ISSN 1977-0944 |
||
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128 |
|
Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
|
|
IV Informazioni |
|
|
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
|
|
Corte di giustizia delľUnione europea |
|
2021/C 128/01 |
IT |
|
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 128/01)
Ultima pubblicazione
Cronistoria delle pubblicazioni precedenti
Questi testi sono disponibili su:
EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/2 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Monomeles Protodikeio Lasithiou — Grecia) — M.V. e a. / Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»
(Causa C-760/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure dirette a prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico - Contratti successivi o primo contratto prorogato - Norma equivalente - Divieto costituzionale assoluto di trasformare contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato - Obbligo di interpretazione conforme)
(2021/C 128/02)
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Monomeles Protodikeio Lasithiou
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: M.V. e a.
Convenuto: Organismos Topikis Aftodioikisis (O.T.A.) «Dimos Agiou Nikolaou»
Dispositivo
1) |
La clausola 1 e la clausola 5, punto 2, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretate nel senso che l’espressione «successione di contratti di lavoro a tempo determinato», ivi contenuta, comprende anche la proroga automatica dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori del settore della pulizia degli enti locali, effettuata conformemente a disposizioni nazionali espresse e nonostante il mancato rispetto della forma scritta, prevista in linea di principio per la stipula di contratti successivi. |
2) |
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che, quando si è verificato un utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi di tale disposizione, l’obbligo per il giudice del rinvio di effettuare, il più possibile, un’interpretazione e un’applicazione di tutte le pertinenti disposizioni del diritto interno, idonee a sanzionare debitamente tale abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, include la valutazione della questione se le disposizioni di una normativa nazionale anteriore, ancora in vigore, che consente di convertire in un contratto di lavoro a tempo indeterminato la successione di contratti a tempo determinato, possano, eventualmente, applicarsi ai fini di tale interpretazione conforme, sebbene disposizioni nazionali di natura costituzionale vietino in modo assoluto, nel settore pubblico, una siffatta conversione. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/3 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2021 — RFA International LP / Commissione europea
(Causa C-56/19 P) (1)
(Impugnazione - Dumping - Importazione di ferrosilicio originario della Russia - Regolamento (CE) n. 1225/2009 - Articolo 11, paragrafi 9 e 10 - Rigetto delle domande di restituzione di dazi antidumping pagati - Prezzo all’esportazione costruito - Valutazione della traslazione dei dazi antidumping nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nell’Unione europea - Obbligo di applicare gli stessi metodi impiegati nell’inchiesta conclusa con l’istituzione del dazio - Mutamento di circostanze - Detrazione dei dazi antidumping pagati - Elementi di prova inoppugnabili)
(2021/C 128/03)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: RFA International LP (rappresentanti: B. Evtimov, advokat, M. Krestiyanova ed E. Borovikov, avocats, N. Tuominen, avocată, e D. O’Keeffe, solicitor)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J.-F. Brakeland, A. Demeneix e P. Němečková, successivamente J.-F. Brakeland e P. Němečková, agenti)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
La RFA International LP è condannata alle spese. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del l’11 febbraio 2021 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Raad van State, Grondwettelijk Hof — Belgio) — Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV (C-471/19) / Belgische Staat (C-407/19), Ministerraad (C-471/19)
(Cause riunite C-407/19 e C-471/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Esercizio di attività portuali - Lavoratori portuali - Accesso alla professione e assunzione - Modalità di riconoscimento dei lavoratori portuali - Lavoratori portuali che non fanno parte del contingente di lavoratori previsto dalla normativa nazionale - Limitazione della durata del contratto di lavoro - Mobilità dei lavoratori portuali tra diverse zone portuali - Lavoratori che svolgono un lavoro logistico - Certificato di sicurezza - Motivi imperativi di interesse generale - Sicurezza nelle zone portuali - Tutela dei lavoratori - Proporzionalità)
(2021/C 128/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State, Grondwettelijk Hof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV (C-407/19), Middlegate Europe NV (C-471/19)
Convenuti: Belgische Staat (C-407/19), Ministerraad (C-471/19)
Con l’intervento di: Katoen Natie Bulk Terminals NV, General Services Antwerp NV, Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen (KVBG) CVBA, MVH Logistics en Stuwadoring BV
Dispositivo
1) |
Gli articoli 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che obbliga persone o imprese che intendano esercitare attività portuali in una zona portuale, comprese attività estranee al carico e allo scarico di navi in senso stretto, a ricorrere esclusivamente a lavoratori portuali riconosciuti come tali conformemente alle condizioni e alle modalità fissate in applicazione di tale normativa, purché dette condizioni e modalità, da un lato, si basino su criteri oggettivi, non discriminatori, predeterminati e che consentano ai lavoratori portuali di altri Stati membri di dimostrare di soddisfare, nel loro Stato di origine, requisiti equivalenti a quelli applicati ai lavoratori portuali nazionali e, dall’altro, non stabiliscano un contingente limitato di lavoratori che possono essere oggetto di un simile riconoscimento. |
2) |
Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale in forza della quale:
|
3) |
Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale ai sensi della quale un lavoratore, a meno che non possa dimostrare di soddisfare in un altro Stato membro condizioni equivalenti, per essere riconosciuto come lavoratore portuale deve:
|
4) |
Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale in forza della quale i lavoratori portuali, riconosciuti come tali conformemente al regime legale loro applicabile prima dell’entrata in vigore di tale normativa, conservano, in applicazione di quest’ultima, la qualità di lavoratori portuali riconosciuti e sono inseriti nel contingente di lavoratori portuali previsto dalla suddetta normativa. |
5) |
Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che il trasferimento di un lavoratore portuale nel contingente di lavoratori di una zona portuale diversa da quella in cui ha ottenuto il suo riconoscimento sia soggetto a condizioni e modalità stabilite da un contratto collettivo di lavoro, purché queste ultime risultino necessarie e proporzionate tenuto conto dell’obiettivo di garantire la sicurezza in ogni zona portuale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
6) |
Gli articoli 45, 49 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede che i lavoratori logistici devono possedere un «certificato di sicurezza», emesso su presentazione della loro carta d’identità e del loro contratto di lavoro e le cui modalità di emissione, nonché la procedura da seguire per il suo ottenimento, siano stabilite da un contratto collettivo di lavoro, purché le condizioni per il rilascio di un simile certificato siano necessarie e proporzionate rispetto all’obiettivo di garantire la sicurezza nelle zone portuali e la procedura prevista per il suo ottenimento non imponga oneri amministrativi irragionevoli e sproporzionati. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/5 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell'11 febbraio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Irlanda) — procedimento penale a carico di K.M.
(Causa C-77/20) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune della pesca - Regolamento (CE) n. 1224/2009 - Regime di controllo per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca - Utilizzo a bordo di un peschereccio di un’apparecchiatura in grado di effettuare la classificazione automatica per taglia del pesce - Articolo 89 - Misure dirette a garantire il rispetto delle norme - Articolo 90 - Sanzioni penali - Principio di proporzionalità)
(2021/C 128/05)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal
Parte nel procedimento penale principale
K.M.
Con l’intervento di: The Director of Public Prosecutions
Dispositivo
Gli articoli 89 e 90 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, letti alla luce del principio di proporzionalità sancito all’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare, essi non ostano a una disposizione nazionale che, per sanzionare una violazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, come modificato dal regolamento (UE) n. 227/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, preveda non solo l’imposizione di una sanzione pecuniaria, ma anche il sequestro obbligatorio delle catture e degli attrezzi da pesca vietati o non conformi trovati a bordo dell’imbarcazione interessata.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/5 |
Impugnazione proposta il 31 luglio 2020 da AL avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 10 giugno 2020, causa T-83/19, AL/Commissione
(Causa C-356/20 P)
(2021/C 128/06)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: AL (rappresentanti: S. Rodrigues, A. Blot, avocats)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Con ordinanza del 10 dicembre 2020, la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente infondata.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel (Belgio) il 26 ottobre 2020 — Q, R, S / United Airlines, Inc.
(Causa C-561/20)
(2021/C 128/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel
Parti
Ricorrenti: Q, R, S
Resistente: United Airlines, Inc.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 3, paragrafo 1, lettera a) e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, quali interpretati dalla Corte, debbano essere interpretati nel senso che un passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria a carico di un vettore aereo non comunitario qualora egli raggiunga la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore a seguito di un ritardo dell’ultimo volo, i cui luoghi di partenza e di arrivo siano entrambi situati nel territorio di un paese terzo, senza scalo nel territorio di uno Stato membro, nell’ambito di un volo con coincidenza avente inizio in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, e tutti i voli siano stati materialmente operati da un vettore aereo non comunitario e prenotati dal passeggero mediante un’unica prenotazione presso un vettore aereo comunitario che non ha materialmente operato alcuno di detti voli. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se il regolamento n. 261/2004, quale interpretato nella risposta alla prima questione, sia contrario al diritto internazionale, e segnatamente al principio di sovranità piena ed esclusiva di uno Stato sul proprio territorio e spazio aereo, giacché tale interpretazione rende il diritto dell’Unione applicabile a una situazione che si produce nel territorio di un paese terzo. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/6 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 2 novembre 2020 — F, A, G, H, I / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-579/20)
(2021/C 128/08)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrenti: F, A, G, H, I
Resistenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 15, parte iniziale e lettera c), della direttiva qualifiche (1) miri a offrire protezione solo nella situazione eccezionale in cui il grado di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale è tanto elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile che ritorni nel paese di cui trattasi, o, eventualmente, nella regione in questione corra un rischio effettivo di subire la minaccia menzionata in detto articolo. E se detta situazione eccezionale rientri nel «most extreme case of general violence» (caso più estremo di violenza indiscriminata), di cui alla sentenza N.A. contro Regno Unito (2). In caso di risposta in senso negativo alla prima parte della prima questione: |
2) |
Se l’articolo 15, parte iniziale e lettera c), della direttiva qualifiche debba essere interpretato in modo tale che anche un grado di violenza indiscriminata inferiore alla situazione eccezionale prima menzionata, in combinazione con la situazione personale e individuale di un richiedente, possa determinare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che un richiedente, il quale ritorni nel paese o nella regione in questione, corra un rischio effettivo di subire la minaccia menzionata in detto articolo. In caso di risposta in senso affermativo alla seconda questione: |
3) |
Se a tale riguardo occorra applicare una graduazione distinguendo fra possibili gradi di violenza indiscriminata e fra i relativi livelli di circostanze individuali. E quali circostanze personali e individuali possano svolgere un ruolo nella valutazione effettuata dall’autorità competente e dal giudice nazionale. In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: |
4) |
Se il disposto dell’articolo 15 della direttiva qualifiche sia soddisfatto allorché a un richiedente, il quale si trovi in una situazione in cui il grado di violenza indiscriminata sia inferiore alla situazione eccezionale summenzionata e che possa fornire la prova di essere specificamente colpito (tra l’altro) per motivi connessi alla sua situazione personale, viene riconosciuta unicamente la protezione sussidiaria in forza dell’articolo 15, parte iniziale e lettere a) o b), della direttiva qualifiche. |
(1) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).
