a rafforzare e, in alcuni casi, ad ampliare il mandato di Europol, in risposta ai cambiamenti nel panorama della sicurezza e alle minacce sempre più complesse e in costante evoluzione.
Il GEPD comprende la necessità che le autorità di contrasto beneficino dei migliori strumenti giuridici e tecnici possibili per svolgere i loro compiti, ossia individuare, indagare e prevenire i reati e le altre minacce alla sicurezza pubblica. Inoltre, è convinto che non vi sia alcun conflitto intrinseco e inconciliabile tra sicurezza e diritti fondamentali, compreso il diritto alla protezione dei dati. Pertanto, il presente parere mira a fornire una valutazione equa e obiettiva della necessità e della proporzionalità delle misure proposte, accompagnata da una serie di raccomandazioni specifiche volte a garantire il giusto equilibrio tra i valori e gli interessi in gioco.
Le indagini penali e le operazioni di intelligence criminale comprendono sempre più la raccolta e il trattamento di grandi e complessi insiemi di dati da parte delle autorità di contrasto. Pur prendendo atto con soddisfazione delle garanzie che accompagnano le deroghe proposte in tali casi, il GEPD teme che le eccezioni alle attuali norme in materia di protezione dei dati, applicabili a Europol, possano diventare in realtà la regola. Raccomanda pertanto che il regolamento Europol definisca meglio le situazioni e le condizioni in cui Europol può ricorrere alle deroghe proposte. Inoltre, anche in questi casi, il trattamento dei dati personali da parte dell’Agenzia dovrebbe essere pienamente conforme ai principi e agli obblighi generali di cui al capo IX del regolamento (CE) n. 2018/1725.
Per quanto riguarda l’ampliamento delle possibilità giuridiche per Europol di cooperare con le parti private, in particolare nel caso di insiemi di dati multi-giurisdizionali o non attribuibili, il GEPD apprezza il fatto che siano controbilanciate da garanzie specifiche, quali il divieto di trasferimenti sistematici, massicci o strutturali di dati. Al tempo stesso, il GEPD raccomanda di applicare questa importante restrizione a tutti gli scambi tra Europol e parti private, indipendentemente dalla loro ubicazione, all’interno o all’esterno dell’UE. Il GEPD ritiene inoltre che l’esatto ruolo giuridico e le responsabilità di Europol, quando agisce in qualità di fornitore di servizi alle autorità nazionali e quindi di responsabile del trattamento, dovrebbero essere ulteriormente chiariti in un atto giuridico vincolante. Inoltre, ritiene necessaria una valutazione dei possibili rischi per la sicurezza creati dall’apertura dell’infrastruttura di comunicazione di Europol ad uso privato.
Il GEPD presta inoltre particolare attenzione all’uso previsto di dati personali da parte di Europol a fini di ricerca e innovazione. Al tempo stesso, è ben consapevole del fatto che l’alternativa per Europol e le autorità di contrasto nazionali di ricorrere a strumenti e prodotti sviluppati da venditori esterni, spesso situati al di fuori dell’UE, pone chiaramente rischi molto più elevati per quanto riguarda i diritti fondamentali. Ciononostante, il GEPD ritiene che la nuova finalità del trattamento sia definita in modo troppo ampio e raccomanda che la portata delle attività di ricerca e innovazione sia chiarita in un documento vincolante.
Il GEPD accoglie con favore e sostiene pienamente la proposta di rafforzare ulteriormente il quadro di protezione dei dati di Europol e in particolare l’applicazione diretta delle norme orizzontali di cui al capo IX del regolamento (CE) n. 2018/1725 al trattamento operativo dei dati da parte dell’Agenzia. Si tratta inoltre di un passo importante verso un allineamento globale del quadro in materia di protezione dei dati per tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’UE, più volte sollecitato dal GEPD.
