ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 72/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 72/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/2 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-628/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Mercato degli strumenti finanziari - Direttive 2014/65/UE e (UE) 2016/1034 - Mancata trasposizione e/o comunicazione delle misure di attuazione - Articolo 260, paragrafo 3, TFUE - Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria)
(2021/C 72/02)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, G. von Rintelen e B. Rous Demiri, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: Mihelič Žitko, A. Dežman Mušič e N. Pintar Gosenca, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: S. Eisenberg, agente), Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente), Repubblica d’Austria (rappresentante: G. Hesse, agente), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1) |
Non avendo adottato, alla scadenza del termine impartito nel parere motivato o, in ogni caso, non avendo comunicato alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 93 della direttiva 2014/65, come modificata dalla direttiva 2016/1034. |
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata a versare alla Commissione europea una somma forfettaria di importo pari a EUR 750 000. |
3) |
La Repubblica di Slovenia è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/3 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-631/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Mercato di strumenti finanziari - Direttiva delegata (UE) 2017/593 - Mancata trasposizione e/o mancata comunicazione delle misure di trasposizione)
(2021/C 72/03)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e B. Rous Demiri, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente)
Dispositivo
1) |
La Repubblica di Slovenia, non avendo, alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato, adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari, e, dunque, non avendo comunicato tali disposizioni alla Commissione europea, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 14 della direttiva delegata 2017/593. |
2) |
La Repubblica di Slovenia è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/3 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Limburg — Paesi Bassi) — LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied / College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren
(Causa C-826/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Articolo 9, paragrafi 2 e 3 - Accesso alla giustizia - Mancato accesso alla giustizia per il pubblico diverso dal pubblico interessato - Ricevibilità del ricorso subordinata alla previa partecipazione al processo decisionale)
(2021/C 72/04)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Limburg
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: LB, Stichting Varkens in Nood, Stichting Dierenrecht, Stichting Leefbaar Buitengebied
Convenuto: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Echt-Susteren
Dispositivo
1) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus (Danimarca) il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che i membri del «pubblico» di cui all’articolo 2, paragrafo 4, di tale convenzione non abbiano accesso in quanto tali alla giustizia, al fine di impugnare una decisione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della medesima. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione osta a che tali persone non possano avere accesso alla giustizia per avvalersi di più ampi diritti di partecipazione al processo decisionale, che siano loro conferiti unicamente dal diritto ambientale nazionale di uno Stato membro. |
2) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370, deve essere interpretato nel senso che osta a che la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali a cui esso si riferisce, esperiti da organizzazioni non governative facenti parte del «pubblico interessato», di cui all’articolo 2, paragrafo 5, di tale convenzione, sia subordinata alla partecipazione di tali organizzazioni alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata, anche se tale condizione non si applica qualora non possa essere loro ragionevolmente addebitato di non avervi partecipato. Per contro, l’articolo 9, paragrafo 3, di detta convenzione non osta a che la ricevibilità di un ricorso giurisdizionale a cui esso si riferisce sia subordinata alla partecipazione del ricorrente alla procedura di preparazione relativa alla decisione impugnata a meno che, tenuto conto delle circostanze del caso, il fatto di non essere intervenuto in tale procedura non gli possa essere ragionevolmente addebitato. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/4 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 gennaio 2021 — Commissione europea / Repubblica italiana
(Causa C-63/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 258 TFUE - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Articoli 4 e 19 - Normativa adottata da una regione autonoma di uno Stato membro - Contributo sull’acquisto di benzina e gasolio soggetti ad accise - Articolo 6, lettera c) - Esenzione o riduzione delle accise - Nozione di «rimborso totale o parziale» dell’imposta versata - Mancanza di prova dell’esistenza di un collegamento tra tale contributo e le accise)
(2021/C 72/05)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e F. Tomat, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da G.M. De Socio, avvocato dello Stato)
Interveniente a sostegno della parte convenuta: Regno di Spagna (rappresentanti: S. Jiménez García e J. Rodríguez de la Rúa, agenti)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
3) |
Il Regno di Spagna si fa carico delle proprie spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/5 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 14 gennaio 2021 — Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) / Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis
(Causa C-280/19 P) (1)
(Impugnazione - Clausola compromissoria - Contratto Minatran, concluso nell’ambito del settimo programma quadro - Costi ammissibili - Nota di addebito emessa dall’ERCEA - Recupero degli importi anticipati - Costi di personale e spese indirette corrispondenti a tali costi di personale - Obbligo di eseguire i lavori esclusivamente nei locali del beneficiario della sovvenzione - Sorveglianza da parte del beneficiario - Prassi consueta del beneficiario)
(2021/C 72/06)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: F. Sgritta e M. Pesquera Alonso, agenti, assistiti da E. Kourakis, dikigoros)
Altra parte nel procedimento: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (rappresentante: V. Christianos, dikigoros)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
L’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
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C 72/5 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal — Irlanda) — K.S., M.H.K / The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General (C-322/19), R.A.T., D.S. / Minister for Justice and Equality (C-385/19)
(Cause riunite C-322/19 e C-385/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione - Protezione internazionale - Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale - Direttiva 2013/33/UE - Cittadino di uno Stato terzo che si è recato da uno Stato membro dell’Unione europea in un altro, ma che ha chiesto la protezione internazionale solo in quest’ultimo - Decisione di trasferimento verso il primo Stato membro - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Accesso al mercato del lavoro quale richiedente protezione internazionale)
(2021/C 72/07)
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court (Irlanda), International Protection Appeals Tribunal
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: KS, MHK (C-322/19), R.A.T., D.S (C-385/19)
Convenuti: The International Protection Appeals Tribunal, The Minister for Justice and Equality, Ireland e the Attorney General (C-322/19), Minister for Justice and Equality (C-385/19)
Dispositivo
1) |
Un giudice nazionale deve tener conto della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, la quale, in forza degli articoli 1, 2 e 4 bis, paragrafo 1, del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, non si applica nello Stato membro di tale giudice, per interpretare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, che trova invece applicazione in detto Stato membro, conformemente all’articolo 4 di tale protocollo. |
2) |
L’articolo 15 della direttiva 2013/33 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude un richiedente protezione internazionale dall’accesso al mercato del lavoro per il solo motivo che nei suoi confronti è stata adottata una decisione di trasferimento, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide. |
3) |
L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2013/33 va interpretato nel senso che:
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1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/6 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Bundesrepublik Deutschland / XT
