ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 102

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
24 marzo 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 102/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10156 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target) ( 1 )

1

2021/C 102/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10121 — Platinum Equity Group/Ingram Micro) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 102/03

Tassi di cambio dell'euro — 23 marzo 2021

3

 

Garante europeo della protezione dei dati

2021/C 102/04

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di deroghe temporanee alla direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online [Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

4

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 102/05

Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

8


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 102/06

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10081— KION/Jungheinrich/HSP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

11

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 102/07

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

13

2021/C 102/08

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

21


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10156 — TIAA/AP1/AP2/GPIF/Target)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 102/01)

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10156. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10121 — Platinum Equity Group/Ingram Micro)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 102/02)

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10121. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

23 marzo 2021

(2021/C 102/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1883

JPY

yen giapponesi

128,99

DKK

corone danesi

7,4360

GBP

sterline inglesi

0,86198

SEK

corone svedesi

10,1813

CHF

franchi svizzeri

1,1066

ISK

corone islandesi

148,30

NOK

corone norvegesi

10,1783

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,198

HUF

fiorini ungheresi

366,51

PLN

zloty polacchi

4,6191

RON

leu rumeni

4,8893

TRY

lire turche

9,3638

AUD

dollari australiani

1,5491

CAD

dollari canadesi

1,4938

HKD

dollari di Hong Kong

9,2290

NZD

dollari neozelandesi

1,6918

SGD

dollari di Singapore

1,5955

KRW

won sudcoreani

1 342,48

ZAR

rand sudafricani

17,5818

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7367

HRK

kuna croata

7,5755

IDR

rupia indonesiana

17 105,58

MYR

ringgit malese

4,8988

PHP

peso filippino

57,779

RUB

rublo russo

90,2781

THB

baht thailandese

36,819

BRL

real brasiliano

6,5562

MXN

peso messicano

24,5926

INR

rupia indiana

86,1025


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


Garante europeo della protezione dei dati

24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/4


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di deroghe temporanee alla direttiva 2002/58/CE ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online

[Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu]

(2021/C 102/04)

Sintesi

Il 10 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato una proposta di regolamento relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE («direttiva e-privacy») per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online. La deroga riguarda l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6 della direttiva e-privacy in relazione al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di «servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero» necessario per l’uso della tecnologia al solo scopo di rimuovere materiale pedopornografico e di individuare o segnalare gli abusi sessuali sui minori online alle autorità.

Nel presente parere il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) formula le proprie raccomandazioni relative alla proposta in risposta a una consultazione formale della Commissione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725.

In particolare, rileva che le misure previste dalla proposta costituiscono un’interferenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di tutti gli utenti di servizi di comunicazione elettronica di uso diffuso, come le piattaforme e le applicazioni di messaggistica istantanea. La riservatezza delle comunicazioni è una pietra angolare dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e familiare. Anche le misure volontarie delle imprese private costituiscono un’interferenza in tali diritti quando le misure comportano il monitoraggio e l’analisi del contenuto delle comunicazioni e il trattamento dei dati personali.

Il GEPD desidera sottolineare che gli aspetti in esame non riguardano specificamente la lotta contro l’abuso dei minori, ma qualsiasi iniziativa a fini di contrasto che si avvalga della collaborazione del settore privato. Se adottata, la proposta inevitabilmente costituirà un precedente per la futura legislazione in questo campo. A parere del GEPD, è pertanto essenziale che la proposta, anche sotto forma di deroga temporanea, non sia adottata finché non saranno integrate tutte le necessarie garanzie descritte nel presente parere.

In particolare, a fini di certezza del diritto, il GEPD ritiene necessario chiarire se la proposta stessa sia destinata a costituire la base giuridica per il trattamento, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati. In caso contrario, il GEPD raccomanda di precisare espressamente nella proposta la base giuridica, a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati, applicabile in questo caso particolare. A questo proposito, il GEPD sottolinea che gli orientamenti delle autorità competenti per la protezione dei dati personali non possono sostituire il rispetto del requisito di legalità. Non è sufficiente prevedere che la deroga temporanea sia adottata «fatto salvo» il regolamento generale sulla protezione dei dati e prescrivere la consultazione preventiva delle autorità competenti per la protezione dei dati personali. I colegislatori devono assumersi la propria responsabilità e garantire che la deroga proposta sia conforme alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Per soddisfare il requisito di proporzionalità, una normativa deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione delle misure in questione e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati personali sono interessati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente tali dati contro il rischio di abusi.

Infine, considerata l’assenza di a) una previa dimostrazione della proporzionalità della misura prevista e b) garanzie sufficienti nel testo dell’atto legislativo, il GEPD è del parere che il periodo proposto di cinque anni non sia proporzionato. Il GEPD ritiene che una misura transitoria non dovrebbe avere un periodo di validità superiore a due anni.

I.   INTRODUZIONE

1.1   Contesto di riferimento

1.

Il 24 luglio 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione, Strategia dell’UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali sui minori (1), nella quale rileva che dal dicembre 2020 la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio («la direttiva e-privacy») (2) avrà un ambito di applicazione più ampio a seguito dell’adozione, già avvenuta, del codice delle comunicazioni elettroniche («il codice») (3). Il codice estende l’ambito di applicazione della direttiva e-privacy ai servizi di comunicazione interpersonale «al di sopra delle reti» (OTT, over the top), quali i servizi di messaggistica e di posta elettronica. Secondo la comunicazione, ciò impedirà a determinate imprese (in assenza di misure legislative nazionali adottate conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva e-privacy) di continuare ad applicare le proprie misure di individuazione, rimozione e segnalazione volontarie di abusi sessuali su minori online (4).

2.

Il 10 settembre 2020 la Commissione ha pubblicato (5) una proposta di regolamento provvisorio relativo al trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori, che prevede una deroga temporanea all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6 della direttiva e-privacy («la proposta»). La Commissione ritiene che tale deroga sia necessaria per consentire il proseguimento delle attuali attività volontarie dopo il mese di dicembre 2020. La deroga riguarda il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di «servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero» (6) (ad esempio il Voice over IP, i servizi di messaggistica e i servizi di posta elettronica basati sul web) strettamente necessario per l’uso della tecnologia al solo scopo di rimuovere materiale pedopornografico e di individuare o segnalare gli abusi sessuali sui minori online alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell’interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori. La proposta contiene un elenco di condizioni per l’applicazione della deroga che sono analizzate nel seguito del presente parere.