Con un mandato più forte di Europol dovrebbe sempre essere esercitato un controllo più rigoroso. Il GEPD chiede pertanto una piena armonizzazione dei suoi poteri di controllo nei confronti di Europol con i poteri generali del GEPD previsti dal regolamento (UE) n. 2018/1725 e applicabili alle altre istituzioni, agenzie e organi dell’UE, tra cui il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Tale allineamento sarebbe coerente con la volontà del legislatore dell’UE e contribuirebbe inoltre a evitare un trattamento differenziato degli organi dell’Unione e a collocarli in una posizione più o meno privilegiata.
1. INTRODUZIONE E CONTESTO
1. |
L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) n. 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento Europol») per sostenere e rafforzare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca nella prevenzione e nella lotta contro le forme gravi di criminalità transfrontaliera, il terrorismo e altre attività criminali che ledono gli interessi comuni dell’Unione. Il regolamento Europol ha sostituito il precedente atto giuridico di base, la decisione 2009/371/GAI (1) e ha affidato al GEDP il compito di controllare la liceità del trattamento dei dati personali da parte di Europol a decorrere dal 1o maggio 2017. |
2. |
Il 9 dicembre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 2016/794 per quanto riguarda la cooperazione di Europol con parti private, il trattamento dei dati personali da parte di Europol a sostegno delle indagini penali e il ruolo di Europol in materia di ricerca e innovazione (2). |
3. |
La proposta è stata inserita nel programma di lavoro della Commissione per il 2020 come iniziativa legislativa volta a «rafforzare il mandato di Europol al fine di approfondire la cooperazione operativa di polizia». Si tratta inoltre di una delle azioni chiave della strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza, presentata nel luglio 2020 (3). Inoltre, la proposta legislativa fa parte di un pacchetto di misure annunciato dalla Commissione il 9 dicembre 2020 per rafforzare la risposta dell’Unione alla minaccia rappresentata dal terrorismo (4). |
4. |
L’obiettivo della proposta è rafforzare e, ove ritenuto necessario, ampliare il mandato di Europol nell’ambito della missione e dei compiti dell’Agenzia di cui all’articolo 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I tre settori principali, oggetto della proposta, sono esplicitamente menzionati nel titolo del progetto di regolamento, vale a dire la cooperazione con le parti private, il sostegno operativo alle indagini penali e la ricerca e l’innovazione. Tuttavia, vi sono una serie di ulteriori modifiche di altri importanti aspetti dell’attività di Europol, quali il regime giuridico in materia di protezione dei dati, il trasferimento di dati verso paesi terzi, l’inserimento di segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen, ecc. Quest’ultimo elemento è oggetto di una proposta legislativa distinta (5), sulla quale anche il GEPD è stato consultato e ha formulato osservazioni in un parere separato. |
5. |
Secondo la relazione, la proposta legislativa è una risposta ai cambiamenti nel panorama della sicurezza e alle minacce in evoluzione e sempre più complesse, compreso lo sfruttamento da parte di gruppi criminali della trasformazione digitale, delle nuove tecnologie e della crisi dovuta alla COVID-19. In tale contesto, la Commissione rammenta diverse recenti dichiarazioni politiche del Consiglio e del Parlamento europeo, che affrontano specificamente la necessità di rafforzare ulteriormente il mandato e la capacità di Europol (6). |
6. |
Il GEPD è stato consultato in via informale dalla Commissione in varie occasioni durante l’intero processo di preparazione della proposta legislativa, da ultimo il 25 novembre 2020, e ha comunicato le sue osservazioni informali. Il GEPD si compiace che le sue opinioni siano state richieste in una fase iniziale della procedura e incoraggia la Commissione a proseguire questa buona pratica. Inoltre, il 9 ottobre 2020 il GEPD ha organizzato un webinar di esperti dal titolo «La riforma di Europol: la prospettiva della protezione dei dati», con particolare attenzione all’allineamento delle disposizioni in materia di protezione dei dati del regolamento Europol alle norme generali sul trattamento dei dati personali operativi. |