(Causa C-507/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria - Norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale - Direttiva 2011/95/UE - Articolo 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Apolide di origine palestinese registrato presso l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) - Condizioni per essere ammessi ipso facto ai benefici della direttiva 2011/95 - Cessazione della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA)
(2021/C 72/08)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland
Convenuto: XT
Dispositivo
1) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, al fine di stabilire se la protezione o l’assistenza dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) sia cessata, occorre prendere in considerazione, nell’ambito di una valutazione individuale di tutti gli elementi pertinenti della situazione di cui trattasi, tutti i settori della zona operativa dell’UNRWA nei cui territori un apolide di origine palestinese che ha lasciato tale zona dispone della possibilità concreta di accedere e di soggiornare in sicurezza. |
2) |
L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che la protezione o l’assistenza dell’UNRWA non può essere considerata cessata quando un apolide di origine palestinese ha lasciato la zona operativa dell’UNRWA partendo da un settore di tale zona nel quale egli si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale tale organismo non era in grado di fornirgli protezione o assistenza, da un lato, se tale apolide si è volontariamente recato nel settore in questione partendo da un altro settore della suddetta zona nel quale non si trovava in uno stato personale di grave insicurezza e nel quale poteva beneficiare della protezione o dell’assistenza di tale organismo e, dall’altro, se non poteva ragionevolmente aspettarsi, sulla base di informazioni concrete di cui disponeva, di beneficiare della protezione o dell’assistenza dell’UNRWA nel settore nel quale si recava o di poter tornare a breve termine nel settore di provenienza, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/7 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 gennaio 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di MM
(Causa C-414/20 PPU) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1, lettera c) - Mandato d’arresto europeo emesso sulla base di un atto nazionale di imputazione - Nozione di «mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza» - Assenza di mandato d’arresto nazionale - Conseguenze - Tutela giurisdizionale effettiva - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(2021/C 72/09)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento penale principale
MM
con l’intervento di: Spetsializirana prokuratura
Dispositivo
1) |
L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi di tale disposizione, non è subordinata all’esistenza di un controllo giurisdizionale della decisione di emissione del mandato d’arresto europeo e della decisione nazionale sulla quale quest’ultimo si innesta. |
2) |
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che un mandato d’arresto europeo deve essere considerato invalido qualora non sia fondato su un «mandato d’arresto [nazionale] o (…) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione. Tale nozione comprende i provvedimenti nazionali adottati da un’autorità giudiziaria ai fini della ricerca e dell’arresto di una persona sottoposta a procedimento penale, allo scopo di presentarla dinanzi al giudice in vista del compimento degli atti del procedimento penale. Spetta al giudice del rinvio verificare se un atto nazionale di imputazione, come quello su cui si basa il mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale, produca effetti giuridici simili. |
3) |
In assenza di disposizioni nella legislazione dello Stato membro emittente che prevedano un ricorso giurisdizionale al fine di controllare le condizioni nelle quali un mandato d’arresto europeo è stato emesso da un’autorità che, pur partecipando all’amministrazione della giustizia di tale Stato membro, non è essa stessa un organo giurisdizionale, la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale — chiamato a pronunciarsi su un ricorso volto a contestare la legittimità del mantenimento in custodia cautelare di una persona che è stata oggetto di una consegna in base a un mandato d’arresto europeo emesso sul fondamento di un atto nazionale che non può essere qualificato come «mandato d’arresto [nazionale] o (…) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, ricorso nell’ambito del quale viene dedotto un motivo vertente sull’invalidità di tale mandato d’arresto europeo alla luce del diritto dell’Unione — di dichiararsi competente a procedere ad un siffatto controllo di validità. La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, letta alla luce del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretata nel senso che essa non impone che la constatazione, da parte del giudice nazionale, secondo la quale il mandato d’arresto europeo di cui trattasi è stato emesso in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), di detta decisione quadro, in quanto esso non si basa su un «mandato d’arresto [nazionale] o (…) qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza», ai sensi di tale disposizione, abbia come conseguenza la messa in libertà della persona posta in custodia cautelare dopo essere stata consegnata dallo Stato membro dell’esecuzione allo Stato membro emittente. Spetta pertanto al giudice del rinvio decidere, conformemente al suo diritto nazionale, quali conseguenze l’assenza di un simile atto nazionale, quale fondamento giuridico del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, possa produrre sulla decisione di mantenere o meno in custodia cautelare la persona sottoposta al procedimento penale. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG
(Causa C-264/20)
(2021/C 72/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Ricorrente: Airhelp Limited
Resistente: Austrian Airlines AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che ricorre una circostanza eccezionale qualora la cancellazione del volo sia dovuta al fatto che un altro aeromobile, durante un’operazione di traino dal gate opposto, danneggi un equilibratore dell’aeromobile destinato al volo successivamente cancellato. |
2) |
Se gli articoli 5, paragrafo 3, e 7 di detto regolamento debbano essere interpretati nel senso che il vettore aereo operativo, il quale giustifichi la cancellazione di un volo con l’esistenza di una circostanza eccezionale, può invocare il motivo di esonero di cui all’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento solo qualora possa altresì dimostrare che le conseguenze della cancellazione del volo per il singolo passeggero non avrebbero potuto essere evitate neppure a seguito di una nuova prenotazione su un volo sostitutivo. |
3) |
Se la nuova prenotazione di cui alla seconda questione debba soddisfare criteri temporali o qualitativi più precisi, in particolare quelli menzionati dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto iii), oppure dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento de quo. |
La Corte di giustizia dell’Unione europea (Nona Sezione), con ordinanza del 14 gennaio 2021, ha così statuito:
1. |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che una collisione tra l’equilibratore dell’aeromobile in stazionamento e l’aletta d’estremità di un aeromobile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo aeromobile, rientra nell’ambito di applicazione della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione. |
2. |
Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a circostanze eccezionali, l’imbarco del passeggero su un volo alternativo, operato da un vettore aereo, mediante il quale il passeggero raggiunge la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi sia un’altra possibilità di un volo alternativo diretto o non diretto operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivi meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, tranne nel caso in cui questi dimostri che l’effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/9 |
Impugnazione proposta il 2 luglio 2020 da Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 maggio 2020, causa T-141/19, Sabo e a. / Parlamento e Consiglio
(Causa C-297/20 P)
(2021/C 72/11)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Peter Sabo, Lesoochranárske zoskupenie VLK, Hasso Krull, 2 Celsius, Bernard Auric, Tony Lowes, Kent Roberson, Hiite Maja SA, Association de lutte contre toutes formes de Nuisance et de Pollutions sur les communes de Meyreuil et Gardanne (ALNP Meyreuil — Gardanne), Friends of the Irish Environment CLG (rappresentanti: R. Smith e C. Day, Solicitors, P. Lockley e B. Mitchell, Barristers, e D. Wolfe, QC)
Altre parti nel procedimento: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea
Con ordinanza del 14 gennaio 2021, la Corte di giustizia (Ottava Sezione) ha deciso di respingere l’impugnazione in quanto manifestamente infondata e ha condannato i ricorrenti a farsi carico delle proprie spese.
