ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 108

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
26 marzo 2021


Sommario

pagina

 

 

PARLAMENTO EUROPEO
SESSIONE 2019-2020
Sedute dal 25 al 28 marzo 2019
Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 438 del 18.12.2020 .
I testi approvati del 26 marzo 2019 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2017 sono stati pubblicati nella GU L 249 del 27.9.2019 .
TESTI APPROVATI

1


 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RISOLUZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 26 marzo 2019

2021/C 108/01

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (2018/2899(RSP))

2

2021/C 108/02

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI))

8

 

Mercoledì 27 marzo 2019

2021/C 108/03

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060916/01 — 2019/2603(RSP))

63

2021/C 108/04

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01 — 2019/2604(RSP))

69

2021/C 108/05

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (DEZA a.s.) (D060865/01 — 2019/2605(RSP))

75

2021/C 108/06

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 — 2019/2606(RSP))

80

2021/C 108/07

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (D060095/03 — 2019/2654(RSP))

85

2021/C 108/08

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla situazione dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa (2018/2160(INI))

90

 

Giovedì 28 marzo 2019

2021/C 108/09

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione di emergenza in Venezuela (2019/2628(RSP))

103

2021/C 108/10

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (2018/2965(RSP))

107

2021/C 108/11

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sui recenti sviluppi dello scandalo dieselgate (2019/2670(RSP))

120

 

RACCOMANDAZIONI

 

Parlamento europeo

 

Martedì 26 marzo 2019

2021/C 108/12

Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul nuovo accordo globale tra l'Unione europea e l'Uzbekistan (2018/2236(INI))

126

2021/C 108/13

Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera (2018/2262(INI))

133

 

Giovedì 28 marzo 2019

2021/C 108/14

Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (2018/2237(INI))

141


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

 

Parlamento europeo

 

Martedì 26 marzo 2019

2021/C 108/15

Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM))

150


 

III   Atti preparatori

 

Parlamento europeo

 

Martedì 26 marzo 2019

2021/C 108/16

P8_TA(2019)0222
Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 — C8-0149/2018 — 2018/0089(COD))
P8_TC1-COD(2018)0089
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

152

2021/C 108/17

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09547/2018 — C8-0021/2019 — 2018/0080(NLE))

179

2021/C 108/18

P8_TA(2019)0225
Soppressione dei cambi stagionali dell'ora ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 — C8-0408/2018 — 2018/0332(COD))
P8_TC1-COD(2018)0332
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

180

2021/C 108/19

P8_TA(2019)0226
Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0864 — C8-0495/2016 — 2016/0380(COD))
P8_TC1-COD(2016)0380
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)

187

2021/C 108/20

P8_TA(2019)0227
Mercato interno dell'energia elettrica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0861 — C8-0492/2016 — 2016/0379(COD))
P8_TC1-COD(2016)0379
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

190

2021/C 108/21

P8_TA(2019)0228
Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016)0863 — C8-0494/2016 — 2016/0378(COD))
P8_TC1-COD(2016)0378
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

193

2021/C 108/22

P8_TA(2019)0229
Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)0862 — C8-0493/2016 — 2016/0377(COD))
P8_TC1-COD(2016)0377
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

195

2021/C 108/23

P8_TA(2019)0230
Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 — C8-0190/2018 — 2018/0148(COD))
P8_TC1-COD(2018)0148
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE)

196

2021/C 108/24

P8_TA(2019)0231
Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 — C8-0383/2016 — 2016/0280(COD))
P8_TC1-COD(2016)0280
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

231

2021/C 108/25

P8_TA(2019)0232
Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634 — C8-0394/2015 — 2015/0287(COD))
P8_TC1-COD(2015)0287
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

234

2021/C 108/26

P8_TA(2019)0233
Contratti di vendita di beni ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2017)0637 — C8-0379/2017 — 2015/0288(COD))
P8_TC1-COD(2015)0288
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE

236

2021/C 108/27

P8_TA(2019)0234
Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2018)0143 — C8-0123/2018 — 2018/0069(COD))
P8_TC1-COD(2018)0069
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

238

2021/C 108/28

P8_TA(2019)0235
Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018)0381 — C8-0244/2018 — 2018/0205(COD))
P8_TC1-COD(2018)0205
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio

241

2021/C 108/29

P8_TA(2019)0236
Norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (COM(2018)0275 — C8-0195/2018 — 2018/0130(COD))
P8_TC1-COD(2018)0130
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

243

2021/C 108/30

P8_TA(2019)0237
Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento d'impatto positivo in termini di carbonio ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio (COM(2018)0355 — C8-0209/2018 — 2018/0180(COD))
P8_TC1-COD(2018)0180
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento

245

2021/C 108/31

P8_TA(2019)0238
Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 2018/0199(COD))
P8_TC1-COD(2018)0199
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

247

 

Mercoledì 27 marzo 2019

2021/C 108/32

P8_TA(2019)0295
Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019)0055 — C8-0041/2019 — 2019/0027(COD))
P8_TC1-COD(2019)0027
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

309

2021/C 108/33

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (COM(2018)0346 — C8-0381/2018 — 2018/0176(CNS))

310

2021/C 108/34

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai dazi di mare (COM(2018)0825 — C8-0034/2019 — 2018/0417(CNS))

311

2021/C 108/35

P8_TA(2019)0298
Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 — C8-0275/2018 — 2018/0243(COD))
P8_TC1-COD(2018)0243
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

312

2021/C 108/36

P8_TA(2019)0299
Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465 — C8-0274/2018 — 2018/0247(COD))
P8_TC1-COD(2018)0247
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

409

2021/C 108/37

P8_TA(2019)0300
Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 — C8-0484/2016 — 2016/0365(COD))
P8_TC1-COD(2016)0365
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365
(Testo rilevante ai fini del SEE)

442

2021/C 108/38

P8_TA(2019)0301
Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (COM(2018)0113 — C8-0103/2018 — 2018/0048(COD))
P8_TC1-COD(2018)0048
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese
(Testo rilevante ai fini del SEE)

534

2021/C 108/39

P8_TA(2019)0302
Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (COM(2018)0099 — C8-0102/2018 — 2018/0047(COD))
P8_TC1-COD(2018)0047
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari
(Testo rilevante ai fini del SEE)

563

2021/C 108/40

P8_TA(2019)0303
Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD))
P8_TC1-COD(2018)0197
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

566

2021/C 108/41

P8_TA(2019)0304
Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) (COM(2017)0676 — C8-0395/2017 — 2017/0293(COD))
P8_TC1-COD(2017)0293
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ▌e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione)

599

2021/C 108/42

P8_TA(2019)0305
Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD))
P8_TC1-COD(2018)0172
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

602

2021/C 108/43

P8_TA(2019)0306
Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura UE ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD))
P8_TC1-COD(2016)0084
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

604

2021/C 108/44

P8_TA(2019)0307
Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 — C8-0130/2018 — 2018/0081(COD))
P8_TC1-COD(2018)0081
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

606

2021/C 108/45

P8_TA(2019)0308
Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017)0648 — C8-0391/2017 — 2017/0290(COD))
P8_TC1-COD(2017)0290
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)

608

2021/C 108/46

P8_TA(2019)0309
Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198 — C8-0146/2016 — 2016/0107(COD))
P8_TC1-COD(2016)0107
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

623

2021/C 108/47

P8_TA(2019)0310
Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))
P8_TC1-COD(2018)0196
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti [Em. 1]

638

2021/C 108/48

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (C(2018)08466 — 2018/2996(DEA))

875

2021/C 108/49

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (C(2018)08465 — 2018/2994(DEA))

876

 

Giovedì 28 marzo 2019

2021/C 108/50

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo) (COM(2016)0277 — C8-0177/2016 — 2016/0139(COD))

877

2021/C 108/51

P8_TA(2019)0320
Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD))
P8_TC1-COD(2017)0332
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

878

2021/C 108/52

P8_TA(2019)0321
Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 — C8-0475/2016 — 2016/0359(COD))
P8_TC1-COD(2016)0359
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

930

2021/C 108/53

P8_TA(2019)0322
Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016)0594 — C8-0384/2016 — 2016/0284(COD))
P8_TC1-COD(2016)0284
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio

932

2021/C 108/54

P8_TA(2019)0323
Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 — C8-0237/2018 — 2018/0190(COD))
P8_TC1-COD(2018)0190
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013
(Testo rilevante ai fini del SEE)

934

2021/C 108/55

P8_TA(2019)0324
Erasmus: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 — C8-0233/2018 — 2018/0191(COD))
P8_TC1-COD(2018)0191
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Erasmus Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 [Em. 1. Tale modifica si applica all'intero testo]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

965

2021/C 108/56

P8_TA(2019)0325
Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD))
P8_TC1-COD(2018)0178
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1005

2021/C 108/57

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2020 (2019/2003(BUD))

1032


Significato dei simboli utilizzati

*

Procedura di consultazione

***

Procedura di approvazione

***I

Procedura legislativa ordinaria, prima lettura

***II

Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura

***III

Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto . Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

IT

 


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/1


PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2019-2020

Sedute dal 25 al 28 marzo 2019

Il processo verbale delle sessioni è stato pubblicato nella GU C 438 del 18.12.2020.

I testi approvati del 26 marzo 2019 concernenti i discarichi relativi all'esercizio 2017 sono stati pubblicati nella GU L 249 del 27.9.2019.

TESTI APPROVATI

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Martedì 26 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/2


P8_TA(2019)0239

Diritti fondamentali delle persone di origine africana

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (2018/2899(RSP))

(2021/C 108/01)

Il Parlamento europeo,

visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (1),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (3),

vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (4),

viste la seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione (EU-MIDIS II), pubblicata a dicembre 2017 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la relazione della FRA sulle esperienze di discriminazione razziale e violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE (5),

vista la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016 (6),

vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,

visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche nonché altre piattaforme e società del settore dei media sociali,

vista la raccomandazione generale n. 34 del 3 ottobre 2011 formulata dal comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale contro le persone di origine africana,

vista la risoluzione 68/237 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 23 dicembre 2013, che proclama il 2015-2024 «Decennio internazionale delle persone di origine africana»,

vista la risoluzione 69/16 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 novembre 2014, contenente il programma delle attività di attuazione del Decennio internazionale delle persone di origine africana,

visti la dichiarazione di Durban e il programma d'azione della Conferenza mondiale contro il razzismo del 2001, in cui si riconosce la realtà di razzismo, discriminazione e ingiustizia cui sono confrontate da secoli le persone di origine africana,

viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI),

vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 19 settembre 2001 sul Codice europeo di etica della polizia (7),

vista la considerazione dell'alto commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 25 luglio 2017 sul tema «Afrofobia: l'Europa dovrebbe affrontare questo retaggio del colonialismo e della tratta degli schiavi»,

visto il protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di non discriminazione,

vista l'interrogazione alla Commissione sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (O-000022/2019 — B8-0016/2019),

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'espressione «persone di origine africana» può anche essere utilizzata nel contesto dei termini «afroeuropei», «africani europei», «neri europei», «afrocaraibici» o «neri caraibici» e si riferisce a persone di origine o discendenza africana che sono cittadini europei, nati o residenti in Europa;

B.

considerando che i termini «afrofobia» e «razzismo contro i neri» fanno riferimento a una specifica forma di razzismo, che include qualsiasi atto di violenza o discriminazione, alimentato da abusi storici e stereotipi negativi, che porta all'esclusione e alla disumanizzazione delle persone di origine africana; che tale fenomeno è correlato alle strutture storicamente repressive del colonialismo e alla tratta transatlantica degli schiavi, come riconosciuto dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa;

C.

considerando che, secondo le stime, in Europa vivono 15 milioni di persone di origine africana (8), anche se la raccolta di dati sulla parità negli Stati membri dell'UE non è sistematica né si basa sull'autoidentificazione e spesso non comprende i discendenti dei migranti o «i migranti di terza generazione» e oltre;

D.

considerando che la FRA ha documentato che in Europa le minoranze provenienti dall'Africa subsahariana sono particolarmente esposte al razzismo e alla discriminazione in tutti gli aspetti della vita (9);

E.

considerando che, stando alla recente seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione, condotta dalla FRA (10), nei 12 mesi precedenti l'inchiesta i giovani intervistati di origine africana di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono stati vittime di molestie motivate dall'odio in percentuale maggiore (32 %) rispetto agli intervistati più anziani, mentre le molestie online registrano la percentuale più elevata fra i giovani intervistati e diminuiscono con l'aumentare dell'età;

F.

considerando che i trascorsi di ingiustizia nei confronti degli africani e delle persone di origine africana, fra cui la riduzione in schiavitù, i lavori forzati, l'apartheid razziale, i massacri e i genocidi nel quadro del colonialismo europeo e la tratta transatlantica degli schiavi, continuano a essere in larga misura misconosciuti e ignorati a livello istituzionale negli Stati membri dell'UE;

G.

considerando che il perdurare di stereotipi discriminatori in alcune tradizioni di tutta Europa, compreso l'uso del trucco blackface, perpetua stereotipi profondamente radicati riguardanti le popolazioni di origine africana, che possono esacerbare la discriminazione;

H.

considerando che è opportuno accogliere con favore e sostenere l'importante lavoro svolto dagli organismi nazionali per la parità e dalla rete europea degli organismi per la parità (Equinet);

I.

considerando che la relazione annuale sui reati generati dall'odio, presentata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE (11), ha constatato che le persone di origine africana sono spesso vittime di violenza razzista e che, però, in vari paesi mancano l'assistenza legale e il sostegno finanziario per coloro i quali si stanno riprendendo da aggressioni violente;

J.

considerando che la responsabilità primaria dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini spetta ai governi e quindi ad essi incombe la responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, compresa la violenza afrofoba, e perseguire i responsabili;

K.

considerando che sono disponibili solo dati limitati sulla discriminazione razziale nel sistema scolastico; che, secondo le evidenze, nelle scuole degli Stati membri dell'UE i bambini di origine africana ottengono voti più bassi dei loro coetanei bianchi e il loro tasso di abbandono scolastico è nettamente superiore (12);

L.

considerando che gli adulti e i bambini di origine africana sono sempre più vulnerabili quando si trovano in stato di fermo di polizia, con numerosi episodi di violenza e decessi registrati; che si ricorre in modo sistematico alla profilazione razziale, alle pratiche discriminatorie di fermo e perquisizione e di sorveglianza nell'ambito degli dell'abuso di potere nelle attività di contrasto, nella prevenzione della criminalità, nelle misure antiterrorismo o in materia di controllo dell'immigrazione;

M.

considerando che esistono soluzioni giuridiche alla discriminazione e che occorrono rigorose e specifiche politiche per far fronte al razzismo strutturale subito dalle persone di origine africana in Europa, anche in materia di occupazione, istruzione, sanità, giustizia penale, partecipazione politica e impatto delle politiche e delle prassi in materia di migrazione e asilo;

N.

considerando che in Europa le persone di origine africana sono vittime di discriminazione nel mercato immobiliare e di segregazione spaziale nelle zone a basso reddito, con alloggi di scarsa qualità e di dimensioni ridotte;

O.

considerando che le persone di origine africana hanno contribuito in modo rilevante alla costruzione della società europea nel corso della storia e che un gran numero di esse è vittima di discriminazione sul mercato del lavoro;

P.

considerando che le persone di origine africana sono rappresentate in modo sproporzionato tra le fasce di reddito più basse della popolazione europea;

Q.

considerando che nell'Unione europea le persone di origine africana sono estremamente sottorappresentate nelle istituzioni politiche e legislative, a livello europeo, nazionale e locale;

R.

considerando che i politici di origine africana continuano a essere oggetto di attacchi ignobili nella sfera pubblica, sia a livello nazionale che europeo;

S.

considerando che il fenomeno del razzismo e della discriminazione nei confronti delle persone di origine africana è strutturale e spesso si interseca con altre forme di discriminazione e oppressione fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

T.

considerando che di recente in Europa si è registrato un aumento degli attacchi di afrofobia direttamente rivolti contro i cittadini di paesi terzi, in modo particolare rifugiati e migranti;

1.

invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a riconoscere che le persone di origine africana sono vittime di razzismo, discriminazione e xenofobia in particolare, nonché di una disparità nell'esercizio dei diritti umani e dei diritti fondamentali in generale, il che costituisce la definizione stessa di razzismo strutturale, e che esse hanno diritto ad essere protette da tali disuguaglianze sia come individui che come gruppo, anche con misure positive per la promozione ed il pieno ed equo godimento dei loro diritti;

2.

ritiene che una partecipazione attiva e significativa delle persone di origine africana a livello sociale, economico, politico e culturale sia fondamentale per far fronte al fenomeno dell'afrofobia e garantire l'inclusione di queste persone in Europa;

3.

invita la Commissione a mettere a punto un quadro dell'UE per le strategie nazionali di inclusione sociale e integrazione delle persone di origine africana;

4.

condanna fermamente qualsiasi attacco fisico o verbale contro persone di origine africana, sia nella sfera pubblica che in quella privata;

5.

incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a riconoscere ufficialmente e a celebrare le vicende delle persone di origine africana in Europa, tra cui figurano anche le ingiustizie e i crimini contro l'umanità del passato e del presente, quali la schiavitù e la tratta transatlantica degli schiavi, o quelli commessi nell'ambito del colonialismo europeo, nonché i grandi risultati e i contributi positivi delle persone di origine africana, riconoscendo ufficialmente a livello europeo e nazionale la giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi e istituendo i cosiddetti mesi della storia dei neri;

6.

incoraggia gli Stati membri e le istituzioni europee a celebrare formalmente sia il decennio internazionale delle Nazioni Unite per le persone di origine africana che ad adottare misure efficaci per attuare il programma delle attività in uno spirito di riconoscimento, giustizia e sviluppo;

7.

ricorda che alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti per porre rimedio in modo significativo ed efficace alle ingiustizie e ai crimini contro l'umanità del passato, tenendo presente il loro impatto duraturo nel presente, di cui sono state vittime le persone di origine africana;

8.

invita le istituzioni dell'UE e il resto degli Stati membri a seguire questo esempio, che può comprendere alcune forme di risarcimento, come la presentazione di scuse pubbliche e la restituzione dei manufatti rubati ai loro paesi di origine;

9.

invita gli Stati membri a declassificare i loro archivi coloniali;

10.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per combattere in modo sistematico le discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio e, insieme agli altri principali soggetti interessati, a mettere a punto risposte politiche e giuridiche a tali fenomeni che siano efficaci e basate su dati oggettivi; ritiene che qualora si dovessero raccogliere dati sulle discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio, ciò dovrebbe avvenire unicamente allo scopo di individuare le cause di discorsi e atti xenofobi e discriminatori e combattere gli stessi, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;

11.

invita gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali antirazzismo incentrate su un'analisi comparativa della situazione delle persone di origine africana in settori quali istruzione, alloggi, sanità, occupazione, mantenimento dell'ordine pubblico, servizi sociali, sistema giudiziario e partecipazione e rappresentanza politica e a incoraggiare la partecipazione delle persone di origine africana ai programmi televisivi e ad altri media, per far fronte in modo adeguato alla loro mancanza di rappresentanza, nonché alla carenza di modelli per i minori di origine africana;

12.

pone l'accento sull'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e la discriminazione e chiede di aumentare il sostegno finanziario a livello europeo, nazionale e locale destinato alle organizzazioni di base;

13.

chiede alla Commissione di rivolgere una particolare attenzione alle persone di origine africana all'interno degli attuali programmi di finanziamento e del prossimo quadro pluriennale;

14.

invita la Commissione a istituire un gruppo dedicato nell'ambito dei suoi pertinenti servizi, che si occupi nello specifico delle questioni connesse all'afrofobia;

15.

ribadisce la necessità che gli Stati membri procedano all'attuazione e alla corretta applicazione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo particolare considerando il pregiudizio come aggravante per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica, al fine di provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;

16.

invita gli Stati membri a reagire in modo efficace ai reati generati dall'odio, anche indagando sul pregiudizio quale motivazione per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica e a provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;

17.

invita gli Stati membri a porre fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell'ambito dell'applicazione del diritto penale, delle misure antiterrorismo e dei controlli dell'immigrazione e a riconoscere ufficialmente e a combattere le pratiche di illecita discriminazione e violenza impartendo alle autorità una formazione contraria al razzismo e al pregiudizio;

18.

esorta gli Stati membri a denunciare e scoraggiare le tradizioni razziste e afrofobe;

19.

invita gli Stati membri a monitorare il pregiudizio razziale all'interno dei loro sistemi giudiziari penali e di istruzione e dei loro servizi sociali e ad adottare misure proattive intese a garantire una giustizia equa e a migliorare le relazioni tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le comunità minoritarie, assicurare condizioni di parità nell'istruzione e migliorare le relazioni tra le autorità del settore dell'istruzione e le comunità minoritarie, nonché garantire la parità dei servizi sociali e migliorare le relazioni tra le autorità preposte ai servizi sociali e le comunità minoritarie, con particolare riferimento alle comunità nere e alle persone di origine africana;

20.

invita gli Stati membri a garantire che gli adulti e i minori di origine africana abbiano pari accesso a un'istruzione di qualità e all'assistenza gratuita dalla discriminazione e dalla segregazione e a fornire, se necessario, adeguate misure di sostegno all'apprendimento; incoraggia gli Stati membri a inserire nei loro programmi di studio la storia delle persone di origine africana e a presentare una visione d'insieme del colonialismo e della schiavitù, che ne riconosca gli effetti negativi storici e contemporanei sulle persone di origine africana, nonché a garantire che gli insegnanti ricevano una formazione adeguata a tale compito e siano adeguatamente preparati a gestire la diversità in classe;

21.

invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a promuovere e sostenere iniziative in materia di occupazione, imprenditorialità ed emancipazione economica a favore delle persone di origine africana, onde far fronte ai tassi di disoccupazione superiori alla media e alla discriminazione sul mercato del lavoro cui si trovano confrontate;

22.

esorta gli Stati membri ad affrontare la discriminazione nei confronti delle persone di origine africana nel mercato immobiliare e ad adottare misure concrete per contrastare le disuguaglianze nell'accesso agli alloggi, garantendo altresì alloggi adeguati;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE, tenendo conto della legislazione e delle prassi vigenti, a garantire che migranti, rifugiati e richiedenti asilo possano entrare nell'UE attraverso canali sicuri e legali;

24.

invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a provvedere concretamente affinché non vengano resi disponibili fondi dell'UE né vengano concessi sostegno o collaborazione ad organizzazioni o gruppi coinvolti o collegati alla riduzione in schiavitù, alla tratta, alla tortura e all'estorsione a danno di migranti neri e africani;

25.

esorta le istituzioni europee ad adottare una strategia a favore della diversità e dell'inclusione della forza lavoro che stabilisca un piano strategico per la partecipazione delle minoranze etniche e razziali all'interno del loro organico, a integrazione degli sforzi in atto a tal fine;

26.

invita i partiti e le fondazioni politiche a livello europeo, nonché i parlamenti a tutti i livelli nell'UE, a sostenere e promuovere le iniziative intese a favorire la partecipazione politica delle persone di origine africana;

27.

invita la Commissione a mantenere stretti contatti con attori internazionali quali l'OSCE, l'ONU, l'Unione africana e il Consiglio d'Europa e con altri partner internazionali, per combattere l'afrofobia a livello internazionale;

28.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.

(4)  GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

(5)  «Being black in Europe», relazione che illustra determinati risultati di EU-MIDIS II del novembre 2018.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0056.

(7)  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e297e

(8)  Cfr. Rete europea contro il razzismo «Afrofobia in Europa — Relazione ombra 2014-2015 dell'ENAR», disponibile all'indirizzo: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf

(9)  Cfr. seconda inchiesta sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea (EU-MIDIS II) (2017) disponibile all'indirizzo: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results

(10)  Ibid.

(11)  Cfr. l'ultima relazione, pubblicata nel 2016: http://hatecrime.osce.org/2016-data

(12)  Parere n. 11 della FRA.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/8


P8_TA(2019)0240

Relazione sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (2018/2121(INI))

(2021/C 108/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 4 e 13 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visti gli articoli 107, 108, 113, 115 e 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la sua decisione del 1o marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3) (1),

viste la risoluzione della commissione TAXE del 25 novembre 2015 (2) e la risoluzione della commissione TAX2 del 6 luglio 2016 (3) sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto,

vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 recante raccomandazioni alla Commissione su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (4),

visti i risultati della commissione d'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, presentati al Consiglio e alla Commissione il 13 dicembre 2017 (5),

visto il seguito dato dalla Commissione a ciascuna delle summenzionate risoluzioni del Parlamento (6),

viste le numerose rivelazioni dei giornalisti investigativi, tra cui LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers e, più di recente, gli scandali «cum-ex», nonché i casi di riciclaggio di denaro che coinvolgono, in particolare, banche in Danimarca, Estonia, Germania, Lettonia, Paesi Bassi e Regno Unito,

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sullo scandalo «cum-ex»: criminalità finanziaria e lacune del vigente quadro giuridico (7),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso di Ján Kuciak, giornalista slovacco, e di Martina Kušnírová (8),

visti gli studi preparati dal servizio ricerca del Parlamento europeo dal titolo «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU: state of play, issues and impacts» (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE: stato di avanzamento, questioni ed effetti), «Money laundering and tax evasion risks in free ports and customs warehouses» (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi e nei depositi doganali) e «An overview of shell companies in the European Union» (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea) (9),

visti lo studio dal titolo «VAT fraud: economic impact, challenges and policy issues» (10) (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), lo studio dal titolo «Cryptocurrencies and blockchain — Legal context and implications for financial crime, money laundering and tax evasion» (Criptovalute e blockchain: contesto legale e implicazioni per i reati finanziari, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale) e lo studio dal titolo «Impact of Digitalisation on International Tax Matters» (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali) (11),

visti gli studi della Commissione sugli indicatori in materia di pianificazione fiscale aggressiva (12),

viste le prove raccolte dalla commissione TAX3 nel corso delle sue 34 audizioni con esperti o negli scambi di opinioni con commissari e ministri e durante le missioni a Washington, Riga, Isola di Man, Estonia e Danimarca,

visto il quadro ammodernato e più solido per l'imposta sulle società introdotto durante l'attuale legislatura, in particolare le direttive anti-elusione (ATAD I (13) e ATAD II (14)) e le revisioni della direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (DAC) (15),

viste le proposte della Commissione in attesa di adozione, in particolare per quanto concerne la CC(C)TB (16), il pacchetto sulla tassazione del digitale (17) e la rendicontazione pubblica paese per paese (CBCR) (18), nonché la posizione del Parlamento su tali proposte,

viste la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 1o dicembre 1997 su un Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e le relazioni periodiche di tale Gruppo al Consiglio ECOFIN,

vista la lista del Consiglio relativa alle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali adottata il 5 dicembre 2017 e modificata sulla base del monitoraggio continuo degli impegni dei paesi terzi,

vista la comunicazione della Commissione del 21 marzo 2018 sui nuovi requisiti contro l'elusione fiscale nella legislazione dell'UE che disciplina in particolare le operazioni di finanziamento e d'investimento (C(2018)1756),

visto l'ammodernamento in corso del quadro dell'IVA, in particolare il regime definitivo dell'IVA,

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2016 verso un sistema IVA definitivo e lotta contro le frodi ai danni dell'IVA (19),

visto il nuovo quadro antiriciclaggio dell'UE approvato recentemente, in particolare dopo l'adozione della quarta (AMLD4) (20) e della quinta (AMLD5) (21) revisione della direttiva antiriciclaggio,

viste le procedure di infrazione avviate dalla Commissione contro 28 Stati membri per non aver recepito in modo corretto la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale,

visto il piano d'azione della Commissione, del 2 febbraio 2016, per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (COM(2016)0050) (22),

vista la comunicazione della Commissione, del 12 settembre 2018, dal titolo «Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari» (COM(2018)0645),

vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'urgenza di una lista nera UE di paesi terzi a norma della direttiva antiriciclaggio (23),

visti la piattaforma delle Unità di informazione finanziaria dell'Unione europea (piattaforma delle UIF dell'UE) — Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle UIF dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, del 15 dicembre 2016, e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 26 giugno 2017 sul miglioramento della cooperazione tra le Unità di informazione finanziaria nell'UE (SWD(2017)0275),

vista la raccomandazione dell'Autorità bancaria europea (ABE) e della Commissione, dell'11 luglio 2018, all'unità di analisi dell'intelligence finanziaria maltese (FIAU) sulle azioni necessarie per conformarsi alla direttiva antiriciclaggio e alla direttiva sulla lotta contro il finanziamento del terrorismo,

vista la lettera del 7 dicembre 2018 inviata dal presidente della commissione TAX3 al rappresentante permanente di Malta presso l'UE, S.E. Daniel Azzopardi, con la richiesta di chiarimenti in merito alla società «17 Black»,

viste le indagini e le decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato (24),

vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2018, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218),

visto il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;

vista la Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito;

visti gli esiti dei vari vertici G7, G8 e G20 relativi a questioni fiscali internazionali,

vista la risoluzione sul programma d'azione di Addis Abeba adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015,

vista la relazione del gruppo ad alto livello sui flussi finanziari illeciti provenienti dall'Africa, commissionata congiuntamente dalla conferenza dei ministri africani delle Finanze, della pianificazione e dello sviluppo economico della Commissione dell'Unione africana (CUA)/Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Africa (ECA),

vista la comunicazione della Commissione, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024), in cui la Commissione ha altresì chiesto all'UE di «dare il buon esempio»,

viste le sue risoluzioni dell'8 luglio 2015 sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (25), e del 15 gennaio 2019 sulla parità di genere e le politiche fiscali nell'Unione europea (26),

visto l'obbligo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) di rispettare in ogni momento le norme sulla vita privata,

vista la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell'Unione europea (COM(2019)0012),

vista la comunicazione della Commissione del 15 gennaio 2019 dal titolo «Verso un processo decisionale più efficiente e democratico nella politica fiscale dell'UE» (COM(2019)0008),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 2017 dal titolo «I partenariati di sviluppo dell'UE e la sfida posta dagli accordi fiscali internazionali»,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (A8-0170/2019),

1.    Introduzione generale per la definizione del contesto

1.1.    Cambiamenti

1.

afferma che le norme fiscali esistenti spesso non sono in grado di tenere il passo con la crescente rapidità dell'economia; ricorda che le attuali norme fiscali nazionali e internazionali sono state concepite, nella maggior parte dei casi, all'inizio del XX secolo; afferma che sussiste la necessità urgente e continua di riformare le norme, affinché i sistemi fiscali internazionali, dell'UE e nazionali, siano idonei rispetto alle nuove sfide economiche, sociali e tecnologiche del XXI secolo; prende atto della comprensione generale del fatto che gli attuali regimi fiscali e metodi contabili non dispongono dei mezzi per tenere il passo di tale evoluzione e per garantire che tutti i partecipanti al mercato paghino la loro giusta quota di imposte;

2.

sottolinea che il Parlamento europeo ha apportato un contributo sostanziale alla lotta contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale, emersi tra l'altro nei casi LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks, e cum-ex, in particolare grazie al lavoro delle commissioni speciali TAXE, TAX2 (27) e TAX3, della commissione d'inchiesta PANA e della commissione per i problemi economici e monetari (ECON);

3.

accoglie con favore il fatto che nel corso dell'attuale legislatura la Commissione ha presentato 26 proposte legislative volte a eliminare alcune delle lacune, a migliorare la lotta contro i reati finanziari e la pianificazione fiscale aggressiva e ad aumentare l'efficienza nella riscossione delle imposte e l'equità fiscale; deplora profondamente la mancanza di progressi in seno al Consiglio in merito a importanti iniziative in materia di riforma dell'imposta sulle società che non sono ancora state completate a causa della mancanza di un'autentica volontà politica; chiede di adottare rapidamente le iniziative dell'UE che non sono ancora state completate e di monitorarne con attenzione l'attuazione per garantire l'efficienza e la corretta applicazione, al fine di tenere il passo con la versatilità della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva;

4.

ricorda che una giurisdizione fiscale ha il controllo solo delle questioni fiscali relative al suo territorio, mentre i flussi economici e alcuni contribuenti come le imprese multinazionali e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali operano a livello globale;

5.

sottolinea che la definizione delle basi imponibili impone di essere in possesso del quadro completo della situazione del contribuente, compresi gli elementi che sono al di fuori di una data giurisdizione fiscale, e di determinare quale elemento si riferisce a quale giurisdizione; rileva che ciò richiede anche che tali basi imponibili siano ripartite tra le giurisdizioni fiscali al fine di evitare la doppia imposizione e la doppia non imposizione; afferma che dovrebbe essere data priorità all'eliminazione della doppia non imposizione e al fatto di garantire che venga affrontata la questione della doppia imposizione;

6.

ritiene che tutte le istituzioni dell'UE, e gli Stati membri, debbano compiere sforzi per spiegare ai cittadini il lavoro svolto nel settore fiscale e le azioni intraprese per porre rimedio ai problemi e alle lacune esistenti; ritiene che l'UE debba adottare un'ampia strategia in base alla quale l'UE sostenga, attraverso le politiche pertinenti, gli Stati membri a passare dai loro attuali sistemi fiscali dannosi a un sistema fiscale compatibile con il quadro giuridico dell'UE e lo spirito dei trattati dell'UE;

7.

osserva che i flussi economici (28) e le opportunità di cambiare la residenza fiscale sono notevolmente aumentati; avverte che alcuni nuovi fenomeni (29) sono intrinsecamente opachi o agevolano l'opacità, consentendo la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro;

8.

deplora il fatto che alcuni Stati membri confischino la base imponibile di altri Stati membri attirando utili generati altrove, consentendo così alle imprese di ridurre artificialmente la propria base imponibile; evidenzia che questa pratica non solo danneggia il principio di solidarietà dell'UE, ma conduce anche a una redistribuzione della ricchezza nei confronti delle imprese multinazionali e dei loro azionisti a spese dei cittadini dell'UE; esprime sostegno nei confronti dell'importante lavoro degli accademici e dei giornalisti che aiutano a far luce su queste pratiche;

1.2.    Obiettivo della tassazione e impatto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, delle pratiche fiscali dannose e del riciclaggio di denaro sulle società europee

9.

ritiene che una tassazione equa e la lotta decisa contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro debbano svolgere un ruolo centrale nella definizione di una società equa e di una economia forte, difendendo nel contempo il contratto sociale e lo Stato di diritto; osserva che un sistema fiscale equo ed efficiente è fondamentale per affrontare le disuguaglianze, non solo attraverso il finanziamento della spesa pubblica a sostegno della mobilità sociale, ma anche mediante la riduzione delle disparità di reddito; sottolinea che la politica fiscale può esercitare una notevole influenza sulle decisioni in materia di occupazione, sui livelli degli investimenti e sulla volontà delle imprese ad espandersi;

10.

sottolinea che la priorità più urgente è ridurre il divario fiscale derivante dalla frode fiscale, dall'evasione fiscale, dalla pianificazione fiscale aggressiva e dal riciclaggio di denaro e il loro impatto sui bilanci nazionali e dell'UE, al fine di garantire parità di condizioni ed equità fiscale tra tutti i contribuenti, lottare contro l'aumento della disuguaglianza e rafforzare la fiducia nel processo democratico di elaborazione delle politiche, garantendo che gli autori delle frodi non dispongano di un vantaggio fiscale competitivo rispetto ai contribuenti onesti;

11.

sottolinea che gli sforzi congiunti a livello dell'UE e nazionale sono fondamentali per difendere i bilanci dell'UE e nazionali dalle perdite dovute a imposte non pagate; osserva che solo attraverso gettiti fiscali riscossi in modo integrale ed efficiente gli Stati possono fornire, tra l'altro, servizi pubblici di qualità, compresi istruzione a prezzi accessibili, assistenza sanitaria e alloggi, sicurezza, controllo della criminalità, risposta alle emergenze, sicurezza e assistenza sociale, applicazione delle norme sul lavoro e in materia di ambiente, lotta contro il cambiamento climatico, promozione della parità di genere, trasporti pubblici e infrastrutture essenziali al fine di promuovere e, se necessario, stabilizzare lo sviluppo socialmente equilibrato, onde progredire verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile;

12.

ritiene che i recenti sviluppi in materia di tassazione e riscossione delle imposte, che hanno spostato l'incidenza fiscale dal patrimonio al reddito, dai redditi di capitale ai redditi da lavoro e ai consumi, dalle imprese multinazionali alle piccole e medie imprese (PMI) e dal settore finanziario all'economia reale, abbiano avuto un impatto sproporzionato sulle donne e sulle persone a basso reddito, che di norma dipendono maggiormente dal reddito da lavoro e spendono una quota maggiore del loro reddito per i consumi (30); osserva che tra i più benestanti si riscontrano tassi più elevati di evasione fiscale (31); invita la Commissione a tenere conto, nelle sue proposte legislative in materia fiscale e di antiriciclaggio, dell'impatto sullo sviluppo sociale, compresa l'uguaglianza di genere e le altre politiche summenzionate;

1.3.    Rischi e benefici legati alle transazioni in contanti

13.

sottolinea che le transazioni in contanti restano un rischio molto elevato in termini di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale, compresa la frode in materia di IVA, nonostante i loro benefici, quali l'accessibilità e la velocità; rileva che alcuni Stati membri dispongono già di restrizioni sui pagamenti in contanti; osserva inoltre che, mentre le norme relative ai controlli sul denaro contante presso le frontiere esterne dell'UE sono state armonizzate, le norme tra gli Stati membri per quanto riguarda i movimenti di denaro contante all'interno dei confini dell'UE variano;

14.

rileva che la frammentazione e la natura divergente di tali misure possono perturbare il corretto funzionamento del mercato interno; invita pertanto la Commissione a elaborare una proposta sulle restrizioni europee ai pagamenti in contanti, pur mantenendo il contante come mezzo di pagamento; osserva inoltre che le banconote in euro di taglio elevato presentano un rischio più alto in termini di riciclaggio di denaro; accoglie con favore il fatto che la Banca centrale europea (BCE) abbia annunciato nel 2016 che non emetterà più nuove banconote da 500 EUR (anche se quelle in circolazione rimangono a corso legale); invita la BCE a elaborare un calendario per eliminare gradualmente la possibilità di utilizzare le banconote da 500 EUR;

1.4.    Valutazione quantitativa

15.

sottolinea che la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva comportano una perdita di risorse per i bilanci nazionali e dell'Unione europea (32); riconosce che la quantificazione di tali perdite non è semplice; rileva tuttavia che l'aumento dei requisiti di trasparenza non solo fornirebbe dati migliori, ma contribuirebbe anche a ridurre l'opacità;

16.

osserva che diverse valutazioni hanno cercato di quantificare l'entità delle perdite dovute alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; ricorda che nessuna di queste ha fornito un quadro sufficientemente ampio a causa della natura dei dati o della loro mancanza; osserva che alcune delle valutazioni recenti si integrano a vicenda, sulla base di metodologie diverse ma complementari;

17.

osserva che, a tutt'oggi, mentre la Commissione effettua una stima del divario dell'IVA per l'UE, solo quindici Stati membri preparano le proprie stime nazionali in materia di divario fiscale; invita ciascuno Stato membro, sotto la guida della Commissione, ad elaborare una stima completa del divario fiscale, non limitata all'IVA e comprendente una valutazione del costo di tutti gli incentivi fiscali;

18.

deplora ancora una volta la mancanza di statistiche affidabili e imparziali sull'ampiezza dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale e sottolinea l'importanza di sviluppare metodologie idonee e trasparenti per quantificare la portata di questi fenomeni e il loro impatto sulle finanze pubbliche, sulle attività economiche e sugli investimenti pubblici nei paesi (33); evidenzia l'importanza dell'indipendenza politica e finanziaria degli istituti di statistica al fine di assicurare l'affidabilità dei dati statistici; chiede l'assistenza tecnica di Eurostat per raccogliere statistiche complete e accurate, in modo che siano fornite in un formato digitale comparabile e facilmente coordinato;

19.

ricorda, in particolare, la valutazione empirica, effettuata nel 2015, dell'ampiezza delle perdite annuali di gettito provocate dalla pianificazione fiscale aggressiva delle società nell'UE; osserva che secondo la valutazione, tali perdite oscillano tra 50 e 70 miliardi di EUR (la somma persa per il solo trasferimento degli utili, equivalente ad almeno il 17 % del gettito dell'imposta sul reddito delle società nel 2013 e allo 0,4 % del PIL) e tra 160 e 190 miliardi di EUR (se si aggiungono gli accordi fiscali personalizzati per le grandi imprese multinazionali e le inefficienze nella riscossione);

20.

chiede al Consiglio e agli Stati membri di assegnare la priorità, in particolare con il sostegno del programma Fiscalis, ai progetti finalizzati a quantificare l'ampiezza dell'elusione fiscale, al fine di affrontare meglio l'attuale divario fiscale; sottolinea che il Parlamento europeo ha approvato (34) un incremento nell'ambito del programma Fiscalis; sollecita gli Stati membri, sotto il coordinamento della Commissione, a stimare i loro divari fiscali e a pubblicare i relativi risultati con cadenza annuale;

21.

osserva che il documento di lavoro del FMI (35) stima le perdite mondiali dovute all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili e relative ai paradisi fiscali in circa 600 miliardi di USD all'anno; rileva che le stime approssimative a lungo termine del FMI sono di circa 400 miliardi di USD per i paesi OCSE (l'1 % del loro PIL) e di 200 miliardi di USD per i paesi in via di sviluppo (l'1,3 % del loro PIL);

22.

accoglie con favore le recenti stime della economia non osservata — spesso denominata economia sommersa — del sondaggio 2017 sulle politiche fiscali nell'Unione europea (36), che fornisce un'indicazione più ampia dell'evasione fiscale; sottolinea che il valore dell'economia non osservata misura le attività economiche che potrebbero non essere rilevate nelle fonti dei dati di base utilizzate per l'elaborazione dei conti nazionali;

23.

sottolinea che quasi il 40 % degli utili delle imprese multinazionali viene trasferito, ogni anno, in paradisi fiscali in tutto il mondo, laddove alcuni paesi dell'Unione europea sembrano registrare le perdite maggiori a causa del trasferimento degli utili, in quanto il 35 % degli utili trasferiti proviene da paesi dell'UE, seguiti dai paesi in via di sviluppo (30 %) (37); evidenzia che circa l'80 % degli utili trasferiti a partire da numerosi Stati membri dell'UE è destinato a un numero esiguo di Stati membri dell'UE o passa attraverso di essi; sottolinea che le imprese multinazionali possono pagare fino al 30 % in meno d'imposta rispetto ai concorrenti nazionali e che la pianificazione fiscale aggressiva distorce la concorrenza per le imprese nazionali, in particolare le PMI;

24.

rileva che le ultime stime dell'evasione fiscale nell'UE indicano una cifra di circa 825 miliardi di EUR all'anno (38);

25.

osserva che le imprese multinazionali ascoltate dalla commissione TAX3 producono le proprie stime relative alle aliquote d'imposta effettive (39); sottolinea che tali stime sono messe in discussione da alcuni esperti;

26.

chiede che siano raccolte statistiche in merito a transazioni di grandi dimensioni nei porti franchi, nei depositi doganali e nelle zone economiche speciali, nonché sulle rivelazioni fatte da intermediari e informatori;

1.5.    Frode fiscale, evasione fiscale, elusione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva

27.

ricorda che la lotta contro l'evasione fiscale e la frode ha come obiettivo gli atti illeciti, mentre la lotta contro l'elusione fiscale fa fronte a situazioni che sfruttano le lacune nella legge o rientrano nei limiti della legge — salvo che siano ritenute illegali dalle autorità fiscali o, in ultima istanza, dalle autorità giudiziarie — ma che sono contrarie al suo spirito; chiede pertanto una semplificazione del quadro fiscale;

28.

ricorda che migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte nei paesi dell'UE potrebbe contribuire a ridurre i reati legati all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro che ne conseguono;

29.

ricorda che la pianificazione fiscale aggressiva descrive l'istituzione di un sistema fiscale finalizzato a ridurre il debito d'imposta con l'ausilio dei tecnicismi di un regime fiscale o dell'arbitraggio tra due o più regimi fiscali in modo contrario allo spirito della legge;

30.

accoglie con favore la risposta della Commissione alle richieste formulate nelle risoluzioni TAXE, TAX2 e PANA per individuare meglio la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche fiscali dannose;

31.

invita la Commissione e il Consiglio a proporre e ad adottare una definizione completa e specifica degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva, basandosi sia sugli elementi identificati nella quinta revisione della direttiva sulla cooperazione amministrativa (DAC6) (40) sia sugli studi e le raccomandazioni (41) pertinenti della Commissione; sottolinea che tali chiari indicatori possono basarsi, se del caso, su norme concordate a livello internazionale; invita gli Stati membri a utilizzare tali indicatori come base per abrogare tutte le pratiche fiscali dannose che derivano dalle scappatoie fiscali esistenti; invita la Commissione e il Consiglio ad aggiornare regolarmente tali indicatori qualora emergano nuove disposizioni o pratiche di pianificazione fiscale aggressiva;

32.

sottolinea la somiglianza tra le imprese contribuenti e gli individui con ampie disponibilità patrimoniali nell'uso di strutture societarie e strutture analoghe, come i trust e le sedi offshore, ai fini della pianificazione fiscale aggressiva; evidenzia il ruolo degli intermediari (42) nella creazione di tali sistemi; ricorda, in tale contesto, che la maggior parte del reddito degli individui con ampie disponibilità patrimoniali giunge sotto forma di plusvalenze anziché come retribuzioni;

33.

accoglie con favore la valutazione della Commissione e l'inclusione degli indicatori di pianificazione fiscale aggressiva nelle relazioni per paese del semestre europeo 2018; chiede che tale valutazione diventi un elemento abituale, per garantire parità di condizioni nel mercato interno dell'UE nonché una maggiore stabilità delle entrate pubbliche nel lungo periodo; invita la Commissione a garantire un seguito chiaro per porre fine alle pratiche di pianificazione fiscale aggressiva, se del caso sotto forma di raccomandazioni formali;

34.

ribadisce l'invito alle imprese, in quanto contribuenti, ad adempiere pienamente ai loro obblighi fiscali e ad astenersi da una pianificazione fiscale aggressiva che porti all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, così come dalle pratiche fiscali dannose, nonché a vedere in una strategia equa in materia di tassazione una parte importante della loro responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali al fine di garantire la fiducia dei contribuenti nei sistemi fiscali;

35.

esorta gli Stati membri che partecipano alla procedura di cooperazione rafforzata ad accordarsi quanto prima possibile sull'adozione di un'imposta sulle transazioni finanziarie (ITF), riconoscendo nel contempo che una soluzione globale sarebbe la più appropriata;

2.    Tassazione delle imprese

36.

ricorda che le opportunità di scegliere un luogo per l'attività economica o ai fini della residenza sulla base del quadro normativo sono aumentate con la globalizzazione e la digitalizzazione;

37.

ricorda che le imposte devono essere pagate nelle giurisdizioni in cui ha luogo l'attività economica effettiva, sostanziale e autentica e la creazione di valore o, nel caso della tassazione indiretta, in cui ha luogo il consumo; sottolinea che ciò può essere conseguito adottando la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) nell'UE con una distribuzione adeguata ed equa, che comprenda tra l'altro tutti i beni materiali;

38.

rileva che nella direttiva ATAD I l'UE ha adottato una tassazione in uscita, per consentire agli Stati membri di tassare il valore economico delle plusvalenze generate nel loro territorio, anche quando la plusvalenza non è ancora stata realizzata al momento dell'uscita; ritiene che il principio della tassazione degli utili realizzati negli Stati membri prima che lascino l'Unione dovrebbe essere rafforzato, ad esempio tramite ritenute alla fonte coordinate sugli interessi e sui canoni, in modo da eliminare le scappatoie esistenti ed evitare che gli utili lascino l'UE senza essere tassati; invita il Consiglio a riprendere i negoziati sulla proposta relativa agli interessi e ai canoni (43); osserva che i trattati fiscali spesso riducono l'aliquota della ritenuta alla fonte al fine di evitare la doppia imposizione (44);

39.

ribadisce che l'adeguamento delle norme fiscali internazionali deve rispondere all'evasione derivante dall'eventuale sfruttamento dell'interazione tra le disposizioni fiscali nazionali e le reti di trattati fiscali, con conseguente erosione della base imponibile e doppia non imposizione, garantendo nel contempo che non vi sia doppia tassazione;

2.1.    Piano d'azione sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) e relativa attuazione nell'UE: direttiva antielusione

40.

riconosce che il progetto sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili guidato dal G20/OCSE intendeva affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che portano a pratiche BEPS, attraverso una maggiore coerenza delle norme fiscali nei vari paesi, il rafforzamento dei requisiti sostanziali e il miglioramento della trasparenza e della certezza; afferma, tuttavia, che il grado di volontà e l'impegno a collaborare al piano d'azione BEPS dell'OCSE varia tra i paesi e tra le azioni specifiche interessate;

41.

rileva che il piano d'azione BEPS in 15 punti del G20/OCSE, volto ad affrontare in modo coordinato le cause e le circostanze che danno origine alle pratiche BEPS, è in fase di attuazione e di monitoraggio e che sono in corso ulteriori discussioni, in un contesto più ampio rispetto a quello dei soli paesi partecipanti iniziali, attraverso il Quadro inclusivo; invita pertanto gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che le scappatoie fiscali rimanenti e i quesiti fiscali irrisolti come la ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi siano disciplinati dall'attuale quadro internazionale, al fine di contrastare le pratiche BEPS; accoglie con favore l'iniziativa del Quadro inclusivo per discutere e trovare un consenso globale su una migliore ripartizione dei diritti di imposizione fiscale tra i paesi;

42.

prende atto del fatto che le azioni richiedono un'attuazione; prende atto della nota strategica (45) del Quadro inclusivo sul BEPS, che mira a individuare possibili soluzioni alle sfide individuate relative alla tassazione dell'economia digitale;

43.

osserva che alcuni paesi hanno recentemente adottato contromisure unilaterali contro le pratiche fiscali dannose (come l'imposta del Regno Unito sugli utili trasferiti e le disposizioni GILTI (redditi da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale) della riforma fiscale negli Stati Uniti) per far sì che il reddito estero delle imprese multinazionali sia debitamente tassato con un'aliquota d'imposta minima effettiva nel paese di residenza della società madre; chiede una valutazione di tali misure da parte dell'UE; osserva che, contrariamente a tali misure unilaterali, generalmente l'UE promuove soluzioni multilaterali e consensuali per gestire un'equa ripartizione dei diritti di imposizione; sottolinea che, ad esempio, l'UE dà la priorità a una soluzione globale per la tassazione del settore digitale, ma propone comunque una imposta sui servizi digitali nell'UE, dato che le discussioni a livello globale procedono a rilento;

44.

ricorda che il «pacchetto antievasione» UE del 2016 integra le disposizioni esistenti in modo da attuare a livello dell'UE le 15 azioni BEPS nel mercato unico in maniera coordinata;

45.

accoglie con favore l'adozione delle direttive ATAD I e ATAD II da parte dell'UE; osserva che esse prevedono una tassazione più equa in quanto stabiliscono un livello minimo di protezione contro l'elusione dell'imposta sulle società in tutta l'UE e garantiscono alle imprese un ambiente più equo e più stabile, sia dal punto di vista della domanda che dell'offerta; accoglie con favore le disposizioni sui disallineamenti da ibridi per contrastare la doppia non imposizione, al fine di eliminare i disallineamenti esistenti ed evitare la creazione di ulteriori disallineamenti, sia tra Stati membri che con paesi terzi;

46.

accoglie con favore le disposizioni sulle società estere controllate (SEC) inserite nella direttiva ATAD I per garantire che gli utili realizzati da società collegate stabilite in paesi con un livello di tassazione basso o inesistente siano effettivamente assoggettati a imposta; riconosce che tali disposizioni evitano che l'assenza o la diversità delle norme nazionali sulle SEC all'interno dell'Unione provochino distorsioni del funzionamento del mercato interno escludendo costruzioni di puro artificio, come chiesto ripetutamente dal Parlamento; deplora la coesistenza di due approcci nell'attuazione delle norme SEC nella direttiva ATAD I e invita gli Stati membri ad attuare unicamente le norme SEC più semplici ed efficaci, come quelle di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva ATAD I;

47.

accoglie con favore la norma generale antiabuso ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle società, prevista dalla direttiva ATAD I, che consente agli Stati membri di ignorare le costruzioni che non sono genuine e, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, sono finalizzate unicamente a ottenere un vantaggio fiscale; ribadisce la sua reiterata richiesta di adottare una norma antiabuso generale, rigorosa e comune, segnatamente nella normativa esistente e in particolare nella direttiva sulle società madri e figlie, nella direttiva sulle fusioni e nella direttiva sugli interessi e i canoni;

48.

ribadisce la sua richiesta di una definizione chiara di stabile organizzazione e presenza economica significativa, affinché le società non possano evitare in modo artificioso di avere una presenza imponibile in uno Stato membro in cui svolgono attività economiche;

49.

chiede che sia completato il lavoro svolto in seno al Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento (JTPF) sullo sviluppo di buone pratiche nonché il monitoraggio della Commissione sull'attuazione da parte degli Stati membri;

50.

ricorda le sue preoccupazioni riguardo all'utilizzo dei prezzi di trasferimento nella pianificazione fiscale aggressiva e rammenta pertanto la necessità di prendere adeguati provvedimenti e migliorare il quadro sui prezzi di trasferimento per combattere questo fenomeno; sottolinea la necessità di garantire che tali prezzi rispecchino la realtà economica e forniscano certezza, chiarezza ed equità agli Stati membri e alle imprese che operano nell'Unione, e di ridurre il rischio di un uso improprio delle norme a fini di trasferimento degli utili, tenuto conto delle linee guida dell'OCSE del 2010 sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali (46); rileva che, come ripetutamente sottolineato da numerosi esperti e pubblicazioni, il ricorso al «concetto di entità indipendente» o al «principio di piena concorrenza» costituisce uno dei principali fattori che permettono le pratiche fiscali dannose (47);

51.

sottolinea che le azioni intraprese dall'UE per affrontare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili nonché la pianificazione fiscale aggressiva hanno fornito alle autorità fiscali una serie di strumenti aggiornati per garantire un'equa riscossione delle imposte pur mantenendo la competitività delle imprese europee; sottolinea che la responsabilità di utilizzare in modo efficace tali strumenti dovrebbe ricadere sulle autorità fiscali, senza imporre oneri aggiuntivi ai contribuenti responsabili, in particolare le PMI;

52.

riconosce che il nuovo flusso di informazioni alle autorità fiscali in seguito all'adozione delle direttive ATAD I e DAC4 comporta la necessità di prevedere risorse adeguate per garantire l'uso più efficiente di tali informazioni e ridurre l'attuale divario fiscale; invita tutti gli Stati membri a garantire che gli strumenti utilizzati dalle autorità siano sufficienti e adeguati a utilizzare tali informazioni e combinare e sottoporre a controlli incrociati le informazioni provenienti da fonti e insiemi di dati diversi;

2.2.    Rafforzamento delle azioni dell'UE per combattere la pianificazione fiscale aggressiva e integrare il piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS)

2.2.1.    Controllo dei regimi fiscali degli Stati membri e del contesto fiscale globale — pianificazione fiscale aggressiva nell'UE (semestre europeo)

53.

si compiace che i regimi fiscali e il contesto fiscale globale degli Stati membri siano entrati a far parte del semestre europeo, in linea con l'invito in tal senso rivolto dal Parlamento europeo (48); accoglie con favore gli studi e i dati elaborati dalla Commissione (49), che consentono di affrontare meglio le situazioni che forniscono indicatori economici sulla pianificazione fiscale aggressiva, danno un'indicazione chiara dell'esposizione alla pianificazione fiscale e offrono a tutti gli Stati membri una ricca banca dati sul fenomeno; sottolinea che gli Stati membri, secondo lo spirito di una leale cooperazione, non devono facilitare la creazione di sistemi di pianificazione fiscale aggressiva che siano incompatibili con il quadro giuridico dell'UE e lo spirito dei trattati UE;

54.

chiede che a questi nuovi indicatori fiscali per il semestre europeo sia attribuito lo stesso valore degli indicatori relativi al controllo della spesa; sottolinea il vantaggio di fornire al semestre europeo questa dimensione fiscale, in quanto ciò consentirà di combattere alcune pratiche fiscali dannose che finora non erano state affrontate attraverso la direttiva ATAD e altre normative europee esistenti;

55.

accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC6 definisca le caratteristiche dei meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica che gli intermediari devono comunicare all'amministrazione fiscale per consentirle di valutarli; si compiace che tali caratteristiche dei sistemi di pianificazione fiscale aggressiva possano essere aggiornate laddove emergono nuovi meccanismi o nuove pratiche; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantirne l'efficienza;

56.

invita il Gruppo «Codice di condotta» a riferire a cadenza annuale al Consiglio e al Parlamento sui principali meccanismi notificati negli Stati membri, per consentire ai decisori di restare al passo con i nuovi sistemi fiscali elaborati e adottare le contromisure eventualmente necessarie;

57.

chiede che sia le istituzioni dell'UE che gli Stati membri garantiscano che i contratti degli appalti pubblici non favoriscano l'elusione fiscale da parte dei fornitori; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero monitorare e garantire che le società o altri soggetti giuridici coinvolti nelle gare e nei contratti di appalto non siano dediti alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; invita la Commissione a chiarire le pratiche esistenti in materia di appalti ai sensi della direttiva UE sugli appalti e, se necessario, proporre un aggiornamento della direttiva che non vieti l'applicazione di considerazioni fiscali come criteri di esclusione o addirittura di selezione negli appalti pubblici;

58.

invita la Commissione a pubblicare una proposta che obblighi gli Stati membri a garantire che gli operatori economici partecipanti a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rispettino un livello minimo di trasparenza in materia fiscale, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione pubblica paese per paese e la trasparenza degli assetti proprietari;

59.

invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta finalizzata ad abrogare i cosiddetti «patent box» e invita gli Stati membri a favorire un sostegno non dannoso e, se del caso, diretto per le attività di ricerca e sviluppo; sottolinea che è necessario definire attentamente le agevolazioni fiscali per le società ed attuarle soltanto nei casi in cui vi è un impatto positivo sull'occupazione e la crescita ed escludendo qualsiasi rischio di creare nuove scappatoie nel sistema tributario;

60.

ribadisce nel frattempo il suo invito a garantire che gli «patent box» abbiano una correlazione reale con l'attività economica, ad esempio attraverso verifiche delle spese, e non creino distorsioni della concorrenza; osserva che il ruolo crescente che assumono le attività immateriali nella catena del valore delle società multinazionali; prende atto del miglioramento della definizione dei costi di ricerca e sviluppo nella proposta relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB); appoggia la posizione del Parlamento che consiste nel privilegiare i crediti d'imposta per spese reali di ricerca e sviluppo anziché sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo;

2.2.2.    Migliore cooperazione in materia di fiscalità, compresa la CCCTB

61.

sottolinea che la politica fiscale nell'Unione europea dovrebbe essere incentrata sia sulla lotta all'elusione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva che sull'agevolazione dell'attività economica transfrontaliera mediante la cooperazione tra le amministrazioni fiscali e la formulazione di politiche fiscali intelligenti;

62.

sottolinea che esistono molti ostacoli di natura fiscale all'attività economica transfrontaliera; ricorda, a tale proposito, la sua risoluzione del 25 ottobre 2012 sulle 20 principali preoccupazioni delle aziende e dei cittadini europei in merito al funzionamento del mercato unico (50); esorta la Commissione ad adottare un piano d'azione che affronti tali ostacoli in via prioritaria;

63.

si compiace del rilancio del progetto CCCTB con l'adozione da parte della Commissione delle proposte collegate sulla CCTB e sulla CCCTB; sottolinea che, una volta attuata pienamente, la CCCTB eliminerà le scappatoie tra i sistemi fiscali nazionali, in particolare i prezzi di trasferimento;

64.

invita il Consiglio ad adottare e attuare rapidamente e simultaneamente le due proposte, tenendo conto del parere del Parlamento che già prevede il concetto di stabile organizzazione virtuale e formule di ripartizione che eliminerebbero le rimanenti scappatoie che consentono l'elusione fiscale e favorirebbero parità di condizioni in vista della digitalizzazione; deplora il continuo rifiuto da parte di alcuni Stati membri di trovare una soluzione e invita gli Stati membri ad avvicinare le loro posizioni divergenti;

65.

ricorda che l'applicazione della C(C)CTB dovrebbe essere accompagnata dall'attuazione di norme contabili comuni e da un'adeguata armonizzazione delle prassi amministrative;

66.

ricorda che per porre fine alla pratica del trasferimento degli utili e introdurre il principio secondo cui si versano le imposte nel luogo in cui si genera un profitto, la CCTB e la CCCTB dovrebbero essere introdotte simultaneamente in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a presentare una nuova proposta basata sull'articolo 116 TFUE, in base alla quale il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria per emanare la legislazione necessaria qualora il Consiglio non adotti una decisione unanime sulla proposta di istituire una CCCTB;

2.2.3.    Tassazione digitale delle imprese

67.

rileva che il fenomeno della digitalizzazione ha creato una nuova situazione di mercato in cui le imprese digitali e digitalizzate possono cogliere le opportunità offerte dai mercati locali senza avere una presenza fisica, e quindi tassabile, in tale mercato, con conseguenti condizioni disomogenee e svantaggi per le imprese tradizionali; osserva che nell'UE i modelli aziendali digitali sono soggetti a un onere fiscale medio più basso rispetto ai modelli aziendali tradizionali (51);

68.

sottolinea, in questo contesto, il passaggio graduale dalla produzione tangibile alle attività immateriali nella catena di valore delle imprese multinazionali, come si evince dai relativi tassi di crescita della riscossione dei canoni e dei diritti di licenza negli ultimi cinque anni (quasi il 5 % annuo) rispetto agli scambi di beni e gli investimenti esteri diretti (meno dell'1 % all'anno) (52); deplora che le imprese digitali non paghino quasi nessuna imposta in alcuni Stati membri, nonostante la loro significativa presenza digitale e le considerevoli entrate maturate in tali Stati membri;

69.

ritiene che l'UE dovrebbe permettere un contesto più favorevole per le imprese, al fine di conseguire il regolare funzionamento del mercato unico digitale, pur garantendo una tassazione equa dell'economia digitale; ricorda che, per quanto riguarda la digitalizzazione dell'economia nel suo insieme, il luogo in cui viene creato il valore dovrebbe tenere conto del contributo degli utenti e delle informazioni raccolte sul comportamento dei consumatori online;

70.

sottolinea che la mancanza di un approccio comune dell'Unione in materia di tassazione dell'economia digitale indurrà, e anzi ha già indotto, gli Stati membri ad adottare soluzioni unilaterali che comporteranno un arbitraggio normativo e la frammentazione del mercato unico e potrebbero inoltre diventare un onere per le imprese che operano a livello transfrontaliero nonché per le autorità fiscali;

71.

prende atto del ruolo guida svolto dalla Commissione e da taluni Stati membri nel dibattito globale sulla tassazione dell'economia digitalizzata; incoraggia gli Stati membri a proseguire il loro lavoro proattivo a livello di OCSE e di Nazioni Unite, in particolare attraverso il processo introdotto dal quadro inclusivo sulla BEPS nella sua nota politica (53); ricorda, tuttavia, che l'UE non deve attendere una soluzione globale ma agire immediatamente;

72.

accoglie con favore il pacchetto fiscale digitale adottato dalla Commissione il 21 marzo 2018; deplora, tuttavia, che Danimarca, Finlandia, Irlanda e Svezia abbiano mantenuto le loro riserve o la loro fondamentale opposizione al pacchetto relativo all'imposta sui servizi digitali durante la riunione ECOFIN del 12 marzo 2019 (54);

73.

sottolinea che l'accordo su ciò che costituisce stabile organizzazione digitale, l'unico finora raggiunto, rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non risolve la questione della ripartizione della base imponibile;

74.

invita gli Stati membri che intendono considerare la possibilità di istituire un'imposta digitale a procedere in tal senso nel quadro di una cooperazione rafforzata al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato unico, come sta già avvenendo a livello di singoli Stati membri che stanno valutando l'introduzione di soluzioni nazionali;

75.

è consapevole del fatto che la cosiddetta soluzione provvisoria non è ottimale; ritiene che essa contribuirà ad accelerare la ricerca di una soluzione migliore a livello globale, creando nel contempo, in qualche misura, condizioni di concorrenza più eque nei mercati locali; invita gli Stati membri dell'UE a discutere, adottare e attuare quanto prima la soluzione a lungo termine riguardante la tassazione dell'economia digitale (sulla presenza digitale significativa) affinché l'UE continui a essere un precursore a livello globale; sottolinea che la soluzione a lungo termine proposta dalla Commissione dovrebbe costituire la base per gli ulteriori lavori a livello internazionale;

76.

prende atto che i cittadini dell'UE chiedono a gran voce un'imposta sui servizi digitali; ricorda che secondo i sondaggi effettuati l'80 % dei cittadini di Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca è a favore di un'imposta sui servizi digitali e ritiene che l'UE dovrebbe svolgere in ruolo guida negli sforzi internazionali; sottolinea altresì che la maggioranza dei cittadini intervistati desidera che l'imposta sui servizi digitali abbia un ampio ambito di applicazione (55);

77.

invita gli Stati membri a garantire che l'«imposta sui servizi digitali» sia una misura provvisoria, prevedendo una «clausola di caducità» nella proposta di direttiva del Consiglio del 21 marzo 2018 su un sistema comune di imposizione sul gettito derivante dalla fornitura di taluni servizi digitali (56) (COM(2018)0148), e accelerando la discussione sulla presenza digitale significativa;

2.2.4.    Una tassazione efficace

78.

osserva che le aliquote nominali dell'imposta sulle società sono diminuite a livello dell'UE, passando da una media del 32 % nel 2000 al 21,9 % nel 2018 (57), il che rappresenta un calo del 32 %; esprime preoccupazione per le implicazioni di tale concorrenza sulla sostenibilità dei sistemi fiscali e le potenziali ricadute su altri paesi; osserva che il primo progetto BEPS del G20/OCSE non affrontava tale fenomeno; si compiace dell'annuncio che, entro il 2020, il quadro inclusivo sulla BEPS esaminerà «senza pregiudiziali» diritti di imposizione fiscale che rafforzeranno la capacità delle giurisdizioni di tassare gli utili qualora l'altra giurisdizione avente diritti di imposizione applichi a tali utili un basso tasso di tassazione effettiva (58), il che si traduce in un'imposizione minima effettiva; osserva che, come indicato nel quadro inclusivo sulla BEPS, l'attuale lavoro condotto dall'OCSE non comporta modifiche del fatto che i paesi o le giurisdizioni sono liberi di fissare le proprie aliquote d'imposta o di non avere alcun regime fiscale sul reddito delle società (59);

79.

accoglie con favore il nuovo standard globale dell'OCSE sull'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale (60), ampiamente ispirato al lavoro condotto dall'Unione europea sul processo di redazione della lista UE (criterio di tassazione equa 2.2 della lista UE);

80.

prende atto delle discrepanze tra le stime delle aliquote d'imposta effettive delle grandi società, spesso basate sulla previsione di imposte (61), e l'imposta effettiva pagata dalle grandi imprese multinazionali; rileva che i settori tradizionali pagano in media un'aliquota d'imposta effettiva del 23 % mentre il settore digitale paga circa il 9,5 % (62);

81.

prende atto delle metodologie divergenti per la valutazione delle aliquote d'imposta effettive, che non consentono un confronto affidabile dei loro valori nell'Unione e a livello mondiale; osserva che nell'UE, a seconda della valutazione, le aliquote fiscali effettive spaziano dal 2,2 % al 30 % (63); invita la Commissione a sviluppare la propria metodologia e a pubblicare periodicamente le aliquote d'imposta effettive negli Stati membri;

82.

invita la Commissione a valutare il fenomeno della riduzione delle aliquote d'imposta nominali e il relativo impatto sulle aliquote d'imposta effettiva nell'UE e a proporre soluzioni, sia all'interno dell'UE che nei confronti dei paesi terzi, a seconda dei casi, comprese rigorose norme antiabuso, misure di difesa, come norme più rigorose sulle società controllate estere, e una raccomandazione per modificare i trattati fiscali;

83.

ritiene che il coordinamento globale sulla base imponibile a seguito del progetto dell'OCSE/BEPS dovrebbe essere accompagnato da un migliore coordinamento delle aliquote d'imposta nel tentativo di conseguire una maggiore efficienza;

84.

invita gli Stati membri ad aggiornare il mandato del Gruppo «Codice di condotta» per esaminare il concetto di tassazione minima effettiva degli utili delle imprese per dar seguito ai lavori dell'OCSE sulle sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia;

85.

prende nota della dichiarazione resa dal ministro francese delle Finanze alla riunione della commissione TA X 3 del 23 ottobre 2018 riguardo alla necessità di discutere il concetto di livello minimo di imposizione; si compiace della disponibilità della Francia a inserire il dibattito sul livello minimo di imposizione tra le priorità della sua presidenza del G7 nel 2019, come ribadito in occasione della riunione ECOFIN del 12 marzo 2019;

2.3.    Cooperazione amministrativa riguardo alle imposte dirette

86.

sottolinea che da giugno 2014 la direttiva DAC è stata modificata quattro volte;

87.

invita la Commissione a valutare e presentare proposte volte a colmare le lacune nella direttiva DAC2, includendo, in particolare, nel suo ambito di applicazione i beni materiali e le criptovalute, prevedendo sanzioni in caso di non conformità o false dichiarazioni da parte di istituti finanziari e includendo ulteriori tipi di istituti e conti finanziari attualmente non segnalati, come i fondi pensione;

88.

reitera la sua richiesta di un ambito di applicazione più ampio riguardo allo scambio dei ruling fiscali e di un accesso più ampio da parte della Commissione, nonché di una maggiore armonizzazione delle pratiche in materia di ruling fiscali delle diverse autorità fiscali nazionali;

89.

invita la Commissione a presentare rapidamente la sua prima valutazione della direttiva DAC3 al riguardo, analizzando in particolare il numero di ruling fiscali scambiati e il numero di occasioni in cui le amministrazioni fiscali nazionali hanno avuto accesso alle informazioni in possesso di un altro Stato membro; chiede che la valutazione tenga conto anche dell'impatto della divulgazione di informazioni essenziali relative ai ruling fiscali (il numero delle decisioni, i nomi dei beneficiari, l'aliquota fiscale effettiva derivante da ciascuna decisione); invita gli Stati membri a pubblicare i ruling fiscali nazionali;

90.

deplora che il Commissario responsabile per la fiscalità non riconosca la necessità di estendere l'attuale sistema di scambio di informazioni tra le autorità fiscali nazionali;

91.

reitera, inoltre, la sua richiesta di procedere ad audit fiscali simultanei di persone aventi interessi comuni o complementari (comprese le società madre e le società controllate) nonché la sua richiesta di migliorare ulteriormente la cooperazione fiscale tra Stati membri attraverso l'obbligo di rispondere alle richieste di gruppo su questioni fiscali; rammenta che il diritto di non rispondere alle autorità fiscali non si applica nel quadro di una semplice indagine amministrativa e che la cooperazione è obbligatoria (64);

92.

ritiene che le ispezioni coordinate sul posto e i controlli congiunti dovrebbero far parte del quadro europeo di cooperazione tra le amministrazioni fiscali;

93.

sottolinea che non soltanto gli scambi e il trattamento di informazioni, ma anche lo scambio delle migliori pratiche tra amministrazioni fiscali contribuiscono a una riscossione più efficiente delle imposte; invita gli Stati membri a dare priorità alla condivisione delle migliori pratiche tra autorità fiscali, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione delle amministrazioni fiscali;

94.

invita la Commissione e gli Stati membri ad armonizzare le procedure per un sistema digitale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per facilitare le attività transfrontaliere e ridurre le procedure burocratiche;

95.

invita la Commissione a valutare rapidamente l'attuazione della direttiva DAC4 e a verificare se le amministrazioni fiscali nazionali hanno effettivamente accesso alle informazioni paese per paese in possesso di un altro Stato membro; chiede alla Commissione di valutare in che modo la direttiva DAC4 sia correlata all'azione 13 del piano d'azione BEPS del G20 sullo scambio di informazioni paese per paese;

96.

accoglie con favore lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sullo standard globale sviluppato dall'OCSE con Andorra, il Liechtenstein, Monaco, San Marino e la Svizzera; invita la Commissione e gli Stati membri ad adeguare le disposizioni del trattato affinché si adeguino alla direttiva DAC modificata;

97.

sottolinea inoltre il contributo del programma Fiscalis 2020 volto a migliorare la cooperazione tra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali e i loro funzionari; ribadisce il valore aggiunto delle azioni congiunte in questo ambito e il ruolo dell'eventuale programma per lo sviluppo e il funzionamento dei grandi sistemi informatici transeuropei;

98.

ricorda agli Stati membri tutti i loro obblighi stabiliti dal trattato (65), in particolare l'obbligo di cooperare in modo leale, sincero e rapido; chiede pertanto, alla luce di casi transfrontalieri come, in particolare, i cosiddetti cum-ex files, che le amministrazioni fiscali nazionali di tutti gli Stati membri definiscano sportelli unici, in linea con il sistema di sportelli unici della JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration) nel quadro dell'OCSE (66), per agevolare e rafforzare la cooperazione nella lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva; chiede altresì alla Commissione di facilitare e coordinare la cooperazione tra gli sportelli unici degli Stati membri;

99.

raccomanda che le autorità degli Stati membri che ricevono dai loro omologhi di altri Stati membri la notifica di possibili violazioni di legge siano tenute a fornire una notifica ufficiale di ricezione e, ove opportuno, una risposta significativa e tempestiva riguardo alle azioni intraprese in seguito alla suddetta notifica;

2.4.    «Dividend stripping» e «coupon washing»

100.

osserva che le transazioni cum-ex sono un problema mondiale noto a partire dagli anni '90, anche in Europa, ma che non è stata ancora intrapresa alcuna azione coordinata per farvi fronte; deplora la frode fiscale rivelata dal cosiddetto scandalo cum-ex files che, secondo alcune stime pubblicate dai mezzi d'informazione, ha causato perdite erariali per gli Stati membri pari a 55,2 miliardi di EUR; sottolinea che il consorzio di giornalisti europei identifica la Germania, la Danimarca, la Spagna, l'Italia e la Francia come i presunti principali mercati di destinazione delle pratiche commerciali «cum-ex», seguiti da Belgio, Finlandia, Polonia, Paesi Bassi, Austria e Repubblica ceca;

101.

sottolinea che la complessità dei sistemi tributari può dar luogo a scappatoie giuridiche che facilitano i meccanismi di frode fiscale, come i cum-ex;

102.

osserva che la frode sistematica incentrata sui meccanismi «cum-ex» e «cum-cum» è stata resa in parte possibile perché le pertinenti autorità degli Stati membri non hanno effettuato controlli sufficienti sulle domande di rimborso delle imposte e che le autorità competenti non dispongono di un quadro chiaro e completo dell'effettiva titolarità delle azioni; invita gli Stati membri a consentire a tutte le autorità competenti di accedere a informazioni complete e aggiornate sulla titolarità delle azioni; chiede altresì alla Commissione di valutare se è necessario un intervento dell'UE in tal senso e di presentare una proposta legislativa qualora tale valutazione ne dimostri la necessità;

103.

sottolinea che le rivelazioni sembrano indicare eventuali carenze nelle legislazioni nazionali in materia fiscale e negli attuali sistemi di scambio di informazioni e di cooperazione tra le autorità degli Stati membri; esorta gli Stati membri a utilizzare efficacemente tutti i canali di comunicazione, i dati nazionali e i dati messi a disposizione dal quadro rafforzato per lo scambio di informazioni;

104.

sottolinea che gli aspetti transfrontalieri dei cum-ex files dovrebbero essere affrontati a livello multilaterale; avverte che l'introduzione di nuovi trattati bilaterali sullo scambio di informazioni e di meccanismi di cooperazione bilaterale tra singoli Stati membri complicherebbe la già complessa rete di norme internazionali, introdurrebbe nuove scappatoie e contribuirebbe alla mancanza di trasparenza;

105.

esorta tutti gli Stati membri a indagare e analizzare in modo approfondito le pratiche di pagamento dei dividendi nelle rispettive giurisdizioni, a individuare le lacune nelle loro legislazioni fiscali che creano opportunità che possono essere sfruttate dai responsabili di frodi fiscali e dell'elusione fiscale, ad analizzare la potenziale dimensione transfrontaliera di tali pratiche e a porre fine a tutte queste pratiche fiscali dannose; invita gli Stati membri a scambiarsi le loro migliori pratiche in tale settore;

106.

invita gli Stati membri e le rispettive autorità di vigilanza finanziaria a valutare la necessità di vietare unicamente le pratiche finanziarie indotte da ragioni fiscali, quali l'arbitraggio dei dividendi o il «dividend stripping» e i meccanismi simili, salvo prova contraria da parte dell'emittente che tali pratiche finanziarie hanno una finalità economica sostanziale diversa dal rimborso ingiustificato di imposte e/o dall'elusione fiscale; invita i legislatori dell'UE a valutare la possibilità di attuare tale misura a livello dell'UE;

107.

invita la Commissione ad avviare senza indugio i lavori sull'elaborazione di una proposta volta a istituire una forza di contrasto finanziaria europea, nel quadro di Europol, dotata di capacità di indagine proprie, nonché su un quadro europeo per le indagini fiscali transfrontaliere e altri reati finanziari di natura transfrontaliera;

108.

conclude che i cum-ex files dimostrano l'urgente necessità di migliorare la cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni; esorta pertanto gli Stati membri a migliorare la cooperazione nell'individuare, bloccare, indagare e perseguire i meccanismi di frode fiscale ed evasione fiscale quali il «cum-ex» e, se del caso, il «cum-cum», anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche, e a sostenere, in casi giustificati, soluzioni a livello dell'UE;

2.5.    Trasparenza riguardo all'imposta sulle società

109.

accoglie con favore l'adozione della direttiva DAC4 che prevede la rendicontazione paese per paese (CBCR) per le autorità fiscali, in linea con l'azione 13 del piano d'azione BEPS;

110.

ricorda che la rendicontazione pubblica paese per paese è una delle misure chiave per creare una maggiore trasparenza in materia di informazione fiscale delle imprese; sottolinea che la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese da parte di talune imprese e succursali è stata avanzata dai colegislatori subito dopo lo scandalo dei Panama Papers, il 12 aprile 2016, e che il Parlamento ha adottato la sua posizione al riguardo il 4 luglio 2017 (67); ricorda che il Parlamento ha chiesto di ampliare l'ambito della rendicontazione e della tutela delle informazioni sensibili sotto il profilo commerciale tenendo debitamente conto della competitività delle imprese europee;

111.

ricorda la posizione del Parlamento espressa nelle raccomandazioni della commissione PANA in cui chiedeva un'ambiziosa rendicontazione pubblica paese per paese al fine di migliorare la trasparenza fiscale e il controllo pubblico delle imprese multinazionali; esorta il Consiglio a giungere a un accordo comune al fine di adottare una rendicontazione pubblica paese per paese, in quanto rappresenta una delle misure chiave per conseguire una maggiore trasparenza in merito alle informazioni fiscali delle società per tutti i cittadini;

112.

deplora l'assenza di progressi e di cooperazione da parte del Consiglio dal 2016; chiede con insistenza che vengano compiuti rapidi progressi in seno al Consiglio, affinché possa avviare negoziati con il Parlamento per assicurare una rapida adozione della proposta;

113.

ricorda che il controllo pubblico è utile per i ricercatori (68), i giornalisti d'inchiesta, gli investitori e le altre parti interessate a valutare adeguatamente i rischi, le passività e le opportunità per stimolare un'imprenditorialità equa; ricorda che disposizioni analoghe sono già previste per il settore bancario dall'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE (CDR IV) (69) e per le industrie estrattive e forestali dalla direttiva 2013/34/UE (70); osserva che alcuni operatori privati stanno sviluppando su base volontaria nuovi strumenti di rendicontazione che rafforzano la trasparenza fiscale, come la norma dell'iniziativa globale per la comunicazione di informazioni (Global Reporting Initiative) «informativa sulle imposte e i pagamenti ai governi» nel quadro della loro politica in materia di responsabilità sociale delle imprese;

114.

ricorda che le misure relative alla trasparenza in materia di imposta sulle società devono essere considerate attinenti all'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE sulla libertà di stabilimento; pertanto, detto articolo costituisce la base giuridica appropriata per la proposta di una rendicontazione pubblica paese per paese pubblicata dalla Commissione nella sua valutazione d'impatto del 12 aprile 2016 (COM(2016)0198);

115.

osserva che, per quanto riguarda la capacità limitata dei paesi in via di sviluppo di soddisfare i requisiti attraverso le procedure esistenti per lo scambio di informazioni, la trasparenza è particolarmente importante in quanto faciliterebbe l'accesso alle informazioni per le loro amministrazioni fiscali;

2.6.    Norme in materia di aiuti di Stato

116.

ricorda che il settore della tassazione diretta delle imprese rientra nell'ambito degli aiuti di Stato (71) quando le misure fiscali creano una discriminazione tra contribuenti, contrariamente alle misure fiscali di carattere generale che si applicano a tutte le imprese senza distinzione;

117.

invita la Commissione e, in particolare, la Direzione generale della Concorrenza a valutare eventuali misure atte a scoraggiare gli Stati membri dal concedere aiuti di Stato del genere sotto forma di vantaggi fiscali;

118.

accoglie con favore il nuovo approccio proattivo e aperto della Commissione in relazione alle indagini sugli aiuti di Stato illegali nel corso dell'attuale mandato, che le ha consentito di chiudere una serie di casi di grande rilievo;

119.

deplora il fatto che le imprese possano concludere accordi con i governi per non pagare quasi nessuna imposta in un dato paese nonostante vi svolgano un'attività sostanziale; evidenzia a tale riguardo un ruling in materia fiscale tra l'autorità tributaria dei Paesi Bassi e la Royal Dutch Shell plc che sembra violare il diritto tributario dei Paesi Bassi, e che è stato emanato per il solo fatto che la sede verrebbe ubicata nei Paesi Bassi dopo l'unificazione delle due precedenti società madre, il che si traduce in un'esenzione dalla ritenuta d'imposta olandese sui dividendi; rileva nel contempo che recenti indagini sembrano evidenziare che la società non versi alcuna imposta sugli utili neppure nei Paesi Bassi; ribadisce l'invito alla Commissione a indagare su questo caso di potenziali aiuti di Stato illegali;

120.

si compiace che dal 2014 la Commissione indaghi sulle pratiche degli Stati membri in materia di ruling fiscali a seguito delle denunce di trattamento fiscale favorevole nei confronti di talune società e che abbia avviato nove indagini formali dal 2014, sei delle quali hanno concluso che il ruling fiscale costitutiva un aiuto di Stato illegale (72); osserva che un'indagine si è chiusa con la conclusione che la doppia non imposizione di alcuni utili non costituiva un aiuto di Stato (73), mentre altre due sono tuttora in corso (74);

121.

deplora il fatto che, a quasi cinque anni dalle rivelazioni di LuxLeaks, la Commissione abbia aperto un'indagine formale (75) solo in uno dei oltre 500 ruling in materia fiscale concessi dal Lussemburgo, che sono stati resi noti nell'ambito dell'indagine LuxLeaks condotta dal consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ);

122.

osserva che, sebbene la Commissione abbia accertato che McDonald's ha beneficiato di una doppia non imposizione su alcuni dei suoi utili nell'UE, non è stato possibile adottare alcuna decisione nel quadro delle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, dato che la Commissione ha concluso che la doppia non imposizione derivava da un disallineamento tra le leggi fiscali del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi (76); prende atto dell'annuncio da parte del Lussemburgo di rivedere le proprie convenzioni in materia di doppia imposizione al fine di conformarsi al diritto fiscale internazionale;

123.

esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia concluso che la doppia non imposizione di cui ha beneficiato McDonald's era riconducibile a un disallineamento tra la legislazione fiscale del Lussemburgo e degli Stati Uniti e la convenzione contro la doppia imposizione tra i due paesi, un disallineamento di cui McDonald's ha beneficiato ricorrendo ad arbitrati tra tali giurisdizioni; manifesta inoltre preoccupazione per il fatto che questo tipo di elusione fiscale, basata su arbitrato, venga consentita nell'UE;

124.

è preoccupato per l'ordine di grandezza delle imposte non versate in tutti gli Stati membri per lunghi periodi (77); ricorda che lo scopo del recupero degli aiuti illegali è riportare la posizione allo status quo e che il calcolo dell'importo esatto degli aiuti da rimborsare rientra nell'obbligo di attuazione che compete alle autorità nazionali; invita la Commissione a valutare e adottare valide contromisure, tra cui ammende, per contribuire a impedire che gli Stati membri offrano trattamenti fiscali favorevoli selettivi che si configurano come aiuti di Stato e non sono conformi alle norme dell'UE;

125.

reitera la sua richiesta alla Commissione di formulare orientamenti che chiariscano cosa costituisce un aiuto di Stato di natura fiscale e un prezzo di trasferimento «adeguato»; chiede altresì alla Commissione di eliminare le incertezze giuridiche sia per i contribuenti in regola che per le amministrazioni fiscali e di definire di conseguenza un quadro organico delle pratiche fiscali degli Stati membri;

126.

esprime il proprio rammarico per il fatto che la Commissione non abbia utilizzato le norme in materia di aiuti di Stato contro qualsiasi misura fiscale che falsa gravemente la concorrenza, e che applichi tali norme solo in casi specifici con caratteristiche particolari in modo da modificare la prassi dello Stato in questione; invita la Commissione a compiere ogni sforzo per recuperare gli aiuti di Stato indebiti, anche per quanto concerne tutte le società menzionate nello scandalo Luxleaks, al fine di garantire condizioni di parità; invita inoltre la Commissione a fornire ulteriori orientamenti agli Stati membri e agli operatori di mercato in merito all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e a cosa ciò significhi per le pratiche di pianificazione fiscale delle società;

127.

chiede una riforma del diritto della concorrenza per estendere il campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di essere in grado di agire con maggiore vigore contro gli aiuti di Stato fiscali dannosi a favore delle società multinazionali, che includono i ruling in materia fiscale;

2.7.    Società «bucalettere»

128.

osserva che non esiste una definizione univoca di società bucalettere, vale a dire società registrate in una giurisdizione unicamente a fini di elusione o evasione fiscale e senza una presenza economica significativa; sottolinea, tuttavia, che semplici criteri, quali l'attività economica effettiva o la presenza fisica di personale che lavora per l'impresa, potrebbero rappresentare strumenti d'identificazione e di lotta alla proliferazione di tali società; ribadisce il suo invito a formulare una definizione chiara;

129.

sottolinea che, come proposto nella posizione del Parlamento per i negoziati interistituzionali relativi alla direttiva di modifica relativa alle trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (78), gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che le conversioni transfrontaliere corrispondano all'effettivo esercizio di un'autentica attività economica, anche nel settore digitale, al fine di evitare la creazione di società bucalettere;

130.

invita gli Stati membri a richiedere lo scambio di una serie di informazioni finanziarie tra le autorità competenti prima dell'esecuzione di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere;

131.

esprime la raccomandazione secondo cui qualsiasi entità che crea una struttura offshore dovrebbe fornire alle autorità competenti le ragioni legittime alla base di tale decisione, al fine di garantire che i conti offshore non siano utilizzati per finalità di riciclaggio di denaro o evasione fiscale;

132.

chiede che i titolari effettivi siano resi noti alle autorità fiscali;

133.

sollecita misure nazionali che vietino espressamente i rapporti commerciali con le società bucalettere; sottolinea, in particolare, che la normativa lettone definisce una società bucalettere come un'entità che non svolge alcuna attività economica reale e che non dispone di prove documentali che attestino il contrario, registrata in una giurisdizione in cui le società non hanno l'obbligo di presentare un bilancio e/o priva di una sede di attività nel paese di residenza; osserva tuttavia che, a norma del diritto dell'Unione, il divieto delle società bucalettere in Lettonia non può essere utilizzato per vietare le società bucalettere stabilite negli Stati membri dell'UE, in quanto sarebbe considerato discriminatorio (79); invita la Commissione europea a proporre alcune modifiche all'attuale legislazione dell'Unione atte a consentire il divieto delle società bucalettere anche se residenti negli Stati membri dell'UE;

134.

sottolinea che l'elevato livello di IED in entrata e in uscita in termini di percentuale del PIL in sette Stati membri (Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi) può essere spiegato solo in misura limitata dalle attività economiche reali che si svolgono in tali Stati membri (80);

135.

pone l'accento sull'elevata percentuale di IED in diversi Stati membri, in particolare Lussemburgo, Malta, Cipro, Paesi Bassi e Irlanda (81); osserva che tali IED sono solitamente detenuti da società a destinazione specifica (SDS) che spesso hanno la funzione di sfruttare le lacune esistenti; invita la Commissione a valutare il ruolo delle SDS che detengono IED;

136.

rileva che indicatori economici quali un livello insolitamente alto di IED nonché di IED detenuti da società a destinazione specifica sono indicatori di una pianificazione fiscale aggressiva (82);

137.

osserva che le norme antiabuso della direttiva ATAD (costruzioni artificiose) riguardano le società bucalettere, mentre le norme CCTB e CCCTB garantirebbero l'attribuzione del reddito al luogo in cui si svolge l'attività economica effettiva;

138.

esorta la Commissione e gli Stati membri a stabilire requisiti coordinati, vincolanti ed esecutivi relativi all'attività economica sostanziale nonché test sulle spese;

139.

invita la Commissione a effettuare, entro due anni, controlli dell'adeguatezza delle iniziative legislative e politiche interconnesse finalizzate a far fronte all'impiego di società bucalettere nel contesto della frode fiscale, dell'evasione fiscale, della pianificazione fiscale aggressiva e del riciclaggio di denaro;

3.    IVA

140.

sottolinea l'esigenza di armonizzare le norme in materia di IVA a livello di UE nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza (83);

141.

sottolinea che l'IVA è un'importante fonte di gettito fiscale per i bilanci nazionali; osserva che nel 2016 le entrate IVA negli Stati membri dell'UE-28 ammontavano a 1 044 miliardi di EUR, ovvero il 18 % di tutte le entrate fiscali negli Stati membri; prende nota del fatto che il bilancio annuale 2017 dell'UE ammontava a 157 miliardi di EUR;

142.

deplora, tuttavia, che importi ingenti delle entrate IVA previste si perdano a causa delle frodi; sottolinea che, secondo le statistiche della Commissione, nel 2016 il divario dell'IVA (ossia la differenza tra le entrate IVA previste e l'IVA effettivamente riscossa, che fornisce quindi una stima della perdita di IVA dovuta non solo alle frodi, ma anche a fallimenti, errori di calcolo ed elusione) ammontava, nell'Unione, a 147 miliardi di EUR, ovvero più del 12 % delle entrate IVA totali previste (84), sebbene la situazione sia notevolmente peggiore in taluni Stati membri in cui il divario è prossimo o persino superiore al 20 %, il che mostra una notevole differenza tra gli Stati membri nella gestione del divario dell'IVA;

143.

rileva che, secondo le stime della Commissione, ogni anno si perdono circa 50 miliardi di EUR, ovvero 100 EUR per cittadino dell'Unione, a causa delle frodi IVA transfrontaliere (85), mentre l'Europol stima che circa 60 miliardi di EUR di frodi IVA siano legati alla criminalità organizzata e al finanziamento terrorismo; prende atto della maggiore armonizzazione e semplificazione dei regimi dell'IVA nell'Unione, sebbene la cooperazione tra gli Stati membri non sia ancora sufficiente né efficace; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la cooperazione onde contrastare con maggior efficacia le frodi IVA; invita la prossima Commissione ad attribuire priorità all'introduzione e all'attuazione del sistema dell'IVA definitivo, allo scopo di migliorarlo;

144.

chiede statistiche affidabili per stimare il divario dell'IVA e sottolinea l'esigenza, all'interno dell'Unione, di un approccio comune relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati; esorta la Commissione a garantire che negli Stati membri siano regolarmente raccolti e pubblicati dati statistici uniformi;

145.

sottolinea che la caratteristica dell'attuale regime (transitorio) dell'IVA di applicare un'esenzione alle cessioni intracomunitarie ed esportazioni nell'UE è stata oggetto di abuso da parte di truffatori, in particolare con la frode «carosello» dell'IVA e la frode intracomunitaria dell'operatore inadempiente (MTIC);

146.

prende nota del fatto che, secondo la Commissione, le imprese che operano su base transfrontaliera si fanno carico attualmente di costi di conformità superiori dell'11 % rispetto a quelli sostenuti da imprese che operano solo a livello nazionale; osserva, in particolare, che i costi di conformità in materia di IVA gravano eccessivamente sulle PMI, ragion per cui queste ultime sono restie a cogliere i vantaggi del mercato unico; invita la Commissione e gli Stati membri a elaborare soluzioni per ridurre i costi di conformità in materia di IVA legati al commercio transfrontaliero;

3.1.    Ammodernamento del quadro dell'IVA

147.

accoglie pertanto con favore il piano d'azione sull'IVA della Commissione, del 6 aprile 2016, volto a riformare il quadro dell'IVA e le 13 proposte legislative adottate dalla Commissione da dicembre 2016 per affrontare la transizione verso il sistema dell'IVA definitivo, eliminare gli ostacoli posti dall'IVA al commercio elettronico, rivedere il regime dell'IVA per le PMI, modernizzare la politica relativa alle aliquote IVA e affrontare il divario fiscale dell'IVA;

148.

accoglie con favore l'introduzione nel 2015 di un mini sportello unico IVA per i servizi di telecomunicazione, di radiodiffusione e i servizi elettronici, quale sistema volontario per la registrazione, dichiarazione e versamento dell'IVA; plaude all'estensione del mini sportello unico ad altri beni e servizi per i consumatori finali a partire dal 1o gennaio 2021;

149.

rileva che, secondo le stime della Commissione, la riforma per modernizzare l'IVA dovrebbe ridurre la burocrazia del 95 %, pari a una cifra stimata di 1 miliardo di EUR;

150.

accoglie con favore, in particolare, il fatto che il 5 dicembre 2017 il Consiglio abbia adottato nuove norme che agevolano il rispetto degli obblighi in materia di IVA per le imprese online; plaude in particolare al fatto che il Consiglio abbia tenuto conto del parere del Parlamento riguardo all'introduzione della responsabilità per le piattaforme online per la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza che facilitano; ritiene che tale misura garantirà parità di condizioni con le imprese non UE, dato che molti beni importati per le vendite a distanza entrano attualmente nell'UE in regime di esenzione IVA; invita gli Stati membri ad applicare correttamente le nuove norme entro il 2021;

151.

accoglie con favore le proposte relative al sistema dell'IVA definitivo adottate il 4 ottobre 2017 (86) e il 24 maggio 2018 (87); plaude in particolare alla proposta della Commissione di applicare il principio di destinazione alla tassazione, che prevede che l'IVA venga versata alle autorità fiscali dello Stato membro del consumatore finale secondo il tasso vigente in tale Stato;

152.

accoglie con favore, in particolare, i progressi compiuti dal Consiglio verso il sistema dell'IVA definitivo attraverso l'adozione delle soluzioni rapide (88) il 4 ottobre 2018; esprime preoccupazione, tuttavia, per il fatto che non siano state adottate tutele riguardo ai suoi aspetti sensibili alla frode sulla falsariga della posizione del Parlamento (89) riguardo alla proposta del soggetto passivo certificato (90), espressa nel suo parere del 3 ottobre 2018 (91); deplora profondamente che il Consiglio abbia posticipato la decisione sull'introduzione dello status di soggetto passivo certificato fino all'adozione del sistema dell'IVA definitivo;

153.

invita il Consiglio a garantire che lo status di soggetto passivo certificato sia coerente con la qualifica di operatore economico autorizzato rilasciata dalle autorità doganali;

154.

chiede un coordinamento minimo trasparente a livello di UE sulla definizione dello status di soggetto passivo certificato, ivi compresa una valutazione periodica da parte della Commissione sulle modalità di concessione di tale status da parte degli Stati membri; sollecita lo scambio di informazioni tra le autorità fiscali degli Stati membri in merito agli eventuali rifiuti di concedere lo status di soggetto passivo certificato a talune società, al fine di migliorare la coerenza e le norme comuni;

155.

accoglie inoltre con favore la revisione dei regimi speciali per le PMI (92), che è essenziale per garantire parità di condizioni, in quanto i regimi di esenzione dall'IVA sono attualmente disponibili unicamente per gli enti nazionali, e può contribuire alla riduzione dei costi di conformità in materia di IVA per le PMI; invita il Consiglio a tenere conto del parere del Parlamento dell'11 settembre 2018 (93), in particolare per quanto riguarda l'ulteriore semplificazione amministrativa per le PMI; chiede pertanto alla Commissione di istituire un portale online sul quale debbano registrarsi le PMI che intendono avvalersi dell'esenzione in un altro Stato membro, e di introdurre uno sportello unico attraverso il quale le piccole imprese possano presentare le dichiarazioni IVA per i diversi Stati membri in cui operano;

156.

prende atto dell'adozione della proposta della Commissione relativa a un meccanismo generalizzato di inversione contabile (94), che consentirà deroghe temporanee alle normali disposizioni in materia di IVA al fine di prevenire con maggiore efficacia le frodi carosello negli Stati membri maggiormente colpiti da questo tipo di frode; invita la Commissione a monitorare attentamente l'applicazione della nuova legislazione, nonché i potenziali rischi e vantaggi che ne derivano; sottolinea tuttavia che il meccanismo generalizzato di inversione contabile non dovrebbe ritardare in alcun modo la rapida attuazione di un sistema dell'IVA definitivo;

157.

osserva che la diffusione del commercio elettronico può spesso rappresentare una sfida per le autorità fiscali, come l'assenza di identificazione a fini fiscali del venditore nell'UE e la registrazione delle dichiarazioni IVA ben al di sotto del valore reale delle operazioni dichiarate; plaude pertanto allo spirito delle norme di attuazione proposte in relazione alle vendite a distanza di beni, adottate dalla Commissione europea l'11 dicembre 2018 (COM(2018)0819 e COM(2018)0821), secondo cui, in particolare, a partire dal 2021, le piattaforme online avranno la responsabilità di garantire la riscossione dell'IVA sulle vendite di beni ai consumatori dell'Unione da parte di imprese di paesi terzi effettuate sulle loro piattaforme;

158.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le transazioni di commercio elettronico che vedono coinvolti venditori con sede al di fuori dell'UE che non dichiarano l'IVA (ad esempio, facendo indebito uso della dicitura di campione) o sottovalutandone deliberatamente il valore, al fine di evitare di versare l'IVA in tutto o in parte; ritiene che tali pratiche mettano a repentaglio l'integrità e il buon funzionamento del mercato interno dell'UE; invita la Commissione ad avanzare proposte legislative, ove opportuno e necessario;

3.2.    Il divario dell'IVA, la lotta contro la frode IVA e la cooperazione amministrativa riguardo all'IVA

159.

ribadisce il suo invito ad affrontare i fattori che contribuiscono al divario fiscale, tra cui l'IVA;

160.

accoglie con favore l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione, l'8 marzo 2018, contro Cipro, la Grecia e Malta, e l'8 novembre 2018 contro l'Italia e l'Isola di Man, per quanto riguarda le pratiche abusive in materia di IVA in relazione all'acquisto di yacht e aerei, allo scopo di garantire che tali paesi smettano di offrire illecitamente un trattamento fiscale favorevole agli yacht e aerei privati, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nei settori marittimo e aereo;

161.

accoglie con favore le modifiche al regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda le misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa in materia di IVA; accoglie con favore le visite di monitoraggio della Commissione condotte in 10 Stati membri nel 2017 e in particolare la successiva raccomandazione di migliorare l'affidabilità del sistema di scambio di informazioni sull'IVA (VIES);

162.

osserva che la Commissione ha di recente proposto ulteriori strumenti di controllo e il rafforzamento del ruolo di Eurofisc, nonché meccanismi per una più stretta collaborazione tra le autorità doganali e le amministrazioni fiscali; invita tutti gli Stati membri a partecipare più attivamente al sistema di analisi della rete di transazioni (TNA) nel quadro di Eurofisc;

163.

è del parere che tutti gli Stati membri debbano obbligatoriamente aderire a Eurofisc quale condizione necessaria per ricevere i finanziamenti dell'UE; ribadisce la preoccupazione della Corte dei conti europea sul rimborso dell'IVA nella spesa in materia di Coesione (95) e sul programma antifrode dell'UE (96);

164.

esorta la Commissione a esaminare le possibilità di raccolta e trasmissione in tempo reale dei dati IVA sulle transazioni da parte degli Stati membri, in quanto ciò migliorerebbe l'efficacia di Eurofisc e consentirebbe l'ulteriore elaborazione di nuove strategie di lotta alla frode IVA; invita tutte le autorità pertinenti a utilizzare diverse tecnologie di analisi statistica ed estrapolazione dei dati per individuare anomalie, relazioni e modelli sospetti, al fine di consentire alle autorità fiscali di affrontare un ampio spettro di comportamenti non conformi in modo proattivo, mirato ed economicamente vantaggioso e con più efficacia;

165.

accoglie con favore l'adozione della direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione (direttiva PIF) (97), che chiarisce le questioni legate alla cooperazione transfrontaliera e all'assistenza giudiziaria reciproca tra gli Stati membri, Eurojust, Europol, la Procura europea (EPPO), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Commissione, al fine di affrontare la frode IVA; invita l'EPPO, l'OLAF, Eurofisc, Europol ed Eurojust a cooperare strettamente al fine di coordinare gli sforzi nella lotta alla frode IVA e a individuare e rispondere a nuove pratiche fraudolente;

166.

rileva, tuttavia, la necessità di una migliore cooperazione tra autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto nell'UE, come sottolineato dagli esperti durante l'audizione tenutasi il 28 giugno 2018 e in uno studio commissionato dalla commissione TAX3;

167.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione volta ad estendere le competenze della Procura europea ai reati terroristici transfrontalieri; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che la Procura europea diventi operativa quanto prima e comunque entro il 2022, assicurando una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione già esistenti, responsabili della tutela degli interessi finanziari dell'Unione; chiede che vengano comminate sanzioni esemplari, proporzionate e dissuasive; ritiene che chiunque sia coinvolto in un meccanismo organizzato di frode IVA dovrebbe essere sanzionato severamente, per evitare una percezione di impunità;

168.

ritiene che uno dei problemi principali che consentono un comportamento fraudolento riguardo all'IVA è il «profitto in denaro» che un truffatore può ottenere; chiede pertanto alla Commissione di analizzare la proposta avanzata dagli esperti (98) di inserire i dati sulle transazioni transfrontaliere in una blockchain e di impiegare valute digitali protette utilizzabili unicamente per i pagamenti IVA (uso unico) invece del denaro a corso legale;

169.

accoglie con favore il fatto che il Consiglio abbia affrontato la questione della frode legata alle importazioni (99); ritiene che la corretta integrazione nel VIES dei dati delle dichiarazioni doganali consentirà agli Stati membri di destinazione di effettuare un controllo incrociato sulle informazioni doganali e relative all'IVA, al fine di garantire che l'IVA sia versata nel paese di destinazione; invita gli Stati membri ad attuare questa nuova normativa in modo efficace e tempestivo entro il 1o gennaio 2020;

170.

ritiene che la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali e doganali non sia ottimale (100); invita gli Stati membri a incaricare Eurofisc di elaborare nuove strategie per seguire le merci nell'ambito del regime doganale 42, il meccanismo che consente all'importatore di ottenere l'esenzione dall'IVA se i beni importati sono destinati a un cliente commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di importazione;

171.

sottolinea l'importanza di adottare un registro dei titolari effettivi delle società, a norma della direttiva AMLD5, quale strumento utile nella lotta alla frode IVA; esorta gli Stati membri a rafforzare le competenze e le qualifiche delle forze di polizia, dei servizi fiscali, dei pubblici ministeri e dei giudici che si occupano di questo tipo di frode;

172.

è preoccupato per i risultati dello studio (101) commissionato dalla commissione TAX3, secondo cui le proposte della Commissione ridurranno la frode sulle importazioni, ma non la elimineranno; prende nota del fatto che la questione della sottovalutazione e dell'applicazione delle norme dell'UE in generale nel caso dei soggetti passivi non UE non sarà risolta; invita la Commissione a prendere in esame metodi alternativi di riscossione per tali cessioni nel lungo periodo; sottolinea che fare affidamento sulla buona fede dei soggetti passivi non UE per la riscossione dell'IVA UE non è un'opzione sostenibile; ritiene che tali modelli alternativi di riscossione non dovrebbero riguardare solo le vendite effettuate tramite le piattaforme elettroniche, ma estendersi a tutte le vendite effettuate da soggetti passivi non UE, indipendentemente dal modello aziendale che utilizzano;

173.

chiede alla Commissione di monitorare attentamente le conseguenze dell'introduzione del regime definitivo per il gettito IVA negli Stati membri; invita la Commissione a prendere in esame seriamente le possibilità di nuovi rischi di frode nel sistema dell'IVA definitivo, in particolare la possibilità che il fornitore mancante nelle transazioni transfrontaliere possa soppiantare il tipo cliente mancante della frode carosello; sottolinea, a tale proposito, che il sistema di transito doganale può certamente agevolare il commercio nell'UE; osserva, tuttavia, che possono verificarsi abusi e che le organizzazioni criminali, evitando il pagamento di imposte e dazi, possono causare una notevole perdita sia per gli Stati membri che per l'UE (con l'elusione dell'IVA); invita pertanto la Commissione a monitorare il sistema di transito doganale e a presentare proposte partendo dalle raccomandazioni formulate, in particolare, da OLAF, Europol ed Eurofisc;

174.

ritiene che una vasta maggioranza di cittadini europei si attenda una legislazione nazionale ed europea chiara che consenta di individuare e sanzionare chi non versa le imposte che è tenuto a pagare e di recuperare tempestivamente il gettito mancante;

4.    Tassazione delle persone fisiche

175.

sottolinea che, in genere, le persone fisiche non utilizzano la libertà di circolazione ai fini della frode fiscale, dell'evasione fiscale e della pianificazione fiscale aggressiva; osserva, tuttavia, che alcune persone fisiche hanno una base imponibile sufficientemente ampia da comprendere varie giurisdizioni fiscali;

176.

deplora che individui con patrimoni ingenti e molto ingenti, che si avvalgono di strutture fiscali complesse, compresa la costituzione di società, continuino ad avere la possibilità di spostare i propri guadagni e fondi o i propri acquisti tra varie giurisdizioni fiscali per ottenere una notevole riduzione o un azzeramento della responsabilità fiscale tramite i servizi di gestori patrimoniali e di altri intermediari; deplora che taluni Stati membri abbiano attuato regimi fiscali volti ad attrarre individui con ampie disponibilità patrimoniali senza promuovere un'attività economica reale;

177.

rileva che i tassi di riferimento del reddito da lavoro sono di solito più elevati di quelli del reddito da capitale in tutta l'UE; osserva che il contributo delle imposte basate sulla ricchezza al totale delle entrate fiscali è rimasto, nel complesso, piuttosto limitato, raggiungendo il 4,3 % delle entrate fiscali complessive nell'UE (102);

178.

constata con rammarico che la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva delle imprese contribuiscono a trasferire l'onere fiscale ai contribuenti onesti ed equi;

179.

invita gli Stati membri a imporre sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate nei casi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva illegale, nonché a garantire l'applicazione di tali sanzioni;

180.

deplora che alcuni Stati membri abbiano introdotto regimi fiscali di dubbia legalità che concedono sgravi dell'imposta sul reddito alle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza a fini fiscali in tali Stati, erodendo in tal modo la base imponibile di altri Stati membri e promuovendo politiche dannose e discriminatorie nei confronti dei propri cittadini; osserva che tali regimi possono offrire vantaggi non accessibili ai cittadini nazionali, tra cui la non tassazione di proprietà e redditi esteri, la tassazione forfettaria dei redditi esteri, franchigie fiscali su parte dei redditi percepiti nel paese, aliquote d'imposta inferiori sulle pensioni trasferite al paese di origine;

181.

ricorda che, in una sua comunicazione del 2011, la Commissione aveva suggerito di includere i regimi speciali per il personale espatriato altamente qualificato nell'elenco di pratiche fiscali dannose stilato dal Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» (103), ma da allora non ha mai fornito informazioni sull'entità del problema; invita la Commissione a riesaminare la questione e, in particolare, a valutare i rischi di doppia imposizione e di doppia non imposizione di tali regimi;

4.1.    Programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) e residenza tramite investimenti (RBI)

182.

esprime preoccupazione per il fatto che la maggioranza degli Stati membri ha adottato programmi di cittadinanza tramite investimenti (CBI) o di residenza tramite investimenti (RBI) (104), generalmente noti come programmi per i visti d'oro o per gli investitori, con i quali si concede la cittadinanza o la residenza a cittadini UE e non UE in cambio di investimenti finanziari;

183.

osserva che gli investimenti effettuati nel quadro di tali programmi non promuovono necessariamente l'economia reale dello Stato membro che concede la cittadinanza o la residenza e che i programmi spesso non impongono ai candidati di trascorrere del tempo sul territorio in cui è effettuato l'investimento e, qualora tale requisito esista formalmente, il suo adempimento non è solitamente soggetto a verifica; sottolinea che tali programmi mettono a repentaglio il conseguimento degli obiettivi dell'Unione e sono pertanto in violazione del principio di leale cooperazione;

184.

osserva che almeno 5 000 cittadini di paesi terzi hanno ottenuto la cittadinanza dell'Unione ricorrendo a programmi di cittadinanza tramite investimenti (105); rileva che, secondo uno studio (106), almeno 6 000 persone hanno ottenuto la cittadinanza e sono stati rilasciati quasi 100 000 permessi di soggiorno;

185.

teme che la CBI e la RBI vengano concesse senza un'adeguata indagine di sicurezza dei richiedenti, compresi i cittadini di paesi terzi ad alto rischio, mettendo così a repentaglio la sicurezza dell'Unione; deplora che la mancanza di trasparenza che circonda l'origine degli importi associati ai programmi di CBI e RBI abbia notevolmente aumentato i rischi politici, economici e di sicurezza cui sono esposti i paesi europei;

186.

sottolinea che i programmi CBI e RBI comportano rischi notevoli, tra cui una svalutazione delle cittadinanze dell'UE e nazionale, e favoriscono la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale; osserva che la decisione di uno Stato membro di attuare i programmi CBI e RBI ha ricadute sugli altri Stati membri dell'UE; ribadisce la sua preoccupazione che la cittadinanza o la residenza possano essere concesse tramite questi programmi senza che sia condotta un'adeguata verifica della clientela da parte delle autorità competenti;

187.

osserva che l'obbligo stabilito dalla direttiva AMLD5, che impone ai soggetti obbligati di considerare i richiedenti della CBI o RBI come soggetti ad alto rischio nel corso dell'adeguata verifica della clientela, non esonera gli Stati membri dalla responsabilità di stabilire e di condurre essi stessi una dovuta diligenza rafforzata; osserva che a livello nazionale e di Unione sono state avviate varie indagini formali su casi di corruzione e di riciclaggio direttamente collegati a programmi CBI e RBI;

188.

sottolinea, al contempo, che la sostenibilità e la fattibilità economiche degli investimenti effettuati tramite questi programmi restano incerte; pone l'accento sul fatto che la cittadinanza e tutti i diritti ad essa associati non dovrebbero mai essere messi in vendita;

189.

rileva che i programmi CBI e RBI di taluni Stati membri sono stati ampiamente utilizzati da cittadini russi e cittadini di paesi sotto l'influenza russa; sottolinea che tali programmi possono costituire un mezzo per aggirare le sanzioni dell'UE da parte dei cittadini russi inclusi nell'elenco delle sanzioni adottate a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia e dell'aggressione russa nei confronti della Crimea;

190.

critica il fatto che tali programmi prevedano regolarmente privilegi fiscali o regimi fiscali speciali per i beneficiari; è preoccupato che tali privilegi possano ostacolare l'obiettivo di un contributo equo da parte di tutti i cittadini al sistema fiscale;

191.

esprime preoccupazione la mancanza di trasparenza riguardo al numero e all'origine dei candidati, al numero di persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza tramite tali programmi e agli importi e all'origine degli investimenti effettuati attraverso i suddetti programmi; apprezza il fatto che alcuni Stati membri rendano noti il nome e la nazionalità delle persone a cui è stata concessa la cittadinanza o la residenza attraverso tali programmi; esorta gli altri Stati membri a seguire questo esempio;

192.

è preoccupato per il fatto che, secondo l'OCSE, i programmi CBI e RBI potrebbero essere utilizzati impropriamente per mettere a repentaglio le procedure di adeguata verifica nel quadro degli standard comuni di comunicazione di informazioni (CRS), con conseguente comunicazione imprecisa o incompleta nel quadro dei CRS, in particolare quando non tutte le giurisdizioni di residenza fiscale sono state comunicate all'istituto finanziario; rileva che secondo l'OCSE, i regimi di visti che presentano un potenziale rischio elevato per l'integrità dei CRS sono quelli che consentono al contribuente di accedere a un'aliquota dell'imposta sul reddito bassa, inferiore al 10 %, sul patrimonio finanziario detenuto all'estero e che non richiedono una presenza fisica significativa di almeno 90 giorni nella giurisdizione che offre il «visto d'oro»;

193.

è preoccupato per il fatto che Malta e Cipro hanno regimi (107) annoverabili tra quelli che possono presentare un rischio elevato per l'integrità dei CRS;

194.

conclude che i potenziali vantaggi economici dei programmi CBI e RBI non controbilanciano i gravi rischi in termini di sicurezza, riciclaggio ed evasione fiscale che tali programmi presentano;

195.

invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i programmi CBI e RBI esistenti quanto prima;

196.

sottolinea che, nel frattempo, gli Stati membri dovrebbero richiedere la presenza fisica nel paese come condizione per beneficiare dei programmi CBI e RBI, e dovrebbero provvedere affinché sia effettuata un'adeguata verifica sui candidati alla cittadinanza o alla residenza tramite tali programmi, come richiesto dalla direttiva AMLD5; ribadisce che la direttiva AMLD5 prevede misure rafforzate di dovuta diligenza per le persone politicamente esposte (PEP); invita gli Stati membri a garantire che i governi abbiano la responsabilità ultima di condurre l'adeguata verifica dei richiedenti di CBI o RBI; invita la Commissione a verificare in modo rigoroso e costante la corretta attuazione e applicazione di un'adeguata verifica nel quadro dei programmi CBI e RBI, fino alla loro soppressione in ciascuno Stato membro;

197.

rileva che l'acquisizione del permesso di soggiorno o della cittadinanza di uno Stato membro conferisce al beneficiario l'accesso a un'ampia gamma di diritti nell'intero territorio dell'Unione, compreso il diritto di circolare e soggiornare liberamente nello spazio Schengen; invita pertanto gli Stati membri che attuano i programmi CBI e RBI, fino alla loro definitiva abrogazione, a verificare debitamente le caratteristiche dei candidati e a rifiutare la loro richiesta nel caso in cui rappresentino dei rischi per la sicurezza, tra cui anche il riciclaggio di denaro; mette in guardia sui pericoli dei programmi CBI e RBI associati al ricongiungimento familiare, in base ai quali i familiari dei beneficiari CBI/RBI possono ottenere la cittadinanza o la residenza senza alcun controllo o con controlli minimi;

198.

invita tutti gli Stati membri, in tale contesto, a compilare e pubblicare dati trasparenti relativi ai loro programmi CBI e RBI, inclusi il numero di rifiuti e le ragioni del diniego; invita la Commissione, fino all'abrogazione definitiva dei programmi, a pubblicare orientamenti e a garantire una migliore raccolta di dati e un migliore scambio di informazioni tra gli Stati membri nel contesto dei loro programmi CBI e RBI, anche riguardo ai candidati a cui sia stata negata la richiesta a causa di problemi di sicurezza;

199.

ritiene che, fino all'abrogazione definitiva dei programmi CBI e RBI, gli Stati membri dovrebbero imporre agli intermediari che operano nello scambio di tali programmi gli stessi obblighi imposti ai soggetti obbligati a norma della legislazione antiriciclaggio, e invita gli Stati membri a prevenire i conflitti di interesse legati ai regimi CBI e RBI, che potrebbero sorgere qualora le imprese private che hanno aiutato il governo nella definizione, gestione e promozione di tali regimi, abbiano anche consigliato e aiutato i privati nella selezione per l'idoneità e abbiano depositato la loro domanda di cittadinanza o residenza;

200.

accoglie con favore la relazione della Commissione del 23 gennaio 2019 sui programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori nell'Unione europea (COM(2019)0012); osserva che la relazione conferma che questi due tipi di programmi presentano rischi significativi per gli Stati membri e per l'Unione nel suo complesso, in particolare in termini di sicurezza, riciclaggio, corruzione, elusione delle norme UE e frode fiscale, e che tali rischi sono ulteriormente accentuati dalle carenze di questi programmi in termini di trasparenza e di governance; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione teme che i rischi posti da questi programmi non siano sempre sufficientemente attenuati dalle misure adottate dagli Stati membri;

201.

prende atto dell'intenzione della Commissione di istituire un gruppo di esperti per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla governance e alla sicurezza di tali programmi; si compiace del fatto che la Commissione abbia intrapreso un monitoraggio dell'impatto dei programmi di cittadinanza per investitori attuati dai paesi esenti dall'obbligo del visto nell'ambito del meccanismo di sospensione dell'esenzione dal visto; invita la Commissione a coordinare la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri sulle domande respinte; invita la Commissione a valutare i rischi associati alla vendita di cittadinanza e residenza come parte della sua prossima valutazione sovranazionale del rischio; invita gli Stati membri a valutare la misura in cui tali regimi sono utilizzati dai cittadini dell'UE;

4.2.    Porti franchi, depositi doganali e altre zone economiche speciali

202.

accoglie con favore il fatto che i porti franchi diventeranno soggetti obbligati nel quadro della direttiva AMLD5 e che saranno tenuti a rispettare i requisiti in materia di adeguata verifica della clientela e a segnalare le operazioni sospette alle unità di informazione finanziaria (UIF);

203.

rileva che è possibile istituire porti franchi nell'UE nel quadro del regime di «zona franca»; osserva che le zone franche sono aree chiuse all'interno del territorio doganale dell'Unione in cui è possibile introdurre beni non UE senza l'applicazione dei dazi all'importazione, degli altri oneri (ovvero le tasse) e delle misure di politica commerciale;

204.

ricorda che i porti franchi sono depositi presenti in zone franche pensati, in origine, come spazi per immagazzinare la merce in transito; deplora il fatto che nel tempo siano diventati popolari per l'immagazzinamento di beni come opere d'arte, pietre preziose, oggetti di antiquariato, oro e collezioni di vini, spesso in via permanente (108) e finanziati da fonti ignote; ricorda che i porti franchi o le zone franche non possono essere strumentalizzate a fini di evasione fiscale o di ottenere gli stessi effetti di un paradiso fiscale;

205.

rileva che, a parte l'immagazzinamento sicuro, i motivi per utilizzare i porti franchi includono un alto livello di segretezza e il differimento dei dazi di importazione e delle imposte indirette come l'IVA o l'imposta d'uso;

206.

sottolinea che nell'UE esistono oltre 80 zone franche (109) e molte migliaia di altri depositi soggetti a «procedure di immagazzinamento speciali», in particolare i «depositi doganali», che possono offrire lo stesso livello di segretezza e gli stessi vantaggi fiscali (indiretti) (110);

207.

osserva che, ai sensi del Codice doganale dell'Unione, i depositi doganali sono considerati pressoché alla stessa stregua dei porti franchi da un punto di vista giuridico; raccomanda pertanto che siano posti su un piano di parità con i porti franchi nel quadro delle misure giuridiche finalizzate ad attenuare i rischi di riciclaggio e di evasione fiscale, come la direttiva AMLD5; ritiene che i depositi dovrebbero disporre di personale sufficiente e qualificato, in grado di svolgere le attività di controllo necessarie delle operazioni che vi hanno luogo;

208.

rileva che i rischi di riciclaggio nei porti franchi sono direttamente collegati ai rischi di riciclaggio nel mercato delle attività sostitutive;

209.

rileva che, ai sensi della direttiva DAC5, dal 1o gennaio 2018 le autorità preposte alle imposte dirette hanno accesso, dietro richiesta, a un insieme generale di informazioni relative alla titolarità effettiva finale raccolte ai sensi della direttiva AMLD; osserva che la normativa antiriciclaggio dell'UE si basa sulla fiducia in una ricerca affidabile in relazione all'adeguata verifica della clientela e nella segnalazione diligente delle operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati, che diventeranno «sentinelle» ai fini del contrasto al riciclaggio; rileva con preoccupazione che l'accesso su richiesta alle informazioni in possesso dei porti franchi può avere soltanto un effetto molto limitato in casi specifici (111);

210.

invita la Commissione a valutare in quale misura i porti franchi e la concessione di licenze navali possano essere utilizzati indebitamente ai fini di evasione fiscale (112); invita la Commissione, inoltre, a presentare una proposta legislativa per garantire lo scambio automatico di informazioni tra le autorità competenti, quali le autorità di contrasto, le autorità fiscali e doganali ed Europol, sulla titolarità effettiva e le operazioni che hanno luogo nei porti franchi, nei depositi doganali o nelle zone economiche speciali e a prevedere l'obbligo di tracciabilità;

211.

invita la Commissione a presentare una proposta per l'urgente graduale eliminazione del sistema dei porti franchi nell'UE;

212.

osserva che la fine del segreto bancario ha portato alla diffusione di nuove forme di investimento, quale l'arte, determinando negli ultimi tempi una rapida crescita del mercato dell'arte; sottolinea che le zone franche forniscono a tale mercato uno spazio sicuro e defilato nel quale immagazzinare le opere d'arte, commerciarle esentasse e occultare i titolari, mentre l'arte in sé rimane un mercato non regolamentato a causa, tra l'altro, della difficoltà di stabilire i prezzi di mercato e di trovare esperti; ricorda che è più facile trasportare, per esempio, un dipinto di valore dalla parte opposta del globo che non il corrispondente importo in denaro;

4.3.    Condoni fiscali

213.

ricorda (113) la necessità di ricorrere ai condoni fiscali con estrema cautela o di astenersi del tutto dal loro utilizzo, poiché rappresentano solamente una fonte di riscossione delle imposte semplice e rapida a breve termine, spesso introdotti per colmare lacune di bilancio, ma possono altresì servire a incoraggiare i residenti a evadere le tasse e attendere il successivo condono senza essere soggetti a sanzioni o ammende dissuasive; invita gli Stati membri che varano i condoni fiscali a imporre sempre al beneficiario l'obbligo di indicare l'origine dei fondi precedentemente non dichiarati;

214.

invita la Commissione a valutare i precedenti condoni varati dagli Stati membri e, in particolare, le entrate pubbliche recuperate e l'impatto di tali condoni a medio e lungo termine sulla volatilità della base imponibile; esorta gli Stati membri ad assicurare che i dati pertinenti relativi ai beneficiari dei precedenti e dei futuri condoni fiscali siano debitamente condivisi con la magistratura, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, per garantire la conformità alle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e per perseguire eventuali altri crimini finanziari;

215.

è del parere che il Gruppo «Codice di condotta» dovrebbe obbligatoriamente verificare e autorizzare ogni condono fiscale prima della sua attuazione da parte di uno Stato membro; ritiene che il contribuente o il titolare effettivo finale di una società che abbia già beneficiato di uno o più condoni fiscali non dovrebbe mai poter beneficiare di un altro; chiede alle autorità nazionali che gestiscono i dati relativi alle persone che hanno beneficiato di condoni fiscali a procedere a uno scambio efficace dei dati delle autorità di contrasto o di altre autorità competenti che indagano su reati diversi dalla frode fiscale o dall'evasione fiscale;

4.4.    Cooperazione amministrativa

216.

riconosce che la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette ora riguarda sia le persone fisiche che le società;

217.

sottolinea che le norme internazionali in materia di cooperazione amministrativa costituiscono norme minime; ritiene, pertanto, che gli Stati membri dovrebbero andare oltre il mero rispetto di tali norme minime; invita gli Stati membri a eliminare ulteriormente gli ostacoli alla cooperazione amministrativa e giuridica;

218.

accoglie con favore il fatto che, con l'adozione dello standard mondiale sullo scambio automatico di informazioni (AEOI) attuato dalla direttiva DAC1 e con l'abrogazione della direttiva sul risparmio del 2003, sia stato istituito un unico meccanismo a livello di Unione per lo scambio delle informazioni;

5.    Lotta al riciclaggio di denaro

219.

sottolinea che il riciclaggio può assumere varie forme e che il denaro riciclato può avere origine da varie attività illecite, tra cui la corruzione, il traffico di armi e di esseri umani, il traffico di droga, l'evasione fiscale e può essere utilizzato per finanziare il terrorismo; osserva con preoccupazione che, secondo le stime, i proventi delle attività criminali nell'UE ammonterebbero a 110 miliardi di EUR all'anno (114), ovvero l'1 % del PIL complessivo dell'Unione; sottolinea che la Commissione stima che in alcuni Stati membri, fino al 70 % dei casi di riciclaggio abbia una dimensione transfrontaliera (115); rileva altresì che, secondo le stime delle Nazioni Unite (116), il riciclaggio di denaro avrebbe una dimensione equivalente a una percentuale compresa tra il 2 % e il 5 % del PIL mondiale, ovvero una cifra compresa tra circa 715 e 1 870 miliardi di EUR all'anno;

220.

sottolinea che diversi recenti casi di riciclaggio di denaro all'interno dell'Unione sono connessi al capitale, alle élite al potere e/o ai cittadini provenienti dalla Russia e dalla Comunità di Stati indipendenti (CSI) in particolare; esprime preoccupazione per la minaccia alla sicurezza e alla stabilità europea rappresentata dai proventi illeciti prevenienti dalla Russia e dai paesi della CSI che entrano nel sistema finanziario europeo per essere riciclati e in seguito utilizzati per finanziare attività criminali; sottolinea che tali proventi mettono in pericolo la sicurezza dei cittadini dell'UE e creano distorsioni e svantaggi competitivi sleali per i cittadini e le imprese rispettosi della legge; ritiene che, oltre alla fuga di capitali, che non può essere ridotta senza risolvere i problemi economici e amministrativi del paese d'origine, e il riciclaggio di denaro per ragioni puramente criminali, tali attività ostili, il cui obiettivo è quello di indebolire le democrazie europee e le relative economie e istituzioni, sono realizzate a una portata tale da destabilizzare il continente europeo; invita a migliorare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguardo il controllo dei capitali provenienti dalla Russia che entrano nell'Unione;

221.

ribadisce la sua richiesta (117) di sanzioni a livello dell'UE sulle violazioni dei diritti umani ispirate al Global Magnitsky Act statunitense, che dovrebbero consentire l'imposizione di divieti di visti e sanzioni mirate quali il blocco di proprietà e interessi di proprietà all'interno della giurisdizione dell'UE nei confronti di singoli funzionari pubblici o persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali e che sono responsabili di atti di corruzione o gravi violazioni dei diritti umani; accoglie con favore l'approvazione da parte del Parlamento della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea (118); chiede un aumento del controllo e della vigilanza nelle banche in relazione ai portafogli dei non residenti e alla quota proveniente da paesi considerati come un rischio per la sicurezza dell'Unione;

222.

accoglie con favore l'adozione delle direttive AMLD4 e AMLD5; sottolinea che esse costituiscono un passo importante ai fini del miglioramento degli sforzi dell'Unione per contrastare il riciclaggio dei proventi delle attività criminali e combattere il finanziamento delle attività terroristiche; rileva che il quadro dell'Unione europea in materia di lotta antiriciclaggio si basa principalmente su un approccio preventivo, con particolare attenzione all'individuazione e alla segnalazione di operazioni sospette;

223.

deplora il fatto che gli Stati membri non abbiano recepito, interamente o in parte, la direttiva AMLD4 nella legislazione nazionale entro il termine previsto, e che per questo motivo la Commissione abbia già avviato procedure di infrazione nei loro confronti, compresi deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea (119); invita tali Stati membri a porre rapidamente rimedio a tale situazione; esorta gli Stati membri, in particolare, a rispettare il termine del 10 gennaio 2020 per il recepimento della direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale; evidenzia e accoglie con favore le conclusioni del Consiglio del 23 novembre 2018 che invitano gli Stati membri a recepire la direttiva AMLD5 nella loro legislazione nazionale prima del termine previsto per il 2020; invita la Commissione a fare pieno uso degli strumenti a disposizione per fornire sostegno e garantire che gli Stati membri recepiscano e attuino debitamente la direttiva AMLD5 il prima possibile;

224.

ricorda l'importanza fondamentale dell'adeguata verifica della clientela nel quadro dell'obbligo di conoscenza dei propri clienti, che impone ai soggetti obbligati di identificare correttamente i propri clienti e l'origine dei loro fondi nonché i titolari effettivi finali delle attività, così come di procedere al blocco dei conti anonimi; deplora il fatto che alcuni istituti finanziari e i relativi modelli di business abbiano agevolato attivamente il riciclaggio di denaro; invita il settore privato a svolgere un ruolo attivo nella lotta al finanziamento del terrorismo e nella prevenzione delle attività terroristiche, nella misura del possibile; invita gli istituti finanziari a rivedere attivamente le loro procedure interne al fine di prevenire qualsiasi rischio di riciclaggio di denaro;

225.

accoglie con favore il piano d'azione adottato dal Consiglio il 4 dicembre 2018, comprendente varie misure non legislative volte a contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'Unione; invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il Parlamento sui progressi dell'attuazione del piano d'azione;

226.

è preoccupato per l'assenza di procedure concrete per valutare e riesaminare la probità dei membri del Consiglio direttivo della BCE, in particolare quando sono formalmente accusati di attività criminali; richiede meccanismi per monitorare e riesaminare la condotta e la correttezza dei membri del Consiglio direttivo della BCE e proteggerli in caso di abuso di potere da parte dell'autorità che ha il potere di nomina;

227.

condanna il fatto che il mancato adempimento sistemico degli obblighi antiriciclaggio, unitamente a una vigilanza inefficiente, abbiano portato recentemente a numerosi casi di alto profilo di riciclaggio di denaro in banche europee collegati alla violazione sistematica dei più elementari obblighi in materia di conoscenza del cliente ed adeguata verifica della clientela;

228.

ricorda che gli obblighi in materia di conoscenza del cliente e adeguata verifica della clientela sono fondamentali e dovrebbero sussistere per tutta la durata del rapporto d'affari e che le operazioni dei clienti dovrebbero essere monitorate in modo continuo e attento per identificare eventuali attività sospette o insolite; rammenta, in tale contesto, l'obbligo da parte dei soggetti obbligati di informare tempestivamente le UIF nazionali, di propria iniziativa, delle operazioni sospettate di riciclaggio, di reati presupposto associati o di finanziamento del terrorismo; deplora il fatto che, nonostante gli sforzi del Parlamento, la direttiva AMLD5 continui a consentire, come misura di ultima istanza, la registrazione di persone fisiche che ricoprono la posizione di dirigenti di alto livello quali titolari effettivi di una società o di un trust, mentre il reale titolare effettivo non è noto o vi è un sospetto a tal proposito; invita la Commissione, in occasione della prossima revisione delle norme antiriciclaggio nell'UE, ad effettuare una chiara valutazione dell'impatto di questa disposizione sulla disponibilità di informazioni affidabili sulla titolarità effettiva negli Stati membri e a proporne la soppressione qualora vi siano indicazioni che la disposizione sia soggetta ad abusi volti a proteggere l'identità dei titolari effettivi;

229.

osserva che in alcuni Stati membri sono in vigore meccanismi di controllo del patrimonio ingiustificato che tracciano i proventi delle attività criminali; sottolinea che tale meccanismo spesso consiste in un ordine del tribunale che richiede a una persona ragionevolmente sospettata di essere coinvolta in reati gravi o di essere collegata a un individuo che vi è coinvolto di fornire spiegazioni in merito alla natura e alla portata del suo o del loro interesse in particolari proprietà e in merito a come abbia o abbiano ottenuto un bene immobile, laddove vi siano ragionevoli motivi per sospettare che il reddito noto percepito legalmente non sarebbe sufficiente al convenuto a consentirgli di ottenere la proprietà; invita la Commissione a valutare gli effetti e la fattibilità di tale misura a livello dell'Unione;

230.

accoglie con favore la decisione di alcuni Stati membri di vietare l'emissione di azioni al portatore e di convertire quelle esistenti in titoli nominali; chiede agli Stati membri di valutare la necessità di adottare misure analoghe nelle loro giurisdizioni, alla luce delle nuove disposizioni della direttiva AMLD5 relative all'informativa sulla titolarità effettiva e ai rischi individuati;

231.

sottolinea l'urgente necessità di creare un sistema più efficiente per lo scambio di comunicazioni e informazioni tra le autorità giudiziarie all'interno dell'UE, sostituendo in tal modo i tradizionali strumenti di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, che prevedono procedure lunghe e onerose e che pertanto danneggiano le indagini sul riciclaggio di denaro e altri reati gravi; ribadisce il suo invito alla Commissione a valutare la necessità di un'azione legislativa a tal proposito;

232.

invita la Commissione a valutare e riferire al Parlamento in merito al ruolo e ai rischi particolari presentati da dispositivi giuridici quali società veicolo, società a destinazione specifica e Non Charitable Purpose Trusts (NCPT) nel riciclaggio di denaro, in particolare nel Regno Unito e relativi dipendenze della corona e territori d'oltremare;

233.

esorta gli Stati membri a rispettare pienamente la legislazione antiriciclaggio quando emettono obbligazioni sovrane sui mercati finanziari; ritiene che l'adeguata verifica nell'ambito di tali operazioni finanziarie sia strettamente necessaria;

234.

rileva che durante il mandato della sola commissione TAX3, sono stati portati alla luce tre casi deplorevoli di riciclaggio di denaro tramite banche dell'UE: ING Bank N.V. ha recentemente ammesso gravi carenze nell'applicazione delle disposizioni in materia di AML/CTF e ha accettato di versare 775 milioni di EUR nel quadro di un accordo transattivo con l'Ufficio della procura dei Paesi Bassi (120); ABLV Bank in Lettonia ha avviato una procedura di liquidazione volontaria dopo che la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, rete per la lotta contro i reati finanziari) statunitense ha deciso di proporre il divieto per ABLV di disporre di un conto di corrispondenza negli Stati Uniti a causa di preoccupazioni legate al riciclaggio di denaro (121) e Danske Bank ha ammesso, dopo lo svolgimento di un'indagine relativa a 15 000 clienti e circa 9,5 milioni di transazioni collegate alla sua filiale estone, che le gravi carenze presenti nei sistemi di governance e di controllo della banca avevano consentito l'utilizzo di tale filiale per operazioni sospette (122);

235.

osserva con preoccupazione che il caso «Troika Laundromat» ha anche rivelato pubblicamente come 4,6 miliardi di USD provenienti non solo dalla Russia siano passati attraverso banche e imprese europee; sottolinea che al centro dello scandalo c'è la Troika Dialog, già una delle maggiori banche d'investimento private russe, e la rete che potrebbe aver permesso all'élite russa al potere di usare segretamente i proventi illeciti per acquisire azioni di società statali, acquistare beni immobili sia in Russia che all'estero e beni di lusso; deplora inoltre il fatto che diverse banche europee sarebbero state coinvolte in tali operazioni sospette, ovvero Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank U.A. e l'unità olandese di Turkiye Garanti Bankasi A.S.;

236.

rileva che nel caso di Danske Bank, la sua filiale estone (123) ha registrato un flusso in ingresso e in uscita di operazioni per un valore superiore a 200 miliardi di EUR senza che la banca avesse attuato procedure interne adeguate in materia di antiriciclaggio e di conoscenza della clientela, come successivamente ammesso dalla stessa banca e confermato dalle autorità di vigilanza finanziaria sia estoni sia danesi; ritiene che tale carenza mostri la totale assenza di un atteggiamento responsabile da parte sia della banca sia delle autorità nazionali competenti; invita le autorità competenti a effettuare valutazioni urgenti dell'adeguatezza delle procedure antiriciclaggio e di conoscenza della clientela in tutte le banche europee, al fine di garantire la corretta attuazione della normativa antiriciclaggio dell'UE;

237.

osserva, inoltre, che è stato accertato che 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank hanno compiuto operazioni sospette, che circa 500 clienti sono stati collegati a meccanismi di riciclaggio denunciati pubblicamente, che 177 sono stati collegati allo scandalo «Russian Laundromat» e 75 allo scandalo «Azerbaijani Laundromat», ed è emerso che 53 clienti erano imprese che condividevano gli stessi indirizzi e amministratori (124); invita le autorità nazionali competenti a rintracciare le destinazioni delle operazioni sospette dei 6 200 clienti della filiale estone di Danske Bank per confermare che il denaro riciclato non sia stato utilizzato per ulteriori attività criminali; invita le autorità nazionali competenti a cooperare debitamente in questa materia dal momento che le catene di operazioni sospette sono chiaramente transfrontaliere;

238.

sottolinea che la BCE ha ritirato l'autorizzazione bancaria a Pilatus Bank di Malta in seguito all'arresto, negli Stati Uniti, di Ali Sadr Hashemi Nejad, presidente di Pilatus Bank e suo azionista unico, con l'accusa, tra le altre cose, di riciclaggio di denaro; sottolinea che l'ABE ha concluso che l'unità di informazione e analisi finanziaria maltese (UIAF) ha violato il diritto dell'UE in quanto non ha condotto un'attività di vigilanza efficace nei confronti di Pilatus Bank a causa, tra le altre cose, di carenze procedurali e dell'assenza di interventi di vigilanza; osserva che l'8 novembre 2018 la Commissione ha inviato un parere formale all'UIAF maltese chiedendo di adottare misure supplementari al fine di garantire la conformità ai suoi obblighi giuridici (125); invita l'UIAF maltese ad adottare misure per conformarsi alle rispettive raccomandazioni;

239.

prende atto della lettera inviata alla commissione TAX3 dal rappresentante permanente di Malta presso l'Unione in risposta alle preoccupazioni espresse dalla commissione in merito al presunto coinvolgimento di alcune PEP maltesi in un possibile nuovo episodio di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale connesso a una società con sede negli Emirati Arabi Uniti denominata «17 black» (126); deplora la mancanza di precisione nelle risposte ricevute; esprime preoccupazione per l'apparente inazione politica da parte delle autorità maltesi; è particolarmente preoccupato per il fatto che, in base alle rivelazione relative a 17 Black, sembrano essere implicate PEP ai livelli più alti del governo maltese; invita le autorità maltesi a chiedere agli EAU di trasmetterei le prove sotto forma di lettere di assistenza legale; invita gli EAU a cooperare con le autorità maltesi ed europee e a garantire che i fondi congelati nei conti bancari di 17 Black rimangano tali fino a quando non sarà condotta un'indagine approfondita; sottolinea, in particolare, l'apparente mancanza di indipendenza sia dell'UIAF maltese che del commissario della polizia maltese; deplora il fatto che finora non sia stata adottata alcuna misura nei confronti delle PEP coinvolte in presunti casi di corruzione; sottolinea che l'indagine maltese trarrebbe beneficio dall'istituzione di una squadra investigativa comune, sulla base di un accordo ad hoc (127), al fine di valutare i seri dubbi in merito all'indipendenza e alla qualità delle indagini nazionali in corso, con il sostegno di Europol e di Eurojust;

240.

osserva che al momento della sua uccisione, la giornalista investigativa Daphne Caruana Galizia stava lavorando sulla fuga di notizie più grande che avesse mai ricevuto proveniente dai server di ElectroGas, l'azienda che gestisce la centrale elettrica di Malta; osserva, inoltre, che il titolare 17 Black, il quale doveva trasferire ingenti quantità di denaro a persone politicamente esposte responsabili della centrale elettrica a Malta, è anche consigliere e azionista di ElectroGas;

241.

è preoccupato per l'aumento del riciclaggio di denaro nel contesto di altre forme di attività economiche, in particolare il fenomeno dei cosiddetti «denaro volante» e «strade famigerate»; sottolinea che un coordinamento e una cooperazione più forti tra autorità amministrative locali e regionali e autorità di contrasto sono necessari per affrontare tali questioni nelle città europee;

242.

è consapevole del fatto che l'attuale quadro giuridico antiriciclaggio è stato costituito finora da direttive e si basa sull'armonizzazione minima, con conseguente difformità delle pratiche di vigilanza e di attuazione nazionali tra Stati membri; invita la Commissione a valutare, nel contesto di una futura revisione della normativa antiriciclaggio, se un regolamento non sia un atto giuridico più adatto di una direttiva; chiede, in tale contesto, una rapida trasformazione in regolamento della normativa antiriciclaggio, laddove la valutazione d'impatto lo consigli;

5.1.    Cooperazione tra autorità antiriciclaggio e di vigilanza prudenziale nell'Unione europea

243.

accoglie con favore il fatto che, in seguito ai recenti casi di violazione o presunta violazione delle norme antiriciclaggio, il presidente della Commissione abbia annunciato un'azione supplementare nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 12 settembre 2018;

244.

chiede un necessario maggiore controllo e una vigilanza continua sui membri dei consigli di amministrazione e gli azionisti degli enti creditizi, delle società di investimento e delle compagnie di assicurazione nell'UE e sottolinea, in particolare, la difficoltà di revocare le autorizzazioni bancarie o le autorizzazioni specifiche equivalenti;

245.

sostiene il lavoro svolto dal gruppo di lavoro congiunto costituito da rappresentanti della direzione generale della Giustizia e dei consumatori e della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, della BCE, delle autorità europee di vigilanza (AEV), e dal presidente della sottocommissione antiriciclaggio del comitato congiunto delle AEV, al fine di individuare le attuali carenze e proporre misure per consentire una cooperazione, un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci tra agenzie di vigilanza e di contrasto;

246.

conclude che l'attuale livello di coordinamento della vigilanza delle istituzioni finanziarie per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, in particolare in situazioni con effetti transfrontalieri, non è sufficiente a far fronte alle sfide attuali in questo settore e che la capacità dell'Unione di applicare norme e pratiche antiriciclaggio coordinate è attualmente inadeguata;

247.

chiede una valutazione degli obiettivi a lungo termine per l'istituzione di un quadro migliorato in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, come menzionato nel documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell'UE (128), come l'istituzione a livello di Unione di un meccanismo per migliorare il coordinamento delle attività di vigilanza delle autorità antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo sulle entità del settore finanziario, in particolare in situazioni in cui il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo potrebbero avere effetti transfrontalieri, nonché un'eventuale centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio attraverso un organismo dell'Unione, nuovo o esistente, dotato dei poteri necessari ad attuare norme e pratiche armonizzate in tutti gli Stati membri; sostiene gli ulteriori sforzi per la centralizzazione della vigilanza antiriciclaggio e ritiene che, in caso di creazione di tale meccanismo, sia necessario stanziare risorse umane e finanziarie sufficienti affinché le sue funzioni siano svolte in modo efficiente;

248.

ricorda che la BCE ha la competenza e la responsabilità di ritirare l'autorizzazione agli enti creditizi in presenza di gravi violazioni delle norme di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; osserva, tuttavia, che la BCE dipende totalmente delle autorità nazionali in materia di antiriciclaggio per quanto concerne le informazioni relative alle violazioni individuate dalle autorità nazionali in tale ambito; invita pertanto le autorità di vigilanza antiriciclaggio nazionali a rendere disponibili alla BCE informazioni di qualità in maniera tempestiva, in modo che la BCE possa svolgere adeguatamente le proprie funzioni; accoglie con favore, a tale riguardo, l'accordo multilaterale sulle modalità pratiche per lo scambio di informazioni tra la BCE e tutte le autorità competenti (AC) responsabili della vigilanza sulla conformità degli enti creditizi e finanziari agli obblighi in materia di AML/CFT in forza della direttiva AMLD4;

249.

ritiene che la vigilanza prudenziale e la vigilanza antiriciclaggio non possano essere trattate separatamente; sottolinea che le autorità europee di vigilanza dispongono di capacità limitate per assumere un ruolo più sostanziale nella lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle loro strutture decisionali, della mancanza di poteri e delle risorse limitate; sottolinea che l'ABE dovrebbe assumere un ruolo guida in questa lotta, coordinandosi strettamente con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), e dovrebbe pertanto disporre di una capacità sufficiente in termini di risorse umane e materiali per contribuire efficacemente alla prevenzione coerente ed efficace dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, anche attraverso la valutazione dei rischi delle autorità competenti e le revisioni nell'ambito del suo quadro generale; invita a una maggiore diffusione di tali revisioni e, in particolare, a fornire in modo sistematico le informazioni pertinenti al Parlamento e al Consiglio in caso di gravi mancanze identificate a livello nazionale o dell'UE (129);

250.

rileva l'aumento dell'importanza dei supervisori nazionali; esorta la Commissione, a seguito di una consultazione con l'ABE, a proporre meccanismi per facilitare l'aumento della cooperazione e del coordinamento tra le autorità di vigilanza finanziaria; chiede di aumentare, nel lungo periodo, l'armonizzazione delle procedure di vigilanza delle varie autorità nazionali di vigilanza antiriciclaggio;

251.

accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo «Rafforzare il quadro dell'Unione per la vigilanza prudenziale e antiriciclaggio degli istituti finanziari» (COM(2018)0645) e la proposta che essa contiene riguardo alla revisione delle AEV per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza; ritiene che l'ABE dovrebbe assumere un ruolo guida, di coordinamento e di monitoraggio a livello dell'Unione al fine di proteggere in modo efficace il sistema finanziario dal riciclaggio di denaro e dai rischi di finanziamento del terrorismo, in considerazione delle potenziali conseguenze sistemiche indesiderate per la stabilità finanziaria che potrebbero derivare da abusi del settore finanziario ai fini del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo e alla luce dell'esperienza già maturata dall'ABE nella protezione del settore bancario da tali abusi come autorità con poteri di supervisione su tutti gli Stati membri;

252.

prende atto delle preoccupazioni espresse dall'ABE in merito all'attuazione della direttiva sui requisiti patrimoniali (2013/36/UE) in relazione all'accesso all'attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (130); accoglie con favore i suggerimenti formulati dall'ABE per affrontare le carenze provocate dall'attuale quadro giuridico dell'UE; invita gli Stati membri a recepire rapidamente nel diritto nazionale le modifiche recentemente adottate in relazione alla direttiva sui requisiti patrimoniali;

5.2.    Cooperazione tra le unità di informazione finanziaria (IUF)

253.

ricorda che, a norma della direttiva AMLD5, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire meccanismi centralizzati automatizzati che consentano la rapida identificazione dei titolari di conti bancari e di conti di pagamento e di provvedere affinché un'UIF possa fornire tempestivamente a qualsiasi altra UIF le informazioni di cui dispone il meccanismo centralizzato; sottolinea l'importanza di accedere in modo tempestivo alle informazioni al fine di prevenire i reati finanziari e la sospensione delle indagini; invita gli Stati membri ad accelerare l'istituzione di tali meccanismi, affinché le UIF degli Stati membri possano cooperare efficacemente tra loro per individuare e contrastare le attività di riciclaggio di denaro; incoraggia vivamente le UIF degli Stati membri a utilizzare il sistema FIU.net; rileva l'importanza della protezione dei dati anche in questo settore;

254.

ritiene che per contribuire efficacemente alla lotta contro il riciclaggio di denaro è fondamentale che le UIF nazionali siano dotate di risorse e capacità adeguate;

255.

sottolinea che per combattere efficacemente le attività di riciclaggio la cooperazione è essenziale, non solo tra UIF degli Stati membri, ma anche tra UIF degli Stati membri e dei paesi terzi; prende atto degli accordi politici sui negoziati interistituzionali (131) in vista della futura adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio;

256.

invita la Commissione a elaborare corsi di formazione specializzati per le UIF, tenendo conto, in particolare, delle capacità più limitate in alcuni Stati membri; prende atto del contributo del gruppo Egmont, che riunisce 159 UIF e mira a rafforzare la loro cooperazione operativa incoraggiando il proseguo e l'attuazione di numerosi progetti; attende la valutazione della Commissione del quadro per la cooperazione delle UIF con i paesi terzi nonché degli ostacoli e delle opportunità per migliorare la cooperazione tra le UIF nell'Unione, inclusa la possibilità di istituire un meccanismo di coordinamento e supporto; ricorda che tale valutazione dovrebbe essere pronta entro il 1o giugno 2019; invita la Commissione a valutare l'opportunità di presentare una proposta legislativa per un'UIF dell'UE, onde istituire un centro per attività investigative e di coordinamento congiunte, con il proprio mandato di autonomia e competenze investigative in materia di criminalità finanziaria transfrontaliera e un meccanismo di allerta precoce; è del parere che un'UIF dell'UE dovrebbe svolgere un ampio ruolo di coordinamento, assistenza e sostegno alle UIF degli Stati membri nei casi transfrontalieri, al fine di estendere lo scambio di informazioni e garantire un'analisi congiunta dei casi transfrontalieri e un forte coordinamento delle attività;

257.

invita la Commissione a lavorare attivamente con gli Stati membri per trovare meccanismi in grado di migliorare e rafforzare la cooperazione tra le UIF degli Stati membri e quelle dei paesi terzi; invita la Commissione ad adottare un'azione opportuna in tale ambito nei consessi internazionali pertinenti, come l'OCSE e la Task Force «Azione finanziaria» (GAFI); ritiene che in qualsiasi accordo che ne consegua è necessario rivolgere un'adeguata attenzione alla protezione dei dati personali;

258.

invita la Commissione a elaborare una relazione da indirizzare al Parlamento e al Consiglio in cui si valuti se le differenze di status e di organizzazione tra le UIF degli Stati membri stiano ostacolando la cooperazione nella lotta contro i reati gravi di dimensione transfrontaliera;

259.

sottolinea che l'assenza di normalizzazione dei formati di segnalazione delle operazioni sospette e delle relative soglie tra Stati membri e riguardo ai diversi soggetti obbligati può causare difficoltà nel trattamento e nello scambio di informazioni tra UIF; invita la Commissione a esaminare, con il sostegno dell'ABE, meccanismi per definire quanto prima formati normalizzati di segnalazione per i soggetti obbligati, al fine di facilitare e migliorare il trattamento e lo scambio di informazioni tra UIF nei casi che abbiano una dimensione transfrontaliera e a valutare la possibilità di introdurre una normalizzazione delle soglie di segnalazione delle operazioni sospette;

260.

invita la Commissione a esplorare la possibilità di istituire un sistema di recupero delle segnalazioni di operazioni sospette che consenta alle UIF degli Stati membri di cercare le operazioni e i relativi ordinanti e beneficiari segnalati ripetutamente come sospetti in diversi Stati membri;

261.

incoraggia le autorità competenti e le UIF a cooperare con le istituzioni finanziarie e gli altri soggetti obbligati per migliorare la segnalazione delle attività sospette e per ridurre le segnalazioni a scopi difensivi, contribuendo in tal modo a garantire che le UIF ricevano informazioni più utili, mirate e complete per espletare correttamente i loro compiti, garantendo allo stesso tempo la conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati;

262.

ricorda l'importanza di sviluppare canali potenziati per il dialogo, la comunicazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche e gli attori specifici del settore privato, noti in genere come partenariati pubblico-privato (PPP), in particolare per i soggetti obbligati nell'ambito della direttiva antiriciclaggio, e sottolinea l'esistenza e i risultati positivi dell'unico PPP transnazionale, il partenariato pubblico-privato di Europol, che promuove lo condivisione di informazioni strategiche tra banche, UIF, agenzie di contrasto e autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri;

263.

sostiene il continuo miglioramento della condivisione delle informazioni tra le UIF e le autorità di contrasto, tra cui Europol; ritiene che tale partenariato dovrebbe essere istituito nel settore delle nuove tecnologie, anche per quanto riguarda le attività virtuali, al fine di formalizzare le operazioni già esistenti negli Stati membri; invita il comitato europeo per la protezione dei dati (CEPD) a fornire ulteriori chiarimenti agli operatori di mercato che si occupano del trattamento dei dati personali nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica, al fine di consentire loro di conformarsi alle pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati (GDPR);

264.

sottolinea che il miglioramento e l'aumento della cooperazione tra le autorità nazionali di vigilanza e le UIF è fondamentali per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; sottolinea, inoltre, che la lotta contro il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale richiede anche una buona cooperazione tra le UIF e le autorità doganali;

265.

invita la Commissione a elaborare una relazione sullo status quo e sui miglioramenti nelle UIF degli Stati membri in merito alla diffusione, scambio e trattamento di informazioni, a seguito delle raccomandazioni della commissione PANA (132) e la relazione di mappatura effettuata dalla piattaforma delle UIF degli Stati membri;

5.3.    Soggetti obbligati (ambito di applicazione)

266.

accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 abbia ampliato l'elenco dei soggetti obbligati, includendo i prestatori di servizi di scambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, i prestatori di servizi di portafoglio digitale, i mercanti d'arte e i porti franchi;

267.

invita la Commissione ad adottare provvedimenti per migliorare l'adeguata verifica della clientela, in particolare al fine di chiarire meglio che la responsabilità dell'esercizio della dovuta diligenza ricade sempre sul soggetto obbligato, anche quando esternalizzata, e di comminare sanzioni in caso di negligenza o di conflitti di interessi nell'ambito dell'esternalizzazione; sottolinea l'obbligo giuridico per i soggetti obbligati, nel quadro della direttiva AMLD5, di condurre controlli rafforzati e di riferire sistematicamente in merito all'esecuzione dell'adeguata verifica della clientela relativamente a relazioni economiche o operazioni che coinvolgono paesi identificati dalla Commissione quali paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio di denaro;

5.4.    Registri

268.

accoglie con favore il fatto che la direttiva DAC5 abbia concesso alle amministrazioni fiscali l'accesso alle informazioni relative alla titolarità effettiva e ad altre informazioni riguardanti l'adeguata verifica della clientela; ricorda che tale accesso serve alle amministrazioni fiscali per espletare correttamente i loro compiti;

269.

rileva che la normativa antiriciclaggio dell'Unione obbliga gli Stati membri a istituire registri centrali contenenti dati completi sulla titolarità effettiva delle imprese e dei trust, oltre a prevedere la loro interconnessione; accoglie con favore il fatto che la direttiva AMLD5 obblighi gli Stati membri a garantire che le informazioni sulla titolarità effettiva siano sempre accessibili al pubblico;

270.

osserva tuttavia che, per quanto riguarda i trust, i registri nazionali saranno accessibili, in linea di principio, soltanto a coloro che dimostreranno un interesse legittimo all'accesso; sottolinea che gli Stati membri rimangono liberi di aprire registri di titolarità effettiva dei trust al pubblico, come già raccomandato dal Parlamento; invita gli Stati membri a istituire registri contenenti dati aperti liberamente accessibili; ricorda, in ogni caso, che i diritti che essi possono decidere di imporre non dovrebbero superare i costi amministrativi di messa a disposizione delle informazioni, compresi i costi di manutenzione e di sviluppo dei registri;

271.

sottolinea che l'interconnessione dei registri dei titolari effettivi dovrebbe essere garantita dalla Commissione; ritiene che la Commissione dovrebbe monitorare da vicino il funzionamento del sistema interconnesso e valutare entro tempi ragionevoli se stia operando correttamente e se debba essere integrato mediante l'istituzione di un registro pubblico dell'UE sulla titolarità effettiva o altri strumenti che potrebbero porre rimedio in modo efficace a qualsiasi potenziale lacuna; invita la Commissione, nel frattempo, a elaborare e a presentare orientamenti tecnici per promuovere la convergenza dei formati, l'interoperabilità e l'interconnessione dei registri degli Stati membri; è del parere che la titolarità effettiva dei trust dovrebbe avere lo stesso livello di trasparenza delle società conformemente alla direttiva AMLD5, garantendo nel contempo garanzie adeguate;

272.

esprime preoccupazione in merito al fatto che le informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi non siano sempre sufficienti e/o accurate; invita gli Stati membri a garantire pertanto che i registri dei titolari effettivi includano meccanismi di verifica atti a garantire l'accuratezza dei dati; invita la Commissione a valutare i meccanismi di verifica e l'affidabilità dei dati nelle sue revisioni;

273.

chiede una definizione più rigorosa e precisa di titolarità effettiva, al fine di garantire l'identificazione di tutte le persone fisiche che detengono in ultima istanza la proprietà o il controllo di un'entità giuridica;

274.

ricorda la necessità di norme chiare che agevolino l'identificazione diretta dei titolari effettivi, incluso l'obbligo di stipulare i trust e accordi simili in forma scritta e di registrarli presso lo Stato membro in cui tali trust sono creati, amministrati o gestiti;

275.

sottolinea il problema del riciclaggio di denaro tramite investimenti immobiliari nelle città europee attraverso società di comodo straniere; ricorda che la Commissione dovrebbe valutare la necessità e la proporzionalità dell'armonizzazione delle informazioni contenute nei registri catastali di terreni e immobili e l'esigenza di connettere tali catasti; invita la Commissione a corredare la relazione, se del caso, di una proposta legislativa; ritiene che gli Stati membri dovrebbero disporre di informazioni pubblicamente accessibili sulla titolarità effettiva finale dei terreni e degli immobili;

276.

riafferma la propria posizione in merito alla creazione di registri dei titolari effettivi per le polizze di assicurazione sulla vita, come espresso nel corso dei negoziati interistituzionali sulla direttiva AMLD5; invita la Commissione a valutare la fattibilità e la necessità di rendere accessibili alle autorità competenti le informazioni sulla titolarità effettiva delle polizze di assicurazione sulla vita e degli strumenti finanziari;

277.

osserva che, ai sensi della direttiva AMLD5, la Commissione deve effettuare un'analisi della fattibilità di specifiche misure e meccanismi, a livello di Unione e di Stati membri, che consentano di raccogliere e di accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altre entità giuridiche costituite al di fuori dell'UE; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa relativa a tale meccanismo, qualora l'analisi di fattibilità dia esito positivo;

5.5.    Rischi tecnologici e attività virtuali, comprese le valute virtuali e le criptovalute

278.

sottolinea il potenziale positivo delle nuove tecnologie di registro distribuito (DLT), come la tecnologia blockchain; rileva al contempo il crescente abuso dei nuovi metodi di pagamento e di trasferimento basati su tali tecnologie per riciclare i proventi di attività illecite o commettere altri reati finanziari; prende atto della necessità di monitorare gli sviluppi tecnologici in rapida evoluzione per garantire che la normativa faccia fronte in modo efficace all'abuso delle nuove tecnologie e dell'anonimato, il quale facilita le attività criminose, senza limitarne gli aspetti positivi;

279.

esorta la Commissione a esaminare attentamente i pertinenti cripto-operatori non ancora coperti dalla normativa antiriciclaggio dell'Unione e ad ampliare, qualora necessario, l'elenco dei soggetti obbligati, in particolare i fornitori di servizi nell'ambito delle operazioni che implicano lo scambio di una o più valute virtuali; invita gli Stati membri, nel frattempo, a recepire quanto prima le disposizioni della direttiva AMLD5 che istituiscono l'obbligo di identificazione dei propri clienti per i portafogli di valute virtuali e lo scambio di servizi, misure che renderebbero estremamente difficile l'utilizzo anonimo delle valute virtuali;

280.

invita la Commissione a seguire attentamente l'evoluzione tecnologica, compresi la rapida espansione dei modelli imprenditoriali innovativi del settore delle tecnologie finanziarie e l'utilizzo di tecnologie emergenti, quali l'intelligenza artificiale, le tecnologie di registro distribuito, l'informatica cognitiva e l'apprendimento automatico, al fine di valutare i rischi tecnologici e le possibili lacune, nonché di potenziare la resistenza agli attacchi informatici o ai guasti di sistema, in particolare promuovendo la protezione dei dati; incoraggia le autorità competenti e la Commissione ad effettuare una valutazione esaustiva dei potenziali rischi sistemici legati alle applicazioni delle tecnologie di registro distribuito;

281.

sottolinea che lo sviluppo e l'utilizzo delle attività virtuali rappresentano una tendenza a lungo termine che dovrebbe perdurare e accentuarsi negli anni a venire, in particolare mediante l'uso dei gettoni virtuali per diverse finalità, tra cui il finanziamento delle imprese; invita la Commissione a sviluppare un quadro adeguato a livello di UE allo scopo di gestire tali sviluppi, traendo ispirazione dalle attività svolte a livello internazionale e da organismi europei come l'ESMA; è del parere che tale quadro debba fornire le garanzie necessarie rispetto ai rischi specifici posti dalle attività virtuali senza ostacolare l'innovazione;

282.

rileva in particolare che la scarsa trasparenza delle attività virtuali può essere sfruttata per facilitare il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale; esorta la Commissione, in tale contesto, a fornire orientamenti chiari in merito alle condizioni secondo cui le attività virtuali possono essere classificate come strumento finanziario esistente o nuovo nell'ambito della direttiva MiFID2 e le circostanze in cui la legislazione dell'UE è applicabile alle offerte iniziali di moneta;

283.

invita la Commissione a considerare di imporre un divieto su talune misure di anonimato relative ad attività virtuali specifiche e, qualora lo ritenesse necessario, a valutare la possibilità di regolamentare le attività virtuali come strumenti finanziari; ritiene che le UIF debbano essere in grado di associare gli indirizzi delle valute virtuali e delle criptovalute all'identità del proprietario delle attività virtuali; crede che la Commissione debba prendere in considerazione la possibilità in introdurre un obbligo di registrazione degli utenti delle valute virtuali; ricorda che alcuni Stati membri hanno già adottato diverse tipologie di misure per segmenti specifici del settore, come le offerte iniziali di gettoni, le quali potrebbero rappresentare una fonte di ispirazione per le future azioni dell'UE;

284.

sottolinea che il GAFI ha recentemente posto in evidenza la necessità urgente che tutti i paesi adottino provvedimenti coordinati per impedire l'uso di attività virtuali per scopi criminali e terroristici, esortando tutte le giurisdizioni ad adottare misure giuridiche e pratiche per prevenire l'uso improprio delle attività virtuali (133); chiede alla Commissione di adoperarsi per trovare possibili modalità con cui integrare nel quadro normativo europeo le raccomandazioni e le norme elaborate dal GAFI in materia di attività virtuali; sottolinea che l'Unione dovrebbe continuare a sostenere un quadro regolamentare internazionale sulle valute virtuali coerente e coordinato, sulla base degli sforzi intrapresi in occasione del G20;

285.

ribadisce la sua richiesta di una valutazione urgente da parte della Commissione delle implicazioni delle attività di gioco elettronico per il riciclaggio di denaro e i reati fiscali; ritiene prioritaria tale valutazione; rileva la crescita del settore del gioco elettronico in talune giurisdizioni, fra cui alcune dipendenze della Corona britannica come l'Isola di Man, dove il gioco elettronico rappresenta già il 18 % del reddito nazionale;

286.

prende nota del lavoro svolto dagli esperti sull'identificazione elettronica e le procedure di conoscenza della clientela da remoto al fine di analizzare questioni quali la possibilità per gli istituti finanziari di utilizzare l'identificazione elettronica (e-ID) e la portabilità delle informazioni relative alla conoscenza del cliente per identificare digitalmente la clientela; invita la Commissione, in tal senso, a valutare i potenziali vantaggi derivanti dall'introduzione di un sistema europeo di identificazione elettronica; ricorda l'importanza di mantenere un adeguato equilibrio tra la protezione dei dati e della riservatezza e la necessità che le autorità competenti abbiano accesso alle informazioni ai fini delle indagini penali;

5.6.    Sanzioni

287.

ricorda che la normativa antiriciclaggio dell'UE impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni delle norme antiriciclaggio; sottolinea che tali sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive; chiede l'introduzione di procedure semplificate negli Stati membri per l'applicazione delle sanzioni finanziarie imposte per le violazioni della legislazione antiriciclaggio;

288.

esorta gli Stati membri a pubblicare quanto prima e sistematicamente le informazioni relative alla natura e al valore delle sanzioni imposte, oltre a informazioni concernenti la tipologia e la natura della violazione, nonché l'identità della persona responsabile; invita gli Stati membri ad applicare inoltre sanzioni e misure ai membri dell'organo direttivo e alle altre persone fisiche che si rendano responsabili di una violazione delle norme antiriciclaggio ai sensi della legislazione nazionale (134);

289.

chiede alla Commissione di riferire al Parlamento ogni due anni in merito alla legislazione e alle prassi nazionali relativi alle sanzioni per le violazioni della normativa antiriciclaggio;

290.

si compiace dell'adozione del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (135), volto ad agevolare il recupero transfrontaliero dei proventi da reato, il quale contribuirà pertanto a rafforzare la capacità dell'Unione di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo e di bloccare le fonti di finanziamento di criminali e terroristi in tutta l'UE;

291.

accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (136), che introduce nuove disposizioni di diritto penale e agevola una cooperazione transfrontaliera più efficiente e più rapida tra le autorità competenti, onde contrastare più efficacemente il riciclaggio di denaro nonché il finanziamento del terrorismo e la criminalità organizzata a esso legati; rileva che gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie ad assicurare che, se del caso, le loro autorità competenti congelino o confischino, in conformità della direttiva 2014/42/UE (137), i proventi derivanti da reati o da azioni che contribuiscono alla perpetrazione degli stessi, nonché i beni strumentali utilizzati o destinati ad essere utilizzati per commettere tali reati;

5.7.    Dimensione internazionale

292.

rileva che, a norma della direttiva AMLD4, la Commissione individua i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo;

293.

è del parere che sia fondamentale che l'Unione disponga di un proprio elenco di paesi terzi ad alto rischio, nonostante sia opportuno tenere in considerazione il lavoro intrapreso a livello internazionale, in particolare dal GAFI, per identificare i paesi terzi ad alto rischio ai fini della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; accoglie con favore, in tal senso, il regolamento delegato della Commissione, del 13 febbraio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (C(2019)1326), e deplora che il Consiglio abbia sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato; accoglie con favore, inoltre, il regolamento delegato della Commissione, del 31 gennaio 2019, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'azione minima e la tipologia di misure supplementari che gli enti creditizi e gli istituti finanziari devono adottare al fine di mitigare il rischio legato al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo in taluni paesi terzi (138);

294.

plaude all'adozione, da parte della Commissione, della metodologia per l'identificazione dei paesi terzi ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, pubblicata il 22 giugno 2018 (139); accoglie con favore la valutazione della Commissione del 31 gennaio 2019 relativa ai cosiddetti paesi a «priorità 1».

295.

sottolinea la necessità di garantire coerenza e complementarità tra gli elenchi antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio e la lista europea delle giurisdizioni non cooperative; ribadisce la sua richiesta di affidare alla Commissione un ruolo centrale nella gestione di entrambe le liste; invita la Commissione ad assicurare la trasparenza del processo di valutazione delle giurisdizioni;

296.

esprime preoccupazione in merito alle denunce secondo cui le autorità competenti svizzere non svolgono adeguatamente le proprie funzioni nell'ambito della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (140); invita la Commissione a tenere in considerazione tali elementi in sede di aggiornamento della lista di paesi terzi ad alto rischio e nel corso delle future relazioni bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea;

297.

invita la Commissione a fornire assistenza tecnica ai paesi terzi allo scopo di sviluppare sistemi efficaci per contrastare il riciclaggio di denaro e favorire il continuo miglioramento di tali sistemi;

298.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire che l'UE parli con una sola voce in seno al GAFI e di contribuire attivamente alla riflessione in corso sulla sua riforma, con l'obiettivo di potenziarne le risorse e consolidarne la legittimità; chiede alla Commissione di far partecipare il personale del Parlamento europeo in qualità di osservatore alla delegazione della Commissione al GAFI;

299.

invita la Commissione a condurre un'iniziativa globale per la creazione di registri centrali pubblici dei titolari effettivi in tutte le giurisdizioni; sottolinea a tale riguardo il ruolo fondamentale delle organizzazioni internazionali come l'OCSE e le Nazioni Unite;

6.    Dimensione internazionale della tassazione

300.

sottolinea che un sistema europeo di imposizione equilibrato richiede un contesto fiscale globale più equo; ribadisce il suo invito a monitorare le riforme fiscali in atto nei paesi terzi;

301.

prende atto dello sforzo compiuto da alcuni paesi terzi per agire con fermezza contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS); sottolinea, tuttavia, che tali riforme dovrebbero restare in linea con le norme dell'OMC in vigore;

302.

ritiene che le informazioni raccolte durante la visita della commissione a Washington DC riguardo alle riforme fiscali negli Stati Uniti e al loro potenziale impatto sulla cooperazione internazionale siano particolarmente importanti; è del parere che alcune delle disposizioni contenute nella legge statunitense sugli sgravi fiscali e l'occupazione (Tax Cuts and Jobs Act) del 2017 siano incompatibili con le norme dell'OMC in vigore, come affermato da alcuni esperti; osserva che alcune disposizioni della riforma fiscale statunitense mirano a rafforzare unilateralmente e senza alcuna reciprocità i benefici transnazionali attribuibili al territorio degli Stati Uniti (presumendo che almeno il 50 % degli stessi sia generato sul territorio statunitense); accoglie con favore il fatto che la Commissione stia attualmente valutando, in particolare, le possibili implicazioni regolamentari e commerciali delle disposizioni BEAT, GILTI e FDII (141) della nuova riforma fiscale degli Stati Uniti; chiede alla Commissione di informare il Parlamento in merito ai risultati della valutazione;

303.

osserva che sono stati elaborati due tipi di accordi intergovernativi relativi alla legge sugli adempimenti fiscali dei conti esteri (FATCA) per contribuire a rendere la FATCA conforme alle norme internazionali (142); rileva che solo uno dei modelli di accordo intergovernativo è reciproco; deplora il grave squilibrio nella reciprocità dei suddetti accordi, poiché gli Stati Uniti ricevono di norma molte più informazioni dai governi esteri di quante ne forniscano; invita la Commissione a effettuare una mappatura volta ad analizzare il grado di reciprocità nello scambio di informazioni tra gli Stati Uniti e gli Stati membri;

304.

invita il Consiglio a conferire alla Commissione il mandato di negoziare con gli Stati Uniti per garantire la reciprocità nel quadro della normativa FATCA;

305.

ribadisce le proposte presentate nella sua risoluzione del 5 luglio 2018 sugli effetti negativi della FATCA per i cittadini dell'Unione, in particolare i cosiddetti «americani casuali» (143), nella quale invita la Commissione a intraprendere azioni che garantiscano la tutela dei diritti fondamentali di tutti i cittadini, soprattutto quelli degli «americani casuali»;

306.

chiede alla Commissione e al Consiglio di presentare un approccio comune dell'UE alla FATCA allo scopo di proteggere adeguatamente i diritti dei cittadini europei (in particolare gli «americani casuali») e garantire la reciprocità nello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati Uniti, considerando lo standard comune di comunicazione di informazioni (CRS) come la modalità raccomandata; invita la Commissione e il Consiglio, nel frattempo, a prendere in considerazione contromisure quali le ritenute alla fonte, se del caso, al fine di garantire condizioni di parità qualora gli Stati Uniti non assicurassero la reciprocità nel quadro della FATCA;

307.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare le nuove disposizioni in materia di imposte sulle società dei paesi che cooperano con l'UE sulla base di un accordo internazionale (144);

6.1.    Paradisi fiscali e giurisdizioni che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva all'interno e all'esterno dell'UE

308.

ricorda l'importanza di una lista comune dell'UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (di seguito «lista UE») basata su criteri completi, trasparenti, solidi, oggettivamente verificabili, comunemente accettati e aggiornati regolarmente;

309.

deplora il fatto che durante il processo iniziale di elaborazione della lista UE siano stati considerati soltanto i paesi terzi; osserva che la Commissione, nel quadro del semestre europeo, ha identificato carenze nei sistemi fiscali di alcuni Stati membri che agevolano la pianificazione fiscale aggressiva; accoglie con favore, tuttavia, la dichiarazione del presidente del Gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)» durante l'audizione della commissione TAX3 tenutasi il 10 ottobre 2018, relativa alla possibilità di selezionare gli Stati membri in base agli stessi criteri stabiliti per la lista UE nel contesto della revisione del mandato del Gruppo «Codice di condotta» (145);

310.

accoglie con favore l'adozione della prima lista UE da parte del Consiglio, il 5 dicembre 2017, e il monitoraggio in atto degli impegni assunti dai paesi terzi; rileva che la lista è stata aggiornata varie volte sulla base della valutazione di tali impegni e che, di conseguenza, diversi paesi sono stati rimossi dalla lista; osserva che a seguito della revisione del 12 marzo 2019, la lista comprende ora le seguenti giurisdizioni fiscali: Samoa americane, Aruba, Guam, Barbados, Belize, Bermuda, Dominica, Figi, Isole Marshall, Oman, Samoa, Trinidad e Tobago, Emirati arabi uniti, Isole Vergini americane e Vanuatu;

311.

prende atto dell'aggiunta di altre due giurisdizioni alla lista grigia (Australia e Costa Rica) (146);

312.

osserva che otto delle principali economie di passaggio (Paesi Bassi, Lussemburgo, Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Bermuda, Isole Cayman, Irlanda e Singapore) ospitano più dell'85 % degli investimenti globali in società veicolo, che sono spesso istituite per motivi fiscali (147); ricorda che solo uno di tali paesi (Bermuda) è attualmente incluso nell'elenco dell'UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali (148);

313.

sottolinea che i processi di selezione e monitoraggio sono scarsamente trasparenti e che non risulta chiaro se siano stati compiuti progressi effettivi per quanto concerne i paesi rimossi dalla lista;

314.

pone in evidenza che la valutazione del Consiglio e del suo Gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)» si basa su criteri derivanti da un quadro di valutazione tecnica elaborato dalla Commissione e che il Parlamento non ha avuto alcun coinvolgimento giuridico nel processo in questione; invita in tale contesto la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento in modo dettagliato prima di qualsiasi modifica proposta alla lista; invita il Consiglio a pubblicare una relazione periodica sui progressi compiuti riguardo alle giurisdizioni incluse nella lista nera e nella lista grigia, nel quadro dell'aggiornamento regolare del Consiglio da parte del Gruppo «Codice di condotta»;

315.

invita la Commissione e il Consiglio a sviluppare una metodologia ambiziosa e obiettiva che non si basi sugli impegni bensì su una valutazione degli effetti di una debita e adeguata applicazione della legislazione in tali paesi;

316.

deplora profondamente la mancanza di trasparenza nella fase iniziale del processo di elaborazione della lista, nonché l'applicazione non oggettiva dei criteri di inclusione stabiliti dal consiglio ECOFIN; ribadisce che tale procedimento deve essere scevro da qualsivoglia interferenza politica; accoglie con favore, tuttavia, il miglioramento della trasparenza ottenuto con la divulgazione delle lettere inviate alle giurisdizioni selezionate dal Gruppo «Codice di condotta» e dell'insieme delle lettere d'impegno ricevute; chiede che tutte le lettere non ancora divulgate siano rese pubblicamente disponibili per garantire il controllo e il corretto adempimento degli impegni; è del parere che le giurisdizioni che non acconsentono alla divulgazione dei propri impegni destino nel pubblico il sospetto che non siano cooperative in materia fiscale;

317.

si compiace dei recenti chiarimenti forniti dal Gruppo «Codice di condotta» sui criteri di tassazione equi, in particolare riguardo all'assenza di sostanza economica per le giurisdizioni che non hanno un'imposta sul reddito delle società o in cui l'aliquota di tale imposta è prossima allo 0 %; invita gli Stati membri ad adoperarsi per il graduale miglioramento dei criteri di inclusione nella lista UE, al fine di inserire tutte le pratiche fiscali dannose (149), in particolare includendo un'analisi economica dettagliata che analizzi l'agevolazione dell'elusione fiscale e un'aliquota d'imposta dello 0 % o l'assenza di un'imposta sul reddito delle società come criterio autonomo;

318.

accoglie con favore il nuovo standard globale dell'OCSE sull'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale (150), ampiamente ispirato al lavoro condotto dall'Unione europea nel processo di redazione della lista UE (151); invita gli Stati membri a esercitare pressione sul G20 affinché i criteri dell'OCSE per l'inclusione nella lista nera siano rivisti e vadano oltre la pura trasparenza fiscale, contrastando anche l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva;

319.

prende atto e si compiace del lavoro svolto dalle équipe negoziali dell'UE e del Regno Unito in materia di fiscalità, come indicato all'allegato 4 del progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (152); è preoccupato per le possibili divergenze che potrebbero emergere anche nel breve periodo in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE nelle politiche contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale tra il Regno Unito e l'UE, il che comporterebbe nuovi rischi per l'economia, la fiscalità e la sicurezza; invita la Commissione e il Consiglio a reagire immediatamente a tali rischi e garantire la tutela degli interessi dell'UE;

320.

ricorda che, a norma dell'articolo 79 della Dichiarazione politica che stabilisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (153), le future relazioni dovranno garantire una concorrenza aperta e leale attraverso disposizioni in materia di aiuti di Stato, concorrenza, norme sociali e del lavoro, norme ambientali, cambiamenti climatici e pertinenti questioni fiscali; esprime particolare preoccupazione per l'annuncio da parte del Primo ministro britannico Theresa May di voler introdurre nel Regno Unito il livello più basso di imposta sulle società del G20; invita il Regno Unito a rimanere un partner forte nello sforzo globale atto a garantire una tassazione migliore e più efficiente e nella lotta alla criminalità finanziaria in quanto membro della comunità internazionale; invita la Commissione e il Consiglio a includere il Regno Unito nella valutazione dell'elenco UE delle giurisdizioni non cooperative e nell'elenco UE delle giurisdizioni con carenze nei loro regimi antiriciclaggio, compreso un monitoraggio dettagliato delle sue relazioni economiche con le sue dipendenze e i suoi territori d'oltremare, non appena il Regno Unito diventerà un paese terzo;

321.

sottolinea che, a prescindere dagli sviluppi successivi alla scadenza del recesso, il regno Unito resterà membro dell'OCSE e sarà tenuto a rispettare le raccomandazioni previste dal piano d'azione BEPS dell'OCSE e altre misure relative alla buona governance in materia fiscale;

322.

chiede, nel caso specifico della Svizzera, per la quale non è previsto alcun termine preciso in ragione di un precedente accordo tra la Svizzera e l'UE, che il paese sia inserito nell'allegato I entro la fine del 2019 qualora, in seguito a un idoneo processo graduale, la Svizzera non abbia abrogato entro tale data i suoi regimi fiscali non conformi, che consentono un trattamento non equo del reddito estero e nazionale nonché benefici fiscali per alcuni tipi di imprese;

323.

osserva con preoccupazione che i paesi terzi potrebbero abrogare i regimi fiscali non conformi ma sostituirli con nuovi regimi potenzialmente dannosi per l'UE; sottolinea che tale preoccupazione potrebbe essere particolarmente fondata nel caso della Svizzera; chiede al Consiglio di rivalutare in maniera adeguata la Svizzera e qualsiasi altro paese terzo (154) che introduca simili modifiche legislative (155);

324.

osserva che i negoziati tra l'UE e la Svizzera sulla revisione dell'approccio bilaterale all'accesso reciproco al mercato sono ancora in corso; invita la Commissione a garantire che l'accordo definitivo tra l'UE e la Svizzera includa una clausola concernente la buona governance fiscale, compresi le norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione, l'accesso pubblico alle informazioni relative alla titolarità effettiva, se del caso, e le disposizioni antiriciclaggio; chiede che i negoziatori dell'UE concludano un accordo che, fra l'altro, colmi le lacune (156) del sistema di vigilanza svizzero e tuteli gli informatori;

325.

accoglie con favore la lista UE riveduta del 12 marzo 2019 (157); accoglie con favore la pubblicazione della valutazione dettagliata degli impegni e delle riforme delle giurisdizioni che erano inserite nella lista dell'allegato II al momento della pubblicazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017; accoglie con favore il fatto che le giurisdizioni che erano in precedenza inserite nella lista dell'allegato II in virtù degli impegni assunti nel 2017 siano ora inserite nella lista dell'allegato I alla luce del fatto che le riforme non sono state attuate entro la fine del 2018 o entro il termine concordato;

326.

esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini austriaci che detengono conti correnti bancari presso istituti di credito in Liechtenstein non siano soggetti alla legge sugli standard comuni di comunicazione di informazioni se i loro redditi da capitale provengono da strutture patrimoniali (fondazioni private, enti, trust e similari) e l'istituto di credito in Liechtenstein provvede alla tassazione conformemente agli accordi bilaterali; invita l'Austria a modificare la propria normativa al riguardo, al fine di colmare tale lacuna in materia di standard comuni di comunicazione di informazioni;

327.

osserva per esempio che, secondo i dati dell'OCSE sugli investimenti esteri diretti, il Lussemburgo e i Paesi Bassi considerati congiuntamente ricevono più investimenti esteri in entrata degli Stati Uniti, una quota significativa dei quali è destinata a società veicolo che non svolgono evidenti attività economiche sostanziali, mentre l'Irlanda riceve più investimenti esteri in entrata rispetto alla Germania o alla Francia; rileva che, secondo l'Istituto nazionale di statistica di Malta, gli investimenti esteri nel paese risultano pari al 1 474 % delle dimensioni della sua economia;

328.

ricorda uno studio di ricerca che dimostra come l'elusione fiscale in sei Stati membri dell'UE comporti una perdita pari a 42,8 miliardi di EUR di gettito fiscale negli altri 22 Stati membri (158), il che significa che la posizione di contribuenti netti di tali paesi può essere controbilanciata dalle perdite che essi infliggono alla base imponibile degli altri Stati membri; osserva, ad esempio, che i Paesi Bassi impongono un costo netto all'Unione nel suo complesso pari a 11,2 miliardi di EUR, il che significa che il paese priva gli altri Stati membri di gettito fiscale a beneficio delle multinazionali e dei loro azionisti;

329.

rammenta che, per potenziare la lotta dell'Unione europea e degli Stati membri contro le frodi fiscali, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro, tutti i dati disponibili, compresi quelli macroeconomici, devono essere utilizzati in maniera efficace;

330.

ricorda che la Commissione europea ha criticato sette Stati membri (159) — Belgio, Cipro, Ungheria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi — per le lacune riscontrate nei loro sistemi fiscali, le quali agevolano la pianificazione fiscale aggressiva, affermando che tali politiche compromettono l'integrità del mercato unico europeo; è del parere che si possa ritenere che tali giurisdizioni facilitino la pianificazione fiscale aggressiva anche a livello globale; sottolinea che la Commissione ha riconosciuto che alcuni degli Stati membri di cui sopra hanno adottato misure volte a migliorare i loro sistemi fiscali per rispondere alle critiche della Commissione (160); osserva che un recente studio di ricerca (161) ha identificato cinque Stati membri dell'UE come paradisi fiscali per le imprese: Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi; sottolinea che i criteri e la metodologia utilizzati per selezionare tali Stati membri comprendevano una valutazione globale delle loro pratiche fiscali dannose, misure che facilitano la pianificazione fiscale aggressiva e la distorsione dei flussi economici sulla base dei dati di Eurostat, che includevano una combinazione di flussi elevati di investimenti esteri diretti in entrata e in uscita, canoni, interessi e dividendi; invita la Commissione a considerare attualmente almeno tali Stati membri come paradisi fiscali dell'UE fino a quando non saranno attuate riforme fiscali sostanziali;

331.

chiede al Consiglio di pubblicare una valutazione dettagliata degli impegni delle giurisdizioni che si sono volontariamente impegnate ad attuare riforme e che sono state inserite nella lista di cui all'allegato II in sede di elaborazione della prima lista UE, il 5 dicembre 2017;

6.2.    Contromisure

332.

rinnova il suo invito nei confronti dell'UE e dei suoi Stati membri ad adottare contromisure efficaci e dissuasive contro le giurisdizioni non cooperative, al fine di incentivare una soddisfacente cooperazione in materia fiscale e di conformità da parte dei paesi che figurano nell'allegato I della lista UE;

333.

deplora il fatto che la maggior parte delle contromisure proposte dal Consiglio sia lasciata alla discrezionalità nazionale; osserva con preoccupazione che, in occasione dell'audizione della commissione TAX3 tenutasi il 15 maggio 2018, alcuni esperti (162) hanno sottolineato che le contromisure potrebbero non essere sufficienti a spingere le giurisdizioni non cooperative a conformarsi alla normativa, poiché la lista dell'UE omette alcuni dei più noti paradisi fiscali; ritiene che ciò comprometta la credibilità del processo di elaborazione dell'elenco, come evidenziato da alcuni esperti;

334.

chiede agli Stati membri di adottare un'unica serie di contromisure solide, quali le ritenute alla fonte, l'esclusione dai bandi di concorso per appalti pubblici, requisiti più rigorosi in materia di audit e norme automatiche sulle società estere controllate per le imprese aventi sede all'interno di giurisdizioni non cooperative incluse nella lista, salvo laddove i contribuenti vi svolgano un'attività economica reale;

335.

invita sia le amministrazioni fiscali sia i contribuenti a collaborare per raccogliere dati fattuali pertinenti nel caso in cui la società estera controllata svolga un'attività economica reale sostanziale e abbia una presenza economica sostanziale supportata da personale, attrezzature, attività e locali, come attestato da fatti e circostanze pertinenti;

336.

rileva che i paesi in via di sviluppo potrebbero non disporre delle risorse necessarie ad attuare le norme fiscali internazionali o europee recentemente concordate; invita pertanto il Consiglio a escludere contromisure quali la riduzione degli aiuti allo sviluppo;

337.

osserva che le contromisure sono fondamentali per contrastare l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; constata inoltre che il peso economico dell'Unione europea può fungere da deterrente onde evitare che le giurisdizioni non cooperative e i contribuenti sfruttino le lacune fiscali e le pratiche fiscali dannose consentite dalle suddette giurisdizioni;

338.

invita le istituzioni finanziarie europee (163) a valutare l'applicazione, progetto per progetto, di un'adeguata verifica rafforzata e migliorata per le giurisdizioni di cui all'allegato II della lista UE, al fine di evitare che i fondi dell'UE siano investiti in entità di paesi terzi che non rispettano gli standard fiscali dell'UE o che siano convogliati attraverso di esse; prende atto dell'approvazione da parte della BEI della sua politica di gruppo riveduta nei confronti di giurisdizioni poco regolamentate, non trasparenti e non collaborative e sulla buona governance fiscale e chiede che tale politica venga regolarmente aggiornata e che includa requisiti più stringenti in materia di trasparenza, in linea con le norme dell'UE; invita la BEI a pubblicare tale politica non appena approvata; chiede che si metta in atto una parità di condizioni e che gli stessi livelli normativi si applichino alle istituzioni finanziarie in tutta Europa;

6.3.    Posizione dell'UE in qualità di leader globale

339.

ribadisce il suo invito all'UE e agli Stati membri affinché assumano, a seguito di un coordinamento ex-ante, un ruolo di leadership nella lotta globale contro l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro, in particolare tramite iniziative della Commissione in tutti i consessi internazionali pertinenti, fra cui le Nazioni Unite, il G20 e l'OCSE, che hanno rivestito un ruolo chiave relativamente alle questioni fiscali, in particolare dopo la crisi finanziaria internazionale;

340.

ricorda che le politiche multilaterali e la cooperazione internazionale tra i paesi, inclusi i paesi in via di sviluppo, rimangono lo strumento privilegiato per conseguire risultati concreti rispettando al contempo il principio di reciprocità; deplora che alcune proposte legislative che vanno oltre le raccomandazioni BEPS dell'OCSE e che potrebbero costituire la base per un ulteriore lavoro proficuo a livello internazionale siano in fase di stallo in seno al Consiglio;

341.

ritiene che la creazione di un organismo fiscale intergovernativo nel quadro delle Nazioni Unite, che dovrebbe essere dotato di risorse adeguate, di mezzi sufficienti e, se del caso, di poteri esecutivi, garantirebbe la partecipazione di tutti i paesi su un piano di parità all'elaborazione e alla riforma di un'agenda fiscale globale (164), allo scopo di contrastare efficacemente le pratiche fiscali dannose e assicurare un'adeguata ripartizione dei diritti di imposizione; prende atto della recente richiesta che il Comitato di esperti delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia fiscale sia elevato a organismo fiscale globale intergovernativo delle Nazioni Unite (165); sottolinea che il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite assicura una distribuzione più equa dei diritti d'imposizione tra lo Stato della fonte e quello di residenza;

342.

chiede un vertice intergovernativo sulle necessarie riforme fiscali globali non ancora adottate, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale ed esercitare pressioni su tutti i paesi, in particolare sui loro centri finanziari, affinché rispettino gli standard in materia di trasparenza e di imposizione equa; chiede alla Commissione di prendere l'iniziativa riguardo a tale vertice e chiede che quest'ultimo preveda l'avvio di una seconda serie di riforme fiscali internazionali che diano seguito al piano d'azione BEPS e consentano l'istituzione del suddetto organismo fiscale intergovernativo globale;

343.

prende nota dell'azione e dei contributi della Commissione nell'ambito del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni e del Quadro inclusivo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) dell'OCSE, in particolare allo scopo di promuovere standard più elevati di buona governance fiscale a livello globale, garantendo nel contempo che le norme internazionali in materia di buona governance fiscale continuino a essere pienamente rispettate nell'UE;

6.4.    Paesi in via di sviluppo

344.

ritiene che sostenere i paesi in via di sviluppo nella lotta contro l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, nonché contro la corruzione e la segretezza che agevolano i flussi finanziari illeciti, sia essenziale per rafforzare la coerenza politica dello sviluppo nell'UE e per migliorare le capacità fiscali dei paesi in via di sviluppo e la loro abilità di mobilitare le proprie risorse a favore dello sviluppo economico sostenibile; sottolinea la necessità di incrementare la quota di aiuti finanziari e assistenza tecnica destinati alle amministrazioni fiscali dei paesi in via di sviluppo, onde creare quadri normativi fiscali stabili e moderni;

345.

accoglie con favore la cooperazione tra l'UE e l'Unione africana (UA) nell'ambito della Addis Tax Initiative (ATI), dell'Iniziativa per la trasparenza nelle industrie estrattive (EITI) e del processo di Kimberley; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere i paesi dell'Unione africana nell'attuazione delle politiche in materia di trasparenza; incoraggia, a tale riguardo, lo scambio automatico di informazioni tra le autorità fiscali nazionali e regionali; ricorda i vantaggi di una stretta e rafforzata cooperazione tra Interpol e Afripol;

346.

ricorda la necessità che gli Stati membri conducano, in stretta collaborazione con la Commissione, analisi regolari di ricaduta dell'impatto concreto delle politiche fiscali e delle convenzioni fiscali bilaterali sugli altri Stati membri e sui paesi in via di sviluppo, pur riconoscendo il lavoro effettuato al riguardo nell'ambito della Piattaforma sulla buona governance fiscale; invita tutti gli Stati membri a condurre le suddette analisi di ricaduta sotto la supervisione della Commissione;

347.

esorta gli Stati membri a rivedere e ad aggiornare gli accordi fiscali bilaterali tra gli Stati membri e con i paesi terzi per colmare le scappatoie che incentivano le pratiche di scambio di titoli dettate da ragioni fiscali ai fini dell'elusione fiscale;

348.

ricorda che occorre tenere in considerazione le caratteristiche e le vulnerabilità giuridiche specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare nel contesto dello scambio automatico di informazioni, segnatamente riguardo al periodo di transizione e alla necessità di sostenere il rafforzamento delle loro capacità;

349.

rileva che occorre una più stretta collaborazione con le organizzazioni regionali, in particolare con l'Unione africana, al fine di contrastare i flussi finanziari illeciti e la corruzione nei settori privato e pubblico;

350.

accoglie con favore la partecipazione, su un piano di parità, di tutti i paesi coinvolti nel Quadro inclusivo, che riunisce oltre 115 paesi e giurisdizioni allo scopo di collaborare all'attuazione del pacchetto BEPS dell'OCSE/G20; invita gli Stati membri a sostenere la riforma sia del mandato sia del funzionamento del Quadro inclusivo, per garantire che gli interessi dei paesi in via di sviluppo siano tenuti in considerazione; ricorda, tuttavia, l'esclusione di oltre 100 paesi in via di sviluppo dai negoziati delle azioni BEPS;

351.

riconosce che i paradisi fiscali esistono anche nei paesi in via di sviluppo; accoglie con favore la proposta della Commissione relativa alla cooperazione rafforzata con i paesi terzi in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e, in particolare, a favore della creazione di una licenza di importazione per gli oggetti di antiquariato;

352.

ricorda che l'aiuto pubblico allo sviluppo finalizzato alla riduzione della povertà dovrebbe essere maggiormente orientato all'attuazione di un quadro normativo adeguato nonché al rafforzamento delle amministrazioni fiscali e delle istituzioni deputate alla lotta contro i flussi finanziari illeciti; chiede che tale aiuto sia fornito sotto forma di competenze tecniche concernenti la gestione delle risorse, le informazioni finanziarie e la regolamentazione anti-corruzione; chiede altresì che tale aiuto favorisca la cooperazione regionale contro la frode fiscale, l'evasione fiscale, la pianificazione fiscale aggressiva e il riciclaggio di denaro; sottolinea che tale aiuto dovrebbe includere il sostegno a favore della società civile e dei media nei paesi in via di sviluppo, per garantire il controllo pubblico sulle politiche fiscali nazionali;

353.

si attende che la Commissione reperisca risorse adeguate per attuare l'approccio «Collect More — Spend Better» (riscuotere di più — spendere meglio), in particolare attraverso i suoi programmi faro (166);

354.

chiede un'azione esterna concertata dell'UE e degli Stati membri a tutti i livelli della politica per fornire ai paesi terzi, e in particolare a quelli in via di sviluppo, i mezzi necessari a favorire uno sviluppo economico equilibrato ed evitare la dipendenza da un unico settore, in particolare quello finanziario;

355.

ricorda la necessità di un trattamento equo dei paesi in via di sviluppo nel corso dei negoziati relativi alle convenzioni fiscali, che tenga conto della loro specifica situazione e garantisca un'equa ripartizione dei diritti di imposizione, sulla base della reale attività economica e della creazione di valore; invita, a tale proposito, a considerare il modello di convenzione fiscale delle Nazioni Unite come uno standard minimo e a garantire la trasparenza dei negoziati relativi alle convenzioni; riconosce che il modello di convenzione fiscale dell'OCSE concede maggiori diritti al paese di residenza;

356.

invita la Commissione a includere disposizioni contro i reati finanziari, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva nel trattato da negoziare con i paesi ACP alla scadenza dell'attuale accordo di Cotonou, nel febbraio 2020; rileva la particolare importanza della trasparenza nelle questioni fiscali affinché tali disposizioni siano attuate in modo efficace;

6.5.    Accordi dell'UE con paesi terzi

357.

ricorda che la buona governance fiscale è una sfida globale che richiede innanzitutto soluzioni globali; rammenta pertanto la sua posizione secondo la quale nei nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi dovrebbe essere sistematicamente inserita una clausola di «buona governance fiscale», in modo da garantire che tali accordi non possano essere utilizzati in modo improprio da imprese o intermediari per eludere o evadere le imposte o riciclare proventi illeciti, senza con ciò ostacolare le competenze esclusive dell'UE; è dell'opinione che tale clausola dovrebbe includere norme specifiche in materia di aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, nonché requisiti in termini di trasparenza e disposizioni antiriciclaggio;

358.

incoraggia gli Stati membri a fare un uso coordinato delle relazioni bilaterali con i rispettivi paesi terzi, ove opportuno con il sostegno della Commissione, in modo da istituire una maggiore cooperazione bilaterale tra le UIF, le autorità fiscali e le autorità competenti nella lotta alla criminalità finanziaria;

359.

rileva che, parallelamente agli accordi politici contenenti tale clausola di buona governance fiscale, gli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE prevedono eccezioni fiscali che offrono un margine politico per attuare l'approccio dell'UE di lotta all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro, ad esempio insistendo sulla buona governance fiscale e utilizzando in modo efficace la lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; osserva inoltre che gli ALS dovrebbero altresì mirare a promuovere standard internazionali pertinenti e la loro attuazione nei paesi terzi;

360.

ritiene che l'UE non dovrebbe concludere accordi con le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali inserite nell'allegato I della lista UE finché la giurisdizione in questione non risulti conforme agli standard di buona governance fiscale dell'Unione; invita la Commissione a valutare se la non conformità agli standard di buona governance fiscale dell'UE incida sul corretto funzionamento degli ALS o degli accordi politici, laddove un accordo sia già stato firmato;

361.

ricorda che le clausole di buona governance e di trasparenza fiscali e lo scambio di informazioni dovrebbero essere inclusi in tutti i nuovi accordi pertinenti dell'UE con i paesi terzi e dovrebbero essere negoziati in sede di revisione degli accordi esistenti, in considerazione del fatto che si tratta di strumenti essenziali della politica esterna dell'UE che, tuttavia, coinvolgono livelli di competenza diversi in funzione dell'ambito d'intervento specifico;

6.6.    Convenzioni fiscali bilaterali concluse dagli Stati membri

362.

rileva che, secondo alcuni esperti, molte convenzioni fiscali concluse dagli Stati membri dell'UE e attualmente in vigore limitano i diritti fiscali dei paesi a basso reddito e a medio-basso reddito (167); chiede che, in sede di negoziazione delle convenzioni fiscali, l'Unione europea e i suoi Stati membri rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 TFUE; sottolinea che la conclusione di convenzioni fiscali rientra tra le prerogative degli Stati membri;

363.

osserva che l'intensità delle perdite dovute all'elusione fiscale è notevolmente maggiore nei paesi a basso e medio reddito, soprattutto nell'Africa subsahariana, in America latina e Caraibi e nell'Asia meridionale, rispetto ad altre regioni (168); chiede pertanto agli Stati membri di rinegoziare le loro convenzioni fiscali bilaterali con i paesi terzi al fine di introdurre clausole anti-abuso che impediscano il «treaty shopping» (scelta della convenzione contro le doppie imposizioni più vantaggiosa) e una corsa al ribasso tra i paesi in via di sviluppo;

364.

invita la Commissione a rivedere tutte le convenzioni fiscali in vigore firmate dagli Stati membri con paesi terzi, onde garantire che la totalità di tali convenzioni sia conforme alle nuove norme globali, quali la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali per impedire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («MLI»); osserva che tale Convenzione include norme definite in funzione dei paesi OCSE, elaborate senza tenere in considerazione le esigenze o le difficoltà dei paesi in via di sviluppo; chiede alla Commissione di rivolgere raccomandazioni agli Stati membri in merito alle convenzioni fiscali bilaterali vigenti da essi concluse, al fine di garantire che tali convenzioni includano norme generali anti-abuso e tengano conto delle attività economiche reali e della creazione di valore;

365.

è consapevole del fatto che le convenzioni fiscali bilaterali non riflettono la realtà attuale delle economie digitalizzate; invita gli Stati membri ad aggiornare le loro convenzioni fiscali bilaterali sulla base della raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (169);

6.7.    Doppia imposizione

366.

accoglie con favore il quadro rafforzato volto a evitare la doppia non imposizione; sottolinea che l'eliminazione della doppia imposizione è fondamentale per garantire che i contribuenti onesti siano trattati in modo equo e che la loro fiducia non sia compromessa; invita gli Stati membri a rispettare le convenzioni da essi concluse in materia di doppia imposizione e a cooperare lealmente e tempestivamente qualora siano segnalati casi di doppia imposizione;

367.

accoglie con favore l'adozione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, che attua la norma prevista dall'azione 14 del piano d'azione BEPS; sottolinea che il termine di attuazione della direttiva (30 giugno 2019) non è ancora scaduto e che le disposizioni dovranno essere monitorate per garantire che siano efficienti ed efficaci;

368.

invita la Commissione a raccogliere e pubblicare informazioni sul numero di controversie in materia fiscale presentate e risolte, suddivise per tipo di controversia, anno e paese coinvolto, in modo da monitorare il meccanismo e garantire che sia efficiente ed efficace;

6.8.    Regioni ultraperiferiche

369.

invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché le regioni ultraperiferiche dell'UE attuino gli standard minimi in materia di BEPS e la direttiva ATAD;

370.

prende nota del fatto che la Commissione ha avviato un'indagine approfondita sull'applicazione da parte del Portogallo del regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera (170);

7.    Intermediari

371.

accoglie con favore l'ampia definizione di «intermediario» (171) e di «meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica» nella direttiva DAC6 adottata di recente (172); invita ad aggiornare gli elementi distintivi di cui alla direttiva DAC6 in modo da includere, tra l'altro, i meccanismi di arbitraggio dei dividendi, compresa la concessione di rimborsi dell'imposta sui dividendi e sulle plusvalenze; invita la Commissione a riconsiderare l'estensione dell'obbligo di comunicazione previsto dalla direttiva DAC6 ai casi nazionali; ricorda che, a norma della direttiva DAC6, gli intermediari sono tenuti a segnalare alle autorità fiscali i regimi basati su lacune strutturali della legislazione fiscale, in particolare in considerazione del crescente numero di strategie transfrontaliere di elusione fiscale; ritiene che i regimi considerati dannosi dalle autorità nazionali competenti dovrebbero essere affrontati e resi pubblici in forma anonima;

372.

ribadisce che gli intermediari svolgono un ruolo cruciale nel facilitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e dovrebbero essere tenuti a rispondere di tali azioni;

373.

ribadisce la necessità di una maggiore cooperazione tra le amministrazioni fiscali e le autorità di vigilanza finanziaria ai fini di un controllo congiunto ed efficace del ruolo degli intermediari finanziari e alla luce del fatto che alcuni strumenti finanziari di natura fiscale possono rappresentare un rischio per la stabilità dei mercati finanziari e l'integrità del mercato;

374.

ritiene che l'Unione debba dare l'esempio e invita la Commissione a garantire che gli intermediari che promuovono la pianificazione fiscale aggressiva e l'evasione fiscale non svolgano alcun ruolo nel fornire orientamenti o consulenza su tali questioni alle istituzioni dell'Unione responsabili dell'elaborazione delle politiche;

375.

invita la Commissione e gli Stati membri a riconoscere e ad affrontare i rischi in termini di conflitti di interessi derivanti dalla prestazione di servizi di assistenza legale, assistenza fiscale e audit laddove tali servizi di consulenza siano forniti sia a clienti aziendali che ad autorità pubbliche; osserva che i conflitti di interessi possono assumere diverse forme, come ad esempio appalti pubblici che richiedono la fornitura di consulenze remunerate per tali servizi, la fornitura di consulenze informali o gratuite, gruppi ufficiali di consulenti ed esperti, o la pratica delle «porte girevoli»; evidenzia, pertanto, l'importanza di indicare chiaramente quali servizi sono prestati a un determinato cliente e di operare una netta distinzione tra tali servizi; ribadisce le richieste già avanzate al riguardo in occasione di precedenti relazioni (173);

376.

accoglie con favore il monitoraggio dell'attuazione della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (174), e del regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (175), in particolare la disposizione relativa ai revisori legali o alle imprese di revisione contabile che effettuano revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico; sottolinea la necessità di garantire che le norme siano applicate in maniera adeguata;

377.

invita gli Stati membri a valutare la possibilità di introdurre un obbligo di segnalazione fiscale per tutti quegli intermediari fiscali e finanziari di cui all'azione 12 del piano d'azione BEPS che, nel quadro delle loro attività professionali, vengano a conoscenza di operazioni, dispositivi o strutture di natura abusiva o aggressiva;

378.

chiede una rotazione dei revisori contabili ogni sette anni, al fine di prevenire conflitti di interessi, e che la prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile sia limitata il più possibile;

379.

ribadisce che gli istituti finanziari, i consulenti e altri intermediari che facilitino, siano coinvolti o partecipino in modo consapevole, sistematico e ripetuto ad attività di riciclaggio di denaro o di evasione fiscale, o che stabiliscano uffici, filiali o società controllate in giurisdizioni figuranti nella lista UE con l'obiettivo di offrire ai propri clienti meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva, dovrebbero essere soggetti a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive; chiede che le licenze delle attività operative di tali istituti e individui siano soggette a un serio riesame laddove questi ultimi siano condannati per compartecipazione fraudolenta o siano al corrente che i loro clienti assumono comportamenti fraudolenti, e chiede, ove opportuno, che loro operazioni sul mercato interno siano limitate;

380.

sottolinea che il segreto professionale non può essere utilizzato né per proteggere o dissimulare pratiche illegali, né per violare lo spirito della legge; ribadisce che il segreto professionale tra avvocati e clienti non dovrebbe impedire l'adeguata segnalazione di operazioni sospette o la segnalazione di altre attività potenzialmente illegali, fermi restando i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi generali del diritto penale;

381.

invita la Commissione a fornire ai professionisti orientamenti sull'interpretazione e l'applicazione del principio del segreto professionale forense e a introdurre una netta linea di demarcazione tra la consulenza giuridica tradizionale e gli avvocati che agiscono come operatori finanziari, conformemente alla giurisprudenza dei tribunali europei;

8.    Tutela degli informatori e dei giornalisti

382.

ritiene che la tutela degli informatori, sia nel settore pubblico che in quello privato, sia di grande importanza al fine di garantire che le attività illecite e gli abusi del diritto siano evitati o limitati; riconosce che gli informatori svolgono un ruolo cruciale nel rafforzare la democrazia nelle società, nel combattere la corruzione e altri reati o attività illecite gravi e nel tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; sottolinea che gli informatori costituiscono spesso una fonte essenziale per il giornalismo d'inchiesta e, pertanto, dovrebbero essere protetti da qualsiasi forma di vessazione e ritorsione; osserva che è importante che tutti i canali di segnalazione siano resi disponibili;

383.

è dell'opinione che sia necessario tutelare la riservatezza delle fonti del giornalismo d'inchiesta, compresi gli informatori, se si vuole salvaguardare il ruolo di guardiano della società democratica svolto da questo tipo di giornalismo;

384.

ritiene, pertanto, che l'obbligo di riservatezza dovrebbe essere soggetto a deroghe solo in circostanze eccezionali, ad esempio laddove la divulgazione delle informazioni relative ai dati personali della persona segnalante costituisca un obbligo necessario e proporzionato previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale nell'ambito di inchieste o procedimenti giudiziari, oppure al fine di tutelare le libertà di altri soggetti, quali il diritto alla difesa della persona interessata, e ad ogni modo dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate conformemente al diritto nazionale o dell'Unione; reputa opportuno prevedere adeguate sanzioni in caso di violazioni dell'obbligo di riservatezza in merito all'identità della persona segnalante (176);

385.

osserva che la legge degli Stati Uniti sulle dichiarazioni false (False Claims Act) costituisce una solida base per premiare gli informatori nel caso in cui, grazie a loro, il governo riesca a recuperare fondi perduti a seguito di atti fraudolenti (177); sottolinea che, secondo una relazione del dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, gli informatori hanno contribuito direttamente all'individuazione e alla segnalazione di 3,4 dei 3,7 miliardi di USD recuperati; invita gli Stati membri a istituire canali di comunicazione sicuri e riservati che consentano agli informatori di inviare segnalazioni in seno alle autorità e agli enti privati pertinenti;

386.

chiede alla Commissione di esaminare le migliori pratiche sviluppate a livello mondiale (178) per tutelare e incoraggiare gli informatori e, ove opportuno e necessario, di valutare la possibilità di procedere a una revisione della legislazione in vigore, in modo da rendere ancora più efficaci i meccanismi analoghi presenti nell'UE;

387.

chiede l'istituzione di un fondo generale dell'UE per fornire un sostegno finanziario adeguato agli informatori, la cui sussistenza è compromessa dalla segnalazione di attività criminali o di fatti che rivestono un chiaro interesse pubblico;

388.

esprime inquietudine per il fatto che gli informatori sono spesso scoraggiati dal manifestare le loro preoccupazioni per paura di ritorsioni e teme che, qualora non vengano scoraggiate e restino impunite, tali ritorsioni possano dissuadere potenziali informatori dall'esternare le loro preoccupazioni; ritiene che il riconoscimento nella direttiva AMLD5 del diritto degli informatori di presentare denuncia in condizioni di sicurezza presso le rispettive autorità competenti, ad esempio attraverso un punto unico di contatto nei casi internazionali complessi, laddove siano esposti a minacce o ritorsioni, come pure il riconoscimento del diritto a un ricorso effettivo, costituisca un miglioramento importante della situazione delle persone che segnalano, all'interno dell'impresa oppure a un'UIF, casi sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; esorta gli Stati membri a recepire in modo tempestivo e ad applicare adeguatamente le disposizioni in materia di protezione degli informatori previste dalla direttiva AMLD5;

389.

valuta positivamente l'esito dei negoziati interistituzionali tra il Parlamento europeo e il Consiglio sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e invita gli Stati membri ad adottare quanto prima le nuove norme al fine di proteggere gli informatori mediante misure quali canali chiari per le segnalazioni, la riservatezza, tutele giuridiche e sanzioni nei confronti di quanti cercano di perseguitare gli informatori;

390.

ricorda che i funzionari dell'UE godono della protezione garantita agli informatori dallo statuto dei funzionari e dal regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (179) e invita gli Stati membri a introdurre norme analoghe per i rispettivi funzionari;

391.

ritiene che gli accordi di non divulgazione figuranti nei contratti di lavoro e le clausole relative al licenziamento non debbano in alcun modo impedire agli impiegati di segnalare casi sospetti di violazioni del diritto o dei diritti umani (180) alle autorità competenti; invita la Commissione a valutare la possibilità di avanzare una proposta legislativa che vieti il ricorso ad accordi di non divulgazione abusivi;

392.

osserva che la commissione TAX3 ha invitato gli informatori dei casi Julius Bär e Danske Bank a testimoniare in occasione di audizioni parlamentari pubbliche (181); esprime preoccupazione per il fatto che agli informatori non sia garantito un livello di protezione del tutto soddisfacente in seno agli istituti finanziari ed è preoccupato che la paura di ritorsioni da parte dei datori di lavoro e delle autorità possa impedire agli informatori di presentare informazioni riguardanti violazioni del diritto; deplora profondamente il fatto che l'informatore di Danske Bank non abbia potuto condividere liberamente e integralmente le informazioni in suo possesso sul caso Danske Bank a causa di vincoli giuridici;

393.

deplora il fatto che l'autorità di vigilanza finanziaria danese non abbia preso contatto con l'informatore che ha denunciato le massicce attività di riciclaggio di denaro di Danske Bank; è del parere che tale omissione costituisca una grave negligenza da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria danese del suo dovere di svolgere indagini adeguate in presenza di gravi accuse relative ad attività sistematiche di riciclaggio di denaro condotte su vasta scala attraverso una banca; invita le autorità competenti dell'UE e degli Stati membri a sfruttare appieno le informazioni fornite dagli informatori e ad agire rapidamente e con decisione sulla base delle informazioni ottenute;

394.

invita gli Stati membri a collaborare strettamente in seno al Consiglio d'Europa affinché la raccomandazione sulla protezione degli informatori sia promossa e attuata nel diritto nazionale di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo di primo piano in altri consessi internazionali al fine di promuovere l'adozione di norme internazionali vincolanti per la protezione degli informatori;

395.

osserva che, oltre alla garanzia della riservatezza dell'identità degli informatori quale misura fondamentale per la protezione della persona segnalante, occorre tutelare maggiormente le segnalazioni anonime dalle minacce e dagli attacchi generalizzati ad opera dei presunti responsabili oggetto delle segnalazioni che tentano di screditare la persona segnalante;

396.

riconosce le difficoltà affrontate dai giornalisti quando indagano o segnalano casi di riciclaggio di denaro, frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva; esprime preoccupazione per il fatto che i giornalisti d'inchiesta sono spesso soggetti a minacce e intimidazioni, incluse intimidazioni di natura giuridica mediante azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; invita gli Stati membri a garantire una migliore protezione ai giornalisti, in particolare a coloro che indagano su reati finanziari;

397.

invita la Commissione a istituire al più presto un regime di aiuti finanziari per il giornalismo d'inchiesta, eventualmente mediante la creazione di un'apposita linea di bilancio permanente nel nuovo quadro finanziario pluriennale, a sostegno di media indipendenti e di qualità e del giornalismo d'inchiesta;

398.

condanna con forza l'uso della violenza contro i giornalisti; ricorda con costernazione che, negli ultimi anni, a Malta e in Slovacchia (182) sono stati uccisi giornalisti che indagavano su attività dubbie con una componente di riciclaggio di denaro; sottolinea che, secondo il Consiglio d'Europa, gli abusi e i crimini commessi nei confronti dei giornalisti hanno un profondo effetto deterrente sulla libertà di espressione e amplificano il fenomeno dell'autocensura;

399.

esorta le autorità maltesi a utilizzare tutte le risorse a loro disposizione per compiere progressi nell'identificazione dei mandanti dell'omicidio della giornalista d'inchiesta Daphne Caruana Galizia; plaude all'iniziativa a guida di 26 organizzazioni internazionali di giornalisti e di difensori della libertà dei media con la quale si chiede di avviare un'inchiesta pubblica indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia e di stabilire se quest'ultimo avrebbe potuto essere evitato; esorta il governo maltese ad avviare immediatamente tale inchiesta pubblica indipendente; osserva che il governo maltese ha iniziato a collaborare con organizzazioni internazionali come Europol, l'FBI e l'Istituto forense dei Paesi Bassi nel tentativo di rafforzare le proprie competenze;

400.

accoglie positivamente le accuse mosse dalle autorità slovacche al presunto mandante degli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, nonché ai presunti autori di tali reati; incoraggia le autorità slovacche a proseguire le indagini sugli omicidi e a garantire che tutti gli aspetti relativi al caso siano oggetto di un'indagine approfondita, ivi compresi eventuali collegamenti di natura politica ai reati; invita le autorità slovacche a condurre un'indagine approfondita sui casi di evasione fiscale, frode ai danni dell'IVA e riciclaggio di denaro su larga scala messi in luce dalle indagini di Ján Kuciak;

401.

deplora il fatto che i giornalisti d'inchiesta, tra cui Daphne Caruana Galizia, sono spesso vittime di azioni legali abusive che mirano a censurare, intimidire e mettere a tacere tali persone gravandoli delle spese legali di difesa fino a quando sono costretti a desistere dal rivendicare le loro critiche o la loro opposizione; ricorda che queste azioni legali abusive rappresentano una minaccia per i diritti democratici fondamentali come la libertà di espressione, la libertà di stampa e la libertà di divulgare e ricevere informazioni;

402.

invita gli Stati membri a mettere a punto meccanismi atti a prevenire azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica; ritiene che tali meccanismi debbano tenere in debita considerazione il diritto al buon nome e alla reputazione; invita la Commissione a valutare la possibilità di adottare misure concrete in questo ambito e a riflettere sulla natura di tali misure;

403.

deplora il fatto che la legislazione svizzera in materia di diffamazione sia utilizzata per mettere a tacere le critiche in Svizzera e nel resto del mondo, in quanto prevede che l'onere della prova ricada sul convenuto e non sul ricorrente; evidenzia che ciò si ripercuote non solo sui giornalisti e sugli informatori, ma anche sui soggetti segnalanti nell'Unione europea e sulle persone che hanno un obbligo in tal senso conformemente al registro dei titolari effettivi, dal momento che, qualora intervenga l'obbligo di segnalare un titolare effettivo svizzero, la persona segnalante potrebbe essere perseguita per diffamazione e calunnia in Svizzera, dove tali illeciti assumono carattere penale (183);

9.    Aspetti istituzionali

9.1.    Trasparenza

404.

accoglie con favore il lavoro svolto dalla Piattaforma sulla buona governance fiscale; rileva che il mandato della Piattaforma è valido fino al 16 giugno 2019; chiede che il mandato sia prorogato o rinnovato per garantire che le preoccupazioni e i contributi della società civile siano ascoltati dagli Stati membri e dalla Commissione; incoraggia la Commissione ad ampliare la platea degli esperti invitati a far parte del Gruppo di esperti sul riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (EGMLTF), affinché siano inclusi esperti del settore privato (imprese e ONG);

405.

sottolinea che il mandato del Mediatore europeo gli consente di esaminare l'applicazione da parte delle istituzioni dell'UE delle norme dell'Unione sull'accesso pubblico ai documenti, compresi i metodi di lavoro del Consiglio o del Gruppo «Codice di condotta» nell'ambito della fiscalità;

406.

ricorda i risultati dell'indagine avviata su iniziativa del Mediatore sui metodi di lavoro del Consiglio nonché le sue raccomandazioni del 9 febbraio 2018, nelle quali si concludeva che la pratica del Consiglio di non rendere ampiamente accessibili i documenti legislativi, il suo uso sproporzionato dello status «LIMITE» e la non registrazione sistematica delle identità degli Stati membri che prendono posizione in una procedura legislativa costituiscono atti di cattiva amministrazione (184);

407.

ricorda che l'imposizione fiscale rimane un ambito di competenza degli Stati membri e che il Parlamento europeo ha poteri limitati al riguardo;

408.

segnala tuttavia che problemi quali la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva non possono essere affrontati in maniera efficace dai singoli Stati membri; deplora pertanto il fatto che, nonostante le richieste rivolte al Consiglio, nessun documento rilevante sia stato messo a disposizione della commissione TAX3; esprime profonda preoccupazione per la mancanza di volontà politica da parte degli Stati membri in seno al Consiglio di compiere importanti passi avanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, o di rispettare il TUE e il principio di leale cooperazione (185) garantendo un sufficiente livello di trasparenza e cooperazione con le altre istituzioni dell'UE;

409.

deplora il fatto che le norme vigenti sull'accesso alle informazioni classificate e ad altre informazioni riservate messe a disposizione del Parlamento europeo dal Consiglio, dalla Commissione o dagli Stati membri non siano perfettamente chiare dal punto di vista giuridico, ma siano generalmente interpretate nel senso che agli assistenti parlamentari accreditati (APA) è fatto divieto di consultare ed esaminare le «altre informazioni riservate» non classificate in una sala di lettura sicura; chiede pertanto che, nel quadro di un accordo interistituzionale negoziato, sia introdotta una disposizione formulata in modo chiaro che garantisca agli APA, nel loro ruolo di supporto ai deputati, il diritto di accedere ai documenti sulla base del principio della «necessità di conoscere»;

410.

deplora il fatto che, malgrado i ripetuti inviti, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio si siano rifiutati di comparire dinanzi alla commissione TAX3 per riferire in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni delle commissioni TAXE, TAX2 e PANA; sottolinea che i contatti di lavoro tra la Presidenza del Consiglio e le commissioni speciali e d'inchiesta del Parlamento europeo dovrebbero essere prassi comune;

9.2.    Gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese)»

411.

prende atto del livello accresciuto di comunicazione da parte del Gruppo «Codice di condotta» e accoglie con favore, in particolare, la pubblicazione semestrale della sua relazione al Consiglio nonché delle lettere inviate alle giurisdizioni e degli impegni ricevuti nel quadro del processo di definizione della lista UE;

412.

deplora, tuttavia, la scarsa trasparenza dei negoziati relativi al processo di definizione della lista UE e invita gli Stati membri a garantire che l'imminente aggiornamento delle liste avvenga in maniera trasparente;

413.

accoglie con favore il fatto che il presidente del Gruppo «Codice di condotta» sia comparso dinanzi alla commissione TAX3, il che costituisce un'inversione di rotta rispetto alla precedente posizione del Gruppo; rileva altresì che, dall'inizio dei lavori della commissione TAX3, sono state rese disponibili raccolte delle attività del Gruppo «Codice di condotta» (186); deplora tuttavia che tali documenti non siano stati pubblicati prima e che alcuni passaggi fondamentali siano stati omessi;

414.

sottolinea che le summenzionate raccomandazioni del Mediatore si applicano anche al Gruppo «Codice di condotta», che dovrebbe fornire le informazioni necessarie, in particolare per quanto riguarda le pratiche fiscali dannose degli Stati membri e il processo di definizione della lista UE;

415.

invita il Gruppo «Codice di condotta» ad adottare ulteriori misure per garantire la trasparenza delle sue riunioni, in particolare rendendo pubbliche le posizioni dei diversi Stati membri sull'ordine del giorno discusso entro sei mesi dalla riunione;

416.

invita la Commissione a presentare una relazione sull'applicazione del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e su quella degli aiuti di Stato di carattere fiscale, conformemente al punto N del codice (187);

417.

ritiene che il mandato del Gruppo «Codice di condotta» debba essere aggiornato, in quanto tratta questioni che vanno al di là della valutazione delle pratiche fiscali dannose nell'UE, fornendo molto più che un mero contributo tecnico alle decisioni prese dal Consiglio; chiede, in considerazione della natura del lavoro svolto dal Gruppo, che ha anche carattere politico, che tali compiti siano inseriti in un quadro che consenta il controllo o la vigilanza democratica, a iniziare dalla trasparenza;

418.

chiede, in tale contesto, che si ponga rimedio alla natura poco trasparente della composizione del Gruppo «Codice di condotta» attraverso la pubblicazione di un elenco dei suoi membri;

9.3.    Attuazione della legislazione dell'UE

419.

chiede che il Parlamento neoeletto avvii una valutazione generale dei progressi compiuti nell'acceso ai documenti richiesti dalle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3, operando un raffronto tra le richieste presentate e quelle accolte dal Consiglio e dalle altre istituzioni dell'UE, e che intraprenda, se del caso, le necessarie azioni procedurali e/o legali;

420.

chiede la creazione di un nuovo Centro dell'Unione per la coerenza e il coordinamento delle politiche fiscali (TPCCC) all'interno della struttura della Commissione, che sia in grado di valutare e monitorare le politiche fiscali degli Stati membri a livello dell'Unione e garantire che non vengano attuate nuove misure fiscali dannose da parte degli Stati membri;

9.4.

Cooperazione dei partecipanti non istituzionali

421.

plaude alla partecipazione e al contributo delle parti interessate durante le audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.3 della panoramica delle attività durante il mandato della commissione TAX3; deplora il fatto che altre parti interessate si siano rifiutate di partecipare alle audizioni della commissione TAX3, come indicato alla sezione IV.4 della panoramica delle attività; osserva che non è stato possibile applicare alcuna sanzione dissuasiva nei casi di rifiuto ingiustificato;

422.

invita il Consiglio e la Commissione a concordare la definizione di una lista accessibile al pubblico e aggiornata regolarmente delle parti non istituzionali non cooperative nel quadro dell'accordo interistituzionale per un registro per la trasparenza obbligatorio per i lobbisti; ritiene che, nel frattempo, si dovrebbe mantenere un registro dei professionisti e delle organizzazioni che si sono rifiutati, senza una valida ragione, di partecipare alle audizioni delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3; invita le istituzioni dell'UE a tenere conto di tale atteggiamento in occasione di eventuali contatti futuri con le parti interessate in questione e a revocare il loro titolo di accesso alle istituzioni;

9.5.    Diritto d'inchiesta/diritto investigativo del Parlamento

423.

reputa essenziale, ai fini dell'esercizio del controllo democratico sull'esecutivo, che al Parlamento siano conferiti poteri investigativi e d'inchiesta corrispondenti a quelli dei parlamenti nazionali degli Stati membri; ritiene che, per assolvere tale ruolo, il Parlamento debba avere la facoltà di citare testimoni e di obbligarli a comparire, nonché il potere di esigere la presentazione di documenti;

424.

è dell'opinione che, al fine di garantire l'esercizio di tali diritti, gli Stati membri debbano accettare di applicare sanzioni nei confronti di quanti omettono di comparire o di presentare documenti, in linea con le norme nazionali che disciplinano le inchieste e le indagini dei parlamentari nazionali;

425.

esorta il Consiglio e la Commissione a concludere tempestivamente i negoziati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo relativo alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento;

9.6.    Voto all'unanimità e voto a maggioranza qualificata

426.

ribadisce l'invito rivolto alla Commissione affinché applichi, ove opportuno, la procedura di cui all'articolo 116 TFUE, che consente di modificare il requisito dell'unanimità nei casi in cui la Commissione constati che una disparità esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato interno;

427.

accoglie con favore il contributo fornito dalla Commissione nella sua comunicazione dal titolo «Verso un processo decisionale più efficace e democratico nella politica fiscale dell'UE», che propone un calendario per il passaggio al voto a maggioranza qualificata per questioni specifiche e urgenti di politica fiscale laddove iniziative e fascicoli legislativi fondamentali in materia di lotta alla frode fiscale, all'evasione fiscale o alla pianificazione fiscale aggressiva siano bloccati in seno al Consiglio, a scapito di una vasta maggioranza di Stati membri; si compiace del sostegno fornito alla proposta da taluni Stati membri (188);

428.

sottolinea che è opportuno continuare a prevedere tutti gli scenari e non solo il passaggio dal voto all'unanimità a quello a maggioranza qualificata attraverso una clausola «passerella»; invita il Consiglio europeo a inserire tale punto all'ordine del giorno di un futuro vertice entro la fine del 2019, in modo da avviare un dibattito proficuo sulle modalità per facilitare il processo decisionale in materia fiscale nell'interesse del funzionamento del mercato unico;

9.7.    Seguito

429.

è del parere che il lavoro delle commissioni TAXE, TAX2, PANA e TAX3 dovrebbe proseguire nella prossima legislatura nel quadro di una struttura parlamentare permanente, sotto forma di una sottocommissione della commissione per i problemi economici e monetari (ECON), in modo da consentire la partecipazione trasversale delle commissioni;

o

o o

430.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio «Economia e finanza», alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, alle autorità europee di vigilanza, alla Procura europea, alla Banca centrale europea, a Moneyval, agli Stati membri, ai parlamenti nazionali, alle Nazioni Unite, al G20, nonché alla task force «Azione finanziaria» e all'OCSE.

(1)  Decisione del 1o marzo 2018 sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione speciale sui reati finanziari, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale (TAX3), testi approvati, P8_TA(2018)0048.

(2)  Risoluzione del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51).

(3)  Risoluzione del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79).

(4)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 74.

(5)  Raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(6)  Il follow-up congiunto del 16 marzo 2016 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione e la risoluzione TAXE 1, il follow-up del 16 novembre 2016 riguardante la risoluzione TAXE 2 e il follow-up relativo alla risoluzione PANA dell'aprile 2018.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0475.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2018)0183.

(9)  Scherrer A. e Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE), EPRS, PE 627.128, Parlamento europeo, ottobre 2018; Korver R., Money laundering and tax evasion risks in free ports (Rischi in materia di riciclaggio di denaro e di evasione fiscale nei porti franchi), EPRS, PE 627.114, Parlamento europeo, ottobre 2018, e Kiendl Kristo I. e Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Panoramica delle società di comodo nell'Unione europea), EPRS, PE 627.129, Parlamento europeo, ottobre 2018.

(10)  Lamensch M. e Ceci, E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues (Evasione dell'IVA: effetti economici, sfide e questioni politiche), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.

(11)  Houben R. e Snyers A, Cryptocurrencies and blockchain (Criptovalute e blockchain), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, 5 luglio 2018, e Hadzhieva E., Impact of Digitalisation on International Tax Matters (Impatto della digitalizzazione sulle questioni fiscali internazionali), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne, dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 febbraio 2019.

(12)  «Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators — Final Report» (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori — relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016), «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote d'imposta effettive prospettiche) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e «Aggressive tax planning indicators — Final Report» (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva — relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).

(13)  Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1.

(14)  Direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio, del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi, GU L 144 del 7.6.2017, pag. 1.

(15)  Rispettivamente per quanto concerne lo scambio automatico di ruling in materia fiscale (Direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 332 del 18.12.2015, pag. 1, DAC3), lo scambio delle rendicontazioni paese per paese tra le autorità fiscali (Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 146 del 3.6.2016, pag. 8, DAC4), l'accesso alle informazioni in materia di antiriciclaggio, titolarità effettiva e adeguata verifica della clientela (Direttiva (UE) 2016/2258, del 6 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio, GU L 342 del 16.12.2016, pag. 1, DAC5), e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1, DAC6).

(16)  Proposta di direttiva del Consiglio, del 25 ottobre, relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (CCTB), COM(2016)0685 e del 25 ottobre 2016 relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) (COM(2016)0683).

(17)  Il pacchetto è costituito dalla comunicazione della Commissione, del 21 marzo 2018, dal titolo «È giunto il momento di istituire norme fiscali moderne, eque ed efficaci per l'economia digitale» (COM(2018)0146), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018)0147), dalla proposta di direttiva del Consiglio, del 21 marzo 2018, relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali (COM(2018)0148) e dalla raccomandazione della Commissione, del 21 marzo 2018, relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018)1650).

(18)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 aprile 2016, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198).

(19)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 107.

(20)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(21)  Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 43).

(22)  Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2016, al Parlamento europeo e al Consiglio relativa a un piano d'azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo (COM(2016)0050).

(23)  Testi approvati, P8_TA(2019)0216.

(24)  Riguardanti Fiat, Starbucks e i ruling belgi sugli utili in eccesso e le decisioni di avviare indagini in materia di aiuti di Stato riguardo a McDonald's, Apple e Amazon.

(25)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 59.

(26)  Testi approvati, P8_TA(2019)0014.

(27)  In base alle norme interne del Parlamento, i nomi delle commissioni possono essere abbreviati con un massimo di quattro lettere, pertanto le precedenti commissioni temporanee in materia fiscale sono denominate TAXE, TAX2, PANA e TAX3. Occorre osservare, tuttavia, che il mandato relativo alla «Costituzione di una commissione speciale sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto» si riferisce esclusivamente alla TAXE2.

(28)  Come la finanziarizzazione.

(29)  Ad esempio, l'uso di programmi software per il prelievo automatico di contante dai registratori di cassa elettronici o dai sistemi dei punti vendita («zapping»), o il crescente utilizzo di elaboratori di buste paga di terze parti che consentono ai frodatori di drenare imposte legittime.

(30)  Gunnarsson A., Schratzenstaller M. and Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union (Uguaglianza di genere e tassazione nell'Unione europea), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 15 marzo 2017; Grown C. e Valodia I (a cura di), Taxation and Gender Equity: A Comparative Analysis of Direct and Indirect Taxes in Developing and Developed Countries (Fiscalità e parità di genere: analisi comparativa delle imposte dirette e indirette nei paesi in via di sviluppo e nei paesi sviluppati), Routledge, 2010, pagg. 32 — 74, pagg. 309 — 310, e pag. 315; Action Aid, Value-Added Tax (VAT) (Imposta sul valore aggiunto (IVA)), nota informativa sulla tassazione progressiva, 2018; e Stotsky J. G., Gender and Its Relevance to Macroeconomic Policy: A Survey (Il genere e la sua rilevanza per la politica macroeconomica: un'analisi), documento di lavoro del FMI, WP/06/233, p. 42.

(31)  Audizione TA X 3 del 24 gennaio 2018 sul divario fiscale a livello UE: si veda la figura 4.

(32)  Si veda il paragrafo 49 della sua posizione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(33)  Si veda il paragrafo 63 della raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(34)  Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 — posizione del Parlamento in vista di un accordo ed emendamenti approvati dal Parlamento europeo il 17 gennaio 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma «Fiscalis» per la cooperazione nel settore fiscale (Testi approvati, P8_TA(2019)0039).

(35)  Crivelli E., De Mooij R. A., e Keen M., Base Erosion, Profit Shifting and Developing Countries (Erosione della base imponibile, trasferimento degli utili e paesi in via di sviluppo), 2015.

(36)  Tax Policies in the European Union 2017 Survey (Sondaggio 2017 sulle politiche fiscali nell'Unione europea), ISBN 978-92-79-72282-0.

(37)  Tørsløv T. R., Wier L. S. e Zucman G., The missing profits of nations (Gli utili mancanti delle nazioni), National Bureau of Economic Research, documento di lavoro n. 24701, 2018.

(38)  Richard Murphy, «The European Tax Gap» (Il divario fiscale europeo), 2019 — http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUTaxGapJan19.pdf

(39)  Resoconto di missione della delegazione a Washington D.C.

Resoconto integrale dell'audizione pubblica della commissione TA X 3 del 27 novembre 2018.

(40)  Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

(41)  Study on Structures of Aggressive Tax Planning and Indicators — Final Report (Studio sulle strutture di pianificazione fiscale aggressiva e sugli indicatori — relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016) e Tax policies in the EU — 2017 Survey (Politiche fiscali nell'UE — indagine 2017).

(42)  Talvolta indicati anche come facilitatori o promotori di evasione fiscale.

(43)  Proposta di direttiva del Consiglio, dell'11 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (COM(2011)0714).

(44)  Hearson M., The European Union's Tax Treaties with Developing Countries: leading By Example? (I trattati fiscali dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo: dare l'esempio?), 27 settembre 2018.

(45)  Nota strategica approvata dal Quadro inclusivo sul BEPS intitolata «Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy» (Affrontare le sfide fiscali della digitalizzazione dell'economia), pubblicata il 29 gennaio 2019.

(46)  Cfr. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2017 (Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali) del 10 luglio 2017.

(47)  Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale e «Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy»(Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell'economia), nota politica dell'OCSE, pubblicata il 29 gennaio 2019.

(48)  Risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 51, punto 96).

(49)  Vedi sopra. Gli studi forniscono una panoramica dell'esposizione degli Stati membri alle strutture di pianificazione fiscale aggressiva che incidono sulla loro base imponibile (erosione o aumento), e sebbene non vi sia un indicatore autonomo del fenomeno, esiste comunque una serie di indicatori considerata un «corpus probatorio».

(50)  GU C 72 E dell'11.3.2014, pag. 1.

(51)  Come messo in luce nella valutazione d'impatto del 21 marzo 2018 che accompagna il pacchetto fiscale digitale (SWD(2018)0081), secondo cui, in media, le imprese digitali sono assoggettate a un'aliquota fiscale effettiva di solo il 9,5 %, rispetto al 23,2 % dei modelli aziendali tradizionali.

(52)  UNCTAD, World Investment Report (Relazione sugli investimenti a livello mondiale), 2018.

(53)  «Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy»(Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell'economia), nota politica dell'OCSE, pubblicata il 29 gennaio 2019.

(54)  Conclusioni del Consiglio Economia e finanza del 12 marzo 2019.

(55)  Kieskompas, Public perception towards taxing digital companies in six countries (Opinioni del pubblico nei confronti dell'imposta delle imprese digitali in sei paesi), dicembre 2018.

(56)  COM(2018)0148.

(57)  Taxation trends in the European Union (Tendenze dell'Unione europea in ambito fiscale), tabella 3: Top statutory corporate income tax rates (including surcharges) (Aliquote massime legali delle imposte sul reddito delle società (comprese le sovrattasse)), 1995-2018, Commissione europea, 2018.

(58)  Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy (Affrontare le sfide fiscali relative alla digitalizzazione dell'economia) — nota politica dell'OCSE, pubblicata il 23 gennaio 2019.

(59)  Ibidem.

(60)  OCSE, Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions — Inclusive Framework on BEPS: Action 5 (Ripresa dell'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni senza tassazione o con tassazione solo nominale — Quadro inclusivo sulla BEPS: Azione 5), 2018.

(61)  Audizione pubblica del 27 novembre 2018 dal titolo «I presunti regimi di pianificazione fiscale aggressiva all'interno dell'UE».

(62)  Comunicazione della Commissione dal titolo «Il momento di istituire una norma fiscale moderna, equa ed efficace per l'economia digitale» (COM(2018)0146).

(63)  Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale.

(64)  CEDU, sentenza del 16 giugno 2015 (n. 787/14) Van Weerelt contro Paesi Bassi.

(65)  Articolo 4, paragrafo 3, TUE.

(66)  Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration.

(67)  Cfr. altresì la raccomandazione del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132.

(68)  Audizione pubblica del 24 gennaio 2019 sulla valutazione del divario fiscale.

(69)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 63).

(70)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(71)  Come affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già nel 1974.

(72)  Decisione del 20 giugno 2018 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a favore di ENGIE (SA.44888);decisione del 4 ottobre 2017 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo ad Amazon (SA.38944);decisione del 30 agosto 2016 sugli aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple (SA.38944);decisione dell'11 gennaio 2016 sull'esenzione degli utili in eccesso in Belgio — art. 185, paragrafo 2, lettera b) CIR92 (SA.37667);decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dai Paesi Bassi a Starbucks (SA.38374);e decisione del 21 ottobre 2015 sugli aiuti di Stato concessi dal Lussemburgo a Fiat (SA.38375).Vi sono procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e al Tribunale riguardo a tutte e sei le decisioni.

(73)  Decisione del 19 settembre 2018 su presunti aiuti a Mc Donald's in Lussemburgo (SA.38945).

(74)  Indagine su possibili aiuti di Stato a favore di IKEA, avviata il 18 dicembre 2017 (SA.46470) e sul regime fiscale del Regno Unito per le multinazionali (norme sulle società estere controllate), avviata il 26 ottobre 2018 (SA.44896).

(75)  Decisione del 7 marzo 2019 sui «Presunti aiuti a favore di Huhtamaki — Lussemburgo» (SA.50400).

(76)  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5831_en.htm

(77)  Come nel caso della decisione del 30 agosto 2016 (SA.38373) sugli aiuti di Stato concessi dall'Irlanda ad Apple. I ruling fiscali in questione sono stati pronunciati dall'Irlanda il 29 gennaio 1991 e il 23 maggio 2007.

(78)  Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(79)  TAX3 Delegazione a Riga (Lettonia), 30-31 agosto 2018, relazione sulla missione

(80)  Kiendl Kristo I. e Thirion E., An overview of shell companies in the European Union (Una panoramica delle società di comodo nell'Unione europea), EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018, pag. 23.

(81)  Kiendl Kristo I. Thirion E., op. cit., pag. 23. «Aggressive tax planning indicators — Final Report» (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva — Relazione finale) (Taxation paper n. 61, 27 gennaio 2016). «The Impact of Tax Planning on Forward-Looking Effective Tax Rates» (L'impatto della pianificazione fiscale sulle aliquote fiscali effettive a lungo termine) (Taxation paper n. 64, 25 ottobre 2016) e «Aggressive tax planning indicators — Final Report» (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva — Relazione finale) (Taxation paper n. 71, 7 marzo 2018).

(82)  IHS, Aggressive tax planning indicators (Indicatori di pianificazione fiscale aggressiva), documento preparato per la Commissione europea, Taxation Papers della DG TAXUD, documento di lavoro n. 71, 7 marzo 2018.

(83)  Articolo 113 TFUE

(84)  Studio e relazioni sul divario dell'IVA nei 28 Stati membri dell'UE: relazione finale 2018 / TAXUD/2015/CC/131.

(85)  Si veda il comunicato stampa della Commissione.

(86)  COM(2017)0569, COM(2017)0568 e COM(2017)0567.

(87)  COM(2018)0329.

(88)  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri (COM(2017)0569).

(89)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto e l'introduzione del sistema definitivo di imposizione degli scambi tra Stati membri, testi approvati, P8_TA(2018)0366.

(90)  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (COM(2016)0757).

(91)  Testi approvati, P8_TA(2018)0367.

(92)  Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese (COM(2018)0021).

(93)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'11 settembre 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese, testi approvati, P8_TA(2018)0319.

(94)  Proposta di direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (COM(2016)0811).

(95)  Corte dei conti europea, Analisi rapida di casi, Il rimborso dell'IVA nel settore della Coesione — un utilizzo dei fondi UE non ottimale e soggetto a errore, 29 novembre 2018.

(96)  Parere della Corte dei conti europea n. 9/2018, del 22 novembre 2018, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell'UE.

(97)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, in particolare gli articoli 3 e 15.

(98)  Ainsworth, R. T., Alwohabi, M., Cheetham, M. e Tirand, C.: «A VATCoin Solution to MTIC Fraud: Past Efforts, Present Technology, and the EU's 2017 Proposal», (Boston University School of Law, Law and Economics Series Paper, n. 18-08, 26 marzo 2018. Si veda anche: Ainsworth, R. T., Alwohabi, M. e Cheetham, M.: «VATCoin: Can a Crypto Tax Currency Prevent VAT Fraud?», Tax Notes International, Vol 84, 14 novembre 2016.

(99)  Regolamento (UE) 2017/2454 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, GU L 348 del 29.12.2017, pag. 1.

(100)  Lamensch M. e Ceci E., VAT fraud: Economic impact, challenges and policy issues", (Frode IVA: impatto economico, sfide e questioni politiche) Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Dipartimento tematico A — Politica economica e scientifica e qualità di vita, 15 ottobre 2018.

(101)  Ibidem.

(102)  Gunnarsson A., Schratzenstaller M. e Spangenberg U., Gender equality and taxation in the European Union (Uguaglianza di genere e tassazione nell'Unione europea), Parlamento europeo, direzione generale delle Politiche interne dell'Unione, dipartimento tematico C — Affari costituzionali e diritti dei cittadini, 17 gennaio 2017.

(103)  Comunicazione della Commissione dal titolo «La politica fiscale dell'Unione europea — Priorità per gli anni a venire» (COM(2001)0260).

(104)  In 18 Stati membri esiste già una forma di regimi RBI, compresi quattro Stati membri che attuano programmi CBI in aggiunta ai programmi RBI: Bulgaria, Cipro, Malta e Romania. 10 Stati membri non applicano tali programmi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Fonte: Fonte: Scherrer A. e Thirion E., Citizenship by Investment (CBI) and Residency by Investment (RBI) schemes in the EU (Programmi di cittadinanza tramite investimenti e di residenza tramite investimenti nell'UE), EPRS, PE 627.128, Parlamento europeo, ottobre 2018, pagg. 12-13 e 55-56; ISBN: 978-92-846-3375-3.

(105)  Si veda lo studio summenzionato. Altri studi forniscono cifre più elevate, che comprendono anche l'RBI.

(106)  Transparency International e Global Witness, European Getaway: Inside the Murky World of Golden Visas, (Fuga verso l'Europa. All'interno dell'oscuro mondo dei visti d'oro), 10 ottobre 2018.

(107)  La cittadinanza tramite investimenti cipriota: regime di naturalizzazione degli investitori tramite eccezione, residenza cipriota tramite investimenti, programma maltese per le persone fisiche che investono e programma maltese per la residenza e il visto.

(108)  Korver R.,«Money Laundering and tax evasion risks in free ports», (Rischi del riciclaggio e dell'evasione fiscale nei porti franchi), EPRS, PE: 627.114, ottobre 2018; ISBN: 978-92-846-3333-3.

(109)  Commissione europea, elenco delle zone franche dell'UE.

(110)  Korver R., op. cit.

(111)  Korver R., op. cit.

(112)  Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(113)  Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(114)  From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe (Dai mercati illegali alle società legittime: il portafoglio della criminalità organizzata in Europa), relazione finale del progetto OCP — Organised Crime Portfolio, marzo 2015.

(115)  http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20171211IPR90024/new-eu-wide-penalties-for-money-laundering; Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 dicembre 2016, presentata dalla Commissione, sulla lotta al riciclaggio di denaro mediante il diritto penale (COM(2016)0826).

(116)  UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine).

(117)  Cfr. ad esempio la risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2017 sulla corruzione e i diritti umani nei paesi terzi (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 82), paragrafi 35 e 36 e l'esito della 3662a riunione del Consiglio Affari esteri tenutasi a Bruxelles il 10 dicembre 2018.

(118)  Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0121).

(119)  Il 19 luglio 2018 la Commissione ha deferito la Grecia e la Romania alla Corte di giustizia dell'Unione europea per il mancato recepimento della quarta direttiva antiriciclaggio nella legislazione nazionale. L'Irlanda ha recepito solo una parte molto limitata delle norme della direttiva ed è stata deferita anch'essa alla Corte di giustizia. Il 7 marzo 2019 la Commissione ha inviato un parere motivato all'Austria e ai Paesi Bassi e una lettera di costituzione in mora alla Repubblica ceca, all'Ungheria, all'Italia, alla Slovenia, alla Svezia e al Regno Unito per il mancato recepimento integrale della 4a direttiva antiriciclaggio.

(120)  Ufficio della procura dei Paesi Bassi, 4 settembre 2018:

(121)  Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche interne, Unità Assistenza alla governance economica, analisi approfondita dal titolo «Money laundering — Recent cases from a EU banking supervisory perspective» (Riciclaggio di denaro — casi recenti da un punto di vista della supervisione bancaria a livello dell'UE), aprile 2018, PE 614.496.

(122)  Bruun & Hjejle: Report on the Non-Resident Portfolio at Danske Bank's Estonian Branch (relazione sul portafoglio dei non residenti presso la filiale danese della Danske Bank), Copenaghen, 19 settembre 2018.

(123)  Ibidem.

(124)  Ibidem.

(125)  Parere della Commissione, dell'8 novembre 2018, indirizzato all'unità di informazione e analisi finanziaria maltese sulla base dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito all'azione necessaria per conformarsi al diritto dell'Unione (C(2018)7431).

(126)  Lettera del rappresentante permanente di Malta presso l'UE, del 20 dicembre 2018, in risposta alla lettera del presidente della commissione TA X 3 del 7 dicembre 2018.

(127)  Sulla base della risoluzione del Consiglio su un modello di accordo volto alla costituzione di una squadra investigativa comune (GU C 18 del 19.1.2017, pag. 1).

(128)  Reflection paper on possible elements of a Roadmap for seamless cooperation between Anti Money Laundering and Prudential Supervisors in the European Union (documento di riflessione sui possibili elementi di una tabella di marcia per la cooperazione continua tra autorità di vigilanza prudenziale e antiriciclaggio nell'UE), 31 agosto 2018.

(129)  Al momento della votazione in commissione TAX3 il 27 febbraio 2019, i negoziati interistituzionali erano ancora in corso.

(130)  Lettera a Tiina Astola del 24 settembre 2018 sulla richiesta di indagine su una possibile violazione del diritto dell'Unione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

(131)  COM(2018)0213.

(132)  Raccomandazione del Parlamento europeo, del 13 dicembre 2017, al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(133)  GAFI, «Regulation of virtual assets» (Regolamentazione delle attività virtuali), 19 ottobre 2018.

(134)  Resoconto di missione della delegazione della commissione TAX3 in Estonia e Danimarca, 6-8 febbraio 2019.

(135)  GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1.

(136)  GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22.

(137)  Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).

(138)  C(2019)0646.

(139)  SWD(2018)0362.

(140)  All'audizione della commissione TA X 3 del 1o ottobre 2018, concernente le relazioni con la Svizzera in materia fiscale e di lotta al riciclaggio di denaro, gli esperti hanno dichiarato che la Svizzera non rispetta le raccomandazioni del GAFI n. 9 e 40.

(141)  Rispettivamente imposta sull'erosione della base imponibile e antiabuso (Base Erosion and Anti-Abuse Tax, BEAT), reddito da beni immateriali a bassa tassazione a livello globale (Global Intangible Low Taxed Income, GILTI) e reddito da beni immateriali derivante dall'estero (Foreign-Derived Intangible Income, FDII).

(142)  Più precisamente: un modello di accordo intergovernativo 1 mediante il quale gli istituti finanziari stranieri segnalano informazioni pertinenti alle loro autorità nazionali, le quali le trasmettono successivamente al dipartimento delle imposte statunitense e un modello di accordo intergovernativo 2 con il quale gli istituti finanziari stranieri non riferiscono ai loro governi nazionali ma direttamente al dipartimento delle imposte statunitense.

(143)  Testi approvati, P8_TA(2018)0316.

(144)  Si veda l'audizione della commissione TA X 3 del 1o ottobre 2018.

(145)  Scambio di opinioni della commissione TAX3 con Fabrizia Lapecorella, presidente del gruppo «Codice di condotta (tassazione delle imprese»), tenutosi il 10 ottobre 2018.

(146)  Conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE rivista di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, consultabili al link: https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf

(147)  https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens

(148)  Conclusioni del Consiglio del 12 marzo 2019 sulla lista UE rivista di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, consultabili all'indirizzo https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf

(149)  Lavoro sui criteri di equa imposizione 2.1 e 2.2, conclusioni del Consiglio 14166/16 dell'8 novembre 2016.

(150)  OCSE, «Resumption of Application of Substantial Activities Factor to No or only Nominal Tax Jurisdictions Inclusive Framework on BEPS:Azione 5» (Ripristino dell'applicazione del fattore relativo alle attività sostanziali alle giurisdizioni prive di tassazione o con tassazione solo nominale. Quadro inclusivo BEPS: azione n. 5), 2018.

(151)  Criterio di equa imposizione 2.2 della lista UE.

(152)  Il progetto di accordo relativo al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica è disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en

(153)  Il testo della Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo: https://www.consilium.europa.eu/media/37059/20181121-cover-political-declaration.pdf

(154)  Compresi Andorra e Liechtenstein.

(155)  Audizione della commissione TAX3 sui rapporti con la Svizzera in materia fiscale e la lotta contro il riciclaggio di denaro, tenutasi il 1o ottobre 2018, e scambio di opinioni con Fabrizia Lapecorella, presidente del Gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)», tenutosi il 10 ottobre 2018.

(156)  Ibidem.

(157)  Lista UE riveduta di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali — Conclusioni del Consiglio 7441/19 del 12 marzo 2019.

(158)  Nella prima parte di «La ricchezza nascosta delle nazioni», gli autori T.R Tørsløv, L.S. Wier e G. Zucman spiegano, servendosi di modelli macroeconomici moderni e dati di recente pubblicazione relativi alla bilancia dei pagamenti, che il divario tra i gettiti fiscali globali ammonta a circa 200 miliardi di USD e che gli investimenti esteri diretti convogliati attraverso i paradisi fiscali rappresentano tra il 10 e il 30 % degli investimenti esteri diretti totali. Tali cifre sono notevolmente più elevate delle precedenti stime effettuate utilizzando altri metodi.

(159)  Relazione per paese relativa al Belgio 2018;

Relazione per paese relativa a Cipro 2018;

Relazione per paese relativa all'Ungheria 2018;

Relazione per paese relativa all'Irlanda 2018;

Relazione per paese relativa al Lussemburgo 2018;

Relazione per paese relativa a Malta 2018;

Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2018;

(160)  Si veda la relazione per paese relativa al Belgio 2019; Relazione per paese relativa a Cipro 2019; Relazione per paese relativa all'Ungheria 2019; Relazione per paese relativa all'Irlanda 2019; Relazione per paese relativa al Lussemburgo 2019; Relazione per paese relativa a Malta 2019; Relazione per paese relativa ai Paesi Bassi 2019 (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/2019-european-semester-country-report-netherlands_en_0.pdf).

(161)  https://www.oxfam.org/en/research/hook-how-eu-about-whitewash-worlds-worst-tax-havens

(162)  Contributi di Alex Cobham (Tax Justice Network) e Johan Langerock (Oxfam), audizione della commissione TAX3 sulla lotta contro le pratiche fiscali dannose nell'UE e all'estero, tenutasi il 15 maggio 2018.

(163)  Segnatamente la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

(164)  Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulle decisioni anticipate in materia fiscale (tax ruling) e altre misure analoghe per natura o effetto (GU C 101 del 16.3.2018, pag. 79) e raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(165)  Il G77 ha chiesto la creazione di tale organismo nel 2017.

(166)  Documento di discussione della Commissione europea: A Contribution to the Third Financing for Development Conference in Addis Ababa (Un contributo alla terza conferenza sul finanziamento allo sviluppo, tenutasi ad Addis Abeba).

(167)  Action Aid, «Mistreated Tax Treaties Report» (Relazione sulle convenzioni fiscali usate in modo improprio), febbraio 2016.

(168)  A. Cobham e P. Janský, 2017, «Global distribution of revenue loss from tax avoidance» (Distribuzione globale del mancato gettito dovuto all'elusione fiscale).

(169)  C(2018)1650.

(170)  Indagine approfondita della Commissione per valutare se il Portogallo abbia applicato il regime di aiuti a finalità regionale per la zona franca di Madera in conformità delle sue decisioni del 2007 e del 2013, recanti approvazione del regime, segnatamente verificando se le esenzioni fiscali concesse dal Portogallo alle imprese stabilite nella zona franca di Madera siano in linea con le decisioni della Commissione e con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Sottolinea che la Commissione sta verificando se il Portogallo abbia rispettato i requisiti previsti dai regimi, vale a dire se i profitti delle imprese beneficiarie delle riduzioni dell'imposta sul reddito siano stati generati esclusivamente da attività svolte a Madera e se le imprese beneficiarie abbiano effettivamente creato e mantenuto posti di lavoro a Madera.

(171)  Indicati anche come «facilitatori» o «promotori» in alcune normative.

(172)  Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica (GU L 139 del 5.6.2018, pag. 1).

(173)  Cfr. ad esempio la raccomandazione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, paragrafo 143 (GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 132).

(174)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

(175)  GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.

(176)  Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2018, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (COM(2018)0218 — C8-0159/2018 — 2018/0106(COD)).

(177)  Audizione della commissione TA X 3 del 21 novembre 2018.

(178)  In particolare la legislazione degli Stati Uniti in materia.

(179)  Regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124 del 27.4.2004, pag. 1).

(180)  Come suggerito nella raccomandazione CM/Rec(2014)7 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla protezione degli informatori, adottata il 30 aprile 2014.

(181)  Rudolf Elmer, audizione del 1o ottobre 2018; Howard Wilkinson, audizione del 21 novembre 2018.

(182)  Daphne Caruana Galizia, uccisa a Malta il 16 ottobre 2017; Ján Kuciak, ucciso il 21 febbraio 2018 in Slovacchia insieme alla compagna Martina Kušnírová.

(183)  Audizione della commissione TA X 3 del 1o ottobre 2018.

(184)  Raccomandazione del Mediatore europeo nel caso OI/2/2017/TE sulla trasparenza del processo legislativo del Consiglio.

(185)  Articolo 4, paragrafo 3, TUE.

(186)  In particolare, come ricordato nella relazione del Gruppo «Codice di condotta» del giugno 2018: gli orientamenti procedurali per lo svolgimento del processo di monitoraggio degli impegni in relazione alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (doc. 6213/18); una raccolta di tutti gli orientamenti concordati dalla creazione del Gruppo nel 1998 (doc. 5814/18 REV1); una raccolta di tutte le lettere firmate dal presidente del Gruppo in cui si chiedevano impegni da parte delle giurisdizioni (doc. 6671/18); una raccolta delle lettere d'impegno ricevute in risposta, quando la giurisdizione interessata ha prestato il proprio consenso (doc. 6972/18 e addenda); e una panoramica delle singole misure valutate dal Gruppo a partire dal 1998 (doc. 9 639/18).

(187)  Il codice di condotta figura all'allegato I delle conclusioni della riunione del Consiglio ECOFIN del 1o dicembre 1997 in materia di politica fiscale; il punto N è dedicato al controllo e alla revisione delle disposizioni del codice (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1).

(188)  Audizione della commissione TAX3 con il sottosegretario di Stato spagnolo alle finanze, 19 febbraio 2019.


Mercoledì 27 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/63


P8_TA(2019)0313

Soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7)

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060916/01 — 2019/2603(RSP))

(2021/C 108/03)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87751 (MON-87751-7), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060916/01,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 20 giugno 2018 e pubblicato il 2 agosto 2018 (3);

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il 26 settembre 2014 la società Monsanto Europe S.A./N.V. ha presentato, per conto della società Monsanto, Stati Uniti, all'autorità nazionale competente dei Paesi Bassi, una domanda relativa all'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata (GM) MON 87751 (in appresso «la domanda»), a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003 e che la domanda riguardava anche l'immissione in commercio di prodotti contenenti o costituiti da soia geneticamente modificata MON 87751 per usi diversi da alimenti o mangimi, ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che, il 20 giugno 2018, l'EFSA ha adottato un parere favorevole in merito all'autorizzazione (5);

C.

considerando che la soia geneticamente modificata MON 87751 è stata sviluppata per conferire resistenza a determinati lepidotteri ed esprime a tal fine le proteine Bt Cry1A.105 e Cry2Ab2;

Tossine Bt

D.

considerando che gli studi dimostrano che le tossine Bt possono avere proprietà adiuvanti che rafforzano le proprietà allergeniche di altri prodotti alimentari; che la soia stessa produce molti allergeni vegetali e che esiste il rischio specifico che la proteina Bt possa potenziare la risposta del sistema immunitario a tali componenti nella fase del consumo;

E.

considerando che un membro del gruppo di esperti dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA) ha già affermato che, sebbene non siano mai stati identificati effetti indesiderati in nessuna applicazione in cui siano espresse le proteine Bt, essi «non hanno potuto essere riscontrati dagli studi tossicologici […] attualmente raccomandati ed eseguiti per la valutazione della sicurezza delle piante geneticamente modificate presso l'EFSA in quanto tali studi non prevedono i test atti a tale scopo (6)»;

F.

considerando che, riguardo all'attuale autorizzazione, il gruppo di esperti scientifici GMO dell'EFSA riconosce la limitatezza delle conoscenze e delle prove sperimentali di cui si dispone in merito al potenziale delle nuove proteine espresse di agire come adiuvanti (7);

G.

considerando che gli studi sottolineano la necessità di ulteriori ricerche e di studi a lungo termine sulle proprietà adiuvanti delle tossine Bt; che, benché rimangano aperte le questioni riguardanti il ruolo delle tossine Bt e delle loro proprietà adiuvanti, non dovrebbe essere autorizzata l'importazione di piante GM, destinate all'alimentazione umana e animale, che le contengono;

Tossicità e studi di alimentazione di 90 giorni

H.

considerando che sono stati eseguiti due studi di tossicità a dose ripetuta a 28 giorni sui topi, uno con la proteina Cry1a.105 e l'altro con la proteina Cry2Ab2;

I.

considerando che tali studi di tossicità sono stati eseguiti utilizzando proteine isolate, vale a dire non con proteine in associazione, ricavate da batteri e, pertanto, non identiche a quelle prodotte dalla pianta; che ciò significa che gli studi non hanno simulato l'esposizione in condizioni reali;

J.

considerando che i due studi di tossicità non hanno rispettato appieno i pertinenti requisiti dell'OCSE nella misura in cui le analisi di coagulazione si sono basate su un numero di campioni relativamente basso e non sono stati eseguiti né test di attività motoria né serie di osservazioni funzionali (functional observational battery); che tali requisiti devono essere rispettati nel quadro della procedura di autorizzazione;

K.

considerando che, nello studio di alimentazione di 90 giorni, sono state rilevate varie differenze statisticamente significative tra il gruppo di controllo e il gruppo di prova che, secondo quanto osservato dall'autorità competente in materia di uno Stato membro, avrebbero dovuto essere ulteriormente analizzate (8);

L.

considerando che lo studio di alimentazione di 90 giorni sui ratti ha presentato le seguenti carenze: lo studio non ha impiegato due diversi dosaggi del materiale di prova come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione (9) e non sono state eseguite analisi su alcun materiale di prova per verificare una possibile contaminazione con altri organismi geneticamente modificati (OGM);

M.

considerando che, benché l'EFSA identifichi il latte di soia come il componente principale dell'alimentazione umana che presenta la più elevata esposizione cronica (10), la farina di soia tostata e degrassata è stata utilizzata come materiale di prova nell'ambito dello studio di alimentazione; che i livelli di espressione delle proteine Bt nella farina di soia non sono stati misurati, il che significa che non è possibile collegare i risultati dello studio con specifici livelli di tossine Bt;

Osservazioni delle autorità competenti degli Stati membri

N.

considerando che le autorità degli Stati membri hanno presentato molte osservazioni critiche durante il periodo di consultazione di tre mesi (11), tra cui il fatto che rimangono irrisolte numerose questioni riguardanti la sicurezza e la possibile tossicità della soia geneticamente modificata, che non sono stati esaminati gli effetti combinatori di entrambe le proteine e che si dovrebbe tenere conto di ulteriori informazioni prima di completare la valutazione del rischio, che il piano di monitoraggio ambientale non soddisfa gli obiettivi di cui all'allegato VII, direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e che esso dovrebbe essere modificato prima di rilasciare l'autorizzazione, e che non vi sono motivi per presumere che il consumo delle proteine Cry sia sicuro e che non rappresenti un pericolo per gli esseri umani, gli animali o l'ambiente;

O.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale le parti hanno la responsabilità di garantire che le attività svolte nelle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati (13); che la decisione di autorizzare o meno la soia geneticamente modificata rientra nella giurisdizione dell'Unione;

P.

considerando che, conformemente a una richiesta presentata da uno Stato membro, nella domanda si dovrebbe tenere conto dei dati esistenti relativi all'impatto della coltivazione della soia geneticamente modificata MON 87751 sui paesi produttori ed esportatori; che lo stesso Stato membro raccomanda di eseguire uno studio per valutare come le importazioni di alcuni prodotti influenzino le scelte delle colture in Europa e, pertanto, la biodiversità che risulta da tali scelte di agrosistema (14);

Q.

considerando che le autorità competenti di diversi Stati membri hanno criticato la mancanza di robustezza del piano di monitoraggio successivo all'immissione in commercio;

Mancanza di legittimità democratica

R.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere, il che significa che non vi è una maggioranza qualificata a favore dell'autorizzazione;

S.

considerando che in numerose occasioni (15) la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica (16);

T.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (17) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.

considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

V.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che alimenti o mangimi GM non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di elaborare la decisione che rinnova l'autorizzazione;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi GM, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardo alle domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;

6.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini di coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (OGM), 2018. Parere scientifico sulla valutazione della soia geneticamente modificata MON 87751 destinata all'alimentazione umana e animale nel quadro del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-NL-2014–121), EFSA Journal 2018; EFSA Journal 2018; 16(8):5346, 32 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2018.5346.

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea SHD-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0196).

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0197).

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0198).

(5)  https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5346

(6)  https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5309 p34

(7)  Risposta dell'EFSA alle osservazioni degli Stati membri, pag. 109, Allegato G: http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

(8)  Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, pag. 27, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, del 3 aprile 2013, relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006 (GU L 157 dell'8.6.2013, pag. 1).

(10)  Parere dell'EFSA, pag. 22, https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/5346

(11)  Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

(12)  Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

(13)  Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, 1992, articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

(14)  Allegato G, Osservazioni degli Stati membri, pag. 67, http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2014-00719

(15)  cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(16)  Ad esempio, in occasione del discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014) e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(17)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(18)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/69


P8_TA(2019)0314

Granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØØ6Ø3-6)

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01 — 2019/2604(RSP))

(2021/C 108/04)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D060917/01,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,

visto il fatto che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere parere,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (2),

visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 20 giugno 2018 e pubblicato il 25 luglio 2018 (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, 2017/0035(COD),

viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che la decisione della Commissione 2007/703/CE (5) ha autorizzato l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603; che il campo di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l'immissione in commercio di prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti granturco geneticamente modificato della linea 1507xNK603 o da esso costituiti per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco ad eccezione della coltivazione;

B.

considerando che il 20 ottobre 2016 la Pioneer Overseas Corporation, per conto della Pioneer Hi-Bred International, Inc. e la Dow AgroSciences Europe, per conto della Dow AgroSciences LLC, congiuntamente hanno presentato alla Commissione una domanda di rinnovo di tale autorizzazione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

C.

considerando che il 25 luglio 2018 l'EFSA ha espresso un parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

D.

considerando che il parere dell'EFSA indica che i richiedenti, per la loro ricerca bibliografica, hanno consultato 120 pubblicazioni concludendo che tra queste, dopo l'applicazione di criteri di ammissibilità e inclusione da essi definiti, soltanto una era pertinente, ossia un parere del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati (gruppo GMO dell'EFSA);

E.

considerando che l'EFSA, pur ritenendo che le future ricerche della letteratura dei richiedenti possano essere migliorate, non ha effettuato autonomamente una ricerca sistematica della letteratura, ma ha semplicemente valutato la ricerca della letteratura effettuata dai richiedenti e su tale base ha concluso che non è stata identificata nessuna nuova pubblicazione che desti preoccupazioni riguardo alla sicurezza;

F.

considerando che, analogamente, per gli altri elementi valutati, quali i dati bioinformatici, il monitoraggio successivo all'immissione in commercio nonché la valutazione complessiva, l'EFSA si affida semplicemente alle informazioni fornite dai richiedenti e, di conseguenza, fa propria la valutazione di questi ultimi;

G.

considerando che l'EFSA ha adottato il suo parere basandosi sull'ipotesi secondo cui la sequenza del DNA dei due eventi nel granturco geneticamente modificato NK603 x MON 810 è identica alla sequenza degli eventi valutati inizialmente; che tale ipotesi non sembra fondata su dati o prove fornite dai richiedenti bensì solamente su una dichiarazione da essi presentata;

H.

considerando che l'EFSA riconosce che le relazioni annuali proposte dai richiedenti, concernenti il monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, consistono principalmente nel controllo generale del materiale vegetale geneticamente modificato importato; che l'EFSA ritiene necessarie ulteriori discussioni con i richiedenti e i responsabili della gestione del rischio in merito all'attuazione pratica delle relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, ad esempio per quanto riguarda i dati concreti raccolti sull'esposizione e/o gli effetti avversi come indicati nel quadro dei sistemi di monitoraggio esistenti;

I.

considerando che il granturco geneticamente modificato 1507 × NK603 esprime il gene cry1F, che conferisce protezione da taluni parassiti dell'ordine dei lepidotteri, il gene pat, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glufosinato-ammonio e il gene cp4 epsps, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato;

J.

considerando che le piante geneticamente modificate Bt esprimono la tossina insetticida in ogni cella durante tutto il loro ciclo di vita, ivi comprese le parti consumate da esseri umani e animali; che gli esperimenti sui mangimi dimostrano che le piante geneticamente modificate Bt possono avere effetti tossici (6); che è stato dimostrato che la tossina Bt nelle piante geneticamente modificate differisce in modo significativo dalla tossina Bt presente in natura (7); che sussistono preoccupazioni relative a una possibile evoluzione della resistenza alle proteine Cry nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri, fenomeno che potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria nei paesi di coltivazione;

K.

considerando che il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione e rientra quindi fra i criteri di esclusione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); che l'approvazione del glufosinato è giunta a scadenza il 31 luglio 2018 (9);

L.

considerando che le questioni legate alla cancerogenicità del glifosato rimangono aperte; che nel novembre 2015 l'EFSA ha concluso che è improbabile che il glifosato sia cancerogeno e che nel marzo 2017 l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha concluso che nulla ne giustificava la classificazione; che, al contrario, nel 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell'Organizzazione mondiale della sanità ha classificato il glifosato come «probabilmente cancerogeno per l'uomo» (10);

M.

considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari, nella fattispecie il glifosato e il glufosinato, rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che è pertanto lecito attendersi che nel raccolto saranno presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili;

N.

considerando che è prevedibile che il granturco geneticamente modificato sarà esposto a dosi più elevate e ripetute di glifosato e glufosinato, le quali non solo porteranno a una maggiore quantità di residui nel raccolto, ma possono anche influenzare la composizione della pianta di granturco geneticamente modificata e le sue caratteristiche agronomiche;

O.

considerando che le informazioni sui livelli di residui di erbicidi e dei loro metaboliti sono essenziali per una valutazione approfondita dei rischi determinati dalle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi; che si ritiene che i residui di irrorazione degli erbicidi esulino dalle competenze del gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sugli organismi geneticamente modificati; che le conseguenze dell'irrorazione degli erbicidi sul granturco geneticamente modificato, così come gli effetti cumulativi dell'irrorazione sia di glifosato che di glufosinato, non sono stati valutati;

P.

considerando che l'Unione è parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, in base alla quale alle parti incombe la responsabilità di garantire che le attività svolte all'interno delle loro giurisdizioni non danneggino l'ambiente di altri Stati (11); che la decisione di autorizzare o meno il granturco geneticamente modificato rientra nella giurisdizione dell'Unione;

Q.

considerando che i commenti presentati dagli Stati membri durante il periodo di consultazione di tre mesi riguardano, tra l'altro: la non conformità agli orientamenti dell'EFSA in materia di relazioni di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio, numerose lacune nelle suddette relazioni, compreso il fatto che la presenza in Europa di teosinte, una pianta selvatica antenata del granturco, sia stata ignorata e che manchino le informazioni riguardanti le sorti delle tossine Bt nell'ambiente; preoccupazioni concernenti l'attendibilità dei dati a conferma delle conclusioni della valutazione del rischio; l'insufficienza del piano di monitoraggio proposto; un'inadeguata ricerca della letteratura, con conseguente omissione di studi significativi, e una dichiarazione indicante erroneamente che la letteratura esaminata non è pertinente; la mancata presentazione di dati che dimostrino l'identità della sequenza di un'attuale varietà di granturco contenente l'evento combinato 1507 x NK603 e dell'evento inizialmente sottoposto a valutazione (12);

R.

considerando che il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, ha votato il 7 marzo 2019 senza esprimere alcun parere e che ciò implica l'assenza di una maggioranza qualificata a favore dell'autorizzazione;

S.

considerando che in numerose occasioni (13) la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, essa abbia adottato le decisioni di autorizzazione senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, sia diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che tale prassi è stata deplorata anche dal Presidente Juncker in quanto non democratica (14);

T.

considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura (15) la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003, invitando la Commissione a ritirarla e a presentarne una nuova;

U.

considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione dominante che possa emergere in seno al comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

V.

considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti o i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che la Commissione deve tenere conto di ogni disposizione pertinente del diritto dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame al momento di formulare la decisione che rinnova l'autorizzazione;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.

reputa che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non sia coerente con il diritto dell'Unione, in quanto non è compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;

3.

chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

4.

ribadisce il proprio impegno a far progredire i lavori sulla proposta della Commissione recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011; invita il Consiglio a portare avanti con urgenza i suoi lavori relativi a tale proposta della Commissione;

5.

invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati finché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da affrontare le carenze dell'attuale procedura, che si è dimostrata inadeguata;

6.

invita la Commissione a ritirare le proposte relative alle autorizzazioni di OGM, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non presenti alcun parere, sia ai fini della coltivazione che per la produzione di alimenti e mangimi;

7.

chiede alla Commissione di mantenere gli impegni assunti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e, in particolare, di non autorizzare l'importazione di piante geneticamente modificate destinate all'alimentazione umana o animale che siano state rese resistenti a un erbicida il cui utilizzo non è autorizzato nell'Unione;

8.

invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(2)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(3)  Gruppo di esperti dell'EFSA sugli OGM, 2018. Scientific Opinion on the assessment of genetically modified maize 1507 × NK603 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-RX-008) [Parere scientifico sulla valutazione del granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 (domanda EFSA-GMO-RX-008)]. EFSA Journal 2018; 16(7): 5347.

(4)  

Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (Zea mays L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).

Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (GU C 399 del 24.11.2017, pag. 71).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 19).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 17).

Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) (GU C 35 del 31.1.2018, pag. 15).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 108).

Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (Dianthus caryophyllus L., linea shd-27531-4) (GU C 86 del 6.3.2018, pag. 111).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 76).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 80).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 70).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 73).

Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (GU C 215 del 19.6.2018, pag. 83).

Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 298 del 23.8.2018, pag. 34).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 71).

Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 307 del 30.8.2018, pag. 67).

Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 337 del 20.9.2018, pag. 54).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 55).

Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 60).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 122).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 127).

Risoluzione del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) e MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU C 346 del 27.9.2018, pag. 133).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 59122 (DAS-59122-7) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0051).

Risoluzione del 1o marzo 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e da granturchi geneticamente modificati che combinano due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0052).

Risoluzione del 3 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di alimenti e mangimi ottenuti a partire da barbabietola da zucchero geneticamente modificata H7-1 (KM-ØØØH71-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0197).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato della linea GA21 (MON-ØØØ21-9) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2018)0221).

Risoluzione del 30 maggio 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 e da granturco geneticamente modificato che combina due o tre dei singoli eventi 1507, 59122, MON 810 e NK603, e che abroga le decisioni 2009/815/CE, 2010/428/UE e 2010/432/UE a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi adottati, P8_TA(2018)0222).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2018)0416).

Risoluzione del 24 ottobre 2018 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro dei singoli eventi MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 e 59122, e che abroga la decisione 2011/366/UE (Testi approvati, P8_TA(2018)0417).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che modifica la decisione di esecuzione 2013/327/UE per quanto riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio di mangimi contenenti o costituiti da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0057).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8_TA(2019)0058).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87403 (MON-874Ø3-1), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0059).

Risoluzione del 31 gennaio 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB614 × LLCotton25 × MON 15985 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0060).

Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 4114 (DP-ØØ4114-3), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0196).

Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MON 87411 (MON-87411-9), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0197).

Risoluzione del 13 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 e dalle sottocombinazioni Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 e MIR162 × 1507 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8_TA(2019)0198).

(5)  Decisione 2007/703/CE della Commissione, del 24 ottobre 2007, che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da granturco geneticamente modificato della linea 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 285 del 31.10.2007, pag. 47).

(6)  Si veda, per esempio, El-Shamei, Z.S., Gab-Alla, A.A., Shatta, A.A., Moussa, E.A., Rayan, A.M., Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG) (Cambiamenti istopatologici in taluni organi di ratti maschi nutriti con granturco geneticamente modificato). Journal of American Science, 2012; 8(9):1127-1123. https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG

(7)  Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control (Aspetti comparativi dell'uso della tossina Cry nella lotta contro gli insetti). In: Ishaaya, I., Palli, S.R., Horowitz, A.R., eds. Advanced Technologies for Managing Insect Pests. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10

(8)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

(9)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=79

(10)  Monografie IARC, volume 112: «Some organophosphate insecticides and herbicides» (Alcuni insetticidi ed erbicidi organofosfati), 20 marzo 2015 (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol112/mono112.pdf).

(11)  Articolo 3, https://www.cbd.int/convention/articles/default.shtml?a=cbd-03

(12)  Si veda il registro delle interrogazioni dell'EFSA, Allegato G dell'interrogazione numero EFSA-Q-2018-00509,

disponibile online al seguente indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions

(13)  Cfr., ad esempio, la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti e mangimi geneticamente modificati sul loro territorio, e la relazione che accompagna la proposta legislativa presentata il 14 febbraio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011.

(14)  Si veda, ad esempio, il discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento europeo, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), o il discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

(15)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

(16)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/75


P8_TA(2019)0315

Alcuni usi di ftalato di bis(2-etilesile) ftalato (DEHP) (DEZA a.s.)

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (DEZA a.s.) (D060865/01 — 2019/2605(RSP))

(2021/C 108/05)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (DEZA a.s.) (D060865/01,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006,

visto il regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP) (3),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

vista la sentenza del Tribunale nella causa T-837/16 (6),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il DEHP è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2008 (7) a causa della sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione;

B.

considerando che il DEHP è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2011 (8) a causa di tale classificazione dell'uso diffuso e dell'elevato volume di produzione nell'Unione (9), con una data di scadenza del 21 febbraio 2015;

C.

considerando che le imprese intenzionate a continuare a utilizzare il DEHP hanno dovuto presentare una domanda di autorizzazione entro agosto 2013; considerando che la società DEZA ha presentato domanda entro tale scadenza ed è stata autorizzata a continuare a utilizzare il DEHP in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH;

D.

considerando che nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del DEHP per oltre quattro anni dopo la data di scadenza;

E.

considerando che il DEHP è stato identificato nel 2014 come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per gli animali e gli esseri umani; che l'elenco di sostanze candidate è stato aggiornato di conseguenza nel 2014 (10) per quanto riguarda l'ambiente e nel 2017 (11) per quanto riguarda la salute umana;

F.

considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 ha limitato l'uso del DEHP e di altri ftalati in numerosi articoli sulla base di un rischio inaccettabile per la salute umana; che il RAC ha evidenziato, nel contesto di tale restrizione, il fatto che la valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati (12);

G.

considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 prevede deroghe per determinate applicazioni nella misura in cui si ritenga che non presentino un rischio inaccettabile per la salute umana; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, a parte le esportazioni di formulazioni contenenti DEHP, è pertanto particolarmente importante per le applicazioni oggetto di deroga;

H.

considerando che tali applicazioni potrebbero tuttavia comportare un rischio inaccettabile per l'ambiente, in particolare a causa delle proprietà di interferenza endocrina del DEHP;

I.

considerando che l'obiettivo principale del regolamento REACH consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente alla luce del suo considerando 16, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (13);

J.

considerando che in virtù dell'articolo 55 e del considerando 12 del regolamento REACH, una finalità centrale dell'autorizzazione consiste nella sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative adeguate;

K.

considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente fornisca una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I;

L.

considerando che, in questo caso, il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dal richiedente (14); che per un tipo di uso non è stata fornita nessuna informazione (15);

M.

considerando che il RAC e la Commissione hanno concluso che il richiedente non ha dimostrato che il rischio fosse adeguatamente controllato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2; che il RAC ha inoltre concluso che, contrariamente a quanto disposto all'articolo 60, paragrafo 10, il rischio non è stato ridotto al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;

N.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione rifiuta l'autorizzazione per il singolo uso per il quale la domanda non ha fornito informazioni, sulla base dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH;

O.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce in un altro punto le carenze segnalate dal RAC, facendo riferimento alla presentazione di informazioni limitate sull'esposizione sul luogo di lavoro (16), ma anziché respingere l'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, invita il richiedente a fornire le informazioni mancanti nella sua relazione di revisione 18 mesi dopo l'adozione della decisione (17);

P.

considerando che la relazione di revisione di cui all'articolo 61 non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune di informazioni che dovevano essere fornite inizialmente, ma è teso a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora attuali dopo un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda l'emergere di nuove alternative idonee;

Q.

considerando che il Tribunale ha chiaramente dichiarato che le condizioni relative all'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, non possono essere legalmente utilizzate per rimediare alle potenziali carenze o lacune nelle informazioni fornite dal richiedente l'autorizzazione (18);

R.

considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, stabilisce l'obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente;

S.

considerando che il parere del SEAC ha evidenziato carenze significative nell'analisi socioeconomica presentata dal richiedente, che si riflettono anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione (19);

T.

considerando che, alla luce dell'articolo 55 e dell'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non siano disponibili alternative idonee agli usi oggetto della domanda;

U.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce che l'uso 2 non era sufficientemente specifico (20); che il SEAC ha rilevato gravi carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne la disponibilità di alternative (21)(22);

V.

considerando che il richiedente non è legittimamente giustificato a rifarsi al suo status di fabbricante della sostanza per non fornire informazioni sufficienti sull'idoneità delle alternative per gli usi contemplati nella domanda;

W.

considerando che, a causa delle insufficienti informazioni fornite, un membro del SEAC ha contestato ufficialmente la conclusione del SEAC sulla mancanza di alternative adeguate (23);

X.

considerando che l'articolo 60, paragrafo 5, non può essere interpretato nel senso che l'idoneità delle alternative dal punto di vista del richiedente è un fattore unico e determinante; che l'articolo 60, paragrafo 5, non stabilisce un elenco esaustivo delle informazioni di cui tener conto nell'analisi delle alternative; che l'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), prevede altresì che si tenga conto delle informazioni provenienti dai contributi di terzi; che le informazioni fornite nella consultazione pubblica hanno già rivelato all'epoca la disponibilità di alternative per gli usi contemplati (24);

Y.

considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni sostanziali e verificabili al fine di concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli impieghi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili (25);

Z.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione adduce di aver tenuto conto delle nuove informazioni disponibili dal processo di restrizione (26) come motivo del ritardo nella sua adozione; che è pertanto sorprendente che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non abbia considerato la disponibilità di alternative chiaramente documentata nel fascicolo di restrizione (27); che le alternative menzionate nella proposta di restrizione sono pertinenti anche per gli usi contemplati nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione (28);

AA.

considerando che, infine, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il DEHP è stato ufficialmente riconosciuto come interferente endocrino per la salute umana e l'ambiente; che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale informazione nel contesto della valutazione socioeconomica a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, in quanto altrimenti i benefici di un rifiuto di autorizzazione sarebbero sottovalutati;

AB.

considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione è quindi in violazione degli articoli 60, paragrafo 4, e 60, paragrafo 7, del regolamento REACH;

AC.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione andrebbe a favore dei temporeggiatori, con ripercussioni negative sulle imprese che hanno investito nelle alternative (29);

AD.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione dichiara che quest'ultima ha preso atto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015; che molte carenze strutturali dell'applicazione del capitolo sull'autorizzazione del regolamento REACH sottolineate dal Parlamento in tale risoluzione viziano anche la decisione di esecuzione della Commissione in oggetto (30);

AE.