7. |
Il GEPD è stato consultato formalmente dalla Commissione il 7 gennaio 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 2016/794 e ha adottato il presente parere conformemente all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2018/1725. |
2. CONCLUSIONI
49. |
Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le raccomandazioni riportate di seguito. |
Sulla cooperazione con parti private
— |
Il divieto di trasferimenti sistematici, ingenti o strutturali (articolo 26, paragrafo 6, ultimo comma) dovrebbe applicarsi a tutti gli scambi con parti private, anche all’interno dell’UE; |
— |
gli obblighi di Europol quando agisce in qualità di responsabile del trattamento dei dati/fornitore di servizi, in particolare gli elementi obbligatori di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2018/1725, dovrebbero essere stabiliti in un atto giuridico vincolante ai sensi del diritto dell’Unione o degli Stati membri; |
— |
Europol dovrebbe effettuare una valutazione dei possibili rischi per la sicurezza derivanti dall’apertura delle sue infrastrutture ad uso privato e, se necessario, attuare adeguate misure di prevenzione e attenuazione. |
Sul trattamento di serie di dati corpose e complesse, anche a sostegno di indagini penali specifiche
— |
Il regolamento Europol dovrebbe prevedere garanzie sufficienti per garantire che le deroghe ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5 bis, e dell’articolo 18 bis non diventino in realtà la norma; |
— |
il regolamento Europol dovrebbe definire ulteriormente i casi in cui Europol potrebbe ricorrere alla deroga ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5 bis, rispettivamente quando l’agenzia può chiedere una proroga del periodo massimo di 1 anno. Inoltre, dovrebbe essere chiarita l’interazione tra i paragrafi 5 bis e 6 dell’articolo 18; |
— |
l’articolo 18 bis dovrebbe stabilire ulteriori condizioni e soglie per il trattamento da parte di Europol di dati che esulano dalle categorie di interessati elencati nell’allegato II a sostegno di una specifica indagine penale, quali la portata, la complessità, il tipo o l’importanza dell’indagine; |
— |
il trattamento dei dati personali nell’ambito delle deroghe ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5 bis, e dell’articolo 18 bis dovrebbe in ogni caso essere conforme ai principi e agli obblighi generali stabiliti nel capo IX del regolamento (UE) n. 2018/1725. |
Sull’uso dei dati per la ricerca e l’innovazione
— |
La portata delle attività di ricerca e innovazione dovrebbe essere meglio definita nel regolamento Europol e ulteriormente precisata in un documento vincolante, che potrebbe essere successivamente aggiornato. |
Sulla cooperazione di Europol con i paesi terzi
— |
Il significato di «categorie di trasferimenti» di cui all’articolo 25, paragrafo 5, nonché la distinzione da «insieme di trasferimenti» di cui al paragrafo 6 dello stesso articolo dovrebbero essere ulteriormente definiti e chiariti nel regolamento Europol. |
Sul quadro di protezione dei dati applicabile a Europol
— |
I poteri di controllo del GEPD nei confronti di Europol dovrebbero essere pienamente allineati ai poteri generali del GEPD previsti dall’articolo 58 del regolamento (UE) n. 2018/1725; |
— |
La nuova finalità proposta all’articolo 37 bis dovrebbe essere soppressa e pertanto la limitazione del trattamento dei dati personali da parte di Europol dovrebbe essere disciplinata direttamente dalla disposizione dell’articolo 82 del regolamento (UE) n. 2018/1725. |
Riguardo ad altri elementi della proposta
— |
Le condizioni per la trasmissione dei dati ad altri organismi dell’Unione di cui all’articolo 24 del regolamento Europol dovrebbero essere allineate alle norme generali di cui all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2018/1725, in particolare al requisito di proporzionalità; |
— |
il concetto di «analisi operativa congiunta» e le norme giuridiche applicabili al trattamento dei dati personali al suo interno dovrebbero essere chiaramente definiti nel regolamento Europol. |
Bruxelles, 8 marzo 2021.
Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI
(1) Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).
