ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 90

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
17 marzo 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 90/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9455 — Compass/Fazer Food Services) ( 1 )

1

2021/C 90/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10160 — Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph and Telephoe Corporation/Industry One JV) ( 1 )

2


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 90/03

Tassi di cambio dell'euro — 16 marzo 2021

3


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 90/04

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10167 — Continental/Light control units business of OSRAM Continental) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

4

2021/C 90/05

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10199 — Goldman Sachs/Advania) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

6

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 90/06

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India

8

2021/C 90/07

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India

19

2021/C 90/08

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

30

2021/C 90/09

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

35

2021/C 90/10

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

42


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9455 — Compass/Fazer Food Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 90/01)

Il 28 gennaio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9455. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10160 — Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph and Telephoe Corporation/Industry One JV)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 90/02)

Il 11 marzo 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10160. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/3


Tassi di cambio dell'euro (1)

16 marzo 2021

(2021/C 90/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,1926

JPY

yen giapponesi

129,88

DKK

corone danesi

7,4360

GBP

sterline inglesi

0,85945

SEK

corone svedesi

10,1388

CHF

franchi svizzeri

1,1033

ISK

corone islandesi

151,60

NOK

corone norvegesi

10,1028

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,197

HUF

fiorini ungheresi

367,30

PLN

zloty polacchi

4,5933

RON

leu rumeni

4,8868

TRY

lire turche

8,9350

AUD

dollari australiani

1,5390

CAD

dollari canadesi

1,4867

HKD

dollari di Hong Kong

9,2626

NZD

dollari neozelandesi

1,6578

SGD

dollari di Singapore

1,6049

KRW

won sudcoreani

1 347,36

ZAR

rand sudafricani

17,7067

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7519

HRK

kuna croata

7,5765

IDR

rupia indonesiana

17 206,59

MYR

ringgit malese

4,9064

PHP

peso filippino

57,994

RUB

rublo russo

86,6948

THB

baht thailandese

36,655

BRL

real brasiliano

6,6722

MXN

peso messicano

24,6021

INR

rupia indiana

86,4790


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/4


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10167 — Continental/Light control units business of OSRAM Continental)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 90/04)

1.   

In data 10 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Continental AG («Continental», Germania),

la divisione «Light control units» di OSRAM Continental GmbH («OSRAM Continental», Germania), controllata da OSRAM GmbH («OSRAM», Germania).

Continental acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo della divisione «Light control units» di OSRAM Continental. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell’attivo.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Continental: produzione e fornitura di vari componenti e pezzi di ricambio, in particolare per l’industria automobilistica,

divisione «Light control units» di OSRAM Continental: produzione e fornitura delle unità di controllo delle luci utilizzate per controllare i sistemi di illuminazione per autoveicoli.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10167 — Continental/Light control units business of OSRAM Continental

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/6


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10199 — Goldman Sachs/Advania)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 90/05)

1.   

In data 9 marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Goldman Sachs Group, Inc. («Goldman Sachs», Regno Unito),

Advania AB («Advania», Svezia).

Goldman Sachs acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Advania.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Goldman Sachs: opera su scala mondiale e svolge attività di «investment banking» e di gestione titoli e investimenti, offrendo un’ampia gamma di servizi bancari, mobiliari e d’investimento a livello mondiale a una clientela composta di imprese, enti finanziari, governi e persone con ampie disponibilità patrimoniali,

Advania: società di servizi relativi alle tecnologie dell’informazione che offre soluzioni globali integrate per la comunità imprenditoriale, tra cui software, hardware e servizi di manutenzione e gestione. Advania fornisce una serie di servizi informatici, piattaforme, servizi cloud e sostegno alle imprese multinazionali, ai governi e alle imprese, sia nel settore pubblico che privato.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10199 — Goldman Sachs/Advania

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

17.3.2021   

IT

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C 90/8


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India

(2021/C 90/06)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, la Commissione europea («la Commissione ») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base »).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España S.A. («il richiedente»), gruppo che rappresenta l’industria dell’Unione, per quanto riguarda i tubi di ghisa duttile, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90, (codice TARIC 7303009010) («prodotto oggetto del riesame»). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio compensativo definitivo istituito con regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione (3). Il 17 aprile 2020 la Commissione ha istituito nuovamente un dazio compensativo definitivo, a decorrere dal 19 marzo 2016, con un’aliquota del 6 % (4) nei confronti di Jindal Saw Limited, procedendo all’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (5), che ha parzialmente annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e di persistenza o reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

4.1.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

Il richiedente ha fornito sufficienti elementi di prova del fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame in India («il paese interessato ») hanno beneficiato e continueranno probabilmente a beneficiare di una serie di sovvenzioni concesse dal governo dell’India e dalle amministrazioni regionali e locali di tale paese.

Le presunte pratiche di sovvenzione consistono, tra l’altro: 1) nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi, ad esempio il sistema di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS), i trasferimenti diretti di fondi da parte del governo, i finanziamenti agevolati ad opera delle istituzioni finanziarie pubbliche; 2) nella rinuncia, da parte della pubblica amministrazione, ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse, ad esempio il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme), il sistema di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme), il sistema di unità orientate all’esportazione (Export Oriented Units Scheme), il sistema per le esportazioni di merci dall’India (Merchandise Export from India Scheme), l’esenzione dall’IVA o lo sgravio dell’IVA (governo del Gujarat); 3) nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato, ad esempio la fornitura di minerale di ferro per un corrispettivo inferiore all’importo che sarebbe adeguato; e 4) nei versamenti a un meccanismo di finanziamento o nell’incarico conferito o nell’ordine dato a un ente privato per lo svolgimento di una o più delle funzioni illustrate sopra.

Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale, mentre altre sono sovvenzioni nuove o aggiuntive che non sono state esaminate nell’inchiesta iniziale.

Il richiedente sostiene che le misure descritte sono sovvenzioni, dato che comportano un contributo finanziario del governo dell’India e conferiscono un vantaggio ai produttori del prodotto oggetto del riesame. Si tratterebbe di sovvenzioni specifiche per un’impresa, un’industria o un gruppo di imprese o industrie oppure di sovvenzioni condizionate all’andamento delle esportazioni e quindi compensabili.

In conformità all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione e in base ai quali essa avvia la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

La Commissione si riserva il diritto di esaminare altre sovvenzioni pertinenti eventualmente riscontrate nel corso dell’inchiesta.

