| ISSN 1977-0944 | ||
| Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96 | |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 64° anno | 
| Sommario | pagina | |
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 | II Comunicazioni | |
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 | COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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 | Commissione europea | |
| 2021/C 96/01 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10151 — Linde/Sipchem/JV) ( 1 ) | |
| 2021/C 96/02 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10088 — PAI Partners/Euro Ethnic Foods) ( 1 ) | |
| 2021/C 96/03 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) ( 1 ) | |
| 2021/C 96/04 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake) ( 1 ) | |
| 2021/C 96/05 | Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10161 — The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces) ( 1 ) | 
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 | IV Informazioni | |
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 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA | |
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 | Commissione europea | |
| 2021/C 96/06 | ||
| 2021/C 96/07 | Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione | |
| 2021/C 96/08 | Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione | |
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 | Garante europeo della protezione dei dati | |
| 2021/C 96/09 | ||
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 | INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI | |
| 2021/C 96/10 | Modifica di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) | 
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 | (1) Testo rilevante ai fini del SEE. | 
| IT | 
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/1 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10151 — Linde/Sipchem/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 96/01)
Il 15 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10151. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/2 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10088 — PAI Partners/Euro Ethnic Foods)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 96/02)
Il 5 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10088. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/3 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 96/03)
Il 11 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore; | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10166. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/4 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10183 — AustralianSuper/CPPIB/Transurban/Transurban Chesapeake)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 96/04)
Il 16 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10183. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/5 | 
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10161 — The Goldman Sachs Group/Warburg Pincus/Good Host Spaces)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 96/05)
Il 16 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
| — | sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, | 
| — | in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10161. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. | 
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/6 | 
Tassi di cambio dell'euro (1)
19 marzo 2021
(2021/C 96/06)
1 euro =
            
         
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 | Moneta | Tasso di cambio | 
| USD | dollari USA | 1,1891 | 
| JPY | yen giapponesi | 129,54 | 
| DKK | corone danesi | 7,4364 | 
| GBP | sterline inglesi | 0,85763 | 
| SEK | corone svedesi | 10,1743 | 
| CHF | franchi svizzeri | 1,1066 | 
| ISK | corone islandesi | 151,40 | 
| NOK | corone norvegesi | 10,2018 | 
| BGN | lev bulgari | 1,9558 | 
| CZK | corone ceche | 26,127 | 
| HUF | fiorini ungheresi | 367,94 | 
| PLN | zloty polacchi | 4,6200 | 
| RON | leu rumeni | 4,8853 | 
| TRY | lire turche | 8,6354 | 
| AUD | dollari australiani | 1,5365 | 
| CAD | dollari canadesi | 1,4877 | 
| HKD | dollari di Hong Kong | 9,2352 | 
| NZD | dollari neozelandesi | 1,6598 | 
| SGD | dollari di Singapore | 1,5970 | 
| KRW | won sudcoreani | 1 344,69 | 
| ZAR | rand sudafricani | 17,5051 | 
| CNY | renminbi Yuan cinese | 7,7413 | 
| HRK | kuna croata | 7,5758 | 
| IDR | rupia indonesiana | 17 128,99 | 
| MYR | ringgit malese | 4,8842 | 
| PHP | peso filippino | 57,795 | 
| RUB | rublo russo | 88,0750 | 
| THB | baht thailandese | 36,672 | 
| BRL | real brasiliano | 6,5710 | 
| MXN | peso messicano | 24,1600 | 
| INR | rupia indiana | 86,2155 | 
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/7 | 
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2021/C 96/07)
             
         
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Grecia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Grecia
Oggetto della commemorazione: 200 anni dalla rivoluzione greca
Descrizione del disegno: il disegno raffigura la bandiera greca al centro, circondata da rametti d’alloro. Sul bordo interno sono iscritte le diciture «1821 – 2021 200 ANNI DALLA RIVOLUZIONE GRECA» e «REPUBBLICA ELLENICA». In basso, tra due rametti d’alloro, figurano una palmetta (marchio della zecca greca) e la firma dell’artista (George Stamatopoulos).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 1 500 000
Data di emissione: aprile 2021
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/8 | 
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2021/C 96/08)
             