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/10 |
Impugnazione proposta il 17 luglio 2020 da Veselin Atanasov Vasilev avverso l’ordinanza del Tribunale del 7 luglio 2020, causa T-273/20, Vasilev/Bulgaria
(Causa C-320/20 P)
(2021/C 72/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Veselin Atanasov Vasilev (rappresentante: B. Kolev, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Repubblica di Bulgaria
Con ordinanza del 12 gennaio 2021, la Corte (Settima sezione) ha dichiarato l’impugnazione manifestamente infondata.
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/10 |
Impugnazione proposta il 24 agosto 2020 dalla Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 giugno 2020, causa T-577/19, Leinfelder Uhren München/EUIPO
(Causa C-401/20 P)
(2021/C 72/13)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (rappresentante: S. Lüft, avvocato)
Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, Thomas Schafft
Con ordinanza del 19 gennaio 2021, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l’impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/10 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) il 26 ottobre 2020 — CR, GF, TY
(Causa C-560/20)
(2021/C 72/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wien
Parti
Ricorrenti: CR, GF, TY
Resistente: Landeshauptmann von Wien
Questioni pregiudiziali
I. |
Se i cittadini di un paese terzo, genitori di un rifugiato che ha presentato la sua domanda di asilo come minore non accompagnato e che ha ottenuto l’asilo quando era ancora minorenne, possano continuare a invocare il combinato disposto dell’articolo 2, lettera f), e dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE (1), qualora il rifugiato abbia raggiunto la maggiore età dopo aver ottenuto l’asilo ma durante il procedimento di rilascio del permesso di soggiorno ai suoi genitori. |
II. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, in un caso del genere, sia necessario che i genitori del cittadino di un paese terzo presentino una domanda di ricongiungimento familiare entro il termine indicato dalla sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S (2), C-550/16, punto 61, ossia «in linea di principio, (…) entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno in cui al minore interessato è stato riconosciuto lo status di rifugiato». |
III. |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se alla cittadina di un paese terzo, sorella maggiorenne di un rifugiato riconosciuto come tale, debba essere rilasciato un permesso di soggiorno direttamente in base al diritto dell’Unione, qualora, in caso di diniego di detto permesso, i genitori del rifugiato siano di fatto costretti a rinunciare al loro diritto al ricongiungimento familiare di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, poiché tale sorella maggiorenne del rifugiato ha assolutamente bisogno di assistenza costante da parte dei suoi genitori a causa del suo stato di salute e non può quindi rimanere da sola nel paese di origine. |
IV. |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: quali criteri debbano essere applicati per valutare la tempestività, ossia se una tale domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata «in linea di principio» entro tre mesi ai sensi di quanto esposto nella sentenza della Corte di giustizia del 12 aprile 2018, A e S, C-550/16, punto 61. |
V. |
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se i genitori del rifugiato possano continuare a far valere il loro diritto al ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, qualora siano trascorsi tre mesi e un giorno tra la data in cui il minore è stato riconosciuto come rifugiato e la loro domanda di ricongiungimento familiare. |
VI. |
Se, nell’ambito di un procedimento di ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, uno Stato membro possa, in linea di principio, esigere che i genitori del rifugiato soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE. |
VII. |
Se, nell’ambito di un ricongiungimento familiare ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE, la richiesta di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86/CE dipenda dalla circostanza che, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/86/CE, la domanda di ricongiungimento familiare sia stata o meno presentata entro tre mesi dal riconoscimento dello status di rifugiato. |
(1) Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU 2003, L 251, pag. 12).
(2) EU:C:2018:248.
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Köln (Germania) il 19 novembre 2020 — M2Beauté Cosmetics GmbH/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-616/20)
(2021/C 72/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Köln
Parti
Ricorrente: M2Beauté Cosmetics GmbH
Resistente: Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un’autorità nazionale, nella classificazione di un prodotto cosmetico come medicinale per funzione ai sensi dell’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE (1) del 6 novembre 2001, la quale include un esame di tutte le caratteristiche del prodotto, possa fondare il necessario accertamento scientifico delle proprietà farmacologiche del prodotto, nonché dei suoi rischi, su una cosiddetta «analogia strutturale», qualora la sostanza attiva utilizzata sia nuova e comparabile, quanto alla sua struttura, a sostanze attive farmacologiche già note e verificate, ma il richiedente non abbia presentato studi farmacologici, tossicologici o clinici completi sulla nuova sostanza con riguardo ai suoi effetti e alla sua posologia, necessari unicamente in applicazione della direttiva menzionata. |
2) |
Se l’articolo 1, punto 2, lettera b), della direttiva 2001/83/CE del 6 novembre 2001 debba essere interpretato nel senso che un prodotto immesso nel commercio come prodotto cosmetico che modifica in modo significativo le funzioni fisiologiche esercitando un’azione farmacologica può essere considerato un medicinale per funzione solo qualora abbia uno specifico effetto positivo di promozione della salute. Se sia sufficiente, a tal proposito, che il prodotto abbia prevalentemente un impatto positivo sull’aspetto esteriore, che provoca effetti benefici mediati sulla salute, aumentando l’autostima o il benessere. |
3) |
Oppure se tale prodotto sia da considerare un medicinale per funzione anche qualora il suo impatto positivo si limiti a migliorare l’aspetto esteriore senza provocare effetti benefici, immediati o mediati, sulla salute, se però non ha proprietà esclusivamente nocive per la salute e quindi non è paragonabile a una sostanza stupefacente. |
(1) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), nella versione da ultimo modificata dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 (GU 2019, L 198, pag. 241).