4.2.    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono aumentate in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di un ulteriore pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, date l’esistenza di capacità inutilizzate e la potenzialità degli impianti di produzione dei produttori dell’India.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di sovvenzioni e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni relative al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Il governo dell’India è stato invitato a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) (6), entrato in vigore l’8 giugno 2018, ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antisovvenzioni. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (7) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni applicabile al presente procedimento.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti anche sulla distinta inchiesta antidumping attualmente in corso per il medesimo prodotto (8). I produttori esportatori, l’industria dell’Unione e tutte le parti interessate a tale inchiesta antidumping sono invitati a registrarsi separatamente per la presente inchiesta e a presentare le informazioni pertinenti secondo le modalità e i termini specificati nel presente avviso, indipendentemente dalle informazioni eventualmente presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping. Ai fini della presente inchiesta non si prenderanno automaticamente in considerazione le informazioni o osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping; in linea di principio, per il presente procedimento, le parti dovranno presentare separatamente tutte le informazioni relative alla presente inchiesta.

5.1.    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione delle sovvenzioni riguarderà il periodo compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra l’1 gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi sovvenzionati in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (9) del prodotto oggetto del riesame, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore.

5.3.1.   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/3d289fc2-d48c-5c0a-220f-53feaa804235. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.5 e 5.8.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2521.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità di tale paese.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (10) (11)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento »). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, originario del paese interessato, che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2521.

5.4.    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.4.1.   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento »). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 27 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2521.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio, la Commissione deciderà, in conformità all’articolo 31 del regolamento di base, se la proroga delle misure antisovvenzioni sia contraria o no all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2521. Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 31 saranno prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 28 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma Tron.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7.    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.9.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (12). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

 

per questioni relative alle sovvenzioni: TRADE-R737-AS-DUCTILE@ec.europa.eu

 

per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione: TRADE-R736-R737-INJURY-DUCTILE@ec.europa.eu.

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 28 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 28 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 18 del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 19 del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antisovvenzioni (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 28).

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/526 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell’India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-300/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 1).

(5)  Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata), del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:234.

(6)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(7)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

Procedimenti relativi all’attuazione della politica commerciale comune - Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(8)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 19).

(9)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(10)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l’allegato I del questionario destinato a tali produttori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(11)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione delle sovvenzioni.

(12)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 29 del regolamento di base e dell’articolo 12 dell’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(13)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «sensibile»

Versione «consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTISOVVENZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI TUBI DI GHISA DUTTILE ORIGINARI DELL’INDIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell’avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

Fax

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della propria società e il fatturato e il peso delle importazioni nell’Unione e delle rivendite sul mercato dell’Unione dopo l’importazione dall’India nel periodo dell’inchiesta di riesame (compreso tra l’1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020) di tubi di ghisa duttile originari dell’India quali definiti nell’avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame originario dell’India

 

 

Importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell’Unione, dopo l’importazione dall’India, del prodotto oggetto del riesame

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all’esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l’altro, l’acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. La società, se selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un’ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all’inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/19


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India

(2021/C 90/07)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell’India, la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (2) («il regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 21 dicembre 2020 da Saint-Gobain PAM, Saint-Gobain PAM Deutschland GmbH e Saint-Gobain PAM España S.A. («il richiedente»), gruppo che rappresenta l’industria dell’Unione, per quanto riguarda i tubi di ghisa duttile, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della domanda e l’analisi del livello di sostegno della domanda da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto del riesame

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) («tubi di ghisa duttile»), ad esclusione dei tubi di ghisa duttile senza rivestimento interno ed esterno («tubi non rivestiti»), originari dell’India, attualmente classificati ai codici NC ex 7303 00 10 (codice TARIC 7303001010) ed ex 7303 00 90, (codice TARIC 7303009010) («prodotto oggetto del riesame»). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 (4). Il 17 aprile 2020 la Commissione ha istituito nuovamente un dazio antidumping definitivo, a decorrere dal 19 marzo 2016, con un’aliquota del 3 % (5) nei confronti di Jindal Saw Limited, procedendo all’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (6), che ha parzialmente annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione nella parte in cui riguarda Jindal Saw Limited.

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

4.1    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

L’asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte dell’India («il paese interessato») si basa su un confronto tra il prezzo praticato sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto del riesame venduto all’esportazione nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.2    Asserzione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Il richiedente ha inoltre fornito sufficienti elementi di prova del fatto che le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato sono aumentate in termini assoluti e in termini di quote di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal richiedente indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto del riesame hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sulle quantità vendute e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

Il richiedente sostiene inoltre che sussiste il rischio di un ulteriore pregiudizio. A tale proposito il richiedente ha anche fornito elementi di prova del fatto che l’eventuale scadenza delle misure potrebbe comportare l’aumento dell’attuale livello delle importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, date l’esistenza di capacità inutilizzate e la potenzialità degli impianti di produzione dei produttori esportatori dell’India.

Il richiedente sostiene inoltre che, se le misure dovessero scadere, un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione.

5.   Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistono elementi di prova del rischio di dumping e di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione avvia un riesame in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

Il riesame in previsione della scadenza stabilirà se la scadenza delle misure possa comportare la persistenza o la reiterazione del dumping relativo al prodotto oggetto del riesame originario del paese interessato e la persistenza o la reiterazione del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) (7), entrato in vigore l’8 giugno 2018, ha introdotto una serie di cambiamenti del calendario e dei termini precedentemente applicabili nei procedimenti antidumping. La Commissione invita pertanto le parti interessate a rispettare le fasi procedurali e i termini previsti nel presente avviso e nelle ulteriori comunicazioni della Commissione.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (8) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni applicabile al presente procedimento.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti anche sulla distinta inchiesta antisovvenzioni attualmente in corso per il medesimo prodotto (9). I produttori esportatori, l’industria dell’Unione e tutte le parti interessate a tale inchiesta antisovvenzioni sono invitati a registrarsi separatamente per la presente inchiesta e a presentare le informazioni pertinenti secondo le modalità e i termini specificati nel presente avviso, indipendentemente dalle informazioni eventualmente presentate nel contesto dell’inchiesta antisovvenzioni. Ai fini della presente inchiesta non si prenderanno automaticamente in considerazione le informazioni o osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antisovvenzioni; in linea di principio, per il presente procedimento le parti dovranno presentare separatamente tutte le informazioni relative alla presente inchiesta.

5.1    Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarderà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

5.2    Osservazioni sulla domanda e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla domanda (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla domanda) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere presentate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del dumping

In un riesame in previsione della scadenza la Commissione esamina le esportazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame e, indipendentemente da tali esportazioni, verifica se la situazione delle società che producono e vendono il prodotto oggetto del riesame nel paese interessato sia tale da comportare un rischio di persistenza o reiterazione di esportazioni nell’Unione a prezzi di dumping in caso di scadenza delle misure.