3.

Il GEPD è stato formalmente consultato dalla Commissione il 16 settembre 2020. Il 30 settembre la Commissione ha avviato una consultazione pubblica sollecitando osservazioni sulla proposta.

1.2   Relazione con la direttiva 2011/93/UE

4.

In precedenza l’UE aveva adottato uno strumento giuridico con un approccio globale per la lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ossia la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio («la direttiva contro gli abusi sessuali sui minori») (7).

5.

La direttiva contro gli abusi sessuali sui minori istituisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e di materiale pedopornografico. Essa impone agli Stati membri di assicurare, fra l’altro, che le seguenti condotte intenzionali, allorché non giustificate, siano punite (8):

l’accesso intenzionale e consapevole, a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico;

la distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico;

l’offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico (9).

6.

La direttiva contro gli abusi sessuali sui minori impone inoltre agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché siano punite alcune condotte che costituiscono adescamento di minori per scopi sessuali, anche a mezzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

7.

Detta direttiva stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico ospitate nel loro territorio e si adoperano per ottenere la rimozione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio nonché per sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti da tali reati (10). Gli Stati membri possono inoltre adottare misure per bloccare l’accesso alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico agli utenti internet sul loro territorio (11).

8.

Nel 2010 il GEPD ha formulato un parere di iniziativa sulla proposta di direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia (12). Tale parere contiene considerazioni e raccomandazioni pertinenti anche alla proposta di regolamento provvisorio. Ove opportuno, il GEPD ribadisce e/o fa riferimento al suo parere del 2010.

III.   CONCLUSIONI

52.

Le misure previste dalla proposta costituiscono un’interferenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di tutti gli utenti di servizi di comunicazione elettronica molto diffusi, come le piattaforme e le applicazioni di messaggistica istantanea. Anche le misure volontarie delle imprese private costituiscono un’interferenza in tali diritti, quando le misure comportano il monitoraggio e l’analisi del contenuto delle comunicazioni e il trattamento dei dati personali.

53.

Gli aspetti in esame non riguardano specificamente la lotta contro l’abuso dei minori, ma qualsiasi iniziativa a fini di contrasto che si avvalga della collaborazione del settore privato. Se adottata, la proposta inevitabilmente costituirà un precedente per la futura legislazione in questo campo. A parere del GEPD, è pertanto essenziale che la proposta, anche sotto forma di deroga temporanea, non sia adottata finché non saranno integrate tutte le necessarie garanzie descritte nel presente parere.

54.

A fini di certezza del diritto, il GEPD ritiene necessario chiarire se la proposta stessa sia destinata a costituire la base giuridica per il trattamento, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati. In caso contrario, il GEPD raccomanda di precisare espressamente nella proposta la base giuridica applicabile in questo caso particolare, a norma del regolamento generale sulla protezione dei dati. A questo proposito, il GEPD sottolinea che gli orientamenti delle autorità competenti per la protezione dei dati personali non possono sostituire il rispetto del requisito di legalità. Non è sufficiente prevedere che la deroga temporanea sia adottata «fatto salvo» il regolamento generale sulla protezione dei dati e prescrivere la consultazione preventiva delle autorità competenti per la protezione dei dati personali. I colegislatori devono assumersi la propria responsabilità e garantire che la deroga proposta sia conforme alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

55.

Per soddisfare il requisito di proporzionalità, una normativa deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l’applicazione delle misure in questione e impongano requisiti minimi in modo che le persone i cui dati personali sono interessati dispongano di garanzie sufficienti che permettano di proteggere efficacemente tali dati contro il rischio di abusi.

56.

La mancata individuazione precisa delle misure soggette alla deroga può compromettere la certezza del diritto.

57.

Infine, considerata l’assenza di a) una previa dimostrazione della proporzionalità della misura prevista e b) garanzie sufficienti nel testo dell’atto legislativo, il GEPD è del parere che il periodo proposto di cinque anni non sia proporzionato. Il GEPD ritiene che una misura transitoria non dovrebbe avere un periodo di validità superiore a due anni.

Bruxelles, 10 novembre 2020

Wojciech WIEWIOROWSKI


(1)  () COM(2020) 607 final, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf.

(2)  () Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(3)  () Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(4)  COM(2020) 607 final, pag. 4. Nella comunicazione si rileva che, poiché la direttiva e-privacy non contiene una base giuridica per il trattamento volontario dei dati di contenuto e di traffico ai fini dell’individuazione degli abusi sessuali su minori, i prestatori possono applicare tali misure solo in base a una misura legislativa nazionale conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 15 della direttiva e-privacy che limiti il diritto alla riservatezza. In assenza di tali misure legislative, le misure per individuare gli abusi sessuali su minori adottate da tali prestatori, che trattano i dati di contenuto o di traffico, sono prive di base giuridica.

(5)  () COM(2020) 568 final, 2020/0259 (COD), Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali sui minori online, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/interim-regulation-processing-personal-and-other-data-purpose-combatting-child-sexual-abuse.

(6)  () L’articolo 2, paragrafo 5, del codice definisce un «servizio di comunicazione interpersonale» come «un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio». Un «servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero» è un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente – ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale – o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale (articolo 2, paragrafo 7, del codice).

(7)  () Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

(8)  () L’espressione «allorché non giustificate» consente agli Stati membri di limitare la punibilità in relazione ad alcune condotte di pornografia minorile, quali ad esempio quelle aventi finalità mediche o scientifiche. Consente inoltre attività svolte nell’ambito di poteri giuridici nazionali, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli e indagare su di essi. Inoltre, tale espressione non esclude difese legali o principi analoghi che possano esentare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, come nel caso, ad esempio, di linee dirette telefoniche o su Internet che svolgono attività per segnalare questi casi. Considerando 25 della direttiva 2011/93/UE.

(9)  () Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2011/93/UE.

(10)  () Articolo 11 e articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2011/93/UE.

