ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
pagina |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri |
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RACCOMANDAZIONI |
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Consiglio |
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2021/C 93/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 93/02 |
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2021/C 93/03 |
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2021/C 93/04 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 93/05 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV) ( 1 ) |
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2021/C 93/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10159 — Infosys/Daimler (Certain Assets and Personnel)) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 93/07 |
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2021/C 93/08 |
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2021/C 93/09 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
IT |
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I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri
RACCOMANDAZIONI
Consiglio
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/1 |
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO
del 12 marzo 2021
sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom
(2021/C 93/01)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2000/43/CE del Consiglio (1) stabilisce un quadro per la lotta alle discriminazioni fondate sull’origine razziale o etnica in tutta l’Unione per quanto riguarda i settori dell’occupazione, dell’istruzione, della protezione sociale, compresa la sicurezza sociale e l’assistenza sanitaria, delle prestazioni sociali e dell’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio. Uno degli obiettivi della presente raccomandazione è contribuire all’effettiva attuazione di tale direttiva, fatte salve le competenze degli Stati membri. |
(2) |
In virtù della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio (2), gli Stati membri sono tenuti a configurare come reato l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio per motivi di razza, colore, religione, ascendenza o origine nazionale o etnica, e a garantire che la motivazione razzista e xenofoba sia considerata una circostanza aggravante o, in alternativa, possa essere presa in considerazione dai giudici nazionali all’atto della determinazione della pena. La presente raccomandazione è intesa a rafforzare le misure adottate contro l’incitamento all’odio, i reati generati dall’odio e la violenza contro i Rom. In linea con la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la presente raccomandazione mira altresì a promuovere l’assistenza ai Rom vittime di tali reati. |
(3) |
Il pilastro europeo dei diritti sociali esprime principi e diritti intesi a sostenere ed aumentare l’equità sociale, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Misure universali integrate da misure mirate, quali quelle contenute nella presente raccomandazione, tese a tutelare e sostenere i gruppi ad alto rischio di discriminazione o esclusione sociale sono fondamentali per sostenere l’attuazione dei principi del pilastro sociale. La realizzazione del pilastro è un impegno politico e una responsabilità condivisa. Dovrebbe essere attuato a livello dell’Unione e degli Stati membri in linea con le rispettive competenze, tenendo debitamente conto dei diversi contesti socioeconomici e della diversità dei sistemi nazionali, compreso il ruolo delle parti sociali, nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. |
(4) |
La presente raccomandazione contribuisce anche allo sviluppo sostenibile di società democratiche eque e inclusive in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. |
(5) |
La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio proposte relative al regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027, al Fondo sociale europeo Plus per il periodo 2021-2027 («FSE+ 2021-2027»), al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione per il periodo 2021-2027. Tali proposte fanno riferimento all’uguaglianza e alla non discriminazione come principi orizzontali che dovrebbero essere rispettati nell’esecuzione di tali Fondi. Nella proposta relativa al FSE+ 2021-2027 si invitano specificamente gli Stati membri e la Commissione a garantire l’uguaglianza e la non discriminazione nell’attuazione dei programmi dell’Unione e si fa riferimento alla promozione dell’integrazione socioeconomica dei cittadini di paesi terzi e all’inclusione delle comunità emarginate come i Rom, obiettivo per il quale un quadro strategico nazionale per i Rom costituisce la premessa. In attesa dell’adozione di tali proposte, la presente raccomandazione contribuisce alla loro efficace attuazione futura. |
(6) |
La comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020») ha dato un notevole impulso alla lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, fissando obiettivi comuni europei per ridurre la povertà e l’esclusione sociale e aumentare i livelli di istruzione e di occupazione. Tali obiettivi non possono essere raggiunti senza migliorare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, al cui fine la presente raccomandazione offre orientamenti specifici. |
(7) |
La comunicazione della Commissione del 5 aprile 2011 dal titolo «Un quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», che incoraggia gli Stati membri a portare avanti in modo esauriente l’inclusione sociale ed economica dei Rom e fissa obiettivi nei settori dell’istruzione, dell’occupazione, dell’assistenza sanitaria e dell’alloggio, è stata approvata dal Consiglio il 19 maggio 2011. Nonostante i limiti della concezione iniziale, il quadro dell’UE ha apportato un rilevante valore aggiunto che costituisce la base della presente raccomandazione, la quale, tra l’altro, fa propri gli insegnamenti tratti dall’attuazione del quadro. |
(8) |
La raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013 (4) è stata concepita per rafforzare le misure nazionali di integrazione dei Rom. Con essa, il Consiglio invitava gli Stati membri a informare annualmente la Commissione in merito alle misure adottate in linea con la raccomandazione e ai progressi compiuti nell’attuazione delle strategie nazionali di integrazione dei Rom. La presente raccomandazione si basa su tali esperienze e rivede e amplia le misure da adottare. |
(9) |
Nelle conclusioni dell’8 dicembre 2016 dal titolo «Accelerare il processo di integrazione dei Rom», il Consiglio invitava la Commissione ad effettuare una valutazione intermedia del quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 («valutazione approfondita») e a proporre, su tale base, un’iniziativa per il periodo successivo. Pur riconoscendo il valore aggiunto del quadro, la valutazione approfondita svolta indica che i Rom in Europa continuano a subire discriminazioni ed esclusione sociale ed economica. |
(10) |
La valutazione approfondita e le conclusioni che ne hanno tratte il Consiglio, il Parlamento europeo e numerose organizzazioni della società civile a livello europeo e nazionale, dimostrano la necessità di un impegno rinnovato e intensificato per l’uguaglianza e l’inclusione dei Rom. Tale impegno dovrebbe porre in particolare l’accento sulla non discriminazione, anche lottando contro l’antiziganismo, una forma specifica di razzismo nei confronti dei Rom, e concentrandosi sui quattro settori di inclusione socioeconomica, ovvero l’istruzione, l’occupazione, l’assistenza sanitaria e l’alloggio. Dovrebbe inoltre riflettere le esigenze di gruppi specifici e la diversità all’interno della popolazione Rom, coinvolgere i Rom nella progettazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle strategie per l’uguaglianza e l’inclusione dei Rom, migliorare la definizione degli obiettivi, la raccolta dei dati, il monitoraggio e la rendicontazione, e far sì che le politiche di portata generale tengano maggiormente conto dell’uguaglianza e dell’inclusione dei Rom. Nella definizione delle misure, occorre prestare particolare attenzione alla prospettiva di genere. |
(11) |
La presente raccomandazione si basa altresì su diverse conclusioni formulate in precedenza nelle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo del 15 aprile 2015 e del 12 febbraio 2019, nelle conclusioni del Consiglio dell’8 dicembre 2016 e nelle relazioni annuali della Commissione a partire dal 2013. |
(12) |
Sulla scia del «quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020», il 7 ottobre 2020 la Commissione ha adottato un pacchetto che comprende la presente proposta di raccomandazione e la comunicazione «Un’Unione dell’uguaglianza: quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom» («comunicazione del 7 ottobre 2020»). Quest’ultima definisce obiettivi a livello dell’UE nonché, ove opportuno, traguardi e impegni minimi per tutti gli Stati membri, che possono essere integrati da sforzi nazionali aggiuntivi e dal sostegno dell’Unione in funzione del contesto nazionale e delle dimensioni della popolazione Rom. Secondo dati recenti, sei europei su dieci ritengono tuttora che la discriminazione contro i Rom sia diffusa nel loro paese, mentre più di sei europei su dieci concordano sul fatto che la società potrebbe trarre vantaggio da una migliore integrazione dei Rom (5). L’obiettivo generale è contribuire a promuovere l’uguaglianza e combattere l’esclusione dei Rom, con la loro partecipazione attiva. |
(13) |
Durante la pandemia di COVID-19 le comunità Rom escluse e svantaggiate sono state esposte a gravi effetti negativi sulla salute e sul piano socioeconomico, il che rischia di aggravare ulteriormente le disuguaglianze esistenti e il rischio di povertà ed esclusione sociale. La presente raccomandazione invita a ridurre le disuguaglianze strutturali a cui i Rom sono esposti affrontando, ove opportuno, l’accesso limitato dei Rom all’acqua potabile, alle infrastrutture sanitarie e ai servizi sanitari, compresi i servizi di vaccinazione, e la mancanza di strutture e di competenze digitali che consentirebbero ai Rom la partecipazione attiva alla società, compresa l’istruzione a distanza, come pure eliminando gli elevati livelli di precarietà economica, il sovraffollamento abitativo, gli insediamenti o i campi segregati. |
(14) |
Nel contesto attuale, con un incremento del populismo e del razzismo all’interno dell’Unione (6), è necessario concentrarsi sulla lotta alla discriminazione e sulla prevenzione della stessa anche affrontando l’antiziganismo, che è una causa fondamentale di discriminazione ed esclusione che inasprisce tali fenomeni. Il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025 del 18 settembre 2020 definisce pertanto una serie di azioni concrete per combattere il razzismo. L’antiziganismo è una forma di razzismo insolitamente diffusa (7) che trae origine dal modo in cui la società in generale vede e tratta coloro che sono considerati come «zingari» in un processo storico di «alterizzazione» (8) fondato su stereotipi e atteggiamenti negativi che a volte possono essere non intenzionali o inconsci (9). Dal 2005 il Parlamento europeo utilizza il termine antiziganismo nelle sue relazioni e risoluzioni del 28 aprile 2005, 15 aprile 2015, 25 ottobre 2017 e 12 febbraio 2019. Diverse organizzazioni internazionali e della società civile hanno riconosciuto il fenomeno, noto anche come razzismo anti Rom, fobia dei Rom e antiziganismo. Nelle conclusioni dell’8 dicembre 2016 il Consiglio ha affermato la necessità di «lottare contro tutte le forme di razzismo nei confronti dei Rom, a volte definite antiziganismo, dal momento che è una causa profonda della loro esclusione sociale e discriminazione». L’8 ottobre 2020 l’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) ha adottato una definizione giuridicamente non vincolante (10) di antiziganismo/discriminazione contro i Rom. |
(15) |
Riferendosi alla popolazione Rom, è importante prendere atto delle esigenze e delle vulnerabilità specifiche di determinati gruppi (11), tra cui le donne, i giovani, i bambini, le persone LGBTI, gli anziani, le persone con disabilità, i cittadini di paesi terzi o gli apolidi e coloro che si spostano all’interno dell’UE. La presente raccomandazione, pertanto, tiene conto dell’importanza che riveste la lotta alle discriminazioni multiple (12). Propone misure per proteggere meglio e includere i minori Rom, che sono particolarmente esposti alla discriminazione e alla segregazione. In linea con le conclusioni del Consiglio dell’8 dicembre 2016, intende inoltre favorire la creazione di opportunità e la messa a frutto del potenziale inespresso dei giovani Rom, aumentando la loro partecipazione attiva a misure e programmi rivolti ai giovani come quelli illustrati nella comunicazione della Commissione del 1o luglio 2020 dal titolo «Sostegno all’occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione». |
(16) |
Nel riconoscimento della diversità che contraddistingue le varie comunità Rom, il termine «Rom» è usato con un significato generico per fare riferimento a una serie di gruppi diversi, tra cui Rom, Sinti, Kale, Gypsies, Romanichel, Boyash/Rudari. Il termine comprende anche gruppi quali Ashkali, Egiziani, gruppi orientali (compresi Dom, Lom, Rom e Abdal), i gruppi itineranti, gli Yenish e le popolazioni designate col concetto amministrativo di «Gens du voyage», nonché le persone che si identificano come zigani, senza negare le caratteristiche specifiche di tali gruppi. |
(17) |
Nel contesto della mobilità all’interno dell’Unione, è necessario rispettare il diritto alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione e le condizioni per il suo esercizio. Tra tali condizioni figurano il possesso di risorse sufficienti e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi, conformemente alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13). Nel contempo occorre impegnarsi per migliorare le condizioni di vita dei Rom e adottare misure volte a promuoverne l’inclusione economica e sociale negli Stati membri di origine e negli Stati membri di residenza. |
(18) |
Pur riconoscendo che gli Stati membri dovrebbero scegliere i propri metodi di monitoraggio, compresi metodi adeguati per la raccolta dei dati e tenendo conto del fatto che la raccolta di informazioni relative all’origine etnica è un argomento sensibile e non è possibile in alcuni Stati membri, la presente raccomandazione sottolinea l’importanza della raccolta di dati quale contesto di base necessario per la progettazione di misure che migliorino in modo effettivo la situazione della popolazione Rom, in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e degli orientamenti del 2018 per il miglioramento della raccolta e dell’utilizzo dei dati sulla parità, pubblicati dal sottogruppo sui dati sulla parità facente capo al gruppo ad alto livello sulla non discriminazione, l’uguaglianza e la diversità (15). La presente raccomandazione riconosce inoltre l’importanza degli indicatori come metodo di monitoraggio. La comunicazione del 7 ottobre 2020 spiega che gli Stati membri possono scegliere gli indicatori da un portafoglio di indicatori per misurare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, definiti di concerto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, dalla Commissione e dagli Stati membri. |
(19) |
La presente raccomandazione è esplicitamente incentrata su misure volte a promuovere l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom senza l’intenzione di escludere altri gruppi svantaggiati. Le misure dovrebbero fondarsi sugli stessi principi che sono applicati in situazioni analoghe. A tale riguardo, continuano a valere i principi di base comuni per l’inclusione dei Rom (16). Le misure dovrebbero inoltre integrare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom sia nelle iniziative politiche dell’Unione che in quelle nazionali, prestando particolare attenzione all’intersezionalità e alla dimensione di genere. La comunicazione del 7 ottobre 2020 fornisce ulteriori orientamenti sulla pianificazione e l’attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom. |
(20) |
Uno degli scopi della presente raccomandazione è confermare l’impegno a lungo termine per conseguire gli obiettivi condivisi in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom e fornire orientamenti rinnovati e rafforzati stabilendo misure che gli Stati membri possono adottare per conseguire tali obiettivi. |
(21) |
La presente raccomandazione rispetta pienamente il principio di sussidiarietà e la responsabilità primaria degli Stati membri in questo settore. Lascia impregiudicati i principi del diritto procedurale nazionale e le tradizioni giuridiche degli Stati membri. Dovrebbe essere applicato un approccio comune ma differenziato tenendo debitamente conto delle circostanze nazionali, quali il numero e la percentuale di Rom rispetto alla popolazione totale, il contesto economico generale, le caratteristiche specifiche delle popolazioni di riferimento all’interno di ciascuno Stato membro, nonché la possibilità di definire politiche rivolte a un determinato gruppo etnico. Le impostazioni nazionali e le misure pertinenti volte a promuovere l’inclusione, l’uguaglianza e la partecipazione dei Rom dovrebbero essere adeguate e selezionate conformemente alle circostanze e alle esigenze specifiche sul campo, che includono la necessità di rivolgersi ai gruppi svantaggiati, quali i Rom, in un contesto più ampio. Le misure generali dovrebbero essere progettate per garantire che i Rom siano effettivamente raggiunti. |
(22) |
Un quadro strategico nazionale per i Rom si riferisce a strategie nazionali per i Rom e/o a insiemi integrati di misure di intervento in un contesto socioeconomico più ampio, che siano pertinenti per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, |
RACCOMANDA QUANTO SEGUE:
1. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare quadri strategici nazionali per i Rom nell’ambito delle loro politiche più generali di inclusione sociale con l’obiettivo di migliorare la situazione dei Rom, e comunicarli alla Commissione europea, preferibilmente entro settembre 2021. In conformità del diritto nazionale e dell’Unione, delle risorse disponibili e delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, esaminare la pertinenza, rispetto al contesto nazionale, delle misure illustrate nella presente raccomandazione e attuarle in modo proporzionato e selettivo, in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi. Nel quadro della valutazione di tale pertinenza, gli Stati membri sono incoraggiati a prendere in considerazione la possibilità di aderire a impegni volontari minimi e, in funzione del contesto nazionale, di approvare eventuali sforzi aggiuntivi, come previsto nella comunicazione. |
Obiettivi orizzontali: uguaglianza, inclusione e partecipazione
2. |
Gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi per adottare e attuare misure volte a promuovere l’uguaglianza e a prevenire e combattere efficacemente la discriminazione, l’antiziganismo e l’esclusione sociale ed economica, nonché le loro cause profonde. Tali sforzi dovrebbero includere misure quali quelle volte a:
