ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 123

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
9 aprile 2021


Sommario

pagina

 

III   Atti preparatori

 

Comitato economico e sociale europeo

 

557a sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo - JDE62 - Interactio, 27.1.2021 – 28.1.2021

2021/C 123/01

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Relazione sulla politica di concorrenza 2019[COM(2020) 302 final]

1

2021/C 123/02

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo[COM(2020) 569 final — 2020/260 NLE]

7

2021/C 123/03

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro[COM(2020) 746 final]

12

2021/C 123/04

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo[COM(2020) 609 final]

15

2021/C 123/05

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico[COM(2020) 299 final]

22

2021/C 123/06

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Una strategia dell'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra[COM(2020) 301 final]

30

2021/C 123/07

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19 [COM(2020) 818 final — 2020/0358 (COD)]

37

2021/C 123/08

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica — Piano d’azione per l’Atlantico 2.0 — Un piano d’azione aggiornato per un’economia blu sostenibile, resiliente e competitiva nella regione atlantica dell’Unione europea[COM(2020) 329]

42

2021/C 123/09

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini[COM(2020) 562 final]

59

2021/C 123/10

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale[COM(2020) 642 final — 2020/0289 (COD)]

66

2021/C 123/11

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010[COM(2020) 670 final — 2020/0302 (COD)]

72

2021/C 123/12

Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2030[COM(2020) 652 final — 2020/0300 (COD)]

76

2021/C 123/13

Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)[COM(2020) 739 final — 2020/0329 (COD)]

80

2021/C 123/14

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica[COM(2020) 826 final — 2020/0362 (COD)]

81

2021/C 123/15

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire la connettività di base del trasporto aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica[COM(2020) 827 final — 2020/0363 (COD)]

82

2021/C 123/16

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[COM(2020) 828 final — 2020/0364 (COD)]

83

2021/C 123/17

Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698[COM(2021) 25 final — 2021/0012 (COD)]

84

2021/C 123/18

Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione[COM(2020) 830 final - 2020/0366 COD]

85

2021/C 123/19

Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell’Unione[COM(2020) 852 final — 2020/0378 (COD)]

86

2021/C 123/20

Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo e l’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito[COM(2020) 853 final — 2020/0379 (COD)]

87


IT

 


III Atti preparatori

Comitato economico e sociale europeo

557a sessione plenaria del Comitato economico e sociale europeo - JDE62 - Interactio, 27.1.2021 – 28.1.2021

9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/1


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Relazione sulla politica di concorrenza 2019»

[COM(2020) 302 final]

(2021/C 123/01)

Relatore:

Gonçalo LOBO XAVIER

Consultazione

Commissione europea, 12.8.2020

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

 

 

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

11.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

230/0/6

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore la relazione della Commissione europea sulla politica di concorrenza 2019, nella quale viene sviluppato un approccio che mira a rafforzare il mercato unico e a promuovere lo sviluppo economico e gli obiettivi di politica sociale che sono essenziali per il processo dello sviluppo europeo.

1.2.

Come ha già osservato in vari documenti precedenti, il CESE ritiene che una politica di concorrenza efficace e rispettosa dei principi sia uno dei pilastri dell'Unione europea e uno strumento indispensabile per la realizzazione del mercato interno, conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), con la costruzione di un'economia sociale di mercato e con l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (1). Questi punti rimangono attuali.

1.3.

Il CESE concorda sul fatto che la Commissione dovrebbe adottare misure volte a promuovere una concorrenza leale nei mercati importanti per i cittadini e le imprese dell'UE, come i settori del digitale e delle telecomunicazioni, l'energia e l'ambiente, il settore manifatturiero, i servizi finanziari, la tassazione, l'agricoltura, i prodotti alimentari e i trasporti. Dette misure dovrebbero creare fiducia nei consumatori e definire chiaramente le condizioni adeguate per l'attività delle imprese. Il ritmo dei mutamenti economici e sociali è rapidissimo. L'adeguamento costante a una moderna economia sostenibile, verde e digitale rappresenta un'urgente necessità e la politica di concorrenza è essenziale per conseguire quest'obiettivo.

1.4.

Le nuove sfide che ci vengono continuamente proposte dall'uso di dati, algoritmi e mercati conoscono una veloce evoluzione in un ambiente sempre più digitale. Di conseguenza occorre irrobustire le reti di cooperazione tra le autorità degli Stati membri e la Commissione, allo scopo di sostenere la concorrenza leale nel mercato unico. L'UE deve pertanto allinearsi all'era digitale, e il CESE, consapevole della necessità di cambiamento, esorta a compiere gli indispensabili adeguamenti. Il CESE è fermamente convinto che il mercato digitale e le piattaforme online siano parte di una nuova economia che è fondamentale per l'Europa, ma ritiene che occorra anche stabilire norme chiare ed eque per tutte le parti interessate.

1.5.

Il CESE richiama l'attenzione della Commissione europea sull'esigenza di creare costantemente le condizioni economiche e politiche per stimolare la crescita delle PMI in un contesto di parità di condizioni che consenta anche la partecipazione delle grandi imprese al processo economico. L'Europa deve presentarsi come un forte spazio economico in cui vigono la concorrenza leale e regole chiare per tutti i partecipanti.

1.6.

Per quanto riguarda la concorrenza con le società di paesi terzi, il CESE chiede che siano garantite le stesse norme sociali e ambientali, al fine di assicurare condizioni di parità. L'Europa non può adottare approcci differenti per sfide identiche e non può guardare alla politica di concorrenza con occhi ingenui.

1.7.

Il CESE è favorevole alle misure coordinate messe in atto dalla Commissione europea per il settore manifatturiero, ma auspica che l'Unione si spinga oltre e proponga una soluzione permanente per accrescere la parità di condizioni in stretta collaborazione con gli Stati membri. Le misure temporanee sulla fornitura di prodotti specifici provenienti da mercati extra UE devono essere rese permanenti, in particolare per quanto riguarda l'importazione di attrezzature mediche essenziali e di altri prodotti chiave. Questa pandemia ha messo in evidenza tutte le debolezze di una politica esitante. Un settore manifatturiero robusto e resiliente dovrebbe costituire uno dei pilastri della politica di concorrenza.

1.8.

Nel settore agroalimentare appare importante proteggere da imitazioni o «copie» i prodotti tutelati da denominazioni di origine europee. Il settore delle semenze e dei pesticidi è essenziale per agricoltori e consumatori, ma esso genera anche preoccupazioni che vanno al di là della protezione dei consumatori, della sicurezza alimentare e della garanzia del rispetto delle norme in materia di ambiente e clima.

1.9.

I trasporti restano uno dei settori di servizi più difficili per quanto riguarda la concorrenza tra Stati membri nel mercato interno. Una priorità costante non solo per le imprese ma anche per gli utenti finali devono essere regole chiare e la necessità di un equilibrio.

2.   Osservazioni generali

2.1.

La politica di concorrenza è fondamentale per l'obiettivo di un mercato unico efficiente ed equo, in grado di promuovere i valori dell'Europa e il progetto europeo. In quest'ottica, è essenziale chiarire meglio l'insieme delle politiche e degli orientamenti al fine di garantire che il mercato unico sia percepito come un valore aggiunto per la globalizzazione e che la leadership dell'Europa verso un commercio equo e sostenibile offra non solo opportunità, ma anche risultati in grado di incidere su altre regioni economiche.

2.2.

Sebbene l'avvio del «controllo dell'adeguatezza» delle norme in materia di aiuti di Stato sia stato un importante risultato nel 2019, la sua attuazione e monitoraggio sembrano tutt'altro che perfetti e rapidi. Tali processi, comprese le consultazioni pubbliche, devono essere invece accurati e rapidi. Il CESE ritiene che le organizzazioni della società civile possano essere coinvolte nel processo per facilitare i contatti con le parti interessate.

2.3.

L'esistenza dello strumento online eLeniency rende facile e meno oneroso presentare dichiarazioni e documenti alla CE, anche richieste di trattamento favorevole nei casi di cartelli. Occorre trarre insegnamenti per comprendere la pertinenza della procedura in rapporto alla necessità di garantire un'equa partecipazione del pubblico, strumenti e procedure facilmente accessibili, nonché l'analisi comparativa con altri strumenti.

2.4.

Il CESE condivide le preoccupazioni della Commissione in merito alla necessità di contrastare gli effetti della distorsione causata da sovvenzioni estere e proprietà pubblica e ritiene necessario introdurre strumenti supplementari per scongiurare effetti dannosi. Per individuare tali effetti in modo efficace occorre, in primo luogo, utilizzare in maniera adeguata la rete europea della concorrenza e, in secondo luogo, affrontare la questione dei sistemi di aiuti selettivi.

2.5.

Il CESE propugna lo sviluppo e il potenziamento dei servizi di interesse generale nell'ambito dell'UE quale efficace strumento per salvaguardare il «modello di vita europeo». Per erogare in maniera adeguata i servizi di interesse generale, si deve accettare il fatto che le infrastrutture digitali sono un elemento essenziale della digitalizzazione. Occorre pertanto predisporre un'infrastruttura adeguata per la banda larga. Il CESE sostiene l'adozione di un sistema di aiuti di Stato che stimoli gli investimenti nell'introduzione di tutte queste nuove tecnologie, affrontando al tempo stesso gli squilibri territoriali a livello nazionale.

2.6.

I progetti di comune interesse europeo svolgono un ruolo importante nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, oltre che nell'applicazione delle innovazioni. È opportuno promuoverne lo sviluppo per il valore aggiunto che essi recano e il CESE auspica che la comunicazione sugli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) possa rappresentare uno strumento efficace per la loro adeguata attuazione. È importante verificare le modifiche apportate all'applicazione dei criteri in base ai quali gli Stati membri possono sostenere progetti transnazionali di importanza strategica per l'UE.

2.7.

A parere del CESE la politica di concorrenza dell'UE dovrebbe adottare un approccio più lungimirante per riuscire ad adeguarsi sia alla sfida digitale sia alla concorrenza con cui dobbiamo fare i conti sulla scena globale. Il CESE invita pertanto la Commissione a porre la politica di concorrenza in cima all'elenco delle priorità del programma di lavoro della piattaforma Fit for Future.

3.   Osservazioni particolari

3.1.   Migliorare ulteriormente l'efficacia e l'applicazione della politica di concorrenza dell'UE

3.1.1.

L'elaborazione e l'attuazione della politica di concorrenza dell'UE dovrebbero inserirsi in un quadro più generale, che tenga conto degli stretti nessi tra questa politica e altri importanti settori di intervento, nonché della necessità di adottare un approccio coerente. Le norme dell'UE in materia di concorrenza dovrebbero andare di pari passo con la normativa fiscale (con una tassazione equa anche nel settore digitale) e con la legislazione in materia di consumatori, protezione sociale e lavoro. Per ottenere risultati tangibili è necessaria un'armonizzazione nel settore della concorrenza sleale.

3.1.2.

Per contrastare efficacemente le pratiche di concorrenza sleale, il CESE suggerisce di affrontare il problema delle posizioni di mercato dominanti con un nuovo metodo: non solo valutando la condotta dominante o l'abuso di posizione dominante, ma anche monitorando la presenza economica generale di un datore di lavoro in vari settori e non solo in singoli settori.

3.1.3.

L'UE dovrebbe anche concentrare l'attenzione su altre pratiche anticoncorrenziali, come l'espansione predatoria e la monopolizzazione, la collusione tacita e gli effetti di lock-in (con i quali viene impedito ai lavoratori di operare contemporaneamente su molteplici piattaforme), che possono compromettere l'equilibrio del mercato.

3.1.4.

Le PMI sono il pilastro su cui poggia l'economia europea, ed è quindi necessario accordare loro maggiore considerazione nel concepire e attuare la politica di concorrenza. Il sostegno statale è uno strumento utile ma non tutte le PMI ne conoscono l'esistenza. Il CESE raccomanda di migliorare la comunicazione nei confronti delle PMI per sostenerne l'attività in maniera più efficace.

3.1.5.

La Commissione deve continuare a esercitare la vigilanza per individuare e perseguire i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti sul mercato. Due inchieste della CE rivestono particolare importanza per la tutela dei consumatori, che sono stati fortemente colpiti:

a)

l'indagine su un cartello in corso nei confronti di BMW, Daimler e Volkswagen Group, nel cui ambito la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti in cui espone le sue conclusioni preliminari secondo cui le norme dell'UE in materia di concorrenza sono state violate tra il 2006 e il 2014 mediante una collusione volta ad ostacolare le norme concernenti lo sviluppo di tecnologie volte a ridurre le emissioni delle autovetture diesel e a benzina;

b)

la decisione Mastercard, in cui la Commissione ha comminato un'ammenda alla società di carte di credito, che aveva impedito ai commercianti di accedere ai servizi transfrontalieri di carte di pagamento, violando le norme dell'UE in materia di concorrenza. Le norme transfrontaliere che comportavano prezzi più elevati per commercianti e consumatori sono state abolite, eliminando le restrizioni alla concorrenza transfrontaliera e un'artificiale segmentazione del mercato. In conseguenza di questa e di altre misure, il settore finanziario è stato rafforzato nel contesto dell'Unione bancaria, grazie a una serie di decisioni della Commissione.

3.2.   Affrontare nuove sfide nel settore digitale, delle telecomunicazioni e dei media

3.2.1.

A giudizio del CESE l'economia digitale e in particolare la posizione delle cosiddette GAFA pongono un'ardua sfida al diritto dell'UE in materia di concorrenza. Dal momento che queste imprese non devono conformarsi alle stesse norme delle aziende europee, le norme aggiornate dell'UE in materia di concorrenza dovrebbero dotarsi di strumenti nuovi ed efficienti per prendere atto di tale situazione.

3.2.2.

Benché ci troviamo ancora in una fase precoce, dobbiamo seguire attentamente l'impatto dell'applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), del 20 giugno 2019, che ha introdotto nuove norme UE in materia di trasparenza per gli utenti commerciali delle piattaforme online. La diffusione delle piattaforme online sul mercato comporta l'arrivo di nuovi attori e dà vita a un nuovo contesto nel mercato interno, le cui conseguenze non sono ancora del tutto chiare. Per garantire una maggiore sicurezza ai soggetti attivi sul mercato e ai cittadini, soprattutto durante l'attuale pandemia, occorre applicare norme adeguate in materia di concorrenza; se queste si rivelassero insufficienti, si dovranno individuare nuove soluzioni.

3.2.3.

Il CESE si compiace del fatto che la legge sui servizi digitali non sarà in conflitto con il possibile quadro giuridico per affrontare la questione delle condizioni di lavoro sulle piattaforme online.

3.2.4.

Le norme in materia di concorrenza concepite per le imprese tradizionali mal si adattano alle piattaforme online. Urge adeguare le metodologie e gli obiettivi per adeguarsi al contesto imprenditoriale in evoluzione.

3.2.5.

Il CESE ritiene che il mercato digitale e le piattaforme online siano parte di una nuova economia che è fondamentale per l'Europa, ma ritiene che occorra anche stabilire norme chiare ed eque. Le strutture dei mercati oligopolistici sono sostenute da molte caratteristiche che contraddistinguono pure le pratiche di monopolizzazione e gli effetti aggregati degli ecosistemi mobilitati dalle piattaforme online, nonché dalle imprese dominanti. Caratteristiche quali l'integrazione verticale, la mancanza di trasparenza per gli utenti, gli effetti di lock-in e di rete, unite a elevati livelli di concentrazione, producono nel campo della concorrenza problemi strutturali che si ripercuotono sia sui consumatori che sui lavoratori.

3.2.6.

Le piattaforme possono costruire la propria posizione dominante nel mercato grazie a contenuti generati dagli utenti, quali dati e comportamenti dei consumatori oppure servizi svolti da singoli fornitori di manodopera. Gli utenti devono scontare la mancanza di accesso alle informazioni e non possono influire sulle condizioni in cui operano. Analogamente, raccomandazioni e classifiche sulle piattaforme sono caratterizzate da scarsa trasparenza. Le pratiche sleali e discriminatorie usate per compilare le classifiche si devono considerare pratiche di concorrenza sleale.

3.2.7.

Le economie di scala sono una risorsa fondamentale grazie alla quale le piattaforme digitali possono acquisire una posizione dominante sul mercato. I costi marginali dell'ampliamento dell'attività di un'impresa sono pressoché nulli, rispetto alle imprese tradizionali, poiché le piattaforme che offrono servizi ad alta intensità di manodopera tramite pratiche abusive scaricano gran parte dei costi e dei rischi sui singoli fornitori di manodopera. Le piattaforme talvolta affermano che le economie di scala sono limitate alle capacità fisiche dei singoli autisti/ciclisti/lavoratori, ma il «reclutamento» (o la «disconnessione») di altri fornitori di forza lavoro per espandere il mercato non richiede alcun investimento.

3.2.8.

L'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di concorrenza non tiene adeguatamente conto dei problemi di concorrenza che incidono sul mercato del lavoro, come il potere di monopsonio dei datori di lavoro e la corsa al ribasso delle norme sociali, con conseguenze nefaste sia per i datori di lavoro, soggetti a una pressione concorrenziale insostenibile, che per gli Stati membri, che risentono della perdita di entrate fiscali e contributi previdenziali (3). Le norme in materia di concorrenza non dovrebbero ostacolare la contrattazione collettiva per tutti i lavoratori, compresi quelli delle piattaforme digitali, al fine di negoziare strumenti e accordi innovativi, come dimostrano vari esempi a livello nazionale.

3.2.9.

La valutazione del potere di mercato nell'economia digitale deve tenere maggiormente conto delle attività aggregate in diversi mercati e del loro impatto complessivo sui pertinenti mercati online e offline Analogamente occorre prendere in considerazione anche l'accesso agli algoritmi che utilizzano i dati degli utenti per personalizzare prodotti, offerte, pubblicità e prezzi, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali degli interessati.

3.3.   Politica di concorrenza a sostegno degli obiettivi dell'UE in materia di ambiente e energia a basse emissioni di carbonio

3.3.1.

Il CESE condivide l'obiettivo della Commissione europea di garantire la competitività a lungo termine dell'Unione europea tramite la sostenibilità e la transizione a un'economia sicura, climaticamente neutra e più efficiente in termini di impiego delle risorse, anche promuovendo e potenziando l'economia circolare.

3.3.2.

Il CESE invita a rafforzare il Green Deal, importante accordo europeo volto ad azzerare le emissioni di gas a effetto serra entro il 2050. A questo riguardo può dimostrarsi decisivo il ruolo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali. Sarebbe opportuno effettuare un «controllo dell'adeguatezza» delle direttive ambientali ai fini della conformità agli impegni dell'UE.

3.3.3.

Il CESE è favorevole a introdurre aiuti di Stato in relazione al sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dopo il 2012 (direttive ETS). Sostiene l'opportunità di un riesame di questo sistema di aiuti di Stato e di un suo adeguamento al nuovo sistema di scambio di quote di emissione dell'UE per il 2021-2030, in cui vengono riposte grandi speranze.

3.3.4.

Il CESE sostiene la necessità di moltiplicare gli sforzi per applicare il «principio inquinamento zero» nell'UE, nonché di adottare e attuare tutte le misure di efficienza energetica previste. Occorre favorire gli investimenti sostenibili nell'UE. A tal fine, i criteri per determinare se un'attività economica sia considerata ecosostenibile dovrebbero essere applicati al più presto, in modo da stabilire il grado di ecosostenibilità degli investimenti (4).

3.3.5.

Come già ha affermato in pareri precedenti, il CESE considera necessario sostenere l'introduzione delle energie rinnovabili. Garantendo sempre la sicurezza dell'approvvigionamento, gli aiuti di Stato dovrebbero essere diretti a sostenere l'energia rinnovabile, ottimizzando i benefici ambientali, sociali ed economici dei finanziamenti pubblici.

3.4.   Tutela della concorrenza nel settore manifatturiero

3.4.1.

La crisi della Covid-19 ha rivelato le debolezze del sistema manifatturiero dell'UE, soprattutto nel settore sanitario, per il quale l'Unione dipende da fonti non UE per le attrezzature mediche, compresi i dispositivi di protezione personale come mascherine, respiratori artificiali e altri prodotti essenziali nella lotta contro la pandemia. L'UE ha bisogno di un forte settore manifatturiero in cui le imprese europee alimentino il mercato interno, specie nei settori vitali. Il CESE è favorevole alle misure coordinate messe in atto dalla Commissione europea ma auspica che l'Unione si spinga oltre e proponga una soluzione permanente al problema, in stretta collaborazione con gli Stati membri. Le misure temporanee relative alla fornitura di prodotti specifici provenienti da mercati extra-UE devono essere sostituite da una soluzione permanente, specie per quanto riguarda l'importazione di attrezzature mediche vitali. Un settore manifatturiero robusto e resiliente dovrebbe costituire uno dei pilastri della politica di concorrenza.

3.4.2.

Per quanto riguarda la concorrenza con le società di paesi terzi, il CESE chiede che siano garantite le stesse norme sociali e ambientali, al fine di assicurare condizioni di parità.

3.5.   Garantire condizioni di parità nell'area fiscale

3.5.1.

Nel campo della fiscalità, il CESE prende atto con favore degli interventi messi in opera dalla Commissione europea nel 2019. Nel contempo è importante che anche in questo campo si assicuri una concorrenza leale tra diversi paesi. In particolare, occorre una maggiore vigilanza in tema di «tax ruling» (accordo fiscale preventivo) e di vantaggi competitivi illeciti ottenuti tramite accordi fra alcuni paesi e i «grandi operatori». Tale comportamento può falsare il libero mercato, danneggia le PMI e genera concorrenza sleale tra i vari paesi (5).

3.5.2.

La regolamentazione dei servizi digitali rappresenta un tema fondamentale su cui la Commissione europea deve concentrare l'attenzione.

3.5.3.

Occorre adottare un nuovo approccio nei confronti dei GAFA per garantire condizioni di parità e promuovere una distribuzione equa delle entrate fiscali generate da queste imprese.

3.6.   Rendere il settore finanziario più resiliente nell'ambito dell'Unione bancaria

La crisi finanziaria del 2008 e il suo impatto sull'economia reale e sulla fiducia dei mercati hanno reso necessaria una vigilanza costante sulle pratiche del settore bancario, visti i legittimi timori di un ripresentarsi di situazioni gravi. Gli aiuti di Stato temporanei hanno salvato dal collasso il settore finanziario. Nel contesto della ristrutturazione del settore, si è assistito alla scomparsa di alcuni istituti, ma anche a concentrazioni che possono risultare preoccupanti, non solo per la stabilità del settore finanziario qualora dovessero ripetersi situazioni di crisi, ma in particolare quanto alla possibilità di distorsioni della concorrenza derivanti dalle dimensioni di questi nuovi gruppi. Il CESE invita la Commissione europea a vigilare attentamente i possibili abusi di posizione dominante che potrebbero nuocere agli interessi dei consumatori e pregiudicare il finanziamento delle imprese, e in particolare delle PMI.

3.7.   Garantire una concorrenza leale nei settori alimentare, dei consumatori e della salute

3.7.1.

Nel settore agroalimentare appare importante proteggere le produzioni di denominazioni di origine europee. Il settore delle semenze e dei pesticidi è essenziale per agricoltori e consumatori, ma esso genera anche preoccupazioni che oltrepassano la protezione dei consumatori, la sicurezza alimentare e la garanzia del rispetto delle norme in materia di ambiente e clima.

3.7.2.

La protezione dei consumatori deve essere bilanciata da un'azione volta a sostenere e promuovere le imprese innovative e le PMI, secondo modalità che non incidano negativamente sulla concorrenza dinamica nel mercato. In tal modo sarà possibile creare posti di lavoro di elevata qualità e garantire la sostenibilità dinamica del sistema produttivo.

3.8.   Trasporti e servizi postali

3.8.1.

Il CESE riconosce l'importanza dei servizi di trasporto e postali e la necessità di creare condizioni di parità per consentire ai settori di sostenere la comunità. In tema di trasporti, si suggerisce alla Commissione europea di verificare se e in quale misura l'esenzione dalla tassa sul cherosene possa costituire un aiuto indebito alle compagnie aeree rispetto al settore ferroviario.

4.   Unire le forze per promuovere una cultura globale della concorrenza

4.1.

La dimensione internazionale della politica di concorrenza deve svolgere un ruolo fondamentale nella definizione e nell'applicazione delle norme. La politica di concorrenza si evolve in un contesto internazionale in cui le definizioni e i principi della legislazione in materia di concorrenza sono assai diversificati, circostanza che pone le imprese dell'UE in una posizione di svantaggio.

4.2.

Molte PMI risentono dell'inadeguatezza delle norme UE rispetto a quelle che devono osservare i loro concorrenti internazionali. La concorrenza sleale è un problema che deve essere affrontato al fine di difendere le norme dell'UE. Le aziende in Europa lamentano spesso la mancanza di flessibilità. In alcune zone manifatturiere di paesi terzi, la mancata attuazione delle norme ambientali e sociali dell'UE crea distorsioni del mercato a discapito delle imprese europee, soprattutto delle PMI, e ciò dovrebbe suscitare preoccupazione in Europa.

4.3.

Occorre promuovere il modello di concorrenza dell'UE a livello internazionale. L'Unione deve porsi alla guida di una cultura globale della concorrenza che preveda un sistema tale da tutelare sia le imprese che i lavoratori. È necessario discutere in maniera approfondita il concetto di diritto della concorrenza in Europa rispetto ad altre regioni economiche, specie gli Stati Uniti e la Cina, ad esempio per quanto riguarda i temi della sostenibilità e dell'ambiente.

4.4.

Per garantire un equilibrio tra libertà di mercato e concentrazioni, non sembra sufficiente menzionare la concorrenza di altri grandi operatori mondiali, specie se provenienti da paesi chiusi alla concorrenza di imprese estere. Il Comitato sottolinea l'importanza di un approccio coerente dell'UE, volto a collegare il rispetto dei diritti umani e sul lavoro, l'attuazione degli OSS e la promozione di norme ambientali e investimenti sostenibili nelle attività d'impresa in tutto il mondo. I regimi commerciali e tariffari preferenziali concessi a vari paesi terzi dovrebbero essere rivisti e subordinati maggiormente all'effettiva attuazione delle norme in materia di sviluppo sostenibile, per creare condizioni eque e competitive per le imprese europee. A questo proposito, il Comitato suggerisce che, in alternativa alle fusioni societarie che indeboliscono la concorrenza, siano applicate misure volte a sostenere le imprese nello sviluppo di investimenti sostenibili nei mercati terzi. Tali misure potrebbero includere incentivi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo e la promozione di accordi tra produttori europei per coordinare le strategie di esportazione e di investimento all'estero in linea con le norme economiche, sociali e ambientali dell'UE.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Articoli 7, 9, 11 e 12 del TFUE.

(2)  GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.

(3)  GU C 429 del 11.12.2020, pag. 173.

(4)  GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(5)  GU C 97 del 24.3.2020, pag. 62.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/7


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo»

[COM(2020) 569 final — 2020/260 NLE]

(2021/C 123/02)

Relatrice:

Louise GRABO

Consultazione

Consiglio dell'Unione europea, 26.10.2020

Base giuridica

Articolo 187 e articolo 188, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

11.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

240/0/5

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE conferma la validità dell'iniziativa strategica in esame e il valore aggiunto di un'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (EuroHPC), quale misura concreta nell'ambito della strategia sul cloud computing dell'Unione europea e parte integrante di una più ampia strategia dell'UE (comprendente, tra l'altro, la cibersicurezza, il mercato unico digitale, la società dei Gigabit europea, la scienza aperta, EU4Health e rescEU).

1.2.

Il CESE ritiene che gli investimenti dell'Unione effettuati negli ultimi anni, e persino dopo lo scoppio della pandemia di COVID-19, per l'acquisto e l'esercizio di supercalcolatori di prim'ordine non siano ancora a livello ottimale rispetto a quelli dei concorrenti (Stati Uniti, Cina e altri paesi). Richieste di risorse e investimenti supplementari vengono avanzate da più parti, compresi gli Stati membri, in particolare quelli meno avanzati e/o attivi in questo campo. È di vitale importanza che tali risorse siano abbinate a programmi UE coerenti in materia di ricerca e innovazione e al prossimo QFP 2021-2027, compreso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, affinché l'Unione possa competere a livello globale in termini di applicazioni per il calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing, HPC).

1.3.

Il CESE appoggia l'approccio industriale, nel quadro di una strategia industriale dell'UE rinnovata in cui sia integrata una strategia per le PMI, ai fini dello sviluppo della prossima generazione di microchip a basso consumo in Europa, che ridurrà la dipendenza dell'Unione dalle importazioni e garantirà l'accesso a tecnologie e know-how HPC della migliore qualità.

1.4.

Il CESE invita la Commissione a raddoppiare gli sforzi per definire una «tabella di marcia pluriennale» in grado di garantire la titolarità della società civile dell'UE e di contribuire in modo pratico ai rispettivi livelli di governance dell'impresa comune in settori strategici (sistemi di allarme rapido nell'ambito della prevenzione sanitaria, prontezza operativa, programmi pilota sulla formazione per l'attenuazione del rischio di catastrofi e cibersicurezza). A tal fine, oltre ai centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni e ai poli dell'innovazione digitale già esistenti, urge tener conto del valore aggiunto e dell'effetto moltiplicatore generati da un dialogo permanente con la società civile nel quadro degli attuali gruppi consultivi delle imprese comuni. Per la sua stessa natura, il CESE sarebbe il partner ideale per organizzare, con cadenza annuale, un forum di dialogo sull'impresa comune EuroHPC aperto alla partecipazione di tutti e accompagnato da campagne di sensibilizzazione che prevedano l'attivo coinvolgimento delle reti scientifiche e della conoscenza, nonché delle parti economiche e sociali, delle organizzazioni della società civile e dei media.

1.5.

Il CESE ritiene necessario raccogliere i riscontri della società civile dell'Unione europea affinché le istituzioni UE e gli Stati membri possano monitorare, spiegare e promuovere meglio il valore aggiunto a breve e medio termine dell'impresa comune EuroHPC e i vantaggi e le opportunità settoriali che essa presenta in quanto strumento giuridico e strategico. Tale iniziativa dovrebbe non solo apportare benefici alla comunità scientifica e/o della ricerca, ma anche garantire una maggiore «titolarità» e partecipazione degli intermediari interessati, quali istituzioni pubbliche, parti sociali dell'UE e organizzazioni della società civile, imprese industriali, piccole e medie imprese (PMI), associazioni di categoria e attori della catena del valore nel campo dello sviluppo di applicazioni software, in modo da fornire accesso alle infrastrutture, fattore di particolare importanza per i paesi più piccoli, e migliorare i contributi in natura all'impresa comune HPC.

1.6.

Il CESE si compiace che due dei partner della Commissione partecipanti al partenariato pubblico-privato contrattuale (cPPP) possano diventare i primi membri del settore privato, il che è fondamentale per fare in modo che le imprese dell'UE partecipino sin dall'inizio all'impresa comune. Questo vale in particolare per le microimprese e le per PMI che offrono soluzioni competitive/adattabilità, ma che rischiano di essere escluse o penalizzate dagli appalti pubblici se non sono adeguatamente prese in considerazione da un apposito capitolo giuridico e/o dalle forme di consorzio esistenti. Il CESE sottolinea l'importanza di aggiornare la definizione delle apposite procedure di appalto pubblico e dei criteri di aggiudicazione allo scopo di facilitare il coinvolgimento di «cluster di PMI» — nuovi o esistenti — in questo specifico regolamento dell'UE relativo a un'impresa comune (1), che riguarda non solo i classici elaboratori elettronici di calcolo ad alte prestazioni e le relative applicazioni software, ma anche l'appalto di calcolatori/simulatori quantistici.

1.7.

Il CESE accoglie con favore la possibilità di coinvolgere un maggior numero di partner, ma insiste anche sul fatto che per ogni nuovo partner, e in particolare per quelli provenienti da paesi terzi, sia rispettato il requisito di reciprocità.

1.8.

L'UE dovrebbe approfittare dell'opportunità offerta dallo sviluppo della tecnologia dell'impresa comune EuroHPC per sviluppare i settori industriali europei interessati, affinché questi possano coprire l'intera catena di produzione (progettazione, fabbricazione, implementazione e applicazione).

1.9.

L'Unione dovrebbe porsi come obiettivo di medio termine il raggiungimento della capacità di programmare e produrre sistemi di supercomputer ultraveloci per il calcolo ad alte prestazioni utilizzando tecnologie europee.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il 10 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la comunicazione «Una nuova strategia industriale per l'Europa», in cui delinea una strategia industriale ambiziosa volta a permettere all'Europa di guidare la duplice transizione verso la neutralità climatica e la leadership digitale. In questa comunicazione la Commissione sottolinea l'esigenza di rafforzare lo sviluppo di tecnologie abilitanti fondamentali che rivestono importanza strategica per il futuro industriale dell'Europa, compresi i computer ad alte prestazioni e le tecnologie quantistiche. In una successiva comunicazione del 27 maggio 2020, intitolata «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione» (2), le applicazioni HPC sono state individuate come capacità digitale strategica di importanza prioritaria per alcune fonti di investimento nella ripresa dell'Europa, quali lo strumento per la ripresa e la resilienza, InvestEU e lo strumento per gli investimenti strategici.

2.2.

Le applicazioni dell'impresa comune EuroHPC, che utilizzano i cosiddetti «supercomputer» con una potenza di calcolo estremamente elevata, sono in grado di risolvere problemi incredibilmente complessi e impegnativi. Oggi esse rappresentano un fattore chiave per la leadership globale nell'ambito delle strategie scientifiche e industriali e di quelle concernenti i rischi biologici e legati al terrorismo (informatico), e sono quindi essenziali per la sicurezza nazionale, la difesa e le sfide geopolitiche e più in generale per la trasformazione digitale e verde della nostra società. Le applicazioni dell'impresa comune EuroHPC sostengono inoltre l'economia dei dati, consentendo a tecnologie chiave quali l'intelligenza artificiale (IA), l'analisi dei dati e la cibersicurezza di sfruttare l'enorme potenziale dei big data.

2.3.

Il calcolo ad alte prestazioni sta inoltre acquisendo una crescente importanza a livello globale per il sostegno ai processi decisionali pubblici tramite la simulazione di scenari e il supporto alle reti globali e regionali di preparazione, risposta e conoscenza comuni riguardanti rischi naturali (tsunami, inondazioni, incendi, terremoti ecc.) e antropici (ad es. rischi industriali). In tale contesto, i sistemi dell'impresa comune EuroHPC potrebbero dispiegare e accrescere il loro valore aggiunto qualora si presentassero simultaneamente molteplici rischi con un considerevole impatto negativo per le società.

2.4.

L'impresa comune EuropHPC coinvolge numerosi settori industriali al fine di innovare sviluppare ulteriormente, conferendo loro maggiore valore, prodotti e servizi da collocare sui mercati interni e globali, aprendo così la strada a nuove applicazioni industriali in abbinamento ad altre tecnologie digitali avanzate.

2.5.

Le applicazioni e le infrastrutture HPC sono essenziali in quasi tutti gli ambiti della ricerca, dalla fisica fondamentale alla biomedicina, ai fini di una conoscenza più approfondita e di nuove scoperte in campo scientifico.

2.6.

Il calcolo ad alte prestazioni è ora utilizzato, spesso in combinazione con l'intelligenza artificiale, anche in relazione alla pandemia di COVID-19, per accelerare la scoperta di nuovi farmaci, prevedere la diffusione del virus, programmare e distribuire risorse mediche limitate ed effettuare previsioni riguardo all'efficacia delle misure di contenimento e agli scenari post-epidemici.

2.7.

L'HPC è inoltre uno strumento fondamentale a disposizione di ricercatori e responsabili politici per far fronte alle grandi sfide sociali: dai cambiamenti climatici, le migrazioni, lo sviluppo intelligente e verde e l'agricoltura sostenibile alla medicina personalizzata e alla gestione delle crisi nell'UE, insieme ai paesi vicini e agli altri paesi terzi.

2.8.

Secondo il documento di lavoro dei servizi della Commissione (…) (3), l'Europa è stata, ed è tuttora, un leader mondiale per le applicazioni HPC, ma le sue infrastrutture di supercalcolo stanno perdendo terreno nella classifica mondiale.

2.9.

Un indicatore chiave ampiamente accettato di competitività regionale nel campo dell'HPC è il numero dei sistemi di una determinata regione del mondo presenti negli elenchi dei migliori 10 («top-10») e 500 («top-500») supercomputer mondiali.

2.10.

Il punto di partenza, quale definito dalla valutazione d'impatto dell'impresa comune EuroHPC e dallo studio della BEI (4), è il seguente: in base a tale valutazione d'impatto, il «problema numero uno» è che l'UE non possiede i migliori supercomputer del mondo. Attualmente, infatti, nessuno dei primi 10 supercomputer a livello mondiale si trova nell'UE. Considerati collettivamente, l'UE e gli Stati membri investono significativamente meno in forniture e infrastrutture tecnologiche HPC rispetto a Stati Uniti, Cina o Giappone.

2.11.