         
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Spagna e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Spagna
Oggetto della commemorazione: UNESCO — Toledo
Descrizione del disegno: il disegno raffigura uno scorcio della Puerta del Sol e un dettaglio de «La Sinagoga del Tránsito». Entrambi gli edifici sono stati costruiti nel quattordicesimo secolo in stile mudéjar. A sinistra in lettere maiuscole la parola «ESPAÑA» e il millesimo «2021». In alto a destra il marchio della zecca.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 4 000 000
Data di emissione: febbraio 2021
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
Garante europeo della protezione dei dati
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/9 | 
Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati su una proposta di modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale
Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD www.edps.europa.eu
(2021/C 96/09)
Con il presente parere, emanato ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD formula raccomandazioni volte a ridurre al minimo l’impatto di una proposta legislativa della Commissione che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale sul diritto fondamentale alla vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone fisiche. Queste raccomandazioni mirano a garantire il rispetto del quadro giuridico applicabile in materia di protezione dei dati, evitando al tempo stesso di compromettere l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa nella lotta all’evasione fiscale.
Pur riconoscendo che l’adempimento degli obblighi fiscali è un importante obiettivo di interesse pubblico, il GEPD insiste sulla necessità di trovare il giusto equilibrio tra il conseguimento di tale obiettivo e il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. A tale riguardo, chiede che si presti particolare attenzione all’attuazione dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, alla minimizzazione dei dati e all’esattezza degli stessi nel contesto degli scambi automatici di informazioni tra le autorità fiscali nazionali.
In merito alla gestione dell’interfaccia centrale sicura per la cooperazione amministrativa nel settore fiscale, il GEPD sottolinea la necessità per la Commissione di garantire il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare seguendo gli orientamenti del GEPD «Guidelines on the protection of personal data in IT governance and management of EU institutions» (orientamenti sulla protezione dei dati personali per la governance e la gestione informatica delle istituzioni dell’UE). Inoltre, il GEPD ritiene che il ruolo della Commissione per quanto riguarda la gestione dell’interfaccia centrale sicura ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 debba essere ulteriormente accertato, in particolare alla luce di eventuali ulteriori accordi con gli Stati membri e delle circostanze fattuali del supporto tecnico e logistico fornito nell’ambito del sistema.
Il GEPD sottolinea inoltre che, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, si aspetta di essere consultato, prima che vengano adottati dalla Commissione, in merito agli atti di esecuzione che definiranno le disposizioni amministrative per la fornitura di supporto tecnico e logistico per l’interfaccia centrale sicura, nell’ambito della quale gli Stati membri comunicano tramite formulari tipo ai sensi della direttiva 2011/16/UE.
Infine, ricorda che, in qualità di autorità di controllo competente ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, il GEPD può seguire gli eventuali aggiornamenti relativi all’interfaccia centrale sicura e, più in generale, le implicazioni derivanti dal ruolo della Commissione nell’ambito delle operazioni di trattamento nel contesto della cooperazione amministrativa in materia fiscale.
1. INTRODUZIONE E CONTESTO
| 1. | Il 2 settembre il GEPD è stato consultato dalla Commissione europea in merito a una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, adottata il 15 luglio 2020 (di seguito, la «proposta»). Tale consultazione è effettuata ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725. | 
| 2. | In precedenza, il 29 aprile 2020 e il 5 maggio 2020 sono state presentate al GEPD versioni provvisorie della proposta. Il GEPD accoglie con favore e incoraggia la possibilità di essere consultato dalla Commissione nelle prime fasi del processo di elaborazione delle politiche al fine di ridurre al minimo l’impatto delle proposte sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali (1). | 
| 3. | Il GEPD rileva che la proposta intende migliorare il quadro esistente per gli scambi di informazioni e la cooperazione amministrativa ai fini della lotta all’evasione fiscale, tenendo conto della fiscalità diretta e della crescente importanza delle piattaforme digitali utilizzate dai «venditori». Oltre a rafforzare le norme esistenti, la proposta sottolinea che «è necessario estendere la cooperazione amministrativa a nuovi settori nell’UE, al fine di affrontare le sfide poste dalla digitalizzazione dell’economia e coadiuvare le amministrazioni fiscali a riscuotere le imposte in modo migliore e a tenersi al passo con i nuovi sviluppi» (2). | 
| 4. | Il GEPD riconosce gli obiettivi della proposta e, in particolare, la necessità di affrontare la dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme digitali. Come richiamato dal considerando 6 della proposta, «L’adempimento degli obblighi fiscali non è ottimale e il valore dei redditi non dichiarati è significativo. Le amministrazioni fiscali degli Stati membri non dispongono di informazioni sufficienti per valutare e controllare correttamente il reddito lordo realizzato nei rispettivi paesi grazie alle attività commerciali svolte con l’intermediazione di piattaforme digitali. Ciò è particolarmente problematico quando il reddito o la base imponibile transitano attraverso piattaforme stabilite in un’altra giurisdizione» (3). | 
| 5. | Il presente parere si concentra sugli aspetti rilevanti della proposta per quanto riguarda la protezione dei dati personali delle persone fisiche ed è inteso a fornire un consiglio pragmatico su come ridurre al minimo l’impatto del trattamento dei dati personali richiesto dalla proposta ai fini fiscali, mantenendo al tempo stesso l’efficacia delle misure previste. | 
3. CONCLUSIONI
| 20. | Alla luce di quanto sopra, il GEPD raccomanda quanto segue: 
 