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3. |
Gli Stati membri dovrebbero combattere il tasso di rischio di povertà estremamente elevato e la deprivazione materiale e sociale tra la popolazione Rom, al fine di fornire un sostegno efficace all’uguaglianza, all’inclusione, e alla partecipazione dei Rom. Essi dovrebbero, se del caso, adottare un approccio integrato che si concentri su tutti i settori di intervento pertinenti. Tali sforzi potrebbero essere realizzati mediante misure quali quelle volte a:
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4. |
Gli Stati membri dovrebbero, se del caso, rafforzare la partecipazione costruttiva e la consultazione dei Rom, compresi donne, bambini, giovani, anziani e persone con disabilità, per fornire un sostegno efficace all’uguaglianza e alla non discriminazione dei Rom. Ciò dovrebbe includere misure quali quelle volte a:
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Obiettivi settoriali
Accesso a un’istruzione generale inclusiva di qualità
5. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i Rom abbiano un accesso equo e siano in grado di partecipare a tutte le forme e fasi dell’istruzione, dall’educazione e cura della prima infanzia fino all’istruzione terziaria, compresa l’istruzione della seconda opportunità, l’istruzione per gli adulti e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. |
6. |
Gli Stati membri dovrebbero migliorare la parità di accesso a un’istruzione inclusiva e di qualità per gli alunni Rom, compreso mediante misure quali quelle volte a:
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7. |
Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per superare tutte le discriminazioni, le disuguaglianze e gli svantaggi in termini di opportunità, risultati e livelli raggiunti nel settore dell’istruzione, anche, se del caso, mediante misure quali quelle volte a:
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Accesso a un’occupazione sostenibile e di qualità
8. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’effettiva parità di accesso dei Rom, in particolare dei giovani Rom, a un’occupazione sostenibile e di qualità, anche, se del caso, attraverso misure quali quelle volte a:
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Assistenza sanitaria e accesso a servizi sanitari e sociali di qualità
9. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire un accesso equo e senza ostacoli a servizi sanitari e sociali di qualità, soprattutto per i gruppi più a rischio o che vivono in località emarginate o remote, se del caso attraverso misure quali quelle volte a:
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Accesso a un adeguato alloggio desegregato e ai servizi essenziali
10. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di trattamento della popolazione Rom nell’accesso ad alloggi adeguati e desegregati e a servizi essenziali, anche attraverso misure quali quelle volte a:
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Partenariati e capacità istituzionali
Coinvolgere e sostenere i punti di contatto nazionali per i Rom
11. |
Gli Stati membri dovrebbero dotare i punti di contatto nazionali per i Rom, nella misura adeguata e necessaria, di risorse, personale e autorità istituzionale, nonché conferire loro le competenze per coordinare e monitorare efficacemente le politiche nazionali per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, anche a livello locale. |
12. |
Gli Stati membri dovrebbero mettere in grado i punti di contatto nazionali per i Rom di agevolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile Rom nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e revisione dei quadri strategici nazionali per i Rom e dei piani d’azione locali attraverso i processi delle piattaforme nazionali riformate per i Rom. |
13. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che i punti di contatto nazionali per i Rom siano coinvolti nell’elaborazione delle politiche di inclusione sociale e dei servizi universali, al fine di adeguarli maggiormente ai Rom e accrescerne il raggio d’azione, anche, se del caso, nel processo decisionale relativo alla programmazione e al monitoraggio dei fondi dell’Unione. |
Coinvolgimento degli organismi per la promozione della parità di trattamento
14. |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere, all’interno dei rispettivi quadri giuridici nazionali, gli organismi per la promozione della parità di trattamento («organismi per la parità») affinché possano, nell’ambito dei loro rispettivi mandati, funzionare in modo efficace e indipendente e collaborare con tutti i soggetti interessati, compresi i punti di contatto nazionali per i Rom, le autorità pubbliche, le organizzazioni della società civile e il settore privato. Tale sostegno dovrebbe, se del caso, consentire agli organismi per la parità di:
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15. |
Gli Stati membri dovrebbero consentire agli organismi per la parità di essere strettamente coinvolti nell’elaborazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom e nei pertinenti programmi di finanziamento dell’Unione, se del caso, in particolare:
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Mobilitare i portatori di interessi locali e regionali
16. |
Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere le autorità regionali e locali e la società civile locale nella progettazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali, ove opportuno. |
17. |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità regionali e locali, nell’ambito delle rispettive competenze, a elaborare o aggiornare i loro piani d’azione o di desegregazione locali o i quadri strategici nazionali per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom. Tali piani locali quadri strategici dovrebbero, per quanto possibile, comprendere misure, valori e parametri di riferimento, obiettivi misurabili e l’assegnazione di fondi. |
18. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra le autorità centrali e quelle locali nella pianificazione e nell’attuazione dei programmi di finanziamento dell’Unione pertinenti per prevenire e contrastare la discriminazione nei confronti dei Rom, al fine di garantire l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi, e per migliorare l’erogazione dei fondi dell’Unione a livello locale. |
19. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’inclusività e la diversità attraverso misure adeguate quali azioni positive per garantire ai Rom parità di accesso all’occupazione nelle istituzioni pubbliche a livello locale e regionale. |
20. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere la responsabilizzazione e riconoscere la rappresentanza delle donne e degli uomini Rom a livello locale. |
Cooperazione con la società civile
21. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’innovazione sociale, il partenariato e la cooperazione tra le autorità pubbliche e la società civile Rom e pro-Rom. |
22. |
Gli Stati membri dovrebbero avvalersi appieno delle piattaforme nazionali per i Rom o di altri canali di cooperazione e dialogo negli Stati membri per coinvolgere la società civile Rom e pro-Rom e altri portatori di interessi, in modo trasparente e inclusivo, nell’elaborazione, nell’attuazione, nel monitoraggio e nella revisione dei quadri strategici nazionali e piani d’azione locali. |
23. |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere la società civile nel riferire sui reati generati dall’odio e sull’incitamento all’odio nonché sugli altri reati commessi nei confronti dei Rom e ad assicurarne il monitoraggio, e dovrebbero assistere le vittime nel denunciare i reati generati dall’odio e l’incitamento all’odio. |
24. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire finanziamenti a sostegno della pluralità e dell’indipendenza della società civile Rom e pro-Rom, comprese le organizzazioni giovanili Rom, consentendo loro in tal modo di riferire e monitorare i quadri strategici nazionali per i Rom, in qualità di organizzazioni indipendenti di controllo, e di mantenere la loro capacità amministrativa. |
25. |
Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere la società civile e le comunità Rom nell’intero ciclo dei programmi dei fondi dell’Unione, a livello nazionale, regionale e locale, anche in qualità di membri dei pertinenti comitati di controllo dei fondi dell’Unione. |
26. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo di capacità e l’attitudine alla leadership nella società civile Rom, comprese le organizzazioni giovanili, al fine di consentire agli organismi e alle organizzazioni interessati di partecipare a tutte le fasi del ciclo politico e della vita pubblica in generale. |
27. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere attività intersettoriali e alleanze più ampie per l’uguaglianza e l’inclusione, coinvolgendo il governo, la società civile, le imprese e l’industria, nonché il mondo accademico e della ricerca. Ciò potrebbe condurre ad azioni congiunte tra entità che promuovono la parità di genere, lottano contro il razzismo, la discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, la xenofobia e l’intolleranza connessa a questi fenomeni o che operano a favore dei diritti dei minori, degli anziani, delle persone LGBTI, delle persone con disabilità, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e di altri migranti e degli apolidi. |
Cooperazione transnazionale
28. |
Gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione e l’apprendimento tra pari in merito alle modalità più efficaci per integrare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom nell’attuazione di tutte le principali iniziative dell’Unione pertinenti. |
29. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere i partenariati e gli scambi transnazionali sostenendo la rete dei punti di contatto nazionali per i Rom, la rete europea dei Rom e la piattaforma europea per i Rom. |
30. |
Alcuni cittadini Rom che si spostano all’interno dell’UE e si stabiliscono in Stati membri diversi dal loro Stato membro di origine o vi soggiornano temporaneamente, anche al fine di cogliere opportunità di lavoro stagionali o a breve termine, si trovano in situazioni di vulnerabilità. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’istituzione di forme adeguate di cooperazione transnazionale a livello nazionale, regionale o locale, compresi progetti e accordi bilaterali o multilaterali, e la partecipazione attiva alle stesse, nel rispetto del quadro giuridico dell’Unione e del diritto nazionale in vigore. Ciò potrebbe includere, ad esempio la cooperazione sulle questioni connesse all’accesso all’istruzione dei bambini Rom, allo loro esperienza e ai loro risultati in materia, nonché riguardo a esigenze e sfide a livello comunale. Tale cooperazione dovrebbe prevedere la partecipazione degli stessi Rom. |
Finanziamenti
31. |
Gli Stati membri — in particolare quelli che si trovano ad affrontare sfide maggiori in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom e/o in cui vivono comunità Rom di grandi dimensioni — dovrebbero utilizzare appieno e in modo ottimale i fondi generali e mirati dell’Unione e i fondi nazionali pertinenti per prevenire e contrastare la discriminazione nei confronti dei Rom (23), includendo eventualmente la selezione di obiettivi specifici per promuovere l’integrazione socioeconomica dei gruppi svantaggiati e delle comunità emarginate, come i Rom, e dovrebbero garantire un coordinamento efficace tra le pertinenti fonti di finanziamento nazionali e dell’Unione per l’uguaglianza e l’inclusione socioeconomica dei Rom. |
32. |
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la partecipazione delle autorità regionali, locali, comunali e di altre autorità pubbliche, delle parti economiche e sociali e degli organismi pertinenti che rappresentano la società civile, delle organizzazioni non governative e degli organismi competenti per promuovere l’inclusione sociale, i diritti fondamentali e la non discriminazione in tutte le fasi della preparazione, dell’attuazione, del monitoraggio e della valutazione dei programmi dell’Unione, compresa la partecipazione ai comitati di sorveglianza. |
33. |
Gli Stati membri dovrebbero assegnare risorse nazionali adeguate all’attuazione delle misure politiche proposte dal quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom e dai quadri strategici nazionali, garantendo che tali risorse rispecchino le reali esigenze delle comunità Rom e siano proporzionate rispetto alle loro dimensioni e alle sfide cui devono far fronte. |
34. |
I piani nazionali per la ripresa e la resilienza (24) dovrebbero prendere in considerazione e promuovere i diritti e le pari opportunità di tutti e favorire l’inclusione dei gruppi svantaggiati, compresi i Rom e le altre persone appartenenti a minoranze etniche o razziali. |
35. |
Gli Stati membri dovrebbero migliorare l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei programmi o delle riforme strutturali dell’Unione per l’inclusione socioeconomica delle minoranze, ad esempio chiedendo assistenza tecnica nel quadro del programma di sostegno alle riforme strutturali. |
36. |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l’uso di fondi nazionali e dell’Unione per sviluppare le capacità e consentire scambi di buone prassi tra le autorità a livello centrale e locale e le organizzazioni della società civile, in modo che tali autorità e organizzazioni possano contribuire all’attuazione di misure volte a combattere la discriminazione dei Rom accelerando l’uguaglianza e l’inclusione, anche combattendo la segregazione e promuovendo la partecipazione dei Rom. |
37. |
Gli Stati membri dovrebbero far fronte alle esigenze di finanziamento a livello locale, comprese quelle delle aree urbane, se del caso, al fine di favorire i Rom che hanno si spostano all’interno dell’UE, fornendo tra l’altro formazione linguistica, educazione e cura della prima infanzia di qualità, scolarizzazione, servizi pubblici per l’impiego, operatori sociali, mediatori ecc. |
Monitoraggio e relazioni sui quadri strategici nazionali per i Rom
38. |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare e valutare l’attuazione dei quadri strategici nazionali utilizzando, se del caso, il portafoglio di indicatori sviluppati dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), dai punti di contatto nazionali per i Rom, dagli istituti nazionali di statistica e dalla Commissione nell’ambito del gruppo di lavoro sugli indicatori per l’integrazione dei Rom e l’elaborazione di relazioni al riguardo, coordinato dall’Agenzia (25). Gli Stati membri possono anche utilizzare indicatori nazionali, in funzione dell’evoluzione dei loro quadri giuridici e approcci strategici nazionali e della situazione dei Rom sul loro territorio. |
39. |
Alla luce degli obiettivi e dei traguardi principali dell’Unione enunciati nella comunicazione, gli Stati membri dovrebbero, ove opportuno, inserire nei quadri strategici nazionali per i Rom obiettivi nazionali quantitativi e/o qualitativi adeguati alle circostanze nazionali e alle opzioni disponibili in materia di raccolta di dati sull’uguaglianza, che possono includere, ad esempio, dati disaggregati per origine etnica o dati indiretti pertinenti di tipo sociodemografico, o una combinazione dei due. |
40. |
Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione le eventuali misure adottate in conformità della presente raccomandazione entro giugno 2023. Gli Stati membri dovrebbero riferire successivamente alla Commissione, ogni due anni, in merito alle misure nuove e in corso, precisando i progressi compiuti in ciascun settore tematico ai fini dell’attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom. Le relazioni degli Stati membri costituiranno la base delle relazioni biennali e di valutazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom. |
41. |
Gli Stati membri dovrebbero agevolare la piena divulgazione al pubblico delle relazioni nazionali sull’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom al fine di aumentare la trasparenza e consentire di trarre insegnamenti dalle politiche attuate, e fare in modo, se del caso, che la strategia nazionale e le relazioni di attuazione definitive siano discusse nei parlamenti nazionali. |
42. |
L’Agenzia dovrebbe svolgere un’indagine periodica sui Rom per gli anni 2020, nel 2024 e nel 2028, così da fornire i dati necessari per i risultati di riferimento, di medio termine e finali, tenendo conto di eventuali cambiamenti nella situazione dei Rom. L’Agenzia dovrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nei loro sforzi per raccogliere dati pertinenti in materia di uguaglianza, sostenere la Commissione nel monitoraggio e nell’analisi e fornire assistenza ai punti di contatto nazionali per i Rom per elaborare relazioni, con l’assistenza del gruppo di lavoro sugli indicatori per l’integrazione dei Rom e l’elaborazione di relazioni al riguardo. |
INVITA LA COMMISSIONE:
43. |
a garantire che le informazioni fornite dagli Stati membri fungano da base per l’elaborazione delle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione dei quadri strategici nazionali per i Rom; |
44. |
a continuare a compiere sforzi per integrare l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom nella progettazione e nell’attuazione di tutte le principali iniziative della Commissione pertinenti e anche a continuare a monitorare le politiche in materia di uguaglianza, inclusione e partecipazione dei Rom nell’ambito del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali; |
45. |
a continuare a promuovere i partenariati e gli scambi transnazionali sostenendo la rete dei punti di contatto nazionali per i Rom, la rete europea dei Rom, la piattaforma europea per i Rom, l’azione preparatoria del Parlamento europeo per il monitoraggio da parte della società civile e la rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (Equinet).
La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri. |
Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
(2) Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).
(3) Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(4) Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l’integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
(5) Speciale Eurobarometro 493, «Discrimination in the EU» (primi risultati pubblicati nel settembre 2019).
(6) Widespread racism continues to plague Europe (Un razzismo diffuso continua a rappresentare una piaga per l’Europa), Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 20 giugno 2019; pubblicazione basata sulla relazione sui diritti fondamentali 2019, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali, 6 giugno 2019.
(7) General Policy Recommendation no 3 on the fight against racism and intolerance against Roma/Gypsies (Raccomandazione di politica generale n. 3 relativa alla lotta al razzismo e all’intolleranza contro i Rom/gli zigani) della Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), adottata il 6 marzo 1998. Nel preambolo della raccomandazione di politica generale n. 13 sulla lotta all’antiziganismo e alla discriminazione contro i Rom viene ribadito che «l’antiziganismo è una forma di razzismo particolarmente persistente, violenta, ricorrente e comune».