Nei prossimi anni, il ruolo guida dell'Europa nell'economia dei dati, la sua eccellenza scientifica e la sua competitività industriale dipenderanno in misura crescente dalla sua capacità di sviluppare tecnologie HPC chiave, di fornire accesso a infrastrutture di supercalcolo e di dati di livello mondiale e di mantenere la sua attuale posizione di eccellenza nel campo delle applicazioni HPC. Affinché ciò avvenga, è fondamentale un approccio strategico paneuropeo attraverso imprese comuni.

2.12.

La prima impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo è stata istituita nell'ottobre 2018 come quadro giuridico e finanziario che riunisce risorse provenienti dall'UE, da 32 paesi e da due operatori del settore privato: la piattaforma tecnologica europea per il calcolo ad alte prestazioni (European Technology Platform for HPC, ETP4HPC) e la Big Data Value Association (BDVA).

2.13.

Finora per i suoi investimenti strategici l'impresa comune ha utilizzato i fondi del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020. Dopo 20 mesi di attività l'impresa ha fatto aumentare notevolmente gli investimenti complessivi nell'HPC a livello europeo e ha iniziato a realizzare la sua missione di far riconquistare all'Europa una posizione di leadership nel campo dell'HPC. Entro la fine del 2020 implementerà un'infrastruttura di supercalcolo e di dati di livello mondiale, accessibile a utenti pubblici e privati di tutta Europa. L'impresa sta anche effettuando investimenti a sostegno dei centri di competenza per il calcolo ad alte prestazioni in tutta Europa, che garantiscono un'ampia disponibilità dell'HPC nell'Unione, forniscono servizi e risorse specifici per l'innovazione industriale (comprese le PMI) e lo sviluppo di competenze HPC, ed effettuano attività di ricerca e innovazione nel campo delle tecnologie e delle applicazioni hardware e software HPC critiche. Ciò farà aumentare la capacità dell'UE di produrre tecnologie HPC innovative.

2.14.

Il regolamento del Consiglio che nel 2018 ha istituito l'impresa comune EuroHPC (5) ha fissato l'obiettivo di raggiungere la prossima frontiera del supercalcolo, le prestazioni a esascala. Cfr. il considerando 12, secondo il quale «l'impresa comune dovrebbe essere costituita e avviare le sue attività al più tardi entro l'inizio del 2019, in modo da conseguire l'obiettivo di dotare l'Unione di un'infrastruttura pre-esascala entro il 2020, e sviluppare le tecnologie e le applicazioni necessarie per raggiungere le capacità a esascala approssimativamente tra il 2023 e il 2025». Questo aumento della potenza di calcolo deriverebbe anche dalla realizzazione di computer quantistici e dal passaggio alle tecnologie post-esascala.

2.15.

La proposta di regolamento in esame rappresenta in sostanza il proseguimento dell'iniziativa attuale istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio; essa introduce modifiche volte ad adeguare il regolamento del 2018 ai programmi del prossimo quadro finanziario pluriennale, ma anche a riflettere le priorità della Commissione e a consentire all'impresa comune di utilizzare i finanziamenti dei nuovi programmi del QFP 2021-2027.

2.16.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione [SWD(2020) 179 final] analizza l'evoluzione dei principali fattori socioeconomici e tecnologici e delle esigenze degli utenti che incidono sulla futura evoluzione delle infrastrutture, delle tecnologie e delle applicazioni HPC e di dati nell'UE e in tutto il mondo, tenendo conto delle priorità politiche dell'UE per il periodo 2020-2025.

2.17.

Il calcolo ad alte prestazioni è utilizzato in oltre 800 applicazioni scientifiche, industriali e del settore pubblico che svolgono un ruolo di primo piano nella promozione della capacità innovativa dell'industria, nel progresso scientifico e nel miglioramento della qualità della vita delle persone. Attualmente l'Europa è leader per le applicazioni HPC in un'ampia gamma di settori, quali la medicina personalizzata, le previsioni meteorologiche, la progettazione di nuovi velivoli, le automobili, i materiali, i farmaci, l'energia, l'ingegneria e il settore manifatturiero.

2.18.

La governance e l'assegnazione dei diritti di voto dell'impresa comune proposta rimangono identiche a quelle definite nel regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio. L'impresa comune EuroHPC continuerà ad attuare la tabella di marcia strategica per il calcolo ad alte prestazioni definita dalle agende pluriennali strategiche di ricerca e innovazione elaborate dal gruppo consultivo di EuroHPC per la ricerca e l'innovazione (RIAG) e dal gruppo consultivo di EuroHPC per le infrastrutture (INFRAG), integrate dall'agenda strategica di ricerca dei membri del settore privato di EuroHPC, al fine di realizzare l'ecosistema HPC. Il contributo finanziario dell'Unione all'impresa comune nell'ambito del QFP 2021-2027 sarebbe di [XXX] EUR, cui corrisponderebbe un contributo complessivo pari almeno allo stesso importo proveniente dagli Stati partecipanti e dai membri del settore privato dell'impresa comune EuroHPC. L'impresa comune utilizzerà questi fondi principalmente per realizzare le sue attività nell'ambito dei cinque pilastri di cui sopra.

2.19.

I principali risultati attesi dell'impresa comune EuroHPC proposta per il prossimo decennio comprenderebbero:

un'impresa comune EuroHPC iperconnessa, sicura e federata e un'infrastruttura di dati con supercomputer di fascia media e almeno due sistemi a esascala e due sistemi post-esascala al top di gamma (almeno uno di ciascuna categoria costruito con tecnologia europea);

infrastrutture di calcolo ibride che integrano sistemi di calcolo avanzati;

simulatori quantistici e computer quantistici in infrastrutture HPC;

un'infrastruttura di dati e HPC sicura e basata sul cloud per gli utenti privati europei;

capacità e servizi alimentati dall'HPC basati su spazi pubblici europei di dati per scienziati, industria e settore pubblico;

elementi tecnologici (hardware e software) di prossima generazione e relativa integrazione in architetture HPC innovative per sistemi a esascala e post-esascala;

centri di eccellenza in applicazioni HPC e industrializzazione di software HPC con nuovi algoritmi, codici e strumenti ottimizzati per le future generazioni di supercomputer;

banchi di prova e piattaforme pilota industriali su larga scala per l'HPC e applicazioni e servizi di dati in settori industriali chiave;

centri nazionali di competenza per il calcolo ad alte prestazioni che garantiscano un'ampia copertura dell'HPC nell'UE, con servizi e risorse specifici per l'innovazione industriale (comprese le PMI);

aumento significativo delle competenze e del know-how relativi all'HPC della forza lavoro europea;

rafforzamento dell'archiviazione dei dati e delle capacità di elaborazione e nuovi servizi in settori di interesse pubblico in tutti gli Stati membri.

2.20.

Principali risultati delle imprese comuni:

l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ha innalzato in misura sostanziale il livello e la qualità degli investimenti nell'HPC a livello europeo, in uno sforzo unico e coordinato con gli Stati membri;

entro la fine del 2020 l'impresa comune EuroHPC fornirà all'UE i migliori supercomputer a livello mondiale;

fornirà una fonte europea di tecnologie chiave;

un approvvigionamento e un mercato di tecnologie HPC europee;

una strategia EuroHPC e il relativo impatto sulla catena di valore HPC.

3.   Tendenze del mercato e principali insegnamenti tratti

3.1.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione presenta i dati di mercato relativi all'impresa comune EuroHPC più recenti e fornisce una panoramica dei principali insegnamenti tratti dalle attività dell'impresa comune svolte fino ad oggi.

3.2.

Insegnamenti tratti dalla governance e dall'amministrazione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo: l'impresa comune EuroHPC ha già maturato una solida esperienza di lavoro, con ampie discussioni tra i portatori di interessi in merito alla governance, all'amministrazione e ad altri aspetti operativi. A titolo di esempio si possono indicare:

le 13 riunioni del consiglio di direzione dell'impresa comune EuroHPC, che hanno visto la regolare partecipazione di delegati della Commissione europea e dei 32 Stati partecipanti;

le numerose riunioni già tenute dai gruppi consultivi dell'impresa comune (RIAG e INFRAG), sostenuti dalla partecipazione attiva dei due membri privati (ETP4HPC e BDVA);

la selezione degli otto siti ospitanti e l'avvio della procedura di appalto per gli otto supercomputer dell'impresa comune EuroHPC, nonché la pubblicazione degli inviti a presentare proposte e dei bandi di gara 2019 e 2020 relativi all'impresa comune.

3.3.

Vi sono 22 aspetti attuativi nell'ambito dei quali i principali insegnamenti tratti finora possono essere sintetizzati nel modo seguente:

semplificazione del regime di cofinanziamento;

la combinazione di fondi dell'UE e nazionali nelle diverse attività dell'impresa comune EuroHPC deve essere semplificata e ottimizzata;

le raccomandazioni comprendono un'unica serie di criteri di ammissibilità per la partecipazione (invece di 32 criteri di ammissibilità nazionali diversi);

attuazione della gestione centralizzata di tutti i contributi finanziari (tranne in casi debitamente giustificati), conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della proposta di regolamento che istituisce Orizzonte Europa, e flessibilità riguardo all'introduzione di diverse percentuali di fondi UE e nazionali volti a finanziare attività di ricerca e innovazione dei partecipanti;

maggiore flessibilità relativamente al contributo dei membri privati e di altri attori privati alle attività dell'impresa comune EuroHPC, in particolare tramite l'introduzione di nuove forme di cooperazione, ad esempio il cofinanziamento di infrastrutture HPC specifiche per uso industriale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.

La maggior parte dei partner di progetto proviene da organizzazioni di ricerca (il 75 % dei finanziamenti totali dei progetti Tecnologie future ed emergenti) che non hanno come finalità principale l'industrializzazione dei risultati ottenuti. Anche un impegno potenziato e sostenuto a favore della formazione sarà uno dei principali fattori del pieno sfruttamento non solo dei futuri supercomputer pre-esascala ed esascala finanziati dall'impresa comune EuroHPC ma anche delle prossime generazioni di computer. Il passaggio da un calcolo ad alte prestazioni incentrato sulla simulazione alla sua integrazione in un continuum di infrastrutture informatiche, dall'edge computing all'HPC, rappresenta una sfida di rilievo, che richiederebbe lo sviluppo di forti relazioni tra la comunità HPC e altri ecosistemi, quali big data, intelligenza artificiale e Internet delle cose. L'Europa potrà attestarsi come leader mondiale in questo campo se lo slancio impresso da Orizzonte 2020 continuerà.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Regolamento (UE) 2018/1488 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che istituisce l'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo (GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 1).

(2)  «Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione», COM(2020) 456 final.

(3)  Equipping Europe for world-class High Performance Computing in the next decade («Attrezzare l'Europa per un calcolo ad alte prestazioni di livello mondiale nel prossimo decennio»), SWD(2020) 179 final.

(4)  Equipping Europe for world-class High Performance Computing in the next decade («Attrezzare l'Europa per un calcolo ad alte prestazioni di livello mondiale nel prossimo decennio»), SWD(2020) 179 final.

(5)  Regolamento del Consiglio (UE) 2018/1488.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/12


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro»

[COM(2020) 746 final]

(2021/C 123/03)

Relatrice:

Judith VORBACH

Consultazione

Commissione europea, 27.11.2020

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

 

 

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

14.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

234/1/8

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

L'UE è entrata nella più grave recessione della sua storia. Prevale un sentimento di incertezza, e i rischi che incombono sono gravi. È inoltre probabile che la crisi pandemica accentuerà gli squilibri e le disuguaglianze. Alla luce di queste considerazioni, il CESE apprezza le raccomandazioni della Commissione e si esprime a favore di un approccio di politica economica volto a sostenere la ripresa, aumentare gli investimenti, integrare ulteriormente il mercato unico, garantire condizioni di lavoro eque e approfondire l'Unione economica e monetaria (UEM). Il CESE sostiene fermamente il pacchetto Next Generation EU ed esorta a raggiungere al più presto gli accordi necessari.

1.2.

La ripresa avrà buon esito solo se sarà accompagnata da una ristrutturazione dell'economia e della società. La ricostruzione della fiducia è fondamentale per stabilizzare la domanda. Le regole di bilancio dovrebbero essere indirizzate verso una governance economica più orientata alla prosperità, includendo una regola d'oro, e non dovrebbero entrare in vigore fino a quando la disoccupazione non sarà scesa in misura significativa. L'impatto della crisi sulle disuguaglianze e sull'insicurezza socioeconomica dovrebbe essere considerato con maggiore attenzione. Dovrebbe essere migliorato sia il contesto imprenditoriale che quello sociale. È necessario un migliore coinvolgimento delle parti sociali e della società civile nella politica climatica e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, nonché una riforma risoluta delle politiche fiscali per affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali. Occorre completare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali, dando priorità alla stabilità dei mercati finanziari.

2.   Contesto

La Commissione raccomanda agli Stati membri della zona euro di intervenire al fine di:

2.1.

Garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa: le politiche di bilancio dovrebbero continuare a sostenere gli sforzi di ripresa per tutto il 2021. Quando le condizioni lo consentiranno, eliminare gradualmente le misure di sostegno in modo tale da attenuare l'impatto della crisi a livello sociale e sul mercato del lavoro, e garantire la sostenibilità del debito. Migliorare la gestione delle finanze pubbliche e concentrare la spesa pubblica sulle esigenze di ripresa e resilienza.

2.2.

Attuare riforme in grado di rafforzare la produttività e l'occupazione, aumentare gli investimenti per sostenere una ripresa in linea con una transizione verde e digitale equa. Integrare ulteriormente il mercato unico. Assicurare politiche attive del mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e la partecipazione attiva delle parti sociali alla definizione delle politiche. Far fronte ai problemi fiscali legati alla digitalizzazione, contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e sostenere la fissazione del prezzo del carbonio e la tassazione ambientale.

2.3.

Rafforzare i quadri istituzionali nazionali: realizzare in via prioritaria le riforme volte a garantire l'utilizzo dei fondi dell'UE, rafforzare l'efficienza della pubblica amministrazione, ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese e predisporre quadri efficaci per contrastare la frode, la corruzione e il riciclaggio di denaro. Migliorare i quadri in materia di insolvenza, la situazione delle esposizioni deteriorate e l'assegnazione del capitale.

2.4.

Garantire la stabilità macrofinanziaria: mantenere i canali di credito per l'economia e le misure a sostegno delle imprese redditizie. Mantenere una situazione patrimoniale solida del settore bancario, anche continuando ad affrontare la questione dei crediti deteriorati.

2.5.

Compiere progressi nell'approfondimento dell'UEM onde aumentare la resilienza, contribuendo così a rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e a promuovere gli interessi economici dell'Europa nel mondo.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Le cupe prospettive delle previsioni economiche della primavera 2020, secondo le quali nel 2020 «l'UE è entrata nella più profonda recessione economica della sua storia» sono state confermate. La crisi della COVID-19 ha provocato una serie di shock sul fronte della domanda e dell'offerta, che si traducono in un calo previsto del PIL del 7,8 % nel 2020. La situazione è peggiorata anche sul fronte del mercato del lavoro, sebbene grazie a misure politiche ambiziose, come i regimi di riduzione dell'orario lavorativo, il crollo economico non si rispecchi pienamente nei tassi di disoccupazione. Ci troviamo tuttavia di fronte a un calo del numero totale di ore lavorate e a un calo dei tassi di attività, poiché i lavoratori scoraggiati hanno abbandonato il mercato del lavoro.

3.2.

Si prevede che la ripresa nel 2021 sarà più lenta rispetto alle aspettative. Prevale una notevole incertezza. Il CESE sottolinea l'importanza di mettere in conto una serie di gravi rischi, tra cui una doppia recessione, disoccupazione di massa, fallimenti di imprese, instabilità dei mercati finanziari, deflazione e ripercussioni dell'incertezza sui consumi e sugli investimenti stessi. È inoltre probabile che la crisi pandemica aggraverà i problemi esistenti, ad esempio il basso livello di investimenti, le crescenti disparità tra gli Stati membri e tra le regioni, le disuguaglianze all'interno della società e le tensioni politiche. Inoltre, nel 2021 la situazione potrebbe evolvere in modo tale da comportare conseguenze negative a lungo termine, mentre la necessità di affrontare la crisi climatica continuerà ad essere una questione urgente.

3.3.

Alla luce di queste preoccupazioni, il CESE accoglie con favore il pacchetto di raccomandazioni della Commissione, nelle quali trovano riscontro molte delle considerazioni espresse nel supplemento di parere adottato dal CESE sul tema «Politica economica della zona euro 2020» (1). Inoltre, la ripresa avrà buon esito soltanto se sarà accompagnata da una ristrutturazione dell'economia e della società in modo da realizzare un'Unione più integrata, più democratica e più sviluppata sul piano sociale. Nel 2021 i responsabili delle politiche economiche avranno il compito fondamentale di creare un ambiente favorevole a una crescita sostenibile e inclusiva. È pertanto essenziale ricostituire la fiducia.

3.4.

Il CESE sostiene con forza la vigorosa risposta messa in campo a livello dell'UE per combattere la crisi, e in particolare il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Vi è urgente bisogno di solidarietà per favorire una ripresa rapida ed efficace. Le imprese, i lavoratori e la società civile europei hanno bisogno di risorse per fronteggiare la crisi. Il piano di ripresa quindi non dovrebbe essere messo in discussione, né la sua attuazione dovrebbe essere ritardata. Tutti gli accordi necessari dovrebbero essere raggiunti al più presto.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di garantire un orientamento politico a sostegno della ripresa. Abbandonare le misure di sostegno troppo presto indebolirebbe gli effetti delle iniziative adottate dall'UE per combattere la crisi. I governi dovrebbero poter applicare le misure necessarie, indipendentemente dall'attuale livello del loro debito. Il modo migliore di rendere le finanze pubbliche sostenibili è quello di garantire una crescita sostenibile e inclusiva. La promozione della produttività potrebbe accelerare la riduzione del disavanzo nei prossimi anni (2). Per evitare un ritorno alle vecchie regole di bilancio e gestire il passaggio a una governance economica imperniata sulla prosperità (3), il CESE esorta a riprendere quanto prima il processo di riesame di tale governance. L'applicazione di regole di bilancio aggiornate non dovrebbe in ogni caso entrare in vigore finché la disoccupazione non sarà scesa in misura significativa.

4.2.

Il CESE accoglie con favore la raccomandazione della Commissione di aumentare il livello degli investimenti pubblici e privati. Per realizzare una ripresa nel breve termine, rafforzare la competitività, rimanere una potenza economica a livello mondiale e salvaguardare una base sociale e ambientale per il benessere delle generazioni future, è urgente passare a investimenti sostenibili e verdi, a investimenti nelle infrastrutture e nell'assistenza sanitaria e/o a investimenti che creino una maggiore produttività. Anche spendere per la riqualificazione dei lavoratori dovrebbe essere considerato un investimento. Il CESE ricorda la sua raccomandazione di adottare una «regola d'oro».

4.3.

La pandemia sta aumentando le disuguaglianze e l'esclusione sociale. Il peso della crisi grava in larga misura sulle donne, sui migranti, sulle persone disabili o sui giovani. Coloro che erano in una posizione vulnerabile prima della crisi rischiano di essere quelli più duramente colpiti. Ma anche molti lavoratori con posti di lavoro di qualità si sentono esposti al rischio di un peggioramento delle condizioni di lavoro, di una diminuzione del reddito o della disoccupazione. Il CESE chiede che la lotta contro le disuguaglianze diventi una priorità in tutte le misure di ripresa previste. L'impatto della crisi sull'esclusione sociale, ma anche sulla crescente insicurezza socioeconomica che colpisce una parte considerevole della popolazione, deve essere esaminato con maggiore attenzione. I benefici derivanti dalla ripresa dovrebbero essere equamente distribuiti. Questo è fondamentale anche per rafforzare la fiducia e stabilizzare la domanda.

4.4.

L'ulteriore integrazione del mercato unico dovrebbe rimanere una priorità assoluta. Tale processo comprende anche l'attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Il miglioramento del contesto imprenditoriale e sociale deve andare di pari passo. Il CESE rimanda al documento di lavoro della Commissione sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Delivering on the UN's Sustainable Development Goals), nel quale si osserva: «[…] gli OSS manterranno l'attenzione dell'UE concentrata su un percorso di crescita sostenibile compatibile con i limiti del pianeta, sul benessere, sull'inclusione e sull'equità. Tale orientamento riconosce che l'economia deve funzionare per i cittadini e per il pianeta». Tra le numerose iniziative per un'Europa più sociale figurano una proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati e un piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Il CESE ha inoltre adottato pareri in merito a una direttiva quadro europea in materia di reddito minimo (4) e a norme minime comuni in materia di assicurazione contro la disoccupazione (5).

4.5.

Il Comitato accoglie inoltre con favore le raccomandazioni della Commissione sul mercato del lavoro, in particolare la promozione di condizioni di lavoro eque, la garanzia del coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle politiche e il rafforzamento del dialogo sociale e della contrattazione collettiva. Il CESE chiede standard più elevati per quanto riguarda il coinvolgimento delle parti sociali e della società civile nella politica climatica. I cambiamenti strutturali per realizzare un'economia senza emissioni di carbonio potrebbero essere sostenuti da un dialogo sociale tra le regioni e le parti sociali interessate al fine di salvaguardare gli aspetti sociali. Sarà inoltre fondamentale garantire il coinvolgimento della società civile nell'elaborazione e nell'attuazione dei piani nazionali collegati al dispositivo per la ripresa e la resilienza, che dovrebbe anch'esso essere monitorato nel quadro del processo del semestre europeo.

4.6.

È necessario istituire dei quadri efficaci per combattere l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva, il riciclaggio di denaro e la corruzione. Il CESE chiede una riforma risoluta delle politiche fiscali al fine di affrontare le sfide economiche, sociali e ambientali. Ciò significa spostare il carico fiscale dal lavoro verso basi imponibili meno dannose per l'offerta di manodopera, tenendo conto del relativo impatto distributivo ed evitando effetti regressivi. Il CESE chiede inoltre un'azione urgente in materia di voto a maggioranza qualificata secondo quanto raccomandato nei suoi precedenti pareri (6). Si dovrebbe esaminare il concetto di imposizione minima effettiva degli utili delle imprese e la sua possibile applicazione. Infine, il CESE chiede che si compiano progressi sostanziali nell'introduzione di nuove risorse proprie, come indicato nel piano per la ripresa.

4.7.

Il CESE concorda con la Commissione sulla necessità di completare l'Unione bancaria e l'Unione dei mercati dei capitali, dando priorità alla stabilità dei mercati finanziari. Nel settore bancario, le distribuzioni dei dividendi sono ormai limitate, nella maggior parte dei casi a titolo volontario. Per le banche che beneficiano di diverse misure di sostegno pubblico si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di mantenere questi limiti e di reintrodurre la sospensione completa della distribuzione di dividendi durante il periodo di ripresa. In tal modo si ridurrebbe il rischio di instabilità dei mercati finanziari e si potrebbero anche migliorare i rendimenti attesi dalle banche.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU C 10 dell'11.1.2021, pag. 79.

(2)  La Banca nazionale del Belgio stima che nel 2020 il disavanzo eccezionale legato alla crisi abbia un potenziale impatto una tantum pari a -4,6 % del PIL.

(3)  GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 227.

(4)  GU C 190 del 5.6.2019, pag. 1.

(5)  GU C 97 del 24.3.2020, pag. 32.

(6)  GU C 353 del 18.10.2019, pag. 90, GU C 364 del 28.10.2020, pag. 29.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/15


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo»

[COM(2020) 609 final]

(2021/C 123/04)

Relatore:

José Antonio MORENO DÍAZ

Correlatore:

Cristian PÎRVULESCU

Consultazione

Commissione europea, 11.11.2020

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Adozione in sezione

17.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

203/0/19

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

L'UE deve trovare il giusto equilibrio tra una gestione efficace e realistica della migrazione che sia umana e sostenibile, da un lato, e la sicurezza e il controllo delle sue frontiere esterne, dall'altro. Deve inoltre inviare un chiaro messaggio ai cittadini europei circa il fatto che la migrazione può essere gestita meglio collettivamente.

1.2.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) prende atto della presentazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (di seguito anche «PMA»), che illustra in dettaglio i piani di lavoro quinquennali della Commissione sulla gestione comune dell'immigrazione e dell'asilo, e che, in questo senso, risulta essere più un programma di lavoro della Commissione stessa che un vero e proprio «patto». Le proposte che accompagnano il PMA sono certo importanti, ma insufficienti per la definizione di un quadro europeo comune per la gestione della migrazione che dovrebbe essere al tempo stesso efficace e conforme ai valori e agli obiettivi dell'UE. Il CESE si rammarica che la maggior parte delle proposte contenute nel nuovo PMA sia dedicata alla gestione delle frontiere esterne e ai rimpatri, e che non venga invece prestata la dovuta attenzione ai canali regolari di immigrazione, a percorsi sicuri per l'asilo o all'inclusione e integrazione dei cittadini di paesi terzi nell'UE.

1.3.

Il CESE deplora inoltre che nel PMA non sia fatto alcun riferimento al patto globale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare (2018) in quanto iniziativa multilaterale che ha precorso i tempi nel proporre una gestione della migrazione a livello internazionale. Il CESE è favorevole a rafforzare un sistema multilaterale globale basato su regole (1), anche nei settori della mobilità e della migrazione, e invita la Commissione a coordinare la nuova agenda con le politiche e gli strumenti globali (2). Esorta inoltre le istituzioni europee e gli Stati membri dell'UE a considerare le questioni della migrazione e della mobilità nel quadro più ampio degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

1.4.

Il PMA mette correttamente in evidenza le incoerenze tra i diversi sistemi di asilo e di rimpatrio in vigore negli Stati membri e sottolinea la necessità di promuovere la solidarietà. Tuttavia, non è chiaro se il principio di una solidarietà selettiva e su base volontaria contribuirà a vincere le principali sfide in materia di coordinamento. Non viene fatto alcun riferimento agli incentivi erogati agli Stati membri per partecipare a questo meccanismo, in particolare alla luce del rifiuto di alcuni paesi a prendere parte al precedente programma di ricollocazione. Se gli Stati membri sono incentivati a partecipare, non lo sono nel campo della ricollocazione — la questione più urgente, difficile ed economicamente onerosa — bensì in quelli dello sviluppo di capacità e dei rimpatri.

1.5.

Il CESE non ritiene adeguati il sistema di accertamenti preliminari all'ingresso sul territorio dell'UE e le procedure effettuate alle frontiere previsti nel PMA. In primo luogo, il sistema di accertamenti preliminari non offre sufficienti garanzie procedurali per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che vi accedono. Nella sua forma attuale, il sistema spinge ancora di più i paesi a prendere decisioni in tempi molto brevi e, quindi, non tiene debitamente conto del rispetto dei diritti individuali sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare il non respingimento. In secondo luogo, come è avvenuto nel caso dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot), le condizioni di accoglienza tanto dei migranti come dei richiedenti asilo destano seria preoccupazione e sono problemi che vanno affrontati fino in fondo (3).

1.6.

Il CESE attende con interesse di ricevere il documento in cui verrà delineata la strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione, un testo che farà auspicabilmente registrare significativi passi avanti nell'adozione di misure forti di reinserimento, abbandonando quindi gradualmente un approccio incentrato soprattutto sulle attività di polizia. La procedura di rimpatrio dovrebbe coinvolgere tutta una serie di soggetti sociali, economici e politici, i quali potrebbero così creare un contesto più globale e più umano per procedere ai rimpatri.

1.7.

Il Comitato accoglie con favore le azioni di soccorso in mare che si prefiggono veramente di salvare vite umane. Il CESE considera la ricerca e il soccorso in mare un obbligo giuridico internazionale che gli Stati membri devono adempiere, accompagnato da meccanismi pubblici efficaci e adeguati previsti a tale scopo. A questo proposito, il CESE ritiene che siano necessari sforzi continui e significativi per evitare che le indispensabili operazioni di ricerca e soccorso svolte da operatori umanitari portino all'incriminazione di questi ultimi.

1.8.

Il CESE accoglie con favore le iniziative volte a migliorare la responsabilità condivisa e la governance dei flussi migratori con i paesi terzi. Esprime tuttavia preoccupazione per il ricorso a meccanismi di cooperazione che potrebbero portare all'esternalizzazione della gestione della migrazione nell'UE o a trasformare tale gestione in un incentivo negativo per questi paesi non UE, nonché per la tentazione di subordinare gli aiuti e la cooperazione allo sviluppo alla definizione di politiche di controllo della migrazione e/o di riammissione.

1.9.

Il CESE accoglie con favore lo sviluppo di percorsi sicuri e legali per l'accesso al territorio europeo, in particolare mediante programmi di reinsediamento o di sponsorizzazione da parte di comunità. Ritiene tuttavia che attraverso questi canali sia possibile soddisfare solo le esigenze di persone con un profilo specifico ma non dare risposte complete, efficaci o sicure alla necessità di aprire canali regolari di immigrazione nell'UE. Il CESE si rammarica però che le misure volte a migliorare i percorsi legali di ingresso si limitino all'idea di attrarre talenti e alla revisione delle direttive sulla Carta blu UE e sugli studenti e i ricercatori. Un approccio globale alla mobilità è essenziale per offrire alternative che vadano al di là dei soli controlli alle frontiere e rimpatri.

1.10.

Il CESE desidera richiamare l'attenzione sulle condizioni di vita e di lavoro di numerosi cittadini di paesi terzi, in particolare dei lavoratori agricoli. Gli Stati membri e i loro organi specializzati devono affrontare i casi di abuso e di sfruttamento, e occorre incoraggiare le organizzazioni della società civile e i sindacati ad entrare in contatto e dialogare con i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro livello di occupazione e di retribuzione.

1.11.

Il CESE esprime preoccupazione in quanto la lotta contro le reti di trafficanti potrebbe avere come conseguenza la violazione dei diritti delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani, ed è preoccupato in particolare per il coinvolgimento di paesi terzi in cui i diritti fondamentali di tali vittime non sono rispettati o non vengono garantite loro condizioni di vita dignitose. Abbiamo ad esempio visto come la lotta contro la tratta di esseri umani venga presa a pretesto per incriminare l'azione degli operatori umanitari.

1.12.

Il CESE ritiene che la lotta contro le reti del traffico e della tratta di esseri umani debba proseguire e riconosce pienamente la necessità di rafforzare l'efficacia della direttiva sulle sanzioni adottate nei confronti di chi impiega persone in condizioni di illegalità.

1.13.

Il CESE attende con interesse l'attuazione e il dispiegamento del piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2027 (4), presentato poco tempo fa. Esprime tuttavia delusione per il fatto che questo tema, che è di fondamentale importanza per la coesistenza nelle nostre società, meriti ben poca attenzione nella comunicazione sul nuovo PMA, che non precisa in alcun modo portata e struttura del sostegno fornito alle misure di integrazione. Il CESE vanta una vasta esperienza sulle questioni in materia di integrazione, e purtroppo il nuovo PMA, nella sua forma attuale, manca di ambizione e di chiarezza per quanto riguarda gli strumenti e gli incentivi offerti ai diversi soggetti interessati.

2.   Contesto

2.1.

Il 23 settembre scorso la Commissione europea ha presentato il suo nuovo programma di lavoro sull'immigrazione e l'asilo con una comunicazione dal titolo «Un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo». Il documento fa seguito ad una serie di precedenti programmi di lavoro in materia elaborati a partire dal 1999, in questo ordine cronologico: Tampere (1999), l'Aia (2004), Stoccolma (2009) e l'agenda europea sulla migrazione (2015).

2.2.

Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo (di seguito anche: «PMA») intende delineare un nuovo quadro d'azione volto a garantire la libera circolazione nello spazio Schengen, salvaguardare i diritti fondamentali e attuare una politica migratoria efficace. La Commissione ha lavorato all'elaborazione del nuovo PMA dal dicembre 2019 svolgendo due cicli completi di consultazioni con tutti gli Stati membri, il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali, la società civile, le parti sociali e le imprese, al fine di integrare nel documento un ventaglio di prospettive diverse. Il PMA sarà presentato entro breve al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.3.

Se l'agenda europea sulla migrazione del 2015 aveva dato una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, questo nuovo PMA si propone di offrire un nuovo quadro europeo a lungo termine per affrontare le diverse sfide che si pongono per gli Stati membri, sia in contesti di normalità che in situazioni di emergenza o di crisi, in modo che tale quadro rifletta sempre i valori europei.

2.4.

La Commissione osserva nella comunicazione che nel 2019 vivevano nell'UE 20,9 milioni di cittadini di paesi terzi (pari al 4,7 % della popolazione totale dell'Unione) e che in quello stesso anno negli Stati membri sono stati rilasciati all'incirca 3 milioni di primi permessi di soggiorno. Sempre nel 2019 i paesi dell'UE accoglievano 2,6 milioni di rifugiati (pari allo 0,6 % della popolazione totale dell'Unione) e in quell'anno sono state presentate 698 000 nuove domande di asilo. La Commissione precisa inoltre che nel 2019 142 000 persone hanno cercato di entrare illegalmente nel territorio dell'UE e che solo un terzo delle persone respinte è stato effettivamente rimpatriato.

2.5.

Per affrontare questo nuovo contesto, che è molto diverso da quello del periodo 2015-2016, il PMA mira a ripartire più equamente la responsabilità tra gli Stati membri e a rafforzare la solidarietà tra di essi, compiendo dei passi avanti in relazione ad una gestione più efficace della migrazione, dell'asilo e delle frontiere, con una migliore governance e rimediando alle carenze attuali.

2.6.

Il PMA si concentra su tre ambiti d'intervento principali: 1) migliorare la cooperazione con i paesi di origine e di transito per migliorare la gestione della migrazione; 2) migliorare la gestione delle frontiere esterne dell'UE, intensificando la cooperazione tecnica e i meccanismi di identificazione, nonché modificando e aggiornando le procedure per garantire una maggiore chiarezza nella ripartizione delle responsabilità; e 3) istituire un nuovo meccanismo permanente di solidarietà.

2.7.

Più precisamente, il PMA intende promuovere una gestione solida ed equa delle frontiere esterne che comprenda accertamenti dell'identità, sanitari e di sicurezza; norme eque ed efficaci in materia di asilo, lo snellimento delle procedure in materia di asilo e di rimpatrio; un nuovo meccanismo di solidarietà per le situazioni di ricerca e soccorso, di pressione e di crisi; un potenziamento della previsione, della preparazione e della risposta alle crisi; una politica di rimpatrio efficace e un approccio coordinato a livello dell'UE in materia di rimpatri; una governance completa a livello dell'UE per una migliore gestione e attuazione delle politiche in materia di asilo e migrazione; partenariati reciprocamente vantaggiosi con i principali paesi terzi di origine e di transito; lo sviluppo di percorsi legali sostenibili per coloro che necessitano di protezione e per attirare talenti verso l'UE; e un sostegno a politiche di integrazione efficaci.

2.8.

La presentazione della comunicazione sul PMA è accompagnata da una serie di nuovi documenti che meritano un esame più approfondito, in quanto illustrano in dettaglio il programma di lavoro delineato nel PMA. La Commissione 1) propone un regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, comprensivo di un nuovo meccanismo di solidarietà; viene inoltre proposta una nuova normativa per istituire una procedura di accertamenti (screening) alle frontiere esterne; 2) modifica la proposta di nuovo regolamento sulle procedure di asilo per includervi una nuova procedura di frontiera e rendere più efficaci le procedure di asilo; 3) modifica la proposta di regolamento Eurodac per adeguarlo alle esigenze in materia di dati del nuovo quadro dell'UE per la gestione dell'asilo e della migrazione; 4) definisce una nuova strategia sui rimpatri volontari e la reintegrazione; 5) adotta una raccomandazione sulla cooperazione tra Stati membri per quanto riguarda le attività di soccorso da parte di soggetti privati; 6) presenta la raccomandazione relativa ai percorsi legali di protezione nell'UE, compreso il reinsediamento; 7) propone una normativa volta ad affrontare le situazioni di crisi e di forza maggiore e che abroga la direttiva sulla protezione temporanea; e 8) presenta un programma di preparazione e di risposta alle crisi nel settore della migrazione.

3.   Osservazioni sulla presentazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo

3.1.

Il CESE prende atto della presentazione del nuovo PMA, che illustra in dettaglio i piani di lavoro quinquennali della Commissione sulla gestione comune dell'immigrazione e dell'asilo. Le proposte che accompagnano il PMA sono certo importanti, ma insufficienti per la definizione di un quadro europeo comune per la gestione della migrazione che sia al tempo stesso efficace e conforme ai valori e agli obiettivi dell'UE. Il CESE ritiene quindi essenziale svolgerne un'analisi più approfondita.

a)

Un quadro europeo comune per la gestione della migrazione e dell'asilo

3.2.

Il PMA mette correttamente in evidenza le incoerenze tra i diversi sistemi di asilo e di rimpatrio in vigore negli Stati membri e sottolinea la necessità di promuovere la solidarietà all'interno dell'UE superando le carenze nell'attuazione, come pure che occorre migliorare e rafforzare la cooperazione con i paesi terzi. Tuttavia, non è chiaro se il principio di una solidarietà selettiva e su base volontaria contribuirà a vincere le principali sfide in materia di coordinamento emerse nell'ultimo decennio.

3.3.