(11)  () Articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2011/93/UE.

(12)  () Parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI, 10 maggio 2010, https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-05-10_child_abuse_en.pdf..


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/8


Aggiornamento degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2021/C 102/05)

La pubblicazione degli importi di riferimento per l’attraversamento delle frontiere esterne, a norma dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in conformità con l’articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento mensile.

REPUBBLICA CECA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

Gli importi di riferimento sono contenuti nella sezione 13 della legge n. 326/1999, relativa al soggiorno degli stranieri nel territorio della Repubblica ceca, con le successive modifiche, in combinato con la sezione 5 della legge n. 110/2006, relativa a salari e minimi di sussistenza, con le successive modifiche. Tali importi variano in base all’ammontare corrente del minimo di sussistenza e alla durata prevista del soggiorno breve nel territorio della Repubblica ceca:

per soggiorni non superiori a 30 giorni equivalgono a metà del minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020) per singolo giorno di soggiorno, ovvero 1 245 CZK al giorno;

per soggiorni oltre i 30 giorni equivalgono a 15 volte il minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020), ovvero 37 350 CZK; a tale somma può essere aggiunto fino al doppio del minimo di sussistenza per ogni mese intero di soggiorno previsto nel territorio, ovvero 4 980 CZK per ogni mese;

un cittadino di paesi terzi di età inferiore a 18 anni è tenuto a dimostrare la disponibilità di importi equivalenti alla metà di quelli cui sopra.

La valutazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti può basarsi sul possesso da parte del cittadino di paese terzo di contanti, assegni turistici o carte di credito o di documento che attesti il pagamento dei servizi connessi al soggiorno nel territorio o la gratuità di tali servizi. Le dichiarazioni di presa a carico e le lettere di garanzia delle persone ospitanti (sotto forma di «lettera di invito», certificata dalla polizia della Repubblica ceca; cfr. l’allegato 33 del manuale Schengen) possono altresì costituire una prova della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

Un cittadino di paese terzo che intende studiare nel territorio può esibire, come prova della disponibilità di fondi a copertura del soggiorno, un impegno di un’autorità statale o di una persona giuridica a coprire il suo soggiorno con fondi equivalenti al minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020) per un mese del periodo di soggiorno previsto, oppure un documento che confermi che tutte le spese relative ai suoi studi e al suo soggiorno saranno coperte dall’organismo di accoglienza (scuola). Qualora la somma in questione non raggiunga l’importo richiesto, il cittadino di paese terzo è tenuto a esibire un documento che provi il possesso di fondi equivalenti alla differenza tra il minimo di sussistenza (pari a 2 490 CZK a dicembre 2020) e l’importo dell’impegno per il periodo di soggiorno previsto; tali fondi non devono comunque essere superiori a sei volte il minimo di sussistenza (al momento, 14 940 CZK). Il documento relativo alla disponibilità di mezzi per il soggiorno di una persona può essere sostituito da una decisione o da un accordo sull’assegnazione di un sussidio in base a un trattato internazionale al quale la Repubblica ceca sia vincolata.

SPAGNA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.

L’ordinanza ministeriale della Presidenza del Consiglio dei ministri (PRE/1282/2007), del 10 maggio 2007, relativa ai mezzi finanziari che i cittadini stranieri sono tenuti a possedere per entrare in Spagna, specifica l’importo che i cittadini di paesi terzi devono dimostrare di avere a disposizione per poter entrare in Spagna:

a)

per il sostentamento durante il soggiorno in Spagna, il richiedente deve dimostrare di disporre giornalmente di un importo pari almeno al 10 % del salario minimo legale lordo moltiplicato per il numero previsto di giorni di soggiorno in Spagna e per il numero di persone che viaggiano a suo carico. Il regio decreto 231/2020 del 4 febbraio 2020, che fissa il salario minimo legale per il 2020, la cui validità è stata prorogata al 2021 (3), fissa tale salario a 950 EUR, il che significa che occorre dimostrare di disporre di un importo di 95 EUR pro capite pro die o l’equivalente legale in valuta estera. In ogni caso occorre dimostrare di disporre di un importo pari al 90 % del salario minimo nazionale lordo (855 EUR o l’equivalente legale in valuta estera) pro capite, a prescindere dalla durata prevista del soggiorno;

b)

per il rientro nel paese di provenienza o per il transito verso paesi terzi, gli stranieri possono essere tenuti a comprovare di disporre di uno o più biglietti nominativi, non trasferibili e chiusi per il mezzo di trasporto che intendono utilizzare.

SLOVENIA

Sostituisce l’elenco pubblicato nella GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

In conformità dell’articolo 2 delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) [Uradni List RS (UL RS; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia) n. 29/07], esiste un requisito relativo ai mezzi di sussistenza dei cittadini di paesi terzi che entrano in Slovenia per la durata del loro soggiorno in Slovenia, finché non ritornano nel paese di origine o si recano in un paese terzo.

Come prova adeguata dei mezzi di sussistenza richiesti, il cittadino di paese terzo deve esibire l’importo prescritto in contanti o travellers’ cheques, carte di debito o di credito riconosciute a livello internazionale, lettere di credito oppure qualsiasi altra prova certa della disponibilità di tali mezzi in Slovenia.

Se il cittadino di un paese terzo non dispone di mezzi di sussistenza garantiti (ad esempio una dichiarazione di presa in carico, una lettera di garanzia o un alloggio pagato nell’ambito di un viaggio organizzato), l’importo dell’indennità giornaliera è utilizzato per determinare i mezzi di sussistenza richiesti.

L’importo dell’indennità giornaliera individuale in Slovenia ammonta a 70 EUR.

L’importo prescritto per i minori accompagnati dai genitori o dai rappresentanti legali è pari al 50 % dell’importo di cui al paragrafo precedente.

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 247 del 13.10.2006, pag. 19.

GU C 77 del 5.4.2007, pag. 11.

GU C 153 del 6.7.2007, pag. 22.

GU C 164 del 18.7.2007, pag. 45.

GU C 182 del 4.8.2007, pag. 18;

GU C 57 dell’1.3.2008, pag. 38.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 19.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 33 del 10.2.2009, pag. 1.

GU C 36 del 13.2.2009, pag. 100.