(2) Corte EDU, 17 luglio 2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Paesi Bassi) il 24 novembre 2020 — E.K. / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-624/20)
(2021/C 128/09)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam
Parti
Ricorrente: E.K.
Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se rientri nella competenza degli Stati membri stabilire se il diritto di soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE sia per sua natura temporaneo o meno, o se detta nozione debba essere interpretata ai sensi del diritto dell’Unione. |
2) |
In caso si debba procedere a un’interpretazione ai sensi del diritto dell’Unione, se ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/109/CE (1) sussista una distinzione tra i diversi diritti di soggiorno derivati spettanti ai cittadini di paesi terzi in forza del diritto dell’Unione, tra i quali il diritto di soggiorno derivato conferito a un familiare di un cittadino dell’Unione sulla base della direttiva sulla libera circolazione e il diritto di soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE. |
3) |
Se il diritto di soggiorno fondato sull’articolo 20 TFUE, che per sua natura dipende dall’esistenza di un rapporto di dipendenza tra il cittadino di un paese terzo e il cittadino dell’Unione, ed è dunque limitato, sia per sua natura temporaneo. |
4) |
Qualora il diritto di soggiorno conferito dall’articolo 20 TFUE abbia natura temporanea, se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera e), della direttiva debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude dal riconoscimento di uno status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi della direttiva, solo permessi di soggiorno di diritto nazionale. |
(1) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/8 |
Impugnazione proposta il 23 novembre 2020 da Arkadiusz Kaminski avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-677/19, Polfarmex/EUIPO — Kaminski
(Causa C-626/20 P)
(2021/C 128/10)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Arkadiusz Kaminski (rappresentanti: E. Pijewska, M. Mazurek, W. Trybowski, radcowie prawni)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Polfarmex S.A
Con ordinanza del 28 gennaio 2021, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato il sig. Arkadiusz Kaminski a farsi carico delle proprie spese.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam (Paesi Bassi) il 7 dicembre 2020 — Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di X; altra parte nel procedimento: Openbaar Ministerie
(Causa C-665/20)
(2021/C 128/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Amsterdam
Parti
Mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di: X
Resistente: Openbaar Ministerie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI (1) debba essere interpretato nel senso che, allorché uno Stato membro decide di trasporre detta disposizione nel suo diritto nazionale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve disporre di un certo margine discrezionale per valutare se occorra o meno rifiutare l’esecuzione del MAE. |
2) |
Se la nozione di «stessi fatti», di cui all’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI e la medesima nozione di cui all’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretate allo stesso modo e, ove così non fosse, come detta nozione debba essere interpretata nella prima disposizione citata. |
3) |
Se la condizione di cui all’articolo 4, punto 5, della decisione quadro 2002/584/GAI, secondo la quale «la sanzione sia stata applicata (…) o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna», debba essere interpretata nel senso che essa comprende una situazione in cui la persona ricercata sia stata condannata per gli stessi fatti con sentenza definitiva a una pena privativa della libertà che ha parzialmente scontato nello Stato di condanna e che per il resto gli è stata rimessa da un’autorità non giudiziaria di quel paese, nell’ambito di una misura di clemenza di carattere generale che vale anche per persone condannate per reati gravi, come la persona ricercata, e che non è fondata su considerazioni razionali di politica penale. |
(1) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle (Belgio) il 10 dicembre 2020 — Airbnb Ireland UC / Région de Bruxelles-Capitale
(Causa C-674/20)
(2021/C 128/12)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parti
Ricorrente: Airbnb Ireland UC
Convenuta: Région de Bruxelles-Capitale
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 1, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (1), debba essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che obbliga i prestatori di un servizio di intermediazione consistente nel mettere in contatto, tramite una piattaforma elettronica e dietro remunerazione, potenziali conduttori con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, a comunicare, su richiesta scritta dell’amministrazione finanziaria e a pena di ammenda amministrativa, «i dati del gestore e i recapiti degli esercizi ricettivi turistici, oltre al numero di pernottamenti e unità abitative gestite nell’anno precedente» al fine di identificare i soggetti debitori di un’imposta regionale sugli esercizi ricettivi turistici e i loro redditi imponibili, ricade nel «settore tributario» e deve di conseguenza essere considerata esclusa dall’ambito di applicazione della suddetta direttiva. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (2), debbano essere interpretati nel senso che la direttiva in parola si applica a una normativa nazionale come quella descritta nella prima questione pregiudiziale. Se del caso, se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che trova applicazione a una siffatta normativa. |
3) |
Se l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2000/31/CE debba essere interpretato nel senso che si applica a una normativa nazionale come quella descritta nella prima questione pregiudiziale e nel senso che autorizza una siffatta normativa. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 21 dicembre 2020 — Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU / Vlaamse Regering
(Causa C-694/20)
(2021/C 128/13)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti
Ricorrenti: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Layers, CD, JU
Resistente: Vlaamse Regering
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2018/822 (1) del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica, violi il diritto a un processo equo, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e il diritto al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui il nuovo articolo 8bis ter, paragrafo 5, che lo ha inserito nella direttiva 2011/16/UE (2) del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, prevede che, se uno Stato membro adotta le misure necessarie per concedere agli intermediari il diritto all'esenzione dalla comunicazione di informazioni su un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica quando l'obbligo di comunicazione violerebbe il segreto professionale sulla base del diritto nazionale dello Stato membro, detto Stato membro è tenuto a imporre agli intermediari la notifica, senza indugio, a un eventuale altro intermediario o, in sua assenza, al contribuente pertinente, dei rispettivi obblighi di comunicazione, nella misura in cui da tale obbligo discende che un avvocato che agisce come intermediario viene obbligato a condividere con un altro intermediario, che non è il suo cliente, dati che acquisisce nell’esercizio delle attività essenziali della sua professione, ossia la difesa o la rappresentanza in giudizio del cliente e la prestazione di consulenza giuridica, anche extragiudiziale.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 23 dicembre 2020 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / C, B
(Causa C-704/20)
(2021/C 128/14)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Resistenti: C, B
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 15, secondo paragrafo, della direttiva «rimpatrio» (2008/115/CE (1); GU 2008 L 348) e l’articolo 9 della direttiva «accoglienza» (2013/33/UE (2); GU 2013 L 180), in combinato disposto con l’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU 2007 C 303/01), obblighi a una verifica d’ufficio nel senso che il giudice è tenuto a valutare di propria iniziativa (ex officio) se siano soddisfatte tutte le condizioni per il trattenimento, comprese quelle di cui lo straniero non ha contestato che fossero soddisfatte, pur avendone la possibilità.
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
(2) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 24 dicembre 2020 — GJ / Ryanair DAC
(Causa C-712/20)
(2021/C 128/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: GJ
Resistente: Ryanair DAC
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/9191 (GU 2004, L 46, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) il 24 dicembre 2020 — Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y / X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
(Causa C-713/20)
(2021/C 128/16)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Centrale Raad van Beroep
Parti
Ricorrenti: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank, Y
Resistenti: X, Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del [regolamento (CE) 883/2004] (1) debba essere interpretato nel senso che un lavoratore che vive in uno Stato membro e lavora nel territorio di un altro Stato membro in forza di un contratto di lavoro interinale, ai sensi del quale il contratto di lavoro cessa appena ha fine il lavoro interinale e successivamente torna in essere, nei periodi intermedi resti assoggettato alla legislazione di quest’ultimo Stato membro fintantoché non abbia temporaneamente posto fine a detto lavoro. |
2) |
Quali fattori siano rilevanti per valutare in siffatti casi se si configura o meno una cessazione temporanea delle attività lavorative. |
3) |
Dopo quale periodo di tempo si debba presumere che un lavoratore, che non ha più un rapporto di lavoro contrattuale, abbia temporaneamente posto fine alle sue attività lavorative nel paese di occupazione, tranne nel caso di indicazioni concrete in senso diverso. |
(1) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 29 dicembre 2020 — Procedura di insolvenza sul patrimonio della Galapagos S.A.; altre parti: DE in veste di curatore fallimentare, Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A. e Prime Capital S.A.
(Causa C-723/20)
(2021/C 128/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Galapagos S.A.