Il PMA punta a migliorare le procedure di ingresso facilitando una rapida identificazione di chi presenta domanda di accoglienza nell'UE e favorendo fortemente le procedure di rimpatrio di coloro che cercano di entrare irregolarmente nel territorio europeo. La proposta di adottare nuove procedure di accertamenti preliminari all'ingresso mira a favorire un rapido trattamento delle domande, consentendo i rimpatri verso paesi terzi di origine o che siano sicuri, garantendo nel contempo una valutazione caso per caso delle domande presentate.

3.4.

Il CESE ritiene che i meccanismi per gli accertamenti preliminari all'ingresso siano un contributo innovativo della proposta che merita di essere preso in considerazione, ma si chiede in che misura sia fattibile attuarli concretamente. Difatti, non solo il periodo di cinque giorni entro cui occorre completare gli accertamenti non pare essere di aiuto per i paesi che accolgono il maggior numero di persone provenienti in modo irregolare via mare, ma sembra anzi che tale disposizione spingerebbe ancora di più questi paesi a decidere rapidamente, e renderebbe assai difficile assumere tali decisioni con le garanzie necessarie e conformemente ai principi di sicurezza e di tutela dei diritti conferiti dal sistema internazionale di asilo, vale a dire nel dovuto rispetto dei diritti individuali sanciti dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Non sembra neppure chiaro in che modo verranno migliorate le procedure di rimpatrio, tenuto conto che per lo più queste non hanno funzionato correttamente — come riconosce lo stesso PMA — non solo a causa delle insufficienti capacità tecniche nei paesi dell'UE, ma anche per via dell'assenza di reazione da parte dei paesi di accoglienza.

3.5.

In base alla proposta, pur dovendo essere valutate nell'ambito delle procedure di asilo dell'Unione, le domande di asilo presentate alle frontiere esterne dell'UE non conferiscono un diritto automatico di ingresso nell'Unione europea. Questa procedura sarà probabilmente fonte di gravi difficoltà nei siti per gli accertamenti preliminari all'ingresso, i quali dovranno prepararsi ad accogliere un numero significativo di persone, e costituirà un ulteriore incentivo a procedere a rimpatri più rapidi. La procedura effettuata alle frontiere rischia di ridurre le garanzie ed aumentare la detenzione o le circostanze simili alla detenzione. Il ricorso ai concetti di «informazioni sul paese di origine» e di «paesi sicuri» nell'organizzazione e lo svolgimento degli accertamenti preliminari all'ingresso è particolarmente problematico poiché contrasta con l'idea di una valutazione caso per caso (5). La protezione internazionale non deve essere concessa in funzione della cittadinanza della persona interessata, bensì dei rischi che corre e delle minacce che incombono sulla sua vita.

3.6.

Il CESE accoglie positivamente il fatto che si perseguano approcci alternativi per stabilire quale sia lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale alla luce delle difficoltà fin qui riscontrate. Si chiede, tuttavia, quali siano queste alternative e in cosa differiscano dagli approcci esistenti, dal momento che la proposta di adottare un nuovo regolamento sulle procedure in materia di protezione internazionale per includervi una nuova procedura di frontiera e rendere più efficaci le procedure di asilo si limita a presentare lo stesso approccio adottato dal regolamento di Dublino attualmente in vigore.

3.7.

Nell'ambito del nuovo meccanismo di solidarietà, gli Stati membri avrebbero la possibilità di partecipare alla ricollocazione o al rimpatrio sponsorizzato di persone in situazione irregolare. Il CESE nutre dubbi sulla fattibilità di questo meccanismo, basato oltretutto su un'ipotetica solidarietà volontaria. Non viene fatto alcun riferimento agli incentivi di cui gli Stati membri avrebbero bisogno per partecipare a questo meccanismo, in particolare alla luce del rifiuto di alcuni paesi a prendere parte al precedente programma di ricollocazione (6) o dell'assenza di un obbligo esplicito: è opportuno sottolineare che questo meccanismo «solidale» può anche avere l'effetto opposto, quello cioè di ricollocare la persona interessata nel territorio dello Stato membro che sponsorizza il ricollocamento, se il rimpatrio non è effettivamente realizzato entro otto mesi. Questo potrebbe determinare vuoti di responsabilità per quanto riguarda i diritti dei rimpatriati. Inoltre, nell'ambito del nuovo meccanismo di solidarietà proposto, gli Stati membri sono incentivati a non partecipare alla ricollocazione — la questione più urgente, difficile ed economicamente onerosa — e possono optare invece per la partecipazione al rimpatrio (7).

3.8.

Il CESE accoglie con favore la riduzione da cinque a tre anni del periodo necessario per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo alle persone che beneficiano di protezione internazionale quando decidono di rimanere nello Stato membro che ha assicurato loro tale protezione. L'obiettivo è chiaramente quello di facilitare l'integrazione di queste persone nelle comunità locali, sebbene si possa anche ritenere che la misura limiti la mobilità all'interno dell'UE.

3.9.

Il CESE plaude alle misure volte a migliorare il coordinamento tra le strategie nazionali in materia di asilo e di rimpatrio, ma si rammarica che sia stato presentato un maggior numero di proposte al fine di coordinare gli strumenti di rimpatrio e meno sul coordinamento delle procedure di asilo e di accoglienza dei rifugiati.

3.10.

Il CESE accoglie inoltre con favore la prevista creazione di un'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che rappresenta un passo avanti necessario verso una maggiore convergenza e una migliore attuazione delle norme comuni in materia di asilo.

3.11.

Il CESE ritiene essenziale realizzare dei progressi per quanto riguarda la protezione e l'offerta di assistenza ai gruppi più vulnerabili, ad esempio i minori migranti, soprattutto quando questi si spostano senza avere accanto le loro famiglie (8). La rete europea per la tutela dovrebbe svolgere un ruolo più forte per quanto riguarda la protezione di queste persone, la cui integrazione e inclusione nei paesi dell'UE andrebbero migliorate offrendo loro assistenza legale, alloggio, accesso all'istruzione, ecc.

3.12.

Il CESE esorta la Commissione e gli Stati membri ad assumere una posizione più proattiva riguardo all'identificazione e alla protezione delle donne e ragazze vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale o di altre forme di violenza di genere.

3.13.

Il CESE prende atto delle difficoltà che devono affrontare i paesi dell'UE nel garantire rimpatri efficaci, nonché della volontà della Commissione di procedere verso l'istituzione di un sistema europeo comune ed efficiente in materia di rimpatri. La proposta si basa sul miglioramento del sostegno operativo fornito nel caso dei rimpatri e raccomanda la nomina di coordinatori nazionali in materia di rimpatrio. Il CESE deplora che non vengano adeguatamente individuati i problemi di funzionamento dei programmi di rimpatrio (9), con la conseguenza che questa posizione — ritenuta di importanza strategica — dipende dalla volontà di collaborazione dei paesi terzi, siano essi di origine o di transito.

3.14.

Il CESE attende con interesse di ricevere il documento in cui verrà delineata la strategia dell'UE sui rimpatri volontari e la reintegrazione, un testo che farà auspicabilmente registrare significativi passi avanti nell'adozione di misure forti di reinserimento, abbandonando quindi gradualmente un approccio incentrato soprattutto sulle attività di polizia. Questo è difatti il rischio che si corre se Frontex (Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) amplierà le sue competenze per favorire procedure di rimpatrio più efficaci e non svolgerà le sue operazioni in collegamento con tutta una serie di soggetti sociali, economici e politici, creando così possibilmente un contesto più globale e più umano per procedere ai rimpatri.

3.15.

Il CESE ritiene essenziale migliorare i meccanismi di assunzione di responsabilità di Frontex per le proprie azioni, monitorare le attività dell'agenzia e garantire che tali attività tutelino e garantiscano i diritti fondamentali delle persone.

3.16.

Il CESE sottolinea l'importanza di proteggere i dati personali registrati nella banca dati Eurodac e insiste sul fatto che occorre giustificare la necessità e la proporzionalità delle misure adottate, visto che si tratta di dati sensibili, in particolare per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale e la riservatezza della procedura (10).

b)

Un solido sistema di preparazione e di risposta alle crisi migratorie

3.17.

Il CESE accoglie con favore i progressi compiuti nel migliorare la prevenzione e la gestione delle crisi migratorie e le misure che verrebbero eventualmente adottate per garantire la solidarietà tra gli Stati membri e la tutela dei diritti fondamentali delle persone che potrebbero essere colpite da tali crisi. Il Comitato si rammarica, tuttavia, che tale approccio sia basato sui punti di crisi (hotspot), che si sono dimostrati luoghi in cui i diritti dei richiedenti protezione internazionale nell'UE vengono violati.

3.18.

Il CESE comprende la necessità di migliorare i meccanismi per far fronte alle situazioni di crisi, ma si interroga sull'eventuale valore che avrebbe un ripensamento della direttiva sulla protezione temporanea, ad esempio, sapendo che tale direttiva non è stata attuata correttamente in questi ultimi anni. Come indicato in precedenza, il CESE esorta la Commissione e le altre istituzioni dell'UE a non limitare in alcun modo l'accesso alla protezione internazionale né il contenuto di tale protezione.

c)

Un sistema integrato di frontiere

3.19.

La gestione delle frontiere esterne è una responsabilità condivisa tra l'UE e i suoi Stati membri ed è fondamentale che si debbano valutare gli strumenti di attuazione in questo campo. Il CESE desidera sottolineare che l'utilizzo di risorse umane o tecnologiche deve sempre essere proporzionato alla realtà della situazione e deve sempre, senza eccezioni, tenere debitamente conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

3.20.

Conseguire la piena interoperabilità dei sistemi informatici è un passo avanti necessario per la definizione di una politica coerente ed efficace a livello dell'UE. La piena interoperabilità dovrebbe essere conseguita in tempi rapidi e nel dovuto rispetto della protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali.

3.21.

Il Comitato accoglie pertanto con favore le azioni di soccorso in mare che si prefiggono veramente di salvare vite umane, ma esprime preoccupazione per il coinvolgimento di imprese private le cui attività o la cui adesione al quadro in materia di diritti umani non sono oggetto di rigorosi controlli. Il CESE considera la ricerca e il soccorso in mare un obbligo giuridico internazionale che gli Stati devono adempiere, accompagnato da meccanismi pubblici efficaci e adeguati previsti a tale scopo.

3.22.

A questo proposito, il CESE ritiene che siano necessari sforzi continui e significativi per evitare che le indispensabili operazioni di ricerca e soccorso svolte da operatori umanitari portino all'incriminazione di questi ultimi.

3.23.

Il CESE desidera esprimere la propria preoccupazione quanto al rischio che, data la passività dimostrata da alcuni Stati membri, imbarcazioni private si trasformino in centri di detenzione per richiedenti asilo.

3.24.

Il CESE accoglie con favore gli sforzi volti a garantire la normalizzazione della libera circolazione nello spazio Schengen e attende con interesse di ricevere a breve maggiori precisazioni sui meccanismi di valutazione Schengen. Attende inoltre con interesse la prevista strategia per il futuro di Schengen, augurandosi che serva a rafforzare e a completare lo spazio Schengen.

d)

Rafforzare la lotta al traffico di esseri umani

3.25.

Il CESE ritiene che la lotta contro le reti del traffico e della tratta di esseri umani debba proseguire e riconosce pienamente la necessità di rafforzare l'efficacia della direttiva sulle sanzioni adottate nei confronti di chi impiega persone in condizioni di illegalità; il Comitato ritiene quindi utile istituire dei meccanismi per incentivare le segnalazioni di persone o imprese che sfruttano le vittime della tratta e del traffico di esseri umani e le persone prive di permesso di lavoro (11).

3.26.

Il CESE esprime preoccupazione in quanto la lotta contro le reti di trafficanti potrebbe avere come conseguenza la violazione dei diritti delle vittime della tratta e del traffico di esseri umani, ed è preoccupato in particolare per il coinvolgimento di paesi terzi in cui i diritti fondamentali di tali vittime non sono rispettati o non vengono garantite loro condizioni di vita dignitose. Abbiamo ad esempio visto come la lotta contro la tratta di esseri umani venga presa a pretesto per incriminare l'azione degli operatori umanitari.

e)

Collaborazione con i nostri partner internazionali

3.27.

Il CESE accoglie con favore le iniziative volte a migliorare la responsabilità condivisa e la governance dei flussi migratori con i paesi terzi. Esprime tuttavia preoccupazione per il ricorso a meccanismi di cooperazione che potrebbero portare all'esternalizzazione della gestione della migrazione nell'UE o a trasformare tale gestione in un incentivo negativo per questi paesi non UE, nonché per la tentazione di subordinare gli aiuti e la cooperazione allo sviluppo alla definizione di politiche di controllo della migrazione e/o di riammissione. È importante ribadire che la politica migratoria, la politica di cooperazione e di aiuto allo sviluppo e la politica commerciale devono essere ben distinte nell'ambito dell'azione esterna dell'UE, e che tutte vanno attuate nell'ottica di un assoluto rispetto dei diritti umani.

3.28.

Allo stesso modo, il CESE ritiene necessario rafforzare la cooperazione con i paesi che accolgono un numero considerevole di rifugiati, a condizione che ciò non significhi limitare le possibilità di accesso di queste persone al territorio europeo e non implichi che l'UE non si interessa in maniera proattiva alle condizioni di vita di tali rifugiati e alla tutela dei loro diritti nei paesi terzi di accoglienza.

3.29.

Il CESE plaude a qualsiasi iniziativa congiunta volta a realizzare progressi nello sviluppo di società coese nei paesi terzi, oltre che a ridurre la povertà e le disuguaglianze in tali paesi e a promuovere la democrazia, la pace e la sicurezza, ma non ritiene che tali questioni debbano essere collegate a una cooperazione in materia di controllo dei flussi migratori da parte dei paesi interessati. Contribuire a rafforzare le capacità di gestione della migrazione da parte dei paesi terzi è certamente un bene, ma non dovrebbe essere legato al ruolo di questi Stati nel controllo dei flussi migratori in uscita o negli accordi di riammissione.

3.30.

Il CESE osserva che il nuovo PMA attribuisce grande importanza alla cooperazione con i paesi terzi in materia di riammissione, ma sottolinea che dovrebbe tenere conto anche dei potenziali rischi di violazione dei diritti delle persone rimpatriate e degli incentivi che tali paesi possono esigere per accettare di cooperare con l'UE.

3.31.

Il CESE accoglie con favore lo sviluppo di percorsi sicuri e legali per l'accesso al territorio europeo, in particolare mediante programmi di reinsediamento o di sponsorizzazione da parte di comunità. Ritiene tuttavia che attraverso questi canali sia possibile soddisfare solo le esigenze di persone con un profilo specifico (i richiedenti protezione internazionale) ma non dare risposte complete, efficaci o sicure alla necessità di aprire canali regolari di immigrazione nell'UE.

f)

Attrarre competenze e talenti nell'UE

3.32.

Il CESE accoglie con favore l'idea dei «partenariati volti ad attirare talenti», un'iniziativa con un valore aggiunto che offre un percorso legale per accedere al territorio europeo (12), anche se la proposta comporterà conseguenze negative per i paesi di origine, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di attuare uno sviluppo sostenibile. Il CESE si rammarica però che le misure volte a migliorare i percorsi legali di ingresso si limitino all'idea di attrarre talenti e alla revisione delle direttive sulla Carta blu UE e sugli studenti e i ricercatori, il cui ambito di applicazione è ristretto. Un approccio globale alla mobilità è essenziale per offrire alternative che vadano al di là dei soli controlli alle frontiere e rimpatri.

3.33.

Il CESE desidera partecipare alle consultazioni pubbliche organizzate sulle iniziative per attrarre talenti e competenze nell'UE, ma ribadisce la necessità generale di affrontare, al di là di questi ambiti, la questione dei mercati del lavoro.

3.34.

Il CESE desidera richiamare l'attenzione sulle condizioni di vita e di lavoro di numerosi cittadini di paesi terzi, in particolare dei lavoratori agricoli. Gli Stati membri e i loro organi specializzati devono affrontare i casi di abuso e di sfruttamento, e occorre incoraggiare le organizzazioni della società civile e i sindacati ad entrare in contatto e dialogare con i cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal loro livello di occupazione e di retribuzione.

g)

Sostenere l'integrazione per costruire società più inclusive

3.35.

Il CESE ritiene che l'inclusione e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi sia un elemento chiave per garantire la coesione sociale nell'UE e attende con interesse di poter esaminare il piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2027. Esprime tuttavia delusione per il fatto che questo tema, che è di fondamentale importanza per la coesistenza nelle nostre società, meriti ben poca attenzione nella comunicazione sul nuovo PMA, che non precisa in alcun modo portata e struttura del sostegno fornito alle misure di integrazione.

3.36.

Il CESE si aspetta che il nuovo piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione per il periodo 2021-2027 rimedi a questa lacuna del PMA. Il CESE vanta una vasta esperienza sulle questioni in materia di integrazione, e purtroppo il nuovo PMA, nella sua forma attuale, manca di ambizione e di chiarezza per quanto riguarda gli strumenti e gli incentivi offerti ai diversi soggetti interessati.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU C 14 del 15.1.2020, pag. 24.

(2)  Il programma di lavoro della Commissione per il 2021 prevede l'adozione, nel secondo trimestre del prossimo anno, di una comunicazione congiunta sul rafforzamento del contributo dell'UE al multilateralismo basato su regole.

(3)  Il CESE ha effettuato numerose visite di questi punti di crisi (hotspot) e avviato un dialogo con gli attori della società civile coinvolti in tutte le dimensioni della migrazione e dell'integrazione.

(4)  Cfr. COM(2020) 758 final.

(5)  Cfr. GU C 71 del 24.2.2016, pag. 82.

(6)  Sentenza nelle cause riunite Commissione/Polonia C-715/17, Ungheria C-718/17 e Repubblica ceca C-719/17.

(7)  Purtroppo non esistono garanzie che ci mettano al riparo dall'eventualità che alcuni governi decidano di diventare i principali promotori dei rimpatri nel quadro di una mobilitazione di stampo populista contro migranti e rifugiati.

(8)  Cfr. GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 24.

(9)  Comunicazione della Commissione COM(2017) 200 final.

(10)  GU C 34 del 2.2.2017, pag. 144.

(11)  Ad esempio, la legislazione spagnola prevede il concetto di «legami di lavoro», in virtù del quale, a determinate condizioni, il/la lavoratore/lavoratrice straniero/a irregolare che segnali il proprio datore di lavoro che lo/la impiega in situazione irregolare ottiene documenti di lavoro legalmente validi. Analogamente, il Portogallo dispone di una procedura permanente di regolarizzazione per situazioni specifiche, da valutare caso per caso.

(12)  Cfr. GU C 341 del 21.11.2013, pag. 50 e GU C 458 del 19.12.2014, pag. 7.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/22


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico”»

[COM(2020) 299 final]

(2021/C 123/05)

Relatore:

Lutz RIBBE

Consultazione

Commissione europea, 23.9.2020

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

 

 

Decisione dell'Assemblea plenaria

14.7.2020

 

 

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sezione

16.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

242/3/10

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva il progetto esposto dalla Commissione nella comunicazione in esame: l'integrazione del sistema dell'energia elettrica con quello del riscaldamento e quello dei trasporti è imprescindibile per conseguire diversi obiettivi, ovvero la neutralità climatica, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nella quale rientra anche la riduzione delle importazioni di energia, e la garanzia di prezzi accessibili per i consumatori europei e per l'economia europea.

1.2.

Ciò nondimeno, il CESE non può non constatare che, nella comunicazione, la Commissione lascia in sospeso alcune questioni di grande importanza per il successo della transizione energetica europea.

1.3.

La Commissione non spiega in che modo intenda conseguire la sicurezza dell'approvvigionamento sulla base di fonti di energia a emissioni zero o a basse emissioni di carbonio. Essa indica che l'84 % della domanda di energia elettrica dovrebbe essere coperta da energie rinnovabili, ma non specifica da quali fonti dovrebbe essere prodotta la parte restante. Considerata l'importanza fondamentale della sicurezza dell'approvvigionamento per l'economia e i consumatori europei, quest'omissione è inaccettabile, a maggior ragione perché, nonostante i progressi in termini di efficienza, l'elettrificazione del riscaldamento e dei trasporti aumenterà la domanda di energia elettrica.

1.4.

Il CESE concorda con la Commissione nell'affermare che la parziale o mancata internalizzazione dei costi del carbonio nei settori del riscaldamento e dei trasporti costituisce un grave problema per l'integrazione del sistema. Tuttavia, non è sufficiente descrivere il problema: bisogna proporre delle soluzioni concrete. La Commissione è troppo esitante e vaga su questo punto.

1.5.

L'integrazione del sistema energetico richiede in determinati settori l'ammodernamento e l'adeguamento, e talvolta anche la costruzione ex novo, di infrastrutture energetiche. A tal fine sono necessari ingenti investimenti, che potrebbero eventualmente essere agevolati da un apposito quadro finanziario europeo, accessibile alle imprese di tutti gli Stati membri. Gli investimenti possono fornire un importante stimolo economico per superare la recessione causata dalla pandemia di COVID-19, e dovrebbero creare posti di lavoro equi e di qualità. Tuttavia, a questo proposito è importante che le decisioni di investimento siano adottate in modo tale da sostenere gli obiettivi delle politiche in materia di energia e clima. Dato l'elevato fabbisogno di capitale, è inoltre essenziale fare il miglior uso possibile delle infrastrutture esistenti. A tal fine è necessario stabilire un ordine delle priorità riguardo alle opzioni tecnologiche disponibili per una rapida ed efficiente integrazione del sistema. L'efficienza energetica, anche e soprattutto nei processi industriali, dovrebbe avere la precedenza assoluta rispetto a tutti gli altri approcci. L'ordine delle priorità dovrebbe inoltre indicare quali tecnologie siano più adatte alle varie applicazioni che rendono possibile l'integrazione del sistema. Su tale base sarà quindi possibile pianificare investimenti infrastrutturali adeguati. Su questo punto la comunicazione della Commissione è decisamente troppo vaga.

1.6.

La comunicazione pone un accento particolare sull'idrogeno e sull'energia eolica offshore: si tratta di tecnologie importanti, ma che andrebbero utilizzate solo in via complementare, laddove non siano sufficienti né l'energia eolica onshore o quella solare, né i sistemi di stoccaggio a breve termine come le batterie. L'energia eolica onshore e l'energia solare, infatti, non rappresentano solo le forme più economiche di produzione di energia per il prossimo futuro, ma costituiscono anche le opzioni migliori per realizzare un importante obiettivo strategico dell'Unione dell'energia: il decentramento, al fine di creare posti di lavoro sicuri e di qualità e, in generale, per sfruttare i vantaggi derivanti dalla transizione energetica sul piano sociale e dell'economia regionale, nonché rafforzare la posizione dei consumatori anche nella loro funzione di prosumatori e metterli al centro del sistema energetico, combattere la povertà energetica e aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, promuovendo così lo sviluppo regionale e favorendo il consenso dell'opinione pubblica attorno alla transizione. Sono soprattutto l'energia eolica onshore e quella fotovoltaica a consentire l'integrazione diretta del sistema: ad esempio, mediante l'utilizzo dell'energia solare in loco per ricaricare le auto elettriche o l'impiego dell'energia eolica per soluzioni di conversione dell'elettricità in calore. Nella comunicazione, la Commissione non menziona in alcun modo questo notevole potenziale dell'energia eolica onshore e dell'energia fotovoltaica: per il CESE si tratta di un'enorme lacuna.

1.7.

L'integrazione del sistema energetico può costituire uno stimolo all'innovazione per l'economia europea, aumentandone così la competitività sul piano internazionale. Tuttavia, ciò sarà possibile solo se verrà sfruttato, in particolare, il potenziale che la digitalizzazione offre per tale integrazione: il ricorso all'intelligenza artificiale e all'apprendimento automatico può fare una differenza sostanziale ai fini di un approvvigionamento energetico adeguato dei settori dell'elettricità, del riscaldamento e dei trasporti. L'impiego di tali strumenti dev'essere però attentamente vagliato nella prospettiva della loro utilità e dei possibili problemi etici, specie riguardo alla sovranità dei dati, e dovrebbe essere preparato mediante un'iniziativa per la formazione di una forza lavoro adeguata. È incomprensibile che la Commissione non riconosca questo fatto nella comunicazione.

1.8.

Infine, l'integrazione del sistema richiede una completa riconfigurazione dei mercati dell'energia, che devono essere orientati in modo da promuovere l'energia dei cittadini e rafforzare i consumatori. Solo così si potranno raggiungere gli obiettivi fissati al riguardo dalla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) sul mercato interno dell'energia elettrica e dalla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sulle energie rinnovabili. L'integrazione del sistema sarà molto più rapida se i consumatori avranno la possibilità di esercitare i loro diritti, anche in quanto prosumatori, autoproduttori e membri di comunità di energia rinnovabile. Allo stesso tempo, bisogna tenere in considerazione il ruolo del settore pubblico nella sicurezza dell'approvvigionamento. Questi aspetti sono del tutto assenti dalla comunicazione.

1.9.

Il CESE sostiene l'idea della Commissione di lanciare un importante evento sull'integrazione dei sistemi energetici ed è pronto a svolgere un ruolo attivo in tale iniziativa. In tale contesto intende affrontare le questioni sollevate nel presente parere, alle quali la comunicazione della Commissione non dà il necessario rilievo. In particolare, va sottolineata l'importanza che riveste la partecipazione attiva dei cittadini per l'integrazione del sistema energetico. È proprio su questo punto che la comunicazione della Commissione risulta deludente, poiché considera il cittadino solo come un consumatore, che semplicemente non dispone di informazioni sufficienti.

2.   Osservazioni generali in merito al documento della Commissione

2.1.

La comunicazione fa seguito all'impegno assunto dal Consiglio europeo di realizzare la neutralità climatica entro il 2050. Dato che il sistema energetico è responsabile del 75 % delle emissioni di gas a effetto serra, il passo più importante verso il conseguimento di questo obiettivo è la creazione di un sistema energetico sostanzialmente neutro dal punto di vista delle emissioni di CO2.

2.2.

A tale riguardo svolge un ruolo cruciale l'integrazione (e/o l'accoppiamento) dei diversi settori energetici, vale a dire elettricità, trasporti e riscaldamento (compreso il raffrescamento e il calore di processo), che finora sono stati collegati tra loro soltanto in misura assai limitata: un aspetto, questo, che è stato affrontato solo in modo molto superficiale nel pacchetto Energia pulita, anche se esistono applicazioni che già da tempo realizzano l'integrazione del sistema, come ad esempio la cogenerazione.

2.3.

Nel descrivere la situazione attuale, la Commissione sottolinea che il sistema energetico è stato finora fondato su diverse catene del valore parallele e verticali.

2.4.

A tale situazione viene ora contrapposto il concetto di «integrazione del sistema energetico», che la Commissione definisce come la pianificazione e il funzionamento del sistema energetico «nel suo complesso», ossia dei suoi molteplici vettori energetici, infrastrutture e settori di consumo, attraverso la creazione di connessioni più forti tra questi elementi. Nella comunicazione vengono illustrati i diversi vantaggi di tale integrazione: il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici, una gestione più efficiente delle risorse energetiche, una maggiore flessibilità per la gestione del sistema energetico stesso e, infine, una maggiore responsabilizzazione dei consumatori, una migliore resilienza e un aumento della sicurezza dell'approvvigionamento, rispetto alla quale però non viene specificato se verrà conseguita a livello dell'UE o degli Stati membri. Quest'ultimo aspetto è però importante, dato che talvolta gli Stati membri perseguono strategie molto diverse in questo campo e presentano condizioni molto differenti in rapporto alle fonti energetiche genericamente disponibili.

2.5.

A tal fine, la comunicazione definisce un piano basato su sei pilastri:

1.

un «sistema energetico circolare», imperniato sull'efficienza energetica (comprendente, tra l'altro, le seguenti misure: applicazione sistematica del principio dell'«efficienza energetica al primo posto»; riesame del fattore di energia primaria; promozione degli approcci di produzione di energia dai rifiuti);

2.

una maggiore elettrificazione dei settori d'uso finale (comprendente, tra l'altro, le seguenti misure: sviluppo dell'energia eolica offshore; introduzione di criteri obbligatori relativi alle energie rinnovabili negli appalti pubblici; revisione della direttiva sulle energie rinnovabili; riesame delle norme in materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri; revisione della direttiva sulle infrastrutture per i combustibili alternativi);

3.

l'uso di biocarburanti in settori specifici (comprendente, tra l'altro, le seguenti misure: un sistema europeo di certificazione dei combustibili rinnovabili, a basso tenore di CO2 e sostenibili, eventualmente misure aggiuntive come percentuali o quote minime in specifici settori di uso finale; potenziamento della cattura di CO2 per il suo impiego nella produzione di combustibili sintetici);

4.

un adeguamento dei mercati in vista della decarbonizzazione e del decentramento (comprendente, tra l'altro, le seguenti misure: coerenza delle componenti non energetiche dei prezzi per i differenti vettori energetici; armonizzazione della tassazione dell'energia; eventualmente estensione dello scambio di quote di emissione; soppressione dei sussidi diretti per i combustibili fossili; revisione del quadro giuridico per il mercato del gas, campagna d'informazione sui diritti dei consumatori, miglioramento dell'informazione dei consumatori);

5.

un'infrastruttura energetica più integrata (comprendente, tra l'altro, le seguenti misure: revisione del regolamento sulle reti transeuropee; potenziamento degli investimenti in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento intelligenti);

6.

un sistema energetico digitalizzato sostenuto da un quadro a favore dell'innovazione (comprendente, tra l'altro, le seguenti misure: sviluppo di un codice di rete sulla cibersicurezza nel settore dell'energia elettrica; adozione degli atti di esecuzione sui requisiti di interoperabilità).

3.   Osservazioni generali del CESE

3.1.

L'analisi dei problemi attuali è molto pertinente, e l'approccio di base adottato dalla Commissione è assolutamente condivisibile: è urgente rafforzare l'integrazione del sistema energetico, soprattutto data la necessità di accelerare la decarbonizzazione dei settori dei trasporti e del riscaldamento/raffrescamento in Europa. L'integrazione dei sistemi è importante non solo per realizzare la neutralità climatica, ma anche per garantire una sicurezza di approvvigionamento stabile e prezzi accessibili per i consumatori privati e l'economia. Il CESE sostiene pertanto con forza il piano della Commissione di promuovere l'integrazione dei settori dell'elettricità, del riscaldamento e dei trasporti. Bisogna tuttavia avere cura di non utilizzare tale piano come base per un'ulteriore liberalizzazione dei servizi di interesse generale, prima che siano stati valutati gli effetti della precedente iniziativa di liberalizzazione. Ma il CESE fa anche osservare che la Commissione dovrebbe incoraggiare i paesi vicini all'Unione europea, anzitutto quelli del partenariato orientale, a seguire tale piano e a includerlo tra le proprie politiche. Occorre verificare se una tassa sul carbonio alle frontiere possa essere utile a tal fine.

3.2.

I sei pilastri menzionati al punto 2.5 costituiscono degli approcci corretti e mirati. Anche le singole misure appaiono per lo più convincenti, sebbene, nello specifico, per alcune di esse risulti poco chiara l'effettiva capacità di contribuire all'integrazione del sistema energetico.

3.3.

Va tuttavia osservato che gli obiettivi politici della strategia, la sua coerenza e la sua struttura logica appaiono insufficienti. Inoltre, il ruolo che i cittadini/consumatori svolgono e/o dovrebbero svolgere è quasi completamente trascurato. Tale lacuna risulta tanto più sconcertante se si considera che nel pacchetto Energia pulita la Commissione si era ancora una volta impegnata a mettere i cittadini al centro della transizione energetica.

3.4.

La Commissione non definisce dei sotto-obiettivi chiari, ambiziosi e specifici derivanti dall'obiettivo generale della neutralità climatica. Ciò vale in particolare per lo sviluppo delle energie rinnovabili, che in molti Stati membri è in ritardo rispetto agli obiettivi.

3.4.1.

Va riconosciuto alla Commissione un atteggiamento fortemente (auto)critico per quanto riguarda le possibilità di attuazione. Essa osserva infatti che «senza un'azione politica incisiva il sistema energetico del 2030 sarà più simile a quello del 2020, anziché rispecchiare quanto necessario per conseguire la neutralità climatica entro il 2050. […] Le misure adottate nei prossimi 5-10 anni saranno fondamentali per la costruzione di un sistema energetico che traghetti l'Europa verso la neutralità climatica nel 2050».

3.4.2.

Tuttavia, è proprio la stessa Commissione a dare prova di scarso coraggio politico, come dimostrato dalla comunicazione. Infatti, l'affermazione secondo cui, tenuto conto del prevedibile aumento significativo della quota di elettricità nel consumo di energia finale, sarebbe sufficiente raggiungere una quota del 55-60 % di energie rinnovabili nel mix energetico entro il 2030 e una quota dell'84 % entro il 2050, lascia aperte molte questioni, la più importante delle quali è: come conseguire la sicurezza di un approvvigionamento stabile? Il biogas, i biocarburanti, compresi quelli di sintesi come l'idrogeno e, in determinate circostanze, l'energia idroelettrica, possono essere utilizzati per compensare le fluttuazioni dell'energia eolica e solare. Esistono inoltre due opzioni tecnologiche che potrebbero coprire il restante 16 % e che possono essere descritte come a zero o a basse emissioni di CO2: l'energia nucleare e le centrali elettriche a gas o a carbone con cattura e stoccaggio della CO2. Tuttavia, tali impianti comportano notevoli sfide sul piano economico, ambientale e socioculturale. Sebbene la definizione esatta del mix di produzione di energia sia di competenza degli Stati membri, risulta incomprensibile che la Commissione non spieghi in che modo intende conseguire una sicurezza dell'approvvigionamento senza emissioni di CO2.

3.5.

Tale mancanza di coraggio appare evidente anche in un altro punto del documento. Come osserva giustamente la Commissione, una delle ragioni principali della lentezza con cui procede l'integrazione del sistema energetico è l'insufficiente internalizzazione dei costi del carbonio prodotto dai combustibili fossili utilizzati nei trasporti e, soprattutto, nel riscaldamento. Inoltre, molti Stati membri applicano imposte elevate sull'energia elettrica, anche se prodotta da fonti rinnovabili. Anche il notevole aumento degli oneri di rete costituisce un problema in diversi Stati membri. Da questa distorsione del mercato consegue, ad esempio, che in molti contesti l'uso dell'energia elettrica in eccesso per la produzione di calore (energia elettrica/termica) — ovvero, la forma più semplice di integrazione del sistema — non è economicamente fattibile.

3.6.

È solo quando verrà risolto il problema della distorsione del mercato che l'integrazione del sistema energetico potrà realmente progredire. Le intenzioni annunciate di «proseguire i lavori per eliminare gradualmente le sovvenzioni dirette ai combustibili fossili» e di presentare un'«eventuale proposta di estensione dell'ETS a nuovi settori» suonano come parole vuote, e non sono sufficienti. Si tratta di confortanti banalità che la Commissione va ripetendo alla società da anni, senza che vi sia alcun vero cambiamento nella sostanza. Il sostegno tecnologico descritto dalla Commissione nei primi tre pilastri della strategia (cfr. i punti da 3.1 a 3.3 della comunicazione) sarà notevolmente meno efficace se la stessa Commissione non porrà fine con fermezza alle distorsioni del mercato sopra descritte.

3.7.

Se è positivo che la Commissione proponga una serie di iniziative tecnologiche, essa avrebbe dovuto chiarire in tale contesto che la combustione di combustibili non può mai competere in termini di efficienza con l'uso diretto di energia fotovoltaica o eolica, a meno che non avvenga in impianti di cogenerazione di calore ed energia elettrica in cui il calore è utilizzato direttamente in loco. Questo aspetto è estremamente importante soprattutto per la decarbonizzazione dei trasporti, che in alcuni settori non può essere realizzata mediante l'elettrificazione. La Commissione descrive tale aspetto limitandosi a citare alcuni esempi di sfuggita in taluni passi della comunicazione. Tuttavia, non sceglie l'efficienza quale criterio guida per valutare le diverse opzioni tecnologiche, come sarebbe invece essenziale per un'integrazione adeguata del sistema energetico sia sul piano della tecnologia energetica che dal punto di vista economico.

3.8.

Inoltre, la Commissione non riconosce l'importanza fondamentale delle infrastrutture. Una configurazione economicamente efficiente dell'integrazione del sistema può essere conseguita solo tenendo conto delle infrastrutture energetiche esistenti come base importante per pianificare e attuare l'integrazione del sistema e/o riconoscendo le implicazioni infrastrutturali delle diverse opzioni tecnologiche. Seguendo questo approccio, si potrebbe osservare quanto segue:

a)

I sistemi fotovoltaici (in particolare anche le unità collocate sui tetti) sono quelli che più si prestano alla ricarica dei veicoli elettrici, in quanto tali impianti stoccano prevalentemente elettricità a basso voltaggio e i veicoli elettrici vengono ricaricati a tale livello.

b)

Per le applicazioni che convertono l'energia elettrica in energia termica, ad esempio mediante pompe di calore o attraverso un accumulatore termico, si possono utilizzare le centrali eoliche o i parchi solari più grandi, se il calore viene poi distribuito tramite una rete di teleriscaldamento o riscaldamento locale. In tali casi, sono infatti necessarie maggiori quantità di energia elettrica per il funzionamento delle pompe o dell'accumulatore termico.

c)

Gli impianti di stoccaggio del gas sono particolarmente adatti allo stoccaggio a lungo termine dell'energia elettrica eccedente sotto forma di idrogeno.

