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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 78/01 |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2021/C 78/02 |
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2021/C 78/03 |
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Commissione europea |
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2021/C 78/04 |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI |
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2021/C 78/05 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 78/06 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10180 — BH Holding/TEDi) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/1 |
Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sull’attuazione dei requisiti per i piani di controllo nazionali pluriennali di cui agli articoli da 109 a 111 del regolamento (UE) 2017/625
(2021/C 78/01)
Premessa
La legislazione dell’Unione prevede una serie di norme armonizzate per garantire che gli alimenti e i mangimi siano sicuri e sani e che le attività che potrebbero avere un impatto sulla sicurezza della filiera agroalimentare o sulla tutela degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e alle informazioni sugli alimenti siano eseguite nel rispetto di prescrizioni specifiche. La normativa dell’Unione si propone inoltre di garantire un elevato livello di salute umana, animale e vegetale, nonché di benessere degli animali nella filiera agroalimentare e in tutti i settori di attività che hanno come obiettivo fondamentale la lotta alla possibile diffusione delle malattie degli animali, in alcuni casi trasmissibili all’uomo, o degli organismi nocivi per le piante o per i prodotti vegetali, nonché di garantire la tutela dell’ambiente dai rischi derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM) o da prodotti fitosanitari. L’applicazione corretta di tale normativa, indicata in seguito collettivamente come «legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare», contribuisce al funzionamento del mercato interno.
Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)stabilisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione per l’organizzazione di controlli ufficiali, e di attività ufficiali diverse dai controlli ufficiali, nell’intera filiera agroalimentare.
Ai sensi dell’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri assicurano che i controlli ufficiali disciplinati da tale regolamento siano eseguiti dalle autorità competenti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP), la cui elaborazione e attuazione sono coordinate in tutto il loro territorio.
Ai sensi dell’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, i PCNP sono preparati in modo da garantire che siano programmati controlli ufficiali in tutti i settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e in conformità dei criteri fissati all’articolo 9 e delle norme di cui agli articoli da 18 a 27.
L’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 stabilisce i principi per le informazioni generali che devono figurare nel PCNP e l’articolo 111, paragrafo 2, stabilisce i principi per la preparazione, l’aggiornamento e il riesame del PCNP.
Alla luce dell’esperienza derivante dall’attuazione dei PCNP, dagli audit effettuati dalle autorità competenti negli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dagli esperti della Commissione in conformità dell’articolo 45 di tale regolamento, nonché dalle informazioni che figurano nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri conformemente all’articolo 44 di tale regolamento, è opportuno redigere il presente documento di orientamento per la preparazione dei PCNP.
Pertanto il presente documento di orientamento dovrebbe concentrarsi sugli elementi del PCNP che devono essere attuati negli Stati membri per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) 2017/625, e in particolare quelli previsti all’articolo 111, il quale stabilisce i principi che disciplinano la preparazione, l’aggiornamento e il riesame del piano di controllo nazionale.
Scopo del PCNP è anche stabilire una solida base per gli audit delle autorità competenti a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625 e per consentire alla Commissione di eseguire controlli negli Stati membri, conformemente all’articolo 116 di tale regolamento.
La Commissione riesaminerà periodicamente il presente documento di orientamento e lo aggiornerà, secondo necessità, dopo aver ricevuto e analizzato i PCNP e alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2017/625.
Il presente documento di orientamento è inteso ad assistere le autorità nazionali nell’applicazione degli articoli da 109 a 111 del regolamento (UE) 2017/625. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione.
Indice
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A. |
Scopo del documento di orientamento | 4 |
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B. |
Definizioni | 4 |
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C. |
Orientamenti sui requisiti giuridici del PCNP | 5 |
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1. |
Ambito di applicazione del PCNP | 5 |
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2. |
Il PCNP integrato unico | 5 |
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3. |
Raccolta di informazioni durante l’attuazione del PCNP e presentazione delle relazioni | 6 |
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4. |
Periodicità (durata del ciclo di pianificazione) | 6 |
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5. |
Requisiti generali del PCNP | 7 |
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D. |
Orientamenti generali sul contenuto del PCNP | 7 |
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1. |
Strategia e contesto | 7 |
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1.1. |
Obiettivi strategici del PCNP | 7 |
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1.2. |
Classificazione in base al rischio | 8 |
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2. |
Quadro strutturale dei controlli ufficiali | 8 |
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2.1. |
Designazione delle autorità competenti | 8 |
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2.2. |
Delega a organismi delegati (o persone fisiche) | 9 |
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3. |
Organizzazione generale e gestione dei controlli ufficiali | 9 |
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3.1. |
Sistemi dei controlli e attività di coordinamento | 10 |
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3.2. |
Rispetto dei criteri operativi | 11 |
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3.3. |
Formazione del personale che effettua i controlli ufficiali | 12 |
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3.4. |
Procedure documentate | 12 |
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4. |
Gestione degli incidenti/delle emergenze | 12 |
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4.1. |
Piani operativi di emergenza | 12 |
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4.2. |
Organizzazione della collaborazione e dell’assistenza reciproca | 13 |
A. Scopo del documento di orientamento
Scopo del presente documento di orientamento è assistere gli Stati membri nella preparazione del piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) di cui all’articolo 109 del regolamento (UE) 2017/625. Il documento fornisce orientamenti sull’attuazione dei requisiti che il PCNP deve soddisfare a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, di tale regolamento.
Pertanto la sezione C del presente documento di orientamento si concentra sugli orientamenti relativi ai requisiti giuridici del PCNP e la sezione D fornisce orientamenti sul contenuto del PCNP. Il presente documento di orientamento comprende anche un modello facoltativo di PCNP. Spetta tuttavia agli Stati membri scegliere in quale formato intendono presentare il proprio PCNP.
B. Definizioni
Ai fini del presente documento di orientamento si fa riferimento alle definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) 2017/625 e ad altre norme pertinenti dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
In particolare, è opportuno rilevare le seguenti definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625:
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a) |
«controlli ufficiali»: attività eseguite dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali a norma del presente regolamento al fine di verificare:
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b) |
«altre attività ufficiali»: attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali a norma del presente regolamento e della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali o di organismi nocivi per le piante, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali; |
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c) |
«autorità competenti»:
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d) |
«autorità di controllo competente per il settore biologico»: un organismo pubblico di uno Stato membro per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, cui le autorità competenti hanno conferito, in tutto o in parte, le proprie competenze in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (3); |
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e) |
«organismo delegato»: una persona giuridica distinta alla quale le autorità competenti hanno delegato determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali o determinati compiti riguardanti altre attività ufficiali; |
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f) |
«piano di controllo»: una descrizione elaborata dalle autorità competenti contenente informazioni sulla struttura e sull’organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso di un determinato lasso temporale in ciascuno dei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2; |
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g) |
«rischio»: una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo sulla salute umana, animale o vegetale, sul benessere degli animali o sull’ambiente, conseguente alla presenza di un pericolo. |
Oltre alle definizioni di cui sopra, ai fini del presente documento di orientamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:
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a) |
«coordinamento»: qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i loro controlli ufficiali in modo coerente, al fine di contribuire efficacemente all’obiettivo o agli obiettivi comuni consistenti in una efficace attuazione del PCNP e della legislazione dell’Unione; |
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b) |
«settori»: i settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. |
C. Orientamenti sui requisiti giuridici del PCNP
1. Ambito di applicazione del PCNP
Articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
Il PCNP dovrebbe riguardare i controlli ufficiali disciplinati dall’articolo 1, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2017/625. Ulteriori informazioni volte a fornire orientamenti sulle norme contenenti disposizioni relative ai controlli ufficiali di cui sopra figurano nell’allegato 1.