1.3.2021 |
IT |
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C 72/12 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba (Spagna) il 19 novembre 2020 — ZU e TV / Ryanair Ltd
(Causa C-618/20)
(2021/C 72/16)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 1 de Córdoba
Parti nel procedimento principale
Attrici: ZU e TV
Convenuta: Ryanair Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se si possa considerare vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 (1), una compagnia aerea che vende tramite il proprio sito Internet biglietti aerei operati con il codice di un’altra compagnia aerea, con riferimento a tali specifici voli venduti e operati da un’altra compagnia. |
2) |
Se si possa considerare vettore aereo operativo, ai sensi dell’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004, una compagnia aerea che vende tramite il proprio sito Internet biglietti aerei operati con il codice di un’altra compagnia aerea, con riferimento a tali specifici voli venduti e operati da un’altra compagnia, qualora tale diversa compagnia che effettua il volo faccia parte del gruppo di imprese della compagnia che ha venduto il volo. |
3) |
Se la nozione di vettore contrattuale di cui all’articolo 45 della Convenzione di Montreal sia assimilabile a quella di vettore aereo operativo di cui all’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004. |
4) |
Se la nozione di vettore aereo operativo di cui all’articolo [3], paragrafo 5, del regolamento n. 261/2004 sia assimilabile a quella di vettore di fatto cui fa riferimento l’articolo 45 della Convenzione di Montreal. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
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C 72/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / OP
(Causa C-627/20)
(2021/C 72/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Resistente: OP
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
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C 72/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / BA
(Causa C-628/20)
(2021/C 72/18)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Resistente: BA
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
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C 72/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / LE
(Causa C-629/20)
(2021/C 72/19)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Resistente: LE
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
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C 72/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / CS
(Causa C-630/20)
(2021/C 72/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Ricorrente: Deutsche Lufthansa AG
Resistente: CS
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1)
1.3.2021 |
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C 72/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 23 novembre 2020 — Deutsche Lufthansa AG / PR, TV
(Causa C-631/20)
(2021/C 72/21)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Köln
Parti
Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Deutsche Lufthansa AG
Ricorrenti in primo grado e resistente in appello: PR, TV
Questione pregiudiziale
Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
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C 72/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) l’8 dicembre 2020 — Y GmbH / Hauptzollamt
(Causa C-668/20)
(2021/C 72/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente in primo grado e per cassazione: Y GmbH
Resistente in primo grado e per cassazione: Hauptzollamt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la sottovoce 1302 19 05 della Nomenclatura combinata (1) (NC) debba essere interpretata nel senso che la stessa include anche un’oleoresina di vaniglia estratta e diluita con etanolo e acqua e costituita da circa il 90 % (volume/volume) ovvero l’85 % (massa/massa) di etanolo, fino al 10 % (massa/massa) da acqua, dal 4,8 % (massa/massa) di residuo secco e dallo 0,5 % (massa/massa) di vanillina, sebbene, ai sensi della nota 1, lettera ij), relativa al capitolo 13 della NC, la voce 1302 della NC non comprenda le oleoresine d’estrazione. |
2) |
Se tra le oleoresine d’estrazione di cui alla sottovoce 3301 90 30 della NC figurino i prodotti come descritti nella prima questione pregiudiziale. |
3) |
Se la sottovoce 3302 10 90 della NC debba essere interpretata nel senso che i prodotti come descritti nella prima questione pregiudiziale devono essere classificati come un miscuglio di sostanze odorifere oppure come un miscuglio (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nell’industria alimentare. |
4) |
Se tra gli aromi di cui all’articolo 27, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 92/83 (2) figurino anche i prodotti della sottovoce 1302 19 05 della NC oppure l’oleoresina d’estrazione della sottovoce 3301 90 30 della NC. |
(1) Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015 (GU 2015, L 285, pag. 1).
(2) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU 1992, L 316, pag. 21).
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 10 dicembre 2020 — L GmbH / FK
(Causa C-672/20)
(2021/C 72/23)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesgericht Korneuburg
Parti
Appellante, originariamente convenuta: L GmbH
Appellato, originariamente attore: FK
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) debba essere interpretato nel senso che detto regolamento trova applicazione al caso di un passeggero che ha già effettuato online il check-in prima di arrivare in aeroporto e non ha alcun bagaglio da consegnare; apprende del ritardo del suo volo grazie al tabellone dell’aeroporto, attende alla porta d’imbarco di ricevere ulteriori informazioni, si rivolge allo sportello del vettore aereo per avere notizie della partenza del volo prenotato; non riceve dai dipendenti della convenuta alcuna comunicazione relativa all’eventuale partenza e al momento di effettuazione del volo, né l’offerta di un volo alternativo, e su queste premesse prenota un altro volo diretto alla sua destinazione finale, senza partire con il volo originariamente prenotato. |
2) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7 del regolamento medesimo nel caso in cui raggiunga la destinazione finale del passeggero con un ritardo di 8 ore e 19 minuti perché l’aeromobile era stato danneggiato da un fulmine tre voli prima; il tecnico della società di manutenzione incaricata dal vettore aereo, chiamato dopo l’atterraggio, riscontrava solo danni minori («some minor findings») che non pregiudicavano il corretto funzionamento dell’aeromobile; il volo successivo al sinistro veniva regolarmente operato; tuttavia, da un pre-flight-check eseguito prima del volo precedente [quello in causa] risultava evidente che per il momento l’aeromobile non potesse essere utilizzato; il vettore aereo sostituiva quindi l’aeromobile originariamente previsto, che aveva subìto il danno, con un aeromobile sostitutivo, che effettuava detto volo precedente quello in causa con un ritardo in partenza di 7 ore e 40 minuti. |
3) |
Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che le misure ragionevoli che il vettore aereo è tenuto ad adottare comprendono l’offerta al passeggero del trasferimento su un altro volo con il quale questi avrebbe raggiunto (e ha effettivamente raggiunto, dopo aver prenotato di propria iniziativa) la sua destinazione finale con un ritardo di 5 ore, anche quando il vettore aereo abbia operato il volo servendosi di un aeromobile sostitutivo, al posto di quello non più utilizzabile, con il quale il passeggero avrebbe raggiunto la propria destinazione finale con un ritardo di 8 ore e 19 minuti. |
(1) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) l’11 dicembre 2020 — Industriegewerkschaft Metall (IG Metall) e ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
(Causa C-677/20)
(2021/C 72/24)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Istanti: Industriegewerkschaft Metall (IG Metall), ver.di — Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Con l’intervento di: SAP SE, Comitato aziendale europeo della SAP SE, Comitato aziendale del gruppo SAP SE, Deutscher Bankangestellten-Verband e. V., Christliche Gewerkschaft Metall (CGM), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V.