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 8.

GU C 98 del 29.4.2009, pag. 11.

GU C 35 del 12.2.2010, pag. 7;

GU C 304 del 10.11.2010, pag. 5.

GU C 24 del 26.1.2011, pag. 6.

GU C 157 del 27.5.2011, pag. 8.

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 16.

GU C 11 del 13.1.2012, pag. 13.

GU C 72 del 10.3.2012, pag. 44.

GU C 199 del 7.7.2012, pag. 8.

GU C 298 del 4.10.2012, pag. 3.

GU C 56 del 26.2.2013, pag. 13.

GU C 98 del 5.4.2013, pag. 3.

GU C 269 del 18.9.2013, pag. 2.

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 2.

GU C 152 del 20.5.2014, pag. 25.

GU C 224 del 15.7.2014, pag. 31.

GU C 434 del 4.12.2014, pag. 3.

GU C 447 del 13.12.2014, pag. 32.

GU C 38 del 4.2.2015, pag. 20.

GU C 96 dell’11.3.2016, pag. 7.

GU C 146 del 26.4.2016, pag. 12.

GU C 248 dell’8.7.2016, pag. 12.

GU C 111 dell’8.4.2017, pag. 11.

GU C 21 del 20.1.2018, pag. 3.

GU C 93 del 12.3.2018, pag. 4.

GU C 153 del 2.5.2018, pag. 8.

GU C 186 del 31.5.2018, pag. 10.

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 6.

GU C 366 del 10.10.2018, pag. 12.

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 38.

GU C 140 del 16.4.2019, pag. 7.

GU C 178 del 28.5.2020, pag. 3.


(1)  Cfr. «Elenco delle precedenti pubblicazioni» alla fine del presente aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1

(3)  Disposizione supplementare n. 6 del regio decreto-legge 38/2020 del 29 dicembre 2020.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/11


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10081— KION/Jungheinrich/HSP)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 102/06)

1.   

In data 15 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

KION GROUP AG («KION», Germania), controllata da Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd., («SHIG», Cina),

Jungheinrich AG («Jungheinrich», Germania),

Hoesch Schwerter Profile GmbH («HSP», Germania), di proprietà di Calvi Holding S.p.A. (Italia).

KION e Jungheinrich acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di parti di HSP.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

KION: produzione e fornitura di carrelli elevatori, attrezzature per magazzini e altri carrelli industriali e servizi connessi. SHIG è un produttore di veicoli commerciali e di macchinari da costruzione.

Jungheinrich: produzione, fornitura, ristrutturazione e noleggio di carrelli elevatori e attrezzature per magazzini e servizi connessi.

HSP: produzione e fornitura di profilati speciali in acciaio utilizzati, tra l’altro, nella fabbricazione di carrelli elevatori controbilanciati e di attrezzature per magazzini.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10081— KION/Jungheinrich/HSP

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/13


Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 102/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Asparago di Badoere»

n. UE: PGI-IT-0495-AM01 – 25.11.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Consorzio dell’Asparago di Badoere

Sede operativa e sede legale: presso Municipio di Morgano Piazza Indipendenza, 2

31050 Badoere di Morgano (TV), Italia; tel. +39 3282143228.

E-mail: info@asparagodibadoere.it

www.asparagodibadoere.it

Il Consorzio dell’Asparago di Badoere è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

Nome del prodotto

Descrizione del prodotto

Zona geografica

Prova dell’origine

Metodo di produzione

Legame

Etichettatura

Altro: modifiche di tipo redazionale; controlli; aggiornamenti normativi

4.   Tipo di modifica

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

1.

Articolo 2 del disciplinare vigente

«L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee - genere Asparagus - specie officinalis - varietà “Dariana”, “Thielim”, “Zeno”, “Avalim”, “Grolim” per la tipologia “bianca”, varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Dariana”, “Avalim” per la tipologia “verde”.»

è così modificato ed integrato:

«L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis — varietà, “Thielim”, “Zeno”, “Grolim”, “Cumulus”, “Darzilla”, “Hercolim”, “Marco”, “Vittorio”, “Giove” per la tipologia “bianca”; varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Cumulus”, “Magnus”, “Giove”, “Vittorio”, per la tipologia “verde”.

È consentito l’utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di produzione e alle caratteristiche dell’“Asparago di Badoere” IGP.

L’utilizzo di queste altre cultivar per la produzione dell’“Asparago di Badoere” IGP dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Il punto 4.2 della scheda riepilogativa:

«L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis — varietà “Dariana”“Thielim”, “Zeno”, “Grolim”, per la tipologia “bianca”; varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Dariana”,“Avalim”per la tipologia “verde”»

è così modificato:

«L’“Asparago di Badoere” deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis — varietà “Thielim”, “Zeno”, “Grolim”, “Cumulus”, “Darzilla”, “Hercolim”, “Marco”, “Vittorio”, “Giove” per la tipologia “bianca”; varietà “Eros”, “Thielim”, “Grolim”, “Cumulus”, “Magnus”, “Giove”, “Vittorio”, per la tipologia “verde”.

È consentito l’utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di produzione e alle caratteristiche dell’“Asparago di Badoere” IGP.

L’utilizzo di queste altre cultivar per la produzione dell’“Asparago di Badoere” IGP dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.».

È stato aggiornato l’elenco delle varietà utilizzabili ai fini della produzione dell’«Asparago di Badoere».

Sono state eliminate varietà non più utilizzate perché di difficile reperibilità o che con il passare degli anni si sono rivelate superate dal punto di vista agronomico. Sono state inserite nuove varietà che, pur mantenendo le caratteristiche dell’«Asparago di Badoere», risultano più performanti dal punto di vista produttivo e delle qualità intrinseche, più tolleranti alle malattie e meno esigenti in fabbisogno di fertilizzanti e agro-farmaci, a tutto beneficio dei consumatori e dell’ambiente e nel rispetto della biodiversità del territorio. Inoltre viene consentito l’utilizzo di nuove cultivar a condizione che venga dimostrato attraverso prove sperimentali e documentali la conformità alle caratteristiche dell’Asparago di Badoere indicate del disciplinare di produzione e che ne sia data comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In questo modo si permette agli agricoltori di utilizzare nuove varietà disponibili sul mercato garantendo il rispetto delle caratteristiche della denominazione.