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (31) ha ribadito che «il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure»;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

2.

invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto che respinga la domanda di autorizzazione;

3.

invita la Commissione a porre rapidamente fine all'uso del DEHP in tutte le restanti applicazioni, tanto più alla luce della disponibilità di alternative più sicure al PVC morbido e al DEHP;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Pareri del RAC e del SEAC per l'uso 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/60f338a5-09ac-423a-b7c1-2511ee2d9b77; per l'uso 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124; per l'uso 3: https://echa.europa.eu/documents/10162/bfbf6ddc-dd94-456b-bbff-32d7d32e6c92

(3)  GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.

(6)  http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=en&avg=&cid=2535071

(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e

(8)  Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2).

(9)  https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10

(10)  https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b

(11)  https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615

(12)  «La valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati. I livelli derivati senza effetto (DNEL) per il DEHP e il BBP possono essere inferiori a quelli attualmente previsti. Diversi studi sperimentali ed epidemiologici hanno suggerito possibili effetti sul sistema immunitario, sul sistema metabolico e sullo sviluppo neurologico; alcuni di questi studi indicano che la tossicità per la riproduzione potrebbe non essere il criterio terminale più sensibile e che i DNEL selezionati possono non essere sufficientemente protettivi nei confronti di questi altri effetti. Inoltre, il comitato degli Stati membri (MSC) ha confermato che questi quattro ftalati sono interferenti endocrini per la salute umana e che la Commissione sta valutando la possibilità di identificarli come sostanze che suscitano un livello equivalente di preoccupazione a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ciò solleva ulteriori incertezze riguardo al rischio di queste sostanze.». Cfr. https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, pag. 9.

(13)  Causa C-558/07, S.P.C.M. SA and Others contro Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.

(14)  «Il RAC reputa che i dati relativi all'esposizione presentati nella raccomandazione specifica per paese non siano rappresentativi dell'ampio ambito di applicazione della domanda. Pertanto, il RAC non è in grado di effettuare una valutazione ben fondata dell'esposizione. Le valutazioni seguenti sono basate su dati lacunosi e sono pertanto scarsamente significative per la valutazione dei rischi seguente» — cfr. parere del RAC sull'uso 2, pag. 10: https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124

(15)  Progetto di decisione, punto 19.

(16)  Progetto di decisione, punto 17.

(17)  Progetto di decisione, punto 17.

(18)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2015:-83.

(19)  «Una valutazione quantitativa dell'impatto dell'uso continuato sulla salute umana non è stata possibile a causa delle limitate informazioni disponibili» — progetto di autorizzazione, punto 5.

(20)  Progetto di decisione, punto 18.

(21)  «La conclusione del richiedente per quanto riguarda l'adeguatezza e la disponibilità di alternative (…) non è sufficientemente motivata» — parare del SEAC sull'uso 2, pag. 18 — https://echa.europa.eu/documents/10162/1ce96eb6-9e30-447d-a9ff-dc315f75f124

(22)  «La valutazione delle alternative non riguarda nello specifico le diverse situazioni coperte dal campo molto esteso di questo uso e non dimostra pertanto che non vi siano alternative tecnicamente possibili» — parere del SEAC sull'uso 2, pag. 19.

(23)  https://echa.europa.eu/documents/10162/03434073-5619-4395-8293-92ddaf6c85ad

(24)  https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02 — cfr. in particolare la linea 58.

(25)  Sentenza del Tribunale del giovedì 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, ECLI:EU:T:2019:144, § 86.

(26)  Progetto di decisione, punto 3.

(27)  «Alternative tecnicamente possibili con un rischio più basso sono attualmente disponibili a prezzi simili per tutti gli usi nell'ambito di applicazione della presente proposta» — https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66

(28)  https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66 — pag. 69; Cfr. «applicazioni» nella tabella, che coprono anche gli impieghi esterni.

(29)  Cfr. ad esempio: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298; http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html

(30)  Cfr. in particolare i considerando N, O, P e R di tale risoluzione.

(31)  Testi approvati, P8_TA(2018)0353.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/80


P8_TA(2019)0316

Alcuni usi di ftalato di Bbis(2-etilesile) ftalato (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 — 2019/2606(RSP))

(2021/C 108/06)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che concede un'autorizzazione parziale per taluni usi del bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

visti i pareri del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e del comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, terzo comma del regolamento (CE) n. 1907/2006,

visto il regolamento (UE) 2018/2005 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze bis(2-etilesil) ftalato (DEHP), dibutilftalato (DBP), benzilbutilftalato (BBP) e diisobutilftalato (DIBP) (3),

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (4),

vista la sua risoluzione del 25 novembre 2015 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione XXX riguardo alla concessione di un'autorizzazione per gli usi di di-2-etilesilftalato (DEHP) a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea nella causa T-837/16 (6),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il DEHP è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2008 (7) a causa della sua classificazione come sostanza tossica per la riproduzione;

B.

considerando che il DEHP è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2011 (8) a causa di tale classificazione, dell'uso diffuso e dell'elevato volume di produzione nell'Unione (9), con una data di scadenza del 21 febbraio 2015;

C.

considerando che le imprese disposte a continuare a utilizzare il DEHP hanno dovuto presentare una domanda di autorizzazione entro agosto 2013; che Grupa Azoty ha presentato domanda entro tale scadenza ed è stata autorizzata a continuare a utilizzare il DEHP in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH;

D.

considerando che nel gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del DEHP per oltre quattro anni dopo la data di scadenza;

E.

considerando che il DEHP è stato identificato nel 2014 come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per gli animali e gli esseri umani; che l'elenco di sostanze candidate è stato aggiornato di conseguenza nel 2014 (10) per quanto riguarda l'ambiente e nel 2017 (11) per quanto riguarda la salute umana;

F.

considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 ha limitato l'uso del DEHP e di altri ftalati in numerosi articoli sulla base di un rischio inaccettabile per la salute umana; che il RAC ha evidenziato, nel contesto di tale restrizione, il fatto che la valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati (12);

G.

considerando che il regolamento (UE) 2018/2005 ha limitato l'uso del DEHP e di altri ftalati nella maggior parte degli articoli, pur prevedendo deroghe per talune applicazioni; che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione, a parte le esportazioni di formulazioni contenenti DEHP, è pertanto particolarmente importante per le applicazioni oggetto di deroga;

H.

considerando che tali applicazioni potrebbero tuttavia costituire un rischio inaccettabile per l'ambiente, in particolare a causa delle proprietà di interferenza endocrina del DEHP;

I.

considerando che l'obiettivo principale del regolamento REACH consiste nel garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente alla luce del suo considerando 16, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (13);

J.

considerando che in virtù dell'articolo 55 e del considerando 12 del regolamento REACH, una finalità centrale dell'autorizzazione consiste nella sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative adeguate;

K.

considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente fornisca una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I;

L.

considerando che, in questo caso, il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dal richiedente (14);

M.

considerando che il RAC e la Commissione hanno concluso che il richiedente non ha dimostrato che il rischio fosse adeguatamente controllato ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 2; che il RAC ha inoltre concluso che, contrariamente a quanto disposto all'articolo 60, paragrafo 10, il rischio non è stato ridotto al livello più basso tecnicamente e praticamente possibile;

N.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce la presentazione di informazioni limitate sull'esposizione sul luogo di lavoro (15), ma anziché respingere l'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, invita il richiedente a fornire le informazioni mancanti nella sua relazione di riesame18 mesi dopo l'adozione di tale decisione (16);

O.

considerando che la relazione di riesame di cui all'articolo 61 non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune di informazioni che dovevano essere fornite inizialmente, ma è tesa a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora aggiornate dopo un determinato periodo, in particolare per quanto riguarda l'emergere di nuove alternative disponibili;

P.

considerando che il Tribunale ha chiaramente affermato che le condizioni relative all'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, non possono essere legalmente utilizzate per rimediare alle potenziali carenze o lacune nelle informazioni fornite dal richiedente l'autorizzazione (17);

Q.

considerando che l'articolo 60, paragrafo 4, stabilisce l'obbligo di dimostrare che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente;

R.

considerando che il parere del SEAC ha evidenziato carenze significative nell'analisi socioeconomica presentata dal richiedente, che si riflettono anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione (18);

S.

considerando che, alla luce dell'articolo 55 e dell'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non siano disponibili alternative idonee agli usi oggetto della domanda;

T.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riconosce che l'uso 2 non era sufficientemente specifico (19); che il SEAC ha rilevato gravi carenze nella richiesta di autorizzazione per quanto concerne la disponibilità di alternative (20) (21);

U.

considerando che il richiedente non è legittimamente giustificato a rifarsi al suo status di fabbricante della sostanza per non fornire informazioni sufficienti sull'idoneità delle alternative per gli usi contemplati nella domanda;

V.

considerando che, a causa delle insufficienti informazioni fornite, un membro del SEAC ha contestato ufficialmente la conclusione del SEAC sulla mancanza di alternative adeguate (22);

W.

considerando che l'articolo 60, paragrafo 5, non può essere interpretato nel senso che l'idoneità delle alternative dal punto di vista del richiedente è un fattore unico e determinante; che l'articolo 60, paragrafo 5, non stabilisce un elenco esaustivo delle informazioni di cui tener conto nell'analisi delle alternative; che l'articolo 60, paragrafo 4, lettera c), prevede altresì che si tenga conto delle informazioni provenienti dai contributi di terzi; che le informazioni fornite nella consultazione pubblica hanno già rivelato all'epoca la disponibilità di alternative per gli usi contemplati (23);

X.

considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni sostanziali e verificabili al fine di concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli impieghi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili (24);

Y.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione adduce di aver tenuto conto delle nuove informazioni disponibili dal processo di restrizione (25) come motivo del ritardo nella sua adozione; che è pertanto sorprendente che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione non abbia considerato la disponibilità di alternative chiaramente documentata nel fascicolo di restrizione (26); che le alternative menzionate nella proposta di restrizione sono pertinenti anche per gli usi contemplati nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione (27);

Z.

considerando che lo stesso richiedente ha annunciato di aver abbandonato l'utilizzo degli orto-ftalati, compreso il DEHP (28);

AA.

considerando che, infine, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che il DEHP è stato ufficialmente riconosciuto come interferente endocrino per la salute umana e l'ambiente; che la Commissione avrebbe dovuto tenere conto di tale informazione nel contesto della valutazione socioeconomica a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, in quanto altrimenti i benefici di un rifiuto di autorizzazione sarebbero sottovalutati;

AB.

considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione viola quindi l'articolo 60, paragrafi 4 e 7, del regolamento REACH;

AC.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione andrebbe a beneficio di chi rinvia e ripercussioni negative sulle imprese che hanno investito in alternative (29);

AD.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione dichiara che «la Commissione ha preso atto» della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015; che molte carenze strutturali dell'applicazione del capitolo sull'autorizzazione del regolamento REACH sottolineate dal Parlamento in tale risoluzione viziano anche la decisione di esecuzione della Commissione in oggetto (30);

AE.

considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 13 settembre 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (31) ha ribadito che «il passaggio a un'economia circolare impone la rigorosa applicazione della gerarchia dei rifiuti e, ove possibile, la progressiva soppressione delle sostanze preoccupanti, in particolare nei casi in cui esistono o saranno sviluppate alternative più sicure»;

1.

ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste nel regolamento (CE) n. 1907/2006;

2.

invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto nel quale respinge la domanda di autorizzazione;

3.

invita la Commissione a porre rapidamente fine all'uso del DEHP in tutte le restanti applicazioni, tanto più alla luce della disponibilità di alternative più sicure al PVC morbido e al DEHP;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Pareri del RAC e del SEAC sull'uso 1 — https://echa.europa.eu/documents/10162/99c8c723-b76e-4ca4-a747-6e1b59a8d7f7; e 2 — https://echa.europa.eu/documents/10162/29db4e36-94dd-41bd-b9ea-9d0f08fbbac7

(3)  GU L 322 del 18.12.2018, pag. 14.

(4)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(5)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 96.

(6)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, consultabile al link: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=6227955

(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/c94ac248-378f-4058-9907-205b497c286e

(8)  Regolamento (UE) n. 143/2011 della Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 44 del 18.2.2011, pag. 2).

(9)  https://echa.europa.eu/documents/10162/6f89a308-c467-4836-ae1e-9c6163a9ae10

(10)  https://echa.europa.eu/documents/10162/30b654ce-1de3-487a-8696-e05617c3173b

(11)  https://echa.europa.eu/documents/10162/88c20879-606b-03a6-11e4-9edb90e7e615

(12)  «La valutazione dell'incertezza suggerisce che i pericoli e, di conseguenza, i rischi dei quattro ftalati possono essere sottovalutati. I livelli derivati senza effetto (DNEL) per il DEHP e il BBP possono essere inferiori a quelli attualmente previsti. Diversi studi sperimentali ed epidemiologici hanno suggerito possibili effetti sul sistema immunitario, sul sistema metabolico e sullo sviluppo neurologico; alcuni di questi studi indicano che la tossicità per la riproduzione potrebbe non essere il criterio terminale più sensibile e che i DNEL selezionati possono non essere sufficientemente protettivi nei confronti di questi altri effetti. Inoltre, il comitato degli Stati membri (MSC) ha confermato che questi quattro ftalati sono interferenti endocrini per la salute umana e che la Commissione sta valutando la possibilità di identificarli come sostanze che suscitano un livello equivalente di preoccupazione a norma dell'articolo 57, lettera f), del regolamento REACH; ciò solleva ulteriori incertezze riguardo al rischio di queste sostanze.» Cfr. https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, pag. 9.

(13)  Causa C-558/07, S.P.C.M. SA and Others contro Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.

(14)  «Il RAC reputa che i dati relativi all'esposizione presentati nella raccomandazione specifica per paese non siano rappresentativi dell'ampio ambito di applicazione della domanda. Pertanto, il RAC non è in grado di effettuare una valutazione ben fondata dell'esposizione. Le valutazioni seguenti sono basate su dati lacunosi e pertanto scarsamente significative per la valutazione dei rischi seguente» — cfr. parere del RAC sull'uso 2, pag. 10.

(15)  Progetto di decisione, par 17.

(16)  Progetto di decisione, par 17.

(17)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, causa T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punti 82-83.

(18)  «Una valutazione quantitativa dell'impatto sulla salute umana dell'uso continuato non è stata possibile a causa delle limitate informazioni disponibili» — progetto di decisione, punto 5.

(19)  Progetto di decisione, par 18.

(20)  «La conclusione del richiedente per quanto riguarda l'adeguatezza e la disponibilità di alternative (…) non è sufficientemente motivata» — parere del SEAC sull'uso 2, pag. 18.

(21)  «La valutazione delle alternative non riguarda nello specifico le diverse situazioni coperte dal campo molto ampio di questa applicazione e non dimostra pertanto che non vi siano alternative tecnicamente realizzabili» — parere del SEAC sull'uso 2, pag. 19.

(22)  Cfr. parere di minoranza: https://echa.europa.eu/documents/10162/7211effb-0e5a-430b-a1f1-15114cb9fcc9

(23)  https://echa.europa.eu/comments-public-consultation-0004-02, cfr. in particolare la linea 56.

(24)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, causa T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144, punto 86.

(25)  Progetto di decisione, punto 3.

(26)  «Alternative tecnicamente possibili con un rischio più basso sono attualmente disponibili a prezzi simili per tutti gli usi nell'ambito di applicazione della presente proposta» — https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66

(27)  https://www.echa.europa.eu/documents/10162/713fd91d-2919-0575-836a-f66937202d66, p. 69 — Cfr. «applicazioni» nella tabella, che coprono anche gli impieghi esterni.

(28)  http://grupaazoty.com/en/wydarzenia/plastyfikatory-nieftalanowe.html

(29)  Cfr. ad esempio: https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Non-phthalate-plasticizer-for-extreme-applications-302; https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Safe-plasticizer-for-demanding-outdoor-applications-298

(30)  Cfr. in particolare i considerando N, O, P e R di tale risoluzione.

(31)  Testi approvati, P8_TA(2018)0353.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/85


P8_TA(2019)0317

Taluni usi di triossido di cromo

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (D060095/03 — 2019/2654(RSP))

(2021/C 108/07)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione riguardo alla concessione di un'autorizzazione per alcuni usi del triossido di cromo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Lanxess Deutschland GmbH e altri) (D060095/03,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1) (regolamento REACH), in particolare l'articolo 64, paragrafo 8,

visti i pareri formulati dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e dal comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) (2), a norma dell'articolo 64, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1907/2006,

visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (3),

vista la sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019 nella causa T-837/16 (4),

vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il triossido di cromo è stato aggiunto all'elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti ai sensi del regolamento REACH nel 2010 (5) a causa della sua classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) e mutagena (categoria 1B);

B.

considerando che il triossido di cromo è stato incluso nell'allegato XIV del regolamento REACH nel 2013 (6) a causa di tale classificazione, degli elevati volumi attualmente in uso, del gran numero di siti in cui viene utilizzato nell'Unione e del rischio di significativa esposizione dei lavoratori (7), e che la data di scadenza è stata fissata al 21 settembre 2017;

C.

considerando che le imprese intenzionate a continuare a utilizzare il triossido di cromo erano tenute a presentare una domanda di autorizzazione entro il 21 marzo 2016;

D.

considerando che Lanxess e altre sei imprese («i richiedenti») hanno costituito un consorzio, cui hanno aderito oltre 150 imprese ma la cui composizione esatta non è nota, per presentare congiuntamente domanda (8);

E.

considerando che, avendo presentato congiuntamente la domanda entro il termine del 21 marzo 2016, i richiedenti e i loro utilizzatori a valle sono stati autorizzati a continuare a utilizzare il triossido di cromo in attesa della decisione di autorizzazione di cui all'articolo 58 del regolamento REACH riguardo agli usi oggetto della domanda;

F.

considerando che la Commissione ha ricevuto i pareri del RAC e del SEAC nel settembre 2016; che il ritardo della Commissione nell'elaborare la decisione ha portato di fatto a tollerare l'uso del triossido di cromo per un anno e mezzo dopo la data di scadenza;

G.

considerando che, come indicato al considerando 16 del regolamento REACH quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (9), l'obiettivo principale di tale regolamento consiste nell'assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;

H.

considerando che, a norma dell'articolo 55 e alla luce del considerando 12 del regolamento REACH, la sostituzione di sostanze estremamente preoccupanti con sostanze o tecnologie alternative più sicure costituisce uno scopo centrale dell'autorizzazione;

I.

considerando che il RAC ha confermato che non è possibile determinare un livello derivato senza effetto per le proprietà cancerogene del triossido di cromo e che pertanto quest'ultimo è considerato una sostanza per la quale non è possibile determinare una soglia ai fini dell'articolo 60, paragrafo 3, lettera a), del regolamento REACH; che ciò significa che per questa sostanza non è possibile stabilire un livello teorico sicuro di esposizione da utilizzare come livello di riferimento per valutare se il rischio di utilizzarla sia adeguatamente controllato;

J.

considerando che, secondo le stime del RAC, il rilascio dell'autorizzazione porterebbe a 50 il numero statistico di casi mortali di cancro all'anno;

K.

considerando che, a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, l'autorizzazione per l'utilizzo di una sostanza i cui rischi non sono adeguatamente controllati può essere rilasciata solo se risulta che i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che l'uso della sostanza comporta per la salute umana o per l'ambiente, e se non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative;

L.

considerando che la domanda riguarda l'uso di 20 000 tonnellate di triossido di cromo all'anno;

M.

considerando che la domanda riguarda un numero molto elevato di utilizzatori a valle (oltre 4 000 siti) in settori che vanno dall'industria cosmetica a quella aerospaziale, degli imballaggi alimentari, automobilistica, sanitaria ed edilizia e interessa un numero senza precedenti di lavoratori esposti a tale sostanza (oltre 100 000);

N.

considerando che la domanda riguarda formalmente sei «usi»; che le descrizioni di tali usi sono tuttavia talmente generiche da configurare un ambito di applicazione molto ampio, che è stato addirittura definito «estremamente ampio» (10); che ciò inficia sia la valutazione socioeconomica che la valutazione delle alternative idonee;

O.

considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera d), del regolamento REACH prevede che il richiedente presenti una relazione sulla sicurezza chimica elaborata a norma dell'allegato I; che detta relazione deve includere anche una valutazione dell'esposizione (11);

P.

considerando che il RAC ha rilevato una notevole discrepanza tra l'oggetto della domanda presentata e le informazioni in essa fornite (12);

Q.

considerando che il RAC ha individuato gravi carenze nelle informazioni fornite dai richiedenti relativamente agli scenari di esposizione dei lavoratori (13);

R.

considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ha riconosciuto che i richiedenti non hanno fornito le informazioni necessarie relativamente agli scenari di esposizione dei lavoratori (14);

S.

considerando che, invece di ritenere la domanda non conforme a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, del regolamento REACH, il progetto di decisione di esecuzione della Commissione esige semplicemente che i richiedenti forniscano i dati mancanti nella loro relazione di revisione, ossia anni dopo l'adozione del progetto di decisione in questione (15);

T.

considerando che la relazione di riesame di cui all'articolo 61 del regolamento REACH non ha lo scopo di dare più tempo alle imprese per colmare le lacune nelle informazioni che avrebbero dovuto fornite preventivamente (dal momento che tali informazioni sono fondamentali per l'adozione di una decisione), ma è tesa a garantire che le informazioni inizialmente fornite nella domanda siano ancora attuali;

U.

considerando che il Tribunale ha chiaramente stabilito che le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento REACH non possono essere finalizzare a ovviare alle potenziali carenze o lacune di una domanda di autorizzazione (16);

V.

considerando che il parere del SEAC ha inoltre evidenziato notevoli incertezze nell'analisi delle alternative presentata dai richiedenti, constatate anche nel progetto di decisione di esecuzione della Commissione (17);

W.

considerando che, conformemente all'articolo 55 e all'articolo 60, paragrafo 4, il richiedente deve dimostrare che non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative agli usi oggetto della domanda;

X.

considerando che è stata dimostrata la disponibilità di idonee alternative per molte delle applicazioni che rientrano negli usi da autorizzare (18),

Y.

considerando che il Tribunale ha ricordato alla Commissione che, per concedere legalmente un'autorizzazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH, essa deve verificare una quantità sufficiente di informazioni concrete e verificabili per poter concludere che non sono disponibili alternative adeguate per gli usi contemplati nella domanda o che le incertezze rimanenti sulla mancanza di alternative disponibili, alla data di adozione dell'autorizzazione, sono trascurabili (19);

Z.

considerando che, nel caso in questione, le incertezze relative all'analisi delle alternative erano lungi dall'essere trascurabili (20);

AA.

considerando che il fatto che gli «usi» per i quali i richiedenti hanno deciso di chiedere l'autorizzazione sono molto generici non può legittimamente giustificare un'analisi incompleta delle alternative;

AB.

considerando che l'articolo 62 del regolamento REACH non prevede alcuna deroga in materia di informazioni per le società che presentano domanda congiuntamente in quanto consorzio;

AC.

considerando che l'autorizzazione proposta dalla Commissione viola quindi l'articoli 60, paragrafi 7 e 4, del regolamento REACH;

AD.

considerando inoltre che alcuni utilizzatori a valle contemplati dal progetto di decisione di esecuzione della Commissione hanno già presentato separatamente domanda di autorizzazione; che il RAC e il SEAC hanno già espresso il loro parere su alcune di tali domande; che sono già state concesse autorizzazioni ad alcuni utilizzatori a valle;

AE.

considerando tuttavia che, tra gli usi estremamente generali della domanda congiunta presentata dai richiedenti, vi possono essere applicazioni specifiche per le quali gli utilizzatori a valle non hanno presentato una domanda di autorizzazione separata, ma per le quali possono essere soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento REACH;

AF.

considerando che tali domande possono riguardare settori importanti;

AG.

considerando che sarebbe dunque opportuno offrire, in via eccezionale, a tali utilizzatori a valle che non hanno ancora presentato una domanda specifica la possibilità di presentare in tempi brevi una domanda separata;

1.

invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione e a presentare un nuovo progetto;

2.

invita la Commissione a valutare attentamente se possano essere rilasciate autorizzazioni nel pieno rispetto del regolamento REACH per gli usi specifici e ben definiti contemplati dalla domanda presentata dai richiedenti;

3.

invita la Commissione a concedere, in via eccezionale, agli utilizzatori a valle il cui uso rientra nella domanda da parte dei richiedenti, ma per il quale non è ancora stata presentata alcuna domanda di autorizzazione separata e per il quale mancano i dati pertinenti , la possibilità di presentare in tempi brevi i dati mancanti ;

4.

invita il RAC e il SEAC a esaminare rapidamente tali domande completate successivamente, verificando in particolare che esse contengano tutte le informazioni necessarie specificate all'articolo 62 del regolamento REACH;

5.

invita la Commissione ad adottare rapidamente decisioni relativamente a tali domande, nel pieno rispetto del regolamento REACH;

6.

invita il RAC e il SEAC a non accettare più domande che non includono le informazioni da fornire a norma dell'articolo 62 del regolamento REACH;

7.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  Uso 1: https://echa.europa.eu/documents/10162/a43a86ab-fcea-4e2b-87d1-78a26cde8f80

Uso 2: https://echa.europa.eu/documents/10162/dc9ea416-266e-4f49-88cb-35576f574f4a

Uso 3:https://echa.europa.eu/documents/10162/fab6fe18-3d69-483b-8618-f781d18d472e

Uso 4: https://echa.europa.eu/documents/10162/0f5571f8-d3aa-4031-9454-843cd7f765a8

Uso 5: https://echa.europa.eu/documents/10162/6ee57573-de19-43b5-9153-dad5d9de3c1e

Uso 6: https://echa.europa.eu/documents/10162/ab92f048-a4df-4d06-a538-1329f666727a

(3)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(4)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia/Commissione, T-837/16, ECLI:EU:T:2019:144: http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=T-837%252F16&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=it&avg=&cid=5789184

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/6b11ec66-9d90-400a-a61a-90de9a0fd8b1

(6)  Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 108 del 18.4.2013, pag. 1).

(7)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/3rd_a_xiv_recommendation_20dec2011_en.pdf

(8)  http://www.jonesdayreach.com/SubstancesDocuments/CTAC%20Press%20Release%20Conclusion%20plus%20Annex%20+%20Cons%20Agt+amendm.PDF

(9)  Sentenza della Corte del 7 luglio 2009, S.P.C.M. SA e altri/Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, C-558/07, ECLI:EU:C:2009:430, punto 45.

(10)  Cfr. parere del RAC/SEAC sull'uso 2, pag. 25, o sull'uso 5, pag. 61.

(11)  REACH, allegato I sezione 5.1.

(12)  Il RAC rileva la discrepanza, per ogni uso per il quale si chiede l'autorizzazione, tra (a) il numero totale di siti potenziali che secondo il richiedente potrebbero rientrare nella domanda (sino a 1 590 siti, secondo l'analisi socioeconomica) [per l'uso 2], (b) il numero di membri del consorzio (+ di 150) e (c) i dati forniti concernenti l'esposizione misurata (relativi a 6 siti su 23, per gli usi da 1 a 5) (cfr. il parere RAC).

(13)  La maggiore incertezza deriva dalla mancanza di un chiaro collegamento tra le condizioni operative, le misure di gestione del rischio e i valori di esposizione per compiti e siti specifici, che potrebbero legittimare la domanda. Il RAC ritiene che questo sia un importante punto debole della domanda (cfr. il parere RAC sull'uso 2, pag. 12).

(14)  Il RAC ha concluso che sussistono notevoli incertezze in merito all'esposizione dei lavoratori, data la limitata disponibilità di dati sull'esposizione misurata. Ha inoltre concluso che la sostanziale mancanza di informazioni contestuali ha reso difficile stabilire un collegamento tra le condizioni operative, le misure di gestione del rischio descritte nella domanda e i livelli di esposizione dichiarati per compiti e siti specifici, il che gli ha impedito di effettuare ulteriori valutazioni. Tali incertezze riguardano l'affidabilità e la rappresentatività dei dati sull'esposizione e la loro correlazione con le misure specifiche di gestione del rischio poste in essere (cfr. progetto di decisione, considerando 7).

(15)  Progetto di decisione, considerando 25 e articolo 8.

(16)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia contro Commissione, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafi 82 e 83.

(17)  Data la gamma estremamente ampia degli usi previsti, il SEAC non ha potuto escludere un certo grado di incertezza quanto alla fattibilità tecnica delle alternative per un numero limitato di applicazioni specifiche coperte dalla descrizione degli usi per i quali è chiesta l'autorizzazione (cfr. progetto di decisione, considerando 14.).

(18)  Alternative riferite alle applicazioni 2 a 5

Rivestimento al plasma PVD CROMATIPIC, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Eco-friendly-chrome-plating-based-on-nanotechnologies-94

Processo EHLA, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Effective-Protection-against-Wear-Corrosion-with-the-EHLA-Process--185

Triplo indurimento, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/TripleHard-REACH-compliant-hard-chrome-is-the-best-in-the-market-96

Hexigone Inhibitors, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Chrome-and-Zinc-free-Corrosion-Inhibitor-for-Coatings-Highly-Effective-Drop-In-Replacement-of-Hexavalent-Chromate--95

SUPERCHROME PVD COATING, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/SUPERCHROME-PVD-COATING-a-green-alternative-to-hexavalent-chrome-plating-10

Oerlikon Balzers ePD, cfr. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/Oerlikon-Balzers-ePD-Reach-compliant-Chrome-look-for-plastic-parts-on-a-new-level-69

(19)  Sentenza del Tribunale del 7 marzo 2019, Svezia contro Commissione, ECLI:EU:T:2019:144, paragrafo 86.

(20)  Secondo il richiedente, le applicazioni in cui è già possibile una sostituzione non sono comunque contemplate dalla domanda. Il richiedente non specifica tuttavia di quali applicazioni si tratta né precisa i requisiti tecnici a esse relativi. Il SEAC ritiene che l'approccio adottato dal richiedente per risolvere la questione non sia del tutto appropriato e sottolinea la necessità che il richiedente dimostri più concretamente che la sostituzione è già avvenuta, là dove effettivamente possibile. Tale obiettivo avrebbe potuto essere conseguito tramite una valutazione più precisa e mirata delle alternative (cfr. il parere del SEAC sull'uso 2, pag. 25.).


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/90


P8_TA(2019)0318

Dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla situazione dopo la primavera araba: prospettive future per il Medio Oriente e il Nord Africa (2018/2160(INI))

(2021/C 108/08)

Il Parlamento europeo,

visto il documento dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentata dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016 (1) e le relazioni di attuazione per il 2017 e il 2018,

visto il regolamento (UE) n. 232/2014 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato,

visto il regolamento (UE) n. 235/2014 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo,

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, presentata dalla Commissione il 14 giugno 2018 (COM(2018)0460),

viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 novembre 2015, dal titolo «Riesame della politica europea di vicinato» (JOIN(2015)0050), e la relazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 18 maggio 2017, sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018),

viste le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'8 marzo 2011 dal titolo " «Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale» (COM(2011)0200) e del 25 maggio 2011 dal titolo «Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento» (COM(2011)0303),

viste la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio, del 14 marzo 2017, dal titolo «Elementi di una strategia dell'UE relativa alla Siria» (JOIN(2017)0011), e le conclusioni del Consiglio sulla Siria del 3 aprile 2017, che insieme costituiscono la nuova strategia dell'UE relativa alla Siria,

viste le priorità del partenariato definite tra l'Unione europea e vari paesi del Medio Oriente, compresi l'Egitto, il Libano e la Giordania,

vista la dichiarazione conclusiva del vertice NATO 2018,

visti il dialogo mediterraneo della NATO e gli sforzi in atto per la gestione delle crisi e la cooperazione per la sicurezza nella regione,

visto l'approccio globale dell'UE in materia di migrazione e mobilità (GAMM),

viste le serie di orientamenti tematici dell'UE sui diritti umani, tra cui quelli riguardanti i dialoghi sui diritti umani con i paesi terzi e i difensori dei diritti umani,

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio il 24 giugno 2013,

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 25 gennaio 2017, dal titolo «La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale — Gestire i flussi e salvare vite umane» (JOIN(2017)0004),

visto il patto mondiale sulla migrazione,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS),

visti il piano d'azione per i diritti umani e la democrazia 2015-2019, adottato dal Consiglio il 20 luglio 2015, e il relativo riesame intermedio del giugno 2017,

visto il documento di lavoro congiunto della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 21 settembre 2015, dal titolo «Gender Equality and Women's Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Parità di genere ed emancipazione femminile: trasformare la vita delle donne e delle ragazze attraverso le relazioni esterne dell'UE 2016-2020) (SWD(2015)0182),

vista la raccomandazione della commissione per i diritti della donna dell'assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo (Ap-UpM), dal titolo «Partecipazione delle donne alle posizioni dirigenziali e al processo decisionale: sfide e prospettive», adottata in occasione della sua 13a sessione plenaria, tenutasi a Roma nel maggio 2017,

vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW),

vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul),

visti la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino del settembre 1995 e il programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (Conferenza del Cairo) del settembre 1994, nonché i risultati delle relative conferenze di revisione,

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulla revisione della politica europea di vicinato (4),

vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sulle sfide in materia di sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa e le prospettive di stabilità politica (5),

vista la sua risoluzione del 14 settembre 2016 sulle relazioni dell'UE con la Tunisia nell'attuale contesto regionale (6),

vista la sua risoluzione del 18 aprile 2018 sull'attuazione degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE: revisione intermedia del 2017 e futura architettura post-2020 (7),

vista la sua raccomandazione del 30 maggio 2018 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sulla Libia (8),

vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (9),

visti i Consigli dell'accordo di associazione UE-Tunisia, in data 11 maggio 2017 e 15 maggio 2018, il Consiglio di associazione UE-Algeria, del 14 maggio 2018, e il Consiglio di associazione UE-Egitto, del 25 luglio 2017,

viste le conclusioni del Consiglio Affari esteri sulla Libia, del 6 febbraio 2017 e del 15 ottobre 2018, nonché sulla Siria del 3 aprile 2017 e del 16 aprile 2018,

visto l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0077/2019),

A.

considerando che le rivolte arabe che hanno interessato la regione del Medio Oriente e del Nord Africa nel 2011 hanno rappresentato un momento di sollevazione di massa contro i regimi autoritari e il peggioramento delle condizioni socioeconomiche; che ampia parte dei manifestanti era composta da giovani donne e uomini che aspiravano alla democrazia, alla libertà, allo Stato di diritto e a un futuro migliore e più inclusivo, nonché al riconoscimento della loro dignità, a una maggiore inclusione sociale e a migliori prospettive economiche; che il rovesciamento di alcuni dei regimi e l'introduzione, in alcuni casi, di riforme democratiche hanno dato adito a grandi speranze e aspettative;

B.

considerando che la maggioranza della popolazione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa ha meno di 35 anni; che il livello di disoccupazione giovanile nella regione rimane tra i più alti al mondo; che ciò provoca esclusione sociale e dalla vita politica nonché una «fuga dei cervelli» verso altri paesi; che tutti questi fattori sono stati alla base delle proteste del 2011 e stanno generando nuove proteste in alcuni paesi; che i giovani in contesti vulnerabili, senza possibilità di partecipazione né prospettive, possono costituire gruppi obiettivo per i movimenti radicali;

C.

considerando che nei paesi importatori di petrolio, in particolare, la crisi finanziaria mondiale, la diminuzione dei prezzi petroliferi, le tendenze demografiche, i conflitti e il terrorismo hanno ulteriormente esacerbato la situazione dopo gli eventi del 2011; che il modello economico che caratterizza tali paesi non è più sostenibile, con una conseguente crisi di fiducia cui i governi interessati devono far fronte con urgenza, al fine di definire un nuovo contratto sociale con i rispettivi cittadini; che il crescente impatto sociale della riduzione delle sovvenzioni statali, del calo dell'occupazione nel settore pubblico e dei servizi pubblici, della diffusione della povertà e dei problemi ambientali, in particolare nelle zone isolate e tra le comunità emarginate, sono all'origine di continui disordini e proteste spontanee nella regione, che probabilmente continueranno a crescere negli anni a venire;

D.

considerando che, a otto anni dalla Primavera araba e dagli sviluppi politici che hanno indotto i paesi delle regioni del Maghreb e del Mashreq a seguire vari percorsi in termini di politica e stabilità, è essenziale valutare come rispondere alle legittime aspirazioni democratiche e al desiderio di stabilità sostenibile della regione e far fronte alle necessità urgenti in materia di occupazione, Stato di diritto, miglioramento delle condizioni di vita e sicurezza sostenibile; che è importante fare un bilancio degli sforzi e dell'orientamento politico adottato dall'UE in risposta alla Primavera araba e valutare la sua capacità di attuazione delle politiche; che è essenziale riesaminare e adattare il quadro politico dell'UE nei confronti dei paesi del vicinato meridionale, i suoi futuri obiettivi e i mezzi per raggiungerli, tenendo conto dell'eterogeneità delle situazioni dei paesi della regione;

E.

considerando che l'insufficiente coordinamento tra gli Stati membri e l'UE riduce la capacità degli Stati membri di esercitare un'influenza positiva nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; che l'azione dei singoli Stati membri nella regione deve essere coordinata e in sinergia con gli obiettivi dell'UE; che l'UE deve perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea; che occorre che l'UE aumenti la propria influenza politica e diplomatica; che la stabilità politica ed economica a lungo termine e la resilienza nelle regioni del Maghreb e del Mashreq rivestono fondamentale importanza strategica per l'UE e, per questo, richiedono un approccio più a lungo termine, integrato e lungimirante per quanto riguarda il quadro politico e i suoi obiettivi, in linea con le esigenze dei cittadini nei paesi partner e con gli interessi strategici dell'UE;

F.

considerando che la politica dell'UE nei confronti dei paesi del Nord Africa e del Medio Oriente persegue due obiettivi principali: incoraggiare le riforme politiche ed economiche in ogni singolo paese nel rispetto delle sue specificità e favorire la cooperazione regionale tra i diversi paesi della regione e tra tali paesi e l'UE;

G.

considerando che l'UE dovrebbe svolgere un ruolo centrale nella promozione della prevenzione, mediazione e risoluzione dei conflitti, della protezione e promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto, dello spazio a disposizione della società civile e della governance economica democratica, sociale ed equa nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; che una società civile aperta e l'attività dei difensori dei diritti umani quali attori del cambiamento sociale sono essenziali per la resilienza e la prosperità a lungo termine della regione;

H.

considerando che qualsiasi detenzione che derivi dall'esercizio dei diritti o delle libertà garantite dal diritto internazionale, come la libertà di espressione e la libertà di riunione, ha carattere arbitrario ed è pertanto vietata dal diritto internazionale; che, in parti significative della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, difensori dei diritti umani, giornalisti, avvocati e attivisti dell'opposizione politica nonché la società civile in generale sono stati oggetto di crescenti persecuzioni sistematiche, minacce, attacchi, rappresaglie, vessazioni giudiziarie, detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti; che l'UE e gli Stati membri devono intensificare significativamente i loro sforzi per affrontare in modo adeguato la questione;

I.

considerando che nella regione sono in atto numerosi conflitti armati e che migliaia di persone sono state uccise o sono scomparse mentre milioni sono sfollate; che l'ISIS/Daesh e altri gruppi jihadisti hanno compiuto atti atroci, tra cui esecuzioni brutali e violenze sessuali indicibili, rapimenti, torture, conversioni forzate e riduzione in schiavitù di donne e ragazze; che sono stati reclutati e utilizzati bambini in attacchi terroristici; che si nutrono profonde preoccupazioni per il benessere della popolazione attualmente sotto il controllo dell'ISIS/Daesh e per la possibilità che venga utilizzata come scudo umano durante la campagna di liberazione; che tali azioni possono equivalere a crimini di guerra e crimini contro l'umanità;

J.

considerando che, in risposta agli sviluppi nella regione, l'UE ha rivisto la sua politica di vicinato nel 2015; che il riesame prevede un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella politica europea di vicinato (PEV);

K.

considerando che la resilienza dello Stato e della società sono tra le principali priorità della strategia globale dell'UE; che tale strategia riconosce che una società resiliente, caratterizzata dalla democrazia, dalla fiducia nei confronti delle istituzioni e dallo sviluppo sostenibile, è il fulcro di uno Stato resiliente, mentre gli Stati repressivi sono intrinsecamente fragili nel lungo periodo;

L.

considerando che, per i paesi con cui l'UE ha firmato accordi di associazione, gli impegni giuridicamente vincolanti di tali accordi, compresi quelli sui diritti umani, dovrebbero costituire la base per le relazioni e, in particolare, le priorità del partenariato concordate tra l'UE e alcuni paesi del vicinato;

M.

considerando che, secondo l'UNICEF, la prima minaccia cui sono soggetti i bambini che vivono in zone di conflitto nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa è il lavoro minorile; che 2,1 milioni di bambini in Siria e 700 000 bambini siriani rifugiati non hanno accesso all'istruzione; che le continue violenze e lo sfollamento esterno, le catastrofi naturali, la crescente disuguaglianza economica e di genere nonché gli alti tassi di disoccupazione giovanile e di povertà in vari paesi del Medio Oriente e del Nord Africa hanno fatto sì che 28 milioni di bambini abbiano bisogno di assistenza umanitaria;

1.

osserva con preoccupazione che, otto anni dopo le prime rivolte, gran parte delle legittime aspirazioni dei dimostranti pacifici alla dignità, ai diritti umani e a riforme progressiste sul piano sociale, economico e politico nella maggioranza dei paesi non sono ancora state soddisfatte; riconosce che in certi casi vi sono stati alcuni sviluppi positivi e alcuni progressi democratici sono stati consolidati, ma sottolinea che essi sono tuttora insufficienti; condanna le persistenti e continue violazioni dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, nonché la diffusa discriminazione nei confronti delle minoranze; esprime profonda preoccupazione per la continua, gravissima situazione socioeconomica della regione e, in particolare, per gli elevati livelli di disoccupazione (specialmente tra le donne e i giovani) e di esclusione sociale, che provocano delusione e marginalizzazione su larga scala, in particolare tra i giovani, li spingono alla disperazione e alla migrazione clandestina quale via di uscita e li rendono più vulnerabili alla radicalizzazione; sottolinea che la situazione economica di tali paesi incide fortemente anche sulla loro situazione in termini di sicurezza; deplora i persistenti livelli di corruzione, nepotismo e mancanza di responsabilità nella regione;

2.

rammenta che la prosperità a lungo termine dei paesi del post-Primavera araba va di pari passo con la loro capacità di garantire attivamente la tutela dei diritti umani universali e la creazione e il radicamento di istituzioni democratiche e trasparenti, impegnate nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; esprime pertanto profonda preoccupazione per le continue violazioni dei diritti umani, la riduzione o la chiusura degli spazi per la democrazia e le organizzazioni della società civile locale, i passi indietro rispetto ai progressi compiuti nell'ambito della libertà di espressione — sia online che offline — e di riunione e associazione, la repressione dei difensori dei diritti umani e la soppressione del ruolo dei media, anche attraverso gli abusi della legislazione in materia di antiterrorismo e della tecnologia di sorveglianza nonché la limitazione dello Stato di diritto, in diversi paesi del Medio Oriente e del Nord Africa; osserva con preoccupazione il ruolo e la responsabilità specifici dell'esercito e dei servizi di sicurezza nel deterioramento del percorso politico di vari paesi dopo la Primavera araba e il loro controllo persistente e predominante sulle risorse economiche e dello Stato; invita pertanto l'UE e gli Stati membri a integrare adeguatamente tale dimensione fondamentale nel quadro dell'impegno con la regione del Medio Oriente e del Nord Africa; invita l'UE e gli Stati membri a dialogare con i governi dei paesi terzi per porre fine a tali pratiche e abrogare la normativa repressiva, nonché a garantire un idoneo controllo delle esportazioni di tecnologie di sorveglianza e dell'assistenza tecnica europee; esorta l'UE ad attribuire la priorità al sostegno degli sforzi parlamentari e della società civile per una maggiore responsabilità e trasparenza dei servizi di sicurezza e militari;

3.

accoglie con favore i continui sforzi dell'UE e degli Stati membri volti a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché lo sviluppo economico e l'importante nesso tra democrazia e sicurezza sostenibile nei paesi del post-Primavera araba, e riconosce la complessità di tale compito; ritiene però che, nonostante una politica quindicennale incentrata sui paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, i rinnovati sforzi politici e l'aumento delle risorse di bilancio a seguito della Primavera araba (o delle Primavere arabe), gli obiettivi e le politiche dell'UE non siano stati ancora raggiunti nella misura necessaria (e talvolta la situazione sia addirittura peggiorata), e non sia ancora iniziato un autentico processo di inclusione socioeconomica; sottolinea che l'azione esterna dell'UE nei confronti dei paesi del post-Primavera araba dovrebbe tenere conto delle realtà in loco e adeguare di conseguenza le strategie politiche e la loro attuazione; ritiene che la carenza di leadership e iniziative dell'UE in relazione alla risoluzione di conflitti di lunga durata abbia indebolito la capacità dell'UE di produrre un impatto diplomatico nella regione; invita l'UE a sostenere con vigore i processi di pace delle Nazioni Unite volti alla risoluzione dei conflitti nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa;

4.

ricorda i danni e le sofferenze causati dall'estremismo e dal terrorismo nella regione e sottolinea che la violenza è una grave minaccia per la stabilità della regione e che la cooperazione per la sicurezza nella regione nonché la collaborazione con l'UE e i suoi Stati membri, nel pieno rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani, restano della massima importanza per sconfiggere organizzazioni come Daesh e aiutare, così, i popoli della regione a vivere infine in pace, in un clima di stabilità e progresso; accoglie pertanto con favore le iniziative dell'UE tese ad affrontare la minaccia terroristica nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa; sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità degli attori statali che svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto al terrorismo e all'estremismo violento, nonché l'esigenza essenziale di concentrare l'attenzione sui partenariati tra le autorità, i giovani e le comunità, per far fronte ai fattori sottesi che possono rendere le comunità vulnerabili all'estremismo violento, come pure di affrontare le cause profonde dei conflitti;

5.

esprime preoccupazione per il fatto che, nonostante i suoi considerevoli investimenti politici e di bilancio e il continuo impegno politico ed economico, l'UE non è stata in grado di ottenere un reale effetto leva significativo di tipo politico ed economico, l'impatto delle politiche dell'UE rimane limitato e l'UE e non è percepita come un fattore di svolta dai paesi della regione; sottolinea il malcontento avvertito dalla società civile, dalle ONG locali e dai giovani in generale per il modo in cui l'UE non riesce a tradurre pienamente la sua visione nell'azione sul campo; esprime preoccupazione per la situazione politica sempre più complessa nelle regioni del Maghreb e del Mashreq e osserva l'emergere di attori politici ed economici nuovi e in ripresa a livello regionale, come la Russia e la Cina, oltre alle narrative concorrenti e al finanziamento dei paesi del Golfo e dell'Iran, che perseguono obiettivi che potrebbero persino essere in conflitto con quelli dell'UE; chiede un impegno più forte e una visione più solida da parte dell'UE, che le consenta di assumere un ruolo più centrale; invita l'UE a dialogare maggiormente con le organizzazioni della società civile locali, per attuare politiche che rispondano alle aspettative di tutte le parti interessate democratiche; sottolinea l'esigenza che l'UE avvii un dialogo con tutti gli attori politici dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa;

6.

sottolinea l'importanza dell'Unione per il Mediterraneo, che è l'unico forum politico che riunisce gli Stati membri dell'UE e tutti i paesi del Mediterraneo; sottolinea che l'Unione per il Mediterraneo, che ha recentemente celebrato il suo decimo anniversario, deve svolgere un ruolo più incisivo nell'affrontare congiuntamente le sfide comuni; prende atto con soddisfazione del terzo forum regionale dell'Unione per il Mediterraneo tenutosi l'8 ottobre 2018, che ha commemorato il decimo anniversario del vertice di Parigi per il Mediterraneo e ha riconosciuto l'utilità di continuare a sviluppare le interazioni tra l'Unione per il Mediterraneo e altri attori della regione euro-mediterranea; invita la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e l'Alto rappresentante a ripensare profondamente e a rilanciare il progetto dell'Unione per il Mediterraneo; incoraggia l'utilizzo di tale progetto per promuovere una più stretta cooperazione tra l'UE e i paesi del Mediterraneo;

7.

deplora che si concludano priorità del partenariato con i paesi senza alcuna condizione e nonostante i passi indietro importanti e continui nell'ambito della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto;

8.

ritiene che per troppo tempo l'orientamento politico nei confronti dei paesi del Maghreb e del Mashreq sia stato segnato da un approccio basato in misura eccessiva sulle aspettative e sugli obiettivi dell'UE, senza tenere pienamente conto degli interessi e delle realtà dei paesi partner, nonché con scarsi incentivi per tali paesi e poca titolarità da parte degli stessi e un'oltremodo scarsa considerazione per le aspirazioni delle popolazioni che dovrebbero beneficiare delle politiche dell'UE e per la specifica situazione politica dei diversi paesi; deplora che gli sforzi iniziali dopo la Primavera araba (o le Primavere arabe) volti a introdurre una condizionalità più rigorosa e incentivi incentrati sui risultati dei paesi beneficiari attraverso il principio «maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno» non abbiano portato a una maggiore influenza dell'UE nella promozione di un effettivo cambiamento in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali, sviluppo economico e sociale e sicurezza sostenibile in gran parte dei paesi; sottolinea che la differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono i tratti distintivi della PEV, che riconosce diversi livelli di impegno e rispecchia gli interessi di ogni paese in relazione alla natura e all'orientamento del partenariato con l'Unione; chiede un'applicazione più coerente del principio «maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno» attraverso la definizione, a livello di politica, programma e progetto nelle relazioni bilaterali, di obiettivi e parametri di riferimento concreti per l'incremento del sostegno; ricorda che l'obiettivo della democratizzazione può essere raggiunto in modo sostenibile soltanto se è perseguito esaustivamente nei rispettivi paesi nella loro interezza, sia nelle zone urbane che, in particolare, in quelle rurali, e sottolinea che la stabilità sostiene lo sviluppo di una democrazia e che un processo di preparazione tempestivo, che dovrebbe includere una vasta consultazione e l'inclusione dei gruppi sociali e dei leader pertinenti, è vantaggioso per conseguire tale scopo; sottolinea inoltre che la democratizzazione sostiene lo sviluppo economico e, al contempo, rafforza lo Stato di diritto;

9.

prende atto degli sforzi iniziali del SEAE e della Commissione, in cooperazione e dialogo con il Parlamento europeo, a favore di una sostanziale riforma del quadro politico dell'UE per i paesi del post-Primavera araba, al fine di rafforzare la sua capacità di esercitare un effetto leva politico nelle regioni del Maghreb e del Mashreq; sottolinea la strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea e il suo valore aggiunto per quanto riguarda la possibilità di realizzare sinergie nelle azioni a livello UE, sulla base del dialogo politico, economico e sociale, evidenziando ulteriormente il nesso tra sviluppo socioeconomico e sicurezza sostenibile, e garantendo un sostegno e un'attuazione adeguati attraverso gli strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE; prende atto della revisione della PEV del 2015, volta a tener conto dell'evoluzione degli scenari nella regione; insiste sull'importanza di una rendicontazione annuale approfondita paese per paese sull'attuazione della PEV; ricorda inoltre il sostegno importante assicurato dallo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) nell'ambito dell'attuazione del quadro strategico e del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia dell'UE nonché dei suoi orientamenti e delle sue strategie nazionali in materia di diritti umani, un sostegno che ha consentito all'UE di intervenire più strategicamente in questo ambito, anche nel vicinato meridionale, e che ha garantito maggiore responsabilità, visibilità ed efficacia;

10.

sottolinea l'esigenza di adoperarsi per l'utilizzo più efficiente possibile delle risorse disponibili, al fine di ottimizzare l'impatto dell'azione esterna dell'UE, e che tale risultato si dovrebbe ottenere attraverso la coerenza e la complementarietà tra gli strumenti di finanziamento dell'azione esterna dell'Unione;

11.

evidenzia la complessità di rispondere adeguatamente ai flussi migratori e dei rifugiati da e attraverso le regioni del Maghreb e del Mashreq, di una prospettiva sulla migrazione incentrata sulla sicurezza, della sfida del terrorismo e delle legittime preoccupazioni in merito alla fragilità di alcuni paesi della regione, nonché la necessità di dedicare maggiore attenzione agli imperativi dettati dai cambiamenti climatici, come pure le sfide derivanti dalla mancanza di un approccio coeso da parte degli Stati membri; esprime preoccupazione per il fatto che questi fattori stanno facendo sì che l'azione dell'UE in relazione alla regione si basi eccessivamente su un'ottica di stabilità a breve termine, trascurando altri aspetti importanti; è del parere che, quando la stabilità e la sicurezza diventano gli obiettivi predominanti, ne consegue una visione politica a breve termine e miope che priva l'azione dell'UE volta a riaffermare i diritti umani e le libertà fondamentali dell'intensità necessaria; ricorda che la promozione della resilienza dello Stato e della società non dovrebbe condurre alla persistenza di regimi autoritari; ribadisce che i diritti umani non sono subordinati alle azioni di gestione della migrazione o di contrasto al terrorismo ed è convinto che una politica credibile e coerente per la stabilità e la sicurezza sostenibili possa essere conseguita soltanto perseguendo interessi e principi a più lungo termine, come uno sviluppo economico e sociale inclusivo e vantaggioso, nonché il rafforzamento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nel quadro di un approccio incentrato sulla dimensione umana e sensibile ai conflitti; rammenta, tuttavia, che la stabilità a lungo termine di tali paesi può essere conseguita soltanto attraverso un contemperamento tra gli imperativi di sicurezza e lo sviluppo, basato sullo Stato di diritto e i diritti umani;

12.

invita l'UE ad affrontare le cause alla radice della migrazione quali i conflitti, le questioni ambientali, la povertà estrema e l'esclusione sociale, e a riorientare la cooperazione politica verso un partenariato più equilibrato e paritario con la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, incentrato sulle politiche per i giovani e gli investimenti a favore delle piccole e medie imprese (PMI) locali;

13.

osserva che alcuni paesi accolgono milioni di rifugiati, per la maggior parte donne e bambini che vivono in condizioni di povertà, il che aggrava la violenza domestica, lo sfruttamento di donne e ragazze a fini di prostituzione, il matrimonio forzato di minori e il lavoro minorile all'interno della comunità;

14.

invita le istituzioni europee, i suoi Stati membri e le agenzie di sviluppo nazionali a impegnarsi per definire una posizione europea unificata nei confronti della regione, concentrandosi sugli interessi comuni, onde garantire un'unica e coerente strategia europea, al fine di realizzare il pieno potenziale dell'UE quale sostenitrice significativa delle riforme democratiche, economiche e sociali;

15.

osserva con particolare preoccupazione che la società civile e i difensori dei diritti umani nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa subiscono crescenti minacce, rappresaglie, persecuzioni giudiziarie, detenzioni arbitrarie, torture e maltrattamenti nonché altre forme di persecuzione; sottolinea che l'opera dei difensori dei diritti umani è essenziale per lo sviluppo e la stabilità a lungo termine della regione; ribadisce in tale contesto la sua richiesta di una piena attuazione degli orientamenti UE sui difensori dei diritti umani; sottolinea l'esigenza che i leader dell'UE e degli Stati membri nonché i diplomatici a tutti i livelli sollevino i casi di singoli difensori dei diritti umani a rischio presso i governi di paesi terzi, eventualmente anche attraverso dichiarazioni pubbliche, iniziative e un dialogo regolare, colloqui con i difensori, visite ai difensori incarcerati, monitorando i processi dei difensori; evidenzia l'esigenza che l'UE e gli Stati membri aumentino i finanziamenti e le capacità per sostenere i difensori dei diritti umani a rischio, tramite sovvenzioni di emergenza e il sostegno a favore di meccanismi di protezione della società civile come ProtectDefenders.eu; si compiace degli sforzi costanti del Fondo europeo per la democrazia e dell'EIDHR volti a promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nel vicinato meridionale dell'Unione; insiste affinché l'UE e gli Stati membri collaborino attivamente con i difensori dei diritti umani e gli attori della società civile più vulnerabili nell'intera regione e li sostengano, compresi quelli che vivono in regioni isolate e rurali, quelli che lottano per le persone LGBTI, i diritti degli indigeni, i diritti ambientali e fondiari, i diritti dei rifugiati e dei lavoratori e le donne che sono esposte a rischi e minacce specifici a causa al genere;

16.

accoglie con favore il concetto di cotitolarità presentato dalla PEV rivista; è preoccupato, tuttavia, che esso rischi di permettere ai regimi autoritari di determinati paesi partner di scegliere le priorità in base alla loro agenda nazionale, anziché progredire lungo il cammino verso la democratizzazione; sottolinea quindi l'importanza di un quadro politico a lungo termine e di sinergie nella programmazione per i paesi del post-Primavera araba, in base al primato della democrazia, all'inclusione di tutte le forze politiche democratiche e al primato dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei valori fondamentali; ribadisce che il rafforzamento di tali aspetti, nonché lo sviluppo di un clima economico favorevole e il sostegno a riforme positive, sono nell'interesse dei paesi partner, delle loro popolazioni e dell'UE e chiede una maggiore condizionalità nei casi di violazioni sistematiche dei diritti umani da parte delle autorità; ricorda che i paesi partner disposti a proseguire le riforme, un dialogo politico rafforzato e che ottengono maggiori risultati dovrebbero ricevere nuovi incentivi e adeguato sostegno alle loro aspirazioni e al loro impegno, e chiede un approccio basato sui risultati, che si fondi su un dialogo inclusivo, priorità e obiettivi chiari in tal senso; insiste affinché, in caso di violazioni sistematiche dei diritti umani da parte delle autorità, l'assistenza finanziaria dell'UE sia dirottata alla società civile locale;

17.

sostiene le aspirazioni di tutti coloro che, nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa, compresa la maggioranza dei giovani, desiderano paesi liberi, stabili, prosperi, inclusivi e democratici che rispettino i propri impegni nazionali e internazionali in materia di diritti umani e libertà fondamentali; si compiace dei processi democratici nella regione e del partenariato sostenuto con l'UE; chiede che l'UE ne tenga conto in tutti i suoi ambiti politici, al fine di rafforzare la sua coerenza e di assistere i paesi partner in modo più efficace; sottolinea che, affinché una trasformazione politica sia pienamente sostenibile, è importante e necessario venire a patti con il passato e in tale ottica sottolinea l'importante lavoro svolto dalla commissione «Verità e dignità» tunisina, che funge da esempio per l'intera regione;

18.

deplora che, in alcuni casi, la cooperazione investigativa e giudiziaria bilaterale sui casi di detenzione, violenza o morti di cittadini dell'UE sia stata inadeguata, come nel caso del ricercatore italiano Giulio Regeni; ritiene sia essenziale collegare l'ulteriore collaborazione in altri settori a miglioramenti sostanziali in tale ambito;

19.

è convinto che, qualora non siano ancora presenti i prerequisiti per la negoziazione di accordi di libero scambio globali e approfonditi (DCFTA), subordinati al progresso democratico, o i prerequisiti non soddisfino le aspirazioni dei rispettivi paesi, l'UE dovrebbe offrire un maggiore accesso al commercio e ad investimenti sostenibili, in particolare a beneficio delle popolazioni e delle economie del Mediterraneo meridionale, per sostenere le capacità produttive, l'ammodernamento delle infrastrutture e la creazione di climi economici favorevoli, con particolare attenzione ai mercati nazionali e regionali, alla promozione di posti di lavoro dignitosi, alla protezione sociale e a uno sviluppo socioeconomico inclusivo;

20.

ritiene che, poiché l'UE fatica a proporre una visione lungimirante, basata sui diritti e incentrata sulle persone per la sua politica sulla migrazione e sull'asilo, vi sia il crescente rischio che alcuni paesi della regione possano utilizzare il contenimento della migrazione e il loro ruolo al riguardo per cercare di ottenere un maggiore effetto leva nel dialogo politico e strategico con l'UE; ritiene che sia opportuno fornire maggiore assistenza ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa per far fronte all'afflusso di migranti dall'Africa subsahariana e, in tale contesto, accoglie con favore gli sforzi compiuti dall'UE per affrontare le cause profonde della migrazione, pur ricordando che serviranno maggiori sforzi per riuscire in tale intento; ritiene importante coinvolgere i partner della regione del Medio Oriente e del Nord Africa nell'attuazione di soluzioni comuni per affrontare questioni come la lotta alla tratta di esseri umani; è preoccupato tuttavia del fatto che la politica estera dell'UE possa essere strumentalizzata come «gestione della migrazione» e sottolinea che ogni tentativo di collaborare in materia di migrazione con i paesi del post-Primavera araba, compresi i paesi di origine e transito, deve procedere di pari passo con il miglioramento delle condizioni dei diritti umani in tali paesi e con il rispetto del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto dei rifugiati; sottolinea che la sfida dei flussi migratori è comune ai paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (paesi di origine e di transito) e a quelli dell'UE (paesi di destinazione); sottolinea, inoltre, l'importanza di un quadro politico che promuova l'inclusione democratica, politica e socioeconomica come fattori che si rafforzano a vicenda, anche per favorire condizioni di vita sicure e dignitose per le popolazioni della regione e per ridurre gli sfollamenti forzati;

21.

sottolinea il rischio che l'azione dell'UE per la regione e l'approccio seguito dagli Stati membri attraverso le relazioni bilaterali possano essere pregiudicati da approcci scoordinati e unilaterali e che, di conseguenza, la capacità dell'UE di produrre un impatto politico possa andare perduta; accoglie con favore, in tale contesto, la proposta avanzata dal Presidente della Commissione di andare oltre l'unanimità nel processo decisionale del Consiglio nei settori della politica estera e di sicurezza comune, in quanto ciò potrebbe aiutare l'UE a parlare con una sola voce, unita in una sola strategia chiara nelle sue relazioni esterne e ad esercitare un maggiore effetto leva; è del parere che un maggiore coinvolgimento degli Stati membri nella PEV, come previsto dal riesame della PEV del 2015, sebbene positivo, dovrebbe essere perseguito meglio; sottolinea l'importanza e la profondità dei legami tra vari Stati membri e i loro popoli e vari paesi del Mediterraneo meridionale; invita in tale contesto gli Stati membri dell'UE a rafforzare il coordinamento delle loro azioni nella regione e ad esplorare le modalità con le quali possano agire con maggiore efficacia;

22.

invita l'UE e gli Stati membri, tenuto conto dell'acquis UE in materia di lotta alla corruzione, a rafforzare i programmi di cooperazione giudiziaria con i paesi partner della regione, al fine di promuovere lo scambio di migliori pratiche e stabilire strumenti giuridici efficaci nella lotta alla corruzione; ritiene che le riforme delle pubbliche amministrazioni e del settore pubblico nel vicinato meridionale dovrebbero costituire una priorità, insieme alla lotta alla corruzione, e dovrebbero essere perseguite attraverso un incremento delle risorse finanziarie, lo sviluppo delle capacità e una più stretta cooperazione con gli Stati membri nonché attraverso il sostegno agli attori della società civile in materia di lotta alla corruzione, trasparenza e responsabilità;

23.

ribadisce che la promozione e la tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto figurano tra i cardini fondamentali della politica estera dell'UE; è preoccupato per la costante vendita di armi e apparecchiature di sicurezza da parte degli Stati membri, comprese le tecnologie di sorveglianza utilizzate per la repressione interna, ad autorità della regione che non rispettano i diritti umani e il diritto internazionale umanitario; esorta gli Stati membri a rispettare rigorosamente la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (10) la quale stabilisce, tra l'altro, che le licenze di esportazione dovrebbero essere rifiutate laddove vi sia il chiaro rischio che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per la repressione interna o per commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario; ribadisce la sua posizione, indicata negli emendamenti alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso, approvata il 17 gennaio 2018 (11); esorta gli Stati membri dell'UE ad attribuire la massima importanza a tale dossier per cercare di raggiungere un accordo con il Consiglio;

24.

ritiene che le priorità del partenariato concordate tra l'UE e i paesi partner nel quadro della PEV dovrebbero fare esplicito riferimento all'accordo di associazione pertinente, in particolare alla sua clausola sui diritti umani, per garantire che i diritti umani costituiscano un aspetto essenziale e trasversale delle priorità del partenariato concordate, da discutere a tutti i livelli, in particolare al più alto livello politico, e non da confinare alle riunioni di basso livello delle sottocommissioni;

25.

chiede una maggiore inclusività e un più stretto coinvolgimento della società civile locale nell'identificazione delle esigenze nei paesi partner; si compiace degli sforzi compiuti dal SEAE e dalla Commissione per ampliare il coinvolgimento della società civile e includere il settore privato, e li incoraggia a fare di più a tale riguardo; sottolinea l'esigenza di garantire la partecipazione di rappresentanti indipendenti della società civile, compresi i gruppi non registrati per i diritti umani e i difensori dei diritti umani e deplora che ciò venga ostacolato in particolare nei casi in cui il dialogo e il sostegno passano attraverso agenzie controllate dai governi o si concentrano esclusivamente su organizzazioni pro-governative; ritiene che l'UE dovrebbe agevolare l'accesso ai fondi disponibili per le OSC più piccole e locali, comprese le parti sociali, e razionalizzare i processi di presentazione delle domande e concentrarsi sulle OSC locali; evidenzia che gli interlocutori della società civile locale hanno la sensazione che l'UE rivolga maggiore attenzione alle grandi OSC internazionali; invita l'UE a investire maggiori risorse nella promozione delle capacità delle OSC locali e nell'agevolazione di partenariati rafforzati tra di esse e le grandi OSC internazionali, nonché nel miglioramento della capacità delle parti sociali di intrattenere un dialogo sociale con il governo, al fine di incrementare la responsabilità locale;

26.

invita il SEAE a intensificare i suoi sforzi per lo scambio di migliori pratiche in merito al ruolo delle donne nella vita pubblica;

27.

sottolinea che la partecipazione e l'emancipazione delle donne nella vita pubblica, politica, economica e culturale dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa sono fondamentali per conseguire la stabilità, la pace e la prosperità economica a lungo termine; pone in evidenza che, nei paesi in cui la Primavera araba ha portato a conflitti tuttora in corso, il coinvolgimento delle donne nei processi di pace e nella mediazione è essenziale per ristabilire una società non violenta; ritiene che l'accesso all'istruzione delle donne, sostenuto dalle OSC, e la parità di genere siano fondamentali per conseguire tale obiettivo;

28.

sottolinea che il rafforzamento delle autorità locali contribuisce alla diffusione della democrazia e dei principi dello Stato di diritto; chiede pertanto di incoraggiare il processo di decentralizzazione e di potenziare i mezzi d'azione delle regioni grazie allo sviluppo dell'autonomia locale; incoraggia e sostiene i partenariati con gli Stati membri dell'UE e i progetti di cooperazione decentrata realizzati dagli enti locali degli Stati membri allo scopo di sviluppare la governance a livello comunale e regionale nei paesi della regione;

29.

ricorda l'importanza di garantire un'adeguata visibilità agli sforzi dell'UE, all'assistenza e agli investimenti dell'UE nella regione attraverso il rafforzamento della comunicazione strategica rafforzata, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica, nonché mediante attività di sensibilizzazione volte a promuovere i valori dell'Unione; chiede, in particolare, il ripristino del mandato del rappresentante speciale dell'UE per il Mediterraneo meridionale, che sarebbe la punta di diamante dell'impegno dell'UE nella regione e assicurerebbe maggiore visibilità all'Unione;

30.

ritiene che, al fine di aumentare la capacità dell'UE di esercitare un impatto politico e strategico e promuovere la titolarità e un ampio sostegno da parte dei paesi beneficiari, ciascuna delegazione dell'UE dovrebbe prevedere consultazioni regolari di esperti e rappresentanti delle OSC, e istituire in particolare consigli consultivi ad alto livello che rispecchino la diversità sociale, economica e politica del paese interessato, includano i leader economici, dei media, culturali, accademici e della società civile e leader di spicco dei giovani, nonché le parti sociali e i principali difensori dei diritti umani del paese interessato e forniscano un apporto per quanto riguarda le priorità politiche e l'architettura politica elaborate dall'UE;

31.

è convinto che i giovani debbano essere al centro dell'azione dell'UE nei confronti della regione applicando un approccio intersettoriale; chiede che le politiche per i giovani siano integrate in tutte le politiche dell'Unione nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa; ritiene sia essenziale definire soluzioni sostenibili commisurate alla portata della sfida della disoccupazione giovanile e sottolinea l'importanza di promuovere posti di lavoro dignitosi, l'imprenditorialità e opportunità di lavoro autonomo; propone in tale contesto che ciascuna delegazione dell'UE istituisca consigli informali per i giovani che comprendano giovani leader politici, sociali, economici, dei media, culturali e delle OSC, al fine di fornire apporto e consulenza sulle priorità politiche, la capacità delle politiche dell'UE di produrre un impatto nel paese e introdurre un ulteriore elemento di responsabilità in relazione alle scelte strategiche; invita le famiglie politiche e i think tank europei a impegnarsi a favore di un rafforzamento degli scambi con i giovani attivi locali dei paesi dell'Africa del Nord e del Medio Oriente, al fine di promuoverne l'emancipazione, la formazione e lo sviluppo di capacità, onde consentire loro di candidarsi alle elezioni locali e di diventare nuovi attori di positivo cambiamento nei rispettivi paesi;

32.

invita l'UE ad assistere i partner nell'affrontare le cause profonde della radicalizzazione, come la povertà, la disoccupazione, l'esclusione sociale e politica e l'incapacità della società di far fronte alle esigenze delle persone e di creare opportunità per i giovani, attraverso una cooperazione rafforzata con la regione del Medio Oriente e del Nord Africa che ponga al centro le persone, in particolare i giovani; invita l'UE a sostenere l'accesso dei giovani all'imprenditoria, ad esempio incoraggiando e sostenendo gli investimenti nelle start-up; ritiene che l'azione dell'UE per la regione debba porre un maggiore accento sullo sviluppo economico e sociale inclusivo al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro, l'occupabilità dei giovani, l'introduzione di una formazione più adeguata alle riforme del mercato del lavoro e dei diritti del lavoro, nonché riforme volte a creare solidi sistemi di protezione sociale universali, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili; invita l'UE a investire maggiori risorse nelle azioni finalizzate al miglioramento dell'accesso a servizi essenziali di qualità per tutti come l'istruzione e l'assistenza sanitaria, e a moltiplicare gli sforzi per rafforzare il dialogo sociale e promuovere riforme legislative a favore della libertà di associazione, di riunione pacifica e di espressione, della libertà di stampa e della lotta alla corruzione, nonché a garantire l'accesso alle risorse e alle informazioni, in quanto ingredienti essenziali della stabilità e di una società aperta, dinamica e resiliente;

33.

è seriamente preoccupato dinanzi all'escalation delle tensioni nella regione; denuncia la strumentalizzazione delle differenze religiose finalizzata a istigare crisi politiche e guerre settarie;

34.

invita l'UE a sostenere con vigore i paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa nella lotta contro i pericoli del radicalismo religioso a cui i giovani disoccupati sono particolarmente esposti;

35.

ritiene che siano necessari meccanismi per porre fine al finanziamento del terrorismo mediante entità estere a cui partecipano Stati e istituzioni finanziarie nonché al traffico di armi e alla compravendita di risorse energetiche e di materie prime a beneficio dei gruppi terroristici;

36.

fa presente le sfide dei cambiamenti climatici, della desertificazione e della carenza idrica che stanno esercitando effetti profondi sulla regione; incoraggia vivamente i decisori politici e tutti gli attori, sia nell'UE che nella regione del Medio Oriente e Nord Africa, a rafforzare la cooperazione con i paesi partner, comprese le autorità locali e le OSC, in materia di sicurezza energetica, promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e obiettivi di efficienza energetica, onde contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi; evidenzia l'opportunità che la regione proceda nella sua transizione energetica attraverso un maggiore sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, che presentano un elevato potenziale economico per molti paesi di tale regione; segnala le opportunità di crescita sostenibile e di creazione di posti di lavoro che ciò comporterebbe nonché le opportunità di cooperazione regionale in materia di energia e cambiamenti climatici; sottolinea in tale contesto l'opportunità che le recenti scoperte di giacimenti di gas naturale nel Mediterraneo orientale possono rappresentare per tutti i paesi interessati;

37.

sottolinea il fatto che l'apertura del settore privato e l'ulteriore differenziazione delle economie possono contribuire all'estremamente necessaria creazione di posti di lavoro nella zona, in particolare per i giovani e le donne; accoglie con favore i segnali positivi di ripresa del settore turistico nella zona, ne riconosce il grande potenziale nel promuovere una crescita sostenibile e opportunità lavorative e chiede che l'UE rivolga un'attenzione particolare alle zone che affrontano sfide infrastrutturali e/o di sicurezza e le sostenga; invita l'UE a rafforzare il proprio sostegno ai paesi più disposti ad avanzare lungo il cammino della democratizzazione, dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, utilizzando tutti gli strumenti finanziari a sua disposizione, dall'assistenza macrofinanziaria, attraverso il SEV, al fondo europeo per gli investimenti esterni nonché al futuro strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

38.

ricorda l'esigenza di sfruttare il potenziale di innovazione e dinamismo ampiamente inesplorato del settore privato nella regione; incoraggia l'UE a intensificare il proprio dialogo e assistenza finanziaria e tecnica in tale senso; si compiace di iniziative come la Startup Europe Mediterranean (SEMED) volte a definire e istituire una rete tra start-up, investitori, università, istituzioni di ricerca e decisori politici sulle due sponde del Mediterraneo, in quanto azione fondamentale per stimolare la cooperazione in materia di innovazione, creazione di posti di lavoro e crescita economica sostenibile;

39.

sottolinea l'importanza di collegare tutte le riforme e gli investimenti nonché l'azione dell'UE nei confronti della regione al raggiungimento degli OSS e allo sviluppo sostenibile in generale;

40.

ricorda il valore aggiunto della diplomazia parlamentare e delle periodiche riunioni bilaterali interparlamentari che il Parlamento organizza con le controparti del vicinato meridionale quale strumento di scambio delle esperienze e di promozione della reciproca comprensione; evidenzia l'importanza delle commissioni parlamentari miste in tale contesto, in quanto strumento unico per formulare ambiziose politiche comuni tra l'UE e i suoi partner più stretti; incoraggia i parlamenti nazionali dell'UE ad organizzare riunioni interparlamentari bilaterali nel quadro della PEV; sottolinea ancora una volta che i partiti politici in seno ai parlamenti nazionali e al Parlamento europeo possono svolgere un ruolo in tal senso; ritiene che il dialogo tra il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali dell'UE e i parlamenti dei paesi del vicinato meridionale potrebbe rappresentare una preziosa opportunità per promuovere il dialogo e la cooperazione regionali nel vicinato meridionale; fa riferimento, al riguardo, all'importante ruolo che l'AP-UpM potrebbe svolgere come sede in cui potrebbero essere dinamizzate l'integrazione regionale e un'ambiziosa agenda politica ed economica per questa organizzazione; prende atto della sovrapposizione tra l'AP-UpM e l'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo; è del parere che l'AP-UpM debba svolgere un ruolo più importante nel quadro regionale dell'Unione per il Mediterraneo, garantendo la trasparenza e il controllo parlamentare delle attività dell'UpM, in particolare i progetti con il marchio dell'UpM;

41.

sottolinea che le donne possono essere potenti fattori di promozione e costruzione della pace, di risoluzione dei conflitti e dei processi di stabilizzazione e pone in evidenza il ruolo fondamentale delle donne nella prevenzione della radicalizzazione e nella lotta all'estremismo violento e al terrorismo; ricorda che la partecipazione delle donne a tutti i livelli del processo decisionale nell'elaborazione e nell'attuazione di tali strategie contribuisce all'efficacia e alla sostenibilità delle politiche e dei programmi; invita la Commissione e gli Stati membri a sostenere le donne della regione del Medio Oriente e del Nord Africa, nonché le organizzazioni che ne difendono e promuovono i diritti; evidenzia la necessità di un agevole accesso alla giustizia e alla giustizia di transizione, concentrandosi sulle donne sopravvissute alle violenze sessuali legate ai conflitti;

42.

ribadisce l'appello dell'AP-UpM a promuovere un progetto euro-mediterraneo sui divari di genere che includa un'analisi del tasso di rappresentanza delle donne nei parlamenti nazionali e regionali nonché nelle istituzioni locali; ritiene che la commissione per i diritti della donna di tale Assemblea parlamentare, così come la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parlamento europeo debbano essere informate ogni anno in merito agli indicatori di disuguaglianza di genere della regione euromediterranea;

43.

ricorda che i diritti delle donne, l'emancipazione delle donne, l'uguaglianza di genere, i diritti dei minori, la libertà di religione o credo e il diritto alla non discriminazione delle minoranze etniche e religiose nonché delle categorie vulnerabili, comprese le persone con disabilità e LGBTQI, sono diritti fondamentali e principi chiave dell'azione esterna dell'UE;

44.

chiede che la dimensione dell'uguaglianza di genere e dei diritti delle donne della PEV sia rafforzata, in linea con le priorità del piano d'azione sulla parità di genere II; si compiace delle recenti riforme approvate in alcuni paesi su questioni come il proscioglimento degli stupratori che successivamente sposano le loro vittime, la violenza contro le donne e i diritti di successione; chiede un'applicazione più decisa di tali leggi; esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, nel complesso, la situazione delle donne non è migliorata in gran parte dei paesi interessati dalla Primavera araba; sottolinea che l'impegno e l'emancipazione delle donne nella vita pubblica, politica, economica e culturale dei paesi della regione sono fondamentali per favorire la stabilità, la pace e la prosperità economica a lungo termine; ritiene che l'accesso delle donne all'istruzione sia essenziale per conseguire tale obiettivo; è preoccupato inoltre per il fatto che la partecipazione delle donne al mercato del lavoro nella regione sia una delle più basse al mondo, con conseguente esclusione sociale e perdita sostanziale per l'economia nel suo insieme; sottolinea l'importanza di affrontare tale questione in quanto componente fondamentale di una crescita economica sostenibile e della coesione sociale; osserva inoltre che i difensori dei diritti delle donne sono vittime di detenzioni arbitrarie, persecuzioni giudiziarie, campagne diffamatorie e intimidazioni;

45.

denuncia la diffusa persecuzione nei confronti delle persone LGBTI e dei difensori dei loro diritti in tutta la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, comprese le persecuzioni giudiziarie, le torture, le aggressioni fisiche e le campagne diffamatorie; invita la Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri a difendere in modo attivo e coerente l'indivisibilità dei diritti umani, compresi i diritti delle persone LGBTQI, nel quadro della loro cooperazione con i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, e a sottolineare che tali diritti devono essere fatti rispettare tramite le pratiche dello Stato e la legislazione;

46.

chiede ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa di contribuire attivamente alla lotta contro qualsiasi forma di violenza contro le donne; esorta tali paesi a firmare e ratificare la convenzione di Istanbul, strumento inteso a contrastare la violenza contro donne e ragazze, comprese la violenza domestica e le mutilazioni genitali femminili; invita, in particolare, i paesi che non l'hanno ancora fatto a rivedere la propria legislazione integrando formulazioni relative alla violenza di genere e ai delitti d'onore, sanzionando anche le minacce di commettere tali azioni e prevedendo pene più severe per tutti i reati di questo tipo;

47.

esorta i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa ad attuare il programma di azione di Pechino in materia di accesso delle donne all'istruzione e all'assistenza sanitaria in quanto diritti umani fondamentali, compreso l'accesso alla pianificazione familiare volontaria e alla salute sessuale e riproduttiva nonché ai relativi diritti, come l'accesso gratuito alla contraccezione, l'aborto sicuro e legale, nonché l'educazione sessuale e relazionale rivolta a ragazzi e ragazze;

48.

esprime preoccupazione in merito alle restrizioni all'accesso alla sanità pubblica e in particolare alla salute sessuale e riproduttiva, in particolare per le donne e le ragazze che vivono in zone rurali;

49.

esorta tutti questi paesi a ratificare la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e a sciogliere le riserve esistenti al riguardo; sollecita tali paesi a prendere le misure necessarie per rafforzare la parità di genere all'interno della società, ad esempio adottando piani d'azione nazionali che comprendano misure efficaci a favore dell'uguaglianza di genere, congiuntamente alle organizzazioni femminili e agli altri portatori di interessi della società civile;

50.

ritiene che l'UE dovrebbe sviluppare un approccio più completo per l'assistenza alle riforme in materia di istruzione nei paesi partner e dedicare risorse e programmi pertinenti per l'istruzione primaria, compresa quella prescolare, nonché garantire lo sviluppo di abilità e competenze, comprese quelle digitali, adeguati programmi di istruzione e formazione professionale nonché di educazione all'imprenditorialità, al pensiero critico e alla sensibilizzazione sociale all'interno della società nel suo insieme e sin dalla più tenera età; sottolinea l'importanza di fornire un'istruzione di qualità quale mezzo per l'emancipazione dei giovani e il rafforzamento della coesione sociale;

51.

si compiace dei programmi messi a punto dal segretariato dell'Unione per il Mediterraneo, come Med4Jobs, in quanto strumenti volti ad affrontare il problema dell'occupabilità dei giovani e delle donne nei paesi del Mediterraneo; chiede agli Stati membri dell'Unione per il Mediterraneo di incaricare il suo segretariato di incentrare le sue attività sullo sviluppo economico e sociale dei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, al fine di sostenere il consolidamento del loro processo di transizione dedicando particolare attenzione alle donne e alle ragazze;

52.

invita ancora una volta la Commissione ad agire sulla proposta del Parlamento volta alla creazione di un ambizioso programma Erasmus euromediterraneo nel quadro di Erasmus +, con fondi dedicati e una dimensione ambiziosa in termini di portata e di risorse disponibili, che ponga l'accento non solo sul ciclo di studi primario, secondario e superiore, ma anche su apprendimento professionale ed educazionale; ribadisce che investire nei giovani offrirà una solida base per la resilienza e la prosperità a lungo termine della regione; invita la Commissione e il Parlamento ad ampliare la portata e la partecipazione del loro programma di visitatori dell'Unione europea e ad agevolare la partecipazione dei giovani e delle leader politiche; invita inoltre l'UE a sostenere le riforme volte ad ammodernare i sistemi di istruzione in tali paesi;

53.

ricorda il suo sostegno al finanziamento di programmi accademici e di formazione professionale volti a creare ampie riserve di competenze professionali nei paesi del Medio Oriente e del Nord Africa nonché ad azioni quali la Carta della mobilità in ambito VET Erasmus+, che dovrebbe essere esteso nella massima misura possibile in tutti i paesi di tale regione tramite strumenti flessibili e in evoluzione come i partenariati per la mobilità;

54.

condanna ancora una volta vivamente tutte le atrocità e le diffuse violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario commesse durante il conflitto, e segnatamente quelle commesse dalle forze del regime di Assad, anche con il sostegno dei suoi alleati, nonché da organizzazioni terroristiche figuranti nell'elenco delle Nazioni Unite; deplora vivamente il fallimento dei ripetuti tentativi a livello regionale e internazionale di porre fine alla guerra e caldeggia un'intensa e rinnovata cooperazione globale al fine di conseguire una soluzione pacifica e sostenibile del conflitto; sottolinea che non dovrebbe esservi alcuna tolleranza o impunità per gli orrendi crimini commessi in Siria; rinnova la sua richiesta in merito all'avvio di indagini indipendenti, imparziali, approfondite e credibili e al perseguimento dei responsabili e sostiene il lavoro del meccanismo internazionale, imparziale e indipendente sui crimini internazionali commessi nella Repubblica araba di Siria dal marzo 2012 (IIIM); chiede inoltre che si sostengano le OSC e le ONG che stanno raccogliendo e contribuendo a conservare le prove delle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario;

55.

deplora che, dopo il riesame della PEV del 2015, un'unica relazione, del 18 maggio 2017, sull'attuazione del riesame della politica europea di vicinato (JOIN(2017)0018), abbia valutato gli sviluppi nel vicinato a livello regionale, nonostante l'impegno assunto nella comunicazione del 2015 sul riesame della PEV di elaborare relazioni periodiche a livello di vicinato, oltre alle relazioni specifiche per paese, comprendenti informazioni sulle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, l'uguaglianza di genere e le questioni connesse ai diritti umani; chiede che le relazioni a livello di paese e le relazioni regionali includano analisi adeguate dei risultati e valutazioni d'impatto sui diritti umani delle politiche dell'UE e degli Stati membri;

56.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al VP/AR.

(1)  https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf

(2)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27.

(3)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85.

(4)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 110.

(5)  GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 98.

(6)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 100.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0119.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2018)0227.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2018)0449.

(10)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

(11)  GU C 458 del 19.12.2018, pag. 187.


Giovedì 28 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/103


P8_TA(2019)0327

Situazione di emergenza in Venezuela

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione di emergenza in Venezuela (2019/2628(RSP))

(2021/C 108/09)

Il Parlamento europeo,

viste le sue precedenti risoluzioni sul Venezuela, in particolare quelle del 3 maggio 2018 sulle elezioni presidenziali in Venezuela (1) e del 5 luglio 2018 sulla crisi migratoria e la situazione umanitaria in Venezuela e lungo i suoi confini terrestri con la Colombia e il Brasile (2) e quelle del 25 ottobre 2018 (3) e del 31 gennaio 2019 sulla situazione in Venezuela (4), l'ultima delle quali riconosce Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim del Venezuela,

viste le dichiarazioni sul Venezuela del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 10 gennaio 2019, del 26 gennaio 2019 e del 24 febbraio 2019 e le più recenti conclusioni del Consiglio al riguardo,

viste la dichiarazione dell'Organizzazione degli Stati Americani (OAS), del 20 aprile 2018, sul peggioramento della situazione umanitaria in Venezuela e le dichiarazioni congiunte degli Stati membri dell'OAS, del 24 gennaio 2019, sul Venezuela,

vista la dichiarazione del gruppo di Lima del 25 febbraio 2019,

viste le dichiarazioni sul Venezuela rilasciate il 25 gennaio 2019 e il 20 marzo 2019 dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

vista la Costituzione venezuelana, in particolare l'articolo 233,

visto lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale (CPI),

visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A.

considerando che il Venezuela sta affrontando una profonda crisi politica, economica, istituzionale, sociale e umanitaria, multidimensionale e senza precedenti, con scarsità di medicinali e cibo e con una situazione di massicce violazioni dei diritti umani, iperinflazione, oppressione politica, corruzione e violenza; che le condizioni di vita sono notevolmente peggiorate e che l'87 % della popolazione vive attualmente in condizioni di povertà; che in Venezuela il 78 % dei bambini è a rischio di malnutrizione; che 31 bambini su 1 000 muoiono prima dei 5 anni di età; che oltre un milione di bambini non vanno più a scuola;

B.

considerando che l'UE resta convinta che una soluzione politica pacifica e democratica sia l'unica via d'uscita sostenibile dalla crisi; che qualsiasi speculazione o strategia in materia di intervento militare in Venezuela provocherebbe violenze nel paese e contribuirebbe a una loro escalation con effetti disastrosi in tutta la regione;

C.

considerando che le scorte alimentari in Venezuela, peraltro già limitate, rischiano di andare a male; che la gente fatica a ottenere acqua, cibo e medicine; che, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), oltre 2,7 milioni di venezuelani hanno lasciato il paese dal 2015 e che tale numero potrebbe salire a 5 milioni entro la fine dell'anno se la crisi continua a peggiorare;

D.

considerando che il 23 febbraio 2019 gli aiuti umanitari raccolti e conservati in Colombia e in Brasile sono stati brutalmente respinti e, in alcuni casi, distrutti dal regime illegale di Maduro, con il ricorso a forze militari e paramilitari; che la repressione ha causato l'uccisione di un gran numero di persone, decine di feriti e centinaia di arresti; che le operazioni militari venezuelane, la criminalità organizzata e i terroristi rappresentano un rischio per la stabilità della regione e, in particolare, per il territorio della vicina Colombia;

E.

considerando che all'inizio di marzo il Venezuela è stato colpito da un blackout generalizzato per più di 100 ore, il che ha esacerbato la crisi sanitaria già a livelli drammatici, essendo gli ospedali ormai privi di acqua potabile, in balia di saccheggi e con i servizi al collasso; che, secondo l'organizzazione Medici per la salute, almeno 26 persone sono morte negli ospedali a causa della mancanza di energia elettrica; che il 25 marzo 2019 si è verificato un ulteriore blackout di lunga durata che ha lasciato Caracas e altre 20 regioni del paese nella completa oscurità;

F.

considerando che i blackout si verificano da molti anni e sono una conseguenza diretta della cattiva gestione, della mancanza di manutenzione e della corruzione del regime illegale di Maduro;

G.

considerando che nel febbraio 2019 una delegazione di quattro deputati del gruppo del Partito popolare europeo (PPE), ufficialmente invitata dall'Assemblea nazionale e dal presidente ad interim Juan Guaidó, è stata espulsa dal paese;

H.

considerando che il 6 marzo 2019 il governo illegale di Maduro ha ingiunto all'ambasciatore tedesco di lasciare il Venezuela, accusandolo di ripetute ingerenze negli affari interni del paese; che, inoltre, alcuni giornalisti stranieri e locali sono stati arrestati, la loro attrezzatura è stata sequestrata e sono stati espulsi dopo il rilascio;

I.

considerando che Juan Guaidó ha nominato Ricardo Hausmann quale rappresentante del paese in seno alla Banca interamericana di sviluppo e alla Società interamericana per gli investimenti;

J.

considerando che il 21 marzo 2019 la polizia di intelligence venezuelana ha arrestato il capo di gabinetto di Juan Guaidó, Roberto Marrero, e ha fatto ingresso con la forza nell'abitazione di Sergio Vergara, membro dell'Assemblea nazionale per lo Stato di Táchira, a dispetto della sua immunità parlamentare;

K.

considerando che il 23 marzo 2019 due velivoli appartenenti alle forze aeree russe sono atterrati all'aeroporto internazionale Simón Bolívar a Maiquetía, con a bordo attrezzature militari e almeno un centinaio di soldati, e che eventi analoghi si sono verificati ripetutamente negli ultimi mesi;

L.

considerando che il 21 marzo 2019 è stata comminata una pena detentiva di cinque anni al giudice venezuelano Afiuni Mora con l'accusa di «corruzione spirituale»; che tale giudice aveva già scontato in passato una pena detentiva di lunga durata e che si trovava ancora, ingiustamente, agli arresti domiciliari;

M.

considerando che, secondo quanto riportato, il 15 marzo 2019 Tomasz Surdel, corrispondente in Venezuela per il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, è stato vittima di un'aggressione violenta, che sarebbe stata perpetrata dalle forze d'azione speciali della polizia nazionale venezuelana, mentre era alla guida della sua auto a Caracas;

N.

considerando che le forza di polizia e il servizio di intelligence militare cubani sono l'elemento strategico che consente al regime illegale di Maduro di continuare a esistere;

1.

conferma il riconoscimento di Juan Guaidó come legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, conformemente all'articolo 233 della Costituzione venezuelana, e ribadisce il suo pieno sostegno all'Assemblea nazionale, l'unico organismo democratico legittimo del Venezuela; esprime pieno sostegno alla tabella di marcia di Guaidó, che consiste nel porre fine all'usurpazione, istituire un governo nazionale di transizione e indire elezioni presidenziali anticipate; si compiace del fatto che una quota significativa della comunità internazionale e la stragrande maggioranza degli Stati membri dell'UE abbiano riconosciuto la legittimità di Guaidó e invita i restanti Stati membri a procedere urgentemente in tal senso;

2.

condanna i feroci atti di repressione e violenza che hanno causato morti e feriti; manifesta solidarietà al popolo del Venezuela ed esprime il suo sincero cordoglio ai familiari e agli amici delle vittime;

3.

esprime ancora una volta viva preoccupazione per la grave situazione umanitaria di emergenza che sta danneggiando profondamente la vita dei venezuelani;

4.

chiede nuovamente che i rappresentanti diplomatici designati dal legittimo presidente ad interim della Repubblica bolivariana del Venezuela, Juan Guaidó, siano pienamente riconosciuti quali ambasciatori presso l'Unione europea e i suoi Stati membri; accoglie con favore il riconoscimento da parte del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo (IDB) e della Società interamericana per gli investimenti (IIC) di Ricardo Hausmann quale governatore del Venezuela in tali entità; deplora la sospensione della riunione annuale 2019 del Consiglio dei governatori della Banca interamericana di sviluppo da parte degli ospitanti cinesi;

5.

denuncia abusi nell'applicazione della legge e la brutale repressione da parte degli organismi di sicurezza, che hanno ostacolato l'ingresso degli aiuti umanitari; condanna il ricorso a gruppi armati irregolari per attaccare e intimidire i civili e i legislatori che si sono mobilitati a favore della distribuzione degli aiuti; sostiene i membri dell'esercito venezuelano che si sono rifiutati di reprimere la popolazione civile durante questa crisi e hanno disertato; riconosce il lavoro delle autorità colombiane nell'offrire protezione e nel prendersi cura di questi soldati leali alla costituzione e al popolo venezuelani;

6.

condanna fermamente le vessazioni, la detenzione e l'espulsione di numerosi giornalisti che riportano la situazione in Venezuela; reitera il suo appello al regime illegale di Maduro affinché ponga immediatamente fine alla repressione nei confronti di leader politici, giornalisti e membri dell'opposizione, tra i quali il vincitore del premio Sakharov Leopoldo López; chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutte le persone detenute per il fatto di essere membri della famiglia del presidente ad interim Juan Guaidó o membri della sua squadra;

7.

condanna le incursioni dei servizi di sicurezza di Maduro e la detenzione di Roberto Marrero, capo di gabinetto del presidente ad interim Juan Guaidó, nonché il recente ingresso con la forza nella casa del membro dell'Assemblea Nazionale Sergio Vergara; chiede l'immediato rilascio di Roberto Marrero; condanna il rapimento del membro dell'Assemblea nazionale Juan Requesens e ne chiede l'immediato rilascio;

8.

ribadisce la sua posizione a favore di una soluzione pacifica per il paese mediante elezioni presidenziali libere, trasparenti e credibili basate su un calendario fisso, su condizioni eque per tutti gli attori coinvolti, ivi compreso il Consiglio elettorale nazionale, sulla trasparenza e sulla presenza di osservatori internazionali credibili;

9.

plaude agli sforzi profusi dai paesi del gruppo di Lima in quanto meccanismo regionale guida impegnato nella ricerca di una soluzione democratica della crisi, sotto la guida di Juan Guaidó quale legittimo presidente ad interim del Venezuela;

10.

richiama l'attenzione sull'accresciuta crisi migratoria in tutta la regione e riconosce gli sforzi e la solidarietà di cui hanno dato prova i paesi vicini e chiede alla Commissione di continuare a cooperare con tali paesi, fornendo non solo assistenza umanitaria ma anche maggiori risorse e attraverso la politica di sviluppo;

11.

esprime profonda preoccupazione per la presenza di organizzazioni terroristiche e criminali in Venezuela, che sono in espansione e svolgono attività transfrontaliera, in particolare verso la Colombia, mettendo a rischio la stabilità della regione;

12.

chiede l'adozione di sanzioni supplementari per i beni illegittimi detenuti dalle autorità statali all'estero e nei confronti delle persone responsabili di violazioni dei diritti umani e di atti repressivi; ritiene che le autorità dell'Unione europea debbano pertanto limitare i movimenti di tali persone e dei loro parenti più prossimi, nonché congelare i loro beni e i loro visti;

13.

prende atto dell'istituzione del gruppo di contatto internazionale e afferma che va impedito che il regime illegale di Maduro lo strumentalizzi come strategia per ritardare la risoluzione della crisi allo scopo di rimanere al potere; rileva che finora non sono stati conseguiti risultati tangibili da parte del gruppo di contatto internazionale, il cui obiettivo principale dovrebbe essere la creazione di condizioni atte a condurre a elezioni presidenziali anticipate e a facilitare la fornitura di assistenza umanitaria per far fronte alle pressanti esigenze della popolazione venezuelana; chiede al gruppo internazionale di contatto di collaborare con il gruppo di Lima in qualità di attore regionale di primo piano; chiede in tale contesto che il SEAE, in collaborazione con il Parlamento europeo, metta a disposizione le proprie competenze nel campo dell'assistenza elettorale;

14.

invita gli Stati membri, il VP/AR e i paesi della regione a esaminare la possibilità di istituire una conferenza internazionale dei donatori al fine di fornire un ampio sostegno finanziario per la ricostruzione e la transizione verso la democrazia;

15.

sostiene con forza l'appello del Segretario generale delle Nazioni Unite a favore di un'indagine indipendente e completa sulle vittime che sono state segnalate; ricorda l'impegno dell'UE a favore di un multilateralismo efficace nel quadro delle Nazioni Unite al fine di evitare una catastrofe umanitaria con conseguenze più gravi; ribadisce il suo pieno sostegno al ruolo della Corte penale internazionale nel contrastare l'impunità e consegnare alla giustizia i responsabili delle violenze e delle violazioni dei diritti umani, nonché all'apertura di un'indagine a seguito degli esami preliminari sui crimini commessi dal regime illegale di Maduro, alcuni dei quali costituiscono gravi crimini contro l'umanità;

16.

condanna l'influenza in Venezuela del regime cubano, il quale, utilizzando i suoi agenti, ha contribuito a destabilizzare la democrazia e ad aumentare la repressione politica contro le forze democratiche venezuelane; sottolinea che tale intervento potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni UE-Cuba, ivi compreso l'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'UE e Cuba;

17.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al legittimo presidente ad interim della Repubblica e dell'Assemblea nazionale della Repubblica bolivariana del Venezuela, ai governi e ai parlamenti dei paesi del gruppo di Lima, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

(1)  Testi approvati, P8_TA(2018)0199.

(2)  Testi approvati, P8_TA(2018)0313.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0436.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2019)0061.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/107


P8_TA(2019)0328

Situazione dello Stato di diritto e la lotta contro la corruzione nell'Unione, in particolare a Malta e in Slovacchia

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (2018/2965(RSP))

(2021/C 108/10)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 4, 5, 6, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli articoli 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

visto il parere sulle questioni relative alla nomina dei giudici della corte costituzionale della Repubblica slovacca, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 110a sessione plenaria (Venezia, 10-11 marzo 2017),

visto il parere in materia di disposizioni costituzionali e separazione dei poteri e indipendenza della magistratura e degli organismi di contrasto a Malta, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 117a sessione plenaria (Venezia, 14-15 dicembre 2018),

vista la relazione del 23 gennaio 2019 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Regimi di cittadinanza e di residenza per gli investitori nell'Unione europea (COM(2019)0012),

viste la sua risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla cittadinanza dell'UE in vendita (1) e la dichiarazione stampa comune del 29 gennaio 2014, rilasciata dalla Commissione e dalle autorità maltesi sul programma per singoli investitori di Malta (IIP),

viste la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2) e la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali (3),

vista la sua risoluzione del 15 novembre 2017 sullo Stato di diritto a Malta (4),

viste la sua risoluzione del 1o marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia (5), nonché le sue precedenti risoluzioni del 13 aprile 2016 sulla situazione in Polonia (6), del 14 settembre 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (7) e del 15 novembre 2017 sulla situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia (8),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla protezione dei giornalisti investigativi in Europa: il caso dei giornalisti slovacchi Ján Kuciak e Martina Kušnírová (9),

vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea (10),

viste la sua risoluzione del 12 settembre 2018 su una proposta recante l'invito al Consiglio a constatare, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, l'esistenza di un evidente rischio di violazione grave da parte dell'Ungheria dei valori su cui si fonda l'Unione (11), nonché le sue precedenti risoluzioni del 10 giugno 2015 (12), del 16 dicembre 2015 (13) e del 17 maggio 2017 (14) sulla situazione in Ungheria,

vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 sullo Stato di diritto in Romania (15),

vista la relazione del 22 marzo 2018 sulla visita della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per il controllo dei bilanci in Slovacchia, svoltasi dal 7 al 9 marzo 2018,

vista la relazione del 30 gennaio 2019 sulla missione conoscitiva della commissione per il controllo dei bilanci in Slovacchia, svoltasi dal 17 al 19 dicembre 2018,

vista la relazione dell'11 gennaio 2018 sulla visita a Malta della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (commissione PANA), svoltasi dal 30 novembre al 1o dicembre 2017,

vista la relazione del 16 novembre 2018 sulla visita in Slovacchia della delegazione ad hoc della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, svoltasi dal 17 al 20 settembre 2018,

visti le audizioni e gli scambi di opinione tenuti dal gruppo di lavoro con il mandato generale di monitorare la situazione per quanto riguarda lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione nell'UE e di affrontare situazioni specifiche, in particolare Malta e la Slovacchia (gruppo di monitoraggio dello stato di diritto), istituito il 4 giugno 2018 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, segnatamente con l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il suo comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL), il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), istituzioni e autorità nazionali, rappresentanti della Commissione europea, agenzie dell'UE come Europol e vari portatori di interessi, fra i quali rappresentanti della società civile e informatori di Malta e Slovacchia,

vista la lettera del primo ministro di Malta in data 13 marzo 2019,

vista l'interrogazione alla Commissione sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia (O-000015/2019 — B8-0017/2019),

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto è stato istituito il 4 giugno 2018 con il mandato generale di monitorare la situazione per quanto riguarda lo Stato di diritto e la lotta contro la corruzione all'interno dell'UE e di affrontare situazioni specifiche, in particolare Malta e Slovacchia;

B.

considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri che devono quindi essere ottemperati;

C.

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, TUE ribadisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, costituiscono principi generali del diritto dell'Unione;

D.

considerando che l'UE opera in base all'assunto della fiducia reciproca nel fatto che gli Stati membri agiscono nel rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;

E.

considerando che né la sovranità nazionale né la sussidiarietà possono giustificare il rifiuto sistematico da parte di uno Stato membro di rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea e i trattati ai quali ha liberamente aderito;

F.

considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto ha tenuto una serie di incontri con diverse parti interessate, concentrandosi in particolare sulla situazione a Malta e in Slovacchia; che ha inoltre avuto uno scambio di opinioni sulla sicurezza dei giornalisti in Bulgaria in seguito all'assassinio di Viktoria Marinova; che, nel corso di tale incontro, è stata esaminata anche la custodia cautelare dei giornalisti Attila Biro e Dimitar Stoyanov, che stavano indagando sulle accuse di frode a danno di finanziamenti UE in Romania e Bulgaria;

G.

considerando che gli omicidi di Daphne Caruana Galizia a Malta e di Ján Kuciak e della fidanzata Martina Kušnírová in Slovacchia nonché l'assassinio di Viktoria Marinova in Bulgaria hanno sconvolto l'opinione pubblica europea e hanno avuto un effetto inibitorio sui giornalisti dell'UE;

H.

considerando che le indagini su questi omicidi hanno finora portato all'identificazione di diversi sospetti, senza tuttavia giungere a conclusioni su chi potrebbe aver orchestrato gli omicidi, pur essendo questo l'elemento più importante da chiarire; che a Malta sono state incriminate tre persone e restano aperte le indagini di polizia e magistratura sull'omicidio;

I.

considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto non è stato in grado di verificare il punto delle indagini in tutti i loro aspetti, in quanto le autorità hanno invocato la legittima necessità di garantire la riservatezza per salvaguardare i progressi in questi casi di omicidio;

J.

considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto ha potuto esaminare numerosi ambiti che destano preoccupazione per quanto riguarda lo Stato di diritto a Malta e in Slovacchia, in particolare gli ambiti contemplati dalle attività di Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak;

K.

considerando che il gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto è stato regolarmente informato, anche dai familiari di Daphne Caruana Galizia, in merito alla richiesta di un'indagine pubblica, completa e indipendente sul suo assassinio, in particolare sulle circostanze che lo hanno reso possibile, sulla risposta delle autorità pubbliche e sulle possibili misure che potrebbero essere attuate per evitare il ripetersi di un simile delitto;

L.

considerando che il livello di cooperazione con l'Europol in tali indagini varia a seconda delle indagini condotte;

M.

considerando che, in particolare nel caso di Malta, il precedente direttore dell'Europol aveva segnalato un livello di cooperazione non ottimale tra le autorità maltesi e l'Europol, situazione che il suo successore ha poi ritenuto aver conseguito un soddisfacente miglioramento; che i rappresentanti dell'Europol hanno dichiarato ai membri del gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto che l'indagine non è finita con l'arresto dei tre sospetti responsabili; che sono stati nominati esperti dell'Europol per svolgere compiti specifici nell'ambito dell'indagine della magistratura;

N.

considerando che, per quanto riguarda la confisca del cellulare della giornalista Pavla Holcová in Slovacchia, permane scarsa chiarezza sul modo in cui era stato ottenuto e sull'accesso di Europol ai dati da esso estratti, anche se Europol ha dichiarato che avrebbe sostenuto l'analisi del cellulare;

O.

considerando che la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata nell'Unione europea, anche a Malta e in Slovacchia, suscita serie preoccupazioni e che ciò minaccia di pregiudicare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche, con la possibile conseguenza di una pericolosa interconnessione tra gruppi criminali e autorità pubbliche;

P.

considerando che un grande consorzio europeo di giornalisti investigativi ha effettuato ricerche e ampie pubblicazioni in merito alle indagini pubblicate da Daphne Caruana Galizia;

Q.

considerando, in particolare, che la lotta contro il riciclaggio di denaro nell'UE è inadeguata, tra l'altro a causa delle lacune esistenti nell'attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'UE, come evidenziato dai recenti casi di insufficiente applicazione della normativa antiriciclaggio che coinvolgono grandi istituti bancari in diversi Stati membri;

R.

considerando che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha concluso nella sua raccomandazione del luglio 2018 indirizzata all'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIAU) di Malta che esistono «carenze generali e sistematiche nella lotta contro il riciclaggio di denaro» a Malta, in particolare per quanto riguarda il caso Pilatus Bank, pur riconoscendo che il piano d'azione della FIAU rappresentava «un passo nella giusta direzione»; che la Commissione ha successivamente constatato che «la FIAU maltese ha violato i suoi obblighi» ai sensi della legislazione UE contro il riciclaggio di denaro e non ha dato piena attuazione alla raccomandazione dell'ABE; che, di conseguenza, la Commissione ha adottato il suo parere al riguardo nel novembre 2018;

S.

considerando che Malta ospita un grande settore bancario che comprende alcuni istituti bancari particolari che non rispettano tutte le norme e i requisiti regolamentari, come dimostrano il caso della Pilatus Bank e il ritiro della sua licenza da parte della Banca centrale europea (BCE);

T.

considerando che la relazione d'inchiesta «Egrant» non è disponibile al pubblico; che le conclusioni disponibili non confermano le asserzioni che legano la proprietà di Egrant Inc. al primo ministro maltese e alla moglie; che solo il primo ministro, il ministro della giustizia, il capo di gabinetto del primo ministro e l'addetto alle comunicazioni del primo ministro hanno accesso alla relazione completa e integrale dell'inchiesta;

U.

considerando che successivamente non è stata avviata alcuna indagine per scoprire la titolarità effettiva dell'Egrant, che deve ancora essere chiarita;

V.

considerando che le rivelazioni riguardanti il titolare effettivo della società «17 Black» — che ora sarebbe l'amministratore delegato del gruppo Tumas, cui il governo maltese ha aggiudicato un appalto per la costruzione della centrale Electrogas a Malta — evidenziano ulteriormente la necessità di una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli interessi finanziari e i legami con membri del governo, come il capo di gabinetto del Primo ministro, l'attuale ministro del turismo e l'ex ministro dell'energia;

W.

considerando che il capo di gabinetto del Primo ministro e l'attuale ministro del turismo e l'ex ministro dell'energia sono gli unici funzionari governativi di alto livello in carica in uno degli Stati membri dell'UE che siano risultati essere proprietari effettivi di un soggetto giuridico messo in evidenza dai Panama Papers; che quest'ultimo ha testimoniato dinanzi a una delegazione del Parlamento europeo in merito all'utilizzo di questi suoi soggetti, rilasciando dichiarazioni che contraddicono i documenti pubblicati nei Panama Papers;

X.

considerando che la mancanza di sicurezza dei giornalisti e la riduzione dello spazio della società civile a causa delle molestie e delle intimidazioni stanno minando il controllo sul potere esecutivo ed erodendo l'impegno civico dei cittadini;

Y.

considerando che i giornalisti, soprattutto ma non esclusivamente investigativi, si trovano sempre più spesso ad affrontare cosiddette «cause strategiche per scoraggiare la partecipazione pubblica», intentate nei loro confronti ed intese unicamente a frustrarne il lavoro;

Z.

considerando che la famiglia di Daphne Caruana Galizia deve far fronte a campagne di odio e a querele per diffamazione persino dopo la sua morte, anche da parte di membri del governo maltese, e che il vice primo ministro ha dichiarato di non ritenere necessario ritirare tali querele per diffamazione;

AA.

considerando che la famiglia e gli amici di Daphne Caruana Galizia, come pure gli attivisti della società civile, devono anche far fronte al problema che si presenta tuttora presso il suo improvvisato memoriale, dal quale vengono sottratti e distrutti oggetti in suo ricordo;

AB.

considerando che la Commissione di Venezia, nel suo parere su Malta adottato nel corso della sua 117a sessione plenaria del 14-15 dicembre 2018 (16), ha sottolineato l'obbligo positivo degli Stati di proteggere i giornalisti come questione direttamente collegata allo Stato di diritto, ribadendo che «è obbligo internazionale del governo [di Malta] garantire che i media e la società civile possano svolgere un ruolo attivo nel chiamare le autorità a rispondere» (17);

AC.

considerando che la Commissione di Venezia ha sottolineato che l'istituzione nel 2016 della commissione per le nomine della magistratura (JAC) ha rappresentato un passo positivo da parte delle autorità maltesi, pur sottolineando inoltre che permangono però diversi motivi di preoccupazione alla luce del principio di indipendenza della magistratura, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione dei poteri di azione penale e la struttura della magistratura, e in materia di separazione ed equilibrio globali dei poteri nel paese, chiaramente pendenti verso l'esecutivo, e in particolare il primo ministro, che gode di ampi poteri, anche in varie procedure di nomina, come per i membri della magistratura, e che ciò non è accompagnato da solidi pesi e contrappesi (18);

AD.

considerando che la Commissione di Venezia ha dichiarato che l'attuale ripartizione dei poteri di azione penale tra la polizia e l'avvocato generale a Malta costituisce un «sistema ambiguo» che «è problematico dal punto di vista della separazione dei poteri»; che essa ha altresì osservato che l'avvocato generale, il quale esercita poteri di azione penale, pur essendo al contempo consulente legale del governo e presiedendo la FIAU, riveste una posizione molto potente che è «problematica sotto il profilo del principio democratico dei pesi e contrappesi e della separazione dei poteri» (19);

AE.

considerando che la delegazione della Commissione di Venezia ha osservato che, dopo la relazione del 2013 della commissione per la riforma globale del sistema giudiziario, ora a Malta è ampiamente accettata una futura separazione delle funzioni dell'Avvocato generale (20); che il governo maltese ora ha annunciato l'avvio dell'iter legislativo per realizzare tale separazione;

AF.

considerando che la Commissione di Venezia ha dichiarato che, oltre ai compiti di azione penale dell'Avvocato generale e della polizia, anche i magistrati hanno la possibilità di avviare inchieste e che non sembra esservi coordinamento tra queste ultime e le indagini di polizia (21);

AG.

considerando che la Commissione di Venezia ha sottolineato anche come la Permanent Commission Against Corruption (commissione permanente contro la corruzione — PCAC) risenta di lacune sia riguardo alla sua composizione, dal momento che le nomine dipendono dal Primo ministro, anche se questi deve consultarsi con l'opposizione, che riguardo ai destinatari delle sue relazioni, ossia il ministro della Giustizia, che non ha poteri di indagine, con il risultato che dette relazioni sfociano effettivamente in indagini e azioni penali solo in un numero estremamente limitato di casi (22);

AH.

considerando che la Commissione di Venezia è giunta alla conclusione che la procedura di nomina del capo della polizia dovrebbe essere basata su un concorso pubblico; che l'opinione pubblica dovrebbe percepire il capo della polizia come una figura politicamente neutrale (23);

AI.

considerando che Malta, sotto la supervisione del suo Presidente, ha avviato un processo inteso a esplorare possibili riforme costituzionali al quale partecipano diverse forze politiche e la società civile, e che la maggior parte di tali riforme richiederà una maggioranza di due terzi in Parlamento per essere attuata;

AJ.

considerando che il monitoraggio, da parte del Parlamento europeo, del deterioramento della situazione dello Stato di diritto negli Stati membri è un elemento vitale della democrazia europea e che il formato del gruppo di monitoraggio dello Stato di diritto consente al Parlamento di seguire da vicino la situazione e di mantenere contatti con le autorità degli Stati membri e con la società civile;

AK.

considerando che, malgrado le risoluzioni del Parlamento europeo che hanno raccolto ampio sostegno (24), la Commissione non ha ancora presentato una proposta per un meccanismo globale e indipendente finalizzato a monitorare su base annua la situazione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri;

AL.

considerando che il ricorso, da parte degli Stati membri dell'Unione, a «programmi di soggiorno e cittadinanza per investitori» pone seri rischi per la lotta contro il riciclaggio di denaro, mina la fiducia reciproca e l'integrità dello spazio Schengen, consente l'ammissione di cittadini di paesi terzi solamente sulla base del patrimonio accumulato anziché sulla base di conoscenze o competenze utili o di considerazioni umanitarie, e si traduce concretamente nella vendita della cittadinanza dell'Unione; che la Commissione ha esplicitamente dichiarato di non appoggiare più i programmi maltesi di soggiorno e di cittadinanza per investitori;

AM.

considerando che la Commissione ha pubblicato una relazione sui programmi di soggiorno e di cittadinanza per investitori che traccia un quadro delle prassi esistenti e individua alcuni rischi che tali programmi comportano per l'Unione, segnatamente per quanto riguarda la sicurezza, il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e la corruzione;

AN.

considerando che il governo maltese ha concluso un accordo riservato con la società privata Henley & Partners per l'attuazione del programma maltese di «soggiorno e cittadinanza per investitori», il che rende impossibile verificare se le procedure concordate, il volume di vendite e le altre condizioni siano in linea con il diritto maltese, unionale e internazionale e con considerazioni inerenti alla sicurezza;

AO.

considerando che l'applicazione dei requisiti in materia di soggiorno a quanti chiedono di beneficiare del programma maltese di soggiorno e di cittadinanza per investitori non è conforme alle condizioni per tali programmi concordate con la Commissione nel 2014; che la Commissione non ha preso misure concrete per ovviare a questo mancato rispetto dei requisiti in materia di soggiorno;

AP.

considerando che non si è indagato a fondo sulla presunta vendita di visti medici e di visti Schengen in Libia e in Algeria da parte di funzionari maltesi (25);

AQ.

considerando che, durante la visita della delegazione del ROLMG in Slovacchia, alcuni giornalisti hanno affermato di operare in un contesto in cui l'assoluta indipendenza e la sicurezza non possono essere sempre garantite; che nel caso dell'RTVS (la radiotelevisione pubblica slovacca) si sarebbero avvertite interferenze politiche con il lavoro giornalistico, ad esempio in relazione alla pubblicazione di brevi linee guida per le notizie;

AR.

considerando che in Slovacchia è in corso la revisione della legge nazionale sulla stampa e che ciò costituisce un'opportunità per accrescere l'indipendenza dei media e la sicurezza dei giornalisti; che l'attuale proposta legislativa rischia di limitare la libertà dei media;

AS.

considerando che vi sono segnalazioni di casi di corruzione e frode in Slovacchia, anche in relazione ai fondi agricoli dell'Unione e con il coinvolgimento dell'organismo pagatore agricolo, che meritano indagini approfondite e indipendenti, alcuni dei quali sono effettivamente oggetto di indagini dell'OLAF e in relazione ai quali la commissione per il controllo dei bilanci ha effettuato una missione di informazione in Slovacchia nel dicembre 2018; che, fra gli Stati membri dell'Unione europea, la Slovacchia è quello con il più alto tasso di individuazione di irregolarità e frodi (26);

AT.

considerando che i membri del ROLMG nutrono timori quanto all'imparzialità dell'applicazione della legge e all'indipendenza del potere giudiziario in Slovacchia, soprattutto in relazione alla politicizzazione e alla mancanza di trasparenza dei processi di selezione e di nomina, ad esempio per la carica di capo della polizia;

AU.

considerando che il Primo ministro slovacco e altri esponenti governativi di primo piano, così come il vice procuratore generale e il capo della polizia, si sono dimessi dopo l'assassinio di Ján Kuciak;

AV.

considerando che in Slovacchia non è stato completato l'iter legislativo relativo alla riforma delle modalità di selezione dei giudici della Corte costituzionale, e che l'imminente procedura di selezione per la sostituzione dei nove giudici della Corte che andranno in pensione avverrà secondo le modalità vigenti; che tale procedura di selezione è attualmente bloccata in seno al parlamento slovacco;

AW.

considerando che, nel corso della loro missione, i membri della delegazione del ROLMG hanno preso atto dell'impegno a difendere le norme dello Stato di diritto manifestato da vari funzionari delle autorità pubbliche slovacche e vari attori della società civile;

AX.

considerando che l'indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere relativo al 2018 colloca la Slovacchia al 27o posto, rispetto al 17o posto del 2017, mentre Malta è scesa dal 47o al 65o posto e la Bulgaria occupa la posizione più bassa tra gli Stati membri, con il 111o posto, contro il 109o del 2017;

AY.

considerando che, nel suo indice annuale di percezione della corruzione, Transparency International colloca Malta al 51o posto (in discesa rispetto al 46o del 2017) la Slovacchia al 57o (in discesa dal 54o del 2017) e la Bulgaria al 77o (in discesa dal 71o del 2017); che tutti e tre questi paesi si situano nettamente al di sotto della media UE (27);

OSSERVAZIONI GENERALI

1.

condanna fermamente i continui tentativi di un numero crescente di governi degli Stati membri di indebolire lo Stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza del potere giudiziario; esprime preoccupazione per il fatto che, sebbene la maggior parte degli Stati membri abbia adottato leggi per garantire l'indipendenza e l'imparzialità della magistratura, conformemente agli standard del Consiglio d'Europa, permangono dei problemi quanto al modo in cui tali standard sono applicati;

2.

ricorda che lo Stato di diritto fa parte dei valori di cui all'articolo 2 TUE ed è condizione necessaria per la loro tutela; invita tutti gli attori competenti a livello dell'Unione e a livello nazionale, compresi i governi, i parlamenti e il potere giudiziario, a intensificare gli sforzi tesi a difendere e rafforzare lo Stato di diritto;

3.

prende atto con grande preoccupazione delle crescenti minacce che gravano sui giornalisti e sulla libertà dei media, della crescente denigrazione pubblica e del generale indebolimento della professione, dell'aumento della concentrazione economica nel settore e del diffondersi della disinformazione; ricorda che una democrazia solida, basata sullo Stato di diritto, non può funzionare senza un quarto potere forte e indipendente;

4.

esorta il Consiglio a esaminare tutte le proposte della Commissione e del Parlamento relative a procedure di infrazione e alla procedura ex articolo 7 TUE nonché a darvi seguito, in particolare agendo rapidamente sulla base della proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 sulla Polonia, nonché iscrivendo la situazione in Ungheria all'ordine del giorno del Consiglio quale questione prioritaria, informando immediatamente e pienamente il Parlamento in tutte le fasi della procedura e invitando il Parlamento a presentare al Consiglio la sua proposta motivata sull'Ungheria;

INDAGINI E APPLICAZIONE DELLA LEGGE

5.

invita il governo di Malta ad avviare senza indugi un'indagine pubblica, esaustiva e indipendente sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia, in particolare sulle circostanze che lo hanno reso possibile, sulla risposta delle autorità pubbliche e sulle possibili misure da porre in essere per garantire che un omicidio simile non possa ripetersi;

6.

esorta vivamente il governo maltese a condannare pubblicamente e senza ambiguità qualsiasi discorso d'odio o di discredito della memoria della scomparsa Daphne Caruana Galizia; sollecita un'azione risoluta contro i funzionari pubblici che alimentano l'odio;

7.

ritiene estremamente importante trovare una soluzione per il sito del memoriale di Daphne Caruana Galizia a La Valletta, in cooperazione con la società civile e con la famiglia, affinché la si possa ricordare senza ostacoli;

8.

invita le pertinenti autorità maltesi a pubblicare integralmente e senza omissioni la magistrale inchiesta «Egrant»;

9.

esorta i governi di Malta e Slovacchia a garantire che le autorità di contrasto indaghino prontamente e pienamente su tutti gli indizi di atti criminosi, anche dove essi siano rivelati da informatori e giornalisti, in particolare sui presunti casi di corruzione, reati finanziari, riciclaggio di denaro, frode, evasione fiscale denunciati da Daphne Caruana Galizia e Ján Kuciak;

10.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri ad avviare un'inchiesta pubblica indipendente a livello internazionale sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia e sui presunti casi di corruzione, reati finanziari, riciclaggio di denaro, frode ed evasione fiscale da lei denunciati, che vedono implicati funzionari pubblici di alto livello precedentemente o attualmente in carica a Malta;

11.

si rammarica che non tutti i membri del governo maltese, ad esempio il ministro del Turismo ed ex ministro dell'Energia, fossero disponibili a incontrare la delegazione del ROLMG e che la delegazione non abbia neppure potuto incontrare rappresentanti di Nexia BT, come il socio amministratore della società;

12.

constata con preoccupazione che le autorità maltesi non hanno mai inviato all'ufficio federale di polizia giudiziaria tedesco (Bundeskriminalamt) una richiesta ufficiale di assistenza giudiziaria per ottenere l'accesso ai dati memorizzati sui portatili e sui dischi rigidi di Daphne Caruana Galizia, dopo che la famiglia li aveva consegnati alle autorità tedesche;

13.

accoglie positivamente le accuse mosse dalle autorità slovacche al presunto mandante degli omicidi di Ján Kuciak e Martina Kušnírová, nonché ai presunti autori di tali reati; chiede che le autorità di contrasto continuino le loro indagini, a livello sia nazionale che internazionale, con tutti i mezzi disponibili, anche prolungando oltre l'aprile 2019 l'accordo di costituzione di una squadra investigativa comune, e che garantiscano che tutti gli aspetti del caso, compresi gli eventuali legami politici con i reati, siano oggetto di un'indagine approfondita;

14.

rileva che le indagini sull'omicidio di Ján Kuciak e Martina Kušnírová hanno fatto emergere altre attività criminali, tra cui un presunto complotto per l'assassinio dei pubblici ministeri Peter Šufliarsky e Maroš Žilinka e dell'avvocato Daniel Lipšic; osserva che, per decisione congiunta del procuratore generale e del procuratore speciale, in quest'ultimo caso le indagini sono affidate all'ispettorato di polizia del ministero degli Interni, a causa del possibile coinvolgimento di funzionari di polizia nelle verifiche sugli interessati nelle banche dati della polizia; intende seguire l'evoluzione del dossier;

15.

plaude alla creazione del Centro investigativo Ján Kuciak, del progetto Daphne, cui vari giornalisti hanno dato vita a fine 2018, e del progetto Daphne «Forbidden Stories», lanciato nel marzo 2018 da 18 consorzi di giornalisti investigativi con l'obiettivo di riprendere il lavoro di Daphne partendo da dove l'aveva lasciato; osserva che, sei mesi dopo la sua creazione, il progetto Daphne ha fatto nuove rivelazioni nella sua prima pubblicazione;

16.

invita la Commissione e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode a effettuare indagini approfondite su tutti i casi segnalati nel 2018 alle delegazioni ad hoc del Parlamento, segnatamente sulle accuse di corruzione e frode, anche relativamente ai fondi agricoli dell'Unione, e su possibili incentivi inopportuni per l'accaparramento di terreni;

17.

invita il governo maltese ad avviare indagini sulle rivelazioni dei Panama Papers e sui legami tra la società 17 Black, con sede a Dubai, il ministro del Turismo nonché ex ministro dell'Energia e il capo di gabinetto del Primo ministro;

18.

invita i governi maltese e slovacco, e tutti gli Stati membri dell'Unione e le loro autorità di contrasto, a intensificare la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione al fine di ripristinare la fiducia del pubblico nelle istituzioni;

19.

prende atto dell'adozione, il 22 marzo 2019, dell'addendum alla seconda relazione di conformità del GRECO sulla Slovacchia per quanto riguarda la prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri; invita il governo della Slovacchia ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni;

20.

prende atto dell'adozione, il 23 marzo 2019, della relazione sul quinto ciclo di valutazione del GRECO su Malta; invita il governo di Malta ad autorizzare la pubblicazione di tale relazione quanto prima e ad attuare pienamente tutte le raccomandazioni;

21.

si dichiara profondamente preoccupato per il possibile ruolo del governo slovacco nel rapimento di un cittadino vietnamita in Germania e chiede l'elaborazione di un'esaustiva relazione d'indagine, in costante cooperazione con le autorità tedesche, anche per quanto riguarda il presunto coinvolgimento dell'ex ministro degli Interni;

22.

è preoccupato per le accuse di corruzione, conflitti di interessi, impunità e «porte girevoli» negli ambienti di potere slovacchi; è stupito dal fatto che un ex alto funzionario di polizia dell'Agenzia nazionale anticrimine (NAKA) e l'ex capo della polizia siano stati nominati, dopo le loro dimissioni, consulenti del ministro degli Interni, anche nella Repubblica ceca; rileva che l'ex capo della polizia ha nel frattempo rassegnato le dimissioni da consulente del ministro degli Interni, dopo le notizie apparse sulla stampa di ricerche su Ján Kuciak effettuate prima del suo omicidio in una banca dati della polizia, a quanto pare su ordine del capo della polizia;

23.

plaude all'impegno dei cittadini slovacchi e maltesi e delle organizzazioni della società civile dei due paesi nella battaglia per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; esorta i governi slovacco e maltese ad appoggiare pienamente questa partecipazione civica e ad astenersi dal scoraggiarla;

24.

invita i governi di Malta, Slovacchia e Bulgaria a continuare ad agevolare la cooperazione con Europol, anche coinvolgendo pienamente l'agenzia e dandole pieno accesso, in modo proattivo, ai fascicoli connessi alle indagini;

25.

invita la Commissione a fornire linee guida chiare circa le modalità e il quadro giuridico relativi allo scambio di dati ed elementi di prova tra le autorità di contrasto degli Stati membri e tra di esse e le agenzie dell'Unione, anche nel quadro dell'applicazione dell'ordine europeo d'indagine;

26.

osserva che, attualmente, le risorse finanziarie e umane e il mandato di Europol ed Eurojust non sono sufficienti per permettere a tali agenzie di fornire proattivamente un pieno valore aggiunto dell'Unione nelle indagini su casi come quelli dell'assassinio di Daphne Caruana Galizia e di Ján Kuciak e Martina Kušnírová; chiede che nel prossimo futuro siano destinate ulteriori risorse a Europol ed Eurojust per lo svolgimento di indagini di questo tipo;

27.

sottolinea che le autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati membri fanno parte di un sistema di cooperazione dell'Unione; ritiene che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero pertanto intervenire in modo proattivo per ovviare alle carenze delle autorità nazionali e trova preoccupante che, sistematicamente, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione si attivino solo dopo le rivelazioni di giornalisti e informatori;

28.

invita la Commissione e il Consiglio a incrementare il bilancio di Europol, in linea con le esigenze operative e strategiche individuate nell'ambito dei negoziati sul prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, e a rafforzare il mandato di Europol, in modo da consentire a quest'ultimo di partecipare in modo più proattivo alle indagini sui principali gruppi della criminalità organizzata negli Stati membri laddove vi siano seri dubbi circa l'indipendenza e la qualità delle indagini, ad esempio consentendo, in questi casi, di procedere proattivamente all'istituzione di squadre investigative comuni;

29.

si rivolge a Eurojust e alla futura Procura europea (EPPO) affinché instaurino una collaborazione ottimale in relazione alle indagini sugli interessi finanziari dell'UE, segnatamente per quanto concerne gli Stati membri che non hanno aderito all'EPPO; chiede, a tal fine, che gli Stati membri e le istituzioni dell'UE facilitino la rapida creazione dell'EPPO; ritiene che tutti gli Stati membri che non hanno ancora annunciato la propria intenzione di aderire all'EPPO dovrebbero procedere in tal senso;

30.

invita la Commissione a dare seguito alle risoluzioni del Parlamento nelle quali si chiede di procedere alla mappatura delle migliori pratiche nelle tecniche investigative a livello dell'UE al fine di agevolare lo sviluppo di pratiche investigative comuni nell'UE (28);

SFIDE DI NATURA COSTITUZIONALE A MALTA E IN SLOVACCHIA

31.

accoglie con favore le dichiarazioni rilasciate dal governo di Malta in merito all'attuazione delle raccomandazioni contenute nella recente relazione della Commissione di Venezia;

32.

si compiace della creazione di un gruppo all'interno del quale membri del governo e dell'opposizione valutano una possibile riforma costituzionale;

33.

si rallegra del recente annuncio, da parte del governo maltese, dell'avvio degli iter legislativi per attuare varie raccomandazioni della Commissione di Venezia; invita il governo e il parlamento di Malta ad attuare senza eccezioni tutte le raccomandazioni della Commissione di Venezia, anche retroattivamente, se del caso, al fine di garantire che le decisioni, le posizioni e le strutture attuali e passate siano allineate a tali raccomandazioni, in particolare intraprendendo le seguenti azioni:

rafforzare l'indipendenza, i poteri di controllo e le capacità dei membri della Camera dei rappresentanti maltese, in particolare rendendo più rigorose le norme in materia di incompatibilità e prevedendo un salario adeguato e un sostegno imparziale;

pubblicare gli avvisi di posti vacanti nel settore giudiziario (paragrafo 44);

modificare la composizione dello JAC, in modo che almeno metà dei membri siano giudici eletti da loro pari, e conferire allo JAC la competenza di stilare una graduatoria meritocratica dei candidati e di proporre direttamente tali candidati al Presidente ai fini della nomina, anche per quanto riguarda la nomina del presidente della Corte suprema (paragrafo 44);

conferire alla Commissione per l'amministrazione della giustizia il potere di destituire giudici o magistrati e prevedere la possibilità di presentare ricorso giudiziario contro le misure disciplinari imposte dalla suddetta Commissione (paragrafo 53);

istituire un posto di Procuratore generale indipendente che sia responsabile di tutte le azioni della pubblica accusa, che assolva gli attuali compiti di azione penale dell'avvocato generale e della polizia e che si occupi delle indagini giudiziarie, come raccomandato dalla Commissione di Venezia (paragrafi da 61 a 73); invita il governo di Malta a sottoporre a controllo giurisdizionale il Procuratore generale neoistituito, in particolare per quanto concerne le decisioni di non luogo a procedere (paragrafi 68 e 73);

riformare la PCAC, garantendo una procedura di nomina che dipenda in misura minore dal potere esecutivo e in particolare dal primo ministro, e assicurando che le segnalazioni della PCAC si traducano effettivamente in azioni penali; valutare inoltre la possibilità che la PCAC riferisca direttamente al Procuratore generale neoistituito (paragrafo 72);

avviare una riforma costituzionale al fine di garantire che le sentenze della Corte costituzionale diano luogo all'annullamento delle disposizioni giudicate incostituzionali, senza che il parlamento debba intervenire (paragrafo 79);

abolire la pratica dei deputati a tempo parziale, aumentare il salario dei deputati, limitare la nomina di deputati in seno a organismi ufficialmente designati, mettere a disposizione dei deputati personale di sostegno sufficiente e conoscenze e consulenze indipendenti, e astenersi dal fare ampio ricorso alla legislazione delegata (paragrafo 94);

garantire che le autorità diano pienamente risposta alle richieste di informazioni presentate dal difensore civico, che le relazioni di quest'ultimo siano discusse in parlamento, che l'ufficio del difensore civico sia regolamentato a livello costituzionale e che la legge sulla libertà di informazione sia aggiornata (paragrafi 100 e 101);

rivedere la procedura per la nomina dei segretari permanenti, segnatamente attraverso una selezione meritocratica che sia condotta da una commissione indipendente della funzione pubblica anziché dal primo ministro (paragrafi 119 e 120);

limitare fortemente la pratica dei «posti o persone di fiducia» e introdurre norme giuridiche chiare e una modifica costituzionale che fungano da base e da quadro per disciplinare tale pratica (paragrafo 129);

modificare la procedura per la nomina del capo della polizia, in particolare adottando un approccio meritocratico mediante l'indizione di un concorso pubblico (paragrafo 134);

34.

osserva che in Slovacchia è in corso una procedura di selezione e nomina di giudici della Corte costituzionale, dal momento che il mandato di nove giudici su 13 giunge a scadenza a febbraio; sottolinea che le norme che disciplinano tale procedura di selezione e nomina, come pure le qualifiche e i requisiti, devono rispettare gli standard più elevati possibili in termini di trasparenza, controllo e rendicontabilità, in linea con le conclusioni formulate dalla Commissione di Venezia al riguardo (29); è preoccupato per il fatto che finora non siano stati compiuti progressi, con riferimento a tale procedura di selezione, in seno al parlamento slovacco;

35.

chiede l'applicazione trasparente, inequivocabile e oggettiva di norme e procedure per la selezione del nuovo capo della polizia slovacca nel 2019, in modo che sia garantita l'indipendenza e la neutralità di tale ufficio; prende atto che la procedura di selezione è attualmente in corso e che i candidati presto parteciperanno alle audizioni dinanzi alla commissione competente del parlamento slovacco; chiede che tali audizioni siano pubbliche;

PROGRAMMI DI SOGGIORNO E CITTADINANZA PER GLI INVESTITORI E VISTI

36.

invita il governo di Malta a porre fine ai suoi programmi di soggiorno e cittadinanza per gli investitori e a commissionare un'indagine indipendente e internazionale sull'impatto di tali vendite sulle capacità maltesi di contrastare il riciclaggio di denaro, su altre fattispecie di criminalità transfrontaliera e sull'integrità dello spazio Schengen;

37.

invita il governo di Malta a pubblicare, con cadenza annuale, un elenco indipendente di tutte le persone che hanno acquistato la cittadinanza maltese e dell'UE, nonché a garantire che gli acquirenti non figurino nello stesso elenco di coloro che hanno acquisito la cittadinanza maltese in altro modo; invita il governo di Malta ad assicurarsi che tutti i nuovi cittadini abbiano effettivamente risieduto per un intero anno a Malta prima dell'acquisto, come concordato con la Commissione prima dell'avvio del programma; invita la Commissione a fare quanto in suo potere per garantire che l'intesa iniziale in materia sia rispettata in futuro;

38.

accoglie con favore il fatto che nel febbraio 2019, in risposta a una richiesta di precisazioni, la Commissione abbia chiaramente affermato di non approvare affatto i programmi maltesi di cittadinanza e residenza per gli investitori;

39.

invita il governo di Malta a divulgare integralmente, e a cessare, il contratto in essere con Henley & Partners, l'azienda privata attualmente responsabile dell'attuazione dei programmi maltesi di cittadinanza e residenza per gli investitori, senza ripercussioni per le finanze pubbliche in caso di cessazione o sospensione;

40.

invita la Commissione a verificare se i contratti stipulati tra le autorità degli Stati membri e le aziende private per la gestione e l'esternalizzazione dei programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori sono compatibili con il diritto internazionale e dell'UE e con le considerazioni in materia di sicurezza;

41.

accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Commissione sui programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori, ma esprime preoccupazione per la carenza di dati ivi contenuti; invita la Commissione a continuare a monitorare la portata e l'impatto dei diversi programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori nell'UE, prestando particolare attenzione ai processi di dovuta diligenza, ai profili e alle attività dei beneficiari, alla potenziale incidenza sulla criminalità transfrontaliera e all'integrità dello spazio Schengen; invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti i programmi di cittadinanza tramite investimenti e residenza esistenti quanto prima; invita la Commissione, nel frattempo, ad affrontare esplicitamente la questione dei programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen e a presentare una proposta legislativa che stabilisca chiari limiti per tali programmi;

42.

invita la Commissione, sulla base della relazione pubblicata da quest'ultima sui programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori in diversi Stati membri dell'UE, a esaminare in maniera specifica l'impatto di tali programmi del governo maltese sull'integrità dello spazio Schengen;

43.

invita Europol e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera a condurre una valutazione congiunta delle minacce per quanto riguarda l'impatto dei programmi di cittadinanza e residenza per gli investitori attuati in diversi Stati membri dell'UE sulla lotta contro la criminalità organizzata e sull'integrità dello spazio Schengen;

44.

invita il governo di Malta a condurre indagini approfondite sui presunti casi di vendite di massa di visti medici e di visti Schengen, ivi compreso sul presunto coinvolgimento di ufficiali del governo maltese che ricoprono o hanno ricoperto incarichi di alto livello, come il capo di gabinetto del primo ministro e Neville Gafa;

SICUREZZA DEI GIORNALISTI E INDIPENDENZA DEI MEDIA

45.

invita il governo della Slovacchia a garantire la sicurezza dei giornalisti; deplora la mancanza di trasparenza nella proprietà dei media; esprime dubbi circa l'indipendenza e la qualità dei media pubblici dopo che diversi giornalisti hanno lasciato RTVS; osserva con preoccupazione che l'attuale proposta legislativa concernente la legge sulla stampa rischia di limitare la libertà dei media;

46.

esprime preoccupazione per le dichiarazioni di alcuni politici slovacchi che pongono in dubbio il valore dell'indipendenza del giornalismo e dei media pubblici, come quelle rilasciate pubblicamente dall'ex primo ministro, ad esempio durante una conferenza stampa tenutasi il 2 ottobre 2018;

47.

ribadisce il suo invito ai membri del governo di Malta interessati affinché garantiscano il ritiro immediato delle cause per diffamazione a carico dei familiari di Daphne Caruana Galiza, si astengano dal fare ricorso alle leggi in materia di diffamazione per congelare i conti correnti dei giornalisti critici e provvedano a riformare le leggi sulla diffamazione che vengono usate per ostacolare il lavoro dei giornalisti;

48.

invita la Commissione a presentare proposte atte a prevenire le cosiddette «cause strategiche per scoraggiare la partecipazione pubblica»;

RISPOSTE DELL'UE

49.

ribadisce il suo invito alla Commissione affinché avvii un dialogo con il governo maltese nel contesto del quadro per lo Stato di diritto;

50.

prende atto degli sforzi profusi dalla Commissione e dal Consiglio per garantire il pieno rispetto dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali da parte di tutti gli Stati membri; esprime tuttavia preoccupazione per il limitato impatto che il quadro per lo Stato di diritto della Commissione e le procedure avviate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, hanno avuto finora; evidenzia che la persistente incapacità di affrontare le gravi e continue violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE ha incoraggiato altri Stati membri ad agire in modo analogo; si rammarica della decisione della Commissione di rinviare a luglio 2019 la pubblicazione della sua proposta volta a rafforzare il quadro per lo Stato di diritto;

51.

ricorda la necessità di una valutazione imparziale e regolare della situazione dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali in tutti gli Stati membri; sottolinea che tale valutazione deve basarsi su criteri obiettivi; richiama nuovamente l'attenzione sulle sue risoluzioni del 10 ottobre 2016 e del 14 novembre 2018, nelle quali si chiede un meccanismo dell'UE globale, permanente e obiettivo per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; ritiene che ciò costituirebbe un meccanismo equo, equilibrato, regolare e preventivo per la gestione di possibili violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE, e sottolinea che la necessità di disporre di tale meccanismo è ora più urgente che mai;

52.

deplora il fatto che la Commissione non abbia ancora presentato una proposta relativa a un meccanismo globale dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, e la invita a procedere in tal senso in tempo utile, in particolare proponendo l'adozione dell'accordo interistituzionale relativo al patto dell'Unione sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali;

53.

accoglie con favore la proposta della Commissione di regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, richiama l'attenzione sulla relazione approvata in materia dal Parlamento nel gennaio 2019 ed esorta il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati costruttivi;

54.

sottolinea che è importante che il Parlamento invii delegazioni ad hoc negli Stati membri quale strumento efficace per monitorare eventuali violazioni in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali; raccomanda la creazione di una struttura permanente in seno alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni per monitorare tali violazioni negli Stati membri;

55.

invita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; ribadisce il suo rammarico per il fatto che, negli ultimi anni, la Commissione abbia deciso di non pubblicare la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione e sottolinea che disporre di schede informative sulla lotta alla corruzione nel quadro del semestre europeo non rappresenta un modo sufficientemente efficace per assicurare che la corruzione sia inserita in modo inequivocabile nel programma; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, prendendo in esame tutti gli Stati membri e le istituzioni dell'UE;

56.

accoglie con favore l'accordo raggiunto dalla BCE e dalle autorità di vigilanza nazionali in merito a un nuovo meccanismo di cooperazione per lo scambio di informazioni; incoraggia tutte le autorità che vi partecipano a fare ampio uso di tale meccanismo in modo da assicurare una cooperazione rapida ed efficace nella lotta al riciclaggio di denaro;

57.

rammenta al suo Presidente che si attende da tempo che sia data attuazione al suo invito a creare un «premio europeo Daphne Caruana Galizia per il giornalismo d'inchiesta», da assegnare annualmente a esempi eccellenti di giornalismo d'inchiesta in Europa;

58.

si compiace della decisione del Parlamento di intitolare il programma di tirocinio per giornalisti d'inchiesta a Ján Kuciak;

o

o o

59.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 117.

(2)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

(3)  Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

(4)  Testi approvati, P8_TA(2017)0438.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2018)0055.

(6)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 148.

(7)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 95.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2017)0442

(9)  Testi approvati, P8_TA(2018)0183.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2018)0204.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2018)0340.

(12)  GU C 407 del 4.11.2016, pag. 46.

(13)  GU C 399 del 24.11.2017, pag. 127.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2017)0216

(15)  Testi approvati, P8_TA(2018)0446.

(16)  Malta — Parere sulle disposizioni costituzionali e la separazione dei poteri, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 117a sessione plenaria (Venezia, 14-15 dicembre 2018).

(17)  Parere della Commissione di Venezia, punto 142.

(18)  Ibidem, punti 107-112.

(19)  Ibidem, punto 54.

(20)  Ibidem, punto 59.

(21)  Ibidem, punto 71.

(22)  Ibidem, punto 72.

(23)  Ibidem, punto 132.

(24)  Risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali — GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162; risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali — Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

(25)  http://nao.gov.mt//loadfile/77c82f0e-89b3-44b4-85d4-e48ecfd251b0

(26)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_01/SR_FRAUD_RISKSIT.pdf

(27)  https://www.transparency.org/cpi2018

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

(28)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1539189225045&uri=CELEX%3A52011IP0459

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016IP0403

(29)  https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2017)001-e


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/120


P8_TA(2019)0329

Recenti sviluppi dello scandalo Dieselgate

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sui recenti sviluppi dello scandalo dieselgate (2019/2670(RSP))

(2021/C 108/11)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (1),

vista la sua decisione (UE) 2016/34, del 17 dicembre 2015, sulla costituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (2),

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (3),

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (4),

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (5),

visto il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, del 20 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 6) (6),

vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (7),

vista la sua risoluzione del 27 ottobre 2015 sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (8),

vista la sua risoluzione del 13 settembre 2016 sull'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (9) (basata sulla relazione interlocutoria della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico),

vista la relazione finale della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico del 2 marzo 2017,

vista la sua raccomandazione del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (10),

visto il documento di riflessione della Corte dei conti europea del 7 febbraio 2019 sulla risposta dell'UE allo scandalo dieselgate,

vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 13 dicembre 2018 nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16 (11),

vista la raccomandazione del Mediatore europeo nel caso 1275/2018/EWM,

vista la sua risoluzione del 13 marzo 2019 su un'Europa che protegge: aria pulita per tutti (12),

visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che il Parlamento aveva chiesto alla Commissione una relazione completa sulle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (di seguito «la commissione EMIS»);

B.

considerando che il 18 ottobre 2018 il commissario per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, Elżbieta Bieńkowska, ha inviato all'ex presidente della commissione EMIS una lettera contenente una tabella con le azioni di follow-up adottate dalla Commissione in risposta alla richiesta di una «relazione completa sulle misure adottate dalla Commissione e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione EMIS»;

C.

considerando che la tabella allegata a tale lettera mirava soltanto a trattare le questioni sollevate nelle raccomandazioni e non affrontava le conclusioni della commissione EMIS, specialmente riguardo ai casi di cattiva amministrazione e di violazione del diritto dell'UE; che il commissario Bieńkowska ha sottolineato più volte nella tabella che alcune delle questioni affrontate nelle raccomandazioni non rientrano nelle sue competenze;

D.

considerando che il 12 ottobre 2018 il Mediatore europeo ha accolto la denuncia di un deputato al Parlamento europeo e ha constatato che il rifiuto della Commissione di concedere l'accesso pubblico a tutte le posizioni dei rappresentanti degli Stati membri in relazione alle informazioni ambientali costituiva un caso di cattiva amministrazione;

E.

considerando che tale comportamento ostruzionistico della Commissione ha determinato un notevole rallentamento dei lavori della commissione EMIS e, tra gli altri effetti negativi, ha ridotto la quantità di informazioni di cui dispongono i deputati al momento di porre quesiti ai rappresentanti della Commissione nel corso delle audizioni;

F.

considerando che il 13 dicembre 2018 il Tribunale dell'Unione europea ha deciso di sostenere le azioni intentate dalle città di Parigi, Bruxelles e Madrid (sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite T-339/16, T-352/16 e T-391/16) e ha parzialmente annullato il regolamento (UE) 2016/646 della Commissione, che fissava limiti eccessivamente elevati per le emissioni di ossidi di azoto per i test sui nuovi veicoli passeggeri e commerciali leggeri;

G.

considerando che in data 22 febbraio 2019 la Commissione ha deciso di impugnare detta sentenza, il che può posticipare il termine stabilito dalla Corte fino a cui i cosiddetti «fattori di conformità» possono rimanere in vigore;

H.

considerando che il 6 dicembre 2016 la Commissione ha deciso di avviare procedure di infrazione nei confronti di sette Stati membri, segnatamente Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Regno Unito, Repubblica ceca e Spagna, per aver omesso di creare sistemi sanzionatori volti a scoraggiare la violazione della legislazione in materia di emissioni degli autoveicoli o per non aver imposto sanzioni nel caso del gruppo Volkswagen;

I.

considerando che il 17 maggio 2017 la Commissione ha avviato un'altra procedura di infrazione relativa alle strategie di controllo delle emissioni messe in atto dal gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e al mancato adempimento, da parte dell'Italia, dei propri obblighi riguardanti l'applicazione di misure correttive e l'imposizione di sanzioni a detta casa automobilistica;

J.

considerando che, nonostante dette procedure ancora in corso nei confronti di Germania, Italia, Lussemburgo e Regno Unito siano state avviate più di due anni fa, la Commissione non ha ancora agevolato il passaggio alla fase successiva di raccolta di ulteriori informazioni presso gli Stati membri mediante lettere aggiuntive di costituzione in mora;

K.

considerando che alcuni Stati membri sembrano non cooperare in maniera onesta con la Commissione a tale riguardo;

L.

considerando che in un comunicato stampa rilasciato il 16 ottobre 2018 sul programma di lavoro della Corte dei conti europea per il 2019, il Presidente Klaus-Heiner Lehne, ha annunciato che la Corte esaminerà l'approccio adottato dall'UE per la misurazione delle emissioni dei veicoli al fine di «determinare se l'UE tiene fede a quanto promesso»;

M.

considerando che dal documento informativo della Corte dei conti europea del 7 febbraio 2019 sulla risposta dell'UE allo scandalo dieselgate si evince che sulle strade vi è ancora un elevato numero di veicoli altamente inquinanti e che i continui richiami di veicoli, come pure gli aggiornamenti di software pubblicati al riguardo, hanno influito in maniera limitata sulle emissioni di ossidi di azoto;

N.

considerando che la Germania chiede alle case automobilistiche tedesche di proporre ai proprietari delle autovetture un programma di scambio o un retrofit hardware corredato di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR);

O.

considerando che l'esistenza di un parco veicoli diesel altamente inquinanti continua a essere un problema largamente irrisolto, in quanto tali veicoli continueranno ad avere effetti negativi sulla qualità dell'aria per molti anni a venire, soprattutto nelle regioni in cui sono esportati in gran numero, qualora la Commissione e gli Stati membri non agiscano in maniera coordinata e incisiva per ridurre le emissioni nocive dannose;

P.

considerando che, stando alle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione, le campagne di richiamo di veicoli negli Stati membri riguardano solo un numero limitato di autovetture delle seguenti case automobilistiche: Volkswagen, Renault, Daimler, Opel e Suzuki;

Q.

considerando che diverse organizzazioni non governative e i media hanno riferito che i modelli di numerosi altri marchi hanno mostrato comportamenti sospetti in materia di emissioni o hanno superato i limiti di inquinamento fissati dal diritto dell'UE;

R.

considerando che taluni Stati membri, segnatamente la Bulgaria, l'Irlanda, la Slovenia, la Svezia e l'Ungheria non hanno ancora inviato alla Commissione alcuna informazione in merito ai loro programmi di richiamo;

S.

considerando che la risposta della Commissione allo scandalo dieselgate comprendeva non solo la revisione della direttiva 2007/46/CE ma anche una proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (COM(2018)0184); che tale norma vincolante è fondamentale per garantire che i consumatori abbiano diritti ben definiti e possano intraprendere azioni collettive significative, in particolare dal momento che la raccomandazione del 2013 sui ricorsi collettivi è stata scarsamente attuata nella maggior parte degli Stati membri; che negli Stati Uniti, dove il sistema delle azioni collettive è ben sviluppato, le vittime del dieselgate hanno ricevuto pagamenti compensativi tra 5 000 e 10 000 dollari USA, mentre i consumatori europei sono ancora in attesa di un risarcimento adeguato; che tale fascicolo è tra quelli bloccati in sede di Consiglio;

T.

considerando che il Presidente Juncker ha proposto una revisione del regolamento (UE) n. 182/2011 del 16 febbraio 2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (13), onde imporre agli Stati membri l'obbligo di maggiore trasparenza riguardo alle posizioni adottate a livello di commissione; che una procedura più trasparente per l'adozione della prova delle emissioni misurate in condizioni di guida reali (RDE) avrebbe evitato il ritardo ingiustificato degli Stati membri nell'attuare la procedura, come emerge dalle conclusioni della commissione EMIS; che anche tale fascicolo è tra quelli bloccati in sede di Consiglio;

U.

considerando che a seguito di un'indagine svolta dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Banca europea per gli investimenti e Volkswagen AG hanno raggiunto un accordo relativamente a un sottoprogetto, parte di un prestito di 400 milioni di EUR concesso nel 2009 e integralmente rimborsato entro i termini stabiliti nel febbraio 2014;

V.

considerando che in base a suddetto accordo, la Banca europea per gli investimenti porrà fine alle indagini e, in cambio, Volkswagen AG non parteciperà in maniera volontaria a qualsiasi progetto della BEI per un periodo di esclusione di 18 mesi;

Competenze della Commissione

1.

ricorda che a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea «la Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo»; si rammarica pertanto del fatto che la Commissione, in quanto collegio, non abbia presentato una relazione complessiva al Parlamento relativa sia alle conclusioni che alle raccomandazioni della commissione EMIS;

2.

deplora il fatto che la lettera inviata da Elżbieta Bieńkowska, commissario per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, all'ex presidente della commissione EMIS sia carente, in quanto, come affermato nella stessa, non tutte le questioni trattate rientrano nelle competenze del commissario e non prende in esame le conclusioni della commissione EMIS;

3.

invita la Commissione a trasmettere senza indugio una relazione complessiva, approvata dall'intero Collegio, al Parlamento, in linea con la richiesta di quest'ultimo, che tratti non solo le raccomandazioni ma anche gli elementi di base delle missione d'inchiesta parlamentare, ossia le conclusioni della commissione EMIS, in particolare a riguardo dei casi di cattiva amministrazione e di violazione del diritto dell'UE; ritiene opportuno che la Commissione definisca conclusioni politiche chiare basandosi sulle conclusioni della commissione EMIS;

4.

rileva che la raccomandazione del Mediatore europeo conferma che la Commissione ha ostacolato in maniera sostanziale il lavoro di un'ufficiale commissione d'inchiesta parlamentare; ritiene che la Commissione debba trarre chiare conclusioni politiche da tale insuccesso;

5.

invita la Commissione a garantire l'accesso, in generale, ai processi verbali delle riunioni dei comitati tecnici e, in particolare, a quelli del comitato tecnico per i veicoli a motore;

6.

invita la Commissione a pubblicare orientamenti per il richiamo dei veicoli, indicando in dettaglio il modo in cui i veicoli richiamati devono conformarsi ai regolamenti unionali pertinenti, anche ricorrendo ai retrofit hardware laddove gli aggiornamenti dei software non garantiscano la conformità ai limiti delle emissioni;

7.

invita la Commissione a integrare detti orientamenti con misure volte a garantire che i veicoli altamente inquinanti non continuino a circolare sul mercato dell'usato, anche negli altri Stati membri e nei paesi terzi;

8.

chiede alla Commissione di verificare che gli Stati membri istituiscano e attuino controlli di vigilanza del mercato in conformità del regolamento (UE) 2018/858;

9.

invita la Commissione a procedere con i lavori della prima fase delle procedure di infrazione contro Germania, Lussemburgo, Italia e Regno Unito, dato che tali procedure sono state avviate oltre due anni fa, nonché a pubblicare pareri motivati;

10.

accoglie con favore la sentenza della CGUE del 13 dicembre 2018, che ha concluso che la Commissione non ha il potere di modificare, nell'ambito del secondo pacchetto sulle emissioni reali di guida (RDE), i limiti di emissione di ossidi di azoto fissati dalla norma Euro 6; rileva che la CGUE ha altresì concluso che la Commissione non ha fornito spiegazioni tecniche sufficienti circa la necessità di adeguare i limiti delle emissioni di ossidi di azoto a seguito dell'introduzione dei fattori di conformità; ritiene che i limiti di emissione di ossidi di azoto fissati dalle norme Euro 6 debbano essere rispettati nelle normali condizioni di impiego e che alla Commissione competa la responsabilità di concepire prove RDE che riflettano le emissioni reali;

11.

si rammarica della decisione della Commissione di impugnare la sentenza della CGUE nelle cause T-339/16, T-352/16 e T-391/16 e, alla luce dei recenti sviluppi, chiede alla Commissione di revocare la sua decisione;

12.

chiede alla Commissione di specificare se la decisione di impugnare detta sentenza causerà il posticipo del termine stabilito dalla Corte fino a cui i cosiddetti «fattori di conformità» possono rimanere in vigore;

13.

invita la Commissione a osservare i limiti di emissione attualmente in vigore, fissati dal regolamento (CE) n. 715/2007, che devono essere rispettati in condizioni reali di guida ai sensi del presente regolamento, e a non introdurre nuovi coefficienti correttivi (ossia fattori di conformità) che renderebbero meno rigorosi tali limiti legali;

14.

si rammarica del fatto che la relazione dell'OLAF successiva alle sue indagini sul prestito «Antrieb RDI» concesso dalla BEI a Volkswagen AG non sia mai stata resa pubblica e deplora l'inefficacia delle misure adottate dalla BEI;

Competenze degli Stati membri

15.

invita gli Stati membri a trasmettere senza indugio tutte le informazioni richieste dalla Commissione per elaborare una relazione sulle misure adottate dalla medesima e dagli Stati membri in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione EMIS;

16.

si rammarica della disomogeneità degli approcci adottati dagli Stati membri e della mancanza di coordinamento tra gli stessi in merito al richiamo dei veicoli e all'offerta di programmi di scambio; ritiene che tale disomogeneità degli approcci possa minare gli interessi dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la salute dei cittadini e il funzionamento del mercato interno;

17.

invita gli Stati membri ad attuare con urgenza le misure necessarie per richiamare o ritirare dal mercato l'elevato numero di autovetture altamente inquinanti in circolazione e a cooperare pienamente con la Commissione su un approccio comune per le azioni di richiamo sulla base degli orientamenti della Commissione;

18.

deplora il fatto che il programma di scambio e i requisiti di retrofit hardware imposti alle case automobilistiche tedesche in Germania non siano applicati al di fuori del paese o ad altre case automobilistiche dell'Unione;

19.

invita gli Stati membri e le case automobilistiche a coordinare i retrofit hardware per i veicoli diesel non conformi, tra cui i retrofit hardware SCR per ridurre le emissioni di biossido di azoto (NO2) e rendere meno inquinante il parco veicoli esistente; ritiene che il costo di tali adeguamenti debba essere sostenuto dalla casa automobilistica responsabile;

20.

invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a trasmettere alla Commissione, senza ulteriori ritardi, le informazioni sui loro programmi di richiamo;

21.

invita gli Stati membri a garantire l'efficacia dei controlli di vigilanza del mercato e a testare le autovetture in circolazione al di là dei parametri RDE per garantire che i produttori non ottimizzino i veicoli per detti test RDE utilizzando le proprie strutture, come suggerito nel documento informativo della Corte dei conti europea;

22.

invita gli Stati membri implicati nelle pertinenti procedure di infrazione a cooperare appieno con la Commissione e a fornire tutte le informazioni del caso;

23.

chiede agli Stati membri di impedire alle case automobilistiche di impiegare nei test di laboratorio i nuovi margini di manovra resi disponibili dalla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) per ridurre le loro emissioni di CO2;

24.

ricorda agli Stati membri la necessità di garantire che tutte le autovetture presenti nelle concessionarie utilizzino esclusivamente i valori di CO2 della WLTP, onde evitare qualsiasi confusione per i consumatori, e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero adeguare la tassazione dei veicoli e gli incentivi fiscali ai valori della WLTP, rispettando il principio secondo cui detta procedura non dovrebbero avere un impatto negativo sui consumatori;

25.

esorta il Consiglio dell'Unione europea ad assumersi le proprie responsabilità e ad adottare con urgenza un approccio generale sulla proposta di direttiva relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e sulla proposta di revisione del regolamento (UE) n. 182/2011;

26.

sottolinea l'importanza di garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei consumatori nel mercato unico in relazione a qualsiasi futura manipolazione da parte dei costruttori di automobili che produca emissioni più elevate del previsto e invita gli Stati membri a sostenere lo sviluppo di procedure di ricorso collettivo eque, a costi accessibili e tempestive;

27.

invita gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure decisive per consentire di accedere in tutti gli Stati membri a veicoli a zero e a basse emissioni, evitando nel contempo una maggiore diffusione dei veicoli vecchi e altamente inquinanti negli Stati membri con livelli di reddito più bassi;

28.

sottolinea, a tale riguardo, che la disponibilità e l'accessibilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento, anche negli edifici pubblici e privati conformemente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva EPBD) (14), e la competitività dei veicoli elettrici sono essenziali per aumentarne l'accettazione da parte dei consumatori;

29.

invita il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione a partecipare alla prima sessione plenaria del Parlamento europeo di aprile 2019 per rispondere a qualsiasi domanda rimanente in merito alle conclusioni e alle raccomandazioni della commissione EMIS, alla raccomandazione del Mediatore europeo e ad altri aspetti della presente risoluzione;

o

o o

30.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

(2)  GU L 10 del 15.1.2016, pag. 13.

(3)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(4)  GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

(5)  GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.

(6)  GU L 109 del 26.4.2016, pag. 1.

(7)  GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1.

(8)  GU C 355 del 20.10.2017, pag. 11.

(9)  GU C 204 del 13.6.2018, pag. 21.

(10)  GU C 298 del 23.8.2018, pag. 140.

(11)  Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 2018, Ville de Paris, Ville de Bruxelles e Ayuntamiento de Madrid contro Commissione europea, T-339/16, T-352/16 e T-391/16, ECLI:EU:T:2018:927.

(12)  Testi approvati, P8_TA(2019)0186.

(13)  GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(14)  Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75).


RACCOMANDAZIONI

Parlamento europeo

Martedì 26 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/126


P8_TA(2019)0224

Accordo globale UE-Uzbekistan

Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sul nuovo accordo globale tra l'Unione europea e l'Uzbekistan (2018/2236(INI))

(2021/C 108/12)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la decisione (UE) 2018/… del Consiglio, del 16 luglio 2018, che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione, le disposizioni che rientrano nelle competenze dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (10336/18),

vista la decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 16 luglio 2018, che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra (10337/18),

viste le direttive di negoziato del Consiglio del 16 luglio 2018 (10601/18 EU Restricted), trasmesse al Parlamento il 6 agosto 2018,

visto l'attuale accordo di partenariato e cooperazione (APC) tra l'UE e la Repubblica dell'Uzbekistan, in vigore dal 1999,

visto il memorandum d'intesa in materia di cooperazione energetica tra l'UE e l'Uzbekistan, firmato nel gennaio 2011,

visti gli orientamenti dell'UE per la promozione e la tutela dell'esercizio di tutti i diritti umani da parte di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI), adottati dal Consiglio nel 2013,

vista la sua risoluzione legislativa del 14 dicembre 2016, concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan, dall'altro, che modifica l'accordo al fine di estenderne le disposizioni al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (1),

vista la sua risoluzione non legislativa del 14 dicembre 2016 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, che modifica l'accordo per estendere le disposizioni dello stesso al commercio bilaterale dei tessili, tenendo conto della scadenza dell'accordo bilaterale sui tessili (2),

vista la sua risoluzione del 23 ottobre 2014 sui diritti umani in Uzbekistan (3),

viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 2011 sullo stato di attuazione della strategia dell'UE per l'Asia centrale (4) e del 13 aprile 2016 sull'attuazione e revisione della strategia UE-Asia centrale (5),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 19 settembre 2018 dal titolo «Connessione Europa-Asia — Elementi essenziali per una strategia dell'UE» (JOIN(2018)0031),

viste le visite in Uzbekistan della sua commissione per gli affari esteri e della sua sottocommissione per i diritti dell'uomo, rispettivamente nel settembre 2018 e nel maggio 2017, e le visite regolari nel paese da parte della sua delegazione alle commissioni di cooperazione parlamentare UE-Kazakistan, UE-Kirghizistan, UE-Uzbekistan e UE-Tagikistan e per le relazioni con il Turkmenistan e la Mongolia,

visti i risultati della 13a riunione dei ministri degli Esteri dell'UE e dell'Asia centrale, tenutasi il 10 novembre 2017 a Samarcanda, che ha affrontato l'agenda bilaterale (economia, connettività, sicurezza e Stato di diritto) e questioni regionali,

visto il comunicato congiunto della 14a riunione dei ministri degli Esteri dell'UE e dell'Asia centrale, tenutasi a Bruxelles il 23 novembre 2018, dal titolo «UE-Asia centrale — Lavorare insieme per costruire un futuro di crescita inclusiva, connettività sostenibile e partenariati più solidi» (6),

viste la prosecuzione dell'aiuto allo sviluppo dell'UE all'Uzbekistan, pari a 168 milioni di EUR nel periodo 2014-2020, l'assistenza finanziaria della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) nonché altre misure dell'UE a favore della pace, della sicurezza e della riduzione dei rifiuti nucleari nel paese,

vista la dichiarazione della conferenza di Tashkent sull'Afghanistan del 26 e 27 marzo 2018, ospitata dall'Uzbekistan e copresieduta dall'Afghanistan, intitolata «Processo di pace, cooperazione in materia di sicurezza e connettività regionale»,

vista la strategia di azione in cinque settori prioritari per lo sviluppo dell'Uzbekistan (strategia di sviluppo) per il periodo 2017-2021,

visti i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta e verso una maggiore apertura nelle relazioni con i suoi vicini dall'indipendenza dall'Unione sovietica,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0149/2019),

A.

considerando che il 23 novembre 2018 l'UE e l'Uzbekistan hanno avviato i negoziati per un accordo globale rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC), con l'intento di sostituire l'attuale APC UE-Uzbekistan, al fine di rafforzare e approfondire la cooperazione in settori di comune interesse sulla base dei valori condivisi della democrazia, dello Stato di diritto, del rispetto delle libertà fondamentali e della buona governance, per promuovere lo sviluppo sostenibile e la sicurezza internazionale, e affrontare in modo efficace sfide globali come il terrorismo, il cambiamento climatico e la criminalità organizzata;

B.

considerando che, per entrare in vigore, l'ARPC necessita dell'approvazione del Parlamento;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR):

Relazioni tra UE e Uzbekistan

a)

di accogliere con favore gli impegni assunti e i progressi compiuti dall'Uzbekistan verso una società più aperta nonché il livello di partecipazione attiva al dialogo politico tra l'UE e l'Uzbekistan, che ha portato all'avvio dei negoziati in vista di un ARPC globale; di sottolineare l'interesse dell'UE nel rafforzare le sue relazioni con l'Uzbekistan sulla base di valori comuni e di riconoscere il ruolo dell'Uzbekistan quale importante ponte culturale e politico tra l'Europa e l'Asia;

b)

di prevedere un dialogo costante e approfondito e di monitorare la piena attuazione delle riforme politiche e democratiche volte a creare un sistema giudiziario indipendente (compresa la revoca di tutte le limitazioni all'indipendenza degli avvocati), un parlamento realmente indipendente, derivante da elezioni realmente competitive, a tutelare i diritti umani, la parità di genere e la libertà dei media, depoliticizzando i servizi di sicurezza e garantendo che si impegnino a rispettare lo Stato di diritto e un forte coinvolgimento della società civile nel processo di riforma; di accogliere con favore i nuovi poteri conferiti all'Oliy Majlis e i nuovi meccanismi che rafforzano il controllo parlamentare; di incoraggiare le autorità ad attuare le raccomandazioni della relazione OSCE/ODIHR a seguito delle elezioni parlamentari del 2014;

c)

di sottolineare l'importanza di riforme sostenibili e della loro attuazione, fornendo un sostegno significativo a questo scopo, sulla base degli accordi attuali e futuri, in modo da ottenere risultati tangibili e affrontare questioni politiche, sociali ed economiche, in particolare al fine di migliorare la governance, aprire la strada a una società civile veramente diversificata e indipendente, rafforzare il rispetto dei diritti umani, tutelare tutte le minoranze e le persone vulnerabili, comprese le persone affette da disabilità, garantire la responsabilità per le violazioni dei diritti umani e altri reati e rimuovere gli ostacoli all'imprenditorialità;

d)

di riconoscere e sostenere l'impegno dell'Uzbekistan nelle attuali riforme strutturali, amministrative ed economiche per migliorare il clima imprenditoriale, il sistema giudiziario e i servizi di sicurezza, le condizioni lavorative nonché la responsabilità e l'efficienza amministrative, e di sottolineare l'importanza della loro piena e verificabile attuazione; di accogliere con favore la liberalizzazione delle operazioni in valuta estera e del mercato dei cambi; di sottolineare che il piano globale di riforma dell'Uzbekistan, ossia la strategia di sviluppo 2017-2021, deve essere attuato e sostenuto da misure volte ad agevolare il commercio estero e a migliorare il contesto imprenditoriale; di prendere in considerazione il fatto che la migrazione per lavoro e le rimesse sono meccanismi fondamentali per affrontare la povertà in Uzbekistan;

e)

di esortare il governo uzbeko a garantire che i difensori dei diritti umani, la società civile, i controllori internazionali e le organizzazioni per i diritti umani possano operare liberamente in un contesto giuridicamente sano e politicamente sicuro, in particolare facilitando le procedure di registrazione e dando la possibilità di ricorrere in giudizio in caso di rifiuto della registrazione; di esortare il governo a consentire il monitoraggio costante, libero e indipendente delle condizioni nelle prigioni e nei luoghi di detenzione; di incoraggiare il governo a invitare il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, di attuare la raccomandazione formulata in occasione della sua ultima visita nel 2003 e di allineare le leggi e le pratiche nazionali al diritto e alle norme internazionali, compreso un meccanismo di monitoraggio indipendente che garantisca un accesso senza restrizioni ai luoghi di detenzione per verificare il trattamento dei prigionieri; di invitare le autorità a indagare in modo approfondito su tutte le accuse di tortura o trattamento disumano;

f)

di contribuire a far emergere una società tollerante, inclusiva, pluralista e democratica con un governo credibile, sostenendo la liberalizzazione progressiva, nel pieno rispetto dei principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani, e il progresso socioeconomico a beneficio dei cittadini;

g)

di accogliere con favore il rilascio dei prigionieri politici, ma di esortare le autorità a garantire loro la piena riabilitazione, l'accesso a mezzi di ricorso e a trattamenti medici; di chiedere il rilascio di tutti i restanti prigionieri politici e di tutti gli altri individui imprigionati o perseguitati per accuse di matrice politica quali gli attivisti religiosi, per i diritti umani e per la società civile, i giornalisti e i politici dell'opposizione; di esprimere preoccupazione per vari processi a porte chiuse e di esortare il governo a porre fine a queste pratiche; di esortare il governo a modificare rapidamente le disposizioni del codice penale relative all'estremismo che sono a volte utilizzate indebitamente per perseguire penalmente i dissidenti; di accogliere con favore gli impegni assunti di interrompere il ricorso all'accusa di «violazioni delle norme penitenziarie» per prolungare arbitrariamente le pene detentive dei prigionieri politici; di garantire che tutti i prigionieri politici condannati per reati penali e altri illeciti ricevano una copia della sentenza pronunciata riguardo al loro caso, per consentire loro di esercitare il diritto di appello e richiedere la riabilitazione; di accogliere con favore l'allentamento di alcune restrizioni alla libertà di associazione pacifica e di incoraggiare inoltre l'abolizione delle restrizioni a tali diritti, come la detenzione di manifestanti pacifici, rispettando in tal modo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; di accogliere con favore la recente visita del relatore speciale delle Nazioni Unite per la libertà di religione o di credo;

h)

di prendere nota del fatto che la posizione dell'Uzbekistan nell'indice della libertà di stampa di Reporter senza frontiere è migliorata solo lievemente tra il 2016 e il 2018 e di continuare a nutrire preoccupazioni in merito alla censura, al blocco di siti web, all'autocensura di giornalisti e blogger, alle molestie, sia online che offline, e alle accuse penali di matrice politica; di esortare le autorità a smettere di esercitare pressioni sui media e di sorvegliarli, a interrompere il blocco di siti web indipendenti e a consentire ai media internazionali di accreditare corrispondenti e di operare nel paese; di sostenere e di accogliere con favore le misure intraprese per garantire una maggiore indipendenza dei media e delle organizzazioni della società civile, ad esempio la revoca di alcune restrizioni che disciplinano le loro attività nonché il ritorno delle ONG e dei media stranieri e internazionali, in precedenza esclusi dal paese; di accogliere con favore la nuova legge sulla registrazione delle ONG, che semplifica alcune procedure di registrazione e alcuni requisiti necessari a ottenere l'autorizzazione anticipata allo svolgimento di attività o riunioni; di esortare le autorità a dare piena attuazione a tale legge, anche eliminando tutte le barriere alla registrazione delle organizzazioni internazionali, e di incoraggiare le autorità ad affrontare le restrizioni rimanenti che limitano il lavoro delle ONG, come gli onerosi obblighi di registrazione e il monitoraggio intrusivo;

i)

di accogliere con favore i progressi compiuti in vista dell'eliminazione del lavoro minorile e della graduale eliminazione del lavoro coatto, nonché le recenti visite in Uzbekistan da parte dei relatori speciali delle Nazioni Unite e la riapertura del paese alle organizzazioni non governative internazionali in questo settore; di sottolineare che il lavoro coatto sostenuto dallo Stato nelle industrie del cotone, della seta e in altri settori rimane un problema; di prevedere misure da parte del governo dell'Uzbekistan tese a eliminare tutte le forme di lavoro coatto, ad affrontare le cause profonde del fenomeno, in particolare il sistema delle quote obbligatorie, e a garantire che le autorità locali che mobilitano, ricorrendo alla coercizione, i lavoratori del settore pubblico e gli studenti siano chiamate a risponderne; di sottolineare che sono necessari maggiori sforzi e ulteriori misure giuridiche per consolidare i progressi in questo settore al fine di abolire il lavoro coatto; di incoraggiare, a tale proposito, l'ulteriore cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO); di incoraggiare l'accesso al paese per una visita da parte del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle forme contemporanee di schiavitù; di sottolineare l'importanza degli sforzi tesi a sviluppare nel paese una filiera del cotone sostenibile nonché pratiche agricole e tecnologie di coltivazione del cotone moderne ed ecologiche; di sostenere i coltivatori nazionali di cotone per aumentarne l'efficienza produttiva, tutelare l'ambiente e migliorare le pratiche lavorative con l'obiettivo di abolire il lavoro coatto;

j)

di incoraggiare le autorità a intensificare gli interventi volti a ridurre la disoccupazione nel paese, anche tramite l'apertura del settore privato e il rafforzamento delle piccole e medie imprese; di accogliere con favore, a tale proposito, la proroga del programma di formazione per dirigenti e di promuovere ulteriori programmi di formazione per imprenditori; di ricordare, a tale proposito, il potenziale della sua giovane popolazione e il suo livello di istruzione relativamente alto; di incoraggiare la promozione di programmi di formazione all'imprenditorialità; di ricordare l'importanza di programmi dell'UE come Erasmus+ ai fini della promozione del dialogo interculturale tra l'Unione e l'Uzbekistan e dell'offerta di opportunità di emancipazione agli studenti che partecipano a tali programmi quali attori positivi del cambiamento nella loro società;

k)

di continuare a tenere dialoghi annuali in materia di diritti umani organizzati dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e, in tale contesto, di sollecitare la risoluzione di singoli casi che sono fonte di preoccupazione, compresi quelli dei prigionieri politici; di concordare settori concreti prima di ogni tornata di dialoghi su base annua e di valutare i progressi riguardo ai risultati in linea con le norme dell'UE, integrando le questioni relative ai diritti umani in tutte le altre riunioni e le altre politiche; di incoraggiare e valutare il rispetto degli strumenti internazionali in materia di diritti umani, come ratificati dall'Uzbekistan, in particolare con le Nazioni Unite, l'OSCE e l'ILO; di esprimere la perdurante preoccupazione riguardo ai problemi in sospeso e alla mancata attuazione di alcune riforme; di incoraggiare le autorità a depenalizzare le relazioni sessuali consensuali tra persone dello stesso sesso e a promuovere una cultura di tolleranza nei confronti delle persone LGBTI; di invitare le autorità uzbeke a sostenere e a promuovere i diritti delle donne;

l)

di garantire un riesame del sistema dei passaporti; di accogliere con favore l'abolizione del sistema dei «visti di uscita», che in precedenza erano richiesti ai cittadini uzbeki che viaggiavano al di fuori della Comunità di Stati indipendenti (CSI); di accogliere con favore l'annuncio dell'Uzbekistan che non richiederà più il visto ai cittadini degli Stati membri dell'UE da gennaio 2019;

m)

di esortare le autorità a migliorare il sistema sanitario locale e ad aumentare le risorse statali per facilitare le migliorie, in quanto la situazione è notevolmente peggiorata da quando il paese ha ottenuto l'indipendenza;

n)

di esortare le autorità a fornire il sostegno necessario e a ricercare il contributo e il sostegno di partner internazionali per consentire all'Uzbekistan, in particolare alla Repubblica autonoma di Karakalpakstan, di continuare a far fronte alle conseguenze economiche, sociali e sanitarie della catastrofe ambientale del lago d'Aral definendo politiche e pratiche per la gestione e la conservazione sostenibili dell'acqua nonché un piano di risanamento graduale e credibile per la regione; di accogliere con favore gli sviluppi positivi nella cooperazione regionale in materia di risorse idriche, in particolare con il Tagikistan e il Kazakhstan, l'istituzione del Multi-Partner Human Security Trust Fund («Fondo fiduciario di pluripartenariato per la sicurezza umana») delle Nazioni Unite per la regione del lago d'Aral e l'impegno mostrato dalle autorità; di continuare a sostenere gli sforzi volti a migliorare le infrastrutture di irrigazione;

o)

di prendere atto della nuova politica estera uzbeka, che ha portato a miglioramenti nella cooperazione con i paesi limitrofi e con i partner internazionali, in particolare per quanto riguarda la promozione della stabilità e della sicurezza nella regione, la gestione delle frontiere e delle risorse idriche, la demarcazione delle frontiere e l'energia; di sostenere l'impegno positivo dell'Uzbekistan nel processo di pace in Afghanistan;

p)

di accogliere con favore il costante impegno dell'Uzbekistan nel salvaguardare la zona denuclearizzata in Asia centrale; di ricordare l'impegno dell'UE di sostenere l'Uzbekistan nel far fronte ai rifiuti tossici e radioattivi; di incoraggiare l'Uzbekistan a firmare il trattato sulla proibizione delle armi nucleari;

q)

di tenere conto del ruolo importante dell'Uzbekistan nel prossimo riesame della strategia UE-Asia centrale, applicando il principio di differenziazione;

r)

di riconoscere le legittime preoccupazioni dell'Uzbekistan in materia di sicurezza e di rafforzare la cooperazione a sostegno della gestione delle crisi, della prevenzione dei conflitti, della gestione integrata delle frontiere e degli sforzi tesi a combattere la radicalizzazione violenta, il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti, difendendo nel contempo lo Stato di diritto, compresa la tutela dei diritti umani;

s)

di garantire la cooperazione efficace nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale;

t)

di vincolare l'erogazione dell'assistenza all'Uzbekistan a titolo degli strumenti di finanziamento esterni dell'UE e dei prestiti della BEI e della BERS al proseguimento del processo di realizzazione delle riforme;

u)

di sostenere l'attuazione effettiva delle principali convenzioni internazionali necessarie per ottenere lo status SPG+;

v)

di sostenere gli sforzi dell'Uzbekistan a impegnarsi nel processo di adesione all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al fine di integrare meglio il paese nell'economia mondiale e migliorare il clima imprenditoriale, attirando in tal modo maggiori investimenti diretti esteri (IDE);

w)

di tenere conto dell'evoluzione delle relazioni con altri paesi terzi nel contesto dell'attuazione dell'iniziativa cinese «One Belt, One Road» (OBOR); di insistere sul rispetto delle questioni in materia di diritti umani legate a questa iniziativa, anche elaborando linee guida al riguardo;

Nuovo accordo globale

x)

di utilizzare i negoziati dell'ARPC per promuovere un progresso autentico e sostenibile verso un regime responsabile e democratico che garantisca e tuteli i diritti fondamentali per tutti i cittadini e si concentri in particolare sulla garanzia di un contesto favorevole per la società civile, i difensori dei diritti umani e l'indipendenza degli avvocati; di garantire che, prima della fine dei negoziati, l'Uzbekistan realizzi progressi sostanziali nel garantire la libertà di espressione, di associazione e di riunione pacifica conformemente alle norme internazionali, anche eliminando gli ostacoli alla registrazione di tutti i nuovi gruppi, all'avvio legale delle attività nel paese e all'ottenimento di finanziamenti esteri;

y)

di negoziare un accordo moderno, onnicomprensivo e ambizioso tra l'UE e l'Uzbekistan, che sostituirà l'APC del 1999, rafforzando i contatti interpersonali, la cooperazione politica, le relazioni commerciali e di investimento nonché la cooperazione in materia di sviluppo sostenibile, tutela ambientale, connettività, diritti umani e governance, e contribuendo allo sviluppo economico e sociale sostenibile dell'Uzbekistan;

z)

di rinnovare il proprio impegno a favore del progresso delle norme democratiche, dei principi della buona governance e dello Stato di diritto, nonché del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali, compresa la libertà di religione e di credo, e dei loro difensori;

aa)

di sostenere gli sforzi rinnovati dell'Uzbekistan tesi a instaurare una cooperazione multilaterale e internazionale che consenta di affrontare sfide globali e regionali, come la sicurezza internazionale e la lotta all'estremismo violento, la criminalità organizzata, il traffico di droga, la gestione delle risorse idriche, il degrado ambientale, i cambiamenti climatici, la migrazione, eccetera;

ab)

di garantire che l'accordo globale faciliti e rafforzi la cooperazione regionale e la risoluzione pacifica dei conflitti legati alle controversie in essere, aprendo la strada ad autentiche relazioni di buon vicinato;

ac)

di rafforzare le disposizioni connesse alle relazioni commerciali ed economiche, collegandole meglio alle disposizioni in materia di diritti umani e all'impegno di attuare i principi guida delle Nazioni Unite relativi a imprese e diritti umani, fornendo, da un lato, meccanismi per valutare e affrontare le ripercussioni negative sui diritti umani e promuovendo, dall'altro lato, i principi dell'economia di mercato, compresa la certezza del diritto, nonché istituzioni indipendenti e trasparenti, il dialogo sociale e l'attuazione delle norme ILO in materia di lavoro al fine di garantire investimenti diretti esteri sostenibili e contribuire alla diversificazione dell'economia; di migliorare la cooperazione nella lotta contro la corruzione, il riciclaggio e l'evasione fiscale e di garantire che i beni attualmente congelati in vari Stati membri dell'UE e del SEE siano rimpatriati in modo responsabile a vantaggio di tutti i cittadini uzbeki;

ad)

di rafforzare alcuni aspetti della cooperazione interparlamentare in seno a un'apposita commissione di cooperazione parlamentare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, compresa la responsabilità diretta dei rappresentanti del consiglio di cooperazione e della commissione di cooperazione parlamentare;

ae)

di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, compresa la società civile, sia durante i negoziati che in fase di attuazione dell'accordo;

af)

di includere termini per una potenziale sospensione della cooperazione qualora una delle due parti violi elementi essenziali riguardanti, in particolare, il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, prevedendo la consultazione del Parlamento europeo in tali casi; di istituire un meccanismo indipendente di monitoraggio e reclamo che offra alle popolazioni interessate e ai loro rappresentanti uno strumento efficace per affrontare gli impatti in termini di diritti umani e monitorare l'attuazione;

ag)

di garantire il forte coinvolgimento del Parlamento europeo nel monitoraggio dell'attuazione di tutte le parti dell'ARPC dopo la sua entrata in vigore, di tenere consultazioni in tale contesto, garantendo che il Parlamento e la società civile siano adeguatamente informati in merito all'attuazione dell'ARPC da parte del SEAE, e di reagire in modo adeguato;

ah)

di assicurare la trasmissione integrale dei documenti negoziali al Parlamento europeo, nel rispetto delle regole in materia di riservatezza, per consentire al Parlamento di esercitare un controllo adeguato del processo negoziale; di adempiere agli obblighi interistituzionali derivanti dall'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, nonché di presentare periodicamente resoconti al Parlamento;

ai)

di applicare l'ARPC in via provvisoria, solo dopo che il Parlamento avrà dato la sua approvazione;

aj)

di attuare una campagna di sensibilizzazione del pubblico che sottolinei i risultati positivi attesi dalla cooperazione, a beneficio dei cittadini dell'UE e dell'Uzbekistan, e che migliorerebbe anche le relazioni interpersonali;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché al presidente, al governo e al parlamento della Repubblica dell'Uzbekistan.

(1)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 394.

(2)  GU C 238 del 6.7.2018, pag. 51.

(3)  GU C 274 del 27.7.2016, pag. 25.

(4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 91.

(5)  GU C 58 del 15.2.2018, pag. 119.

(6)  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54354/joint-communiqué-european-union-–-central-asia-foreign-ministers-meeting-brussels-23-november_en


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/133


P8_TA(2019)0241

Accordo quadro istituzionale UE-Svizzera

Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente l'accordo quadro istituzionale tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera (2018/2262(INI))

(2021/C 108/13)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione del Consiglio del 6 maggio 2014, che autorizza i negoziati per un accordo tra l'UE e la Svizzera su un quadro istituzionale che disciplina le relazioni bilaterali, e l'avvio dei negoziati il 22 maggio 2014,

viste le conclusioni del Consiglio del 28 febbraio 2017 sulle relazioni fra l'UE e la Confederazione svizzera,

viste le conclusioni del Consiglio del 14 dicembre 2010 e del 20 dicembre 2012 sulle relazioni fra l'UE e i paesi dell'EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) del 1o gennaio 1994 (1),

visti il rifiuto del popolo svizzero di entrare nel SEE, sancito dal voto popolare del dicembre 1992 con una percentuale del 50,3 %, dell'iniziativa «Negoziati di adesione all'UE: decida il popolo», con una percentuale del 74 % nel giugno 1997 e dell'iniziativa «Sì all'Europa!», con una percentuale del 77 % nel marzo 2001,

visto l'accordo tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di scambio delle quote di emissione, firmato il 23 novembre 2017 (2),

visto il quadro di cooperazione tra l'Agenzia europea per la difesa (AED) e la Svizzera, firmato il 16 marzo 2012,

visto l'accordo di cooperazione giudiziaria tra la Svizzera ed Eurojust, firmato il 27 novembre 2008 ed entrato in vigore il 22 luglio 2011,

visto l'accordo tra la Svizzera e l'Europol sulla cooperazione tra le autorità di polizia in materia di prevenzione e lotta contro le forme gravi e organizzate di criminalità internazionale e di terrorismo, firmato il 24 settembre 2004 ed entrato in vigore il 1o marzo 2006, nonché l'ampliamento della zona di applicazione, del 1o gennaio 2008,

visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (3), in particolare l'allegato I sulla libera circolazione delle persone e l'allegato III sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali,

visto il protocollo del 27 maggio 2008 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parti contraenti, della Repubblica di Bulgaria e della Romania, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (4),

visto l'accordo del 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza (5),

viste l'iniziativa popolare federale svizzera del 9 febbraio 2014, in cui il 50,3 % della popolazione svizzera ha sostenuto proposte volte a reintrodurre quote di immigrazione con l'Unione europea, la preferenza nazionale in caso di posti vacanti e la limitazione dei diritti degli immigrati alle prestazioni sociali,

visto l'accordo di libero scambio del 1972 tra l'UE e la Svizzera (6), adattato e aggiornato nel corso degli anni,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, entrato in vigore il 1o giugno 2002 (7),

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, entrato in vigore il 1o giugno 2002 (8),

visti i negoziati su accordi tra l'UE e la Confederazione svizzera in materia di energia elettrica, nonché di sicurezza alimentare, sicurezza dei prodotti e sanità pubblica,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/2047 della Commissione, del 20 dicembre 2018, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle borse valori in Svizzera in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9),

visto il 37o incontro interparlamentare tra l'UE e la Svizzera, svoltosi a Bruxelles il 4 e 5 luglio 2018,

visti le sue risoluzioni sulla Svizzera, in particolare quella del 9 settembre 2015 su SEE-Svizzera: ostacoli all'attuazione completa del mercato interno (10), e il progetto di proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori sullo stesso argomento, del 24 aprile 2018,

vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2017 sulla relazione annuale sulla governance del mercato unico nell'ambito del semestre europeo 2017 (11),

visti l'articolo 108, paragrafo 4, e l'articolo 52 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0147/2019),

A.

considerando che le attuali relazioni tra la Svizzera e l'UE si basano su una complessa rete di circa 20 accordi bilaterali settoriali principali e su un centinaio di altri accordi; che la Svizzera partecipa solo parzialmente a tutte e quattro le libertà; che, sebbene tali accordi abbiano approfondito la cooperazione UE-Svizzera in passato nei settori del mercato interno, della sicurezza interna e dell'asilo, dei trasporti e delle questioni fiscali, in futuro tale complessa serie di accordi potrebbe diventare obsoleta, rendendo la loro attuazione meno rilevante, a meno che non venga concordato un quadro generale;

B.

considerando che, secondo i dati di Eurostat, nel 2017 la Svizzera era il terzo partner dell'UE in termini di esportazioni di merci e il quarto per quanto riguarda le importazioni di merci;

C.

considerando che il Consiglio ha affermato che un accordo istituzionale globale con la Svizzera dovrebbe mirare a tutelare l'omogeneità del mercato interno e garantire la certezza del diritto alle autorità, ai cittadini e agli operatori economici;

D.

considerando che il Consiglio federale svizzero intende concludere un accordo istituzionale con l'UE che garantisca la certezza del diritto in materia di accesso al mercato e preservi la prosperità, l'indipendenza e l'ordinamento giuridico della Svizzera (12); che il Consiglio federale svizzero ha annunciato una consultazione fra le parti interessate in merito al testo concordato dai negoziatori il 23 novembre 2018;

E.

considerando che un mercato unico correttamente funzionante ed efficace, fondato su un'economia sociale di mercato altamente competitiva, è necessario per dare impulso alla crescita e alla competitività e creare posti di lavoro, al fine di rinvigorire l'economia europea; che la normativa sul mercato unico deve essere adeguatamente recepita, attuata e applicata affinché gli Stati membri e la Svizzera possano trarre il massimo beneficio dai vantaggi che offre;

F.

considerando che la Svizzera ha espresso l'intenzione di lasciare disposizioni sostanziali vincolanti in materia di aiuti di Stato per un futuro accordo di accesso al mercato nonché l'intenzione di avere accesso al mercato unico dell'energia elettrica;

G.

considerando che il 28 settembre 2018 il Consiglio federale ha approvato il secondo contributo svizzero a vari Stati membri dell'UE per un importo pari a 1,3 miliardi di CHF in dieci anni e che al momento è in attesa di una decisione positiva dell'Assemblea federale;

H.

considerando che la Svizzera è membro dell'Agenzia europea dell'ambiente;

I.

considerando che la Svizzera ha ratificato la sua partecipazione ai programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS;

J.

considerando che la partecipazione della Svizzera al programma quadro di ricerca dell'UE Orizzonte 2020 e al suo predecessore, il settimo programma quadro (7o PQ), è stata vantaggiosa per tutte le parti coinvolte, grazie all'alta qualità delle proposte;

K.

considerando che il 27 maggio 2015 la Svizzera e l'UE hanno firmato un protocollo aggiuntivo all'accordo sulla tassazione e il reddito da risparmio, il quale prevede che entrambe le parti scambino automaticamente informazioni (AEI) sui conti finanziari dei rispettivi residenti a partire da settembre 2018; che l'UE ha inserito la Svizzera nella lista delle «giurisdizioni non cooperative a fini fiscali» nell'allegato II delle conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 riguardanti i paesi che si sono impegnati ad attuare i principi della buona governance fiscale per affrontare questioni relative alla trasparenza, alla tassazione equa e alle misure anti-BEPS (erosione della base imponibile e trasferimento degli utili);

L.

considerando che la Svizzera coopera, limitatamente a determinate parti, in materia di politica estera e di sicurezza comune (PESC) e che ha partecipato alle missioni di pace civili e militari della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), in particolare in Ucraina e in Mali; che il quadro di cooperazione fra l'AED e la Svizzera, stipulato il 16 marzo 2012, consente lo scambio di informazioni e prevede attività congiunte nei settori della ricerca e della tecnologia, nonché per quanto riguarda progetti e programmi in materia di armamenti;

M.

considerando che la Svizzera fa parte dello spazio Schengen fin dall'inizio della sua attuazione in Svizzera nel dicembre 2008;

N.

considerando che la Svizzera partecipa al sistema d'informazione Schengen (SIS), al sistema d'informazione visti (VIS) e al sistema europeo per il confronto delle impronte digitali (Eurodac) dei richiedenti asilo nell'UE e che parteciperà al futuro sistema di ingressi/uscite (EES), che registrerà gli attraversamenti delle frontiere esterne dell'UE, e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) che fornisce un controllo preventivo prima del viaggio in materia di sicurezza e migrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo del visto;

O.

considerando la parziale associazione della Svizzera all'acquis dell'UE in materia di asilo, in base all'accordo di associazione a Dublino; che dal 2010 la Svizzera contribuisce finanziariamente e operativamente a Frontex;

P.

considerando che nel 2017 la popolazione svizzera di 8,48 milioni comprendeva 2,13 milioni di cittadini stranieri, 1,4 milioni dei quali provenivano dagli Stati membri dell'UE e dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA); che ogni giorno 320 000 cittadini dell'UE si recano in Svizzera; che 750 000 cittadini svizzeri vivono all'estero, di cui 450 000 nell'UE;

Q.

considerando che nel 2009 la Svizzera ha convenuto di proseguire l'accordo bilaterale con l'UE del 1999 sulla libera circolazione delle persone, che conferisce parimenti ai cittadini svizzeri e a quelli dell'UE il diritto di scegliere liberamente il luogo di lavoro e di residenza sul territorio nazionale delle parti contraenti;

R.

considerando che le società straniere sono tenute a rispettare le condizioni di lavoro minime svizzere in caso di distacco dei lavoratori stranieri in Svizzera; che il contraente principale ha la responsabilità giuridica di garantire che i subappaltatori rispettino la normativa svizzera che disciplina il mercato del lavoro;

S.

considerando che nel 2002 la Svizzera ha introdotto «misure di accompagnamento» con l'obiettivo esplicito di tutelare le retribuzioni, le condizioni di lavoro e le norme sociali svizzere e che l'UE ritiene che tali misure non rispettino l'ALCP;

T.

considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti dei cittadini (2004/38/EC) nonché dei diritti dei cittadini dell'UE alle prestazioni sociali e dei diritti di stabilimento hanno suscitato preoccupazione in Svizzera;

U.

considerando che la Svizzera è membro dell'EFTA dal 1960 e delle Nazioni Unite dal 2002;

V.

considerando che l'iniziativa «Il diritto svizzero anziché giudici stranieri» (nota come «Iniziativa per l'autodeterminazione») è stata respinta con un voto popolare del 66 % e da tutti i cantoni il 25 novembre 2018;

W.

considerando che la Svizzera ha dichiarato la neutralità politica e per questo ha ospitato vari negoziati internazionali volti al raggiungimento di soluzioni pacifiche ai conflitti armati nel mondo;

X.

considerando che la Commissione, alla fine del 2018, ha prorogato per sei mesi la sua decisione di riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili in quanto conformi agli obblighi di negoziazione per le quote di cui alla direttiva (2004/39/CE) e al regolamento ((UE) n. 600/2014) relativi ai mercati degli strumenti finanziari;

Y.

considerando che l'Unione interparlamentare (UIP) ha sede a Ginevra;

Z.

considerando che la Svizzera ospita le sedi centrali mondiali di 25 grandi organizzazioni e conferenze internazionali, soprattutto a Ginevra;

AA.

considerando che centinaia di organizzazioni non governative internazionali hanno sede in Svizzera e offrono consulenza alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni non governative;

AB.

considerando che la Svizzera prevede di svolgere le elezioni federali il 20 ottobre 2019;

1.

raccomanda al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di evidenziare che la Svizzera e l'UE intrattengono un partenariato stretto e di vasta portata, reciprocamente vantaggioso e basato su una storia culturale comune e valori condivisi, e che i legami economici, politici, sociali, ambientali, scientifici e interpersonali sono esemplari e riflettono la loro peculiare vicinanza culturale e geografica;

b)

di sottolineare che la Svizzera è fortemente integrata con l'UE, che è un partner dalla mentalità simile e che condivide con l'UE le sfide europee a livello regionale e globale; di accogliere con favore la dichiarazione svizzera secondo cui è nel loro interesse rinnovare e consolidare l'approccio bilaterale nonché creare relazioni sempre più strette;

c)

di osservare che l'UE è il principale partner commerciale della Svizzera, in quanto rappresenta il 52 % delle sue esportazioni e oltre il 71 % delle sue importazioni, e che gli scambi di merci nel quadro degli accordi commerciali bilaterali vigenti ammontano a non meno di 1 miliardo di CHF al giorno (13), mentre la Svizzera è il terzo partner commerciale dell'UE, rappresentando il 7 % dei suoi scambi commerciali; di ritenere che l'ampio grado di integrazione della Svizzera con il mercato interno dell'UE sia un fattore essenziale per la crescita economica, che rende l'UE il partner economico e commerciale più importante della Svizzera;

d)

di evidenziare che l'UE ha dimostrato una grande flessibilità nei negoziati per l'accordo quadro istituzionale e che tale flessibilità deve essere riconosciuta da tutte le parti interessate;

e)

di sollecitare la tempestiva conclusione dell'accordo quadro istituzionale bilaterale al fine di rendere coerente il complesso insieme di accordi bilaterali esistenti, anche introducendo un meccanismo di risoluzione delle controversie; di accogliere con favore l'accordo dei negoziatori sul testo finale dell'accordo; di invitare il Consiglio federale svizzero a prendere una decisione in merito alla conclusione dell'accordo non appena sarà terminata positivamente la relativa consultazione con le parti interessate;

f)

di ricordare che la creazione di un quadro istituzionale comune per gli accordi attuali e futuri che consenta alla Svizzera di partecipare al mercato unico dell'UE, al fine di garantire l'omogeneità e la certezza del diritto a cittadini e imprese, resta un presupposto indispensabile per l'ulteriore sviluppo di un approccio settoriale; di sottolineare che dopo quattro anni di negoziati è giunto il momento di concludere l'accordo quadro istituzionale; di ritenere che la conclusione dell'accordo consentirà al partenariato globale UE-Svizzera di sviluppare pienamente il suo potenziale;

g)

di prendere atto della necessità di un accordo quadro istituzionale, dato che le relazioni fra UE e Svizzera si basano su un complesso sistema composto da 120 accordi settoriali, e che un maggior grado di coerenza e certezza del diritto gioverebbe a tutte le parti;

h)

di invitare le parti a organizzare quanto prima un incontro interparlamentare dei legislatori dell'UE e della Svizzera, al fine di affrontare tutte le questioni legate all'accordo in esame;

i)

di deplorare che la Commissione abbia trasmesso il testo negoziato dell'accordo quadro istituzionale UE-Svizzera alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale soltanto il 6 febbraio 2019, nonostante sia stato finalizzato nel novembre 2018;

j)

di prendere atto che le salde relazioni tra l'UE e la Svizzera vanno oltre l'integrazione economica e l'estensione del mercato unico, contribuendo anche alla stabilità e alla prosperità a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le aziende, comprese le piccole e medie imprese (PMI); di sottolineare l'importanza di garantire il corretto funzionamento del mercato unico, al fine di creare condizioni eque e generare posti di lavoro;

k)

di ritenere che assicurare la conclusione di un accordo quadro istituzionale con la Svizzera rivesta grande importanza, poiché garantirebbe la certezza del diritto sia per la Svizzera che per l'Unione, il recepimento dinamico dell'acquis dell'UE, un accesso potenziato al mercato interno per la Svizzera, a beneficio di entrambe le parti, e la giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in caso di controversie irrisolte relativamente all'applicazione o all'interpretazione dell'accordo quadro istituzionale;

l)

di accogliere con favore la decisione della Commissione del 20 dicembre 2018 di riconoscere le sedi di negoziazione in Svizzera come ammissibili ai fini del rispetto dell'obbligo di negoziazione per le azioni di cui alla direttiva (14) e al regolamento (15) sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II/MiFIR); di porre in evidenza che tale equivalenza è limitata al 30 giugno 2019 ma può essere prorogata, a condizione che siano stati compiuti progressi verso la firma di un accordo che istituisca il suddetto quadro istituzionale comune;

m)

di sottolineare, assieme al Consiglio, che la libera circolazione delle persone è un pilastro fondamentale e non negoziabile della politica dell'UE e del mercato interno, e che le sue quattro libertà sono indivisibili; di esprimere rammarico per le sproporzionate «misure di accompagnamento» unilaterali della Svizzera, in vigore dal 2004; di invitare la Svizzera, che ritiene importanti le misure di accompagnamento, a cercare una soluzione che sia pienamente compatibile con i pertinenti strumenti dell'UE; di invitare altresì la Svizzera a prendere in considerazione una riduzione del periodo di applicazione delle misure transitorie relative ai lavoratori provenienti dalla Croazia, tenendo presenti i vantaggi della libera circolazione delle persone fra l'UE e la Svizzera;

n)

di prendere atto dell'attuazione dell'iniziativa della «preferenza nazionale light» e del fatto che il Consiglio ritiene che il testo risultante, adottato il 16 dicembre 2016 dall'Assemblea federale svizzera, possa essere attuato compatibilmente con i diritti dei cittadini dell'UE a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone se nel necessario decreto di attuazione saranno chiarite le questioni in sospeso, quali il diritto all'informazione relativamente ai posti vacanti e il rispetto dei diritti dei lavoratori frontalieri; di ricordare, tuttavia, che la questione della migrazione di cittadini dai paesi terzi non deve essere confusa con la libera circolazione delle persone, quale sancita nei trattati; di sottolineare la necessità di monitorare con attenzione l'attuazione del decreto al fine di valutarne la conformità con l'accordo sulla libera circolazione delle persone;

o)

di sottolineare che la Svizzera beneficia fortemente di uno sviluppo democratico e competitivo di tutti i suoi vicini europei e che i suoi contributi finanziari a programmi come il Fondo di coesione sono quindi nel suo stesso interesse e che dovrebbe continuare a versarli, e di accogliere con favore i risultati positivi del contributo negli Stati membri che lo ricevono; di ricordare che la Svizzera trae vantaggi significativi dalla partecipazione al mercato unico; di sottolineare che il futuro contributo della Svizzera alla coesione dell'UE è essenziale e dovrebbe essere considerevolmente rafforzato, seguendo l'esempio del SEE e della Norvegia;

p)

di accogliere con favore l'intenso dibattito interno in corso in Svizzera in merito alla cooperazione con l'UE; di suggerire, tuttavia, che la Svizzera provi a spiegare ancor meglio ai propri cittadini i numerosi vantaggi concreti derivanti dall'accesso al mercato interno e dalla necessità di una più stretta cooperazione con l'UE;

q)

di esortare che, una volta concluso, l'accordo quadro istituzionale sia presentato senza indugio al Parlamento europeo, agli Stati membri e al Parlamento svizzero per l'approvazione, nonché agli elettori svizzeri, che si esprimeranno in merito tramite referendum, a norma della Costituzione svizzera;

r)

di osservare che 1,4 milioni di cittadini dell'UE vivono in Svizzera e che oltre 450 000 cittadini svizzeri vivono nell'UE;

s)

di ricordare che, a seguito del referendum del 9 febbraio 2014, il Parlamento svizzero ha approvato un emendamento alla legge sugli stranieri del 2016 per l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, con entrata in vigore il 1o luglio 2018; di sottolineare che è essenziale che il Consiglio federale presti particolare attenzione all'attuazione dell'articolo 121a, in modo da non mettere a repentaglio il diritto dei cittadini dell'UE di circolare liberamente;

t)

di deplorare le iniziative cantonali o nazionali che potrebbero avere l'effetto di limitare l'accesso al mercato del lavoro svizzero per i lavoratori dell'UE, in particolare i lavoratori transfrontalieri, compromettendo così i diritti dei cittadini dell'Unione a titolo dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e la cooperazione tra l'UE e la Svizzera;

u)

di compiacersi profondamente della dichiarazione politica di intenti volta a modernizzare l'accordo sugli appalti pubblici e l'accordo di libero scambio UE-Svizzera del 1972, e di sostenere l'ambizione di pervenire a un partenariato commerciale riveduto che includa settori, come i servizi, che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo quadro istituzionale e che risultano solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, compresi gli aspetti digitali, i diritti di proprietà intellettuale, l'agevolazione degli scambi, il riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità, le procedure di appalto pubblico, nonché un capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile; di chiedere una maggiore cooperazione intesa a proteggere meglio le indicazioni geografiche e ad ampliare il moderno e affidabile meccanismo di composizione delle controversie tra Stati incluso nel progetto di accordo quadro istituzionale, al fine di coprire le future relazioni commerciali bilaterali e risolvere efficacemente gli attriti di natura commerciale fra le parti;

v)

di essere consapevoli dell'assenza di un accordo globale in materia di servizi fra l'UE e la Svizzera e del fatto che i servizi sono solo parzialmente coperti dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, a dimostrazione dell'esistenza di un ulteriore potenziale di sviluppo;

w)

di prendere atto della legge riveduta in materia di appalti pubblici adottata nel 2017 nel cantone Ticino, la quale deve essere conforme all'accordo sugli appalti pubblici dell'Organizzazione mondiale del commercio e al pertinente accordo settoriale UE-Svizzera, entrato in vigore nel 2002; di incoraggiare vivamente le amministrazioni aggiudicatrici ad accordare ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'UE un trattamento non discriminatorio, anche nel caso di contratti di appalto pubblico inferiori alla soglia;

x)

di esortare affinché continui a essere consentita l'attuale prassi secondo cui le imprese di taxi degli Stati membri dell'UE possono prestare servizi in Svizzera senza restrizioni, in quanto contribuisce da tempo allo sviluppo economico delle regioni frontaliere della Svizzera ed è reciprocamente vantaggiosa;

y)

di essere del parere che la reciprocità e la correttezza tra il SEE e la Svizzera siano necessarie affinché entrambi beneficino della loro partecipazione al mercato unico;

z)

di osservare che, in termini generali, la cooperazione nell'ambito dell'accordo UE-Svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità è soddisfacente; di accogliere con favore il più recente aggiornamento dell'accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità nel 2017 e di auspicare che i prossimi aggiornamenti possano essere effettuati tempestivamente quando sarà stato raggiunto il pieno potenziale del futuro accordo quadro istituzionale;

aa)

di compiacersi della nuova legislazione fiscale che limiterà i regimi fiscali preferenziali e renderà le pratiche più conformi alle norme internazionali, auspicando altresì un esito positivo del prossimo voto popolare in Svizzera; di sottolineare la necessità di continuare a migliorare la cooperazione con l'obiettivo di contrastare l'elusione fiscale e potenziare la giustizia fiscale;

ab)

di chiedere alla Svizzera di proseguire gli sforzi a favore della strategia per una Svizzera digitale, con l'obiettivo di allinearla al mercato unico digitale dell'UE;

ac)

di prendere atto del contributo allo stretto partenariato tra l'UE e la Svizzera che gli accordi settoriali bilaterali portano in materia di libera circolazione di persone, pensioni, media, ambiente, statistica, cooperazione giudiziaria e di polizia, zona Schengen, asilo (Dublino), PESC/PSDC, navigazione satellitare, ricerca, aviazione civile, trasporto via terra, accesso reciproco al mercato per beni e servizi concordati, prodotti agricoli trasformati, armonizzazione giuridica, riconoscimento reciproco, lotta contro la frode, tassazione e risparmi; di sottolineare, tuttavia, che è giunto il momento di dare ulteriore impulso al partenariato e di compiere un passo molto più ampio e sostanziale nelle relazioni bilaterali mediante la conclusione dell'accordo quadro quanto prima possibile;

ad)

di accogliere con favore il fatto che, da molto tempo, la promozione della pace, la mediazione e la risoluzione pacifica dei conflitti rappresentano una parte importante della politica estera svizzera; di accogliere con favore il forte ruolo della Svizzera nella costruzione della pace e il suo coinvolgimento nella ricerca di soluzioni alle crisi, nell'agevolazione del dialogo, nello sviluppo di misure volte a rafforzare la fiducia e nella riconciliazione; di accogliere con favore il ruolo della Svizzera come facilitatore nell'attuazione di complesse strutture federali e di accordi costituzionali a favore della pace al fine di favorire la coesistenza di varie etnie;

ae)

di accogliere con favore la partecipazione e il sostegno della Svizzera alle missioni di sicurezza e di difesa dell'UE, quali EUFOR ALTHEA, EULEX Kosovo, EUTM Mali ed EUBAM Libia, nonché ai lavori dell'AED; di accogliere con favore la stretta cooperazione con la Svizzera in materia di aiuti umanitari, protezione civile, lotta al terrorismo e cambiamento climatico;

af)

di riconoscere il contributo e la cooperazione della Svizzera nel contesto della migrazione di massa nello spazio Schengen e per quanto riguarda l'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione; di incoraggiare la Svizzera a partecipare al patto globale sulla migrazione e di attendersi che ciò avvenga a seguito della discussione in seno al Parlamento svizzero;

ag)

di invitare la Svizzera ad attuare tutte le direttive dell'UE pertinenti al fine di mantenere il suo attuale livello di protezione sociale e di redditi, per quanto riguarda l'offerta transfrontaliera di servizi;

ah)

di sottolineare l'importanza di garantire che l'accordo quadro istituzionale tra l'UE e la Svizzera contenga una clausola sulla buona governance fiscale, nonché norme specifiche sugli aiuti di Stato sotto forma di vantaggi fiscali, requisiti in termini di trasparenza per quanto concerne lo scambio automatico di informazioni sulla tassazione e sulla titolarità effettiva, e disposizioni antiriciclaggio;

ai)

di accogliere con favore la decisione della Svizzera, nell'aprile 2018, di unirsi alla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT) dell'Europol come misura proattiva nel combattere la minaccia della criminalità informatica internazionale;

aj)

di accogliere con favore l'adesione della Svizzera all'intero programma Orizzonte 2020 e di sperare in un'ulteriore cooperazione nel quadro di futuri programmi di ricerca;

ak)

di esortare la Svizzera a impegnarsi nei negoziati sulla sua adesione ai programmi Erasmus;

al)

di accogliere con favore i progressi compiuti nella costruzione del collegamento ferroviario transalpino noto come «Nuova ferrovia transalpina» (NFTA), un investimento finanziato dalla Svizzera e vantaggioso anche per l'UE;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio, alla Commissione e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché all'Assemblea federale e al Consiglio federale della Confederazione svizzera.

(1)  GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)  GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

(3)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(4)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53.

(5)  GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

(6)  GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

(7)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

(8)  GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(9)  GU L 327 del 21.12.2018, pag. 77.

(10)  GU C 316 del 22.9.2017, pag. 192.

(11)  GU C 252 del 18.7.2018, pag. 164.

(12)  https://www.eda.admin.ch/dam/dea/it/documents/fs/11-FS-Institutionelle-Fragen_it.pdf

(13)  https://www.eda.admin.ch/dam/dea/it/documents/abkommen/InstA-Wichtigste-in-Kuerze_it.pdf

(14)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

(15)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.


Giovedì 28 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/141


P8_TA(2019)0330

Decisione che istituisce uno strumento europeo per la pace

Raccomandazione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza concernente la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (2018/2237(INI))

(2021/C 108/14)

Il Parlamento europeo,

visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (OSS), in particolare gli OSS 1, 16 e 17, volti a promuovere società pacifiche e inclusive ai fini dello sviluppo sostenibile (1),

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000,

visto il regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all'esecuzione dell'11o Fondo europeo di sviluppo (2),

vista la decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (3),

visto il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (4),

visto il regolamento (UE) 2017/2306, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (5),

vista la dichiarazione interistituzionale, allegata al regolamento (UE) 2017/2306, relativa alle fonti di finanziamento delle misure di assistenza ai sensi dell'articolo 3 bis del regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (6)

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (7),

visti la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (8) e il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (9),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (10),

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, con l'appoggio della Commissione, al Consiglio relativa a una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (HR(2018) 94), del 13 giugno 2018,

viste le conclusioni del Consiglio europeo del 20 dicembre 2013, del 26 giugno 2015, del 15 dicembre 2016, del 9 marzo 2017, del 22 giugno 2017, del 20 novembre 2017, del 14 dicembre 2017 e del 28 giugno 2018,

visto il documento dal titolo «Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte — Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea», presentato dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) il 28 giugno 2016,

– viste le conclusioni del Consiglio del 13 novembre 2017, del 25 giugno 2018 e del 19 novembre 2018 sulla sicurezza e la difesa nel contesto della strategia globale dell'UE,

vista la comunicazione della Commissione del 7 giugno 2017 dal titolo «Documento di riflessione sul futuro della difesa europea» (COM(2017)0315),

vista la comunicazione congiunta della Commissione e del SEAE del 5 luglio 2016 dal titolo «Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza»,

vista la relazione speciale n. 20/2018 della Corte dei conti europea del 18 settembre 2018 dal titolo «L'architettura africana di pace e di sicurezza: occorre orientare diversamente il sostegno dell'UE»,

vista la sua risoluzione del 21 maggio 2015 sul finanziamento della politica di sicurezza e di difesa comune (11),

vista la sua risoluzione del 22 novembre 2016 sull'Unione europea della difesa (12),

viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2017 (13) e del 12 dicembre 2018 (14) sulla relazione annuale sull'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC),

visto l'articolo 113 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A8-0157/2019),

A.

considerando che l'UE ambisce ad essere un attore globale per la pace, che si adopera per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale e per il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale in materia di diritti umani;

B.

considerando che, in un contesto strategico che si è considerevolmente deteriorato negli ultimi anni, l'Unione ha una responsabilità crescente nel garantire la propria sicurezza;

C.

considerando che, alla luce delle difficili condizioni di sicurezza che la circondano, l'UE ha bisogno di autonomia strategica, come è stato riconosciuto nel giugno 2016 dai 28 capi di Stato e di governo nell'ambito della strategia globale dell'UE, e che ciò comporta la necessità di strumenti che potenzino la capacità dell'UE di preservare la pace, di prevenire i conflitti, di promuovere società pacifiche, giuste e inclusive nonché di potenziare la sicurezza internazionale; che è stato riconosciuto che società sicure e pacifiche sono un prerequisito per lo sviluppo duraturo;

D.

considerando che l'obiettivo dello strumento europeo per la pace (in appresso «lo strumento») non è militarizzare l'azione esterna dell'Unione europea, ma creare sinergie e maggiore efficienza fornendo un approccio globale ai finanziamenti operativi dell'azione esterna già esistenti, e ove non sia possibile il finanziamento tramite il bilancio dell'UE;

E.

considerando che il trattato prevede che l'UE e le sue istituzioni attuino una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune (PESC), che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo; che lo strumento proposto dovrebbe essere accolto come una tappa progressiva in tale direzione e il VP/AR dovrebbe essere incoraggiato a portarne avanti l'ulteriore sviluppo e attuazione;

F.

considerando che l'UE è il maggiore fornitore di aiuti umanitari e allo sviluppo a livello mondiale, impegnato a rafforzare il legame tra sicurezza e sviluppo al fine di conseguire una pace sostenibile;

G.

considerando che è opportuno incoraggiare un ulteriore utilizzo di finanziamenti e strumenti dell'Unione per migliorare la cooperazione, sviluppare le capacità e inviare missioni in futuro, nonché per mantenere la pace, impedire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale; che lo strumento europeo per la pace dovrebbe in particolare finanziare le missioni militari dell'Unione, rafforzare le capacità militari e di difesa dei paesi terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali e contribuire al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace guidate da organizzazioni regionali o internazionali o da paesi terzi;

H.

considerando che in passato l'UE ha avuto difficoltà a finanziare le operazioni con implicazioni nel settore della difesa; che il Parlamento ha più volte sottolineato la necessità di finanziamenti più flessibili ed efficienti e che esprimono solidarietà e determinazione; che sono necessari strumenti aggiuntivi per garantire che l'UE possa svolgere il suo ruolo di attore globale nel settore della sicurezza; che tali strumenti devono essere soggetti a un adeguato controllo parlamentare ed essere disciplinati dalla legislazione dell'UE;

I.

considerando che la partecipazione delle donne ai processi di pace rimane uno degli aspetti in cui si sono registrati meno progressi nell'agenda per le donne, la pace e la sicurezza, nonostante le donne siano le prime vittime delle crisi umanitarie e di sicurezza e malgrado il fatto che, quando le donne hanno un ruolo esplicito nei processi di pace, vi è il 35 % di probabilità in più che un accordo duri almeno 15 anni;

J.

considerando che la sicurezza interna e quella esterna sono sempre più interconnesse; che l'UE ha adottato misure significative per aumentare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della difesa; che l'UE è sempre stata orgogliosa del suo potere persuasivo e continuerà ad esserlo; che, tuttavia, una realtà in costante evoluzione e che suscita preoccupazioni fa sì che l'UE non possa rimanere solo una «potenza civile» ma debba sviluppare e rafforzare le proprie capacità militari, il cui uso dovrebbe essere coerente con tutte le altre azioni esterne dell'UE; che lo sviluppo nei paesi terzi non è possibile senza sicurezza e pace; che, a tale riguardo, le forze armate svolgono un ruolo chiave, specialmente nei paesi in cui le autorità civili non sono in grado di adempiere ai loro compiti a causa della situazione di sicurezza; che lo strumento può chiaramente permettere all'UE di assumere un impegno maggiore nei confronti dei paesi partner e aumenterà l'efficacia dell'azione esterna dell'UE, consentendo all'UE di diventare in futuro garante di stabilità e sicurezza a livello globale;

K.

considerando che l'azione esterna dell'UE non deve essere strumentalizzata come «gestione della migrazione» e che tutti gli sforzi di collaborazione con i paesi terzi devono andare di pari passo con il miglioramento della situazione dei diritti umani in tali paesi;

L.

considerando che la non proliferazione e il disarmo avranno un effetto significativo per l'attenuazione dei fattori che alimentano i conflitti e per contribuire a una maggiore stabilità, conformemente agli obblighi derivanti dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari e alla correlata risoluzione del Parlamento sulla sicurezza nucleare e la non proliferazione (15); che un mondo senza le armi di distruzione di massa è un mondo più sicuro; che l'UE è stata uno dei principali attori del divieto alle armi nucleari e che dovrebbe ampliare il proprio ruolo in tal senso;

M.

considerando che i trattati non prevedono alcuna azione militare esterna dell'Unione al di fuori del quadro della PSDC; che un'autentica PSDC di tutti gli Stati membri dell'UE accresce il margine di manovra dell'UE nella politica estera; che l'unica l'azione militare esterna possibile nel quadro della PSDC è sotto forma di missioni all'esterno dell'Unione per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, TUE;

N.

considerando che l'appoggio alle operazioni militari di sostegno alla pace dei paesi partner finora è stato fornito al di fuori del bilancio dell'UE attraverso il Fondo per la pace in Africa, istituito e finanziato nel quadro del Fondo europeo di sviluppo (FES); che al momento il Fondo per la pace in Africa è limitato a operazioni condotte dall'Unione africana (UA) o dalle organizzazioni regionali africane;

O.

considerando che mediante lo strumento europeo per la pace l'UE dovrebbe acquisire la capacità di contribuire direttamente al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte dai paesi terzi così come alle organizzazioni internazionali pertinenti a livello globale, senza limitarsi all'Africa o all'UA;

P.

considerando che lo strumento sostituirà il meccanismo Athena e il Fondo per la pace in Africa; che integrerà l'iniziativa sul potenziamento della capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo finanziando i costi delle attività di difesa dell'UE come le missioni dell'UA per il mantenimento della pace, i costi comuni delle operazioni militari della stessa PSDC e la creazione delle capacità militari dei partner che sono esclusi dal bilancio dell'UE in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE;

Q.

considerando che le operazioni svolte nell'ambito dello strumento dovrebbero essere conformi ai principi e ai valori sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali e rispettare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani; che le operazioni non definite come eticamente accettabili in termini di incolumità, salute e sicurezza delle persone, libertà, vita privata, integrità e dignità dovrebbero essere valutate molto attentamente e riconsiderate;

R.

considerando che la quota attuale dei costi comuni rimane assai bassa (circa il 10-15 % dei costi globali) e che la quota elevata dei costi e delle responsabilità a carico dei paesi nelle operazioni militari sulla base del principio «ciascuno si fa carico delle proprie spese» è contraria al principio di solidarietà e di condivisione degli oneri e scoraggia inoltre gli Stati membri dall'assumere una parte attiva nelle operazioni PSDC;

S.

considerando che la dotazione annua media proposta per lo strumento europeo per la pace ammonta a 1 500 000 000 EUR, mentre le spese combinate nel quadro del meccanismo Athena e del Fondo per la pace in Africa oscillano tra i 250 000 000 EUR e i 500 000 000 EUR all'anno; che le finalità potenziali dell'importo aggiuntivo di 1 000 000 000 EUR all'anno non sono adeguatamente specificate o garantite nella proposta;

T.

considerando che lo strumento europeo per la pace, in quanto meccanismo fuori bilancio finanziato mediante i contributi annuali degli Stati membri, sulla base di una chiave di distribuzione correlata all'RNL, dovrebbe consentire all'UE di finanziare una percentuale più elevata dei costi comuni (35-45 %) per le missioni e le operazioni militari, come accade attualmente con il meccanismo Athena; che lo strumento europeo per la pace dovrebbe anche garantire che i finanziamenti dell'UE siano disponibili in via permanente, garantendo una programmazione adeguata per la preparazione alle crisi, rendendo più facile il rapido dispiegamento e aumentando la flessibilità in caso di risposta rapida; che da lungo tempo il Parlamento richiede l'inclusione e l'espansione ambiziosa del meccanismo Athena per il finanziamento comune delle missioni e delle operazioni nel quadro della PSDC; che, tuttavia, la proposta di decisione del Consiglio non ha lo stesso valore vincolante dell'accordo interno del Fondo per la pace in Africa, per cui gli Stati membri possono astenersi dal partecipare al finanziamento delle azioni dello strumento europeo per la pace;

U.

considerando che, con l'aumento dei costi comuni, lo strumento proposto rafforzerà la solidarietà e la ripartizione degli oneri tra gli Stati membri e incoraggerà gli Stati membri, in particolare quelli con carenze a livello di risorse finanziarie o operative, a contribuire alle operazioni della PSDC;

V.

considerando che le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2018 esprimono un sostegno con riserva alla proposta relativa allo strumento europeo per la pace; che ciononostante è importante adoperarsi verso l'adozione di una proposta ambiziosa comprendente tutte le componenti proposte, compreso il meccanismo Athena;

W.

considerando che tutte le missioni militari nel quadro dello strumento, come ad esempio le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e di assistenza in materia militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace, le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti, la lotta contro il terrorismo, anche tramite il sostegno a paesi terzi per combattere il terrorismo sul loro territorio, come elencate all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE, nel pieno rispetto dei diritti umani, rientrano nell'ambito delle competenze della PSDC; che l'eccezione di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del TUE si applica alle spese operative relative solamente a tali missioni militari; che tutte le altre spese operative relative alla PSDC, incluse le spese derivanti da qualsiasi altra azione di cui all'articolo 42 del TUE, dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione; che le spese amministrative dello strumento europeo per la pace dovrebbero essere imputate al bilancio dell'Unione;

X.

considerando che a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del TUE tutte le spese operative derivanti dalla PESC sono a carico del bilancio dell'Unione, ad eccezione delle spese relative alle operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa; che, ai sensi dell'articolo 2, lettere a) e d), rispettivamente, della proposta di decisione, lo strumento europeo per la pace dovrebbe finanziare sia «le operazioni aventi implicazioni nel settore militare o della difesa» che «altri interventi operativi dell'Unione aventi implicazioni nel settore militare o della difesa»;

Y.

considerando che conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del TUE, l'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;

Z.

considerando che l'articolo 208, paragrafo 1, secondo comma, TFUE sancisce che l'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà; che lo stesso paragrafo stabilisce che «l'Unione tiene conto degli obblighi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo»; che la seconda frase riportata sopra costituisce una disposizione del trattato e, pertanto, un dovere costituzionale dell'UE, denominato «coerenza delle politiche per lo sviluppo» (CPS);

AA.

considerando che le missioni militari e civili esterne all'Unione dovrebbero essere mantenute separate per garantire che le missioni civili siano finanziate esclusivamente dal bilancio dell'Unione;

AB.

considerando che l'UE dovrebbe riconoscere al personale delle missioni della PSDC uno status simile a quello degli esperti nazionali distaccati, fornendo loro uno status uniforme e la miglior protezione possibile conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione; che tutte le indennità derivanti da tale status e tutte le spese di viaggio, di soggiorno e sanitarie dovrebbero essere imputate al bilancio dell'Unione in quanto spese amministrative;

AC.

considerando che la Corte dei conti europea ha pubblicato una relazione speciale sull'architettura africana di pace e di sicurezza finanziata attraverso il Fondo per la pace in Africa, che, secondo la proposta, sarà inclusa e ampliata nello strumento europeo per la pace; che la Corte dei conti europea ritiene che non sia stata data sufficiente priorità a tale sostegno e che i sui effetti siano stati limitati; che occorre tenere debitamente conto delle raccomandazioni della Corte dei conti in vista dell'ambizioso aumento del finanziamento per il nuovo strumento;

AD.

considerando che non è stata presentata alcuna valutazione dell'impatto finanziario in merito alle spese amministrative unitamente alla proposta; che le spese amministrative per lo strumento europeo per la pace hanno implicazioni rilevanti nel bilancio dell'UE; che lo strumento europeo per la pace non dovrebbe prevedere l'assunzione né la delega di altro personale supplementare oltre a quello attualmente impiegato negli strumenti che saranno sostituiti; che le sinergie derivanti dall'unione dei diversi strumenti attuali in un'unica struttura amministrativa dovrebbero facilitare la gestione dell'estensione geografica più ampia dello strumento europeo per la pace; che dovrebbe essere assunto personale aggiuntivo solo se e quando le entrate destinate a una missione o a una misura siano state effettivamente riscosse da tutti gli Stati membri partecipanti; che la durata limitata nel tempo delle entrate rende necessario che i contratti del personale assunto dallo strumento o i distacchi presso lo strumento per una missione o una misura specifica abbiano una durata limitata corrispondente; che nessun membro del personale dovrebbe essere assunto dallo strumento o distaccato presso lo strumento da uno Stato membro in cui sia stata presentata una dichiarazione formale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE per una missione o una misura specifica;

AE.

considerando che l'AR/VP dovrebbe consultare periodicamente il Parlamento in merito a tutti i principali aspetti e le scelte fondamentali della PESC e della PSDC e alle loro conseguenti evoluzioni; che il Parlamento dovrebbe essere consultato e informato tempestivamente affinché possa esprimere le sue opinioni e porre domande all'AR/VP e al Consiglio, anche riguardo alla CPS, prima che siano prese delle decisioni o sia avviata un'azione decisiva; che l'AR/VP dovrebbe tenere in considerazione le opinioni del Parlamento, anche riguardo alla CPS, e integrarle nelle sue proposte, dovrebbe rivedere le decisioni o le parti di decisioni a cui il Parlamento si oppone o ritirare tali proposte, fatta salva la possibilità da parte di uno Stato membro di promuovere l'iniziativa in tal caso, e dovrebbe proporre decisioni del Consiglio relative alla PSDC qualora il Parlamento lo inviti ad agire in tal senso; che il Parlamento dovrebbe tenere una discussione annuale con l'AR/VP sulle operazioni finanziate dallo strumento;

1.

raccomanda al Consiglio:

a)

di non diminuire il contributo di uno Stato membro allo strumento se lo Stato membro fa ricorso alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, del TUE poiché ciò pregiudicherebbe la chiave RNL sottostante al meccanismo di finanziamento e il finanziamento complessivo dello strumento;

b)

di includere nella decisione un riferimento al ruolo del Parlamento quale autorità di discarico come accade attualmente con il FES e quindi per il Fondo per la pace in Africa, in conformità delle pertinenti disposizioni delle norme finanziarie applicabili al FES, nell'ottica di preservare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nell'ambito del Fondo e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'UE in conformità dell'articolo 18 del TUE e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del TUE, in combinato disposto con l'articolo 208 del TFUE;

c)

di adoperarsi per predisporre un meccanismo, in seno al Parlamento europeo, che garantisca l'accesso, in base a parametri rigorosamente definiti, alle informazioni, inclusi i documenti originali, concernenti il bilancio annuale dello strumento europeo per la pace, i bilanci rettificativi, gli storni, i programmi d'azione (anche durante la fase preparatoria), l'attuazione delle misure di assistenza (incluse le misure ad hoc), gli accordi con i soggetti responsabili dell'attuazione e le relazioni sull'attuazione delle entrate e delle spese, così come i conti annuali, lo stato finanziario, la relazione di valutazione e la relazione annuale della Corte dei conti europea;

d)

di acconsentire a includere l'accesso a tutti i documenti riservati nei negoziati per l'accordo interistituzionale aggiornato tra il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'accesso del Parlamento alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa;

e)

di garantire che le operazioni, i programmi d'azione, le misure di assistenza ad hoc e gli altri interventi operativi finanziati dallo strumento non violino o non siano utilizzati per violare in alcun modo i principi fondamentali sanciti dall'articolo 21 del TUE, né siano utilizzati per violare il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani;

f)

di concludere la revisione del meccanismo Athena prima della fine di quest'anno, se possibile, e di integrarlo senza soluzione di continuità nello strumento europeo per la pace, preservando al contempo l'efficienza e la flessibilità operative di tale meccanismo;

g)

di garantire che i miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia offerti da un unico strumento siano mantenuti all'atto di apportare le necessarie modifiche alla proposta;

(h)

di inserire gli emendamenti in appresso:

sostituire al considerando 4 e all'articolo 1 «politica estera e di sicurezza comune» con «politica di sicurezza e di difesa comune»;

introdurre il seguente nuovo considerando 10 bis: «(10 bis) Le missioni di consulenza e assistenza in materia militare di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE possono assumere la forma di rafforzamento delle capacità militari e di difesa dei paesi terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali per preservare la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e affrontare le minacce alla sicurezza internazionale, nel rigoroso rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani e dei criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

introdurre il seguente nuovo considerando 10 ter: «(10 ter) Le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace di cui all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE possono assumere la forma di contributo al finanziamento delle operazioni di sostegno alla pace condotte da organizzazioni regionali o internazionali o da paesi terzi.»;

introdurre il seguente nuovo considerando 10 quater: «(10 quater) Le operazioni sostenute con i finanziamenti dell'UE devono integrare la risoluzione 1325 delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza.»;

all'articolo 2, modificare la lettera a) come segue: «a) contribuire al finanziamento di missioni che rientrano nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) aventi implicazioni nel settore militare o della difesa;»;

all'articolo 2, modificare la lettera b) come segue: «b) rafforzare le capacità militari e di difesa di Stati terzi, organizzazioni regionali e internazionali allo scopo di mantenere la pace, prevenire, gestire e risolvere i conflitti e contrastare le minacce alla sicurezza internazionale e alla sicurezza informatica;»;

all'articolo 3, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis. La ripartizione annuale delle spese amministrative del presente strumento a carico del bilancio dell'Unione è specificata nell'allegato I bis (nuovo) a titolo informativo.»;

all'articolo 5, modificare la lettera c) come segue: «c)“operazione”, un'operazione militare disposta nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune a norma dell'articolo 42 del TUE, per realizzare i compiti menzionati all'articolo 43, paragrafo 1, del TUE, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, tra cui i compiti affidati a un gruppo di Stati membri, conformemente all'articolo 44 del TUE;»;

alla fine dell'articolo 6, aggiungere il seguente nuovo comma: «Tutti gli aspetti, le attività e le missioni civili nell'ambito della PESC e in particolare nell'ambito della PSDC, o le rispettive componenti, sono finanziati esclusivamente dal bilancio dell'Unione.»;

modificare l'articolo 7 come segue: «Qualunque Stato membro, l'alto rappresentante o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione può presentare proposte di azioni dell'Unione in virtù del titolo V del TUE da finanziare a titolo dello strumento. L'alto rappresentante informa tempestivamente il Parlamento europeo riguardo a qualsiasi proposta di questo genere.»;

all'articolo 10, modificare il paragrafo 1 come segue: «In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 2, del TUE è assicurata la coerenza tra le azioni dell'Unione da finanziare a titolo dello strumento e le altre azioni dell'Unione condotte nell'ambito di altre sue politiche pertinenti. Le azioni dell'Unione da finanziare a titolo dello strumento sono altresì coerenti con gli obiettivi di tali altre politiche dell'Unione nei confronti dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;»;

all'articolo 10, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 3 bis: «3 bis. Due volte all'anno l'alto rappresentante presenta al Parlamento europeo una relazione in merito alla coerenza di cui al paragrafo 1.»;

all'articolo 11, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 2 bis: «2 bis. Lo strumento dispone di un funzionario di collegamento con il Parlamento europeo. Inoltre, il Segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi tiene uno scambio di opinioni annuale con l'organo parlamentare competente per fornire informazioni regolari.»;

all'articolo 12, modificare il paragrafo 1 come segue: «È istituito un comitato dello strumento (in appresso “il comitato”) composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante. I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte alle sue votazioni. I rappresentanti dell'Agenzia europea per la difesa (AED) possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato per i punti in discussione relativi al settore di attività dell'AED, senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni. I rappresentanti del Parlamento europeo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato senza prendere parte o essere presenti alle sue votazioni.»;

all'articolo 13, modificare il paragrafo 8 come segue: «8. L'amministratore assicura la continuità delle sue funzioni attraverso la struttura amministrativa delle strutture militari competenti del SEAE di cui all'articolo 9.»;

all'articolo 13, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 8 bis: «8 bis. L'amministratore è associato all'informazione del Parlamento europeo.»;

all'articolo 16, aggiungere il seguente nuovo paragrafo 8 bis: «8 bis. I comandanti delle operazioni sono associati all'informazione del Parlamento europeo.»;

all'articolo 34, modificare il paragrafo 1 come segue: "L'amministratore propone al comitato la nomina, per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni, di un revisore contabile interno dello strumento e di almeno un revisore interno aggiunto. Il revisore interno deve possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza, obiettività e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.

all'articolo 47, modificare il paragrafo 4 come segue: «4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato tenendo conto di esigenze operative, diritti umani, sicurezza e valutazione dei rischi di diversione riguardo all'utilizzo finale e agli utenti finali certificati, nonché di criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

a)

nel caso delle infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite dello strumento al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;

b)

nel caso dei materiali, la vendita per il tramite dello strumento a uno Stato membro, al paese ospitante o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte dello strumento, di uno Stato membro o di tale terzo, per uso in una successiva operazione.»;

all'articolo 47, modificare il paragrafo 6 come segue: «6. La vendita o cessione al paese ospitante o a un terzo sono effettuate conformemente al diritto internazionale, comprese le pertinenti disposizioni in materia di diritti umani e i principi del “non nuocere”, nonché alle pertinenti norme di sicurezza vigenti e rispettano rigorosamente i criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

all'articolo 48, modificare il paragrafo 1 come segue: «L'alto rappresentante può presentare al Consiglio un concetto di possibile programma d'azione o di possibile misura di assistenza ad hoc. L'alto rappresentante informa il Parlamento europeo riguardo a qualsiasi concetto di questo genere.»;

all'articolo 49, modificare il paragrafo 1 come segue: «I programmi d'azione sono approvati dal Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante. Il Parlamento europeo è informato dei programmi d'azione approvati dopo l'adozione da parte del Consiglio.»;

all'articolo 50, modificare il paragrafo 3 come segue: «Per le richieste che esulano dai programmi d'azione in vigore, il Consiglio può approvare una misura di assistenza ad hoc su proposta dell'alto rappresentante. Il Parlamento europeo è informato delle misure di assistenza ad hoc approvate dopo l'adozione da parte del Consiglio.»;

all'articolo 52, paragrafo 2, aggiungere la seguente nuova lettera f bis): «f bis) È reso disponibile un elenco dettagliato dei materiali finanziati nell'ambito dello strumento.»;

all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera b) come segue: «b) effettivamente consegnati alle forze armate dello Stato terzo interessato purché sia stata valutata la conformità ai criteri stabiliti dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera d) come segue: «d) impiegati nel rispetto delle politiche dell'Unione, tenuto in debito conto il diritto internazionale, segnatamente in materia di diritti umani, e i certificati relativi agli utenti finali, in particolare le clausole di ritrasferimento.»;

all'articolo 53, paragrafo 1, modificare la lettera e) come segue: «e) gestiti nel rispetto delle eventuali restrizioni o limitazioni riguardo al loro uso, vendita o cessione decise dal Consiglio o dal comitato, e conformemente ai pertinenti certificati relativi agli utenti finali, ai criteri della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.»;

all'articolo 54, modificare il paragrafo 1 come segue: «I soggetti responsabili dell'attuazione incaricati dell'esecuzione delle spese finanziate dallo strumento rispettano i principi della sana gestione finanziaria e della trasparenza, hanno effettuato le valutazioni dei rischi e i controlli sull'utilizzo finale necessari e tengono debitamente conto dei valori fondamentali dell'UE e del diritto internazionale, specialmente per quanto concerne i diritti umani e i principi del “non nuocere”. Ciascuno dei suddetti soggetti responsabili è sottoposto a una valutazione dei rischi preliminare per valutare gli eventuali rischi in termini di diritti umani e governance.»;

2.

raccomanda al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza:

a)

di consultare il Parlamento riguardo agli emendamenti raccomandati e di garantire che le opinioni del Parlamento siano prese in considerazione, in conformità dell'articolo 36 del TUE;

b)

di dare piena attuazione alle opinioni del Parlamento, in conformità dell'articolo 36 del TUE, nell'elaborazione di proposte di programmi d'azione pluriennali o di misure di assistenza ad hoc, anche mediante il ritiro delle proposte a cui il Parlamento si oppone;

c)

di fornire una valutazione completa dell'impatto finanziario per la decisione alla luce delle sue implicazioni per il bilancio dell'UE, precisando in particolare le esigenze relative al personale supplementare;

d)

di presentare i progetti di decisione del Consiglio in merito allo strumento europeo per la pace al Parlamento per la consultazione, contestualmente alla loro presentazione al Consiglio o al comitato politico e di sicurezza, lasciando al Parlamento il tempo di esprimere le sue opinioni; invita il VP/AR a modificare i progetti di decisione del Consiglio qualora il Parlamento lo richieda;

e)

di garantire, in conformità dell'articolo 18 del TUE, la complementarietà con i fondi, i programmi e gli strumenti dell'UE esistenti, la coerenza dello strumento europeo per la pace con tutti gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, specialmente per quanto riguarda il potenziamento delle capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) proposto, che in ogni caso dovrebbero essere attuati nel quadro di un programma più ampio di riforma del settore della sicurezza avente solide componenti in materia di buon governo, disposizioni contro la violenza di genere e, in particolare, concernenti la vigilanza civile sul sistema di sicurezza e il controllo democratico delle forze armate;

f)

di fornire al Parlamento un feedback regolare sui progressi compiuti nell'attuazione della risoluzione 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza e di consultare il Parlamento sulla dimensione di genere raccomandata, concentrandosi sul ruolo delle donne nella prevenzione e nella risoluzione dei conflitti, nella ricostruzione al termine dei conflitti e nei negoziati di pace, nonché su valutazioni periodiche delle misure adottate per proteggere i soggetti vulnerabili, in particolare donne e ragazze, dalla violenza in situazioni di conflitto;

g)

di garantire, in conformità dell'articolo 18 del TUE, la coerenza dello strumento europeo per la pace con tutti gli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE, comprese le politiche umanitarie e di sviluppo, nell'ottica di promuovere lo sviluppo dei paesi terzi interessati e di ridurre ed eliminare la povertà in tali paesi;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché, per conoscenza, al Servizio europeo per l'azione esterna e alla Commissione.

(1)  https://sustainabledevelopment.un.org/

(2)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1.

(3)  GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39.

(4)  GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1.

(5)  GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.

(6)  GU L 335 del 15.12.2017, pag. 6.

(7)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(8)  GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

(9)  GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

(10)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(11)  GU C 353 del 27.9.2016, pag. 68.

(12)  GU C 224 del 27.6.2018, pag. 18.

(13)  GU C 369 dell'11.10.2018, pag. 36.

(14)  Testi approvati, P8_TA(2018)0514.

(15)  GU C 215 del 19.6.2018, pag. 202.


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Martedì 26 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/150


P8_TA(2019)0221

Richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann

Decisione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann (2018/2277(IMM))

(2021/C 108/15)

Il Parlamento europeo,

vista la richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann presentata dal ministro della giustizia del Regno di Danimarca, trasmessa il 6 novembre 2018 dal Rappresentante permanente della Danimarca presso l'Unione europea e comunicata in Aula il 28 novembre 2018, nell'ambito dell'azione penale ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese,

avendo ascoltato Jørn Dohrmann, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

visti l'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 12 maggio 1964, 10 luglio 1986, 15 e 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011 e 17 gennaio 2013 (1),

visto l'articolo 57 della Costituzione del Regno di Danimarca,

visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione giuridica (A8-0178/2019),

A.

considerando che il Procuratore dello Stato di Viborg ha presentato richiesta di revoca dell'immunità di Jørn Dohrmann, deputato al Parlamento europeo eletto per la Danimarca, in relazione a reati punibili ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 1, comma primo, dell'articolo 291, paragrafo 1, e dell'articolo 293, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 21 del codice penale danese; che, in particolare, la procedura si riferisce a presunti coercizione illecita, danno intenzionale e tentato uso illecito di un oggetto appartenente ad un'altra persona;

B.

considerando che il 26 aprile 2017, all'esterno della sua residenza privata a Vamdrup, Jørn Dohrmann ha strappato la videocamera ad un cameraman che stava filmando la sua casa da una distanza di circa 195 metri per utilizzare le immagini ottenute in un documentario televisivo su alcuni deputati danesi al Parlamento europeo; che Jørn Dohrmann ha minacciato di sfasciare la videocamera; ha danneggiato la videocamera, fra cui il microfono, lo schermo e il cavo; si è impossessato della videocamera e della scheda di memoria con l'intenzione di farne un uso non autorizzato visionando il filmato realizzato, ma alla fine non è riuscito a farlo, essendo giunta sul posto la polizia che ha recuperato la videocamera e la scheda di memoria, che egli aveva estratto dal dispositivo;

C.

considerando che il cameraman è stato dapprima accusato di un reato punibile ai sensi dell'articolo 264 bis del codice civile per aver fotografato illegalmente persone che si trovavano in una proprietà privata; che il procuratore dello Stato ha raccomandato di lasciar cadere le accuse considerata la mancanza dell'elemento doloso necessario per condannare una persona per violazione dell'articolo 264 bis del codice penale danese;

D.

considerando che la polizia dello Jutland sudorientale ha evidenziato che la società da cui dipende il giornalista, proprietaria della videocamera, ha presentato richiesta di risarcimento per 14 724,71 DKK in relazione alla vicenda e che le cause per danno intenzionale, furto, appropriazione indebita e atti simili, qualora la pena richiesta sia un'ammenda, devono essere oggetto di un procedimento giudiziario se la parte lesa ha diritto a un risarcimento danni;

E.

considerando che, inizialmente, la Procura dello Stato ha raccomandato di fissare un'ammenda di 20 000 DKK nella causa contro Jørn Dohrmann anziché una pena detentiva, senza contestargli addebiti formali;

F.

considerando che Jørn Dohrmann ha negato le accuse a suo carico; che, secondo il Procuratore generale, sarebbe quindi incoerente puntare a una soluzione extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa;

G.

considerando che, ai fini dell'azione penale nei confronti di Jørn Dohrmann, l'autorità competente ne ha chiesto la revoca dell'immunità;

H.

considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;

I.

considerando che l'articolo 57, paragrafo 1, della Costituzione danese sancisce che, senza il consenso del Parlamento danese, nessun membro del Parlamento danese può esser messo in stato d'accusa né sottoposto ad alcuna forma di detenzione, salvo il caso di arresto in flagranza; che tale disposizione prevede la tutela da procedimenti penali di natura pubblica, ma non da procedimenti penali di natura privata; che, se sono soddisfatte le condizioni per risolvere una causa in via extragiudiziale mediante notifica di un'ammenda fissa, l'approvazione del Parlamento danese non è necessaria;

J.

considerando che la portata dell'immunità riconosciuta ai membri del Parlamento danese corrisponde de facto alla portata dell'immunità riconosciuta ai deputati al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea; che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, per poter beneficiare dell'immunità, un'opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo nell'esercizio delle sue funzioni, il che presuppone necessariamente l'esistenza di un nesso tra l'opinione formulata e le funzioni parlamentari; che tale nesso deve essere diretto ed evidente;

K.

considerando che gli atti presunti non si riferiscono a opinioni o voti espressi dal deputato al Parlamento europeo nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e non hanno quindi alcuna attinenza all'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo da parte di Jørn Dohrmann;

L.

considerando che non vi è prova o motivo di sospettare fumus persecutionis;

1.

decide di revocare l'immunità di Jørn Dohrmann;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente a ministro della Giustizia del Regno di Danimarca e a Jørn Dohrmann.

(1)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 1964, Wagner/Fohrmann e Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentenza della Corte di giustizia del 10 luglio 1986, Wybot/Faure e altri, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


III Atti preparatori

Parlamento europeo

Martedì 26 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/152


P8_TA(2019)0222

Azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (COM(2018)0184 — C8-0149/2018 — 2018/0089(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/16)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0184),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0149/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Consiglio federale austriaco e dal Parlamento svedese, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e altresì i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0447/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.


P8_TC1-COD(2018)0089

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Scopo della presente direttiva è consentire agli enti rappresentativi legittimati, che rappresentano gli interessi collettivi dei consumatori, di accedere, mediante azioni rappresentative, ai mezzi di tutela contro le violazioni delle disposizioni del diritto dell’Unione. Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero poter chiedere di far cessare o vietare una violazione, di far confermare l’avvenuta violazione e ottenere un risarcimento, ad esempio sotto forma di indennizzo, rimborso del prezzo corrisposto, riparazione , sostituzione, rimozione, riduzione del prezzo o risoluzione del contratto , a seconda di quanto previsto dalle legislazioni nazionali. [Em. 1]

(2)

La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha consentito agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative principalmente volte a far cessare o vietare violazioni del diritto dell’Unione dannose per gli interessi collettivi dei consumatori. Tuttavia, tale direttiva non ha affrontato adeguatamente le problematiche relative all’applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori. Al fine di migliorare l'effetto deterrente delle pratiche illecite , incoraggiare pratiche commerciali corrette e responsabili e ridurre il danno per i consumatori, è necessario rafforzare il meccanismo di protezione degli interessi collettivi dei consumatori. In considerazione delle numerose modifiche, ai fini di chiarezza è opportuno sostituire la direttiva 2009/22/CE. È vivamente sentita la necessità di un intervento dell'Unione, sulla base dell'articolo 114 TFUE, affinché siano garantiti l'accesso alla giustizia e una solida amministrazione della giustizia, consentendo in questo modo di ridurre i costi e gli oneri che le azioni individuali comportano. [Em. 2]

(3)

Un'azione rappresentativa dovrebbe offrire un mezzo efficace ed efficiente di tutela degli interessi collettivi dei consumatori nei confronti delle violazioni sia interne che transfrontaliere . Inoltre, dovrebbe consentire agli enti rappresentativi legittimati di agire per assicurare il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell'Unione e superare gli ostacoli cui sono confrontati i consumatori che intentano azioni individuali, quali l'incertezza in merito ai propri diritti e ai meccanismi procedurali disponibili, la precedente esperienza di reclami infruttuosi, l'eccessiva durata dei procedimenti, la riluttanza psicologica ad agire e il saldo negativo tra costi e benefici attesi dall'azione individuale , aumentando la certezza giuridica sia per i ricorrenti e i convenuti sia per il sistema giudiziario . [Em. 3]

(4)

È importante assicurare il necessario equilibrio tra l’accesso alla giustizia e le garanzie procedurali contro l’abuso del contenzioso che potrebbe ostacolare indebitamente la capacità delle imprese di operare nel mercato interno. Onde prevenire l’abuso del ricorso ad azioni rappresentative, elementi quali i risarcimenti a carattere punitivo e l’assenza di termini di prescrizione della legittimazione ad agire per conto dei consumatori lesi dovrebbero essere evitati, mentre dovrebbero essere stabilite norme chiare su vari aspetti procedurali, quali la designazione degli enti rappresentativi legittimati, l’origine dei loro fondi e la natura delle informazioni richieste a sostegno dell’azione rappresentativa. La presente direttiva La parte soccombente dovrebbe sostenere le spese processuali. Tuttavia, l'organo giurisdizionale non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative all’attribuzione dei costi procedurali riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia . [Em. 4]

(5)

Le violazioni che ledono gli interessi collettivi dei consumatori hanno spesso implicazioni transnazionali. Azioni rappresentative più efficaci ed efficienti esperibili all’interno dell’Unione dovrebbero rafforzare la fiducia dei consumatori nel mercato interno e permettere ai consumatori di esercitare i propri diritti.

(6)

La presente direttiva dovrebbe contemplare vari aspetti, quali la protezione dei dati personali, i servizi finanziari, i viaggi e il turismo, l'energia, le telecomunicazioni, l'ambiente e la sanità . Essa dovrebbe trattare le violazioni delle disposizioni del diritto dell'Unione che tutelano gli interessi collettivi dei consumatori, indipendentemente dal fatto che essi vengano denominati consumatori o viaggiatori, utenti, clienti, investitori finali, clienti al dettaglio o in altro modo nel relativo diritto dell'Unione , nonché gli interessi collettivi degli interessati ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati . Al fine di garantire una risposta adeguata alle violazioni del diritto dell'Unione, la cui forma e il cui volume evolvono rapidamente, sarebbe opportuno considerare, ogni volta che viene adottato un nuovo atto dell'Unione in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, se modificare l'allegato alla presente direttiva in modo da farlo rientrare nel suo ambito di applicazione. [Em. 5]

(6 bis)

La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate per violazioni aventi un ampio impatto sui consumatori in relazione alle disposizioni disciplinate dal diritto dell'Unione elencate nell'allegato I. L'ampio impatto inizia quando sono interessati due consumatori. [Em. 6]

(7)

La Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in merito al trasporto aereo di passeggeri e dei loro bagagli e la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. È pertanto opportuno disporre che, un anno dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuti se le norme dell’Unione relative ai diritti dei passeggeri nei settori del trasporto aereo e ferroviario offrano un congruo livello di protezione dei consumatori, comparabile a quello previsto nella presente direttiva, e tragga le conclusioni necessarie per quanto riguarda l’ambito di applicazione della presente direttiva.

(8)

Prendendo le mosse dalla direttiva 2009/22/CE, la presente direttiva dovrebbe riguardare le violazioni sia nazionali sia transnazionali, in particolare quando i consumatori lesi da una violazione vivono in uno o più Stati membri diversi da quello in cui ha sede il professionista responsabile della violazione. Essa dovrebbe inoltre occuparsi delle violazioni che sono cessate prima dell’inizio o della conclusione dell’azione rappresentativa, poiché potrebbe comunque essere necessario prevenire il ripetersi della pratica, accertare che tale pratica costituisce una violazione e facilitare la presentazione di ricorsi da parte dei consumatori.

(9)

La presente direttiva non dovrebbe stabilire norme di diritto privato internazionale per quanto riguarda la giurisdizione, il riconoscimento delle sentenze o il diritto applicabile. Alle azioni rappresentative specificate dalla presente direttiva si applicano gli strumenti del diritto dell'Unione esistenti per evitare la pratica della ricerca della giurisdizione più vantaggiosa (forum shopping) . [Em. 7]

(9 bis)

La presente direttiva non dovrebbe incidere sull'applicazione delle norme dell'UE in materia di diritto internazionale privato nei casi transfrontalieri. Alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva si applicano il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione, Bruxelles I), il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) e il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II). [Em. 8]

(10)

Poiché le azioni rappresentative possono essere esperite solo dagli enti rappresentativi legittimati, al fine di garantire che gli interessi collettivi dei consumatori siano adeguatamente rappresentati, gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero rispettare i criteri stabiliti nella presente direttiva. In particolare, essi dovrebbero essere lecitamente costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, che potrebbe dovrebbe prevedere ad esempio obblighi relativi al numero dei membri, al livello di stabilità oppure criteri di trasparenza in relazione ad aspetti rilevanti della loro struttura, quali gli atti costitutivi, la struttura direttiva, le finalità e i metodi operativi. Inoltre, essi dovrebbero non perseguire scopo di lucro e avere un interesse legittimo a far garantire il rispetto della pertinente normativa dell’Unione. Tali criteri si applicano sia agli Inoltre, gli enti rappresentativi legittimati designati anticipatamente che a quelli designati ad hoc ai fini di un’azione specifica devono essere indipendenti dagli operatori di mercato, anche finanziariamente . Gli enti rappresentativi legittimati devono inoltre disporre di una procedura stabilita per prevenire i conflitti di interessi. Gli Stati membri non impongono criteri che vadano al di là di quelli specificati nella presente direttiva . [Em. 9]

(11)

Gli organismi pubblici indipendenti, e le associazioni dei consumatori in particolare, dovrebbero svolgere un ruolo attivo nel garantire il rispetto delle relative disposizioni del diritto dell’Unione e sono tutti ritenuti idonei ad agire in qualità di enti legittimati. Dal momento che tali soggetti hanno accesso a diverse fonti di informazione riguardanti le pratiche tenute dal professionista nei confronti dei consumatori e che hanno priorità diverse per quanto concerne le loro attività, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere i tipi di provvedimenti che tali enti legittimati possono richiedere mediante le azioni rappresentative.

(12)

Poiché sia le procedure giudiziarie sia quelle amministrative possono tutelare in modo efficace ed efficiente gli interessi collettivi dei consumatori, è lasciato alla discrezione degli Stati membri decidere se l’azione rappresentativa possa esse esperita tramite procedimento giudiziario o amministrativo, o entrambi, a seconda del pertinente ambito giuridico o settore economico in questione. Tale decisione non deve pregiudicare il diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in base al quale gli Stati membri garantiscono che consumatori e imprese abbiano il diritto di proporre un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale avverso una decisione amministrativa presa in forza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva. Tale diritto include la possibilità per le parti di ottenere una decisione che accordi la sospensione dell’applicazione della decisione contestata, conformemente al diritto nazionale.

(13)

Al fine di aumentare l’efficacia procedurale delle azioni rappresentative, gli enti legittimati dovrebbero avere la possibilità di richiedere provvedimenti diversi con un’unica azione rappresentativa oppure nell’ambito di azioni rappresentative distinte. Tali provvedimenti dovrebbero includere misure provvisorie volte a far cessare una pratica in corso o vietare una pratica non ancora attuata quando esista il rischio che possa causare danni seri e irreversibili ai consumatori, provvedimenti volti ad accertare che una determinata pratica costituisce violazione della normativa e, laddove necessario, a far cessare la pratica o a vietarla per il futuro, nonché provvedimenti volti ad eliminare il perdurare degli effetti della violazione, incluso un risarcimento. Laddove intentino un’unica azione, gli enti legittimati dovrebbero poter chiedere tutti i relativi provvedimenti nel momento in cui viene proposta l’azione oppure presentare prima istanza di provvedimenti inibitori e, successivamente e ove opportuno, di provvedimenti risarcitori.

(14)

I provvedimenti inibitori hanno lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori indipendentemente dall’effettivo danno o perdita subiti dai singoli consumatori. I provvedimenti inibitori possono obbligare i professionisti ad adottare specifiche misure, ad esempio fornire ai consumatori le informazioni precedentemente omesse in violazione della legge. Le decisioni che accertano che una pratica costituisce una violazione non dovrebbero dipendere dal fatto che la pratica sia stata posta in essere intenzionalmente o per negligenza.

(15)

Gli enti legittimati che esperiscono un’azione rappresentativa basandosi sulla presente direttiva dovrebbero avere la capacità di stare in giudizio. Ai I consumatori lesi dalla violazione dovrebbero essere offerte adeguate opportunità di beneficiare del relativo adeguatamente informati in merito all' esito dell’azione rappresentativa e a come ne possano beneficiare . I provvedimenti inibitori emanati in virtù della presente direttiva dovrebbero lasciare impregiudicate le singole azioni intentate dai consumatori lesi dalla pratica oggetto di un provvedimento inibitorio. [Em. 10]

(16)

Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero poter chiedere l'emanazione di provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione. Tali provvedimenti dovrebbero assumere la forma di un decreto di risarcimento che obblighi il professionista, ad esempio, a indennizzare i consumatori, a riparare o sostituire il bene, a rimuoverlo, a ridurre il prezzo, a risolvere il contratto o a rimborsare il prezzo corrisposto, a seconda dei casi e delle legislazioni nazionali. [Em. 11]

(17)

L’indennizzo concesso ai consumatori lesi in una situazione di danno collettivo non dovrebbe eccedere l’importo dovuto, a norma dell’applicabile diritto nazionale o dell’Unione, dal professionista a copertura dell’effettivo danno subito dai consumatori in questione. In particolare, occorre evitare i risarcimenti di carattere punitivo, che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo a favore della parte ricorrente.

(18)

Gli Stati membri potrebbero dovrebbero richiedere agli enti rappresentativi legittimati di fornire informazioni sufficienti a sostenere un’azione rappresentativa di natura risarcitoria, incluse una descrizione del gruppo di consumatori interessati dalla violazione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere nell’ambito dell’azione rappresentativa. L’ente legittimato non dovrebbe essere tenuto a identificare individualmente tutti i consumatori interessati dalla violazione per poter avviare un’azione. Nelle azioni rappresentative di natura risarcitoria, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe verificare fin dalle primissime fasi del procedimento se il caso si presti a formare oggetto di un’azione rappresentativa, in considerazione della natura della violazione e delle caratteristiche dei danni subiti dai consumatori interessati. In particolare, è opportuno che i reclami siano verificabili e uniformi, le misure sollecitate presentino elementi comuni e l'accordo di finanziamento da parte di terzi dell'ente legittimato sia trasparente e senza conflitti di interesse. Gli Stati membri dovrebbero garantire, inoltre, che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità per respingere le azioni manifestamente infondate fin dalle primissime fasi del procedimento. [Em. 12]

(19)

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a decidere se l’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale adito in relazione all’azione rappresentativa di natura risarcitoria possa, in via eccezionale, emanare in luogo di un decreto di risarcimento una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati dalla violazione della normativa UE, sulla quale si potrà fare diretto affidamento nelle successive azioni di ricorso intentate dai singoli consumatori. Tale possibilità dovrebbe essere riservata a casi debitamente giustificati laddove la quantificazione del risarcimento individuale di ciascun consumatore interessato dall’azione rappresentativa sia complessa e non sarebbe perciò efficiente effettuarla nell’ambito di un’azione rappresentativa. Le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate in situazioni non complesse e, in particolare, laddove i consumatori interessati siano identificabili e abbiano subito un danno comparabile in relazione a un periodo di tempo o un acquisto. Analogamente, le decisioni ricognitive non dovrebbero essere emanate laddove l’ammontare della perdita subita da ciascuno dei singoli consumatori sia così modesta che è improbabile che i singoli consumatori intentino un ricorso individuale. L’organo giurisdizionale o amministrativo nazionale dovrebbe debitamente motivare il ricorso a una decisione ricognitiva in luogo di un decreto di risarcimento in un particolare caso. [Em. 13]

(20)

Qualora i consumatori interessati dalla stessa pratica siano identificabili e abbiano subito danni comparabili in relazione a un periodo di tempo o un acquisto, come nel caso di contratti di consumo a lungo termine, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe definire chiaramente il gruppo di consumatori lesi dalla violazione nel corso dell’azione rappresentativa. In particolare, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe chiedere al professionista responsabile della violazione di fornire le relative informazioni, quali l’identità dei consumatori interessati e la durata della pratica. Per ragioni di rapidità ed efficienza, in tali casi gli Stati membri potrebbero considerare, nel rispetto della loro normativa nazionale, di accordare ai consumatori la possibilità di beneficiare direttamente di un decreto di risarcimento dopo la sua emanazione, senza che siano tenuti a conferire mandato individuale prima dell’emanazione del decreto di risarcimento. [Em. 14]

(21)

Nei casi di modesto valore, per la maggior parte, è improbabile che i consumatori intentino un’azione per far valere i propri diritti poiché l’impegno richiesto supererebbe i benefici individuali. Ciononostante, laddove la stessa pratica riguardi numerosi consumatori, la perdita aggregata potrebbe essere significativa. In tali casi, l’organo giurisdizionale o amministrativo potrebbe considerare sproporzionato ridistribuire i fondi ai consumatori interessati, ad esempio perché troppo oneroso o impraticabile. Pertanto, i fondi ottenuti come risarcimento mediante le azioni rappresentative risponderebbero meglio all’obiettivo di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e dovrebbero essere impiegati per una relativa finalità pubblica, ad esempio un fondo per il patrocinio a favore dei consumatori, campagne di sensibilizzazione o movimenti di consumatori. [Em. 15]

(22)

I provvedimenti volti a eliminare il perdurare degli effetti della violazione potrebbero essere chiesti solo sulla base di una decisione definitiva, che constati l’avvenuta violazione del diritto dell’Unione rientrante nell’ambito di applicazione della presente direttiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo emanato nell’ambito dell’azione rappresentativa. In particolare, i provvedimenti potrebbero essere chiesti sulla base delle decisioni definitive pronunciate da un organo giurisdizionale o amministrativo nel contesto di attività di esecuzione disciplinate dal regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (5).

(23)

La presente direttiva prevede un meccanismo procedurale che non influisce sulle norme che stabiliscono diritti sostanziali dei consumatori per quanto riguarda i mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali laddove i loro interessi siano stati lesi da una violazione, come il diritto al risarcimento dei danni, alla risoluzione del contratto, al rimborso, alla sostituzione, alla rimozione, alla riparazione o alla riduzione del prezzo. Un'azione rappresentativa di natura risarcitoria in virtù della presente direttiva può essere intentata soltanto laddove il diritto dell'Unione o nazionale preveda tali diritti sostanziali. [Em. 16]

(24)

La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima e non sostituisce i meccanismi nazionali di ricorso collettivo esistenti. In considerazione delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, essa lascia loro la discrezionalità di configurare l'azione rappresentativa prevista dalla presente direttiva nell'ambito di un meccanismo di ricorso collettivo esistente o futuro oppure in alternativa a un tale meccanismo, purché il meccanismo nazionale si conformi alle modalità stabilite nella presente direttiva. Essa non impedisce agli Stati membri di mantenere il quadro esistente, né impone loro di modificarlo. Gli Stati membri avranno la possibilità di recepire le norme previste dalla presente direttiva nel proprio sistema di ricorso collettivo o di attuarle con una procedura separata. [Em. 17]

(25)

Gli enti rappresentativi legittimati dovrebbero essere totalmente trasparenti rispetto alla fonte di finanziamento della loro attività in generale e per quanto concerne i fondi che sostengono una specifica azione rappresentativa di natura risarcitoria, al fine di consentire a un organo giurisdizionale o amministrativo di valutare se esista un conflitto di interessi tra il finanziatore terzo e l’ente legittimato ed evitare il rischio di contenziosi abusivi, oltre che a valutare se il finanziatore terzo l'ente legittimato abbia sufficienti risorse per tenere fede ai propri impegni economici nei confronti dell’ente legittimato rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e sostenere tutte le spese legali necessarie se l'azione dovesse fallire . Le informazioni fornite dall’ente legittimato fin dalle primissime fasi del procedimento all’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa dovrebbero consentire di valutare se il soggetto terzo possa influenzare le decisioni procedurali dell’ente legittimato in generale e nel contesto dell’azione rappresentativa, incluso per quanto concerne gli accordi transattivi, e se esso eroghi finanziamenti per un’azione rappresentativa di natura risarcitoria nei confronti di un convenuto che è un concorrente del soggetto finanziatore o di un convenuto da cui il soggetto finanziatore dipende. Laddove una di tali circostanze sia confermata, l’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe deve essere legittimato a richiedere all’ente legittimato di rifiutare il finanziamento in questione e, ove necessario, opporsi alla legittimazione dall’ente legittimato in uno specifico caso. Gli Stati membri dovrebbero impedire agli studi legali di istituire enti rappresentativi legittimati. Il finanziamento indiretto dell'azione mediante donazioni, comprese le donazioni di operatori commerciali nell'ambito di iniziative di responsabilità sociale delle imprese, è ammissibile al finanziamento da parte di terzi, purché siano rispettati i requisiti di trasparenza, indipendenza e assenza di conflitti di interesse di cui agli articoli 4 e 7. [Em. 18]

(26)

Le transazioni stragiudiziali collettive , come ad esempio la mediazione, volte a ottenere riparazione per i consumatori danneggiati dovrebbero essere incoraggiate sia prima che l'azione rappresentativa venga intentata che in qualunque fase dell'azione stessa. [Em. 19]

(27)

Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Tale richiesta dovrebbe essere accolta dall'organo giurisdizionale o amministrativo soltanto laddove non vi siano altre azioni rappresentative in corso relativamente alla stessa pratica. Un organo giurisdizionale o amministrativo competente che approvi tale transazione collettiva dovrebbe tenere in considerazione gli interessi e i diritti di tutte le parti interessate, inclusi i singoli consumatori. Gli accordi transattivi dovrebbero essere definitivi e vincolanti per tutte le parti. [Em. 20]

(28)

L’organo giurisdizionale o amministrativo dovrebbe avere facoltà di invitare il professionista responsabile della violazione e l’ente legittimato che ha intentato l’azione rappresentativa ad avviare trattative finalizzate a raggiungere un accordo transattivo in merito al risarcimento da accordare ai consumatori interessati. La decisione di invitare le parti ad addivenire a una risoluzione stragiudiziale della controversia dovrebbe tenere conto del tipo di violazione cui l’azione si riferisce, delle caratteristiche dei consumatori interessati, della possibile forma di risarcimento da offrire, della volontà delle parti di transare e dell’opportunità della procedura.

(29)

Al fine di facilitare il risarcimento dei singoli consumatori chiesto sulla base di decisioni ricognitive definitive riguardanti la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione, emesse nell’ambito di azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emanato la decisione dovrebbe essere legittimato a richiedere all’ente legittimato e al professionista di giungere a una transazione collettiva. [Em. 21]

(30)

Eventuali accordi transattivi stragiudiziali raggiunti nel contesto di un’azione rappresentativa o basati su una decisione ricognitiva definitiva dovrebbero essere approvati dall’organo giurisdizionale o amministrativo competente al fine di garantirne la legalità e la correttezza, tenendo conto degli interessi e dei diritti di tutte le parti interessate. Ai singoli Gli accordi transattivi sono vincolanti per tutte le parti, fatti salvi gli eventuali diritti di ricorso supplementari di cui i consumatori interessati dovrebbe essere offerta la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati da tale accordo transattivo possono godere ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto nazionale . [Em. 22]

(31)

Garantire che i consumatori siano informati dell’azione rappresentativa è fondamentale per il successo della stessa. I consumatori dovrebbero essere informati dell’azione rappresentativa in corso, del fatto che una pratica di un professionista è stata considerata una violazione della normativa, dei diritti di cui godono successivamente all’accertamento di una violazione e degli eventuali passi successivi che i consumatori interessati devono intraprendere, in particolare per vedersi accordato un risarcimento. Inoltre, i rischi reputazionali associati alla diffusione delle informazioni relative alla violazione sono importanti per l’effetto deterrente che esercitano sui professionisti che violano i diritti dei consumatori.

(32)

Per essere efficaci, le informazioni dovrebbero essere adeguate e proporzionate alle circostanze del caso. Il professionista responsabile della violazione dovrebbe Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'organo giurisdizionale o amministrativo possa imporre alla parte soccombente di informare adeguatamente tutti i consumatori interessati di una decisione definitiva relativa a un provvedimento inibitorio definitivo e dei decreti di risarcimento emanati nell’ambito dell’azione rappresentativa nonché , ed entrambe le parti nel caso di un accordo transattivo approvato da un organo giurisdizionale o amministrativo. Tali informazioni possono essere fornite ad esempio sul sito web del professionista, sui social media, sui mercati online o su quotidiani diffusi, inclusi quelli distribuiti esclusivamente tramite mezzi di comunicazione elettronici. Laddove possibile, i consumatori dovrebbero essere informati individualmente tramite posta elettronica o ordinaria. Su richiesta, tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili a persone con disabilità. La parte soccombente sostiene le spese per l'informativa ai consumatori. [Em. 23]

(32 bis)

Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a istituire un registro nazionale gratuito per le azioni rappresentative, il che potrebbe rafforzare ulteriormente gli obblighi in materia di trasparenza. [Em. 24]

(33)

Al fine di aumentare la certezza giuridica, evitare incoerenze nell’applicazione del diritto dell’Unione e incrementare l’efficacia e l’efficienza procedurale delle azioni rappresentative e di possibili azioni di natura risarcitoria successive, l’accertamento di una violazione o dell'assenza di violazione con decisione definitiva, incluso un provvedimento inibitorio definitivo sulla base della presente direttiva, da parte di un organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe formare oggetto di una nuova controversia per la stessa violazione commessa dal medesimo professionista in merito alla natura della violazione e il suo ambito materiale, personale, temporale e territoriale, così come determinato da tale decisione definitiva essere vincolante per tutte le parti che abbiano partecipato all'azione rappresentativa. La decisione definitiva non dovrebbe pregiudicare eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo transattivo dovrebbe essere anch'esso vincolante nelle cause relative alla medesima pratica , al medesimo professionista e al medesimo consumatore . Laddove un’azione volta a ottenere provvedimenti per eliminare il perdurare degli effetti della violazione o all'assenza di violazione , incluso un risarcimento, sia intentata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emanata la decisione definitiva in merito alla violazione o all'assenza di violazione , la decisione dovrebbe costituire , in cause correlate, una presunzione confutabile dell’avvenuta prova dell'avvenuta violazione o dell'assenza di tale violazione. Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale accertante l'esistenza o l'assenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile. [Em. 25]

(34)

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le azioni di natura risarcitoria individuali possano essere basate su una decisione ricognitiva finale emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa. Tali azioni dovrebbero essere esperibili tramite procedure rapide e semplificate.

(35)

Le azioni di natura risarcitoria basate sull’accertamento di una violazione con provvedimento inibitorio definitivo o decisione ricognitiva definitiva riguardante la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati secondo la presente direttiva non dovrebbero essere ostacolate dalle norme nazionali sui termini di prescrizione. L’avvio di un’azione rappresentativa avrà l’effetto di sospendere o interrompere i termini di prescrizione per eventuali azioni di natura risarcitoria dei consumatori interessati da tale azione. [Em. 26]

(36)

Le azioni rappresentative di natura inibitoria dovrebbero essere trattate con la dovuta sollecitudine procedurale. I provvedimenti inibitori con effetto provvisorio dovrebbero sempre essere trattati mediante procedura accelerata al fine di evitare eventuali ulteriori danni cagionati dalla violazione.

(37)

Le prove costituiscono un elemento importante per stabilire se una certa pratica costituisce una violazione della normativa, ove vi sia il rischio che venga ripetuta, al fine di individuare i consumatori lesi dalla violazione, decidere in merito al risarcimento e informare adeguatamente i consumatori interessati da un’azione rappresentativa riguardo al procedimento in corso e al suo esito definitivo. Tuttavia, i rapporti tra imprese e consumatori sono caratterizzati da asimmetria delle informazioni e le necessarie informazioni potrebbero essere in possesso esclusivamente del professionista, nel qual caso sarebbero inaccessibili all’ente legittimato. Gli enti legittimati dovrebbero pertanto vedersi accordato il diritto di chiedere all’organo giurisdizionale o amministrativo competente che il professionista divulghi le prove relative alla loro pretesa oppure necessarie per informare adeguatamente i consumatori interessati in merito all’azione rappresentativa, senza che debbano specificare le singole prove. La necessità, l’estensione e la proporzionalità di tale divulgazione dovrebbero essere attentamente valutate dall’organo giurisdizionale o amministrativo che sovrintende l’azione rappresentativa, tenendo conto della tutela degli interessi legittimi di terzi e fatte salve le normative nazionali e dell’Unione in materia di riservatezza.

(38)

Al fine di garantire l’efficacia delle azioni rappresentative, ai professionisti responsabili di violazioni dovrebbero essere applicate sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di non rispetto di una decisione definitiva emanata nell’ambito di un’azione rappresentativa.

(39)

Tenuto conto del fatto che le azioni rappresentative perseguono un interesse pubblico tutelando gli interessi collettivi dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli enti rappresentativi legittimati non siano impossibilitati a intentare azioni rappresentative in virtù della presente direttiva a causa dei costi associati ai procedimenti. Tuttavia, nel rispetto delle pertinenti condizioni previste dal diritto nazionale, ciò dovrebbe lasciare impregiudicato il fatto che la parte soccombente in un'azione rappresentativa debba rimborsare le necessarie spese legali sostenute dalla parte vittoriosa (principio «chi perde paga»). Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non dovrebbe riconoscere alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em. 27]

(39 bis)

Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le parcelle subordinate all'esito della controversia siano evitate e gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi non necessari dal punto di vista dell'interesse dei consumatori o di ciascuna delle parti interessate e possano impedire ai consumatori di beneficiare pienamente dell'azione rappresentativa. Gli Stati membri che consentono suddette parcelle dovrebbero provvedere affinché le stesse non impediscano ai consumatori di ottenere un indennizzo totale. [Em. 28]

(40)

La cooperazione e lo scambio di informazioni , di buone pratiche e di esperienze tra enti rappresentativi legittimati di diversi Stati membri si sono dimostrati utili per far fronte alle violazioni transfrontaliere. È necessario continuare a estendere le misure in materia di sviluppo delle competenze e cooperazione a un numero maggiore di enti rappresentativi legittimati dell'Unione al fine di aumentare il ricorso alle azioni rappresentative con implicazioni transfrontaliere. [Em. 29]

(41)

Al fine di affrontare efficacemente le violazioni con implicazioni transfrontaliere, dovrebbe essere garantito il riconoscimento reciproco della legittimità degli enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato membro ad agire per intentare azioni rappresentative in un altro Stato membro. Inoltre, gli enti legittimati di diversi Stati membri dovrebbero poter unire le forze in un’unica azione rappresentativa dinanzi a un singolo foro, fatte salve le relative norme sulla competenza giurisdizionale. Per ragioni di efficienza e di efficacia, un ente legittimato dovrebbe poter intentare un’azione rappresentativa per conto di altri enti legittimati che rappresentano consumatori di diversi Stati membri.

(41 bis)

Per valutare la possibilità di disporre di una procedura a livello di Unione per le azioni rappresentative transfrontaliere, la Commissione dovrebbe vagliare la possibilità di istituire un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. [Em. 30]

(42)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Di conseguenza, essa dovrebbe essere interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi, inclusi quelli relativi al diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo, nonché il diritto di difesa.

(43)

Per quanto riguarda il diritto in materia ambientale, la presente direttiva tiene conto della Convenzione UNECE sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»).

(44)

L’obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un meccanismo per le azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori al fine di garantire un elevato livello di tutela ai consumatori dell’Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente mediante azioni adottate esclusivamente dagli Stati membri, ma, in considerazione delle implicazioni transfrontaliere delle azioni rappresentative, può essere meglio conseguito a livello dell’Unione. L’Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

(45)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (6), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(46)

È opportuno prevedere norme relative all’applicazione temporale della presente direttiva.

(47)

Occorre pertanto abrogare la direttiva 2009/22/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo 1

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.   La presente direttiva stabilisce le norme che consentono agli enti rappresentativi legittimati di intentare azioni rappresentative volte a tutelare gli interessi collettivi dei consumatori e quindi, in particolare, di conseguire e applicare un livello elevato di tutela e di accesso alla giustizia , assicurando nel contempo che vi siano adeguate garanzie per evitare l'abuso del contenzioso. [Em. 31]

2.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri adottino o mantengano in vigore le disposizioni intese a concedere agli enti rappresentativi legittimati o a qualunque altro soggetto organismo pubblico interessato altri mezzi procedurali per esperire azioni finalizzate alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori a livello nazionale. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso giustificare una riduzione della protezione dei consumatori nei settori che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. [Em. 32]

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   La presente direttiva si applica alle azioni rappresentative intentate nei confronti di professionisti per violazioni aventi ampio impatto pubblico delle disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato I che ledono o possono ledere proteggono gli interessi collettivi dei consumatori. Essa si applica alle violazioni nazionali e transnazionali, anche qualora le violazioni siano cessate prima dell’avvio o della conclusione dell’azione rappresentativa. [Em. 33]

2.   La presente direttiva non pregiudica le norme che stabiliscono mezzi di tutela contrattuali e non contrattuali a disposizione dei consumatori per tali violazioni nell’ambito del diritto dell’Unione o nazionale.

3.   La presente direttiva non pregiudica le norme dell’Unione in materia di diritto privato internazionale, in particolare quelle relative alla giurisdizione degli organi giudiziari , al riconoscimento, e al all'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e alle norme sul diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali che si applicano alle azioni rappresentative di cui alla presente direttiva . [Em. 34]

3 bis.     La presente direttiva lascia impregiudicate le altre forme di ricorso previste dal diritto nazionale. [Em. 35]

3 ter.     La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea sui diritti umani, in particolare il diritto a un processo equo e imparziale e a un ricorso effettivo. [Em. 36]

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)

«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

1 bis)

«associazione dei consumatori»: qualsiasi gruppo che miri a tutelare gli interessi dei consumatori da atti o omissioni illeciti commessi da professionisti; [Em. 37]

2)

«professionista»: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che agisce, anche tramite qualunque altra persona che opera in una capacità civile nell'ambito delle norme del diritto civile in suo nome e per suo conto, a fini relativi alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale; [Em. 38]

3)

«interessi collettivi dei consumatori»: gli interessi di un certo numero di consumatori o di interessati ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) ; [Em. 39]

4)

«azione rappresentativa»: un’azione per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui i consumatori interessati non sono parti;

5)

«pratica»: qualunque atto o omissione di un professionista;

6)

«decisione definitiva»: una decisione di un organo giurisdizionale di uno Stato membro che non può o non può più essere impugnata oppure una decisione di un organo amministrativo che non può più essere soggetta a ricorso giurisdizionale;

6 bis)

«diritto dei consumatori»: il diritto dell'Unione e nazionale adottato a tutela dei consumatori. [Em. 40]

Capo 2

Azioni rappresentative

Articolo 4

Enti rappresentativi legittimati [Em. 41]

1.   Gli Stati membri garantiscono che le azioni rappresentative possano essere intentate da enti legittimati designati, su loro richiesta, anticipatamente a questo scopo dagli Stati membri e inseriti in un elenco accessibile al pubblico. Gli Stati membri o i loro organi giurisdizionali designano, nei rispettivi territori, almeno un ente rappresentativo legittimato al fine di intentare azioni rappresentative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4.

Gli Stati membri designano un soggetto come ente rappresentativo legittimato, se esso soddisfa tutti i seguenti criteri: [Em. 42]

a)

è debitamente costituito in conformità del diritto dello Stato membro;

b)

ha un i suoi statuti o altro documento di governance e la sua attività continuativa di difesa e tutela degli interessi dei consumatori dimostrano il suo interesse legittimo ad assicurare che siano soddisfatte le disposizioni del diritto dell’Unione contemplate nella presente direttiva; [Em. 43]

c)

non persegue scopo di lucro;

c bis)

agisce in modo indipendente da altri enti e da persone diverse dai consumatori che potrebbero avere un interesse economico nell'esito delle azioni rappresentative, in particolare dagli operatori del mercato; [Em. 44]

c ter)

non ha accordi finanziari con studi legali di ricorrenti al di là di un normale contratto di servizi; [Em. 45]

c quater)

ha stabilito procedure interne volte a prevenire un conflitto di interessi tra sé e i suoi finanziatori; [Em. 46]

Gli Stati membri dispongono che gli enti rappresentativi legittimati pubblichino con mezzi adeguati, ad esempio sui rispettivi siti web, in un linguaggio semplice e comprensibile, come sono finanziati, la loro struttura organizzativa e gestionale, i loro obiettivi e metodi di lavoro, nonché le loro attività.

Gli Stati membri valutano periodicamente se l'ente rappresentativo legittimato continua a conformarsi ai suddetti criteri. Gli Stati membri provvedono a che l'ente rappresentativo legittimato perda il proprio status ai sensi della presente direttiva, qualora non soddisfi più uno o più criteri elencati nel primo comma.

Gli Stati membri redigono un elenco degli enti rappresentativi che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e lo mettono a disposizione del pubblico. Essi trasmettono l'elenco alla Commissione aggiornandolo quando necessario.