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 21, paragrafo 6, del Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (legge relativa al coinvolgimento dei lavoratori in una società europea), da cui risulta che, in caso di costituzione mediante trasformazione di una SE con sede in Germania, occorre garantire una procedura di votazione distinta per una determinata quota di membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori proposti da sindacati, sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (1).
1.3.2021 |
IT |
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C 72/17 |
Ordinanza del presidente della Corte del 23 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Vicenza — Italia) — AV / Ministero della Giustizia, Repubblica italiana
(Causa C-834/19) (1)
(2021/C 72/25)
Lingua processuale: l’italiano
Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Tribunale
1.3.2021 |
IT |
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C 72/18 |
Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — Bezouaoui e HB Consultant / Commissione
(Causa T-478/18) (1)
(«Aiuti di Stato - Formazione per la guida sicura di macchinari per cantieri - Rimborso delle formazioni in Francia da parte degli organismi paritetici collettori autorizzati (OPCA) - Decisione che accerta l’insussistenza di aiuto di Stato - Nozione di aiuto di Stato - Imputabilità allo Stato - Controllo pubblico sulle risorse»)
(2021/C 72/26)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Hacène Bezouaoui (Avanne, Francia) e HB Consultant (Beure, Francia) (rappresentanti: J.-F. Henrotte e N. Neyrinck, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Georgieva-Kecsmar e K. Herrmann, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione C(2018) 2075 final della Commissione, del 10 aprile 2018, relativa al presunto aiuto di Stato SA.46897 (2018/NN) della Repubblica francese in relazione al finanziamento di formazioni per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida sicura di macchinari per cantieri (CACES).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La HB Consultant e il sig. Hacène Bezouaoui sono condannati alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
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C 72/18 |
Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — Helbert / EUIPO
(Causa T-548/18) (1)
(«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EUIPO/AD/01/17 - Decisione di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Composizione della commissione giudicatrice - Stabilità - Responsabilità»)
(2021/C 72/27)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lars Helbert (Alicante, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione esaminatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà intellettuale del 1o dicembre 2017 di non inserire il nome del ricorrente nell’elenco di riserva costituito per l’assunzione di amministratori da parte dell’EUIPO e, in secondo luogo, della decisione della medesima commissione giudicatrice del 7 marzo 2018 che respinge la domanda di riesame del ricorrente, nella versione finale, a seguito della decisione dell’EUIPO dell’8 giugno 2018 di rigetto del suo reclamo e, dall’altro, a ottenere il risarcimento del preteso danno che il ricorrente avrebbe subito su tale base.
Dispositivo
1) |
La decisione del 7 marzo 2018, con cui la commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 ha negato, dopo riesame, l’inserimento del sig. Lars Helbert nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD 6, nel settore della proprietà intellettuale, è annullata. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/19 |
Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — ZR/EUIPO
(Causa T-610/18) (1)
(«Funzione pubblica - Assunzione - Bando di concorso - Concorso generale EUIPO/AD/01/17 - Decisione di non inserire il nominativo del ricorrente nell’elenco di riserva del concorso - Composizione della commissione giudicatrice - Stabilità»)
(2021/C 72/28)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ZR (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Blot, avocats)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė e K. Tóth, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avocat)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, in primo luogo, della decisione della commissione giudicatrice del concorso EUIPO/AD/01/17 — Amministratori (AD 6) nel settore della proprietà intellettuale, del 1o dicembre 2017 di non inserire il nominativo della ricorrente nell’elenco di riserva costituito al fine dell’assunzione di amministratori da parte dell’EUIPO; in secondo luogo, della decisione della medesima commissione del 7 marzo 2018, che respinge la richiesta di riesame della ricorrente e, in terzo luogo, della decisione dell’EUIPO del 27 giugno 2018, che rigetta il reclamo della ricorrente conformemente all’articolo 90, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione del 7 marzo 2018, con la quale la commissione giudicatrice del concorso generale EUIPO/AD/01/17 ha rifiutato, previo riesame, l’inserimento di ZR nell’elenco di riserva per l’assunzione di amministratori di grado AD nel settore della proprietà intellettuale, è annullata. |
2) |
Per il resto, il ricorso respinto. |
3) |
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/20 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — ABLV Bank / CRU
(Causa T-758/18) (1)
(«Unione economica e monetaria - Unione bancaria - Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) - Fondo di risoluzione unico (FRU) - Fissazione dei contributi ex ante per il 2015 e per il 2018 - Rigetto della domanda di ricalcolo e di rimborso dei contributi - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Ricevibilità - Ente cui è stata revocata l’autorizzazione - Articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 806/2014 - Nozione di “cambiamento di status” - Articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63»)
(2021/C 72/29)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ABLV Bank AS (Riga, Lettonia) (rappresentante: O. Behrends, avvocato)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico (rappresentanti: J. Kerlin e P. Messina, agenti, assistiti da B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch e S. Ianc, avvocati)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis e A. Steiblytė, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera del CRU, del 17 ottobre 2018, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente intesa, da un lato, al ricalcolo del suo contributo ex ante per il 2018 e al rimborso dell’eccedenza riscossa e, dall’altro, al rimborso di parte del suo contributo ex ante per il 2015 a seguito della revoca della sua autorizzazione da parte della Banca centrale europea (BCE).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’ABLV Bank AS è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU). |
3) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/21 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Stada Arzneimittel / EUIPO — Optima Naturals (OptiMar)
(Causa T-261/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo OptiMar - Marchio nazionale denominativo anteriore Mar - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 72/30)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Optima Naturals Srl (Gallarate, Italia) (rappresentanti: S. Brustia e E. Montelione, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 31 gennaio 2019 (procedimento R 1348/2018-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Stada Arzneimittel e l’Optima Naturals.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Stada Arzneimittel AG è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/21 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — 12seasons/EUIPO — Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)
(Causa T-329/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BE EDGY BERLIN - Marchio nazionale denominativo anteriore EDJI - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 72/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: 12seasons GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: M. Gail, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Société immobilière et mobilière de Montagny (Roanne, Francia) (rappresentante: A. Grolée, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUPO del 19 marzo 2019 (procedimento R 1522/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Société immobilière et mobilière de Montagny e la 12seasons.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La 12seasons GmbH è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/22 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Enoport / EUIPO — Miguel Torres (CABEÇA DE TOIRO)