3.9.

Nessuna delle tecnologie di conversione dell'elettricità («Power-to-X») di cui sopra richiede necessariamente un'infrastruttura completamente nuova. È importante, invece, fare un uso intelligente delle tecnologie esistenti, modernizzandole e adeguandole laddove necessario (3). In molti Stati membri le infrastrutture hanno risentito delle politiche di austerità. L'efficienza in termini di costi è un aspetto importante della modernizzazione e del potenziamento delle infrastrutture, ma è anche necessario creare posti di lavoro di qualità. La Commissione dovrebbe quindi valutare la possibilità di subordinare, almeno a breve e medio termine, il sostegno alle applicazioni Power-to-X all'uso di un'infrastruttura già esistente, in modo da sfruttare innanzitutto il potenziale che comporta i minori costi possibili. In tale contesto, non si comprende per quale motivo la comunicazione rivolga un'attenzione esclusiva alle attività offshore.

3.10.

Pur menzionando la digitalizzazione, la comunicazione non ne coglie il potenziale reale. Le reti intelligenti, che forniscono segnali specifici agli operatori del mercato e quindi rendono intelligenti anche i mercati, sono essenziali per un approvvigionamento energetico efficiente e sicuro. Se le giuste informazioni vengono messe a disposizione dei partecipanti al mercato attraverso applicazioni digitali, le auto elettriche, in particolare con la tecnologia di ricarica bidirezionale («vehicle to grid»), le pompe di calore o gli accumulatori d'idrogeno possono fornire importanti servizi di sistema e alleviare la pressione sulla rete. L'intelligenza artificiale, l'apprendimento automatico e l'automazione dei processi di consumo energetico, a livello dei privati o dell'industria, contribuiranno a far sì che lo spostamento del carico raggiunga nuovi livelli e sia integrato nelle centrali elettriche virtuali.

3.11.

Infine, la comunicazione in esame ignora molti aspetti che la Commissione aveva giudicato importanti in precedenti comunicazioni, ad esempio quella in merito alla strategia quadro per l'Unione dell'energia, oppure che fanno già parte del diritto europeo in vigore attraverso il pacchetto Energia pulita: si tratta ad esempio dei «clienti attivi», definiti nella direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno dell'elettricità, i quali devono poter accedere a tutti i pertinenti mercati dell'elettricità. Questo concetto non figura da nessuna parte nella comunicazione, né tantomeno vengono menzionate le attività degli autoproduttori o delle comunità energetiche dei cittadini, codificate nella direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili. L'affermazione secondo cui «i cittadini hanno un ruolo centrale nell'integrazione del sistema e ciò significa che dovrebbero contribuire a plasmare l'attuazione della presente strategia» suona piuttosto gratuita, se l'unica misura concreta prospettata è una campagna d'informazione.

3.12.

Il CESE ha già più volte sottolineato che in molti Stati membri esistono ostacoli sostanziali che rendono di fatto impossibile la partecipazione dei cittadini. È quindi ancora più incomprensibile che la comunicazione ignori questo problema. Altri obiettivi evidenziati in contesti analoghi e completamente assenti dalla comunicazione sono: la riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, il rafforzamento dei circuiti economici regionali, la creazione di posti di lavoro equi e di qualità, ecc. Si tratta di criteri che vanno presi in considerazione nel progettare l'integrazione energetica, e in base ai quali alcune specifiche opzioni tecnologiche appaiono più vantaggiose di altre. La Commissione dovrebbe inoltre adoperarsi affinché anche i paesi terzi tengano conto di questi aspetti nella loro politica energetica. Anche in questo contesto la tassazione alle frontiere potrebbe rappresentare un'opzione strategica.

3.13.

A tale proposito vi sarebbero innumerevoli modalità per trasformare i cittadini in «attori» dell'integrazione settoriale, nella quale svolgano appunto un ruolo attivo e dalla quale possano trarre vantaggio. Per citare solo un esempio: le turbine eoliche più recenti forniscono una quantità così elevata di energia elettrica in condizioni medie da soddisfare il fabbisogno di circa 7 000 auto elettriche. Considerando che il costo di investimento è inferiore a 10 milioni di EUR, è indubbiamente opportuno promuovere i parchi eolici comunitari come stazioni di rifornimento di energia elettrica a livello regionale. Tuttavia, tali approcci, che sarebbero pienamente in grado di aumentare il consenso nell'opinione pubblica, anche perché ridurrebbero drasticamente i costi per i cittadini e avrebbero un impatto positivo sull'economia regionale, non vengono menzionati neppure di sfuggita nella comunicazione in esame.

3.14.

Affinché le persone possano beneficiare dell'integrazione del sistema, è necessario rafforzare i diritti dei consumatori, per quanto riguarda sia il ruolo di prosumatore che quello tradizionale di consumatore. Nella comunicazione, i cittadini sono considerati solo come clienti o consumatori, ai quali si dovrebbero semplicemente fornire informazioni più precise. Ciò risulta molto deludente per il CESE, anche in considerazione delle promesse collegate all'«Unione europea dell'energia».

3.15.

Mentre la Commissione riconosce, in termini astratti, la necessità di intervenire sui diritti dei consumatori nel settore del gas e del teleriscaldamento, come misura fondamentale viene annunciato solo il rafforzamento della posizione dei clienti del settore del gas nell'ambito di un nuovo quadro normativo del mercato del gas per il 2021. Mancano misure concrete in materia di teleriscaldamento e reti di riscaldamento locale, anche se è proprio in questo settore, in confronto a quelli dell'elettricità e del gas, che la definizione dei diritti dei consumatori è molto più carente. Tuttavia, in un contesto di mantenimento dell'integrazione già in atto dei sistemi, occorre desistere da ulteriori misure di liberalizzazione nel settore del riscaldamento.

3.16.

A questo proposito il CESE ricorda la propria posizione secondo cui è essenziale evitare che si crei una società energetica divisa in due classi (4). Non è concepibile che solo i nuclei familiari adeguatamente attrezzati sul piano finanziario e tecnico beneficino della transizione energetica e che tutti gli altri debbano sostenerne i costi. Al contrario, sono necessarie misure concrete per affrontare la povertà energetica a livello sia nazionale che europeo. Tra queste rientrano una migliore accessibilità del sostegno per il rinnovamento termico o la sostituzione degli impianti di riscaldamento per le famiglie in condizioni di povertà energetica, modelli di fornitura di base obbligatori e disposizioni generali di protezione dei consumatori nel settore dell'energia, ad esempio contro gli oneri di rete eccessivi e gli abusi della posizione di monopolio.

4.   Osservazioni particolari

Sul sistema energetico circolare

4.1.

Il CESE ha già definito il concetto di sistema energetico circolare nel parere d'iniziativa TEN/660 e accoglie con favore l'adozione di tale concetto da parte della Commissione.

4.2.

Tuttavia, il termine non dovrebbe fare riferimento soltanto al risparmio di energia e all'efficienza energetica, come avviene nella comunicazione, ma in senso più ampio ai flussi di energia in generale. Ciò è particolarmente importante per una rapida integrazione del sistema energetico sul territorio, ossia nel luogo del consumo finale.

4.3.

Il CESE accoglie con favore l'annuncio della Commissione di voler riesaminare i fattori di energia primaria. In effetti, è chiaro già oggi che le pratiche attuate da molti Stati membri non favoriscono le applicazioni di conversione dell'energia elettrica in energia termica e i biocarburanti. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di allineare chiaramente i fattori di energia primaria alle emissioni di CO2 che ne derivano.

4.4.

L'attuazione del principio «l'efficienza energetica al primo posto», individuata come misura chiave al punto 3.1 della comunicazione, potrebbe suggerire un incremento dei prezzi dell'energia. Tuttavia, occorre prestare attenzione ai consumatori di energia vulnerabili ed evitare un aumento della povertà energetica. Il Comitato ha ripetutamente sollecitato l'adozione di strategie in tal senso e ha anche presentato delle proposte concrete (cfr. ad esempio SC/53). Questo aspetto riveste un'importanza particolare, anche se non esclusiva, per un gran numero di cittadini dell'Europa orientale e per le regioni in transizione. Per conseguire gli obiettivi di elevata efficienza sono pertanto necessari approcci differenziati a livello regionale.

Su un'accelerazione dell'elettrificazione della domanda di energia

4.5.

L'approccio della Commissione è corretto: l'elettrificazione del settore del riscaldamento e della mobilità rappresenta il modo migliore per realizzare l'integrazione del sistema. Perché questo avvenga in linea con l'obiettivo della neutralità climatica, le energie rinnovabili devono essere sviluppate rapidamente ma in modo orientato e adeguato alle necessità.

4.6.

Sarebbe stato auspicabile che la Commissione avesse chiarito che cosa questo significhi concretamente per la summenzionata revisione della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili. Il CESE ritiene che gli obiettivi di sviluppo di cui sopra siano troppo limitati.

4.7.

Il punto 3.2 della comunicazione illustra chiaramente l'accento posto sull'energia eolica offshore. Il fotovoltaico e l'eolico onshore non sono neppure menzionati. Ciò è incomprensibile, poiché, come spiegato al punto 3.7 del presente parere, queste forme consentono di sfruttare il potenziale di integrazione del sistema in modo rapido ed efficiente, mentre l'eolico offshore per produrre idrogeno richiede ingenti investimenti nelle infrastrutture energetiche. Si raccomanda pertanto alla Commissione di applicare il principio «first things first», ossia fare prima le cose più importanti, nel definire le priorità delle sue azioni.

Sul ruolo dell'idrogeno

4.8.

Non si può che concordare sul fatto che l'idrogeno sarà un elemento indispensabile di un mix energetico climaticamente neutro. L'idrogeno sarà indispensabile specialmente in tre settori quando l'elettrificazione diretta raggiungerà i suoi limiti:

come mezzo di stoccaggio a lungo termine dell'energia elettrica per superare i periodi di tempo in cui l'irraggiamento solare e la disponibilità di energia eolica non sono sufficienti;

come combustibile per l'aviazione, il traffico marittimo e, in alcuni casi specifici, il trasporto di merci pesanti su strada, nonché in alcuni comparti specifici del trasporto pubblico di passeggeri;

per alcuni processi industriali.

4.9.

Tuttavia, la produzione di idrogeno è costosa e comporta ingenti perdite di energia. La comunicazione dovrebbe pertanto chiarire che l'idrogeno può essere un'opzione solo nei casi in cui il riscaldamento diretto o l'elettrificazione siano tecnicamente impossibili (o possibili soltanto a un costo significativamente più elevato).

Sull'assetto del mercato e l'apertura dei mercati

4.10.

Il rigido orientamento riscontrabile in molti Stati membri a favore di un mercato centrale all'ingrosso ostacola in molti casi l'integrazione del sistema energetico. Ad esempio, può essere molto più opportuno sul piano tecnico (ai fini della riduzione del carico sulla rete elettrica) ed economico (per una migliore efficienza in termini di costi) utilizzare l'energia elettrica eccedentaria locale per le applicazioni di mobilità o di conversione dell'energia elettrica in energia termica, che generano anche una domanda locale di energia elettrica. Tale integrazione diretta di diversi settori energetici nello stesso luogo, possibilmente con il coinvolgimento dei servizi pubblici e municipali già consolidati, con le loro reti sostenibili, è spesso resa impossibile dai mercati all'ingrosso centralizzati.

4.11.

È sorprendente che la Commissione non riconosca che una rigida focalizzazione su pochi mercati centrali all'ingrosso dell'energia elettrica impedisce l'integrazione del sistema, tanto più che altre forme di commercio sono già menzionate e considerate in testi legislativi esistenti: ad esempio, la direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (UE) 2019/944 conferisce esplicitamente ai clienti attivi il diritto di commerciare «tra pari» e prevede la condivisione dell'energia all'interno di comunità energetiche di cittadini. In entrambi i casi si tratta di modalità che consentono ai cittadini, ma anche alle PMI e ai comuni, di promuovere l'integrazione del sistema in modo molto efficace sul campo. A tale riguardo, pertanto, la comunicazione della Commissione risulta deludente, poiché in nessun punto viene indicato in che modo il mercato debba essere configurato affinché i consumatori possano svolgere tale ruolo.

Sulle infrastrutture energetiche integrate

4.12.

Si giudica positivamente l'impegno per una pianificazione globale delle infrastrutture, essendo prevedibile che vi sarà un notevole fabbisogno di investimenti, cui si potrebbe eventualmente far fronte con un quadro di finanziamento paneuropeo. Tuttavia, a tale proposito è importante considerare le infrastrutture esistenti, la loro ottimizzazione e il loro ampliamento in termini di opzioni per la produzione di energia e modelli di consumo, compresa la maggiore flessibilità dei consumi, e tenere conto di quali interazioni vi siano tra le infrastrutture stesse e le strutture di mercato o commerciali. Si tratta di una sfida alla quale la Commissione non ha saputo rispondere.

4.13.

A tale riguardo, essa non tiene conto del fatto che è l'infrastruttura a determinare quali tecnologie vadano impiegate in via preferenziale, vale a dire quelle che, a parità di altre condizioni (ceteris paribus), utilizzano al meglio l'infrastruttura esistente.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

(2)  GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

(3)  Per citare un solo esempio: anche quando il ruolo del gas fossile diverrà sempre più limitato, le reti del gas esistenti potrebbero essere utilizzate, del tutto o in parte, per il «gas verde» e/o l'idrogeno.

(4)  Cfr. GU C 429 dell'11.12.2020, pag. 85.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/30


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Una strategia dell'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”»

[COM(2020) 301 final]

(2021/C 123/06)

Relatore:

Pierre Jean COULON

Consultazione

Commissione europea, 23.9.2020

Base giuridica

Articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Decisione dell'Assemblea plenaria

14.7.2020

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sezione

16.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

229/4/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE ritiene che l'Unione europea debba superare la crisi della pandemia di COVID-19 costruendo un nuovo modello di società, rendendo le nostre economie più verdi, più eque e più resilienti agli shock futuri. I fondi europei per la ripresa devono consentire alle imprese, agli innovatori, ai lavoratori e agli investitori di affermare la loro leadership mondiale sui mercati in piena espansione dell'energia pulita.

1.2.

Il CESE sostiene pertanto la strategia della Commissione europea volta a creare un ambiente favorevole all'aumento dell'offerta e della domanda di idrogeno per un'economia climaticamente neutra. Sottolinea che bisogna dare la priorità all'idrogeno pulito, anche nel quadro della relativa Alleanza europea, in quanto rappresenta l'unica opzione compatibile con gli obiettivi della neutralità climatica.

1.3.

Il CESE sottolinea che la creazione di un'economia dell'idrogeno pulito in Europa costituisce solo un elemento della strategia volta a collegare meglio tra loro i diversi settori energetici dell'UE. Il CESE sottolinea pertanto che l'UE dovrebbe aumentare le sue ambizioni per consentire la nascita di un sistema energetico pulito, basato tra l'altro sulle energie rinnovabili e sull'efficienza energetica, per offrire alle imprese europee un mercato interno robusto, in cui l'innovazione possa essere introdotta in modo sicuro, e una strategia industriale integrata per esportare soluzioni energetiche pulite nel resto del mondo.

1.4.

Il CESE ricorda che, a causa dei suoi elevati costi di produzione e di trasporto, l'idrogeno pulito dovrebbe essere utilizzato soltanto nei casi in cui non siano possibili altre opzioni di decarbonizzazione esistenti, come nei settori in cui è difficile abbattere le emissioni di carbonio (1) oppure per talune applicazioni molto specifiche nei settori dei trasporti e dell'edilizia.

1.5.

Il CESE evidenzia che, per consentire lo sviluppo dell'idrogeno pulito, i fondi europei non dovrebbero sovvenzionare i combustibili fossili e invita la Commissione ad applicare il principio del «non nuocere» (Do no harm) a tutti i finanziamenti pubblici a titolo del QFP +, di InvestEU, del fondo dell'UE per la ripresa e degli aiuti di Stato.

1.6.

Il CESE sottolinea che l'introduzione di una «economia dell'idrogeno» richiede l'accettazione e la partecipazione dei cittadini europei, in quanto imprenditori, lavoratori o consumatori. Il CESE si rammarica dell'assenza di una riflessione sull'attuazione della strategia nei vari settori e chiede che i cittadini siano maggiormente coinvolti in questo processo, attraverso una consultazione e una partecipazione dirette e rappresentative. Il CESE invita inoltre la Commissione a valutare l'impatto dello sviluppo dell'idrogeno pulito sui costi dell'energia per le famiglie.

1.7.

Il CESE ricorda che il successo della transizione energetica sarà limitato se vi saranno lavoratori «perdenti» o se i più vulnerabili saranno esclusi dai suoi benefici. In un contesto di disoccupazione particolarmente elevata (2), specie tra i giovani, è essenziale sfruttare appieno il potenziale di creazione di posti di lavoro nei settori in via di sviluppo, ed evitare che questa transizione conduca le regioni verso il declino economico, con conseguente disoccupazione strutturale. Il CESE invita la Commissione europea a condurre un'analisi per individuare le competenze dei lavoratori dei settori in declino che sarebbero utili per i nuovi posti di lavoro legati all'idrogeno.

1.8.

Il CESE sottolinea il ruolo essenziale dell'Alleanza europea per l'idrogeno pulito nell'accelerare la trasformazione delle industrie europee (3) e chiede di essere incluso in tale organismo in quanto rappresentante della società civile organizzata. Il CESE raccomanda inoltre alla Commissione di specificare in modo esatto i tempi di transizione per l'industria, in funzione delle esigenze specifiche di ciascun settore. Le industrie siderurgica, del cemento e chimica devono beneficiare di un sostegno per modificare i loro metodi di produzione; in caso contrario, sottolinea il CESE, tali industrie, che contribuiscono fortemente alla riduzione delle emissioni di CO2, potrebbero non sopravvivere a questa trasformazione.

1.9.

Il CESE esprime apprezzamento per i futuri partenariati con paesi vicini. Chiede tuttavia alla Commissione di fare prova di maggiore chiarezza in merito all'installazione di 40 GW di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile nei paesi vicini dell'UE (4), tra cui figurano attualmente paesi politicamente instabili e che attuano politiche di transizione energetica e di sviluppo delle energie rinnovabili molto diverse. Il CESE sottolinea inoltre che, nella sua strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente (5), la Commissione si prefigge l'obiettivo di ridurre la dipendenza dell'UE dalle importazioni di energia (6).

1.10.

Il CESE ricorda d'altro canto che la competitività delle imprese europee si basa sulla loro capacità di innovazione. La ricerca e l'innovazione sono fondamentali anche per rafforzare la resilienza della nostra società, duramente colpita dalla pandemia di COVID-19. A tal fine, il CESE pone l'accento sulla necessità di prevedere risorse di bilancio sufficienti da destinare all'energia pulita nel quadro del programma Orizzonte Europa e del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI).

2.   Sintesi della comunicazione della Commissione europea

2.1.

La Commissione europea ribadisce la sua ambizione di accelerare la transizione verso un'economia sovrana, competitiva e climaticamente neutra, in un contesto in cui l'economia europea è duramente colpita dalla pandemia di COVID-19 (7).

2.2.

La Commissione sottolinea il ruolo fondamentale dell'idrogeno pulito nella creazione di un sistema energetico sovrano più intelligente, più integrato e ottimizzato, in cui tutti i settori possano contribuire pienamente alla decarbonizzazione. L'idrogeno pulito e la sua catena del valore possono svolgere un ruolo importante nel compensare le variazioni dei flussi di energia rinnovabile e alimentare settori che non si prestano all'elettrificazione. Per realizzare questo potenziale, l'Europa deve creare un'economia dell'idrogeno.

2.3.

A tal fine la Commissione presenta una strategia in tre fasi, all'orizzonte del 2050:

2020-2024: 6 GW di elettrolizzatori per produrre idrogeno rinnovabile, decarbonizzando l'attuale produzione di idrogeno,

2025-2030: 40 GW nell'UE e 40 GW nel vicinato dell'Europa, con esportazioni verso l'UE, per decarbonizzare nuove applicazioni, come la siderurgia e alcuni modi di trasporto;

2030-2050: forte aumento delle capacità installata per decarbonizzare attraverso l'idrogeno tutti i settori descritti come «difficili da abbattere» (8).

2.4.

Nella strategia volta a rendere l'idrogeno rinnovabile competitivo nell'UE, la Commissione affronta cinque aspetti fondamentali:

gli investimenti nell'UE,

l'incentivazione della domanda e il potenziamento della produzione,

la definizione del quadro delle infrastrutture e delle norme di mercato,

la promozione della ricerca e dell'innovazione,

la dimensione internazionale.

2.5.

La Commissione stima che per raggiungere gli obiettivi fissati dalla strategia per il 2030, la realizzazione di questo ecosistema richieda investimenti compresi approssimativamente tra 320 e 458 miliardi di EUR nel decennio in corso: tra 24 e 42 miliardi di EUR per gli elettrolizzatori, tra 220 e 340 miliardi di EUR per accrescere la capacità di produzione di energia solare ed eolica (fino a 80-120 GW), circa 11 miliardi di EUR per dotare impianti esistenti di tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, e 65 miliardi di EUR per le stazioni di trasporto, di distribuzione, di stoccaggio e di rifornimento di idrogeno. Da qui al 2050 saranno necessari tra 180 e 470 miliardi di EUR per la sola capacità di produzione. Saranno inoltre necessari investimenti per adeguare i settori di uso finale; ad esempio convertire un tipico impianto siderurgico dell'UE costa tra 160 e 200 milioni di EUR, e installare 400 piccole stazioni di rifornimento di idrogeno costa da 850 milioni a 1 miliardo di EUR.

2.6.

In tale contesto, le principali leve strategiche che l'UE può utilizzare per stimolare gli investimenti privati nell'idrogeno pulito sono le seguenti:

2.6.1.

lo sviluppo di applicazioni dell'idrogeno pulito nell'industria e nella mobilità permetterà di stimolare la domanda. A tal fine la strategia propone di procedere in due fasi distinte: inizialmente l'idrogeno sarà impiegato per decarbonizzare la produzione di acciaio, e il suo impiego potrebbe essere esteso ad usi vincolati, quali autobus urbani o determinati treni, quando l'elettrificazione non è conveniente in termini di costi, nonché per gli autoveicoli pesanti, parallelamente all'elettrificazione. La futura strategia per lo sviluppo sostenibile e la mobilità intelligente (Smart Mobility), che sarà presentata entro la fine dell'anno, dovrebbe affrontare il ruolo dell'idrogeno nei trasporti. In questa prospettiva saranno prese in considerazione politiche sul lato della domanda, che potrebbero assumere la forma di quote per l'idrogeno rinnovabile o di quote minime in settori specifici di uso finale (come le applicazioni chimiche o di trasporto).

2.6.2.

La Commissione sottolinea la necessità di fornire maggiore chiarezza e certezza agli investitori e all'industria al fine di aumentare la produzione. In quest'ottica, proporrà una norma comune che attesti le basse emissioni di carbonio per la promozione degli impianti di produzione di idrogeno sulla base delle loro prestazioni dirette in termini di emissioni di gas a effetto serra. La Commissione potrebbe inoltre proporre una terminologia completa e criteri a livello europeo per la certificazione dell'idrogeno rinnovabile, basandosi tra l'altro su iniziative esistenti come CertifHy. Inoltre, con la prossima revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) dovrebbero essere introdotti meccanismi aggiuntivi per incentivare la produzione di idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio. In aggiunta a quanto sopra, per coprire la differenza tra il prezzo di esercizio del CO2 (pari a 55-90€/tonnellata di CO2) e il prezzo effettivo si potrebbero prendere in considerazione i contratti per differenza sul carbonio (Carbon Contract for Difference), ossia un invito a presentare progetti a lungo termine con una controparte pubblica. Si potrebbero infine prevedere regimi di sostegno diretti e trasparenti, basati sul mercato, per l'idrogeno rinnovabile, aggiudicati mediante bandi di gara.

2.6.3.

La Commissione propone di realizzare progressivamente le infrastrutture per integrare l'offerta di impianti a idrogeno pulito. La domanda di idrogeno sarà anzitutto soddisfatta mediante l'approvvigionamento in loco o nelle vicinanze. In secondo luogo, si svilupperanno dei poli regionali (le «valli dell'idrogeno»), il che comporterà una crescente necessità di infrastrutture dedicate, non solo per applicazioni industriali e di trasporto e per il bilanciamento dell'elettricità, ma anche per il riscaldamento negli edifici residenziali e commerciali. La rete del gas esistente potrebbe essere parzialmente riutilizzata per il trasporto di idrogeno rinnovabile su più lunghe distanze, e cominceranno ad essere necessari impianti di stoccaggio su larga scala.

2.6.4.

Per favorire l'affermarsi di soggetti europei nel settore, la Commissione sta lanciando l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, una collaborazione tra autorità pubbliche, industria e società civile. L'Alleanza dovrà 1) sviluppare un programma di investimenti e una riserva di progetti concreti, 2) facilitare la cooperazione nell'ambito di reti di progetti di investimento regionali, nazionali ed europei lungo la catena del valore dell'idrogeno, compresi importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) e 3) rafforzare i finanziamenti per contribuire a colmare la carenza di investimenti. Essa dovrebbe costituire un ampio forum per coordinare gli investimenti di tutte le parti in causa.

2.6.5.

La Commissione intende sostenere gli investimenti strategici per l'idrogeno pulito nell'ambito del suo piano di ripresa e resilienza, in particolare attraverso lo sportello europeo per gli investimenti strategici InvestEU (dal 2021 in poi).

2.6.6.

Essa sosterrà inoltre la ricerca e l'innovazione attraverso un partenariato istituzionalizzato per l'idrogeno pulito, e attraverso importanti partenariati in materia di trasporti e di industria, come 2Zero o Clean Steel. La Commissione fornirà un sostegno mirato a progetti concreti negli Stati membri attraverso strumenti dedicati (ad esempio InnovFin EDP, InvestEU). Nel prossimo periodo di riferimento del Fondo europeo di sviluppo regionale sarà finanziato uno strumento interregionale per l'investimento nell'innovazione, con un'azione pilota riguardante l'idrogeno nelle regioni ad alta intensità di carbonio.

2.6.7.

Infine, per promuovere attivamente nuove opportunità di cooperazione in materia di idrogeno pulito, la strategia propone di ripensare i partenariati energetici con i paesi e le regioni confinanti (a est dell'UE in particolare l'Ucraina, e il vicinato meridionale) attraverso consessi internazionali pertinenti, quali la Comunità dell'energia o la conferenza ministeriale sull'energia pulita. A ciò si accompagnerà un sostegno agli investimenti, attraverso la piattaforma d'investimento per il vicinato e il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. La Commissione elaborerà un parametro di riferimento per le operazioni denominate in euro nel settore dell'idrogeno, al fine di consolidare il ruolo dell'euro nel commercio dell'energia sostenibile, e integrerà il tema dell'idrogeno pulito negli sforzi diplomatici internazionali, regionali e bilaterali dell'UE in materia di energia, clima, ricerca, commercio e cooperazione internazionale.

3.   Osservazioni generali

3.1.

L'obiettivo del Green Deal europeo, vale a dire il conseguimento della neutralità climatica nel continente entro il 2050, esige politiche concrete per diventare realtà. Per di più, l'Europa attraversa attualmente una situazione di emergenza sanitaria ed economica causata dalla pandemia di COVID-19. L'Unione europea e gli Stati membri devono pertanto coordinare la loro reazione a queste crisi, in modo che la ripresa economica funga da trampolino di lancio per un futuro pulito e resiliente. Tale futuro richiede un rafforzamento della sovranità economica dell'UE, in parte attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle relative capacità di stoccaggio.

3.2.

Il CESE sostiene pertanto la strategia della Commissione volta a creare un ambiente favorevole all'aumento dell'offerta e della domanda di idrogeno per un'economia climaticamente neutra. Desidera tuttavia sottolineare che il successo dell'idrogeno pulito dipende da un notevole aumento dell'efficienza del nostro sistema energetico e da una massiccia diffusione delle energie rinnovabili, in modo da estendere l'elettrificazione delle nostre utilizzazioni dell'energia.

3.3.

Pur apprezzando gli ambiziosi obiettivi di installazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile fissati dalla strategia, il CESE sottolinea che la priorità deve essere l'aumento della capacità rinnovabile installata in Europa al fine di soddisfare la crescente domanda dovuta all'elettrificazione degli usi finali, a cui va aggiunta la domanda per la produzione di idrogeno pulito. Attualmente, la traiettoria di sviluppo delle energie rinnovabili non comprende la produzione di idrogeno e solo un terzo circa dell'elettricità consumata nell'UE è generato a partire da energie rinnovabili (9).

3.4.

Il CESE accoglie con favore le precisazioni della Commissione circa la definizione di idrogeno pulito, inteso come idrogeno prodotto non solo attraverso l'elettrolisi generata da una corrente elettrica alimentata da fonti rinnovabili (come l'energia eolica, solare e idraulica, oppure la conversione biochimica della biomassa rinnovabile), e si compiace del fatto che si tratti di una priorità per l'UE, in quanto unica opzione compatibile con gli obiettivi della neutralità climatica.

3.5.

Il CESE osserva tuttavia che la strategia non esclude, a breve e medio termine, altre forme di produzione dell'idrogeno a basse emissioni di carbonio, ossia a partire da combustibili fossili con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) (10), una tecnologia ancora in fase di introduzione. Il CESE ricorda che l'idrogeno con CCS non può in alcun caso essere considerato una fonte di energia verde, se il suo utilizzo è legato all'estrazione diretta o indiretta di energia fossile. Il CESE sottolinea che servono strumenti di analisi del carbonio lungo l'intera catena del valore dell'idrogeno prodotto con cattura e stoccaggio del carbonio, in modo che esso sia definito a basse emissioni anziché a zero emissioni di carbonio (11) e si eviti che le riduzioni di emissioni siano insufficienti per conseguire gli obiettivi previsti a lungo termine in materia.

3.6.

Il CESE sottolinea che, secondo l'analisi effettuata dalla Corte dei conti dell'UE, i finanziamenti dell'UE destinati a sostenere il processo di CCS, come il programma NER 300, non hanno dato luogo ad «alcun progetto di successo per la cattura e lo stoccaggio del carbonio» (12). Vi sono quindi notevoli incertezze riguardo alla fattibilità tecnologica della cattura e dello stoccaggio del carbonio e scarse certezze circa il sostegno pubblico a favore di tale approccio.

3.7.

Il CESE prende atto della stima della Commissione secondo cui servirebbero prezzi del carbonio compresi tra 55 EUR e 90 EUR per tonnellata di CO2 perché l'idrogeno di origine fossile con cattura del carbonio possa competere con quello di origine fossile, e invita la Commissione a descrivere il modello finanziario degli investimenti che determinano tale costo di compensazione, in particolare l'impatto del costo del capitale mobilitato da investimenti privati che comportano una maggiorazione dei costi dei progetti. Il CESE invita la Commissione a fornire precisazioni sulle stime di prezzo dell'idrogeno pulito che renderebbero inutili le sovvenzioni e ad esaminare i meccanismi necessari per raggiungere tali livelli di prezzo, in particolare nella prossima revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS).

3.8.

Il CESE sottolinea inoltre che, se da un lato l'idrogeno rinnovabile dovrà essere in grado di competere con l'idrogeno fossile e con l'idrogeno fossile con cattura del carbonio, dall'altro esso dovrà soprattutto essere in grado di competere con le energie fossili. Perché ciò accada, il suo costo dovrà scendere al di sotto di 1 USD al kg (13). Ridurre i costi di investimento (CapEx — capital expenditures) dell'idrogeno verde è pertanto fondamentale. Il CESE invita espressamente la Commissione a fornire scenari di prezzo dell'idrogeno in relazione al costo del capitale finanziario mobilitato per i progetti di idrogeno verde.

3.9.

Il CESE ricorda inoltre che i precedenti tentativi di rilanciare una «economia dell'idrogeno» sono falliti, soprattutto perché la domanda di idrogeno non si è mai concretizzata. Il CESE si compiace pertanto del fatto che la Commissione definisca chiaramente in quali settori di uso finale sarà impiegato l'idrogeno: l'industria, taluni modi di trasporto e il settore dello stoccaggio stazionario di energia elettrica, come rinforzo dello stoccaggio in batterie.

3.10.

L'idrogeno pulito dovrebbe pertanto essere utilizzato soltanto nei casi in cui non siano possibili altre opzioni di decarbonizzazione esistenti, e il CESE invita la Commissione a concentrare gli investimenti sulle applicazioni in cui l'idrogeno può svolgere un ruolo importante, come l'industria, la mobilità (marittima, aerea) e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili. In tutti i casi in cui si possono utilizzare delle batterie, e segnatamente per le automobili, i taxi, i parchi autobus, i furgoni e i camion urbani citati nella strategia, le soluzioni fornite dall'idrogeno possono essere meno efficaci in termini di costi. L'idrogeno potrebbe del resto essere una delle possibili opzioni per decarbonizzare il trasporto stradale di merci su lunghe distanze (14).

3.11.

La pandemia di COVID-19 ha aggravato ed esacerbato le disuguaglianze nella nostra società, oltre ad accrescere la povertà in Europa. È quindi necessario che la strategia concernente l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra non lasci indietro nessuno. Il CESE invita pertanto la Commissione a monitorare e valutare le richieste di ristrutturazione dell'occupazione legate alla strategia per l'idrogeno.

4.   Osservazioni particolari

La dimensione sociale

4.1.

A causa della pandemia di COVID-19 e della conseguente crisi, la disoccupazione dovrebbe raggiungere il 9 % nell'UE, colpendo in particolare i giovani e i lavoratori scarsamente qualificati. Il CESE sottolinea pertanto l'importanza di garantire ai lavoratori una formazione di qualità e la necessità di rendere il settore energetico più attraente per i giovani europei. A tal fine, l'UE può creare centri di eccellenza europei per gli apprendisti nelle professioni riguardanti specificamente la transizione energetica (ad esempio, audit energetici, installazione di pompe di calore). Grazie alla concessione di sovvenzioni e all'ampliamento del programma ErasmusPro, l'UE può fare in modo che i giovani europei diventino dei soggetti essenziali della transizione energetica, in particolare nel settore dell'idrogeno pulito.

4.2.

Promuovere la creazione di posti di lavoro attraverso la diffusione dell'idrogeno rinnovabile significa sostenere le piccole e medie imprese (PMI) europee, che contribuiscono a quasi due terzi dell'occupazione nel settore privato non finanziario europeo (15). Il CESE invita la Commissione a sviluppare strumenti finanziari specifici per tale sostegno (16).

4.3.

Il CESE osserva inoltre che, per accrescere la competitività e rafforzare la resilienza dell'UE, è necessario mantenere il controllo delle attività e delle industrie dell'UE e contrastare il dumping industriale praticato da altre regioni del mondo.

4.4.

Infine, il CESE invita l'UE ad avvalersi appieno di nuovi modelli imprenditoriali più sostenibili, basati sul dialogo tra tutte le parti interessate, anche attraverso un forte coinvolgimento dei lavoratori nella strategia aziendale (17).

Il fabbisogno di investimenti nell'UE

4.5.

Il CESE evidenzia che i fondi europei non dovrebbero sostenere i combustibili fossili e invita la Commissione ad applicare il principio del «non nuocere» (Do no harm) a tutti i finanziamenti pubblici a titolo del QFP +, di InvestEU, del fondo dell'UE per la ripresa e degli aiuti di Stato. In ogni caso, l'idrogeno generato, direttamente o indirettamente, con un processo di cattura e stoccaggio del carbonio non può rientrare nella tassonomia verde dei finanziamenti europei.

4.6.

Il CESE si compiace in modo particolare che il nuovo meccanismo di ripresa e resilienza sostenga gli investimenti e le riforme degli Stati membri che sono essenziali per una ripresa sostenibile, anche nel settore dell'idrogeno rinnovabile. Il CESE invita la Commissione a far sì che il Green Deal europeo e i piani nazionali per l'energia e il clima orientino i piani di ripresa e resilienza degli Stati membri. A tal fine essa deve garantire che il contributo alla transizione verde sia un requisito imprescindibile nella valutazione dei progetti degli Stati membri.

4.7.

L'Alleanza per l'idrogeno pulito svolgerà un ruolo fondamentale nella diffusione dell'impiego dell'idrogeno in Europa, in particolare attraverso l'elaborazione del programma di investimenti e la costruzione del portafoglio di progetti regionali, nazionali ed europei. Il CESE sottolinea pertanto che è importante che tutte le parti interessate, comprese la società civile in tutte le sue dimensioni, i lavoratori e le organizzazioni non governative, vi siano equamente rappresentate. Nella sua forma attuale l'Alleanza comprende un'ampia maggioranza di soggetti privati (18). Il CESE, in quanto autentica rappresentanza della società civile organizzata, deve formare parte integrante del processo di riflessione e dei processi di consultazione.

Incentivazione della domanda e potenziamento della produzione

4.8.

Il CESE è convinto che le gare nel quadro di contratti per differenza sul carbonio rivestano un ruolo importante nel garantire la rapida riconversione all'idrogeno dei processi industriali. I CCPD possono inviare un segnale positivo agli investitori e all'industria (19). Il CESE desidera tuttavia evidenziare i due punti seguenti.