La Commissione pubblica l'elenco degli enti rappresentativi legittimati ricevuto dagli Stati membri su un portale online accessibile al pubblico. [Em. 47]

1 bis.     Gli Stati membri possono disporre che gli organismi pubblici già designati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva conformemente alla legislazione nazionale rimangano idonei a ricevere lo status di ente rappresentativo ai sensi del presente articolo. [Em. 48]

2.   Gli Stati membri possono designare un ente legittimato su base ad hoc per una particolare azione rappresentativa, su richiesta di quest’ultimo, a condizione che sia conforme ai criteri di cui al paragrafo 1. [Em. 49]

3.   Gli Stati membri garantiscono che in particolare le organizzazioni di consumatori che rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 e gli organismi pubblici indipendenti siano idonei a ricevere lo status di ente legittimato rappresentativo . Gli Stati membri possono designare come ente legittimati rappresentativi le organizzazioni di consumatori che rappresentano membri provenienti da più di uno Stato membro. [Em. 50]

4.   Gli Stati membri possono stabilire norme volte a specificare quali enti legittimati possano esperire tutti i mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6 e quali enti legittimati possano esperire solo uno o più di tali mezzi di tutela. [Em. 51]

5.   La conformità di un ente legittimato ai criteri di cui al paragrafo 1 non pregiudica il diritto dovere dell’organo giurisdizionale o amministrativo ad di esaminare se la finalità dell’ente legittimato giustifica il suo intervento in un caso specifico, in conformità dell’articolo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 1. [Em. 52]

Articolo 5

Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori

1.   Gli Stati membri garantiscono che soltanto gli enti legittimati rappresentativi designati ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, possano intentare azioni rappresentative davanti all'organo giurisdizionale o amministrativo nazionale, e a condizione che sussista un nesso diretto tra gli obiettivi principali dell'ente e i diritti conferiti dalle norme dell'Unione di cui si lamenta la violazione e per i quali l'azione è esperita.

Gli enti legittimati rappresentativi sono liberi di scegliere qualsiasi procedura prevista dal diritto nazionale o dell'Unione che garantisca un livello più elevato di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.

Gli Stati membri assicurano che nessun'altra azione in corso sia stata presentata dinanzi a un'autorità giurisdizionale o amministrativa dello Stato membro per quanto riguarda la stessa pratica, lo stesso operatore commerciale e gli stessi consumatori. [Em. 53]

2.   Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati rappresentativi, compresi gli organismi pubblici designati anticipatamente, abbiano il diritto di intentare azioni rappresentative finalizzate ai seguenti provvedimenti: [Em. 54]

a)

un decreto ingiuntivo come provvedimento provvisorio teso a far cessare la una pratica illegale o, se la pratica non è ancora stata messa in atto ma è imminente, proibirla; [Em. 56]

b)

un decreto ingiuntivo volto ad accertare che la pratica costituisce una violazione della legge, e se necessario, a farla cessare o, se non ancora messa in atto ma imminente, a proibirla.

Per avvalersi dell’azione ingiuntiva, gli enti legittimati rappresentativi non sono tenuti a ottenere il mandato dei singoli consumatori interessati o e a fornire prova di effettive perdite o danni a carico dei consumatori interessati o dell’intenzione o della negligenza da parte del professionista. [Em. 55]

3.   Gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati rappresentativi siano autorizzati a intentare azioni rappresentative volte all’emanazione di provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione. Tali provvedimenti sono chiesti sulla base di un’eventuale decisione definitiva che accerti che la pratica costituisce una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I che lede gli interessi collettivi dei consumatori, ivi compreso un decreto ingiuntivo definitivo di cui al paragrafo 2, lettera b). [Em. 57]

4.   Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati possano chiedere che siano emanati provvedimenti tesi ad eliminare gli effetti perduranti della violazione unitamente ai provvedimenti di cui al paragrafo 2 in un’unica azione rappresentativa. [Em. 58]

Articolo 5 bis

Registro delle azioni di ricorso collettivo

1.     Gli Stati membri possono istituire un registro nazionale delle azioni rappresentative, che deve essere disponibile gratuitamente a qualsiasi persona interessata tramite mezzi elettronici e/o in altro modo.

2.     I siti web che pubblicano i registri consentono l'accesso a informazioni complete e obiettive sui metodi disponibili per ottenere il risarcimento, compresi i metodi extragiudiziali e le azioni rappresentative pendenti.

3.     I registri nazionali sono interconnessi. Si applica l'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/2394. [Em. 59]

Articolo 6

Provvedimenti di riparazione

1.   Ai fini dell’articolo 5, paragrafo 3, gli Stati membri garantiscono che gli enti legittimati abbiano diritto di intentare azioni rappresentative di natura risarcitoria, che obblighino il professionista a provvedere, tra l’altro, all’indennizzo, alla riparazione, alla sostituzione, alla riduzione del prezzo, alla risoluzione del contratto o al rimborso del prezzo pagato, a seconda dei casi. Uno Stato membro può richiedere o meno il mandato dei singoli consumatori interessati prima di adottare una decisione ricognitiva o di emanare un decreto di risarcimento. [Em. 60]

Se uno Stato membro non richiede che il mandato di ogni singolo consumatore partecipi all'azione rappresentativa, tale Stato consente tuttavia alle persone che non risiedono abitualmente nello Stato membro in cui avviene l'azione di partecipare all'azione rappresentativa nel caso in cui diano un mandato esplicito a partecipare all'azione entro i termini applicabili. [Em. 61]

L’ente legittimato rappresentativo fornisce tutte le informazioni sufficienti necessarie , come previsto dalla legge nazionale, a supporto dell’azione, ivi compresa una descrizione dei consumatori interessati dall’azione e le questioni di fatto e di diritto da risolvere. [Em. 62]

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare un organo giurisdizionale o amministrativo ad emettere, invece di un decreto di risarcimento, una decisione ricognitiva concernente la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori danneggiati da una violazione del diritto dell’Unione di cui all’allegato I, in casi debitamente giustificati, laddove, in virtù delle caratteristiche del danno individuale ai consumatori interessati, la quantificazione del risarcimento individuale sia complessa. [Em. 63]

3.   Il paragrafo 2 non si applica ai casi, nei quali:

a)

i consumatori interessati dalla violazione sono identificabili ed hanno subito danni comparabili provocati dalla stessa pratica relativa a un periodo di tempo o a un acquisto. In tali casi l’obbligo del mandato dei singoli consumatori interessati non costituisce condizione per avviare l’azione. Il risarcimento è destinato ai consumatori interessati;

b)

i consumatori hanno subito una perdita di piccola entità e non sarebbe proporzionato ripartire il risarcimento tra loro. In questi casi, gli Stati membri garantiscono che il mandato dei singoli consumatori interessati non sia necessario. Il risarcimento è destinato a una finalità pubblica a servizio degli gli interessi collettivi dei consumatori. [Em. 64]

4.   Il risarcimento ottenuto con decisione definitiva in conformità ai paragrafi al paragrafo 1, 2 e 3 non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione. Nell'applicazione di questa disposizione si applica il principio res judicata. [Em. 65]

4 bis.     Le misure di riparazione mirano a garantire ai consumatori interessati un risarcimento completo per la loro perdita. Qualora rimanga un importo non reclamato dopo il risarcimento, l'autorità giudiziaria deciderà sul beneficiario di tale importo rimanente. Tali importi non reclamati non devono andare all'ente legittimato o al professionista. [Em. 66]

4 ter.     In particolare, saranno vietati i risarcimenti di carattere punitivo che hanno come conseguenza un risarcimento eccessivo del danno subito, a favore della parte ricorrente. Ad esempio, l'indennizzo concesso ai consumatori lesi collettivamente non dovrà eccedere l'importo dovuto, a norma del diritto nazionale o dell'Unione, dal professionista a copertura dell'effettivo danno subito individualmente dai consumatori. [Em. 67]

Articolo 7

Finanziamento Ammissibilità di un'azione rappresentativa [Em. 68]

1.   L’ente legittimato rappresentativo che intenta un’azione di natura risarcitoria di cui all’articolo 6, paragrafo 1, dichiara sin dall’inizio presenta all'organo giurisdizionale o amministrativo nella fase iniziale dell’azione la fonte dei , un resoconto finanziario completo recante un elenco di tutte le fonti di fondi utilizzati per la sua attività generale e i fondi che utilizza per finanziare l’azione per dimostrare l'assenza di conflitti di interesse . Esso dimostra di disporre di risorse finanziarie sufficienti per rappresentare al meglio gli interessi dei consumatori interessati e per far fronte a eventuali spese della controparte se l’azione dovesse fallire. [Em. 69]

2.   Gli Stati membri garantiscono che, nei casi in cui l’azione rappresentativa di natura risarcitoria è finanziata da terzi, ad essi sia proibito: L'azione rappresentativa può essere dichiarata irricevibile dagli organi giurisdizionali nazionali se si stabilisce che il finanziamento da parte di terzi: [Em. 70]

a)

influenzare influenza le decisioni dell’ente legittimato rappresentativo nel contesto di un’azione rappresentativa, ivi comprese l'apertura di azioni rappresentative e le decisioni le sulle transazioni; [Em. 71]

b)

fornisce un finanziamento per un’azione rappresentativa nei confronti di un convenuto che è un concorrente del finanziatore oppure di un convenuto dal quale il finanziatore dipende.

3.   Gli Stati membri garantiscono che gli organi giurisdizionali e amministrativi siano autorizzati a valutare le circostanze valutino l'assenza di conflitti di interesse di cui al paragrafo 2 1 e, conseguentemente, a imporre all’ente legittimato di rifiutare il relativo finanziamento e, se necessario, rigettino la legittimità di ente legittimato in un caso specifico le circostanze di cui al paragrafo 2 nella fase di ammissibilità dell'azione rappresentativa in una fase successiva durante il procedimento giudiziario se le circostanze lo permettono solo in quella fase . [Em. 72]

3 bis.     Gli Stati membri garantiscono che l'organo giurisdizionale o amministrativo abbia l'autorità di respingere i casi manifestamente infondati il prima possibile nel corso del procedimento. [Em. 73]

Articolo 7 bis

Principio «chi perde paga»

Gli Stati membri provvedono affinché la parte soccombente in un'azione di ricorso collettivo rimborsi le spese legali sostenute alla parte vittoriosa, alle condizioni disposte dal diritto nazionale. Tuttavia, l'organo giurisdizionale o amministrativo non impone alla parte soccombente spese superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. [Em. 74]

Articolo 8

Transazioni

1.   Gli Stati membri possono disporre che un ente legittimato rappresentativo e un professionista che abbiano raggiunto un accordo riguardo al risarcimento dei consumatori lesi da una presunta pratica illegale di detto professionista possano chiedere congiuntamente a un organo giurisdizionale o amministrativo di approvarlo. Detta richiesta dovrebbe essere ammessa dall’organo giurisdizionale o amministrativo solo se non è in corso alcun’altra azione rappresentativa davanti all’organo giurisdizionale o amministrativo dello stesso Stato membro concernente lo stesso professionista e la stessa pratica. [Em. 75]

2.   Gli Stati membri garantiscono che, in qualsiasi momento nell’ambito delle azioni rappresentative, l’organo giurisdizionale o amministrativo possa invitare l’ente legittimato e il convenuto, dopo averli consultati, a raggiungere un accordo concernente il risarcimento entro un limite di tempo ragionevole.

3.   Gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo che ha emesso la decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia autorizzato a chiedere alle parti dell’azione rappresentativa di raggiungere, entro un limite di tempo ragionevole, un accordo concernente il risarcimento da accordare ai consumatori sulla base della decisione definitiva.

4.   Gli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono soggetti al controllo dell’organo giurisdizionale o amministrativo. L’organo giurisdizionale o amministrativo valuta la legalità e la correttezza dell’accordo, tenendo conto dei diritti e degli interessi di tutte le parti, ivi compresi i consumatori interessati.

5.   Se non si raggiunge l’accordo di cui al paragrafo 2 entro il limite di tempo fissato o se l’accordo raggiunto non è approvato, l’organo giurisdizionale o amministrativo prosegue la procedura dell’azione rappresentativa.

6.   Ai singoli consumatori interessati è concessa la possibilità di accettare o rifiutare di essere vincolati dagli accordi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Il risarcimento ottenuto mediante un accordo approvato in conformità del paragrafo 4 è vincolante per tutte le parti e non pregiudica eventuali diritti supplementari di risarcimento riconosciuti ai consumatori interessati dal diritto nazionale o dell’Unione. [Em. 76]

Articolo 9

Informazioni sulle azioni rappresentative

-1     Gli Stati membri provvedono affinché gli enti rappresentativi:

a)

informino i consumatori circa la presunta violazione dei diritti sanciti nel quadro del diritto dell'Unione e l'intenzione di avviare un'azione ingiuntiva o di intentare un'azione per risarcimento danni,

b)

spieghino preventivamente ai consumatori interessati la possibilità di aderire all'azione al fine di assicurare la conservazione dei documenti pertinenti e di altre informazioni necessarie per l'azione,

c)

se del caso, forniscano informazioni circa le fasi successive e le potenziali conseguenze legali. [Em. 77]

1.    Laddove un accordo o una decisione definitiva possa apportare ai consumatori benefici di cui potrebbero essere ignari, gli Stati membri garantiscono che l’organo giurisdizionale o amministrativo faccia obbligo al professionista che ha commesso la violazione alla parte soccombente, o a entrambe le parti di informare a sue spese i consumatori danneggiati delle decisioni definitive che dispongono i provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 e degli accordi approvati di cui all’articolo 8, attraverso mezzi appropriati alle circostanze del caso ed entro limiti di tempo prestabiliti, anche, se del caso, mediante comunicazione individuale a tutti i consumatori interessati . Gli Stati membri possono prevedere che l'obbligo di informazione possa essere rispettato tramite un sito web di dominio pubblico e facilmente accessibile . [Em. 78]

1 bis.     La parte soccombente sostiene le spese necessarie per informare il consumatore conformemente al principio di cui all'articolo 7. [Em. 79]

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 includono una spiegazione, in un linguaggio comprensibile, dell'oggetto dell'azione rappresentativa, delle sue conseguenze legali e, se del caso, dei successivi passi che i consumatori interessati dovranno intraprendere. Le modalità e i termini delle informazioni sono definiti d'intesa con l'organo giurisdizionale o amministrativo. [Em. 80]

2 bis.     Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle azioni collettive future, in corso e concluse siano messe a disposizione del pubblico in maniera accessibile, anche mediante i mezzi d'informazione e online attraverso un sito web pubblico quando un organo giurisdizionale ha deciso che il caso è ricevibile. [Em. 81]

2 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché le comunicazioni pubbliche da parte di enti legittimati in merito alle controversie siano fattuali e tengano conto sia del diritto dei consumatori di ricevere informazioni sia dei diritti reputazionali e dei diritti al segreto commerciale dei convenuti. [Em. 82]

Articolo 10

Effetti delle decisioni definitive

1.   Gli Stati membri garantiscono che una violazione a danno di interessi collettivi dei consumatori, accertata con decisione definitiva di un organo giurisdizionale o amministrativo, incluso un decreto ingiuntivo definitivo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile una prova che accerta l’esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione gli stessi fatti, purché lo stesso danno non possa essere risarcito due volte agli stessi consumatori interessati . [Em. 83]

2.   Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di cui al paragrafo 1 presa in un altro Stato Membro sia considerata dai rispettivi organi giurisdizionali o amministrativi nazionali almeno come una presunzione relativa prova dell’avvenuta violazione. [Em. 84]

2 bis.     Gli Stati membri garantiscono che una decisione definitiva di un organo giurisdizionale che accerta l'esistenza o la non esistenza di una violazione ai fini di eventuali altre azioni di natura risarcitoria innanzi ai loro organi giurisdizionali nazionali in un altro Stato membro nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione sia considerata una presunzione confutabile. [Em. 85]

3.   Gli Stati Membri garantiscono che una decisione ricognitiva definitiva di cui all’articolo 6, paragrafo 2, sia ritenuta accertare in maniera inconfutabile la responsabilità del professionista nei confronti dei consumatori lesi da una violazione ai fini di eventuali azioni di natura risarcitoria innanzi ai rispettivi organi giurisdizionali nazionali nei confronti dello stesso professionista per la stessa violazione. Gli Stati Membri garantiscono che per dette azioni di natura risarcitoria intentate individualmente dai consumatori siano disponibili procedure celeri e semplificate sono incoraggiati a creare una banca dati contenente tutte le decisioni definitive sulle azioni di ricorso che potrebbero facilitare altre misure di ricorso nonché a condividere le loro migliori pratiche in questo campo . [Em. 86]

Articolo 11

Sospensione della prescrizione

In conformità del diritto nazionale, gli Stati Membri garantiscono che l’avvio di un’azione rappresentativa di cui agli articoli 5 e 6 abbia per effetto la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione applicabili a eventuali azioni di ricorso per i consumatori interessati le persone interessate , se i relativi diritti sono soggetti a prescrizione ai sensi del diritto nazionale o dell’Unione. [Em. 87]

Articolo 12

Efficienza procedurale

1.   Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che le azioni rappresentative di cui agli articoli 5 e 6 siano trattate con la dovuta tempestività.

2.   Le azioni rappresentative volte ad ottenere un decreto ingiuntivo sotto forma di provvedimento temporaneo di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono oggetto di una procedura accelerata.

Articolo 13

Elementi di prova

Gli Stati membri garantiscono che a seguito della richiesta di un ente legittimato una delle parti che ha presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili e prove sufficienti e una spiegazione esauriente a supporto dell’azione rappresentativa delle sue osservazioni e che ha indicato ulteriori elementi di prova specifici e chiaramente definiti che rientrano sotto il controllo del convenuto dell'altra parte , l’organo giurisdizionale o amministrativo possa disporre, in conformità delle norme procedurali nazionali, che tali prove siano presentate dal convenuto da tale parte, nel modo più preciso e rigoroso possibile sulla base di fatti ragionevoli disponibili , fatte salve le normative nazionali e dell’Unione applicabili in materia di riservatezza. L'ordine deve essere adeguato e commisurato al caso in questione e non deve creare uno squilibrio tra le due parti coinvolte. [Em. 88]

Gli Stati membri garantiscono che i giudici limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Per determinare se una divulgazione richiesta da un ente legittimato rappresentativo è proporzionata, il giudice prende in considerazione l'interesse legittimo di tutte le parti interessate, vale a dire in quale misura la richiesta di divulgazione delle prove è supportata da fatti e prove disponibili e se le prove di cui è richiesta la divulgazione contengono informazioni riservate. [Em. 89]

Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano del potere di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni che ritengono rilevanti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. [Em. 90]

Articolo 14

Sanzioni

1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di non conformità alle decisioni definitive emanate nell’ambito dell’azione rappresentativa e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni possano essere irrogate , tra l'altro, sotto forma di ammende. [Em. 91]

3.   Quando prendono decisioni in merito all’attribuzione delle entrate generate dalle ammende, gli Stati membri tengono conto degli interessi collettivi dei consumatori . Gli Stati membri possono decidere di assegnare tali entrate a un fondo creato per finanziare azioni rappresentative . [Em. 92]

4.   Gli Stati membri notificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro [data di recepimento della direttiva] e notificano immediatamente qualsiasi modifica apportata successivamente.

Articolo 15

Assistenza agli enti legittimati rappresentativi [Em. 93]

1.   Gli Stati membri sono incoraggiati, in linea con l'articolo 7, paragrafo 1, a garantire che gli enti legittimati rappresentativi dispongano di fondi sufficienti per le azioni rappresentative. Essi adottano le misure necessarie per garantire agevolare l'accesso alla giustizia e garantiscono che le spese procedurali relative alle azioni rappresentative non costituiscano degli impedimenti finanziari tali che gli enti legittimati non possano esercitare efficacemente il diritto di ricorrere ai mezzi di tutela di cui agli articoli 5 e 6, ad esempio applicando diritti amministrativi e giudiziari contenuti, esonerando gli enti legittimati dal versamento dei diritti amministrativi e giudiziari applicabili, concedendo loro accesso al patrocinio a spese dello Stato qualora necessario, o fornendo loro un finanziamento pubblico per questa finalità. [Em. 94]

1 bis.     Gli Stati membri forniscono sostegno strutturale agli enti che agiscono in qualità di enti legittimati nell'ambito di applicazione della presente direttiva. [Em. 95]

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nei casi in cui gli enti legittimati sono tenuti a informare i consumatori interessati riguardo alle azioni rappresentative in corso, i relativi costi possano essere recuperati dal professionista, se l’azione ha esito positivo.

3.   Gli Stati membri e la Commissione sostengono e agevolano la collaborazione degli enti legittimati e lo scambio e la divulgazione delle loro buone pratiche ed esperienze, per quanto riguarda la risoluzione di violazioni nazionali e transfrontaliere.

Articolo 15 bis

Rappresentanza in giudizio e onorari

Gli Stati membri provvedono affinché gli onorari degli avvocati e il relativo metodo di calcolo non creino incentivi ad avviare contenziosi inutili sotto il profilo dell'interesse di ciascuna delle parti. Nello specifico, gli Stati membri vietano gli onorari calcolati in percentuale delle somme accordate nella causa. [Em. 96]

Articolo 16

Azioni rappresentative transfrontaliere

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che eventuali enti legittimati designati anticipatamente in uno Stato Membro ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, possano rivolgersi ad un organo giurisdizionale o amministrativo di un altro Stato Membro presentando l’elenco accessibile al pubblico di cui al medesimo articolo. Gli organi giurisdizionali o amministrativi accettano l’elenco come prova della possono esaminare la legittimazione dell’ente legittimato rappresentativo , fatto salvo il loro diritto ad esaminare se la finalità dell’ente legittimato rappresentativo giustifichi il suo intervento in un caso specifico. [Em. 97]

2.   Gli Stati membri garantiscono che laddove la violazione leda o possa ledere i consumatori di diversi Stati membri l’azione rappresentativa possa essere intentata innanzi all’organo giurisdizionale o amministrativo competente di uno Stato membro da vari enti legittimati di diversi Stati membri che agiscono congiuntamente o sono rappresentati da un unico ente legittimato al fine di proteggere l’interesse collettivo dei consumatori dei diversi Stati membri.

2 bis.     Uno Stato membro in cui ha luogo un ricorso collettivo può richiedere il mandato dei consumatori residenti in tale Stato membro e richiede il mandato dei singoli consumatori stabiliti in un altro Stato membro quando l'azione è transfrontaliera. In tali circostanze, all'inizio di un'azione verrà fornito all'organo giurisdizionale o amministrativo e al convenuto un elenco consolidato di tutti i consumatori di un altro Stato membro che hanno conferito tale mandato. [Em. 98]

3.   Ai fini delle azioni rappresentative transfrontaliere e fatti salvi i diritti concessi agli altri soggetti dalla legislazione nazionale, gli Stati membri comunicano anticipatamente alla Commissione l’elenco degli enti legittimati designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e la finalità di questi enti legittimati. La Commissione rende tali informazioni accessibili al pubblico e le mantiene aggiornate.

4.   Se uno Stato Membro, la Commissione o  il professionista solleva riserve riguardo alla conformità di un ente legittimato rappresentativo ai criteri stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, lo Stato membro che lo ha designato indaga sui dubbi sollevati e, se del caso, revoca la designazione qualora uno o più criteri non siano rispettati. [Em. 99]

Articolo 16 bis

Registro pubblico

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali competenti istituiscano un registro, accessibile al pubblico, degli atti illeciti che sono stati oggetto di provvedimenti inibitori conformemente alle disposizioni della presente direttiva. [Em. 100]

Capo 3

Disposizioni finali

Articolo 17

Abrogazione

La direttiva 2009/22/UE è abrogata a decorrere dal … [data dell’applicazione della presente direttiva] fatto salvo l’articolo 20, paragrafo 2.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 18

Monitoraggio e valutazione

1.   Non prima di 5 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione procede a una valutazione e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione in cui espone le sue principali conclusioni. La valutazione sarà è realizzata secondo gli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Nella relazione, la Commissione esaminerà in particolare l’ambito di applicazione della direttiva, definito nell’articolo 2 e nell’Allegato I.

2.   Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione valuta se le norme relative ai diritti dei passeggeri dei settori del trasporto aereo e ferroviario offrono un livello di protezione dei consumatori comparabile a quello previsto dalla presente direttiva. In caso affermativo, la Commissione intende presentare idonee proposte, che possono consistere in particolare nell’eliminazione degli atti di cui ai punti 10 e 15 dell’allegato II dall’ambito di applicazione della presente direttiva come definita nell’articolo 2. [Em. 101]

3.   Su base annuale e, per la prima volta, non prima di 4 anni dalla data di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri forniscono alla Commissione le seguenti informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1:

a)

il numero di azioni rappresentative intentate in relazione alla presente direttiva innanzi agli organi giurisdizionali e amministrativi;

b)

il tipo di ente legittimato che intenta tali azioni;

c)

il tipo di violazione trattata nell’ambito delle azioni rappresentative, le parti che presentano le azioni rappresentative e il settore economico interessato dalle azioni rappresentative;

d)

la durata del procedimento dall’avvio dell’azione fino all’adozione di un provvedimento inibitorio definitivo di cui all’articolo 5, un decreto di risarcimento o una decisione ricognitiva di cui all’articolo 6 o l’approvazione definitiva della transazione di cui all’articolo 8;

e)

i risultati delle azioni rappresentative;

f)

il numero degli enti legittimati che partecipano in collaborazione e meccanismi di scambio di buone pratiche di cui all’articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 18 bis

Clausola di riesame

Fatto salvo l'articolo 16, la Commissione valuta se le azioni rappresentative transfrontaliere possano essere meglio affrontate a livello dell'Unione attraverso l'istituzione di un Mediatore europeo per i ricorsi collettivi. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione elabora una relazione al riguardo e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola, se del caso, di una proposta pertinente. [Em. 102]

Articolo 19

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro … [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da … [6 mesi dopo il termine per il recepimento].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.   Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della presente direttiva alle violazioni verificatesi dopo il … [data di applicazione della presente direttiva].

2.   Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento della direttiva 2009/22/CE, alle violazioni verificatesi prima del … [data di applicazione della presente direttiva].

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 66.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 232.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

(4)  GU L 110 dell'1.5.2009, pag. 30.

(5)  GU L 345 del 27.12.2017.

(6)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DELL’UNIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1

(1)

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29(1).

(2)

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29).

(3)

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).

(4)

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).

(5)

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(6)

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano: articoli da 86 a 100 (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(7)

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51).

(8)

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37): articolo 13.

(9)

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16).

(10)

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

(11)

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno (GU L 149 dell’11.6.2005, pag. 22).

(12)

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

(13)

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21): Articolo 1, articolo 2, lettera c), e articoli da 4 a 8.

(14)

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

(15)

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12. 2007, pag. 14).

(16)

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(17)

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità) (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3): articoli 22, 23 e 24.

(18)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

(19)

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (GU L 33 del 3.2.2009, pag. 10).

(20)

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

(21)

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

(22)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(23)

Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11).

(24)

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

(25)

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

(26)

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

(27)

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1): articoli 183, 184, 185 e 186.

(28)

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1). articoli 9, 10, 11 e articoli da 19 a 26.

(29)

Direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

(30)

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(31)

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

(32)

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

(33)

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, p. 45).

(34)

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(35)

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

(36)

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).

(37)

Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22)

(38)

Regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10).

(39)

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(40)

Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63): articolo 13.

(41)

Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1): articolo 14.

(42)

Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

(43)

Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).

(44)

Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34): articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, capo 10 e allegati I e II.

(45)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(46)

Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214): articoli da 3 a 18 e articolo 20, paragrafo 2.

(47)

Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell’11.12.2015, pag. 1).

(48)

Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(49)

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).

(50)

Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE(GU L 337, 23.12.2015, pag. 35).

(51)

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

(52)

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(53)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(54)

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(55)

Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1).

(56)

Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(57)

Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8).

(58)

Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198, 28.7.2017, pag. 1).

(59)

Salvare l’elemento Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 60 del 2.3.2018, pag. 1).

(59 bis)

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4). [Em. 103]

(59 ter)

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357). [Em. 104]

(59 quater)

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1). [Em. 105]

(59 quinquies)

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107). [Em. 106]

(59 sexies)

Regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine e fissa le denominazioni di vendita per le conserve di sardine e di prodotti affini (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79). [Em. 107]

(59 septies)

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36). [Em. 108]


(1)  La citata direttiva è stata modificata dalla direttiva 1999/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 1999, che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 141 del 4.6.1999, pag. 20).

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 2009/22/CE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 12

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 9

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 14

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafi da 1 a 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 15

Articolo 4

Articolo 16

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 18

Articolo 7

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 8

Articolo 19

Articolo 9

Articolo 17

Articolo 20

Articolo 10

Articolo 21

Articolo 11

Articolo 22


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/179


P8_TA(2019)0223

Protocollo all'accordo euromediterraneo UE-Israele (adesione della Croazia) ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09547/2018 — C8-0021/2019 — 2018/0080(NLE))

(Approvazione)

(2021/C 108/17)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (09547/2018),

visto il progetto di protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (09548/2018),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0021/2019),

visti l'articolo 99, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione per gli affari esteri (A8-0164/2019),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dello Stato di Israele.

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/180


P8_TA(2019)0225

Soppressione dei cambi stagionali dell'ora ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 — C8-0408/2018 — 2018/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/18)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0639),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento danese, dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visti i risultati della consultazione online tenuta dalla Commissione europea tra il 4 luglio 2018 e il 16 agosto 2018,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A8-0169/2019);

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 305.


P8_TC1-COD(2018)0332

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

In passato gli Stati membri hanno scelto di introdurre disposizioni relative all'ora legale a livello nazionale. È stato pertanto importante per il funzionamento del mercato interno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale per tutta l' Unione allo scopo di coordinare il cambiamento dell'ora negli Stati membri . In conformità alla direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) tutti gli Stati membri applicano attualmente le disposizioni relative all' cambi stagionali semestrali dell'ora. L'ora normale viene cambiata in ora legale dall' l' ultima domenica di marzo e rimane in vigore fino all'ultima domenica di ottobre dello stesso anno. [Em. 1]

(2)

Basandosi su numerose petizioni, iniziative dei cittadini e interrogazioni parlamentari, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a condurre una valutazione approfondita delle disposizioni relative all'ora legale di cui alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa. Tale risoluzione ha inoltre confermato che è fondamentale sottolineato l'importanza di mantenere un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione e un regime orario uniforme a livello dell'UE . [Em. 2]

(3)

La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di regole dell'Unione armonizzate in questo settore per garantire il corretto funzionamento del mercato interno , creare prevedibilità e certezza a lungo termine ed evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non consentono di concludere univocamente che i benefici delle disposizioni relative all'ora legale superano gli inconvenienti connessi a un cambio semestrale dell'ora. [Em. 3]

(3 bis)

Il dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale non è una novità e sin dall'introduzione dell'ora legale sono state promosse diverse iniziative miranti a porre fine a tale pratica. Alcuni Stati membri hanno tenuto consultazioni nazionali e la maggior parte delle imprese e dei portatori di interessi ha sostenuto l'abolizione di tale pratica. La consultazione avviata dalla Commissione europea è giunta alla stessa conclusione. [Em. 4]

(3 ter)

In tale contesto, la situazione degli allevatori può fungere da esempio di come le disposizioni relative all'ora legale fossero inizialmente ritenute incompatibili con le pratiche agricole, in particolare considerando che la giornata lavorativa inizia molto presto già in regime di ora solare. Si riteneva inoltre che il passaggio semestrale all'ora legale rendesse più difficile l'immissione dei prodotti o degli animali sul mercato. Infine, poiché le vacche seguono il loro ritmo naturale di mungitura, si è ipotizzata una riduzione della produzione di latte. Tuttavia, le moderne attrezzature e pratiche agricole hanno rivoluzionato l'agricoltura in modo tale da rendere la maggior parte di queste preoccupazioni non più pertinenti, anche se permangono preoccupazioni circa il bioritmo animale e le condizioni di lavoro degli agricoltori. [Em. 5]

(4)

È in corso un vivace dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale . Circa 4,6 milioni di cittadini hanno partecipato alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, il che rappresenta il maggior numero di risposte mai ricevute in una consultazione della Commissione. Anche una serie di iniziative dei cittadini ha messo in evidenza le preoccupazioni del pubblico in merito al cambio semestrale dell'ora e alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni relative all'ora legale . Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate e armonizzate alle disposizioni relative all'ora legale. [Em. 6]

(4 bis)

La cronobiologia dimostra che il bioritmo del corpo umano è influenzato da qualsiasi cambiamento dell'ora, che potrebbe comportare effetti nocivi per la salute umana. Recenti prove scientifiche suggeriscono chiaramente un legame tra cambiamenti orari e malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie immunitarie o ipertensione, legate alle alterazioni del ciclo circadiano. Alcuni gruppi, come i bambini e gli anziani, sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, per proteggere la salute pubblica, è opportuno porre fine al cambio stagionale dell'ora. [Em. 7]

(4 ter)

I territori diversi dai territori d'oltremare degli Stati membri sono suddivisi in tre diversi fusi orari o ore normali, vale a dire GMT, GMT+1 e GMT+2. L'ampia estensione territoriale dell'UE da nord a sud comporta differenze negli effetti della luce diurna in tutta l'Unione. È pertanto importante che gli Stati membri tengano conto degli aspetti geografici del tempo, vale a dire i fusi orari naturali e la posizione geografica, prima di cambiare i propri fusi orari. Gli Stati membri dovrebbero consultare i cittadini e le parti interessate prima di decidere di cambiare i propri fusi orari. [Em. 8]

(4 quater)

Diverse iniziative dei cittadini hanno evidenziato le preoccupazioni esistenti quanto al cambiamento semestrale dell'ora e gli Stati membri dovrebbero avere il tempo e l'opportunità di condurre consultazioni pubbliche e valutazioni d'impatto al fine di comprendere meglio le implicazioni della soppressione dei cambi stagionali dell'ora in tutte le regioni. [Em. 9]

(4 quinquies)

Con l'ora legale, o ora estiva, si ha l'impressione che il sole tramonti più tardi nei mesi estivi, perciò molti cittadini dell'Unione associano l'estate alla presenza di luce solare fino a tarda sera. Con il ritorno all'ora normale, in estate, il sole tramonterebbe un'ora prima e la luce diurna sarebbe disponibile a tarda sera durante un periodo molto limitato dell'anno. [Em. 10]

(4 sexies)

Numerosi studi hanno esaminato il legame fra il passaggio all'ora legale e il rischio di infarti, l'alterazione del ritmo dell'organismo, la privazione del sonno, la mancanza di concentrazione e attenzione, il più elevato rischio di incidenti, la minor soddisfazione di vita e persino i tassi di suicidio. Cionondimeno, un maggior numero di ore di luce, le attività all'aperto dopo il lavoro o la scuola e l'esposizione alla luce solare determinano chiaramente effetti positivi a lungo termine per il benessere generale. [Em. 11]

(4 septies)

I cambi stagionali dell'ora hanno un'incidenza negativa anche sul benessere degli animali, il che è evidente, ad esempio, nel settore agricolo, ove ne risente la produzione di latte vaccino. [Em. 12]

(4 octies)

È una supposizione diffusa che i cambi stagionali dell'ora determinino un risparmio energetico. Infatti, questo è stato il principale motivo per cui sono stati inizialmente introdotti nello scorso secolo. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che mentre i cambi stagionali dell'ora potrebbero apportare benefici marginali alla riduzione del consumo energetico all'interno dell'Unione nel suo complesso, ciò non avviene in tutti gli Stati membri. Il risparmio di energia destinata all'illuminazione, consentito dal passaggio all'ora legale, potrebbe altresì essere inferiore all'aumento del consumo di energia impiegata per il riscaldamento. Inoltre, i risultati sono difficili da interpretare poiché sono profondamente influenzati da fattori esterni, quali la meteorologia, il comportamento degli utenti dell'energia o la transizione energetica in corso. [Em. 13]

(5)

La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di garantire che l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri non perturbi il funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle comunicazioni e di altri settori coinvolti, essi dovrebbero notificare tempestivamente alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale e solo in seguito applicare le modifiche notificate. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazione al più tardi entro il 1o aprile 2020 se intendano modificare la loro ora normale l'ultima domenica di ottobre 2021 . [Em. 14]

(6)

È pertanto necessario porre termine all'armonizzazione del periodo interessato dalle disposizioni relative all'ora legale, come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e introdurre regole comuni che impediscano agli Stati membri di applicare disposizioni diverse relative al cambio stagionale dell'ora tramite la modifica della loro ora normale più di una volta nel corso dell'anno, e che introducano l'obbligo di notificare le modifiche che essi prevedono di apportare all'ora normale. La presente direttiva mira a contribuire in modo determinato al buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe di conseguenza basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 15]

(6 bis)

È necessario che la decisione su quale ora normale applicare in ciascuno Stato membro sia preceduta da consultazioni e studi che tengano conto delle preferenze dei cittadini, delle variazioni geografiche, delle differenze regionali, delle modalità di lavoro standard e di altri fattori pertinenti per lo Stato membro in questione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per analizzare l'impatto della proposta e scegliere la soluzione che meglio soddisfa i propri cittadini, tenendo conto al contempo del buon funzionamento del mercato interno. [Em. 16]

(6 ter)

Il passaggio a un nuovo regime senza cambi stagionali genererà costi transitori, soprattutto riguardo ai sistemi di informazione in diversi settori, in particolare i trasporti. Al fine di ridurre in modo significativo i costi di transizione, è necessario un periodo di tempo ragionevole per preparare l'attuazione della presente direttiva. [Em. 17]

(7)

La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o aprile 2019 2021 , in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 31 dell'ultima domenica di marzo 2019 2021 . Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 dell'ultima domenica di ottobre 2019 2021 , in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 2019 2021 . [Em. 18]

(7 bis)

Al fine di garantire un'attuazione armonizzata della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e prendere decisioni sulle disposizioni relative ai tempi previsti in modo concertato e coordinato. Occorre pertanto istituire un meccanismo di coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe discutere e valutare l'impatto potenziale di qualsiasi decisione prevista concernente le ore normali di uno Stato membro sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em. 19]

(7 ter)

La Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni relative all'ora previste nei vari Stati membri possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno. Qualora tale valutazione non porti gli Stati membri a riconsiderare le disposizioni previste relative all'ora, la Commissione dovrebbe poter rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. Pertanto, e al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, alla Commissione europea dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda il rinvio di non oltre dodici mesi della data di applicazione della presente direttiva. [Em. 20]

(8)

L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere presentati dalla Commissione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi sulle informazioni che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.

(9)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni armonizzate relative al cambio dell'ora non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)

Le disposizioni armonizzate sull'ora dovrebbero essere applicate in conformità alle disposizioni sul campo d'applicazione territoriale dei trattati di cui all'articolo 355 TFUE

(11)

È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/84/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri non applicano cambi stagionali alla loro ora normale o alle loro ore normali.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale o delle loro ore normali nel 2019 2021 , purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 dell'ultima domenica di ottobre 2019 dello stesso anno . Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2 alla Commissione entro il 1o aprile 2020 . [Em. 21]

Articolo 2

1.   Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica. È istituito un meccanismo di coordinamento allo scopo di assicurare un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione. [Em. 22]

2.   Entro un mese dalla notifica la Il meccanismo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 23]

2 bis.     Quando uno Stato membro notifica la sua decisione alla Commissione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, il meccanismo di coordinamento si riunisce per discutere e valutare l'impatto potenziale della modifica prevista sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em. 24]

2 ter.     Laddove, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 bis, ritenga che la modifica prevista incida in maniera significativa sul corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ne informa lo Stato membro notificante. [Em. 25]

2 quater.     Entro il 31 ottobre 2020 lo Stato membro decide se confermare o meno la propria intenzione. Laddove decida di confermare la propria intenzione, lo Stato membro notificante fornisce una spiegazione dettagliata di come affronterà l'impatto negativo della modifica sul funzionamento del mercato interno. [Em. 26]

Articolo 3

1.    Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riferisce presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione e all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2024 , accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa di revisione basata su una valutazione d'impatto approfondita, che coinvolga tutte le parti interessate . [Em. 27]

2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile 2024 2025 . [Em. 28]

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1o aprile 2019 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o aprile 2019 2021 .

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. [Em. 29]

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4 bis

1.     La Commissione, in stretta cooperazione con il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 2, monitora attentamente le previste disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.

2.     Qualora ritenga che le disposizioni sull'ora previste, notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, possano ostacolare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. [Em. 30]

Articolo 4 ter

1.     Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.     Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione dal [data di entrata in vigore della presente direttiva] fino al [data di applicazione della presente direttiva].

3.     La delega di potere di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.     Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.     Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.     L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 31]

Articolo 5

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con effetto dal 1o aprile 2019 2021 . [Em. 32]

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 305.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

(3)  Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21).


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/187


P8_TA(2019)0226

Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0864 — C8-0495/2016 — 2016/0380(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/19)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0864),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0495/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato polacco, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco e dal Senato polacco, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera in data 7 settembre 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0044/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2016)0380

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/944.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE

«Nell'ambito della rifusione della direttiva sull’energia elettrica e del regolamento sull’energia elettrica, la Commissione prende atto dell’accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di «interconnettore» utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell’elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell’energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.

La Commissione esaminerà ulteriormente l’impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l’attuazione della normativa ove necessario.

Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:

La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull’energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell’ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull’energia elettrica, la Commissione sottolinea che l’integrazione dei mercati dell’energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L’ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell’elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell’energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di «market coupling» (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l’applicazione della pertinente normativa dell’Unione».

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SULLA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori in merito all'articolo 26 per disciplinare a livello dell'UE l'obbligatorietà di partecipazione dei fornitori di servizi energetici alla risoluzione alternativa delle controversie. La Commissione si rammarica di questa decisione dal momento che la sua proposta aveva lasciato la scelta agli Stati membri in linea con l'approccio adottato nella direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori (direttiva ADR) e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Non spetta alla Commissione avviare una valutazione comparativa dei singoli modelli di risoluzione alternativa delle controversie istituiti dagli Stati membri. Pertanto, essa considererà l'efficacia complessiva dei modelli nazionali di risoluzione alternativa delle controversie nel contesto del suo obbligo generale di sorveglianza del recepimento ed effettiva attuazione del diritto dell'Unione.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/190


P8_TA(2019)0227

Mercato interno dell'energia elettrica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione) (COM(2016)0861 — C8-0492/2016 — 2016/0379(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/20)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0861),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0492/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Bundestag tedesco, dal Parlamento spagnolo, dal Senato francese, dal Parlamento ungherese, dal Consiglio federale austriaco, dalla Dieta polacca, dal Senato polacco, dalla Camera dei deputati rumena e dal Senato rumeno nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera del 13 luglio 2017 trasmessa dalla commissione giuridica alla

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0042/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modifiche sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2016)0379

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/943.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DI INTERCONNETTORE

«Nell'ambito della rifusione della direttiva sull'energia elettrica e del regolamento sull'energia elettrica, la Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori di tornare alla definizione di “interconnettore” utilizzata nella direttiva 2009/72/CE e nel regolamento (CE) n. 714/2009. La Commissione concorda sul fatto che i mercati dell'elettricità sono diversi da altri mercati come, ad esempio, quello del gas naturale, in quanto commercializzano prodotti che attualmente non possono essere immagazzinati facilmente e sono prodotti da un'ampia gamma di impianti di generazione, tra cui gli impianti a livello di distribuzione. Di conseguenza, il ruolo delle connessioni con i paesi terzi varia significativamente tra i settori dell'energia elettrica e del gas e si possono scegliere approcci normativi diversi.

La Commissione esaminerà ulteriormente l'impatto dell'accordo in questione e fornirà indicazioni per l'attuazione della normativa ove necessario.

Per motivi di chiarezza giuridica, la Commissione desidera sottolineare quanto segue:

La definizione di interconnettore concordata nella direttiva sull'energia elettrica fa riferimento a apparecchiature per collegare le reti elettriche. Questa formulazione non fa distinzioni tra quadri normativi o situazioni tecniche diversi e quindi, a priori, comprende tutti i collegamenti elettrici con paesi terzi nell'ambito di applicazione. Per quanto riguarda la definizione di interconnettore nel regolamento sull'energia elettrica, la Commissione sottolinea che l'integrazione dei mercati dell'energia elettrica richiede un grado elevato di cooperazione fra i gestori di sistema, gli operatori del mercato e le autorità di regolamentazione. L'ambito di applicazione delle norme applicabili può variare a seconda del grado di integrazione con il mercato interno dell'elettricità, ma la piena integrazione dei paesi terzi nel mercato interno dell'energia elettrica, ivi compresa la partecipazione a progetti di “market coupling” (accoppiamento dei mercati), dovrebbe basarsi su accordi che richiedono l'applicazione della pertinente normativa dell'Unione.»

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUI PIANI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL MERCATO

La Commissione prende atto dell'accordo dei colegislatori sull'articolo 20, paragrafo 3, che prevede che gli Stati membri che individuano problemi di adeguatezza pubblichino un piano di attuazione corredato di un calendario per l'adozione di misure volte a rimuovere le distorsioni normative e/o le carenze del mercato individuate nell'ambito del procedimento in materia di aiuti di Stato

Ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la Commissione detiene la competenza esclusiva per valutare la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno. Il presente regolamento non riguarda e non pregiudica la competenza esclusiva della Commissione ai sensi del TFUE. La Commissione pertanto può, se del caso, fornire il proprio parere sui piani di riforma del mercato parallelamente al processo di approvazione dei meccanismi di capacità ai sensi delle norme in materia di aiuti di Stato, ma i due processi sono giuridicamente distinti.»


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/193


P8_TA(2019)0228

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione) (COM(2016)0863 — C8-0494/2016 — 2016/0378(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/21)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0863),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0494/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Bundestag tedesco, dal Senato francese e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera in data 13 luglio 2017 della commissione giuridica alla c a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per i bilanci (A8-0040/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


P8_TC1-COD(2016)0378

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/942.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/195


P8_TA(2019)0229

Preparazione al rischio nel settore dell'energia elettrica ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (COM(2016)0862 — C8-0493/2016 — 2016/0377(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/22)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0862),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0493/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 31 maggio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 13 luglio 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 5 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0039/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 91.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 79.


P8_TC1-COD(2016)0377

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/941.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/196


P8_TA(2019)0230

Etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (COM(2018)0296 — C8-0190/2018 — 2018/0148(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/23)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0296),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114 e l'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0190/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0086/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.


P8_TC1-COD(2018)0148

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione si impegna a costruire un’Unione dell’energia dotata di una politica lungimirante in materia di clima. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell’energia e del clima all’orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2)

La Commissione ha riesaminato (4) l’efficacia del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l’efficacia.

(3)

È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici. Tuttavia, poiché l'offerta e la domanda sono cambiate poco in termini di consumo di carburante, in questa fase non è necessario modificare la scala utilizzata per classificare il consumo di carburante. È opportuno inoltre esaminare le ragioni di questa mancata evoluzione e i fattori di acquisto, come ad esempio il prezzo e le prestazioni. [Em. 1]

(4)

Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell’Unione. Al trasporto su strada si può imputare il 22 % circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell’Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 5 e il 10 % del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici potrebbe pertanto contribuire in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti . [Em. 2]

(4 bis)

Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO2 del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e che riducono il consumo di carburante. [Em. 3]

(5)

I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri, ad esempio l’aderenza sul bagnato, mentre perfezionare quest’ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti. [Em. non concernente la versione italiana]

(6)

I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante più che compensa il prezzo d’acquisto più elevato dovuto a costi di produzione maggiori.

(7)

Il Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre l’impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante, fornendo informazioni armonizzate e aggiornate su detto parametro.

(7 bis)

Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e la rumorosità, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente. [Em. 5]

(8)

Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là delle prescrizioni minime. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento, fornendo informazioni armonizzate su detto parametro.

(9)

Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento dei pneumatici si favorirebbe anche l’attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuirebbe a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico, nell’ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

(10)

Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa prescrizioni minime per l’aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare in modo significativo l’aderenza sul bagnato al di là di tali prescrizioni, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull’etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano un’elevata aderenza sul bagnato, fornendo informazioni armonizzate su questo parametro.

(11)

Al fine di garantire l’adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento 117 dell’UNECE (8), che include i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.

(12)

Al fine di migliorare la sicurezza stradale nei climi più freddi dell'Unione e fornire agli utenti finali le informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per la neve e il ghiaccio, è opportuno prescrivere l’inserimento nell’etichetta di informazioni obbligatorie sui pneumatici da neve e ghiaccio. I pneumatici da neve e ghiaccio hanno parametri specifici, non pienamente comparabili a quelli di altri tipi di pneumatici. Per garantire che gli utenti finali possano operare scelte ponderate e informate, nell'etichetta dovrebbero essere inserite le informazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. La Commissione dovrebbe sviluppare scale di prestazione per l'aderenza sulla neve e per l'aderenza sul ghiaccio. Tali scale dovrebbero basarsi sul regolamento UNECE n. 117 e sulla norma ISO n. 19447, rispettivamente per la neve e per il ghiaccio. In ogni caso, il logo con il pittogramma di una montagna a tre punte con un fiocco di neve («3PMSF») dovrebbe essere impresso sui pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117. Analogamente, i pneumatici che rispettano il valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 dovrebbero presentare il logo dei pneumatici da ghiaccio stabilito da tale norma. [Em. 6]

(13)

L’abrasione dei pneumatici durante l’uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l’ambiente, e . La comunicazione della Commissione «Strategia europea sulla plastica in un’economia circolare» (9) indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l’altro attraverso misure informative quali l’etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. Tuttavia al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l’abrasione dei pneumatici L'applicazione di obblighi per l'etichettatura per quanto riguarda il tasso di abrasione dei pneumatici apporterebbe quindi benefici sostanziali alla salute umana e all'ambiente . La Commissione dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo di un simile metodo, tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, al fine di definire quanto prima un metodo di prova. [Em. 7]

(14)

I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare, quali la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Tuttavia, dato che al momento non esiste un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, il presente regolamento dovrebbe prevederne il futuro inserimento.

(15)

L’etichetta energetica a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da «A» a «G», è riconosciuta da oltre l’85 % dei consumatori dell’Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L’etichettatura dei pneumatici dovrebbe continuare, per quanto possibile, a utilizzare la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici. [Em. 8]

(16)

La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare questi parametri, gettando così le basi per un consumo e una produzione più sostenibili. [Em. 9]

(17)

L’esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati nei veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È pertanto opportuno richiedere l’etichettatura sistematica dei pneumatici forniti con i veicoli.

(18)

Attualmente le etichette sono esplicitamente obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all’anno rispetto ai pneumatici di classe C1 e C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo.

(19)

Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell’ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con la proposta della Commissione di un regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei nuovi veicoli pesanti (11) e con la proposta della Commissione sulle norme in materia di emissioni di CO2 per i veicoli pesanti (12).

(20)

Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza quindi vedere l’etichetta di cui sono corredati. In tutti questi casi è necessario che l’utente finale veda l’etichetta prima di concludere l’acquisto. La presenza di un’etichetta sui pneumatici nei punti vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell’acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.

(21)

Alcuni utenti finali scelgono i pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch’essi possano scegliere il prodotto con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri, è opportuno che le etichette compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale, anche in quello reperibile via internet.

(22)

I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell’etichetta e la sua importanza. Queste informazioni dovrebbero essere riportate nel materiale tecnico promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori. Il materiale tecnico promozionale non dovrebbe comprendere gli avvisi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio e televisione. [Em. 10]

(23)

Consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno e altri parametri relativi ai pneumatici dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d’uso reali, tenendo conto dei limiti dovuti alla necessità di effettuare prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.

(24)

Il rispetto delle disposizioni relative all’etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori e distributori garantisce condizioni eque nell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, in linea con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

(25)

Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai rivenditori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1369.

(26)

Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato e gli obblighi dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica nella banca dati dei prodotti le informazioni richieste sulla conformità del prodotto.

(27)

Al fine di consentire agli utenti finali di potersi fidare dell’etichetta dei pneumatici, è necessario evitare il ricorso a etichette che imitino le etichette previste. Per lo stesso motivo, non dovrebbero essere consentiti ulteriori etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell’etichetta dei pneumatici.

(28)

Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(29)

Per promuovere l’efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all’uso dei prodotti efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli non giustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l’esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.

(30)

Al fine di modificare il contenuto e il formato dell’etichetta, di introdurre prescrizioni relative ai pneumatici ricostruiti, ai pneumatici da neve o da ghiaccio, al chilometraggio e all’abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (14). In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 12]

(30 bis)

Una volta disponibile un metodo di prova adeguato, i dati relativi al chilometraggio e all'abrasione dei pneumatici saranno uno strumento utile per i consumatori, che ne deriveranno informazioni sulla durabilità, il ciclo di vita e il rilascio accidentale di microplastiche del pneumatico acquistato. Le informazioni sul chilometraggio consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta informata sui pneumatici con una maggiore durata di vita, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe loro di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo. Pertanto, i dati sulle prestazioni in termini di chilometraggio e abrasione dovrebbero essere inseriti nell'etichetta una volta disponibile un metodo di prova pertinente, significativo e riproducibile per l'applicazione del presente regolamento. La ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie in tale ambito dovrebbero proseguire. [Em. 13]

(31)

Non è necessario rietichettare i pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.

(32)

Al fine di rafforzare la fiducia nell’etichetta e di garantirne l’accuratezza, la dichiarazione che i fornitori riportano sull’etichetta in merito ai valori di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato , aderenza sulla neve e rumore dovrebbe essere soggetta alla procedura di omologazione prevista dal regolamento (CE) n. 661/2009. [Em. 14]

(32 bis)

La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inserite le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR. [Em. 15]

(33)

La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell’accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto UE e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure.

(34)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi e che consumano meno carburante, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri dato che necessitano di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma possono invece, grazie a un quadro normativo armonizzato e a condizioni di parità tra i fabbricanti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l’Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stato membro riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(35)

Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e ambito d’applicazione

1.   Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute promuovere pneumatici sicuri , sostenibili, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante, che potrebbero contribuire a ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente e sulla salute, migliorando al contempo la sicurezza e l’efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l’uso di pneumatici sicuri, più silenziosi e che riducono il consumo di carburante. [Em. 16]

2.   Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l’etichettatura, per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell’acquisto dei pneumatici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 C3 che vengono immessi sul mercato . [Em. 17]

2.   Il presente regolamento si applica anche ai pneumatici ricostruiti dopo l’inserimento negli allegati, mediante un atto delegato adottato a norma dell’articolo 12, di un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici.

3.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai pneumatici da fuori strada professionali;

b)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1o ottobre 1990;

c)

ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;

d)

ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;

e)

ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;

f)

ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;

g)

ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«pneumatici di classe C1, C2 e C3», le classi di pneumatici di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;

(2)

«pneumatici ricostruiti», pneumatici usati ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;

(3)

«pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T», un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;

(4)

«etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici, in relazione ai parametri di cui all’allegato I;

(5)

«punto di vendita», un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita agli utenti finali, comprese le sale d’esposizione di autovetture per quanto concerne i pneumatici offerti in vendita agli utenti finali e non montati sui veicoli;

(6)

«materiale tecnico-promozionale», la documentazione, in forma cartacea o elettronica, prodotta dal fornitore per integrare il materiale pubblicitario con almeno le informazioni tecniche conformemente all’allegato V;

(7)

«scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all’allegato IV, in forma cartacea o elettronica;

(8)

«documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza del mercato di accertare la precisione dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto, comprese le informazioni di cui all’allegato III;

(9)

«banca dati dei prodotti», la banca dati istituita a norma del regolamento (UE) n. 1369/2017 e composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online a fini di accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;

(10)

«vendita a distanza», l’offerta a fini di vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale utente finale non possa prendere visione del prodotto offerto;

(11)

«fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;

(12)

«importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;

(13)

«mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;

(14)

«fornitore», il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;

(15)

«distributore», una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che immette il prodotto sul mercato;

(16)

«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l’uso nel mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

(17)

«immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione;

(18)

«utente finale», un consumatore, un gestore di parco veicoli o un’impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;

(19)

«parametro», un parametro del pneumatico ai sensi dell’allegato I, quale la resistenza al rotolamento, l’aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento, le prestazioni su neve e o ghiaccio, il chilometraggio o l’abrasione, che ha un impatto significativo sull’ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l’uso; [Em. 18]

(20)

«tipo di pneumatico», una versione del pneumatico nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per l’etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificativo del modello.

Articolo 4

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

1.   I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati gratuitamente : [Em. 19]

a)

per ciascun singolo pneumatico, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all’allegato IV; oppure [Em. 20]

b)

per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, di un’etichetta conforme alle disposizioni di cui all’allegato II in formato cartaceo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all’allegato I, e una scheda informativa del prodotto come indicato nell’allegato IV.

2.   Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti su Internet, i fornitori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono , nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia visibilmente esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em. 21]

3.   I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportino l’etichetta. [Em. 22]

4.   I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em. 23]

5.   I fornitori garantiscono che i valori, le relative classi , l'identificativo del modello e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarati sull’etichetta per i parametri fondamentali di cui all’allegato I , come pure i parametri della documentazione tecnica di cui all'allegato III, sono stati sottoposti alla procedura di omologazione a norma del regolamento (CE) n. 661/2009. forniti alle autorità di omologazione prima dell'immissione di un pneumatico sul mercato. L'autorità di omologazione conferma la ricezione della documentazione dal fornitore e verifica tale documentazione. [Em. 24]

6.   I fornitori garantiscono la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite.

7.   Su richiesta delle autorità degli Stati membri o di terzi accreditati , i fornitori presentano la documentazione tecnica a norma dell’allegato III. [Em. 25]

8.   I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento che rientrano nelle loro responsabilità;

9.   I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, qualora ciò possa indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri essenziali.

10.   I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l’etichetta prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2020 da nove mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] , prima dell’immissione sul mercato di un pneumatico prodotto successivamente a tale data , i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 , ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello .

2.   Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prodotti nel periodo tra il [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 31 dicembre 2019 nove mesi meno un giorno dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] , il fornitore inserisce, entro il 30 giugno 2020 12 mesi dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] , nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici , ad eccezione dei parametri tecnici misurati del modello.

2 bis.     Qualora i pneumatici siano immessi sul mercato prima del [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento], il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2017/1369 relative a tali pneumatici.

3.   Fino all’inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.

4.   Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell’etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un tipo di pneumatico.

5.   Dopo che l’ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un periodo di 5 anni. [Em. 58]

Articolo 6

Responsabilità dei distributori di pneumatici

1.   I distributori garantiscono che:

a)

nel punto di vendita i pneumatici espongano l’etichetta in conformità all’allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile; oppure [Em. 26]

b)

prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l’etichetta di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia mostrata presentata all’utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico; [Em. 27]

(b bis)

l'etichetta sia apposta direttamente sul pneumatico e sia leggibile nella sua interezza, senza che nulla ne ostacoli la visibilità. [Em. 28]

2.   I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico, anche su internet, riportano l’etichetta. [Em. 29]

3.   I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a uno specifico tipo di pneumatico, anche su internet, espone l'etichetta e soddisfa i requisiti di cui all’allegato V. [Em. 30]

4.   Qualora i pneumatici messi in vendita non siano visibili agli utenti finali, i distributori garantiscono di fornire agli utenti finali una copia dell’etichetta prima della vendita.

5.   I distributori garantiscono che l’etichetta sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l’utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito o possa richiedere una copia cartacea della scheda.

6.   I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano appositamente agli utenti finali le categorie dei parametri essenziali sull’etichetta e le informano della possibilità di consultare integralmente l’etichetta e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito o richiedendo una copia stampata.

7.   Per quanto riguarda i pneumatici pubblicizzati o venduti direttamente su Internet, i distributori mettono a disposizione l'etichetta e garantiscono , nel contesto dell'acquisto, che l’etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. L'etichetta può comparire mediante visualizzazione annidata, tramite un click del mouse, un movimento del cursore del mouse, l'espansione su schermo tattile o tecniche analoghe. [Em. 31]

Articolo 7

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, prima della vendita i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro le etichette dei pneumatici venduti con il veicolo, nonché il pertinente materiale tecnico-promozionale.

Articolo 8

Metodi di prova e di misurazione

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull’etichetta sono ottenute applicando i conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’allegato I e la alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all’allegato VI. [Em. 32]

Articolo 9

Procedura di verifica

Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate per ciascuno dei parametri fondamentali di cui all’allegato I, secondo la procedura di cui all’allegato VII.

Articolo 10

Obblighi degli Stati membri

1.   Gli Stati membri non ostacolano l’immissione sul mercato o la messa in servizio, all’interno del proprio territorio, dei pneumatici conformi al presente regolamento.

2.   Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici di categoria inferiore alla categoria B in relazione sia al consumo di carburante sia all’aderenza sul bagnato ai sensi dell’allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.

2 bis.     Gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti vendita, al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento. [Em. 33]

3.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

4.   Entro il 1o giugno 2020 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al paragrafo 3 che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e le comunicano tempestivamente le successive modifiche ad esse pertinenti.

Articolo 11

Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione

1.   [Gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] si applicano ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai relativi atti delegati adottati a norma dello stesso.

2.   La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all’etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione e tra queste ultime e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di esperti «Cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato» sull’etichettatura dei pneumatici.

3.   I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi [dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008/Regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)0795] prevedono azioni volte a garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento e dovranno essere rafforzati . [Em. 34]

Articolo 11 bis

Pneumatici ricostruiti

Entro … [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti in materia di informazioni per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile. [Em. 35]

Articolo 12

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 13 per:

a)

introdurre modifiche al contenuto e al formato dell’etichetta;

a bis)

introdurre parametri e requisiti in materia di informazioni per i pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em. 37]

a ter)

introdurre un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici in termini di aderenza sulla neve o sul ghiaccio; [Em. 38]

b)

introdurre parametri o requisiti in materia di informazioni negli allegati, in particolare per il chilometraggio e l’abrasione, a condizione che siano disponibili metodi di prova adeguati; [Em. 39]

c)

adeguare al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti degli allegati.

Ove opportuno, Durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti dei pneumatici a gruppi rappresentativi di clienti dell’Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente. [Em. 40]

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione prepara una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Valutazione e relazioni

Entro il 1o giugno 2026 2022 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento , integrata da una valutazione d'impatto e da un'indagine condotta presso i consumatori, e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. La relazione è accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa di modifica del presente regolamento. [Em. 41]

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra e sulle attività di vigilanza del mercato e sulla sensibilizzazione dei consumatori . Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente e obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell’etichetta, tenendo conto altresì dell’esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009. [Em. 42]

Articolo 15

Modifica del regolamento (UE) 2017/1369

All’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione e a norma del regolamento (UE) [si prega di inserire riferimento al presente regolamento]».

Articolo 16

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009

Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 43]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 280.

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

(4)  COM(2017)0658.

(5)  Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

(6)  Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

(7)  Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

(8)  GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3.

(9)  COM(2018)0028.

(10)  Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

(11)  COM(2017)0279.

(12)  Riferimento da inserire in seguito all'adozione della proposta.

(13)  Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

(14)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

ALLEGATO I

Prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici

Parte A: Categorie relative al consumo di carburante

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC), secondo la scala da «A» a «G» indicata di seguito, che viene misurato in conformità all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità con le procedure di cui all’allegato VI. [Em. 44]

Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l’appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta dei parametri (ovvero C2 e non C1).

La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti di omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em. 45]

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC in kg/t

Classe di efficienza energetica

RRC ≤ 5,4 6,5

A

RRC ≤ 4,4 5,5

A

RRC ≤ 3,1 4,0

A

5,5 6,6 ≤ RRC ≤ 6,5 7,7

B

4,5 5,6 ≤ RRC ≤ 5,5 6,7

B

3,2 4,1 ≤ RRC ≤ 4,0 5,0

B

6,6 7,8 ≤ RRC ≤ 7,7 9,0

C

5,6 6,8 ≤ RRC ≤ 6,7 8,0

C

4,1 5,1 ≤ RRC ≤ 5,0 6,0

C

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0 Vuoto

D

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0 Vuoto

D

5,1 6,1 ≤ RRC ≤ 6,0 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

6,1 7,1 ≤ RRC ≤ 7,0 8,0

E

10,6 RRC ≥ 10,6 12,0

F

9,3 RRC ≥ 9,3 10,5

F

RRC ≥ 7,1 8,1

F

[Em. 46]

Parte B: Categorie relative all’aderenza sul bagnato

1.

La categoria relativa all’aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all’indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da «A» a «G» indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell’allegato conformemente all'allegato  5 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 47]

1 bis.

La categoria F per i pneumatici di classe C1, C2 e C3 non è più immessa nel mercato dopo la piena attuazione della disposizione in materia di requisiti dell'omologazione di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 e figura sull'etichetta in grigio. [Em. 48]

2.

Calcolo dell’indice di aderenza sul bagnato (G)

G = G(T) - 0,03

dove:

G(T) = aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova

Pneumatici C1

Pneumatici C2

Pneumatici C3

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

G

Categoria relativa all’aderenza sul bagnato

1,68 1,55 ≤ G

A

1,53 1,40 ≤ G

A

1,38 1,25 ≤ G

A

1,55 1,40 ≤ G ≤ 1,67 1,54

B

1,40 1,25 ≤ G ≤ 1,52 1,39

B

1,25 1,10 ≤ G ≤ 1,37 1,24

B

1,40 1,25 ≤ G ≤ 1,54 1,39

C

1,25 1,10 ≤ G ≤ 1,39 1,24

C

1,10 0,95 ≤ G ≤ 1,24 1,09

C

1,25 ≤ G ≤ 1,39 Vuoto

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24 Vuoto

D

0,95 0,80 ≤ G ≤ 1,09 0,94

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

0,95 ≤ G ≤ 1,09

E

0,80 0,65 ≤ G ≤ 0,94 0,79

E

G ≤ 1,09

F

G ≤ 0,94

F

0,65 ≤ G ≤ 0,79 0,64

F

Vuoto

G

Vuoto

G

G ≤ 0,64

G

[Em. 49]

Parte C: Categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento [Em. 50]

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 51]

La categoria relativa al rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in base conformemente ai valori limite (LV) di cui all’allegato II, parte C, del fase 2 di cui al regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente UNECE n. 117 : [Em. 52]

N in dB

Categoria di rumore esterno di rotolamento

Image 1

N ≤ LV - 6 - 3

Image 2

LV - 6 - 3 < N ≤ LV - 3

Image 3

N > LV - 3

[Em. 53]

Parte D: Aderenza sulla neve

Le prestazioni sulla neve sono testate etichettate in conformità all’allegato 7 del regolamento UNECE n. 117. [Em. 54]

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da neve e sull'etichetta figura può figurare la seguente icona. [Em. 55]

Image 4

Parte E: Aderenza sul ghiaccio

Le prestazioni sul ghiaccio sono testate etichettate in conformità alla norma ISO 19447. [Em. 56]

Un pneumatico che rispetta il valore minimo dell’indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla norma ISO n. 19447 e omologato in base alla prestazione sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figura può figurare la seguente icona. [Em. 57]

Image 5

ALLEGATO II

Formato dell’etichetta

1.   Etichette

1.1.

Le seguenti informazioni devono essere inserite nelle etichette in conformità alle illustrazioni riportate di seguito.

Image 6

Image 7

Image 8

I.

Nome o marchio del fornitore;

II.

Identificatore del modello del fornitore ossia il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;

III.

Codice QR;

IV.

Consumo di carburante;

V.

Aderenza sul bagnato;

VI.

Rumore esterno di rotolamento;

VII.

Aderenza sulla neve;

VIII.

Aderenza sul ghiaccio;

2.   Struttura dell'etichetta

2.1.

L’etichetta deve essere conforme alla figura riportata di seguito:

Image 9

2.2.

L'etichetta è larga almeno 90 mm e alta 130 mm. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il contenuto rimane comunque proporzionato alle specifiche di cui sopra.

2.3.

L’etichetta soddisfa le seguenti prescrizioni:

a)

per quanto concerne i colori, si utilizza la quadricromia CMYK — ciano, magenta, giallo e nero — e si indicano in base al seguente esempio: 00-70-X-00: 0 % ciano, 70 % magenta, 100 % giallo, 0 % nero;

b)

i numeri indicati di seguito si riferiscono alle didascalie di cui al punto 2.1;

(1)

Bordo dell’etichetta: tratto: 1,5 pt — colore: X-10-00-05;

(2)

Calibri normale 8 pt;

(3)

Bandiera europea: larghezza: 15 mm, altezza: 10 mm;

(4)

Banner: larghezza: 51,5 mm, altezza: 13 mm;

Testo «MARCA»: Calibri normale 14 pt, 100 % bianco;

Testo «Numero di modello»: Calibri normale 13 pt, 100 % bianco;

(5)

Codice QR larghezza: 13 mm, altezza: 13 mm;

(6)

Scala da «A» a «F»:

Frecce: altezza: 5,6 mm, spazio intermedio: 0,78 mm, tratto nero: 0,5 pt — colori:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00.

(7)

Linea: larghezza: 88 mm, altezza: 2 pt — Colore: X-00-00-00;

(8)

Pittogramma rumore esterno di rotolamento:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 25,5 mm, altezza: 17 mm — colore: X-10-00-05;

(9)

Freccia:

Freccia: larghezza: 20 mm, altezza: 10 mm, 100 % nero;

Testo: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bianco;

Testo dell'unità: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bianco;

(10)

Pittogramma ghiaccio:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm — tratto: 1,5 pt — colore: 100 % nero;

(11)

Pittogramma neve:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 15 mm, altezza: 15 mm — tratto: 1,5 pt — colore: 100 % nero;

(12)

Da «A» a «G»: Calibri normale 13 pt, 100 % nero;

(13)

Frecce:

Frecce: larghezza: 11,4 mm, altezza: 9 mm, 100 % nero.

Testo: Calibri Bold 17 pt, 100 % bianco;

(14)

Pittogramma consumo di carburante:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19,5 mm, altezza: 18,5 mm — colore: X-10-00-05;

(15)

Pittogramma aderenza sul bagnato:

Pittogramma come raffigurato: larghezza: 19 mm, altezza: 19 mm — colore: X-10-00-05.

c)

Lo sfondo è bianco.

2.4.

La classe del pneumatico è indicata nell’etichetta nel formato prescritto nell’immagine di cui al punto 2.1.

ALLEGATO III

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica di cui all'articolo 4, paragrafo 7, comprende i seguenti elementi:

a)

il nome e l'indirizzo del fornitore;

b)

identificazione e firma della persona avente titolo a vincolare il fornitore;

c)

la denominazione commerciale o il marchio del fornitore;

d)

il modello del pneumatico,

e)

le dimensioni, l’indice di carico e la categoria di velocità del pneumatico;

f)

i riferimenti dei metodi di misurazione applicati.

ALLEGATO IV

Scheda informativa del prodotto

Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici sono incluse nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:

a)

il nome o marchio del fornitore;

b)

l'identificazione del modello del fornitore;

c)

la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico come definita nell’allegato I;

d)

la categoria relativa all'aderenza sul bagnato come definita nell’allegato I;

e)

la categoria relativa al rumore esterno di rotolamento e i decibel conformemente all’allegato I;

f)

l'indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;

g)

l'indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.

ALLEGATO V

Informazioni fornite nel materiale tecnico promozionale

1.

Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell’ordine seguente:

a)

categoria relativa al consumo di carburante (lettere da «A» a «F»);

b)

categoria relativa all’aderenza sul bagnato (lettere da «A» a «G»);

c)

categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato (dB);

d)

indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;

e)

indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.

2.

Le informazioni di cui al punto 1 rispettano le prescrizioni seguenti:

a)

essere di facile lettura;

b)

essere di facile comprensione;

c)

se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le prestazioni peggiori e quello che offre quelle migliori.

3.

I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:

a)

un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;

b)

una spiegazione dei pittogrammi stampati sull’etichetta;

c)

una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare:

una guida compatibile con l’ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;

la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolamente per ottimizzare l’aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;

le distanze di sicurezza devono essere sempre rispettate rigorosamente.

ALLEGATO VI

Procedura di allineamento in laboratorio per la misura della resistenza al rotolamento

1.   Definizioni

Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio si applicano le seguenti definizioni:

1.

«laboratorio di riferimento», un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai fini della procedura di allineamento e che sia in grado di garantire l’accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;

2.

«laboratorio candidato», un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento ma che non è un laboratorio di riferimento;

3.

«pneumatico di allineamento», un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento;

4.

«treno di pneumatici di allineamento», un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l’allineamento di un unica macchina di prova;

5.

«valore assegnato», il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento;

6.

«macchina di prova», ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione. Ad esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.

2.   Disposizioni generali

2.1.   Principio

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) in un laboratorio di riferimento (l), (RRCm, l ), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato (c), RRCm, c è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.

2.2.   Requisiti di selezione dei pneumatici

Un treno di cinque o più pneumatici di allineamento viene selezionato per la procedura di allineamento in conformità ai seguenti criteri. Viene selezionato un treno per i pneumatici delle classi C1 e C2 e un treno per i pneumatici della classe C3.

a)

Il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi RRCs dei pneumatici delle classi C1 e C2 o dei pneumatici della classe C3. In ogni caso, la differenza tra l'RRCm superiore e l'RRCm inferiore del treno di pneumatici, prima e dopo l'allineamento, è almeno uguale a:

i)

3 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e

ii)

2 kg/t per i pneumatici della classe C3.

b)

L'RRCm nel laboratorio candidato o di riferimento (RRCm, c RRCm, l ) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici è distribuito uniformemente.

c)

I valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all’intera serie di pneumatici da testare, così come i valori della forza di resistenza al rotolamento.

Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell’uso e sostituito nel caso in cui:

a)

le sue condizioni non lo rendano adatto a prove ulteriori; e/o

b)

le deviazioni del valore RRCm, c RRCm, l siano superiori all’1,5 % rispetto alle misurazioni precedenti dopo l’eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.

2.3.   Metodo di misurazione

Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento (n + 1) volte (n è definito nella sezione 5 e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità con il paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche ed applicando le condizioni di cui al paragrafo 3 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall’inizio l’intera procedura di prova di cui al paragrafo 4 dell’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:

a)

il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all’allegato 6, paragrafi 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche (vale a dire corretto per una temperatura di 25 oC e con un diametro del tamburo di 2 m);

b)

il valore medio dei tre (nel caso dei laboratori di riferimento) o degli ultimi n valori misurati (nel caso dei laboratori candidati) di ogni pneumatico di allineamento; e

c)

la deviazione standard (σm) applicando la formula seguente:

Image 10

dove:

i è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;

j è il contatore da 2 a n+1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico

n+1 è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n+1=4 per i laboratori di riferimento e n+1 ≥4 per i laboratori candidati);

p è il numero dei pneumatici di allineamento (p ≥ 5).

2.4.   Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati

I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.

I calcoli sono quindi effettuati con tutte le cifre: non ci saranno ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.

Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.

Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.

Tutti i coefficienti di allineamento (A1l, B1l, A2c e B2c) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.

3.   Requisiti applicabili ai laboratori di riferimento e determinazione dei valori assegnati

I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.

Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere una deviazione standard (σm) come segue:

a)

non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e

b)

non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici della classe C3.

I treni di pneumatici di allineamento conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2 vengono misurati in conformità alla sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.

Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.

4.   Procedura di allineamento di un laboratorio di riferimento ai valori assegnati

Tutti i laboratori di riferimento (l) si allineano ad ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo dell’apparecchiatura.

L’allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione, A1 l e B1l, sono calcolati come segue:

Image 11

dove:

RRC è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;

RRCm, l è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento «l» (incluse le correzioni sulla temperatura e sul diametro del tamburo).

5.   Requisiti applicabili ai laboratori candidati

I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascun macchinario e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchina o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina.

Un treno comune di cinque pneumatici diversi, conformi alle specifiche di cui alla sezione 2.2, viene misurato in conformità alla sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.

Il treno di pneumatici di allineamento viene fornito dal laboratorio candidato al laboratorio di riferimento selezionato.

Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all’allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e avere preferibilmente le seguenti deviazioni standard (am):

a)

non superiori a 0,075 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e

b)

non superiori a 0,06 kg/t per i pneumatici della classe C3.

Se la deviazione standard (σm) del laboratorio candidato è superiore ai valori indicati in precedenza nel corso di quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero n+1 di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l'intero lotto:

n+1 = 1+(σm/γ)2, arrotondato per eccesso al valore intero più vicino

dove:

γ = 0,043 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2

γ = 0,035 kg/t per i pneumatici della classe C3.

6.   Procedura per l’allineamento di un laboratorio candidato

Un laboratorio di riferimento (i) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (c). I coefficienti di regressione, A2c e B2c, sono calcolati come segue:

Image 12

dove:

RRCm, l è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento (i) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).

RRCm, c è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (c) (incluse le correzioni in funzione della temperatura e del diametro del tamburo).

Se il coefficiente di determinazione R2 è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.

L’RRC allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:

Image 13

ALLEGATO VII

Procedura di verifica

La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento, come pure i valori dichiarati e ulteriori informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell'etichetta, vengono valutati per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore, secondo una delle seguenti procedure:

a)

dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici:

1.

se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata;

2.

se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio di misura ricavato dai tre pneumatici o treni di pneumatici testati è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro le tolleranze definite nella tabella 1;

b)

se le categorie o i valori riportati sull’etichetta derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità al regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici.

La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto dei margini di tolleranza di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Parametro misurato

Tolleranze di verifica

Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante)

Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto RRC) della categoria dichiarata di oltre 0,3  kg/1 000  kg.

Rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di N di oltre 1 dB(A).

Aderenza sul bagnato

Il valore misurato G(T) non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di G) della categoria dichiarata.

Aderenza sulla neve

Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve.

Aderenza sul ghiaccio

Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sul ghiaccio.

ALLEGATO VIII

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1222/2009

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 3, paragrafo 14

Articolo 3, paragrafo 11

Articolo 3, paragrafo 15

Articolo 3, paragrafo 16

Articolo 3, paragrafo 12

Articolo 3, paragrafo 17

Articolo 3, paragrafo 13

Articolo 3, paragrafo 18

Articolo 3, paragrafo 19

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 8

Articolo 4, paragrafo 9

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 7

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12, lettera a)

Articolo 12, lettera b)

Articolo 12, lettera c)

Articolo 11, lettera a)

Articolo 11, lettera b)

Articolo 11, lettera c)

Articolo 12, lettera d)

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/231


P8_TA(2019)0231

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016)0593 — C8-0383/2016 — 2016/0280(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/24)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0593),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0383/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni dell'8 febbraio 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 20 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0245/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.

(2)  GU C 207 del 30.6.2017, pag. 80.


P8_TC1-COD(2016)0280

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/790.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE SUGLI ORGANIZZATORI DI EVENTI SPORTIVI

«La Commissione riconosce l'importanza degli organizzatori di manifestazioni sportive e il loro ruolo nel finanziamento delle attività sportive nell'Unione. In considerazione della dimensione sociale ed economica dello sport nell'Unione, la Commissione valuterà le sfide degli organizzatori di eventi sportivi nell'ambiente digitale, in particolare le questioni relative alla diffusione illegale online di trasmissioni sportive».


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/234


P8_TA(2019)0232

Contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634 — C8-0394/2015 — 2015/0287(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/25)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0634),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0394/2015),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalle commissioni competenti a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione giuridica e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0375/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.


P8_TC1-COD(2015)0287

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/770.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/236


P8_TA(2019)0233

Contratti di vendita di beni ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2017)0637 — C8-0379/2017 — 2015/0288(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/26)

Il Parlamento europeo,

viste la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2015)0635) e la proposta modificata (COM(2017)0637)),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0379/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Senato francese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visti i pareri del Comitato economico e sociale europeo del 27 aprile 2016 (1) e del 15 febbraio 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0043/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.

(2)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 58.


P8_TC1-COD(2015)0288

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/771.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/238


P8_TA(2019)0234

Pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (COM(2018)0143 — C8-0123/2018 — 2018/0069(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/27)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0143),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0123/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2018 (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0381/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 95.


P8_TC1-COD(2018)0069

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/982.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione sulla pesca ricreativa

La Commissione ricorda che tra gli obiettivi stabiliti nella dichiarazione ministeriale MedFish4Ever adottata nel marzo 2017 figura l'obiettivo di istituire quanto prima, e al più tardi entro il 2020, una serie di norme di base che garantiscano la gestione efficace della pesca ricreativa in tutto il Mediterraneo.

In linea con tale obiettivo, la strategia a medio termine 2017-2020 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) include, tra le azioni da attuare nella zona CGPM, la valutazione dell'impatto della pesca ricreativa e l'esame delle migliori misure di gestione per regolamentare tale attività. In tale contesto, nell'ambito della CGPM è stato istituito un gruppo di lavoro per la pesca ricreativa, incaricato di elaborare una metodologia regionale armonizzata per valutare la pesca ricreativa.

Nell'ambito della CGPM, la Commissione proseguirà gli sforzi per conseguire l'obiettivo di cui alla dichiarazione MedFish4Ever.

Dichiarazione della Commissione relativa al corallo rosso

La Commissione ricorda che le misure di conservazione adottate nel quadro del piano regionale di gestione adattativa per lo sfruttamento del corallo rosso nel Mar Mediterraneo [raccomandazione CGPM/41/2017/5] sono temporanee. Tali misure, che comprendono la possibilità di introdurre limiti di cattura, saranno valutate dal comitato scientifico consultivo della CGPM nel 2019 ai fini della loro eventuale revisione da parte della CGPM nel quadro della 43a sessione annuale (novembre 2019).


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/241


P8_TA(2019)0235

Armonizzazione degli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica le direttive 86/278/CEE, 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE, i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 e i regolamenti del Consiglio (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 (COM(2018)0381 — C8-0244/2018 — 2018/0205(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/28)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0381),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 114, l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0244/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica (A8-0324/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 99.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 23 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0399).


P8_TC1-COD(2018)0205

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza gli obblighi di comunicazione nella normativa in materia di ambiente e modifica i regolamenti (CE) n. 166/2006 e (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE e 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 338/97 e (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e la direttiva 86/278/CEE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1010.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/243


P8_TA(2019)0236

Norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza (COM(2018)0275 — C8-0195/2018 — 2018/0130(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/29)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0275),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0195/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 15 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0042/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 286.


P8_TC1-COD(2018)0130

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i termini di applicazione delle norme speciali in materia di lunghezza massima delle cabine in caso di miglioramento delle prestazioni aerodinamiche, dell'efficienza energetica e delle prestazioni di sicurezza

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2019/984.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/245


P8_TA(2019)0237

Indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e indici di riferimento d'impatto positivo in termini di carbonio ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento di basse emissioni di carbonio e gli indici di riferimento di impatto positivo in termini di carbonio (COM(2018)0355 — C8-0209/2018 — 2018/0180(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/30)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0355),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0209/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 13 marzo 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0483/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.


P8_TC1-COD(2018)0180

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/2089.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/247


P8_TA(2019)0238

Disposizioni specifiche per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea (Interreg) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374 — C8-0229/2018 — 2018/0199(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/31)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0374),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0229/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per la cultura e l'istruzione (A8-0470/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 16 gennaio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0021).


P8_TC1-COD(2018)0199

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 178, l'articolo 209, paragrafo 1, l'articolo 212, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, nell'ambito delle quali un'attenzione particolare è rivolta ad alcune categorie di regioni, nel cui elenco figurano esplicitamente le aree rurali, di quelle interessate da transizione industriale, delle aree con una bassa densità demografica, delle isole e delle regioni transfrontaliere di montagna . [Em. 1]

(2)

Il regolamento (UE) [nuovo CPR] del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce disposizioni comuni sul FESR e su taluni altri fondi, mentre il regolamento (UE) [nuovo FESR] del Parlamento europeo e del Consiglio (5) stabilisce disposizioni relative agli specifici obiettivi e all'ambito di applicazione del sostegno del FESR. È ora necessario adottare disposizioni specifiche riguardo all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), nell'ambito del quale uno o più Stati membri e le loro regioni cooperano a livello transfrontaliero, relativamente all'efficacia della programmazione, comprese disposizioni sull'assistenza tecnica, la sorveglianza, la valutazione, la comunicazione, l'ammissibilità, la gestione e il controllo e la gestione finanziaria. [Em. 2]

(3)

Al fine di sostenere lo uno sviluppo cooperativo ed armonioso del territorio dell'Unione a diversi livelli e di ridurre le disparità tuttora esistenti , nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR dovrebbe fornire sostegno alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale, alla cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale. Nel processo, è opportuno tenere conto dei principi di governance e partenariato multilivello e rafforzare gli approcci basati sul territorio. [Em. 3]

(3 bis)

Le diverse componenti di Interreg dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel settembre 2015. [Em. 4]

(4)

La componente della cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere mirare a rispondere alle sfide comuni individuate congiuntamente nelle regioni frontaliere e a sfruttare il potenziale di crescita ancora poco utilizzato in aree frontaliere, come evidenziato dalla comunicazione della Commissione «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE» (6) («Comunicazione sulle regioni frontaliere»). Di conseguenza Pertanto , la componente transfrontaliera dovrebbe essere limitata alla includere la cooperazione sulle frontiere terrestri, mentre la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime dovrebbe essere integrata nella componente transnazionale o marittime, senza che ciò pregiudichi la nuova componente di cooperazione delle regioni ultraperiferiche . [Em. 5]

(5)

La componente «cooperazione transfrontaliera» dovrebbe anche includere la cooperazione tra uno o più Stati membri ovvero tra le loro regioni e uno o più paesi o loro regioni o altri territori al di fuori dell'Unione. Trattare la cooperazione transfrontaliera interna ed esterna nell'ambito del presente regolamento dovrebbe comportare una notevole semplificazione e razionalizzazione delle disposizioni applicabili tanto per le autorità responsabili dei programmi negli Stati membri quanto per le autorità partner e i beneficiari al di fuori dell'Unione rispetto al periodo di programmazione 2014-2020. [Em. 6]

(6)

La componente cooperazione transnazionale e cooperazione marittima dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione e dovrebbe comprendere altresì la cooperazione transfrontaliera marittima. Durante il periodo di programmazione 2014-2020 , nel pieno rispetto della sussidiarietà ,. La cooperazione transnazionale dovrebbe coprire più ampi territori sulla terraferma dell'Unione, mentre la cooperazione marittima dovrebbe coprire transnazionali e, ove opportuno, i territori attorno ai bacini marittimi ed integrare la cooperazione transfrontaliera alle frontiere marittime. Dovrebbe essere previsto un massimo di flessibilità per continuare ad attuare la precedente cooperazione transfrontaliera marittima entro un più ampio quadro di cooperazione marittima, in particolare definendo il territorio interessato, gli obiettivi specifici per tale cooperazione, i requisiti per un partenariato di progetto e la creazione di sottoprogrammi e di specifici comitati direttivi che in termini geografici si estendono oltre quelli contemplati dai programmi transfrontalieri . [Em. 7]

(7)

Sulla base dell'esperienza maturata nella cooperazione transfrontaliera e transnazionale durante il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni ultraperiferiche, dove la combinazione delle due componenti in un singolo programma per area di cooperazione non ha portato ad una sufficiente semplificazione per le autorità responsabili dei programmi e per i beneficiari, dovrebbe essere istituita una specifica componente supplementare per le regioni ultraperiferiche per consentire alle regioni ultraperiferiche di cooperare con i loro paesi terzi, i paesi e territori limitrofi d'oltremare (PTOM) o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali nel modo più efficace e semplice , tenuto conto delle loro specificità . [Em. 8]

(8)

Sulla base dell'esperienza positiva maturata con i programmi di cooperazione interregionale nel quadro dell'Interreg da un lato e in considerazione della mancanza di questo tipo di cooperazione nel quadro dei programmi finanziati ai sensi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» durante il periodo di programmazione 2014-2020 dall'altro , la componente «cooperazione interregionale» dovrebbe concentrarsi più specificamente sul rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione. Tale componente dovrebbe quindi essere limitata a due programmi, uno volto a consentire tutti i tipi cooperazione interregionale, attraverso lo scambio di esperienza esperienze , approccio innovativo e di lo sviluppo di capacità per i programmi a titolo nell'ambito di entrambi gli obiettivi e a promuovere i gruppi europei di (Cooperazione territoriale ("GECT" europea e Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita ), istituiti o che saranno istituiti conformemente al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) , e uno volto a migliorare l’analisi delle tendenze tra città e regioni costituisce una componente importante per l'individuazione di sviluppo. In tutta l'Unione la cooperazione basata su progetti specifici dovrebbe essere integrata nella nuova componente relativa agli investimenti interregionali in materia di innovazione soluzioni comuni nell'ambito della politica di coesione strettamente collegata all'attuazione della Comunicazione della Commissione «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusivasostenibile» (8) per la creazione di parterariati duraturi. I programmi esistenti e , in particolare per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l’energia, la modernizzazione industriale o agroalimentari. Infine, lo sviluppo territoriale integrato che rivolge l'attenzione alle zone urbane funzionali o alle zone urbane dovrebbe essere concentrato entro i programmi compresi nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e in uno strumento di accompagnamento: l'«Iniziativa urbana europea». I due programmi compresi nella componente «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Europa ed essere anche aperti alla partecipazione di paesi terzi, la promozione della cooperazione basata su progetti , compresa la promozione di gruppi europei di cooperazione territoriale («GECT»), nonché strategie macro-regionali dovrebbero pertanto proseguire. [Em. 9]

(8 bis)

La nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione dovrebbe essere basata sulla specializzazione intelligente ed utilizzata per sostenere piattaforme tematiche di specializzazione intelligente in settori quali l'energia, la modernizzazione industriale, l’economia circolare, l’innovazione sociale, l’ambiente o i prodotti agroalimentari e aiutare chi è coinvolto in strategie di specializzazione intelligente a formare cluster, in modo da conferire all'innovazione una dimensione maggiore e portare prodotti, processi ed ecosistemi innovativi sul mercato europeo. I dati suggeriscono che, nel processo di dimostrazione di nuove tecnologie (ad esempio le tecnologie abilitanti fondamentali) si registra in fase di sperimentazione e convalida un persistente fallimento sistemico, in particolare quando l'innovazione è il risultato dell'integrazione di specializzazioni regionali complementari che creano catene del valore innovative. Tale fallimento è particolarmente rilevante nella fase tra la sperimentazione pilota e la piena diffusione sul mercato. In alcuni settori tecnologici e industriali strategici, le PMI non possono attualmente fare affidamento su infrastrutture di dimostrazione paneuropee eccellenti, aperte e connesse. I programmi compresi nell’iniziativa «cooperazione interregionale» dovrebbero coprire l'intera Unione europea Europa ed anche essere aperti alla partecipazione dei PTOM, di paesi terzi, di loro regioni e di organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, comprese le regioni limitrofe ultraperiferiche. Dovrebbero essere incoraggiate le sinergie tra gli investimenti interregionali in materia di innovazione e altri pertinenti programmi dell'UE, come quelli nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei, Orizzonte 2020, Digital Market Europe e il programma per il mercato unico, in quanto amplificheranno l'impatto degli investimenti e forniranno un valore migliore ai cittadini. [Em. 10]

(9)

È opportuno stabilire criteri oggettivi comuni per la designazione delle regioni e delle aree ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle aree ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). [Em. 11]

(10)

È necessario continuare a sostenere, o, se del caso, stabilire, una cooperazione in tutte le sue dimensioni con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto tale cooperazione rappresenta un importante strumento di politica di sviluppo regionale e dovrebbe andare a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR e gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione, IPA (10), NDICI (11) e Programma PTOM (12), dovrebbero sostenere i programmi a titolo della cooperazione transfrontaliera, della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, della cooperazione delle regioni ultraperiferiche e della cooperazione interregionale. Il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione dovrebbe essere basato sulla reciprocità e sulla proporzionalità. Comunque, per l'IPA III CBC e l'NDICI CBC, il sostegno del FESR dovrebbe essere integrato da importi almeno equivalenti nel quadro dell'IPA III CBC e dell'NDICI CBC, nei limiti di un importo massimo stabilito nei rispettivi atti giuridici, vale a dire fino al 3 % della dotazione finanziaria nell’ambito dell'IPA III e fino al 4 % della dotazione finanziaria nell’ambito del programma geografico di vicinato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) dell'NDCI. [Em. 12]

(10 bis)

È opportuno prestare un'attenzione particolare alle regioni che diventano le nuove frontiere esterne dell'Unione, al fine di garantire un'adeguata continuità dei programmi di cooperazione in atto. [Em. 13]

(11)

L'assistenza dell'IPA III dovrebbe essere diretta principalmente ad aiutare i beneficiari dell'IPA a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, rispettare i diritti fondamentali e promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione , nonché lo sviluppo regionale e locale . L'assistenza dell'IPA dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi dei beneficiari dell'IPA per avanzare nella cooperazione regionale, macroregionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macroregionali dell'Unione. Inoltre, l'assistenza IPA dovrebbe interessare la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere, la garanzia dell'accesso alla protezione internazionale, la condivisione delle informazioni pertinenti, il potenziamento del controllo alle frontiere e il proseguimento degli sforzi comuni nella lotta alla migrazione irregolare e al traffico di migranti. [Em. 14]

(12)

Per quanto attiene all'assistenza NDIC, l'Unione dovrebbe sviluppare con i paesi vicini relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento e l'NDICI dovrebbero pertanto sostenere gli aspetti interni ed esterni delle pertinenti strategie macroregionali. Tali iniziative sono di importanza strategica e offrono quadri strategici significativi per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e di titolarità e responsabilità condivise.

(12 bis)

Lo sviluppo di sinergie con l'azione esterna e i programmi di sviluppo dell'Unione dovrebbe inoltre contribuire a garantire il massimo impatto, rispettando nel contempo il principio di coerenza delle politiche per lo sviluppo di cui all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Garantire la coerenza in tutte le politiche dell'Unione è essenziale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. [Em. 15]

(13)

È importante continuare ad osservare il ruolo del SEAE e della Commissione nella preparazione della programmazione strategica e dei programmi Interreg sostenuti dal FESR e dal NDICI, come stabilito nella decisione 2010/427/UE del Consiglio (13).

(14)

In considerazione della specifica situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, è necessario adottare misure relative alle volte al miglioramento delle condizioni alle quali tali regioni possono avere accesso ai fondi strutturali. Di conseguenza, talune disposizioni del presente regolamento dovrebbe essere adattate alle specificità delle regioni ultraperiferiche al fine di semplificare e promuovere la loro cooperazione con i vicini paesi terzi e i PTOM , sempre tenendo conto della Comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (14). [Em. 16]

(14 bis)

Il presente regolamento sancisce la possibilità per i PTOM di partecipare ai programmi Interreg. È opportuno tener conto delle specificità e delle difficoltà dei PTOM per facilitarne l'accesso e la partecipazione effettivi. [Em. 17]

(15)

È necessario stabilire le risorse stanziate per ciascuna delle diverse componenti dell'Interreg, anche per quanto concerne la quota di ciascuno Stato membro rispetto agli importi globali destinati alla cooperazione transfrontaliera, alla cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, alla cooperazione delle regioni ultraperiferiche e alla cooperazione interregionale, e il potenziale a disposizione degli Stati membri in relazione alla flessibilità fra tali componenti. Rispetto al periodo Data la globalizzazione, la cooperazione volta ad aumentare gli investimenti in più posti di programmazione 2014-2020, la quota di cooperazione transfrontaliera lavoro e crescita e investimenti congiunti con altre regioni dovrebbe , tuttavia, essere ridotta, mentre la quota per la cooperazione transnazionale determinata anche dalle caratteristiche e dalle ambizioni comuni delle regioni cooperazione marittima dovrebbe non necessariamente dai confini, quindi dovrebbero essere aumentata in considerazione dell'integrazione della cooperazione marittima, e dovrebbe essere creata una nuova componente resi disponibili fondi supplementari sufficienti per la nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di cooperazione delle regioni ultraperiferiche innovazione per rispondere alla condizione del mercato globale . [Em. 18]

(16)

Per l'uso più efficiente del sostegno da parte del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, dovrebbe essere istituito un meccanismo per organizzare la restituzione di tale sostegno nel caso in cui i programmi di cooperazione esterna non possano essere adottati o debbano essere sospesi, incluso con paesi terzi che non ricevono sostegno da nessuno degli strumenti di finanziamento dell'Unione. Tale meccanismo dovrebbe cercare di ottenere un funzionamento ottimale dei programmi e il massimo coordinamento possibile tra detti strumenti.

(17)

Nel quadro dell'Interreg, il FESR dovrebbe contribuire agli obiettivi specifici tra gli obiettivi della politica di coesione. Tuttavia, l'elenco degli obiettivi specifici nell’ambito dei diversi obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'Interreg, fissando obiettivi specifici supplementari nel quadro dell'obiettivo strategico «Un'Europa più sociale grazie alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali» in modo da consentire interventi di tipo FSE.

(18)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS»dovrebbe deve continuare e portare avanti l'opera dei precedenti programmi tra le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, è necessario garantire che, quando il programma opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e la cooperazione sociali , economiche regionale regionali nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Date le sue specificità, il programma dovrebbe essere gestito in modo integrato con il contributo del Regno Unito integrato nel programma come entrate con destinazione specifica esterne. Inoltre, alcune regole sulla selezione delle operazioni contenute nel presente regolamento non dovrebbero applicarsi a tale programma relativamente alle operazioni a favore della pace e della riconciliazione. [Em. 19]

(19)

Il presente regolamento dovrebbe aggiungere due obiettivi specifici dell'Interreg, uno a sostegno di un obiettivo specifico dell'Interreg volto a rafforzare la capacità istituzionale, potenziare la cooperazione giuridica e amministrativa, in particolare se legata all'attuazione della Comunicazione sulle regioni frontaliere, intensificare la cooperazione tra cittadini ed istituzioni e lo sviluppo e il coordinamento di strategie macroregionali e per i bacini marittimi e uno volto a far fronte a specifiche questioni di cooperazione esterna, quali la sicurezza, la gestione dei valichi di frontiera e la migrazione.

(20)

La maggior parte del sostegno dell'Unione dovrebbe concentrarsi su un numero limitato di obiettivi strategici, al fine di massimizzare l'impatto dell'Interreg. Dovrebbero essere rafforzate le sinergie e le complementarità tra le componenti di Interreg. [Em. 20]

(21)

Le disposizioni relative alla preparazione, all'approvazione e alla modifica dei programmi Interreg, come anche allo sviluppo territoriale, alla selezione delle operazioni, alla sorveglianza e alla valutazione, alle autorità dei programmi, alle operazioni di audit e alla trasparenza e comunicazione, dovrebbero essere adattate alle specificità dei programmi Interreg rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento (UE) [nuovo CPR]. Tali disposizioni specifiche dovrebbero rimanere semplici e chiare per evitare una regolamentazione eccessiva e oneri amministrativi supplementari per gli Stati membri e i beneficiari. [Em. 21]

(22)

Dovrebbero esser mantenute le disposizioni stabilite durante il periodo di programmazione 2014-2020 relativamente ai criteri secondo cui le operazioni possono essere considerate comuni e di cooperazione, al partenariato nell'ambito di un'operazione Interreg e agli obblighi del partner capofila. Tuttavia i partner Interreg dovrebbero cooperare in tutte allo sviluppo quattro le dimensioni (sviluppo, attuazione, all’attuazione nonché alla dotazione di organico e o al finanziamento) o a entrambi, e, nel quadro della cooperazione delle regioni ultraperiferiche, in tre delle quattro dimensioni , poiché dovrebbe essere più semplice combinare il sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione a livello sia dei programmi sia delle operazioni. [Em. 22]

(22 bis)

Uno strumento importante ed efficace nel quadro dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono i progetti interpersonali (people-to-people, P2P) e su piccola scala, che contribuiscono ad eliminare gli ostacoli connessi alle frontiere e transfrontalieri, a promuovere localmente i contatti tra le popolazioni, avvicinando in tal modo tra loro le regioni frontaliere e i loro cittadini. I progetti P2P e su piccola scala sono attuati in molti settori, tra cui cultura, sport, turismo, istruzione e formazione professionale, economia, scienza, tutela dell'ambiente ed ecologia, sanità, trasporti e piccoli progetti infrastrutturali, cooperazione amministrativa, comunicazione. Come evidenziato anche nel parere del Comitato delle regioni «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera»  (15) , tali progetti hanno un grande valore aggiunto europeo e contribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera. [Em. 23]

(23)

È necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti, che sono stati attuati sin da quando esiste l'Interreg, ma che Dall'introduzione di Interreg, i progetti people-to-people e su piccola scala sono principalmente sostenuti attraverso i fondi per piccoli progetti o strumenti analoghi , per i quali non sono state mai stati oggetto si adottate disposizioni specifiche disposizioni. Come evidenziato anche nel Parere del Comitato europeo delle regioni Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera" (16) , questi ed è pertanto necessario chiarire le norme che disciplinano i fondi per piccoli progetti hanno un ruolo importante nell'instaurazione . Al fine di un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni, offrono un grande preservare il valore aggiunto europeocontribuiscono fortemente alla realizzazione dell'obiettivo globale dei programmi di cooperazione transfrontaliera, mediante il superamento degli ostacoli alle frontiere i vantaggi dei progetti people-to-people e su piccola scala , anche per quanto riguarda lo sviluppo locale l'integrazione delle zone di frontiera e dei loro cittadini. Affinché regionale, e per semplificare la gestione del finanziamento dei piccoli progetti sia semplificata per i destinatari finali, che spesso non sono abituati a presentare domande per i fondi dell'Unione, sotto una certa soglia dovrebbe essere obbligatorio l'uso di opzioni semplificate in materia di costi. [Em. 24]

(24)

Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, anche per i punti di contatto regionali (o «antenne»), che sono importanti punti di contatto per coloro che propongono e attuano progetti, e dunque agiscono da collegamento diretto con i segretariati congiunti o le rispettive autorità, ma in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita». Al fine di compensare tali maggiori costi amministrativi, è opportuno incoraggiare gli Stati membri a ridurre gli oneri amministrativi per quanto attiene all'attuazione dei progetti comuni. Inoltre, i programmi Interreg che ricevono un sostegno limitato a titolo del sostegno dell'Unione o i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero ricevere un dato importo minimo per l'assistenza tecnica onde assicurare un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica. [Em. 25]

(25)

Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di sorveglianza, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi sul campo.

(25 bis)

Nel quadro della riduzione degli oneri amministrativi, la Commissione, gli Stati membri e le regioni dovrebbero collaborare strettamente per trarre vantaggio dal miglioramento delle appropriate modalità di gestione e controllo di un programma Interreg, di cui agli articoli 77 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR]. [Em. 26]

(26)

Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2020, dovrebbe essere portato avanti il sistema che definisce una chiara gerarchia delle norme in materia di ammissibilità e mantenuto il principio secondo cui le regole in materia di ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello di Unione o complessivamente per un programma Interreg, al fine di evitare possibili contraddizioni o incongruenze tra diversi regolamenti e tra regolamenti e norme nazionali. Dovrebbero essere limitate al minimo indispensabile le norme aggiuntive adottate da uno Stato membro e applicabili solo ai beneficiari di tale Stato membro. In particolare, occorre integrare nel presente regolamento le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione (17) adottato per il periodo di programmazione 2014-2020.

(27)

È opportuno che gli Stati membri siano incoraggiati ad assegnare , se del caso, deleghino le funzioni dell'autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere nuovo o, se del caso, esistente ovvero rendano tale gruppo, come altre entità giuridiche transfrontaliere, responsabile della gestione di un sottoprogramma, o di un investimento territoriale integrato, o di uno o più fondi per piccoli progetti, o a farlo agire come partner unico lo facciano agire come partner unico. Gli Stati membri dovrebbero consentire alle autorità regionali e locali e ad altri enti pubblici di Stati membri differenti di istituire tali gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica e dovrebbero coinvolgere le autorità locali e regionali nel loro funzionamento. [Em. 27]

(28)

Al fine di continuare la catena di pagamento stabilita per il periodo di programmazione 2014-2020, cioè dalla Commissione al partner capofila passando dall'autorità di certificazione, tale catena di pagamento dovrebbe essere mantenuta nel quadro della funzione contabile. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere versato al partner capofila, tranne se ciò comportasse doppie commissioni per la conversione in euro e poi di nuovo in un'altra valuta o viceversa tra il partner capofila e gli altri partner. Salvo altrimenti specificato, il partner capofila dovrebbe garantire che gli altri partner ricevano in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato nei tempi concordati tra tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata rispetto al partner capofila. [Em. 28]

(29)

Ai sensi dell'articolo [63, paragrafo 9,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], le norme specifiche di settore devono tenere conto delle esigenze dei programmi di cooperazione territoriale europea (Interreg), in particolare relativamente alla funzione di audit. Le disposizioni relative al sul parere di audit annuale, alla relazione di controllo annuale e alle operazioni di audit dovrebbero quindi essere semplificate e adattate ai programmi che coinvolgono più di uno Stato membro. [Em. 29]

(30)

Per quanto riguarda il recupero in caso di irregolarità, dovrebbe essere stabilita una chiara catena di responsabilità finanziaria, che vada dal partner unico o altri partner, attraverso il partner capofila e l'autorità di gestione fino alla Commissione. Occorre stabilire disposizioni per la responsabilità degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner o paesi e territori d'oltremare (PTOM) nel caso in cui non vada a buon fine il recupero dal partner unico o altro partner o partner capofila, il che significa che lo Stato membro rimborsa l'autorità di gestione. Di conseguenza, nell'ambito dei programmi Interreg non sono previsti importi irrecuperabili a livello dei beneficiari. È tuttavia necessario chiarire le regole nel caso in cui uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM non rimborsasse l'autorità di gestione. Occorre anche chiarire gli obblighi del partner capofila per il recupero. In particolare Inoltre, il comitato di sorveglianza dovrebbe istituire e approvare le procedure relative ai recuperi. Tuttavia , all'autorità di gestione non dovrebbe essere consentito di obbligare il partner capofila a lanciare una procedura giudiziaria in un paese diverso. [Em. 30]

(30 bis)

È opportuno incoraggiare la disciplina finanziaria. Nel contempo, le disposizioni per il disimpegno degli impegni di bilancio dovrebbero tenere conto della complessità dei programmi Interreg e della loro attuazione. [Em. 31]

(31)

Al fine di applicare una serie di regole per la gran parte comuni tanto negli Stati membri quanto nei paesi terzi, paesi partner o PTOM partecipanti, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner o PTOM, tranne in presenza di regole specifiche stabilite in un capo specifico del presente regolamento. Alle autorità dei programmi Interreg possono corrispondere autorità comparabili nei paesi terzi, paesi partner o PTOM. Il punto di partenza per l'ammissibilità delle spese dovrebbe essere legato alla firma della convenzione di finanziamento da parte del paese terzo, paese partner o PTOM interessato. Gli appalti per i beneficiari nel paese terzo, paese partner o PTOM dovrebbero seguire le regole per gli appalti esterni previste dal regolamento (UE, Euratom) [nuovo FR-Omnibus] del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Occorre stabilire le procedure per la conclusione di convenzioni di finanziamento con ciascuno dei paesi terzi, paesi partner o PTOM, come anche degli accordi tra l'autorità di gestione e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM relativamente al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione o in casi di trasferimento di un contributo supplementare diverso dal cofinanziamento nazionale da un paese terzo, paese partner o PTOM al programma Interreg.

(32)

Benché i programmi Interreg cui partecipano paesi terzi, paesi partner o PTOM debbano essere attuati in regime di gestione concorrente, la cooperazione delle regioni ultraperiferiche può essere attuata in regime di gestione indiretta. Occorre stabilire regole specifiche per l'attuazione sulle modalità di attuazione di tali programmi integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta. [Em. 32]

(33)

Sulla base dell'esperienza maturata durante il periodo di programmazione 2014-2020 con i grandi progetti di infrastrutture nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato, occorre che le procedure siano semplificate. Tuttavia, la Commissione deve conservare determinati diritti relativi alla selezione di questo tipo di progetti.

(34)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione affinché possa adottare e modificare gli elenchi dei programmi Interreg, l'elenco dell'importo totale destinato a ciascun programma Interreg dal sostegno dell'Unione e adottare decisioni di approvazione e di modifica dei programmi Interreg. È opportuno che tali competenze di esecuzione siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (19). Benché tali atti siano di natura generale, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva poiché essi attuano le disposizioni solo in modo tecnico.

(35)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di adozione o modifica dei programmi Interreg. Tuttavia, ove applicabile, i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna dovrebbero rispettare le procedure di comitato stabilite nel quadro dei regolamenti (UE) [IPA III] e [NDICI] relativamente alla prima decisione di approvazione di tali programmi. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

(36)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica dell'allegato relativo al modello per i programmi Interreg. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36 bis)

La promozione della cooperazione territoriale europea (CTE) è una priorità importante della politica di coesione dell'Unione. Il sostegno alle PMI per i costi sostenuti nell'ambito dei progetti CTE è già esente per categoria ai sensi del regolamento (UE) n. 651/20141a della Commissione  (20) (regolamento generale di esenzione per categoria (RGEC)). Anche gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020  (21) e la sezione sugli aiuti a finalità regionale del regolamento generale di esenzione per categoria contengono disposizioni specifiche per gli aiuti a finalità regionale agli investimenti da parte di imprese di tutte le dimensioni. Alla luce dell'esperienza acquisita, gli aiuti ai progetti di cooperazione territoriale europea dovrebbero avere solo effetti limitati sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri e quindi la Commissione dovrebbe essere in grado di dichiarare che tali aiuti sono compatibili con il mercato interno e che i finanziamenti forniti a sostegno dei progetti CTE può essere esentato per categoria. [Em. 34]

(37)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la promozione della cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi, paesi partner o PTOM, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

SEZIONE I

Oggetto, ambito di applicazione e componenti di Interreg

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le regole per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) al fine di promuovere la cooperazione tra Stati membri e le loro regioni all'interno dell'Unione e tra Stati membri e, rispettivamente, loro regioni e paesi terzi limitrofi, paesi partner, altri territori o paesi e territori d'oltremare («PTOM») o organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali, o gruppi di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale . [Em. 35]

2.   Il presente regolamento stabilisce anche le disposizioni necessarie a garantire una programmazione efficace, compreso in materia di assistenza tecnica, sorveglianza, valutazione, comunicazione, ammissibilità, gestione e controllo e di gestione finanziaria, dei programmi che rientrano nell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» («programmi Interreg») sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»).

3.   Per quanto attiene al sostegno proveniente dallo «Strumento di assistenza preadesione» («IPA III»), dallo «Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale» («NDICI») e dal finanziamento a favore di tutti i PTOM per il periodo 2021-2027 istituito sotto forma di programma dalla decisione (UE) XXX del Consiglio («Programma PTOM») ai programmi Interreg (i tre strumenti insieme sono denominati: «gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione»), il presente regolamento definisce obiettivi specifici supplementari insieme all'integrazione di tali fondi nei programmi Interreg, i criteri per l'ammissibilità dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM e delle loro regioni, insieme a determinate specifiche regole di attuazione.

4.   Per quanto attiene al sostegno del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione (denominati congiuntamente «i fondi Interreg») ai programmi Interreg, il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici dell'Interreg come anche l'organizzazione, i criteri per l'ammissibilità degli Stati membri, dei paesi terzi, dei paesi partner, dei PTOM e delle loro regioni, le risorse finanziarie e i relativi criteri di assegnazione.

5.   Il regolamento (UE) [nuovo CPR] e il regolamento (UE) [nuovo FESR] si applicano ai programmi Interreg, salvo quando diversamente disposto in modo specifico da tali regolamenti e dal presente regolamento o quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] possono applicarsi solo all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1)

«beneficiario dell'IPA»: un paese o territorio tra quelli elencati all’allegato I del regolamento (UE) [IPA III];

2)

«paese terzo»: paese che non è uno Stato membro dell'Unione e che non riceve sostegno dai fondi Interreg;

3)

«paese partner»: un beneficiario dell'IPA o un paese o territorio che rientra nella «zona geografica del vicinato» figurante nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) [NDICI] e la Federazione russa, e che riceve sostegno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

4)

«entità giuridica transfrontaliera»: entità giuridica , compresa una euroregione, costituita a norma delle leggi di uno dei paesi partecipanti ad un programma Interreg e creata dalle autorità territoriali o da altri organismi di almeno due paesi partecipanti; [Em. 36]

4 bis)

«organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali»: raggruppamento di Stati membri o regioni siti nella stessa zona geografica intenzionati a cooperare strettamente su tematiche di interesse comune. [Em. 37]

2.   Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ad uno «Stato membro», il riferimento deve essere inteso allo «Stato membro che ospita l'autorità di gestione», mentre quando le disposizioni fanno riferimento a «ciascuno Stato membro» o agli «Stati membri», il riferimento deve essere inteso agli «Stati membri e, ove applicabile, ai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano ad un dato programma Interreg».

Ai fini del presente regolamento, quando le disposizioni del regolamento (UE) [nuovo CPR] fanno riferimento ai «Fondi» elencati [all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a),] di detto regolamento o al «FESR», deve intendersi che il riferimento include anche i rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione.

Articolo 3

Componenti dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea»

Nell’ambito dell’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sostengono le seguenti componenti:

1)

la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato e armonioso (componente 1): [Em. 38]

a)

cooperazione transfrontaliera interna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di due o più Stati membri o tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e uno o più paesi terzi tra quelli elencati all'articolo 4, paragrafo 3; o [Em. 39]

b)

cooperazione transfrontaliera esterna tra regioni frontaliere terrestri o marittime limitrofe di almeno uno Stato membro e di uno o più dei seguenti: [Em. 40]

i)

beneficiari dell'IPA; o

ii)

paesi partner sostenuti dall'NDICI; o

iii)

la Federazione russa, al fine di consentirne la partecipazione nella cooperazione transfrontaliera sostenuta anche dall'NDICI;

2)

la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi, che coinvolge partner dei programmi negli Stati membri, nei paesi terzi e paesi partner e in Groenlandia PTOM di livello nazionale, regionale e locale, per raggiungere un più elevato grado di integrazione territoriale («componente 2»; se riferita alla sola cooperazione transnazionale: «componente 2A»; se riferita alla sola cooperazione marittima: «componente 2B»); [Em. 41]

3)

la cooperazione delle regioni ultraperiferiche tra loro e con i paesi terzi o partner loro vicini o con i PTOM o  le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionali o con più di questi soggetti, per facilitarne l'integrazione regionale e lo sviluppo armonioso nel loro vicinato («componente 3»); [Em. 42]

4)

la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione («componente 4»), promuovendo:

a)

lo scambio di esperienze, gli approcci innovativi e lo sviluppo di capacità relativamente a:

i)

l'attuazione dei programmi Interreg;

i bis)

l'attuazione dei progetti di sviluppo comuni tra le regioni; [Em. 43]

i ter)

lo sviluppo di capacità tra partner di tutta l'Unione, in relazione a: [Em. 44]

ii)

l'attuazione dei programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», con particolare riguardo per le azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

ii bis)

all'individuazione e alla diffusione delle migliori pratiche e al loro trasferimento principalmente ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»; [Em. 45]

ii ter)

allo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione delle migliori pratiche sullo sviluppo urbano sostenibile, inclusi i collegamenti tra aree urbane e rurali; [Em. 46]

iii)

la costituzione, il funzionamento e l’uso dei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT);

iii bis)

l'istituzione, il funzionamento e l'uso del meccanismo transfrontaliero europeo di cui al regolamento (UE) …/… [sul nuovo meccanismo transfrontaliero europeo]; [Em. 47]

b)

l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione alle finalità della coesione territoriale;

5)

gli investimenti interregionali in materia di innovazione, mediante la commercializzazione e l'espansione dei progetti interregionali nel settore dell'innovazione che potrebbero incentivare lo sviluppo delle catene di valore europee («componente 5»). [Em. 48]

SEZIONE II

Copertura geografica

Articolo 4

Copertura geografica per la cooperazione transfrontaliera

1.   Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 3 situate lungo le frontiere terrestri o marittime interne ed esterne con paesi terzi o paesi partner , fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità degli ambiti del programma di cooperazione stabiliti per il periodo di programmazione 2014-2020 . [Em. 49]

2.   Sono ammesse al sostegno nel quadro della cooperazione transfrontaliera anche le regioni sulle frontiere marittime collegate sul mare da un collegamento permanente. [Em. 50]

3.   I programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna possono interessare regioni della Norvegia, della Svizzera e del Regno Unito, che sono equivalenti a regioni di livello NUTS 3, e il Liechtenstein, Andorra e, Monaco e San Marino . [Em. 51]

4.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera esterna, le regioni ammesse al sostegno dell'IPA III o dell'NDICI sono le regioni del livello NUTS 3 dei rispettivi paesi partner o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti lungo tutte le frontiere terrestri e marittime tra gli Stati membri e i paesi partner ammissibili nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI. [Em. 52]

Articolo 5

Copertura geografica per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima [Em. 53]

1.   Per quanto concerne la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno del FESR sono le regioni del livello NUTS 2 che coprono zone funzionali contigue, fatti salvi potenziali adeguamenti volti a garantire la coerenza e la continuità di tale cooperazione in ambiti coerenti più ampi basati sul periodo di programmazione 2014-2020 e tenendo conto, ove applicabile, delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi. [Em. 54]

2.   I programmi Interreg nel settore della cooperazione transnazionale e cooperazione marittima possono interessare: [Em. 55]

a)

regioni dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera, del Regno Unito e il Liechtenstein, Andorra, Monaco e San Marino;

b)

la Groenlandia i PTOM che beneficiano del sostegno del Programma PTOM ; [Em. 56]

c)

le Isole Færøer;

d)

le regioni dei paesi partner nell’ambito dell’IPA III o dell'NDICI;

siano esse sostenute o meno dal bilancio dell'UE.

3.   Le regioni, i paesi terzio o terzi, i paesi partner o i PTOM elencati al paragrafo 2 sono regioni di livello NUTS 2 o, in assenza di classificazione NUTS, aree equivalenti. [Em. 57]

Articolo 6

Copertura geografica per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1.   Per quanto concerne la cooperazione delle regioni ultraperiferiche, tutte le regioni elencate all'articolo 349, primo comma, del TFUE sono ammesse al sostegno del FESR.

2.   I programmi Interreg delle regioni ultraperiferiche possono interessare i paesi partner vicini sostenuti dall'NDICI o, i PTOM sostenuti dal Programma PTOM o entrambi le organizzazioni di cooperazione regionale, o tutti e tre i soggetti . [Em. 58]

Articolo 7

Copertura geografica per la cooperazione interregionale e per gli investimenti interregionali in materia di innovazione [Em. 59]

1.   Per qualunque programma Interreg della componente 4 o per gli investimenti interregionali in materia di innovazione della componente 5, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione , comprese le regioni ultraperiferiche . [Em. 60]

2.   I programmi Interreg della componente 4 possono interessare interamente o parzialmente i paesi terzi, i paesi partner, gli altri territori o i PTOM di cui agli articoli 4, 5 e 6, siano essi sostenuti o meno dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali programmi a condizione che contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna. [Em. 61]

Articolo 8

Elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno

1.   Ai fini degli articoli 4, 5 e 6, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce l'elenco delle aree dei programmi Interreg destinate a ricevere sostegno, suddivise per componente e per programma Interreg. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

I programmi Interreg transfrontalieri esterni sono elencati come «Programmi Interreg IPA III CBC» o come «Programmi Interreg di Vicinato CBC», come più opportuno.

2.   L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 deve anche contenere un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 dell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR a favore della cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e sui confini esterni che sono oggetto degli strumenti finanziari esterni dell'Unione e un elenco che specifichi le regioni di livello NUTS 3 prese in considerazione per una dotazione nel quadro della componente 2B di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a). [Em. 62]

3.   L'elenco di cui al paragrafo 1 cita anche le regioni dei paesi o territori terzi o partner al di fuori dell'Unione che non ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

SEZIONE III

Risorse e tassi di cofinanziamento

Articolo 9

Risorse del FESR per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1.   Le risorse del FESR a favore dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano a 8 430 000 000  11 165 910 000 EUR (prezzi del 2018) delle risorse totali disponibili , a prezzi del 2018, per gli impegni di bilancio del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, come stabilito all'articolo [102 103 , paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. [Em. 64]

2.   Le 10 195 910 000 EUR (91,31 %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnate assegnati come segue: [Em. 65]

a)

52,7 % 7 500 000 000 EUR (vale a dire, un totale di 4 440 000 000 EUR 67 , 16 % ) per la cooperazione transfrontaliera (componente 1); [Em. 66]

b)

31,4 % (vale a dire, un totale di 2 649 900 000  1 973 600 880  EUR) per la cooperazione transnazionale e cooperazione marittima (componente 2); [Em. 67]

c)

357 309 120 EUR (vale a dire, un totale di 270 100 000 EUR3,2 %) per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche (componente 3); [Em. 68]

d)

1,2 % 365 000 000 EUR (vale a dire, un totale di 100 000 000 EUR 3,27 % ) per la cooperazione interregionale (componente 4). [Em. 69]

e)

11,5 % (vale a dire, un totale di 970 000 000 EUR) per gli investimenti interregionali in materia di innovazione (componente 5); [Em. 70]

3.   La Commissione comunica a ciascuno Stato membro la rispettiva quota degli importi globali per le componenti 1, 2 e 3, ripartiti per anno.

Il criterio utilizzato per la ripartizione per Stato membro è quello della dimensione della popolazione nelle seguenti regioni:

a)

le regioni di livello NUTS 3 per la componente 1 e quelle regioni di livello NUTS 3 per la componente 2B elencate nell'atto di esecuzione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2; [Em. 71]

b)

le regioni di livello NUTS 2 per le componenti 2A e 3 la componente 2; [Em. 72]

b bis)

le regioni di livello NUTS 2 e 3 per la componente 3. [Em. 73]

4.   Ciascuno Stato membro può trasferire fino al 15 % della propria dotazione finanziaria per ciascuna delle componenti 1, 2 e 3 da una di tali componenti a una o più delle altre.

5.   Sulla base degli importi comunicati ai sensi del paragrafo 3, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione se e secondo quali modalità si è avvalso della possibilità di trasferimento di cui al paragrafo 4 e della conseguente ripartizione della propria quota tra i programmi Interreg cui lo Stato membro partecipa.

5 bis.     970 000 000 EUR (8,69 %) delle risorse di cui al paragrafo 1 sono assegnati alla nuova iniziativa sugli investimenti interregionali in materia di innovazione di cui all'articolo 15 bis (nuovo).

Ove, entro il 31 dicembre 2026, la Commissione non abbia impegnato tutte le risorse disponibili di cui al paragrafo 1 sui progetti selezionati nell'ambito di tale iniziativa, i saldi rimanenti non impegnati saranno riassegnati proporzionalmente tra le componenti 1-4. [Em. 74]

Articolo 10

Disposizioni per i sostegni da più fondi

1.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il documento di strategia pluriennale relativamente ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dal FESR e dall'NDICI o dall'IPA III. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

Relativamente ai programmi Interreg sostenuti dal FESR e dall'NDICI, tale atto di esecuzione riporta gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) [NDICI].

2.   Il contributo del FESR ai programmi Interreg transfrontalieri esterni destinati ad essere sostenuti anche dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'IPA III alla cooperazione transfrontaliera («IPA III CBC») o dalla dotazione finanziaria assegnata nel quadro dell'NDICI alla cooperazione transfrontaliera per la zona geografica del vicinato («NDICI CBC») deve essere stabilito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati. Il contributo del FESR stabilito per ciascuno Stato membro non è successivamente ridistribuito tra gli Stati membri interessati.

3.   Il sostegno del FESR è concesso a singoli programmi Interreg transfrontalieri esterni a condizione che importi almeno equivalenti siano forniti dall'IPA III CBC e dall'NDICI CBC nel quadro del pertinente documento di programmazione strategica. Tale equivalenza contributo è soggetta soggetto all'importo massimo stabilito nell'atto legislativo dell'IPA III o dell'NDICI. [Em. 75]

Tuttavia, se il riesame del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'IPA III o del NDICI porta ad una riduzione dell'importo corrispondente per i rimanenti anni, ciascuno Stato membro interessato può scegliere una delle seguenti opzioni:

a)

richiedere l'attivazione del meccanismo previsto all'articolo 12, paragrafo 3;

b)

continuare il programma Interreg con il rimanente sostegno del FESR e dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC; o

c)

combinare le opzioni a) e b).

4.   Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR, dell'IPA III CBC o dell'NDICI CBC ai programmi Interreg transfrontalieri esterni sono imputati alle linee di bilancio pertinenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2021.

5.   Qualora la Commissione abbia previsto una dotazione finanziaria specifica destinata ad assistere i paesi o le regioni partner nel quadro del regolamento (UE) [NDICI] e i PTOM nel quadro della decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi nel rafforzamento della loro cooperazione con le vicine regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente all'articolo [33, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [NDICI] o all'articolo [87] della [decisione Programma PTOM] o a entrambi, anche il FESR può contribuire conformemente al presente regolamento, ove opportuno e sulla base di reciprocità e di proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento dell'NDICI o del Programma PTOM o di entrambi, ad azioni attuate da un paese o da una regione partner o da qualunque altra entità ai sensi del regolamento (UE) [NDICI], da un paese, un territorio o qualunque altra entità ai sensi della [decisione sui PTOM] o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro, in particolare, di uno o più programmi Interreg comuni delle componenti 2, 3 o 4 o nel quadro delle misure di cooperazione di cui all'articolo 60 istituite e attuate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 11

Elenco delle risorse dei programmi Interreg

1.   Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce un elenco di tutti i programmi Interreg e che indica per ciascun programma l'importo totale dell'intero sostegno del FESR e, ove applicabile, dell'intero sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 63, paragrafo 2.

2.   Tale atto di esecuzione contiene anche un elenco degli importi trasferiti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, suddivisi per Stato membro e per strumento di finanziamento esterno dell’Unione.

Articolo 12

Restituzione di risorse e sospensione

1.   Nel 2022 e 2023, il contributo annuale del FESR a favore dei programmi Interreg transfrontalieri esterni per il quale non sia stato presentato alcun programma alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno interessato e che non sia stato riassegnato ad un altro programma presentato nel quadro della medesima categoria di programmi Interreg transfrontalieri esterni è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

2.   Se entro il 31 marzo 2024 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi Interreg transfrontalieri esterni, l'intero contributo del FESR di cui all'articolo 9, paragrafo 5, a tali programmi per gli anni rimanenti fino al 2027, che non sia stato riassegnato ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche, come più opportuno, dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

3.   Un programma Interreg transfrontaliero esterno già approvato dalla Commissione è sospeso o la dotazione di tale programma è ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili, in particolare se:

a)

nessuno dei paesi partner interessati dal programma Interreg in questione ha firmato la pertinente convenzione di finanziamento entro le scadenze fissate conformemente all'articolo 57;

b)

in casi debitamente motivati, il programma Interreg non può essere attuato secondo quanto previsto a causa di problemi nelle relazioni fra i paesi partecipanti. [Em. 76]

In tali casi, il contributo del FERS, di cui al paragrafo 1 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate, o alle rate annuali impegnate e disimpegnate integralmente o parzialmente durante lo stesso esercizio, che non siano state riassegnate ad un altro programma Interreg transfrontaliero esterno sostenuto anche dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC, è assegnato ai programmi Interreg transfrontalieri interni ai quali partecipano lo Stato membro o gli Stati membri interessati.

4.   Per quanto attiene ai programmi Interreg della componente 2 già approvati dalla Commissione, la partecipazione di un paese partner o della Groenlandia di un PTOM è sospesa nel caso in cui si verifichi una delle situazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere a) e b). [Em. 77]

Gli Stati membri partecipanti e, ove applicabile, i rimanenti paesi partner partecipanti possono formulare una delle seguenti richieste:

a)

che il programma Interreg sia integralmente sospeso, in particolare nel caso in cui sia impossibile raggiungere risultati positivi rispetto alle principali sfide di sviluppo comuni senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia PTOM ; [Em. 78]

b)

che la dotazione di tale programma Interreg sia ridotta, conformemente alle norme e secondo le procedure applicabili;

c)

che il programma Interreg prosegua senza la partecipazione di quel paese partner o della Groenlandia di un PTOM . [Em. 79]

Qualora la dotazione del programma Interreg sia ridotta conformemente alla lettera b) del secondo comma del presente paragrafo, il contributo del FESR corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è assegnato ad un altro programma Interreg della componente 2 al quale partecipano uno o più degli Stati membri interessati o, nel caso in cui uno Stato membro partecipi ad un solo programma Interreg della componente 2, ad uno o più dei programmi Interreg transfrontalieri interni a cui partecipano lo Stato membro interessato.

5.   Il contributo dell'IPA III, dell'NDICI o del Programma PTOM ridotto a seguito del presente articolo è utilizzato in conformità rispettivamente del regolamento (UE) [IPA III], del regolamento (UE) [NDICI] o della decisione del Consiglio [PTOM].

6.   Se un paese terzo , un paese partner o un PTOM che contribuisce ad un programma Interreg con risorse nazionali che non costituiscono il cofinanziamento nazionale del sostegno del FESR o di uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione riduce il proprio contributo durante l'attuazione del programma Interreg, globalmente o relativamente alle operazioni comuni già selezionate e per le quali è stato rilasciato il documento previsto all'articolo 22, paragrafo 6, lo Stato membro o gli Stati membri partecipanti fanno richiesta per una delle opzioni di cui al secondo comma del paragrafo 4 di questo articolo . [Em. 80]

Articolo 13

Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun programma Interreg non è più elevato del 70 % dell'80  %, tranne nel caso in cui, in relazione ai programmi Interreg transfrontalieri esterni o della componente 3, sia stabilita una percentuale più elevata rispettivamente nel regolamento (UE) [IPA III], nel regolamento (UE) [NDICI] o nella decisione (UE) del Consiglio [OCTP] o in qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. [Em. 81]

CAPO II

Obiettivi specifici dell'Interreg e concentrazione tematica

Articolo 14

Obiettivi specifici dell'Interreg

1.   Il FESR, entro il suo ambito di applicazione stabilito all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo FESR], e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione contribuiscono agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] attraverso azioni comuni nel quadro di programmi Interreg.

2.   Nel caso del programma PEACE PLUS, quando questo opera a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR, come obiettivo specifico nel quadro dell'obiettivo strategico 4, contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale, economica e regionale nelle regioni interessate, in particolare mediante azioni volte a favorire la coesione tra comunità. Tale obiettivo specifico è sostenuto da una priorità separata.

3.   Oltre agli obiettivi specifici per il FESR stabiliti all'articolo [2] del regolamento (UE) [nuovo FESR], il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono contribuiscono anche contribuire agli obiettivi specifici dell'obiettivo strategico 4 nei modi seguenti: [Em. 82]

a)

potenziando l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità a livello transfrontaliero;

b)

migliorando la qualità dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente e l'accesso ad essi a livello transfrontaliero al fine di ottenere un miglioramento dei livelli di istruzione e delle competenze tale che queste siano riconosciute a livello transfrontaliero;

c)

potenziando l'accesso equo e tempestivo a servizi sanitari di elevata qualità, sostenibili e abbordabili a livello transfrontaliero;

d)

migliorando l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza a lungo termine a livello transfrontaliero;

e)

promuovendo l'inclusione sociale e combattendo la povertà, anche mediante il potenziamento delle pari opportunità e la lotta alle discriminazioni a livello transfrontaliero.

4.   Nel quadro delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione possono anche sostenere l'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore gestione dell'Interreg», in particolare mediante le seguenti azioni:

a)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1 e 2B: [Em. 83]

i)

il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche, in particolare di quelle incaricate di gestire un territorio specifico, e dei portatori di interessi;

ii)

il potenziamento di una amministrazione pubblica efficiente mediante la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e della cooperazione fra cittadini , compresi progetti people to people, attori della società civile e istituzioni, in particolare con l'intento di eliminare gli ostacoli di tipo giuridico e di altro tipo nelle regioni frontaliere; [Em. 84]

b)

nel quadro dei programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3: il potenziamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi di attuare strategie macroregionali e strategie per i bacini marittimi;

c)

nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 2 e 3 sostenuti dai fondi Interreg, oltre a quanto indicato alle lettere a) e b): lo sviluppo della fiducia reciproca, in particolare mediante l'incentivazione di azioni che prevedono contatti tra persone, il potenziamento della democrazia sostenibile e il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nelle transizioni democratiche;

5.   Nel quadro dei programmi Interreg transfrontalieri esterni e delle componenti 1, 2 e 3, il FESR e, ove applicabile, gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione contribuiscono dell'Unione possono contribuire anche all'obiettivo specifico esterno dell'Interreg «Un'Europa più sicura», in particolare mediante azioni nei settori della gestione dei valichi di frontiera, della mobilità e della gestione della migrazione, compresa la protezione , l’integrazione economica e sociale dei migranti e dei profughi nel quadro della protezione internazionale . [Em. 85]

Articolo 15

Concentrazione tematica

1.   Almeno il 60 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica destinato a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 è assegnato ripartendolo su un massimo di tre obiettivi strategici tra quelli di cui all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

2.   Un ulteriore 15 % delle Delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg delle componenti 1, 2 e 3 , fino al 15 % è assegnato all'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore gestione dell'Interreg»o e fino al 10 % può essere assegnato all'obiettivo esterno specifico dell'Interreg «Un'Europa più sicura». [Em. 86]

3.   Quando un programma Interreg della componente 1 o 2A sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi , le dotazioni totali almeno l’80 % delle dotazioni del FESR e, ove applicabile, parte degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono programmate a favore degli contribuiscono agli obiettivi di tale strategia. [Em. 87]

4.   Quando un programma Interreg della componente 2B sostiene una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi, almeno il 70 % delle dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse da quelle relative all'assistenza tecnica sono assegnate agli obiettivi di tale strategia. [Em. 88]

5.   Per i programmi Interreg della componente 4, le dotazioni totali del FESR e, ove applicabile, degli strumenti di finanziamento esterni dell’Unione nel quadro di priorità diverse dall'assistenza tecnica sono assegnate ripartendole sull'obiettivo specifico dell'Interreg «Una migliore gestione dell'Interreg».

Articolo 15 bis

Investimenti interregionali in materia di innovazione

1.     Le risorse di cui all'articolo 9, paragrafo 5 bis (nuovo) sono assegnate a una nuova iniziativa di investimenti interregionali destinati:

a)

alla commercializzazione e all'espansione di progetti d'innovazione comuni in grado di incoraggiare lo sviluppo delle catene di valore europee;

b)

a riunire ricercatori, imprese, società civile e pubbliche amministrazioni coinvolti nelle strategie di specializzazione e innovazione sociale intelligente istituite a livello nazionale o regionale;

c)

a progetti pilota volti a individuare o testare nuove soluzioni di sviluppo a livello regionale e locale, basate su strategie di specializzazione intelligente; o

d)

a scambi di esperienze in materia di innovazione al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

2.     Al fine di mantenere il principio di coesione territoriale europea, con una quota di risorse finanziarie abbastanza omogenea, tali investimenti si concentrano sulla creazione di collegamenti tra le regioni meno sviluppate con le regioni capofila, aumentando la capacità degli ecosistemi di innovazione regionali delle regioni meno sviluppate di integrare e sviluppare il valore dell'UE esistente o emergente, nonché la capacità di partecipare a partenariati con altre regioni.

3.     La Commissione attua tali investimenti in regime di gestione diretta o indiretta. Essa è sostenuta da un gruppo di esperti nella definizione di un programma di lavoro a lungo termine e dei relativi inviti.

4.     Per gli investimenti interregionali in materia di innovazione, è ammesso al sostegno del FESR l'intero territorio dell'Unione. I paesi terzi possono aderire a tali investimenti purché contribuiscano al finanziamento sotto forma di entrate con destinazione esterna. [Em. 89]

CAPO III

Programmazione

SEZIONE I

Programmazione, approvazione e modifica dei programmi Interreg

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi Interreg

1.   L'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) è attuato mediante programmi Interreg in regime di gestione concorrente ad eccezione della componente 3, che può essere attuata integralmente o parzialmente sotto gestione indiretta, e della componente 5 che è attuata in regime di gestione diretta o indiretta previa consultazione dei soggetti interessati . [Em. 90]

2.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti preparano un programma Interreg conformemente al modello riportato in allegato per il periodo 1o gennaio 2021 — 31 dicembre 2027. [Em. 91]

3.   Gli Stati membri partecipanti preparano un programma Interreg in cooperazione con i partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Nella preparazione dei programmi Interreg che riguardano le strategie macroregionali o le strategie per i bacini marittimi, gli Stati membri e i partner del programma tengono conto delle priorità tematiche delle pertinenti strategie macroregionali e delle strategie per i bacini marittimi consultando i soggetti interessati. Gli Stati membri e i partner del programma istituiscono un meccanismo ex ante per garantire che tutti gli attori a livello macroregionale e dei bacini marittimi, le autorità dei programmi di cooperazione territoriale europea, le regioni e i paesi si riuniscano all'inizio del periodo di programmazione per decidere congiuntamente in merito alle priorità di ciascun programma. Tali priorità sono allineate ai piani di azione delle strategie macroregionali o delle strategie per i bacini marittimi, se del caso. [Em. 92]

I paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti, ove applicabile, coinvolgono anche i partner del programma equivalenti a quelli di cui in detto articolo.

4.   Lo stato membro che ospita la futura autorità di gestione presenta un programma uno o più programmi Interreg alla Commissione entro [data di entrata in vigore più nove dodici mesi;] a nome di tutti gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti. [Em. 93]

Tuttavia, un programma Interreg relativo al sostegno di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione deve essere presentato dallo Stato membro che ospita la futura autorità di gestione non oltre sei 12 mesi dopo l'adozione da parte della Commissione del pertinente documento di programmazione strategica nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o, ove richiesto, nel quadro dell'atto di base rispettivo di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. [Em. 94]

5.   Prima che un programma Interreg sia presentato alla Commissione, gli Stati membri e, se del caso, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti confermano per iscritto il loro accordo con i suoi contenuti. Tale accordo prevede inoltre un impegno da parte di tutti gli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi, dei paesi partner o dei PTOM partecipanti a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma Interreg e, ove applicabile, l'impegno per il contributo finanziario dei paesi terzi, paesi partner o PTOM.

In deroga al primo comma, per i programmi Interreg che coinvolgano regioni ultraperiferiche e paesi terzi, pesi partner o PTOM, gli Stati membri interessati consultano tali paesi terzi, paesi partner o PTOM prima di presentare i programmi Interreg alla Commissione. In tal caso, gli accordi sui contenuti dei programmi Interreg e sull'eventuale contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM possono in alternativa essere espressi nel verbale formalmente approvato delle riunioni di consultazione con i paesi terzi, paesi partner o PTOM o delle deliberazioni delle organizzazioni di cooperazione regionale.

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 62 al fine di modificare l’allegato per adattarlo ai cambiamenti che si verifichino durante il periodo di programmazione relativamente ad elementi non essenziali dello stesso.

Articolo 17

Contenuto dei programmi Interreg

1.   Ciascun programma Interreg stabilisce una strategia comune grazie alla quale il programma contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici riportati all'articolo [4, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli obiettivi specifici dell'Interreg riportati all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento e per la comunicazione dei risultati.

2.   Ciascun programma Interreg è costituito da priorità.

Ogni priorità corrisponde ad un singolo obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica. Ciascuna priorità corrispondente ad un obiettivo strategico o, ove applicabile, a uno o ad entrambi gli obiettivi specifici dell'Interreg o all'assistenza tecnica consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico o allo stesso obiettivo specifico dell'Interreg.

3.   In casi debitamente giustificati e in accordo con la Commissione, Al fine di incrementare l'efficienza nell'attuazione dei programmi e di riuscire ad effettuare operazioni su più ampia scala, gli Stati membri interessati possono decidere di trasferire ai programmi Interreg fino al [x] 20  % dell'importo del FERS assegnato al corrispondente programma nel quadro dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la stessa regione. Ciascuno Stato membro comunica preventivamente alla Commissione l'intenzione di avvalersi di detta possibilità di trasferimento, motivando la sua decisione. L'importo trasferito costituisce una priorità separata o più priorità separate. [Em. 95]

4.   Ciascun programma Interreg stabilisce:

a)

l'area del programma (compresa una cartina della stessa in un documento separato);

b)

una sintesi delle principali sfide comuni, tenendo presenti , in particolare : [Em. 96]

i)

le disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale;

ii)

il fabbisogno comune di investimenti e la complementarità con altre forme di sostegno e le potenziali sinergie da realizzare ; [Em. 97]

iii)

gli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle modalità con le quali se ne è tenuto conto nel programma ; [Em. 98]

iv)

le strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie;

c)

una motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere; [Em. 99]

d)

per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

e)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e il relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi , rispettivamente l'insieme dei criteri e i corrispondenti criteri trasparenti di selezione per tale operazione ; [Em. 100]

ii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari; [Em. 101]

iv)

i territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

v)

il previsto impiego di strumenti finanziari; [Em. 102]

vi)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

f)

per la priorità «assistenza tecnica», l'utilizzo previsto in conformità agli articoli [30], [31] e [32] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e le pertinenti tipologie di intervento;

g)

un piano finanziario contenente le seguenti tabelle (senza suddivisioni per Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM partecipante, se non ivi diversamente specificato):

i)

una tabella che specifichi l'importo della dotazione finanziaria complessiva per il FESR e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per l'intero periodo di programmazione e per anno;

ii)

una tabella che specifichi l'importo totale della dotazione finanziaria del FESR per ciascuna priorità e, se del caso, per ciascuno strumento di finanziamento esterno dell’Unione per priorità e il cofinanziamento nazionale, e che indichi se il cofinanziamento nazionale è costituito da cofinanziamento pubblico e privato;

h)

le azioni intraprese per coinvolgere i pertinenti partner del programma di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nella preparazione del programma Interreg e il ruolo di tali partner del programma nell'attuazione, nella sorveglianza e nella valutazione del programma in questione;

i)

l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, attraverso la definizione degli obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, della diffusione sui social media, del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori ai fini della sorveglianza e della valutazione.

5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4 sono fornite come segue:

a)

per quanto attiene alle tabelle di cui alla lettera g) e relativamente al sostegno proveniente dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, i fondi sono presentati come segue:

i)

per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC e dall'NDICI, sotto forma di un unico importo («IPA III CBC» o «NDICI CBC») che combina i contributi della [Voce 2 Coesione e valori, sottomassimale Coesione economica, sociale e territoriale] e della [Voce 6 Vicinato e resto del mondo];

ii)

per i programmi Interreg delle componenti 2 e 4 sostenuti dall'IPA III, dall'NDICI o dal Programma PTOM, sotto forma di un unico importo («fondi Interreg») che combina i contributi della [Voce 2] e della [Voce 6] oppure suddivisi per strumento di finanziamento («FESR», «IPA III», «NDICI» e «Programma PTOM»), in funzione della scelta dei partner del programma;

iii)

per i programmi Interreg della componente 2 sostenuti dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento («FESR» e «Programma PTOM Groenlandia»); [Em. 103]

iv)

per i programmi Interreg della componente 3 sostenuti dall'NDICI e dal Programma PTOM, suddivisi per strumento di finanziamento («FESR», NDICI e «Programma PTOM», come opportuno).

b)

la tabella di cui al paragrafo 4, lettera g), punto ii), include esclusivamente gli importi per gli anni dal 20121 al 2025. [Em. 104]

6.   Per quanto attiene al paragrafo 4, lettera e), punto vi), e lettera f), i tipi di intervento sono basati su una nomenclatura riportata all'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

7.   Il programma Interreg:

a)

individua l'autorità di gestione, l'autorità di audit e l'organismo al quale saranno erogati i pagamenti effettuati dalla Commissione;

b)

fissa la procedura di costituzione del segretariato congiunto sostenendo, se del caso, le strutture di gestione negli Stati membri o nei paesi terzi ; [Em. 105]

c)

stabiliscono la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o i paesi partner o i PTOM partecipanti in caso di rettifiche finanziarie imposte dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

8.   L'autorità di gestione comunica alla Commissione ogni variazione delle informazioni di cui al paragrafo 7, lettera a), senza necessità di una modifica del programma.

9.   In deroga al paragrafo 4, il contenuto dei programmi Interreg della componente 4 sono adattati al carattere specifico di tali programmi Interreg, in particolare nel modo seguente:

a)

le informazioni di cui alla lettera a) non sono richieste;

b)

le informazioni richieste ai sensi delle lettere b) e h) sono fornite in maniera sintetica;

c)

per ciascun obiettivo specifico nell'ambito di qualunque priorità diversa dall'assistenza tecnica, vengono fornite le seguenti informazioni:

i)

la definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e la procedura di concessione;

ii)

le tipologie di azioni correlate e il loro contributo previsto agli obiettivi specifici;

iii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iv)

i principali gruppi di destinatari;

v)

una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento.

Articolo 18

Approvazione dei programmi Interreg

1.   La Commissione valuta in piena trasparenza ciascun programma Interreg e la sua conformità al regolamento (UE) [nuovo CPR], al regolamento (UE) [nuovo FESR] e al presente regolamento nonché, in caso di sostegno da uno strumento di finanziamento esterno dell'Unione e se del caso, la sua coerenza con il documento strategico pluriennale, di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del presente regolamento , o con il pertinente quadro strategico di programmazione nell'ambito dell'atto di base di uno o più di tali strumenti. [Em. 106]

2.   La Commissione può esprimere osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma Interreg da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione.

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi o partner o, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. [Em. 107]

4.   Mediante un atto di esecuzione, la Commissione adotta una decisione di approvazione di ciascun programma Interreg entro sei tre mesi dalla data di presentazione della versione rivista dello stesso programma da parte dello Stato membro che ospita la futura autorità di gestione. [Em. 108]

5.   Per quanto attiene ai programmi Interreg transfrontalieri esterni, la Commissione adotta le proprie decisioni conformemente al paragrafo 4, previa consultazione del «Comitato IPA III», di cui all'articolo [16] del regolamento (UE) [IPA III], e del «Comitato Vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale», di cui all'articolo [36] del regolamento (UE) [NDICI].

Articolo 19

Modifica dei programmi Interreg

1.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione , previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma Interreg unitamente al programma modificato, illustrando l'effetto previsto di tale modifica sul conseguimento degli obiettivi. [Em. 109]

2.   La Commissione valuta la conformità della modifica con il regolamento (UE) [nuovo CPR], il regolamento (UE) [nuovo FESR] e il presente regolamento e può esprimere osservazioni entro tre mesi un mese dalla presentazione del programma modificato. [Em. 110]

3.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner o, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale partecipanti riesaminano il programma Interreg modificato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione. [Em. 111]

4.   La Commissione approva la modifica di un programma Interreg non oltre sei tre mesi dopo la sua presentazione da parte dello Stato membro. [Em. 112]

5.    Previa consultazione degli enti locali e regionali e conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], durante il periodo di programmazione, lo Stato membro può trasferire fino al 5 % 10 % della dotazione iniziale di una priorità e non più del 3 % 5 % del bilancio del programma ad un'altra priorità dello stesso programma Interreg. [Em. 113]

Tali trasferimenti non interessano gli anni precedenti.

Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. I trasferimenti avvengono tuttavia nel rispetto di tutti i requisiti normativi. L'autorità di gestione presenta alla Commissione una versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 4), lettera g), punto ii).

6.   Non è prescritta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma Interreg. L'autorità di gestione comunica tali correzioni alla Commissione.

SEZIONE II

Sviluppo territoriale

Articolo 20

Sviluppo territoriale integrato

Per i programmi Interreg, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale responsabili per la redazione delle strategie di sviluppo territoriale o locale, elencate all'articolo [22] del regolamento (UE) [nuovo CPR], o responsabili per la selezione delle operazioni da sostenere nel quadro di tali strategie, conformemente all'articolo [23, paragrafo 4,] di tale regolamento, o responsabili per entrambe le cose sono entità giuridiche transfrontaliere o GECT.

Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT che attua un investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo [24] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o un altro strumento territoriale di cui all'articolo [22], lettera c),] di tale regolamento, può anche essere il beneficiario unico, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del presente regolamento, purché all’interno dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT viga la separazione delle funzioni.

Articolo 21

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD»), di cui all'articolo [22], lettera b), del regolamento (UE) [nuovo CPR], può essere attuato in programmi Interreg, purché i pertinenti gruppi di azione locale siano composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici sia privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale, e da almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno sia uno Stato membro.

SEZIONE III

Operazioni e fondi per piccoli progetti

Articolo 22

Selezione delle operazioni Interreg

1.   Le operazioni Interreg sono selezionate conformemente alla strategia e agli obiettivi del programma mediante un comitato di sorveglianza istituito conformemente all'articolo 27.

Tale comitato di sorveglianza può istituire un comitato direttivo o, in particolare nel caso di sottoprogrammi, più comitati direttivi che agiscano sotto la sua responsabilità per la selezione delle operazioni. I comitati direttivi applicano il principio di partenariato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (UE) [nuovo CPR] e coinvolgere i partner di tutti gli Stati membri partecipanti. [Em. 114]

Se un'operazione è attuata integralmente o parzialmente al di fuori dell'area del programma [all'interno o all'esterno dell'Unione], la selezione di tale operazione esige l'esplicita approvazione dell'autorità di gestione nel quadro del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, del comitato direttivo.

2.   Per la selezione delle operazioni, il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come anche del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE.

I criteri e le procedure garantiscono una definizione delle priorità per le operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma Interreg e all'attuazione della dimensione di cooperazione delle operazioni nel quadro dei programmi Interreg, come stabilito all'articolo 23, paragrafi 1 e 4.

3.   Prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza o, ove applicabile, al comitato direttivo, l'autorità di gestione consulta la Commissione e tiene conto delle sue osservazioni comunica detti criteri alla Commissione . Ciò vale anche per qualunque successiva modifica a tali criteri. [Em. 115]

4.   Nella Prima della selezione delle operazioni, il da parte del comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il del comitato direttivo , l'autorità di gestione : [Em. 116]

a)

si assicura che le operazioni selezionate siano conformi al programma Interreg e forniscano un effettivo contributo al conseguimento dei suoi obiettivi specifici;

b)

si assicura che le operazioni selezionate non confliggano con le corrispondenti strategie stabilite nel quadro dell'articolo 10, paragrafo 1, o stabilite per uno o più degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

c)

si assicura che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;

d)

verifica che il beneficiario disponga di risorse e meccanismi finanziari sufficienti a coprire i costi di gestione e di manutenzione;

e)

si assicura che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) siano sottoposte ad una valutazione di impatto ambientale o ad una procedura di screening sulla base delle disposizioni di tale direttiva, modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

f)

verifica che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile;

g)

si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo Interreg in questione e siano attribuite ad una tipologia di intervento;

h)

si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione, conformemente all'articolo [60] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o che costituirebbero il trasferimento di un’attività produttiva conformemente all'articolo [59, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.

i)

si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità della spesa o l'esecuzione delle operazioni;

j)

si assicura dell'immunizzazione dagli effetti del clima («climate proofing») per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

5.   Il comitato di sorveglianza o, ove applicabile, il comitato direttivo approva il metodo e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni Interreg, comprese eventuali modifiche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo [27, paragrafo 3, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riguardo al CLLD e dall'articolo 24 del presente regolamento.

6.   Per ciascuna operazione Interreg, l'autorità di gestione fornisce al partner capofila o al partner unico un documento che definisce le condizioni del sostegno a quell'operazione Interreg, compresi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare, il piano finanziario, il termine di esecuzione e, ove applicabile, il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Il documento stabilisce anche gli obblighi del partner capofila rispetto ai recuperi ai sensi dell'articolo 50. Tali obblighi Le procedure relative ai recuperi sono definiti definite e approvate dal comitato di sorveglianza. Tuttavia, un partner capofila situato in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM diverso rispetto al partner non è obbligato ad effettuare il recupero attraverso una procedura giudiziaria. [Em. 117]

Articolo 23

Partenariato nell'ambito di operazioni Interreg

1.   Le operazioni selezionate nel quadro delle componenti 1, 2 e 3 coinvolgono attori di almeno due paesi o PTOM partecipanti, dei quali almeno uno è un beneficiario di uno Stato membro. [Em. 118]

I beneficiari che ricevono sostegno da un fondo Interreg e i partner che non ricevono sostegno economico da tali fondi (i beneficiari e i partner sono insieme denominati «partner») costituiscono un partenariato di operazione Interreg.

2.   Un'operazione Interreg può essere attuata in un unico paese o PTOM , purché l'impatto sull'area interessata dal programma e i benefici per la stessa siano specificati nella domanda relativa all'operazione. [Em. 119]

3.   Il paragrafo 1 non si applica alle operazioni nell'ambito del programma transfrontaliero PEACE PLUS quando opera a sostegno della pace e della riconciliazione.

4.   I partner cooperano nello sviluppo, e nell'attuazione, nella dotazione di organico sufficiente e nel finanziamento delle operazioni Interreg , nonché in materia di organico e/o di relativo finanziamento . Occorre sforzarsi di limitare il numero dei partner a non più di dieci per ciascun progetto Interreg . [Em. 120]

Per le operazioni Interreg nel quadro di programmi Interreg della componente 3, ai partner di regioni ultraperiferiche e di paesi terzi, paesi partner e PTOM è richiesto di cooperare solo in tre due delle quattro dimensioni elencate al primo comma. [Em. 121]

5.   Qualora vi siano due o più partner, uno di essi è designato da tutti i partner come partner capofila.

6.   Un'entità giuridica transfrontaliera o un GECT può essere il partner unico di un'operazione Interreg nel quadro di programmi Interreg delle componenti 1, 2 e 3, purché tra i suoi membri figurino partner di almeno due paesi o PTOM partecipanti. [Em. 122]

Nei programmi Interreg della componente 4, i membri dell'entità giuridica transfrontaliera o del GECT provengono da almeno tre paesi partecipanti.

Un'entità giuridica che attua uno strumento finanziario o, se del caso, un fondo di fondi può essere il partner unico di un'operazione Interreg anche se non sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 1 per quanto concerne la relativa composizione.

7.   Un partner unico è registrato in uno Stato membro che partecipa al programma Interreg.

Tuttavia, un partner unico può essere registrato in uno Stato membro che non partecipa a tale programma, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 23. [Em. 123]

Articolo 24

Fondi per piccoli progetti

1.   Il contributo totale del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione ad un fondo a uno o più fondi per piccoli progetti nel quadro di un programma Interreg non supera 20 000 000 EUR o il 15 % 20 % della dotazione complessiva del programma Interreg se tale percentuale è inferiore a detto importo ed è almeno pari al 3 % della dotazione complessiva nel caso di un programma Interreg di cooperazione transfrontaliera . [Em. 124]

I destinatari finali nell'ambito di un fondo per piccoli progetti ricevono sostegno dal FESR o, ove applicabile, dagli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione attraverso il beneficiario e attuano i piccoli progetti nel quadro di tale fondo per piccoli progetti («piccolo progetto»).

2.   Il beneficiario di un fondo per piccoli progetti è un organismo di diritto pubblico o privato, un'entità con o senza personalità giuridica transfrontaliera o un GECT o una persona fisica che è responsabile dell'avvio oppure sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni . [Em. 125]

3.   Il documento che stabilisce le condizioni per il sostegno ad un fondo per piccoli progetti, stabilisce anche, oltre agli elementi di cui all'articolo 22, paragrafo 6, gli elementi necessari a garantire che il beneficiario:

a)

stabilisca una procedura di selezione non discriminatoria e trasparente;

b)

applichi per la selezione dei piccoli progetti criteri obiettivi tali da evitare conflitti di interesse;

c)

valuti le domande di sostegno;

d)

selezioni i progetti e fissi l'importo del sostegno per ciascun piccolo progetto;

e)

sia responsabile dell'attuazione dell'operazione e conservi al proprio livello tutti i documenti giustificativi richiesti per la pista di controllo conformemente all'allegato [XI] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

f)

renda disponibile al pubblico l'elenco dei destinatari finali che beneficiano dell'operazione.

Il beneficiario si accerta che i destinatari finali rispettino le prescrizioni dell'articolo 35.

4.   La selezione di piccoli progetti non costituisce una delega di compiti da parte dell'autorità di gestione ad un organismo intermedio, di cui all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

5.   I costi di del personale e  gli altri costi diretti corrispondenti alle categorie di costi di cui agli articoli da 39 a 42, nonché i costi indiretti generati a livello del beneficiario per la gestione del fondo di uno o più fondi per piccoli progetti non supera superano il 20 % del costo totale ammissibile del fondo o dei fondi per piccoli progetti in questione. [Em. 126]

6.   Se il contributo pubblico ad un piccolo progetto non supera 100 000 EUR, il contributo del FESR o, ove applicabile, di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione assume la forma di costi unitari o di somme forfettarie o include tassi forfettari, ad eccezione dei progetti il cui sostegno configura un aiuto di Stato. [Em. 127]

Qualora i costi totali di ciascuna operazione non superino 100 000 EUR, l'importo del sostegno per uno o più progetti di piccole dimensioni può essere stabilito sulla base di un progetto di bilancio che è stabilito caso per caso e concordato ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione. [Em. 128]

Quando si ricorre al finanziamento forfettario, le categorie di costi cui si applicano le percentuali forfettarie possono essere rimborsate conformemente all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Articolo 25

Compiti del partner capofila

1.   Il partner capofila:

a)

definisce con gli altri partner le modalità di un accordo comprendente disposizioni che garantiscano, fra l'altro, una sana gestione finanziaria del fondo dell'Unione interessato stanziato per l'operazione Interreg, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;

b)

si assume la responsabilità di garantire l'attuazione dell'intera operazione Interreg;

c)

si assicura che le spese dichiarate da tutti i partner siano state sostenute per l'attuazione dell'operazione Interreg e corrispondano alle attività concordate tra tutti i partner, anche nel rispetto del documento fornito dall'autorità di gestione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 6;

2.   Salvo altrimenti specificato nelle modalità definite a norma del paragrafo 1, lettera a), il partner capofila garantisce che gli altri partner ricevano il più rapidamente possibile e in toto l'importo complessivo del contributo del fondo dell'Unione interessato , entro i termini concordati da tutti i partner e seguendo la stessa procedura applicata al partner capofila . Nessun importo è dedotto o trattenuto né sono addebitati oneri specifici o di altro genere aventi l'effetto equivalente di ridurre le somme così erogate a favore degli altri partner. [Em. 129]

3.   Qualunque beneficiario in uno Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa ad un programma Interreg può essere designato come partner capofila. [Em. 130]

Tuttavia, gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo che un partner che non riceve sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione possa essere designato come partner capofila. [Em. 131]

SEZIONE IV

Assistenza tecnica

Articolo 26

Assistenza tecnica

1.   L'assistenza tecnica a ciascun programma Interreg è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali stabilite al paragrafo 2 per il 2021 e il 2022 alle rate annuali di prefinanziamento conformemente all'articolo 49, paragrafo 2, lettere a) e b) del presente regolamento, e per gli anni successivi alle spese ammissibili incluse in ciascuna domanda di pagamento ai sensi dell'articolo [85, paragrafo 3, lettere a) o c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], a seconda dei casi. [Em. 132]

2.   Le percentuali del FESR e degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le seguenti:

a)

per i programmi Interreg di cooperazione transfrontaliera interna sostenuti dal FESR: 6 % 7 % ; [Em. 133]

b)

per i programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC: 10 %;

c)

per i programmi Interreg delle componenti 2, 3 e 4, sia per il FESR sia, ove applicabile, per gli strumenti di finanziamento esterno dell’Unione: 7 % 8 % ; [Em. 134]

3.   Per i programmi Interreg con una dotazione totale compresa tra 30 000 000 EUR e 50 000 000 EUR, l'importo derivante dall'applicazione della percentuale per l'assistenza tecnica è maggiorato di un importo supplementare di 500 000 EUR. La Commissione aggiunge tale importo al primo pagamento intermedio.

4.   Per i programmi Interreg la cui dotazione totale è inferiore a 30 000 000 EUR, l'importo necessario per l'assistenza tecnica espresso in EUR e la derivante percentuale sono fissati nella decisione della Commissione che approva il programma Interreg interessato.

CAPO IV

Sorveglianza, valutazione e comunicazione

SEZIONE I

Sorveglianza

Articolo 27

Comitato di sorveglianza

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e, i PTOM o le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un determinato programma, d'intesa con l'autorità di gestione, istituiscono un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma Interreg in questione («comitato di sorveglianza») entro tre mesi dalla data della notifica agli Stati membri della decisione della Commissione che adotta un programma Interreg. [Em. 135]

2.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione o dell'autorità di gestione.

Se il regolamento interno del comitato di sorveglianza prevede una presidenza a rotazione, il comitato di sorveglianza può essere presieduto da un rappresentante di un paese terzo, paese partner o PTOM e copresieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione, e viceversa. [Em. 136]

3.   Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

4.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno durante la sua prima riunione.

Il regolamento interno del comitato di sorveglianza e, ove applicabile, del comitato direttivo previene ogni situazione di conflitto d’interessi durante la selezione delle operazioni Interreg.

5.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

6.   L'autorità di gestione pubblica il regolamento interno del comitato di sorveglianza e tutti i la sintesi dei dati e le informazioni nonché le decisioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2. [Em. 137]

Articolo 28

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   La composizione del comitato di sorveglianza di ciascun programma Interreg è può essere approvata dagli Stati membri e, ove applicabile, dai paesi terzi, paesi partner e PTOM che partecipano a tale programma e garantisce mira a una rappresentanza equilibrata delle autorità, organismi intermedi e rappresentanti pertinenti dei partner del programma, di cui all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], degli Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM. [Em. 138]

La composizione del comitato di sorveglianza tiene conto del numero di Stati membri, paesi terzi, paesi partner e PTOM partecipanti al programma Interreg interessato. [Em. 139]

Il comitato di sorveglianza comprende anche rappresentanti di regioni e governi locali nonché altri organismi istituiti congiuntamente nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT. [Em. 140]

2.   L'autorità di gestione pubblica un elenco dei delle autorità o degli organismi nominati come membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2. [Em. 141]

3.   Rappresentanti della Commissione partecipano possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. [Em. 142]

3 bis.     I rappresentanti degli organismi stabiliti nell'intera area del programma o che ne coprono solo una parte, compresi i GECT, possono partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza in funzione consultiva. [Em. 143]

Articolo 29

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e target finali del programma Interreg;

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma Interreg e le misure adottate per farvi fronte;

c)

relativamente agli strumenti finanziari, gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo [52, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e il documento strategico di cui all'articolo [53, paragrafo 2,] di tale regolamento;

d)

i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;

e)

l'attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

f)

i progressi nell'attuare operazioni Interreg di importanza strategica e, ove applicabile, grandi progetti di infrastrutture;

g)

i progressi compiuti nel rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche istituzioni e dei beneficiari, se del caso , e propone ulteriori misure di sostegno, se necessario . [Em. 144]

2.   Oltre ai compiti relativi alla selezione delle operazioni di cui all'articolo 22, il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della comunicazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo [27, paragrafo 3, lettere b), c) e d),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; [Em. 145]

b)

il piano di valutazione e tutte le relative modifiche;

c)

tutte le proposte dell'autorità di gestione per la modifica del programma Interreg, compreso per un trasferimento a norma dell'articolo 19, paragrafo 5;

d)

la relazione finale sulla performance.

Articolo 30

Riesame

1.   La Commissione può organizzare un riesame volto ad esaminare la performance dei programmi Interreg.

Il riesame può essere effettuato per iscritto.

2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione fornisce, entro un mese tre mesi , alla Commissione le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 29, paragrafo 1: [Em. 146]

a)

i progressi compiuti nell'attuare il programma e nel conseguire i target intermedi e i target finali, tutte le questioni che incidono sui risultati del programma Interreg interessato e le misure adottate per farvi fronte;

b)

i progressi compiuti nell'effettuare le valutazioni, le sintesi delle valutazioni e qualunque seguito dato alle risultanze;

c)

i progressi nel rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche autorità e dei beneficiari.

3.   Le conclusioni del riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

4.   L'autorità di gestione dà seguito alle questioni sollevate dalla Commissione e, entro tre mesi, informa la Commissione delle misure adottate.

Articolo 31

Trasmissione di dati

1.   Ciascuna autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi per il proprio programma Interreg a norma dell'articolo 31 , paragrafo 2 del presente regolamento entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, e il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno nonché una volta l'anno i dati di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento, conformemente al modello riportato all'allegato [VII] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. [Em. 147]

La trasmissione dei dati è effettuata utilizzando i sistemi esistenti per la comunicazione dei dati purché tali sistemi si siano dimostrati affidabili durante il precedente periodo di programmazione. [Em. 148]

Il primo invio è dovuto entro il 31 gennaio 2022 e l'ultimo entro il 31 gennaio 2030.

2.   I dati di cui al paragrafo 1 per ciascuna priorità sono suddivisi per obiettivo specifico e si riferiscono agli elementi seguenti:

a)

il numero delle operazioni Interreg selezionate, il loro costo totale ammissibile, il contributo del fondo Interreg corrispondente e le spese totali ammissibili dichiarate dai partner all'autorità di gestione, tutto suddiviso per tipo di intervento;

b)

i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni Interreg selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni Interreg concluse . [Em. 149]

3.   Per gli strumenti finanziari sono presentati anche dati riguardanti:

a)

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)

l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)

l'importo, per tipo di prodotto finanziario, delle risorse private e pubbliche mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)

gli interessi e le altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi Interreg agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) [nuovo CPR], e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi Interreg, di cui all'articolo 56 di tale regolamento.

4.   I dati presentati in conformità del presente articolo sono aggiornati alla fine del mese precedente il mese della presentazione.

5.   L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 32

Relazione finale sulla performance

1.   Ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sulla performance relativamente al proprio programma Interreg entro il 15 febbraio 2031.

La relazione finale sulla performance è presentata utilizzando il modello definito conformemente all'articolo [38, paragrafo 5,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

2.   La relazione finale sulla performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 29, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c).

3.   La Commissione esamina la relazione finale sulla performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono avanzate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa gli Stati membri dell'accettazione della relazione.

4.   L'autorità di gestione pubblica la relazione finale sulla performance sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 33

Indicatori per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1.   Gli indicatori comuni di output e gli indicatori comuni di risultato, figuranti nell'allegato [I] del regolamento (UE) [nuovo FESR] e, se necessario, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun che risultano più adatti a misurare i progressi verso gli obiettivi del programma di cooperazione territoriale europea (Interreg) sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e agli articoli 17, paragrafo 3 4 , lettera d e ), punto ii), e 31, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento. [Em. 150]

1 bis.     Ove necessario e in casi debitamente giustificati dall'autorità di gestione, sono utilizzati indicatori di output e indicatori di risultato specifici per programma, oltre agli indicatori selezionati in linea col paragrafo 1. [Em. 151]

2.   Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

SEZIONE II

Valutazione e comunicazione

Articolo 34

Valutazione durante il periodo di programmazione

1.   L'autorità di gestione effettua valutazioni di ciascun programma Interreg non più di una volta l'anno . Ciascuna valutazione esamina l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto UE del programma al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione del programma Interreg in esame. [Em. 152]

2.   Inoltre, l'autorità di gestione effettua una valutazione per ciascun programma Interreg per valutarne l'impatto entro il 30 giugno 2029.

3.   L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.

4.   L'autorità di gestione provvede alle mira a garantire le procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni. [Em. 153]

5.   L'autorità di gestione redige un piano di valutazione che può comprendere più di un programma Interreg.

6.   L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dopo l'approvazione del programma Interreg.

7.   L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 35

Responsabilità delle autorità di gestione e dei partner relativamente alla trasparenza e alla comunicazione

1.   Ciascuna autorità di gestione individua, sotto la propria responsabilità, un responsabile della comunicazione per ciascun programma Interreg.

2.   L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'approvazione del programma Interreg, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni su ciascun programma Interreg di sua responsabilità e che presenti gli obiettivi, le attività, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma.

3.   È di applicazione l'articolo [44, paragrafi da 2 a 7 6 ,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sulle responsabilità dell'autorità di gestione. [Em. 154]

4.   Ciascun partner di un'operazione Interreg o ciascun organismo che attua uno strumento di finanziamento riconosce il sostegno di un fondo Interreg all'operazione Interreg, comprese le risorse reimpiegate per strumenti finanziari conformemente all'articolo [56] del regolamento (UE) [nuovo CPR]:

a)

fornendo, sul sito web professionale del partner, ove tale sito web esista, una breve descrizione dell'operazione Interreg, in proporzione al livello del sostegno fornito da un fondo Interreg, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b)

apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno del fondo Interreg in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione Interreg, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c)

esponendo al pubblico targhe o cartelloni non appena inizia l'attuazione materiale di un'operazione Interreg che comporti investimenti materiali o l'acquisto di attrezzature, il cui costo totale superi 100 000 50 000  EUR; [Em. 155]

d)

per le operazioni Interreg che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo al pubblico almeno un poster o ed eventualmente un display elettronico di misura non inferiori a un formato A3 A2 che rechi informazioni sull'operazione Interreg e che evidenzi il sostegno ricevuto da un fondo Interreg; [Em. 156]

e)

per operazioni di importanza strategica e per operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 5 000 000  EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile. [Em. 157]

Il termine «Interreg» deve essere utilizzato accanto all'emblema dell'Unione conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) [nuovo CPR].

5.   Per i fondi per piccoli progetti e per gli strumenti finanziari, il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 4, lettera c).

6.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo [42] del regolamento (UE) [nuovo CPR] o ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro o non rimedia in tempo alla propria omissione, l'autorità di gestione applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata. [Em. 158]

CAPO V

Ammissibilità

Articolo 36

Norme in materia di ammissibilità delle spese

1.   Un'operazione Interreg può essere attuata interamente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che tale operazione Interreg contribuisca al conseguimento degli obiettivi del relativo programma Interreg.

2.   Fatte salve le norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, compreso agli atti adottati in applicazione degli stessi, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti, mediante una decisione comune in sede di comitato di sorveglianza, definiscono norme aggiuntive sull'ammissibilità delle spese per il programma Interreg solo sulle categorie di spese non contemplate da tali disposizioni. Tali norme aggiuntive riguardano l'area del programma nel suo complesso.

Tuttavia, se un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, tali norme aggiuntive sono adottate prima della pubblicazione del primo invito a presentare proposte. In tutti gli altri casi, le norme aggiuntive sono adottate prima della selezione delle prime operazioni.

3.   Per questioni non contemplate dalle norme in materia di ammissibilità di cui agli articoli [da 57 a 62] del regolamento (UE) [nuovo CPR], agli articoli [4 e 6] del regolamento (UE) [nuovo FESR] o al presente capo, comprese quelle figuranti negli atti adottati in applicazione degli stessi o nelle norme adottate ai sensi del paragrafo 4, trovano applicazione le norme nazionali dello Stato membro e, ove applicabile, dei paesi terzi, dei paesi partner e dei PTOM in cui le spese sono sostenute.

4.   Nel caso di una divergenza di pareri tra l'autorità di gestione e l'autorità di audit relativamente alla stessa ammissibilità di un'operazione Interreg selezionata nel quadro del relativo programma Interreg, prevale il parere dell'autorità di gestione, tenendo debito conto del parere del comitato di sorveglianza.

5.   I PTOM non sono ammissibili al sostegno del FESR nel quadro di programmi Interreg, ma possono partecipare a tali programmi alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 37

Disposizioni generali sull'ammissibilità delle categorie di costo

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM partecipanti possono stabilire di comune accordo, in sede di comitato di sorveglianza di un programma Interreg, la non ammissibilità nell'ambito di una o più priorità di un programma Interreg delle spese rientranti in una o più delle categorie di cui agli articoli da 38 a 43.

2.   Le spese ammissibili a norma del presente regolamento, pagate da un partner Interreg o per conto del medesimo, riguardano i costi di avvio oppure i costi di avvio e attuazione di un'operazione o di una sua parte.

3.   Non sono ammissibili i seguenti costi:

a)

le ammende, le penali e le spese per controversie legali e di contenzioso;

b)

i costi dei regali, ad eccezione di quelli di valore unitario non superiore a 50 EUR ove connessi ad attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione;

c)

i costi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio.

Articolo 38

Costi del personale

1.   I costi del personale sono dati dai costi del lavoro lordi relativi al personale alle dipendenze del partner Interreg secondo le seguenti modalità:

a)

a tempo pieno;

b)

a tempo parziale con una percentuale fissa del tempo di lavoro mensile;

c)

a tempo parziale con un numero flessibile di ore di lavoro al mese; o

d)

su base oraria.

2.   I costi del personale si limitano a quanto di seguito elencato:

a)

spese per retribuzioni, connesse alle attività che l'entità non svolgerebbe se l'operazione in questione non fosse realizzata, stabilite in un contratto di impiego o lavoro o in una decisione di nomina (di seguito denominati «atto di impiego») o dalla legge e riconducibili alle responsabilità del dipendente interessato precisate nella descrizione delle mansioni;

b)

ogni altro costo direttamente correlato ai pagamenti delle retribuzioni, che sia sostenuto e pagato dal datore di lavoro, quali imposte sul lavoro e contributi di sicurezza sociale, compresi i contributi pensionistici, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), a condizione che tali costi:

i)

siano stabiliti in un atto di impiego o dalla legge;

ii)

siano conformi alla legislazione richiamata nell'atto di impiego e alle normali pratiche del paese o dell'organizzazione o di entrambi in cui il singolo dipendente espleta effettivamente la sua attività di lavoro; e

iii)

non siano recuperabili dal datore di lavoro.

In relazione alla lettera a), i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche che lavorano per il partner Interreg in forza di un contratto diverso da un contratto di impiego o lavoro possono essere assimilati alle spese per retribuzioni e tale contratto può essere equiparato a un atto di impiego.

3.   I costi del personale possono essere rimborsati:

a)

conformemente all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] (dimostrato dall'atto di impiego e dalle buste paga); o

b)

nel quadro di opzioni semplificate in materia di costi di cui all'articolo [48, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o

c)

su i costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfettaria in conformità all'articolo [50, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che gli Stati membri siano tenuti a effettuare alcun calcolo per determinare la base applicabile . [Em. 159]

4.   I costi del personale relativi a persone che lavorano con un incarico a tempo parziale nell'ambito dell'operazione sono calcolati come:

a)

una percentuale fissa del costo del lavoro lordo in conformità all'articolo [50, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; o

b)

una quota flessibile del costo del lavoro lordo, corrispondente a un numero mensilmente variabile di ore di lavoro nell'ambito dell'operazione, sulla base di un sistema di registrazione dei tempi che copre il 100 % dell'orario di lavoro del dipendente.

5.   Per gli incarichi a tempo parziale di cui al paragrafo 4, lettera b), il rimborso dei costi del personale è calcolato sulla base di una tariffa oraria che viene determinata:

a)

dividendo il costo gli ultimi costi documentati del lavoro lordo mensile per l'orario di lavoro mensile stabilito nell'atto della persona interessata, conformemente alla normativa applicabile di cui al contratto di impiego, espresso in ore e all'articolo 50 , paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR] ; o [Em. 160]

b)

dividendo il costo del lavoro lordo annuo documentato più recente per 1 720 ore, in conformità con l'articolo [50, paragrafi 2, 3 e 4,] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

6.   I costi del personale relativi a persone che, in forza di un atto di impiego, sono occupate su base oraria sono ammissibili procedendo alla moltiplicazione del numero di ore effettivamente lavorate nell'ambito dell'operazione per la tariffa oraria concordata nell'atto di impiego sulla base di un sistema di registrazione dell'orario di lavoro. Se non ancora inclusi nella tariffa oraria concordata, i costi salariali di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera b), possono essere aggiunti a tale tariffa oraria, in linea con la normativa nazionale applicabile. [Em. 161]

Articolo 39

Spese d'ufficio e amministrative

Le spese d'ufficio e amministrative si limitano al 15 % dei costi diretti totali di un'operazione e ai seguenti elementi: [Em. 162]

a)

canone di locazione degli uffici;

b)

assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio, furto);

c)

consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);

d)

forniture per ufficio;

e)

contabilità generale all'interno dell'organizzazione beneficiaria;

f)

archivi;

g)

manutenzione, pulizie e riparazioni;

h)

sicurezza;

i)

sistemi informatici;

j)

comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);

k)

spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'operazione richieda l'apertura di un conto separato;

l)

oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali.

Articolo 40

Spese di viaggio e soggiorno

1.   Le spese di viaggio e di soggiorno si limitano ai seguenti elementi:

a)

spese di viaggio (ad esempio, biglietti, assicurazioni di viaggio e assicurazione auto, carburante, rimborso auto chilometrico, pedaggi e spese di parcheggio);

b)

spese di vitto;

c)

spese di soggiorno;

d)

spese per i visti;

e)

indennità giornaliere,

indipendentemente dal fatto che tali spese siano sostenute e pagate all'interno o al di fuori dell'area del programma.

2.   Gli elementi elencati al paragrafo 1, lettere da a) a d), che risultino coperti da un'indennità giornaliera non beneficiano di un rimborso aggiuntivo rispetto all'indennità giornaliera.

3.   Le spese di viaggio e soggiorno di esperti e prestatori di servizi esterni rientrano nei costi per consulenze e servizi esterni di cui all'articolo 41.

4.   Il pagamento diretto delle spese di cui al presente articolo sostenute da parte di un dipendente del beneficiario richiede la dimostrazione del rimborso effettuato dal beneficiario a favore del dipendente in questione. Tale categoria di costi può essere utilizzata per le spese di viaggio del personale dell'operazione e di altri soggetti interessati ai fini dell'attuazione e della promozione di un'operazione e del programma Interreg. [Em. 163]

5.   Le spese di viaggio e soggiorno di un'operazione possono essere calcolate su base forfetaria fino al 15 % dei costi diretti diversi dai costi diretti del personale di detta operazione. [Em. 164]

Articolo 41

Costi per consulenze e servizi esterni

I costi per consulenze e servizi esterni comprendono, ma non si limitano, ai servizi e alle consulenze seguenti forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato o da una persona fisica diversi dal beneficiario (compresi tutti i partner) dell'operazione: [Em. 165]

a)

studi o indagini (ad esempio, valutazioni, strategie, note sintetiche, schemi di progettazione, manuali);

b)

formazione;

c)

traduzioni;

d)

sistemi informatici e creazione, modifiche e aggiornamenti di siti web;

e)

attività di promozione, comunicazione, pubblicità o informazione collegate a un'operazione o a un programma di cooperazione in quanto tali;

f)

gestione finanziaria;

g)

servizi correlati all'organizzazione e attuazione di eventi o riunioni (compresi canoni di locazione, servizi di catering o di interpretazione);

h)

partecipazione a eventi (ad esempio, quote di iscrizione);

i)

servizi di consulenza legale e servizi notarili, consulenza tecnica e finanziaria, altri servizi di consulenza e contabili;

j)

diritti di proprietà intellettuale;

k)

verifiche ai sensi dell'articolo [68, paragrafo 1, lettera a)] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 45, paragrafo 1, del presente regolamento;

l)

costi per la funzione contabile a livello del programma ai sensi dell'articolo [70] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e dell'articolo 46 del presente regolamento;

m)

costi di audit a livello del programma ai sensi degli articoli [72] e [75] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e degli articoli 47 e 48 del presente regolamento;

n)

garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, ove prescritte dalla normativa nazionale o dell'Unione o da un documento di programmazione adottato dal comitato di sorveglianza;

o)

spese di viaggio e soggiorno di esperti, oratori, presidenti di riunione e prestatori di servizi esterni; [Em. 166]

p)

altre consulenze e servizi specifici necessari per le operazioni.

Articolo 42

Spese relative alle attrezzature

1.   Le spese relative all'acquisto, alla locazione o al leasing delle attrezzature da parte del beneficiario dell'operazione, diverse da quelle di cui all'articolo 39, comprendono, ma non si limitano alle seguenti voci: [Em. 167]

a)

attrezzature per ufficio;

b)

hardware e software;

c)

mobilio e accessori;

d)

apparecchiature di laboratorio;

e)

strumenti e macchinari;

f)

attrezzi o dispositivi;

g)

veicoli;

h)

altre attrezzature specifiche necessarie per le operazioni.

2.   Le spese per l'acquisto di attrezzature di seconda mano può essere ammissibile alle seguenti condizioni:

a)

non hanno beneficiato di altra assistenza da parte dei fondi Interreg o dei fondi elencati all'articolo [1, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR];

b)

il loro prezzo non è superiore ai costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)

possiedono le caratteristiche tecniche necessarie per l'operazione e sono conformi alle norme e agli standard applicabili.

Articolo 43

Spese per infrastrutture e lavori

Le spese per infrastrutture e lavori si limitano alle seguenti voci:

a)

acquisto di terreni conformemente all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c b ),] del regolamento (UE) [nuovo CPR]; [Em. 168]

b)

licenze edilizie;

c)

materiale da costruzione;

d)

manodopera;

e)

interventi specializzati (es.: bonifica dei suoli, sminamento).

CAPO VI

Autorità, gestione, controllo e audit dei programmi Interreg

Articolo 44

Autorità dei programmi Interreg

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e, i PTOM e le organizzazioni di integrazione e cooperazione regionale che partecipano ad un programma Interreg individuano, ai fini dell'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR], un'autorità di gestione unica ed un'autorità di audit unica. [Em. 169]

2.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono possono essere ubicate nello stesso Stato membro. [Em. 170]

3.   Riguardo al programma PEACE PLUS, l'organismo speciale programmi UE, se individuato come autorità di gestione, si considera ubicato in uno Stato membro.

4.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono identificare un GECT quale autorità di gestione di tale programma.

5.   Relativamente ad un programma Interreg della componente 2B o della componente 1, se quest'ultima riguarda confini estesi con sfide ed esigenze di sviluppo eterogenee, gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono definire aree di sottoprogramma. [Em. 171]

6.   Se nel quadro di un programma Interreg l'autorità di gestione individua un organismo intermedio uno o più organismi intermedi , conformemente all'articolo [65, paragrafo 3,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tale l' organismo intermedio svolge o gli organismi intermedi svolgono i propri compiti in più di uno Stato membro o nei rispettivi Stati membri o, ove applicabile, in più di un paese terzo, paese partner o PTOM partecipante. [Em. 172]

Articolo 45

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione di un programma Interreg svolge le funzioni previste agli articoli [66], [68] e [69] del regolamento (UE) [nuovo CPR], ad eccezione della selezione delle operazioni, di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 67, e dei pagamenti ai beneficiari, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b). Tali funzioni sono svolte nell'insieme del territorio interessato da tale programma, fatte salve le deroghe previste al capo VIII del presente regolamento.

1 bis.     In deroga all'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], la Commissione rimborsa come pagamenti intermedi il 100 % degli importi inclusi nella domanda di pagamento, che risulta dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del programma alla spesa totale ammissibile o al contributo pubblico, a seconda dei casi. [Em. 173]

1 ter.     Qualora l'autorità di gestione non proceda alla verifica di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) …/… (nuovo CPR) per l'intera area del programma, ciascuno Stato membro designa l'organismo o la persona responsabile della realizzazione di tale verifica in relazione ai beneficiari sul suo territorio. [Em. 174]

1 quater.     In deroga all'articolo 92 del regolamento (UE) …/… [nuovo CPR], i programmi Interreg non sono soggetti alla liquidazione annuale dei conti. I conti sono liquidati alla fine di un programma, sulla base della relazione finale di performance. [Em. 175]

2.   Previa consultazione degli Stati membri e, ove applicabile, di tutti i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano al programma Interreg, l'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, la cui composizione del personale che tiene conto del partenariato del programma.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi Interreg, assistendo altresì i beneficiari e i partner nell'attuazione delle operazioni.

3.   In deroga all'articolo [70, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], l'importo delle spese pagate in una valuta diversa è convertito in euro da ciascun partner al tasso di cambio contabile mensile della Commissione nel mese in cui tali spese sono state presentate per verifica all'autorità di gestione conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] di tale regolamento.

Articolo 46

Funzione contabile

1.   Gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg possono stabilire di comune accordo le modalità di svolgimento della funzione contabile.

2.   La funzione contabile consiste dei compiti elencati all'articolo 70, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) [nuovo CPR] e concerne anche i pagamenti effettuati dalla Commissione come anche, in linea generale, i pagamenti effettuati al partner capofila conformemente all'articolo [68, paragrafo 1, lettera b),] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Articolo 47

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit di un programma Interreg svolge le funzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 48 nell'insieme del territorio interessato dal programma Interreg in questione, fatte salve le deroghe previste al capo VIII.

Tuttavia, uno Stato membro partecipante può specificare quali sono i casi in cui l'autorità di audit è affiancata da un revisore di tale Stato membro partecipante.

2.   L'autorità di audit di un programma Interreg è responsabile dello svolgimento degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni finalizzati a fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

3.   Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione comune nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit effettua audit sulle operazioni selezionate dalla Commissione al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.

4.   Le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazionalmente riconosciute.

5.   Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione un parere di audit annuale conformemente all'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVI] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e sulla base di tutte le attività di audit svolte relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

a)

la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti annuali;

b)

la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

c)

il sistema di gestione e controllo del programma Interreg.

Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, il parere di audit annuale riguarda solo le componenti di cui alle lettere a) e c) del primo comma.

Il termine del 15 febbraio può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo, previa comunicazione dello Stato membro che ospita l'autorità di gestione interessata.

6.   Ogni anno, entro il 15 febbraio successivo alla fine del periodo contabile, l'autorità di audit redige e presenta alla Commissione una relazione di controllo annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR], che corrobori il parere di audit di cui al paragrafo 5 del presente articolo, che riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

7.   Quando un programma Interreg è incluso nella popolazione da cui la Commissione seleziona un campione nel quadro dell'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di audit redige la relazione di controllo annuale, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], utilizzando il modello riportato all'allegato [XVII] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e a sostegno del parere di audit previsto al paragrafo 5 del presente articolo.

La relazione riporta una sintesi delle risultanze comprendente anche un'analisi della natura e della portata di eventuali errori e carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate, i risultati degli audit delle operazioni effettuati dall'autorità di audit sul campione comune di cui all'articolo 48, paragrafo 1, e le rettifiche finanziarie applicate dalle autorità del programma Interreg per ogni singola irregolarità individuata dall'autorità di audit per tali operazioni.

8.   L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema, non appena conclusa la prevista procedura in contraddittorio con i soggetti sottoposti audit.

9.   La Commissione e l'autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione di controllo annuale e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

Articolo 48

Audit delle operazioni

1.   La Commissione seleziona un campione comune delle operazioni (o altre unità di campionamento) utilizzando un metodo di campionamento statistico per gli audit delle operazioni che saranno svolti dalle autorità di audit per i programmi Interreg che ricevono sostegno dal FESR o da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione relativamente a ciascun periodo contabile.

Il campione comune è rappresentativo di tutti i programmi Interreg che costituiscono la popolazione.

Ai fini della selezione del campione comune, la Commissione può stratificare i gruppi di programmi Interreg sulla base dei loro rischi specifici.

2.   Le autorità del programma forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la selezione di un campione comune, al più tardi entro il 1o settembre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

Tali informazioni sono presentate in un formato elettronico standard, sono complete e concordano con le spese dichiarate alla Commissione per il periodo contabile di riferimento.

3.   Fatto salvo il requisito che impone di effettuare un audit, di cui all'articolo 47, paragrafo 2, le autorità di audit per i programmi Interreg che rientrano nel campione comune non effettuano ulteriori audit di operazioni appartenenti a tali programmi, tranne se richiesto dalla Commissione conformemente al paragrafo 8 del presente articolo o nei casi in cui un'autorità di audit abbia individuato rischi specifici.

4.   La Commissione informa le autorità di audit dei programmi Interreg interessati del campione comune selezionato in tempo per consentire a tali autorità di effettuare le operazioni di audit, in generale, al più tardi entro il 1o ottobre successivo alla fine di ciascun periodo contabile.

5.   Le autorità di audit interessate presentano le informazioni relative ai risultati di tali audit e alle eventuali rettifiche finanziarie effettuate relativamente alle singole irregolarità rilevate al più tardi nelle relazioni di controllo annuali che devono essere presentate alla Commissione ai sensi dell'articolo 47, paragrafi 6 e 7.

6.   A seguito della valutazione dei risultati degli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1, la Commissione calcola un tasso di errore estrapolato globale relativamente ai programmi Interreg inclusi nella popolazione dal cui è stato selezionato il campione ai fini del proprio processo di garanzia dell’affidabilità.

7.   Se il tasso di errore estrapolato globale, di cui al paragrafo 6, è superiore al 2 % 3,5 % delle spese totali dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione calcola un tasso di errore residuo globale, tenendo conto delle rettifiche finanziarie applicate dalle pertinenti autorità di programma per le singole irregolarità rilevate dagli audit delle operazioni selezionate ai sensi del paragrafo 1. [Em. 176]

8.   Se il tasso di errore residuo globale, di cui al paragrafo 7, è superiore al 2 % 3,5 % delle spese dichiarate per i programmi Interreg compresi nella popolazione da cui è stato selezionato il campione comune, la Commissione determina se sia necessario chiedere all'autorità di audit dello specifico programma Interreg o di un gruppo di programmi Interreg maggiormente interessati di svolgere attività di audit supplementari al fine di stimare ulteriormente il tasso di errore e valutare le misure correttive richieste per i programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate. [Em. 177]

9.   Sulla base della valutazione dei risultati delle attività di audit supplementari richieste ai sensi del paragrafo 8, la Commissione può chiedere che ai programmi Interreg interessati dalle irregolarità rilevate vengano applicate ulteriori rettifiche finanziarie. In casi del genere, le autorità dei programmi Interreg effettuano le rettifiche finanziarie richieste conformemente all'articolo [97] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

10.   Ciascuna autorità di audit di un programma Interreg per il quale le informazioni di cui al paragrafo 2 sono mancanti o incomplete o non sono state presentate entro il termine stabilito al primo comma del paragrafo 2 effettua un campionamento separato per il proprio programma Interreg conformemente all'articolo [73] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

CAPO VII

Gestione finanziaria

Articolo 49

Pagamento e prefinanziamento

1.   Il sostegno del FESR e, ove applicabile, il sostegno degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione a ciascun programma Interreg è versato, conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, in un unico conto privo di sottoconti nazionali.

2.   La Commissione versa un prefinanziamento sulla base del sostegno totale di ciascun fondo Interreg, come stabilito nella decisione che approva ciascun programma Interreg ai sensi dell'articolo 18, compatibilmente con i fondi disponibili, in rate annuali come in appresso descritto e prima del 1o luglio degli anni dal 2022 al 2026, o, nell'anno della decisione di approvazione, non oltre 60 giorni dopo l'adozione di tale decisione:

a)

2021: 1 % 3 % ; [Em. 178]

b)

2022: 1 % 2,25 % ; [Em. 179]

c)

2023: 1 % 2,25 % ; [Em. 180]

d)

2024: 1 % 2,25 % ; [Em. 181];

e)

2025: 1 % 2,25 % ; [Em. 182]

f)

2026: 1 % 2,25  %. [Em. 183]

3.   Quando un programma Interreg transfrontaliero esterno è sostenuto dal FESR e dall'IPA III-CBC o dall'NDICI CBC, il prefinanziamento per tutti i fondi che sostengono tale programma Interreg è effettuato conformemente al regolamento (UE) [IPA III] o [NDICI] o a qualsiasi atto adottato in applicazione degli stessi. [Em. 184]

Il prefinanziamento può essere versato in due rate, se necessario, in funzione delle esigenze di bilancio.

Alla Commissione è rimborsata la totalità del prefinanziamento qualora nei 24 36 mesi successivi alla data di versamento della prima rata del prefinanziamento non sia stata presentata alcuna domanda di pagamento nell'ambito del programma Interreg transfrontaliero. Tale rimborso costituisce un'entrata con destinazione specifica interna e non riduce il sostegno del FESR, IPA III CBC o NDICI CBC al programma. [Em. 185]

Articolo 50

Recuperi

1.   L'autorità di gestione garantisce il recupero dal partner capofila o dal partner unico di tutti gli importi versati in virtù di irregolarità. I partner rimborsano al partner capofila tutti gli importi indebitamente versati.

2.   Se il partner capofila non ottiene il rimborso da parte degli altri partner, oppure se l'autorità di gestione non ottiene il rimborso da parte del partner capofila o del partner unico, lo Stato membro o il paese terzo, il paese partner o il PTOM nel cui territorio ha sede il partner in questione o, nel caso di un GECT, è registrato il GECT rimborsa all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato a tale partner. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi in esame al bilancio generale dell'Unione, in base alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, i paesi terzi, i paesi partner o i PTOM partecipanti stabilita dal programma Interreg.

3.   Dopo aver rimborsato all'autorità di gestione ogni importo indebitamente versato ad un partner, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può continuare o iniziare una procedura di recupero nei confronti di tale partner a norma della propria legislazione nazionale. In caso di ottenimento del recupero, lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM può destinare gli importi recuperati per il cofinanziamento nazionale del programma Interreg interessato. Lo Stato membro, il paese terzo, il paese partner o il PTOM non ha obblighi di relazione nei confronti delle autorità del programma, del comitato di sorveglianza o della Commissione relativamente a tali recuperi a livello nazionale.

4.   Se uno Stato membro, un paese terzo, un paese partner o un PTOM non ha rimborsato all'autorità di gestione alcun importo indebitamente versato ad un partner ai sensi del paragrafo 3, gli importi in questione sono soggetti ad un ordine di recupero emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione degli importi dovuti allo Stato membro, paese terzo, paese partner o PTOM nell'ambito di pagamenti successivi al medesimo programma Interreg o, nel caso di un paese terzo, paese partner o PTOM, nell'ambito di pagamenti successivi a programmi nel quadro dei rispettivi strumenti di finanziamento esterno dell'Unione. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non comporta una riduzione del contributo del FEST o di uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione al programma Interreg interessato. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente all'articolo [177, paragrafo 3,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

CAPO VIII

Partecipazione di paesi terzi o paesi partner, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale a programmi Interreg in regime di gestione concorrente [Em. 186]

Articolo 51

Disposizioni applicabili

I capi da I a VII e il capo X si applicano alla partecipazione di paesi terzi, paesi partner e, PTOM od organizzazioni di integrazione o cooperazione regionale ai programmi Interreg cui si applicano le disposizioni specifiche di cui al presente capo. [Em. 187]

Articolo 52

Autorità dei programmi Interreg e loro funzioni

1.   I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di gestione di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità nazionale che funga da punto di contatto per l'autorità di gestione o un controllore nazionale che svolga le verifiche di gestione previste all'articolo [68, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] nei loro rispettivi territori.

2.   I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg consentono all'autorità di audit di tale programma di svolgere le proprie funzioni nei loro rispettivi territori oppure individuano un'autorità o un organismo di audit nazionale funzionalmente indipendente dall'autorità nazionale.

3.   I paesi terzi, i paesi partner e i PTOM che partecipano ad un programma Interreg delegano possono delegare personale presso il segretariato congiunto di tale programma o , d'intesa con l'autorità di gestione, creano una succursale dello stesso del segretariato congiunto sul proprio territorio o effettuano entrambe le cose. [Em. 188]

4.   L'autorità nazionale o un organismo che ha funzione di responsabile della comunicazione per il programma Interreg, come previsto all'articolo 35, paragrafo 1, sostiene può sostenere l'autorità di gestione e i partner nei rispettivi paesi terzi, paesi partner o PTOM per quanto attiene ai compiti previsti all'articolo 35, paragrafi da 2 a 7. [Em. 189]

Articolo 53

Metodi di gestione

1.   I programmi Interreg transfrontalieri esterni sostenuti tanto dal FESR quanto dall'IPA III CBC o dall'NDICI CBC son attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o paese partner partecipante.

Il programma PEACE PLUS è attuato in regime di gestione concorrente sia in Irlanda sia nel Regno Unito.

2.   I programmi Interreg delle componenti 2 e 4 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o, paese partner o PTOM partecipante o, relativamente alla componente 3, in qualunque PTOM partecipante, indipendentemente dal fatto che il PTOM riceva o meno sostegno nel quadro di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione. [Em. 190]

3.   I programmi Interreg della componente 3 che combinano i contributi del FESR e quelli di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell’Unione sono attuati in uno dei modi seguenti:

a)

in regime di gestione concorrente sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale ; [Em. 191]

b)

in regime di gestione concorrente solo negli Stati membri e in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parte di un'organizzazione regionale, relativamente alle spese del FESR effettuate al di fuori dell'Unione per una o più operazioni, mentre i contributi di uno o più strumenti di finanziamento esterno dell'Unione sono gestiti in regime di gestione indiretta; [Em. 192]

c)

in regime di gestione indiretta sia negli Stati membri sia in qualunque paese terzo o PTOM partecipante o gruppo di paesi terzi facenti parti di un'organizzazione regionale . [Em. 193]

Quando un programma Interreg della componente 3 è attuato integralmente o parzialmente in regime di gestione indiretta, è necessario un accordo preliminare tra gli Stati membri e le regioni interessati e si applica l'articolo 60. [Em. 194]

3 bis.     Se le rispettive autorità di gestione decidono in tal senso, possono essere lanciati inviti congiunti a presentare proposte che mobilitano finanziamenti dei programmi NDICI bilaterali o multinazionali e dei programmi di cooperazione territoriale europea. Il contenuto dell'invito ne specifica l'ambito geografico e il contributo previsto a favore degli obiettivi dei rispettivi programmi. Le autorità di gestione decidono se all’invito sono applicabili l’NDICI o le norme CTE. Esse possono decidere di nominare un'autorità di gestione capofila responsabile dei compiti di gestione e controllo relativi all'invito. [Em. 195]

Articolo 54

Ammissibilità

1.   In deroga all’articolo [57, paragrafo 2,] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le spese sono ammissibili ad un contributo degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione se sono state sostenute da un partner o dal partner privato di operazioni PPP nel quadro della preparazione e dell'attuazione di operazioni Interreg dal 1o gennaio 2021 e pagate dopo la data della conclusione della convenzione di finanziamento con il paese terzo, il paese partner o il PTOM interessato.

Tuttavia, le spese per assistenza tecnica gestita dalle autorità di programma situate in uno Stato membro sono ammissibili dal 1o gennaio 2021, anche se pagate per azioni attuate a favore di paesi terzi, paesi partner o PTOM.

2.   Quando un programma Interreg seleziona operazioni sulla base di inviti a presentare proposte, gli inviti comprendo domande di contributo da strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, anche quando vengono lanciati prima della firma della pertinente convenzione di finanziamento, e le operazioni possono essere selezionate già prima di tali date.

Tuttavia, prima di tali date l'autorità di gestione non può fornire il documento di cui all'articolo 22, paragrafo 6.

Articolo 55

Grandi progetti di infrastrutture

1.   I programmi Interreg che figurano nella presente sezione possono sostenere «grandi progetti di infrastrutture», vale a dire operazioni che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile ben definita perseguendo obiettivi chiaramente identificati di interesse comune per realizzare investimenti aventi un impatto e vantaggi transfrontalieri e in cui una quota di bilancio di almeno 2 500 000 EUR sia assegnata all'acquisizione di infrastrutture.

2.   Ciascun beneficiario che attua un grande progetto di infrastrutture o una parte di esso applica le norme in materia di appalti pubblici applicabili.

3.   Quando la selezione di uno o più grandi progetti di infrastrutture figura all'ordine del giorno della riunione di un comitato di sorveglianza o, ove applicabile, di un comitato direttivo, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione una descrizione di massima per ciascun progetto entro due mesi prima della data della riunione. La descrizione di massima consta di non più di tre cinque pagine e indica , da un lato, il nome, l'ubicazione, il bilancio, il partner capofila e i partner, oltre che i principali obiettivi e risultati tangibili , e, dall'altro, un piano di attività credibile che dimostri che il proseguimento del progetto o dei progetti sarà garantito, se del caso, anche in assenza di finanziamenti Interreg . Se per uno o più grandi progetti di infrastrutture la descrizione di massima non è trasmessa alla Commissione entro il termine stabilito, la Commissione può chiedere che chi presiede il comitato di sorveglianza o il comitato direttivo elimini il progetto oi progetti interessati dall'ordine del giorno della riunione. [Em. 196]

Articolo 56

Appalti

1.   Quando l'esecuzione di un'operazione richiede che un beneficiario proceda all'aggiudicazione di appalti di servizi, forniture o lavori, si applicano le seguenti norme:

a)

se il beneficiario è un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore ai sensi della normativa dell’Unione applicabile alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, esso applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali adottate in linea con il diritto dell'Unione;

b)

se il beneficiario è un'autorità pubblica di un paese partner nel quadro dell'IPA III o dell'NDICI il cui cofinanziamento è trasferito all'autorità di gestione, esso può applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, a condizione che la convenzione di finanziamento lo consenta e, evitando ogni conflitto d’interessi, l’appalto sia aggiudicato all’offerta più vantaggiosa o, se del caso, all’offerta che presenta il prezzo più basso.

2.   Per l'aggiudicazione di appalti di forniture, lavori o servizi in tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, si applicano le procedure di aggiudicazione previste agli articoli [178] e [179] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] e al capo 3 dell'allegato 1 (punti da 36 a 41) dello stesso regolamento.

Articolo 57

Gestione finanziaria

Le decisioni della Commissione che approvano i programmi Interreg sostenuti anche da uno strumento di finanziamento esterno dell’Unione sono conformi ai requisiti necessari per costituire decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 2,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

Articolo 58

Conclusione di convenzioni di finanziamento in regime di gestione concorrente

1.   Al fine di attuare un programma Interreg in un paese terzo, paese partner o PTOM, conformemente all'articolo [112, paragrafo 4,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], è conclusa una convenzione di finanziamento tra la Commissione, in rappresentanza dell'Unione, e ciascun paese terzo, paese partner o PTOM partecipante rappresentato conformemente al proprio quadro giuridico nazionale.

2.   Tutte le convenzioni di finanziamento sono concluse entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio ed sono considerate concluse alla data in cui sono firmate dall'ultima parte.

Tutte le convenzioni di finanziamento entrano in vigore

a)

alla data in cui sono firmate dall'ultima parte; o

b)

quando il paese terzo, paese partner o PTOM ha completato la procedura prevista per la ratifica ai sensi del proprio quadro giuridico nazionale e ne ha informato la Commissione.

3.   Quando un programma Interreg coinvolge più di un paese terzo, paese partner o PTOM, almeno una convenzione di finanziamento è firmata da entrambe le parti prima di tale data. Gli altri paesi terzi, paesi partner o PTOM possono firmare le rispettive convenzioni di finanziamento entro il 30 giugno del secondo anno successivo all'anno in cui è stato effettuato il primo impegno di bilancio.

4.   Lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma Interreg interessato

a)

può firmare anch'essa la convenzione di finanziamento; o

b)

firma, nel medesimo giorno, una convenzione di attuazione con ciascun paese terzo, paese partner o PTOM che partecipa al programma Interreg interessato, stabilendo i diritti e gli obblighi reciproci relativamente all'attuazione e alla gestione finanziaria del programma.

Quando trasmette alla Commissione la copia firmata della convezione di finanziamento o una copia della convenzione di attuazione, lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione invia anche, come documento separato, un elenco dei grandi progetti di infrastrutture, di cui all'articolo 55, indicandone il nome, l'ubicazione, il bilancio e il partner capofila previsti.

5.   Una convenzione di attuazione firmata ai sensi del paragrafo 4, lettera b), riguarda almeno i seguenti elementi:

a)

disposizioni dettagliate relative alle modalità di pagamento;

b)

gestione finanziaria;

c)

tenuta delle registrazioni contabili;

d)

obblighi di rendicontazione;

e)

verifiche, controlli e audit;

f)

irregolarità e recuperi.

6.   Quando lo Stato membro che ospita l’autorità di gestione del programma Interreg decide di firmare la convenzione di finanziamento ai sensi del paragrafo 4, lettera a), tale convenzione di finanziamento è considerata uno strumento di attuazione del bilancio dell'Unione conformemente al regolamento finanziario e non un accordo internazionale di cui agli articoli da 216 a 219 del TFUE.

Articolo 59

Contributo dei paesi terzi, paesi partner o PTOM diverso dal cofinanziamento

1.   Quando un paese terzo, paese partner o PTOM trasferisce all'autorità di gestione un contributo finanziario al programma Interreg diverso dal proprio cofinanziamento del sostegno dell'Unione al programma Interreg, le norme relative a tale contributo finanziario sono contenute:

a)

se lo Stato membro firma la convenzione finanziaria ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera a), in una convenzione di attuazione separata firmata dallo Stato membro che ospita l'autorità di gestione e il paese terzo, paese partner o PTOM oppure firmata direttamente dall'autorità di gestione e la competente autorità nel paese terzo, paese partner o PTOM;

b)

se lo Stato membro firma una convenzione di attuazione ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 4, lettera b, in:

i)

una parte distinta di tale convenzione di attuazione; o

ii)

una convenzione di attuazione supplementare firmata tra le stesse parti di cui al punto a.

Ai fini della lettera b, punto i, del primo comma, ove applicabile, sezioni della convenzione di attuazione possono riguardare tanto il contributo finanziario trasferito quanto il sostegno dell'Unione al programma Interreg.

2.   Una convenzione di attuazione di cui al paragrafo 1 contiene almeno gli elementi relativi al cofinanziamento del paese terzo, paese partner o PTOM elencati all'articolo 58, paragrafo 5.

Inoltre, essa stabilisce entrambi gli elementi seguenti:

a)

l'importo del contributo finanziario supplementare;

b)

il suo impiego previsto e le condizioni per il suo impiego, comprese le condizioni per chiedere tale contributo supplementare.

3.   Per quanto attiene al programma PEACE PLUS, il contributo finanziario alle attività dell'Unione da parte del Regno Unito sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne di cui all'articolo [21, paragrafo 2, lettera e,] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] fa parte degli stanziamenti di bilancio per la Voce 2 «Coesione e valori», sottomassimale «Coesione economica, sociale e territoriale».

Tale contributo è soggetto ad una specifica convenzione di finanziamento con il Regno Unito conformemente all'articolo 58. La Commissione e il Regno Unito e l’Irlanda sono parti di questa specifica convenzione di finanziamento.

Essa è firmata prima dell'inizio dell'attuazione del programma, consentendo così all'organismo speciale programmi UE di applicare l’intera normativa dell’Unione per l’attuazione del programma.

CAPO IX

Disposizioni specifiche per la gestione diretta o indiretta

Articolo 60

Cooperazione delle regioni ultraperiferiche

1.   Quando , previa consultazione dei soggetti interessati, un programma Interreg della componente 3 è attuato parzialmente o integralmente in regime di gestione indiretta ai sensi rispettivamente della lettera b) o c) dell'articolo 53, paragrafo 3 del presente regolamento , compiti di esecuzione sono affidati ad uno degli organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], in particolare ad uno di tali organismi situato nello Stato membro partecipante, compresa l'autorità di gestione del programma Interreg interessato. [Em. 197]

2.   Conformemente all'articolo [154, paragrafo 6, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus], la Commissione può decidere di non richiedere una valutazione ex ante di cui ai paragrafi 3 e 4 di tale articolo se i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati ad un'autorità di gestione di un programma Interreg delle regioni ultraperiferiche individuata ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del presente regolamento e conformemente all'articolo [65] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3.   Quando i compiti di esecuzione del bilancio di cui all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] sono affidati all'organizzazione di uno Stato membro, si applica l'articolo [157] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus].

4.   Quando un programma o un'azione cofinanziati da uno o più strumenti di finanziamento esterno sono attuati da un paese terzo, un paese partner, un PTOM o uno degli altri organismi elencati all'articolo [62, paragrafo 1, primo comma, lettera c),] del regolamento (UE, Euratom) [FR-Omnibus] o di cui al regolamento (UE) [NDICI] o alla decisione del Consiglio [decisione sui PTOM] o entrambi, si applicano le pertinenti norme di tali strumenti, in particolare i capi I, III e V del titolo II del regolamento (UE) [NDICI].

Articolo 61

Investimenti interregionali in materia di innovazione

Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere investimenti interregionali in materia di innovazione, come stabilito all'articolo 3, punto 5, che riuniscono ricercatori, aziende, società civile e amministrazioni pubbliche coinvolti nelle strategie di specializzazione intelligente istituite a livello nazionale o regionale. [Em. 198]

Articolo 61 bis

Esenzione dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE

La Commissione può dichiarare che gli aiuti a favore di progetti sostenuti dalla cooperazione territoriale europea sono compatibili con il mercato interno e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3 TFUE. [Em. 199]

CAPO X

Disposizioni finali

Articolo 62

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 6, è conferito alla Commissione a partire [dal giorno successivo alla sua pubblicazione = data di entrata in vigore] fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 16, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 63

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal Comitato istituito dall'articolo [108, paragrafo 1,] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 64

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1299/2013 o qualsiasi atto adottato in applicazione dello stesso continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FESR nel quadro del periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 65

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 116.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 137.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.

(4)  [Reference]

(5)  [Reference]

(6)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Rafforzare la crescita e la coesione nelle regioni frontaliere dell'UE», COM(2017)0534, del 20.9.2017.

(7)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(8)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni«Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile», COM(2017) 376 final, del 18.7.2017.

(9)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di assistenza preadesione (GU L xx, p. y).

(11)  Regolamento (UE) XXX che istituisce lo Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (GU L xx, p. y).

(12)  Decisione (UE) XXX del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altra (GU L xx, pag. y).

(13)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(14)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», COM(2017)0623 del 24.10.2017.

(15)   Parere del Comitato europeo delle regioni «Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera» del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

(16)  Parere del Comitato europeo delle regioni "Progetti people-to-people e su piccola scala nei programmi di cooperazione transfrontaliera "del 12 luglio 2017 (GU C 342 del 12.10.2017, pag. 38).

(17)  Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 45).

(18)  [Reference]

(19)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(20)   Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(21)   Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1).

(22)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26, del 28.1.2012, pag. 1).

(23)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

(24)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

ALLEGATO

MODELLO PER I PROGRAMMI INTERREG

CCI

[15 CARATTERI]

Titolo

[255]

Versione

 

Primo anno

[4]

Ultimo anno

[4]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica del programma

[20]

Data di entrata in vigore della decisione di modifica del programma

 

Regioni NUTS oggetto del programma

 

Componente di Interreg

 

1.   Strategia del programma: principali sfide di sviluppo e risposte strategiche

1.1.

Area del programma (non richiesto per i programmi Interreg della componente 4)

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera a); Articolo 17, paragrafo 9, lettera a)

Campo di testo [2 000 ]

1.2.

Sintesi delle principali sfide comuni, in considerazione delle disuguaglianze di carattere economico, sociale e territoriale, del fabbisogno comune di investimenti e della complementarità con altre forme di sostegno, degli insegnamenti tratti da esperienze passate e delle strategie macroregionali e le strategie per i bacini marittimi, nel caso in cui l'area del programma sia integralmente o parzialmente interessata da una o più strategie.

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera b); Articolo 17, paragrafo 9, lettera b)

Campo di testo [50 000 ]

1.3.

Motivazione della selezione degli obiettivi strategici e degli obiettivi specifici dell'Interreg, delle corrispondenti priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno, facendo fronte, ove opportuno, al problema dei collegamenti mancanti nelle infrastrutture transfrontaliere

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera c)

Tabella 1

Obiettivo strategico selezionato o obiettivo specifico dell'Interreg selezionato

Obiettivo specifico selezionato

Priorità

Motivazione della selezione

 

 

 

[2 000 per obiettivo]

2.   Priorità [300]

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettere d) ed e)

2.1.   Titolo della priorità (da ripetere per ciascuna priorità)

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera d)

Campo di testo: [300]


Priorità conseguente ad un trasferimento ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3

2.1.1.

Obiettivo specifico (da ripetere per ciascun obiettivo specifico selezionato, per priorità diverse dall'assistenza tecnica)

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e)

2.1.2.

Tipologie di azioni correlate, compreso un elenco delle operazioni di importanza strategica programmate, e relativo previsto contributo a tali obiettivi specifici e, ove opportuno, alle strategie macroregionali e alle strategie per i bacini marittimi

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto i); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto ii)

Campo di testo [7 000 ]

Elenco delle operazioni di importanza strategica programmate

Campo di testo [2 000 ]

Per i programmi Interreg della componente 4:

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto i)

Definizione di un unico beneficiario o di un elenco limitato di beneficiari e procedura di concessione

Campo di testo [7 000 ]

2.1.3.   Indicatori

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iii)

Tabella 2: Indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico

ID

[5]

Indicatore

Unità di misura

[255]

Target intermedio (2024)

[200]

Target finale (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3: Indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico

ID

Indicatore

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati

Osservazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.   Principali gruppi di destinatari

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iii); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto iv)

Campo di testo [7 000 ]

2.1.5.   Territori specifici interessati, compreso l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv)

Campo di testo [7 000 ]

2.1.6.   Uso programmato degli strumenti finanziari

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto v)

Campo di testo [7 000 ]

2.1.7.   Ripartizione indicativa delle risorse del programma UE per tipologia di intervento

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto iv); Articolo 17, paragrafo 9, lettera c), punto v)

Tabella 4: Dimensione 1 — Settore di intervento

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 5: Dimensione 2 — Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 6: Dimensione 3 — meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

 

2.T.   Priorità assistenza tecnica

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera f),CTE

Campo di testo [8 000 ]


Priorità n.

Fondo

Codice

Importo (EUR)

 

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera g)

3.1   Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera g), punto i); Articolo 17, paragrafo 5, lettera c), punti i)-iv)

Tabella 7

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicinato CBC  (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM Groenlandia  (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM  (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg  (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera g), punto ii); Articolo 17, paragrafo 5, lettera a), punti i)-iv); Articolo 17, paragrafo 5, lettera b)

Tabella 8 (*1)

N. OS o AT

Priorità

Fondo

(secondo il caso)

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Contributo dell'UE

a)

Contributo nazionale

(b)=(c)+(d)

Ripartizione indicativa della controparte nazionale

Totale

(e)=(a)+(b)

Tasso di cofinanziamento

(f)=(a)/(e)

Contributi di paesi terzi

( per informazione)

Nazionale pubblico

c)

Nazionale privato

d)

 

Priorità 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC  (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicinato CBC  (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III  (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI  (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM Groenlandia  (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM  (13)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg  (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

(fondi come sopra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicinato CBC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM Groenlandia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma PTOM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Azioni adottate per coinvolgere i partner del programma alla preparazione del programma Interreg e loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera h)

Campo di testo [10 000 ]

5.   Approccio in termini di comunicazione e visibilità per il programma Interreg, compreso il bilancio previsto

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 4, lettera i)

Campo di testo [10 000 ]

6.   Disposizioni di attuazione

6.1.   Autorità del programma

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera a)

Tabella 10

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [255]

Contatto [200]

E-mail [200]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità nazionale (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Gruppo di rappresentanti revisori (per i programmi con paesi terzi partecipanti, se del caso)

 

 

 

Organismo al quale la Commissione deve effettuare i pagamenti

 

 

 

6.2.   Procedura di costituzione del segretariato congiunto

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera b)

Campo di testo [3 500 ]

6.3   Ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri e, ove applicabile, i paesi terzi e i PTOM partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione

Riferimento: Articolo 17, paragrafo 7, lettera c)

Campo di testo [10 500 ]


(1)  Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

(2)  Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

(3)  Componenti 2 e 4

(4)  Componenti 2 e 4

(5)  Componenti 2 e 4

(6)  Componenti 3 e 4

(7)  FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito delle componenti 2 e 4

(8)  Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

(9)  Componente 1, Cooperazione transfrontaliera esterna

(10)  Componenti 2 e 4

(11)  Componenti 2 e 4

(12)  Componenti 2 e 4

(13)  Componenti 3 e 4

(14)  FESR, IPA III, NDICI o Programma PTOM, se in forma di unico importo nell'ambito delle componenti 2 e 4

(*1)  Prima del riesame intermedio, la tabella comprende solo gli importi per gli anni 2021-2025

APPENDICI

Mappa dell'area del programma

Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Finanziamento non collegato ai costi

Appendice 1:

Mappa dell'area del programma

Appendice 2:

Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Rimborso delle spese ammissibili da parte della Commissione allo Stato membro sulla base di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(articolo 88 CPR)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Stima della proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate in materia di costi in % (stima)

Tipologia(e) di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura per l'indicatore

Tipologie di opzioni semplificate in materia di costi (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

 

 

 

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:
Sì/No — Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

 

1.3

Denominazione dell’indicatore (1)

 

1.4

Unità di misura dell'indicatore

 

1.5

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.6

Importo

 

1.7

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.8

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

11.10

Verifica del conseguimento dell'unità di misura

descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti

 

1.11

Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

 

1.12

Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

 

C:   Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.):

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

 

5.

Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati:

 

Appendice 3: Finanziamento non collegato ai costi

Modello per la presentazione dei dati da sottoporre all'esame della Commissione

(articolo 89 CPR)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.   Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologia(e) di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura per l'indicatore

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo complessivo interessato

 

 

 

 

 

 

 

B.   Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

 

1.3

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5

Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.6

Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.7

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

 

 

 

 

 

 

1.8

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10

Verifica dell'adempimento del risultato o della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o della condizione

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti

 

1.11

Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 


(1)  Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.


Mercoledì 27 marzo 2019

26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/309


P8_TA(2019)0295

Risorse della dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (COM(2019)0055 — C8-0041/2019 — 2019/0027(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/32)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2019)0055),

visto l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0041/2019),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 marzo 2019 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci (A8-0085/2019),

A.

considerando che, per motivi di urgenza, è giustificato procedere alla votazione prima della scadenza del termine di otto settimane di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2019)0027

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/711.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/310


P8_TA(2019)0296

Disposizioni generali per le accise *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (COM(2018)0346 — C8-0381/2018 — 2018/0176(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione — rifusione)

(2021/C 108/33)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0346),

visto l'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0381/2018),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

vista la lettera in data 22 febbraio 2019 della commissione giuridica alla commissione per i problemi economici e monetari a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 104 e 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0117/2019),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

4.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


26.3.2021   

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C 108/311


P8_TA(2019)0297

Prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» (COM(2018)0825 — C8-0034/2019 — 2018/0417(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 108/34)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0825),

visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0034/2019),

visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A8-0112/2019),

1.

approva la proposta della Commissione;

2.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;

4.

incarica il Suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

26.3.2021   

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C 108/312


P8_TA(2019)0298

Istituzione dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM(2018)0460 — C8-0275/2018 — 2018/0243(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/35)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0460),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 209 e 212, e l'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0275/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere della Corte dei conti del 13 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (2),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (3),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i bilanci, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0173/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

(2)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.

(3)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.


P8_TC1-COD(2018)0243

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l’articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L’obiettivo generale del programma «Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale» (in appresso «lo strumento») dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i fornire un quadro finanziario atto a sostenere l'affermazione e la promozione dei valori , dei principi gli degli interessi fondamentali dell’Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli conformemente agli obiettivi e i ai principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo, 5, dell’articolo 8 e dell’articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).[Em. 1]

(2)

Ai sensi dell’articolo 21 TUE, l’Unione persegue la coerenza tra i vari settori dell’azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L’ampia gamma di azioni consentite dal presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo del TUE.

(2 bis)

A norma dell'articolo 21 TUE, l'applicazione del presente regolamento deve fondarsi sui principi dell'azione esterna dell'Unione, vale a dire democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Il presente regolamento intende contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi le politiche dell'Unione in materia di diritti umani e gli obiettivi delineati nel quadro strategico e nel piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia. L'azione dell'Unione dovrebbe favorire il rispetto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. [Em. 2]

(3)

A norma dell'articolo 8 TUE, l'Unione deve sviluppare con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

(3 bis)

Conformemente all'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione e gli Stati membri devono favorire la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura. Il presente regolamento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati in tale articolo. [Em. 3]

(4)

L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, sancito dall'articolo 208 TFUE , è la riduzione e, a lungo termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con lo scopo principale di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del trattato sull’Unione europea TUE, e di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, come sancito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE . [Em. 4]

(5)

L’Unione assicura la coerenza delle politiche di sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. È opportuno che l’Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere un’incidenza sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile figuranti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015 (5). Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale. Le politiche di cooperazione allo sviluppo dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero integrarsi e rafforzarsi a vicenda. [Em. 5]

(6)

Il presente strumento prevede azioni a sostegno di tali obiettivi e delle politiche di azione esterna e si basa sulle azioni finanziate in precedenza nell’ambito del regolamento (UE) n. 233/2014 (6), dell’accordo interno (7) e del regolamento di esecuzione (8) dell’11o Fondo europeo di sviluppo (FES), del regolamento (UE) n. 232/2014 (9), del regolamento (UE) n. 230/2014 (10), del regolamento (UE) n. 235/2014 (11), del regolamento (UE) n. 234/2014 (12), del regolamento (Euratom) n. 237/2014 (13), del regolamento (UE) n. 236/2014 (14), della decisione n. 466/2014/UE, del regolamento (CE) n. 480/2009 (15) e del regolamento (Euratom) n. 2017/1601 (16).

(7)

Il contesto globale degli interventi è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle su regole e valori , con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L’Agenda 2030, insieme all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (17) («l'accordo di Parigi») e al programma di azione di Addis Abeba (18), è la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli obiettivi di sviluppo sostenibile, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale e a promuovere società pacifiche, giuste e inclusive, lottando nel contempo contro il riscaldamento climatico e adoperandosi per la conservazione degli oceani e delle foreste . Di portata universale, fornisce un quadro d’azione comune globale che si applica all’Unione, ai suoi Stati membri e ai suoi partner, in cui si trova un equilibrio tra le dimensioni economica, sociale , culturale, educativa e ambientale dello sviluppo sostenibile e si riconoscono le importanti interconnessioni tra obiettivi e traguardi. L’Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e tenta di rivolgersi innanzitutto alle persone più svantaggiate . La sua attuazione sarà coordinata strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell’Unione. Le azioni intraprese ai sensi del presente regolamento dovrebbero prestare ispirarsi ai principi e agli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba e dovrebbero contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, prestando particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente senza compromettere gli altri obiettivi . [Em. 6]

(8)

L’attuazione L'applicazione del presente regolamento dovrebbe ispirarsi alle basarsi sulle cinque priorità della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea (in appresso «la strategia globale») (19), presentata il 19 giugno 2016 e che rappresenta la visione dell’Unione e il quadro per un impegno esterno unito e responsabile in collaborazione con gli altri, al fine di promuovere i propri valori e interessi. L’Unione dovrebbe rafforzare i partenariati, nonché promuovere il dialogo politico e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. La sua azione dovrebbe sostenere i valori , i principi e gli interessi fondamentali dell’Unione in tutti i suoi aspetti e, in particolare, preservare promuovere la democrazia e i diritti umani, contribuire all'eliminazione della povertà, alla difesa la della pace, prevenire i alla prevenzione dei conflitti, alla mediazione e alla ricostruzione post-bellica includendo le donne in tutte le fasi, garantire la sicurezza nucleare, rafforzare la sicurezza internazionale, lottare contro affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da alle prese con catastrofi naturali o provocate dall’uomo, sostenere realizzare le condizioni per creare un quadro giuridico internazionale per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, promuovere un'istruzione inclusiva e di qualità, sostenere la una politica commerciale equa, sostenibile e basata su regole e valori quale strumento per lo sviluppo e il miglioramento dello Stato di diritto e dei diritti umani , la diplomazia economica e  culturale e la cooperazione economica, promuovere l'innovazione, le soluzioni e  le tecnologie digitali, nonché tutelare il patrimonio culturale soprattutto nelle aree di conflitto, affrontare le minacce alla sanità pubblica globale e dare impulso alla dimensione internazionale delle politiche dell’Unione. Nel promuovere i propri interessi, principi e valori fondamentali, l’Unione dovrebbe rispettare e favorire i principi del rispetto di norme sociali , occupazionali e ambientali elevate, dello anche in merito ai cambiamenti climatici, allo Stato di diritto, del al diritto internazionale , compreso il diritto umanitario dei il diritto internazionale in materia di diritti umani. [Em. 7]

(9)

Il nuovo L'applicazione del presente regolamento dovrebbe basarsi altresì sul consenso europeo in materia di sviluppo (in appresso «il consenso») (20), firmato il 7 giugno 2017, che definisce il quadro di riferimento per un approccio comune in materia di cooperazione allo sviluppo da parte dell’Unione e degli Stati membri ai fini dell’attuazione dell’Agenda 2030 e del programma d’azione di Addis Abeba. L'eliminazione della povertà, la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze, il principio di non lasciare indietro nessuno , la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici e il rafforzamento della resilienza sono al centro della politica di cooperazione allo sviluppo dovrebbero essere alla base dell'applicazione del presente regolamento . [Em. 8]

(9 bis)

Oltre all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, all'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, al programma d'azione di Addis Abeba, alla strategia globale dell'UE e al consenso europeo sullo sviluppo e la politica europea di vicinato, che costituiscono il quadro politico primario, anche i seguenti documenti e le loro future revisioni dovrebbero orientare l'applicazione del presente regolamento:

il quadro strategico e il piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia;

gli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;

l'approccio integrato dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni e l'approccio globale dell'UE alle crisi e ai conflitti esterni del 2013;

l'approccio globale relativo all'attuazione da parte dell'UE delle risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza;

il programma dell'Unione per la prevenzione dei conflitti violenti;

le conclusioni del Consiglio del 20 giugno 2011 sulla prevenzione dei conflitti;

il concetto di potenziamento delle capacità di dialogo e di mediazione dell'UE;

il quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR);

la strategia dell'UE contro le armi da fuoco, le armi leggere e le armi di piccolo calibro illegali e le relative munizioni;

il concetto UE a sostegno di disarmo, smobilitazione e reinserimento;

le conclusioni del Consiglio del 19 novembre 2007 sulla risposta dell'Unione europea alle situazioni di fragilità e le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio il 19 novembre 2007 sulla sicurezza e lo sviluppo;

la dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004 sulla lotta al terrorismo, la strategia antiterrorismo dell'Unione europea del 30 novembre 2005 e le conclusioni del Consiglio del 23 maggio 2011 sul rafforzamento dei legami tra la dimensione interna ed esterna dell'antiterrorismo;

le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali;

i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

la nuova agenda urbana delle Nazioni Unite;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

la Convenzione sui rifugiati;

la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna;

i risultati della piattaforma d'azione di Pechino e del programma d'azione della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD);

la tabella di marcia dell'UNCTAD verso rinegoziazioni sostenibili dei debiti sovrani (aprile 2015);

i principi guida relativi al debito estero e ai diritti umani elaborati dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani;

il patto globale sui rifugiati;

il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare, adottato il 10 dicembre 2018 a Marrakech;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. [Em. 9]

(10)

Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall’Agenda 2030, dalla strategia globale e dal consenso, il presente regolamento dovrebbe mirare a rafforzare la coerenza e a garantire l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l’attuazione delle diverse politiche di azione esterna.

(11)

In conformità della strategia globale e del quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi (2015-2030) adottato il 18 marzo 2015 (21), andrebbe riconosciuta la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal contenimento delle stesse a un approccio più strutturato , preventivo e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le emergenze prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione, prevenzione, mitigazione dei rischi e la fase di preparazione; sono inoltre necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la resilienza e a collegare azione umanitaria e azione per lo sviluppo , in particolare attraverso interventi di risposta rapida e i pertinenti programmi geografici e tematici, garantendo al contempo la prevedibilità, la trasparenza e la responsabilità adeguate, nonché la coerenza e la complementarità con gli aiuti umanitari e il pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, senza ostacolare l'erogazione degli aiuti umanitari in base ai principi di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza nei contesti di emergenza e post-emergenza . [Em. 10]

(12)

In linea con gli impegni internazionali dell’Unione sull’efficacia dello sviluppo adottati a Busan nel 2011, rinnovati al Forum ad alto livello di Nairobi del 2016 e ribaditi nel consenso, la cooperazione l'Unione, nel contesto del suo aiuto pubblico allo sviluppo dell’Unione e per tutte le modalità di aiuto, dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, la trasparenza reciproca la responsabilità , oltre ai principi di allineamento e di armonizzazione . [Em. 11]

(13)

Conformemente agli obiettivi di sviluppo sostenibile, il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare il monitoraggio e la rendicontazione con un accento sui risultati, segnalando esiti, realizzazioni e impatti nei paesi partner che beneficiano dell’assistenza finanziaria esterna dell’Unione. In particolare, come convenuto nel consenso, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero destinare almeno il 20 % dell’aiuto pubblico allo sviluppo finanziato nell’ambito del presente regolamento all’inclusione sociale e allo sviluppo umano, comprese la ponendo l'accento sui servizi sociali di base, quali la sanità e l'istruzione, l'alimentazione, l'acqua, i servizi igienico-sanitari e la tutela sociale, in particolare per i più emarginati, tenendo conto della parità di genere e l’ , dell' emancipazione femminile e dei diritti dell'infanzia come tematiche orizzontali . [Em. 12]

(14)

Ove possibile ed opportuno, Per migliorare l'efficacia della rendicontazione e della trasparenza del bilancio dell'Unione , la Commissione dovrebbe istituire meccanismi chiari di monitoraggio e valutazione per garantire un'analisi efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. I risultati dell’azione esterna dell’Unione dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner. La Commissione dovrebbe monitorare periodicamente le sue azioni ed esaminare i progressi, rendendo pubblici i risultati, in particolare sotto forma di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 13]

(15)

Il presente regolamento dovrebbe contribuire all’obiettivo collettivo dell’Unione di stanziare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall’Agenda 2030. Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'Unione e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento. Pertanto, almeno il 92 % 95  % dei finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbe contribuire ad azioni progettate in modo tale da soddisfare i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo, definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. [Em. 14]

(16)

Al fine di garantire che le risorse vadano laddove servono di più, in particolare i paesi meno sviluppati e i paesi in situazioni di fragilità e di conflitto, il presente regolamento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo di destinare lo 0,20 % del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030. Tale impegno dovrebbe essere basato su una chiara tabella di marcia per l'UE e i suoi Stati membri, in modo da fissare scadenze e modalità per il suo conseguimento. [Em. 15]

(16 bis)

In linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione dell'UE sulla parità di genere II, almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo dovrebbe prefiggersi la parità di genere come obiettivo principale o significativo, quale definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Un riesame obbligatorio della spesa dovrebbe garantire che una parte significativa di questi programmi abbiano come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze. [Em. 16]

(16 ter)

Il presente regolamento dovrebbe riservare un'attenzione particolare ai bambini e ai giovani in quanto soggetti che contribuiscono alla realizzazione dell'Agenda 2030. L'azione esterna dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe prestare particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione e contribuirà alla realizzazione del loro potenziale come agenti chiave del cambiamento, investendo nello sviluppo umano e nell'inclusione sociale. [Em. 17]

(16 quater)

Gli abitanti dei paesi dell'Africa subsahariana sono principalmente adolescenti e giovani. Ogni paese dovrebbe decidere in merito alla propria politica demografica. Tuttavia, la dinamica demografica dovrebbe essere affrontata in modo globale al fine di garantire che le generazioni attuali e future siano in grado di realizzare appieno le proprie potenzialità in modo sostenibile. [Em. 18]

(17)

Il presente regolamento dovrebbe rispecchiare l'esigenza di concentrarsi sulle priorità strategiche da un punto di vista sia geografico (strumento europeo di vicinato e Africa, come pure i paesi fragili e più bisognosi , segnatamente i paesi meno sviluppati ) che tematico ( sviluppo sostenibile, eliminazione della povertà, democrazia e diritti umani, Stato di diritto, buona governance, sicurezza, flussi migratori sicuri , ordinati e regolari, riduzione delle disuguaglianze, parità di genere, lotta al degrado ambientale e cambiamenti climatici e diritti umani minacce globali per la salute pubblica ). [Em. 19]

(17 bis)

Il presente regolamento dovrebbe contribuire a creare resilienza negli Stati e nelle società nel settore della salute pubblica a livello mondiale affrontando le minacce alla salute pubblica a livello globale, rafforzando i sistemi sanitari, realizzando una copertura sanitaria universale, prevenendo e combattendo le malattie trasmissibili e contribuendo ad assicurare farmaci e vaccini a prezzi accessibili per tutti. [Em. 20]

(18)

Il L'applicazione del presente regolamento dovrebbe consentire di preservare e migliorare la relazione speciale instauratasi con i paesi limitrofi dell'Unione, ai sensi dell'articolo 8 TUE. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati e delle società nel vicinato dell'Unione, sulla base dell'impegno assunto nella strategia globale. Esso dovrebbe sostenere l'attuazione della politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015, e delle reti di cooperazione regionale, quali la cooperazione transfrontaliera e gli aspetti esterni delle pertinenti strategie e politiche macro-regionali e dei bacini marittimi nel vicinato orientale e meridionale, compresa la dimensione settentrionale e la cooperazione regionale del Mar Nero . Tali iniziative offrono quadri strategici supplementari per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della responsabilità reciproca e della titolarità e responsabilità condivisa. [Em. 21]

(19)

Nell’ambito delle principali priorità politiche dell’Unione, la politica europea di vicinato, riesaminata nel 2015 (22) punta ad approfondire la democrazia , a promuovere i diritti umani , punta ad affermare lo Stato di diritto, a stabilizzare i paesi vicini e a rafforzarne la resilienza, in particolare favorendo lo sviluppo economico le riforme politiche, economiche e sociali . Per raggiungere gli obiettivi che si è posta, la l'attuazione della politica europea di vicinato riesaminata si concentra su attraverso il presente regolamento dovrebbe concentrarsi sui seguenti quattro settori prioritari: buon governo, democrazia, Stato di diritto e diritti umani, con particolare attenzione a intensificare il dialogo con la società civile; sviluppo economico socio-economico, compresa la lotta alla disoccupazione giovanile e l'istruzione e la sostenibilità ambientale ; sicurezza; flussi migratori e mobilità, anche affrontando le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e sostenendo le popolazioni, i paesi e le regioni sottoposte a pressioni migratorie accentuate. Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione degli accordi di associazione e degli accordi di libero scambio globali e approfonditi dell'Unione con i paesi del vicinato . La differenziazione e una maggiore titolarità reciproca costituiscono il tratto distintivo della politica europea di vicinato, riconoscendo diversi livelli di impegno e rispecchiando gli interessi di ogni paese nella natura e nell’orientamento del partenariato con l’Unione. L'approccio basato sui risultati è uno dei principi chiave della politica europea di vicinato. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia in uno dei paesi partner, è opportuno sospendere il sostegno. Il finanziamento destinato al vicinato rappresenta una leva fondamentale nell'affrontare le sfide comuni, ad esempio l'immigrazione irregolare e i cambiamenti climatici, nonché nel diffondere la prosperità, la sicurezza e la stabilità attraverso lo sviluppo economico e una migliore governance. È pertanto opportuno aumentare la visibilità dell'assistenza dell'Unione nell'area del vicinato. [Em. 22]

(20)

Il presente regolamento dovrebbe sostenere l'attuazione di un accordo di associazione aggiornato con il gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e consentire all'Unione europea e ai suoi partner ACP di sviluppare ulteriori forti alleanze sulle principali sfide comuni a livello mondiale. In particolare il regolamento dovrebbe sostenere il proseguimento della cooperazione ormai consolidata tra l'Unione europea e l'Unione africana, in linea con la strategia comune Africa-UE, tra cui l'impegno dell'Africa e dell'Unione per la promozione dei diritti dei minori e la responsabilizzazione dei giovani europei e africani, e rifarsi al futuro accordo UE-ACP per il periodo successivo al 2020, anche attraverso un approccio continentale verso l'Africa e un partenariato alla pari reciprocamente vantaggioso tra l'UE e l'Africa. [Em. 23]

(20 bis)

Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire agli aspetti commerciali delle relazioni esterne dell'Unione, quali la cooperazione con i paesi terzi sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per stagno, tantalio e oro, il processo di Kimberley, il patto di sostenibilità, l'attuazione degli impegni assunti a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio  (23) (regolamento SPG), la cooperazione nel quadro dell'applicazione delle normative, della governance e del commercio nel settore forestale (FLEGT) e le iniziative di aiuto al commercio allo scopo di garantire coerenza e sostegno reciproco tra la politica commerciale dell'Unione, da un lato, e i suoi obiettivi e le sue azioni in materia di sviluppo, dall'altro. [Em. 24]

(21)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe realizzarsi attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, in particolare lo strumento di assistenza preadesione III (24), lo strumento per gli aiuti umanitari (25), la decisione sui paesi e territori d'oltremare (26), lo strumento europeo per la sicurezza nucleare inteso a integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (27), la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace appena proposto (28) (non finanziato dal bilancio dell’Unione), nonché la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione compresi fondi fiduciari e politiche e programmi degli Stati membri dell'UE . Sono comprese la coerenza e la complementarità con l’eventuale assistenza macrofinanziaria. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. [Em. 25]

(22)

I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma Erasmus ed Europa creativa , la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento Erasmus) (29) e al regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento Europa creativa»)  (30). [Em. 26]

(22 bis)

La dimensione internazionale del programma Erasmus Plus dovrebbe essere rafforzata al fine di aumentare le opportunità di mobilità e cooperazione per le persone e le organizzazioni dei paesi meno sviluppati del mondo, sostenendo il rafforzamento delle capacità nei paesi terzi, lo sviluppo delle competenze, gli scambi interpersonali e offrendo al contempo maggiori opportunità di cooperazione e mobilità con i paesi avanzati ed emergenti. [Em. 27]

(22 ter)

Considerando l'importanza di affrontare il tema dell'istruzione e della cultura in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e la strategia dell'UE per le relazioni culturali internazionali, il presente regolamento dovrebbe contribuire a garantire un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, favorire le relazioni culturali internazionali e riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate atte ad avere un chiaro impatto sul ruolo dell'UE sulla scena globale. [Em. 28]

(23)

Per le azioni finanziate dal presente regolamento l’approccio principale dovrebbe essere quello dei programmi geografici, in modo da massimizzare l’impatto dell’assistenza dell’Unione e avvicinare l’azione dell’Unione ai paesi partner e alle popolazioni , sostenendo al contempo priorità tematiche quali i diritti umani, la società civile e la sostenibilità . Tale approccio dovrebbe Gli obiettivi dei programmi geografici e tematici dovrebbero essere integrato coerenti fra loro e dovrebbero essere integrati da programmi tematici e da eventuali azioni di risposta rapida. È opportuno garantire un'efficace complementarità tra le azioni e i programmi geografici, tematici e di risposta rapida. Per tenere conto delle specificità di ciascun programma, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di integrare le disposizioni del presente regolamento fissando la strategia dell'Unione, i settori prioritari, obiettivi dettagliati, i risultati attesi, gli indicatori di performance specifici e l'assegnazione finanziaria specifica per ciascun programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio»  (31) . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 29]

(24)

In linea con il consenso, l’Unione e gli Stati membri dovrebbero migliorare la programmazione congiunta per aumentare l’impatto complessivo mettendo insieme risorse e capacità. La programmazione congiunta dovrebbe rifarsi all’impegno, all’appropriazione e alla titolarità dei paesi partner. L'UE e gli Stati membri dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner attraverso un'attuazione un'applicazione comune ogniqualvolta risulti appropriato. L'applicazione comune dovrebbe essere inclusiva e aperta a tutti i partner dell'Unione che accettino e possano contribuire a una visione comune, tra cui le agenzie degli Stati membri e le relative istituzioni finanziarie per lo sviluppo, le autorità locali, il settore privato, la società civile e il mondo accademico. [Em. 30]

(24 bis)

In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto in uno dei paesi partner, il sostegno, attraverso un atto delegato, può essere sospeso completamente o parzialmente. La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 31]

(24 ter)

Il presente regolamento dovrebbe riconfermare la sicurezza nucleare quale componente importante dell'azione esterna dell'Unione e facilitare gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio  (32) («regolamento EINS»). Pertanto, qualora un paese partner persista a non osservare le norme fondamentali in materia di sicurezza nucleare, come le disposizioni delle pertinenti convenzioni internazionali nel quadro dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), le convenzioni di Espoo e di Aarhus e successive modifiche, il trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari e i relativi protocolli aggiuntivi, gli impegni a favore della realizzazioni di stress test e relative misure, nonché gli obiettivi di cooperazione specificati nel regolamento EINS, l'assistenza fornita a norma del presente regolamento al paese interessato dovrebbe essere riesaminata e potrebbe essere sospesa completamente o parzialmente. [Em. 32]

(25)

Se la promozione della democrazia e, dei diritti umani e delle libertà fondamentali , compresa la protezione dei minori, delle minoranze, delle persone con disabilità e delle persone LGBTI, nonché la parità di genere e l’emancipazione femminile, delle donne e della ragazze dovrebbe costantemente riflettersi e integrarsi nella fase di attuazione applicazione del presente regolamento, l’assistenza prestata dall’Unione nell’ambito dei programmi tematici per i diritti umani e la democrazia e per le organizzazioni della società civile e gli enti locali dovrebbe avere una funzione complementare e aggiuntiva specifica, in virtù della sua portata mondiale e della sua autonomia di azione, non essendo vincolata al consenso dei governi e delle autorità dei paesi terzi interessati. A tal fine, l'Unione dovrebbe essere particolarmente attenta ai paesi e alle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio e dove il mancato rispetto di tali diritti e libertà è particolarmente grave e sistematico, nonché alle situazioni in cui sono in gioco gli spazi a disposizione della società civile. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere concepita in modo da consentire il sostegno alla società civile e la cooperazione e il partenariato con la stessa su questioni delicate relative ai diritti umani e alla democrazia, garantendo la flessibilità e la reattività necessaria per rispondere al mutare delle circostanze, alle esigenze dei beneficiari o ai periodi di crisi e, se necessario, contribuire al consolidamento delle capacità della società civile. In questi casi, le priorità politiche dovrebbero essere quelle di promuovere il rispetto del diritto internazionale e di fornire mezzi di intervento alla società civile locale e ad altre parti interessate pertinenti per i diritti umani al fine di contribuire alle attività condotte in circostanze molto difficili. Il presente regolamento, inoltre, dovrebbe dare la possibilità alle organizzazioni della società civile di ricevere, laddove necessario, piccole sovvenzioni in modo efficiente e rapido, in particolare nei contesti più difficili come le situazioni di fragilità, crisi e tensioni tra le comunità. [Em. 33]

(25 bis)

Conformemente agli articoli 2, 3 e 21 del TUE e all'articolo 8 TFUE, l'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione delle donne e delle ragazze e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne, in linea con il piano d'azione II sulla parità di genere, le conclusioni del Consiglio sulla pace e la sicurezza delle donne del 10 dicembre 2018, la convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa e l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. [Em. 34]

(25 ter)

Il presente regolamento dovrebbe affrontare e integrare la promozione dei diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a livello globale, anche sostenendo le organizzazioni che si adoperano per promuovere la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti (accesso a informazioni di qualità e accessibili, istruzione e servizi) e per combattere la violenza e la discriminazione basate sul genere, nonché riconoscendo e affrontando gli stretti legami tra le questioni della pace, della sicurezza, dello sviluppo e della parità di genere. Tale attività dovrebbe essere coerente con i principi e le convenzioni internazionali ed europee pertinenti e promuoverne l'attuazione. [Em. 35]

(26)

Le organizzazioni della società civile dovrebbero comprendere una vasta gamma di operatori con dotati di ruoli e mandati diversi molteplici , tra cui tutte le strutture non statali e non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali o , religiosi, ambientali, economici , o per far sì che le autorità rendano conto del loro operato . Attive in ambito locale, nazionale, regionale o internazionale, comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali. Se necessario, possono essere finanziati altri organismi o attori non espressamente esclusi dal presente regolamento per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. [Em. 36]

(26 bis)

Conformemente al consenso in materia di sviluppo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali nel contribuire allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto, delle libertà fondamentali, dei diritti umani, della giustizia sociale e in qualità di fornitori di servizi sociali di base alle popolazioni più bisognose. Essi dovrebbero riconoscere i molteplici ruoli svolti dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, queste ultime in quanto promotrici di un approccio territoriale allo sviluppo, che comprende processi di decentramento, partecipazione, controllo e responsabilità. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero promuovere uno spazio operativo e un contesto favorevole per le organizzazioni della società civile e intensificare ulteriormente il loro sostegno per lo sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali al fine di rafforzare la loro voce nel processo di sviluppo sostenibile e stimolare il dialogo politico, sociale ed economico, anche attraverso programmi e strumenti della società civile. [Em. 37]

(26 ter)

L'Unione sostiene le organizzazioni della società civile e ne promuove un maggiore coinvolgimento strategico in tutti gli strumenti e programmi esterni, inclusi i programmi geografici e le azioni di risposta rapida del presente regolamento, in linea con le conclusioni del Consiglio del 15 ottobre 2012 dal titolo «Le radici della democrazia e dello sviluppo sostenibile: l'impegno dell'Europa verso la società civile nell'ambito delle relazioni esterne». [Em. 38]

(27)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il presente strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (33).

(28)

Tenendo conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, della tutela dell'ambiente e della lotta contro la perdita di biodiversità, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e  la convenzione sulla biodiversità e perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente regolamento dovrebbe contribuire all'integrazione dell’azione per il clima e l'ambiente in tutte le politiche dell’Unione e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % delle spese di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima e sostenere le azioni che producono effetti positivi collaterali chiari e identificabili in tutti i settori . Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire per il 25 % al 45  % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima , gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, di cui il 30 % della dotazione finanziaria globale dovrebbe essere destinato alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso dell’attuazione dell'applicazione del presente regolamento, mentre il contributo complessivo del regolamento dovrebbe rientrare nei relativi processi di valutazione e riesame. L'azione dell'Unione in questo settore dovrebbe favorire il rispetto dell'accordo di Parigi e delle convenzioni di Rio e non contribuire al degrado dell'ambiente o causare danni all'ambiente o al clima. Le azioni e le misure che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo in materia di clima pongono un accento particolare sul sostegno degli adattamenti ai cambiamenti climatici nei paesi poveri e altamente vulnerabili e dovrebbero tener conto del nesso tra clima, pace e sicurezza, emancipazione femminile e lotta alla povertà. Il presente regolamento dovrebbe contribuire alla gestione sostenibile delle risorse naturali e promuovere le attività estrattive, la gestione delle foreste e l'agricoltura sostenibili e sicure. [Em. 39]

(29)

È essenziale intensificare ulteriormente la La collaborazione con i paesi partner sui flussi migratori, cogliendo tutti i può dar luogo a vantaggi di reciproci derivanti da flussi ben gestiti migratori ordinati, sicuri regolari responsabili affrontando permettere di affrontare con efficacia il fenomeno dell’immigrazione irregolare l'immigrazione irregolare e gli sfollamenti forzati . Tale collaborazione dovrebbe contribuire a  facilitare percorsi sicuri e legali per la migrazione e l'asilo, a garantire l’accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, ad instaurare un dialogo con le diaspore , a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella lotta contro l’immigrazione nel far fronte all'immigrazione irregolare, la alla tratta degli esseri umani e il al traffico di migranti, nonché a moltiplicare l’impegno ad adoperarsi per rimpatri , ove necessario, sul fronte dei rimpatri, della riammissione riammissioni e reinserimenti sostenibili e in condizioni di sicurezza del reinserimento dignità, ove necessario, in modo sensibile ai conflitti , sulla base della responsabilità reciproca e del nel pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani emananti dal diritto internazionale e dal diritto dell'Unione . Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi terzi con l’Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dei principi generali del presente regolamento. Una maggiore La coerenza tra le politiche migratorie e di cooperazione allo sviluppo è importante per garantire che l’assistenza allo sviluppo aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente combattere la povertà e le migrazioni disuguaglianze, promuova i diritti e le libertà e contribuisca a una gestione dei flussi migratori ordinati, sicuri e responsabili . Il presente regolamento dovrebbe contribuire ad un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva l'impatto positivo dei flussi migratori e della mobilità sullo sviluppo . [Em. 40]

(30)

Il presente regolamento dovrebbe consentire all’Unione di rispondere alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alle migrazioni, in modo complementare rispetto alla politica migratoria alle politiche migratorie e di sviluppo dell’Unione. A tal fine, per ottimizzare il contributo dei flussi migratori allo sviluppo, e fatte salve circostanze impreviste nuove sfide emergenti o nuove necessità , il un massimo del 10 % della sua dotazione finanziaria dovrebbe servire ad affrontare le cause profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e a sostenere la gestione il rafforzamento dell'impegno volto ad agevolare la migrazione sicura, ordinata, regolare la responsabile e l'attuazione della governance delle migrazioni e di politiche pianificate e ben gestite in materia di migrazione , compresa la protezione dei rifugiati e i diritti dei migranti sulla base del diritto internazionale e del diritto dell'Unione nell’ambito degli obiettivi del presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe altresì contribuire ad affrontare il fenomeno della fuga dei cervelli e a sostenere le esigenze delle persone sfollate e delle comunità che le ospitano, in particolare garantendo l'accesso a servizi di base e alle opportunità di sussistenza. [Em. 41]

(30 bis)

Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e i relativi servizi sono fattori comprovati di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva. Possono svolgere un ruolo chiave nel migliorare la vita dei cittadini, finanche nei paesi più poveri, in particolare emancipando donne e ragazze, rafforzando la governance democratica e la trasparenza e potenziando la competitività e la creazione di posti di lavoro. Tuttavia, la connettività e l'accessibilità economica restano un problema sia tra regioni che all'interno delle stesse, dal momento che esistono ampi divari tra i paesi ad alto reddito e quelli a più basso reddito e tra le città e le zone rurali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto aiutare l'Unione europea a integrare ulteriormente la digitalizzazione nelle sue politiche di sviluppo. [Em. 42]

(30 ter)

L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 con una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha sottolineato quanto sia importante promuovere società pacifiche e inclusive, sia in quanto obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) 16, sia al fine di conseguire altri risultati nella politica di sviluppo. L'SDG 16.a chiede specificamente di «consolidare le istituzioni nazionali più importanti, anche attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppare a ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrorismo e il crimine». [Em. 43]

(30 quater)

Nel comunicato della riunione ad alto livello del 19 febbraio 2016 il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha aggiornato le direttive sull'elaborazione delle relazioni sull'aiuto pubblico allo sviluppo nel settore della pace e della sicurezza. Il finanziamento delle azioni intraprese a norma del presente regolamento costituisce un aiuto pubblico allo sviluppo qualora soddisfi i criteri stabiliti in tali direttive relative all'elaborazione delle relazioni o in eventuali successive direttive sull'elaborazione delle relazioni che il Comitato di aiuto allo sviluppo possa concordare. [Em. 44]

(30 quinquies)

Il potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, dovrebbe essere utilizzato solo in casi eccezionali, laddove gli obiettivi del regolamento non possano essere soddisfatti mediante altre attività di cooperazione allo sviluppo. È essenziale sostenere gli attori del settore della sicurezza nei paesi terzi, compreso, in circostanze eccezionali, il settore militare, in situazioni di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi o stabilizzazione, al fine di garantire condizioni adeguate per l'eliminazione della povertà e lo sviluppo. Gli elementi essenziali di uno Stato che funziona adeguatamente in qualsiasi contesto sono la buona governance, un controllo democratico e una vigilanza civile del sistema di sicurezza efficaci, anche con riguardo al settore militare, nonché il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e dovrebbero essere promossi attraverso un sostegno più ampio ai paesi terzi nell'ottica di una riforma del settore della sicurezza. [Em. 45]

(30 sexies)

Il presente regolamento dovrebbe basarsi sulle conclusioni della valutazione della Commissione richiesta per giugno 2020, compresa una consultazione pubblica ampia ed estesa a una pluralità di soggetti interessati che valuti la coerenza del potenziamento delle capacità a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo nell'ambito del nesso sviluppo-sicurezza finanziato dall'Unione e dai suoi Stati membri con la strategia globale e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 46]

(30 septies)

L'Unione dovrebbe inoltre promuovere un approccio attento ai conflitti e alla problematica di genere in tutte le azioni e i programmi previsti dal presente regolamento, allo scopo di evitare ripercussioni negative e ottimizzare gli effetti positivi. [Em. 47]

(31)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, che sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) («regolamento finanziario»), precisano in particolare le modalità relative all’elaborazione e all’esecuzione del bilancio, mediante sovvenzioni, appalti, premi e gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno di bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate in merito allo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, essendo il rispetto dello Stato di diritto essenziale per una sana gestione finanziaria e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(32)

Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione applicazione del presente regolamento dovrebbero essere scelte in base alla rispettiva alle esigenze dei partner, alle loro preferenze, al contesto specifico e capacità di rispettare i principi di efficacia dello sviluppo, conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario . Il ruolo del Fondo europeo per la democrazia quale fondazione incaricata dalle istituzioni dell'UE di sostenere la democrazia, la società civile e i diritti umani nel mondo dovrebbe essere migliorato e potenziato nel quadro del presente regolamento. Il Fondo dovrebbe essere dotato della flessibilità amministrativa e delle risorse finanziarie per erogare sovvenzioni mirate agli attori della società civile del vicinato europeo che si adoperano per l'attuazione della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della democrazia, dei diritti umani, delle elezioni libere e dello Stato di diritto. [Em. 48]

(33)

Sulla scorta dei risultati positivi ottenuti dal precedente EFSD (35), il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale. L’EFSD+ dovrebbe sostenere il piano per gli investimenti esterni e combinare le operazioni di finanziamento misto e di garanzia di bilancio coperte dalla garanzia per le azioni esterne, comprese quelle riguardanti i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito, precedentemente effettuate nell’ambito del mandato per i prestiti esterni della Banca europea per gli investimenti. Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati e l’esperienza maturata nel corso degli ultimi decenni nel sostenere le politiche dell’Unione, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rimanere per la Commissione il partner naturale per l’attuazione l'applicazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne. Anche altre banche multilaterali di sviluppo (MDB) o banche nazionali di sviluppo dell'UE (NDB) hanno competenze e capitali in grado di apportare notevole valore all'impatto sulla politica di sviluppo dell'Unione e la loro partecipazione nell'ambito dell'EFSD+ dovrebbe inoltre essere pertanto fortemente promossa mediante il presente regolamento. [Em. 49]

(34)

L’EFSD+ dovrebbe puntare a sostenere gli investimenti quale mezzo per contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile promuovendo lo sviluppo economico , culturale e sociale sostenibile e inclusivo e favorendo la resilienza socioeconomica dei paesi partner, con un’attenzione particolare per l’eliminazione della povertà, la crescita prevenzione dei conflitti e la promozione di società pacifiche, giuste e inclusive, il progresso economico sostenibile e inclusiva inclusivo, la lotta ai cambiamenti climatici attraverso la mitigazione e l'adattamento e al degrado ambientale , la creazione di posti di lavoro dignitosi, le nel rispetto delle pertinenti norme dell'OIL e di opportunità economiche, in particolare per le donne, i giovani e le persone vulnerabili. Si dovrebbe porre l'accento su un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e sullo sviluppo le di competenze e lo dello spirito imprenditoriale rafforzando le strutture educative e culturali, anche per i bambini in situazioni di emergenza umanitaria e di sfollamento forzato. Dovrebbe altresì puntare a sostenere un ambiente stabile per gli investimenti, l'industrializzazione , i settori socioeconomici, le cooperative, le imprese sociali, le microimprese e le piccole e medie imprese, nonché affrontando nonché a rafforzare la democrazia , lo Stato di diritto e i diritti umani, la mancanza dei quali spesso costituisce le cause socio-economiche profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati , conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Dovrebbe essere riservata particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta anche a migliorare la fornitura di servizi essenziali pubblici di base, la sicurezza alimentare e a migliorare la qualità della vita delle popolazioni urbane in rapida crescita, anche attraverso alloggi adeguati, sicuri ed economicamente accessibili. L'EFSD+ dovrebbe incoraggiare i partenariati con o senza scopo di lucro come strumento per orientare gli investimenti del settore privato verso lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà. In tutte le fasi del ciclo del progetto andrebbe promossa anche la partecipazione strategica delle organizzazioni della società civile e delle delegazioni dell'Unione nei paesi partner, per contribuire alla ricerca di soluzioni su misura per promuovere lo sviluppo socioeconomico delle comunità, la creazione di posti di lavoro e nuove opportunità commerciali. Gli investimenti dovrebbero basarsi sull'analisi dei conflitti, concentrarsi sulle cause profonde dei conflitti, della fragilità e dell'instabilità, ottimizzando le potenzialità per favorire la pace e minimizzando i rischi di aggravare i conflitti. [Em. 50]

(35)

L'EFSD+ dovrebbe massimizzare l'addizionalità dei finanziamenti, affrontare i fallimenti del mercato e le situazioni di investimento subottimali, realizzare prodotti innovativi e attirare fondi del settore privato per ottimizzare il contributo dei finanziamenti privati allo sviluppo sostenibile locale . La partecipazione del settore privato alla cooperazione dell'Unione con i paesi partner mediante l'EFSD+ dovrebbe avere un impatto misurabile e complementare sullo sviluppo, nel pieno rispetto dell'ambiente e dei diritti e dei mezzi di sussistenza delle comunità locali, senza provocare distorsioni del mercato locale e senza creare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali. Tale partecipazione dovrebbe inoltre essere efficace sotto il profilo dei costi e basarsi sulla responsabilità reciproca e sulla condivisione di rischi e costi. Basandosi su adeguati criteri in materia di responsabilità e trasparenza, l'EFSD+ dovrebbe fungere da «sportello unico» per ricevere proposte di finanziamento da enti finanziari e investitori pubblici o privati e fornire un ampio ventaglio di sostegni finanziari per gli investimenti ammissibili. [Em. 51]

(35 bis)

Una garanzia dell'UE per le operazioni di investimento sovrano nel settore pubblico deve far parte dell'EFSD +. Detta garanzia non è estesa alle operazioni di investimento sovrano che prevedono la concessione di prestiti al settore privato o a entità sub-statali, o a loro beneficio, che possono accedere a finanziamenti a favore di enti pubblici senza garanzie statali. Per contribuire alla pianificazione della capacità da parte della BEI, è assegnato alla BEI un volume minimo garantito di tali operazioni di investimento sovrano. [Em. 52]

(36)

Sulla base dell’attuale garanzia dell’EFSD e del Fondo di garanzia per le azioni esterne andrebbe istituita una garanzia per le azioni esterne finalizzata a sostenere le operazioni dell’EFSD+ coperte da garanzie di bilancio, l’assistenza macrofinanziaria e i prestiti ai paesi terzi ai sensi della decisione 77/270/Euratom del Consiglio (36). Tali operazioni dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dal presente regolamento, insieme a quelli erogati a norma del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (37) («regolamento IPA III») e del regolamento EINS, che dovrebbero anche coprire gli accantonamenti e le passività derivanti, rispettivamente, dai prestiti di assistenza macrofinanziaria e dai prestiti di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS. Nel finanziare le operazioni dell’EFSD+ si dovrebbe dare la precedenza a quelle aventi un forte impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi e di mezzi di sussistenza e un rapporto costi-benefici tale da migliorare la sostenibilità degli investimenti e fornire le maggiori garanzia di sostenibilità e impatto sullo sviluppo a lungo termine grazie alla titolarità locale . Le operazioni finanziate con la garanzia per le azioni esterne dovrebbero essere accompagnate da un’approfondita valutazione ex ante degli aspetti ambientali, finanziari e sociali, a seconda dei casi tra cui l'impatto sui diritti umani sui mezzi di sussistenza delle comunità interessate, l'impatto sulle disuguaglianze e l'individuazione di modi per affrontarle, e in linea con quanto disposto dalla comunicazione «Legiferare meglio» e tenendo conto del principio del libero, previo e informato consenso (FPIC) delle comunità interessate negli investimenti fondiari . La garanzia per le azioni esterne non dovrebbe essere utilizzata per fornire i servizi pubblici essenziali, che restano una responsabilità del governo. Dovrebbero altresì essere effettuate valutazioni d'impatto ex post per misurare l'impatto sullo sviluppo delle operazioni dell'EFSD+. [Em. 53]

(37)

Al fine di assicurare la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato , promuovere una concorrenza equa e massimizzare l'impatto degli investimenti, è opportuno prevedere per le controparti ammissibili una deroga alle norme relative alle modalità di esecuzione del bilancio dell'Unione, come stabilito nel regolamento finanziario. Le controparti ammissibili potrebbero anche essere organismi che non sono incaricati dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato, oppure organismi di diritto privato di un paese partner. [Em. 54]

(38)

Al fine di aumentare l’impatto della garanzia per le azioni esterne, gli Stati membri e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sotto forma di contanti o di una garanzia. Il contributo sotto forma di garanzia non deve superare il 50 % dell’importo delle operazioni garantite dall’Unione. Le passività finanziarie derivanti da tale garanzia non dovrebbero essere coperte e la riserva di liquidità dovrebbe essere fornita dal fondo comune di copertura.

(39)

Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell’Unione e alle sfide globali per i diritti umani e le libertà fondamentali , la democrazia e il buon governo, la sicurezza e la stabilità, i cambiamenti climatici e l’ambiente, gli oceani, la crisi migratoria e e i flussi migratori, comprese le sue loro cause profonde , come la povertà e le disuguaglianze, e l'impatto, specialmente sui paesi in via di sviluppo, di un numero crescente di persone sfollate . Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto opportuno adattare l’esecuzione l'applicazione finanziaria dei programmi. Rifacendosi all’esperienza positiva del Fondo europeo di sviluppo (FES), per migliorare la capacità dell’Unione di reagire alle esigenze impreviste non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione , bisognerebbe lasciare un importo predefinito e non assegnato come a titolo di riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in casi debitamente giustificati in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento. [Em. 55]

(40)

Pertanto, pur nel rispetto del principio che il bilancio dell’Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell’Unione sia per i cittadini che per i paesi partner dell’Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell’Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna.

(41)

A norma dell’articolo 83 della decisione…/… del Consiglio, le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare (PTOM) dovrebbero essere ammesse a beneficiare dei finanziamenti previsti dal presente regolamento, fatte salve le sue regole e finalità e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Inoltre, ai sensi dell’articolo 349 TFUE, è opportuno incoraggiare la collaborazione tra i paesi partner e i paesi e territori d’oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell’Unione nei settori d’interesse comune.

(42)

Al fine di migliorare la titolarità democratica dei processi di sviluppo da parte dei paesi partner e la sostenibilità degli aiuti esterni, l'Unione dovrebbe, ove necessario, favorire l'uso delle istituzioni, delle risorse, delle competenze, dei sistemi e delle procedure dei paesi partner per tutti gli aspetti del ciclo del progetto di cooperazione , garantendo al contempo le risorse e le competenze locali e il pieno coinvolgimento della società civile e dei governi locali. L'Unione dovrebbe altresì fornire programmi di formazione sulle modalità di applicazione dei finanziamenti dell'Unione ai dipendenti pubblici degli enti locali e alle organizzazioni della società civile, in modo da aiutarli a migliorare l'ammissibilità e l'efficienza dei loro progetti. Detti programmi dovrebbero essere realizzati nei paesi interessati ed essere disponibili nella lingua del paese e integrare eventuali programmi di apprendimento a distanza già in vigore e garantire una formazione mirata che risponda alle esigenze di tale paese. [Em. 56]

(43)

I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui all’articolo 19 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(44)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (39), (Euratom, CE) n. 2185/96 (40) e (UE) 2017/1939 (41) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità (comprese le frodi), il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (42). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti; per questo motivo, gli accordi con paesi terzi e territori e con organizzazioni internazionali, e qualsiasi contratto o accordo risultante dall’attuazione del presente regolamento, dovrebbero contenere disposizioni che autorizzino espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto secondo le loro rispettive competenze e garantiscano che eventuali terzi coinvolti nell’esecuzione dei finanziamenti dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(44 bis)

Per contribuire alla lotta internazionale alle frodi fiscali, all'evasione fiscale, alle frodi, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, tutti i finanziamenti previsti dal presente regolamento dovrebbero essere erogati in modo completamente trasparente. Inoltre le controparti ammissibili non sostengono alcuna attività esercitata a fini illeciti, né partecipano ad alcuna operazione di finanziamento o di investimento attuata tramite un veicolo d'investimento ubicato in una giurisdizione non cooperativa o in un paradiso fiscale. Le controparti dovrebbero inoltre astenersi dal ricorrere all'elusione fiscale o a regimi aggressivi di pianificazione fiscale. [Em. 57]

(45)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (43). [Em. 58]

(46)

Per integrare o determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la definizione della strategia dell'Unione, dei settori prioritari, degli obiettivi dettagliati, dei risultati attesi, degli indicatori di performance specifici e dell'assegnazione finanziaria e delle modalità di cooperazione specifiche per ciascun programma geografico e tematico, nonché per i piani d'azione e le misure che non si basano su documenti di programmazione che istituiscono un quadro operativo per i diritti umani e un quadro per la gestione del rischio, decidono in merito alle necessità non trattate dai programmi o dai documenti di programmazione e alla sospensione dell'assistenza, stabiliscono l'approccio basato sulle prestazioni, definiscono i tassi di copertura, istituiscono un quadro di monitoraggio e valutazione ed estendono l'ambito di applicazione delle azioni a paesi e territori non contemplati dal presente regolamento. Per modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea TFUE per quanto riguarda i tassi di copertura di cui all’articolo 26, paragrafo 3, i settori di cooperazione e intervento elencati negli allegati II, III e IV, i settori prioritari delle operazioni dell’EFSD+ e le finestre d'investimento elencate nell’allegato V , nonché e la governance dell’EFSD+ di cui all’allegato VI, nonché allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori elencati dell’ nell' allegato VII, se necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di monitoraggiovalutazione. [Em. 59]

(47)

A norma dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (44), occorre valutare il presente programma sulla base delle informazioni raccolte in ottemperanza degli specifici requisiti di monitoraggio, evitando al contempo l’eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, specie a carico degli Stati membri. Se opportuno, Tali requisiti possono dovrebbero includere indicatori misurabili, quale base per valutare gli effetti del programma sul campo. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di con le parti interessate, come la società civile ed esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 60]

(48)

I riferimenti agli atti dell’Unione di cui all’articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio (45) sostituiti dal Tenuto conto dell'ampia natura e dell'ampio ambito di applicazione del presente regolamento e per garantire la coerenza tra i principi, gli obiettivi e la spesa a norma del presente regolamento dovrebbero essere letti come riferimenti al e di altri strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, come il regolamento EINS, o strumenti intrinsecamente correlati alle politiche esterne, come il regolamento IPA III, è opportuno che un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP / AR) o da un rappresentante di detto ufficio, sia responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione delle politiche, dei programmi, degli obiettivi e delle azioni a norma del presente regolamento, e la Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione in modo da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità del finanziamento esterno dell'Unione. Il VP/AR dovrebbe assicurare il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE dovrebbero collaborare con i pertinenti membri e servizi della Commissione , identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione dovrebbero essere elaborate secondo le procedure della Commissione ed essere sottoposte all'approvazione della Commissione . [Em. 61]

(48 bis)

L'applicazione del presente regolamento dovrebbe, se del caso, essere complementare e conforme alle misure adottate dall'Unione nel perseguimento degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune nel quadro del capo 2 del titolo V del TUE e alle misure adottate nel quadro della parte V del TFUE. [Em. 62]

(49)

Le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero attenersi rigorosamente alle condizioni e procedure stabilite dalle misure restrittive dell’Unione, [Em. 63]

(49 bis)

Il Parlamento europeo dovrebbe partecipare appieno alle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti al fine di garantire un controllo politico e democratico e la responsabilità dei fondi dell'Unione nel settore dell'azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo possa esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, aumentando pertanto sia l'efficienza che la legittimità, [Em. 64]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma «Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale» (in appresso «lo strumento»).

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Il regolamento istituisce inoltre il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus («EFSD+») e una garanzia per le azioni esterne.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«programma nazionale»: un programma indicativo che riguardi un solo paese;

2)

«programma multinazionale»: un programma indicativo che riguardi più di un paese;

3)

«cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi e territori lungo le frontiere esterne dell’Unione;

4)

«programma regionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo all’interno della stessa zona geografica, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2;

5)

«programma transregionale»: un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese terzo in zone diverse, come stabilito all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento;

6)

«soggetto giuridico»: qualsiasi persona fisica o giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell’Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

6 bis)

«organizzazioni della società civile»: tutte le strutture non governative, non a fini di lucro e non violente attraverso le quali le persone organizzano il conseguimento di obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, sociali, economici, religiosi, ambientali o di controllo delle autorità responsabili, che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale, e che possono includere le organizzazioni urbane e rurali nonché le organizzazioni formali e informali; nel contesto del programma tematico in materia di diritti umani e democrazia, la «società civile» comprende tutti gli individui o i gruppi che sono indipendenti dallo Stato e le cui attività contribuiscono a promuovere i diritti umani e la democrazia, compresi i difensori dei diritti umani quali definiti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e sulla responsabilità degli individui; [Em. 65]

6 ter)

«enti locali»: livelli di governo o enti pubbliche che operano a livello subnazionale (ad esempio a livello di comuni, comunità, distretti, contee, province o regioni). [Em. 66]

7)

«finestra d'investimento»: una zona destinataria del sostegno della garanzia dell'EFSD+ per portafogli di investimenti in regioni, paesi o settori specifici;

8)

«donatore»: uno Stato membro, un'istituzione finanziaria internazionale o un'istituzione pubblica di uno Stato membro, un'agenzia pubblica o altri enti pubblici o privati che contribuiscono attraverso sovvenzioni in contanti o garanzie al fondo comune di copertura; [Em. 67]

8 bis)

«addizionalità»: principio che garantisce che la garanzia per le azioni esterne contribuisca allo sviluppo sostenibile mediante operazioni che non avrebbero potuto essere realizzate senza di essa o che raggiungono risultati positivi che non avrebbero potuto essere conseguiti senza di essa, nonché il fatto di attirare fondi del settore privato e affrontare carenze del mercato o situazioni di investimento subottimali oltre a migliorare la qualità, la sostenibilità, l'impatto o la portata di un investimento. Il principio assicura altresì che le operazioni di investimento e finanziamento della garanzia per le azioni esterne non sostituiscano il sostegno di uno Stato membro, finanziamenti privati o un altro tipo di intervento finanziario dell'Unione o internazionale, ed evitano l'esclusione di altri investimenti pubblici o privati. I progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne hanno generalmente un profilo di rischio superiore rispetto al portafoglio degli investimenti sostenuti dalle controparti ammissibili nel quadro delle loro normali politiche d'investimento senza la garanzia per le azioni esterne; [Em. 68]

8 ter)

«paesi industrializzati»: paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo inseriti nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo («APS») del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE («OCSE/DAC»); [Em. 69]

8 quater)

«povertà»: tutte le condizioni in cui le persone sono indigenti e percepite come persone prive di capacità in varie società e contesti locali; le dimensioni chiave della povertà includono capacità economiche, umane, politiche, socioculturali e di protezione; [Em. 70]

8 quinquies)

«sensibilità di genere»: un approccio che mira a comprendere e tenere in considerazione i fattori sociali e culturali che concorrono all'esclusione e alla discriminazione di genere in tutti i settori della vita pubblica e privata; [Em. 71]

8 sexies)

«sensibilità ai conflitti»: un approccio che mira a comprendere che qualunque iniziativa realizzata in un contesto interessato da un conflitto interagirà con tale conflitto e che tale interazione avrà conseguenze che possono avere effetti positivi o negativi; significa altresì provvedere affinché nelle sue azioni (politiche, strategiche e relative all'assistenza esterna) l'Unione, per quanto in suo potere, eviti un impatto negativo e massimizzi le ricadute positive sulle dinamiche dei conflitti, contribuendo così alla prevenzione dei conflitti, alla stabilità strutturale e al consolidamento della pace. [Em. 72]

Nei casi in cui è fatto riferimento ai diritti umani, è inteso che sono comprese le libertà fondamentali. [Em. 73]

Nel contesto dell'articolo 15, i «paesi più bisognosi» possono includere anche i paesi di cui all'allegato I. [Em. 74]

Articolo 3

Obiettivi

1.   L’obiettivo generale del regolamento è definire un quadro finanziario che consenta all'Unione di affermare e promuovere i  suoi valori , principi gli interessi dell’Unione fondamentali in tutto il mondo al fine di perseguire gli , conformemente agli obiettivi e i ai principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, dell’articolo 8 e dell’articolo 21 TUE , nonché degli articoli 11 e 208 TFUE . [Em. 75]

2.   In conformità del paragrafo 1, gli obiettivi specifici del presente regolamento sono i seguenti:

a)

sostenere e promuovere il dialogo e la cooperazione con le regioni e i paesi terzi del vicinato, dell’Africa subsahariana, dell’Asia e del Pacifico, delle Americhe e dei Caraibi;

a bis)

contribuire a onorare gli impegni internazionali e conseguire gli obiettivi convenuti dall'Unione, in particolare l'Agenda 2030, gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi; [Em. 76]

a ter)

sviluppare una relazione speciale rafforzata con i paesi del vicinato orientale e meridionale dell'Unione, fondata sulla cooperazione, sulla pace e sulla sicurezza, sulla responsabilità reciproca e sull'impegno comune a favore dei valori universali della democrazia, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, dell'integrazione socioeconomica, della tutela ambientale e dell'azione per il clima; [Em. 77]

a quater)

perseguire la riduzione e, nel lungo termine, l'eliminazione della povertà, in particolare nei paesi meno sviluppati; consentire uno sviluppo sociale ed economico sostenibile; [Em. 78]

b)

a livello mondiale, consolidare e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani, sostenere le organizzazioni della società civile e le autorità locali , contribuire alla stabilità e alla pace , prevenire i conflitti, promuovere società giuste e inclusive, favorire il multilateralismo, la giustizia internazionale e la responsabilità e affrontare altre sfide mondiali e regionali , tra cui le migrazioni e la mobilità compresi i cambiamenti climatici e il degrado ambientale, nonché le necessità e le priorità della politica estera, come stabilito nell'allegato III, tra cui la promozione della creazione di un clima di fiducia e delle relazioni di buon vicinato ; [Em. 79]

b bis)

proteggere, promuovere e far progredire i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, come pure la parità di genere e l'uguaglianza sociale, anche nelle circostanze più difficili e nelle situazioni di emergenza, in collaborazione con la società civile, ivi compresi i difensori dei diritti umani a livello mondiale; [Em. 80]

c)

rispondere rapidamente a: situazioni di crisi, instabilità e conflitto; problemi di resilienza e necessità di collegare gli aiuti umanitari all’azione per lo sviluppo; necessità e priorità della politica estera. [Em. 81]

La realizzazione di questi obiettivi è misurata tramite gli indicatori pertinenti di cui all’articolo 31.

3.   Almeno il 92 % 95  % della spesa nell’ambito del presente regolamento soddisfa i criteri per l’aiuto pubblico allo sviluppo che sono stati definiti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Il presente regolamento contribuisce al conseguimento dell'obiettivo collettivo di destinare lo 0,2 % del reddito nazionale lordo dell'Unione ai paesi meno sviluppati e lo 0,7 % del reddito nazionale lordo dell'Unione come aiuto pubblico allo sviluppo entro i termini indicati dall'Agenda 2030. [Em. 82]

3 bis.     Almeno il 20 % dell'aiuto pubblico allo sviluppo finanziato a titolo del presente regolamento in tutti i programmi, geografici e tematici, su base annua e per la durata delle sue azioni, è riservato all'inclusione sociale e allo sviluppo umano, al fine di sostenere e rafforzare l'erogazione di servizi sociali di base quali la sanità, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale, soprattutto a favore delle persone più emarginate, con particolare attenzione alle donne e ai bambini. [Em. 83]

3 ter.     Almeno l'85 % dei programmi, geografici e tematici, finanziati a titolo dell'aiuto pubblico allo sviluppo erogato nell'ambito del presente regolamento è inteso a realizzare la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze quale obiettivo principale o rilevante, come definito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE. Inoltre una parte significativa di tali programmi ha come obiettivo principale la parità di genere e i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze. [Em. 84]

Articolo 4

Ambito di applicazione e struttura

1.   I finanziamenti dell’Unione a norma del presente regolamento sono erogati applicati attraverso: [Em. 85]

a)

programmi geografici;

b)

programmi tematici;

c)

azioni di risposta rapida.

2.   I programmi geografici comprendono attività di cooperazione nazionali e multinazionali nelle aree seguenti:

a)

vicinato;

b)

Africa subsahariana;

c)

Asia e Pacifico;

d)

Americhe e Caraibi.

I programmi geografici possono coprire tutti i paesi terzi, esclusi i paesi candidati e candidati potenziali, come definiti nel regolamento (UE) …/… (46) (IPA) e i paesi e territori d'oltremare come definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio. Possono essere altresì istituiti programmi geografici di portata continentale o transnazionale, in particolare un programma panafricano che interessi i paesi africani di cui alle lettere a) e b) e un programma che interessi i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico di cui alle lettere b), c) e d). [Em. 86]

I programmi geografici nell’area del vicinato possono riguardare qualsiasi paese di cui all’allegato I.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi geografici si basano sui settori di cooperazione elencati nell’allegato II.

3.   I programmi tematici riguardano azioni connesse al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello mondiale, nei seguenti settori:

a)

diritti umani e democrazia;

b)

organizzazioni della società civile e autorità locali , [Em. 87]

c)

stabilità e pace;

d)

sfide mondiali;

d bis)

necessità e priorità della politica estera. [Em. 88]

I programmi tematici possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché. I paesi e territori d’oltremare definiti nella hanno pienamente accesso ai programmi tematici, come previsto dalla decisione …/… (UE) del Consiglio. La loro partecipazione effettiva è assicurata tenendo conto delle loro specificità e delle sfide specifiche che devono affrontare. [Em. 89]

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, i programmi tematici si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato III.

4.   Le azioni di risposta rapida consentono di intervenire tempestivamente per:

a)

contribuire alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi; [Em. 90]

b)

contribuire a rafforzare la resilienza degli Stati, anche a livello delle autorità locali, delle società, delle comunità e dei singoli individui e a collegare gli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo. [Em. 91]

c)

rispondere alle necessità e alle priorità della politica estera. [Em. 92]

Le azioni di risposta rapida possono riguardare tutti i paesi terzi, nonché i paesi e territori d’oltremare definiti nella decisione …/… (UE) del Consiglio.

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3, le azioni di risposta rapida si basano sui settori di intervento elencati nell’allegato IV.

5.   Le azioni previste dal presente regolamento sono attuate applicate principalmente tramite i programmi geografici. [Em. 93]

Le azioni attuate applicate tramite i programmi tematici sono complementari alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sostengono le iniziative mondiali e transregionali per volte a raggiungere gli obiettivi concordati a livello internazionale, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a bis , proteggere nonché i beni pubblici globali o affrontare le sfide mondiali. Le azioni nell’ambito dei programmi tematici possono essere altresì intraprese in modo indipendente, anche nel caso in cui il programma geografico non esiste o è stato sospeso, o non è stato raggiunto un accordo sull’azione con il paese partner interessato, oppure se l’azione non può essere attuata adeguatamente attraverso i programmi geografici. [Em. 94]

Le azioni di risposta rapida sono complementari ai programmi geografici e tematici , nonché alle azioni finanziate nel quadro del regolamento (CE) n . 1257/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 («regolamento relativo all'aiuto umanitario») . Queste Tali azioni sono concepite e attuate applicate in modo tale da consentire, se del caso, la loro continuità nell’ambito dei programmi geografici o tematici. [Em. 95]

6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare gli allegati II, III e IV.

Articolo 5

Coerenza e complementarità

1.   Nell’attuazione Nell'applicazione del presente regolamento vengono garantite l'unità, la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri tutti i settori dell’azione esterna dell’Unione, compresi altri strumenti di finanziamento esterno, in particolare il regolamento IPA III e altre misure adottate a norma del titolo V, capo 2, TUE e della parte quinta TFUE, nonché con altre politiche e programmi pertinenti dell’Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo. L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'applicazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo. [Em. 96]

1 bis.     L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno allo scopo di migliorare l'efficacia e l'efficienza della loro realizzazione e prevenire una sovrapposizione dei fondi. [Em. 97]

1 ter.     Nell'applicazione del presente regolamento, la Commissione e il SEAE tengono debitamente conto delle posizioni del Parlamento europeo. [Em. 98]

2.   Le azioni che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio non sono finanziate a norma del presente regolamento.