(8) Alleanza contro l’antiziganismo, documento di riferimento del 2017. Tratto dalla pagina https://www.antigypsyism.eu/?page_id=17
(9) Gruppo ad alto livello dell’UE sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza, documento conclusivo del novembre 2018. «Antigypsyism: Increasing its recognition to better Understand and address its Manifestations» (Antiziganismo: riconoscerlo maggiormente per comprenderne meglio le manifestazioni e affrontarle).
(10) https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antigypsyism-anti-roma-discrimination
(11) Ciò si applica a vari contesti, come esempio alla tratta di esseri umani, le cui vittime sono principalmente donne e minori Rom.
(12) L’espressione «discriminazione multipla» è utilizzata come nozione generale per tutti i casi di discriminazione fondata su diversi motivi e si manifesta in due modi possibili: la «discriminazione additiva», che si basa su diversi motivi di discriminazione che operano separatamente, e la «discriminazione intersezionale», in cui due o più motivi di discriminazione operano e interagiscono tra loro in modo da essere indissociabili o inestricabili. Cfr. «La lotta alla discriminazione multipla: prassi, politiche e leggi. Relazione della Commissione europea» (2007); «Multiple Discrimination in EU Law: Opportunities for Legal Responses to Intersectional Gender Discrimination. European Network of Legal Experts in the Field of Gender Equality» (Discriminazione multipla nel diritto dell’Unione: opportunità di risposte giuridiche alla discriminazione di genere intersettoriale. Rete europea di esperti giuridici nel settore della parità di genere), Commissione europea (2009).
(13) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(14) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(15) Guidelines on improving the collection and use of equality data (Orientamenti per il miglioramento della raccolta e dell’utilizzo dei dati sulla parità) (2018). La Corte dei conti europea ha raccomandato lo sviluppo di metodologie adeguate per raccogliere dati pertinenti sull’inclusione dei Rom in tutti gli Stati membri. Per quanto riguarda le iniziative politiche dell’UE e il sostegno finanziario a favore dell’integrazione dei Rom, nonostante i progressi significativi conseguiti negli ultimi dieci anni, occorre compiere ulteriori sforzi sul campo. Relazione speciale n. 14/2016.
(16) I principi di base comuni sono stati discussi durante la prima piattaforma europea per l’inclusione dei Rom nell’aprile 2009 e approvati dal Consiglio EPSCO l’8 giugno 2009 in conclusioni che invitano gli Stati membri a tenere conto, se del caso, dei principi di base comuni nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche. Conclusioni del Consiglio EPSCO sull’inclusione dei Rom (8 giugno 2009).
(17) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi («direttiva sui servizi di media audiovisivi») (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).
(18) La discriminazione sistemica o strutturale è considerata presente nelle disuguaglianze derivanti dalla legislazione, dalle politiche e dalle prassi, non intenzionalmente ma a causa di una serie di fattori istituzionali nell’elaborazione, nell’attuazione e nella revisione della legislazione, delle politiche e delle prassi. «Roma and Traveller Inclusion: Towards a new EU framework, Learning from the work of equality bodies» (Inclusione di Rom e Traveller: verso un nuovo quadro dell’UE traendo insegnamento dal lavoro degli organismi per la parità), «Equinet Perspective», giugno 2020.
(19) Cittadini dell’UE di etnia Rom che esercitano il loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione europea.
(20) Roma women in nine EU Member States (Le donne Rom in nove Stati membri dell’UE) (2019), relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali che descrive le sfide cui devono far fronte le donne e le ragazze Rom.
(21) Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia per i giovani (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).
(22) Cfr. articolo 16, in combinato disposto con il considerando 31, della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).
(23) Cfr., in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, punti v) e viii), della proposta relativa al FSE+ per gli anni 2021-2027.
(24) Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).
(25) Allegato 2 della comunicazione del 7 ottobre 2020 e Quadro di monitoraggio per un quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom — Obiettivi e indicatori.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/15 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 marzo 2021
(2021/C 93/02)
1 euro =
|
Moneta |
Tasso di cambio |
USD |
dollari USA |
1,1912 |
JPY |
yen giapponesi |
130,08 |
DKK |
corone danesi |
7,4360 |
GBP |
sterline inglesi |
0,85575 |
SEK |
corone svedesi |
10,1570 |
CHF |
franchi svizzeri |
1,1069 |
ISK |
corone islandesi |
151,60 |
NOK |
corone norvegesi |
10,1058 |
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
CZK |
corone ceche |
26,170 |
HUF |
fiorini ungheresi |
368,18 |
PLN |
zloty polacchi |
4,6253 |
RON |
leu rumeni |
4,8858 |
TRY |
lire turche |
8,7701 |
AUD |
dollari australiani |
1,5347 |
CAD |
dollari canadesi |
1,4824 |
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2493 |
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6567 |
SGD |
dollari di Singapore |
1,6013 |
KRW |
won sudcoreani |
1 343,25 |
ZAR |
rand sudafricani |
17,6202 |
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7507 |
HRK |
kuna croata |
7,5750 |
IDR |
rupia indonesiana |
17 165,19 |
MYR |
ringgit malese |
4,8976 |
PHP |
peso filippino |
57,997 |
RUB |
rublo russo |
88,1313 |
THB |
baht thailandese |
36,772 |
BRL |
real brasiliano |
6,6225 |
MXN |
peso messicano |
24,5306 |
INR |
rupia indiana |
86,6105 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/16 |
Informazioni della Commissione europea, pubblicate ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, riguardanti le notifiche dello Stato di bandiera (elenco degli Stati e delle autorità competenti) effettuate conformemente all’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, e all’allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008
(2021/C 93/03)
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3, e dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (1), i seguenti paesi terzi hanno notificato alla Commissione europea le autorità pubbliche che, nell’ambito del sistema di certificazione delle catture stabilito dall’articolo 12 del regolamento, sono abilitate:
a) |
a immatricolare pescherecci sotto la loro bandiera; |
b) |
a rilasciare, sospendere e revocare licenze ai loro pescherecci; |
c) |
ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura di cui all’articolo 12 e a convalidare tali certificati; |
d) |
ad attuare, controllare e far rispettare le leggi, i regolamenti e le misure di conservazione e di gestione applicabili ai loro pescherecci; |
e) |
ad effettuare verifiche dei certificati di cattura per coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nell’ambito della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 20, paragrafo 4; |
f) |
a trasmettere modelli dei loro certificati di cattura a norma dell’allegato II; e |
g) |
ad aggiornare tali notifiche.
|
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Applicabile a partire dal 1° gennaio 2021.
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/35 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2021/C 93/04)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dalla Francia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Francia
Oggetto della commemorazione: UNICEF
Descrizione del disegno: il disegno raffigura un’allegoria del lavoro dell’UNICEF in cui le mani costituiscono un elemento chiave. Una dopo l’altra si susseguono per sostenere il globo e collegare le diverse aree della Terra. L’indicazione del 75o anniversario e i rami d’alloro coronano l’insieme, accompagnati dall’acronimo RF. Sul bordo superiore sono inseriti il nome «UNICEF», le date pertinenti e il motto dell’UNICEF «Per ogni bambino».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 7 500 000
Data di emissione: marzo 2021
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/36 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 93/05)
1.
In data 12 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Aurubis AG, («Aurubis», Germania), |
— |
TSR Recycling GmbH & Co. KG («TSR», Germania), appartenente a Remondis SE & Co. KG (Germania), controllata in ultima istanza da Rethmann SE & Co. KG (Germania), |
— |
impresa comune di nuova costituzione («JV», Germania). |
Aurubis e TSR acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune della JV.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni in una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Aurubis è un fornitore di metalli non ferrosi integrato verticalmente a livello mondiale e uno dei principali produttori di rame in Europa. La sua attività principale è la produzione di catodi di rame a partire da concentrati e da rottami di rame. Aurubis trasforma inoltre i catodi di rame in vergelle e in forme, |
— |
TSR opera nel commercio e nella trasformazione di materie prime secondarie (principalmente rottami) per i produttori di acciaio e l’industria delle fonderie. TSR raccoglie, immagazzina e lavora i metalli, compresi i rottami ferrosi e non ferrosi, e, in misura limitata, i rottami elettronici. Offre inoltre servizi di smaltimento dei rifiuti e servizi ambientali, |
— |
JV opererà nel riciclaggio dei rottami di cavi. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10157 — Aurubis/TSR Recycling/JV
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/38 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10159 — Infosys/Daimler (Certain Assets and Personnel))
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 93/06)
1.
In data 12 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
— |
Infosys Limited ("Infosys", India), |
— |
determinati attivi informatici, membri del personale, contratti e passivi di Daimler AG ("Daimler IT Assets", Germania). |
Infosys acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo di Daimler IT Assets.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di elementi dell'attivo.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
— |
Infosys: fornitore su scala mondiale di servizi digitali e consulenza informatica a clienti in vari segmenti industriali, |
— |
Daimler IT Assets: fornitore di servizi informatici (help desk, strumenti informatici sul luogo di lavoro, data centre, soluzioni SAP) per l'uso interno di Daimler AG, un'impresa globale che sviluppa, produce e distribuisce prodotti automobilistici, in particolare autovetture, autocarri, furgoni e autobus. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10159 — INFOSYS/DAIMLER (CERTAIN ASSETS AND PERSONNEL)
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax: +32 2 29 64301
Indirizzo postale:
Commissione europea |
Direzione generale Concorrenza |
Protocollo Concentrazioni |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il "regolamento sulle concentrazioni").
ALTRI ATTI
Commissione europea
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/39 |
Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
(2021/C 93/07)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
«PERA MANTOVANA»
N. UE: PGI-IT-01533-AM01 – 19.7.2018
DOP ( ) IGP (X)
1. GRUPPO RICHIEDENTE E INTERESSE LEGITTIMO
C.OR.MA. Soc. Coop. |
Via Cantone, 20 – San Giovanni del Dosso (MN), Italy |
Tel. +39 0386/757323
Fax: +39 0386/757921
pera@opcorma.it
corma@pec.confcooperative.it
C.OR.MA. Soc. Coop. con sede in Via Cantone, 20 – San Giovanni del Dosso (MN), è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14 ottobre 2013.
2. STATO MEMBRO O PAESE TERZO
Italia
3. VOCE DEL DISCIPLINARE INTERESSATA DALLA MODIFICA
☐ |
Nome del prodotto |
☒ |
Descrizione del prodotto |
☒ |
Zona geografica |
☒ |
Prova dell’origine |
☒ |
Metodo di produzione |
☒ |
Legame |
☒ |
Etichettatura |
☒ |
Altro [Confezionamento, Organismo di controllo, Contrassegno] |
4. TIPO DI MODIFICA
☐ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
☒ |
Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012. |
5. MODIFICA (MODIFICHE)
Descrizione del prodotto
– L’art. 1 del disciplinare di produzione vigente
«L’indicazione geografica protetta “Pera Mantovana”, accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art. 2 è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»
È così modificato:
«L’indicazione geografica protetta “Pera Mantovana” è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.»
È stata soppressa la frase «accompagnata da una delle varietà indicate nel successivo art. 2» in quanto la denominazione registrata è «Pera Mantovana» e le varietà indicate nel disciplinare non fanno parte del nome registrato, come erroneamente si potrebbe dedurre dalla formulazione vigente.
– Art. 2 del disciplinare di produzione vigente e punto 5 a) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR
Le frasi:
«L’indicazione “Pera Mantovana” designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett e William.»
e
«Pera ottenuta dalle varietà William, Max Red Bartlett, Conference, Decana del Comizio, Abate Fetel e Kaiser, coltivate in terreni idonei con tecniche non intensive.»
sono così modificate:
«L’indicazione “Pera Mantovana” designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.»
Vengono inserite le varietà Carmen e Santa Maria.
Per anticipare il consumo della Pera Mantovana IGP e aggiornare la gamma varietale, si propone di aggiungere le varietà precoci Carmen e Santa Maria che anticipano l’epoca di raccolta. Le varietà Carmen e Santa Maria sono storicamente presenti nel territorio come le altre varietà già previste nel disciplinare di produzione dell’IGP, ma solo per il loro ridotto quantitativo non erano state precedentemente inserite. Negli ultimi anni a seguito anche del loro anticipo di produzione si è assistito ad un aumento di richieste di consumo.
La modifica si applica anche al punto 5 a) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR e viene recepita al punto 3.2 del documento unico.
– Art. 6 del disciplinare di produzione vigente
Il testo seguente:
La «Pera Mantovana» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;
forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
calibro: diametro: minimo 65 mm;
peso medio dei frutti: minimo 260 gr.;
tenore zuccherino: (Brix) 11;
durezza: 5;
sapore: dolce.
epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina che spesso interessa il terzo basale
del frutto;
forma: piriforme spesso simmetrica;
calibro: diametro: 60 mm;
peso medio dei frutti: minimo 158 gr;
tenore zuccherino: (Brix) 11;
durezza: 5,5;
sapore: dolce.
epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa dalla parte del sole, rugginosità sparsa;
forma: turbinata;
calibro: diametro: minimo 70 mm;
peso medio dei frutti: minimo 240 gr.;
tenore zuccherino: (Brix) 11;
durezza: 4;
sapore: dolce aromatico.
epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
forma: calebassiforme-piriforme;
calibro: diametro: minimo 65 mm;
peso medio dei frutti: minimo 250 gr.;
tenore zuccherino: (Brix) 11;
durezza: 5,7;
sapore: polpa fine e succosa, fondente di buon sapore.
epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;
forma: cidoniforme-breve o piriforme;
calibro: diametro: minimo 60 mm;
peso medio dei frutti: minimo 185 gr;
tenore zuccherino: (Brix) 11;
durezza: 6,5;
sapore: dolce aromatico.
È così modificato e spostato all’art. 2 del disciplinare modificato:
La «Pera Mantovana» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;
Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina, che spesso interessa il terzo basale del frutto;
Forma: piriforme spesso simmetrica;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosità sparsa;
Forma: turbinata;
Calibro: diametro minimo 70 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 4,5/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
Forma: calebassiforme-piriforme;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;
Forma: cidoniforme-breve o piriforme;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 7,0/0,5 kg/cm2.
Nella descrizione delle caratteristiche del frutto, per tutte le varietà:
— |
Si elimina l’indicazione del peso medio dei frutti, perché oltre a non rappresentare un aspetto qualitativo, è direttamente correlato al calibro; è infatti il calibro dei frutti che determina, oltre al peso, l’aspetto qualitativo e commerciale; |
— |
Si elimina la descrizione del sapore, essendo un parametro soggettivo e di difficile valutazione. |
— |
In riferimento al parametro «durezza», si propone di inserire la parola «massima» e la sua unità di misura espressa in «kg» al fine di specificare che il valore corrisponde al massimo che non può essere superato. |
— |
Si propone di inserire per maggiore chiarezza, dopo la dicitura «tenore zuccherino», la parola «minimo», quindi i valori indicati nel disciplinare vanno considerati come limite inferiore. |
Inoltre,
— |
nella varietà Abate Fetel: il calibro varia da diametro minimo 65 mm a 60 mm; |
— |
nella varietà Kaiser: il calibro varia da diametro minimo 65 mm a 60 mm. |
Si propone per le varietà Abate Fetel e Kaiser di ridurre leggermente i calibri da diametro minimo 65 mm a 60 mm, in quanto nel corso degli anni si è evidenziato un aumento della richiesta di frutti di calibro più piccolo (monoporzioni) destinati alla ristorazione collettiva, alle scuole (Programma Frutta nelle Scuole) e a tutte quelle situazioni di consumo fuori casa.
Si chiede di aumentare il parametro di durezza per le varietà Abate Fetel da 5 a 5,5, Kaiser da 5,7 a 6, Decana del Comizio da 4 a 4,5, William e Max Red Bartlett da 6,5 a 7. Il parametro della durezza, espresso in kg/cm2, va considerato nel suo valore massimo; tale valore è stato innalzato allo scopo di permettere una conservazione ottimale e quindi soddisfare maggiormente le richieste dei consumatori in termini di qualità e di favorire i tempi di permanenza del prodotto sul mercato soprattutto per quello destinato all’esportazione.
Infine in linea con la modifica di cui al precedente art. 2, si inseriscono i seguenti parametri descrittivi per le varietà Santa Maria e Carmen.
Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;
Forma: piriforme o piriforme troncata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;
Forma: calebassiforme, leggermente allungata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (Brix) 11;
Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.
La modifica è recepita al punto 3.2 del documento unico e punta a integrare, con caratteristiche chimico-fisiche, l’elenco delle varietà previste per la «Pera Mantovana», riportato nella scheda riepilogativa disponibile su DOOR.
Zona geografica
Art. 3 del disciplinare vigente
La fusione di alcuni comuni ha reso necessarie alcune correzioni ai nomi elencati. Nello specifico:
— |
con la fusione dei comuni Carbonara sul Po e Borgofranco sul Po è nato il nuovo comune Borgocarbonara; |
— |
con la fusione dei comuni Borgoforte e Virgilio è nato il nuovo comune Borgo Virgilio; |
— |
con la fusione dei comuni Pieve di Coriano, Revere e Villa Poma è nato il nuovo comune di Borgo Mantovano; |
— |
con la fusione dei comuni di Sermide e Felonica è nato il nuovo comune di Sermide e Felonica. |
Pertanto l’articolo 3 viene così modificato:
«La zona di produzione comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica.»
La modifica si applica anche al punto 5 c) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR e viene recepita al punto 4 del documento unico.
Prova dell’origine
– Art. 5 del disciplinare di produzione vigente
Il seguente paragrafo:
«La sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità di cui al precedente art. 4 è accertata dalla Regione Lombardia. I pereti idonei alla produzione della “Pera Mantovana” sono inseriti in apposito Albo attivato, aggiornato e pubblicato ogni anno. Copia di tale Albo viene depositata presso tutti i Comuni compresi nel territorio di produzione.
II Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali indica le modalità da adottarsi per l’iscrizione, per l’effettuazione delle denunce annuali di produzione e per le certificazioni conseguenti ai fini di un corretto ed opportuno controllo della produzione riconosciuta e commercializzata annualmente con la indicazione geografica protetta.»
È così sostituito e spostato all’art. 4:
«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
La tracciabilità del prodotto è garantita dall’Organismo di controllo attraverso appositi elenchi di agricoltori e condizionatori, la denuncia delle particelle catastali destinate e dei quantitativi prodotti. Tutti gli operatori iscritti nei relativi elenchi si assoggettano ai relativi controlli previsti dal disciplinare e dal piano dei controlli relativo, predisposto dalla struttura di controllo.»
La sostituzione del paragrafo si rende necessaria al fine di adeguare il disciplinare alle prescrizioni del Reg. (UE) n. 1151/2012.
Gli adempimenti circa la verifica del rispetto delle condizioni tecniche descritte nel disciplinare sono di competenza dell’Organismo di controllo appositamente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e non della Regione Lombardia.
Con la nuova formulazione rimangono le disposizioni riguardanti l’iscrizione dei pereti in albi/elenchi, le modalità di iscrizione e la denuncia delle produzioni, aspetti che con la normativa vigente sono gestiti direttamente dall’Organismo di controllo, nel rispetto di quanto indicato nel relativo piano di controllo approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Trattasi pertanto di un adeguamento di tipo formale del paragrafo che non determina alcuna variazione delle procedure di controllo fino ad oggi applicate.
Metodo di produzione
– Art. 4 del disciplinare di produzione vigente
— |
La seguente frase è eliminata: «L’utilizzo dell’irrigazione, delle pratiche di concimazione e l’effettuazione delle altre pratiche colturali ed agronomiche debbono essere effettuati secondo le modalità tecniche indicate dai competenti Servizi della Regione Lombardia.» Le pratiche colturali ed agronomiche fanno parte del patrimonio storico della zona di produzione, l’Ente Pubblico ha solamente un ruolo di supporto per migliorare la qualità del prodotto attraverso la stesura dei disciplinari agronomici e di difesa per la produzione integrata. Inoltre, in linea con la modifica di cui al punto precedente il ruolo di verifica del rispetto delle pratiche agronomiche previste dal disciplinare viene esplicato dall’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La modifica pertanto non determina alcuna variazione delle procedure di controllo fino ad oggi applicate. |
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La seguente frase: «I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità per i nuovi impianti di densità per ettaro fino ad un massimo di 5 000 piante.» È così modificata: «I sesti di impianto utilizzabili sono quelli generalmente usati, con possibilità di densità per ettaro fino ad un massimo di 6 000 piante.» La densità per ettaro viene portata ad un massimo di 6 000 piante. A seguito della richiesta di introdurre la forma di allevamento ad asse colonnare che è un’evoluzione del fusetto, si propone di aumentare il numero massimo di piante per ettaro da 5 000 a 6 000, al fine di adeguare l’impianto a tecniche più evolute, mantenendo invariata la qualità del prodotto finale descritta nel disciplinare. |
— |
La seguente frase: «Le forme di allevamento ammesse, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta e il fusetto e loro modificazioni.» |
È così modificata:
«Le forme di allevamento, in volume, sono riconducibili al vaso emiliano e sue modificazioni; in parete le forme utilizzabili sono la palmetta, il fusetto, l’asse colonnare e loro modificazioni.»
Viene inserita tra le forme di allevamento quella ad «asse colonnare», che rappresenta una evoluzione del fusetto.
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La seguente frase: «Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale e due interventi di potatura al verde.» È così modificata: «Le pratiche colturali debbono comprendere almeno una potatura invernale.» È eliminata la previsione dei «due interventi di potatura al verde»: tali operazioni oggi sono vietate per motivi di carattere fitosanitario, infatti i tagli dei rami a vegetazione in corso aprono vie preferenziali per l’ingresso del patogeno Erwinia amilovora agente del colpo di fuoco batterico. |
— |
La seguente frase: «La difesa fitosanitaria di prevalente utilizzo deve far ricorso ove possibile alle tecniche di lotta integrata o biologica.» È così riformulata: «Le tecniche di difesa fitosanitaria devono fare riferimento alla lotta integrata o biologica.» Trattasi di una riformulazione più precisa della frase che rende obbligatoria per gli agricoltori la lotta integrata o biologica. |
— |
La seguente frase: «La produzione unitaria massima è di 450 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.» È così modificata: «La produzione unitaria massima è di 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse.» La produzione unitaria massima aumenta a 550 q.li ad ettaro per tutte le cultivar ammesse. Si propone di aumentare la produzione massima per ettaro da 450 q.li a 550 q.li in quanto con le nuove innovazioni tecniche introdotte in campo agronomico nel corso degli anni (fertirrigazione, nuovi portinnesti, impianti più fitti, nuove varietà, ecc.) è possibile ottenere rese più elevate senza penalizzare le caratteristiche intrinseche del prodotto. |
— |
Viene eliminata la frase: «Nell’ambito di questo limite la Lombardia, tenuto conto dell’andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, fissa annualmente entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria per ciascuna cultivar prevista all’art. 2». Si propone di eliminare le competenze della Regione Lombardia perché non pertinente ai contenuti del disciplinare che definisce in maniera chiara il limite massimo di produzione per ettaro che gli agricoltori devono rispettare. |
— |
La frase: «L’eventuale conservazione dei frutti designabili con la indicazione geografica protetta “Pera Mantovana” deve utilizzare la tecnica della refrigerazione.» È così modificata: «L’eventuale conservazione dei frutti idonei ad essere commercializzati con la indicazione geografica protetta “Pera Mantovana” avviene tramite refrigerazione.» Trattasi di una rielaborazione della frase che punta a dare maggior risalto al concetto di idoneità del prodotto destinato ad essere certificato come I.G.P. |
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È stata soppressa la frase: «i valori di umidità e di temperatura all’interno delle celle frigorifere devono essere adeguati alle esigenze qualitative». Si ritiene opportuna l’eliminazione della frase in quanto non riporta parametri oggettivi e misurabili, è pertanto, poco chiara ed incompleta. Inoltre, i parametri di umidità e di temperatura all’interno delle celle possono variare in base alle diverse richieste provenienti dai clienti relative alla maturazione del prodotto. |
— |
La frase: «Le varietà Conference, Decana del Comizio, Kaiser destinate alla commercializzata primaverile debbono essere conservate in atmosfera controllata.» È così modificata: «Il quantitativo delle varietà (William, Max Red Bartlett, Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser) destinato alla commercializzazione primaverile dev’essere conservato in atmosfera controllata.» Si tratta di una correzione di forma, viene specificato che si parla di «quantitativo» destinato alla commercializzazione. Inoltre, con l’introduzione delle nuove tecniche di conservazione è possibile commercializzare nel periodo primaverile anche le varietà William, Max Red Bartlett e Abate Fetel, per questo motivo si chiede di poterle inserire nel disciplinare. |
Legame
Si è provveduto ad integrare il disciplinare di produzione e a formulare il punto 5 del documento unico con gli elementi che nel 1998 determinarono la registrazione nel registro delle DOP-IGP dell’Unione europea della «Pera Mantovana» riportati ai punti 5 d) e f) della scheda riepilogativa disponibile su DOOR. Inoltre, sono stati specificati i requisititi che sono alla base della registrazione della «Pera Mantovana». Trattandosi di elementi già presenti nel fascicolo di registrazione, la modifica è puramente editoriale.
Gli elementi inseriti sono i seguenti:
«La richiesta di registrazione si basa sulla qualità della “Pera Mantovana” dovuta ai fattori naturali.»
La zona tradizionalmente designata come Oltrepò mantovano costituisce alcune tra le più interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualità.
Esiste uno stretto legame tra il territorio dell’Oltrepò Mantovano e le caratteristiche della storica produzione locale di pere.
Il territorio, infatti, è dominato da un’ampia pianura alluvionale dove, nel tempo, hanno confluito depositi provenienti da diversi bacini di alimentazione. Tale situazione ha determinato, sotto l’aspetto mineralogico, un notevole arricchimento del terreno e di conseguenza una fertilità del suolo che rende possibile la produzione delle pere con ottimi risultati qualitativi.
In tale territorio la coltivazione può essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l’innovazione tecnologica ha messo a disposizione all’agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell’area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe.
La vocazione di questi territori alla produzione di pere è dimostrata da numerosi studi scientifici che confermano la notevole fertilità dei terreni di coltivazione della «Pera Mantovana».
Gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni.
Il pero è restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo più nei «broli» delle corti signorili.
Nel corso del ’900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi.
Altro
Confezionamento e etichettatura
Art. 7 del disciplinare vigente
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Il paragrafo: «La commercializzazione della “Pera Mantovana” ai fini dell’immissione al consumo deve essere effettuata dopo un apposito confezionamento, che consenta di apporre un eventuale specifico contrassegno. In tutti i casi i contenitori debbono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.» È così modificato: «La commercializzazione della “Pera Mantovana” avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre lo specifico contrassegno, con le diciture “Pera Mantovana” e “Indicazione Geografica Protetta” o il suo acronimo IGP, sul 50 % dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata.» Viene eliminata la frase: «In tutti i casi i contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo» e inserita la precisazione che la «Pera Mantovana» deve essere sottoposta ad un idoneo confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno o sul 50 % dei singoli frutti o sulla confezione se sigillata. La modifica tiene conto di alcune difficoltà legate a diverse tipologie di contenitori utilizzabili. Infatti non tutti i contenitori si prestano ad essere sigillati, specialmente per grosse confezioni come plateaux, casse e bins dove il prodotto viene venduto sfuso. Per garantire l’identificazione dei frutti, si ritiene opportuno per questi contenitori prevedere una bollinatura minima del 50 % dei frutti, mentre per le confezioni senza bollinatura si ritiene opportuno sigillare la confezione in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo. Il paragrafo così come sopra modificato è inserito al punto 3.5 del documento unico. |
— |
È stata inserita la seguente frase, al fine di fornire ai confezionatori libertà rispetto alla tipologia di confezioni utilizzabili, così da poter rispondere al meglio alle esigenze del mercato. «Le confezioni utilizzabili sono tutte quelle accettate in ambito comunitario secondo le normative vigenti, sia quelle sigillabili (cestini, vassoi) che quelle aperte (plateaux, casse, bins).» |
— |
Il paragrafo: «La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 10 agosto ed il 31 maggio dell’anno successivo nei periodi sotto specificati per ogni cultivar: Abate Fetel: 20 settembre - 10 febbraio; Conference: 15 ottobre - 30 maggio; Decana del Comizio: 30 settembre - 30 marzo; Kaiser: 15 settembre - 15 marzo; Max Red Bartlett: 20 agosto - 10 novembre; William: 10 agosto - 10 novembre.» È così modificato: «La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo.» Le date di commercializzazione vengono variate come segue: «La commercializzazione deve essere effettuata nel periodo intercorrente tra il 15 luglio ed il 30 giugno dell’anno successivo». Viene eliminata la frase: «nei periodi sotto specificati per ogni cultivar» e di conseguenza le indicazioni inserite per ciascuna cultivar. Si propone di modificare le date di inizio e fine commercializzazione: |
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inizio commercializzazione: il 10 agosto viene sostituito col 15 luglio per favorire le cultivar precoci Carmen e Santa Maria, per le quali è stata richiesta l’introduzione e perché negli anni si è rilevato, a causa del mutamento del clima, un sempre più frequente anticipo della raccolta relativamente a ciascuna varietà; |
— |
fine commercializzazione: si sposta dal 31 maggio al 30 giugno, perché le moderne tipologie di conservazione che sono state sviluppate nel tempo consentono di prolungare la conservazione del prodotto senza perdere qualità. Inoltre per esigenze di mercato, si rende necessario non creare delle concentrazioni di offerta nel breve periodo. La data specifica di commercializzazione per ciascuna varietà è legata all’andamento climatico stagionale sempre più variabile, e non è più pensabile vincolarlo a date precise. |
— |
Il paragrafo: «Sui contenitori dovranno essere indicate in caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture “Pera Mantovana”, seguita immediatamente dalla dizione “Indicazione Geografica Protetta” e quindi dal nome della cultivar. Nel medesimo campo visivo deve comparire nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore nonché il peso lordo all’origine.» e la seguente frase riportata al punto 5 h) della scheda riepilogativa: «Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura “Pera Mantovana” seguita dalla menzione Indicazione Geografica Protetta e dall’eventuale contrassegno.» sono così modificati: «Nella parte frontale o all’interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati, in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni “Pera Mantovana”“Indicazione Geografica Protetta” o il suo acronimo I.G.P. Nel medesimo campo visivo può inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar.» Viene specificata la posizione del contrassegno «Pera Mantovana»«Indicazione Geografica Protetta» sulla confezione. L’indicazione della cultivar, del marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore sulle confezioni viene resa facoltativa e viene eliminata l’indicazione del peso lordo all’origine, in quanto non rappresenta un elemento di tipicità e non è obbligatorio per questo tipo di prodotto. La modifica proposta si applica al punto 3.6 del documento unico. |
— |
L’articolo è integrato con il seguente paragrafo: «Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni del disciplinare di produzione o quelle riportate sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata.» L’integrazione è finalizzata a regolamentare la vendita del prodotto sfuso, proveniente da confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, che generalmente avviene nei punti vendita, affinché al consumatore siano garantite tutte le informazioni necessarie per riconoscere l’IGP «Pera Mantovana». L’integrazione si applica al punto 3.6 del documento unico. |
— |
Il paragrafo: «A richiesta dei produttori interessati può essere utilizzato un simbolo grafico relativo alla immagine artistica compresa la base colorimetrica eventuale, del logo figurativo o del logotipo specifico ed univoco da utilizzare in abbinamento inscindibile con l’indicazione geografica.» È soppresso e sostituito dal seguente: «Il contrassegno è rappresentato da un bollino le cui dimensioni saranno tali da permettere una visibilità significativa. La forma è ellittica concentrica all’interno giallo (Yellow p 102 c), la fascia esterna rossa (Pantone p485) recante la scritta di colore bianco con carattere maiuscolo di tipo ITC Avant Garde Gothic “Pera Mantovana”“Indicazione Geografica Protetta” o il suo acronimo I.G.P. È possibile l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Tali indicazioni saranno riportate sull’etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l’Indicazione Geografica Protetta.» Il paragrafo è sostituito con disposizioni più precise che sono in linea con le modifiche precedenti relative al contrassegno, del quale sono definite le caratteristiche grafiche e la dimensione della sua riproduzione affinché sia garantita una visibilità e una riconoscibilità significativa del prodotto. Inoltre, si propone l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati e consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. Tali indicazioni saranno riportate sull’etichetta o sulla confezione o sul bollino nella parte interna delimitata dal colore giallo, con caratteri di altezza inferiori o uguali a quelli utilizzati per l’Indicazione Geografica Protetta. |
— |
È soppressa la seguente frase: «Deve inoltre figurare la dizione “prodotto in Italia” per le partite destinate all’esportazione.» Si propone di eliminare l’informazione «prodotto in Italia» perché già prevista dalla normativa vigente. |
Contrassegno
Per una migliore riconoscibilità del prodotto, si è ritenuto opportuno inserire nel disciplinare di produzione e al punto 3.6 del documento unico la raffigurazione del contrassegno.