(Causa T-811/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo CABEÇA DE TOIRO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SANGRE DE TORO - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 72/32)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Enoport — Produção de Bebidas Lda (Rio Maior, Portogallo) (rappresentante: J. Alves Coelho, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e M. Robledo McClymont, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 settembre 2019 (procedimento R 394/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Miguel Torres e la Enoport — Produção de Bebidas.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Enoport — Produção de Bebidas Lda è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/22 |
Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — RY / Commissione
(Causa T-824/19) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Risoluzione di un contratto a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 47, lettera c), i), del RAA - Esecuzione di una sentenza del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Diritto di essere ascoltato - Nuova decisione di risoluzione»)
(2021/C 72/33)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: RY (rappresentante: J.-N. Louis, avocat)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Schima e B. Mongin, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e intesa all’annullamento della decisione della Commissione del 10 aprile 2019 che risolve il contratto a tempo indeterminato del ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
RY è condannato alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/23 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Apologistics/EUIPO — Peikert (discount-apotheke.de)
(Causa T-844/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo discount-ap*theke.de - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori APODISCOUNTER e APO e figurativi anteriori apo-discounter.de, apo.co e apo.de - Impedimento alla registrazione relativo - Assenza di rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 72/34)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Apologistics GmbH (Markkleeberg, Germania) (rappresentante: H. Hug, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Franz Michael Peikert (Offenbach, Germania) (rappresentante: T. Bruggmann, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 ottobre 2019 (procedimento R 2309/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Apologistics e il sig. Peikert.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Apologistics GmbH è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/24 |
Sentenza del Tribunale del 13 gennaio 2021 — Multi-Service / Commissione
(Causa T-873/19) (1)
(«Ambiente - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Gas fluorurati a effetto serra - Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi - Decisione che annulla la registrazione di un’impresa - Mancata fornitura delle informazioni richieste»)
(2021/C 72/35)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Multi-Service S.A. (Kwidzyn, Polonia) (rappresentante: Jankowski, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Becker, M. Jáuregui Gómez e M. Rynkowski, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2019) 6103796 della Commissione, del 3 ottobre 2019, con cui quest’ultima ha annullato la registrazione della ricorrente nel registro istituito e gestito dalla medesima in virtù dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 517/2014
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Multi-Service S.A. è condannata alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/24 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Folschette e a./Commissione
(Causa T-884/19) (1)
(«Responsabilità extracontrattuale - Indagine dell’OLAF - Mercato informatico - Corruzione - Traffico di influenze - Relazione finale che raccomanda l’avvio di procedimenti penali - Assoluzione definitiva da parte di un giudice penale - Prescrizione - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli»)
(2021/C 72/36)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Marc Folschette (Leudelange, Lussemburgo), Tetyana Grygorenko (Leudelange), Professional Business Solutions SA (Leudelange) (rappresentante: N. Bauer, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Baquero Cruz e F. Blanc, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subito a causa del comportamento di cui avrebbe dato prova l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito di un’indagine interna.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Marc Folschette, la sig.ra Tetyana Grygorenko e la Professional Business Solutions SA sono condannati alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/25 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Oatly/EUIPO (IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS)
(Causa T-253/20) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)
(2021/C 72/37)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Oatly AB (Malmö, Svezia) (rappresentante: M. Johansson, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 febbraio 2020 (procedimento R 2446/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 febbraio 2020 (procedimento R 2446/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS come marchio dell’Unione europea, è annullata. |
2) |
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Oatly AB. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/25 |
Sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2021 — Crevier/EUIPO (Apparecchio per la deodorizzazione dell’aria)
(Causa T-267/20) (1)
(«Disegno o modello comunitario - Domanda di disegno o modello comunitario raffigurante un apparecchio per la deodorizzazione dell’aria - Inosservanza di un termine nei confronti dell’EUIPO - Richiesta di restitutio in integrum - Articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 - Dovere di diligenza»)
(2021/C 72/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Jeffrey Scott Crevier (Fort Lauderdale, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: M. Kime, barrister)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Cottrell, A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 marzo 2020 (procedimento R 2396/2019-3), relativa a una richiesta di restitutio in integrum.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Jeffrey Scott Crevier è condannato alle spese. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/26 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Grupa Azoty e a./Commissione
(Causa T-726/20)
(2021/C 72/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Grupa Azoty S.A. (Tarnow, Polonia), Azomureș SA (Tîrgu Mureş, Romania), Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (P. Fáliro, Grecia) (rappresentanti: D. Haverbeke, L. Ruessmann e P. Sellar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’allegato I della comunicazione della Commissione — Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (1), nella parte in cui esclude erroneamente il settore dei concimi; |
— |
disporre, in forza dell’articolo 264 TFUE, che gli effetti dell’allegato I dell’atto impugnato siano conservati fino al momento in cui la convenuta avrà preso i provvedimenti che l’esecuzione della decisione della Corte comporta ai sensi dell’articolo 266 TFUE; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato sarebbe viziato da incompetenza.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato sarebbe viziato da una violazione di una forma sostanziale (motivazione).
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato sarebbe viziato da manifesti errori di valutazione.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato sarebbe viziato da un’applicazione erronea del corretto criterio di valutazione.
|
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato violerebbe il principio di trasparenza.
|
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato violerebbe il principio di sussidiarietà.
|
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che l’allegato I dell’atto impugnato violerebbe il principio di proporzionalità.
|
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32), come modificata.
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/28 |
Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Car-Master 2 / Commissione
(Causa T-743/20)
(2021/C 72/40)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. (Cracovia, Polonia) (rappresentante: M. Miśkowicz, consulente giuridico)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 7369 final, del 22 ottobre 2020 (caso AT.40655 — Toyota); |
— |
condannare la convenuta alle spese processuali, incluse le spese di rappresentanza legale. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’erronea interpretazione e sull’errata applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (in prosieguo: il «regolamento n. 1/2003») (1).