3.   Se del caso, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni stabilite a norma del presente regolamento, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può contribuire anche alle misure stabilite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni stabilisce quali norme siano applicabili.

Articolo 6

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione l'applicazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 89 200 82 451 milioni di EUR a prezzi 2018 (93 154  milioni di EUR a prezzi correnti ) [100 %] . [Em. 99]

2.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è composta da:

a)

68 000 63 687  milioni di EUR a prezzi 2018 (71 954 milioni di EUR a prezzi correnti) [77,24 %] per i programmi tematici geografici : [Em. 100]

vicinato: almeno 22 000 20 572  milioni di EUR a prezzi 2018 (23 243 milioni di EUR a prezzi correnti) [24,95 %] , [Em. 101]

Africa subsahariana: almeno 32 000 30 723  milioni di EUR a prezzi 2018 (34 711 milioni di EUR a prezzi correnti) [37,26 %] , [Em. 102]

Asia e Pacifico: 8 851 milioni di EUR a prezzi 2018 ( 10 000  milioni di EUR a prezzi correnti), [10,73 %], di cui almeno 620  milioni di EUR a prezzi 2018 (700 milioni di EUR a prezzi correnti) per il Pacifico , [Em. 103]

Americhe e Caraibi: 3 540 milioni di EUR a prezzi 2018 ( 4 000  milioni di EUR a prezzi correnti) [4,29 %], di cui almeno 1 062  milioni di EUR a prezzi 2018 (1 200 milioni di EUR a prezzi correnti) per i Caraibi , [Em. 104]

b)

7 000 9 471  milioni di EUR a prezzi 2018 (10 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [11,49 %] per i programmi tematici: [Em. 105]

Diritti umani e democrazia: 1 500 almeno 1 770  milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni di EUR a prezzi correnti [2,15 %], con un massimo del 25 % del programma da destinare al finanziamento delle missioni di osservazione elettorale dell'UE , [Em. 106]

Organizzazioni della società civile: 1 500 OSC) e autorità locali (AL) : 2 390  milioni di EUR a prezzi 2018 (2 700 milioni di EUR a prezzi correnti) [2,90 %], di cui 1 947 milioni a prezzi 2018 (2 200 milioni a prezzi correnti) [2,36 %] per le OSC e 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %] per le AL , [Em. 107]

Stabilità e pace: 885 milioni di EUR a prezzi 2018 ( 1 000 milioni di EUR a prezzi correnti) [1,07 %] , [Em. 108]

Sfide mondiali: 3 000 3 983  milioni di EUR a prezzi 2018 (4 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [4,83 %] , [Em. 109]

Necessità e priorità della politica estera: 443 milioni di EUR a prezzi 2018(500 milioni di EUR a prezzi correnti) [0,54 %], [Em. 110]

c)

4 000 3 098  milioni di EUR a prezzi 2018 (3 500 milioni di EUR a prezzi correnti) [3,76 %] per le azioni di risposta rapida:

stabilità e prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, crisi emergenti, crisi e post-crisi: 1 770 milioni di EUR a prezzi 2018 (2 000 milioni a prezzi del 2018) [2,15 %],

rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui e collegamento degli aiuti umanitari con l'azione per lo sviluppo: 1 328 milioni di EUR a prezzi 2018 (1 500 milioni a prezzi correnti) [1,61 %]. [Em. 111].

3.   La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 10 200 6 196 milioni di EUR a prezzi 2018 (7 000  milioni di EUR a prezzi correnti) [7,51 %] , si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 2 in conformità dell’articolo 15. [Em. 112]

4.   La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), corrisponde almeno al 75 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.

4 bis.     Le azioni di cui all'articolo 9 sono finanziate fino a un importo di 270 milioni di EUR. [Em. 113]

4 ter.     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nei limiti del quadro finanziario pluriennale durante la procedura di bilancio, previa concertazione delle priorità da parte delle istituzioni. [Em. 114]

Articolo 7

Quadro strategico

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali commerciali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, le raccomandazioni e gli atti adottati in seno agli organismi istituiti da detti accordi, come pure gli accordi multilaterali pertinenti, gli atti legislativi dell'Unione, le conclusioni del Consiglio europeo e, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le e altre dichiarazioni internazionali e conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le pertinenti risoluzioni e le posizioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e le convenzioni e risoluzioni delle Nazioni Unite , costituiscono il quadro strategico generale per l’attuazione l'applicazione del presente regolamento. [Em. 115]

Articolo 8

Principi generali

1.   L'Unione si sforza di promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, Stato di diritto, rispetto dei diritti umani e libertà fondamentali, che ne sono il fondamento, tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner , tramite l'azione in seno alle Nazioni Unite e in altri consessi internazionali e tramite la collaborazione con le organizzazioni della società civile, le autorità locali e gli operatori del settore privato, i principi su cui si fonda, vale a dire democrazia, Stato di diritto, buona governance universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale. I finanziamenti erogati a titolo del presente regolamento rispettano detti principi, così come gli impegni assunti dall'Unione nel quadro del diritto internazionale . [Em. 116]

1 bis.     Conformemente agli articoli 2 e 21 TUE, il contributo dell'Unione alla democrazia, allo Stato di diritto, nonché alla promozione e alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali trae fondamento dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal diritto internazionale in materia di diritti umani e dal diritto umanitario internazionale. [Em. 117]

2.   Viene applicato un approccio basato sui diritti che comprenda tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani, aiutare i titolari dei diritti a rivendicarli, con particolare attenzione ai gruppi più poveri emarginati più vulnerabili , incluse le minoranze, le donne, i bambini e giovani, gli anziani, i popoli indigeni, le persone LGBTI e le persone con disabilità, ai diritti fondamentali del lavoro all'inclusione sociale , e assistere i paesi partner nell’attuazione dei loro obblighi internazionali in materia di diritti umani. Il presente regolamento promuove la parità di genere e l’emancipazione femminile delle donne, dei giovani e dei minori, anche per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti . [Em. 118]

3.   L'Unione sostiene, ove opportuno, l’attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di partenariato e della cooperazione triangolare.

L'Unione promuove un approccio multilaterale e basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e coopera al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali , ivi compresi le istituzioni finanziarie internazionali e le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, e gli altri donatori. [Em. 119]

L'Unione promuove la cooperazione con le organizzazioni internazionali e regionali e gli altri donatori. [Em. 120]

Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto del loro bilancio in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali , in particolare dell'accordo di Parigi, e delle relazioni contrattuali con l'Unione , segnatamente gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione e gli accordi commerciali . [Em. 121]

4.   La cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall’altro, ha come fondamento e promuove, ove opportuno, i principi di efficacia dello sviluppo in tutte le modalità , vale a dire: titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca , nonché l'allineamento alle priorità dei paesi partner . L’Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse. [Em. 122]

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che le parti interessate dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le amministrazioni locali, siano debitamente consultate e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione applicazione e monitoraggio dei programmi. [Em. 123]

In linea con il principio della titolarità, la Commissione favorisce, ove opportuno, il ricorso ai sistemi dei paesi partner per l’attuazione l'applicazione dei programmi. [Em. 124]

5.   Per favorire la complementarità e l'efficacia delle loro azioni, l'Unione e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche e si consultano sui rispettivi programmi di assistenza, anche nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali.

6.   I programmi e le azioni attuati ai sensi del presente regolamento integrano i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente conformemente all'articolo 11 TFUE, la riduzione del rischio di catastrofi e la preparazione alle stesse, lo sviluppo umano, la prevenzione dei conflitti e la costruzione della pace, la parità di genere e  l'emancipazione delle donne, dei minori e dei giovani, la non discriminazione, l'istruzione e la cultura, nonché la digitalizzazione, e tengono conto delle eventuali correlazioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile al fine di promuovere azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. I programmi e le azioni in questione si basano su un'analisi delle capacità, dei rischi e delle vulnerabilità, integrano un approccio basato sulle persone e sulla comunità e improntato alla resilienza, tengono conto delle situazioni di conflitto e applicano il principio i principi di non lasciare indietro nessuno e di non nuocere . [Em. 125]

7.    Fatti salvi gli altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, con i partner viene perseguito un approccio più coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, la cui efficacia è valutata periodicamente , senza subordinare l'assegnazione di aiuti allo sviluppo a favore di paesi terzi alla cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori e nel pieno rispetto dei diritti umani, compreso il diritto di ogni individuo a lasciare il proprio paese d'origine . [Em. 126]

7 bis.     La Commissione provvede affinché le azioni adottate nell'ambito del presente regolamento in relazione alla sicurezza, alla stabilità e alla pace, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata e la cibersicurezza, siano realizzate nel rispetto del diritto internazionale, ivi compresi la normativa in materia di diritti umani e il diritto umanitario. La Commissione può definire, di concerto con i partner beneficiari, tabelle di marcia per migliorare la conformità istituzionale e operativa degli operatori del settore militare alle norme in materia di trasparenza e diritti umani. La Commissione monitora attentamente e valuta l'applicazione di tali azioni per ciascun obiettivo e riferisce in merito alla stessa a norma dell'articolo 31, al fine di garantire la conformità agli obblighi in materia di diritti umani. Per tali azioni, la Commissione persegue un approccio che tiene conto delle situazioni di conflitto, ivi compresa un'analisi ex ante dei conflitti rigorosa e sistematica che integra pienamente l'analisi di genere, e applica le disposizioni sulla gestione del rischio di cui all'articolo 8, paragrafo 8, lettera b). La Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 34, che integra il presente regolamento istituendo un quadro operativo, basato sugli orientamenti esistenti, per garantire che i diritti umani siano presi in considerazione nella concezione e nell'applicazione delle misure di cui al presente articolo, in particolare per quanto concerne la prevenzione della tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il rispetto del giusto processo, tra cui la presunzione di innocenza, il diritto a un processo equo e i diritti della difesa. [Em. 127]

8.   La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo, di propria iniziativa e su richiesta del Parlamento europeo, con cui intrattiene uno scambio sistematico di opinioni dialoghi politici significativi . [Em. 128]

8 bis.     La Commissione intrattiene scambi sistematici di informazioni con la società civile e le autorità locali. [Em. 129]

8 ter.     La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 che integra il presente regolamento istituendo un opportuno quadro di gestione del rischio, che comprenda una valutazione e misure di mitigazione per ciascun obiettivo pertinente del regolamento. [Em. 130]

8 quater.     La trasparenza e la responsabilità, con una forte attenzione alla rendicontazione e al controllo, sono alla base dell'intero strumento. Esse includono un sistema di controllo trasparente, che comprende la comunicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi e sulla tempestività dei pagamenti. [Em. 131]

Articolo 9

Sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo

1.   A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea, I finanziamenti erogati dall'Unione a norma del presente regolamento non coprono né l'acquisto di armi o munizioni né le operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Tutte le attrezzature, i servizi o le tecnologie forniti a norma del presente regolamento sono soggetti a rigorosi controlli sui trasferimenti di cui alla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio, al regolamento sul duplice uso e a tutte le misure restrittive dell'UE in vigore. A norma del regolamento (UE) …/… [regolamento dell'UE sui prodotti utilizzati per la pena di morte e la tortura] il presente regolamento non è utilizzato per finanziare la fornitura di alcun tipo di attrezzatura che possa essere utilizzata per la tortura, il maltrattamento o altre violazioni dei diritti umani. [Em. 132]

2.   Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, che esige il conseguimento di società stabili, pacifiche e inclusive, l'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento può essere impiegata nell'ambito di una riforma generale del settore della sicurezza o per potenziare le capacità degli operatori del settore militare nei paesi partner, nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4, per realizzare attività di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo , in linea con l'obiettivo generale del conseguimento dello sviluppo sostenibile . [Em. 133]

3.   L'assistenza ai sensi del presente articolo può includere in particolare l'offerta di programmi di potenziamento delle capacità, a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo, tra cui formazioni, tutoraggi e consulenze, nonché la fornitura di attrezzature, il miglioramento delle infrastrutture e la fornitura di servizi direttamente connessi a tale assistenza.

4.   L'assistenza ai sensi del presente articolo è fornita unicamente:

a)

se le esigenze non possono essere soddisfatte mediante il ricorso ad operatori non militari per conseguire adeguatamente gli obiettivi dell'Unione ai sensi del presente regolamento e se esiste una minaccia che pesa sull'esistenza di istituzioni statali funzionanti o sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a cui le istituzioni statali non possono far fronte, e

b)

se esiste un consenso tra il paese partner interessato e l'Unione sul fatto che gli operatori del settore militare sono fondamentali per preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per lo sviluppo sostenibile e che tali operatori non sono coinvolti in violazioni dei diritti umani e non rappresentano una minaccia per il funzionamento delle istituzioni statali , anche nei momenti di crisi e in contesti e situazioni fragili o destabilizzati. [Em. 134]

5.   L'assistenza dell'Unione ai sensi del presente articolo non è impiegata per finanziare lo sviluppo di capacità degli operatori del settore militare per fini diversi dalla realizzazione di attività in materia di sviluppo e di sicurezza per lo sviluppo. In particolare, non è utilizzata per finanziare:

a)

spese militari ricorrenti;

b)

l'acquisto di armi e munizioni o qualsiasi altro strumento concepito per l'uso letale della forza;

c)

la formazione intesa a contribuire specificamente alla capacità di lotta delle forze armate.

6.   Nell'elaborare e attuare applicare le misure di cui al presente articolo, la Commissione ne promuove la titolarità (ownership) da parte del paese partner. Essa sviluppa altresì gli elementi e le buone pratiche necessari per garantire la sostenibilità e la responsabilità nel medio e lungo periodo e promuove lo Stato di diritto e i principi del diritto internazionale. La Commissione garantisce che tali misure producano vantaggi diretti per la popolazione in termini di sicurezza umana, siano integrate in una più ampia politica di riforma del settore della sicurezza che comprenda forti elementi di controllo democratico e parlamentare e di responsabilità, anche in termini di una migliore fornitura di servizi di sicurezza, e si inseriscano in strategie per la pace e lo sviluppo a lungo termine concepite per affrontare le cause profonde del conflitto. La Commissione garantisce inoltre che le azioni intese a riformare le forze militari contribuiscano a rendere queste ultime più trasparenti, responsabili e rispettose dei diritti umani di coloro che rientrano nella loro giurisdizione. Per le misure volte a fornire attrezzature alle forze militari partner, la Commissione specifica il tipo di attrezzatura da fornire nel contesto di ciascuna misura. La Commissione applica le disposizioni di cui all'articolo 8 — paragrafo 8 ter (nuovo) per garantire che tali attrezzature siano utilizzate solo dai beneficiari previsti. [Em. 135]

7.   La Commissione stabilisce adeguate procedure di valutazione dei rischi, monitoraggio e valutazione per le misure intraprende, nell'ambito della valutazione ai sensi del presente dell' articolo 32, in particolare per quanto riguarda una valutazione intermedia, valutazioni congiunte con gli Stati membri. I risultati orientano la concezione dei programmi e l'assegnazione delle risorse, nonché potenziano ulteriormente la coerenza e la complementarietà dell'azione esterna dell'Unione . [Em. 136]

TITOLO II

ATTUAZIONE APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO [Em. 137]

Capo I

Programmazione

Articolo 9 bis

Portata dei programmi geografici

1.     La cooperazione dell'Unione nell'ambito del presente articolo si applica per azioni di natura locale, nazionale, regionale, transregionale e continentale.

2.     Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, i programmi geografici sono elaborati sulla base dei seguenti settori di cooperazione:

a)

buona governance, democrazia, Stato di diritto, diritti umani, libertà fondamentali e società civile;

b)

eliminazione della povertà, lotta alle disuguaglianze e sviluppo umano;

c)

migrazione e mobilità;

d)

ambiente e cambiamenti climatici;

e)

crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa;

f)

sicurezza, stabilità e pace;

g)

partenariato.

3.     Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 2 sono riportati nell'allegato II. [Em. 138]

Articolo 9 ter

Portata dei programmi tematici

1.     I programmi tematici interessano i seguenti settori di intervento:

a)

diritti umani, libertà fondamentali e democrazia:

tutela e promozione dei diritti umani e dei difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle urgenti esigenze di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo;

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, alla non discriminazione, all'uguaglianza, alla giustizia sociale e alla responsabilità;

consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, compreso il rafforzamento del pluralismo democratico, promuovere la partecipazione dei cittadini, anche sostenendo le organizzazioni di osservazione elettorale dei cittadini e le loro reti regionali in tutto il mondo, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti durante l'intero ciclo elettorale, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'UE.

promozione di un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

promozione di nuove sinergie transregionali e creazione di reti tra le società civili locali e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive;

b)

organizzazioni della società civile e autorità locali:

sostegno a una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata e indipendente nei paesi partner;

promozione del dialogo con le organizzazioni della società civile e tra le stesse;

sostegno al potenziamento delle capacità delle autorità locali e mobilitazione delle loro competenze per promuovere un approccio territoriale allo sviluppo;

aumento della sensibilizzazione, della conoscenza e dell'impegno dei cittadini dell'Unione per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

sostegno alla società civile affinché partecipi alle politiche pubbliche, alle iniziative di patrocinio e al dialogo con i governi e le istituzioni internazionali;

sostegno alla società civile per sensibilizzare consumatori e cittadini, rendendoli consapevoli delle pratiche di produzione e consumo eque ed ecocompatibili, così da incoraggiarli ad adottare comportamenti più sostenibili;

c)

stabilità e pace:

assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi;

assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti;

d)

sfide globali:

salute;

istruzione;

parità di genere,

bambini e giovani;

migrazione e sfollamenti forzati;

lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze;

cultura;

garanzia di un ambiente sano e lotta ai cambiamenti climatici;

energia sostenibile;

crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato;

alimentazione e nutrizione;

promozione di società inclusive, buona governance economica e gestione trasparente delle finanze pubbliche;

accesso all'acqua potabile e ai sistemi igienico-sanitari;

e)

necessità e priorità della politica estera:

sostegno a strategie di cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promozione di dialoghi politici e sviluppo di approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria;

sostegno alla politica commerciale dell'Unione;

contributo all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione, promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale.

2.     Ulteriori dettagli dei settori di cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riportati nell'allegato III. [Em. 139]

Articolo 10

Strategia di programmazione generale

1.   La cooperazione e gli interventi nell’ambito del presente regolamento vengono programmati, tranne per le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4.

2.   In conformità dell’articolo 7, la programmazione a norma del presente regolamento si basa sui seguenti elementi:

a)

i documenti di programmazione garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione e i paesi partner o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento e si basi su una strategia dell'Unione nei confronti di un paese o una regione partner o su strategie tematiche dell'Unione ; [Em. 140]

b)

nelle prime fasi e per tutta la durata del processo di programmazione, l'Unione e gli Stati membri si consultano a vicenda onde favorire coesione, complementarità e coerenza tra le rispettive attività di cooperazione. La programmazione congiunta è l’approccio preferito ai fini della programmazione per paese. Ove pertinente, la programmazione congiunta è aperta ad altri donatori;

c)

se del caso, l’Unione consulta inoltre incoraggia, sin da una fase iniziale e durante l'intero processo di programmazione, un dialogo regolare, multilaterale e inclusivo con altri donatori e operatori dell'Unione e di paesi terzi , compresi i rappresentanti della società civile e le amministrazioni locali , nonché le fondazioni private e politiche. Il Parlamento europeo è informato in merito all'esito di tali consultazioni. [Em. 141]

d)

i programmi tematici Diritti umani e Democrazia e , Organizzazioni della società civile e autorità locali, e Stabilità e pace di cui all’articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e, b) e c) , forniscono assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi terzi interessati. Questi I programmi tematici Diritti umani e Democrazia, Organizzazioni della società civile e autorità locali sostengono principalmente le organizzazioni della società civile , compresi i difensori dei diritti umani e i giornalisti che subiscono pressioni . [Em. 142]

Articolo 11

Principi di programmazione per i programmi geografici [Em. 143]

-1.     La programmazione a norma del presente regolamento tiene nella debita considerazione i diritti umani, le libertà fondamentali, la buona governance e la democrazia nei paesi partner. [Em. 144]

-1 bis.     La preparazione, l'applicazione e il riesame di tutti i documenti di programmazione a norma del presente articolo rispettano i principi di coerenza delle politiche per lo sviluppo e di efficacia degli aiuti. [Em. 145]

-1 ter.     I programmi geografici e tematici sono complementari e coerenti tra loro e creano valore aggiunto. [Em. 146]

1.   La programmazione dei programmi geografici si basa sui seguenti principi:

a)

fatto salvo il paragrafo 4, le azioni si basano, per quanto possibile, su un dialogo inclusivo tra l’ le istituzioni dell' Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le amministrazioni nazionali, locali e regionali , con la partecipazione delle organizzazioni della società civile, dei parlamenti regionali, nazionali e locali , delle comunità e di altri soggetti interessati, al fine di rafforzare la titolarità democratica del processo e di incoraggiare il sostegno alle strategie nazionali e regionali; [Em. 147]

b)

ove opportuno possibile , il periodo di programmazione è sincronizzato con i cicli strategici dei paesi partner; [Em. 148]

c)

la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti elencate all’articolo 6, paragrafo 2, e da altri programmi dell’Unione in conformità del loro atto di base.

2.    Fatto salvo il paragrafo 1, la programmazione dei programmi geografici fornisce un quadro di cooperazione specifico e su misura fondato su: [Em. 149]

a)

le esigenze dei partner, accertate sulla base di criteri specifici e di un'analisi approfondita , tenendo conto della popolazione, della povertà, delle disuguaglianze, dello sviluppo umano , della situazione dei diritti umani, delle libertà fondamentali, della democrazia e della parità di genere , della vulnerabilità economica e ambientale e della resilienza dello Stato e della società; [Em. 150]

b)

la capacità dei partner di generare mobilitare e utilizzare efficacemente le risorse finanziarie e di accedervi interne per sostenere priorità di sviluppo nazionali e la rispettiva capacità di assorbimento; [Em. 151]

c)

gli impegni e le prestazioni , compresi quelli concordati con l'Unione, e gli sforzi dei partner, definiti secondo criteri come la riforma politica , i progressi in termini di Stato di diritto, buona governance, diritti umani, e lotta alla corruzione, lo sviluppo economico e sociale , la sostenibilità ambientale e l'uso efficace degli aiuti ; [Em. 152]

d)

l'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione nei paesi e nelle regioni partner;

e)

la capacità e l’impegno dei partner di favorire interessi e valori valori, principi e interessi fondamentali condivisi e di sostenere obiettivi comuni e alleanze multilaterali, nonché la promozione delle priorità dell’Unione. [Em. 153]

3.   Il processo di assegnazione delle risorse dà priorità ai paesi più bisognosi, in particolare i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito e i paesi in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, compresi i piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

4.   La cooperazione con i paesi industrializzati si concentra sulla promozione degli interessi dell'Unione e degli interessi reciproci , nonché degli interessi e dei valori fondamentali condivisi, degli obiettivi comuni e concordati e del multilateralismo. Tale cooperazione si basa, se del caso, su un dialogo tra l'Unione, ivi compreso il Parlamento europeo, e gli Stati membri, con la partecipazione della società civile. [Em. 154]

5.   I documenti di programmazione per i programmi geografici devono basarsi sui risultati e tener conto sono orientati ai risultati e comprendono, ove possibile, chiari obiettivi e indicatori per misurare i progressi e l'impatto dell'assistenza dell'Unione. Gli indicatori possono basarsi , ove opportuno, dei traguardi e indicatori convenuti sulle norme convenute a livello internazionale, in particolare quelli stabiliti quelle stabilite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei sui quadri dei risultati per i singoli paesi, al fine di valutare e rendere noto il contributo dell’Unione ai risultati, a livello di realizzazioni, esiti e ripercussioni. [Em. 155]

6.   Nell'elaborare i documenti di programmazione per i paesi e le regioni in situazioni di crisi, post-crisi, fragilità e vulnerabilità, si tiene debitamente conto delle necessità e delle circostanze speciali dei paesi o delle regioni interessati , nonché delle vulnerabilità, dei rischi e delle capacità al fine di migliorare la resilienza . Occorre inoltre prestare attenzione alla prevenzione dei conflitti, al consolidamento dello Stato e della pace, alla riconciliazione e ricostruzione post conflitto, alla preparazione alle catastrofi nonché al ruolo delle donne e ai diritti dei minori in tali processi. Si applica un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle persone.

Quando un paese o una regione partner è direttamente coinvolto o colpito da una situazione di crisi, post-crisi o di fragilità, viene rivolta particolare attenzione al potenziamento del coordinamento tra tutti i soggetti interessati per favorire la prevenzione della violenza e la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo. [Em. 156]

7.   Il presente regolamento contribuisce con i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento alle azioni stabilite a norma del regolamento Erasmus. Un importo indicativo di almeno 2 000 000 000 EUR a titolo dei programmi geografici dovrebbe essere destinato alle azioni per la mobilità, la cooperazione e il dialogo politico con le autorità, le istituzioni e le organizzazioni dei paesi partner. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento Erasmus si applica all'uso di questi fondi , garantendo al contempo la conformità al regolamento IPA III . [Em. 157]

7 bis.     Il presente regolamento contribuisce alle azioni previste dal regolamento Europa creativa. Sulla base del presente regolamento viene elaborato un documento unico di programmazione per un periodo di sette anni, comprendente fondi a titolo del regolamento IPA III. Il regolamento Europa creativa si applica all'uso di tali fondi. [Em. 158]

Articolo 12

Documenti di programmazione per i programmi geografici

-1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale nazionale e multinazionale. Tali disposizioni quadro:

a)

specificano i settori prioritari tra quelli definiti agli articoli 9 bis e 15 ter;

b)

definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;

c)

fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

d)

specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

e)

stabiliscono le modalità di cooperazione, ivi compresi i contributi alla garanzia per le azioni esterne. [Em. 159]

1.   Per i programmi geografici, l’attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali nazionali e multinazionali. [Em. 160]

2.   I programmi indicativi pluriennali precisano i settori individuati come prioritari per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici e le assegnazioni finanziarie indicative, complessive e per settore prioritario. [Em. 161]

3.   I programmi indicativi pluriennali si basano su: [Em. 162]

-a)

una relazione contenente un'analisi in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, delle necessità, delle capacità, degli impegni e della performance del paese o dei paesi partner interessati e dell'impatto potenziale dei finanziamenti dell'Unione, nonché uno o più dei seguenti elementi: [Em. 163]

a)

una strategia nazionale o regionale sotto forma di piano di sviluppo o documento analogo, basato su una consultazione significativa della popolazione locale e della società civile e accettato dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso; [Em. 164]

b)

un documento quadro che definisce la politica dell’Unione nei confronti del/dei partner interessato/i, comprendente un documento comune tra l’Unione e gli Stati membri; [Em. 165]

c)

un documento comune tra l’Unione e il/i partner che fissa le priorità condivise.

4.   Al fine di aumentare l’impatto della cooperazione collettiva dell’Unione, ove possibile un documento di programmazione congiunta sostituisce i documenti di programmazione dell’Unione europea e degli Stati membri. Un documento di programmazione congiunta può sostituire il programma indicativo pluriennale dell’Unione se è approvato in un atto adottato a norma dell'articolo 14 ed è conforme agli articoli 10 e 11, contiene gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e stabilisce la ripartizione del lavoro tra Unione e Stati membri. [Em. 166]

4 bis.     I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21. [Em. 167]

Articolo 13

Documenti di programmazione per i programmi tematici

-1.     Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34, al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per ciascun programma specifico pluriennale tematico. Tali disposizioni quadro:

a)

specificano i settori prioritari tra quelli definiti all'articolo 9 ter;

b)

definiscono gli obiettivi specifici dettagliati e misurabili di ciascun programma;

c)

fissano i risultati attesi con obiettivi misurabili e indicatori di performance chiari e specifici legati agli obiettivi;

d)

specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, sia globale che per settore prioritario;

e)

stabiliscono le modalità di cooperazione. [Em. 168]

1.   Per i programmi tematici, l’attuazione del presente regolamento avviene attraverso i programmi indicativi pluriennali. [Em. 169]

2.   I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici definiscono la strategia dell'Unione, le priorità individuate ai fini del finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici, i risultati attesi, indicatori di performance chiari e specifici, la situazione internazionale e le attività dei principali partner per il settore interessato. [Em. 170]

Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.

I programmi indicativi pluriennali per i programmi tematici specificano l'assegnazione finanziaria indicativa, complessiva, per settore di cooperazione e per priorità. L'assegnazione finanziaria indicativa può essere indicata sotto forma di un intervallo di valori. [Em. 171]

Le disposizioni quadro di cui agli articoli 12 e 13 si basano su una relazione contenente un'analisi della situazione internazionale e delle attività dei principali partner per il settore interessato e che indica i risultati attesi dal programma. [Em. 172]

2 bis.     I programmi pluriennali possono prevedere fondi, di importo non superiore al 5 % dell'importo totale, che non sono assegnati a un settore prioritario o a un paese partner o gruppo di paesi partner. Tali fondi sono impegnati a norma dell'articolo 21. [Em. 173]

Articolo 14

Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali [Em. 174]

1.   La Alla Commissione adotta è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 al fine di integrare elementi non essenziali del presente regolamento istituendo quadri per i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 mediante atti di esecuzione delegati . Tali atti di esecuzione delegati sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 35, paragrafo 2 34 . La procedura si applica anche ai riesami di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, che incidono in misura significativa sul contenuto del programma indicativo pluriennale. [Em. 175]

2.   In sede di adozione dei documenti di programmazione pluriennale congiunta di cui all’articolo 12, la decisione della Commissione l'atto delegato si applica soltanto al contributo dell’Unione agli stessi documenti. [Em. 176]

3.   I programmi indicativi pluriennali per programmi geografici possono essere, se necessario, riesaminati ai fini di un’attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico e tematici pluriennali giungono a scadenza al più tardi il 30 giugno 2025. La Commissione adotta nuovi programmi pluriennali entro il 30 giugno 2025, sulla base dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni della valutazione intermedia di cui all’articolo 7, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi 32 . [Em. 177]

4.   I programmi indicativi pluriennali per programmi tematici possono essere, se necessario, riesaminati modificati ai fini di un’attuazione un'applicazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all’articolo 7. I programmi pluriennali sono modificati nei casi in cui la mobilitazione della riserva per le sfide e le priorità emergenti richiede una modifica delle disposizioni quadro del programma in questione. [Em. 178]

5.   Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento mediante atti di esecuzione delegati adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 4 34 bis . [Em. 179]

Articolo 15

Riserva per le priorità e le sfide emergenti

1.   L’importo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato, tra l’altro in casi debitamente giustificati , per dando priorità ai paesi più bisognosi , e in piena complementarità e coerenza con gli atti adottati a norma del presente regolamento : [Em. 180]

a)

assicurare una risposta appropriata dell’Unione in caso di circostanze necessità impreviste non trattate dai programmi e dai documenti di programmazione ; [Em. 181]

b)

rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell’Unione o dei paesi limitrofi o quelle dei paesi terzi , legate a situazioni di crisi , sia naturali che provocate dall'uomo, e post-crisi, o alla pressione migratoria a fenomeni migratori, in particolare gli sfollamenti forzati ; [Em. 182]

c)

promuovere nuove iniziative o priorità dell’Unione o internazionali o rispondervi . [Em. 183]

2.   L’impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 14 e 21.

Articolo 15 bis

Sospensione dell'assistenza

1.     Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti previsti dagli accordi stipulati con i paesi e le regioni partner, nel caso in cui un paese partner persista a non osservare i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, o le norme in materia di sicurezza nucleare, alla Commissione è conferito il potere, conformemente all'articolo 34, di adottare atti delegati che modificano l'allegato VII bis aggiungendo un paese partner all'elenco dei paesi partner per i quali l'assistenza dell'Unione è totalmente o parzialmente sospesa. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

2.     Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 34, al fine di modificare l'allegato VII bis per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

3.     Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

4.     La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 184]

Capo II

Disposizioni specifiche per il vicinato

Articolo 15 ter

Obiettivi specifici per il vicinato

1.     In conformità degli articoli 3 e 4, il sostegno dell'Unione nel vicinato a norma del presente regolamento ha quali obiettivi:

a)

rafforzare la cooperazione politica e la titolarità della politica europea di vicinato da parte dell'Unione e dei suoi paesi partner;

b)

sostenere l'attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti;

c)

rafforzare e consolidare la democrazia, la costruzione dello Stato, la buona governance, lo Stato di diritto e i diritti umani, nonché promuovere un modo più efficace di attuare le riforme concordate in modalità reciproche;

d)

stabilizzare il vicinato in termini politici, economici e di sicurezza;

e)

intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, nonché la cooperazione transfrontaliera;

f)

promuovere la creazione di un clima di fiducia, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla sicurezza in tutte le sue forme e alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, compresi quelli che si protraggono da tempo, il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione, nonché al rispetto del multilateralismo e del diritto internazionale;

g)

promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell'Unione e dei paesi partner, anche attraverso una maggiore mobilità e contatti interpersonali, in particolare in relazione alle attività culturali, educative, professionali e sportive;

h)

intensificare la cooperazione in materia di migrazione regolare e irregolare;

i)

conseguire una progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche attraverso zone di libero scambio globali e approfondite, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti;

j)

sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile, inclusivo e vantaggioso per tutti, favorendo la creazione di posti di lavoro e l'occupabilità, specialmente dei giovani;

k)

contribuire all'attuazione dell'accordo di Parigi, rafforzando la cooperazione in materia di sicurezza energetica e promuovendo le energie rinnovabili, l'energia sostenibile e gli obiettivi di efficienza energetica;

l)

incoraggiare l'attuazione di quadri tematici con i paesi vicini dei paesi partner del vicinato, in modo da affrontare sfide comuni quali le migrazioni, l'energia, la sicurezza e la salute. [Em. 185]

Articolo 16

Documenti di programmazione e criteri di assegnazione

1.   Per i paesi partner elencati nell’allegato I i settori prioritari per il finanziamento dell’Unione sono selezionati principalmente tra quelli inclusi nei documenti di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), secondo i settori di cooperazione dell’area del vicinato di cui all’allegato II.

2.   In deroga all’articolo 11, paragrafo 2, il sostegno dell’Unione per i programmi geografici nell’area del vicinato differisce per forma ed entità, in considerazione dei seguenti elementi riscontrati a livello nazionale:

a)

le esigenze, determinate in base a indicatori quali la popolazione e il grado di sviluppo;

b)

l'impegno e i progressi nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme politiche, economiche , ambientali e sociali; [Em. 186]

c)

l'impegno e i progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile , compresi la promozione dei diritti umani, la buona governance, il rispetto dello Stato di diritto e la lotta alla corruzione ; [Em. 187]

c bis)

un impegno a favore del multilateralismo; [Em. 188]

d)

il partenariato con l’Unione, incluso il grado di ambizione di tale partenariato;

e)

la capacità di assorbimento e l’impatto potenziale del sostegno dell’Unione ai sensi del presente regolamento.

3.   Il sostegno indicato al paragrafo 2 figura nei documenti di programmazione pluriennale di cui all'articolo 12.

3 bis.     Il sostegno dell'Unione ai paesi partner elencati all'allegato I si applica in conformità del principio di cofinanziamento di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario. [Em. 189]

Articolo 17

Approccio basato sulle prestazioni

1.   A titolo indicativo, Almeno il 10 % della dotazione finanziaria fissata all’articolo 4 6 , paragrafo 2, lettera a), primo trattino, per integrare le assegnazioni finanziarie per paese di cui all’articolo 12 è destinato ai paesi partner elencati nell’allegato I al fine di attuare applicare l’approccio basato sulle prestazioni. Le relative assegnazioni sono decise in base ai progressi compiuti sul fronte della democrazia, dei diritti umani, dello Stato di diritto , della buona governance , della cooperazione in materia di migrazioni per una migrazione sicura, ordinata e regolare , della governance economica e  dell'attuazione delle riforme concordate . I progressi compiuti dai paesi partner sono valutati annualmente , con l'attivo coinvolgimento della società civile, in particolare tramite le relazioni sui progressi compiuti dai paesi che indicano anche le tendenze rispetto agli anni precedenti . [Em. 190]

1 bis.     L'applicazione dell'approccio basato sulle prestazioni previsto dal presente regolamento è oggetto di periodici scambi di opinioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. [Em. 191]

2.   L’approccio basato sulle prestazioni non si applica al sostegno alla società civile, ai contatti interpersonali, inclusa la collaborazione tra le autorità locali, al sostegno per migliorare la situazione dei diritti umani o alle misure di sostegno collegate alle crisi. In caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, il sostegno a queste azioni può essere , se del caso, è aumentato. [Em. 192]

2 bis.     La Commissione e il SEAE riesaminano il sostegno basato sulle prestazioni in caso di grave o persistente deterioramento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto. [Em. 193]

2 ter.     La Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento istituendo il quadro metodologico dell'approccio basato sulle prestazioni. [Em. 194]

Articolo 18

Cooperazione transfrontaliera

1.   La cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comprende la cooperazione alle frontiere terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, la cooperazione marittima nei bacini marittimi e la cooperazione interregionale. La cooperazione transfrontaliera mira a essere coerente con gli obiettivi delle strategie macroregionali esistenti e future e dei processi di integrazione regionale. [Em. 195]

2.   L’area del vicinato contribuisce ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale nell’ambito del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (47) ("regolamento CTE). Per sostenere questi programmi è assegnato indicativamente fino al 4 % della dotazione finanziaria per l’area del vicinato.

3.   I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento CTE.

4.   Il tasso di cofinanziamento dell’Unione non può superare il 90 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %.

5.   I prefinanziamenti per i programmi di cooperazione transfrontaliera sono definiti nel programma di lavoro conformemente alle esigenze dei paesi e territori terzi partecipanti e possono superare la percentuale di cui all’articolo 49 del regolamento CTE.

6.   Un documento di strategia indicativo pluriennale per la cooperazione transfrontaliera, che definisca gli elementi di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del presente regolamento, è adottato a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CTE.

7.   Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera siano sospesi a norma dell’articolo 12 del regolamento CTE, il sostegno dell’area del vicinato per il programma sospeso che resta disponibile può essere utilizzato per finanziare altre attività nell'area del vicinato.

Capo III

Piani d’azione, misure e modalità di attuazione Esecuzione [Em. 196]

Articolo 19

Piani d’azione e misure

1.   La Commissione adotta piani d’azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di attuazione applicazione , il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse. [Em. 197]

2.   I piani d’azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, la alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 che stabiliscono misure speciali non previste nei basate sui documenti di programmazione. [Em. 198]

3.   I piani d’azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare eseguire le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettere  lettera b) e c). [Em. 199]

4.   La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a).

Una misura di assistenza straordinaria può avere una durata massima di 18 mesi e può essere prorogata di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti alla sua esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura. [Em. 200]

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell’azione dell’Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi. [Em. 201]

4 bis.     Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata due volte per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi per una durata totale massima pari a 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento dell'importo finanziario relativo alla misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata massima ammonta a 18 mesi. In casi debitamente giustificati è possibile adottare ulteriori misure se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere garantita con altri mezzi. [Em. 202]

Articolo 20

Misure di sostegno

1.   Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l’attuazione l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale attuazione esecuzione , nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali. [Em. 203]

2.   Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d’azione o nelle misure di cui all’articolo 21, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell’Unione per le misure di sostegno può coprire:

a)

studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

b)

attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

c)

spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione.

Articolo 21

Adozione di piani d’azione e misure

1.   I piani d’adozione e le misure sono adottati tramite atti di esecuzione decisione della Commissione conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2 al regolamento finanziario . [Em. 204]

2.   La procedura di cui al paragrafo 1 non è richiesta per:

a)

i piani d’azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

b)

le misure speciali, nonché i piani d’azione e le misure adottati al fine di attuare azioni di risposta rapida, per i quali il finanziamento dell’Unione non è superiore a 20 milioni di EUR;

c)

le modifiche tecniche, purché tali modifiche non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d’azione o della misura in questione, ad esempio:

i)

il cambiamento del metodo di attuazione;

ii)

le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d’azione;

iii)

gli aumenti o le riduzioni del bilancio dei piani d'azione e delle misure che non superino il 20 % del bilancio iniziale e non eccedano 10 milioni di EUR.

In caso di piani d’azione e misure pluriennali, le soglie di cui al paragrafo 2), lettere a), b) e c), punto iii), si applicano su base annuale.

I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35 entro un mese dalla loro adozione. [Em. 205]

3.   Prima di adottare o prorogare misure di assistenza straordinaria non superiori a 20 milioni di EUR, la Commissione informa il Consiglio della natura, degli obiettivi e degli importi finanziari previsti delle medesime. La Commissione informa il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione applicazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell’orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo. [Em. 206]

La Commissione informa debitamente e tempestivamente immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione e all’attuazione delle misure di assistenza straordinaria ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile, a seguito dell'adozione o della sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese da tale adozione o modifica, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una presentazione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del relativo contesto, compresa la complementarità di tale misura rispetto ad altri aiuti dell'Unione, sia in corso che programmati. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se, in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata per mezzo dell'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento. [Em. 207]

3 bis.     Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 19, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 34 al fine di integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le dotazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure. [Em. 208]

4.   Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi, incluse le catastrofi naturali o provocate dall’uomo, oppure minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d’azione e misure, o modifiche di piani d’azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, conformemente alla procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 4. [Em. 209]

5.   Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48) e la direttiva 85/337/CEE del Consiglio (49), un'idonea analisi ambientale in materia di diritti umani e aspetti sociali e ambientali , anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture. [Em. 210]

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell’impatto in materia di diritti umani e questioni di genere, sociali e occupazionali, nonché l'analisi dei conflitti e la valutazione dei rischi. [Em. 211]

Ove pertinente, nell’ambito dell’attuazione dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni ambientali strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali . Sono garantiti la partecipazione dei soggetti interessati alle a dette valutazioni ambientali e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni. [Em. 212]

Articolo 21 bis

Programmi di assistenza del Parlamento europeo

La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione relativamente agli ambiti in cui essa gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale. [Em. 213]

Articolo 22

Modalità di cooperazione

1.   I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell’Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.

3.   Le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all’articolo 29, paragrafo 1, del presente regolamento, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell’accordo quadro di partenariato, nell’accordo di contributo, nell’accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

4.   Le azioni finanziate nell'ambito dello strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

5.   In caso di cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo che si possa sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

6.   In caso di finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo che non si possa più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

7.   La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

a)

accordi triangolari con cui l’Unione coordina con paesi terzi i fondi per l’assistenza a un paese o una regione partner;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

c)

contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato , compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo appartenente a un'organizzazione terza e indipendente della società civile allo scopo di valutare e monitorare l'avvio di partenariati pubblico-privato ; [Em. 214]

d)

programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l’Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

e)

contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell’Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell’Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del TUE;

f)

abbuoni di interessi.

Articolo 23

Forme di finanziamento dell'UE dell'Unione e modalità di attuazione applicazione [Em. 215]

1.   I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

a)

sovvenzioni;

b)

appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

c)

sostegno al bilancio;

d)

contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

e)

strumenti finanziari;

f)

garanzie di bilancio;

g)

finanziamenti misti (blending):

h)

alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

i)

assistenza finanziaria;

j)

esperti esterni retribuiti.

2.   Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. Viene incoraggiata la cooperazione tra ONG locali e internazionali per rafforzare le capacità della società civile locale al fine di conseguirne la piena partecipazione ai programmi di sviluppo. [Em. 216]

3.   In aggiunta ai casi di cui all’articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

a)

sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani e a meccanismi di tutela dei difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento , nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace ; [Em. 217]

b)

sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani , i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all’attuazione all'applicazione ; [Em. 218]

c)

sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione, e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti , ricercatori, insegnanti e difensori dei diritti umani di paesi terzi; [Em. 219]

c bis)

progetti di dimensioni ridotte come descritti all'articolo 23 bis. [Em. 220]

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l’andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l’impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani , della parità di genere, dell'inclusione sociale, dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l’Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e la promozione del buon governo e integra l’impegno dei partner a riscuotere di più e spendere meglio al fine di sostenere una crescita economica inclusiva e sostenibile favorire uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti , la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l’eliminazione della povertà , tenendo in debita considerazione le economie locali e i diritti ambientali e sociali . [Em. 221]

Ogni decisione di concedere un sostegno al bilancio si basa su politiche di sostegno al bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei principali fattori determinanti ai fini di tale decisione è la valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner relativamente alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto. [Em. 222]

4.   Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali . [Em. 223]

5.   L’esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

6.   Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all’articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un’istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un’istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell’Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7.   Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di attuazione applicazione e rendicontazione. [Em. 224]

7 bis.     La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite non cooperative nell'ambito della pertinente politica dell'Unione o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione. [Em. 225]

8.   I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

9.   Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento.

Articolo 23 bis

Fondi per progetti di dimensioni ridotte

1.     I finanziamenti a norma del presente regolamento possono essere destinati a fondi per progetti di dimensioni ridotte, con l'obiettivo di selezionare ed attuare progetti di volume finanziario contenuto.

2.     I beneficiari dei fondi per progetti di dimensioni ridotte sono organizzazioni della società civile.

3.     I destinatari finali di un fondo per progetti di dimensioni ridotte ricevono sostegno a norma del presente regolamento, tramite il beneficiario, e realizzano i piccoli progetti nel quadro di detto fondo («progetto di dimensioni ridotte»).

4.     Qualora il contributo pubblico a un progetto di dimensioni ridotte non superi 50 000 EUR, esso assume la forma di costi unitari o somme forfettarie o include tassi fissi. [Em. 226]

Articolo 24

Persone ed entità ammissibili

1.   La partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e dei programmi in materia di organizzazioni della società civile e sfide globali è aperta alle organizzazioni internazionali, nonché a tutti gli altri soggetti giuridici che hanno la cittadinanza e, nel caso delle persone giuridiche, che hanno effettivamente sede nei seguenti paesi o territori:

a)

gli Stati membri, i beneficiari del regolamento IPA III e le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo;

b)

i paesi partner del vicinato e la Federazione russa, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto dei programmi di cui all’allegato I a cui partecipa;

c)

i paesi e territori in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che non sono membri del gruppo G-20, nonché i paesi e territori d'oltremare definiti dalla decisione …/… (UE) del Consiglio;

d)

i paesi in via di sviluppo, quali inseriti nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo, che sono membri del gruppo G-20, nonché altri paesi e territori, quando la pertinente procedura si svolge nel contesto di un’azione finanziata dall'Unione a norma del presente regolamento a cui partecipano;

e)

i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco al finanziamento esterno; l'accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e di paesi ammissibili a norma del presente regolamento; la Commissione decide in merito all'accesso reciproco e alla sua durata previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione;

f)

i paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati applicati in un paese meno sviluppato o in un paese povero fortemente indebitato inserito nell'elenco dei beneficiari dell’aiuto pubblico allo sviluppo. [Em. 227]

2.   Fatte salve le limitazioni inerenti al carattere e agli obiettivi dell’azione, la partecipazione alle gare d’appalto e alle procedure di concessione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate nell’ambito dei programmi per la stabilità, la pace, i diritti umani e la democrazia, nonché delle azioni di risposta rapida, è aperta senza limitazioni.

3.   Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine in qualsiasi paese.

4.   Le norme del presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.

5.   Per le azioni cofinanziate congiuntamente da un’entità, o attuate applicate in gestione diretta o indiretta con le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a viii), del regolamento finanziario, si applicano altresì le norme di ammissibilità di tali entità. [Em. 228]

6.   Se i donatori erogano finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterna, si applicano le norme di ammissibilità dell’atto costitutivo del fondo fiduciario, oppure dell’accordo con il donatore, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne.

7.   Per le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento e di un altro programma dell’Unione, sono considerate ammissibili le entità ammissibili nell’ambito di uno qualsiasi di questi programmi.

8.   Per le azioni multinazionali, possono essere considerati ammissibili i soggetti giuridici che sono cittadini dei paesi e territori contemplati dall’azione e i soggetti giuridici che vi sono effettivamente stabiliti.

9.   L’ammissibilità di cui al presente articolo può essere limitata rispetto alla cittadinanza, all’ubicazione geografica o alla natura dei richiedenti, ove tali limitazioni siano richieste dal carattere e dagli obiettivi specifici dell’azione e nella misura necessaria per la sua efficace attuazione applicazione . Le limitazioni basate sulla cittadinanza non si applicano alle organizzazioni internazionali. [Em. 229]

10.   Gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in caso di urgenza o indisponibilità di servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di norme in materia di ammissibilità renda la realizzazione di un'azione impossibile o estremamente difficoltosa.

11.   Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, è data la precedenza agli appaltatori locali e regionali , prestando attenzione alle rispettive attività comprovate nell'ambito della sostenibilità ambientale o del commercio equo, laddove il regolamento finanziario preveda l'aggiudicazione in base a una sola offerta. In tutti gli altri casi è promossa la partecipazione di appaltatori locali e regionali ai sensi delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. In tutti i casi si applicano i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza . [Em. 230]

12.   Nell’ambito del programma per la democrazia e i diritti umani, le entità che non rientrano nella definizione di «soggetto giuridico» di cui all’articolo 2, paragrafo 6, sono ammissibili quando ciò sia necessario per perseguire i settori d’intervento del programma.

12 bis.     Lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale non sostiene azioni che, secondo l'analisi ambientale di cui all'articolo 21, nuocciano all'ambiente o al clima. Le dotazioni sono pienamente compatibili con l'accordo di Parigi e, nel complesso, i finanziamenti europei destinati all'azione esterna contribuiscono al conseguimento degli obiettivi a lungo termine di detto accordo. In particolare, lo strumento non sostiene:

a)

azioni incompatibili con i contributi stabiliti a livello nazionale dai paesi beneficiari nel quadro dell'accordo di Parigi;

b)

investimenti nelle attività a monte, intermedie e a valle nel settore dei combustibili fossili. [Em. 231]

Articolo 25

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1.   Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell’esercizio successivo. L’importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l’esercizio finanziario successivo.

La Commissione informa il trasmette al Parlamento europeo e il al Consiglio in merito informazioni relative agli stanziamenti di impegno riportati automaticamente riportati, compresi i relativi importi , in linea con l’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario. [Em. 232]

2.   In aggiunta alle disposizioni dell’articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un’azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d’origine.

I riferimenti all’articolo 15 del regolamento finanziario di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

3.   Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L’articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un’azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4.   In deroga all’articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d’origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell’Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l’efficacia di questi ultimi.

Capo IV

EFSD+, garanzie di bilancio e assistenza finanziaria ai paesi terzi

Articolo 26

Portata e finanziamento

1.   La dotazione finanziaria il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e la garanzia per le azioni esterne finanzia sono finanziati dalle dotazioni finanziarie per i programmi geografici di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), garantendo al contempo che tale finanziamento non leda altre azioni sostenute dai programmi geografici. [Em. 233]

Lo scopo dell'EFSD+, in quanto pacchetto finanziario integrato, in grado di fornire capacità finanziaria secondo le modalità di attuazione sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), e), f) e g), è sostenere gli investimenti e aumentare l’accesso ai finanziamenti , massimizzando nel contempo l'addizionalità, realizzando prodotti innovativi e catalizzando finanziamenti dal settore privato, in modo da promuovere lo sviluppo economico , ambientale e sociale sostenibile e inclusivo , l'industrializzazione un contesto di investimento solido, al fine di favorire la resilienza socioeconomica e ambientale dei paesi partner, con un’attenzione particolare per l’eliminazione della povertà, la crescita sostenibile e inclusiva, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione, la protezione e la gestione ambientale, la creazione di posti di lavoro dignitosi in conformità con i pertinenti standard dell'OIL, in particolare per i gruppi vulnerabili, fra cui le donne e i giovani , le opportunità economiche, le competenze e lo spirito imprenditoriale, i settori socioeconomici, con particolare attenzione alle imprese e alle cooperative sociali in considerazione del loro potenziale di riduzione della povertà e delle disuguaglianze e a favore dei diritti umani e dei mezzi di sussistenza, sostenere le microimprese, le piccole e medie imprese, nonché affrontare le cause socio-economiche profonde dell’immigrazione irregolare e degli sfollamenti forzati e contribuire al reintegro sostenibile dei migranti che fanno ritorno nei paesi di origine , conformemente ai relativi documenti di programmazione indicativa. Il 45 % dei finanziamenti è destinato a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, dedicando il 30 % della dotazione finanziaria globale all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione degli stessi. Particolare attenzione è riservata ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati e ai paesi poveri fortemente indebitati , unitamente a un sostegno supplementare per il rafforzamento delle capacità istituzionali, la governance economica e l'assistenza tecnica . La garanzia per le azioni esterne è utilizzata in aggiunta agli investimenti del governo nei servizi pubblici essenziali, che rimangono una responsabilità governativa . [Em. 234]

2.   La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni dell’EFSD+ coperte da garanzie di bilancio ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 del presente regolamento, l’assistenza macrofinanziaria e i prestiti a favore dei paesi terzi di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS.

3.   Nell'ambito della garanzia per le azioni esterne l'Unione può garantire operazioni firmate tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, per un importo massimo di 60 000 000 000 EUR. L'importo massimo viene rivisto nel contesto della relazione di valutazione intermedia a norma dell'articolo 32 . [Em. 235]

4.   Il tasso di copertura va dal 9 % al 50 %, a seconda del tipo di operazione. Un importo massimo di 10 miliardi di EUR è assegnato dal bilancio dell'Unione mediante una specifica linea di bilancio nel quadro della procedura annuale di bilancio o mediante uno storno di bilancio. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare tale importo massimo, laddove necessario. [Em. 236]

Il tasso di copertura della garanzia per le azioni esterne è del 9 % per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e per le garanzie di bilancio a fronte dei rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.

I tassi di copertura sono riesaminati ogni tre due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 40. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare tali tassi e gli importi finanziari interessati . [Em. 237]

5.   La garanzia per le azioni esterne è considerata una garanzia unica nel fondo comune di copertura istituito dall’articolo 212 del regolamento finanziario.

6.   L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono sostenere operazioni di finanziamento e investimento nei paesi partner delle zone geografiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2. La dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziata dal bilancio dei programmi geografici istituiti dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e viene trasferita nel fondo comune di copertura. La distribuzione geografica delle operazioni dell'EFSD+ rispecchia inoltre, quanto più possibile, il peso relativo delle dotazioni finanziarie per le diverse regioni come enunciato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). L'EFSD+ e la garanzia per le azioni esterne possono anche sostenere operazioni presso i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento IPA III. Il finanziamento di queste operazioni da parte dell'EFSD+ e per la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne è finanziato dal regolamento IPA. La dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento EINS è finanziata dal regolamento EINS. [Em. 238]

7.   La dotazione di cui all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento finanziario è costituita sulla base del totale delle passività in essere dell’Unione derivanti da ciascuna operazione, incluse quelle firmate prima del 2021 e garantite dall’Unione. L’importo annuale delle dotazioni richieste può essere costituito per un periodo massimo di sette anni.

8.   Il saldo delle attività al 31 dicembre 2020 per il Fondo di garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia per le azioni esterne, istituiti rispettivamente dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, è trasferito al fondo comune di copertura per coprire le rispettive operazioni con la medesima garanzia unica di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 26 bis

Obiettivi per l'EFSD+

1.     Le operazioni dell'EFSD+ ammissibili ai fini del sostegno mediante la garanzia per le azioni esterne contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari:

a)

erogare finanziamenti e sostenere lo sviluppo del settore privato e delle imprese cooperative e sociali per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale con particolare attenzione all'eliminazione della povertà e, se del caso, alla politica europea di vicinato e agli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento IPA III;

b)

affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati, in particolare garantendo la certezza giuridica degli investimenti;

c)

stimolare il finanziamento del settore privato, con particolare attenzione alle microimprese e alle imprese di piccole e medie dimensioni;

d)

rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività e la produzione sostenibili, con l'obiettivo di promuovere uno sviluppo socioeconomico inclusivo e sostenibile che rispetti i diritti umani e l'ambiente;

e)

contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente;

f)

contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della migrazione, tra cui la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, e contribuire a rendere la migrazione e la mobilità sicure, ordinate e regolari. [Em. 239]

Articolo 27

Ammissibilità e selezione delle operazioni e controparti

1.   Le operazioni di finanziamento e di investimento ammissibili al sostegno del Fondo di garanzia per le azioni esterne sono coerenti e in linea con le politiche dell'Unione, in particolare le sue politiche di sviluppo e la politica europea di vicinato, nonché con le politiche e le strategie dei paesi partner , e affrontano i fallimenti del mercato o le operazioni di investimento subottimali a livello locale senza esercitare una concorrenza sleale nei confronti dei soggetti economici locali . In particolare, sostengono gli obiettivi, i principi generali e il quadro strategico del presente regolamento e i relativi documenti di programmazione indicativa, tenendo debitamente conto dei settori prioritari di cui all’ all'articolo 26 bis e descritti ulteriormente nell' allegato V. [Em. 240]

1 bis.     La concessione della garanzia per le azioni esterne è subordinata alla conclusione dei rispettivi accordi di garanzia dell'EFSD tra la Commissione, a nome dell'Unione, e la controparte ammissibile. [Em. 241]

2.   La garanzia per le azioni esterne sostiene le operazioni di finanziamento e di investimento che affrontano i fallimenti del mercato o le situazioni di investimento subottimale. Tali operazioni sono inoltre conformi alle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, lettere da a) a  d ), del regolamento finanziario e che: [Em. 242]

-a bis)

forniscono addizionalità finanziaria e di sviluppo; [Em. 243]

-a ter)

si sottopongono a una valutazione partecipativa ex ante di impatto sociale, occupazionale, ambientale e relativo ai diritti umani accessibile al pubblico, che individui e affronti i rischi in tali settori e tenga debitamente conto del principio del libero, previo e informato consenso delle comunità interessate dagli investimenti fondiari; [Em. 244]

a)

assicurano la complementarità con altre iniziative;

b)

sono economicamente e finanziariamente sostenibili, con debito riguardo all’eventuale sostegno e cofinanziamento ad opera di partner privati e pubblici del progetto, e tengono conto delle specifiche condizioni operative e capacità dei paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, dei paesi meno sviluppati e dei paesi poveri fortemente indebitati, ai quali si possono offrire condizioni più vantaggiose;

c)

sono sostenibili dal punto di vista tecnico e sotto il profilo ambientale e sociale socioeconomico . [Em. 245]

c bis)

si rivolgono a settori e questioni caratterizzati da chiari fallimenti istituzionali o del mercato che impediscono il finanziamento del settore privato; [Em. 246]

c ter)

sono strutturate in modo da contribuire a promuovere lo sviluppo del mercato e a mobilitare le risorse del settore privato verso le carenze di investimenti; [Em. 247]

c quater)

si concentrano su progetti che comportano rischi più elevati rispetto a quelli che i finanziatori privati sono pronti ad assumersi unicamente su base commerciale; [Em. 248]

c quinquies)

non provocano distorsioni nei mercati dei paesi e delle regioni partner; [Em. 249]

c sexies)

massimizzano, ove possibile, la mobilitazione del capitale del settore privato locale; [Em. 250]

c septies)

rispettano i principi di efficacia dello sviluppo quali definiti dal partenariato di Busan per un'efficace cooperazione allo sviluppo e ribaditi a Nairobi nel 2016, ivi compresi la titolarità, l'allineamento, l'attenzione ai risultati, la trasparenza e la responsabilità reciproca nonché l'obiettivo di svincolo degli aiuti; [Em. 251]

c octies)

sono concepite in modo da soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo stabiliti dall'OCSE/DAC, tenendo conto delle specificità dello sviluppo del settore privato, a eccezione delle operazioni nei paesi industrializzati non ammissibili per l'aiuto pubblico allo sviluppo; [Em. 252]

c nonies)

sono applicate nel pieno rispetto del diritto umanitario internazionale, delle linee guida, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale, compresi i principi di investimento responsabile, i principi guida delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani, le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, i principi per investimenti responsabili in agricoltura e nei sistemi alimentari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), le convenzioni e norme dell'OIL, la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, i principi di Maastricht sugli obblighi extraterritoriali degli Stati in materia di diritti economici, sociali e culturali e le direttive volontarie della FAO per una governance responsabile dei regimi di proprietà applicabili alle terre, alla pesca e alle foreste nel contesto della sicurezza alimentare nazionale; [Em. 253]

3.   La garanzia per le azioni esterne è utilizzata per coprire i rischi inerenti agli strumenti seguenti:

a)

prestiti, compresi i prestiti in valuta locale e i prestiti di assistenza macrofinanziaria;

b)

garanzie;

c)

controgaranzie;

d)

strumenti del mercato dei capitali;

e)

qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

4.   Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per le azioni esterne sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento finanziario, comprese quelle provenienti dai paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per le azioni esterne, previa approvazione della Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento e previo parere del comitato strategico . Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, sono ammissibili ai fini della garanzia organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28, i quali forniscono assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria. [Em. 254]

4 bis.     Il gruppo Banca europea per gli investimenti, fra l'altro:

a)

partecipa, insieme ad altre istituzioni finanziarie europee, alla gestione del rischio dell'EFSD +, tenendo debitamente conto della necessità di evitare possibili conflitti di interesse;

b)

attua in modo esclusivo parte di una finestra di investimento che copre un prestito sovrano cui deve essere fornito un importo pari ad almeno 1 000 000 000 EUR proveniente dalle dotazioni finanziarie dei programmi geografici, conformemente alle procedure di cui ai capi I e III del presente titolo;

c)

è una controparte ammissibile delle attività di attuazione nell'ambito di altre finestre d'investimento. [Em. 255]

5.   Le controparti ammissibili devono essere conformi alle norme e alle condizioni di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. Per quanto riguarda gli organismi di diritto privato di uno Stato membro o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento, è data la preferenza agli organismi che rendono pubbliche le informazioni connesse ai criteri ambientali, sociali , fiscali e di governo societario. [Em. 256]

La Commissione garantisce un uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e promuove al contempo la collaborazione tra di esse.

La Commissione assicura il trattamento equo di tutte le controparti ammissibili e  pari condizioni di accesso ai finanziamenti e provvede affinché siano evitati conflitti di interesse in tutto il periodo di attuazione applicazione dell’EFSD+. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili qualsiasi informazione pertinente circa le loro operazioni non EFSD+. [Em. 257]

5 bis.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare le controparti ammissibili, le organizzazioni della società civile e le comunità locali a uno scambio di opinioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento. [Em. 258]

6.   La Commissione seleziona le controparti ammissibili a norma dell’articolo 154 del regolamento finanziario, tenendo conto dei seguenti elementi:

a)

la consulenza dei comitati esecutivi strategici e regionali, ai sensi dell’allegato VI;

b)

gli obiettivi della finestra d'investimento;

c)

l’esperienza e le capacità di gestione del rischio della controparte ammissibile;

d)

la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d’investimento;

d bis)

i principi di gare d'appalto eque e aperte. [Em. 259]

7.   La Commissione istituisce finestre d’investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d’investimento con il presente articolo e con le loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell’ambito delle finestre d’investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d’investimento è debitamente motivata da un’analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili.

Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell’ambito di una finestra d’investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. [Em. 260]

8.   La Commissione effettua una valutazione delle operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne rispetto ai criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi 2 e 3, ove possibile basandosi sui sistemi esistenti per la misurazione dei risultati delle controparti ammissibili La Commissione stabilisce un quadro di indicatori da applicare ai fini della selezione dei progetti. I partner esecutivi compilano il quadro per tutte le operazioni nell'ambito dell'EFSD+. La Commissione effettua una valutazione di tutte le operazioni sostenute dalla garanzia rispetto ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 27 e utilizza il quadro di indicatori per eseguire un controllo di qualità indipendente sulla dovuta diligenza e sulla valutazione effettuata dai partner esecutivi a livello di progetto. Se necessario, la Commissione chiede chiarimenti e modifiche ai partner esecutivi . La Commissione pubblica il quadro di valutazione di tutti i progetti a seguito dell'approvazione dell'utilizzo della garanzia da parte della Commissione stessa e dei partner esecutivi, nonché i risultati di tutti gli strumenti di garanzia e dei singoli progetti nell'ambito della sua valutazione per ciascuna finestra d’investimento, su base annuale. [Em. 261]

9.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 per integrare o modificare i settori prioritari e le finestre d'investimento di cui all’allegato V e la governance dell’EFSD+ di cui all’allegato VI. La Commissione tiene in debita considerazione la consulenza fornita dal comitato strategico e consulta i comitati operativi in sede di integrazione o modifica delle finestre d'investimento per regioni, paesi partner specifici o entrambi, per settori specifici, oppure per progetti specifici o categorie specifiche di beneficiari finali o entrambi, finanziabili a norma del presente regolamento, da coprire con la garanzia per le azioni esterne fino ad un importo determinato .

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla conformità delle finestre d'investimento con i requisiti di cui all'articolo 26 bis e al presente articolo e alle loro priorità di finanziamento dettagliate. Tutte le richieste di sostegno finanziario nell'ambito delle finestre d'investimento sono trasmesse alla Commissione.

La scelta delle finestre d'investimento è debitamente motivata da un'analisi delle situazioni di fallimento del mercato o delle situazioni di investimento subottimale. Tale analisi è condotta dalla Commissione in collaborazione con le controparti e i soggetti interessati potenzialmente ammissibili. Le controparti ammissibili possono fornire gli strumenti di cui al paragrafo 3 nell'ambito di una finestra d'investimento o di un singolo progetto gestito da una controparte ammissibile. Gli strumenti possono essere forniti a beneficio dei paesi partner, inclusi i paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e i paesi che affrontano le sfide della ricostruzione e della ripresa post-conflitto, a beneficio delle istituzioni di tali paesi partner, comprese le banche e gli enti finanziari nazionali pubblici e privati locali, nonché a beneficio di soggetti del settore privato di tali paesi partner. Nei paesi in condizioni di fragilità o di conflitto e, ove giustificato, in altri paesi, può essere fornito sostegno agli investimenti del settore pubblico che hanno effetti significativi sullo sviluppo del settore privato. [Em. 262]

Articolo 27 bis

Governance e struttura dell'EFSD+

1.     L'EFSD+ è composto da piattaforme d'investimento regionali create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture degli esistenti meccanismi di finanziamento misto esterno dell'Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell'ambito dell'EFSD+.

2.     La Commissione è responsabile della gestione complessiva dell'EFSD+ e della garanzia per le azioni esterne. Oltre a ciò, la Commissione non aspira a svolgere operazioni bancarie generali. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo per garantire i più elevati livelli di trasparenza e responsabilità finanziaria.

3.     Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell'EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell'Unione e finanziate dall'IPA III, per le quali un comitato strategico del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali fornisce consulenza alla Commissione. La Commissione opera inoltre in stretta cooperazione con tutte le controparti ammissibili per quanto riguarda la gestione operativa della garanzia per le azioni esterne. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto da esperti della Commissione e delle controparti ammissibili, avente lo scopo di valutare il rischio e la relativa determinazione dei prezzi.

4.     Il comitato strategico fornisce consulenze alla Commissione in merito all'orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia per le azioni esterne a titolo dell'EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all'articolo 3 nonché alle finalità dell'EFSD+ di cui all'articolo 26. Il comitato sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l'uso della garanzia per le azioni esterne allo scopo di supportare le operazioni dell'EFSD+ e monitora il raggiungimento di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento, dedicando al contempo particolare attenzione ai paesi ritenuti in condizioni di fragilità o di conflitto, ai paesi meno sviluppati («PMS») e ai paesi poveri fortemente indebitati.

5.     Il comitato strategico favorisce inoltre il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali tra le piattaforme di investimento regionali, tra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, tra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell'Unione relative alla migrazione e all'attuazione dell'agenda 2030, nonché con gli altri programmi di cui al presente regolamento, gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e i fondi fiduciari.

6.     Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Al Parlamento europeo è attribuito lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali pertinenti e altri soggetti interessati possono ottenere lo status di osservatori, se del caso. Il comitato strategico è consultato prima dell'ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.

7.     Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Il presidente può organizzare ulteriori riunioni in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e gli ordini del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

8.     La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all'applicazione dell'EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce in merito ai progressi compiuti nell'applicazione dello strumento di garanzia per la regione dell'allargamento onde integrare dette relazioni. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i pertinenti soggetti interessati sull'orientamento strategico e l'applicazione dell'EFSD+.

9.     L'esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

10.     Nel periodo di applicazione dell'EFSD+, il comitato strategico adotta e pubblica quanto prima orientamenti che enunciano in che modo deve essere garantita la conformità delle operazioni dell'EFSD+ agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità di cui agli articoli 26 bis e 27.

11.     Nella propria attività di orientamento strategico, il comitato strategico tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e delle pertinenti decisioni e conclusioni del Consiglio.

12.     I comitati operativi delle piattaforme d'investimento regionali sostengono la Commissione, a livello di applicazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull'uso della garanzia per le azioni esterne a copertura delle operazioni dell'EFSD+. [Em. 263]

Articolo 28

Contributo di altri donatori alla garanzia per le azioni esterne

1.   Possono contribuire alla garanzia per le azioni esterne gli Stati membri, i paesi terzi e altre parti terze.

In deroga all’articolo 218, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo possono fornire contributi sotto forma di garanzie o contanti.

I contributi dei paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e di altre parti terze devono essere versati in contanti , previo parere del comitato strategico e previa approvazione da parte della Commissione. [Em. 264]

La Commissione informa tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai contributi confermati.

Su richiesta degli Stati membri, i loro contributi possono essere destinati all'avvio di azioni in determinate regioni, paesi, settori o finestre d'investimento esistenti. [Em. 265]

2.   I contributi sotto forma di garanzia non devono superare il 50 % dell’importo di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del presente regolamento.

Si può ricorrere ai contributi versati dagli Stati membri e dalle parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo sotto forma di garanzie per i pagamenti connessi alle attivazioni della garanzia solo dopo che il finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione, integrato da eventuali altri contributi in contanti, è stato utilizzato per tali pagamenti.

I contributi possono essere utilizzati per coprire attivazioni della garanzia a prescindere dalla destinazione specifica. [Em. 266]

La Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono una convenzione di finanziamento che contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento.

Articolo 29

Attuazione Applicazione degli accordi di garanzia per le azioni esterne [Em. 267]

1.   La Commissione, a nome dell'Unione, stipula accordi di garanzia per le azioni esterne con le controparti ammissibili selezionate ai sensi dell'articolo 27. Tali accordi sono incondizionati, irrevocabili, esigibili a prima richiesta e in favore delle controparti selezionate. È possibile concludere accordi con un consorzio di due o più controparti ammissibili. [Em. 268]

2.   Per ciascuna finestra d’investimento sono conclusi uno o più accordi di garanzia per le azioni esterne tra la Commissione e la controparte o le controparti ammissibili selezionate. Inoltre, al fine di rispondere a esigenze specifiche, la garanzia per le azioni esterne può essere concessa per singole operazioni di finanziamento o di investimento.

Tutti gli accordi di garanzia per le azioni esterne sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. [Em. 269]

3.   Gli accordi di garanzia per le azioni esterne contengono in particolare:

a)

norme dettagliate sulla copertura, i requisiti, l’ammissibilità, le controparti ammissibili e le procedure;

b)

norme dettagliate sull’erogazione della garanzia per le azioni esterne, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un’analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

c)

un riferimento agli obiettivi e alle finalità del presente regolamento, una valutazione del fabbisogno e un’indicazione dei risultati previsti, tenuto conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e del dell'esigenza di garantire un comportamento responsabile delle imprese , in particolare anche attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e degli strumenti giuridici concordati a livello internazionale di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c nonies) ; [Em. 270]

d)

la remunerazione della garanzia, che deve rispecchiare il livello di rischio, e la possibilità di sovvenzionare in parte la remunerazione in modo da offrire condizioni più vantaggiose in casi debitamente giustificati e in determinati paesi in condizioni di fragilità o di conflitto, nei paesi meno sviluppati e nei paesi fortemente indebitati ; [Em. 271]

e)

i requisiti per l’uso della garanzia per le azioni esterne, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

f)

le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;

g)

gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e valutazione trasparenti ; [Em. 272]

h)

procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell’attuazione applicazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per le azioni esterne. [Em. 273]

4.   La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento secondo norme e procedure proprie e nel rispetto dei termini dell’accordo di garanzia per le azioni esterne.

5.   La garanzia per le azioni esterne può coprire:

a)

per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

b)

per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

c)

per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’articolo 27, paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

d)

tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

5 bis.     La Commissione, in sede di conclusione di accordi relativi alla garanzia per le azioni esterne con controparti ammissibili, tiene debitamente conto dei seguenti elementi:

a)

la consulenza e gli orientamenti dei comitati operativi strategici e regionali;

b)

gli obiettivi della finestra d'investimento;

c)

l'esperienza e la capacità operativa, finanziaria e di gestione del rischio della controparte ammissibile;

d)

la quantità di risorse proprie, così come il cofinanziamento del settore privato, che la controparte ammissibile è pronta a mobilitare per la finestra d'investimento. [Em. 274]

6.   Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire sui rischi coperti dalla garanzia per le azioni esterne, e in linea con l’articolo 209, paragrafo 4, del regolamento finanziario, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l’altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

a)

la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell’Unione, misurate in conformità delle norme contabili di cui all’articolo 80 del regolamento finanziario e dei principi contabili europei e internazionali per il settore pubblico (IPSAS);

b)

l’obbligo finanziario esistente dell’Unione, derivante dalla garanzia per le azioni esterne prestata alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

7.   Le controparti ammissibili forniscono, su richiesta, alla Commissione qualsiasi altra informazione necessaria per assolvere gli obblighi che incombono loro ad essa in virtù del presente regolamento , in particolare per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni derivanti dalla valutazione ex ante dell'impatto sociale, occupazionale, ambientale e sui diritti umani e degli altri criteri di selezione elencati all'articolo 27 . [Em. 275]

8.   La Commissione riferisce in merito agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all'assistenza finanziaria conformemente all'articolo 241 e all'articolo 250 del regolamento finanziario. A tal fine, le controparti ammissibili trasmettono annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di rispettare l'obbligo di rendicontazione. Inoltre, la Commissione trasmette una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, come specificato all'articolo 31, paragrafo 6 bis. [Em. 276]

8 bis.     La Commissione o le controparti ammissibili informano senza indugio l'OLAF quando, in qualsiasi fase della preparazione, dell'attuazione o della chiusura di operazioni di finanziamento e di investimento disciplinate dal presente regolamento, abbiano motivo di sospettare l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio o di qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi finanziari dell'Unione. La Commissione o le controparti ammissibili forniscono all'OLAF tutte le informazioni necessarie per consentire lo svolgimento di un'indagine completa e approfondita. [Em. 277]

Articolo 29 bis

Meccanismo relativo a reclami e ricorsi

In vista di possibili reclami da parte di terzi nei paesi partner, comprese le comunità e gli individui interessati dai progetti sovvenzionati dall'EFSD+ e dalla garanzia per le azioni esterne, la Commissione e le delegazioni dell'Unione europea pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi con la Commissione. La Commissione istituisce altresì un meccanismo di reclamo centralizzato dell'UE per tutti i progetti a norma del capo IV del presente regolamento al fine di offrire la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto di tali informazioni ai fini della futura collaborazione con tali controparti. [Em. 278]

Articolo 29 ter

Attività escluse e giurisdizioni non cooperative

1.     La garanzia per le azioni esterne non sostiene operazioni di finanziamento e di investimento che:

a)

sono legate al settore militare o a quello della sicurezza dello Stato;

b)

sostengono lo sviluppo dell'energia nucleare, a eccezione dei prestiti previsti in conformità del regolamento EINS, e dei combustibili fossili e continuano a promuovere la dipendenza dal carbonio delle economie e delle società;

c)

comportano ingenti costi ambientali esterni, ad esempio quelli che comportano il degrado delle aree protette, degli habitat vulnerabili e dei siti appartenenti al patrimonio per i quali non è attuato alcun piano di sviluppo e gestione sostenibili;

d)

comportano una violazione dei diritti umani nei paesi partner, per esempio privando le comunità del loro diritto di accesso alle risorse naturali, come la terra, e di controllo delle medesime, contribuiscono agli sfollamenti forzati delle popolazioni o implicano il lavoro forzato o minorile.

2.     Nelle loro operazioni di finanziamento e di investimento, le controparti ammissibili rispettano il diritto dell'Unione applicabile e le norme convenute a livello internazionale e dell'Unione e, pertanto, non sostengono progetti a titolo del presente regolamento che contribuiscano al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, all'elusione, alla frode e all'evasione fiscali. Inoltre, le controparti ammissibili non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni segnalate nell'ambito della politica dell'Unione in materia di giurisdizioni non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio o che non rispettano effettivamente le norme fiscali in materia di trasparenza e scambio di informazioni concordate a livello internazionale o dell'Unione. Le controparti ammissibili possono derogare a tale principio soltanto se il progetto è attuato fisicamente in una di tali giurisdizioni e non vi sono indicazioni che l'operazione in questione rientri in una delle categorie di cui al primo comma del presente paragrafo. Al momento di concludere accordi con gli intermediari finanziari, le controparti ammissibili procedono al recepimento dei requisiti di cui al presente articolo nei pertinenti accordi e chiedono agli intermediari finanziari di rendere conto della loro ottemperanza.

3.     Nelle sue operazioni di finanziamento e di investimento, la controparte ammissibile applica i principi e le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in particolare, dal regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849. Le controparti ammissibili subordinano la concessione di finanziamenti a norma del presente regolamento, siano essi diretti o tramite intermediari, alla divulgazione di informazioni sulla titolarità effettiva in conformità con la direttiva (UE) 2015/849 e pubblicano informazioni paese per paese in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. [Em. 279]

Articolo 30

Partecipazione al capitale di una banca di sviluppo

La dotazione per i programmi geografici, di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), può essere utilizzata per contribuire alla dotazione di capitale di enti europei e non europei per il finanziamento dello sviluppo.

Capo V

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

Articolo 31

Monitoraggio e rendicontazione

-1.     Il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento è misurato attraverso un sistema di monitoraggio, rendicontazione e valutazione adeguato, trasparente e responsabile, che garantisca l'opportuno coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio e rafforzi la partecipazione di tutti i partner dell'Unione, ivi compresa la società civile, all'applicazione dei programmi. [Em. 280]

1.   Gli indicatori per riferire, ai fini del presente regolamento, sui progressi nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 3 , paragrafo 2, figurano nell'allegato VII e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. I valori degli indicatori al 1o gennaio 2021 sono utilizzati come base di valutazione della misura in cui sono stati realizzati gli obiettivi. [Em. 281]

2.   La Commissione effettua periodicamente controlli delle sue azioni e analisi dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e dei risultati attesi, che comprendono realizzazioni ed esiti. [Em. 282]

I progressi compiuti per quanto riguarda i risultati attesi dovrebbero essere sono monitorati sulla base di indicatori chiari, trasparenti e, ove opportuno, misurabili definiti all'allegato VII e nel quadro di monitoraggio e valutazione adottato a norma del paragrafo 9 , nonché in conformità delle disposizioni dell'UE sull'esecuzione del bilancio . Il numero degli indicatori deve essere limitato per agevolare la tempestiva rendicontazione e questi ultimi sono quantomeno disaggregati per sesso ed età . [Em. 283]

3.   I quadri comuni dei risultati inclusi nei documenti di programmazione congiunta che soddisfano i criteri di cui all’articolo 12, paragrafo 4, servono da punto di riferimento per il monitoraggio comune da parte dell’Unione e degli Stati membri dell’attuazione applicazione del loro sostegno collettivo al paese partner. [Em. 284]

Il sistema di rendicontazione delle prestazioni garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per monitorare l’attuazione l'applicazione e i risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione. [Em. 285]

4.   La Commissione esamina i progressi compiuti nell’attuazione nell'applicazione del presente regolamento. A partire dal 2022 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sul conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, utilizzando indicatori , ivi compresi, a titolo non esaustivo, quelli che figurano nell'allegato VII e l'esecuzione del bilancio dell'Unione, che misurino i risultati ottenuti e l'efficienza del regolamento. Tale relazione è presentata anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 286]

5.   La relazione annuale fornisce, relativamente all'esercizio precedente, informazioni sulle misure finanziate, sull'esito delle attività di monitoraggio e di valutazione, sulla partecipazione e sul grado di cooperazione dei partner interessati e sull'esecuzione sull'applicazione del bilancio in termini di impegni e pagamenti, per paese e regione partner, nonché per settore di cooperazione. La relazione include una valutazione dei progressi compiuti verso i risultati attesi e riguardo all'inserimento delle questioni trasversali citate all'articolo 8, paragrafo 6. Essa valuta i risultati dei finanziamenti dell’Unione utilizzando, nella misura del possibile, indicatori specifici e misurabili del loro ruolo nella realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. Nel caso della cooperazione allo sviluppo, la relazione valuta altresì, qualora possibile e pertinente, il rispetto dei principi in materia di efficacia dell’aiuto, anche per gli strumenti finanziari innovativi. [Em. 287]

6.   La relazione annuale elaborata nel 2021 contiene informazioni consolidate delle relazioni annuali 2014-2020 relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, di cui all’articolo 40 39 , paragrafo 2, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti. La relazione rende conto dei principali insegnamenti tratti e del seguito dato alle raccomandazioni scaturite dagli esercizi di valutazione esterna degli anni precedenti. Essa comprende una valutazione del livello di capacità del personale presso le sedi e a livello di delegazioni dell'Unione ai fini della realizzazione di tutti gli obiettivi indicati nel presente regolamento. [Em. 288]

6 bis.     La Commissione presenta, come parte della relazione annuale, una comunicazione dettagliata in merito alle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e al funzionamento dell'EFSD+, alla sua gestione e al suo effettivo contributo alla realizzazione dei suoi obiettivi. Tale sezione della relazione annuale è corredata di un parere della Corte dei conti. Essa comprende i seguenti elementi:

a)

una valutazione dei risultati che contribuiscono alla realizzazione della finalità e degli obiettivi dell'EFSD+ enunciati dal presente regolamento;

b)

una valutazione delle operazioni di finanziamento e di investimento in atto e coperte dalla garanzia per le azioni esterne, a livello settoriale, nazionale e regionale, nonché della loro conformità con il presente regolamento, includendo le misure di rischio e il rispettivo impatto sulla stabilità economica e finanziaria dei partner;

c)

una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto, della mobilitazione di risorse del settore privato, dei risultati stimati ed effettivi e dei risultati e impatti delle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne in termini aggregati, incluso l'impatto sulla creazione di posti di lavoro dignitosi, sulla capacità di fornire un salario di sussistenza, sull'eliminazione della povertà e sulla riduzione della disuguaglianza; tale valutazione comprende un'analisi di genere delle operazioni coperte, basata su prove e su dati disaggregati per genere, ove possibile, e un'analisi del tipo di settore privato sostenuto, comprese le cooperative e le imprese sociali.

d)

una valutazione del rispetto delle condizioni per l'impiego della garanzia per le azioni esterne e del conseguimento degli indicatori fondamentali di rendimento stabiliti per ogni proposta presentata;

e)

una valutazione dell'effetto leva ottenuto mediante le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e dall'EFSD+;

f)

l'importo finanziario trasferito ai beneficiari e una valutazione, in termini aggregati, delle operazioni di finanziamento e di investimento di ogni controparte ammissibile;

g)

una valutazione dell'addizionalità e del valore aggiunto delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili e del rischio aggregato ad esse associato;

h)

informazioni particolareggiate sulle attivazioni della garanzia per le azioni esterne, sulle perdite, sui rendimenti, sugli importi recuperati e su eventuali altri pagamenti ricevuti come pure sull'esposizione complessiva al rischio;

i)

le relazioni finanziarie sulle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili coperte dal presente regolamento, sottoposte ad audit da parte di un revisore esterno indipendente;

j)

una valutazione delle sinergie e della complementarità tra le operazioni coperte dalla garanzia per le azioni esterne e quelle sviluppate nel quadro del secondo e terzo pilastro del piano europeo per gli investimenti esterni, sulla base delle pertinenti relazioni esistenti, con particolare attenzione ai progressi compiuti per quanto riguarda la buona governance, segnatamente nella lotta alla corruzione e ai flussi finanziari illeciti, il rispetto dei diritti umani, lo Stato di diritto e le politiche che tengono conto della dimensione di genere, nonché la promozione dell'imprenditorialità, del contesto imprenditoriale locale e dei mercati finanziari locali;

k)

una valutazione della conformità delle operazioni della garanzia per le azioni esterne con i principi di efficacia dello sviluppo convenuti a livello internazionale;

l)

una valutazione della remunerazione delle garanzie;

m)

una valutazione dell'attuazione delle disposizioni relative alle attività escluse e alle giurisdizioni non cooperative. [Em. 289]

7.   Sulla scorta dei documenti di programmazione indicativa adottati, è effettuata una stima annua della spesa complessiva destinata all’azione per il clima e alla biodiversità relativa agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento . I finanziamenti assegnati nel quadro del presente regolamento sono oggetto di un sistema annuale di rilevamento fondato sulla metodologia dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ( , fra cui i "marcatori di Rio"), senza escludere il ricorso a metodologie più precise ove siano disponibili, integrate nella metodologia vigente per la gestione del rendimento dei programmi dell’Unione, al fine di quantificare la spesa connessa all’azione per il clima e, alla biodiversità e all'ambiente, allo sviluppo umano e all'inclusione sociale, alla parità di genere e all'aiuto pubblico allo sviluppo al livello dei piani d’azione e delle misure di cui all’articolo 19, e sono registrati nell’ambito delle valutazioni e della relazione annuale. La Commissione trasmette tale stima al Parlamento europeo nel quadro della relazione annuale. [Em. 290]

8.   La Commissione rende disponibili le informazioni sulla cooperazione allo sviluppo mediante standard riconosciuti a livello internazionale , compresi gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e utilizzando il quadro di riferimento per uno standard comune sviluppato dall'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali . [Em. 291]

9.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dal presente regolamento nel conseguire i propri obiettivi, alla la Commissione è conferito il potere di adottare adotta atti delegati conformemente all'articolo 34 per modificare l'allegato VII allo scopo di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, anche nel contesto di una revisione intermedia a norma dell'articolo 32, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione , che può includere indicatori di performance supplementari applicabili a ciascuno degli obiettivi specifici del presente regolamento . [Em. 292]

Articolo 32

Revisione intermedia e valutazione [Em. 293]

1.   La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione entro il 30 giugno 2024. La relazione di valutazione intermedia riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e i risultati e le conclusioni relativi all'impatto del presente regolamento, incluso l'impatto del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus e la garanzia per le azioni esterne . [Em. 294]

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i principali soggetti interessati e beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati. [Em. 295]

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. Se del caso, le valutazioni possono eventualmente ricorrere ai principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per perfezionare gli interventi futuri. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. [Em. 296]

2.   Al termine dell’attuazione del presente regolamento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una La relazione di valutazione finale del intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento. Tale valutazione esamina , la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell’Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, tenendo conto degli indicatori che misurano i risultati ottenuti e delle eventuali , nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso, e include le risultanze e conclusioni relative all’impatto del presente regolamento delle relazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 4 . [Em. 297]

La relazione di valutazione finale esamina altresì l’efficienza, il valore aggiunto, i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento. [Em. 298]

La relazione di valutazione finale intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'esecuzione l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell’ambito del presente regolamento. [Em. 299]

La relazione di valutazione finale intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti nonché per programma geografico e tematico e azione di risposta rapida, compresi i fondi mobilitati dalla riserva per le sfide e le priorità emergenti . [Em. 300]

La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 35. Specifiche valutazioni possono essere discusse nell’ambito di tale comitato su richiesta degli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse. [Em. 301]

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i soggetti interessati e i beneficiari, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri e i partner dello sviluppo in stretta collaborazione con i paesi partner. [Em. 302]

2 bis.     La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento. [Em. 303]

2 ter.     Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque dopo non più di tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al paragrafo 2 del presente articolo. [Em. 304]

3.   In linea con le specifiche disposizioni del regolamento finanziario, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni tre anni, la Commissione valuta l’impiego e il funzionamento della garanzia per le azioni esterne. La Commissione trasmette la sua relazione di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione di valutazione è corredata del parere della Corte dei conti.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Partecipazione di un paese o territorio non contemplato dal presente regolamento

1.   In casi debitamente giustificati e laddove l’azione da realizzare applicare è di natura mondiale, regionale o transregionale, la alla Commissione può decidere, nell’ambito dei programmi indicativi pluriennali o dei piani d’azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 34 allo scopo di integrare il presente regolamento aggiungendo paesi e territori non a quelli contemplati dal presente regolamento ai sensi dell’articolo 4, al fine di garantire la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale ai fini di dette azioni . [Em. 305]

2.   La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell’Unione e con i paesi e territori d’oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM, o da una regione ultraperiferica dell’Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed attuati ai sensi del regolamento CTE. [Em. 306]

Articolo 33 bis

Cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare

1.     La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner ad intensificare la collaborazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM del Consiglio. A tal fine, il presente regolamento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione PTOM e/o del regolamento CTE, ad azioni applicate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione PTOM o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti ed applicati ai sensi del regolamento CTE.

2.     Il tasso di cofinanziamento dell'Unione non supera il 90 % della spesa ammissibile di un programma o di una misura. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %. [Em. 307]

Articolo 34

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all’articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 3 4 , all’articolo 27, paragrafo 9, e all’articolo 31, paragrafo 9, e all'articolo 33, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento. La Commissione adotta quanto prima tali atti delegati. Tuttavia, gli atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 31, paragrafo 9, sono adottati entro … [sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. [Em. 308]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, all'articolo 17, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafo 3 bis, all'articolo 26, paragrafo 3 4 , all'articolo 27, paragrafo 9 , e all'articolo 33, paragrafo 1 , e all'articolo 31, paragrafo 9, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 309]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, 8, paragrafi 7 bis e 8 ter, dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15 bis, dell'articolo 17, paragrafo 4, dell'articolo 21, paragrafo 3 bis, dell'articolo 26, paragrafo 3 4 , dell'articolo 27, paragrafo 9 , e dell'articolo 33, paragrafo 1 , e dell'articolo 31, paragrafo 9, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo, né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 310]

Articolo 34 bis

Procedura d'urgenza

1.     Qualora, in caso di catastrofi naturali o provocate dall'uomo o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati e si applica la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.     Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 3. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.

3.     Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni. [Em. 311]

Articolo 34 ter

Responsabilità democratica

1.     Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, e per aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo promuove inoltre la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno in linea con l'articolo 5 e può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione, come pure su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE.

2.     La Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti a tale riguardo almeno un mese prima del dialogo. Per il dialogo relativo al bilancio annuale, la Commissione e il SEAE forniscono informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 21 e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida, della riserva per le sfide e le priorità emergenti e della garanzia per le azioni esterne.

3.     La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

4.     La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 38, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti. [Em. 312]

Articolo 35

Comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il vicinato, la cooperazione allo sviluppo e la cooperazione internazionale. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

5.   La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del programma d'azione o della misura adottati o modificati.

6.   Un osservatore della Banca europea per gli investimenti partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca. [Em. 313]

Articolo 36

Informazione Trasparenza , comunicazione e pubblicità pubblicazione delle informazioni [Em. 314]

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La Commissione è responsabile del monitoraggio dell'osservanza di tali requisiti da parte dei destinatari. [Em. 315]

2.   La Commissione conduce applica azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 316]

2 bis.     La Commissione adotta misure per rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica per comunicare i valori dell'Unione e il suo valore aggiunto. [Em. 317]

2 ter.     La Commissione istituisce un unico archivio elettronico centrale pubblico e completo di tutte le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, ivi compresi i criteri utilizzati per stabilire le necessità dei partner nel processo di assegnazione delle risorse, e ne garantisce l'aggiornamento periodico, a eccezione delle azioni che si ritiene diano origine a questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali a norma dell'articolo 37. [Em. 318]

2 quater.     L'archivio include altresì informazioni su tutte le operazioni di finanziamento e di investimento, anche a livello individuale e di progetto, nonché gli elementi essenziali di tutti gli accordi di garanzia dell'EFSD+, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. [Em. 319]

2 quinquies.     Conformemente alla loro politica di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili dell'EFSD+ mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web, in modo proattivo e sistematico, le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne e relative in particolare alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono sempre conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per le azioni esterne conformemente al presente regolamento. [Em. 320]

Articolo 37

Deroga ai requisiti di visibilità

Questioni di sicurezza o sensibilità politiche locali possono rendere opportuno o necessario limitare le attività di comunicazione e visibilità in alcuni paesi o regioni per determinati periodi. In tali casi, i destinatari e gli strumenti, prodotti e canali da utilizzare nella promozione di una determinata azione vengono determinati caso per caso, in consultazione e in accordo con l’Unione. Se serve un intervento rapido per rispondere a una crisi imprevista, non è necessario produrre immediatamente un piano di comunicazione e visibilità completo. In queste situazioni, tuttavia, il sostegno dell’Unione deve comunque essere adeguatamente indicato sin dall’inizio.

Articolo 38

Clausola EEAS

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE. [Em. 321]

Articolo 38 bis

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per tutte le azioni, comprese le azioni di risposta rapida e le misure di assistenza straordinaria, e per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, l'alto rappresentante e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Tutte le proposte di decisione sono elaborate secondo le procedure della Commissione e sono sottoposte alla Commissione per adozione. Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei finanziamenti dell'Unione in materia di azione esterna. [Em. 322]

Articolo 39

Abrogazione e disposizioni transitorie

1.   La decisione n. 466/2014/UE, il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e il regolamento (UE) 2017/1601 sono abrogati con effetto dal 1o gennaio 2021.

2.   La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il presente regolamento e le misure adottate nell’ambito dei suoi predecessori: regolamento (UE) n. 233/2014, regolamento (UE) n. 232/2014, regolamento (UE) n. 230/2014, regolamento (UE) n. 235/2014, regolamento (UE) n. 234/2014, regolamento (Euratom) n. 237/2014, regolamento (UE) n. 236/2014, decisione n. 466/2014/UE, regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 e regolamento (UE) 2017/1601.

3.   La dotazione finanziaria del presente regolamento può coprire anche le spese relative alla preparazione dei suoi eventuali successori.

4.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 20, paragrafo 1, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 40

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027 . [Em. 323]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 45 del 4.2.2019, pag. 1.

(2)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 163.

(3)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 295.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

(5)  «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», adottata in occasione del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile il 25 settembre 2015 (A/RES/70/1).

(6)  Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

(7)  Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione europea forniti nell’ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2015/322 del Consiglio, del 2 marzo 2015, relativo all’esecuzione dell’11o Fondo europeo di sviluppo (GU L 58 del 3.3.2015, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

(10)  Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

(12)  Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

(13)  Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

(14)  Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l’attuazione degli strumenti per il finanziamento dell’azione esterna dell’Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

(15)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(16)  Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD

(17)  Firmato a New York il 22 aprile 2016.

(18)  «Programma di azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo», adottato il 16 giugno 2015 e approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2015 (A/RES/69/313)

(19)  «Visione condivisa, azione comune: un’Europa più forte. Una strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea», giugno 2016.

(20)  «Il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo “Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro”», dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea, 8 giugno 2017.

(21)  «Quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi», adottato il 18 marzo 2015 e approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 3 giugno 2015 (A/RES/69/283).

(22)  Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Riesame della politica europea di vicinato, 18 novembre 2015.

(23)   Regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1).

(24)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465).

(25)  Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

(26)  Proposta di decisione del Consiglio relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea, comprese le relazioni tra l’Unione europea, da una parte, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall’altra («decisione sull’associazione d’oltremare») (COM(2018)0461).

(27)  Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare al fine di integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom (COM(2018)0462).

(28)  Proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Consiglio per una decisione del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la pace (C(2018)3800).

(29)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus, il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport» e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367).

(30)   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366).

(31)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(32)  Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … (pag. …).

(33)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(34)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(35)  Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di garanzia dell’EFSD.

(36)  Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

(37)  Regulamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … (GU L …).

(38)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 settembre 2013 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(39)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(40)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(41)  GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

(42)  Direttiva (EU) 2017/1371del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(43)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(44)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(45)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(46)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (GU L).

(47)  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (COM(2018)0374).

(48)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(49)  Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

ALLEGATO I

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI NELL’AREA DEL VICINATO

Algeria

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Georgia

Israele

Giordania

Libano

Libia

Repubblica di Moldova

Marocco

Territorio palestinese occupato

Siria

Tunisia

Ucraina

Il sostegno fornito dall'Unione in quest'area può essere utilizzato anche per consentire alla Federazione russa di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera e ad altri programmi multinazionali pertinenti , ivi compresa la cooperazione in materia di istruzione, in particolare gli scambi di studenti . [Em. 324]

ALLEGATO II

SETTORI DI COOPERAZIONE PER I PROGRAMMI GEOGRAFICI

A.   Per tutte le regioni geografiche

PERSONE

1.

Buona governance, democrazia, Stato di diritto e diritti umani

(a)

Rafforzare la democrazia e i processi democratici inclusivi , la governance e il controllo, compresi un sistema giudiziario indipendente, lo Stato di diritto e processi elettorali trasparenti , pacifici e credibili. [Em. 325]

(b)

Rafforzare la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e la realizzazione degli strumenti internazionali correlati, sostenere e proteggere i difensori dei diritti umani, contribuire all'attuazione di patti e quadri globali e regionali, aumentare le capacità della società civile nella loro attuazione e nel loro monitoraggio e porre le basi per la creazione di un quadro giuridico per la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici . [Em. 326]

(c)

Promuovere la lotta contro la discriminazione in tutte le sue forme e il principio dell'uguaglianza, in particolare la parità di genere , i diritti e l'emancipazione di donne e ragazze e i diritti dei bambini e dei giovani, delle persone con disabilità, delle persone appartenenti a minoranze , delle persone LGBTI e dei popoli indigeni . [Em. 327]

(d)

Sostenere una società civile dinamica e  rafforzare il suo ruolo nelle transizioni politiche e nei processi di riforma e di trasformazione democratica; promuovere uno spazio che favorisca la partecipazione della società civile e dei cittadini al processo decisionale politico alla vita politica al controllo dei processi decisionali . [Em. 328]

(e)

Migliorare il pluralismo, l’indipendenza e la professionalità di media liberi e indipendenti.

(f)

Rafforzare la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni per prepararli a resistere, adattarsi agli riprendersi rapidamente di fronte a shock politici, ambientali ed economici, ambientali, alimentari, demografici e sociali catastrofi naturali e provocate dall'uomo e conflitti, crisi sanitarie e di sicurezza alimentare . [Em. 329]

(g)

Promuovere lo sviluppo di istituzioni pubbliche democratiche a livello internazionale, nazionale e subnazionale, compreso un sistema giudiziario indipendente, efficace, efficiente e responsabile, la promozione dello Stato di diritto , la giustizia internazionale, la responsabilità e l'accesso alla giustizia per tutti. [Em. 330]

(h)

Sostenere i processi di riforma della pubblica amministrazione, anche mediante un approccio di eGovernment incentrato sui cittadini, rafforzare i quadri giuridici e l'assetto istituzionale, i sistemi statistici nazionali e le capacità, promuovere una sana gestione delle finanze pubbliche e contribuire alla lotta contro la corruzione , l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva . [Em. 331]

(i)

Promuovere politiche territoriali e urbane inclusive, equilibrate e integrate potenziando le istituzioni e gli enti pubblici a livello nazionale e subnazionale e sostenendo processi di decentramento efficiente e di ristrutturazione dello Stato.

(j)

Aumentare la trasparenza e la rendicontabilità delle istituzioni pubbliche, rafforzare gli appalti pubblici , anche incoraggiando lo sviluppo di criteri (ambientali, sociali ed economici) e obiettivi di sostenibilità, e la gestione delle finanze pubbliche, sviluppare l'eGovernment e migliorare l'erogazione dei servizi. [Em. 332]

(k)

Contribuire alla gestione sostenibile, responsabile e trasparente delle risorse naturali e delle relative entrate e sostenere le riforme volte a garantire politiche fiscali eque, giuste e sostenibili.

(k bis)

Promuovere la democrazia parlamentare. [Em. 333]

2.

Eliminazione della povertà, lotta contro le disuguaglianze e sviluppo umano

(a)

Eliminare la povertà in tutte le sue dimensioni, combattere le discriminazioni e le disuguaglianze, non lasciare nessuno indietro e raggiungere per prime le persone più svantaggiate, dando la priorità agli investimenti nei servizi pubblici nei settori della sanità, della nutrizione, dell'istruzione e della protezione sociale. [Em. 334]

(b)

Moltiplicare gli sforzi per l’adozione di politiche e la realizzazione di investimenti adeguati onde promuovere , tutelare e realizzare i diritti delle donne , dei bambini e dei giovani e delle persone con disabilità , agevolarne il coinvolgimento nella e la partecipazione significativa alla vita sociale, civica ed economica e garantire il loro pieno contributo alla crescita inclusiva e allo sviluppo sostenibile. [Em. 335]

(c)

Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze e la loro emancipazione , compresi i diritti economici, occupazionali e sociali, i diritti fondiari nonché la salute e i diritti sessuali e riproduttivi, e prevenire la violenza sessuale e di genere in tutte le sue forme nonché proteggerle da tale violenza; ciò comprende la promozione dell'accesso universale a informazioni esaustive in materia di salute sessuale e riproduttiva e un'educazione completa alla sessualità. Promuovere la cooperazione nel campo della ricerca e dell'innovazione per sviluppare strumenti nuovi e migliori di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, anche per quanto concerne la pianificazione familiare, in particolare in contesti di risorse scarse. [Em. 336]

(d)

Rivolgere particolare attenzione alle persone svantaggiate, vulnerabili ed emarginate, tra cui i minori, gli anziani, le persone con disabilità, le persone LGBTI e le popolazioni indigene. Questo comprende la promozione del passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità per i bambini con o senza disabilità . [Em. 337]

(e)

Promuovere un approccio integrato per sostenere le comunità, specialmente quelle più povere, al fine di migliorare e difficili da raggiungere, migliorando l’accesso universale ai beni e ai servizi fondamentali , in particolare la sanità, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, l'istruzione, la nutrizione e la protezione sociale . [Em. 338]

(f)

Consentire ai bambini, in particolare a quelli più emarginati, di affacciarsi alla vita nelle migliori condizioni investendo nello sviluppo nella prima infanzia, e garantire che i bambini che vivono in condizioni di povertà o disuguaglianza abbiano accesso a servizi di base quali la sanità, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale. Sostenere la creazione di un ambiente sicuro e stimolante per i bambini, elemento importante per promuovere una popolazione giovanile sana, in grado di raggiungere il suo pieno potenziale , prestando particolare attenzione alle esigenze delle ragazze . [Em. 339]

(g)

Sostenere l'accesso universale a un'alimentazione sufficiente, sicura, nutriente e a prezzi abbordabili, in particolare per coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, tra cui i bambini di età inferiore ai cinque anni, gli adolescenti, sia ragazze che ragazzi, e le donne, soprattutto durante la gravidanza e l'allattamento, e rafforzare la sicurezza alimentare e la nutrizione, in particolare nei paesi teatro di crisi prolungate o ricorrenti. Promuovere approcci multisettoriali all'agricoltura, sensibili agli aspetti nutrizionali. [Em. 340]

(h)

Sostenere l'accesso universale a quantità sufficienti di acqua potabile sicura e ai servizi igienico-sanitari, nonché una gestione sostenibile e integrata delle risorse idriche in quanto fattori determinanti fondamentali per la sanità, l'istruzione, la nutrizione, la resilienza ai cambiamenti climatici e la parità di genere . [Em. 341]

(i)

Conseguire una copertura sanitaria universale, con un accesso equo a servizi sanitari di qualità e a prezzi abbordabili, anche compresi i servizi per la salute sessuale e riproduttiva, e tramite il sostegno alla creazione di sistemi sanitari inclusivi, solidi, resilienti e di qualità accessibili a tutti , e rafforzare le capacità di allarme rapido, riduzione dei rischi, gestione e ripresa. Integrare l'azione attraverso il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione al fine di affrontare le minacce alla sanità globale, sviluppare vaccini e trattamenti sicuri, efficienti e a prezzi accessibili contro le malattie connesse alla povertà e trascurate e migliorare le risposte alle sfide sanitarie, comprese le malattie trasmissibili, la resistenza antimicrobica e le malattie ed epidemie emergenti. [Em. 342]

(j)

Sostenere una protezione sociale universale ed equa e rafforzare le reti di sicurezza sociale per garantire un reddito di base, prevenire le situazioni di povertà estrema e sviluppare la resilienza.

(j bis)

Rafforzare la resilienza delle persone e delle comunità, anche attraverso un aumento degli investimenti in progetti di preparazione e riduzione del rischio di catastrofi (RRC) di tipo partecipativo. [Em. 343]

(j ter)

Sostenere i governi e le amministrazioni nazionali, regionali e locali nella creazione delle infrastrutture necessarie, comprese le risorse fisiche, tecnologiche e umane, utilizzando le più recenti evoluzioni tecnologiche e amministrative per consentire l'effettuazione accurata di tutte le registrazioni all'anagrafe (dalla nascita alla morte) e la pubblicazione di duplicati riconosciuti ufficialmente ove necessario, al fine di garantire che tutti i cittadini esistano ufficialmente e possano accedere ai loro diritti fondamentali. [Em. 344]

(k)

Promuovere uno sviluppo urbano inclusivo e sostenibile per ovviare alle disuguaglianze nelle aree urbane, concentrandosi sulle persone più bisognose e adottando un approccio sensibile alla dimensione di genere . [Em. 345]

(l)

Aiutare le autorità locali a migliorare, a livello di città, l’erogazione dei servizi di base e l’accesso equo alla sicurezza alimentare, a un alloggio accessibile, dignitoso ed economicamente abbordabile e la qualità della vita, in particolare per coloro che vivono in insediamenti irregolari e in baraccopoli. [Em. 346]

(m)

Promuovere il conseguimento degli obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione, ponendo l'accento su sistemi di istruzione pubblici e gratuiti, attraverso un’istruzione formale, informale e non formale di qualità, inclusiva ed equa , e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti, a tutti i livelli, compresa compresi lo sviluppo nella prima infanzia e la formazione tecnica e professionale, anche in situazioni di emergenza e di crisi, ricorrendo tra l’altro alle tecnologie digitali per migliorare l’insegnamento e l’apprendimento. [Em. 347]

(m bis)

Supportare corridoi educativi affinché siano accolti nelle università dell'Unione gli studenti provenienti da paesi in conflitto. [Em.348]

(n)

Sostenere le azioni mobilità per l'apprendimento, di rafforzamento delle capacità, mobilità per l’apprendimento e cooperazione culturale, verso, da o tra i paesi partner, cooperazione e dialogo politico con le istituzioni, le organizzazioni, gli enti e le autorità locali di tali paesi. [Em. 349]

(n bis)

Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, in particolare affrontando le sfide sociali legate alla povertà che colpiscono in modo sproporzionato i paesi partner, e nei settori trascurati della ricerca e innovazione che dispongono di investimenti privati limitati, nei dati aperti e nella promozione dell'innovazione sociale. [Em. 350]

(o)

Promuovere lo sviluppo delle capacità e la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, i dati aperti , i big data, l'intelligenza artificiale e l'innovazione , in collaborazione con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione, per contrastare la cosiddetta «fuga dei cervelli» . [Em. 351]

(p)

Rafforzare il coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per favorire la transizione da una situazione di emergenza alla fase di sviluppo.

(q)

Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme, conservare e promuovere il patrimonio culturale e sfruttare il potenziale delle industrie creative dei settori culturali e creativi ai fini di uno sviluppo socioeconomico sostenibile. [Em. 352]

(q bis)

Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale. [Em. 353]

(r)

Promuovere la dignità e la resilienza delle persone vittime di sfollamenti forzati a lungo termine e la loro inclusione nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti e delle comunità di accoglienza.

3.

Migrazione e mobilità , mobilità sfollamenti forzati [Em. 354]

(-a)

Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, a tutti i livelli, compresi i programmi di protezione, per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare. [Em. 355]

(a)

Rafforzare Contribuire a rafforzare i partenariati bilaterali, regionali, compresi quelli sud-sud, e internazionali in materia di migrazione e di mobilità in base a un approccio integrato ed equilibrato che copra tutti gli aspetti della migrazione, tra cui l’assistenza nell’attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell’Unione, compresi i partenariati per la mobilità e in conformità del diritto internazionale e dell'Unione e degli obblighi in materia di diritti umani . [Em. 356]

(a bis)

Fornire assistenza nell'attuazione degli accordi e delle intese bilaterali o regionali dell'Unione con i paesi terzi, compresi i partenariati per la mobilità, e per la creazione di vie sicure e legali, anche attraverso l'elaborazione di accordi di facilitazione del rilascio dei visti e di accordi di reinsediamento, e sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani. [Em. 357]

(b)

Sostenere il reinserimento socioeconomico sostenibile ed efficace dei migranti di ritorno. [Em. 358]

(c)

Affrontare e attenuare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati.

(d)

Lottare contro la Ridurre le vulnerabilità nella migrazione, anche affrontando il fenomeno della migrazione irregolare, e rafforzare la risposta transnazionale la alla tratta di esseri umani e il al traffico di migranti;, intensificare la cooperazione in materia di gestione integrata delle frontiere conformità del diritto internazionale e dell'Unione . [Em. 359]

(e)

Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione della migrazione , anche per quanto riguarda la raccolta e l'utilizzo di dati accurati e disaggregati quale base per politiche fondate su elementi di prova, al fine di agevolare una migrazione sicura, ordinata e responsabile . [Em. 360]

(f)

Sostenere politiche migratorie efficaci e basate sui diritti umani, compresi i programmi di protezione. [Em. 361]

(g)

Creare i presupposti per agevolare la migrazione legale, una buona gestione della mobilità e i contatti interpersonali; massimizzare l’incidenza della migrazione sullo sviluppo. [Em. 362]

(g bis)

Massimizzare l'incidenza della migrazione sullo sviluppo e migliorare una comprensione comune del nesso tra migrazione e sviluppo. [Em. 363]

(h)

Garantire la protezione dei migranti e delle persone vittime di sfollamenti forzati , prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e adottando un approccio basato sui diritti, e assicurare il riconoscimento e l'accertamento dello status delle persone bisognose di protezione internazionale nell'ambito dei flussi migratori misti . [Em. 364]

(i)

Promuovere soluzioni basate sullo sviluppo per le persone vittime di sfollamenti forzati e le comunità di accoglienza , anche attraverso l'accesso all'istruzione e a posti di lavoro dignitosi, al fine di promuovere la dignità, la resilienza e l'autonomia delle persone sfollate e il loro inserimento nella vita economica e sociale dei paesi ospitanti . [Em. 365]

(j)

Sostenere l'impegno della diaspora nei paesi di origine , al fine di contribuire pienamente allo sviluppo sostenibile . [Em. 366]

(k)

Promuovere trasferimenti delle rimesse più rapidi, meno costosi e più sicuri nei paesi di origine e di destinazione, sfruttando in tal modo il loro potenziale di sviluppo.

(k bis)

Contribuire a fornire ai migranti e alle società i mezzi per realizzare la loro piena inclusione e la coesione sociale. [Em. 367]

La cooperazione in questo settore sarà gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 368]

PIANETA

4.

Ambiente e cambiamenti climatici

(a)

Rafforzare la capacità scientifica, tecnica, umana e istituzionale per la gestione, l’integrazione e il monitoraggio delle questioni climatiche e ambientali; rafforzare la governance in materia di clima a livello regionale e nazionale.

(b)

Sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione agli Stati particolarmente vulnerabili e alle popolazioni prive delle risorse necessarie per adottare le misure richieste; contribuire agli sforzi profusi dai partner per onorare i loro impegni in materia di cambiamenti climatici in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, ivi compresa l'attuazione del contributo stabilito a livello nazionale (NDC) e dei piani d'azione in materia di adattamento e mitigazione, comprese le sinergie tra adattamento e mitigazione , e per onorare i loro impegni nel quadro di altri accordi ambientali multilaterali, come la Convenzione sulla biodiversità e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione . [Em. 369]

(c)

Sviluppare e/o rafforzare la crescita verde e blu sostenibile in tutti i settori economici.

(d)

Promuovere l'accesso all'energia sostenibile nei paesi in via di sviluppo, al fine di onorare l'impegno assunto dall'Unione nel 2012 di garantire tale accesso ad altri 500 milioni di persone entro il 2030, dando priorità a soluzioni su piccola scala, mini-rete e non collegate alla rete di elevato valore dal punto di vista ambientale e dello sviluppo. Intensificare la cooperazione in materia di energia sostenibile. Promuovere e intensificare la cooperazione in materia di efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili. Promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, abbordabili, puliti e sostenibili, in particolare soluzioni locali e decentrate che garantiscano l'accesso all'energia alle persone che vivono in povertà e in regioni isolate. [Em. 370]

(d bis)

Sviluppare le capacità per l'integrazione degli obiettivi in materia di sostenibilità ambientale e cambiamenti climatici e perseguire una crescita verde nell'ambito delle strategie di sviluppo locali e nazionali, anche promuovendo criteri di sostenibilità negli appalti pubblici. [Em. 371]

(d ter)

Promuovere la responsabilità sociale delle imprese, la dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento e l'applicazione coerente dell'approccio precauzionale e del principio «chi inquina paga». [Em. 372]

(d quater)

Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, che abbiano dimostrato di contribuire alla tutela degli ecosistemi e della biodiversità e che rafforzino la resilienza ambientale e sociale a lungo termine ai cambiamenti climatici. [Em. 373]

(e)

Potenziare le reti e i servizi di trasporto multimodali a livello locale, nazionale, regionale e continentale per aumentare ulteriormente le opportunità di sviluppo economico sostenibile e resiliente ai cambiamenti climatici e la creazione di posti di lavoro, in vista di uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio. Agevolare e liberalizzare ulteriormente i trasporti; migliorare la sostenibilità, la sicurezza stradale e la resilienza del settore dei trasporti.

(f)

Rafforzare il coinvolgimento delle comunità locali e delle popolazioni indigene nella risposta ai cambiamenti climatici, la lotta contro la perdita di biodiversità e i reati contro le specie selvatiche, la conservazione degli ecosistemi e la gestione delle risorse naturali , anche tramite il miglioramento della gestione del regime fondiario e delle risorse idriche . Promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e la resilienza nelle aree urbane. [Em. 374]

(f bis)

Porre fine al commercio di minerali provenienti da zone di conflitto e agli abusi nei confronti dei minatori e sostenere lo sviluppo delle comunità locali a norma del regolamento (UE) 2017/821 sugli obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento e delle misure di accompagnamento, nonché estendere tale approccio ai minerali non ancora disciplinati. [Em. 375]

(f ter)

Promuovere l'educazione allo sviluppo sostenibile al fine di responsabilizzare le persone affinché trasformino la società e costruiscano un futuro sostenibile.

(g)

Promuovere la conservazione, la gestione e l'uso sostenibili e il ripristino delle risorse naturali, nonché ecosistemi sani, arrestare la perdita di biodiversità e tutelare le specie selvatiche , anche attraverso la lotta contro il bracconaggio e il traffico illegale di specie selvatiche . [Em. 377]

(g bis)

Far fronte alla perdita di biodiversità e attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastarla, in particolare tramite la promozione della conservazione, dell'uso sostenibile e della gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata. [Em. 378]

(h)

Promuovere la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche e la cooperazione transfrontaliera nel settore idrico conformemente al diritto internazionale . [Em. 379]

(i)

Promuovere la conservazione e il rafforzamento degli stock di carbonio attraverso una gestione sostenibile del suolo, il cambiamento della destinazione dei terreni e la silvicoltura e lottare contro il degrado ambientale, la desertificazione e il degrado del terreno e delle foreste, nonché la siccità . [Em. 380]

(j)

Limitare la deforestazione e promuovere l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT); lottare contro il disboscamento illegale e il commercio illegale di legname e prodotti del legno. Sostenere una migliore governance e lo sviluppo delle capacità per la gestione sostenibile delle risorse naturali. Sostenere la negoziazione e l'attuazione di accordi volontari di partenariato. [Em. 381]

(k)

Sostenere la governance degli oceani, compresi la protezione e il ripristino delle zone costiere e marine, in tutte le sue forme, inclusi gli ecosistemi, la lotta contro i rifiuti marini, la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) e la protezione della biodiversità marittima conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) . [Em. 382]

(l)

Rafforzare la riduzione del rischio di catastrofi (RRC) , la preparazione e la resilienza , mediante un approccio a livello di comunità e incentrato sulle persone , in sinergia con le politiche e le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici. [Em. 383]

(m)

Promuovere l’uso efficiente delle risorse e il consumo e la produzione sostenibili, compresa la lotta anche nell'intera catena di approvvigionamento, in particolare riducendo l'utilizzo delle risorse naturali che finanziano i conflitti e contribuendo al rispetto, da parte dei portatori di interessi, di iniziative come il regime di certificazione del processo di Kimberley. Lottare contro l’inquinamento e  promuovere una sana gestione dei prodotti chimici e dei rifiuti. [Em. 384]

(n)

Sostenere gli sforzi volti a migliorare la diversificazione economica sostenibile, la competitività , le catene di approvvigionamento per la condivisione del valore e gli scambi equi , lo sviluppo del settore privato, con particolare attenzione per la crescita verde, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, le microimprese, le imprese sociali, le PMI e le cooperative, avvalendosi dei vantaggi per lo sviluppo degli accordi commerciali già esistenti con l'UE. [Em. 385]

(n bis)

Adempiere agli impegni internazionali relativi alla conservazione della biodiversità presenti in trattati quali la Convenzione sulla biodiversità (CBD), la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), la Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS) e gli altri trattati sulla biodiversità. [Em. 386]

(n ter)

Migliorare l'integrazione e la centralità degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e ambiente nella cooperazione dell'Unione in materia di sviluppo, fornendo sostegno al lavoro metodologico e di ricerca svolto dai paesi in via di sviluppo, condotto su tali paesi e in tali paesi, anche tramite meccanismi di monitoraggio, relazioni e verifica, mappatura degli ecosistemi, esame e valutazione, potenziare le competenze ambientali e promuovere le azioni innovative e la coerenza delle politiche. [Em. 387]

(n quater)

Far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sullo sviluppo, sulla pace e sulla sicurezza. [Em. 388]

PROSPERITÀ

5.

Crescita economica inclusiva e sostenibile e occupazione dignitosa

(a)

Sostenere l'imprenditoria, anche attraverso la microfinanza, la creazione di posti di lavoro dignitosi e l'occupabilità mediante lo sviluppo di abilità e competenze, compresa l'istruzione, il miglioramento della piena applicazione delle norme dell'OIL in materia di lavoro , in particolare per quanto riguarda il dialogo sociale la lotta al lavoro minorile, le condizioni di lavoro in un ambiente sano, i salari di sussistenza e la creazione di opportunità, in particolare per i giovani. [Em. 389]

(b)

Sostenere i percorsi di sviluppo nazionali per massimizzare l’impatto e i risultati sociali positivi e promuovere una fiscalità progressiva efficace e sostenibile e politiche pubbliche ridistributive , nonché l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale e sistemi di assicurazione sociale sostenibili. Sostenere gli sforzi a livello nazionale e internazionale per combattere l'evasione fiscale e i paradisi fiscali . [Em. 390]

(c)

Migliorare il clima imprenditoriale e degli investimenti responsabile , creando un contesto normativo favorevole per lo sviluppo economico e aiutando le imprese, in particolare le micro, piccole e medie imprese, le cooperative e le imprese sociali, ad espandere la loro attività e a creare posti di lavoro , nonché sostenere lo sviluppo di un'economia della solidarietà e rafforzare la responsabilità del settore privato . [Em. 391]

(c bis)

Promuovere la responsabilità delle imprese e meccanismi di risarcimento per le violazioni dei diritti umani correlate alle attività del settore privato; sostenere gli sforzi a livello locale, regionale e globale per garantire il rispetto, da parte delle imprese, delle norme in materia di diritti umani e delle evoluzioni normative, anche per quanto riguarda la dovuta diligenza obbligatoria e uno strumento internazionale vincolante su imprese e diritti umani a livello globale; [Em. 392]

(d)

Rafforzare la sostenibilità sociale e ambientale, la responsabilità sociale delle imprese e la condotta aziendale responsabile da un'estremità all'altra delle catene del valore , e garantire la condivisione del valore, prezzi equi e condizioni di correttezza commerciale . [Em. 393]

(e)

Aumentare l'efficacia e la sostenibilità della spesa pubblica , anche mediante la promozione di appalti pubblici sostenibili, e promuovere un uso più strategico delle finanze pubbliche, anche mediante strumenti di finanziamento combinato, per mobilitare ulteriori investimenti pubblici e privati. [Em. 394]

(f)

Rafforzare il potenziale delle città come poli di crescita inclusiva e sostenibile e di innovazione.

(g)

Promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, creando legami più stretti tra le zone urbane e quelle rurali e agevolando lo sviluppo delle industrie creative e del settore del turismo culturale come fattore di sviluppo sostenibile. [Em. 395]

(h)

Rafforzare e diversificare le catene del valore agricole e alimentari sostenibili e inclusive , promuovere la sicurezza alimentare e la diversificazione economica, l'aggiunta di valore, l'integrazione regionale, la competitività e il commercio equo e incentivare le innovazioni sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. [Em. 396]

(h bis)

Enfatizzare l'intensificazione di un'agricoltura ecologicamente efficiente per i piccoli agricoltori, in particolare per le donne, sostenendo politiche nazionali, strategie e quadri giuridici efficaci e sostenibili, nonché un accesso giusto e sostenibile alle risorse, tra cui terra, acqua, (micro)credito e altri fattori di produzione agricola. [Em. 397]

(h ter)

Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e incrementare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo. [Em. 398]

(i)

Promuovere la gestione sostenibile della pesca e l’acquacoltura sostenibile.

(j)

Favorire l'accesso universale all'energia sicura, sostenibile e a prezzi accessibili , promuovendo un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare in linea con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. [Em. 399]

(k)

Promuovere una mobilità intelligente, sostenibile, inclusiva e sicura e migliorare la connettività con l’Unione nel settore dei trasporti.

(l)

Promuovere una connettività digitale inclusiva, affidabile e a prezzi abbordabili e sicura e rafforzare l’economia digitale. Promuovere l'alfabetizzazione digitale e le competenze informatiche. Favorire l'imprenditorialità e la creazione di posti di lavoro. Promuovere l'uso delle tecnologie digitali in quanto fattori chiave per lo sviluppo sostenibile. Far fronte alla cibersicurezza, alla riservatezza dei dati e alle altre questioni normative legate alla digitalizzazione. [Em. 400]

(m)

Sviluppare e rafforzare i mercati e i settori in modo da incentivare una crescita inclusiva e sostenibile e gli scambi commerciali equi . [Em. 401]

(n)

Sostenere l’agenda di integrazione regionale, politiche commerciali ottimali a sostegno di uno sviluppo inclusivo e sostenibile , nonché il consolidamento e l’attuazione degli di accordi commerciali equi tra l’UE l'Unione e i suoi partner , ivi compresi accordi olistici e asimmetrici con i paesi partner in via di sviluppo. Promuovere e rafforzare il multilateralismo, la cooperazione economica sostenibile e le norme dell'Organizzazione mondiale del commercio . [Em. 402]

(o)

Promuovere la cooperazione nei settori della scienza, della tecnologia e della ricerca, la digitalizzazione, i dati aperti , i big data l'intelligenza artificiale nonché l'innovazione , compreso lo sviluppo della diplomazia scientifica . [Em. 403]

(p)

Promuovere il dialogo interculturale e la diversità culturale in tutte le sue forme , sviluppare l'artigianato locale nonché le espressioni culturali e artistiche contemporanee e preservare e promuovere il patrimonio culturale. [Em. 404]

(q)

Fornire alle donne i mezzi per svolgere un ruolo più incisivo nell’economia e nel processo decisionale.

(r)

Migliorare l'accesso a un lavoro dignitoso per tutti in un ambiente sano , creare mercati del lavoro più inclusivi ed efficienti e adottare politiche occupazionali finalizzate a un lavoro dignitoso , al rispetto dei diritti umani e del lavoro, compresi salari di sussistenza per tutti, specialmente le donne e i giovani. [Em. 405]

(r bis)

Garantire che l'accesso al settore estrattivo sia equo e sostenibile e che non contribuisca ai conflitti o alla corruzione. [Em. 406]

(s)

Promuovere un accesso equo, sostenibile e senza distorsioni al settore estrattivo. Garantire maggiore trasparenza, la dovuta diligenza e la responsabilità degli investitori, promuovendo al contempo la responsabilità del settore privato. Applicare le misure di accompagnamento del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio. [Em. 407]

PACE

6.

Pace, sicurezza, e stabilità e pace [Em. 408]

(a)

Contribuire alla pace , alla prevenzione dei conflitti e, pertanto, alla stabilità sviluppando la resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui alle pressioni e agli shock politici, economici, ambientali, demografici e sociali , anche sostenendo valutazioni della resilienza pensate per individuare le capacità endogene delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock . [Em. 409]

(a bis)

Promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso il sostegno all'educazione formale e informale alla pace. [Em. 410]

(b)

Sostenere la prevenzione dei conflitti, l’allarme rapido e la costruzione della pace tramite la mediazione, la gestione delle crisi e, la stabilizzazione e la ricostruzione post-conflitto, ivi compreso un rafforzamento del ruolo delle donne in tutte queste fasi. Promuovere, agevolare e sviluppare le capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, le relazioni di buon vicinato e altre misure che contribuiscono alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti, con un'attenzione particolare per le tensioni intracomunitarie emergenti, nonché per le misure di conciliazione tra segmenti della società e per i conflitti e le crisi che si protraggono da tempo. [Em. 411]

(b bis)

Sostenere la riabilitazione e il reinserimento delle vittime di conflitti armati nonché il disarmo, la smobilitazione e il reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile, prestando attenzione alle necessità specifiche delle donne. [Em. 412]

(b ter)

Rafforzare il ruolo delle donne e dei giovani nella costruzione della pace e nella prevenzione dei conflitti nonché la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale. Sostenere l'attuazione della risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle situazioni e nei paesi fragili, interessati da conflitti o in fase post-bellica. [Em. 413]

(c)

Promuovere una riforma del settore della sicurezza che tenga conto delle situazioni di conflitto e che fornisca progressivamente ai singoli individui e allo Stato servizi di sicurezza più efficaci , democratici e responsabili ai fini dello sviluppo sostenibile e della pace . [Em. 414]

(d)

Sostenere lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo (CBSD). [Em. 415]

(d bis)

Sostenere le iniziative regionali e internazionali per il disarmo e i regimi e meccanismi di controllo delle esportazioni di armi. [Em. 416]

(e)

Sostenere le iniziative locali, regionali e internazionali che contribuiscono alla sicurezza, alla stabilità e alla pace e collegare tali diverse iniziative . [Em. 417]

(f)

Prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo mediante programmi e azioni contestualizzati, attenti ai conflitti e alla dimensione di genere e incentrati sulle persone . [Em. 418]

(f bis)

Far fronte all'impatto socioeconomico sulla popolazione civile delle mine antipersona, degli ordigni inesplosi o dei residuati bellici esplosivi, prestando attenzione alle esigenze delle donne. [Em. 419]

(f ter)

Far fronte alle conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate, prestando attenzione alle esigenze delle donne. [Em. 420]

(f quater)

Sostenere tribunali locali, nazionali, regionali e internazionali ad hoc e commissioni e meccanismi per la verità e la riconciliazione. [Em. 421]

(g)

Lottare contro ogni forma di violenza, la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro.

(h)

Promuovere la cooperazione transfrontaliera per quanto riguarda la gestione sostenibile delle risorse naturali comuni conformemente al diritto internazionale e dell'Unione . [Em. 422]

(i)

Collaborare con i paesi terzi per l'uso pacifico dell'energia nucleare, in particolare attraverso lo sviluppo delle capacità e delle infrastrutture dei paesi terzi nel campo della sanità, dell'agricoltura e della sicurezza alimentare; sostenere le azioni sociali volte a ovviare alle ripercussioni di eventuali incidenti radiologici sulle fasce più vulnerabili della popolazione e a migliorare le loro condizioni di vita; promuovere la gestione delle conoscenze, la formazione e l'educazione nei settori connessi al nucleare. Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento EINS. [Em. 423]

(j)

Rafforzare la sicurezza marittima e la protezione marittime a favore di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. [Em. 424]

(k)

Sostenere lo sviluppo di capacità in materia di cibersicurezza, reti digitali resilienti, protezione dei dati e privacy.

PARTENARIATO

7.

Partenariato

(a)

Rafforzare la titolarità nazionale, il partenariato e il dialogo per rendere più efficace la cooperazione allo sviluppo in tutte le sue dimensioni (con particolare attenzione alle problematiche specifiche dei paesi meno sviluppati e dei paesi vittime di conflitti, nonché alle sfide transitorie specifiche dei paesi in via di sviluppo più avanzati).

(b)

Approfondire il dialogo politico, economico, sociale e culturale tra l’Unione e i paesi terzi e le organizzazioni regionali e sostenere il rispetto degli impegni bilaterali e internazionali.

(c)

Promuovere le relazioni di buon vicinato, l’integrazione regionale, una maggiore connettività, la cooperazione e il dialogo.

(c bis)

Sostenere e rafforzare la cooperazione dei paesi e delle regioni partner con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione del Consiglio  (1) relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea. [Em. 425]

(d)

Promuovere un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, rafforzando la loro partecipazione significativa e strutturata alle politiche interne e la loro capacità di svolgere il proprio ruolo quali attori indipendenti dello sviluppo e della governance; sviluppare nuove modalità di partenariato con le organizzazioni della società civile, promuovendo un dialogo concreto e strutturato con l’Unione e l’uso effettivo e l'attuazione effettivi delle tabelle di marcia nazionali per l’impegno dell’UE dell'Unione con la società civile. [Em. 426]

(e)

Dialogare con le autorità locali e sostenerne il ruolo di responsabili politici e decisionali per stimolare lo sviluppo locale e una migliore governance.

(f)

Dialogare in modo più efficace con i cittadini e i difensori dei diritti umani dei paesi terzi, anche avvalendosi pienamente della diplomazia economica, culturale , sportiva e pubblica. [Em. 427]

(g)

Coinvolgere i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo più avanzati nell’attuazione dell’agenda 2030 e del programma «Beni pubblici e sfide globali», anche nel quadro della cooperazione sud-sud e della cooperazione triangolare.

(h)

Incentivare l’integrazione e la cooperazione a livello regionale, secondo un approccio orientato ai risultati, sostenendo l’integrazione e il dialogo regionali.

B.   Disposizioni specifiche per l’area del vicinato

(a)

Promuovere una cooperazione politica rafforzata.

(b)

Sostenere l’attuazione degli accordi di associazione, o di altri accordi esistenti o futuri, delle agende di associazione e delle priorità del partenariato stabilite di comune accordo o di documenti equivalenti.

(c)

Promuovere un partenariato rafforzato tra le società dell’Unione e dei paesi partner, anche attraverso i contatti interpersonali.

(d)

Intensificare la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell’Unione per il Mediterraneo e della collaborazione a livello di vicinato europeo, e la cooperazione transfrontaliera.

(e)

Garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell’Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell’Unione e gli altri standard internazionali pertinenti e un migliore accesso ai mercati, anche [Em. 428]


(1)  Decisione …/… del Consiglio, del …, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea (GU …).

ALLEGATO III

SETTORI DI INTERVENTO PER I PROGRAMMI TEMATICI

1.   SETTORI DI INTERVENTO PER I DIRITTI UMANI E LA DEMOCRAZIA

Contribuire a promuovere i valori fondamentali di democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo, rispetto della dignità umana, principi di non discriminazione, uguaglianza e solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. [Em. 429]

Consentire la cooperazione e il partenariato con la società civile sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia, anche in situazioni delicate e urgenti. Sarà definita una strategia coerente e olistica a tutti i livelli per conseguire gli obiettivi indicati in appresso. [Em. 430]

Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all’assenza di discriminazioni, alla tolleranza, alla giustizia e alla responsabilità, alla solidarietà e all’uguaglianza. Il rispetto e l’osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti sono monitorati, promossi e rafforzati in linea con i principi di universalità, indivisibilità e interdipendenza dei diritti umani. Il campo di applicazione del programma comprende i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Vengono affrontate le sfide relative ai diritti umani, rafforzando nel contempo la società civile, proteggendo i difensori dei diritti umani e fornendo loro maggiori mezzi d’azione, anche in considerazione della riduzione dello spazio in cui operano. [Em. 431]

Sviluppare, consolidare e tutelare la democrazia affrontando in modo globale tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini e il sostegno a processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti. La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l’indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, e la lotta alla corruzione. L’osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In questo contesto, le missioni di osservazione elettorale dell’UE e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. [Em. 432]

Promuovere un multilateralismo efficace e un partenariato strategico, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto. Vengono rilanciati i partenariati strategici, con particolare attenzione all’Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), alla Corte penale internazionale (CPI) e ai pertinenti meccanismi regionali e nazionali per i diritti umani. Il programma promuove inoltre l’educazione e la ricerca in materia di diritti umani e democrazia, anche attraverso il Campus globale per i diritti umani e la democrazia. [Em. 433]

Nell'ambito del presente programma, l'Unione presta assistenza per affrontare questioni in materia di diritti umani e democratizzazione a livello mondiale, regionale, nazionale e locale, in partenariato con la società civile nei seguenti settori d'intervento strategici:

1 bis.

Tutelare e promuovere i diritti umani e i difensori dei diritti umani nei paesi e nelle situazioni di emergenza in cui i diritti umani e le libertà fondamentali sono maggiormente a rischio, anche rispondendo alle esigenze urgenti di protezione dei difensori dei diritti umani in modo flessibile ed esaustivo.

L'accento è posto sulle questioni relative ai diritti umani e alla democrazia che non possono essere affrontate con programmi geografici o altri programmi tematici a causa del loro carattere sensibile o della natura urgente. In questi casi la priorità è promuovere il rispetto del diritto internazionale pertinente e fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento per le attività della società civile locale svolte in circostanze estremamente difficili. Particolare attenzione viene prestata anche al rafforzamento di un meccanismo specifico di tutela dei difensori dei diritti umani.

1 ter.

Sostenere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, contribuendo a creare società improntate alla partecipazione, all'assenza di discriminazioni, all'uguaglianza, alla giustizia sociale, alla giustizia internazionale e alla responsabilità.

L'assistenza dell'Unione può affrontare le questioni politiche più delicate, quali la pena di morte, la tortura, la libertà di espressione in contesti restrittivi e la discriminazione contro gruppi vulnerabili, nonché la tutela e la promozione dei diritti dei minori (per esempio il lavoro minorile, la tratta di minori, la prostituzione minorile e i bambini soldato) e rispondere a sfide emergenti e complesse come la tutela delle persone sfollate a causa dei cambiamenti climatici, grazie alla sua indipendenza di azione e alla sua elevata flessibilità in termini di modalità di cooperazione.

1 quater.

Consolidare e sostenere la democrazia, affrontare tutti gli aspetti della governance democratica, anche attraverso il rafforzamento del pluralismo democratico e della partecipazione dei cittadini, creare un ambiente favorevole alla società civile e sostenere processi elettorali credibili, inclusivi e trasparenti, in particolare mediante le missioni di osservazione elettorale dell'Unione.

La democrazia viene rafforzata sostenendo i principali pilastri dei sistemi democratici, tra cui lo Stato di diritto, le norme e i valori democratici, l'indipendenza dei media, istituzioni responsabili e inclusive, compresi i partiti politici e i parlamenti, oltre a un settore della sicurezza responsabile, e la lotta alla corruzione. La priorità consiste nel fornire un sostegno tangibile e mezzi di intervento agli attori politici che svolgono le loro attività in circostanze estremamente difficili. L'osservazione elettorale svolge un ruolo di primo piano nel quadro del sostegno ai processi democratici. In tale contesto, le missioni di osservazione elettorale dell'Unione e le loro raccomandazioni di follow-up rimangono una componente fondamentale del programma. Un altro elemento centrale sarà il sostegno delle organizzazioni di cittadini impegnate nell'osservazione elettorale e delle loro reti regionali in tutto il mondo. La capacità e la visibilità delle organizzazioni di cittadini per l'osservazione elettorale nel vicinato europeo orientale e meridionale e le rispettive organizzazioni di piattaforme regionali sono rafforzate, in particolare promuovendo un programma sostenibile di apprendimento inter pares per organizzazioni indipendenti di cittadini per l'osservazione elettorale. L'Unione si adopera per migliorare le capacità delle organizzazioni nazionali di cittadini per l'osservazione elettorale, educare gli elettori, fornire alfabetizzazione mediatica, programmi per il monitoraggio dell'attuazione delle raccomandazioni delle missioni di osservazione elettorale nazionali e internazionali, e difende la credibilità e la fiducia nei confronti degli istituti delle elezioni e dell'osservazione elettorale.

1 quinquies.

Promuovere un multilateralismo efficace e partenariati strategici, contribuendo a rafforzare le capacità dei quadri internazionali, regionali e nazionali e a conferire potere agli attori locali in termini di promozione e tutela dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto.

I partenariati per i diritti umani, che si concentrano sul rafforzamento dell'architettura nazionale e internazionale in materia di diritti umani, ivi compreso il sostegno al multilateralismo, come l'indipendenza e l'efficacia dell'Alto Commissariato per i diritti umani (OHCHR), della Corte penale internazionale (CPI) e dei pertinenti meccanismi regionali per i diritti umani, sono essenziali. Prosegue il sostegno all'educazione e alla ricerca in materia di diritti umani e democrazia nonché alla promozione della libertà accademica, anche attraverso il sostegno al Campus globale per i diritti umani e la democrazia.

1 sexies.

Promuovere nuove sinergie transregionali e creare reti tra la società civile locale e tra la società civile e altri organismi e meccanismi pertinenti per i diritti umani in modo da ottimizzare la condivisione delle migliori prassi in materia di diritti umani e democrazia e da creare dinamiche positive.

L'accento sarà posto sulla tutela e promozione del principio di universalità, sull'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche relative a tutti i diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali, e sulle libertà fondamentali, anche nell'affrontare sfide importanti tra cui la sicurezza sostenibile, la lotta contro il terrorismo, la migrazione e la riduzione dello spazio per le ONG. A tale scopo occorrerà intensificare gli sforzi per riunire una vasta gamma di portatori di interessi nell'ambito dei diritti umani (ad esempio, attivisti della società civile e dei diritti umani, avvocati, accademici, istituzioni nazionali per i diritti umani e i diritti delle donne, sindacati) di diversi paesi e continenti che, insieme, possono creare una narrazione positiva in materia di diritti umani con un effetto moltiplicatore.

1 septies.

L'Unione promuove inoltre, nelle sue relazioni con i paesi terzi nel quadro dello strumento, sforzi internazionali a favore di un accordo multilaterale su un divieto di commerciare merci utilizzate per infliggere torture e pene capitali. [Em. 434]

2.   SETTORI DI INTERVENTO PER LE ORGANIZZAZIONI DELLA LA SOCIETÀ CIVILE E LE AUTORITÀ LOCALI [Em. 435]

1.

Spazio civico per una società civile inclusiva, partecipativa, responsabilizzata Una società civile e autorità locali inclusive , partecipative , responsabilizzate indipendente indipendenti nei paesi partner [Em. 436]

(a)

Creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche sostenendo la partecipazione attiva della società civile al dialogo politico attraverso le fondazioni. [Em. 437]

(b)

Sostenere e sviluppare la capacità delle organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni, di fungere da attori dello sviluppo e della governance. [Em. 438]

(c)

Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze della società civile dei paesi partner.

(c bis)

Garantire lo sviluppo di capacità, il coordinamento e il potenziamento istituzionale per le organizzazioni della società civile e le autorità locali, incluse le reti di organizzazioni della società civile e autorità locali e organizzazioni ombrello del sud del mondo per collaborare all'interno delle rispettive organizzazioni e tra diversi tipi di portatori di interessi attivi nel dibattito pubblico sullo sviluppo, dialogare con i governi in materia di politiche pubbliche e partecipare in modo efficace al processo di sviluppo. [Em. 439]

2.

Dialogo con e tra le organizzazioni della società civile sulla politica di sviluppo [Em. 440]

(a)

Promuovere altre sedi di dialogo multilaterale inclusivo, compresa e il potenziamento istituzionale delle reti della società civile e delle autorità locali , compresi l’interazione e il coordinamento fra i cittadini, le organizzazioni della società civile, le autorità locali, gli Stati membri, i paesi partner e gli attori fondamentali dello sviluppo. [Em. 441]

(b)

Mobilitare il sostegno dell’opinione pubblica nell’Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner.

(c)

Garantire un dialogo strutturato e concreto e costante e partenariati con l’UE.

3.

Sensibilizzazione, conoscenza e impegno dei cittadini europei per quanto riguarda le questioni relative allo sviluppo

(a)

Responsabilizzare maggiormente le persone per aumentarne il coinvolgimento.

(b)

Mobilitare il sostegno dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali a favore della riduzione della povertà e di strategie di sviluppo sostenibili e inclusive nei paesi partner. [Em. 442]

(b bis)

Sensibilizzare riguardo al consumo e alla produzione sostenibili, alle catene di approvvigionamento e agli effetti del potere di acquisto dei cittadini dell'Unione nella realizzazione dello sviluppo sostenibile. [Em. 443]

3 bis.

Prestazione dei servizi sociali di base alle popolazioni bisognose

Intervenire nei paesi partner che sostengono i gruppi vulnerabili ed emarginati attraverso la fornitura di servizi sociali di base, come la sanità, comprese la nutrizione, l'educazione e la protezione sociale, nonché l'accesso ad acqua sicura e a servizi igienico-sanitari, erogati tramite le organizzazioni della società civile e le autorità locali. [Em. 444]

3 ter.

Rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali quali attori di sviluppo:

(a)

aumentando la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali dell'Unione e dei paesi in via di sviluppo di garantire un dialogo politico concreto e costante e una partecipazione efficace in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l'approccio territoriale allo sviluppo locale;

(b)

intensificando le interazioni con i cittadini dell'Unione sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, coinvolgimento, anche tramite l'adozione di criteri di sostenibilità negli appalti pubblici), in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell'Unione e nei paesi candidati e potenziali candidati;

(c)

migliorando la titolarità degli aiuti e l'assorbimento degli stessi tramite programmi di formazione nazionali per i funzionari delle autorità locali su come richiedere finanziamenti dell'Unione; [Em. 445]

3.   SETTORI DI INTERVENTO PER LA COSTRUZIONE DELLA PACE, LA PREVENZIONE DEI CONFLITTI E LA STABILITÀ E LA PACE [Em. 446]

1.

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, la costruzione della pace e la preparazione alle crisi

L’Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere misure volte a creare e a rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e della società civile, in relazione agli sforzi da essi profusi principalmente negli ambiti seguenti, con particolare attenzione alla partecipazione parità di genere, all'emancipazione delle donne e alla partecipazione dei giovani : [Em. 447]

(a)

allarme rapido e analisi dei rischi sensibile ai conflitti; creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione nell'ambito del processo decisionale dell'attuazione delle politiche ; [Em. 448]

(a bis)

promozione e sviluppo di capacità per la creazione di un clima di fiducia, mediazione, dialogo e misure di riconciliazione, con particolare attenzione alle tensioni intracomunitarie, in particolare la prevenzione del genocidio e dei crimini contro l'umanità; [Em. 449]

(a ter)

rafforzamento delle capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione; rafforzamento delle capacità dell'Unione, della società civile e dei partner dell'Unione per la partecipazione e lo schieramento di missioni civili di mantenimento e costruzione della pace; scambio di informazioni e migliori pratiche in materia di costruzione della pace, analisi dei conflitti, allarme rapido o formazione e fornitura di servizi; [Em. 450]

(b)

sostegno alla ripresa post-conflitto , anche affrontando la questione delle persone scomparse in situazioni post-conflitto e sostenendo l'attuazione di pertinenti accordi multilaterali riguardanti le mine terrestri e i residuati bellici, e ripresa post-catastrofe con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza ; [Em. 451]

(c)

sostegno alle azioni di sostegno alla per la costruzione della pace e al il consolidamento dello Stato , ivi compresi le organizzazioni della società civile locale e internazionale, gli Stati e le organizzazioni internazionali; sviluppo di dialoghi strutturali tra tali soggetti a vari livelli, tra la società civile locale e i paesi partner, nonché con l'Unione ; [Em. 452]

(d)

prevenzione dei conflitti e risposta alle crisi;

(d bis)

limitazione dell'uso delle risorse naturali per il finanziamento dei conflitti e sostegno per la conformità, da parte dei portatori di interessi, a iniziative quali il regime di certificazione del processo di Kimberly, comprese quelle connesse al regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio  (1) , specialmente per quanto riguarda l'attuazione di controlli efficienti a livello nazionale sulla produzione e il commercio di risorse naturali; [Em. 453]

(e)

potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e dello per lo sviluppo (CBSD). [Em. 454]

(e bis)

sostegno ad azioni che promuovono la parità di genere e l'emancipazione delle donne, in particolare mediante l'attuazione delle risoluzioni 1325 e 2250 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché la partecipazione e la rappresentanza delle donne e dei giovani nei processi di pace formali e informali; [Em. 455]

(e ter)

sostegno ad azioni intese a promuovere una cultura della non violenza, anche attraverso l'educazione formale, informale e non formale alla pace; [Em. 456]

(e quater)

sostegno ad azioni per il rafforzamento della resilienza degli Stati, delle società, delle comunità e dei singoli individui, comprese valutazioni della resilienza pensate per identificare le capacità endogene all'interno delle società che consentano loro di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da pressioni e shock; [Em. 457]

(e quinquies)

sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto; [Em. 458]

(e sexies)

sostegno a misure intese a contrastare l'uso illegale delle armi da fuoco e delle armi leggere e di piccolo calibro nonché l'accesso illegale a tali armi. [Em. 459]

Le misure in questo settore:

(a)

comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;

(b)

contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;

(c)

possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per l'applicazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato. [Em. 460]

2.

Assistenza per affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti

L’Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per sostenere gli sforzi dei paesi partner e le azioni dell’Unione volti ad affrontare le minacce mondiali e transregionali e le minacce emergenti, principalmente nei seguenti ambiti: [Em. 461]

(a)

minacce per l'ordine pubblico e per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, tra cui terrorismo, estremismo violento, criminalità organizzata, criminalità informatica, minacce ibride nonché traffico, commercio e transito illeciti , in particolare rafforzando la capacità delle autorità civili, giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata, ivi compresa la criminalità informatica, e tutte le forme di traffico illecito e nel controllo efficace del commercio e del transito illeciti.

È data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. Le misure pongono in particolare l'accento sulla buona governance e sono conformi al diritto internazionale. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali. Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento. Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, viene data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno. [Em. 462]

(b)

minacce negli spazi pubblici e minacce per le infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, la gestione e distribuzione dell'energia, la cibersicurezza, la salute pubblica , comprese le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale, o la stabilità ambientale, minacce per la sicurezza marittima, minacce globali e transregionali derivanti dagli effetti dei cambiamenti climatici che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza ; [Em. 463]

(c)

attenuazione dei rischi di origine intenzionale, accidentale o naturale legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari e dei rischi per gli impianti o i siti connessi , in particolare nei seguenti settori:

(1)

sostegno e promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;

(2)

potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;

(3)

sostegno, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, della creazione di infrastrutture civili e ai pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;

(4)

rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);

(5)

sviluppo del quadro giuridico e della capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni, in particolare di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale, e sull'attuazione delle disposizioni del trattato sul commercio delle armi e sulla promozione del suo rispetto;

(6)

sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

Tali attività sono sviluppate unitamente a quelle nell'ambito dello strumento europeo per la sicurezza nucleare istituito dal regolamento EINS. [Em. 464]

(d)

potenziamento delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza e dello per lo sviluppo (CBSD). [Em. 465]

4.   SETTORI DI INTERVENTO PER LE SFIDE MONDIALI

A.   PERSONE

1.   Sanità

(a)

Sviluppare gli aspetti fondamentali di un sistema sanitario efficiente e globale che possono essere affrontati meglio a livello sovranazionale per garantire un accesso equo , a prezzi abbordabili, inclusivo e universale ai servizi sanitari pubblici nonché ai servizi relativi alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi. [Em. 466]

(a bis)

Promuovere, prestare e ampliare i servizi di base e i servizi di assistenza psicologica alle vittime di violenza, in particolare le donne e i bambini vittime di stupro. [Em. 467]

(b)

Potenziare le iniziative globali fondamentali per garantire una copertura sanitaria universale attraverso una leadership mondiale nell’applicazione del principio «la salute in tutte le politiche», assicurando la continuità dell’assistenza, compresa la promozione della salute, dalla prevenzione al trattamento successivo.

(c)

Promuovere la sicurezza sanitaria mondiale attraverso la lotta contro le malattie trasmissibili , ivi comprese le malattie connesse alla povertà e trascurate, e la ricerca in questo campo, combattendo tali malattie e i medicinali contraffatti, tradurre le conoscenze in prodotti sicuri, accessibili e a prezzi abbordabili e politiche in grado di gestire le trasformazioni l'immunizzazione, l'ampio spettro del carico di morbilità persistente delle infezioni, delle malattie ed epidemie emergenti e riemergenti e della resistenza antimicrobica, ( le malattie non trasmissibili, tutte le forme di malnutrizione e fattori di rischio ambientale) e configurare i mercati mondiali per migliorare l’accesso ai beni e ai servizi sanitari di base, specialmente in materia di salute sessuale e riproduttiva. [Em. 468]

(c bis)

Sostenere iniziative per incrementare l'accesso a medicinali sicuri, a prezzi abbordabili ed efficaci (compresi i medicinali generici), la diagnostica e le tecnologie sanitarie correlate, utilizzando tutti i mezzi disponibili per ridurre il prezzo di medicinali e strumenti diagnostici salvavita. [Em. 469]

(c ter)

Promuovere una buona salute e combattere le malattie trasmissibili rafforzando i sistemi sanitari e conseguendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche aumentando l'accento posto sulla prevenzione e sulla lotta alle malattie a prevenzione vaccinale. [Em. 470]

2.   Istruzione

(a)

Promuovere il conseguimento di obiettivi concordati a livello internazionale in materia di istruzione e la lotta contro la povertà educativa attraverso azioni congiunte a livello mondiale a favore di un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa per a tutti i livelli , a tutti i livelli, anche per tutte le età, compreso lo sviluppo della prima infanzia, in situazioni di emergenza e di crisi e attribuendo particolare priorità al rafforzamento dei sistemi di istruzione pubblici e gratuiti . [Em. 471]

(b)

Rafforzare le conoscenze, la ricerca e l'innovazione, le competenze e i valori attraverso partenariati e alleanze, per promuovere una cittadinanza attiva e società produttive , istruite, democratiche , inclusive e resilienti. [Em. 472]

(c)

Sostenere un'azione mondiale volta a ridurre le discriminazioni e le disuguaglianze in tutte le loro dimensioni, ad esempio il divario tra donne/ragazze e uomini/ragazzi, per garantire a tutti le stesse possibilità di partecipare alla vita economica e , politica, sociale e culturale . [Em. 473]

(c bis)

Sostenere gli sforzi e migliorare le buone pratiche messe in atto dagli attori della società civile per garantire un'istruzione inclusiva e di qualità in contesti fragili in cui le strutture di governance sono deboli. [Em. 474]

(c ter)

Sostenere le azioni e promuovere la cooperazione nell'ambito dello sport, al fine di contribuire all'emancipazione delle donne e dei giovani, dei singoli e delle comunità, e al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 in materia di salute, istruzione e inclusione sociale. [Em. 475]

3.   Donne e minori [Em. 476]

(a)

Guidare e sostenere le iniziative locali, nazionali e regionali e gli sforzi , i partenariati e le alleanze mondiali volti favore dei diritti delle donne quali sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e nel relativo protocollo facoltativo al fine di eliminare tutte le forme di violenza , le pratiche dannose e tutte le forme di discriminazione contro donne e ragazze, vale a dire la violenza fisica, psicologica, sessuale, economica , politica e di altra natura e le discriminazioni, compresa l’esclusione di cui le donne sono vittime nei diversi settori della loro vita privata e pubblica. [Em. 477]

(a bis)

Affrontare le cause profonde delle disuguaglianze di genere quale strumento per contribuire alla prevenzione dei conflitti e alla costruzione della pace. Promuovere l'emancipazione delle donne, anche nel loro ruolo di attrici dello sviluppo e costruttrici di pace. Emancipare le donne e le ragazze per sostenere la loro voce e la partecipazione alla vita sociale, economica, politica e civica. [Em. 478]

(a ter)

Promuovere la tutela e il rispetto dei diritti di donne e ragazze, compresi i diritti economici, occupazionali, sociali e politici, nonché la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti, ivi compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva. [Em. 479]

(b)

Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori siano tutelati in tutti i campi (violenza, abusi e abbandono), anche favorendo il passaggio dall’assistenza istituzionale a quella di prossimità. [Em. 480]

3 bis.     Minori e giovani

(a

Promuovere nuove iniziative per potenziare i sistemi di protezione dei minori nei paesi terzi, affinché i minori si affaccino alla vita nelle migliori condizioni e siano tutelati in tutti i settori dalla violenza, dagli abusi e dall'abbandono, anche favorendo il passaggio dall'assistenza istituzionale a quella di prossimità.

(b)

Promuovere l'accesso dei minori, compresi i più emarginati, ai servizi sociali essenziali, con particolare attenzione alla sanità, alla nutrizione, all'istruzione, allo sviluppo della prima infanzia e alla protezione sociale, compresi i servizi, le informazioni e le forniture relativi alla salute sessuale e riproduttiva, servizi ad hoc calibrati sui giovani e un'educazione sessuale esauriente, la nutrizione, l'istruzione e la protezione sociale.

(c)

Promuovere l'accesso dei giovani alle competenze, a posti di lavoro dignitosi e di qualità attraverso l'istruzione e la formazione professionale e tecnica nonché alle tecnologie digitali. Sostenere l'imprenditorialità giovanile e promuovere la creazione di posti di lavoro sostenibili con condizioni di lavoro dignitose.

(d)

Promuovere iniziative volte a responsabilizzare i giovani e i bambini e a sostenere politiche e azioni che garantiscano la loro inclusione, la loro partecipazione significativa alla vita civile e politica e il loro riconoscimento sociale, prendendo atto del loro potenziale reale in quanto agenti positivi del cambiamento rispetto a tematiche quali la pace, la sicurezza, lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la riduzione della povertà. [Em. 481]

4.   Migrazione , mobilità e sfollamenti forzati [Em. 482]

(a)

Garantire una leadership costante dell'UE nella definizione dell'agenda mondiale sulla governance in materia di migrazione e sfollamenti forzati in tutte le sue dimensioni , per agevolare la migrazione sicura, ordinata e regolare . [Em. 483]

(b)

Orientare e sostenere i dialoghi politici a livello mondiale e transregionale, compresi la migrazione sud-sud e gli scambi e la cooperazione sulla migrazione e sugli sfollamenti forzati. [Em. 484]

(c)

Sostenere l’osservanza degli impegni assunti a livello internazionale e di UE in materia di migrazione e sfollamenti forzati, anche come seguito del Patto globale sulla migrazione e del Patto globale sui rifugiati.

(d)

Migliorare la base di conoscenze globale, anche in relazione al nesso tra migrazione e sviluppo, e avviare azioni pilota volte a definire metodi operativi innovativi in materia di migrazione e sfollamenti forzati.

(d bis)

La cooperazione in questo settore adotta un approccio basato sui diritti umani ed è gestita in linea con il [Fondo Asilo e migrazione], nel pieno rispetto della dignità umana e del principio della coerenza delle politiche di sviluppo. [Em. 485]

5.   Lavoro dignitoso, protezione sociale e disuguaglianze

(a)

Definire l’agenda mondiale e sostenere le iniziative volte a integrare un pilastro forte su equità e giustizia sociale in linea con i valori europei.

(b)

Contribuire all’agenda mondiale sul lavoro dignitoso per tutti all'interno di un ambiente sano, sulla base delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro, tra cui il dialogo sociale, i salari di sussistenza e la lotta al lavoro minorile e forzato , in particolare nelle rendendo sostenibili e responsabili le catene del valore globali , sulla base di obblighi orizzontali in materia di dovere di diligenza , e migliorare la conoscenza delle politiche occupazionali efficaci che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, compresi l’istruzione e la formazione professionali e l’apprendimento permanente. [Em. 486]

(b bis)

Sostenere iniziative globali su imprese e diritti umani, compresa la responsabilità delle imprese per le violazioni dei diritti e l'accesso ai mezzi di ricorso. [Em. 487]

(c)

Sostenere le iniziative mondiali sulla protezione sociale universale improntate ai principi di efficienza, sostenibilità ed equità, compreso un sostegno per ovviare alle disuguaglianze e garantire la coesione sociale , in particolare con l'istituzione e il rafforzamento di sistemi di protezione sociale sostenibili e sistemi di assicurazione sociale, la riforma fiscale, il potenziamento della capacità dei sistemi fiscali e la lotta alla frode, all'evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva . [Em. 488]

(d)

Portare avanti la ricerca e lo sviluppo a livello mondiale attraverso un’innovazione sociale che rafforzi l’inclusione sociale e venga incontro alle necessità delle fasce più vulnerabili della società.

6.   Cultura

(a)

Promuovere iniziative riguardanti la diversità culturale e il dialogo interculturale e interreligioso per garantire relazioni pacifiche tra le diverse comunità. [Em. 489]

(b)

Sostenere la cultura quale fattore e l'espressione creativa e artistica quali fattori di sviluppo sociale ed economico sostenibile e rafforzare la cooperazione relativa al patrimonio culturale e alle espressioni artistiche e culturali contemporanee, nonché la loro conservazione . [Em. 490]

(b bis)

Sviluppare l'artigianato locale quale mezzo per preservare il patrimonio culturale locale. [Em. 491]

(b ter)

Rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e potenziamento del patrimonio culturale, compresa la conservazione del patrimonio culturale particolarmente vulnerabile, in particolare delle minoranze, delle comunità isolate e delle popolazioni indigene. [Em. 492]

(b quater)

Sostenere iniziative per il rimpatrio dei beni culturali nei rispettivi paesi di origine o per la loro restituzione in caso di appropriazione illecita. [Em. 493]

(b quinquies)

Sostenere la cooperazione culturale con l'Unione, anche mediante scambi, partenariati e altre iniziative e il riconoscimento della professionalità di autori, artisti e operatori culturali e creativi. [Em. 494]

(b sexies)

Sostenere la cooperazione e i partenariati tra le organizzazioni sportive. [Em. 495]

B.   PIANETA

1.   Garantire un ambiente sano e lottare contro i cambiamenti climatici

(a)

Rafforzare la governance mondiale in materia di clima e ambiente e l’attuazione dell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, delle convenzioni di Rio e degli altri accordi ambientali multilaterali.

(b)

Contribuire alla proiezione esterna delle politiche dell'Unione in materia di ambiente e cambiamenti climatici nel pieno rispetto del principio della coerenza delle politiche di sviluppo . [Em. 496]

(c)

Integrare l'ambiente, i cambiamenti climatici e gli obiettivi di riduzione del rischio di catastrofi nelle strategie, nei piani e negli investimenti, anche migliorando le conoscenze e l'informazione , anche nei programmi o nelle misure di cooperazione interregionale istituiti tra i paesi e le regioni partner, da un lato, e le regioni ultraperiferiche limitrofe e i paesi e territori d'oltremare cui si applica la decisione PTOM, dall'altro . [Em. 497]

(d)

Attuare iniziative a livello internazionale e di UE per promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso l’attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (NDC) e di strategie a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici, promuovere garantire la riduzione del rischio di catastrofi, lottare contro il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e l’uso e la gestione sostenibili degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili (terre, acqua, oceani, pesca e foreste), lottare contro la deforestazione , la desertificazione , il degrado del suolo, il disboscamento illegale, il traffico di specie selvatiche e l’inquinamento, garantire un ambiente sano, affrontare le questioni emergenti relative al clima e all’ambiente, promuovere l’uso efficiente delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili , la gestione integrata delle risorse idriche e la sana gestione di prodotti chimici e rifiuti e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici. [Em. 498]

(d bis)

Promuovere pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, compresa l'agroecologia, al fine di proteggere gli ecosistemi e la biodiversità e aumentare la resilienza ambientale e sociale ai cambiamenti climatici, con un'attenzione particolare al sostegno per i piccoli agricoltori, i lavoratori e gli artigiani. [Em. 499]

(d ter)

Attuare le iniziative internazionali e dell'Unione atte a contrastare la perdita di biodiversità, promuovendo la conservazione, l'uso sostenibile e la gestione degli ecosistemi terrestri e marini e della biodiversità associata. [Em. 500]

2.   Energia sostenibile

(a)

Sostenere le iniziative, gli impegni, i partenariati e le alleanze mondiali, compresa in particolare la transizione verso l’energia sostenibile. [Em. 501]

(a bis)

Promuovere la sicurezza energetica per i paesi partner e le comunità locali, ad esempio diversificando le fonti energetiche e le rotte di approvvigionamento, prendendo in considerazione i problemi legati alla volatilità dei prezzi e le possibilità di riduzione delle emissioni, migliorando i mercati e incoraggiando interconnessioni e scambi energetici e, in particolare, di elettricità. [Em. 502]

(b)

Incoraggiare i governi partner a riformare le politiche e i mercati nel settore dell’energia per creare un ambiente favorevole alla crescita inclusiva e agli investimenti, ampliando l’accesso a servizi energetici rispettosi del clima, moderni, affidabili, sostenibili e a prezzi abbordabili, con un forte accento sulle dando la priorità alle energie rinnovabili e sull’ all' efficienza energetica. [Em. 503]

(c)

Esplorare, individuare, razionalizzare globalmente e sostenere modelli aziendali finanziariamente sostenibili con un potenziale di scalabilità e replicabilità, che forniscano tecnologie innovative e digitali, attraverso una ricerca innovativa volta ad aumentare l’efficienza, in particolare per approcci decentrati che diano accesso all’energia mediante fonti rinnovabili, anche nelle zone dove la capacità del mercato locale è limitata.

C.   PROSPERITÀ

1.   Crescita sostenibile e inclusiva, creazione di posti di lavoro dignitosi e partecipazione del settore privato

(a)

Promuovere investimenti privati sostenibili attraverso meccanismi di finanziamento innovativi e la condivisione dei rischi anche per i paesi meno sviluppati gli Stati fragili che altrimenti non attirerebbero tali investimenti e laddove l'addizionalità sia dimostrabile . [Em. 504]

(b)

Sviluppare un settore privato locale responsabile dal punto di vista sociale ed ecologico, migliorare il contesto imprenditoriale e il clima degli investimenti, sostenere un maggiore dialogo tra settore pubblico e settore privato e sviluppare le capacità , la competitività e la resilienza delle micro, piccole e medie imprese locali nonché delle cooperative e delle imprese sociali e la loro integrazione nell'economia locale, regionale e mondiale . [Em. 505]

(b bis)

Promuovere l'inclusione finanziaria incentivando l'accesso e l'impiego efficace di servizi finanziari quali il microcredito e il risparmio, la microassicurazione e i pagamenti da parte delle microimprese e delle PMI e delle famiglie, in particolare i gruppi svantaggiati e vulnerabili. [Em. 506]

(c)

Sostenere la l'attuazione della politica commerciale e gli degli accordi commerciali dell’Unione e la loro attuazione che mirano allo sviluppo sostenibile ; migliorare l’accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi il commercio equo , gli investimenti responsabili , nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell’Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all’accesso al mercato e agli investimenti , nonché mirare a facilitare l'accesso alle tecnologie e alla proprietà intellettuale rispettose del clima, garantendo al contempo la massima condivisione possibile del valore e la dovuta diligenza in materia di diritti umani nelle catene di approvvigionamento, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo . [Em. 507]

(d)

Promuovere un’efficace combinazione di politiche a favore della diversificazione economica, del valore aggiunto, dell’integrazione regionale e di un’economia verde e blu sostenibile.

(e)

Favorire l’accesso alle tecnologie digitali promuovendo, tra l’altro, l’accesso ai finanziamenti e l’inclusione finanziaria.

(f)

Promuovere una produzione e un consumo sostenibili nonché tecnologie e pratiche innovative per un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare.

2.   Sicurezza alimentare e nutrizionale

(a)

Sostenere e influenzare le strategie, le organizzazioni, i meccanismi e i soggetti internazionali che trattano importanti questioni e quadri strategici mondiali inerenti alla sicurezza alimentare e nutrizionale sostenibile e contribuire alla responsabilizzazione riguardo agli impegni internazionali concernenti la sicurezza alimentare, la nutrizione e l'agricoltura sostenibile, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi . [Em. 508]

(b)

Garantire l'accesso equo all'alimentazione, anche contribuendo ad affrontare le carenze di finanziamenti per la nutrizione. Migliorare i beni pubblici globali per porre fine a fame e malnutrizione; strumenti quali la Rete mondiale per le crisi alimentari rafforzano la capacità di dare una risposta adeguata alle crisi alimentari e al fabbisogno nutrizionale nell'ambito del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace (contribuendo quindi a mobilitare le risorse del terzo pilastro). [Em. 509]

(b bis)

Potenziare in modo coordinato e accelerato gli sforzi transettoriali per migliorare le capacità connesse alla produzione alimentare diversificata a livello locale e regionale, garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'accesso all'acqua potabile e rafforzare la resilienza dei soggetti più vulnerabili, in particolare nei paesi caratterizzati da crisi prolungate o frequenti. [Em. 510]

(c)

Ribadire a livello mondiale il ruolo centrale dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura sostenibili , ivi compresi la piccola agricoltura, l'allevamento di bestiame e la pastorizia, per promuovere una maggiore sicurezza alimentare, l'eliminazione della povertà, la creazione di posti di lavoro , l'accesso equo e sostenibile alle risorse e la gestione delle medesime, tra cui terreni e diritti fondiari, acqua, (micro)credito, sementi open source e altri fattori di produzione agricoli , l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la resilienza e gli ecosistemi sanitari. [Em. 511]

(d)

Promuovere le innovazioni attraverso la ricerca internazionale e migliorare le conoscenze e le competenze mondiali, la promozione e il rafforzamento delle strategie di adattamento locali e autonome, specie per quanto riguarda l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, le catene del valore globali e inclusive , il commercio equo , la sicurezza alimentare, gli investimenti responsabili, la governance dei terreni e la gestione delle risorse naturali. [Em. 512]

(d bis)

Incoraggiare attivamente una maggiore partecipazione della società civile e delle organizzazioni agricole all'elaborazione di politiche e ai programmi di ricerca e aumentare il loro coinvolgimento nell'attuazione e nella valutazione dei programmi di governo. [Em. 513]

D.   PARTENARIATI

1.

Rafforzare il ruolo delle autorità locali quali attori di sviluppo

(a)

Rafforzare la capacità delle reti, delle piattaforme e delle alleanze tra le autorità locali europee e meridionali di garantire un dialogo politico concreto e costante in materia di sviluppo e di promuovere la governance democratica, in particolare attraverso l’approccio territoriale allo sviluppo locale.

(b)

Intensificare le interazioni con i cittadini europei sulle questioni inerenti allo sviluppo (sensibilizzazione, condivisione delle conoscenze, contatti), specie per quanto riguarda gli obiettivi di sviluppo sostenibile, nell’Unione e nei paesi candidati effettivi e potenziali.

2.

Promuovere società inclusive, una buona governance economica, compresa comprese la mobilitazione equa e inclusiva delle entrate nazionali e la lotta all'elusione fiscale , una gestione trasparente delle finanze pubbliche e una spesa pubblica efficace e inclusiva. [Em. 514]

4 bis.     SETTORI DI INTERVENTO PER LE NECESSITÀ E LE PRIORITÀ DELLA POLITICA ESTERA

Le azioni a favore degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera d bis), sostengono la politica estera dell'Unione in relazione alle questioni politiche, di sviluppo, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all'Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera o di un'opportunità di conseguire i suoi obiettivi, a cui sia difficile rispondere con altri mezzi. Le azioni in questione possono comprendere:

(a)

sostegno delle strategie di cooperazione dell'Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione, sviluppo, cambiamenti climatici e sicurezza, in particolare nei seguenti settori:

sostegno all'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;

approfondimento del dialogo politico ed economico con i paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, anche nel settore della politica estera;

sostegno al dialogo con pertinenti paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;

promozione di un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni raggiunte e degli impegni assunti nelle pertinenti sedi internazionali;

(b)

sostegno alla politica commerciale dell'Unione:

sostegno alla politica commerciale dell'Unione e alla negoziazione, all'attuazione e all'applicazione degli accordi commerciali, nel pieno rispetto della coerenza delle politiche di sviluppo, laddove siano interessati paesi in via di sviluppo, e pienamente in linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

sostegno per migliorare l'accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti e tutelando i diritti di proprietà intellettuale, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa, con i necessari adeguamenti per quanto riguarda i paesi partner in via di sviluppo;

(c)

contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione:

contributi all'attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell'Unione riguardanti, fra l'altro, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, la scienza e l'istruzione e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

promozione delle politiche interne dell'Unione con i principali paesi partner e sostegno della convergenza normativa in materia;

(d)

promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale:

promozione della comprensione e ampliamento della visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell'Unione;

aumento della mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico («programma Erasmus+»).

Tali azioni applicano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell'ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell'UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell'economia internazionale e nelle sedi multilaterali. [Em. 515]

(1)   GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1.

ALLEGATO IV

SETTORI DI INTERVENTO PER LE AZIONI DI RISPOSTA RAPIDA

1.

Azioni che contribuiscono alla pace, alla stabilità e alla prevenzione dei conflitti in situazioni di urgenza, di crisi emergenti, di crisi e di post-crisi [Em. 516]

Le azioni di risposta rapida di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), consentono all’Unione di reagire in modo efficace alle seguenti situazioni eccezionali e impreviste:

(a)

situazioni di urgenza, crisi, crisi emergenti o calamità naturali , laddove pertinente per la stabilità, la pace e la sicurezza ; [Em. 517]

(b)

situazioni che minacciano la pace, la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità; [Em. 518]

(c)

situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

1 bis.

L'assistenza tecnica e finanziaria di cui al punto 1 può riguardare quanto segue:

(a)

il sostegno, mediante la fornitura di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali, regionali e locali e dagli attori statali e della società civile nella promozione della l'instaurazione di un clima di fiducia, della mediazione, del dialogo e della riconciliazione, della giustizia di transizione e dell'emancipazione di donne e giovani, in particolare per quanto riguarda le tensioni tra comunità e i conflitti che si protraggono nel tempo;

(b)

il sostegno all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, specialmente quelli sulle donne, la pace e la sicurezza e sui giovani, la pace e la sicurezza, in particolare in paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;

(c)

il sostegno alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;

(d)

il sostegno allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;

(e)

il sostegno ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, alla giustizia di transizione e agli altri meccanismi per la composizione giuridica delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello Stato di diritto;

(f)

il sostegno al rafforzamento della capacità di uno Stato — in situazioni di forte pressione — di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base;

(g)

il sostegno a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;

(h)

il sostegno agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;

(i)

il sostegno a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;

(j)

il sostegno a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi o residuati bellici sulla popolazione civile. Le attività finanziate nel quadro del presente regolamento possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;

(k)

il sostegno a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e l'accesso alle stesse;

(l)

il sostegno a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini, compresa la prevenzione della loro esposizione a violenze di genere;

(m)

il sostegno alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;

(n)

il sostegno a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello Stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;

(o)

il sostegno a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

(p)

il sostegno a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;

(q)

il sostegno a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;

(r)

lo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo e della sicurezza per lo sviluppo. [Em. 519]

2.

Azioni che contribuiscono al rafforzamento della resilienza e al collegamento fra azione umanitaria e azione per lo sviluppo

Le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), consentono di rafforzare efficacemente la resilienza e di collegare gli aiuti umanitari e le azioni di sviluppo che non è possibile attuare rapidamente tramite i programmi geografici e tematici e garantendo coerenza e complementarità con gli aiuti umanitari di cui all'articolo 5 . [Em. 520]

Le azioni in questione possono mirare a:

(a)

rafforzare la resilienza aiutando le persone, le comunità, le istituzioni e i paesi a essere più preparati, resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente in seguito a pressioni e shock politici, economici e sociali, catastrofi naturali o provocate dall’uomo, conflitti e minacce mondiali, anche rafforzando la capacità di uno Stato — in situazioni di forte pressione — di costruire, mantenere o ripristinare rapidamente le proprie funzioni essenziali e la coesione sociale e politica di base, e la capacità di società, comunità e singoli individui di gestire le opportunità e i rischi in maniera pacifica , sensibile ai conflitti e stabile e di costruire, mantenere o ripristinare i mezzi di sussistenza in situazioni di forte pressione e sostenendo i singoli individui, le comunità e le società nell'individuazione e nel potenziamento delle loro capacità endogene esistenti di resistere, adattarsi e riprendersi rapidamente da tali pressioni e shock, compresi quelli che potrebbero comportare un'escalation di violenza ; [Em. 521]

(b)

attenuare gli effetti negativi a breve termine degli shock esogeni fonte di instabilità macroeconomica e tutelare le riforme socioeconomiche e la spesa pubblica prioritaria a favore dello sviluppo socioeconomico e della riduzione della povertà;

(c)

eseguire opere di ripristino e di ricostruzione a breve termine per consentire alle vittime di catastrofi naturali o provocate dall’uomo, conflitti e minacce mondiali di beneficiare di un minimo d’integrazione socioeconomica e ripristinare quanto prima le condizioni per la ripresa dello sviluppo in base agli obiettivi a lungo termine definiti dai paesi e dalle regioni ACP interessati; ciò include la necessità di affrontare esigenze urgenti e immediate derivanti dai movimenti di popolazioni (rifugiati, sfollati e rimpatriati) forzati in seguito a catastrofi naturali o provocate dall’uomo; [Em. 522]

(d)

aiutare gli Stati o, le regioni , le autorità locali o le organizzazioni non governative competenti a mettere a punto meccanismi di prevenzione e preparazione alle catastrofi a breve termine, compresi i sistemi di previsione e di allarme rapido, allo scopo di attenuare le conseguenze delle catastrofi. [Em. 523]

3.

Azioni volte ad affrontare le esigenze e le priorità della politica estera

Le azioni di risposta rapida a favore degli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), sostengono la politica estera dell’Unione in relazione alle questioni politiche, economiche e di sicurezza. Tali azioni permettono all’Unione di intervenire in presenza di un interesse di politica estera urgente o imperativo o di un’opportunità di conseguire i suoi obiettivi, che richiedano una reazione rapida e a cui sia difficile rispondere con altri mezzi.

Le azioni in questione possono mirare a:

(a)

sostenere le strategie di cooperazione dell’Unione a livello bilaterale, regionale e interregionale, promuovere il dialogo politico e sviluppare approcci e risposte collettivi alle sfide di rilevanza mondiale, comprese le questioni relative a migrazione e sicurezza, e sfruttare le opportunità in questo contesto;

(b)

sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell’Unione e la loro attuazione; migliorare l’accesso ai mercati dei paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell’Unione, in particolare le PMI, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all’accesso al mercato e agli investimenti, tramite la diplomazia economica e la cooperazione commerciale e normativa;

(c)

contribuire all’attuazione della dimensione internazionale delle politiche interne dell’Unione riguardanti, fra l’altro, l’ambiente, i cambiamenti climatici e l’energia, e alla cooperazione per la gestione e la governance degli oceani;

(d)

promuovere la comprensione e ampliare la visibilità dell’Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la comunicazione strategica, la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la diplomazia culturale, la cooperazione in materia di istruzione e accademica e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi dell’Unione.

Queste azioni attuano strategie o iniziative innovative in linea con le necessità, le opportunità e le priorità a breve-medio termine esistenti o in evoluzione, anche nella prospettiva di orientare le azioni future nell’ambito dei programmi geografici o tematici. Si punta in via prioritaria ad approfondire le relazioni e il dialogo dell’UE e a stringere partenariati e alleanze con i principali paesi di interesse strategico, in particolare le economie emergenti e i paesi a medio reddito che svolgono un ruolo sempre più importante negli affari e nella governance mondiali, nella politica estera, nell’economia internazionale e nelle sedi multilaterali. [Em. 524]

ALLEGATO V

SETTORI PRIORITARI DELLE OPERAZIONI DELL’EFSD+ COPERTE DALLA GARANZIA PER LE AZIONI ESTERNE

Le operazioni dell’EFSD+ ammissibili al sostegno della garanzia per le azioni esterne si prefiggono in particolare i contribuiscono ai seguenti obiettivi prioritari: [Em. 525]

(a)

fornire finanziamenti e sostegno per lo sviluppo del settore privato , delle imprese sociali e cooperativo, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 209, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], per contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale così come all'attuazione dell'Agenda 2030, dell'accordo di Parigi e, se del caso, della politica europea di vicinato e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3 del regolamento IPA III, all'eliminazione della povertà, alla promozione delle competenze e dello spirito imprenditoriale, alla parità di genere e all'emancipazione delle donne e dei giovani, perseguendo e rafforzando al contempo lo Stato di diritto, la buona governance e i diritti umani, con un'attenzione particolare per le aziende locali , le imprese sociali e le micro, piccole e medie imprese, la creazione di posti di lavoro dignitosi conformemente alle pertinenti norme dell'OIL, i salari di sussistenza, le opportunità economiche e la promozione del contributo delle imprese europee agli obiettivi dell'EFSD+; [Em. 526]

(b)

affrontare le strozzature che ostacolano gli investimenti privati fornendo strumenti finanziari che possono essere denominati nelle valute locali dei paesi partner interessati, incluse garanzie di prima perdita in base al portafoglio, garanzie per i progetti del settore privato, ad esempio garanzie di prestito per piccole e medie imprese, e garanzie per i rischi specifici per i progetti infrastrutturali nonché altri capitali di rischio;

(c)

stimolare il finanziamento del settore privato, con un’attenzione particolare per le micro, piccole e medie imprese, affrontando le strozzature e gli ostacoli in materia di investimenti;

(d)

rafforzare i settori e le aree socioeconomici, le relative infrastrutture pubbliche e private e la connettività sostenibile, compresi energia sostenibile e rinnovabile, gestione idrica e dei rifiuti, trasporti, tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali, agricoltura sostenibile e economia blu, infrastrutture sociali, salute e capitale umano, al fine di migliorare il contesto socioeconomico;

(e)

contribuire all'azione per il clima e alla tutela e gestione dell'ambiente , producendo così benefici climatici e ambientali collaterali, assegnando il 45 % dei finanziamenti a investimenti che contribuiscono agli obiettivi in materia di clima, gestione e protezione dell'ambiente, biodiversità e lotta alla desertificazione, e destinando il 30 % della dotazione finanziaria globale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi ; [Em. 527]

(f)

contribuire, mediante la promozione dello sviluppo sostenibile, ad affrontare le specifiche cause profonde della la povertà e la disuguaglianza in quanto fattori trainanti della migrazione, ivi compresi la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati , nonché rafforzare contribuire alla migrazione sicura, ordinata e regolare, rafforzando la resilienza delle comunità di transito e di accoglienza, e contribuire contribuendo al reinserimento sostenibile dei migranti che ritornano nei loro paesi d’origine, tenendo debitamente conto del rafforzamento dello Stato di diritto, della buona governance , della parità di genere, della giustizia sociale e dei diritti umani. [Em. 528]

Sono create le seguenti finestre d'investimento:

Energia sostenibile e connettività sostenibile

Finanziamento di microimprese e piccole e medie imprese (MPMI)

Agricoltura sostenibile, imprenditoria rurale, compresa l'agricoltura di sussistenza e i piccoli agricoltori, pastorizia e agroindustria ecologica

Città sostenibili

Digitalizzazione per lo sviluppo sostenibile

Sviluppo umano [Em. 529]

ALLEGATO VI

GOVERNANCE DELL’EFSD +

1.     Struttura dell’EFSD+

1.

L’EFSD+ è composto da piattaforme regionali d’investimento create sulla base dei metodi di lavoro, delle procedure e delle strutture dei meccanismi esistenti di finanziamento misto esterno dell’Unione, che possono associare le loro operazioni di finanziamento misto e le operazioni sostenute dalla garanzia per le azioni esterne nell’ambito dell’EFSD+.

2.

La gestione dell’EFSD+ è assicurata dalla Commissione.

2.     Comitato strategico dell’EFSD+

1.

Un comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione per la gestione dell’EFSD+ tranne nel caso delle operazioni riguardanti la politica di allargamento dell’UE e finanziate dall’[IPA III], per le quali esiste un comitato strategico nell’ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali (WBIF).

2.

Il comitato strategico fornisce consulenza alla Commissione in merito all’orientamento strategico e alle priorità degli investimenti della garanzia dell’EFSD+ e contribuisce al loro allineamento ai principi guida e agli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione, della sua politica di sviluppo e della politica europea di vicinato, agli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento nonché alle finalità dell’EFSD+ di cui all’articolo 26. Esso sostiene inoltre la Commissione nella definizione di obiettivi di investimento globali per quanto riguarda l’uso della garanzia dell’EFSD+ e nel monitoraggio di una copertura geografica e tematica adeguata e diversificata delle finestre di investimento.

3.

Il comitato strategico favorisce inoltre, attraverso le piattaforme di investimento regionali, il coordinamento, la complementarità e la coerenza globali fra i tre pilastri del piano europeo per gli investimenti, fra il piano europeo per gli investimenti e le altre azioni dell’Unione relative alla migrazione e all’attuazione dell’agenda 2030 e con gli altri programmi di cui al presente regolamento.

4.

Il comitato strategico è composto da rappresentanti della Commissione e dell’alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della Banca europea per gli investimenti. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri soggetti interessati possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il comitato strategico è consultato prima dell’ammissione di ogni nuovo osservatore. Il comitato strategico è copresieduto dalla Commissione e dall’alto rappresentante.

5.

Il comitato strategico si riunisce almeno due volte l’anno e, se possibile, adotta pareri per consenso. Ulteriori riunioni possono essere organizzate dal presidente in qualunque momento o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Qualora il consenso non possa essere raggiunto, i diritti di voto si applicano secondo quanto convenuto nel corso della prima riunione del comitato strategico e stabilito nel suo regolamento interno. Tali diritti di voto tengono debitamente conto della fonte di finanziamento. Il regolamento interno definisce il quadro relativo al ruolo degli osservatori. Dopo essere stati approvati, i verbali e l’ordine del giorno delle riunioni del comitato strategico sono resi pubblici.

6.

La Commissione riferisce con cadenza annuale al comitato strategico in merito ai progressi compiuti riguardo all’attuazione dell’EFSD+. Il comitato strategico del WBIF riferisce sui progressi compiuti nell’attuazione dello strumento di garanzia per la regione dell’allargamento onde integrare le relazioni di cui sopra. Il comitato strategico organizza periodicamente consultazioni con i soggetti interessati sull’orientamento strategico e l’attuazione dell’EFSD+.

7.

L’esistenza di due comitati strategici non influisce sulla necessità di avere un solo quadro EFSD+ unificato per la gestione del rischio.

3.     Comitati operativi regionali

I comitati operativi delle piattaforme d’investimento regionali sono incaricati di assistere la Commissione, a livello di attuazione, nella definizione di obiettivi di investimento regionali e settoriali, nonché di finestre di investimento regionali, settoriali e tematiche, e formulano pareri sulle operazioni di finanziamento misto e sull’uso della garanzia per le azioni esterne che copre le operazioni dell’EFSD+. [Em. 530]

ALLEGATO VII

ELENCO DEI PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE

In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, si utilizzano i principali indicatori di performance elencati di seguito per poter quantificare più agevolmente il contributo dell’UE al conseguimento dei suoi obiettivi specifici.

(1)

Punteggio relativo allo Stato di diritto

(2)

Percentuale della popolazione al di sotto della soglia internazionale di povertà

(3)

Numero di donne in età riproduttiva, ragazze adolescenti e bambini al di sotto dei 5 anni che beneficiano di programmi nutrizionali con il sostegno dell’UE

(4)

Numero di bambini di 1 anno totalmente immunizzati con il sostegno dell’UE

(5)

Numero di studenti iscritti all’istruzione che hanno completato l'istruzione primaria e/o secondaria acquisendo competenze minime nella lettura alla nella matematica e la formazione con il sostegno dell’UE dell'Unione [Em. 531]

(6)

Emissioni di gas a effetto serra ridotte o evitate (Kt di CO2eq) con il sostegno dell’UE

(7)

Area degli ecosistemi marini, terrestri e di acqua dolce protetta e/o gestita in modo sostenibile con il sostegno dell’UE

(8)

Mobilitazione e effetto moltiplicatore degli investimenti

(9)

Stabilità politica e assenza di violenza sulla base di una valutazione della situazione di partenza [Em. 532]

(10)

Numero di processi relativi alle prassi del paese partner in materia di commercio, investimenti e attività delle imprese, o alla promozione della dimensione esterna delle politiche interne dell’UE, che sono stati influenzati

Ove pertinente, tutti L'indicatore 4 è disaggregato per sesso e gli indicatori 2, 3 e 5 sono disaggregati per sesso ed età . [Em. 533]

ALLEGATO VII bis

Paesi partner in relazione ai quali l'assistenza dell'Unione è sospesa.

[A cura della Commissione, conformemente all'articolo 15 bis] [Em. 534]

 


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/409


P8_TA(2019)0299

Istituzione di uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (COM(2018)0465 — C8-0274/2018 — 2018/0247(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/36)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0465),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 212, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0274/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0174/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 8.


P8_TC1-COD(2018)0247

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) scade il 31 dicembre 2020. Per assicurare l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, è opportuno garantire il mantenimento di un quadro di riferimento per la pianificazione e la prestazione dell’assistenza esterna.

(2)

Gli obiettivi L'obiettivo di uno strumento di preadesione sono sostanzialmente diversi dagli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, essendo lo scopo di tale strumento quello di preparare i beneficiari elencati nell’allegato I  (i «beneficiari») alla futura adesione all’Unione e sostenere il loro processo di adesione. Risulta pertanto indispensabile disporre di in linea con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione, fra cui il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia dello Stato di diritto di cui all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) . Sebbene la natura diversa del processo di adesione giustifichi uno strumento specifico a sostegno dell’allargamento, assicurandone al contempo la complementarità con gli obiettivi generali dell’azione esterna dell’Unione, in particolare con gli gli obiettivi e il funzionamento di tale strumento dovrebbero essere coerenti e complementari agli obiettivi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI). [Em. 1]

(3)

L’articolo 49 del trattato sull’Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegna a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell’Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all’Unione può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i «criteri di Copenaghen») e a condizione che l’Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l’esistenza di un’economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all’interno dell’Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l’adesione agli obiettivi di un’unione politica, economica e monetaria Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne . [Em. 2]

(4)

Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati e su condizioni eque e rigorose. Ciascun beneficiario è valutato in base ai propri meriti. La valutazione dei progressi compiuti e l’individuazione delle carenze mirano a fornire incentivi e orientamenti ai beneficiari elencati nell’allegato I perché portino avanti le ambiziose riforme necessarie. Affinché la prospettiva di allargamento diventi realtà, rimane essenziale un forte impegno a rispettare il principio della «priorità alle questioni fondamentali» (5). Le relazioni di buon vicinato e la cooperazione regionale basate su una risoluzione definitiva, inclusiva e vincolante delle controversie bilaterali sono elementi essenziali del processo di allargamento e fondamentali per la sicurezza e la stabilità dell'Unione nel suo insieme. I progressi verso l’adesione dipendono dal rispetto dei valori dell’Unione da parte di ciascun richiedente candidato e dalla capacità di ciascun richiedente candidato di realizzare ed implementare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, sociale, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione. Il quadro negoziale stabilisce i requisiti in base ai quali sono misurati i progressi dei negoziati di adesione con ciascun paese candidato. [Em. 3]

(4 bis)

Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo qualora abbia dimostrato di rispettare pienamente i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i «criteri di Copenaghen») e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria. [Em. 4]

(5)

La politica di allargamento dell’Unione è un investimento per la è parte integrante dell'azione esterna dell'Unione che contribuisce alla pace, la alla sicurezza e la alla stabilità in Europa sia all'interno che all'esterno delle frontiere dell'Unione . Essa fornisce maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell’Unione e dei paesi che desiderano aderirvi , rispettando nel contempo il principio di un'integrazione progressiva per garantire un'agevole trasformazione dei beneficiari . La prospettiva di entrare a far parte dell’Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali. [Em. 5]

(6)

Nella sua comunicazione «Una prospettiva di allargamento credibile e un maggior impegno dell’UE europea per i Balcani occidentali» (6), la Commissione europea ha ribadito la prospettiva di adesione dei Balcani occidentali all’UE, decisa e fondata sul merito. Si tratta di un forte messaggio di incoraggiamento per tutti i Balcani occidentali e una dimostrazione dell’impegno dell’UE nei confronti del loro futuro europeo.

(7)

L’assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall’Unione , anche con i beneficiari elencati nell’allegato I. È opportuno che l’assistenza si concentri principalmente sull’obiettivo di aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali , compresi quelli delle minoranze, e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l’inclusione sociale , il rispetto delle norme internazionali sui diritti dei lavoratori e la non discriminazione dei gruppi vulnerabili, compresi i minori e le persone con disabilità . L’assistenza dovrebbe inoltre sostenere i l'adesione dei beneficiari ai principi e i ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali (7) , come pure all'economia sociale di mercato e alla convergenza verso l'acquis sociale . L’assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi prodigati dai beneficiari per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l’attuazione delle strategie macro-regionali dell’Unione al fine di sviluppare relazioni di buon vicinato e promuovere la riconciliazione . Essa dovrebbe inoltre promuovere il loro le strutture settoriali di cooperazione regionale e lo sviluppo economico e sociale e la governance economica dei beneficiari, favorire l'integrazione economica con il mercato unico dell'Unione, compresa la cooperazione doganale, promuovere un commercio aperto ed equo e costituire la base di un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche attraverso l’attuazione dello sviluppo regionale, della coesione e dell'inclusione, dello sviluppo agricolo e rurale, delle politiche sociali e occupazionali e dello sviluppo dell’economia e della società digitali, conformemente all’iniziativa faro Agenda digitale per i Balcani occidentali. [Em. 6]

(7 bis)

Tenuto conto della capacità di trasformazione del processo di riforma durante il processo di allargamento nei paesi candidati, l'Unione dovrebbe intensificare i propri sforzi volti a privilegiare settori chiave per il finanziamento dell'Unione, come ad esempio il rafforzamento delle istituzioni e della sicurezza, nonché ad incrementare il proprio sostegno ai paesi candidati nell'attuazione dei progetti al fine di proteggere tali paesi dalle influenze esterne all'UE. [Em. 7]

(7 ter)

Gli sforzi dell'Unione intesi a sostenere l'avanzamento delle riforme nei paesi candidati mediante i finanziamenti dell'IPA dovrebbero essere correttamente comunicati nei paesi candidati come pure negli Stati membri. L'Unione, a tale riguardo, dovrebbe migliorare l'impegno in materia di campagne di comunicazione, onde garantire la visibilità del finanziamento dell'IPA, in quanto principale strumento dell'UE per la pace e la stabilità nella zona dell'allargamento. [Em. 8]

(7 quater)

L'importanza dell'agevolazione e dell'esecuzione del bilancio è riconosciuta per quanto concerne il rafforzamento istituzionale, il che aiuterà, a sua volta, a prevenire possibili questioni legate alla sicurezza e impedirà eventuali futuri flussi migratori irregolari verso gli Stati membri. [Em. 9]

(8)

L’Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l’adesione a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I sulla base dell’esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.

(9)

Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l’Unione e i beneficiari elencati nell’allegato I in materia di sicurezza e di riforma del settore della difesa è fondamentale per affrontare in modo efficace i problemi della sicurezza , della criminalità organizzata e del terrorismo. [Em. 10]

(9 bis)

Le azioni a titolo dello strumento istituito dal presente regolamento dovrebbero anche contribuire ad aiutare i beneficiari ad allinearsi progressivamente alla politica estera e di sicurezza comune (PESC), e nell'applicazione di misure restrittive nonché con le più ampie politiche esterne dell'Unione nel quadro delle istituzioni internazionali e dei consessi multilaterali. La Commissione dovrebbe incoraggiare i beneficiari a sostenere l'ordine mondiale basato su regole e valori e a cooperare nella promozione del multilateralismo e all'ulteriore rafforzamento del sistema commerciale internazionale, comprese le riforme dell'OMC. [Em. 11]

(10)

È essenziale intensificare ulteriormente La cooperazione in materia di migrazione, anche a livello di gestione e controllo delle frontiere, garantendo l’accesso alla protezione internazionale, condividendo le informazioni, rafforzando i benefici della migrazione in termini di sviluppo, facilitando la migrazione legale e per motivi di lavoro, rafforzando i controlli alle frontiere e proseguendo il nostro impegno di lotta contro gli sforzi volti a prevenire e scoraggiare la migrazione irregolare, e gli sfollamenti forzati , e la lotta contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti persone costituiscono un aspetto importante della cooperazione tra l'Unione e i beneficiari . [Em. 12]

(11)

Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza del sistema giudiziario, la lotta contro la corruzione , il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, assicurando sostegno ai difensori dei diritti umani, costante allineamento in materia di trasparenza, concorrenza, aiuti di Stato, proprietà intellettuale e investimenti esteri, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell’allegato I e sono essenziali perché i beneficiari si avvicinino all’Unione e successivamente assumano si preparino ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l’adesione all’Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l’assistenza finanziaria nell’ambito del presente regolamento dovrebbe essere programmata in modo da affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell’allegato I tali questioni . [Em. 13]

(12)

La dimensione parlamentare rimane fondamentale nel processo di adesione. In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare quindi promuovere il rafforzamento delle capacità parlamentari, il controllo parlamentare, le procedure democratiche e l'equa rappresentanza in ciascuno dei beneficiari elencati nell’allegato I. [Em. 14]

(13)

I beneficiari elencati nell’allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell’Unione per affrontare tali problematiche. Riconoscendo l’importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell’Unione ad attuare l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), questo programma dovrebbe contribuire a integrare l’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e a conseguire l’obiettivo generale che prevede che il 25 % della spesa del bilancio dell’UE venga impiegato a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni nell’ambito del presente programma dovrebbero puntare a destinare almeno il 16 % della dotazione finanziaria globale del programma agli obiettivi in materia di clima , sforzandosi di conseguire l'obiettivo di portare la spesa in materia climatica al 30 % della spesa del QFP entro il 2027. È opportuno privilegiare i progetti ambientali volti ad affrontare l'inquinamento transfrontaliero . Durante la preparazione e l’attuazione l'esecuzione del programma saranno individuate le azioni pertinenti e il contributo complessivo del presente programma dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di revisione e valutazione. [Em. 15]

(14)

Le azioni intraprese a titolo del presente strumento dovrebbero sostenere l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in quanto programma universale, alla cui realizzazione l’UE e i suoi Stati membri si sono pienamente impegnati e che tutti i beneficiari elencati nell’allegato I hanno approvato.

(15)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria, per il periodo di applicazione, che deve costituire l’importo privilegiato di riferimento, ai sensi del [riferimento da aggiornare opportunamente in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell’accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8)] per il Parlamento europeo e il Consiglio, nel corso della procedura annuale di bilancio.

(16)

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza , l'uniformità e la complementarità della loro assistenza finanziaria esterna , in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. Il ruolo Occorrerebbe che organizzazioni della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell’ambito diversificate e indipendenti e diversi tipi e livelli di autorità locali svolgessero un adeguato ruolo nel processo . In linea con il principio del partenariato inclusivo, le organizzazioni della società civile dovrebbero partecipare sia alla progettazione, all'attuazione, al monitoraggio che alla valutazione dei programmi attuati eseguiti tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta e fungere da beneficiari diretti dell’assistenza dell’Unione. [Em. 16]

(17)

Le priorità d’azione per conseguire gli È opportuno definire per ciascun beneficiario obiettivi specifici e misurabili nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite , accompagnati da priorità d'azione per conseguire tali obiettivi in un quadro di programmazione elaborato dalla Commissione per la durata del mediante atti delegati. Il quadro finanziario pluriennale dell’Unione per il periodo dal 2021 al 2027 di programmazione dovrebbe essere stabilito in partenariato con i beneficiari elencati nell’allegato I, sulla scorta del programma di allargamento e delle loro esigenze specifiche, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e  con i principi dell'azione esterna dell'Unione, tenendo in debito conto le pertinenti strategie nazionali e le risoluzioni del Parlamento europeo in materia . Tale partenariato dovrebbe coinvolgere, a seconda dei casi, le autorità competenti e le organizzazioni della società civile. La Commissione dovrebbe incoraggiare la cooperazione tra i pertinenti soggetti interessati e il coordinamento dei donatori. Il quadro di programmazione dovrebbe essere rivisto a seguito della valutazione intermedia. Il quadro di programmazione dovrebbe individuare i settori da sostenere attraverso l’assistenza e stabilire una dotazione indicativa per ciascun settore di sostegno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima. [Em. 17]

(18)

È nell’interesse comune dell’Unione assistere i e dei beneficiari elencati nell’allegato I assistere questi ultimi nell’impegno di riforma dei loro sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell’adesione all’Unione. L’assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento con un approccio basato sui risultati sulla prestazione e offrendo sostanziali incentivi per un utilizzo più efficace ed efficiente dei fondi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un’efficiente attuazione dell’assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione. L'assistenza dovrebbe essere concessa in linea con il principio della «quota equa» e prevedendo chiare conseguenze in caso di grave deterioramento o mancanza di progressi in materia di rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani. [Em. 18]

(18 bis)

La Commissione dovrebbe istituire chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire che gli obiettivi e le azioni riguardanti i diversi beneficiari continuino a essere pertinenti e realizzabili e per misurare regolarmente i progressi. A tal fine, ogni obiettivo dovrebbe essere accompagnato da uno o più indicatori di prestazione, valutando l'adozione da parte dei beneficiari delle riforme e la loro attuazione concreta. [Em. 19]

(19)

Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta da parte dei beneficiari elencati nell’allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. Tale passaggio dovrebbe essere annullato o sospeso in specifici settori strategici o programmatici qualora i beneficiari non adempiano agli obblighi pertinenti o non amministrino i fondi dell'Unione conformemente alle norme, ai principi e agli obiettivi stabiliti. Una simile decisione dovrebbe tenere debitamente conto delle possibili conseguenze economiche e sociali negative. L’assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. [Em. 20]

(20)

È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Per evitare la sovrapposizione con altri strumenti di finanziamento esterno esistenti, ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza , l'uniformità e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Ove pertinente, è quindi opportuno garantire la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria. [Em. 21]

(21)

Al fine di ottimizzare l’impatto degli interventi combinati per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe essere in grado di contribuire alle azioni previste da altri programmi, a condizione che il contributo non copra gli stessi costi.

(21 bis)

Fatta salva la procedura di bilancio e le disposizioni sulla sospensione degli aiuti stabilite negli accordi internazionali con i beneficiari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione. Tale potere andrebbe esercitato nei casi in cui vi siano costanti arretramenti in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen o qualora un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, diritti umani e libertà fondamentali o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione. Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, dovrebbe esserle conferito il potere di adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione. [Em. 22]

(22)

I finanziamenti a titolo del presente regolamento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni nell’ambito della dimensione internazionale dei programmi Erasmus, la cui attuazione dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) …/… («regolamento Erasmus») (9).

(23)

Al presente regolamento si dovrebbero applicare le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) («regolamento finanziario») e fissano in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, assistenza finanziaria, sostegno al bilancio, fondi fiduciari, strumenti finanziari e garanzie di bilancio e prevedono il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell’Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri e nei paesi terzi, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell’Unione europea.

(24)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine. è opportuno valutare l’opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, così come i finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 23]

(25)

L’Unione dovrebbe continuare ad applicare norme comuni per l’attuazione delle azioni esterne. Le norme e le procedure per l’attuazione l'applicazione degli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna sono stabilite dal regolamento (UE) …/… («regolamento NDICI») del Parlamento europeo e del Consiglio. È opportuno adottare disposizioni dettagliate supplementari per affrontare le situazioni specifiche, in particolare per i settori della cooperazione transfrontaliera, dell’agricoltura e dello sviluppo rurale. [Em. 24]

(26)

Le azioni esterne sono spesso attuate in un contesto altamente instabile che richiede un continuo e rapido adattamento alle mutevoli esigenze dei partner dell'Unione e alle sfide globali, a livello, ad esempio, di diritti umani, democrazia, buona governance, sicurezza , difesa e stabilità, cambiamenti climatici e ambiente, protezionismo economico, così come di migrazione irregolare e sfollamenti forzati e delle sue cause profonde. Per conciliare il principio di prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente alle nuove esigenze, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi. Per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste, rispettando al contempo il principio che il bilancio dell'Unione europea viene stabilito annualmente, il presente regolamento dovrebbe mantenere la possibilità di applicare le flessibilità già autorizzate dal regolamento finanziario per altre politiche, in particolare la possibilità di riporto e di nuovo impegno degli stanziamenti impegnati, rispettando comunque gli obiettivi e le finalità di cui al presente regolamento, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'UE sia per i cittadini che per i beneficiari elencati nell’allegato I, ottimizzando in tal modo i fondi dell'UE disponibili per i suoi interventi di azione esterna. È opportuno prevedere ulteriori forme di flessibilità come ad esempio la ridistribuzione delle priorità, lo scaglionamento dei progetti e l'aggiudicazione di appalti. [Em. 25]

(27)

Il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) dovrebbe, sulla scorta dei risultati raggiunti dal suo predecessore, costituire un pacchetto finanziario integrato in grado di fornire capacità finanziaria sotto forma di sovvenzioni, garanzie di bilancio ed altri strumenti finanziari a livello mondiale, anche ai beneficiari elencati nell’allegato I. La governance delle operazioni realizzate a titolo del presente regolamento dovrebbe continuare ad essere garantita dal quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali.

(28)

La garanzia per le azioni esterne dovrebbe sostenere le operazioni previste dall’EFSD+, mentre l’IPA III dovrebbe contribuire a soddisfare il fabbisogno relativo alle operazioni destinate ai beneficiari elencati nell’allegato I, ivi compresi i finanziamenti e le passività riguardanti i prestiti erogati nel quadro dell’assistenza macrofinanziaria.

(29)

È importante garantire che i programmi di cooperazione transfrontaliera siano attuati in modo coerente con il quadro di riferimento costituito dai programmi di azione esterna e dal regolamento sulla cooperazione territoriale. Nel presente regolamento è opportuno stabilire disposizioni specifiche in materia di cofinanziamento.

(29 bis)

I programmi di cooperazione transfrontaliera sono i programmi più visibili dello strumento di assistenza preadesione che sono ben noti ai cittadini. Essi potrebbero pertanto migliorare in modo significativo la visibilità dei progetti finanziati dall'Unione nei paesi candidati. [Em. 26]

(30)

I piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui all’articolo 8 costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento finanziario. I piani d’azione annuali o pluriennali consistono in una serie di misure raggruppate in un unico documento.

(31)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), al regolamento (Euratom, CE) n. 2988/95 del Consiglio (12), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (13) e al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (14), è opportuno che gli interessi finanziari dell’Unione siano tutelati attraverso misure effettive e proporzionate, tra cui la prevenzione, l’individuazione, la rettifica e l’indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l’esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (15). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, conceda i diritti necessari e l’accesso alla Commissione, all’OLAF, se opportuno all’EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. I beneficiari elencati nell’allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. Per garantire l’allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione.

(31 bis)

Tutte le risorse assegnate a titolo del presente regolamento dovrebbero essere effettuate in maniera trasparente, efficace, responsabile, depoliticizzata e non discriminatoria, anche attraverso una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni. La Commissione, il vicepresidente/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («VP/AR») e, in particolare, le delegazioni dell'Unione dovrebbero controllare attentamente che tali criteri siano soddisfatti e che nell'assegnazione delle risorse siano rispettati i principi della trasparenza, della responsabilità e della non discriminazione. [Em. 27]

(31 ter)

La Commissione, il VP/AR e, in particolare, le delegazioni dell'Unione e i beneficiari dovrebbero accrescere la visibilità dell'assistenza preadesione dell'Unione al fine di divulgare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero riconoscere l'origine dei fondi dell'Unione e garantirne l'opportuna visibilità. L'IPA dovrebbe contribuire al finanziamento di azioni di comunicazione volte a promuovere i risultati dell'assistenza dell'Unione presso vari pubblici nei paesi beneficiari. [Em. 28]

(32)

Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell’allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE con riguardo all’adattamento e all’aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate negli allegati II e III. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (16). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(33)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le strutture specifiche di gestione indiretta con i beneficiari elencati nell’allegato I e l’attuazione dell’assistenza allo sviluppo rurale. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al [regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) ]. All’atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall’attuazione dell’assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario. [Em. 29]

(34)

È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 (18) , ai sensi del regolamento (UE) n. 231/2014 nonché per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio (19). [Em. 30]

(34 bis)

Il Parlamento europeo dovrebbe essere pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti, al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna. È opportuno instaurare un dialogo rafforzato tra le istituzioni al fine di garantire che il Parlamento europeo sia in grado di esercitare un controllo politico durante l'applicazione del presente regolamento in modo sistematico e regolare, incrementando pertanto sia l'efficienza che la legittimità. [Em. 31]

(35)

Al fine di consentire l’immediata applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il [numero inferiore al ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma «strumento di assistenza preadesione» («IPA III»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme dell’assistenza dell’Unione e le regole di erogazione di tale assistenza.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente definizione:

a)

«cooperazione transfrontaliera»: la cooperazione tra gli Stati membri dell’UE e i beneficiari elencati nell’allegato I, tra due o più beneficiari elencati nell’allegato I  al presente regolamento o tra i beneficiari elencati in tale allegato e i paesi e territori elencati nell’allegato I del regolamento NDICI di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento CTE (20);

b)

«principio della quota equa di assistenza»: l'integrazione dell'approccio basato sulla prestazione con un meccanismo di assegnazione correttivo, nei casi in cui l'assistenza fornita al beneficiario sarebbe altrimenti sproporzionatamente ridotta o elevata rispetto ad altri beneficiari, tenendo conto delle esigenze della popolazione interessata e dei relativi progressi nelle riforme legate all'avvio di negoziati di adesione o dei progressi compiuti nei negoziati stessi. [Em. 32]

Articolo 3

Obiettivi dell’IPA III

1.   L’obiettivo generale dell’IPA III è aiutare i beneficiari elencati nell’allegato I ad adottare ed attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari rispettino i valori e l'acquis dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione, contribuendo in tal modo alla loro pace, alla stabilità, alla sicurezza e  alla prosperità nonché agli interessi strategici dell'Unione . [Em. 33]

2.   Gli obiettivi specifici dell’IPA III sono i seguenti:

a)

rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze e dei minori, la parità di genere, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile , la libertà accademica, la pace e la sicurezza , il rispetto della diversità culturale, la non discriminazione e la tolleranza e la sicurezza e migliorare la gestione della migrazione, ivi compresa la gestione delle rafforzare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani, dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, la società civile frontiere; [Em. 34]

a bis)

affrontare gli sfollamenti forzati e la migrazione irregolare, garantendo che la migrazione avvenga in modo sicuro, ordinato e regolare, salvaguardando l'accesso alla protezione internazionale; [Em. 35]

b)

consolidare l'efficienza della pubblica amministrazione e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali , l'indipendenza della magistratura, la lotta contro la corruzione e la buona governance a tutti i livelli , anche nei settori degli appalti pubblici, degli aiuti di Stato, della concorrenza, degli investimenti esteri e della proprietà intellettuale ; [Em. 36]

c)

definire le norme, gli standard, le politiche e le prassi dei beneficiari elencati nell’allegato I in linea con quelli dell’Unione e , compreso in materia di PESC, rafforzare l'ordine internazionale multilaterale basato sulle regole come pure la riconciliazione interna ed esterna e i rapporti di buon vicinato, nonché il consolidamento della pace e la prevenzione dei conflitti, anche attraverso il rafforzamento della fiducia e la mediazione, un'istruzione inclusiva e integrata, i contatti interpersonali , la libertà dei media e la comunicazione; [Em. 37]

d)

rafforzare lo sviluppo economico la coesione economici, sociali e territoriali sociale, anche aumentando la connettività e lo sviluppo regionale, lo sviluppo agricolo e rurale e le politiche sociali e occupazionali, rafforzare la tutela dell’ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l’economia e la società digitali riducendo la povertà e gli squilibri regionali, promuovendo la protezione e l'inclusione sociale grazie al rafforzamento delle strutture di cooperazione regionale a livello statale, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle capacità delle iniziative a livello di comunità, e sostenendo gli investimenti nelle zone rurali e il miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti ; [Em. 38]

d bis)

rafforzare la protezione dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e sviluppare l'economia e la società digitali, creando in tal modo opportunità di lavoro soprattutto per i giovani; [Em. 39]

e)

sostenere la cooperazione territoriale e transfrontaliera , anche attraverso le frontiere marittime, e incrementare le relazioni economiche e commerciali dando piena attuazione agli accordi esistenti con l'Unione, riducendo gli squilibri regionali . [Em. 40]

3.   Conformemente agli obiettivi specifici, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell’allegato I figurano all’allegato II. Le priorità tematiche per la cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I figurano all’allegato III. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

Articolo 4

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’IPA III nel periodo 2021-2027 è di 14 500 000 000  13 009 976 000  EUR a prezzi del 2018 (14 663 401 000 EUR a prezzi correnti. [Em. 41]

2.    Una percentuale fissa dell' importo di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato è utilizzata per finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’attuazione l'esecuzione del programma, segnatamente che comprende le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo delle capacità amministrative, compresi i sistemi informatici istituzionali, così come ogni attività relativa alla preparazione del programma successore relativo all’assistenza preadesione, conformemente all’articolo 20 del [regolamento NDICI]. [Em. 42]

Articolo 5

Disposizioni comuni a più programmi

1.   Nell’attuazione applicazione del presente regolamento, saranno garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con altri settori dell’azione esterna dell’Unione, con altre politiche e altri programmi pertinenti dell’Unione, nonché la coerenza politica nell’ambito dello sviluppo. [Em. 43]

2.   Il regolamento NDICI si applica alle attività attuate eseguite a titolo del presente regolamento, laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento. [Em. 44]

3.   L’IPA III contribuisce alle azioni previste dal regolamento Erasmus. Il regolamento Erasmus si applica all’utilizzo di tali fondi. A tal fine, il contributo dell’IPA III è inserito nel documento unico di programmazione indicativa di cui al paragrafo 7 dell’articolo 11 del regolamento NDICI e adottato secondo le procedure stabilite in tale regolamento.

4.   L’assistenza nel quadro dell’IPA III può essere fornita per il tipo di azioni previste nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (21), del Fondo sociale europeo Plus (22) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (23) e del Fondo per la Giustizia, i diritti e i valori, a livello nazionale nonché in un contesto transfrontaliero, transnazionale, interregionale o macroregionale . [Em. 45]

4 bis.     La Commissione assegna una percentuale di risorse dello strumento IPA III per preparare i beneficiari elencati nell'allegato I per la partecipazione ai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), in particolare al Fondo sociale europeo (FSE). [Em. 46]

5.   Il FESR contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli e uno o più Stati membri. Tali programmi e misure sono adottati dalla Commissione conformemente all’articolo 16. L’importo del contributo a titolo dell’IPA-CBC è determinato a norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento CTE , con una soglia massima di un contributo a titolo dell'IPA III fissata all'85 % . I programmi IPA-CBC sono gestiti in conformità del regolamento CTE. [Em. 47]

6.   L’IPA III può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma del regolamento CTE a cui partecipano i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

7.   Se opportuno, altri programmi dell’Unione possono contribuire alle azioni istituite nell’ambito del presente regolamento, a norma dell’articolo 8, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. Il presente regolamento può inoltre contribuire alle misure istituite nell’ambito di altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. In questi casi, il programma di lavoro relativo a tali azioni deve indicare quali norme saranno applicabili.

8.   In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l’ammissibilità dei programmi d’azione e delle misure di cui all’articolo 8, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni diversi da quelli elencati nell’allegato I, qualora il programma o la misura da attuare applicare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero. [Em. 48]

CAPO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6

Quadro politico e principi generali

1.   Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari elencati nell’allegato I, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza pertinenti costituiscono il quadro politico generale globale per l’attuazione l'applicazione del presente regolamento. La Commissione garantisce la coerenza tra l’assistenza e il quadro generale della politica di allargamento.

Il VP/HR e la Commissione garantiscono il coordinamento tra l'azione esterna dell'Unione e la politica di allargamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 3.

La Commissione coordina la programmazione a norma del presente regolamento con un'appropriata partecipazione del SEAE.

Il quadro della politica di allargamento costituisce la base su cui è fornita l'assistenza. [Em. 49]

2.   I programmi e le azioni di cui al presente regolamento integrano le considerazioni relative ai cambiamenti climatici, alla tutela dell’ambiente , alla prevenzione e alla risoluzione dei conflitti in materia di diritti umani, alla migrazione e agli sfollamenti forzati, alla sicurezza, alla coesione sociale e regionale, alla riduzione della povertà e alla parità di genere e, se del caso, tengono conto delle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile (24), per promuovere azioni integrate che possano generare benefici collaterali e soddisfare molteplici obiettivi in modo coerente. Essi puntano a destinare almeno il 16 % della dotazione finanziaria globale agli obiettivi in materia di clima. [Em. 50]

3.   La Commissione e gli Stati membri cooperano nel garantire la coerenza e si impegnano per evitare evitano la duplicazione tra l’assistenza fornita nell’ambito dell’IPA III e le altre forme di assistenza fornite dall’Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali di efficacia dello sviluppo (25). Il coordinamento comprende consultazioni periodiche, scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza e riunioni inclusive mirate al coordinamento dell’assistenza e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione dell’Unione e degli Stati membri. L'assistenza è finalizzata a garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'attuazione efficiente ed efficace dei fondi, modalità per il principio del partenariato e un approccio integrato allo sviluppo territoriale. [Em. 51]

3 bis.     La Commissione agisce in partenariato con i beneficiari. Il partenariato include, se del caso, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile, permettendo loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio.

La Commissione dovrebbe incoraggiare il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati. L'assistenza IPA III rafforza le capacità delle organizzazioni della società civile, incluse, se del caso, come beneficiarie dirette dell'assistenza. [Em. 52]

4.   La Commissione, d’intesa con gli Stati membri, adotta inoltre le iniziative necessarie per garantire il coordinamento e la complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni, le istituzioni finanziarie e le agenzie internazionali e i donatori non UE.

CAPO III

ESECUZIONE QUADRO DI PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE [Em. 53]

Articolo 7

Quadro di programmazione dell’IPA

1.   Per il conseguimento degli obiettivi specifici Il presente regolamento deve essere integrato da un quadro di cui all’articolo 3, l’assistenza nell’ambito dell’IPA III si basa su un programmazione dell'IPA che stabilisca ulteriori norme sulle modalità di perseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3. Il quadro di programmazione dell’IPA viene definito dalla Commissione per la durata mediante atti delegati, in conformità del quadro finanziario pluriennale dell’Unione paragrafo 3 del presente articolo .

La Commissione presenta al Parlamento europeo i pertinenti documenti di programmazione con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del periodo programmatico. Tali documenti stabiliscono le assegnazioni indicative previste per sezione tematica e, ove disponibili, per paese/regione, comprendenti i risultati attesi e la scelta delle modalità di assistenza. [Em. 54]

1 bis.     Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti annuali entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. [Em. 55]

2.   Il quadro di programmazione dell'IPA tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni e posizioni del Parlamento europeo e strategie nazionali e politiche settoriali. [Em. 56]

L’assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell’allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l’intensità dell’assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell’impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell’attuazione delle riforme stesse.

3.   Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo , la Commissione adotta il quadro di programmazione dell’IPA , comprese le disposizioni per attuare il principio della «quota equa», mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato in conformità alla procedura d’esame del comitato di cui all’articolo 16 atti delegati conformemente all'articolo 14. Il quadro di programmazione dell'IPA cessa di avere efficacia entro e non oltre il 30 giugno 2025. La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA entro il 30 giugno 2025, sulla base della coerenza della valutazione intermedia con altri strumenti di finanziamento esterno e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione può altresì rivedere, se del caso, l’attuazione efficace del quadro di programmazione dell'IPA, in particolare ove intervengano cambiamenti sostanziali nel quadro strategico di cui all'articolo 6 e tenendo conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo . [Em. 57]

4.   Il quadro di programmazione relativo alla cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è adottato dalla Commissione conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento CTE.

5.   Il quadro di programmazione dell’IPA comprende gli si basa su indicatori di prestazione chiari e verificabili stabiliti all'allegato IV per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati , tra cui i progressi e i risultati in materia di:

a)

democrazia, Stato di diritto, indipendenza ed efficienza del sistema giudiziario;

b)

diritti umani e libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze e gruppi vulnerabili;

c)

parità di genere e diritti delle donne;

d)

lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

e)

riconciliazione, consolidamento della pace e relazioni di buon vicinato;

f)

libertà dei media;

g)

contrasto del cambiamento climatico nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'accordo di Parigi.

Nelle sue relazioni annuali la Commissione include i progressi rispetto a tali indicatori.

L'approccio basato sulla prestazione previsto dal presente regolamento è oggetto di un periodico scambio di opinioni al Parlamento europeo e al Consiglio. [Em. 123]

Articolo 7 bis

Revisione intermedia e valutazione

1.     La Commissione adotta un nuovo quadro di programmazione dell'IPA sulla base della valutazione intermedia Entro il 30 giugno 2024 la Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 ed esamina il contributo dell'Unione alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento, mediante indicatori che misurano i risultati ottenuti e le eventuali risultanze e conclusioni relative all'impatto del presente regolamento.

Il Parlamento europeo può fornire il proprio contributo a tale valutazione. La Commissione e il SEAE organizzano una consultazione con i soggetti e i beneficiari principali, comprese le organizzazioni della società civile. La Commissione e il SEAE prestano particolare attenzione a garantire che siano rappresentati i soggetti più emarginati.

La Commissione valuta altresì l'impatto e l'efficacia delle proprie azioni per settore di intervento e l'efficacia della programmazione mediante valutazioni esterne. Le proposte e le opinioni del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle valutazioni esterne indipendenti sono debitamente prese in considerazione dalla Commissione e dal SEAE. La valutazione intermedia prende in esame i risultati ottenuti dall'Unione in relazione agli obiettivi stabiliti dal presente regolamento.

2.     La relazione di valutazione intermedia esamina altresì l'efficienza, il valore aggiunto, il funzionamento dell'architettura semplificata e razionalizzata, la coerenza interna ed esterna e il sussistere della pertinenza degli obiettivi del presente regolamento, la complementarità e le sinergie tra le azioni finanziate, il contributo delle misure a una coerente azione esterna dell'Unione, nonché il grado di consapevolezza del sostegno finanziario dell'UE da parte dell'opinione pubblica dei paesi beneficiari, se del caso.

3.     La relazione di valutazione intermedia è elaborata allo scopo specifico di migliorare l'applicazione dei finanziamenti dell'Unione. Essa orienta le decisioni sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell’ambito del presente regolamento.

4.     La relazione di valutazione intermedia contiene altresì informazioni consolidate delle pertinenti relazioni annuali relative a tutti i finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, tra cui le entrate con destinazione specifica esterna e i contributi a fondi fiduciari, e presenta una ripartizione della spesa per paese beneficiario, uso di strumenti finanziari, impegni e pagamenti.

5.     La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Gli esiti sono tenuti in considerazione al momento di concepire i programmi e di decidere l'assegnazione delle risorse.

6.     La Commissione coinvolge tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni della società civile, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione di cui al presente regolamento e può eventualmente effettuare valutazioni comuni con gli Stati membri in stretta collaborazione con i beneficiari.

7.     La Commissione presenta la relazione di valutazione intermedia di cui al presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da proposte legislative che apportano le necessarie modifiche al presente regolamento.

8.     Al termine del periodo di applicazione del presente regolamento e comunque non oltre tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del regolamento alle stesse condizioni della valutazione intermedia di cui al presente articolo. [Em. 124]

Articolo 7 ter

Sospensione dell'assistenza

1.     Alla Commissione è delegato, conformemente all'articolo 14, il potere di adottare atti delegati con riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento al fine di sospendere in tutto o in parte l'assistenza dell'Unione, allorché un beneficiario non rispetti i principi di democrazia, Stato di diritto, buona governance, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o le norme di sicurezza nucleare o violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione o costantemente arretri in relazione a uno o più dei criteri di Copenaghen. Nell'eventualità di una sospensione parziale sono indicati i programmi cui si applica la sospensione.

2.     Ove la Commissione ritenga che non sussistano più le ragioni che giustificano la sospensione dell'assistenza, le è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 14, al fine di modificare l'allegato I per ripristinare l'assistenza dell'Unione.

3.     Nei casi di sospensione parziale, l'assistenza dell'Unione è destinata principalmente a sostenere le organizzazioni della società civile e gli attori non statali per quanto riguarda le misure volte a promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, nonché a sostenere i processi di democratizzazione e di dialogo nei paesi partner.

4.     La Commissione tiene debitamente conto delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo nel suo processo decisionale. [Em. 125]

Articolo 7 quater

Governance

Un gruppo direttivo orizzontale composto da tutti i competenti servizi della Commissione e del SEAE e presieduto dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) o da un rappresentante di detto ufficio, è responsabile dell'indirizzo, del coordinamento e della gestione di tale strumento nell'ambito di tutto il ciclo di gestione così da garantire la coerenza, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità di tutti i finanziamenti esterni dell'Unione. Il VP/AR assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione. Per l'intero ciclo di programmazione, pianificazione ed applicazione dello strumento, il VP/HR e il SEAE collaborano con i pertinenti membri e servizi della Commissione, identificati sulla base della natura e degli obiettivi dell'azione prevista, avvalendosi delle loro competenze. Il VP/HR, il SEAE e la Commissione preparano tutte le proposte di decisione conformemente alle procedure della Commissione e le presentano per adozione.

Il Parlamento europeo è pienamente coinvolto nelle fasi di elaborazione, programmazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di finanziamento esterno al fine di garantire il controllo politico nonché il controllo e la responsabilità democratici dei fondi dell'Unione in materia di azione esterna. [Em. 126]

Articolo 8

Misure e metodi di attuazione esecuzione [Em. 62]

1.   L’assistenza a titolo dell’IPA III è attuata eseguita in regime di gestione diretta o di gestione indiretta in conformità al regolamento finanziario attraverso i piani d’azione e le misure annuali o pluriennali di cui al titolo II, capo III del [regolamento NDICI]. Il titolo II, capo III del [regolamento NDICI] si applica al presente regolamento ad eccezione dell’articolo 24, paragrafo 1 [persone ed entità ammissibili] bis . [Em. 63]

1 bis.     La gestione indiretta può essere annullata qualora il beneficiario non sia in grado di gestire i fondi aggiudicati, o non intenda farlo, in conformità delle norme, dei principi e degli obiettivi stabiliti a norma del presente regolamento. La Commissione può, nel caso in cui il beneficiario non osservi i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali o ove violi gli impegni assunti nei pertinenti accordi conclusi con l'Unione, in specifici ambiti o programmi strategici, stabilire che si torni dalla gestione indiretta con tale beneficiario alla gestione indiretta da parte di una o più delle entità incaricate diverse da un beneficiario o alla gestione diretta. [Em. 64]

1 ter.     La Commissione avvia un dialogo con il Parlamento europeo e tiene conto delle opinioni di detta istituzione negli ambiti in cui esso gestisce i propri programmi di assistenza, come il rafforzamento delle capacità e l'osservazione elettorale. [Em. 65]

2.   Ai sensi del presente regolamento, i piani d’azione possono essere adottati per periodi di durata non superiore a sette anni.

2 bis.     La Commissione mantiene il Parlamento europeo pienamente partecipe nelle questioni riguardanti la pianificazione e l'attuazione di misure a norma del presente articolo, compresa qualsiasi modifica sostanziale o assegnazione di risorse prevista. [Em. 66]

2 ter.     L'esborso del sostegno al bilancio generale o settoriale è subordinato a progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con un beneficiario.

La Commissione applica i criteri di condizionalità relativi al sostegno al bilancio definiti all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento NDICI. Essa adotta misure volte a ridurre o a sospendere i finanziamenti dell'Unione erogati attraverso il sostegno al bilancio in caso di irregolarità sistemiche nei sistemi di gestione e di controllo o qualora i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il beneficiario siano insoddisfacenti.

Al ripristino dell'assistenza della Commissione a seguito della sospensione di cui al presente articolo si accompagna un'assistenza mirata alle autorità nazionali di audit. [Em. 67]

CAPO III bis

ESECUZIONE [Em. 68]

Articolo 8 bis

Piani d'azione e misure

1.     La Commissione adotta piani d’azione o misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le principali attività, le modalità di applicazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno connesse.

2.     I piani d’azione si basano sui documenti di programmazione, tranne nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

Se necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali si basano su documenti di programmazione, tranne nei casi di cui al paragrafo 3 e in altri casi debitamente giustificati.

In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora il finanziamento non sia possibile mediante fonti più appropriate, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 34 del regolamento NDICI che stabiliscono misure speciali non basate sui documenti di programmazione.

3.     I piani d'azione annuali o pluriennali e le misure individuali possono essere utilizzati per attuare le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), del regolamento NDICI.

4.     La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per le azioni di risposta rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento NDICI.

5.     Le misure adottate a norma dell'articolo 19, paragrafi 3 e 4, possono avere una durata massima di 18 mesi e possono essere prorogate di un ulteriore periodo fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli obiettivi e imprevisti all'esecuzione, purché ciò non comporti un aumento del costo della misura.

Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione a norma del presente paragrafo è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi. [Em. 69]

Articolo 8 ter

Le misure di aiuto

1.     Il finanziamento dell'Unione può coprire le spese di sostegno per l'esecuzione dello strumento e la realizzazione dei suoi obiettivi, comprese le spese di sostegno amministrativo connesso alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie ai fini di tale esecuzione, nonché le spese sostenute dalla sede centrale e dalle delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo richiesto dal programma e per gestire le operazioni finanziate nell'ambito del presente regolamento, comprese le azioni di informazione e comunicazione e i sistemi informatici istituzionali.

2.     Se le spese di sostegno non sono incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui all'articolo 8 quater, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno. Il finanziamento dell'Unione per le misure di sostegno può coprire:

a)

studi, riunioni, attività di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, pubblicazione e qualsivoglia altra spesa amministrativa o di assistenza tecnica necessaria per la programmazione e la gestione delle azioni, inclusi gli esperti esterni retribuiti;

b)

attività di ricerca e innovazione e studi su questioni pertinenti e relativa divulgazione;

c)

spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l’elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell’Unione. [Em. 70]

Articolo 8 quater

Adozione di piani d’azione e misure

1.     La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante una decisione della Commissione in conformità del regolamento finanziario.

2.     Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva applicazione dei piani d’azione e di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico del Consiglio e del Parlamento europeo al riguardo.

La Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo in merito alla programmazione dei piani d’azione e delle misure ai sensi del presente articolo, anche per quanto concerne gli importi finanziari previsti, e informa il Parlamento europeo anche di modifiche o proroghe sostanziali di detta assistenza. Quanto prima possibile dopo l'adozione o la sostanziale modifica di una misura, e in ogni caso entro un mese dalla sua adozione, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio e fornisce una descrizione generale della natura e della motivazione della misura adottata, della sua durata, del suo bilancio e del suo contesto, compresa la complementarità di tale misura ad altra assistenza dell'Unione, sia in corso che programmata. Per le misure di assistenza straordinaria, la Commissione indica inoltre se in che misura e in che modo garantirà la continuità della politica attuata mediante l'assistenza straordinaria mediante l'assistenza a medio e a lungo termine a norma del presente regolamento.

3.     Prima di adottare piani d'azione e misure che non si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, tranne nei casi di cui all'articolo 8 bis, paragrafi 3 e 4, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 14 per integrare il presente regolamento definendo gli obiettivi specifici da perseguire, i risultati attesi, gli strumenti da utilizzare, le attività principali e le assegnazioni finanziarie indicative di tali piani d'azione e misure.

4.     Per le singole azioni è effettuata, conformemente ai vigenti atti legislativi dell'Unione, comprese la direttiva 2011/92/UE  (26) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 85/337/CEE  (27) del Consiglio, un'idonea analisi che verta sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali, anche in riferimento all'incidenza sui cambiamenti climatici e sulla biodiversità, comprendente nei casi pertinenti una valutazione dell'impatto ambientale per le azioni sensibili dal punto di vista ambientale, in particolare le grandi nuove infrastrutture.

Sono inoltre effettuate valutazioni ex ante dell’impatto in materia di diritti umani, questioni di genere, sociali e del lavoro, nonché l'analisi dei conflitti e valutazione dei rischi.

Ove pertinente, nell'ambito dell'esecuzione dei programmi settoriali sono utilizzate le valutazioni strategiche che vertono sui diritti umani e sugli aspetti sociali e ambientali. La Commissione garantisce la partecipazione dei soggetti interessati a dette valutazioni e l'accesso pubblico ai risultati di tali valutazioni. [Em. 127]

Articolo 8 quinquies

Modalità di cooperazione

1.     I finanziamenti previsti dal presente strumento sono effettuati dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario, direttamente dalla Commissione stessa, dalle delegazioni e dalle agenzie esecutive dell’Unione, oppure indirettamente tramite una delle entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.     I finanziamenti previsti dal presente strumento possono essere erogati anche mediante contributi a fondi internazionali, regionali o nazionali, come quelli istituiti o gestiti dalla BEI, dagli Stati membri, da paesi e regioni partner, oppure da organizzazioni internazionali o altri donatori.

3.     Le entità di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario e all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento NDICI, sono tenute ad adempiere ogni anno gli obblighi di comunicazione ai sensi dell’articolo 155 del regolamento finanziario. Gli obblighi di comunicazione per tali entità sono stabiliti nell’accordo quadro di partenariato, nell’accordo di contributo, nell’accordo sulle garanzie di bilancio o nella convenzione di finanziamento.

4.     Le azioni finanziate nell'ambito del presente strumento possono essere attuate in regime di cofinanziamento parallelo o di cofinanziamento congiunto.

5.     Nel caso del cofinanziamento parallelo, un'azione è scissa in una serie di componenti chiaramente individuabili, ognuna delle quali è finanziata dai diversi partner cofinanziatori in modo da poter sempre individuare la destinazione finale del finanziamento.

6     Nel caso del finanziamento congiunto, il costo totale di un'azione è ripartito tra i partner cofinanziatori e le risorse sono messe in comune in modo tale da non poter più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.

7.     La cooperazione tra l’Unione e i suoi partner può assumere le forme seguenti:

a)

accordi triangolari con cui l’Unione coordina con paesi terzi i fondi per l’assistenza a un paese o una regione partner;

b)

misure di cooperazione amministrativa quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato membro e quelli di un paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati membri e dai rispettivi enti regionali e locali;

c)

contributi alle spese necessarie per istituire e gestire un partenariato pubblico-privato, compreso il sostegno a una vasta partecipazione mediante l'istituzione di un organo di un'organizzazione della società civile terza per valutare e monitorare gli avviamenti di partenariati pubblico-privati;

d)

programmi di sostegno alle politiche settoriali, tramite i quali l’Unione fornisce sostegno al programma settoriale del paese partner;

e)

contributi alla partecipazione dei paesi ai programmi dell’Unione e azioni attuate dalle agenzie e dagli organi dell’Unione, nonché da organismi o soggetti incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE;

f)

abbuoni di interesse. [Em. 72]

Articolo 8 sexies

Forme di finanziamento dell'Unione e modalità di applicazione

1.     I fondi dell'Unione possono essere erogati tramite le tipologie di finanziamento previste dal regolamento finanziario, in particolare:

a)

sovvenzioni;

b)

appalti pubblici di servizi, forniture o lavori;

c)

sostegno al bilancio;

d)

contributi a fondi fiduciari istituiti dalla Commissione, conformemente all'articolo 234 del regolamento finanziario;

e)

strumenti finanziari;

f)

garanzie di bilancio;

g)

finanziamenti misti;

h)

alleggerimento del debito, nel contesto di programmi in materia concordati a livello internazionale;

i)

assistenza finanziaria;

j)

esperti esterni retribuiti.

2.     Nel collaborare con i soggetti interessati dei paesi partner, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, le modalità di concessione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali soggetti. Tale valutazione tiene conto delle condizioni per una partecipazione e un coinvolgimento significativi di tutte le parti interessate, in particolare la società civile locale. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento finanziario, quali accordi di partenariato, autorizzazioni di sostegno finanziario a terzi, concessione diretta, inviti a presentare proposte secondo condizioni di ammissibilità limitate, o somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso, nonché finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Le diverse modalità indicate garantiscono la trasparenza, la tracciabilità e l'innovazione. La cooperazione tra ONG locali e internazionali viene favorita per rafforzare le capacità della società civile locale in vista di realizzare la sua piena partecipazione ai programmi di sviluppo.

3.     In aggiunta ai casi di cui all’articolo 195 del regolamento finanziario, la procedura di aggiudicazione diretta può essere utilizzata per:

a)

sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani e a meccanismi di tutela di difensori dei diritti umani a rischio per finanziare azioni di protezione d'urgenza, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace;

b)

sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, ove la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, minacce alle istituzioni democratiche, un'escalation della crisi o un conflitto armato in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti nel dialogo correlato alle crisi e ai conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle situazioni più difficili. Tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e hanno una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'applicazione;

c)

sovvenzioni a favore dell'Ufficio dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, nonché del Global Campus, il Centro inter-universitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione, che organizza il master europeo in diritti umani e democratizzazione e il programma di borse di studio UE-ONU, e della sua rete associata di università che rilasciano diplomi post universitari in materia di diritti umani, comprese le borse di studio per studenti, ricercatori, insegnati e difensori dei diritti umani di paesi terzi.

d)

Piccoli progetti come descritti all’articolo 23 bis del regolamento NDICI.

Il sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno comune a favore dei valori universali, della democrazia, dei diritti umani, della parità di genere, dell'inclusione sociale e dello sviluppo umano e dello Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Esso comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e il miglioramento della governance, integrando gli sforzi dei partner per raccogliere di più e spendere meglio al fine di sostenere uno sviluppo socioeconomico sostenibile e inclusivo a beneficio di tutti, la creazione di posti di lavoro dignitosi, con particolare attenzione ai giovani, la riduzione delle disuguaglianze e l'eliminazione della povertà, tenendo in debita considerazione le economie locali, i diritti ambientali e sociali. Le decisioni di concedere un sostegno di bilancio si basano su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, una chiara serie di criteri di ammissibilità e un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici. Uno dei fattori determinanti fondamentali per tale decisione è rappresentato da una valutazione dell'impegno, dei risultati e dei progressi dei paesi partner con riguardo alla democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto.

4.     Il sostegno al bilancio generale è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico e sociale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.

Nel fornire sostegno al bilancio conformemente all'articolo 236 del regolamento finanziario, la Commissione ne definisce chiaramente e controlla i criteri della condizionalità, tra cui i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la partecipazione delle organizzazioni della società civile al monitoraggio e la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni nonché lo sviluppo di solidi sistemi di appalti pubblici che sostengano lo sviluppo economico locale e le imprese locali.

5.     L’esborso del sostegno al bilancio si fonda su indicatori che dimostrino progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.

6.     Gli strumenti finanziari previsti dal presente regolamento possono assumere la forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o investimenti azionari o quasi-azionari, o altri strumenti di ripartizione del rischio, ove possibile e conformemente ai principi di cui all’articolo 209, paragrafo 1, del regolamento finanziario sotto la guida della BEI, di un’istituzione finanziaria multilaterale europea, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o di un’istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo bilaterali, possibilmente combinati con altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.

I contributi agli strumenti finanziari dell’Unione previsti dal presente regolamento possono essere versati dagli Stati membri, nonché da qualsiasi entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

7.     Tali strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi a scopo di applicazione e rendicontazione.

8.     La Commissione e il SEAE non partecipano a operazioni nuove o rinnovate con entità costituite o stabilite in giurisdizioni definite nell'ambito della politica dell'Unione non cooperative, o che sono identificate come paesi terzi ad alto rischio conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio  (28) o che non rispettano effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni convenute a livello internazionale e di Unione.

9.     I finanziamenti dell'Unione non generano né attivano la riscossione di imposte, tasse, dazi o oneri specifici.

10.     Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner possono essere ammissibili al finanziamento in virtù del presente regolamento. [Em. 73]

Articolo 8 septies

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, entrate e rimborsi generati dagli strumenti finanziari

1.     Oltre a quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati ai sensi del presente regolamento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio finanziario successivo.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni relative agli stanziamenti automaticamente riportati, compresi i relativi importi, in linea con l'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

2.     In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione ai sensi del presente regolamento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

I riferimenti all'articolo 15 del regolamento finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale comprendono un riferimento a questo paragrafo ai fini del presente regolamento.

3.     Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in linea con l'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

L'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento finanziario non si applica a queste azioni pluriennali. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata ai fini del prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.

Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche alle frazioni annue.

4.     In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le entrate e i rimborsi generati da uno strumento finanziario sono assegnati alla linea di bilancio d'origine come entrate interne con destinazione specifica, previa detrazione dei costi e delle commissioni di gestione. Ogni cinque anni, la Commissione esamina il contributo dato al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dagli strumenti finanziari esistenti e l'efficacia di questi ultimi. [Em. 74]

Articolo 9

Cooperazione transfrontaliera

1.   Un importo non superiore al 3 % della dotazione finanziaria viene indicativamente assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell’allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

2.   Il tasso di cofinanziamento dell’Unione a livello di ciascuna priorità non è superiore all’85 % della spesa ammissibile di un programma di cooperazione transfrontaliera. Per l’assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento dell’Unione è pari al 100 %.

3.   Il livello di prefinanziamento per la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri è stabilito nel programma di lavoro, in base alle necessità dei beneficiari elencati nell’allegato I, e può superare la percentuale di cui all’articolo 49 del regolamento CTE.

4.   Qualora i programmi di cooperazione transfrontaliera vengano annullati in conformità dell'articolo 12 del regolamento CTE, il sostegno a titolo del presente regolamento destinato al programma annullato ancora disponibile può essere utilizzato per finanziare altre azioni ammissibili a norma del presente regolamento.  In questo caso, in assenza di azioni ammissibili da finanziare nell'esercizio in corso, gli stanziamenti possono essere riportati all'esercizio successivo. [Em. 75]

CAPO IV

AMMISSIBILITÀ E ALTRE DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Articolo 10

Ammissibilità al finanziamento a titolo dell’IPA III

1.   Sono ammissibili al finanziamento nell’ambito dell’IPA III gli offerenti, i richiedenti e i candidati dei seguenti paesi:

a)

gli Stati membri, i beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento, le parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo e i paesi contemplati dall’allegato I del regolamento NDICI e

b)

i paesi per i quali la Commissione stabilisce l’accesso reciproco all’assistenza esterna. L’accesso reciproco può essere concesso, per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese concede l’ammissibilità a parità di condizioni a entità dell’Unione e dei paesi ammissibili a norma del presente regolamento. La Commissione decide in merito all’accesso reciproco previa consultazione del paese o dei paesi destinatari in questione.

CAPITOLO V

EFSD+ E GARANZIE DI BILANCIO

Articolo 11

Strumenti finanziari e garanzia per le azioni esterne

1.   I beneficiari elencati nell’allegato I sono ammissibili al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) e alla garanzia per le azioni esterne di cui al titolo II, capo IV del regolamento NDICI. A tal fine l’IPA III contribuisce alla dotazione della garanzia per le azioni esterne di cui all’articolo 26 del regolamento NDICI in misura proporzionale agli investimenti effettuati a vantaggio dei beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento.

CAPO VI

MONITORAGGIO E , RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E COMUNICAZIONE [Em. 76]

Articolo 12

Monitoraggio, revisione contabile, valutazione e protezione degli interessi finanziari dell’Unione

1.   Al presente regolamento si applica il titolo II, capo V del regolamento NDICI per quanto riguarda il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

2.   Gli indicatori utilizzati per monitorare l’attuazione esecuzione dell’IPA III e i progressi realizzati nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 figurano nell’allegato IV del presente regolamento. [Em. 77]

3.   Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri, gli indicatori sono quelli di cui all’articolo 33 del regolamento CTE.

4.   Oltre agli indicatori di cui all'allegato IV, il quadro di valutazione dei risultati dell'assistenza a titolo dell'IPA III tiene conto anche delle relazioni sull'allargamento e delle valutazioni della Commissione riguardanti i programmi di riforma economica . [Em. 78]

4 bis.     La Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni sulle valutazioni intermedia e finale di cui all'articolo 32 del regolamento NDICI. Tali relazioni sono rese pubbliche dalla Commissione. [Em. 79]

5.   Oltre ad applicare l’articolo 129 del regolamento finanziario relativo alla protezione degli interessi finanziari dell’Unione, nel quadro della gestione indiretta, i beneficiari elencati nell’allegato I sono inoltre tenuti a comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità e le frodi che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e a tenerla al corrente dell’andamento delle procedure amministrative e giudiziarie. La comunicazione va effettuata per via elettronica, tramite il sistema di gestione delle irregolarità istituito dalla Commissione. La Commissione sostiene lo sviluppo delle capacità di controllo parlamentare e di revisione contabile dei beneficiari, nonché il rafforzamento della trasparenza e dell'accesso del pubblico alle informazioni. La Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari garantiscono che tutte le assegnazioni di risorse in regime di gestione indiretta siano effettuate in maniera trasparente, depoliticizzata e imparziale, operando tra l'altro una distribuzione equa che rifletta le esigenze delle regioni e dei comuni. [Em. 80]

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di modificare gli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 14

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   È conferito alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all’articolo 7 bis), agli articoli 7 ter), paragrafi 1 e 2, 8 quater), paragrafo 3, 13 e 15 . [Em. 128]

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14 bis

Responsabilità democratica

1.     Per rafforzare il dialogo tra le istituzioni e i servizi dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, la Commissione e il SEAE, favorire la coerenza globale di tutti gli strumenti di finanziamento esterno e aumentare la trasparenza e la responsabilità, nonché la rapidità nell'adozione degli atti e delle misure da parte della Commissione, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e il SEAE a comparire dinanzi ad esso per esaminare gli orientamenti strategici e le linee guida per la programmazione a norma del presente regolamento. Tale dialogo può aver luogo prima dell'adozione degli atti delegati e del progetto di bilancio annuale da parte della Commissione o, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione o del SEAE, su una base ad hoc in vista di importanti sviluppi politici.

2.     Se è previsto un dialogo di cui al paragrafo 1, la Commissione e il SEAE presentano al Parlamento europeo tutti i documenti pertinenti allo stesso. Se il dialogo è connesso al bilancio annuale, sono presentate informazioni consolidate su tutti i piani d'azione e tutte le misure adottati o pianificati in linea con l'articolo 8 quater e informazioni sulla cooperazione per paese, regione e settore tematico e sull'utilizzo delle azioni di risposta rapida e della garanzia per le azioni esterne.

3.     La Commissione e il SEAE tengono nella massima considerazione la posizione espressa dal Parlamento europeo. Nel caso in cui non tengano conto delle posizioni del Parlamento europeo, la Commissione o il SEAE forniscono debita giustificazione.

4.     La Commissione e il SEAE, in particolare attraverso il gruppo direttivo di cui all'articolo 7 quater, sono responsabili di tenere informato il Parlamento europeo in merito allo stato di applicazione del presente regolamento, in particolare riguardo alle misure e alle azioni in corso e ai risultati ottenuti. [Em. 82]

Articolo 15

Adozione di ulteriori modalità di applicazione disposizioni [Em. 83]

1.   Le disposizioni specifiche che stabiliscono le condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture da istituire in preparazione all’adesione e l’assistenza allo sviluppo rurale, sono adottate secondo la procedura di esame di cui all’articolo 16 mediante atti delegati . [Em. 84]

2.   Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 La Commissione adotta i piani d'azione e le misure mediante decisione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 finanziario . [Em. 85]

Articolo 16

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (il «comitato dello strumento di assistenza preadesione»). Si tratta di un comitato ai sensi del [regolamento (UE) n. 182/2011].

2.   Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta, la procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o una maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

3.   Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato in relazione alle questioni riguardanti la BEI.

4.   Il comitato IPA III assiste la Commissione ed è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e del regolamento 231/2014 e per l’attuazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006.

5.   Il comitato IPA III non è competente per il contributo a Erasmus+ di cui all’articolo 5, paragrafo 3. [Em. 86]

Articolo 17

Informazione, comunicazione , visibilità e pubblicità [Em. 87]

1.   Si applicano gli articoli 36 e 37 del [regolamento NDICI]. Nel fornire assistenza finanziaria a norma del presente regolamento, la Commissione, il VP/AR e in particolare le delegazioni dell'Unione presso i beneficiari adottano tutte le misure necessarie a garantire la visibilità del sostegno finanziario dell'Unione, compreso il monitoraggio della conformità dei destinatari ai pertinenti requisiti. Le azioni finanziate a titolo dell'IPA sono soggette ai requisiti illustrati nel manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE. La Commissione adotta per ciascun beneficiario orientamenti in merito alle azioni di visibilità e comunicazione relative ai progetti finanziati dall'Unione. [Em. 88]

1 bis.     La Commissione adotta misure volte a rafforzare la comunicazione strategica e la diplomazia pubblica allo scopo di divulgare i valori dell'Unione e mettere in risalto il valore aggiunto del sostegno dell'Unione. [Em. 89]

1 ter.     I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione riconoscono l'origine dei fondi dell'Unione e ne garantiscono l'opportuna visibilità:

a)

apponendo una dichiarazione che evidenzi in modo visibile il sostegno ricevuto dall'Unione su documenti e sul materiale di comunicazione relativo all'esecuzione dei fondi, nonché su un sito web ufficiale, ove questo esista; e

b)

promuovendo le azioni e i relativi risultati attraverso la fornitura di informazioni mirate, coerenti, efficaci e proporzionate a molteplici pubblici, compresi i media e l'opinione pubblica.

La Commissione attua misure di informazione e comunicazione riguardanti il presente regolamento nonché le azioni da esso stabilite e i risultati conseguiti. Le risorse finanziarie destinate al presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono direttamente agli obiettivi di cui all'articolo 3 e agli allegati II e III. [Em. 90]

Articolo 18

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento n. 231/2014 (IPA II) e del regolamento (CE) n. 1085/2006 (IPA), che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura. A tali azioni si applica il titolo II, capo III, del regolamento NDICI, in precedenza regolamento n. 236/2014, ad eccezione dell’articolo 24, paragrafo 1.

2.   La dotazione finanziaria dell’IPA III può coprire anche le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra l’IPA III e le misure adottate nell’ambito del suo predecessore, l’IPA II.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027 . [Em. 91]

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 156.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 8.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

(5)  L’approccio che prevede di dare la «priorità alle questioni fondamentali» stabilisce un collegamento tra lo Stato di diritto e i diritti fondamentali con le altre due dimensioni fondamentali del processo di adesione: la governance economica — che consiste in una maggiore attenzione allo sviluppo economico e al miglioramento della competitività — e il rafforzamento delle istituzioni democratiche e della riforma della pubblica amministrazione. Ciascuna delle tre questioni fondamentali è di cruciale importanza per i processi di riforma dei paesi candidati e candidati potenziali e affronta le principali preoccupazioni dei cittadini.

(6)  COM(2018)0065.

(7)  Il pilastro europeo dei diritti sociali, solennemente proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione al vertice sociale di Göteborg per l’occupazione equa e la crescita il 17 novembre 2017.

(8)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9)  Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU …).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(13)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(14)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

(15)  Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(16)  Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea «Legiferare meglio» (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, del 28.2.2011, pag. 13).

(18)  Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

(19)  Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all’agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

(20)  COM(2018)0374 — Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

(21)  COM(2018)0372 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione.

(22)  COM(2018)0382 Proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

(23)  COM(2018)0392 Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici redatti dagli Stati membri nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(24)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en

(25)  https://ec.europa.eu/europeaid/policies/eu-approach-aid-effectiveness_en

(26)   Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(27)   Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).

(28)   Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

ALLEGATO I

Albania

Bosnia-Erzegovina

Islanda

Kosovo (*1)

Montenegro

Serbia

Turchia

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia del nord [Em. 129]


(*1)  Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO II

Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

(a)

garantire e promuovere da subito il corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo Stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: separare i poteri, istituire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti che prevedano sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito, promuovere la cooperazione giudiziaria e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di adeguati sistemi di protezione delle frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata, la tratta degli esseri umani, il traffico di migranti, il traffico di stupefacenti , il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani , compresi i diritti dei minori, la parità di genere , i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione e la protezione dei dati; [Em. 92]

(b)

procedere alla riforma delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi della pubblica amministrazione. Gli interventi mirano a: consolidare i quadri di riferimento della riforma della pubblica amministrazione; migliorare la pianificazione strategica e l'elaborazione di politiche e normative inclusive e basate su elementi concreti; aumentare la professionalizzazione e la depoliticizzazione del servizio pubblico, introducendo e adottando principi meritocratici; promuovere la trasparenza e la responsabilità; migliorare la qualità e l'erogazione dei servizi, anche attraverso l'uso di adeguate procedure amministrative e di servizi amministrativi online (eGovernment) basati sui bisogni dei cittadini; rafforzare la gestione delle finanze pubbliche e l'elaborazione di statistiche affidabili;

(c)

rafforzare la governance economica. Gli interventi mirano a: sostenere la partecipazione alla realizzazione del programma di riforme economiche (ERP) e la cooperazione sistematica con le istituzioni finanziarie internazionali per quanto riguarda gli aspetti fondamentali della politica economica e il rafforzamento delle istituzioni economiche multilaterali ; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e  la coesione sociale e di sostenere i progressi verso lo sviluppo sostenibile e la creazione di un'economia di mercato funzionante in grado di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione; [Em. 93]

(d)

rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, consolidare la pace , sviluppare relazioni di buon vicinato e affrontare le situazioni che precedono o seguono le crisi, anche attraverso l'attivazione di sistemi di allarme rapido e l'uso di analisi dei rischi di conflitto; promuovere le relazioni interpersonali, la riconciliazione , la responsabilità, la giustizia internazionale e l'adozione di misure idonee a consolidare la pace e la fiducia , compresa l'istituzione della commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM), nonché potenziare le capacità a sostegno della sicurezza e dello sviluppo (CBSD) e rafforzare le capacità di ciberdifesa e comunicazione strategica per favorire l'individuazione sistematica della disinformazione ; [Em. 94]

(e)

potenziare le capacità , l'indipendenza e il pluralismo delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, dei beneficiari elencati nell'allegato I e promuovere il collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con gli operatori pubblici e privati. Occorre compiere sforzi affinché l'assistenza sia accessibile a un ventaglio quanto più ampio possibile di organizzazioni dei beneficiari; [Em. 95]

(f)

promuovere l'allineamento di norme — ivi comprese le norme in materia di PESC, appalti pubblici e aiuti di Stato — standard, politiche e prassi dei paesi partner a quelli dell'Unione; [Em. 96]

(g)

rafforzare l'accesso all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente e la loro qualità a tutti i livelli e sostenere i settori culturali e creativi e lo sport . Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere la parità di accesso ai servizi di istruzione e assistenza della prima infanzia inclusivi e basati sulla comunità, e all'istruzione primaria e secondaria, migliorando l'insegnamento delle competenze di base; innalzare i livelli d'istruzione, ridurre l'abbandono scolastico precoce e consolidare la formazione degli insegnanti; responsabilizzare i bambini e i giovani e consentire agli stessi di realizzare appieno il loro potenziale; sviluppare i sistemi dell'istruzione e formazione professionale (IFP) e promuovere i sistemi di apprendimento basati sul lavoro, per agevolare la transizione verso il mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore, incoraggiando le attività che prevedono il coinvolgimento degli ex studenti; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e  all'attività fisica e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione, della formazione e dello sport , in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa, anche ricorrendo alle tecnologie digitali; [Em. 97]

(h)

promuovere l'occupazione di qualità e l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi in tale settore mirano a: contrastare gli elevati tassi di disoccupazione e inattività, sostenendo l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani (in particolare quelli che non lavorano e non frequentano corsi di istruzione o di formazione (NEET)), le donne, i disoccupati di lungo periodo e tutti i gruppi sottorappresentati. Saranno adottate misure in grado di incentivare la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenere l'applicazione efficace delle norme concordate a livello internazionale e delle disposizioni in materia di diritto del lavoro su tutto il territorio nazionale , promuovendo tra l'altro l'adesione ai principi e ai diritti fondamentali definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali . Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, la promozione dell'occupabilità e della produttività, l'adeguamento dei lavoratori e delle imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro, quali i servizi pubblici per l'impiego e gli ispettorati del lavoro; [Em. 98]

(i)

promuovere la protezione e l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in tale settore mirano a modernizzare i regimi di previdenza sociale per fornire una protezione efficace, efficiente e adeguata in tutte le fasi della vita della persona, stimolare l'inclusione sociale, promuovere le pari opportunità, affrontare il problema delle disuguaglianze e della povertà e promuovere la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità . Gli interventi in tale settore mirano inoltre a integrare le comunità emarginate quali i rom; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare l'accesso a servizi basati sulla famiglia e sulla comunità economicamente abbordabili, sostenibili e di alta qualità, ad esempio per quanto riguarda l'istruzione e l'assistenza della prima infanzia inclusive e non segregate , gli alloggi, l'assistenza sanitaria, i servizi sociali essenziali e l'assistenza a lungo termine, anche mediante la modernizzazione dei sistemi di previdenza sociale . Non sono sostenute azioni che contribuiscono a qualsiasi forma di segregazione o esclusione sociale ; [Em. 99]

(j)

promuovere sistemi di trasporto intelligenti, sostenibili, inclusivi e sicuri ed eliminare le strozzature delle principali infrastrutture di rete, investendo in progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti dovrebbero essere classificati in ordine di priorità in base alla loro rilevanza per i collegamenti TEN-T con l'UE , per i collegamenti transfrontalieri per la creazione di posti di lavoro, nonché al contributo che possono dare alla mobilità sostenibile, alla riduzione delle emissioni e dell'impatto sull'ambiente e alla sicurezza dei trasporti, in sinergia con le riforme promosse dal trattato che istituisce una Comunità dei trasporti; [Em. 100]

(k)

migliorare il contesto del settore privato e la competitività delle imprese, in particolare le PMI, compresa la specializzazione intelligente, in quanto principali motori di crescita, creazione di posti di lavoro e coesione. Sarà data priorità a progetti sostenibili che migliorano il contesto imprenditoriale; [Em. 101]

(l)

migliorare l’accesso alle tecnologie e ai servizi digitali e rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione attraverso investimenti nella connettività digitale, nella fiducia e nella sicurezza digitali, nelle competenze digitali e negli aspetti digitali dell'imprenditorialità, nonché nelle infrastrutture di ricerca, creando un contesto favorevole alla digitalizzazione, e promuovere il lavoro in rete e la collaborazione;

(m)

contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e  idrico e alla conservazione di sistemi agricoli diversificati ed efficienti in comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale; [Em. 102]

(n)

tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, affrontare il degrado ambientale e arrestare la perdita di biodiversità, promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi terrestri e marini e delle risorse naturali rinnovabili, promuovere l’efficienza delle risorse, il consumo e la produzione sostenibili e sostenere la transizione verso economie verdi e circolari, contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, consolidare la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovere la governance e la comunicazione in materia di azione per il clima e l’efficienza energetica. Lo strumento IPA III promuove politiche intese a favorire il passaggio a un’economia a basse emissioni di carbonio efficiente nell’impiego delle risorse, sicura e sostenibile e a rafforzare la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse. Lo strumento IPA III promuove inoltre un livello elevato di sicurezza nucleare e di radioprotezione, così come l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi e l’elaborazione di quadri e metodologie per l’applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare;

(o)

promuovere i più elevati standard di sicurezza nucleare, la cultura della sicurezza nucleare, la preparazione alle emergenze, la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari; la protezione contro le radiazioni e la contabilità e il controllo dei materiali nucleari;

(p)

incrementare la capacità del settore agroalimentare e della pesca di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione nell'ottica di accrescere la capacità di esportare nel mercato dell'Unione , perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali nel quadro di un equilibrato processo di sviluppo territoriale delle zone rurali e delle zone costiere; [Em. 103]

(p bis)

promuovere le attività e migliorare le strategie e le politiche a lungo termine volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione e l'estremismo violento. [Em. 104]

ALLEGATO III

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

(a)

promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera; iniziative locali congiunte per l'occupazione; servizi di informazione e consulenza e attività di formazione congiunta; la parità di genere, le pari opportunità; l'integrazione delle comunità di immigranti e di gruppi vulnerabili; investimenti nei servizi pubblici per l'impiego; investimenti a sostegno dei servizi sanitari della sanità pubblica e sociali pubblici basati sulla famiglia e sulla comunità ; [Em. 105]

(b)

proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro, azioni congiunte per la tutela ambientale; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, del coordinamento della pianificazione dello spazio marittimo, dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare, delle fonti di energia rinnovabili e della transizione verso un'economia verde, a basse emissioni di carbonio, sicura e sostenibile; la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la resilienza alle catastrofi così come la prevenzione delle catastrofi e le capacità di far fronte e di reagire ad esse;

(c)

promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche, anche mediante la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso ai trasporti, alle reti e ai servizi digitali, e investire in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;

(d)

promuovere l’economia e la società digitali, anche diffondendo la connettività digitale, lo sviluppo dei servizi amministrativi online (eGovernment), la fiducia e la sicurezza digitali, così come le competenze digitali e gli aspetti digitali dell'imprenditorialità;

(d bis)

promuovere l'eliminazione degli ostacoli inutili agli scambi, compresi gli ostacoli burocratici e le barriere tariffarie e non tariffarie; [Em. 106]

(e)

incoraggiare il turismo e  lo sport e valorizzare il patrimonio culturale e naturale; [Em. 107]

(f)

investire nella gioventù, nello sport, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro, lo sviluppo assicurando il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche l'attuazione di sviluppando e attuando iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani; [Em. 108]

(g)

promuovere la governance locale e regionale , compresa la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali; [Em. 109]

(g bis)

investire nel rafforzamento delle capacità delle organizzazioni della società civile; [Em. 110]

(g ter)

promuovere la cooperazione transfrontaliera tra le amministrazioni nell'ottica di favorire la riconciliazione e il consolidamento della pace, istituendo tra l'altro la commissione regionale per l'accertamento dei fatti sui crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani commessi nell'ex Jugoslavia (RECOM); [Em. 111]

(h)

rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, il commercio e gli investimenti mediante, tra l'altro, la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e l'internazionalizzazione;

(i)

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie digitali mediante, tra l'altro, la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico;

(i bis)

migliorare la cooperazione transfrontaliera di polizia e giudiziaria e lo scambio di informazioni per agevolare le indagini e il perseguimento riguardanti la criminalità organizzata transfrontaliera e i casi connessi di reati economici e finanziari e di corruzione, tratta e traffico. [Em. 112]

ALLEGATO IV

Elenco degli indicatori chiave di rendimento

Il seguente elenco di indicatori chiave di rendimento viene utilizzato e la loro evoluzione annuale vengono utilizzati per aiutare a misurare il contributo dell’Unione al conseguimento dei propri obiettivi specifici e i progressi compiuti dai beneficiari : [Em. 113]

1.

Indicatore composito (1) sul grado di preparazione dei paesi dell’allargamento in settori fondamentali dei criteri di adesione (tra cui, democrazia, Stato di diritto (organi giudiziari, lotta contro la corruzione e lotta contro la criminalità organizzata) e diritti umani) (fonte: Commissione europea);

1 bis.

Indicatore composito sugli sforzi dei partner relativi alla riconciliazione, al consolidamento della pace, alle relazioni di buon vicinato, agli obblighi internazionali, alla parità di genere e ai diritti delle donne; [Em. 114]

1 ter.

Indicatore sull'assenza di violenza in combinazione con le riduzioni delle cause dei conflitti (ad esempio esclusione politica o economica) rispetto a una valutazione della situazione di partenza; [Em. 115]

1 quater.

Percentuale dei cittadini dei beneficiari che ritengono di essere ben informati circa l'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento (fonte: Commissione europea); [Em. 116]

2.

Grado di preparazione dei paesi dell’allargamento per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione (fonte: Commissione europea);

3.

Indicatore composito sul grado di preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati per quanto riguarda l’acquis dell’UE (fonte: Commissione europea);

3 bis.

Tasso ed evoluzione annuale dell'allineamento alle decisioni e alle misure in materia di PESC (fonte: SEAE); [Em. 117]

4.

Indicatore composito sul grado di preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati per quanto riguarda i settori fondamentali dei criteri economici (economia di mercato funzionante e concorrenza) (fonte: Commissione europea);

5.

Spese Spesa pubblica per la previdenza sociale (in percentuale del PIL) (fonte: quale indicata dall' OIL) o , spesa sanitaria, disparità di reddito, tasso di povertà, tasso di occupazione (fonte: e di disoccupazione, quali indicati dalle statistiche nazionali) ufficiali; [Em. 118]

5 bis.

Evoluzione del coefficiente di Gini di un beneficiario nel corso del tempo;[Em. 119]

6.

Divario digitale tra i beneficiari e la media dell’UE (fonte: Commissione europea, indice DESI);

7.

Punteggio relativo alla distanza dalla frontiera (Doing Business) (fonte: BM);

8.

Intensità di energia misurata in termini di energia primaria e PIL (fonte: EUROSTAT);

9.

Riduzione o eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra (Kt di equivalente CO2) grazie al sostegno dell’UE;

10.

Numero di programmi di cooperazione transfrontaliera conclusi e attuati tra i beneficiari dell’IPA e tra i beneficiari dell’IPA e gli Stati membri dell’UE (fonte: , quale indicato dalla Commissione europea).; [Em. 120]

10 bis.

Numero di nuove organizzazioni partecipanti alle azioni e ai programmi nel corso del tempo. [Em. 121]

Se opportuno, gli indicatori sono disaggregati in base all'età minima e al sesso genere . [Em. 122]


(1)  I tre indicatori compositi sono elaborati dalla Commissione europea sulla base delle relazioni sull’allargamento, che a loro volta attingono informazioni da molteplici fonti indipendenti.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/442


P8_TA(2019)0300

Quadro per il risanamento e la risoluzione delle controparti centrali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (COM(2016)0856 — C8-0484/2016 — 2016/0365(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/37)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0856),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0484/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Senato italiano, dal Parlamento spagnolo e dal Senato rumeno, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere della Banca centrale europea del 20 settembre 2017 (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0015/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 372 dell'1.11.2017, pag. 6.

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.


P8_TC1-COD(2016)0365

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea (1),

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

visto il parere della Banca centrale europea (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

I mercati finanziari svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento delle economie moderne. Più integrati sono, maggiori saranno le possibilità di un' allocazione efficiente delle risorse economiche, con conseguenti potenziali benefici in termini di risultati. Per migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi finanziari, è tuttavia importante predisporre procedure atte a  gestire i fallimenti del mercato e a garantire che, se un ente finanziario o un'infrastruttura del mercato finanziario che opera in tale mercato unico versa in difficoltà finanziarie o è sull'orlo del dissesto, tale evento non destabilizzi l'intero mercato finanziario né comprometta la crescita nell'economia in generale. Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari: s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e ricevono dai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

(2)

Le controparti centrali (CCP) sono componenti essenziali dei mercati finanziari globali : s'interpongono tra i partecipanti fungendo da acquirente per ciascun venditore e da venditore per ciascun acquirente e rivestono un ruolo centrale nel trattamento delle operazioni finanziarie e nella gestione dell'esposizione ai vari rischi insiti in tali operazioni. Le CCP accentrano la gestione delle operazioni e posizioni delle controparti, adempiono gli obblighi instaurati dalle operazioni e  richiedono dai partecipanti un'adeguata garanzia sotto forma di margine e di contributo ai fondi di garanzia.

(3)

Con l'integrazione dei mercati finanziari nell'Unione le CCP hanno registrato un'evoluzione, passando da un ruolo principalmente di servizio dei bisogni e mercati nazionali a una funzione di snodo essenziale dei mercati finanziari nella più ampia dimensione dell'Unione. Oggi le CCP autorizzate nell'Unione compensano varie categorie di prodotti, che spaziano dai derivati finanziari e su merci, sia quotati sia fuori borsa (OTC), ai titoli azionari a pronti e alle obbligazioni, fino a prodotti quali le operazioni di pronti contro termine. Vanno oltre le frontiere nazionali prestando servizi a una vasta gamma di enti finanziari e di altra natura in tutta l'Unione. Sebbene alcune restino concentrate sul mercato nazionale, tutte le CCP autorizzate nell'Unione sono di rilevanza sistemica almeno nel rispettivo mercato nazionale.

(4)

Poiché un volume consistente del rischio finanziario presente nel sistema finanziario dell'Unione si concentra nelle CCP, che lo trattano per conto dei partecipanti diretti e dei relativi clienti, è essenziale che esse siano sottoposte a una regolamentazione efficace e a una vigilanza rigorosa. In vigore dall'agosto 2012, il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) impone alle CCP di soddisfare rigorose norme prudenziali, organizzative e relative alla condotta negli affari. Incombe alle autorità competenti di esercitare un controllo completo sulle attività delle CCP collaborando nell'ambito di collegi di vigilanza in cui confluiscono diverse autorità per le funzioni specifiche cui sono deputate. Conformemente agli impegni assunti dai leader del G20 a seguito della crisi finanziaria, il regolamento (UE) n. 648/2012 impone altresì l'obbligo di compensare a livello centrale i derivati OTC standardizzati tramite una CCP. Con l'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione centralizzata dei derivati OTC, aumenteranno verosimilmente il volume e la gamma di attività svolte dalle CCP, il che potrebbe determinare una sfida supplementare per le loro strategie di gestione dei rischi.

(5)

Il regolamento (UE) n. 648/2012 ha concorso ad aumentare la resilienza delle CCP e dei mercati finanziari più in generale a fronte dell'ampia gamma dei rischi trattati e concentrati nelle CCP. Nessun sistema di norme e pratiche è tuttavia in grado di ovviare al fatto che le risorse attuali sono insufficienti a gestire i rischi cui sono esposte le CCP, fra cui l'inadempimento di uno o più partecipanti diretti. Nell'ipotesi di gravi difficoltà o di dissesto imminente, in linea di massima gli enti finanziari dovrebbero essere sottoposti a procedura ordinaria di insolvenza. Con la crisi finanziaria è tuttavia emerso che, specie in un periodo di prolungata instabilità e di incertezza economica, tale procedura può perturbare funzioni che sono essenziali per l'economia, mettendo a repentaglio la stabilità finanziaria. Non sempre le procedure ordinarie di insolvenza applicabili alle imprese sono in grado di assicurare un intervento sufficientemente rapido o di dare la giusta priorità alla continuità delle funzioni essenziali degli enti finanziari nell'ottica di preservare la stabilità finanziaria. Per evitare queste conseguenze negative della procedura ordinaria di insolvenza è necessario predisporre uno specifico quadro per la risoluzione delle CCP.

(6)

La crisi ha evidenziato la mancanza di strumenti adeguati atti a preservare le funzioni essenziali assolte dagli enti finanziari in dissesto. Ha rivelato altresì la mancanza di quadri normativi che consentissero alle autorità, specie se situate in Stati membri o giurisdizioni diversi, di collaborare e coordinarsi per poter agire rapidamente e con risolutezza. Privi di tali strumenti e quadri di cooperazione e coordinamento, gli Stati membri sono stati costretti ad usare il denaro dei contribuenti per salvare gli enti finanziari, in modo da arginare il contagio e contenere il panico. Benché non beneficiarie dirette di sostegno finanziario pubblico ▌nel corso della crisi, le CCP hanno tratto indirettamente beneficio dalle misure di salvataggio rivolte alle banche, che le hanno messe al riparo dagli effetti che avrebbero altrimenti subito se le banche non avessero adempiuto agli obblighi che avevano nei loro confronti. Un quadro di risanamento e risoluzione delle CCP è quindi necessario per evitare il ricorso al denaro dei contribuenti in caso di dissesto disordinato di una di esse. All'interno di tale quadro si dovrebbe altresì tener conto della possibilità che le CCP siano sottoposte a risoluzione per motivi diversi dall'inadempimento di uno o più dei loro partecipanti diretti.

(7)

L'obiettivo di un quadro credibile di risanamento e risoluzione è fare per quanto possibile in modo che le CCP predispongano misure per uscire dalle difficoltà finanziarie, mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto o a rischio di dissesto liquidandone nel contempo le altre attività con procedura ordinaria di insolvenza e preservare la stabilità finanziaria riducendo nel contempo al minimo il costo del dissesto della CCP per i clienti finali e i contribuenti. Il quadro di risanamento e risoluzione rafforza la prontezza delle CCP e delle autorità ad attenuare gli effetti degli stress finanziari e permette alle autorità di avere una visione più chiara del grado di preparazione delle CCP agli scenari di stress. Conferisce inoltre alle autorità i poteri che permettono loro di prepararsi alla potenziale risoluzione della CCP e di gestirne in modo coordinato il deterioramento, contribuendo così al buon funzionamento dei mercati finanziari.

(8)

Attualmente non vigono nell'Unione norme armonizzate sul risanamento e la risoluzione delle CCP. Alcuni Stati membri hanno già adottato modifiche normative che impongono alle CCP di redigere piani di risanamento e che introducono meccanismi atti a risolvere le CCP in dissesto. Vi sono inoltre fra gli Stati membri notevoli differenze sostanziali e procedurali sotto il profilo delle normative, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative che disciplinano l'insolvenza delle CCP. La mancanza di presupposti, poteri e procedure comuni per il risanamento e la risoluzione delle CCP rischia di costituire un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di intralciare la cooperazione tra le autorità nazionali che si trovano ad affrontare il dissesto di una CCP e ad applicare appropriati meccanismi di allocazione delle perdite nei confronti dei relativi partecipanti, nell'Unione e nel mondo. Questo vale in particolare quando, per via del diverso approccio seguito, le autorità nazionali non dispongono del medesimo grado di controllo o della stessa capacità di procedere alla risoluzione delle CCP. Le diversità fra i regimi di risanamento e risoluzione possono influire sulle CCP e sui relativi partecipanti in misura diversa nei vari Stati membri, potenzialmente falsando la concorrenza nel mercato interno. La mancanza di norme e strumenti comuni per gestire le difficoltà o il dissesto in cui versa una CCP può incidere sulla scelta del partecipante quanto alla compensazione e sulla scelta della CCP quanto al luogo di stabilimento, impedendo quindi alle CCP di godere appieno delle libertà fondamentali riconosciute loro nel mercato unico. Questo potrebbe a sua volta scoraggiare i partecipanti dall'oltrepassare le frontiere nel mercato interno per accedere alle CCP e ostacolare un'ulteriore integrazione dei mercati dei capitali in Europa. È pertanto necessario che in tutti gli Stati membri vigano norme comuni in materia di risanamento e risoluzione così che le CCP possano esercitare le libertà garantite loro dal mercato interno senza subire limitazioni derivanti dalla capacità finanziaria degli Stati membri e delle relative autorità di gestire i dissesti delle CCP.

(9)

La revisione del quadro normativo applicabile alle banche e ad altri enti finanziari effettuata nella scia della crisi, in particolare l'inasprimento dei requisiti patrimoniali e di riserve di liquidità delle banche, il miglioramento degli strumenti di politica macroprudenziale e le norme esaustive in materia di risanamento e risoluzione delle banche, ha ridotto la probabilità di crisi in futuro e migliorato la resilienza di tutti gli enti finanziari e le infrastrutture di mercato, CCP comprese, allo stress economico, sia esso provocato da perturbazioni sistemiche o da eventi specifici a un singolo ente. Dal 1o gennaio 2015 si applica in tutti gli Stati membri un regime di risanamento e risoluzione per le banche a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(10)

Muovendo dalla linea seguita per le banche, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero essere preparate e disporre di strumenti di risanamento e di risoluzione adeguati a gestire le situazioni che comportano il dissesto di CCP. Date tuttavia le differenze che le separano per funzioni e modelli aziendali, banche e CCP presentano rischi diversi. Sono quindi necessari strumenti e poteri specifici per le ipotesi di dissesto di una CCP, sia esso provocato dal dissesto dei partecipanti diretti o scaturito da eventi diversi dall'inadempimento.

(11)

La forma del regolamento è necessaria per integrare e sviluppare l'impostazione varata con il regolamento (UE) n. 648/2012, che prevede requisiti prudenziali uniformi applicabili alle CCP. Stabilire in una direttiva gli obblighi relativi al risanamento e alla risoluzione potrebbe determinare incoerenze dovute alla potenziale adozione di normative nazionali divergenti su una materia altrimenti disciplinata da atti dell'Unione direttamente applicabili e contraddistinta sempre più dalla prestazione transfrontaliera dei servizi delle CCP. Anche in materia di risanamento e risoluzione delle CCP è pertanto opportuno adottare norme uniformi direttamente applicabili.

(12)

In un'ottica di coerenza con la normativa dell'Unione vigente in materia di servizi finanziari e al fine di garantire il più alto livello possibile di stabilità finanziaria in tutta l'Unione, il regime di risanamento e risoluzione dovrebbe applicarsi a tutte le CCP soggette ai requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012, che abbiano o no l'autorizzazione bancaria. Sebbene vi possano essere differenze nel profilo di rischio associato a strutture societarie alternative, il presente regolamento tratta le CCP come soggetti indipendenti all'interno di qualsiasi struttura di gruppo o di mercato e garantisce l'autonomia del piano di risanamento e risoluzione della CCP, a prescindere dalla struttura del gruppo cui la CCP appartiene. Ciò riguarda in particolare i requisiti che impongono di detenere a livello di entità risorse finanziarie sufficienti per gestire una situazione di inadempimento o eventi diversi dall'inadempimento.

(13)

Ai fini dell'efficacia ed efficienza delle azioni di risoluzione e in linea con gli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri dovrebbero affidare le funzioni e i compiti legati alla risoluzione ad autorità amministrative pubbliche o autorità investite di poteri amministrativi pubblici. Dovrebbero altresì garantire che alle autorità di risoluzione siano destinate risorse adeguate. Se lo Stato membro nomina autorità di risoluzione l'autorità responsabile della vigilanza prudenziale sulle CCP, è opportuno garantire l'indipendenza del processo decisionale e adottare tutte le disposizioni necessarie per separare le funzioni di vigilanza da quelle di risoluzione, in modo da scongiurare conflitti di interessi e il rischio di acquiescenza normativa.

(14)

Date le conseguenze che il dissesto di una CCP e gli interventi che ne conseguono possono avere per il sistema finanziario e per l'economia di uno Stato membro nonché l'eventualità di dover in ultima istanza utilizzare fondi pubblici come soluzione estrema per risolvere una crisi, i ministeri delle finanze o altri ministeri competenti degli Stati membri dovrebbero essere implicati da vicino, sin dalle fasi iniziali, nella procedura di risanamento e risoluzione.

(15)

Poiché spesso la CCP presta servizi in tutta l'Unione, l'efficacia del risanamento e della risoluzione presuppone una collaborazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione nell'ambito di collegi di vigilanza e di risoluzione, specie nei preparativi del risanamento e della risoluzione. Le fasi preparatorie in questione riguardano la valutazione dei piani di risanamento redatti dalle CCP, la valutazione dei piani di risoluzione predisposti dall'autorità di risoluzione della CCP e il superamento degli impedimenti alla risolvibilità.

(16)

Nella risoluzione delle CCP è opportuno raggiungere un equilibrio fra, da un lato, la necessità di procedure consone all'urgenza della situazione e funzionali al raggiungimento di soluzioni efficaci, eque e tempestive e, dall'altro, l'esigenza di preservare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui la CCP presta servizi. A tal fine, le autorità che, per ambito di competenza, potrebbero essere interessate dal dissesto della CCP dovrebbero confrontarsi nell'ambito del collegio di risoluzione. Allo stesso modo, le pertinenti autorità di paesi terzi dovrebbero essere invitate, quando necessario, a partecipare ai collegi di risoluzione in veste di osservatrici al fine di assicurare un periodico scambio di opinioni e un coordinamento con esse. Le autorità dovrebbero tener sempre conto dell'impatto delle loro decisioni sulla stabilità finanziaria negli Stati membri in cui la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi quelli in cui sono ubicati i partecipanti diretti e quelli in cui sono stabilite le sedi di negoziazione e le infrastrutture del mercato finanziario collegate.

(16 bis)

Dato il carattere transfrontaliero e globale di talune operazioni delle CCP, le decisioni delle autorità di risoluzione possono avere ripercussioni economiche e di bilancio in altre giurisdizioni. Per quanto ragionevolmente possibile, in sede di risanamento e risoluzione è opportuno tenere presenti tali implicazioni transfrontaliere, considerando al contempo anche la sovranità delle autorità fiscali delle altre giurisdizioni.

(17)

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), per preparare le decisioni collegate ai compiti ad essa assegnati coinvolgendovi pienamente l'Autorità bancaria europea (ABE) e i suoi membri, dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, invitando le pertinenti autorità competenti dell'ABE a parteciparvi in veste di osservatrici.

(18)

Per affrontare efficacemente e in modo proporzionato il potenziale dissesto di una CCP, le autorità dovrebbero esercitare i poteri di risanamento e di risoluzione di cui sono investite tenendo conto di una serie di fattori caratterizzanti la CCP, quali natura dell'attività, struttura giuridica e organizzativa , profilo di rischio, dimensioni, status giuridico e interconnessioni con il sistema finanziario. Le autorità dovrebbero inoltre valutare la probabilità che il dissesto e la successiva liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza abbiano un effetto negativo significativo sui mercati finanziari, su altri enti finanziari o sull'economia in generale.

(19)

Ai fini di una gestione efficace delle CCP in dissesto, è opportuno conferire alle autorità il potere d'imporre misure preparatorie alla CCP. È opportuno stabilire una norma minima circa il contenuto e le informazioni da includere nei piani di risanamento, in modo che nell'Unione tutte le CCP dispongano di piani di risanamento sufficientemente dettagliati su cui fare affidamento in caso di difficoltà finanziarie. Tali piani dovrebbero contemplare una serie appropriata di scenari che prevedano sia stress sistemici che stress specifici alla CCP. Gli scenari dovrebbero contemplare situazioni di stress che, pur rimanendo plausibili, siano più estreme di quelle utilizzate ai fini delle prove di stress periodiche di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, ad esempio il dissesto di altri partecipanti diretti oltre ai due nei confronti dei quali la CCP ha la maggiore esposizione e di una o più altre CCP . Il piano di risanamento dovrebbe costituire parte integrante del regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti. Il regolamento operativo dovrebbe prevedere altresì disposizioni atte a garantire l'esercitabilità delle misure di risanamento delineate nel piano in tutti gli scenari. I piani di risanamento non dovrebbero presupporre l'accesso a un sostegno finanziario pubblico ▌né esporre i contribuenti al rischio di perdite.