Organismo di controllo
In corrispondenza dell’art. 7 del disciplinare di produzione modificato, viene inserito ex novo il riferimento all’organismo di controllo, come segue:
«La verifica del rispetto del disciplinare di produzione è conforme a quanto stabilito dall’art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L’organismo di Controllo individuato per il controllo della “Pera Mantovana IGP” è CSQA Certificazioni srl – via S. Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) – Italia tel. +39 0445 313 011, fax +39 0445 313 070 –csqa@csqa.it.»
Trattasi di un adeguamento del disciplinare di produzione alle disposizioni di cui all’art. 7, lettera g) del Reg. UE n. 1151/2012.
DOCUMENTO UNICO
«PERA MANTOVANA»
N. UE: PGI-IT-01533-AM01 – 19.7.2018
IGP (X) DOP ( )
1. Nome
«Pera Mantovana»
2. Stato membro o paese terzo
Italia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
L’indicazione «Pera Mantovana» designa esclusivamente il frutto delle seguenti cultivar di pero: Abate Fetel, Conference, Decana del Comizio, Kaiser, Max Red Bartlett, William, Carmen e Santa Maria.
La «Pera Mantovana» all’atto dell’immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:
Epicarpo: verde chiaro-giallastro, rugginosità attorno alla cavità calicina e al peduncolo;
Forma: calebassiforme, piuttosto allungata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: verde giallastro con rugginosità diffusa intorno alla cavità calicina, che spesso interessa il terzo basale del frutto;
Forma: piriforme spesso simmetrica;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 5,5/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: liscio, verde chiaro-giallastro spesso colorato di rosa, rugginosità sparsa;
Forma: turbinata;
Calibro: diametro minimo 70 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 4,5/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: ruvido, completamente rugginoso;
Forma: calebassiforme-piriforme;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: liscio, colore di fondo giallo più o meno ricoperto da
sovracolore rosato o rosso vivo, a volte striato;
Forma: cidoniforme-breve o piriforme;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 7,0/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: liscio colore di fondo verde - giallo;
Forma: piriforme o piriforme troncata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.
Epicarpo: verde con sfaccettature rosate;
Forma: calebassiforme, leggermente allungata;
Calibro: diametro minimo 60 mm;
Tenore zuccherino minimo: (°Brix) 11;
Durezza massima: 6,0/0,5 kg/cm2.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
—
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
Tutte le fasi di coltivazione e raccolta avvengono nell’area geografica delimitata.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
La commercializzazione della «Pera Mantovana» avviene con idoneo confezionamento che consenta di apporre lo specifico contrassegno, con le diciture «Pera Mantovana» e «Indicazione Geografica Protetta» o il suo acronimo IGP, sul 50 % dei singoli frutti presenti in una confezione o direttamente sulla confezione, se sigillata.
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata
Nella parte frontale o all’interno delle confezioni o dei contenitori dovranno essere indicati in caratteri di stampa chiari, leggibili e delle medesime dimensioni, i contrassegni «Pera Mantovana»«Indicazione Geografica Protetta» o il suo acronimo I.G.P.
Nel medesimo campo visivo può inoltre comparire nome, marchio, o ragione sociale e indirizzo del confezionatore ed il nome della cultivar.
Il prodotto contenuto in confezioni o plateaux sigillati o con i frutti bollinati, destinato alla vendita frazionata al consumatore finale, deve essere collocato in specifici comparti o contenitori recanti ben in vista le stesse informazioni previste per le confezioni o quelle riportate sulla confezione contenente i singoli frutti utilizzati per la vendita frazionata.
Il contrassegno è il seguente:
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona di produzione, nota anche come Oltrepò Mantovano, comprende la parte del territorio della Provincia di Mantova atta alla coltivazione della pera e comprende i seguenti Comuni: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara e Sermide e Felonica.
5. Legame con la zona geografica
La richiesta di registrazione si basa sulla qualità della ’Pera Mantovana’ dovuta ai fattori naturali.
Esiste uno stretto legame tra il territorio dell’Oltrepò Mantovano e le caratteristiche della storica produzione locale di pere.
La zona tradizionalmente designata come Oltrepò mantovano costituisce alcune tra le più interessanti ed antiche testimonianze di una pericoltura di qualità.
Il territorio, infatti, è dominato da un’ampia pianura alluvionale dove, nel tempo, hanno confluito depositi provenienti da diversi bacini di alimentazione. Tale situazione ha determinato, sotto l’aspetto mineralogico, un notevole arricchimento del terreno e di conseguenza una fertilità del suolo che rende possibile la produzione delle pere con ottimi risultati qualitativi.
In tale territorio la coltivazione può essere infatti attuata in assenza di «forzature», che l’innovazione tecnologica ha messo a disposizione all’agricoltura in questi ultimi anni, sfruttando adeguatamente le condizioni naturali dell’area interessata, sensibilmente diverse da quelle delle zone limitrofe.
La vocazione di questi territori alla produzione di pere è dimostrata da numerosi studi scientifici che confermano la notevole fertilità dei terreni di coltivazione della «Pera Mantovana».
Gli agricoltori della zona coltivano il pero da centinaia di anni.
Il pero è restato per molti secoli un frutto prezioso ma relegato per lo più nei «broli» delle corti signorili.
Nel corso del ’900, migliorate le strutture di mercato, di trasporto e di conservazione, la coltura del pero ha avuto un vero decollo determinando positivi risultati sia quantitativi che qualitativi.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della IGP «Pera Mantovana» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 114 del 18.05.2018.
Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
Oppure
accedendo direttamente alla home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su «Prodotti DOP IGP STG» (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/54 |
Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione
(2021/C 93/08)
La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).
COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
«Drôme»
PGI-FR-A1121-AM02
Data della comunicazione: 14 dicembre 2020
DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA
1. Descrizione organolettica dei vini
La descrizione organolettica dei prodotti è stata precisata per quanto riguarda i punti relativi al colore dei vini: «I vini rossi si possono bere giovani e freschi. Rivelano colori intensi che vanno dal rosso lampone al rosso granato.
I vini rosati hanno un buon equilibrio che consente loro di preservare il carattere fruttato. Offrono una gamma di colori che va dal grigio salmone di debole intensità a colorazioni rosate più intense, tendenti al violetto.
I vini bianchi, i cui colori vanno dal giallo pallido con riflessi verdi al giallo con riflessi dorati, sono secchi, freschi e fini con note floreali.»
2. Zona geografica e zona di prossimità immediata
La composizione della zona geografica e quella della zona di prossimità immediata sono state ridefinite e inserite in un nuovo elenco di comuni secondo il codice geografico del 2020, riferimento nazionale che elenca i comuni per dipartimento. L'inserimento in un nuovo elenco di comuni rappresenta una modifica formale che non comporta modifiche della zona geografica e della zona di prossimità immediata.
3. Tipo di vitigni
Ai tipi di vitigni definiti per la produzione dei vini dell'IGP «Drôme» sono state aggiunte le 10 varietà seguenti: Artaban N, Floréal B, Monarch N, Muscaris B, Prior N, Solaris B, Soreli B, Souvignier gris, Vidoc N, Voltis B.
Sono varietà conosciute per essere resistenti alla siccità e alle malattie crittogamiche e oltre a corrispondere, per quanto riguarda le attitudini fisiologiche ed enologiche, alle varietà utilizzate per la produzione dell'IGP, consentono un minore utilizzo di prodotti fitosanitari senza modificare le caratteristiche dei vini dell'IGP.
4. Legame con la zona geografica
La dimostrazione del legame causale fondato sull'interazione tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto è rafforzata dall'aggiunta della frase seguente:
«Un mesoclima particolare di transizione tra le fasce limitrofe del clima mediterraneo e il clima semicontinentale favorisce l'impianto dei vitigni dell'IGP in parcelle situate su pendii collinari di varia altitudine con suoli ben drenati, in grado di riscaldarsi rapidamente. Questa sinergia consente di preservare gli aromi primari delle uve e di ottenere vini freschi caratterizzati da note fruttate oppure floreali.»
5. Punti principali del disciplinare controllati
L'elenco dei principali punti da controllare e il metodo di valutazione sono modificati per precisare che in caso di un'anomalia riscontrata durante il controllo interno, l'esame organolettico sui vini sfusi o confezionati viene effettuato dall'ODG. Ciò corrisponde alle disposizioni previste dal piano di controllo.
6. Autorità incaricata del controllo
Il capitolo III del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Drôme» è integrato dalle informazioni sull'Institut National de l'Origine et de la Qualité (Istituto nazionale dell'origine e della qualità — INAO). Il controllo è effettuato per conto dell'INAO dall'organismo di controllo CERTIPAQ.
DOCUMENTO UNICO
1. Nome del prodotto
Drôme
2. Tipo di indicazione geografica
IGP — Indicazione geografica protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. |
Vino |
5. |
Vino spumante di qualità |
4. Descrizione del vino (dei vini)
Vini fermi rossi, rosati e bianchi
Per i vini fermi, i tenori (soglia o limite) in termini di titolo alcolometrico totale, acidità totale, acidità volatile e anidride solforosa totale sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.
I vini rossi si possono bere giovani e freschi. Rivelano colori intensi che vanno dal rosso lampone al rosso granato.
I vini rosati hanno un buon equilibrio che consente loro di preservare il carattere fruttato. Offrono una gamma di colori che va dal grigio salmone di debole intensità a colorazioni rosate più intense, tendenti al violetto.
I vini bianchi, i cui colori vanno dal giallo pallido con riflessi verdi al giallo con riflessi dorati, sono secchi, freschi e fini con note floreali.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
9 |
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
Vini spumanti di qualità rossi, rosati e bianchi
Per i vini spumanti di qualità, i tenori (soglia o limite) in termini di titolo alcolometrico effettivo, titolo alcolometrico totale, acidità totale, acidità volatile, anidride solforosa totale e anidride carbonica sono quelli stabiliti dalla normativa dell'Unione.
I vini spumanti di qualità si distinguono per la gradevole freschezza ricca di aromi fruttati.
Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
|
Acidità totale minima |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
|
5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche specifiche
Pratica enologica specifica
I vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'Unione e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).
b. Rese massime
120 ettolitri per ettaro.
6. Zona geografica delimitata
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini fermi che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Drôme» hanno luogo sull'intero territorio del dipartimento della Drôme secondo il Code Officiel Géographique (COG, Codice ufficiale geografico) del 2020.
La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini spumanti di qualità che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Drôme» hanno luogo nel dipartimento della Drôme, escluso il territorio dei seguenti comuni:
Aix-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Aubenasson, Aurel, Barsac, Barnave, Beaufort-sur-Gervanne, Châtillon-en-Diois, Die, Espenel, Laval-d'Aix, Luc-en-Diois, Menglon, Mirabel-et-Blacons, Molière-Glandaz, Montclar-sur-Gervanne, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Piegros-la-Clastre, Ponet-et-Saint-Auban, Pontaix, Poyols, Recoubeau-Jansac, Saillans, Saint-Benoît-en-Diois, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Sainte-Croix, Suze-sur-Crest, Vercheny, Véronne.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Abouriou B
Alicante Henri Bouschet N
Aligoté B
Alphonse Lavallée N
Altesse B
Aléatico N
Aramon N
Aramon blanc B
Aramon gris G
Aranel B
Arinarnoa N
Arriloba B
Arrufiac B — Arrufiat
Artaban N
Aubin B
Aubun N — Murescola
Auxerrois B
Bachet N
Barbaroux Rs
Baroque B
Biancu Gentile B
Blanc Dame B
Bouchalès N
Bouillet N
Bourboulenc B — Doucillon blanc
Brachet N — Braquet
Brun Fourca N
Brun argenté N — Vaccarèse
Béclan N — Petit Béclan
Béquignol N
Cabernet franc N
Cabernet-Sauvignon N
Caladoc N
Calitor N
Camaralet B
Carcajolo N
Carcajolo blanc B
Carignan N
Carignan blanc B
Carmenère N
Castets N
Chambourcin N
Chardonnay B
Chasan B
Chasselas B
Chatus N
Chenanson N
Chenin B
Cinsaut N — Cinsault
Clairette B
Clairette rose Rs
Clarin B
Claverie B
Codivarta B
Colobel N
Colombard B
Colombaud B — Bouteillan
Corbeau N — Douce noire
Cot N — Malbec
Couderc noir N
Counoise N
Courbu B — Gros Courbu
Courbu noir N
Couston N
Crouchen B — Cruchen
César N
Duras N
Durif N
Egiodola N
Ekigaïna N
Etraire de la Dui N
Fer N — Fer Servadou, Braucol, Mansois, Pinenc
Feunate N
Floreal B
Florental N
Folignan B
Folle blanche B
Fuella nera N
Furmint B
Gamaret
Gamay Fréaux N
Gamay N
Gamay de Bouze N
Gamay de Chaudenay N
Ganson N
Garonnet N
Gascon N
Genovèse B
Gewurztraminer Rs
Goldriesling B
Gouget N
Graisse B
Gramon N
Grassen N — Grassenc
Grenache N
Grenache blanc B
Grenache gris G
Gringet B
Grolleau N
Grolleau gris G
Gros Manseng B
Jacquère B
Joubertin
Jurançon blanc B
Jurançon noir N — Dame noire
Landal N
Lauzet B
Len de l'El B — Loin de l'Oeil
Liliorila B
Listan B — Palomino
Lledoner pelut N
Léon Millot N
Macabeu B — Macabeo
Mancin N
Manseng noir N
Marsanne B
Marselan N
Maréchal Foch N
Mauzac B
Mauzac rose Rs
Mayorquin B
Melon B
Merlot N
Merlot blanc B
Meslier Saint-François B — Gros Meslier
Meunier N
Milgranet N
Molette B
Mollard N
Monarch N
Mondeuse N
Mondeuse blanche B
Monerac N
Montils B
Morrastel N — Minustellu, Graciano
Mourvaison N
Mourvèdre N — Monastrell
Mouyssaguès
Muresconu N — Morescono
Muscadelle B
Muscardin N
Muscaris B
Muscat Ottonel B — Muscat, Moscato
Muscat cendré B — Muscat, Moscato
Muscat d'Alexandrie B — Muscat, Moscato
Muscat de Hambourg N — Muscat, Moscato
Muscat à petits grains blancs B — Muscat, Moscato
Muscat à petits grains roses Rs — Muscat, Moscato
Muscat à petits grains rouges Rg — Muscat, Moscato
Mérille N
Müller-Thurgau B
Nielluccio N — Nielluciu
Noir Fleurien N
Négret de Banhars N
Négrette N
Oberlin noir N
Ondenc B
Orbois B
Pagadebiti B
Pascal B
Perdea B
Persan N
Petit Courbu B
Petit Manseng B
Petit Meslier B
Petit Verdot N
Picardan B — Araignan
Pineau d'Aunis N
Pinot blanc B — Pinot Bianco B
Pinot gris G — Pinot Grigio B
Pinot noir N — Pinot Nero N
Piquepoul blanc B
Piquepoul gris G
Piquepoul noir N
Plant de Brunel N
Plant droit N — Espanenc
Plantet N
Portan N
Portugais bleu N
Poulsard N — Ploussard
Prior N
Prunelard N
Raffiat de Moncade B
Ravat blanc B
Rayon d'or B
Riesling B
Riminèse B
Rivairenc N — Aspiran noir
Rivairenc blanc B — Aspiran blanc
Rivairenc gris G — Aspiran gris
Romorantin B — Danery
Rosé du Var Rs
Roublot B
Roussanne B
Roussette d'Ayze B
Sacy B
Saint Côme B
Saint-Macaire N
Saint-Pierre doré B
Sauvignon B — Sauvignon blanc
Sauvignon gris G — Fié gris
Savagnin blanc B
Savagnin rose Rs
Sciaccarello N
Segalin N
Seinoir N
Select B
Semebat N
Sémillon B
Servanin N
Seyval B
Solaris B
Soreli B
Souvignier gris Rs
Sylvaner B
Syrah N — Shiraz
Tannat N
Tempranillo N
Terret blanc B
Terret gris G
Terret noir N
Tibouren N
Tourbat B
Trousseau N
Téoulier N
Ugni blanc B
Valdiguié N
Valérien B
Varousset N
Velteliner rouge précoce Rs
Verdesse B
Vermentino B — Rolle
Vidoc N
Villard blanc B
Villard noir N
Viognier B
Voltis B
8. Descrizione del legame/dei legami
Specificità della zona geografica e specificità del prodotto
Il territorio dell'indicazione geografica protetta «Drôme», situato nel dipartimento della Drôme nella regione Rhône-Alpes, presenta una geografia variegata contraddistinta, per quasi due terzi della superficie, da rilievi montuosi. Situato lungo l'asse del Rodano, si estende sulla riva sinistra del fiume per quasi 135 chilometri da nord a sud e per un centinaio di chilometri da est a ovest.