Tutti i produttori (10) del prodotto oggetto del riesame del paese interessato, indipendentemente dal fatto che abbiano esportato o no tale prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, sono pertanto invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore.

5.3.1   Produttori del paese interessato oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori del paese interessato coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori oggetto dell’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulle loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/78f607ad-563b-c160-18b4-5fab9eb92a26. Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.9.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori del paese interessato, la Commissione contatterà anche le autorità del paese interessato ed eventualmente le associazioni note di produttori di tale paese.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori saranno selezionati in base al massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori noti del paese interessato, le autorità del paese interessato e le associazioni di produttori del paese interessato saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità del paese interessato, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori del paese interessato è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2520.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori e delle autorità di tale paese.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, le società che hanno accettato di essere inserite nel campione, ma non sono state selezionate, saranno considerate disposte a collaborare («produttori disposti a collaborare non inseriti nel campione»).

5.3.2   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (11) (12)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure in vigore, sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel presente riesame e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto, compresi quelli che non hanno collaborato all’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure oggetto del presente riesame, sono invitati a manifestarsi alla Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso fornendole le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto del riesame, originario del paese interessato, che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. La Commissione informerà gli importatori indipendenti noti e le associazioni note di importatori in merito alle società selezionate per costituire il campione.

La Commissione aggiungerà inoltre una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori indipendenti è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2520.

5.4    Procedura di determinazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio

Al fine di stabilire se esista un rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto del riesame sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.4.1   Produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione coinvolti nel presente riesame in previsione della scadenza e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Si invitano le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2520.

5.5    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga confermato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, la Commissione deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se la proroga delle misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione.

I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni riguardanti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione.

Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2520.

Le informazioni comunicate a norma dell’articolo 21 saranno prese in considerazione unicamente se sostenute, all’atto della presentazione, da elementi di prova effettivi che ne dimostrano la validità.

5.6    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta, le parti interessate, quali i produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

I produttori del paese interessato, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si manifestano e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto del riesame. Il fatto di essere considerati una parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite la piattaforma Tron.tdi al seguente indirizzo:https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

5.7    Altre comunicazioni scritte

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.8    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e al fine di consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.9    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (13). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la loro richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio:http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi:https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Indirizzi di posta elettronica:

 

Per questioni relative al dumping:TRADE-R736-AD-DUCTILE@ec.europa.eu

 

Per questioni relative al pregiudizio e all’interesse dell’Unione:TRADE-R736-R737-INJURY-DUCTILE@ec.europa.eu.

6.   Calendario dell’inchiesta

In conformità all’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base l’inchiesta sarà conclusa di norma entro 12 mesi e comunque non oltre 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare le informazioni solo entro i termini specificati al punto 5 del presente avviso.

Al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze definitive dovranno essere inviate entro cinque giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale ulteriore divulgazione dovranno essere presentate, salvo diverse disposizioni, entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale ulteriore divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere richiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi. In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni. Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta può essere per tale parte meno favorevole di quanto sarebbe stato se avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che la presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento del procedimento. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. Il consigliere-auditore esaminerà i motivi delle richieste di intervento, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio:http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Dato che il presente riesame in previsione della scadenza è avviato in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le sue risultanze non comporteranno una modifica delle misure in vigore, bensì l’abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Una qualsiasi parte interessata, qualora ritenga giustificato un riesame delle misure in modo che possano essere modificate, può chiedere un riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all’indirizzo sopraindicato.

13.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (14).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio:http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 210 del 24.6.2020, pag. 29).

(2)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 73 del 18.3.2016, pag. 53). I dazi provvisori sono stati istituti con regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 25).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1369 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/388 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 4).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/527 della Commissione, del 15 aprile 2020, che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India per quanto concerne Jindal Saw Limited a seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-301/16 (GU L 118 del 16.4.2020, pag. 14).

(6)  Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata), del 10 aprile 2019, Jindal Saw Ltd e Jindal Saw Italia SpA/Commissione europea, T-301/16, ECLI:EU:T:2019:234.

(7)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(8)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29.

Procedimenti relativi all'attuazione della politica commerciale comune - Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(9)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di tubi di ghisa duttile originari dell'India (GU C 90 del 17.3.2021, pag. 8.)

(10)  Per produttore si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto del riesame, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto del riesame.

(11)  Possono essere oggetto del campionamento solo gli importatori indipendenti dai produttori del paese interessato. Gli importatori collegati a produttori devono compilare l'allegato I del questionario destinato a tali produttori esportatori. A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(12)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere utilizzati anche per aspetti dell'inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(13)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(14)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione sensibile

Versione consultabile dalle parti interessate

(barrare la casella corrispondente)

RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI DI TUBI DI GHISA DUTTILE ORIGINARI DELL'INDIA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione sensibile e la versione consultabile dalle parti interessate devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

Fax

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della propria società e il fatturato e il peso delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dall'India nel periodo dell'inchiesta di riesame (compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020) di tubi di ghisa duttile originari dell'India quali definiti nell'avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame originario dell'India

 

 

Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell'Unione, dopo l'importazione dall'India, del prodotto oggetto del riesame

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto del riesame. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto del riesame.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. La società, se selezionata per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/30


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 90/08)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«LUBERON»

PDO-FR-A0920-AM03

Data della comunicazione: 14 dicembre 2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Conduzione del vigneto

Vengono precisate le condizioni del divieto di diserbo chimico nonché di pacciamatura con film plastico. Tali disposizioni sono aggiunte per preservare le caratteristiche dell'ambiente fisico e biologico che costituisce un elemento fondamentale del terroir.

Questa modifica non incide sul documento unico.

2.   Obblighi di dichiarazione — Dichiarazione di confezionamento

Si precisa che la dichiarazione di confezionamento è presentata all'organismo di controllo autorizzato entro tre giorni lavorativi dopo la data di confezionamento, e non più prima del confezionamento. Per la vendita di vini sfusi al consumatore, un'apposita dichiarazione è presentata all'organismo di controllo autorizzato entro tre giorni lavorativi dopo la data di uscita dalla cantina.

Questa modifica non incide sul documento unico.

3.   Riferimenti alla struttura di controllo

I riferimenti alla struttura di controllo sono aggiornati con le informazioni sull'organismo di controllo CERTIPAQ, organismo terzo che offre garanzie di competenza, imparzialità e indipendenza sotto l'autorità dell'INAO, sulla base di un piano di controllo approvato.