Resistenti: DE, in veste di curatore fallimentare della Galapagos S.A., Galapagos BidCo. S.a.r.l., Hauck Aufhäuser Fund Services S.A., Prime Capital S.A.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (1) (in prosieguo: il «regolamento relativo alle procedure di insolvenza») debba essere interpretato nel senso che il centro degli interessi principali di una società debitrice, che abbia la sede statutaria in uno Stato membro, non si trovi, com’è possibile stabilire sulla base di fattori oggettivi riconoscibili da terzi, in un secondo Stato membro in cui è situata l’amministrazione centrale, qualora la società medesima, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, abbia trasferito detta amministrazione centrale da un terzo Stato membro nel secondo mentre nel terzo Stato membro veniva presentata una domanda di apertura della procedura principale di insolvenza sul suo patrimonio, tuttora pendente. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento relativo alle procedure di insolvenza debba essere interpretato nel senso che
|
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Miercurea Ciuc (Romania) il 4 gennaio 2021 — Pricoforest SRL / Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)
(Causa C-13/21)
(2021/C 128/18)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Judecătoria Miercurea Ciuc
Parti
Ricorrente: Pricoforest SRL
Resistente: Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la nozione di «raggio di 100 km» enunciata all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 (1) debba essere interpretata nel senso che una linea retta tracciata sulla carta fra la sede dell’impresa e la destinazione deve essere inferiore a 100 km oppure nel senso che la distanza effettivamente percorsa dal veicolo deve essere inferiore a 100 km. |
2) |
Se le disposizioni dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 debbano essere interpretate nel senso che l’effettuare trasporti tra quelli previsti nella suddetta disposizione, fra cui alcuni entro un raggio di 100 km dalla sede dell’impresa, e altri che oltrepassano tale raggio, in un periodo di tempo di un mese, nel contesto dell’esenzione della situazione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 561/2006 dall’applicazione del regolamento in discussione attraverso una disposizione nazionale, presuppone l’esenzione di tutti i trasporti di cui trattasi dall’applicazione del regolamento, solamente di quelli effettuati [senza] oltrepassare il raggio di 100 km oppure di nessuno di essi. |
(1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU 2006, L 102, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 12 gennaio 2021 — Uniqa Versicherungen AG / VU
(Causa C-18/21)
(2021/C 128/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Uniqa Versicherungen AG
Resistente: VU
Questione pregiudiziale
Se gli articoli 20 e 26 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (1), debbano essere interpretati nel senso che tali disposizioni ostino a che il termine di 30 giorni per la presentazione di un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento medesimo sia interrotto come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del Bundesgesetz betreffend Begleitmaßnahmen zu COVID-19 in der Justiz (legge federale austriaca sulle misure di accompagnamento relative al COVID-19 nel settore giudiziario), il quale dispone che, nei procedimenti in materia civile, tutti i termini processuali decorrenti a seguito di un evento verificatosi successivamente al 21 marzo 2006 oppure quelli non ancora scaduti a tale data siano interrotti fino alla scadenza del 30 aprile 2020, riprendendo a decorrere dal 1o maggio 2020.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 13 gennaio 2021 — I, S / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-19/21)
(2021/C 128/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem
Parti
Ricorrenti: I, S
Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 27 del regolamento di Dublino (1), eventualmente in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi dell’articolo 8 (o degli articoli 9 o 10) del regolamento di Dublino, o a un familiare del richiedente ai sensi degli articoli 8, 9 o 10 del regolamento di Dublino, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione e ove l’articolo 27 del regolamento di Dublino non offra una base per un ricorso effettivo, se l’articolo 47 della Carta — in combinato disposto con il diritto fondamentale all’unità familiare e con l’interesse superiore del minore (sanciti agli articoli da 8 a 10 e al considerando 19 del regolamento di Dublino) — debba essere interpretato nel senso che esso impone allo Stato membro richiesto di offrire al richiedente che risiede nello Stato membro richiedente e desidera il trasferimento ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento di Dublino, o al familiare del richiedente ai sensi degli articoli da 8 a 10 del regolamento di Dublino, un ricorso giurisdizionale effettivo avverso il rigetto della richiesta di presa in carico. |
3) |
In caso di risposta affermativa alla questione I o alla questione II (seconda parte), in che modo e ad opera di quale Stato membro la decisione di rigetto dello Stato membro richiesto e il diritto di presentare ricorso avverso detta decisione debbano essere comunicati al richiedente, o al familiare del richiedente. |
(1) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gericht Erster Instanz Eupen (Belgio) il 14 gennaio 2021 — IO / Wallonische Region
(Causa C-23/21)
(2021/C 128/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Gericht Erster Instanz Eupen
Parti
Ricorrente: IO.
Resistente: Wallonische Region.
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una normativa nazionale, come applicata dalla Wallonische Region, vale a dire che l'utilizzo, non soggetto ad un nuovo obbligo di immatricolazione, di un veicolo straniero messo a disposizione di un amministratore (o di un professionista indipendente) di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione diverso dal Belgio (dotata o non dotata di personalità giuridica), sia subordinato alla circostanza che detto amministratore (o professionista indipendente) tenga a bordo dell’autoveicolo un certificato dell’impresa (dotata o non dotata di personalità giuridica), oppure la prova di un incarico (ossia un certificato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 2, del regio decreto del 20 luglio 2001), sia contraria alle norme europee applicabili in materia e, in particolare agli articoli 49 (libertà di stabilimento,) e 56 (libera prestazione dei servizi) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); |
2) |
Se la condizione per l’utilizzo di un veicolo aziendale immatricolato all’estero, messo a disposizione di un socio e amministratore residente in Belgio, secondo cui quest’ultimo deve percepire una retribuzione o un reddito dall’impresa, sia compatibile con le norme europee applicabili in materia e, in particolare con gli articoli 49 (libertà di stabilimento) e 56 (libera prestazione dei servizi) TFUE; |
3) |
Se una normativa nazionale, come descritta supra e attuata dalla Wallonische Region, sia giustificata da esigenze di pubblica sicurezza o da altre misure di tutela e se, al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito, sia necessario il rispetto della normativa nazionale, che viene interpretata nel senso che impone di detenere obbligatoriamente a bordo sia la prova di un incarico sia un certificato di messa a disposizione del veicolo, o se l'obiettivo avrebbe potuto essere conseguito con altre modalità, meno rigorose e formalistiche. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 22 gennaio 2021 — Sense Visuele Communicatie en Handel vof (anche operante come ditta De Scharrelderij) / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(Causa C-36/21)
(2021/C 128/22)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Parti
Ricorrente: Sense Visuele Communicatie en Handel vof (anche operante come ditta De Scharrelderij)
Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione osti a che si valuti sulla base del principio nazionale di tutela del legittimo affidamento se un organo amministrativo nazionale abbia suscitato un legittimo affidamento in contrasto con una disposizione di diritto dell’Unione, e pertanto abbia agito illegittimamente ai sensi del diritto nazionale non rimborsando il danno subito da un soggetto per tale motivo, qualora detto soggetto non possa invocare con successo il principio fondamentale dell’Unione di tutela del legittimo affidamento, trattandosi di una precisa disposizione di un atto normativo dell’Unione.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg (Germania) il 22 gennaio 2021 — VK / BMW Bank GmbH
(Causa C-38/21)
(2021/C 128/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Ravensburg
Parti
Ricorrente: VK
Resistente: BMW Bank GmbH
Questioni pregiudiziali
1) |
In merito alla fictio legis di cui all’articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l’«EGBGB»):
|
2) |
In merito alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
|
3) |
In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:
|
4) |
In merito al riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso del consumatore in forza dell’articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:
|
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il 26 gennaio 2021 — X / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Causa C-39/21)
(2021/C 128/24)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: X
Resistente: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, in considerazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 6 e 53 della Carta e alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della direttiva rimpatrio (1), dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva accoglienza (2) e dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino (3), sia consentito agli Stati membri istituire il procedimento giurisdizionale con cui ci si può opporre alla detenzione per gli stranieri inflitta dalle autorità in modo tale che al giudice è fatto divieto di esaminare e valutare d’ufficio tutti gli aspetti della legittimità della detenzione e, in caso di constatazione d’ufficio dell’illegittimità della detenzione, di porre immediatamente fine a detta detenzione e disporre l’immediato rilascio dello straniero. Qualora la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiari un simile regime nazionale contrario al diritto dell’Unione, se ciò comporti anche che, ove lo straniero chieda al giudice di essere rimesso in libertà, detto giudice sia sempre obbligato a esaminare e valutare d’ufficio, attivamente e in modo approfondito, tutti i fatti e gli elementi rilevanti della legittimità della detenzione. |
2) |
Se, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 9, della direttiva rimpatrio, l’articolo 21 della direttiva accoglienza e l’articolo 6 del regolamento Dublino, la risposta alla prima questione sia differente nel caso in cui lo straniero detenuto dalle autorità sia minorenne. |
3) |
Se dal diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con gli articoli 6 e 53 della Carta e alla luce dell’articolo 15, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), della direttiva rimpatrio, dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva accoglienza e dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento Dublino, discenda che, qualora lo straniero chieda al giudice di ogni istanza di disporre la cessazione del trattenimento e di rimetterlo in libertà, tale giudice debba fornire una solida motivazione nel merito di ogni decisione su detta domanda se per il resto il ricorso giurisdizionale è organizzato secondo le modalità previste in questo Stato membro. Qualora la Corte consideri contraria al diritto dell’Unione una prassi giurisdizionale nazionale in cui il giudice, in seconda e dunque ultima istanza, possa limitarsi ad adottare una decisione senza alcuna motivazione nel merito, dato il modo in cui detto ricorso giurisdizionale per il resto è organizzato nello Stato membro di cui trattasi, se ciò comporti che detta facoltà debba considerarsi contraria al diritto dell’Unione anche per il giudice che decide in seconda e dunque in ultima istanza in materia di asilo e di cause ordinarie relative a stranieri, in considerazione della vulnerabilità dello straniero, dell’interesse considerevole nei procedimenti in materia di immigrazione e della constatazione che tali procedimenti, in deroga a tutti gli altri procedimenti amministrativi, per quanto riguarda la tutela giurisdizionale prevedono per lo straniero le stesse deboli garanzie procedurali previste dalla procedura di trattenimento. Se, in considerazione dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta, la risposta a dette questioni sia diversa qualora lo straniero che presenta ricorso avverso una decisione delle autorità in materia di stranieri sia minorenne. |
(1) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).