L'agricoltura, caratterizzata da produzioni diversificate, costituisce un'attività essenziale della Drôme. Si fonda su aziende a conduzione familiare (31 ha in media) che sono riuscite a rimanere in attività grazie a tale diversificazione: arboricoltura, policolture, semenze, uliveti, lavanda e piante aromatiche, ecc. Alcune produzioni come la viticoltura sono tuttavia presenti praticamente su tutto il territorio, e più in particolare su pendii collinari di varia altitudine.
Nel dipartimento della Drôme troviamo suoli sassosi argilloso-calcarei e suoli in cui strati sassosi permettono la dispersione (su pendii e rilievi), offrendo ai vigneti un approvvigionamento idrico costante e restituendo, durante la notte, il calore accumulato nel corso della giornata. Sono inoltre presenti suoli formati da loess e suoli sabbiosi che offrono un approvvigionamento idrico più irregolare. Questa grande diversità dei suoli spiega la diversificazione dei tipi di vitigni.
Il clima della Drôme, di tipo continentale a nord, diventa progressivamente mediterraneo a sud di Valence. I due terzi orientali del dipartimento subiscono l'influsso delle montagne, in particolare al di sopra dei 600-700 metri di altitudine. Tali influssi si traducono nell'ampia varietà di climi locali.
La pluviometria conserva una certa importanza anche nella zona mediterranea. Le piogge sono distribuite in maniera abbastanza uniforme nei 12 mesi dell'anno nella parte settentrionale del dipartimento, ma sono più abbondanti in autunno per diventare sempre meno frequenti in estate andando verso sud. Vi sono due tipi principali di venti: il Maestrale (vento del nord) e il Marin (vento del sud). Il Maestrale rende l'aria più secca, mentre il Marin porta l'aria mite e umida del Mediterraneo. Questi venti, prodotti dalla differenza di pressione atmosferica tra le regioni del nord e del sud, possono talvolta soffiare con una certa violenza, soprattutto nella valle del Rodano, ma sono benefici e necessari per lo sviluppo dell'agricoltura.
Alla diversità dei suoli e dei climi della Drôme corrisponde una notevole varietà di vitigni, benché i vini rossi prevalgano ampiamente nella produzione (circa la metà dei volumi).
Nella zona settentrionale del dipartimento, per l'influenza delle produzioni rivendicate nella denominazione di origine controllata «Crozes-Hermitage», l'assortimento di vitigni è più spesso monovarietale: i vini rossi e rosati si ottengono per la maggior parte da Syrah N e Gamay N, i vini bianchi da Marsanne B, Roussanne B e Viognier B.
All'opposto, nelle zone meridionali e orientali del dipartimento, vari influssi climatici e geologici favoriscono la coltivazione di una grande varietà di vitigni. I vini rossi e rosati si ottengono da Grenache N, Merlot N, Syrah N, Cabernet-Sauvignon N, Gamay N, Cinsault N o Carignan N, o persino da Marselan N e Caladoc N per adattarsi al clima mediterraneo. I vini bianchi si ottengono da Chardonnay B, Aligoté B e Viognier B.
Legame causale tra specificità della zona geografica e specificità del prodotto
Un mesoclima particolare di transizione tra le fasce limitrofe del clima mediterraneo e il clima semicontinentale favorisce l'impianto dei vitigni dell'IGP in parcelle situate su pendii collinari di varia altitudine con suoli ben drenati, in grado di riscaldarsi rapidamente. Questa sinergia consente di preservare gli aromi primari delle uve e di ottenere vini freschi caratterizzati da note fruttate oppure floreali.
Le vestigie archeologiche, e soprattutto la scoperta di anfore, attestano che, dal II secolo dopo Cristo in poi, la viticoltura ha plasmato il paesaggio della Drôme.
Il «vino gallico» della valle del Rodano riscuoteva un lusinghiero successo sulle tavole degli antichi romani. In quell'epoca le foreste furono dissodate e i pendii collinari furono piantati a vigna, facendo di questa regione una delle più belle della Gallia.
Con il passare del tempo l'eterogeneo territorio della Drôme ha reso necessario diversificare le conoscenze, le tecniche e i vitigni e soprattutto ha imposto un adattamento costante teso a migliorare l'impianto dei vigneti nell'ambiente, pur rispettandone la biodiversità.
L'intreccio tra influssi climatici semicontinentali e mediterranei favorisce la produzione di vini equilibrati, che presentano un'espressione aromatica e una freschezza caratteristiche dei vini fermi e dei vini spumanti di qualità dell'IGP «Drôme».
La vocazione viticola del territorio dell'indicazione geografica protetta «Drôme» è inoltre riconfermata dall'esistenza, da lungo tempo, di produzioni di vigneti di viti madri, di portinnesti e di barbatelle.
Quindi, da Tain l'Hermitage fino all'estremità meridionale del dipartimento passando per Diois o la pianura di Montélimar, la viticoltura è radicata nei costumi e nelle abitudini culturali delle popolazioni rurali. Quella viticola è del resto la seconda produzione della Drôme, dopo l'arboricoltura.
I volumi commercializzati annualmente nell'IGP «Drôme» sfiorano i 35 000 hl, ottenuti grazie all'attività economica di 100 aziende viticole tra cui 63 coltivatori con cantina propria.
Una sinergia sempre più importante tra la produzione viticola e la vendita diretta nelle cantine, la gastronomia locale, le numerose manifestazioni e il turismo rurale, organizzato soprattutto lungo le vie del vino, consente ai vini dell'IGP «Drôme» di sviluppare la propria peculiarità. Le fiere vinicole come il Salone dei vini di Tain l'Hermitage, o la pubblicazione aggiornata di una guida turistica come la Promenade Gourmande dans la Drôme rappresentano eventi che contribuiscono alla reputazione dei vini dell'IGP «Drôme» tra i consumatori locali.
Su scala nazionale, i vini dell'IGP «Drôme» sono citati nella guida Hachette dei vini e ottengono continui riconoscimenti al Concours Général Agricole di Parigi.
Tutto questo dinamismo contribuisce ad accrescere la reputazione dei vini dell'IGP «Drôme» a livello sia locale che nazionale.
9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)
Etichettatura
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Il logo IGP dell'Unione europea è riportato in etichetta quando la dicitura «indicazione geografica protetta» è sostituita dalla menzione tradizionale «Vin de Pays».
L'indicazione geografica protetta «Drôme» può essere integrata dal nome delle seguenti unità geografiche più piccole:
|
«Comté de Grignan»; |
|
«Coteaux de Montélimar». |
I vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Drôme» integrata dal nome dell'unità geografica «Comté de Grignan» o «Coteaux de Montélimar» e dal nome di uno o più vitigni sono prodotti a partire dai vitigni classificati come varietà di viti da uva da vino, compresi nell'elenco seguente:
Alicante Henri Bouschet N, Aligoté B, Aramon N, Artaban N, Arinarnoa N, Aubun N, Barbaroux Rs, Bourboulenc B, Cabernet franc N, Cabernet-sauvignon N, Caladoc N, Carignan blanc B, Carignan N, Chardonnay B, Chasan B, Chenanson N, Chenin B, Cinsaut N, Clairette B, Clairette rose Rs, Colombard B, Cot N, Counoise N, Egiodola N, Floréal B, Ganson N, Grenache blanc B, Grenache gris G, Grenache N, Gros manseng B, Macabeu B, Marsanne B, Marselan N, Merlot N, Mourvèdre N, Muscardin N, Monarch N, Muscaris B, Muscat à petits grains B, Muscat à petits grains Rg, Muscat d'Alexandrie B, Muscat de Hambourg N, Nielluccio N, Petit manseng B, Petit verdot N, Pinot gris G — Pinot Grigio B, Pinot noir N — Pinot Nero N, Piquepoul blanc B, Piquepoul gris G, Piquepoul noir N, Portan N, Prior N, Rosé du var Rs, Roussanne B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, Sciaccarello N, Semillon B, Solaris B, Soreli B, Syrah N, Tannat N, Tempranillo N, Terret gris G, Terret noir N, Tibouren N, Ugni blanc B, Vermentino B, Viognier B., Vidoc N, Voltis B.
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo:
legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.
Descrizione della condizione:
la zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione di vini che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Drôme», integrata o meno dal nome di una delle unità geografiche più piccole di cui al punto 2, è costituita dagli arrondissement confinanti con la zona geografica, ovvero i comuni seguenti suddivisi per dipartimento, secondo il Code Officiel Géographique (COG, Codice ufficiale geografico) del 2020.
Dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence (04):
(87 comuni)
Aubenas-les-Alpes, Aubignosc, Authon, Banon, Bayons, Bellaffaire, Bevons, La Brillanne, Le Caire, Céreste, Château-Arnoux-Saint-Auban, Châteaufort, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Clamensane, Claret, Corbières-en-Provence, Cruis, Curbans, Curel, Dauphin, Entrepierres, L'Escale, Faucon-du-Caire, Fontienne, Forcalquier, Ganagobie, Gigors, L'Hospitalet, Lardiers, Limans, Lurs, Mallefougasse-Augès, Mane, Manosque, Melve, Mison, Montfort, Montfuron, Montjustin, Montlaux, Montsalier, La Motte-du-Caire, Nibles, Niozelles, Noyers-sur-Jabron, Les Omergues, Ongles, Oppedette, Peipin, Peyruis, Piégut, Pierrerue, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousse, Revest-du-Bion, Revest-Saint-Martin, La Rochegiron, Saint-Étienne-les-Orgues, Saint-Geniez, Saint-Maime, Saint-Martin-les-Eaux, Saint-Michel-l'Observatoire, Saint-Vincent-sur-Jabron, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Salignac, Saumane, Sigonce, Sigoyer, Simiane-la-Rotonde, Sisteron, Sourribes, Thèze, Turriers, Vachères, Valavoire, Valbelle, Valernes, Vaumeilh, Venterol, Villemus, Villeneuve, Volonne, Volx.
Dipartimento delle Hautes-Alpes (05):
(126 comuni)
Ancelle, Aspremont, Aspres-lès-Corps, Aspres-sur-Buëch, Aubessagne, Avançon, Baratier, Barcillonnette, Barret-sur-Méouge, La Bâtie-Montsaléon, La Bâtie Neuve, La Bâtie-Vieille, La Beaume, Le Bersac, Bréziers, Buissard, Chabestan, Chabottes, Champoléon, Chanousse, La Chapelle-en-Valgaudémar, Châteauneuf-d'Oze, Châteauroux-les-Alpes, Châteauvieux, Chorges, Crévoux, Crots, Dévoluy, Embrun, Éourres, L'Épine, Esparron, Espinasses, Étoile-Saint-Cyrice, La Fare-en-Champsaur, La Faurie, Forest-Saint-Julien, Fouillouse, La Freissinouse, Furmeyer, Gap, Garde-Colombe, Le Glaizil, La Haute-Beaume, Jarjayes, Laragne-Montéglin, Lardier-et-Valença, Laye, Lazer, Lettret, Manteyer, Méreuil, Monêtier-Allemont, Montbrand, Montclus, Montgardin, Montjay, Montmaur, Montrond, La Motte-en-Champsaur, Moydans, Neffes, Nossage-et-Bénévent, Le Noyer, Orcières, Orpierre, Les Orres, Oze, Pelleautier, La Piarre, Le Poët, Poligny, Prunières, Puy-Saint-Eusèbe, Puy-Sanières, Rabou, Rambaud, Réallon, Remollon, Ribeyret, La Roche-des-Arnauds, Rochebrune, La Rochette, Rosans, Rousset, Saint-André-d'Embrun, Saint-André-de-Rosans, Saint-Apollinaire, Saint-Auban-d'Oze, Saint-Bonnet-en-Champsaur, Saint-Étienne-le-Laus, Saint-Firmin, Saint-Jacques-en-Valgodemard, Saint-Jean-Saint-Nicolas, Saint-Julien-en-Beauchêne, Saint-Julien-en-Champsaur, Saint-Laurent-du-Cros, Saint-Léger-les-Mélèzes, Saint-Maurice-en-Valgodemard, Saint-Michel-de-Chaillol, Saint-Pierre-Avez, Saint-Pierre-d'Argençon, Saint-Sauveur, Sainte-Colombe, Le Saix, Saléon, Salérans, La Saulce, Le Sauze-du-Lac, Savines-le-Lac, Savournon, Serres, Sigottier, Sigoyer, Sorbiers, Tallard, Théus, Trescléoux, Upaix, Val Buëch-Méouge, Valdoule, Valserres, Ventavon, Veynes, Villar-Loubière, Vitrolles.
Dipartimento dell'Ardèche (07):
(189 comuni)
Accons, Ajoux, Alba-la-Romaine, Albon-d'Ardèche, Alboussière, Alissas, Andance, Annonay, Arcens, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Aubignas, Baix, Beauchastel, Beauvène, Belsentes, Bidon, Boffres, Bogy, Borée, Boucieu-le-Roi, Boulieu-lès-Annonay, Bourg-Saint-Andéol, Bozas, Brossainc, Chalencon, Le Chambon, Champagne, Champis, Chanéac, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Châteaubourg, Châteauneuf-de-Vernoux, Cheminas, Le Cheylard, Chomérac, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Cornas, Coux, Le Crestet, Creysseilles, Cruas, Davézieux, Désaignes, Devesset, Dornas, Dunière-sur-Eyrieux, Eclassan, Empurany, Étables, Félines, Flaviac, Freyssenet, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Gluiras, Glun, Gourdon, Gras, Guilherand-Granges, Issamoulenc, Jaunac, Labatie-d'Andaure, Lachapelle-sous-Chanéac, Lafarre, Lalouvesc, Lamastre, Larnas, Lemps, Limony, Lyas, Marcols-les-Eaux, Mariac, Mars, Mauves, Meysse, Monestier, Nozières, Les Ollières-sur-Eyrieux, Ozon, Pailharès, Peaugres, Peyraud, Plats, Pourchères, Le Pouzin, Pranles, Préaux, Privas, Quintenas, Rochemaure, Rochepaule, Rochessauve, La Rochette, Roiffieux, Rompon, Saint-Agrève, Saint-Alban-d'Ay, Saint-Andéol-de-Fourchades, Saint-André-en-Vivarais, Saint-Apollinaire-de-Rias, Saint-Barthélemy-Grozon, Saint-Barthélemy-le-Meil, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Basile, Saint-Bauzile, Saint-Christol, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, Saint-Clair, Saint-Clément, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Étienne-de-Serre, Saint-Étienne-de-Valoux, Saint-Félicien, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Jacques-d'Atticieux, Saint-Jean-Chambre, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-Roure, Saint-Jeure-d'Andaure, Saint-Jeure-d'Ay, Saint-Julien d'Intres, Saint-Julien-du-Gua, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Julien-le-Roux, Saint-Julien-Vocance, Saint-Just-d'Ardèche, Saint-Lager-Bressac, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Marcel-d'Ardèche, Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint-Martial, Saint-Martin-d'Ardèche, Saint-Martin-de-Valamas, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-Maurice-en-Chalencon, Saint-Michel-d'Aurance, Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Montan, Saint-Péray, Saint-Pierre-la-Roche, Saint-Pierre-sur-Doux, Saint-Pierreville, Saint-Priest, Saint-Prix, Saint-Remèze, Saint-Romain-d'Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sauveur-de-Montagut, Saint-Sylvestre, Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Thomé, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Barrès, Saint-Vincent-de-Durfort, Sarras, Satillieu, Savas, Sceautres, Sécheras, Serrières, Silhac, Soyons, Talencieux, Le Teil, Thorrenc, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Valvignères, Vanosc, Vaudevant, Vernosc-lès-Annonay, Vernoux-en-Vivarais, Veyras, Villevocance, Vinzieux, Vion, Viviers, Vocance, La Voulte-sur-Rhône.