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione derivante dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta)
|
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/29 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Jakeliūnas / ESMA
(Causa T-760/20)
(2021/C 72/41)
Lingua processuale: il lituano
Parti
Ricorrente: Stasys Jakeliūnas (Vilnius, Lituania) (rappresentante: R. Paukštė, lawyer)
Convenuta: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che il rifiuto dell'ESMA, con lettera ESMA22-105-1261 del 30 ottobre 2020, di accogliere la richiesta della ricorrente del 30 settembre 2020 di avviare un'indagine su una possibile manipolazione del mercato (la «richiesta») è infondato; |
— |
condannare l’ESMA a riesaminare la richiesta; |
— |
condannare l’ESMA alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Il primo motivo di ricorso si fonda sulle seguenti deduzioni:
|
2. |
Nel secondo motivo di ricorso si sostiene che la richiesta della ricorrente non è fondata su una necessità di applicare il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), atti sui quali l'ESMA ha fondato il suo rifiuto. |
3. |
Il terzo motivo di ricorso si fonda sui seguenti argomenti:
|
(1) Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU 2003 L 96, pag. 16).
(2) Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU 2003 L 339, pag. 70).
(3) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU 2010 L 331, pag. 84).
(4) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU 2016 L 171, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU 2014 L 173, pag. 1).
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/30 |
Ricorso proposto il 24 dicembre 2020 — PB/Commissione
(Causa T-775/20)
(2021/C 72/42)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: PB (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza:
— |
annullare la decisione della Commissione del 22 ottobre 2020, notificata il 23 ottobre 2020, di adottare una misura amministrativa nei confronti del ricorrente diretta a recuperare nei suoi confronti la somma asseritamene ricevuta indebitamente da [HB] sulla base dei contratti TACIS/2006/101-510 e CARDS/2008/166-429; |
— |
disporre il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sulla base della succitata decisione, oltre a interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di 7 punti; |
— |
disporre il pagamento di EUR 10 000 a titolo di risarcimento danni, con riserva di ulteriore precisazione; |
— |
condannare la Commissione alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce dieci motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’illegittimità delle constatazioni contenute nelle relazioni dell’OLAF e delle irregolarità constatate nei confronti della società di cui il ricorrente è amministratore. A tale proposito, il ricorrente ritiene che le irregolarità contestategli siano inscindibili dalle irregolarità sollevate nei confronti della società di cui egli è amministratore, irregolarità che quest’ultima ha contestato con due ricorsi (cause T-795/19 e T-796/19, HB/Commissione) e sostiene che, se il Tribunale dovesse confermare l’illegittimità delle relazioni dell’OLAF e/o delle decisioni del 15 ottobre 2019 nell’ambito delle summenzionate cause, tali constatazioni comporterebbero necessariamente l’illegittimità della decisione impugnata nella presente causa. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla prescrizione dell’asserito credito e, in ogni caso, sulla violazione del termine ragionevole, dell’articolo 73 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento finanziario del 2002»), del diritto a una buona amministrazione quale sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e dell’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Secondo il ricorrente, il credito che la Commissione afferma di vantare nei suoi confronti è prescritto, essendo scaduto il termine di cinque anni, previsto dall’articolo 73 bis del regolamento finanziario del 2002 e, in ogni caso, il lasso di tempo impiegato per adottare la decisione impugnata e la nota di debito che accompagna detta decisione sarebbe manifestamente irragionevole e violerebbe l’articolo 41 della Carta e l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU nella misura in cui enuncia un diritto fondamentale che rappresenta anche un principio generale di diritto. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla mancanza di fondamento giuridico regolare e sulla violazione del principio della legalità delle pene e del principio dell’applicazione della legge penale più favorevole. Il ricorrente afferma che, ai sensi dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, il recupero può essere eseguito solo nei confronti della controparte contrattuale, ossia la società di cui egli è amministratore. Così facendo, la convenuta avrebbe altresì violato il principio dell’applicazione della legge «penale» più favorevole e il principio della legalità delle pene, sancito dall’articolo 49 della Carta, cercando di applicare un obbligo giuridico più severo di quello previsto dal regolamento finanziario del 2002. Inoltre, il ricorrente adduce che egli non è un operatore economico, che non ha percepito alcun vantaggio dagli asseriti illeciti, non ha ricevuto alcun pagamento da parte dell’autorità contraente e sicuramente non ha mai percepito un vantaggio equivalente al valore totale dei due appalti di cui trattasi. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione della sentenza del Tribunale di primo grado di Bruxelles (Belgio) del 5 ottobre 2017 e della massima secondo cui «il penale sospende l’amministrativo». Il ricorrente sostiene che la Commissione è vincolata dalla sentenza del 5 ottobre 2017 pronunciata dal giudice penale belga, il quale ha dichiarato i procedimenti irricevibili in mancanza di elementi idonei a comprovare i fatti contestati. La Commissione, che si era peraltro costituita parte civile dinanzi al giudice penale, avendo deciso di attendere l’esito del procedimento belga prima di adottare la decisione di recupero, sarebbe vincolata da detto esito e dagli accertamenti compiuti dal giudice nazionale e ciò anche se la sentenza del giudice belga non avesse effetto di autorità di cosa giudicata nei confronti della Commissione. |
5. |
Quinto motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che inficerebbero la decisione impugnata. A tale riguardo, il ricorrente ritiene che manifestamente i fatti contestati non siano accertati e che manifeste non vi siano irregolarità, tanto meno gravi. Egli afferma che la decisione impugnata si fonda su due relazioni dell’OLAF, mentre le censure formulate non sarebbero dimostrate e sarebbero, in ogni caso, manifestamente errate. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che sulla base del diritto societario belga il ricorrente non potrebbe essere considerato responsabile degli illeciti contestati. A tale proposito, egli adduce che la società di cui è amministratore è una società privata a responsabilità limitata di diritto belga, la cui particolarità è che l’amministratore o gli amministratori non è (non sono) personalmente responsabile (responsabili) delle obbligazioni assunte in nome della società e che il suo (loro) patrimonio non può essere utilizzato per pagare i debiti della società. |
7. |
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa, sulla base del rilievo che le relazioni dell’OLAF allegate alle lettere di pre-informazione avrebbero avuto delle cancellature tali da risultare inintelligibili e non avrebbero potuto permettere al ricorrente di comprenderle e di formulare osservazioni utili. |
8. |
Ottavo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, del principio di esecuzione dei contratti secondo buona fede e del divieto di «abuso del diritto», in quanto la Commissione non avrebbe agito né con diligenza, né in maniera imparziale. |
9. |