(2) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 96).
(3) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ustavno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) il 28 gennaio 2021 — Banka Slovenije / Državni zbor Republike Slovenije
(Causa C-45/21)
(2021/C 128/25)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Banka Slovenije
Altra parte nel procedimento: Državni zbor Republike Slovenije
Questioni pregiudiziali
a) |
Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 21 del Protocollo n. 4 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano che una banca centrale nazionale membro del Sistema europeo di banche centrali abbia una responsabilità risarcitoria, da soddisfare con risorse proprie, nei confronti degli ex titolari di strumenti finanziari cancellati, la cancellazione dei quali sia stata da essa decisa nell’esercizio della propria competenza, conferitale dalla legge, ad adottare misure straordinarie nell'interesse pubblico al fine di prevenire minacce alla stabilità del sistema finanziario, nel caso in cui, nell’ambito di successivi procedimenti giurisdizionali, risulti che, nel quadro di tale cancellazione di strumenti finanziari, non è stato rispettato il principio secondo cui nessun titolare di uno strumento finanziario deve trovarsi, a causa di una misura straordinaria, in una situazione peggiore di quella in cui egli si sarebbe trovato se tale misura non fosse venuta in essere, là dove, in tale contesto, la banca centrale nazionale sia responsabile: (1) per il danno che sarebbe stato possibile prevedere sulla base dei fatti e delle circostanze quali si presentavano al tempo della decisione della banca centrale e di cui quest’ultima era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole, e (2) per il danno che sia conseguenza del comportamento di persone, le quali abbiano agito nell’esercizio di tali competenze della banca centrale su incarico di quest’ultima, e che però in tale contesto, considerati i fatti e le circostanze di cui esse avevano conoscenza o avrebbero dovuto avere conoscenza in conformità ai poteri ricevuti, non abbiano agito con la diligenza di una persona esperta e avveduta. |
b) |
Se l’articolo 123 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 21 del Protocollo n. 4 debbano essere interpretati nel senso che essi vietano che una banca centrale nazionale membro del Sistema europeo di banche centrali versi, con risorse proprie, speciali compensazioni monetarie ad una parte degli ex titolari di strumenti finanziari cancellati (secondo il criterio della situazione patrimoniale) a causa di cancellazioni di strumenti che siano state decise dalla banca suddetta nell’esercizio della propria competenza, conferitale per legge, ad adottare misure straordinarie nell’interesse pubblico al fine di prevenire minacce alla stabilità del sistema finanziario, là dove in tale contesto per la legittimazione a ricevere la compensazione sia sufficiente che lo strumento finanziario sia stato cancellato, senza che rilevi la questione se sia stato violato o no il principio secondo cui nessun titolare di uno strumento finanziario deve trovarsi, a causa di una misura straordinaria, in una situazione peggiore di quella in cui egli si sarebbe trovato se tale misura non fosse venuta in essere. |
c) |
Se l’articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 7 del Protocollo n. 4 sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che ad una banca centrale nazionale venga imposto di pagare dei risarcimenti per il danno sorto quale conseguenza dell’esercizio delle sue competenze di legge, per un ammontare tale da poter pregiudicare la capacità della banca suddetta di assolvere efficacemente i propri compiti. Se, al riguardo, per concludere che è stato violato il principio dell’indipendenza finanziaria della banca centrale nazionale, assumano rilievo i presupposti di legge in presenza dei quali viene addossata la suddetta responsabilità. |
d) |
Se gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE (1) ovvero gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE (2), i quali tutelano la riservatezza delle informazioni riservate ricevute o venute in essere nell’ambito della vigilanza prudenziale sulle banche, debbano essere interpretati nel senso che queste due direttive tutelano anche la riservatezza delle informazioni che siano state ricevute o siano venute in essere nell’ambito dell’attuazione di misure che erano destinate al salvataggio di banche al fine di garantire la stabilità del sistema finanziario, nel momento in cui i rischi per la solvibilità e la liquidità delle banche non potevano essere eliminati con le usuali misure di vigilanza prudenziale, e tuttavia tali misure siano state considerate quali misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, del 5.5.2001) (3). |
e) |
In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se gli articoli da 53 a 62 della direttiva 2013/36/UE ovvero gli articoli da 44 a 52 della direttiva 2006/48/CE, in materia di tutela delle informazioni riservate ricevute o venute in essere nell’ambito della vigilanza prudenziale, debbano essere interpretati nel senso che, ai fini della tutela da essi offerta, assume rilievo la direttiva 2013/36/UE, successiva nel tempo, anche quando si tratti di informazioni riservate ricevute o venute in essere nel periodo di applicazione della direttiva 2006/48/CE, qualora tali informazioni dovessero essere state divulgate nel periodo di applicazione della direttiva 2013/36/UE. |
f) |
In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se l’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2013/36/UE (e l’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/48/CE, a seconda della risposta fornita alla precedente questione) debba essere interpretato nel senso che non sono più informazioni riservate, per le quali vale l’obbligo di rispetto del segreto professionale, le informazioni di cui una banca centrale nazionale disponga in quanto organo di vigilanza e che siano divenute pubbliche in un determinato momento successivo a quello in cui sono venute in essere, ovvero le informazioni che potrebbero costituire un segreto professionale ma che risalgono a cinque o più anni addietro e delle quali pertanto si ritiene, in via di principio, che, in virtù del decorso del tempo, costituiscano informazioni storiche ed abbiano così perduto il loro carattere riservato. Se, nel caso di informazioni storiche risalenti a cinque o più anni addietro, il mantenimento dello status di riservatezza dipenda dalla questione se la riservatezza possa essere giustificata in virtù di motivi diversi dalla situazione commerciale delle banche sottoposte a vigilanza o di altre imprese. |
g) |
In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se l’articolo 53, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2013/36/UE [e l’articolo 44, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2006/48/CE, a seconda della risposta fornita alla questione di cui alla lettera e)] debba essere interpretato nel senso che esso autorizza che i documenti riservati, non riguardanti soggetti terzi che abbiano tentato di effettuare il salvataggio di un ente creditizio, e giuridicamente rilevanti ai fini della decisione del giudice nell’ambito del giudizio civile risarcitorio instaurato nei confronti dell’organo competente per la vigilanza prudenziale, vengano automaticamente divulgati, ancor prima dell’inizio del procedimento giurisdizionale, a tutti i potenziali attori in giudizio e ai loro mandatari, senza che venga instaurato uno specifico procedimento per decidere sulla legittimità della divulgazione di ogni singolo documento ad ogni singolo soggetto legittimato e senza che venga effettuata una ponderazione degli interessi in gioco in ciascun caso concreto, e ciò persino nel caso in cui si tratti di informazioni relative ad enti creditizi che non si trovano in stato di fallimento o di liquidazione coatta ma che hanno anzi beneficiato dell’aiuto dello Stato nel procedimento nel quale sono stati cancellati strumenti finanziari di azionisti e di creditori subordinati degli enti creditizi. |
h) |
In caso di risposta affermativa alla questione di cui alla lettera d), se l’articolo 53, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/36/UE [e l’articolo 44, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/48/CE, a seconda della risposta alla questione di cui alla lettera e)] debba essere interpretato nel senso che esso consente di pubblicare su Internet in modo accessibile a tutti documenti riservati ovvero sintesi di tali documenti, non riguardanti soggetti terzi che abbiano tentato di effettuare il salvataggio di un ente creditizio, e giuridicamente rilevanti ai fini della decisione del giudice nell’ambito del giudizio civile risarcitorio instaurato nei confronti dell’organo competente per la vigilanza prudenziale, nel caso in cui si tratti di informazioni relative ad enti creditizi che non si trovano in stato di fallimento o di liquidazione coatta ma che hanno anzi beneficiato dell’aiuto dello Stato nel procedimento nel quale sono stati cancellati strumenti finanziari di azionisti e di creditori subordinati degli enti creditizi, laddove però sia prescritto che, nell’ambito della pubblicazione su Internet in questione, vengano occultate tutte le informazioni riservate. |
(1) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
(2) Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU 2006, L 177, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tallinna Halduskohus (Estonia) il 28 gennaio 2021 — Aktsiaselts M.V.WOOL / Põllumajandus- ja Toiduamet
(Causa C-51/21)
(2021/C 128/26)
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tallinna Halduskohus
Parti
Ricorrente: Aktsiaselts M.V.WOOL
Resistente: Põllumajandus- ja Toiduamet (ex Veterinaar- ja Toiduamet)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se il secondo criterio microbiologico «non rilevabile in 25 g» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e al punto 1.2, dell’allegato I, capitolo 1, del regolamento n. 2073/2005 (1), tenuto conto di tale regolamento e della tutela della salute pubblica, nonché delle finalità perseguite dai regolamenti n. 178/2002 (2) e n. 882/2004 (3) debba essere interpretato nel senso che, qualora l’operatore del settore alimentare non sia stato in grado di dimostrare adeguatamente all’autorità competente che gli alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes diversi da quelli destinati ai lattanti o a fini medici speciali non superano il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità, il criterio microbiologico «non rilevabile in 25 g» vada applicato in ogni caso anche ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione: Se il secondo criterio microbiologico «non rilevabile in 25 g» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e al punto 1.2, dell’allegato I, capitolo 1, del regolamento n. 2073/2005, tenuto conto di tale regolamento e della tutela della salute pubblica, nonché delle finalità perseguite dai regolamenti n. 178/2002 e n. 882/2004 debba essere interpretato nel senso che, indipendentemente dal fatto che l’operatore del settore alimentare sia in grado di dimostrare adeguatamente all’autorità competente che il prodotto alimentare non supera il limite di 100 ufc/g durante il suo periodo di conservabilità, a detto prodotto vadano applicati due criteri microbiologici alternativi, segnatamente 1) il criterio «non rilevabile in 25 g», finché l’alimento è sotto il controllo dell’operatore del settore alimentare, e 2) il criterio «100 ufc/g» allorché l’alimento non è più sotto il suo controllo. |
(1) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU 2005, L 388, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège (Belgio) il 28 gennaio 2021 — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL / Stato belga — SPF Finances
(Causa C-52/21)
(2021/C 128/27)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Liège
Parti
Appellante: Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL
Appellato: Stato belga — SPF Finances
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa, o prassi nazionale, in forza della quale le società stabilite in un primo Stato membro che si avvalgono di servizi di società stabilite in un secondo Stato membro sono tenute, al fine di evitare la fissazione di un prelievo a titolo di imposta sulle società pari al 100 % o al 50 % delle somme da queste ultime fatturate, a predisporre e trasmettere all’amministrazione tributaria documenti giustificativi e prospetti riepilogativi relativi a dette spese mentre, ove si avvalgano dei servizi di società residenti, esse non sono soggette a un obbligo siffatto al fine di evitare la fissazione di detto prelievo.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Liège (Belgio) il 28 gennaio 2021 — Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL / Stato Belga — SPF Finances
(Causa C-53/21)
(2021/C 128/28)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Liège
Parti
Appellante: Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL
Appellato: Stato Belga — SPF Finances
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa, o prassi nazionale, in forza della quale le società stabilite in un primo Stato membro che si avvalgono di servizi di società stabilite in un secondo Stato membro sono tenute, al fine di evitare la fissazione di un prelievo a titolo di imposta sulle società pari al 100 % o al 50 % delle somme da queste ultime fatturate, a predisporre e trasmettere all’amministrazione tributaria documenti giustificativi e prospetti riepilogativi relativi a dette spese mentre, ove si avvalgano dei servizi di società residenti, esse non sono soggette a un obbligo siffatto al fine di evitare la fissazione di detto prelievo.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 28 gennaio 2021 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi» / IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD
(Causa C-55/21)
(2021/C 128/29)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»
Resistente: IMPERIAL TOBACCO BULGARIA EOOD
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 11 della direttiva 2008/118/CE (1) del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/64/UE (2) del Consiglio, del 21 giugno 2011, debbano essere interpretati nel senso che impongono agli Stati membri l'obbligo di emanare norme relative al rimborso delle accise anche sui tabacchi lavorati immessi in consumo e distrutti sotto sorveglianza doganale. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli interessati possano invocare l'effetto diretto delle disposizioni delle direttive e dei principi del diritto dell'Unione qualora uno Stato membro sia venuto meno all'obbligo di emanare tali norme. |
3) |
In caso di risposta affermativa alle prime due domande, se l'effetto diretto delle suddette disposizioni, sulla base dei fatti accertati nel caso di specie, dia diritto al rimborso dell'accisa pagata solo sulla base della domanda e senza ulteriori formalità. |
(1) Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU 2009, L 9, pag. 12).