Gli Stati membri non sono tenuti a includere nel proprio PCNP informazioni su altre attività ufficiali svolte dalle autorità competenti, dagli organismi delegati o da persone fisiche (4).
Gli Stati membri possono tuttavia decidere di inserire tali informazioni nel proprio PCNP se ritengono che siano pertinenti o contribuiscano alla comprensione del PCNP.
È possibile includere nel PCNP informazioni su altri controlli ufficiali che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625, per esempio i controlli ufficiali effettuati sulla base di altre norme dell’UE (come quelle sui medicinali veterinari), o informazioni relative allo strumento di valutazione delle prestazioni dei servizi veterinari (PVS tool) dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (5).
2. Il PCNP integrato unico
Articolo 109, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625.
L’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli Stati membri coordinino in tutto il loro territorio l’elaborazione e l’attuazione del PCNP. L’articolo 109, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri designano un organismo unico incaricato di coordinare la preparazione del PCNP fra tutte le autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali e di garantire che tale PCNP sia coerente e completo.
La designazione di un organismo unico da parte di uno Stato membro non dovrebbe essere considerata equivalente all’obbligo di creare un nuovo dipartimento all’interno di un’autorità competente, una nuova organizzazione oppure una nuova istituzione per conformarsi all’articolo 109, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Le strutture esistenti negli Stati membri possono essere designate come organismo unico.
Il PCNP comprende i controlli ufficiali effettuati da tutte le autorità competenti a tutti i livelli (centrale, regionale e locale), conformemente alle disposizioni nazionali in materia di controlli ufficiali.
Per gli Stati membri con un’amministrazione decentrata, il PCNP dovrebbe descrivere il modo in cui il coordinamento tra i vari organi è garantito al fine di elaborare un PCNP integrato unico.
Le autorità competenti dovrebbero elaborare sistemi appropriati per la pianificazione, la realizzazione e il coordinamento integrati delle attività collegate al PCNP. Un PCNP integrato unico non dovrebbe essere una semplice compilazione di piani suddivisi per singola autorità competente o per singolo settore. Una tale compilazione non servirebbe a integrare né a coordinare i controlli ufficiali all’interno e tra le autorità competenti e i settori, per quanto riguarda i relativi controlli ufficiali.
3. Raccolta di informazioni durante l’attuazione del PCNP e presentazione delle relazioni
Articolo 109, paragrafo 2, lettera c), articolo 111, paragrafi da 1 a 3, e articolo 113 del regolamento (UE) 2017/625.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 (6) della Commissione.
Durante l’attuazione del PCNP gli Stati membri dovrebbero raccogliere prove della sua attuazione, conservarle e metterle a disposizione di tutte le organizzazioni coinvolte nello svolgimento di audit per consentire la verifica dell’effettiva attuazione del PCNP. Queste prove dovrebbero comprendere procedure scritte, documenti e registrazioni in relazione ai controlli ufficiali.
L’articolo 109, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che gli organismi unici degli Stati membri raccolgano informazioni sull’attuazione del PCNP in vista della presentazione delle relazioni annuali di cui all’articolo 113 e del riesame e aggiornamento dello stesso, secondo necessità, a norma dell’articolo 111, paragrafo 2, di tale regolamento.
Le relazioni annuali riguardanti il PCNP devono essere compilate e presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri. Il documento di orientamento (7) sulle modalità di compilazione del modello standard di formulario di cui all’allegato del regolamento (UE) 2019/723 costituirà un ulteriore aiuto per gli Stati membri.
Ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, gli Stati membri provvedono affinché il PCNP sia messo a disposizione del pubblico, ad eccezione delle parti del piano la cui divulgazione potrebbe compromettere l’efficacia dei controlli ufficiali. Gli Stati membri possono scegliere i mezzi di pubblicazione del PCNP.
Ai sensi dell’articolo 111, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione l’ultima versione aggiornata dei rispettivi PCNP.
Ciò non pregiudica altre richieste di informazioni specifiche formulate dalla Commissione al fine di eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri a norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625.
4. Periodicità (durata del ciclo di pianificazione)
Spetta allo Stato membro determinare il periodo di validità/durata del PCNP, che può essere fissato in modo da corrispondere ad altre attività nazionali di pianificazione, come il ciclo di bilancio. Le ragioni per cui viene scelta una specifica durata dovrebbero essere indicate succintamente nel PCNP.
Considerando che il piano deve avere un carattere pluriennale, si raccomanda un periodo minimo di tre anni. Considerando la difficoltà di elaborare previsioni in un ambiente in costante evoluzione, la durata di ciascun ciclo di pianificazione non dovrebbe superare i cinque anni.
Il grado di dettaglio sui controlli ufficiali che potrà essere assicurato per ciascun anno del piano sarà determinato dalle incertezze e dai vincoli. In particolare è possibile che gli obiettivi operativi dei controlli ufficiali debbano essere fissati provvisoriamente per gli ultimi anni del PCNP e aggiornati periodicamente in corrispondenza con la preparazione della relazione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625. A tale riguardo, si rimanda alla sezione D.1.1.
5. Requisiti generali del PCNP
Articolo 110, articolo 111, paragrafo 2, e articolo 119 del regolamento (UE) 2017/625.
Il PCNP deve contenere informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controlli ufficiali degli Stati membri, coprendo tutti i settori della filiera agroalimentare dell’Unione. Anche se ha carattere generale, il PCNP deve comprendere informazioni sulle questioni specifiche di cui all’articolo 110, paragrafo 2, lettere da a) a k), del regolamento (UE) 2017/625. Orientamenti su tali questioni specifiche figurano nella sezione D del presente documento di orientamento.
Si ricorda agli Stati membri che sono tenuti a riesaminare e prevedere adeguamenti per il PCNP durante la sua attuazione, alla luce dei fattori enunciati all’articolo 111, paragrafo 2, e all’articolo 119, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625; sono tenuti inoltre a inserire qualunque modifica successiva nella relazione annuale di cui all’articolo 113, paragrafo 1, di tale regolamento.
Il PCNP dovrebbe pertanto descrivere:
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a) |
il processo di riesame annuale del funzionamento del PCNP, quale contributo alla relazione annuale sull’attuazione del PCNP; |
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b) |
come i risultati degli audit delle autorità nazionali competenti di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625 alimentano tale processo. |
D. Orientamenti generali sul contenuto del PCNP
1. Strategia e contesto
1.1. Obiettivi strategici del PCNP
Articolo 110, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.
Tenendo conto dell’obiettivo principale del regolamento (UE) 2017/625, ossia garantire un approccio più armonizzato e coerente ai controlli ufficiali e alle pertinenti azioni di verifica dell’attuazione lungo l’intera filiera agroalimentare dell’Unione, nonché dell’obbligo generale per gli Stati membri di applicare il diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero sviluppare obiettivi e strategie adeguati a tale scopo. Tali obiettivi e strategie devono costituire la base del PCNP, che deve illustrarli brevemente (8).
La strategia adottata dallo Stato membro per le diverse attività, i vari settori e le differenti fasi della filiera agroalimentare dell’Unione dovrebbe includere una breve descrizione degli elementi seguenti e le relative motivazioni:
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— |
i punti su cui devono concentrarsi i controlli ufficiali; |
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— |
le priorità dei controlli ufficiali; e |
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— |
l’assegnazione delle risorse. |
1.2. Classificazione in base al rischio
Articolo 110, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.