(19 bis)

I piani di risanamento dovrebbero garantire incentivi adeguati per far sì che le CCP, i partecipanti diretti e i clienti non lascino che la situazione si deteriori ulteriormente e per incoraggiare un comportamento collaborativo. Affinché la struttura degli incentivi sia credibile, gli scostamenti rispetto al piano di risanamento dovrebbero essere soggetti all'approvazione dell'autorità competente.

(20)

La CCP dovrebbe preparare e aggiornare periodicamente il piano di risanamento. ▌In questo contesto la fase del risanamento dovrebbe iniziare quando è riscontrato un deterioramento significativo della situazione finanziaria della CCP o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Queste situazioni dovrebbero risultare dal raffronto con un sistema di indicatori qualitativi e quantitativi inclusi nel piano di risanamento.

(20 bis)

I piani di risanamento dovrebbero garantire che l'ordine seguito nell'attivazione degli strumenti di risanamento determini un'allocazione equilibrata delle perdite tra le CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti. Come principio generale, le perdite dovrebbero essere distribuite tra le CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti in funzione della loro capacità di controllare i rischi. L'obiettivo è di creare solidi incentivi ex ante e di garantire un'equa allocazione delle perdite; pertanto, anche l'allocazione delle perdite per eventi diversi dall'inadempimento dovrebbe essere proporzionale al livello di responsabilità di ciascuna parte interessata coinvolta. I piani di risanamento dovrebbero garantire che ci si basi sul capitale delle CCP per sostenere le prime perdite nei casi di inadempimento, e a maggior ragione in eventi diversi dall'inadempimento. È opportuno prevedere che le perdite siano sostanzialmente assorbite dai partecipanti diretti prima di attivare altri strumenti per l'allocazione delle perdite tra i clienti.

(21)

La CCP dovrebbe presentare il piano di risanamento alle autorità competenti e al collegio delle autorità di vigilanza istituito a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini di una valutazione completa, che assumerà la forma di una decisione congiunta del collegio. La valutazione dovrebbe indicare se il piano è completo e se è effettivamente in grado di ripristinare tempestivamente la sostenibilità economica della CCP, anche in periodi di grave stress finanziario.

(22)

Il piano di risanamento dovrebbe illustrare compiutamente le azioni che la CCP si ripromette di intraprendere per risolvere l'eventuale problema delle obbligazioni in essere non bilanciate, delle perdite non coperte, della carenza di liquidità o dell'inadeguatezza del capitale, così come le azioni atte a ricostituire le risorse finanziarie prefinanziate esaurite e gli accordi in materia di liquidità, al fine di recuperare la sostenibilità economica e di poter continuare a soddisfare i requisiti per l'autorizzazione, e a tale fine deve includere un'adeguata capacità di assorbimento delle perdite. Gli strumenti previsti dovrebbero essere esaustivi. Ogni strumento dovrebbe essere affidabile e tempestivo e poggiare su una solida base giuridica. Tali strumenti dovrebbero creare incentivi adeguati affinché gli azionisti della CCP, i partecipanti e i loro clienti controllino il rischio che essi introducono nel sistema o cui sono esposti al suo interno, monitorino le attività di assunzione e gestione dei rischi della CCP e partecipino alla procedura di gestione dell'inadempimento.

(22 bis)

I piani di risanamento dovrebbero indicare esplicitamente le misure che la CCP deve adottare in caso di attacchi informatici le cui conseguenze potrebbero essere un deterioramento significativo della sua situazione finanziaria o un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

(23)

Le CCP dovrebbero evitare discriminazioni nei piani e assicurare che questi siano equilibrati in termini di effetti e incentivi generati. Nessun partecipante diretto o cliente dovrebbe risultarne svantaggiato in modo sproporzionato. A norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP dovrebbe assicurare in particolare che i partecipanti diretti abbiano un'esposizione limitata nei suoi confronti. Le CCP dovrebbero assicurare che tutti i pertinenti portatori d'interesse siano coinvolti nella stesura del piano di risanamento, mediante la partecipazione al comitato dei rischi della CCP , se del caso, e mediante la loro adeguata consultazione . Poiché è lecito attendersi che i portatori d'interesse abbiano opinioni divergenti, le CCP dovrebbero stabilire procedure chiare per gestire la diversità di opinioni tra i portatori d'interesse e qualsiasi conflitto di interessi tra questi ultimi e la controparte centrale.

(23 bis)

Le CCP dovrebbero garantire che i clienti dei partecipanti diretti non inadempienti siano adeguatamente risarciti qualora le loro attività siano utilizzate durante la procedura di risanamento.

(24)

Tenuto conto del carattere globale dei mercati serviti dalle CCP, è necessario garantire che la CCP possa , se necessario, applicare le opzioni di risanamento ai contratti o attività disciplinati dal diritto di un paese terzo o ai soggetti basati in paesi terzi. Il regolamento operativo della CCP dovrebbe pertanto prevedere disposizioni contrattuali atte a consentire tutto ciò.

(25)

Se la CCP non presenta un piano di risanamento adeguato, le autorità competenti dovrebbero poterle imporre l'adozione delle misure necessarie per colmare le lacune sostanziali, così che la CCP riesca a rafforzarsi nell'attività e, in caso di dissesto, a ripristinare il capitale o ribilanciare il portafoglio. Questo potere dovrebbe consentire alle autorità competenti d'intervenire preventivamente, per quanto necessario per colmare le lacune e conseguire così gli obiettivi di stabilità finanziaria.

(25 bis)

Qualora una CCP interessata da un piano di risanamento abbia applicato ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite che vanno oltre le linee di difesa di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, una volta ribilanciato il portafoglio l'autorità competente dovrebbe poter imporre alla CCP di risarcire i partecipanti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere partecipazioni ai futuri utili della CCP.

(26)

La pianificazione della risoluzione è una componente essenziale di una risoluzione efficace. I piani dovrebbero essere redatti dall'autorità di risoluzione della CCP e stabiliti di comune accordo dalle pertinenti autorità del collegio di risoluzione. Le autorità dovrebbero disporre di tutte le informazioni necessarie per individuare le funzioni essenziali e assicurarne la continuità. Il regolamento operativo della CCP stabilito per contratto con i partecipanti diretti dovrebbe contenere disposizioni volte a garantire l'applicabilità delle misure di risoluzione da parte delle autorità di risoluzione, inclusa una richiesta di liquidità per la risoluzione.

(27)

In base alla valutazione della risolvibilità, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di imporre, direttamente o indirettamente attraverso l'autorità competente, modifiche della struttura giuridica e dell'organizzazione della CCP e di prendere le misure necessarie e proporzionate per ridurre o eliminare gli impedimenti sostanziali all'attivazione degli strumenti di risoluzione e assicurare la risolvibilità.

(28)

Con riferimento ai piani di risoluzione e alle valutazioni della risolvibilità prevale sulle considerazioni di vigilanza corrente la necessità di accelerare le azioni di ristrutturazione e di assicurarne la celerità, per garantire la continuità delle funzioni essenziali della CCP e preservare la stabilità finanziaria. Se i membri del collegio di risoluzione sono in disaccordo sulle decisioni da adottare riguardo al piano di risoluzione della CCP, alla valutazione della risolvibilità della CCP e all'eliminazione degli impedimenti che la ostacolano, l'ESMA dovrebbe fungere da mediatore in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010. La mediazione vincolante dell'ESMA dovrebbe comunque essere esaminata preventivamente da un comitato interno dell'ESMA stessa, dato che i suoi membri hanno in diversi Stati membri competenze in materia di mantenimento della stabilità finanziaria e di vigilanza sui partecipanti diretti. È opportuno invitare talune autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE a partecipare in veste di osservatrici al comitato interno dell'ESMA, poiché assolvono funzioni analoghe a norma della direttiva 2014/59/UE. La mediazione vincolante non dovrebbe impedire, in altri casi, la mediazione non vincolante condotta in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

(29)

▌In funzione della struttura del gruppo di appartenenza, può risultare necessario stabilire nel piano di risanamento della CCP le condizioni che determinano l'attivazione di relazioni contrattuali volontarie o di altre relazioni vincolanti, quali garanzie fornite dall'impresa madre o accordi in materia di controllo e di trasferimento di profitti e perdite o altre forme di sostegno operativo da parte dell'impresa madre o di un'altra componente dello stesso gruppo. Assicurando la trasparenza su questo tipo di accordi si attenuerebbero i rischi per la liquidità e la solvibilità della componente del gruppo che eroga sostegno alla CCP che versa in difficoltà finanziarie. La modifica di tali accordi dovrebbe essere considerata una modifica sostanziale che implica la revisione del piano di risanamento.

(30)

Data la delicatezza delle informazioni ivi contenute, i piani di risanamento e di risoluzione dovrebbero obbedire ad adeguate disposizioni in materia di riservatezza.

(31)

Le autorità competenti dovrebbero trasmettere i piani di risanamento e le relative modifiche alle pertinenti autorità di risoluzione, le quali dovrebbero a loro volta inoltrare piani di risoluzione e modifiche alle autorità competenti, in modo che tutte le autorità pertinenti siano tenute sempre perfettamente informate.

(32)

Per preservare la stabilità finanziaria è necessario che le autorità competenti siano in grado di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di una CCP prima che questa giunga a un punto tale per cui non vi siano alternative alla risoluzione, o imporre alla CCP un cambiamento di rotta se le azioni che compie compromettono la stabilità finanziaria generale. È opportuno pertanto conferire alle autorità competenti poteri di intervento precoce che permettano di scongiurare o ridurre al minimo gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o sugli interessi dei clienti che potrebbero conseguire dall'applicazione di determinate misure da parte della CCP. I poteri di intervento precoce dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti in aggiunta ai poteri previsti dal diritto nazionale degli Stati membri o dal regolamento (UE) n. 648/2012 per le situazioni diverse da quelle considerate intervento precoce. I poteri di intervento precoce comprendono il potere di proibire o limitare nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; dovrebbe altresì essere possibile limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita.

(33)

Nelle fasi di risanamento e di intervento precoce gli azionisti dovrebbero conservare tutti i loro diritti. Essi invece li perdono una volta che la CCP sia posta in risoluzione. Durante la fase di risanamento dovrebbe essere per quanto possibile limitata o proibita qualsiasi remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte dalla CCP.

(34)

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere un avvio tempestivo della procedura prima che si manifesti l'insolvenza della CCP. La CCP dovrebbe essere considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando viola o rischia di violare in un prossimo futuro i requisiti per il mantenimento dell'autorizzazione, quando il risanamento non è riuscito a ripristinarne la sostenibilità economica, quando le sue attività sono o rischiano di essere in un prossimo futuro inferiori alle passività, quando non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare i debiti alla scadenza o quando necessita di sostegno finanziario pubblico ▌. La mera circostanza che la CCP non soddisfi tutti i requisiti per l'autorizzazione non dovrebbe tuttavia giustificare di per sé l'avvio della procedura di risoluzione. Per consentire il tempestivo avvio della risoluzione, la decisione di un'autorità di risoluzione volta ad accelerare il passaggio dal risanamento alla risoluzione può essere impugnata solo per motivi di merito, sulla base del fatto che, al momento della sua adozione, la decisione era arbitraria e irragionevole alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

(35)

L'erogazione di assistenza di liquidità di emergenza da parte della banca centrale (laddove disponibile) non dovrebbe costituire una prova del fatto che la CCP non è o rischia di non essere in un prossimo futuro in grado di pagare le passività alla scadenza. Per preservare la stabilità finanziaria, specialmente in caso di carenza sistemica di liquidità, le garanzie dello Stato sugli strumenti di liquidità forniti da banche centrali o le garanzie dello Stato sulle passività di nuova emissione volte a rimediare a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro non dovrebbero attivare il quadro di risoluzione quando sono soddisfatte determinate condizioni.

(36)

Se sussistono i presupposti per la risoluzione, l'autorità di risoluzione della CCP dovrebbe disporre di un complesso armonizzato di strumenti e poteri di risoluzione. Questi dovrebbero essere attivati o esercitati in base a presupposti, obiettivi e principi generali comuni. Gli ulteriori strumenti e poteri attivati o esercitati dalle autorità di risoluzione dovrebbero essere conformi ai principi e agli obiettivi della risoluzione. In particolare, l'attivazione o l'esercizio non dovrebbe interferire nella risoluzione efficace dei gruppi transfrontalieri. Visto l'obiettivo di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di fondi pubblici, e considerato che è difficile prevedere la natura esatta di una grave crisi che richiederebbe l'intervento dell'autorità di risoluzione, è opportuno non escludere ex ante alcuno strumento di risoluzione. Per affrontare l'azzardo morale e meglio tutelare i contribuenti, è opportuno che le autorità competenti definiscano ex ante misure chiare e dettagliate per recuperare nella misura del possibile tali risorse dai partecipanti diretti.

(37)

Gli obiettivi primi della risoluzione dovrebbero essere garantire la continuità delle funzioni essenziali, scongiurare effetti negativi sulla stabilità finanziaria e tutelare le finanze pubbliche▌.

(38)

È opportuno mantenere le funzioni essenziali della CCP in dissesto, seppur ristrutturandole con i necessari cambiamenti della direzione, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione in situazione di continuità operativa e ricorrendo, nella massima misura possibile, a fondi privati. Varie soluzioni sarebbero percorribili per conseguire tale obiettivo : la vendita della CCP la sua fusione con un terzo solvente, la ristrutturazione o riduzione del valore dei contratti e delle passività della CCP mediante l'allocazione delle perdite e  il trasferimento delle posizioni dal partecipante inadempiente ai partecipanti non inadempienti, ovvero la ricapitalizzazione della CCP mediante la riduzione del valore delle sue azioni o la riduzione e conversione dei suoi titoli di debito in titoli di capitale . In linea con l' obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP , e prima di procedere agli interventi di cui sopra, l'autorità di risoluzione dovrebbe vagliare la possibilità di dare esecuzione alle obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso della CCP , comprese, segnatamente, le obbligazioni contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP, così come le obbligazioni contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma. Le obbligazioni contrattuali dovrebbero trovare esecuzione da parte dell'autorità di risoluzione analogamente al modo in cui sarebbero attivate nella procedura ordinaria di insolvenza.

(39)

È necessario agire rapidamente e con risolutezza per sostenere la fiducia del mercato e ridurre al minimo il contagio. Non appena sussistono i presupposti per la risoluzione, nel pubblico interesse l'autorità di risoluzione della CCP non dovrebbe tardare ad avviare un'azione opportuna e coordinata di risoluzione. È possibile che il dissesto della CCP si verifichi in circostanze che impongono una reazione immediata dell'autorità di risoluzione. È pertanto opportuno consentire a tale autorità di avviare un'azione di risoluzione a prescindere dal fatto che la CCP attui provvedimenti di risanamento ovvero senza dover prima esercitare i poteri di intervento precoce.

(40)

Nell'avviare le azioni di risoluzione l'autorità di risoluzione della CCP dovrebbe tenere conto delle misure previste nel piano di risoluzione elaborato in seno al collegio di risoluzione e applicarle, a meno che non ritenga che, alla luce delle specifiche circostanze, gli obiettivi della risoluzione possano essere raggiunti più efficacemente con azioni non previste in detto piano. L'autorità di risoluzione dovrebbe informare prontamente il collegio di risoluzione delle azioni di risoluzione che intende avviare, specie se si discostano dal piano.

(41)

L'ingerenza nei diritti di proprietà dovrebbe essere proporzionata al rischio per la stabilità finanziaria. Gli strumenti di risoluzione dovrebbero essere pertanto applicati soltanto alle CCP che presentano i presupposti per la risoluzione, in particolare quando risulta necessario per perseguire l'obiettivo della stabilità finanziaria nel pubblico interesse. Poiché gli strumenti e i poteri di risoluzione possono interferire nei diritti degli azionisti, dei partecipanti diretti, dei loro clienti e dei creditori in senso lato , l'azione di risoluzione dovrebbe essere avviata soltanto quando è necessaria nel pubblico interesse e l'ingerenza in tali diritti dovrebbe essere compatibile con la Carta. In particolare, quando creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa nell'azione di risoluzione, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e proporzionate al rischio sostenuto e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza.

(42)

Gli azionisti, i partecipanti diretti e i creditori non dovrebbero subire perdite maggiori di quelle che avrebbero subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. Se le attività della CCP in risoluzione sono cedute solo in parte a un acquirente privato o a una CCP-ponte, è opportuno liquidare con procedura ordinaria di insolvenza la parte restante della CCP in risoluzione.

(43)

Per tutelare i diritti di azionisti, ▌creditori, partecipanti diretti e loro clienti è opportuno stabilire obblighi chiari riguardo alla valutazione delle attività e delle passività della CCP e alla valutazione del trattamento che tali parti avrebbero ricevuto se l'autorità di risoluzione non avesse avviato l'azione di risoluzione. Dovrebbe essere possibile iniziare la valutazione già nella fase del risanamento. Prima dell'avvio dell'azione di risoluzione si dovrebbe effettuare una valutazione equa e realistica delle attività e delle passività della CCP , incluso il prezzo al quale si procederebbe allo scioglimento dei contratti nell'ambito della CCP, che dovrebbe tener conto della volatilità del mercato e della liquidità al momento della risoluzione . Il diritto di impugnare la valutazione dovrebbe essere possibile soltanto se coinvolge anche la decisione di risoluzione. In determinati casi è inoltre opportuno procedere a un raffronto a posteriori, ossia successivo all'attivazione degli strumenti di risoluzione, fra il trattamento riservato in concreto a azionisti, creditori , partecipanti diretti e loro clienti e quello che avrebbero ricevuto se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza , tenendo adeguatamente conto di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati . In taluni casi gli azionisti, i creditori , i partecipanti diretti e i loro clienti dovrebbero avere diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza quando, a titolo di pagamento o di risarcimento per le loro pretese, hanno ricevuto un importo inferiore a quello che avrebbero ottenuto se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza , tenendo adeguatamente conto di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati . Ai fini del calcolo dell'importo che avrebbero ricevuto non si dovrebbe partire dal presupposto dell'erogazione di sostegno finanziario pubblico. Contrariamente a quanto previsto per la valutazione precedente l'azione di risoluzione, dovrebbe essere possibile contestare tale raffronto anche separatamente dalla decisione di risoluzione. È opportuno lasciare agli Stati membri la libertà di stabilire la procedura secondo cui corrispondere ad azionisti, creditori , partecipanti diretti e loro clienti le differenze di trattamento constatate.

(44)

Ai fini di una risoluzione efficace, il processo di valutazione dovrebbe stabilire con la massima precisione possibile le perdite da allocare per permettere alla CCP di ribilanciare il portafoglio delle posizioni in essere e assolvere le obbligazioni di pagamento. La valutazione delle attività e passività della CCP in dissesto dovrebbe basarsi su ipotesi eque, prudenti e realistiche assunte al momento dell'attivazione degli strumenti di risoluzione. Nella valutazione, il valore delle passività non dovrebbe però essere influenzato dalla situazione finanziaria della CCP. Le autorità di risoluzione dovrebbero poter procedere, in situazioni di urgenza, a una valutazione rapida delle attività e passività della CCP in dissesto. Si tratterebbe di una valutazione provvisoria, valida fino al momento in cui è effettuata una valutazione indipendente.

(45)

All'avvio della risoluzione , l'autorità di risoluzione dovrebbe provvedere a che siano assolte le obbligazioni contrattuali in essere della CCP, dei partecipanti diretti e delle altre controparti previste dal regolamento operativo delle CCP, compresi i provvedimenti di risanamento in corso, salvo se l'esercizio di un diverso strumento o potere di risoluzione risulti più adatto per attenuare gli effetti negativi sulla stabilità finanziaria o per assicurare tempestivamente la continuità delle funzioni essenziali della CCP. Le perdite dovrebbero quindi essere assorbite dagli strumenti del capitale regolamentare e dovrebbero essere allocate agli azionisti nei limiti della loro capacità mediante cancellazione o cessione delle partecipazioni ovvero mediante una forte diluizione , tenendo conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l'esecuzione degli obblighi in essere nei confronti della CCP . Se tali strumenti si rivelano insufficienti, l'autorità di risoluzione dovrebbe avere il potere di ridurre per quanto necessario, senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria in generale, il valore del debito ▌non garantito e delle passività non garantite ▌secondo l'ordine previsto dal diritto fallimentare nazionale applicabile.

(46)

Se i provvedimenti di risanamento attuati dalla CCP non sono riusciti ad arginare le perdite, a ristabilire l'equilibrio con un portafoglio bilanciato delle posizioni in essere o a ricostituire nella totalità le risorse prefinanziate ovvero se l'autorità di risoluzione ha stabilito che l'attuazione di tali provvedimenti da parte della CCP comprometterebbe la stabilità finanziaria, l'autorità dovrebbe esercitare i poteri di allocazione delle perdite e delle posizioni disponendo l'allocazione delle perdite residue, il riequilibrio della posizione della CCP e la ricostituzione delle risorse prefinanziate richieste mediante la prosecuzione dell'uso degli strumenti previsti nel regolamento operativo della CCP o mediante altre azioni.

(47)

Le autorità di risoluzione dovrebbero provvedere a che i costi della risoluzione della CCP siano ridotti al minimo e che i creditori della stessa categoria ricevano pari trattamento. Se nell'azione di risoluzione i creditori della stessa categoria sono trattati in maniera diversa, le differenze dovrebbero essere giustificate dal pubblico interesse e non dovrebbero comportare discriminazioni, dirette o indirette, a motivo della cittadinanza o per altre ragioni.

(48)

Gli strumenti di risanamento e risoluzione dovrebbero essere sfruttati al massimo prima di un'eventuale iniezione di capitale del settore pubblico ovvero di un equivalente sostegno finanziario pubblico a favore della CCP. Il ricorso al sostegno finanziario pubblico a favore della risoluzione di CCP in dissesto dovrebbe rispettare le applicabili disposizioni in materia di aiuti di Stato e dovrebbe essere considerato una soluzione estrema di ultima istanza .

(49)

Un regime di risoluzione efficace dovrebbe ridurre al minimo i costi della risoluzione di una CCP in dissesto sostenuti dai contribuenti. Dovrebbe assicurare anche che le CCP siano risolvibili senza mettere a repentaglio la stabilità finanziaria. Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero permettere di conseguire tale obiettivo garantendo che gli azionisti e le controparti comprese fra i creditori della CCP in dissesto subiscano perdite adeguate e si facciano carico di una quota adeguata dei costi derivanti dal dissesto della CCP. Detti strumenti dovrebbero pertanto rafforzare per gli azionisti e le controparti delle CCP l'incentivo a vigilare sulla solidità della CCP in situazioni di normalità, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria (6).

(50)

Per offrire alle autorità di risoluzione la necessaria flessibilità nell'allocazione delle perdite e delle posizioni alle controparti in varie situazioni, è opportuno consentire loro di applicare innanzitutto gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ▌nell'intento di mantenere i servizi essenziali di compensazione all'interno della CCP in risoluzione e quindi, qualora ciò sia necessario, di trasferire tali servizi essenziali a una CCP-ponte o a un terzo lasciando che la parte restante della CCP cessi l'operatività e sia liquidata.

(51)

Quando gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni sono applicati nell'intento di ripristinare la sostenibilità economica della CCP in dissesto per consentirne la continuità operativa, la risoluzione dovrebbe essere accompagnata dalla sostituzione della direzione e dalla successiva ristrutturazione della CCP e  delle relative attività in modo da eliminare i motivi del dissesto. La ristrutturazione dovrebbe essere realizzata mediante l'attuazione di un piano di riorganizzazione aziendale▌.

(52)

Gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni dovrebbero essere applicati per ribilanciare il portafoglio della CCP, arginare le ulteriori perdite e reperire risorse supplementari che concorrano a ricapitalizzare la CCP e a ricostituirne le risorse prefinanziate. Per essere efficaci e raggiungere gli obiettivi ricercati tali strumenti dovrebbero poter essere applicati a una gamma il più possibile ampia di contratti che generano passività non garantite o che determinano un portafoglio sbilanciato per la CCP in dissesto. Dovrebbero prevedere la possibilità di mettere all'asta fra gli altri partecipanti diretti le posizioni degli inadempienti; ▌di applicare a tali partecipanti e ai loro clienti scarti di garanzia ai margini di variazione in uscita; di attivare le rimanenti richieste di liquidità previste dai piani di risanamento; di attivare altre richieste di liquidità per la risoluzione destinate specificamente all'autorità di risoluzione nel regolamento operativo della CCP ; di ridurre il valore degli strumenti di capitale e dei titoli di debito emessi dalla CCP, o di altre passività non garantite, e convertire i titoli di debito in azioni. Se ritenuto necessario per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione, minimizzando al contempo i rischi per la stabilità finanziaria ed evitando il ricorso a fondi pubblici, le autorità di risoluzione dovrebbero poter rompere parzialmente o in toto i contratti dei partecipanti diretti inadempimenti, delle linee di prodotto e della CCP.

(53)

Tenendo debito conto dell'impatto sulla stabilità finanziaria e come soluzione di ultima istanza, in determinate situazioni le autorità di risoluzione dovrebbero considerare la possibilità di includere solo parzialmente taluni contratti nell' allocazione delle perdite ▌. Quando tali strumenti sono utilizzati solo parzialmente , il livello di perdita o di esposizione applicato agli altri contratti può essere modificato , fatto salvo il rispetto del principio secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato.

(54)

Quando gli strumenti di risoluzione sono stati usati per trasferire le funzioni essenziali o l'attività economicamente sostenibile della CCP a un soggetto sano, quale un acquirente del settore privato o una CCP-ponte, la parte restante della CCP dovrebbe essere liquidata entro un termine appropriato, tenuto conto della necessità che la CCP in dissesto presti all'acquirente o alla CCP-ponte i servizi o l'assistenza che gli consentono di svolgere le attività o di prestare i servizi acquisiti in virtù di tale trasferimento.

(55)

Lo strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbe consentire alle autorità di vendere la CCP o rami della sua attività a uno o più acquirenti senza il consenso dei soci. Nell'applicare tale strumento le autorità dovrebbero disporre una commercializzazione aperta, trasparente e non discriminatoria della CCP o dei rami della sua attività, puntando comunque a ottenere il prezzo di vendita più alto possibile.

(56)

I proventi netti derivanti dalla cessione delle attività o passività della CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio del soggetto che rimane sottoposto alla procedura di liquidazione. I proventi netti derivanti dalla cessione di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione nel contesto dello strumento della vendita dell'attività d'impresa dovrebbero andare a beneficio degli azionisti. I proventi dovrebbero essere calcolati al netto dei costi indotti dal dissesto della CCP e dalla procedura di risoluzione.

(57)

Perché la vendita dell'attività d'impresa sia tempestiva e per salvaguardare la stabilità finanziaria, è opportuno effettuare la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in tempi che non ritardino l'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

(58)

È probabile che le informazioni concernenti la commercializzazione della CCP in dissesto e le trattative con i potenziali acquirenti prima dell'applicazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa siano di rilevanza sistemica. A salvaguardia della stabilità finanziaria è importante che la divulgazione al pubblico di tali informazioni, prevista dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), possa essere ritardata per il tempo necessario a pianificare e strutturare la risoluzione della CCP, nel rispetto dei termini consentiti dal regime in materia di abusi di mercato.

(59)

In quanto CCP di proprietà, totalmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche o CCP controllata dall'autorità di risoluzione, la CCP-ponte dovrebbe avere come finalità principale quella di garantire che i partecipanti diretti e i clienti della CCP posta in risoluzione continuino a ricevere i servizi finanziari essenziali e che siano mantenute le attività finanziarie fondamentali. È opportuno gestire la CCP-ponte come un soggetto economicamente sostenibile in continuità operativa e rimetterla sul mercato quando ve ne siano i presupposti ovvero liquidarla se cessa di essere economicamente sostenibile.

(60)

Se in concreto non è disponibile nessun'altra opzione o se le varie opzioni si dimostrano insufficienti a salvaguardare la stabilità finanziaria, dovrebbe essere possibile, nel rispetto delle applicabili norme in materia di aiuti di Stato, un coinvolgimento pubblico sotto forma di sostegno al capitale o di proprietà pubblica temporanea, che comprenda la ristrutturazione dell'operatività della CCP e consenta di recuperare nel tempo dai partecipanti al sistema che beneficiano del sostegno finanziario i fondi mobilitati. Il ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione prescinde dal ruolo che le banche centrali svolgono , a loro discrezione, nell'erogazione di liquidità al sistema finanziario anche in periodi di stress , e non dovrebbe essere ritenuto probabile . Esso dovrebbe avere carattere temporaneo. Pertanto dovrebbero essere introdotti meccanismi esaustivi e credibili che consentano di recuperare entro un congruo periodo di tempo i fondi pubblici erogati.

(61)

Affinché le autorità di risoluzione possano applicare gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni ai contratti conclusi con soggetti basati in paesi terzi, è opportuno inserire tale possibilità nel regolamento operativo della CCP.

(62)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di tutti i necessari poteri giuridici di cui è possibile l'esercizio, in diverse combinazioni, quando sono attivati gli strumenti di risoluzione. Dovrebbero essere inclusi i poteri seguenti: cedere partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in dissesto a un altro soggetto, quale un'altra CCP o una CCP-ponte; ridurre o annullare le partecipazioni ovvero ridurre o convertire le passività della CCP in dissesto; ridurre il margine di variazione; dare esecuzione alle obbligazioni che i terzi hanno in essere nei confronti della CCP, comprese le richieste di liquidità per il risanamento e la risoluzione — ivi incluse quelle previste nel regolamento operativo della CCP - e le allocazioni di posizioni; rompere parzialmente o in toto i contratti della CCP; sostituire la direzione; disporre una moratoria temporanea sul rimborso dei crediti. La CCP e i relativi membri del consiglio e dell'alta dirigenza dovrebbero continuare a dover rispondere civilmente o penalmente, secondo il diritto dello Stato membro, delle loro responsabilità per il dissesto della CCP.

(63)

Il quadro di risoluzione dovrebbe prevedere obblighi procedurali per assicurare che le azioni di risoluzione siano notificate nelle debite forme e rese pubbliche. Tuttavia, poiché è probabile che siano sensibili, le informazioni ottenute dalle autorità di risoluzione e dai loro consulenti professionali durante la procedura di risoluzione dovrebbero essere soggette a un efficace regime di riservatezza prima che la decisione di risoluzione sia resa pubblica. Occorre tenere conto del fatto che le informazioni sui contenuti e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché gli esiti delle relative valutazioni, possono avere conseguenze di ampia portata, soprattutto per le imprese interessate. È d'obbligo presumere che qualsiasi informazione su una decisione comunicata prima che questa sia presa, riguardi essa la sussistenza o meno dei presupposti per la risoluzione, l'attivazione di uno specifico strumento o l'avvio di una data azione nel corso della procedura, abbia ripercussioni sugli interessi pubblici e privati su cui l'azione agisce. Tuttavia, per produrre effetti negativi su una data CCP potrebbe bastare la notizia che l'autorità di risoluzione sta esaminando la sua situazione. Occorre quindi assicurare l'esistenza di meccanismi adeguati per mantenere riservate dette informazioni, ad esempio il contenuto e i particolari dei piani di risanamento e di risoluzione e gli esiti delle valutazioni effettuate in tale contesto.

(64)

Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre di poteri accessori per garantire l'efficacia della cessione delle partecipazioni o dei titoli di debito e delle attività, diritti e passività. Ferme restando le salvaguardie applicabili, dovrebbero essere compresi il potere di rimuovere i diritti dei terzi dai titoli o attività ceduti e il potere di eseguire i contratti e assicurare la continuità degli accordi nei confronti del cessionario delle partecipazioni e attività cedute. Non dovrebbero tuttavia esserci ingerenze nel diritto dei dipendenti di sciogliere il contratto di lavoro. Dovrebbe restare impregiudicato anche il diritto di una parte di sciogliere il contratto che la lega alla CCP in risoluzione, o a un'altra componente del gruppo, per motivi diversi dalla risoluzione della CCP in dissesto. Le autorità di risoluzione dovrebbero disporre del potere accessorio di ordinare alla CCP residua, liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, di prestare i servizi necessari per consentire alla CCP alla quale sono state cedute attività, contratti o partecipazioni in virtù dello strumento della vendita dell'attività d'impresa o dello strumento della CCP-ponte di svolgere la propria attività.

(65)

Ai sensi dell'articolo 47 della Carta le parti interessate hanno diritto a un giudice imparziale e a mezzi di ricorso efficaci nei confronti delle misure che le riguardano. Di conseguenza è opportuno prevedere il diritto di impugnare per motivi di merito le decisioni prese dalle autorità di risoluzione se, al momento della loro adozione, le decisioni erano arbitrarie e irragionevoli alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili .

(66)

L'azione di risoluzione avviata dalle autorità di risoluzione nazionali può comportare valutazioni economiche e un ampio margine di discrezionalità. Dette autorità sono specificamente dotate delle competenze necessarie per effettuare tali valutazioni e determinare il corretto uso del margine di discrezionalità. È quindi importante assicurare che le valutazioni economiche effettuate dalle autorità di risoluzione nazionali in tale contesto servano di base ai giudici nazionali che riesaminano le misure di gestione della crisi in questione.

(67)

Per contemplare le situazioni di estrema urgenza, e poiché la sospensione della decisione dell'autorità di risoluzione potrebbe interrompere la continuità delle funzioni essenziali, è necessario prevedere che l'impugnazione non abbia automaticamente effetto sospensivo sulla decisione contestata e che la decisione dell'autorità di risoluzione sia immediatamente esecutiva.

(68)

Inoltre, laddove necessario per tutelare i terzi che hanno acquistato in buona fede attività, contratti, diritti e passività della CCP in risoluzione in virtù dell'esercizio dei poteri in tal senso da parte delle autorità, e per assicurare la stabilità dei mercati finanziari, il diritto di impugnazione non dovrebbe incidere sui successivi atti amministrativi o operazioni conclusi in base a una decisione annullata. In tali casi, le misure correttive della decisione indebita dovrebbero pertanto limitarsi a riconoscere agli interessati il risarcimento dei danni subiti.

(69)

Poiché può essere necessario avviare con urgenza l'azione di risoluzione in presenza di gravi rischi per la stabilità finanziaria nello Stato membro e nell'Unione, è opportuno che la procedura prevista dal diritto nazionale per la domanda di omologazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria di una misura di gestione della crisi e l'esame di tale domanda in sede giudiziaria si svolgano celermente. Questo non pregiudica l'eventuale diritto delle parti interessate di chiedere al giudice di prescindere dalla decisione per un periodo limitato dopo che l'autorità di risoluzione ha preso la misura di gestione della crisi.

(70)

Nell'interesse di una risoluzione efficiente e per evitare conflitti di competenza, non deve essere aperta né portata avanti alcuna procedura ordinaria di insolvenza in relazione alla CCP in dissesto mentre l'autorità di risoluzione esercita i poteri o attiva gli strumenti di risoluzione, tranne che su iniziativa o con il consenso dell'autorità stessa. È utile e necessario sospendere, per un periodo limitato, determinati obblighi contrattuali, affinché l'autorità di risoluzione abbia il tempo di mettere in pratica gli strumenti di risoluzione. Ciò non dovrebbe tuttavia applicarsi agli obblighi della CCP in dissesto nei confronti dei sistemi designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), comprese le altre controparti centrali e  le banche centrali. La direttiva 98/26/CE riduce i rischi connessi alla partecipazione a sistemi di pagamento e sistemi di regolamento titoli, in particolare riducendo le perturbazioni in caso di insolvenza di un partecipante a un tale sistema. Per assicurare che le tutele operino adeguatamente in situazione di crisi, mantenendo nel contempo un'adeguata certezza per gli operatori dei sistemi di pagamento e dei sistemi di regolamento titoli e per gli altri partecipanti al mercato, la misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione non dovrebbe essere considerata procedura di insolvenza ai sensi della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto. Non dovrebbero tuttavia essere compromessi il funzionamento del sistema designato ai sensi della direttiva 98/26/CE né il diritto alla tutela dei titoli dati in garanzia conferito dalla stessa direttiva.

(71)

Affinché, nel cedere attività e passività a un acquirente del settore privato o a una CCP-ponte, le autorità di risoluzione dispongano di un periodo sufficientemente lungo per individuare i contratti da cedere, potrebbe essere opportuno imporre limitazioni proporzionate dei diritti delle controparti di chiudere per close-out i contratti finanziari, anticiparli o scioglierli in altro modo prima del trasferimento. Tali limitazioni sarebbero necessarie per consentire alle autorità di ricavare un quadro veritiero dello stato patrimoniale della CCP in dissesto, senza le modifiche in termini di valore e contenuto che deriverebbero da un ampio esercizio dei meccanismi terminativi. Per limitare al minimo necessario l'interferenza nei diritti contrattuali delle controparti, la limitazione dei meccanismi terminativi dovrebbe applicarsi soltanto in relazione alla misura di prevenzione della crisi o all'azione di risoluzione, compreso qualsiasi evento direttamente connesso all'applicazione di tale misura, lasciando impregiudicati i meccanismi terminativi derivanti da qualsiasi altro inadempimento, compreso il mancato pagamento o versamento del margine.

(72)

Al fine di preservare gli accordi finanziari legittimi in caso di cessione di solo una parte delle attività, dei contratti, dei diritti e delle passività della CCP in dissesto, è opportuno introdurre meccanismi di salvaguardia per impedire la separazione, secondo il caso, di passività, diritti e contratti collegati. Questa limitazione di determinate prassi con riguardo ai contratti collegati e alle relative garanzie reali dovrebbe estendersi ai contratti con la stessa controparte assistiti da accordi di garanzia, contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, accordi di compensazione, accordi di netting per close-out e contratti di finanza strutturata. Quando si applica la salvaguardia, le autorità di risoluzione dovrebbero puntare a trasferire tutti i contratti collegati nell'ambito di un accordo protetto ovvero a lasciarli alla CCP residua in dissesto. Questa forma di salvaguardia dovrebbe garantire che i requisiti di capitale previsti dalla direttiva 2013/36/UE per le esposizioni incluse in un accordo di netting siano alterati solo minimamente.

(73)

Le CCP dell'UE servono partecipanti diretti e clienti ubicati in paesi terzi e, viceversa, le CCP dei paesi terzi servono partecipanti diretti e clienti ubicati nell'UE. Una risoluzione efficace delle CCP attive a livello internazionale implica una cooperazione tra le autorità degli Stati membri e quelle dei paesi terzi. A tal fine l'ESMA dovrebbe emanare orientamenti sul contenuto degli accordi di cooperazione che devono essere conclusi con le autorità dei paesi terzi. Gli accordi di cooperazione dovrebbero garantire l'efficacia della pianificazione, del processo decisionale e del coordinamento riguardo alle CCP attive a livello internazionale. In determinate circostanze le autorità di risoluzione nazionali dovrebbero riconoscere ed eseguire le procedure di risoluzione dei paesi terzi. La collaborazione dovrebbe riguardare anche le filiazioni delle CCP dell'Unione o dei paesi terzi, e i relativi partecipanti diretti e clienti.

(74)

Ai fini di un'armonizzazione coerente e di una tutela adeguata dei partecipanti al mercato in tutta l'Unione, è opportuno che, in base a progetti elaborati dall'ESMA, la Commissione adotti, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione, il contenuto dei piani di risoluzione e gli elementi d'interesse per lo svolgimento delle valutazioni.

(75)

È opportuno conferire alla Commissione la facoltà di sospendere, su richiesta dell'autorità di risoluzione di una CCP in risoluzione o dell'autorità competente di un partecipante diretto della CCP in risoluzione e previo parere non vincolante dell'ESMA, l'obbligo di compensazione imposto a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 648/2012 per determinate categorie di derivati OTC compensati dalla CCP in risoluzione. La sospensione dovrebbe essere disposta solo se necessaria per preservare la stabilità finanziaria e la fiducia del mercato, in particolare per scongiurare effetti di contagio ed impedire che le controparti e gli investitori si ritrovino con un'esposizione a rischi elevati e incerti nei confronti di una CCP. La Commissione dovrebbe decidere tenendo conto degli obiettivi della risoluzione e dei criteri del regolamento (UE) n. 648/2012 che determinano l'obbligo di compensazione per i derivati OTC per i quali è chiesta la sospensione. La sospensione dovrebbe essere temporanea, con possibilità di rinnovo. È del pari opportuno potenziare il ruolo del comitato dei rischi della CCP, previsto all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 648/2012, per incoraggiare ulteriormente le CCP a gestire i rischi in modo prudente e a migliorare la resilienza. I membri del comitato dei rischi dovrebbero poter informare l'autorità competente quando la CCP non segue il parere del loro comitato e i rappresentanti dei partecipanti diretti e dei clienti che siedono in tale comitato dovrebbero poter usare le informazioni ottenute per monitorare le loro esposizioni verso la CCP, sempre nel rispetto delle disposizioni sulla tutela della riservatezza. Le autorità di risoluzione delle CCP dovrebbero infine avere accesso a tutte le informazioni necessarie in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 648/2012 e il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(76)

Affinché le autorità di risoluzione delle CCP siano rappresentate in tutte le sedi pertinenti e affinché l'ESMA possa fruire di tutte le competenze necessarie per svolgere le funzioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1095/2010 per includere le autorità di risoluzione nazionali delle CCP nella gamma delle autorità competenti ai sensi di tale regolamento.

(77)

Per preparare le decisioni che l'ESMA deve adottare nell'assolvimento delle funzioni relative all'elaborazione dei progetti di norme tecniche sulle valutazioni ex ante ed ex post e sui collegi e piani di risoluzione, nonché relative all'elaborazione degli orientamenti sui presupposti per la risoluzione e sulla mediazione vincolante, e per garantire il pieno coinvolgimento dell'ABE e dei suoi membri nella preparazione di tali decisioni, l'ESMA dovrebbe costituire al suo interno un comitato di risoluzione, al quale dovrebbero essere invitate a partecipare in veste di osservatrici le pertinenti autorità competenti ai sensi del regolamento istitutivo dell'ABE.

(78)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i diritti, le libertà e i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta, segnatamente il diritto di proprietà, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

(79)

Quando adottano decisioni o avviano azioni in applicazione del presente regolamento, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero sempre tenere debitamente conto del relativo impatto sulla stabilità finanziaria e sulla situazione economica delle altre giurisdizioni e dovrebbero prendere in considerazione la significatività di ciascun partecipante diretto per il settore finanziario e l'economia delle giurisdizioni in cui è stabilito.

(80)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'armonizzazione delle norme e delle procedure di risoluzione delle CCP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle conseguenze che il dissesto di una CCP può avere sull'intera Unione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(81)

Per evitare incoerenze tra le disposizioni relative al risanamento e alla risoluzione delle CCP e il quadro giuridico in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, è opportuno differire l'applicazione del presente regolamento fino alla data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure di recepimento della [UP: inserire il riferimento alla direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme e procedure relative al risanamento e alla risoluzione delle controparti centrali (CCP) autorizzate a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 e le norme relative agli accordi con i paesi terzi in materia di risanamento e risoluzione delle CCP.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(1)

«CCP»: la CCP come definita all'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(2)

«collegio di risoluzione»: il collegio costituito a norma dell'articolo 4;

(3)

«autorità di risoluzione»: l'autorità designata ▌a norma dell'articolo 3;

(4)

«strumento di risoluzione»: uno degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1;

(5)

«potere di risoluzione»: uno dei poteri di cui all'articolo 48;

(6)

«obiettivi della risoluzione»: gli obiettivi della risoluzione previsti all'articolo 21;

(7)

«autorità competente»: l'autorità designata ▌a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(7 bis)

«evento di inadempimento»: uno scenario in cui uno o più partecipanti diretti non adempiono le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti della CCP;

(7 ter)

«evento diverso dall'inadempimento»: uno scenario in cui una CCP subisce perdite per qualsiasi ragione diversa dall'inadempimento di un partecipante diretto, tra cui frodi o carenze a livello delle attività, dei depositi a custodia, degli investimenti o carenze giuridiche o operative, incluse le carenze derivanti da attacchi informatici e le carenze di liquidità prive di copertura;

(8)

«piano di risoluzione»: il piano di risoluzione predisposto per la CCP a norma dell'articolo 13;

(9)

«azione di risoluzione»: l'applicazione di uno strumento di risoluzione o l'esercizio di uno o più poteri di risoluzione una volta che sussistano i presupposti per la risoluzione enunciati all'articolo 22 ;

(10)

«partecipante diretto»: il partecipante diretto come definito all'articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(11)

«impresa madre»: l'impresa madre come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

(12)

«CCP di paese terzo»: la CCP con sede legale stabilita in un paese terzo;

(13)

«accordo di compensazione» (set-off arrangement): l'accordo in virtù del quale due o più crediti od obbligazioni esistenti fra la CCP in risoluzione e una controparte possono compensarsi a vicenda;

(14)

«infrastruttura di mercato finanziario» (FMI): la controparte centrale, il depositario centrale di titoli, il repertorio di dati sulle negoziazioni, il sistema di pagamento o altro sistema definito e designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 98/26/CE;

(15)

«cliente»: il cliente come definito all'articolo 2, punto 15, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(15 bis)

«O-SII»: gli altri enti a rilevanza sistemica di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

(16)

«CCP interoperante »: la CCP che ha concluso un accordo di interoperabilità a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 648/2012;

(18)

«piano di risanamento»: il piano di risanamento predisposto e aggiornato dalla CCP a norma dell'articolo 9;

(19)

«consiglio»: l'organo di amministrazione o di sorveglianza, o entrambi, costituito conformemente al diritto societario nazionale a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(20)

«collegio di vigilanza »: il collegio previsto all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 , con la partecipazione del Comitato di risoluzione unico (SRB) ;

(21)

«capitale»: il capitale quale definito all'articolo 2, punto 25, del regolamento (UE) n. 648/2012 ;

(22)

«linee di difesa in caso di inadempimento»: le linee di difesa in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(23)

«funzioni essenziali»: le attività, i servizi o le operazioni erogati a terzi esterni alla CCP la cui interruzione potrebbe compromettere la prestazione in uno o più Stati membri di servizi essenziali per il sistema economico o la stabilità finanziaria, in ragione della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne o interne, della complessità o dell'operatività transfrontaliera della CCP o del gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità delle attività, dei servizi o delle operazioni;

(24)

«gruppo»: un gruppo quale definito all'articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 648/2012 ;

(25)

«FMI collegata»: la CCP interoperante o altra FMI o una CCP con cui la CCP ha un accordo contrattuale;

(26)

«sostegno finanziario pubblico ▌»: l'aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale configurerebbe un aiuto di Stato, fornito per mantenere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità della CCP o del gruppo di cui la CCP fa parte;

(27)

«contratti finanziari»: i contratti e gli accordi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE;

(28)

«procedura ordinaria di insolvenza»: la procedura collettiva di insolvenza che comporta la dismissione parziale o totale di un debitore e la nomina di un liquidatore o amministratore di norma applicabile alle CCP ai sensi del diritto nazionale, sia essa specifica per le CCP oppure applicabile in generale a qualsiasi persona fisica o giuridica;

(29)

«partecipazioni»: azioni, quote, altri strumenti che conferiscono la proprietà nonché titoli convertibili in — o che conferiscono il diritto di acquisire, o che rappresentano — azioni, quote o altre partecipazioni;

(30)

«autorità macroprudenziale nazionale designata»: l'autorità cui spetta la conduzione della politica macroprudenziale di cui alla raccomandazione B1 della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3);

(31)

«fondo di garanzia»: il fondo di garanzia in caso di inadempimento costituito dalla CCP a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(32)

«risorse prefinanziate»: le risorse detenute dalla persona giuridica di cui questa può disporre liberamente;

(33)

«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività della CCP e il membro esecutivo o i membri esecutivi del consiglio;

(34)

«repertorio di dati sulle negoziazioni»: il repertorio di dati sulle negoziazioni come definito all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 o all'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

(35)

«disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione»: la disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e i regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;

(36)

«titoli di debito»: le obbligazioni e altre forme non garantite di debito trasferibile, gli strumenti che creano o riconoscono un debito e quelli che conferiscono diritti di acquistare titoli di debito;

(37)

«richiesta di liquidità per la risoluzione»: la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza dei poteri legali dei quali l'autorità di risoluzione è investita a norma dell'articolo 31 e secondo quanto previsto nel regolamento operativo della CCP ;

(38)

«richiesta di liquidità per il risanamento» : la richiesta ai partecipanti diretti di erogare alla CCP liquidità in aggiunta alle risorse prefinanziate, emanata in forza di disposizioni contrattuali previste nel regolamento operativo della CCP;

(39)

«poteri di cessione»: i poteri, specificati all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c) o d), di cedere azioni, quote, altre partecipazioni, titoli di debito, attività, diritti, obbligazioni o passività, ovvero qualsiasi combinazione degli stessi, trasferendoli dalla CCP in risoluzione a un cessionario;

(40)

«derivato»: il derivato come definito all'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(41)

«accordo di netting»: l'accordo in virtù del quale determinati crediti o obbligazioni possono essere convertiti in un unico credito netto, compresi gli accordi di netting per close-out per cui, al verificarsi di un evento determinante l'escussione della garanzia (comunque e ovunque definito), le obbligazioni delle parti sono anticipate di modo da diventare immediatamente esigibili oppure da estinguersi e, in entrambi i casi, sono convertite in un unico credito netto o da esso sostituite; la definizione comprende le «clausole di compensazione (netting) per close-out» come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), punto i), della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e il «netting» come definito all'articolo 2, lettera k), della direttiva 98/26/CE;

(42)

«misura di prevenzione della crisi»: l'esercizio del potere di ordinare alla CCP di intervenire per colmare le carenze del piano di risanamento a norma dell'articolo 10, paragrafi 8 e 9, l'esercizio del potere di superare o eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell'articolo 17 o l'applicazione di una misura d'intervento precoce a norma dell'articolo 19;

(43)

«meccanismi terminativi»: clausole che attribuiscono alle parti del contratto il diritto di scioglierlo, di anticiparlo o di chiuderlo per close-out, di compensare obbligazioni, anche secondo un meccanismo di netting, e ogni analoga disposizione che consente la sospensione, la modifica o l'estinzione di un'obbligazione da parte di un contraente o che impedisce l'insorgere di un obbligazione prevista dal contratto;

(44)

«contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà»: il contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà come definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/47/CE;

(45)

«obbligazione garantita»: lo strumento di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

(46)

«procedura di risoluzione in paese terzo»: l'azione avviata per gestire il dissesto della CCP di un paese terzo, ai sensi della legge di tale paese, che è comparabile, in termini di obiettivi e di risultati attesi, alle azioni di risoluzione di cui al presente regolamento;

(47)

«pertinenti autorità nazionali»: le autorità di risoluzione, le autorità competenti o i ministeri competenti designati a norma del presente regolamento o a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE ovvero le altre autorità degli Stati membri con competenze in materia di attività, diritti, obbligazioni o passività delle CCP di paesi terzi che prestano servizi di compensazione nella loro giurisdizione;

(48)

«pertinente autorità di paese terzo»: l'autorità del paese terzo deputata allo svolgimento di funzioni comparabili a quelle affidate all'autorità di risoluzione o all'autorità competente in virtù del presente regolamento.

TITOLO II

AUTORITÀ, COLLEGIO DI RISOLUZIONE E PROCEDURE

SEZIONE I

AUTORITÀ DI RISOLUZIONE, COLLEGI DI RISOLUZIONE E RUOLO DELLE AUTORITÀ EUROPEE DI VIGILANZA

Articolo 3

Designazione delle autorità di risoluzione e dei ministeri competenti

1.    Gli Stati membri in cui sono stabilite CCP designano un' autorità di risoluzione abilitata ad attivare gli strumenti di risoluzione e ad esercitare i poteri di risoluzione previsti dal presente regolamento e gli Stati membri in cui non sono stabilite CCP possono fare altrettanto .

Sono autorità di risoluzione le banche centrali nazionali, i ministeri competenti, le autorità amministrative pubbliche o altre autorità investite di poteri amministrativi pubblici.

2.   L'autorità di risoluzione dispone delle competenze, delle risorse e della capacità operativa che le permettono di applicare le misure di risoluzione e di esercitare i suoi poteri con la celerità e la flessibilità necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

3.   Se l'autorità di risoluzione designata a norma del paragrafo 1 è deputata allo svolgimento di altre funzioni, viene garantita la sua effettiva indipendenza operativa , inclusa la separazione del personale, delle linee gerarchiche e del processo decisionale, in particolare dall'autorità competente designata a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 nonché dalle autorità competenti e di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, viene adottata, dandone dimostrazione all'ESMA, ogni disposizione necessaria per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidatele in virtù del presente regolamento e tutte le altre.

I requisiti di cui al primo comma non impediscono la convergenza delle linee gerarchiche al massimo livello di un'organizzazione che include diverse autorità né il distaccamento, a condizioni prestabilite, del personale da un'autorità a un'altra per far fronte a picchi temporanei del carico di lavoro.

4.   ▌ L'autorità di risoluzione adotta e rende pubbliche le norme interne che assicurano la separazione strutturale prevista al primo comma, comprese quelle che regolano il segreto d'ufficio e gli scambi d'informazioni fra le diverse aree funzionali.

5.   Ciascuno Stato membro designa un unico ministero incaricato dell'esercizio delle funzioni che il presente regolamento affida al ministero competente.

6.   ▌L'autorità di risoluzione informa tempestivamente il ministero competente delle decisioni adottate a norma del presente regolamento.

7.   Se le decisioni previste al paragrafo 6 hanno un impatto diretto sul bilancio ▌, l'autorità di risoluzione ottiene la necessaria approvazione , come previsto dalla legge .

8.   Lo Stato membro notifica alla Commissione e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la o le autorità di risoluzione designate a norma del paragrafo 1.

9.   ▌

10.   L'ESMA pubblica l'elenco delle autorità di risoluzione e delle autorità di contatto notificate a norma del paragrafo 8.

Articolo 4

Collegi di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione costituisce, gestisce e presiede un collegio di risoluzione incaricato dell'esercizio delle funzioni previste agli articoli 13, 16 e 17 e della collaborazione e del coordinamento con le autorità omologhe dei paesi terzi.

Il collegio di risoluzione costituisce per l'autorità di risoluzione e per le altre autorità pertinenti l'ambito nel quale esercitare le funzioni seguenti:

(a)

scambio di informazioni d'interesse per la predisposizione dei piani di risoluzione, per la valutazione dell'interconnessione della CCP e dei suoi partecipanti, con altre banche centrali di interesse, per l'applicazione delle misure preparatorie e preventive e per la risoluzione;

(b)

valutazione dei piani di risoluzione a norma dell'articolo 13;

(c)

valutazione della risolvibilità della CCP a norma dell'articolo 16;

(d)

individuazione, superamento ed eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità delle CCP a norma dell'articolo 17;

(e)

coordinamento della comunicazione delle strategie e dei programmi di risoluzione al pubblico.

(e bis)

scambio dei piani di risanamento e di risoluzione dei partecipanti diretti e valutazione del potenziale impatto e dell'interconnessione con la CCP;

2.   Sono membri del collegio di risoluzione:

(a)

l'autorità di risoluzione della CCP;

(b)

l'autorità competente della CCP;

(c)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)

le autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)

le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(f)

le autorità competenti di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(g)

i membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(h)

le banche centrali di emissione di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 648/2012;

(i)

quando si applica l'articolo 11, paragrafo 1, l'autorità competente dell'impresa madre;

(i bis)

le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII di cui all'articolo 131, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE;

(j)

quando non è l'autorità di risoluzione di cui alla lettera a), il ministero competente;

(k)

l'ESMA;

(l)

l'Autorità bancaria europea (ABE).

3.   L'ESMA, l'ABE e le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII non hanno diritto di voto nel collegio di risoluzione.

4.   Possono essere invitate a partecipare al collegio di risoluzione in veste di osservatrici le autorità competenti e le autorità di risoluzione dei partecipanti diretti stabiliti in paesi terzi e le autorità competenti e le autorità di risoluzione delle CCP di paesi terzi con le quali la CCP ha concluso accordi di interoperabilità. La partecipazione di tali autorità è subordinata alla condizione che esse siano vincolate a obblighi di riservatezza equivalenti, a giudizio del presidente del collegio di risoluzione , a quelli previsti all'articolo 71.

La partecipazione delle autorità di paesi terzi al collegio di risoluzione può essere limitata alla discussione di specifici aspetti di esecuzione transfrontaliera, fra i quali potrebbero rientrare :

(a)

esecuzione effettiva e coordinata dell'azione di risoluzione, in particolare a norma degli articoli 53 e 75;

(b)

individuazione ed eliminazione degli eventuali impedimenti a un'effettiva azione di risoluzione conseguenti alle divergenze fra le varie discipline normative in materia di garanzie reali, accordi di netting e accordi di compensazione e alle divergenze tra i poteri o strategie di risanamento e risoluzione;

(c)

rilevamento dell'eventuale necessità d'introdurre nuovi obblighi in tema di rilascio delle licenze, riconoscimento o autorizzazione e coordinamento a tal fine, tenuto conto dell'esigenza di tempestività nell'azione di risoluzione;

(d)

eventuale sospensione dell'obbligo di compensazione per le classi di attività influenzate dalla risoluzione della CCP a norma dell'articolo 6 bis del regolamento (UE) n. 648/2012 o di disposizioni equivalenti previste dal diritto nazionale del paese terzo;

(e)

eventuale incidenza della diversità di fuso orario sull'ora di fine attività applicabile alla chiusura delle negoziazioni.

5.   Al presidente del collegio di risoluzione sono deputate le funzioni seguenti:

(a)

stabilire per iscritto, previa consultazione degli altri membri del collegio, le modalità e procedure per il funzionamento del collegio di risoluzione;

(b)

coordinare tutte le attività del collegio di risoluzione;

(c)

indire tutte le riunioni del collegio di risoluzione e presiederle;

(d)

informare esaurientemente con congruo anticipo tutti i membri del collegio di risoluzione dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali in discussione nelle stesse e dei punti da esaminare a tal fine;

(e)

decidere se invitare autorità di paesi terzi, ed eventualmente quali, a specifiche riunioni del collegio di risoluzione in conformità del paragrafo 4;

(f)

coordinare l'interscambio tempestivo di tutte le informazioni rilevanti tra i membri del collegio di risoluzione;

(g)

informare tempestivamente tutti i membri del collegio di risoluzione delle decisioni e degli esiti di dette riunioni;

(g bis)

garantire che i membri del collegio si scambino tempestivamente tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

6.   Per garantire la coerenza e uniformità di funzionamento dei collegi di risoluzione in tutta l'Unione, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto delle modalità e procedure scritte di detto funzionamento previste al paragrafo 1.

Nell'elaborazione delle norme di regolamentazione previste al primo comma l'ESMA tiene conto delle disposizioni applicabili del regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione (13), e del capo 6, sezione 1, del regolamento delegato (UE) XXX/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all'articolo 88, paragrafo 7, della stessa direttiva (14).

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 6 secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 5

Comitato di risoluzione dell'ESMA

1.   L'ESMA istituisce, a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1095/2010, un comitato di risoluzione incaricato di preparare le decisioni deputate all'ESMA dal presente regolamento, eccetto le decisioni ai sensi dell'articolo 12.

Inoltre il comitato di risoluzione promuove l'elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e  definisce strategie per la risoluzione delle CCP in dissesto.

2.   Il comitato di risoluzione è composto delle autorità designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1.

Le autorità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e le autorità competenti incaricate della vigilanza sugli O-SII sono invitate a partecipare al comitato di risoluzione in veste di osservatrici.

2 bis.     L'ESMA valuta i regimi di risanamento e risoluzione delle CCP all'interno dell'Unione con riferimento al loro effetto aggregato sulla stabilità finanziaria dell'Unione attraverso periodiche prove di stress e simulazioni di crisi riguardanti possibili eventi di stress di portata sistemica. Nell'assolvere tale ruolo, l'ESMA assicura la coerenza con le valutazioni sulla resilienza delle singole CCP di cui al capo XII del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, per quanto concerne la frequenza e la definizione delle prove, e collabora strettamente con i collegi di vigilanza istituiti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 648/2012, con il CERS e con le autorità competenti designate a norma dell'articolo 4 della direttiva 2013/36/UE, inclusa la BCE quando svolge le sue funzioni nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013, nonché con tutte le autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza sulle CCP. Qualora le prove di stress globali rilevino carenze di tali regimi in alcuni settori, l'istituzione o le istituzioni responsabili provvedono a ovviare a tali carenze e ripresentano i propri regimi affinché siano sottoposti a un altro ciclo di prove di stress entro sei mesi dalle prove precedenti.

3.   Ai fini del presente regolamento l'ESMA collabora con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) e con l'ABE nel comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.   Ai fini del presente regolamento l'ESMA provvede alla separazione strutturale tra il comitato di risoluzione e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Collaborazione tra autorità

1.   Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'ESMA collaborano strettamente nella predisposizione, pianificazione e , nella misura del possibile, applicazione delle decisioni di risoluzione. In particolare, l'autorità di risoluzione e le altre autorità pertinenti, incluse l'ESMA, le autorità di risoluzione designate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità delle FMI collegate, cooperano e comunicano efficacemente nel quadro del risanamento per consentire all'autorità di risoluzione di intervenire tempestivamente.

2.   Ai fini del presente regolamento le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l'ESMA in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.

In conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza indugio all'ESMA tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti.

SEZIONE II

PROCESSO DECISIONALE E PROCEDURE

Articolo 7

Principi generali del processo decisionale

Per formare le decisioni e agire a norma del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l'ESMA si attengono a tutti i principi e aspetti seguenti:

(a)

la decisione o azione è efficace e proporzionata alla singola CCP, almeno in considerazione dei fattori seguenti:

i)

assetto proprietario, giuridico e organizzativo della CCP, inclusa la sua eventuale appartenenza a un gruppo più ampio di FMI o altri enti finanziari;

ii)

natura, dimensioni e complessità dell'attività della CCP;

iii)

natura e diversità della struttura della partecipazione diretta della CCP , inclusi i partecipanti diretti, i loro clienti e le altre controparti alle quali detti partecipanti diretti e i clienti prestano servizi di compensazione nel quadro della CCP, nel caso in cui essi siano facilmente identificabili senza indebito ritardo ;

▌v)

interconnessione della CCP con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altri enti finanziari e con il sistema finanziario in generale;

v bis)

eventualità o meno che la CCP compensi un contratto derivato OTC appartenente a una categoria di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

v ter)

disponibilità di altre CCP che potrebbero fungere in modo credibile e fattibile da sostitute per le funzioni essenziali della CCP;

vi)

conseguenze effettive o potenziali delle violazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 22, paragrafo 2;

(b)

sono rispettate le esigenze imperative di efficacia del processo decisionale e di massimo contenimento possibile dei costi , prevenendo nel contempo perturbazioni del mercato , nell'ambito della realizzazione della misura di intervento precoce o dell'azione di risoluzione al fine di evitare il ricorso a fondi pubblici ;

(c)

le decisioni sono adottate e l'azione è avviata in modo tempestivo e, se necessario, con la dovuta sollecitudine;

(d)

le autorità di risoluzione, le autorità competenti e le altre autorità collaborano per garantire che le decisioni siano adottate e l'azione sia avviata in modo coordinato ed efficace;

(e)

sono definiti chiaramente i ruoli e le competenze delle diverse autorità pertinenti di ciascuno Stato membro;

(f)

sono tenuti debitamente in considerazione gli interessi degli Stati membri in cui la CCP presta servizi e in cui sono stabiliti i suoi partecipanti diretti, i loro clienti e le CCP collegate, in particolare l'impatto della decisione o dell'azione o inazione sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche degli Stati membri e dell'Unione in generale;

(g)

sono tenuti debitamente in considerazione l'obiettivo di equilibrare gli interessi dei diversi partecipanti diretti, dei loro clienti, dei creditori in senso lato e delle parti interessate della CCP negli Stati membri interessati e l'obiettivo di non penalizzare o tutelare ingiustamente gli interessi di determinati soggetti in alcuni Stati membri, anche evitando un'iniqua ripartizione degli oneri tra Stati membri;

(g bis)

il sostegno finanziario pubblico è evitato nella massima misura possibile e utilizzato solo come soluzione di ultima istanza alle condizioni di cui all'articolo 45, e non vengono create aspettative circa il sostegno finanziario pubblico;

(h)

l'obbligo, a norma del presente regolamento, di consultare una data autorità prima di adottare la decisione o di avviare l'azione implica almeno l'obbligo di consultazione sugli elementi della decisione o azione proposta che hanno o possono avere:

(i)

un effetto sui partecipanti diretti, sui clienti o sulle FMI collegate;

(ii)

un impatto sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui sono stabiliti o ubicati i partecipanti diretti, i clienti o le FMI collegate;

(i)

il piano di risoluzione previsto all'articolo 13 è rispettato, a meno che sia necessario discostarsene per conseguire meglio gli obiettivi della risoluzione;

(j)

è assicurata la trasparenza nei confronti delle autorità pertinenti ogniqualvolta possibile, in particolare se la decisione o azione proposta rischia di ripercuotersi sulla stabilità finanziaria o sulle finanze pubbliche e nei confronti di qualsiasi altra giurisdizione, o di altre parti , ove ragionevolmente possibile ;

(k)

le autorità citate si coordinano e collaborano il più strettamente possibile, anche nell'intento di ridurre il costo complessivo della risoluzione;

(l)

gli effetti economici e sociali negativi della decisione sono attenuati in tutti gli Stati membri e nei paesi terzi in cui la CCP presta servizi, comprese le ripercussioni negative sulla stabilità finanziaria.

Articolo 8

Scambio di informazioni

1.   Di loro iniziativa o a richiesta, le autorità di risoluzione, le autorità competenti e l'ESMA si scambiano in modo tempestivo tutte le informazioni rilevanti per l'esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente regolamento.

2.   Le autorità di risoluzione divulgano le informazioni riservate comunicate dall'autorità di un paese terzo solo previo consenso di questa.

Le autorità di risoluzione comunicano al ministero competente tutte le informazioni inerenti alle decisioni o misure riguardo alle quali il ministero deve ricevere notizia, essere consultato o dare l'approvazione.

TITOLO III

PREDISPOSIZIONE

CAPO I

Pianificazione del risanamento e della risoluzione

SEZIONE 1

PIANIFICAZIONE DEL RISANAMENTO

Articolo 9

Piani di risanamento

1.   La CCP redige e tiene aggiornato un piano di risanamento globale ed efficace che prevede , in caso di eventi di inadempimento e di eventi diversi dall'inadempimento o di una combinazione di entrambi, l'adozione di misure volte al riequilibrio della situazione finanziaria senza alcun sostegno finanziario pubblico per consentire alla CCP di continuare a prestare servizi di compensazione in caso di deterioramento significativo o in presenza di un rischio di violazione dei requisiti prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012.

1 bis.     Il piano di risanamento opera una distinzione chiara tra gli scenari, in particolare, se possibile, tramite sezioni distinte, sulla base di:

(a)

eventi di inadempimento;

(b)

eventi diversi dall'inadempimento.

Il piano di risanamento include indicazioni su come combinare le disposizioni previste per gli scenari di cui alle lettere a) e b), nel caso in cui entrambi gli scenari si verifichino contemporaneamente.

2.   Il piano di risanamento contiene un quadro di indicatori , basato sul profilo di rischio della CCP, nel quale sono identificati i casi in cui devono essere adottate le misure ivi previste, prendendo in considerazione diversi scenari. Gli indicatori riguardano la situazione finanziaria della CCP e possono essere di carattere qualitativo o quantitativo.

La CCP predispone dispositivi appropriati , inclusa una stretta cooperazione tra le autorità pertinenti, per il monitoraggio periodico degli indicatori. La CCP riferisce all'ESMA e alle autorità competenti in merito al risultato di tale monitoraggio.

2 bis.     Entro … [un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano l'elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al presente articolo, paragrafo 2, primo comma.

3.    La CCP include nel proprio regolamento operativo disposizioni concernenti le procedure che deve seguire per realizzare gli obiettivi della procedura di risanamento, che prevedono :

(a)

di adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in assenza degli indicatori rilevanti;

(b)

di non adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in presenza degli indicatori rilevanti.

3 bis.     Tutte le misure di cui al paragrafo 3 richiedono l'approvazione dell'autorità competente.

4.   ▌ La CCP che intende attivare il piano di risanamento informa l'autorità competente e l'ESMA della natura e dell'entità dei problemi riscontrati, precisando tutte le circostanze del caso e indicando i provvedimenti di risanamento o di altro tipo di cui prospetta l'adozione per risolvere la situazione.

L'autorità competente , dopo aver informato l'ESMA, può ordinare alla CCP di non adottare il provvedimento di risanamento prospettato se ritiene che possa produrre effetti negativi significativi sul sistema finanziario , non sia verosimilmente efficace o possa avere ripercussioni sproporzionate sui clienti dei partecipanti diretti .

5.   L'autorità competente informa prontamente l'autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta in conformità del paragrafo 4, primo comma, e dell'eventuale successiva istruzione emanata in conformità del paragrafo 4, secondo comma.

Qualora riceva la comunicazione di cui al paragrafo 4, primo comma, l'autorità competente proibisce o limita nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; l'autorità competente può inoltre limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali e delle indennità di buonuscita.

6.   La CCP rivede e aggiorna , ove necessario, il piano di risanamento almeno annualmente e in caso di qualsiasi mutamento della struttura giuridica o organizzativa, ovvero dell'attività o della situazione finanziaria, che possa influire in misura sostanziale sul piano o renderne altrimenti necessaria la modifica. L'autorità competente può ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento con maggiore frequenza.

7.   Il piano di risanamento:

(a)

non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico, a un'assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o a un'assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard, né il loro ottenimento;

(b)

tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze, in particolare in relazione ai partecipanti diretti e ai loro clienti, sia diretti sia indiretti; e

(c)

assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

7 bis.     Gli strumenti di risanamento consentono di:

(a)

far fronte alle perdite derivanti da eventi diversi dall'inadempimento;

(b)

far fronte alle perdite derivanti da eventi di inadempimento;

(c)

ribilanciare il portafoglio a seguito di un evento di inadempimento;

(d)

far fronte alle carenze di liquidità prive di copertura; e

(e)

ricostituire le risorse finanziarie della CCP, compresi i fondi propri, a un livello sufficiente a consentire alla CCP di adempiere ai propri obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e a garantire la continuità operativa e il tempestivo esercizio delle funzioni essenziali della CCP.

7 ter.     Il piano di risanamento include una gamma di scenari estremi, compreso l'inadempimento di partecipanti diretti oltre ai due maggiori e di altre CCP, pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui il suo mix di prodotti, il modello commerciale, nonché il quadro di gestione della liquidità e del rischio. Tale gamma di scenari include sia eventi a carattere sistemico sia eventi di stress specifici alla CCP, tenendo conto dei potenziali effetti di contagio a livello nazionale e transfrontaliero in caso di crisi nonché delle crisi simultanee in diversi mercati importanti.

7 quater.     Entro … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che precisano ulteriormente la gamma di scenari da considerare ai fini del paragrafo 1. Nella formulazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto, se del caso, del pertinente lavoro svolto a livello internazionale nel campo delle prove di stress prudenziali della CCP e del risanamento della CCP. Essa intende trarre vantaggio, laddove possibile, dalle sinergie tra le prove di stress prudenziale e la modellizzazione degli scenari di risanamento.

7 quinquies.     Se la CCP fa parte di un gruppo e se accordi contrattuali di sostegno da parte dell'impresa madre, incluso il finanziamento dei requisiti patrimoniali della CCP stabiliti in linea con l'articolo 16 del regolamento (UE) n. 648/2012 mediante partecipazioni emesse dall'impresa madre, fanno parte del piano di recupero, quest'ultimo contempla scenari in cui tali accordi non possono essere onorati.

7 sexies.     Il piano di risanamento riporta:

(a)

una sintesi dei suoi elementi salienti e una sintesi della capacità di risanamento complessiva;

(b)

una sintesi delle modifiche sostanziali della CCP rispetto all'ultimo piano di risanamento;

(c)

un piano di comunicazione e informazione che delinea il modo in cui la CCP intende gestire le eventuali reazioni negative del mercato, assicurando nel contempo la massima trasparenza;

(d)

la gamma completa degli interventi su capitale, allocazione delle perdite e liquidità, necessari al fine di mantenere o ripristinare la sostenibilità economica e la situazione finanziaria della CCP, compresi il ribilanciamento del portafoglio e il ripristino della situazione patrimoniale, e di ricostituire le risorse prefinanziate di cui la CCP necessita per restare economicamente sostenibile in situazione di continuità operativa e continuare a prestare i servizi essenziali in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione e dell'articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione;

(e)

adeguate condizioni e procedure atte a garantire la tempestività delle azioni di risanamento, così come una vasta gamma di opzioni di risanamento, inclusa una stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto sostanziale del piano;

(f)

la descrizione dettagliata degli impedimenti sostanziali a una sua esecuzione efficace e tempestiva, anche in termini di effetto sui partecipanti diretti e sui clienti, compreso il caso in cui è probabile che i partecipanti diretti adottino, in conformità del rispettivo piano di risanamento, provvedimenti di cui agli articoli 5 e 7 della direttiva 2014/59/UE, e, se applicabile, in termini di effetto sul resto del gruppo;

(g)

l'indicazione delle funzioni essenziali;

(h)

una descrizione dettagliata delle procedure per determinare il valore e la commerciabilità delle linee di business principali, delle operazioni e delle attività della CCP;

(i)

una descrizione dettagliata delle modalità con cui la pianificazione del risanamento è integrata nella struttura di governance della CCP e con cui è integrata nel regolamento operativo della CCP sottoscritto dai partecipanti diretti, e una descrizione dettagliata delle politiche e procedure che disciplinano l'approvazione del piano di risanamento e l'identificazione delle persone responsabili della preparazione e dell'attuazione del piano all'interno dell'organizzazione;

(j)

meccanismi e misure in grado di incentivare i partecipanti diretti non inadempienti a presentare offerte concorrenziali, quando sono messe all'asta le posizioni dei partecipanti inadempienti;

(k)

meccanismi e misure che permettono alla CCP un accesso adeguato a fonti di finanziamento di emergenza, comprese le potenziali fonti di liquidità, una valutazione delle garanzie reali disponibili e una valutazione della possibilità di trasferire risorse o liquidità tra linee di business, in modo da poter continuare a svolgere le proprie funzioni e assolvere le obbligazioni alla scadenza;

(l)

meccanismi e misure:

i)

per ridurre i rischi;

ii)

per ristrutturare contratti, diritti, attività e passività, tra cui:

a)

per sciogliere in tutto o in parte i contratti;

b)

per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti;

iii)

per ristrutturare le linee di business;

iv)

necessari per la continuità di accesso alle infrastrutture dei mercati finanziari;

v)

necessari per la continuità di funzionamento delle procedure operative della CCP, compresi infrastrutture e servizi informatici;

vi)

una descrizione delle azioni o strategie di gestione intese a ripristinare la solidità finanziaria e relativo effetto finanziario previsto;

vii)

misure preparatorie che la CCP ha preso o intende prendere per agevolare l'attuazione del piano di risanamento, comprese le misure necessarie per una sua ricapitalizzazione tempestiva, per il ribilanciamento del portafoglio e per la ricostituzione delle risorse prefinanziate, e per garantire la relativa applicabilità attraverso le frontiere; tali misure includono provvedimenti volti a far sì che i partecipanti diretti non inadempienti forniscano alla CCP un contributo in contante minimo pari al massimo all'importo del contributo da essi versato al fondo di garanzia della CCP;

viii)

un quadro di indicatori che indica il punto in cui possono essere avviate le azioni adeguate previste dal piano;

ix)

se applicabile, un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate nel piano, la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e l'indicazione delle attività che si prevede siano considerate idonee come garanzie reali in base al meccanismo della banca centrale;

x)

tenuto conto dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, una gamma di scenari estremi di stress pertinenti alla situazione specifica della CCP, fra cui eventi di portata sistemica, stress specifici al soggetto giuridico e all'eventuale gruppo di appartenenza e stress specifici a singoli partecipanti diretti della CCP o, nel caso, a una FMI collegata;

xi)

tenuto conto dell'articolo 34 e dell'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, gli scenari determinati dalla situazione di stress o dall'inadempimento di uno o più partecipanti oppure da altri motivi, comprese le perdite derivanti dalle attività di investimento della CCP o da problemi operativi (anche sotto forma di grave minaccia esterna per l'operatività della CCP dovuta a perturbazione o shock esterni oppure ad un incidente informatico).

7 septies.     In seguito a un evento di inadempimento, la CCP usa un importo aggiuntivo di risorse proprie dedicate pari all'importo che deve essere utilizzato ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012, prima di avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), del presente articolo. Qualora l'autorità competente ritenga che i rischi che hanno portato alle perdite siano stati sotto il controllo della CCP, può imporre a quest'ultima di utilizzare un importo più elevato di risorse proprie dedicate, che sarà stabilito dall'autorità competente.

7 octies.     In seguito a un evento diverso dall'inadempimento, la CCP usa risorse proprie dedicate pari a tre volte l'importo specificato all'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 prima di avvalersi degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), del presente articolo e, per mantenere il rigoroso processo di incentivazione, la CCP non usa il fondo di garanzia e le linee di difesa in caso di inadempimento. Qualora l'autorità competente ritenga che i rischi che hanno portato alle perdite siano stati al di fuori del controllo della CCP, può consentire a quest'ultima di utilizzare un importo inferiore di risorse proprie dedicate, che sarà stabilito dall'autorità competente.

7 nonies.     Di concerto con l'autorità competente, la CCP si avvale degli strumenti di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), punto ii), solo dopo aver effettuato, alle condizioni di cui al paragrafo 7 sexies, lettera l), punto vii), richieste di liquidità di un importo minimo pari al fondo di garanzia della CCP.

7 decies.

Le autorità competenti possono ordinare alla CCP di inserire ulteriori informazioni nel piano di risanamento.

8.   Il consiglio della CCP valuta il piano di risanamento tenuto conto del parere del comitato dei rischi a norma dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo approva prima di sottoporlo all'autorità competente e all'ESMA .

9.   Il piano di risanamento è considerato parte integrante del regolamento operativo della CCP e la CCP e i suoi partecipanti diretti, in caso di disposizioni relative ai loro clienti, assicurano che le misure ivi previste siano esercitabili in ogni momento.

9 bis.     La CCP pubblica gli elementi elencati al paragrafo 7 sexies, lettere da a) a g). Gli elementi elencati alle lettere da h) ad l) di detto paragrafo sono pubblicati nella misura in cui vi sia un interesse pubblico per la trasparenza di tali elementi. I partecipanti diretti assicurano che qualsiasi disposizione avente ripercussioni sui loro clienti venga adeguatamente comunicata a questi ultimi.

9 ter.     Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle misure adottate dalla CCP conformemente al suo piano di risanamento istituito dal presente regolamento.

Articolo 10

Valutazione del piano di risanamento

1.   La CCP ▌ sottopone il piano di risanamento all'autorità competente ▌.

2.   L'autorità competente trasmette senza indugio il piano al collegio di vigilanza e all'autorità di risoluzione.

Entro sei mesi dalla presentazione e in coordinamento con il collegio di vigilanza secondo la procedura prevista all'articolo 12, l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza del piano di risanamento alla luce dei criteri indicati all'articolo 9.

3.   L'autorità competente valuta il piano di risanamento in consultazione con il CERS e tenendo in considerazione la struttura di capitale della CCP, le relative linee di difesa in caso di inadempimento, il livello di complessità della struttura organizzativa e il profilo di rischio della CCP, anche in termini di rischi finanziari, operativi e informatici, inclusa la sostituibilità delle sue attività, così come l'impatto che l'attuazione del piano di risanamento avrebbe sui partecipanti diretti, sui loro clienti, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale. L'autorità competente considera debitamente se il piano di risanamento incentivi in modo adeguato i proprietari della CCP, i partecipanti diretti e i loro clienti a controllare il grado di rischio che creano o cui sono esposti nel sistema. L'autorità competente incoraggia il monitoraggio delle attività di assunzione di rischi e di gestione dei rischi intraprese dalla CCP e incoraggia una partecipazione il più completa possibile alla procedura di gestione dell'inadempimento della CCP.

3 bis.     Nel valutare il piano di risanamento, l'autorità competente tiene in considerazione gli accordi di sostegno dell'impresa madre come parti valide del piano di risanamento, solo quando tali accordi sono vincolanti sul piano contrattuale.

4.   L'autorità di risoluzione esamina il piano di risanamento per individuarvi le misure che potrebbero compromettere la risolvibilità della CCP. Qualora siano individuate siffatte misure, l'autorità di risoluzione le porta all'attenzione dell'autorità competente e rivolge all'autorità competente raccomandazioni su come affrontare le ripercussioni negative di tali misure sulla risolvibilità della CCP .

5.   L'autorità competente che decide di non dar seguito alle raccomandazioni rivoltele a norma del paragrafo 4 giustifica esaurientemente all'autorità di risoluzione la decisione assunta.

6.   L'autorità competente comunica alla CCP, ovvero all'impresa madre, se accetta le raccomandazioni dell'autorità di risoluzione o se altrimenti ritiene che il piano di risanamento presenti carenze sostanziali o che impedimenti sostanziali ne ostacolino l'attuazione, e offre alla CCP la possibilità di presentare osservazioni.

7.   Tenuto conto delle osservazioni della CCP, l'autorità competente può ordinare alla CCP ovvero all'impresa madre di presentare entro il termine di due mesi, prorogabile di un mese con il consenso dell'autorità competente, un piano riveduto che dimostri in che modo le carenze sono colmate o gli impedimenti superati. Il piano riveduto è esaminato in conformità del paragrafo 2, secondo comma.

8.   L'autorità competente ordina alla CCP ovvero all'impresa madre di apportare modifiche specifiche al piano se ritiene che il piano riveduto non colmi le carenze o non superi gli impedimenti in modo adeguato oppure se la CCP ovvero l'impresa madre non ha presentato un piano riveduto.

9.   Quando non risulta possibile colmare le carenze o superare gli impedimenti in modo adeguato attraverso modifiche specifiche del piano, l'autorità competente ordina alla CCP ovvero all'impresa madre d'indicare in tempi adeguati le modifiche della sua attività atte a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all'attuazione del piano di risanamento.

Se la CCP ovvero l'impresa madre non indica dette modifiche nei tempi fissati dall'autorità competente oppure se l'autorità competente non ritiene che gli interventi proposti siano atti a colmare le carenze o a superare gli impedimenti all'attuazione del piano di risanamento in modo adeguato, o a migliorare la risolvibilità della CCP, l'autorità competente esige dalla CCP ovvero dall'impresa madre , entro un periodo di tempo specificato dall'autorità competente, l'adozione di una o più delle seguenti misure, tenuto conto della gravità delle carenze o impedimenti, dell'effetto delle misure sull'attività della CCP e della capacità della CCP di continuare a rispettare il regolamento (UE) n. 648/2012 :

(a)

riduzione del profilo di rischio della CCP;

(b)

potenziamento della capacità della CCP di ricapitalizzarsi prontamente per rispettare i requisiti prudenziali;

(c)

revisione della strategia e della struttura della CCP;

(d)

modifica delle linee di difesa in caso di inadempimento, dei provvedimenti di risanamento e di altre modalità di allocazione delle perdite in modo da migliorare la risolvibilità e la resilienza delle funzioni essenziali;

(e)

modifica della struttura di governance della CCP.

10.   La richiesta di cui al paragrafo 9, secondo comma, è motivata e comunicata alla CCP per iscritto.

10 bis.     L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione in cui specifica i criteri minimi che l'autorità competente deve considerare ai fini della valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 1.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Piani di risanamento delle CCP appartenenti a un gruppo

1.   Se l'impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP è un ente ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/59/UE o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), di tale direttiva, l'autorità competente di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21, della stessa direttiva ordina all'impresa madre di presentare un piano di risanamento di gruppo in conformità di detta direttiva. L'autorità competente sottopone il piano di risanamento di gruppo all'autorità competente della CCP.

Se l'impresa madre del gruppo al quale appartiene la CCP non è un ente o un'entità di cui al primo comma e al fine di valutare, ove necessario, tutti gli elementi della sezione A dell'allegato, l'autorità competente può, ▌secondo la procedura prevista all'articolo 10, esigere dalla CCP la presentazione di un piano di risanamento della CCP tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti relativi alla struttura del gruppo. La richiesta è motivata e comunicata per iscritto alla CCP e all'impresa madre.

2.   Se l'impresa madre presenta il piano di risanamento in conformità del paragrafo 1, primo comma, le disposizioni sul risanamento della CCP ne costituiscono una parte distinta e soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento; la CCP può non essere tenuta a redigere un piano di risanamento individuale.

3.   L'autorità competente della CCP valuta le disposizioni sul risanamento della CCP in conformità dell'articolo 10 e, nel caso, consulta l'autorità competente del gruppo.

Articolo 12

Procedura di coordinamento per i piani di risanamento

1.   Il collegio di vigilanza concorre a una decisione congiunta su tutti gli aspetti seguenti:

(a)

verifica e valutazione del piano di risanamento;

(b)

applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafi 6, 7, 8 e 9;

(c)

eventuale necessità che l'impresa madre rediga un piano di risanamento in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1.

2.   Il collegio concorre a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità competente trasmette il piano di risanamento.

Il collegio concorre a una decisione congiunta sull'aspetto di cui al paragrafo 1, lettera c), entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità competente decide di chiedere all'impresa madre di elaborare un piano di gruppo.

Su richiesta di una delle autorità competenti rappresentate nel collegio di vigilanza , l'ESMA può assistere il collegio di vigilanza nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risanamento, il collegio non è giunto a una decisione congiunta sugli aspetti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente della CCP decide autonomamente.

L'autorità competente della CCP prende la decisione di cui al primo comma tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità competente della CCP comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di vigilanza.

4.   Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di vigilanza che rappresenta la maggioranza semplice dei membri del collegio ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente alla valutazione del piano di risanamento e all'attuazione delle misure previste all'articolo 10, paragrafo 9, lettere a), b) e d), del presente regolamento, l'autorità competente della CCP attende la decisione adottata dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010 e decide conformandovisi.

5.   Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità competente della CCP.

SEZIONE 2

PIANIFICAZIONE DELLA RISOLUZIONE

Articolo 13

Piani di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione elabora della CCP un piano di risoluzione per ciascuna CCP previa consultazione dell'autorità competente e dell'ESMA e coordinandosi con il collegio di risoluzione secondo la procedura prevista all'articolo 15.

2.   Il piano di risoluzione prevede le azioni di risoluzione che l'autorità di risoluzione può attuare laddove la CCP presenti i presupposti per la risoluzione di cui all'articolo 22.

3.   Il piano di risoluzione tiene conto almeno degli elementi seguenti:

(a)

dissesto della CCP dovuto a:

i.

eventi di inadempimento;

ii.

eventi diversi dall'inadempimento;

iii.

instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico;

(b)

impatto che l'attuazione del piano di risoluzione produrrebbe sui partecipanti diretti e i loro clienti, anche laddove sia probabile che i partecipanti diretti siano sottoposti a provvedimenti di risanamento o azioni di risoluzione in conformità della direttiva 2014/59/UE, sulle FMI collegate, sui mercati finanziari serviti dalla CCP e sul sistema finanziario in generale;

(c)

modalità e situazioni in cui la CCP può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale e indicazione delle attività che possono essere considerate idonee quali garanzie.

4.   Il piano di risoluzione non presuppone alcuno degli interventi seguenti:

(a)

sostegno finanziario pubblico;

(b)

assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)

assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

4 bis.     Il piano di risoluzione formula ipotesi prudenti in merito alle risorse finanziarie disponibili sotto forma di strumenti di risoluzione, che possono essere necessarie per conseguire gli obiettivi della risoluzione, e alle risorse che prevede saranno disponibili conformemente alle norme e alle disposizioni della CCP al momento dell'avvio della risoluzione. Tali ipotesi prudenti si basano sui risultati delle prove di stress più recenti, eseguite in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 bis, e rimangono valide in scenari di condizioni di mercato estreme, aggravate dal risanamento o dalla risoluzione di una o altre CCP, compreso l'inadempimento di uno o diversi partecipanti diretti, oltre ai due clienti diretti nei confronti dei quali la CCP ha la maggiore esposizione.

5.   L'autorità di risoluzione riesamina il piano di risoluzione, aggiornandolo se del caso, almeno annualmente e a ogni mutamento della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria della CCP ovvero in caso di altro mutamento che influisce in misura sostanziale sull'efficacia del piano.

La CCP e l'autorità competente informano prontamente di detto mutamento l'autorità di risoluzione.

5 bis.     Il piano di risoluzione distingue chiaramente, in particolare ove possibile mediante sezioni separate, tra gli scenari basati sulle circostanze di cui al paragrafo 3, lettera a), punti i), ii) e iii) rispettivamente.

6.   Il piano di risoluzione indica le situazioni e i diversi scenari in cui s'iscrivono l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione. Il piano di risoluzione comprende, laddove possibile e opportuno in forma quantificata:

(a)

una sintesi degli elementi fondamentali del piano, distinguendo tra eventi di inadempimento, eventi diversi dall'inadempimento e una combinazione di entrambi;

(b)

una sintesi delle modifiche sostanziali apportate alla CCP dopo l'ultimo aggiornamento del piano di risoluzione;

(c)

la dimostrazione di come le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni della CCP, sul piano giuridico ed economico, nella misura necessaria, in modo da garantirne la continuità in caso sia avviata qualsiasi forma di risoluzione, incluso il dissesto della CCP;

(d)

una stima dei tempi necessari per la realizzazione di ciascun aspetto sostanziale del piano , compresa la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP ;

(e)

una descrizione particolareggiata della valutazione della risolvibilità effettuata a norma dell'articolo 16;

(f)

una descrizione dei provvedimenti necessari, ai sensi dell'articolo 17, per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità individuati nella valutazione effettuata a norma dell'articolo 16;

(g)

una descrizione delle procedure per determinare il valore e la trasferibilità delle funzioni essenziali e delle attività della CCP;

(h)

una descrizione particolareggiata dei dispositivi atti a garantire che le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 14 siano aggiornate e a disposizione dell'autorità di risoluzione in qualsiasi momento;

i)

le modalità che permettono il finanziamento delle azioni di risoluzione senza presupporre la sussistenza degli elementi di cui al paragrafo 4;

(j)

una descrizione particolareggiata delle diverse strategie di risoluzione che si potrebbero applicare nei vari scenari possibili e relative tempistiche;

(k)

una descrizione delle interdipendenze critiche fra la CCP e altri partecipanti al mercato , compresi le interdipendenze infragruppo, gli accordi di interoperabilità e i collegamenti con altre FMI, nonché i modi per affrontare tali interdipendenze ;

(l)

una descrizione delle diverse opzioni che assicurano:

i.

l'accesso ai pagamenti, ai servizi di compensazione e ad altre infrastrutture;

ii.

il regolamento tempestivo delle obbligazioni dovute ai partecipanti diretti e loro clienti e alle FMI collegate;

iii.

l'accesso dei partecipanti al sistema ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità, fornite alla CCP e da questa detenute, che sono dovute a tali partecipanti;

iv.

la continuità operativa dei collegamenti fra la CCP e le altre FMI;

v.

la portabilità delle attività e delle posizioni dei clienti e dei clienti indiretti dei partecipanti diretti, conformemente all'articolo 39 del regolamento (UE) n. 648/2012 ;

vi.

il mantenimento delle licenze, autorizzazioni, riconoscimenti e qualificazioni giuridiche di cui la CCP necessita per continuare a esercitare le funzioni essenziali, compreso il riconoscimento ai fini dell'applicazione delle norme sul carattere definitivo del regolamento e ai fini della partecipazione a altre FMI ovvero dei collegamenti con esse;

(l bis)

una descrizione dell'approccio che l'autorità di risoluzione prevede di seguire per determinare la portata e il valore di eventuali contratti da cessare conformemente all'articolo 29;

(m)

un'analisi dell'impatto del piano sui dipendenti della CCP, compresa una stima dei costi associati, e una descrizione delle previste procedure di consultazione del personale durante il processo di risoluzione, tenendo conto delle norme e dei sistemi nazionali di dialogo con le parti sociali;

(n)

il piano di comunicazione con i media e con il pubblico onde garantire la massima trasparenza ;

(o)

una descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi della CCP.

(o bis)

una descrizione delle modalità di scambio delle informazioni in seno al collegio di risoluzione, prima della risoluzione e durante la stessa, in linea con le modalità e procedure scritte per il funzionamento dei collegi di risoluzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Le informazioni di cui alla lettera a) sono comunicate alla CCP. La CCP può comunicare per iscritto all'autorità di risoluzione il suo parere sul piano di risoluzione. Il parere è incluso nel piano.

7.   L'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di trasmetterle la documentazione particolareggiata dei contratti di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012 dei quali è parte. L'autorità di risoluzione può indicare un termine per la trasmissione della documentazione e può fissare termini diversi per tipi diversi di contratti.

7 bis.     L'autorità di risoluzione della CCP coopera strettamente con le autorità di risoluzione dei clienti diretti della CCP al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla risoluzione.

8.   Previa consultazione con il CERS e tenuto conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) XXX/2016 della Commissione che integra la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione adottate in base all'articolo 10, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE, e rispettando il principio di proporzionalità, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano i contenuti del piano di risoluzione in conformità del paragrafo 6.

Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene debitamente conto del livello di differenziazione tra i quadri giuridici nazionali dei vari Stati membri, in particolare nel settore del diritto fallimentare, nonché della diversità in termini di natura e dimensioni delle CCP stabilite nell'Unione.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 14

Dovere di collaborazione e di trasmissione delle informazioni in capo alla CCP

La CCP collabora secondo necessità all'elaborazione del piano di risoluzione e comunica all'autorità di risoluzione, direttamente o per il tramite dell'autorità competente, tutte le informazioni necessarie per la preparazione e l'attuazione dello stesso, comprese le informazioni e l'analisi indicate nella sezione B dell'allegato.

L'autorità competente comunica all'autorità di risoluzione tutte le informazioni di cui al primo comma che ha già a sua disposizione.

La CCP scambia tempestivamente informazioni con le autorità competenti e l'ESMA, al fine di facilitare la valutazione dei profili di rischio della CCP e l'interconnessione con altre infrastrutture dei mercati finanziari, altre istituzioni finanziarie e con il sistema finanziario in generale, secondo la definizione di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 15

Procedura di coordinamento per i piani di risoluzione

1.   Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta sul piano di risoluzione e sulla relativa modifica entro un termine di quattro mesi dalla data in cui l'autorità di risoluzione glielo trasmette in conformità del paragrafo 2.

2.   L'autorità di risoluzione trasmette al collegio di risoluzione un progetto di piano di risoluzione, le informazioni comunicate a norma dell'articolo 14 e qualsiasi altra informazione d'interesse per detto collegio.

L'autorità di risoluzione provvede a che l'ESMA riceva tutte le informazioni d'interesse per il ruolo che le spetta in conformità del presente articolo.

3.   L'autorità di risoluzione può decidere di associare all'elaborazione e alla verifica del piano di risoluzione autorità di paesi terzi, a condizione che rispettino gli obblighi di riservatezza previsti all'articolo 71 e appartengano a giurisdizioni in cui è stabilito almeno uno dei soggetti seguenti:

i.

impresa madre della CCP, se pertinente;

ii.

partecipanti diretti verso cui la CCP ha un'esposizione significativa ;

iii.

filiazioni della CCP, se pertinente;

iv.

altri prestatori di servizi essenziali alla CCP.

iv bis.

una CCP avente accordi di interoperabilità con la CCP.

4.   Su richiesta di una delle autorità di risoluzione, l'ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione del piano di risoluzione, il collegio di risoluzione non è giunto a una decisione congiunta, l'autorità di risoluzione decide autonomamente. L'autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi. L'autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione .

6.   Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di risoluzione , che rappresenta la maggioranza semplice dei membri di tale collegio, ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una questione inerente al piano di risoluzione, l'autorità di risoluzione della CCP attende la decisione adottata dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento e decide conformandovisi.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione.

7.   Laddove sia adottata una decisione congiunta a norma del paragrafo 1 e una delle autorità di risoluzione reputi, a norma del paragrafo 6, che l'oggetto del disaccordo sconfini nelle competenze di bilancio dello Stato membro di appartenenza, l'autorità di risoluzione della CCP riesamina il piano di risoluzione.

CAPO II

Risolvibilità

Articolo 16

Valutazione della risolvibilità

1.   L'autorità di risoluzione valuta, in collaborazione con il collegio di risoluzione a norma dell'articolo 17, in che misura la CCP sia risolvibile senza fare affidamento sulle misure seguenti:

(a)

sostegno finanziario pubblico ▌;

(b)

assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;

(c)

assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard.

2.   La CCP è considerata risolvibile quando l'autorità di risoluzione reputa fattibile e credibile liquidarla con procedura ordinaria di insolvenza oppure risolverla tramite l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione assicurandone nel contempo la continuità delle funzioni essenziali ed evitando qualsiasi utilizzo di fondi pubblici nonché, quanto più possibile, effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

Costituiscono effetti negativi di cui al primo comma l'instabilità finanziaria più ampia o eventi a carattere sistemico in un qualsiasi Stato membro.

Se non considera risolvibile la CCP, l'autorità di risoluzione lo comunica con tempestività all'ESMA.

3.   Su richiesta dell'autorità di risoluzione la CCP dimostra che:

(a)

nulla osta alla riduzione del valore delle partecipazioni una volta esercitati i poteri di risoluzione, a prescindere dal completo esaurimento degli accordi contrattuali in essere o degli altri provvedimenti previsti dal piano di risanamento della CCP;

(b)

i contratti che legano la CCP ai partecipanti diretti o a terzi non consentono a tali partecipanti o terzi di opporsi con successo all'esercizio dei poteri di risoluzione da parte dell'autorità di risoluzione né di evitare altrimenti di esservi assoggettati.

4.   Ai fini della valutazione della risolvibilità di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione esamina, se pertinenti, gli aspetti indicati nella sezione C dell'allegato.

4 bis.     L'ESMA adotta orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all'applicazione della sezione C dell'allegato entro … [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].

5.   L'autorità di risoluzione , in collaborazione con il collegio di risoluzione, effettua la valutazione della risolvibilità contestualmente alla stesura e all'aggiornamento del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 13.

Articolo 17

Superamento od eliminazione degli impedimenti alla risolvibilità

1.   Se la valutazione prevista all'articolo 16 porta l'autorità di risoluzione , previa consultazione del collegio di risoluzione, a concludere che la risolvibilità della CCP incontra impedimenti sostanziali, l'autorità di risoluzione elabora una relazione in collaborazione con l'autorità competente e la trasmette alla CCP e al collegio di risoluzione.

La relazione prevista al primo comma analizza gli impedimenti ▌ all'efficace attivazione degli strumenti di risoluzione e all'esercizio dei poteri di risoluzione nei confronti della CCP, ne considera gli effetti sul modello di business della CCP e raccomanda provvedimenti mirati atti ad eliminarli ove possibile .

2.   La trasmissione della relazione prevista al paragrafo 1 sospende l'obbligo per il collegio di risoluzione di concorrere a una decisione congiunta sul piano di risoluzione, di cui all'articolo 15, fino al momento in cui l'autorità di risoluzione accetta i provvedimenti atti ad eliminare gli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma del paragrafo 3 ovvero in cui sono decisi provvedimenti alternativi a norma del paragrafo 4.

3.   Entro quattro mesi dalla data di ricezione della relazione trasmessa in conformità del paragrafo 1, la CCP propone all'autorità di risoluzione i possibili provvedimenti volti a superare od eliminare gli impedimenti sostanziali individuati nella relazione. L'autorità di risoluzione comunica al collegio di risoluzione i provvedimenti proposti dalla CCP. L'autorità di risoluzione e il collegio di risoluzione valutano, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), se i provvedimenti superino od eliminino effettivamente gli impedimenti.

4.   Se l'autorità di risoluzione , tenendo conto del parere del collegio di risoluzione , conclude che i provvedimenti proposti dalla CCP in conformità del paragrafo 3 non riducono né eliminano effettivamente gli impedimenti individuati nella relazione, l'autorità di risoluzione indica provvedimenti alternativi, che comunica al collegio di risoluzione ai fini di una decisione congiunta conformemente all'articolo 18.

I provvedimenti alternativi previsti al primo comma tengono conto:

(a)

della minaccia alla stabilità finanziaria rappresentata dagli impedimenti alla risolvibilità della CCP;

(b)

dell'effetto che i provvedimenti alternativi producono sulla CCP, sui suoi partecipanti diretti e sui loro clienti, sulle FMI collegate e sul mercato interno.

(b bis)

degli effetti sull'erogazione di servizi integrati di compensazione per diversi prodotti e sulle pratiche di marginazione del portafoglio in diverse classi di attività.

Ai fini del secondo comma, lettera b), l'autorità di risoluzione consulta l'autorità competente , il collegio di vigilanza e il collegio di risoluzione nonché, nel caso, il CERS .

5.   L'autorità di risoluzione comunica per iscritto alla CCP, in conformità dell'articolo 18, direttamente o indirettamente per il tramite dell'autorità competente, i provvedimenti alternativi che devono essere adottati per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità. L'autorità di risoluzione illustra i motivi per cui le misure proposte dalla CCP non sarebbero idonee ad eliminare gli impedimenti alla risolvibilità mentre i provvedimenti alternativi lo sono.

6.   La CCP propone entro un mese un piano che indichi come intende attuare i provvedimenti alternativi entro il termine fissato dall'autorità di risoluzione .

7.    Esclusivamente ai fini del paragrafo 4 l'autorità di risoluzione , in coordinamento con l'autorità competente, ha facoltà di:

(a)

ordinare alla CCP di modificare o di elaborare contratti di servizio, infragruppo o con terzi, per la prestazione delle funzioni essenziali;

(b)

ordinare alla CCP di limitare il livello massimo di esposizione non garantita, individuale e aggregata;

(c)

ordinare alla CCP di cambiare le modalità di riscossione e di mantenimento dei margini a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)

ordinare alla CCP di cambiare la composizione e il numero dei fondi di garanzia previsti all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)

imporre alla CCP ulteriori obblighi informativi specifici o periodici;

(f)

ordinare alla CCP di cedere attività specifiche;

(g)

ordinare alla CCP di limitare o cessare determinate attività esistenti o proposte;

(h)

ordinare alla CCP di modificare il piano di risanamento , il regolamento operativo e altre disposizioni contrattuali ;

(i)

limitare o impedire lo sviluppo di linee di business nuove o esistenti ovvero la prestazione di servizi nuovi o esistenti;

(j)

imporre modifiche alle strutture giuridiche o operative della CCP o della componente del gruppo direttamente o indirettamente sotto il controllo della CCP, affinché le funzioni essenziali possano essere separate dalle altre funzioni, sul piano giuridico ed operativo, applicando gli strumenti di risoluzione;

(k)

ordinare alla CCP di costituire una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o una società di partecipazione finanziaria madre nell'Unione;

(l)

ordinare alla CCP ▌ di emettere passività riducibili o convertibili ovvero di accantonare altre risorse per aumentare la capacità di assorbimento delle perdite, di ricapitalizzazione e di ricostituzione delle risorse prefinanziate;

(m)

ordinare alla CCP ▌ di prendere altri provvedimenti atti a consentire al capitale, ad altre passività e ai contratti di assorbire le perdite, di ricapitalizzare la CCP o di ricostituire le risorse prefinanziate. Le azioni prese in considerazione possono comprendere , in particolare , il tentativo di rinegoziare le passività emesse dalla CCP o di modificarne le condizioni contrattuali, in modo che all'eventuale decisione dell'autorità di risoluzione di ridurre, convertire o ristrutturare la passività, lo strumento o il contratto si applichi l'ordinamento della giurisdizione che disciplina tale passività o strumento;

(n)

(n bis)

limitare o sospendere i collegamenti di interoperabilità della CCP, qualora tale limitazione o sospensione sia necessaria per prevenire gli effetti negativi che l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione potrebbero esercitare sulle CCP interoperabili.

Articolo 18

Procedura di coordinamento per superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità

1.   Il collegio di risoluzione concorre a una decisione congiunta su:

(a)

individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità a norma dell'articolo 16, paragrafo 1;

(b)

se del caso, valutazione delle misure proposte dalla CCP a norma dell'articolo 17, paragrafo 3;

(c)

provvedimenti alternativi imposti a norma dell'articolo 17, paragrafo 4.

2.   La decisione congiunta sull'individuazione degli impedimenti sostanziali alla risolvibilità di cui al paragrafo 1, lettera a), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, è trasmessa al collegio di risoluzione.

La decisione congiunta di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), è adottata entro quattro mesi dalla data in cui la CCP trasmette le misure proposte per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità.

L'autorità di risoluzione motiva le decisioni congiunte previste al paragrafo 1 e le comunica per iscritto alla CCP e, nel caso, alla relativa impresa madre.

Su richiesta dell'autorità di risoluzione, l'ESMA può assistere il collegio di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, lettera c), del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3.   Se, trascorsi quattro mesi dalla data di trasmissione della relazione prevista all'articolo 17, paragrafo 1, il collegio di risoluzione non ha adottato una decisione congiunta, l'autorità di risoluzione decide autonomamente i provvedimenti adeguati che devono essere adottati a norma dell'articolo 17, paragrafo 5. L'autorità di risoluzione decide tenendo conto dei pareri espressi dagli altri membri del collegio di risoluzione nel corso del periodo di quattro mesi.

L'autorità di risoluzione comunica la decisione per iscritto alla CCP, nel caso all'impresa madre, e agli altri membri del collegio di risoluzione .

4.   Se, al termine del periodo di quattro mesi, un gruppo di membri del collegio di risoluzione che rappresenta la maggioranza qualificata dei membri di tale collegio ha deferito all'ESMA, in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, una delle questioni contemplate all'articolo 17, paragrafo 7, lettera j), k) o n), l'autorità di risoluzione della CCP rinvia la propria decisione in attesa della decisione assunta dall'ESMA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di detto regolamento. In tal caso l'autorità di risoluzione decide conformandosi alla decisione dell'ESMA.

Il periodo di quattro mesi è assimilato alla fase di conciliazione prevista dal regolamento (UE) n. 1095/2010. L'ESMA decide entro un mese dalla data in cui le è deferita la questione. La questione non è deferita all'ESMA se il termine di quattro mesi è scaduto o se è raggiunta una decisione congiunta. In mancanza di decisione dell'ESMA entro un mese, si applica la decisione dell'autorità di risoluzione.

TITOLO IV

INTERVENTO PRECOCE

Articolo 19

Misure di intervento precoce

1.   Se la CCP viola i requisiti prudenziali di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 o rischia di violarli o pone rischi per la stabilità finanziaria del sistema finanziario globale, del sistema finanziario dell'Unione o di parti di uno dei due, oppure se l'autorità competente coglie altre avvisaglie di sviluppi in grado di compromettere l'attività della CCP, e in particolare la sua capacità di prestare servizi di compensazione, l'autorità competente ha facoltà di:

(a)

ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento a norma dell'articolo 9 ▌se le circostanze che hanno determinato l'intervento precoce divergono dai presupposti fissati nel piano di risanamento iniziale;

(b)

ordinare alla CCP di attuare in un determinato lasso di tempo uno o più dei dispositivi o provvedimenti previsti nel piano di risanamento; se il piano è aggiornato in conformità della lettera a), i dispositivi o provvedimenti comprendono i relativi aggiornamenti;

(c)

ordinare alla CCP d'individuare le cause della violazione o probabile violazione di cui al paragrafo 1 e di elaborare un programma d'azione comprensivo di adeguate misure e scadenze;

(d)

ordinare alla CCP d'indire un'assemblea dei soci o, se la CCP non ottempera a tale obbligo, indire essa stessa l'assemblea; in entrambi i casi l'autorità competente fissa l'ordine del giorno, stabilendo anche le decisioni di cui i soci devono considerare l'adozione;

(e)

imporre la rimozione o la sostituzione di uno o più membri del consiglio o dell'alta dirigenza qualora non siano ritenuti idonei a svolgere i loro compiti ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(f)

imporre cambiamenti della strategia aziendale della CCP;

(g)

imporre cambiamenti delle strutture giuridiche o operative della CCP;

(h)

comunicare all'autorità di risoluzione tutte le informazioni necessarie per aggiornare il piano di risoluzione della CCP in modo da predisporne l'eventuale risoluzione e da preparare la valutazione delle attività e passività a norma dell'articolo 24, comprese le informazioni acquisibili con ispezioni in loco;

(i)

ove necessario e in conformità del paragrafo 4, imporre l'esecuzione dei provvedimenti di risanamento della CCP;

(j)

ordinare alla CCP di astenersi dall'attuare determinati provvedimenti di risanamento qualora l'autorità competente abbia appurato che la loro attuazione può ripercuotersi negativamente sulla stabilità finanziaria o danneggiare indebitamente gli interessi dei clienti ;

(k)

ordinare alla CCP di ricostituire prontamente le risorse finanziarie.

(k bis)

eccezionalmente e una tantum, consentire ai clienti dei partecipanti diretti di prendere parte direttamente alle aste, dispensando tali clienti dai requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 diversi dai requisiti in materia di margini stabiliti all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012. I partecipanti diretti dei clienti informano questi ultimi in modo esauriente riguardo all'asta e facilitano la procedura di gara per gli stessi. I necessari pagamenti del margine da parte dei clienti passano attraverso un partecipante diretto non inadempiente;

(k ter)

proibire o limitare nella massima misura possibile, senza attivare un effettivo inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP, nonché limitare, proibire o congelare tutti i pagamenti ai dirigenti delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della direttiva 2013/36/UE e degli orientamenti EBA/GL/2015/22 dell'ABE, di benefici pensionistici discrezionali e delle indennità di buonuscita.

2.   Per ciascuna delle misure citate l'autorità competente fissa un termine adeguato e, una volta adottata la misura, ne valuta l'efficacia.

2 bis.     Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle misure di intervento precoce adottate dall'autorità competente conformemente al presente regolamento.

3.   L'autorità competente può applicare le misure previste al paragrafo 1, lettere da a) a k), soltanto dopo aver tenuto conto del loro impatto sugli altri Stati membri in cui la CCP opera o presta servizi, in particolare se la CCP svolge attività essenziali o importanti per i mercati finanziari locali, compresi i luoghi di stabilimento dei partecipanti diretti e delle sedi di negoziazione e FMI collegate.

4.   L'autorità competente può applicare la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), soltanto se è nel pubblico interesse e necessaria per conseguire uno o più degli obiettivi seguenti:

(a)

mantenere la stabilità finanziaria dell'Unione;

(b)

mantenere la continuità delle funzioni essenziali della CCP in modo trasparente e non discriminatorio ;

(c)

mantenere e rafforzare la resilienza finanziaria della CCP.

L'autorità competente non applica la misura prevista al paragrafo 1, lettera i), in relazione a provvedimenti che comportano la cessione di beni, diritti o passività di un'altra CCP.

5.   La CCP che ha attivato le linee di difesa in caso di inadempimento conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 ne informa senza indugio l'autorità competente e l'autorità di risoluzione , precisando se l'evento dipende da sue proprie carenze o problemi.

6.   Se sussistono i presupposti previsti al paragrafo 1, l'autorità competente lo comunica all'ESMA e all'autorità di risoluzione e consulta il collegio di vigilanza .

A seguito di dette comunicazione e consultazione del collegio di vigilanza , l'autorità competente decide se applicare una o più delle misure previste al paragrafo 1. L'autorità competente comunica la decisione relativa alle misure da adottare al collegio di vigilanza , all'autorità di risoluzione e all'ESMA.

7.   Ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 6, primo comma, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di mettersi in contatto con i potenziali acquirenti per predisporre la risoluzione, fatte salve le condizioni stabilite all'articolo 41 e le disposizioni in materia di riservatezza previste all'articolo 71 , nonché il quadro sui sondaggi di mercato, stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 e nei pertinenti atti delegati e di esecuzione .

Articolo 20

Rimozione dell'alta dirigenza e del consiglio

In presenza di un grave deterioramento della situazione finanziaria della CCP o di una sua violazione degli obblighi giuridici, regolamento operativo compreso, e se le altre misure adottate a norma dell'articolo 19 non sono sufficienti a sanare la situazione, l'autorità competente può imporre la rimozione totale o parziale dell'alta dirigenza o del consiglio della CCP.

La nuova alta dirigenza o il nuovo consiglio sono nominati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 648/2012 e sono subordinati all'approvazione o all'assenso dell'autorità competente.

TITOLO IV BIS

RECUPERO DELLE PERDITE

Articolo 20 bis

Emissione di partecipazioni ai futuri utili destinate ai partecipanti diretti e ai clienti che hanno subito perdite

1.     Qualora una CCP interessata da un piano di risanamento, causato da un evento diverso dall'inadempimento, abbia applicato ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti, meccanismi e misure per ridurre il valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti, quali definiti nel suo piano di risanamento ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 7 ter, lettera l), punto ii), lettera b), che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012, e dunque non ne sia stata avviata la risoluzione, l'autorità competente della CCP può, una volta ribilanciato il portafoglio, imporre alla CCP di risarcire i partecipanti mediante liquidità per le perdite subite o, se del caso, imporre alla CCP di emettere partecipazioni ai futuri utili della CCP.

Il valore delle partecipazioni ai futuri utili della CCP emesse a favore di ciascun partecipante diretto interessato non inadempiente, che deve essere trasferito ai clienti in una forma opportuna, è proporzionato alla perdita da questi subita e si basa su una valutazione eseguita in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3. Tali partecipazioni conferiscono al detentore il diritto di ricevere pagamenti dalla CCP su base annua fino al recupero integrale della perdita, per un adeguato numero massimo di anni dalla data di emissione. Per i pagamenti relativi a tali partecipazioni è utilizzata una quota massima adeguata degli utili annuali della CCP.

2.     Il presente articolo non riduce la responsabilità dei partecipanti diretti di assumersi le perdite che vanno oltre le linee di difesa in caso di inadempimento.

3.     L'ESMA sviluppa progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare in quale ordine devono essere versati i risarcimenti, il numero massimo adeguato di anni e la quota massima adeguata di utili annuali della CCP di cui al paragrafo 1, secondo comma.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [XXX dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO V

RISOLUZIONE

CAPO I

Obiettivi, presupposti e principi generali

Articolo 21

Obiettivi della risoluzione

1.   Nell'attivazione degli strumenti di risoluzione e nell'esercizio dei poteri di risoluzione l'autorità di risoluzione tiene presenti tutti i seguenti obiettivi della risoluzione, bilanciandoli adeguatamente secondo la natura e le circostanze del caso:

(a)

assicurare la continuità delle funzioni essenziali della CCP ▌, in particolare:

i)

il regolamento tempestivo delle obbligazioni della CCP nei confronti dei partecipanti diretti e dei loro clienti ;

ii)

la continuità dell'accesso dei partecipanti diretti ai conti in titoli o in liquidità forniti dalla CCP e alle garanzie in titoli o in liquidità detenute dalla CCP per conto di tali partecipanti diretti;

(b)

assicurare la continuità dei collegamenti con altre FMI dalla cui interruzione deriverebbe un effetto negativo sostanziale sulla stabilità finanziaria o sull'assolvimento tempestivo delle funzioni di pagamento, compensazione, regolamento e  conservazione delle registrazioni ;

(c)

evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario, in particolare impedendo che il dissesto finanziario si propaghi ai partecipanti diretti della CCP, ai loro clienti o al più vasto sistema finanziario, incluse altre FMI, e mantenendo la fiducia del mercato e del pubblico ;

(d)

salvaguardare le finanze pubbliche riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico e le potenziali perdite per i contribuenti ;

(e)

contenere al minimo i costi della risoluzione per tutte le parti interessate ed evitare la distruzione del valore della CCP , a meno che la distruzione non sia necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione .

2.   Il consiglio e l'alta dirigenza della CCP in risoluzione prestano all'autorità di risoluzione tutta l'assistenza necessaria per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

Articolo 22

Presupposti per la risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione nei confronti della CCP se sussistono congiuntamente i presupposti seguenti:

(a)

la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto:

i)

dall'autorità competente, previa consultazione dell'autorità di risoluzione;

ii)

dall'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, se l'autorità di risoluzione dispone degli strumenti necessari per giungere a tale conclusione;

(b)

alla luce delle circostanze del caso, non vi sono prospettive ragionevoli d'impedire in tempi adeguati il dissesto della CCP tramite provvedimenti alternativi del settore privato o tramite un'azione di vigilanza, tra cui misure di intervento precoce; e

(c)

l'azione di risoluzione è necessaria nel pubblico interesse per conseguire gli obiettivi della risoluzione, in caso di applicazione delle disposizioni contrattuali di allocazione delle perdite o qualora tali disposizioni non siano esaustive e qualora tali obiettivi non siano conseguiti in egual misura dalla liquidazione della CCP con procedura ordinaria di insolvenza.

Ai fini della lettera a), punto ii), l'autorità competente comunica senza indugio e di sua iniziativa all'autorità di risoluzione tutte le informazioni che possano indicare che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto . L'autorità competente comunica inoltre all 'autorità di risoluzione , su richiesta, qualsiasi altra informazione necessaria al fine di effettuare la valutazione.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto quando si trova in una o più delle situazioni seguenti:

(a)

viola o rischia di violare i requisiti di autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)

non è in grado o rischia di non essere in grado di assolvere una funzione essenziale;

(c)

non è in grado o rischia di non essere in grado di recuperare la sostenibilità economica attuando provvedimenti di risanamento;

(d)

non è in grado o rischia di non essere in grado di pagare i debiti o altre passività alla scadenza;

(e)

necessita di sostegno finanziario pubblico ▌.

Ai fini della lettera e) una misura non è considerata sostegno finanziario pubblico se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i)

si configura come garanzia dello Stato a sostegno di strumenti di liquidità forniti dalla banca centrale alle condizioni da essa applicate o come garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;

i bis)

non si verifica nessuna delle circostanze di cui al presente paragrafo, lettera a), b), c) o d), nel momento in cui viene concesso il sostegno finanziario pubblico;

i ter)

la garanzia dello Stato di cui al punto i) è necessaria per porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro e per preservare la stabilità finanziaria;

ii)

la garanzia dello Stato di cui al punto i) è limitata alle CCP solventi, è subordinata ad approvazione definitiva nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, ha carattere cautelativo e temporaneo, è proporzionata a quanto necessario per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione di cui al punto i ter) e non è usata per coprire le perdite che la CCP ha registrato o verosimilmente registrerà in futuro;

 

3.   L'autorità di risoluzione può avviare l'azione di risoluzione anche se ritiene che la CCP applica o intende applicare provvedimenti di risanamento che, seppur in grado di evitarne il dissesto, producono effetti negativi significativi sul sistema finanziario.

3 bis.     La decisione presa da un'autorità di risoluzione che considera che la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto può essere impugnata solo sulla base del fatto che, al momento della sua adozione, la decisione era arbitraria e irragionevole alla luce delle informazioni all'epoca facilmente disponibili.

4.   Entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti volti a promuovere la convergenza delle pratiche di vigilanza e di risoluzione relative all'esistenza delle situazioni nelle quali la CCP è considerata in dissesto o a rischio di dissesto , se e ove opportuno tenendo conto delle diversità in termini di natura e dimensioni delle CCP stabilite nell'Unione .

Quando adotta detti orientamenti l'ESMA tiene conto degli orientamenti emanati in conformità all'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 23

Principi generali della risoluzione

Per l'attivazione degli strumenti di risoluzione previsti all'articolo 27 e l'esercizio dei poteri di risoluzione previsti all'articolo 48 l'autorità di risoluzione adotta tutte le misure appropriate attenendosi ai principi seguenti:

(a)

tutti gli obblighi contrattuali e le altre disposizioni del piano di risanamento della CCP sono eseguiti ▌, per quanto non completati prima dell'entrata in risoluzione, a meno che , in circostanze eccezionali, l'autorità di risoluzione stabilisca che l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione è una soluzione più adatta per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione;

(b)

gli azionisti della CCP in risoluzione sostengono le prime perdite dopo che tutti gli obblighi e le disposizioni di cui alla lettera a) sono stati eseguiti come ivi previsto;

(c)

i creditori della CCP in risoluzione sostengono le perdite dopo gli azionisti secondo l'ordine di priorità delle loro pretese in una procedura ordinaria di insolvenza, salvo quando diversamente previsto espressamente dal presente regolamento;

(d)

i creditori della CCP appartenenti a una stessa categoria ricevono pari trattamento;

(e)

nessun azionista, creditore , partecipante diretto della CCP o i suoi clienti subiscono perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in conformità dell'articolo 60 ;

(f)

il consiglio e l'alta dirigenza della CCP in risoluzione sono sostituiti, salvo se l'autorità di risoluzione ritiene necessaria la permanenza in carica di tutti o di alcuni loro componenti per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

(g)

l'autorità di risoluzione informa e consulta i rappresentati dei dipendenti in conformità della normativa o pratica nazionale;

(h)

se la CCP fa parte di un gruppo, l'autorità di risoluzione tiene conto dell'impatto sulle altre componenti del gruppo e sul gruppo nel suo complesso.

CAPO II

Valutazione

Articolo 24

Finalità della valutazione

1.   L'autorità di risoluzione provvede a che l'azione di risoluzione sia avviata sulla scorta di una valutazione equa, prudente e realistica delle attività, passività, diritti e obblighi della CCP.

2.   Prima di sottoporre a risoluzione la CCP, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una prima valutazione atta ad accertare la sussistenza dei presupposti per la risoluzione previsti all'articolo 22, paragrafo 1.

3.   Una volta deciso di sottoporre a risoluzione la CCP, l'autorità di risoluzione provvede allo svolgimento di una seconda valutazione atta a:

(a)

orientare la decisione sull'adeguata azione di risoluzione da avviare;

(b)

assicurare il rilevamento integrale delle perdite sulle attività e sui diritti della CCP al momento dell'attivazione degli strumenti di risoluzione;

(c)

orientare la decisione sull'entità della cancellazione o diluizione delle partecipazioni e la decisione sul valore e numero delle partecipazioni emesse o cedute in conseguenza dell'esercizio dei poteri di risoluzione;

(d)

orientare la decisione sull'entità della riduzione o conversione delle passività non garantite, titoli di debito compresi;

(e)

se sono applicati gli strumenti di allocazione delle perdite e delle posizioni, orientare la decisione sull'entità delle perdite da applicare sulle pretese, sugli obblighi in essere o sulle posizioni in relazione alla CCP dei creditori interessati nonché sulla portata e necessità di una richiesta di liquidità per la risoluzione ;

(f)

se è applicato lo strumento della CCP-ponte, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono esserle cedute e la decisione sulla quantificazione dell'eventuale corrispettivo versato alla CCP in risoluzione o, nel caso, ai detentori delle partecipazioni;

(g)

se è applicato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, orientare la decisione sulle attività, passività, diritti e obblighi o sulle partecipazioni che possono essere cedute al terzo acquirente e orientare l'autorità di risoluzione nell'accertamento delle condizioni di mercato ai fini dell'articolo 40;

(g bis)

il prezzo della cessazione di un contratto da parte dell'autorità di risoluzione si basa, per quanto possibile, su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP ed è sostituito da un altro metodo di determinazione dei prezzi solo ove ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione.

Ai fini della lettera d) la valutazione tiene conto delle perdite che sarebbero assorbite dall'esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP e del livello di conversione da applicare ai titoli di debito.

4.   Avverso le valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 è proponibile impugnazione ai sensi dell'articolo 72, solo contestualmente al ricorso contro la decisione che ha disposto l'attivazione dello strumento di risoluzione o l'esercizio del potere di risoluzione.

Articolo 25

Requisiti per la valutazione

1.   L'autorità di risoluzione provvede a che le valutazioni previste all'articolo 24 siano effettuate:

(a)

da un soggetto indipendente da qualsiasi autorità pubblica e dalla CCP;

(b)

dall'autorità di risoluzione stessa se la valutazione non può essere effettuata dal soggetto di cui alla lettera a).

2.   Le valutazioni previste all'articolo 24 sono considerate definitive quando sono effettuate dal soggetto di cui al paragrafo 1, lettera a), e sono soddisfatti tutti i requisiti stabiliti al presente articolo.

3.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la valutazione definitiva si fonda su ipotesi prudenti e non presuppone la possibilità che, a partire dal momento in cui è avviata l'azione di risoluzione, la CCP usufruisca di sostegno finanziario pubblico ▌, assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard. La valutazione tiene altresì conto del potenziale recupero delle spese ragionevoli sostenute dalla CCP in risoluzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 9.

4.   La valutazione definitiva è integrata dalle seguenti informazioni detenute dalla CCP:

(a)

stato patrimoniale aggiornato e relazione sulla situazione finanziaria della CCP, compresi le residue risorse prefinanziate disponibili e gli impegni finanziari in essere;

(b)

documentazione sui contratti compensati di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c)

informazioni sul valore di mercato e sul valore contabile delle attività, passività e posizioni, comprese le pretese rilevanti e gli obblighi in essere in capo alla CCP.

5.   La valutazione definitiva indica la suddivisione dei creditori in categorie in funzione del rispettivo ordine di priorità a norma del diritto fallimentare applicabile. Include altresì una stima del trattamento che ciascuna categoria di azionisti e di creditori avrebbe previsto di ricevere in applicazione del principio stabilito all'articolo 23, lettera e).

La stima di cui al primo comma lascia impregiudicata la valutazione prevista all'articolo 61.

6.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafi 14 e 15, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:

(a)

le circostanze in cui il soggetto è considerato indipendente sia dall'autorità di risoluzione sia dalla CCP ai fini del paragrafo 1;

(b)

la metodologia per valutare il valore delle attività e passività della CCP;

(c)

la separazione delle valutazioni previste agli articoli 24 e 61.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 26

Valutazione provvisoria

1.   Le valutazioni previste all'articolo 24 che non soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 25, paragrafo 2, sono considerate valutazioni provvisorie.

La valutazione provvisoria include una riserva per perdite aggiuntive con la relativa giustificazione adeguata.

2.   L'autorità di risoluzione che avvia l'azione di risoluzione basandosi su una valutazione provvisoria provvede a che sia effettuata una valutazione definitiva non appena possibile.

L'autorità di risoluzione provvede a che la valutazione definitiva di cui al primo comma:

(a)

consenta il rilevamento integrale di tutte le perdite della CCP nei libri contabili;

(b)

orienti la decisione di ripristinare il valore dei crediti dei creditori o incrementare il valore del corrispettivo pagato in conformità del paragrafo 3.

3.   Se nella valutazione definitiva la stima del valore patrimoniale netto della CCP risulta superiore a quella contenuta nella valutazione provvisoria, l'autorità di risoluzione ha facoltà di:

(a)

aumentare il valore dei crediti ridotti o ristrutturati dei creditori interessati;

(b)

ordinare alla CCP-ponte di versare un corrispettivo supplementare per le attività, passività, diritti e obblighi della CCP in risoluzione o, secondo il caso, di versarlo ai titolari delle partecipazioni.

4.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 36, paragrafo 15, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, ai fini del paragrafo 1, la metodologia di calcolo della riserva per perdite aggiuntive da includere nella valutazione provvisoria.

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO III

Strumenti di risoluzione

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

Articolo 27

Disposizioni generali sugli strumenti di risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione prevista all'articolo 21 attivando uno o più dei seguenti strumenti di risoluzione:

(a)

strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite;

(b)

strumento della riduzione e conversione;

(c)

strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(d)

strumento della CCP-ponte;

(e)

altro strumento di risoluzione conforme agli articoli 21 e 23.

2.   In caso di crisi sistemica l'autorità di risoluzione può anche prestare sostegno finanziario pubblico ▌attivando gli strumenti pubblici di stabilizzazione previsti agli articoli 45, 46 e 47, ferma restando l'approvazione preventiva e definitiva nell'ambito della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione e la definizione di modalità globali e credibili per recuperare nell'arco di un periodo di tempo adeguato il sostegno finanziario fornito .

3.   Prima di attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione esegue:

(a)

i diritti esistenti e in sospeso della CCP, compresi gli obblighi contrattuali in capo ai partecipanti diretti di soddisfare le richieste di liquidità, di fornire ulteriori risorse alla CCP o di assumere le posizioni dei partecipanti diretti inadempienti tramite asta o con altro mezzo stabilito nel regolamento operativo della CCP;

(b)

gli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso che impongono a parti diverse dai partecipanti diretti di prestare sostegno finanziario in una qualsiasi forma.

L'autorità di risoluzione può eseguire gli obblighi contrattuali di cui alle lettere a) e b) in parte se non è possibile eseguirli in toto entro un lasso di tempo adeguato.

4.   In deroga al paragrafo 3 l'autorità di risoluzione può non dare esecuzione, né in parte né in toto, ai pertinenti obblighi esistenti e in sospeso, nell'intento di scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario o la diffusione del contagio, ovvero quando per conseguire tempestivamente gli obiettivi della risoluzione risulta più appropriato attivare gli strumenti previsti al paragrafo 1.

▌6.   Se l'attivazione di uno strumento di risoluzione diverso dallo strumento della riduzione e conversione comporta perdite a carico dei partecipanti diretti, l'autorità di risoluzione esercita il potere di ridurre e convertire le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite immediatamente prima dell'attivazione dello strumento o contemporaneamente ad essa.

7.   Se sono applicati soltanto gli strumenti di risoluzione previsti al paragrafo 1, lettere c) e d), e solo una parte delle attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione è ceduta a norma degli articoli 40 e 42, la parte residua della CCP è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

8.   Le norme del diritto fallimentare nazionale relative all'annullabilità o all'inopponibilità degli atti giuridici pregiudizievoli per i creditori non si applicano alle cessioni di attività, diritti, obblighi o passività della CCP per cui sono attivati strumenti di risoluzione o strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria.

9.   L'autorità di risoluzione recupera entro un congruo periodo di tempo le spese ragionevoli , compreso un adeguato premio di rischio, sostenute in relazione all'attivazione di strumenti o poteri di risoluzione ovvero in relazione all'attivazione di strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria secondo le modalità seguenti:

(a)

dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

(b)

dal corrispettivo pagato dall'acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(c)

dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato;

(c bis)

da qualsiasi partecipante diretto, nella misura in cui non subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza;

(c ter)

da eventuali entrate generate ricorrendo agli strumenti pubblici di stabilizzazione, compresi i proventi derivanti dalla vendita di partecipazioni, di cui all'articolo 46, e dalla vendita di una CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea, di cui all'articolo 47.

9 bis.     Nel determinare gli importi da recuperare a norma del paragrafo precedente, l'autorità di risoluzione tiene conto dell'importo che i clienti e i membri della CCP sarebbero stati altrimenti tenuti a versare, sia ai sensi delle norme e delle disposizioni della CCP, sia nel quadro della risoluzione, qualora le autorità non avessero concesso il sostegno pubblico.

10.   Nell'applicare gli strumenti di risoluzione l'autorità di risoluzione assicura, basandosi su una valutazione conforme all'articolo 25, l'allocazione piena delle perdite, il ribilanciamento del portafoglio, la ricostituzione delle risorse prefinanziate della CCP o della CCP-ponte e la ricapitalizzazione della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 27 bis

La possibilità di risarcire i partecipanti delle CCP non si applica alle loro perdite impegnate contrattualmente nella gestione dell'inadempimento o nelle fasi di risanamento.

SEZIONE 2

STRUMENTI DI ALLOCAZIONE DELLE POSIZIONI E DI ALLOCAZIONE DELLE PERDITE

Articolo 28

Obiettivo e ambito d'applicazione degli strumenti di allocazione delle posizioni e delle perdite

1.   L'autorità di risoluzione attiva lo strumento dell'allocazione delle posizioni in conformità dell'articolo 29 e gli strumenti di allocazione delle perdite in conformità degli articoli 30 e 31.

2.   Gli strumenti di cui al paragrafo 1 possono essere attivati per tutti i contratti relativi a servizi di compensazione e alle corrispondenti garanzie reali fornite alla CCP.

3.   L'autorità di risoluzione attiva lo strumento dell'allocazione delle posizioni previsto all'articolo 29 per ribilanciare il portafoglio della CCP o, se d'applicazione, della CCP-ponte.

L'autorità di risoluzione attiva gli strumenti di allocazione delle perdite previsti agli articoli 30 e 31 al fine di:

(a)

coprire le perdite della CCP valutate in conformità dell'articolo 27, paragrafo 10;

(b)

rimettere la CCP in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento in scadenza;

(b bis)

facilitare il ribilanciamento di un portafoglio;

(c)

facilitare il ribilanciamento di un portafoglio fornendo alla CCP fondi per far fronte ad un'offerta d'asta che consenta alla CCP di allocare le posizioni degli inadempienti o di effettuare i pagamenti per i contratti cessati ai sensi dell'articolo 29 ;

(d)

conseguire i risultati di cui alle lettere a), b) e c) in relazione alla CCP-ponte;

(e)

sostenere la cessione dell'attività della CCP a un terzo solvente tramite lo strumento della vendita dell'attività d'impresa.

Articolo 29

Cessazione parziale o totale dei contratti

1.   L'autorità di risoluzione può cessare tutti i contratti seguenti o ad alcuni di essi:

(a)

contratti dei partecipanti diretti inadempienti;

(b)

contratti del servizio di compensazione o della classe di attività interessati;

(c)

contratti della CCP in risoluzione.

1 bis.     Quando esercita il potere di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione cessa i contratti di cui alle lettere a), b) e c) di detto paragrafo in modo analogo, senza discriminazione delle controparti di tali contratti, ad eccezione delle obbligazioni contrattuali che non possono essere eseguite entro un lasso di tempo adeguato.

2.   L'autorità di risoluzione può cessare i contratti di cui al paragrafo 1, lettera a), soltanto se le attività e posizioni derivanti da tali contratti non sono state cedute a norma dell'articolo 48, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012.

3.   L'autorità di risoluzione informa tutti i partecipanti diretti interessati della data alla quale cessano i contratti di cui al paragrafo 1.

4.   Prima di cessare il contratto previsto al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione:

(a)

ordina alla CCP in risoluzione di calcolare il valore del contratto e aggiornare il saldo contabile di ciascun partecipante diretto;

(b)

determina l'importo netto che il partecipante diretto deve pagare o ricevere, tenendo conto del margine di variazione dovuto ma non pagato, anche in conseguenza della valutazione prevista alla lettera a);

(c)

comunica a ciascun partecipante diretto l'importo netto così determinato e lo riscuote.

In seguito alla cessazione del contratto, l'autorità di risoluzione notifica tempestivamente all'autorità competente i clienti designati come O-SII il cui contratto è stato risolto.

4a.     Il prezzo della cessazione di contratti da parte dell'autorità di risoluzione a norma del presente articolo si basa su un prezzo di mercato equo determinato in base alle norme e alle disposizioni della CCP oppure, ove l'utilizzo di tale metodo alternativo sia ritenuto necessario dall'autorità di risoluzione, è determinato mediante un altro metodo di determinazione dei prezzi adeguato.

5.   Quando il partecipante diretto non inadempiente non è in grado di pagare l'importo netto determinato a norma del paragrafo 4, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porre in stato d'inadempimento tale partecipante e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

6.   L'autorità di risoluzione che ha cessato uno o più contratti dei tipi previsti al paragrafo 1, lettere a), b) e c), impedisce temporaneamente alla CCP di compensare qualsiasi nuovo contratto dello stesso tipo.

L'autorità di risoluzione può consentire alla CCP di ricominciare a compensare detti tipi di contratti soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)

la CCP soddisfa i requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)

l'autorità di risoluzione emana e pubblica un avviso in tal senso con uno dei mezzi previsti all'articolo 70, paragrafo 3.

Articolo 30

Riduzione del valore degli utili che la CCP deve pagare ai partecipanti diretti non inadempienti e ai loro clienti

1.   L'autorità di risoluzione può ridurre l'importo d egli obblighi di pagamento della CCP nei confronti dei partecipanti diretti non inadempienti e dei loro clienti se tali obblighi discendono da utili dovuti in base alle procedure seguite dalla CCP per pagare il margine di variazione o per effettuare un pagamento equivalente sotto il profilo economico. I partecipanti diretti informano i loro clienti senza indugio circa l'attivazione dello strumento di risoluzione e il modo in cui tale attivazione li riguarda.

2.   L'autorità di risoluzione calcola la riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1 applicando il meccanismo di allocazione equa stabilito nella valutazione effettuata in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3, e comunicato al partecipante diretto non appena è attivato lo strumento di risoluzione. Il totale netto degli utili da ridurre per ciascun partecipante diretto è proporzionale agli importi dovuti dalla CCP.

3.   La riduzione del valore degli utili da pagare prende effetto nei confronti della CCP e dei partecipanti diretti interessati dal momento in cui l'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione, e li vincola immediatamente.

3 bis.     L'eventuale ricorso ai poteri di cui al presente articolo, che incide sulle posizioni di un cliente designato come O-SII, è notificato all'autorità competente di tale cliente in modo tempestivo.

4.     Il partecipante diretto non inadempiente non avanza pretese nell'eventuale procedimento successivamente aperto nei confronti della CCP, o del soggetto che le succede, a motivo della riduzione degli obblighi di pagamento prevista al paragrafo 1.

5.   Se l'autorità di risoluzione riduce solo parzialmente il valore degli utili dovuti, l'importo residuo in essere continua ad essere dovuto al partecipante diretto non inadempiente.

5 bis.     La CCP include nel suo regolamento operativo un riferimento al potere di ridurre gli obblighi di pagamento di cui al paragrafo 1, in aggiunta a eventuali disposizioni analoghe di cui al regolamento operativo nella fase di risanamento. La CCP assicura che siano conclusi accordi contrattuali per consentire alle autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

Articolo 31

Richiesta di liquidità per la risoluzione

1.   L'autorità di risoluzione può ordinare al partecipante diretto non inadempiente di fornire alla CCP contributi in contante . L 'importo di tali contributi in contante è stabilito dall'autorità di risoluzione in modo da conseguire al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 21, paragrafo 1 .

Laddove la CCP abbia più fondi di garanzia, l'importo del contributo in contante previsto al primo comma si riferisce al contributo versato dal partecipante diretto al fondo o ai fondi di garanzia del servizio di compensazione o della classe di attività interessati.

L'autorità di risoluzione può attivare la richiesta di liquidità per la risoluzione indipendentemente dall'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali che impongono ai partecipanti diretti non inadempienti di versare un contributo in contante.

L'autorità di risoluzione determina l'importo del contributo in contante del partecipante diretto non inadempiente in proporzione al contributo da esso versato al fondo di garanzia.

2.   Se il partecipante diretto non inadempiente non versa l'importo richiesto, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di porlo in stato d'inadempimento e di utilizzarne il margine iniziale e il contributo versato al fondo di garanzia secondo quanto disposto dall'articolo 45 del regolamento (UE) n. 648/2012.

2 bis.     Nel suo regolamento operativo, la CCP inserisce un riferimento alla richiesta di liquidità per la risoluzione, oltre alle richieste di liquidità per il risanamento, e si assicura che siano conclusi accordi contrattuali onde consentire all'autorità di risoluzione di esercitare i suoi poteri ai sensi del presente articolo.

2 ter.     L'autorità di risoluzione determina l'importo della richiesta di liquidità per la risoluzione da includere nel regolamento operativo, che è almeno equivalente al contributo versato dal partecipante diretto al fondo di garanzia.

2 quater.     L'autorità di risoluzione definisce l'importo della richiesta di liquidità per la risoluzione da includere nel suo regolamento operativo.

SEZIONE 3

RIDUZIONE E CONVERSIONE DELLE PARTECIPAZIONI E DEI TITOLI DI DEBITO O ALTRE PASSIVITÀ NON GARANTITE

Articolo 32

Obbligo di riduzioni e conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.   L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione a norma dell'articolo 33 per le partecipazioni e i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione o per altre passività non garantite, al fine di assorbire le perdite, ricapitalizzare la CCP o la CCP-ponte ovvero sostenere l'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa.

▌2.   Basandosi sulla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione determina:

(a)

l'importo di cui ridurre le partecipazioni e i titoli di debito o altre passività non garantite, tenuto conto delle perdite che devono essere assorbite tramite l'esecuzione degli obblighi che i partecipanti diretti o altri terzi hanno in essere nei confronti della CCP;

(b)

l'importo per il quale convertire i titoli di debito o le altre passività non garantite in partecipazioni al fine di ripristinare i requisiti prudenziali della CCP o della CCP-ponte.

Articolo 33

Disciplina della riduzione o conversione delle partecipazioni e dei titoli di debito o altre passività non garantite

1.   L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione secondo l'ordine di priorità dei crediti applicabile nella procedura ordinaria di insolvenza.

2.   Prima di ridurre o convertire il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite, l'autorità di risoluzione riduce il valore nozionale delle partecipazioni in proporzione alle perdite e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

Se dopo la riduzione del valore delle partecipazioni la CCP mantiene, secondo la valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, un valore netto positivo, l'autorità di risoluzione cancella o, secondo il caso, diluisce tali partecipazioni.

3.   L'autorità di risoluzione riduce o converte, o riduce e converte, l'importo nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite per quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della risoluzione e, ove necessario, sino a concorrenza del loro valore totale.

4.   L'autorità di risoluzione non attiva lo strumento della riduzione e conversione per le passività seguenti:

(a)

passività verso i dipendenti per retribuzione, benefici pensionistici o altra remunerazione fissa dovuti, ad eccezione della componente variabile della remunerazione non disciplinata da un contratto collettivo;

(b)

passività verso i creditori, siano esso fornitori o imprese commerciali, che hanno fornito alla CCP beni o servizi essenziali per il funzionamento quotidiano delle sue operazioni, compresi i servizi informatici, le utenze e la locazione, riparazione e manutenzione dei locali;

(c)

passività verso le autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del diritto fallimentare applicabile;

(d)

passività verso i sistemi o gli operatori dei sistemi designati a norma della direttiva 98/26/CE.

5.   In caso di riduzione dell'importo nozionale della partecipazione o dell'importo nominale del titolo di debito o altra passività non garantita si applicano le condizioni seguenti:

(a)

la riduzione è permanente;

(b)

il detentore del titolo non avanza alcuna pretesa in relazione alla riduzione, eccetto per quanto riguarda le passività già maturate, la responsabilità per danni che può emergere da un ricorso avverso la legittimità della riduzione e le pretese collegate alle partecipazioni emesse o cedute a norma del paragrafo 6;

(c)

in caso di riduzione solo parziale, l'accordo che ha istituito la passività originaria resta applicabile all'importo residuo, fatte salve le necessarie modifiche dei suoi termini derivanti dalla riduzione.

La lettera a) non osta a che, se l'entità della riduzione operata in base alla valutazione provvisoria risulta superiore all'importo determinato necessario in base alla valutazione definitiva prevista all'articolo 26, paragrafo 2, l'autorità di risoluzione applichi un meccanismo di rivalutazione per rimborsare i detentori di titoli di debito o altre passività non garantite e, quindi, i detentori di partecipazioni.

6.   In caso di conversione di titoli di debito o altre passività non garantite a norma del paragrafo 3, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP o alla relativa impresa madre di emettere o cedere partecipazioni ai detentori di titoli di debito o altre passività non garantite.

7.   L'autorità di risoluzione converte il titolo di debito o altra passività non garantita a norma del paragrafo 3 soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)

l'autorità di risoluzione ha ottenuto l'accordo dell'autorità competente dell'impresa madre quando quest'ultima è tenuta a emettere la partecipazione;

(b)

la partecipazione è emessa prima che la CCP emetta partecipazioni a fini di apporto di capitale da parte dello Stato o di enti pubblici;

(c)

il tasso di conversione compensa adeguatamente il detentore dei titoli di debito, coerentemente con il trattamento che gli sarebbe riservato nella procedura ordinaria di insolvenza.

In caso di conversione del titolo di debito o altra passività non garantita in partecipazione, questa è sottoscritta o ceduta immediatamente dopo la conversione.

8.   Ai fini del paragrafo 7 l'autorità di risoluzione provvede a che, nell'elaborazione e successivi aggiornamenti del piano di risoluzione della CCP e nell'ambito dei poteri di eliminazione degli impedimenti alla relativa risolvibilità, la CCP possa emettere in qualsiasi momento il numero necessario di partecipazioni.

Articolo 34

Effetto della riduzione e conversione

L'autorità di risoluzione esegue o dispone l'esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi e procedurali necessari per dare effetto all'attivazione dello strumento della riduzione e conversione, tra cui:

(a)

la modifica di tutti i registri rilevanti;

(b)

l'esclusione delle partecipazioni o dei titoli di debito dalla quotazione o dalla negoziazione;

(c)

l'ammissione alla quotazione o alla negoziazione delle nuove partecipazioni;

(d)

la riammissione alla quotazione o alla negoziazione dei titoli di debito che sono stati oggetti di riduzione senza il requisito di pubblicare il prospetto in conformità della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

Articolo 35

Eliminazione degli ostacoli procedurali alla riduzione e conversione

Quando è d'applicazione l'articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, l'autorità competente ordina alla CCP o alla relativa impresa madre di mantenere in qualsiasi momento un importo di partecipazioni sufficiente a consentirle di emettere un numero sufficiente di nuove partecipazioni e a poter procedere effettivamente all'emissione o alla conversione in partecipazioni.

L'autorità di risoluzione attiva lo strumento della riduzione e conversione prescindendo dalle disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto della CCP, compresi i diritti di opzione per gli azionisti o l'obbligo di ottenere il consenso dei soci a un aumento di capitale.

Articolo 36

Presentazione del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Entro un mese dall'attivazione dello strumento previsto all'articolo 32 la CCP esegue una valutazione delle cause del suo dissesto e la presenta all'autorità di risoluzione insieme a un piano di riorganizzazione aziendale a norma dell'articolo 37. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, il piano è compatibile con il piano di ristrutturazione che la CCP è tenuta a presentare alla Commissione a norma di tale disciplina.

Se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, l'autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al primo comma fino a un massimo di due mesi.

2.   Se la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione impone la comunicazione di un piano di ristrutturazione, la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale non incide sul termine da essa stabilito a tal fine.

3.   L'autorità di risoluzione presenta la valutazione e il piano di riorganizzazione aziendale, e le relative modifiche a norma dell'articolo 38, all'autorità competente e al collegio di risoluzione.

Articolo 37

Contenuto del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Il piano di riorganizzazione aziendale previsto all'articolo 36 indica le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP o di rami della sua attività entro un arco di tempo adeguato. Le misure si basano su presupposti realistici circa le condizioni economiche e dei mercati finanziari in cui la CCP si troverà ad operare.

Il piano di riorganizzazione aziendale tiene conto della situazione attuale e prospettica dei mercati finanziari e ipotizza lo scenario più favorevole e quello meno favorevole, compresa una combinazione di eventi che permetta di individuare i principali punti vulnerabili della CCP. I presupposti sono raffrontati ad appropriati parametri di riferimento settoriali.

2.   Il piano di riorganizzazione aziendale comprende almeno gli elementi seguenti:

(a)

la diagnosi dei fattori e delle circostanze che hanno portato la CCP al dissesto o al rischio di dissesto;

(b)

la descrizione delle misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP che s'intende adottare;

(c)

il calendario di attuazione di tali misure.

3.   Le misure volte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP possono comprendere:

(a)

la riorganizzazione e la ristrutturazione delle attività della CCP;

(b)

modifiche dei sistemi operativi e dell'infrastruttura della CCP;

(c)

la vendita di attività o di linee di business.

3 bis.     Nel caso in cui la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione sia applicata conformemente all'articolo 36, paragrafi 1, e 2, l'autorità di risoluzione, l'autorità competente e la Commissione coordinano la valutazione delle misure previste per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, qualsiasi richiesta alla CCP di ripresentare un piano modificato e l'adozione definitiva del piano di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale.

3 ter.     Entro … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

3 quater.     Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente gli elementi minimi da includere nel piano di riorganizzazione aziendale a norma del paragrafo 2.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 38

Valutazione e adozione del piano di riorganizzazione aziendale

1.   Entro un mese dalla data in cui la CCP presenta il piano di riorganizzazione aziendale a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente valutano l'effettiva adeguatezza delle misure ivi previste a ripristinarne la sostenibilità economica a lungo termine.

Se l'autorità di risoluzione e l'autorità competente giungono alla conclusione che il piano è atto a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l'autorità di risoluzione lo approva.

2.   Se l'autorità di risoluzione e l'autorità competente non sono convinte che le misure indicate nel piano siano atte a ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine della CCP, l'autorità di risoluzione comunica alla CCP i rilievi emersi e le ordina di ripresentare entro due settimane un piano modificato che ne tenga conto.

3.   L'autorità di risoluzione e l'autorità competente valutano il piano ripresentato e comunicano alla CCP entro una settimana dalla ricezione se esso tiene adeguatamente conto dei rilievi espressi o se invece sono necessarie ulteriori modifiche.

3 bis.     Entro … [18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] l'ESMA emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

3 ter.     Tenendo conto, se del caso, dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti di cui al paragrafo 3 bis, l'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare ulteriormente i criteri minimi che deve soddisfare un piano di riorganizzazione aziendale per essere approvato dall'autorità di risoluzione a norma del paragrafo 1.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 39

Attuazione e monitoraggio del piano di riorganizzazione aziendale

1.   La CCP attua il piano di riorganizzazione aziendale e presenta all'autorità di risoluzione e all'autorità competente una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione del piano ogniqualvolta le sia richiesta e, comunque, a cadenza almeno semestrale.

2.   Di concerto con l'autorità competente, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP di rivedere il piano qualora sia necessario per conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 37, paragrafo 1.

La CCP sottopone la revisione di cui al primo comma all'autorità di risoluzione affinché la valuti a norma dell'articolo 38, paragrafo 3. Quando è applicabile la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, l'autorità di risoluzione coordina tale valutazione con la Commissione.

SEZIONE 4

STRUMENTO DELLA VENDITA DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA

Articolo 40

Strumento della vendita dell'attività d'impresa

1.   L'autorità di risoluzione può cedere all'acquirente diverso dalla CCP-ponte:

(a)

partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(b)

attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP o di terzi diversi dall'acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all'articolo 41.

2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Ai fini del primo comma l'autorità di risoluzione adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

3.   Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dall'acquirente è corrisposto:

(a)

ai titolari di partecipazioni, quando la vendita dell'attività d'impresa è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP dai loro detentori all'acquirente;

(b)

alla CCP, quando la vendita dell'attività d'impresa è stata effettuata mediante cessione all'acquirente di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP;

(c)

ai partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite prima della risoluzione.

Il corrispettivo pagato dall'acquirente è allocato secondo le linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli articoli 43 e 45 del regolamento (UE) n. 648/2012 e secondo l'ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.

4.   L'autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o, secondo i casi, di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

5.   Con il consenso dell'acquirente l'autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP le attività, i diritti, gli obblighi o le passività che erano stati ceduti all'acquirente o restituire le partecipazioni ai titolari originari.

Quando l'autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP o i titolari originari si riprendono le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni.

6.   La cessione prevista al paragrafo 1 è effettuata indipendentemente dal fatto che l'acquirente sia autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall'acquisizione.

Se l'acquirente non è autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall'acquisizione, l'autorità di risoluzione svolge, in consultazione con l'autorità competente, un'adeguata verifica sull'acquirente e provvede a che questi chieda l'autorizzazione non appena possibile e comunque entro un mese dall'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa. L'autorità competente provvede a che la domanda di autorizzazione sia esaminata celermente.

7.   Se la cessione di partecipazioni prevista al paragrafo 1 determina l'acquisizione o l'incremento di una partecipazione qualificata di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità competente effettua la valutazione prevista da detto articolo entro un termine che né ritarda l'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa né impedisce all'azione di risoluzione di conseguire i suoi obiettivi.

8.   Se l'autorità competente non completa la valutazione prevista al paragrafo 7 entro la data in cui ha effetto la cessione delle partecipazioni, si applicano le disposizioni seguenti:

(a)

la cessione delle partecipazioni ha effetto giuridico immediato dalla data di cessione;

(b)

nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), i diritti di voto dell'acquirente associati alle partecipazioni sono sospesi e conferiti esclusivamente all'autorità di risoluzione, che non è obbligata ad esercitarli né è tenuta responsabile per averli esercitati o per essersene astenuta;

(c)

nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f), alla cessione non si applicano le sanzioni o misure previste in caso di violazione dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)

immediatamente dopo aver concluso la valutazione l'autorità competente ne comunica per iscritto l'esito all'autorità di risoluzione e all'acquirente in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(e)

se l'autorità competente non si oppone alla cessione, i diritti di voto associati alle partecipazioni sono considerati conferiti integralmente all'acquirente a decorrere dalla comunicazione prevista alla lettera d);

(f)

se l'autorità competente si oppone alla cessione delle partecipazioni, la lettera b) resta d'applicazione e l'autorità di risoluzione può, tenuto conto delle condizioni di mercato, stabilire un periodo di dismissione entro il quale l'acquirente dismette le partecipazioni.

9.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, l'acquirente è considerato una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

10.   Nulla osta a che l'acquirente di cui al paragrafo 1 eserciti i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'acquirente può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture previa approvazione dell 'autorità di risoluzione. Tale approvazione è concessa solo per un periodo di tempo non superiore a 12 mesi.

11.    Per un periodo di 12 mesi, non è negato all'acquirente l'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra infrastruttura del mercato finanziario per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso a tali sistemi o infrastrutture.

12.   Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i clienti della CCP in risoluzione e gli altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.

Articolo 41

Strumento della vendita dell'attività d'impresa: obblighi procedurali

1.   In caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa nei confronti della CCP, l'autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità delle attività, dei diritti, degli obblighi, delle passività o delle partecipazioni destinati alla cessione ovvero ne dispone la commercializzazione. Possono essere commercializzati separatamente aggregati di diritti, attività, obblighi e passività.

2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, la commercializzazione prevista al paragrafo 1 rispetta i criteri seguenti:

(a)

è improntata alla massima trasparenza possibile e alla correttezza delle informazioni concernenti le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni della CCP, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, compatibilmente con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria;

(b)

non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti;

(c)

è immune da qualsiasi conflitto di interessi;

(d)

tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell'azione di risoluzione;

(e)

mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività.

I criteri enunciati al primo comma non ostano a che l'autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali.

3.   In deroga al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può commercializzare le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni prescindendo dai criteri enunciati al paragrafo 2 se il loro soddisfacimento rischia di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione.

SEZIONE 5

STRUMENTO DELLA CCP-PONTE

Articolo 42

Strumento della CCP-ponte

1.   L'autorità di risoluzione può cedere a una CCP-ponte:

(a)

partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(b)

attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.

La cessione di cui al primo comma può essere effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP in risoluzione o di terzi diversi dalla CCP-ponte e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all'articolo 43.

2.   Per CCP-ponte s'intende una persona giuridica che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

(a)

è controllata dall'autorità di risoluzione ed è di proprietà, integralmente o parzialmente, di una o più autorità pubbliche che possono comprendere l'autorità di risoluzione;

(b)

è costituita per ricevere e detenere la totalità o parte delle partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione ovvero la totalità o parte delle attività, dei diritti, degli obblighi e delle passività della CCP con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali e procedere quindi alla vendita della CCP.

3.   Nell'applicare lo strumento della CCP-ponte, l'autorità di risoluzione assicura che il valore complessivo delle passività e degli obblighi ceduti alla CCP-ponte non superi il valore totale dei diritti e delle attività ceduti dalla CCP in risoluzione.

4.   Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, il corrispettivo pagato dalla CCP-ponte è corrisposto:

(a)

ai titolari delle partecipazioni, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori alla CCP-ponte;

(b)

alla CCP in risoluzione, quando la cessione alla CCP-ponte è stata effettuata mediante cessione alla CCP-ponte di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP.

5.   L'autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.

6.   L'autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione i diritti, obblighi, attività o passività ceduti alla CCP-ponte ovvero restituire le partecipazioni ai titolari originari se così prevede espressamente lo strumento mediante il quale è effettuata la cessione prevista al paragrafo 1.

Quando l'autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono tenuti a riprendersi le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni se sussistono i presupposti indicati al primo comma o al paragrafo 7.

7.   Se la partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività non rientra nelle classi di partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività stabilite dallo strumento mediante il quale è effettuata la cessione, ovvero non presenta i presupposti per la relativa cessione, l'autorità di risoluzione può ritrasferirlo dalla CCP-ponte alla CCP in risoluzione o al titolare originario.

8.   Il trasferimento previsto ai paragrafi 6 e 7 può essere effettuato in qualsiasi momento e soddisfa tutte le altre condizioni stabilite al riguardo nello strumento mediante il quale è effettuata la cessione.

9.   L'autorità di risoluzione può trasferire partecipazioni ovvero attività, diritti, obblighi o passività dalla CCP-ponte a un terzo.

10.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, la CCP-ponte è considerata una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

Per tutti gli altri fini l'autorità di risoluzione può prescrivere che la CCP-ponte sia considerata una continuazione della CCP in risoluzione e possa continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.

11.   Nulla osta a che la CCP-ponte eserciti i diritti della CCP in risoluzione in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture.

Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, la CCP-ponte può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e infrastrutture per il periodo di tempo indicato dall'autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.

12.   Non è negato alla CCP-ponte l'accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altra FMI per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un'agenzia di valutazione del merito di credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l'accesso a tali sistemi o infrastrutture.

13.   Gli azionisti o i creditori della CCP in risoluzione e altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti alla CCP-ponte non avanzano alcuna pretesa sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti alla CCP-ponte né alcuna pretesa nei confronti del consiglio o dell'alta dirigenza di questa.

14.   La CCP-ponte non ha obblighi né responsabilità verso gli azionisti o creditori della CCP in risoluzione, nei confronti dei quali il consiglio o l'alta dirigenza della CCP-ponte non ha alcuna responsabilità per gli atti od omissioni compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, a meno che l'atto o l'omissione consegua da negligenza grave o colpa grave a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 43

CCP-ponte: obblighi procedurali

1.   La CCP-ponte adempie a tutti gli obblighi seguenti:

(a)

ottenere l'approvazione dell'autorità di risoluzione per quanto riguarda:

i)

l'atto costitutivo;

ii)

i componenti del consiglio, se non nominati direttamente dall'autorità di risoluzione;

iii)

le competenze e la remunerazione dei componenti del consiglio, se non stabilite dall'autorità di risoluzione;

iv)

la strategia e il profilo di rischio;

(b)

rilevare le autorizzazioni della CCP in risoluzione a prestare i servizi o svolgere le attività derivanti dalla cessione di cui all'articolo 42, paragrafo 1, in conformità del regolamento (UE) n. 648/2012.

Se la CCP-ponte non ha l'autorizzazione prevista al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di risoluzione ottiene l'approvazione dell'autorità competente per effettuare la cessione di cui all'articolo 42, paragrafo 1. Se approva la cessione, l'autorità competente indica il periodo per il quale la CCP-ponte è esonerata dall'obbligo di conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) n. 648/2012.

I requisiti prudenziali di cui al titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, vengono meno solo per un periodo massimo di tre mesi, mentre tutte le altre disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 possono essere sospese per un periodo massimo di 12 mesi.

2.   Fatte salve le limitazioni imposte dalle norme dell'Unione o nazionali in materia di concorrenza, la direzione gestisce la CCP-ponte con l'obiettivo di mantenere l'accesso delle parti interessate alle funzioni essenziali della CCP-ponte e di vendere a uno o più acquirenti del settore privato la CCP-ponte stessa o una o più delle sue attività, diritti, obblighi o passività. La vendita è effettuata quando il mercato presenta condizioni adeguate ed entro il periodo previsto al paragrafo 5 e, se applicabile, al paragrafo 6.

3.   L'autorità di risoluzione dispone la cessazione della CCP-ponte al verificarsi di una delle situazioni seguenti:

(a)

sono conseguiti gli obiettivi della risoluzione;

(b)

la CCP-ponte si fonde con un altro soggetto;

(c)

la CCP-ponte cessa di soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 42, paragrafo 2;

(d)

la CCP-ponte oppure la totalità o quasi totalità delle sue attività, diritti, obblighi o passività sono vendute a norma del paragrafo 4;

(e)

è scaduto il termine previsto al paragrafo 5;

(f)

i contratti compensati dalla CCP-ponte sono regolati, scadono o sono chiusi per close-out e sono quindi totalmente assolti i relativi diritti e obblighi della CCP.

4.   Prima di vendere la CCP-ponte o le relative attività, diritti, obblighi o passività, l'autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità degli elementi destinati alla vendita, ne assicura una commercializzazione aperta e trasparente e provvede alla correttezza delle informazioni fornite al riguardo.

L'autorità di risoluzione effettua la vendita ai sensi del primo comma a condizioni di mercato e non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti.

5.   L'autorità di risoluzione cessa l'operatività della CCP-ponte due anni dopo la data in cui è stata effettuata l'ultima cessione dalla CCP in risoluzione.

L'autorità di risoluzione che cessa l'operatività della CCP-ponte chiede all'autorità competente di revocarle l'autorizzazione.

6.   L'autorità di risoluzione può prorogare il termine previsto al paragrafo 5 per uno o più periodi supplementari di un anno se la proroga è necessaria ai fini della cessazione della CCP-ponte a norma del paragrafo 3, lettere da a) a d).

La decisione di prorogare il termine previsto al paragrafo 5 è motivata e corredata di una valutazione particolareggiata della situazione della CCP-ponte in relazione alle condizioni di mercato correnti e prospettiche.

7.   In caso di cessazione nelle circostanze previste al paragrafo 3, lettera d) o e), la CCP-ponte è liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, i proventi generati dalla cessazione della CCP-ponte sono corrisposti ai suoi soci.

Se la CCP-ponte è usata per la cessione di attività e passività di più CCP in risoluzione, i proventi di cui al secondo comma sono assegnati in funzione delle attività e passività cedute da ciascuna CCP in risoluzione.

SEZIONE 6

ALTRE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 44

Meccanismo di finanziamento alternativo

Se necessario ai fini di un'efficace attivazione degli strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione può stipulare contratti per contrarre prestiti o ottenere altre forme di sostegno finanziario, anche in provenienza dalle risorse prefinanziate disponibili nei fondi di garanzia non esauriti della CCP in risoluzione.

SEZIONE 7

STRUMENTI PUBBLICI DI STABILIZZAZIONE

Articolo 45

Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria

1.   L'autorità di risoluzione può ricorrere agli strumenti pubblici di stabilizzazione in conformità degli articoli 46 e 47 ai fini della risoluzione della CCP soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)

il sostegno finanziario è necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione;

(b)

il sostegno finanziario costituisce una soluzione di ultima istanza dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione, secondo le determinazioni assunte dal ministero competente o dal governo previa consultazione dell'autorità di risoluzione;

(c)

il sostegno finanziario è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione;

(c bis)

il sostegno finanziario è utilizzato per un periodo di tempo limitato;

(d)

(d bis)

l'autorità di risoluzione ha definito in anticipo meccanismi esaustivi e credibili per il recupero, entro un termine adeguato, dei fondi pubblici mobilitati dai partecipanti che beneficiano del sostegno pubblico, a meno che tali fondi non siano già stati recuperati attraverso la vendita a un acquirente privato a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, o dell'articolo 47, paragrafo 2;

2.   Per garantire l'efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, il ministero competente o il governo dispone dei poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 48 a 59 e provvede a che siano rispettati gli articoli 52, 54 e 70.

3.   È fatto ricorso agli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria come soluzione di ultima istanza ai fini del paragrafo 1, lettera b), se sussiste almeno uno dei presupposti seguenti:

(a)

il ministero competente o il governo e l'autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell'autorità competente, stabiliscono che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

(b)

il ministero competente o il governo e l'autorità di risoluzione stabiliscono che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la CCP abbia già precedentemente ricevuto dalla banca centrale un'assistenza di liquidità straordinaria;

(c)

con riferimento allo strumento della proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione dell'autorità competente e dell'autorità di risoluzione, stabilisce che l'attivazione degli strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente a tutelare l'interesse pubblico, laddove la CCP abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.

Articolo 46

Strumento pubblico di sostegno al capitale

1.   Può essere fornito sostegno finanziario pubblico per la ricapitalizzazione della CCP contro partecipazioni.

2.   La CCP sottoposta allo strumento pubblico di sostegno al capitale è gestita su base commerciale e professionale.

3.   Le partecipazioni di cui al paragrafo 1 sono vendute ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente.

Articolo 47

Strumento della proprietà pubblica temporanea

1.   La CCP può essere assoggettata a proprietà pubblica temporanea mediante esecuzione da parte dello Stato membro di uno o più ordini di trasferimento di partecipazioni a un cessionario che è:

(a)

un soggetto designato dello Stato membro oppure

(b)

una società interamente di proprietà dello Stato membro.

2.   La CCP sottoposta allo strumento della proprietà pubblica temporanea è gestita su base commerciale e professionale ed è venduta ad un acquirente privato non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consente , valutando altresì la possibilità di recuperare il costo della risoluzione .

CAPO IV

Poteri di risoluzione

Articolo 48

Poteri generali

1.   L'autorità di risoluzione dispone di tutti i poteri necessari per l'attivazione efficace degli strumenti di risoluzione, compresi i poteri di:

(a)

esigere da qualsiasi soggetto le informazioni che le sono necessarie per decidere e predisporre l'azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e supplementi delle informazioni contenute nel piano di risoluzione o acquisibili tramite ispezioni in loco;

(b)

assumere il controllo della CCP in risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai detentori di partecipazioni e al consiglio della CCP;

(b bis)

modificare il regolamento operativo della CCP, anche relativamente alle condizioni di partecipazione, laddove tali modifiche siano necessarie per eliminare gli impedimenti alla risolvibilità;

(b ter)

astenersi dall'applicazione di taluni obblighi contrattuali previsti dalle norme e dalle disposizioni della CCP o discostarsi in altro modo da esse ove necessario per conseguire gli obiettivi di risoluzione e scongiurare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;

(c)

cedere le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;

(d)

cedere ad altro soggetto, con il suo consenso, diritti, attività, obblighi o passività della CCP;

(e)

ridurre, anche azzerandolo, il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione o il debito residuo derivante dai medesimi;

(f)

convertire i titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione in partecipazioni della CCP stessa o della CCP-ponte a cui sono stati ceduti le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione;

(g)

annullare i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione;

(h)

ridurre, anche azzerandolo, l'importo nominale delle partecipazioni della CCP in risoluzione e annullare tali partecipazioni;

(i)

ordinare alla CCP in risoluzione ▌di emettere nuove partecipazioni, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;

(j)

riguardo ai titoli di debito e alle altre passività della CCP, modificare o ritoccare la scadenza, modificare l'importo degli interessi da pagare o modificare la data alla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;

(k)

attivare clausole di close-out disponendo lo scioglimento dei contratti finanziari;

(l)

disporre la rimozione o la sostituzione del consiglio e dell'alta dirigenza della CCP in risoluzione;

(m)

ordinare all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(n)

ridurre, anche azzerandolo, l'importo del margine di variazione dovuto al partecipante diretto della CCP in risoluzione o ad un cliente di tale partecipante diretto, alle condizioni di cui all'articolo 30 ;

(o)

trasferire le posizioni aperte e le attività collegate, compresi i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o con costituzione di garanzia reale, gli accordi di compensazione e gli accordi di netting, dal conto del partecipante diretto inadempiente a quello del partecipante diretto non inadempiente coerentemente con l'articolo 48 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(p)

disporre l'esecuzione degli obblighi contrattuali esistenti e in essere dei partecipanti della CCP in risoluzione;

(q)

disporre l'esecuzione degli obblighi esistenti e in essere dell'impresa madre della CCP in risoluzione, anche per sostenere finanziariamente la CCP con garanzie o linee di credito;

(r)

ordinare ai partecipanti diretti di fornire ulteriori contributi in contante.

L'autorità di risoluzione può esercitare i poteri previsti al primo comma singolarmente o in combinazione fra loro.

2.   Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento e dalla disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, nell'esercizio dei poteri previsti al paragrafo 1 l'autorità di risoluzione non è tenuta a:

(a)

ottenere l'approvazione o il consenso da parte di qualsiasi soggetto pubblico o privato;

(b)

adempiere obblighi in relazione alla cessione di strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

(c)

informare qualsiasi soggetto pubblico o privato;

(d)

pubblicare qualsiasi avviso o prospetto;

(e)

depositare o registrare qualsiasi documento presso qualsiasi altra autorità.

Articolo 49

Poteri accessori

1.   Nell'esercizio di uno dei poteri previsti all'articolo 48, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può esercitare anche uno o più dei poteri accessori seguenti:

(a)

fatto salvo l'articolo 65, disporre in caso di trasferimento di strumenti finanziari, diritti, attività o passività che questi siano acquistati liberi da ogni peso, vincolo od onere;

(b)

dichiarare estinti i diritti ad acquisire ulteriori partecipazioni;

(c)

ordinare all'autorità pertinente di disporre l'esclusione o la sospensione dalla negoziazione in un mercato regolamentato o dalla quotazione ufficiale degli strumenti finanziari emessi dalla CCP a norma della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

(d)

prevedere che l'acquirente o la CCP-ponte, a norma rispettivamente dell'articolo 40 e dell'articolo 42, sia trattato alla stregua della CCP in risoluzione per tutti i suoi diritti o obblighi ovvero per le azioni da essa avviate, compresi i diritti o obbligazioni collegati alla partecipazione alle infrastrutture di mercato;

(e)

ordinare alla CCP in risoluzione ovvero all'acquirente o, secondo il caso, alla CCP-ponte di fornirsi reciprocamente informazioni e assistenza;

(f)

prevedere che il partecipante diretto cessionario di posizioni assegnategli mediante i poteri previsti all'articolo 48, paragrafo 1, lettere o) e p), subentri, per tali posizioni, nei diritti o obblighi collegati alla partecipazione alla CCP;

(g)

annullare o modificare le clausole del contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o sostituirla come parte con l'acquirente o la CCP-ponte;

(h)

modificare il regolamento operativo della CCP in risoluzione ▌;

(i)

trasferire l'appartenenza del partecipante diretto dalla CCP in risoluzione al suo acquirente o alla CCP-ponte.

Nessun diritto di compensazione previsto dal presente regolamento costituisce un peso, vincolo od onere ai fini del primo comma, lettera a).

2.   L'autorità di risoluzione può prevedere le disposizioni volte a garantire la continuità necessarie affinché l'azione di risoluzione risulti efficace e l'acquirente o la CCP-ponte possano esercitare l'attività trasferita. Possono rientrare fra le disposizioni volte a garantire la continuità:

(a)

la continuità dei contratti stipulati dalla CCP in risoluzione, in modo che l'acquirente o la CCP-ponte ne assuma i diritti e passività collegati agli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti e si sostituisca esplicitamente o implicitamente alla CCP in risoluzione in tutti i documenti contrattuali d'interesse;

(b)

la sostituzione della CCP in risoluzione con l'acquirente o la CCP-ponte nei procedimenti giudiziari vertenti sugli strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività ceduti.

3.   I poteri di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera b), lasciano impregiudicati:

(a)

il diritto del dipendente della CCP di sciogliersi dal contratto di lavoro;

(b)

fatti salvi gli articoli 55, 56 e 57, la facoltà per la parte di un contratto di esercitare i diritti derivanti dal contratto, incluso lo scioglimento, in conseguenza, laddove le clausole del contratto lo prevedano, ad atto o omissione compiuto dalla CCP prima della cessione o dall'acquirente o dalla CCP-ponte a cessione avvenuta.

Articolo 50

Amministrazione straordinaria

1.   L'autorità di risoluzione può nominare uno o più amministratori straordinari in sostituzione del consiglio della CCP in risoluzione. L'amministratore straordinario possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012.

2.   L'amministratore straordinario ha tutti i poteri dei soci e del consiglio della CCP. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell'autorità di risoluzione. L'autorità di risoluzione può limitare l'azione dell'amministratore straordinario o subordinare determinati atti al consenso preliminare.

L'autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni.

3.   L'amministratore straordinario è nominato per un periodo massimo di un anno. L'autorità di risoluzione può rinnovare il periodo ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione.

4.   L'amministratore straordinario adotta tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione ed eseguire le azioni di risoluzione decise dall'autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto della CCP o dal diritto nazionale.

5.   L'amministratore straordinario trasmette relazioni all'autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all'inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria della CCP e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati.

6.   L'autorità di risoluzione può revocare l'amministratore straordinario in qualsiasi momento. La rimozione è un atto dovuto nei casi seguenti:

(a)

quando l'amministratore straordinario non esercita le funzioni attribuitegli secondo i termini e le condizioni stabiliti dall'autorità di risoluzione;

(b)

quando gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente revocando o sostituendo l'amministratore straordinario;

(c)

quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la nomina.

7.   Se il diritto fallimentare nazionale prevede la nomina di un'amministrazione per l'insolvenza, l'amministratore straordinario nominato a norma del paragrafo 1 può essere nominato anche amministratore dell'insolvenza o viceversa .

Articolo 51

Potere di ordinare la fornitura di servizi e mezzi

1.   L'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP in risoluzione, o ad altra componente del gruppo di appartenenza o al partecipante diretto, di fornire all'acquirente o alla CCP-ponte i servizi e i mezzi necessari per esercitare efficacemente l'attività che gli è stata ceduta.

Il primo comma si applica anche se la componente del gruppo cui appartiene la CCP o il partecipante diretto della CCP è sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza o è a sua volta in risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione può dare esecuzione agli obblighi imposti a norma del paragrafo 1 dall'autorità di risoluzione di un altro Stato membro nei casi in cui i poteri in questione sono esercitati nei confronti di una componente dello stesso gruppo di appartenenza della CCP in risoluzione o di un partecipante diretto della CCP.

3.   I servizi e i mezzi previsti al paragrafo 1 escludono qualsiasi forma di sostegno finanziario.

4.   I servizi e i mezzi di cui al paragrafo 1 sono forniti:

(a)

alle stesse condizioni di mercato applicate immediatamente prima dell'avvio della risoluzione in forza di un accordo già in essere con la CCP;

(b)

a eque condizioni di mercato in assenza di accordo o dopo la scadenza dello stesso.

Articolo 52

Potere di dare esecuzione alle azioni di risoluzione o alle misure di prevenzione della crisi disposte da altri Stati membri

1.   Se la partecipazione, l'attività, il diritto, l'obbligo o la passività della CCP in risoluzione è ubicato in uno Stato membro, ovvero è disciplinato dalla legge di uno Stato membro, che non è quello dell'autorità di risoluzione, la cessione o l'azione di risoluzione in relazione alla partecipazione, all' attività, al diritto, all' obbligo o  alla passività ha effetto in conformità della legge di tale altro Stato membro.

2.   L'autorità di risoluzione dello Stato membro riceve dalle autorità degli altri Stati membri interessati tutta l'assistenza necessaria affinché la partecipazione, l'attività, il diritto, l'obbligo o la passività sia trasferito all'acquirente o alla CCP-ponte o affinché qualsiasi altra azione di risoluzione diventi efficace in conformità del diritto nazionale applicabile.

3.   L'azionista, il creditore o il terzo interessato dalla cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1 non ha diritto di impedirla, contestarla o annullarla a norma della legislazione dello Stato membro che la disciplina.

4.   Se l'autorità di risoluzione di uno Stato membro attiva gli strumenti di risoluzione previsti agli articoli 28 o 32 e i contratti, passività, partecipazioni o titoli di debito della CCP in risoluzione includono titoli, contratti o passività disciplinati dal diritto di un altro Stato membro ovvero passività dovute a creditori ivi ubicati e contratti con partecipanti diretti o loro clienti ivi ubicati, l'autorità pertinente dell'altro Stato membro provvede alla realizzazione degli interventi derivanti dall'attivazione di detti strumenti di risoluzione.

Ai fini del primo comma, l'azionista, il creditore e il partecipante diretto o i suoi clienti al sistema interessato da detti strumenti di risoluzione non ha diritto di contestare la riduzione del capitale o dell'importo esigibile del titolo o della passività né la relativa conversione o ristrutturazione.

5.   I diritti e le salvaguardie seguenti sono stabiliti in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di risoluzione:

(a)

diritto dell'azionista, del creditore e del terzo di impugnare a norma dell'articolo 72 la cessione della partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1;

(b)

diritto del creditore interessato di impugnare a norma dell'articolo 72 la riduzione del capitale o dell'importo esigibile del titolo, della passività o del contratto di cui al paragrafo 4 ovvero la relativa conversione o ristrutturazione;

(c)

salvaguardie in caso di cessione parziale, di cui al capo V, in relazione all'attività, diritto, obbligo o passività di cui al paragrafo 1.

Articolo 53

Poteri su attività, contratti, diritti, passività, obblighi e partecipazioni di soggetti ubicati in paesi terzi o disciplinati dal diritto di paesi terzi

1.   Quando l'azione di risoluzione verte su attività o contratti di un soggetto ubicato in un paese terzo o su partecipazioni, diritti, obblighi o passività disciplinati dal diritto di un paese terzo, l'autorità di risoluzione può disporre che:

(a)

la CCP in risoluzione e il cessionario dell'attività, contratto, partecipazione, diritto, obbligo o passività svolga tutti gli adempimenti necessari affinché la misura consegua i suoi effetti;

(b)

la CCP in risoluzione trattenga la partecipazione, attività o diritto ovvero assolva la passività o l'obbligo per conto del cessionario fintantoché la misura non sia divenuta efficace;

(c)

le spese ragionevoli sostenute regolarmente dal cessionario per l'esecuzione degli adempimenti indicati alle lettere a) e b) siano rimborsate con una delle modalità previste all'articolo 27, paragrafo 9.

2.   Ai fini del paragrafo 1, l'autorità di risoluzione può ordinare alla CCP d'inserire nel contratto o altro accordo concluso con il partecipante diretto o con il detentore della partecipazione, ovvero del titolo di debito o altra passività, ubicato in un paese terzo o disciplinato dal diritto di tale paese una clausola con cui accetta di essere vincolato dalle azioni su tale attività, contratto, diritto, obbligo o passività assunte dall'autorità di risoluzione, compresa l'applicazione degli articoli 55, 56 e 57. L'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornirle un parere giuridico relativo all'applicabilità giuridica e all'efficacia di tali disposizioni.

3.   Se non produce effetti, l'azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 è nulla in relazione alla partecipazione, attività, diritto, obbligo o passività in questione.

Articolo 54

Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione

1.   La misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione adottata ai sensi del presente regolamento, o l'evento direttamente connesso all'applicazione di tale azione, non costituisce un evento determinante l'escussione della garanzia o determinante l'insolvenza ai sensi della direttiva 2002/47/CE e della direttiva 98/26/CE, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma la procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma dell'articolo 75, o altrimenti se l'autorità di risoluzione decide in tal senso, costituisce un'azione di risoluzione adottata in conformità del presente regolamento.

2.   La misura di prevenzione della crisi o l'azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 non è usata per:

(a)

esercitare il diritto di recesso, sospensione, modifica, netting o compensazione relativamente a un contratto stipulato da una componente del gruppo di cui fa parte la CCP nel quale sono previste disposizioni o obblighi di inadempienza indiretta (cross-default) garantiti da una componente del gruppo o gravanti su di essa;

(b)

acquisire il possesso o esercitare il controllo di beni della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default) od escutere un diritto di garanzia su detti beni;

(c)

influire sui diritti contrattuali della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default).

Articolo 55

Potere di sospendere taluni obblighi

1.   L'autorità di risoluzione può disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna rivenienti a carico di entrambe le controparti dal contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di sospensione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell'autorità di risoluzione.

2.   Qualora fosse stato da adempiere nel corso del periodo di sospensione, l'obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente alla scadenza del periodo di sospensione.

3.   L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sugli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

Articolo 56

Potere di limitare l'escussione di garanzie

1.   L'autorità di risoluzione può impedire al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di limitazione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell'autorità di risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sui diritti di garanzia attribuiti ai sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o ai relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali in relazione ad attività della CCP in risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.

Articolo 57

Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi

1.   L'autorità di risoluzione può sospendere l'attivazione dei meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso di attivazione a norma dell'articolo 70 sino alla fine del giorno lavorativo successivo, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s'intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro della risoluzione.

2.   L'autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, comprese le altre controparti centrali e le banche centrali.

3.   Il contraente può attivare i meccanismi terminativi riconosciutigli dal contratto prima della fine del periodo previsto al paragrafo 1 se l'autorità di risoluzione lo avvisa che i diritti e le passività contemplati dal contratto non sono:

(a)

ceduti ad altro soggetto;

(b)

sottoposti a riduzione o conversione o all'attivazione di uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni.

4.   In assenza dell'avviso di cui al paragrafo 3 i meccanismi terminativi possono essere attivati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l'articolo 54, secondo le modalità seguenti:

(a)

in caso di cessione ad altro soggetto dei diritti e delle passività contemplati dal contratto, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto soltanto se il cessionario provoca l'evento determinante l'escussione della garanzia o lo protrae;

(b)

se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nella CCP , si applicano i meccanismi terminativi in base alle condizioni per la cessazione quali stabilite nel contratto tra la CCP e la controparte pertinente, solo se l'evento determinante l'escussione si verifica o si protrae dopo la scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 58

Potere di controllo sulla CCP

1.   L'autorità di risoluzione può esercitare il controllo sulla CCP in risoluzione al fine di:

(a)

gestirne le attività e i servizi esercitando i poteri spettanti ai soci e al consiglio e consultare il comitato dei rischi;

(b)

gestirne e liquidarne le attività e i beni.

Il controllo previsto al primo comma può essere esercitato direttamente dall'autorità di risoluzione o indirettamente da una o più soggetti da questa nominati.

2.   L'autorità di risoluzione che esercita il controllo sulla CCP non è assimilabile alla figura dell'amministratore ombra o amministratore di fatto a norma del diritto nazionale.

Articolo 59

Esercizio dei poteri da parte dell'autorità di risoluzione

Fatto salvo l'articolo 72 l'autorità di risoluzione avvia l'azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali.

CAPO V

Salvaguardie

Articolo 60

Principio del trattamento non peggiore del creditore

In caso di attivazione di uno o più strumenti di risoluzione, l'autorità di risoluzione dovrebbe garantire che nessun azionista, creditore, partecipante diretto e suo cliente subisca perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione, nel momento in cui ha accertato la sussistenza dei relativi presupposti a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP e da tutte le altre disposizioni contrattuali del regolamento operativo della CCP in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento, e se la CCP non avesse avuto alcun valore di avviamento residuo e fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, tenendo adeguatamente conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati .

(a)

(b)

Non si tiene conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati di cui al primo comma finché le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 61, paragrafo 5, non consentono la loro valutazione.

Una volta entrate in vigore le norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 61, paragrafo 5, le autorità di risoluzione tengono conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati ai fini del primo comma.

Articolo 61

Valutazione ai fini dell'applicazione del principio del trattamento non peggiore del creditore

1.    Al fine di informare i portatori di interessi esposti alla CCP, la CCP elabora una stima della misura in cui le perdite inciderebbero su ciascuna categoria di creditori nel quadro di scenari estremi ma plausibili in caso di inadempimento o di un evento diverso dall'inadempimento che determini l'insolvenza della CCP e aggiorna tale stima annualmente.

Detta stima rispecchia pienamente le disposizioni contrattuali che disciplinano la gerarchia di allocazione delle perdite (loss waterfall) della CCP ed è conforme alla metodologia di marginazione e di prove di stress utilizzata per ottemperare agli obblighi della CCP a norma del regolamento (UE) n. 648/2012.

1 bis.     Per valutare il rispetto del principio enunciato all'articolo 60 secondo cui nessun creditore può essere svantaggiato, l'autorità di risoluzione incarica un esperto indipendente di effettuare una valutazione il più presto possibile dopo le azioni di risoluzione.

2.   La valutazione prevista al paragrafo 1 indica:

(a)

il trattamento che gli azionisti, i creditori e i partecipanti diretti o i loro clienti avrebbero ricevuto se, nel momento in cui è stata accertata la sussistenza dei presupposti per l'avvio della risoluzione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei loro confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP e da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza senza alcun valore di avviamento residuo, tenendo adeguatamente conto degli effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati ;

(b)

il trattamento ricevuto in concreto dagli azionisti, creditori e partecipanti diretti o loro clienti per effetto della risoluzione della CCP;

(c)

l'eventuale differenza fra il trattamento di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b).

3.   Ai fini del calcolo del trattamento di cui al paragrafo 2, la valutazione prevista al paragrafo 1 non tiene conto dell'eventuale erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario in favore della CCP in risoluzione e la metodologia di determinazione dei prezzi della CCP non è presa in considerazione qualora non rifletta le condizioni effettive del mercato .

4.   La valutazione indicata al paragrafo 1 è distinta dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 24, paragrafo 3.

5.   Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione elaborate in conformità dell'articolo 74, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono la metodologia da seguire per la valutazione prevista al paragrafo 1 , compresa, ove tecnicamente possibile, la valutazione di eventuali effetti negativi plausibili dell'instabilità sistemica e delle turbolenze sui mercati .

L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [UP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 62

Salvaguardia per azionisti, creditori, partecipanti diretti e clienti di questi ultimi

L'azionista, creditore, partecipante diretto o cliente di quest'ultimo che, dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 61, risulti aver subito perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero invece stati fatti valere gli obblighi eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza, ha diritto a ricevere una somma equivalente alla differenza.

Articolo 62 bis

Recupero dei pagamenti

L'autorità di risoluzione recupera le spese ragionevoli sostenute in relazione al pagamento di cui all'articolo 62 secondo le modalità seguenti:

(a)

dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato;

(b)

dal corrispettivo pagato dall'acquirente in caso di attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa;

(c)

dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato;

(d)

da qualsiasi partecipante diretto, nella misura in cui non subisce perdite maggiori di quelle che avrebbe subito se l'autorità di risoluzione non avesse sottoposto la CCP a risoluzione e nei suoi confronti fossero stati invece fatti valere gli obblighi in essere eventualmente previsti dal piano di risanamento della CCP ovvero da altre disposizioni del regolamento operativo della CCP o se questa fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Articolo 63

Salvaguardia per le controparti nelle cessioni parziali

Le tutele previste agli articoli 64, 65 e 66 si applicano nei casi seguenti:

(a)

quando l'autorità di risoluzione trasferisce all'acquirente solo una parte delle attività, dei diritti, degli obblighi o delle passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;

(b)

quando l'autorità di risoluzione esercita i poteri previsti all'articolo 49, paragrafo 1, lettera g).

Articolo 64

Tutela dei contratti di garanzia finanziaria e degli accordi di compensazione e di netting

L'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini il trasferimento, dalla CCP in risoluzione alle altre parti del contratto o accordo, di soltanto una parte dei diritti e delle passività ricompresi in un contratto di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà, in un accordo di compensazione o in un accordo di netting ovvero la modifica o l'estinzione dei diritti e delle passività nel quadro di detto contratto o accordo mediante l'esercizio dei poteri accessori.

Rientra fra i contratti o accordi di cui al primo comma qualsiasi contratto o accordo sulla cui base le parti possono sottoporre detti diritti e passività a compensazione o a netting.

Articolo 65

Tutela degli accordi di garanzia

Con riferimento agli accordi di garanzia fra la CCP in risoluzione e altre parti, fatto salvo l'utilizzo di strumenti di allocazione delle posizioni di cui all'articolo 29, l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)

la cessione delle attività a garanzia della passività, salvo se sono ceduti anche la passività e il beneficio della garanzia;

(b)

la cessione della passività garantita, salvo se è ceduto anche il beneficio della garanzia;

(c)

la cessione del beneficio della garanzia, salvo se è ceduta anche la passività garantita;

(d)

la modifica o lo scioglimento dell'accordo di garanzia mediante l'esercizio dei poteri accessori, se l'effetto della modifica o dello scioglimento è che la passività cessa di essere garantita.

Articolo 66

Tutela dei contratti di finanza strutturata e delle obbligazioni garantite

Con riferimento ai contratti di finanza strutturata, comprese le obbligazioni garantite, l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)

la cessione di alcuni soltanto dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un unico contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte;

(b)

la modifica o l'estinzione, mediante l'esercizio dei poteri accessori, dei diritti, delle attività e delle passività che costituiscono o fanno parte di un contratto di finanza strutturata di cui la CCP in risoluzione è parte.

Ai fini del primo comma sono contratti di finanza strutturata le cartolarizzazioni e gli strumenti utilizzati a fini di copertura che costituiscono parte integrante dell'aggregato di copertura e che a norma del diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni garantite, in base ai quali la garanzia è concessa e detenuta da una parte dell'accordo o da un fiduciario, agente o soggetto designato.

Articolo 67

Cessioni parziali: tutela dei sistemi di negoziazione, compensazione e regolamento

1.   L'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non pregiudichi il funzionamento né le regole dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE, nei casi in cui tale autorità:

(a)

dispone la cessione all'acquirente solo di una parte delle attività, dei diritti o delle passività della CCP in risoluzione;

(b)

elimina o modifica le clausole di un contratto di cui la CCP in risoluzione è parte o la sostituisce come parte con l'acquirente o la CCP-ponte.

2.   Ai fini del paragrafo 1 l'autorità di risoluzione provvede a che l'attivazione dello strumento di risoluzione non determini:

(a)

la revoca di un ordine di trasferimento in conformità dell'articolo 5 della direttiva 98/26/CE;

(b)

un pregiudizio all'opponibilità degli ordini di trasferimento e del netting prescritta dagli articoli 3 e 5 della direttiva 98/26/CE;

(c)

un pregiudizio all'impiego dei fondi, dei titoli o delle facilitazioni di credito prescritto dall'articolo 4 della direttiva 98/26/CE;

(d)

un pregiudizio alla tutela delle garanzie in titoli prescritta dall'articolo 9 della direttiva 98/26/CE.

CAPO VI

Obblighi procedurali

Articolo 68

Obblighi di comunicazione

1.   La CCP che si considera in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, ne informa l'autorità competente.

2.   L'autorità competente informa l'autorità di risoluzione della comunicazione ricevuta a norma del paragrafo 1 e dei provvedimenti di risanamento o altre misure a norma del titolo IV di cui impone l'adozione alla CCP.

L'autorità competente informa l'autorità di risoluzione del verificarsi di una situazione di emergenza di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 648/2012 riguardo alla CCP e dell'informativa ricevuta in conformità dell'articolo 48 dello stesso regolamento.

3.   Se accerta che per la CCP sussistono i presupposti previsti all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), l'autorità competente o l'autorità di risoluzione lo comunica tempestivamente alle autorità seguenti:

(a)

autorità competente o autorità di risoluzione della CCP;

(b)

autorità competente dell'impresa madre della CCP;

(b bis)

collegio di vigilanza della CCP;

(b ter)

collegio di risoluzione della CCP;

(c)

banca centrale;

(d)

ministero competente;

(e)

CERS e autorità macroprudenziale nazionale designata.

Articolo 69

Decisione dell'autorità di risoluzione

1.   Ricevuta dall'autorità competente la comunicazione a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, l'autorità di risoluzione decide se è necessaria un'azione di risoluzione.

2.   La decisione che stabilisce se adottare o no un'azione di risoluzione nei confronti della CCP riporta gli elementi seguenti:

(a)

la valutazione dell'autorità di risoluzione in merito alla sussistenza dei presupposti per la risoluzione relativamente alla CCP;

(b)

le azioni che l'autorità di risoluzione intende avviare, compresa la decisione di chiedere la liquidazione, la nomina di un amministratore ovvero qualsiasi altra misura prevista dalla procedura ordinaria di insolvenza applicabile o, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 1, lettera e), dal diritto nazionale.

Articolo 70

Obblighi procedurali dell'autorità di risoluzione

1.   Non appena possibile dopo l'avvio dell'azione di risoluzione l'autorità di risoluzione ne dà comunicazione:

(a)

alla CCP in risoluzione;

(b)

al collegio di risoluzione;

(c)

all'autorità macroprudenziale nazionale designata e al CERS;

(d)

alla Commissione europea, alla Banca centrale europea e all'EIOPA;

(e)

agli operatori dei sistemi contemplati dalla direttiva 98/26/CE cui partecipa la CCP in risoluzione.

2.   La comunicazione prevista al paragrafo 1 include una copia del provvedimento o strumento che avvia l'azione di risoluzione, con indicazione della data a decorrere dalla quale questa prende effetto.

La comunicazione al collegio di risoluzione a norma del paragrafo 1, lettera b), indica anche se l'azione di risoluzione si discosta dal piano di risoluzione, illustrando nel caso i motivi dello scostamento.

3.   Una copia del provvedimento o dello strumento che avvia l'azione di risoluzione o un avviso che riassume gli effetti di tale azione e, se del caso, le condizioni e il periodo della sospensione o della limitazione previste agli articoli 55, 56 e 57 sono pubblicati con tutti i mezzi seguenti:

(a)

sito internet dell'autorità di risoluzione;

(b)

sito internet dell'autorità competente, se diversa dall'autorità di risoluzione, e sito internet dell'ESMA;

(c)

sito internet della CCP in risoluzione;

(d)

se le partecipazioni o i titoli di debito della CCP in risoluzione sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, i mezzi utilizzati per la divulgazione delle informazioni previste dalla regolamentazione relative alla CCP in risoluzione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17).

4.   Se le partecipazioni o i titoli di debito non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'autorità di risoluzione provvede a che i documenti a riprova del provvedimento di cui al paragrafo 3 siano trasmessi ai detentori delle partecipazioni e ai creditori della CCP in risoluzione il cui nominativo figura nei registri o nelle banche dati della CCP in risoluzione che sono a disposizione dell'autorità di risoluzione.

Articolo 71

Riservatezza

1.   Sono vincolati dal segreto d'ufficio i soggetti seguenti:

(a)

autorità di risoluzione;

(b)

autorità competenti, ESMA e ABE;

(c)

ministeri competenti;

(d)

amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma del presente regolamento;

(e)

potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell'attivazione dello strumento della vendita dell'attività d'impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un'acquisizione;

(f)

revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);

(g)

banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;

(h)

CCP-ponte;

(i)

qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a k);

(j)

prima, durante e dopo la rispettiva nomina, l'alta dirigenza, i componenti del consiglio della CCP e i dipendenti dei soggetti di cui alle lettere da a) a k);

(k)

tutti gli altri membri del collegio di risoluzione non previsti alle lettere a), b), c) e g).

2.   Ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e k), provvedono a che vigano norme interne, fra cui norme atte a garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti che intervengono direttamente nella procedura di risoluzione.

3.   Ai soggetti di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di comunicare a qualsiasi soggetto o autorità le informazioni riservate acquisite nel corso dell'attività professionale o ricevute dall'autorità competente o dall'autorità di risoluzione in relazione alle funzioni svolte a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in una forma sintetica o aggregata che non consente d'identificare le singole CCP, oppure previo consenso espresso dell'autorità o della CCP che fornisce l'informazione.

Prima di divulgare qualsiasi tipo di informazione i soggetti di cui al paragrafo 1 valutano i possibili effetti della divulgazione sull'interesse pubblico in termini di politica finanziaria, monetaria o economica, interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, finalità delle ispezioni, indagini e revisioni contabili.

La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti dell'eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani di risanamento e di risoluzione di cui agli articoli 9 e 13 e all'esito delle valutazioni effettuate a norma degli articoli 10 e 16.

I soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente articolo.

4.   A condizione che vigano con essi accordi sulla riservatezza finalizzati allo scambio d'informazioni, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono, in deroga al paragrafo 3, scambiare informazioni riservate con i soggetti seguenti:

(a)

qualunque altro soggetto, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione dell'azione di risoluzione;

(b)

commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza, corti dei conti dello Stato membro di appartenenza e altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza;

(c)

autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la tutela della stabilità del sistema finanziario e persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.

5.   Il presente articolo non osta a che:

(a)

i dipendenti e gli esperti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettera k), condividano informazioni in seno a ciascun soggetto;

(b)

le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell'Unione, altre autorità competenti dell'Unione, ministeri competenti, banche centrali, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l'uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l'ABE, l'ESMA o, fatto salvo l'articolo 78, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione ovvero, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.

6.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.

CAPO VII

Diritto di impugnazione ed esclusione di altre azioni

Articolo 72

Omologazione preliminare da parte dell'autorità giudiziaria e diritto di impugnazione

1.   ▌

2.   Chiunque risenta degli effetti della decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o della decisione di esercitare uno dei poteri, azione di risoluzione esclusa, ha diritto di impugnarla.

3.   Ha diritto d'impugnare la decisione di adottare un'azione di risoluzione chiunque ne risenta.

4.   Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è subordinato alle condizioni seguenti:

(a)

la decisione dell'autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell'esecuzione sarebbe contraria all'interesse pubblico;

(b)

la procedura di impugnazione è celere;

(c)

il giudice fonda il giudizio sulle valutazioni economiche dei fatti effettuate dall'autorità di risoluzione.

4 bis.     La decisione di un'autorità di risoluzione di avviare un'azione di risoluzione, adottare una misura di prevenzione della crisi o una decisione di esercitare determinati poteri, diversi dall'azione di risoluzione, è annullata per motivi di merito solo se, al momento della sua adozione, era arbitraria e irragionevole, sulla base delle informazioni allora prontamente disponibili.

4 ter.     La presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata.

5.   Se necessario per tutelare gli interessi del terzo in buona fede che ha acquisito partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione in virtù dell'azione di risoluzione, l'annullamento della decisione dell'autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o le successive operazioni che l'autorità di risoluzione ha concluso in base alla decisione annullata.

Ai fini del primo comma, se la decisione dell'autorità di risoluzione è annullata, i rimedi a disposizione del ricorrente si limitano al risarcimento della perdita subita a causa della decisione.

Articolo 73

Limitazioni applicabili ad altre procedure

1.   È avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP soltanto su iniziativa dell'autorità di risoluzione o con il suo consenso in conformità del paragrafo 3.

2.   L'autorità competente e l'autorità di risoluzione sono informate al più presto della domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP, indipendentemente dal fatto che questa sia sottoposta a risoluzione o che la decisione sia stata resa pubblica conformemente all'articolo 70, paragrafo 3.

3.   L'autorità competente per la procedura ordinaria di insolvenza può avviare detta procedura soltanto dopo che l'autorità di risoluzione le ha comunicato la decisione di non avviare un'azione di risoluzione nei confronti della CCP ovvero quando non è pervenuta alcuna comunicazione nei sette giorni successivi all'informazione prevista al paragrafo 2.

Se necessario per l'effettiva attivazione degli strumenti di risoluzione e l'effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, l'autorità di risoluzione può chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo di tempo funzionale all'obiettivo perseguito, dell'azione o del procedimento giudiziari di cui la CCP in risoluzione è parte o può divenirla.

TITOLO VI

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 74

Accordi con paesi terzi

1.   Conformemente all'articolo 218 TFUE la Commissione può presentare al Consiglio raccomandazioni relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione per le CCP e le CCP di paesi terzi nelle situazioni seguenti:

(a)

quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri;

(b)

quando la CCP stabilita in uno Stato membro presta servizi o ha una o più filiazioni in un paese terzo.

(b bis)

quando un numero significativo di partecipanti diretti di una CCP è stabilito in tale paese terzo;

(b ter)

quando la CCP di un paese terzo dispone di un numero significativo di partecipanti diretti stabiliti nell'Unione.

2.   L'accordo previsto al paragrafo 1 è volto in particolare ad assicurare la predisposizione di procedure e modalità di cooperazione ai fini dell'adempimento delle funzioni e dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 77, compreso lo scambio di informazioni necessario per detti scopi.

Articolo 75

Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione in paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l'esecuzione delle procedure di risoluzione in paese terzo.

2.   La pertinente autorità nazionale riconosce la procedura di risoluzione in paese terzo nei confronti della CCP del paese terzo quando:

(a)

la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni stabilite in uno o più Stati membri;

(b)

la CCP del paese terzo ha attività, diritti, obblighi o passività ubicati in uno o più Stati membri ovvero disciplinati dal diritto di uno o più Stati membri.

La pertinente autorità nazionale provvede all'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma del proprio diritto nazionale.

3.   La pertinente autorità nazionale ha come minimo il potere di:

(a)

esercitare i poteri di risoluzione in relazione:

(i)

alle attività della CCP del paese terzo ubicate nello Stato membro di appartenenza o disciplinate dal diritto di detto Stato membro;

(ii)

ai diritti o passività della CCP del paese terzo contabilizzati nello Stato membro di appartenenza o disciplinati dal diritto di detto Stato membro ovvero nei casi in cui i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nello Stato membro di appartenenza;

(b)

perfezionare, anche imponendo ad altri un intervento in tal senso, la cessione di partecipazioni in una filiazione stabilita nello Stato membro designante;

(c)

esercitare i poteri di cui agli articoli 55, 56 e 57 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 2, se tali poteri sono necessari ai fini dell'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo;

(d)

rendere inopponibili i diritti di scioglimento, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure intaccare i diritti contrattuali dei soggetti di cui al paragrafo 2 e di altre componenti del gruppo, se il diritto deriva da un'azione di risoluzione nei confronti della CCP del paese terzo, sia essa avviata dalla stessa autorità di risoluzione del paese terzo o avviata altrimenti in ossequio ad obblighi giuridici o normativi previsti dalle disposizioni sulla risoluzione di tale paese, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.

4.   Il riconoscimento e l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo non pregiudica la possibilità di una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile.

Articolo 76

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

In deroga all'articolo 75, paragrafo 2, la pertinente autorità nazionale può rifiutare il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo quando:

(a)

la procedura avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro di appartenenza;

(b)

i creditori o i partecipanti diretti o i clienti di tali partecipanti diretti stabiliti nello Stato membro di appartenenza non riceverebbero, in base alla procedura nazionale di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;

(c)

il riconoscimento o l'esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo avrebbe implicazioni sostanziali per le finanze pubbliche dello Stato membro di appartenenza;

(d)

il riconoscimento o l'esecuzione sarebbero in contrasto con il diritto nazionale.

Articolo 77

Cooperazione con le autorità dei paesi terzi

1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Si applica anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo internazionale di cui all'articolo 74, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo.

2.   Tenuto conto dei vigenti accordi di cooperazione stipulati a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 648/2012, l'autorità competente o, secondo il caso, l'autorità di risoluzione conclude un accordo di cooperazione con la pertinente autorità del paese terzo, ossia:

(a)

quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri, la pertinente autorità del paese terzo in cui è stabilita la CCP;

(b)

quando la CCP presta servizi o ha una o più filiazioni in paesi terzi, la pertinente autorità di ciascun paese terzo in cui sono prestati i servizi o sono stabilite le filiazioni.

3.   Nell'accordo di cooperazione previsto al paragrafo 2 le autorità partecipanti fissano le procedure e modalità di condivisione delle informazioni necessarie e di collaborazione ai fini dell'adempimento delle funzioni seguenti ovvero dell'esercizio dei poteri seguenti nei confronti delle CCP di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o del relativo gruppo di appartenenza:

(a)

stesura del piano di risoluzione in conformità dell'articolo 13 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(b)

valutazione della risolvibilità della CCP e del gruppo in conformità dell'articolo 16 e obblighi analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(c)

esercizio del potere di superare od eliminare gli impedimenti alla risolvibilità a norma dell'articolo 17 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(d)

applicazione delle misure di intervento precoce a norma dell'articolo 19 e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(e)

attivazione degli strumenti di risoluzione e esercizio dei poteri di risoluzione, e dei poteri analoghi conferiti alla pertinente autorità del paese terzo.

4.   Gli accordi di cooperazione conclusi a norma del paragrafo 2 tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti degli Stati membri e le loro omologhe dei paesi terzi possono includere disposizioni in materia di:

(a)

scambio delle informazioni necessarie per la preparazione e l'aggiornamento dei piani di risoluzione;

(b)

consultazione e cooperazione nell'elaborazione dei piani di risoluzione, compresi i principi per l'esercizio dei poteri previsti all'articolo 75 e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(c)

scambio delle informazioni necessarie per l'attivazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione e dei poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo;

(d)

allerta precoce o consultazione delle parti dell'accordo di cooperazione prima dell'avvio, a norma del presente regolamento o della legge del paese terzo, di un'azione sostanziale idonea a ripercuotersi sulla CCP o sul gruppo contemplati dall'accordo;

(e)

coordinamento delle comunicazioni al pubblico in caso di azioni congiunte di risoluzione;

(f)

procedure e intese per lo scambio di informazioni e la cooperazione di cui alle lettere da a) a e), nel caso anche tramite l'istituzione e il funzionamento di gruppi di gestione delle crisi.

Ai fini dell'applicazione comune, uniforme e coerente del paragrafo 3, l'ESMA emana orientamenti sui tipi e sui contenuti delle disposizioni di cui al paragrafo 4 entro [UP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

5.   Le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA di ciascun accordo di cooperazione da esse concluso in conformità del presente articolo.

Articolo 78

Scambio di informazioni riservate

1.   L'autorità di risoluzione, l'autorità competente, il ministero competente e, nel caso, qualsiasi altra autorità nazionale pertinente scambiano informazioni riservate, piani di risanamento compresi, con la pertinente autorità del paese terzo soltanto se sussistono i presupposti seguenti:

(a)

l'autorità del paese terzo è soggetta a obblighi e norme di riservatezza che tutte le autorità interessate considerano almeno equivalenti a quelli imposti dall'articolo 71.

(b)

le informazioni sono necessarie alla pertinente autorità del paese terzo per svolgere a norma del diritto nazionale funzioni analoghe a quelle previste dal presente regolamento e sono utilizzate esclusivamente a tali fini.

2.   Se lo scambio di informazioni riguarda dati personali, la gestione e la trasmissione di tali dati all'autorità del paese terzo sono disciplinate dal diritto sulla protezione dei dati applicabile a livello di Unione e nazionale.

3.   L'autorità di risoluzione, l'autorità competente e il ministero competente comunicano alla pertinente autorità del paese terzo le informazioni riservate provenienti da un altro Stato membro solo al verificarsi congiunto delle condizioni seguenti:

(a)

la pertinente autorità dello Stato membro che ha trasmesso l'informazione ha dato il proprio assenso alla comunicazione;

(b)

la comunicazione delle informazioni avviene esclusivamente ai fini autorizzati dall'autorità indicata alla lettera a).

4.   Ai fini del presente articolo le informazioni sono considerate riservate se sono soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal diritto dell'Unione.

Articolo 78 bis

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.     Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni del presente regolamento non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

2.     Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione degli obblighi di cui al paragrafo 1 a carico di CCP, partecipanti diretti delle CCP o imprese madri, possano essere applicate sanzioni amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri del consiglio della CCP e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

3.     I poteri di irrogare sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti in base alla tipologia di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l'esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.

4.     Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:

(a)

direttamente;

(b)

in collaborazione con altre autorità;

(c)

sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;

(d)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

Articolo 78 ter

Disposizioni specifiche

1.     Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni e altre misure amministrative almeno in relazione ai seguenti casi:

(a)

mancata preparazione, mancata manutenzione o mancato aggiornamento dei piani di risanamento in violazione dell'articolo 9;

(b)

mancata fornitura di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione in violazione dell'articolo 14;

(c)

mancata notifica da parte del consiglio della CCP all'autorità competente quando la CCP è in dissesto o a rischio di dissesto in violazione dell'articolo 68, paragrafo 1.

2.     Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

(a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, l'ente, l'impresa madre nell'Unione, la CCP o altra persona giuridica responsabile e la natura della violazione;

(b)

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre fine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

(c)

un divieto temporaneo, a carico dei membri dell'alta dirigenza della CCP o di qualunque altra persona fisica ritenuta responsabile, ad esercitare funzioni nelle CCP;

(d)

nel caso di una persona giuridica, ammende amministrative pari fino al 10 % del fatturato netto annuo totale di tale persona giuridica nel precedente esercizio. Quando la persona giuridica è una filiazione di un'impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato derivante dai bilanci consolidati dell'impresa madre ultima nell'esercizio precedente;

(e)

nel caso di una persona fisica, ammende amministrative pari fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri in cui l'euro non è la moneta ufficiale, il valore corrispondente nella moneta nazionale al [data di entrata in vigore del regolamento];

(f)

ammende amministrative fino al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.

Articolo 78 quater

Pubblicazione delle sanzioni amministrative

1.     Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblichino sul loro sito web ufficiale almeno le sanzioni amministrative che siano state da loro irrogate per violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento laddove tali sanzioni non siano state oggetto di ricorso o qualora i mezzi di ricorso siano stati esauriti. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata di tale sanzione amministrativa, comprese le informazioni sulla tipologia e la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione.

Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni avverso le quali è stato presentato ricorso, le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito web ufficiale le informazioni sullo stato di tale ricorso e sul relativo esito.

2.     Le autorità di risoluzione e le autorità competenti pubblicano le sanzioni da loro irrogate in forma anonima, in maniera conforme al diritto nazionale in uno dei seguenti casi:

(a)

se la sanzione è irrogata a una persona fisica e, mediante una valutazione preventiva obbligatoria della proporzionalità della pubblicazione, si dimostra che la pubblicazione dei dati personali è sproporzionata;

(b)

se la pubblicazione metterebbe a rischio la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso;

(c)

se la pubblicazione determinerebbe, nella misura in cui possa essere stabilito, un danno sproporzionato alla CCP o alle persone fisiche coinvolte.

In alternativa, in tali casi, la pubblicazione dei dati in questione può essere rimandata per un periodo di tempo ragionevole se si può prevedere che le ragioni di una pubblicazione anonima cessino di esistere entro tale periodo.

3.     Le autorità di risoluzione e le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito web ufficiale dell'autorità di risoluzione o dell'autorità competente soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili sulla protezione dei dati.

4.     Entro il [UP: inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], l'ESMA presenta alla Commissione una relazione concernente la pubblicazione da parte degli Stati membri in forma anonima, a norma del paragrafo 2, delle sanzioni per non conformità alle disposizioni del presente regolamento e in particolare se vi sono state divergenze significative tra gli Stati membri a tale riguardo. Tale relazione affronta altresì eventuali divergenze significative nella durata della pubblicazione delle sanzioni in conformità del diritto nazionale degli Stati membri applicabile alla pubblicazione delle sanzioni.

Articolo 78 quinquies

Aggiornamento della banca dati centrale da parte dell'ESMA

1.     Fatto salvo il rispetto del segreto professionale di cui all'articolo 71, le autorità di risoluzione e le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tutte le sanzioni amministrative da loro irrogate a norma dell'articolo 78 bis per violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché allo stato del ricorso e al relativo esito.

2.     L'ESMA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità di risoluzione ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

3.     L'ESMA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni di cui è stata informata unicamente ai fini dello scambio di informazioni tra le autorità competenti; tale banca dati centrale è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata in base alle informazioni fornite da queste ultime.

4.     L'ESMA gestisce una pagina web con link a tutte le pubblicazioni delle sanzioni delle autorità di risoluzione e delle autorità competenti a norma dell'articolo 78 quater e indica il periodo per il quale ciascuno Stato membro pubblica le sanzioni.

Articolo 78 sexies

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità competenti e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

(a)

la gravità e la durata della violazione;

(b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

(c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, ad esempio, quale risulta dal fatturato totale della persona giuridica responsabile o dal reddito annuale della persona fisica responsabile;

(d)

l'ammontare degli utili conseguiti o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati;

(e)

le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

(f)

il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l'autorità competente e con l'autorità di risoluzione;

(g)

le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile;

(h)

potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

TITOLO VII

MODIFICHE DEI REGOLAMENTI (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 E (UE) 2015/2365

Articolo 79

Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010

Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:

(22)

all'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il punto iv) seguente:

«iv)

in relazione al regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l'autorità di risoluzione come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3, del medesimo regolamento.»;

(23)

all'articolo 40, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], il membro del consiglio delle autorità di vigilanza di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere accompagnato, se necessario, da un rappresentante, senza diritto di voto, dell'autorità di risoluzione di ciascuno Stato membro.».

Articolo 80

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato:

(1)

è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Sospensione dell'obbligo di compensazione durante la risoluzione

1.   Se la CCP presenta i presupposti previsti all'articolo 22 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], l'autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento ▌ può chiedere alla Commissione di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione imposto dall'articolo 4, paragrafo 1, per determinate categorie di derivati OTC se sussistono i presupposti seguenti:

(a)

la CCP in risoluzione è autorizzata ai sensi dell'articolo 14 a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette a compensazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per le quali è chiesta la sospensione;

(b)

la sospensione dell'obbligo di compensazione imposto dall'articolo 4 per le specifiche categorie di derivati OTC è necessaria per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione in relazione alla risoluzione della CCP, in particolare se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

i)

si registrano eventi o sviluppi sfavorevoli che costituiscono una minaccia grave alla stabilità finanziaria;

ii)

la misura è necessaria per affrontare la minaccia e non avrà sulla stabilità finanziaria un effetto negativo , compresi gli eventuali effetti prociclici, sproporzionato rispetto ai benefici apportati.

ii bis)

non vi sono CCP alternative disponibili per fornire il servizio di compensazione ai partecipanti diretti della CCP in risoluzione, oppure i partecipanti diretti e i loro clienti non sono in grado, a livello operativo e tecnico, di soddisfare entro un termine ragionevole tutti i requisiti giuridici o operativi di tali CCP alternative.

La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b).

L'autorità di risoluzione di cui al primo comma comunica la richiesta motivata all'ESMA e al CERS contestualmente alla comunicazione alla Commissione.

2.   Entro 24 ore dalla comunicazione della richiesta di cui al paragrafo 1 e previa consultazione del CERS, l'ESMA emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.

3.   Il parere previsto al paragrafo 2 non è reso pubblico.

4.   Entro 48 ore dalla richiesta di cui al paragrafo 1 la Commissione adotta, in conformità del paragrafo 6, una decisione che sospende temporaneamente l'obbligo di compensazione per determinate categorie di derivati OTC ovvero che respinge la richiesta di sospensione.

5.   La decisione della Commissione è comunicata all'autorità che ha chiesto la sospensione e all'ESMA ed è pubblicata sul sito internet della Commissione. Se la Commissione decide di sospendere l'obbligo di compensazione, ne è data pubblicità nel registro pubblico previsto all'articolo 6.

6.   La Commissione può decidere di sospendere temporaneamente l'obbligo di compensazione di cui al paragrafo 1 per una specifica categoria di derivati OTC se sussistono i presupposti indicati al paragrafo 1, lettere a) e b). Ai fini dell'adozione della decisione la Commissione tiene conto del parere emanato dall'ESMA di cui al paragrafo 2, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP], dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria.

7.   La sospensione dell'obbligo di compensazione a norma del paragrafo 4 è valida per un periodo iniziale non superiore a  un mese a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

8.   Se sussistono i motivi che vi sono alla base, la Commissione , previa consultazione dell'autorità di risoluzione, dell'ESMA e del CERS, può rinnovare la sospensione di cui al paragrafo 7 per uno o più periodi non superiori, cumulativamente, a tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di sospensione iniziale.

9.   La sospensione decade automaticamente se non è rinnovata entro la fine del periodo iniziale o entro la fine di ogni successivo periodo di rinnovo.

10.   La Commissione informa l'ESMA dell'intenzione di rinnovare la sospensione dell'obbligo di compensazione.

Entro 48 ore dal momento in cui la Commissione la informa dell'intenzione di rinnovare la sospensione dell'obbligo di compensazione, l'ESMA emana un parere sul rinnovo prospettato tenendo conto della necessità di scongiurare una minaccia grave alla stabilità finanziaria nell'Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP] e dei criteri enunciati all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento.»;

(2)

all'articolo 28, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il comitato dei rischi formula pareri all'attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l'esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP , fatti salvi i limiti allo scambio di informazioni stabiliti dal diritto in materia di concorrenza .»;

(3)

all'articolo 28, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La CCP informa immediatamente l'autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l'autorità competente delle aree in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.»;

(4)

all'articolo 38 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:

«I partecipanti diretti della CCP informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite specifiche o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all'applicazione della procedura di gestione dell'inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell'articolo 48, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficienti per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.»

(5)

all'articolo 81, paragrafo 3, è aggiunta la lettera q) seguente:

«q)

le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].».

Articolo 81

Modifiche del regolamento (UE) 2015/2365

All'articolo 12, paragrafo 2, è aggiunta la lettera n) seguente:

«n)

le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) [sul risanamento e la risoluzione delle CCP].».

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 82

Clausola di revisione

Entro il … [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], al più tardi, e prima, se del caso, alla luce di altri atti legislativi adottati, l'ESMA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei suoi poteri e obblighi in conformità del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Entro il [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o all'adozione di altri atti pertinenti] la Commissione riesamina il presente regolamento e la relativa attuazione e valuta l'efficacia dei dispositivi di governance per il risanamento e la risoluzione delle CCP nell'Unione e presenta una relazione al riguardo al Parlamento europeo e al Consiglio.

In particolare, tale relazione:

(a)

valuta se l'istituzione di un'autorità di risoluzione unica per le CCP dell'Unione sia vantaggiosa, tempestiva e coerente con gli sviluppi relativi all'architettura di vigilanza delle CCP nell'Unione e con lo stato di integrazione di tale architettura di vigilanza; e

(b)

riesamina quali istituzioni, organi e agenzie dell'Unione possano svolgere le funzioni di un'autorità di risoluzione unica per le CCP dell'Unione e valuta la loro idoneità.

Se prima dell'elaborazione di tale relazione fosse già stata istituita un'autorità di vigilanza unica per le CCP dell'Unione o qualora la relazione concluda che l'architettura di vigilanza delle CCP dell'Unione è sufficientemente integrata perché un'autorità di risoluzione unica per le CCP sia coerente con essa, la Commissione presenta una proposta di modifica del presente regolamento al fine di istituire un'autorità di risoluzione unica per le CCP o, a seconda dei casi, per affidare la risoluzione delle CCP dell'Unione a un'istituzione, organo o agenzia dell'Unione idonea.

Articolo 83

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal [UP: inserire la data indicata all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del, pag. .

(2)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 28.

(3)  GU C 372 dell'1.11.2017, pag. 6.

(4)  Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

(5)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(6)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_141015.pdf

(7)  Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).

(8)  Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).

(9)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

(11)  Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(12)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).

(14)  Regolamento delegato (UE) 2016/1075 della Commissione, del 23 marzo 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano il contenuto dei piani di risanamento, dei piani di risoluzione e dei piani di risoluzione di gruppo, i criteri minimi che l'autorità competente deve valutare per quanto riguarda i piani di risanamento e i piani di risanamento di gruppo, le condizioni per il sostegno finanziario di gruppo, i requisiti per i periti indipendenti, il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione, le procedure e il contenuto delle disposizioni in materia di notifica e dell'avviso di sospensione e il funzionamento operativo dei collegi di risoluzione (GU L 184 dell'8.7.2016, pag. 1).

(15)  Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(16)  Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).

(17)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

ALLEGATO

SEZIONE A

REQUISITI DEL PIANO DI RISANAMENTO

1.

Il piano di risanamento:

(1)

non presuppone l'accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario né il suo ottenimento;

(2)

tiene conto degli interessi di tutte le parti per le quali può avere conseguenze;

(3)

assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP.

La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nella stesura del piano di risanamento le FMI collegate e le parti interessate che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità.

SEZIONE B

INFORMAZIONI CHE L'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE PUÒ CHIEDERE ALLA CCP AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISOLUZIONE

Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del piano di risoluzione l'autorità di risoluzione può chiedere alla CCP di fornire almeno:

(2)

una descrizione dettagliata della struttura organizzativa della CCP, compreso un elenco di tutte le persone giuridiche;

(3)

l'identificazione dell'assetto proprietario e la percentuale dei titoli con e senza diritto di voto di ciascuna persona giuridica;

(4)

l'ubicazione, la giurisdizione di costituzione, le licenze e il personale dirigente chiave di ciascuna persona giuridica;

(5)

una mappatura delle operazioni essenziali e delle linee di business principali della CCP, compresi i dati dello stato patrimoniale relativi a tali operazioni e linee di business, con riferimento alle persone giuridiche;

(6)

una descrizione dettagliata delle componenti della CCP e delle attività svolte da tutti i suoi soggetti giuridici, operando una distinzione almeno per tipo di servizi e rispettivo importo dei volumi compensati, posizioni aperte, margine iniziale, flussi del margine di variazione, fondi di garanzia in caso di inadempimento e relativi diritti di valutazione o altre azioni di risanamento concernenti tali linee di business;

(7)

dati sugli strumenti di capitale e titoli di debito emessi dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici;

(8)

la provenienza delle garanzie reali ricevute dalla CCP, con indicazione della relativa forma (trasferimento del titolo di proprietà o diritto di garanzia), il destinatario delle garanzie reali costituite dalla CCP, con indicazione della relativa forma e del titolare, e, in entrambi i casi, la giurisdizione in cui è ubicata la garanzia;

(9)

una descrizione delle esposizioni fuori bilancio della CCP e dei suoi soggetti giuridici, compresa l'attribuzione a operazioni essenziali e linee di business principali;

(10)

le coperture rilevanti della CCP, compresa l'attribuzione alle varie persone giuridiche;

(11)

l'indicazione dell'esposizione e dell'importanza relative dei partecipanti diretti della CCP e un'analisi dell'impatto sulla CCP del dissesto di grandi partecipanti diretti;

(12)

ciascun sistema nel quale la CCP effettua un volume sostanziale di scambi, in termini di numero o di valore, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(13)

ciascun sistema di pagamento, compensazione o regolamento al quale la CCP partecipa direttamente o indirettamente, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(14)

un inventario dettagliato e una descrizione dei sistemi informatici gestionali fondamentali utilizzati dalla CCP, fra cui quelli per la gestione del rischio, la contabilità e le segnalazioni finanziarie e regolamentari, compresa l'attribuzione alle sue varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(15)

l'identificazione dei proprietari dei sistemi indicati al punto 13, i relativi accordi sul livello di servizio e i software e sistemi ovvero le licenze, compresa l'attribuzione ai loro vari soggetti giuridici, operazioni essenziali e linee di business principali;

(16)

l'identificazione e la mappatura delle persone giuridiche e delle interconnessioni e interdipendenze fra di esse, quali:

personale, strutture e sistemi comuni o condivisi;

accordi su capitali, finanziamenti o liquidità;

esposizioni creditizie effettive o potenziali;

accordi reciproci di garanzia, accordi reciproci su garanzie reali, disposizioni in materia di inadempienza indiretta e accordi di netting tra affiliati;

trasferimenti di rischi e accordi di scambio back-to-back; accordi sul livello di servizio;

(17)

l'autorità competente e l'autorità di risoluzione per ciascuna persona giuridica, se diverse da quelle designate a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell'articolo 3 del presente regolamento;

(18)

il membro del consiglio responsabile della comunicazione delle informazioni necessarie per preparare il piano di risoluzione della CCP e, se diversi, i responsabili per le varie persone giuridiche, operazioni essenziali e linee di business principali;

(19)

una descrizione dei meccanismi che la CCP ha istituito per garantire che, in caso di risoluzione, l'autorità di risoluzione disponga di tutte le informazioni a suo parere necessarie per l'applicazione degli strumenti di risoluzione e l'esercizio dei poteri di risoluzione;

(20)

tutti gli accordi stipulati dalla CCP e dai suoi soggetti giuridici con parti terze di cui l'attivazione dello strumento di risoluzione decisa dall'autorità può determinare lo scioglimento, con indicazione dell'eventualità che le conseguenze dello scioglimento incidano sull'applicazione dello strumento;

(21)

una descrizione delle possibili fonti di liquidità a sostegno della risoluzione;

(22)

informazioni concernenti le attività vincolate, attività liquide, attività fuori bilancio, strategie di copertura e prassi di contabilizzazione.

SEZIONE C

ASPETTI CHE L'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NEL VALUTARE LA RISOLVIBILITÀ DELLA CCP

Nel valutare la risolvibilità della CCP l'autorità di risoluzione tiene conto degli aspetti seguenti:

(23)

la misura in cui la CCP è in grado di attribuire le linee di business principali e le operazioni essenziali alle varie persone giuridiche;

(24)

la misura in cui le strutture giuridiche e societarie sono allineate con le linee di business principali e le operazioni essenziali;

(25)

la misura in cui sono predisposti dispositivi per fornire il personale, le infrastrutture, i finanziamenti, la liquidità e i capitali indispensabili per sostenere e mantenere in essere le linee di business principali e le operazioni essenziali;

(26)

la misura in cui i contratti di servizio mantenuti dalla CCP sono pienamente opponibili in caso di risoluzione della CCP;

(27)

la misura in cui la struttura di governance della CCP è adeguata per assicurare la gestione e l'osservanza delle politiche interne della CCP a fronte dei suoi accordi sul livello di servizio;

(28)

la misura in cui la CCP dispone di una procedura per trasferire a terzi i servizi forniti in virtù di accordi sul livello di servizio in caso di separazione di funzioni essenziali o linee di business principali;

(29)

la misura in cui sono predisposti piani e misure di emergenza per assicurare la continuità dell'accesso ai sistemi di pagamento e regolamento;

(30)

l'adeguatezza dei sistemi informatici gestionali per permettere all'autorità di risoluzione di raccogliere informazioni accurate e complete sulle linee di business principali e sulle operazioni essenziali al fine di agevolare decisioni rapide;

(31)

la capacità dei sistemi informatici gestionali di fornire le informazioni essenziali per una risoluzione efficace della CCP in qualsiasi momento, anche in situazioni in rapida evoluzione;

(32)

la misura in cui la CCP ha testato i propri sistemi informatici gestionali in scenari di stress definiti dall'autorità di risoluzione;

(33)

la misura in cui la CCP è in grado di assicurare la continuità dei sistemi informatici gestionali sia per la CCP interessata sia per la CCP nuova nel caso in cui le operazioni essenziali e le linee di business principali siano separate dal resto delle operazioni e linee di business;

(34)

se la CCP fruisce di garanzie infragruppo o vi è esposta, la misura in cui tali garanzie sono fornite a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(35)

qualora la CCP effettui operazioni back-to-back, la misura in cui tali operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e la solidità dei relativi sistemi di gestione del rischio;

(36)

la misura in cui il ricorso a garanzie infragruppo o a operazioni di contabilizzazione back-to-back aumenta il rischio di contagio nel gruppo;

(37)

la misura in cui la struttura giuridica della CCP ostacola l'applicazione degli strumenti di risoluzione in conseguenza del numero di persone giuridiche, della complessità della struttura del gruppo o della difficoltà di associare le linee di business ai soggetti del gruppo;

(38)

nel caso, la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe ripercuotersi negativamente su un'altra parte del gruppo di appartenenza;

(39)

l'esistenza e la solidità degli accordi sul livello di servizio;

(40)

la disponibilità, presso le autorità dei paesi terzi, degli strumenti di risoluzione necessari per sostenere le autorità di risoluzione dell'Unione nelle azioni di risoluzione e i margini per un'azione coordinata fra autorità dell'Unione e autorità dei paesi terzi;

(41)

la possibilità di attivare gli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto degli strumenti disponibili e della struttura della CCP;

(42)

i requisiti specifici necessari per emettere le partecipazioni nuove di cui all'articolo 33, paragrafo 1;

(43)

gli accordi e i mezzi che potrebbero ostacolare la risoluzione quando la CCP ha partecipanti diretti o contratti di garanzia stabiliti in giurisdizioni diverse;

(44)

la credibilità dell'attivazione degli strumenti di risoluzione in modo da conseguire gli obiettivi della risoluzione, tenuto conto delle possibili ripercussioni su partecipanti diretti, altre controparti e dipendenti e delle azioni eventualmente avviate da autorità di paesi terzi;

(45)

la misura in cui è possibile valutare adeguatamente l'impatto della risoluzione della CCP sul sistema finanziario e sulla fiducia dei mercati finanziari;

(46)

la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe provocare, direttamente o indirettamente, un effetto negativo significativo sul sistema finanziario, sulla fiducia del mercato o sull'economia in generale;

(47)

la misura in cui sarebbe possibile contenere, mediante l'attivazione degli strumenti di risoluzione o l'esercizio dei poteri di risoluzione, il contagio di altre CCP o dei mercati finanziari;

(48)

la misura in cui la risoluzione della CCP potrebbe avere un effetto significativo sul funzionamento dei sistemi di pagamento e regolamento.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/534


P8_TA(2019)0301

Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (COM(2018)0113 — C8-0103/2018 — 2018/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/38)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0113),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0103/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0364/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.


P8_TC1-COD(2018)0048

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il crowdfunding si sta affermando sempre più come forma di finanza alternativa per le start-up e per le piccole e medie imprese (PMI) che sono nella fase di crescita iniziale e riguarda solitamente investimenti modesti. Il crowdfunding rappresenta un ▌tipo di intermediazione sempre più importante in cui il fornitore di servizi di crowdfunding gestisce una piattaforma digitale aperta al pubblico per abbinare i potenziali investitori o erogatori di prestiti alle imprese che cercano finanziamenti, o per agevolare un tale abbinamento, a prescindere dal fatto che il finanziamento prenda poi la forma di un accordo di prestito, una partecipazione azionaria o l'investimento in un altro valore mobiliare , senza che il fornitore di servizi di crowdfunding assuma personalmente alcun rischio . È pertanto opportuno includere nell'ambito di applicazione del presente regolamento sia il crowdfunding basato sull'investimento sia il crowdfunding basato sul prestito▌.

(2)

Il crowdfunding può contribuire a fornire accesso ai finanziamenti alle PMI e▌a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Per le imprese descritte, l'impossibilità di accedere a finanziamenti costituisce un problema anche negli Stati membri in cui l'accesso al credito bancario è rimasto stabile durante la crisi finanziaria. Il crowdfunding si è affermato come prassi consolidata per il finanziamento di un progetto o un'impresa, di solito da parte di un gran numero di persone o organizzazioni, attraverso piattaforme online su cui privati , organizzazioni e imprese, comprese start-up, raccolgono somme di denaro relativamente modeste.

(3)

La prestazione di servizi di crowdfunding solitamente coinvolge tre tipologie di soggetti: il titolare del progetto che propone il progetto o  i prestiti alle imprese da finanziare, gli investitori che lo finanziano, solitamente con investimenti o prestiti di modesta entità, e un'organizzazione con il ruolo di intermediario rappresentata da un fornitore di servizi che mette in contatto i titolari del progetto e gli investitori o gli erogatori di prestiti attraverso una piattaforma online.

(4)

Oltre a costituire una fonte alternativa di finanziamento, compreso il capitale di rischio, il crowdfunding è in grado di offrire alle imprese diversi vantaggi. Per il progetto o l'impresa esso può rappresentare una convalida del concetto e dell'idea, permettere di entrare in contatto con un gran numero di persone che possono fornire all'imprenditore elementi ed informazioni ed essere uno strumento di marketing. ▌

(5)

Diversi Stati membri hanno già introdotto regimi nazionali su misura in materia di crowdfunding. Tali regimi sono adeguati alle caratteristiche e alle necessità dei mercati locali e degli investitori. Di conseguenza, per quanto riguarda le condizioni di funzionamento delle piattaforme di crowdfunding, il campo di applicazione delle attività autorizzate e i requisiti per l'autorizzazione, le norme nazionali vigenti sono divergenti.

(6)

Le differenze tra le normative nazionali esistenti sono tali da ostacolare la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding e incidono pertanto direttamente sul funzionamento del mercato interno in tale settore. In particolare, il fatto che il quadro giuridico sia frammentato lungo i confini nazionali crea notevoli costi di conformità giuridica per gli investitori al dettaglio, che spesso, nel determinare quali norme si applichino ai servizi di crowdfunding transfrontalieri, si trovano di fronte a difficoltà di dimensioni sproporzionate rispetto al loro investimento. Essi sono quindi sovente disincentivati dall'investire a livello transfrontaliero attraverso le piattaforme di crowdfunding. Per le stesse ragioni i fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono tali piattaforme sono scoraggiati dall'offrire i propri servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabiliti. Di conseguenza le attività di crowdfunding sono rimaste finora ampiamente nazionali a scapito di un mercato a livello di Unione, il che ha privato le imprese dell'accesso ai servizi di crowdfunding , specialmente nei casi in cui un'impresa operi in uno Stato membro privo di accesso a un numero sufficiente di partecipanti a causa di una popolazione relativamente ridotta .

(7)

Al fine di promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e di agevolare l'esercizio della libertà di offrire e ricevere servizi di crowdfunding nel mercato interno, è necessario affrontare gli ostacoli che si frappongono al corretto funzionamento del mercato interno di servizi di crowdfunding. La creazione di un corpus unico di norme in materia di prestazione di servizi di crowdfunding che offra ai fornitori di tali servizi la possibilità di presentare domanda per un'unica autorizzazione, valida a livello di Unione, per l'esercizio della propria attività nel quadro di tali norme è un primo, auspicabile, passo avanti per promuovere le attività transfrontaliere di crowdfunding e migliorare quindi il funzionamento del mercato unico.

(8)

Nell'affrontare le problematiche che ostacolano il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi di crowdfunding, il presente regolamento mira a promuovere le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese. I servizi di crowdfunding relativi ai prestiti ai consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), non dovrebbero pertanto rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(9)

Al fine di evitare che le stesse attività siano soggette a diverse autorizzazioni all'interno dell'Unione, i servizi di crowdfunding prestati da persone che sono state autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o forniti conformemente alla legislazione nazionale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(10)

Per quanto riguarda il crowdfunding basato sul prestito, l'agevolazione della concessione di prestiti, che comprende servizi quali presentare offerte di crowdfunding a clienti o valutare l'affidabilità creditizia dei titolari di progetti, dovrebbe tener conto di diversi modelli di business che consentono di concludere un accordo di prestito tramite una piattaforma di crowdfunding tra uno o più clienti e uno o più titolari di progetti.

(11)

Per quanto riguarda il crowdfunding basato sull'investimento, il fatto che si tratti di valori mobiliari costituisce un'importante garanzia per gli investitori di poter uscire dall'investimento poiché offre loro la possibilità giuridica di disporre del proprio interesse sui mercati dei capitali. Pertanto il presente regolamento copre e permette soltanto i servizi di crowdfunding basato su investimenti connesso a valori mobiliari. Strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari dovrebbero tuttavia essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento poiché comportano rischi per gli investitori che non possono essere adeguatamente gestiti nell'ambito del presente quadro giuridico.

(11 bis)

Le caratteristiche delle offerte iniziali di moneta (ICO) differiscono notevolmente dal crowdfunding disciplinato dal presente regolamento. Tra le altre differenze, le ICO di solito non si avvalgono di intermediari, come fanno le piattaforme di crowdfunding, e spesso raccolgono fondi per un importo superiore a 1 000 000 EUR. L'inclusione delle ICO nel presente regolamento non consentirebbe di affrontare i problemi associati alle ICO in modo globale.

(12)

Tenuto conto dei rischi associati agli investimenti legati al crowdfunding, nell'interesse di un'effettiva protezione degli investitori e della predisposizione di un meccanismo di disciplina di mercato , è opportuno fissare un importo massimo per ciascuna offerta di crowdfunding. La soglia dovrebbe essere fissata a  8 000 000 EUR, che rappresenta il valore massimo fino al quale gli Stati membri possono esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto, conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Nonostante sia necessario un elevato livello di tutela degli investitori, tale soglia dovrebbe essere in linea con le prassi dei mercati nazionali al fine di rendere la piattaforma dell'Unione interessante per le attività transfrontaliere di finanziamento alle imprese.

(12 bis)

Il presente regolamento definisce il contenuto della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento da fornire ai potenziali investitori per ciascuna offerta di crowdfunding. Poiché la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è concepita in funzione delle caratteristiche specifiche dell'offerta di crowdfunding e del bisogno di informazioni degli investitori, essa dovrebbe sostituire il prospetto richiesto dal regolamento (UE) 2017/1129 per l'offerta pubblica di titoli. È pertanto opportuno escludere le offerte di crowdfunding a norma del presente regolamento dal campo di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129, il quale dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(13)

Al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare e garantire l'effettiva vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding, a questi ultimi dovrebbe essere fatto divieto di accettare depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico, a meno che non siano autorizzati come enti creditizi conformemente all'articolo 8 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(14)

Per poter conseguire tale obiettivo, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere la possibilità di presentare domanda per una sola autorizzazione, valida a livello di Unione, e di esercitare la loro attività nel rispetto di tali requisiti uniformi. Tuttavia, per conservare l'ampia disponibilità di offerte di crowdfunding rivolte esclusivamente ai mercati nazionali, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter continuare a scegliere di offrire i propri servizi nel quadro della legislazione nazionale applicabile. Le disposizioni uniformi stabilite nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere facoltative e non applicarsi a quei fornitori di servizi di crowdfunding che scelgono di continuare a operare soltanto a livello nazionale.

(15)

Per mantenere un livello elevato di tutela degli investitori, ridurre i rischi connessi al crowdfunding e assicurare un trattamento equo di tutti i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere dotati di dispositivi volti ad assicurare che i progetti siano selezionati in modo professionale, imparziale e trasparente e che i servizi di crowdfunding siano forniti nello stesso modo.

(15 bis)

Per gli stessi motivi, i fornitori di servizi di crowdfunding che utilizzano le ICO sulla loro piattaforma dovrebbero essere esclusi dal presente regolamento. Per giungere a una regolamentazione efficiente sulla tecnologia emergente delle ICO, la Commissione potrebbe proporre, in futuro, un quadro legislativo completo a livello di Unione, basato su un'approfondita valutazione d'impatto.

(15 ter)

Gli strumenti di investimento alternativi, come le ICO, hanno un potenziale nel finanziamento delle PMI, delle start-up innovative e delle imprese in fase di espansione (scale-up), possono accelerare il trasferimento di tecnologia e possono costituire un elemento essenziale dell'Unione dei mercati dei capitali. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di proporre un quadro legislativo distinto dell'Unione per le ICO. Una maggiore certezza giuridica di tutto il quadro normativo potrebbe essere funzionale nell'aumentare la protezione degli investitori e dei consumatori e nel ridurre i rischi derivanti da un'informazione asimmetrica, da comportamenti fraudolenti e da attività illecite.

(16)

Al fine di migliorare il servizio reso ai clienti, che possono essere investitori o titolari di progetti reali o potenziali, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter esercitare il potere discrezionale per conto dei clienti in relazione ai parametri degli ordini dei clienti, a condizione che prendano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti e che comunichino con esattezza il metodo e i parametri del potere discrezionale. Al fine di assicurare che ai potenziali investitori siano offerte opportunità di investimento su base neutrale, i fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero pagare o accettare remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta presente su una piattaforma di terzi.

(17)

Il presente regolamento mira ad agevolare gli investimenti diretti e ad evitare la creazione di possibilità di arbitraggio regolamentare per gli intermediari finanziari disciplinati da altri atti normativi dell'Unione, in particolare dalle norme UE in materia di gestori di attività. L'uso di strutture giuridiche, incluso delle società veicolo, da frapporre tra il progetto o l'impresa di crowdfunding e gli investitori, andrebbe pertanto disciplinato rigorosamente e consentito solo a controparti qualificate o investitori a titolo professionale quali definiti nella direttiva 2014/65/UE .

(18)

Per una corretta gestione del rischio e per evitare eventuali conflitti d'interesse è necessario assicurare un efficace sistema di governance. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero quindi essere dotati di dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione e i dirigenti dovrebbero essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di conoscenze ed esperienza adeguate. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero inoltre istituire procedure volte a ricevere e trattare i reclami dei clienti.

(19)

I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fungere da intermediari neutrali tra i clienti sulla piattaforma di crowdfunding. Al fine di evitare conflitti di interesse, è opportuno stabilire alcuni requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding, ai loro dirigenti e dipendenti, o a qualsiasi persona che eserciti su di loro un controllo diretto o indiretto. A meno che gli interessi finanziari nei progetti o nelle offerte non siano pubblicati in anticipo nel loro sito web , ai fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbe essere impedita qualsiasi partecipazione finanziaria alle offerte di crowdfunding presenti sulle loro piattaforme. Ciò consentirà ai fornitori di servizi di crowdfunding di allineare i loro interessi con gli interessi degli investitori. Inoltre, gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale o dei diritti di voto e i dirigenti▌, o qualsiasi persona che controlli direttamente▌i progetti di crowdfunding, non dovrebbero agire in veste di clienti in relazione ai servizi in oggetto offerti su tale piattaforma.

(20)

Perché il loro funzionamento sia regolare ed efficiente, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere autorizzati ad affidare qualsiasi funzione operativa, in tutto o in parte, ad altri fornitori di servizi, a condizione che l'esternalizzazione non pregiudichi sostanzialmente la qualità dei controlli interni dei fornitori di servizi di crowdfunding e una vigilanza efficace. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero in ogni caso rimanere pienamente responsabili della conformità al presente regolamento.

(21)

La detenzione di fondi dei clienti e la prestazione dei servizi di pagamento richiedono un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento, in conformità della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L'obbligo di autorizzazione non può essere soddisfatto da un'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. Occorre pertanto precisare che, qualora un fornitore di servizi di crowdfunding svolga tali servizi di pagamento in relazione ai servizi di crowdfunding che offre, deve essere autorizzato come istituto di pagamento conformemente alla direttiva (UE) 2015/2366. Al fine di permettere un'adeguata vigilanza di queste attività, l'autorità nazionale competente dovrebbe essere informata dell'intenzione del fornitore di servizi di crowdfunding di offrire esso stesso servizi di pagamento con l'opportuna autorizzazione o del fatto che invece tali servizi saranno esternalizzati a una terza parte autorizzata.

(22)

La crescita e il buon funzionamento dei servizi transfrontalieri di crowdfunding richiedono che siano sviluppati su scala sufficientemente ampia e godano della fiducia del pubblico. È quindi necessario fissare requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e stabilire un punto unico di vigilanza.

(23)

Un livello elevato di fiducia degli investitori contribuisce alla crescita dei servizi di crowdfunding. La fissazione di requisiti relativi ai servizi di crowdfunding dovrebbe pertanto agevolarne la prestazione a livello transfrontaliero, ridurre i rischi operativi e garantire un elevato livello di trasparenza e di protezione degli investitori.

(24)

Come sottolineato nella relazione della Commissione sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere, i fornitori di servizi di crowdfunding possono essere esposti a tali rischi (8). Sarebbe pertanto opportuno prevedere garanzie per assicurare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, la valutazione dell'onorabilità dei dirigenti e l'obbligo di ricorrere, per i servizi di pagamento, unicamente a istituti autorizzati soggetti a prescrizioni in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Per rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria prevenendo i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e tenendo conto della soglia massima di fondi che possono essere raccolti da un'offerta di crowdfunding conformemente al presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se è necessario e proporzionato sottoporre i fornitori di servizi di crowdfunding, autorizzati a norma del presente regolamento, a tutti o a una parte degli obblighi di conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e aggiungerli all'elenco dei soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

(25)

Per consentire ai fornitori di servizi di crowdfunding di operare a livello transfrontaliero senza che si trovino di fronte a normative divergenti e per facilitare così il finanziamento di progetti in tutta l'Unione da parte di investitori provenienti da diversi Stati membri, gli Stati membri non dovrebbero essere autorizzati ad imporre prescrizioni supplementari ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati conformemente al presente regolamento .

(26)

La procedura di autorizzazione dovrebbe consentire all'autorità nazionale competente di essere informata sui servizi che i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding intendono offrire e sulle piattaforme di crowdfunding che intendono gestire , di valutare la qualità della loro gestione e di valutare l'organizzazione interna e le procedure predisposte dai potenziali fornitori di servizi di crowdfunding al fine di garantire la conformità ai requisiti stabiliti nel presente regolamento.

(27)

Per facilitare la trasparenza per gli investitori al dettaglio relativamente alla prestazione di servizi di crowdfunding, l'ESMA dovrebbe istituire un registro pubblico e aggiornato di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati e delle piattaforme di crowdfunding che operano nell'Unione conformemente al presente regolamento.

(28)

Qualora le condizioni per il suo rilascio non siano più soddisfatte, l'autorizzazione dovrebbe essere revocata. In particolare, l'autorità nazionale competente dovrebbe poter valutare se il requisito dell'onorabilità dei dirigenti sia stato compromesso o se le procedure e i sistemi interni abbiano avuto malfunzionamenti gravi. Per consentire all'autorità nazionale competente di valutare se l'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding debba essere revocata, l'autorità nazionale competente dovrebbe essere informata quando un fornitore di servizi di crowdfunding, o un terzo che agisce per suo conto, viola la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) o gli viene revocata l'autorizzazione come istituto di pagamento.

(29)

Per consentire ai potenziali investitori di comprendere chiaramente la natura, i rischi, i costi e gli oneri dei servizi di crowdfunding, i fornitori di tali servizi dovrebbero fornire ai loro clienti informazioni chiare e disaggregate .

(30)

Gli investimenti in prodotti commercializzati sulle piattaforme di crowdfunding non sono paragonabili a prodotti di investimento o di risparmio tradizionali e non dovrebbero essere commercializzati come tali. Tuttavia, per garantire che i potenziali investitori comprendano il livello di rischio connesso agli investimenti legati al crowdfunding, è obbligatorio per i fornitori di servizi di crowdfunding▌effettuare un test delle conoscenze ai fini dell'ammissione dei potenziali investitori per stabilire la loro comprensione degli investimenti. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avvertire esplicitamente i potenziali investitori ogniqualvolta ritengano che i servizi di crowdfunding prestati non siano adatti a loro.

(31)

Per consentire agli investitori di prendere una decisione di investimento informata, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero fornire ai potenziali investitori una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento. Tale scheda dovrebbe avvertire i potenziali investitori del fatto che il quadro di investimento all'interno del quale si muovono comporta rischi e non è coperto dal sistema di garanzia dei depositi, né dal sistema di indennizzo degli investitori.

(32)

La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento dovrebbe anche tener conto delle caratteristiche specifiche e dei rischi associati alle imprese in fase iniziale e concentrarsi sulle informazioni significative circa i titolari del progetto, i diritti degli investitori e le commissioni a loro carico, la tipologia di titoli offerti e gli accordi di prestito. Trovandosi nella posizione migliore per fornire tali informazioni, dovrebbe essere il titolare del progetto interessato a redigere la scheda. Tuttavia, poiché i fornitori di servizi di crowdfunding hanno la responsabilità di informare i potenziali investitori, essi sono responsabili della completezza della scheda▌.

(33)

Per garantire alle start-up e alle PMI un accesso agevole e rapido ai mercati dei capitali, ridurne i costi di finanziamento ed evitare ritardi e costi per i fornitori di servizi di crowdfunding, per il documento contenente le informazioni chiave sull'investimento non occorre l'approvazione di un'autorità competente.

(34)

Al fine di evitare inutili costi e oneri amministrativi per la prestazione transfrontaliera di servizi di crowdfunding, le comunicazioni di marketing non dovrebbero essere soggette a obblighi di traduzione▌.

(35)

I fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbero poter effettuare alcun abbinamento discrezionale o non discrezionale tra gli interessi di acquisto e di vendita, in quanto tale attività richiede un'autorizzazione come impresa di investimento, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, o come mercato regolamentato, conformemente all'articolo 44 della stessa direttiva. Per favorire la trasparenza e il flusso di informazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero poter permettere agli investitori che hanno investito attraverso le loro piattaforme di contattarsi reciprocamente e negoziare tra loro sulle piattaforme relativamente a investimenti inizialmente effettuati sulla loro piattaforma. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tuttavia informare i loro clienti del fatto che non gestiscono un sistema di negoziazione e che qualsiasi attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile.

(36)

Per favorire la trasparenza e assicurare la corretta documentazione delle comunicazioni con i clienti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero tenere tutta la documentazione opportuna relativa ai servizi e alle operazioni che svolgono.

(37)

Al fine di garantire un trattamento equo e non discriminatorio degli investitori e dei titolari di progetti , i fornitori di servizi di crowdfunding che promuovono i propri servizi tramite comunicazioni di marketing non dovrebbero riservare ad alcun progetto specifico un trattamento di favore rispetto agli altri progetti offerti sulla loro piattaforma , a meno che non vi sia un motivo oggettivo per riservare tale trattamento di favore, come ad esempio esigenze specifiche dell'investitore o il profilo di rischio predefinito dell'investitore . Ai fornitori di servizi di crowdfunding non dovrebbe tuttavia essere impedito di menzionare le offerte concluse con successo e per le quali non sono più possibili investimenti attraverso la piattaforma ; essi sono incoraggiati a farlo a fini di comparabilità dei risultati dei loro progetti conclusi .

(38)

Per garantire una maggiore certezza giuridica ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano in tutta l'Unione e assicurare un accesso al mercato più agevole, è opportuno pubblicare online▌le informazioni complete sulle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili negli Stati membri che disciplinano in modo specifico le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding, e una sintesi delle stesse. A tal fine, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero tenere aggiornata una base dati centrale.

(39)

Per favorire una migliore comprensione della portata delle divergenze esistenti a livello regolamentare tra gli Stati membri relativamente alle norme applicabili alle comunicazioni di marketing, le autorità competenti dovrebbero fornire all'ESMA una relazione annuale dettagliata sulle loro attività di esecuzione della normativa nel settore.

(39 bis)

Al fine di garantire un'applicazione coerente delle autorizzazioni e dei requisiti relativi ai fornitori di servizi di crowdfunding che operano nell'Unione, l'ESMA dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione da presentare alla Commissione.

(40)

È importante garantire in modo efficace ed efficiente il rispetto dei requisiti per l'autorizzazione e per la prestazione di servizi di crowdfunding, in conformità del presente regolamento. L'autorità nazionale competente dovrebbe rilasciare l' autorizzazione ed esercitare la sorveglianza. L'autorità nazionale competente dovrebbe avere il potere di chiedere informazioni, effettuare indagini generali e ispezioni in loco, emanare comunicazioni pubbliche e segnalazioni e irrogare sanzioni. L'autorità nazionale competente dovrebbe utilizzare le competenze di vigilanza e sanzionatorie in modo proporzionato.

 

(42)

L'autorità nazionale competente dovrebbe imporre commissioni ai soggetti direttamente sottoposti a vigilanza per coprire i costi, comprese le spese generali. L'entità di tali commissioni dovrebbe essere proporzionata alle dimensioni del soggetto direttamente sottoposto a vigilanza, vista la fase iniziale di sviluppo del settore del crowdfunding.

(43)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire far fronte alla frammentazione del quadro giuridico applicabile ai servizi di crowdfunding al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno di questi servizi, rafforzare nel contempo la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato e contribuire alla creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere meglio perseguiti a livello di Unione, l'UE può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata per allinearla con l'applicazione delle norme nazionali che recepiscono la direttiva XXX/XXXX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che esclude dall'applicazione della direttiva 2014/65/UE i fornitori di servizi di crowdfunding che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

(45)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi.

(46)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce requisiti uniformi per quanto concerne:

(a)

il funzionamento e l'organizzazione dei fornitori di servizi di crowdfunding;

(b)

l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding;

(c)

la trasparenza e le comunicazioni di marketing in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding nell'Unione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle persone giuridiche che hanno deciso di chiedere un'autorizzazione a norma dell'articolo 10 e ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del medesimo articolo, in relazione alla fornitura di servizi di crowdfunding. Per poter chiedere un'autorizzazione, tali persone giuridiche devono avere una sede effettiva e stabile in uno Stato membro.

2.   Il presente regolamento non si applica a:

a)

i servizi di crowdfunding forniti a titolari di progetti che sono consumatori, quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

b)

i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche che sono state autorizzate come imprese di investimento conformemente all'articolo 7 della direttiva 2014/65/UE;

c)

i servizi di crowdfunding forniti da persone fisiche o giuridiche in conformità al diritto nazionale;

d)

le offerte di crowdfunding superiori a un importo di 8 000 000  di EUR per offerta, calcolato su un periodo di 12 mesi per un dato progetto di crowdfunding.

2 bis.     Le norme nazionali in materia di requisiti per l'autorizzazione riguardanti i titolari di progetti o gli investitori non impediscono a tali titolari di progetti o investitori di utilizzare servizi di crowdfunding prestati a norma del presente regolamento da fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati in conformità del presente regolamento.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«servizio di crowdfunding», la fornitura di una piattaforma di crowdfunding che consente la prestazione di uno dei seguenti servizi :

i)

un servizio di crowdfunding diretto, incluse l'agevolazione dell'abbinamento tra uno specifico investitore e uno specifico titolare del progetto e l'agevolazione dell'abbinamento tra uno specifico titolare del progetto e uno specifico investitore;

ii)

un servizio di crowdfunding intermediato, incluse l'agevolazione dell'abbinamento tra un investitore e un titolare del progetto e la determinazione dei prezzi e dei pacchetti di offerte a tale riguardo, oppure l'agevolazione dell'abbinamento tra un titolare del progetto e un investitore e la determinazione dei prezzi delle offerte a tale riguardo, o entrambe;

b)

«piattaforma di crowdfunding», un sistema ▌elettronico gestito o amministrato da un fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

«fornitore di servizi di crowdfunding», una persona giuridica che fornisce uno o più servizi di crowdfunding ed è stata autorizzata a farlo dall'autorità nazionale competente , conformemente all'articolo 10 del presente regolamento;

d)

«offerta di crowdfunding», ogni comunicazione dei fornitori di servizi di crowdfunding contenente informazioni che permettono ai potenziali investitori di decidere se effettuare un'operazione di crowdfunding;

e)

«cliente», ogni investitore o titolare di progetti, reale o potenziale, a cui un fornitore di servizi di crowdfunding fornisce o può fornire servizi di crowdfunding;

f)

«titolare del progetto», ogni soggetto che persegue l'obiettivo di ottenere finanziamenti tramite una piattaforma di crowdfunding;

g)

«investitore», ogni soggetto che, tramite una piattaforma di crowdfunding, concede prestiti o acquisisce valori mobiliari;

h)

«progetto di crowdfunding», lo scopo per il quale il titolare di un progetto finanzia o persegue l'obiettivo di raccogliere finanziamenti tramite l'offerta di crowdfunding;

i)

«valori mobiliari», valori mobiliari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), della direttiva 2014/65/UE;

j)

«comunicazione di marketing», ogni informazione o comunicazione trasmessa da un fornitore di servizi di crowdfunding a un potenziale investitore o a un potenziale titolare di progetti circa i propri servizi diversa dalle informazioni destinate agli investitori previste dal presente regolamento;

(k)

«supporto durevole», ogni strumento che consente di memorizzare le informazioni in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui esse sono destinate, e che consente la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate;

l)

«società veicolo» o «SPV», soggetto creato unicamente ai fini di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 1075/2013 della Banca centrale europea (11) o che persegue unicamente tale scopo;

l bis)

«prestito», un accordo ai sensi del quale un investitore è tenuto a mettere a disposizione di un titolare di progetto una somma di denaro convenuta per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il titolare del progetto è tenuto a ripagare tale importo entro il termine concordato;

l ter)

«autorità nazionale competente», una o più autorità nazionali designate da uno Stato membro e investite dei poteri e delle competenze necessari per l'esecuzione dei compiti connessi all'autorizzazione e alla vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Capo II

Fornitura di servizi di crowdfunding e requisiti organizzativi e operativi per i fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 4

Fornitura di servizi di crowdfunding

1.   I servizi di crowdfunding possono essere offerti solo da persone giuridiche che abbiano una sede effettiva e stabile in uno Stato membro dell'Unione e siano state autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding conformemente all'articolo  10 .

Le persone giuridiche stabilite in un paese terzo non possono presentare domanda di autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding agiscono in modo onesto, equo e professionale e nel migliore interesse dei loro clienti e potenziali clienti.

3.   Essi non pagano o non accettano remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di canalizzare gli ordini degli investitori verso una particolare offerta di crowdfunding presente sulla loro piattaforma o verso una particolare offerta di crowdfunding su una piattaforma di terzi.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding possono esercitare un potere discrezionale per conto dei loro clienti in relazione ai parametri degli ordini di questi ultimi, nel qual caso comunicano ai clienti il metodo e i parametri esatti di tale potere e adottano tutte le misure necessarie per ottenere il miglior risultato possibile per i clienti.

5.   Per quanto riguarda l'uso di società veicolo per fornire servizi di crowdfunding a  investitori che non sono controparti qualificate ai sensi della direttiva 2014/65/UE , i fornitori di tali servizi hanno il diritto di trasferire una sola attività alla società veicolo per consentire agli investitori di acquisire l'esposizione a tale attività mediante l'acquisizione di titoli. La decisione di assumere un'esposizione all'attività sottostante compete esclusivamente agli investitori.

Articolo 4 bis

Servizi di crowdfunding intermediati

Ai fini del presente regolamento, i servizi di crowdfunding intermediati includono:

a)

il collocamento senza impegno irrevocabile, di cui all'allegato I, sezione A, punto 7), della direttiva 2014/65/UE, di valori mobiliari o dell'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti;

b)

l'offerta di consulenza in materia di investimenti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 5), della direttiva 2014/65/UE, per quanto riguarda i valori mobiliari o l'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti; nonché

c)

la ricezione e la trasmissione degli ordini dei clienti, di cui all'allegato I, sezione A, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, per quanto riguarda i valori mobiliari o l'agevolazione di prestiti emessi da titolari di progetti.

Articolo 5

Gestione efficace e prudente

La dirigenza di un fornitore di servizi di crowdfunding definisce e sorveglia l'applicazione di politiche e procedure adeguate che garantiscano una gestione efficace e prudente, comprese la separazione delle funzioni, la continuità operativa e la prevenzione dei conflitti di interesse, in modo tale da promuovere l'integrità del mercato e gli interessi dei clienti. I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), assicurano di disporre di sistemi e controlli adeguati per la gestione del rischio e la modellazione finanziaria in relazione a tale offerta di servizi.

Articolo 5 bis

Obblighi di dovuta diligenza

1 bis.     I fornitori di servizi di crowdfunding esercitano almeno un livello minimo di dovuta diligenza nei confronti dei titolari di progetti che propongono il finanziamento del loro progetto attraverso la piattaforma di crowdfunding di un fornitore di servizi di crowdfunding.

2 bis.     Il livello minimo di dovuta diligenza di cui al paragrafo 1 comprende tutti i seguenti elementi:

a)

una prova del fatto che il titolare del progetto non abbia precedenti penali relativi a violazioni delle norme nazionali nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, della normativa antifrode o degli obblighi in materia di responsabilità professionale;

b)

una prova del fatto che il titolare del progetto che persegue l'obiettivo di essere finanziato tramite la piattaforma di crowdfunding:

(i)

non sia stabilito in una giurisdizione riconosciuta come non cooperativa a norma della politica dell'Unione in materia o in un paese terzo considerato ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849; oppure

(ii)

rispetti effettivamente le norme fiscali concordate a livello internazionale o dell'Unione in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Articolo 6

Trattamento dei reclami

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere procedure efficaci e trasparenti per il trattamento tempestivo, equo e coerente dei reclami presentati dai clienti e pubblicano le descrizioni di tali procedure .

2.    I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i clienti possano presentare gratuitamente reclami contro di essi .

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano e mettono a disposizione dei clienti un modello standard per i reclami e tengono un registro di tutti i reclami ricevuti e delle misure adottate.

3 bis.     I fornitori di servizi di crowdfunding svolgono indagini su tutti i reclami in modo tempestivo ed equo e ne comunicano i risultati all'autore del reclamo entro un periodo di tempo ragionevole.

4.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di precisare i requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7

Conflitti di interesse

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding non hanno alcuna partecipazione finanziaria ad alcuna offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding.

In deroga al primo comma, i fornitori di servizi di crowdfunding possono avere una partecipazione finanziaria ad un'offerta sulla loro piattaforma di crowdfunding se le informazioni su tale partecipazione vengono messe chiaramente a disposizione dei clienti tramite la pubblicazione di procedure di selezione chiare e trasparenti.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding non accettano quali clienti i loro azionisti che detengono il 20 % o più del capitale azionario o dei diritti di voto, i loro dirigenti ▌o qualsiasi persona direttamente ▌collegata a tali azionisti e dirigenti ▌mediante controllo quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding mantengono e applicano norme interne efficaci al fine di evitare conflitti di interesse e assicurano che i loro dipendenti non possano esercitare alcuna influenza, diretta o indiretta, sui progetti nei confronti dei quali hanno una partecipazione finanziaria .

4.   Essi adottano tutte le misure opportune per evitare, individuare, gestire e comunicare i conflitti di interesse tra i fornitori di servizi di crowdfunding stessi, i loro azionisti, dirigenti e dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a questi da un legame di controllo, quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b), della direttiva 2014/65/UE, da un lato, e i loro clienti, dall'altro, o tra un cliente e l'altro.

5.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano ai loro clienti ▌la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi ▌.

6.   Le informazioni di cui al paragrafo 5:

a)

sono fornite su un supporto durevole;

b)

sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione avvertita sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.

7.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

a)

i requisiti per il mantenimento o l'applicazione delle procedure di selezione della partecipazione finanziaria e delle norme interne di cui ai paragrafi 1 e 3;

b)

le misure di cui al paragrafo 4;

c)

le modalità per la comunicazione di cui ai paragrafi 5 e 6.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 7 bis

Allineamento degli interessi della piattaforma di crowdfunding con gli investitori

1.     Per garantire che le piattaforme di crowdfunding allineino i loro incentivi a quelli degli investitori, è incoraggiato il ricorso a meccanismi di incentivazione.

2.     Le piattaforme di crowdfunding possono partecipare al finanziamento di un progetto. Tale partecipazione non supera il 2 % del capitale accumulato per il progetto.

3.     Al fornitore di servizi di crowdfunding può essere concessa una commissione in funzione del risultato (carry) qualora il progetto esca con successo dalla piattaforma di crowdfunding.

4.     I fornitori di servizi di crowdfunding illustrano all'ESMA la politica di allineamento degli interessi che intendono perseguire prima dell'autorizzazione e ne chiedono l'approvazione.

5.     Le piattaforme di crowdfunding possono modificare la politica di allineamento degli interessi ogni tre anni. Qualsiasi modifica è soggetta all'approvazione dell'ESMA.

6.     Le piattaforme di crowdfunding illustrano esplicitamente la loro politica di allineamento degli interessi sul loro sito web, in una posizione ben visibile.

Articolo 8

Esternalizzazione

1.   Quando si affidano a terzi per lo svolgimento delle funzioni operative, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per evitare un aggravamento del rischio operativo.

2.   L'esternalizzazione delle funzioni operative non pregiudica ▌la qualità del controllo interno da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding né la capacità dell' autorità nazionale competente di monitorare il rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento da parte del fornitore di servizi di crowdfunding.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding restano pienamente responsabili del rispetto del presente regolamento per quanto riguarda le attività esternalizzate.

Articolo 9

Custodia delle attività del cliente, detenzione di fondi e fornitura di servizi di pagamento

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano i loro clienti sui seguenti aspetti:

a)

se e a quali termini e condizioni offrono servizi di custodia delle attività, e forniscono riferimenti al diritto nazionale applicabile;

b)

se i servizi di custodia delle attività sono offerti da essi o da terzi;

c)

se i servizi di pagamento e la detenzione e la custodia di fondi sono prestati dai fornitori di servizi di crowdfunding o da un fornitore terzo che agisce per loro conto.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding o fornitori terzi che agiscono per loro conto non detengono fondi dei clienti né forniscono servizi di pagamento a meno che tali fondi siano destinati alla fornitura di servizi di pagamento relativi ai servizi di crowdfunding e il fornitore di servizi di crowdfunding o il fornitore terzo che agisce per suo conto sia un prestatore di servizi di pagamento quale definito all'articolo 4, punto 11, della direttiva (UE) 2015/2366.

3.   I fondi di cui al paragrafo 2 sono custoditi conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366.

4.   Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding non offrano, né loro stessi né tramite terzi, servizi di pagamento o la detenzione e custodia di fondi connessi ai servizi di crowdfunding, tali fornitori istituiscono e mantengono dispositivi volti ad assicurare che i titolari di progetti accettino finanziamenti di offerte di crowdfunding o altri pagamenti esclusivamente tramite prestatori di servizi di pagamento o agenti che prestano servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11, e all'articolo 19 della direttiva (UE) 2015/2366.

Capo II

Autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 10

Autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding

1.    Per diventare un fornitore di servizi di crowdfunding a norma del presente regolamento, il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding presenta all'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui è stabilito una domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding.

2.   La domanda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

l'indirizzo del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

lo status giuridico del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

lo statuto del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

d)

un programma di attività che indichi le tipologie di servizi di crowdfunding che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende offrire e la piattaforma che intende gestire, compresi il luogo e le modalità di commercializzazione delle offerte ;

e)

una descrizione dei dispositivi di governance e dei meccanismi di controllo interno del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire l'osservanza del presente regolamento, compreso delle procedure di gestione del rischio e contabili;

f)

una descrizione dei sistemi, delle risorse e delle procedure per il controllo e la protezione dei sistemi di trattamento dei dati del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

g)

una descrizione dei dispositivi di continuità operativa del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in modo da garantire che, in caso di insolvenza del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding, i rimborsi dei prestiti e gli investimenti continuino a essere forniti agli investitori ;

h)

l'identità delle persone responsabili della gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

i)

una prova del fatto che le persone di cui alla lettera h) rispondono ai requisiti di rispettabilità e possiedono le conoscenze e l'esperienza necessarie alla gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

j)

una descrizione delle norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per impedire che gli azionisti che detengono il 20 % o più del capitale sociale o dei diritti di voto, i suoi dirigenti ▌o qualsiasi persona direttamente ▌collegata ad essi da un legame di controllo effettuino operazioni di crowdfunding offerte dal potenziale fornitore di servizi di crowdfunding; tale descrizione dovrebbe altresì includere le norme interne del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding in materia di conflitti di interesse relativamente all'esposizione dei dipendenti ai progetti;

k)

una descrizione dei dispositivi di esternalizzazione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

l)

una descrizione delle procedure del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding per il trattamento dei reclami dei clienti;

m)

se del caso, una descrizione dei servizi di pagamento che il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende fornire nel quadro della direttiva (UE) 2015/2366;

m bis)

una prova del fatto che il fornitore di servizi di crowdfunding dispone di una copertura adeguata o detiene un capitale sufficiente per far fronte alle conseguenze finanziarie della sua responsabilità professionale in caso di violazione dei suoi obblighi professionali a norma del presente regolamento.

3.   Ai fini del paragrafo 2, lettera i), i potenziali fornitori di servizi di crowdfunding dimostrano quanto segue:

a)

l'assenza di precedenti penali (condanne o sanzioni) relativi a violazioni di norme nazionali in vigore nei settori del diritto commerciale, del diritto fallimentare, della normativa sui servizi finanziari, della normativa antiriciclaggio, o relativi a frodi o responsabilità professionale per tutte le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

che, complessivamente, le persone coinvolte nella gestione del potenziale fornitore di servizi di crowdfunding possiedono sufficienti conoscenze, competenze ed esperienza per gestire il fornitore di servizi di crowdfunding e che tali persone sono tenute a dedicare un tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni.

4.   Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al paragrafo 1, l' autorità nazionale competente ne valuta la completezza. Se la domanda risulta incompleta, l' autorità nazionale competente fissa un termine entro il quale il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è tenuto a trasmettere le informazioni mancanti.

5.   Se la domanda di cui al paragrafo 1 è completa, l' autorità nazionale competente ne informa immediatamente il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding.

5 bis.     Prima di decidere se accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a fornire servizi di crowdfunding, l'autorità nazionale competente consulta l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a)

il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è una controllata dell'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

c)

il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

d)

il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro.

5 ter.     Se una delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 5 bis è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'altra autorità nazionale competente, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, la risoluzione di tale controversia avviene conformemente all'articolo 13 bis.

6.   Entro tre mesi dal ricevimento di una domanda completa, l' autorità nazionale competente valuta se il potenziale fornitore di servizi di crowdfunding rispetta i requisiti stabiliti dal presente regolamento e adotta una decisione pienamente motivata di concessione o di rifiuto dell'autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding. L' autorità nazionale competente ha il diritto di rifiutare l'autorizzazione qualora esistano ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che la gestione del fornitore di servizi di crowdfunding possa compromettere la sua gestione efficace, sana e prudente e la sua continuità operativa, nonché un'adeguata considerazione degli interessi dei clienti e dell'integrità del mercato.

6 bis.     L'autorità nazionale competente informa l'ESMA in merito alle domande di autorizzazione accolte a norma del presente articolo. L'ESMA aggiunge il fornitore di servizi di crowdfunding al registro dei fornitori autorizzati di cui all'articolo 11. L'ESMA può chiedere informazioni per garantire la coerenza delle autorizzazioni concesse dalle autorità nazionali competenti a norma del presente articolo. Se non concorda con la decisione dell'autorità nazionale competente di accogliere o respingere una domanda di autorizzazione a norma del presente articolo, l'ESMA espone le proprie motivazioni spiegando e giustificando i punti in cui si discosta sensibilmente da tale decisione.

7.   L' autorità nazionale competente notifica al potenziale fornitore di servizi di crowdfunding la sua decisione entro due giorni lavorativi dalla data in cui ha deciso.

7 bis.     Il fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato a norma del presente articolo rispetta in ogni momento le condizioni di autorizzazione.

8.   L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 ha efficacia e validità sull'intero territorio dell'Unione.

9.   Gli Stati membri non impongono ai fornitori di servizi di crowdfunding la presenza fisica nel territorio di uno Stato membro al di là delle strutture presenti nello Stato membro in cui sono stabiliti e hanno ottenuto l'autorizzazione per offrire i loro servizi su base transfrontaliera.

10.    L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per le domande di autorizzazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il … [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 11

Registro dei fornitori di servizi di crowdfunding

1.   L'ESMA istituisce un registro di tutti i fornitori di servizi di crowdfunding. Tale registro è messo a disposizione del pubblico sul suo sito web ed è regolarmente aggiornato.

2.   Il registro di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni:

a)

la denominazione e la forma giuridica del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

la denominazione commerciale e l'indirizzo internet della piattaforma di crowdfunding gestita dal fornitore di servizi di crowdfunding;

c)

i servizi per i quali il fornitore di servizi di crowdfunding è autorizzato;

d)

le sanzioni imposte al fornitore di servizi di crowdfunding o ai suoi dirigenti.

3.   L'eventuale revoca dell'autorizzazione a norma dell'articolo 13 è pubblicata nel registro per un periodo di cinque anni.

Articolo 12

Vigilanza

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding operano sotto la vigilanza dell'autorità nazionale competente dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione a prestare il servizio di crowdfunding .

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding rispettano in ogni momento le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 10 del presente regolamento .

3.    L'autorità nazionale competente valuta il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding. Determina la frequenza e il livello di approfondimento di tale valutazione tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività del fornitore di servizi. Ai fini della suddetta valutazione, l'autorità nazionale competente può sottoporre il fornitore di servizi di crowdfunding a un'ispezione in loco.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano l'autorità nazionale competente di ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione senza indebito ritardo e, su richiesta, forniscono le informazioni necessarie a valutare la loro conformità al presente regolamento.

Articolo 12 bis

Designazione dell'autorità competente

1.     Ogni Stato membro designa un'autorità nazionale competente incaricata delle funzioni previste dal presente regolamento in materia di autorizzazione e vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding e ne informa l'ESMA.

Se uno Stato membro designa più di un'autorità nazionale competente, ne specifica chiaramente i rispettivi ruoli e designa una sola di esse come responsabile della cooperazione con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri e l'ESMA, ove previsto dal presente regolamento.

2.     L'ESMA pubblica sul suo sito web l'elenco delle autorità competenti designate conformemente al primo comma.

3.     Alle autorità nazionali competenti sono conferiti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 13

Revoca dell'autorizzazione

1.    Le autorità nazionali competenti hanno il potere di revocare l'autorizzazione a un fornitore di servizi di crowdfunding qualora quest'ultimo:

a)

non abbia utilizzato l'autorizzazione entro 18 mesi dalla sua concessione;

b)

abbia espressamente rinunciato all'autorizzazione;

c)

non abbia fornito servizi di crowdfunding per sei mesi consecutivi;

d)

abbia ottenuto l'autorizzazione in modo irregolare, compreso tramite dichiarazioni false nella domanda di autorizzazione;

e)

non soddisfi più le condizioni di rilascio dell'autorizzazione;

f)

abbia violato gravemente le disposizioni del presente regolamento;

g)

abbia perso l'autorizzazione come istituto di pagamento ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2015/2366/UE, o qualora un fornitore terzo che agisca per suo conto abbia perso tale autorizzazione;

h)

abbia violato le disposizioni del diritto nazionale che attua la direttiva (UE) 2015/849 relativamente al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, o i suoi dirigenti, i suoi dipendenti o terzi che agiscono per suo conto abbiano violato tali disposizioni.

 

4.    Le autorità nazionali competenti comunicano senza indebito ritardo all'ESMA la loro decisione di revocare l'autorizzazione del fornitore di servizi di crowdfunding.

4 bis.     Prima di decidere di revocare l'autorizzazione di un fornitore di servizi di crowdfunding a fornire servizi di crowdfunding, l'autorità nazionale competente consulta l'autorità nazionale competente di un altro Stato membro nei casi in cui il fornitore di servizi di crowdfunding:

a)

è una controllata di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

b)

è una controllata dell'impresa madre di un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in detto altro Stato membro;

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato in tale altro Stato membro;

d)

intende commercializzare direttamente offerte in tale altro Stato membro.

Articolo 13 bis

Risoluzione delle controversie tra autorità competenti

1.     Se un'autorità competente è in disaccordo con la procedura seguita o con il contenuto di una misura adottata dall'autorità competente di un altro Stato membro, o con l'assenza di intervento da parte di quest'ultima, in relazione all'applicazione del presente regolamento, l'ESMA può, su richiesta di una o più autorità competenti interessate e conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 2 a 4, prestare assistenza alle autorità affinché trovino un accordo.

Se, sulla base di criteri oggettivi, si riscontri un disaccordo fra autorità competenti di diversi Stati membri, l'ESMA può, di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo in conformità delle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.     L'ESMA fissa una data limite per la conciliazione tra le autorità competenti, tenendo conto degli eventuali termini applicabili nonché della complessità e dell'urgenza della questione. In tale fase l'ESMA funge da mediatore.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo nella fase di conciliazione di cui al primo comma, l'ESMA può, in conformità della procedura di cui all'articolo 44, paragrafo 1, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, adottare una decisione per imporre loro di adottare misure specifiche o di astenersi dall'agire al fine di risolvere la questione, con valore vincolante per le autorità competenti interessate, e assicurare il rispetto del diritto dell'Unione.

3.     Fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione dall'articolo 258 TFUE, se un'autorità competente non si conforma alla decisione dell'ESMA e pertanto omette di assicurare che un fornitore di servizi di crowdfunding rispetti gli obblighi cui è tenuto ai sensi del presente regolamento, l'ESMA può adottare nei confronti del singolo fornitore di servizi di crowdfunding una decisione individuale che gli impone di adottare le misure necessarie per rispettare gli obblighi che gli incombono ai sensi della normativa dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

4.     Le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 3 prevalgono su ogni decisione adottata in precedenza dalle autorità competenti sulla stessa materia. Le misure adottate dalle autorità competenti in relazione a fatti oggetto di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 o 3 sono compatibili con detta decisione.

5.     Nella relazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010 il presidente dell'ESMA espone la natura e il tipo di controversie fra le autorità competenti, gli accordi raggiunti e le decisioni adottate per risolverle.

Capo IV

Trasparenza e test delle conoscenze ai fini dell'ammissione effettuato dai fornitori di servizi di crowdfunding

Articolo 14

Informazioni ai clienti

1.   Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni di marketing di cui all'articolo 19, che i fornitori di servizi di crowdfunding forniscono a clienti ▌ su se stessi, sui costi , sui rischi finanziari e gli oneri connessi ai servizi di crowdfunding o agli investimenti, compresi i  rischi di insolvenza del fornitore di servizi di crowdfunding sulle condizioni del crowdfunding, compresi i criteri di selezione dei progetti, o sulla natura dei rischi connessi ai propri servizi di crowdfunding sono eque, chiare e  non fuorvianti .

2.    Tutte le informazioni da fornire ai clienti in conformità del paragrafo 1 sono fornite in modo conciso, preciso e facilmente accessibile, anche sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding . Le informazioni sono fornite ogniqualvolta risulti appropriato, anche prima che sia effettuata l'operazione di crowdfunding.

Articolo 14 bis

Pubblicazione del tasso di default

1.     I fornitori di servizi di crowdfunding pubblicano ogni anno i tassi di default dei progetti di crowdfunding offerti sulle loro piattaforme almeno nel corso dei 24 mesi precedenti.

2.     I tassi di default di cui al paragrafo 1 sono pubblicati online sul sito web del fornitore di servizi di crowdfunding in una posizione ben visibile.

3.     In stretta cooperazione con l'ABE, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione al fine di specificare il metodo impiegato per il calcolo del tasso di default dei progetti offerti sulla piattaforma di crowdfunding.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 15

Test delle conoscenze ai fini dell'ammissione e simulazione della capacità di sostenere perdite

1.   ▌I fornitori di servizi di crowdfunding valutano se e quali servizi da loro offerti siano adeguati ai potenziali investitori.

2.   Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding chiedono ai potenziali investitori informazioni circa l'esperienza, gli obiettivi di investimento, la situazione finanziaria e la comprensione di base dei rischi legati all'investimento in generale e alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding, incluse informazioni relative a:

a)

i loro precedenti investimenti in valori mobiliari o contratti di prestito, anche nella fase iniziale o di espansione di un'impresa;

b)

la comprensione da parte dei potenziali investitori dei rischi legati alla concessione di prestiti o all'acquisizione di valori mobiliari attraverso una piattaforma di crowdfunding, e le esperienze professionali in materia di investimenti di crowdfunding.

▌4.   ▌ Qualora i fornitori di servizi di crowdfunding ritengano, sulla base delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2 , che i potenziali investitori non abbiano una sufficiente comprensione dell'offerta o che l'offerta non sia adeguata per tali potenziali investitori , i fornitori di servizi di crowdfunding li informano che i servizi offerti sulle loro piattaforme potrebbero essere inappropriati per loro ed emettono una segnalazione di rischio. Tali informazioni o segnalazioni di rischio non impediscono ai potenziali investitori di investire in progetti di crowdfunding. Tali informazioni o segnalazioni dei rischi indicano chiaramente il rischio di perdita della totalità del denaro investito.

5.    Tutti i fornitori di servizi di crowdfunding offrono in qualsiasi momento ai potenziali investitori e agli investitori la possibilità di simulare la loro capacità di sostenere perdite, quantificata pari al 10 % del loro valore netto, calcolato sulla base delle seguenti informazioni:

a)

reddito regolare e reddito totale e, ove del caso, reddito del nucleo familiare , e se il reddito è percepito su base permanente o temporanea;

b)

attività, ivi compresi gli investimenti finanziari, i beni personali e gli investimenti immobiliari, i fondi pensione e i depositi in contante;

c)

impegni finanziari, ivi compresi quelli regolari, esistenti o futuri.

In base ai risultati delle simulazioni, i fornitori di servizi di crowdfunding possono vietare ai potenziali investitori e agli investitori di investire in progetti di crowdfunding. Gli investitori restano comunque responsabili dell'intero rischio correlato all'investimento.

6.    L'ESMA, in stretta cooperazione con l'ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità necessarie per:

a)

condurre la valutazione di cui al paragrafo 1;

b)

condurre la simulazione di cui al paragrafo 5 ;

c)

fornire le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [XX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento tramite l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 16

Scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento

-1.     I fornitori di servizi di crowdfunding che offrono i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente regolamento forniscono ai potenziali investitori tutte le informazioni di cui al presente articolo.

1.    I potenziali investitori ricevono una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento redatta dal titolare del progetto per ogni offerta di crowdfunding. La scheda è redatta in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro interessato o in inglese .