Nono motivo, vertente sull’eccezione di illegittimità sollevata riguardo all’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, nella misura in cui esso violerebbe il divieto generale di arricchimento senza giusta causa. Il ricorrente ritiene che detto articolo consenta all’istituzione di recuperare integralmente gli importi versati nel corso dell’esecuzione del contratto, anche se quest’ultimo è stato interamente eseguito dal contraente, il che comporterebbe che l’istituzione possa così godere di tutte le prestazioni fornite dal contraente senza che a quest’ultimo sia dovuto alcun pagamento. Tale articolo dovrebbe quindi essere dichiarato illegittimo dal momento che consente all’istituzione di ottenere un ingiustificato beneficio patrimoniale a discapito del patrimonio del contraente. |
10. |
Decimo motivo, in via subordinata, vertente sulla violazione dell’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002 e del principio di proporzionalità. Secondo il ricorrente, l’esercizio di valutazione da parte dell’istituzione deve essere compiuto in conformità all’articolo 103 del regolamento finanziario del 2002, il che significa che la Commissione non può applicare più sanzioni, in quanto detto articolo prevede un elenco non cumulativo di sanzioni. Inoltre, nell’ambito di detto esercizio di valutazione, l’istituzione dovrebbe assicurarsi che la sua decisione sia proporzionata alla gravità dell’irregolarità in questione ai sensi del principio di proporzionalità, il quale costituisce un’espressione del principio di buona fede che si impone in sede di esecuzione dei contratti, cosa che non sarebbe avvenuta nel caso di specie. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/32 |
Ricorso proposto il 9 gennaio 2021 — Griesbeck/Parlamento
(Causa T-10/21)
(2021/C 72/43)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Nathalie Griesbeck (Ancy-sur-Moselle, Francia) (rappresentanti: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers e G. Selnet, avvocati)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
In via principale:
— |
annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020; di conseguenza, |
— |
annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 18 ottobre 2019 e la conseguente nota di addebito; |
In subordine:
— |
annullare la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020; di conseguenza, |
— |
annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo del 18 ottobre 2019 e ricondurre a proporzioni più eque la conseguente nota di addebito; |
in ogni caso:
— |
riservare alla ricorrente la possibilità di presentare osservazioni aggiuntive mediante un’ulteriore memoria; |
— |
condannare il Parlamento europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Il primo motivo verte sul fatto che il Parlamento ha commesso i seguenti errori di valutazione. Anzitutto, esso ha escluso che le circostanze particolari di impiego dell’assistente interessata possano influire sulla prova del lavoro di tale assistente. Inoltre, esso non ha tenuto conto del periodo trascorso a partire dai fatti e della dispersione delle prove che ne deriva. Esso, infine, non ha utilizzato gli elementi di prova forniti dalla ricorrente. |
2. |
Il secondo motivo verte sull’inversione dell’onere della prova e sulla violazione del diritto ad un equo processo. Al riguardo, la ricorrente considera, in sostanza, che non incombe ad essa l’onere della prova del lavoro della sua assistente. |
3. |
Il terzo motivo verte sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto l’Ufficio ha ritenuto che la totalità delle somme versate per la durata del lavoro dell’assistente dovesse essere restituita, mentre l’effettivo svolgimento dei lavori di quest’ultima è stato, almeno in parte, dimostrato. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/33 |
Ricorso proposto il 15 gennaio 2021 — Ryanair/Commissione
(Causa T-14/21)
(2021/C 72/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 21 agosto 2020 sull’aiuto di Stato SA.57544(2020/N) — Belgium COVID-19: Aid to Brussels Airlines; e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe applicato correttamente il suo quadro di riferimento temporaneo, ritenendo che il credito concesso alla Brussels Airlines fosse conforme al quadro di riferimento temporaneo e che la Brussels Airlines sia ammissibile all’aiuto alla ricapitalizzazione, trascurando di verificare la disponibilità, oltre alla ricapitalizzazione, di altre misure, maggiormente adeguate e meno distorsive, ritenendo che l'importo della ricapitalizzazione fosse proporzionato e omettendo di imporre un divieto effettivo di espansione aggressiva da parte della Brussels Airlines. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe applicato correttamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ritenendo che l’aiuto ponesse rimedio a una grave perturbazione dell’economia belga nonché violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione viola i principi generali di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione. |
1.3.2021 |
IT |
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C 72/34 |
Ricorso proposto il 15 gennaio 2021 — Miquel y Costas & Miquel / EUIPO (Pure Hemp)
(Causa T-17/21)
(2021/C 72/45)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Miquel y Costas & Miquel, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: J. Mora Cortés, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: richiesta di marchio dell’Unione europea figurativo Pure Hemp — Domanda di registrazione n. 18 132 358
Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2020 nel procedimento R 853/2020-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata, nella parte in cui essa respinge il ricorso R 853/2020-1 e respinge parzialmente la domanda di marchio dell’Unione europea n.o 18 132 358 Pure Hemp (figurativo); |
— |
condannare l’EUIPO alle spese, ivi incluse quelle relative al procedimento dinanzi al dipartimento operativo e alla prima commissione di ricorso dell’EUIPO. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001. |
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/34 |
Ricorso proposto il 19 gennaio 2021 — Amazon.com e altri / Commissione
(Causa T-19/21)
(2021/C 72/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Amazon.com, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti), Amazon Services Europe Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo), Amazon EU Sàrl (Lussemburgo), Amazon Europe Core Sàrl (Lussemburgo) (rappresentanti: A. Komninos e G. Tantulli, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare in parte qua la decisione C(2020) 7692 final della Commissione europea del 10 novembre 2020, là dove essa esclude l’Italia dall’ambito di indagine e dagli effetti giuridici di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalle ricorrenti ai fini del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono un motivo di ricorso, adducendo che la decisione impugnata ha illegittimamente escluso l'Italia dall'ambito di indagine del caso AT.40703 nonché dagli effetti giuridici di cui all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003. In tal modo, la decisione impugnata ha violato l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e ne ha pregiudicato l'efficacia e/o ha eluso l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 1/2003 e ha vanificato lo scopo della sua esistenza.
1.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/35 |
Ricorso proposto il 20 gennaio 2021 — Corman / Commissione
(Causa T-25/21)
(2021/C 72/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Marie Corman (Schaerbeek, Belgio) (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione del 4 giugno 2020 che fissa i diritti alla pensione di anzianità della ricorrente, |
— |
condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione, attraverso la decisione impugnata, degli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.