4.8.1.

Nel sottolineare la pertinenza dei contratti per differenza sul carbonio, la Commissione riconosce che l'attuale sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS) non è in grado di inviare segnali di prezzo con la forza necessaria per stimolare gli investimenti indiscutibilmente necessari per conseguire la neutralità climatica. Da un lato, questa situazione è imputabile al fatto che le materie prime fossili continuano a beneficiare di notevoli sovvenzioni nell'UE. Secondo la relazione della Commissione sulle sovvenzioni all'energia, le sovvenzioni per il gas naturale utilizzato nella produzione di idrogeno con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) sono effettivamente aumentate (20). Esiste quindi una massiccia distorsione di mercato che ostacola gli investimenti nelle tecnologie che proteggono il clima, come l'idrogeno verde, oppure rende tali tecnologie inutilmente costose. Inoltre, anche dopo la sua riforma, il sistema ETS dell'UE non rispecchia ancora il vero prezzo del carbonio. Se le materie prime fossili non ricevessero sovvenzioni e se il sistema ETS fosse ulteriormente migliorato, i contratti per differenza sul carbonio non sarebbero necessari. Pertanto, la Commissione dovrebbe riservare la massima priorità a questi due obiettivi.

4.8.2.

Nella misura in cui i contratti per differenza sul carbonio sono comunque necessari, la gara d'appalto dovrebbe essere concepita in modo tale che l'elettrolisi dell'idrogeno sia finanziata soltanto se a tal fine viene utilizzata energia elettrica in eccesso proveniente da fonti rinnovabili (21). Il CESE sottolinea pertanto che è essenziale disporre di un sistema di finanziamento europeo e di gare d'appalto specifiche per l'idrogeno rinnovabile, al fine di garantire che non venga rallentato lo sviluppo dell'idrogeno di origine fossile con cattura e stoccaggio del carbonio (CCS).

La dimensione internazionale

4.9.

Il CESE mostra alcune perplessità riguardo alla forma dei partenariati energetici futuri volti ad utilizzare elettrolizzatori da 40 GW per la produzione di idrogeno rinnovabile nei paesi del vicinato dell'UE (22). In un momento in cui i leader degli Stati membri invocano una maggiore sovranità europea, il CESE invita la Commissione a sviluppare un approccio coerente.

4.10.

Il CESE rileva inoltre la difficoltà di attirare investitori europei verso paesi politicamente instabili. Il CESE raccomanda nondimeno che i paesi dei Balcani occidentali coinvolti nel processo di adesione all'UE siano inclusi in tutte le riflessioni e azioni volte ad attuare la strategia per l'idrogeno.

4.11.

Il CESE invita inoltre la Commissione a fornire maggiori dettagli sulla capacità di detti paesi di sviluppare in futuro questi partenariati, dato che la strategia comprende attualmente paesi molto differenti tra loro come Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina (23), Siria e Tunisia, caratterizzati da politiche di transizione energetica e di sviluppo delle energie rinnovabili molto diverse. In questi paesi dovrebbe essere data priorità anche alle misure di sostegno finanziario per le PMI raccomandate dal CESE, dato l'elevata percentuale di PMI che vi operano e l'elevato livello di intermediazione bancaria.

4.12.

Il CESE si chiede infatti se i paesi in questione possano installare elettrolizzatori in misura sufficiente per una produzione di idrogeno rinnovabile tale da soddisfare la domanda europea in aggiunta alla loro domanda interna. Per installare 40 GW nel Nord Africa e in Ucraina servirebbero da qui al 2030 energie rinnovabili per 76 GW, il che equivarrebbe a triplicare la capacità di detti paesi in 10 anni (24).

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  I cosiddetti settori «difficili da abbattere» o «hard-to-abate» (ad esempio le industrie dell'acciaio, petrolchimica, dell'alluminio, del cemento e dei fertilizzanti), definiti tali perché le soluzioni di decarbonizzazione comportano costi di riduzione più elevati rispetto alle tecnologie — attualmente impiegate — a più alto tenore di carbonio.

(2)  Secondo i dati di Eurostat presentati ad agosto 2020, nel secondo trimestre di quest'anno il coronavirus ha comportato un calo del 2,6 % dell'occupazione nell'UE.

(3)  Ossia la creazione di beni e di servizi senza uso di carbonio.

(4)  Compresi i Balcani occidentali, l'Ucraina e i paesi del vicinato meridionale.

(5)  Cfr. COM(2015) 80 final.

(6)  Cfr. COM(2020) 299 final, «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico».

(7)  Secondo Eurostat, l'istituto statistico dell'UE, nel secondo trimestre del 2020 il PIL dell'UE ha registrato una contrazione dell'11,9 %.

(8)  Così definiti perché i costi di riduzione delle emissioni sono elevati e i progressi in tale direzione sono stati lenti e difficili.

(9)  Dati Eurostat [nrg_ind_peh].

(10)  O tramite elettrolisi, con una notevole riduzione di emissioni di gas a effetto serra nell'intero ciclo di vita.

(11)  Si rende così possibile una riduzione di emissioni durante il ciclo di vita compresa tra il 60 e l'85 % rispetto all'uso di gas naturale nelle caldaie.

(12)  Parere del CESE sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (GU C 282 del 20.8.2019, pag. 51).

(13)  L'idrogeno prodotto mediante reforming di gas naturale costa circa 1 USD al kg. Fonte: Platts Hydrogen Assessments.

(14)  Cfr. la relazione annuale per il 2019 della Federazione europea per il trasporto e per l'ambiente.

(15)  https://www.touteleurope.eu/actualite/les-entreprises-dans-l-union-europeenne.html

(16)  Ossia fondi di investimento territoriali, il regime pubblico di garanzia con il 60 % dei finanziamenti verdi destinato allo sviluppo delle PMI, regimi assicurativi che coprano il loro rischio di sviluppo nel settore dell'idrogeno verde.

(17)  Risoluzione del CESE dell'11 giugno 2020 sulle proposte del CESE per la ricostruzione e la ripresa dopo la crisi della COVID-19 (GU C 311 del 18.9.2020, pag. 1).

(18)  Cfr. l'elenco dei membri dell'Alleanza per l'idrogeno pulito.

(19)  Tali aste hanno contribuito in modo particolare allo sviluppo dell'energia eolica offshore nel Regno Unito, in quanto hanno consentito di ottenere offerte poco elevate.

(20)  Cfr. allegato 2 del COM(2020) 950 final.

(21)  Per esempio, se un gestore di elettrolizzatori dimostra di ricevere energia elettrica per elettrolisi direttamente da un impianto per la produzione di energia rinnovabile costruito di recente, oppure se ha un contratto per la fornitura di energia elettrica che si attiva soltanto quando diventano negativi i prezzi sul mercato all'ingrosso.

(22)  Compresi i Balcani occidentali, l'Ucraina e i paesi del vicinato meridionale.

(23)  Tale designazione non può essere interpretata come un riconoscimento di uno Stato palestinese e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

(24)  https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/May/SDG7Tracking_Energy_Progress_2020.pdf


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/37


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19

[COM(2020) 818 final — 2020/0358 (COD)]

(2021/C 123/07)

Relatore generale:

Thomas KROPP

Consultazione

Parlamento europeo, 18.1.2021

Consiglio, 21.1.2021

Base giuridica

Art. 100, par. 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

225/1/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il 16 dicembre 2020 la Commissione europea (CE) ha proposto un nuovo regolamento modificativo (1) concernente la deroga temporanea al principio «use-it-or-lose-it» (le bande orarie inutilizzate si perdono) per il periodo successivo al 27 marzo 2021. In sostanza, la Commissione propone che il principio «use-it-or-lose-it» sia nuovamente d'applicazione, ma che, per un periodo limitato, la soglia per l'utilizzo delle bande orarie sia fissata al 40 % anziché all'80 %. Inoltre, la Commissione europea propone che le siano attribuiti poteri delegati per prorogare l'alleggerimento delle norme sull'uso delle bande orarie, conformemente a una serie di criteri relativi alla durata e all'intensità della crisi.

1.2.

Il CESE si congratula con la Commissione europea per la sua iniziativa di prorogare l'esenzione temporanea dalle norme dell'UE in materia di bande orarie e appoggia la proposta di dare mandato alla Commissione stessa per procedere all'adeguamento della soglia fino alla stagione invernale 2024/2025.

1.3.

Tuttavia, al fine di creare un meccanismo di risposta realmente flessibile, la proposta dovrebbe anche sancire il diritto delle compagnie aeree di restituire una serie completa di bande orarie in combinazione con una soglia di utilizzo variabile.

1.4.

La proroga è giustificata dal fatto che la crisi economica mondiale all'inizio del 2021 è peggiore di quanto era stato previsto 12 mesi fa, nel primo trimestre del 2020. Contrariamente alle aspettative, la pandemia di COVID-19 non è stata ancora contenuta. In effetti, la seconda ondata di incrementi esponenziali delle infezioni nella seconda metà del 2020 ha avuto finora implicazioni sanitarie, sociali, economiche e finanziarie ancora più gravi rispetto alla prima ondata in tutta Europa. I trasporti, il commercio e il turismo sono tra i settori economici più colpiti. Inoltre, una mutazione altamente infettiva del virus si sta attualmente diffondendo in tutta Europa. Il Regno Unito ha recentemente imposto un terzo confinamento per contenere la «terza ondata» del virus.

1.5.

Il CESE esorta la Commissione europea e i colegislatori a riconsiderare la proposta della Commissione alla luce delle raccomandazioni formulate dal Worldwide Airport Slot Board (comitato internazionale per le bande orarie aeroportuali — WASB), che è composto da compagnie aeree, aeroporti e coordinatori delle bande orarie, e che ha pubblicato, il 20 novembre 2020, le sue raccomandazioni per il rilassamento delle norme sulle bande orarie per la stagione estiva 2021 (2) (IATA, A4E, ACI-Europe e EUACA sostengono la raccomandazione dello WASB). Le raccomandazioni consistono in una combinazione di i) una deroga totale al principio «use-it-or-lose-it» per le serie complete di bande orarie che sono restituite al pool prima dell'inizio della stagione e ii) una soglia di utilizzo del 50 % per le serie di bande orarie che le compagnie aeree mantengono. Contengono inoltre determinate condizioni e disposizioni sul non utilizzo giustificato delle bande orarie specificamente legato alla situazione della pandemia di COVID-19.

1.6.

Il CESE ritiene che sia indispensabile mantenere un equilibrio tra la necessità di evitare misure che incidano negativamente sulla capacità del settore dell'aviazione di riprendersi da questa crisi, l'obiettivo a lungo termine delle compagnie aeree di mantenere bande orarie costose negli aeroporti e la necessità di garantire un livello adeguato di concorrenza per tali bande orarie dalla disponibilità limitata.

1.7.

Infine, il CESE si rammarica che la Commissione europea sembri concentrarsi sulle misure di alleggerimento delle norme dell'UE in materia di assegnazione delle bande orarie, senza tenere presente che tali misure saranno adottate specularmente a livello mondiale da altre regioni del mondo. È pertanto preferibile perseguire modifiche che siano fattibili dal punto di vista operativo e concordate a livello globale, come le raccomandazioni dello WASB.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio (3), parzialmente modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), stabilisce le procedure e le norme per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti dell'UE. L'articolo 10 di detto regolamento specifica che i vettori aerei devono utilizzare almeno l'80 % delle bande orarie loro assegnate in un determinato periodo di validità degli orari per poterle mantenere nella stagione corrispondente dell'anno successivo («use it or lose it»).

2.2.

Il 30 marzo 2020, l'Unione europea ha adottato una modifica del regolamento sulle bande orarie (5) per derogare al principio «use-it-or-lose-it» per l'intera stagione estiva di traffico 2020, che si è conclusa il 24 ottobre 2020. Tale modifica autorizzava inoltre la Commissione a prorogare la deroga in questione fino al 4 aprile 2021. Il 14 ottobre 2020 la Commissione ha adottato un atto delegato (6) che proroga il periodo di deroga al principio «use-it-or-lose-it» fino alla fine della stagione di traffico invernale 2020/2021, il 27 marzo 2021.

2.3.

Il CESE ha appoggiato la proposta di sospendere le norme dell'UE in materia di assegnazione delle bande orarie aeroportuali nel suo documento di sintesi, adottato il 25 marzo 2020, in cui si esprimeva per la stabilità della pianificazione per le compagnie aeree e per la possibilità di reagire rapidamente e in modo flessibile agli sviluppi sul mercato senza perdere le bande orarie necessarie per ripristinare reti funzionanti.

2.4.

Citando la necessità di definire un percorso per tornare alla normale applicazione del principio «use-it-or-lose-it», la Commissione propone che, a partire dalla stagione estiva di traffico 2021, siano di nuovo applicati i requisiti di utilizzo delle bande orarie ai sensi del regolamento sulle bande orarie, ma che la soglia sia fissata al 40 % anziché all'80 %. Inoltre, la Commissione avrebbe poteri delegati fino alla stagione invernale 2024/2025 compresa, e ciò al fine di prorogare ulteriormente la deroga alle norme sull'utilizzo delle bande orarie, adeguandone il tasso di utilizzo sulla base di una serie di indicatori, quali i dati effettivi e previsionali sul traffico aereo, sui coefficienti di riempimento e sull'utilizzo della flotta. La proposta contiene inoltre alcune condizioni riguardanti, tra l'altro, la non applicazione per le bande orarie recentemente assegnate e oggetto di scambio, nonché un termine per la restituzione delle bande orarie.

2.5.

Il 20 novembre 2020 lo WASB, di cui sono membri compagnie aeree, aeroporti e coordinatori delle bande orarie, ha annunciato di aver raggiunto un accordo sulle raccomandazioni per l'alleggerimento delle norme di utilizzo delle bande orarie per la stagione di traffico estiva 2021 (7). IATA, A4E (8), ACI-Europe e EUACA sostengono la raccomandazione dello WASB. In contrasto con la proposta della CE, esso raccomanda una combinazione di i) una deroga totale al principio «use-it-or-lose-it» per le serie complete di bande orarie che sono restituite al pool abbastanza in anticipo rispetto all'inizio della stagione e ii) una soglia di utilizzo del 50 % per le serie di bande orarie che le compagnie aeree mantengono. Contiene inoltre determinate condizioni e disposizioni sul non utilizzo giustificato delle bande orarie specificamente legato alla situazione della pandemia di COVID-19.

2.6.

Il CESE sostiene la proroga dell'alleggerimento rispetto al principio «use-it-or-lose-it» del regolamento sulle norme per le bande orarie dell'UE per la stagione estiva 2021. Ritiene tuttavia che la proposta della Commissione dovrebbe includere la possibilità di restituire serie complete di bande orarie, oltre a un abbassamento della soglia. In effetti, a medio-lungo termine la connettività è meglio servita se le compagnie aeree sono sostenute nella loro ripresa finanziaria e sono in grado di ristabilire le loro reti una volta che il traffico sia ripristinato. Inoltre, le deroghe alle norme di utilizzo delle bande orarie nei paesi terzi sono spesso subordinate alla reciprocità, il che suggerisce la necessità di un approccio globalmente compatibile.

2.7.

Il CESE appoggia l'impostazione delle raccomandazioni dello WASB, pubblicate il 20 novembre 2020, che prevedono la possibilità per le compagnie aeree di restituire tutte le bande orarie durante la crisi. La Commissione europea sembra concentrarsi sulle misure di alleggerimento delle norme dell'UE in materia di assegnazione delle bande orarie, senza tenere presente che tali misure saranno adottate specularmente a livello mondiale da tutte le altre regioni del mondo. È pertanto preferibile perseguire modifiche che siano fattibili dal punto di vista operativo e concordate a livello globale. Il Comitato esorta la CE e i colegislatori a esaminare la proposta della Commissione alla luce delle raccomandazioni dello WASB.

3.   Osservazioni particolari

3.1.

In totale, al 31 dicembre 2020, 6,1 milioni di voli, ossia 1,7 miliardi di viaggi passeggeri, erano andati persi per il traffico aereo europeo rispetto all'anno precedente (9) a causa della pandemia di COVID-19.

3.2.

Per ridurre il tasso di crescita del virus, i governi hanno imposto severe restrizioni al traffico aereo internazionale e alla mobilità dei rispettivi cittadini. I vettori aerei hanno dovuto ridurre drasticamente la capacità e tenere a terra gli aeromobili. In diversi Stati membri dell'UE, intere compagnie aeree hanno sospeso temporaneamente le loro attività.

3.3.

Questa situazione rimane invariata nel 2021, esercitando una forte pressione sulla sostenibilità finanziaria di tutte le parti interessate nel settore dell'aviazione, in particolare delle parti sociali, che hanno tutte fondate preoccupazioni circa il futuro dei loro posti di lavoro. Mentre un vaccino è stato trovato ed è in corso di somministrazione nell'UE dal 27 dicembre 2020, un tasso di vaccinazione della popolazione sufficiente a consentire l'eliminazione delle restrizioni generalizzate e delle misure volte a ridurre le infezioni non sarà raggiunto se non alla fine del 2021 o addirittura nel 2022 (10). Non vi sono indicazioni che la domanda nella stagione estiva 2021 tornerà su un livello anche soltanto vicino a quello degli ultimi anni. L'attuale incertezza rimarrà e potrebbe addirittura aumentare con l'emergere di nuove varianti, ancora più infettive o mortali, del virus che causa la COVID-19. In effetti, secondo le proiezioni del settore, per la ripresa si potrebbe dover aspettare almeno fino al 2024 o al 2025 (11).

3.4.

Le bande orarie sono essenziali per operare da e verso aeroporti congestionati e sono importanti affinché i vettori aerei possano accedere a capacità aeroportuali limitate al fine di mantenere le loro reti e la connettività che offrono ai loro clienti. I vettori hanno impiegato anni per sviluppare le loro reti e acquisire le bande orarie necessarie per il traffico intraeuropeo, intercontinentale e di collegamento. Per mantenere le loro bande orarie in assenza di una disposizione che neutralizzi il principio «use-it-or-lose-it», i vettori aerei sarebbero obbligati a continuare a effettuare voli con un coefficiente di riempimento estremamente basso, aggravando le perdite finanziarie e creando un inutile impatto ambientale.

3.5.

Tutte le misure attuate nel 2020 si basavano sul presupposto che esse avrebbero contribuito a garantire un controllo efficace dell'ulteriore diffusione del virus entro un periodo di tempo breve o almeno prevedibile. Tali aspettative non si sono finora realizzate; di fatto, il processo di ripresa da questa crisi senza precedenti non può ancora essere previsto in modo affidabile.

3.6.

La domanda di servizi aerei non è migliorata in modo economicamente redditizio da quando l'UE ha cominciato ad applicare la deroga originaria legata alla pandemia di COVID-19 nel marzo 2020. Mentre nei mesi estivi si è registrato un leggero aumento del traffico, che si è attestato a un - 51 % rispetto all'anno precedente, il traffico ha subito un rallentamento dopo l'estate 2020 quando si è manifestata la seconda ondata della pandemia e gli Stati membri hanno introdotto nuove misure di confinamento. Il 14 settembre 2020 Eurocontrol ha significativamente rivisto al ribasso le sue previsioni. Tuttavia, anche lo scenario di traffico rivisto si sta rivelando troppo ottimistico. In novembre il traffico si è attestato a un - 62 % e in dicembre a un - 60 % rispetto all'anno precedente, a fronte delle previsioni di Eurocontrol di un - 58 % e di un - 54 % rispettivamente. Le previsioni di Eurocontrol sono di un - 60 % e di un - 50 % rispettivamente in gennaio e febbraio 2021 (12).

3.7.

Viste la continua e ripetuta diffusione del virus e la severità delle misure adottate dai governi per contenerlo, la domanda di servizi aerei permane molto bassa e continua a esercitare sul settore dell'aviazione una pressione finanziaria significativa, se non addirittura tale da metterne a rischio la sopravvivenza. Il CESE ritiene pertanto giustificato e necessario alleviare l'onere del principio «use-it-or-lose-it».

3.8.

Il CESE si congratula con le parti interessate — compagnie aeree, aeroporti e coordinatori delle bande orarie — per essersi unite e essere arrivate a una soluzione di compromesso in sede di WASB. Il CESE è consapevole del fatto che la regolamentazione generale delle bande orarie è per loro una questione controversa. Secondo il CESE, la raccomandazione dello WASB affronta in modo adeguato gli obiettivi generali e specifici perseguiti dalla Commissione, come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che ne accompagna la proposta (13).

3.9.

Il CESE sostiene l'obiettivo generale della Commissione di superare alcune carenze e affrontare determinate sfide associate a una deroga per l'intera stagione, stimolare la connettività, incoraggiare la concorrenza e facilitare l'eliminazione graduale dell'alleggerimento delle norme sulle bande orarie. Il CESE sostiene inoltre gli obiettivi specifici della Commissione, in particolare quello di ridurre al minimo gli effetti nocivi sull'ambiente causati dall'effettuazione di voli con un coefficiente di riempimento molto basso.

3.10.

Nella sua proposta di inserire un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 10 bis, la Commissione si limita a proporre che, per una serie di bande orarie assegnate per il periodo dal 28 marzo 2021 al 30 ottobre 2021, i vettori aerei abbiano diritto alla stessa serie di bande orarie nella successiva stagione di traffico corrispondente, qualora abbiano utilizzato il 40 % delle bande orarie di tale serie. Ciò significa che i vettori dovranno effettuare voli anche non redditizi con un coefficiente di riempimento estremamente basso, fino a una soglia di utilizzo delle bande orarie di almeno il 40 %, invece di poter restituire tali bande orarie senza rischiare di perderle. Incentivare le compagnie aeree a far volare aeromobili quasi vuoti non è compatibile con l'obiettivo dichiarato dalla Commissione di ridurre al minimo gli effetti nocivi sull'ambiente. Si potrebbe ovviare a tale situazione se le compagnie aeree fossero in grado di restituire l'intera serie di bande orarie per le quali sanno che la domanda sarà bassa (ad esempio in giorni di traffico modesto o in orari non di punta).

3.11.

Analogamente, la proposta della Commissione non soddisfa l'obiettivo dichiarato di garantire l'efficienza delle operazioni delle compagnie aeree e l'uso efficiente delle capacità aeroportuali. Non consentendo la restituzione di serie complete di bande orarie, non si incentivano le compagnie aeree a restituire anticipatamente le bande orarie, cosa che permetterebbe di ottimizzarne la riassegnazione e la pianificazione per gli aeroporti, le compagnie aeree e i consumatori. La possibilità di restituire serie complete di bande orarie consentirebbe agli aeroporti di adeguare meglio le loro operazioni. Soprattutto, metterebbe a disposizione fasce orarie per la riassegnazione e un uso ad hoc, per esempio per i voli cargo, in funzione di cambiamenti della domanda. La proposta di aggiungere un paragrafo 7 all'articolo 10 bis del regolamento che prevede un termine di tre settimane per la restituzione delle bande orarie non può avere un effetto analogo (14). Vi è invece il rischio che una soglia inferiore di per sé possa portare a orari notevolmente frammentati, a danno dei pochi clienti rimanenti.

3.12.

Il CESE, pur sostenendo gli obiettivi generali della Commissione di promuovere la connettività, incoraggiare la concorrenza e facilitare l'eliminazione graduale dell'alleggerimento delle norme sulle bande orarie, ritiene che occorra mantenere una prospettiva a più lungo termine. La connettività e la concorrenza (in particolare con i vettori di paesi terzi) sono servite al meglio nel medio e nel lungo periodo facendo in modo che imprese, che in una situazione diversa sarebbero redditizie, sopravvivano all'attuale crisi senza perdere le risorse di cui avranno bisogno una volta che il traffico sia ristabilito. Al tempo stesso, la regolamentazione non deve essere eccessivamente protettiva, onde evitare che sconfini nell'acquiescenza e salvaguardare la concorrenza. Dato l'andamento incerto della domanda nella stagione estiva e l'ipotesi della Commissione di un livello di traffico dimezzato rispetto al 2019 (15), il CESE ritiene prematuro applicare di nuovo i requisiti di utilizzo delle bande orarie previsti dal regolamento sulle bande orarie, anche se al 40 %. Al tempo stesso, il mantenimento della deroga totale non affronterebbe le sfide e non risponderebbe agli obiettivi fissati correttamente dalla Commissione. Il CESE ritiene che la raccomandazione formulata dallo WASB, che combina gli effetti di alleggerimento di una deroga completa con gli effetti di controllo di una soglia, costituisca una solida base da cui possa cominciare il ritorno alla normale applicazione dei requisiti di utilizzo delle bande orarie.

3.13.

L'atto delegato proposto all'articolo 10 bis, paragrafo 4, dovrebbe conferire alla Commissione non solo il potere di modificare i valori percentuali di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, ma anche di estendere la possibilità di restituire l'intera serie di bande orarie all'inizio della rispettiva stagione. Sebbene la proposta della Commissione preveda una deroga completa per l'utilizzo delle bande orarie (ossia lo 0 %), essa non prevede la possibilità di combinare i due elementi. Solo in questo modo si potrà configurare un meccanismo di risposta realmente flessibile.

3.14.

Il coordinamento delle bande orarie è una questione globale. Un regolamento dell'UE sulle bande orarie deve pertanto essere compatibile con i regolamenti dei paesi terzi, che spesso richiedono reciprocità. Con una deroga completa, questo non è un problema, in quanto si tratta del mezzo più ampio possibile per alleggerire le condizioni per l'utilizzo delle bande orarie. Analogamente, è probabile che la raccomandazione dello WASB ottenga un riconoscimento globale (16).

3.15.

Il CESE ritiene che, nell'interesse della resilienza e della regolamentazione intelligente, si dovrebbe prendere in considerazione l'introduzione di disposizioni che consentano di rendere meno rigorose le norme sull'assegnazione delle bande orarie di cui al regolamento (CEE) n. 95/93, non solo per i casi connessi alla COVID-19, ma anche per eventi futuri con un impatto significativo sul settore dell'aviazione. La situazione attuale non rappresenta il primo caso in cui sono state necessarie modifiche alla norma sull'assegnazione delle bande orarie di cui al regolamento (CEE) n. 95/93:

nel 2002, a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre [regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (17)];

nel 2003, a seguito dell'epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (SARS) [regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (18)];

nel 2009 durante la crisi finanziaria mondiale [regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (19)].

Tali disposizioni dovrebbero prevedere la capacità di reagire rapidamente, senza bisogno di una normativa supplementare e con la possibilità di una risposta flessibile, che vada dalle deroghe totali e dall'adattamento delle soglie fino a una combinazione di restituzioni anticipate di bande orarie e di soglie, come suggerito dallo WASB per la stagione estiva 2021.

3.16.

Il CESE è pronto a contribuire a dibattiti più approfonditi su come sia meglio procedere per ricostituire un settore europeo dell'aviazione sostenibile e competitivo. Tale approccio dovrebbe essere completo e comprendere discussioni con tutte le parti interessate, in particolare con le parti sociali, che stanno subendo pesantemente gli effetti della crisi della COVID-19. Un approccio globale di questo tipo dovrebbe prevedere la revisione di qualsiasi regolamento o misura che comporti oneri eccessivi per il settore dell'aviazione.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  COM(2020) 818 final.

(2)  WASB-Recommendation, Airport slot alleviation measures for Northern Summer 2021 (Misure di alleggerimento delle norme sulle bande orarie aeroportuali per l'estate dell'emisfero settentrionale 2021), https://www.iata.org/contentassets/4820c05b19f148e2855db91f2a579369/wasb-northern-summer-21-recommendation-for-slot-use-relief.pdf

(3)  Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 50).

(5)  Regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 99, 31.3.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/1477 della Commissione del 14 ottobre 2020 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda la proroga temporanea delle misure straordinarie per far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID-19 (GU L 338, 15.10.2020, pag. 4).

(7)  WASB-Recommendation, Airport slot alleviation measures for Northern Summer 2021 (Misure di alleggerimento delle norme sulle bande orarie aeroportuali per l'estate dell'emisfero settentrionale 2021), https://www.iata.org/contentassets/4820c05b19f148e2855db91f2a579369/wasb-northern-summer-21-recommendation-for-slot-use-relief.pdf.

(8)  Ryanair, membro di A4E, non condivide questa posizione e comunicherà separatamente il proprio punto di vista.

(9)  Ibidem.

(10)  Domande e risposte — La vaccinazione anti COVID-19 nell'UE, 8 gennaio 2021, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_2467.

(11)  Aviation Round Table Report on the Recovery of European Aviation, (Relazione della tavola rotonda sull'aviazione sulla ripresa dell'aviazione europea), novembre 2019, https://www.aci-europe.org/downloads/resources/Aviation%20Round%20Table%20DECLARATION%20FINAL%2016.11.2020.pdf.

(12)  Eurocontrol, Think Paper #8: What COVID-19 did to European Aviation in 2020, and Outlook 2021 (Documento di riflessione #8: Che cosa la pandemia di COVID ha causato all'aviazione europea nel 2020 e previsioni per il 2021), 1o gennaio 2021. https://www.eurocontrol.int/publication/what-covid19-did-european-aviation-2020-outlook-2021.

(13)  SWD(2020) 341 final.

(14)  Inoltre, questa specifica disposizione è inefficace in quanto l'inosservanza non produce conseguenze. L'assegnazione delle bande orarie nella stagione successiva dipende dal raggiungimento della soglia da parte delle compagnie aeree, indipendentemente dal fatto che restituiscano bande orarie entro il periodo di tre settimane o meno.

(15)  Cfr. nota 7 considerando 11.

(16)  Al momento della redazione del presente parere, la Nuova Zelanda, la Malaysia e il Canada (Vancouver) avevano già adottato la proposta dello WASB per l'estate 2021. Il Brasile ha prorogato l'attuale deroga per le bande orarie dell'inverno 2020/2021. Negli USA la FAA (Federal Aviation Administration — Amministrazione federale per l'aviazione) ha lanciato una consultazione che riguarda (soltanto) queste due opzioni: estensione della deroga (completa) esistente e la proposta dello WASB.

(17)  GU L 142 del 31.5.2002, pag. 3.

(18)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 1.

(19)  GU L 167 del 29.6.2009, pag. 24.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/42


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica — Piano d’azione per l’Atlantico 2.0 — Un piano d’azione aggiornato per un’economia blu sostenibile, resiliente e competitiva nella regione atlantica dell’Unione europea»

[COM(2020) 329]

(2021/C 123/08)

Relatore:

Carlos Manuel TRINDADE

Consultazione

Commissione europea, 23.9.2020

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

11.1.2021

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

257/0/7

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE condivide la valutazione della Commissione secondo cui lo spazio marittimo atlantico soggetto alla giurisdizione di alcuni Stati membri dell’UE è un fattore essenziale per lo sviluppo economico e sociale non solo di questi Stati, ma anche dell’UE nel suo complesso. Secondo gli ultimi dati disponibili che sono riportati nella comunicazione della Commissione, nel 2017 l’economia blu nell’Oceano Atlantico ha generato 73,4 miliardi di EUR di valore aggiunto lordo (VAL) e ha dato lavoro a 1,29 milioni di persone (1).

1.2.

Il CESE sottolinea inoltre che, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, il ruolo cruciale degli oceani nella decarbonizzazione, nella produzione di ossigeno, nell’alimentazione umana e nella lotta ai cambiamenti climatici e all’acidificazione è riconosciuto a livello sia dell’UE che delle Nazioni Unite.

1.3.

In un contesto di crisi dovuto alla COVID-19, è risaputa la crescente importanza dell’economia blu per stimolare la ripresa in Europa, proteggere l’occupazione e creare nuovi posti di lavoro.

1.4.

Il CESE accoglie con grande favore la creazione di questo piano d’azione per l’Atlantico 2.0 che concorre alla ripresa economica, nonché al mantenimento e alla creazione di posti di lavoro, potenziando al contempo la salvaguardia degli ecosistemi costieri e marini, oltre a contribuire all’attenuazione dei cambiamenti climatici e all’adattamento ad essi.

1.5.

Il legame esistente tra il piano d’azione 2.0 in esame e i principi del Green Deal europeo sottolinea il ruolo centrale dell’economia blu nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

1.6.

Il CESE accoglie molto favorevolmente anche l’approccio all’Atlantico seguito dalla Commissione europea: il ruolo dei porti nello sviluppo sostenibile del turismo costiero, dell’acquacoltura, della cantieristica navale, delle energie rinnovabili oceaniche e dell’innovazione; lo sviluppo di competenze blu grazie all’impegno per un’alfabetizzazione oceanica; il ruolo delle energie marine rinnovabili come veicolo per la transizione energetica; l’impegno a favore di oceani sani e zone costiere resilienti.

1.7.

Il CESE propone tuttavia una visione più onnicomprensiva, nel cui quadro i progetti permettano l’interazione naturale tra le aree corrispondenti ai diversi pilastri.

1.8.

Il CESE raccomanda inoltre di porre l’accento sulla pianificazione e gestione dello spazio marittimo, in quanto senza uno spazio marittimo debitamente pianificato sarà difficile garantire lo sviluppo sostenibile dell’economia blu, sia dal punto di vista ambientale che da quello degli investimenti nei progetti. Il CESE ritiene che un’adeguata pianificazione dello spazio marittimo promuova la crescita sostenibile delle economie marittime e l’uso sostenibile delle risorse marine attraverso una migliore gestione dei conflitti tra le attività e una maggiore sinergia tra le diverse attività marittime, in linea con la risoluzione che il Parlamento europeo ha adottato il 15 gennaio 2020 al fine di conferire al Green Deal europeo una dimensione blu.

1.9.

Il CESE ritiene che il piano d’azione debba fissare gli indirizzi di massima per i partenariati nel contesto transatlantico, dal momento che il bacino atlantico bagna le sponde di vari paesi e l’oceano non ha frontiere, anche se è chiaro che lo sviluppo dell’economia blu è inteso a promuovere progetti nello spazio marittimo soggetto alla sovranità dei pertinenti Stati costieri dell’UE.

1.10.

Il CESE deplora la mancanza di obiettivi e misure in materia di pesca e turismo, e raccomanda alla Commissione di attribuire un ruolo più centrale a queste attività nell’ambito del piano.

1.11.

Il CESE disapprova anche la mancata definizione, da parte della Commissione, di misure e obiettivi specifici per gli arcipelaghi, in quanto si tratta di regioni ultraperiferiche in cui il peso dell’economia marittima è ancora più significativo rispetto al resto della regione atlantica, e raccomanda pertanto alla Commissione di inglobarle nel piano.

1.12.

Per quanto riguarda i partenariati tra Stati membri e paesi terzi, il CESE ritiene che gli obiettivi e le norme debbano essere chiaramente definiti. Secondo il CESE, oltre a prendere in esame le norme tra Stati membri, occorre riservare un’attenzione speciale al quadro di riferimento per i partenariati con paesi terzi europei, come il Regno Unito, la Norvegia e l’Islanda. Ritiene che, soprattutto nel caso del Regno Unito, occorra prestare particolare attenzione alle misure tese a impedire la perdita di informazioni o l’indebolimento della cooperazione.

1.13.

Per il CESE, un documento strategico come quello relativo alla strategia marittima atlantica non dovrebbe limitarsi a elencare, per quanto riguarda i fondi disponibili, le fonti di finanziamento, ma dovrebbe anche illustrare gli indirizzi di massima per l’approvazione dei progetti.

1.14.

Il CESE propone che l’innovazione, la ricerca scientifica, la sostenibilità ambientale, il contributo allo sviluppo sociale e la localizzazione in uno spazio marittimo debitamente pianificato rappresentino dei punti fermi per le decisioni di finanziamento, secondo un quadro di riferimento con indicatori ben definiti.

1.15.

Il CESE raccomanda vivamente la creazione di una linea di credito specifica per i progetti sviluppati nell’ambito del piano d’azione 2.0, similmente a quanto fatto per altri settori di attività che beneficiano di finanziamenti pubblici europei, altrimenti saranno relegati in secondo piano rispetto alle domande di finanziamento presentate nel quadro di sistemi che non pongono tali progetti al centro dei loro programmi.

1.16.

Il CESE ritiene che, se si terrà conto delle raccomandazioni formulate nel presente parere in merito sia alla valutazione e al finanziamento dei progetti che al loro seguito e monitoraggio, si contribuirà ad aumentare la qualità e la portata dei risultati sociali, economici e ambientali che occorre conseguire attraverso l’attuazione del piano d’azione per l’Atlantico 2.0.

1.17.

Secondo il CESE, infine, le raccomandazioni formulate in propri precedenti pareri, se verranno accolte, aumenteranno le probabilità di successo nell’attuazione del piano, in particolare per quanto riguarda la creazione della macroregione atlantica e la ripresa del Forum atlantico.

2.   Contesto di riferimento

2.1.

La strategia marittima atlantica (2) è stata adottata nel 2011 allo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile dell’economia blu negli Stati membri dell’UE che si affacciano sull’Atlantico e, in vista della sua attuazione, nel 2013 la Commissione europea ha presentato un piano d’azione per l’Atlantico (3).

2.2.