2.   La scheda di cui al paragrafo 1 comprende tutte le seguenti informazioni:

a)

le informazioni di cui all'allegato;

b)

la seguente spiegazione, che figura sotto il titolo della scheda contenente le informazioni chiave:

«La presente offerta di crowdfunding non è stata verificata né approvata dall'ESMA o dalle autorità nazionali competenti.

L'adeguatezza della vostra formazione e delle vostre conoscenze non è stata valutata prima di concedervi l'accesso a questo investimento. Se procedete all'investimento, vi assumete pienamente i rischi connessi all'investimento stesso, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito.»;

c)

una segnalazione di rischio, che recita:

«L'investimento nella presente offerta di crowdfunding comporta rischi, compreso il rischio di perdita parziale o totale del denaro investito. L'investimento non è coperto da sistemi di garanzia dei depositi e di indennizzo degli investitori istituiti conformemente alle direttive 2014/49/UE (*1) e 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Potreste non ricevere alcun ritorno sull'investimento.

Questo non è un prodotto di risparmio e si consiglia di non investire più del 10 % del proprio patrimonio netto in progetti di crowdfunding.

Potreste non essere in grado di vendere gli strumenti di investimento quando lo desiderate. Qualora riusciate a venderli, potreste tuttavia subire perdite.

(*1)  Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149)."

(*2)  Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).»"

3.   La scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento è equa, chiara e non fuorviante e non contiene note a piè di pagina diverse da quelle che riportano i riferimenti alla normativa applicabile. Essa è presentata su supporto autonomo e durevole, chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing e composto da non più di 3 facciate di formato A4 quando stampato.

4.   Il fornitore di servizi di crowdfunding tiene la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento aggiornata in ogni momento e per l'intero periodo di validità dell'offerta di crowdfunding.

4 bis.     Il requisito di cui al paragrafo 3, lettera a) del presente articolo non si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii). Tali fornitori redigono invece una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento relativa al fornitore di servizi di crowdfunding, che contiene informazioni dettagliate sul fornitore di servizi di crowdfunding, sui suoi sistemi e controlli per la gestione del rischio, sui modelli finanziari per l'offerta di crowdfunding nonché sui suoi risultati storici.

5.    Tutti i fornitori di servizi di crowdfunding pongono in essere e applicano procedure adeguate per verificare la completezza , la correttezza e la chiarezza delle informazioni che figurano nella scheda.

6.   Quando un fornitore di servizi di crowdfunding individua un'omissione, un errore o un'imprecisione ▌nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento che potrebbero influire in modo rilevante sulla redditività attesa dell'investimento, le correzioni sono effettuate nel modo seguente :

a)

i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), segnalano tempestivamente l'omissione, l'errore o l'imprecisione al titolare del progetto che integra o modifica l'informazione;

b)

i fornitori di servizi di crowdfunding che offrono servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), modificano essi stessi l'omissione, l'errore o l'imprecisione nella scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Se l'integrazione o la modifica non sono effettuati , il fornitore di servizi di crowdfunding non presenta l'offerta di crowdfunding o annulla l'offerta esistente fino al momento in cui la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento non è conforme alle disposizioni del presente articolo.

7.   Un investitore può chiedere al fornitore di servizi di crowdfunding di provvedere alla traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento in una lingua di sua scelta. La traduzione rispecchia fedelmente e scrupolosamente il contenuto del documento originale della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

Qualora non fornisca la traduzione della scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento richiesta, il fornitore di servizi di crowdfunding consiglia chiaramente all'investitore di astenersi dall'effettuare l'investimento.

8.   Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica né l'approvazione ex ante di una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento.

9.    L'ESMA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:

a)

i requisiti per quanto riguarda il modello di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2 e all'allegato, e il contenuto di tale modello;

b)

le tipologie di rischio rilevanti per l'offerta di crowdfunding e che devono pertanto essere comunicate conformemente alla parte C dell'allegato;

b bis)

l'utilizzo di alcuni indici finanziari per aumentare la chiarezza delle informazioni finanziarie;

c)

le commissioni e gli oneri e i costi per le operazioni di cui alla parte H, lettera a), dell'allegato, compresa una ripartizione dettagliata dei costi diretti e indiretti a carico dell'investitore.

Nell'elaborare le norme, l'ESMA distingue tra i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii).

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [XXX mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 17

Bacheca elettronica

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che consentono ai propri investitori di interagire direttamente tra loro per l'acquisto e la vendita di contratti di prestito o di valori mobiliari che sono stati inizialmente oggetto di crowdfunding sulle loro piattaforme informano i loro clienti di non gestire un sistema di negoziazione e che l'attività di acquisto e vendita sulle loro piattaforme è a discrezione del cliente, che ne è responsabile. Tali fornitori di servizi di crowdfunding comunicano inoltre ai loro clienti che le norme applicabili ai sensi della direttiva 2014/65/UE alle sedi di negoziazione, quali definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, di detta direttiva, non si applicano alle loro piattaforme.

2.   I fornitori partecipanti di servizi di crowdfunding che forniscono un prezzo di riferimento per l'acquisto e la vendita di cui al paragrafo 1 informano i loro clienti se il prezzo di riferimento è vincolante o meno e motivano la base sulla quale tale prezzo di riferimento è stato calcolato .

2 bis.     Al fine di consentire agli investitori di acquistare e vendere prestiti acquisiti tramite la loro piattaforma, i fornitori di servizi di crowdfunding contribuiscono alla trasparenza delle loro piattaforme per gli investitori fornendo informazioni sui risultati dei prestiti generati.

Articolo 18

Accesso alla documentazione

I fornitori di servizi di crowdfunding:

a)

conservano tutta la documentazione relativa ai loro servizi e operazioni su un supporto durevole per cinque anni;

b)

provvedono a che i clienti abbiano accesso immediato alla documentazione dei servizi che forniscono in qualsiasi momento;

c)

mantengono per cinque anni tutti gli accordi tra i fornitori di servizi di crowdfunding e i loro clienti.

Capo V

Comunicazioni di marketing

Articolo 19

Prescrizioni relative alle comunicazioni di marketing

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono affinché tutte le loro comunicazioni di marketing agli investitori siano chiaramente identificabili come tali.

2.    Prima della chiusura della raccolta fondi per un progetto, nessuna comunicazione di marketing dedica un'attenzione sproporzionata a singoli progetti o offerte di crowdfunding in corso o in programma. ▌

3.   Per le loro comunicazioni di marketing, i fornitori di servizi di crowdfunding utilizzano una o più lingue ufficiali dello Stato membro in cui sono attivi o  l'inglese .

4.   Le autorità nazionali competenti non richiedono la notifica e l'approvazione ex ante delle comunicazioni di marketing.

Articolo 20

Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative alle prescrizioni concernenti il marketing

1.   Le autorità nazionali competenti pubblicano e mantengono aggiornate sui propri siti web le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding.

2.   Le autorità competenti notificano all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti sui quali tali informazioni sono pubblicate. Le autorità competenti forniscono all'ESMA una sintesi di dette disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale.

3.   Le autorità competenti informano l'ESMA di eventuali modifiche delle informazioni fornite a norma del paragrafo 2 e presentano senza indugio una sintesi aggiornata delle pertinenti disposizioni nazionali.

4.   L'ESMA pubblica e mantiene sul proprio sito web una sintesi delle disposizioni nazionali pertinenti in una lingua comunemente utilizzata nel campo della finanza internazionale e i collegamenti ipertestuali ai siti web delle autorità competenti di cui al paragrafo 1. L'ESMA non è responsabile delle informazioni fornite nella sintesi.

5.   Le autorità nazionali competenti sono i punti di contatto unici aventi la responsabilità di fornire informazioni sulle norme in materia di marketing vigenti nei rispettivi Stati membri.

▌7.   Le autorità competenti trasmettono regolarmente all'ESMA, almeno su base annuale, una relazione sulle azioni volte a far rispettare la normativa adottate nel corso dell'anno precedente in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali applicabili alle comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding. In particolare, la relazione indica:

a)

il numero totale delle azioni adottate per far rispettare la normativa per tipo di irregolarità, se del caso;

b)

gli eventuali risultati ottenuti con le azioni adottate per far rispettare la normativa, comprese le sanzioni comminate ripartite per tipo di sanzione o i mezzi di ricorso previsti dai fornitori di servizi di crowdfunding;

c)

gli esempi eventualmente disponibili del modo in cui le autorità competenti hanno gestito il mancato rispetto delle disposizioni nazionali da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding.

Capo VI

Poteri e competenze dell'autorità nazionale competente

SEZIONE I

COMPETENZE E PROCEDURE

Articolo 21

Segreto professionale degli operatori del diritto (legal privilege)

I poteri conferiti all'autorità nazionale competente , o a un funzionario o a un'altra persona autorizzati dall'autorità nazionale competente , non sono utilizzati per esigere la divulgazione di informazioni coperte dal segreto professionale degli operatori del diritto.

Articolo 25

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

Articolo 26

Segreto professionale

L'obbligo del segreto professionale di cui all'articolo 76 della direttiva 2014/65/UE si applica alle autorità nazionali competenti, all'ESMA e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali competenti e l'ESMA o per qualsiasi persona a cui sono stati delegati compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto ▌.

SEZIONE II

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRE MISURE AMMINISTRATIVE

Articolo 27 bis

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.     Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali a norma dell'articolo 27 quater, gli Stati membri stabiliscono norme che prevedono sanzioni amministrative e altre misure amministrative, applicabili almeno nelle situazioni in cui un fornitore di servizi di crowdfunding non abbia rispettato i requisiti di cui ai capi da I a V. Tali sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono a che le sanzioni amministrative e le atre misure amministrative siano effettivamente attuate.

2.     Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità nazionali competenti il potere di applicare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure amministrative in caso di una violazione dei capi da I a V del presente regolamento:

a)

una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

b)

un ordine che imponga alla persona di porre termine al comportamento illecito e di astenersi dal ripeterlo;

c)

un divieto provvisorio o, per le violazioni gravi e ripetute, permanente, che impedisca a qualsiasi membro dell'organo di amministrazione della persona giuridica responsabile della violazione, o a qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare le funzioni di gestione in tali imprese;

d)

nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie pari al 5 % del fatturato annuo del fornitore di servizi di crowdfunding nel corso dell'anno civile durante il quale è avvenuta la violazione;

e)

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'ammontare del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, anche se supera gli importi massimi di cui alla lettera d).

3.     Nei casi in cui le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di applicare le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa nazionale, ai membri dell'organo di amministrazione e alle altre persone responsabili della violazione ai sensi della normativa nazionale.

4.     Gli Stati membri assicurano che la decisione o il provvedimento che impone sanzioni amministrative o altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 sia adeguatamente motivata e sia impugnabile per via giudiziaria.

Articolo 27 ter

Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.     Le autorità competenti esercitano il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui all'articolo 27 bis conformemente al presente regolamento e al rispettivo ordinamento giuridico nazionale, ove del caso:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità;

c)

sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità;

d)

rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.

2.     Per stabilire il tipo e il livello di una sanzione amministrativa o di altre misure amministrative imposte a norma dell'articolo 27 bis, l'autorità competente tiene conto della misura in cui la violazione è intenzionale o è dovuta a negligenza e di tutte le altre circostanze pertinenti, tra cui, secondo il caso:

a)

la rilevanza, la gravità e la durata della violazione;

b)

il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

c)

la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;

d)

l'importanza dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;

e)

le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;

f)

il livello di cooperazione che la persona fisica o giuridica responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell'autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate da tale soggetto;

g)

precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione.

Articolo 27 quater

Sanzioni penali

1.     Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative o altre misure amministrative in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali a norma del loro diritto nazionale.

2.     Qualora abbiano deciso, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, di stabilire sanzioni penali per le violazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell'azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni di cui all'articolo 27 bis, paragrafo 1, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, come pure all'ESMA, in modo che possano adempiere all'obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

Articolo 27 quinquies

Obblighi di notifica

Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'ESMA le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in attuazione del presente capo, incluse le eventuali norme di diritto penale pertinenti, entro … [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri comunicano senza indebito ritardo alla Commissione e all'ESMA tutte le successive modifiche.

Articolo 27 sexies

Cooperazione tra autorità competenti e l'ESMA

1.     Le autorità nazionali competenti e l'ESMA cooperano strettamente e provvedono a scambi di informazioni ai fini dell'esercizio delle funzioni loro assegnate a norma del presente capo.

2.     Le autorità nazionali competenti operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell'interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

3.     Se un'autorità nazionale competente constata o ha motivo di ritenere che un requisito di cui ai capi da I a V non è stato rispettato, comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all'autorità competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione. Le autorità competenti interessate operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza al fine di assicurare la coerenza delle decisioni.

Articolo 27 septies

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e altre misure amministrative

1.     Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri provvedono a che le autorità nazionali competenti pubblichino sui loro siti web ufficiali, senza indebito ritardo e come minimo, ogni decisione di imporre sanzioni amministrative o altre misure amministrative contro cui non è stato fatto ricorso, dopo che tale sanzione o misura è stata notificata al destinatario della decisione.

2.     La pubblicazione di cui al paragrafo 1 comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione, sull'identità dei responsabili e sulle sanzioni amministrative o sulle altre misure amministrative imposte.

3.     Quando l'autorità competente ritiene, sulla scorta della valutazione del singolo caso, che la pubblicazione dell'identità, nel caso di una persona giuridica, o dell'identità e dei dati personali, nel caso di una persona fisica, sia sproporzionata o che comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine penale in corso, o quando la pubblicazione causerebbe danni sproporzionati alle persone interessate — nella misura in cui possono essere calcolati — gli Stati membri si assicurano che le autorità competenti provvedano in uno dei modi seguenti:

a)

differiscano la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni di tale rinvio;

b)

pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, conformemente al diritto nazionale; o

c)

non pubblichino la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa nel caso in cui l'autorità competente sia del parere che le opzioni illustrate alle lettere a) e b) siano ritenute insufficienti ad assicurare:

i)

che la stabilità dei mercati finanziari non venga messa a rischio; o

ii)

la proporzionalità della pubblicazione della decisione rispetto alle misure ritenute di natura minore.

4.     Nel caso in cui si decida di pubblicare la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima, la pubblicazione dei dati d'interesse può essere rimandata. Laddove un'autorità nazionale competente pubblichi una decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa oggetto di ricorso dinanzi alla competente autorità giudiziaria, l'autorità competente pubblica immediatamente sul proprio sito web ufficiale anche tale informazione e qualsiasi informazione successiva sull'esito del ricorso. Sul sito è altresì pubblicata l'eventuale decisione giudiziaria di annullamento della decisione che impone una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa.

5.     Le autorità nazionali competenti assicurano che ogni decisione che è pubblicata in conformità dei paragrafi da 1 a 4 resti accessibile sul loro sito web ufficiale per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tali decisioni rimangono sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

6.     Le autorità nazionali competenti informano l'ESMA di tutte le sanzioni amministrative e altre misure amministrative imposte, compresi, se del caso, gli eventuali ricorsi e il relativo esito.

7.     L'ESMA tiene una banca dati centrale in cui registra le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative che le sono comunicate. Tale banca dati è accessibile esclusivamente all'ESMA, all'ABE e all'EIOPA, nonché alle autorità competenti ed è aggiornata sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali competenti a norma del paragrafo 6.

Articolo 36

Protezione dei dati

1.   Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2.   Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali effettuato dall'ESMA nell'ambito del presente regolamento, esso è conforme al regolamento (CE) n. 45/2001.

Capo VII

Atti delegati

Articolo 37

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da … [ data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 4, all'articolo 7, paragrafo 7, all'articolo 10, paragrafo 10, all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 16, paragrafo 9, all'articolo 31, paragrafo 10, e all'articolo 34, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Gli atti delegati adottati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 10, paragrafo 10, dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 16, paragrafo 9, dell'articolo 31, paragrafo 10, e dell'articolo 34, paragrafo 3, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essi sono stati loro notificati o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo VIII

Disposizioni finali

Articolo 38

Relazione

1.   Prima del… [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento] la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

2.   La relazione valuta:

a)

il funzionamento del mercato per i fornitori di servizi di crowdfunding nell'Unione, comprese l'evoluzione e le tendenze del mercato, ▌la loro quota di mercato e, in particolare, esaminando se siano necessari adeguamenti delle definizioni e alle soglie di cui al presente regolamento e se l'ambito dei servizi disciplinati dal presente regolamento continui ad essere adeguato;

b)

l'impatto del presente regolamento sul buon funzionamento del mercato interno dei servizi di crowdfunding, compreso l'impatto sull'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI e sugli investitori e altre categorie di persone interessate da tali servizi;

c)

l'attuazione dell'innovazione tecnologica nel settore del crowdfunding, compresa l'applicazione di metodi di finanziamento non bancari (compresa l'offerta iniziale di moneta) e di modelli di business e tecnologie nuovi e innovativi;

d)

se la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), continua ad essere appropriata per il perseguimento degli obiettivi fissati nel presente regolamento;

e)

gli effetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le comunicazioni di marketing dei fornitori di servizi di crowdfunding sulla libertà di fornire servizi, sulla concorrenza e sulla tutela degli investitori;

f)

l'applicazione delle sanzioni amministrative e in particolare l'eventuale necessità di armonizzare ulteriormente le sanzioni amministrative stabilite per la violazione del presente regolamento;

g)

la necessità e la proporzionalità di assoggettare i fornitori di servizi di crowdfunding a obblighi per la conformità alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 in relazione al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo e di aggiungere tali fornitori all'elenco di soggetti obbligati ai fini della direttiva (UE) 2015/849.

h)

l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento ai paesi terzi;

i)

la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e l'ESMA e l'idoneità delle autorità nazionali competenti quali entità di supervisione del presente regolamento;

j)

la possibilità di introdurre misure specifiche nel presente regolamento per promuovere progetti di crowdfunding sostenibili e innovativi, nonché l'utilizzo di fondi dell'UE.

Articolo 38 bis

Modifica del regolamento (UE) 2017/1129

All'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento n. 2017/1129 è aggiunta la lettera seguente:

(k)

un'offerta di crowdfunding da parte di un fornitore di servizi di crowdfunding europeo quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. …/…  (*3) , purché non superi la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.

Articolo 39

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal… [Ufficio delle pubblicazioni: inserire data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C del, pag.

(2)  GU C del, pag.

(3)  Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(5)  Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(7)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(8)  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che incidono sul mercato interno e sono connessi ad attività transfrontaliere (COM(2017)0340).

(9)  Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

(10)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(11)  GU L 297 del 7.11.2013, pag. 107.

(*3)   GU: si prega di inserire il numero e gli estremi di pubblicazione del presente regolamento.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/563


P8_TA(2019)0302

Mercati degli strumenti finanziari: fornitori di servizi di crowdfunding ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (COM(2018)0099 — C8-0102/2018 — 2018/0047(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/39)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0099),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0102/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 (1),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0362/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.


P8_TC1-COD(2018)0047

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)

Il crowdfunding è una soluzione fintech che offre alle PMI e, in particolare, alle start up e alle scale up un accesso alternativo ai finanziamenti, per promuovere un'imprenditorialità innovativa nell'Unione, rafforzando in tal modo l' Unione dei mercati dei capitali. Ciò contribuisce a sua volta a un sistema finanziario più diversificato e meno dipendente dalle banche, limitando quindi il rischio sistemico e il rischio di concentrazione. Altri vantaggi della promozione di un'imprenditorialità innovativa tramite il crowdfunding sono lo sblocco di capitali congelati per investimenti in progetti nuovi e innovativi, l'accelerazione di un'assegnazione efficiente delle risorse e una diversificazione degli attivi.

(2)

A norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (3), le persone giuridiche possono scegliere di presentare all'autorità nazionale competente una domanda di autorizzazione in qualità di fornitori di servizi di crowdfunding.

(3)

Il regolamento (UE) n. XXX/XXXX [regolamento relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding] prevede requisiti uniformi, proporzionati e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e di vigilanza dei fornitori di servizi di crowdfunding ▌.

(4)

Per garantire certezza del diritto in merito alle persone e alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione, rispettivamente, del regolamento (UE) XXX/XXXX e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e per evitare che la stessa attività sia soggetta ad autorizzazioni diverse all'interno dell'Unione, le persone giuridiche autorizzate come fornitori di servizi di crowdfunding a norma del regolamento (UE) n. XXX/XXXX dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

(5)

Dato che la modifica di cui alla presente direttiva è direttamente collegata al regolamento (UE) XXX/XXXX [regolamento relativo ai servizi di crowdfunding nell'Unione europea], la data a partire dalla quale gli Stati membri devono applicare le misure nazionali che recepiscono tale modifica dovrebbe essere rinviata in modo da coincidere con la data di applicazione prevista in tale regolamento,

(5 bis)

Le valute virtuali sono utilizzate dagli investitori al dettaglio in sostituzione di altre attività. A differenza di altri strumenti finanziari, le valute virtuali sono attualmente in gran parte non regolamentate. Di conseguenza, i mercati delle valute virtuali mancano di trasparenza, possono essere soggetti ad abusi di mercato e soffrono della mancanza di una protezione di base per gli investitori. La Commissione dovrebbe tenere sotto controllo le valute virtuali e proporre orientamenti chiari che definiscano le condizioni alle quali esse potrebbero essere classificate come strumenti finanziari e, se necessario, aggiungere le valute virtuali all'elenco degli strumenti finanziari come nuova categoria. Se giunge alla conclusione che è opportuno regolamentare le valute virtuali, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta al riguardo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE è aggiunta la seguente lettera p):

«p)

ai fornitori di servizi di crowdfunding quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e alle persone giuridiche che forniscono servizi di crowdfunding conformemente alla legislazione nazionale, purché siano inferiori alla soglia di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio* .

Articolo 2

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [Ufficio delle pubblicazioni: 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento sul crowdfunding], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal [Ufficio delle pubblicazioni: data di entrata in applicazione del regolamento sul crowdfunding].

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'ESMA il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C […] del […], pag. […].

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding (GU L […] del […], pag. […]).

(4)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/566


P8_TA(2019)0303

Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo di coesione ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372 — C8-0227/2018 — 2018/0197(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/40)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0372),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 177, 178 e 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0227/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, nonché i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0094/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.


P8_TC1-COD(2018)0197

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma, l'articolo 178 e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 176 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «TFUE») prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'articolo 174, secondo e terzo comma, del TFUE, il FESR deve contribuire a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali un'attenzione particolare deve essere rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

(2)

Il Fondo di coesione è stato istituito per contribuire a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, fornendo contributi finanziari nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee di infrastrutture dei trasporti («TEN-T»), come stabilito nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(3)

Il regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [new CPR] (5) stabilisce norme comuni applicabili a vari fondi, tra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo plus («FSE +»), il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), il Fondo Asilo, migrazione e integrazione («AMIF»), il Fondo per la sicurezza interna («ISF») e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti («BMVI»), che operano nell'ambito di un quadro comune («i Fondi»). [Em. 1]

(3 bis)

Gli Stati membri e la Commissione assicurano il coordinamento, la complementarietà e la coerenza tra il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (CF), il Fondo sociale europeo plus (FSE +), il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) di modo che essi possano completarsi a vicenda laddove ciò sia utile per la creazione di progetti di successo. [Em. 2]

(4)

Al fine semplificare le norme applicabili al FESR e al Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, un unico regolamento dovrebbe definire le norme applicabili a entrambi i fondi.

(5)

È opportuno che i principi orizzontali di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea («TUE») e all'articolo 10 del TFUE, compresi i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'ambito dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione, tenendo conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero anche rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui e del pilastro europeo dei diritti delle persone con disabilità e garantire l'accessibilità in conformità all'articolo 9 della Convenzione e alla normativa dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi sociali . Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze sociali e di reddito , a promuovere la parità tra uomini e donne e a integrare la prospettiva di genere, nonché la lotta contro la povertà, a preservare e promuovere la creazione di posti di lavoro di qualità e con diritti nonché a garantire che il FESR e il Fondo di coesione promuovano pari opportunità per tutti, a combattere le discriminazioni fondate sul sesso genere , la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I Fondi dovrebbero inoltre promuovere la transizione dall'assistenza in istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per le persone che sono oggetto di discriminazioni multiple. I Fondi non dovrebbero sostenere le azioni che contribuiscono a qualunque forma di segregazione. Gli obiettivi Gli strumenti di investimento nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione , in sinergia con l'FSE+, dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, del TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga». Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio delle imprese devono essere conformi alle norme sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE contribuire a promuovere l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà e a migliorare la qualità della vita dei cittadini in linea con gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC) per contribuire ai diritti dei minori . [Em. 3]

(6)

È necessario fissare disposizioni per il sostegno del FESR al conseguimento dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) («CTE/Interreg»).

(7)

Al fine di determinare i tipi di attività che possono essere sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione, è opportuno definire gli obiettivi strategici specifici per la concessione del sostegno di tali Fondi, in modo da garantire che contribuiscano al raggiungimento di uno o più obiettivi strategici comuni stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR].

(8)

In un mondo sempre più interconnesso e in considerazione delle dinamiche demografiche e migratorie interne ed esterne , è evidente che la politica migratoria dell'Unione richiede un approccio comune che si basi sulle sinergie e le complementarità dei diversi strumenti di finanziamento. Il FESR deve prestare un'attenzione più specifica al cambiamento demografico come sfida cruciale e settore prioritario nell'elaborazione e nell'attuazione di programmi. Al fine di assicurare un sostegno coerente, forte e omogeneo agli sforzi di solidarietà e  responsabilità come pure di condivisione delle responsabilità tra gli Stati membri nella gestione della migrazione, il FESR dovrebbe fornire un contributo finanziario per facilitare l' la politica di coesione potrebbe contribuire ai processi di integrazione a lungo termine dei rifugiati e dei migranti nell'ambito della protezione internazionale, adottando un approccio mirato a proteggere la loro dignità e i loro diritti, non ultimo in considerazione del rapporto di reciproco rafforzamento tra integrazione e crescita economica locale, in particolare fornendo un sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali coinvolte nell'attuazione delle politiche di integrazione . [Em. 4]

(9)

Al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri e delle regioni volti a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo e ad armonizzare le diverse condizioni delle regioni dell'UE, ad affrontare le disparità sociali e le nuove sfide e garantire società inclusive e un elevato livello di sicurezza ai cittadini nonché la prevenzione della marginalizzazione e della radicalizzazione, basandosi nel contempo sulle sinergie e le complementarità con altre politiche dell'Unione, è opportuno che gli investimenti nel quadro del FESR contribuiscano alla sicurezza negli ambiti in cui è necessario garantire la sicurezza e la protezione , la modernità e l'accessibilità degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche, come le comunicazioni, i trasporti pubblici, e l'energia e servizi pubblici universali di elevata qualità che sono essenziali per far fronte alle disparità regionali e sociali, promuovere la coesione sociale e lo sviluppo regionale e incoraggiare le imprese e le persone a rimanere nel loro territorio . [Em. 5]

(10)

Gli investimenti nel quadro del FESR dovrebbero inoltre contribuire allo sviluppo di una rete globale di infrastrutture digitali ad alta velocità in tutta l'Unione, comprese le zone rurali in cui esse forniscono un contributo essenziale per le piccole e medie imprese (PMI), e alla promozione di una mobilità urbana multimodale, pulita senza inquinamento e sostenibile , ponendo l'accento sugli spostamenti a piedi, in bicicletta o con trasporti pubblici e sulla mobilità condivisa . [Em. 6]

(10 bis)

Molte delle principali sfide in Europa riguardano sempre più le comunità rom emarginate, che vivono spesso nelle microregioni più svantaggiate che non dispongono di acqua potabile sicura e accessibile, di fognature e di elettricità e che non godono di opportunità di trasporto, connettività digitale, sistemi di energia rinnovabile o resilienza alle catastrofi. Pertanto, il FESR e l'FC contribuiscono a migliorare le condizioni di vita dei rom e a realizzare il loro vero potenziale in quanto cittadini dell'UE, e gli Stati membri garantiscono che i benefici di tutti e cinque gli obiettivi politici del FESR e dell'FC raggiungano anche i rom. [Em. 7]

(11)

In considerazione dell'obiettivo generale del Fondo di coesione stabilito nel TFUE, è necessario definire e limitare gli obiettivi specifici che il Fondo di coesione dovrebbe sostenere.

(12)

Al fine di contribuire a una governance appropriata, all'applicazione, alla cooperazione transfrontaliera e alla diffusione delle migliori prassi e delle innovazioni nel settore della specializzazione intelligente e dell'economia circolare e di migliorare la capacità amministrativa globale delle istituzioni e la governance negli Stati membri , anche a livello regionale e locale sui principi della governance multilivello, che attuano i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario autorizzare promuovere misure di rafforzamento amministrativo di natura strutturale a sostegno per di tutti gli obiettivi specifici. Essendo basate su obiettivi misurabili e comunicati ai cittadini e alle imprese come strumento per semplificare e ridurre l'onere amministrativo imposto ai beneficiari e alle autorità di gestione, è possibile che queste misure creino un giusto equilibrio tra l'orientamento ai risultati della politica e il livello delle verifiche e dei controlli. [Em. 8]

(13)

Al fine di incoraggiare e promuovere le misure di cooperazione previste dai programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», è necessario rafforzare le misure di cooperazione con i partner , anche a livello locale e regionale, all'interno di un dato Stato membro o tra diversi Stati membri in relazione al sostegno fornito nell'ambito di tutti gli obiettivi specifici. Tale cooperazione rafforzata si aggiunge alla cooperazione nell'ambito della CTE/Interreg e dovrebbe, in particolare, contribuire alla cooperazione tra i partenariati strutturati in vista dell'attuazione di strategie regionali, come indicato nella comunicazione della Commissione intitolata «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa: Strategie per una crescita resiliente, inclusiva e sostenibile» (6). I partner possono dunque provenire da qualsiasi regione dell'Unione, ma anche da regioni transfrontaliere e da regioni comprese nei gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT), in una strategia macroregionale o una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. [Em. 9]

(13 bis)

La futura politica di coesione potrebbe tenere adeguatamente conto e prestare sostegno alle regioni dell'Unione che saranno maggiormente colpite dalle conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione, in particolare quelle che si troveranno situate alle frontiere marittime o terrestri esterne dell'Unione. [Em. 10]

(14)

Gli obiettivi del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile, in particolare vista la grande importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nonché della promozione, da parte dell'Unione, degli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, come stabilito agli articoli 11 e 191, paragrafo 1, TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga» e concentrandosi sulla povertà, la disuguaglianza e una transizione equa verso un'economia sostenibile sotto il profili sociale e ambientale con un approccio partecipativo in cooperazione con le autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e le organizzazioni della società civile. Tenendo conto dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità per contribuire al finanziamento delle azioni necessarie da adottare a livello di UE, nazionale e locale , in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, come pure per garantire interventi integrati per la prevenzione delle catastrofi, che colleghino resilienza e prevenzione dei rischi, preparazione e azioni di risposta, i Fondi contribuiranno all'integrazione delle azioni per il clima e della protezione della biodiversità nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 25 % destinando il 30 % delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi in materia di clima. I Fondi devono contribuire sostanzialmente al conseguimento di un'economia circolare a basse emissioni di carbonio in tutti i territori dell'Unione, integrando appieno la dimensione regionale. Le operazioni nel quadro del FESR dovrebbero coprire almeno il 30 % 35 % della dotazione finanziaria complessiva del FESR per gli obiettivi climatici. Le operazioni nel quadro del Fondo di coesione dovrebbero coprire il 37 % 40 % della dotazione finanziaria complessiva del Fondo di coesione per gli obiettivi climatici. Tali percentuali dovrebbero essere rispettate per tutto il periodo di programmazione. Pertanto, le azioni pertinenti saranno individuate in fase di preparazione e attuazione di tali Fondi e saranno riesaminate nel contesto delle pertinenti procedure di revisione e valutazione. Tali azioni e la dotazione finanziaria riservata alla loro attuazione devono essere incluse nei piani nazionali integrati in materia di energia e clima conformemente all'allegato IV del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] come pure nella strategia di ristrutturazione a lungo termine definita nel quadro della revisione della direttiva (UE) 2018/84 sulla prestazione energetica nell'edilizia, per contribuire al conseguimento di un parco immobiliare decarbonizzato entro il 2050, e allegate ai programmi. Occorre prestare una particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione in materia di clima e stabilite nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nell'ambito della direttiva (UE) 2018/410 (ETS) e di proteggere i lavoratori anche attraverso opportunità di formazione e riqualificazione. [Em. 11]

(15)

Per consentire al FESR di sostenere, nell'ambito della CTE/Interreg, sia gli investimenti in infrastrutture che gli investimenti connessi, nonché le attività di formazione e di integrazione, per il miglioramento e lo sviluppo delle capacità e delle competenze amministrative, è necessario stabilire che il FESR può anche sostenere attività nell'ambito degli obiettivi specifici del FSE+ definiti nel regolamento (UE) 2018/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, [new ESF+] (7). [Em. 12]

(16)

Al fine di concentrare l'uso delle limitate risorse nel modo più efficiente possibile, il sostegno concesso dal FESR agli investimenti produttivi nell'ambito di un particolare obiettivo specifico dovrebbe essere limitato destinato solo alle microimprese, alle piccole e alle medie imprese («PMI»), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (8) della Commissione, eccetto nel caso in cui gli investimenti comportino una cooperazione con le PMI per attività di ricerca e di innovazione e alle imprese diverse dalle PMI, fatti salvi i posti di lavoro connessi a un'attività identica o simile in altre regioni europee, ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) …/… [new CPR] . [Em. 13]

(17)

Il FESR dovrebbe contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite, comprese quelle che incontrano difficoltà a causa degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione mediante un sostegno finanziario per il periodo transitorio . Esso dovrebbe altresì promuovere la resilienza e prevenire lo stallo dei territori vulnerabili . Il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe quindi essere concentrato sulle principali priorità dell'Unione, in linea con gli obiettivi strategici definiti nel regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR]. È pertanto opportuno che il sostegno del FESR sia concentrato in modo specifico sugli sui due obiettivi strategici seguenti: «un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa e uno sviluppo economici intelligenti, innovativi e inclusivi, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e un'amministrazione pubblica efficiente » e «un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi» , tenendo conto degli obiettivi politici generali di un'Europa più coesa e basata sulla solidarietà per contribuire a ridurre le asimmetrie economiche, sociali e territoriali . Questa concentrazione tematica dovrebbe essere raggiunta sul piano nazionale, pur consentendo una certa margini di flessibilità a livello dei singoli programmi e tra i tre gruppi di Stati membri costituiti in base al rispettivo reddito nazionale lordo varie categorie di regioni, tenendo conto anche dei diversi livelli di sviluppo . Il metodo usato per classificare gli Stati membri le regioni dovrebbe inoltre essere definito dettagliatamente, tenendo conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche. [Em. 14]

(17 bis)

Al fine di garantire l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati dal FESR e dall'FC, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta debitamente giustificata di ulteriore flessibilità nell'ambito dell'attuale patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o equivalenti. [Em. 15]

(18)

Al fine di concentrare il sostegno sulle principali priorità dell'Unione e in linea con gli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale di cui all'articolo 174 TFUE e gli obiettivi politici di cui al regolamento (UE) 2018/xxx [new CPR] , è inoltre opportuno che i requisiti di concentrazione tematica siano rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche nel caso di un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro. [Em. 16]

(18 bis)

Il FESR dovrebbe contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR dovrebbe inoltre contribuire a risolvere le difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, regioni di frontiera, regioni di montagna e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, al fine di favorirne lo sviluppo sostenibile. [Em. 17]

(19)

Il presente regolamento dovrebbe stabilire i diversi tipi di attività i cui costi possono essere sostenuti per mezzo di investimenti del FESR e del Fondo di coesione, nell'ambito dei rispettivi obiettivi fissati nel TFUE incluso il crowdfunding . Il Fondo di coesione dovrebbe essere in grado di sostenere investimenti nel settore dell'ambiente e della rete RTE-T. Per quanto riguarda il FESR, l'elenco di attività dovrebbe tener conto delle specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali come pure del potenziale endogeno ed essere semplificato e questo fondo dovrebbe essere in grado di sostenere gli investimenti in infrastrutture, inclusi le infrastrutture e le strutture di ricerca e innovazione, le infrastrutture per la cultura e il patrimonio culturale, le infrastrutture per il turismo sostenibile anche attraverso i distretti per il turismo, i servizi alle imprese, come pure gli investimenti nell'edilizia abitativa, gli investimenti legati all'accesso ai servizi, con una particolare attenzione per le comunità svantaggiate, marginalizzate e segregate, gli investimenti produttivi in PMI, attrezzature, software e attività immateriali, gli incentivi durante il periodo di transizione delle regioni nel processo di decarbonizzazione, nonché misure in materia di informazione, comunicazione, studi, attività di rete, cooperazione, scambio di esperienze tra partner e attività che coinvolgono cluster. Al fine di sostenere l'attuazione del programma, entrambi i fondi dovrebbero anche essere in grado di sostenere attività di assistenza tecnica. Infine, per fornire un sostegno a una gamma più vasta di interventi nel contesto dei programmi Interreg, è opportuno ampliare l'ambito d'intervento includendo anche la condivisione di una vasta gamma di impianti e risorse umane e i costi connessi alle misure comprese nell'ambito del FSE+. [Em. 18]

(20)

I progetti delle reti transeuropee di trasporto basati sul regolamento (UE) n. 1316/2013 dovranno continuare a essere finanziati dal Fondo di coesione, anche realizzando i collegamenti mancanti ed eliminando le strozzature, in modo equilibrato nonché migliorando la sicurezza dei ponti e dei tunnel esistenti, sia in regime di gestione concorrente sia tramite la modalità di attuazione diretta, nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa («CEF»). Tali reti devono potenziare i servizi pubblici, soprattutto nelle zone scarsamente popolate e nelle zone caratterizzate da un forte invecchiamento della popolazione, al fine di favorire l'interconnettività tra città e campagna, promuovere lo sviluppo rurale e colmare il divario digitale. [Em. 19]

(21)

Nel contempo è importante , da un lato, identificare le sinergie e, dall'altro, precisare le attività che non rientrano nell'ambito di intervento del FESR e del Fondo di coesione, fra cui vi sono gli investimenti volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), al fine di evitare la moltiplicazione degli effetti e duplicazioni dei finanziamenti disponibili già previsti in detta direttiva. Inoltre dovrebbe essere precisato esplicitamente che i paesi e i territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE non sono ammessi al sostegno del FESR e del Fondo di coesione. [Em. 20]

(22)

Gli Stati membri dovrebbero trasmettere periodicamente alla Commissione informazioni sui progressi compiuti utilizzando gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato I. Detti indicatori potrebbero essere completati, se necessario, da indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le informazioni fornite dagli Stati membri dovrebbero essere gli elementi su cui la Commissione si basa per riferire sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici nel corso di tutto il periodo di programmazione, utilizzando a tal fine una serie di indicatori figuranti nell'allegato II.

(23)

Conformemente ai paragrafi 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare i Fondi in base a informazioni raccolte nel rispetto di obblighi specifici di monitoraggio, evitando nel contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se opportuno, tali obblighi possono comprendere indicatori misurabili, in base ai quali si valutano gli effetti concreti dei Fondi. [Em. 21]

(24)

Allo scopo di massimizzare il contributo allo sviluppo territoriale e di affrontare più efficacemente le sfide economiche, demografiche, ambientali e sociali, come previsto all'articolo 174 TFUE, nelle aree che presentino svantaggi naturali o demografici tra cui l'invecchiamento, la desertificazione rurale e il declino demografico, ma anche la pressione demografica, o in cui è difficile accedere ai servizi di base , le azioni in questo settore dovrebbero basarsi su programmi, assi o strategie territoriali integrate, anche nelle aree urbane e nelle comunità rurali . Tali azioni dovrebbero essere le due facce della stessa medaglia, basate sia sui poli urbani centrali e sul contesto circostante sia sulle zone rurali più remote. Tali strategie possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Allo sviluppo territoriale integrato dovrebbe essere destinato a livello nazionale almeno il 5 % delle risorse del FESR . Il sostegno del FESR dovrebbe pertanto essere fornito in una delle forme indicate all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], garantendo un adeguato coinvolgimento delle autorità locali, regionali e urbane , delle parti economiche e sociali e dei rappresentanti della società civile e delle organizzazioni non governative . [Em. 22]

(24 bis)

Occorre prestare particolare attenzione alle zone ad alta intensità di carbonio che devono affrontare le sfide poste dagli impegni di decarbonizzazione, al fine di aiutarle a perseguire strategie coerenti con l'impegno dell'Unione europea in materia di clima nel quadro dell'accordo di Parigi, che tutela sia i lavoratori che le comunità interessate. Tali zone dovrebbero beneficiare di un sostegno specifico per preparare e attuare piani di decarbonizzazione delle loro economie, tenendo conto della necessità di una formazione professionale mirata e di opportunità di riqualificazione della forza lavoro. [Em. 23]

(25)

Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, si considera necessario sostenere lo sviluppo territoriale integrato, al fine di affrontare più efficacemente le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche , tecnologiche e sociali e culturali delle aree urbane, comprese le aree urbane funzionali e le comunità rurali , tenendo conto della necessità di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali , anche attraverso le aree suburbane ove opportuno . I principi per la selezione delle aree urbane in cui devono essere realizzate azioni integrate a favore dello sviluppo urbano sostenibile, e gli importi indicativi previsti per tali azioni, dovrebbero essere definiti nei programmi che rientrano nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»e a tale scopo . Tali azioni possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato che preveda il coinvolgimento del FESR, dell'FSE+, del FEAMP e del FEASR. Alla priorità dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbe essere stanziato destinato a livello nazionale almeno il 6 % 10 % delle risorse del FESR. È inoltre opportuno stabilire che tale percentuale va rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione e, qualora vi sia un trasferimento da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro, anche al momento del riesame intermedio. [Em. 24]

(26)

Per individuare o proporre soluzioni che affrontano questioni legate allo sviluppo urbano sostenibile a livello dell'Unione, le azioni urbane innovative nel settore dello sviluppo urbano sostenibile dovrebbero essere sostituite da proseguite e sviluppate in un'iniziativa urbana europea, da realizzare in gestione diretta o indiretta. Tale iniziativa dovrebbe coprire tutte le zone urbane e sostenere l'agenda urbana per l'Unione europea (10) , al fine di stimolare la crescita, la vivibilità e l'innovazione e affrontare con successo le sfide sociali . [Em. 25]

(27)

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle regioni ultraperiferiche, adottando misure a norma dell'articolo 349 del TFUE che prevede una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche al fine di compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più vincoli permanenti indicati in detto articolo, vale a dire la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, la dipendenza economica da alcuni prodotti, tutti fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo. Tale dotazione può coprire investimenti, costi di esercizio e obblighi di servizio pubblico volti a compensare i costi supplementari causati da detti vincoli. Gli aiuti al funzionamento possono coprire le spese per i servizi di trasporto delle merci , la logistica verde, la gestione della mobilità e gli aiuti per l'avviamento di servizi di trasporto nonché le spese per le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione nonché alla mancanza di capitale umano sul mercato locale. Tale assegnazione non è soggetta alla concentrazione tematica prevista dal presente regolamento. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, e come avviene per tutte le operazioni cofinanziate dal FESR e dal Fondo di coesione, qualsiasi sostegno del FESR per il finanziamento di aiuti al funzionamento e agli investimenti nelle regioni ultraperiferiche dovrebbe rispettare le disposizioni sugli aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. [Em. 26]

(28)

Al fine di modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per consentirle di effettuare, ove giustificato, adeguamenti dell'allegato II, che stabilisce l'elenco degli indicatori usati come base per informare il Parlamento europeo e il Consiglio sulla performance dei programmi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale correggendo i principali squilibri regionali all'interno dell'Unione, attraverso un approccio orientato ai cittadini mirato a sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo e a promuovere la cittadinanza attiva, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo delle rilevanti disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, il ritardo delle regioni meno favorite e le limitate risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 27]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1.   Il presente regolamento definisce gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR») per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) di cui all'articolo [4, paragrafo 2,] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

2.   Il presente regolamento definisce anche gli obiettivi specifici e l'ambito d'intervento del Fondo di coesione per quanto riguarda l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'[articolo 4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

Articolo 1 bis

Compiti del FESR e del Fondo di Coesione

Il FESR e il Fondo di coesione (FC) contribuiscono a raggiungere l'obiettivo generale del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione.

Il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni nell'Unione e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, comprese le sfide ambientali, attraverso lo sviluppo sostenibile e l'adeguamento strutturale delle economie regionali.

Il Fondo di coesione contribuisce a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee. [Em. 28]

Articolo 2

Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione

1.   In conformità agli obiettivi strategici stabiliti all'articolo [4, paragrafo 1] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR], il FESR sostiene i seguenti obiettivi specifici:

a)

«un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente, innovativa e inclusiva, la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente » («OS 1»), provvedendo a: [Em. 29]

i)

rafforzare le sostenere lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di ricerca e di innovazione , gli investimenti e le infrastrutture, l'introduzione di tecnologie avanzate nonché sostenere e promuovere i poli di innovazione tra imprese, istituti di ricerca, mondo accademico e autorità pubbliche ; [Em. 30]

ii)

migliorare la connettività digitale e permettere ai cittadini, agli istituti scientifici, alle imprese, alle amministrazioni pubbliche e alle amministrazioni pubbliche a livello locale e regionale, incluse le città e i piccoli comuni intelligenti, di cogliere i vantaggi della digitalizzazione; [Em. 31]

iii)

rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e prestare sostegno alla creazione e alla salvaguardia di posti di lavoro e al sostegno dell'aggiornamento e della modernizzazione in ambito tecnologico ; [Em. 32]

iv)

sviluppare le competenze e le strategie e creare capacità per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e equa, l'economia circolare, l'innovazione sociale, l'imprenditorialità , il settore del turismo e la transizione all'industria 4.0 ; [Em. 33]

b)

«un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi» («OS 2»), provvedendo a: [Em. 34]

i)

promuovere misure di efficienza energetica , di risparmio energetico e di povertà energetica ; [Em. 35]

ii)

promuovere le energie rinnovabili sostenibili ; [Em. 36]

iii)

sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale; [Em. 37]

iv)

promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi , la gestione degli eventi meteorologici estremi e delle catastrofi naturali, compresi i terremoti, gli incendi boschivi, le inondazioni e la siccità, e la resilienza alle catastrofi ad essi, tenendo conto di approcci ecosistemici ; [Em. 38]

v)

promuovere l'accesso universale all'acqua e la sua gestione sostenibile dell'acqua; [Em. 39]

vi)

promuovere la transizione verso un'economia circolare e migliorare l'efficienza delle risorse ; [Em. 40]

vi bis)

sostenere i processi regionali di trasformazione verso la decarbonizzazione, come anche la transizione verso una produzione di energia a basse emissioni di carbonio; [Em. 41]

vii)

proteggere e rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e il patrimonio naturale, preservare e valorizzare le aree naturali protette e le risorse naturali, e ridurre l' ogni forma di inquinamento , atmosferico, idrico, del suolo, acustico e luminoso ; [Em. 42]

vii bis)

potenziare le infrastrutture verdi nelle aree urbane funzionali, sviluppare la mobilità urbana multimodale su piccola scala come parte di un'economia a zero emissioni nette; [Em. 43]

c)

«un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC» («OS 3»), provvedendo a: [Em. 44]

i)

rafforzare la connettività digitale; [Em. 45] (L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

ii)

sviluppare una rete TEN-T stradale, ferroviaria e intermodale, sicura, sostenibile, intelligente, e resiliente ai cambiamenti climatici, e sostenibile collegamenti transfrontalieri incentrati principalmente su m47isure di riduzione del rumore, trasporti pubblici e reti ferroviarie rispettosi dell'ambiente ; [Em. 46]

iii)

sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T, la mobilità transfrontaliera e reti pubbliche di trasporto rispettose dell'ambiente ; [Em. 47]

iv)

promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile; [Em. 48] (L'emendamento richiederà adeguamenti conseguenti da apportare agli allegati I e II)

d)

«un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali» («OS 4»), provvedendo a: [Em. 49]

i)

rafforzare l'efficacia e l'inclusività dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di alta qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali , e promuovere l'economia sociale e l'innovazione ; [Em. 50]

ii)

migliorare l' la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, e dello sport, mediante lo sviluppo di infrastrutture e servizi accessibili ; [Em. 51]

ii bis)

investire in abitazioni, laddove siano di proprietà di autorità pubbliche o di operatori senza scopo di lucro, da destinare a famiglie a basso reddito o a persone con esigenze particolari; [Em. 52]

iii)

aumentare l'integrazione promuovere l'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e e di comunità sfavorite come i rom, nonché dei gruppi svantaggiati, mediante misure azioni integrate riguardanti alloggi e servizi sociali; [Em. 53]

iii bis)

promuovere l'integrazione socioeconomica di lungo termine dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale mediante azioni integrate, che includano alloggi e servizi sociali, fornendo sostegno infrastrutturale alle città e alle autorità locali interessate; [Em. 54]

iv)

garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture sanitarie e di altre attività , compresa comprese l'assistenza sanitaria di base e misure preventive, e promuovendo la transizione dall'assistenza istituzionale a quella nell'ambito della famiglia e della comunità ; [Em. 55]

iv bis)

sostenere la rigenerazione fisica, economica e sociale nelle comunità sfavorite; [Em. 56]

e)

«un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, ruralicostiere di tutte le altre zone, delle iniziative locali» («OS 5») provvedendo a: [Em. 57]

i)

promuovere lo uno sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura , il patrimonio culturale naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici e la sicurezza nelle aree urbane , comprese le aree urbane funzionali ; [Em. 58]

ii)

promuovere lo uno sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale e inclusivo , la cultura , il patrimonio culturale naturale, il turismo sostenibile anche attraverso i distretti turistici, gli sport e la sicurezza , il tutto a livello locale , anche per le aree regioni rurali , montane, insulari e costiere, tra l'altro isolate e scarsamente popolate, e tutte le altre aree che hanno difficoltà di accesso ai servizi di base anche al livello NUTS 3, mediante iniziative strategie di sviluppo territoriale e locale di tipo partecipativo nelle forme di cui all'articolo 22, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] . [Em. 59]

1 bis.     Rafforzare la mobilità urbana multimodale su piccola scala di cui alla lettera b), punto vii bis), del presente articolo, che è considerata ammissibile a un sostegno qualora il contributo all'operazione a titolo del FESR non superi i 10 000 000 EUR. [Em. 60]

2.   Il Fondo di coesione sostiene il conseguimento dell'OS 2 e degli obiettivi specifici legati all'OS 3, indicati al paragrafo 1, lettera c), punti ii), iii) e iv).

3.   Per quanto riguarda gli il raggiungimento degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR o il Fondo di coesione, a seconda dei casi, possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», se tali attività: [Em. 61]

a)

migliorano la capacità delle autorità responsabili dei programmi e degli organismi legati all'attuazione dei Fondi e sostengono le autorità pubbliche e le amministrazioni locali e regionali responsabili dell'attuazione del FESR e del Fondo di coesione mediante specifici piani di rafforzamento delle capacità amministrative finalizzati alla localizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG), alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di esecuzione degli interventi, purché siano di natura strutturale e purché il programma stesso preveda obiettivi misurabili ; [Em. 62]

b)

rafforzano la cooperazione con i partner all'interno o al di fuori di un dato Stato membro.

Il sostegno allo sviluppo di capacità menzionato alla lettera a) del presente articolo può essere integrato da un sostegno supplementare a titolo del programma di sostegno alle riforme istituito nel quadro del regolamento UE (2018/xxx (programma di sostegno alle riforme). [Em. 63]

La cooperazione menzionata alla lettera b) comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue o da regioni situate nel territorio compreso in coperto da un gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, una strategia per i bacini marittimi o una loro combinazione. [Em. 64]

Una partecipazione significativa delle autorità regionali e locali, delle organizzazioni della società civile, inclusi i beneficiari, a tutte le fasi della preparazione, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi nell'ambito del FESR è garantita in linea con i principi stabiliti nel Codice europeo di condotta sul partenariato. [Em. 65]

Articolo 3

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

1.   Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro sono concentrate a livello nazionale conformemente ai paragrafi 3 e 4.

2.   Per quanto riguarda la concentrazione tematica del sostegno per gli Stati membri comprendenti regioni ultraperiferiche, le risorse del FESR specificamente destinate a programmi a favore di regioni ultraperiferiche e quelle destinate a tutte le altre regioni sono trattate separatamente.

3.   In funzione del rapporto del reddito nazionale lordo («RNL»), gli Stati membri loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite, le regioni di livello NUTS 2 sono classificati classificate come segue: [Em. 66]

a)

quelli quelle con un rapporto RNL pari o PIL pro capite superiore al 100 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 («gruppo 1»); [Em. 67]

b)

quelli quelle con un rapporto RNL pari o superiore al PIL pro capite compreso tra il 75 % e inferiore al il 100 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 («gruppo 2»); [Em. 68]

c)

quelli quelle con un rapporto RNL PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE del PIL medio dell'UE a 27 («gruppo 3»); [Em. 69]

Ai fini del presente articolo, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il la classificazione di una regione in una delle tre categorie è determinata in base al rapporto fra il reddito nazionale prodotto interno lordo pro capite di uno Stato membro ciascuna regione , misurato in standard di potere d'acquisto (SPA) e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2016, e il reddito nazionale lordo PIL medio pro capite misurato in standard di potere d'acquisto dei 27 Stati membri dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento. [Em. 70]

Per quanto riguarda i programmi nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per le regioni ultraperiferiche, queste ultime sono classificate nel gruppo 3.

4.   Gli Stati membri rispettano i seguenti requisiti di concentrazione tematica:

a)

gli Stati membri del per la categoria delle regioni più sviluppate (« gruppo 1 ») essi assegnano: almeno l'85 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e all'OS 2 e almeno il 60 % all'OS 1; [Em. 71]

i)

almeno il 50 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 72

ii)

almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2; [Em. 73]]

b)

gli Stati membri del per la categoria delle regioni in transizione (« gruppo 2 ») essi assegnano: almeno il 45 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2; [Em. 74]

i)

almeno il 40 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 75]

ii)

almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2; [Em. 76]

c)

gli Stati membri del per la categoria delle regioni meno sviluppate (« gruppo 3 ») essi assegnano: almeno il 35 % del totale delle loro risorse FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'OS 1 e almeno il 30 % all'OS 2. [Em. 77]

i)

almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 1; e [Em. 78]

ii)

almeno il 30 % del totale delle risorse FESR a livello nazionale all'OS 2. [Em. 79]

4 bis.     In casi debitamente giustificati, lo Stato membro interessato può chiedere che il livello di concentrazione delle risorse a livello di categorie di regioni sia diminuito fino a un massimo di 5 punti percentuali, o di 10 punti percentuali nel caso delle regioni ultraperiferiche, per l'obiettivo tematico individuato in conformità all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a, punto i), all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i), e all'articolo 3, paragrafo 4, lettera c), punto i) [new ERDF-Cohesion Fund]. [Em. 80]

5.   I requisiti di concentrazione tematica stabiliti al paragrafo 4 sono rispettati nel corso di tutto il periodo di programmazione, anche quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

6.   Qualora la dotazione del FESR relativa all'OS 1 o all'OS 2 (i principali obiettivi strategici) o a entrambi gli obiettivi per un determinato programma venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del requisito di concentrazione tematica stabilito al paragrafo 4 non viene riesaminato. [Em. 81]

Articolo 4

Ambito d'intervento del FESR

1.   Il FESR sostiene:

a)

gli investimenti in infrastrutture;

a bis)

gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione (R&S&I); [Emm. 83 e 191/rev]

b)

gli investimenti legati all'accesso ai servizi;

c)

gli investimenti produttivi in e gli investimenti che contribuiscono al mantenimento dei posti di lavoro esistenti e alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI e qualsiasi sostegno in seno alle PMI sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari ; [Emm. 84 e 192/rev]

d)

attrezzature, software e attività immateriali;

e)

l'informazione, la comunicazione, studi, le attività in rete, la collaborazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster;

f)

l'assistenza tecnica.

Gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno se prevedono la cooperazione con PMI o infrastrutture imprenditoriali che arrecano beneficio a queste ultime.

Inoltre, gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI possono beneficiare di un sostegno in attività di ricerca e innovazione sostenute a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e in attività relative all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, e dell'articolo 60 del regolamento (UE)…/… [new CPR] [Em. 193/rev]

Al fine di contribuire al conseguimento dell'obiettivo specifico legato all'OS 1, stabilito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), il FESR sostiene anche attività di istruzione, tutoraggio, formazione , riqualificazione e apprendimento permanente. [Emm. 87 e 194/rev]

2.   Nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), il FESR può sostenere anche:

a)

la condivisione di impianti e risorse umane;

b)

gli investimenti immateriali connessi e altre attività legate all'OS 4 nell'ambito del Fondo sociale europeo plus, come previsto dal regolamento (UE) 2018/xxxx [new ESF+].

Articolo 5

Ambito d'intervento del Fondo di coesione

1.   Il Fondo di coesione sostiene:

a)

gli investimenti a favore dell'ambiente, compresi gli investimenti riguardanti l'economia circolare, lo sviluppo sostenibile e l'energia rinnovabile che presentano vantaggi per l'ambiente; [Em. 88]

b)

gli investimenti nella rete centrale e globale TEN-T; [Em. 89]

c)

l'assistenza tecnica , compresi il miglioramento e lo sviluppo delle abilità e competenze amministrative delle autorità locali nella gestione di tali fondi .; [Em. 90]

c bis)

l'informazione, la comunicazione, gli studi, le attività in rete, la cooperazione, lo scambio di esperienze e le attività che coinvolgono cluster; [Em. 91]

Gli Stati membri provvedono ad assicurare un giusto equilibrio tra gli investimenti menzionati alle lettere a) e b) , sulla base degli investimenti e delle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro . [Em. 92]

2.   L'importo del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa (12) è proporzionale ed è utilizzato per i progetti TEN-T. [Em. 93]

Articolo 6

Esclusione dall'ambito d'intervento del FESR e del Fondo di coesione

1.   Il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

a)

lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b)

gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

c)

la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d)

le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (14);

e)

gli investimenti in nuovi aeroporti regionali e in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche; [Em. 94]

e bis)

gli investimenti connessi alle regioni ultraperiferiche; [Em. 95]

e ter)

gli interventi connessi alle reti centrali TEN-T; [Em. 96]

e quater)

gli investimenti connessi alla protezione dell'ambiente e intesi a mitigare o a ridurre il suo impatto ambientale negativo; [Em. 97]

f)

gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche , eccetto nelle regioni ultraperiferiche e a sostegno della dismissione, riconversione o messa in sicurezza di impianti esistenti, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 del Parlamento europeo e del Consiglio  (15); [Em. 98]

g)

gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui , eccetto nelle regioni ultraperiferiche e nel caso di soluzioni di riciclaggio all'avanguardia, in linea con i principi dell'economia circolare e della gerarchia dei rifiuti, nel pieno rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2008/98 e a condizione che gli Stati membri abbiano stabilito i loro piani di gestione dei rifiuti conformemente all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/851. Per rifiuti residui si intendono principalmente i rifiuti urbani non raccolti separatamente e gli scarti del trattamento dei rifiuti ; [Em. 99]

h)

gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti legati ai veicoli puliti, quali definiti all'articolo 4 della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16); [Em. 100]

i)

gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente; [Em. 102]

j)

i finanziamenti per l'acquisto di materiale rotabile da utilizzare nel trasporto ferroviario, salvo nei casi in cui questo sia connesso:

i)

all'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico oggetto di una gara di appalto pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007 modificato;

ii)

alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario su linee completamente aperte alla concorrenza, e il beneficiario sia un nuovo operatore che soddisfa le condizioni per ottenere un finanziamento a norma del regolamento (UE) 2018/xxxx [Invest EU regulation]. [Emm. 103 e 245]

j bis)

gli investimenti nella costruzione di strutture di assistenza istituzionale che segregano o violano la scelta e l'indipendenza personali. [Em. 104]

1 bis.     Le eccezioni di cui al paragrafo h sono limitate a un importo massimo dell'1 % del totale delle risorse FESR-FC a livello nazionale. [Em. 101]

2.   Il Fondo di coesione non sostiene inoltre gli investimenti in abitazioni, a meno che non siano legati alla promozione dell'efficienza energetica e dell'efficienza delle risorse o dell'uso di energie rinnovabili e di condizioni di vita accessibili per gli anziani e le persone con disabilità, e dell'adeguamento sismico . [Em. 105]

3.   I paesi e i territori d'oltremare non sono ammissibili al sostegno del FESR o del Fondo di coesione, ma possono partecipare ai programmi Interreg in conformità alle condizioni stabilite dal regolamento (EU) 2018/xxxx [ETC (Interreg].

Articolo 6 bis

Partenariato

Ciascuno Stato membro garantisce la partecipazione significativa e inclusiva delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli utenti dei servizi alla gestione, alla programmazione, alla fornitura, al monitoraggio e alla valutazione delle attività e delle politiche sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione in regime di gestione concorrente, conformemente all'articolo 6 della proposta di regolamento RDC, «regolamento delegato della Commissione (UE) n. 240/2014». [Em. 106]

Articolo 7

Indicatori

1.   Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti e definiti nell'allegato I per quanto riguarda il FESR e il Fondo di coesione e, se necessario pertinente , gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), all'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto ii), e all'articolo [37, paragrafo 2,] lettera b), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. [Em. 107]

2.   Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

3.   Conformemente all'obbligo di informazione previsto all'articolo [38, paragrafo 3, lettera e), punto i)], del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sulla performance in conformità all'allegato II.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 per modificare l'allegato I, al fine di effettuare i necessari adeguamenti dell'elenco di indicatori destinati ad essere utilizzati dagli Stati membri, e per modificare l'allegato II, al fine di effettuare i necessari adeguamenti delle informazioni sulla performance che devono essere trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio.

4 bis.     Gli Stati membri possono presentare una richiesta debitamente motivata di ulteriore flessibilità nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali pubbliche o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro del FESR e dell'FC. All'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita, la Commissione valuta attentamente la richiesta in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti cofinanziati nel quadro del FESR e dell'FC. [Em. 108]

CAPO II

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 8

Sviluppo territoriale integrato

1.   Il FESR può sostenere sostiene lo sviluppo territoriale integrato nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] in conformità alle disposizioni del titolo III, capo II, di detto regolamento [new CPR]. [Em. 109]

1 bis.     Almeno il 5 % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo territoriale integrato, nelle zone non urbane che presentino handicap o svantaggi naturali, geografici o demografici o che abbiano difficoltà di accesso ai servizi di base. Di tale importo, almeno il 17,5 % è destinato alle zone e alle comunità rurali, tenendo conto delle disposizioni di un Patto per i piccoli comuni intelligenti al fine di sviluppare progetti quali i comuni intelligenti. [Em. 110]

2.   L'attuazione da parte degli Stati membri dello sviluppo territoriale integrato con il sostegno del FESR può avvenire esclusivamente può avvenire, attraverso un asse o programma specifico o nelle altre forme indicate all'articolo [22] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] , e può beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR, FSE+, FEAMP e FEASR . [Em. 111]

Articolo 9

Sviluppo urbano sostenibile

1.    Per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, il FESR sostiene lo sviluppo territoriale integrato, basato su strategie territoriali in conformità all'articolo [23] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] , che possono anche beneficiare di un approccio plurifondo e integrato a titolo di FESR ed FSE+ e concentrato su zone urbane funzionali («sviluppo urbano sostenibile») nel quadro di programmi attuati nell'ambito dei due obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di detto regolamento. [Em. 112]

2.   Almeno il 6 10  % delle risorse del FESR disponibili a livello nazionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», per priorità diverse dall'assistenza tecnica, è destinato allo sviluppo urbano sostenibile sotto forma di un programma specifico, di un asse prioritario specifico, di sviluppo locale di tipo partecipativo, di investimenti territoriali integrati o di un altro strumento territoriale altri strumenti territoriali, come stabilito all'articolo 22, lettera c), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR]. Alle «autorità urbane» di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/XXXX [new CPR] è conferito il potere di scegliere le misure e i progetti del caso. Le operazioni sviluppate nell'ambito di OS diversi dall'OS 5 possono, se coerenti, concorrere al raggiungimento del 10 % di una soglia minima da destinarsi allo sviluppo urbano sostenibile. Gli investimenti effettuati nell'ambito dell'OS 5 (i) dovrebbero essere calcolati come contributo a tale assegnazione del 10 %, come anche le operazioni sviluppate nell'ambito di altri OS, se coerenti con lo sviluppo urbano sostenibile . [Em. 113]

Il programma o i programmi in questione stabiliscono gli importi previsti a tal fine a norma dell'articolo [17, paragrafo 3,] lettera d), punto vii), del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

3.   La percentuale destinata allo sviluppo urbano sostenibile a norma del paragrafo 2 è rispettata nel corso di tutto il periodo di programmazione, quando le dotazioni del FESR sono trasferite da una priorità all'altra di un programma o da un programma all'altro e anche al momento del riesame intermedio in conformità all'articolo [14] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR].

4.   Qualora la dotazione del FESR venga ridotta a seguito di un disimpegno a norma dell'articolo [99] del regolamento (UE) 2018/xxxx [new CPR] o a causa di rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione in conformità all'articolo [98] di detto regolamento, il rispetto del paragrafo 2 non viene riesaminato.

Articolo 10

Iniziativa urbana europea

1.   Il FESR sostiene anche l'iniziativa urbana europea, realizzata dalla Commissione in gestione diretta e indiretta.

Tale iniziativa copre tutte le zone urbane funzionali e sostiene i partenariati e i costi organizzativi dell' agenda urbana per l'UE. Nelle fasi di definizione e attuazione dell'iniziativa urbana europea è opportuno coinvolgere attivamente le amministrazioni locali. [Em. 114]

2.   L'iniziativa urbana europea comprende i tre elementi costitutivi seguenti, riguardanti tutti lo sviluppo urbano sostenibile:

a)

il sostegno dello sviluppo di capacità , comprese azioni di scambio per i rappresentanti regionali e locali a livello subnazionale ; [Em. 115]

b)

il sostegno delle azioni innovative, che possono beneficiare di un cofinanziamento supplementare a norma del regolamento (UE) 2018/xxx (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e in combinazione con la Rete europea per lo sviluppo rurale, con particolare riferimento ai collegamenti urbani e rurali e ai progetti a sostegno dello sviluppo delle zone urbane e delle zone urbane funzionali ; [Em. 116]

c)

il sostegno della conoscenza, delle valutazioni d'impatto territoriale, dell'elaborazione di strategie e della comunicazione. [Em. 117]

Su richiesta di uno o più Stati membri, l'iniziativa urbana europea può sostenere anche la cooperazione intergovernativa su questioni urbane , come il quadro di riferimento sulle città sostenibili, l'agenda territoriale dell'Unione europea e l'adeguamento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in funzione delle circostanze locali . [Em. 118]

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sugli sviluppi riguardanti l'iniziativa urbana europea. [Em. 119]

Articolo 10 bis

Zone interessate da sfide o svantaggi naturali o demografici

Nei programmi cofinanziati dal FESR riguardanti zone che devono far fronte a sfide e svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti come quelli di cui all'articolo 174 TFUE, particolare attenzione è rivolta a raccogliere le sfide che queste zone devono affrontare.

In particolare, le zone di livello NUTS 3 o i cluster di unità amministrative locali con una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti per km2, nelle zone scarsamente popolate, o inferiore a 8 abitanti per km2, nelle zone a bassissima densità demografica, o con una diminuzione media della popolazione superiore all'1 % tra il 2007 e il 2017, sono oggetto di piani regionali e nazionali specifici volti a rafforzare l'attrattiva, ad aumentare gli investimenti delle imprese e a potenziare l'accessibilità dei servizi pubblici e digitali, compreso un fondo nell'ambito dell'accordo di cooperazione. Un finanziamento dedicato può essere stanziato nell'accordo di partenariato. [Em. 120]

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1.   La L'articolo 3 non si applica alla dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche. Tale dotazione specifica supplementare per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari sostenuti in tali regioni a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE. [Em. 121]

2.   La dotazione di cui al paragrafo 1 sostiene:

a)

le attività rientranti nell'ambito d'intervento definito all'articolo 4;

b)

in deroga all'articolo 4, le misure che coprono i costi di esercizio al fine di compensare i costi supplementari sostenuti nelle regioni ultraperiferiche a causa di uno o più impedimenti permanenti al loro sviluppo menzionati all'articolo 349 del TFUE.

La dotazione di cui al paragrafo 1 può essere destinata anche al sostegno delle spese incorse per la compensazione dell'esecuzione di obblighi e contratti di servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.

3.   La dotazione di cui al paragrafo 1 non sostiene:

a)

le operazioni riguardanti i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE;

b)

gli aiuti per il trasporto di persone autorizzati a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del TFUE;

c)

le esenzioni fiscali e l'esenzione dagli oneri sociali;

d)

gli obblighi di servizio pubblico non assolti da imprese e per i quali lo Stato agisce nell'esercizio della potestà d'imperio.

3 bis.     In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, il FESR può sostenere gli investimenti produttivi in imprese situate nelle regioni ultraperiferiche, a prescindere dalle dimensioni di tali imprese. [Em. 122]

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

I regolamenti (UE) n. 1300/2013 e (UE) n. 1301/2013 o qualsiasi atto adottato a norma di tali regolamenti continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni che beneficiano del sostegno del FESR o del Fondo di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 13

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 2027 . [Em. 123]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 13 bis

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 12 del presente regolamento, il regolamento CE n. 1301/2013 e il regolamento (CE) n. 1300/2013 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2021. [Em. 124]

Articolo 13 ter

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2027, conformemente all'articolo 177 TFUE. [Em. 125]

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 90.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 115.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

(4)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

(5)  [Full reference — new CPR].

(6)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 8 luglio 2017 — COM(2017)0376.

(7)  [Full reference — new ESF+].

(8)  Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(9)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

(10)  Conclusioni del Consiglio su un'agenda urbana per l'UE, del 24 giugno 2016.

(11)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(12)  Riferimento

(13)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

(14)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(15)   Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(16)  Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

(17)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

ALLEGATO I

Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 7, paragrafo 1 (1)

Tabella 1: Indicatori comuni di output e di risultato per il FESR (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita e Interreg) e il Fondo di coesione (**)

Obiettivo strategico

Output

Risultati

1)

2)

3)

1.

Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa , la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente («OS 1») attraverso: [Em. 126]

RCO (2) 01 — Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)*

RCO - 01 — Reddito medio regionale [Em. 127]

RCO 02 — Imprese sostenute mediante sovvenzioni*

RCO 03 — Imprese sostenute mediante strumenti finanziari*

RCO 04 — Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario*

RCO 05 — Start-up beneficiarie di un sostegno*

RCO 06 — Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

RCO 07 — Istituti di ricerca che partecipano a progetti di ricerca comuni

RCO 08 — Valore nominale delle attrezzature di ricerca e di innovazione

RCO 10 — Imprese che collaborano con istituti di ricerca

RCO 10 bis — Imprese beneficiarie di un sostegno per la trasformazione dei loro prodotti e servizi nell'economia circolare [Em. 128]

RCO 96 — Investimenti interregionali in progetti UE*

RCR (3) 01 — Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno*

RCR - 01 — Aumento del rapporto del reddito regionale in base a quanto definito all'articolo 3, paragrafo 3 [Em. 131]

RCR 02 — Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)*

RCR 03 — PMI che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi*

RCR 04 — PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing*

RCR 05 — PMI che innovano all'interno dell'impresa*

RCR 06 — Domande di brevetto presentate all'Ufficio europeo dei brevetti*

RCR 07 — Domande di marchio e di disegno o modello*

RCR 08 — Pubblicazioni congiunte pubblico/privato

RCO 12 — Imprese beneficiarie di un sostegno per la digitalizzazione dei loro prodotti e servizi

RCO 13 — Servizi e prodotti digitali sviluppati per le imprese

RCO 14 — Istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di servizi e applicazioni digitali

RCO 14 bis — Hub socio-economici supplementari con accesso alla banda larga ad altissima capacità [Em. 129]

RCR 11 — Utenti di nuovi servizi e applicazioni digitali pubblici*

RCR 12 — Utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese*

RCR 13 — Imprese che raggiungono un'alta intensità digitale*

RCR 14 — Imprese che usano Utenti di servizi digitali pubblici* [Em. 132]

RCR 14 ter — Hub socio-economici con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità [Em. 130]

RCO 15 — Nuova capacità di incubazione commerciale*

RCR 16 — Imprese a forte crescita beneficiarie di un sostegno*

RCR 17 — Imprese attive da 3 anni ancora presenti sul mercato*

RCR 18 — PMI che ricorrono a servizi di incubazione un anno dopo la creazione degli stessi

RCR 19 — Imprese con un fatturato elevato

RCR 25 — Valore aggiunto per dipendente nelle PMI beneficiarie di un sostegno*

RCO 16 — Portatori di interessi che partecipano al processo di scoperta imprenditoriale

RCO 17 — Investimenti in ecosistemi locali/regionali per lo sviluppo di competenze

RCO 101 — PMI che investono nello sviluppo di competenze

RCO 102 — PMI che investono in sistemi di gestione della formazione*

RCR 24 — PMI che traggono vantaggio da attività di sviluppo delle competenze svolte da un ecosistema locale/regionale

RCR 97 — Tirocini che beneficiano di un sostegno nelle PMI

RCR 98 — Personale delle PMI che completa un percorso di istruzione e formazione professionale permanente (CVET) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 99 — Personale delle PMI che completa una formazione alternativa per attività di servizi ad alta intensità di conoscenza (KISA — knowledge intensive service activities) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

RCR 100 — Personale di PMI che completa una formazione formale per lo sviluppo di competenze (KISA) (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro)

2.

Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi [Em. 133]

RCO 18 — Famiglie che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione

RCO 18 bis — La percentuale di risparmi energetici annuali per l'intero parco immobiliare (rispetto a un valore di base) in linea con l'obiettivo di conseguire un parco immobiliare ad alta efficienza e decarbonizzato inserito nella strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali [Em. 134]

RCO 18 ter — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici [Em. 135]

RCO 18 quater — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge il livello standard di edificio a energia quasi zero (nZEB) dopo la ristrutturazione [Em. 136]

RCO 19 — Edifici pubblici che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico) [Em. 137]

RCO 19 ter — Numero di consumatori in condizioni di povertà/vulnerabilità energetica che beneficiano di un sostegno per migliorare la prestazione energetica della loro abitazione [Em. 138]

RCO 20 — Condutture di reti di teleriscaldamento recentemente costruite o migliorate

RCO 20 bis — Edifici che beneficiano di un sostegno per migliorare la loro preparazione alle tecnologie intelligenti [Em. 139]

RCR 26 — Consumo energetico annuo finale (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 27 — Famiglie la cui abitazione ha una migliore prestazione energetica che raggiunge almeno il 60 % dei risparmi energetici [Em. 150]

RCR 28 — Edifici con una classificazione energetica migliore (di cui: residenziale, non residenziale privato, non residenziale pubblico)

RCR 28 bis — Edifici con migliori prestazioni energetiche derivanti da accordi contrattuali che garantiscono risparmi energetici verificabili e una maggiore efficienza, quali i contratti di rendimento energetico definiti all'articolo 2, punto 27) della direttiva 2012/27/UE  (4) [Em. 151]

RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra*

RCR 30 — Imprese con una prestazione energetica migliore

RCR 30 bis — Edifici con una migliore preparazione alle tecnologie intelligenti [Em. 152]

RCO 22 — Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica)

RCO 22 bis — Consumo totale finale di energia rinnovabile e consumo per settore (riscaldamento e raffreddamento, trasporti, elettricità) [Em. 140]

RCO 22 ter — Quota del totale dell'energia rinnovabile prodotta [Em. 141]

RCO 22 quater — Riduzione dell'importazione annua di energia non rinnovabile [Em. 142]

RCO 97 — Numero di comunità energetiche e di energia rinnovabile beneficiarie di un sostegno*

RCO 97 bis — Quota di autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili nella capacità totale di energia elettrica installata [Em. 143]

RCR 31 — Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica)

RCR 32 — Energia rinnovabile: capacità collegata alla rete (operativa)*

RCO 23 — Sistemi di gestione digitali per reti intelligenti

RCO 98 — Famiglie beneficiarie di un sostegno per l'uso di reti energetiche intelligenti

RCO 98 bis — Sostegno alle regioni in fase di transizione interessate dalla decarbonizzazione [Em. 144]

RCR 33 — Utenti allacciati a reti intelligenti

RCR 34 — Lancio di progetti sulle reti intelligenti

RCO 24 — Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità naturali quali terremoti, incendi boschivi, inondazioni o siccità * [Em. 145]

RCO 25 — Opere di protezione per fasce costiere, rive fluviali e lacustri e contro le frane, recentemente costruite o consolidate per proteggere le persone, i beni e l'ambiente naturale

RCO 26 — Infrastrutture verdi costruite per l'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 27 — Strategie nazionali/regionali/locali per l'adattamento ai cambiamenti climatici

RCO 28 — Zone oggetto di misure di protezione contro gli incendi boschivi , i terremoti, le inondazioni o la siccità [Em. 146]

RCR 35 — Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le inondazioni

RCR 36 — Popolazione che beneficia di misure di protezione contro gli incendi boschivi

RCR 37 — Popolazione che beneficia di misure di protezione contro le calamità naturali connesse al clima (diverse dalle inondazioni e dagli incendi boschivi)

RCR 96 — Popolazione che beneficia di misure di protezione contro rischi naturali non connessi al clima e rischi causati da attività umane*

RCR 38 — Tempi medi stimati di risposta a situazioni di calamità*

RCO 30 — Lunghezza delle condotte nuove o rinforzate di allacciamento idrico delle abitazioni

RCO 31 — Lunghezza delle reti di raccolta delle acque di scarico nuove o rinforzate

RCO 32 — Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

RCO 32 bis — Totale dei combustibili fossili sostituiti da fonti energetiche a basse emissioni [Em. 147]

RCR 41 — Popolazione allacciata a reti di approvvigionamento idrico migliorate

RCR 42 — Popolazione allacciata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

RCR 43 — Riduzione delle perdite di acqua [Em. 153]

RCR 44 — Acque reflue trattate in maniera adeguata

RCO 34 — Capacità supplementare di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti [Em. 148]

RCO 34 bis — Numero di posti di lavoro trasformati [Em. 149]

RCR 46 — Popolazione che utilizza impianti di riciclaggio dei rifiuti e sistemi di gestione dei rifiuti di piccole dimensioni

RCR 46 bis — Produzione di rifiuti pro capite [Em. 154]

RCR 46 ter — Rifiuti pro capite destinati allo smaltimento e al recupero di energia [Em. 155]

RCR 47 — Rifiuti riciclati

RCR 47 bis — Rifiuti organici riciclati [Em. 156]

RCR 48 — Rifiuti riciclati usati come materie prime

RCR 48 bis — Popolazione che utilizza impianti di preparazione dei rifiuti al riutilizzo [Em. 157]

RCR 48 ter — Tasso di uso circolare dei materiali [Em. 158]

RCR 49 — Rifiuti recuperati riutilizzati [Em. 159]

RCR 49 bis — Rifiuti preparati per il riutilizzo [Em. 160]

RCO 36 — Superficie delle infrastrutture verdi che beneficiano di un sostegno nelle zone urbane

RCO 37 — Superficie dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento in conformità al quadro di azioni prioritarie

RCO 99 — Superficie al di fuori dei siti Natura 2000 oggetto di misure di protezione e risanamento

RCO 38 — Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno

RCO 39 — Sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati

RCR 50 — Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

RCR 95 — Popolazione che ha accesso a infrastrutture verdi nuove o rinnovate in zone urbane

RCR 51 — Popolazione che beneficia di misure per la riduzione del rumore

RCR 52 — Terreni ripristinati usati come spazi verdi, per l'edilizia popolare e per attività economiche o per la collettività

3.

Un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC [Em. 161]

RCO 41 — Ulteriori famiglie con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 42 — Ulteriori imprese con accesso a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 53 — Famiglie con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCR 54 — Imprese con abbonamenti a una rete a banda larga ad altissima capacità

RCO 43 — Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno — TEN-T (5) (rete centrale e globale) [Em. 162]

RCO 44 — Lunghezza delle nuove strade che beneficiano di un sostegno — altre

RCO 45 — Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate — TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 163]

RCO 46 — Lunghezza delle strade ricostruite o ristrutturate — altre

RCR 55 — Utenti di strade recentemente costruite, ricostruite o ristrutturate

RCR 55 bis — Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale [Em. 166]

RCR 56 — Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura stradale

RCR 101 — Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura ferroviaria

RCO 47 — Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno — TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 164]

RCO 48 — Lunghezza delle nuove linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno — altre

RCO 49 — Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate — TEN-T (rete centrale e globale) [Em. 165]

RCO 50 — Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o modernizzate — altre

RCO 51 — Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate — TEN-T

RCO 52 — Lunghezza delle vie navigabili interne nuove o ristrutturate — altre

RCO 53 — Stazioni e strutture ferroviarie — nuove o ristrutturate

RCO 54 — Connessioni intermodali — nuove o modernizzate

RCO 100 — Numero di porti che beneficiano di un sostegno

RCR 57 — Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione dotate del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario

RCR 57 bis — Rapporto di completamento del corridoio TEN-T sul territorio nazionale [Em. 167]

RCR 58 — Numero annuale di passeggeri sulle linee ferroviarie che beneficiano di un sostegno

RCR 59 — Trasporto ferroviario di merci

RCR 60 — Trasporto merci sulle vie navigabili interne

RCO 55 — Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane — nuove

RCO 56 — Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane — ricostruite/modernizzate

RCO 57 — Materiale rotabile per il trasporto pubblico rispettoso dell'ambiente

RCO 58 — Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno

RCO 59 — Infrastrutture per i combustibili alternativi (punti di ricarica/rifornimento) beneficiarie di un sostegno

RCO 60 — Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati

RCR 62 — Numero annuale di passeggeri sui trasporti pubblici

RCR 63 — Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove/modernizzate

RCR 64 — Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti

4.

Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali [Em. 168]

RCO 61 — Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture dei servizi per l'impiego potenziate (capacità)

RCR 65 — Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a servizi per l'impiego beneficiari di un sostegno

RCO 63 — Nuove capacità delle infrastrutture di accoglienza temporanee

RCO 64 — Capacità delle abitazioni ripristinate — migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCO 65 — Capacità delle abitazioni ripristinate — altro

RCR 66 — Occupazione delle infrastrutture di accoglienza temporanee costruite o rinnovate

RCR 67 — Occupazione delle abitazioni ripristinate — migranti, rifugiati e persone richiedenti/sotto protezione internazionale

RCR 68 — Occupazione delle abitazioni ripristinate — altro

RCR 68 bis — Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (diversi dai rom) [Em. 169]

RCR 68 ter — Membri di comunità emarginate e gruppi svantaggiati mediante azioni integrate che includano alloggi e servizi sociali (rom) [Em. 170]

RCO 66 — Numero di bambini per classe nelle infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCO 67 — Numero di studenti per classe nelle infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno (nuove o ristrutturate)

RCR 70 — Numero annuale di bambini che utilizzano le infrastrutture di assistenza all'infanzia beneficiarie di un sostegno

RCR 71 — Numero annuale di studenti che utilizzano le infrastrutture di istruzione beneficiarie di un sostegno

RCO 69 — Capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno

RCO 70 — Capacità delle infrastrutture sociali beneficiarie di un sostegno (diverse dalle abitazioni)

RCR 72 — Persone con accesso a servizi di assistenza sanitaria migliorati

RCR 73 — Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sanitaria beneficiarie di un sostegno

RCR 74 — Numero annuale di persone che ricorrono a strutture di assistenza sociale beneficiarie di un sostegno

RCR 75 — Tempi medi di risposta dei servizi medici di emergenza in una zona beneficiaria di un sostegno

5.

Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere e di tutte le altre zone e delle iniziative locali [Em. 171]

RCO 74 — Popolazione oggetto delle strategie di sviluppo urbano integrato

RCO 75 — Strategie integrate di sviluppo urbano

RCO 76 — Progetti collaborativi

RCO 77 — Capacità delle infrastrutture culturali e turistiche beneficiarie di un sostegno

RCR 76 — Portatori di interessi che partecipano alla preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo urbano

RCR 77 — Turisti/visite nei siti beneficiari di un sostegno*

RCR 78 — Utenti che beneficiano dell'infrastruttura culturale beneficiaria di un sostegno

RCO 80 — Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

 

Indicatori orizzontali — Attuazione

RCO 95 — Personale finanziato dal FESR e dal Fondo di coesione

RCR 91 — Tempi medi per la pubblicazione degli inviti, la selezione dei progetti e la firma dei contratti*

RCR 92 — Tempi medi per la presentazione di un'offerta (dall'avvio della procedura di appalto fino alla firma del contratto)*

RCR 93 — Tempi medi per l'attuazione di un progetto (dalla firma del contratto fino all'ultimo pagamento)*

RCR 94 — Aggiudicazione unica per gli interventi del FESR e del Fondo di coesione*


Tabella 2: Indicatori comuni supplementari di output e di risultato per il FESR relativi a Interreg

Indicatori specifici per Interreg

RCO 81 — Partecipanti a iniziative di mobilità transfrontaliera

RCO 82 — Partecipanti ad azioni comuni di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale

RCO 83 — Strategie o piani d'azione comuni elaborati o attuati

RCO 84 — Attività pilota comuni attuate nell'ambito di progetti

RCO 85 — Partecipanti a programmi di formazione comuni

RCO 96 — Ostacoli amministrativi o giuridici riscontrati

RCO 86 — Accordi amministrativi o giuridici comuni firmati

RCO 87 — Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero

RCO 88 — Progetti transfrontalieri di apprendimento tra pari volti a migliorare le attività di cooperazione

RCO 89 — Progetti transfrontalieri volti a migliorare la governance multilivello

RCO 90 — Progetti transfrontalieri che conducono alla creazione di reti/cluster

RCR 79 — Strategie o piani d'azione comuni adottati da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente

RCR 80 — Attività pilota comuni riprese o sviluppate ulteriormente da organizzazioni alla conclusione di un progetto o successivamente

RCR 81 — Partecipanti che completano programmi di formazione comuni

RCR 82 — Ostacoli amministrativi o giuridici affrontati o attenuati

RCR 83 — Persone oggetto di accordi comuni firmati

RCR 84 — Organizzazioni che cooperano a livello transfrontaliero per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto

RCR 85 — Partecipanti ad azioni comuni per 6-12 mesi dopo la conclusione di un progetto

RCR 86 — Portatori di interessi/ istituzioni con una migliore capacità di cooperazione transfrontaliera


(1)  Da utilizzare, per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per Interreg, in conformità all'articolo [12, paragrafo 1], secondo comma, lettera a), e all'articolo [36, paragrafo 2], lettera b) [trasmissione dei dati] del regolamento (UE) [new CPR], nonché per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in conformità all'articolo [17, paragrafo 3], lettera d), punto ii), del regolamento (UE) [new CPR] e per Interreg in conformità all'articolo 17, paragrafo 4, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) [new ETC regulation].

(2)  RCO: indicatore di output comune della politica regionale (Regional policy Common Output indicator).

(3)  RCR: indicatore di risultato comune della politica regionale (Regional policy Common Result indicator).

(4)   Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348, del 20.12.2013, pag. 1).

(**)  Per motivi di presentazione, gli indicatori sono raggruppati sotto un obiettivo strategico, ma non sono limitati a tale obiettivo. Nell'ambito dell’obiettivo 5, in particolare, gli obiettivi specifici degli obiettivi strategici 1-4 possono essere utilizzati con gli indicatori pertinenti. Per avere un quadro completo della performance prevista ed effettiva dei programmi, gli indicatori contrassegnati con un asterisco (*) possono inoltre essere utilizzati, se opportuno, per gli obiettivi specifici nell’ambito di più di uno degli obiettivi strategici 1-4.

ALLEGATO II

Insieme dei principali indicatori di performance per il FESR e il Fondo di coesione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 (1)

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Output

Risultati

1)

2)

3)

4)

1.

Un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa , la connettività regionale nel settore delle tecnologie, lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), la connettività e una pubblica amministrazione efficiente attraverso: [Em. 172]

i)

Rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate

CCO 01 — Imprese beneficiarie di un sostegno per l'innovazione

CCO 01 bis — Imprese beneficiarie di un sostegno per un'attività economica sostenibile [Em. 173]

CCO 02 — Ricercatori che lavorano in centri di ricerca beneficiari di un sostegno

CCR 01 — PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione, di marketing, di processi o di prodotti

CCR 01 bis — Aumento del rapporto del reddito regionale [Em. 175]

ii)

Permettere ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione

CCO 03 — Imprese e istituti pubblici beneficiari di un sostegno per lo sviluppo di prodotti, servizi e applicazioni digitali

CCR 02 — Ulteriori utenti di nuovi prodotti, servizi e applicazioni digitali sviluppati da imprese e istituti pubblici

iii)

Rafforzare la crescita e la competitività delle PMI

CCO 04 — PMI beneficiarie di un sostegno per la creazione di posti di lavoro e di crescita sostenibile [Em. 174]

CCR 03 — Posti di lavoro creati in PMI beneficiarie di un sostegno

iv)

Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

CCO 05 — PMI che investono nello sviluppo di competenze

CCR 04 — Personale di PMI che fruisce di formazioni per lo sviluppo di competenze

2.

Un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio e resiliente per tutti attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi [Em. 176]

i)

Promuovere misure di efficienza energetica

CCO 06 — Investimenti in misure per migliorare l'efficienza energetica

CCR 05 — Beneficiari con una migliore classificazione energetica

ii)

Promuovere le energie rinnovabili

CCO 07 — Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili

CCR 06 — Volume delle energie rinnovabili supplementari prodotte

iii)

Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti a livello locale

CCO 08 — Sistemi di gestione digitali sviluppati per reti intelligenti

CCO 08 bis — Sviluppo di nuove imprese [Em. 177]

CCR 07 — Ulteriori utenti connessi a reti intelligenti

CCR 07 bis — Numero di posti di lavoro creati [Em. 179]

iv)

Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi

CCO 09 — Sistemi nuovi o aggiornati di monitoraggio, allarme e reazione in caso di calamità

CCR 08 — Ulteriore popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altre calamità naturali connesse al clima

CCO 09 bis — Aumento dell'adattamento ai cambiamenti climatici, aumento della prevenzione del rischio di catastrofi naturali e una migliore resilienza alle catastrofi e agli eventi meteorologici estremi [Em. 178]

v)

Promuovere la gestione sostenibile dell'acqua

CCO 10 — Nuove o maggiori capacità di trattamento delle acque reflue

CCR 09 — Ulteriore popolazione collegata almeno a impianti secondari di trattamento delle acque reflue

vi)

Promuovere la transizione verso un'economia circolare

CCO 11 — Nuove o maggiori capacità di riciclaggio dei rifiuti

CCR 10 — Rifiuti supplementari riciclati

vii)

Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

CCO 12 — Superficie delle infrastrutture verdi nelle zone urbane

CCR 11 — Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria

3.

Un'Europa più connessa per tutti attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC [Emm. 161 e 180]

i)

Rafforzare la connettività digitale

CCO 13 — Ulteriori famiglie e imprese con copertura di reti a banda larga ad altissima capacità

CCR 12 — Ulteriori famiglie e imprese con abbonamenti a reti a banda larga ad altissima capacità

ii)

Sviluppare una rete TEN-T intermodale, sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile

CCO 14 — Rete TEN-T stradale: strade nuove e ponti nuovi ristrutturate ristrutturati [Em. 181]

CCR 13 — Risparmio di tempo grazie alla migliore infrastruttura al miglioramento dell'infrastruttura stradale e dei ponti [Em. 182]

iii)

Sviluppare una mobilità locale, regionale e nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità transfrontaliera

CCO 15 — Rete TEN-T ferroviaria: linee ferrovie nuove o ristrutturate

CCR 14 — Numero di passeggeri serviti annualmente da migliori trasporti ferroviari

iv)

Promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile

CCO 16 — Estensione e modernizzazione delle linee tranviarie e metropolitane

CCO 15 — Utenti serviti annualmente da linee tranviarie e metropolitane nuove e modernizzate

4.

Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali [Em. 183]

i)

Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture sociali

CCO 17 — Disoccupati che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

CCR 16 — Persone in cerca di lavoro che ricorrono annualmente a strutture potenziate dei servizi per l'impiego

ii)

Migliorare l'accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente, mediante lo sviluppo di infrastrutture

CCO 18 — Nuove o maggiori capacità delle infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia

CCR 17 — Utenti che utilizzano annualmente le infrastrutture per l'istruzione e l'assistenza all'infanzia nuove o modernizzate

iii)

Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei migranti e dei gruppi svantaggiati, mediante misure integrate riguardanti alloggi e servizi sociali

CCO 19 — Capacità supplementari delle infrastrutture di accoglienza create o ristrutturate

CCR 18 — Utenti che utilizzano annualmente nuove e migliori strutture di accoglienza e di alloggio

iv)

Garantire la parità di accesso all'assistenza sanitaria mediante lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

CCO 20 — Nuova o maggiore capacità delle infrastrutture di assistenza sanitaria

CCR 19 — Popolazione con accesso a migliori servizi di assistenza sanitaria

5.

Un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, ruralicostiere e delle iniziative locali di tutte le altre zone [Em. 184]

i)

Promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato, il patrimonio culturale e la sicurezza nelle aree urbane

CCO 21 — Popolazione compresa nelle strategie di sviluppo urbano integrato

 


(1)  Tali indicatori saranno utilizzati dalla Commissione conformemente al suo obbligo di informazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, lettera e), punto i), del [pertinente] regolamento finanziario.


26.3.2021   

IT

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C 108/599


P8_TA(2019)0304

Livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 (rifusione) (COM(2017)0676 — C8-0395/2017 — 2017/0293(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/41)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0676),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0395/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (2),

vista la lettera del 3 maggio 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 16 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0287/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3);

2.

prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 227 del 28.6.2018, pag. 52.

(2)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 3 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0370).


P8_TC1-COD(2017)0293

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi ▌e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/631.)


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 15

In sede di riesame di cui all'articolo 15 e se del caso nel proporre una modifica legislativa al presente regolamento, la Commissione svolgerà le consultazioni pertinenti in conformità con i trattati. In particolare, consulterà il Parlamento europeo e gli Stati membri in tale contesto.

Nel quadro del riesame la Commissione considererà inoltre l'adeguatezza del massimale del 5 % fissato al punto 6.3 della parte A dell’allegato I, tenendo conto della necessità di accelerare la promozione di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni negli Stati membri interessati.


26.3.2021   

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C 108/602


P8_TA(2019)0305

Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 — C8-0218/2018 — 2018/0172(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/42)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0340),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0218/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 10 ottobre 2018 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per la pesca (A8-0317/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (3);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 207.

(2)  GU C 461 del 21.12.2018, pag. 210.

(3)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 24 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0411).


P8_TC1-COD(2018)0172

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/904.)


26.3.2021   

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C 108/604


P8_TA(2019)0306

Prodotti fertilizzanti recanti la marcatura UE ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016)0157 — C8-0123/2016 — 2016/0084(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/43)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0157),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0123/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 12 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per il commercio internazionale (A8-0270/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 389 del 21.10.2016, pag. 80.

(2)  La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 24 ottobre 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0392).


P8_TC1-COD(2016)0084

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2019/1009.)


26.3.2021   

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C 108/606


P8_TA(2019)0307

Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (COM(2018)0171 — C8-0130/2018 — 2018/0081(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/44)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0171),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0130/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 settembre 2018 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione giuridica (A8-0382/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 440 del 6.12.2018, pag. 145.


P8_TC1-COD(2018)0081

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/983.)


26.3.2021   

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C 108/608


P8_TA(2019)0308

Norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (COM(2017)0648 — C8-0391/2017 — 2017/0290(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/45)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0648),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0391/2017),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere motivato inviato dal Riksdag svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 aprile 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 luglio 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0259/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 52.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2017)0290

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/106/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L'obiettivo generale della presente direttiva è istituire una rete di trasporto multimodale efficiente nell'impiego delle risorse e ridurre l'impatto negativo dei trasporti sull'inquinamento atmosferico, sulle emissioni di gas a effetto serra, sugli incidenti, sull'inquinamento acustico e sulla congestione continua a costituire un problema per l'economia, la salute e il benessere dei cittadini europei. Malgrado il trasporto su strada sia la principale causa di tali effetti negativi, si prevede un aumento del trasporto merci su strada del 60 % entro il 2050. [Em. 1]

(2)

Ridurre l'impatto negativo delle attività di trasporto resta uno degli obiettivi principali della politica dei trasporti dell'Unione. La direttiva 92/106/CEE (4) del Consiglio, che stabilisce provvedimenti volti a promuovere lo sviluppo del trasporto combinato, è l'unico strumento giuridico dell'Unione che incentiva direttamente il passaggio dal trasporto merci su strada a modi di trasporto a basse emissioni come la navigazione interna, il trasporto marittimo e ferroviario. Per ridurre ulteriormente gli effetti negativi del trasporto merci su strada, è opportuno incoraggiare la ricerca al riguardo e la condivisione delle migliori prassi tra gli Stati membri per quanto concerne le soluzioni volte a migliorare i percorsi, l'ottimizzazione della rete, l'aumento dell'efficienza di carico e le possibilità di tariffazione dei costi esterni. [Em. 2]

(3)

Per quanto riguarda L'obiettivo di trasferire il 30 % del trasporto merci su strada su distanze superiori a 300 km verso altri modi di trasporto, come il trasporto ferroviario o per vie navigabili entro il 2030, e oltre il 50 % entro il 2050, al fine di ottimizzare il funzionamento delle catene logistiche multimodali, anche rafforzando l'uso di modi di trasporto più efficienti dal punto di vista energetico, i progressi sono stati più lenti del previsto e secondo le proiezioni attuali, l'obiettivo non sarà raggiunto deve essere conseguito mediante miglioramenti dell'efficienza e delle infrastrutture nel settore del trasporto ferroviario e per vie navigabili . [Em. 3]

(4)

La direttiva 92/106/CEE ha contribuito allo sviluppo della politica dell'Unione in materia di trasporto combinato e ha agevolato il trasferimento di una quantità considerevole di merci dalla strada verso altri modi di trasporto. Le carenze nell'attuazione di tale direttiva, in particolare formulazioni ambigue e disposizioni obsolete, e la portata limitata delle misure di sostegno , nonché gli ostacoli di natura burocratica e protezionistica nel settore ferroviario, hanno notevolmente ridotto il suo impatto. [Em. 4]

(4 bis)

La presente direttiva dovrebbe porre le basi per servizi di trasporto intermodali e multimodali efficienti, offrendo condizioni di parità per i diversi modi di trasporto. [Em. 5]

(5)

La direttiva 92/106/CEE dovrebbe essere semplificata e la sua attuazione migliorata attraverso la revisione degli incentivi economici per il trasporto combinato, al fine di incoraggiare il trasferimento delle merci dal aumentare la competitività del trasporto ferroviario e per vie navigabili rispetto al trasporto su strada a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, più sicuri, più efficienti sul piano energetico e che provocano una minore congestione del traffico. [Em. 6]

(6)

Il volume delle operazioni intermodali nazionali rappresenta il 19,3 % di tutti i trasporti intermodali nell'Unione. Attualmente tali operazioni non beneficiano delle misure di sostegno previste dalla direttiva 92/106/CEE a causa del limitato ambito di applicazione della definizione di trasporto combinato. L'effetto negativo delle operazioni nazionali di trasporto su strada, in particolare le emissioni di gas a effetto serra e la congestione, si fa tuttavia sentire anche al di là delle frontiere nazionali. Per tale motivo è necessario ampliare il campo d'applicazione della direttiva 92/106/CEE ed estenderlo alle operazioni nazionali (all'interno di uno Stato membro) di trasporto combinato al fine di sostenere l'ulteriore sviluppo del trasporto combinato nell'Unione e, di conseguenza, un maggiore trasferimento modale dalla strada alla ferrovia, alle vie navigabili interne e al trasporto marittimo a corto raggio. La deroga alle norme sul cabotaggio rimane tuttavia limitata alle operazioni di trasporto combinato internazionale effettuate tra diversi Stati membri. Gli Stati membri saranno tenuti a effettuare controlli efficaci al fine di assicurare il rispetto di tali norme e promuovere l'armonizzazione delle condizioni lavorative e sociali tra i vari modi di trasporto e i diversi Stati membri. [Em. 7]

(7)

L'operazione di trasporto combinato deve essere considerata come un'unica operazione di trasporto, in concorrenza diretta con un'operazione di trasporto unimodale, dal punto di partenza alla destinazione finale. Le condizioni normative dovrebbero garantire l'equivalenza tra il trasporto combinato internazionale e il trasporto unimodale internazionale e, rispettivamente, tra il trasporto combinato nazionale e il trasporto unimodale nazionale.

(7 bis)

Per garantire il buon funzionamento del mercato interno, i tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato dovrebbero essere disciplinati dai regolamenti (CE) n. 1071/2009  (5) e (CE) n. 1072/2009  (6) del Parlamento europeo e del Consiglio se fanno parte rispettivamente di un'operazione di trasporto internazionale o di un'operazione di trasporto nazionale. È altresì necessario garantire la protezione sociale dei conducenti che svolgono attività in un altro Stato membro. Le disposizioni sul distacco dei conducenti, di cui alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (7) , e sull'applicazione di tali disposizioni a norma della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/67/UE  (8) , dovrebbero applicarsi ai trasportatori che operano sui tragitti stradali di operazioni di trasporto combinato. I tragitti stradali dovrebbero essere considerati parte integrante di un'unica operazione di trasporto combinato. In particolare, le norme relative alle operazioni di trasporto internazionale previste da tali direttive dovrebbero applicarsi ai tragitti stradali che fanno parte di un'operazione di trasporto combinato internazionale. Inoltre, in caso di operazioni di cabotaggio, le norme sul trasporto di cabotaggio di cui al regolamento (CE) n. 1072/2009 dovrebbero applicarsi ai tragitti stradali che fanno parte di un trasporto combinato nazionale. [Em. 8]

(8)

L'attuale definizione di trasporto combinato prevede limiti spaziali diversi per i tragitti stradali di un'operazione di trasporto combinato, a seconda del modo utilizzato sul tragitto non stradale e, per il tragitto ferroviario, l'assenza di limiti spaziali fissi, ricorrendo però al concetto di «terminale idoneo più vicino» al fine di prevedere una certa flessibilità per tenere conto di situazioni specifiche. Tale definizione ha suscitato numerose difficoltà di attuazione a causa delle diverse interpretazioni e delle specifiche difficoltà a stabilire le condizioni di attuazione. Sarebbe utile eliminare le suddette ambiguità garantendo nel contempo che sia mantenuto un certo grado di flessibilità.

(9)

Nella definizione attuale di trasporto combinato, la distanza minima di 100 km per il tragitto non stradale di un'operazione di trasporto combinato garantisce la copertura della maggior parte delle operazioni di trasporto combinato. I tragitti ferroviari e di trasporto marittimo a corto raggio coprono grandi distanze per poter competere con il trasporto solo su strada. La distanza minima garantisce inoltre che siano escluse dal campo di applicazione operazioni specifiche quali brevi traversate mediante traghetti o il trasporto in alto mare che verrebbero comunque effettuate. Tuttavia, con tali limitazioni varie operazioni su vie navigabili interne in prossimità dei porti e all'interno e in prossimità degli agglomerati, che contribuiscono notevolmente a decongestionare la rete stradale presso i porti marittimi e nell'immediato entroterra e a ridurre gli oneri ambientali negli agglomerati, non sono considerate ai fini delle operazioni di trasporto combinato. Sarebbe pertanto utile sopprimere la condizione relativa alla distanza minima, pur mantenendo l'esclusione di determinate operazioni come quelle che comprendono spedizioni in alto mare o brevi traversate su traghetti.

(9 bis)

È necessario chiarire che i rimorchi e i semirimorchi movimentabili con gru possono avere un peso lordo di 44 tonnellate se le unità di carico sono identificate conformemente alle norme internazionali ISO6346 e EN13044. [Em. 9]

(10)

La dimensione minima delle unità di carico attualmente specificata nella definizione di trasporto combinato potrebbe ostacolare il futuro sviluppo di soluzioni intermodali innovative per il trasporto urbano. Al contrario, il fatto di poter individuare unità di carico attraverso norme esistenti potrebbe accelerare la loro movimentazione nei terminali e agevolare lo svolgimento delle operazioni di trasporto combinato al fine di consentire un trattamento più semplice delle unità di carico definite e garantire che siano adeguate alle esigenze future.

(11)

L'uso obsoleto di timbri per provare che l'operazione di trasporto combinato è stata effettuata impedisce l'efficacia nell'esecuzione o nella verifica dell'ammissibilità alle misure di cui alla direttiva 92/106/CEE. Dovrebbero essere forniti chiarimenti in merito alle prove necessarie per dimostrare che è in corso un'operazione di trasporto combinato, nonché ai mezzi con cui tali prove sono presentate. Sarebbe opportuno promuovere l'utilizzo e la trasmissione delle informazioni di trasporto in formato elettronico, che dovrebbero semplificare la fornitura delle prove pertinenti e il loro trattamento da parte delle autorità competenti , in vista di una graduale soppressione dei documenti cartacei in futuro . Il formato utilizzato deve essere affidabile e autentico. Il quadro normativo, le iniziative di semplificazione delle procedure amministrative e gli aspetti della digitalizzazione nei trasporti dovrebbero tenere conto degli sviluppi a livello dell'Unione. [Em. 10]

(11 bis)

Al fine di rendere il trasporto combinato competitivo e attrattivo per gli operatori, in particolare le imprese molto piccole e le piccole e medie imprese, è opportuno ridurre al minimo gli oneri amministrativi che la realizzazione di un'operazione di trasporto combinato può comportare rispetto a un'operazione di trasporto unimodale. [Em. 11]

(12)

La portata delle attuali misure di sostegno economico definite nella direttiva 92/106/CEE è molto limitata, costituita da misure fiscali (vale a dire il rimborso o la riduzione delle imposte) che riguardano solo le operazioni di trasporto combinato strada/ferrovia. Tali misure dovrebbero essere estese alle operazioni di trasporto combinato che riguardano le vie navigabili interne e il trasporto marittimo. Dovrebbero essere promosse anche misure pertinenti di altro tipo, come le misure di sostegno agli investimenti nelle infrastrutture e nella tecnologia digitale o altre misure di sostegno economico. Per quanto riguarda le tecnologie digitali, è opportuno prevedere un periodo transitorio per la dematerializzazione dei documenti che attestano l'effettuazione del trasporto combinato. Durante tale periodo, gli strumenti delle autorità ispettive dovrebbero essere sottoposti ad aggiornamento sul piano tecnologico. Gli Stati membri dovrebbero privilegiare gli investimenti nei terminali di trasbordo al fine di ridurre la congestione sulle strade, attenuare l'isolamento delle zone industriali che presentano una carenza di tali infrastrutture e migliorare l'accessibilità e la connettività fisica e digitale degli impianti di movimentazione delle merci. [Em. 12]

(13)

La principale strozzatura infrastrutturale che ostacola il trasferimento dal trasporto merci su strada verso altri modi di trasporto si trova a livello dei terminali di trasbordo ed è aggravata dalla mancanza di un'attuazione coerente della rete TEN-T . L'attuale distribuzione e copertura dei terminali di trasbordo nell'Unione, almeno lungo la rete centrale e globale TEN-T esistente, sono insufficienti, e la capacità dei terminali di trasbordo esistenti, che sta attualmente raggiungendo i suoi limiti, dovrà essere ampliata per far fronte alla crescita complessiva del traffico merci. Investire nella capacità dei terminali di trasbordo può ridurre i costi generali di trasbordo e, di conseguenza, determinare un trasferimento modale, come dimostrato in alcuni Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, in coordinamento con gli Stati membri limitrofi e con la Commissione, che gli attuali terminali di trasbordo siano estesi, ove necessario, e che siano costruiti o messi a disposizione degli operatori dei trasporti più terminali di trasbordo per il trasporto combinato e che sia ampliata la capacità di trasbordo a loro disposizione o siano installati punti di trasbordo nelle zone in cui sono necessari . In questo modo si potrebbe incentivare il ricorso ad alternative per il trasporto merci e incrementare il trasferimento modale, rendendo le operazioni di trasporto combinato più competitive rispetto a quelle di trasporto solo su strada. Una maggiore copertura e una più ampia capacità dei terminali di trasbordo dovrebbero essere garantite almeno lungo la rete centrale e globale TEN-T esistente. In media dovrebbe esservi almeno un terminale di trasbordo idoneo per il trasporto combinato ubicato a non più di 150 km da qualsiasi sede di spedizione nell'Unione. Il trasporto combinato dovrebbe beneficiare dei proventi derivanti dalla riscossione degli oneri per i costi esterni di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) . [Em. 13]

(13 bis)

Gli Stati membri dovrebbero privilegiare gli investimenti nei terminali di trasbordo per ridurre le strozzature e le zone di congestione, in particolare in prossimità delle aree urbane e suburbane, al fine di favorire il superamento degli ostacoli naturali, tra cui le zone montane, migliorare le connessioni transfrontaliere, ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici e migliorare l'accesso da e verso le zone industriali prive di tali infrastrutture. [Em. 14]

(14)

Oltre alle misure di sostegno economico esistenti gli Stati membri dovrebbero attuarne altre, riguardanti i vari tragitti di un'operazione di trasporto combinato, al fine di ridurre il trasporto merci su strada e incoraggiare l'uso di altri modi di trasporto come la ferrovia, la navigazione interna e il trasporto marittimo, in modo da ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas a effetto serra, gli incidenti stradali, l'inquinamento acustico e la congestione , e di incentivare azioni volte a promuovere e attuare la digitalizzazione del settore e del mercato interno . Tali misure possono includere , tra l'altro, la riduzione di talune imposte o tasse e spese di trasporto, la concessione di sovvenzioni per unità di carico intermodali effettivamente trasportate in operazioni di trasporto combinato oppure il rimborso parziale dei costi di trasbordo. Tali misure potrebbero comprendere la promozione dell'integrazione di sistemi connessi e l'automazione delle operazioni, nonché investimenti nella logistica digitale, in sistemi innovativi di movimentazione delle merci, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in sistemi di trasporto intelligenti, al fine di facilitare i flussi di informazioni. Tali misure potrebbero anche comprendere il miglioramento delle prestazioni ambientali, dell'efficienza e della sostenibilità del trasporto combinato, incoraggiando l'uso di veicoli puliti o a basse emissioni e di combustibili alternativi, sostenendo gli sforzi a favore dell'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili lungo l'intera catena del trasporto combinato, nonché riducendo i disturbi causati dal trasporto, tra i quali l'inquinamento acustico. [Em. 15]

(14 bis)

I vari fondi e programmi dell'Unione per il finanziamento della ricerca dovrebbero continuare a sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. [Em. 16]

(14 ter)

Gli investimenti nel settore della logistica rappresentano un altro strumento importante per accrescere la competitività del trasporto combinato. Un ricorso più sistematico alle soluzioni digitali, come le tecnologie dell'informazione e della comunicazione o i sistemi connessi intelligenti, consentirebbe di agevolare lo scambio di dati, di migliorare l'efficienza delle operazioni di trasbordo, diminuendone anche i costi, e di ridurre i tempi. [Em. 17]

(14 quater)

Gli investimenti nella formazione della manodopera della catena logistica, in particolare quella nei terminali di trasbordo, consentirebbero altresì di aumentare la competitività del trasporto combinato. [Em. 18]

(15)

Le misure di sostegno per le operazioni di trasporto combinato dovrebbero essere applicate nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli aiuti di Stato agevolano lo sviluppo di attività economiche qualora non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, e costituiscono uno strumento utile a promuovere la realizzazione di progetti importanti di comune interesse europeo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Pertanto, in tali casi, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di esonerare parzialmente gli Stati membri dall'obbligo di informare la Commissione previsto all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. [Em. 19]

(16)

Per evitare l'eventuale sovrapposizione degli investimenti tra Stati membri limitrofi, le misure di sostegno dovrebbero essere coordinate, se del caso, tra gli Stati membri e la Commissione attraverso una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri . [Em. 20]

(17)

Le misure di sostegno dovrebbero inoltre essere riesaminate periodicamente dagli Stati membri al fine di garantirne l'efficacia e l'efficienza e dovrebbe essere valutata la loro incidenza complessiva sul settore europeo dei trasporti, in linea con la strategia europea per una mobilità a basse emissioni . È opportuno adottare misure correttive, se necessario. La Commissione dovrebbe effettuare, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, una valutazione delle diverse misure adottate dagli Stati membri e della relativa efficacia, favorendo altresì la condivisione delle buone prassi. [Em. 21]

(18)

Ai sensi della presente direttiva, non dovrebbe essere operata nessuna distinzione tra il trasporto combinato per conto terzi e il trasporto combinato per conto proprio.

(18 bis)

La carenza di dati statistici comparabili e affidabili rappresenta attualmente un ostacolo per la valutazione del trasporto combinato nell'Unione e per l'adozione di misure che consentano di realizzarne il potenziale. [Em. 22]

(19)

Per affrontare l'evoluzione del settore dei trasporti nell'Unione, e in particolare quella del mercato del trasporto combinato, gli Stati membri dovrebbero raccogliere dati e informazioni pertinenti e trasmetterli alla Commissione a scadenza regolare e ogni quattro anni la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e, al Consiglio e alle autorità competenti degli Stati membri una relazione sull'applicazione della presente direttiva. [Em. 23]

(19 bis)

La Commissione dovrebbe essere responsabile della corretta attuazione della presente direttiva e del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppare il trasporto combinato in tutta l'Unione entro il 2030 e il 2050. In tale ottica la Commissione dovrebbe valutare periodicamente i progressi realizzati nell'incrementare la quota del trasporto combinato nei vari Stati membri, sulla base delle informazioni da essi trasmesse, e dovrebbe, se del caso, presentare una proposta di modifica della presente direttiva al fine di conseguire tale obiettivo che riguarda l'intera Unione. [Em. 19]

(20)

La trasparenza è importante per tutti i soggetti interessati che intervengono in operazioni di trasporto combinato, in particolare quelli interessati dalla presente direttiva. A sostegno di tale trasparenza e per promuovere una maggiore cooperazione, è opportuno individuare le autorità competenti in ciascuno Stato membro.

(21)

Per tenere conto degli sviluppi del mercato e del progresso tecnico dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'integrazione nella presente direttiva di ulteriori chiarimenti in merito alle informazioni sulle operazioni di trasporto combinato che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(22)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva relativi ad un'ulteriore promozione del trasferimento dal , vale a dire rendere il trasporto combinato competitivo rispetto al trasporto su strada a modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, che consente di ridurre le esternalità negative del sistema di trasporto dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della natura prevalentemente transfrontaliera del trasporto combinato di merci e dell'interconnessione delle infrastrutture, nonché dei problemi che la presente direttiva intende affrontare, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. [Em. 25]

(23)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 92/106/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/106/CEE è così modificata:

(1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci»;

(2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   La presente direttiva si applica alle operazioni di trasporto combinato.

2.   Ai fini della presente direttiva, per “trasporto combinato” si intende il trasporto di merci nell'ambito di un'operazione di trasporto comprendente un tragitto stradale all'inizio o alla fine del percorso, oppure sia all'inizio sia alla fine del percorso, nonché un tragitto non stradale effettuato tramite ferrovia, navigazione interna o trasporto marittimo:

a)

in un rimorchio o semirimorchio con o senza veicolo trattore, cassa mobile o container, identificati in conformità del regime di identificazione ai sensi delle norme internazionali ISO 6346 e EN 13044, inclusi i semirimorchi movimentabili con gru con un peso lordo massimo autorizzato di 44 tonnellate, in cui l'unità di carico è trasbordata tra i vari modi di trasporto; oppure [Em. 26]

b)

in un veicolo stradale accompagnato dal conducente e trasportato per ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo per il tragitto non stradale del percorso (operazione di trasporto accompagnato) . [Em. 27]

In deroga a quanto sopra, la lettera a) del presente paragrafo si applica fino a [cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] anche ai rimorchi e semirimorchi non movimentabili con gru nel trasporto combinato non accompagnato identificati in conformità del regime di identificazione ai sensi delle norme internazionali ISO6346 ed EN13044. [Em. 28]

I tragitti non stradali effettuati su vie navigabili interne o tramite trasporto marittimo, per cui non esistono alternative equivalenti su strada o che sono inevitabili in un'operazione di trasporto sostenibile equivalenti o sostenibili dal punto di vista commerciale, non sono presi in considerazione ai fini delle operazioni di trasporto combinato. [Em. 29]

3.   Ciascun tragitto stradale di cui al paragrafo 2 non supera la più estesa tra le seguenti distanze distanza di 150 km nel territorio dell'Unione:

a)

150 km in linea d'aria;

b)

20 % della distanza in linea d'aria tra il punto di carico per il tragitto iniziale e il punto di scarico per il tragitto finale, quando supera la distanza di cui al punto a). [Em. 30]

Questa limitazione spaziale del tragitto stradale si applica alla lunghezza complessiva di ciascun tragitto stradale, compresi tutti i prelievi e tutte le consegne intermedi, e non si applica al trasporto di unità di carico vuote o verso il punto di prelievo delle merci o dal punto di consegna delle merci.

Il superamento del limite spaziale del tragitto stradale può essere superato di cui al presente paragrafo per operazioni di trasporto combinato strada/ferrovia, se sussiste l'autorizzazione dello è consentito dallo Stato membro o degli dagli Stati membri nel cui territorio è effettuato il tragitto stradale, se ciò è necessario al fine di raggiungere il più vicino terminale di trasporto o punto di trasbordo che dispone della necessaria capacità operativa di trasbordo per le operazioni di carico o scarico in termini di impianti di trasbordo, capacità del terminale , orari di apertura del terminale e adeguati servizi di trasporto ferroviario di merci , in assenza di un terminale o punto di trasbordo che soddisfi tutte queste condizioni entro il limite spaziale . Tale superamento deve essere debitamente giustificato in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e bis). Gli Stati membri possono ridurre fino al 50 % la lunghezza di 150 km del tragitto stradale in caso di operazioni di trasporto combinato strada/ferrovia su una parte ben definita del loro territorio per motivi ambientali, purché entro tale limite spaziale sia ubicato un terminale adeguato . [Em. 31]

4.   Si considera che un'operazione di trasporto combinato sia stata effettuata nell'Unione qualora l'operazione o la parte dell'operazione che si svolge nell'Unione soddisfi le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Ai fini della presente direttiva, il tragitto stradale e/o il tragitto non stradale o la parte di essi effettuata al di fuori del territorio dell'Unione non sono considerati parte integrante dell'operazione di trasporto combinato. »; [Em. 32]

(3)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1.   Gli Stati membri provvedono affinché il trasporto stradale sia considerato facente parte di un'operazione di trasporto combinato oggetto della presente direttiva solo se il trasportatore può fornire prove che attestino informazioni chiaramente comprovanti che il trasporto su strada costituisce un tragitto stradale in un'operazione di trasporto combinato, incluso il trasporto di unità di carico vuote prima e dopo il trasporto di merci e se tali informazioni sono debitamente trasmesse al trasportatore che effettua l'operazione di trasporto prima dell'inizio della stessa . [Em. 33]

2.   Le Per essere considerate chiare prove , le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate e trasmesse nel formato indicato al paragrafo 5 e comprendono le seguenti informazioni per ciascuna operazione di trasporto combinato: [Em. 34]

a)

nome, indirizzo, recapiti e firma dello speditore; [.]

a bis)

se diverso dallo speditore, nome, indirizzo, recapiti e firma dell'operatore responsabile per il percorso dell'operazione di trasporto combinato; [Em. 35]

b)

luogo e data in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio nell'Unione;

c)

nome, indirizzo e recapiti del destinatario;

d)

luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione;

e)

distanza in linea d'aria tra il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato ha inizio e il luogo in cui si conclude nell'Unione;

e bis)

se tale distanza supera i limiti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, una giustificazione conforme ai criteri di cui all'ultimo comma; [Em. 36]

f)

una descrizione, firmata dallo speditore, del percorso effettuato nell'operazione di trasporto combinato , firmata dall'operatore responsabile della pianificazione, ove per firma si può intendere firma elettronica , comprendente almeno le seguenti informazioni per ciascun tragitto, e per ogni modo di trasporto utilizzato nei tragitti non stradali dell'operazione all'interno del territorio dell'Unione: [Em. 37]

i)

ordine dei tragitti (vale a dire primo tragitto, tragitto non stradale o tragitto finale);

ii)

nome, indirizzo e recapiti del trasportatore o dei trasportatori ; [Em. 38]

iii)

modo di trasporto e sua collocazione nell'operazione;

g)

identificazione delle unità di carico intermodali trasportate;

h)

per il tragitto stradale iniziale:

i)

luogo di trasbordo verso il tragitto non stradale; [Em. 39]

ii)

distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale iniziale, tra il luogo di carico e il primo terminale di trasporto o il punto del terminale di trasbordo; [Em. 40]

iii)

se il tragitto stradale iniziale è stato completato, firma del trasportatore attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto stradale è stata effettuata; [Emendamento non concernente la versione italiana]

i)

per il tragitto stradale finale:

i)

luogo in cui le merci sono trasbordate verso il tragitto non stradale (ferrovia, vie navigabili interne o trasporto marittimo);

ii)

distanza in linea d'aria, percorsa nel tragitto stradale finale, tra il luogo di trasbordo e il luogo in cui l'operazione di trasporto combinato si conclude nell'Unione; [Em. 42]

j)

per il tragitto non stradale:

i)

se il tragitto non stradale è stato completato, firma del trasportatore (o dei trasportatori in caso di due o più tragitti non stradali dell'operazione) attestante che l'operazione di trasporto sul tragitto non stradale è stata effettuata;

ii)

se disponibile, firma o timbro dell'autorità ferroviaria competente portuale competente dell'organismo responsabile nei terminali pertinenti (stazione ferroviaria o porto) lungo il tragitto non stradale dell'operazione, attestante che la parte pertinente del tragitto non stradale è stata effettuata. [Em. 43]

j bis)

se i limiti spaziali del tragitto stradale sono superati a norma del terzo comma dell'articolo 1, paragrafo 3, una giustificazione che ne precisi i motivi. [Em. 44]

3.   Non sono richiesti documenti supplementari al fine di dimostrare che il trasportatore sta svolgendo un'operazione di trasporto combinato.

4.   Le prove di cui al paragrafo 1 sono presentate o trasmesse su richiesta degli agenti preposti al controllo dello Stato membro in cui è stato eseguito il controllo e nel formato indicato al paragrafo 5 . In caso di controlli su strada, le prove sonno presentate nel corso del controllo , ed entro un massimo di 45 minuti . Se non disponibili al momento del controllo stradale, le firme di cui al paragrafo 2, lettera h), punto iii), e lettera j), sono presentate o trasmesse entro 5 giorni lavorativi dopo il controllo all'autorità competente dello Stato membro interessato. Le prove devono essere redatte in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in inglese. Nel corso del controllo su strada, il conducente è autorizzato a contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualunque altra persona o entità in grado di aiutarlo a fornire le prove informazioni di cui al paragrafo 2. [Em. 45]

5.   Le prove possono essere fornite mediante un documento documenti di trasporto che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 del regolamento n. 11 del Consiglio, o altri documenti quali le lettere di trasporto esistenti quali il documento vettura previste nel quadro di convenzioni di trasporto della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) o delle regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale di merci per ferrovia (CIM). nazionali o internazionali in vigore, fino a quando la Commissione non ha stabilito un modulo standardizzato mediante atti di esecuzione . [Em. 46]

Le prove possono essere presentate o trasmesse per via elettronica in un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l'archiviazione e il trattamento informatizzati, anche integrando la lettera di vettura elettronica ai sensi della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (eCMR) per la parte stradale. delle convenzioni di trasporto nazionali e internazionali in vigore. Le autorità degli Stati membri sono tenute ad accettare le informazioni elettroniche relative alle prove. Quando gli scambi di informazioni tra le autorità e gli operatori sono effettuate mediante strumenti elettronici, lo scambio e l'archiviazione di tali informazioni devono essere effettuati utilizzando tecniche di trattamento elettronico dei dati. [Em. 47]

Gli Stati membri si impegnano a procedere verso una progressiva dematerializzazione della documentazione e prevedono un periodo transitorio fino al completo abbandono dell'utilizzo del format cartaceo. [Em. 48]

6.   Ai fini dei controlli su strada, una discrepanza dell'operazione di trasporto rispetto alle prove presentate, in particolare per quanto riguarda le informazioni sul percorso di cui al paragrafo 2, lettera lettere f ), h) e i ) è consentita se debitamente giustificata, in caso di circostanze eccezionali che esulano dal controllo del trasportatore o dei trasportatori e determinano cambiamenti nell'operazione di trasporto combinato. A tal fine il conducente deve poter contattare la sede centrale, il gestore dei trasporti o qualsiasi altra persona o entità in grado di fornire ulteriori giustificazioni per tale discrepanza tra le prove presentate e l'operazione effettiva.». [Em. 49]

(4)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione per la prima volta entro il [xx/xx/xxxx — 18 12 mesi dopo il recepimento della direttiva] e successivamente ogni due anni una relazione che fornisce le seguenti informazioni relative alle operazioni di trasporto combinato oggetto della presente direttiva nel loro territorio: [Em. 50]

a)

collegamenti corridoi della rete di trasporto nazionale e transfrontaliera utilizzati in operazioni di trasporto combinato; [Em. 51]

b)

volume totale e annuo in unità equivalente a venti piedi (TEU) e in t/km delle operazioni di trasporto combinato per tipo di operazione (ferroviaria, tragitto stradale/tragitto non stradale, ossia ferroviario, per vie navigabili interne, ecc. e rotte marittime ) e per copertura geografica (nazionale e intra-UE); [Em. 52]

c)

numero di trasbordi effettuati mediante tecnologie bimodali e copertura geografica di tali punti di trasbordo, nonché numero, ubicazione e copertura geografica dei terminali disponibili per le operazioni di trasporto combinato , corredato di una ripartizione per tipo di operazione per terminale (tragitto stradale/tragitto non stradale, ossia ferroviario, per vie navigabili interne, rotte marittime) e quantitativo annuale di trasbordi effettuati in questi , nonché valutazione della capacità impiegata nei terminali; [Em. 53]

c bis)

evoluzione della quota del trasporto combinato e dei diversi modi di trasporto sul territorio; [Em. 54]

d)

panoramica di tutte le misure di sostegno nazionali utilizzate e previste, compresa la relativa diffusione e l'impatto stimato sull'utilizzo del trasporto combinato, nonché l'incidenza in termini di sostenibilità sociale e ambientale, strozzature, congestione, sicurezza ed efficacia ; [Em. 55]

d bis)

numero e ubicazione geografica delle operazioni che superano il limite spaziale del tragitto stradale di cui all'articolo 1, paragrafo 3. [Em. 56]

d ter)

origini e destinazioni, a livello NUTS 3, dei flussi di merci sulle strade della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  (*1) ; [Em. 57]

1 bis.     La Commissione pubblica i dati trasmessi dagli Stati membri in un formato che consente di operare un paragone tra gli Stati membri. [Em. 58]

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis che integrano la presente direttiva descrivendo il contenuto e i dettagli delle informazioni sulle operazioni di trasporto combinato di cui al paragrafo 1.

3.   Sulla base di un'analisi delle relazioni nazionali, e dei dati statistici definiti in base alle indicazioni e alle metodologie comuni a livello di Unione, per la prima volta entro il [xx/xx/xxx — 9 mesi dopo il termine di presentazione della relazione da parte degli Stati membri] e successivamente ogni due anni, la Commissione elabora e presenta al Parlamento europeo e, al Consiglio e alle autorità competenti degli Stati membri una relazione riguardante: [Em. 59]

a)

lo sviluppo economico del trasporto combinato, a livello di Stati membri e dell'Unione, in particolare alla luce dell'evoluzione delle prestazioni ambientali dei diversi modi di trasporto; [Em. 60]

b)

gli effetti dell'attuazione della direttiva e dei relativi atti legislativi dell'Unione in questo settore;

c)

l'efficacia e l'efficienza delle misure di sostegno di cui all'articolo 6 , precisando le misure che considera più efficaci per realizzare l'obiettivo originario della presente direttiva e le migliori prassi in vigore negli Stati membri ; [Em. 61]

c bis)

evoluzione della quota del trasporto combinato in ciascuno Stato membro e a livello di Unione in vista del conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2050; [Em. 62]

d)

eventuali ulteriori misure, tra cui una revisione della definizione di trasporto combinato quale definita all'articolo 1 , miglioramenti nella raccolta e nella pubblicazione dei dati a livello unionale, e un adeguamento dell'elenco di misure di cui all'articolo 6 , ivi incluse possibili modifiche alle norme in materia di aiuti di Stato . [Em. 63]

(*1)   Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).». "

(4 bis)

All'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1.     Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le tasse elencate al paragrafo 3, applicabili ai veicoli stradali (autocarri, trattori, rimorchi, semirimorchi, contenitori per vie navigabili interne o unità di carico multimodali), sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate, forfettariamente o in proporzione ai percorsi che i veicoli effettuano per ferrovia o su vie navigabili interne, entro i limiti, alle condizioni e secondo le modalità da essi fissate, previa consultazione della Commissione.» [Em. 64]

(4 ter)

All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Lo Stato di immatricolazione dei veicoli concede le riduzioni o i rimborsi di cui al primo comma sulla base dei percorsi per ferrovia o su vie navigabili interne effettuati all'interno del medesimo.» [Em. 65]

(4 quater)

All'articolo 6, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia gli Stati membri possono accordare tali riduzioni o rimborsi tenendo conto dei percorsi per ferrovia o su vie navigabili interne effettuati parzialmente o interamente al di fuori dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli.» [Em. 66]

(5)

all'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8:

«4.   Se necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie per sostenere gli investimenti nei terminali di trasporto e nei punti di trasbordo per quanto riguarda: [Em. 67]

a)

la costruzione e, se necessario, l'ampliamento dei , in zone in cui non sono disponibili impianti adeguati entro il limite spaziale di cui all'articolo 1 , paragrafo 3, di terminali di trasporto , o l'installazione di terminali di trasbordo per il trasporto combinato , a meno che tali impianti non siano necessari perché irrilevanti sotto il profilo economico o per motivi connessi alle caratteristiche geografiche o naturali di una data zona ; [Em. 68]

a bis)

l'ampliamento, nelle zone in cui sono necessarie capacità supplementari dei terminali, dei terminali esistenti o l'installazione di punti di trasbordo aggiuntivi e, a seguito di una valutazione degli impatti economici che dimostri l'assenza di effetti negativi per il mercato e l'esigenza di nuovi terminali e dopo aver affrontato le relative problematiche ambientali, la costruzione di nuovi terminali per il trasporto combinato; [Em. 69]

b)

il miglioramento dell'efficienza operativa dei terminali esistenti e la garanzia di accesso agli stessi . [Em. 70]

Le misure di sostegno al trasporto combinato sono considerate compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, TFUE e sono esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a condizione che non rappresentino oltre il 35 % dei costi dell'intera operazione. [Em. 71]

Gli Stati membri si coordinano con gli Stati membri confinanti e con la Commissione e garantiscono che, nell'attuare tali misure, si intende conseguire in modo prioritario una distribuzione geografica equilibrata e sufficiente di impianti adeguati nell'Unione, in particolare nella rete centrale e globale TEN-T, in modo che qualsiasi punto dell'Unione non sia situato a più una distanza superiore al limite di 150 km cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), da un terminale idoneo. Nell'adottare le misure indicate al presente paragrafo, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di:

a)

ridurre la congestione, segnatamente in prossimità delle zone urbane e suburbane o nelle zone soggette a vincoli naturali;

b)

migliorare i collegamenti transfrontalieri;

c)

attenuare l'isolamento di zone carenti di infrastrutture, tenendo conto delle esigenze e dei vincoli specifici delle regioni periferiche e ultraperiferiche;

d)

migliorare l'accessibilità e la connettività, segnatamente le infrastrutture di accesso ai terminali di trasbordo;

e)

accelerare il passaggio alla digitalizzazione; e

f)

ridurre l'impatto del trasporto merci sull'ambiente e sulla salute pubblica, ad esempio promuovendo l'efficienza dei veicoli, l'uso di carburanti alternativi e meno inquinanti, il ricorso alle energie rinnovabili, anche nei terminali, o un utilizzo più efficiente delle reti di trasporto grazie all'impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. [Em. 72]

Gli Stati membri assicurano che gli impianti di trasbordo che beneficiano del sostegno siano accessibili a tutti gli operatori, senza discriminazioni.

Gli Stati membri possono stabilire ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno. Essi ne informano le parti interessate. [Em. 73]

5.   Gli Stati membri possono adottare adottano entro il 31 dicembre 2021 misure supplementari di natura economica e legislativa per migliorare la competitività delle operazioni di trasporto combinato rispetto ad operazioni alternative equivalenti di trasporto su strada , in particolare nell'ottica di ridurre i tempi necessari per effettuare le operazioni di trasbordo e i costi ad esse associati . [Em. 74]

Tali misure possono riguardare l'intera operazione di trasporto combinato o parte di un'operazione, ad esempio un tragitto stradale o non stradale, compreso il veicolo utilizzato su tale tragitto, oppure l'unità di carico o le operazioni di trasbordo.

Nell'ottica di ridurre i tempi e i costi associati alle operazioni di trasporto combinato, le misure di cui al primo comma includono almeno uno o più dei seguenti incentivi:

a)

l'esonero dei trasportatori dagli oneri per i costi esterni e/o connessi alla congestione del traffico di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/62/CE, agevolando in particolare i veicoli alimentati da combustibili alternativi ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (*2) ;

b)

il rimborso degli oneri connessi all'utilizzo di determinate infrastrutture per le imprese che effettuano operazioni che sono parte di un'operazione di trasporto combinato;

c)

l'esonero dei trasportatori dai limiti imposti dai divieti di circolazione nazionali. [Em. 75]

Nell'adottare misure supplementari, gli Stati membri tengono altresì debitamente conto della necessità di accelerare il passaggio alla digitalizzazione del settore del trasporto combinato e, nello specifico:

a)

promuovono l'integrazione dei sistemi connessi e l'automazione delle operazioni;

b)

migliorano gli investimenti nella logistica digitale, nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e nei sistemi di trasporto intelligenti; ed

c)

eliminano gradualmente i documenti cartacei in futuro. [Em. 76]

5 bis.     Tali misure supplementari prevedono incentivi che favoriscono l'uso dei tragitti di trasporto non stradali. Gli Stati membri includono misure per rafforzare la competitività del trasporto per vie navigabili, come incentivi finanziari per l'utilizzo di rotte di trasporto marittimo a corto raggio o di vie navigabili interne o per la creazione di nuovi collegamenti marittimi a corto raggio. [Em. 77]

6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del presente articolo e le relative specifiche.

7.   Gli Stati membri valutano l'impatto di tali misure di sostegno e riesaminano le loro esigenze almeno ogni quattro anni e, se necessario, adattano le misure in questione.

8.   Gli Stati membri garantiscono che le misure di sostegno alle operazioni di trasporto combinato siano volte a ridurre il trasporto merci su strada e ad incoraggiare l'uso di altri modi di trasporto come la ferrovia, la navigazione interna e il trasporto marittimo, i veicoli a basse emissioni o il ricorso a combustibili alternativi che producono minori emissioni, quali i biocarburanti, l'energia elettrica da fonti rinnovabili, il gas naturale o le celle a combustibile e idrogeno, in modo da ridurre l'inquinamento atmosferico, le emissioni di gas a effetto serra, gli incidenti stradali, l'inquinamento acustico e la congestione.";. [Em. 78]

(*2)   Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).»; "

(6)

gli articoli 7 e 9 sono soppressi;

(7)

è inserito il seguente articolo 9 bis:

«Articolo 9 bis

1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate dell'attuazione della presente direttiva, che fungano da principale punto di contatto per l'attuazione.

Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità competenti di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti cooperino con le autorità competenti di altri Stati membri. A tale scopo gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione della presente direttiva. Per quanto riguarda le informazioni scambiate, l'autorità che le riceve è tenuta a rispettare lo stesso livello di riservatezza cui è vincolata l'autorità che le trasmette.

3.   Gli Stati membri pubblicano su Internet in una forma facilmente accessibile e gratuitamente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate a norma dell'articolo 6, nonché altre informazioni pertinenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva. [Em. 79]

4.   La Commissione pubblica su Internet ed aggiorna, ove necessario, l'elenco delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, nonché un elenco delle misure di cui all'articolo 6.»; [Em. 80]

8)

è inserito il seguente articolo 10 bis:

«Articolo 10 bis

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva (di modifica)]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. [Em. 81]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016 (*3).

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

(*3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.»."

Articolo 2

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … [un anno dopo l'adozione della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione di tale indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 262 del 25.7.2018, pag. 52.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

(4)  Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

(5)   Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(6)   Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(7)   Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(8)   Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).

(9)   Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

(10)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/623


P8_TA(2019)0309

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016)0198 — C8-0146/2016 — 2016/0107(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/46)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0198),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 50, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0146/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dal Parlamento irlandese e dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 settembre 2016 (1),

visto il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS),

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica a norma dell'articolo 55 del regolamento,

visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione giuridica nonché il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0227/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (2);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.

(2)  La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 4 luglio 2017 (Testi approvati, P8_TA(2017)0284).


P8_TC1-COD(2016)0107

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(-1)

La parità di trattamento fiscale per tutti, in particolare per tutte le imprese, è una conditio sine qua non per il mercato unico. Un approccio coordinato e armonizzato nella realizzazione dei sistemi fiscali nazionali è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato unico e contribuirebbe a prevenire l'evasione fiscale e il trasferimento degli utili. [Em. 1]

(-1 bis)

L'elusione e l'evasione fiscali, unitamente ai sistemi di trasferimento degli utili, hanno privato governi e popolazioni delle risorse necessarie, tra l'altro, a garantire un accesso universale e gratuito ai servizi pubblici nell'ambito dell'istruzione e della sanità e ai servizi sociali statali, privando altresì gli Stati della possibilità di offrire abitazioni a prezzi accessibili, garantire trasporti pubblici e costruire infrastrutture essenziali per assicurare lo sviluppo sociale e la crescita economica. Nel complesso, tali sistemi sono stati un fattore di ingiustizia, disuguaglianza e divergenza economica, sociale e territoriale. [Em. 2]

(-1 ter)

Un sistema di tassazione delle imprese equo ed efficiente dovrebbe rispondere all'imperativo urgente di una politica fiscale globale progressiva ed equa, promuovere la redistribuzione della ricchezza e combattere le disuguaglianze. [Em. 3]

(1)

La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato unico. Negli ultimi anni l'elusione dell'imposta sul reddito delle società ha registrato un forte aumento, diventando una delle preoccupazione principali sia nell'Unione sia a livello mondiale. Nelle conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha riconosciuto che occorre proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale a livello sia mondiale sia dell'UE. Nelle comunicazioni dal titolo «Programma di lavoro della Commissione per il 2016 — È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione» (3) e «Programma di lavoro della Commissione per il 2015 — Un nuovo inizio» (4), la Commissione ha indicato come prioritaria la necessità di adottare un sistema in cui il paese di imposizione sia lo stesso in cui sono generati gli utili. La Commissione ha indicato inoltre come prioritaria prioritarie la necessità di rispondere alla richiesta di equità e trasparenza fiscale che proviene dalla società civile nei nostri paesi trasparenza che proviene dai cittadini europei nonché la necessità di fungere da modello di riferimento per altri paesi. È fondamentale che la trasparenza tenga conto della reciprocità fra i vari concorrenti . [Em. 4]

(2)

Nella risoluzione del 16 dicembre 2015 su come promuovere la trasparenza, il coordinamento e la convergenza nelle politiche sulle imposte societarie nell'Unione (5), il Parlamento europeo ha riconosciuto che una maggiore trasparenza nel settore della , cooperazione e convergenza nell'ambito delle politiche di tassazione delle società può dell'Unione possono migliorare la riscossione delle imposte, rendere più efficiente l'attività delle autorità tributarie e , sostenere i responsabili politici nel valutare l'attuale sistema di tassazione per l'elaborazione di una normativa futura, accrescere la fiducia dei cittadini nei sistemi fiscali e nei governi nonché migliorare il processo decisionale in materia di investimenti sulla base di profili di rischio delle società più accurati . [Em. 5]

(2 bis)

La comunicazione pubblica paese per paese è uno strumento efficace e adeguato per aumentare la trasparenza in relazione alle attività delle imprese multinazionali e per consentire al pubblico di valutarne l'impatto sull'economia reale. Essa migliorerà altresì la capacità degli azionisti di valutare adeguatamente i rischi assunti dalle società, condurrà a strategie di investimento fondate su informazioni accurate e rafforzerà la capacità dei responsabili politici di valutare l'efficacia e l'impatto delle normative nazionali. [Em. 6]

(2 ter)

La comunicazione paese per paese avrà anche un impatto positivo sui diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione quali previsti dalla direttiva 2002/14/CE e, aumentando la conoscenza in merito alle attività delle società, sulla qualità del dialogo intrapreso all'interno delle società. [Em. 7]

(3)

A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del 22 maggio 2013 è stata introdotta una clausola di revisione nella direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che chiede alla Commissione di valutare la possibilità di introdurre a carico delle grandi imprese di altri settori industriali l'obbligo di presentare con cadenza annuale la comunicazione paese per paese tenendo conto delle iniziative dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dei risultati delle iniziative europee correlate.

(4)

Nel novembre 2015 il G20 ha invitato alla creazione di un sistema fiscale internazionale equo e moderno e ha approvato il piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting, di seguito «piano d'azione BEPS»), finalizzato a fornire ai governi soluzioni internazionali chiare per colmare le lacune e i disallineamenti della normativa in vigore che consentono alle imprese di trasferire gli utili in luoghi dove l'imposizione fiscale è ridotta o assente e in cui non avviene alcuna reale creazione di valore. In particolare, l'azione 13 del piano d'azione BEPS introduce l'obbligo a carico di talune multinazionali di presentare una comunicazione paese per paese in via riservata alle autorità fiscali nazionali. Il 27 gennaio 2016 la Commissione ha adottato il «pacchetto anti-elusione fiscale», uno degli obiettivi del quale è il recepimento nel diritto dell'Unione dell'azione 13 del piano d'azione BEPS mediante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio (7). Tuttavia, la tassazione degli utili nel luogo in cui viene creato valore richiede un approccio più ampio alla comunicazione paese per paese che si basi sulla comunicazione pubblica. [Em. 8]

(4 bis)

L'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB) dovrebbe aggiornare i pertinenti principi internazionali d'informativa finanziaria (IFRS) e i principi contabili internazionali (IAS) per agevolare l'introduzione degli obblighi di comunicazione pubblica paese per paese. [Em. 9]

(4 ter)

La comunicazione pubblica paese per paese è stata già introdotta nell'Unione per il settore bancario dalla direttiva 2013/36/UE e per l'industria estrattiva e forestale dalla direttiva 2013/34/UE. [Em. 10]

(4 quater)

Mediante l'introduzione senza precedenti della comunicazione pubblica paese per paese, l'Unione ha dimostrato di aver assunto il ruolo di leader mondiale nella lotta contro l'elusione fiscale. [Em. 11]

(4 quinquies)

Poiché la lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva può avere successo solo con un'azione congiunta a livello internazionale, è fondamentale che l'Unione, pur continuando a svolgere un ruolo guida a livello mondiale in questa lotta, coordini le proprie azioni con gli attori internazionali, per esempio nel quadro dell'OCSE. Le azioni unilaterali, anche se molto ambiziose, non hanno vere opportunità di successo e mettono inoltre a rischio la competitività delle imprese europee, oltre a pregiudicare il clima degli investimenti dell'Unione. [Em. 12]

(4 sexies)

Maggiore trasparenza nell'informativa finanziaria si traduce in una situazione vantaggiosa per tutti in quanto le amministrazioni fiscali saranno più efficienti, la società civile più coinvolta, i lavoratori meglio informati e gli investitori meno avversi al rischio. Inoltre, le imprese trarranno vantaggio da migliori relazioni con dette parti interessate, il che determinerà maggiore stabilità, nonché un più agevole accesso ai finanziamenti grazie a un profilo di rischio più chiaro e una migliore reputazione. [Em. 13]

(5)

Un Oltre alla maggiore trasparenza ottenuta grazie alla comunicazione paese per paese alle autorità fiscali nazionali, un controllo pubblico rafforzato delle imposte sul reddito delle società pagate dalle multinazionali che svolgono attività nell'Unione è un elemento essenziale per promuovere la responsabilità societaria, migliorare ulteriormente la responsabilità sociale delle imprese, contribuire al benessere grazie alle imposte, promuovere una più leale concorrenza fiscale nell'Unione mediante un dibattito pubblico più informato e ripristinare la fiducia dei cittadini nell'equità dei sistemi fiscali nazionali. Un tale controllo pubblico può essere conseguito mediante la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, a prescindere dall'ubicazione della sede dell'impresa madre apicale del gruppo multinazionale. Il controllo pubblico, tuttavia, deve avvenire senza danneggiare il clima degli investimenti nell'Unione o la competitività delle imprese unionali, in particolare le PMI quali definite nella presente direttiva e le imprese a media capitalizzazione quali definite nel regolamento (UE) 2015/1017  (8) , che dovrebbero essere escluse dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva. [Em. 14]

(5 bis)

La Commissione ha definito la responsabilità sociale delle imprese (RSI) come la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società. La RSI dovrebbe essere in capo alle imprese. Le autorità pubbliche possono svolgere un ruolo di sostegno attraverso una combinazione intelligente di misure politiche volontarie e, ove necessario, di regolamentazione complementare. Le imprese possono diventare socialmente responsabili conformandosi alla legge oppure integrando le questioni sociali, ambientali, etiche e in materia di diritti umani come pure le preoccupazioni dei consumatori nella loro strategia e nelle loro operazioni aziendali oppure in entrambi i modi. [Em. 15]

(6)

I cittadini dovrebbero poter esaminare tutte le attività di un gruppo quando questo abbia una qualche forma di stabilimento nell'Unione. Nel caso di gruppi che svolgono attività nell'Unione esclusivamente per il tramite di imprese figlie o succursali, dovrebbero essere queste ultime a pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dell'impresa madre apicale. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità ed efficienza, l'obbligo di pubblicare e rendere accessibile la comunicazione dovrebbe essere limitato alle imprese figlie medie o grandi stabilite nell'UE o alle succursali di dimensioni comparabili aperte in uno Stato membro. È necessario pertanto estendere l'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE alle succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione all'interno e all'esterno dell'Unione . I gruppi con stabilimenti nell'Unione dovrebbero rispettare i principi dell'Unione di buona governance fiscale. Le imprese multinazionali operano a livello mondiale e il loro comportamento societario ha un impatto significativo sui paesi in via di sviluppo. Garantendo l'accesso dei cittadini di tali paesi alle informazioni societarie paese per paese si consentirebbe agli stessi e alle amministrazioni fiscali nei rispettivi paesi di monitorare e valutare tali società e di chiamarle a rispondere del loro operato. Rendendo le informazioni pubbliche per ciascuna giurisdizione fiscale in cui l'impresa multinazionale opera, l'Unione aumenterebbe la coerenza delle proprie politiche per lo sviluppo e limiterebbe i potenziali meccanismi di elusione fiscale in paesi in cui la mobilitazione delle risorse nazionali è stata identificata quale componente fondamentale della politica di sviluppo dell'UE . [Em. 16]

(7)

Allo scopo di evitare la doppia comunicazione nel settore bancario, è opportuno esentare dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente direttiva le imprese madri apicali soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che inseriscono nella comunicazione redatta in conformità all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE tutte le proprie attività e tutte le attività delle imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato, comprese le attività non soggette alle disposizioni della parte tre, titolo I, capo 2, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(8)

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dovrebbe riguardare tutte le attività di un'impresa o di tutte le imprese affiliate di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale. Le informazioni dovrebbero basarsi sulle tenere presenti le specifiche di comunicazione di cui all'azione 13 del piano d'azione BEPS e limitarsi a quanto necessario per consentire un effettivo controllo pubblico, in modo da assicurare che la loro divulgazione non determini rischi o svantaggi sproporzionati per le imprese interessate in termini di competitività o interpretazione erronea . La comunicazione dovrebbe comprendere anche una breve descrizione della natura delle attività, che potrebbe basarsi sulla categorizzazione di cui alla tabella 2 del capitolo V dell'allegato III degli orientamenti dell'OCSE in materia di documentazione sui prezzi di trasferimento. La comunicazione dovrebbe comprendere un testo esplicativo , anche in caso di discrepanze sostanziali a livello di gruppo tra l'importo delle imposte maturate e quello delle imposte pagate, tenendo conto degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti. [Em. 17]

(9)

Al fine di assicurare un livello di dettaglio che consenta ai cittadini di valutare con cognizione di causa il contributo delle multinazionali al benessere in ciascuno Stato membro, le informazioni dovrebbero essere disaggregate per Stato membro. Inoltre, le informazioni relative alle attività delle multinazionali dovrebbero essere presentate con un livello di dettaglio elevato anche quando si riferiscono a determinate giurisdizioni fiscali particolarmente problematiche. Per tutte le altre attività svolte in paesi terzi le informazioni dovrebbero essere presentate in modo aggregato ciascuna giurisdizione in cui operano, sia all'interno che all'esterno dell'Unione, senza nuocere alla competitività delle imprese, le informazioni dovrebbero essere ripartite per giurisdizione. La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito può essere compresa e impiegata in maniera significativa solo se le informazioni sono presentate in forma disaggregata per ciascuna giurisdizione . [Em. 18]

(9 bis)

Qualora ritenga che le informazioni da divulgare possano essere informazioni commercialmente sensibili, l'impresa dovrebbe essere in grado di richiedere all'autorità competente del luogo in cui è stabilita l'autorizzazione a non divulgare la totalità delle informazioni. Se l'autorità nazionale competente non è un'autorità fiscale, l'autorità fiscale competente dovrebbe essere coinvolta in tale decisione. [Em. 82]

(10)

Allo scopo di rafforzare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, è opportuno che i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale stabilita nell'Unione e soggetta all'obbligo di redigere, pubblicare e mettere a disposizione la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito siano collettivamente responsabili di garantire la conformità ai presenti obblighi di comunicazione. Poiché i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie stabilite nell'Unione e controllate dall'impresa madre apicale stabilita al di fuori dell'Unione o la/le persona/e incaricate delle formalità relative alla pubblicità della succursale potrebbero avere una conoscenza solo parziale del contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito predisposta dall'impresa madre apicale, la loro responsabilità nella pubblicazione e divulgazione della comunicazione dovrebbe essere limitata.

(11)

Allo scopo di garantire che i casi di non conformità siano resi pubblici, i revisori legali e le società di revisione dovrebbero verificare che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata in conformità alla presente direttiva e pubblicata sul sito web dell'impresa interessata o di un'impresa affiliata e che le informazioni rese pubbliche siano in linea con le informazioni finanziarie sottoposte a revisione per l'impresa entro i termini stabiliti dalla presente direttiva . [Em. 19]

(11 bis)

I casi di violazione, da parte delle imprese e delle succursali, degli obblighi di comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, che danno luogo a sanzioni da parte degli Stati membri a norma della direttiva 2013/34/UE, dovrebbero essere segnalati in un registro pubblico gestito dalla Commissione. Tra le sanzioni potrebbero figurare, tra l'altro, sanzioni amministrative o l'esclusione dalle gare di appalto pubbliche e dalla concessione di risorse erogate attraverso i fondi strutturali dell'Unione. [Em. 20]

(12)

La presente direttiva si propone di aumentare la trasparenza e il controllo pubblico in materia di imposta sul reddito delle società adeguando il quadro giuridico vigente sugli obblighi imposti alle imprese in materia di comunicazione per la tutela degli interessi dei soci e dei terzi, a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE. Come sancito dalla Corte di giustizia, in particolare nella causa C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler (11), l'articolo 50, paragrafo 2, lettera g), del TFUE menziona l'obiettivo di tutela dei «terzi» in generale senza distinguere o escludere categorie fra questi ultimi. Inoltre, l'obiettivo di conseguire la libertà di stabilimento, assegnato in termini molto ampi alle istituzioni in virtù dell'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, non può essere limitato dalle disposizioni dell'articolo 50, paragrafo 2, del TFUE. Poiché la presente direttiva non riguarda l'armonizzazione delle imposte, bensì soltanto l'obbligo di pubblicazione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, l'articolo 50, paragrafo 1, del TFUE, rappresenta la base giuridica adeguata.

(13)

Al fine di determinare le giurisdizioni fiscali per le quali dovrebbe essere presentato un livello di dettaglio elevato, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la stesura di un elenco comune dell'Unione di tali giurisdizioni fiscali. L'elenco di cui trattasi dovrebbe essere redatto sulla base di determinati criteri da individuare sulla base dell'allegato 1 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM (2016)0024). È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione effettui adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che esse siano svolte in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», quale approvato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione e in attesa della firma ufficiale. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati. [Em. 21]

(13 bis)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e dell'articolo 48 quater, paragrafo 5, della direttiva 2013/34/UE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (12) . [Em. 22]

(14)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, a motivo dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea L'intervento dell'Unione è pertanto giustificato allo scopo di affrontare la dimensione transfrontaliera della pianificazione fiscale aggressiva o degli accordi sui prezzi di trasferimento. La presente iniziativa tiene conto delle preoccupazioni espresse dalle parti interessate in relazione alla necessità di contrastare le distorsioni del mercato unico, senza tuttavia compromettere la competitività dell'Unione. Essa non dovrebbe imporre oneri amministrativi indebiti alle imprese, generare ulteriori conflitti fiscali o il rischio di doppia imposizione . La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo , almeno per quanto riguarda una maggiore trasparenza . [Em. 23]

(15)

La Nel complesso, nel quadro della presente direttiva rispetta , la portata delle informazioni divulgate è commisurata all'obiettivo di migliorare la trasparenza e il controllo pubblici. Pertanto, si ritiene che la presente direttiva rispetti i diritti fondamentali e osserva osservi i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. [Em. 24]

(16)

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (13), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento , ad esempio sotto forma di tavole di concordanza . Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata allo scopo di conseguire l'obiettivo della presente direttiva ed evitare potenziali lacune e incoerenze in sede di recepimento, da parte degli Stati membri, nei rispettivi ordinamenti nazionali . [Em. 25]

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2013/34/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2013/34/UE

La direttiva 2013/34/UE è così modificata:

1)

all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis   Le misure di coordinamento di cui all'articolo 2, agli articoli da 48 bis a 48 octies e all'articolo 51 si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le succursali aperte in uno Stato membro da un'impresa non soggetta alla normativa dello Stato membro ma avente forma giuridica comparabile a quella delle tipologie di imprese elencate nell'allegato I».

2)

È inserito il seguente capo 10 bis:

«Capo 10 bis

Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Articolo 48 bis

Definizioni relative alla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

“impresa madre apicale”: l'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese;

2)

“bilancio consolidato”: il bilancio preparato dall'impresa madre di un gruppo in cui le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi sono presentati come riconducibili a un'unica entità economica;

3)

“giurisdizione fiscale”: una giurisdizione, corrispondente o no ad uno Stato, dotata di autonomia fiscale per quanto concerne l'imposta sul reddito delle società.

Articolo 48 ter

Imprese e succursali tenute a presentare la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.   Gli Stati membri esigono che le imprese madri apicali soggette alla loro legislazione nazionale e aventi un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR, come pure le imprese che non sono imprese affiliate soggette alla loro normativa nazionale e aventi un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR redigano e pubblichino con cadenza annuale e a titolo gratuito una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito. [Em. 26]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune gratuito e in formato aperto ed è messa a disposizione sul sito web dell'impresa il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione .

Gli Stati membri non applicano le norme di cui al presente paragrafo qualora tali imprese siano stabilite soltanto nel territorio di un singolo Stato membro e in nessun'altra giurisdizione fiscale. [Em. 27]

2.   Gli Stati membri non applicano le norme di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese madri apicali, qualora tali imprese o le loro affiliate siano soggette all'articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e riportino nella comunicazione per paese le informazioni su tutte le attività di tutte le imprese affiliate incluse nel bilancio consolidato dell'impresa madre apicale.

3.   Gli Stati membri esigono che le imprese figlie medie e grandi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, soggette alla loro legislazione nazionale e controllate da un'impresa madre apicale avente che registra nel proprio bilancio di un esercizio finanziario un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR e non è soggetta alla legislazione di uno Stato membro, pubblichino con cadenza annuale una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale. [Em. 28]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione . [Em. 29]

4.   Gli Stati membri esigono che le succursali aperte sul loro territorio da imprese non soggette alla legislazione di uno Stato membro pubblichino e rendano disponibili al pubblico gratuitamente con cadenza annuale la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito dell'impresa madre apicale ai sensi del paragrafo 5, lettera a). [Em. 30]

La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata utilizzando un modello comune disponibile in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web della succursale o di un'impresa affiliata il giorno della sua presentazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione . [Em. 31]

Gli Stati membri applicano il primo comma esclusivamente alle succursali aventi un fatturato netto superiore alla soglia stabilita per legge da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

5.   Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4 unicamente alle succursali che rispondono ai seguenti criteri:

a)

l'impresa che ha aperto la succursale è un'impresa affiliata di un gruppo controllato da un'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro e avente nel suo bilancio un fatturato netto consolidato pari o superiore a 750 000 000 EUR oppure è un'impresa non affiliata avente un fatturato netto superiore a 750 000 000 EUR; [Em. 32]

b)

l'impresa madre apicale di cui alla lettera a) non ha un'impresa figlia media o grande ai sensi del paragrafo 3 già soggetta agli obblighi di comunicazione . [Em. 33]

6.   Gli Stati membri non applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4, se una comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, redatta conformemente all'articolo 48 quater è accessibile sul sito dell'impresa madre apicale non soggetta alla legislazione di uno Stato membro entro un ragionevole lasso di tempo e in ogni caso non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione del bilancio in cui siano indicati il nome e la sede legale dell'impresa figlia o della succursale soggetta alla legislazione di uno Stato membro e che ha pubblicato la comunicazione in conformità all'articolo 48 quinquies, paragrafo 1.

7.   Gli Stati membri esigono che le imprese figlie o le succursali non soggette alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 pubblichino e rendano accessibile la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, quando tali imprese figlie o succursali sono state costituite allo scopo di eludere gli obblighi di comunicazione di cui al presente capo.

7 bis.     Per gli Stati membri non partecipanti all'euro, gli importi in moneta nazionale equivalenti agli importi specificati ai paragrafi 1, 3 e 5 sono ottenuti applicando il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e valido alla data di entrata in vigore del presente capo. [Em. 34]

Articolo 48 quater

Contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.   La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito contiene informazioni relative a tutte le attività dell'impresa e dell'impresa madre apicale, comprese le attività di tutte le imprese affiliate consolidate nel bilancio, relative all'esercizio finanziario pertinente.

2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono presentate utilizzando un modello comune e comprendono quanto segue i dati seguenti, disaggregati per giurisdizione fiscale : [Em. 35]

a)

i nomi dell'impresa apicale e, ove applicabile, l'elenco di tutte le relative figlie, una breve descrizione della natura delle loro attività e la rispettiva ubicazione geografica ; [Em. 36]

b)

il numero dei dipendenti occupati su base equivalente a tempo pieno ; [Em. 37]

b bis)

le immobilizzazioni diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti; [Em. 38]

c)

l'importo del fatturato netto (comprensivo del , compresa una distinzione tra il fatturato realizzato con le parti correlate e il fatturato realizzato con le parti non correlate); [Em. 39]

d)

l'importo dell'utile o della perdita al lordo dell'imposta sul reddito;

e)

l'importo dell'imposta sul reddito maturata (esercizio corrente), vale a dire l'importo attuale delle imposte riconosciuto su utili e perdite imponibili dell'esercizio finanziario da imprese e succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;

f)

l'importo dell'imposta sul reddito versata, vale a dire l'importo dell'imposta sul reddito versata nel corso del pertinente esercizio finanziario da imprese o succursali residenti a fini fiscali nella pertinente giurisdizione fiscale;

g)

l'importo degli utili non distribuiti;

g bis)

il capitale dichiarato; [Em. 40]

g ter)

i dettagli dei contributi pubblici ricevuti ed eventuali donazioni effettuate a soggetti politici, organizzazioni politiche o fondazioni politiche; [Em. 65]

g quater)

l'eventuale beneficio per le imprese, figlie o succursali, derivante da un trattamento fiscale preferenziale da patent box o regimi equivalenti. [Em. 41]

Ai fini del primo comma, lettera e), l'importo attuale delle imposte fa riferimento unicamente alle attività dell'impresa nell'esercizio finanziario corrente e non comprende imposte differite o accantonamenti per debiti d'imposta incerti.

3.   La comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuno Stato membro. Qualora uno Stato membro comprenda diverse giurisdizioni fiscali, le informazioni sono raggruppate a livello di Stato membro presentate separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale . [Em. 42]

La comunicazione presenta inoltre le informazioni di cui al paragrafo 2 separatamente per ciascuna giurisdizione fiscale che al termine dell'esercizio finanziario precedente sia riportata nell'elenco comune di fuori dell'Unione redatto in conformità all'articolo 48 octies, a meno che la comunicazione confermi che, fatta salva la responsabilità di cui al successivo articolo 48 sexies, le imprese affiliate del gruppo soggetto alla legislazione della giurisdizione fiscale non abbiano operazioni dirette con imprese affiliate dello stesso gruppo soggette alla legislazione di uno Stato membro. [Em. 43]

Per le altre giurisdizioni fiscali la comunicazione presenta le informazioni di cui al paragrafo 2 in modo aggregato. [Em. 44]

Al fine di proteggere le informazioni commercialmente sensibili e garantire una concorrenza leale, gli Stati membri possono permettere che uno o più elementi d'informazione elencati al presente articolo siano temporaneamente omessi dalla relazione per quanto riguarda attività in una o più giurisdizioni fiscali specifiche quando sono di natura tale che la loro divulgazione recherebbe un grave pregiudizio alla posizione commerciale delle imprese di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1 e 3, cui si riferiscono. L'omissione non impedisce un'equa ed equilibrata comprensione della situazione fiscale dell'impresa. L'omissione va indicata nella relazione unitamente a una spiegazione debitamente giustificata per ciascuna giurisdizione fiscale del perché di questa scelta con riferimento alla/e giurisdizione/i fiscale/i in questione. [Em. 83]

Gli Stati membri subordinano tale omissione all'autorizzazione preventiva di un'autorità nazionale competente. Ogni anno l'impresa chiede una nuova autorizzazione all'autorità competente, che prende una decisione sulla base di una nuova valutazione della situazione. Se le informazioni omesse non soddisfano più il requisito di cui al comma 3 bis, esse sono immediatamente rese accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. [Em. 69/rev]

Gli Stati membri notificano alla Commissione la concessione di tale deroga temporanea e le trasmettono, in condizioni di riservatezza, le informazioni omesse, corredandole di una spiegazione dettagliata della deroga concessa. Ogni anno la Commissione pubblica sul suo sito Internet le notifiche ricevute dagli Stati membri e le spiegazioni fornite conformemente al comma 3 bis. [Em. 47]

La Commissione verifica che il requisito di cui al comma 3 bis sia debitamente rispettato e provvede a monitorare l'uso di tale deroga temporanea autorizzata dalle autorità nazionali. [Em. 48]

Se la Commissione giunge alla conclusione, dopo aver effettuato la propria valutazione delle informazioni ricevute a norma del comma 3 quater, che il requisito di cui al comma 3 bis non è soddisfatto, l'impresa interessata rende immediatamente tali informazioni accessibili al pubblico. A decorrere dalla fine del periodo di non divulgazione, l'impresa indica anche, con effetto retroattivo, sotto forma di media aritmetica, le informazioni richieste ai sensi del presente articolo per gli anni precedenti compresi nel periodo di non divulgazione. [Em. 70/rev]

La Commissione, mediante un atto delegato, adotta orientamenti per aiutare gli Stati membri a definire i casi in cui la pubblicazione delle informazioni è considerata gravemente pregiudizievole per la posizione commerciale delle imprese cui si riferiscono. [Em. 50]

Le informazioni sono collegate a ciascuna giurisdizione fiscale pertinente sulla base dell'esistenza di una sede fissa di attività economica o di un'attività economica permanente che, in ragione delle attività del gruppo, può dar luogo ad un debito d'imposta sul reddito in tale giurisdizione fiscale.

Qualora le attività di diverse imprese affiliate possano far sorgere un debito d'imposta sul reddito in un'unica giurisdizione fiscale, le informazioni relative a tale giurisdizione fiscale rappresentano la somma delle informazioni relative alle attività di ciascuna impresa affiliata e delle rispettive succursali in tale giurisdizione fiscale.

Le informazioni relative a una particolare attività non sono collegate simultaneamente a più di una giurisdizione fiscale.

4.   La comunicazione comprende a livello di gruppo un testo esplicativo per chiarire le eventuali discrepanze rilevanti tra gli importi comunicati a norma del paragrafo 2, lettere e) e f), tenendo conto, se del caso, degli importi corrispondenti relativi a esercizi finanziari precedenti.

5.   La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata e utilizzando un modello comune disponibile gratuitamente in un formato aperto ed è resa accessibile al pubblico sul sito web dell'impresa figlia o di un'impresa affiliata il giorno della sua pubblicazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione. Lo stesso giorno l'impresa pubblica la comunicazione anche in un registro pubblico gestito dalla Commissione. [Em. 51]

6.   La valuta da utilizzare nella comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è la stessa usata per la presentazione del bilancio consolidato. Gli Stati membri non esigono che per la comunicazione sia utilizzata una valuta differente da quella usata per il bilancio.

7.   Per gli Stati membri che non hanno adottato l'euro la soglia di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, è convertita nella valuta nazionale applicando il tasso di cambio al … [giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, maggiorato o ridotto di non più del 5 % al fine di ottenere un importo arrotondato nella valuta nazionale.

Le soglie di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 3 e 4, sono convertite in un importo equivalente nella valuta nazionale di ogni paese terzo pertinente applicando il tasso di cambio al … giorno dell'entrata in vigore della presente direttiva], arrotondato al migliaio più vicino.

Articolo 48 quinquies

Pubblicazione e accessibilità

1.   La comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito è pubblicata secondo le modalità stabilite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente alle disposizioni del capo 2 della direttiva 2009/101/CE, unitamente ai documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della presente direttiva e, se pertinente, ai documenti contabili di cui all'articolo 9 della direttiva 89/666/CEE del Consiglio (*2).

2.   La comunicazione di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, resta accessibile sul sito web per un minimo di cinque anni consecutivi.

Articolo 48 sexies

Responsabilità in materia di redazione, pubblicazione e messa a disposizione della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

1.   Gli Al fine di consolidare la responsabilità nei confronti di terzi e assicurare una governance adeguata, gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo dell'impresa madre apicale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 1, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. [Em. 52]

2.   Gli Stati membri assicurano che incomba collettivamente ai membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle imprese figlie di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 3, incaricati delle formalità relative alla pubblicità di cui all'articolo 13 della direttiva 89/666/CEE in relazione alla succursale di cui all'articolo 48 ter, paragrafo 4, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale, la responsabilità di garantire, al meglio delle loro conoscenze e capacità, che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia redatta, pubblicata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies.

Articolo 48 septies

Verifica indipendente

Gli Stati membri assicurano che, quando il bilancio di un'impresa affiliata è sottoposto a revisione legale da parte di uno o più revisori legali o imprese di revisione a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, i revisori legali o le imprese di revisione verifichino altresì che la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito sia stata presentata e resa accessibile in conformità agli articoli 48 ter, 48 quater e 48 quinquies. I revisori legali o le imprese di revisione segnalano nella loro relazione di revisione se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito non è stata presentata o non è stata resa accessibile in conformità ai citati articoli.

Articolo 48 octies

Elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 49 per quanto riguarda la redazione di un elenco comune dell'Unione relativo a talune giurisdizioni fiscali. L'elenco si basa sulla valutazione delle giurisdizioni fiscali che non sono conformi ai seguenti criteri:

1)

trasparenza e scambio di informazioni, tra cui lo scambio di informazioni su richiesta e lo scambio automatico di informazioni finanziarie;

2)

concorrenza fiscale leale;

3)

norme stabilite dal G20 e/o dall'OCSE;

4)

altre norme pertinenti, incluse le norme internazionali stabilite dal Gruppo di azione finanziaria internazionale.

La Commissione riesamina periodicamente l'elenco e, se del caso, lo modifica per tenere conto di nuovi sviluppi. [Em. 53]

Articolo 48 nonies

Data di inizio della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito

Gli Stati membri assicurano che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento degli articoli da 48 bis a 48 septies si applichino al più tardi a decorrere dalla data di inizio del primo esercizio finanziario avente inizio il o dopo … [due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 48 decies

Relazione

La Commissione presenta una relazione sulla conformità agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 48 bis a 48 septies e sull'impatto degli stessi. La relazione valuta se la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito abbia consentito di ottenere risultati adeguati e proporzionati e valuta i costi e i benefici di una riduzione della soglia del fatturato netto consolidato oltre la quale le imprese e le succursali sono tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito. La relazione valuta inoltre l'eventuale necessità di adottare ulteriori misure complementari , tenendo conto della necessità di garantire un livello sufficiente di trasparenza e  la necessità di preservare e garantire un contesto competitivo alle per le imprese e gli investimenti privati . [Em. 54]

La relazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio entro … [sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].

(*1)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)."

(*2)  Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato, (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).»"

2 bis)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 decies bis

Al più tardi 4 anni dopo l'adozione della presente direttiva e tenendo conto della situazione a livello dell'OCSE, la Commissione riesamina, valuta e riferisce in merito alle disposizioni del presente capo, in particolare per quanto concerne:

le imprese e succursali tenute a comunicare le informazioni sull'imposta sul reddito, in particolare la pertinenza di estendere l’ambito di applicazione del presente capo affinché comprenda le imprese di grandi dimensioni quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, e i grandi gruppi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 7, della presente direttiva;

il contenuto della comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito, come previsto all'articolo 48 quater;

la deroga temporanea di cui all'articolo 48 quater, paragrafo 3, commi da 3 bis a 3 septies.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di una proposta legislativa, se del caso.» [Em. 55]

2 ter)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 48 decies bis

Modello comune per la comunicazione

La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il modello comune di cui all'articolo 48 ter, paragrafi 1, 3, 4 e 6, e all'articolo 48 quater, paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 2.» [Em. 56]

3)

L'articolo 49 è così modificato:

a)

i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti

«2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all'articolo 54.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 13, all'articolo 46, paragrafo 2 e all'articolo 48 octies può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del [ data ] 13 aprile 2016  (***) e tiene conto, in particolare, delle disposizioni contenute nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .»; [Em. 57]

(***)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. "

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.

L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 13, dell'articolo 46, paragrafo 2 o dell'articolo 48 octies entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

3 bis)

all'articolo 51 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri prevedono almeno misure e sanzioni amministrative per la violazione, da parte delle imprese, delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro … [un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva] e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche delle disposizioni.

Entro … [tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione redige un elenco delle misure e delle sanzioni stabilite in ciascuno Stato membro conformemente alla presente direttiva.» [Em. 58]

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il … [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 487 del 28.12.2016, pag. 62.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

(3)  COM(2015)0610 del 27 ottobre 2015.

(4)  COM(2014)0910 del 16 dicembre 2014.

(5)  2015/2010(INL).

(6)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(7)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

(8)   Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

(9)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(10)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

(11)  Sentenza della Corte di Giustizia, del 4 dicembre 1997, C-97/96 Verband deutscher Daihatsu-Händler, EU:C:1997, 581.

(12)   Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(13)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/638


P8_TA(2019)0310

Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (COM(2018)0375 — C8-0230/2018 — 2018/0196(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/47)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0375),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 177, l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0230/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto il parere della Corte dei conti del 25 ottobre 2018 (3),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per i bilanci, la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per il controllo dei bilanci, i pareri ella commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, nonché la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-0043/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (4);

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

(3)  GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

(4)  La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 13 febbraio 2019 (Testi approvati, P8_TA(2019)0096).


P8_TC1-COD(2018)0196

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 27 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti [Em. 1]

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 177, 322, paragrafo 1, lettera a), e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

visto il parere della Corte dei conti (3),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») dispone che, al fine di rafforzare la propria coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione debba mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che rivolga un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Tali regioni beneficiano in modo particolare della politica di coesione. L'articolo 175 del TFUE impone all'Unione di appoggiare la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «orientamento», il Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti. L'articolo 322 del TFUE contiene la base giuridica per l'adozione di regolamenti che dettano le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti, oltre che le verifiche della responsabilità degli agenti finanziari. [Em. 2]

(1 bis)

È importante per il futuro dell'Unione europea e dei suoi cittadini che la politica di coesione si confermi la principale politica d'investimento dell'Unione, mantenendo i finanziamenti previsti per il periodo 2021-2027 quanto meno al livello del periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare di altri settori di attività o programmi dell'Unione non dovrebbe avvenire a scapito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus o del Fondo di coesione. [Em. 3]

(2)

Per promuovere ulteriormente l'attuazione coordinata e armonizzata dei fondi UE attuati in regime di gestione concorrente, vale a dire il Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), il Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), il Fondo di coesione, le misure finanziate in regime di gestione concorrente del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), del Fondo Asilo e migrazione («AMIF»), del Fondo per la Sicurezza interna («ISF») e del Fondo per la gestione integrata delle frontiere («BMVI»), dovrebbero essere stabilite regole finanziarie in base all'articolo 322 del TFUE per tutti questi fondi (i «fondi»), specificando chiaramente l'ambito di applicazione delle disposizioni pertinenti. È inoltre opportuno stabilire disposizioni comuni in base all'articolo 177 del TFUE in merito alle regole strategiche specifiche per FESR, FSE+, Fondo di coesione, FEAMP nonché, in una certa misura, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) . [Em. 430]

(3)

Date le specificità di ciascun fondo, regole specifiche applicabili a ciascun fondo e all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) nell'ambito del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti («regolamenti specifici dei fondi») per integrare le disposizioni del presente regolamento.

(4)

Le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate dovrebbero beneficiare di misure specifiche e finanziamenti supplementari a norma dell'articolo 349 del TFUE e dell'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione del 1994 , allo scopo di ovviare agli svantaggi specifici inerenti alla loro posizione geografica . [Em. 5]

(5)

È opportuno che i principi orizzontali esposti nell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea («TUE») e nell'articolo 10 del TFUE, tra cui i principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'articolo 5 del TUE, siano rispettati nell'attuazione dei fondi, tenendo presente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È altresì opportuno che gli Stati membri rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e assicurino l'accessibilità, coerentemente con l'articolo 9 del documento citato e con il diritto dell'Unione sull'armonizzazione delle prescrizioni di accessibilità per i prodotti e i servizi. In tale contesto, è opportuno dare esecuzione ai fondi in modo da promuovere la deistituzionalizzazione e l'assistenza basata sulla comunità. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero mirare a eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità di genere e a integrare la prospettiva di genere, come anche a contrastare le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. I fondi non dovrebbero sostenere alcuna azione che contribuisca a qualsiasi forma di segregazione o esclusione né infrastrutture inaccessibili alle persone con disabilità . Gli obiettivi dei fondi dovrebbero essere perseguiti nell'ambito dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, conformemente all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1 TFUE, tenendo conto del principio «chi inquina paga» e degli impegni in materia di clima in virtù dall'accordo di Parigi . Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno, le operazioni a beneficio di imprese rispettano le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del TFUE. Essendo la povertà una delle maggiori sfide per l'UE, i fondi dovrebbero contribuire alla sua eliminazione, così come a onorare l'impegno assunto dall'Unione e dai suoi Stati membri in vista del conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. [Em. 6]

(6)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è precondizione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.

(7)

Se è stabilito un termine entro il quale la Commissione deve agire nei confronti degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto di tutte le informazioni e i documenti necessari in modo tempestivo ed efficiente. Qualora i documenti presentati dagli Stati membri siano incompleti o non conformi alle prescrizioni del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi, e quindi non permettano alla Commissione di agire disponendo di informazioni complete, il termine dovrebbe essere sospeso fino a quando gli Stati membri non adempiano le prescrizioni normative.

(8)

Al fine di contribuire al conseguimento delle priorità dell'Unione, i fondi dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi strategici rispondenti alla missione specifica di ciascun fondo nel rispetto degli obiettivi posti dal trattato. Gli obiettivi strategici dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI dovrebbero essere stabiliti nei rispettivi regolamenti specifici dei fondi.

(9)

Data l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i fondi contribuiranno a integrare le azioni per il clima e a conseguire l'obiettivo generale che il 25 % 30  % della spesa di bilancio dell'UE operi a favore di obiettivi per il clima. I meccanismi di immunizzazione dagli effetti climatici (climate proofing) dovrebbero costituire parte integrante della programmazione e dell'attuazione. [Em. 7]

(9 bis)

Considerato l'impatto dei flussi migratori da paesi terzi, la politica di coesione dovrebbe contribuire a processi di integrazione, in particolare garantendo sostegno infrastrutturale alle città e agli enti territoriali in prima linea, che sono più impegnati a dare attuazione alle politiche di integrazione. [Em. 8]

(10)

Una parte del bilancio dell'Unione destinato ai Fondi dovrebbe essere eseguita dalla Commissione in regime di gestione concorrente con gli Stati membri ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [numero del nuovo regolamento finanziario] del Parlamento europeo e del Consiglio (5) (il «regolamento finanziario»). In sede di attuazione dei fondi in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero di conseguenza rispettare i principi del regolamento finanziario, quali la sana gestione finanziaria, la trasparenza e la non discriminazione. È opportuno che la preparazione e l'attuazione dei programmi siano di competenza degli Stati membri e che ciò avvenga al livello territoriale appropriato, secondo il rispettivo quadro istituzionale, giuridico e finanziario, e da parte degli organismi da essi designati all'uopo. Gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'emanare norme che complicano l'utilizzo dei fondi per i beneficiari. [Em. 9]

(11)

Il principio di partenariato è una caratteristica fondamentale dell'attuazione dei fondi, che si basa su un approccio di governance a più livelli e assicura il coinvolgimento della società civile e delle parti sociali. Al fine di assicurare la continuità nell'organizzazione dei partenariati, il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (6) dovrebbe continuare ad applicarsi. [Em. 10]

(12)

A livello dell'Unione il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche è il quadro di riferimento per individuare le priorità delle riforme nazionali e monitorare la loro attuazione. Gli Stati membri sviluppano le proprie strategie pluriennali di investimento in appoggio di tali priorità in materia di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali e unionali. Esse dovrebbero inoltre permettere di utilizzare il finanziamento dell'Unione in modo coerente e massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario apportato in particolar modo dai fondi, dalla Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU. [Em. 11]

(13)

Gli Stati membri dovrebbero determinare in quali modi le tenere conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e le raccomandazioni pertinenti del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE sono tenute presenti nella preparazione dei documenti di programmazione , laddove coerenti con gli obiettivi del programma . Durante il periodo di programmazione 2021-2027 (il «periodo di programmazione») gli Stati membri dovrebbero riferire periodicamente al comitato di sorveglianza e alla Commissione sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi che sostengono la realizzazione delle raccomandazioni specifiche per paese nonché del pilastro europeo dei diritti sociali . Nel corso del riesame intermedio, gli Stati membri dovrebbero esaminare tra l'altro la necessità di modifiche del programma per adeguarsi alle raccomandazioni pertinenti adottate o modificate dopo l'inizio del periodo di programmazione. [Em. 12]

(14)

Gli Stati membri dovrebbero tenere presente il contenuto dei progetti di piani nazionali integrati in materia di energia e di clima che essi redigeranno a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (7), unitamente all'esito del processo di elaborazione delle raccomandazioni dell'Unione in relazione a tali piani, anche in sede di riesame intermedio, oltre che le esigenze finanziarie in materia di investimenti a basse emissioni di carbonio. [Em. 13]

(15)

L'accordo di partenariato, redatto da ciascuno Stato membro, dovrebbe essere un documento strategico che orienta i negoziati tra la Commissione e lo Stato membro interessato sull'elaborazione dei programmi. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi non dovrebbe essere necessario modificare gli accordi di partenariato durante il periodo di programmazione. Per facilitare la programmazione ed evitare la sovrapposizione di contenuti nei documenti di programmazione, gli accordi di partenariato possono dovrebbero poter essere inseriti nei programmi a titolo di parti. [Em. 14]

(16)

Ciascuno Stato membro dovrebbe potrebbe disporre di flessibilità nel decidere se e quanto contribuire a InvestEU al fine di alimentare le garanzie di bilancio per gli investimenti in detto Stato membro , a determinate condizioni previste dagli articoli 10 e 21 del presente regolamento . [Em. 15]

(17)

Al fine di garantire i prerequisiti necessari per l'impiego inclusivo, non discriminatorio, efficace ed efficiente del sostegno dell'Unione concesso dai fondi, è opportuno stabilire un elenco ristretto delle principali condizioni abilitanti e una serie concisa ed esaustiva di criteri obiettivi per la loro valutazione. Ciascuna condizione abilitante dovrebbe essere collegata a un obiettivo specifico ed essere applicabile automaticamente se l'obiettivo specifico è selezionato per ricevere sostegno. Se tali condizioni non sono soddisfatte, le spese relative a operazioni riguardanti gli obiettivi specifici collegati non dovrebbero essere inserite nelle domande di pagamento. Al fine di preservare un contesto favorevole agli investimenti, si dovrebbe sorvegliare continuamente se le condizioni abilitanti sono soddisfatte. È inoltre importante garantire che le operazioni selezionate per ricevere sostegno siano attuate in coerenza con le strategie e i documenti di programmazione esistenti necessari per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti, in modo che tutte le operazioni cofinanziate siano allineate al quadro strategico dell'Unione. [Em. 16]

(18)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per ogni programma che abbracci tutti gli indicatori, i target intermedi e i target finali al fine di monitorare la performance del programma, redigere relazioni in proposito e valutarla. In questo modo la selezione e la valutazione dei progetti risulterebbero orientate ai risultati. [Em. 17]

(19)

Lo Stato membro dovrebbe effettuare un riesame intermedio di ciascun programma sostenuto dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione. Tale riesame dovrebbe consistere in un adeguamento integrale dei programmi in base alla loro performance e permettere al contempo di tenere conto delle nuove sfide e delle raccomandazioni specifiche per paese pertinenti emanate nel 2024 , nonché dei progressi conseguiti con i piani nazionali in materia di energia e di clima e il pilastro europeo dei diritti sociali. Andrebbe tenuto conto anche delle sfide demografiche . Parallelamente, nel 2024 la Commissione, in occasione dell'adeguamento tecnico per l'anno 2025, rivedrà tutte le dotazioni totali degli Stati membri per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» della politica di coesione per gli anni 2025, 2026 e 2027, applicando il metodo di assegnazione stabilito nell'atto di base pertinente. Tale riesame, unitamente all'esito del riesame intermedio, dovrebbe portare a modifiche dei programmi che incideranno sulle dotazioni finanziarie per gli anni 2025, 2026 e 2027. [Em. 18]

(20)

Dovrebbero essere raffinati ulteriormente i meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la gestione economica dell'Unione, in modo da permettere alla Commissione di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme delle misure imposte, e data l'importanza dei loro effetti finanziari, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Al fine di facilitare l'adozione delle decisioni necessarie per garantire azioni efficaci nel contesto del processo di gestione economica, si dovrebbe ricorrere al voto a maggioranza qualificata inversa. [Emm. 425/rev, 444/rev, 448 e 469]

(20 bis)

In casi debitamente giustificati, gli Stati membri potrebbero presentare una richiesta di flessibilità nell'ambito dell'attuale Patto di stabilità e crescita per le spese strutturali, pubbliche o equivalenti, sostenute dalla Pubblica Amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti attivati nel quadro dei Fondi strutturali e di investimento europei («fondi SIE»). La Commissione dovrebbe valutare attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita. [Em. 20]

(21)

È necessario stabilire prescrizioni comuni riguardanti il contenuto dei programmi, tenendo presente la natura specifica di ciascun fondo. Le prescrizioni comuni possono essere integrate dalle norme specifiche di ciascun fondo. Il regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio (8) (il «regolamento CTE») dovrebbe stabilire disposizioni specifiche sul contenuto dei programmi dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

(22)

Al fine di consentire flessibilità nell'attuazione dei programmi e di ridurre gli oneri amministrativi dovrebbero essere consentiti limitati trasferimenti finanziari tra priorità dello stesso programma senza che sia necessaria una decisione della Commissione di modifica del programma. Le tabelle finanziarie rivedute dovrebbero essere presentate alla Commissione al fine di garantire informazioni aggiornate sulle dotazioni finanziarie per ciascuna priorità.

(22 bis)

I grandi progetti rappresentano una quota considerevole della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica in relazione al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che le operazioni al di sopra di determinate soglie continuino a essere soggette a specifiche procedure di approvazione a norma del presente regolamento. La soglia dovrebbe essere fissata in relazione al costo totale ammissibile una volta considerate le entrate nette previste. Onde garantire chiarezza, è opportuno definire a tal fine il contenuto delle domande relative a grandi progetti. Le domande dovrebbero contenere le informazioni necessarie a garantire che il contributo finanziario dei Fondi non si traduca in una perdita sostanziale di posti di lavoro in centri di produzione già esistenti all'interno dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero presentare tutte le informazioni richieste e la Commissione dovrebbe valutare i grandi progetti per determinare se il contributo finanziario richiesto è giustificato. [Em. 21]

(23)

Per rafforzare l'approccio integrato allo sviluppo territoriale, gli investimenti sotto forma di strumenti territoriali, quali gli investimenti territoriali integrati («ITI»), lo sviluppo locale di tipo partecipativo («CLLD») , noto come LEADER nell'ambito del FEASR, o altri strumenti territoriali nel contesto dell'obiettivo strategico «Un'Europa più vicina ai cittadini» a sostegno di iniziative elaborate dallo Stato membro per investimenti programmati per il FESR, dovrebbero basarsi sulle strategie di sviluppo territoriale e locale . Lo stesso dovrebbe valere per iniziative correlate quali i «piccoli comuni intelligenti» . Ai fini degli ITI e degli strumenti territoriali elaborati dagli Stati membri, dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime sul contenuto delle strategie territoriali. Tali strategie territoriali dovrebbero essere sviluppate e approvate sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi. Al fine di assicurare il coinvolgimento delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi nell'attuazione delle strategie territoriali, tali autorità o organismi dovrebbero essere responsabili della selezione delle operazioni da sostenere o coinvolti in tale selezione. [Em. 22]

(24)

Al fine di mobilitare meglio le potenzialità a livello locale è necessario rafforzare e agevolare le iniziative CLLD. Tale attività dovrebbe tenere presenti le esigenze e le potenzialità locali, oltre alle pertinenti caratteristiche socioculturali, e dovrebbe prevedere cambiamenti strutturali, costruire capacità nelle a livello di comunità e amministrazione e stimolare l'innovazione. Dovrebbero essere rafforzati la stretta cooperazione e l'utilizzo integrato dei fondi per realizzare strategie di sviluppo locale. Ai gruppi di azione locale, che rappresentano gli interessi della comunità, dovrebbe spettare, a titolo di principio fondamentale, la responsabilità dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie CLLD. Al fine di agevolare il sostegno coordinato di fondi diversi alle strategie CLLD e di facilitarne l'attuazione si dovrebbe privilegiare il ricorso a un «fondo capofila». [Em. 23]

(25)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, l'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'assistenza tecnica potrebbe essere integrata da misure mirate, volte allo sviluppo di capacità amministrativa , ad esempio la valutazione dell'insieme di competenze delle risorse umane, con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, potrebbero essere concordati nel contesto di una tabella di marcia che colleghi i pagamenti a risultati sul terreno. [Em. 24]

(26)

È opportuno chiarire che, quando uno Stato membro propone alla Commissione di finanziare una priorità di un programma, o una sua parte, con una modalità non collegata ai costi, le azioni, i risultati tangibili e le condizioni concordate dovrebbero riferirsi a investimenti concreti intrapresi nell'ambito dei programmi in regime di gestione concorrente in tale Stato membro o regione.

(27)

Al fine di esaminare la performance dei programmi, gli Stati membri dovrebbero istituire comitati di sorveglianza composti anche da rappresentanti della società civile e delle parti sociali . Per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, le relazioni annuali sull'attuazione dovrebbero essere sostituite da un dialogo strategico strutturato annuale basato sulle informazioni e sui dati più recenti sull'attuazione del programma comunicati dallo Stato membro. [Em. 25]

(28)

A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9) è necessario che i fondi siano valutati in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di relazioni, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Tali prescrizioni possono includere se opportuno indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti dei fondi sul terreno. Gli indicatori dovrebbero essere sviluppati, ove possibile, in modo da tenere conto della dimensione di genere. [Em. 26]

(29)

Al fine di garantire la disponibilità di informazioni aggiornate globali sull'attuazione dei programmi, dovrebbe essere prescritta una maggiore frequenza di relazioni elettroniche su dati quantitativi. [Em. 27]

(30)

Al fine di fornire sostegno all'elaborazione di programmi e attività correlati del prossimo periodo di programmazione, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia dei fondi. Al termine del periodo di programmazione la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione retrospettiva dei fondi, concentrata sul loro impatto. I risultati di tali valutazioni dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico. [Em. 28]

(31)

Le autorità, i beneficiari e tutti coloro che sono interessati ai programmi negli Stati membri dovrebbero diffondere informazioni sui risultati dei finanziamenti dell'Unione e informarne il grande pubblico. La trasparenza, la comunicazione e le attività mirate alla visibilità restano essenziali per conferire visibilità all'azione dell'Unione sul terreno e dovrebbero basarsi su informazioni vere, accurate e aggiornate. Affinché le prescrizioni possano essere vincolanti le autorità di programma e la Commissione dovrebbero poter applicare misure correttive in caso di inadempienza.

(32)

Le autorità di gestione dovrebbero pubblicare informazioni strutturate sulle operazioni selezionate e sui beneficiari sul sito web del programma che sostiene l'operazione, nel rispetto delle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(33)

Al fine di semplificare l'utilizzo dei fondi e ridurre il rischio di errori è opportuno definire sia le forme del contributo dell'Unione agli Stati membri sia le forme del sostegno fornito dagli Stati membri ai beneficiari.

(34)

Per quanto riguarda le sovvenzioni fornite ai beneficiari, gli Stati membri dovrebbero fare ricorso in misura maggiore alle opzioni semplificate in materia di costi. La soglia per il ricorso obbligatorio alle opzioni semplificate in materia di costi dovrebbe essere messa in relazione ai costi totali dell'operazione, al fine di garantire lo stesso trattamento a tutte le operazioni al di sotto della soglia, a prescindere dal fatto che il sostegno sia pubblico o privato. Qualora intenda proporre il ricorso all'opzione semplificata in materia di costi, uno Stato membro potrebbe consultare il comitato di sorveglianza. [Em. 29]

(35)

Al fine di consentire l'applicazione immediata dei tassi forfettari, i tassi forfettari stabiliti dagli Stati membri nel periodo 2014-2020 e basati su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile dovrebbero continuare a essere applicati per operazioni analoghe sostenute dal presente regolamento senza che sia necessario un nuovo metodo di calcolo.

(36)

Al fine di ottimizzare la diffusione degli investimenti cofinanziati a favore dell'ambiente, si dovrebbero assicurare sinergie con il programma LIFE relativo all'azione per l'ambiente e il clima, in particolare mediante i relativi progetti strategici integrati e progetti strategici per la natura , nonché con i progetti finanziati a titolo di Orizzonte Europa e di altri programmi dell'Unione . [Em. 30]

(37)

Al fine di garantire la certezza del diritto è opportuno specificare il periodo di ammissibilità per le spese o i costi relativi a operazioni sostenute dai fondi a norma del presente regolamento e limitare il sostegno alle operazioni portate a termine. È inoltre opportuno chiarire a partire da quale data le spese diventano ammissibili al sostegno dei fondi in caso di adozione di nuovi programmi o di modifiche dei programmi, compresa la possibilità eccezionale di estendere il periodo di ammissibilità all'inizio di una calamità naturale qualora vi sia la necessità di mobilitare urgentemente risorse in risposta ad una calamità.

(38)

Affinché i fondi producano un impatto inclusivo, efficace, equo e sostenibile, dovrebbero esservi disposizioni che garantiscano il carattere non discriminatorio e durevole degli investimenti nelle infrastrutture o nelle attività produttive e che impediscano che i fondi siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. Le autorità di gestione dovrebbero prestare particolare attenzione a non sostenere la delocalizzazione nella selezione delle operazioni, e a trattare come irregolarità gli importi indebitamente versati a operazioni che non rispettano la regola della stabilità. [Em. 31]

(39)

Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del Fondo di coesione e del FESR a quello erogato dal FSE+ nei programmi comuni dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

(40)

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell'Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra i fondi e gli strumenti a gestione diretta, tra cui lo strumento per la realizzazione delle riforme. Un siffatto coordinamento degli interventi dovrebbe promuovere meccanismi di facile utilizzo e una governance multilivello. Tali sinergie dovrebbero essere conseguite tramite meccanismi chiave, vale a dire il riconoscimento di tassi forfettari per i costi ammissibili di Orizzonte Europa per un'operazione analoga e la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione purché sia evitato il doppio finanziamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire le regole per il finanziamento complementare a carico dei fondi. [Em. 32]

(41)

Gli strumenti finanziari non dovrebbero essere utilizzati a favore di attività di rifinanziamento, quali la sostituzione di accordi di prestito in essere o altre forme di finanziamento di investimenti già materialmente completati o pienamente attuati alla data della decisione di investimento, bensì dedicati a sostenere qualsiasi tipologia di investimenti nuovi coerente con gli obiettivi strategici perseguiti.

(42)

La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe essere presa sulla base di una valutazione ex ante. Il presente regolamento dovrebbe stabilire gli elementi minimi obbligatori delle valutazioni ex ante e dovrebbe permettere agli Stati membri di avvalersi della valutazione ex ante eseguita per il periodo 2014-2020, aggiornata secondo necessità, al fine di evitare oneri amministrativi e ritardi nella formazione degli strumenti finanziari.

(42 bis)

Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di attuare gli strumenti finanziari tramite l'aggiudicazione diretta di un contratto al gruppo BEI, alle banche di promozione nazionali e alle istituzioni finanziarie internazionali (IFI). [Em. 33]

(43)

Al fine di agevolare l'attuazione di determinate tipologie di strumenti finanziari nei casi in cui è previsto un sostegno ausiliario mediante sovvenzioni, è possibile applicare le regole sugli strumenti finanziari a tali forme combinate, che vanno a formare un'operazione unica di strumenti finanziari. Dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche che evitino il doppio finanziamento in questi casi.

(44)

Nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici già chiarite durante il periodo di programmazione 2014-2020, le autorità di gestione dovrebbero poter decidere le opzioni di attuazione più opportuni per gli strumenti finanziari in modo da soddisfare i bisogni specifici delle regioni destinatarie. In tale contesto, è auspicabile che la Commissione, in collaborazione con la Corte dei conti europea, fornisca orientamenti ai revisori, alle autorità di gestione e ai beneficiari per la valutazione della conformità con gli aiuti di Stato e la creazione di regimi di aiuti di Stato. [Em. 34]

(45)

Conformemente al principio e alle regole della gestione concorrente, è opportuno che gli Stati membri e la Commissione siano responsabili della gestione e del controllo dei programmi e forniscano garanzie sull'uso legittimo e regolare dei fondi. Poiché la responsabilità primaria della gestione e del controllo dovrebbe spettare agli Stati membri, i quali dovrebbero garantire che le operazioni sostenute dai fondi rispettino il diritto applicabile, è opportuno specificare i loro obblighi al riguardo. Dovrebbero essere stabiliti anche i poteri e le responsabilità della Commissione in tale contesto.

(45 bis)

Ai fini di una maggiore rendicontabilità e trasparenza, è opportuno che la Commissione preveda un sistema di gestione dei reclami che sia accessibile a tutti i cittadini e portatori di interessi in tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, comprese la sorveglianza e la valutazione. [Em. 35]

(46)

Al fine di rendere più rapido l'avvio dell'attuazione dei programmi, si dovrebbe facilitare , ove possibile, il mantenimento , tra cui i sistemi amministrativi ed informatici, delle disposizioni attuative del periodo di programmazione precedente. Il ricorso a sistemi informatici, già stabilito per il periodo precedente di programmazione, dovrebbe essere mantenuto con i debiti adattamenti, salvo che si renda necessaria una tecnologia nuova. [Em. 36]

(47)

Al fine di razionalizzare le funzioni di gestione del programma, dovrebbe essere mantenuta l'integrazione della funzione contabile con quelle dell'autorità di gestione per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, rendendola opzionale per gli altri fondi.

(48)

Poiché l'autorità di gestione ha la responsabilità principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei fondi ed espleta quindi un numero notevole di funzioni, è opportuno stabilire più dettagliatamente le sue funzioni in relazione alla selezione dei progetti, alla gestione del programma e al sostegno da dare al comitato di sorveglianza. Le operazioni selezionate dovrebbero rispettare i principi orizzontali.

(48 bis)

Per sostenere l'utilizzo effettivo dei fondi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli Stati membri, su loro richiesta, il sostegno della BEI. In ciò potrebbero rientrare lo sviluppo della capacità, il sostegno all'individuazione, alla preparazione e all'attuazione dei progetti, nonché la consulenza in merito agli strumenti finanziari e alle piattaforme di investimento. [Em. 37]

(49)

Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza.

(50)

Per assicurare l'opportuno equilibrio tra l'attuazione efficace ed efficiente dei fondi e i relativi costi e oneri amministrativi, la frequenza, la portata e la copertura delle verifiche di gestione dovrebbero basarsi su una valutazione dei rischi che tenga presenti fattori quali la tipologia di operazioni attuate, la complessità e l'entità delle operazioni, i beneficiari e il livello di rischio individuato da precedenti verifiche di gestione e audit. Le misure di gestione e di controllo per i Fondi dovrebbero essere commisurate al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. [Em. 38]

(51)

L'autorità di audit dovrebbe effettuare gli audit e garantire che il parere di audit fornito alla Commissione sia affidabile. Il parere di audit dovrebbe fornire garanzie alla Commissione su tre punti, vale a dire la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate, il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e la completezza, l'accuratezza e la veridicità dei conti.

(52)

Una riduzione delle prescrizioni riguardanti verifiche e audit dovrebbe essere possibile laddove si abbiano garanzie che il programma abbia funzionato efficacemente almeno negli ultimi due anni consecutivi, poiché ciò dimostra che i fondi sono attuati in maniera efficace ed efficiente per un periodo prolungato.

(53)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i costi amministrativi, è opportuno specificare che ai fondi si applica concretamente il principio dell'audit unico.

(54)

Al fine di migliorare la gestione finanziaria dovrebbe essere prevista una modalità semplificata di prefinanziamento. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che uno Stato membro abbia i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall'avvio dell'attuazione del programma.

(55)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri e per la Commissione, è opportuno stabilire un calendario obbligatorio di domande di pagamento trimestrali. I versamenti della Commissione dovrebbero continuare a essere soggetti a una ritenuta del 10 % fino al pagamento del saldo annuale dei conti, una volta che la Commissione possa concludere che i conti siano completi, accurati e veritieri.

(56)

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, la procedura di accettazione annuale dei conti dovrebbe essere semplificata con la previsione di modalità più semplici di pagamento e recupero se non vi è disaccordo tra la Commissione e lo Stato membro.

(57)

Al fine di salvaguardare gli interessi finanziari e il bilancio dell'Unione, è opportuno stabilire e attuare misure proporzionate a livello dello Stato membro e della Commissione. La Commissione dovrebbe poter interrompere i termini di pagamento, sospendere i pagamenti intermedi e applicare rettifiche finanziarie se sono soddisfatte le relative condizioni. La Commissione dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità tenendo conto della natura, della gravità e della frequenza delle irregolarità e delle loro implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

(58)

Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire, rilevare e contrastare efficacemente le eventuali irregolarità, inclusi i casi di frode, commesse dai beneficiari. In conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (11) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95 (12) e n. 2185/96 (13), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e ispezioni in loco, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 (14), la Procura europea può svolgere indagini su casi di frode e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, come previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371 (15) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie affinché qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve fondi dell'Unione collabori pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti e l'accesso necessari alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Procura europea (EPPO) e alla Corte dei conti europea, e provveda affinché eventuali terzi coinvolti nell'attuazione di fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione dettagliata sulle irregolarità rilevate, inclusi i casi di frode, e riferire sul relativo seguito, come anche sul seguito dato alle indagini dell'OLAF. È opportuno che gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata con la Procura europea riferiscano alla Commissione in merito alle decisioni adottate dalle autorità giudiziarie nazionali in relazione ai casi di irregolarità che incidono sul bilancio dell'Unione. [Em. 39]

(59)

Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria è opportuno definire le modalità di disimpegno degli impegni di bilancio a livello di programma.

(60)

Al fine di promuovere gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale sanciti dal TFUE, l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» dovrebbe sostenere tutte le regioni. Al fine di fornire un sostegno equilibrato e graduale e rispecchiare il livello di sviluppo economico e sociale, le risorse destinate a tale obiettivo dovrebbero essere stanziate dal FESR e dal FSE+ in funzione di un criterio di assegnazione basato prevalentemente sul PIL pro capite. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo («RNL») pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

(61)

Si dovrebbero stabilire criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 868/2014 2016 / 2066 della Commissione (17). [Em. 40]

(62)

Al fine di istituire un quadro finanziario di riferimento appropriato per il FESR, il FSE+ , il FEAMP e il Fondo di coesione, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», unitamente all'elenco delle regioni ammissibili, come anche le dotazioni per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). Poiché le dotazioni nazionali degli Stati membri dovrebbero essere stabilite in base ai dati statistici e alle previsioni disponibili nel 2018 e date le difficoltà di previsione, la Commissione dovrebbe riesaminare le dotazioni totali di tutti gli Stati membri nel 2024 in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione e, se si presenta una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 %, adeguare tali dotazioni per gli anni dal 2025 al 2027 in modo che i risultati del riesame intermedio e dell'esercizio di adeguamento tecnico si riflettano nelle modifiche apportate contestualmente ai programmi. [Em. 41]

(63)

I progetti inerenti alla rete transeuropea dei trasporti a norma del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE] (18) continueranno ad essere finanziati dal Fondo di coesione sia in regime di gestione concorrente sia in regime di esecuzione diretta mediante il meccanismo per collegare l'Europa («MCE»). Sviluppando l'approccio positivo del periodo di programmazione 2014-2020, 10 000 000 000 4 000 000 000  EUR del Fondo di coesione dovrebbero essere trasferiti al MCE a tal fine. [Em. 42]

(64)

Determinati importi delle risorse del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione dovrebbero essere destinati all'Iniziativa urbana europea che sarà attuata dalla Commissione in regime di gestione diretta o indiretta. In futuro si dovrebbe riflettere ulteriormente sul sostegno specifico fornito alle regioni e alle comunità svantaggiate. [Em. 43]

(65)

Al fine di garantire dotazioni adeguate alle categorie di regioni, in via di principio le dotazioni totali assegnate agli Stati membri per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non dovrebbero consentire trasferimenti tra le categorie. Considerata però la necessità degli Stati membri di far fronte a sfide specifiche, è opportuno che gli Stati membri possano chiedere di trasferire parte delle loro dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate, indicando i motivi di tale scelta. Al fine di garantire risorse finanziarie sufficienti alle regioni meno sviluppate, si dovrebbe stabilire un massimale per i trasferimenti alle regioni più sviluppate o alle regioni in transizione. Non dovrebbe essere possibile trasferire risorse da un obiettivo a un altro.

(65 bis)

Per raccogliere le sfide cui fanno fronte le regioni a reddito medio, come descritto nella settima relazione sulla coesione  (19) (regioni a bassa crescita rispetto a regioni più sviluppate, ma anche rispetto a regioni meno sviluppate, dal momento che la questione riguarda in particolare le regioni con un PIL pro capite tra il 90 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27), le «regioni in transizione» dovrebbero ricevere un sostegno adeguato ed essere definite come regioni il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % del PIL medio dell'UE a 27. [Em. 44]

(66)

Nel contesto delle circostanze uniche e specifiche dell'isola d'Irlanda, e nell'intento di fornire sostegno alla cooperazione Nord-Sud dell'accordo del Venerdì santo, un nuovo programma transfrontaliero «PEACE PLUS» dovrebbe portare avanti l'opera dei precedenti programmi Peace e INTERREG coinvolgendo le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord. Tenuto conto della sua importanza pratica, il programma dovrebbe essere sostenuto da una dotazione specifica in modo da continuare ad appoggiare le azioni di pace e riconciliazione; sarebbe altresì opportuno assegnare a tale programma una quota adeguata della dotazione dell'Irlanda a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

(66 bis)

Nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione, diverse regioni e Stati membri saranno maggiormente esposti alle conseguenze di tale recesso rispetto ad altri, in ragione della loro posizione geografica, della natura e/o della portata dei loro legami commerciali. Di conseguenza è importante individuare soluzioni pratiche di sostegno anche nell'ambito della politica di coesione, allo scopo di raccogliere le sfide per le regioni e gli Stati membri interessati una volta avvenuto il recesso del Regno Unito. Inoltre, sarà necessario instaurare una cooperazione permanente, che preveda scambi di informazioni e prassi corrette a livello degli enti locali e regionali e degli Stati membri più colpiti. [Em. 45]

(67)

Occorre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento nella politica di coesione per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale, pubblica o privata. Tali tassi dovrebbero rispecchiare il livello di sviluppo economico delle regioni in termini di PIL pro capite rispetto alla media UE-27 , garantendo nel contempo che eventuali variazioni della loro classificazione non si traducano in un trattamento meno favorevole . [Em. 46]

(68)

Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda la modifica degli elementi contenuti in determinati allegati del presente regolamento, vale a dire le dimensioni e i codici delle tipologie di intervento, i modelli di accordi di partenariato e programmi, i modelli per la trasmissione dei dati, l'uso dell'emblema dell'Unione, gli elementi degli accordi di finanziamento e dei documenti strategici, la pista di controllo, i sistemi elettronici per lo scambio di dati, i modelli per la descrizione del sistema di gestione e controllo, per la dichiarazione di affidabilità di gestione, per il parere di audit, per la relazione annuale di controllo, per la strategia di audit, per le domande di pagamento, per i conti e per la determinazione del livello delle rettifiche finanziarie.

(69)

Il potere di adottare atti in conformità all'articolo 290 del TFUE dovrebbe essere conferito alla Commissione anche in relazione alla modifica del codice europeo di condotta sul partenariato finalizzata ad adeguarlo al presente regolamento, alla definizione dei criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare, la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi applicabili a tutti gli Stati membri, oltre alla fissazione di metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso. [Em. 47]

(70)

È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni adeguate e trasparenti con tutti portatori di interessi , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 48]

(71)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione per l'adozione degli accordi di partenariato, l'adozione o la modifica dei programmi e l'applicazione delle rettifiche finanziarie, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che le competenze di esecuzione riguardanti il formato da usare per la segnalazione delle irregolarità, i dati elettronici da registrare e conservare e il modello della relazione finale in materia di performance siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). Sebbene tali atti siano di carattere generale, è opportuno far ricorso alla procedura consultiva in quanto essi stabiliscono solo aspetti, forme e modelli di natura tecnica. Il conferimento delle competenze di esecuzione in relazione alla definizione della ripartizione delle dotazioni finanziarie per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione dovrebbe essere adottato senza ricorso alla procedura di comitato, in quanto esse costituiscono unicamente l'applicazione di una metodologia di calcolo predefinita.

(72)

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), o altre norme applicabili al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbero continuare ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dai fondi per il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 pare estendersi al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell'attuazione di determinate operazioni approvate a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l'esecuzione scaglionata. Ogni singola fase dell'operazione scaglionata, che concorre allo stesso obiettivo globale, dovrebbe essere attuata secondo le norme del periodo di programmazione in cui essa riceve finanziamenti.

(73)

Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale e stabilire norme finanziarie comuni per la parte del bilancio dell'Unione che è attuata in regime di gestione concorrente, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, a causa da un lato del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle le sfide specifiche affrontate dalle regioni meno favorite e dei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato a motivo della necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato in detto articolo. [Em. 49]

(74)

Il regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

Obiettivi e regole generali relative al sostegno

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce:

a)

le disposizioni finanziarie applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale («FESR»), al Fondo sociale europeo Plus («FSE+»), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale («FEASR»), al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca («FEAMP»), al Fondo Asilo e migrazione («AMIF»), al Fondo per la Sicurezza interna («ISF») e allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti («BMVI») (i «fondi»); [Em. 50]

b)

le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE+, al Fondo di coesione e al FEAMP , nonché al FEASR come previsto al paragrafo 1 bis del presente articolo . [Em. 431]

1 bis.     Il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafo 4 bis e capo II, articolo 5, il titolo III, capo II, articoli da 22 a 28, e il titolo IV, capo III, sezione I, articoli da 41 a 43, si applicano alle misure di sostegno finanziate dal FEASR, mentre il titolo I, capo I, articolo 2, paragrafi da 15 a 25, e il titolo V, capo II, sezione II, articoli da 52 a 56, si applicano agli strumenti finanziari di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) …/… [regolamento sui piani strategici della PAC] e che beneficiano del sostegno del FEASR. [Em. 432]

2.   Il presente regolamento non si applica alle componenti dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità del FSE+ né alle componenti in gestione diretta o indiretta del FEAMP, dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, ad eccezione dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

3.   Gli articoli 4 e 10, capo III del titolo II, il capo II del titolo III e il titolo VIII non si applicano all'AMIF, all'ISF e al BMVI.

4.   Il titolo VIII non si applica al FEAMP.

5.   L'articolo 11 del capo II e l'articolo 15 del capo III del titolo II, il capo I del titolo III, gli articoli da 33 a 36 e l'articolo 38, paragrafi da 1 a 4, del capo I, l'articolo 39 del capo II, l'articolo 45 del capo III del titolo IV, gli articoli 67, 71, 73 e 74 del capo II e il capo III del titolo VI non si applicano ai programmi Interreg.

6.   I regolamenti specifici di ciascun fondo indicati di seguito possono stabilire regole complementari al presente regolamento senza contraddirlo. In caso di dubbio sull'applicazione del presente regolamento o dei regolamenti specifici di ciascun fondo, è preminente il presente regolamento:

a)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «FESR e Fondo di coesione») (22);

b)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «FSE+») (23);

c)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «CTE») (24);

d)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «FEAMP») (25);

e)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «AMIF») (26);

f)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «ISF») (27);

g)

Regolamento (UE) […] (il regolamento «BMVI») (28);

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«pertinenti raccomandazioni specifiche per paese»: le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 121, paragrafo paragrafi 2 e 4 , e dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE relative alle sfide strutturali che possono essere opportunamente affrontate mediante investimenti pluriennali che ricadono nell'ambito di applicazione dei fondi come stabilito nei regolamenti specifici dei fondi, e le pertinenti raccomandazioni adottate in conformità all'articolo [XX] del regolamento (UE) [number of the new Energy Union Governance Regulation] del Parlamento europeo e del Consiglio; [Em. 54]

1 bis)

«condizione abilitante»: una condizione concreta e definita con precisione, avente un nesso effettivo con un'incidenza diretta sull'attuazione efficace ed efficiente di un determinato obiettivo del programma; [Em. 55]

2)

«diritto applicabile»: il diritto dell'Unione e il diritto nazionale relativo alla sua applicazione;

3)

«operazione»:

a)

un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati nell'ambito dei programmi in questione;

b)

nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo di un programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;

4)

«operazione di importanza strategica»: operazione che fornisce un contributo fondamentale al conseguimento degli obiettivi di un programma e che è soggetta a particolari misure di sorveglianza e comunicazione;

4 bis)

«programma»: nel contesto del FEASR, i piani strategici della PAC di cui al regolamento (UE) […] (il «regolamento sui piani strategici della PAC»); [Em. 56]

5)

«priorità»: nel contesto dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI, un obiettivo specifico; nel contesto del FEAMP significa una «tipologia di settori di sostegno» di cui alla nomenclatura stabilita all'allegato III del regolamento FEAMP;

6)

«obiettivo specifico»: nel contesto del FEAMP, significa «settore di sostegno» di cui all'allegato III del regolamento FEAMP;

7)

«organismo intermedio»: qualsiasi organismo di diritto pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità;

8)

«beneficiario»:

a)

un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o non dotato di personalità giuridica o una persona fisica, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni;

b)

nel contesto dei partenariati pubblico-privato («PPP»), l'organismo di diritto pubblico che ha avviato l'operazione o il partner privato selezionato per attuarla;

c)

nel contesto dei regimi di aiuti di Stato, l'organismo o l'impresa , a seconda dei casi, che riceve l'aiuto , tranne qualora l'aiuto per impresa sia inferiore o pari a 200 000 EUR, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l'organismo che concede l'aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013  (29) , (UE) n. 1408/2013  (30) e (UE) n. 717/2014  (31); [Em. 57]

d)

nel contesto degli strumenti finanziari, l'organismo che attua il fondo di partecipazione o, in assenza di un fondo di partecipazione, l'organismo che attua il fondo specifico o, se l'autorità di gestione gestisce lo strumento finanziario, l'autorità di gestione;

9)

«fondo per piccoli progetti»: un'operazione di un programma Interreg finalizzata a selezionare e attuare progetti , tra cui quelli «people-to-people» di volume finanziario modesto; [Em. 58]

10)

«target finale»: valore concordato in anticipo da conseguire al termine del periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

11)

«target intermedio»: valore intermedio da conseguire entro una data scadenza temporale durante il periodo di programmazione in relazione a un indicatore compreso in un obiettivo specifico;

12)

«indicatore di output»: indicatore per misurare i risultati tangibili specifici dell'intervento;

13)

«indicatore di risultato»: indicatore per misurare gli effetti a breve termine degli interventi finanziari, particolarmente in riferimento ai destinatari diretti, alla popolazione mirata o agli utenti dell'infrastruttura;

14)

«operazione PPP»: operazione attuata tramite un partenariato tra organismi pubblici e settore privato in conformità a un accordo di PPP, finalizzata a fornire servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato o fonti aggiuntive di capitale;

15)

«strumento finanziario»: struttura per la fornitura di prodotti finanziari;

16)

«prodotto finanziario»: investimenti azionari o quasi azionari, prestiti e garanzie, come definiti all'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) […] (il «regolamento finanziario»);

17)

«destinatario finale»: persona giuridica o fisica che riceve sostegno dai fondi mediante il beneficiario di un fondo per piccoli progetti o da uno strumento finanziario;

18)

«contributo del programma»: sostegno fornito dai fondi e dai cofinanziamenti nazionali, pubblici ed eventualmente privati, ad uno strumento finanziario;

19)

«organismo che attua uno strumento finanziario»: organismo di diritto pubblico o privato che adempie i compiti di un fondo di partecipazione o di un fondo specifico;

20)

«fondo di partecipazione»: fondo istituito da un'autorità di gestione nell'ambito di uno o più programmi per attuare strumenti finanziari mediante uno o più fondi specifici;

21)

«fondo specifico»: fondo, istituito da un'autorità di gestione o da un fondo di partecipazione, destinato a fornire tramite il quale sono forniti prodotti finanziari a destinatari finali; [Em. 59]

22)

«effetto leva»: l'importo del finanziamento rimborsabile fornito ai destinatari finali diviso per l'importo del contributo dei fondi;

23)

«coefficiente di moltiplicazione»: nel contesto degli strumenti di garanzia, coefficiente che esprime il rapporto tra il valore dei nuovi prestiti e investimenti azionari o quasi azionari erogati sottostanti e l'importo del contributo del programma accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia a copertura di perdite previste e impreviste dovute a tali nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari;

24)

«costi di gestione»: costi diretti o indiretti rimborsati dietro presentazione di prove delle spese sostenute per l'attuazione degli strumenti finanziari;

25)

«commissioni di gestione»: prezzo dei servizi resi, determinato nell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione o un fondo specifico, ed eventualmente tra l'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico;

26)

«delocalizzazione»: trasferimento dell'attività o di attività simile o di sua parte ai sensi dell'articolo 2, punto 61 bis, del regolamento (UE) n. 651/2014 (32) della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

27)

«contributo pubblico»: qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, o da qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), dal bilancio dell'Unione messo a disposizione dei fondi, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e che, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o delle priorità FSE+, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori;

28)

«periodo contabile»: il periodo che va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo, tranne che per il primo periodo contabile del periodo di programmazione, per il quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità delle spese al 30 giugno 2022; per il periodo contabile finale, si intende il periodo dal 1o luglio 2029 al 30 giugno 2030;

29)

«irregolarità»: qualsiasi violazione del diritto applicabile, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico coinvolto nell'attuazione dei fondi, che ha o può avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell'Unione imputando a quest'ultimo una spesa indebita;

30)

«carenza grave»: carenza del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo di un programma, in base alla quale risultano necessari miglioramenti sostanziali dei sistemi di gestione e controllo e in base alla quale a un qualsiasi requisito chiave tra quelli ai numeri 2, 4, 5, 9, 12, 13 e 15 di cui all'allegato X, oppure a due o più degli altri requisiti chiave sono attribuite le categorie 3 e 4 di detto allegato;

31)

«tasso di errore totale»: la somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione;

32)

«tasso di errore residuo»: il tasso di errore totale, meno le rettifiche finanziarie applicate dallo Stato membro al fine di ridurre i rischi individuati dall'autorità di audit nei propri audit delle operazioni;

33)

«operazione completata»: un'operazione che è stata materialmente completata o pienamente attuata e per la quale tutti i relativi pagamenti sono stati effettuati dai beneficiari e il relativo contributo pubblico è stato versato ai beneficiari;

34)

«unità di campionamento»: una delle unità — che può essere rappresentata da un'operazione, un progetto nel contesto di un'operazione o una richiesta di pagamento di un beneficiario — nelle quali una popolazione viene suddivisa ai fini del campionamento;

35)

«conto di garanzia»: nel caso di un'operazione PPP, un conto bancario oggetto di un accordo scritto tra un organismo pubblico beneficiario e il partner privato approvato dall'autorità di gestione o da un organismo intermedio utilizzato per i pagamenti durante e/o dopo il periodo di ammissibilità;

36)

«partecipante»: persona fisica che trae beneficio da un'operazione ma che non riceve sostegno finanziario dai fondi;

36 bis)

«principio dell'efficienza energetica in primis»: privilegiare, in sede di pianificazione, interventi e decisioni d'investimento, i provvedimenti intesi a efficientare la domanda e l'offerta di energia; [Em. 60]

37)

«immunizzazione dagli effetti del clima»: processo volto a garantire la resilienza delle infrastrutture agli effetti negativi del clima in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale o alle norme e agli orientamenti nazionali, se disponibili, onorme riconosciute a livello internazionale nonché garantire il rispetto del principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la scelta di percorsi specifici di riduzione delle emissioni e di decarbonizzazione ; [Em. 61]

37 bis)

«BEI»: la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o una società controllata della Banca europea per gli investimenti. [Em. 62]

Articolo 3

Calcolo dei termini per le azioni della Commissione

Se è stabilito un termine per le azioni della Commissione, tale termine ha inizio una volta che lo Stato membro ha presentato tutte le informazioni in conformità alle prescrizioni del presente regolamento o ai regolamenti specifici dei fondi interessati.

Tale termine è sospeso dal giorno successivo alla data in cui la Commissione trasmette a uno Stato membro le sue osservazioni o una richiesta di documenti riveduti e fino a quando lo Stato membro non risponde alla Commissione.

CAPO II

Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi

Articolo 4

Obiettivi strategici

1.   Il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il FEAMP sostengono gli obiettivi strategici seguenti:

a)

un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un rafforzamento delle piccole e medie imprese ; [Em. 63]

b)

un'Europa una transizione più verde e , a basse emissioni di carbonio verso un'economia basse zero emissioni nette di carbonio e un'Europa resiliente attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'attenuazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi; [Em. 64]

c)

un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità , inclusa una mobilità intelligente e sostenibile, e della connettività regionale alle TIC; [Em. 65]

d)

un'Europa più sociale ed inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali; [Em. 66]

e)

un'Europa più vicina ai cittadini attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e integrato delle zone urbane, rurali e costiere di tutte le regioni, le zone delle le iniziative locali. [Em. 67]

2.   Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione contribuiscono alle azioni dell'Unione intese a rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale in conformità all'articolo 174 del TFUE perseguendo i seguenti obiettivi:

a)

«Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione; e

b)

«Cooperazione territoriale europea» (Interreg), con il sostegno del FESR.

3.   Gli Stati membri garantiscono l'immunizzazione dagli effetti del clima delle operazioni pertinenti lungo l'arco dell'intero processo di pianificazione e attuazione e forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima applicando una metodologia basata sulle tipologie di intervento per ciascuno dei fondi. Tale metodologia consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l'ambiente e il clima. Per quanto riguarda il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione, si attribuiscono ponderazioni alle dimensioni e ai codici delle tipologie di intervento stabiliti nell'allegato I. [Em. 68]

4.    In conformità delle rispettive responsabilità ed in linea con i principi di sussidiarietà e della governance multilivello, gli Stati membri e la Commissione provvedono al coordinamento, alla complementarità e alla coerenza tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, quali il programma di sostegno alle riforme, comprendente lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di sostegno tecnico. Essi ottimizzeranno i meccanismi per il coordinamento dei responsabili al fine di evitare duplicazioni durante la programmazione e l'attuazione. [Em. 69]

4 bis.     Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la conformità con le pertinenti norme in materia di aiuti di Stato. [Em. 70]

Articolo 5

Gestione concorrente

1.   Gli Stati membri e la Commissione , in conformità del loro quadro istituzionale e giuridico, eseguono la parte del bilancio dell'Unione assegnata ai Fondi in regime di gestione concorrente in conformità all'articolo [63] del regolamento (UE, Euratom) [number of the new financial regulation] (il «regolamento finanziario»). [Em. 71]

2.    Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, la Commissione esegue invece l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa («MCE»), l'Iniziativa urbana europea, gli Investimenti innovativi interregionali, l'importo del sostegno trasferito dal FSE+ alla cooperazione transnazionale, gli importi dei contributi a InvestEU (34) e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in regime di gestione diretta o indiretta in conformità a [articolo 62, paragrafo 1, lettere a) e c),] del regolamento finanziario. [Em. 72]

3.   La Commissione può , con l'accordo dello Stato membro e della regione interessata, attuare la cooperazione per le regioni ultraperiferiche nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) in regime di gestione indiretta. [Em. 73]

Articolo 6

Partenariato e governance a più livelli

1.   Ciascuno Stato membro organizza un partenariato con le competenti autorità regionali e locali. Il partenariato comprende almeno i partner seguenti: [Em. 74]

a)

le autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche; [Em. 75]

b)

i partner economici e le parti sociali;

c)

i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, quali i partner ambientali , le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione dell'inclusione sociale, dei diritti fondamentali, dei diritti delle persone con disabilità, della parità di genere e della non discriminazione. [Em. 76]

c bis)

gli istituti di ricerca e le università, se del caso. [Em. 77]

2.   Conformemente al sistema della governance a più livelli e seguendo un approccio bottom-up , gli Stati membri coinvolgono tali partner nella preparazione degli accordi di partenariato e in tutte le attività di preparazione, attuazione e  valutazione dei programmi, anche attraverso la partecipazione ai comitati di sorveglianza a norma dell'articolo 34. In tale contesto, gli Stati membri assegnano una percentuale adeguata delle risorse provenienti dai fondi allo sviluppo di capacità amministrative delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile. In caso di programmi transfrontalieri, gli Stati membri interessati includono i partner di tutti gli Stati membri partecipanti. [Emm. 78 e 459]

3.   L'organizzazione e l'attuazione dei partenariati sono effettuate secondo quanto disposto dal regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione (35). Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 107, concernenti emendamenti al regolamento delegato (UE) n. 240/2014, al fine di adeguare tale regolamento delegato al presente regolamento. [Em. 79]

4.   Almeno una volta l'anno la Commissione consulta le organizzazioni che rappresentano i partner a livello dell'Unione in merito all'attuazione dei programmi e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati . [Em. 80]

Articolo 6 bis

Principi orizzontali

1.     In sede di attuazione dei fondi, gli Stati membri e la Commissione garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali e la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2.     Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano tenute in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione.

3.     Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su genere, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante le fasi di preparazione, attuazione, monitoraggio, predisposizione di relazioni e valutazione dei programmi. In particolare, è necessario tener conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità, in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.

4.     Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con il principio dello sviluppo sostenibile, tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, tenendo conto del principio «chi inquina paga», conformemente all'articolo 191, paragrafi 1 e 2, TFUE.

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, il principio «l'efficienza energetica al primo posto», una transizione energetica socialmente equa, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione della biodiversità, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Tali obblighi sono volti ad evitare gli investimenti relativi alla produzione, la raffinazione, la distribuzione, lo stoccaggio o la combustione di combustibili fossili. [Em. 81]

Titolo II

Approccio strategico

CAPO I

Accordo di partenariato

Articolo 7

Preparazione e presentazione dell'accordo di partenariato

1.   Ciascuno Stato membro redige un accordo di partenariato che espone le modalità per un impiego efficace ed efficiente dei fondi per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. Tale accordo di partenariato è redatto in conformità del codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. [Em. 82]

2.   Lo Stato membro presenta l'accordo di partenariato alla Commissione prima della presentazione del primo programma o contestualmente , e comunque non oltre il 30 aprile 2021 . [Em. 83]

3.   L'accordo di partenariato può essere presentato unitamente al pertinente programma nazionale di riforma annuale e al piano nazionale per l'energia e per il clima . [Em. 84]

4.   Lo Stato membro redige l'accordo di partenariato in conformità al modello predisposto nell'allegato II. Lo Stato membro può inserire l'accordo di partenariato in uno dei suoi programmi.

5.   I programmi Interreg possono essere presentati alla Commissione prima della presentazione dell'accordo di partenariato.

Articolo 8

Contenuto dell'accordo di partenariato

L'accordo di partenariato contiene gli elementi seguenti:

a)

gli obiettivi strategici selezionati, comprensivi dell'indicazione di quali fondi e programmi perseguiranno detti obiettivi strategici e della relativa giustificazione, ed anche, se pertinente, della giustificazione per aver scelto come modalità di attuazione InvestEU, tenendo presenti le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese; [Em. 85]

b)

per ciascuno degli obiettivi strategici selezionati di cui alla lettera a):

i)

una sintesi delle scelte strategiche e dei principali risultati attesi per ciascuno dei fondi, anche, se pertinente, grazie all'uso di InvestEU; [Em. 86]

ii)

coordinamento, delimitazione e complementarità tra i fondi e, se pertinente, coordinamento tra i programmi nazionali e regionali , in particolare per quanto riguarda i «piani strategici» della PAC di cui al regolamento (UE) […] («regolamento sui piani strategici della PAC») ; [Em. 87]

iii)

le complementarità e le sinergie tra i fondi e altri strumenti dell'Unione, tra cui i progetti strategici integrati e i progetti strategici per la natura del programma LIFE e, se del caso, i progetti finanziati nell'ambito del programma Orizzonte Europa ; [Em. 88]

iii bis)

la realizzazione degli obiettivi, delle politiche e delle misure nell'ambito dei piani nazionali per l'energia e il clima; [Em. 89]

c)

la dotazione finanziaria preliminare a carico di ciascuno dei fondi suddivisa per obiettivo strategico a livello nazionale e, se del caso, a livello regionale , rispettando le regole specifiche di ciascun fondo sulla concentrazione tematica; [Em. 90]

d)

se pertinente, la ripartizione delle risorse finanziarie per categoria di regioni, redatta in conformità all'articolo 102, paragrafo 2, e gli importi delle dotazioni di cui si propone il trasferimento tra categorie di regioni a norma dell'articolo 105; [Em. 91]

e)

gli importi da contribuire a InvestEU suddivisi per fondo e categoria di regioni; [Em. 92]

f)

l'elenco dei programmi previsti nell'ambito dei fondi con le rispettive dotazioni finanziarie preliminari suddivise per fondo e il corrispondente contributo nazionale per categoria di regioni;

g)

una sintesi delle azioni che lo Stato membro interessato adotta per rafforzare la propria capacità amministrativa di attuazione dei fondi e la propria gestione e sistema di controllo ; [Em. 93]

g bis)

se del caso, un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche e/o esigenze specifiche delle regioni e aree; [Em. 94]

g ter)

una strategia di comunicazione e visibilità. [Em. 95]

Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione dell'accordo di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione delle operazioni, degli strumenti finanziari e dei PPP. [Em. 96]

Per quanto riguarda l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg), l'accordo di partenariato contiene solo l'elenco dei programmi previsti e delle esigenze in materia di investimenti transfrontalieri nello Stato membro interessato . [Em. 97]

Articolo 9

Approvazione dell'accordo di partenariato

1.   La Commissione valuta l'accordo di partenariato e la sua conformità al presente regolamento e alle regole specifiche dei fondi. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle disposizioni degli articoli 4 e 6, delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle misure correlate ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima nonché del modo in cui esse sono affrontate . [Em. 98]

2.   La Commissione può esprimere osservazioni entro tre due mesi dalla data di presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro. [Em. 99]

3.   Lo Stato membro rivede l'accordo di partenariato tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro un mese dalla data della loro presentazione . [Em. 100]

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva l'accordo di partenariato entro quattro mesi dalla data della prima presentazione dell'accordo di partenariato da parte dello Stato membro interessato. L'accordo di partenariato non viene modificato. [Em. 101]

5.   Se, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, l'accordo di partenariato viene incluso in un programma, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva detto programma entro sei mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro interessato.

Articolo 10

Uso del FESR, del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP attuati tramite InvestEU

1.    Dal 1o gennaio 2023, gli Stati membri , con il consenso delle autorità di gestione interessate, possono assegnare, nell'accordo di partenariato o nella richiesta di modifica di un programma, l'importo che il fino al 2 % del FESR, il del FSE+, il del Fondo di coesione e il del FEAMP contribuiscono da versare come contributo a InvestEU, e da eseguire mediante garanzie di bilancio. L'importo da contribuire a InvestEU non supera il 5 % Fino al 3  % della dotazione totale di ciascun fondo, salvo in casi debitamente giustificati può essere ulteriormente assegnato a InvestEU nel quadro del riesame intermedio . Tali contributi non configurano trasferimenti di sono disponibili per gli investimenti in linea con gli obiettivi della politica di coesione e nella stessa categoria delle regioni interessate dai fondi di origine. Ogniqualvolta un importo del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione è versato a InvestEU, si applicano le condizioni abilitanti di cui all'articolo 11 e agli allegati III e IV del presente regolamento. Possono essere assegnate solo risorse di cui all'articolo 21 inerenti agli anni civili futuri . [Em. 428]

2.   Per l'accordo di partenariato possono essere assegnate solo risorse inerenti all'anno civile in corso e a quelli futuri. Per la richiesta di modifica di un programma possono essere assegnate solo risorse di anni civili futuri. [Em. 103]

3.   Gli importi di cui al paragrafo 1 sono impiegati per creare la dotazione della parte della garanzia dell'UE che si riferisce al comparto dello Stato membro in questione . [Em. 104]

4.   Se entro il 31 dicembre 2021 2023 non è stato concluso un accordo di contributo ai sensi dell'articolo [9] del [InvestEU Regulation] per l'importo di cui al paragrafo 1 assegnato nell'accordo di partenariato, lo Stato membro presenta una richiesta di modifica del programma o dei programmi per utilizzare l'importo corrispondente. [Em. 105]

L'accordo di contributo per l'importo di cui al paragrafo 1, assegnato nella richiesta di modifica del programma, è concluso o, se del caso, modificato simultaneamente all'adozione della decisione di modifica del programma. [Em. 106]

5.   Se entro nove mesi dall'approvazione dell'accordo di contributo non è stato concluso un accordo di garanzia, ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation], gli importi rispettivi versati nel fondo comune di copertura a titolo di dotazione sono nuovamente trasferiti a un al programma o diversi ai programmi originari e lo Stato membro presenta la corrispondente richiesta di modifica del programma. In tale situazione specifica, è possibile modificare le risorse inerenti agli anni civili passati, purché gli impegni non siano ancora stati attuati. [Em. 107]

6.   Se entro quattro anni dalla sua firma ai sensi dell'articolo 9 del [InvestEU Regulation] un accordo di garanzia non è stato attuato completamente, lo Stato membro può chiedere che gli importi impegnati nell'accordo di garanzia ma non riservati a copertura di prestiti o altri strumenti di rischio sottostanti siano trattati come indicato nel paragrafo 5.

7.   Le risorse generate da importi contribuiti a InvestEU o imputabili a questi ed eseguite mediante garanzie di bilancio sono messe a disposizione dello Stato membro e  delle autorità locali o regionali interessate dal contributo e sono impiegate a fini di sostegno a titolo dello stesso obiettivo o obiettivi sotto forma di strumenti finanziari. [Em. 108]

8.   La Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli importi non utilizzati per InvestEU per l'anno in cui è approvata la corrispondente modifica del programma. Non si possono iscrivere nuovamente in bilancio importi a tale titolo per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui il contributo è stato iscritto nuovamente in bilancio.

CAPO II

Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

Articolo 11

Condizioni abilitanti

1.   Per ciascun obiettivo specifico il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per la sua attuazione efficace ed efficiente («condizioni abilitanti»). Le condizioni abilitanti si applicano nella misura in cui contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma. [Em. 109]

L'allegato III stabilisce le condizioni abilitanti orizzontali applicabili a tutti gli obiettivi specifici e i criteri necessari per valutarne il soddisfacimento.

L'allegato IV stabilisce le condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, al Fondo di coesione e al FSE+ e i criteri necessari per valutare se sono soddisfatte.

2.   In fase di elaborazione di un programma o di introduzione di un nuovo obiettivo specifico nel contesto della modifica di un programma, lo Stato membro valuta se sono soddisfatte le condizioni abilitanti collegate all'obiettivo specifico selezionato. Lo Stato membro individua in ciascun programma o ciascuna modifica di programma le condizioni abilitanti soddisfatte e quelle non soddisfatte e se ritiene soddisfatta una condizione abilitante indica la relativa giustificazione. Su richiesta di uno Stato membro, la BEI può contribuire alle valutazioni delle azioni necessarie per soddisfare le condizioni abilitanti pertinenti. [Em. 110]

3.   Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell'approvazione del programma o della modifica del programma, lo Stato membro informa la Commissione appena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione.

4.   Entro tre due mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, la Commissione effettua una valutazione e informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento della condizione. [Em. 111]

Se la Commissione non condivide la valutazione effettuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese due mesi al massimo . [Em. 112]

5.   Le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico non possono essere inserite in domande di pagamento fino a quando prima che la Commissione non ha abbia informato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante a norma del paragrafo 4 , ferma restando la sospensione del rimborso fino al soddisfacimento della condizione stessa . [Em. 113]

Il primo comma non si applica alle operazioni che contribuiscono al soddisfacimento della corrispondente condizione abilitante.

6.   Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l'intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione in merito a qualsiasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti.

Se la Commissione ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro un mese. Se la Commissione giunge alla conclusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative a operazioni collegate all'obiettivo specifico interessato non possono essere inserite in domande di pagamento a partire dalla data in cui la Commissione ne informa lo Stato membro.

7.   L'allegato IV non si applica ai programmi sostenuti dal FEAMP.

Articolo 12

Quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.   Lo Stato membro , de del caso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, istituisce un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l'attuazione e contribuisce a misurare la performance generale dei fondi. [Em. 115]

Il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione consta di:

a)

indicatori di output e di risultato collegati ad obiettivi specifici stabiliti nei regolamenti specifici dei fondi;

b)

target intermedi da conseguire entro la fine dell'anno 2024 per gli indicatori di output; e

c)

target finali da conseguire entro la fine dell'anno 2029 per gli indicatori di output e di risultato.

2.   I target intermedi e i target finali sono stabiliti in relazione a ciascun obiettivo specifico nell'ambito di un programma, eccettuati l'assistenza tecnica e l'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale stabilito all'articolo [4, lettera c) paragrafo 1 , punto vii xi ),] del regolamento FSE+. [Em. 116]

3.   I target intermedi e i target finali permettono alla Commissione e agli Stati membri di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici. Essi rispondono alle prescrizioni dell'articolo [33, paragrafo 3)] del regolamento finanziario.

Articolo 13

Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione

1.   Le metodologie per istituire il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione comprendono:

a)

i criteri applicati dagli Stati membri per selezionare gli indicatori;

b)

i dati o gli elementi di prova utilizzati, il sistema di garanzia di qualità dei dati e il metodo di calcolo;

c)

i fattori che possono influire sul conseguimento dei target intermedi e dei target finali e come sono stati tenuti presenti.

2.   Su richiesta della Commissione lo Stato membro mette a disposizione tali metodologie.

Articolo 14

Riesame intermedio

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro rivede e la pertinente autorità di gestione rivedono ciascun programma tenendo presenti gli elementi seguenti: [Em. 117]

a)

le nuove sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel 2024 e gli obiettivi identificati nell'attuazione dei piani integrati per l’energia e il clima, se del caso ; [Em. 118]

b)

la situazione socioeconomica dello Stato membro interessato o della regione interessata , incluso lo stato di attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e le esigenze territoriali in vista di ridurre le disparità, nonché le disuguaglianze economiche e sociali ; [Em. 119]

c)

i progressi compiuti verso il conseguimento dei target intermedi;

d)

i risultati dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, se applicabile;

d bis)

qualsiasi importante sviluppo finanziario, economico o sociale che richiede un adeguamento dei programmi, anche a seguito di shock simmetrici o asimmetrici negli Stati membri e nelle loro regioni. [Em. 120]

2.    In base all'esito del riesame, lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 31 marzo 2025 una richiesta di modifica per ciascun programma in conformità all'articolo 19, paragrafo 1 , o dichiara che non è necessaria alcuna modifica . Lo Stato membro giustifica la modifica in base agli elementi indicati al paragrafo 1 o, se del caso, fornisce motivazioni alla mancata richiesta di modifica di un programma . [Em. 121]

Il programma riveduto comprende:

a)

le dotazioni iniziali rivedute di risorse finanziarie per priorità, compresi gli importi per gli anni 2026 e 2027; [Em. 122]

b)

i target finali riveduti o nuovi;

b bis)

gli importi da versare come contributo a InvestEU per fondo e per categoria di regione, se del caso; [Em. 123]

c)

le dotazioni di risorse finanziarie rivedute in seguito all'adeguamento tecnico di cui all'articolo 104, paragrafo 2, compresi gli importi per gli anni 2025, 2026 e 2027, se applicabile.

3.   Se in seguito al riesame viene presentato un programma nuovo, il piano di finanziamento di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), comprende la dotazione finanziaria complessiva per ciascun fondo allo stato dell'anno di approvazione del programma.

3 bis.     Entro il 31 marzo 2026, la Commissione adotta una relazione che sintetizza i risultati del processo di riesame di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 124]

CAPO III

Misure collegate a una sana gestione economica

Articolo 15

Misure per collegare l'efficacia dei fondi a una sana gestione economica

1.   La Commissione può chiedere a uno Stato membro di rivedere i programmi pertinenti e proporre modifiche degli stessi, qualora ciò sia necessario a sostegno dell'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio.

Tale richiesta può essere presentata per le finalità seguenti:

a)

sostenere l'attuazione di una raccomandazione pertinente specifica per paese adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione pertinente del Consiglio adottata a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE e destinata allo Stato membro interessato;

b)

sostenere l'attuazione di raccomandazioni pertinenti del Consiglio destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, o dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 (36) del Parlamento europeo e del Consiglio, purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici.

2.   Una richiesta della Commissione a uno Stato membro a norma del paragrafo 1 è motivata in riferimento all'esigenza di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni e indica i programmi o le priorità che essa ritiene interessati e la natura delle modifiche previste.

3.   Lo Stato membro trasmette la propria risposta alla richiesta di cui al paragrafo 1 entro due mesi dal ricevimento, esponendo le modifiche che considera necessarie nei programmi pertinenti, i motivi delle modifiche, indicando i programmi interessati e la natura delle modifiche proposte e gli effetti previsti sull'attuazione delle raccomandazioni e sull'attuazione dei fondi. Se del caso, la Commissione formula osservazioni entro un mese dal ricevimento di detta risposta.

4.   Lo Stato membro presenta una proposta di modifica dei programmi pertinenti entro due mesi dalla data di presentazione della risposta di cui al paragrafo 3.

5.   Se la Commissione non ha presentato osservazioni o se essa ritiene che le osservazioni formulate siano state debitamente recepite, adotta una decisione di approvazione delle modifiche ai pertinenti programmi entro il limite di tempo di cui all'articolo [19, paragrafo 4].

6.   Se lo Stato membro omette di adottare un'azione efficace in risposta a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 3 e 4, la Commissione può sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi ai programmi o alle priorità interessate in conformità all'articolo 91.

7.   La Commissione presenta al Consiglio la proposta di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti relativi a uno o più programmi di uno Stato membro nei casi seguenti:

a)

se il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, o dell'articolo 126, paragrafo 11, del TFUE che lo Stato membro interessato non ha adottato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio adotta due raccomandazioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) , motivate dal fatto che uno Stato membro ha presentato un piano d'azione correttivo insufficiente;

c)

se il Consiglio adotta due decisioni successive nella stessa procedura per gli squilibri, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1176/2011, con cui accerta l'inadempimento dello Stato membro per non aver adottato l'azione correttiva raccomandata;

d)

se la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (38) e, di conseguenza, decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro;

e)

se il Consiglio decide che uno Stato membro non adempie al programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (39) o alle misure richieste da una decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Si riserva la priorità alla sospensione degli impegni; i pagamenti sono sospesi solo qualora si richieda un intervento immediato e in caso di grave inadempienza. La sospensione dei pagamenti si applica alle domande di pagamento presentate per i programmi interessati dopo la data della decisione di sospensione.

In considerazione di circostanze economiche eccezionali o dietro una richiesta motivata presentata dallo Stato membro interessato alla Commissione entro 10 giorni dall'adozione della decisione o raccomandazione di cui al comma precedente, la Commissione può raccomandare che il Consiglio revochi la sospensione di cui allo stesso comma.

8.   Una proposta di sospensione degli impegni presentata dalla Commissione si ritiene adottata dal Consiglio a meno che esso non decida, tramite un atto di esecuzione, di respingere la proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione della proposta della Commissione.

La sospensione degli impegni si applica agli impegni a carico dei fondi a favore dello Stato membro interessato a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospensione.

Il Consiglio adotta una decisione, tramite un atto di esecuzione, su una proposta della Commissione di cui al paragrafo 7 riguardo alla sospensione dei pagamenti.

9.   L'ambito e il livello della sospensione degli impegni o dei pagamenti da imporre sono proporzionati, rispettano la parità di trattamento tra Stati membri e tengono conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato, in particolare del livello di disoccupazione, povertà o esclusione sociale dello Stato membro interessato rispetto alla media dell'Unione e dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. L'impatto della sospensione sui programmi di importanza critica per contrastare condizioni difficili di natura economica o sociale rappresenta un fattore specifico da considerare.

10.   La sospensione degli impegni è soggetta a un massimale pari al 25 % degli impegni per l'anno civile successivo per i fondi, o allo 0,25 % del PIL nominale se inferiore, in ciascuno dei casi seguenti:

a)

nel primo caso di inadempienza riguardante una procedura per disavanzi eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera a);

b)

nel primo caso di inadempienza riguardante un piano d'azione correttivo in una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7;

c)

in caso di inadempienza dell'azione correttiva raccomandata in seguito a una procedura per gli squilibri eccessivi di cui al paragrafo 7, lettera c);

d)

nel primo caso di inadempienza di cui al paragrafo 7, lettere d) ed e).

In caso di inadempienza persistente, la sospensione degli impegni può superare le percentuali massimali indicate al primo comma.

11.   Dietro proposta della Commissione il Consiglio revoca la sospensione degli impegni in conformità alla procedura di cui al paragrafo 8 nei casi seguenti:

a)

se la procedura per disavanzo eccessivo è sospesa a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (40) o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo;

b)

se il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1176/2011 o la procedura per gli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, di detto regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura per gli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 di detto regolamento;

c)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato le misure opportune di cui al regolamento (CE) n. 332/2002;

d)

se la Commissione ha concluso che lo Stato membro interessato ha adottato le misure opportune per attuare il programma di aggiustamento macroeconomico di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 o le misure richieste con decisione del Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del TFUE.

Dopo che il Consiglio abbia revocato la sospensione degli impegni, la Commissione iscrive nuovamente in bilancio gli impegni sospesi a norma dell'articolo [8] del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) […] (regolamento QFP)].

Gli impegni sospesi non possono essere iscritti nuovamente in bilancio per anni successivi al 2027.

Il termine per il disimpegno dell'importo iscritto nuovamente in bilancio a norma dell'articolo 99 decorre dall'anno in cui l'impegno sospeso è stato iscritto nuovamente in bilancio.

Una decisione di revoca della sospensione dei pagamenti è adottata dal Consiglio su proposta della Commissione se sono soddisfatte le condizioni applicabili di cui al primo comma.

12.   La Commissione informa il Parlamento europeo in merito all'attuazione del presente articolo. In particolare, ove per uno Stato membro risulti soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 7, la Commissione informa immediatamente il Parlamento europeo e trasmette informazioni dettagliate sui fondi e sui programmi che potrebbero formare oggetto di sospensione di impegni.

Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a un dialogo strutturato sull'applicazione del presente articolo, alla luce delle informazioni trasmesse a norma del primo comma.

La Commissione trasmette la proposta di sospensione degli impegni o la proposta di revoca della sospensione al Parlamento europeo e al Consiglio.

13.   I paragrafi da 1 a 12 non si applicano a priorità o programmi sostenuti a norma dell'articolo [4, lettera c), punto v), punto ii)] del regolamento FSE+. [Emm. 425/rev, 444/rev, 448 e 469]

Titolo III

Programmazione

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi

Articolo 16

Preparazione e presentazione dei programmi

1.   Gli Stati membri , in cooperazione con i partner di cui all’articolo 6, preparano i programmi per attuare i Fondi per il periodo compreso fra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. [Em. 140]

2.   Gli Stati membri presentano i programmi alla Commissione non oltre 3 mesi dopo la presentazione dell'accordo di partenariato.

3.   Gli Stati membri redigono i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato V.

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI lo Stato membro redige i programmi in conformità al modello di programma di cui all'allegato VI.

Articolo 17

Contenuto dei programmi

1.   Ciascun programma stabilisce la strategia grazie alla quale contribuirà al conseguimento degli obiettivi strategici e alla comunicazione dei risultati.

2.   Un programma è costituito da priorità. Ciascuna priorità corrisponde a un unico obiettivo strategico uno o più obiettivi strategici o all'assistenza tecnica. Una priorità che corrisponde a un obiettivo strategico consiste di uno o più obiettivi specifici. Più priorità possono corrispondere allo stesso obiettivo strategico. [Em. 141]

Per i programmi sostenuti dal FEAMP ciascuna priorità può corrispondere a uno o più obiettivi strategici. Gli obiettivi specifici corrispondono ai settori di sostegno definiti nell'allegato [III] del regolamento FEAMP.

Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, un programma è composto da obiettivi specifici.

3.   Ciascun programma espone:

a)

una sintesi delle principali sfide, tenendo presenti:

i)

le disuguaglianze e le disparità di carattere economico, sociale e territoriale, ad eccezione dei programmi sostenuti dal FEAMP; [Em. 142]

ii)

i fallimenti del mercato, la necessità di investimenti e la complementarità e le sinergie con altre forme di sostegno; [Em. 143]

iii)

le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e in altre raccomandazioni pertinenti dell'Unione indirizzate allo Stato membro; [Em. 144]

iv)

le sfide relative alla capacità amministrativa e alla governance e alle misure di semplificazione ; [Em. 145]

iv bis)

un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche, ove pertinente; [Em. 146]

v)

gli insegnamenti tratti da esperienze precedenti;

vi)

le strategie macroregionali e per i bacini marittimi qualora gli Stati membri e le regioni partecipino a tali strategie;

vi bis)

le sfide e i relativi obiettivi individuati nei piani nazionali per l’energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali; [Em. 147]

vii)

per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, i progressi conseguiti nell'attuazione del pertinente acquis e dei pertinenti piani di azione dell'Unione nonché le carenze individuate ; [Em. 148]

b)

la giustificazione degli obiettivi strategici selezionati, delle priorità, degli obiettivi specifici e delle forme di sostegno corrispondenti;

c)

per ciascuna priorità, ad eccezione dell'assistenza tecnica, gli obiettivi specifici;

d)

per ciascun obiettivo specifico:

i)

le tipologie di azioni correlate, tra cui l'elenco un elenco indicativo e un calendario delle operazioni previste di importanza strategica e i contributi attesi al conseguimento di tali obiettivi specifici e alle eventuali strategie macroregionali e per i bacini marittimi; [Em. 149]

ii)

gli indicatori di output e gli indicatori di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

iii)

i principali gruppi di destinatari;

iii bis)

azioni a tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione; [Em. 150]

iv)

i territori specifici cui è diretta l'azione, tra cui l'utilizzo previsto degli investimenti territoriali integrati, dello sviluppo locale di tipo partecipativo o di altri strumenti territoriali;

v)

le azioni interregionali , transfrontaliere e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro; [Em. 151]

v bis)

la sostenibilità degli investimenti; [Em. 152]

vi)

l'utilizzo previsto degli strumenti finanziari;

vii)

le tipologie di intervento e una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento o settore di sostegno;

vii bis)

una descrizione del modo in cui devono essere perseguite le complementarità e le sinergie con altri fondi e strumenti; [Em. 153]

e)

il ricorso previsto all'assistenza tecnica in conformità agli articoli da 30 a 32 e le pertinenti tipologie di intervento;

f)

un piano di finanziamento che contenga:

i)

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie totali per ciascuno dei fondi e per ciascuna categoria di regioni per l'intero periodo di programmazione e per anno, compresi gli eventuali importi trasferiti in conformità all'articolo 21;

ii)

una tabella che specifichi le dotazioni finanziarie complessive per ogni priorità, suddivisa per fondo e per categoria di regioni e il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;

iii)

per i programmi sostenuti dal FEAMP, una tabella che specifichi per ciascuna tipologia di settore di sostegno l'importo delle dotazioni finanziarie totali del sostegno a carico del fondo e il contributo nazionale;

iv)

per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI una tabella che specifichi, per obiettivo specifico, le dotazioni finanziarie totali per tipologia di azione, il contributo nazionale, e se è composto da contributi pubblici e privati;

g)

le azioni adottate per coinvolgere i partner pertinenti di cui all'articolo 6 nella preparazione del programma e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma;

h)

per ciascuna condizione abilitante, stabilita in conformità all'articolo 11, all'allegato III e all'allegato IV, una valutazione che indichi se la condizione abilitante è soddisfatta alla data di presentazione del programma;

i)

l'approccio previsto in termini di comunicazione e visibilità del programma mediante la definizione dei suoi obiettivi, del pubblico destinatario, dei canali di comunicazione, ove opportuno della diffusione sui social media, nonché del bilancio previsto e dei pertinenti indicatori di sorveglianza e valutazione; [Em. 154]

j)

l'autorità di gestione, l'autorità di audit , l'organismo responsabile della funzione contabile a norma dell'articolo 70 e l'organismo che riceve i pagamenti della Commissione. [Em. 155]

Le lettere c) e d) del presente paragrafo non si applicano all'obiettivo specifico di cui all'articolo [4, lettera c paragrafo 1 ), punto vii xi )] del regolamento FSE+. [Em. 156]

Al programma è allegata una relazione ambientale contenente informazioni pertinenti in merito agli effetti sull'ambiente conformemente alla direttiva 2001/42/CE, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici. [Em. 157]

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera d), per ciascun obiettivo specifico dei programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI sono presentate le informazioni seguenti:

a)

descrizione della situazione di partenza, delle sfide e delle risposte cui il fondo fornisce sostegno;

b)

indicazione degli obiettivi operativi;

c)

elenco indicativo delle azioni e del contributo previsto agli obiettivi specifici e operativi;

d)

eventualmente, giustificazione del sostegno operativo, delle azioni specifiche, dell'assistenza emergenziale e delle azioni di cui agli articoli [16 e 17] del regolamento AMIF;

e)

gli indicatori di output e di risultato con i corrispondenti target intermedi e target finali;

f)

ripartizione indicativa delle risorse del programma per tipologia di intervento.

5.   Le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura riportata nell'allegato I. Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI le tipologie di intervento si basano su una nomenclatura stabilita nei regolamenti specifici dei fondi.

6.   Per i programmi del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione presentati in conformità all'articolo 16, la tabella di cui al paragrafo 3, lettera f), punto ii), riporta solo gli importi per gli anni da 2021 a 2025 2027 . [Em. 158]

7.   Lo Stato membro comunica alla Commissione qualsiasi variazione delle informazioni di cui al paragrafo 3, lettera j), senza necessità di una modifica del programma.

Articolo 18

Approvazione dei programmi

1.   La Commissione valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, oltre che la coerenza con l'accordo di partenariato. Nella valutazione la Commissione tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese nonché delle pertinenti sfide individuate nell'attuazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nel pilastro europeo dei diritti sociali e del modo in cui esse sono affrontate . [Em. 160]

2.   La Commissione può formulare osservazioni entro tre due mesi dalla data di presentazione del programma da parte dello Stato membro. [Em. 161]

3.   Lo Stato membro rivede il programma tenendo conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione . [Em. 162]

4.   La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che approva il programma entro sei cinque mesi dalla data di della prima presentazione del programma da parte dello Stato membro. [Em. 163]

Articolo 19

Modifica dei programmi

1.   Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un programma unitamente al programma modificato, indicando l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi.

2.   La Commissione valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro tre due mesi dalla presentazione del programma modificato. [Em. 164]

3.   Lo Stato membro rivede il programma modificato e tiene presenti le conto delle osservazioni espresse dalla Commissione entro due mesi dalla loro presentazione . [Em. 165]

4.   La Commissione approva la modifica di un programma non oltre sei tre mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro. [Em. 166]

5.   Lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino al 5 % 7  % della dotazione iniziale di una priorità e non superiore al 3 % 5  % del bilancio del programma a un'altra priorità dello stesso fondo a sostegno dello stesso programma. Nel fare ciò, lo Stato membro rispetta il codice di condotta istituito mediante il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione. Per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE+, il trasferimento riguarda solo dotazioni per la stessa categoria di regioni. [Em. 167]

Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti. Essi sono considerati non rilevanti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione. Essi avvengono comunque nel rispetto di tutti i requisiti normativi. Lo Stato membro presenta alla Commissione la versione riveduta della tabella di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii) o punto iii) o punto iv), a seconda dei casi.

6.   Non è richiesta l'approvazione della Commissione per le correzioni di natura puramente materiale , tecnica o editoriale che non influiscono sull'attuazione del programma. Gli Stati membri comunicano tali correzioni alla Commissione. [Em. 168]

7.   Per i programmi sostenuti dal FEAMP le modifiche dei programmi relative all'introduzione di indicatori non richiedono l'approvazione della Commissione.

Articolo 20

Sostegno congiunto del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione

1.   Il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione possono fornire sostegno congiuntamente ai programmi dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita».

2.   Il FESR e il FSE+ possono finanziare, in modo complementare ed entro il limite del 10 % 15  % del sostegno di tali fondi a ciascuna priorità di un programma, totalmente o parzialmente un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo in base alle norme di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per l'attuazione. [Em. 169]

Articolo 21

Trasferimento di risorse

1.   Gli Stati membri possono chiedere di trasferire un importo che va fino al 5 % delle dotazioni finanziarie del programma da qualsiasi fondo a qualsiasi altro fondo in regime di gestione concorrente o a qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta. [Em. 170]

2.   Le risorse trasferite sono attuate in conformità alle regole del fondo o dello strumento cui esse sono trasferite e, nel caso di trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta, a favore dello Stato membro interessato. [Emm. 171 e 434]

3.   Le richieste di cui al paragrafo 1 stabiliscono l'importo totale trasferito per ogni anno per fondo e per categoria di regioni; ove pertinente, le richieste sono debitamente giustificate in vista delle complementarità dell'impatto da conseguire e sono accompagnate dai programmi riveduti, dai quali le risorse sono da trasferire in conformità all'articolo 19, indicando quale altro fondo o strumento beneficia dei trasferimenti. [Emm. 172, 433 e 434]

4.   La Commissione può opporsi a una richiesta di trasferimento nella pertinente modifica del programma qualora esso possa pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del programma da cui proverrebbero le risorse trasferite.

5.   Possono essere trasferite solo le risorse di anni civili futuri.

CAPO I bis

Grandi progetti [Em. 173]

Articolo 21 bis

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo ammissibile supera i 100 000 000 EUR («grande progetto»). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti. [Em. 174]

Articolo 21 ter

Informazioni necessarie per l'approvazione di un grande progetto

Prima dell'approvazione di un grande progetto, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione le informazioni seguenti:

a)

dettagli riguardanti l'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e le sue funzioni;

b)

una descrizione dell'investimento e la sua ubicazione;

c)

il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo;

d)

gli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, e i risultati;

e)

un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

f)

un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, e della resilienza alle catastrofi;

g)

una spiegazione in ordine a quanto il grande progetto è coerente con le priorità pertinenti del programma o dei programmi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali priorità, nonché il contributo atteso allo sviluppo socioeconomico;

h)

il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

i)

il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei fondi durante il periodo di programmazione. [Em. 175]

Articolo 21 quater

Decisione relativa a un grande progetto

1.     La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, al fine di determinare se il contributo finanziario richiesto per il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione sia giustificato. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni di cui all'articolo 21 ter, la Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione relativa all'approvazione del contributo finanziario al grande progetto selezionato.'

2.     L'approvazione da parte della Commissione di cui al paragrafo 1 è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera o, nel caso di interventi realizzati nel quadro di strutture di PPP, alla firma dell'accordo di partenariato tra l'organismo pubblico e quello privato entro tre anni dalla data dell'approvazione.

3.     Se non approva il contributo finanziario al grande progetto selezionato, la Commissione fornisce nella sua decisione le ragioni di tale rifiuto.

4.     I grandi progetti presentati per l'approvazione ai sensi del paragrafo 1 sono contenuti nell'elenco dei grandi progetti di un programma.

5.     La spesa relativa a un grande progetto può essere inclusa in una domanda di pagamento successivamente alla presentazione per l'approvazione di cui al paragrafo 1. Qualora la Commissione non approvi il grande progetto selezionato dall'autorità di gestione, la dichiarazione di spesa successiva al ritiro della domanda da parte dello Stato membro o all'adozione della decisione della Commissione è rettificata di conseguenza. [Em. 176]

CAPO II

Sviluppo territoriale

Articolo 22

Sviluppo territoriale integrato

Lo Stato membro sostiene lo sviluppo territoriale integrato mediante strategie di sviluppo territoriale e locale nelle forme seguenti:

a)

investimenti territoriali integrati;

b)

sviluppo locale di tipo partecipativo;

c)

un altro strumento territoriale che fornisca sostegno alle iniziative elaborate dallo Stato membro per gli investimenti programmati per il FESR ai fini dell'obiettivo strategico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e). [Em. 177]

Lo Stato membro assicura la coerenza e il coordinamento qualora le strategie di sviluppo locale siano finanziate da più di un fondo. [Em. 178]

Articolo 23

Strategie territoriali

1.   Le strategie territoriali attuate a norma dell'articolo 22, lettera a) o c), contengono gli elementi seguenti:

a)

l'area geografica interessata dalla strategia , comprese le interconnessioni di tipo economico, sociale e ambientale ; [Em. 179]

b)

l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

c)

la descrizione dell'approccio integrato per dare risposta alle esigenze di sviluppo individuate e per realizzare le potenzialità;

d)

la descrizione del coinvolgimento dei partner in conformità all'articolo 6 alla preparazione e all'attuazione della strategia. [Em. 180]

Possono comprendere anche l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno.

2.   Le strategie territoriali sono redatte sotto la responsabilità delle pertinenti autorità o dei pertinenti organismi a livello cittadino, locale o altro livello territoriale. [Em. 181]

3.   Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità o i pertinenti organismi a livello cittadino regionale , locale o altro livello territoriale selezionano o partecipano alla selezione delle operazioni. [Em. 182]

Le operazioni selezionate sono coerenti con la strategia territoriale.

3 bis.     All'atto dell'elaborazione delle strategie territoriali, le autorità di cui al paragrafo 2 cooperano con le pertinenti autorità di gestione per determinare l'ambito di applicazione delle operazioni cui fornire sostegno a titolo del programma pertinente. [Em. 183]

4.   Se un'autorità o un organismo a livello cittadino, locale o altro livello territoriale adempie compiti che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, ad eccezione della selezione delle operazioni, l'autorità è designata come organismo intermedio dall'autorità di gestione. [Em. 184]

Le operazioni selezionate possono ricevere sostegno in virtù di più di una priorità dello stesso programma. [Em. 185]

5.   Può essere fornito sostegno alla preparazione e alla concezione delle strategie territoriali.

Articolo 24

Investimenti territoriali integrati

1.   Se una strategia attuata in conformità all'articolo 23 comprende investimenti che ricevono sostegno da uno o più Fondi, da più di un programma o da più di una priorità dello stesso programma, le azioni possono essere attuate sotto forma di investimento territoriale integrato («ITI»). Ove opportuno, ciascun ITI può essere integrato da un sostegno finanziario a titolo del FEASR. [Em. 186]

2.   L'autorità di gestione provvede affinché il sistema elettronico del programma o dei programmi consenta l'individuazione delle operazioni e, degli output e dei risultati che rientrano in un ITI.

2 bis.     Se l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno non è stato inserito nella strategia territoriale, le pertinenti autorità regionali o locali o altre autorità o organismi pubblici partecipano alla selezione delle operazioni. [Em. 187]

Articolo 25

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Il FESR, il FSE+ e il FEAMP possono fornire sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo. [Em. 188]

2.   Lo Stato membro provvede affinché lo sviluppo locale di tipo partecipativo:

a)

sia concentrato su aree subregionali;

b)

sia guidato da gruppi di azione locale, composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati, nei quali nessun singolo gruppo di interesse , ivi compreso il settore pubblico, controlli il processo decisionale; [Em. 189]

c)

sia attuato mediante strategie integrate in conformità all'articolo 26;

d)

fornisca sostegno alle attività in rete, agli approcci dal basso, all'accessibilità, alle caratteristiche innovative del contesto locale e, ove opportuno, alla cooperazione con altri operatori territoriali. [Em. 190]

3.   Quando è disponibile sostegno alle strategie di cui al paragrafo 2, lettera c), proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione organizzano un invito congiunto a presentare proposte per la selezione di tali strategie e formano un comitato congiunto per tutti i fondi interessati per sorvegliare l'attuazione di tali strategie. Le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati per sostenere tutti i costi di preparazione, di gestione e di animazione di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettere a) e c), in relazione a tali strategie.

4.   Quando l'attuazione di una di tali strategie comprende sostegno proveniente da più di un fondo, le pertinenti autorità di gestione possono scegliere uno dei fondi interessati in qualità di fondo capofila. Può essere precisato anche il tipo di misure e di operazioni da finanziare a titolo di ciascun fondo interessato. [Em. 191]

5.   A tale strategia si applicano le regole del fondo capofila. Le autorità degli altri fondi fanno affidamento sulle decisioni e sulle verifiche di gestione operate dall'autorità competente del fondo capofila.

6.   Le autorità del fondo capofila forniscono alle autorità degli altri fondi le informazioni necessarie alla sorveglianza e all'effettuazione dei pagamenti in conformità alle regole del regolamento specifico del fondo.

Articolo 26

Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo

1.   Le pertinenti autorità di gestione provvedono affinché ognuna delle strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), contenga gli elementi seguenti:

a)

l'area geografica e la popolazione interessati dalla strategia;

b)

il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;

c)

l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;

d)

gli obiettivi della strategia, tra cui target finali misurabili per i risultati, e le relative azioni previste in risposta alle esigenze locali individuate dalla comunità locale ; [Em. 192]

e)

le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;

f)

un piano finanziario, comprendente la dotazione prevista a carico di ciascun fondo , ivi compresi, ove opportuno, il FEASR ciascun programma interessato. [Em. 193]

2.   Le pertinenti autorità di gestione definiscono i criteri per la selezione delle strategie, formano un comitato per lo svolgimento della selezione e approvano le strategie selezionate da tale comitato.

3.   Le pertinenti autorità di gestione completano la prima tornata di selezione delle strategie e si assicurano che i gruppi di azione locale selezionati possano svolgere i propri compiti, indicati all'articolo 27, paragrafo 3, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione del programma pertinente o, nel caso di strategie che ricevono sostegno da più di un fondo, entro 12 mesi dalla data dell'approvazione dell'ultimo programma interessato.

4.   La decisione di approvazione di una strategia dispone la dotazione di ciascun fondo e programma interessato e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo del programma o dei programmi. Contributi pubblici nazionali corrispondenti sono garantiti in anticipo per l'intero periodo. [Em. 194]

Articolo 27

Gruppi di azione locale

1.   I gruppi di azione locale elaborano ed attuano le strategie di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c).

2.   Le autorità di gestione provvedono affinché i gruppi di azione locale siano inclusivi e scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita al fine di eseguire compiti connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo . [Em. 195]

3.   I gruppi di azione locale svolgono in esclusiva tutti i compiti seguenti:

a)

sviluppare la capacità amministrativa degli operatori locali di elaborare e attuare operazioni; [Em. 196]

b)

redigere una procedura e criteri di selezione non discriminatori e trasparenti, che evitino conflitti di interessi e garantiscano che nessun singolo gruppo di interesse controlli le decisioni in materia di selezione;

c)

preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte;

d)

selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

e)

sorvegliare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi della strategia;

f)

valutare l'attuazione della strategia.

4.   I gruppi di azione locale che svolgono compiti non contemplati dal paragrafo 3 che rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione o dell'organismo pagatore sono designati dall'autorità di gestione come organismi intermedi conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo.

5.   Il gruppo di azione locale può essere un beneficiario e può attuare operazioni in conformità alla strategia , incoraggiando la separazione delle funzioni all'interno del gruppo di azione locale . [Em. 197]

Articolo 28

Sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo

1.    Nell'ottica di garantire le complementarità e le sinergie, lo Stato membro provvede affinché il sostegno dei fondi allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprenda: [Em. 198]

a)

sviluppo della capacità amministrativa e azioni preparatorie a sostegno dell'elaborazione e della futura attuazione delle strategie; [Em. 199]

b)

l'attuazione delle operazioni, tra cui le attività di cooperazione e la loro preparazione, selezionate nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

b bis)

l'animazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo al fine di agevolare gli scambi tra portatori di interessi, fornire loro informazioni e sostenere i potenziali beneficiari nella preparazione delle domande; [Em. 200]

c)

la gestione, la sorveglianza e la valutazione della strategia e la relativa animazione.

2.   Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è ammissibile a prescindere dal fatto che la strategia sia successivamente selezionata per ricevere sostegno.

Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera c), non supera il 25 % del contributo pubblico totale alla strategia.

CAPO III

Assistenza tecnica

Articolo 29

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.   Su iniziativa della Commissione i Fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comunicazione anche istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica necessarie per l'attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi.

1 bis.     Le azioni di cui al primo comma possono comprendere in particolare:

a)

assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti;

b)

sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei fondi;

c)

studi legati alle relazioni della Commissione sui fondi e alla relazione sulla coesione;

d)

misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei fondi, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

e)

valutazioni, perizie, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei fondi;

f)

azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti di sostegno ove opportuno, interventi di comunicazione, con particolare riferimento ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi;

g)

installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

h)

azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

i)

azioni relative all'audit;

j)

rafforzamento della capacità nazionale e regionale inerente alla pianificazione degli investimenti, alle esigenze di finanziamento, alla preparazione, progettazione e attuazione degli strumenti finanziari, a piani di azione congiunti e a grandi progetti;

k)

divulgazione delle buone pratiche al fine di assistere gli Stati membri a rafforzare la capacità dei partner pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e le loro organizzazioni ombrello. [Em. 201]

1 ter.     La Commissione dedica almeno il 15 % delle risorse per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione all'ottenimento di una maggiore efficienza nella comunicazione al pubblico e di più forti sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, ampliando la base di conoscenze sui risultati ottenuti, in particolare attraverso una raccolta e una diffusione dei dati più efficaci, valutazioni e relazioni, e soprattutto evidenziando il contributo dei fondi nel migliorare le condizioni di vita dei cittadini, come pure aumentando la visibilità del sostegno dei fondi e sensibilizzando in merito ai risultati e al valore aggiunto di tale sostegno. Le misure di informazione, comunicazione e visibilità relative ai risultati e al valore aggiunto del sostegno dei fondi, con particolare riferimento alle operazioni, sono portate avanti dopo la chiusura dei programmi, se del caso. Tali misure contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento. [Em. 202]

2.   Tali azioni possono riguardare i periodi di programmazione futuri e precedenti e futuri . [Em. 203]

2 bis.     Al fine di evitare situazioni di sospensione dei pagamenti, la Commissione garantisce che gli Stati membri e le regioni che devono affrontare problemi di conformità a causa di una mancanza di capacità amministrativa ricevano un'adeguata assistenza tecnica al fine di migliorare tale capacità amministrativa. [Em. 204]

3.   La Commissione stabilisce i propri piani quando è previsto un contributo dei fondi in conformità all'articolo [110] del regolamento finanziario.

4.   A seconda della finalità, le azioni di cui al presente articolo possono essere finanziate a titolo di spese operative o amministrative.

Articolo 30

Assistenza tecnica degli Stati membri

1.   Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi e per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 6 nonché per garantire funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione . [Em. 205]

2.   Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi.

3.   All'interno di ciascun programma l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa o a un solo fondo o a più fondi . [Em. 206]

Articolo 31

Finanziamento a tasso forfettario dell'assistenza tecnica degli Stati membri

1.   L'assistenza tecnica a ciascun programma è rimborsata in base a un tasso forfettario applicando le percentuali indicate nel paragrafo 2 alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a norma dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a) o c), a seconda dei casi.

2.    In base all'accordo fra la Commissione e gli Stati membri e tenendo conto del piano finanziario del programma, le percentuali dei fondi da rimborsare per l'assistenza tecnica sono le possono raggiungere i valori seguenti: [Em. 207]

a)

per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per il sostegno del Fondo di coesione: 2,5 % 3 % ; [Em. 208]

b)

per il sostegno del FSE+: 4 % 5  % e per i programmi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1), lettera c), punto vii xi ), del regolamento FSE+: 5 % 6  %; [Em. 209]

c)

per il sostegno del FEAMP: 6 %;

d)

per il sostegno dell'AMIF, dell'ISF e del BMVI: 6 % 7 % . [Em. 210]

Per le regioni ultraperiferiche, le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) sono fino all'1 % più elevate. [Em. 211]

3.   Le norme specifiche per l'assistenza tecnica per i programmi Interreg sono stabilite nel regolamento CTE.

Articolo 32

Finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri

Oltre a quanto disposto all'articolo 31, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità istituzionale e l'efficienza delle autorità e dei servizi pubblici , dei beneficiari e dei partner pertinenti dello Stato membro, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi. [Em. 212]

Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi in conformità all'articolo 89. L'assistenza tecnica sotto forma di uno specifico programma opzionale può essere attuata attraverso un finanziamento non collegato ai costi per l'assistenza tecnica o un rimborso dei costi diretti. [Em. 213]

Titolo IV

Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità

CAPO I

Sorveglianza

Articolo 33

Comitato di sorveglianza

1.   Lo Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l'attuazione del programma («comitato di sorveglianza») , previa consultazione dell'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data della notifica allo Stato membro interessato della decisione di approvazione del programma. [Em. 214]

Lo Stato membro può istituire un solo comitato di sorveglianza per seguire più di un programma.

2.   Ciascun comitato di sorveglianza adotta il proprio regolamento interno tenendo conto della necessità della piena trasparenza . [Em. 215]

3.   Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare tutte le questioni che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma.

4.   Lo Stato membro pubblica il regolamento del comitato di sorveglianza e tutti i dati e le informazioni condivise con il comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai programmi di cui all'articolo [4, lettera c) paragrafo 1 , punto vi xi ),] del regolamento FSE+ e alla relativa assistenza tecnica. [Em. 216]

Articolo 34

Composizione del comitato di sorveglianza

1.   Lo Stato membro decide la composizione del comitato di sorveglianza e assicura la rappresentanza equilibrata delle autorità competenti e degli organismi intermedi dello Stato membro, come anche dei rappresentanti dei partner di cui all'articolo 6 attraverso un processo trasparente . [Em. 217]

Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Lo Stato membro pubblica l'elenco dei membri del comitato di sorveglianza sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

2.   Rappresentanti della Commissione partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo di sorveglianza e consultivo. Rappresentanti della BEI possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo, ove opportuno. [Em. 218]

2 bis.     Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, le agenzie decentrate competenti partecipano ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. [Em. 219]

Articolo 35

Funzioni del comitato di sorveglianza

1.   Il comitato di sorveglianza esamina:

a)

i progressi compiuti nell'attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali;

a bis)

proposte di possibili misure di semplificazione per i beneficiari; [Em. 220]

b)

tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte , ivi comprese eventuali irregolarità, se del caso ; [Em. 221]

c)

il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

d)

gli elementi della valutazione ex ante elencati all'articolo 52, paragrafo 3, e il documento strategico di cui all'articolo 53, paragrafo 2;

e)

i progressi compiuti nell'effettuare valutazioni, le sintesi delle valutazioni e il seguito dato alle constatazioni;

f)

l'attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;

g)

i progressi compiuti nell'attuare operazioni di importanza strategica, se pertinenti;

h)

il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l'intero periodo di programmazione;

i)

i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni , dei partner e dei beneficiari, se pertinente. [Em. 222]

2.   Il comitato di sorveglianza approva:

a)

la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, tra cui le eventuali modifiche, previa consultazione della Commissione a norma dell'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, lettere b), c) e d);

b)

le relazioni annuali in materia di performance per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione; [Em. 224]

c)

il piano di valutazione e le relative modifiche;

d)

tutte le proposte dell'autorità di gestione di modifica a un programma, compresi i trasferimenti in conformità all'articolo 19, paragrafo 5, e all'articolo 21;

d bis)

le modifiche all'elenco delle operazioni previste di importanza strategica di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera d); [Em. 225]

2 bis.     Il comitato di sorveglianza può proporre all'autorità di gestione ulteriori funzioni di intervento. [Em. 226]

Articolo 36

Riesame annuale della performance

1.   È organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro per esaminare la performance di ciascun programma. Le autorità di gestione sono debitamente coinvolte in tale processo. [Em. 227]

La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, presieduta congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione.

2.   Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la riunione di riesame è organizzata almeno due volte durante il periodo di programmazione.

3.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, lo Stato membro fornisce alla Commissione, almeno un mese prima della riunione annuale di riesame, le informazioni sugli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1.

Per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+, le informazioni da fornire sono limitate all'articolo 35, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h).

4.   Le conclusioni della riunione annuale di riesame sono registrate in forma di verbale concordato.

5.   Lo Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione e informa la Commissione entro tre mesi delle misure adottate.

6.   Per i programmi sostenuti dal FEASR, dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, lo Stato membro presenta la relazione annuale in materia di performance in conformità ai regolamenti specifici di ciascun fondo. [Em. 228]

Articolo 37

Trasmissione di dati

1.   L'autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 0 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all'allegato VII.

La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio 28 febbraio 2022 e l'ultima entro il 31 gennaio 28 febbraio 2030. [Em. 229]

Per i programmi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi ), del regolamento FSE+ i dati sono trasmessi annualmente entro il 30 novembre. [Em. 230]

2.   Per ciascuna priorità, i dati sono ripartiti per obiettivo specifico e per categoria di regioni e si riferiscono ai seguenti elementi:

a)

nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno, il numero di operazioni selezionate, i loro costi totali ammissibili, il contributo dei fondi e le spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione, tutti ripartiti per tipologia di intervento; [Em. 231]

b)

soltanto nelle trasmissioni dei dati da effettuare entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, i valori degli indicatori di output e di risultato per le operazioni selezionate e i valori conseguiti dalle operazioni. [Em. 232]

3.   Per gli strumenti finanziari sono forniti anche dati riguardanti:

a)

le spese ammissibili per tipologia di prodotto finanziario;

b)

l'importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili;

c)

l'importo, per tipologia di prodotto finanziario, delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi;

d)

gli interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 54, e le risorse restituite imputabili al sostegno dei fondi, di cui all'articolo 56.

4.   I dati presentati in conformità al presente articolo sono affidabili e aggiornati alla fine del mese precedente al mese di presentazione.

5.   L'autorità di gestione pubblica tutti i dati trasmessi alla Commissione sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

6.   Per i programmi sostenuti dal FEAMP la Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di stabilire il modello da utilizzare per l'attuazione del presente articolo.

Articolo 38

Relazione finale in materia di performance

1.   Per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione, ciascuna autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale in materia di performance del programma entro il 15 febbraio 2031.

2.   La relazione finale in materia di performance valuta il conseguimento degli obiettivi del programma in base agli elementi elencati all'articolo 35, paragrafo 1, ad eccezione delle informazioni presentate a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera d).

3.   La Commissione esamina la relazione finale in materia di performance e informa l'autorità di gestione in merito ad eventuali osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricezione di detta relazione. Se sono formulate osservazioni, l'autorità di gestione fornisce tutte le informazioni necessarie al riguardo e, se opportuno, informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure adottate. La Commissione informa lo Stato membro dell'accettazione della relazione.

4.   L'autorità di gestione pubblica le relazioni finali in materia di performance sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione finale in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 108.

CAPO II

Valutazione

Articolo 39

Valutazioni da parte dello Stato membro

1.   L'autorità di gestione effettua valutazioni del programma. Ciascuna valutazione esamina il programma in termini di inclusività, carattere non discriminatorio, efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza , visibilità e valore aggiunto dell'UE al fine di migliorare la qualità della progettazione e dell'attuazione dei programmi. [Em. 233]

2.   L'autorità di gestione svolge inoltre una valutazione per ciascun programma per valutarne gli effetti entro il 30 giugno 2029.

3.   L'autorità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.

4.   L'autorità di gestione dello Stato membro provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni.

5.   L'autorità di gestione dello Stato membro redige un piano di valutazione. Il piano di valutazione può riguardare più di un programma. Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.

6.   L'autorità di gestione presenta il piano di valutazione al comitato di sorveglianza entro un anno dall'approvazione del programma.

7.   L'autorità di gestione pubblica tutte le valutazioni sul sito web di cui all'articolo 44, paragrafo 1.

Articolo 40

Valutazione da parte della Commissione

1.   La Commissione effettua una valutazione intermedia per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro la fine del 2024. La Commissione può avvalersi di tutte le informazioni pertinenti già disponibili in conformità all'articolo [128] del regolamento finanziario.

2.   La Commissione effettua una valutazione retrospettiva per esaminare l'efficacia, l'efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell'UE di ciascun fondo entro il 31 dicembre 2031.