Tenendo conto del fatto che, per quanto riguarda la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625 impone alle autorità competenti di effettuare regolarmente controlli ufficiali su tutti gli operatori in base al rischio e con frequenza adeguata, il PCNP deve contenere informazioni sulla classificazione in base al rischio eventualmente assegnata alle varie attività soggette a controlli ufficiali. Ciò non pregiudica la normativa dell’Unione che specifica la frequenza minima dei controlli ufficiali.
È possibile inserire nel PCNP una descrizione succinta del procedimento di classificazione in base al rischio utilizzato dallo Stato membro (9).
2. Quadro strutturale dei controlli ufficiali
2.1. Designazione delle autorità competenti
Articolo 110, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625.
Il PCNP dovrebbe fornire una panoramica completa della struttura e dei compiti delle autorità competenti. Il PCNP dovrebbe:
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a) |
individuare le autorità o, se del caso, il livello delle autorità (10) designate come autorità competenti responsabili dei controlli ufficiali in tutti i settori elencati all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. È opportuno individuare tutte le autorità competenti e, se del caso, il livello dell’autorità competente (centrale, regionale e locale), nonché tutti gli organismi delegati o le persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti; |
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b) |
descrivere l’assegnazione dei compiti e delle responsabilità riguardanti i controlli ufficiali per l’intera filiera agroalimentare; |
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c) |
indicare le risorse a disposizione delle autorità competenti; |
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d) |
elencare i laboratori nazionali di riferimento designati a norma dell’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e i settori per i quali sono designati. |
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) possono essere illustrate sotto forma di un organigramma integrato a livello nazionale, che presenti le autorità competenti nonché i rispettivi compiti e responsabilità.
La descrizione delle risorse di cui dispongono le autorità competenti dovrebbe comprendere le risorse umane e le strutture e i servizi di supporto, come i sistemi informatici specializzati e gli impianti e i servizi di laboratorio, di diagnostica, di ricerca e di formazione, ove opportuno.
Le risorse umane dovrebbero essere espresse in posti a tempo pieno o «equivalenti a tempo pieno». Le strutture e i servizi disponibili possono essere quantificati in termini di livello di servizi, di capacità del laboratorio e di gamma di attività di analisi; tali informazioni possono eventualmente essere presentate a livello nazionale o regionale, con l’indicazione del numero di autorità competenti che condividono le strutture.
Un elenco completo dei laboratori ufficiali designati ai fini dell’analisi dei campioni prelevati durante i controlli ufficiali non deve obbligatoriamente figurare nel piano, ma dovrebbe essere tenuto dall’autorità competente.
Se gli elenchi dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali non figurano nel PCNP, è opportuno inserire uno o più link alle pagine web pertinenti in cui tali elenchi sono reperibili.
2.2. Delega a organismi delegati (o persone fisiche)
Articolo 110, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/625.
Se del caso il PCNP dovrebbe:
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a) |
individuare le autorità competenti che delegano compiti riguardanti i controlli ufficiali ad organismi delegati; |
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b) |
elencare i compiti specifici delegati a ciascuna categoria di organismi delegati; |
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c) |
contenere una descrizione generale dei meccanismi in essere per garantire che le autorità competenti deleganti e gli organismi delegati soddisfino i requisiti fissati dalle disposizioni seguenti:
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Le precedenti lettere da a) a c), punto i), possono applicarsi anche in caso di delega di compiti a persone fisiche (articoli 30 e 33 del regolamento (UE) 2017/625).
Quando gli stessi compiti riguardanti i controlli ufficiali sono delegati a più organismi delegati o persone fisiche, la delega di tali compiti può essere descritta, ai fini del PCNP, in termini di categorie di organismi delegati o persone fisiche. In tal caso un elenco completo e aggiornato degli organismi delegati o delle persone fisiche cui sono delegati i compiti riguardanti i controlli ufficiali non deve obbligatoriamente figurare nel piano, ma dovrebbe essere tenuto dalle pertinenti autorità competenti.
3. Organizzazione generale e gestione dei controlli ufficiali
Articolo 110, paragrafo 2, lettere da e) a i), del regolamento (UE) 2017/625.
L’articolo 110, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 prevede che il PCNP contenga informazioni sull’organizzazione e sulla gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti.
Il PCNP dovrebbe contenere una descrizione generale dell’organizzazione e della struttura di ciascuna organizzazione designata come autorità competente a tutti i livelli. Una stessa categoria di autorità competenti con organizzazione e struttura fondamentalmente identiche a livello regionale e/o locale può essere oggetto di una descrizione generica. Il PCNP dovrebbe descrivere il modo in cui i controlli ufficiali, compresi i controlli all’importazione e all’esportazione, sono organizzati e gestiti a livello nazionale, regionale e locale.
Il PCNP dovrebbe includere una descrizione generale degli elementi seguenti:
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a) |
l’organizzazione delle autorità competenti; |
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b) |
i rapporti gerarchici e le modalità di comunicazione (e/o di governance) all’interno delle autorità competenti e tra di esse, e con gli organismi delegati o le persone fisiche; |
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c) |
i meccanismi di verifica destinati a garantire la qualità, l’imparzialità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali a tutti i livelli, all’interno delle autorità competenti e tra di esse, anche tra tutte le autorità regionali e/o locali conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625; |
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d) |
il rapporto e gli accordi tra le autorità competenti e i laboratori nazionali di riferimento e i laboratori ufficiali designati, per garantire che tali laboratori siano conformi rispettivamente all’articolo 38 e all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, ed esercitino le loro attività in conformità a tali articoli; |
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e) |
le modalità per lo svolgimento degli audit da parte delle autorità competenti al fine di garantire l’efficacia e l’idoneità dei controlli ufficiali, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625. Tali modalità (11) dovrebbero indicare in che modo si garantisce che gli audit siano soggetti a uno scrutinio indipendente e svolti in modo trasparente e che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei relativi risultati. |
3.1. Sistemi dei controlli e attività di coordinamento
L’organizzazione dei sistemi dei controlli ufficiali dovrebbe tener conto degli elementi seguenti:
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a) |
la necessità di determinare la natura, la frequenza, il momento e il luogo dei controlli ufficiali, al fine di garantire il rispetto massimo della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare; |
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b) |
il ruolo dell’individuazione delle priorità nella determinazione dell’equilibrio tra i compiti e le risorse e dell’efficienza e dell’efficacia rispetto ai costi; |
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c) |
i piani o i programmi di controllo nazionali specifici previsti dalla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare; |
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d) |
qualunque piano nazionale specifico di lotta contro una malattia o eradicazione di una malattia; |
|
e) |
qualunque classificazione pertinente in base al rischio. |
Il PCNP dovrebbe pertanto descrivere:
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a) |
i sistemi dei controlli ufficiali applicati ai vari settori e in particolare:
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|
b) |
il modo in cui le categorie di rischio di cui alla sezione D.1.2 sono applicate per orientare efficacemente i controlli ufficiali; |
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c) |
il modo in cui i meccanismi dei controlli ufficiali riguardanti le norme dell’Unione applicabili orizzontalmente in materia di filiera agroalimentare sono integrati nei controlli ufficiali applicabili a ciascun settore interessato; quando più di un settore è coinvolto dovrebbero essere stabiliti «collegamenti» appropriati tra i vari settori. |
È opportuno predisporre meccanismi per garantire il coordinamento delle attività e la collaborazione all’interno delle autorità competenti e tra di esse. Tali meccanismi dovrebbero contribuire inoltre a garantire la qualità, l’imparzialità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali.
Sarà in particolare opportuno trasmettere informazioni sulle misure generali adottate per gestire il rapporto tra le varie autorità competenti responsabili di vari settori o di varie fasi della filiera agroalimentare dell’Unione, nonché sui meccanismi nel cui ambito la competenza è stata attribuita ad autorità regionali e/o locali o è condivisa con tali autorità.
Il PCNP dovrebbe pertanto descrivere:
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a) |
i meccanismi atti a garantire una collaborazione e un coordinamento efficaci ed efficienti delle attività:
Per esempio i meccanismi formali volti a garantire il coordinamento delle attività e la coerenza dei controlli ufficiali, quali riunioni, comitati congiunti e gruppi di collegamento, e i requisiti applicabili ad azioni o accordi congiunti; |
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b) |
le iniziative di formazione comuni destinate al personale che partecipa ai controlli ufficiali, ad esempio riguardanti le competenze tecniche, la sorveglianza dei servizi di controllo, la gestione della qualità e gli audit, ove applicabile; |
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c) |
la condivisione dell’accesso alle strutture di laboratorio e di diagnosi, ove applicabile; |
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d) |
la gestione e l’uso di banche dati nazionali condivise, ove applicabile; |
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e) |
i settori nei quali il coordinamento e la comunicazione tra le autorità competenti costituiscono una questione importante, comprese:
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3.2. Rispetto dei criteri operativi
Il PCNP dovrebbe descrivere i metodi impiegati per garantire che le organizzazioni designate come autorità competenti o le autorità di controllo competenti per il settore biologico rispettino efficacemente i requisiti enunciati all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e da c) a i), del regolamento (UE) 2017/625.
Il PCNP dovrebbe descrivere in particolare le procedure e/o i meccanismi posti in essere per garantire quanto segue, per quanto riguarda tutte le autorità competenti e le autorità di controllo competenti per il settore biologico:
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a) |
l’efficacia e l’adeguatezza dei controlli ufficiali; |
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b) |
che siano adottate misure atte a garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali (12) non si trovi in una situazione di conflitto di interessi che potrebbe nuocere alla sua obiettività e alla sua indipendenza o compromettere il suo giudizio professionale e a gestire qualunque potenziale conflitto di interessi; |
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c) |
che tutte le autorità dispongano di adeguate strutture di laboratorio per eseguire analisi, prove e diagnosi, o vi abbiano accesso; |
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d) |
che tutte le autorità dispongano di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti per eseguire i controlli ufficiali in modo efficiente ed efficace, o vi abbiano accesso; |
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e) |
che tutte le autorità dispongano di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente; |
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f) |
che tutte le autorità siano legittimate ad effettuare i controlli ufficiali e ad adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2017/625 e dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e dispongano fra l’altro del potere di accedere ai locali degli operatori, di ispezionare animali e merci, registri o altri documenti, compresi i sistemi informatici, di prelevare campioni e di adottare misure appropriate in caso di sospetto o rilevamento di non conformità, compresa l’imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive o l’avvio di procedure appropriate per l’imposizione di tali sanzioni; |
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g) |
che tutte le autorità dispongano di piani di emergenza e siano preparate a gestire tali piani in caso di emergenza, a seconda dei casi, in conformità della normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2. |
3.3. Formazione del personale che effettua i controlli ufficiali
Il PCNP descrive i sistemi o i meccanismi posti in essere per garantire che il personale addetto ai controlli ufficiali riceva o abbia ricevuto la formazione di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625.
Il PCNP descrive anche i meccanismi adottati per garantire che tutto il personale addetto ai controlli ufficiali possieda le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie per effettuare tali controlli in modo efficace.
Il PCNP dovrebbe descrivere, per tutti i settori, i sistemi o meccanismi posti in essere per:
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a) |
identificare le esigenze in materia di formazione del personale che effettua i controlli ufficiali; |
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b) |
erogare e valutare tale formazione; |
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c) |
documentare tale formazione a fini di audit. |
I meccanismi posti in essere per la delega di compiti riguardanti i controlli ufficiali ad organismi delegati o persone fisiche dovrebbero garantire che i membri del personale di tali organismi delegati o tali persone fisiche siano in possesso della formazione, delle qualifiche e delle competenze necessarie per effettuare tali compiti in modo efficace (si rimanda anche agli orientamenti alla sezione D.2.2).
3.4. Procedure documentate
Il PCNP dovrebbe descrivere i sistemi o i meccanismi in essere per garantire l’efficace attuazione dei requisiti di cui all’articolo 12, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (UE) 2017/625, per quanto riguarda le procedure documentate, e all’articolo 13 di tale regolamento per quanto riguarda la documentazione scritta dei controlli ufficiali.
Le procedure documentate riguardano le aree tematiche per le procedure di controllo di cui all’allegato II, capo II, del regolamento (UE) 2017/625 e contengono istruzioni per il personale addetto ai controlli ufficiali.
Per tutte le aree tematiche, il PCNP dovrebbe descrivere i sistemi o i meccanismi in essere per garantire che:
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a) |
le procedure documentate applicabili siano facilmente accessibili (13):
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b) |
le procedure documentate siano riesaminate e aggiornate a intervalli opportuni. |
Un elenco completo o un indice delle procedure documentate non deve obbligatoriamente figurare nel piano, ma dovrebbe essere tenuto dall’autorità competente.
I PCNP dovrebbero descrivere i sistemi o meccanismi posti in essere per registrare l’effettuazione e gli esiti dei controlli ufficiali, conformemente all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/625, per classificare tali registrazioni e per garantire che queste ultime siano facilmente accessibili:
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a) |
per tutto il personale addetto ai controlli ufficiali; |
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b) |
per le autorità competenti interessate; |
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c) |
per l’autorità competente centrale; |
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d) |
per qualsiasi organizzazione coinvolta nello svolgimento di audit; |
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e) |
per la Commissione, su sua richiesta. |
4. Gestione degli incidenti/delle emergenze
4.1. Piani operativi di emergenza
Articolo 110, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2017/625.
La presente sezione fornisce orientamenti, in particolare, sulle informazioni che dovrebbero essere fornite in relazione ai piani di emergenza di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera i), e all’articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625 e, in generale, su altri piani di emergenza previsti dalla pertinente normativa dell’Unione, quali:
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— |
il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); e |
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— |
il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (15),. |
Il PCNP dovrebbe:
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a) |
indicare ciascuno dei settori per i quali sono stati posti in essere piani di emergenza specifici; |
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b) |
precisare l’ambito di applicazione di ciascuno di tali piani di emergenza; |
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c) |
individuare, per ciascuno di questi piani di emergenza, l’organismo o gli organismi incaricati di elaborarli e di aggiornarli; |
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d) |
descrivere i sistemi o i meccanismi posti in essere per garantire la diffusione dei piani di emergenza e offrire una formazione adeguata in merito alla loro attuazione. |
Tuttavia non è necessario allegare una copia dei singoli piani di emergenza, ma è opportuno fornire uno o più link alle pagine web pertinenti.
Se del caso, questi meccanismi possono essere descritti mediante un organigramma o una tabella o un’altra modalità di presentazione chiara.
4.2. Organizzazione della collaborazione e dell’assistenza reciproca
Articolo 110, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625.
Il PCNP dovrebbe:
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a) |
descrivere i meccanismi generali posti in essere per garantire che i requisiti degli articoli da 102 a 107 del regolamento (UE) 2017/625 siano rispettati; |
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b) |
individuare l’organo o gli organi di collegamento designati e i rispettivi settori di responsabilità o di competenza. |
La descrizione dei meccanismi generali potrebbe includere informazioni sul modo in cui le autorità competenti si scambiano e diffondono informazioni su gravi rischi sanitari diretti o indiretti per l’uomo, per gli animali o per le piante, per il benessere degli animali o, per quanto riguarda gli OGM e i prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente, al fine di consentire l’adozione rapida di misure per contrastare tali gravi rischi.
È opportuno istituire meccanismi di assistenza e collaborazione transfrontaliera tra le autorità competenti per garantire che i casi di non conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare aventi dimensione transfrontaliera siano effettivamente perseguiti non solo nello Stato membro in cui il caso di non conformità viene rilevato, ma anche nello Stato membro ove esso ha avuto origine.
Una breve spiegazione del modo in cui le autorità competenti interagiscono con le diverse componenti del sistema informatico per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) (16) e ne fanno uso potrebbe essere utilizzata a dimostrazione delle azioni tempestive degli Stati membri volte a contrastare determinati gravi rischi lungo la filiera agroalimentare dell’Unione; potrebbe altresì dimostrare la preparazione degli Stati membri ad adottare azioni efficaci e proporzionate per perseguire violazioni transfrontaliere della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare, anche nei casi in cui potenziali pratiche fraudolente o ingannevoli abbiano o possano avere una dimensione transfrontaliera.
Alle richieste di assistenza amministrativa e collaborazione e a tutte le notifiche dovrebbe essere dato adeguato seguito. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero designare uno o più organi di collegamento che curino e coordinino i flussi di comunicazione tra le autorità competenti dei vari Stati membri.
(1) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
(4) A norma dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, gli articoli da 109 a 111 dello stesso regolamento non si applicano ad altre attività ufficiali.
(5) L’operato del gruppo di lavoro congiunto OIE-UE potrebbe costituire un’utile fonte di informazioni.
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, del 2 maggio 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU L 124 del 13.5.2019, pag. 1).
(7) Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sulle modalità di compilazione del modello standard di formulario di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2019/723 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri (GU C 71 dell’1.3.2021, pag. 1) [C(2021) 1136].
(8) L’operato della rete PCNP potrebbe costituire un’utile fonte di informazioni.
(9) Cfr. nota 8.
(10) Per esempio: «Länder», «consigli provinciali», «comuni», «départements».
(11) Tali modalità dovrebbero tenere conto della comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sull’attuazione delle disposizioni per lo svolgimento degli audit a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625 (GU C 66 del 26,2,2021 pag. 22).
(12) Quando i controlli ufficiali sono effettuati da personale esterno o contrattuale, che siano adottate misure per fare in modo che queste persone abbiano lo stesso grado di indipendenza e di responsabilità del personale permanente nell’esecuzione dei loro compiti di controllo ufficiale.
(13) Si rimanda anche alla sezione C.3.
(14) Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
ALLEGATO 1
Orientamenti sull’ambito di applicazione del PCNP
Il PCNP dovrebbe indicare i meccanismi posti in essere per tutti i controlli ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625. Ulteriori informazioni intese a fornire orientamenti sulle norme che contengono disposizioni per i suddetti controlli ufficiali sono riportate di seguito, sotto forma di elenchi indicativi non esaustivi, per ciascun settore di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/625.
PER QUANTO RIGUARDA I SETTORI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625:
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Regolamento (CEE) n. 315/93 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari |
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Direttiva 96/22/CE concernente il divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali |
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Direttiva 96/23/CE concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti - disposizioni che restano applicabili conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 150 del regolamento (UE) 2017/625 |
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Decisione 97/747/CE che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale |
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Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (norme pertinenti per le acque confezionate in bottiglie) |
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Direttiva 1999/2/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
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Direttiva 1999/3/CE che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
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Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare |
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Direttiva 2002/46/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari |
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Direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
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Direttiva 2003/40/CE che determina l’elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive |
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Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari |
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Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
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Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
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Regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
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Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale |
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Regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari |
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Regolamento (CE) n. 2074/2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma del regolamento (CE) n. 854/2004 |
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Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari |
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Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari |
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Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
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Regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari |
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Regolamento (CE) n. 1332/2008 relativo agli enzimi alimentari |
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Regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari |
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Regolamento (CE) n. 1334/2008 relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti |
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Direttiva 2009/32/CE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti |
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Direttiva 2009/39/CE relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare |
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Direttiva 2009/54/CE sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali |
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Regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale |
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Regolamento (UE) n. 115/2010 che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente |
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Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
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Regolamento (UE) n. 931/2011 relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 per gli alimenti di origine animale |
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Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori |
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Regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva |
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Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (titolo IV: indicazioni facoltative di qualità) |
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Regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione |
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Regolamento (UE) n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso |
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Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune |
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Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (articoli da 73 a 91) |
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Regolamento (UE) n. 1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili |
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Regolamento (UE) n. 1379/2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura |
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Regolamento (UE) n 179/2014 che completa il regolamento (UE) n. 228/2013 relativamente al registro degli operatori, all’importo dell’aiuto per la commercializzazione dei prodotti al di fuori della regione, al simbolo grafico, all’esenzione dai dazi all’importazione per taluni bovini e al finanziamento di talune misure relative alle misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione |
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Regolamento (UE) 2015/1375 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni |
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Regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti |
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Regolamento (UE) 2019/624 recante norme specifiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi in conformità al regolamento (UE) 2017/625 |
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Regolamento (UE) 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali |
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Regolamento (UE) 2019/1139 che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i controlli ufficiali sugli alimenti di origine animale relativamente ai requisiti concernenti le informazioni sulla catena alimentare e i prodotti della pesca e al riferimento ai metodi di analisi riconosciuti per le biotossine marine e ai metodi di prova relativi al latte crudo e al latte vaccino trattato termicamente |
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Regolamento (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate |
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Direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati |
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Raccomandazione 2004/787/CE relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 |
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Regolamento (CE) n. 65/2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
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Regolamento (UE) n. 619/2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta |
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Direttiva (UE) 2015/412 che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio |
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Tutti gli atti giuridici relativi all’autorizzazione di singoli prodotti, come reperibili nel registro UE degli OGM: Organismi geneticamente modificati — Commissione europea (http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm) |
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Direttiva 90/167/CEE che stabilisce le condizioni dì preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità (fino al 27 gennaio 2022) |
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Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare |
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Direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali |
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Regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati |
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Regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale |
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Regolamento (CE) n. 641/2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
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Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi |
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Regolamento (CE) n. 396/2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale |
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Direttiva 2008/38/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali |
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Regolamento (CE) n. 152/2009 che fissa i metodi di campionamento e d’analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali |
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Regolamento (CE) n. 767/2009 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi |
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Regolamento (UE) n. 619/2011 che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta |
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Regolamento (UE) n. 68/2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi |
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Regolamento (UE) 2019/4 relativo alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’utilizzo di mangimi medicati (dal 28 gennaio 2022) |
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Regolamento (UE) 2019/2090 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate |
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Elenco di atti di cui all’articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 (fino al 20 aprile 2021), in particolare:
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Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE |
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Regolamento (CE) n. 494/98 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 per quanto riguarda l’applicazione di sanzioni amministrative minime nell’ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini |
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Regolamento (CE) n. 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine |
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Regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili |
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Regolamento (CE) n. 1082/2003 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini |
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Regolamento (CE) n. 1505/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda i controlli minimi da effettuare per l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina |
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Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (dal 21 aprile 2021) |
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Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano |
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Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera |
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Regolamento (CE) n. 1255/97 riguardante i criteri comunitari per i posti di controllo e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE |
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Direttiva 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti |
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Direttiva 1999/74/CE che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole |
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Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate |
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Direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne |
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Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli |
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Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini |
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Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento |
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Regolamento (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante |
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Regolamento (UE) 2019/66 recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali su piante, prodotti vegetali e altri oggetti al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione sulle misure di protezione dagli organismi nocivi per le piante applicabili a tali merci |
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Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari |
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Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi |
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Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici (fino al 31 dicembre 2020) |
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Regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli |
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Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi |
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Regolamento (UE) n. 392/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo per la produzione biologica |
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Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli |
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Regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (dal 1° gennaio 2021) |
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Regolamento (CE) n. 178/2002 (articolo 53) |
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Regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose |
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Regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari |
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Regolamento (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati |
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Regolamento (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari |
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Regolamento (UE) n. 668/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 |
PER QUANTO RIGUARDA L’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625:
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Regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi |
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Atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi a misure urgenti per alimenti e mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo |
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Regolamento (UE) 2019/478 che modifica il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le categorie di partite da sottoporre a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri |
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Regolamento (UE) 2019/625 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano |
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Regolamento (UE) 2019/1012 che integra il regolamento (UE) 2017/625 stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontalieri |
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Regolamento (UE) 2019/1013 relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell’Unione |
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Regolamento (UE) 2019/1014 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontalieri, compresi i centri d’ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l’inserimento in elenco dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo |
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Regolamento (UE) 2019/1081 che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell’esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontalieri |
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Regolamento (UE) 2019/1666 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le condizioni di controllo del trasporto e dell’arrivo di partite di talune merci dal posto di controllo frontaliero di arrivo fino allo stabilimento nel luogo di destinazione nell’Unione |
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Regolamento (UE) 2019/1793 relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 |
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Regolamento (UE) 2019/1873 relativo alle procedure ai posti di controllo frontalieri per un’esecuzione coordinata, da parte delle autorità competenti, di controlli ufficiali intensificati su prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti compositi |
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Regolamento (UE) 2019/2074 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le norme in merito a controlli ufficiali specifici sulle partite di determinati animali e merci che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno in quanto non ammesse in un paese terzo |
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Regolamento (UE) 2019/2122 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda alcune categorie di animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, i controlli specifici relativamente al bagaglio personale dei passeggeri e a piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all’immissione in commercio, e che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione |
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Regolamento (UE) 2019/2123 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontalieri |
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Regolamento (UE) 2019/2124 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali delle partite di animali e merci in transito, trasbordo e successivo trasporto attraverso l’Unione, e che modifica i regolamenti (CE) n. 798/2008, (CE) n. 1251/2008, (CE) n. 119/2009, (UE) n. 206/2010, (UE) n. 605/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 28/2012, il regolamento (UE) 2016/759 e la decisione 2007/777/CE |
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Regolamento (UE) 2019/2125 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le norme relative all’esecuzione di controlli ufficiali specifici del materiale da imballaggio in legno, la notifica di alcune partite e le misure da adottare nei casi di non conformità |
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Regolamento (UE) 2019/2126 che integra il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda le norme per i controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all’esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri |
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Regolamento (UE) 2019/2129 che stabilisce norme relative all’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell’Unione |
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Regolamento (UE) 2019/2130 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri |
ALLEGATO 2
Orientamenti sul formato del PCNP
Al fine di promuovere un approccio coerente e globale all’organizzazione e all’attuazione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono scegliere di presentare il proprio PCNP secondo il seguente formato facoltativo.
1. Titolo
Piano di controllo nazionale pluriennale, a norma degli articoli da 109 a 111 del regolamento (UE) 2017/625, presentato da (nome del paese) per il periodo dal (anno) al (anno) (1).
2. Organismo unico nello stato membro (per le comunicazioni relative al piano)
Organismo unico (può trattarsi di un’unità o di un ufficio di un’amministrazione designata):
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Indirizzo: |
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E-mail: |
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Telefono: |
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Sito web: |
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3. Contenuto del PCNP
3.1 Strategia e contesto
3.1.1. Obiettivi strategici del PCNP (Orientamenti di riferimento: sezione D.1.1)
Elencare gli obiettivi strategici, ad esempio:
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Settori |
Obiettivi |
Indicatori |
Osservazioni |
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Settore 1 |
Obiettivo 1 |
Indicatore 1 |
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Indicatore 2 |
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Indicatore n |
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3.1.2. Classificazione in base al rischio (Orientamenti di riferimento: sezione D.1.2)
Classificazione in base al rischio per attività, ad esempio:
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Rischio 1 |
Rischio 2 |
Rischio 3 |
Rischio n |
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Attività 1 |
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Attività 2 |
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Attività 3 |
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3.2 Quadro strutturale dei controlli ufficiali
3.2.1. Designazione delle autorità competenti (Orientamenti di riferimento: sezione D.2.1)
Per le autorità competenti designate (denominazione, struttura e organizzazione su base nazionale), fornire una descrizione degli elementi seguenti:
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— |
settori di competenza/ambito delle responsabilità; |
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— |
modalità di comunicazione e di presentazione delle relazioni. |
È possibile eventualmente utilizzare organigrammi o tabelle per descrivere la struttura, le responsabilità, le modalità di comunicazione o di presentazione delle relazioni ecc.
Laboratori nazionali di riferimento:
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Laboratorio nazionale di riferimento |
Numero di accreditamento |
Autorità competente responsabile |
Attività di analisi designate |
Programmi di prove valutative/interlaboratorio |
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Oppure fornire un link al sito in cui è reperibile l’elenco.
Descrivere:
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— |
i sistemi di gestione e di controllo della qualità applicati nell’ambito di ciascun laboratorio nazionale di riferimento; |
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— |
i meccanismi posti in essere per la pianificazione e la realizzazione delle prove valutative/interlaboratorio e il programma delle prove valutative/interlaboratorio per la durata del PCNP, ove opportuno; |
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— |
le disposizioni adottate per fare in modo che i laboratori nazionali di riferimento designati conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 siano conformi all’articolo 100 di tale regolamento ed esercitino le loro attività nel rispetto di tale articolo. |
3.2.2. Delega a organismi delegati o persone fisiche (Orientamenti di riferimento: sezione D.2.2)
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Autorità competente delegante |
Organismi delegati o persone fisiche o categoria di organismi delegati o persone fisiche, a seconda dei casi |
Compiti riguardanti i controlli ufficiali delegati |
Numero di accreditamento o tipo di accreditamento richiesto |
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Descrivere i meccanismi posti in essere per garantire il rispetto dei requisiti legislativi concernenti la delega dei compiti riguardanti i controlli a organismi delegati o a persone fisiche.
Descrivere le disposizioni adottate per garantire un coordinamento efficiente ed efficace tra le autorità competenti e gli organismi delegati o le persone fisiche.
Se non sono inclusi nell’elenco di cui sopra, fornire uno o più link a siti in cui sia reperibile l’elenco degli organismi delegati o delle persone fisiche.
3.3 Organizzazione generale e gestione dei controlli ufficiali (Orientamenti di riferimento: sezioni D.3 e da C.2 a C.5)
3.3.1. Autorità competente
Descrivere, a seconda dei casi:
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— |
l’organizzazione e la struttura interne in termini generali; |
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— |
le risorse umane disponibili per l’effettuazione dei controlli ufficiali (equivalenti a tempo pieno); |
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— |
le risorse di sostegno per l’effettuazione dei controlli ufficiali; |
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— |
le strutture di laboratorio; |
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— |
altre risorse/infrastrutture. |
Compilare individualmente per ciascuna autorità competente designata; tali dati possono tuttavia essere aggregati a livello nazionale o regionale per una stessa categoria di autorità competenti regionali o locali. Le informazioni relative alle autorità competenti possono essere presentate per settore, ad esempio nel modo seguente:
«Settore 1 — Alimenti e sicurezza alimentare, integrità e salubrità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti
Autorità competenti centrali (ACC)
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Autorità competente ACC 1 |
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Autorità competente ACC 2 |
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Ecc. |
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Autorità competenti regionali (ACR) (ad esempio federali/provinciali)
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Autorità competente ACR 1 o categoria 1 |
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Autorità competente ACR 2 o categoria 2 |
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Autorità competente ACR 3 o categoria 3 |
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Ecc. |
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Autorità competenti locali (ACL) (ad esempio a livello del distretto o del comune)
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Autorità competente ACL 1 o categoria 1 |
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Autorità competente ACL 2 o categoria 2 |
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Autorità competente ACL 3 o categoria 3 |
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Ecc. |
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Per i laboratori (diversi dai laboratori nazionali di riferimento), descrivere le procedure per:
|
— |
designare i laboratori; |
|
— |
garantire il rispetto dei requisiti applicabili ai laboratori ufficiali. |
Fornire uno o più link a siti in cui siano reperibili gli elenchi dei laboratori ufficiali designati.
Settore 2 — Emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi
…»
3.3.2 Sistemi dei controlli (per settore, comprendendo eventualmente i meccanismi orizzontali, se del caso)
Per ciascun sistema di controllo indicato di seguito, descrivere le misure adottate per:
|
— |
gestire il coordinamento tra le autorità competenti che hanno responsabilità collegate; |
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— |
garantire una collaborazione effettiva ed efficace all’interno delle autorità competenti e tra di esse; |
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— |
garantire la presa in considerazione di tutti i settori nei quali sono necessari il coordinamento e la collaborazione, sia all’interno delle autorità competenti che tra di esse. |
Descrivere i meccanismi posti in essere per garantire quanto segue:
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— |
l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali; |
|
— |
l’assenza di conflitti di interessi per il personale; |
|
— |
adeguate strutture di laboratorio; |
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— |
la disponibilità di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati ed esperti; |
|
— |
l’idoneità di strutture e attrezzature; |
|
— |
una legittimazione adeguata; |
|
— |
la collaborazione degli operatori con il personale che effettua i controlli ufficiali; |
|
— |
la disponibilità di procedure documentate; |
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— |
la tenuta di registri; |
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— |
la trasparenza dei controlli ufficiali. |
Per ciascun sistema di controllo descrivere:
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— |
i metodi e le tecniche di controllo utilizzati nonché il luogo e il momento in cui sono applicati; |
|
— |
le priorità di controllo e la ripartizione delle risorse in riferimento anche alla classificazione in base al rischio; |
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— |
la verifica dei meccanismi previsti, comprese le modalità di presentazione delle relazioni; |
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— |
le modalità di applicazione della legislazione orizzontale tra i vari settori; |
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— |
il modo in cui i piani o programmi di controllo specifici previsti dalla legislazione dell’Unione sono integrati nei sistemi dei controlli nei settori interessati, se del caso.
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3.3.3 Misure di formazione
Tali misure possono essere indicate, a seconda dei casi, per ciascuna autorità competente o per categoria di autorità competenti nel caso di sistemi equivalenti. Se del caso, le misure di formazione possono essere descritte per settore.
Descrivere le misure poste in essere per:
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— |
identificare le esigenze in materia di formazione; |
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— |
attuare il piano o i piani di formazione; |
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— |
registrare e valutare le formazioni. |
3.3.4. Descrivere il processo di adeguamento e riesame del PCNP.
Descrivere le misure poste in essere per:
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— |
gli audit delle autorità competenti, comprese la frequenza e la natura degli audit; |
|
— |
garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati di tali audit; |
|
— |
garantire che gli audit siano soggetti a uno scrutinio indipendente e siano svolti in modo trasparente. |
3.4 Gestione degli incidenti e delle emergenze (Orientamenti di riferimento: sezioni D.4.1 e D.4.2)
La presente sezione dovrebbe essere compilata su base nazionale.
Per i piani di emergenza, descrivere:
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— |
i settori/i soggetti/le aree per i quali esistono piani di emergenza; |
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— |
l’ambito di applicazione di ciascun piano di emergenza; |
|
— |
l’autorità o le autorità competenti responsabili; |
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— |
le modalità di diffusione e di formazione volte a garantire un’attuazione efficace, compresi gli esercizi di simulazione. Modalità di assistenza reciproca:
Uso delle banche dati dell’UE:
|
(1) Periodo di validità del piano.
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/28 |
Avviso all’attenzione della persona oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/932/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
(2021/C 78/02)
Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione della persona che figura nell’allegato della decisione 2014/932/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/398 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/397 del Consiglio (4) concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen.
Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di inserire tale persona nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure stabilite dai punti 11 e 15 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) 2140 (2014) e dal punto 14 dell’UNSCR 2216 (2015).
La persona interessata può presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché sia riconsiderata la decisione concernente la sua inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
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Focal Point for De-listing |
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Security Council Subsidiary Organs Branch |
|
Room DC2 2034 |
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United Nations |
|
New York, N.Y. 10017 |
|
Stati Uniti d’America |
Tel.: +1 917 367 9448
Fax: +1 212 963 1300
Email: delisting@un.org
Per maggiori informazioni consultare: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests
Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che la persona designata dalle Nazioni Unite deve essere inclusa negli elenchi delle persone e delle entità che sono oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/932/PESC del Consiglio attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/398 e al regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/397. I motivi che hanno determinato l’inclusione negli elenchi della persona in questione sono specificati alla voce corrispondente dell’allegato della decisione del Consiglio e dell’allegato I del regolamento del Consiglio.
Si richiama l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 4 del regolamento).
La persona interessata può presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che la include negli elenchi summenzionati. L’eventuale richiesta deve essere inoltrata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
|
Segretariato generale |
|
RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
Email: sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l’attenzione della persona interessata sulla possibilità di proporre ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(1) GU L 365 dell’19.12.2014, pag. 147.
(2) GU L 77 I del 5.3.2021, pag. 3.
|
8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/30 |
Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/932/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
(2021/C 78/03)
Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2014/932/PESC del Consiglio (2), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/398 del Consiglio (3), e il regolamento (UE) n. 1352/2014 del Consiglio (4), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/397 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento dei dati è l’unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell’Unione europea |
|
Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
E-mail: sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell’SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2014/932/PESC, attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2021/398 e del regolamento (UE) n. 1352/2014, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/397.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2014/932/PESC e nel regolamento (UE) n. 1352/2014.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati, quali i diritti di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, devono ricevere risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato dall’elenco delle persone soggette alle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 365 del 19.12.2014, pag. 147.
(3) GU L 77I del 5.3.2021, pag. 3.
Commissione europea
|
8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/31 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
5 marzo 2021
(2021/C 78/04)
1 euro =
|
|
Moneta |
Tasso di cambio |
|
USD |
dollari USA |
1,1938 |
|
JPY |
yen giapponesi |
129,30 |
|
DKK |
corone danesi |
7,4363 |
|
GBP |
sterline inglesi |
0,86300 |
|
SEK |
corone svedesi |
10,1863 |
|
CHF |
franchi svizzeri |
1,1066 |
|
ISK |
corone islandesi |
152,90 |
|
NOK |
corone norvegesi |
10,2110 |
|
BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
|
CZK |
corone ceche |
26,303 |
|
HUF |
fiorini ungheresi |
366,29 |
|
PLN |
zloty polacchi |
4,5748 |
|
RON |
leu rumeni |
4,8813 |
|
TRY |
lire turche |
8,9502 |
|
AUD |
dollari australiani |
1,5565 |
|
CAD |
dollari canadesi |
1,5160 |
|
HKD |
dollari di Hong Kong |
9,2695 |
|
NZD |
dollari neozelandesi |
1,6737 |
|
SGD |
dollari di Singapore |
1,6008 |
|
KRW |
won sudcoreani |
1 347,11 |
|
ZAR |
rand sudafricani |
18,2619 |
|
CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,7489 |
|
HRK |
kuna croata |
7,5745 |
|
IDR |
rupia indonesiana |
17 184,09 |
|
MYR |
ringgit malese |
4,8635 |
|
PHP |
peso filippino |
58,048 |
|
RUB |
rublo russo |
88,8807 |
|
THB |
baht thailandese |
36,422 |
|
BRL |
real brasiliano |
6,7979 |
|
MXN |
peso messicano |
25,3204 |
|
INR |
rupia indiana |
87,2305 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI
|
8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/32 |
Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE
(La presente pubblicazione si basa su informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione)
(2021/C 78/05)
GERMANIA
|
Famiglia di gas |
Seconda |
Terza |
|||||||||||||
|
Gruppo di gas |
Gruppo H |
Gruppo L |
Gruppo P |
Gruppo B |
|||||||||||
|
|
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
minimo |
massimo |
|||||||
|
Potere calorifico superiore (PCS) [MJ/m3] |
34,5 |
44,7 |
28,7 |
38,6 |
101,2 (4) |
133,8 (4) |
|||||||||
|
Indice di Wobbe [MJ/m3] |
46,50 (1) |
53,60 |
37,60 (2) |
44,40 |
72,90 (5) |
87,30 (5) |
81,80 |
87,30 |
|||||||
|
Composizione del gas, in percentuale volumetrica del contenuto totale |
|||||||||||||||
|
Contenuto di C1-C5, (somma) |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
- |
100 |
|||||||
|
Contenuto di N2 + CO2 |
2,5 |
4 |
|
- |
|
- |
|
- |
|||||||
|
Contenuto di CO |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||
|
Contenuto di idrocarburi insaturi |
- |
- |
10 % |
10 % |
|||||||||||
|
Contenuto di idrogeno |
0 |
0,2 - 10 |
0 |
0,2 - 10 |
0 |
0,2 (6) |
0 |
0,2 (6) |
|||||||
|
Informazioni sulle componenti tossiche contenute nel combustibile gassoso |
- |
H2S e COS: 5 mg/m3 |
- |
H2S e COS: 5 mg/m3 |
- |
H2S: tecnicamente esente / S da COS: 5 mg/kg |
- |
H2S: tecnicamente esente / S da COS: 5 mg/kg |
|||||||
|
Pressione di alimentazione |
|||||||||||||||
|
|
minimo |
valore nominale |
massimo |
minimo |
valore nominale |
massimo |
minimo |
valore nominale |
massimo |
minimo |
valore nominale |
massimo |
|||
|
Pressione di alimentazione all'ingresso degli apparecchi [mbar] |
18 |
20 |
25 |
18 |
20 |
25 |
42,5 25 |
50 (7) 30 (8) |
57,5 35 |
42,5 |
50 |
57,5 |
|||
|
Pressione di alimentazione al punto di fornitura [mbar] |
20 |
23 |
25,3 |
20 |
23 |
25,3 |
47,5 30 |
50 30 |
57,5 40 |
42,5 |
50 |
57,5 |
|||
|
Perdita ammissibile di pressione nell'apparecchio che brucia carburanti gassosi dell'utente finale [mbar] |
3 (3) |
3 (3) |
5 (3) |
5 (3) |
|||||||||||
|
Condizioni di riferimento per l'indice di Wobbe e il PCS |
|||||||||||||||
|
Temperatura di combustione di riferimento [°C] |
15 oC |
||||||||||||||
|
Temperatura di riferimento della misurazione del volume [°C] |
15 oC |
||||||||||||||
|
Pressione di riferimento della misurazione del volume [mbar] |
1 013,25 mbar |
||||||||||||||
(1) Gruppo H: per gli apparecchi a gas adatti (ad es. apparecchi della categoria I2E), al fine di evitare problemi di approvvigionamento può essere tollerato, per un periodo limitato, un indice di Wobbe inferiore, fino a WS,n = 43,2 MJ/m3 (12,0 kWh/m3), lasciando immutata la regolazione dell'apparecchio a WS,n = 54,0 MJ/m3 (15,0 kWh/m3). (40,95 MJ/m3 (15 oC))..
(2) Gruppo L: per gli apparecchi a gas adatti (ad es. apparecchi della categoria I2ELL), per consentire l'utilizzo di gas naturali ricchi di costituenti inerti può essere tollerato, per un periodo limitato, un indice di Wobbe inferiore, fino a WS,n = 36,0 MJ/m3 (10,0 kWh/m3), lasciando immutata la regolazione dell'apparecchio a WS,n = 44,6 MJ/m3 (12,4 kWh/m3). (34,13 MJ/m3 (15 oC)).
(3) Si riferisce all'uso domestico o analogo, come pure agli usi di cui alle note g) e h); per l'uso commerciale o industriale sono possibili deroghe.
(4) Valore nominale.
(5) Solo da serbatoio fisso.
(6) Idrogeno, azoto, ossigeno e metano.
(7) Per gli apparecchi a gas ad uso sia domestico che commerciale e per gli apparecchi a gas ad uso commerciale nei veicoli.
(8) Per gli apparecchi a gas in caravan, camper e su imbarcazioni, come pure per gli apparecchi a gas ad uso commerciale nei veicoli.
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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8.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 78/34 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10180 — BH Holding/TEDi)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 78/06)
1.
In data 1° marzo 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
|
— |
B.H. Holding GmbH («BH Holding», Germania), controllata da Benjamin Heinig, |
|
— |
TEDi GmbH & Co. KG («TEDi», Germania), attualmente sotto il controllo congiunto di BH Holding e Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG («Tengelmann», Germania). |
BH Holding acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di TEDi.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
BH Holding detiene e gestisce investimenti in varie società. Benjamin Heinig, una persona fisica e l’azionista unico di B.H. Holding, possiede indirettamente il 100 % delle azioni di Woolworth GmbH, una catena di vendita al dettaglio con oltre 400 negozi in Germania che opera nel settore dei prodotti non alimentari; |
|
— |
TEDi opera nel settore della vendita al dettaglio di prodotti non alimentari in Repubblica ceca, Germania, Spagna, Croazia, Italia, Austria, Polonia, Slovenia e Slovacchia. Il portafoglio di prodotti offerto da TEDi comprende prodotti di uso quotidiano e articoli vari. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10180 — BH Holding/TEDi
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
|
Commissione europea |
|
Direzione generale Concorrenza |
|
Protocollo Concentrazioni |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
|
BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).