La modifica si applica al punto 3.2 del documento unico.

2.

Nella sezione del disciplinare dedicata alla descrizione dell’«Asparago di Badoere» IGP bianco, dopo la descrizione della Categoria Prima, è aggiunto il testo:

«Categoria Seconda

Conformazione: turione con punta, apice anche leggermente sfiorito.

Colore: bianco, con possibili sfumature rosate;

Sapore: dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili.

Calibro. da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.».

È stata inserita la categoria Seconda riferita ai turioni che hanno forma e/o misura differenti rispetto alle categorie Extra e Prima, ma che mantengono inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto in quanto sono coltivati nel medesimo ambiente pedoclimatico e con le stesse tecniche produttive.

La nuova categoria Seconda è richiesta in particolare da quel segmento di mercato che opera con il prodotto semilavorato; è pertanto riservata esclusivamente al settore della trasformazione.

La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al punto 3.2 del documento unico.

3.

Nella sezione del disciplinare dedicata alla descrizione dell’«Asparago di Badoere» IGP verde, dopo la descrizione della Categoria Prima, è aggiunto il testo:

«Categoria Seconda

Conformazione: turione con punta, apice con leggera sfioritura.

Colore: verde con possibili sfumature violacee.

Calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione. Lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione. ».

La motivazione è la medesima descritta al precedente punto 2 per la tipologia «Bianco» di «Asparago di Badoere» IGP. Si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al punto 3.2 del documento unico.

4.

La seguente frase:

«In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, devono ritenersi ammesse tolleranze per un massimo del 3 % per ogni tipologia. »

è così modificata:

«In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3 % in peso di turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.».

Trattasi di una modifica redazionale volta a migliorare la precisione del disciplinare di produzione esplicitando rispetto a cosa si applica la tolleranza e rispetto a quali parametri.

La modifica si applica al punto 4.2 della scheda riepilogativa e al punto 3.2 del documento unico.

Metodo di produzione

Articolo 5 del disciplinare vigente

5.

In coda al testo dell’articolo 5 le frasi:

«La raccolta dell’«Asparago di Badoere» dovrà avvenire — conclusa la fase di rafforzamento — tra l’1 febbraio e il 31 maggio di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 7 000 kg.»

sono così modificate:

«La raccolta dell’«Asparago di Badoere» dovrà avvenire — conclusa la fase di rafforzamento — tra l’1 febbraio e il 30 giugno di ogni anno.

La quantità massima/ettaro dopo la toilettatura non potrà superare i 10 000 kg sommate le categorie Extra, Prima e Seconda.

La data di fine raccolta è stata variata e posticipata al 30 giugno, in quanto con il cambiamento climatico che si sta verificando negli ultimi anni e la presenza di varietà più tardive l’«Asparago di Badoere» IGP mantiene livelli produttivi e standard qualitativi almeno fino a 30 giorni dopo la data del 31 maggio.

La produzione ad ettaro passa da 7 000 kg a 10 000 kg, poiché esistono varietà utilizzabili per la produzione dell’«Asparago di Badoere» più produttive e con tempi di raccolta più ampi; inoltre si deve tener conto anche della produzione relativa alla nuova categoria Seconda che si va a sommare alla produzione delle categorie Extra e Prima. L’aumento della produzione ad ettaro non varia in alcun modo le caratteristiche organolettiche del prodotto che mantengono gli stessi standard di qualità.»

Etichettatura

Articolo 8 del disciplinare vigente

6.

Il testo:

«Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione “Asparago di Badoere”IGP devono essere confezionati, nella zona di produzione indicata all’articolo 3 del presente disciplinare, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a)

“Asparago di Badoere”IGP — Bianco:

In mazzi saldamente legati con rafia per un peso compreso tra i 0,7 e 1,2 kg;

In confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

b)

“Asparago di Badoere”IGP — Verde:

In mazzi legati con rafia o elastico per un peso compreso tra i 0,5 e 1,2 kg;

In confezioni idonee ad uso alimentare per un peso non superiore a 2,0 kg.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro.»

è così modificato:

«Al fine di consentirne la commercializzazione, gli asparagi che si fregiano della denominazione “Asparago di Badoere”IGP devono essere confezionati nella zona di produzione indicata all’articolo 3 del presente disciplinare in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.»

La corrispondente frase del punto 4.8 della scheda riepilogativa

«Gli asparagi che si fregiano della denominazione “Asparago di Badoere” IGP devono essere confezionati in mazzi saldamente legati con rafia o in confezioni idonee ad uso alimentare. Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo ed includere soltanto asparagi dello stesso tipo, categoria e calibro.»

è così modificata e inserita al pertinente punto 3.5 del documento unico:

«Al fine di consentirne la commercializzazione e preservare le caratteristiche qualitative citate al punto 3.2, gli asparagi a denominazione “Asparago di Badoere” IGP devono essere confezionati nella zona di produzione in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.

Il confezionamento dell’“Asparago di Badoere” deve avvenire nella zona indicata al punto 4 al fine di garantire la tracciabilità, il controllo e per preservare l’«Asparago di Badoere» da scadimento qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase di trasporto del prodotto non confezionato.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.».

La variazione si rende necessaria al fine di soddisfare l’evoluzione delle richieste dei mercati nazionali ed esteri di tipologie di imballaggi più diversificati e flessibili in relazione alla domanda.

Il mercato chiede imballaggi unitari, siano essi mazzi o cassette di varie dimensioni definite e adatti ai vari target di clienti.

Inoltre, poiché la denominazione «Asparago di Badoere» comprende sia il tipo bianco che il tipo verde, si è manifestata la necessità di promuovere entrambi i tipi di asparago, avvalendosi anche del medesimo imballaggio, che pertanto risulterà omogeneo per la medesima categoria e calibro ma non per tipo.

Infine il pertinente punto del documento unico è stato integrato specificando le motivazioni a sostegno del vincolo di confezionamento del prodotto nell’area di produzione, già previsto dal disciplinare vigente.

7.

La frase:

«la categoria commerciale Extra o Prima secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 del presente disciplinare;»

è così modificata:

«la categoria commerciale Extra o Prima; la categoria commerciale Seconda accompagnata dalla dicitura “destinato esclusivamente alla trasformazione”, secondo quanto disciplinato dall’articolo 2 del presente disciplinare;».

La seguente frase del punto 4.8 della scheda riepilogativa:

«Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un’etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture “Asparago di Badoere” IGP con specifico riferimento alla tipologia — verde o bianco — confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima, il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.»

è così modificata e inserita al pertinente punto 3.6 del documento unico:

«Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un’etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture “Asparago di Badoere” IGP con specifico riferimento alla tipologia — verde, bianco, o verde e bianco — confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima o Seconda accompagnata dalla dicitura “destinato esclusivamente alla trasformazione”, il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.».

Si tratta di un adeguamento del testo per tenere conto dell’inserimento della categoria Seconda per le due tipologie di «Asparago di Badoere» IGP e della possibilità di prevedere all’interno di una confezione o mazzo asparagi di entrambe le tipologie (bianco e verde).

Altro

Modifiche di tipo redazionale

8.

L’articolo 4 viene rinominato «Elementi che comprovano l’origine».

9.

L’articolo 5 viene rinominato «Metodo di ottenimento».

10.

L’articolo 6 viene rinominato «Legame con l’ambiente».

11.

L’articolo 7 viene rinominato «Controllo».

12.

L’articolo 8 viene rinominato «Etichettatura».

Controlli

Articolo 7 del disciplinare vigente

13.

L’articolo 7 del disciplinare vigente non individua l’organismo preposto alla verifica del rispetto del disciplinare di produzione. Nel disciplinare proposto l’articolo 7 è così modificato:

«Il controllo per l’applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012; l’organismo preposto alla verifica è CSQA Certificazioni srl (con sede a Thiene (VI), Italia; via San Gaetano n. 74; tel. +39 0445313011; e-mail: csqa@csqa.it; pec: csqa@legalmail.it.».

Aggiornamenti normativi

14.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 2081/92 presenti all’articolo 1 e all’articolo 7 del disciplinare di produzione sono stati adeguati alla normativa vigente.

DOCUMENTO UNICO

«ASPARAGO DI BADOERE»

n. UE: PGI-IT-0495-AM01 – 25.11.2019

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome

«Asparago di Badoere»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe:1.6: prodotti ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

L’«Asparago di Badoere» deve essere costituito da turioni generati da piante della famiglia delle Liliacee — genere Asparagus — specie Officinalis varietà — «Thielim», «Zeno», «Grolim», «Cumulus», «Darzilla», «Hercolim», «Marco», «Vittorio», «Giove» per la tipologia «bianca»; varietà «Eros», «Thielim», «Grolim», «Cumulus», «Magnus», «Giove», «Vittorio», per la tipologia «verde».

È consentito l’utilizzo di altre cultivar di asparago derivanti dalla ricerca varietale a condizione che ne sia dimostrata, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformità al metodo di produzione e alle caratteristiche dell’«Asparago di Badoere» IGP.

L’utilizzo di queste altre cultivar per la produzione dell’«Asparago di Badoere» IGP dovrà essere preventivamente comunicato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

All’atto dell’immissione al consumo l’«Asparago di Badoere» IGP per entrambe le tipologie deve essere: intero, sano, privo di danni provocati da un lavaggio inadeguato, pulito, di aspetto e di colore fresco, privo di parassiti, privo di danni provocati da parassiti, privo di ammaccature, privo di umidità esterna anormale, privo di odore e/o sapore estranei, croccante, non vuoto, non pelato. Il taglio alla base dovrà essere netto e perpendicolare all’asse longitudinale.

In particolare, «Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria Extra, presenta una conformazione del turione diritta con apice molto serrato; il colore è bianco, con possibili sfumature rosate acquisite dopo la fase di confezionamento; il sapore è dolce, non acido, non salato, tenero, privo di fibrosità, aroma lieve di legumi freschi e spiga di grano matura, con venature di amaro appena percepibili; il calibro è compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo o imballaggio; la lunghezza è compresa tra i 14 e i 22 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all’interno dello stesso mazzo o imballaggio.

L’«Asparago di Badoere» IGP bianco, di categoria Prima, rispetto a quello di categoria Extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, lunghezza, ad eccezione delle dimensioni del calibro da 10 a 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo o imballaggio.

L’«Asparago di Badoere» IGP bianco di categoria Seconda, presenta il turione con punta, apice anche leggermente sfiorito; il colore: bianco, con possibili sfumature rosate; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a 22 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.

L’«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria Extra, presenta una conformazione del turione diritta, con possibile leggera deviazione della punta, apice molto serrato; il colore della parte apicale è verde intenso e brillante, con possibili sfumature violacee, mentre quello della parte basale (non superiore al 5 % del turione) verde con variazioni violacee fino al bianco; il sapore è dolce e marcato, non acido, non salato, non amaro, tenero, privo di fibrosità, aroma fruttato ed erbaceo persistente, il calibro è compreso tra 12 e 20 mm, con differenza massima di 6 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo; la lunghezza è compresa tra i 18 e i 27 cm con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all’interno dello stesso mazzo.

L’«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria Prima, rispetto a quello di categoria Extra, presenta le stesse caratteristiche di conformazione, colore, sapore, ad eccezione delle dimensioni del calibro, che sono comprese tra 8 e 22 mm con differenza massima di 8 mm tra il turione più grosso e il turione meno grosso all’interno dello stesso mazzo, e della lunghezza, compresa tra i 16 e i 27 cm, con differenza massima di 1 cm tra il turione più corto e quello più lungo all’interno dello stesso mazzo.

L’«Asparago di Badoere» IGP verde, di categoria seconda, presenta il turione con punta, apice con leggera sfioritura; il colore: verde con possibili sfumature violacee; il calibro: da 8 a 30 mm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione; la lunghezza: fino a 27 cm, lavorato omogeneamente nello stesso mazzo o confezione.

Gli asparagi appartenenti alla categoria Seconda possono essere destinati esclusivamente al settore della trasformazione.

In relazione alle caratteristiche delle categorie sopra descritte, sono ammesse tolleranze per un massimo del 3 % in peso di turioni non conformi alla lunghezza e al calibro indicati.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi produzione dell’«Asparago di Badoere» dalla coltivazione alla raccolta avvengono nell’area geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Al fine di consentirne la commercializzazione e preservare le caratteristiche qualitative citate al punto 3.2, gli asparagi a denominazione «Asparago di Badoere» IGP devono essere confezionati nella zona di produzione in mazzi o in confezioni idonee ad uso alimentare.

Il confezionamento dell’«Asparago di Badoere» deve avvenire nella zona indicata al punto 4 al fine di garantire la tracciabilità, il controllo e per preservare l’«Asparago di Badoere» da scadimento qualitativo dovuto a traumi o lesioni che determinano annerimenti e alterazioni delle caratteristiche qualitative, nel corso della fase di trasporto del prodotto non confezionato.

Il contenuto di ciascun imballaggio deve includere soltanto asparagi della stessa categoria e calibro.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sui mazzi e sulle confezioni deve essere apposta un’etichetta indicante in caratteri di stampa delle medesime dimensioni, le diciture «Asparago di Badoere» IGP con specifico riferimento alla tipologia — verde, bianco, o verde e bianco — confezionata, il nome o ragione sociale ed indirizzo del produttore e del confezionatore; la categoria commerciale Extra o Prima o Seconda accompagnata dalla dicitura «destinato esclusivamente alla trasformazione», il calibro nonché quanto previsto dalla normativa vigente.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione dell’«Asparago di Badoere» IGP comprende i comuni di Piombino Dese, Trebaseleghe, in Provincia di Padova; Casale sul Sile, Casier, Istrana, Mogliano Veneto, Morgano, Paese, Preganziol, Quinto di Treviso, Resana, Treviso, Vedelago, Zero Branco in Provincia di Treviso e Scorzè in Provincia di Venezia.

5.   Legame con la zona geografica

Il legame tra la zona geografica e l’«Asparago di Badoere» è basato sulla qualità.

Le due tipologie di asparago afferenti alla denominazione «Asparago di Badoere» si caratterizzano per un rapido sviluppo assicurando così turioni che dal punto di vista fisico, presentano scarsa fibrosità e un colore particolarmente brillante e dal punto di vista organolettico acquisiscono le caratteristiche distintive descritte al punto 3.2.

La compresenza delle condizioni pedoclimatiche della zona di produzione, di seguito evidenziate, costituisce un elemento imprescindibile a garanzia della qualità e dell’originalità dell’«Asparago di Badoere», poiché concorre a definire gli aspetti fisici e organolettici tipici del prodotto.

La zona di produzione dell’«Asparago di Badoere» è caratterizzata da una temperatura media ponderata di ca. 15 °C, con escursioni che possono superare, nell’arco dell’anno, i 30 °C. Le precipitazioni medie annue si collocano attorno ai 900 mm. I giorni maggiormente piovosi si concentrano — normalmente — nel periodo primaverile ed autunnale. Queste condizioni escludono la necessità di interventi irrigui nel periodo di raccolta dei turioni, evitando ogni sorta di stress idrico alle piante che garantiscono, in questo modo, all’«Asparago di Badoere» una qualità ottima. Il territorio, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di fiumi di risorgiva, a lento decorso, quali i fiumi Sile, Zero, Dese e gli affluenti degli stessi, capaci di rendere i terreni fertili e produttivi. Questo garantisce un’ottima vigoria delle piante senza la necessità di intervenire con concimazioni oltre a quelle normalmente previste; la bassa concentrazione di azoto, inoltre, consente l’ottenimento di turioni integri privi di evidenti spaccature o fessurazioni. La zona di produzione è caratterizzata da terreni sciolti. La coltivazione dell’«Asparago di Badoere» è possibile solo in terreni profondi a tessitura da moderatamente grossolana a media, scarsamente calcarei in superficie, a reazione da subalcalina a neutra e drenaggio da buono a medio, con possibile accumulo di carbonato di calcio in profondità (caranto).

Nel Veneto la coltura dell’asparago ha una lunga tradizione: l’origine sembra risalire alla conquista da parte dei Romani delle terre venete.

Dal punto di vista documentale sono innumerevoli le fonti che annoverano l’«Asparago di Badoere» nelle tipologie bianco e verde come una delle produzioni locali più pregiate del Veneto. Vale la pena altresì ricordare che l’importanza di Badoere nella produzione degli asparagi a livello provinciale spinse l’amministrazione comunale di Morgano ad organizzare fin dal 1968 la «I Mostra Provinciale dell’Asparago», tradizione che si tramanda ancor oggi. Un’attività che è fortemente radicata nella cultura degli abitanti del territorio interessato a questa produzione, dove le tecniche di coltivazione sono state tramandate di generazione in generazione. La particolare combinazione dei fattori produttivi, quali la manualità e l’artigianalità, unitamente ai fattori pedoclimatici dell’area delimitata, consente a questo tipo di produzione di differenziarsi con decisione da tutto il comparto di riferimento. La grande diffusione e notorietà del prodotto, raggiunte grazie alla realizzazione di diverse iniziative promozionali, dimostrano la grande reputazione dell’«Asparago di Badoere».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP, IGP e STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


24.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 102/21


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 102/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«TUZSÉRI ALMA»

n. UE: PDO-HU-02483 – 20.9.2018

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Tuzséri alma»

2.   Stato membro o paese terzo

Ungheria

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La denominazione di origine protetta (DOP) «Tuzséri alma» può essere utilizzata per le mele destinate al consumo fresco delle varietà Gala, Jonagold, Red Delicious, Golden Delicious, Mutsu, Idared, Jonathan e Granny Smith della specie Malus domestica.

Proprietà fisiche

Ciascuna varietà della zona geografica delimitata è caratterizzata da una durezza della polpa superiore alla media (min. 6 kg/cm2) e di conseguenza da una polpa croccante, da una lunga durata di conservazione e da un tenore zuccherino superiore alla media (min. 10° Brix).

In genere, solo le varietà di mele rosse (Gala, Jonagold, Red Delicious, Idared, Jonathan) presentano un’estensione del colore superiore (min. 40 %) e un epicarpo dal colore intenso.

Al momento dell’entrata nei depositi di magazzinaggio, le caratteristiche fisiche e organolettiche delle diverse varietà sono riassunte nella tabella seguente:

Varietà: durezza della polpa (minima, kg/cm2); tenore zuccherino (minimo, °Brix); estensione del colore (minima, %)

Gala:

7;

11;

40

Jonagold:

6;

12;

40

Red Delicious:

7;

11;

50

Golden delicious:

6,5;

12;

non pertinente

Mutsu:

7;

11;

non pertinente

Idared:

6;

11;

40

Jonathan:

6,5;

12;

40

Granny Smith:

7;

10;

non pertinente

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—-

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

La «Tuzséri alma» deve essere coltivata e raccolta esclusivamente nella zona geografica specificata al punto 4.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il logo indicato di seguito deve essere apposto su ogni prodotto immesso sul mercato, sulle singole mele oppure sugli imballaggi chiusi e sigillati.

Nel caso di mele etichettate singolarmente, l’etichetta deve essere apposta almeno sul 70 % delle mele.

Nel logo, all’interno di un semicerchio, sotto le parole «Tuzséri alma», sulla sinistra figura una mela rossa intera con una foglia verde rivolta verso un’altra mela tagliata a metà, dalla polpa giallina e dalla buccia verde, con un semino al centro di ogni metà del nucleo bianco.

Image 1

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

Confini amministrativi del villaggio di Tuzsér nella regione di Rétköz della Contea di Szabolcs-Szatmár-Bereg.

5.   Legame con la zona geografica

La qualità della «Tuzséri alma» è dovuta esclusivamente ai fattori naturali e umani legati alla zona geografica delimitata.

Fattori naturali

Il villaggio di Tuzsér si trova sul fiume Tibisco, a un’altitudine compresa tra i 100 e i 113 metri sul livello del mare. È delimitato dai Monti Zemplén a nord e dai Carpazi orientali esterni a nord-est. Un’altra importante caratteristica naturale è che la zona è ubicata nell’ansa a del fiume Tibisco, nota come «gomito del Tibisco».

Possiede un clima moderatamente secco e caldo con un elevato numero di ore di sole durante il periodo vegetativo. L’escursione termica giornaliera è elevata.

Prima che il fiume Tibisco fosse sottoposto a interventi di regimazione, la zona di produzione faceva parte dell’alveo di piena del fiume. Di conseguenza ha un terreno alluvionale ricco di humus e fosforo.

Grazie alla vicinanza del fiume nel «gomito del Tibisco» la zona di produzione presenta un elevato livello di umidità a causa dell’evaporazione naturale dell’acqua.

Specificità del prodotto

Al momento dell’entrata in magazzino, la «Tuzséri alma» presenta un elevato tenore zuccherino (min. 10° Brix) e una durezza della polpa superiore ad altre mele (min. 6 kg/cm2). La «Tuzséri alma» ha pertanto un periodo di conservazione superiore alla media, durante il quale mantiene inalterato il proprio gusto e aroma. L’estensione del colore è maggiore (min. 40 %) nelle varietà rosse e il rosso è più intenso e brillante rispetto a mele coltivate altrove.

Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le catene montuose che circondano la zona offrono protezione da nord e da est durante la fioritura degli alberi e la formazione dei frutti.

L’elevato apporto di fosforo e la concimazione a basso tenore di azoto rendono la polpa del frutto più dura rispetto alla media.

La zona di produzione della «Tuzséri alma» è caratterizzata da un ritmo di maturazione più lento, chiaramente riconducibile alla sua posizione geografica. La combinazione del terreno alluvionale con l’elevata umidità rallenta l’incorporazione di zucchero. Pertanto la maturazione non è un processo improvviso.

L’elevato numero di ore di sole, la notevole escursione termica giornaliera, con giornate calde e notti fredde e la potatura della chioma determinano un elevato tenore zuccherino. Grazie al terreno alluvionale con un abbondante approvvigionamento idrico, il frutto è succoso e, di conseguenza, la presenza di zucchero risulta meno accentuata, il che conferisce un gusto armonioso e acidulo.

L’evaporazione naturale del fiume nel «gomito del Tibisco» rende più umida la zona di produzione. La rugiada mattutina è anche notevolmente più elevata a causa della vicinanza del fiume. L’elevata umidità, le gocce di rugiada che si formano sulla superficie del frutto durante la notte, la notevole escursione termica giornaliera, l’elevato numero di ore di sole durante il periodo vegetativo e la potatura della chioma conferiscono a questa varietà un’elevata estensione del colore, poiché detti fattori naturali favoriscono un alto livello di antocianina nella buccia, rafforzando la tonalità di rosso intenso delle mele.

Descrizione dei fattori umani pertinenti per l’ambiente geografico in questione che contribuiscono allo sviluppo delle proprietà specifiche del prodotto

Le seguenti capacità umane contribuiscono alle caratteristiche della varietà «Tuzséri alma».

La coltivazione della «Tuzséri alma» si svolge in un ambiente umano e professionale che affonda le proprie radici tre secoli fa e sfrutta con successo la crescente esperienza tramandata da generazioni. Gli alberi di mele sono coltivati a spalliera e intervallati da zone erbose, il che favorisce una migliore capacità di ritenzione idrica rispetto ad altre spalliere coltivate normalmente. La tecnica di potatura «Sándor Nagy» applicata in questa zona crea una struttura fogliare più aperta e ariosa e quindi una migliore esposizione al sole del frutto che cresce sulla chioma dell’albero. I fertilizzanti utilizzati sono a basso contenuto di azoto. Tecniche di coltivazione corrette consentono agli agricoltori di avere un ruolo attivo nel processo di produzione dalla prima all’ultima fase. La raccolta, la preselezione e la cernita sono eseguite a mano, il che assicura la raccolta solo dei frutti maturi; ciò significa che l’esperienza e la competenza umane assumono un ruolo cruciale nella fase di raccolta. Le conoscenze degli addetti alla raccolta e alla cernita sono pure tramandate da generazioni. Il Sándor Nagy Garden Club (Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület) nel villaggio di Tuzsér è un importante ente professionale che riunisce il know-how degli operatori e promuove la crescita dei produttori di mele nella zona.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.