Il CESE ha esaminato i suddetti documenti e ha pubblicato due pareri con le opportune conclusioni e raccomandazioni in materia (4), alcune delle quali rivestono un’importanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e ambientale della stessa Europa, come la possibile creazione della macroregione atlantica, sulla falsariga della regione del Mar Baltico e della regione danubiana; dette conclusioni e raccomandazioni rimangono attuali e pertinenti.

2.3.

Dalla data della loro pubblicazione sono state elaborate varie strategie settoriali che hanno avuto un impatto sulla capacità di conseguire gli obiettivi della strategia marittima atlantica, rafforzando l’attuazione del relativo piano d’azione; si fa riferimento al Green Deal europeo (5) adottato dalla Commissione europea nel dicembre 2019, alla strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 (6) e alla strategia «dal produttore al consumatore» (7), tra gli altri possibili esempi.

2.4.

Alla luce di questi sviluppi e allo scopo di fornire risposte alla crisi socioeconomica senza precedenti che è stata innescata dalla pandemia di COVID-19, la Commissione europea ritiene necessario aggiornare le priorità della cooperazione regionale e imprimere nuovo slancio a un’economia marittima sostenibile in grado di creare posti di lavoro.

2.5.

Sempre in quest’ottica, la Commissione europea ha adottato misure di sostegno per la riparazione dei danni sociali ed economici, oltre che per stimolare la ripresa europea, salvaguardare l’occupazione e creare nuovi posti di lavoro, e ha quindi presentato lo strumento europeo per la ripresa Next Generation EU (8).

2.6.

Il CESE sottolinea che gli sforzi dell’UE vertono sul concetto di sostenibilità e puntano a trasformare l’Europa nel primo continente climaticamente neutro entro il 2050.

2.7.

Le nuove strategie settoriali evidenziano il ruolo centrale dell’economia blu quale fattore essenziale non solo per lo sviluppo sostenibile dell’UE e del pianeta, ma anche per l’attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

2.8.

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni presenta «Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica — Piano d’azione per l’Atlantico 2.0 Un piano d’azione aggiornato per un’economia blu sostenibile, resiliente e competitiva nella regione atlantica dell’Unione europea» (9)(10).

2.9.

La Commissione riferisce che il piano d’azione riveduto si basa su una valutazione intermedia (11) del piano d’azione precedente e su consultazioni con le parti interessate e gli Stati membri della regione atlantica. Dalla valutazione è emerso che con il piano precedente sono stati attuati oltre 1 200 progetti marittimi e sono stati investiti circa sei miliardi di EUR, erogati soprattutto dal bilancio dell’UE.

2.10.

Il CESE osserva con interesse che, tra le conclusioni di questa valutazione, figura «… la necessità di migliorare l’orientamento tematico del piano, la struttura di governance e l’introduzione di un quadro di monitoraggio» (12), raccomandazioni già formulate nei già citati pareri del CESE.

3.   Un nuovo approccio alla strategia marittima atlantica — Piano d’azione per l’Atlantico 2.0

3.1.

La Commissione europea fissa come obiettivi principali del piano d’azione per l’Atlantico 2.0 la crescita e la realizzazione del potenziale dell’economia blu nella regione atlantica, in particolare per quanto concerne la creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere, salvaguardando al contempo gli ecosistemi marini e contribuendo all’attenuazione dei cambiamenti climatici, in linea con gli impegni globali in materia di sviluppo sostenibile e con le priorità politiche per il periodo 2019-2024, specialmente il Green Deal europeo.

3.2.

Il piano d’azione 2.0 è articolato in quattro pilastri tematici e aspira a conseguire sette obiettivi attraverso azioni concrete che mobilitino tutte le parti interessate della regione atlantica.

3.3.

Il pilastro I è basato sulla promozione dei porti atlantici come punti di accesso e poli dell’economia blu.

3.3.1.

Il presupposto di questo pilastro è che i porti e i loro operatori rivestono un ruolo importante nello sviluppo sostenibile delle attività centrali dell’economia blu, ossia il turismo costiero, l’acquacoltura, la cantieristica navale e le attività emergenti come le energie rinnovabili degli oceani, settori che possono fungere da catalizzatori per l’innovazione in queste e in altre attività blu.

3.3.2.

Si ritiene che i porti, interagendo tra loro, potranno mobilitare il finanziamento delle infrastrutture intelligenti e contribuire alla decarbonizzazione delle fonti marittime.

3.3.3.

Il piano stabilisce che, attraverso le azioni concrete delineate, bisognerà conseguire due obiettivi specifici, ossia «i porti come punti di accesso per gli scambi commerciali nell’Atlantico» e «i porti come catalizzatori di attività imprenditoriali».

3.4.

Il pilastro II verte sulla creazione di un opportuno insieme di competenze blu adeguate al futuro e sull’alfabetizzazione oceanica per attrarre giovani talenti verso l’economia blu e quindi aumentare la competitività.

3.4.1.

Il fulcro di questo pilastro risiedere nella necessità di formare generazioni più istruite e meglio informate.

3.4.2.

A tal fine, il piano d’azione 2.0 fissa come obiettivi specifici di questo pilastro l’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente di qualità, nonché il consolidamento dell’alfabetizzazione oceanica.

3.5.

Il pilastro III verte sulle energie marine rinnovabili quali elementi centrali per la transizione verso un’economia climaticamente neutra.

3.5.1.

La comunicazione indica che la regione atlantica dell’UE si trova all’avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo e la sperimentazione di nuove fonti rinnovabili di energia marina, e che «per raggiungere il prossimo stadio di sviluppo, ossia la maturità commerciale dei prototipi validi, è essenziale mantenere la leadership tecnologica, trattenere i talenti e fornire energia pulita a costi accessibili tenendo conto, al contempo, degli impatti potenziali sull’ambiente marino e del modo per attenuarli».

3.5.2.

Il piano d’azione 2.0 stabilisce che, attraverso le azioni concrete individuate, bisognerà conseguire un obiettivo specifico, ossia la «promozione della neutralità carbonica attraverso le energie marine rinnovabili».

3.6.

Il pilastro IV riguarda l’impegno a favore di oceani sani e zone costiere resilienti.

3.6.1.

La costa atlantica dell’UE è vulnerabile, se si considera il numero elevato di attività umane in questa regione.

3.6.2.

A questa situazione si aggiungono gli effetti negativi generati da violente tempeste, inondazioni, erosione e costante innalzamento del livello del mare a un ritmo sostenuto, fenomeni che tendono a peggiorare a causa dei cambiamenti climatici che provocano un aumento degli eventi meteorologici estremi.

3.6.3.

L’inquinamento acustico e marino, specialmente quello dovuto alla plastica, ha raggiunto livelli molto alti, con la conseguenza di pregiudicare il capitale naturale e le attività economiche.

3.6.4.

Il piano d’azione individua quali misure necessarie per gestire i rischi climatici e l’adattamento ai medesimi, oltre che per sostenere l’economia circolare, l’azzeramento dell’inquinamento, l’efficienza energetica e la salvaguardia della biodiversità, che devono servire da principi direttivi per lo sviluppo e l’occupazione.

3.6.5.

Per portare avanti questo approccio, il piano d’azione 2.0 fissa come obiettivi specifici di questo pilastro l’aumento della «resilienza delle zone costiere» e la «lotta contro l’inquinamento marino».

3.7.

Per quanto riguarda la governance del piano d’azione, vengono stabilite apposite misure che concernono anche l’attuazione e la preparazione di relazioni, così come la mobilitazione dei finanziamenti.

3.7.1.

Per quanto attiene al coordinamento, esistono due livelli: quello del coordinamento politico, che spetta ai ministri competenti per gli affari marittimi che sono designati dagli Stati membri della regione atlantica; e quello del coordinamento operativo, che è assicurato dal comitato per la strategia atlantica, ai cui lavori possono partecipare i rappresentanti delle regioni costiere o altri soggetti.

3.7.2.

In rapporto all’attuazione e alla preparazione di relazioni, vengono stabilite norme per chiarire le procedure.

3.7.2.1.

È stata stabilita una serie di condizioni essenziali per l’attuazione del piano d’azione e per il funzionamento del meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle informazioni, condizioni che vanno soddisfatte dagli attori pubblici e dai privati portatori d’interesse; viene inoltre sottolineata la responsabilità condivisa tra l’UE e i pertinenti Stati membri.

3.7.2.2.

Il meccanismo di monitoraggio e valutazione mira a seguire e valutare il grado di realizzazione degli obiettivi del piano d’azione e, in funzione di quanto realizzato, saranno apportate future modifiche al piano d’azione.

3.7.3.

Per quanto concerne la mobilitazione dei finanziamenti, sono state formulate alcune considerazioni che meritano di essere evidenziate.

3.7.3.1.

Si sottolinea infatti che il bilancio dell’UE non prevede stanziamenti di fondi da destinare al piano d’azione per l’Atlantico, la cui realizzazione dipende principalmente dai fondi e dagli strumenti finanziari che potranno essere mobilitati a livello nazionale ed europeo.

3.7.3.2.

Sono quindi elencati i fondi, i programmi e i meccanismi di cui potranno avvalersi i pertinenti Stati membri dell’UE e le relative regioni costiere.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE plaude all’iniziativa della Commissione europea di presentare un piano d’azione aggiornato per la regione atlantica che tenga conto delle varie strategie settoriali europee recentemente adottate.

4.2.

Il CESE si compiace che la Commissione abbia accolto nel piano riveduto le osservazioni e raccomandazioni formulate dal CESE nei suoi pareri sulla strategia marittima atlantica e sul precedente piano d’azione, in particolare per quanto riguarda l’orientamento tematico, la struttura di governance e il quadro di monitoraggio.

4.3.

Il CESE esprime apprezzamento per l’approccio più strutturato del piano d’azione 2.0, che segue un orientamento tematico per individuare le azioni da realizzare, a seguito della valutazione intermedia delle consultazioni dal basso.

4.4.

Il CESE mette in evidenza l’allineamento delle aree tematiche agli obiettivi europei in materia di sostenibilità per quanto riguarda lo sviluppo delle attività dell’economia blu, la creazione di posti di lavoro qualificati e l’alfabetizzazione oceanica, la promozione della decarbonizzazione e la transizione verso energie pulite, nonché il ripristino e la protezione del capitale naturale e degli ecosistemi costieri.

4.5.

Il CESE raccomanda che, per quanto riguarda la creazione di competenze blu, siano introdotte misure volte ad accrescere la valorizzazione dell’esperienza professionale nella definizione dei piani di studio delle professioni marittime.

4.6.

Tuttavia, il CESE deplora la mancanza di obiettivi e misure in materia di pesca e turismo, in quanto si tratta delle due attività dell’economia blu con la massima incidenza in termini di contributo al VAL e creazione di posti di lavoro, nonché di impatto sull’ecosistema marino, nelle zone direttamente interessate della regione atlantica; raccomanda pertanto alla Commissione di dare maggiore rilievo a tali attività nel piano d’azione, rimediando quindi alla suddetta lacuna.

4.7.

Il CESE disapprova anche la mancata definizione, da parte della Commissione, di misure e obiettivi specifici per gli arcipelaghi, in quanto si tratta di regioni ultraperiferiche in cui il peso dell’economia marittima è ancora più significativo rispetto al resto della regione atlantica, e raccomanda pertanto alla Commissione di inglobarle nel piano.

4.8.

Il CESE sottolinea l’incremento, in termini di qualità e trasparenza, derivante dall’introduzione di un quadro di monitoraggio che consentirà di apportare future modifiche al piano in funzione della sua effettiva realizzazione e del grado di raggiungimento degli obiettivi.

4.9.

Il CESE si rammarica che la Commissione non abbia tenuto conto della raccomandazione, formulata in propri pareri precedenti, di istituire una macroregione atlantica sulla falsariga di quelle esistenti (la regione danubiana e quella del Mar Baltico), e di mantenere il Forum atlantico.

5.   Osservazioni particolari

5.1.

Il CESE ritiene necessario esaminare la conformità del piano d’azione 2.0 alla strategia europea per gli affari marittimi, ossia la politica marittima integrata (PMI) dell’UE (13).

5.2.

La PMI è un quadro di riferimento per le politiche il cui scopo è promuovere lo sviluppo sostenibile di tutte le attività marittime e delle regioni costiere attraverso un migliore coordinamento delle politiche (in materia di oceani, mari, isole, regioni costiere e ultraperiferiche e settori marittimi) e lo sviluppo di strumenti trasversali.

5.3.

Gli obiettivi principali della PMI e i relativi ambiti di intervento sono i seguenti: accrescere lo sfruttamento sostenibile dei mari e degli oceani; creare una base di conoscenze e innovazione per la politica marittima; migliorare la qualità di vita nelle regioni costiere; promuovere la leadership dell’UE negli affari marittimi internazionali attraverso una cooperazione rafforzata nella governance internazionale degli oceani e, a livello europeo, attraverso la politica europea di vicinato; aumentare la visibilità dell’Europa marittima.

5.4.

La PMI abbraccia i seguenti settori strategici convergenti: la crescita blu (14); le conoscenze e i dati sull’ambiente marino (15); la pianificazione dello spazio marittimo; la sorveglianza marittima integrata.

5.5.

Il CESE raccomanda che le informazioni, i dati e le conoscenze derivanti da questo contesto siano di accesso libero e gratuito per le organizzazioni, per il mondo della scienza e dell’insegnamento, e per i progetti relativi al mare, pur rispettando — ove opportuno — i criteri di confidenzialità o riservatezza. In tale contesto, il CESE raccomanda un maggiore coordinamento tra i diversi organismi di rilevazione esistenti nella regione atlantica, al fine di creare basi di dati efficienti, accessibili e interoperabili.

5.6.

Il CESE ritiene che un documento importante come la strategia marittima atlantica debba essere chiaro e conciso per quanto riguarda gli obiettivi da realizzare e le modalità per conseguirli. In quest’ottica, il CESE raccomanda di sviluppare ulteriormente il documento per quanto riguarda le questioni che appaiono cruciali per un documento strategico come questo.

5.7.

Il CESE ritiene che il piano d’azione del 2.0 metta al centro e valorizzi l’economia blu e la conoscenza, e questo è un fatto positivo. Raccomanda tuttavia di sottolineare come si deve l’importanza della pianificazione e della gestione dello spazio marittimo, oltre che dei partenariati internazionali.

5.8.

Per quanto riguarda la pianificazione e la gestione dello spazio marittimo, l’aumento dell’impatto antropico sugli oceani, unitamente alla rapida crescita della domanda di spazio marittimo (e della relativa concorrenza) per finalità diverse — come le attività di pesca, gli impianti offshore di energie rinnovabili e la salvaguardia degli ecosistemi — hanno evidenziato l’urgente necessità di una gestione integrata degli oceani e la definizione di un quadro di riferimento per la pianificazione dello spazio marittimo (16).

5.8.1.

Il CESE ritiene che un’adeguata pianificazione dello spazio marittimo promuova la crescita sostenibile delle economie marittime e l’uso sostenibile delle risorse marine attraverso una migliore gestione dei conflitti e una maggiore sinergia tra le diverse attività marittime, in linea con la risoluzione che il Parlamento europeo ha adottato il 15 gennaio 2020 al fine di conferire al Green Deal europeo una dimensione blu.

5.8.2.

La creazione di un quadro comune europeo per la pianificazione dello spazio marittimo presenta vari vantaggi: agevola la riduzione dei conflitti tra settori e crea sinergie tra attività diverse; incoraggia gli investimenti tramite un aumento della prevedibilità e della trasparenza e l’introduzione di regole chiare; rafforza la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri (non solo per mettere a punto reti e piattaforme di produzione di energia, definire rotte marittime, installare oleodotti e cavi sottomarini e realizzare altre attività, ma anche per sviluppare reti coerenti di aree protette); e protegge l’ambiente tramite un’individuazione tempestiva dell’impatto antropico e delle opportunità di utilizzo multiplo dello spazio marino.

5.8.3.

Promuovendo la definizione di piani per la pianificazione dello spazio marittimo, la valorizzazione di tale pianificazione (nel rispetto della scadenza del 2021 per la sua creazione), nonché il coordinamento tra i pertinenti Stati membri, si contribuisce a conseguire tutti gli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica fissati nella strategia marittima atlantica e nella politica marittima integrata.

5.8.4.

In quest’ottica, il CESE ritiene che il piano d’azione 2.0 della strategia marittima atlantica debba inglobare questo aspetto, senza il quale sarà difficile garantire lo sviluppo sostenibile dell’economia blu, sia dal punto di vista ambientale e sociale che dal punto di vista degli investimenti nei progetti.

5.8.5.

Il CESE raccomanda che il piano d’azione 2.0 ponga maggiormente l’accento sull’importanza della pianificazione dello spazio marittimo per lo sviluppo dell’economia blu, in particolare per quanto riguarda i pilastri I, II e IV.

5.8.6.

Il CESE raccomanda inoltre di condurre il monitoraggio e la valutazione pertinenti nel quadro della pianificazione dello spazio marittimo, conformemente agli indicatori previsti, e, per quanto concerne l’erogazione di finanziamenti, di fissare quale condizione necessaria la realizzazione di progetti riguardanti uno spazio marittimo debitamente pianificato.

5.9.

Per quanto riguarda i partenariati tra Stati membri e paesi terzi, il CESE ritiene che gli obiettivi e le norme debbano essere chiaramente definiti.

5.9.1.

Il bacino dell’Atlantico bagna diverse sponde e l’oceano non ha frontiere; per questo motivo il CESE ritiene che occorra prendere in considerazione partenariati sociali, ambientali ed economici, nonché sul piano dell’innovazione e della ricerca scientifica, nell’ambito dei quattro pilastri del piano d’azione 2.0.

5.9.2.

Secondo il CESE, oltre a prendere in esame le norme tra Stati membri, occorre riservare un’attenzione speciale al quadro di riferimento per i partenariati con paesi terzi europei, come il Regno Unito, la Norvegia e l’Islanda. Ritiene che, soprattutto nel caso del Regno Unito, occorra prestare particolare attenzione alle misure tese a impedire la perdita di informazioni o l’indebolimento della cooperazione.

5.9.3.

Secondo il CESE, pur restando inteso che lo sviluppo dell’economia blu ha come finalità la promozione di progetti nello spazio marittimo sotto la sovranità degli Stati costieri dell’UE, il piano d’azione della strategia marittima atlantica dovrebbe prevedere la definizione di orientamenti di massima per i partenariati transatlantici, sia per quelli con i paesi costieri delle due Americhe che per quelli con i paesi costieri dell’Africa (17).

5.10.

Anche per quanto riguarda la mobilitazione dei finanziamenti, il CESE raccomanda che il piano d’azione 2.0 stabilisca in modo chiaro e inequivocabile le fonti di finanziamento, le regole per l’assegnazione dei fondi, nonché le modalità per il monitoraggio dei progetti e la valutazione dei risultati conseguiti.

5.10.1.

Il CESE esprime apprezzamento per il fatto che, come indicato nella comunicazione della Commissione europea, l’attuazione efficace delle azioni individuate nel piano d’azione richiederà che agli investimenti pubblici finanziati dai bilanci nazionali e dell’UE siano abbinati dei finanziamenti privati.

5.10.2.

A tal fine viene fornito un elenco dei fondi e dei programmi a cui gli Stati membri e le loro regioni costiere possono ricorrere. Il CESE raccomanda che tale elenco sia esaustivo e comprenda altri meccanismi di finanziamento, ad esempio il meccanismo EEAGrants (18), particolarmente utile nei partenariati che verranno istituiti con paesi terzi europei.

5.10.3.

Per il CESE, un documento strategico come quello relativo alla strategia marittima atlantica non dovrebbe limitarsi a elencare le fonti di finanziamento, ma dovrebbe anche indicare gli orientamenti decisionali di massima per l’approvazione dei progetti.

5.10.4.

Il CESE raccomanda di istituire un quadro di monitoraggio e valutazione con indicatori ben definiti, tra cui segnatamente l’innovazione, la ricerca scientifica, la sostenibilità ambientale, il contributo allo sviluppo sociale e l’integrazione in uno spazio marittimo ordinato, un quadro che costituirà il parametro di riferimento per le decisioni di finanziamento.

5.10.5.

Il CESE raccomanda vivamente la creazione di una linea di credito specifica, similmente a quanto fatto per altri bacini europei e per altri settori di attività che beneficiano di finanziamenti pubblici europei. Infatti, l’attuazione del piano d’azione per l’Atlantico non costituisce l’obiettivo principale di nessuno dei fondi e dei programmi elencati, e questo ne compromette la capacità di conseguire risultati.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Il ritardo nelle statistiche rende difficile definire politiche europee adeguate alla realtà degli Stati membri e ne compromette il monitoraggio. Il CESE ritiene opportuno impegnarsi con forza in questo campo.

(2)  COM(2011) 782 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0782.

(3)  COM(2013) 279 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?qid=1395674057421&uri=CELEX:52013DC0279.

(4)  Parere del CESE sulla Strategia dell’UE per la regione atlantica (GU C 229 del 31.7.2012, pag. 24) e parere del CESE sul Piano d’azione per una strategia marittima nella regione atlantica (GU C 341 del 21.11.2013, pag. 77).

(5)  COM(2019) 640 final.

(6)  COM(2020) 380 final.

(7)  COM(2020) 381 final.

(8)  COM(2020) 456 final.

(9)  COM(2020) 329 final.

(10)  SWD(2020) 140 final.

(11)  SWD(2018) 49 final, https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/swd-2018-49_en.pdf.

(12)  Ibidem.

(13)  COM(2007) 575.

(14)  COM(2012) 494; COM(2014) 254; COM(2008) 768; COM(2013) 229; COM(2014) 008; COM(2014) 086; tabella di marcia strategica Building Energy for Europe.

(15)  Tabella di marcia per la strategia «Conoscenze oceanografiche 2020» [SWD (2014) 0149].

(16)  Direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 135).

(17)  Un esempio di buona pratica è il Gruppo di alto livello per un’economia oceanica sostenibile, composto da 14 paesi, di cui due europei: Portogallo e Norvegia.

(18)  EEAGrants — Le sovvenzioni dello SEE e della Norvegia derivano dalla partecipazione dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia al mercato interno nei settori contemplati dall’accordo SEE.


ALLEGATO I

REGIONE ATLANTICA (1)

Image 1

REGIONE ATLANTICA — Regioni ultraperiferiche

Image 2


(1)  ECO/306 — CESE 1298/2012.


ALLEGATO II

PIL PRO CAPITE A LIVELLO DI NUTS 2

SPA, UE28

REGIONE

2009

2017

PORTOGALLO

 

 

Nord

63,6

65

Algarve

84,6

83

Centro

66,5

67

Lisbona

112,4

100

Alentejo

72,2

72

Azzorre

75,2

68

Madera

104,9

73

SPAGNA

 

 

Canarie

87,3

75

Andalusia

79,1

68

Galizia

92,7

82

Asturie

95,8

82

Cantabria

100,0

83

Paesi Baschi

134,4

121

FRANCIA

 

 

Aquitania

96,3

91

Poitou-Charentes

86,4

83

Paesi della Loira

96,4

94

Bretagna

90,5

88

Bassa Normandia

84,1

81

Alta Normandia

93,0

88

REGNO UNITO

 

 

Cornovaglia e Isole Scilly

71,9

68

Devon

86,5

77

Hampshire e Isola di Wight

110,3

104

Dorset e Somerset

93,5

81

Galles Orientale

99,3

94

Galles Occidentale e Le Valli

68,4

66

Gloucestershire, Wiltshire e area di Bristol/Bath

114,1

106

Merseyside

79,2

79

Lancashire

83,4

84

Cheshire

113,1

128

Cumbria

87,6

89

Scozia Sudoccidentale

99,9

 

Highlands e Isole

84,4

93

Irlanda del Nord

83,0

81

IRLANDA

 

 

Frontiera, Centro e Ovest

88,6

 

Sud ed Est

142,0

 

Fonte: Eurostat. PIL pro capite 2009, 2017


ALLEGATO III

PIANO D’AZIONE 2.0 — PILASTRI TEMATICI (1)

Image 3


(1)  COM(2020) 329 final.


ALLEGATO IV

PIANO D’AZIONE 2.0 — OBIETTIVI E AZIONI

PILASTRO I: I PORTI COME PUNTI DI ACCESSO E POLI DELL’ECONOMIA BLU

Il pilastro comprende due obiettivi specifici e una serie di azioni:

Obiettivo 1: I porti come punti di accesso per gli scambi commerciali nell’Atlantico

Azioni

Sviluppare le autostrade del mare della rete TEN-T nell’Atlantico

Creare una rete di porti verdi entro il 2025

Promuovere collegamenti marittimi a corto raggio nella regione atlantica per una migliore integrazione dell’Irlanda

Avviare una strategia atlantica in materia di gas naturale liquefatto

Sviluppare regimi di ecoincentivi per migliorare le infrastrutture portuali

Sviluppare congiuntamente piani di gestione rifiuti per i porti atlantici

Obiettivo 2: I porti come catalizzatori di attività imprenditoriali

Azioni

Elaborare un sistema di «acceleratori di imprese blu» per i porti atlantici, per aiutare le imprese innovative ad espandersi

Condividere le migliori prassi, scambiare idee e affrontare insieme i problemi

Ampliare la raccolta di dati oltre i dati di tipo tradizionale (logistici)

Potenziare la comunicazione e migliorare la disponibilità dei dati riguardo al potenziale economico dei porti

PILASTRO II: COMPETENZE BLU DEL FUTURO E ALFABETIZZAZIONE OCEANICA

Il pilastro comprende due obiettivi specifici e una serie di azioni:

Obiettivo 3: Istruzione, formazione e apprendimento permanente di qualità

Azioni

Individuare le carenze a livello di competenze blu nella regione atlantica dell’UE

Armonizzare la raccolta di dati nel settore delle «carriere blu»

Istituire un sistema di «business intelligence» per la raccolta di informazioni sulle imprese e promuovere la creazione di centri di collegamento per migliorare la cooperazione tra le imprese e gli erogatori di formazione

Individuare, attraverso l’apprendimento tra pari, migliori prassi a cui ispirarsi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro

Utilizzare le piattaforme informative esistenti per le opportunità occupazionali e sfruttarne il potenziale per l’occupazione blu

Obiettivo 4: Alfabetizzazione oceanica

Azioni

Avviare un programma di studi pilota in materia di alfabetizzazione sull’Oceano Atlantico

Creare 25 «scuole blu» per l’Oceano Atlantico entro il 2025

Integrare una componente dedicata all’alfabetizzazione oceanica (diffusione) all’interno di progetti pertinenti

Utilizzare l’All-Atlantic Ocean Youth Forum (forum transatlantico della gioventù)

Coinvolgere i cittadini in azioni riguardanti l’oceano nella regione atlantica dell’UE

Coinvolgere i cittadini in attività organizzate per la Giornata europea dei mari, la Giornata internazionale degli oceani e nel quadro della futura piattaforma EU4Ocean

PILASTRO III: ENERGIE MARINE RINNOVABILI

Il pilastro comprende un obiettivo specifico e una serie di azioni:

Obiettivo 5: Promozione della neutralità carbonica attraverso le energie marine rinnovabili

Azioni

Fissare obiettivi specifici per la diffusione delle energie marine rinnovabili nelle regioni dell’Atlantico, tenendo conto dei relativi impatti ambientali

Definire i siti più idonei per l’installazione di impianti che sfruttano le energie marine rinnovabili (compreso l’eolico offshore) e i porti adiacenti nell’Atlantico, tenendo conto degli impatti potenziali sull’ambiente marino e del modo per attenuarli

Attuare incentivi per la diffusione di impianti innovativi di energia rinnovabile

Riunire diverse iniziative in materia di energie marine rinnovabili che interessano la regione atlantica dell’UE, basate sulla filosofia del piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) e volte a perseguirne gli obiettivi

Sensibilizzare il pubblico al tema delle energie marine rinnovabili nell’Atlantico attraverso strumenti di comunicazione adeguati

Rafforzare la cooperazione tra tutte le parti interessate all’energia oceanica in Europa

Elaborare un quadro specifico per l’energia oceanica destinato alle isole dell’UE situate nell’Atlantico

PILASTRO IV: OCEANI SANI E COSTE RESILIENTI

Il pilastro comprende due obiettivi specifici e una serie di azioni:

Obiettivo 6: Aumentare la resilienza delle zone costiere

Azioni

Condurre dimostrazioni su un sistema globale di allerta e osservazione per far fronte alle sempre più frequenti tempeste e alluvioni dovute ai cambiamenti climatici

Realizzare sinergie tra le infrastrutture esistenti dell’UE per l’osservazione e la protezione delle coste, nonché per attività di allerta e monitoraggio e potenziare lo sviluppo di osservatori oceanici in situ

Sviluppare spazi di prova, zone pilota per sperimentare metodi di protezione costiera e promuovere soluzioni basati sulla natura

Promuovere le pratiche sostenibili nel turismo costiero e marittimo

Compilare un inventario di misure e strategie di adattamento costiero ai cambiamenti climatici a livello nazionale e regionale, collegate alle valutazioni del rischio e ai piani di gestione dei rischi; condividere le migliori prassi

Creare campagne di informazione per le comunità costiere dell’Atlantico

Istruire i giovani e le comunità costiere riguardo all’evoluzione della linea di costa e alle modalità di adattamento all’innalzamento del livello del mare

Condividere migliori prassi in materia di applicazione della pianificazione dello spazio marittimo all’adattamento e alla resilienza delle zone costiere e condividere le valutazioni ambientali applicabili (VIA (1), VAS (2), opportuna valutazione (3))

Effettuare una mappatura delle zone umide costiere a fini di conservazione e monitorarne la funzione in quanto riserve di carbonio

Obiettivo 7: Lotta contro l’inquinamento marino

Azioni

Elaborare un progetto pilota per la creazione di comunità costiere «senza rifiuti»

Avvalersi degli strumenti disponibili per individuare le fonti principali, i percorsi e i punti di accumulo dei rifiuti marini, nonché l’inquinamento dovuto a cause accidentali o intenzionali

Promuovere azioni imprenditoriali basate sull’economia circolare, sviluppare incentivi e regimi di certificazione ambientale

Avviare azioni congiunte volte a promuovere la percezione pubblica del problema, ad esempio giornate dedicate alle spiagge nelle quali le comunità si incontrino per ripulire la spiaggia

Promuovere azioni di recupero dei rifiuti marini (fishing for litter), volte a incoraggiare tutti i pescatori a riportare a riva i rifiuti rimasti intrappolati nelle reti durante le normali attività di pesca

Impegnarsi ad attuare, nel quadro della Convenzione OSPAR, le azioni collettive previste dal piano d’azione regionale relativo ai rifiuti marini

Promuovere un’attuazione coordinata ed efficace degli interventi contro i rifiuti marini e il rumore subacqueo previsti dalla direttiva MSFD per gli Stati membri dell’UE

Sostenere il lavoro svolto nel quadro del meccanismo unionale di protezione civile e degli accordi di Bonn e di Lisbona a favore di una prevenzione, una preparazione e una risposta efficaci in caso di inquinamento dovuto a cause accidentali o intenzionali

Promuovere la cooperazione intersettoriale per una risposta coordinata in mare aperto e sul litorale


(1)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1), modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

(2)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(3)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) modificata dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell’8.11.1997, pag. 42), dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1), dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 368) e dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 193).


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/59


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini”»

[COM(2020) 562 final]

(2021/C 123/09)

Relatore:

Arnold PUECH D'ALISSAC (FR-I)

Correlatore:

Jan DIRX (NL-III)

Consultazione

Commissione europea, 11.11.2020

Base giuridica

Art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

11.1.2021

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

216/6/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con grande favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini». La scelta della Commissione di portare al 55 % l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 è ampiamente in linea con il parere relativo alla legge europea sul clima, adottato dal CESE in precedenza.

1.2.

Puntare all'azzeramento delle emissioni nette fin dagli obiettivi intermedi è possibile soltanto a condizione che sia garantita l'integrità del sistema, compreso il calcolo preciso delle emissioni e dell'assorbimento del carbonio.

1.3.

Il CESE considera estremamente importante che cittadini e interlocutori sociali siano in grado di sapere in che modo è possibile conseguire gli obiettivi in materia di emissioni e cosa ciò comporti per la loro vita professionale e privata. Si tratta di una questione essenziale per il sostegno a tutte le misure che devono essere adottate. È pertanto opportuno agire in modo da garantire l'equa condivisione dei rischi e delle opportunità al fine di assicurare certezza e stabilità.

1.4.

Il CESE concorda con la Commissione sulla necessità di associare la spesa per la ripresa post-COVID-19 con un'azione per il clima ambiziosa per evitare spreco di denaro, attivi non recuperabili e l'ulteriore fabbisogno di risorse che ne deriverebbe. Occorre garantire che tali investimenti siano realmente utilizzati nello spirito di una politica climatica sostenibile che metta al centro i cittadini.

1.5.

La Commissione intende presentare le necessarie proposte legislative dettagliate entro giugno 2021. Il CESE invita i colegislatori a rispettare questo orizzonte temporale e a completare il processo legislativo entro dicembre 2021, visto che, in caso contrario, i tempi per conseguire l'obiettivo fissato per il 2030 saranno troppo stretti.

1.6.

Il CESE raccomanda alla Commissione di dare priorità all'aggiornamento della normativa europea sulla transizione verso i combustibili da fonti rinnovabili.

1.7.

Il CESE propone che i nuovi obiettivi climatici per il settore agricolo nell'ambito del fondo per la ripresa Next Generation EU trovino riscontro nell'atto delegato del regolamento sulla tassonomia, al fine di assicurare una transizione modulabile. Secondo la proposta attuale, l'atto delegato prevede strumenti di transizione unicamente per una produzione di nicchia. Soltanto una transizione olistica verso un'agricoltura rispettosa del clima garantirà in futuro la sostenibilità del settore alimentare. La filiera alimentare deve aumentare gli investimenti e gli aiuti sostenibili per promuovere la transizione.

1.8.

Il CESE chiede un programma UE apposito in materia di bioeconomia che agevoli gli investimenti e crei catene di approvvigionamento a livello di comunità e di aziende agricole.

1.9.

Il CESE pone in rilievo la conclusione della valutazione d'impatto, secondo cui «il conseguimento di una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 non solo metterebbe l'UE sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica, ma metterebbe anche le imprese e l'industria dell'UE in condizione di fungere da apripista a livello mondiale». In tal modo l'UE deve garantire che la sua politica commerciale e i suoi accordi commerciali siano coerenti con le sue ambizioni in materia di clima. Il CESE raccomanda inoltre alla Commissione di prestare particolare attenzione alle possibili ripercussioni sui cittadini di paesi terzi a basso reddito.

1.10.

Il CESE condivide pienamente l'affermazione della Commissione secondo cui i cittadini «sono partner fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici», poiché ritiene che la partecipazione attiva di «tutte le componenti della società» sia una condizione necessaria per il successo della politica climatica all'interno dell'UE. Per tale motivo, il CESE rinnova la sua proposta di istituire una piattaforma delle parti interessate per il patto climatico europeo.

1.11.

Il CESE invita inoltre gli Stati membri ad impegnarsi a favore dell'introduzione di criteri e di indicatori comuni a livello europeo come primo passo verso una misurazione più accurata della povertà energetica, in linea con la raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final].

1.12.

Il CESE si congratula con la Commissione per il fatto che chieda, a giusto titolo, che la necessaria transizione della nostra economia sia accompagnata da investimenti a favore della riqualificazione, del perfezionamento professionale e dell'istruzione permanente di molte categorie professionali. Occorre inoltre adottare misure intese a garantire che le nuove opportunità di lavoro stimolino la crescita di impieghi che comportano retribuzioni dignitose e buone condizioni lavorative.

2.   Osservazioni generali

2.1.

Il CESE accoglie con grande favore la comunicazione della Commissione dal titolo «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini». La scelta della Commissione di portare al 55 % l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 è ampiamente in linea con il precedente parere del CESE relativo alla legge europea sul clima (1).

2.2.

A differenza dell'obiettivo di riduzione per il 2030 presentato ora per la prima volta dalla Commissione, il 55 % proposto nel parere del CESE non era un obiettivo netto, contrariamente a quello della Commissione. Ciò vuol dire che l'obiettivo della Commissione è meno ambizioso rispetto a quello raccomandato dal CESE nel parere.

2.3.

Visto che nella legge europea sul clima la Commissione introduce l'obiettivo di un azzeramento delle emissioni nette per il 2050, il CESE ritiene opportuno che in ultima analisi si tenga pienamente conto dei pozzi di assorbimento del carbonio. In tale prospettiva, è logico puntare all'azzeramento delle emissioni nette fin dagli obiettivi intermedi. Tuttavia, ciò è possibile soltanto a condizione che sia garantita l'integrità del sistema, compreso il calcolo preciso delle emissioni e dell'assorbimento del carbonio.

2.4.

Il CESE condivide la conclusione della Commissione secondo cui è necessario rendere più ambizioso l'obiettivo UE di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, portandolo al 55 % entro il 2030. Tale riduzione può migliorare le condizioni di vita e la salute, creare occupazione e ridurre le bollette energetiche, a patto di poter effettivamente realizzare in futuro gli investimenti privati e pubblici necessari seguendo il percorso sostenibile più adeguato. Rafforzando la sua ambizione climatica l'UE dimostra anche la sua responsabilità globale. Il CESE ritiene, tuttavia, importante e necessario chiarire nel breve periodo le modalità per conseguire il nuovo obiettivo in questo lasso di tempo relativamente corto da qui al 2030.