Questa modifica è riportata alla voce «Informazioni» del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Luberon

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini rosati

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %.

I vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 4 g/l.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

I vini provengono dall'assemblaggio di almeno due vitigni.

I vini rosati riuniscono le caratteristiche della zona vitivinicola del Rodano e gli influssi mediterranei, e persino provenzali. Freschi e fruttati, offrono spesso aromi di frutta esotica, valorizzati da una vivacità equilibrata.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13,5 %.

I vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 4 g/l quando il titolo alcolometrico volumico è superiore al 14 %, inferiore o uguale a 3 g/l quando il titolo alcolometrico volumico è inferiore al 14 %.

Il tenore di acido malico è inferiore a 0,4 grammi per litro nella fase di confezionamento.

I vini provengono dall'assemblaggio di almeno due vitigni.

I vini rossi sono equilibrati e presentano una gamma aromatica fruttata, in cui prevalgono i frutti rossi freschi come il ribes nero.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini bianchi

I vini presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5 %.

In seguito all'arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 13 %.

I vini presentano un tenore di zuccheri fermentescibili inferiore o uguale a 4 g/l.

I vini provengono dall'assemblaggio di almeno due vitigni.

I vini bianchi sono morbidi e aromatici, con note che spesso ricordano gli agrumi. Sono caratterizzati dall'equilibrio tra freschezza e rotondità, che mette in risalto la loro mineralità.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

 

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Per la produzione dei vini rosati, è ammesso l'impiego del carbone per uso enologico da parte del vinificatore, esclusivamente sui mosti pressati e in proporzione non superiore al 20 % del volume totale vinificato dall'operatore in questione per la raccolta considerata.

Distanziamento e potatura

Pratica colturale

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 m2. Questa superficie si ottiene moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,5 metri.

La distanza tra i ceppi di uno stesso filare è compresa tra 0,8 e 1,2 metri.

Le viti sono sottoposte:

a potatura corta (ad alberello o a cordone di Royat) con un massimo di sei speroni per ceppo e al massimo due gemme franche per sperone; oppure

a potatura a Guyot semplice con un massimo di sei gemme franche sul capo a frutto e uno sperone di riserva avente al massimo due gemme franche.

Irrigazione

Pratica colturale

Può essere ammessa l'irrigazione.

b.   Rese massime

66 ettolitri per ettaro.

6.   Zona geografica delimitata

La raccolta delle uve, la vinificazione e l'elaborazione dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento di Vaucluse: Ansouis, Apt, La Bastide-des-Jourdans, La Bastidonne, Beaumont-de-Pertuis, Bonnieux, Cabrières-d'Aigues, Cadenet, Castellet, Cheval-Blanc, Cucuron, Goult, Grambois, Lacoste, Lauris, Lourmarin, Maubec, Ménerbes, Mérindol, Mirabeau, La Motte-d'Aigues, Oppède, Pertuis, Peypin-d'Aigues, Puget-sur-Durance, Puyvert, Robion, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Martin-de-la-Brasque, Sannes, Les Taillades, La Tour-d'Aigues, Vaugines, Villelaure, Vitrolles-en-Luberon.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Bourboulenc B — Doucillon blanc

Carignan N

Cinsaut N — Cinsault

Clairette B

Grenache N

Grenache blanc B

Marsanne B

Marselan N

Mourvèdre N — Monastrell

Roussanne B

Syrah N — Shiraz

Ugni blanc B

Vermentino B — Rolle

Viognier B

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona geografica forma un'unità caratteristica intorno al massiccio calcareo del Luberon. Questa zona, inserita nel complesso delle zone vitivinicole della valle del Rodano, è delimitata a nord dalla valle d'Apt, confinante con la denominazione d'origine controllata «Ventoux», a sud dalla valle della Durance, a est dai primi contrafforti delle Alpes de Haute Provence e a ovest dalla pianura del Vaucluse.

Sui fianchi o ai piedi di imponenti massicci calcarei la vite è piantata in suoli formati dagli apporti benefici del pietrisco calcareo che ne favorisce il riscaldamento e il drenaggio, fattori evidentemente propizi alla produzione di uve di qualità.

Il clima mediterraneo favorisce la maturità delle uve grazie alla temperatura e al soleggiamento propri dell'estate, quando negli acini si accumulano gli zuccheri e i polifenoli. L'azione del vento che allontana le nuvole protegge in una certa misura la zona vitivinicola dagli attacchi crittogamici. Anche la luminosità assolve un'importante funzione, favorendo lo sviluppo dei precursori aromatici. Questo territorio, aperto a est agli influssi alpini, si caratterizza anche per le forti escursioni termiche diurne e notturne che, soprattutto nella fase di maturità delle uve, influiscono direttamente sugli equilibri dei vini, permettendo un lento sviluppo dei polifenoli e dando vita a prodotti rotondi e pieni, ricchi di freschezza ed eleganza.

I produttori del Luberon hanno costantemente migliorato gli strumenti per garantire vendemmie di qualità in buone condizioni tecniche, sia a livello di vigna grazie a programmi di assortimento qualitativo di vitigni, sia a livello di elaborazione del vino grazie alla modernizzazione dei materiali vinicoli.

Ricco di combe e foreste, leggende e castelli, il Luberon è una meta turistica assai frequentata. È percorrendo la zona tra vigneti e villaggi arroccati che si scopre la realtà di questo massiccio montuoso.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Unità geografica più piccola

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un'unità geografica più piccola, a condizione:

che si tratti di una località accatastata;

che essa figuri nella dichiarazione di raccolta.

Unità geografica ampliata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

l'etichettatura dei vini che beneficiano di questa denominazione di origine controllata può specificare l'unità geografica ampliata «Vignobles de la Vallée du Rhône» in base alle condizioni precisate nella convenzione sottoscritta tra i vari organismi di tutela e di gestione interessati.

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata.

Descrizione della condizione:

dipartimento delle Alpes-de-Haute-Provence: Aubenas-les-Alpes, Banon, Céreste, Corbières, L'Hospitalet, Montfuron, Montjustin, Montsalier, Oppédette, Pierrevert, Redortiers, Reillanne, Revest-des-Brousses, Revest-du-Bion, La Rochegiron, Sainte-Croix-à-Lauze, Sainte-Tulle, Saumane, Simiane-la-Rotonde, Vachères, Villemus;

dipartimento delle Bouches-du-Rhône: Alleins, Aureille, Barbentane, Cabannes, Charleval, Chateaurenard, Eygalières, Eyguières, Eyragues, Graveson, Jouques, Lamanon, Lambesc, Mallemort, Meyrargues, Molléges, Mouries, Noves, Orgon, Peyrolles-en-Provence, Plan-d'Orgon, Le Puy-Sainte-Reparade, Rognes, Rognonas, La Roque-d'Anthéron, Saint-Andiol, Saint-Cannat, Saint-Estève-Janson, Saint-Paul-Lez-Durance, Saint-Rémy-de-Provence, Senas, Vernègues, Verquières;

dipartimento del Var: Artigues, Ginasservis, Rians, Saint-Julien, La Verdière, Vinon-sur-Verdon;

dipartimento di Vaucluse: Aurel, Auribeau, Avignon, Le Beaucet, Beaumettes, Bedoin, Blauvac, Buoux, Cabrières-d'Avignon, Caseneuve, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Crillon-le-Brave, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, L'Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Joucas, Lagarde-d'Apt, Lagnes, Lioux, Malemort-du-Comtat, Méthamis, Modène, Monieux, Morières-lès-Avignon, Mormoiron, Murs, Pernes-les-Fontaines, La Roque-sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saint-Christol, Saint-Didier, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-lès-Apt, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Trinit, Sault, Saumane-de-Vaucluse, Sivergues, Le Thor, Velleron, Venasque, Viens, Villars, Villes-sur-Auzon.

Link al disciplinare del prodotto

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-91fe7e08-c446-42f8-97c8-c0eaef478f6e


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/35


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 90/09)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«JUMILLA»

PDO-ES-A0109-AM04

Data della comunicazione: 16.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica del testo in relazione alle caratteristiche analitiche (punto 2.a. Del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico)

a.   Soppressione dei valori minimi relativi al titolo alcolometrico totale nei vini secchi.

La soppressione del parametro relativo al titolo alcolometrico totale minimo per i vini secchi è motivata dal fatto che, per i vini di tale categoria, detto parametro coincide con quello del titolo alcolometrico effettivo minimo, risultando pertanto ridondante. La modifica semplifica il testo senza alterarne i requisiti.

b.   Indicazioni relative ai requisiti analitici non previsti dalla tabella.

Il disciplinare di produzione attuale non definisce a sufficienza i parametri degli zuccheri totali e dell'anidride solforosa, con il rischio di indurre in confusione l'operatore; tali parametri sono pertanto indicati separatamente specificando le unità di misura relative a ciascuno di essi. Gli zuccheri totali, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, devono essere espressi come somma di glucosio e fruttosio.

2.   Miglioramento della definizione delle caratteristiche organolettiche (punto 2.b. Del disciplinare di produzione e sezione 4 del documento unico)

La descrizione organolettica di ciascuna categoria è stata modificata, aggiornando e rettificando il testo alla luce del lavoro svolto dal panel di degustazione dell'organismo di controllo. Taluni termini e riferimenti sono sostituiti con espressioni più appropriate ai fini dell'analisi sensoriale; la differenziazione di ciascuna categoria è stata migliorata e resa più obiettiva, al fine di definire descrittori concreti e agevolare l'analisi; gli aggettivi superflui, infine, sono stati soppressi.

3.   Concretizzazione di talune pratiche enologiche specifiche (punto 3.b. Del disciplinare di produzione e punto 5.a. Del documento unico)

A.

Il parametro relativo al tenore alcolico richiesto per le uve destinate alla produzione dei vini protetti è sostituito: al posto di «titolo alcolometrico naturale minimo in % vol» è indicato «grado Baumé», essendo quest'ultimo il parametro misurato direttamente all'ingresso in cantina.

B.

Le modalità di calcolo della resa di estrazione sono illustrate con maggior precisione: onde evitare interpretazioni errate, viene precisato che tale resa deve essere calcolata in litri di vino finito rispetto ai chilogrammi di uva impiegati.

4.   Destinazione dell'uva proveniente da parcelle con rese eccessive (sezione 5 del disciplinare di produzione)

È precisato che l'uva proveniente da parcelle con rese eccessive non può essere impiegata per produrre vini protetti. Per chiarezza, è opportuno che le conseguenze di una violazione in tal senso siano chiaramente indicate.

5.   Aggiornamento del quadro normativo di riferimento (punto 8.a del disciplinare di produzione)

Sono soppressi tutti i riferimenti a normative obsolete e sono indicate quelle in vigore.

6.   Inclusione di requisiti supplementari (punto 8.b. Del disciplinare di produzione)

A cadenza regolare, gli operatori elaborano «Norme di campagna», finalizzate a definire requisiti supplementari o esplicativi relativi alle disposizioni del disciplinare di produzione. È opportuno evidenziarne il carattere vincolante.

7.   Requisiti relativi al condizionamento (punto 8.b. Del disciplinare di produzione)

Viene precisato che la capacità e il materiale dei recipienti devono essere conformi alla normativa nazionale e autorizzati dal Consejo Regulador (organismo di controllo). In caso di utilizzo delle cosiddette bag-in-box, i vini bianchi, rosati e rossi sono confezionati in volumi pari o inferiori a 10 litri (a eccezione dei vini Reserva e Gran Reserva, che, per definizione, devono essere imbottigliati). La scelta relativa alle dimensioni dei recipienti in cui il prodotto viene proposto al consumatore è una decisione commerciale che spetta agli operatori che, nel caso di specie, definiscono consensualmente requisiti comuni.

8.   Modifica dei requisiti relativi all'etichettatura dei vini (punto 8.b. Del disciplinare di produzione e sezione 9 del documento unico)

Sono introdotti requisiti relativi alla dimensione dei caratteri della menzione protetta e del termine legale «denominazione di origine protetta» o, se del caso, della menzione tradizionale «denominazione di origine». È previsto altresì l'obbligo di conformarsi alla legislazione applicabile vigente e alle norme in materia di etichettatura dell'organismo di controllo. Inoltre i documenti di garanzia sull'etichetta, i sigilli e la numerazione codificata devono essere obbligatoriamente apposti in un punto visibile del recipiente, a garanzia della trasparenza delle informazioni Infine sono aggiornati i riferimenti legislativi della sezione in questione nonché i nomi delle autorità amministrative competenti.

Consensualmente sono stati poi definiti requisiti comuni in materia di etichettatura.

9.   Soppressione delle deroghe ai requisiti applicabili al vigneto (punto 8.b. Del disciplinare di produzione)

Benché la varietà «Meseguera» non fosse autorizzata per la DOP «Jumilla», erano previste deroghe per le parcelle iscritte nello schedario viticolo del Consejo Regulador prima del 1995. Occorre procedere alla soppressione di dette deroghe, poiché attualmente non vi sono vigneti rispondenti a tale requisito.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Jumilla

2.   Tipo di indicazione geografica:

DOP — Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

3.

Vino liquoroso

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Vini bianchi (Jumilla e Jumilla Dulce)

Aspetto: colore dal giallo acciaio al topazio; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutta fresca, con possibili note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata rispetto alla dolcezza; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rosati (Jumilla e Jumilla Dulce)

Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutta fresca; frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rosati (Jumilla Monastrell)

Aspetto: colore dal rosa lampone al salmone pallido; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutta fresca; frutti rossi; con possibili note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi (Jumilla Monastrell)

Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino ad ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12,5

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini rossi (Jumilla e Jumilla Dulce)

Aspetto: colore dal rosso violaceo al rosso mattone e fino ad ocra nei vini dolci; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutti rossi; frutti neri; con note di frutta secca nei vini dolci.

Gusto: acidità equilibrata; tannici; nei vini dolci la dolcezza predomina sull'acidità.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

4 grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

13,3

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

Vini liquorosi (Tinto Monastrell)

Aspetto: colore dal rosso ciliegia all'ocra; limpidi e brillanti.

Olfatto: frutti neri; frutta secca.

Gusto: la dolcezza predomina sull'acidità; tannici.

*

I requisiti analitici non previsti dalla tabella sono conformi alla legislazione unionale vitivinicola vigente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

 

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

in milliequivalenti per litro

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

 

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

 

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratica colturale

I vigneti tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» possono essere allevati in regime di coltivazione estensiva o intensiva.

Coltivazione estensiva: in ragione dell'orografia del territorio, dell'altitudine, delle precipitazioni e di altre condizioni ecologiche,

la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri: massimo 1 900 ceppi per ettaro e minimo 1 100 ceppi per ettaro.

Coltivazione intensiva: in ragione anche in questo caso delle condizioni ambientali, la densità di impianto corrisponde, in termini di caratteristiche agronomiche, ai seguenti parametri:

massimo 3 350 ceppi per ettaro e minimo 1 500 ceppi per ettaro.

Pratica enologica specifica

La vendemmia è effettuata in modo tale da non pregiudicare la qualità dell'uva, destinando alla produzione dei vini protetti esclusivamente le partite di uva sana con il grado di maturazione necessario e un tenore alcolico minimo di 10,70o Baumé per le uve bianche e di 11o Baumé per le uve rosse.

Le uve della varietà Monastrell destinate alla produzione di vino liquoroso presentano, al momento della vendemmia, un tenore alcolico di almeno 13o Baumé.

Nell'estrazione del mosto o del vino, la pressione applicata determina una resa massima nel processo di trasformazione che non supera i 74 litri di vino finito per 100 chili di uva.

Per calcolare l'inizio del processo di affinamento, si considera come data iniziale il primo giorno di ottobre di ogni anno.

b.   Rese massime

Varietà rosse in coltivazione estensiva

5 000 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà rosse in coltivazione estensiva

37 ettolitri per ettaro

Varietà bianche in coltivazione estensiva

5 625 chilogrammi di uve per ettaro

Varietà bianche in coltivazione estensiva

41,62 ettolitri per ettaro

In coltivazione intensiva

8 750 chilogrammi di uve per ettaro

In coltivazione intensiva

64,75 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona di produzione dei vini tutelati dalla denominazione di origine protetta «Jumilla» è costituita dai terreni ubicati nei comuni di Jumilla (provincia di Murcia) e di Fuentealamo, Albatana, Ontur, Hellín, Tobarra e Montealegre del Castillo, nella provincia di Albacete.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

AIREN

CABERNET SAUVIGNON

CHARDONNAY

GARNACHA TINTA — LLADONER

GARNACHA TINTORERA

MACABÉO – VIURA

MALVASIA AROMÁTICA — MALVASÍA SITGES

MERLOT

MONASTRELL

MOSCATEL DE GRANO MENUDO — MOSCATEL MORISCO

PEDRO XIMENEZ

PETIT VERDOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO — CENCIBEL

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

Vini

La varietà più importante è la Monastrell, un vitigno molto rustico e perfettamente adattato alle dure condizioni della zona (siccità, forte caldo estivo e gelate primaverili). Tali condizioni si traducono in vini ampi e carnosi, dalla buona ricchezza alcolica e acidità, con un carattere aromatico fruttato molto personale (frutti maturi) e un'astringenza molto ben integrata.

Le altre varietà autorizzate integrano in modo ideale la varietà principale, alla quale conferiscono stabilità in termini di colore, acidità e capacità di affinamento e con cui si sposano perfettamente a livello aromatico.

Vini liquorosi

Tali vini sono ottenuti dalla varietà Monastrell che conferisce loro un'intensità colorante da media a molto elevata, che sfiora l'opacità, frutto delle temperature elevate caratteristiche della zona.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Etichettatura dei vini

Quadro giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

sulle etichette figura obbligatoriamente e in risalto il nome della denominazione di origine protetta, i cui caratteri presentano un'altezza compresa tra un minimo di 3 millimetri e un massimo di 10 millimetri.

Tale menzione è accompagnata dalla legenda «denominazione di origine protetta» o «denominazione di origine», i cui caratteri presentano un'altezza minima di 2 mm ma che non può essere mai pari o superiore all'altezza del nome della denominazione di origine.

Le altre menzioni sono quelle stabilite dalla legislazione generale applicabile all'etichettatura dei vini nonché quelle di cui alla normativa o al regolamento specifici in materia di etichettatura, nella versione in vigore, adottati dal Consejo Regulador.

I contenitori sono provvisti di sigilli di garanzia, controetichette o numerazione da inserire nelle etichette, rilasciati dal Consejo Regulador, apposti dalla cantina stessa in un punto visibile del contenitore e sempre in modo tale da non consentirne un secondo impiego.

Link al disciplinare del prodotto

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/20201029pcdopjumillacorreccion_tcm30-552789.pdf


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.


17.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 90/42


Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 90/10)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione (1).

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«VIILE TIMIŞULUI»

PGI-RO-A0108-AM01

Data della comunicazione: 16.12.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Introduzione di nuove varietà principali di uve da vino

Nel disciplinare sono introdotte le nuove varietà principali di uve da vino Tămâioasă românească, Traminer roz, Viognier, Cabernet Franc, Negru de Drăgășani e Alicante Bouschet. Tramite programmi sostenuti da finanziamenti europei, nelle zone di coltivazione di queste varietà si è proceduto al reimpianto, in alcune, di varietà autoctone dotate di un forte potenziale aromatico riguardo all'indicazione protetta di cui trattasi, dovuto in particolare ai tipi di suolo, e di varietà internazionali che sono molto ben adattate alla topografia di pendii leggeri e soleggiati e di altopiani con un clima proprio dei mesi di maturazione e vendemmia.

Inoltre, sin dal 2013, si fa uso della scheda tecnica dei vini per monitorare la tracciabilità dei vini prodotti dalle varietà di uve Cabernet Franc, Negru de Drăgășani, Tămâioasă românească e Traminer roz, che presentano una gamma aromatica ricca, sebbene a detrimento dell'accumulo di zuccheri, in termini di titolo alcolometrico, acidità totale/volatile, tenore di zucchero e di anidride solforosa totale.

La modifica riguarda il capitolo IV del disciplinare e la sezione 7 del documento unico.

2.   Chiarimento sull'ottenimento del vino fermo

La definizione di vino fermo che può fregiarsi dell'IGP è riformulata per fornire maggiori chiarimenti sulle modalità di ottenimento di questo vino.

La modifica riguarda il capitolo I del disciplinare e non interviene sul documento unico.

3.   Modifica riguardante l'estensione della zona geografica delimitata

La località denominata Bececu Mic, che non esiste più con questo nome a seguito di una ridefinizione dell'assetto amministrativo territoriale, va rimossa dalla zona geografica delimitata.

Inoltre la zona geografica delimitata è estesa a includere la località di Jamut Mare nel distretto di Timis, poiché presenta condizioni pedoclimatiche analoghe a quelle del resto della zona dell'IGP e si trova a breve distanza dal paese di Silagiu, che rientra nella zona dell'IGP delimitata.

Sono modificati il capitolo III del disciplinare e la sezione 6 del documento unico.

4.   Modifica riguardante l'incremento della resa in vino

Nell'ambito dei programmi di conversione/ristrutturazione nella zona geografica delimitata dell'indicazione protetta sono stati piantati determinati cloni che offrono una densità d'impianto per ettaro più elevata. Sono stati utilizzati cloni maggiormente capaci di valorizzare il complesso di minerali e sostanze nutritive presente nel suolo (pietre silicee) così come gli indicatori climatici specifici per la vite relativi alla zona. In base a un carico massimo di germogli/pianta e di grappoli sul tralcio, con un peso minimo e massimo del grappolo, e in relazione alla specificità biologica di ciascuna varietà, il rendimento vitivinicolo deve essere incrementato a un livello massimo, pur preservando la qualità dell'IGP, per tutte le varietà di uve da vino autorizzate.

L'incremento produttivo dovrebbe preservare il carattere varietale nonché far risaltare la peculiarità distintiva della zona di cui trattasi in termini di microclima e tipologia del suolo.

Sono modificati i capitoli IV e V del disciplinare e la sezione 5 del documento unico.

5.   Introduzione di una condizione relativa al titolo alcolometrico totale

Nel caso dei vini prodotti senza alcun arricchimento deve essere introdotta la condizione secondo cui il titolo alcolometrico totale di tali vini IGP può essere al massimo pari al 20 % vol.

Sono modificati il capitolo X del disciplinare e la sezione 5 del documento unico.

6.   Completamento del legame con la zona geografica

Il legame con la zona geografica è in via di completamento al fine di garantire il rispetto della normativa in vigore nel caso di un'IGP. Per la presentazione delle necessarie informazioni sono in corso integrazioni di dati riguardanti le caratteristiche dei vini e l'interazione casuale tra la zona e il prodotto.

Sono modificati il capitolo III del disciplinare e la sezione 8 del documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Viile Timişului

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP — Indicazione geografica protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

Caratteristiche analitiche e organolettiche

Il vino a indicazione geografica protetta «Viile Timișului» è un vino fermo ottenuto dalla fermentazione alcolica, totale o parziale, di uve fresche (sottoposte o meno a pigiatura) o dal mosto, dopo la raccolta nei vigneti situati nella zona coltivata a tale scopo.

I vini bianchi sono di colore giallo paglierino, giallo verdolino o con tonalità giallo limone, oppure giallo pallido con sfumature verdognole;

esame olfattivo: aroma specifico di moscato, di fiori d'agrumi, fiori di sambuco o fiori di campo, aromi di pesche bianche e fiori di vite, aromi di albicocche, di uve in maturazione e fiori di acacia, note aromatiche fini, note di miele, aroma caratteristico di mela verde;

esame gustativo: gusto armonioso, fruttato, vivace e leggermente acidulo di fiori di sambuco, sapore di albicocche e di mele estive, note di miele, di albicocche mature, sapore agrumato con note minerali, untuoso, con aromi primari di bocciolo di rosa e di cannella e limetta, arrotondati da aromi secondari distintivi dovuti all'affinamento.

I vini rossi sono all'aspetto visivo di colore rosso porpora o rosso rubino con riflessi terracotta, rosso granato e rosso intenso;

esame olfattivo: profumi di mirtilli maturi, sfumature sottili di cannella, note speziate, aromi di pepe verde e foglie di ribes nero, di amarene e frutti di bosco maturi;

esame gustativo: aromi di frutti neri e spezie, con tannini ben integrati, richiami al legno nel caso dei vini affinati in botti di rovere, acidità alta e corposità media.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

15

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

10

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

1,2

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

300

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche specifiche

Pratiche di vinificazione

Restrizioni pertinenti alla vinificazione

Nella produzione dei vini a indicazione geografica «Viile Timişului» non è consentita alcuna aggiunta di saccarosio.

Per i vini che sono stati prodotti senza alcun arricchimento, il titolo alcolometrico totale può essere al massimo pari al 20 % vol.

b.   Rese massime

Chardonnay, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Fetească albă, Fetească neagră, Muscat Ottonel, Pinot gris, Pinot noir

200 chilogrammi di uve per ettaro

Portugais bleu, Riesling italiano, Sangiovese, Tămâioasă românească, Traminer roz

200 chilogrammi di uve per ettaro

Cadarcă, Merlot, Negru de Drăgăşani, Riesling de Rhin, Sauvignon, Viognier

250 chilogrammi di uve per ettaro

Burgund mare, Fetească regală, Novac

300 chilogrammi di uve per ettaro

Mustoasă de Măderat, Syrah/ Shiraz, Alicante Bouschet

350 chilogrammi di uve per ettaro

Chardonnay, Fetească albă, Muscat Ottonel, Pinot gris, Riesling italiano, Tămâioasă românească, Traminer roz

150 ettolitri per ettaro

Riesling de Rhin, Sauvignon, Viognier

187 ettolitri per ettaro

Fetească regală

225 ettolitri per ettaro

Mustoasă de Măderat

262 ettolitri per ettaro

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Fetească neagră, Pinot noir, Portugais bleu, Sangiovese

144 ettolitri per ettaro

Cadarcă, Merlot, Negru de Drăgăşani

180 ettolitri per ettaro

Burgund mare, Novac

216 ettolitri per ettaro

Alicante Bouschet, Syrah/ Shiraz

252 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

1.

Podgoria Silagiu, nel distretto di Timiş, con le località seguenti:

la città di Buziaş, e i villaggi di Buziaş e Silagiu.

2.

Podgoria Silagiu, nel distretto di Timiş, con le località seguenti:

la città di Recaş (villaggi di Izvin, Herneacova, Petrovaselo, Stanciova, Recaş).

3.

Podgoria Lugoj, nel distretto di Timiş, con la città di Lugoj.

4.

Podgoria Giarnata, nel distretto di Timiş, con le località seguenti:

Giarmata (villaggio di Pişchia).

5.

Podgoria Teremia, nel distretto di Timiş, con le località seguenti:

Teremia Mare (villaggio di Teremia Mare).

6.

Podgoria Jamu Mare, nel distretto di Timiş, con il villaggio di Jamu Mare.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Alicante Bouschet N — Alicante Henri Bouschet

Burgund Mare R — Grosser burgunder, Grossburgunder, Blaufrankisch, Kekfrankos, Frankovka, Limberger

Cabernet Franc N

Cabernet Sauvignon N — Petit Vidure, Bourdeos tinto

Cadarcă R — Schwarzer Kadarka, Rubinroter Kadarka, Lugojană, Gâmză, Fekete budai

Chardonnay B — Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Fetească albă B — Păsărească albă, Poama fetei, Mädchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N — Schwarze Mädchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B — Königliche Mädchentraube, Königsast, Kiralyleanka, Dănășană, Galbenă de Ardeal

Merlot N — Bigney rouge

Muscat Ottonel B — Muscat Ottonel blanc

Mustoasă de Măderat B — Lampau, Lampor, Mustafer, Mustos Feher, Straftraube

Negru de Drăgăşani N

Novac N

Pinot Gris G — Affumé, Grauer Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot Noir N — Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klăvner Morillon Noir

Portugais Bleu N — Blauer Portugieser, Oporto, Portugieser

Riesling de Rhin B — Weisser Riesling, Riesling bianco

Riesling Italico B — Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Sangiovese N — Brunello di Montalcino, Morellino

Sauvignon B — Sauvignon verde

Syrah N — Shiraz, Petit Syrah

Traminer Rose Rs — Rosetraminer, Savagnin Rose, Gewürztraminer

Tămâioasă românească B — Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petit grains

Tămâioasă românească B — Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka

Viognier B — Bergeron, Barbin, Rebolot, Greffou, Picotin Blanc, Vionnier

Viognier B — Petit Vionnier, Viogne, Galopine, Vugava bijela

8.   Descrizione del legame/dei legami

Legame con la zona geografica

Informazioni sulla zona geografica

La caratteristica naturale specifica della zona geografica è data dalla conformazione collinare di una parte del territorio della regione del Banato, con elevazioni fino a 150 m che beneficiano di forte soleggiamento durante tutto l'anno. La zona comprende suoli podzolici ricchi di ossidi e microelementi ferrosi. I vigneti sono esposti a sud, sud-est e sud-ovest, e le viti sono impiantate per la gran parte su lievi pendii e altipiani.

Dettagli del prodotto

I vini ottenuti da suoli ferruginosi hanno un colore rosso brillante, sono estremamente fini e dotati di una personalità spiccata.

Varietà quali Traminer roz, Cabernet Franc e Viognier, con la loro tipicità, esprimono chiaramente ed esaltano il potenziale insito nella zona.

Caratteristiche peculiari e specificità gustative possono riscontrarsi nei vitigni quali Cabernet Sauvignon, Cadarcă e Mustoasă de Măderat, che presentano acidità medio-alta, corposità, sapore tipico di erba, di spezie e frutti di bosco, oltre a note di legno derivanti dall'eventuale affinamento, aromi fruttati, corpo sottile e aroma caratteristico del bocciolo di vite (Mustoasă de Măderat).

Interazione causale

Le nebbie autunnali che persistono nelle ore mattutine sulle colline pedemontane di Silagiu, Buziaş, Recaş, Herneacova e Petrovaselo contribuiscono a fornire uno spettro aromatico completo ai vini da uve Sauvignon, Riesling de Rhin, Syrah/ Shiraz e Cabernet Franc. Per la varietà Cabernet Franc si rilevano valori costanti di acidità totale superiori a 5 g/l, espressa in acido tartarico.

La composizione minerale dei terreni di Recaş e Petrovaselo si riflette nel sapore delle varietà Riesling de Rhin e Cabernet Sauvignon.

I terreni ferruginosi presenti a Izvin e Silagiu imprimono la loro identità ai vini rossi prodotti dalle varietà Novac, Pinot noir, Portugais bleu, Sangiovese, Cadarcă e Merlot. I vini ottenuti da suoli ferruginosi hanno un colore rosso brillante e coniugano la finezza con una personalità spiccata.

I pendii lievi e soleggiati favoriscono l'accumulo degli zuccheri, fornendo alle varietà Cabernet Franc e Traminer roz un titolo alcolometrico superiore al 13 % vol.

Le fredde mattine di fine agosto e inizio settembre combinate alle elevate temperature diurne rilevate nelle zone di Silagiu e Jamu Mare determinano l'accumulo di flavonoidi nella buccia degli acini di uve bianche e l'accumulo di zuccheri, in special modo delle varietà Pinot gris, Fetească regală e Fetească albă, e di terpeni delle varietà aromatiche, come Tămâioasă românească, Muscat Ottonel, Sauvignon e Viognier. Il vitigno Tămâioasa românească affina la propria gamma aromatica grazie all'accumulo degli zuccheri (12 % vol.), dando così origine a vini secchi particolarmente morbidi, caratterizzati da finezza ed eleganza.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Condizioni di commercializzazione

Quadro giuridico:

quale previsto dalla legislazione nazionale

Legislazione nazionale

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

I vini a indicazione geografica «Viile Timişului» possono essere commercializzati esclusivamente confezionati in bottiglia, in imballaggi certificati (bottiglie di vetro, «bag in box», PET ecc., con capacità massima pari a 60 litri).

Link al disciplinare del prodotto

http://onvpv.ro/sites/default/files/caiet_sarcini_ig_viile_timisului_modif_cf_cererii_2_nr._1350_16.06.2017_no_track_changes.pdf


(1)  GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2.