Dipartimento dell'Isère (38):
(383 comuni)
Les Adrets, Agnin, L'Albenc, Allemond, Allevard, Ambel, Anjou, Anthon, Artas, Assieu, Auberives-en-Royans, Auberives-sur-Varèze, Auris, Autrans-Méaudre en Vercors Avignonet, Barraux, Beaucroissant, Beaufin, Beaufort, Beaulieu, Beaurepaire, Beauvoir-de-Marc, Beauvoir-en-Royans, Bellegarde-Poussieu, Bernin, Besse, Bessins, Biviers, Bossieu, Bougé-Chambalud, Le Bourg-d'Oisans, Bressieux, Bresson, Brézins, Brié-et-Angonnes, Brion, La Buisse, La Buissière, Chalon, Le Champ-près-Froges, Champ-sur-Drac, Champagnier, Champier, Chamrousse, Chanas, Chantepérier, Chantesse, Chapareillan, La Chapelle-de-Surieu, La Chapelle-du-Bard, Charantonnay, Charnècles, Charvieu-Chavagneux, Chasse-sur-Rhône, Chasselay, Château-Bernard, Châtel-en-Trièves, Châtelus, Châtenay, Châtonnay, Chatte, Chavanoz, Chevrières, Le Cheylas, Cheyssieu, Chichilianne, Chirens, Cholonge, Chonas-l'Amballan, Choranche, Chuzelles, Claix, Clavans-en-Haut-Oisans, Clelles, Clonas-sur-Varèze, Cognet, Cognin-les-Gorges, La Combe-de-Lancey, Corenc, Cornillon-en-Trièves, Corps, Corrençon-en-Vercors, La Côte-Saint-André, Les Côtes-d'Arey, Les Côtes-de-Corps, Coublevie, Cour-et-Buis, Cras, Crêts-en- Belledonne, Crolles, Culin, Les-Deux- Alpes, Diémoz, Domène, Échirolles, Engins, Entraigues, Entre-deux-Guiers, Estrablin, Eybens, Eyzin-Pinet, Faramans, La Flachère, Fontaine, Fontanil-Cornillon, La Forteresse, Le Freney-d'Oisans, La Frette, Froges, La Garde, Gières, Gillonnay, Goncelin, Grenay, Grenoble, Gresse-en-Vercors, Le Gua, Le Haut-Bréda, Herbeys, Heyrieux, Huez, Hurtières, Izeaux, Izeron, Janneyrias, Jarcieu, Jardin, Jarrie, Laffrey, Lalley, Lans-en-Vercors, Laval, Lavaldens, Lavars, Lentiol, Lieudieu, Livet-et-Gavet, Lumbin, Luzinay, Malleval-en-Vercors, Marcieu, Marcilloles, Marcollin, Marnans, Mayres-Savel, Mens, Meylan, Meyrieu-les-Étangs, Meyssiez, Miribel-Lanchâtre, Miribel-les-Échelles, Mizoën, Moidieu-Détourbe, Moirans, Moissieu-sur-Dolon, Monestier-d'Ambel, Monestier-de-Clermont, Le Monestier-du-Percy, Monsteroux-Milieu, Mont-Saint-Martin, Montagne, Montaud, Montbonnot-Saint-Martin, Montchaboud, Monteynard, Montfalcon, Montseveroux, Morette, La Morte, La Motte-d'Aveillans, La Motte-Saint-Martin, Mottier, Le Moutaret, La Mure, La Murette, Murianette, Murinais, Nantes-en-Ratier, Notre-Dame-de-Commiers, Notre-Dame-de-l'Osier, Notre-Dame-de-Mésage, Notre-Dame-de-Vaulx, Noyarey, Oris-en-Rattier, Ornacieux-Balbins, Ornon, Oulles, Oytier-Saint-Oblas, Oz, Pact, Pajay, Le Péage-de-Roussillon, Pellafol, Penol, Percy, La Pierre, Pierre-Châtel, Pisieu, Plan, Plateau-des-Petites-Roches, Poisat, Poliénas, Pommier-de-Beaurepaire, Ponsonnas, Pont-de-Chéruy, Le Pont-de-Claix, Pont-en-Royans, Pont-Évêque, Pontcharra, Portes-des-Bonnevaux, Prébois, Presles, Primarette, Proveysieux, Prunières, Quaix-en-Chartreuse, Quet-en-Beaumont, Quincieu, Réaumont, Renage, Rencurel, Revel, Revel-Tourdan, Reventin-Vaugris, Rives, La Rivière, Les Roches-de-Condrieu, Roissard, Roussillon, Rovon, Royas, Roybon, Sablons, Saint-Agnin-sur-Bion, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Andéol, Saint-André-en-Royans, Saint-Antoine-l'Abbaye, Saint-Appolinard, Saint-Arey, Saint-Aupres, Saint-Barthélémy, Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, Saint-Baudille-et-Pipet, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Saint-Cassien, Saint-Christophe-en-Oisans, Saint-Christophe-sur-Guiers, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Clair-sur-Galaure, Saint-Égrève, Saint-Étienne-de-Crossey, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Geoirs, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Georges-de-Commiers, Saint-Gervais, Saint-Guillaume, Saint-Hilaire-de-la-Côte, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Honoré, Saint-Ismier, Saint-Jean-d'Hérans, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-de-Vaulx, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Joseph-de-Rivière, Saint-Julien-de-l'Herms, Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Just-de-Claix, Saint-Lattier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Laurent-en-Beaumont, Saint-Marcellin, Saint-Martin-d'Hères, Saint-Martin-d'Uriage, Saint-Martin-de-Clelles, Saint-Martin-de-la-Cluze, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Maurice-en-Trièves, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Maximin, Saint-Michel-de-Saint-Geoirs, Saint-Michel-en-Beaumont, Saint-Michel-les-Portes, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Nicolas-de-Macherin, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Saint-Paul-d'Izeaux, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Paul-lès-Monestier, Saint-Pierre-d'Entremont, Saint-Pierre-de-Bressieux, Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Pierre-de-Chérennes, Saint-Pierre-de-Méaroz, Saint-Pierre-de-Mésage, Saint-Prim, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Romans, Saint-Sauveur, Saint-Siméon-de-Bressieux, Saint-Sorlin-de-Vienne, Saint-Théoffrey, Saint-Vérand, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Anne-sur-Gervonde, Sainte-Luce, Sainte-Marie-d'Alloix, Sainte-Marie-du-Mont, Salaise-sur-Sanne, La Salette-Fallavaux, La Salle-en-Beaumont, Le Sappey-en-Chartreuse, Sarcenas, Sardieu, Sassenage, Savas-Mépin, Séchilienne, Septème, Serpaize, Serre-Nerpol, Seyssinet-Pariset, Seyssins, Seyssuel, Siévoz, Sillans, Sinard, La Sône, Sonnay, Sousville, La-Sure-en-Chartreuse, Susville, Têche, Tencin, La Terrasse, Theys, Thodure, Le Touvet, Tramolé, Treffort, Tréminis, La Tronche, Tullins, Valbonnais, Valencin, La Valette, Valjouffrey, Varacieux, Varces-Allières-et-Risset, Vatilieu, Vaujany, Vaulnaveys-le-Bas, Vaulnaveys-le-Haut, Venon,, Vernioz, Le Versoud, Veurey-Voroize, Vienne, Vif, Villard-Bonnot, Villard-de-Lans, Villard-Notre-Dame, Villard-Reculas, Villard-Reymond, Villard-Saint-Christophe, Ville-sous-Anjou, Villeneuve-de-Marc, Villette-d'Anthon, Villette-de-Vienne, Vinay, Viriville, Vizille, Voiron, Voreppe, Vourey.
Comune parzialmente compreso:
Eclose-Badinières per la parte corrispondente al territorio dell'antico comune di Eclose.
Dipartimento del Vaucluse (84):
(95 comuni)
Althen-des-Paluds, Aubignan, Aurel, Avignon, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumes-de-Venise, Beaumont-du-Ventoux, Bédarrides, Bédoin, Blauvac, Bollène, Brantes, Buisson, Cabrières-d'Avignon, Caderousse, Cairanne, Camaret-sur-Aigues, Caromb, Carpentras, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Crestet, Crillon-le-Brave, Entraigues-sur-la-Sorgue, Entrechaux, Faucon, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gigondas, Grillon, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Jonquières, Lafare, Lagarde-Paréol, Lagnes, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort-du-Comtat, Mazan, Méthamis, Modène, Mondragon, Monieux, Monteux, Morières-lès-Avignon, Mormoiron, Mornas, Orange, Pernes-les-Fontaines, Piolenc, Le Pontet, Puyméras, Rasteau, Richerenches, Roaix, La Roque-Alric, La Roque-sur-Pernes, Sablet, Saint-Christol, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveyron, Saint-Léger-du-Ventoux, Saint-Marcellin-lès-Vaison, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Romain-en-Viennois, Saint-Roman-de-Malegarde, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sainte-Cécile-les-Vignes, Sarrians, Sault, Saumane-de-Vaucluse, Savoillan, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Sorgues, Suzette, Le Thor, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Valréas, Vedène, Velleron, Venasque, Villedieu, Villes-sur-Auzon, Violès, Visan.
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l'elaborazione di vini spumanti di qualità che beneficiano dell'indicazione geografica protetta «Drôme», integrata o meno dal nome di una delle unità geografiche più piccole di cui al punto 2, è costituita dagli arrondissement confinanti con il dipartimento della Drôme, ovvero:
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a nord/nord-est, gli arrondissement di Grenoble e di Vienne situati nel dipartimento dell'Isère; |
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a est, l'arrondissement di Gap situato nel dipartimento delle Hautes-Alpes; |
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a sud-est, l'arrondissement di Forcalquier situato nel dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence; |
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a sud, gli arrondissement di Carpentras e Avignon situati nel dipartimento del Vaucluse; |
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a ovest, gli arrondissement di Privas e Tournon-sur-Rhône situati nel dipartimento dell'Ardèche. |
Link al disciplinare del prodotto
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-14462374-d7a3-429a-a357-9760cf540a2c
19.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 93/68 |
Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome del settore vitivinicolo di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(2021/C 93/09)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Iaşi»
PDO-RO-A0139-AM01
Data di presentazione della domanda: 12.12.2014
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Estensione della zona delimitata della denominazione d’origine, che amplia la zona di produzione
Descrizione e motivazioni
Nella contea di Iași esistono zone delimitate coltivate a vite situate nei comuni di Probota, Țigănași, Andrieșeni, Bivolari, Trifești e Roșcani, a breve distanza, ossia 10 o 40 km a est, sud-est e nord-est, del comune di Iași, che fa parte della zona delimitata della DOP Iași. Queste località presentano condizioni agronomiche e climatiche identiche a quelle della zona di Iași, dove si producono i vini di qualità Iași DOP.
Per questo motivo devono essere incluse nella zona della DOP Iași affinché i loro vigneti possano produrre vino con le caratteristiche tipiche e autentiche delle parcelle della zona di produzione della DOP Iași.
L’area delimitata completa e precisa sarà:
Sottodenominazione Copou:
— |
Città di Iași, distretto di Copou; |
— |
Comune di Aroneanu, villaggi di Aroneanu, Șorogari, Aldei e Dorobanț; |
— |
Comune di Rediu, villaggi di Rediu, Breazu, Tăutești e Horlești; |
— |
Comune di Movileni, villaggi di Movileni, Potângeni e Iepureni. |
Sottodenominazione Bucium:
— |
Città di Iași, distretto di Bucium; |
— |
Comune di Tomești, villaggi di Tomești, Goruni, Chicerea e Vlădiceni; |
— |
Comune di Bârnova, villaggi di Pietrăria, Cercu, Vișan e Pǎun; |
— |
Comune di Ciurea, villaggi di Ciurea e Hlincea. |
Sottodenominazione Uricani:
— |
Comune di Miroslava, villaggi di Uricani, Miroslava, Vorovești, Balciu, Brătuleni e Cornești; |
— |
Comune di Horlești, villaggi di Horlești e Bogdănești; |
— |
Comune di Valea Lupului, villaggio di Valea Lupului; |
— |
Comune di Leţcani, villaggio di Leţcani; |
— |
Comune di Dumești, villaggio di Dumești; |
— |
Città di Podu Iloaiei. |
Sottodenominazione Probota:
— |
Comune di Probota: villaggi di Probota e Perieni; |
— |
Comune di Ţigănaşi: villaggi di Țigănași, Cârniceni, Stejării e Mihail Kogălniceanu; |
— |
Comune di Bivolari: villaggi di Bivolari, Soloneț, Traian, Buruienești e Tabăra; |
— |
Comune di Andrieşeni: villaggi di Andrieșeni, Glăvănești, Fântânele e Spineni; |
— |
Comune di Trifeşti: villaggi di Trifești; |
— |
Comune di Roşcani: villaggi di Roșcani e Rădeni. La modifica interessa il capo III del disciplinare di produzione e la sezione 1.6 del documento unico. |
2.2. Introduzione di nuove varietà di uve da vino per la coltivazione come varietà principali autorizzate
Descrizione e motivazioni
Le varietà vinicole Riesling de Rhin, Golia, Tămâioasă românească, Șarba, Busuioacă de Bohotin e Arcaș sono state aggiunte all’elenco delle varietà principali autorizzate. La loro inclusione mantiene la qualità e le caratteristiche specifiche dei vini ottenuti nella DOP Iași.
Alcune caratteristiche climatiche della zona di Iași, come l’invaiatura che inizia ad agosto e la maturazione lenta delle uve fino alla fine di settembre, quando subiscono una leggera surmaturazione, parallelamente allo sviluppo della muffa nobile, sono favorevoli alle varietà Riesling de Rhin, Tămâioasă românească e Șarba, che accumulano un contenuto di zuccheri (a fine settembre) pari a 195-210 g/l e che con la surmaturazione possono raggiungere anche i 230 g/l. Questi particolari specifici della zona fanno sì che i vini giovani in particolare presentino spesso aromi freschi di mela verde, pompelmo, pesca e la vivacità di un’acidità piuttosto elevata. Il posizionamento dei pendii verso sud, con un’esposizione al sole lenta e una fertilità media, consente la piena maturazione delle varietà aromatiche, in particolare la varietà Busuioacă de Bohotin, che può accumulare 185-200 g/l di zuccheri, senza un’eccessiva surmaturazione e con una maggiore adattabilità alle condizioni della zona.
Sono modificati la sezione 1.7 del documento unico e il capo IV del disciplinare di produzione.
2.3. Indicazione delle rese della vite e del vino delle nuove varietà di uve da vino introdotte per la coltivazione
Descrizione e motivazioni
Data l’introduzione di nuove varietà di uve da vino per la coltivazione, nel disciplinare di produzione sono state elencate anche le rese massime di vino/vite delle varietà richieste per i vini DOP Iași.
Sono modificati la sezione 1.5.2 del documento unico e il capo V del disciplinare di produzione.
2.4. Indicazione di dettagli sui fattori umani
Descrizione e motivazioni
Al fine di garantire il rispetto della normativa in vigore nel caso di una DOP, si devono aggiungere informazioni sui fattori umani che influenzano le caratteristiche particolari dei vini Iași DOP.
Nella tecnologia della viticoltura si effettuano operazioni/lavori verdi (sistemi di potatura a guyot singolo/guyot doppio/cordone singolo, selezione di una forma di allevamento della vite semi alto ed eliminazione dei tralci dal tronco). Le operazioni e i lavori verdi vengono effettuati per raggiungere un equilibrio tra la massa fogliare e il carico di frutti, così da consentire un elevato accumulo di zucchero e il mantenimento di alti livelli di acidità (la minore superficie fogliare riduce la combustione degli acidi in presenza di calore e luce).
Il momento ottimale per la raccolta è determinato in base alla varietà e alla maturazione degli acini d’uva, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra acidità, zuccheri e aromi.
I mosti vengono chiarificati per flottazione, che permette di chiarificare e stabilizzare continuamente grandi quantità di mosto, visto che la riduzione del contenuto di solidi e composti fenolici è uno degli obiettivi principali per ottenere la qualità finale del mosto. Al mosto fresco vengono aggiunti lieviti selezionati prima dell’inizio della fermentazione alcolica e vengono applicati attivatori di fermentazione che attivano e regolano la fermentazione alcolica e la rifermentazione.
Mediante l’impiego di enzimi durante la sgrondatura-pigiatura, è possibile estrarre rapidamente le sostanze pigmentate e i tannini nel caso dei vini rossi e migliorare l’estrazione degli aromi nel caso delle uve aromatiche.
Gli enzimi aggiunti alla miscela vinaccia-mosto di Fetească neagră o Cabernet Sauvignon scompongono la pectina e i composti di cellulosa delle pareti cellulari, migliorando così l’estrazione delle sostanze pigmentate.
Gli enzimi aggiunti alla miscela vinaccia-mosto delle varietà di uve Muscat Ottonel, Busuioacă de Bohotin e Traminer roz scompongono la pectina e i composti di cellulosa delle pareti cellulari, migliorando così l’estrazione delle sostanze aromatiche. Alcuni enzimi sono anche utilizzati per liberare sostanze aromatiche nel caso di vini ottenuti da uve surmature o che presentano muffe.
Sono modificati la sezione 1.8 del documento unico e il capo II del disciplinare di produzione.
DOCUMENTO UNICO
1. NOME DEL PRODOTTO
Iaşi
2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA
DOP – Denominazione di origine protetta
3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
1. |
Vino |
4. DESCRIZIONE DEL VINO (DEI VINI)
Caratteristiche analitiche e organolettiche – vini bianchi/rosati
I vini bianchi sono giallo paglierino o giallo intenso, giallo con riflessi verdognoli, giallo brillante o giallo limone, e i vini rosati hanno note che vanno dal rosa al colore della buccia di cipolla. Hanno aromi intensi di agrumi verdi e fiori di sambuco, petali di rosa, fiori di basilico, pompelmo, sottili aromi di fiori di campo, e quando sono leggermente invecchiati, anche note di fieno appena tagliato e miele.
In termini di gusto, i vini bianchi sono untuosi, con l’invecchiamento il gusto diventa leggermente etereo, con aromi di mela verde, pompelmo, pesca, miele, erba appena tagliata, con grande freschezza se giovani, con un carattere floreale e talvolta una moderata acidità, fruttato, con un piacevole retrogusto minerale, note agrumate ed erbacee che gli conferiscono vivacità.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15.00 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
250 |
Caratteristiche analitiche e organolettiche – vini rossi
I vini rossi sono rosso-marrone, rosso porpora intenso, rosso intenso fino al rosso vivo o rosso rubino, con un profumo specifico di ciliegie nere amare e amarene, con vere note floreali di prugne secche non affumicate, aroma di frutti di bosco rossi maturi (ribes rossi, mirtilli rossi, more, mirtilli), con un delicato sapore di vaniglia quando invecchiano e un bouquet floreale che ricorda la frutta fresca e l’uva all’invaiatura.
Il gusto è vellutato, senza eccessiva astringenza, equilibrato, consistente, lungo, erbaceo, con tannini astringenti che si equilibrano nel tempo.
Caratteristiche analitiche generali |
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
15.00 |
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
11 |
Acidità totale minima |
4,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico |
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
25 |
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
200 |
5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica colturale
Vendemmia verde - riduzione del numero di grappoli all’invaiatura quando la resa potenziale supera i limiti massimi consentiti dal disciplinare.
L’irrigazione è consentita, applicando standard ragionevoli (400-600m3/ha), soltanto negli anni di siccità, previa notifica all’Ufficio nazionale della vite e dei prodotti vitivinicoli (Oficiul Național al Viei și Produselor Vitivinicole, ONVPV), quando il contenuto di acqua nel suolo a una profondità di 100 cm scende fino al 50 % dell’intervallo di umidità attiva.
b. Rese massime
— |
raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz, Golia 9 000 chilogrammi di uve per ettaro |
— |
raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră 9 000 chilogrammi di uve per ettaro |
— |
raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin, Arcaş 10 000 chilogrammi di uve per ettaro |
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raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Merlot, Riesling italian, Fetească albă 11 000 chilogrammi di uve per ettaro |
— |
raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Riesling de Rhin, Şarba 12 000 chilogrammi di uve per ettaro |
— |
raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot gris, Chardonnay, Traminer roz 60 hl/ha |
— |
raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Fetească regală, Aligoté, Băbească neagră 13 000 chilogrammi di uve per ettaro |
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raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Golia, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Fetească neagră 60 hl/ha |
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raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin 68 hl/ha |
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raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Merlot, Arcaș, Riesling italian, Fetească albă 72 hl/ha |
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raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Riesling de Rhin, Şarba 82 hl/ha |
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raccogliendo le uve al massimo della maturazione, varietà Fetească regală, Aligoté, Băbească neagră 85 hl/ha |
6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA
Contea di Iași:
Sottodenominazione COPOU
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Città di Iași, distretto di Copou; |
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Comune di Aroneanu, villaggi di Aroneanu, Șorogari, Aldei e Dorobanț; |
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Comune di Rediu, villaggi di Rediu, Breazu, Tăutești e Horlești; |
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Comune di Movileni, villaggi di Movileni, Potângeni e Iepureni. |
Sottodenominazione BUCIUM
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Città di Iași, distretto di Bucium; |
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Comune di Tomești, villaggi di Tomești, Goruni, Chicerea e Vlădiceni; |
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Comune di Bârnova, villaggi di Pietrăria, Cercu, Vișan e Pǎun; |
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Comune di Ciurea, villaggi di Ciurea e Hlincea. |
Sottodenominazione URICANI
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Comune di Miroslava, villaggi di Uricani, Miroslava, Vorovești, Balciu, Brătuleni e Cornești; |
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Comune di Horlești, villaggi di Horlești e Bogdănești; |
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Comune di Valea Lupului, villaggio di Valea Lupului; |
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Comune di Lețcani, villaggio di Lețcani; |
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Comune di Dumești, villaggio di Dumești; |
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Città di Podu Iloaiei. |
Sottodenominazione PROBOTA
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Comune di Probota, villaggi di Probota e Perieni; |
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Comune di Ţigănaşi, villaggi di Ţigănaşi, Cârniceni, Stejării e Mihail Kogălniceanu; |
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Comune di Bivolari, villaggi di Bivolari, Soloneţ, Traian, Buruieneşti e Tabăra; |
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Comune di Andrieşeni, villaggi di Andrieşeni, Glăvăneşti, Fântânele e Spineni; |
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Comune di Trifeşti, villaggio di Trifeşti; |
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Comune di Roşcani, villaggi di Roşcani e Rădeni. |
7. VARIETÀ PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO
Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc
Arcaș N
Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă
Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia
Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto
Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay
Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka
Fetească neagră N - Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii
Fetească regală B - Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal
Golia B
Merlot N - Bigney rouge
Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc
Pinot Gris G - Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot grigio, Ruländer
Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klăvner Morillon Noir
Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling
Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling
Sauvignon B - Green sauvignon
Traminer Rose Rs - Rosetraminer, Savagnin Rose, Gewürztraminer
Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka
Șarba B
8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI
Legame con la zona geografica
Il vigneto si trova nella parte nord-est dell’altopiano moldavo, nella zona in cui la pianura collinare moldava incontra l’Altopiano moldavo centrale, delimitato dalla cresta di Iași. Il clima è continentale temperato con forti variazioni dovute alla posizione nel punto di confluenza tra il clima continentale moderato dell’altopiano moldavo e il clima continentale estremo della pianura moldava.
La zona comprende i vigneti situati nelle zone collinari della Moldova (S-E) e sulla dorsale di transizione verso l’altopiano moldavo meridionale (collina Repedea) di fronte al Prut (settore Tomeşti - Bohotin). Nella zona si trovano diversi centri viticoli quali Copou-Şorogari, Galata, Uricani, Bucium, Comarna e Tomeşti, e nel nord/nord-est, a circa 40 km dalla città di Iasi, altri due centri con condizioni favorevoli alla coltivazione della vite, con varietà per vini di qualità come Probota e Plugari.
Nei vigneti, le migliori rese delle viti si ottengono sugli altipiani soleggiati e sui bacini fluviali scavati dagli affluenti, che, nonostante la loro esposizione a nord, sono riparati dalle masse d’aria provenienti da nord o nord-est e dall’effetto Foehn delle masse d’aria meridionali e occidentali che scendono dall’altopiano verso i passaggi del Bahlui e del Prut.
I vigneti si trovano anche nei bacini delle valli scavate nello spazio tra la cresta di Iași e il bordo nord e nord-est dell’altopiano della Moldova centrale, dove grandi vigneti proseguono anche lungo gli interfluvi secondari collinari che delimitano i bacini fluviali.
I vini bianchi presentano una gamma di colori variegata dal giallo paglierino al giallo con riflessi verdognoli, aromi intensi di agrumi, pompelmo, talvolta leggermente floreali con sentori di miele se invecchiati. In termini di gusto, sono untuosi, tipicamente freschi quando sono giovani, con un’acidità moderata, note fruttate e talvolta minerali, che conferiscono loro vivacità. Una maturazione moderata preserva la freschezza della varietà.
I vini rossi hanno un profumo specifico di ciliegie nere amare e amarene, prugne non affumicate e un sottile sapore di vaniglia se invecchiati. Presentano note di rosso vivo e prevalentemente rosso rubino, con un sapore vellutato, leggermente astringente, consistente, con tannini astringenti ben equilibrati, corposo, rotondo e, in particolare, aromi specifici di frutti di bosco maturi (ribes, more, mirtilli).
Nella tecnologia della viticoltura le operazioni/i lavori verdi (sistemi di potatura a guyot singolo/guyot doppio/cordone singolo, selezione di una forma di allevamento della vite semi alto ed eliminazione dei tralci dal tronco) hanno lo scopo di assicurare la qualità dei vini. Le operazioni e i lavori verdi vengono effettuati per raggiungere un equilibrio tra la massa fogliare e il carico di frutti, così da consentire un elevato accumulo di zucchero nei vini e il mantenimento di un alto livello di acidità (la minore superficie fogliare riduce la combustione degli acidi in presenza di calore e luce).
Il momento ottimale per la raccolta è determinato in base alla varietà e alla maturazione degli acini d’uva, con l’obiettivo di raggiungere un equilibrio tra acidità, zuccheri e aromi.
I mosti vengono chiarificati per flottazione, che permette di chiarificare e stabilizzare continuamente grandi quantità di mosto, visto che la riduzione del contenuto di solidi e composti fenolici è uno degli obiettivi principali per ottenere la qualità finale del mosto.
Al mosto fresco vengono aggiunti lieviti selezionati prima dell’inizio della fermentazione alcolica e vengono applicati attivatori di fermentazione che attivano e regolano la fermentazione alcolica e la rifermentazione.
Mediante l’impiego di diversi enzimi, è possibile estrarre rapidamente le sostanze pigmentate e i tannini nel caso dei vini rossi e, nel caso delle uve aromatiche, migliorare l’estrazione degli aromi, che permangono nei vini che vengono prodotti.
Gli enzimi aggiunti alla miscela vinaccia-mosto di Fetească neagră o Cabernet Sauvignon scompongono la pectina e i composti di cellulosa delle pareti cellulari, migliorando così l’estrazione delle sostanze pigmentate.
Gli enzimi aggiunti alla miscela vinaccia-mosto di Muscat Ottonel, Busuioacă de Bohotin e Traminer roz scompongono la pectina e i composti di cellulosa delle pareti cellulari, migliorando così l’estrazione delle sostanze aromatiche. Si ricorre all’uso di enzimi anche per liberare sostanze aromatiche nel caso di vini ottenuti da uve surmature o che presentano muffe.
In questi vigneti le migliori rese delle viti si ottengono sugli altipiani soleggiati e sui bacini fluviali scavati dagli affluenti, che, nonostante la loro esposizione a nord, sono riparati dalle masse d’aria provenienti da nord o nord-est e dall’effetto Foehn delle masse d’aria meridionali e occidentali che scendono dall’altopiano verso i passaggi del Bahlui e del Prut.
I vigneti si trovano anche nei bacini delle valli scavate nello spazio tra la cresta di Iași e il bordo nord e nord-est dell’altopiano della Moldova centrale, dove grandi vigneti proseguono anche lungo gli interfluvi secondari collinari che delimitano i bacini fluviali.
Oltre che nelle colline di Bucium, nelle zone di Pietrărie e Tomești le uve coltivate permettono di ottenere vini pregiati come l’Aligote, il Fetească albă e il Muscat Ottonel. I vitigni prevalentemente autoctoni come il Fetească albă, il Fetească regală e il Fetească neagră, e le varietà Aligoté, Muscat Ottonel e Merlot conferiscono una nota particolare ai vini prodotti nella DOP Iași. Da notare la freschezza dei vini di queste varietà, dovuta alla posizione del vigneto a nord del 45° parallelo, dove il calore estivo non è tale da influenzare i sapori principali.
A causa della topografia, estremamente frammentata da torrenti quali il Frasin, il Perieni e il Plopu, lungo i cui pendii si trovano altri singoli vigneti, e della differenza di altitudine tra il livello dei letti del Prut-Jijia e il livello delle cime circostanti (una posizione più meridionale e un’ampia apertura verso i corridoi del Prut-Jijia), i vigneti della Probota centrale presentano un clima più caldo e una luce solare più ricca.
La zona presenta suoli cambici chernozem, suoli grigi, regosol e suoli antropici, tra i quali predominano i suoli cambici chernozem che generalmente conferiscono ai vini un’elevata acidità.
I fattori climatici evidenziano grandi contrasti tra le stagioni, con inverni rigidi e relativamente secchi, estati calde, torride e spesso secche, primavere con temperature e precipitazioni moderate e autunni miti e prevalentemente sereni. Insieme a questi fattori, l’elevato irraggiamento solare totale, che varia a seconda dell’esposizione dei versanti, e l’equilibrio termico complessivo nella stagione vegetativa, nonché le condizioni di maturazione delle uve nei periodi V e VI, favoriscono la produzione di vini di qualità che conservano una tipica freschezza, un’acidità da moderata a elevata, con note floreali e un equilibrio dei tannini.
9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI
Condizioni di commercializzazione
Quadro normativo:
Legislazione nazionale
Tipo di condizione ulteriore:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
L’etichettatura deve indicare il tipo di vino in base al suo tenore di zucchero: secco, semi-secco, semi-dolce, dolce.
Se l’etichetta riporta il nome del singolo vigneto o la sottodenominazione d’origine (COPOU, BUCIUM, URICANI, PROBOTA), a seconda dei casi, i vini devono provenire esclusivamente dalla fonte indicata.
A seconda delle preferenze dei produttori, alla denominazione d’origine protetta «Iași» può essere aggiunta una delle seguenti denominazioni monovitigno: ARONEANU, REDIU, ŞOROGARI, TOMEŞTI, GORUNI, VLĂDICENI, PIETRĂRIA, VIŞAN, DEALUL DOAMNEI, DOI PERI, MIROSLAVA, URIC, VOROVEŞTI, BALCIU, BRĂTULENI, CORNEŞTI, HORLEŞTI, BOGDĂNEŞTI, COASTA MORII.
LINK AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_doc_iasi_modificat_cf_cererii_1326_1335_2014_pentru_notificarea_com_07.01.2020_no_track_changes.pdf