(2) Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell’accisa applicata al tabacco lavorato (GU 2011, L 176, pag. 24).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės (Lituania) il 29 gennaio 2021 — «ARVI» ir ko UAB / Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
(Causa C-56/21)
(2021/C 128/30)
Lingua processuale: il lituano
Giudice del rinvio
Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės
Parti
Ricorrente:«ARVI» ir ko UAB
Resistente: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo IVA può optare per l’applicazione dell’IVA su beni immobili esenti da IVA solo nel caso in cui il bene sia trasferito a un soggetto che, al momento della conclusione dell’operazione, era registrato come soggetto passivo IVA, sia compatibile con gli articoli 135 e 137 della direttiva (1) e con i principi di neutralità fiscale e di effettività. |
2) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un’interpretazione della normativa nazionale secondo la quale il fornitore di un bene immobile deve rettificare la detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto del bene immobile trasferito, allorché ha scelto di applicare l’IVA per la cessione del bene immobile e una siffatta scelta è esclusa dalla normativa nazionale a causa del solo fatto che l’acquirente non ha la qualità di soggetto passivo IVA registrato, sia conforme alle disposizioni della direttiva che disciplinano il diritto del fornitore alla detrazione dell’IVA e la rettifica della detrazione, nonché ai principi di neutralità e di effettività. |
3) |
Se una prassi amministrativa in base alla quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, il fornitore di un bene immobile è obbligato a rettificare la detrazione dell’IVA assolta a monte sull’acquisto/sulla produzione del bene immobile, poiché l’operazione di cessione di detto bene immobile è considerata come una cessione di beni immobili esente da IVA in ragione dell’assenza del diritto di optare per l’applicazione dell’IVA (in quanto l’acquirente non ha un numero di identificazione IVA al momento della conclusione dell’operazione), sebbene al momento della conclusione dell’operazione l’acquirente del bene immobile avesse richiesto la registrazione come soggetto passivo IVA e un mese dopo la conclusione dell’operazione fosse stato registrato, sia compatibile con le disposizioni della direttiva che disciplinano il diritto del fornitore alla detrazione dell’IVA e la rettifica della detrazione e con il principio di neutralità dell’IVA. Se, in tal caso, sia importante determinare se l’acquirente del bene immobile, registrato come soggetto passivo IVA dopo l’operazione, abbia effettivamente utilizzato il bene acquistato nell’ambito di attività soggette a IVA e non sussistano prove di frode o abuso. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour administrative d'appel de Versailles (Francia) il 2 febbraio 2021 — JP / Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
(Causa C-61/21)
(2021/C 128/31)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative d'appel de Versailles
Parti
Appellante: JP
Appellati: Ministre de la Transition écologique, Premier ministre
Questioni pregiudiziali
1) |
Se le norme applicabili del diritto dell’Unione europea derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio] del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (1) debbano essere interpretate nel senso che attribuiscono ai singoli, in caso di violazione sufficientemente grave da parte di uno Stato membro dell’Unione europea degli obblighi che ne derivano, un diritto a ottenere dallo Stato membro in questione il risarcimento dei danni causati alla loro salute che presentano un nesso di causalità diretto e certo con il deterioramento della qualità dell’aria. |
2) |
Ammesso che le disposizioni sopra menzionate siano effettivamente idonee a far sorgere un siffatto diritto al risarcimento dei danni alla salute, a quali condizioni sia subordinato il riconoscimento di tale diritto, per quanto riguarda in particolare il momento in cui si deve ritenere avvenuto l’inadempimento imputabile allo Stato membro di cui trattasi |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/25 |
Impugnazione proposta il 2 febbraio 2021 dalla SGL Carbon SE avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-639/18, SGL Carbon SE/Commissione
(Causa C-65/21 P)
(2021/C 128/32)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: SGL Carbon SE (rappresentanti: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avvocata)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna e Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa all’esame del Tribunale; e |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, secondo il quale la conclusione del Tribunale che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto non implicava necessariamente anche l’argomento secondo cui la Commissione ha violato il dovere di diligenza è errata in diritto.
Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare il rigetto dell’argomento giuridico dedotto dalla ricorrente sulla mancanza di chiarezza del punto 4.1.3.5.5 dell’Allegato I al regolamento n. 1272/2008 (1).
Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sull’affermazione della complessità del quadro normativo per giustificare il fatto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la scarsa solubilità del PCCAT (pece, catrame di carbone, alta temperatura). Il Tribunale ha sostenuto la tesi contraria nel precedente procedimento connesso (Causa T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione). Senza una spiegazione per aver sostenuto la tesi contraria, il ragionamento del Tribunale è insufficiente e contradditorio.
Quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del normale dovere di diligenza. Nell’affermare che la Commissione ha agito come qualsiasi altra normale e diligente autorità amministrativa, esso ha utilizzato un termine di paragone incorretto e inappropriato per valutare la dovuta diligenza e normalità della Commissione.
Quinto motivo, secondo il quale la motivazione del Tribunale è insufficiente e contradditoria in quanto esso ha dichiarato, senza apportare prove e fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell’avvocato generale, che la Commissione poteva avere incontrato delle difficoltà nel correggere il suo manifesto errore di valutazione, con ciò suggerendo che l’atteggiamento della Commissione poteva essere scusato.
Sesto motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la l’errore della Commissione poteva essere scusato richiamando il principio di precauzione giacché è giurisprudenza consolidata che tale principio non può essere dedotto nel classificare una sostanza.
(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 03 febbraio 2021 — Iveco Orecchia SpA / APAM Esercizio SpA
(Causa C-68/21)
(2021/C 128/33)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti nella causa principale
Ricorrente: Iveco Orecchia SpA
Convenuta: APAM Esercizio SpA
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia conforme al diritto europeo — e, in particolare, alle previsioni della direttiva 2007/46/CE (1) (di cui agli articoli 10, 19 e 28 della detta direttiva comunitaria), nonché ai principi di parità di trattamento ed imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell’azione amministrativa — che, con specifico riferimento alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito alla Stazione appaltante accettare componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo, realizzate da un fabbricante diverso dal costruttore del veicolo, quindi non omologate unitamente al veicolo, rientranti in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell’allegato IV della su indicata direttiva (Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli) ed offerte in gara senza il corredo del certificato di omologazione e senza alcuna notizia sull’effettiva omologazione ed anzi sul presupposto che l’omologazione non sarebbe necessaria, risultando sufficiente solo una dichiarazione di equivalenza all’originale omologato resa dall’offerente? |
2) |
Se sia conforme al diritto europeo — e, in particolare, all’articolo 3, punto 27, della direttiva 2007/46/CE — che, in relazione alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito al singolo concorrente di autoqualificarsi come «costruttore» di una determinata componente di ricambio non originale destinata ad un determinato veicolo, in particolare ove rientrante in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell’allegato IV (Elenco delle prescrizioni per l’omologazione CE dei veicoli) della direttiva 2007/46/CE, ovvero se detto concorrente debba invece provare — per ciascuna delle componenti di ricambio così offerte e per attestarne l’equivalenza alle specifiche tecniche di gara — di essere il soggetto responsabile verso l’autorità di omologazione di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione nonché della conformità della produzione e relativo livello qualitativo e di realizzare direttamente almeno alcune delle fasi di costruzione del componente soggetto all’omologazione, chiarendo altresì, in caso affermativo, con quali mezzi debba essere fornita detta prova? |
(1) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU 2007, L 263, pag. 1.).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/27 |
Ricorso proposto il 3 febbraio 2021 — Commissione europea / Repubblica ellenica
(Causa C-70/21)
(2021/C 128/34)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni:
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
A) |
Dichiarare che la Repubblica ellenica:
|
B) |
Condannare la Repubblica ellenica al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il primo motivo del ricorso la Commissione sottolinea che la direttiva 2008/50, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, impone agli Stati membri di limitare l’esposizione della popolazione al materiale particolato (PM10). La Commissione ritiene che la Repubblica ellenica, in base alle relazioni annuali sulla qualità dell’aria che ha trasmesso, persistentemente non abbia garantito dopo il 2005, anno in cui è diventata obbligatoria la conformità ai valori limite giornalieri e annuali di PM10 (inizialmente a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 1999/30/CEE, in seguito a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/50), la conformità ai valori limite giornalieri nell’agglomerato ΕL0004 di Thessaloniki.