(2) COM(2020) 796 final.
(3) COM(2020) 605 final del 24 luglio 2020.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_2326
(5) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 2018/1862 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l’inserimento di segnalazioni da parte di Europol, COM (2020) 791 final.
(6) Cfr. in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 10 luglio 2020 su una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (2020/2686(RSP), le conclusioni del Consiglio sulla cooperazione di Europol con parti private del 2 dicembre 2019 o la dichiarazione dei ministri degli Affari interni dell’UE («Ten points on the Future of Europol») [Dieci punti sul futuro di Europol] del 21 ottobre 2020.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/10 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10182 — SADCO/COGNITE/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 143/06)
1.
In data 15 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Saudi Aramco Development Company («SADCO», Arabia Saudita), |
— |
Cognite AS («Cognite», Norvegia) |
SADCO e Cognite acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune (Arabia Saudita).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
SADCO: società interamente controllata da Saudi Arabian Oil Company («Aramco»), che opera principalmente nella prospezione, produzione e commercializzazione di petrolio greggio e nella produzione e commercializzazione di prodotti raffinati e petrolchimici; |
— |
Cognite: fornitore norvegese di software che offre servizi di dati e di intelligenza artificiale industriale; |
— |
impresa comune di nuova costituzione: si impegnerà nella vendita di servizi di trasformazione digitale nonché di prodotti cloud e dei relativi servizi professionali in Arabia Saudita. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10182 — SADCO/Cognite/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10187 - BBC/ITV/Channel 4/Freesat)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 143/07)
1.
In data 8 aprile 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
British Broadcasting Corporation («BBC», Regno Unito); |
— |
ITV Network Limited («ITV», Regno Unito); |
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Channel 4 Television Corporation («Channel 4», Regno Unito); e |
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Freesat (UK) Limited («Freesat», Regno Unito). |
BBC, ITV e Channel 4 acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Freesat attraverso Digital UK Trading Limited (Regno Unito).
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
BBC: emittente pubblica che fornisce un’ampia gamma di canali televisivi e radiofonici nonché iPlayer e altri servizi on-demand accessibili dietro pagamento di un canone in tutto il Regno Unito, attraverso una varietà di piattaforme e dispositivi. |
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ITV: emittente e casa di produzione integrata che crea, detiene e distribuisce contenuti di alta qualità su più piattaforme a livello mondiale. Trasmette attraverso un ampio portafoglio di canali commerciali, tra cui il principale, ITV. |
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Channel 4: emittente di servizio pubblico del Regno Unito, di proprietà pubblica e finanziata con fondi commerciali, che gestisce un portafoglio di canali accessibili gratuitamente attraverso una varietà di piattaforme e dispositivi. |
— |
Freesat: impresa comune tra BBC e ITV, che fornisce una piattaforma di trasmissione satellitare a circa 1,1 milioni di abitazioni (accesso gratuito ai contenuti televisivi lineari e ai contenuti on-demand via satellite, nonché contenuti on-demand a pagamento). Fornisce inoltre assistenza tecnica e consulenza a un numero ristretto di clienti internazionali ai quali concede in licenza determinate tecnologie e know-how associati ai servizi televisivi gratuiti. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M. 10187 – BBC/ITV/Channel 4/Freesat
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles |
BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
23.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 143/14 |
Addendum alla Pubblicazione dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
(2021/C 143/08)
Il presente addendum integra la pubblicazione dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP per Stato membro (1), ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (2).
In conformità al predetto articolo, la Commissione pubblicherà le domande e i documenti unici relativi a tali modifiche ordinarie nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette istituito a norma dell’articolo 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (3)(eAmbrosia – il registro delle indicazioni geografiche dell’UE.
Paese |
Denominazione del vino |
N. del fascicolo |
Italia |
Terre Siciliane |
PGI-IT-A0810-AM03 |
(1) Pubblicazione dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP (2019/C 225/06), GU C 225 del 5.7.2019, pag. 38.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 2).
(3) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).