2 bis.     La valutazione di cui al paragrafo 2 comprende una valutazione dell'impatto socioeconomico e delle esigenze di finanziamento nel quadro degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'interno e tra i programmi incentrati su un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità, comprese la mobilità intelligente e sostenibile e la connettività regionale alle TIC. La Commissione pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e comunica tali risultati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 234]

CAPO III

Visibilità, trasparenza e comunicazione

Sezione I

Visibilità del sostegno dei fondi

Articolo 41

Visibilità

Ciascuno Stato membro provvede:

a)

alla visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica;

b)

alla comunicazione ai cittadini dell'Unione del ruolo e dei risultati conseguiti dai fondi mediante un unico portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato.

Articolo 42

Emblema dell'Unione

Gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l'emblema dell'Unione europea in conformità all'allegato VIII nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Articolo 43

Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione

1.   Ciascuno Stato membro individua un coordinatore della comunicazione per le attività di visibilità, trasparenza e comunicazione in relazione al sostegno a carico dei fondi, anche per programmi compresi nell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) qualora lo Stato membro ospiti l'autorità di gestione. Il coordinatore della comunicazione coordina le misure in materia di comunicazione e visibilità tra i programmi.

Il coordinatore della comunicazione coinvolge nelle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione le organizzazioni seguenti:

a)

le rappresentanze della Commissione europea e gli uffici di collegamento del Parlamento europeo negli Stati membri; i centri di informazione Europe Direct e altre reti, istituti di istruzione e di ricerca;

b)

altri partner e organismi pertinenti , comprese le autorità regionali e locali, altre autorità pubbliche e le parti economiche e sociali . [Em. 235]

2.   Ciascuna autorità di gestione individua un responsabile della comunicazione per ciascun programma («responsabile della comunicazione del programma»).

3.   La Commissione gestisce una rete composta dai coordinatori della comunicazione, dai responsabili della comunicazione e da rappresentanti della Commissione a fini di scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comunicazione.

Sezione II

Trasparenza dell'attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi

Articolo 44

Responsabilità dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall'adozione del programma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità, che presenti gli obiettivi, le attività, un calendario indicativo relativo agli inviti a presentare proposte, le opportunità di finanziamento e i risultati del programma. [Em. 236]

2.   L'autorità di gestione pubblica sul sito web di cui al paragrafo 1, almeno un mese prima dell'apertura di un invito a presentare proposte, una breve sintesi degli inviti a presentare proposte previsti e pubblicati, corredati dei seguenti dati:

a)

area geografica interessata dall'invito a presentare proposte;

b)

obiettivo strategico o obiettivo specifico interessato;

c)

tipologia di richiedenti ammissibili;

d)

importo totale del sostegno per l'invito;

e)

data di apertura e chiusura dell'invito.

3.   L'autorità di gestione mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione e aggiorna l'elenco almeno ogni tre mesi. A ciascuna operazione è attribuito un codice unico. L'elenco contiene gli elementi seguenti:

a)

per le persone giuridiche, il nome del beneficiario e del contraente ; [Em. 237]

b)

se il beneficiario è una persona fisica, nome e cognome;

c)

per le operazioni nell'ambito del FEAMP relative a un peschereccio, il numero di identificazione nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione (41);

d)

la denominazione dell'operazione;

e)

lo scopo dell'operazione e gli obiettivi conseguiti;

f)

la data di inizio dell'operazione;

g)

la data prevista o effettiva di completamento dell'operazione;

h)

il costo totale dell'operazione;

i)

il fondo interessato

j)

l'obiettivo specifico interessato;

k)

il tasso di cofinanziamento dell'Unione;

l)

l'indicatore di località o di geolocalizzazione per l'operazione e il paese interessati;

m)

per le operazioni mobili o che riguardano diverse località, la località del beneficiario se si tratta di una persona giuridica; o la regione a livello NUTS 2 se il beneficiario è una persona fisica;

n)

la tipologia di intervento dell'operazione in conformità all'articolo 67, paragrafo 3, lettera g).

I dati di cui alle lettere b), c) e k) del primo comma saranno rimossi due anni dopo la data della pubblicazione iniziale sul sito.

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, i dati di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono pubblicati solo se tale pubblicazione rispetta il diritto nazionale sulla protezione dei dati personali.

4.   I dati di cui ai paragrafi 2 e 3 sono pubblicati sul sito web in formati aperti leggibili meccanicamente, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (42), che consentano di ordinare, utilizzare in operazioni di ricerca, estrarre, comparare e riutilizzare i dati.

5.   Prima della pubblicazione, l'autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno resi pubblici a norma del presente articolo.

6.   L'autorità di gestione provvede affinché tutti i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano su richiesta messi a disposizione delle istituzioni, degli organismi o delle agenzie dell'Unione, e che siano concessi all'Unione una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali, e tutti i diritti preesistenti inerenti ad essa in conformità all'allegato VIII.

Articolo 45

Responsabilità dei beneficiari

1.   I beneficiari e gli organismi che attuano gli strumenti finanziari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione, comprese le risorse riutilizzate a norma dell'articolo 56, nei seguenti modi:

a)

fornendo, sul sito web professionale del beneficiario o e su siti di social media, se esistono, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; [Em. 240]

b)

apponendo una dichiarazione che metta in evidenza il sostegno dei fondi in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c)

esponendo al pubblico targhe o cartelloni permanenti e chiaramente visibili al pubblico appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportano investimenti fisici o l'acquisto di attrezzature, dalle caratteristiche seguenti: [Em. 241]

i)

operazioni sostenute dal FESR e dal Fondo di coesione il cui costo totale supera 500 000 EUR;

ii)

operazioni sostenute dal FSE+, dal FEAMP, dall'ISF, dall'AMIF e dal BMVI il cui costo totale supera 100 000 EUR;

d)

per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster o un display di misure non inferiori ad A3 recante informazioni sull'operazione e che evidenzi il sostegno dei fondi; [Em. 243]

e)

per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10 000 000 EUR, organizzando un evento di comunicazione e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile;

e bis)

esponendo al pubblico in modo permanente, a partire dal momento dell'attuazione materiale, l'emblema dell'Unione in modo che sia chiaramente visibile al pubblico e conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato VIII. [Em. 244]

Alle operazioni sostenute a titolo dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi ) del regolamento FSE+ non si applica tale prescrizione. [Em. 245]

2.   Per i fondi per piccoli progetti il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1.

Per gli strumenti finanziari il beneficiario provvede a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni del paragrafo 1, lettera c).

3.   Se il beneficiario non rispetta i propri obblighi di cui all'articolo 42 o dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 5 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata.

Titolo V

Sostegno finanziario fornito dai fondi

CAPO I

Forme di contributo dell'Unione

Articolo 46

Forme di contributo dell'Unione ai programmi

Il contributo dell'Unione può assumere una delle seguenti forme:

a)

finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, in conformità all'articolo 89, e basato su uno degli elementi seguenti:

i)

il soddisfacimento di condizioni;

ii)

il conseguimento di risultati;

b)

rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute dai beneficiari o dal partner privato delle operazioni PPP e pagate per l'attuazione delle operazioni;

c)

costi unitari in conformità all'articolo 88 che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;

d)

somme forfettarie in conformità all'articolo 88 che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo;

e)

finanziamento a tasso forfettario in conformità all'articolo 88 che copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;

f)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).

CAPO II

Forme di sostegno da parte degli Stati membri

Articolo 47

Forme di sostegno

Gli Stati membri adoperano i contributi dei fondi per fornire ai beneficiari sostegno sotto forma di sovvenzioni, uso limitato di strumenti finanziari o premi, o una combinazione di tali modalità. [Em. 246]

Sezione I

Forme di sovvenzioni

Articolo 48

Forme di sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere una delle seguenti forme:

a)

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario o da un partner privato nelle operazioni PPP e pagati per l'attuazione delle operazioni, comprensivi di contributi in natura e ammortamenti;

b)

costi unitari;

c)

somme forfettarie;

d)

finanziamenti a tasso forfettario;

e)

una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d), a condizione che ciascuna forma copra diverse categorie di costi, o che siano utilizzati per progetti diversi facenti parte di un'operazione o per fasi successive di un'operazione.

Se il costo totale di un'operazione non supera 200 000 EUR, il contributo fornito al beneficiario dal FESR, dal FSE+, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI assume la forma di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari, ad eccezione delle operazioni il cui sostegno configura un aiuto di Stato. Quando si ricorre al finanziamento a tasso forfettario possono essere rimborsate solo le categorie di costi cui si applica il tasso forfettario a norma della lettera a) del primo comma.

Inoltre le indennità e gli stipendi versati ai partecipanti possono essere rimborsati in conformità alla lettera a) del primo comma.

2.   Gli importi delle forme di sovvenzioni di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 sono stabiliti in uno dei seguenti modi:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato:

i)

su dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii)

su dati storici verificati dei singoli beneficiari;

iii)

sull'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

b)

progetti di bilancio redatti caso per caso e approvati ex ante dall'organismo che seleziona l'operazione, ove il costo totale dell'operazione non superi 200 000 EUR;

c)

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)

conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati in meccanismi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni;

e)

tassi forfettari e metodi specifici previsti dal presente regolamento o dai regolamenti specifici di ciascun fondo.

Articolo 49

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di sovvenzioni

Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un'operazione, esso si basa su uno degli elementi seguenti:

a)

un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

b)

un tasso forfettario fino al 15 % dei costi diretti ammissibili per il personale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile;

c)

un tasso forfettario fino al 25 % dei costi diretti ammissibili, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) o lettera c) . [Em. 247]

Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità all'articolo 67, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un'operazione analoga ai fini della lettera c).

Articolo 50

Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.   I costi diretti per il personale di un'operazione possono essere calcolati a tasso forfettario fino al 20 % dei costi diretti di tale operazione diversi dai costi diretti per il personale, senza che lo Stato membro sia tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile, a condizione che i costi diretti dell'operazione non comprendano appalti pubblici di lavori o di forniture o servizi il cui valore superi le soglie stabilite all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43) o all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

Per l'AMIF, l'ISF e il BMVI i costi soggetti ad appalto pubblico e i costi diretti per il personale dell'operazione sono esclusi dalla base di calcolo del tasso forfettario.

2.   Al fine di determinare i costi diretti per il personale si può calcolare una tariffa oraria in uno dei seguenti modi:

a)

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se annui, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1 720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale; [Em. 248]

b)

dividendo i più recenti costi lordi documentati per il personale, se mensili, compresi i costi supplementari previsti al fine di tenere conto di fattori come l'aumento delle tariffe o delle promozioni del personale, per le ore lavorate mensili della persona interessata in conformità alla normativa nazionale applicabile menzionata nel contratto di lavoro. [Em. 249]

3.   Quando si applica la tariffa oraria calcolata in conformità al paragrafo 2, il totale delle ore dichiarate per persona per un dato anno o mese non supera il numero di ore utilizzato per il calcolo della tariffa oraria.

4.   Qualora non siano disponibili, i costi annui lordi per il personale possono essere desunti dai costi lordi per il personale disponibili documentati o dal contratto di lavoro, debitamente rapportati a un periodo di 12 mesi.

5.   Per le persone che lavorano all'operazione con un incarico a tempo parziale, i costi per il personale possono essere calcolati come percentuale fissa dei costi lordi per il personale, corrispondente a una percentuale fissa del tempo di lavoro dedicato all'operazione mensilmente, senza l'obbligo di istituire un sistema separato di registrazione delle ore lavorate. Il datore di lavoro rilascia ai dipendenti un documento che stabilisce tale percentuale.

Articolo 51

Finanziamento forfettario dei costi ammissibili diversi dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni

1.   Un tasso forfettario fino al 40 % dei costi diretti per il personale ammissibili può essere utilizzato per coprire i costi ammissibili residui di un'operazione. Lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile

2.   Per le operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI, dal FSE+ e dal FESR, le retribuzioni e le indennità versate ai partecipanti sono considerate costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario.

3.   Il tasso forfettario di cui al paragrafo 1 non si applica ai costi del personale calcolati in base al tasso forfettario di cui all'articolo 50, paragrafo 1.

Sezione II

Strumenti finanziari

Articolo 52

Strumenti finanziari

1.   Le autorità di gestione possono fornire contributi di programma, nell'ambito di uno o più programmi, a strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero e gestiti dall'autorità di gestione, o sotto la sua responsabilità, che contribuiscono al conseguimento di obiettivi specifici.

2.   Gli strumenti finanziari forniscono sostegno ai destinatari finali solo per investimenti nuovi che si prevede siano finanziariamente sostenibili, atti a generare entrate o risparmi, e che non reperiscono finanziamenti sufficienti da fonti di mercato. Tale sostegno può essere finalizzato agli investimenti in attività materiali e immateriali nonché al capitale circolante, in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di aiuti di Stato. [Em. 250]

3.   Il sostegno dei fondi erogato mediante strumenti finanziari si basa su una valutazione ex ante redatta sotto la responsabilità dell'autorità di gestione. La valutazione ex ante è completata prima che le autorità di gestione decidano di erogare contributi del programma a uno strumento finanziario.

La valutazione ex ante comprende almeno gli elementi seguenti:

a)

l'importo proposto del contributo del programma a uno strumento finanziario e l'effetto leva previsto , insieme alle pertinenti valutazioni ; [Em. 251]

b)

i prodotti finanziari che si propone di offrire, compresa l'eventuale necessità di trattamento differenziato degli investitori;

c)

il gruppo proposto di destinatari finali;

d)

il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento di obiettivi specifici.

La valutazione ex ante può essere riveduta o aggiornata e può riguardare una parte o l'intero territorio dello Stato membro e può basarsi su valutazioni ex ante esistenti o aggiornate.

4.   Il sostegno ai destinatari finali può essere combinato con qualsiasi forma di contributo dell'Unione, anche dello stesso fondo, e può riguardare la stessa voce di spesa. In tale caso il sostegno erogato dagli strumenti finanziari dei fondi, che fa parte di un'operazione di strumenti finanziari, non va dichiarato alla Commissione al fine di ricevere sostegno in un'altra forma, da un altro fondo o da un altro strumento dell'Unione.

5.   Gli strumenti finanziari possono essere combinati con un sostegno ausiliario del programma sotto forma di sovvenzioni come singola operazione di strumenti finanziari, all'interno di un unico accordo di finanziamento, nel quale le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tali casi le regole applicabili agli strumenti finanziari Qualora l'importo del sostegno al programma sotto forma di sovvenzione sia inferiore all'importo del sostegno al programma sotto forma di strumento finanziario, si applicano a tale singola operazione di le regole applicabili agli strumenti finanziari. [Em. 252]

6.   Nel caso di sostegno combinato di cui ai paragrafi 4 e 5, si tiene una contabilità separata per ciascuna fonte di sostegno.

7.   La somma di tutte le forme di sostegno combinato non supera l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

Articolo 53

Attuazione degli strumenti finanziari

1.   Gli strumenti finanziari gestiti dall'autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie. L'autorità di gestione stabilisce i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario in un documento strategico che comprenda tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

2.   Gli strumenti finanziari gestiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione possono essere costituiti in una delle seguenti forme:

a)

investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giuridica;

b)

blocchi separati di conti finanziari o fiduciari presso un istituto.

L'autorità di gestione seleziona l'organismo che attua uno strumento finanziario , tramite l'aggiudicazione diretta o indiretta di un contratto . [Em. 253]

L'autorità di gestione può affidare compiti di esecuzione tramite aggiudicazione diretta:

a)

alla BEI;

b)

a un'istituzione finanziaria internazionale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione;

c)

a una banca o a un istituto di proprietà dello Stato costituiti come persone giuridiche che svolgono attività finanziarie su base professionale. [Em. 254]

Se l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo può procedere a sua volta alla selezione di altri organismi per attuare un fondo specifico.

3.   I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità al paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

a)

i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;

b)

i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato IX.

4.   La responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione non supera l'importo impegnato dall'autorità di gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.

5.   Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati, o, nel contesto di garanzie, l'organismo che fornisce i prestiti sottostanti, selezionano i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. Il processo di selezione dei destinatari finali è trasparente, giustificato dalla natura dell'azione e non dà luogo a conflitti di interessi.

6.   Il cofinanziamento nazionale di un programma può essere fornito dall'autorità di gestione o a livello di fondi di partecipazione, o a livello di fondi specifici, o a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, in conformità alle norme specifiche di ciascun fondo. Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua gli strumenti finanziari conserva le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

7.   L'autorità di gestione, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 2, o l'organismo che attua lo strumento finanziario, nel gestire lo strumento finanziario a norma del paragrafo 3, tengono contabilità separate o adottano un codice contabile per ciascuna priorità e per ciascuna categoria di regioni o per tipologia di intervento del FEASR per ciascun contributo del programma, e osservano la stessa distinzione per le risorse indicate rispettivamente agli articoli 54 e 56. [Em. 255]

7 bis.     Gli obblighi di comunicazione sull'uso dello strumento finanziario per le finalità previste sono limitati alle autorità di gestione e agli intermediari finanziari. [Em. 256]

Articolo 54

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari

1.   Il sostegno erogato dai fondi agli strumenti finanziari è depositato su conti fruttiferi presso istituti finanziari domiciliati negli Stati membri ed è gestito secondo le regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria.

2.   Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei fondi erogato a strumenti finanziari sono utilizzati per lo stesso obiettivo o gli stessi obiettivi del sostegno iniziale fornito dai fondi, nello stesso strumento finanziario oppure, se lo strumento finanziario è stato liquidato, in altri strumenti finanziari o altre forme di sostegno per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, o, se del caso, per coprire le perdite nell'importo nominale del contributo dei fondi allo strumento finanziario risultanti da un interesse negativo, se tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, fino alla fine del periodo di ammissibilità. [Em. 257]

3.   Gli interessi e le altre plusvalenze di cui al paragrafo 2 non utilizzati in conformità a detta disposizione sono detratti dalle spese ammissibili.

Articolo 55

Trattamento differenziato degli investitori

1.   Il sostegno dei fondi a strumenti finanziari investiti a favore di destinatari finali e qualsiasi tipo di entrate generate da tali investimenti, imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati per il trattamento differenziato degli investitori che operano secondo il principio dell'economia di mercato o per altre forme di sostegno dell'Unione, mediante un'opportuna condivisione di rischi e profitti , tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria . [Em. 258]

2.   Il livello di tale trattamento differenziato non supera quanto necessario per creare incentivi al fine di attrarre risorse private, accertato mediante un procedimento competitivo o una la valutazione indipendente ex ante effettuata conformemente all'articolo 52 del presente regolamento . [Em. 259]

Articolo 56

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi

1.   Le risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari, provenienti da investimenti a favore di destinatari finali o dallo sblocco delle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di entrate generate imputabili al sostegno dei fondi, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti , tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria . [Em. 260]

I risparmi derivanti da operazioni più efficienti non sono considerati come parte costitutiva del reddito generato ai fini del primo comma. In particolare, i risparmi sui costi derivanti dalle misure di efficienza energetica non danno luogo a una corrispondente riduzione dei sussidi operativi. [Em. 261]

2.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse di cui al paragrafo 1 restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate in conformità agli obiettivi strategici del programma o dei programmi per i quali erano stati costituiti gli strumenti finanziari, nello stesso strumento finanziario o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in altri strumenti finanziari o in altre forme di sostegno.

CAPO III

Regole di ammissibilità

Articolo 57

Ammissibilità

1.   L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici dei fondi, o in base agli stessi.

2.   Le spese sono ammissibili al contributo dei fondi se sono state sostenute da un beneficiario o dal partner privato di un'operazione PPP e pagate per l'attuazione di operazioni tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029 2030 . [Em. 262]

Per i costi rimborsati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso sono attuate tra la data di presentazione del programma alla Commissione, o il 1o gennaio 2021 se anteriore, e il 31 dicembre 2029.

3.   Per il FESR le spese relative a operazioni che riguardano più di una categoria di regioni come previsto all'articolo 102, paragrafo 2, di uno Stato membro sono assegnate alle categorie di regioni interessate su base proporzionale, secondo criteri obiettivi.

Per il FSE+ le spese relative a operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici del programma.

4.   Un'operazione nell'ambito del FESR, del FSE+ o del Fondo di coesione può essere attuata totalmente o parzialmente al di fuori di uno Stato membro, come anche al di fuori dell'Unione, a condizione che essa rientri in una delle cinque componenti dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea (Interreg) ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) […] (il «regolamento CTE») e contribuisca al conseguimento degli obiettivi del programma. [Em. 263]

5.   Per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), le spese ammissibili al contributo dei fondi sono pari agli importi calcolati in conformità all'articolo 48, paragrafo 2.

6.   Non sono selezionate per ricevere sostegno dai fondi le operazioni portate materialmente a termine o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a titolo del programma sia stata presentata all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati. Il presente paragrafo non si applica all'indennizzo per i costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche nel quadro del FEAMP, né alle spese finanziate mediante le dotazioni supplementari specifiche per le regioni ultraperiferiche a titolo del FESR e del FSE+. [Em. 264]

7.   Le spese che diventano ammissibili in seguito a una modifica del programma sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

Per il FESR e il Fondo di coesione ciò si verifica quando viene aggiunta al programma una nuova tipologia di intervento di cui alla tabella 1 dell'allegato I oppure, per l'AMIF, l'ISF e il BMVI, nei regolamenti specifici dei fondi.

Se un programma è modificato per dare risposta a una calamità naturale, il programma può prevedere che l'ammissibilità delle spese relative a tale modifica decorra dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

8.   Quando un programma nuovo è approvato nel contesto del riesame intermedio a norma dell'articolo 14, le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della corrispondente domanda alla Commissione.

9.   Un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi o da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione. In tali casi le spese dichiarate nella domanda di pagamento di uno dei fondi non vanno dichiarate in uno dei seguenti casi:

a)

sostegno a carico di un altro fondo o strumento dell'Unione;

b)

sostegno a carico dello stesso fondo a titolo di un altro programma.

L'importo delle spese da indicare nella domanda di pagamento di un fondo può essere calcolato per ciascun fondo e per il programma o i programmi interessati su base proporzionale conformemente al documento che specifica le condizioni del sostegno.

Articolo 58

Costi non ammissibili

1.   I seguenti costi non sono ammissibili al contributo dei fondi:

a)

gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;

b)

l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per le garanzie, le percentuali indicate si applicano all'importo del prestito sottostante;

c)

l'imposta sul valore aggiunto («IVA»), ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR. [Em. 266]

Per la lettera b), i limiti non si applicano alle operazioni relative alla conservazione dell'ambiente.

L'ammissibilità delle operazioni relative all'imposta sul valore aggiunto («IVA») è determinata caso per caso, ad eccezione delle operazioni il cui costo totale sia inferiore a 5 000 000 EUR e degli investimenti e delle spese dei beneficiari finali. [Em. 267]

2.   I regolamenti specifici di ciascun fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili al contributo del fondo.

Articolo 59

Stabilità delle operazioni

1.   Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue:

a)

cessazione o trasferimento di un'attività produttiva;

b)

cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;

c)

una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Lo Stato membro può ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi debitamente giustificati di cui alle lettere a), b) e c) relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI. [Em. 268]

2.   Le operazioni sostenute dal FSE+ restituiscono il sostegno del FSE+ solo se soggette all'obbligo di mantenimento degli investimenti ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi del programma forniti agli strumenti finanziari o dai medesimi e a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento. [Em. 269]

Articolo 60

Delocalizzazione

1.   Le spese a sostegno di una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 26, non sono ammissibili al contributo dei fondi.

2.   Se un contributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l'autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione in conformità all'articolo 14, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

Articolo 61

Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni

1.   I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente possono essere considerati ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;

b)

il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

c)

il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

d)

nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;

e)

nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo impiegato verificato e del tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

Il valore dei terreni o immobili di cui al primo comma, lettera d), è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera b).

2.   Le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità;

b)

l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti giustificativi con valore probatorio equivalente alle fatture per costi ammissibili, se tali costi sono rimborsati nella forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a);

c)

i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;

d)

all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

Articolo 62

Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finanziari

1.   Le spese ammissibili di uno strumento finanziario sono costituite dall'importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finanziario, oppure, nel caso di garanzie, accantonato secondo quanto concordato nei contratti di garanzia dallo strumento finanziario, nel periodo di ammissibilità, e tale importo corrisponde:

a)

ai pagamenti ai destinatari finali, nel caso di prestiti e investimenti azionari o quasi azionari;

b)

alle risorse accantonate secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali attivazioni delle garanzie per perdite, calcolate in base a un coefficiente di moltiplicazione che copra un multiplo dei nuovi prestiti o investimenti azionari o quasi azionari sottostanti erogati a favore dei destinatari finali;

c)

ai pagamenti versati ai destinatari finali o a loro beneficio, qualora gli strumenti finanziari siano combinati con altri contributi dell'Unione come singola operazione di strumenti finanziari in conformità all'articolo 52, paragrafo 5;

d)

ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), il coefficiente di moltiplicazione è stabilito tramite una prudente valutazione ex ante dei rischi e concordato nel pertinente accordo di finanziamento. Il coefficiente di moltiplicazione può essere riveduto se ciò è giustificato da cambiamenti successivi delle condizioni di mercato. Tale revisione non ha effetto retroattivo.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera d), le commissioni di gestione dipendono dalla performance. Per i primi 12 mesi di attuazione dello strumento finanziario, è ammissibile la remunerazione di base per le spese e commissioni di gestione. Se gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2 , sono selezionati tramite aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo delle commissioni e spese di gestione pagate a tali organismi che è dichiarabile a titolo di spesa ammissibile è soggetto ad una soglia fino al 5 % dell'importo totale dei contributi del programma pagati ai destinatari finali sotto forma di prestiti, investimenti azionari o quasi azionari o accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia. [Em. 270]

Detta soglia non è applicabile Se la selezione degli organismi che attuano strumenti finanziari avviene tramite procedura competitiva in conformità al diritto applicabile e la procedura competitiva accerta la necessità di un livello superiore di costi e commissioni di gestione , le commissioni sono basate sulle prestazioni . [Em. 271]

4.   Se le commissioni di istruttoria, o parte di esse, sono a carico dei destinatari finali, esse non sono dichiarate come spese ammissibili.

5.   Le spese ammissibili dichiarate in conformità al paragrafo 1 non superano la somma dell'importo totale del sostegno a carico dei fondi pagato ai fini di detto paragrafo e del corrispondente cofinanziamento nazionale.

Titolo VI

Gestione e controllo

CAPO I

Regole generali riguardanti gestione e controllo

Articolo 63

Responsabilità degli Stati membri

1.   Gli Stati membri dispongono di sistemi di gestione e controllo dei loro programmi in conformità al presente titolo e ne garantiscono il funzionamento secondo una sana gestione finanziaria e i requisiti chiave elencati nell'allegato X.

2.   Gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione e adottano tutte le azioni necessarie per prevenire, rilevare, rettificare e segnalare le irregolarità, comprese le frodi. Gli Stati membri cooperano pienamente con l'OLAF. [Em. 272]

3.   Su richiesta della Commissione, gli Stati membri adottano le azioni necessarie per assicurare il funzionamento efficace dei propri sistemi di gestione e controllo e la legittimità e la regolarità delle spese presentate alla Commissione. Se l'azione consiste in un audit, possono parteciparvi funzionari o rappresentanti autorizzati della Commissione.

4.   Gli Stati membri assicurano la qualità , l'indipendenza e l'affidabilità del sistema di sorveglianza e dei dati riguardanti gli indicatori. [Em. 273]

5.   Gli Stati membri dispongono di sistemi e procedure atti ad assicurare che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'allegato XI, sono conservati in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 76.

6.   Gli Stati membri adottano disposizioni atte ad assicurare l'esame efficace delle denunce riguardanti i fondi. La definizione della portata, delle norme e delle procedure relative a tali modalità compete agli Stati membri conformemente ai rispettivi quadri istituzionali e giuridici. Su richiesta della Commissione gli Stati membri , conformemente all'articolo 64, paragrafo 4 bis, esaminano le denunce presentate alla Commissione che rientrano nell'ambito di applicazione dei loro programmi e informano la Commissione dei risultati di tali esami. [Em. 274]

Ai fini del presente articolo si intende per denuncia qualsiasi controversia tra beneficiari potenziali e selezionati in relazione alle operazioni proposte o selezionate e qualsiasi controversia con terzi in merito all'attuazione del programma o delle relative operazioni, a prescindere dalla classificazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione nazionale.

7.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici di facile utilizzo per lo scambio di dati in conformità all'allegato XII. [Em. 275]

Per i programmi sostenuti dal FEAMP, dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, il primo comma si applica dal 1o gennaio 2023 2022 . [Em. 276]

Il primo comma non si applica ai programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi )] del regolamento FSE+. [Em. 277]

8.   Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scambi ufficiali di informazioni con la Commissione siano effettuati mediante un sistema elettronico per lo scambio di dati in conformità all'allegato XIII.

9.   Dopo l'approvazione del programma e almeno al momento della presentazione della domanda di pagamento finale per il primo periodo contabile e non oltre il 30 giugno 2023, ciascuno Stato membro elabora una descrizione del sistema di gestione e controllo in conformità al modello di cui all'allegato XIV. Esso tiene aggiornata detta descrizione per rispecchiare tutte le modifiche successive.

10.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 107 per integrare il paragrafo 2 del presente articolo, stabilendo i criteri per determinare i casi di irregolarità da segnalare e i dati da fornire.

11.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisca il formato da usare per segnalare le irregolarità secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni e regole uniformi per l'attuazione del presente articolo. [Em. 278]

Articolo 64

Poteri e responsabilità della Commissione

1.   La Commissione si accerta che gli Stati membri dispongano di sistemi di gestione e controllo conformi al presente regolamento e che tali sistemi funzionino efficacemente in modo efficace ed efficiente durante l'attuazione dei programmi. La Commissione redige per gli Stati membri una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi. [Em. 279]

La Commissione e le autorità di audit coordinano i propri piani di audit.

2.   Gli audit della Commissione si effettuano fino a tre due anni civili dopo l'accettazione dei conti in cui erano state incluse le spese in questione. Tale periodo non si applica alle operazioni per le quali esiste un sospetto di frode. [Em. 280]

3.   Ai fini dei loro audit i funzionari o i rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso a tutti i necessari registri, documenti e metadati, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, relativi alle operazioni sostenute dai fondi o ai sistemi di gestione e controllo e ricevono copie nel formato specifico richiesto.

4.   Agli audit sul posto si applica anche quanto segue.

a)

La Commissione fornisce all'autorità competente per il programma un preavviso di almeno 12 15 giorni lavorativi prima dell'audit, salvo in casi urgenti. A tali audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. [Em. 281]

b)

Se l'applicazione di disposizioni nazionali riserva determinati atti all'esame di agenti designati specificamente dalla legislazione nazionale, i funzionari e rappresentanti autorizzati della Commissione hanno accesso alle informazioni così raccolte, fatte salve le competenze dei tribunali nazionali e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei soggetti giuridici interessati.

c)

La Commissione trasmette le constatazioni preliminari dell'audit in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione non oltre 3 due mesi dopo l'ultimo giorno dell'audit all'autorità competente dello Stato membro. [Em. 282]

d)

La Commissione trasmette la relazione di audit, in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione, non oltre 3 due mesi dalla data in cui ha ricevuto una risposta completa dall'autorità competente dello Stato membro alle constatazioni preliminari dell'audit. La risposta dello Stato membro si considera completa se la Commissione non ha segnalato l'esistenza di documentazione mancante entro due mesi. [Em. 283]

La Commissione , in casi debitamente giustificati, può prorogare di altri tre due mesi i termini di cui alle lettere c) e d). [Em. 284]

4 bis.     Fatto salvo l'articolo 63, paragrafo 6, la Commissione prevede un sistema di gestione dei reclami accessibile ai cittadini e alle parti interessate. [Em. 285]

Articolo 65

Autorità del programma

1.   Ai fini dell'articolo [63, paragrafo 3,] del regolamento finanziario lo Stato membro individua per ciascun programma un'autorità di gestione e un'autorità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell'opzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, l'organismo interessato viene identificato come autorità del programma. Le stesse autorità possono essere responsabili di più di un programma.

2.   L'autorità di audit è un'autorità pubblica o privata funzionalmente indipendente dall'organismo soggetto all'audit dall'autorità di gestione e dagli organismi o dai soggetti cui sono stati affidati o delegati compiti . [Em. 286]

3.   L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto.

4.   Gli Stati membri assicurano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

5.   L'organismo che attua il cofinanziamento del programma di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) [Horizon Europe Rules for Participation] è individuato come organismo intermedio dall'autorità di gestione del programma pertinente, in conformità al paragrafo 3.

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Articolo 66

Funzioni dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

a)

selezionare le operazioni in conformità all'articolo 67,

b)

eseguire i compiti di gestione del programma in conformità all'articolo 68;

c)

sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità all'articolo 69;

d)

supervisionare gli organismi intermedi;

e)

registrare e conservare in un sistema elettronico sistemi elettronici i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit e assicura assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti. [Em. 287]

2.   Lo Stato membro può affidare la funzione contabile di cui all'articolo 70 all'autorità di gestione o ad un altro organismo.

3.   Per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI la funzione contabile è esercitata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

4.   La Commissione adotta un atto di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per i dati elettronici da registrare e conservare di cui al paragrafo 1, la lettera e). Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 109, paragrafo 2.

Articolo 67

Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione

1.   Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità nonché la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione in materia ambientale in conformità all'articolo 11 e all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE. [Em. 288]

I criteri e le procedure assicurano la definizione delle priorità delle operazioni da selezionare al fine di massimizzare il contributo del finanziamento dell'Unione al conseguimento degli obiettivi del programma.

2.   Su richiesta della Commissione, l'autorità di gestione consulta la Commissione e ne tiene presenti le osservazioni prima della presentazione iniziale dei criteri di selezione al comitato di sorveglianza e prima di qualsiasi successiva modifica di tali criteri.

3.   Nella selezione delle operazioni l'autorità di gestione:

a)

garantisce che le operazioni selezionate siano sostenibili, conformi al programma e alle strategie territoriali e forniscano un contributo efficace al conseguimento degli obiettivi specifici; [Em. 289]

b)

garantisce che le operazioni selezionate siano coerenti con le corrispondenti strategie e con i documenti di programmazione redatti per il soddisfacimento delle condizioni abilitanti;

c)

garantisce che le operazioni selezionate presentino il miglior un adeguato rapporto tra l'importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi; [Em. 290]

d)

verifica che il beneficiario disponga delle necessarie risorse finanziarie e dei meccanismi per provvedere ai costi di gestione e di manutenzione;

e)

garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nell'ambito della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (45) siano soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative e di un'esauriente consultazione pubblica, in base alle prescrizioni di detta direttiva, modificate dalla direttiva 2014/52/UE del parlamento europeo e del Consiglio (46); [Em. 291]

f)

verifica garantisce che, ove le operazioni siano cominciate prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, sia stato osservato il diritto applicabile; [Em. 292]

g)

si assicura che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato e siano attribuite a una tipologia di intervento o a un settore di sostegno per il FEAMP;

h)

si assicura che nelle operazioni non rientrino attività che erano parte di un'operazione oggetto di delocalizzazione in conformità all'articolo 60 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità all'articolo 59, paragrafo 1, lettera a);

i)

si assicura che le operazioni selezionate non siano oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o dell'esecuzione delle operazioni;

j)

garantisce , prima di adottare decisioni di investimento, l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata prevista è di almeno cinque anni , come pure l'applicazione del principio dell'efficienza energetica al primo posto . [Em. 293]

4.   L'autorità di gestione garantisce che il beneficiario riceva un documento ove sono esposte tutte le condizioni del sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il piano di finanziamento, il limite temporale del suo svolgimento e, ove applicabile, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione della sovvenzione.

5.   Per le operazioni che hanno ricevuto un marchio di eccellenza, o selezionate per il programma cofinanziato nell'ambito di Orizzonte Europa, l'autorità di gestione può decidere di concedere sostegno a carico del FESR o del FSE+ direttamente, a condizione che tali operazione siano coerenti con gli obiettivi del programma.

Si applica il tasso di cofinanziamento dello strumento che ha rilasciato il marchio di eccellenza o del fondo cointeressato al programma, indicato nel documento di cui al paragrafo 4.

5 bis.     L'autorità di gestione può inoltre decidere, in casi debitamente giustificati, di coprire fino al 5 % della dotazione finanziaria di un programma nell'ambito del FESR e del FSE+ destinata a progetti specifici nello Stato membro ammissibile nell'ambito di Orizzonte Europa, compresi quelli selezionati nella seconda fase, a patto che tali progetti specifici contribuiscano agli obiettivi del programma in detto Stato membro. [Em. 294]

6.   Quando l'autorità di gestione seleziona un'operazione di importanza strategica, essa informa immediatamente entro un mese la Commissione e le fornisce tutte le informazioni pertinenti a tale operazione , compresa un'analisi costi/benefici . [Em. 295]

Articolo 68

Gestione del programma da parte dell'autorità di gestione

1.   L'autorità di gestione:

a)

esegue verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, e verifica:

i)

se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato e che i beneficiari tengano una contabilità separata di tutte le transazioni relative all'operazione;

ii)

se i costi sono da rimborsare a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;

b)

garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti per il prefinanziamento e i pagamenti intermedi , che ciascun beneficiario riceva l'importo dovuto per le spese verificate integralmente ed entro 90 60 giorni dalla data della presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario; [Em. 296]

c)

pone in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

d)

previene, rileva e rettifica le irregolarità;

e)

conferma che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari;

f)

redige la dichiarazione di affidabilità di gestione in conformità al modello nell'allegato XV;

g)

fornisce previsioni dell'importo delle domande di pagamento intermedio che saranno presentate nell'anno civile in corso e in quelli successivi entro il 31 gennaio e il 31 luglio in conformità all'allegato VII.

In relazione al primo comma, lettera b), non si applica nessuna detrazione o ritenuta né si impone alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari.

Per le operazioni PPP l'autorità di gestione esegue i pagamenti a un conto di garanzia istituito appositamente a nome del beneficiario per essere utilizzato in conformità all'accordo di partenariato.

2.   Le verifiche di gestione di cui alla lettera a) del paragrafo 1 sono basate sulla valutazione dei rischi e proporzionate ai rischi individuati, definiti in una strategia di gestione dei rischi.

Le verifiche di gestione comprendono verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche sul posto delle operazioni. Esse sono eseguite al più tardi prima della redazione dei conti in conformità all'articolo 92.

3.   Se l'autorità di gestione è anche un beneficiario del programma, le disposizioni per le verifiche di gestione garantiscono la separazione delle funzioni.

4.   In deroga al paragrafo 2, il regolamento CTE può stabilire norme specifiche sulle verifiche di gestione applicabili ai programmi Interreg.

Articolo 69

Sostegno all'attività del comitato di sorveglianza da parte dell'autorità di gestione

L'autorità di gestione:

a)

fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti;

b)

provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza.

Articolo 70

Funzione contabile

1.   Rientrano nella funzione contabile i seguenti compiti:

a)

redigere e presentare le domande di pagamento alla Commissione in conformità agli articoli 85 e 86 , tenendo conto delle attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la responsabilità di quest'ultima ; [Em. 297]

b)

redigere e presentare i conti , confermarne la completezza, l'accuratezza e la regolarità in conformità all'articolo 92 e conservare registrazioni di tutti gli elementi dei conti in un sistema elettronico; [Em. 298]

c)

convertire in euro gli importi delle spese sostenute in un'altra valuta utilizzando il tasso di cambio contabile mensile della Commissione del mese nel quale la spesa in questione è registrata nei sistemi contabili dell'organismo responsabile dell'esecuzione dei compiti indicati nel presente articolo.

2.   La funzione contabile non comprende le verifiche a livello di beneficiari.

3.   In deroga al paragrafo 1, lettera c), il regolamento CTE può stabilire un metodo diverso per la conversione in euro di importi di spese sostenute in un'altra valuta.

Articolo 71

Funzioni dell'autorità di audit

1.   L'autorità di audit è responsabile di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

2.   Le attività di audit sono svolte in conformità alle norme internazionalmente riconosciute.

3.   L'autorità di audit redige e presenta alla Commissione:

a)

un parere di audit annuale conformemente all'articolo [63, paragrafo 7,] del regolamento finanziario e al modello nell'allegato XVI e sulla base di tutte le attività di audit svolte, relativamente a ciascuna delle seguenti componenti:

i)

la completezza, la veridicità e l'esattezza dei conti;

ii)

la legittimità e la regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione;

iii)

il funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo;

b)

una relazione annuale di controllo conforme alle prescrizioni dell'articolo [63, paragrafo 5, lettera b),] del regolamento finanziario, in conformità al modello nell'allegato XVII, che corrobori il parere di audit di cui alla lettera a), e contenga una sintesi delle constatazioni, comprendente un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze riscontrati nei sistemi, le azioni correttive proposte e attuate nonché il risultante tasso di errore totale e il risultante tasso di errore residuo per le spese inserite nei conti presentati alla Commissione.

4.   Se ai fini degli audit delle operazioni sono stati raggruppati programmi come previsto all'articolo 73, paragrafo 2, le informazioni richieste nel paragrafo 3, lettera b), possono essere raggruppate in una relazione unica.

Se l'autorità di audit si avvale di tale parere per i programmi sostenuti dall'AMIF, dall'ISF e dal BMVI, le informazioni richieste al paragrafo 3, lettera b), sono fornite per fondo.

5.   L'autorità di audit trasmette alla Commissione le relazioni sugli audit di sistema appena conclusa la procedura in contraddittorio con i pertinenti soggetti sottoposti all'audit.

6.   La Commissione e le autorità di audit si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare la strategia di audit, la relazione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

6 bis.     L'audit è effettuato in riferimento allo standard applicabile al momento dell'accordo relativo all'operazione sottoposta ad audit, tranne quando esistano nuovi standard più favorevoli per il beneficiario. [Em. 299]

6 ter.     La constatazione di un'irregolarità, nel quadro dell'audit di un'operazione che determina una sanzione pecuniaria, non può portare all'estensione dell'ambito di applicazione del controllo o a rettifiche finanziarie al di là delle spese che rientrano nel periodo contabile delle spese sottoposte ad audit. [Em. 300]

Articolo 72

Strategia di audit

1.   L'autorità di audit predispone , previa consultazione dell'autorità di gestione, una strategia di audit che comprenda gli audit del sistema e gli audit delle operazioni, in base a una valutazione dei rischi, tenendo presente la descrizione del sistema di gestione e controllo prescritta dall'articolo 63, paragrafo 9. La strategia di audit comprende audit dei sistemi delle nuove autorità di gestione e delle autorità incaricate della funzione contabile da eseguire . L'audit è effettuato entro nove mesi dopo il primo anno di funzionamento. La strategia di audit è redatta in conformità al modello dell'allegato XVIII ed è aggiornata annualmente dopo la prima relazione annuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione. Può riguardare uno o più programmi. Nella strategia di audit l'autorità di audit può determinare un limite per i singoli audit dei conti. [Em. 301]

2.   La strategia di audit è presentata alla Commissione su richiesta.

Articolo 73

Audit delle operazioni

1.   Gli audit delle operazioni riguardano le spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile in base ad un campione. Tale campione è rappresentativo e basato su metodi di campionamento statistici.

2.   Se una popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, può essere utilizzato un metodo di campionamento non statistico secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit. In tali casi, la dimensione del campione deve essere sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno il 10 % delle unità di campionamento della popolazione del periodo contabile, selezionate in modo casuale.

Il campione statistico può coprire uno o più programmi che ricevono sostegno dal FESR, dal Fondo di coesione e dal FSE+ e, effettuata la stratificazione ove opportuno, uno o più periodi di programmazione secondo il giudizio professionale dell'autorità di audit.

Il campione di operazioni sostenute dall'AMIF, dall'ISF, dal BMVI e dal FEAMP copre le operazioni sostenute da ciascun fondo separatamente.

3.   Gli audit delle operazioni comprendono le verifiche sul posto dell'attuazione materiale dell'operazione solo se la tipologia di operazione in questione lo richiede.

In caso di disaccordo tra la Commissione e uno Stato membro sulle constatazioni dell'audit, è attuata una procedura di regolamento. [Em. 302]

Il regolamento FSE+ può stabilire disposizioni specifiche per i programmi di cui all'articolo [4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] di detto regolamento.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di campionamento standardizzate pronte all'uso e le modalità per coprire uno o più periodi di programmazione.

Articolo 74

Modalità di audit unico

1.   Nello svolgimento degli audit la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell'audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. Evitano la duplicazione di audit di una stessa spesa dichiarata alla Commissione al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni disponibili nel sistema elettronico nei sistemi elettronici di cui all'articolo 66, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit. [Em. 303]

2.   Per i programmi per i quali la Commissione conclude che l'opinione dell'autorità di audit è affidabile e lo Stato membro interessato partecipa alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea, gli audit della Commissione si limitano alla verifica dell'operato dell'autorità di audit.

3.   Le operazioni per le quali le spese totali ammissibili non superano 400 000 EUR per il FESR e il Fondo di coesione, 300 000 EUR per il FSE+ o 200 000 EUR per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI non sono soggette a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata.

Altre operazioni non sono soggette a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della presentazione dei conti del periodo contabile in cui l'operazione è completata. Le operazioni non sono soggette a audit da parte della Commissione o dell'autorità di audit in qualsiasi anno nel quale è stato già svolto un audit dalla Corte dei conti europea, purché i risultati dell'audit della Corte dei conti europea di tali operazioni possano essere utilizzati dall'autorità di audit o dalla Commissione al fine di ottemperare ai loro rispettivi compiti.

4.   In deroga al paragrafo 3, qualsiasi operazione può essere soggetta a più di un audit se l'autorità di audit conclude, in base al proprio giudizio professionale, che non è possibile redigere un parere di audit valido.

5.   I paragrafi 2 e 3 non si applicano:

a)

se esiste un rischio specifico di irregolarità o un indizio di frode;

b)

se è necessario ripetere il lavoro dell'autorità di audit per ottenere garanzie in merito al suo funzionamento efficace;

c)

se vi sono indizi di carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Articolo 75

Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari

1.   L'autorità di gestione effettua verifiche di gestione sul posto in conformità all'articolo 68, paragrafo 1, solo a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, al livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce relazioni di controllo a sostegno della domanda di pagamento, l'autorità di gestione può decidere di non effettuare verifiche di gestione sul posto. [Em. 304]

2.   L'autorità di gestione non esegue verifiche sul posto a livello della Banca europea per gli investimenti («BEI») o di altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però all'autorità di gestione relazioni di controllo a sostegno delle domande di pagamento. [Emendamento che non concerne la versione italiana]

3.   L'autorità di audit esegue audit dei sistemi e audit delle operazioni in conformità agli articoli 71, 73 o 77 a livello degli organismi che attuano lo strumento finanziario e, nel contesto dei fondi di garanzia, a livello degli organismi che attuano i nuovi prestiti sottostanti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento finanziario, se lo strumento finanziario fornisce all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile che comprenda le tematiche indicate nell'allegato XVII, l'autorità di audit può decidere di non effettuare ulteriori audit. [Em. 306]

3 bis.     Nel contesto dei fondi di garanzia, gli organismi responsabili degli audit dei programmi possono condurre verifiche o audit degli organismi che forniscono i nuovi prestiti sottostanti soltanto se si verificano una o più delle seguenti situazioni:

a)

i documenti giustificativi che comprovano il sostegno versato a titolo dello strumento finanziario ai destinatari finali non sono disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari;

b)

vi sono prove che i documenti disponibili a livello dell'autorità di gestione o a livello degli organismi che attuano gli strumenti finanziari non costituiscono una registrazione fedele ed esatta del sostegno fornito. [Em. 307]

4.   L'autorità di audit non effettua audit a livello della BEI o delle altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione per gli strumenti finanziari da queste attuati.

La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione forniscono però alla Commissione e all'autorità di audit una relazione annuale di audit redatta dai loro revisori esterni entro la fine di ciascun anno civile. La relazione comprende le tematiche indicate nell'allegato XVII.

5.   La BEI o le altre istituzioni finanziarie internazionali forniscono alle autorità di programma tutti i documenti necessari per metterle in grado di ottemperare ai loro obblighi.

Articolo 76

Disponibilità dei documenti

1.   Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di 5 tre anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'autorità di gestione al beneficiario. [Em. 308]

2.   Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione.

2 bis.     Il periodo di conservazione dei documenti può essere ridotto, in misura proporzionale al profilo di rischio e alla dimensione dei beneficiari, con decisione dell'autorità di gestione. [Em. 309]

CAPO III

Affidamento su sistemi di gestione nazionali

Articolo 77

Modalità proporzionate migliorate

Gli Stati membri possono applicare le seguenti modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condizioni esposte all'articolo 78:

a)

in deroga all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 68, paragrafo 2, l'autorità di gestione può applicare solo procedure nazionali per effettuare verifiche di gestione;

b)

in deroga all'articolo 73, paragrafi 1 e 3, l'autorità di audit può limitare la propria attività di audit a un campione statistico di 30 unità di campionamento per il programma o gruppo di programmi interessato;

c)

la Commissione limita i propri audit alla revisione dell'operato dell'autorità di audit mediante ripetizione dell'audit, unicamente a livello di questa, salvo che le informazioni disponibili suggeriscano carenza grave nell'operato dell'autorità di audit.

Per la lettera b), se la popolazione è composta da meno di 300 unità di campionamento, l'autorità di audit può applicare un metodo di campionamento non statistico in conformità all'articolo 73, paragrafo 2.

Articolo 78

Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate migliorate

1.   Lo Stato membro può applicare le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 in qualsiasi momento durante il periodo di programmazione, se la Commissione ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della decisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è inferiore al 2 %. In sede di valutazione del funzionamento efficace del sistema di gestione e controllo del programma la Commissione tiene conto della partecipazione dello Stato membro in questione alla cooperazione rafforzata in materia di Procura europea.

Se uno Stato membro decide di avvalersi di tale opzione, esso notifica alla Commissione l'applicazione delle modalità proporzionate di cui all'articolo 77, che prende inizio dal periodo contabile successivo.

2.   All'inizio del periodo di programmazione lo Stato membro può applicare le modalità di cui all'articolo 77, purché le condizioni esposte nel paragrafo 1 del presente articolo siano soddisfatte in relazione a un programma analogo attuato nel periodo 2014-2020 e se le modalità di gestione e controllo stabilite per il programma 2021-2027 sono basate in gran misura su quelle relative al programma precedente. In tal caso le modalità proporzionate migliorate si applicano dall'avvio del programma.

3.   Lo Stato membro stabilisce o aggiorna di conseguenza la descrizione del sistema di gestione e controllo e la strategia di audit di cui all'articolo 63, paragrafo 9, e all'articolo 72.

Articolo 79

Modulazione durante il periodo di programmazione

1.   Se la Commissione o l'autorità di audit concludono, in base agli audit effettuati e alla relazione annuale di controllo, che le condizioni di cui all'articolo 78 non sono più soddisfatte, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare ulteriori attività di audit in conformità all'articolo 63, paragrafo 3, e di adottare azioni correttive.

2.   Se la successiva relazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non essere soddisfatte, limitando in tal modo la garanzia di funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e di legittimità e regolarità delle spese fornita alla Commissione, la Commissione chiede all'autorità di audit di effettuare audit dei sistemi.

3.   La Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, informa lo Stato membro che le modalità proporzionate migliorate di cui all'articolo 77 non si applicano più.

Titolo VII

Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie

CAPO I

Gestione finanziaria

Sezione I

Regole contabili generali

Articolo 80

Impegni di bilancio

1.   La decisione di approvazione del programma in conformità all'articolo 18 costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo [110, paragrafo 3,] del regolamento finanziario e la sua notifica allo Stato membro costituisce un impegno giuridico.

Tale decisione specifica il contributo dell'Unione per fondo e per anno.

2.   Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono assunti dalla Commissione in frazioni annue per ciascun fondo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027.

3.   In deroga all'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento finanziario, gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all'adozione del programma da parte della Commissione.

Articolo 81

Uso dell'euro

Tutti gli importi che figurano nei programmi, nelle relazioni o dichiarazioni degli Stati membri alla Commissione sono espressi in euro.

Articolo 82

Rimborso

1.   Qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso in conformità [all'articolo 98 del regolamento finanziario]. La data di scadenza è l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.   Qualsiasi ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso d'interesse è un punto e mezzo percentuale al di sopra del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese della data di scadenza.

Sezione II

Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri

Articolo 83

Tipologie di pagamenti

I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 84

Prefinanziamento

1.   La Commissione versa il prefinanziamento in base al sostegno totale a carico dei fondi indicato nella decisione di approvazione del programma a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i).

2.   Il prefinanziamento per ciascun fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito: [Em. 310]

a)

2021: 0,5 %

b)

2022: 0,5 % 0,7 % [Em. 311]

c)

2023: 0,5 % 1 % [Em. 312]

d)

2024: 0,5 % 1,5 % [Em. 313];

e)

2025: 0,5 % 2 % [Em. 314]

f)

2026: 0,5 % 2 % [Em. 315]

Se un programma è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell'anno di adozione.

3.   In deroga al paragrafo 2, per i programmi Interreg le regole specifiche sul prefinanziamento sono stabilite nel regolamento CTE.

4.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento non oltre il periodo contabile finale.

5.   Eventuali interessi generati dal prefinanziamento sono utilizzati per il programma in questione allo stesso modo dei fondi e sono registrati nei conti del periodo contabile finale.

Articolo 85

Domande di pagamento

1.   Lo Stato membro presenta al massimo quattro domande di pagamento per programma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 26 dicembre.

L'ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno.

2.   Le domande di pagamento non sono ammissibili se non è stato presentato il più recente pacchetto di affidabilità dovuto.

3.   Le domande di pagamento sono presentate alla Commissione in conformità al modello nell'allegato XIX e comprendono per ciascuna priorità e categoria di regioni:

a)

l'importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni, come contabilizzate nel sistema dell'organismo incaricato della funzione contabile;

b)

l'importo per l'assistenza tecnica calcolato in conformità all'articolo 31, paragrafo 2; [Em. 316]

c)

l'importo totale del contributo pubblico pagato o da pagare, come contabilizzato nei sistemi contabili dell'organismo incaricato della funzione contabile.

4.   In deroga al paragrafo 3, lettera a), si applicano le disposizioni seguenti:

a)

se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettera a), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi giustificati dai progressi nel soddisfacimento delle condizioni, o nel conseguimento dei risultati, in conformità alla decisione di cui all'articolo 89, paragrafo 2;

b)

se il contributo dell'Unione si esplica come previsto all'articolo 46, lettere c), d) ed e), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono gli importi determinati in conformità alla decisione di cui all'articolo 88, paragrafo 3;

c)

per le forme di sovvenzioni di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi inclusi in una domanda di pagamento sono i costi calcolati sulla base applicabile;

c bis)

nel caso degli aiuti di Stato, la domanda di pagamento può includere gli anticipi versati al beneficiario dall'organismo che concede l'aiuto qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: sono subordinati alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, non sono superiori al 40 % dell'importo totale dell'aiuto da concedere a un beneficiario per una determinata operazione, sono coperti dalle spese sostenute dai beneficiari e sono giustificati da fatture quietanzate entro tre anni. [Em. 317]

5.   In deroga al paragrafo 3, lettera c), nel caso dei regimi di aiuto a norma dell'articolo 107 del TFUE, il contributo pubblico corrispondente alle spese incluse in una domanda di pagamento deve essere stato versato ai beneficiari dall'organismo che concede l'aiuto.

Articolo 86

Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di pagamento

1.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 2 1 , le domande di pagamento in conformità all'allegato XIX comprendono gli importi totali versati o, nel caso di garanzie, gli importi accantonati secondo quanto concordato nei contratti di garanzia, dall'autorità di gestione a favore dei destinatari finali di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a), b) e c). [Em. 318]

2.   Se gli strumenti finanziari sono attuati in conformità all'articolo 53, paragrafo 3 2 , le domande di pagamento che comprendono spese per gli strumenti finanziari sono presentate in conformità alle condizioni seguenti: [Em. 319]

a)

l'importo incluso nella prima domanda di pagamento deve essere stato pagato agli strumenti finanziari e può rappresentare fino al 25 % del totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento, in conformità alla pertinente priorità e categoria di regioni, se applicabile;

b)

l'importo incluso nelle domande successive di pagamento presentate durante il periodo di ammissibilità include le spese ammissibili di cui all'articolo 62, paragrafo 1.

3.   La Commissione effettua la liquidazione contabile dell'importo contenuto nella prima domanda di pagamento di cui al paragrafo 2, lettera a), non oltre il periodo contabile finale.

Nelle domande di pagamento esso è indicato separatamente.

Articolo 87

Regole comuni per i pagamenti

1.   Subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento dalla Commissione. [Em. 320]

2.   Ciascun pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto meno recente del fondo e della categoria di regioni in questione. A titolo di pagamenti intermedi la Commissione rimborsa il 90 % degli importi figuranti nella domanda di pagamento, ottenuto applicando il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità al totale delle spese ammissibili o al contributo pubblico, a seconda dei casi. La Commissione determina gli importi residui da rimborsare o da recuperare in sede di calcolo del saldo dei conti a norma dell'articolo 94.

3.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo dei pagamenti intermedi non supera l'importo del sostegno dei fondi alla priorità stabilito nella decisione della Commissione di approvazione del programma.

4.   Se il contributo dell'Unione si esplica nella forma prevista all'articolo 46, lettera a), o se le sovvenzioni si esplicano nelle forme indicate all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b) c) e d), la Commissione non versa più dell'importo richiesto dallo Stato membro.

5.   Il sostegno dei fondi a una priorità per mezzo del pagamento del saldo del periodo contabile finale non supera inoltre nessuno degli importi seguenti:

a)

il contributo pubblico dichiarato nelle domande di pagamento;

b)

il sostegno dei fondi pagato ai beneficiari;

c)

l'importo richiesto dallo Stato membro.

6.   Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi possono essere aumentati del 10 % in aggiunta al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per i fondi, se lo Stato membro soddisfa una delle condizioni seguenti dopo il [date of adoption of this Regulation]:

a)

lo Stato membro riceve un prestito dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

b)

lo Stato membro riceve assistenza finanziaria a medio termine nell'ambito del MES, come stabilito dal trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità del 2 febbraio 2012 o come indicato nel regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio (47), subordinatamente all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico;

c)

allo Stato membro interessato è stata concessa assistenza finanziaria subordinata all'attuazione di un programma di aggiustamento macroeconomico come specificato nel regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (48).

Il tasso maggiorato, che non può superare il 100 %, si applica alle domande di pagamento fino alla fine dell'anno civile nel quale termina l'assistenza finanziaria.

7.   Il paragrafo 6 non si applica ai programmi Interreg.

Articolo 88

Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.   La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a un programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari.

2.   Per avvalersi di un contributo dell'Unione al programma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari come indicato all'articolo 46, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica.

Gli importi e i tassi proposti dallo Stato membro sono stabiliti in base all'atto delegato di cui al paragrafo 4 o a quanto segue:

a)

un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno dei seguenti elementi:

i)

dati statistici, altre informazioni obiettive o valutazioni di esperti;

ii)

dati storici verificati;

iii)

l'applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi;

b)

progetti di bilancio;

c)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni;

d)

norme riguardanti i corrispondenti costi unitari e le somme forfettarie applicabili in regimi di sovvenzione finanziati totalmente dallo Stato membro per tipologie analoghe di operazioni.

3.   Nella decisione di approvazione del programma o della sua modifica, la Commissione indica le tipologie di operazioni cui si applica il rimborso in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari, la definizione e gli importi cui si applicano costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari e i metodi per l'adeguamento degli importi.

Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per definire costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari, i loro importi e i metodi di adeguamento nelle modalità di cui al secondo comma del paragrafo 2.

Articolo 89

Finanziamento non collegato ai costi

1.   Per avvalersi di un contributo dell'Unione a una priorità, o a parti della stessa, di programmi basati su finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità ai modelli negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di modifica. La proposta contiene gli elementi seguenti:

a)

l'individuazione della priorità interessata e l'importo totale coperto dal finanziamento non collegato ai costi; la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi;

b)

la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire e un cronoprogramma;

c)

i risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione;

d)

le unità di misura;

e)

il calendario del rimborso da parte della Commissione e i relativi importi collegati ai progressi nel soddisfacimento delle condizioni o nel conseguimento dei risultati;

f)

le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, del soddisfacimento delle condizioni o del conseguimento dei risultati;

g)

gli eventuali metodi di adeguamento degli importi;

h)

le disposizioni per garantire la pista di controllo in conformità all'allegato XI che dimostri il soddisfacimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati.

2.   La decisione della Commissione di approvazione del programma o della richiesta di modifica contiene tutti gli elementi di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri utilizzano una delle forme di sovvenzioni indicate all'articolo 48, paragrafo 1, per sostenere le operazioni le cui spese sono rimborsate dalla Commissione secondo il presente articolo.

Gli audit della Commissione o degli Stati membri sono mirati esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni per il rimborso da parte della Commissione o il conseguimento dei risultati.

4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità all'articolo 107 per integrare il presente articolo definendo gli importi relativi al finanziamento non collegato ai costi per tipologia di operazione, i metodi di adeguamento degli importi e le condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire.

Sezione III

Interruzioni e sospensioni

Articolo 90

Interruzione dei termini di pagamento

1.   La Commissione può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

vi sono indizi di elementi di prova seri che attestano una carenza grave per la quale non sono state adottate misure correttive; [Em. 321]

b)

la Commissione deve effettuare verifiche supplementari essendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un'irregolarità.

2.   Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione.

3.   La Commissione limita l'interruzione a quella parte delle spese che è viziata dagli elementi di cui al paragrafo 1, salvo qualora non sia possibile individuare la parte delle spese interessata. La Commissione informa per iscritto lo Stato membro in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo di porre rimedio alla situazione. La Commissione pone fine all'interruzione appena sono adottate le misure correttive per gli elementi di cui al paragrafo 1.

4.   Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per l'interruzione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

Articolo 91

Sospensione dei pagamenti

1.   La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a)

lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 90;

b)

esiste una carenza grave;

c)

le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un'irregolarità che non è stata rettificata;

d)

esiste un parere motivato della Commissione in relazione a un'infrazione ai sensi dell'articolo 258 del TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese;

e)

lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie in conformità all'articolo 15, paragrafo 6. [Em. 322]

2.   La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato misure che pongono rimedio agli elementi figuranti nel paragrafo 1.

3.   Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per la sospensione dei pagamenti in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO II

Presentazione ed esame dei conti

Articolo 92

Contenuto e presentazione dei conti

1.   Per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamenti lo Stato membro presenta alla Commissione entro il 15 febbraio i seguenti documenti (il «pacchetto di affidabilità») riferiti al periodo contabile precedente come definito all'articolo 2, punto 28:

a)

i conti in conformità al modello nell'allegato XX;

b)

la dichiarazione di affidabilità di gestione di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f) in conformità al modello dell'allegato XV;

c)

il parere di audit di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera a) in conformità al modello dell'allegato XVI;

d)

la relazione annuale di controllo di cui all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) in conformità al modello dell'allegato XVII.

2.   Il termine di cui al paragrafo 1 può essere eccezionalmente prorogato dalla Commissione al 1o marzo previa comunicazione dello Stato membro interessato.

3.   I conti comprendono, a livello di ciascuna priorità e, ove applicabile, di ciascun fondo e categoria di regioni:

a)

l'importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nella domanda finale di pagamento per il periodo contabile e l'importo totale del corrispondente contributo pubblico pagato o da pagare;

b)

gli importi ritirati durante il periodo contabile;

c)

gli importi di contributo pubblico pagati a ciascuno strumento finanziario;

d)

per ciascuna priorità, spiegazione delle eventuali differenze tra gli importi dichiarati a norma della lettera a) e gli importi dichiarati nelle domande di pagamento per lo stesso periodo contabile.

4.   I conti non sono ammissibili se gli Stati membri non hanno adottato le azioni correttive necessarie per ridurre a meno del 2 % il rischio residuo in merito alla legittimità e alla regolarità delle spese figuranti nei conti.

5.   Gli Stati membri detraggono in particolare dai conti:

a)

le spese irregolari che sono state oggetto di rettifiche finanziarie in conformità all'articolo 97;

b)

le spese che sono oggetto di valutazione in corso della legittimità e della regolarità;

c)

gli altri importi necessari per ridurre al 2 % il tasso di errore residuo delle spese dichiarate nei conti.

Lo Stato membro può inserire le spese di cui alla lettera b) in una domanda di pagamento nei periodi contabili successivi una volta che ne siano state confermate la legittimità e regolarità.

6.   Lo Stato membro può sostituire gli importi irregolari da esso individuati dopo la presentazione dei conti effettuando gli adeguamenti corrispondenti nei conti relativi al periodo contabile in cui è rilevata l'irregolarità, fatto salvo l'articolo 98.

7.   Nel contesto del pacchetto di affidabilità lo Stato membro presenta per l'ultimo periodo contabile la relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38 o l'ultima relazione annuale sull'attuazione per il FEAMP, l'AMIF, l'ISF e il BMVI.

Articolo 93

Esame dei conti

La Commissione si accerta che i conti siano completi, accurati e veritieri entro il 31 maggio dell'anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l'articolo 96.

Articolo 94

Calcolo del saldo

1.   Al fine di determinare l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile e gli adeguamenti conseguenti in relazione ai pagamenti allo Stato membro, la Commissione tiene presente quanto segue:

a)

gli importi figuranti nei conti di cui all'articolo 95, paragrafo 2, lettera a), ai quali va applicato il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità;

b)

l'importo totale dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione durante tale periodo contabile.

2.   Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione, che viene eseguito, ove possibile, mediante compensazione con gli importi dovuti allo Stato membro nei pagamenti successivi per lo stesso programma. Tale recupero non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. L'importo recuperato costituisce un'entrata con destinazione specifica conformemente [all'articolo 177, paragrafo 3,] del regolamento finanziario.

Articolo 95

Procedura di esame dei conti

1.   La procedura di cui all'articolo 96 si applica in uno dei casi seguenti:

a)

l'autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti;

b)

la Commissione dispone di elementi di prova che mettono in dubbio l'affidabilità del parere di audit senza riserve.

2.   In tutti gli altri casi la Commissione calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità all'articolo 94 e procede ai pertinenti pagamenti o recuperi prima del 1o luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accettazione dei conti.

Articolo 96

Procedura di esame dei conti in contraddittorio

1.   Se l'autorità di audit emette un parere di audit con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare i documenti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, entro un mese.

Se, entro il termine di cui al primo comma:

a)

il parere di audit è senza riserve, si applica l'articolo 94 e la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero entro due mesi;

b)

il parere di audit è ancora con riserve o i documenti non sono stati ripresentati dallo Stato membro, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Se il parere di audit è ancora con riserve per motivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti o se il parere di audit è ancora inaffidabile, la Commissione informa lo Stato membro in merito all'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile.

3.   Se lo Stato membro accetta tale importo entro un mese, la Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.

4.   Se lo Stato membro non accetta l'importo di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce l'importo imputabile ai fondi per il periodo contabile. Tale atto non costituisce una rettifica finanziaria e non riduce il sostegno dei fondi al programma. La Commissione versa l'eventuale importo aggiuntivo dovuto o procede al recupero in conformità all'articolo 94 entro due mesi.

5.   Per quanto riguarda il periodo contabile finale, la Commissione paga o recupera il saldo annuale dei conti per i programmi sostenuti dal FESR, dal FSE+ e dal Fondo di coesione entro due mesi dalla data di accettazione della relazione finale in materia di performance di cui all'articolo 38.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

Articolo 97

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.   Gli Stati membri proteggono il bilancio dell'Unione e applicano rettifiche finanziarie sopprimendo totalmente o parzialmente il sostegno dei fondi a un'operazione o a un programma se le spese dichiarate alla Commissione risultano irregolari.

2.   Le rettifiche finanziarie sono registrate nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.   Il sostegno dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma interessato, a esclusione dell'operazione oggetto della rettifica in questione o, laddove la rettifica finanziaria riguardi un'irregolarità sistemica, delle operazioni interessate da tale irregolarità sistemica.

4.   Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

5.   In deroga ai paragrafi da 1 a 3, nelle operazioni che comprendono strumenti finanziari il contributo soppresso a norma del presente articolo, in seguito a un'irregolarità isolata, può essere reimpiegato nell'ambito della stessa operazione alle condizioni seguenti:

a)

se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello del destinatario finale; solo per altri destinatari finali dello stesso strumento finanziario;

b)

se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo specifico, qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura con un fondo di partecipazione, unicamente a favore di altri organismi che attuano fondi specifici.

Se l'irregolarità che ha causato la soppressione del contributo è rilevata a livello dell'organismo che attua il fondo di partecipazione, o al livello dell'organismo che attua il fondo specifico qualora uno strumento finanziario sia attuato mediante una struttura priva di fondo di partecipazione, il contributo soppresso non è reimpiegato nell'ambito della stessa operazione.

Laddove sia effettuata una rettifica finanziaria per un'irregolarità sistemica, il contributo soppresso non è reimpiegato per nessuna operazione interessata da tale irregolarità sistemica.

6.   Gli organismi che attuano lo strumento finanziario rimborsano allo Stato membro i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da detti contributi.

Gli organismi che attuano strumenti finanziari non rimborsano agli Stati membri gli importi di cui al primo comma, purché tali organismi dimostrino che per una data irregolarità sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'irregolarità si è verificata a livello dei destinatari finali o, nel caso di un fondo di partecipazione, a livello degli organismi che attuano fondi specifici o dei destinatari finali;

b)

gli organismi che attuano strumenti finanziari hanno rispettato i propri obblighi in relazione ai contributi del programma viziati dall'irregolarità, in conformità al diritto applicabile e hanno agito con le debite cura professionale, trasparenza e diligenza che incombono a un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;

c)

non è stato possibile recuperare gli importi viziati da irregolarità, sebbene gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari abbiano fatto ricorso a tutti gli strumenti di legge e contrattuali applicabili con la dovuta diligenza.

Articolo 98

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.   La Commissione apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma se essa conclude che:

a)

esiste una carenza grave che ha messo a rischio il sostegno dei fondi già pagato al programma;

b)

le spese figuranti nei conti accettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro;

c)

lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell'articolo 91 prima dell'avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione.

Nell'applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Commissione agisce in conformità all'allegato XXI.

2.   Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osservazioni entro due mesi.

3.   Se lo Stato membro non accetta le conclusioni della Commissione, è da questa convocato per un'audizione, in modo che la Commissione abbia a disposizione tutte le informazioni e osservazioni pertinenti per poter trarre conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

4.   La Commissione decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione entro 12 mesi dall'audizione o dalla presentazione di informazioni aggiuntive, secondo la richiesta della Commissione.

Per decidere in merito a una rettifica finanziaria la Commissione tiene presenti tutte le informazioni e osservazioni presentate.

Se uno Stato membro accetta la rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 1, esso può reimpiegare gli importi in questione. Tale possibilità non si applica ad una rettifica finanziaria per i casi di cui al paragrafo 1, lettera b).

5.   Le regole specifiche del FEAMP possono stabilire motivi specifici per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione in relazione al mancato rispetto delle norme applicabili nella politica comune della pesca.

CAPO IV

Disimpegno

Articolo 99

Principi e regole del disimpegno

1.   La Commissione disimpegna l'importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità all'articolo 84, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità agli articoli 85 e 86, entro il 26 31 dicembre del secondo terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli anni da 2021 a 2026. [Em. 323]

2.   L'importo che entro il limite di cui al paragrafo 1 deve essere coperto da prefinanziamento o domande di pagamento in relazione agli impegni di bilancio del 2021 è pari al 60 % di tali impegni. Il 10 % degli impegni dell'anno 2021 è aggiunto a ciascun impegno di bilancio per gli anni da 2022 a 2025 al fine di calcolare gli importi da coprire. [Em. 324]

3.   La quota di impegni ancora aperta al 31 dicembre 2029 2030 è disimpegnata se il pacchetto di affidabilità e la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti dal FSE+, dal FESR e dal Fondo di coesione non sono stati presentati alla Commissione entro il termine di cui all'articolo 38, paragrafo 1. [Em. 325]

Articolo 100

Eccezioni alle regole di disimpegno

1.   L'importo interessato dal disimpegno è ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale:

a)

le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)

non è stato possibile presentare una domanda di pagamento per cause di forza maggiore che incidono gravemente sull'attuazione dell'intero programma o di sua parte.

b bis)

non è stato possibile presentare in tempo una domanda di pagamento a causa di ritardi nell'istituzione da parte dell'UE del quadro giuridico e amministrativo relativo ai fondi per il periodo 2021-2027. [Em. 326]

Le autorità nazionali che invocano circostanze di forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione dell'intero programma o di parte dello stesso.

2.   Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per l'importo che era da dichiarare entro il 26 dicembre.

Articolo 101

Procedura di disimpegno

1.   Sulla base delle informazioni pervenute al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro circa l'importo del disimpegno risultante da dette informazioni.

2.   Lo Stato membro dispone di un mese due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni. [Em. 327]

3.   Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l'anno civile interessato, la riduzione del sostegno a una o più priorità del programma. Per i programmi che ricevono sostegno da più di un fondo, l'importo del sostegno è ridotto per ciascun fondo in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l'anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in proporzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell'anno civile interessato.

4.   La Commissione modifica la decisione che adotta il programma entro il 31 ottobre.

Titolo VIII

Quadro finanziario

Articolo 102

Copertura geografica del sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

1.   Il FESR, il FSE e il Fondo di coesione sostengono l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (le «regioni di livello NUTS 2»), istituita dal regolamento (CE UE ) n. 1059/2003 2016 / 2066 , modificato dal regolamento (CE) n. 868/2014 della Commissione. [Em. 328]

2.   Le risorse del FESR e del FSE+ per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

a)

regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27 («regioni meno sviluppate»);

b)

regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE-27 («regione in transizione»);

c)

regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE-27 («regioni più sviluppate»).

La classificazione delle regioni in una delle tre categorie di regioni è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto («PPA») e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.   Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui RNL pro capite, misurato in PPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2014-2016, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

4.   La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di una delle tre categorie di regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Articolo 103

Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.   Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 330 624 388 630  378 097 000 000  EUR ai prezzi del 2018. [Em. 329]

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, tale importo è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

2.   La Commissione adotta mediante atto di esecuzione una decisione che stabilisce la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», per categoria di regioni, unitamente all'elenco delle regioni ammissibili in conformità alla metodologia di cui all'allegato XXII. La dotazione complessiva minima dei fondi, a livello nazionale, deve essere pari al 76 % del bilancio assegnato a ciascuno Stato membro o a ciascuna regione nel periodo 2014-2020. [Em. 330]

Tale decisione stabilisce altresì la ripartizione annua delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

Fatte salve le dotazioni nazionali per gli Stati membri, i finanziamenti destinati alle regioni che sono state declassate nel periodo 2021-2027 sono mantenuti al livello delle dotazioni per il periodo 2014-2020. [Em. 429]

Tenendo conto dell'importanza particolare dei finanziamenti a favore della coesione per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale nonché per le regioni ultraperiferiche, i criteri di ammissibilità per tali finanziamenti non devono essere meno favorevoli rispetto al periodo 2014-2020 e devono garantire la massima continuità con i programmi esistenti. [Em. 331]

3.   Lo 0,35 % delle risorse globali, previa deduzione del sostegno al MCE di cui all'articolo 104, paragrafo 4, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 104

Risorse per gli obiettivi «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e «Cooperazione territoriale europea» (Interreg)

1.   Le risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» ammontano al 97,5 % delle risorse globali ossia, in totale, a 366 754 000 000 EUR (a prezzi del 2018). Di questo importo, 5 900 000 000 EUR sono assegnati alla garanzia per l'infanzia attingendo alle risorse del FSE +. La dotazione rimanente di 360 854 000 000  EUR) e sono assegnate (a prezzi del 2018) è assegnata nel seguente modo: [Em. 332]

a)

il 61,6 % (ossia, in totale, 198 621 593 157 222 453 894 000 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; [Em. 333]

b)

il 14,3 % (ossia, in totale, 45 934 516 595 51 446 129 000  EUR) è destinato alle regioni in transizione; [Em. 334]

c)

il 10,8 % (ossia, in totale, 34 842 689 000 39 023 410 000  EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; [Em. 335]

d)

il 12,8 % (ossia, in totale, 41 348 556 877  46 309 907 000  EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; [Em. 336]

e)

lo 0,4 % (vale a dire, in totale, 1 447 034 001  1 620 660 000  EUR) è destinato a finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che rispondono ai criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994. [Em. 337]

2.   Nel 2024 la Commissione, nel provvedere all'adeguamento tecnico per l'anno 2025 in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE, Euratom) […] (MFF regulation), riesamina le dotazioni totali per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di ciascuno Stato membro per gli anni dal 2025 al 2027.

Nel proprio riesame la Commissione applica il metodo di assegnazione di cui all'allegato XXII in base alle statistiche più recenti disponibili in tale occasione.

Successivamente all'adeguamento tecnico la Commissione modifica l'atto di esecuzione che definisce la ripartizione annua riveduta di cui all'articolo 103, paragrafo 2.

3.   L'ammontare delle Le risorse disponibili per il FSE+ ammontano al 28,8 % delle risorse a titolo dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» (ossia a 105 686 000 000 è 88 646 194 590 EUR a prezzi del 2018). Ciò non comprende la dotazione finanziaria per la componente dell'occupazione e innovazione sociale o della sanità . [Em. 338]

L'importo dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui al paragrafo 1, lettera e), assegnato al FSE+ è 376 928 934 corrisponde allo 0,4 % delle risorse di cui al primo comma (ossia a 424 296 054  EUR a prezzi del 2018) . [Em. 339]

4.   L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato al MCE ammonta a 10 000 000 000 EUR 4 000 000 000 EUR a prezzi del 2018 . Esso è erogato per progetti relativi a infrastrutture di trasporto , tenendo conto delle esigenze di infrastrutture di investimento degli Stati membri e delle regioni mediante la pubblicazione di bandi specifici in conformità al regolamento (UE) [numero del nuovo regolamento MCE] esclusivamente negli Stati membri ammissibili ai finanziamenti del Fondo di coesione. [Em. 340]

La Commissione adotta mediante un atto di esecuzione una decisione che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro al MCE, che è da determinare su base pro rata per l'intero periodo.

La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del MCE a partire dall'esercizio di bilancio 2021.

Il 30 % delle risorse trasferite al MCE immediatamente dopo il trasferimento sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE]. [Em. 341]

Ai bandi specifici di cui al primo comma si applicano le norme applicabili al settore dei trasporti conformemente al regolamento (UE) [new CEF Regulation]. Fino al 31 dicembre 2023, la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione nella misura del 70 % delle risorse trasferite al MCE. [Em. 342]

Dal 1o gennaio 2024 le risorse trasferite al MCE che non sono state impegnate per un progetto riguardante infrastrutture di trasporto sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione, per finanziare progetti riguardanti infrastrutture di trasporto ai sensi del regolamento (UE) [nuovo regolamento MCE].

5.   500 000 000 560 000 000  EUR , a prezzi del 2018, delle risorse destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono destinati all'Iniziativa urbana europea sotto la gestione diretta o indiretta della Commissione. [Em. 343]

6.   175 000 000  196 000 000  EUR , a prezzi del 2018, delle risorse del FSE+ destinate all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» sono destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta. [Em. 344]

7.   Le risorse per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) ammontano al 2,5 % 3 % delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei fondi per il periodo 2021-2027 (ossia, in totale, 8 430 000 000 11 343 000 000  EUR a prezzi del 2018 ). [Em. 345]

Articolo 105

Trasferibilità delle risorse

1.   La Commissione può accogliere la proposta formulata da uno Stato membro nella presentazione dell'accordo di partenariato o nel contesto del riesame intermedio di trasferire:

a)

non più del 15 % 5  % delle dotazioni totali per le regioni meno sviluppate alle regioni in transizione o alle regioni più sviluppate e dalle regioni in transizione alle regioni più sviluppate; [Em. 346]

b)

dalle dotazioni per le regioni più sviluppate o per le regioni in transizione alle regioni meno sviluppate.

2.   Le dotazioni totali a ciascuno Stato membro per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» e per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) non ammettono trasferimenti tra detti obiettivi.

Articolo 106

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.   La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei fondi per ciascuna priorità.

2.   Per ciascuna priorità, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento debba applicarsi a uno degli elementi seguenti:

a)

al contributo complessivo, compreso il contributo pubblico e privato;

b)

al contributo pubblico.

3.   Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» a livello di ciascuna priorità non è superiore al:

a)

70 % 85  % per le regioni meno sviluppate; [Em. 347]

b)

55 % 65  % per le regioni in transizione; [Em. 348]

c)

40 % 50  % per le regioni più sviluppate. [Emm. 349 e 447]

I tassi di cofinanziamento di cui alla lettera a) si applicano anche alle regioni ultraperiferiche e alla dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche . [Em. 350]

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione a livello di ciascuna priorità non è superiore al 70 % 85  %. [Em. 351]

Il regolamento FSE+ può stabilire , in casi debitamente giustificati, tassi di cofinanziamento superiori fino al 90 % per le priorità a sostegno di azioni innovative in conformità all'articolo [14 13 ] e all'articolo [4, paragrafo 1, punto x)] e [punto xi) ] del relativo regolamento , nonché per i programmi che affrontano la deprivazione materiale in conformità all'articolo [9], la disoccupazione giovanile in conformità all'articolo [10], e che sostengono la garanzia europea per l'infanzia in conformità all'articolo [10 bis] e la cooperazione transnazionale in linea con l'articolo [11 ter] . [Em. 352]

4.   Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non è superiore al 70 % 85 % . [Em. 353]

Il regolamento CTE può stabilire tassi di cofinanziamento superiori per i programmi di cooperazione esterna transfrontaliera dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg).

4 bis.     In casi debitamente motivati, nel quadro dell'attuale Patto di stabilità e crescita gli Stati membri possono presentare una richiesta di flessibilità supplementare per le spese strutturali pubbliche, o per spese strutturali equivalenti, sostenute dalla pubblica amministrazione mediante cofinanziamento di investimenti nel quadro dei fondi strutturali e di investimento europei. La Commissione valuta attentamente ciascuna richiesta all'atto di definire l'aggiustamento di bilancio nell'ambito del braccio preventivo o del braccio correttivo del Patto di stabilità e crescita in modo da riflettere l'importanza strategica degli investimenti. [Em. 453]

5.   Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Titolo IX

Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 107

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 108 per modificare gli allegati del presente regolamento al fine di adeguare ai cambiamenti intercorsi durante il periodo di programmazione gli elementi non essenziali del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, X e XXII. La Commissione può adottare atti delegati a norma dell'articolo 108 per modificare e adattare il regolamento delegato (UE) n. 240/2014 di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente regolamento. [Em. 354]

Articolo 108

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato fino al 31 dicembre 2027 a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 355]

3.   La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 63, paragrafo 10, all'articolo 73, paragrafo 4, all'articolo 88, paragrafo 4, e all'articolo 89, paragrafo 4, e all'articolo 107 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 356]

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'articolo 63, paragrafo 10, dell'articolo 73, paragrafo 4, dell'articolo 88, paragrafo 4, dell'articolo 89, paragrafo 4, e dell'articolo 107 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 357]

Articolo 109

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 110

Disposizioni transitorie

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 o qualsiasi altro atto normativo applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 continua ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenuti dal FERS, dal FSE+, dal Fondo di coesione e dal FEAMP in tale periodo.

Articolo 111

Condizioni delle operazioni soggette a esecuzione scaglionata

1.   L'autorità di gestione può selezionare un'operazione che consiste nella seconda fase di un'operazione selezionata per ricevere sostegno e avviata a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

a)

l'operazione, così come selezionata per ricevere sostegno a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013, presenta due fasi distinguibili sotto l'aspetto finanziario e piste di controllo distinte;

b)

il costo totale dell'operazione è superiore a 10 000 000 EUR;

c)

le spese incluse in una domanda di pagamento della prima fase non sono incluse in nessuna domanda di pagamento riguardante la seconda fase;

d)

la seconda fase dell'operazione ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del FESR, del FSE+ e del Fondo di coesione a norma del presente regolamento o dei regolamenti specifici dei fondi;

e)

lo Stato membro si impegna a completare durante il periodo di programmazione e a rendere operativa la seconda fase finale nella relazione finale di attuazione presentata in conformità all'articolo 141 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla seconda fase dell'operazione.

Articolo 112

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 83.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 41.

(3)  GU C 17 del 14.1.2019, pag. 1.

(4)  Posizione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019.

(5)  GU L …, del …, pag. …

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(7)  [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM(2016)0759 — 2016/0375(COD)].

(8)  Regolamento (UE) […] recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno (GU L […] del […], pag. […]).

(9)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(12)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(13)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(14)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(15)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(16)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 868/2014 2016/2066 della Commissione, dell'8 agosto 2014 d del 21 novembre 2016 , che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 241 322 del 13.8.2014 29.11.2016 , pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) […] del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sul [MCE] (GU L […], […], pag. […]).

(19)   Settima relazione della Commissione sulla coesione economica, sociale e territoriale, dal titolo «La mia regione, la mia Europa, il nostro futuro: settima relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale» (COM(2017)0583 del 9 ottobre 2017).

(20)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(21)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(22)  GU L del, pag. .

(23)  GU L del, pag. .

(24)  GU L del, pag. .

(25)  GU L del, pag. .

(26)  GU L del, pag. .

(27)  GU L del, pag. .

(28)  GU L del, pag. .

(29)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1.

(30)   GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9.

(31)   GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45.

(32)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(33)  Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19).

(34)  [Regolamento (UE) […] su […] GU L […] del […], pag. […])].

(35)  Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 1).

(36)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(37)  Regolamento (UE) 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(38)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(39)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

(40)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(41)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell'Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(42)  Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).

(43)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(44)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(45)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(46)  Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 124 del 25.4.2014, pag. 1).

(47)  Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

(48)  Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1).

ALLEGATO I

Dimensioni e codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+ e il Fondo di coesione — articolo 17, paragrafo 5

TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

 

CAMPO DI INTERVENTO

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di ambiente

OBIETTIVO STRATEGICO 1: UN'EUROPA PIÙ INTELLIGENTE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRASFORMAZIONE ECONOMICA INTELLIGENTE E INNOVATIVA

001

Investimenti in capitale fisso in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 359]

0 %

0 %

002

Investimenti in capitale fisso in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 360]

0 %

0 %

003

Investimenti in capitale fisso in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

004

Investimenti in beni immateriali in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 361]

0 %

0 %

005

Investimenti in beni immateriali in piccole e medie imprese (compresi i centri di ricerca privati) direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione o connessi alla competitività [Em. 362]

0 %

0 %

006

Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione

0 %

0 %

007

Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

008

Attività di ricerca e innovazione in piccole e medie imprese, comprese le attività in rete

0 %

0 %

009

Attività di ricerca e innovazione in centri pubblici di ricerca, istruzione superiore e centri di competenza, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità)

0 %

0 %

010

Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B)

0 %

0 %

011

Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione

0 %

0 %

012

Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale

0 %

0 %

013

Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli)

0 %

0 %

014

Infrastrutture commerciali per le PMI (compresi i parchi e i siti industriali)

0 %

0 %

015

Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione

0 %

0 %

016

Sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità

0 %

0 %

017

Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI (compresi i servizi di gestione, marketing e progettazione)

0 %

0 %

018

Incubazione, sostegno a spin off, spin out e start-up

0 %

0 %

019

Sostegno ai cluster di innovazione e alle reti di imprese, principalmente a vantaggio delle PMI

0 %

0 %

020

Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda)

0 %

0 %

021

Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore

0 %

0 %

022

Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

023

Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare

40 %

100 %

OBIETTIVO STRATEGICO 2: UN'EUROPA PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI UNA TRANSIZIONE VERSO UN'ENERGIA PULITA ED EQUA, DI INVESTIMENTI VERDI E BLU, DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELL'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DELLA GESTIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

024

Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno

100 %

40 %

025

Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

40 %

026

Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno

100 %

40 %

027

Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici

100 %

40 %

028

Energia rinnovabile: eolica

100 %

40 %

029

Energia rinnovabile: solare

100 %

40 %

030

Energia rinnovabile: biomassa

100 %

40 %

031

Energia rinnovabile: marina

100 %

40 %

032

altri tipi di energia rinnovabile (compresa l'energia geotermica)

100 %

40 %

033

Sistemi di distribuzione di energia intelligenti a media e bassa tensione (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio

100 %

40 %

034

Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento

100 %

40 %

035

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni e frane (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi) [Em. 363]

100 %

100 %

036

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: incendi (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

037

Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altro, ad es. tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi)

100 %

100 %

038

Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (ad es. terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (ad es. incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile e i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi

0 %

100 %

039

Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile)

0 %

100 %

040

Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite)

40 %

100 %

041

Raccolta e trattamento delle acque reflue

0 %

100 %

042

Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento e riciclaggio

0 %

100 %

043

Gestione dei rifiuti domestici: trattamento meccanico-biologico, trattamento termico

0 %

100 % [Em. 364]

044

Gestione dei rifiuti commerciali, industriali o pericolosi

0 %

100 %

045

Promozione dell'impiego di materiali riciclati come materie prime

0 %

100 %

046

Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati

0 %

100 %

047

Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI

40 %

40 %

048

Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore

40 %

100 %

049

Tutela, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000

40 %

100 %

050

Protezione della natura e della biodiversità, infrastrutture verdi

40 %

100 %

OBIETTIVO STRATEGICO 3: UN'EUROPA PIÙ CONNESSA ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ E DELLA CONNETTIVITÀ REGIONALE ALLE TIC

051

TIC: reti ad altissima capacità (rete backbone/backhaul)

0 %

0 %

052

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per condomini)

0 %

0 %

053

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino al punto di distribuzione nel luogo servito per singole abitazioni e uffici)

0 %

0 %

054

TIC: reti ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate)

0 %

0 %

055

TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless)

0 %

0 %

056

Autostrade , ponti e strade di nuova costruzione — rete centrale TEN-T [Em. 365]

0 %

0 %

057

Autostrade , ponti e strade di nuova costruzione — rete globale TEN-T [Em. 366]

0 %

0 %

058

Collegamenti stradali secondari alle reti e ai nodi stradali TEN-T di nuova costruzione

0 %

0 %

059

Altre strade di accesso nazionali, regionali e locali di nuova costruzione

0 %

0 %

060

Autostrade , ponti e strade ricostruite ricostruiti migliorate migliorati  — rete centrale TEN-T [Em. 367]

0 %

0 %

061

Autostrade , ponti e strade ricostruite ricostruiti migliorate migliorati  — rete globale TEN-T [Em. 368]

0 %

0 %

062

Altre strade ricostruite o migliorate (autostrade, strade nazionali, regionali o locali)

0 %

0 %

063

Digitalizzazione dei trasporti: strade

40 %

0 %

064

Linee ferroviarie di nuova costruzione — rete centrale TEN-T

100 %

40 %

065

Linee ferroviarie di nuova costruzione — rete globale TEN-T

100 %

40 %

066

Altre linee ferroviarie di nuova costruzione

100 %

40 %

067

Linee ferroviarie ricostruite o migliorate — rete centrale TEN-T

0 %

40 %

068

Linee ferroviarie ricostruite o migliorate — rete globale TEN-T

0 %

40 %

069

Altre linee ferroviarie ricostruite o migliorate

0 %

40 %

070

Digitalizzazione dei trasporti: linee ferroviarie

40 %

0 %

071

Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)

0 %

40 %

072

Infrastrutture ferroviarie mobili

40 %

40 %

073

Infrastrutture di trasporto urbano pulito

100 %

40 %

074

Materiale rotabile di trasporto urbano pulito

100 %

40 %

075

Infrastrutture ciclistiche

100 %

100 %

076

Digitalizzazione dei trasporti urbani

40 %

0 %

077

Infrastrutture per combustibili alternativi

100 %

40 %

078

Trasporto multimodale (TEN-T)

40 %

40 %

079

Trasporto multimodale (non urbano)

40 %

40 %

080

Porti marittimi (TEN-T)

40 %

0 %

081

Altri porti marittimi

40 %

0 %

082

Vie navigabili interne e porti (TEN-T)

40 %

0 %

083

Vie navigabili interne e porti (regionali e locali)

40 %

0 %

084

Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto

40 %

0 %

OBIETTIVO STRATEGICO 4: UN'EUROPA PIÙ SOCIALE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI

085

Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia

0 %

0 %

086

Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria

0 %

0 %

087

Infrastrutture per l'istruzione terziaria

0 %

0 %

088

Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento per gli adulti

0 %

0 %

089

Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

090

Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale)

0 %

0 %

091

Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità

0 %

0 %

092

Infrastrutture per la sanità

0 %

0 %

093

Attrezzature sanitarie

0 %

0 %

094

Beni mobili per la salute

0 %

0 %

095

Digitalizzazione delle cure sanitarie

0 %

0 %

096

Infrastrutture di accoglienza temporanea per migranti, rifugiati e persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale

0 %

0 %

097

Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro

0 %

0 %

098

Misure volte a promuovere l'accesso all'occupazione dei disoccupati di lunga durata

0 %

0 %

099

Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani

0 %

0 %

100

Sostegno al lavoro autonomo e all'avvio di imprese

0 %

0 %

101

Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali

0 %

0 %

102

Misure volte a modernizzare e rafforzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le competenze necessarie e per garantire assistenza e sostegno tempestivi e mirati

0 %

0 %

103

Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni

0 %

0 %

104

Sostegno alla mobilità dei lavoratori

0 %

0 %

105

Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro

0 %

0 %

106

Misure volte a promuovere l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti

0 %

0 %

107

Misure volte a creare ambienti di lavoro sani e adeguati, attenti ai rischi per la salute e che promuovano l'attività fisica

0 %

0 %

108

Sostegno allo sviluppo di competenze digitali

0 %

0 %

109

Sostegno per l'adattamento al cambiamento da parte di lavoratori, imprese e imprenditori

0 %

0 %

110

Misure volte a incoraggiare l'invecchiamento attivo e in buona salute

0 %

0 %

111

Sostegno all'educazione e alla cura della prima infanzia (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

112

Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

113

Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

114

Sostegno all'istruzione degli adulti (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

115

Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società

0 %

0 %

116

Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati

0 %

0 %

117

Misure volte a migliorare l'accesso dei gruppi emarginati (come i rom) all'istruzione e all'occupazione e a promuoverne l'inclusione sociale

0 %

0 %

118

Sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nelle comunità emarginate come i rom

0 %

0 %

119

Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei cittadini di paesi terzi all'occupazione

0 %

0 %

120

Misure volte all'integrazione sociale dei cittadini di paesi terzi

0 %

0 %

121

Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili

0 %

0 %

122

Misure volte a rafforzare l'offerta di servizi di assistenza familiare e di prossimità

0 %

0 %

123

Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

124

Misure volte a migliorare l'accesso all'assistenza a lungo termine (infrastrutture escluse)

0 %

0 %

125

Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale

0 %

0 %

126

Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini

0 %

0 %

127

Misure contro la deprivazione materiale mediante assistenza con prodotti alimentari e/o materiali per gli indigenti, comprese misure di accompagnamento

0 %

0 %

OBIETTIVO STRATEGICO 5: UN'EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE E INTEGRATO DELLE ZONE URBANE, RURALI E COSTIERE E DELLE INIZIATIVE LOCALI  (1)

128

Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici collegati [Em. 369]

0 %

0 %

129

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali

0 %

0 %

130

Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e dell'ecoturismo diversi dai siti Natura 2000 [Em. 370]

0 %

100 %

131

Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici

0 %

0 %

ALTRI CODICI RELATIVI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DA 1 A 5

132

Sviluppo delle capacità delle autorità di programma e degli organismi coinvolti nell'attuazione dei fondi

0 %

0 %

133

Rafforzamento della cooperazione con i partner sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro

0 %

0 %

134

Finanziamenti incrociati nel quadro del FESR (sostegno alle azioni di tipo FSE necessarie a garantire l'attuazione della componente FESR dell'operazione e ad essa direttamente collegate)

0 %

0 %

135

Rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate per attuare progetti di cooperazione territoriale e iniziative in contesti transfrontalieri, transnazionali, marittimi e interregionali

0 %

0 %

136

Regioni ultraperiferiche: compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilità e frammentazione territoriale

0 %

0 %

137

Regioni ultraperiferiche: interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari dovuti alle dimensioni del mercato

0 %

0 %

138

Regioni ultraperiferiche: sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e alle difficoltà di soccorso

40 %

40 %

139

Regioni ultraperiferiche: aeroporti

0 %

0 %

ASSISTENZA TECNICA

140

Informazione e comunicazione

0 %

0 %

141

Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

0 %

0 %

142

Valutazione e studi, raccolta dati

0 %

0 %

143

Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti

0 %

0 %


TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «FORME DI FINANZIAMENTO»

FORMA DI FINANZIAMENTO

01

Sovvenzione

02

Sostegno mediante strumenti finanziari: azionario o quasi-azionario

03

Sostegno mediante strumenti finanziari: prestito

04

Sostegno mediante strumenti finanziari: garanzia

05

Sostegno mediante strumenti finanziari: sostegno ausiliario

06

Premio


TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE»

MECCANISMO DI EROGAZIONE TERRITORIALE E APPROCCIO TERRITORIALE

INVESTIMENTO TERRITORIALE INTEGRATO (ITI)

ITI incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

11

Zone periferiche urbane

x

12

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate [Em. 371]

x

13

Zone urbane funzionali

x

14

Zone di montagna

 

15

Isole e zone costiere

 

16

Zone rurali e scarsamente popolate [Em. 372]

 

17

Altre tipologie di territori interessati

 

SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (CLLD)

CLLD incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

21

Zone periferiche urbane

x

22

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate [Em. 373]

x

23

Zone urbane funzionali

x

24

Zone di montagna

 

25

Isole e zone costiere

 

26

Zone rurali e scarsamente popolate [Em. 374]

 

27

Altre tipologie di territori interessati

 

ALTRA TIPOLOGIA DI STRUMENTO TERRITORIALE NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 5

Altra tipologia di strumento territoriale incentrato sullo sviluppo urbano sostenibile

31

Zone periferiche urbane

x

32

Città grandi e medie, cinture urbane e zone rurali collegate [Em. 375]

x

33

Zone urbane funzionali

x

34

Zone di montagna

 

35

Isole e zone costiere

 

36

Zone rurali e scarsamente popolate [Em. 376]

 

37

Altre tipologie di territori interessati

 

ALTRI APPROCCI  (2)

41

Zone periferiche urbane

42

Città grandi e medie, cinture urbane

43

Zone urbane funzionali

44

Zone di montagna

45

Isole e zone costiere

46

Zone scarsamente popolate

47

Altre tipologie di territori interessati

48

Nessun territorio interessato


TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «ATTIVITÀ ECONOMICA»

ATTIVITÀ ECONOMICA

01

Agricoltura e foreste

02

Pesca

03

Acquacoltura

04

Altri settori dell'economia blu

05

Industrie alimentari e delle bevande

06

Industrie tessili e dell'abbigliamento

07

Fabbricazione di mezzi di trasporto

08

Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica

09

Altre industrie manifatturiere non specificate

10

Edilizia

11

Attività estrattive

12

Energia elettrica, gas, vapore, acqua calda e aria condizionata

13

Approvvigionamento idrico, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione

14

Trasporto e magazzinaggio

15

Attività di informazione e comunicazione, comprese le telecomunicazioni

16

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

17

Servizi Turismo, servizi di alloggio e di ristorazione [Em. 377]

18

Attività finanziarie e assicurative

19

Attività immobiliari, noleggio e servizi alle imprese

20

Amministrazione pubblica

21

Istruzione

22

Attività dei servizi sanitari

23

Attività di assistenza sociale, servizi pubblici, sociali e personali

24

Attività connesse all'ambiente

25

Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, industrie creative

26

Altri servizi non specificati


TABELLA 5: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «UBICAZIONE»

UBICAZIONE

Codice

Ubicazione

 

Codice della regione o della zona in cui è ubicata o condotta l'operazione, come illustrato nella classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione


TABELLA 6: CODICI RELATIVI ALLE TEMATICHE SECONDARIE FSE

TEMATICA SECONDARIA FSE

Coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici

01

Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde

100 %

02

Sviluppare competenze e occupazione digitali

0 %

03

Investire nella ricerca e innovazione e nella specializzazione intelligente

0 %

04

Investire nelle piccole e medie imprese (PMI)

0 %

05

Non discriminazione

0 %

06

Parità di genere

0 %

07

Sviluppo delle capacità delle parti sociali

0 %

08

Sviluppo delle capacità delle organizzazioni della società civile

0 %

09

Non pertinente

0 %


TABELLA 7: CODICI PER LE STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI MARITTIMI

STRATEGIE MACROREGIONALI E RELATIVE AI BACINI MARITTIMI

11

Strategia per la regione adriatica e ionica

12

Strategia per la regione alpina

13

Strategia per la regione del Mar Baltico

14

Strategia per la regione danubiana

21

Oceano Artico

22

Strategia atlantica

23

Mar Nero

24

Mar Mediterraneo

25

Mare del Nord

26

Strategia per il Mediterraneo occidentale

30

Nessun contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi.


(1)  Per l'obiettivo strategico 5 è possibile scegliere tutti i codici delle dimensioni degli obiettivi strategici da 1 a 4 come codici supplementari.

(2)  Altri approcci intrapresi nell'ambito di obiettivi strategici diversi dall'obiettivo strategico 5 e che non assumono la forma di ITI né di CLLD.

(3)  Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

ALLEGATO II

Modello per l'accordo di partenariato — articolo 7, paragrafo 4

CCI

[15 caratteri]

Titolo

[255 caratteri]

Versione

 

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

1.   Selezione degli obiettivi strategici

Riferimento: articolo 8, lettera a), del CPR (Common provisions regulation — regolamento sulle disposizioni comuni), articolo 3 dei regolamenti AMIF, ISF, BMVI

Tabella 1: selezione dell'obiettivo strategico e giustificazione

Obiettivo strategico selezionato

Programma

Fondo

Giustificazione della scelta di un obiettivo strategico

 

 

 

[3 500 caratteri per obiettivo strategico]

2.   Scelta delle politiche, coordinamento e complementarità

Riferimento: articolo 8, lettera b), punti da i) a iii), del CPR

Campo di testo [60 000 caratteri]

3.   Contributo alla garanzia di bilancio nell'ambito di InvestEU e sua giustificazione

Riferimento: articolo 8, lettera e), e articolo 10, lettera a), del CPR

Tabella 2: Trasferimento a InvestEU

 

Categoria di regioni*

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

AMIF

 

 

 

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

 

 

 

BMVI

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 


Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

4.   Trasferimento tra categorie di regioni e giustificazione

Riferimento: articolo 8, lettera d), e articolo 105 del CPR

Tabella 3: trasferimento tra categorie di regioni

Categoria di regioni

Dotazione per categoria di regione  (*1)

Trasferimento a:

Importo del trasferimento

Quota della dotazione iniziale trasferita

Dotazione per categoria di regione dopo il trasferimento

(a)

(b)

(c)

(d)

(g)=(d)/(b)

(h)=(b)-(d)

Meno sviluppate

 

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Più sviluppate

 

Meno sviluppate

 

 

 

In transizione

 

Meno sviluppate

 

 

 


Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)

5.   Dotazione finanziaria preliminare per obiettivo strategico

Riferimento: articolo 8, lettera c), del CPR

Tabella 4: dotazione finanziaria preliminare dai fondi FESR, FC, FSE+ e FEAMP per obiettivo strategico  (*2)

Obiettivi strategici

FESR

Fondo di coesione

FSE+

FEAMP

Totale

Obiettivo strategico 1

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 2

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 3

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 4

 

 

 

 

 

Obiettivo strategico 5

 

 

 

 

 

Assistenza tecnica

 

 

 

 

 

Dotazione per il 2026-2027

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 


Campo di testo [3 500 caratteri] (giustificazione)


Tabella 5: dotazione finanziaria preliminare dai fondi AMIF, ISF e BMVI per obiettivo strategico  (*3)

Obiettivo strategico

Dotazione

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento AMIF]

 

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento ISF]

 

Obiettivi strategici di cui all'articolo 3 del [regolamento BMVI]

 

Assistenza tecnica

 

Totale

 

6.   Elenco dei programmi

Riferimento: articolo 8, lettera f), del CPR e articolo 104

Tabella 6: elenco dei programmi con dotazioni finanziarie preliminari  (*4)

Titolo [255 caratteri]

Fondo

Categoria di regioni

Contributo UE

Contributo nazionale  (*5)

Totale

Programma 1

FESR

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

Programma 1

FC

 

 

 

 

Programma 1

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

In transizione

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

Totale

FESR, FC, FSE+

 

 

 

 

Programma 2

FEAMP

 

 

 

 

Programma 3

AMIF

 

 

 

 

Programma 4

ISF

 

 

 

 

Programma 5

BMVI

 

 

 

 

Totale

Tutti i fondi

 

 

 

 

Riferimento: articolo 8 del CPR

Tabella 7: elenco dei programmi Interreg

Programma 1

Titolo 1 [255 caratteri]

Programma 2

Titolo 1 [255 caratteri]

7.   Sintesi delle azioni da adottare per rafforzare la capacità amministrativa

Riferimento: articolo 8, lettera g), del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]


(*1)  Dotazione iniziale per categoria di regione quale comunicata dalla Commissione dopo i trasferimenti di cui alle tabelle da 2 a 4, pertinente solo per FESR e FSE+.

(*2)  Obiettivi strategici conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR. Anni 2021-2025 per FESR, FC e FSE+, anni 2021-2027 per FEAMP.

(*3)  Obiettivi strategici conformemente ai regolamenti specifici per ciascun fondo FEAMP, AMIF, ISF, BMVI; dotazione per gli anni 2021-2027.

(*4)  Obiettivi strategici conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del CPR. Anni 2021-2025 per FESR, FC e FSE+, anni 2021-2027 per FEAMP.

(*5)  In linea con l'articolo 106, paragrafo 2, sulla determinazione dei tassi di cofinanziamento.

ALLEGATO III

Condizioni abilitanti orizzontali — articolo 11, paragrafo 1

Applicabile a tutti gli obiettivi specifici

Nome delle condizioni abilitanti

Criteri di adempimento

Efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici

Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutte le procedure che rientrano nella normativa nazionale in materia di appalti e che comprendono:

1.

modalità per garantire la raccolta di dati e indicatori efficaci, affidabili e completi all'interno di un unico sistema informatico o rete di sistemi interoperabili, con l'obiettivo di attuare il principio «una tantum» e agevolare gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 83, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE, conformemente ai requisiti in materia di appalti elettronici, nonché all'articolo 84 di detta direttiva. I dati e gli indicatori coprono almeno i seguenti elementi:

a.

qualità e intensità della concorrenza: nome del vincitore dell'appalto e degli altri offerenti iniziali, loro numero, numero degli offerenti selezionati, prezzi contrattuali — rispetto alla dotazione di bilancio iniziale e, ove possibile mediante i registri dei contratti, al prezzo finale dopo il completamento;

b.

partecipazione di PMI come offerenti diretti;

c.

ricorsi avviati contro le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici, compreso almeno il loro numero, il tempo necessario a pronunciare una decisione in primo grado e il numero di decisioni pronunciate in secondo grado;

d.

elenco di tutti i contratti aggiudicati conformemente alle norme in materia di esclusione delle norme in materia di appalti pubblici, con indicazione della disposizione specifica usata;

2.

modalità per garantire una sufficiente capacità di controllo e analisi dei dati da parte delle autorità nazionali competenti;

3.

modalità per rendere disponibili i dati, gli indicatori e i risultati delle analisi al pubblico per mezzo di dati aperti e accessibili;

4.

modalità per garantire che tutte le informazioni che indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare siano sistematicamente comunicate alle autorità nazionali della concorrenza.

Strumenti e capacità per un'efficace applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato

Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato attraverso:

1.

un accesso semplice e completo a informazioni costantemente aggiornate sulle imprese in difficoltà e interessate da un obbligo di recupero;

2.

un accesso alla consulenza di esperti e a orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da centri specializzati nazionali o regionali, sotto il coordinamento delle autorità nazionali competenti per gli aiuti di Stato, con modalità di lavoro atte a garantire che le competenze siano effettivamente oggetto di consultazione con le parti interessate,

Effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, tra cui:

1.

modalità per garantire la verifica della conformità delle operazioni finanziate dal Fondo alla Carta dei diritti fondamentali;

2.

modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità alla Carta delle operazioni sostenute dai Fondi;

Attuazione e applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio

È in atto un quadro nazionale per l'attuazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che comprende:

1.

obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e meccanismi di controllo , applicabili a tutti gli obiettivi strategici ;

2.

modalità per garantire che la politica in materia di accessibilità, la legislazione e le norme siano adeguatamente tenuti in considerazione nella preparazione e nell'attuazione dei programmi , in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e inclusi negli obblighi e nei criteri di selezione dei progetti ;

2 bis.

modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza in merito alla conformità delle operazioni sostenute. [Em. 378]

Attuazione dei principi e dei diritti del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione reali nell'Unione europea.

Modalità a livello nazionale per garantire un'adeguata attuazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali che contribuiscono alla convergenza e alla coesione sociale verso l'alto nell'UE, segnatamente i principi volti a impedire la concorrenza sleale nel mercato interno. [Em. 379]

Applicazione efficace del principio di partenariato

È in atto un quadro che consente a tutti i partner di svolgere un ruolo a pieno titolo nella preparazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione dei programmi, che comprende:

1.

modalità per garantire procedure trasparenti per il coinvolgimento dei partner;

2.

modalità per la diffusione e la divulgazione di informazioni pertinenti per i partner ai fini della preparazione e del seguito delle riunioni;

3.

sostegno per conferire poteri ai partner e per lo sviluppo di capacità. [Em. 380]

ALLEGATO IV

Condizioni abilitanti tematiche applicabili al FESR, FSE+ e al Fondo di coesione — articolo 11, paragrafo 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico

Nome della condizione abilitante

Criteri di adempimento per la condizione abilitante

1.

un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica intelligente e innovativa

FESR:

Tutti gli obiettivi specifici nell'ambito dei presenti obiettivi strategici

Buona governance della strategia di specializzazione intelligente nazionale o regionale

La strategia o le strategie di specializzazione intelligente sono sostenute da:

1.

un'analisi aggiornata degli ostacoli alla diffusione dell'innovazione, compresa la digitalizzazione;

2.

l'esistenza di istituzioni o organismi nazionali/regionali competenti responsabili per la gestione della strategia di specializzazione;

3.

strumenti di sorveglianza e valutazione volti a misurare la performance rispetto agli obiettivi della strategia;

4.

l'efficace funzionamento del processo di scoperta imprenditoriale;

5.

azioni necessarie a migliorare i sistemi nazionali o regionali di ricerca e innovazione;

6.

azioni per gestire la transizione industriale;

7.

misure di collaborazione internazionale.

2.

un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi

FESR e Fondo di coesione:

2.1

Promuovere misure di efficienza energetica

Quadro politico strategico a sostegno della ristrutturazione di edifici residenziali e non residenziali a fini di efficienza energetica

1.

È adottata una strategia nazionale di ristrutturazione a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, in linea con i requisiti della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che:

a.

prevede target intermedi indicativi per il 2030 e il 2040 e target finali per il 2050;

b.

fornisce un'indicazione delle risorse di bilancio necessarie per sostenere l'attuazione della strategia di ristrutturazione;

c.

definisce meccanismi efficaci per promuovere investimenti nella ristrutturazioni di immobili;

2.

misure di miglioramento dell'efficienza energetica volte a conseguire i risparmi energetici richiesti.

FESR e Fondo di coesione:

2.1

Promuovere misure di efficienza energetica

2.2

Promuovere l'energia rinnovabile attraverso investimenti nella generazione di capacità

Governance del settore dell'energia

È adottato un piano nazionale per l'energia e il clima , conforme all'obiettivo dell'accordo di Parigi di limitare il riscaldamento globale a 1,5  oC, che comprende:

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello di cui all'allegato I del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia (1);

2.

una descrizione indicativa delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni. [Em. 381]

FESR e Fondo di coesione:

2.2

Promuovere l'energia rinnovabile attraverso investimenti nella generazione di capacità

Promozione efficace dell'uso di energie rinnovabili in tutti i settori e in tutta l'UE

Sono in atto misure che garantiscono:

1.

la conformità degli Stati membri all'obiettivo nazionale vincolante in materia di energie rinnovabili per il 2020 e con tale valore di base fino al 2030, conformemente alla direttiva 2009/28/CE (rifusione) (2);

2.

un aumento della quota di energie rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di 1 punto percentuale all'anno fino al 2030.

FESR e Fondo di coesione:

2.4

Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e strutturale , la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi [Em. 382]

Quadro per una gestione efficace del rischio di catastrofi

È in atto un piano di gestione del rischio di catastrofi a livello nazionale o regionale coerente con le esistenti strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e che comprende:

1.

una descrizione dei principali rischi, valutati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6, lettera a), della decisione n. 1313/2013/UE, che rifletta le minacce attuali e a lungo termine (25-35 anni). La valutazione si basa, per quanto riguarda i rischi connessi al clima, sulle proiezioni e sugli scenari relativi ai cambiamenti climatici;

2.

una descrizione della prevenzione, della preparazione e delle misure atte a rispondere ai principali rischi individuati in materia di catastrofi. La priorità delle misure è stabilita in funzione dei rischi e del loro impatto economico, delle carenze in termini di capacità (3), dell'efficacia e dell'efficienza, tenendo conto di possibili alternative;

3.

informazioni sulle risorse di bilancio e di finanziamento e sui meccanismi disponibili per coprire i costi di funzionamento e di manutenzione connessi alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta.

FESR e Fondo di coesione:

2.5

Migliorare l'efficienza idrica

Pianificazione aggiornata degli investimenti necessari nel settore idrico e nel settore delle acque reflue

È in atto un piano di investimento nazionale che comprende:

1.

una valutazione dell'attuale stato di attuazione della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) e della direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile (DWD);

2.

l'identificazione e la pianificazione di tutti gli investimenti pubblici, compresa una stima finanziaria indicativa:

a.

necessari per ottenere la conformità alla direttiva sul trattamento delle acque reflue, compresa la definizione delle priorità per quanto riguarda la dimensione degli agglomerati e l'impatto ambientale, con investimenti ripartiti per ciascun agglomerato per il trattamento di acque reflue;

b.

necessari per attuare la direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile;

c.

necessari per soddisfare le esigenze derivanti dalla proposta di rifusione (COM(2017)0753), in particolare per quanto riguarda la revisione dei parametri di qualità di cui all'allegato I;

3.

una stima degli investimenti necessari al rinnovo delle infrastrutture esistenti per le acque reflue e l'approvvigionamento idrico, comprese le reti e in funzione della loro età e dei piani di ammortamento;

4.

un'indicazione delle potenziali fonti di finanziamento pubblico, qualora sia necessario per integrare i diritti di utenza.

FESR e Fondo di coesione:

2.6

Sviluppare la (transizione alla) economia circolare, attraverso investimenti nel settore dei rifiuti e dell'efficienza delle risorse

Pianificazione aggiornata della gestione dei rifiuti

Sono in atto piani di gestione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 28 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva UE 2018/xxxx, che coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato e che comprendono:

1.

un'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, compresi la tipologia, la quantità e la fonte dei rifiuti prodotti e una valutazione del loro futuro sviluppo, tenendo conto dei risultati attesi a seguito dell'applicazione delle misure stabilite nel o nei programmi di prevenzione dei rifiuti elaborati conformemente all'articolo 29 della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva 2018/xx/EU;

2.

una valutazione dei sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti, compresa la copertura territoriale e per materiali della raccolta differenziata, e misure per migliorarne il funzionamento, e una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta;

3.

una valutazione delle carenze di investimenti che giustifichi la necessità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti supplementari o migliorate, comprendente informazioni circa le fonti di reddito disponibili per sostenere i costi di funzionamento e di manutenzione;

4.

informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di trattamento dei rifiuti.

FESR e Fondo di coesione:

2.6

Promuovere le infrastrutture verdi negli ambienti urbani e la riduzione dell'inquinamento

Quadro di azioni elencate per priorità per le misure di conservazione necessarie, che implicano il cofinanziamento dell'Unione

È in atto un quadro di azione prioritaria conformemente all'articolo 8 della direttiva 92/43/CEE, che comprende:

1.

tutti gli elementi richiesti dal modello del quadro di azione prioritario per il periodo 2021-2027 concordato tra la Commissione e gli Stati membri; comprese le 2. l'individuazione delle misure prioritarie e la stima del fabbisogno di finanziamento. [Em. 383]

3.

un'Europa più connessa attraverso il rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle TIC

FESR:

3.1

Rafforzare la connettività digitale

Un piano nazionale o regionale per la banda larga

È in atto un piano nazionale o regionale per la banda larga che comprende:

1.

una valutazione delle carenze di investimenti da affrontare per conseguire gli obiettivi di connettività Gigabit (4) dell'UE, basata su:

una mappatura recente (5) delle infrastrutture private e pubbliche esistenti e della qualità del servizio mediante indicatori standard per la mappatura della banda larga,

una consultazione sugli investimenti pianificati;

2.

la giustificazione degli interventi pubblici pianificati in base ai modelli di investimento sostenibili che:

promuovono prezzi abbordabili e un accesso a infrastrutture e servizi aperti, di qualità e in grado di soddisfare esigenze future,

adeguano le forme di assistenza finanziaria ai fallimenti del mercato individuati,

permettono un uso complementare di varie forme di finanziamento da fonti UE, nazionali o regionali;

3.

misure volte a sostenere la domanda e l'uso di reti ad altissima capacità (very high capacity — VHC), comprese azioni per agevolare la loro diffusione, in particolare attraverso l'effettiva attuazione della direttiva europea sulla riduzione dei costi della banda larga (6);

4.

assistenza tecnica, anche sotto forma di uffici competenti per la banda larga, atti a rafforzare le capacità delle parti interessate a livello locale e a fornire consulenza ai promotori di progetti;

5.

un meccanismo di monitoraggio basato su indicatori standard per la mappatura della banda larga.

FESR e Fondo di coesione:

3.2

Sviluppo di una rete TEN-T intermodale, sicura, sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici e intelligente [Emendamento non concernente la versione italiana.]

Pianificazione completa dei trasporti al livello appropriato

È in atto una mappatura multimodale delle infrastrutture esistenti e di quelle programmate fino al 2030 che:

-1 bis.

chiede che sia garantita la coesione sociale, economica e territoriale e, in più ampia misura, il completamento dei collegamenti mancanti e l'eliminazione delle strozzature nella rete TEN-T, anche mediante investimenti nelle infrastrutture materiali; [Em. 385]

1.

comprende una giustificazione economica degli investimenti previsti, basata su una solida analisi della domanda e su modelli di traffico che dovrebbero tenere conto degli effetti previsti della liberalizzazione del settore ferroviario dell'apertura dei mercati dei servizi ferroviari ; [Em. 386]

2.

rispecchia i piani per la qualità dell'aria e tiene conto in particolare dei piani delle strategie nazionali di decarbonizzazione per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti ; [Em. 387]

3.

comprende investimenti nei corridoi della rete centrale TEN-T, come definiti nel regolamento (UE) n. 1316/2013, in linea con i rispettivi piani di lavoro TEN-T , nonché le sezioni individuate in via preliminare sulla rete globale ; [Em. 388]

4.

garantisce la complementarità degli investimenti al di fuori della rete centrale TEN-T fornendo alle reti urbane, alle regioni e alle comunità locali sufficiente connettività alla rete centrale TEN-T e ai suoi nodi; [Em. 389]

5.

garantisce l'interoperabilità della rete ferroviaria attraverso l'introduzione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) di baseline 3, che copre almeno il piano europeo di implementazione;

6.

promuove il trasporto multimodale, individuando le esigenze dei terminali multimodali o di trasbordo merci o passeggeri e modi attivi;

7.

comprende misure volte a promuovere i combustibili alternativi, in linea con i pertinenti quadri strategici nazionali;

8.

comprende una valutazione dei rischi per la sicurezza stradale in linea con le strategie nazionali per la sicurezza stradale, unitamente a una mappatura delle strade e delle sezioni interessate e fornisce priorità per i corrispondenti investimenti;

9.

fornisce informazioni sulle risorse di bilancio e finanziarie corrispondenti agli investimenti pianificati e necessari per coprire le spese di funzionamento e di manutenzione delle infrastrutture esistenti e di quelle pianificate;

9 bis.

promuove iniziative turistiche sostenibili a livello regionale e transfrontaliero che conducono a situazioni di mutuo vantaggio per i turisti e gli abitanti, quali il collegamento della rete EuroVelo alla rete ferroviaria europea TRAN. [Em. 390]

3.3

Mobilità sostenibile, resiliente ai cambiamenti climatici, intelligente e intermodale, a livello regionale e locale, compreso un accesso migliore alla mobilità TEN-T e transfrontaliera

4.

un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali

FESR:

4.1

Rafforzare l'efficacia del mercati del lavoro e l'accesso all'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.1.1

Migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di occupazione, compresi in particolare i giovani , i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive e promuovere il lavoro autonomo e l'economia sociale

4.1.2

Modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire assistenza e sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro tra domanda e offerta, delle transizioni e della mobilità [Em. 391]

Quadro politico strategico per le politiche attive del mercato del lavoro

È in atto un quadro politico strategico per politiche attive del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti per l'occupazione, che comprende:

1.

modalità per definire il profilo delle persone in cerca di occupazione e per valutare le loro esigenze, compresi percorsi imprenditoriali;

2.

informazioni su posti di lavoro e opportunità di occupazione che tengano conto delle esigenze del mercato del lavoro;

3.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti interessate;

4.

modalità per verificare, valutare e rivedere le politiche attive del mercato del lavoro;

5.

per gli interventi a favore dell'occupazione giovanile, percorsi mirati e basati su elementi di prova rivolti ai giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione, comprese misure di sensibilizzazione, basati su requisiti di qualità e che tengano conto di criteri per la qualità degli apprendistati e dei tirocini, anche nel quadro dell'attuazione dei sistemi di garanzia per i giovani.

FESR:

4.1

Rafforzare l'efficacia del mercati del lavoro e l'accesso all'occupazione di qualità mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.1.3

Promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un equilibrio migliore tra vita professionale e privata, compreso l'accesso ai servizi di assistenza all'infanzia e un ambiente di lavoro sano e adeguato, attento ai rischi per la salute, all'adattamento dei lavoratori , delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e all'invecchiamento attivo e in buona salute [Em. 392]

Quadro strategico nazionale in materia di parità di genere

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la parità di genere che comprende:

1.

l'individuazione, sulla base di dati concreti, delle problematiche relative alla parità di genere;

2.

misure atte ad affrontare le disuguaglianze di genere in termini di occupazione, retribuzione , sicurezza sociale e pensione, e a promuove l'equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche migliorando l'accesso all'educazione e alla cura della prima infanzia, inclusa la definizione di obiettivi; [Em. 393]

3.

modalità per la verifica, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico e dei metodi di raccolta dei dati;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con gli organismi per la parità di genere, le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile.

FESR:

4.2

Migliorare l'accesso a servizi inclusivi e di qualità nell'ambito dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture

FSE:

4.2.1

Migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e formazione , per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali, e per agevolare la transizione dall'istruzione al lavoro

4.2.2

Promuovere l'apprendimento permanente, in particolare opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti , nonché l'apprendimento informale e non formale , anche mediante l'agevolazione delle transizioni di carriera e la promozione della mobilità professionale

4.2.3

Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, che vada dall'educazione e dalla cura della prima infanzia all'istruzione generale e all'istruzione e formazione professionale fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti [Em. 394]

Quadro politico strategico per il sistema d'istruzione e formazione a tutti i livelli

È in atto un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per il sistema di istruzione e formazione che comprende:

1.

sistemi basati su dati concreti per l'anticipazione e la previsione delle competenze e meccanismi di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati e servizi di orientamento efficaci e di qualità per i discenti di tutte le età , ivi compresi gli approcci orientati sul discente ; [Em. 395]

2.

misure per garantire la parità di accesso, la partecipazione e il completamento di un'istruzione e una formazione inclusive , economicamente accessibili, non segregate e significative e l'acquisizione di competenze chiave a tutti i livelli, inclusa l'istruzione superiore; [Em. 396]

3.

un meccanismo di coordinamento a tutti i livelli di istruzione e formazione, compresa l'istruzione terziaria , gli erogatori di istruzione non formale e informale e una chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organismi nazionali e/o regionali pertinenti; [Em. 397]

4.

modalità per la verifica, la valutazione e la revisione del quadro politico strategico;

5.

misure per individuare gli adulti con un basso livello di competenze o di qualifiche e gli adulti provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati e percorsi di miglioramento del livello delle competenze;

6.

misure di sostegno agli insegnanti, ai formatori e al personale accademico in materia di metodi di apprendimento adeguati e di valutazione e convalida delle competenze chiave;

7.

misure per promuovere la mobilità dei discenti e del personale e la collaborazione transnazionale degli erogatori di istruzione e formazione, anche mediante il riconoscimento dei risultati di apprendimento e delle qualifiche.

FESR:

4.3

Aumentare l'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate, dei rifugiati e dei migranti sotto protezione internazionale e dei gruppi svantaggiati attraverso misure integrate che comprendono gli alloggi e servizi sociali [Em. 398]

FSE:

4.3.1

Promuovere Favorire l'inclusione attiva, anche al fine di promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità [Em. 399]

4.3.1

bis. Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini [Em. 400]

Quadro politico strategico nazionale per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà

È in atto un quadro politico strategico nazionale e un piano d'azione per l'inclusione sociale e la riduzione della povertà che comprende:

1.

una diagnosi basata su dati concreti relativi alla povertà e all'esclusione sociale, tra cui la povertà infantile, la mancanza di fissa dimora, la segregazione spaziale e scolastica, l'accesso limitato a servizi e infrastrutture essenziali e le esigenze specifiche delle persone vulnerabili;

2.

misure per prevenire e combattere la segregazione in tutti i settori, anche fornendo un adeguato sostegno al reddito, protezione sociale, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità per le persone vulnerabili, compresi i migranti e i rifugiati ;

3.

misure per passare la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio sulla base di una strategia nazionale di deistituzionalizzazione e di un piano d'azione ;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con le parti sociali e le pertinenti organizzazioni della società civile. [Em. 401]

FSE:

4.3.2

Promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come la comunità rom [Em. 402]

Strategia nazionale per l'integrazione dei rom

È in atto la strategia nazionale di integrazione dei rom (NRIS), che comprende:

1.

misure per accelerare l'integrazione dei rom, prevenire ed eliminare la segregazione, tenendo conto della dimensione di genere e della situazione dei giovani rom e definisce valori di base e target intermedi e finali misurabili;

2.

modalità per la verifica, la valutazione e la revisione delle misure di integrazione dei rom;

3.

modalità per integrare l'inclusione dei rom a livello regionale e locale;

4.

modalità per garantire che progettazione, attuazione, verifica e revisione del quadro siano condotte in stretta collaborazione con la società civile rom e tutte le altre parti interessate pertinenti, anche a livello regionale e locale.

FESR:

4.4

Garantire parità di accesso all'assistenza sanitaria attraverso lo sviluppo di infrastrutture, compresa l'assistenza sanitaria di base

FSE:

4.3.4

Rafforzare un accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e abbordabili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari; migliorare l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine [Em. 403]

Quadro politico strategico per la sanità

È in atto un quadro politico strategico nazionale o regionale per la sanità che comprende:

1.

una mappatura delle esigenze dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza a lungo termine, anche in termini di personale medico, per garantire misure sostenibili e coordinate;

2.

misure per garantire assistenza sanitaria e a lungo termine efficiente, sostenibile, accessibile e abbordabile, con attenzione particolare alle persone escluse dai sistemi di assistenza sanitaria e di lungo termine e alle persone più difficili da raggiungere ;

3.

misure per promuovere i servizi di prossimità, tra cui la prevenzione e l'assistenza sanitaria di base e le cure a domicilio e la transizione dall'assistenza in istituto all'assistenza familiare e diffusa sul territorio;

3 bis.

misure per assicurare l'efficienza, la sostenibilità, l'accessibilità e la sostenibilità economica dei sistemi di protezione sociale. [Em. 404]


(1)  GU [non ancora adottato]

(2)  GU [non ancora adottato]

(3)  Come valutate nella valutazione della capacità di gestione dei rischi richiesta a norma dell'articolo 6, lettera c), della decisione 1313/2013.

(4)  Come definiti nella comunicazione della Commissione europea: «Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea» — COM(2016)0587: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1527678173194&uri=CELEX:52016DC0587

(5)  In linea con l'articolo 22 della [proposta di] direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.

(6)  Direttiva 2014/61/UE.

ALLEGATO V

Modello per i programmi finanziati a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del Fondo di coesione e del FEAMP — articolo 16, paragrafo 3

CCI

 

Titolo in inglese

[255 caratteri (1)]

Titolo nella(e) lingua(e) nazionale(i)

[255 caratteri]

Versione

 

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

Trasferimento non rilevante (articolo 19, paragrafo 5)

Sì/No

Regioni NUTS oggetto del programma (non pertinente per il FEAMP)

 

Fondo interessato

FESR

Fondo di coesione

FSE+

FEAMP

1.   Strategia del programma: principali sfide in materia di sviluppo e risposte strategiche

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a vii), e articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Campo di testo [30 000 caratteri]

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Tabella 1

Obiettivo strategico

Obiettivo specifico o priorità dedicata  (*1)

Giustificazione (sintesi)

 

 

[2 000 caratteri per obiettivo specifico o priorità dedicata]

Per il FEAMP:

Tabella 1 A

Obiettivo strategico

Priorità

Analisi SWOT (per ciascuna priorità)

Giustificazione (sintesi)

 

 

Punti di forza

[10 000 caratteri per priorità]

[20 000 caratteri per priorità]

Debolezze

[10 000 caratteri per priorità]

Opportunità

[10 000 caratteri per priorità]

Minacce

[10 000 caratteri per priorità]

Individuazione delle esigenze sulla base dell'analisi SWOT e tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento FEAMP

[10 000 caratteri per priorità]

2.   Priorità diverse dall'assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 2, e paragrafo 3, lettera c)

Tabella 1 T: Struttura del programma  (*2)

ID

Titolo [300 caratteri]

AT

Base di calcolo

Fondo

Categoria di regioni sostenuta

Obiettivo specifico selezionato

1

Priorità 1

n.

 

FESR

Più sviluppate

OS 1

In transizione

Meno sviluppate

OS 2

Ultraperiferiche e scarsamente popolate

Più sviluppate

OS 3

2

Priorità 2

n.

 

FSE+

Più sviluppate

OS 4

In transizione

Meno sviluppate

OS 5

Ultraperiferiche

3

Priorità 3

n.

 

FC

N/P

 

3

Priorità assistenza tecnica

 

 

 

NP

Priorità dedicata Occupazione giovanile

n.

 

FSE+

 

 

 

Priorità dedicata Garanzia per l'infanzia

n.

 

FSE+

 

 

Priorità dedicata RSP

n.

 

FSE+

 

 

Priorità dedicata Azioni innovative

n.

 

FSE+

 

OS 8

 

Priorità dedicata Deprivazione materiale

n.

 

FSE+

 

OS 9

2.1   Titolo della priorità [300] (da ripetere per ogni priorità)

Questa è una priorità dedicata a una raccomandazione specifica per paese pertinente

Questa è una priorità dedicata all'occupazione giovanile

Questa è una priorità dedicata alla garanzia per l'infanzia [Em. 406]

Questa è una priorità dedicata alle azioni innovative

Questa è una priorità dedicata alla lotta alla deprivazione materiale (**)

*

Tabella pertinente per le priorità FSE+

2.1.1   Obiettivo specifico (2) (obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) — ripetuto per ogni obiettivo specifico scelto o settore di sostegno, per priorità diverse dall'assistenza tecnica [Em. 407]

2.1.1.1   Interventi dei fondi

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i) e punti iii), iv), v) e vi)

Tipologie di azioni pertinenti — articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i):

Campo di testo [8 000 caratteri]

Elenco delle operazioni pianificate di importanza strategica — articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto i):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Principali gruppi di destinatari — articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto iii):

Campo di testo [1 000 caratteri]

Territori specifici interessati, compreso l'uso pianificato di strumenti territoriali — articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto iv):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Azioni interregionali e transnazionali — articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto v):

Campo di testo [2 000 caratteri]

Uso previsto degli strumenti finanziari — articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vi):

Campo di testo [1 000 caratteri]

2.1.1.2   Indicatori (3) [Em. 408]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto ii)

Tabella 2: indicatori di output

Priorità

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Fondo

Categoria di regioni

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 3: indicatori di risultato

Priorità

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Fondo

Categoria di regioni

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.3   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento (4) (non pertinente per il FEAMP) [Em. 409]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera d), punto vii)

Tabella 4: dimensione 1 — Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 5: dimensione 2 — Forma di finanziamento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 6: dimensione 3 — Meccanismo di erogazione territoriale e approccio territoriale

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 


Tabella 7: dimensione 6 — Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Obiettivo specifico

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

 

2.1.2   Obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, del CPR

Tipologie di sostegno

Campo di testo [2 000 caratteri]

Principale gruppo di destinatari

Campo di testo [2 000 caratteri]

Descrizione dei regimi di sostegno nazionali o regionali

Campo di testo [2 000 caratteri]

Criteri per la selezione delle operazioni (5) [Em. 410]

Campo di testo [4 000 caratteri]

2.T.   Priorità Assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articoli 29, 30, 31 e 89 del CPR

Descrizione dell'assistenza tecnica rimborsata a tasso forfettario — articolo 30

Campo di testo [5 000 caratteri]

Descrizione dell'assistenza tecnica rimborsata mediante pagamenti non collegati a costi — articolo 31

Campo di testo [3 000 caratteri]


Tabella 8: dimensione 1 — Campo di intervento

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 


Tabella 9: dimensione 5 — Tematiche secondarie FSE+

Priorità n.

Fondo

Categoria di regioni

Codice

Importo (in EUR)

 

 

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punti da i) a iii),articolo 106, paragrafi da 1 a 3, articolo 10 e articolo 21, del CPR

3.A   Trasferimenti e contributi (6)

Riferimento: articoli 10 e 21 del CPR

Modifica del programma di cui all'articolo 10 del CPR (contributo a InvestEU)

Modifica del programma di cui all'articolo 21 del CPR (trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta tra fondi in gestione concorrente)


Tabella 15: contributi a InvestEU  (*3)

 

Categoria di regioni

Finestra 1

Finestra 2

Finestra 3

Finestra 4

Finestra 5

Importo

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 16: Trasferimenti a strumenti in regime di gestione diretta o indiretta  (*4)

Fondo

Categoria di regioni

Strumento 1

Strumento 2

Strumento 3

Strumento 4

Strumento 5

Importo del trasferimento

 

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

[Em. 411]

Tabella 17: trasferimenti tra fondi a gestione concorrente  (*5)

 

FESR

FSE+

FC

FEAMP

AMIF

ISF

BMVI

Totale

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

Più sviluppate

In transizione

Meno sviluppate

Ultraperiferiche

FESR

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1   Dotazioni finanziarie per anno

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto i)

Tabella 10: dotazioni finanziarie per anno

Fondo

Categoria di regioni

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

FESR

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche e nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE+

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo di coesione

N/P

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMP

N/P

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale (7) [Em. 412]

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto ii), articolo 17, paragrafo 6

Per l'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita:

Tabella 11: dotazioni finanziarie totali per fondo e cofinanziamento nazionale

Obiettivo strategico n. o AT

Priorità

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Fondo

Categoria di regioni  (*6)

Contributo UE

Contributo nazionale

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

Tasso di cofinanziamento

pubblico

privato

 

 

 

 

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+(b) (*7)

(f)=(a)/(e) (*7)

 

Priorità 1

P/T

FESR

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

 

FSE+

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

 

FC

 

 

 

 

 

 

 

AT

AT articolo 29 del CPR

 

FESR o FSE+ o FC

 

 

 

 

 

 

 

 

AT articolo 30 del CPR

 

FESR o FSE+ o FC

 

 

 

 

 

 

 

Totale FESR

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate

 

 

 

 

 

 

Totale FSE+

 

 

Più sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

In transizione

 

 

 

 

 

 

 

 

Meno sviluppate

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultraperiferiche

 

 

 

 

 

 

Totale FC

 

N/P

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il FEAMP:

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto iii)

Tabella 11 A

Priorità

Tipologia di settore di sostegno (nomenclatura definita nel regolamento FEAMP)

Base di calcolo del sostegno dell'UE

Contributo UE

Fonti nazionali pubbliche

Totale

Tasso di cofinanziamento

Priorità 1

1.1

Pubblico

 

 

 

 

1.2

Pubblico

 

 

 

 

1.3

Pubblico

 

 

 

 

1.4

Pubblico

 

 

 

 

1.5

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 2

2.1

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 3

3.1

Pubblico

 

 

 

 

Priorità 4

4.1

Pubblico

 

 

 

 

Assistenza tecnica

5.1

Pubblico

 

 

 

 

4.   Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 19, paragrafo 3, lettera h)

Tabella 12: condizioni abilitanti

Condizioni abilitanti

Fondo

Obiettivo specifico

(N/P per il FEAMP)

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

 

Sì/No

Criterio 1

SÌ/NO

[500 caratteri]

[1 000 caratteri]

 

 

 

 

Criterio 2

SÌ/NO

 

 

5.   Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera j), articoli 65 e 78 del CPR

Tabella 13: autorità del programma

Autorità del programma

Nome dell'istituzione [500 caratteri]

Nome della persona di contatto [200 caratteri]

Indirizzo di posta elettronica[200 caratteri]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

6.   Partenariato

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000 caratteri]

7.   Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, punto i), e articolo 42, paragrafo 2, del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]

8.   Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Riferimento: articoli 88 e 89 del CPR

Tabella 14: Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Indicazione dell'applicazione degli articoli 88 e 89 (*8):

Priorità n.

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Uso del rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 88 del CPR

Priorità 1

FESR

OS 1

OS 2

Priorità 2

FSE+

OS 3

OS 4

Priorità 3

FC

OS 5

OS 6

Uso di finanziamento non collegato ai costi conformemente all'articolo 89 del CPR

Priorità 1

FESR

OS 7

OS 8

Priorità 2

FSE+

OS 9

OS 10

Priorità 3

FC

OS 11

OS 12

APPENDICI

Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari (articolo 88 del CPR)

Finanziamento non collegato ai costi (articolo 89 del CPR)

Piano d'azione FEAMP per la piccola pesca costiera

Piano d'azione FEAMP per ciascuna regione ultraperiferica


(1)  I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri.

(*1)  Priorità dedicate a norma del regolamento FSE+

(*2)  Le informazioni riportate in questa tabella costituiranno il contributo tecnico per precompilare gli altri campi e le altre tabelle del modello in formato elettronico. Non pertinente per il FEAMP. [Em. 405]

(**)  Andare alla sezione 2.1.2

(2)  Ad eccezione di un obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii)] del regolamento FSE+.

(3)  Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.

(4)  Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, ripartizione solo per gli anni dal 2021 al 2025.

(5)  Solo per programmi limitati all'obiettivo specifico di cui all'[articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto vii xi )] del regolamento FSE+.

(6)  Applicabile solo alle modifiche di programma, in linea con gli articoli 10 e 21 del CPR.

(*3)  Importi cumulativi per tutti i contributi durante il periodo di programmazione

(*4)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione

(*5)  Importi cumulativi per tutti i trasferimenti durante il periodo di programmazione

(7)  Prima del riesame intermedio nel 2025 per il FESR, il FSE+ e il FC, dotazioni finanziarie solo per gli anni dal 2021 al 2025.

(*6)  Per il FESR: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate. Per il FSE+: meno sviluppate, in transizione, più sviluppate e, se del caso, dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche. Per il FC: non pertinente. Per l'assistenza tecnica, l'applicazione delle categorie di regione dipende dalla scelta di un fondo.

(*7)  Ove pertinente per tutte le categorie di regioni.

(*8)  Le informazioni complete saranno fornite secondo i modelli allegati al CPR

Appendice 1: rimborso delle spese ammissibili dalla Commissione allo Stato membro in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 88)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.     Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Categoria di regioni

Proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate di costo (SCO) in % (stima)

Tipologie di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

(in valuta nazionale)

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.     Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:
Sì/No — Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

 

1.3

Denominazione dell'indicatore (1)

 

1.4

Unità di misura dell'indicatore

 

1.5

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.6

Importo

 

1.7

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.8

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10

Verifica del conseguimento dell'unità di misura

di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura?

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti?

 

1.11

Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

 

1.12

Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

 

C.     Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione.

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

 

5.

Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

 


(1)  Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.

Appendice 2: finanziamento non collegato ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 89)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.     Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Obiettivo specifico (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP)

Categoria di regioni

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologie di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

 

 

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo complessivo interessato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.     Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) interessata

 

1.3

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5

Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.6

Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.7

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

 

 

 

 

 

 

1.8

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10

Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti

 

1.11

Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

Appendice 3: Piano d'azione FEAMP per la piccola pesca costiera

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

1.   Descrizione della flotta per la piccola pesca costiera

Campo di testo [5 000 caratteri]

2.   Descrizione generale della strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile

Campo di testo [5 000 caratteri] e importo globale indicativo FEAMP assegnato

3.   Descrizione delle azioni specifiche nell'ambito della strategia per lo sviluppo di una piccola pesca costiera redditizia e sostenibile

Descrizione delle azioni principali

Importo indicativo FEAMP assegnato (in EUR)

Adeguamento e gestione della capacità di pesca

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Promozione di pratiche di pesca sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, che riducono al minimo i danni all'ambiente

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Rafforzamento della catena di valore del settore e promozione di strategie di marketing

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Promozione di competenze, conoscenze, innovazione e dello sviluppo delle capacità

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Miglioramento della salute, della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Maggiore conformità alle prescrizioni in materia di raccolta dati, tracciabilità, monitoraggio, controllo e sorveglianza

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Coinvolgimento di operatori della piccola pesca nella gestione partecipativa dello spazio marittimo, comprese le aree marine protette e i siti Natura 2000

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Diversificazione delle attività nel contesto più ampio dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Organizzazione collettiva e partecipazione di operatori della piccola pesca ai processi decisionali e consultivi

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

4.   Ove opportuno, attuazione delle linee guida volontarie della FAO per garantire una pesca su piccola scala sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

5.   Ove opportuno, attuazione del piano d'azione regionale per la pesca su piccola scala della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Campo di testo [10 000 caratteri]

6.   Indicatori

Tabella 1: indicatori di output

Denominazione dell'indicatore di output

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 2: indicatori di risultato

Denominazione dell'indicatore di risultato

Unità di misura

Valore di base

Anno di riferimento

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appendice 4: Piano d'azione FEAMP per ciascuna regione ultraperiferica

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

1.   Descrizione della strategia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca e per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile

Campo di testo [30 000 caratteri]

2.   Descrizione delle principali azioni previste e mezzi finanziari corrispondenti

Descrizione delle azioni principali

Importo FEAMP assegnato (in EUR)

Sostegno strutturale al settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito del FEAMP

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Compensazione dei costi aggiuntivi a norma dell'articolo 21 del FEAMP

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

Altri investimenti nell'economia blu sostenibile necessari per conseguire uno sviluppo costiero sostenibile

Campo di testo [10 000 caratteri]

 

3.   Descrizione delle sinergie con altre fonti di finanziamento dell'Unione

Campo di testo [10 000 caratteri]

4.   Descrizione delle sinergie con il piano d'azione per la piccola pesca costiera

Campo di testo [10 000 caratteri]

ALLEGATO VI

Modello di programma per i fondi AMIF, ISF e BMVI — articolo 16, paragrafo 3

Numero CCI

 

Titolo in inglese

[255 caratteri (1)]

Titolo nella lingua nazionale

[255 caratteri]

Versione

 

Primo anno

[4 caratteri]

Ultimo anno

[4 caratteri]

Ammissibile a partire da

 

Ammissibile fino a

 

Numero della decisione della Commissione

 

Data della decisione della Commissione

 

Numero della decisione di modifica dello Stato membro

 

Data di entrata in vigore della decisione di modifica dello Stato membro

 

1.   Strategia del programma: principali sfide e risposte strategiche

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a v) e punto vii), e articolo 17, paragrafo 3, lettera b)

Questa sezione illustra in che modo il programma intende affrontare le principali sfide individuate nell'accordo di partenariato e sintetizza le sfide individuate a livello nazionale in base alla valutazione delle esigenze e/o alle strategie locali, regionali e nazionali. Offre una panoramica dello stato di attuazione dell'acquis dell'UE pertinente e dei progressi compiuti sul piano delle azioni UE e descrive in che modo il fondo sosterrà il loro sviluppo durante il periodo di programmazione.


Campo di testo [15 000 caratteri]

2.   Obiettivi specifici (da ripetere per ogni obiettivo specifico diverso dall'assistenza tecnica)

Riferimento: articolo 17, paragrafi 2 e 4

2.1.   Titolo dell'obiettivo specifico [300 caratteri]

2.1.1   Descrizione di un obiettivo specifico

Questa sezione illustra, per ogni obiettivo specifico, la situazione iniziale, le sfide principali e propone risposte con il sostegno del fondo. Descrive quali obiettivi operativi sono interessati dal sostegno del fondo. Fornisce un elenco indicativo delle azioni nell'ambito di applicazione degli articoli 3 e 4 dei regolamenti AMIF, ISF e BMVI.

In particolare: per il sostegno operativo, fornisce una giustificazione in linea con l'articolo 17 del regolamento ISF, con gli articoli 17 e 18 del regolamento BMVI o con l'articolo 20 del regolamento AMIF. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità, le mansioni principali da sostenere e il numero indicativo di dipendenti da sostenere per ogni beneficiario e per ogni mansione. Per l'ISF, il sostegno operativo deve essere descritto al punto 4 del modello.

Per azioni specifiche, la sezione descrive in che modo sarà condotta l'azione e fornisce una giustificazione dell'importo assegnato. Inoltre, per azioni congiunte specifiche, lo Stato membro capofila elenca gli Stati membri partecipanti, indicandone il ruolo e, se del caso, il contributo finanziario.

Per l'assistenza emergenziale, la sezione descrive in che modo sarà condotta l'azione e fornisce una giustificazione dell'importo assegnato.

Se pertinente, uso degli strumenti finanziari previsto.

Solo AMIF: reinsediamento e solidarietà sono presentati separatamente.

Campo di testo [16 000 caratteri]

2.1.2   Indicatori

Tabella 1: indicatori di output

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target finale (2029)

 

 

 

 

 

 


Tabella 2: indicatori di risultato

Obiettivo specifico

ID [5 caratteri]

Indicatore [255 caratteri]

Unità di misura

Valore di base o di riferimento

Anno di riferimento

Target finale (2029)

Fonte dei dati [200 caratteri]

Osservazioni [200 caratteri]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3   Ripartizione indicativa delle risorse (UE) del programma per tipologia di intervento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 5 e articolo 10, paragrafo 16 del regolamento BMVI o articolo 10, paragrafo 9 del regolamento ISF o articolo 10, paragrafo 8 del regolamento AMIF

Tabella 3

Obiettivo specifico

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

 

1.1.   Sostegno operativo (solo ISF)

Questa sezione riguarda solo i programmi che ricevono sostegno dall'ISF e fornisce una giustificazione del suo uso, in linea con l'articolo 17 del regolamento ISF. Comprende un elenco indicativo dei beneficiari e delle loro responsabilità, le mansioni principali da sostenere e il numero indicativo di dipendenti da sostenere per ogni beneficiario e per ogni mansione. Cfr. anche punto 2.1.1.

Campo di testo [5 000 caratteri]


Tabella 4

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

1.2.   Assistenza tecnica

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera e), articoli 30, 31 e 89 del CPR

Campo di testo [5 000 caratteri] (assistenza tecnica rimborsata a tasso forfettario)

Campo di testo [3 000 caratteri] (assistenza tecnica rimborsata con pagamenti non collegati ai costi)


Tabella 5

Tipologia di intervento

Codice

Importo indicativo (in EUR)

 

 

 

3.   Piano di finanziamento

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f)

3.1.   Dotazioni finanziarie per anno

Tabella 6

Fondo

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Dotazioni finanziarie totali da parte del fondo e cofinanziamento nazionale

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera f), punto iv)

Tabella 7

Obiettivo specifico

Tipologia di azione

Base per il calcolo del sostegno UE (totale o pubblico)

Contributo dell'UE (a)

Contributo nazionale (b)=(c)+(d)

Ripartizione indicativa del contributo nazionale

Totale

e=(a)+(b)

Tasso di cofinanziamento (f) = (a)/(e)

Fonti pubbliche (c)

Fonti private (d)

Obiettivo specifico 1

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF]

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 2

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 2

 

 

 

 

 

 

 

 

OS 3

Tipologia di azione n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azione n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

 

 

 

 

 

 

 

Totale per l'OS 3

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (articolo 30 del CPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

AT (articolo 31 del CPR)

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabella 8 [solo AMIF]

Numero di persone all'anno

Categoria

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Reinsediamento

 

 

 

 

 

 

 

Ammissione umanitaria

 

 

 

 

 

 

 

[altre categorie]

 

 

 

 

 

 

 

4.   Condizioni abilitanti

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera h)

Tabella 9

Condizioni abilitanti

Adempimento della condizione abilitante

Criteri

Adempimento dei criteri

Riferimento ai documenti pertinenti

Giustificazione

 

 

Criterio 1

SÌ/NO

[500 caratteri]

[1000 caratteri]

 

 

Criterio 2

 

 

 

5.   Autorità del programma

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera j); articoli 65 e 78 del CPR

Tabella 10

Nome dell'istituzione [500 caratteri]

Nome e carica della persona di contatto [200 caratteri]

Indirizzo di posta elettronica[200 caratteri]

Autorità di gestione

 

 

 

Autorità di audit

 

 

 

Organismo che riceve i pagamenti della Commissione

 

 

 

6.   Partenariato

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, lettera g)

Campo di testo [10 000 caratteri]

7.   Comunicazione e visibilità

Riferimento: articolo 17, paragrafo 3, punto i), e articolo 42, paragrafo 2, del CPR

Campo di testo [4 500 caratteri]

8.   Uso di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamento non collegato ai costi

Riferimento: articoli 88 e 89 del CPR

Indicazione dell'uso degli articoli 88 e 89 (*1):

Obiettivo specifico

Uso del rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari nell'ambito della priorità conformemente all'articolo 88 del CPR

 

Uso di finanziamento non collegato ai costi conformemente all'articolo 89 del CPR

 

APPENDICI

Rimborso delle spese ammissibili in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari (articolo 88 del CPR)

Finanziamento non collegato ai costi (articolo 89 del CPR)


(1)  I numeri tra parentesi quadre si riferiscono al numero di caratteri.

(*1)  Le informazioni complete saranno fornite secondo i modelli in appendice.

Appendice 1: rimborso delle spese ammissibili dalla Commissione allo Stato membro in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 88)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.     Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Proporzione della dotazione finanziaria totale all'interno della priorità, alla quale si applicheranno le opzioni semplificate di costo (SCO) in % (stima)

Tipologie di operazione

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

Tipologie di SCO (tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari)

Tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari corrispondenti

 

 

 

Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.     Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

L'autorità di gestione ha beneficiato dell'assistenza di una società esterna per definire le opzioni semplificate in materia di costi riportate di seguito?

Se sì, specificare quale società esterna:
Sì/No — Denominazione della società esterna

Tipologie di operazione:

1.1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i) (Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita) o settore di sostegno (FEAMP) interessato

 

1.3

Denominazione dell'indicatore (1)

 

1.4

Unità di misura dell'indicatore

 

1.5

Tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.6

Importo

 

1.7

Categorie di costi coperte da costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari

 

1.8

Tali categorie di costi coprono tutte le spese ammissibili per l'operazione? (SÌ/NO)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10

Verifica del conseguimento dell'unità di misura

descrivere di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento dell'unità di misura

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi

descrivere quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti

 

1.11

Possibili incentivi perversi o problemi causati da questo indicatore, come potrebbero essere mitigati, stima del livello di rischio

 

1.12

Importo totale (nazionale e dell'UE) che dovrebbe essere rimborsato

 

C.     Calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari

1.

Fonte dei dati usati per calcolare la tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari (chi ha prodotto, raccolto e registrato i dati, dove sono conservati, date limite, convalida, ecc.).

 

2.

Specificare perché il metodo e il calcolo proposti sono rilevanti per la tipologia di operazione:

 

3.

Specificare come sono stati eseguiti i calcoli, includendo in particolare eventuali ipotesi formulate in termini di qualità e quantità. Ove pertinente, dovrebbero essere impiegati e annessi al presente allegato prove statistiche e parametri di riferimento in un formato utilizzabile dalla Commissione.

 

4.

Illustrare come si è garantito che il calcolo della tabella standard di costi unitari, somme forfettarie o tassi forfettari comprendesse solo le spese ammissibili.

 

5.

Valutazione della/delle autorità di audit degli importi e della metodologia di calcolo e delle modalità per garantire la verifica, la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati.

 


(1)  Sono possibili vari indicatori complementari (per esempio un indicatore di output e un indicatore di risultato) per una tipologia di operazione. In tal caso, i campi da 1.3 a 1.11 devono essere compilati per ciascun indicatore.

Appendice 2: finanziamento non collegato ai costi

Modello per la trasmissione dei dati all'esame della Commissione

(articolo 89)

Data di presentazione della proposta

 

Versione attuale

 

A.     Sintesi degli elementi principali

Priorità

Fondo

Importo coperto dal finanziamento non collegato ai costi

Tipologie di operazione

Condizioni da soddisfare/Risultati da conseguire

Denominazione degli indicatori corrispondenti

Unità di misura dell'indicatore

 

 

 

 

 

Codice

Descrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importo complessivo interessato

 

 

 

 

 

 

 

B.     Informazioni dettagliate per tipologia di operazione (da compilare per ogni tipologia di operazione)

Tipologie di operazione:

1.1.

Descrizione della tipologia di operazione

 

1.2

Priorità interessate/obiettivo(i) specifico(i) interessato(i)

 

1.3

Condizioni da soddisfare o risultati da conseguire

 

1.4

Termine per l'adempimento delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire

 

1.5

Definizione dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.6

Unità di misura dell'indicatore per i risultati tangibili

 

1.7

Risultati tangibili intermedi (se pertinente) che fanno scattare il rimborso della Commissione, con relativo calendario

Risultati tangibili intermedi

Data

Importi

 

 

 

 

 

 

1.8

Importo totale (compresi i finanziamenti nazionali e dell'UE)

 

1.9

Metodo per l'adeguamento o gli adeguamenti

 

1.10

Verifica del conseguimento del risultato o dell'adempimento della condizione (e se del caso, risultati tangibili intermedi)

di quali documenti ci si servirà per verificare il conseguimento del risultato o l'adempimento della condizione?

descrivere cosa sarà verificato durante le verifiche di gestione (comprese quelle in loco) e da chi.

quali sono le modalità di raccolta e conservazione dei dati/documenti descritti?

 

1.11

Modalità per garantire la pista di controllo

Elencare gli organismi responsabili di tali disposizioni.

 

ALLEGATO VII

Modello per la trasmissione di dati — articolo 37 e articolo 68, paragrafo 1, lettera g) (1)

TABELLA 1: informazioni finanziarie a livello di priorità e di programma — articolo 37, paragrafo 2, lettera a)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Dotazione finanziaria della priorità in base al programma

Dati cumulativi relativi all'andamento finanziario del programma

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

Base per il calcolo del contributo dell'Unione*

(Contributo totale o contributo pubblico)

Dotazione finanziaria totale

(in EUR)

Tasso di cofinanziamento

(%)

Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Contributo dei Fondi alle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Quota della dotazione totale coperta dalle operazioni selezionate (%)

[colonna 7/colonna 5 x100]

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Quota della dotazione totale coperta dalle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni (%)

[colonna 10/colonna 5 x100]

Numero di operazioni selezionate

 

 

 

Calcolo

 

Calcolo

 

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="M">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="P" input="G">

<type="N" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 1

OS 1

FESR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 2

OS 2

FSE+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità 3

OS 3

Fondo di coesione

NP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

 

FESR

Meno sviluppate

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FESR

In transizione

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FESR

Più sviluppate

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FESR

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche o le regioni nordiche scarsamente popolate

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FSE

Meno sviluppate

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FSE

In transizione

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FSE

Più sviluppate

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

FSE

Dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale

 

Fondo di coesione

NP

 

<type="N" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

Totale generale

 

Tutti i fondi

 

 

<type="N" input="G">

 

<type="N" input="G">

 

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">

<type="P" input="G">

<type="N" input="G">


TABELLA 2: dati finanziari cumulativi ripartiti per tipologia di intervento — articolo 37, paragrafo 2, lettera a)

Priorità

Obiettivo specifico

Caratteristiche della spesa

Categorizzazione per dimensione

Dati finanziari

 

 

Fondo

Categoria di regioni

1

Campo di intervento

2

Forma di finanziamento

3

Dimensione «erogazione territoriale»

4

Dimensione «Attività economica»

5

Dimensione «Ubicazione»

6

Tematica secondaria FSE+

7

Dimensione macroregionale e relativa ai bacini marittimi

Costo ammissibile totale delle operazioni selezionate per il sostegno (in EUR)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Numero di operazioni selezionate

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="S" input="S">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="N" input="M">


TABELLA 3: indicatori di output comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dati sugli indicatori di output del programma

[dati estratti dalla tabella 2 del programma]

Avanzamento degli indicatori di output ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (2)

(di cui:)

Unità di misura

Target intermedio (2024)

Target per il 2029

Previsione ad oggi

[gg/mm/aa]

Conseguimento ad oggi

[gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

<type="S" input="G"> (3)

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="C" input="S">

<type="S" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA 4: stipendi del personale finanziati dal FESR e dal Fondo di coesione a livello di programma — articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

Fondo

ID

Denominazione dell'indicatore

Unità di misura

Valore annuo raggiunto ad oggi [gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

2021

2029

<type="S" input="M">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="C" input="S">

<type="S" input="M">

 

RCO (indicatore di output comune della DG REGIO) xx

Personale finanziato dal Fondo

ETP

 

 

 

 

 


TABELLA 5: sostegno multiplo alle imprese per FESR e Fondo di coesione a livello di programma — articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore

(di cui:)

Numero delle imprese al netto del sostegno multiplo in data

[gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="M">

<type="C" input="S">

<type="S" input="M">

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Micro

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Piccole

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Medie

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Grandi

 

 

 

RCO 01

Imprese oggetto di sostegno

Totale

<type="N" input="G">

 

 


TABELLA 6: Indicatori di risultato comuni e specifici del programma per il FESR e il Fondo di coesione — articolo 37, paragrafo 2, lettera b)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Dati sugli indicatori di risultato del programma [estratti dalla tabella 3 del programma]

Avanzamento degli indicatori di risultato ad oggi

Priorità

Obiettivo specifico

Fondo

Categoria di regioni

ID

Denominazione dell'indicatore

Ripartizione dell'indicatore (4)

(di cui:)

Unità di misura

Valore di base nel programma

Target per il 2029

Valore di base aggiornato [gg/mm/aa]

Valore ad oggi [gg/mm/aa]

Secondo gli orientamenti della Commissione (Sì/No)

Osservazioni

Previsione

Completato

Previsione

Conseguito

<type="S" input="G"> (5)

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="S" input="G">

<type="N" input="G">

<type="N" input="G">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="C" input="S">

<type="S" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABELLA 7: previsione dell'importo per il quale lo Stato membro intende presentare domande di pagamento per l'anno civile in corso e per il successivo — articolo 68, paragrafo 1, lettera g)

Compilare per ciascun programma, fornendo i dati suddivisi per fondo e per categoria di regioni, se del caso

Fondo

Categoria di regioni

Contributo dell'Unione

[anno civile in corso]

[anno civile successivo]

gennaio — ottobre

novembre — dicembre

gennaio — dicembre

FESR

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate (6)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

CTE

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FSE

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Regioni ultraperiferiche (7)

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Fondo di coesione

 

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

FEAMP

 

 

 

 

AMIF

 

 

 

 

ISF

 

 

 

 

BMVI

 

 

 

 


TABELLA 8: Dati degli strumenti finanziari — articolo 37, paragrafo 3

Priorità

Caratteristiche della spesa

Spese ammissibili per prodotto

Importo delle risorse pubbliche e private mobilitate in aggiunta ai fondi

Importo dei costi e delle commissioni di gestione dichiarati come spese ammissibili

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 54

Risorse rientrate imputabili al sostegno dai fondi di cui all'articolo 56

 

Fondo

Obiettivo specifico

Categoria di regioni

Prestiti

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Azionario o quasi-azionario (codice della forma di finanziamento per lo SF)

Sostegno ausiliario combinato all'interno dello SF

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Prestiti

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Garanzia

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Azionario o quasi-azionario

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Sostegno ausiliario combinato all'interno dello SF

(codice della forma di finanziamento per lo SF)

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = selezione

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale

Input = manuale


(1)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(2)  Pertinente solo per alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

(3)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(4)  Pertinente solo per alcuni indicatori. Cfr. gli orientamenti della Commissione per maggiori dettagli.

(5)  Legenda delle caratteristiche dei campi:

tipologia: N = numero, S = stringa, C = casella di controllo

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(6)  Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche/regioni nordiche scarsamente popolate.

(7)  Va indicata unicamente la dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche.

ALLEGATO VIII

Comunicazione e visibilità — articoli 42 e 44

1.   Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione

1.1.

L'emblema dell'Unione europea figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.

1.2.

La frase «Finanziato dall'UNIONE EUROPEA» o «Cofinanziato dall'UNIONE EUROPEA» è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.

1.3.

Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unione va usato uno dei seguenti caratteri: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.

1.4.

La posizione del testo rispetto all'emblema dell'Unione non interferisce in alcun modo con l'emblema dell'Unione.

1.5.

La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.

1.6.

Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo usato.

1.7.

L'emblema dell'Unione europea non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se accanto all'emblema dell'Unione figurano altri logotipi, l'emblema dell'Unione deve presentare almeno dimensioni uguali a quelle del più grande degli altri logotipi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema dell'Unione.

1.8.

Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in una data successiva, si espone un'unica targa o un unico cartellone.

1.9.

Istruzioni grafiche per l'emblema dell'Unione e definizione dei colori standard:

A)   DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle, invariabile, è simbolo di perfezione e unità.

B)   DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C)   DESCRIZIONE GEOMETRICA

Image 14

L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'intersezione delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio invisibile, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio, le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il numero delle stelle è invariabile.

D)   COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo, PANTONE YELLOW per le stelle.

E)   RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti usando i quattro colori della quadricromia.

PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» con l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web, il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE MONOCROMA

Se si usa il nero, delimitare il rettangolo con un filetto in nero e inserire le stelle in nero su campo bianco.

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Se si usa il blu (Reflex Blue), utilizzarlo al 100 % e riprodurre le stelle in negativo, in bianco.

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RIPRODUZIONE SU FONDO COLORATO

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25o dell'altezza del rettangolo.

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I principi relativi all'uso dell'emblema dell'Unione da parte di terzi sono definiti in un accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa (1)

2.

La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 44, paragrafo 6, garantisce all'UE i seguenti diritti:

1.1.

uso interno, ossia diritto di riprodurre, copiare e mettere a disposizione i materiali di comunicazione e di visibilità alle istituzioni e agenzie dell'UE e degli Stati membri dell'UE e ai loro dipendenti;

1.2.

riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità in qualsiasi modo e formato, in toto o in parte;

1.3.

comunicazione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità mediante l'uso di tutti i mezzi di comunicazione;

1.4.

distribuzione al pubblico dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie) in qualsiasi forma;

1.5.

conservazione e archiviazione del materiale di comunicazione e visibilità;

1.6.

sub-licenza dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità a terzi.

1.7.

Possono essere concessi diritti supplementari all'UE.


(1)  GU C 271 dell'8.9.2012, pag. 5.

ALLEGATO IX

Elementi per accordi di finanziamento e documenti strategici — articolo 53

1.   Elementi dell'accordo di finanziamento per gli strumenti finanziari attuati a norma dell'articolo 53, paragrafo 3

a)

la strategia o la politica d'investimento, compresi le modalità di attuazione, i prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sovvenzioni;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera a);

c)

i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;

d)

le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi di investimento, compresa la rendicontazione da parte dello strumento finanziario al fondo di partecipazione e all'autorità di gestione, onde garantire la conformità all'articolo 37;

e)

le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo di partecipazione), e le prescrizioni di tenuta di registrazioni separate per le diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 52 (ove applicabile), compresi le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara conformemente all'articolo 76;

f)

le prescrizioni e le procedure di gestione del contributo previsto dal programma conformemente all'articolo 86 e per la previsione dei flussi di investimento, comprese le prescrizioni di contabilità fiduciaria/separata a norma dell'articolo 53;

g)

le prescrizioni e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze generate di cui all'articolo 54, comprese le operazioni di tesoreria/gli investimenti accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

h)

le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione dello strumento finanziario conformemente all'articolo 62;

i)

le disposizioni relative al reimpiego delle risorse imputabili al sostegno proveniente dai fondi conformemente all'articolo 56 e le modalità di disimpegno del contributo dei fondi dallo strumento finanziario;

j)

le condizioni di un eventuale ritiro parziale o totale dei contributi dei programmi erogati dagli strumenti finanziari, compreso il fondo di partecipazione, se del caso;

k)

le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziario;

l)

le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario;

m)

altri termini e condizioni per i contributi del programma allo strumento finanziario;

n)

la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalto pubblico (solo se gli strumenti finanziari sono organizzati mediante un fondo di partecipazione).

2.   Elementi del(i) documento(i) strategico(i) di cui all'articolo 53, paragrafo 1

a)

la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari che si intende raggiungere e le azioni da sostenere;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 52;

c)

l'impiego e il reimpiego di risorse imputabili al sostegno dei fondi conformemente agli articoli 54 e 56;

d)

la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità all'articolo 37.

ALLEGATO X

Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo e loro classificazione — articolo 63, paragrafo 1

Tabella 1 — Requisiti fondamentali dei sistemi di gestione e controllo

Organismi/autorità interessati

1

Separazione delle funzioni e disposizioni scritte appropriate relativamente ai compiti di relazione, supervisione e sorveglianza delegati a un organismo intermedio

Autorità di gestione

2

Criteri e procedure appropriate per la selezione delle operazioni

Autorità di gestione

3

Informazioni appropriate ai beneficiari sulle condizioni applicabili in relazione al sostegno per le operazioni selezionate

Autorità di gestione

4

Verifiche di gestione appropriate, comprese adeguate procedure per verificare l'adempimento delle condizioni per il finanziamento non collegato ai costi e per le opzioni semplificate in materia di costi

Autorità di gestione

5

Sistema efficace atto ad assicurare che si dispone di tutti i documenti necessari alla pista di controllo

Autorità di gestione

6

Sistema elettronico affidabile (compresi i collegamenti con sistemi elettronici per lo scambio di dati con i beneficiari) per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit, compresi adeguati processi volti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.

Autorità di gestione

7

Efficace attuazione di misure antifrode proporzionate

Autorità di gestione

8

Procedure appropriate per elaborare la dichiarazione di affidabilità di gestione

Autorità di gestione

9

Procedure appropriate per confermare che le spese registrate nei conti sono legittime e regolari

Autorità di gestione

10

Procedure appropriate per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento intermedio e dei conti

Autorità di gestione/organismo che svolge la funzione contabile

11

Adeguata separazione delle funzioni e indipendenza funzionale tra l'autorità di audit (e qualsiasi altro organismo di audit o controllo sul quale l'autorità di audit fa affidamento ed esercita supervisione, se del caso) e le altre autorità del programma e il lavoro di audit eseguito secondo gli standard internazionalmente riconosciuti in materia.

Autorità di audit

12

Audit adeguati dei sistemi

Autorità di audit

13

Audit adeguati delle operazioni

Autorità di audit

14

Audit adeguati dei conti

Autorità di audit

15

Procedure adeguate per l'emissione di un parere di audit affidabile e per la preparazione della relazione annuale di controllo

Autorità di audit


Tabella 2 — Classificazione dei sistemi di gestione e controllo in relazione al loro funzionamento efficace

Categoria 1

Funziona bene. Non occorrono miglioramenti o sono necessari solo piccoli miglioramenti.

Categoria 2

Funziona. Sono necessari alcuni miglioramenti.

Categoria 3

Funziona parzialmente. Sono necessari miglioramenti sostanziali.

Categoria 4

Sostanzialmente non funziona.

ALLEGATO XI

Elementi per la pista di controllo — articolo 63, paragrafo 5

I.   Elementi obbligatori della pista di controllo per le sovvenzioni:

1.

la documentazione che consente all'autorità di gestione di verificare l'applicazione dei criteri di selezione da parte dell'autorità di gestione e la documentazione relativa all'intera procedura di selezione e di approvazione delle operazioni;

2.

il documento (convenzione di sovvenzione o equivalente) che stabilisce le condizioni per il sostegno tra il beneficiario e l'autorità di gestione/l'organismo intermedio;

3.

i registri contabili delle domande di pagamento presentate dal beneficiario, quali registrate nel sistema elettronico dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio;

4.

la documentazione delle verifiche relative ai requisiti di non delocalizzazione e di stabilità di cui all'articolo 59, all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 67, paragrafo 3, lettera h);

5.

la prova di pagamento del contributo pubblico al beneficiario e della data in cui è stato effettuato il pagamento;

6.

la documentazione comprovante i controlli amministrativi e, se del caso, i controlli in loco, condotti dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio;

7.

le informazioni sugli audit effettuati;

8.

la documentazione relativa al seguito dato dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio ai fini delle verifiche di gestione e delle constatazioni dell'audit;

9.

la documentazione che consente di verificare la conformità al diritto applicabile;

11.

i dati relativi agli indicatori di output e di risultato, che consentano il riscontro con i corrispondenti target finali e con i target intermedi comunicati;

12.

la documentazione relativa alle rettifiche finanziarie e alle detrazioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 5, effettuate dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio sulle spese dichiarate alla Commissione;

13.

per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera a), le fatture (o documenti aventi valore probatorio equivalente) e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario e registri contabili del beneficiario relativi alle spese dichiarate alla Commissione;

14.

per le sovvenzioni che assumono la forma di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e ove pertinente, i documenti che giustificano il metodo di determinazione dei costi unitari, delle somme forfettarie e dei tassi forfettari; le categorie di costi che costituiscono la base di calcolo; i documenti che comprovano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica il tasso forfettario; l'accordo esplicito dall'autorità di gestione riguardo al progetto di bilancio nel documento che specifica le condizioni per il sostegno; la documentazione sui costi lordi per il personale e sul calcolo della tariffa oraria; qualora siano impiegate opzioni semplificate in materia di costi sulla base di metodi esistenti, la documentazione che dimostra la conformità a tipologie di operazioni simili e la documentazione necessaria per il metodo esistente, se del caso.

II.   Elementi obbligatori per la pista di controllo per gli strumenti finanziari:

1.

i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;

2.

i documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi in conformità agli articoli 54 e 56;

3.

i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche;

4.

i documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;

5.

i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;

6.

i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;

7.

le liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;

8.

le dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti de minimis;

9.

gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;

10.

le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato o sarà usato per la finalità prevista;

11.

le registrazioni dei flussi finanziari tra l'autorità di gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;

12.

le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

Disposizioni per la pista di controllo per il rimborso del sostegno dei fondi della Commissione al programma in base alle opzioni semplificate in materia di costi o al finanziamento non collegato ai costi

III.   Elementi obbligatori di una pista di controllo per le opzioni semplificate in materia di costi da mantenere a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.

i documenti che comprovano i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie di costo cui si applica il tasso forfettario;

2.

le categorie di costi e i costi che costituiscono la base di calcolo;

3.

i documenti che attestano l'adeguamento degli importi, ove pertinente;

4.

i documenti che illustrano il metodo di calcolo nel caso si applichi l'articolo 48, paragrafo 2, lettera a).

IV.   Elementi obbligatori di una pista di controllo per il finanziamento non collegato ai costi, da mantenere a livello dell'autorità di gestione/dell'organismo intermedio:

1.

i documenti che stabiliscono le condizioni di sostegno firmati dal beneficiario e dall'autorità di gestione/dall'organismo intermedio, che specificano la forma della sovvenzione concessa ai beneficiari;

2.

i documenti che attestano il consenso ex-ante della Commissione sulle condizioni da soddisfare o i risultati da conseguire e gli importi corrispondenti (approvazione o modifica del programma);

3.

i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni o il conseguimento dei risultati a ogni fase, se compiuto in fasi, nonché prima della dichiarazione di spesa finale alla Commissione;

4.

la documentazione relativa alla selezione e all'approvazione delle operazioni coperte dal finanziamento non collegato ai costi.

ALLEGATO XII

Coesione elettronica: sistemi elettronici per lo scambio di dati tra le autorità e i beneficiari — articolo 63, paragrafo 7

1.   Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda il funzionamento dei sistemi elettronici per lo scambio di dati

1.1

Garantire la sicurezza, l'integrità, la riservatezza dei dati e l'autenticazione del mittente a norma dell'articolo 63, paragrafi 5 e 7, dell'articolo 66, paragrafo 4, e dell'articolo 76 del presente regolamento.

1.2

Garantire disponibilità e funzionamento durante e al di fuori del normale orario di ufficio (salvo in caso di manutenzione tecnica).

1.3

Garantire che le funzionalità del sistema comprendano:

a)

moduli interattivi e/o moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;

b)

calcoli automatici, ove pertinente;

c)

controlli automatici integrati che riducono ripetuti scambi di documenti o informazioni;

d)

avvisi generati dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;

e)

tracciabilità on line dello status del progetto che consente al beneficiario di seguirne l'evoluzione;

f)

tutti i dati e documenti precedentemente disponibili trattati dal sistema elettronico per lo scambio di dati.

1.4

Garantire la registrazione e la conservazione dei dati nel sistema in modo da consentire audit e verifiche amministrative delle domande di pagamento presentate dai beneficiari conformemente all'articolo 68, paragrafo 2.

2.   Responsabilità delle autorità del programma per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei documenti e dei dati per tutti gli scambi

2.1

Garantire l'uso di una firma elettronica compatibile con uno dei tre tipi di firma elettronica definiti dalla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

2.2

Garantire la conservazione della data di trasmissione di documenti e dati inviati dal beneficiario alle autorità del programma e viceversa.

2.3

Garantire accessibilità diretta mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o mediante un'interfaccia tecnica che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche dei dati tra i sistemi dei beneficiari e quelli degli Stati membri.

2.4

Garantire la tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE) (4).

(1)  Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

(2)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(3)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(4)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO XIII

SFC2021: sistemi elettronici per lo scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione — articolo 63, paragrafo 8

1.   Responsabilità della Commissione

1.1

Garantire l'operatività di un sistema elettronico di scambio di dati («SFC2021») per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del presente regolamento.

1.2

Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:

a)

moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;

b)

calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;

c)

controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;

d)

allerte generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;

e)

verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;

f)

disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente a un programma.

g)

predisposizione di una firma elettronica obbligatoria ai sensi della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.

1.3

Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità alle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione C(2006)3602 della Commissione (1) e sue norme di attuazione.

1.4

Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.

2.   Responsabilità degli Stati membri

2.1

Garantire che le autorità del programma dello Stato membro identificato conformemente all'articolo 65, paragrafo 1, nonché gli organismi identificati per l'esecuzione di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, conformemente all'articolo 65, paragrafo 3 del presente regolamento, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.

2.2

Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.

2.3

Prevedere modalità collegate automaticamente a SFC2021 per tale separazione di funzioni nei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro.

2.4

Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:

a)

identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;

b)

informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

c)

verificare il diritto degli utenti a livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;

d)

chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;

e)

segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;

f)

garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;

g)

prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità alle norme dell'Unione e nazionali;

h)

informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incide sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al paragrafo 1 o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).

2.5

Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.6

Adottare politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:

a)

aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui alla sezione II, punto 3, in caso di applicazione di uso diretto;

b)

per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica di cui al punto 1, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che coprano i seguenti aspetti:

i)

sicurezza fisica;

ii)

controllo dei supporti di dati e degli accessi;

iii)

controllo della conservazione;

iv)

controllo dell'accesso e delle password;

v)

sorveglianza;

vi)

interconnessione con SFC2021;

vii)

infrastrutture di comunicazione;

viii)

gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;

ix)

gestione degli incidenti.

2.7

Rendere disponibile la documentazione di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.

2.8

Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

3.   Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1

Garantire accessibilità in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2021.

3.2

Assicurarsi che sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa negli scambi elettronici di dati; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3

Garantire che i dati ufficiali siano scambiati esclusivamente tramite SFC2021 (ad eccezione dei casi di forza maggiore) e che le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2021 (di seguito denominati «dati strutturati») non siano sostituite da dati non strutturati e che quindi i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati in caso di incongruenze.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancata connessione con SFC2021 per oltre un giorno lavorativo nell'ultima settimana prima di un termine regolamentare per la presentazione di informazioni o nel periodo compreso tra il 18 e il 26 dicembre, oppure per oltre cinque giorni lavorativi in altri momenti, lo scambio di informazioni tra lo Stato membro e la Commissione può avere luogo in forma cartacea usando i modelli stabiliti nel presente regolamento, nel qual caso per data di presentazione si intende la data nella quale avviene la presentazione del documento in questione. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in formato cartaceo anche in SFC2021.

3.4

Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica di cui al punto 1.

3.5

Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.

3.6

Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

(1)  Decisione C(2006)3602 della Commissione, del 16 agosto 2006, sulle norme relative alla sicurezza dei sistemi di informazione utilizzati dalla Commissione europea [«Commission Decision C(2006)3602 of 16 August 2006 concerning the security of information systems used by the European Commission», disponibile solo in EN, FR, DE].

(2)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(3)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 11).

(4)  Direttiva 1995/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

ALLEGATO XIV

Modello per la descrizione del sistema di gestione e controllo — articolo 63, paragrafo 9

1.   GENERALE

1.1.

Informazioni presentate da:

Stato membro:

Titolo del(i) programma(i) e numero(i) CCI: (tutti i programmi trattati dall'autorità di gestione in presenza di un sistema comune di gestione e controllo);

Nome e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto principale: (organismo responsabile della descrizione):

1.2.

Le informazioni fornite descrivono la situazione alla data del: (gg/mm/aa)

1.3.

Struttura del sistema (informazioni generali e diagramma indicante i rapporti organizzativi tra le autorità/gli organismi coinvolti nel sistema di gestione e controllo)

1.3.1

Autorità di gestione (denominazione, indirizzo e punto di contatto dell'autorità di gestione).

1.3.2

Organismi intermedi (denominazione, indirizzo e punti di contatto degli organismi intermedi).

1.3.3

L'organismo che svolge la funzione contabile (denominazione, indirizzo e punto di contatto all'interno dell'autorità di gestione o dell'autorità del programma che svolge la funzione contabile)

1.3.4

Modalità per il rispetto del principio della separazione delle funzioni tra le autorità del programma e all'interno di queste.

2.   AUTORITÀ DI GESTIONE

2.1.     Autorità di gestione e sue funzioni principali

2.1.1

Status dell'autorità di gestione (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui l'autorità fa parte.

2.1.2

Funzioni e compiti svolti direttamente dall'autorità di gestione.

2.1.3

Se pertinente, dettaglio per ogni organismo intermedio di ciascuna funzione (1) e ciascun compito delegati dall'autorità di gestione, individuazione degli organismi intermedi e della forma di delega. Indicare i documenti pertinenti (accordi scritti).

2.1.4

Procedure di supervisione delle funzioni e dei compiti delegati dall'autorità di gestione.

2.1.5

Quadro per assicurare che si effettui un'appropriata gestione dei rischi, ove necessario e, in particolare, in caso di modifiche significative del sistema di gestione e controllo.

2.2.     Descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni e ai compiti dell'autorità di gestione  (2)

2.2.1

Descrizione delle funzioni, compresa la funzione contabile, e dei compiti svolti dall'autorità di gestione.

2.2.2

Descrizione dell'organizzazione del lavoro delle diverse funzioni, inclusa quella contabile, quali sono le procedure applicabili, quali funzioni sono delegate se del caso e in che modo sono supervisionate, ecc.

2.2.3

Organigramma dell'autorità di gestione e informazioni sui suoi rapporti con altri organismi o dipartimenti (interni o esterni) che svolgono le funzioni e i compiti di cui agli articoli da 66 a 69.

2.2.4

Indicazione delle risorse che si intende stanziare in relazione alle varie funzioni dell'autorità di gestione (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni pianificate e loro portata, se del caso).

3.   ORGANISMO CHE SVOLGE LA FUNZIONE CONTABILE

3.1    Status e descrizione dell'organizzazione e delle procedure relative alle funzioni dell'organismo che svolge la funzione contabile

3.1.1

Status dell'organismo che svolge la funzione contabile (organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale o organismo privato) e organismo di cui fa parte, se del caso.

3.1.2

Descrivere le funzioni e i compiti svolti dall'organismo che si occupa della funzione contabile di cui all'articolo 70.

3.1.3

Descrizione dell'organizzazione del lavoro (flusso di lavoro, processi, ripartizione interna), quali sono le procedure applicabili e in che casi, in che modo sono supervisionate, ecc.

3.1.4

Indicazione delle risorse che si intende stanziare in relazione ai vari compiti contabili.

4.   SISTEMA ELETTRONICO

4.1.    Descrizione, anche mediante un diagramma, del sistema o dei sistemi elettronici (sistema di rete centrale o comune o sistema decentrato con collegamenti tra i sistemi) che si occupano di:

4.1.1

Registrare e conservare in formato elettronico, i dati di ciascuna operazione compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti e una ripartizione dei dati sugli indicatori, ove previsto dal regolamento.

4.1.2

Garantire che la contabilità di ciascuna operazione sia registrata e conservata e che tali registri forniscano i dati necessari all'elaborazione delle domande di pagamento e dei conti.

4.1.3

Mantenere una contabilità delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

4.1.4

Registrare tutti gli importi detratti dalle domande di pagamento e dai conti di cui all'articolo 92, paragrafo 5, e le motivazioni di tali detrazioni.

4.1.5

Indicare se i sistemi sono effettivamente funzionanti e possono registrare in maniera affidabile i dati indicati nella data in cui viene compilata la descrizione di cui al punto 1.2.

4.1.6

Descrivere le procedure atte a garantire la sicurezza, l'integrità e la confidenzialità dei sistemi elettronici.

(1)  Compresa la funzione contabile per i fondi AMIF, ISF e BMVI poiché rientra tra le responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3.

(2)  Compresa la funzione contabile per i fondi AMIF, ISF e BMVI poiché rientra tra le responsabilità dell'autorità di gestione conformemente all'articolo 66, paragrafo 3.

ALLEGATO XV

Modello per la dichiarazione di affidabilità di gestione — articolo 68, paragrafo 1, lettera f)

Io/Noi, sottoscritto/i (cognomi, nomi, titoli o funzioni), responsabile dell'autorità di gestione per il programma (nome del programma operativo, CCI)

sulla base dell'attuazione del (nome del programma) durante il periodo contabile conclusosi il 30 giugno (anno), sulla base del mio/nostro personale giudizio nonché di tutte le informazioni di cui dispongo/disponiamo alla data dei conti presentati alla Commissione, compresi i risultati delle verifiche di gestione effettuate a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. xx e degli audit relativi alle spese incluse nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il periodo contabile conclusosi il 30 giugno … (anno),

e considerati i miei/nostri obblighi a norma del regolamento (UE) n. xxxx

con la presente dichiaro/dichiariamo che:

a)

le informazioni riportate nei conti sono correttamente presentate, complete e accurate a norma dell'articolo 92 del regolamento (UE) n. XX,

b)

le spese registrate nei conti sono conformi al diritto applicabile e sono state usate per gli scopi previsti,

Confermo/confermiamo che le irregolarità individuate nell'audit finale o nelle relazioni di controllo per il periodo contabile sono state trattate adeguatamente nei conti, in particolare per rispettare l'articolo 92 per quanto riguarda la presentazione di conti che forniscano garanzie che le irregolarità sono sotto la soglia di rilevanza del 2 %.

Confermo/confermiamo altresì che la spesa oggetto di una valutazione in corso della sua legittimità e regolarità è stata esclusa dai conti in attesa della conclusione della valutazione e potrà essere inserita in una domanda di pagamento intermedio relativa a un periodo contabile successivo.

Inoltre, confermo/confermiamo l'affidabilità dei dati relativi agli indicatori, ai target intermedi e ai progressi compiuti dal programma.

Confermo/confermiamo che sono in atto misure antifrode efficaci e proporzionate che tengono conto dei rischi individuati in questo senso.

Infine, confermo/confermiamo altresì di non essere a conoscenza di alcuna informazione riservata relativa all'attuazione del programma che potrebbe essere pregiudizievole per la reputazione della politica di coesione.

ALLEGATO XVI

Modello per il parere di audit — articolo 71, paragrafo 3, lettera a)

Alla Commissione europea, direzione generale

1.   INTRODUZIONE

Il sottoscritto, in rappresentanza di [nome dell'autorità di audit], indipendente ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […], ha verificato

i)

i conti del periodo contabile iniziato il 1o luglio … [anno] e conclusosi il 30 giugno … [anno] (1)e datati … [data dei conti presentati alla Commissione] (di seguito «i conti»),

ii)

la legittimità e la regolarità delle spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione con riferimento al periodo contabile (e incluse nei conti), e

iii)

il funzionamento del sistema di gestione e controllo, e ha verificato la dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione al programma [titolo del programma, numero CCI] (di seguito «il programma»),

al fine di emettere un parere di audit a norma dell'articolo 71, paragrafo 3.

2.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE

[nome dell'autorità di gestione], individuata come autorità di gestione del programma, ha il compito di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo per quanto riguarda le funzioni e i compiti di cui agli articoli 66 e 70.

Inoltre, [nome dell'autorità di gestione o dell'organismo che svolge la funzione contabile, se del caso] è responsabile di garantire e certificare la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti, come richiesto dall'articolo 70 del regolamento (UE) n. […].

Inoltre, a norma dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. […], è responsabilità dell'autorità di gestione confermare che le spese iscritte nei conti siano legittime, regolari e conformi al diritto applicabile.

3.   RESPONSABILITÀ DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Come stabilito all'articolo 71 del regolamento (UE) n. […], è mia responsabilità esprimere un parere indipendente relativamente alla completezza, veridicità e accuratezza dei conti, al fatto che le spese delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione e che sono dichiarate nei conti siano legittime e regolari e che il sistema di gestione e controllo istituito funzioni correttamente.

È mia responsabilità anche includere nel parere una dichiarazione indicante se l'esercizio di revisione contabile mette in dubbio le asserzioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Gli audit del programma sono stati eseguiti conformemente alla strategia di audit e sono conformi agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale. Tali standard richiedono che l'autorità di audit soddisfi requisiti etici, programmi e svolga il lavoro di audit per ottenere ragionevole certezza ai fini del parere di audit.

Un audit comporta l'esecuzione di procedure volte a ottenere elementi probanti sufficienti e appropriati per corroborare il parere esposto di seguito. Le procedure eseguite dipendono dal giudizio professionale del revisore, compresa la valutazione del rischio di inosservanza rilevante, dovuta a frode o a errore. Le procedure di audit eseguite sono quelle che considero adeguate alle circostanze e sono conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) n. […].

Ritengo che gli elementi probatori raccolti siano sufficienti e adeguati a fornire una base per il mio parere, [in caso vi siano limitazioni dell'ambito dell'audit:] esclusi quelli citati al paragrafo «limitazioni dell'ambito dell'audit».

La sintesi delle conclusioni tratte dagli audit relativamente al programma è riportata nel rapporto annuale di controllo allegato in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) n. […].

4.   LIMITAZIONI DELL'AMBITO DELL'AUDIT

A seconda dei casi:

non c'erano limitazioni dell'ambito dell'audit

Oppure

l'ambito dell'audit era limitato dai seguenti fattori:

(a)

(b)

(c)

[Indicare eventuali limitazioni dell'ambito dell'audit (1), ad esempio mancanza di documenti giustificativi, casi oggetto di procedimenti giudiziari e stima di cui alla successiva sezione «Parere con riserva», importi di spesa e contributo del sostegno proveniente dai fondi, nonché impatto delle limitazioni dell'ambito sul parere di audit. Ulteriori spiegazioni in merito vanno fornite nella relazione annuale di controllo, se del caso.]

5.   PARERE

A seconda dei casi:

(Parere senza riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i)

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero;

ii)

le spese indicate nei conti sono legittime e regolari (2),

iii)

il sistema di gestione e controllo funziona correttamente.

Il lavoro di audit eseguito non mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

Oppure

(Parere con riserve)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

1)

Conti

i conti forniscono un quadro fedele e veritiero [laddove esistono riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti materiali:………

2)

Legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti

le spese certificate nei conti sono legittime e regolari [laddove esistono riserve sui conti, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti:……

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (importo in EUR dell'importo totale delle spese certificate)

3)

Il sistema di gestione e controllo in atto alla data del presente parere di audit

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona correttamente [laddove esistono riserve sul sistema di gestione e controllo, è aggiunto il testo seguente:] tranne in relazione ai seguenti aspetti:……

L'impatto delle riserve è limitato [o significativo] e corrisponde a … (importo in EUR dell'importo totale delle spese certificate)

Il lavoro di audit eseguito non mette/mette [barrare la dicitura non pertinente] in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione.

[Nel caso in cui l'attività di audit svolta metta in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione, l'autorità di audit deve indicare nel presente paragrafo gli aspetti che hanno portato a tale conclusione.]

Oppure

(Parere negativo)

A mio parere, e sulla base del lavoro di audit svolto:

i)

i conti forniscono/ non forniscono [barrare la dicitura non pertinente] un quadro fedele e veritiero, e/o

ii)

le spese nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione, sono/ non sono [barrare la dicitura non pertinente] legittime e regolari; e/o

iii)

il sistema di gestione e controllo messo in atto funziona/ non funziona [barrare la dicitura non pertinente] correttamente.

Il presente parere negativo si basa sui seguenti aspetti:

in relazione a questioni rilevanti relative ai conti:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni materiali connesse alla legittimità e alla regolarità delle spese indicate nei conti, delle quali è stato chiesto il rimborso alla Commissione:

e/o [barrare la dicitura non pertinente]

in relazione a questioni rilevanti connesse al funzionamento del sistema di gestione e controllo (3):

Il lavoro di audit eseguito mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di affidabilità di gestione in relazione ai seguenti aspetti:

[L'autorità di audit può includere anche osservazioni che non incidono sul parere espresso, come stabilito dagli standard di audit internazionalmente accettati. In casi eccezionali può essere prevista la dichiarazione di impossibilità di esprimere un parere (4) .]

Data:

Firma:

(2)

Da includere nel caso di programmi Interreg.

(5)

Se è messo in causa il sistema di gestione e controllo, individuare nel parere gli organismi e gli aspetti dei loro sistemi che non erano conformi ai requisiti e/o che non hanno funzionato efficacemente, tranne nel caso in cui queste informazioni siano già chiaramente riportate nella relazione annuale di controllo e il paragrafo del parere faccia riferimento alle sezioni specifiche di tale relazione recanti tali informazioni.

(1)  Anche ai fini dei programmi Interreg che non rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione di cui all'articolo 48 del regolamento CTE.

(2)  Fatta eccezione per i programmi Interreg che non rientrano nel campione annuale per gli audit delle operazioni estratto dalla Commissione come previsto all'articolo 48 del regolamento CTE, per i quali non è stato possibile verificare durante il periodo contabile interessato le spese indicate nei conti delle quali è stato chiesto il rimborso.

(3)  Stessa osservazione della nota precedente.

(4)  Tali casi eccezionali dovrebbero essere collegati a fattori esterni imprevedibili, esulanti dall'ambito di competenza dell'autorità di audit.

ALLEGATO XVII

Modello per la relazione annuale di controllo — articolo 71, paragrafo 3, lettera b)

1.   Introduzione

1.1

Identificare l'autorità di audit e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.

1.2

Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile).

1.3

Periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).

1.4

Indicare il programma o i programmi considerati nella relazione e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. Se la relazione riguarda più di un programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del fondo.

1.5

Descrizione delle misure adottate per redigere la relazione e il parere di audit corrispondente. Questa sezione dovrebbe comprendere anche informazioni sui controlli di coerenza da parte dell'autorità di audit sulla dichiarazione di affidabilità di gestione.

La sezione 1.5 va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

2.   Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo

2.1

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità dell'autorità di gestione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a organismi intermedi, e conferma della loro conformità agli articoli da 66 a 70 e all'articolo 75 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit.

2.2

Informazioni sull'applicazione delle modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli da 77 a 79.

3.   Modifiche alla strategia di audit

3.1

Informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e loro motivazione. Indicare in particolare eventuali modifiche apportate al metodo di campionamento impiegato per l'audit delle operazioni (cfr. sezione 5 infra) e se la strategia è stata oggetto di modifiche a seguito dell'applicazione di modalità proporzionate migliorate a norma degli articoli da 77 a 79 del regolamento.

3.2

La sezione 1 di cui sopra va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le modifiche apportate alla strategia di audit in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

4.   Audit dei sistemi (ove pertinente)

Questa sezione riguarda le autorità di audit che non applicano le modalità proporzionate migliorate per il periodo contabile in questione:

4.1

Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sull'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo — di seguito «audit dei sistemi».

4.2

Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, e più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e ai risultati che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3

In relazione alla tabella di cui al punto 9.1 successivo, descrizione delle constatazioni e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche.

4.4

Indicazione di eventuali irregolarità riscontrate che sono state giudicate di carattere sistemico, i dettagli delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 71, paragrafo 3, lettera b), e all'articolo 97 del regolamento.

4.5

Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6

Descrizione delle irregolarità o carenze specifiche agli strumenti finanziari o ad altre tipologie di spese o costi disciplinati da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, appalti pubblici, opzioni semplificate in materia di costi, finanziamento non collegato ai costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

4.7

Indicazione del livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e sua giustificazione.

5.   Audit delle operazioni

Le sezioni da 5.1 a 5.10 di seguito vanno adattate ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per redigere la relazione in base alle norme specifiche in materia di controlli sulle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

5.1

Individuazione degli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 73).

5.2

Descrizione del metodo di campionamento applicato e indicazione della sua eventuale conformità alla strategia di audit.

5.3

Indicazione dei parametri usati per il campionamento statistico e spiegazione dei calcoli sottostanti e del giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, la deviazione standard, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione. I calcoli sottostanti per la scelta del campione, il tasso di errore totale e il tasso di errore residuo di cui al punto 9.3 infra, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico usato.

5.4

Riconciliazione delle spese incluse nei conti, degli importi dichiarati nelle domande di pagamento intermedio durante il periodo contabile e della popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale (colonna «A» della tabella di cui al punto 9.2 a seguire). Gli elementi di riconciliazione includono le unità di campionamento negative qualora siano state effettuate rettifiche finanziarie.

5.5

In caso di unità di campionamento negative, inserire conferma che sono stati trattate come una popolazione separata. Analisi dei principali risultati degli audit di queste unità, con attenzione in particolare alla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati.

5.6

In caso di uso di un campionamento non statistico, specifica dei motivi dell'uso di tale metodo, percentuale delle unità campionate sottoposte a audit, misure adottate per garantire la casualità del campione, tenendo presente che il campione deve essere rappresentativo.

Inoltre, definizione delle misure adottate per garantire una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore totale (previsto) dovrebbe essere calcolato anche se è stato usato un metodo di campionamento non statistico.

5.7

Analisi delle constatazioni principali degli audit delle operazioni, che descrivono:

1)

il numero di elementi del campione sottoposti a audit e l'importo corrispondente;

2)

tipologia di errore per unità di campionamento (1);

3)

la natura degli errori rilevati (2);

4)

la percentuale di errore dello strato (3) e le relative principali carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore, le cause originarie, le misure correttive proposte (incluse quelle finalizzate a migliorare i sistemi di gestione e controllo) e l'impatto sul parere di audit.

Fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 9.2 e 9.3, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8

Dettagli di eventuali rettifiche finanziarie relative al periodo contabile effettuate dall'autorità di gestione prima di presentare i conti alla Commissione, e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni di un tasso forfettario o estrapolate che portano a una riduzione fino al 2 % del tasso di errore residuo della spesa inclusa nei conti a norma dell'articolo 92.

5.9

Confronto del tasso di errore totale e del tasso di errore residuo (come indicato al punto 9.2 a seguire) con la soglia di rilevanza del 2 %, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10

Dettaglio delle eventuali irregolarità individuate se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.11

Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti rispetto al campione comune per i programmi Interreg in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

5.12

Informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti per periodi contabili precedenti, in particolare sulle carenze gravi di natura sistemica.

5.13

Tabella in funzione della tipologia di errori, eventualmente concordata con la Commissione.

5.14

Conclusioni tratte dalle principali constatazioni degli audit delle operazioni riguardo all'adeguato funzionamento del sistema di gestione e controllo.

La sezione 5.14 va adattata ai programmi Interreg in modo da descrivere le misure adottate per trarre le conclusioni in base alle norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

6.   Audit dei conti

6.1

Identificazione delle autorità/degli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2

Descrizione dell'approccio di audit impiegato per verificare se i conti sono completi, accurati e veritieri. Ciò comprende un riferimento al lavoro di audit condotto nel contesto degli audit dei sistemi, agli audit delle operazioni rilevanti ai fini dell'affidabilità per i conti e le verifiche supplementari da condurre sui conti provvisori prima che siano inviati alla Commissione.

6.3

Conclusioni tratte dagli audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, compresa l'indicazione delle corrispondenti rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato a tali conclusioni.

6.4

Indicazione di eventuali irregolarità individuate e se sono state giudicate di natura sistemica, nonché delle misure adottate al riguardo.

7.   Altre informazioni

7.1

L'autorità di audit valuta casi di sospette frodi rilevate nel contesto degli audit da essa eseguiti (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit dalla stessa autorità), nonché le misure adottate. Fornire informazioni sul numero di casi, la gravità e gli importi interessati, se noti.

7.2

Eventi successivi avvenuti dopo la conclusione del periodo contabile e prima della presentazione alla Commissione della relazione annuale di controllo, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

8.   Livello complessivo di affidabilità

8.1

Indicazione del livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegazione di come esso è stato ottenuto dalla combinazione dei risultati degli audit dei sistemi e degli audit delle operazioni. Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche dei risultati di altri lavori di audit svolti a livello nazionale o di UE.

8.2

Valutazione di eventuali azioni di mitigazione attuate e non collegate a rettifiche finanziarie, rettifiche finanziarie attuate e l'eventuale necessità di misure correttive supplementari, in una prospettiva sia di miglioramento dei sistemi di gestione e controllo sia dell'impatto sul bilancio dell'UE.

9.   ALLEGATI ALLA RELAZIONE ANNUALE DI CONTROLLO

9.1   Risultati degli audit dei sistemi

Soggetto sottoposto a audit

Fondo (Programma multi-fondo)

Titolo dell'audit

Data della relazione finale di audit

Programma: [CCI e nome del programma]

Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4)

[come definito nella tabella 2 — allegato X del regolamento]

Osservazioni

Requisiti fondamentali (se del caso)

[come definito nella tabella 1 — allegato X del regolamento]

RF 1

RF 2

RF 3

RF 4

RF 5

RF 6

RF 7

RF 8

RF 9

RF 10

 

 

AG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funzione contabile (se non è svolta dall'autorità di gestione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: le parti vuote della tabella precedente si riferiscono ai requisiti fondamentali che non sono applicabili al soggetto sottoposto a audit.

9.2   Risultati degli audit delle operazioni

Fondo

Numero CCI del programma

Titolo del programma

A

B

C

D

E

F

G

H

Importo in EUR corrispondente alla popolazione da cui è stato estratto il campione  (7)

Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base casuale

Importo delle spese irregolari nel campione su base casuale

Tasso di errore totale  (8)

Rettifiche effettuate sulla base del tasso di errore totale

Tasso di errore totale residuo

(F = (D * A) – E)

Altre spese sottoposte a audit  (9)

Importo delle spese irregolari in altre spese sottoposte a audit

Importo  (10)

% (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1 )

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 29, del regolamento

( 2 )

Casuale, sistemico, anomalo.

( 3 )

Ad esempio: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

( 4 )

La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, in sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).

( 5 )

Errori totali meno le correzioni di cui al precedente punto 5.8, diviso per la popolazione totale.

( 6 )

Il livello complessivo di affidabilità deve corrispondere a una delle quattro categorie definite nella tabella 2 dell'allegato X del regolamento.

9.3

Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale, tasso di errore totale e tasso di errore residuo

(1)  Casuale, sistemico, anomalo.

(2)  A titolo esemplificativo: ammissibilità, appalti pubblici, aiuti di Stato.

(3)  La percentuale di errore dello strato va riportata se si è applicata la stratificazione, coprendo sottopopolazioni aventi caratteristiche simili, come le operazioni rappresentate da contributi finanziari di un programma a strumenti finanziari, elementi di valore elevato, fondi (in caso di programmi plurifondo).

(7)  La colonna «A» si riferisce alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale, vale a dire all'importo totale di spese ammissibili, registrato dall'autorità di gestione/funzione contabile nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni nella precedente sezione 5.4.

(8)  Il tasso di errore totale è calcolato prima di apportare eventuali rettifiche finanziarie in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato estratto il campione su base casuale. Se il campione su base casuale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna «D» si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascuno strato al precedente punto 5.7.

(9)  La colonna «G» deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(10)  Importo delle spese sottoposte ad audit (in caso di applicazione del sottocampionamento, in questa colonna sono incluse solo le voci di spesa effettivamente sottoposte ad audit).

(11)  Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.

ALLEGATO XVIII

Modello per la strategia di audit — articolo 72

1.   INTRODUZIONE

a)

Individuazione dei programmi [titoli e numeri CCI] (1), dei fondi e del periodo coperto dalla strategia di audit.

b)

Individuazione dell'autorità di audit responsabile dell'elaborazione, della sorveglianza e dell'aggiornamento della strategia di audit nonché di ogni altro organismo che abbia contribuito a tale documento.

c)

Riferimento allo status dell'autorità di audit (ente di diritto pubblico nazionale, regionale o locale) e organismo in cui è collocato.

d)

Riferimento alla dichiarazione di missione, alla carta dell'audit o alla legislazione nazionale (se pertinente) che definisce le funzioni e le responsabilità dell'autorità di audit e degli altri organismi incaricati di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

e)

Conferma dell'autorità di audit che gli organismi che conducono gli audit dispongono della necessaria indipendenza funzionale e organizzativa.

2.   VALUTAZIONE DEI RISCHI

a)

Spiegazione del metodo di valutazione dei rischi applicato e

b)

procedure interne di aggiornamento della valutazione dei rischi.

3.   METODO

3.1.   Panoramica

a)

Riferimento agli standard di audit riconosciuti a livello internazionale che l'autorità di audit applica per il suo lavoro di audit.

b)

Informazioni sulle modalità impiegate dall'autorità di audit per ottenere garanzie riguardo ai programmi nel sistema di gestione e controllo standard e a programmi con modalità proporzionate migliorate (descrizione dei principali elementi costitutivi — tipologie di audit e loro campo di applicazione).

c)

Riferimento alle procedure in atto per elaborare la relazione annuale di controllo e il parere di audit da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento, con le eccezioni necessarie per i programmi Interreg che seguono norme specifiche in materia di audit delle operazioni applicabili ai programmi Interreg di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

d)

Riferimento ai manuali o alle procedure di audit recanti la descrizione delle fasi principali dell'attività di audit, comprese la classificazione e il trattamento degli errori rilevati durante la preparazione della relazione annuale di controllo da presentare alla Commissione a norma dell'articolo 71, paragrafo 3, del regolamento.

e)

Per i programmi Interreg, riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit e spiegazione di come l'autorità di audit intende garantire la cooperazione con la Commissione per quanto riguarda gli audit delle operazioni nell'ambito del campione comune Interreg che la Commissione deve definire come stabilito all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE].

f)

Per i programmi Interreg, qualora fossero necessarie attività di audit supplementari di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE], in riferimento a disposizioni specifiche in materia di audit in tal senso e come seguito dato a tali attività di audit supplementari.

3.2.   Audit sull'adeguato funzionamento dei sistemi di gestione e controllo (audit dei sistemi)

Individuazione degli organismi/strutture da sottoporre a audit e dei pertinenti requisiti essenziali nell'ambito degli audit dei sistemi. Tale elenco dovrebbe includere tutti gli organismi che sono stati designati negli ultimi dodici mesi.

Se del caso, riferimento all'organismo di audit su cui l'autorità di audit fa affidamento per effettuare tali audit.

Indicazione di qualsiasi audit di sistema rivolto ad aree tematiche specifiche od organismi specifici, quali:

a)

qualità e quantità delle verifiche di gestione amministrative e in loco per quanto riguarda le norme in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato, requisiti ambientali e altra legislazione applicabile;

b)

qualità della selezione dei progetti e delle verifiche di gestione a livello dell'autorità di gestione o dell'organismo intermedio;

c)

istituzione e attuazione degli strumenti finanziari a livello degli organismi che li attuano;

d)

funzionamento e sicurezza dei sistemi elettronici e loro interoperabilità con il sistema elettronico di scambio di dati della Commissione.

e)

affidabilità dei dati relativi a target finali e intermedi e ai progressi compiuti dal programma nel conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'autorità di gestione;

f)

rettifiche finanziarie (detrazioni dai conti);

g)

attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate sostenute da una valutazione del rischio di frode.

3.3.   Audit delle operazioni che non riguardano i programmi Interreg

a)

Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) metodo di campionamento da usare in conformità all'articolo 73 del regolamento (e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, compreso il sospetto di frode).

b)

Per gli anni durante i quali lo Stato membro sceglie di applicare il sistema proporzionato migliorato dovrebbe essere proposta una descrizione separata per uno o più programmi di cui all'articolo 77 del regolamento.

3.4.   Audit delle operazioni per i programmi Interreg

a)

Descrizione del (o riferimento a un documento interno che specifichi il) trattamento delle constatazioni e degli errori rilevati da usare in conformità all'articolo 48 del regolamento (UE) n. [regolamento CTE] e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare relative al campione comune Interreg che la Commissione seleziona ogni anno.

b)

Per gli anni durante i quali il campione comune per gli audit delle operazioni per i programmi Interreg non include operazioni o unità di campionamento dal programma in questione dovrebbe essere proposta una descrizione separata.

In questo caso, è opportuno inserire una descrizione del metodo di campionamento impiegato dall'autorità di audit e delle altre procedure specifiche in atto per gli audit delle operazioni, in particolare quelle relative alla classificazione e al trattamento degli errori rilevati, ecc.

3.5.   Audit dei conti

Descrizione dell'approccio di audit per l'audit dei conti.

3.6.   Verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione

Riferimento alle procedure interne che stabiliscono le attività comprese nella verifica della dichiarazione di affidabilità di gestione redatta dall'autorità di gestione, ai fini del parere di audit.

4.   LAVORO DI AUDIT PIANIFICATO

(a)

Descrizione e giustificazione delle priorità e degli obiettivi dell'audit relativi al periodo contabile corrente e ai due successivi e spiegazione del collegamento tra i risultati della valutazione dei rischi e il lavoro di audit pianificato.

(b)

Calendario indicativo dei compiti di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi per gli audit dei sistemi (compresi audit mirati ad aree tematiche specifiche), nelle seguenti modalità:

Autorità/organismi o aree tematiche specifiche da sottoporre a audit

CCI

Titolo del programma

Organismo responsabile dell'audit

Risultati della valutazione dei rischi

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

20xx

Obiettivo e ambito dell'audit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   RISORSE

(a)

Organigramma dell'autorità di audit.

(b)

Indicazione delle risorse che si prevede di assegnare, in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi (comprese informazioni su eventuali esternalizzazioni previste e loro portata, se del caso).


(1)  Nel caso in cui si prepari un'unica strategia di audit per vari programmi, indicare i programmi che rientrano in un sistema comune di gestione e controllo.

ALLEGATO XIX

Modello per le domande di pagamento — articolo 85, paragrafo 3

Domanda di pagamento

COMMISSIONE EUROPEA

Fondo interessato  (1):

<type="S" input="S" >  (2)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type="S" input="S">

Titolo del programma:

<type="S" input="G">

Decisione della Commissione:

<type="S" input="G">

Data della decisione della Commissione:

<type="D" input="G">

Numero della domanda di pagamento:

<type="N" input="G">

Data di presentazione della domanda di pagamento:

<type="D" input="G">

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type="S" maxlength="250" input="M">

Conformemente all'articolo 85 del regolamento (UE) n. 2018/xxx [CPR], la presente domanda di pagamento si riferisce al periodo contabile:

Dal (3)

<type="D" input="G">

fino al:

<type="D" input="G">


Spese suddivise per priorità e per categoria di regioni, come contabilizzate dall'organismo che svolge la funzione contabile

(compresi gli importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari) (articolo 86 del regolamento)

Priorità

Base di calcolo (spesa pubblica o totale) (4)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera c)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">


OPPURE

Spese ripartite per obiettivo specifico come inserite nei conti dell'autorità di gestione

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Base di calcolo (spesa pubblica o totale)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo totale della spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

(C)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Base di calcolo (spesa

pubblica o totale) (')

(A)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4

(B)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(C)

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera c)

(D)

Priorità 1

<type="S" input="C">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="S"input="C">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="S" input="C">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

DICHIARAZIONE

Con la convalida della presente domanda di pagamento la funzione contabile/l'autorità di gestione richiede il pagamento degli importi di seguito indicati.

In rappresentanza dell'organismo responsabile della funzione contabile:

Oppure

In rappresentanza dell'autorità di gestione responsabile della funzione contabile:

<type="S" input="G">

DOMANDA DI PAGAMENTO

FONDO

Regioni meno sviluppate

Regioni in transizione

Regioni più sviluppate

Regioni ultraperiferiche e regioni nordiche scarsamente popolate

(A)

(B)

(C)

(D)

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Fondo

 

Importi

<type="S" input="G">

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

 

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

 

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="G">

 

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type="Cu" input="G">


FONDO

IMPORTO

<type="S" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il pagamento sarà effettuato sul seguente conto bancario:

Organismo designato

<type="S" maxlength="150" input="G">

Banca

<type="S" maxlength="150" input="G">

Codice BIC

<type="S" maxlength="11" input="G">

IBAN del conto bancario

<type="S" maxlength="34" input="G">

Titolare del conto (se diverso dall'organismo designato)

<type="S" maxlength="150" input="G">


(1)  Se un programma riguarda più fondi, la domanda di pagamento deve essere presentata separatamente per ciascuno fondo.

(2)  Legenda:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

(3)  Primo giorno del periodo contabile, codificato automaticamente dal sistema elettronico.

(4)  Per il FEAMP il cofinanziamento si applica solo alla «spesa pubblica totale ammissibile». Pertanto, nel caso del FEAMP, la base di calcolo scelta automaticamente per questo modello è la «Spesa pubblica».

Appendice: Informazioni sugli importi dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari (articolo 86 del regolamento) e inclusi nelle domande di pagamento (dati cumulativi dall'inizio del programma)

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni meno sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni in transizione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni più sviluppate

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni ultraperiferiche

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Regioni settentrionali

a bassa densità di popolazione

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 (2)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Priorità 2

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Priorità 3

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

 

 

 

 

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 (3)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

Totale generale

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">


(1)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

(2)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

(3)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

ALLEGATO XX

Modello per i conti — articolo 92, paragrafo 1, lettera a)

CONTI DELL'ANNO CONTABILE

<type=«D» – type=«D» input=«S»>

COMMISSIONE EUROPEA

Fondo interessato  (1):

<type=«S» input=«S» >  (2)

Riferimento della Commissione (CCI):

<type=«S» input=«S»>

Titolo del programma:

<type=«S» input=«G»>

Decisione della Commissione:

<type=«S» input=«G»>

Data della decisione della Commissione:

<type=«D» input=«G»>

Versione dei conti:

<type=«S» input=«G»>

Data di presentazione dei conti:

<type=«D» input=«G»>

Riferimento nazionale (facoltativo):

<type=«S» maxlength=«250» input=«M»>

DICHIARAZIONE

L'autorità di gestione responsabile del programma conferma:

1)

la completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti e che le spese in essi iscritte sono conformi al diritto applicabile, legittime e regolari;

2)

il rispetto delle norme contenute nei regolamenti specifici dei fondi e il rispetto dell'articolo 63, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. [regolamento finanziario] e dell'articolo 68, lettere da a) a e), del regolamento;

3)

il rispetto delle disposizioni dell'articolo 76 relative alla disponibilità dei documenti.

In rappresentanza dell'autorità di gestione:

<type=«S» input=«G»>


(1)  Se un programma riguarda più fondi, i conti devono essere presentati separatamente per ciascun fondo.

(2)  Legenda:

tipologia: N = numero, D = data, S = stringa, C = casella di controllo, P = percentuale, B = booleano, Cu = valuta

input: M = manuale, S = selezione, G = generato dal sistema

Appendice 1: Importi inseriti nei sistemi contabili della funzione contabile/dall'autorità di gestione

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(A)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(B)

Importo complessivo del corrispondente contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(C)

Priorità 1

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 2

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 3

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 4

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Totale generale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di gestione nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

(A)

Importo totale della corrispondente spesa pubblica relativa all'attuazione delle operazioni

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Obiettivo specifico 2

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Importo totale delle spese ammissibili registrate nel sistema contabile dell'organismo incaricato della funzione contabile e figuranti nelle domande di pagamento per il periodo contabile ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(A)

Importo per l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, lettera b)

(B)

Importo complessivo del corrispondente contributo pubblico versato o da versare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera a)

(C)

Priorità 1

<type=«Cu» input=«M»>

 

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 2

<type=«Cu» input=«M»>

 

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 3

<type=«Cu» input=«M»>

 

<type=«Cu» input=«M»>

Totale generale

<type=«Cu» input=«G»>

 

<type=«Cu» input=«G»>

Appendice 2: importi ritirati durante il periodo contabile

Priorità

RITIRI

 

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento intermedio

Contributo pubblico corrispondente

 

(A)

(B)

Priorità 1

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 2

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 3

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

 

 

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 4

 

 

 

 

 

Totali

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

TOTALE GENERALE

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

RITIRI

 

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Contributo pubblico corrispondente

 

(A)

(B)

Priorità 1

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 2

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 3

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

TOTALE GENERALE

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno XX… (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

RITIRI

 

Importo totale ammissibile delle spese incluse nelle domande di pagamento

Spesa pubblica corrispondente

 

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Obiettivo specifico 2

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Obiettivo specifico 3

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Totali

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

TOTALE GENERALE

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Importi ritirati durante il periodo contabile suddivisi per periodo contabile di dichiarazione delle spese corrispondenti

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

per il periodo contabile che si conclude il 30 giugno … (totale)

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

In particolare, di cui importi rettificati a seguito di audit delle operazioni

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Appendice 2: Importi dei contributi del programma versati agli strumenti finanziari (dati cumulativi dall'inizio del programma) — articolo 86

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

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<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

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<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 2

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<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 3

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Priorità 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni in transizione

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

<type=«Cu» input=«M»>

Regioni più sviluppate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni ultraperiferiche

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Regioni nordiche scarsamente popolate

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Totale generale

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

<type=«Cu» input=«G»>

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 (2)

(A)

(B)

(C)

(D)

Priorità

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Priorità 1

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Priorità 2

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Priorità 3

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Totale generale

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Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

 

Importo incluso nella prima domanda di pagamento e versato agli strumenti finanziari conformemente all'articolo 86 (fino al [25 %] dell'importo totale dei contributi del programma impegnati per strumenti finanziari a norma del pertinente accordo di finanziamento)

Importo liquidato corrispondente di cui all'articolo 86, paragrafo 3 (3)

(A)

(B)

(C)

(D)

 

Importo complessivo dei contributi per programma versati agli strumenti finanziari

Importo del contributo pubblico corrispondente

Importo complessivo dei contributi del programma effettivamente versati o, nel caso delle garanzie, impegnati a titolo di spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 86

Importo del contributo pubblico corrispondente

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Obiettivo specifico 3

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Totale generale

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(1)  Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.

(2)  Tale importo non è incluso nelle domande di pagamento.

(3)  Tale importo non va incluso nella domanda di pagamento.

Appendice 4: riconciliazione delle spese — articolo 92

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 92 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 2

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Priorità 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali

 

 

 

 

 

 

 

Regioni meno sviluppate

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Regioni in transizione

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Regioni più sviluppate

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Regioni ultraperiferiche

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Regioni nordiche scarsamente popolate

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Totale generale

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di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente a seguito degli audit

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<type="Cu" input="M">

 

Oppure

Pertinente solo per i fondi AMIF/ISF e BMVI

Obiettivo specifico

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo 92 del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(A)

(B)

Obiettivo specifico 1

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Tipologia di azioni n. 4 [riferimento agli articoli 14 e 15 del regolamento AMIF/ISF/IBMF]

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Obiettivo specifico 2

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia di azioni n. 1 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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Tipologia di azioni n. 2 [riferimento all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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<type="S" maxlength="500" input="M">

Tipologia di azioni n. 3 [riferimento all'articolo 8, paragrafi 3 e 4 del regolamento AMIF/ISF/BMVI]

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CTE

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

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<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente a seguito degli audit

<type="Cu" input="M">

<type="Cu" input="M">

 

Il modello è adattato automaticamente in funzione del n. CCI. A titolo di esempio, nel caso di programmi che non prevedono le categorie di regioni (Fondo di coesione, CTE, FEAMP, ove applicabile) o nel caso di programmi che non modulano tassi di cofinanziamento all'interno di una priorità (obiettivo specifico), la tabella è strutturata come segue:

Priorità

Spesa totale ammissibile inclusa nelle domande di pagamento presentate alla Commissione

Spese dichiarate a norma dell'articolo xx del regolamento

Differenza

Osservazioni (obbligatorie in caso di differenza)

Importo totale delle spese ammissibili sostenute dai beneficiari e versate nell'attuazione delle operazioni

Importo complessivo del contributo pubblico versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

Importo totale di spese ammissibili registrato dalla funzione contabile nei propri sistemi contabili e inserito nelle domande di pagamento intermedio presentate alla Commissione

Importo complessivo del corrispondente contributo versato o da versare nell'attuazione delle operazioni

(E=A-C)

(F=B-D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Priorità 1

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Priorità 2

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<type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale generale

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<type="Cu" input="G">

<type="Cu" input="G">

 

di cui importi rettificati nei conti del periodo corrente in seguito ad audit

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ALLEGATO XXI

Determinazione del livello delle rettifiche finanziarie: rettifiche finanziarie a tasso forfettario ed estrapolate — articolo 98, paragrafo 1

Elementi per l'applicazione di una rettifica estrapolata

Se si devono applicare rettifiche finanziarie estrapolate, i risultati dell'esame del campione rappresentativo sono applicati per estrapolazione alla popolazione residua dalla quale è stato estratto il campione per determinare la rettifica finanziaria.

Elementi da considerare nell'applicazione di una rettifica forfettaria

(a)

gravità della singola o delle molteplici carenze gravi nell'ambito del sistema di gestione e controllo nel suo complesso;

(b)

la frequenza e l'entità della singola o delle molteplici carenze gravi;

(c)

il grado di pregiudizio finanziario arrecato al bilancio dell'Unione.

Il livello di rettifica finanziaria forfettaria è determinato come segue:

(a)

si applica un tasso forfettario del 100 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così sostanziali, frequenti o diffuse da costituire un completo fallimento del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di tutte le spese interessate;

(b)

si applica un tasso forfettario del 25 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono così frequenti e diffuse da costituire un fallimento molto grave del sistema, tale da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota molto elevata delle spese interessate;

(c)

si applica un tasso forfettario del 10 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona appieno oppure funziona così male o così raramente da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota elevata delle spese interessate;

(d)

si applica un tasso forfettario del 5 % se la singola o le molteplici carenze gravi sono dovute al fatto che il sistema non funziona con regolarità tanto da mettere a rischio la legittimità e la regolarità di una quota significativa delle spese interessate.

Qualora, a causa della mancata adozione da parte delle autorità responsabili di misure correttive successivamente all'applicazione di una rettifica finanziaria in un determinato periodo contabile, la medesima o le medesime carenze gravi siano riscontrate in un periodo contabile successivo, il tasso di rettifica può, in ragione del persistere della singola o delle molteplici carenze gravi, essere incrementato fino a un livello non superiore a quello della categoria immediatamente superiore.

ALLEGATO XXII

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro — articolo 103, paragrafo 2

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita — articolo 102, paragrafo 2, lettera a)

1.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolata secondo la seguente procedura:

a)

determinazione di un importo assoluto per anno (in EUR) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in PPA, e il PIL medio pro capite dell'UE-27 (in PPA);

b)

applicazione di una percentuale dell'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria di tale regione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in PPA rispetto alla media dell'UE-27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:

i.

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE-27: 2,8 %;

ii.

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE-27: 1,3 %;

iii.

per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore al 99 % della media dell'UE-27: 0,9 %;

c)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1o gennaio 2013.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita — articolo 102, paragrafo 2, lettera b)

2.

La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolata secondo la seguente procedura:

a)

determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 18 EUR pro capite e all'anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE-27 ed è calcolato applicando il metodo definito al paragrafo 1, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;

b)

calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (PPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite della regione raffrontato all'UE-27;

c)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di lavoratori disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate;

d)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 500 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;

e)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;

f)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;

g)

all'importo ottenuto in conformità alla lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1o gennaio 2013.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita — articolo 102, paragrafo 2, lettera c)

3.

La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 18 EUR per la popolazione ammissibile.

4.

La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)

popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);

b)

numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

c)

occupati da aggiungere per raggiungere il tasso medio di occupazione (di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

d)

numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per raggiungere il tasso medio di istruzione terziaria (di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);

e)

numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per raggiungere il tasso medio di giovani che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);

f)

differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in PPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);

g)

popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 (ponderazione 2,5 %).

5.

Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 4 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO2 equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO2 equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

6.

Agli importi per il livello NUTS 2 ottenuti in conformità al punto 5 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 400 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1o gennaio 2013.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione — articolo 102, paragrafo 3

7.

La dotazione finanziaria è ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di ciascuno Stato membro ammissibile di tale dotazione finanziaria teorica corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:

a)

calcolo delle medie aritmetiche della popolazione e della superficie di tale Stato membro rispetto alla popolazione totale e alla superficie totale di tutti gli Stati membri ammissibili; se tuttavia la quota di popolazione totale di uno Stato membro supera la quota di territorio totale dello stesso Stato di 5 volte o più, riflettendo una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà usata in questa fase;

b)

adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (in PPA) per il periodo 2014-2016 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei paragrafi da 10 a 16. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai paragrafi da 1 a 6.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea — articolo 9

8.

L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:

a)

popolazione totale di tutte le regioni frontaliere terrestri di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera terrestre (ponderazione 36 %);

b)

popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere terrestri (ponderazione 24 %);

c)

popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);

d)

popolazione totale di tutte le regioni di livello NUTS 3 lungo le frontiere costiere e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera costiera (ponderazione 9,8 %);

e)

popolazione che vive nelle zone frontaliere marittime entro 25 chilometri dalle frontiere costiere (ponderazione 6,5 %);

f)

popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (a) e (b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri (c), (d) ed (e). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio (f).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 — articolo 104, paragrafo 1, lettera e)

9.

Una dotazione speciale corrispondente a un'intensità di aiuto di 30 EUR per abitante all'anno è assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione è distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale

10.

Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi a ogni singolo Stato membro è determinato come percentuale del PIL dello Stato membro (livellamento), dove tale percentuale è stabilita come segue:

a)

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) inferiore al 60 % della media dell'UE-27: 2,3 % del loro PIL

b)

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) pari o superiore al 60 % e inferiore al 65 % della media dell'UE-27: 1,85 % del loro PIL

c)

per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in PPA) pari o superiore al 65 % della media dell'UE-27: 1,55 % del loro PIL

Il livellamento sarà applicato annualmente e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea») allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

11.

Le norme di cui al paragrafo 10 non portano ad assegnazioni per Stato membro superiori al 108 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applica proporzionatamente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

12.

La dotazione totale minima dei fondi per uno Stato membro corrisponde al 76 % della sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di questo criterio sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

13.

La dotazione totale massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in PPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE-27 corrisponde alla sua dotazione totale individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di questo criterio sono applicati proporzionalmente alle dotazioni dei fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea.

Disposizioni complementari

14.

Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE-27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale indicativa media nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita, calcolato dalla Commissione nel contesto del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

15.

Le regioni in transizione non ricevono meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.

16.

Sarà assegnato un totale di 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS, laddove interviene in sostegno alle azioni di pace e riconciliazione. Inoltre, saranno assegnati almeno 60 000 000 EUR al programma PEACE PLUS dalla dotazione per l'Irlanda nell'ambito dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea (INTERREG) per il proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.

L'applicazione dei paragrafi da 1 a 16 si tradurrà in dotazioni degli Stati membri come segue:

 

Prezzi 2018

Prezzi correnti

BE

2 443 732 247

2 754 198 305

BG

8 929 511 492

10 081 635 710

CZ

17 848 116 938

20 115 646 252

DK

573 517 899

646 380 972

DE

15 688 212 843

17 681 335 291

EE

2 914 906 456

3 285 233 245

IE

1 087 980 532

1 226 203 951

EL

19 239 335 692

21 696 841 512

ES

34 004 950 482

38 325 138 562

FR

16 022 440 880

18 058 025 615

HR

8 767 737 011

9 888 093 817

IT

38 564 071 866

43 463 477 430

CY

877 368 784

988 834 854

LV

4 262 268 627

4 812 229 539

LT

5 642 442 504

6 359 291 448

LU

64 879 682

73 122 377

HU

17 933 628 471

20 247 570 927

MT

596 961 418

672 802 893

NL

1 441 843 260

1 625 023 473

AT

1 279 708 248

1 442 289 880

PL

64 396 905 118

72 724 130 923

PT

21 171 877 482

23 861 676 803

RO

27 203 590 880

30 765 592 532

SI

3 073 103 392

3 463 528 447

SK

11 779 580 537

13 304 565 383

FI

1 604 638 379

1 808 501 037

SE

2 141 077 508

2 413 092 535


26.3.2021   

IT

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C 108/875


P8_TA(2019)0311

Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (C(2018)08466 — 2018/2996(DEA))

(2021/C 108/48)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08466),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 26, paragrafo 5,

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento delegato della Commissione propone, all'articolo 1, di modificare l'allegato II del regolamento (UE) n. 516/2014 aggiungendo un'azione specifica riguardante «la costituzione, lo sviluppo e il funzionamento di strutture adeguate di accoglienza, di alloggio e di trattenimento, e dei rispettivi servizi, per richiedenti protezione internazionale o cittadini di paesi terzi presenti in uno Stato membro che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso e/o soggiorno»;

B.

considerando che il regolamento delegato della Commissione propone di includere in tale nuova azione specifica il concetto di «centri controllati» e di prevedere quindi il finanziamento degli Stati membri per la creazione, lo sviluppo e il funzionamento di tali «centri controllati»;

C.

considerando che il concetto di «centri controllati» è un concetto controverso di discutibile legalità che non esiste a norma del diritto dell'Unione e non è stato approvato dai colegislatori;

D.

considerando che il Parlamento è del parere che tale concetto non dovrebbe essere finanziato a meno che e fintantoché tale concetto non sia adeguatamente definito in uno strumento legislativo appropriato — adottato dai colegislatori — che ne specifichi la base giuridica, la natura, la finalità e l'obiettivo;

1.

solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168.


26.3.2021   

IT

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C 108/876


P8_TA(2019)0312

Strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti nell'ambito del Fondo di sicurezza interna

Risoluzione del Parlamento europeo del 27 marzo 2019 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 dicembre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti (C(2018)08465 — 2018/2994(DEA))

(2021/C 108/49)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2018)08465),

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

visto l'articolo 105, paragrafo 3, del suo regolamento,

A.

considerando che il regolamento delegato della Commissione propone, all'articolo 1, di modificare l'allegato II del regolamento (UE) n. 515/2014 aggiungendo un'azione specifica al fine di «istituire, sviluppare e gestire — anche per quanto riguarda la prestazione di servizi come l'identificazione, […] la registrazione e la prima accoglienza — punti di crisi»;

B.

considerando che il regolamento delegato della Commissione propone di includere in tale nuova azione specifica il concetto di «centri controllati» e di prevedere quindi il finanziamento degli Stati membri per la prestazione di servizi in tali «centri controllati»;

C.

considerando che il concetto di «centri controllati» è un concetto controverso di discutibile legalità che non esiste a norma del diritto dell'Unione e non è stato approvato dai colegislatori;

D.

considerando che il Parlamento è del parere che tale concetto non dovrebbe essere finanziato a meno che e fintantoché tale concetto non sia adeguatamente definito in uno strumento legislativo appropriato — adottato dai colegislatori — che ne specifichi la base giuridica, la natura, la finalità e l'obiettivo;

1.

solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143.


Giovedì 28 marzo 2019

26.3.2021   

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C 108/877


P8_TA(2019)0319

Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo*) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Kosovo (*1)) (COM(2016)0277 — C8-0177/2016 — 2016/0139(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/50)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0277),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0177/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0261/2016),

1.

adotta la sua posizione in prima lettura facendo propria la proposta della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(*1)  Questa designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.


26.3.2021   

IT

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C 108/878


P8_TA(2019)0320

Qualità delle acque destinate al consumo umano ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753 — C8-0019/2018 — 2017/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria — rifusione)

(2021/C 108/51)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0753),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0019/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati ceca, dal Parlamento irlandese, dal Consiglio federale austriaco e dalla Camera dei comuni del Regno Unito, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 (2),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (3),

vista la lettera in data 18 maggio 2018 della commissione giuridica alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,

visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0288/2018),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso (4), tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.

(2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.

(3)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

(4)  La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 23 ottobre 2018 (Testi approvati, P8_TA(2018)0397).


P8_TC1-COD(2017)0332

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 98/83/CE (4) è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale (5). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo e fornisca a tutti accesso universale a tali acque nell'Unione . A tale scopo, è necessario fissare a livello dell'Unione prescrizioni minime che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime. [Emm. 161, 187, 206 e 213]

(2 bis)

In linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 dicembre 2015, dal titolo «L'anello mancante — Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», la presente direttiva dovrebbe tendere ad incoraggiare l'efficienza e la sostenibilità delle risorse idriche, in modo da conseguire gli obiettivi dell'economia circolare. [Em. 2]

(2 ter)

Il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto come diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010 e, pertanto, l'accesso all'acqua potabile pulita non dovrebbe essere limitato a causa dell'insostenibilità economica da parte dell'utente finale. [Em. 3]

(2 quater)

È necessario assicurare la coerenza tra la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (6) e la presente direttiva. [Em. 4]

(2 quinquies)

I requisiti di cui alla presente direttiva dovrebbero tenere conto della situazione nazionale e delle condizioni dei fornitori di acqua negli Stati membri. [Em. 5]

(3)

Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia estendersi ai parametri microbiologici di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano provenienti dal sistema generale di alimentazione idrica o da fonti private, confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento a fini commerciali di alimenti, dovrebbero , in linea di principio, continuare a essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Laddove siano soddisfatti i requisiti applicabili in materia di sicurezza alimentare, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere il potere di autorizzare il riutilizzo dell'acqua nelle industrie di trasformazione alimentare. [Em. 6]

(4)

A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua («Right2Water») (10), che ha invitato l'Unione a intensificare il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile, è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE (11). È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano nonché le relative implicazioni per la salute umana . Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare tra i gruppi vulnerabili ed emarginati, non abbia abbia un accesso limitato o nullo all'acqua a costi abbordabili destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). In tale contesto, il Parlamento europeo ha riconosciuto il diritto di accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti nell'Unione. Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche (12) , nonché a una conoscenza a volte inadeguata dei sistemi idrici . [Em. 7]

(4 bis)

Al fine di conseguire gli obiettivi ambiziosi stabiliti in base all'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad attuare piani d'azione per assicurare entro il 2030 l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti. [Em. 8]

(4 ter)

Il Parlamento europeo ha approvato l'8 settembre 2015 la risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «L'acqua è un diritto» (Right2Water). [Em. 9]

(5)

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame (13) risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi — ancorché praticabili — rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

(5 bis)

L'acqua destinata al consumo umano svolge un ruolo fondamentale nell'impegno attualmente profuso dall'Unione europea per rafforzare la protezione della salute umana e dell'ambiente dalle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino. La regolamentazione dei composti interferenti endocrini nella presente direttiva costituisce un passo promettente in linea con la strategia aggiornata dell'Unione sugli interferenti endocrini, che la Commissione europea è tenuta ad attuare senza ulteriori indugi. [Em. 11]

(6)

L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tuttavia, tali modifiche non sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione (14), consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.

(6 bis)

Nel caso in cui le conoscenze scientifiche non siano sufficienti per determinare il rischio o l'assenza di rischio in termini di salute umana di una sostanza presente nelle acque destinate al consumo umano, ovvero il valore ammissibile per la presenza di tale sostanza, è opportuno, in base al principio di precauzione, assoggettare a controllo tale sostanza in attesa di dati scientifici più chiari. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero monitorare separatamente tali parametri emergenti. [Em. 13]

(6 ter)

I parametri indicatori non hanno un impatto diretto sulla salute pubblica. Tuttavia, essi rappresentano uno strumento importante per stabilire le modalità di funzionamento degli impianti di produzione e distribuzione dell'acqua e per valutare la qualità dell'acqua. Essi possono contribuire a individuare malfunzionamenti nel trattamento delle acque e svolgono inoltre un ruolo importante nel rafforzamento e nel mantenimento della fiducia dei consumatori nella qualità dell'acqua. Pertanto, è opportuno che siano monitorati dagli Stati membri. [Em. 14]

(7)

Ove necessario per attuare appieno il principio di precauzione e per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a fissare valori per parametri supplementari non compresi nell'allegato I. [Em. 15]

(8)

La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile (15). Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell'acqua», insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe basarsi sulle conoscenze acquisite e sulle azioni attuate nel quadro della direttiva 2000/60/CE e dovrebbe tenere maggiormente conto dell'impatto dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche. L'approccio basato sul rischio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione («valutazione dei pericoli»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS (16); 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi («valutazione dei rischi connessi alla fornitura»); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici , con particolare attenzione ai locali prioritari («valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica»). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e gli altri portatori di interessi, compresi i responsabili della fonte di inquinamento o del rischio di inquinamento. A titolo di deroga, l'attuazione dell'approccio basato sul rischio dovrebbe essere adeguata ai vincoli specifici delle imbarcazioni marittime impiegate per desalinizzare l'acqua e per trasportare passeggeri. Quando navigano in acque internazionali, le imbarcazioni marittime che battono bandiera europea rispettano il quadro normativo internazionale. Inoltre, esistono particolari vincoli per il trasporto e la produzione di acqua destinata al consumo umano a bordo, il che implica la necessità di adeguare di conseguenza le disposizioni della presente direttiva . [Em. 16]

(8 bis)

L'uso inefficiente di risorse idriche, in particolare le perdite nell'infrastruttura di approvvigionamento idrico, comporta un eccessivo sfruttamento delle scarse risorse destinate al consumo umano. Ciò ostacola gravemente il conseguimento da parte degli Stati membri degli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. [Em. 17]

(9)

La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a adottare un approccio olistico per la valutazione del rischio, basato sull'obiettivo esplicito di ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento , o dei rischi di inquinamento, dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17)), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e tutti i portatori di interessi, compresi i responsabili delle fonti reali o potenziali di inquinamento, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento o il rischio di inquinamento. Nel caso in cui uno Stato membro rilevi, tramite la valutazione dei pericoli, che un parametro non è presente in una determinata zona di estrazione, ad esempio perché tale sostanza non è mai presente nelle acque sotterranee o superficiali, detto Stato dovrebbe informare i fornitori di acqua pertinenti e dovrebbe poter consentire loro di ridurre la frequenza del controllo di detto parametro, o rimuovere tale parametro dall'elenco dei parametri da controllare, senza effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura . [Em. 18]

(10)

Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, di controllarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell'eseguire la valutazione dei pericoli, avvalersi del controllo effettuato a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure incluse nei loro programmi di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

(11)

I valori parametrici utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario , in particolare il batterio della Legionella pneumophila, responsabile della maggior parte dei casi di legionellosi nell'Unione . Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi e sarebbe contrario al principio di sussidiarietà , una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema , con particolare attenzione ai locali prioritari . Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (19). Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS (20), e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione dalle sostanze e dai materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. [Em. 19]

(12)

Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano o a fornire una protezione sufficiente per quanto riguarda la salute umana . Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei Tale situazione è dovuta alla mancanza di norme minime europee in materia di igiene per tutti i prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017 (21) è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per , presupposto indispensabile per garantire pienamente il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri. Sarà possibile eliminare efficacemente gli ostacoli tecnici e garantire la conformità di tutti i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 a livello dell'Unione solo se si introdurranno requisiti qualitativi minimi a livello dell'Unione . Di conseguenza, è opportuno rafforzare tali disposizioni attraverso una procedura di armonizzazione di tali prodotti e materiali. Ciò dovrebbe basarsi sull'esperienza e sui progressi di diversi Stati membri che collaborano da alcuni anni, nel quadro di uno sforzo concertato, per giungere a una convergenza normativa . [Em. 20]

(13)

Ogni Stato membro dovrebbe provvedere affinché siano istituti programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva. La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua ; tuttavia, ove necessario, gli Stati membri dovrebbero precisare le autorità competenti a cui incombono gli obblighi derivanti dal recepimento della presente direttiva . Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione dei rischi connessi alla fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS. [Em. 21]

(14)

L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccolissime, piccole e medie dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo , prevedendo nel contempo la possibilità di deroghe per i fornitori di piccolissime dimensioni . Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza e del principio «chi inquina paga» . Nel caso dei fornitori di acqua di dimensioni più piccole, è opportuno che l'autorità competente coadiuvi le operazioni di controllo mettendo a disposizione il sostegno di esperti . [Em. 188]

(14 bis)

Al fine di garantire la più rigorosa tutela della salute pubblica, gli Stati membri dovrebbero assicurare una ripartizione chiara ed equilibrata delle responsabilità per l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, in linea con il loro quadro istituzionale e giuridico nazionale. [Em. 24]

(15)

In caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero immediatamente determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato , fornendo adeguata informazione ai cittadini potenzialmente colpiti . Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza in caso di inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come , gli Stati membri dovrebbero stabilire se il superamento dei valori costituisce un potenziale pericolo rischio per la salute umana. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della misura in cui i requisiti minimi non sono stati soddisfatti e del tipo di parametro interessato. Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte. [Em. 25]

(15 bis)

È importante prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata. Pertanto, la fornitura di quest'acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. [Em. 26]

(16)

Gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva. Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata onerosa sia utile per gli Stati membri sia per la Commissione alla luce del livello di ambizione della direttiva . Inoltre Va tuttavia osservato che , in alcuni casi, tale procedura ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata a volte considerata un periodo transitorio. La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere soppressa. Per motivi attinenti alla protezione della salute umana, nel caso di superamento dei valori di parametro, le disposizioni relative ai provvedimenti correttivi dovrebbero applicarsi immediatamente, senza possibilità di derogare al valore di parametro in questione In vista, da un lato, del rafforzamento dei parametri di qualità di cui alla presente direttiva e, dall'altro, della crescente individuazione di inquinanti emergenti che richiedono misure rafforzate di valutazione, controllo e gestione, resta necessario mantenere una procedura di deroga adattata a tali realtà, purché tali deroghe non rappresentino un potenziale rischio per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. La disposizione sulle deroghe di cui alla direttiva 98/83/CE dovrebbe pertanto essere modificata al fine di garantire un più rapido ed efficace rispetto dei requisiti della presente direttiva da parte degli Stati membri . Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero, comunque, continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza, ma non essere rinnovate secondo le modalità definite dalle disposizioni in vigore in fase di concessione della deroga . [Em. 27]

(17)

In risposta all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (22), nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua […] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali […]» (23). Ciò è in linea con quanto previsto dagli articoli 1 e 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante ricordare che, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE in parola , gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali (24) secondo cui «ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua», gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a costi abbordabili a livello nazionale pur disponendo di un certo grado margine di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio evitando il rafforzamento dei requisiti di qualità dell'acqua non giustificato sul piano della salute pubblica, che aumenterebbe il costo dell'acqua per i cittadini, grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e, nei ristoranti , nei centri commerciali e nei centri ricreativi, nonché nelle zone di transito e di grande affluenza quali stazioni ferroviarie e aeroporti. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di determinare la combinazione corretta di tali strumenti in relazione alle loro specifiche circostanze nazionali . [Em. 28]

(18)

Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei «Right2Water» (25), ha osservato che «gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società […]» (26). La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (27) e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (28). Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Tenendo conto del principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri dovrebbero migliorare l'accesso all'acqua da parte dei gruppi vulnerabili ed emarginati senza compromettere un approvvigionamento idrico di qualità a costi accessibili per tutti. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi. Nel caso in cui le autorità pubbliche locali siano responsabili di adempiere a tali obblighi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché esse dispongano di risorse finanziarie e di capacità tecniche e materiali sufficienti e dovrebbero sostenerle di conseguenza, fornendo loro ad esempio assistenza da parte di esperti. In particolare, l'approvvigionamento idrico per i gruppi vulnerabili ed emarginati non dovrebbe comportare costi sproporzionati a carico delle autorità pubbliche locali. [Em. 29]

(19)

Conformemente al 7o programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (29), il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate , comprensibili e pertinenti per i consumatori siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare opuscolo, un sito web o un'applicazione intelligente . Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli indicatori parametrici della direttiva 98/83/CE che non fornivano informazioni relative alla salute dovrebbero essere sostituiti da informazioni online su tali parametri i risultati delle azioni adottate ai fini del controllo dei fornitori di acqua per quanto attiene ai parametri di qualità dell'acqua nonché le informazioni sui parametri indicatori di cui alla parte B bis dell'allegato I . I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, l'efficienza energetica, la gestione, la governance, la struttura dei costi delle tariffe e il trattamento applicato. Si presuppone che una migliore conoscenza Una migliore conoscenza delle informazioni pertinenti e una maggiore trasparenza contribuiranno dovrebbero mirare a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe e nei servizi idrici, e dovrebbero comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua potabile , contribuendo in tal modo il che potrebbe contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso. [Em. 30]

(20)

Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (i n modo facilmente accessibile, ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti), sul volume consumato annualmente, l'evoluzione dello stesso, nonché un confronto con il consumo medio delle famiglie, laddove tali informazioni siano a disposizione del fornitore di servizi idrici, la struttura dei costi della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi compresa la ripartizione della relativa parte variabile e fissa , nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia. [Em. 31]

(21)

I principi fondamentali che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE, e il principio «chi inquina paga», sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE in parola . Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi livelli di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e al fine di sensibilizzare in merito a tale questione, le relative informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita e sull'efficienza energetica dovrebbero essere condivise in maniera più trasparente con i consumatori . [Em. 32]

(22)

La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (30) mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (31) ha un ampio campo di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(23)

La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l'onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire un'idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.

(24)

I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare le prestazioni della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della legislazione conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (32). In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di garantire adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.

(25)

La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici eventuali raccomandazioni dell'OMS , analitici, epidemiologici e su eventuali raccomandazioni dell'OMS nonché su pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici . [Em. 34]

(26)

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

(27)

Come ha ricordato la Corte di giustizia a più riprese, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che il terzo comma dell'articolo 288 TFUE attribuisce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dalle persone interessate. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Pertanto, in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (33), è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere. Inoltre, laddove un gran numero di persone si trovino in una «situazione di danno collettivo», a causa delle stesse pratiche illecite consistenti nella violazione di diritti riconosciuti dalla presente direttiva, esse dovrebbero poter avvalersi di meccanismi di ricorso collettivo, se tali meccanismi sono stati istituiti dagli Stati membri conformemente alla raccomandazione della Commissione 2013/396/UE (34).

(28)

Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva e adottare le misure necessarie nel quadro delle modifiche di cui all'articolo 10 bis . È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere — previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE — di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio (35) e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso. [Em. 35]

(29)

Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti la forma e le modalità della comunicazione delle informazioni sulle acque destinate al consumo umano che devono essere fornite a tutti gli utenti interessati, nonché il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente sull'attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (36).

(30)

Fatte salve le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37), gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(31)

La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.

(32)

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la protezione della salute umana, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)

È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(34)

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1.   La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano per tutti nell'Unione . [Em. 36]

2.   L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia , nonché fornire accesso universale alle acque destinate al consumo umano . [Emm. 163, 189, 207 e 215]

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1)

per «acque destinate al consumo umano» si intendono tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione o la produzione, di cibi o ad altri fini alimentari o per altri usi domestici in locali sia pubblici sia privati, comprese le imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, fornite mediante cisterne o, per le acque di sorgente, in bottiglie o contenitori ; [Em. 38]

2)

per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano in locali sia pubblici sia privati e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale; [Emendamento non concernente la versione italiana]

3)

per «fornitore di acqua» si intende l'azienda l'entità giuridica che fornisce, in media, almeno 10 m3 di acqua destinata al consumo umano al giorno; [Em. 40]

3 bis)

per «fornitore di acqua di piccolissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 50 m3 di acqua al giorno o che serve meno di 250 persone; [Em. 41]

4)

per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 2 500 persone; [Em. 42]

4 bis)

per «fornitore di acqua di medie dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 2 500 persone; [Em. 43]

5)

per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 5 000  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 25 000 persone; [Em. 44]

6)

per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000 20 000  m3 di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 100 000 persone; [Em. 45]

7)

per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni non civili , con numerosi utenti numerose persone, in particolare persone vulnerabili, potenzialmente esposti esposte ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie , case di riposo, scuole, università e altre strutture scolastiche, asili e centri per l'infanzia, strutture sportive, ricreative, per il tempo libero ed espositive , edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri; [Em. 46]

8)

per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi;

8 bis)

per «impresa alimentare» si intende un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. [Em. 47]

Articolo 3

Esenzioni

1.   La presente direttiva non si applica:

a)

alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle autorità responsabili, ai sensi della direttiva 2009/54/CE;

b)

alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 2001/83/CE.

1 bis.     Per le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai fini della fabbricazione, del trattamento, della conservazione o della commercializzazione di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, si applicano solo gli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva. Tuttavia, nessuno degli articoli della presente direttiva si applica se un operatore di un'impresa alimentare può dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che la qualità dell'acqua utilizzata non pregiudica l'igiene dei prodotti o delle sostanze risultanti dalle sue attività e che tali prodotti o sostanze sono conformi al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  (38) . [Em. 48]

1 ter.     Un produttore di acqua destinata al consumo umano e confezionata in bottiglie o contenitori non è considerato un fornitore di acqua.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano all'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori, purché non si applichino gli obblighi derivanti da altre normative dell'Unione. [Em. 49]

1 quater.     Le imbarcazioni marittime che desalinizzano l'acqua, trasportano passeggeri e agiscono come fornitori di acqua sono soggette soltanto agli articoli da 1 a 7 e da 9 a 12 della presente direttiva e dei suoi allegati. [Em. 50]

2.   Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:

a)

per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b)

per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

3.   Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

Articolo 4

Obblighi generali

1.   Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni dell'Unione gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a)

non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

b)

soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

c)

gli Stati membri hanno adottato ogni altra misura necessaria per soddisfare i requisiti previsti:

i)

agli articoli da 5 4 a 12 della presente direttiva. per l'acqua destinata al consumo umano fornita ai consumatori finali tramite una rete di distribuzione o cisterne;

ii)

agli articoli 4, 5 e 6 e all'articolo 11, paragrafo 4, della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori in un'impresa alimentare;

iii)

agli articoli 4, 5, 6 e 11 della presente direttiva per l'acqua destinata al consumo umano prodotta e utilizzata in un'impresa alimentare per la produzione, il trattamento e la distribuzione di alimenti. [Em. 51]

2.   Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva rispetti integralmente il principio di precauzione e non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua destinata al consumo umano. [Em. 52]

2 bis.     Gli Stati membri adottano misure per garantire che le autorità competenti effettuino una valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul loro territorio e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di acqua nel settore dell'acqua potabile. Tale valutazione tiene conto dei pertinenti fattori di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici. Gli Stati membri adottano, entro il 31 dicembre 2022, gli obiettivi nazionali per ridurre i livelli delle perdite di acqua dei fornitori di acqua nel loro territorio entro il 31 dicembre 2030. Gli Stati membri possono offrire incentivi significativi per assicurare che i fornitori di acqua nel loro territorio rispettino gli obiettivi nazionali. [Em. 53]

2 ter.     Se un'autorità competente responsabile della produzione e della distribuzione di acqua destinata al consumo umano affida la gestione di tutte o parte delle attività di produzione o di fornitura dell'acqua ad un fornitore di acqua, il contratto tra l'autorità competente e il fornitore di acqua specifica le responsabilità di ciascuna delle parti ai sensi della presente direttiva. [Em. 54]

Articolo 5

Standard qualitativi

1.   Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano valori applicabili alle acque destinate al consumo umano che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti. [Em. 55]

1 bis.     I valori fissati ai sensi del paragrafo 1 non sono meno rigorosi rispetto a quelli fissati nell'allegato I, parti A, B e B bis. Per quanto concerne i parametri di cui all'allegato I, parte B bis, i valori sono fissati unicamente per finalità di controllo e per garantire l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12. [Em. 56]

2.   Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati soddisfano, al minimo, i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che gli agenti di trattamento, i materiali e le procedure di disinfezione impiegati per finalità di disinfezione nei sistemi di approvvigionamento idrico non pregiudichino la qualità dell'acqua destinata al consumo umano. L'eventuale contaminazione dell'acqua destinata al consumo umano dovuta all'impiego di tali agenti, materiali e procedure è ridotta al minimo senza tuttavia compromettere l'efficacia della disinfezione. [Em. 57]

Articolo 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

1.   I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 per i parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e  C , devono essere rispettati nei seguenti punti: [Em. 58]

a)

per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

b)

per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

c)

per le acque di sorgente l'acqua destinata al consumo umano confezionata in bottiglie o contenitori , nel punto in cui sono imbottigliate. è imbottigliata o confezionata in contenitori; [Em. 59]

c bis)

per l'acqua utilizzata in un'impresa alimentare il luogo in cui l'acqua è fornita da un fornitore di acqua, presso il punto di erogazione nell'impresa alimentare. [Em. 60]

1 bis.     Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto agli obblighi di cui al presente articolo quando è possibile stabilire che l'inosservanza dei parametri di cui all'articolo 5 è dovuta al sistema di distribuzione privato o alla sua manutenzione, fatta eccezione per i locali prioritari. [Em. 61]

Articolo 7

Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:

a)

una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici o a parti di corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, effettuata dagli Stati membri in conformità dell'articolo 8; [Em. 62]

b)

una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua in ciascun sistema di approvvigionamento idrico ai fini della salvaguardia e del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C; [Em. 63]

c)

una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell'articolo 10.

1 bis.     Gli Stati membri possono adeguare l'attuazione dell'approccio basato sul rischio, senza compromettere l'obiettivo della presente direttiva concernente la qualità dell'acqua destinata al consumo umano e la salute dei consumatori, quando sussistono vincoli particolari dovuti a circostanze geografiche quali la grande distanza o l'accessibilità della zona di approvvigionamento idrico. [Em. 64]

1 ter.     Gli Stati membri provvedono affinché vi sia una ripartizione chiara e appropriata delle responsabilità tra i portatori di interessi, secondo le definizioni degli Stati membri, per quanto concerne l'applicazione dell'approccio basato sul rischio riguardo ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano e i sistemi di distribuzione domestica. Tale ripartizione delle responsabilità è adattata al loro quadro istituzionale e giuridico. [Em. 65]

2.   Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate , tenendo conto del requisito di cui all'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE che impone agli Stati membri di individuare i corpi idrici . [Em. 66]

3.   Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornate. [Em. 67]

3 bis.     A norma degli articoli 8 e 9 della presente direttiva, gli Stati membri adottano i provvedimenti correttivi necessari nel quadro dei programmi di misure e dei piani di gestione idrografica di cui, rispettivamente, all'articolo 11 e all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 68]

4.   Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica nei locali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, sono effettuate entro [tre anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate. [Em. 69]

Articolo 8

Valutazioni dei pericoli , controllo e gestione attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano [Em. 70]

1.   Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della Fatta salva la direttiva 2000/60/CE , in particolare gli articoli da 4 a 8 , gli Stati membri , in cooperazione con le rispettive autorità idriche competenti, provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m3 di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi: [Em. 71]

a)

l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici o parti di corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli; . Poiché i dati di cui alla presente lettera sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di protezione della salute pubblica, gli Stati membri provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti; [Em. 72]

b)

la mappatura delle zone di salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e delle aree protette di cui all'articolo 6 di detta direttiva; [Em. 73]

c)

l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto dalla valutazione dei pericoli. Tale ricerca e individuazione delle fonti di inquinamento è aggiornata periodicamente per individuare nuove sostanze che interessano le microplastiche.  A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva; [Em. 216]

d)

il periodico controllo nei corpi idrici o nelle parti dei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti per l'approvvigionamento idrico e che sono selezionati dagli elenchi seguenti: [Em. 75]

i)

i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, della presente direttiva;

ii)

gli inquinanti delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (39) e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all'allegato II di detta direttiva;

iii)

sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40);

iv)

i parametri concernenti unicamente le finalità di controllo di cui alla parte C bis dell'allegato I, o altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche , purché sia in vigore una metodologia per misurare le microplastiche come specificato all'articolo 11, paragrafo 5 ter , o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva. [Em. 76]

Gli Stati membri scelgono dai punti da i) a iv) i parametri, le sostanze o gli inquinanti da controllare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli individuati in base alla lettera c) o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 2.

Ai fini del periodico controllo nonché dell'individuazione di nuove sostanze pericolose mediante nuove indagini , gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato e la capacità di indagine fornita, conformemente ad altra normativa dell'Unione. [Em. 217]

I fornitori di acqua di piccolissime dimensioni possono essere esentati dalle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata relativa ai pertinenti parametri indicati in tali lettere. Tale eccezione è riesaminata dall'autorità competente almeno ogni 3 anni e se necessario aggiornata. [Em. 77]

2.   I fornitori di acqua che monitorano le loro acque non trattate ai fini del controllo operativo sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze e delle concentrazioni insolite di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.

3.   Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli dei risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base di tali risultati del controllo:

a)

esigere che i fornitori di acqua effettuino ulteriori controlli o il trattamento di determinati parametri;

b)

consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque. [Em. 78]

4.   Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli. [Em. 79]

5.   Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i fornitori di acqua e altri portatori di interessi, oppure provvedono affinché tali misure siano adottate dai fornitori di acqua: [Em. 80]

a)

misure di prevenzione volte a ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE; [Em. 178]

a bis)

garantire che chi inquina, in collaborazione con i fornitori di acqua e le altre parti interessate pertinenti, adotti misure preventive per ridurre o evitare il livello di trattamento richiesto e per salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE, nonché le misure supplementari ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), del presente articolo; [Em. 82]

b)

misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento ed evitare qualsiasi trattamento supplementare, ove le misure di prevenzione non siano considerate realizzabili o sufficientemente efficaci per affrontare la fonte dell'inquinamento in modo tempestivo; [Em. 83]

b bis)

qualora le misure di cui alle lettere a bis) e b) non siano ritenute sufficienti per offrire una protezione adeguata della salute umana, imporre ai fornitori di acqua di effettuare un controllo aggiuntivo di determinati parametri nel punto di estrazione o di trattamento, se strettamente necessario per prevenire i rischi per la salute. [Em. 84]

Gli Stati membri riesaminano periodicamente tali misure.

5 bis.     Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici o le parti di corpi idrici, oggetto della valutazione dei pericoli, in merito ai risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base dei risultati del controllo e delle informazioni raccolte nell'ambito dei paragrafi 1 e 2 della direttiva 2000/60/CE:

a)

consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, o il numero dei parametri sottoposti al controllo, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti di parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità dell'acqua;

b)

nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui alla lettera a), continuare a controllare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli. [Em. 85]

Articolo 9

Valutazione , controllo e gestione del rischio connesso alla fornitura [Em. 86]

1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura , a norma dell'allegato II, parte C, e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B e B bis , che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata. [Em. 87]

Per tali parametri gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C , e in funzione della loro presenza nelle acque non trattate e dell'approccio relativo al trattamento . [Em. 88]

A tal fine, i fornitori di acqua hanno l'obbligo di tener tengono conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. [Em. 89]

1 bis.     Gli Stati membri possono esentare i fornitori di acqua di piccolissime dimensioni dal paragrafo 1, a condizione che l'autorità competente disponga di una conoscenza documentata pregressa e aggiornata dei pertinenti parametri e ritenga che non vi sia alcun rischio per la salute umana in conseguenza di tali deroghe, e fatti salvi gli obblighi che incombono all'autorità ai sensi dell'articolo 4.

L'autorità competente riesamina la deroga ogni tre anni o quando nel bacino idrografico viene individuato un nuovo pericolo di inquinamento, e se del caso la aggiorna. [Em. 90]

2.   Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono approvate dalle di competenza dei fornitori di acqua che ne assicurano la conformità alla presente direttiva. A tal fine, i fornitori di acqua possono chiedere il sostegno delle autorità competenti.

Gli Stati membri possono esigere che le autorità competenti approvino o controllino le valutazioni del rischio connesso alla fornitura dei fornitori di acqua . [Em. 91]

2 bis.     Sulla base dei risultati della valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata a norma del paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono che i fornitori di acqua stabiliscano un piano di gestione della sicurezza idrica adeguato ai rischi individuati e proporzionato alle dimensioni del fornitore di acqua. A titolo di esempio, il piano di gestione della sicurezza idrica può riguardare l'utilizzo dei materiali a contatto con l'acqua, i prodotti per il trattamento dell'acqua, i possibili rischi derivanti da condutture con perdite, o le misure di adeguamento alle sfide presenti e future, quali i cambiamenti climatici, e sono ulteriormente specificate dagli Stati membri. [Em. 92]

Articolo 10

Valutazione , controllo e gestione del rischio connesso alla distribuzione domestica [Em. 93]

1.   Gli Stati membri provvedono affinché nei locali prioritari sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi: [Em. 94]

a)

una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, in particolare nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari; [Em. 95]

b)

il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali prioritari in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali pertinenti ai fini del controllo sono selezionati sulla base della sono stati individuati rischi specifici concernenti la qualità dell'acqua durante la valutazione effettuata in conformità della lettera a). [Em. 96]

Per quanto riguarda il periodico controllo di cui al primo comma, gli Stati membri , gli Stati membri garantiscono l'accesso agli impianti nei locali prioritari ai fini del campionamento e possono definire una strategia di controllo incentrata sui locali prioritari , in particolare per quanto concerne la Legionella pneumophila ; [Em. 97]

c)

una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione e dei materiali che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011 alla protezione della salute umana; [Em. 98]

c bis)

una verifica dell'adeguatezza dei materiali utilizzati che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e del soddisfacimento dei requisiti di cui all'articolo 11. [Em. 99]

2.   Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione domestico nei locali prioritari o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati , garantiscono che siano adottate le misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio di non conformità con i valori di parametro di cui all'allegato I, parte C :.

a)

adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C;

b)

adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;

c)

adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;

d)

informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

e)

organizzano corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;

f)

per quanto concerne la Legionella, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie. [Em. 100]

2 bis.     Al fine di ridurre i rischi connessi alla distribuzione domestica nella totalità degli impianti di distribuzione domestici, gli Stati membri:

a)

incoraggiano i proprietari di locali pubblici e privati a effettuare una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica;

b)

informano i consumatori e i proprietari di locali pubblici e privati in merito alle misure volte a eliminare o a ridurre il rischio di inosservanza delle norme di qualità dell'acqua destinata al consumo umano a causa del sistema di distribuzione domestico;

c)

informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di consumo e uso dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

d)

promuovono corsi di formazione destinati ad idraulici e altri professionisti che operano nell'ambito dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti e materiali da costruzione a contatto con l'acqua; e

e)

per quanto concerne la Legionella pneumophila, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione proporzionate ai rischi per prevenire e affrontare l'insorgere di eventuali epidemie. [Em. 101]

Articolo 10 bis

Requisiti igienici minimi per i prodotti, le sostanze e i materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano

1.     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che le sostanze e i materiali destinati alla fabbricazione di tutti i nuovi prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano, immessi sul mercato e utilizzati per l'estrazione, il trattamento o la distribuzione, o le impurità associate a tali sostanze:

a)

non riducano direttamente o indirettamente la protezione della salute umana come stabilito nella presente direttiva;

b)

non incidano sull'odore o il sapore dell'acqua destinata al consumo umano;

c)

non siano presenti nell'acqua destinata al consumo umano a un livello di concentrazione superiore al livello necessario per raggiungere lo scopo per il quale sono utilizzati; e

d)

non favoriscano la crescita microbica.

2.     Al fine di garantire un'applicazione armonizzata del paragrafo 1, entro … [3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 per integrare la presente direttiva stabilendo i requisiti igienici minimi e l'elenco delle sostanze utilizzate per la produzione di materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e che sono approvate nell'Unione, compresi i limiti specifici di migrazione e le condizioni d'uso speciali, ove applicabili. La Commissione riesamina e aggiorna periodicamente tale elenco in linea con i più recenti sviluppi scientifici e tecnologici.

3.     Al fine di sostenere la Commissione nell'adozione e nella modifica degli atti delegati a norma del paragrafo 2, è istituito un comitato permanente composto dai rappresentanti nominati dagli Stati membri che possono ricorrere all'assistenza di esperti o consulenti.

4.     I materiali a contatto con l'acqua destinata al consumo umano disciplinati da altre norme dell'Unione, come il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio  (41) , soddisfano quanto stabilito ai paragrafi 1 e 2. [Em. 102]

Articolo 11

Controllo

1.   Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori esse soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni sono prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa. [Em. 103]

2.   Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, opportuni programmi di controllo sono istituiti conformemente all'allegato II, parte A, per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo consistono dei seguenti elementi:

a)

il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, in conformità dell'allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla fornitura, in conformità dell'articolo 9;

b)

il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, ai fini della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

c)

il controllo, ai fini della valutazione dei pericoli, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

3.   I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, parte D.

4.   Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III, nel rispetto dei seguenti principi:

a)

possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati comunicando alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;

b)

per i parametri elencati nell'allegato III, parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.

5.   Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

5 bis.     Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati del controllo effettuato conformemente al controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C bis entro … [tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente una volta all'anno.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di modificare la presente direttiva aggiornando le sostanze incluse nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. La Commissione può decidere di aggiungere le sostanze che rischiano di essere presenti nelle acque destinate al consumo umano e che presentano un rischio potenziale per la salute umana, ma in merito alle quali le conoscenze scientifiche non hanno dimostrato un rischio per la salute umana. A tal fine, la Commissione si basa in particolare sulle ricerche scientifiche dell'OMS. L'aggiunta di qualsiasi nuova sostanza è debitamente giustificata ai sensi dell'articolo 1 della presente direttiva. [Em. 104]

5 ter.     Entro … [1 anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare la presente direttiva adottando una metodologia per misurare le microplastiche indicate nell'elenco di controllo di cui all'allegato I parte C bis. [Em. 105]

Articolo 12

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso

1.   Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 presso i punti in cui i valori devono essere rispettati di cui all'articolo 6 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa. [Em. 106]

2.   Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a f) bis . [Em. 107]

3.   Indipendentemente dal fatto che si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso e che siano presi altri provvedimenti correttivi a tutela della salute umana.

Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi una mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana , tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro . [Em. 108]

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora l'inosservanza dei valori di parametro sia considerata un potenziale pericolo per la salute umana, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure: [Em. 109]

a)

informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;

b)

forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei potenziali gruppi vulnerabili;

c)

una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

Le misure di cui alle lettere a), b) e c) sono adottate in collaborazione con il fornitore di acqua interessato. [Em. 110]

5.    Se la mancata conformità è accertata presso i punti in cui i valori devono essere rispettati, le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti sono adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano. [Em. 111]

Articolo 12 bis

Deroghe

1.     Gli Stati membri possono stabilire deroghe in merito ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte B o fissati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché tali deroghe non costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana e a condizione che l'approvvigionamento dell'acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo. Tali deroghe si limitano ai seguenti casi:

a)

una nuova zona di approvvigionamento idrico;

b)

una nuova fonte di inquinamento rilevata in una zona di approvvigionamento idrico o parametri oggetto di ricerca o individuati recentemente.

Le deroghe hanno la più breve durata possibile e non hanno una durata superiore a tre anni; verso la fine di tale periodo gli Stati membri procedono a un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi.

In circostanze eccezionali, uno Stato membro può concedere una seconda deroga per quanto riguarda le lettere a) e b) del primo comma. Qualora uno Stato membro intenda concedere una seconda deroga, esso comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Tale seconda deroga non ha una durata superiore a tre anni.

2.     Le deroghe concesse a norma del paragrafo 1 specificano quanto segue:

a)

i motivi della deroga;

b)

il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

c)

l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

d)

un opportuno regime di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

e)

una sintesi del piano relativo all'azione correttiva necessaria, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché le disposizioni per il riesame; e

f)

la durata necessaria della deroga.

3.     Se le autorità competenti ritengono che il mancato rispetto del valore di parametro sia trascurabile e se le misure correttive adottate a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, consentono di risolvere il problema entro 30 giorni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non devono essere specificate nella deroga.

In tal caso, le autorità competenti o gli altri organi pertinenti di cui alla deroga fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

4.     Il ricorso al paragrafo 3 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento idrico si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

5.     Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove necessario, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga potrebbe costituire un rischio particolare.

Gli obblighi di cui al primo comma non si applicano alle circostanze descritte al paragrafo 3, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

6.     Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 3, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m3 al giorno in media o destinata all'approvvigionamento di oltre 5 000 persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 2.

7.     Il presente articolo non si applica all'acqua destinata al consumo umano messa in vendita in bottiglie o contenitori. [Em. 112]

Articolo 13

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1.   Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE e i principi di sussidiarietà e proporzionalità , gli Stati membri adottano , tenendo conto delle prospettive e delle circostanze locali e regionali per la distribuzione dell'acqua, tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso universale per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure:

a)

individuare le persone prive di accesso o con accesso ridotto all'acqua destinata al consumo umano , compresi i gruppi vulnerabili ed emarginati, e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di e adottare azioni per migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

a bis)

garantire l'approvvigionamento pubblico dell'acqua destinata al consumo umano;

b)

creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici , in particolare in zone con un elevato afflusso di persone, dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano , compresi punti di rifornimento; ciò avviene ove tecnicamente fattibile, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia;

c)

promuovere l'acqua destinata al consumo umano:

i)

avviando campagne di informazione ai cittadini circa la l'elevata qualità dell'acqua potabile di rubinetto e il punto di rifornimento designato più vicino ;

i bis)

avviando campagne per incoraggiare la popolazione a far uso di bottiglie d'acqua riutilizzabili e avviando iniziative di sensibilizzazione in merito all'ubicazione dei punti di rifornimento;

ii)

incoraggiando garantendo la messa a disposizione gratuita di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi e disincentivando l'uso di acqua confezionata in bottiglie o contenitori di plastica monouso nei suddetti edifici ;

iii)

incoraggiando la messa a disposizione gratuita , o attraverso una bassa tariffa sui servizi, di acqua potabile per i clienti nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione. [Emm. 113, 165, 191, 208, 166, 192, 169, 195, 170, 196, 197 e 220]

2.   Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure che considerano necessarie e appropriate per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati. [Em. 114]

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell'acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'eventuale contaminazione di tali acque.

2 bis.     Laddove gli obblighi di cui al presente articolo incombano alle autorità pubbliche locali ai sensi della legislazione nazionale, gli Stati membri si assicurano che tali autorità dispongano dei mezzi e delle risorse per garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano e che eventuali misure a tale riguardo siano proporzionate alle capacità e all'estensione della rete di distribuzione interessata. [Emm. 173, 199 e 209]

2 ter.     Tenendo conto dei dati raccolti conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), la Commissione collabora con gli Stati membri e con la Banca europea per gli investimenti per sostenere i comuni dell'UE che non dispongono del capitale necessario affinché possano accedere all'assistenza tecnica, ai finanziamenti dell'Unione disponibili e a prestiti a lungo termine a tassi d'interesse agevolati, in particolare allo scopo di provvedere al mantenimento e al rinnovamento delle infrastrutture idriche in modo da garantire servizi idrici di elevata qualità ed estendere i servizi di approvvigionamento idrico e igienico-sanitari ai gruppi di popolazione vulnerabili ed emarginati. [Emm. 174, 200 e 210]

Articolo 14

Informazioni al pubblico

1.   Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e, aggiornate e accessibili in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online o in altri modi di facile utilizzo per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV , rispettando nel contempo le norme applicabili in materia di protezione dei dati . [Em. 116]

2.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata e facilmente accessibile (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta come stabilito dalle autorità competenti , le seguenti informazioni: [Em. 117]

a)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i compresa la distribuzione dei costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi: [Em. 118]

i)

le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5; [Em. 119]

ii)

il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; [Em. 120]

iii)

la raccolta e il trattamento delle acque reflue; [Em. 121]

iv)

le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua; [Em. 122]

a bis)

le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori; [Em. 123]

b)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, il prezzo dell'acqua destinata al del servizio idrico per il consumo umano fornita fornito per litro e metro cubo e il prezzo fatturato per litro di acqua; nel caso in cui i costi non siano recuperati mediante un sistema tariffario, i costi annuali totali sostenuti dal sistema idrico per garantire il rispetto della presente direttiva, unitamente a informazioni contestuali e rilevanti sulle modalità di erogazione dell'acqua destinata al consumo umano nella zona ; [Em. 124]

b bis)

il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; [Em. 125]

c)

il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo delle famiglie, se tecnicamente fattibile e solo se tali informazioni sono a disposizione del fornitore di acqua ; [Em. 126]

d)

confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria , se applicabile in conformità con la lettera c) ; [Em. 127]

e)

un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.

La Commissione può adottare atti di esecuzione Gli Stati membri stabiliscono una chiara divisione delle responsabilità in relazione alla fornitura di informazioni ai sensi del primo comma tra i fornitori di acqua, le parti interessate e gli organismi locali competenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. [Em. 128]

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 15

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1.   Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente:

a)

istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate a norma dell'articolo 13, e relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano;

b)

istituiscono, entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 3 anni, una serie di dati contenente la valutazione dei pericoli e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

i)

i punti di estrazione individuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

ii)

i risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

iii)

in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 10, paragrafo 2;

c)

in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del controllo e rilevati conformemente agli articoli 9 e 11 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12;

d)

istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale pericolo rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12. [Em. 129]

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare tali dati.

2.   Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.   L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.   La Alla Commissione può è conferito il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3. [Em. 130]

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2. [Em. 131]

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1.   Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 12, 13, e 14, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a)

vantano un interesse sufficiente;

b)

fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.   Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.   Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

5.   I procedimenti di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Valutazione

1.   La Commissione, entro [12 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

a)

l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;

b)

le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e i quadri d'insieme a livello dell'Unione elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3;

c)

i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

d)

le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

2.   Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione all'esecuzione della presente direttiva sotto i seguenti aspetti:

a)

l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 7;

b)

le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13 e alla percentuale di popolazione senza accesso all'acqua ; [Em. 132]

c)

le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV , compresa una panoramica di facile lettura a livello di Unione delle informazioni elencate al punto 7 dell'allegato IV . [Em. 133]

2 bis.     La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio entro [cinque anni dal termine ultimo previsto per il recepimento della presente direttiva] e successivamente, se del caso, una relazione sui potenziali pericoli per le fonti di acqua destinata al consumo umano dovuti a microplastiche, medicinali ed eventuali inquinanti emergenti, nonché sui relativi rischi potenziali per la salute. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, se del caso, atti delegati conformemente all'articolo 19 ad integrazione della presente direttiva per definire i livelli massimi di microplastiche, medicinali e altri inquinanti emergenti nell'acqua destinata al consumo umano. [Em. 134]

Articolo 18

Revisione e modifica degli allegati

1.   Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico.

La Commissione, sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

2 bis.     Entro [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione verifica se l'articolo 10 bis ha portato a un livello sufficiente di armonizzazione dei requisiti di igiene per quanto riguarda i materiali e i prodotti a contatto con l'acqua destinata al consumo umano e, se necessario, adotta gli ulteriori provvedimenti del caso. [Em. 135]

Articolo 19

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.   La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 20

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un Comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica, l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro … [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

Articolo 22

Recepimento

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 2 e da 5 a 21 e agli allegati da I a IV entro … [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Gli Stati membri determinano le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23

Abrogazione

1.   La direttiva 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell'allegato V, parte A, è abrogata; l'abrogazione prende effetto [il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, primo comma] e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato V, parte B.

I richiami alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza nell'allegato VI.

2.   Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi. [Em. 136]

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 367 del 10.10.2018, pag. 107.

(2)  GU C 361 del 5.10.2018, pag. 46.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.

(4)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(5)  Cfr. allegato V.

(6)   Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(7)  Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).

(8)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

(9)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

(10)  COM(2014)0177.

(11)  SWD(2016)0428.

(12)  Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: «Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti».

(13)  Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l’Europa dell'OMS «Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) — Raccomandazione», 11 settembre 2017.

(14)  Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).

(15)  Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].

(16)  Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng .pdf [non disponibile in italiano].

(17)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(18)  Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

(19)  Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

(20)  Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.

(21)  SWD(2016)0185.

(22)  COM(2014)0177.

(23)  COM(2014)0177, pag. 12.

(24)  Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

(25)  P8_TA(2015)0294.

(26)  P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.

(27)  COM(2014)0209.

(28)  Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).

(29)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(30)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(31)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

(32)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(33)  GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

(34)  Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).

(35)  Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

(36)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(37)  Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).

(38)   Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

(39)  Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).

(40)  Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).

(41)   Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

PARTE A

Parametri microbiologici

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Clostridium perfringens (spore)

0

Numero/100 ml

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Enterococchi

0

Numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Numero/100 ml

Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22 oC

Senza variazioni anomale

 

Colifagi somatici

0

Numero/100 ml

Torbidità

<1

NTU

Nota

I parametri indicati nella presente parte non si applicano alle acque di sorgente e alle acque minerali conformemente alla direttiva 2009/54/CE.

[Em. 179]

PARTE B

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Antimonio

5,0

μg/l

 

Arsenico

10

μg/l

 

Benzene

1,0

μg/l

 

Benzopirene

0,010

μg/l

 

Beta estradiolo (50-28-2)

0,001

μg/l

 

Bisfenolo A

0,01   0,1

μg/l

 

Boro

1,0 1,5

mg/l

 

Bromato

10

μg/l

 

Cadmio

5,0

μg/l

 

Clorato

0,25

mg/l

 

Clorite

0,25

mg/l

 

Cromo

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Rame

2,0

mg/l

 

Cianuro

50

μg/l

 

1,2 dicloroetano

3,0

μg/l

 

Epicloridrina

0,10

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Fluoruro

1,5

mg/l

 

Acidi aloacetici

80

μg/l

Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

Mercurio

1,0

μg/l

 

Microcistina-LR

1,0

μg/l

 

Nichel

20

μg/l

 

Nitrati

50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10  mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nitriti

0,50

mg/l

Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10  mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nonilfenolo

0,3

μg/l

 

Antiparassitari

0,10

μg/l

Per «antiparassitari» s'intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungicidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici,

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 (1).

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030  μg/l.

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

PFAS

0,10

μg/l

Per «PFAS» si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1–R).

La formula introduce inoltre una differenziazione tra PFAS a «catena lunga» e a «catena corta». La presente direttiva si applica soltanto alle PFAS a «catena lunga».

Questo valore parametrico per le singole sostanze PFAS si applica unicamente alle singole PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

PFAS — Totale

0,50

μg/l

Per «PFAS — Totale» si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1–R).

Il valore parametrico «PFAS — Totale» si applica unicamente alle sostanze PFAS che potrebbero essere presenti e che sono pericolose per la salute umana in base alla valutazione dei pericoli di cui all'articolo 8 della presente direttiva.

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. .

Selenio

10

μg/l

 

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialometani — Totale

100

μg/l

Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Uranio

30

μg/l

 

Cloruro di vinile

0,50

μg/l

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

[Emm. 138 e 180]

PARTE B bis

Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Alluminio

200

μg/l

 

Ammonio

0,50

mg/l

 

Cloruri

250

m/l

Nota 1

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

 

 

Conduttività

2 500

μS cm-1 a 20 oC

Nota 1

Concentrazione di ioni di idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l

 

Manganese

50

μg/l

 

Odore

10

μg/l

 

Solfati

5,0

μg/l

 

Sodio

0,25

mg/l

 

Sapore

0,25

mg/l

 

Computo delle colonie a 22 oC

25

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l.

Batteri coliformi

2,0

mg/l

 

Carbonio organico totale (TOC)

50

μg/l

 

Torbidità

3,0

μg/l

 

Nota 1:

Le acque non devono essere aggressive.

Nota 2:

Questo parametro deve essere misurato solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali. In caso di mancato rispetto di questo valore di parametro, lo Stato membro interessato conduce un'indagine sull'approvvigionamento idrico per garantire che non vi siano potenziali pericoli per la salute umana dovuti alla presenza di microrganismi patogeni, ad esempio il cryptosporidium.

Nota 3:

Le acque non devono essere aggressive. Per le acque lisce confezionate in bottiglie o contenitori, il valore minimo può essere ridotto a 4,5  unità pH.

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori naturalmente ricche o arricchite artificialmente di anidride carbonica, il valore minimo può essere inferiore.

[Em. 139]

PARTE C

Parametri indicatori

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella pneumophila

< 1 000

Numero/l

Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro < 1 000 /l per la Legionella , si procede a un nuovo campionamento della Legionella pneumophila .

Ove non sia presente la Legionella pneumophila , il valore di parametro per la Legionella è < 10 000 /l

Legionella

< 10 000

Numero/l

Ove non sia presente la Legionella pneumophila il cui valore di parametro è < 1 000 /l, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000 /l.

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l.

[Em. 140]

PARTE C bis

Parametri emergenti sotto controllo

Microplastiche

Il controllo avviene in base alla metodologia di misurazione delle microplastiche prevista nell'atto delegato di cui all'articolo 11, paragrafo 5 ter.

[Em. 141]


(1)  Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1.

I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, per le acque destinate al consumo umano:

a)

verificano che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)

mettono a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 , nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano stati rispettati;

c)

individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.

I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 includono una delle due seguenti misure:

a)

raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;

b)

misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo complementare al monitoraggio di verifica, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei pericoli e dei rischi connessi alla fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio. Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di parametro e le frequenze indicate nella tabella seguente:

Parametro

Valore di parametro

Torbidità

0,3 NTU (95 %) e non > 0,5  NTU per 15 minuti consecutivi


Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Frequenza minima

≤ 10 000

Una volta al giorno

> 10 000

Online

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

(a)

ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;

(b)

ispezioni dell'area di estrazione delle acque, e del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) .

3.

Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni 6 anni.