Con il secondo motivo del ricorso la Commissione osserva che l’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/50 impone agli Stati membri, in caso di superamento dei valori limite, un chiaro e immediato obbligo di predisporre piani per la qualità dell’aria che includano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione sostiene che, in violazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, la Repubblica ellenica non ha predisposto un idoneo piano per la qualità dell’aria per quanto riguarda l’agglomerato EL0004 di Thessaloniki.
(1) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/28 |
Impugnazione proposta il 3 febbraio 2021 dalla Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-635/18, Industrial Química del Nalón SA/Commissione
(Causa C-73/21 P)
(2021/C 128/35)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Química del Nalón SA, già Industrial Química del Nalón SA (rappresentanti: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avvocato, M. Grunchard, avocata)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna e Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa all’esame del Tribunale; e |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, secondo il quale la conclusione del Tribunale che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto non implica necessariamente anche l’argomento secondo cui la Commissione ha violato il dovere di diligenza è errata in diritto.
Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare il rigetto dell’argomento giuridico dedotto dalla ricorrente sulla mancanza di chiarezza del punto 4.1.3.5.5 dell’Allegato I al regolamento n. 1272/2008 (1).
Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sull’affermazione della complessità del quadro normativo per giustificare il fatto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la scarsa solubilità del PCCAT (pece, catrame di carbone, alta temperatura). Il Tribunale ha sostenuto la tesi contraria nel precedente procedimento connesso (Causa T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione). Senza una spiegazione per aver sostenuto la tesi contraria, il ragionamento del Tribunale è insufficiente e contradditorio.
Quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del normale dovere di diligenza. Nell’affermare che la Commissione ha agito come qualsiasi altra normale e diligente autorità amministrativa, esso ha utilizzato un termine di paragone incorretto e inappropriato per valutare la dovuta diligenza e normalità della Commissione.
Quinto motivo, secondo il quale la motivazione del Tribunale è insufficiente e contradditoria in quanto esso ha dichiarato, senza apportare prove e fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell’avvocato generale, che la Commissione poteva avere incontrato delle difficoltà nel correggere il suo manifesto errore di valutazione, con ciò suggerendo che l’atteggiamento della Commissione poteva essere scusato.
Sesto motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la l’errore della Commissione poteva essere scusato richiamando il principio di precauzione giacché è giurisprudenza consolidata che tale principio non può essere dedotto nel classificare una sostanza.
(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/29 |
Impugnazione proposta il 4 febbraio 2021 dalla Deza a.s. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-638/18, Deza a.s./Commissione
(Causa C-74/21 P)
(2021/C 128/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deza a.s. (rappresentanti: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avvocato, M. Grunchard, avvocata)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna e Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa all’esame del Tribunale; e |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, secondo il quale la conclusione del Tribunale che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto non implicava necessariamente anche l’argomento secondo cui la Commissione ha violato il dovere di diligenza è errata in diritto.
Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare il rigetto dell’argomento giuridico dedotto dalla ricorrente sulla mancanza di chiarezza del punto 4.1.3.5.5 dell’Allegato I al regolamento n. 1272/2008 (1).
Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sull’affermazione della complessità del quadro normativo per giustificare il fatto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la scarsa solubilità del PCCAT (pece, catrame di carbone, alta temperatura). Il Tribunale ha sostenuto la tesi contraria nel precedente procedimento connesso (Causa T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione). Senza una spiegazione per aver sostenuto la tesi contraria, il ragionamento del Tribunale è insufficiente e contradditorio.
Quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del normale dovere di diligenza. Nell’affermare che la Commissione ha agito come qualsiasi altra normale e diligente autorità amministrativa, esso ha utilizzato un termine di paragone incorretto e inappropriato per valutare la dovuta diligenza e normalità della Commissione.
Quinto motivo, secondo il quale la motivazione del Tribunale è insufficiente e contradditoria in quanto esso ha dichiarato, senza apportare prove e fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell’avvocato generale, che la Commissione poteva avere incontrato delle difficoltà nel correggere il suo manifesto errore di valutazione, con ciò suggerendo che l’atteggiamento della Commissione poteva essere scusato.
Sesto motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la l’errore della Commissione poteva essere scusato richiamando il principio di precauzione giacché è giurisprudenza consolidata che tale principio non può essere dedotto nel classificare una sostanza.
(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/30 |
Impugnazione proposta il 3 febbraio 2021 dalla Bilbaína de Alquitranes, SA avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-645/18, Bilbaína de Alquitranes SA/Commissione
(Causa C-75/21 P)
(2021/C 128/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bilbaína de Alquitranes, SA (rappresentanti: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, M. Grunchard, avvocata)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Regno di Spagna e Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
annullare la sentenza impugnata; |
— |
rinviare la causa all’esame del Tribunale; e |
— |
riservare le spese. |
Motivi e principali argomenti
Primo motivo, secondo il quale la conclusione del Tribunale che l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione ha commesso un errore manifesto non implicava necessariamente anche l’argomento secondo cui la Commissione ha violato il dovere di diligenza è errata in diritto.
Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel fondare il rigetto dell’argomento giuridico dedotto dalla ricorrente sulla mancanza di chiarezza del punto 4.1.3.5.5 dell’Allegato I al regolamento n. 1272/2008 (1).
Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sull’affermazione della complessità del quadro normativo per giustificare il fatto che la Commissione avesse omesso di prendere in considerazione la scarsa solubilità del PCCAT (pece, catrame di carbone, alta temperatura). Il Tribunale ha sostenuto la tesi contraria nel precedente procedimento connesso (Causa T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes e a./Commissione). Senza una spiegazione per aver sostenuto la tesi contraria, il ragionamento del Tribunale è insufficiente e contradditorio.
Quarto motivo, secondo il quale il Tribunale ha erroneamente applicato il criterio del normale dovere di diligenza. Nell’affermare che la Commissione ha agito come qualsiasi altra normale e diligente autorità amministrativa, esso ha utilizzato un termine di paragone incorretto e inappropriato per valutare la dovuta diligenza e normalità della Commissione.
Quinto motivo, secondo il quale la motivazione del Tribunale è insufficiente e contradditoria in quanto esso ha dichiarato, senza apportare prove e fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell’avvocato generale, che la Commissione poteva avere incontrato delle difficoltà nel correggere il suo manifesto errore di valutazione, con ciò suggerendo che l’atteggiamento della Commissione poteva essere scusato.
Sesto motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che la l’errore della Commissione poteva essere scusato richiamando il principio di precauzione giacché è giurisprudenza consolidata che tale principio non può essere dedotto nel classificare una sostanza.