2.5.

Il CESE ammette inoltre che non è affatto chiaro quale sarà l'impatto sociale ed economico su imprese e cittadini europei, a livello individuale, sia dell'attuale che del nuovo obiettivo per il 2030, una volta conseguiti. Considera estremamente importante far sì che cittadini e interlocutori sociali siano in grado di sapere in che modo è possibile conseguire tali obiettivi e cosa ciò comporti per la loro vita professionale e privata. Questo è fondamentale per sostenere tutte le misure da adottare, poiché tali misure avranno ripercussioni diverse sui cittadini europei a seconda degli Stati membri e delle regioni. È pertanto opportuno prendere provvedimenti intesi a garantire l'equa condivisione dei rischi e delle opportunità in relazione a tale processo, al fine di assicurare certezza e stabilità.

2.6.

Il CESE raccomanda alla Commissione di prestare particolare attenzione alle possibili ripercussioni sui cittadini di paesi terzi a basso reddito. L'UE si dovrebbe adoperare per attenuare le eventuali conseguenze negative. Dovrebbe inoltre sostenere la loro evoluzione verso la neutralità climatica, tenendo presente che nell'ambito dell'accordo di Parigi i paesi in via di sviluppo hanno facoltà di aumentare in misura ragionevole le emissioni di gas a effetto serra.

2.7.

Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che la pandemia che stiamo affrontando non è un buon motivo per abbandonare la lotta ai cambiamenti climatici. Al contrario, come afferma la Commissione, «l'inedita risposta economica europea alla COVID-19 offre un'opportunità unica per accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra». Per essere in grado di mettere a punto una strategia quanto più efficace possibile in questa situazione, il CESE raccomanda alla Commissione di esaminare a fondo le modalità di funzionamento del meccanismo di riserva stabilizzatrice del mercato (EU ETS) e dell'approccio di condivisione degli sforzi, con riferimento all'attuale diminuzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'ottica di ridurre in qualche misura le legittime quote di emissioni rimaste inutilizzate.

2.8.

Se lavoreremo sin da ora alacremente per rafforzare l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030, sarà più facile per le generazioni future conseguire realmente l'obiettivo della neutralità climatica fissato per il 2050. Quanto più sarà limitato l'intervento dell'UE nei prossimi dieci anni, tanto più ripido e difficile sarà il percorso di riduzione dopo il 2030. Il CESE attende pertanto con interesse le proposte per conseguire l'obiettivo del 55 % entro il 2030, che la Commissione presenterà al più tardi entro giugno 2021. Raccomanda un approccio basato su una combinazione di strumenti diversificati che, accanto agli interventi legislativi, preveda anche strumenti finanziari, quali il regolamento sugli indici di riferimento e il regolamento sulla tassonomia. È importante valutare con attenzione l'impatto di questi nuovi approcci.

2.9.

Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che «dobbiamo associare la spesa per la ripresa con un'azione per il clima ambiziosa per evitare spreco di denaro, attivi non recuperabili e l'ulteriore fabbisogno di risorse che ne deriverebbe». Occorre garantire che tali investimenti siano realmente utilizzati nello spirito di una politica climatica sostenibile che metta al centro i cittadini. Il CESE ha già affrontato questo aspetto in dettaglio nelle sue proposte di risoluzione per la ricostruzione e la ripresa dopo la crisi della COVID-19 (2).

2.10.

Tra i vantaggi della transizione energetica, la Commissione cita quello di ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili (pag. 7). Il CESE intende tuttavia considerare tale aspetto relativo al commercio internazionale nella sua totalità. Gli accordi commerciali e le catene del valore a livello internazionale devono soddisfare i requisiti in materia di sviluppo ecologico e sostenibile e contemplare obblighi vincolanti di dovuta diligenza per le imprese o, come affermato dal Consiglio europeo nella sua recente riunione di dicembre, «[l]'UE garantirà che la sua politica commerciale e i suoi accordi commerciali siano coerenti con le sue ambizioni in materia di clima». Il CESE ritiene che un'indagine approfondita su tale aspetto sia fortemente auspicabile.

2.11.

All'atto di realizzare le valutazioni d'impatto è importante riconoscere che la crisi della COVID-19 ha conseguenze economiche, sociali e ambientali senza precedenti, che a loro volta hanno ripercussioni sull'impatto delle misure da adottare per attenuare i cambiamenti climatici.

2.12.

Il CESE sottolinea che è della massima importanza provvedere affinché il rafforzamento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia associato a un Fondo per una transizione giusta, adeguatamente finanziato, a livello europeo e a misure di sostegno rivolte a cittadini, lavoratori e imprese ai fini di un loro adattamento ai cambiamenti futuri. Il CESE si chiede se i 7,5 miliardi di EUR previsti dal quadro finanziario pluriennale (QFP) e i 10 miliardi di EUR stanziati dallo strumento europeo per la ripresa Next Generation EU siano sufficienti.

3.   Legislazione

3.1.

La Commissione intende presentare le necessarie proposte legislative dettagliate entro giugno 2021. Il CESE invita i colegislatori a rispettare questo orizzonte temporale e a completare il processo legislativo entro dicembre 2021, visto che, in caso contrario, i tempi per conseguire l'obiettivo fissato per il 2030 saranno troppo stretti. Si possono introdurre modifiche relativamente semplici ai regolamenti, quali, ad esempio, un innalzamento del fattore di riduzione lineare del tetto massimo del sistema EU ETS e una riduzione percentuale della quota di emissioni per Stato membro nel caso del regolamento sulla condivisione degli sforzi.

3.2.

Sempre tenendo presenti i principi di una transizione giusta, il CESE raccomanda alla Commissione di dare priorità all'aggiornamento della normativa europea sulla transizione verso i combustibili da fonti rinnovabili. La spesa per le sovvenzioni dirette o indirette ai combustibili fossili, ad esempio attraverso esenzioni e riduzioni fiscali, dovrebbe essere utilizzata per accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche sostenibili. O, come recita l'accordo di Parigi (all'articolo 2) «rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima». Il CESE insiste, tuttavia, sul fatto che tali misure non devono andare a scapito della produzione alimentare, come stabilito anche nell'accordo di Parigi (articolo 2, paragrafo 1, lettera b)).

3.3.

Il CESE condivide l'intenzione espressa dalla Commissione di integrare nel sistema EU ETS tutte le emissioni prodotte dalla combustione di combustibili fossili, a condizione che ciò non comprometta l'affidabilità del sistema (monitoraggio, notifica e verifica). Tuttavia, è necessario considerare l'esatta entità della riduzione delle quote di emissione (riduzione del massimale), perché soltanto così il sistema EU ETS sarà efficace.

3.4.

Il CESE si compiace del punto di partenza costituito dal principio del «non nuocere» (pag. 4). La Commissione introduce tale approccio anche nella sua proposta concernente l'8o programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente (COM(2020) 652 final), in cui afferma che «tutte le iniziative dell'UE [devono rispettare] l'impegno di non nuocere all'ambiente». Il significato di tale «impegno» è da ricercarsi nel «rafforzamento dell'approccio integrato in materia di elaborazione e attuazione delle politiche, segnatamente integrando la dimensione della sostenibilità in tutte le iniziative e i progetti pertinenti a livello nazionale e dell'UE». Il CESE condivide l'importanza di tale integrazione allo scopo di rafforzare l'ambizione climatica entro il 2030, ma si domanda quali azioni la Commissione intenda intraprendere per conseguire questo obiettivo. Si chiede, inoltre, per quale motivo tale approccio sia definito «principio» (mentre in altri documenti la Commissione parla di «impegno») e in che modo questo eventuale «principio» si colleghi all'articolo 11 del TFUE e ai principi codificati all'articolo 191 del TFUE.

3.5.

Il CESE condivide l'intenzione espressa dalla Commissione di optare per un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, come uno degli strumenti, assieme alla creazione di mercati per prodotti a basse emissioni di carbonio, alla disponibilità di fonti energetiche neutre in termini di emissioni che siano competitive sotto il profilo dei costi e ai programmi di finanziamento, per evitare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni, in mancanza di aumenti comparabili di ambizione da parte dei nostri partner, man mano che l'UE innalza il proprio livello di ambizione climatica. È importante prestare attenzione all'efficacia e alla solidità del meccanismo e all'impatto della sua applicazione sui paesi in via di sviluppo. Se tali misure costituiscono un freno allo sviluppo economico di alcuni paesi, è auspicabile ricorrere a misure compensative, come il trasferimento di tecnologia.

3.6.

Il CESE raccomanda alla Commissione di fornire un aggiornamento sul tasso di conformità alla vigente legislazione dell'UE in materia di clima ed energia e sulle procedure di infrazione avviate a tale riguardo. Raccomanda inoltre alla Commissione di fornire sul proprio sito web informazioni precise in merito al rispetto da parte degli Stati membri della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili e della direttiva sull'efficienza energetica, come pure, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente, di procedere a un aggiornamento annuale globale quanto all'efficacia delle vigenti normative in materia di clima ed energia (nel loro complesso), menzionando anche i problemi di inadempienza.

3.7.

Nell'ambito di una valutazione d'impatto sarebbe opportuno esaminare le possibilità di migliorare i pozzi di assorbimento dei gas a effetto serra nei terreni agricoli, nelle foreste e nei biomateriali. La posizione del Parlamento europeo riguardo ai meccanismi di assegnazione dei crediti di carbonio andrebbe sviluppata in modo da valorizzare gli assorbimenti di carbonio. L'opportunità di creare nuovi modelli d'impresa attraverso misure di mercato concernenti il sequestro del carbonio nei suoli agricoli e meccanismi di assegnazione dei crediti di carbonio finanziati privatamente consente di aumentare in modo sostenibile la produttività, in linea con gli obiettivi in materia di clima, biodiversità e fertilità del suolo, e di ridurre il rischio di desertificazione. Il CESE ritiene inoltre che la proprietà dei pozzi di assorbimento e dei crediti di carbonio dovrebbe spettare ai soggetti che hanno effettuato gli investimenti necessari, soggetti che possono essere sia pubblici che privati.

4.   Agricoltura

4.1.

È opportuno rafforzare l'adattamento ai cambiamenti climatici, e l'UE dovrebbe elaborare e attuare strategie di adattamento. La vulnerabilità dei sistemi forestali, agricoli e alimentari alle ripercussioni negative dei cambiamenti climatici deve riflettersi nelle azioni di adattamento.

4.2.

Il Green Deal europeo, la strategia «dal produttore al consumatore» e la legge sul clima sono tutti incentrati sulla neutralità climatica entro il 2050, approvata dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Consiglio. Tuttavia, per procedere in tal senso, è necessario poter disporre di adeguate risorse nell'ambito del QFP, del bilancio della PAC e del fondo per la ripresa Next Generation EU. In caso contrario, non ci si può aspettare che gli agricoltori facciano quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati. Se non è possibile rendere disponibili i finanziamenti necessari, è indispensabile generare valore per i prodotti a basse emissioni di carbonio mediante mercati del carbonio. Gli agricoltori fanno la loro parte nella risoluzione del problema e, in caso di necessità, chiederanno maggiori finanziamenti.

4.3.

L'attuale crisi della COVID-19 dimostra che la sicurezza alimentare non può essere data per scontata nell'UE e che la produzione alimentare richiede un'attenzione particolare in vista del traguardo climatico previsto per il 2030. Nella sua già menzionata risoluzione sulla ripresa dopo la crisi della COVID-19, il CESE afferma la necessità di «accrescere la resilienza e la sostenibilità del nostro sistema alimentare ricostruendo modelli agricoli più diversificati, promuovendo centri di distribuzione localizzati e filiere di approvvigionamento più corte e migliorando l'accesso dei piccoli coltivatori, dei pescatori a basso impatto e degli acquacoltori ai mercati». Al contempo, le catene agroalimentari sostenibili sono essenziali per migliorare la sicurezza alimentare a livello globale di una popolazione mondiale in crescita.

4.4.

Il CESE propone che i nuovi obiettivi climatici per il settore agricolo nell'ambito del fondo per la ripresa Next Generation EU trovino riscontro nell'atto delegato del regolamento sulla tassonomia, al fine di assicurare una transizione modulabile. Secondo la proposta attuale, l'atto delegato prevede strumenti di transizione unicamente per una produzione di nicchia. Soltanto una transizione olistica verso un'agricoltura rispettosa del clima garantirà in futuro la sostenibilità del settore alimentare. La filiera alimentare deve aumentare gli investimenti e gli aiuti sostenibili per promuovere la transizione. Per conseguire gli obiettivi climatici, è di fondamentale importanza attuare misure che siano semplici, efficienti in termini di costi e accessibili, quali, ad esempio, gli impianti di produzione di biogas, la gestione delle acque e i crediti di carbonio (siepi, sequestro del carbonio nel suolo).

4.5.

Il CESE è favorevole a un quadro dell'UE per i sistemi di assegnazione dei crediti di carbonio che permetta di orientare il conseguimento degli obiettivi climatici, come stabilito nella relazione del Parlamento europeo in merito alla legge europea sul clima. Il carbonio deve avere un prezzo anche nella bioeconomia. È inoltre opportuno sostenere ricerca e innovazione per trovare quanto più possibile soluzioni tecniche e sostenibili che consentano di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di promuovere il sequestro del carbonio in agricoltura.

4.6.

L'attuale modalità di contabilizzazione del metano non risponde ai metodi scientifici più avanzati. All'atto di valutare l'impatto climatico dei prodotti alimentari, è essenziale adottare la metodologia scientifica più recente. Un azzeramento delle emissioni nette nel 2050 deve tenere conto dell'impatto climatico del metano quale gas serra di breve durata, le cui emissioni non devono necessariamente essere azzerate per conseguire la neutralità climatica o per non provocare un ulteriore riscaldamento.

4.7.

Occorre attribuire priorità a finanziamenti adeguati per la ricerca e l'innovazione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agricolo. È necessario promuovere e incentivare gli investimenti a favore di pratiche innovative e di tecnologie e metodi di produzione sostenibili ed efficienti in termini di costi, allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, mantenendo al contempo un margine di miglioramento in termini di potenziale di produzione zootecnica dell'UE, onde garantire alla popolazione un'alimentazione equilibrata. La gestione delle risorse idriche e l'irrigazione dei terreni coltivabili saranno, in futuro, ancora più necessarie. Sarebbe opportuno incoraggiare nuovi investimenti a favore di sistemi più efficienti e che prevengano l'inquinamento delle acque.

4.8.

Per conseguire gli obiettivi climatici, occorre riconoscere le nuove tecnologie e innovazioni. Sul piano climatico, la filiera alimentare dell'UE è già competitiva a livello mondiale. L'adattamento del settore ai cambiamenti climatici e la sua resilienza all'impatto negativo di tali cambiamenti fanno sì che l'impronta di carbonio nella produzione alimentare dell'UE continui a diminuire. In tal senso, l'adozione, ad esempio, di nuove tecniche di miglioramento genetico (NBT, ecc.), lo spostamento della produzione dalle proteine animali a quelle vegetali, le tecnologie agricole intelligenti e digitali e l'innovazione sono fondamentali per la resilienza del sistema alimentare dell'UE.

4.9.

Il CESE chiede un programma UE apposito in materia di bioeconomia che agevoli gli investimenti e crei catene di approvvigionamento a livello di comunità e di aziende agricole. La promozione delle sinergie tra le energie rinnovabili attraverso la produzione di biogas e la gestione del letame è di fondamentale importanza per una produzione decentrata di energia rinnovabile che sostenga anche i mezzi di sussistenza della popolazione rurale.

5.   Industria, materiali, energia e trasporti

5.1.

Il CESE si compiace di quanto concluso nella valutazione d'impatto, vale a dire che «il conseguimento di una riduzione del 55 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 non solo metterebbe l'UE sulla buona strada per conseguire la neutralità climatica, ma metterebbe anche le imprese e l'industria dell'UE in condizione di fungere da apripista a livello mondiale». Ciò riguarda anche la produzione di acciaio sostenibile mediante un processo in cui il carbone viene sostituito dall'idrogeno, a sua volta generato grazie all'elettricità sostenibile. Un primo stabilimento pilota che si avvale di questo processo è stato recentemente inaugurato in Svezia.

5.2.

Come già affermato in alcuni precedenti pareri, ad esempio nel recente parere dal titolo «Tra una super rete energetica transeuropea e le isole energetiche locali», il CESE sottolinea l'importanza di riconoscere che la transizione energetica non è solo una questione tecnologica, ma costituisce una notevole sfida sul piano sociale e politico. Bisogna garantire la partecipazione alla transizione energetica non solo delle imprese ma anche dei lavoratori, dei sindacati e dei consumatori, come promesso dai responsabili politici e richiesto con forza dal CESE. Ma anche a questo riguardo la Commissione e gli Stati membri lasciano aperti più interrogativi di quanti non ne risolvano. Inoltre, le iniziative in materia di politica energetica ormai avviate, invece di incoraggiare una larga partecipazione dei cittadini, finiranno piuttosto per impedirla. La transizione energetica in Europa, infatti, richiede anzitutto certezza degli investimenti sia per il settore pubblico che per quello privato, e solo decisioni fondamentali chiare possono generare tale certezza.

5.3.

Il CESE approva il progetto esposto dalla Commissione nella comunicazione «Energia per un'economia climaticamente neutra: strategia dell'UE per l'integrazione del sistema energetico»: l'integrazione del sistema dell'energia elettrica con quello del riscaldamento e quello dei trasporti è imprescindibile per conseguire diversi obiettivi, ovverosia la neutralità climatica, la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nella quale rientra anche la riduzione delle importazioni di energia, e la garanzia di prezzi accessibili per i consumatori europei e per l'economia europea. Per poter effettuare gli investimenti necessari, nei prossimi anni occorrerà ovviamente rendere disponibili sufficienti risorse finanziarie sia pubbliche che private.

5.4.

Per quanto riguarda le conseguenze economiche e sociali, il CESE ribadisce la propria posizione secondo cui i sistemi energetici decentrati danno un impulso importante allo sviluppo regionale e possono creare nuovi posti di lavoro di qualità e qualificati a livello regionale.

5.5.

Il CESE concorda pienamente con la Commissione sul fatto che il settore dell'edilizia, attualmente responsabile del 40 % del consumo di energia finale e del 36 % delle emissioni di gas a effetto serra nell'UE, ha un vasto potenziale di riduzione efficiente delle emissioni in termini di costi. Il CESE approfondirà ulteriormente la questione nel suo parere dal titolo «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita».

5.6.

Il CESE si compiace della posizione assunta dalla Commissione (pag. 18), secondo cui il settore aereo e quello marittimo rientrano nell'ambito delle azioni a livello dell'intera economia, che dovranno essere affrontate nel quadro dell'accordo di Parigi. Questi modi di trasporto globali, assieme a talune emissioni industriali, costituiscono i settori attualmente più lontani dai nuovi combustibili non fossili efficienti sotto il profilo dei costi, sebbene siano in corso dei test promettenti al riguardo. Inoltre, il trasporto aereo e quello marittimo sono difficili da regolamentare mediante la legislazione nazionale o persino europea e le emissioni che producono vengono rilasciate per lo più al di fuori del territorio dell'UE. Se si considera che dal 1990 le emissioni internazionali dell'UE rilasciate dal trasporto marittimo e quello aereo sono aumentate di più del 50 %, il CESE sostiene l'importanza attribuita dalla Commissione alla ricerca di modalità costruttive per includere il trasporto aereo e marittimo nella politica climatica dell'UE. Il trasporto aereo, sia all'interno degli Stati membri dell'UE che tra di essi, rientra già nel sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (ETS) e la Commissione sta valutando la possibilità di integrarvi anche il trasporto marittimo. Per quanto riguarda le emissioni rilasciate al di fuori del territorio dell'UE, il CESE sostiene l'obiettivo della Commissione di cooperare in maniera proattiva con organizzazioni dell'ONU quali l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), al fine di definire dei regimi globali di riduzione delle emissioni efficaci e vincolanti.

5.7.

Il CESE sostiene la strategia, pubblicata di recente dalla Commissione, per una mobilità sostenibile e intelligente, dal momento che il settore dei trasporti è in ritardo sul fronte della riduzione delle emissioni. Nonostante la produzione di veicoli più efficienti e l'introduzione di combustibili e motori a basse emissioni, e emissioni del trasporto su strada sono aumentate — dal 1990 — di oltre un quarto, essenzialmente a causa dell'aumento della domanda di trasporto. La strategia prevede un ampio spettro di azioni e iniziative indispensabili per accelerare la transizione dalla dipendenza dai combustibili fossili alla mobilità sostenibile. Il coinvolgimento dei cittadini è essenziale per realizzare una transizione intelligente, se si considera che le automobili sono state e continuano ad essere un importante simbolo di libertà.

5.8.

Per quanto concerne la bioenergia e i biomateriali, il pieno riconoscimento delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra realizzate nell'ambito dell'agricoltura e della silvicoltura, grazie alle fonti biogeniche, è necessario per tener conto, nella loro totalità, dei pozzi di assorbimento del carbonio. La sostituzione dei combustibili e dei materiali fossili può generare riduzioni di emissioni superiori al 100 %, a seconda degli effetti di sostituzione delle emissioni di CO2 di origine fossile e delle emissioni diverse dal CO2.

6.   Partecipazione pubblica, cittadini e consumatori

6.1.

Il CESE condivide pienamente l'affermazione della Commissione secondo cui i cittadini «sono partner fondamentali nella lotta ai cambiamenti climatici e possono sostenerla attraverso la mobilitazione politica e le loro scelte in qualità di consumatori», poiché ritiene che la partecipazione attiva di «tutte le componenti della società» sia una condizione necessaria per il successo della politica climatica all'interno dell'UE, considerando che sono gli attori della società civile (imprese, lavoratori, consumatori, cittadini e le loro organizzazioni) ad attuare a livello pratico gli obiettivi climatici.

6.2.

Il CESE si compiace pertanto del fatto che lo scorso 29 ottobre la Commissione abbia avviato delle consultazioni pubbliche per raccogliere pareri sulla revisione delle strategie necessarie al fine di innalzare il suo obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030.

6.3.

Per questo motivo, il CESE ribadisce anche la sua proposta di istituire una piattaforma delle parti interessate per il patto climatico europeo, come indicato nel parere sul Patto climatico europeo, al fine di organizzare e agevolare la partecipazione attiva di tutte le componenti della società (3).

6.4.

Il CESE ritiene opportuno riservare un'attenzione particolare ai cittadini a basso reddito, spesso diffidenti nei confronti delle transizioni energetiche, poiché temono il loro impatto sul costo della vita. Per questo motivo è fondamentale quanto dichiarato dalla Commissione al riguardo, vale a dire che «al fine di evitare effetti negativi sui consumatori vulnerabili, servono politiche sociali e di efficienza energetica che puntino alla ristrutturazione delle loro abitazioni contenendo l'impatto sulle bollette del riscaldamento e dell'energia». Il CESE approfondirà ulteriormente la questione nel suo parere «Un'ondata di ristrutturazioni per l'Europa: inverdire gli edifici, creare posti di lavoro e migliorare la vita» (4).

6.5.

Il CESE chiede inoltre che siano introdotti criteri di definizione e indicatori comuni a livello europeo, come primo passo verso una misurazione più accurata della povertà energetica, in linea con la raccomandazione della Commissione del 14.10.2020 sulla povertà energetica [C(2020) 9600 final (5)]. Al fine di adeguare tale definizione alle diverse situazioni nazionali, gli Stati membri devono mettere a punto un maggior numero di strumenti statistici che consentano un'efficace individuazione delle famiglie vulnerabili.

6.6.

Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che «le energie rinnovabili determineranno un elevato grado di decentramento dando ai consumatori l'opportunità di essere più partecipi, ai prosumatori di produrre, usare e condividere l'energia e alle comunità locali, in particolare quelle rurali, di incoraggiare gli investimenti locali in questo tipo di energia; sarà inoltre stimolata la creazione di nuovi posti di lavoro a livello locale». Il CESE sottolinea tuttavia che occorre prestare attenzione alle legittime preoccupazioni dei cittadini, concernenti, ad esempio, i danni al paesaggio o un'alterazione della loro qualità di vita. La partecipazione attiva e la possibilità di beneficiare direttamente del rendimento finanziario e/o energetico degli impianti di energia rinnovabile da costruire possono alleviare queste preoccupazioni. Occorre inoltre adottare misure intese a garantire che le nuove opportunità di lavoro stimolino la crescita di impieghi che comportano retribuzioni dignitose e buone condizioni lavorative.

6.7.

La Commissione chiede a giusto titolo che la necessaria transizione della nostra economia sia accompagnata da investimenti a favore della riqualificazione, del perfezionamento professionale e dell'istruzione permanente di molte categorie professionali. Il CESE intende sottolineare quanto sia auspicabile che anche i giovani abbiano il coraggio di scegliere nuovamente la professione dell'agricoltore, visto che l'invecchiamento dei lavoratori del settore rappresenta una minaccia a lungo termine nei confronti della sostenibilità dell'approvvigionamento alimentare. Si rendono a tal fine necessari presupposti favorevoli e risorse finanziarie a livello europeo e nazionale.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 143.

(2)  GU C 311 del 18.9.2020, pag. 1.

(3)  GU C 364 del 28.10.2020, pag. 67.

(4)  COM(2020) 662 final.

(5)  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/IT/C-2020-9600-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/66


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla modifica del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale»

[COM(2020) 642 final — 2020/0289 (COD)]

(2021/C 123/10)

Relatore:

Arnaud SCHWARTZ

Correlatrice:

Isabel CAÑO AGUILAR

Consultazione

Parlamento europeo, 19.10.2020

Consiglio, 20.10.2020

Base giuridica

Articoli 192, paragrafo 1, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Decisione dell'Ufficio di presidenza

28.10.2020

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

11.1.2021

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

254/2/7

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione (1) di rafforzare il meccanismo di riesame interno previsto dal regolamento di Aarhus (2) e ne apprezza il potenziale.

1.2.

Il CESE sostiene i quattro settori d'intervento prioritari individuati nella comunicazione della Commissione, vale a dire l'obbligo degli Stati membri di recepire correttamente e integralmente i requisiti in materia di accesso alla giustizia derivanti dal diritto derivato dell'UE, la necessità che i colegislatori includano disposizioni sull'accesso alla giustizia nella legislazione nuova o riveduta dell'UE in materia ambientale, la necessità che gli Stati membri riesaminino le proprie disposizioni giuridiche e regolamentari nazionali che ostacolano o compromettono l'accesso alla giustizia e l'obbligo dei giudici nazionali di garantire il diritto delle persone fisiche e delle ONG a un ricorso effettivo ai sensi del diritto dell'UE.

1.3.

Tuttavia il CESE richiama l'attenzione della Commissione sulla presenza di lacune nella proposta di cui le istituzioni potrebbero servirsi per sfuggire alle loro responsabilità.

1.4.

Il Comitato, ad esempio, non condivide la proposta della Commissione di escludere gli atti dell'UE che comportano «misure di esecuzione a livello nazionale» poiché esiste la reale possibilità che questa esclusione vanifichi o svaluti la proposta della Commissione.

1.5.

Il CESE esprime inoltre preoccupazione per il fatto che permettere alle organizzazioni della società civile (OSC) di chiedere la revisione degli atti unicamente una volta adottate le misure di esecuzione escluderebbe molti, se non la maggior parte, degli atti e delle omissioni dell'UE dal riesame interno.

1.6.

Nonostante gli argomenti addotti dalla Commissione, il CESE osserva che gli atti dell'UE giuridicamente non vincolanti possono avere effetti significativi sia sull'attuazione della legislazione dell'UE che sulla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).

1.7.

Le parti sociali sono attori chiave nelle questioni ambientali e il CESE chiede pertanto che siano esplicitamente riconosciute per quanto riguarda l'accesso alla giustizia.

1.8.

Il Comitato sottolinea che il nuovo regolamento dovrebbe consentire un riesame interno delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato.

1.9.

Il CESE ritiene che la tutela delle organizzazioni della società civile da oneri aggiuntivi (ad esempio, costi addizionali e misure burocratiche), a livello sia nazionale che europeo, debba essere adeguatamente garantita al fine di rendere accessibile, nella pratica, il riesame giudiziario.

2.   Contesto

2.1.   Introduzione alla convenzione di Aarhus e alla proposta legislativa della Commissione

2.1.1.

La convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus) della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) è stata adottata il 25 giugno 1998 (3). La convenzione stabilisce una serie di diritti per il pubblico (persone fisiche e loro associazioni) in materia ambientale. Si fonda su tre pilastri:

il diritto di ciascuna persona di ricevere le informazioni ambientali di cui le autorità pubbliche siano in possesso («accesso alle informazioni ambientali»). Ciò può includere informazioni sullo stato dell'ambiente, ma anche sulle politiche o misure adottate, o sullo stato di salute e sicurezza umana, qualora sia influenzato dallo stato dell'ambiente. I richiedenti hanno il diritto di ottenere queste informazioni entro un mese dalla richiesta, che non sono obbligati a motivare. Ai sensi della convenzione, inoltre, le autorità pubbliche sono tenute a diffondere attivamente le informazioni ambientali in loro possesso;

il diritto di partecipare ai processi decisionali in materia ambientale. Le autorità pubbliche devono adottare disposizioni per consentire al pubblico e alle organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente di formulare osservazioni, ad esempio, su proposte di progetti che incidono sull'ambiente o su piani e programmi in materia ambientale, devono tener debitamente conto di tali osservazioni nel processo decisionale e fornire informazioni sulle decisioni finali e sulle relative motivazioni («partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale»);

il diritto di accesso a procedure di ricorso per impugnare le decisioni adottate dalle autorità pubbliche in violazione dei due diritti sopra enunciati o della normativa ambientale in generale («accesso alla giustizia»).

2.1.2.

L'UE è parte della convenzione di Aarhus. Il regolamento sulla convenzione di Aarhus adottato nel 2006 (4) contribuisce all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione per le istituzioni e gli organi dell'UE.

2.1.3.

Nella comunicazione sul Green Deal europeo (5), la Commissione si è impegnata a «[prendere] in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento di Aarhus affinché i cittadini e le ONG che nutrono dubbi circa la legalità di decisioni che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE» e «[ad adottare] anche misure per migliorare l'accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri».

2.1.4.

Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha adottato una proposta legislativa che modifica il regolamento di Aarhus (6) con l'obiettivo dichiarato di «migliorare l'attuazione della convenzione di Aarhus» mediante la revisione del meccanismo di riesame interno «a beneficio delle ONG relativamente agli atti amministrativi e alle omissioni amministrative delle istituzioni e degli organi dell'UE».

2.1.5.

Nella sua proposta, basata sulle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) riguardo alla rilevanza della convenzione di Aarhus nell'ordinamento giuridico dell'UE, la Commissione europea ha sottolineato che i procedimenti di natura amministrativa e giurisdizionale concernenti l'accesso alla giustizia in materia ambientale ricadono «essenzialmente» nel diritto degli Stati membri. Qualunque miglioramento dell'accesso al riesame amministrativo e giudiziario a livello dell'UE è pertanto complementare all'accesso nazionale alla giustizia in materia ambientale negli Stati membri.

2.1.6.

I giudici nazionali hanno l'obbligo di dare accesso alla giustizia in materia ambientale conformemente all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della convenzione anche quando danno esecuzione al diritto ambientale dell'UE. Tuttavia, se a livello nazionale le ONG interessate riscontrano carenze nei procedimenti di natura amministrativa adottati, dovrebbero innanzitutto rivolgersi al giudice nazionale competente dello Stato membro. In seguito le ONG possono adire la CGUE nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del TFUE. Tale procedimento può vertere anche sulla validità degli atti delle istituzioni dell'UE.

2.2.   Sintesi del documento della Commissione europea

2.2.1.

Le modifiche proposte dalla Commissione mirano in particolare a migliorare le possibilità per le ONG impegnate a favore dell'ambiente di chiedere alle istituzioni dell'UE il riesame degli atti se ritengono che possano violare la normativa ambientale dell'UE.

2.2.2.

Ciò dovrebbe favorire l'apertura e l'assunzione di responsabilità in materia di protezione ambientale, contribuire a una maggiore trasparenza e a un più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali dell'UE e, quindi, alla realizzazione dei cambiamenti sistemici della società richiesti dal Green Deal europeo.

2.2.3.

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2006, in seguito alla ratifica della convenzione di Aarhus da parte dell'UE nel 2005.

2.2.4.

Nel 2017 il comitato di controllo di cui alla convenzione ha rilevato che l'UE non rispettava gli obblighi previsti dalla convenzione per quanto riguarda l'accesso alla giustizia in materia ambientale. La proposta legislativa della Commissione intende porre rimedio alle carenze evidenziate in tali risultanze.

2.2.5.

La proposta è accompagnata da una comunicazione della Commissione (7) volta a facilitare l'accesso alla giustizia in materia ambientale per le persone fisiche e le ONG negli Stati membri dell'UE.

2.2.6.

Le autorità nazionali e locali assumono numerose importanti decisioni relative all'applicazione della normativa ambientale dell'UE, ad esempio quando concedono le autorizzazioni per progetti infrastrutturali o impianti industriali che possono inquinare la natura e il suolo, l'aria o l'acqua.

2.2.7.

È importante migliorare il controllo pubblico anche di queste decisioni. La Commissione adotterà misure per aiutare gli Stati membri a migliorare i loro sistemi, tra cui provvedimenti in materia di formazione, condivisione delle informazioni e sviluppo di capacità, ma è anche pronta a intraprendere azioni legali in caso di violazioni del diritto dell'UE.

2.3.   Prossime tappe

2.3.1.

La proposta della Commissione deve ora essere negoziata e adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. La Commissione si impegnerà in modo costruttivo con entrambe le istituzioni per facilitare l'adozione del regolamento di Aarhus riveduto prima della riunione delle parti della convenzione di Aarhus dell'ottobre 2021.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE ricorda le conclusioni del suo precedente parere sul tema «Accesso alla giustizia a livello nazionale relativamente alle misure di attuazione del diritto ambientale dell'UE» (8).

3.1.1.

Il CESE riconosce che un accesso coerente alla giustizia su tutto il territorio dell'UE costituisce un fattore essenziale a sostegno del mercato unico e di un'applicazione coerente dei diritti previsti dal diritto dell'UE sul suo territorio, oltre a fornire ai mercati e agli investitori la chiarezza e la certezza del diritto necessarie.

3.1.2.

Sostiene la convenzione di Aarhus e la sua piena applicazione da parte e all'interno dell'UE. Resta pertanto essenziale che le conclusioni in materia di conformità raggiunte dal comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus, nominato dalle parti contraenti, siano pienamente appoggiate dalle parti stesse.

3.1.3.

In un contesto globale di pratiche vessatorie e di persecuzioni nei confronti degli attivisti ambientali, l'UE dovrebbe assumere un ruolo guida nel facilitare l'accesso alla giustizia.

3.1.4.

Occorre attribuire priorità, insieme con le ONG ambientaliste e la società civile, a un approccio ampio e ambizioso ai modi e agli ambiti in cui l'UE può migliorare l'attuazione della convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in seno e da parte delle istituzioni dell'UE. Si dovrebbe inoltre considerare un approccio parallelo e complementare all'accesso alla giustizia in seno e da parte di tali istituzioni, associato ad orientamenti ed attività di divulgazione.

3.2.

Il CESE rammenta, inoltre, che nel proprio parere sul tema «Azioni dell'Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali» (9) ha sostenuto che le attuali carenze minano la fiducia dei cittadini nell'efficacia della legislazione europea, e ha esortato gli Stati membri e la Commissione europea a destinare finanziamenti consistenti all'assunzione di personale supplementare incaricato di controllare l'attuazione della governance e della normativa ambientali.

3.3.

Il CESE, facendo riferimento al suo parere sul tema «Un ruolo più costruttivo per la società civile nell'attuazione della normativa ambientale» (10) rinnova l'invito alla Commissione a:

3.3.1.

adoperarsi per migliorare l'accesso alla giustizia per la società civile (ad esempio con il diritto delle organizzazioni della società civile di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea e con giudici e pubblici ministeri specializzati a livello dell'UE, nazionale e locale);

3.3.2.

dare ai cittadini la possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come nel caso della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), quando è in gioco il recepimento delle direttive UE nel diritto nazionale e quando i mezzi di ricorso nazionali sono stati esauriti;

3.3.3.

prendere in considerazione l'idea di istituire, per le questioni diverse dalle situazioni di emergenza, un meccanismo d'ingiunzione ambientale che gli Stati membri siano tenuti a rispettare, e che preveda la sospensione dei lavori in attesa di una decisione del Tribunale di primo grado in caso di danno immediato all'ambiente;

3.3.4.

creare un meccanismo adeguato per far sì che le ammende pagate da chi ha causato danni ambientali siano investite in azioni volte a sostenere la tutela dell'ambiente.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di rafforzare il meccanismo di riesame interno previsto dal regolamento di Aarhus e ne apprezza il potenziale.

4.2.