PARTE B

Parametri fondamentali e frequenze di campionamento

1   .Parametri fondamentali

Escherichia coli (E. coli), spore di Clostridium perfringens , e colifaci somatici ed enterococchi sono considerati «parametri fondamentali» e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2. [Em. 142]

2.   Frequenza di campionamento

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

 

 

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento (Cfr. note 1 e 2) m3

Numero minimo di campioni all'anno Parametri — gruppo A (parametri microbiologici)

Numero di campioni all'anno

(Cfr. nota 3)

Parametri — gruppo B (parametri chimici)

Numero di campioni all'anno

≤ 100

≤ 100

10a > 0

(Cfr. nota 4)

> 0

(Cfr. nota 4)

> 100 > 100

≤ 1 000 ≤ 1000

10a 4

1

> 1 000 > 1000

≤ 10 000 ≤ 10000

50b 4

+3

per ogni 1 000  m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+1

per ogni 1 000  m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10 000 > 10000

≤ 100 000 ≤ 100000

365

3

+ 1

per ogni 10 000  m3/d e

relativa frazione del volume totale

> 100 000 > 100000

 

365

12

+ 1

per ogni 25 000  m3/d e relativa frazione del volume totale

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

Nota 1: una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 3 4 : gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva, applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno. [Em. 186]

PARTE C

Valutazione del rischio connesso alla fornitura

1.

La valutazione del rischio connesso alla fornitura di cui all’articolo 9 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti in norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

2.

A seguito di una valutazione del rischio connesso alla fornitura viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel controllo e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)

l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 11, paragrafo 1;

b)

è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 11, paragrafo 6;

c)

è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;

(d)

è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

3.

A seguito di una valutazione del rischio connesso alla fornitura, possono essere ridotti l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento di cui stabilite nella parte B, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:

(a)

l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

(b)

per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 60 % del valore parametrico;

(c)

per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento sono tutti inferiori al 30 % del valore parametrico;

(d)

per rimuovere un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

(e)

per ridurre la frequenza di campionamento di un parametro oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

4.

I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione dei rischi connessi alla fornitura a decorrere da tale data.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1.

I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.

Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi

(a)

i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo , Legionella e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

(b)

i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

2 bis.

I campioni per il controllo della Legionella negli impianti di distribuzione interni sono prelevati ai punti che rappresentano un rischio di proliferazione e/o esposizione alla Legionella pneumophila. Gli Stati membri elaborano orientamenti per i metodi di campionamento relativi alla Legionella. [Em. 144]

3.

Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ALLEGATO II bis

Requisiti minimi di igiene per le sostanze e i materiali utilizzati nella fabbricazione di nuovi prodotti che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano:

a)

un elenco di sostanze autorizzate per l'uso nella fabbricazione di materiali, ivi compresi, ma non solo, materiali organici, elastomeri, siliconi, metalli, cemento, resine a scambio ionico e materiali compositi, nonché prodotti da essi derivati;

b)

requisiti specifici per l'utilizzo di sostanze e materiali e dei prodotti da essi derivati;

c)

limitazioni specifiche per la migrazione di determinate sostanze nell'acqua destinata al consumo umano;

d)

norme di igiene relative ad altre proprietà necessarie per conformarsi alle disposizioni;

e)

regole di base per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d);

f)

regole relative al campionamento e ai metodi di analisi, per la verifica dell'osservanza delle lettere da a) a d). [Em. 145]

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC - 17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I metodi per i parametri microbiologici sono:

(a)

Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 9308-2);

(b)

Enterococchi (EN ISO 7899-2)

(c)

Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

(d)

conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 oC (EN ISO 6222);

(e)

Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)

(f)

Torbidità (EN ISO 7027)

(g)

Legionella (EN ISO 11731)

(h)

Colifagi somatici (EN ISO 10705-2)

PARTE B

Parametri chimici per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1.   Parametri chimici

Per i parametri di cui alla tabella 1, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione (1)] del 30 %, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui alla parte B dell'allegato I.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri

Incertezza di misura

(cfr. nota 1)

% del valore parametrico

Note

Acrilammide

30

 

Antimonio

40

 

Arsenico

30

 

Benzo(a)pirene

50

cfr. nota 2

Benzene

40

 

Beta estradiolo (50-28-2)

50

 

Bisfenolo A

50

 

Boro

25

 

Bromato

40

 

Cadmio

25

 

Clorato

30

 

Clorite

30

 

Cromo

30

 

Rame

25

 

Cianuro

30

cfr. nota 3

1,2-dicloroetano

40

 

Epicloridrina

30

 

Fluoruro

20

 

Acidi aloacetici

50

 

Piombo

25

 

Mercurio

30

 

Microcistina-LR

30

 

Nichel

25

 

Nitrati

15

 

Nitriti

20

 

Nonilfenolo

50

 

Antiparassitari

30

cfr. nota 4

PFAS

50 20

 

Idrocarburi policiclici aromatici

30

cfr. nota 5

Selenio

40

 

Tetracloroetilene

30

cfr. nota 6

Tricloroetene

40

cfr. nota 6

Trialometano totale

40

cfr. nota 5

Uranio

30

 

Vinilcloruro

50

 

[Emm. 177 e 224]

2.   Note alla tabella 1

Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, o qualsiasi valore più stringente . L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).

Nota 3

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.

Nota 4

Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.

Nota 5

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 6

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.


(1)  Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE [Em. 146]

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori o secondo equivalenti modalità di facile utilizzo e personalizzate: [Em. 147]

(1)

individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici , della zona di approvvigionamento e del numero di utenti, e del metodo di produzione dell'acqua ; [Em. 148]

(2)

i un riesame per fornitore di servizi idrici dei più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A, B e  B bis , compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a: [Em. 149]

(a)

un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;

(b)

sei mesi, per i fornitori di acqua di medie e grandi dimensioni; [Em. 202]

(c)

un anno, per i fornitori di acqua di piccole piccolissime dimensioni; [Em. 203]

(3)

in caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito dalle autorità competenti in seguito al superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni; [Em. 150]

(4)

una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura; [Em. 151]

(5)

informazioni sui seguenti sugli indicatori parametrici elencati nell'allegato I, parte B bis, e i relativi valori di parametro:;

(a)

colorazione;

(b)

pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

(c)

conduttività;

(d)

ferro;

(e)

manganese;

(f)

odore;

(g)

gusto;

(h)

durezza;

(i)

minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;

borato BO3-

carbonato CO3 2-

cloruro Cl-

fluoruro F-

idrogeno carbonato HCO3-

nitrato NO3-

nitrito NO2-

fosfato PO4 3-

biossido di silicio SiO2

solfato SO4 2-

solfuro S2-

alluminio Al

ammonio NH4+

calcio Ca

magnesio Mg

potassio K

sodio Na

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione; [Em. 152]

(6)

consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico , se del caso, e utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali ; [Em. 153]

(7)

per i fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni, informazioni annuali su: [Em. 154]

(a)

la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi livelli di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata quali stabiliti dagli Stati membri ; [Em. 155]

(b)

la il modello di gestione e la governance del fornitore l'assetto proprietario della fornitura di acqua, compresa la composizione da parte del consiglio fornitore di amministrazione acqua ; [Em. 156]

(c)

la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;

(d)

nel caso in cui i costi siano recuperati mediante un sistema tariffario, la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno nonché i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i ai provvedimenti da essi adottati adottati dai fornitori ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua; [Em. 157]

(e)

l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato decisi, in corso programmati nonché il piano di finanziamento ; [Em. 158]

(f)

i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;

(g)

una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza del modo in cui sono risolti ; [Em. 159]

(8)

su richiesta, e non prima della data di recepimento della presente direttiva, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti. [Em. 160]

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata e successivi atti di modifica

(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio

(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

 

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Solo allegato II, punto 29

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

Solo punto 2.2 dell'allegato

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione

(GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6)

 

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 23)

Direttiva

Termine di recepimento

 

98/83/CE

25 dicembre 2000

 

(UE) 2015/1787

27 ottobre 2017

 

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 98/83/EC

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, punti da 3 a 8

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1e 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere da a) a c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 7

Articolo 8

 

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi da 5 a 7

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 19

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 21

Articolo 17, paragrafi 1e 2

Articolo 22, paragrafi 1e 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

 

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Allegato I, parte A

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegato I, parte B

Allegato I, parte C

Allegato I, parte C

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2 secondo comma e tabella

Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, terzo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 3

Allegato II, parte A, paragrafo 4

Allegato II, parte A, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 1

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte B, paragrafo 1

Allegato II, parte B, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

Allegato II, parte C, paragrafo 3

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 5

Allegato II, parte C, paragrafo 3

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 6

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a h)

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, terzo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, tabella 2

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato IV

Allegato V

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/930


P8_TA(2019)0321

Aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM(2016)0723 — C8-0475/2016 — 2016/0359(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/52)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0723),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 53 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0475/2016),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti i pareri motivati inviati dalla Camera dei deputati irlandese e dal Senato irlandese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 29 marzo 2017 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 12 luglio 2017 (2),

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0269/2018),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 21.

(2)  GU C 342 del 12.10.2017, pag. 43.


P8_TC1-COD(2016)0359

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/1023.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/932


P8_TA(2019)0322

Esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016)0594 — C8-0384/2016 — 2016/0284(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/53)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0594),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0384/2016),

visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

visti l'articolo 294, paragrafo 3, l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 gennaio 2017 (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 gennaio 2019, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visti gli articoli 59 e 39 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0378/2017),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 125 del 21.4.2017, pag. 27.


P8_TC1-COD(2016)0284

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la direttiva (UE) 2019/789.)


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/934


P8_TA(2019)0323

Istituzione del programma Europa creativa (2021-2027) ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (COM(2018)0366 — C8-0237/2018 — 2018/0190(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/54)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0366),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0237/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per i bilanci (A8-0156/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.

(2)  Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.


P8_TC1-COD(2018)0190

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, ed economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo nel dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea. [Em. 1]

(2)

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) , che ha lo stesso valore giuridico dei trattati, come indicato all'articolo 6 del TUE. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione è sancita dall'articolo 11 della Carta e la libertà delle arti e delle scienze è sancita dall'articolo 13 della stessa. [Em. 2]

(3)

L'articolo 3 del TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che, tra l'altro, rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(4)

La comunicazione della Commissione su una nuova agenda europea per la cultura (4) stabilisce inoltre gli obiettivi dell'Unione nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali — promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi, sostenendo la loro capacità di crescita, incoraggiando la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione — e a favore dell'occupazione e della crescita, rafforzando le relazioni culturali internazionali. Europa creativa, insieme ad altri programmi dell'Unione, dovrebbe sostenere l'attuazione di detta nuova agenda europea per la cultura. Il programma , tenendo conto del fatto che il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica dovrebbe essere sempre preservato e promosso e che la creazione artistica è al centro dei progetti di cooperazione . Il sostegno all'attuazione di questa nuova agenda europea per la cultura è in linea anche con la convenzione dell'UNESCO del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007 e di cui l'Unione è parte. [Em. 3]

(4 bis)

Le politiche dell'Unione completeranno l'azione degli Stati membri nel settore culturale e creativo e vi apporteranno valore aggiunto. L'impatto delle politiche dell'Unione dovrebbe essere valutato periodicamente tenendo conto di indicatori qualitativi e quantitativi, come i vantaggi per i cittadini e la loro partecipazione attiva, i benefici per l'economia dell'Unione in termini di crescita e occupazione e gli effetti di ricaduta in altri settori dell'economia, nonché delle capacità e delle competenze delle persone che lavorano nei settori culturali e creativi. [Em. 4]

(4 ter)

La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale europeo sono obiettivi del programma. Tali obiettivi sono stati inoltre riconosciuti come inerenti al diritto alla conoscenza del patrimonio culturale e alla partecipazione alla vita culturale sancito dalla convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul patrimonio culturale per la società (convenzione di Faro), entrata in vigore il 1o giugno 2011. La convenzione sottolinea il ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica nonché nel processo di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale. [Em. 5]

(5)

La promozione della diversità culturale europea dipende dall' e della consapevolezza delle radici comuni si basa sulla libertà di espressione artistica, sulla capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull' esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti, in grado in ambito pubblico e privato e sulla loro capacità di creare , innovare e produrre le proprie opere e di distribuirle a un pubblico europeo ampio e diversificato. Ciò amplia così il loro potenziale commerciale , aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. La promozione della creatività e di nuove conoscenze contribuisce inoltre a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. È opportuno adottare un approccio più ampio all'educazione artistica e culturale e alla ricerca artistica, passando da un approccio STEM (scienza, tecnologia, ingegneria, matematica) a un approccio STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti, matematica). Nonostante i recenti progressi in materia di assistenza alla traduzione e al sottotitolaggio , il mercato culturale e creativo europeo continua a essere frammentato in base ai confini nazionali e linguistici, cosa che non consente . Pur rispettando la specificità di ciascun mercato, si può fare di più per consentire ai settori culturali e creativi di beneficiare appieno del mercato unico europeo e, in particolare, del mercato unico digitale , anche tenendo conto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale . [Em. 6]

(5 bis)

Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma ed è una delle maggiori sfide per i settori culturali e creativi. L'innovazione digitale ha cambiato abitudini, relazioni e modelli di produzione e consumo a livello sia personale che sociale e dovrebbe stimolare l'espressione e la narrazione culturali e creative, rispettando il valore specifico dei settori culturale e creativo all'interno dell'ambiente digitale. [Em. 7]

(6)

Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo a crescita, competitività, creatività e, innovazione , dialogo interculturale, coesione sociale generazione di conoscenza . Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti , negli ambiti sia no-profit che a scopo di lucro, e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, data la tenendo conto della sua capacità di raggiungere un pubblico vasto a livello locale, nazionale la di Unione e della sua importanza economica, anche per altri settori creativi e per il turismo culturale nonché per lo sviluppo regionale, locale e urbano . La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi della perturbazione digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea. [Em. 8]

(6 bis)

La cittadinanza europea attiva, i valori condivisi, la creatività e l'innovazione richiedono un terreno solido su cui potersi sviluppare. Il programma dovrebbe sostenere l'educazione al cinema e all'audiovisivo, in particolare tra i minori e i giovani. [Em. 9]

(7)

Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle specificità sfide specifiche dei diversi settori, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo, di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali e di una sezione transettoriale. Il programma dovrebbe fornire pari sostegno a tutti i settori culturali e creativi attraverso iniziative orizzontali mirate alle esigenze comuni. Sulla base di progetti pilota, azioni preparatorie e studi, il programma dovrebbe inoltre realizzare le azioni settoriali elencate nell'allegato al presente regolamento. [Em. 10]

(7 bis)

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente essenziale del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale, integrazione multiculturale e socializzazione giovanile e funge da strumento essenziale per valorizzare la cultura, compreso il turismo culturale. Il settore musicale dovrebbe pertanto costituire un punto focale delle azioni specifiche perseguite nell'ambito della sezione CULTURA nel quadro del presente regolamento in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura dovrebbero contribuire a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano. [Em. 11]

(7 ter)

Il sostegno dell'Unione deve essere rafforzato nel settore delle relazioni culturali internazionali. Il programma dovrebbe mirare a contribuire al terzo obiettivo strategico della nuova agenda europea per la cultura, servendosi della cultura e del dialogo interculturale quali motori per uno sviluppo sociale ed economico sostenibile. Nell'Unione e in tutto il mondo le città stanno portando avanti nuove politiche culturali. Numerose comunità creative si raccolgono in piattaforme, incubatori e spazi dedicati in tutto il mondo. L'Unione dovrebbe svolgere un ruolo determinante nel promuovere le attività di rete di tali comunità dell'Unione e dei paesi terzi e stimolare la collaborazione pluridisciplinare tra tutte le competenze artistiche, creative e digitali. [Em. 12]

(8)

La sezione transettoriale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra i rispondere alle sfide comuni affrontate dai vari settori culturali e creativi e a sfruttare il potenziale di collaborazione tra questi ultimi . Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa. [Em. 13]

(9)

Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore da parte della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) e della proposta di modifica della direttiva 2010/13/UE (6) (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio  (7). Esse mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di creare, finanziare, produrre e diffondere opere che possano essere sufficientemente visibili in vari formati sui diversi mezzi di comunicazione disponibili (ad esempio, TV, cinema o video on demand) e attirare il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato e, in particolare, il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee. [Em. 14]

(10)

Le azioni speciali nel quadro di Europa creativa, come il marchio del patrimonio europeo, le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo. [Em. 15]

(10 bis)

Il programma Europa creativa istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 ha stimolato la creazione di progetti innovativi e di successo che hanno dato origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ciò si è tradotto a sua volta in una maggiore diversità culturale per il pubblico e in vantaggi sociali ed economici derivanti dalle politiche culturali europee. Per guadagnare in efficacia, tali successi dovrebbero essere evidenziati e, ove possibile, ampliati. [Em. 16]

(10 ter)

È opportuno che soggetti di tutti i livelli dei settori culturali e creativi partecipino attivamente alla realizzazione degli obiettivi del programma e al suo ulteriore sviluppo. Poiché l'esperienza dell'impegno formale dei portatori di interesse al modello di governance partecipativa dell'Anno europeo del patrimonio culturale, istituito dalla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio  (8) , si è dimostrata efficace nell'integrazione della cultura, è consigliabile applicare questo modello anche al programma. Questo modello di governance partecipativa dovrebbe includere un approccio trasversale al fine di creare sinergie tra i vari programmi e le varie iniziative dell'Unione nel campo della cultura e della creatività. [Em. 17]

(10 quater)

Tra le azioni speciali previste dal programma andrebbe inserita un'azione faro intersettoriale finalizzata a mostrare la creatività e la diversità culturale europee agli Stati membri e ai paesi terzi. Mediante l'assegnazione di un premio speciale tale azione dovrebbe mettere in evidenza l'eccellenza della creatività europea fondata sulla cultura nello stimolare l'innovazione incrociata nell'economia in generale. [Em. 18]

(11)

La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e, coese e riflessive, per rivitalizzare i territori e promuovere l'inclusione sociale delle persone provenienti da ambienti svantaggiati . In un contesto di pressione migratoria caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, la cultura ha svolge un ruolo importante da giocare fondamentale nella creazione di spazi inclusivi per il dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati , aiutandoli a sentirsi parte delle società ospiti ospitanti, sviluppando nello sviluppo di buone relazioni tra i migranti e nove le nuove comunità. [Em. 19]

(11 bis)

La cultura rende possibile e promuove la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Dovrebbe quindi essere al centro delle strategie politiche di sviluppo. Andrebbe posto in evidenza il contributo della cultura al benessere della società nel suo complesso. La Dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo «Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa», afferma che si dovrebbe promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare lo spazio edificato, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio non dovrebbe porre l'accento solo sulle aree urbane, ma dovrebbe concentrarsi innanzitutto sull'interconnettività delle zone periferiche, remote e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità. [Em. 20]

(11 ter)

È prioritario che la cultura, compresi i beni e i servizi culturali e audiovisivi, sia resa più accessibile alle persone con disabilità in quanto strumento per favorire la loro piena realizzazione personale e la loro partecipazione attiva, contribuendo in tal modo a realizzare una società veramente inclusiva basata sulla solidarietà. Il programma dovrebbe pertanto promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati, nonché le persone che risiedono in zone rurali e remote. [Em. 21]

(12)

La libertà di espressione artistica è e culturale, la libertà di espressione e il pluralismo dei media sono al centro di industrie settori culturali e creative creativi vitali, anche nel e del settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe promuovere gli scambi e la collaborazione tra il settore audiovisivo e il settore dell'editoria al fine di promuovere un ambiente mediatico pluralistico e indipendente, in linea con la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  (9) . Il programma dovrebbe sostenere i nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica, in particolare tra i giovani . [Em. 22]

(12 bis)

La mobilità degli artisti e degli operatori culturali per quanto riguarda lo sviluppo delle competenze, l'apprendimento, la consapevolezza interculturale, la co-creazione, la co-produzione, la circolazione e la diffusione di opere d'arte e la partecipazione a eventi internazionali quali fiere e festival è un prerequisito fondamentale per settori culturali e creativi meglio connessi, più forti e più sostenibili nell'Unione. Tale mobilità è spesso ostacolata dalla mancanza di status giuridico, dalla difficoltà di ottenere visti e dalla durata dei permessi, dal rischio di doppia imposizione fiscale e dalle precarie e instabili condizioni di sicurezza sociale. [Em. 23]

(13)

In linea con gli articoli 8 e 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in tutte le sue attività il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere e di diversità . Il programma dovrebbe cercare di garantire che la partecipazione ad esso e ai progetti realizzati nel suo ambito copra e rifletta la diversità della società europea. Le attività svolte nell'ambito del programma dovrebbero essere oggetto di monitoraggio e relazioni al fine di verificare i risultati del programma a tale riguardo e consentire ai responsabili politici di prendere decisioni più informate sui programmi futuri . [Em. 24]

(13 bis)

Nell'Unione le donne sono molto presenti in campo artistico e culturale come autrici, professioniste, insegnanti e come pubblico con accesso crescente all'offerta culturale. Tuttavia, come dimostrato da ricerche e studi come quelli della rete delle professioniste europee dell'audiovisivo (EWA) per le registe cinematografiche e dal progetto We Must nel campo della musica, esistono disparità retributive di genere e meno probabilità per le donne di realizzare opere e occupare posizioni decisionali in istituzioni culturali, artistiche e creative. È pertanto necessario promuovere i talenti femminili e far circolare le loro opere per sostenere le carriere artistiche delle donne. [Em. 25]

(14)

In linea con la comunicazione congiunta intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 (10), gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il presente programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite di modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.

(14 bis)

In linea con le conclusioni tratte a seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione e la capacità di sostegno al settore promuovendo attività sulla scia dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e facendo un bilancio di quest'ultimo. A tale riguardo, è opportuno richiamare l'attenzione sulla dichiarazione del Consiglio dei ministri della cultura del novembre 2018 e sulle dichiarazioni rese nel corso della cerimonia di chiusura del Consiglio del 7 dicembre 2018. Il programma dovrebbe contribuire alla conservazione sostenibile a lungo termine del patrimonio culturale europeo tramite azioni di sostegno per gli artigiani e le maestranze specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale; [Em. 26]

(15)

In linea con la comunicazione della Commissione intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa» del 22 luglio 2014 (11), le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero estendere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale passato, presente, materiale, immateriale e digitale dell'Europa e sviluppare un approccio più integrato alla sua preservazione, conservazione, diffusione e alla sua valorizzazione , al suo riutilizzo adattivo e al suo sostegno ad esso, favorendo una condivisione coordinata e di qualità delle conoscenze professionali e lo sviluppo di norme comuni di qualità per il settore nonché la mobilità degli operatori del settore . Il patrimonio culturale è parte integrante della coesione europea ed è la base di collegamento tra tradizione e innovazione. La tutela del patrimonio culturale e il sostegno agli artisti, ai creatori e all'artigianato dovrebbero essere una priorità del programma. [Em. 27]

(15 bis)

Il programma dovrebbe contribuire all'impegno e al coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nella cultura e nella società, alla promozione dell'educazione culturale e all'accessibilità al pubblico della conoscenza e del patrimonio culturali. Il programma dovrebbe inoltre promuovere la qualità e l'innovazione nella creazione e nella conservazione anche attraverso sinergie tra cultura, arte, scienza, ricerca e tecnologia. [Em. 28]

(16)

Coerentemente con la comunicazione della Commissione intitolata «Investire in un'industria intelligente, innovativa e sostenibile — Una nuova strategia di politica industriale dell'UE» del 13 settembre 2017 (12), le future azioni dovrebbero contribuire all'integrazione di creatività, design e tecnologie all'avanguardia al fine di generare nuove catene del valore industriali e rivitalizzare la competitività dei settori tradizionali.

(16 bis)

In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2016 su una politica dell'UE coerente per le industrie culturali e creative, la questione del sostegno ai settori culturali e creativi dovrebbe essere trasversale. I progetti dovrebbero essere integrati nel corso dell'intero programma, al fine di sostenere i nuovi modelli aziendali, le nuove competenze e le conoscenze tradizionali e far sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale. Inoltre, le potenziali sinergie esistenti tra le politiche dell'Unione dovrebbero essere pienamente sfruttate in modo da utilizzare efficacemente i finanziamenti disponibili nell'ambito di programmi dell'Unione quali Orizzonte Europa, il meccanismo per collegare l'Europa, Erasmus+, il programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e InvestEU. [Em. 29]

(17)

Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.

(18)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. I contributi di paesi terzi al programma dovrebbero essere comunicati su base annua all'autorità di bilancio. [Em. 30]

(19)

Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra Unione europea e organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo («l'Osservatorio»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare la dimensione culturale (13). Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo.

(20)

Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di revisione e valutazione.

(21)

Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) (il «regolamento finanziario») e stabiliscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio mediante sovvenzioni, appalti, premi, gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le norme adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, dato che il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e per finanziamenti europei efficaci.

(22)

Fin dalla sua istituzione, la European Film Academy ha sviluppato una competenza straordinaria e si trova in una contribuito, grazie alla sua speciale competenza e alla sua posizione unica per formare , a sviluppare una comunità paneuropea di autori e professionisti del cinema che promuova , promuovendo diffonda diffondendo i film europei al di là delle frontiere nazionali e sviluppi favorendo l'emergere di un pubblico veramente europeo internazionale di tutte le età. Essa dovrebbe pertanto poter in via eccezionale essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione nell'ambito della sua cooperazione con il Parlamento europeo all'organizzazione del premio cinematografico LUX Film Prize . Il sostegno diretto tuttavia deve essere collegato alla negoziazione di un accordo di cooperazione, con missioni e obiettivi specifici, tra le due parti e dovrebbe essere possibile fornire il sostegno diretto solo una volta concluso l'accordo. Ciò non impedisce alla European Film Academy di presentare domanda di finanziamento per altre iniziative e altri progetti nell'ambito delle diverse sezioni del programma . [Em. 31]

(23)

Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione del nel promuovere il ricco patrimonio musicale europeo, l'accesso alla musica e al dialogo interculturale, del rispetto reciproco e il rispetto della la comprensione reciproci attraverso la cultura , nonché nel rafforzare la professionalità dei suoi giovani musicisti, offrendo loro le competenze necessarie per una carriera nei settori culturali e creativi. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione, compresi i successivi Presidenti della Commissione e del Parlamento europeo, hanno riconosciuto il contributo dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea . La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativa una procedura rigorosa e trasparente di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Essa dovrebbe pertanto poter in via eccezionale essere ammissibile al sostegno diretto dell'Unione sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve stabilire e valutare periodicamente . Per ottenere tale sostegno l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea dovrebbe aumentare la sua visibilità, sforzarsi di ottenere al suo interno una rappresentanza più equilibrata di musicisti di tutti gli Stati membri e diversificare le sue entrate ricercando attivamente sostegno da fonti diverse da quelle dell'Unione. [Em. 32]

(24)

Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini dell'Unione e che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.

(25)

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando al contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.

(26)

Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo ed essere adatte ai progetti specifici che sostengono . Il programma dovrebbe tener conto non solo del valore economico dei progetti, ma anche della loro dimensione culturale e creativa e della specificità dei settori interessati . [Em. 33]

(26 bis)

Il finanziamento dei programmi istituiti dal regolamento …/… [Strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale  (15) ] e dal regolamento …/… [IPA III  (16) ] dovrebbe essere utilizzato anche per finanziare azioni nell'ambito della dimensione internazionale del programma. Tali azioni dovrebbero essere eseguite in conformità del presente regolamento. [Em. 34]

(27)

All'interno dell'economia europea, quelli culturali e creativi sono settori innovativi, resilienti e in crescita che generano valore economico e culturale dalla proprietà intellettuale e dalla creatività individuale. Tuttavia, la loro frammentazione e la natura immateriale delle loro attività limita il loro accesso ai finanziamenti privati. Una delle sfide principali incontrate dai settori culturali e creativi è consiste nell'aumentarne l'accesso a finanziamenti , il che consentano di è essenziale per accrescere le loro attività, di mantenere o accrescere intensificare la loro competitività o di internazionalizzare le loro attività a livello internazionale . Gli obiettivi del presente programma dovrebbero essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio , in particolare per le PMI, anche negli ambiti di intervento del Fondo InvestEU , in linea con le prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 . [Em. 35]

(28)

L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione del progetto dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione. Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, è opportuno prevedere che, se del caso, i comitati di valutazione possano essere composti da esperti esterni dotati di esperienza professionale e gestionale in relazione all'ambito della domanda oggetto di valutazione . Ove opportuno, andrebbe tenuto conto della necessità di garantire coerenza globale con gli obiettivi di inclusione e diversità del pubblico . [Em. 36]

(29)

Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance quantitativi e qualitativi per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua , tenendo conto del valore intrinseco dei settori artistici, culturali e creativi . Tali indicatori di prestazione dovrebbero essere elaborati con i portatori di interessi . Questo monitoraggio nonché le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma. Le sezioni dovrebbero tenere conto di uno o più indicatori quantitativi e qualitativi. Tali indicatori dovrebbero essere valutati conformemente al presente regolamento. [Em. 37]

(29 bis)

Considerata la complessità e la difficoltà di reperire, analizzare e adattare i dati e di misurare l'impatto delle politiche culturali, nonché di definire indicatori, la Commissione dovrebbe rafforzare la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei. La Commissione dovrebbe agire in cooperazione con i centri di eccellenza dell'Unione, gli istituti nazionali di statistica e le organizzazioni che operano nei settori culturali e creativi in Europa e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e l'Unesco. [Em. 38]

(30)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Europa creativa che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (17).

(31)

A tale programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. […] («regolamento finanziario»). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(32)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità dell'operatore del progetto di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare , delle dimensioni dell'operatore e del progetto , dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. [Em. 39]

(33)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (19), (Euratom, CE) n. 2185/96 (20) e (UE) 2017/1939 (21) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). In conformità del regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(33 bis)

Al fine di ottimizzare le sinergie tra i fondi dell'Unione e gli strumenti in regime di gestione diretta, dovrebbe essere agevolata la fornitura di sostegno alle operazioni cui è già stato concesso un marchio di eccellenza. [Em. 40]

(34)

A norma dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (23) le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. In sede di attuazione del programma, si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla grande distanza di tali paesi o territori e la loro partecipazione effettiva al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente. [Em. 41]

(34 bis)

Conformemente all'articolo 349 TFUE, dovrebbero essere adottate misure per aumentare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi degli artisti e delle loro opere e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi e i loro vicini. In questo modo sarà possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. [Em. 42]

(35)

Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui all'articolo 15 e all'allegato II. Durante i lavori preparatori la Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Tali consultazioni dovrebbero essere condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(36)

Al fine di garantire l'agevole attuazione la continuità del sostegno finanziario erogato dal programma e di coprire i crescenti deficit di finanziamento per i beneficiari , i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione, in particolare i costi associati ai diritti di proprietà intellettuale, possono dovrebbero essere considerati ammissibili a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni oggetto di sostegno. [Em. 43]

(37)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.

(38)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (24). Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'adozione di programmi di lavoro. È necessario garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal [1o gennaio 2021], l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il [31 dicembre 2020]. [Em. 44]

(38 bis)

Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del programma, la Commissione dovrebbe assicurare l'assenza di oneri burocratici inutili per i richiedenti durante la fase di elaborazione delle domande o durante la fase del trattamento delle domande. [Em. 45]

(38 ter)

È opportuno prestare una particolare attenzione ai piccoli progetti e al loro valore aggiunto, considerate le specificità dei settori culturali e creativi europei. [Em. 46]

(39)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Esso è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(40)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'elevato volume e dell'ampia portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione oggetto di sostegno, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(41)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal [1o gennaio 2021].

(42)

Al fine di garantire la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal [1o gennaio 2021],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma Europa creativa («il programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«operazione di finanziamento misto»: le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

2)

«settori culturali e creativi»: tutti i settori le cui attività si basano su valori culturali o espressioni artistiche e altre espressioni e pratiche creative, individuali o collettive , siano esse orientate al mercato o meno . Le attività possono comprendere lo sviluppo, la creazione, la produzione, la diffusione e la conservazione di pratiche, beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative, nonché funzioni correlate quali l'istruzione o la gestione. Molte di esse sono in grado di generare innovazione e creare posti di lavoro in particolare derivanti dalla proprietà intellettuale. I settori comprendono l'architettura, gli archivi, le biblioteche e i musei, l'artigianato artistico, gli audiovisivi (compresi il cinema, la televisione, i videogiochi e i contenuti multimediali), il patrimonio culturale materiale e immateriale, il design (compreso il design della moda), i festival, la musica, la letteratura, le arti dello spettacolo, i libri e l'editoria, la radio e le arti visive , i festival e il design, compreso il design della moda ; [Em. 47]

3)

«piccole e medie imprese (PMI)»: le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (25);

4)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

5)

«marchio di eccellenza»: marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati a Europa creativa ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio. Esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi.

Articolo 3

Obiettivi del programma

1)

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

-a)

contribuire al riconoscimento e alla promozione del valore intrinseco della cultura, nonché salvaguardare e promuovere la qualità della cultura e della creatività europee come dimensione distintiva dello sviluppo personale, dell'istruzione, della coesione sociale, della libertà di espressione e di opinione e delle arti, del rafforzamento e del miglioramento della democrazia, del pensiero critico e del senso di appartenenza e di cittadinanza, nonché come dimensione atta a creare un ambiente culturale e mediatico pluralistico; [Em. 48]

a)

promuovere la cooperazione europea in materia di diversità culturale , artistica e linguistica , anche attraverso la valorizzazione del ruolo degli artisti degli operatori culturali, della qualità della produzione culturale e artistica europea e del comune e di patrimonio culturale europeo, sia materiale che immateriale ; [Em. 49]

b)

rafforzare promuovere la competitività dei di tutti i settori culturali e creativi e accrescere il loro peso economico , con in particolare quello riferimento al settore audiovisivo , attraverso la creazione di posti di lavoro e l'aumento dell'innovazione e della creatività in tali settori . [Em. 50]

2)

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

valorizzare la dimensione economica, artistica, culturale, sociale ed esterna della cooperazione a livello europeo al fine di sviluppare e promuovere la diversità culturale europea e il patrimonio culturale europeo materiale e immateriale , irrobustire la competitività e l'innovazione dei settori culturali e creativi europei e rinsaldare le relazioni culturali internazionali; [Em. 51]

a bis)

promuovere i settori culturali e creativi, compreso il settore audiovisivo, sostenendo gli artisti, gli operatori, gli artigiani e il coinvolgimento del pubblico con particolare attenzione alla parità di genere e ai gruppi sottorappresentati; [Em. 52]

b)

promuovere la qualità, la competitività e la scalabilità dell'industria audiovisiva europea del settore audiovisivo europeo, in particolare delle PMI, delle società di produzione indipendenti e delle organizzazioni dei settori culturali e creativi e promuovere la qualità delle attività del settore audiovisivo europeo in modo sostenibile, mirando ad un approccio settoriale e geografico equilibrato ; [Em. 53]

c)

promuovere la cooperazione programmatica e  le azioni innovative , compresi nuovi modelli commerciali e di gestione e soluzioni creative, a sostegno di tutte le sezioni del programma e di tutti i settori culturali e creativi , compresa la salvaguardia della libertà di espressione artistica e la promozione di un ambiente mediatico diversificatopluralistico ambienti culturali e mediatici diversificati, indipendenti pluralistici , dell'alfabetizzazione mediatica , delle competenze digitali, dell'educazione culturale e artistica, della parità di genere, della cittadinanza attiva, del dialogo interculturale, della resilienza e dell'inclusione sociale , in particolare delle persone con disabilità, anche attraverso una più ampia accessibilità a beni e servizi culturali; [Em. 54]

c bis)

promuovere la mobilità degli artisti e degli operatori dei settori culturali e creativi e la circolazione delle loro opere; [Em. 55]

c ter)

fornire ai settori culturali e creativi dati, analisi e una serie adeguata di indicatori qualitativi e quantitativi e sviluppare un sistema coerente di valutazioni e valutazioni d'impatto, comprese quelle aventi una dimensione intersettoriale. [Em. 56]

3)

Il programma comprende le seguenti sezioni:

a)

«CULTURA», che riguarda i settori culturali e creativi, ad eccezione del settore audiovisivo;

b)

«MEDIA», che riguarda il settore audiovisivo;

c)

«sezione TRANSETTORIALE», che riguarda le attività in tutti i settori culturali e creativi , compreso il settore dei mezzi di informazione . [Em. 57]

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

Riconoscere il valore intrinseco ed economico della cultura e della creatività e rispettare la qualità e il pluralismo dei valori e delle politiche dell'Unione europea.

Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, ad esempio, attraverso i seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale delle azioni e delle attività che integrano i programmi e le politiche regionali, nazionali, internazionali e di altro tipo dell'Unione, nonché l'impatto di tali azioni e attività sull'accesso dei cittadini alla cultura, sul coinvolgimento attivo dei cittadini, sull'istruzione, sull'inclusione sociale e sul dialogo interculturale;

b)

lo sviluppo e la promozione della cooperazione transnazionale e internazionale tra operatori culturali e creativi, compresi gli artisti, i professionisti dell'audiovisivo, le organizzazioni culturali e creative e le PMI e gli operatori audiovisivi, al fine di stimolare risposte più complete, rapide, efficaci e a lungo termine alle sfide globali, in particolare al passaggio al digitale;

c)

le economie di scala e la crescita e l'occupazione che il sostegno dell'Unione favorisce, producendo un effetto leva su finanziamenti aggiuntivi;

d)

la garanzia di una maggiore parità di condizioni nei settori culturali e creativi, tenendo conto delle specificità dei diversi paesi, compresi i paesi o le regioni con una particolare situazione geografica o linguistica, come le regioni ultraperiferiche riconosciute all'articolo 349 TFUE e i paesi o territori d'oltremare che ricadono sotto l'autorità di uno Stato membro di cui all'allegato II TFUE;

e)

la promozione di una narrazione sulle radici comuni e la diversità europee. [Em. 58]

Articolo 4

Sezione CULTURA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione «CULTURA» ha le seguenti priorità:

-a)

promuovere l'espressione e la creazione artistica; [Em. 59]

-a bis)

coltivare talenti, competenze e abilità e stimolare la collaborazione e l'innovazione attraverso l'intera catena dei settori culturali e creativi, compreso il patrimonio culturale; [Em. 60]

a)

rafforzare la dimensione e , la circolazione e la visibilità transfrontaliere di opere degli operatori culturali e creativi europei e delle relative opere, anche attraverso programmi di residenza, tournée, eventi, seminari, mostre festival, nonché facilitando lo scambio delle migliori pratiche rafforzando le capacità professionali ; [Em. 61]

b)

incrementare l'accesso, la partecipazione culturale e la sensibilizzazione alla cultura e il coinvolgimento del pubblico in Europa , in particolare per le persone con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati ; [Em. 62]

c)

promuovere la resilienza sociale migliorare l'inclusione sociali sociale, il dialogo interculturale e democratico e lo scambio culturale mediante le arti, la cultura e il patrimonio culturale; [Em. 63]

d)

incrementare la capacità dei settori culturali e creativi europei di prosperare e di innovare, creare opere d'arte, generare e sviluppare competenze chiave, conoscenze, abilità, nuove pratiche artistiche, nonché un' occupazione e  una crescita sostenibili e contribuire allo sviluppo locale e regionale ; [Em. 64]

d bis)

promuovere la capacità professionale delle persone nei settori culturali e creativi, favorendo la loro autonomia attraverso misure appropriate; [Em. 65]

e)

rafforzare l'identità europea, la cittadinanza attiva i il senso della comunità e dei valori europei democratici mediante la sensibilizzazione culturale, il patrimonio culturale, l'espressione, il pensiero critico, l'educazione l'espressione artistica e la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione nell'apprendimento permanente formale, non formale e informale ; [Em. 66]

f)

promuovere lo sviluppo delle capacità a livello internazionale dei settori culturali e creativi europei , comprese le organizzazioni di base e le micro-organizzazioni, al fine di renderli attivi sul piano internazionale; [Em. 67]

g)

contribuire alla strategia globale dell'Unione per le relazioni culturali internazionali mirando a garantire l'impatto a lungo termine della strategia mediante un approccio interpersonale che coinvolga le reti culturali, la diplomazia culturale società civile e le organizzazioni di base [Em. 68].

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Nel quadro delle azioni specifiche perseguite nel quadro della sezione CULTURA, il settore musicale è oggetto di un'attenzione particolare in termini di distribuzione finanziaria e di azioni mirate. Inviti e strumenti su misura contribuiscono a stimolare la competitività del settore musicale e ad affrontare alcune delle sfide specifiche che lo riguardano. [Em. 69]

Articolo 5

Sezione MEDIA

Conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 3, la sezione «MEDIA» ha le seguenti priorità:

a)

coltivare talenti , abilità e competenze e  l'uso delle tecnologie digitali in modo da stimolare la collaborazione , la mobilità e l'innovazione nella creazione e produzione di opere audiovisive europee , anche oltre i confini nazionali ; [Em. 70]

b)

migliorare la distribuzione cinematografica e online e fornire un più ampio accesso transfrontaliero alle opere audiovisive europee, anche mediante modelli commerciali innovativi e l'uso di nuove tecnologie diffusione transnazionale internazionale, la distribuzione online e offline, e in particolare la distribuzione cinematografica , delle opere audiovisive europee nel nuovo ambiente digitale ; [Em. 71]

b bis)

fornire al pubblico internazionale un più ampio accesso alle opere audiovisive dell'Unione, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema; [Em. 72]

b ter)

valorizzare il patrimonio audiovisivo e facilitare l'accesso agli archivi audiovisivi e alle biblioteche, sostenendoli e promuovendoli, in quanto fonti di memoria, istruzione, riutilizzo e nuove attività economiche, anche mediante le più moderne tecnologie digitali; [Em. 73]

c)

promuovere le opere audiovisive europee e sostenere l'allargamento e la diversificazione il coinvolgimento del pubblico di tutte le età, in particolare dei giovani e delle persone con disabilità, a favore di un uso proattivo legale delle opere audiovisive all'interno e al di fuori dell'Europa e della condivisione dei contenuti generati dagli utenti, anche promuovendo l'educazione al cinema e all'audiovisivo . [Em. 74]

Queste priorità saranno perseguite sostenendo la creazione, la promozione, l'accesso e la diffusione di opere europee atte a diffondere valori europei e un'identità comune e aventi le potenzialità di raggiungere un vasto pubblico di tutte le età all'interno e al di fuori dell'Europa, adattandosi così ai nuovi sviluppi del mercato e accompagnando l'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi. [Em. 75]

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 6

Sezione TRANSETTORIALE

Conformemente agli obiettivi del programma di cui all'articolo 3, la «sezione TRANSETTORIALE» ha le seguenti priorità:

a)

sostenere la cooperazione programmatica transettoriale transnazionale, anche per quanto riguarda promuovendo il ruolo della cultura nell'inclusione sociale, in particolare per le persone con disabilità e per il rafforzamento della democrazia, promuovere la conoscenza del programma e sostenere la trasferibilità dei risultati al fine di aumentare la visibilità del programma ; [Em. 76]

b)

promuovere approcci innovativi alla creazione e alla ricerca artistica , all'accesso, alla distribuzione e alla promozione di contenuti artistici in tutti i settori culturali e creativi , che riguardino le dimensioni di mercato o meno, tenendo in considerazione la tutela dei diritti d'autore ; [Em. 77]

c)

promuovere attività trasversali riguardanti diversi settori e tese all'adeguamento ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei media, compresa la promozione di un ambiente mediatico , artistico e culturale libero, diversificato e pluralistico, del dell'etica professionale nel giornalismo di qualità , nonché del pensiero critico e dell'alfabetizzazione mediatica , in particolare tra i giovani, per favorire l'adattamento a nuovi strumenti e formati mediatici e contrastare la diffusione della disinformazione ; [Em. 78]

d)

istituire e sostenere il coinvolgimento attivo di punti di contatto volti a promuovere il programma nei paesi partecipanti, al fine di promuovere il programma nei rispettivi paesi , in modo equo ed equilibrato, anche attraverso attività in rete sul campo, sostenere i richiedenti in relazione al programma e fornire informazioni di base su altre opportunità di sostegno pertinenti disponibili nell'ambito dei programmi finanziati dall'Unione e favorire la cooperazione transfrontaliera e lo scambio delle migliori pratiche all'interno dei settori culturali e creativi. [Em. 79]

Le priorità sono ulteriormente specificate nell'allegato I.

Articolo 7

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 1 850 000 000 2 806 000 000  EUR a prezzi correnti costanti . [Em. 80]

Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione finanziaria indicativa:

fino a 609 000 000 EUR non meno del 33 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) (sezione CULTURA); [Em. 81]

fino a 1 081 000 000 EUR non meno del 58 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) (sezione MEDIA); [Em. 82]

fino a 160 000 000 EUR al 9 % per l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) (sezione TRANSETTORIALE) , garantendo per ciascuno dei punti di contatto nazionali Europa creativa una dotazione finanziaria almeno pari a quella prevista dal regolamento (UE) n. 1295/2013 . [Em. 83]

2.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

3.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, possono essere messi a disposizione contributi finanziari aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e strumento di assistenza preadesione (IPA III)] a sostegno delle azioni attuate e gestite in conformità del presente regolamento. Tali contributi sono finanziati in conformità dei regolamenti che istituiscono tali strumenti e sono comunicati ogni anno all'autorità di bilancio, insieme ai contributi dei paesi terzi al programma . [Em. 84]

4.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a)], del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c)], del medesimo regolamento. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

Articolo 8

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto ai seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi, conformemente alle condizioni stabilite in un accordo unico specifico riguardante la partecipazione dei paesi terzi a programmi dell'Unione, purché tale accordo:

a)

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

b)

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];

c)

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

d)

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari.

I paesi terzi possono partecipare alle strutture di governance del programma e ai forum dei soggetti interessati al fine di facilitare lo scambio di informazioni. [Em. 85]

2.   La partecipazione alle sezioni MEDIA e TRANSETTORIALE dei paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c) da a ) a d ), è subordinata al soddisfacimento delle condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE. [Em. 151]

3.   Gli accordi conclusi con i paesi di cui al paragrafo 1, lettera c), possono derogare agli obblighi di cui al paragrafo 2 in casi debitamente giustificati.

3 bis.     Gli accordi con i paesi terzi associati al programma a norma del presente regolamento sono agevolati da procedure più rapide di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1295/2013. Gli accordi con nuovi paesi sono promossi in modo proattivo. [Em. 86]

Articolo 8 bis

Altri paesi terzi

Il programma può sostenere la cooperazione con paesi terzi diversi da quelli di cui all'articolo 8 per quanto riguarda le azioni finanziate mediante contributi aggiuntivi a titolo degli strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se nell'interesse dell'Unione.

Articolo 9

Cooperazione con le organizzazioni internazionali e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo

1.   L'accesso al programma è aperto alle organizzazioni internazionali attive nei settori interessati dal programma , quali ad esempio l'Unesco, il Consiglio d'Europa, mediante una collaborazione più strutturata con Itinerari culturali ed Euroimages, l'Osservatorio dell'EUIPO, l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e l'OCSE, sulla base di contributi congiunti per la realizzazione degli obiettivi del programma in conformità del regolamento finanziario. [Em. 87]

2.   L'Unione è membro dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo per la durata del programma. La partecipazione dell'Unione all'Osservatorio contribuisce alla realizzazione delle priorità della sezione MEDIA. La Commissione rappresenta l'Unione nelle sue relazioni con l'Osservatorio. La sezione MEDIA sostiene il pagamento della quota di partecipazione dell'Unione all'Osservatorio per promuovere e la raccolta e l'analisi dei dati nel settore audiovisivo. [Em. 152]

Articolo 9 bis

Raccolta di dati relativi ai settori culturali e creativi

La Commissione rafforza la cooperazione all'interno dei suoi servizi, come ad esempio il Centro comune di ricerca ed Eurostat, al fine di raccogliere dati statistici idonei a misurare e analizzare l'impatto delle politiche culturali. A tale scopo, la Commissione agisce in cooperazione con i centri di eccellenza in Europea e gli istituti nazionali di statistica e in collaborazione con il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'Unesco. Così facendo, contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della sezione Cultura e segue da vicino gli ulteriori sviluppi della politica culturale, anche coinvolgendo sin dalle prime fasi i soggetti interessati nell'analisi e nell'adattamento di indicatori comuni a diversi settori o specifici per ambito di attività. La Commissione riferisce regolarmente al Parlamento europeo in merito a tali attività. [Em. 88]

Articolo 10

Attuazione e forme di finanziamento dell'UE

1.   Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti. Esso può inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

3.   Le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del presente programma sono eseguite in conformità del [regolamento InvestEU] e del titolo X del regolamento finanziario e delle procedure stabilite nel [regolamento InvestEU] . Il meccanismo di garanzia dedicato creato nel quadro di Europa creativa prosegue nell'ambito del [regolamento InvestEU] e tiene in considerazione le pratiche attuative sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 . [Em. 89]

4.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento XXX [successore del regolamento sul fondo di garanzia] , sulla base e in considerazione delle pratiche attuative già sviluppate . [Em. 90]

4 bis.     Al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, i programmi istituiti dal regolamento …/… [strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale] e dal regolamento …/… [IPAIII] apportano un contributo finanziario alle azioni istituite ai sensi del presente regolamento. Il presente regolamento si applica all'uso di tali programmi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che li disciplinano rispettivamente. [Em. 91]

Articolo 11

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipa al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche mediante controlli e verifiche sul posto, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

Articolo 12

Programma di lavoro

1.   Il programma è attuato mediante il programma di lavoro annuale di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. L'adozione dei programmi di lavoro è preceduta da consultazioni con i vari soggetti interessati per garantire che le azioni previste sostengano nel miglior modo possibile i diversi settori interessati. Il programma di lavoro stabilisce, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto , che non prevalgono sui finanziamenti diretti erogati a titolo di sovvenzione .

Gli obiettivi generali e specifici e le corrispondenti priorità strategiche e azioni del programma, nonché il bilancio assegnato a ciascuna azione, sono precisati dettagliatamente nel programma di lavoro annuale. Il programma di lavoro annuale contiene anche un calendario indicativo di attuazione. [Em. 92]

2.   La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di integrare il presente regolamento istituendo programmi di lavoro annuali . [Em. 93]

Capo II

Sovvenzioni e soggetti idonei

Articolo 13

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

1 bis.     Gli inviti a presentare proposte possono tenere conto della necessità di garantire l'adeguato sostegno ai progetti di dimensioni contenute nell'ambito della sezione CULTURA, mediante misure che possono includere tassi di cofinanziamento più elevati. [Em. 94]

1 ter.     Le sovvenzioni sono concesse ai progetti tenendo conto delle seguenti caratteristiche:

a)

qualità del progetto;

b)

impatto;

c)

qualità ed efficienza dell'attuazione; [Em. 95]

2.   Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. Esso si riunisce alla presenza fisica dei suoi membri o a distanza.

Gli esperti hanno un'esperienza professionale attinente all'ambito valutato. Il comitato di valutazione può richiedere il parere di esperti provenienti dal paese in cui è stata presentata la domanda. [Em. 96]

3.   In deroga all'articolo [193, paragrafo 2], del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, i costi sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione possono essere sono considerati ammissibili, a condizione che siano direttamente connessi all'attuazione delle azioni e attività oggetto di sostegno. [Em. 97]

4.   Se del caso, le azioni del programma definiscono opportuni criteri di non discriminazione, anche in materia di equilibrio di genere.

Articolo 14

Soggetti idonei

1.   Oltre ai criteri di cui all'[articolo 197] del regolamento finanziario, si applicano i criteri di ammissibilità di cui ai paragrafi da 2 a 4.

2.   Sono ammessi i seguenti soggetti:

a)

i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:

1)

uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;

2)

un paese terzo associato al programma;

3)

un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;

b)

i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.

3.   Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4.   I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma dovrebbero, in linea di principio, sostenere i costi di partecipazione. I contributi aggiuntivi a titolo di strumenti di finanziamento esterni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, possono coprire i costi della loro partecipazione, se nell'interesse dell'Unione.

5.   Ai seguenti soggetti possono essere eccezionalmente concesse sovvenzioni senza invito a presentare proposte , sulla base di missioni e obiettivi specifici che la Commissione deve definire e valutare regolarmente, in linea con gli obiettivi del programma : [Em. 98]

a)

la European Film Academy , nell'ambito della collaborazione con il Parlamento europeo relativamente al premio LUX per il cinema, a seguito di un accordo di cooperazione negoziato e firmato da entrambe le parti e in collaborazione con Europa Cinemas; finché l'accordo di cooperazione non è concluso, gli stanziamenti pertinenti sono iscritti in riserva ; [Em. 99]

b)

l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea per le sue attività, compresa la selezione regolare e la formazione dei giovani musicisti provenienti da tutti gli Stati membri attraverso programmi di residenza che offrono mobilità e la possibilità di esibirsi in festival e tournée all'interno dell'Unione e a livello internazionale e che contribuiscono alla circolazione della cultura europea attraverso i confini e all'internazionalizzazione delle carriere dei giovani musicisti, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio geografico tra i partecipanti; l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea diversifica costantemente le sue entrate cercando attivamente sostegno finanziario da nuove fonti, riducendo così la sua dipendenza dai finanziamenti dell'Unione; le attività dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea sono in linea con gli obiettivi e le priorità del programma e della sezione CULTURA, in particolare il coinvolgimento del pubblico . [Em. 100]

Capo III

Sinergie e complementarietà

Articolo 15

Complementarietà

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, garantisce la coerenza complessiva e la complementarità del programma con i pertinenti programmi e politiche, in particolare quelli nei settori dell'equilibrio di genere, dell'istruzione, con particolare attenzione all'educazione digitale e all'alfabetizzazione mediatica, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, in particolare per i gruppi emarginati e le minoranze, della ricerca e dell'innovazione, compresa l'innovazione sociale, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, dell'ambiente e dell'azione per il clima, della coesione, della politica regionale e urbana, del turismo sostenibile, degli aiuti di Stato e , della mobilità, della cooperazione internazionale e dello sviluppo , anche al fine di promuovere un uso efficiente dei fondi pubblici .

La Commissione provvede a che, in sede di applicazione delle procedure stabilite nel [programma InvestEU] ai fini del programma, esse tengano conto delle prassi sviluppate nel quadro dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013. [Em. 101]

Articolo 16

Finanziamenti cumulativi e combinati

1.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nell'ambito del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi di cui al regolamento (UE) n. XX/XXXX [CPR], purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale.

2.   A una proposta ammissibile nell'ambito del programma può essere assegnato un marchio di eccellenza purché tale proposta soddisfi le seguenti condizioni cumulative:

a)

sia stata valutata in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma;

b)

rispetti i requisiti minimi di elevata qualità di detto invito a presentare proposte; [Em. 102]

c)

non possa essere finanziata nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

2 bis.     Le proposte a cui è stato conferito il marchio di eccellenza possono ricevere finanziamenti direttamente da altri programmi e fondi a norma del regolamento [regolamento RDC COM(2018)0375], conformemente all'articolo 67, paragrafo 5, del medesimo, a condizione che tali proposte siano coerenti con gli obiettivi del programma. La Commissione provvede affinché i criteri di selezione e di aggiudicazione per i progetti che ricevono il marchio di eccellenza siano coerenti, chiari e trasparenti per i potenziali beneficiari. [Em. 103]

Articolo 16 bis

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi nel quadro di InvestEU

1.     Il sostegno finanziario attraverso il nuovo programma InvestEU si basa sugli obiettivi e sui criteri dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi, tenendo conto della specificità del settore.

2.     Il programma InvestEU fornisce:

a)

accesso ai finanziamenti alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni nei settori culturali e creativi;

b)

garanzie agli intermediari finanziari partecipanti provenienti dai paesi che partecipano allo strumento di garanzia;

c)

ulteriori competenze agli intermediari finanziari partecipanti ai fini della valutazione dei rischi legati alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni, nonché ai progetti culturali e creativi;

d)

il volume dei finanziamenti con capitale di debito messi a disposizione delle PMI, delle micro-organizzazioni e delle organizzazioni di piccole e medie dimensioni;

e)

la capacità di costruire un portafoglio prestiti diversificato e di proporre un piano di marketing e promozione alle PMI, alle micro-organizzazioni e alle organizzazioni di piccole e medie dimensioni di tutte le regioni e di tutti i settori;

f)

le seguenti forme di prestito: investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali a esclusione delle garanzie personali; trasferimenti di imprese; capitale di esercizio, come finanziamenti provvisori, finanziamenti per coprire deficit, flussi di cassa e linee di credito. [Em. 104]

Capo IV

Monitoraggio, valutazione e controllo

Articolo 17

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato II.

1 bis.     Le sezioni dispongono di una serie comune di indicatori qualitativi. Ogni sezione dispone di una serie specifica di indicatori. [Em. 105]

2.   Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma in direzione del conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 al fine di elaborare le disposizioni per un quadro di monitoraggio e valutazione, comprese le modifiche dell'allegato II intese a rivedere o integrare gli indicatori, se necessario per il monitoraggio e la valutazione La Commissione adotta un atto delegato relativo agli indicatori entro il 31 dicembre 2022. [Em. 106]

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e, se del caso, agli Stati membri.

Articolo 18

Valutazione

1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.

1 bis.     I dati disponibili sugli importi degli stanziamenti di impegno e di pagamento che sarebbero stati necessari per finanziare i progetti cui è stato attribuito il marchio di eccellenza sono trasmessi ogni anno ai due rami dell'autorità di bilancio, almeno tre mesi prima della data di pubblicazione delle loro rispettive posizioni sul bilancio dell'Unione per l'esercizio successivo, conformemente al calendario deciso di comune accordo per la procedura annuale di bilancio. [Em. 107]

2.   La valutazione revisione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione entro il 30 giugno 2024 .

La Commissione presenta una relazione di valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2024.

La Commissione presenta, se necessario e sulla base della revisione intermedia, una proposta legislativa finalizzata alla revisione del presente regolamento. [Em. 108]

3.   Al termine dell'attuazione del programma e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua presenta una valutazione finale del programma. [Em. 109]

4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.   Il sistema di rendicontazione ai fini della valutazione garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati e informazioni sono trasmessi alla Commissione, in un modo che sia conforme ad altre disposizioni giuridiche; ad esempio, se necessario, i dati personali sono resi anonimi. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione.

Articolo 19

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 17 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 12, paragrafo 2, e 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato a norma degli articoli 12, paragrafo 2, e 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 20

Informazione, comunicazione e pubblicità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico , in particolare il nome del programma e, per le azioni finanziate nel quadro della sezione MEDIA, il logo di tale sezione. La Commissione sviluppa un logo per la sezione CULTURA, il quale è utilizzato per le azioni finanziate a titolo della medesima sezione . [Em. 110]

2.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati sostenuti mediante le sue sezioni. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

Articolo 21

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1295/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 22

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi del regolamento (UE) n. 1295/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate a norma del regolamento (UE) n. 1295/2013.

3.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 7, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 110 del 22.3.2019, pag. 87.

(2)  GU C […] del […], pag. […].

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.

(4)  COM(2018)0267.

(5)   Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 82).

(6)  COM(2016)0287.

(7)   Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69) .

(8)   Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1)

(9)   Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(10)  JOIN/2016/029.

(11)  COM/2014/0477.

(12)  COM(2017)0479.

(13)  Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015, A/RES/70/1.

(14)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(15)   2018/0243(COD).

(16)   2018/0247(COD).

(17)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(18)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(19)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(20)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(21)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

(22)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(23)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(25)  GU L 124 del 20.5.2003.

ALLEGATO I

Informazioni supplementari sulle attività da finanziare

1.   SEZIONE CULTURA

Le priorità della sezione CULTURA del programma di cui all'articolo 4 saranno perseguite mediante le azioni di seguito elencate.

 

Azioni orizzontali:

a)

progetti di cooperazione transnazionali con una distinzione chiara tra progetti di piccole, medie e grandi dimensioni e dedicando particolare attenzione alle micro-organizzazioni e alle piccole organizzazioni culturali ; [Em. 111]

b)

reti europee di organizzazioni culturali e creative di paesi diversi;

c)

piattaforme culturali e creative paneuropee;

d)

mobilità degli artisti , degli artigiani e degli operatori culturali e creativi nelle loro attività transnazionali, compresi la copertura dei costi relativi all'attività artistica e la circolazione delle opere artistiche e culturali ; [Em. 112]

e)

sostegno alle organizzazioni culturali e creative per operare a livello internazionale e ai fini dello sviluppo delle capacità ; [Em. 113]

f)

sviluppo, cooperazione e attuazione programmatici nel campo della cultura, anche attraverso la fornitura di dati e lo scambio delle migliori pratiche o di progetti pilota.

 

Azioni settoriali:

a)

sostegno al settore della musica: promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione nel settore della musica, in particolare nel settore della musica dal vivo, anche attraverso la creazione di reti, della distribuzione del e della promozione di un repertorio musicale e di opere musicali eterogenei all'interno e al di fuori dell'Europa, delle azioni di formazione della formazione, della partecipazione dell'accesso alla musica, dell' allargamento e  della diversificazione del pubblico per il repertorio europeo , della visibilità e del riconoscimento dei creatori, dei promotori e degli artisti, in particolare giovani ed emergenti, nonché sostegno per la raccolta e l'analisi di dati; [Em. 114]

b)

sostegno al settore librario ed editoriale: azioni mirate per promuovere la diversità, la creatività e l'innovazione, in particolare la traduzione , l'adattamento in formati accessibili a persone con disabilità e la promozione della letteratura europea a livello transfrontaliero all'interno e al di fuori dell'Europa e nel resto del mondo , anche mediante biblioteche , formazione e scambi per gli operatori del settore, gli autori e i traduttori e progetti transnazionali di collaborazione, innovazione e sviluppo nel settore; [Em. 115]

c)

sostegno ai settori dell'architettura e del patrimonio culturale e dell'architettura : azioni mirate a favore della mobilità degli operatori, della ricerca, dell'istituzione di standard di elevata qualità, dello sviluppo delle capacità, della condivisione delle conoscenze dell'allargamentodella diversificazione competenze professionali per gli artigiani, del coinvolgimento del pubblico, e dell'internazionalizzazione dei settori del patrimonio culturale e dell'architettura, sostegno alla salvaguardia, alla conservazione , alla rigenerazione dello spazio di vita , al riutilizzo adattativo, alla promozione della Baukultur, alla valorizzazione sostenibilità , diffusione, valorizzazione e internazionalizzazione del patrimonio culturale e dei suoi valori mediante campagne di sensibilizzazione, creazione di reti e attività di apprendimento tra pari; [Em. 116]

d)

sostegno ad altri settori: azioni di promozione mirate a favore dello sviluppo degli aspetti creativi dei di altri settori, compresi i settori del design, della moda e del turismo culturale sostenibile e loro promozione e rappresentanza al di fuori dell'Unione europea. [Em. 117]

Sostegno a tutti i settori culturali e creativi in ambiti con esigenze comuni, considerando che è possibile sviluppare un'azione settoriale, ove opportuno, nei casi in cui le specificità di un sottosettore giustifichino un approccio mirato. È adottato un approccio orizzontale per i progetti transnazionali finalizzati alla collaborazione, alla mobilità e all'internazionalizzazione, anche attraverso programmi di soggiorno, tournée, eventi, esibizioni dal vivo, mostre e festival, oltre che per la promozione della diversità, della creatività e dell'innovazione, della formazione e degli scambi per professionisti del settore, del rafforzamento delle capacità, della creazione di reti, delle competenze, dell'allargamento e diversificazione del pubblico e della raccolta e analisi dei dati. Le azioni settoriali usufruiscono di bilanci che sono proporzionati ai settori identificati come prioritari. Le azioni settoriali dovrebbero contribuire a far fronte alle sfide specifiche affrontate dai diversi settori prioritari indicati nel presente allegato, sulla base di progetti pilota esistenti e azioni preparatorie. [Em. 118]

Azioni specifiche volte a rendere visibili e tangibili l'identità europea, la diversità culturale e il patrimonio culturale europei e ad alimentare il dialogo interculturale: [Em. 119]

a)

Capitali europee della cultura, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);

b)

marchio del patrimonio europeo, che garantisce sostegno finanziario alla decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) , e rete dei siti a cui è stato conferito il marchio del patrimonio europeo ; [Em. 120]

c)

premi culturali dell'UE , tra cui il Premio europeo per il teatro ; [Em. 121]

d)

Giornate europee del patrimonio;

d bis)

azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori; [Em. 122]

e)

sostegno alle istituzioni culturali europee che mirano a offrire ai cittadini europei un servizio culturale diretto con un'ampia copertura geografica.

2.   SEZIONE MEDIA

Le priorità della sezione MEDIA del programma di cui all'articolo 5 terranno conto delle prescrizioni della direttiva 2010/13/UE e delle differenze tra i diversi paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione dei contenuti audiovisivi e l'accesso a questi ultimi, come pure delle dimensioni e delle peculiarità dei rispettivi mercati; tali priorità saranno perseguite mediante, tra l'altro, le seguenti azioni: [Em. 123]

a)

sviluppo di opere audiovisive europee, in particolare film e opere televisive quali fiction, cortometraggi, documentari, film per bambini e di animazione, nonché opere interattive come videogiochi e contenuti multimediali narrativi e di qualità, caratterizzati da maggiori potenzialità di circolazione transfrontaliera, prodotti da società di produzione europee indipendenti ; [Em. 124]

b)

produzione di contenuti televisivi e narrazioni seriali innovativi e di qualità per tutte le età, sostenendo le società di produzione europee indipendenti ; [Em. 125]

b bis)

sostegno a iniziative dedicate alla creazione e promozione di opere relative alla storia dell'integrazione europea e a storie europee; [Em. 126]

c)

promozione e sviluppo di strumenti pubblicitari e di marketing, anche online e mediante l'uso di analisi dei dati, per aumentare la rilevanza, la visibilità, l'accesso transfrontaliero e il pubblico delle opere europee; [Em. 127]

d)

sostegno alle vendite internazionali e alla circolazione delle opere europee non nazionali per piccole e grandi produzioni, su tutte le piattaforme, anche mediante strategie di distribuzione coordinate che interessino diversi paesi , così come il sottotitolaggio, il doppiaggio e l'audiodescrizione ; [Em. 128]

d bis)

azioni finalizzate a sostenere i paesi con scarsa capacità, al fine di colmare le rispettive carenze identificate; [Em. 129]

e)

sostegno agli scambi da impresa a impresa e alle attività di rete per facilitare le coproduzioni europee e internazionali e la circolazione delle opere europee ; [Em. 130]

e bis)

sostegno alle reti europee di creatori audiovisivi di diversi paesi, al fine di coltivare talenti creativi nel settore audiovisivo; [Em. 131]

e ter)

misure specifiche per contribuire al trattamento equo del talento creativo nel settore audiovisivo; [Em. 132]

f)

promozione delle opere europee in eventi e fiere del settore all'interno e al di fuori dell'Europa;

g)

iniziative volte a promuovere l'allargamento e, la diversificazione e il coinvolgimento del pubblico , soprattutto nei cinema, e l'educazione al cinema e alle opere audiovisive , in particolare del pubblico giovane; [Em. 133]

h)

attività di formazione e affiancamento per rafforzare la capacità degli operatori del settore , compresi artigiani e maestranze, di adattarsi ai nuovi sviluppi del mercato e alle nuove tecnologie digitali; [Em. 134]

i)

una rete o più reti di operatori europei di video on demand che proponga propongano una quota significativa di film europei non nazionali; [Em. 135]

j)

festival e reti di festival europei che propongano e promuovano una varietà di opere audiovisive europee, con una quota significativa di film europei non nazionali; [Em. 136]

k)

una rete di esercenti europei di sale cinematografiche che proietti una quota significativa di film europei non nazionali , contribuendo a rafforzare il ruolo delle sale cinematografiche nella catena del valore e ponendo l'accento sulle proiezioni pubbliche come evento sociale ; [Em. 137]

l)

misure specifiche , tra cui attività di affiancamento e creazione di reti, per contribuire a una partecipazione di genere più equilibrata nel settore audiovisivo; [Em. 138]

m)

sostegno al dialogo programmatico, alle azioni programmatiche innovative e allo scambio delle migliori pratiche, anche mediante attività di analisi e la fornitura di dati affidabili;

n)

scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari e creazione di reti tra il settore audiovisivo e i responsabili politici.

n bis)

sostegno alla diffusione dei contenuti culturali televisivi online e offline, così come all'accesso multilingue a tali contenuti, anche attraverso la sottotitolazione, al fine di promuovere la ricchezza e la diversità del patrimonio culturale europeo, delle creazioni contemporanee europee e delle lingue europee. [Em. 139]

3.   SEZIONE TRANSETTORIALE

Le priorità della sezione TRANSETTORIALE del programma di cui all'articolo 6 saranno perseguite, in particolare, mediante le azioni di seguito elencate.

 

Cooperazione programmatica e sensibilizzazione:

a)

sviluppo programmatico, scambio transnazionale di esperienze e competenze, attività di apprendimento tra pari , comprese le attività di affiancamento tra pari per i nuovi partecipanti al programma, sensibilizzazione e creazione di reti, di carattere transettoriale, tra le organizzazioni culturali e creative e i responsabili politici , anche attraverso un dialogo strutturale permanente con i soggetti interessati e un forum dei settori culturali e creativi inteso a rafforzare il dialogo e l'orientamento delle politiche settoriali ; [Em. 140]

b)

attività di analisi transettoriali;

c)

sostegno alle azioni che mirano a promuovere la cooperazione programmatica transnazionale e l'elaborazione di politiche relative al ruolo che gioca l'inclusione sociale attraverso la cultura;

d)

miglioramento della conoscenza del programma e dei temi di cui si occupa, promozione della sensibilizzazione dei cittadini e contributo alla trasferibilità oltre i confini del singolo Stato membro risultati tra Stati membri.

 

Laboratorio per l'innovazione creativa:

a)

incoraggiamento di nuove forme di creazione al crocevia fra diversi settori culturali e creativi e con operatori di altri settori , ad esempio utilizzando tecnologie innovative , e offrendo attività di affiancamento relative a queste ultime, in seno alle organizzazioni culturali e mediante la collaborazione attraverso poli digitali ; [Em. 141]

b)

promozione di approcci e strumenti transettoriali innovativi per facilitare l'accesso, la distribuzione, la promozione e la monetizzazione della cultura e della creatività, compreso il patrimonio culturale.

b bis)

azioni finalizzate alla realizzazione di produzioni interdisciplinari relative all'Europa e ai suoi valori; [Em. 142]

 

Punti di contatto del programma:

a)

promozione del programma a livello nazionale e fornitura di informazioni pertinenti sui diversi tipi di sostegno disponibili a livello dell'Unione , nonché sui criteri e le procedure di valutazione e sui relativi risultati ; [Em. 143]

b)

sostegno ai potenziali beneficiari nel processo di presentazione delle domande e incoraggiamento della cooperazione transfrontaliera e dello scambio di migliori prassi tra professionisti, istituzioni, piattaforme e reti all'interno degli ambiti strategici e dei settori interessati dal programma e tra di essi; [Em. 144]

c)

sostegno alla Commissione nel garantire una comunicazione e una diffusione appropriate , dal basso verso l'alto e dall'alto verso il basso, dei risultati del programma tra i cittadini e tra gli operatori . [Em. 145]

 

Attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione:

a)

risposta ai cambiamenti strutturali e tecnologici cui deve far fronte il settore dei media mezzi di informazione promuovendo e monitorando un ambiente mediatico pluralistico e diversificato indipendente e sostenendo un monitoraggio indipendente al fine di valutare i rischi e le sfide per il pluralismo e la libertà dei media ; [Em. 146]

b)

sostegno a standard elevati di produzione mediatica promuovendo la cooperazione, le competenze digitali, il giornalismo collaborativo transfrontaliero e contenuti di qualità , nonché modelli economici sostenibili per i media, al fine di garantire l'etica professionale nel giornalismo ; [Em. 147]

c)

promozione dell'alfabetizzazione mediatica per consentire ai cittadini, in particolare i giovani, di sviluppare un'interpretazione critica dei media , sostegno alla creazione di una piattaforma dell'Unione finalizzata a condividere le prassi e le politiche in materia di alfabetizzazione mediatica fra tutti gli Stati membri, anche attraverso reti universitarie di radio e media che si occupano dell'Europa e offerta di programmi di formazione ai professionisti del settore dei mezzi di informazione allo scopo di riconoscere e contrastare la disinformazione . [Em. 148]

c bis)

garanzia e tutela del dialogo politico e della società civile sulle minacce alla libertà e al pluralismo dei media in Europa; [Em. 149]


(1)  Decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 e che abroga la decisione n. 1622/2006/CE (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 1).

(2)  Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

ALLEGATO II

INDICATORI DI IMPATTO QUALITATIVI E QUANTITATIVI COMUNI DEL PROGRAMMA

(1)

Benefici per i cittadini e le comunità;

(2)

benefici per il rafforzamento della diversità culturale e del patrimonio culturale europei;

(3)

benefici per l'economia e l'occupazione dell'Unione, in particolare per i settori culturali e creativi e le PMI;

(4)

integrazione delle politiche dell'Unione, comprese le relazioni culturali internazionali;

(5)

valore aggiunto europeo dei progetti;

(6)

qualità dei partenariati e dei progetti culturali;

(7)

numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee sostenute dal programma;

(8)

numero di posti di lavoro collegati ai progetti finanziati;

(9)

equilibrio di genere, se del caso, mobilità e responsabilizzazione degli operatori dei settori culturali e creativi. [Em. 150]

Indicatori

SEZIONE CULTURA

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti con il sostegno del programma.

Numero di artisti e operatori culturali e/o creativi mobili (geograficamente) oltre le frontiere nazionali grazie al sostegno del programma, per paese di origine.

Numero di persone che accedono alle opere culturali e creative europee generate dal programma, incluse le opere di paesi diversi dal proprio.

Numero di progetti sostenuti dal programma rivolti a gruppi svantaggiati, segnatamente giovani disoccupati e migranti.

Numero di progetti sostenuti dal programma cui partecipano organizzazioni di paesi terzi.


SEZIONE MEDIA

Numero di persone che accedono a opere audiovisive europee di paesi diversi dal proprio e sostenute dal programma.

Numero di partecipanti ad attività di apprendimento sostenute dal programma che ritengono di avere migliorato le proprie competenze e la propria occupabilità.

Numero e dotazione finanziaria delle coproduzioni concepite e realizzate con il sostegno del programma.

Numero di persone raggiunte dalle attività promozionali da impresa a impresa nei principali mercati.


SEZIONE TRANSETTORIALE

Numero e dimensioni dei partenariati transnazionali istituiti (indicatore composito per i laboratori per l'innovazione creativa e le azioni a sostegno dei mezzi di informazione).

Numero di eventi per promuovere il programma organizzati dai punti di contatto.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/965


P8_TA(2019)0324

«Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018)0367 — C8-0233/2018 — 2018/0191(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/55)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0367),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 165, paragrafo 4, e 166, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0233/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 6 febbraio 2019 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0111/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

approva la sua dichiarazione allegata alla presente risoluzione;

3.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 194.

(2)  GU C 168 del 16.5.2019, pag. 49.


P8_TC1-COD(2018)0191

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus» «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 [Em. 1. Tale modifica si applica all'intero testo]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

In un contesto di cambiamenti rapidi e profondi, determinati dall'evoluzione tecnologica e dalla globalizzazione, investire nella mobilità ai fini dell'apprendimento, Investire nella mobilità per tutti , a prescindere dal contesto sociale o culturale e indipendentemente dai mezzi , nonché nella cooperazione e nello sviluppo di politiche innovative nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport è fondamentale per costruire società inclusive, democratiche, coese e resilienti e per sostenere la competitività dell'Unione, contribuendo nel contempo al rafforzamento dell'identità europea , dei principi e dei valori europei e a un'Unione più democratica. [Em. 2]

(2)

Nella sua comunicazione «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura», del 14 novembre 2017, la Commissione ha espresso l'intenzione di adoperarsi per creare entro il 2025 uno spazio europeo dell'istruzione in cui l'apprendimento non sia limitato da confini; un'Unione in cui sia la norma trascorrere un periodo in un altro Stato membro, a fini di studio e apprendimento in qualsiasi forma o contesto, e parlare altre due lingue oltre alla propria lingua madre; un'Unione in cui le persone abbiano un forte senso della propria identità di europei, del patrimonio culturale dell'Europa e della sua diversità. In tale contesto, la Commissione ha sottolineato la necessità di promuovere l'ormai collaudato programma Erasmus+ per tutte le categorie di discenti cui già si rivolge e raggiungere quelli che beneficiano di minori opportunità.

(3)

L'importanza dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il futuro dell'Unione è ribadita nella comunicazione della Commissione, del 14 febbraio 2018, intitolata «Un quadro finanziario pluriennale nuovo e moderno per un'Unione europea in grado di realizzare efficientemente le sue priorità post-2020» (4), che pone l'accento sulla necessità di mantenere gli impegni assunti dagli Stati membri al vertice sociale di Göteborg, anche attraverso la piena attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (5) e del suo primo principio, relativo all'istruzione, alla formazione e all'apprendimento permanente. La comunicazione evidenzia la necessità di intensificare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un programma sensibilmente rafforzato, inclusivo e ampliato, come auspicato dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017.

(4)

Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato solennemente e firmato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sancisce, nel suo primo principio fondamentale, che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del lavoro. Il pilastro europeo dei diritti sociali chiarisce inoltre l'importanza di un'istruzione di qualità nella prima infanzia e di garantire pari opportunità per tutti. [Em. 3]

(5)

Il 16 settembre 2016, a Bratislava, i leader dei 27 Stati membri hanno espresso la propria intenzione di offrire migliori opportunità ai giovani. Nella dichiarazione di Roma, firmata il 25 marzo 2017, i leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, del Parlamento europeo e della Commissione europea si sono impegnati ad adoperarsi per realizzare un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente; un'Unione che preservi il nostro patrimonio culturale e promuova la diversità culturale ; un'Unione che lotti contro la disoccupazione, la discriminazione, l'esclusione sociale e la povertà . [Em. 4]

(6)

La relazione di valutazione di medio termine del programma Erasmus+ 2014-2020 ha confermato che la creazione di un unico programma in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport si è tradotta in semplificazione, razionalizzazione e sinergie importanti nella gestione del programma, sebbene siano necessari altri miglioramenti per consolidare ulteriormente gli incrementi di efficienza del programma 2014-2020. Nelle consultazioni per la valutazione di medio termine e sul futuro del programma, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno vivamente esortato a garantire continuità nella portata, nell'assetto e nei meccanismi di erogazione del programma e ad apportare una serie di miglioramenti, ad esempio rendendolo maggiormente inclusivo , più semplice e più gestibile per i beneficiari più piccoli e i progetti di minori dimensioni . Si sono inoltre detti pienamente a favore del mantenimento del paradigma dell'apprendimento permanente a integrazione e sostegno del programma. Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 febbraio 2017 sull'attuazione di Erasmus+, ha accolto con favore la struttura integrata del programma e ha chiesto alla Commissione di sfruttare pienamente la dimensione del programma legata all'apprendimento permanente promuovendo e incoraggiando la cooperazione intersettoriale nell'ambito del futuro programma. La valutazione d'impatto della Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi hanno inoltre evidenziato l'esigenza di mantenere una forte rafforzare ulteriormente la dimensione internazionale nel programma ed estenderla ad altri settori dell'istruzione e della formazione , della gioventù e dello sport . [Em. 5]

(7)

La consultazione pubblica aperta sui Fondi dell'Unione europea nel settore dei valori e della mobilità ha confermato queste conclusioni chiave e posto l'accento sulla necessità di rendere il futuro programma più inclusivo e continuare a perseguire l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, rafforzando inoltre le priorità in materia di promozione dell'identità europea, cittadinanza attiva e partecipazione alla vita democratica.

(7 bis)

La Corte dei conti europea, nella sua relazione speciale n. 22/2018 del 3 luglio 2018 su Erasmus+  (6) , ha sottolineato che il programma ha prodotto un valore aggiunto europeo dimostrabile, ma che non tutte le dimensioni di tale valore aggiunto, tra cui un maggiore senso di identità europea o un multilinguismo rafforzato, sono state adeguatamente prese in considerazione o misurate. La Corte ha ritenuto che il prossimo programma dovrebbe garantire che gli indicatori siano meglio allineati agli obiettivi del programma, al fine di garantire un'adeguata valutazione della performance. Nella relazione, la Corte ha altresì osservato che, nonostante gli sforzi di semplificazione del programma 2014-2020, gli oneri amministrativi restano troppo elevati ed ha pertanto raccomandato alla Commissione di semplificare ulteriormente le procedure del programma, in particolare le procedure di domanda e gli obblighi di comunicazione, nonché di migliorare gli strumenti informatici. [Em. 6]

(8)

Nella sua comunicazione «Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende — Quadro finanziario pluriennale 2021-2027» (7), adottata il 2 maggio 2018, la Commissione ha proposto di investire maggiormente nelle persone e di rafforzare la componente «giovani» nel prossimo quadro finanziario raddoppiando, come minimo, l'entità del , e ha riconosciuto che il programma Erasmus+ 2014-2020, è stato uno dei successi più visibili dell'Unione. Nonostante il successo generale, il nuovo programma dovrebbe concentrarsi sull'inclusione e cercare di raggiungere un numero 2014-2020 non è stato in grado di soddisfare l'elevata domanda di finanziamenti e ha accusato bassi tassi di successo dei progetti. Per ovviare a tali carenze è necessario aumentare il bilancio pluriennale per il programma che succederà al programma 2014-2020. Il programma successivo mira inoltre ad essere più elevato inclusivo, raggiungendo un maggior numero di giovani persone che beneficiano di minori opportunità , e comprende una serie di iniziative nuove e ambiziose . Pertanto, come sottolineato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo quadro finanziario pluriennale, è necessario triplicare la dotazione di bilancio, a prezzi costanti, per il programma successivo rispetto al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 . Ciò dovrebbe permettere a più giovani di spostarsi in un altro paese per studiare o lavorare. [Em. 7]

(9)

In tale contesto, è necessario istituire il programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport («programma») che succede al programma Erasmus+ 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La natura integrata del programma 2014-2020, che abbraccia l'apprendimento in tutti i contesti (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, dovrebbe essere mantenuta per rafforzata, al fine di garantire un approccio di apprendimento permanente e promuovere percorsi di apprendimento flessibili che consentano alle persone di sviluppare acquisire e migliorare le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per svilupparsi come individui e affrontare le sfide e sfruttare al massimo le opportunità del ventunesimo secolo. Tale approccio dovrebbe inoltre riconoscere il valore delle attività di istruzione non formale e informale e i legami tra di esse. [Em. 8]

(10)

Il programma dovrebbe essere dotato degli strumenti per poter recare un contributo ancora maggiore alla realizzazione degli obiettivi politici e delle priorità dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport. Un approccio coerente di apprendimento permanente è essenziale per gestire le diverse transizioni che ogni persona dovrà affrontare nel corso della vita , in particolare per le persone anziane che devono acquisire nuove competenze per la vita o competenze per un mercato del lavoro in evoluzione. Tale approccio dovrebbe essere incoraggiato mediante una cooperazione intersettoriale efficace e una maggiore interazione tra diverse forme di istruzione . Nel perseguimento di tale approccio, il prossimo programma dovrebbe mantenere una relazione stretta con il quadro strategico generale per la cooperazione dell'Unione in materia di istruzione, formazione e gioventù, comprese le agende politiche per le scuole, l'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale e l'apprendimento degli adulti, rafforzando e sviluppando nel contempo sinergie con altri programmi e settori di intervento correlati dell'Unione. [Em. 9]

(10 bis)

Le organizzazioni che operano in un contesto transfrontaliero forniscono un contributo importante alla dimensione transnazionale e internazionale del programma. Pertanto, se del caso, il programma dovrebbe fornire sostegno alle reti pertinenti a livello dell'Unione e alle organizzazioni europee e internazionali le cui attività sono inerenti e contribuiscono agli obiettivi del programma. [Em. 10]

(11)

Il programma costituisce un elemento chiave della costruzione di uno spazio europeo dell'istruzione e dello sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, come indicato nella raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente  (9) entro il 2025 . Dovrebbe essere dotato degli strumenti per contribuire al nuovo quadro strategico per la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione e all'agenda per le competenze per l'Europa (10) con un impegno comune nei confronti dell'importanza strategica delle competenze , delle abilità e delle abilità conoscenze per sostenere l'occupazione e creare occupazione, crescita , la crescita competitività, innovazione la competitività coesione sociale . Dovrebbe assistere gli Stati membri nel raggiungimento degli obiettivi della dichiarazione di Parigi sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (11). [Em. 11]

(12)

Il programma dovrebbe essere coerente con la nuova strategia dell'Unione per la gioventù (12), il quadro di riferimento per la cooperazione europea in materia di gioventù per il periodo 2019-2027, sulla base della comunicazione della Commissione, del 22 maggio 2018, «Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù» , anche rispetto all'obiettivo della strategia di sostenere l'occupazione giovanile di alta qualità e l'apprendimento non formale  (13). [Em. 12]

(13)

Il programma dovrebbe tenere conto del piano di lavoro dell'Unione per lo sport, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione a livello di Unione nel settore dello sport per il periodo […] (14). Dovrebbero essere garantite coerenza e complementarità tra il piano di lavoro dell'Unione e le azioni sostenute nell'ambito del programma nel settore dello sport. Occorre prestare un'attenzione particolare agli sport di base, tenendo conto del ruolo importante che lo sport svolge nel promuovere l'attività fisica e uno stile di vita sano, le relazioni interpersonali, l'inclusione sociale e l'uguaglianza. Il programma dovrebbe sostenere azioni di mobilità soltanto nel contesto di sport di base, sia per i giovani che praticano uno sport organizzato su base regolare sia per il personale sportivo. Occorre inoltre riconoscere che il personale sportivo può essere costituito da professionisti, ossia da persone che si guadagnano da vivere attraverso lo sport, ed essere comunque impegnato in sport di base. Le azioni di mobilità dovrebbero pertanto essere aperte a questo gruppo. Il programma dovrebbe contribuire a promuovere i valori comuni europei tramite lo sport, il buon governo e l'integrità nello sport , la sostenibilità e le buone pratiche ambientali nello sport, nonché l'istruzione, la formazione e le competenze nello sport e attraverso lo sport. Tutti i soggetti interessati, inclusi gli istituti di istruzione e formazione, dovrebbero poter partecipare a partenariati, alla cooperazione e al dialogo politico nel settore dello sport. [Em. 13]

(14)

Il programma dovrebbe contribuire al rafforzamento della capacità di innovazione dell'Unione, in particolare sostenendo attività di mobilità e cooperazione che promuovano lo sviluppo di abilità e competenze in discipline o campi di studio orientati al futuro quali le scienze, le tecnologie, l'arte, l'ingegneria e la matematica (STEAM) , i cambiamenti climatici, l'ambiente la protezione dell'ambiente, lo sviluppo sostenibile , le energie pulite, l'intelligenza artificiale, la robotica, l'analisi dei dati , il design le arti l'architettura il design, l'alfabetismo digitale e mediatico per consentire alle persone di sviluppare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie per il futuro. [Em. 14]

(14 bis)

In linea con la sua missione di stimolare l'innovazione nel settore dell'istruzione e della formazione, il programma dovrebbe rafforzare lo sviluppo di strategie di istruzione e apprendimento rivolte a bambini dotati e talentuosi, indipendentemente dalla loro nazionalità, dalla loro condizione socioeconomica o dal loro genere. [Em. 15]

(14 ter)

Il programma dovrebbe contribuire al seguito dell'Anno europeo del patrimonio culturale sostenendo attività concepite per sviluppare le competenze necessarie per proteggere e preservare il patrimonio culturale europeo e sfruttare appieno le opportunità didattiche che il settore culturale e creativo offre. [Em. 16]

(15)

Le sinergie con Orizzonte Europa dovrebbero assicurare che le risorse combinate del programma e del programma Orizzonte Europa (15) siano utilizzate per sostenere attività destinate al rafforzamento e all'ammodernamento degli istituti di istruzione superiore europei. Orizzonte Europa, ove opportuno, integrerà il sostegno del programma all'iniziativa alle iniziative che dimostrano una dimensione della ricerca, come l'iniziativa Università europee, in particolare per quanto riguarda la dimensione della ricerca, come parte dell'elaborazione di nuove strategie comuni e integrate sostenibili e a lungo termine in materia di istruzione, ricerca e innovazione. Le sinergie con Orizzonte Europa contribuiranno a promuovere l'integrazione dell'istruzione e della ricerca , in particolare negli istituti di istruzione superiore. [Em. 17]

(16)

Il programma dovrebbe essere maggiormente inclusivo, incrementando la propria capacità il tasso di raggiungere partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità, anche tramite formati più flessibili di mobilità ai fini dell'apprendimento, e promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di È importante riconoscere che bassi livelli di partecipazione tra le persone che beneficiano di minori opportunità potrebbero derivare da cause diverse e dipendere da diversi contesti nazionali. Pertanto, entro un quadro a livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età. Dovrebbero essere incentivati i formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista, in modo da raggiungere più partecipanti, soprattutto le persone che beneficiano di minori opportunità e le persone per le quali lo spostamento fisico in un paese diverso da quello di residenza costituirebbe un ostacolo dell'Unione, le agenzie nazionali dovrebbero sviluppare strategie di inclusione con misure per migliorare la divulgazione, semplificare le procedure, offrire formazione e supporto e monitorare l'efficacia. Andrebbero inoltre utilizzati altri meccanismi per migliorare l'inclusione , anche offrendo formati più flessibili di mobilità , in linea con le esigenze delle persone che beneficiano di minori opportunità, ai fini dell'apprendimento promuovendo la partecipazione di organizzazioni di piccole dimensioni, in particolare nuovi operatori e organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i discenti svantaggiati di tutte le età . [Em. 18]

(16 bis)

Qualora le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari, a causa della loro situazione economica o a causa dei costi più elevati di partecipazione al programma dovuti alla loro situazione specifica, come spesso è il caso delle persone con disabilità, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che siano istituite misure adeguate di sostegno finanziario. Tali misure possono includere altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo Plus, programmi nazionali o adeguamenti delle sovvenzioni o integrazioni del sostegno attraverso il programma. Nel valutare se le persone che beneficiano di minori opportunità non siano in grado di partecipare al programma per motivi finanziari e stabilire il livello di sostegno di cui necessitano, si dovrebbero utilizzare criteri oggettivi. I costi supplementari delle misure volte a facilitare l'inclusione non dovrebbero mai costituire le basi per il rifiuto di una candidatura. [Em. 19]

(16 ter)

Il programma dovrebbe continuare a focalizzare il suo sostengo sulla mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e dovrebbe offrire maggiori opportunità per le persone con minori possibilità di beneficiare di azioni di mobilità fisica ai fini dell'apprendimento. Nel contempo, si dovrebbe riconoscere che formati virtuali, come la cooperazione virtuale e la mobilità virtuale e mista possono completare in modo efficace la mobilità fisica ai fini dell'apprendimento e massimizzarne l'efficacia. In casi eccezionali, qualora le persone non siano in grado di partecipare ad azioni e attività di mobilità, i formati virtuali possono consentire loro di beneficiare di molti vantaggi del programma in modo innovativo ed efficace sul piano dei costi. Il programma dovrebbe pertanto fornire sostegno anche per tali formati e strumenti virtuali. Tali formati e strumenti, in particolare quelli utilizzati per l'apprendimento delle lingue, dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico nel modo più ampio possibile. [Em. 20]

(16 quater)

In linea con gli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare l'articolo 9 sull'accessibilità e l'articolo 24 sull'istruzione, si dovrebbe prestare particolare attenzione a garantire che le persone con disabilità beneficino di un accesso non discriminatorio e libero da ostacoli al programma. A tal fine si dovrebbe fornire un sostegno aggiuntivo incluso, ove necessario, un sostegno finanziario. [Em. 21]

(16 quinquies)

Gli ostacoli giuridici e amministrativi, come le difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno e all'accesso a servizi di sostegno, in particolare i servizi sanitari, possono ostacolare l'accesso al programma. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare tutte le misure necessarie per rimuovere tali ostacoli, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione, e per facilitare gli scambi transfrontalieri, ad esempio tramite il rilascio della tessera di assicurazione sanitaria europea. [Em. 22]

(17)

Nella sua comunicazione «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura» la Commissione ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall'istruzione, dalla cultura e dallo sport nel promuovere la cittadinanza attiva e, i valori comuni e un senso di solidarietà tra le generazioni più giovani. Rafforzare l'identità europea e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e della società civile ai processi democratici è essenziale per il futuro dell'Europa e delle nostre società democratiche. Andare all'estero per studiare, imparare, formarsi e lavorare o partecipare ad attività sportive o destinate ai giovani contribuisce a consolidare questa identità europea in tutta la sua diversità, come pure il senso di appartenenza a una comunità culturale, e a promuovere la cittadinanza attiva , la coesione sociale e il pensiero critico tra persone di tutte le età. Coloro che partecipano ad attività di mobilità dovrebbero condividere la propria esperienza nelle loro comunità locali e in quelle del paese ospitante. Dovrebbero essere sostenute le attività collegate alla promozione delle competenze chiave individuali e al rafforzamento di tutti gli aspetti della creatività nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù. [Em. 23]

(17 bis)

È importante che il programma produca un valore aggiunto europeo. Pertanto, le azioni e le attività dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo del programma solo se possono dimostrare un potenziale valore aggiunto europeo. Dovrebbe essere possibile dimostrare il valore aggiunto europeo in vari modi, per esempio attraverso il carattere transnazionale delle azioni, la loro complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche dell'Unione, il loro contributo all'uso efficace degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità a livello di Unione, il loro contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione, la loro promozione del multilinguismo e del dialogo interculturale e interreligioso, la loro promozione di un senso di appartenenza a livello europeo e il loro rafforzamento della cittadinanza europea. [Em. 24]

(18)

Dovrebbe essere consolidata la dimensione internazionale del programma, con l'obiettivo di offrire offrendo sia alle persone sia alle organizzazioni un maggior numero di opportunità di mobilità, cooperazione e dialogo politico con i paesi terzi non associati al programma , segnatamente i paesi in via di sviluppo. La dimensione internazionale dovrebbe sostenere lo sviluppo di competenze e gli scambi interpersonali, in modo particolare per i cittadini dei paesi in via di sviluppo, dovrebbe sostenere il trasferimento di conoscenze nei loro paesi di origine al termine del loro periodo di studi. Dovrebbe inoltre rafforzare la costruzione di capacità dei sistemi di istruzione nei paesi in via di sviluppo . Dando seguito alla realizzazione efficace di attività internazionali nel campo dell'istruzione superiore e della gioventù nell'ambito dei programmi precedenti in materia di istruzione, formazione e gioventù, le attività di mobilità internazionale dovrebbero essere estese ad altri settori, ad esempio all'istruzione e alla formazione professionale e allo sport . [Em. 25]

(18 bis)

Al fine di potenziare l'impatto delle attività nei paesi in via di sviluppo, è importante rafforzare le sinergie tra il programma Erasmus+ e gli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, quali lo strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale e lo strumento di assistenza preadesione. [Em. 26]

(19)

L'assetto fondamentale del programma 2014-2020, articolato in tre capitoli (istruzione e formazione, gioventù e sport) strutturati intorno a tre azioni chiave, si è dimostrato efficace e dovrebbe essere mantenuto. Dovrebbero essere introdotti miglioramenti per snellire e razionalizzare le azioni sostenute dal programma.

(20)

Il programma dovrebbe rafforzare le opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento esistenti, in particolare nei settori dove sono possibili i maggiori incrementi di efficienza, per raggiungere un pubblico più ampio e rispondere all'ingente domanda non soddisfatta, in particolare incrementando e facilitando le attività di mobilità per gli studenti e il personale dell'istruzione superiore, gli alunni e il personale delle scuole , inclusi gli insegnanti delle scuole materne e il personale di assistenza nelle scuole della prima infanzia e i discenti e il personale dell'istruzione e della formazione professionale. La , prevedendo azioni mirate che tengano conto delle specifiche esigenze educative delle persone a cui sono rivolte . Le opportunità di mobilità per i docenti dell'istruzione e della formazione professionale nelle regioni di frontiera dovrebbero essere ulteriormente promosse per prepararli allo specifico contesto del mercato del lavoro transfrontaliero. Il programma dovrebbe inoltre offrire opportunità di mobilità dei per i discenti e il personale dell'istruzione degli adulti scarsamente qualificati dovrebbe essere integrata nei partenariati per . Gli obiettivi principali dell'istruzione degli adulti sono il trasferimento di conoscenze, competenze e abilità e la cooperazione promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva, dello sviluppo personale e del benessere . Le opportunità di mobilità per i giovani che partecipano ad attività di apprendimento non formale dovrebbero essere inoltre ampliate in modo da raggiungere un pubblico di giovani più vasto , in particolare i nuovi arrivati, le persone che beneficiano di minori opportunità e i gruppi di popolazione difficili da raggiungere . Dovrebbe altresì essere rafforzata, in ragione del suo effetto leva, la mobilità del personale dei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport , concentrandosi in particolare sulla riqualificazione e sul perfezionamento professionale e la promozione dello sviluppo di competenze per il mercato del lavoro . In linea con l'obiettivo di realizzare un autentico spazio europeo dell'istruzione, il programma dovrebbe inoltre promuovere la mobilità e gli scambi e favorire la partecipazione degli studenti alle attività didattiche , culturali culturali sostenendo sportive attraverso la digitalizzazione dei processi, per agevolare le procedure di presentazione delle domande e la partecipazione al programma , sviluppando sistemi online di facile utilizzo basati sulle migliori pratiche e creando nuovi strumenti come ad esempio con la carta europea dello studente. Tale iniziativa può rappresentare uno strumento importante per fare della mobilità per tutti una realtà, sia consentendo agli istituti di istruzione superiore di inviare e accogliere più studenti in scambio, continuando nel contempo a migliorare la qualità della mobilità degli studenti, sia agevolando l'accesso degli studenti a vari servizi (biblioteca, trasporti, alloggio) prima del loro arrivo presso l'istituto all'estero. [Em. 27]

(20 bis)

Il programma dovrebbe garantire esperienze di mobilità di qualità basate sui principi stabiliti nella raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: la Carta europea di qualità per la mobilità  (16) , che chiarisce che la qualità dell'informazione, la preparazione, il sostegno e il riconoscimento delle esperienze e delle qualifiche, nonché piani di apprendimento chiari e risultati dell'apprendimento elaborati in anticipo hanno un impatto dimostrabile sui benefici della mobilità. Le attività di mobilità dovrebbero essere adeguatamente preparate in anticipo. Tale preparazione può essere fatta frequentemente e in modo efficiente mediante l'utilizzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Se del caso, il programma dovrebbe altresì fornire un sostegno alle visite preparatorie per le attività di mobilità. [Em. 28]

(20 ter)

Il programma dovrebbe sostenere e incoraggiare la mobilità degli insegnanti e del personale educativo a tutti i livelli, al fine di migliorare le pratiche di lavoro e contribuire allo sviluppo professionale. Dato il ruolo essenziale che l'educazione prescolastica e della prima infanzia svolge nel prevenire le diseguaglianze sociali ed economiche, è importante che gli insegnanti e il personale a questo livello possano partecipare alla mobilità di apprendimento nel quadro del programma. Per quanto concerne l'insegnamento, il programma dovrebbe inoltre incoraggiare la sperimentazione di innovazioni delle politiche per affrontare alcune delle sfide comuni con cui si confrontano i sistemi d'istruzione nell'UE, come attrarre nuovi talenti nel settore dell'insegnamento rivolto ai bambini più marginalizzati e sviluppare formazioni per aiutare i docenti nell'insegnamento a favore dei discenti svantaggiati. Al fine di sfruttare al massimo i benefici della partecipazione al programma per i docenti e il personale didattico, ci si dovrebbe adoperare in ogni modo per garantire che essi beneficino di un contesto favorevole alla mobilità, nel cui quadro beneficino di un programma di lavoro e di un carico di lavoro regolare, abbiano accesso a possibilità di formazione adeguate e beneficino di un sostegno finanziario adeguato in funzione del paese e, se del caso, della regione in cui si deve svolgere l'attività di mobilità a fini di apprendimento. [Em. 29]

(20 quater)

Nel riconoscere il ruolo fondamentale che l'istruzione e la formazione professionale svolgono nel migliorare le prospettive di lavoro e nel promuovere l'inclusione sociale, il programma dovrebbe contribuire a rafforzare l'inclusività, la qualità e la pertinenza dell'istruzione e della formazione professionale, in linea con la comunicazione della Commissione del 10 giugno 2016 su «Una nuova agenda per le competenze per l'Europa: Lavorare insieme per promuovere il capitale umano, l'occupabilità e la competitività»  (17) . Il programma dovrebbe promuovere legami più stretti tra coloro che dispensano istruzione e formazione professionale e i datori di lavoro, sia pubblici sia privati. Il programma dovrebbe inoltre affrontare questioni specifiche al settore dell'istruzione e della formazione professionale, come la formazione linguistica, la promozione di partenariati di alta qualità e il riconoscimento e la certificazione delle competenze, e incoraggiare coloro che dispensano istruzione e formazione professionale a richiedere la carta di mobilità per l'istruzione e la formazione professionale quale attestato di qualità. [Em. 30]

(21)

Il programma dovrebbe incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa, fra l'altro, sostenendo progetti partecipativi che li coinvolgano e consentano loro di imparare a partecipare alla società civile, sensibilizzando in merito ai valori comuni europei, compresi i diritti fondamentali, la storia europea, la cultura e la cittadinanza, avvicinando i giovani e i responsabili delle decisioni a livello locale, nazionale e di Unione e contribuendo al processo di integrazione europea. Il programma dovrebbe sensibilizzare in merito agli strumenti di democrazia elettronica, compresa l'iniziativa dei cittadini europei. Dovrebbe inoltre promuovere gli scambi intergenerazionali tra giovani e anziani. Alla luce del ruolo chiave delle organizzazioni giovanili e dell'animazione giovanile per il conseguimento di tali obiettivi, il programma dovrebbe sostenere lo sviluppo del settore della gioventù nell'Unione. [Em. 31]

(22)

Il programma dovrebbe offrire ai giovani maggiori possibilità di scoprire l'Europa tramite esperienze di apprendimento all'estero nel quadro della nuova iniziativa denominata DiscoverEU . Ai diciottenni giovani di età compresa tra i 18 e i 20 anni , in particolare quelli che beneficiano di minori opportunità, dovrebbe essere offerta l'occasione di avere una prima breve esperienza di viaggio in Europa, da soli o in gruppo, nel quadro di un'attività di istruzione formale o informale destinata a sviluppare il loro senso di appartenenza all'Unione europea e a promuovere la scoperta della sua diversità linguistica e culturale. L'iniziativa dovrebbe contenere una componente di apprendimento valida e verificabile e dovrebbe garantire un'adeguata diffusione delle esperienze e condivisione delle lezioni apprese, al fine di valutare e migliorare l'iniziativa su base costante. Il programma dovrebbe individuare gli organismi responsabili della sensibilizzazione e della selezione dei partecipanti , prestando la dovuta attenzione all'equilibrio geografico, e sostenere attività intese a promuovere la dimensione di apprendimento dell'esperienza. Tali organismi dovrebbero altresì essere coinvolti, se del caso, nella fornitura di formazione e sostegno pre e postmobilità, anche per quanto concerne le competenze linguistiche e interculturali. L'iniziativa DiscoverEU dovrebbe inoltre costruire legami con le iniziative «Capitali europee della cultura», «Capitali europee della gioventù», «Capitali europee del volontariato» e «Capitali verdi europee». [Em. 32]

(23)

L'apprendimento delle lingue contribuisce alla comprensione reciproca e alla mobilità all'interno e all'esterno dell'Unione. Nel contempo, le competenze linguistiche sono competenze essenziali nella vita e sul lavoro. Pertanto, il programma dovrebbe altresì potenziare l'apprendimento delle lingue, tramite corsi di lingua in particolare tramite loco e un maggior ricorso agli a strumenti online accessibili , dati i vantaggi supplementari offerti dall'e-learning che l'e-learning può offrire per l'apprendimento linguistico in termini di accesso e flessibilità. Il sostegno all'apprendimento delle lingue offerto attraverso il programma dovrebbe prestare attenzione alle esigenze degli utenti, con una particolare attenzione alle lingue utilizzate nel paese ricevente e, nelle regioni di frontiera, alle lingue dei paesi confinanti. Il sostegno all'apprendimento delle lingue dovrebbe altresì fornire le lingue dei segni nazionali. Lo strumento per il sostegno linguistico online offerto da Erasmus+ dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dei partecipanti al programma ed essere aperto a tutti. [Em. 33]

(23 bis)

Il programma dovrebbe fare uso di tecnologie linguistiche, come le tecnologie della traduzione automatica, allo scopo di facilitare gli scambi tra autorità e migliorare il dialogo interculturale. [Em. 34]

(24)

Il programma dovrebbe sostenere misure che potenzino la cooperazione tra istituti e organizzazioni attivi nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, riconoscendone il ruolo fondamentale per dotare le persone delle conoscenze, delle competenze e delle abilità necessarie in un mondo che cambia e per realizzare adeguatamente il potenziale di innovazione, creatività e imprenditorialità, in particolare nell'ambito dell'economia digitale. A tal fine è opportuno garantire una cooperazione efficace tra tutti i soggetti interessati a tutti i livelli di attuazione del programma. [Em. 35]

(25)

Nelle sue conclusioni del 14 dicembre 2017, il Consiglio europeo ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a portare avanti una serie di iniziative per intensificare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, anche favorendo l'emergere, entro il 2024, di «Università europee» composte da reti di università in tutta l'Unione, caratterizzate da un approccio dal basso verso l'alto. Il programma dovrebbe assicurare sostegno a tali Università europee , che dovrebbero essere università d'eccellenza e mirare a rafforzare l'attività degli istituti di istruzione superiore nell'Unione europea e a migliorare la cooperazione tra ricerca, innovazione e istruzione. La nozione di eccellenza va intesa in senso ampio, anche in relazione all'abilità di rafforzare l'inclusione. Il programma di sostegno dovrebbe mirare ad una maggiore copertura geografica delle «Università europee». [Em. 36]

(26)

Il comunicato di Bruges del 2010 ha invocato il sostegno all'eccellenza professionale per una crescita intelligente e sostenibile, mentre la comunicazione del 2017 «Rafforzare l'innovazione nelle regioni d'Europa» punta al collegamento tra istruzione e formazione professionale e sistemi di innovazione, come parte delle strategie di specializzazione intelligente a livello regionale. Il programma dovrebbe offrire i mezzi per rispondere a queste richieste e sostenere lo sviluppo di piattaforme transnazionali di centri di eccellenza professionale fortemente integrati nelle strategie locali e regionali per la crescita, l'innovazione, la competitività , lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale . Tali centri di eccellenza dovrebbero fungere da elementi trainanti per competenze professionali di qualità in un contesto di sfide settoriali, sostenendo nel contempo i mutamenti strutturali generali e le politiche socioeconomiche nell'Unione. [Em. 37]

(27)

Per incrementare il ricorso ad attività di cooperazione virtuale, il programma dovrebbe sostenere un uso più sistematico di piattaforme online esistenti quali eTwinning, la School Education Gateway, la Piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa, il Portale europeo per i giovani e la piattaforma online per l'istruzione superiore. Il programma dovrebbe inoltre incoraggiare, se del caso, la creazione di nuove piattaforme online per rafforzare e modernizzare la realizzazione delle politiche in materia di istruzione, formazione, sport e gioventù a livello europeo. Tali piattaforme dovrebbero essere di facile utilizzo e accessibili ai sensi della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio  (18) . [Em. 38]

(28)

Il programma dovrebbe contribuire a facilitare la trasparenza e il riconoscimento automatico e reciproco delle competenze e , delle abilità, delle qualifiche e dei diplomi , come pure il trasferimento dei crediti o delle unità di altri elementi di prova dei risultati dell'apprendimento, per promuovere l'assicurazione di qualità e sostenere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, la gestione delle competenze e l'orientamento. In quest'ottica, il programma dovrebbe anche assicurare sostegno a punti di contatto e reti a livello nazionale e di Unione che facilitano atti a fornire informazioni e assistenza ai potenziali partecipanti, facilitando così gli scambi transeuropei, come pure allo sviluppo di percorsi di apprendimento flessibili tra diversi campi dell'istruzione, della formazione e della gioventù e attraverso contesti formali e non formali. [Em. 39]

(29)

Il programma dovrebbe mobilitare il potenziale di coloro che in passato hanno partecipato a Erasmus+ e sostenere, in particolare, le attività delle reti di ex partecipanti, degli ambasciatori e di EuroPeers incoraggiandoli a fungere da moltiplicatori per il programma.

(29 bis)

Il programma dovrebbe porre l'accento in particolare sulla convalida e sul riconoscimento dei periodi di istruzione e formazione all'estero, tra cui l'istruzione secondaria. A tale proposito, la concessione di sovvenzioni dovrebbe essere collegata alle procedure di valutazione della qualità, alla descrizione dei risultati dell'apprendimento e alla piena applicazione della raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 sul quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità  (19) , della raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale  (20) e agli strumenti europei che contribuiscono al riconoscimento dell'apprendimento all'estero e garantiscono un apprendimento di qualità, come il quadro europeo delle qualifiche (EQF), il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore (EQAR), il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) e il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET). [Em. 40]

(30)

Al fine di assicurare la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e sostenere le altre politiche dell'Unione, dovrebbero essere offerte opportunità di mobilità alle persone in vari settori di attività, quali il settore pubblico e privato , l'agricoltura e le imprese, affinché possano disporre di una formazione, un tirocinio o maturare un'esperienza di apprendimento all'estero che permetta loro, in qualsiasi fase della vita, di crescere e svilupparsi dal punto di vista non solo professionale ma anche personale, in particolare sviluppando una consapevolezza della propria identità europea e una comprensione della diversità culturale europea , e dal punto di vista professionale, in particolare acquisendo competenze rilevanti per il mercato del lavoro . Il programma dovrebbe costituire un punto di accesso per i piani di mobilità transnazionale dell'Unione con una forte dimensione di apprendimento, semplificandone l'offerta per i beneficiari e i partecipanti. L'espansione dei progetti Erasmus Erasmus+ dovrebbe essere agevolata; dovrebbero essere adottate misure specifiche per aiutare i promotori di progetti Erasmus Erasmus+ a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei Fondi strutturali e d'investimento europei e dei programmi relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute , mezzi di comunicazione e cultura , nonché del corpo europeo di solidarietà . [Em. 41]

(31)

È importante promuovere l'insegnamento, l'apprendimento e la ricerca in materia di integrazione europea e  le future sfide e opportunità dell'Unione, e promuovere dibattiti il dibattito su tali questioni tramite il sostegno delle azioni Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore e in altri in tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione. Promuovere un senso europeo di impegno e identità europea appartenenza è particolarmente importante in un momento in cui i alla luce delle sfide che si pongono ai valori comuni su cui l'Unione è fondata, e che costituiscono parte della nostra identità di un'identità europea comune , sono messi alla prova e in cui il e tenendo conto del fatto che i cittadini stanno dimostrando un livello di partecipazione dei cittadini è ridotto. Il programma dovrebbe continuare a contribuire allo sviluppo dell'eccellenza negli studi sull'integrazione europea e migliorare, al tempo stesso, l'impegno della comunità di apprendimento in generale e del grande pubblico nei confronti dell'integrazione europea. [Em. 42]

(32)

Alla luce dell'importanza della lotta Il programma dovrebbe essere in linea con l'obiettivo principale dell'accordo di Parigi, ossia rafforzare la risposta globale ai cambiamenti climatici,. In linea con gli impegni dell'Unione ad assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'Unione e sarà funzionale al raggiungimento dell'obiettivo generale a raggiungere un obiettivo complessivo di destinare almeno il 25 % delle spese di del bilancio dell'UE al a sostegno degli obiettivi in materia di clima climatici nel periodo coperto dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % che sarà introdotto non appena possibile e al più tardi entro il 2027 . Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e saranno riesaminate nel contesto del processo di revisione e delle pertinenti valutazioni. [Em. 43]

(32 bis)

Dato il ruolo dell'Unione quale attore globale e in linea con l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e gli impegni assunti dagli Stati membri alla conferenza Rio+20, il programma dovrebbe integrare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e l'apprendimento permanente, anche tenendo conto del ruolo essenziale che l'istruzione svolge nella lotta contro la povertà. Il programma dovrebbe inoltre contribuire all'agenda per lo sviluppo sostenibile, sostenendo gli sforzi intesi a sviluppare le competenze necessarie per lo sviluppo sostenibile ed educare le persone in materia di sostenibilità, protezione dell'ambiente e cambiamento climatico attraverso l'istruzione formale, non formale e informale. [Em. 44]

(33)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del [reference to be updated as appropriate punto 17 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (21)]. È opportuno assicurare, a partire dal 2021, un aumento significativo del bilancio annuale del programma rispetto all'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, seguito da un incremento lineare e graduale degli stanziamenti annuali. Questo profilo di bilancio contribuirebbe a garantire un accesso più ampio fin dall'inizio del periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ed eviterebbe aumenti sproporzionati negli ultimi anni, che potrebbero essere difficili da assorbire. [Em. 45]

(34)

Nell'ambito della dotazione di base per le azioni gestite dalle agenzie nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, dovrebbe essere definita una ripartizione di dotazioni minime per settore (istruzione superiore, istruzione scolastica, istruzione e formazione professionale e istruzione degli adulti) al fine di garantire una massa critica di stanziamenti per conseguire le realizzazioni e i risultati attesi in ciascuno di tali settori. La ripartizione esatta del bilancio per azione e per iniziativa dovrebbe essere stabilita nel programma di lavoro. [Em. 46]

(35)

Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR] («regolamento finanziario») (22). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti e alla gestione indiretta.

(36)

Le tipologie di finanziamento e i metodi di attuazione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, dell'onere amministrativo e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo [125, paragrafo 1,] del regolamento finanziario. Nell'attuazione del programma dovrebbero essere rispettati i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, quali figurano nel regolamento finanziario. [Em. 47]

(37)

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare al programma nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che prevede l'attuazione dei programmi dell'Unione sulla base di una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. Il presente regolamento dovrebbe concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici per la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l'obbligo di istituire un'agenzia nazionale e di gestire alcune delle azioni del programma a livello decentrato. Le persone fisiche e i soggetti di paesi terzi che non sono associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, quali definite nel programma di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell'attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda le persone fisiche e i soggetti dei microstati europei. [Em. 48]

(38)

In linea con l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e con la comunicazione della Commissione «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE» (23), (la «comunicazione sul partenariato strategico») , il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica di tali regioni. Saranno adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente. [Em. 49]

(38 bis)

Nella comunicazione sul partenariato strategico, la Commissione ha riconosciuto che una maggiore mobilità dei discenti e del personale impegnato nell'istruzione e nella formazione, in particolare nell'ambito del programma Erasmus+, sarebbe molto proficua per le regioni ultraperiferiche e si è impegnata ad adeguare ulteriormente il sostegno finanziario a favore dei partecipanti che viaggiano da e verso le regioni ultraperiferiche, mantenendo regole specifiche di finanziamento per tali regioni nell'ambito del programma Erasmus+, a esplorare le possibilità di estendere la cooperazione regionale del programma Erasmus+ al fine di incoraggiare ulteriormente la mobilità tra le regioni ultraperiferiche e i paesi terzi vicini, e a utilizzare il Fondo sociale europeo+ a integrazione del programma Erasmus+. [Em. 50]

(39)

A norma dell'[reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio (24)] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi o territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. Nell'attuazione del programma si dovrebbe tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di tali paesi o territori e la loro partecipazione al programma dovrebbe essere monitorata e valutata regolarmente.

(40)

Il programma dovrebbe mantenere la continuità riguardo ai suoi obiettivi e alle sue priorità. Tuttavia, dato che esso sarà attuato nell'arco di un periodo di sette anni, è necessario prevedere un certo grado di flessibilità affinché possa adeguarsi alle realtà e alle priorità politiche in mutamento nel settore dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Pertanto, il presente regolamento non definisce nel dettaglio in che modo le iniziative specifiche dovranno essere concepite e non pregiudica tutte le priorità politiche e le rispettive priorità di bilancio per i prossimi sette anni. Le scelte e le priorità strategiche secondarie, compresi i dettagli di nuove iniziative specifiche, dovrebbero invece essere determinate mediante programmi di lavoro in conformità al regolamento finanziario,. La Commissione concezione delle nuove iniziative dovrebbe adottare programmi di lavoro trarre insegnamenti dalle iniziative pilota passate e attuali in tale settore informarne il Parlamento dovrebbe tenere debitamente conto del valore aggiunto europeo e il Consiglio sia nella sostanza che nella struttura dell'iniziativa . I programmi di lavoro dovrebbero inoltre definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti delegati. È di esecuzione particolare importanza che durante i suoi lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e di concerto con le agenzie nazionali e i portatori di interessi, e che tali consultazioni siano condotte in conformità alla procedura d'esame dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati . [Em. 51]

(40 bis)

La Commissione, di concerto con le agenzie nazionali, dovrebbe monitorare l'attuazione del programma e riferire in merito, sia nel corso del programma sia dopo il suo completamento. La valutazione finale del programma dovrebbe essere eseguita tempestivamente in modo tale che possa confluire nella revisione intermedia del programma successivo, se del caso. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione intermedia del programma, corredandola, ove appropriato, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. [Em. 52]

(41)

Conformemente ai punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (25), è necessario valutare il programma sulla base delle informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri dei beneficiari . Tali prescrizioni dovrebbero includere indicatori specifici, realistici e misurabili nel tempo che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno. [Em. 53]

(42)

A livello europeo, nazionale e locale dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma, anche, se del caso, con il sostegno di altri pertinenti portatori di interessi chiave. [Em. 54]

(43)

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse assegnate alla comunicazione nell'ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, a condizione che siano correlate all'obiettivo generale del presente regolamento. [Em. 55]

(44)

Al fine di garantire un'attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di erogazione già esistenti. L'attuazione del programma dovrebbe pertanto essere affidata alla Commissione e alle agenzie nazionali , che dovrebbero assicurare un'applicazione coerente e agevole delle norme del programma in tutta l'Unione e nel corso del tempo. A tal fine, e per assicurare l'attuazione efficace del programma, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero collaborare, in consultazione con i portatori di interessi, per sviluppare procedure coerenti, semplici e di elevata qualità e facilitare lo scambio di buone prassi che possano migliorare la qualità dei progetti nel quadro del programma . Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, le agenzie nazionali dovrebbero essere le stesse agenzie designate per la gestione del programma precedente. La portata della valutazione di conformità ex ante dovrebbe essere limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma, salvo eccezioni giustificate, ad esempio in caso di gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte delle agenzie nazionali in questione. [Em. 56]

(44 bis)

Al fine di incoraggiare gli organizzatori di progetti che non hanno esperienza di programmi di finanziamento dell'Unione a richiedere finanziamenti, la Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero fornire consulenza e sostegno e garantire che le procedure di presentazione delle domande siano quanto più possibile chiare e semplici. La guida del programma dovrebbe essere ulteriormente migliorata per renderla chiara e di facile utilizzo e i moduli di domanda dovrebbero essere semplici e dovrebbero essere messi a disposizione tempestivamente. Per modernizzare e armonizzare ulteriormente la procedura di presentazione delle domande, è opportuno sviluppare uno strumento unico, comune e multilingue per i beneficiari del programma e per coloro che sono coinvolti nella sua gestione. [Em. 57]

(44 ter)

Come regola generale, le domande di sovvenzione e le candidature dei progetti dovrebbero essere presentate all'agenzia nazionale del paese in cui ha sede il richiedente e gestite dalla stessa. Tuttavia, a titolo di deroga, le richieste di sovvenzione e le candidature dei progetti riguardanti attività organizzate da reti a livello dell'Unione e da organizzazioni europee e internazionali dovrebbero essere presentate alla Commissione e gestite direttamente dalla stessa. [Em. 58]

(45)

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto in ciascun paese partecipante, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile, e al fine di massimizzare l'efficienza, l'organismo di audit indipendente dovrebbe essere lo stesso organismo designato per le azioni di cui al programma precedente.

(46)

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte ad eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del che possano impedire l'accesso al programma o il suo corretto funzionamento . Ciò include la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell'Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all'ottenimento di visti e permessi di soggiorno. In linea con la direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio (26), gli Stati membri sono incoraggiati a istituire procedure di ammissione accelerate. [Em. 59]

(47)

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello adeguato di granularità. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati personali.

(48)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27). [Em. 60]

(49)

Al fine di semplificare i requisiti applicabili ai beneficiari, dovrebbero essere utilizzate nella massima misura possibile sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al fine di semplificare l'amministrazione del programma, si dovrebbe fare ricorso a pagamenti forfettari basati sul progetto in questione per le attività di mobilità in tutti i settori. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto dei essere periodicamente riviste e adeguate ai costi della vita e di sostentamento nel paese e nella regione ospitante. La Commissione e le agenzie nazionali dei paesi di partenza dovrebbero avere la possibilità di adeguare tali sovvenzioni semplificate sulla base di criteri oggettivi, in particolare per assicurare l'accesso alle persone che beneficiano di minori opportunità. In conformità al diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero essere inoltre incoraggiati a garantire che tali sovvenzioni siano esenti da imposte e oneri sociali. La stessa esenzione dovrebbe applicarsi ai soggetti pubblici o privati che erogano il sostegno finanziario agli individui interessati. [Em. 61]

(50)

In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 (29) e (UE) 2017/1939 (30) del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (31). In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, alla Procura europea e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(51)

È necessario garantire la complementarità delle azioni svolte nell'ambito del programma con le attività svolte dagli Stati membri e con altre attività dell'Unione, in particolare quelle nei settori dell'istruzione, della cultura e dei media, della gioventù e della solidarietà, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, della ricerca e dell'innovazione, dell'industria e delle imprese, dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, con una particolare attenzione nei confronti dei giovani agricoltori, della coesione, della politica regionale, della cooperazione internazionale e dello sviluppo.

(52)

Sebbene nel precedente periodo di programmazione il quadro normativo consentisse già agli Stati membri e alle regioni di generare sinergie tra Erasmus+ e altri strumenti dell'Unione, ad esempio i Fondi strutturali e d'investimento europei, che a loro volta sostengono lo sviluppo qualitativo dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù nell'Unione, tale potenziale non è finora stato pienamente sfruttato, limitando così gli effetti sistemici dei progetti e l'impatto sulle politiche. Si dovrebbero assicurare una comunicazione e una cooperazione efficaci a livello nazionale tra gli organismi nazionali responsabili della gestione dei vari strumenti al fine di massimizzarne l'impatto. Il programma dovrebbe consentire la cooperazione attiva con tali strumenti , in particolare garantendo che una domanda di elevata qualità che non può essere finanziata nel quadro del programma, a causa di fondi insufficienti, possa essere presa in considerazione per il finanziamento, mediante una procedura semplificata, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei . Al fine di semplificare la procedura per tali azioni, dovrebbe essere possibile attribuire loro un «marchio di eccellenza» che ne riconosca l'elevata qualità. Tale complementarità tra i vari programmi dovrebbe consentire un aumento complessivo dei tassi di riuscita dei progetti. [Em. 62]

(52 bis)

Al fine di massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione e del sostegno alle politiche, è importante favorire le sinergie e la complementarità tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente. Dette sinergie e complementarità non dovrebbero comportare che la gestione dei fondi assegnati al programma Erasmus+ avvenga all'esterno della struttura del programma, né che tali fondi siano utilizzati per perseguire obiettivi diversi da quelli di cui al presente regolamento. Qualsiasi sinergia e complementarità dovrebbe tradursi a livello attuativo in procedure di domanda semplificate. [Em. 63]

(53)

Al fine di rivedere o integrare gli indicatori di performance del programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'allegato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(54)

È opportuno garantire la corretta chiusura del programma precedente, soprattutto relativamente alla continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1o gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa, se necessario, dovrebbe garantire la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma precedente entro il 31 dicembre 2020.

(55)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e di promuovere l'applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma dovrebbe pertanto sostenere attivamente iniziative volte a sensibilizzare e a promuovere percezioni positive riguardo ai gruppi che possono essere oggetto di discriminazione e a promuovere la parità di genere. Dovrebbe inoltre sostenere gli sforzi intesi ad affrontare il divario educativo e le difficoltà specifiche che i rom incontrano, agevolandone la piena e attiva partecipazione al programma. Il rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dovrebbe essere integrato nell'intero processo di pianificazione, attuazione, monitoraggio e valutazione del programma. [Em. 64]

(56)

Si applicano al presente regolamento le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura per la formazione e l'esecuzione del bilancio tramite sovvenzioni, appalti e premi e tramite la gestione indiretta, e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 del TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

(57)

Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del suo carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei suoi effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e più in generale sull'integrazione dell'Unione, nonché della sua dimensione internazionale rafforzata, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(58)

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

(59)

Al fine di assicurare la continuità del finanziamento fornito a norma del programma, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce Erasmus Erasmus+ , il programma di azione dell'Unione in materia di istruzione, formazione, gioventù e sport («programma»).

Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1)

«apprendimento permanente»: l'apprendimento in tutte le sue forme (formale, non formale e informale) e in tutte le fasi della vita, comprese educazione e cura della prima infanzia, istruzione generale, istruzione e formazione professionale, istruzione superiore e istruzione degli adulti, che dà luogo a un miglioramento o aggiornamento delle conoscenze , delle abilità , delle competenze e degli atteggiamenti o della partecipazione alla società in una prospettiva personale, civica, culturale, sociale e/o occupazionale, inclusa l'erogazione di servizi di consulenza e orientamento; [Em. 65]

2)

«mobilità ai fini dell'apprendimento»: lo spostamento fisico in un paese diverso dal paese di residenza per studio, formazione , compresi la riqualificazione o il perfezionamento professionale, o apprendimento non formale o informale. Può assumere la forma di tirocinio, apprendistato, scambi di giovani, attività didattica oppure di partecipazione ad attività di sviluppo professionale. Può essere accompagnata da misure quali formazione e sostegno linguistico , ivi comprese le lingue dei segni nazionali, e/o essere integrata da apprendimento online accessibile e cooperazione virtuale. In alcuni casi specifici, può assumere la forma di apprendimento tramite l'uso di strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione; [Em. 66]

2 bis)

«apprendimento virtuale»: l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante l'uso di strumenti accessibili di informazione e comunicazione; [Em. 67]

2 ter)

«apprendimento misto»: l'acquisizione di abilità e conoscenze mediante una combinazione di strumenti di istruzione e formazione virtuali e metodi di istruzione e formazione tradizionali; [Em. 68]

3)

«apprendimento non formale»: apprendimento volontario che ha luogo al di fuori dell'istruzione e della formazione formale attraverso attività pianificate (in termini di obiettivi, metodi e tempi), affiancate da una qualche forma di sostegno all'apprendimento;

4)

«apprendimento informale»: apprendimento derivante da esperienze e attività quotidiane, non organizzato o strutturato in termini di obiettivi, tempi o sostegno all'apprendimento. Può non essere intenzionale dal punto di vista del discente;

5)

«giovani»: individui di età compresa tra i 13 e i 30 anni;

6)

«sport di base»: attività sportiva organizzata praticata a livello locale regolarmente da sportivi dilettanti, e sport per tutti di tutte le età a fini sanitari, educativi o sociali ; [Em. 69]

7)

«studente dell'istruzione superiore»: una persona iscritta a un istituto di istruzione superiore a livello di laurea, laurea breve, laurea magistrale o specialistica, dottorato o equivalenti. Sono compresi i neolaureati , o qualsiasi persona che abbia ottenuto un diploma in un istituto di questo tipo nell'arco dei 24 mesi precedenti ; [Em. 70]

8)

«personale»: gli individui che partecipano, su base professionale o volontaria, all'istruzione a tutti i livelli , alla formazione o all'apprendimento non formale, compresi professori, insegnanti, formatori, ricercatori, dirigenti scolastici, animatori giovanili, allenatori, personale non docente e altri professionisti che operano nell'ambito della promozione dell'apprendimento; [Em. 71]

8 bis)

«personale sportivo»: gli individui che partecipano alla gestione, all'istruzione o all'allenamento di una squadra sportiva o di diversi singoli sportivi, su base remunerata o volontaria; [Em. 72]

9)

«discente dell'istruzione e della formazione professionale»: una persona iscritta a un programma di istruzione o formazione professionale iniziale o continua a qualsiasi livello da secondario a post-secondario. Sono comprese le persone , o una persona che hanno recentemente abbia ottenuto un diploma nell'ambito di tali programmi tale programma nell'arco dei 24 mesi precedenti ; [Em. 73]

10)

«alunno»: una persona iscritta come discente presso un istituto che eroga istruzione generale a qualsiasi livello compreso tra l'educazione e cura della prima infanzia e l'istruzione secondaria di secondo grado , o una persona formata al di fuori di un contesto istituzionale e che le autorità nazionali competenti considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio; [Em. 74]

11)

«istruzione degli adulti»: ogni forma di istruzione non professionale destinata agli adulti successiva all'istruzione iniziale, di tipo formale, non formale o informale;

12)

«paese terzo non associato al programma»: un paese terzo che non partecipa pienamente al programma ma i cui soggetti giuridici possono eccezionalmente beneficiare del programma, in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione; [Em. 75]

13)

«paese terzo»: un paese che non è uno Stato membro;

14)

«partenariato»: un accordo tra un gruppo di istituti e/o di organizzazioni per lo svolgimento di attività e progetti congiunti;

15)

«master o dottorato congiunto»: un programma di studi integrato offerto da almeno due istituti di istruzione superiore che si conclude con un unico diploma rilasciato e firmato congiuntamente da tutti gli istituti partecipanti e riconosciuto ufficialmente nei paesi in cui gli istituti partecipanti sono ubicati; [Em. 76]

16)

«internazionale»: riferito a un'azione che coinvolge almeno un paese terzo non associato al programma;

17)

«cooperazione virtuale»: qualsiasi forma di cooperazione che utilizzi strumenti di comunicazione e tecnologia dell'informazione;

18)

«istituto di istruzione superiore»: qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore entità che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario, come pure qualsiasi altro tipo di istituto di istruzione superiore altra entità comparabile che le autorità nazionali considerino ammissibile a partecipare al programma nel rispettivo territorio; [Em. 77]

19)

«transnazionale»: riferito a un'azione che coinvolge almeno due paesi che siano Stati membri o paesi terzi associati al programma;

20)

«attività di partecipazione dei giovani»: un'attività extrascolastica svolta da gruppi informali di giovani e/o organizzazioni giovanili, e caratterizzata da un approccio non formale o informale all'apprendimento e dal sostegno all'accessibilità e all'inclusione ; [Em. 78]

21)

«animatore giovanile»: un operatore professionale o volontario che partecipa all'apprendimento non formale o informale e sostiene i giovani nel loro personale sviluppo, ivi compresi il loro sviluppo socioeducativo e professionale e lo sviluppo delle loro competenze ; [Em. 79]

22)

«dialogo dell'UE con i giovani»: il dialogo con tra responsabili delle politiche, decisori politici, esperti, ricercatori o portatori di interessi della società civile, a seconda dei casi, e i giovani e le organizzazioni giovanili che funge da sede di riflessione comune permanente sulle priorità, sull'attuazione e sul seguito della cooperazione europea in materia di gioventù tutti i settori rilevanti per i giovani ; [Em. 80]

23)

«paese terzo associato al programma»: un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione per partecipare al programma e che soddisfa tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento per gli Stati membri; [Em. 81]

24)

«soggetto giuridico»: la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o l'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo [197, paragrafo 2, lettera c),] del regolamento finanziario;

25)

«persone che beneficiano di minori opportunità»: individui che incontrano sono svantaggiati nell'accesso al programma a causa di vari ostacoli che impediscono loro di avere effettivo accesso alle opportunità nell'ambito del programma per motivi economici, sociali, culturali, geografici o sanitari, a causa della provenienza da un contesto migratorio o per motivi quali la derivano, ad esempio, da disabilità e le problemi di salute, difficoltà di apprendimento , provenienza da un contesto migratorio, differenze culturali, situazione economica, sociale e geografica personale, incluse le persone appartenenti a comunità emarginate o a rischio di discriminazioni basate su uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ; [Em. 82]

26)

«autorità nazionale»: l'autorità responsabile, a livello nazionale, del monitoraggio e della supervisione della gestione del programma in uno Stato membro o in un paese terzo associato al programma;

27)

«agenzia nazionale»: uno o più organismi in un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma responsabili della gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale. In un determinato Stato membro o paese terzo associato al programma può esservi più di un'agenzia nazionale;

27 bis)

«marchio di eccellenza»: marchio di alta qualità assegnato ai progetti presentati al programma ritenuti meritevoli di un finanziamento ma che non lo ricevono a causa di limiti di bilancio; esso riconosce il valore della proposta e sostiene la ricerca di finanziamenti alternativi. [Em. 83]

Articolo 3

Obiettivi del programma

1.   L'obiettivo generale del programma è sostenere lo sviluppo formativo, professionale e personale degli individui nel campo dell'istruzione, della formazione, della gioventù delle attività giovanili e dello sport attraverso l'apprendimento permanente , in Europa e nel resto del mondo, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, all'occupazione di qualità e, alla coesione sociale e all'inclusione sociali, alla promozione della cittadinanza attiva come pure al rafforzamento dell'identità europea. Il programma rappresenta pertanto uno strumento fondamentale per costruire uno spazio europeo dell'istruzione, stimolare l'innovazione nell'istruzione e nella formazione e sostenere l'attuazione della cooperazione strategica europea in materia di istruzione e formazione e le relative agende settoriali, portare avanti la cooperazione sulla politica in materia di gioventù nell'ambito della strategia dell'Unione per la gioventù 2019-2027 e sviluppare la dimensione europea dello sport. [Em. 84]

2.   Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

a)

promuovere la mobilità degli individui ai fini dell'apprendimento come pure la cooperazione, l'inclusione, l'equità, l'eccellenza, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore dell'istruzione e della formazione; [Em. 85]

b)

promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento non formale e  informale, l'apprendimento multiculturale, il pensiero critico e la partecipazione attiva dei giovani come pure la cooperazione, l'inclusione , la qualità , la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche nel settore della gioventù; [Em. 86]

c)

promuovere la mobilità ai fini dell'apprendimento degli allenatori e del personale sportivo come pure la cooperazione, l'inclusione, la creatività e l'innovazione al livello delle organizzazioni e delle politiche sportive; [Em. 87]

c bis)

promuovere l'apprendimento permanente mediante un approccio intersettoriale tra i contesti formali, non formali e informali e sostenendo percorsi di apprendimento flessibili. [Em. 88]

2 bis.     Il programma prevede una dimensione internazionale rafforzata volta a sostenere l'azione esterna dell'Unione e i suoi obiettivi di sviluppo mediante la cooperazione tra l'Unione e i paesi terzi. [Em. 89]

3.   Gli obiettivi del programma sono perseguiti mediante le seguenti tre azioni chiave:

a)

mobilità ai fini dell'apprendimento («azione chiave 1»);

b)

cooperazione tra organizzazioni e istituti («azione chiave 2»); e

c)

sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione («azione chiave 3»).

Gli obiettivi sono inoltre perseguiti tramite le azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7.

Tutte le azioni del programma prevedono una solida componente di apprendimento che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma di cui al presente articolo. La descrizione delle azioni sostenute nell'ambito di ciascuna azione chiave figura nel capo II (Istruzione e formazione), nel capo III (Gioventù) e nel capo IV (Sport). Gli obiettivi operativi e le corrispondenti priorità politiche per ciascuna azione sono precisati nel dettaglio nel programma di lavoro di cui all'articolo 19. [Em. 90]

Articolo 3 bis

Valore aggiunto europeo

1.     Il programma sostiene soltanto le azioni e le attività che producono un potenziale valore aggiunto europeo e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2.     Il valore aggiunto europeo delle azioni e delle attività del programma è assicurato, per esempio, attraverso i seguenti elementi:

a)

il carattere transnazionale, soprattutto per quanto riguarda la mobilità e la cooperazione tese a conseguire un impatto sistemico sostenibile;

b)

la complementarità e le sinergie con altri programmi e politiche a livello nazionale, dell'Unione e internazionale;

c)

il contributo a un uso efficace degli strumenti dell'Unione per la trasparenza e il riconoscimento;

d)

il contributo allo sviluppo di norme di garanzia della qualità, comprese carte, a livello di Unione;

e)

il contributo allo sviluppo di norme comuni a livello di Unione nei programmi di istruzione e formazione;

f)

la promozione del dialogo interculturale e interreligioso all'interno dell'Unione;

g)

la promozione del multilinguismo all'interno dell'Unione; o

h)

la promozione di un senso di appartenenza europeo e il rafforzamento di una cittadinanza europea comune. [Em. 91]

CAPO II

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Articolo 4

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

a)

la mobilità degli studenti e del personale dell'istruzione superiore;

b)

la mobilità dei discenti e del personale dell'istruzione e della formazione professionale;

c)

la mobilità degli alunni e del personale delle scuole , compresi gli insegnanti delle scuole materne e il personale addetto all'educazione e alla cura della prima infanzia ; [Em. 92]

d)

la mobilità del personale dell'istruzione degli adulti e dei discenti adulti ; [Em. 93]

e)

le opportunità di apprendimento linguistico, comprese quelle a sostegno delle attività di mobilità.

Il programma sostiene l'apprendimento virtuale e misure di apprendimento misto intese ad accompagnare le attività di mobilità di cui al paragrafo 1. Sostiene tali misure anche per le persone impossibilitate a partecipare a tali attività di mobilità.

La Commissione assicura, ove opportuno, che gli strumenti di apprendimento virtuale e misto sviluppati nel quadro del programma siano messi a disposizione del pubblico. [Em. 94]

Può essere concesso sostegno per la preparazione delle attività di mobilità di cui al presente articolo, comprese, se necessario, le visite preparatorie. [Em. 95]

Articolo 5

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)

i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma; [Em. 96]

b)

i partenariati per l'eccellenza, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e i master o dottorati congiunti di Erasmus Mundus. Le Università europee e i centri di eccellenza professionale coinvolgono almeno un'entità stabilita in uno Stato membro ; [Em. 97]

c)

i partenariati per l'innovazione , quali le alleanze nell'ambito dell'istruzione degli adulti, per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa; [Em. 98]

d)

le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale, compresi i servizi di supporto per eTwinning e per la piattaforma elettronica per l'apprendimento degli adulti in Europa , gli strumenti per promuovere l'uso dei metodi di progettazione universale dell'apprendimento nonché gli strumenti per facilitare la mobilità, come la carta europea dello studente di cui all'articolo 25, paragrafo 7 quater; [Em. 99]

d bis)

la creazione mirata di capacità nel settore dell'istruzione superiore in paesi terzi non associati al programma. [Em. 100]

Articolo 6

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di istruzione e formazione, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)

la preparazione e l'attuazione delle agende politiche generali e settoriali dell'Unione nel campo dell'istruzione e della formazione, anche con il sostegno della rete Eurydice o delle attività di altre organizzazioni pertinenti;

b)

il sostegno agli strumenti e alle misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza, il riconoscimento e l'aggiornamento delle competenze, delle abilità e delle qualifiche (32); [Em. 101]

c)

il dialogo politico e la cooperazione con i  pertinenti portatori di interessi chiave e il sostegno degli stessi , comprese le reti a livello di Unione, e le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dell'istruzione e della formazione; [Em. 102]

d)

le misure mirate che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 103]

e)

la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

f)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

Articolo 7

Azioni Jean Monnet

Il programma sostiene l'insegnamento, l'apprendimento, la ricerca e i dibattiti in materia di integrazione europea e di sfide e opportunità future dell'Unione tramite le seguenti azioni: [Em. 104]

a)

l'azione Jean Monnet nel campo dell'istruzione superiore; [Em. 105]

b)

l'azione Jean Monnet in altri tutti gli ambiti dell'istruzione e della formazione; [Em. 106]

c)

il sostegno alle seguenti istituzioni che perseguono una finalità di interesse europeo: l'Istituto universitario europeo di Firenze, compresa la sua scuola di governance transnazionale; il Collegio d'Europa (sedi di Bruges e Natolin); l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht; l'Accademia di diritto europeo di Treviri; l'Agenzia europea per i bisogni educativi speciali e l'istruzione inclusiva di Odense e il Centro internazionale di formazione europea di Nizza.

CAPO III

GIOVENTÙ

Articolo 8

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 1:

a)

la mobilità dei giovani;

b)

le attività di partecipazione dei giovani;

c)

le attività DiscoverEU;

d)

la mobilità degli animatori giovanili.

Articolo 9

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)

i partenariati strategici per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma; [Em. 107]

b)

i partenariati per l'innovazione per rafforzare la capacità di innovazione dell'Europa;

c)

le piattaforme online e gli strumenti accessibili e di facile utilizzo per la cooperazione virtuale. [Em. 108]

Articolo 10

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di gioventù, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)

la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione in materia di gioventù, con il sostegno della rete Youth Wiki , se pertinente ; [Em. 109]

b)

gli strumenti e le misure dell'Unione che promuovono la qualità, la trasparenza e il riconoscimento delle competenze e delle abilità, in particolare tramite Youthpass;

c)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave e il sostegno delle stesse , comprese le reti a livello di Unione, le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore della gioventù, il dialogo dell'UE con i giovani e il sostegno al Forum europeo della gioventù; [Em. 110]

d)

le misure che contribuiscono all'attuazione qualitativa e inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 111]

e)

la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione;

f)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma.

CAPO IV

SPORT

Articolo 11

Azione chiave 1

Mobilità ai fini dell'apprendimento

In materia di sport, il programma sostiene la mobilità degli allenatori dei giovani che praticano sport di base e del relativo personale sportivo nell'ambito dell'azione chiave 1. [Em. 112]

Articolo 12

Azione chiave 2

Cooperazione tra organizzazioni e istituti

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 2:

a)

i partenariati per la cooperazione e gli scambi di prassi, compresi i partenariati su scala ridotta intesi a promuovere un accesso più ampio e inclusivo al programma;

b)

gli eventi sportivi di base senza scopo di lucro , compresi gli eventi su scala ridotta, che mirano a sviluppare ulteriormente la dimensione europea dello sport. [Em. 113]

Articolo 13

Azione chiave 3

Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

In materia di sport, il programma sostiene le seguenti azioni nell'ambito dell'azione chiave 3:

a)

la preparazione e l'attuazione dell'agenda politica dell'Unione nel settore dello sport e dell'attività fisica;

b)

il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti portatori di interessi chiave, comprese le organizzazioni non governative europee e le organizzazioni internazionali nel settore dello sport; [Em. 114]

b bis)

le misure che contribuiscono a un'attuazione inclusiva e di elevata qualità del programma; [Em. 115]

b ter)

la cooperazione con altri strumenti dell'Unione e il sostegno ad altre politiche dell'Unione; [Em. 116]

c)

le attività di diffusione e sensibilizzazione sulle priorità e sui risultati delle politiche europee e sul programma, compresi premi e riconoscimenti sportivi.

CAPO IV bis

INCLUSIONE [Em. 117]

Articolo 13 bis

Strategia di inclusione

1.     Entro il 31 marzo 2021 la Commissione elabora un quadro di misure di inclusione, insieme ad orientamenti per la loro attuazione. Sulla base di tale quadro e prestando particolare attenzione alle sfide specifiche legate all'accesso al programma nel contesto nazionale, le agenzie nazionali elaborano una strategia nazionale pluriennale di inclusione. Tale strategia è resa pubblica entro il 30 giugno 2021 e la sua attuazione è monitorata periodicamente.

2.     Il quadro e la strategia di cui al paragrafo 1 prestano particolare attenzione ai seguenti elementi:

a)

la cooperazione con le parti sociali, le autorità nazionali e locali e la società civile;

b)

il sostegno alle organizzazioni di base di livello locale che lavorano direttamente con i gruppi destinatari;

c)

la capacità di raggiungere e di comunicare con i gruppi destinatari, anche attraverso la diffusione di informazioni di facile consultazione;

d)

la semplificazione delle procedure di domanda;

e)

la prestazione di servizi specifici di consulenza, formazione e sostegno per i gruppi destinatari, sia prima della presentazione della domanda sia in preparazione all'effettiva partecipazione al programma;

f)

le migliori pratiche in materia di accessibilità e servizi di supporto per le persone con disabilità;

g)

la raccolta di dati qualitativi e quantitativi adeguati per valutare l'efficacia della strategia;

h)

l'applicazione di misure di sostegno finanziario conformemente all'articolo 13 ter. [Em. 118]

Articolo 13 ter

Misure di sostegno finanziario per l'inclusione

1.     La Commissione e gli Stati membri cooperano per garantire che siano predisposte misure adeguate di sostegno finanziario, tra cui prefinanziamenti, se del caso, a favore delle persone con minori opportunità la cui partecipazione al programma è ostacolata da motivi finanziari, in quanto si trovano in una situazione di svantaggio economico o perché i costi supplementari di partecipazione al programma in ragione della loro situazione specifica rappresentano un ostacolo significativo. La valutazione dei motivi finanziari e del livello di sostegno si basa su criteri oggettivi.

2.     Le misure di sostegno finanziario di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a)

sostegno disponibile a titolo di altri strumenti dell'Unione, come il Fondo sociale europeo+;

b)

sostegno disponibile a titolo dei programmi nazionali;

c)

adeguamento e integrazione del sostegno per le azioni di mobilità disponibili nell'ambito del programma.

3.     Al fine di rispettare il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, la Commissione, ove necessario, adegua le sovvenzioni a sostegno delle azioni di mobilità nell'ambito del programma o autorizza le agenzie nazionali ad adeguarle. La Commissione stabilisce inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, un bilancio specifico per finanziare misure di sostegno finanziario supplementari nell'ambito del programma.

4.     I costi delle misure destinate a facilitare o a sostenere l'inclusione non giustificano in alcun caso il rigetto di una domanda nell'ambito del programma. [Em. 119]

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 14

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di 30 000 000 000 di 41 097 000 000 EUR a prezzi costanti 2018 (46 758 000 000 EUR a prezzi correnti). [Em. 120]

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale. [Em. 121]

2.   Il programma è attuato secondo la seguente ripartizione indicativa:

a)

24 940 000 000 di EUR l'83 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di istruzione e formazione, di cui: [Em. 122]

1)

almeno 8 640 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 34,66 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione superiore di cui all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 123]

2)

almeno 5 230 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 23 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 124]

3)

almeno 3 790 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 15,63 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione scolastica , compresa l'educazione prescolastica e della prima infanzia, di cui all'articolo 4, lettera c), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 125]

4)

almeno 1 190 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati il 6 % è assegnato alle azioni in materia di istruzione degli adulti di cui all'articolo 4, lettera d), e all'articolo 5, lettera a); [Em. 126]

5)

450 000 000 di EUR dovrebbero essere assegnati l'1,8 % è assegnato alle azioni Jean Monnet di cui all'articolo 7; [Em. 127]

5 bis)

il 13,91 % dell'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è assegnato ad azioni che sono principalmente gestite in modo diretto, comprese quelle di cui all'articolo 4, lettera e), all'articolo 5, lettere da b) a d) e all'articolo 6, lettere da a) a f); [Em. 128]

5 ter)

il restante 5 % può essere utilizzato per finanziare qualsiasi azione di cui al capo II; [Em. 129]

b)

3 100 000 000 di EUR il 10,3 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di gioventù di cui agli articoli da 8 a 10; [Em. 130]

c)

550 000 000 di EUR il 2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 per le azioni in materia di sport di cui agli articoli da 11 a 13; e [Em. 131]

d)

almeno 960 000 000 di EUR il 3,2 % dell'importo di cui al paragrafo 1 come contributo ai costi operativi delle agenzie nazionali. [Em. 132]

Il restante 1,5 % che non è assegnato a titolo della ripartizione indicativa di cui al primo comma può essere utilizzato per il sostegno al programma. [Em. 133]

3.   Oltre alla dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1, e al fine di promuovere la dimensione internazionale del programma, è reso disponibile un contributo finanziario aggiuntivo dal il regolamento …/… [strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale] (33)dal il regolamento …/… [IPA III] (34) a sostegno delle apportano contributi finanziari a favore delle azioni attuate di sostegno stabilite gestite in conformità al attuate nell'ambito del presente regolamento. Tale contributo è finanziato in Il presente regolamento si applica all'uso di tali fondi, assicurando nel contempo la conformità ai regolamenti che istituiscono tali strumenti disciplinano rispettivamente l'NDICI e l'IPA III . [Em. 134]

4.   L'importo di cui al paragrafo 1 può finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali nonché la consulenza e la formazione in relazione all'accessibilità . [Em. 135]

5.   Fatto salvo il regolamento finanziario, le spese per azioni nell'ambito di progetti inclusi nel primo programma di lavoro possono essere ammesse a decorrere dal 1o gennaio 2021.

6.   Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a),] del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità alla [lettera c)] del medesimo articolo. Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

6 bis.     Le priorità per l'assegnazione del bilancio a ogni singola azione di cui al paragrafo 2 sono stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 19. [Em. 136]

Articolo 15

Forme di finanziamento UE e metodi di attuazione

1.   Il programma è attuato coerentemente in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

2.   Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi e appalti.

3.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a norma del regolamento finanziario. Si applicano le disposizioni di cui all'[articolo X del] regolamento X [successor of the Regulation on the Guarantee Fund].

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA

Articolo 16

Paesi terzi associati al programma

1.   Il programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi:

a)

i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;

b)

i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

c)

i paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;

d)

altri paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico per la partecipazione di un paese terzo ai programmi dell'Unione, purché tale accordo

garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;

stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi e i rispettivi costi amministrativi. Detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del regolamento finanziario;

non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo al programma;

garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2.   I paesi di cui al paragrafo 1 partecipano pienamente al programma solo nella misura in cui soddisfano tutti gli obblighi imposti agli Stati membri dal presente regolamento.

Articolo 17

Paesi terzi non associati al programma

Per quanto riguarda le azioni di cui agli articoli da 4 a 6, all'articolo 7, lettere a) e b), e agli articoli da 8 a 10, 12 e 13, il programma può essere aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi soggetti giuridici di qualsiasi paese terzo in casi debitamente giustificati di interesse dell'Unione :.

a)

i paesi terzi di cui all'articolo 16 che non soddisfano la condizione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

b)

qualsiasi altro paese terzo. [Em. 137]

Articolo 18

Norme applicabili alla gestione diretta e indiretta

1.   Il programma è aperto ai soggetti giuridici pubblici e privati attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport.

2.   Nell'attuazione del programma, tra l'altro nella selezione dei partecipanti e nell'attribuzione di sovvenzioni, la Commissione e gli Stati membri assicurano che siano profusi sforzi per promuovere l'inclusione sociale e migliorare la capacità di raggiungere le persone che beneficiano di minori opportunità. [Em. 138]

3.   Per le selezioni nell'ambito della gestione diretta e indiretta, il comitato di valutazione di cui all'articolo [145, paragrafo 3, terzo trattino,] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

4.   Gli enti pubblici, nonché gli istituti e le organizzazioni attivi nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport che abbiano ricevuto oltre il 50 % delle proprie entrate annuali da fonti pubbliche nel corso degli ultimi due anni, sono ritenuti in possesso della necessaria capacità finanziaria, professionale e amministrativa per svolgere le attività previste dal programma. Di conseguenza non viene loro richiesto di presentare ulteriori documenti per dimostrare tale capacità.

4 bis.     I livelli del sostegno finanziario come le sovvenzioni, le somme forfettarie, i tassi fissi e i costi unitari, sono periodicamente riesaminati e adeguati ai costi della vita e ai costi di sussistenza nel paese o nella regione ospitante, sulla base dei dati Eurostat. L'adeguamento ai costi della vita e di sussistenza tiene debitamente conto delle spese di viaggio da e verso il paese o la regione ospitante. [Em. 139]

5.   Per migliorare l'accesso per le persone che beneficiano di minori opportunità e assicurare l'agevole attuazione del programma, la Commissione può adeguare, o autorizzare le agenzie nazionali di cui all'articolo 23 ad adeguare, sulla base di criteri oggettivi, le sovvenzioni per sostenere le azioni di mobilità del programma. [Em. 140]

6.   La Commissione può pubblicare inviti congiunti a presentare proposte insieme a paesi terzi non associati al programma, o alle loro organizzazioni e agenzie, per finanziare progetti sulla base del cofinanziamento. È possibile valutare e selezionare i progetti mediante procedure congiunte di valutazione e selezione che devono essere concordate dalle agenzie o dalle organizzazioni di finanziamento competenti, conformemente ai principi fissati nel regolamento finanziario.

CAPO VII

PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Articolo 19

Programma di lavoro

Il programma è attuato Le strategie e le priorità secondarie, compresi i dettagli delle iniziative specifiche di cui agli articoli da 4 a 13, sono definite mediante i programmi il programma di lavoro di cui all'articolo [108] 110 del regolamento finanziario. Il programma di lavoro stabilisce altresì le modalità di attuazione del programma. Il programma di lavoro dà inoltre un'indicazione dell'importo assegnato a ciascuna azione e della distribuzione dei fondi tra gli Stati membri e i paesi terzi associati al programma per le azioni che devono essere gestite tramite l'agenzia nazionale. La Alla Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31 è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di integrare il presente regolamento adottando il programma di lavoro . [Em. 141]

Articolo 20

Monitoraggio e relazioni

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3 figurano nell'allegato.

2.   Al fine di assicurare la valutazione efficace del programma in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare l'allegato al fine di rivedere o integrare gli indicatori, se necessario, e per completare il presente regolamento con disposizioni sull'istituzione di un quadro di monitoraggio e valutazione.

3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio, da parte dei beneficiari dei fondi dell'Unione ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai beneficiari dei fondi dell'Unione e agli Stati membri.

Articolo 21

Valutazione Valutazioni, riesame intermedio e revisione [Em. 142]

1.    Tutte le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale. [Em. 143]

2.   La valutazione intermedia Il riesame intermedio del programma va effettuata effettuato non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2024 . Essa Esso è inoltre accompagnata accompagnato da una valutazione finale del programma precedente , che è tenuta in considerazione ai fini del riesame intermedio . Il riesame intermedio, oltre a valutare l'efficacia e la performance globale del programma, analizza in particolare i risultati delle misure di inclusione di cui al capo IV bis, gli sforzi compiuti per semplificare il programma per i beneficiari e l'attuazione delle nuove iniziative di cui all'articolo 5, lettera b), e all'articolo 8, lettera c). In tal contesto valuta la ripartizione dei partecipanti al programma, in particolare per quanto concerne le persone con minori opportunità . [Em. 144]

3.   Fatti salvi i requisiti fissati nel capo IX e gli obblighi delle agenzie nazionali di cui all'articolo 24, gli Stati membri sottopongono alla Commissione, entro il 30 aprile 2024, una relazione sull'attuazione e sull'impatto del programma nei rispettivi territori. Il SEAE presenta una relazione analoga sull'attuazione e l'impatto del programma nei paesi in via di sviluppo partecipanti. [Em. 145]

3 bis.     La Commissione, se necessario e sulla base del riesame intermedio, presenta proposte legislative adeguate per modificare il presente regolamento. La Commissione riferisce dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e all'organo competente del Consiglio in merito al riesame intermedio e alla propria decisione sull'eventuale necessità di una modifica del presente regolamento. [Em. 146]

4.   Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro tre anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale del programma. [Em. 147]

5.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni trasmette le valutazioni e il riesame intermedio , corredate corredati delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. [Em. 148]

CAPO VIII

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Articolo 22

Informazione, comunicazione e diffusione

1.    In collaborazione con la Commissione e sulla base di un quadro a livello dell'Unione, le agenzie nazionali di cui all'articolo 24 sviluppano una strategia coerente per quanto riguarda la divulgazione nonché la diffusione e l'impiego efficaci dei risultati delle attività sostenute nel quadro delle azioni che gestiscono nell'ambito del programma, assistono la Commissione nel compito più generale di diffondere informazioni sul programma, comprese quelle su azioni e attività gestite a livello nazionale e di Unione, e sui relativi risultati, e . Le agenzie nazionali informano i pertinenti gruppi destinatari riguardo alle azioni e alle attività intraprese nel loro paese , nell'ottica di migliorare la cooperazione tra i portatori di interessi e di sostenere un approccio intersettoriale all'attuazione del programma. Nel condurre attività di comunicazione e sensibilizzazione e nel divulgare informazioni, la Commissione e le agenzie nazionali, in conformità del capo IV bis, prestano particolare attenzione alle persone con minori opportunità, nell'ottica di incrementare la loro partecipazione al programma. [Em. 149]

1 bis.     Tutti i documenti del programma fondamentali per i beneficiari, tra cui i moduli di domanda, le istruzioni e le informazioni essenziali, sono resi disponibili almeno in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. [Em. 150]

2.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

3.   I soggetti giuridici dei settori coperti dal programma usano la denominazione «Erasmus Erasmus+ » ai fini della comunicazione e della diffusione di informazioni relative al programma.

4.   La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati , in forma accessibile . Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3. [Em. 151]

4 bis.     Le agenzie nazionali divulgano inoltre informazioni sul programma ai servizi di orientamento professionale presso gli istituti di istruzione e formazione e ai servizi per l'impiego. [Em. 152]

CAPO IX

SISTEMA DI GESTIONE E AUDIT

Articolo 23

Autorità nazionale

1.   Entro […] gli Stati membri indicano alla Commissione, a mezzo di una notifica formale trasmessa dalla propria rappresentanza permanente, la persona o le persone legalmente autorizzate ad agire per loro conto in qualità di autorità nazionale ai fini del presente regolamento. In caso di sostituzione dell'autorità nazionale nel corso del programma, lo Stato membro interessato ne dà notifica immediata alla Commissione seguendo la medesima procedura.

2.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie e opportune per rimuovere gli ostacoli giuridici e amministrativi che si frappongono al corretto funzionamento del programma, comprese, ove possibile, misure tese all'esenzione delle borse di studio dalle imposte, alla garanzia della portabilità dei diritti tra i sistemi sociali dell'Unione e alla risoluzione delle questioni che generano difficoltà nell'ottenimento dei visti o dei permessi di soggiorno . [Em. 153]

3.   Entro […] l'autorità nazionale designa un'agenzia nazionale o più agenzie nazionali. Nel caso in cui vi sia più di un'agenzia nazionale, gli Stati membri istituiscono un meccanismo adeguato per coordinare la gestione dell'attuazione del programma a livello nazionale, in particolare per assicurare un'attuazione coerente ed economicamente efficiente del programma e contatti efficaci con la Commissione a tale riguardo, nonché per facilitare l'eventuale trasferimento di fondi tra agenzie, consentendo così la flessibilità e un migliore utilizzo dei fondi assegnati agli Stati membri. Ogni Stato membro stabilisce come organizzare i rapporti tra autorità nazionale e agenzia nazionale, inclusi compiti quali la definizione del programma di lavoro dell'agenzia nazionale.

L'autorità nazionale fornisce alla Commissione un'adeguata valutazione di conformità ex ante, la quale attesti che l'agenzia nazionale è conforme all'articolo [58, paragrafo 1,] lettera c), punti v) e vi), e all'articolo [60, paragrafi 1, 2 e 3,] del regolamento finanziario, nonché ai requisiti fissati dall'Unione per gli standard di controllo interno delle agenzie nazionali e alle norme per la gestione delle sovvenzioni erogate con i fondi del programma.

4.   L'autorità nazionale designa l'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26.

5.   L'autorità nazionale basa la propria valutazione di conformità ex ante sui controlli e sugli audit da essa effettuati, e/o sui controlli e sugli audit effettuati dall'organismo di audit indipendente di cui all'articolo 26. Qualora l'agenzia nazionale designata per il programma sia la stessa agenzia nazionale designata per il programma precedente, la portata della valutazione di conformità ex ante è limitata ai requisiti nuovi e specifici del programma.

6.   Qualora la Commissione respinga la designazione dell'agenzia nazionale sulla base del proprio giudizio sulla valutazione di conformità ex ante, o qualora l'agenzia nazionale non soddisfi i requisiti minimi fissati dalla Commissione, l'autorità nazionale garantisce l'adozione delle necessarie misure correttive affinché l'agenzia nazionale possa soddisfare tali requisiti minimi, oppure designa un altro organismo quale agenzia nazionale.

7.   L'autorità nazionale monitora e sorveglia la gestione del programma a livello nazionale. Essa informa e consulta la Commissione a tempo debito, prima di adottare qualsiasi decisione che possa incidere significativamente sulla gestione del programma, in particolare per quanto riguarda la propria agenzia nazionale.

8.   L'autorità nazionale fornisce adeguati cofinanziamenti per le operazioni della propria agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del programma conforme alle norme dell'Unione applicabili.

9.   Sulla base della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale, del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo e dell'analisi della Commissione sulla conformità e sulla performance dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale fornisce ogni anno alla Commissione informazioni in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma. Ove possibile, tali informazioni sono rese disponibili al pubblico. [Em. 154]

10.   L'autorità nazionale assume la responsabilità della corretta gestione dei fondi dell'Unione trasferiti dalla Commissione all'agenzia nazionale nell'ambito del programma.

11.   Nei casi di irregolarità, negligenza o frodi imputabili all'agenzia nazionale, nonché per gravi carenze o mancato raggiungimento degli obiettivi di performance da parte della stessa agenzia, qualora ciò dia luogo a richieste della Commissione nei confronti dell'agenzia nazionale, l'autorità nazionale è tenuta a rimborsare alla Commissione i fondi non recuperati.

12.   Nei casi di cui al paragrafo 11, l'autorità nazionale può revocare il mandato dell'agenzia nazionale, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Qualora l'autorità nazionale desideri revocare tale mandato per altri motivi giustificati, essa notifica la revoca alla Commissione almeno sei mesi prima della data prevista per la revoca del mandato dell'agenzia nazionale. In tal caso, l'autorità nazionale e la Commissione concordano formalmente le specifiche misure di transizione e il relativo calendario.

13.   In caso di revoca, l'autorità nazionale attua i necessari controlli relativi ai fondi dell'Unione assegnati all'agenzia nazionale cui è stato revocato il mandato e assicura il trasferimento senza ostacoli alla nuova agenzia nazionale di tali fondi, nonché di tutti i documenti e gli strumenti di gestione necessari per la gestione del programma. L'autorità nazionale assicura all'agenzia nazionale cui sia stato revocato il mandato il sostegno finanziario necessario per continuare ad adempiere i propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

14.   Se richiesto dalla Commissione, l'autorità nazionale designa gli istituti o le organizzazioni, oppure i tipi di istituti e organizzazioni, da considerare ammissibili a partecipare a specifiche azioni del programma nel proprio territorio.

Articolo 24

Agenzia nazionale

1.   L'agenzia nazionale:

a)

è dotata di personalità giuridica o fa parte di un'entità dotata di personalità giuridica, ed è regolamentata dalle leggi dello Stato membro interessato. Un ministero non può essere designato quale agenzia nazionale;

b)

dispone di capacità di gestione, personale e infrastrutture sufficienti per adempiere con successo i propri compiti, assicurando una gestione efficiente ed efficace del programma e una sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione;

b bis)

dispone delle competenze necessarie per coprire tutti i settori del programma; [Em. 155]

c)

dispone dei mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello di Unione;

d)

offre adeguate garanzie finanziarie, emesse preferibilmente da un'autorità pubblica, corrispondenti al livello dei fondi dell'Unione che è chiamata a gestire;

e)

viene designata per l'intera durata del programma.

2.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo di vita del progetto per le azioni descritte nel programma di lavoro di cui all'articolo [19], in conformità all'articolo [58, paragrafo 1, lettera c), punti v) e vi),] del regolamento finanziario.

3.   L'agenzia nazionale fornisce sostegno finanziario ai beneficiari ai sensi dell'articolo [2, paragrafo 5,] del regolamento finanziario mediante una convenzione di sovvenzione quale indicata dalla Commissione per la pertinente azione del programma.

4.   L'agenzia nazionale riferisce ogni anno alla Commissione e alla propria autorità nazionale in conformità all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. L'agenzia nazionale è responsabile dell'attuazione delle osservazioni che la Commissione formula dopo aver analizzato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo.

5.   L'agenzia nazionale non può, senza previa autorizzazione scritta dell'autorità nazionale e della Commissione, delegare a terzi alcun compito di attuazione del programma o di esecuzione del bilancio che le sia stato conferito. L'agenzia nazionale mantiene la responsabilità esclusiva per qualsiasi compito delegato a terzi.

6.   In caso di revoca del mandato di un'agenzia nazionale, tale agenzia nazionale rimane giuridicamente responsabile dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti dei beneficiari del programma e della Commissione, fino a che tali obblighi non siano trasferiti a una nuova agenzia nazionale.

7.   L'agenzia nazionale è responsabile della gestione e dello scioglimento degli accordi finanziari concernenti il programma precedente che siano ancora in corso all'inizio del programma.

7 bis.     In cooperazione con la Commissione, le agenzie nazionali garantiscono la coerenza e la semplicità delle procedure predisposte per l'attuazione del regolamento, nonché l'elevata qualità delle informazioni, anche attraverso l'elaborazione di norme comuni per le domande e la valutazione relative ai progetti. Le agenzie nazionali consultano periodicamente i beneficiari del programma per garantire il rispetto di tale requisito. [Em. 156]

Articolo 25

Commissione europea

1.   Sulla base dei requisiti di conformità previsti per le agenzie nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 3, la Commissione sottopone a revisione i sistemi nazionali di gestione e controllo, in particolare sulla base della valutazione di conformità ex ante fornitale dall'autorità nazionale, della dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale nonché del parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, tenendo conto delle informazioni fornite annualmente dall'autorità nazionale in merito alle proprie attività di monitoraggio e supervisione relative al programma.

2.   Entro due mesi dal ricevimento della valutazione di conformità ex ante di cui all'articolo 23, paragrafo 3, dall'autorità nazionale, la Commissione accetta, accetta subordinatamente a condizioni o respinge la designazione dell'agenzia nazionale. La Commissione non instaura un rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale prima di aver accettato la valutazione di conformità ex ante. Nel caso di accettazione condizionata, la Commissione può applicare misure precauzionali proporzionate al proprio rapporto contrattuale con l'agenzia nazionale.

3.   Ogni anno la Commissione mette a disposizione dell'agenzia nazionale i seguenti fondi del programma:

a)

finanziamenti per le sovvenzioni, nello Stato membro interessato, delle azioni del programma la cui gestione è affidata all'agenzia nazionale;

b)

un contributo finanziario per il sostegno ai compiti di gestione del programma dell'agenzia nazionale, stabilito sulla base dell'ammontare dei fondi dell'Unione assegnato per le sovvenzioni all'agenzia nazionale;

c)

se del caso, fondi aggiuntivi per le misure di cui all'articolo 6, lettera d), e all'articolo 10, lettera d) , e all'articolo 13, lettera b bis) . [Em. 157]

3 bis.     La Commissione è responsabile dell'attuazione delle azioni che gestisce direttamente. Essa gestisce pertanto tutte le fasi delle domande di sovvenzione e delle candidature di progetti per le azioni del programma elencate ai capi II, III e IV quando queste sono presentate da reti su scala unionale o organizzazioni europee e internazionali. [Em. 158]

4.   La Commissione definisce i requisiti del programma di lavoro dell'agenzia nazionale. La Commissione non rende disponibili i fondi del programma all'agenzia nazionale prima di averne formalmente approvato il programma di lavoro.

5.   Dopo aver valutato la dichiarazione di gestione annuale e il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, la Commissione comunica all'agenzia nazionale e all'autorità nazionale il proprio parere e le proprie osservazioni in merito.

6.   Qualora la Commissione non possa accettare la dichiarazione di gestione annuale o il parere dell'organismo di audit indipendente al riguardo, oppure in caso di insoddisfacente attuazione da parte dell'agenzia nazionale delle osservazioni della Commissione, quest'ultima può attuare ogni misura precauzionale e correttiva necessaria al fine di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione in conformità all'articolo [60, paragrafo 4,] del regolamento finanziario.

7.   Sono organizzate riunioni periodiche con la rete di agenzie nazionali per garantire un'attuazione coerente del programma in tutti gli Stati membri e in tutti i paesi terzi di cui all'articolo 17 e assicurare lo scambio delle migliori prassi. A tali riunioni sono invitati a partecipare esperti esterni, tra cui rappresentanti della società civile, delle parti sociali e dei paesi terzi associati al programma. Il Parlamento europeo è invitato a tali riunioni in qualità di osservatore. [Em. 159]

7 bis.     Al fine di semplificare e armonizzare la procedura di presentazione delle domande, la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2024, uno strumento comune unico e multilingue per il programma. Tale strumento è messo a disposizione, sia online sia sui dispositivi mobili, di qualsiasi ente che beneficia del programma o che partecipa alla sua gestione. Lo strumento fornisce altresì informazioni sui possibili partner per i potenziali beneficiari. [Em. 160]

7 ter.     La Commissione garantisce che i risultati dei progetti siano pubblicamente disponibili e ampiamente diffusi al fine di promuovere lo scambio delle migliori pratiche tra le agenzie nazionali, i portatori di interessi e i beneficiari del programma. [Em. 161]

7 quater.     Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione crea una carta europea dello studente per tutti gli studenti che partecipano al programma. Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione mette a disposizione di tutti gli studenti dell'Unione la carta europea dello studente. [Em. 162]

Articolo 26

Organismo di audit indipendente

1.   L'organismo di audit indipendente esprime un parere di audit sulla dichiarazione di gestione annuale di cui all'articolo [60, paragrafo 5,] del regolamento finanziario. Esso costituisce la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo [123] del regolamento finanziario.

2.   L'organismo di audit indipendente:

a)

dispone delle competenze professionali necessarie per effettuare audit nel settore pubblico;

b)

garantisce che i propri audit rispettino i principi di audit accettati a livello internazionale;

c)

non si trova in posizione di conflitto di interessi rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte. In particolare, esso è indipendente, per quanto riguarda le proprie funzioni, rispetto al soggetto giuridico di cui l'agenzia nazionale fa parte.

3.   L'organismo di audit indipendente assicura alla Commissione e ai suoi rappresentanti, nonché alla Corte dei conti, pieno accesso a tutti i documenti e alle relazioni a sostegno del parere di audit da esso formulato sulla dichiarazione di gestione annuale dell'agenzia nazionale.

CAPO X

SISTEMA DI CONTROLLO

Articolo 27

Principi del sistema di controllo

1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

2.   La Commissione è responsabile dei controlli di supervisione per le azioni e le attività del programma gestite dalle agenzie nazionali. Essa fissa i requisiti minimi per i controlli effettuati dall'agenzia nazionale e dall'organismo di audit indipendente , tenendo conto dei sistemi di controllo interno delle finanze pubbliche nazionali . [Em. 163]

3.   L'agenzia nazionale è responsabile dei controlli primari sui beneficiari di sovvenzioni per le azioni del programma di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Tali controlli offrono ragionevoli garanzie del fatto che le sovvenzioni concesse siano usate per i fini stabiliti e nel rispetto delle norme dell'Unione applicabili.

4.   Per quanto riguarda i fondi del programma trasferiti alle agenzie nazionali, la Commissione garantisce un adeguato coordinamento dei propri controlli con le autorità nazionali e le agenzie nazionali, in base al principio dell'audit unico e secondo un'analisi basata sui rischi. Tale disposizione non si applica alle indagini condotte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 28

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Un paese terzo che partecipi al programma in base a una decisione presa nel quadro di un accordo internazionale o in virtù di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

CAPO XI

COMPLEMENTARITÀ

Articolo 29

Complementarità con altri programmi, politiche e fondi dell'Unione

1.   Il programma è attuato in modo da garantirne la coerenza complessiva e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e fondi dell'Unione, in particolare quelli correlati a istruzione e formazione, cultura e media, gioventù e solidarietà, occupazione e inclusione sociale, ricerca e innovazione, industria e imprese, politica digitale, agricoltura e sviluppo rurale, ambiente e clima, coesione, politica regionale, migrazione, sicurezza e cooperazione internazionale e sviluppo.

2.   Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione. [Em. 164]

3.   Se il programma e i Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) XX [CPR] forniscono congiuntamente il sostegno finanziario a una singola azione, tale azione è attuata in conformità alle norme stabilite nel presente regolamento, comprese le norme in materia di recupero delle somme indebitamente versate.

4.   Le azioni ammissibili nel quadro del programma che , che rispettano le seguenti condizioni cumulative e comparative:

sono state valutate in un invito a presentare proposte nell'ambito del programma e,

soddisfano i requisiti minimi di qualità di detto invito a presentare proposte,

ma non sono finanziate non possono essere finanziate nell'ambito di detto invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio,

possono ricevere un marchio di eccellenza che ne riconosce l'elevata qualità, e che quindi aumenta le possibilità che beneficino di finanziamenti provenienti da altre fonti o consente loro di essere selezionate per il finanziamento da parte dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) senza che sia necessario presentare una nuova domanda . In questo caso si applicano i tassi di cofinanziamento e le norme di ammissibilità basati sul presente regolamento. Tali azioni sono attuate dall'autorità di gestione di cui all'articolo [65] del regolamento (UE) XX [CPR] in conformità alle norme stabilite in tale regolamento e nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie. [Em. 165]

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 30

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo agli articoli 19 e 20 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2028. [Em. 166]

3.   La delega di potere di cui all'articolo agli articoli 19 e 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. [Em. 167]

4.   Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 31

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Il comitato può riunirsi in gruppi specifici per trattare questioni settoriali. Se del caso, conformemente al suo regolamento interno e su base ad hoc, gli esperti esterni, compresi i rappresentanti delle parti sociali, possono essere invitati a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. [Em. 168]

Articolo 32

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1288/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Articolo 33

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (UE) n. 1288/2013.

3.   In deroga all'articolo [130, paragrafo 2,] del regolamento finanziario, e in casi debitamente giustificati, la Commissione può considerare i costi direttamente connessi all'attuazione delle attività finanziate e sostenuti durante i primi sei mesi del 2021 come ammissibili al finanziamento a partire dal 1o gennaio 2021, anche se essi sono stati sostenuti dal beneficiario prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

4.   Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 14, paragrafo 5, al fine di consentire la gestione delle azioni e delle attività non completate entro il [31 dicembre 2027].

5.   Gli Stati membri garantiscono, a livello nazionale, una transizione senza ostacoli tra le azioni svolte nel contesto del programma Erasmus+ (2014-2020) e quelle da attuare nell'ambito del presente programma.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il […] [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C, pag. .

(2)  GU C, pag. .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.

(4)  COM(2018)0098.

(5)  GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.

(6)   Relazione speciale n. 22/2018 della Corte dei conti europea del 3 luglio 2018 dal titolo «La mobilità nel quadro di Erasmus+: milioni di partecipanti e valore aggiunto europeo multidimensionale, ma la misurazione della performance deve essere ulteriormente migliorata».

(7)  COM(2018)0321.

(8)  Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

(9)   GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1.

(10)  COM(2016)0381.

(11)  [Riferimento].

(12)  [Riferimento – sarà adottato dal Consiglio entro la fine del 2018].

(13)  COM(2018)0269.

(14)  [Riferimento].

(15)  COM(2018) [].

(16)   GU L 394 del 30.12.2006, pag. 5.

(17)   COM(2016)0381.

(18)   Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(19)   GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.

(20)   GU C 398 del 22.12.2012, pag. 1.

(21)  GU L […] del […], pag. […].

(22)  GU L […] del […], pag. […].

(23)  COM(2017)0623.

(24)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

(25)  Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

(26)  Direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

(27)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(28)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(29)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(30)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(31)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(32)  In particolare Europass, il quadro unico dell'Unione per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze; il quadro europeo delle qualifiche; il quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale; il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti; il registro europeo di certificazione della qualità dell'istruzione superiore; l'associazione europea per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore; la rete europea dei centri di informazione e dei centri nazionali di informazione sul riconoscimento accademico dell'Unione europea; e le reti Euroguidance.

(33)  [Riferimento].

(34)  [Riferimento].

ALLEGATO

Indicatori

(1)

Mobilità ai fini dell'apprendimento di elevata qualità per persone provenienti da contesti diversi

(2)

Europeizzazione e internazionalizzazione di organizzazioni e istituti

Cosa misurare?

(3)

Numero di persone che partecipano ad attività di mobilità nell'ambito del programma

(4)

Numero di persone che beneficiano di minori opportunità che partecipano ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(5)

Quota di partecipanti che ritengono di aver tratto benefici dalla partecipazione ad attività di mobilità ai fini dell'apprendimento nell'ambito del programma

(6)

Numero di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(7)

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 (mobilità ai fini dell'apprendimento) e dell'azione chiave 2 (cooperazione)

(8)

Quota di istituti e organizzazioni sostenuti dal programma che hanno sviluppato prassi di elevata qualità in seguito alla partecipazione al programma [Em. 169]

ALLEGATO I bis

Tutti gli indicatori quantitativi sono disaggregati almeno per Stato membro e per genere.

Obiettivo da misurare: Azione chiave 1 — Mobilità ai fini dell'apprendimento

Indicatori:

 

Numero di persone che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di persone che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

 

Numero di organizzazioni/istituzioni che partecipano ad azioni e attività di mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di organizzazioni/istituzioni che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

 

Quota di partecipanti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 1;

 

Quota di partecipanti che ritengono di aver rafforzato il proprio senso di appartenenza all'Europa con la partecipazione al programma;

 

Quota di partecipanti che ritengono di aver migliorato la propria conoscenza di una lingua straniera con la partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 2 — Cooperazione tra organizzazioni e istituti

Indicatori:

 

Numero di organizzazioni/istituti sostenuti dal programma nell'ambito dell'azione chiave 2;

 

Quota di organizzazioni/istituti che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione ad attività dell'azione chiave 2;

 

Numero di organizzazioni/istituti che fanno uso degli strumenti e delle piattaforme per la cooperazione dell'Unione;

Obiettivo da misurare: Azione chiave 3 — Sostegno allo sviluppo delle politiche e alla cooperazione

Indicatori:

 

Numero di persone o organizzazioni/istituti che beneficiano di azioni nell'ambito dell'azione chiave 3;

Obiettivo da misurare: Inclusione

Indicatori:

 

Numero di persone con minori opportunità che partecipano ad azioni e attività di mobilità;

 

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento virtuali o misti a sostegno della mobilità nell'ambito del programma;

 

Numero di persone con minori opportunità che utilizzano strumenti di apprendimento misti o virtuali in quanto non sono in grado di partecipare alle attività di mobilità;

 

Numero di nuove organizzazioni sostenute dal programma nell'ambito dell'azione chiave 1 e dell'azione chiave 2;

 

Quota di persone con minori opportunità che ritengono di aver beneficiato della propria partecipazione al programma;

Obiettivo da misurare: Semplificazione

Indicatori:

 

Numero di partenariati su scala ridotta sostenuti nell'ambito dell'azione chiave 2;

 

Numero di partecipanti che ritengono che le procedure per la domanda, la partecipazione e la valutazione siano proporzionate e semplici;

 

Tempo medio necessario per completare ciascuna domanda per azione rispetto al programma precedente. [Em. 170]


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

La posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura è da intendersi come un pacchetto. Qualora la dotazione finanziaria per il programma 2021-2127 fosse inferiore all'importo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della posizione del Parlamento, il Parlamento europeo si riserva il diritto di riesaminare il proprio sostegno a qualsiasi azione del programma al fine di assicurare che le attività principali del programma e il relativo sostegno rafforzato a favore delle misure di inclusione possano essere effettivamente realizzati.

Inoltre, il Parlamento europeo specifica che il suo sostegno alle iniziative contenute nella sua posizione, in particolare le Università europee, i centri di eccellenza professionale e DiscoverEU, dipende da: a) la valutazione delle fasi pilota attualmente in corso, e b) l'ulteriore definizione di ciascuna iniziativa. In mancanza di ciò, il Parlamento europeo si avvarrà delle proprie prerogative nell'ambito della procedura annuale di bilancio per iscrivere i fondi in questione in riserva fino a quando tali condizioni non saranno soddisfatte.


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/1005


P8_TA(2019)0325

Creazione di un quadro per favorire gli investimenti sostenibili ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (COM(2018)0353 — C8-0207/2018 — 2018/0178(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 108/56)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0353),

visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0207/2018),

visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018 (1),

visto il parere del Comitato delle regioni del 5 dicembre 2018 (2),

visto l'articolo 59 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 55 del regolamento,

vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0175/2019),

1.

adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.


P8_TC1-COD(2018)0178

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 marzo 2019 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2)

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea mira a instaurare un mercato interno che operi per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato, tra l’altro, su una crescita economica equilibrata e un alto livello di tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente.

(2)

Il 25 settembre 2015 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale di sviluppo sostenibile: l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (4), imperniata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) riguardanti i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica/di governance. La comunicazione della Commissione del 2016 «Il futuro sostenibile dell’Europa: prossime tappe» (5) lega gli OSS al quadro politico dell’Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative politiche dell’Unione, sia al suo interno che nel resto del mondo, facciano propri gli OSS sin dall’inizio. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017 (6) hanno confermato l’impegno dell’Unione e degli Stati membri ad attuare l’agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i partner e gli altri portatori di interessi.

(3)

Nel 2016 il Consiglio ha concluso a nome dell’Unione l’accordo di Parigi sul clima (7). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi sul clima fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(4)

La sostenibilità e la transizione a un’economia a basse emissioni di carbonio, resiliente ai cambiamenti climatici, più efficiente in termini di risorse e circolare sono elementi chiave per garantire la competitività dell’economia dell’Unione nel lungo termine. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell’Unione europea e i trattati dell’UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

(5)

A dicembre 2016 la Commissione ha dato mandato a un gruppo di esperti di alto livello di sviluppare una strategia dell’Unione, globale e completa, in materia di finanza sostenibile. Il gruppo di esperti di alto livello, nella relazione pubblicata il 31 gennaio 2018 (8), sollecita la creazione di un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell’Unione per fare chiarezza su quali attività sono «verdi» o «sostenibili», partendo dalla mitigazione dei cambiamenti climatici.

(6)

A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (9) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è il riorientamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili finalizzato al raggiungimento di una crescita sostenibile e inclusiva. L’istituzione di un sistema di classificazione unificato e di indicatori per le attività sostenibili l'individuazione del grado di sostenibilità delle attività costituisce l’azione più importante e urgente prevista dal piano d’azione. Il piano riconosce che lo spostamento dei flussi di capitali verso attività più sostenibili deve poggiare su un sul concetto condiviso di «sostenibile» e olistico dell'impatto delle attività economiche e degli investimenti sull'ecosostenibilità e sull'efficienza delle risorse . Quale primo passo, la formulazione di linee guida chiare sulle attività che possono essere considerate un contributo agli obiettivi ambientali dovrebbe permettere di informare meglio in merito agli investimenti che finanziano attività economiche ecosostenibili in base al loro grado di sostenibilità . Riconoscendo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017, dovrebbero essere altresì elaborate ulteriori linee guida sulle attività che contribuiscono ad altri obiettivi di sostenibilità, compresi quelli sociali e di governance , attuando così l'Agenda 2030 , potrebbero essere sviluppate in una fase successiva modo completo, coerente, integrato ed efficiente . [Em. 80]

(6 bis)

Pur riconoscendo l'urgenza di far fronte ai cambiamenti climatici, un'azione incentrata unicamente sull'esposizione al carbonio potrebbe avere effetti di ricaduta negativi, dovuti al riorientamento dei flussi di investimento verso obiettivi che presentano altri rischi ambientali. È pertanto opportuno porre in essere garanzie adeguate al fine di assicurare che le attività economiche non pregiudichino altri obiettivi ambientali, quali biodiversità ed efficienza energetica. Gli investitori necessitano di informazioni complete e comparabili riguardo ai rischi ambientali e al relativo impatto per valutare i loro portafogli al di là dell'esposizione al carbonio. [Em. 2]

(6 ter)

Data l'urgenza del degrado ambientale e del consumo eccessivo di risorse in molti settori interconnessi, è necessario adottare un approccio sistemico rispetto a tendenze negative in crescita esponenziale, quali la perdita di biodiversità, il consumo eccessivo di risorse a livello globale, l'emergere di nuove minacce, comprese le sostanze chimiche pericolose e i relativi composti, la scarsità alimentare, i cambiamenti climatici, la riduzione dell'ozono, l'acidificazione degli oceani, l'esaurimento delle acque dolci e i cambiamenti nella destinazione dei terreni. È pertanto necessario che le azioni da adottare siano lungimiranti e all'altezza delle sfide future. La portata di tali sfide richiede un approccio olistico e ambizioso e l'applicazione di un rigoroso principio di precauzione. [Em. 3]

(7)

La decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) ha sollecitato una maggiore partecipazione del settore privato al finanziamento delle spese legate all’ambiente e al clima, in particolare attraverso l’introduzione di incentivi e metodologie che stimolino le imprese a misurare i costi ambientali delle loro attività e gli utili ottenuti dal ricorso ai servizi ambientali.

(7 bis)

La relazione d'iniziativa del Parlamento europeo sulla finanza sostenibile, del 29 maggio 2018, definisce gli elementi essenziali della tassonomia e degli indicatori di sostenibilità, al fine di incentivare investimenti sostenibili. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra le pertinenti normative. [Em. 4]

(8)

Il raggiungimento degli OSS nell’Unione richiede l’incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. È altresì importante garantire che i flussi di capitali incanalati verso investimenti sostenibili non siano ostacolati nel mercato interno.

(8 bis)

Le dimensioni della sfida comportano un riorientamento graduale dell'intero sistema finanziario affinché esso sostenga un'economia che funzioni su basi sostenibili. A tal fine, è necessario integrare pienamente nel sistema la finanza sostenibile e occorre tener conto dell'impatto di tutti i prodotti e servizi finanziari in termini di sostenibilità. [Em. 5]

(9)

L’offerta di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili è un modo efficace di incanalare trasferire gradualmente gli investimenti privati da attività con impatto ambientale negativo verso le attività più sostenibili. I requisiti nazionali per commercializzare come investimenti sostenibili prodotti e servizi finanziari e obbligazioni societarie come investimenti sostenibili conformemente al presente regolamento , in particolare i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per poter usare un marchio nazionale, puntano ad aumentare la fiducia e la consapevolezza dei rischi da parte degli investitori, creare visibilità e affrontare le preoccupazioni legate alla pratica della «verniciatura verde». Questa pratica consiste nell’ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale commercializzando un prodotto finanziario come ecocompatibile quando in realtà non soddisfa gli standard ambientali di base. Attualmente alcuni Stati membri dispongono di sistemi di marchi. Tali sistemi sono basati su tassonomie che classificano le attività economiche ecosostenibili in maniera diversa. Dati gli impegni assunti con l’accordo di Parigi e a livello di Unione, è probabile che sempre più Stati membri istituiscano sistemi di marchi o introducano altri requisiti che gli operatori di mercato dovranno soddisfare per poter commercializzare prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili. Nell’attuale contesto gli Stati membri faranno ricorso alle rispettive tassonomie nazionali per determinare quali investimenti possono essere considerati sostenibili. Se tali requisiti nazionali si basano su criteri e indicatori diversi per determinare le attività economiche da considerarsi ecosostenibili, gli investitori saranno scoraggiati dall’investire fuori dai confini nazionali, a causa della difficoltà di confrontare le diverse opportunità d’investimento. Inoltre, gli operatori economici desiderosi di attirare investimenti da altri paesi dell’Unione dovrebbero soddisfare criteri diversi nei diversi Stati membri affinché le loro attività possano essere considerate ecosostenibili ai fini dei diversi marchi. L’assenza di criteri e indicatori uniformi aumenterà orienterà gli investimenti in modo inefficace, e in alcuni casi controproducente, sotto il profilo ambientale e farà sì che gli obiettivi in materia di ambiente e sostenibilità non saranno raggiunti. Tale assenza aumenta quindi i costi e creerà crea un forte disincentivo per gli operatori economici, con conseguente impedimento dell’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri per investimenti sostenibili. Si prevede che le barriere all’accesso ai mercati dei capitali transfrontalieri ai fini della raccolta di fondi per i progetti sostenibili aumenteranno. I criteri e gli indicatori per stabilire se il grado di sostenibilità di un’attività economica è ecosostenibile dovrebbero pertanto essere gradualmente armonizzati a livello dell’Unione, allo scopo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno e  di impedire che ne emergano in futuro. Grazie a tale armonizzazione di informazioni, parametri e criteri, sarà più facile per gli operatori economici raccogliere fondi oltrefrontiera dei fondi per le loro attività verdi ecosostenibili , poiché le attività economiche potranno essere confrontate a fronte di criteri e indicatori uniformi prima di essere selezionate come attivi sottostanti destinati a investimenti ecosostenibili. Sarà quindi più facile attirare investimenti da altri paesi dell’Unione. [Em. 6]

(9 bis)

Affinché l'Unione onori i propri impegni in materia di ambiente e clima, è necessario mobilitare investimenti privati. Per fare ciò sono necessarie una pianificazione a lungo termine nonché la stabilità e la prevedibilità normativa per gli investitori. Al fine di garantire un quadro strategico coerente per investimenti sostenibili, è dunque importante che le disposizioni del presente regolamento si fondino sulla legislazione vigente dell'Unione. [Em. 7]

(10)

Inoltre, se i partecipanti ai mercati non forniscono nessuna spiegazione agli investitori rispetto a indicano come le attività in cui investono contribuiscono negativamente o positivamente agli obiettivi ambientali, oppure se per spiegare quel che costituisce il grado di ecosostenibilità di un’attività economica «sostenibile» usano concetti parametri e criteri differenti per la determinazione dell'impatto, per gli investitori sarà troppo gravoso controllare e confrontare i vari prodotti finanziari. È stato constatato che questa situazione scoraggia gli investitori dall’investire nei prodotti finanziari verdi sostenibili . Inoltre, la mancanza di fiducia degli investitori penalizza gravemente il mercato degli investimenti sostenibili. Si è altresì constatato che le norme nazionali o le iniziative di mercato attuate per affrontare questo problema entro i confini nazionali portano a una frammentazione del mercato interno. Se i partecipanti ai mercati finanziari informano del modo in cui i prodotti finanziari da essi dichiarati ecocompatibili contribuiscono agli obiettivi ambientali, e se per comunicare tali informazioni usano criteri comuni adottati a livello di Unione per stabilire l’ecosostenibilità di un’attività economica, sarà più facile per gli investitori confrontare le l'impatto ambientale delle opportunità di investimento ecocompatibili oltrefrontiera e le società partecipate saranno incentivate a rendere più sostenibili i loro modelli aziendali . Gli investitori investiranno nei prodotti finanziari verdi con maggiore fiducia in tutta l’Unione, migliorando così il funzionamento del mercato interno. [Em. 8]

(10 bis)

Per produrre effetti significativi sull'ambiente e in termini più ampi di sostenibilità, ridurre gli oneri amministrativi superflui per i partecipanti ai mercati finanziari e gli altri portatori di interessi e favorire la crescita dei mercati finanziari europei che finanziano attività economiche sostenibili, la tassonomia dovrebbe basarsi su criteri e indicatori armonizzati, comparabili e uniformi, comprendenti almeno gli indicatori dell'economia circolare. Tali indicatori dovrebbero essere coerenti con la metodologia unificata di valutazione del ciclo di vita ed essere applicati in tutte le iniziative regolamentari dell'Unione. Dovrebbero costituire la base della valutazione delle attività economiche, del rischio degli investimenti e dell'impatto ambientale. È necessario evitare qualsiasi sovrapposizione nella regolamentazione, poiché ciò non sarebbe conforme ai principi del legiferare meglio, non consentirebbe un'applicazione proporzionata e non sarebbe in linea con l'obiettivo di stabilire una terminologia coerente e un quadro normativo chiaro. Occorre altresì evitare l'imposizione di oneri superflui, sia alle autorità che agli istituti finanziari. Nella stessa ottica, l'ambito di applicazione e l'uso dei criteri di vaglio tecnico, così come il collegamento con altre iniziative, dovrebbero essere chiaramente definiti prima che la tassonomia e i relativi criteri entrino in vigore. La fissazione di criteri armonizzati di ecosostenibilità per le attività economiche dovrebbe tener conto della competenza degli Stati membri nei vari settori di intervento. Le prescrizioni del presente regolamento dovrebbero applicarsi in maniera proporzionata agli enti piccoli e non complessi quali definiti dal presente regolamento. [Em. 9]

(10 ter)

Gli indicatori dovrebbero essere armonizzati sulla base di iniziative esistenti, quali i lavori della Commissione, dell'Agenzia europea dell'ambiente e dell'OCSE, tra gli altri, e dovrebbero descrivere l'impatto ambientale in termini di CO2 e di altre emissioni, biodiversità, produzione di rifiuti, utilizzo dell'energia ed energie rinnovabili, materie prime, acqua e uso diretto e indiretto del suolo, come stabilito nel quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029), nel piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare (COM(2015)0614) e nella risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (2014/2208(INI)). Inoltre, gli indicatori dovrebbero essere elaborati tenendo conto anche delle raccomandazioni del gruppo di esperti della Commissione sui finanziamenti a sostegno dell'economia circolare («Support to Circular Economy Financing Expert Group»). La Commissione dovrebbe valutare come integrare l'attività di tale gruppo di esperti in quella del gruppo di esperti tecnici. Gli indicatori dovrebbero tenere conto delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di sostenibilità. [Em. 10]

(11)

Per fronteggiare gli attuali ostacoli al funzionamento del mercato interno e impedire che ne emergano in futuro, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero essere tenuti a usare un concetto comune di investimento ecosostenibile relativamente al grado di ecosostenibilità degli investimenti all’atto di definire i requisiti che gli operatori di mercato devono soddisfare per etichettare i prodotti e i servizi finanziari o le obbligazioni societarie commercializzati come ecosostenibili a livello nazionale. Per le stesse ragioni, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che asseriscono di perseguire obiettivi ambientali dovrebbero usare lo stesso concetto di investimento ecosostenibile e gli stessi indicatori, parametri e criteri per il calcolo dell'impatto ambientale quando informano del modo in cui perseguono tali obiettivi. [Em. 11]

(12)

Definire i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche potrebbe incoraggiare le aziende a pubblicare, volontariamente, sui loro siti le informazioni relative alle proprie attività economiche ecosostenibili. Le informazioni non solo relative all'impatto ambientale delle attività permetteranno ai pertinenti operatori dei mercati finanziari di individuare e stabilire facilmente le aziende che svolgono il grado di ecosostenibilità delle attività economiche ecosostenibili svolte dalle aziende , ma faciliteranno anche queste ultime nella raccolta di fondi per le loro attività verdi. [Em. 12]

(13)

Una classificazione unionale Indicatori a livello di Unione pertinenti per la determinazione dell'impatto ambientale delle attività economiche ecosostenibili dovrebbe consentire lo sviluppo delle politiche e strategie future dell’Unione, in particolare di norme a livello unionale per prodotti finanziari ecosostenibili, per pervenire, da ultimo, alla creazione di marchi che riconoscono formalmente la conformità a tali norme in tutta l’Unione , nonché per gettare le basi per altre misure economiche, regolamentari e prudenziali . Requisiti giuridici uniformi per l'esame del grado di ecosostenibilità degli investimenti , basati su criteri uniformi per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche che consentano di definire un investimento ecosostenibile, e su indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale degli investimenti sono necessari come riferimento per la futura legislazione dell’Unione intesa a favorire tali ad agevolare il passaggio da investimenti con impatto ambientale negativo a investimenti con impatto positivo . [Em. 13]

(14)

Nel contesto delle attività volte al raggiungimento degli OSS nell’Unione, scelte politiche quali la creazione di un Fondo europeo per gli investimenti strategici hanno di fatto contribuito a dirigere potrebbero risultare efficaci nel contribuire a mobilitare gli investimenti privati e a incanalarli , parallelamente alla spesa pubblica, verso gli investimenti sostenibili. Il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) definisce un obiettivo orizzontale del 40 % per gli investimenti climatici del 40 % in progetti infrastrutturali e innovativi nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici. I criteri comuni di sostenibilità delle attività economiche e gli indicatori comuni per la valutazione dell'impatto ambientale potrebbero essere alla base di iniziative analoghe che l’Unione intraprenderà a sostegno degli per mobilitare investimenti miranti al raggiungimento degli obiettivi legati al clima o di altri obiettivi ambientali. [Em. 14]

(15)

Onde evitare la frammentazione del mercato e per non danneggiare gli interessi dei consumatori a causa di nozioni divergenti del grado di ecosostenibilità di « un' attività economica ecosostenibile», i requisiti nazionali che gli operatori di mercato devono osservare se intendono commercializzare come ecosostenibili conformemente al presente regolamento prodotti finanziari o obbligazioni societarie come ecosostenibili dovrebbero poggiare sui criteri uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche. Fra tali operatori di mercato rientrano i partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti o servizi finanziari «verdi» sostenibili e le società non finanziarie che emettono obbligazioni societarie «verdi» sostenibili . [Em. 15]

(16)

Per non danneggiare gli interessi dei consumatori, i gestori di fondi e gli investitori istituzionali che offrono prodotti finanziari qualificandoli come ecosostenibili dovrebbero indicare come e in quale misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vengono usati per determinare l’ecosostenibilità degli investimenti. Le informazioni pubblicate dovrebbero permettere agli investitori di conoscere la quota dell’investimento che finanzia attività economiche ecosostenibili sotto forma di percentuale di tutte le attività economiche, e quindi il livello di ecosostenibilità dell’investimento. La Commissione dovrebbe specificare le informazioni da pubblicare a tale scopo. Tali informazioni dovrebbero permettere alle autorità nazionali competenti di verificare facilmente il rispetto dell’obbligo di informativa e di farlo rispettare in conformità al diritto nazionale applicabile.

(17)

Al fine di evitare l’elusione dell’obbligo di informativa, è opportuno che esso si applichi anche ai a tutti i prodotti finanziari presentati come aventi caratteristiche analoghe agli investimenti ecosostenibili, inclusi quelli il cui obiettivo è la protezione dell’ambiente in senso lato. I partecipanti ai mercati finanziari non dovrebbero essere tenuti a investire unicamente nelle attività economiche ecosostenibili determinate in conformità dei criteri di vaglio tecnico di cui al presente regolamento. I partecipanti ai mercati finanziari e gli altri attori dovrebbero invece essere incoraggiati a informare la Commissione qualora ritengano che un’attività economica che non soddisfa i non siano stati ancora elaborati criteri di vaglio tecnico o per la quale non è ancora stato elaborato alcun criterio debba pertinenti per le attività da essi finanziate e che pertanto i loro prodotti finanziari dovrebbero essere considerata ecosostenibile, considerati ecosostenibili, in modo da aiutare la Commissione a valutare l’opportunità di integrare o aggiornare i criteri di vaglio tecnico. [Em. 16]

(18)

Ai fini della determinazione dell’ del grado di ecosostenibilità di un’attività economica è opportuno stilare una lista esauriente degli obiettivi ambientali , sulla base di indicatori che misurano l'impatto ambientale, tenendo conto dell'impatto sull'intera catena del valore industriale e garantendo la coerenza con la normativa vigente dell'Unione, come il pacchetto Energia pulita . [Em. 17]

(19)

L’obiettivo ambientale della protezione degli ecosistemi sani dovrebbe essere interpretato tenendo conto dei pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell’Unione, tra i quali la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (13), il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), la strategia dell’Unione sulla biodiversità fino al 2020 (15), la strategia dell’Unione per le infrastrutture verdi, la direttiva 91/676 del Consiglio (16), il regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), il piano d’azione per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (19) e il piano d’azione contro il traffico illegale di specie selvatiche (20).

(20)

Per ciascun obiettivo ambientale dovrebbero essere stabiliti criteri uniformi , sulla base delle informazioni fornite da indicatori armonizzati, per determinare se un’attività economica fornisce un contributo sostanziale all’obiettivo. Uno dei criteri dovrebbe consistere nell’evitare di nuocere significativamente a qualsiasi obiettivo ambientale di cui al presente regolamento. In tal modo si eviterebbe che degli investimenti siano considerati ecosostenibili nonostante le attività economiche che ne beneficiano danneggino l’ambiente in misura superiore al loro contributo a un obiettivo ambientale. Le condizioni relative al contributo sostanziale e all’assenza di danni significativi dovrebbero permettere agli investimenti nelle attività economiche ecosostenibili di fornire un contributo reale agli obiettivi ambientali. [Em. 18]

(21)

Ricordando l’impegno congiunto del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al perseguimento dei principi sanciti nel pilastro europeo dei diritti sociali a favore della crescita sostenibile e inclusiva e riconoscendo l’importanza dei diritti e delle norme internazionali minimi in materia di diritti umani e lavoro, il rispetto delle garanzie minime dovrebbe essere una condizione per considerare un’attività economica come ecosostenibile. Per tale ragione le attività economiche dovrebbero essere considerate ecosostenibili solo nel caso in cui siano svolte nel rispetto della dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui diritti e i principi fondamentali nel lavoro e delle otto convenzioni fondamentali dell’OIL. Le convenzioni fondamentali dell’OIL definiscono i diritti umani e del lavoro che le imprese sono tenute a rispettare. Alcune di tali norme internazionali sono sancite anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la proibizione della schiavitù e del lavoro forzato e il principio di non discriminazione. Tali garanzie minime non pregiudicano l’applicazione, se del caso, di requisiti più severi in materia di ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità sociale stabiliti nel diritto dell’Unione.

(22)

Dati i dettagli tecnici specifici necessari a valutare l’impatto ambientale di un’attività economica e data la rapida evoluzione della scienza e della tecnologia, i criteri pertinenti per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche dovrebbero essere adeguati periodicamente per tener conto di tale evoluzione. Affinché i criteri e gli indicatori siano aggiornati, sulla base di prove scientifiche e contributi di esperti e dei portatori di interessi, le condizioni relative al contributo sostanziale e al danno significativo dovrebbero essere indicate con maggiore granularità per le diverse attività economiche e aggiornate periodicamente. A tal fine la Commissione dovrebbe definire, sulla base dei contributi tecnici di una piattaforma multilaterale sulla finanza sostenibile, criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati e una serie di indicatori armonizzati per le diverse attività economiche. [Em. 19]

(23)

Alcune attività economiche hanno un impatto negativo sull’ambiente, ma possono apportare un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali se si riduce tale impatto negativo. Per queste attività economiche è opportuno definire criteri di vaglio tecnico che prescrivano un miglioramento sostanziale della prestazione ambientale rispetto, tra l’altro, alla media del settore , al fine di valutare se l'attività in questione possa fornire un contributo sostanziale a uno o più obiettivi ambientali . Tali criteri dovrebbero tenere conto anche dell’impatto a lungo termine di ciascuna attività economica (ossia in un orizzonte superiore ai tre anni), e in particolare dei vantaggi ambientali di prodotti e servizi e del contribuito dei prodotti intermedi, fornendo così una valutazione dell'impatto di tutte le fasi di produzione e utilizzo, lungo l'intera catena del valore e durante l'intero ciclo di vita . [Em. 20]

(24)

Un’attività economica non dovrebbe essere considerata ecosostenibile se arreca non apporta un beneficio netto all’ambiente più danni che benefici. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero individuare i requisiti minimi necessari a evitare un danno significativo ad altri obiettivi. La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, dovrebbe assicurare che tali criteri siano ragionevoli e proporzionati nonché basati sulle prove scientifiche disponibili e  che tengano conto dell'intera catena del valore e del ciclo di vita delle tecnologie . Dovrebbe inoltre assicurare che i criteri siano aggiornati periodicamente. Nel caso in cui la valutazione scientifica non permetta di determinare il rischio con sufficiente certezza, si dovrebbe applicare il principio di precauzione, in conformità con l’articolo 191 TFUE. [Em. 21]

(25)

La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico, deve e la serie di indicatori armonizzati , dovrebbe tenere conto del pertinente diritto dell’Unione, nonché degli strumenti non legislativi dell’Unione già in vigore, tra cui il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), il sistema comunitario di ecogestione e audit dell’Unione (22), i criteri dell’Unione per gli appalti pubblici verdi (23) , la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, la piattaforma europea sulla valutazione del ciclo di vita e i lavori in corso sulle norme relative all’impronta ambientale dei prodotti e delle organizzazioni (24). Per evitare incongruenze con le classificazioni delle attività economiche già esistenti per altre finalità, la Commissione deve tenere conto anche delle classificazioni statistiche relative al settore dei beni e servizi ambientali, segnatamente la classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell’ambiente (CEPA) e la classificazione delle attività di gestione delle risorse (CReMA) (25). [Em. 22]

(26)

La Commissione, all’atto di definire e aggiornare i criteri di vaglio tecnico e gli indicatori armonizzati , dovrebbe tenere conto anche delle specificità del settore delle infrastrutture dei diversi settori e delle esternalità ambientali, sociali ed economiche nell’ambito di un’analisi costi/benefici. A tale riguardo dovrebbe considerare il lavoro di organizzazioni internazionali, quali l’OCSE, la legislazione e le norme tecniche pertinenti dell’Unione, tra cui le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/42/CE (26), 2011/92/UE (27), 2014/23/UE (28), 2014/24/UE (29) e 2014/25/UE (30), e la metodologia attuale. In tale contesto i criteri di vaglio tecnico e gli indicatori dovrebbero promuovere quadri di governance adeguati che integrino, in tutte le fasi del ciclo di vita di un progetto, i fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi per l’investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite (31). [Em. 23]

(26 bis)

All'atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe tenere conto anche delle misure transitorie per le attività che favoriscono la transizione a un'economia più sostenibile e a basse emissioni di carbonio. Nel caso delle imprese attualmente impegnate in attività economiche altamente dannose per l'ambiente, dovrebbero essere previsti incentivi per una rapida transizione verso una condizione di sostenibilità ambientale, o quanto meno non problematica dal punto di vista ambientale. I criteri di vaglio tecnico dovrebbero incoraggiare tali processi di transizione, ove essi sono in corso. Se è dimostrabile che la maggior parte delle imprese che svolgono una particolare attività dannosa è impegnata in tale transizione, i criteri di screening possono tenerne conto. L'esistenza di seri sforzi di transizione può essere dimostrata, tra l'altro, da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in conto capitale in tecnologie nuove e più sostenibili dal punto di vista ambientale o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione. [Em. 24]

(27)

Onde incoraggiare l'innovazione ecosostenibile ed evitare di falsare la concorrenza durante la raccolta di finanziamenti per attività economiche ecosostenibili, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero assicurare che tutte le attività economiche interessate di un determinato settore dei macrosettori (ossia settori NACE quali agricoltura, silvicoltura e pesca, industria manifatturiera, fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, edilizia, trasporti e servizi di magazzinaggio) possano essere considerate ecosostenibili e siano trattate in maniera paritaria se contribuiscono in pari misura a uno o più degli obiettivi ambientali stabiliti nel presente regolamento , senza nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12 . I criteri di vaglio dovrebbero tuttavia rispecchiare l’eventuale differenza, da un settore all’altro, della capacità potenziale di contribuire a tali obiettivi ambientali. All’interno dei singoli settori macrosettori economici i criteri non devono però svantaggiare iniquamente determinate attività economiche rispetto ad altre, se le prime contribuiscono agli obiettivi ambientali nella stessa misura delle seconde , e non devono nuocere nel contempo in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12 . [Em. 25]

(27 bis)

Le attività ecosostenibili sono il risultato di tecnologie e prodotti sviluppati lungo l'intera catena del valore. Per tale ragione, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del ruolo dell'intera catena del valore, dalla lavorazione delle materie prime fino al prodotto finale e alla fase del suo smaltimento, rispetto alla realizzazione ultima di attività ecosostenibili. [Em. 26]

(27 ter)

Per evitare di perturbare catene del valore ben funzionanti, i criteri di vaglio tecnico dovrebbero tenere conto del fatto che le attività ecosostenibili sono rese possibili da tecnologie e prodotti sviluppati da molteplici attori economici. [Em. 27]

(28)

All’atto di definire i criteri di vaglio tecnico, la Commissione dovrebbe valutare i potenziali rischi della transizione e se la loro il ritmo di adozione di tali criteri per le attività ecosostenibili darebbe luogo ad attivi non recuperabili o fornirebbe incentivi incoerenti, e se avrebbe un impatto negativo sulla liquidità nei mercati finanziari. [Em. 28]

(29)

Al fine di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, la Commissione dovrebbe definire criteri di vaglio tecnico che offrano sufficiente chiarezza giuridica, siano praticabili, di facile applicazione e verificabili entro limiti ragionevoli di costo di conformità.

(30)

Per assicurare che gli investimenti siano diretti verso attività economiche con il massimo impatto positivo sugli obiettivi ambientali, la Commissione dovrebbe dare la priorità alla definizione dei criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono potenzialmente in misura maggiore agli obiettivi ambientali. I criteri di vaglio dovrebbero prendere in considerazione i risultati dei progetti al fine di agevolare l'individuazione e lo sviluppo di nuove tecnologie e di tenere debitamente conto della scalabilità di tali tecnologie. [Em. 29]

(31)

È opportuno definire per il settore dei trasporti, inclusi i beni mobili, criteri adeguati di vaglio tecnico che tengano conto dell'intero ciclo di vita delle tecnologie e del fatto che tale settore, spedizioni internazionali incluse, contribuisce per quasi il 26 % alle emissioni di gas serra totali dell’Unione. Come dimostrato nel piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (32), il settore dei trasporti rappresenta circa il 30 % degli investimenti annui supplementari necessari per lo sviluppo sostenibile nell’Unione, che si traduce anche nell’espansione dell’elettrificazione o nella transizione verso modalità di trasporto più pulite mediante la promozione dello spostamento modale e della gestione del traffico. [Em. 30]

(32)

È di particolare importanza che la Commissione, all’atto di preparare la messa a punto dei criteri di vaglio tecnico, svolga opportune adeguate consultazioni in linea con i principi del «legiferare meglio». Il processo di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati dovrebbe coinvolgere anche i pertinenti portatori di interessi e basarsi su dati scientifici, sull'impatto socieconomico, sulle migliori pratiche, sulle attività e sugli enti esistenti, in particolare la piattaforma della Commissione sull'economia circolare, e sulla consulenza di esperti di comprovata competenza ed esperienza globale nei settori in questione. A tal fine la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile. La piattaforma dovrebbe essere composta da un ampio ventaglio di esperti che rappresentino sia il settore pubblico sia quello privato , per garantire che si tenga debitamente conto delle specificità di tutti i settori pertinenti . Tra i rappresentanti del settore pubblico dovrebbero rientrare gli esperti dell’Agenzia europea dell’ambiente e delle agenzie nazionali per la tutela dell'ambiente , delle autorità di vigilanza europee , del gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria e della Banca europea per gli investimenti. Tra gli esperti del settore privato dovrebbero figurare i rappresentanti dei pertinenti portatori di interessi, compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari, i rappresentanti di un'ampia gamma di settori dell'economia reale , le università, gli istituti, i centri e le organizzazioni di ricerca. Ove necessario, la piattaforma dovrebbe poter richiedere consulenza a soggetti che non ne sono membri. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo, l’analisi e il riesame dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati , compreso il loro impatto potenziale sulla valutazione degli attivi che fino all’adozione dei criteri di vaglio tecnico erano considerati «verdi» sostenibili secondo le vigenti prassi di mercato. Dovrebbe inoltre fornire consulenza alla Commissione sull’idoneità o meno dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori per ulteriori usi nelle iniziative politiche che l’Unione intraprenderà in futuro allo scopo di favorire gli investimenti sostenibili. La piattaforma dovrebbe fornire consulenza alla Commissione sullo sviluppo di norme contabili in materia di sostenibilità e di norme di rendicontazione integrata per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche mediante la revisione della direttiva 2013/34/UE. [Em. 31]

(33)

Per Al fine di specificare i requisiti stabiliti nel presente regolamento, e in particolare per definire e aggiornare gli indicatori e i criteri di vaglio tecnico granulari e calibrati per le diverse attività economiche che consentono di determinare ciò che costituisce un contributo sostanziale e un danno significativo agli obiettivi ambientali, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in relazione riguardo alle informazioni da fornire per rispettare l’obbligo di informativa di cui all’articolo 4, paragrafo 3, e in relazione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni pubbliche , anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e gli i loro esperti del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. [Em. 32]

(34)

Affinché gli attori interessati abbiano tempo a sufficienza per acquisire familiarità con i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche stabiliti nel presente regolamento e prepararsi alla loro applicazione, gli obblighi previsti dal presente regolamento dovrebbero diventare applicabili, per ciascun obiettivo ambientale, sei mesi dopo l’adozione dei relativi criteri di vaglio tecnico.

(35)

L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere riesaminata periodicamente e almeno dopo due anni , al fine di valutare lo stato di avanzamento dell’elaborazione dei criteri di vaglio tecnico e degli indicatori armonizzati per l’identificazione delle attività ecosostenibili e delle attività nocive per l'ambiente , l’uso della definizione di investimento ecosostenibile o di investimento con impatto ambientale negativo e l’opportunità d’introdurre un ulteriore meccanismo di verifica del rispetto degli obblighi. Il riesame dovrebbe comprendere anche una valutazione dell’opportunità di delle disposizioni necessarie per estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento agli obiettivi di sostenibilità sociale. Entro il 31 marzo 2020 la Commissione dovrebbe pubblicare, ove opportuno, ulteriori proposte legislative sull'istituzione di un meccanismo di verifica della conformità. [Em. 33]

(36)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono esserlo essere conseguiti meglio a livello di Unione, data la necessità di introdurre a livello dell’Unione criteri e indicatori uniformi di ecosostenibilità delle attività economiche, l’Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, [Em. 34]

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se il grado di impatto ambientale e di sostenibilità di un’attività economica è ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

2.   Il presente regolamento si applica:

a)

alle misure adottate dagli Stati membri o dall’Unione che stabiliscono obblighi per gli operatori del mercato i partecipanti ai mercati finanziari rispetto a prodotti finanziari o obbligazioni societarie commercializzate come ecosostenibili nell'Unione europea ;

b)

ai partecipanti ai mercati finanziari che nell'Unione europea offrono prodotti finanziari definiti come investimenti ecosostenibili o con caratteristiche simili. ; e

b bis)

ai partecipanti ai mercati finanziari che offrono altri prodotti finanziari, tranne quando:

i.

il partecipante ai mercati finanziari fornisce spiegazioni, suffragate da prove ragionevoli ritenute soddisfacenti dalle pertinenti autorità competenti, quanto al fatto che le attività economiche finanziate tramite i suoi prodotti finanziari non hanno un impatto significativo sulla sostenibilità, conformemente ai criteri di vaglio tecnico di cui agli articoli 3 e 3 bis; in tal caso le disposizioni dei capi II e III non si applicano. Tali informazioni sono fornite nel prospetto del partecipante ai mercati finanziari; o

ii.

il partecipante ai mercati finanziari dichiara nel suo prospetto che il prodotto finanziario in questione non persegue obiettivi di sostenibilità e che il prodotto presenta un rischio maggiorato di sostenere attività economiche che non sono considerate sostenibili conformemente al presente regolamento.

2 bis.     I criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applicano in maniera proporzionata, evitando eccessivi oneri amministrativi e tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dei partecipanti ai mercati finanziari e degli enti creditizi, prevedendo disposizioni semplificate per gli enti piccoli e non complessi, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 2 quinquies.

2 ter.     I criteri di cui al primo paragrafo del presente articolo possono essere utilizzati, al fine menzionato nello stesso paragrafo, dalle imprese che non rientrano nell'articolo 1, paragrafo 2, o in relazione a strumenti finanziari diversi da quelli definiti all'articolo 2, su base volontaria.

2 quater.     La Commissione adotta un atto delegato per specificare le informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari trasmettono alle pertinenti autorità competenti ai fini del paragrafo 2, lettera a). [Em. 35, 55, 59, 87 e 96]

Articolo 2

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«investimento ecosostenibile», un investimento a favore di una o più attività economiche considerate ecosostenibili nell’ambito del presente regolamento;

b)

«partecipanti ai mercati finanziari», i partecipanti ai mercati finanziari quali uno dei soggetti definiti all’articolo 2, lettera a), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341];

i)

un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013, a norma del [UP: inserire il riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 575/2013];

b bis)

«emittente» si intende un emittente quotato quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  (33) e all'articolo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio  (34);

c)

«prodotti finanziari», i prodotti finanziari una gestione di portafogli, un fondo di investimento alternativo (FIA), un prodotto di investimento assicurativo (IBIP), un prodotto pensionistico, un regime pensionistico o un organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), un'obbligazione societaria, quali definiti all’articolo 2, lettera j), della [proposta della Commissione di regolamento sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341] , nonché le emissioni di cui alla direttiva 2003/71/UE e al regolamento (UE) 2017/1129 ;

c bis)

«indicatori ambientali», quanto meno la misurazione del consumo di risorse — quali le materie prime, l'energia, le energie rinnovabili, l'acqua –, dell'impatto sui servizi ecosistemici, delle emissioni, comprese quelle di CO2, dell'impatto su biodiversità e uso del suolo e della produzione di rifiuti, sulla base di dati scientifici, della metodologia di valutazione del ciclo di vita della Commissione e come stabilito nell'ambito del quadro di monitoraggio per l'economia circolare della Commissione (COM(2018)0029);

c ter)

«competente autorità nazionale», l'autorità o le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1094/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

c quater)

«competente autorità europea di vigilanza (AEV)», l'autorità o le autorità europee di vigilanza, quali specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, nel cui mandato rientra la categoria del partecipante ai mercati finanziari soggetto agli obblighi d'informativa di cui all'articolo 4 del presente regolamento;

d)

«mitigazione dei cambiamenti climatici», il processo di i processi, incluse le misure transitorie, necessari per mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 oC rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire gli sforzi volti a limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali , come stabilito dall'accordo di Parigi ;

e)

«adattamento ai cambiamenti climatici», il processo di adeguamento al clima attuale o previsto e ai suoi effetti;

f)

«gas a effetto serra», uno dei gas a effetto serra di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

g)

«economia circolare», il mantenere il più a lungo possibile e ai massimi livelli il valore e l'uso dei prodotti, dei materiali e delle di tutte le risorse nell’economia , così da diminuire l'impatto ambientale, e il ridurre al minimo i rifiuti anche mediante l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (36) e minimizzare l'utilizzo delle risorse sulla base degli indicatori fondamentali dell'economia circolare, come stabilito nel quadro di monitoraggio dei progressi verso un'economia circolare, che copre le diverse fasi della produzione, del consumo e della gestione dei rifiuti ;

h)

«inquinamento»,

i)

l’introduzione diretta o indiretta nell’aria, nell’acqua o nel terreno, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore, rumore , luce o altri inquinanti che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

ii)

nel contesto dell’ambiente marino, inquinamento quale definito all’articolo 3, paragrafo 8, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (37);

ii bis)

nel contesto dell'ambiente acquatico, l'inquinamento quale definito all'articolo 2, punto 33, della direttiva 2000/60/CE;

i)

«ecosistema sano», un ecosistema in buona condizione fisica, chimica e biologica o di qualità fisica, chimica e biologica buona , in grado di riprodursi o di ripristinare una situazione di equilibrio e che preserva la biodiversità ;

j)

«efficienza energetica», l’utilizzo più efficiente dell’energia in tutte le fasi della catena dell’energia, dalla produzione al consumo finale;

k)

«buono stato ecologico», il buono stato ecologico quale definito all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2008/56/CE;

l)

«acque marine», acque marine quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE;

m)

«acque superficiali», «acque interne», «acque di transizione» e «acque costiere» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, punti 1), 3), 6) e 7), della direttiva 2000/60/CE (38);

n)

«gestione sostenibile delle foreste», l’utilizzo delle foreste e delle superfici boschive secondo modalità e a una frequenza tali da mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e la possibilità di svolgere, sia attualmente sia in futuro, importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e mondiale, e senza danneggiare altri ecosistemi in conformità della legislazione applicabile . [Em. 36, 88 e 89]

Capo II

Attività economiche ecosostenibili

Articolo 3

Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche

Al fine di stabilire il grado di ecosostenibilità di un investimento, un’attività economica è considerata ecosostenibile se soddisfa tutti i criteri elencati di seguito:

a)

l’attività economica contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità degli articoli da 6 a 11;

b)

l’attività economica non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, in conformità dell’articolo 12;

c)

l’attività economica è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste all’articolo 13;

d)

l’attività economica è conforme ai criteri di vaglio tecnico, nei casi in cui la Commissione li abbia specificati sulla base di una misurazione armonizzata dell'impatto sulla sostenibilità a livello delle imprese o dei piani appartenenti all'attività economica e ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2. [Em. 37]

Articolo 3 bis

Criteri per le attività economiche con un significativo impatto ambientale negativo

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione effettua una valutazione d'impatto delle conseguenze della revisione del presente regolamento al fine di ampliare il quadro per gli investimenti sostenibili con un quadro utilizzato per definire criteri che consentano di stabilire quando e come un'attività economica ha un impatto negativo significativo sulla sostenibilità. [Em. 38]

Articolo 4

Uso Applicazione e rispetto dei criteri per la determinazione del grado di ecosostenibilità delle attività economiche

1.   Gli Stati membri e l'Unione applicano i criteri per determinare l’ il grado di ecosostenibilità delle attività economiche, stabiliti all’articolo 3, in relazione a qualsiasi misura che stabilisca obblighi di sostenibilità applicabili agli operatori del mercato per le obbligazioni societarie o i prodotti finanziari commercializzati come «ecosostenibili».

2.   I partecipanti ai mercati finanziari che offrono prodotti finanziari qualificandoli come od obbligazioni societarie diffondono le informazioni pertinenti che consentono loro di stabilire se i prodotti che offrono sono da considerarsi investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe forniscono informazioni su come e in che misura i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche in base ai criteri di cui all’articolo 3 sono utilizzati per determinare l’ecosostenibilità dell’investimento. I partecipanti ai mercati finanziari che ritengono opportuno considerare ecosostenibile un’attività economica nonostante non soddisfi i criteri di vaglio tecnico stabiliti in conformità del presente regolamento o nonostante per tale attività i criteri non siano ancora stati stabiliti possono informarne ne informano la Commissione. Ove opportuno, la Commissione informa la piattaforma sulla finanza sostenibile di cui all'articolo 15 di tali richieste da parte dei partecipanti ai mercati finanziari. I partecipanti ai mercati finanziari non offrono prodotti finanziari qualificandoli come investimenti ecosostenibili o aventi caratteristiche analoghe se tali prodotti non possono essere considerati ecosostenibili.

2 bis.     Gli Stati membri, in stretta collaborazione con l'AEV competente, monitorano le informazioni di cui al paragrafo 2. I partecipanti ai mercati finanziari le comunicano all'autorità nazionale competente, che le trasmette senza indugio all'AEV competente. Qualora l'autorità nazionale competente o l'AEV competente non concordino con le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, i partecipanti ai mercati finanziari riesaminano e correggono le informazioni fornite.

2 ter.     La divulgazione delle informazioni di cui all'articolo 4 è coerente con il principio di informazione imparziale, chiara e non fuorviante contenuto nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2016/97, e i poteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2 quater, sono coerenti con quelli previsti dal regolamento (UE) n. 600/2014.

2 quater.     Nessun obbligo di informativa contenuto nel [UP: inserire riferimento al regolamento sull'informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341] è sancito nel presente regolamento.

2 quinquies.     Le piccole imprese e le imprese non complesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), sono soggette a disposizioni semplificate.

3.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di integrare il paragrafo i paragrafi 2 , 2 bis e 2 ter specificando le informazioni richieste per conformarsi a tale paragrafo tali paragrafi, compresi un elenco degli investimenti aventi caratteristiche analoghe agli investimenti sostenibili e i pertinenti valori soglia di qualifica ai fini del paragrafo 2 , tenuto conto della disponibilità di informazioni pertinenti e dei criteri di vaglio tecnico stabiliti a norma del presente regolamento. Le informazioni consentono agli investitori di quantificare:

a)

la percentuale di partecipazioni in diverse imprese che svolgono attività economiche ecosostenibili;

b)

la quota dell’investimento destinata a finanziare attività economiche ecosostenibili, come percentuale dell’insieme delle attività economiche.;

b bis)

le definizioni pertinenti di piccola impresa e di impresa non complessa di cui all'articolo 2 ter, nonché le disposizioni semplificate che si applicano a tali entità.

3 bis.     I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato conformemente al paragrafo 3, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1o luglio 2020. La Commissione può modificare l’atto delegato in particolare alla luce di modifiche degli atti delegati adottati conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2. [Em. 39]

Articolo 4 bis

Monitoraggio del mercato

1.     In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente monitora il mercato dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1 del presente regolamento, commercializzati, distribuiti o venduti nell'Unione.

2.     Le autorità competenti monitorano il mercato dei prodotti finanziari commercializzati, distribuiti o venduti nei rispettivi Stati membri o a partire dagli stessi.

3.     In conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AEV competente può, in caso di violazione del presente regolamento da parte delle entità di cui all'articolo 1, vietare o limitare temporaneamente nell'Unione la commercializzazione, la distribuzione o la vendita dei prodotti finanziari di cui all'articolo 1.

Il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 3 possono applicarsi in circostanze specificate dall'AEV competente, o essere soggetti a deroghe da essa precisate.

4.     Quando interviene a norma del presente articolo, l'AEV competente garantisce che l'azione:

a)

non abbia, sull'efficienza dei mercati finanziari o sugli investitori, effetti negativi sproporzionati rispetto ai suoi benefici e

b)

non crei un rischio di arbitraggio normativo.

Qualora l'autorità competente o le autorità competenti abbiano adottato una misura a norma del presente articolo, l'AEV competente può prendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 1.

5.     Prima di decidere di intervenire nel quadro del presente articolo, l'AEV competente comunica alle autorità competenti l'azione proposta.

6.     L'AEV competente riesamina a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il divieto o la restrizione imposti a norma del paragrafo 1. Il divieto o la restrizione perdono efficacia se non sono rinnovati allo scadere del suddetto termine di tre mesi.

7.     Una misura adottata dall'AEV competente a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente. [Em. 40]

Articolo 5

Obiettivi ambientali di sostenibilità

1.    Ai fini del presente regolamento s’intendono per obiettivi ambientali:

(1)

la mitigazione dei cambiamenti climatici,

(2)

l’adattamento ai cambiamenti climatici,

(3)

l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine,

(4)

la transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti e un maggiore utilizzo delle materie prime secondarie ,

(5)

la prevenzione e il controllo dell’inquinamento,

(6)

la protezione della biodiversità e degli ecosistemi sani , e il ripristino degli ecosistemi danneggiati .

1 bis.     Gli obiettivi di cui al paragrafo 1 sono misurati mediante indicatori armonizzati, l'analisi del ciclo di vita e criteri scientifici, e sono conseguiti garantendo che siano all'altezza delle future sfide ambientali. [Em. 41]

Articolo 6

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se contribuisce a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera tanto da impedire pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico perché evita o riduce le emissioni di gas a effetto serra o migliora l’assorbimento dei gas a effetto serra con una delle modalità descritte di seguito, anche attraverso prodotti o processi innovativi:

a)

la produzione, lo stoccaggio , la distribuzione o l’uso di energie rinnovabili o climaticamente neutre (compresa l’energia neutra in carbonio) in linea con la direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili , anche tramite tecnologie innovative potenzialmente in grado di ottenere risparmi significativi in futuro oppure tramite il necessario rafforzamento della rete;

b)

una migliore efficienza energetica in tutti i settori, ad esclusione della produzione di energia a partire da combustibili fossili solidi, e in tutte le fasi della catena dell'energia, al fine di ridurre il consumo primario e finale di energia ;

c)

l’aumento della mobilità pulita o climaticamente neutra;

d)

il passaggio all’uso di materiali rinnovabili ecosostenibili o un aumento del loro uso sulla base di una valutazione dell'intero ciclo di vita e la sostituzione, in particolare, dei materiali a base di fossili, cosa che consente risparmi in termini di emissioni di gas a effetto serra nel breve periodo ;

e)

l’aumento della del ricorso alle tecnologie, non nocive per l'ambiente, di cattura e dello utilizzo del carbonio (CCU) e di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS), che consentono una riduzione netta delle emissioni ;

f)

l’eliminazione graduale delle emissioni di origine antropica di gas a effetto serra, comprese quelle da combustibili fossili;

f bis)

l'aumento della rimozione della CO2 dall'atmosfera e del suo stoccaggio negli ecosistemi naturali, ad esempio mediante l'imboschimento, il ripristino delle foreste e l'agricoltura rigenerativa;

g)

la creazione dell’infrastruttura energetica necessaria per la decarbonizzazione dei sistemi energetici;

h)

la produzione di combustibili puliti ed efficienti da fonti rinnovabili o neutre in carbonio.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Tali criteri di vaglio tecnico includono valori soglia per le attività di mitigazione in linea con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 oC e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 oC rispetto ai livelli preindustriali, come stabilito dall'accordo di Parigi;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1o luglio 2020. [Em. 42, 66 e 99]

Articolo 7

Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici

1.   Si considera che un’attività economica dà un contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici se contribuisce a ridurre in modo sostanziale gli effetti negativi del clima attuale e futuro oppure a prevenire l’aumento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici o prevenirne lo spostamento altrove, attraverso:

a)

la prevenzione o la riduzione, sull’attività economica, degli effetti negativi dei cambiamenti climatici legati a un luogo e contesto determinato, valutandoli e classificandoli in ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili;

b)

la prevenzione o la riduzione degli effetti negativi che il cambiamento climatico può comportare per l’ambiente naturale e costruito in cui si svolge l’attività economica, valutandoli e classificandoli per ordine di priorità utilizzando le proiezioni climatiche disponibili e studi sull'influenza dell'uomo sul cambiamento climatico .

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 1o luglio 2020. [Em. 43]

Articolo 8

Contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine

1.   Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque dei corpi idrici e delle risorse acque marine se contribuisce in modo sostanziale al buono stato delle acque, comprese le acque dolci, le acque di transizione interne di superficie, gli estuari e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine , e se contempla misure adeguate per ripristinare, proteggere o preservare la diversità biologica, la produttività, la resilienza, il valore e la salute complessiva dell'ecosistema marino, nonché la sussistenza delle comunità che da esso dipendono , attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

la protezione dell’ambiente marino, comprese le acque di balneazione (rivierasche e marine), dagli effetti negativi degli scarichi di acque reflue urbane e industriali, compresa la plastica, assicurandone la raccolta e il trattamento adeguati a norma degli articoli 3, 4, 5 e 11 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio (39) o conformemente alle migliori tecniche disponibili di cui nella direttiva 2010/75/UE ;

a bis)

la protezione dell'ambiente acquatico dagli effetti negativi degli scarichi e delle emissioni in mare, in conformità di convenzioni dell'IMO come la Convenzione MARPOL, nonché convenzioni non coperte da quest'ultima, quali la Convenzione per la gestione delle acque di zavorra e le Convenzioni marittime regionali;

b)

la protezione della salute umana dagli effetti negativi di eventuali contaminazioni delle acque potabili, provvedendo a che siano esenti da microorganismi, parassiti e sostanze potenzialmente pericolose per la salute umana e a verificando che soddisfino i requisiti minimi di cui all’allegato I, parti A e B, della direttiva 98/83/CE del Consiglio (40), e aumentando l’accesso dei cittadini ad acqua potabile pulita;

c)

l’estrazione dell’acqua in linea con l’obiettivo di un buono stato quantitativo come definito nella tabella 2.1.2 dell’allegato V della direttiva 2000/60/CE;

d)

il miglioramento della gestione delle acque e dell’efficienza idrica, agevolando il riutilizzo dell’acqua , i sistemi di gestione delle acque piovane o qualsiasi altra attività che protegga o migliori la qualità e la quantità dei corpi idrici dell’Unione conformemente alla direttiva 2000/60/CE;

e)

la garanzia di un uso sostenibile dei servizi ecosistemici marini o il contributo al buono stato ecologico delle acque marine, determinato sulla base dei descrittori qualitativi di cui all’allegato I della direttiva 2008/56/CE, e come ulteriormente specificato nella decisione (UE) 2017/848 della Commissione (41).

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un unico atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022. [Em. 44]

Articolo 9

Contributo sostanziale all’economia circolare e alla , compresi la prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti e l'aumento dell'utilizzo delle materie prime secondarie

1.   Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla transizione verso un’economia circolare e alla , compresi la prevenzione e al , il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti , durante l'intero ciclo di vita di un prodotto o di un'attività economica nelle diverse fasi della produzione, del consumo e della fine uso, se tale attività contribuisce in modo sostanziale , conformemente all'acquis dell'UE, al raggiungimento di questo obiettivo ambientale attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

il miglioramento dell’uso efficiente delle materie prime e delle risorse nella produzione, anche riducendo l’uso di quelle primarie e aumentando il ricorso a sottoprodotti e  alle materie prime secondarie, contribuendo così alla fine delle operazioni di trattamento dei rifiuti;

b)

la progettazione, la fabbricazione e l’aumento della durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento o riutilizzabilità dell'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli (anche in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza programmata), riparabili, riutilizzabili e aggiornabili ;

c)

la progettazione di prodotti ricavati da rifiuti e l'aumento della riutilizzabilità e della riciclabilità dei prodotti, compresi i singoli materiali ivi contenuti, anche sostituendo o riducendo l’impiego di prodotti e materiali non riciclabili;

d)

la riduzione del contenuto di sostanze pericolose e la sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti in materiali e prodotti , in linea con i requisiti giuridici armonizzati stabiliti a livello dell'Unione, segnatamente con le disposizioni della legislazione unionale che garantiscono una gestione sicura delle sostanze, dei materiali, dei prodotti e dei rifiuti ;

e)

il prolungamento dell’uso dei prodotti, anche incrementando il riutilizzo, la rifabbricazione, la possibilità di miglioramento, la riparazione e la condivisione dei prodotti da parte dei consumatori;

f)

l’aumento dell’uso di materie prime secondarie e il miglioramento della loro qualità, anche attraverso un riciclaggio di alta qualità dei rifiuti;

g)

una minore produzione di rifiuti , ivi compreso nei processi connessi alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla fabbricazione, alla costruzione e alla demolizione ;

h)

l’aumento della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti ;

h bis)

l'aumento dello sviluppo delle infrastrutture di gestione dei rifiuti necessarie per la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio;

i)

l’evitare l’incenerimento e, lo smaltimento e il collocamento in discarica dei rifiuti conformemente alla gerarchia dei rifiuti ;

j)

l’evitare , il ridurre e il ripulire spargimenti di rifiuti e altre forme di inquinamento , comprese la prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini, causate da una gestione non corretta dei rifiuti;

j bis)

la riduzione della generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici;

k)

l’uso efficiente delle risorse energetiche naturali. , delle materie prime, dell'acqua e del suolo;

k bis)

la promozione della bioeconomia mediante l'uso sostenibile di fonti rinnovabili per la produzione di materiali e beni.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico , basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale sia all’economia circolare sia alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico , basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico , basati sugli indicatori relativi all'economia circolare della Commissione, di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021. [Em. 45]

Articolo 10

Contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento

1.   Si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se contribuisce a un elevato livello di in modo sostanziale alla protezione dell’ambiente dall’inquinamento attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

la riduzione delle emissioni inquinanti diverse dai gas a effetto serra nell’aria, nell’acqua e nel suolo;

b)

il miglioramento del livello di qualità dell’aria, dell’acqua o del suolo nelle zone in cui l’attività economica si svolge, riducendo contemporaneamente al minimo gli impatti negativi e i rischi per la salute umana e l’ambiente;

c)

la riduzione degli effetti nocivi significativi sulla salute umana e sull’ambiente legati alla produzione e all’uso di sostanze chimiche.

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2021 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2021. [Em. 46]

Articolo 11

Contributo sostanziale alla protezione della biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati

1.   Ai fini del presente regolamento, si considera che un’attività economica dia un contributo sostanziale alla biodiversità e all'esistenza di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati se contribuisce in modo sostanziale a proteggere, conservare e migliorare o ripristinare la biodiversità e i servizi ecosistemici conformemente ai pertinenti strumenti legislativi e non legislativi dell'Unione, attraverso una delle modalità descritte di seguito:

a)

la misure di conservazione della natura per mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, (habitat naturali e specie); la di fauna e flora selvatiche e per raggiungere popolazioni appropriate di specie naturalmente presenti, nonché misure di protezione, il ripristino e il miglioramento dello stato degli ecosistemi e della loro capacità di fornire servizi;

b)

la gestione sostenibile del territorio, anche attraverso un’adeguata protezione della biodiversità del suolo; la neutralità in termini di degrado del suolo; la bonifica dei siti contaminati;

c)

pratiche agricole sostenibili, comprese quelle che contribuiscono ad arrestare o prevenire la deforestazione e la perdita di habitat;

d)

la gestione sostenibile delle foreste , tenendo conto del regolamento dell'UE sul legname, del regolamento LULUCF dell'UE, della direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili e della legislazione nazionale applicabile, che è in linea con questa normativa e con le conclusioni della Conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE) .

2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 16 al fine di:

a)

integrare il paragrafo 1 per stabilire i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare a quali condizioni si considera, ai fini del presente regolamento, che una determinata attività economica contribuisce in modo sostanziale alla protezione della biodiversità e di ecosistemi sani o al ripristino degli ecosistemi danneggiati ;

b)

integrare l’articolo 12 per stabilire, per ogni obiettivo ambientale pertinente, i criteri di vaglio tecnico basati su indicatori che consentono di determinare se si considera che un’attività economica per la quale sono stabiliti criteri di vaglio basati su indicatori a norma della lettera a) del presente paragrafo arreca, ai fini del presente regolamento, un danno significativo a uno o più di tali obiettivi.

3.   La Commissione stabilisce i criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 2 in un atto delegato, tenendo conto delle prescrizioni stabilite all’articolo 14.

4.   Entro il 1o luglio 2022 la Commissione adotta l’atto delegato di cui al paragrafo 2, al fine di garantire la sua entrata in vigore il 31 dicembre 2022. [Em. 47]

Articolo 12

Danno significativo agli obiettivi ambientali

1.    Ai fini dell’articolo 3, lettera b), si considera che , tenendo conto del suo intero ciclo di vita, un’attività economica danneggia in modo significativo:

a)

la mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

b)

l’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima, attuale e previsto, sull’ambiente naturale e costruito dove l’attività si svolge, e anche al di fuori di esso;

c)

l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato delle acque dell’Unione, comprese le acque dolci, le acque di transizione e le acque costiere, o al buono stato ecologico delle acque marine dell’Unione , in linea con la direttiva 2008/56/CE e la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ;

d)

l’economia circolare e la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali in una o più e delle risorse, quali energie non rinnovabili, materie prime, acqua e suolo, direttamente o indirettamente in diverse fasi del ciclo di vita dei prodotti, comprese inefficienze legate a caratteristiche destinate a limitare la durata di vita dei prodotti e anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; oppure, se l’attività comporta un aumento significativo nella produzione, incenerimento o smaltimento dei rifiuti;

e)

la prevenzione e il controllo dell’inquinamento, se l’attività comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;

f)

gli ecosistemi sani, se l’attività nuoce in misura significativa al buono stato degli ecosistemi.

1 bis.     Nel valutare un'attività economica in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad f), sono presi in considerazione gli impatti ambientali dell'attività stessa, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore. [Em. 48 e 101]

Articolo 13

Garanzie minime di salvaguardia

Le garanzie minime di salvaguardia di cui all’articolo 3, lettera c), sono procedure attuate dall’impresa che svolge un’attività economica al fine di garantire che siano osservati il rispetto delle linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali e dei Principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite, inclusi i principi e i diritti stabiliti dalle otto convenzioni fondamentali individuate nella dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, segnatamente: il diritto a non essere costretti al lavoro forzato, alla libertà di associazione, il diritto dei lavoratori di organizzarsi, il diritto di contrattazione collettiva, la parità di retribuzione tra uomini e donne per lavoro di pari valore, la non discriminazione per quanto riguarda le opportunità e il trattamento in materia di impiego e occupazione, nonché il diritto a non essere costretti al lavoro minorile e la Carta internazionale dei diritti dell'uomo .

Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione procede a una valutazione d'impatto delle conseguenze e dell'opportunità di una revisione del presente regolamento per includere il rispetto di altre garanzie minime che l'impresa che svolge un'attività economica deve osservare per stabilire se detta attività economica sia ecosostenibile.

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente articolo tramite un atto delegato che specifichi i criteri per stabilire se le prescrizioni del presente articolo siano rispettate o meno. Nell'elaborare l'atto delegato di cui al presente articolo, la Commissione tiene conto dei principi elencati ai paragrafi 1 e 2. La Commissione adotta tale atto delegato entro il 31 dicembre 2020. [Em. 49, 70, 72 e 93]

Articolo 14

Prescrizioni applicabili ai criteri di vaglio tecnico

1.   I criteri di vaglio tecnico adottati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2:

-a)

si fondano su indicatori armonizzati che misurano l'impatto ambientale mediante una valutazione armonizzata del ciclo di vita;

a)

individuano i principali contributi potenziali a favore di un determinato obiettivo ambientale, tenendo conto degli effetti non solo a breve ma anche a lungo termine di una determinata attività economica;

b)

specificano le prescrizioni minime che devono essere soddisfatte per evitare un danno significativo agli obiettivi ambientali pertinenti;

c)

sono qualitativi o quantitativi, o entrambi, e contengono valori soglia se possibile;

d)

fanno riferimento, dove opportuno, sia ai sistemi di etichettatura e di certificazione dell’Unione sia ai metodi della stessa per svolgere una valutazione dell’impronta ambientale e ai suoi sistemi di classificazione statistica, tenendo conto di ogni pertinente legislazione unionale in vigore e riconoscendo la competenza degli Stati membri ;

e)

si basano su prove scientifiche irrefutabili e tengono conto, se del caso, del aderiscono al principio di precauzione sancito dall’articolo 191 del TFUE;

f)

tengono conto dell’impatto ambientale dell’attività economica, nonché dei prodotti e dei servizi da essa forniti, in particolare durante tutto il loro ciclo di vita e, se necessario, lungo l'intera catena del valore, prendendo in considerazione la loro produzione dal trattamento delle materie prime fino al prodotto finale , uso, e fine vita e riciclaggio ;

f bis)

tengono conto dei costi dell'assenza di azione, sulla base del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030;

g)

tengono conto della natura e delle dimensioni dell’attività economica , e dell'eventualità che un'attività sia in fase di transizione verso una configurazione e/o un funzionamento sostenibili, attraverso progetti di ricerca e innovazione, tabelle di marcia e percorsi specifici atti a realizzare tale transizione ;

h)

tengono conto del potenziale impatto sulla liquidità del mercato, del rischio che determinati attivi non siano recuperabili a causa di una perdita di valore dovuta al passaggio a un’economia più sostenibile, come pure del rischio di creare incentivi non coerenti;

h bis)

sono semplici da applicare ed evitano inutili oneri eccessivi dal punto di vista della conformità;

i)

coprono tutte le attività economiche all’interno di un determinato settore macrosettore economico e assicurano che siano trattate in modo equo in termini di rischi per la sostenibilità se contribuiscono nella stessa misura a uno o più obiettivi ambientali e non nuocciono in misura significativa a qualsiasi altro obiettivo ambientale di cui agli articoli 3 e 12 , al fine di evitare una distorsione della concorrenza sul mercato;

j)

sono stabiliti in modo da agevolare la verifica della loro conformità ogniqualvolta possibile.

2.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri basati su indicatori applicabili ad attività legate al passaggio all’energia pulita verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra , segnatamente l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento di un obiettivo ambientale.

2 bis.     I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività volte alla produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili solidi non siano considerate attività economiche sostenibili.

2 ter.     I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività economiche che contribuiscono a impedire il superamento delle attività a elevata intensità di carbonio non siano considerate attività economiche sostenibili.

2 quater.     I criteri di vaglio tecnico garantiscono che le attività volte alla produzione di energia elettrica che producono rifiuti non rinnovabili non siano considerate attività economiche sostenibili sotto il profilo ambientale.

3.   I criteri di vaglio tecnico di cui al paragrafo 1 comprendono anche criteri riguardanti le attività legate al passaggio a una mobilità pulita o climaticamente neutra, anche grazie al trasferimento modale, a misure di efficienza e all’uso di carburanti alternativi, nella misura in cui esse contribuiscono in modo sostanziale alla realizzazione di un obiettivo ambientale.

3 bis.     Se è evidente che la maggior parte delle imprese che svolgono una determinata attività economica è impegnata in un percorso di trasformazione sostenibile, i criteri di vaglio tecnico possono tenerne conto. Tale percorso può essere dimostrato da un'intensa attività di ricerca e sviluppo, da grandi progetti di investimento in tecnologie nuove e maggiormente sostenibili o da piani concreti di transizione che si trovino almeno nelle prime fasi di attuazione.

4.   La Commissione riesamina periodicamente i criteri di vaglio di cui al punto 1 e, se del caso, modifica gli atti delegati adottati a norma del presente regolamento, in linea con gli sviluppi scientifici e tecnologici. [Em. 50, 73, 74, 75 e 104]

Articolo 15

Piattaforma sulla finanza sostenibile

1.   La Commissione istituisce una piattaforma sulla finanza sostenibile la cui composizione garantisce un equilibrio, un'ampia gamma di opinioni e la parità di genere. Essa è composta , in modo equilibrato, da rappresentanti dei seguenti gruppi :

a)

rappresentanti:

i)

dell’Agenzia europea dell’ambiente;

ii)

delle autorità europee di vigilanza;

iii)

della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti;

iii bis)

dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali;

iii ter)

del Gruppo consultivo europeo sull'informativa finanziaria (EFRAG);

b)

esperti che rappresentano portatori di interessi del settore privato , compresi i partecipanti ai mercati finanziari e non finanziari e i settori economici, che rappresentano le industrie interessate ;

b bis)

esperti che rappresentano la società civile, compresi esperti con competenze nel settore ambientale, sociale, del lavoro e della governance;

c)

esperti nominati a titolo personale, in possesso di conoscenze e di comprovata esperienza nei settori interessati dal presente regolamento che rappresentano il mondo accademico, comprese le università, gli istituti di ricerca e i think tank, anche con competenze globali .

1 bis.     Gli esperti di cui alle lettere b) e c) sono nominati in conformità dell'articolo 237 del regolamento finanziario e possiedono conoscenze ed esperienze comprovate nei settori coperti dal presente regolamento, in particolare la sostenibilità nel settore finanziario.

1 ter.     Il Parlamento europeo e il Consiglio sono debitamente e tempestivamente informati riguardo alla procedura di selezione degli esperti che comporranno la piattaforma.

2.   La piattaforma sulla finanza sostenibile:

-a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo all'introduzione di indicatori armonizzati di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera (-a), e all'eventuale necessità di aggiornarli; a tal fine, attinge dai lavori di organismi e iniziative pertinenti dell'Unione, in particolare il quadro di monitoraggio dell'economia circolare;

a)

fornisce consulenza alla Commissione riguardo ai criteri di vaglio tecnico di cui all’articolo 14, e sull’eventuale necessità di aggiornarli;

b)

analizza l’impatto dei criteri di vaglio tecnico sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili, in termini dei potenziali costi e benefici derivanti dalla loro applicazione;

c)

assiste la Commissione nell’esame delle richieste, provenienti dai portatori di interessi, di elaborazione o revisione dei criteri di vaglio tecnico inerenti a una determinata attività economica sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili ; le conclusioni di tali analisi sono pubblicate tempestivamente sul sito web della Commissione ;

d)

su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo, fornisce consulenza alla Commissione o al Parlamento europeo sull’adeguatezza dei criteri di vaglio tecnico per eventuali ulteriori usi;

d bis)

fornisce consulenza alla Commissione, in collaborazione con l'EFRAG, sullo sviluppo di norme contabili riguardanti la sostenibilità e di norme integrate di informativa per le società e i partecipanti ai mercati finanziari, anche attraverso la revisione della direttiva 2013/34/UE;

e)

monitora le tendenze, a livello dell'UE e degli Stati membri, riguardanti i flussi di capitali provenienti da attività economiche aventi un impatto negativo sulla sostenibilità ambientale e diretti verso investimenti sostenibili sulla base di dati e ricerche scientifiche ove disponibili, e ne dà conto periodicamente alla Commissione;

f)

fornisce consulenza alla Commissione sull’eventuale necessità di modificare il presente regolamento , in particolare per quanto concerne la pertinenza e la qualità dei dati, e le modalità per ridurre l'onere amministrativo;

f bis)

contribuisce alla valutazione e allo sviluppo di normative e politiche in materia di finanza sostenibile, comprese questioni di coerenza strategica;

f ter)

assiste la Commissione nella definizione di eventuali obiettivi sociali.

2 bis.     Nell'adempimento di tali compiti la piattaforma tiene debitamente conto dei dati appropriati e della ricerca scientifica pertinente. Essa può condurre consultazioni pubbliche per raccogliere le opinioni dei portatori di interessi su questioni specifiche nell'ambito del suo mandato.

3.   La piattaforma sulla finanza sostenibile è presieduta dalla Commissione ed è costituita conformemente alle regole orizzontali della Commissione per i gruppi di esperti . La Commissione pubblica le analisi, le deliberazioni, le relazioni e i verbali della piattaforma sul suo sito web. [Em. 51]

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2, all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 9 , paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 2, e all’articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

3.   La delega di potere di cui al paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. Nel quadro della preparazione degli atti delegati, la Commissione procede alle opportune consultazioni e valutazioni delle opzioni strategiche proposte.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, dell’articolo 7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 11, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, e dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 52]

Capo III

Disposizioni finali

Articolo 17

Clausola di riesame

1.   Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione e l'impatto del presente regolamento. La relazione valuta i seguenti aspetti:

a)

i progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento per quanto riguarda l’elaborazione di criteri di vaglio tecnico basati su indicatori delle attività economiche ecosostenibili;

b)

l’eventuale necessità di rivedere i criteri e l'elenco degli indicatori fissati nel presente regolamento per considerare ecosostenibile un’attività economica , al fine di agevolare l'innovazione e la transizione sostenibile ;

c)

l’opportunità di estendere l’ambito di applicazione del presente regolamento per includere altri obiettivi di sostenibilità, in particolare obiettivi sociali;

d)

l’uso della definizione di investimento ecosostenibile e di investimento con impatto ambientale negativo nel diritto dell’Unione, e a livello di Stati membri, inclusa l’opportunità di rivedere o istituire un meccanismo di verifica supplementare della conformità ai criteri basati su indicatori stabiliti nel presente regolamento.

d bis)

l'efficacia della tassonomia nell'incanalare gli investimenti privati verso attività sostenibili.

1 bis.     Entro il 31 dicembre 2021, e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'ambito di applicazione del presente regolamento se questo crea oneri amministrativi eccessivi o se i dati necessari per i partecipanti ai mercati finanziari non sono disponibili in misura sufficiente.

2.   La relazione è trasmessa Le relazioni sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Se del caso, la Commissione formula proposte legislative a corredo della relazione. [Em. 53 e 105]

Articolo 18

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Gli articoli da 3 a 13 del presente regolamento si applicano:

a)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (1) e (2), a decorrere dal 1o luglio 2020;

b)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (4) e (5), a decorrere dal 31 dicembre 2021;

c)

in relazione agli obiettivi ambientali di cui all’articolo 5, punti (3) e (6), a decorrere dal 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 103.

(2)  GU C 86 del 7.3.2019, pag. 24.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019.

(4)  Trasformare il nostro mondo: L’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU 2015) è disponibile alla pagina https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.

(5)  COM(2016)0739.

(6)  CO EUR 17, CONCL. 5.

(7)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(8)  Relazione finale del gruppo di esperti di alto livello dell’Unione in materia di finanza sostenibile, disponibile alla pagina: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180131-sustainable-finance-final-report_en.pdf.

(9)  COM(2018)0097.

(10)  Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).

(11)  Regolamento (UE) 2017/2396 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 34).

(12)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(13)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(14)  Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35).

(15)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020 [COM(2011)0244].

(16)  Direttiva 91/676 del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).

(17)  Regolamento (UE) n. 511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulle misure di conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 59).

(18)  Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

(19)  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea [COM(2003)0251].

(20)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d’azione dell’Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche [COM(2016)0087].

(21)  Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1).

(22)  Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

(23)  Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Appalti pubblici per un ambiente migliore {SEC(2008) 2124} {SEC(2008) 2125} {SEC(2008) 2126} COM(2008)0400.

(24)  Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013, relativa all’uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni (GU L 124 del 4.5.2013, pag. 1).

(25)  Allegati 4 e 5 del regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

(26)  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

(27)  Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

(28)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(29)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(30)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(31)  https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment.

(32)  COM(2018)0097.

(33)   Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64).

(34)   Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12).

(35)  Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

(36)  Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(37)  Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

(38)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

(39)  Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).

(40)  Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).

(41)  Decisione (UE) 2017/848 della Commissione, del 17 maggio 2017, che definisce i criteri e le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE (GU L 125 del 18.5.2017, pag. 43).


26.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 108/1032


P8_TA(2019)0326

Stato di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 — Sezione I — Parlamento europeo

Risoluzione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2020 (2019/2003(BUD))

(2021/C 108/57)

Il Parlamento europeo,

visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (1),

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2),

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (3) (AII del 2 dicembre 2013),

visto il regolamento (EU, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE (5),

vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2019 (6),

vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE (7),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2018 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (8),

vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 concernente la posizione del Consiglio relativa al secondo progetto di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2019 (9),

vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2019 sull'integrazione della dimensione di genere al Parlamento europeo (10),

vista la relazione del Segretario generale all'Ufficio di presidenza in vista della definizione del progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per l'esercizio 2020,

visto il progetto preliminare di stato di previsione stabilito dall'Ufficio di presidenza il 25 marzo 2019 a norma dell'articolo 25, paragrafo 7, e dell'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento del Parlamento,

visto il progetto di stato di previsione redatto dalla commissione per i bilanci a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento del Parlamento,

visto l'articolo 96 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0182/2019),

A.

considerando che questa è la quinta procedura di bilancio completa che si svolge nella nuova legislatura e la settima procedura del quadro finanziario pluriennale 2014-2020;

B.

considerando che il bilancio 2020, quale proposto nella relazione del Segretario generale, è elaborato nel contesto di un aumento annuale (in termini reali e di inflazione) del massimale della rubrica V, che lascia un maggiore margine per la crescita e gli investimenti come pure per il proseguimento delle misure intese a conseguire risparmi e a migliorare l'efficienza;

C.

considerando che tra gli obiettivi prioritari proposti dal Segretario generale per il bilancio 2020 figurano i seguenti: fornire le risorse necessarie per il primo anno completo dopo l'elezione del nuovo Parlamento e l'insediamento della nuova Commissione e fornire le risorse per i progetti prioritari riguardanti la comunicazione con i cittadini, i progetti immobiliari pluriennali, la sicurezza e gli sviluppi informatici;

D.

considerando che il Segretario generale ha proposto un importo pari a 2 068 530 000 EUR per il progetto preliminare di stato di previsione del Parlamento per il 2020, importo che rappresenta un aumento complessivo del 3,58 % rispetto al bilancio 2019 e una quota del 18,38 % della rubrica V del QFP 2014-2020;

E.

considerando che quasi due terzi del bilancio sono costituiti da spese indicizzate, che riguardano principalmente le retribuzioni, le pensioni, le spese mediche e le indennità dei deputati (21 %) e del personale (35 %) in servizio e in pensione nonché gli edifici (13 %), e che sono adeguate a norma dello statuto dei funzionari e dello statuto dei deputati sulla base dell'indicizzazione specifica per settore o del tasso di inflazione;

F.

considerando che, nella sua risoluzione del 29 aprile 2015 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 2016 (11), il Parlamento ha già sottolineato che il suo bilancio dovrebbe avere un impianto realistico ed essere conforme ai principi della disciplina di bilancio e della sana gestione finanziaria; osserva che le somme forfettarie sono uno strumento utile e ampiamente riconosciuto per apportare flessibilità e trasparenza;

G.

considerando che il bilancio del Parlamento dovrebbe garantire la piena competenza legislativa dell'Istituzione e consentire il suo corretto funzionamento;

H.

considerando che la credibilità del Parlamento in quanto ramo dell'autorità di bilancio dipende in una certa misura dalla sua capacità di gestire le proprie spese e di sviluppare la democrazia al livello dell'Unione;

I.

considerando che il 2020 sarà il primo anno completo dopo le elezioni e che vi sarà quindi un ritorno al ritmo normale delle principali attività politiche e di sostegno;

J.

considerando che il Fondo pensionistico volontario è stato costituito nel 1990 in base alla regolamentazione dell'Ufficio di presidenza concernente il regime di vitalizio integrativo (volontario) (12);

K.

considerando che il 16 giugno 1999 la Corte dei conti ha pubblicato il parere n. 5/99 dal titolo «Fondo e regime pensionistico dei deputati al Parlamento europeo»;

Quadro generale

1.

sottolinea che nel 2020 è opportuno mantenere la quota del bilancio del Parlamento al di sotto del 20 % della rubrica V; constata che il livello dello stato di previsione per il 2020 corrisponde al 18,22 %, percentuale che è inferiore a quella del 2019 (18,51 %) e che è la più bassa della rubrica V negli ultimi 15 anni;

2.

sottolinea che la quota più consistente del bilancio del Parlamento è fissata da obblighi statutari o contrattuali ed è soggetta ad indicizzazione annuale;

3.

chiede che il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza presentino, in linea di principio, alla commissione BUDG il prossimo stato di previsione del Parlamento mantenendolo più vicino al tasso di inflazione quale previsto dalla Commissione europea, se non allo stesso livello di tale tasso;

4.

appoggia l'accordo raggiunto in sede di concertazione tra l'Ufficio di presidenza e la commissione per i bilanci, il 19 marzo 2019, di fissare l'aumento rispetto al bilancio 2019 al 2,68 %, percentuale che corrisponde al livello complessivo del suo stato di previsione per il 2020 pari a 2 050 430 000 EUR, di ridurre il livello delle spese nel progetto preliminare di stato di previsione approvato dall'Ufficio di presidenza l'11 marzo 2019 di 18,1 milioni di EUR e di ridurre di conseguenza gli stanziamenti proposti alle seguenti linee di bilancio: 1004 — Spese di viaggio ordinarie; 1200 — Retribuzioni e indennità; 1402 Altri agenti — Autisti al Segretariato generale; 2007 — Costruzione di immobili e sistemazione dei locali; 2022 — Manutenzione, riparazione, conduzione e pulizia degli immobili; 2024 — Consumi energetici; 2101 — Informatica e telecomunicazioni — Attività ricorrenti — Infrastrutture; 212 — Mobilio; 214 — Materiale e impianti tecnici; 300 — Spese per missioni e spostamenti del personale tra i tre luoghi di lavoro; 302 — Spese per ricevimenti e di rappresentanza; 3040 — Spese varie per riunioni interne; 3042 — Riunioni, congressi, conferenze e delegazioni; 422 — Spese relative agli assistenti parlamentari; decide di assegnare una dotazione supplementare pari a 140 000 EUR per la voce 1650 — Servizio medico, a 160 000 EUR per la voce 320 — Acquisizione di consulenze e a 400 000 EUR in stanziamenti per la voce 3211 — Polo europeo dei media scientifici; si compiace che queste modifiche siano state approvate dall'Ufficio di presidenza il 25 marzo 2019;

5.

raccomanda che i servizi del Parlamento mettano in pratica le modifiche del commento della voce 1650 — «Servizio medico», poiché lo stanziamento di un importo supplementare di 140 000 EUR è destinato a coprire le spese connesse al mediatore e allo psicologo per la prevenzione e la lotta alle molestie psicologiche e sessuali, e della voce 320 — «Acquisizione di consulenze», poiché lo stanziamento di un importo supplementare di 160 000 EUR è destinato a coprire le spese connesse alle consulenze e agli esperti nel settore della prevenzione, delle indagini e della lotta contro le molestie psicologiche e sessuali;

6.

rileva che la situazione relativa al recesso del Regno Unito dall'Unione è basata su un recesso ordinato con un accordo, sulla base dell'approvazione dell'accordo di recesso e dell'adozione di una dichiarazione politica da parte del Consiglio europeo il 25 novembre 2018, secondo cui il Regno Unito contribuirebbe al bilancio dell'Unione fino al 2020; constata che la maggior parte dei risparmi derivanti dal recesso sono già stati incorporati nel bilancio 2019 e che nel 2020 si registrerebbe solamente una leggera diminuzione di determinate spese dovuta al fatto che vi saranno 46 deputati in meno;

7.

constata che, nell'eventualità che il Regno Unito non receda dall'Unione o receda senza un accordo, gli stanziamenti proposti possono essere adeguati, nel corso dell'intera procedura di bilancio, dall'Ufficio di presidenza, dalla commissione per i bilanci o dalla plenaria;

8.

sottolinea che il Parlamento ha le funzioni fondamentali di co-legiferare con il Consiglio e di decidere sul bilancio dell'Unione, di rappresentare i cittadini e di controllare l'operato delle altre istituzioni dell'Unione;

9.

pone in evidenza il ruolo del Parlamento nella costruzione di una coscienza politica europea e nella promozione dei valori dell'Unione;

10.

sottolinea che, rispetto alla proposta del Segretario generale, è necessario realizzare risparmi, al fine di avvicinare l'aumento della proposta al tasso di inflazione generale previsto per il 2020, e che tutti gli sforzi intesi a conseguire un impiego più efficiente e trasparente dei fondi pubblici sono fortemente incoraggiati;

Trasparenza e accuratezza

11.

rileva la maggiore trasparenza nella preparazione della relazione del Segretario generale, che prevede la fornitura di informazioni supplementari per quanto riguarda la programmazione a medio e lungo termine, gli investimenti, gli obblighi statutari, le spese amministrative e la metodologia, come richiesto dal Parlamento e dal Consiglio;

12.

chiede che il bilancio del Parlamento per il 2020 sia realistico e accurato in termini di corrispondenza tra i fabbisogni e i relativi costi, onde evitare dotazioni di bilancio eccessive;

13.

sottolinea che occorre prestare la massima attenzione al fine di garantire che le risorse finanziarie e umane complessive a disposizione del Parlamento siano utilizzate nella maniera più efficiente dal punto di vista dei costi, onde consentire all'Istituzione e ai suoi membri di assolvere in modo soddisfacente la loro funzione istituzionale in ambito legislativo; ribadisce che ciò comporta un'attenta pianificazione e organizzazione dei suoi metodi di lavoro e, ove possibile, il raggruppamento di funzioni e risorse per evitare un'inutile burocrazia, sovrapposizioni tra funzioni e duplicazioni del lavoro e delle risorse;

Comunicazione con i cittadini

14.

accoglie con favore l'inaugurazione dei centri «Europa Experience», vale a dire spazi espositivi che riproducono, su scala ridotta, il concetto riuscito del Parlamentarium di Bruxelles; osserva che per il 2020 è prevista l'installazione di cinque nuovi centri «Europa Experience» presso gli Uffici di collegamento;

15.

rileva che l'importo iscritto in bilancio per l'installazione di cinque nuovi centri «Europa Experience» presso gli Uffici di collegamento copre l'infrastruttura per l'esposizione, gestita dalla DG COMM, ma non gli spazi per l'esposizione; chiede ulteriori informazioni sull'entità dei costi complessivi previsti prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2019;

16.

prende atto della creazione di una serie di impianti mobili, che faranno il giro degli Stati membri con lo scopo di avvicinare l'Unione ai cittadini;

17.

chiede al Segretario generale una relazione dettagliata, fattuale e approfondita sul valore aggiunto di questi 51 posti alla DG COMM; chiede che una siffatta relazione sia presentata pubblicamente in sede di commissione BUDG entro la fine di luglio 2019;

Politica immobiliare e dei trasporti

18.

ribadisce la sua richiesta di un processo decisionale trasparente nel settore della politica immobiliare, basato su informazioni tempestive, nel rispetto dell'articolo 266 del regolamento finanziario;

19.

è contrario alla prassi corrente di utilizzare gli storni di recupero («ramassage») a fine esercizio per contribuire ai progetti immobiliari in corso; sottolinea che gli storni di recupero sono effettuati sistematicamente sugli stessi capitoli e titoli di bilancio e spesso esattamente sulle stesse linee di bilancio, e si chiede se non vi sia una sopravvalutazione programmata di tali capitoli e linee intesa a generare fondi per il finanziamento della politica immobiliare del Parlamento; ritiene che la politica immobiliare dovrebbe essere finanziata in modo trasparente a titolo delle linee di bilancio ad essa destinate;

20.

raccomanda che nella programmazione di bilancio annuale per tutti gli edifici si prevedano stanziamenti destinati a coprire i costi di manutenzione e ristrutturazione, corrispondenti al 3 % dei costi totali dei nuovi edifici, nel quadro di una politica immobiliare regolare e lungimirante; sottolinea la necessità di una strategia immobiliare che garantisca l'efficacia sotto il profilo dei costi ed evidenzia i potenziali vantaggi derivanti dalla vicinanza degli edifici, quali le sinergie attraverso la condivisione delle funzioni amministrative, dello spazio per uffici e dell'assegnazione delle sale;

21.

osserva che la consegna e l'occupazione dell'intera ala est del nuovo edificio Konrad Adenauer sono previste per il 2020 e rileva che i lavori nella nuova ala ovest inizieranno subito dopo; osserva che si dovranno prevedere le spese per la gestione del progetto nelle fasi finali della costruzione, che includono le considerevoli operazioni di trasloco, l'arredo iniziale e la sorveglianza di sicurezza del cantiere;

22.

constata che, visto che il trasloco da tutti gli edifici attualmente occupati potrà essere effettuato solo gradualmente, l'affitto e la manutenzione di tutti gli edifici esistenti a Lussemburgo sono ancora iscritti in bilancio per l'intero esercizio; chiede al Segretario generale di fornire informazioni per quanto riguarda il trasloco graduale e di spiegare i motivi per i quali non è possibile realizzare dei risparmi già nel 2020;

23.

chiede ulteriori informazioni sui lavori tecnici preparatori, compresa la rilocalizzazione delle funzionalità, come quelle attualmente situate nell'edificio PHS, verso altri edifici; chiede che siano fornite alla commissione per i bilanci stime dettagliate e una ripartizione dei costi a tale riguardo prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2019;

24.

mette in discussione i costi alquanto elevati di determinati progetti proposti, vale a dire: l'installazione di sale per i seminari destinati ai visitatori nell'edificio Atrium (8,720 milioni di EUR), la creazione di uno spazio multifunzionale nell'area dell'Esplanade (2,610 milioni di EUR), la creazione di una mensa self-service nell'edificio SDM a Strasburgo (1,9 milioni di EUR); invita il Segretario generale a fornire alla commissione per i bilanci informazioni in merito a tali decisioni prima della lettura del bilancio da parte del Parlamento nell'autunno 2019;

25.

ritiene che dovrebbero essere realizzati ulteriori risparmi per quanto riguarda le spese per il mobilio degli uffici dei deputati e dei loro assistenti, in considerazione della completa ristrutturazione di tali uffici all'inizio del mandato nel 2019;

26.

è preoccupato per le intenzioni del Parlamento di espandere le proprie attività e la propria presenza diplomatica in Indonesia (Giacarta), Etiopia (Addis Abeba) e Stati Uniti (New York); si rammarica che, nonostante l'assenza di un'analisi costi-benefici esaustiva e di un ulteriore approfondimento delle argomentazioni alla base della scelta di questi luoghi specifici, l'Ufficio di presidenza abbia approvato la proposta, come pure la nomina dell'attuale capo dell'ufficio del Parlamento a Washington D.C. a nuovo capo dell'ufficio a Giacarta; esorta pertanto il Segretario generale a individuare le linee di bilancio interessate e a chiarire questa situazione non trasparente, fornendo una spiegazione del processo decisionale riguardante i vari luoghi e la nomina del nuovo capo dell'ufficio a Giacarta; ritiene che nel frattempo tale decisione debba essere sospesa;

27.

ritiene che sia possibile realizzare risparmi per il bilancio del Parlamento fissando una sede unica; ricorda l'analisi della Corte dei conti europea del 2014, che stimava a 114 milioni di EUR all'anno i costi derivanti dalla dispersione geografica del Parlamento; ricorda inoltre che tale dispersione geografica è all'origine del 78 % di tutte le missioni del personale statutario del Parlamento e che il suo impatto ambientale si traduce in emissioni di CO2 comprese tra 11 000 e 19 000 tonnellate; chiede pertanto una tabella di marcia verso la fissazione di una sede unica;

Sicurezza

28.

osserva che il bilancio per il 2020 includerà le ultime tranche degli ingenti investimenti avviati nel 2016 per migliorare sensibilmente la sicurezza del Parlamento; sottolinea che tali progetti hanno interessato diversi settori, in particolare per quanto riguarda gli edifici, le attrezzature e il personale, ma anche miglioramenti nell'ambito della sicurezza informatica e della sicurezza delle comunicazioni;

29.

sottolinea che il progetto iPACS doterà il Parlamento di una tecnologia di sicurezza moderna e integrata, al fine di eliminare tutte le lacune restanti nella sicurezza degli edifici, e che nel 2020 tale progetto si troverà nel quinto e ultimo anno di attuazione; invita il Segretario generale a presentare una sintesi dettagliata di tutte le spese connesse alla sicurezza degli edifici a partire dal 2016;

30.

ritiene che gli strumenti informatici siano essenziali per consentire ai deputati e al personale di svolgere le loro attività, ma che possano essere vulnerabili rispetto agli attacchi informatici; si compiace pertanto del potenziamento, negli ultimi due anni, dell'équipe incaricata delle attività di sicurezza informatica e in particolare del fatto che, avendo raggiunto la velocità di crociera e continuando ad attuare il piano d'azione sulla sicurezza informatica, il relativo bilancio aumenterà solo per coprire l'inflazione;

31.

accoglie con favore gli sforzi compiuti per migliorare i servizi per i deputati investendo continuamente nello sviluppo di applicazioni informatiche, nel proseguimento del programma e-Parliament, in ricerca e sviluppo in materia di apprendimento automatico («machine learning») con un programma di memorie di traduzione e nel progetto pluriennale per la gestione tecnica delle sale conferenze; chiede maggiori informazioni sull'importo totale speso negli ultimi anni per tali programmi; prende atto della graduale attuazione di tali progetti a lungo termine per ripartirne i costi su vari esercizi finanziari;

Questioni relative ai deputati e agli assistenti parlamentari accreditati

32.

invita l'Ufficio di presidenza a lavorare a una soluzione tecnica che consenta ai deputati di esercitare il diritto di voto anche mentre si trovano in congedo di maternità, paternità o malattia;

33.

ritiene che i diritti sociali e pensionistici degli assistenti parlamentari accreditati (APA) dovrebbero essere rispettati; ribadisce, a tale riguardo, l'invito a trovare una soluzione praticabile per quegli APA che, pur avendo prestato servizio ininterrottamente per due legislature, alla fine dell'attuale legislatura non avranno diritto a beneficiare del regime pensionistico europeo al raggiungimento dell'età pensionabile, dato che avranno prestato meno dei dieci anni di servizio previsti dallo statuto dei funzionari, a causa delle elezioni anticipate nel 2014 e dei ritardi nella convalida dei nuovi contratti degli APA dovuti al forte carico di lavoro nel periodo successivo alle elezioni del 2009; invita pertanto il Segretario generale a presentare nuove proposte pratiche e credibili intese a risolvere definitivamente il problema;

34.

prende atto della revisione degli importi delle indennità versate agli APA per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento; ricorda tuttavia le sue ripetute richieste rivolte all'Ufficio di presidenza affinché si adoperi per allineare pienamente, a partire dalla prossima legislatura, l'ammontare delle indennità versate a funzionari, altri agenti e APA per le spese sostenute durante le trasferte nei tre luoghi di lavoro del Parlamento;

35.

si compiace della decisione riguardante i tirocinanti dei deputati adottata dall'Ufficio di presidenza il 10 dicembre 2018 che entrerà in vigore il 2 luglio 2019; sottolinea che una retribuzione minima vincolante per i tirocinanti dovrebbe garantire loro un reddito dignitoso, come avviene per i tirocinanti in seno alle amministrazioni delle istituzioni dell'UE;

36.

si attende che i servizi di traduzione del Parlamento siano all'altezza del loro compito fondamentale di sostegno alla legislazione dell'Unione e ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni fornendo documenti tradotti di alta qualità nel quadro di una strategia sostenibile per il futuro;

37.

ribadisce la propria preoccupazione per le spese supplementari connesse all'interpretazione delle dichiarazioni di voto orali durante le sedute plenarie; esorta il Segretario generale a presentare una ripartizione dettagliata dei costi relativi alle dichiarazioni di voto orali; ricorda che i deputati che desiderano spiegare le loro intenzioni di voto o sollevare questioni connesse a preoccupazioni dei loro elettori hanno a disposizione alternative, quali le dichiarazioni di voto scritte e vari strumenti di comunicazione pubblici; ritiene, a tale riguardo, che per realizzare risparmi significativi le dichiarazioni di voto orali potrebbero essere soppresse;

38.

rinvia all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, dello statuto dei deputati, il quale stabilisce che «il fondo di vitalizio volontario istituito dal Parlamento continua a funzionare per i deputati o gli ex deputati che abbiano già acquisito diritti o aspettative a titolo di questo fondo» e che «i diritti e le aspettative acquisiti restano invariati»; invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a rispettare appieno lo statuto dei deputati e a definire urgentemente con il fondo pensionistico un piano chiaro che consenta al Parlamento di assumersi i propri obblighi e le proprie responsabilità per quanto riguarda il regime di vitalizio volontario dei deputati e di adempiervi; rinnova la propria richiesta volta a ottenere che la Corte dei conti europea proceda a un esame del fondo di vitalizio volontario dei deputati ed esamini come garantire un finanziamento sostenibile del fondo di vitalizio volontario conformemente alle disposizioni dello statuto dei deputati, garantendo al contempo una piena trasparenza;

39.

rinnova il suo appello a favore di una maggiore trasparenza relativamente all'indennità per spese generali dei deputati; si rammarica che l'Ufficio di presidenza non sia riuscito ad accrescere la trasparenza e l'obbligo di rendiconto in proposito; chiede una completa rendicontazione di tali spese da parte dei deputati;

Questioni relative al personale

40.

ritiene che, in un periodo in cui le risorse finanziarie e umane a disposizione delle istituzioni dell'Unione diventeranno probabilmente sempre più limitate, è importante identificare settori, inclusi, ma non solo, i servizi informatici e di sicurezza, i servizi di interpretazione e traduzione o il servizio autisti, in cui si possano rafforzare le sinergie tra le funzioni amministrative, utilizzando l'esperienza del Parlamento e delle altre istituzioni dell'Unione e tenendo pienamente conto delle difficoltà di governance e delle differenze in termini di portata per sviluppare accordi di cooperazione equi;

41.

chiede che venga introdotto l'obbligo per i deputati di sottoporre i loro conti relativi all'indennità per spese generali a una verifica da parte di un revisore esterno almeno alla fine del loro mandato; chiede inoltre che le spese siano pubblicate inserendo un link a tali dati sulle pagine personali dei deputati sul sito web del Parlamento europeo;

42.

accoglie con favore gli accordi di cooperazione esistenti tra il Parlamento, il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo, al fine di individuare i settori in cui è possibile condividere le funzioni amministrative; invita il Segretario generale a valutare la cooperazione in atto tra le istituzioni dell'Unione al fine di individuare ulteriori potenziali sinergie e risparmi;

43.

sostiene il principio dell'accessibilità per tutti i cittadini; invita il Segretario generale ad analizzare la fattibilità dell'applicazione di tale principio, in linea con le richieste approvate in plenaria relative all'interpretazione nella lingua internazionale dei segni per tutte le discussioni in Aula;

44.

ricorda le raccomandazioni contenute nelle sue risoluzioni del 26 ottobre 2017, dell'11 settembre 2018 e del 15 gennaio 2019 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'Unione e sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro; chiede un sostegno per coprire i costi delle competenze esterne necessarie per estendere l'audit esterno al comitato consultivo per il personale del Parlamento per la prevenzione delle molestie; chiede stanziamenti per coprire la piena attuazione al Parlamento delle misure di riforma menzionate nella risoluzione sulla lotta contro le molestie e gli abusi sessuali nell'Unione, inclusa l'organizzazione di frequenti corsi di formazione obbligatori sul tema delle molestie destinati a tutto il personale, agli APA e ai deputati; è del parere che siano necessari stanziamenti per coprire i costi dei mediatori e di altri esperti competenti per prevenire e gestire i casi di molestie all'interno del Parlamento assieme alla rete dei consulenti di fiducia e alle strutture esistenti;

45.

raccomanda un maggiore ricorso alla videoconferenza e ad altre tecnologie per tutelare l'ambiente e risparmiare risorse, in particolare riducendo le trasferte del personale tra i tre luoghi di lavoro;

Altre questioni

46.

ritiene che la procedura per l'adozione dello stato di previsione del Parlamento dovrebbe essere rivista tenendo conto del documento in corso di elaborazione da parte del gruppo di lavoro sulla procedura di bilancio interna del Parlamento, rispettando la volontà dei gruppi politici di semplificare l'attuale procedura, renderla più efficiente riducendo il carico di lavoro per i deputati e il personale, nonché aumentare la trasparenza e chiarire le responsabilità tra gli attori coinvolti; ricorda che, nell'ambito della procedura attuale, la commissione per i bilanci svolge gli stessi compiti due volte, in primavera (conciliazione con l'Ufficio di presidenza per l'adozione dello stato di previsione del Parlamento) e in autunno (presentazione di emendamenti di bilancio), il che comporta un maggior numero di riunioni, la produzione di documenti e spese connesse (traduzioni, interpretazione, ecc.);

47.

chiede che siano mantenuti finanziamenti adeguati per il Polo europeo dei media scientifici e per la cooperazione con le emittenti televisive, i media sociali e altri partner, al fine di offrire opportunità di formazione ai giovani giornalisti, in particolare per quanto riguarda i nuovi sviluppi scientifici e tecnologici e le notizie basate sui fatti e oggetto di valutazione «inter pares»;

48.

invita il Segretario generale e l'Ufficio di presidenza a diffondere una cultura di programmazione del bilancio basata sulla performance e sulla sostenibilità ambientale nell'intera amministrazione del Parlamento e un'impostazione gestionale più razionale, al fine di aumentare l'efficienza e ridurre le formalità amministrative e la burocrazia nell'attività interna dell'Istituzione; sottolinea che l'esperienza di una gestione razionale è il miglioramento costante della procedura di lavoro grazie alla semplificazione e all'esperienza del personale amministrativo;

49.

chiede piena trasparenza sull'utilizzo e la gestione dei fondi messi a disposizione dei partiti politici europei e delle fondazioni europee; chiede una valutazione e un controllo approfonditi della spesa di bilancio dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee; richiama l'attenzione sul conflitto di interessi derivante dalla sponsorizzazione delle attività dei partiti politici europei da parte di società private; chiede dunque che siano vietate le donazioni e le sponsorizzazioni di qualsiasi tipo da parte di società private a favore dei partiti politici europei e delle fondazioni europee;

o

o o

50.

stabilisce lo stato di previsione per l'esercizio 2020;

51.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e lo stato di previsione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

(2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

(3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(4)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15.

(5)  Testi approvati, P8_TA(2017)0417.

(6)  Testi approvati, P8_TA(2018)0182.

(7)  Testi approvati, P8_TA(2018)0331.

(8)  Testi approvati, P8_TA(2018)0404.

(9)  Testi approvati, P8_TA(2018)0503.

(10)  Testi approvati, P8_TA(2019)0010.

(11)  Testi approvati, P8_TA(2015)0172.

(12)  Testi approvati dall'Ufficio di presidenza, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/01-04-2009.