(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
Tribunale
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/32 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — XC / Commissione
(Causa T-488/18) (1)
(«Funzione pubblica - Assunzione - Concorso generale EPSO/AD/338/17 - Decisione della commissione giudicatrice di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso - Principio di non discriminazione fondata sulla disabilità - Accesso ai documenti - Rigetto della domanda di accesso ai quesiti posti nell’ambito di una prova - Segreto dei lavori della commissione giudicatrice - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Concorso generale EPSO/AD/356/18 - Elenco di riserva - Ricorso di annullamento - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità - Responsabilità»)
(2021/C 128/38)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: XC (rappresentante: C. Bottino, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Spina e L. Vernier, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)
Oggetto
In primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/338/17, del 4 dicembre 2017, di non ammettere il ricorrente alla fase successiva del concorso; in secondo luogo, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 3969 della Commissione, del 19 giugno 2018, in materia di accesso ai documenti; in terzo luogo, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento dell’elenco di riserva del concorso generale EPSO/AD/356/18, pubblicato il 22 maggio 2019, e, in quarto luogo, una domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento di diversi danni che il ricorrente afferma di aver subìto.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
XC è condannato alle spese. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/33 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Santini e a. / Parlamento
(Cause riunite T-345/19, T-346/19, da T-364/19 a T-366/19, da T-372/19 a T-375/19 e T-385/19) (1)
(«Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani - Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia - Competenza dell’autore dell’atto - Obbligo di motivazione - Diritti quesiti - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Parità di trattamento - Responsabilità extracontrattuale - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 128/39)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrenti: Giacomo Santini (Trento, Italia) e gli altri nove ricorrenti i cui nomi figurano in allegato alla sentenza (rappresentante: M. Paniz, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)
Oggetto
Da un lato, una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle note dell’11 aprile 2019, nonché, per quanto riguarda il ricorrente nella causa T-375/19, di quella dell’8 maggio 2019, redatte, nel caso di ciascuno dei ricorrenti, dal Parlamento e riguardanti l’adeguamento dell’importo delle pensioni di cui i ricorrenti beneficiano a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e, dall’altro, una domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a seguito di tali atti,
Dispositivo
1) |
I ricorsi sono respinti. |
2) |
Il sig. Giacomo Santini e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato sopporteranno, oltre alle loro spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/33 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Forte / Parlamento
(Causa T-519/19) (1)
(«Diritto istituzionale - Statuto unico del deputato europeo - Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane - Adozione, da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia), della deliberazione n. 14/2018 in materia di trattamenti pensionistici - Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani - Corrispondente modifica, da parte del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia - Competenza dell’autore dell’atto - Obbligo di motivazione - Diritti quesiti - Certezza del diritto - Legittimo affidamento - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Parità di trattamento»)
(2021/C 128/40)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Mario Forte (Napoli, Italia) (rappresentanti: C. Forte e G. Forte, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e S. Alves, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della nota dell’11 giugno 2019 redatta dal Parlamento e riguardante l’adeguamento dell’importo della pensione di cui il ricorrente beneficia a seguito dell’entrata in vigore, il 1o gennaio 2019, della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Mario Forte sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Parlamento europeo. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/34 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Sophia Group / Parlamento
(Causa T-578/19) (1)
(«Appalti pubblici di servizi - Procedura di gara - Prestazione di servizi di assistenza per gli edifici - Rigetto dell’offerta di un offerente - Aggiudicazione dell’appalto a un altro offerente - Criteri di selezione - Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa - Utilizzo di marchi di qualità e di certificazioni nell’ambito della formulazione dei criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 128/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Sophia Group (Saint-Josse-ten-Noode, Belgio) (rappresentanti: Y. Schneider e C.-H. de la Vallée Poussin, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Tapper Brandberg e B. Simon, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione del Parlamento del 30 luglio 2019 di aggiudicare il lotto n. 1 dell’appalto avente ad oggetto «prestazioni di servizi di Buildings HelpDesk» (bando di gara 06A 0010/2019/M011) a un altro offerente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sophia Group è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/35 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — Herlyn e Beck/EUIPO — Brillux (B.home)
(Causa T-821/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo B.home - Marchio internazionale denominativo anteriore B-Wohnen - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 128/42)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrenti: Sonja Herlyn (Grünwald, Germania) e Christian Beck (Grünwald) (rappresentante: H. Hofmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Brillux GmbH & Co. KG (Münster, Germania) (rappresentante: R. Schiffer, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 settembre 2019 (procedimento R 373/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra, da un lato, la Brillux e, dall’altro, la sig.ra Herlyn e il sig. Beck.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Sonja Herlyn e il sig. Christian Beck sono condannati alle spese. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/35 |
Sentenza del Tribunale del 10 febbraio 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — MKR Design (PANTHÉ)
(Causa T-117/20) (1)
(«Marchio dell'Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo PANTHÉ - Marchi nazionali denominativo e figurativo anteriori PANTHER e marchio dell'Unione europea figurativo anteriore P PANTHER - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore»)
(2021/C 128/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: MKR Design Srl (Milano, Italia) (rappresentante: G. Dragotti, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 dicembre 2019 (procedimento R 378/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra El Corte Inglés e MKR Design.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
El Corte Inglés, SA, è condannata alle spese. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/36 |
Ricorso proposto il 29 dicembre 2020 – Stockdale/Consiglio e a.
(Causa T-776/20)
(2021/C 128/44)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Robert Stockdale (Bristol, Regno Unito) (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuti: Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna, Rappresentante speciale dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
in via principale:
— |
per quanto riguarda la decisione di licenziamento, dichiararla illegittima; |
— |
per quanto riguarda i diritti derivanti dal contratto di diritto privato:
|
— |
per quanto riguarda gli altri diritti, basati sul trattamento discriminatorio tra il ricorrente e gli altri agenti dell'Unione europea:
|
— |
condannare i convenuti alle spese. |
in subordine:
— |
condannare le istituzioni a risarcire il ricorrente per responsabilità extracontrattuale derivante dal mancato rispetto dei suoi diritti fondamentali, fino ad un importo fissato provvisoriamente, ex aequo et bono, in EUR 400 000. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dei convenuti per i seguenti motivi:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione di licenziamento del ricorrente. Tale motivo si divide in due censure.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull'esistenza di una responsabilità extracontrattuale da parte delle istituzioni dell'Unione europea, dedotto dal ricorrente qualora le sue conclusioni relative alla responsabilità contrattuale dei convenuti dovessero essere considerate irricevibili o infondate. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/38 |
Ricorso proposto il 17 gennaio 2021 — VI/Commissione
(Causa T-20/21)
(2021/C 128/45)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VI (rappresentanti: G. Pandey, D. Rovetta e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 7 ottobre 2020 dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), ricevuta dalla parte ricorrente il 7 ottobre 2020, che ha respinto il suo reclamo del 27 maggio 2020, compreso il rigetto della domanda di risarcimento di EUR 50 000 presentata dalla parte ricorrente; |
— |
annullare la decisione del 27 febbraio 2020 dell'EPSO/Commissione giudicatrice che respinge la richiesta della parte ricorrente di riesame della decisione della commissione giudicatrice di non ammetterla alla fase successiva del concorso; |
— |
annullare la decisione dell'EPSO/Commissione giudicatrice del 26 giugno 2019 di non includere la parte ricorrente nell'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/363/18 (AD7) — Amministratori nel settore doganale; |
— |
annullare il bando di concorso generale EPSO/AD/363/18 — Amministratori (AD 7) — Amministratori nel settore doganale, pubblicato l'11 ottobre 2018 (1), e l'intero elenco di riserva nonché i nomi dei candidati in esso inseriti a seguito del suddetto concorso; |
— |
condannare la convenuta al pagamento di un risarcimento per un importo di EUR 70 000 per i danni subiti a causa delle suddette decisioni controverse illegittime; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all'esperienza professionale della parte ricorrente — Mancato riesame di un reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari — Abuso di potere da parte della commissione giudicatrice e violazione dell'articolo 27 dello Statuto dei funzionari a causa di una selezione manifestamente inadeguata di un membro della commissione per condurre il colloquio con la parte ricorrente — Esame inadeguato delle risposte fornite dalla parte ricorrente ai quesiti posti — Violazione dell'obbligo di effettuare una valutazione comparativa ed obiettiva dei candidati e violazione dei principi di parità di trattamento e pari opportunità. |
2. |
Secondo motivo, vertente su un esame inadeguato delle risposte fornite dalla parte ricorrente ai quesiti posti da un membro della commissione giudicatrice — Violazione degli allegati I, punto 1 e II, punto 2 del bando di concorso — Errore manifesto di valutazione delle risposte fornite dalla parte ricorrente. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione e dell'articolo 296 TFUE. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una mancanza di stabilità nella composizione della commissione giudicatrice durante la prova orale del concorso — Mancata attuazione di misure di coordinamento sufficienti per garantire una valutazione coerente ed obiettiva, pari opportunità e parità di trattamento dei candidati. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento n. 1 del 1958 (2) — Violazione dell’articolo 1 quinquies e dell’articolo 28 dello Statuto dei funzionari nonché dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera f), dell'allegato III — Violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione. |
(2) Regolamento n. 1 del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6 ottobre 1958, pag. 385), come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 , che adegua taluni regolamenti e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia, libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/39 |
Ricorso proposto il 14 gennaio 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commissione
(Causa T-22/21)
(2021/C 128/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: D. Luff e R. Sciaudone, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la lettera della Commissione europea del 4 novembre 2020 [rif. Ares (2020) 6365704] relativa alla liquidazione della garanzia finanziaria invocata dal Ministero turco della Scienza, dell'Industria e della Tecnologia — Direzione Generale per l’Unione e gli Affari Esteri — Direzione dei Programmi Finanziari dell'Unione; |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’asserita violazione del dovere di diligenza, del dovere di imparzialità, del principio di parità delle armi e dell'articolo 78 del regolamento finanziario (1).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione delle condizioni per la liquidazione della garanzia.
|
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012, L 298, pag. 1).
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/40 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2021 — L’Oréal / EUIPO — Debonair Trading Internacional (SO COUTURE)
(Causa T-30/21)
(2021/C 128/47)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: L’Oréal (Clichy, Francia) (rappresentanti: M. Treis e E. Strobel, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Debonair Trading Internacional Lda (Funchal, Portogallo)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SO COUTURE» — Domanda di registrazione n. 12 194 015
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 novembre 2020 nel procedimento R 158/2016-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e ogni eventuale interveniente alle spese del presente ricorso. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio nell’effettuare la valutazione globale e nel valutare il rischio di confusione. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/41 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2021 — PZ / Commissione
(Causa T-49/21)
(2021/C 128/48)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PZ (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, lawyers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il rapporto di valutazione 2019 relativo al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2019, comunicato al ricorrente il 19 febbraio 2020; |
— |
unitamente, e per quanto necessario, annullare la decisione del 23 ottobre 2020 (notificata al ricorrente il 30 ottobre 2020) che respinge il reclamo del ricorrente del 26 giugno 2020 e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, con il quale si denunciano errori manifesti di valutazione da parte della convenuta. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione da parte della convenuta. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del suo diritto ad essere sentito. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla mancanza di indipendenza del valutatore. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/41 |
Ricorso proposto il 25 gennaio 2021 — ClientEarth/Commissione
(Causa T-52/21)
(2021/C 128/49)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: O. Brouwer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione implicita della convenuta del 16 novembre 2020 di rifiutare l'accesso a taluni documenti richiesti relativi ai controlli della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2); |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sul fatto che, non avendo trasmesso alla ricorrente una decisione esplicita in merito alla sua richiesta di accesso, entro i termini per il trattamento delle domande di conferma di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, la convenuta ha implicitamente rifiutato l'accesso ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento. Tale decisione implicita di rifiuto non sarebbe motivata e la ricorrente sostiene pertanto che dovrebbe essere annullata a causa della violazione, da parte della Commissione, dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, dell'articolo 41, paragrafo 2, terzo trattino della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 296 TFUE.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
(2) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006 , sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/42 |
Ricorso proposto il 5 febbraio 2021 — Mendes de Almeida/Consiglio
(Causa T-75/21)
(2021/C 128/50)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Ana Carla Mendes de Almeida (Sobreda, Portogallo) (rappresentanti: R. Leandro Vasconcelos e M. Marques de Carvalho, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio del 27 luglio 2020 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea, nella parte in cui nomina procuratore europeo per la Procura europea quale agente temporaneo nel grado AD 13, per un periodo non rinnovabile di tre anni a decorrere dal 29 luglio 2020, José Eduardo Moreira Alves d’Oliveira Guerra, candidato designato dal Portogallo; |
— |
condannare il Consiglio dell’Unione europea al pagamento delle spese di ambo le parti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle norme applicabili alla nomina dei procuratori europei, garanti del principio d’indipendenza della procura europea. La ricorrente sostiene che la contestazione del governo portoghese, mediante lettera inviata al consiglio dell’Unione europea il 29 novembre 2019, della graduatoria fatta dal comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, dei candidati proposti dallo stesso governo, con l’indicazione di un candidato diverso da quello di sua preferenza, e il suo accoglimento da parte del Consiglio mettono in discussione l’architettura del procedimento di nomina dei procuratori europei. Architettura, questa, che ha l’obiettivo di garantire l’indipendenza della Procura europea e dei procuratori europei. La legittimazione dei procuratori europei promana dalle istituzioni dell’Unione coinvolte nel procedimento di nomina, in particolare il Consiglio dell’Unione europea, ma anche il Parlamento europeo, e non dal coinvolgimento dei governi nazionali. La suddetta contestazione del governo portoghese e il relativo accoglimento da parte del Consiglio mettono seriamente in discussione l’indipendenza, e quindi la credibilità, della Procura europea e dei procuratori europei. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto relativo ai presupposti della decisione. La ricorrente afferma, in particolare, che la lettera del 29 novembre 2019, inviata dal governo portoghese al Consiglio, conteneva due errori gravi, peraltro riconosciuti dal governo portoghese stesso. Si trattava, da un lato, della menzione riferita al candidato preferito dal governo portoghese, ripetuta sei volte, come «il vice procuratore generale José Guerra», e, dall’altro, dell’affermazione che il medesimo procuratore aveva partecipato alle indagini e all’accusa in un importante processo in materia di reati contro gli interessi finanziari dell’Unione europea. Orbene, non solo il procuratore citato nell’atto impugnato non era o non è vice procuratore generale, ma neanche ha partecipato alla fase investigativa di detto processo. È vero che il Consiglio nega la rilevanza di tali due errori nella sua decisione, ma è anche vero che non vi ha mai stato fatto riferimento, correggendoli, nonostante abbia accolto i restanti argomenti del governo portoghese dedotti nella lettera. In verità, il Consiglio ha affrontato la questione degli errori dopo che i fatti in esame sono stati resi noti pubblicamente, suscitando peraltro un considerevole clamore pubblico sia in Portogallo sia in Europa. |
3. |
Terzo motivo, vertente sullo sviamento di potere. La ricorrente sostiene che gli obiettivi per i quali sono state attribuite competenze al Consiglio dell’Unione europea, nel contesto della selezione e della nomina dei procuratori europei, consistono nel garantire l’indipendenza dell'organo nonché nel nominare i candidati nazionali più qualificati e che offrono tutte le garanzie di indipendenza per esercitare la carica di procuratore europeo. L'intervento del governo portoghese e l’azione del Consiglio miravano a, o almeno sono sfociati in, finalità diverse da quelle invocate. La selezione e la successiva nomina, con l’atto impugnato, del procuratore portoghese, non contribuiscono necessariamente alla nomina dei candidati nazionali più qualificati e che offrono tutte le garanzie di indipendenza per l’esercizio della carica di procuratore europeo, a scapito degli obiettivi derivanti dai regolamenti e dalle decisioni richiamati, minando la legittimità dei procuratori nominati e la credibilità dell’organo stesso. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/43 |
Ricorso proposto il 12 febbraio 2021 — Darment / Commissione
(Causa T-92/21)
(2021/C 128/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Darment Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentante: C. Ginter, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della convenuta di ridurre la quota assegnata alla ricorrente per l'anno 2021 per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi, di cui il ricorrente è stato informato tramite il sistema F-Gas Portal System della convenuta il 15 dicembre 2020 e tramite l'e-mail del 12 gennaio 2021; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 266 TFUE imponendo la sanzione al ricorrente, sebbene il Tribunale abbia annullato la decisione della convenuta che constatava che il ricorrente aveva superato nel 2017 la sua quota di immissione sul mercato di HFC e lo sanzionava. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha violato l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 517/2014 (1), in combinato disposto con l'articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, continuando ad imporre la sanzione al ricorrente. |
(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2014, L 150, pag. 195).
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/44 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Boshab/Consiglio
(Causa T-103/21)
(2021/C 128/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Évariste Boshab (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 6 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei suoi diritti della difesa. Il ricorrente fa valere diverse censure quanto alla violazione dei diritti della difesa nell’ambito dei procedimenti che hanno portato il Consiglio all’adozione e al rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti e deduce, in particolare, la violazione del suo diritto di essere ascoltato in condizioni accettabili. |
2. |
Secondo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione, in quanto il Consiglio avrebbe ritenuto sussistente il coinvolgimento del ricorrente in atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella Repubblica democratica del Congo. Il ricorrente critica il contesto del riesame che ha preceduto il rinnovo delle misure restrittive nei suoi confronti e contesta qualsiasi coinvolgimento attuale nei fatti alla base della decisione di inserirlo nell’elenco delle persone cui si rivolge la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC (GU 2010, L 336, pag. 30). |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/44 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Kande Mupompa/Consiglio
(Causa T-104/21)
(2021/C 128/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 7 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/45 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Kanyama/Consiglio
(Causa T-105/21)
(2021/C 128/54)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Célestin Kanyama (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 4 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/45 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Kazembe Musonda/Consiglio
(Causa T-106/21)
(2021/C 128/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 8 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/46 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Amisi Kumba/Consiglio
(Causa T-107/21)
(2021/C 128/56)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 2 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/46 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Ilunga Luyoyo/Consiglio
(Causa T-108/21)
(2021/C 128/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 3 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/47 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Mutondo/Consiglio
(Causa T-109/21)
(2021/C 128/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Kalev Mutondo (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 11 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/47 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Kampete/Consiglio
(Causa T-110/21)
(2021/C 128/59)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Ilunga Kampete (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 1 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/48 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Numbi/Consiglio
(Causa T-112/21)
(2021/C 128/60)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: John Numbi (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 5 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 5 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/48 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics)
(Causa T-113/21)
(2021/C 128/61)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beverage Analytics — Domanda di registrazione n. 18 101 437
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2020 nel procedimento R 727/2020-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il reclamo della ricorrente contro la decisione del convenuto del 21 febbraio 2020; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/49 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2021 — Growth Finance Plus/EUIPO (doglover)
(Causa T-114/21)
(2021/C 128/62)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Svizzera) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo doglover — Domanda di registrazione n. 18 107 487
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2020 nel procedimento R 720/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/50 |
Ricorso proposto il 20 febbraio 2021 — Growth Finance Plus/EUIPO (catlover)
(Causa T-115/21)
(2021/C 128/63)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Growth Finance Plus AG (Gommiswald, Svizzera) (rappresentante: H. Twelmeier, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo catlover — Domanda di registrazione n. 18 107 485
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 26 novembre 2020 nel procedimento R 717/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/50 |
Ricorso proposto il 18 febbraio 2021 — Deichmann/EUIPO — Munich (Raffigurazione di due strisce incrociate sulla parte laterale di una scarpa)
(Causa T-117/21)
(2021/C 128/64)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentante: C. Onken, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Munich, SL (La Torre de Claramunt, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di due strisce incrociate sulla parte laterale di una scarpa) — Marchio dell’Unione europea n. 2 923 852
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Procedimento di cancellazione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 dicembre 2020 nel procedimento R 2882/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e la controinteressata dinanzi all’EUIPO alle spese. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/51 |
Ricorso proposto il 22 febbraio 2021 — Cilem Records International/EUIPO –KVZ Music (HALIX RECORDS)
(Causa T-118/21)
(2021/C 128/65)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Cilem Records International UG (Augusta, Germania) (rappresentante: E. Hecht, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: KVZ Music Ltd (Sofia, Bulgaria)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HALIX RECORDS — Domanda di registrazione n. 16 288 235
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 gennaio 2021 nel procedimento R 1060/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata del 28 gennaio 2021 nonché la decisione dell’EUIPO del 25 maggio 2020 riguardante il marchio dell’Unione europea n. 016288235 e accogliere l’opposizione della ricorrente contro la registrazione del marchio dell’Unione europea n. 16288235 del 17 aprile 2017; |
— |
in subordine, annullare la decisione impugnata del 28 gennaio 2021 e rinviare il procedimento alla commissione di ricorso ai fini di una nuova decisione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/52 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Ramazani Shadary/Consiglio
(Causa T-119/21)
(2021/C 128/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 10 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.
12.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 128/52 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2021 — Ruhorimbere/Consiglio
(Causa T-120/21)
(2021/C 128/67)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (PESC) 2020/2033 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato di tale decisione; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2021 del Consiglio, del 10 dicembre 2020, nella parte in cui mantiene il nome del ricorrente al n. 9 dell’allegato di tale regolamento; |
— |
condannare il Consiglio alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell’ambito della causa T-103/21, Boshab/Consiglio.