 
 
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Bruxelles, 28 ottobre 2020
Wojciech WIEWIÓROWSKI
(1) Cfr. il considerando 60 del regolamento (UE) n. 2018/1725: «Per garantire la coerenza delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione, la Commissione, all’atto della preparazione di proposte o raccomandazioni, dovrebbe sforzarsi di consultare il garante europeo della protezione dei dati. La Commissione dovrebbe avere l’obbligo di condurre una consultazione a seguito dell’adozione di atti legislativi o durante la preparazione di atti delegati e atti di esecuzione di cui agli articoli 289, 290 e 291 TFUE e a seguito dell’adozione di raccomandazioni e proposte relative ad accordi con paesi terzi e organizzazioni internazionali di cui all’articolo 218 TFUE se questi incidono sul diritto alla protezione dei dati personali. In tali casi la Commissione dovrebbe avere l’obbligo di consultare il Garante europeo della protezione dei dati, tranne qualora il regolamento (UE) n. 2016/679 stabilisca la consultazione obbligatoria del comitato europeo per la protezione dei dati, ad esempio per le decisioni di adeguatezza o gli atti delegati riguardanti le icone standardizzate e i requisiti dei meccanismi di certificazione.»
(2) Cfr. la relazione della proposta
(3) Il GEPD desidera ricordare che le questioni relative all’evasione fiscale in relazione alle piattaforme digitali, tenuto conto della fiscalità indiretta, sono state oggetto del parere 1/2019 del GEPD su due proposte legislative relative alla lotta contro le frodi in materia di IVA, disponibile all’indirizzo: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-03-15_edps_opinion_on_two_legislative_proposals_relating_to_combating_vat_fraud_en.pdf. In tale parere il GEPD osservava quanto segue: «In particolare, rileviamo che, nel contesto di queste proposte, i dati oggetto del trattamento non dovrebbero riguardare i consumatori (pagatori), ma solo le imprese online (beneficiari). Ciò limiterebbe il rischio che le informazioni siano utilizzate per altri scopi, come il controllo delle abitudini di acquisto dei consumatori. Apprezziamo il fatto che la Commissione abbia seguito questo approccio e raccomandiamo vivamente che tale approccio sia mantenuto nei negoziati con i colegislatori per l’approvazione finale delle proposte.»
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
| 22.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 96/11 | 
Modifica di un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)
(2021/C 96/10)
I. Denominazione, indirizzo e recapito del GECT
Denominazione ufficiale: Gruppo europeo di cooperazione territoriale «Città della ceramica», GECT Limited (AEuCC)
Sede sociale: Municipio di Totana, Plaza de la Constitución 1, E-30850 Totana (Murcia), Spagna
Responsabili
Presidente e direttore: Xavier Morant Verdejo
Segretario generale e capo progetto: Giuseppe Olmeti
Direttore amministrativo: Oriol Calvo Vergés
Indirizzo di posta elettronica: giuseppe.olmeti@romagnafaentina.it
Indirizzo internet del gruppo: www.aeucc.eu
II. Nuovi membri
Denominazione ufficiale: Asociace českých keramickýck měst, z.s. (AczCC)
Indirizzo postale: Nám Krále Jířiko 106, 67972 Kunštat, Cechia
Indirizzo internet: www.aczcc.cz
Tipo di membro: associazione
Stato: Cechia
Denominazione ufficiale: Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Ceramica (AptCVC)
Indirizzo postale: Centro delle Arti, Rua Elídio Amado, 2500-110 Caldas da Rainha, Portogallo
E-mail: aptcvc@cm-mafra.pt
Tipo di membro: associazione
Stato: Portogallo
Denominazione ufficiale: Verband der deuschen Keramikstädte e.V. (AgCC)
Indirizzo postale: Rathausstr. 48, 56203 Höhr-Grenzhausen, Germania
E-mail: michael.thiesen@hoehr-grenzhausen.de
Tipo di membro: associazione
Stato: Germania