Il CESE sostiene i quattro settori d'intervento prioritari individuati nella comunicazione della Commissione, vale a dire l'obbligo degli Stati membri di recepire correttamente e integralmente i requisiti in materia di accesso alla giustizia derivanti dal diritto derivato dell'UE, la necessità che i colegislatori includano disposizioni sull'accesso alla giustizia nella legislazione nuova o riveduta dell'UE in materia ambientale, la necessità che gli Stati membri riesaminino le proprie disposizioni giuridiche e regolamentari nazionali che ostacolano o compromettono l'accesso alla giustizia e l'obbligo dei giudici nazionali di garantire il diritto delle persone fisiche e delle ONG a un ricorso effettivo ai sensi del diritto dell'UE.

4.3.

Il CESE sottolinea, tuttavia, che tali azioni non sostituiscono un accesso adeguato alla CGUE mediante la richiesta di riesame interno, né la necessità di una direttiva orizzontale che disciplini l'accesso alla giustizia a livello di Stati membri.

4.4.

Il CESE concorda con la Commissione sulla necessità che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE rafforzino l'attuazione e l'applicazione del diritto ambientale dell'UE, alla luce della necessità che il Green Deal consegua i suoi obiettivi e mantenga le sue promesse.

4.5.

Il Comitato avverte quindi la Commissione della presenza di lacune problematiche nella proposta di cui le istituzioni potrebbero servirsi per sfuggire alle loro responsabilità.

4.6.

Il CESE rammenta con forza alla Commissione che le organizzazioni della società civile (OSC), comprese tutte le parti sociali, chiedono all'UE solidi meccanismi di applicazione delle normative che consentano loro di chiedere conto alle istituzioni dell'UE se e quando non riescono a conseguire gli obiettivi in materia di ambiente e salute umana.

4.7.

Il CESE ritiene che, senza le opportune modifiche, tale proposta non renderà responsabili le istituzioni dell'UE né garantirà il rispetto degli impegni assunti dall'Unione derivanti dal diritto internazionale.

4.8.

Il Comitato non condivide la proposta della Commissione di escludere gli atti dell'UE che comportano «misure di esecuzione a livello nazionale». Esiste la reale possibilità che questa esclusione vanifichi o svaluti la proposta della Commissione.

4.9.

Poiché spesso non è chiaro quali atti dell'UE comportino misure di esecuzione, il CESE ritiene che si potrebbero evitare ritardi e incertezza giuridica se la proposta permettesse alle OSC di chiedere la revisione di tali atti una volta adottate le misure di esecuzione. Il Comitato teme che la proposta, così come formulata, escluderebbe molti, se non la maggior parte, degli atti e delle omissioni dell'UE dal riesame interno. A tal proposito, sottolinea che l'accesso alla giustizia nazionale, con la possibilità di un rinvio pregiudiziale, non sostituisce l'accesso al meccanismo di riesame interno.

4.10.

Il CESE ritiene che la definizione di atti amministrativi debba essere allineata alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), in modo che tutti gli atti «giuridicamente vincolanti» siano soggetti al meccanismo di riesame interno, compresi gli atti preparatori che sono alla base dei regolamenti, nel rispetto del principio di precauzione che è fondamentale per i contenziosi in materia ambientale.

4.11.

Il CESE ritiene inoltre che la definizione degli atti amministrativi oggetto di riesame amministrativo e giudiziario non sia esaustiva, e che richieda un chiarimento esplicito nel senso che tutti gli atti amministrativi riguardanti l'ambiente possono essere oggetto di esame.

4.12.

Il CESE reputa altresì che gli atti dell'UE giuridicamente non vincolanti possano avere effetti significativi sia sull'attuazione della legislazione dell'UE che sulla sua interpretazione da parte della CGUE. Pertanto anche questo tipo di atti dovrebbe essere soggetto al meccanismo di riesame interno.

4.13.

Il Comitato sottolinea inoltre che la proposta dovrebbe consentire un riesame interno delle decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato. Come confermato dalla CGUE (11), le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato devono rispettare la normativa ambientale dell'Unione ed è essenziale, pertanto, che tali decisioni siano impugnabili dalle OSC qualora ritengano che la Commissione non abbia rispettato tale obbligo.

4.14.

Il CESE ritiene che la tutela delle organizzazioni della società civile da oneri aggiuntivi (ad esempio, costi addizionali e misure burocratiche), a livello sia nazionale che europeo, debba essere adeguatamente garantita al fine di rendere accessibile, nella pratica, il riesame giudiziario.

4.15.

Il regolamento di Aarhus dovrebbe specificare che il riesame giudiziario da parte della CGUE di una decisione di riesame interno deve riguardare la legittimità sostanziale e procedurale della decisione.

4.16.

Il CESE sottolinea la necessità di una regolamentazione coerente, nel senso che i termini procedurali per il riesame amministrativo e/o giudiziario si applicano solo una volta reso noto il contenuto dell'atto amministrativo impugnato relativo all'interesse pubblico rilevante tutelato dal diritto ambientale e all'irreversibilità dei danni ecologici. Ciò è necessario per evitare pratiche che potrebbero violare l'articolo 9 della convenzione di Aarhus e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (cfr. la causa C-261/18, Commissione/Irlanda (12)), dando adito ad arbitrarietà.

4.17.

Da ultimo, ma non meno importante, le parti sociali sono attori chiave nelle questioni ambientali e pertanto il CESE chiede che siano esplicitamente riconosciute per quanto riguarda l'accesso alla giustizia. Il CESE ritiene che l'articolo 11 del regolamento di Aarhus sia attualmente incompatibile con l'articolo 2, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus e che debba essere modificato al fine di non limitare l'accesso delle OSC alla giustizia, in modo che sia sufficiente che un'organizzazione non governativa abbia inserito la tutela dell'ambiente tra i suoi obiettivi.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  https://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/legislative_proposal_amending_aarhus_regulation.pdf

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

(3)  Testo della convenzione di Aarhus: https://www.isprambiente.gov.it/it/garante_aia_ilva/normativa/Normativa-sull-accesso-alle-informazioni/normativa-sovranazionale/convenzione_aarhus_25_06_1998.pdf.

(4)  Regolamento (CE) n. 1367/2006.

(5)  Comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo», COM(2019) 640 final.

(6)  COM(2020) 642 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0642&from=IT.

(7)  COM(2020) 643 final, https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/IT/COM-2020-643-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF.

(8)  Parere del CESE sulla «Comunicazione della Commissione del 28 aprile 2017 — Comunicazione della Commissione sull’accesso alla giustizia in materia ambientale» (GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 65).

(9)  Parere del CESE sul tema «Azioni dell'Unione europea volte a migliorare la conformità e la governance ambientali» (GU C 283 del 10.8.2018, pag. 83).

(10)  Parere del CESE sul tema «Un ruolo più costruttivo per la società civile nell'attuazione della normativa ambientale» (GU C 47 dell'11.2.2020, pag. 50).

(11)  Causa C-594/18 P, Austria/Commissione, ECLI:EU:C:2020:742, punti 42-46.

(12)  Causa C- C-261/18, Commissione/Irlanda (Parco eolico di Derrybrien), ECLI:EU:C:2019:955, punti 80 e 95.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/72


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di documentazione delle catture di tonno rosso (Thunnus thynnus) e abroga il regolamento (UE) n. 640/2010»

[COM(2020) 670 final — 2020/0302 (COD)]

(2021/C 123/11)

Relatore unico:

Florian MARIN

Consultazione

Parlamento europeo, 11.11.2020

Consiglio, 11/11/2020

Base giuridica

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

11.1.2021

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

250/0/9

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE reputa importante ed opportuno recepire le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), in quanto l'Unione europea vi partecipa dal 1986 e deve far sì che il proprio diritto sia conforme a tutte le misure concordate in quella sede.

1.2.

Il CESE raccomanda che agevolare e garantire l'accesso alle risorse informative e all'assistenza tecnica per i pescatori e per i diversi soggetti della catena di distribuzione in relazione all'impiego del sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso (eBCD) restino una priorità per la Commissione europea e per gli Stati membri.

1.3.

Per quanto riguarda le scadenze stabilite nella raccomandazione ICCAT 18-13, occorre tener conto dell'impatto e della situazione della pandemia di COVID-19, e dunque di eventuali ritardi anche nell'adempimento degli obblighi di comunicazione imposti dall'ICCAT.

1.4.

Il CESE ritiene che occorra compiere tutti gli sforzi necessari per garantire la conformità, l'accuratezza e la sinergia tra i documenti di cattura del tonno rosso in formato cartaceo (BCD) ed elettronico (eBCD), nonché un efficace processo di tracciabilità, convalida e verifica.

1.5.

Il CESE considera che l'articolo 4 del regolamento proposto sia in parte ripreso dalla raccomandazione ICCAT 18-13, parte II — «Convalida dei BCD», punto 11, secondo cui il processo di convalida dei BCD relativi a ogni tonnellata catturata, sbarcata, ingabbiata, prelevata, trasbordata, scambiata o esportata deve essere effettuato ogni volta che il tonno rosso è sbarcato, trasferito, prelevato, trasbordato, scambiato o esportato.

1.6.

Il CESE raccomanda di ampliare il regolamento proposto sulla base della raccomandazione ICCAT 18-13, parte II — «Convalida dei BCD», punto 12, che disciplina le situazioni in cui la sezione del documento di cattura non contiene uno spazio sufficiente per garantire una tracciabilità completa del tonno rosso dalla cattura al mercato. In tal caso, infatti, al BCD potrebbe essere aggiunto un allegato che utilizzi lo stesso formato e la stessa numerazione del documento originale.

1.7.

Il CESE raccomanda che non solo nella lettera a) dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento proposto, ma anche nella lettera b) di tale articolo figuri il termine «tonnara», in modo che quest'ultima disposizione reciti come segue: «le operazioni commerciali, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso di allevamento catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell'Unione».

1.8.

Il CESE raccomanda inoltre di sostituire, all'articolo 3, paragrafo 2, il termine «esemplare» con il termine «partita», modificando così tale disposizione come segue: «Il BCD è compilato per ogni partita di tonno rosso catturato dal peschereccio o dalla tonnara, trasferito, sbarcato o trasbordato nei porti da pescherecci o tonnare o ingabbiato o prelevato da impianti di allevamento».

1.9.

La Commissione europea dovrebbe considerare l'impatto dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), in quanto tale disposizione, pur recependo una raccomandazione ICCAT, imporrà alle imprese di modificare la loro logistica, dovendo esse disassemblare i pallet e procedere a una nuova identificazione di ciascuna «confezione».

1.10.

Il CESE auspica che la Commissione europea e gli Stati membri prendano in considerazione l'opportunità che si proceda alla registrazione e alla convalida in relazione alle parti di pesce anche senza la convalida dell'ingabbiamento, al fine di massimizzare il valore ed evitare gli sprechi. Attualmente, infatti, quando il tonno muore dopo l'arrivo nell'impianto di allevamento, non può essere venduto perché l'ingabbiamento non è ancora stato convalidato. L'ingabbiamento dipende da una valutazione effettuata con fotocamere stereoscopiche, che dura circa due mesi, per cui tali esemplari devono essere congelati o distrutti. Ciò è in contrasto con le iniziative della Commissione europea in materia di perdite e sprechi alimentari.

2.   Sintesi della proposta della Commissione

2.1.

Scopo della proposta in esame (1) è recepire nel diritto dell'Unione europea le nuove misure in materia di documentazione delle catture di tonno rosso adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, istituita dalla relativa convenzione («convenzione ICCAT») di cui l'Unione europea è parte contraente dal 1986.

2.2.

La convenzione ICCAT prevede un quadro di cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse di tonnidi e specie affini nell'Oceano Atlantico e nei mari adiacenti, nonché l'adozione di raccomandazioni applicabili nella zona della convenzione ICCAT che diventano vincolanti per le parti contraenti.

2.3.

L'Unione europea ha quindi l'obbligo di far sì che il proprio diritto sia conforme a tutte le misure concordate in quella sede. Il regolamento proposto abroga il regolamento (UE) n. 640/2010, del 7 luglio 2010, recependo le nuove misure ICCAT relative all'uso obbligatorio del sistema elettronico di documentazione delle catture di tonno rosso che mirano a individuare l'origine di tutto il pesce in questione e consentono il ricorso ai documenti di cattura cartacei soltanto a titolo di eccezione.

2.4.

La proposta prevede il conferimento alla Commissione di poteri delegati, a norma dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che le consentano di recepire rapidamente le future modifiche delle raccomandazioni ICCAT nel diritto dell'UE.

2.5.

La legislazione dell'UE dovrebbe attuare le raccomandazioni dell'ICCAT in modo da garantire condizioni di parità tra i pescatori dell'Unione e quelli dei paesi terzi e da assicurarsi che le norme siano pienamente accettate e applicate da tutti.

2.6.

Le misure previste nella proposta riguardano le specifiche tecniche del documento di cattura e del certificato di riesportazione per il tonno rosso, la sua convalida da parte degli Stati membri, la registrazione e la convalida delle catture e dei successivi scambi nel sistema eBCD, le disposizioni in materia di marcatura, le verifiche delle informazioni da parte degli Stati membri e le relazioni annuali di questi ultimi all'ICCAT.

2.7.

I comandanti delle navi da cattura, gli operatori delle tonnare, gli operatori degli impianti di allevamento, i venditori e gli esportatori devono compilare il BCD ogni volta che effettuano uno sbarco, un trasferimento, un ingabbiamento, un prelievo, un trasbordo, un'operazione di commercio interno o un'esportazione di una partita di tonno rosso. Tutte le operazioni commerciali devono essere registrate e convalidate nel sistema eBCD.

2.8.

Ogni partita di tonno rosso riesportata deve essere accompagnata da un certificato di riesportazione convalidato dallo Stato membro competente. L'operatore responsabile della riesportazione compilerà tale certificato e ne chiederà la convalida.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE reputa opportuno e importante recepire nel diritto dell'UE le misure adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, che dovrebbero svolgere un ruolo positivo nella gestione degli stock di tonno rosso. Il CESE accoglie con favore gli sforzi profusi dalla Commissione europea e dagli Stati membri per rispettare tutte le condizioni e le raccomandazioni formulate dall'ICCAT recependole in una normativa specifica, in quanto esse hanno avuto un impatto sia economico che sociale a livello degli Stati membri.

3.2.

Il CESE apprezza gli sforzi e i sacrifici compiuti dalla Commissione europea, dagli Stati membri e dal settore della pesca per ricostituire gli stock di tonno rosso applicando le disposizioni rigorose dell'ICCAT. La gestione degli stock di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è stata un successo, dal momento che i relativi stock sono oggi ai massimi storici.

3.3.

Il CESE concorda quindi in linea generale con il regolamento proposto, in quanto mira a recepire una raccomandazione dell'ICCAT. Al tempo stesso, il CESE ritiene che l'introduzione e l'impiego di un sistema di documentazione elettronica (pienamente attuato dal gennaio 2017) abbia consentito di raccogliere e utilizzare in modo assai più rapido i dati relativi alla tracciabilità del tonno rosso. L'uso di soluzioni digitali per garantire il controllo della sostenibilità degli stock di tonno rosso facilita un'interpretazione più semplice ed efficiente dei dati.

3.4.

Il CESE raccomanda di rispettare le norme e le raccomandazioni formulate dall'ICCAT e recepite dall'Unione europea nella sua legislazione per garantire condizioni giuste ed eque a tutti i pescatori.

3.5.

Il CESE raccomanda alla Commissione europea e agli Stati membri di agevolare e garantire l'accesso alle risorse informative e all'assistenza tecnica per i pescatori e per i diversi soggetti della catena di distribuzione affinché tutti questi operatori utilizzino correttamente il sistema eBCD, in maniera sia conforme alle regole che efficiente.

3.6.

Per quanto riguarda le scadenze stabilite nella raccomandazione ICCAT 18-13, occorre tener conto dell'impatto della pandemia di COVID-19, riconoscendo che potrebbero verificarsi dei ritardi nell'adempimento degli obblighi di comunicazione imposti dall'ICCAT.

3.7.

Il CESE raccomanda di compiere tutti gli sforzi necessari per garantire la conformità, l'accuratezza e la sinergia tra i BCD e gli eBCD, in modo da assicurarsi che il sistema di tracciabilità, convalida e verifica relativo al tonno rosso sia efficace e conforme, in particolare nel caso delle eccezioni e delle deroghe di cui alla raccomandazione 18-13.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE considera che l'articolo 4 del regolamento proposto sia in parte ripreso dalla raccomandazione ICCAT 18-13, parte II — «Convalida dei BCD», punto 11, secondo cui il processo di convalida dei BCD relativi a ogni tonnellata catturata, sbarcata, ingabbiata, prelevata, trasbordata, scambiata o esportata deve essere effettuato ogni volta che il tonno rosso è sbarcato, trasferito, prelevato, trasbordato, scambiato o esportato.

4.2.

Il CESE raccomanda di ampliare il regolamento proposto sulla base della raccomandazione ICCAT 18-13, parte II, «Convalida dei BCD», punto 12, che disciplina le situazioni in cui la sezione del documento di cattura non contiene uno spazio sufficiente per garantire una tracciabilità completa del tonno rosso dalla cattura al mercato. In questi rari casi, infatti, al BCD potrebbe essere aggiunto un allegato che utilizzi lo stesso formato e la stessa numerazione del documento originale.

4.3.

Il CESE raccomanda che non solo nella lettera a) dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento proposto, ma anche nella lettera b) di tale articolo figuri il termine «tonnara», in modo che quest'ultima disposizione reciti come segue: «le operazioni commerciali, all'interno di uno Stato membro o tra due o più Stati membri, riguardanti il tonno rosso di allevamento catturato nella zona della convenzione da una nave da cattura o da una tonnara dell'Unione e ingabbiato in un impianto di allevamento stabilito nel territorio dell'Unione».

4.4.

Il CESE raccomanda inoltre di sostituire, all'articolo 3, paragrafo 2, il termine «esemplare» con il termine «partita», modificando così tale disposizione come segue: «Il BCD è compilato per ogni partita di tonno rosso catturato dal peschereccio o dalla tonnara, trasferito, sbarcato o trasbordato nei porti da pescherecci o tonnare o ingabbiato o prelevato da impianti di allevamento».

4.5.

La Commissione europea dovrebbe considerare l'impatto dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), in quanto tale disposizione, pur recependo una raccomandazione ICCAT, imporrà alle imprese di modificare la loro logistica, dovendo esse disassemblare i pallet e procedere a una nuova identificazione di ciascuna «confezione».

4.6.

Il CESE auspica che la Commissione europea e gli Stati membri prendano in considerazione l'opportunità che si proceda alla registrazione e alla convalida in relazione alle parti di pesce anche senza la convalida dell'ingabbiamento, al fine di massimizzare il valore ed evitare gli sprechi. Attualmente, infatti, quando il tonno muore dopo l'arrivo nell'impianto di allevamento, non può essere venduto perché l'ingabbiamento non è ancora stato convalidato. L'ingabbiamento dipende da una valutazione effettuata con fotocamere stereoscopiche, che dura circa due mesi, per cui tali esemplari devono essere congelati o distrutti. Ciò è in contrasto con le iniziative della Commissione europea in materia di perdite e sprechi alimentari.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali e che modifica il regolamento (UE) n. 520/2007 del Consiglio [COM(2020) 308 final], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020PC0308&qid=1603701098515.


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/76


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2030»

[COM(2020) 652 final — 2020/0300 (COD)]

(2021/C 123/12)

Relatore generale:

Lutz RIBBE

Consultazione

Parlamento europeo, 11.11.2020

Consiglio, 5.11.2020

Base giuridica

Articolo 192, paragrafo 1, e articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Decisione dell’Ufficio di presidenza

1.12.2020

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

227/4/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Nell’attuale proposta di 8o programma di azione per l’ambiente (PAA), il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ravvisa solo un valore aggiunto assai marginale derivante dall’annunciato miglioramento del modello di monitoraggio e del sistema di presentazione delle relazioni. Per il resto, la proposta contiene più che altro descrizioni generali della situazione e dichiarazioni d’intenti e non entra nelle questioni di merito né prospetta azioni concrete. Ma se l’obiettivo è solo quello di migliorare la governance non c’è bisogno un «programma d’azione».

1.2.

Il CESE si chiede se un 8o PAA come quello presentato sia davvero necessario per dare ulteriore impulso alla politica ambientale dell’UE, una politica che grazie al Green Deal europeo si è installata al cuore della strategia politica dell’UE.

1.3.

Il CESE ritiene che la proposta in esame confermi ampiamente il suo punto di vista, sul quale insiste ormai da anni: non è la consapevolezza di ciò che bisognerebbe fare che manca, fa difetto invece l’attuazione di misure ben note, spesso decise ormai da tempo, e la volontà politica.

1.4.

Il CESE riterrebbe quindi utile se, per esempio, le iniziative strategiche presentate dalla Commissione per attuare il Green Deal, quali la strategia in materia di biodiversità, la strategia «Dal produttore al consumatore» o il piano di azione per l’economia circolare, con i rispettivi requisiti dettagliati, fossero rispecchiate e integrate nell’8o PAA. Inoltre, il Consiglio e il Parlamento europeo potrebbero anche utilizzare un 8o PAA per obbligare la Commissione a proseguire e approfondire il Green Deal, incaricandola esplicitamente di presentare, al più tardi nel suo nuovo mandato, una proposta legislativa per una «agenda UE all’orizzonte 2050» (una riedizione modificata e ampliata del Green Deal), con la quale verrebbe aggiunto all’8o PAA un allegato contenente l’elenco concreto e dettagliato delle misure da adottare. Questo però non è previsto.

1.5.

Il CESE chiede pertanto che si avvii un dibattito di fondo sul significato e l’utilità dei programmi di azione in materia di ambiente e rinnova la sua richiesta di elaborare un’agenda UE ad hoc per la sostenibilità all’orizzonte 2050. Secondo il CESE, il Green Deal costituisce una base valida e solida a tal fine.

2.   Contesto del parere

I programmi di azione dell’UE per l’ambiente

2.1.

I programmi di azione per l’ambiente (PAA) esistono a livello UE fin dai primi anni ‘70, e il 7o PAA è scaduto il 31 dicembre 2020.

2.2.

Nella sua proposta per l’8o PAA, la Commissione afferma che i programmi in materia di ambiente «hanno orientato lo sviluppo della politica ambientale dell’UE». Essa ammette tuttavia implicitamente che questi programmi non hanno avuto l’impatto che ci si aspettava, e giunge alla conclusione che «i progressi in materia di protezione della natura, di salute e di integrazione delle politiche non sono stati sufficienti». Fa inoltre riferimento alla relazione dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) intitolata L’ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un’Europa sostenibile, pubblicata il 4 dicembre 2019, nella quale si rileva che «le sfide odierne sul fronte dell’ambiente, del clima e della sostenibilità sono caratterizzate da una portata e da un’urgenza senza precedenti e richiedono un’azione immediata e coordinata e soluzioni sistemiche. […] Secondo le previsioni, l’attuale modello di crescita sarà associato a pressioni ambientali sempre maggiori, con effetti nocivi, diretti e indiretti, sulla salute e il benessere umani. Quanto precede vale in particolar modo per i settori che hanno il maggiore impatto ambientale (alimentazione, mobilità, energia, infrastrutture ed edilizia)».

2.3.

Questa constatazione è in linea con la relazione del 2020 sullo sviluppo sostenibile in Europa (Europe Sustainable Development Report), presentata lo scorso dicembre dalla Rete delle Nazioni Unite per le soluzioni di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Solutions Network — SDSN) e dall’Istituto per la politica ambientale europea (Institute for European Environmental Policy — IEEP). Una delle principali conclusioni di questa relazione è che le maggiori sfide nell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) che l’Europa si trova ad affrontare risiedono nei settori dell’agricoltura e dell’alimentazione sostenibili, del clima e della biodiversità.

2.4.

La Commissione precisa di aver adottato con il Green Deal, pubblicato l’11 dicembre 2019, un’agenda ambiziosa per: a) rendere l’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050; b) proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE; c) tutelare la salute e il benessere dei cittadini a fronte dei rischi e delle ripercussioni ambientali.

2.5.

Il Consiglio, il Parlamento europeo e il Comitato delle regioni hanno tuttavia esortato la Commissione a elaborare la proposta per un 8o PAA che il Consiglio e il Parlamento europeo saranno poi chiamati ad adottare. Il 14 ottobre 2020, quasi un anno dopo la presentazione del Green Deal e solo due mesi e mezzo prima della scadenza del 7o PPA, la Commissione ha presentato la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2030 (8o PAA), qui in esame.

Contenuti dell’8o PPA

2.6.

L’8o PAA è composto di appena sei articoli.

2.7.

L’articolo 2 elenca gli obiettivi ambientali dell’UE già noti e riconosciuti anche dal Consiglio e dal Parlamento europeo, quali la riduzione dei gas a effetto serra, la neutralità climatica entro il 2050, l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, la protezione, la conservazione e il ripristino della biodiversità ecc., e li definisce «obiettivi tematici prioritari» dell’8o PPA. Tuttavia, a differenza del 7o PAA, non vengono descritti strumenti o misure concreti per realizzare gli obiettivi o le azioni in materia di ambiente. Questo è sorprendente, soprattutto perché alcuni dei propositi che la Commissione si è prefissata sono particolarmente elevati. Essa afferma per esempio che intende «progredire verso un modello di crescita rigenerativo che restituisca al pianeta più di quanto prenda» (1).

2.8.

Anche l’articolo 3 non fa altro che confermare l’elenco delle «condizioni», ormai note da tempo, necessarie per realizzare gli obiettivi prioritari. Tra queste rientrano:

l’attuazione efficace ed efficiente della normativa vigente in materia di ambiente e clima;

l’integrazione degli obiettivi prioritari in tutte le pertinenti strategie e iniziative legislative e di altro tipo, come anche nei programmi, investimenti e progetti a livello dell’Unione e a livello nazionale, regionale e locale;

l’eliminazione graduale delle sovvenzioni nocive per l’ambiente a livello nazionale e dell’Unione.

2.9.

L’articolo 4 descrive l’obiettivo vero e proprio dell’8o PAA, che è quello di migliorare il quadro di monitoraggio e il sistema di presentazione delle relazioni in modo da fornire ai responsabili politici e all’opinione pubblica una migliore visione d’insieme dei progressi compiuti (o delle carenze ancora esistenti). A questo riguardo, per esempio, il CESE osserva che il Consiglio e il CESE stesso hanno chiesto che i risultati economici e il progresso sociale siano misurati sulla base di indicatori che vanno «oltre il PIL». È stato chiesto inoltre di definire degli «indicatori chiave» che consentano di monitorare meglio, per esempio, la biodiversità o l’economia circolare. L’Agenzia europea dell’ambiente e l’Agenzia europea per le sostanze chimiche hanno un ruolo fondamentale in questo ambito e il loro organico dovrebbe pertanto essere rafforzato.

2.10.

Infine, l’articolo 5 stabilisce che la Commissione deve effettuare una valutazione dell’8o PAA entro il 31 marzo 2029. Non è quindi prevista una revisione intermedia.

2.11.

L’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore della decisione.

3.   Osservazioni

3.1.

Il CESE concorda con la Commissione sul fatto che i programmi di azione per l’ambiente orientano da tempo lo sviluppo della politica ambientale dell’UE. Ma la politica ambientale degli anni ‘70, ‘80 o ‘90 non è più paragonabile a quella di oggi; e questo solleva anche la questione del ruolo o della funzione dei programmi di azione per l’ambiente.

3.2.

Il CESE si chiede pertanto se ci sia davvero bisogno di un 8o PAA per dare ulteriore impulso alla politica ambientale dell’UE, una politica che grazie al Green Deal è ormai al cuore della strategia politica dell’UE. Questo interrogativo appare più che mai pertinente dal momento che la proposta per l’8o PAA si caratterizza più per le descrizioni generali della situazione e le dichiarazioni d’intenti che per i suoi contenuti e per le azioni concrete previste. Si tratta di un programma di azione che non prospetta alcuna azione.

3.3.

Naturalmente, il CESE non ha dubbi sul fatto che le priorità di cui all’articolo 2 siano valide e che le «condizioni favorevoli al conseguimento degli obiettivi prioritari» di cui all’articolo 3 siano giuste. Ma che utilità vi è per la politica ambientale se nell’8o PAA ci si limita a ripetere più o meno gli obiettivi fissati nel Green Deal, senza descrivere minimamente gli strumenti o le azioni di attuazione che diverrebbero vincolanti con la decisione del Consiglio e del Parlamento europeo? E a cosa serve concretamente la semplice elencazione di «condizioni» ormai ben note se non viene presentato e adottato un piano vincolante per adempiere tali condizioni?

3.4.

Il CESE ritiene che la proposta in esame confermi ampiamente il suo punto di vista, sul quale insiste ormai da anni: non è la consapevolezza di ciò che bisognerebbe fare che manca, fa difetto invece l’attuazione di misure ben note, spesso decise ormai da tempo, e la volontà politica. La Commissione e, in una certa misura, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea lamentano da anni l’attuazione, spesso inadeguata, da parte degli Stati membri, di molte normative vigenti in materia di ambiente. Nessun programma di azione per l’ambiente può supplire alla mancanza di attuazione delle normative o di volontà politica.

3.5.

Anche in assenza di un programma di azione per l’ambiente, le istituzioni europee e gli Stati membri hanno ampie possibilità per mettere in pratica le promesse fatte. La politica in materia di biodiversità ne è un esempio.

3.6.

Il CESE sottolinea che la protezione, la conservazione e il ripristino della natura sono esplicitamente elencati tra gli «obiettivi prioritari» di tutti i programmi di azione per l’ambiente fin dal 2o PAA (1977-1981), come lo sono anche in questo 8o PAA. Non si può certo dire che il bilancio dei precedenti programmi di azione per l’ambiente sia positivo se la Commissione, nella sua strategia sulla biodiversità del maggio 2020, si trova ancora a dover constatare che «la natura versa in uno stato critico», dopo che la biodiversità è stata al centro di questi programmi da ben oltre 40 anni.

3.7.

Al di là di tutti i programmi di azione per l’ambiente, le idee e le proposte su come porre rimedio alla situazione sono tuttavia chiare. Per esempio, la strategia sulla biodiversità (2) presentata dalla Commissione contiene un lungo elenco di azioni. Sia il Consiglio che il Parlamento europeo avrebbero avuto ampie possibilità di attuare le richieste concrete che ne derivano, per esempio, nel quadro della riforma della politica agricola comune (PAC), ma questa opportunità è stata sprecata. Il CESE non comprende cosa potrebbe migliorare l’8o PAA che il Consiglio e il Parlamento europeo sono chiamati ad adottare.

3.8.

Tuttavia, questo evidenzia anche come un 8o PAA potrebbe avere un valore aggiunto, vale a dire attraverso l’integrazione formale della strategia sulla biodiversità, della strategia «Dal produttore al consumatore» e di altri documenti strategici analoghi presentati dalla Commissione per l’attuazione del Green Deal con i loro requisiti ben dettagliati, cosa che porterebbe il Consiglio e il Parlamento a pronunciarsi a favore dell’attuazione delle varie proposte concrete.

3.9.

Inoltre, il Consiglio e il Parlamento europeo potrebbero anche utilizzare un 8o PAA per obbligare la Commissione a proseguire e approfondire il Green Deal, incaricandola esplicitamente di presentare, al più tardi nel suo nuovo mandato, una proposta legislativa per una «agenda UE all’orizzonte 2050» (una riedizione modificata e ampliata del Green Deal), con la quale verrebbe aggiunto all’8o PAA un allegato contenente l’elenco concreto e dettagliato delle misure da adottare.

3.10.

Tuttavia, nulla di tutto ciò è attualmente previsto, motivo per cui il valore aggiunto dell’8o PAA, nella sua forma attuale, si riduce all’annuncio di un miglioramento del modello di monitoraggio e del sistema di presentazione delle relazioni. Tuttavia, per migliorare il monitoraggio e la governance, per quanto siano essi importanti, non c’è bisogno di un «programma d’azione».

4.   Osservazioni conclusive

4.1.

La valutazione che la Commissione dà dell’importanza e dell’impatto degli ultimi programmi di azione per l’ambiente e del prossimo 8o PAA è chiaramente superiore a quella che ne dà il CESE. Per esempio, il Comitato non concorda affatto con l’affermazione che il 7o PAA «ha anticipato l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite». Quest’ultima è molto più complessa di quanto possa tradursi in una politica ambientale europea, per quanto innovativa essa possa essere. Qualsiasi politica per l’ambiente dovrebbe ovviamente tenere conto anche delle questioni della povertà, della fame, dell’istruzione o di genere, questioni che tuttavia che nel suo contesto non possono essere affrontate in modo adeguato.

4.2.

Proprio per questo motivo il CESE ha chiesto all’UE di elaborare una distinta «agenda UE all’orizzonte 2050», che deve naturalmente includere anche un forte asse di politica ambientale. Lo stesso Green Deal attuale non è sufficiente per attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in quanto le questioni sociali, sia nel contesto europeo che mondiale, non sono sufficientemente considerate. Tuttavia, il CESE tiene a sottolineare che considera il Green Deal una base valida e solida per una «agenda UE all’orizzonte 2050» consistente in una strategia globale di sviluppo sostenibile.

4.3.

Il CESE raccomanda inoltre che le ambizioni strategiche enunciate nei testi della Commissione siano formulate in modo tale che i cittadini europei possano immaginarne la realizzazione. Nell’8o PPA si mira a promuovere un «modello di crescita rigenerativa» che «restituisca al pianeta più di quanto prenda». Molti cittadini e anche molti rappresentanti politici non hanno probabilmente chiaro cosa implichi il «modello di crescita rigenerativa» e cosa significherebbe, nella vita di tutti i giorni, restituire al pianeta più di quanto si prende da esso.

4.4.

Infine, il CESE raccomanda vivamente di avviare un dibattito generale sul ruolo di eventuali futuri programmi di azione per l’ambiente. A tal fine, sarebbe utile non aspettare a fare una valutazione appena nove mesi prima della scadenza dell’8o PAA.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


(1)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2020:0652:FIN:IT:PDF, articolo 2, paragrafo 2, lettera c).

(2)  Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, COM(2020) 380 final.


9.4.2021   

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C 123/80


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (codificazione)»

[COM(2020) 739 final — 2020/0329 (COD)]

(2021/C 123/13)

Consultazioni

Parlamento europeo, 23.11.2020

Consiglio dell’Unione europea, 27.11.2020

Base giuridica

Art. 100, par. 2, e art. 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all’unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all’unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/81


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica»

[COM(2020) 826 final — 2020/0362 (COD)]

(2021/C 123/14)

Consultazioni

Consiglio dell’Unione europea, 11.12.2020

Parlamento europeo, 14.12.2020

Base giuridica

Art. 91, par. 1, e art. 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all’unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all’unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

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C 123/82


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni atte a garantire la connettività di base del trasporto aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica»

[COM(2020) 827 final — 2020/0363 (COD)]

(2021/C 123/15)

Consultazioni

Consiglio dell’Unione europea, 11.12.2020

Parlamento europeo, 14.12.2020

Base giuridica

Art. 100, par. 2, e art. 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell ’informazione

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all’unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all ’unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

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C 123/83


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica»

[COM(2020) 828 final — 2020/0364 (COD)]

(2021/C 123/16)

Consultazioni

Consiglio dell'Unione europea, 11.12.2020

Parlamento europeo, 14.12.2020

Base giuridica

Art. 100, par. 2, e art. 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all'unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all'unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

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C 123/84


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione della pandemia di COVID-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti per periodi di riferimento successivi a quelli di cui al regolamento (UE) 2020/698»

[COM(2021) 25 final — 2021/0012 (COD)]

(2021/C 123/17)

Consultazione

Consiglio dell'Unione europea, 28.1.2021

Parlamento europeo, 8.2.2021

Base giuridica

Articolo 91; articolo 100, paragrafo 2; articolo 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all'unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all'unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

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C 123/85


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell’Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione»

[COM(2020) 830 final - 2020/0366 COD]

(2021/C 123/18)

Consultazione

Parlamento europeo, 14.12.2020

Consiglio, 11.12.2020

Base giuridica

Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all’unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all’unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/86


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2008/971/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito ai materiali dello stesso tipo prodotti nell’Unione»

[COM(2020) 852 final — 2020/0378 (COD)]

(2021/C 123/19)

Consultazione

Parlamento europeo, 18.1.2021

Consiglio, 8.1.2021

Base giuridica

Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all'unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all'unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG


9.4.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 123/87


Parere del Comitato economico e sociale europeo relativo alla «Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le decisioni 2003/17/CE e 2005/834/CE del Consiglio per quanto riguarda l’equivalenza delle ispezioni in campo e l’equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici delle specie di piante agricole effettuati nel Regno Unito»

[COM(2020) 853 final — 2020/0379 (COD)]

(2021/C 123/20)

Consultazione

Parlamento europeo, 18.1.2021

Consiglio, 8.1.2021

Base giuridica

Articoli 43, paragrafo 2, e 304 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sessione plenaria

27.1.2021

Sessione plenaria n.

557

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

Adozione all’unanimità

Avendo concluso che il contenuto della proposta è pienamente soddisfacente e non richiede alcun commento da parte sua, il Comitato, nel corso della 557a sessione plenaria dei giorni 27 e 28 gennaio 2021 (seduta del 27 gennaio), ha deciso all’unanimità di esprimere parere favorevole al testo proposto.

Bruxelles, 27 gennaio 2021

La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG