ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 62

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Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
22 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 62/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 62/02

Cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 dicembre 2020 — Consiglio dell’Unione europea / Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a., Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea (BCE), Eurogruppo (C-597/18 P), Consiglio dell’Unione europea / Eleni Pavlikka Bourdouvali e a., Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea (BCE), Eurogruppo (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. (C-604/18 P) / Unione europea, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea (BCE), Eurogruppo [Impugnazione – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro – Ristrutturazione del debito cipriota – Decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) relativa alla fornitura di liquidità d’urgenza a seguito di una richiesta della Banca centrale della Repubblica di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013 – Decisione 2013/236/UE – Protocollo d’intesa sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra la Repubblica di Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità (MES) – Diritto di proprietà – Principio della tutela del legittimo affidamento – Parità di trattamento – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea]

2

2021/C 62/03

Causa C-601/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 — BP / Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) [Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) – Contratto a tempo determinato – Decisione di non rinnovo – Adozione di una nuova decisione in seguito a un annullamento da parte del Tribunale – Irregolarità asseritamente commesse nell’attuazione della sentenza del Tribunale]

5

2021/C 62/04

Causa C-607/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Husqvarna AB / Lidl Digital International GmbH & Co. KG, già Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [Rinvio pregiudiziale – Marchi dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) – Articolo 55, paragrafo 1 – Decadenza dai diritti connessi al marchio dell’Unione – Marchio dell’Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni – Scadenza del termine del periodo di cinque anni – Data della valutazione]

5

2021/C 62/05

Causa C-656/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Rinvio pregiudiziale – Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni all’esportazione – Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) – Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato – Articolo 147 – Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non stabiliti nell’Unione – Nozione – Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione – Prova – Diniego dell’esenzione all’esportazione – Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità – Frode]

6

2021/C 62/06

Causa C-667/19: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — A.M. / E.M. [Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Prodotti cosmetici – Regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 19 – Informazione dei consumatori – Etichettatura – Indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei prodotti – Etichettatura in lingua straniera – Funzione del prodotto cosmetico – Nozione – Imballaggi di prodotti cosmetici recanti un riferimento a un catalogo dettagliato di prodotti redatto nella lingua del consumatore]

7

2021/C 62/07

Causa C-710/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État, Belgio) — G. M. A / État belge (Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone – Articolo 45 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno superiore a tre mesi – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Richiedenti lavoro – Termine ragionevole per prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il richiedente lavoro e per adottare le misure necessarie al fine di poter essere assunto – Requisiti imposti dallo Stato membro ospitante al richiedente lavoro nella pendenza di tale termine – Condizioni del diritto di soggiorno – Obbligo di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo)

8

2021/C 62/08

Causa C-801/19: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu — Croazia) — FRANCK d.d., Zagreb / Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) – Nozioni di concessione di crediti e di altri effetti commerciali – Operazioni complesse – Prestazione principale – Messa a disposizione dei fondi dietro corrispettivo – Trasferimento di una cambiale a una società di factoring e del denaro ottenuto all’emittente della cambiale]

8

2021/C 62/09

Causa C-849/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Zone speciali di conservazione – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di fissare obiettivi di conservazione – Articolo 6, paragrafo 1 – Obbligo di adottare misure di conservazione – Decisione 2006/613/CE — Regione biogeografica mediterranea)

9

2021/C 62/10

Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU) (Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Articolo 6, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47, secondo comma – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate – Nozione di autorità giudiziaria emittente – Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi – Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)

10

2021/C 62/11

Causa C-416/20 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di TR [Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Fuga dell’imputato – Direttiva (UE) 2016/343 – Articoli 8 e 9 – Diritto di presenziare al processo – Requisiti in caso di condanna in contumacia – Verifica al momento della consegna della persona condannata]

11

2021/C 62/12

Causa C-349/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito) il 29 luglio 2020 — NB, AB / Secretary of State for the Home Department; Interveniente: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

11

2021/C 62/13

Causa C-453/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Repubblica ceca) il 23 settembre 2020 — CityRail a.s. / Správa železnic, státní organizace

12

2021/C 62/14

Causa C-577/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 4 novembre 2020 – A

13

2021/C 62/15

Causa C-606/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 17 novembre 2020 — EZ / Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

13

2021/C 62/16

Causa C-632/20 P: Impugnazione proposta il 24 novembre 2020 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione

14

2021/C 62/17

Causa C-633/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 novembre 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

15

2021/C 62/18

Causa C-636/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 25 novembre 2020 — Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 62/19

Causa C-648/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Westminster Magistrates’ Court (Regno Unito) il 1o dicembre 2020 — Procura regionale di Svishtov / PI

16

2021/C 62/20

Causa C-659/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 4 dicembre 2020 — ET / Ministerstvo životního prostředí

17

2021/C 62/21

Causa C-660/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 4 dicembre 2020 — MK / Lufthansa CityLine GmbH

17

2021/C 62/22

Causa C-687/20: Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese

18

2021/C 62/23

Causa C-690/20 P: Impugnazione proposta il 18 dicembre 2020 dalla Casino, Guichard-Perrachon e dall’Achats Marchandises Casino contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020 nella causa T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon e AMC / Commissione

19

2021/C 62/24

Causa T-693/20P: Impugnazione proposta il 21 dicembre 2020 da Intermarché Casino Achats avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-254/17, Intermarché Casino Achats/Commissione

20

2021/C 62/25

Causa C-725/20 P: Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Maria Teresa Coppo Gavazzi e altri avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020, nelle cause riunite da T-389/19 a T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, da T-409/19 a T-414/19, da T-416/19 a T-418/19, da T-420/19 a T-422/19, da T-425/19 a T-427/19, da T-429/19 a T-432/19, T-435/19, T-436/19, da T-438/19 a T-442/19, da T-444/19 a T-446/19, T-448/19, da T-450/19 a T-454/19, T-463/19, T-465/19, Coppo Gavazzi e a. / Parlamento

21

2021/C 62/26

Causa C-728/19: Ordinanza del presidente della Corte del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Beverly Hills Teddy Bear Company/ PMS International Group

22

 

Tribunale

2021/C 62/27

Cause riunite T-236/17 e T-596/17: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Balti Gaas / Commissione e INEA (Assistenza finanziaria a titolo del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 – Settore delle infrastrutture energetiche transeuropee – Invito a presentare proposte – Ricorso per carenza – Assenza di invito ad agire – Irricevibilità – Ricorso di annullamento – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità parziale – Decisione che rifiuta una proposta – Errori manifesti di valutazione – Obbligo di motivazione – Competenza della Commissione)

23

2021/C 62/28

Causa T-442/17 RENV: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — RN / Commissione («Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Presupposti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all’età – Proporzionalità – Nozione di coniuge»)

24

2021/C 62/29

Causa T-93/18: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — International Skating Union / Commissione (Concorrenza – Associazione di imprese – Competizioni di pattinaggio di velocità – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Regolamentazione di una federazione sportiva – Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport – Scommesse sportive – Tribunale arbitrale dello sport – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Ambito di applicazione territoriale dell’articolo 101 TFUE – Restrizione della concorrenza per oggetto – Misure correttive)

24

2021/C 62/30

Causa T-515/18: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Fakro/Commissione [Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Mercato delle finestre per tetti e delle strutture a conversa – Decisione di rigetto di una denuncia – Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 – Accesso al fascicolo – Principio di buona amministrazione – Termine ragionevole – Errore manifesto di valutazione – Obbligo di motivazione – Mancanza di interesse dell’Unione – Probabilità di poter accertare l’esistenza di un’infrazione – Prezzi predatori – Fighting brand (sottomarca) – Sconti – Esclusività]

25

2021/C 62/31

Causa T-541/18: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering / Commissione [Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Proroga di un dazio antidumping definitivo – Determinazione del valore normale – Protocollo di adesione della Cina all’OMC – Metodo del paese di riferimento – Articolo 2, paragrafo 7, e articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 – Vulnerabilità dell’industria dell’Unione – Probabilità di reiterazione del pregiudizio – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione]

26

2021/C 62/32

Causa T-189/19: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Haikal/Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Diritto ad un processo equo – Obbligo di motivazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Diritto di esercitare un’attività economica – Diritto al rispetto della vita privata e familiare)

27

2021/C 62/33

Causa T-315/19: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — BT / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Coniuge superstite – Pensione di reversibilità – Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto – Requisiti di ammissibilità – Durata del matrimonio – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Principio di non discriminazione in base all’età – Proporzionalità)

27

2021/C 62/34

Causa T-521/19: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Haswani / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Autorità di cosa giudicata – Termine di ricorso – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità)

28

2021/C 62/35

Causa T-3/20: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Forbo Financial Services / EUIPO — Windmöller (Canoleum) (Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Canoleum – Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM – Impedimento alla registrazione relativo – Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso – Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Richiesta di restitutio in integrum – Malattia improvvisa dell’avvocato che rappresenta il ricorrente – Dovere di diligenza – Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall’avvocato)

29

2021/C 62/36

Causa T-118/20: Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Voco/EUIPO (Forma di una confezione) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale – Forma di una confezione – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

30

2021/C 62/37

Causa T-146/16: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2020 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a. / Commissione (Aiuti di Stato – Annullamento dell’atto impugnato – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

30

2021/C 62/38

Causa T-568/19: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2020 — Micreos Food Safety/Commissione [Ricorso di annullamento – Salute pubblica – Regolamento (CE) n. 853/2004 – Prodotto a base di batteriofago utilizzato per ridurre la presenza del batterio patogeno Listeria monocytogenes negli alimenti di origine animale pronti al consumo – Rigetto della domanda di approvazione del Listex P100 come decontaminante negli alimenti di origine animale pronti al consumo – Atto non impugnabile – Atto non inteso a produrre effetti giuridici vincolanti – Atto meramente confermativo – Atto informativo – Irricevibilità]

31

2021/C 62/39

Causa T-872/19: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — IM/BEI (Ricorso per risarcimento danni – Diritto delle istituzioni – Posto di amministratore unico del FEI – Avviso di posto vacante – Rigetto della candidatura del ricorrente – Insussistenza di autonomia dei mezzi di ricorso – Termine di ricorso – Irricevibilità)

32

2021/C 62/40

Causa T-37/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione (Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Termine di ricorso – Dies a quo – Notifica e pubblicazione – Assenza di errore scusabile – Tardività – Irricevibilità)

32

2021/C 62/41

Causa T-80/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — IM/BEI e FEI (Ricorso di annullamento – Diritto delle istituzioni – Posto di amministratore unico del FEI – Rigetto della candidatura del ricorrente – Nomina di un altro candidato – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità)

33

2021/C 62/42

Causa T-161/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Ighoga Region 10 / Commissione (Aiuti di Stato – Costruzione di un centro congressi e di un hotel a Ingolstadt – Denuncia – Ricorso per carenza – Presa di posizione che mette fine alla carenza – Non luogo a statuire)

33

2021/C 62/43

Causa T-289/20: Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FACEGYM – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

34

2021/C 62/44

Causa T-350/20: Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Wagenknecht / Commissione (Ricorso per carenza – Tutela degli interessi finanziari dl l’Unione – Lotta contro la frode – Riunioni del collegio dei commissari e del suo presidente con il rappresentante della Repubblica ceca – Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – Regolamento finanziario – Pagamenti diretti del bilancio dell’Unione a favore di agricoltori – Asserito conflitto d’interessi del Primo ministro della Repubblica ceca – Asserita inazione della Commissione – Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Interesse ad agire – Legittimità ad agire – Presa di posizione della Commissione – Irricevibilità)

35

2021/C 62/45

Causa T-729/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 dicembre 2020 — Aurubis/Commissione (Procedimento sommario – Direttiva 2003/87/CE – Decisione 2011/278/UE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza)

35

2021/C 62/46

Causa T-731/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 dicembre 2020 — ExxonMobil Production Deutschland/Commissione (Procedimento sommario – Direttiva 2003/87/CE – Decisione 2011/278/UE – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza)

36

2021/C 62/47

Causa T-739/20: Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Unite the Union / EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

36

2021/C 62/48

Causa T-754/20: Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — Cristescu / Commissione

37

2021/C 62/49

Causa T-757/20: Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — OT / Parlamento

39

2021/C 62/50

Causa T-764/20: Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry e Inner Mongolia Mengwei Technology / Commissione

39

2021/C 62/51

Causa T-766/20: Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

40

2021/C 62/52

Causa T-768/20: Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)

41

2021/C 62/53

Causa T-769/20: Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Ryanair/Commissione

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2021/C 62/54

Causa T-771/20: Ricorso proposto il 29 dicembre 2020 — KS e KD / Consiglio e altri

43

2021/C 62/55

Causa T-1/21: Ricorso proposto il 4 gennaio 2021 — Fabryki Mebli Forte / EUIPO — Bog-Fran (Furniture)

44

2021/C 62/56

Causa T-2/21: Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER)

45

2021/C 62/57

Causa T-3/21: Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

45

2021/C 62/58

Causa T-4/21: Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Advanced Superabrasives/EUIPO — Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

46

2021/C 62/59

Causa T-6/21: Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Advanced Organic Materials/EUIPO — Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

47

2021/C 62/60

Causa T-7/21: Ricorso proposto l’8 gennaio 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL)

48

2021/C 62/61

Causa T-8/21: Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione

49

2021/C 62/62

Causa T-653/19: Ordinanza del Tribunale del 23 dicembre 2020 — FF / Commissione

50

2021/C 62/63

Causa T-5/20: Ordinanza del Tribunale del 5 gennaio 2021 — CP / Parlamento

51


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 62/01)

Ultima pubblicazione

GU C 53 del 15.2.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 44 dell’8.2.2021

GU C 35 dell’1.2.2021

GU C 28 del 25.1.2021

GU C 19 del 18.1.2021

GU C 9 dell’11.1.2021

GU C 443 del 21.12.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/2


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 dicembre 2020 — Consiglio dell’Unione europea / Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a., Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea (BCE), Eurogruppo (C-597/18 P), Consiglio dell’Unione europea / Eleni Pavlikka Bourdouvali e a., Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea (BCE), Eurogruppo (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e a. (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali e a. (C-604/18 P) / Unione europea, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Banca centrale europea (BCE), Eurogruppo

(Cause riunite C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P e C-604/18 P) (1)

(Impugnazione - Politica economica e monetaria - Programma di sostegno alla stabilità della Repubblica di Cipro - Ristrutturazione del debito cipriota - Decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) relativa alla fornitura di liquidità d’urgenza a seguito di una richiesta della Banca centrale della Repubblica di Cipro - Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, del 12 aprile, del 13 maggio e del 13 settembre 2013 - Decisione 2013/236/UE - Protocollo d’intesa sulle condizioni specifiche di politica economica concluso tra la Repubblica di Cipro e il Meccanismo europeo di stabilità (MES) - Diritto di proprietà - Principio della tutela del legittimo affidamento - Parità di trattamento - Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea)

(2021/C 62/02)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

(Causa C-597/18 P)

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, I. Gurov ed E. Chatziioakeimidou, agenti)

Altre parti nel procedimento: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna Andreou, Kyriaki Andreou, Bundeena Holding plc, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Phidias Christodoulou, Georgia Phanou-Christodoulou, Christakis Christofides, rappresentato dal suo esecutore testamentario, Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. Chrysostomides, Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia Georgiou LLC, Komposit Ltd, Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, Louiza Patsiou, Probus Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd, Julia Justine Jane Woods (rappresentante: P. Tridimas, barrister), Unione europea (rappresentante: Commissione europea), Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J.-P. Keppenne e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente O. Szablewska e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt, successivamente da K. Laurinavičius, G. Várhelyi e O. Heinz, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Eurogruppo (rappresentante: Consiglio dell’Unione europea)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: S. Hartikainen e J. Heliskoski, agenti)

(Causa C-598/18 P)

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, I. Gurov ed E. Chatziioakeimidou, agenti)

Altre parti nel procedimento: Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Athanasia Chrysostomou, Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, Alan Dimant, Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holdings Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma Properties & Investments pcl, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Akis Micromatis, Erginos Micromatis, Harinos Micromatis, Alvinos Micromatis, Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Lambros Panayiotides, Ersi Papaefthymiou, Kostas Papaefthymiou, Restful Time Co., Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd, Miranda Tanou, Myria Tanou (rappresentanti: P. Tridimas, barrister, e K. Chrysostomides, dikigoros), Unione europea (rappresentante: Commissione europea), Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J.-P. Keppenne e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: O. Szablewska e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Eurogruppo (rappresentante: Consiglio dell’Unione europea)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: S. Hartikainen e J. Heliskoski, agenti)

(Cause C-603/18 P e C-604/18 P)

Ricorrenti: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna Andreou, Kyriaki Andreou, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Christakis Christofides, rappresentato dal suo esecutore testamentario, Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. Chrysostomides, Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International, Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Julia Justine Jane Woods (rappresentante: P. Tridimas, barrister (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Marinos C. Soteriou (rappresentanti: P. Tridimas, barrister, e K. Chrysostomides, dikigoros (C-604/18 P)

Altre parti nel procedimento: Unione europea (rappresentante: Commissione europea), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Chatziioakeimidou, A. de Gregorio Merino e I. Gurov, agenti), Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, J.-P. Keppenne e T. Maxian Rusche, agenti), Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: O. Szablewska e K. Laurinavičius, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt), Eurogruppo (rappresentante: Consiglio dell’Unione europea)

Interveniente a sostegno del Consiglio dell’Unione europea: Repubblica di Finlandia (rappresentanti: S. Hartikainen e J. Heliskoski, agenti)

Dispositivo

1)

Le sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 13 luglio 2018, K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a. (T-680/13, EU:T:2018:486), e del 13 luglio 2018, Bourdouvali e a./Consiglio e a. (T-786/14, non pubblicata, EU:T:2018:487), sono annullate nella parte in cui rigettano le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio dell’Unione europea là dove queste concernono i ricorsi proposti nelle cause suddette diretti contro l’Eurogruppo e contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile.

2)

I ricorsi proposti in primo grado nelle cause T-680/13 e T-786/14 sono irricevibili là dove sono diretti contro l’Eurogruppo e contro l’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), della decisione 2013/236.

3)

Le impugnazioni principali proposte nelle cause C-603/18 P e C-604/18 P sono respinte.

4)

La Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, la Agroton plc, le sig.re Joanna e Kyriaki Andreou, la Bundeena Holding plc, la sig.ra Henrietta Jindra Burton, la C & O Service & Investment Ltd, la C.G. Christofides Industrial Ltd, il sig. Phidias Christodoulou, la sig.ra Georgia Phanou Christodoulou, il sig. Christakis Christofides, la sig.ra Theano Chrysafi, il sig. Andreas Chrysafis, il sig. Dionysios Chrysostomides, le sig.re Eleni K. e Eleni D. Chrysostomides, la D & C Construction and Development Ltd, la sig.ra Chrystalla Dekatris, il sig. Constantinos Dekatris, la Dr. K. Chrysostomides and Co., la sig.ra Emily Dragoumi, la sig.ra Parthenopi Dragoumi, il sig. James Droushiotis, la Eastvale Finance Ltd, il sig. Nicos Eliades, la sig.ra Tereza Eliades, la Goodway Alliance Ltd, il sig. Christos Hadjimarkos, il Johnson Cyprus Employees Provident Fund, la Kalia Georgiou LLC, la Komposit Ltd, il sig. Platon M. Kyriakides, la L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, la Lois Builders Ltd, la sig.ra Athena Mavronicola Droushiotis, la Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, la Neita International Inc., la sig.ra Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, la sig.ra Louiza Patsiou, la Probus Mare Marine Ltd, la Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, la R.A.M. Oil Cyprus Ltd, la Steelway Alliance Ltd, il Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, la The Cyprus Phassouri Estates Ltd, la The Prnses Ltd, il sig. Christos Tsimon, la sig.ra Nafsika Tsimon, la Unienergy Holdings Ltd e la sig.ra Julia Justine Jane Woods, nonché la sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali, il sig. Georgios Bourdouvalis, la sig.ra Nikolina Bourdouvali, la Coal Energy Trading Ltd, il sig. Christos Christofi, la sig.ra Elisavet Christofi, la sig.ra Athanasia Chrysostomou, il sig. Sofoklis Chrysostomou, la Clearlining Ltd, il sig. Alan Dimant, la Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, la Dtek Holding Ltd, la Dtek Trading Ltd, la Elma Holdings pcl, la Elma Properties & Investments pcl, la sig.ra Agrippinoulla Fragkoudi, il sig. Dimitrios Fragkoudis, la Frontal Investments Ltd, il sig. Costas Gavrielides, la sig.ra Eleni Harou, la sig.ra Theodora Hasapopoullou, la sig.ra Gladys Iasonos, il sig. Georgios Iasonos, la Jupiter Portfolio Investments pcl, il sig. George Karkousi, la Lend & Seaserve Ltd, la Liberty Life Insurance pcl, la Michail P. Michailidis Ltd, il sig. Michalakis Michaelides, la sig.ra Rena Michael Michaelidou, il sig. Akis Micromatis, il sig. Erginos Micromatis, il sig. Harinos Micromatis, il sig. Alvinos Micromatis, il sig. Plotinos Micromatis, la Nertera Investments Ltd, il sig. Andros Nicolaides, la sig.ra Melina Nicolaides, la sig.ra Ero Nicolaidou, il sig. Aris Panagiotopoulos, la sig.ra Nikolitsa Panagiotopoulou, il sig. Lambros Panayiotides, la sig.ra Ersi Papaefthymiou, il sig. Kostas Papaefthymiou, la Restful Time Co., il sig. Alexandros Rodopoulos, la Seatec Marine Services Ltd, la Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, il sig. Marinos C. Soteriou, la Sparotin Ltd e le sig.re Miranda e Myria Tanou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea, afferenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento connesso alle impugnazioni nelle cause C-597/18 P e C-598/18 P.

5)

La Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, la Agroton plc, le sig.re Joanna e Kyriaki Andreou, la sig.ra Henrietta Jindra Burton, la C & O Service & Investment Ltd, la C.G. Christofides Industrial Ltd, il sig. Christakis Christofides, la sig.ra Theano Chrysafi, il sig. Andreas Chrysafis, il sig. Dionysios Chrysostomides, le sig.re Eleni K. e Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, la sig.ra Chrystalla Dekatris, il sig. Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., la sig.ra Emily Dragoumi, la sig.ra Parthenopi Dragoumi, la Eastvale Finance Ltd, il sig. Nicos Eliades, la sig.ra Tereza Eliades, la Goodway Alliance Ltd, il sig. Christos Hadjimarkos, il Johnson Cyprus Employees Provident Fund, la L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, la Lois Builders Ltd, la Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, la Neita International Inc., Paris & Barcelona Ltd, la Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, la R.A.M. Oil Cyprus Ltd, la Steelway Alliance Ltd, il Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, la The Cyprus Phassouri Estates Ltd, il sig. Christos Tsimon, la sig.ra Nafsika Tsimon e la sig.ra Julia Justine Jane Woods, nonché la sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali, il sig. Georgios Bourdouvalis, la sig.ra Nikolina Bourdouvali, il sig. Christos Christofi, la sig.ra Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, la sig.ra Agrippinoulla Fragkoudi, il sig. Dimitrios Fragkoudis, la Frontal Investments Ltd, il sig. Costas Gavrielides, la sig.ra Eleni Harou, la sig.ra Theodora Hasapopoullou, la sig.ra Gladys Iasonos, il sig. Georgios Iasonos, il sig. George Karkousi, la Lend & Seaserve Ltd, la Michail P. Michailidis Ltd, il sig. Michalakis Michaelides, la sig.ra Rena Michael Michaelidou, il sig. Andros Nicolaides, la sig.ra Melina Nicolaides, la sig.ra Ero Nicolaidou, il sig. Aris Panagiotopoulos, la sig.ra Nikolitsa Panagiotopoulou, il sig. Alexandros Rodopoulos, la Seatec Marine Services Ltd e il sig. Marinos C. Soteriou sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE), afferenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento connesso alle impugnazioni nelle cause C-603/18 P e C-604/18 P.

6)

La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese sostenute nell’ambito delle presenti impugnazioni.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


22.2.2021   

IT

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C 62/5


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 — BP / Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

(Causa C-601/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Agenti contrattuali - Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) - Contratto a tempo determinato - Decisione di non rinnovo - Adozione di una nuova decisione in seguito a un annullamento da parte del Tribunale - Irregolarità asseritamente commesse nell’attuazione della sentenza del Tribunale)

(2021/C 62/03)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BP (rappresentante: E. Lazar, avocat)

Altra parte nel procedimento: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) (rappresentanti: M. O’Flaherty, agente, assistito da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt)

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

BP è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).


(1)  GU C 432 del 23.12.2019.


22.2.2021   

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C 62/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Husqvarna AB / Lidl Digital International GmbH & Co. KG, già Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

(Causa C-607/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Marchi dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 55, paragrafo 1 - Decadenza dai diritti connessi al marchio dell’Unione - Marchio dell’Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni - Scadenza del termine del periodo di cinque anni - Data della valutazione)

(2021/C 62/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Husqvarna AB

Convenuta: Lidl Digital International GmbH & Co. KG, già Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

Dispositivo

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell’Unione europea, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni previsto dalla citata disposizione sia giunto a termine è quella della proposizione di tale domanda.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


22.2.2021   

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C 62/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Szegedi Törvényszék — Ungheria) — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-656/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni all’esportazione - Articolo 146, paragrafo 1, lettera b) - Beni spediti o trasportati fuori dell’Unione europea da un acquirente non stabilito nel territorio dello Stato membro interessato - Articolo 147 - «Beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» non stabiliti nell’Unione - Nozione - Beni che hanno effettivamente lasciato il territorio dell’Unione - Prova - Diniego dell’esenzione all’esportazione - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Frode)

(2021/C 62/05)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Szegedi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Dispositivo

1)

L’esenzione prevista all’articolo 147, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, a favore dei «beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori» deve essere interpretata nel senso che non rientrano in quest’ultima i beni che un privato non stabilito nell’Unione europea trasporta con sé al di fuori dell’Unione europea a fini commerciali, in vista della loro rivendita in uno Stato terzo.

2)

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 147 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, qualora l’amministrazione tributaria constati che le condizioni per l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista per i beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori non sono soddisfatte, ma che i beni di cui trattasi sono stati effettivamente trasportati fuori dell’Unione europea dall’acquirente, essa è tenuta a esaminare se l’esenzione dall’IVA prevista a tale articolo 146, paragrafo 1, lettera b), possa essere applicata alla cessione in questione, anche qualora le formalità doganali applicabili non siano state espletate e, al momento dell’acquisto, l’acquirente non intendesse veder applicata quest’ultima esenzione.

3)

L’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 147 della direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale in forza della quale l’amministrazione tributaria nega automaticamente a un soggetto passivo il beneficio dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) prevista dall’una e dall’altra di tali disposizioni, qualora constati che tale soggetto passivo ha emesso in malafede il modulo in base al quale l’acquirente si è avvalso dell’esenzione prevista dall’articolo 147, laddove venga accertato che i beni interessati hanno lasciato il territorio dell’Unione europea. In simili circostanze, il beneficio dell’esenzione dall’IVA prevista all’articolo 146, paragrafo 1, lettera b), deve essere negato qualora la violazione di un requisito formale abbia l’effetto di impedire che venga apportata la prova certa della sussistenza dei requisiti sostanziali che condizionano l’applicazione di tale esenzione o qualora venga accertato che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione in questione rientrava nell’ambito di una frode idonea a mettere a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


22.2.2021   

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C 62/7


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — A.M. / E.M.

(Causa C-667/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Prodotti cosmetici - Regolamento (CE) n. 1223/2009 - Articolo 19 - Informazione dei consumatori - Etichettatura - Indicazioni che devono figurare sul recipiente e sull’imballaggio dei prodotti - Etichettatura in lingua straniera - «Funzione del prodotto cosmetico» - Nozione - Imballaggi di prodotti cosmetici recanti un riferimento a un catalogo dettagliato di prodotti redatto nella lingua del consumatore)

(2021/C 62/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.M.

Convenuto: E.M.

Dispositivo

1)

L’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che l’indicazione della «funzione del prodotto cosmetico» che deve figurare, in forza di tale disposizione, sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto deve essere idonea a informare chiaramente il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego del prodotto al fine di garantire che quest’ultimo possa essere utilizzato in modo sicuro dai consumatori senza nuocere alla loro salute, e non può quindi limitarsi a menzionare soltanto gli scopi perseguiti con l’impiego del prodotto, quali previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà del prodotto nonché dell’aspettativa del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, la natura e la portata dell’informazione che deve figurare a tale titolo sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto affinché se ne possa fare un uso esente da pericoli per la salute umana.

2)

L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che le indicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere d), f) e g), di tale regolamento, vale a dire rispettivamente quelle relative alle precauzioni particolari per l’impiego del prodotto cosmetico, alla funzione di tale prodotto e ai suoi ingredienti, non possono figurare in un catalogo aziendale al quale faccia riferimento il simbolo previsto all’allegato VII, punto 1, di detto regolamento apposto sull’imballaggio o sul recipiente di detto prodotto.


(1)  GU C 406 del 2.12.2019.


22.2.2021   

IT

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C 62/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État, Belgio) — G. M. A / État belge

(Causa C-710/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Articolo 45 TFUE - Cittadinanza dell’Unione - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno superiore a tre mesi - Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) - Richiedenti lavoro - Termine ragionevole per prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il richiedente lavoro e per adottare le misure necessarie al fine di poter essere assunto - Requisiti imposti dallo Stato membro ospitante al richiedente lavoro nella pendenza di tale termine - Condizioni del diritto di soggiorno - Obbligo di dimostrare di essere alla ricerca di un posto di lavoro e di avere buone possibilità di trovarlo)

(2021/C 62/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: G. M. A

Convenuto: État belge

Dispositivo

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro ospitante è tenuto a concedere un termine ragionevole ad un cittadino dell’Unione, il quale inizia a decorrere dal momento in cui tale cittadino dell’Unione si è registrato in qualità di richiedente lavoro, per consentirgli di prendere conoscenza delle offerte di lavoro che possano risultare adeguate per il medesimo e di adottare le misure necessarie al fine di essere assunto.

Nella pendenza di tale termine, lo Stato membro ospitante può esigere che il richiedente lavoro dimostri di essere alla ricerca di un posto di lavoro. Solo dopo la scadenza di detto termine tale Stato membro può esigere che il richiedente lavoro dimostri non solo di essere alla ricerca di un posto di lavoro, ma anche di avere buone possibilità di trovarlo.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


22.2.2021   

IT

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C 62/8


Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravni sud u Zagrebu — Croazia) — FRANCK d.d., Zagreb / Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

(Causa C-801/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzioni - Articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d) - Nozioni di «concessione di crediti» e di «altri effetti commerciali» - Operazioni complesse - Prestazione principale - Messa a disposizione dei fondi dietro corrispettivo - Trasferimento di una cambiale a una società di factoring e del denaro ottenuto all’emittente della cambiale)

(2021/C 62/08)

Lingua processuale: il croato

Giudice del rinvio

Upravni sud u Zagrebu

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: FRANCK d.d., Zagreb

Convenuto: Ministarstvo financija Republike Hrvatske Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak

Dispositivo

L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, che tali disposizioni prevedono, rispettivamente, per la concessione di crediti e le operazioni relative ad altri effetti commerciali, si applica a un’operazione che consiste, per il soggetto passivo, nel mettere a disposizione di un altro soggetto passivo, dietro corrispettivo, fondi ottenuti da una società di factoring a seguito del trasferimento a quest’ultima di una cambiale emessa dal secondo soggetto passivo, mentre il primo soggetto passivo garantisce il pagamento a tale società di factoring della suddetta cambiale alla sua scadenza.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


22.2.2021   

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C 62/9


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-849/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche - Zone speciali di conservazione - Articolo 4, paragrafo 4 - Obbligo di fissare obiettivi di conservazione - Articolo 6, paragrafo 1 - Obbligo di adottare misure di conservazione - Decisione 2006/613/CE — Regione biogeografica mediterranea)

(2021/C 62/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e C. Hermes, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)

Dispositivo

1)

La Repubblica ellenica, non avendo adottato, entro i termini prestabiliti, tutte le misure necessarie per fissare gli opportuni obiettivi di conservazione e le opportune misure di conservazione in relazione ai 239 siti di importanza comunitaria, che si trovano in territorio ellenico e sono compresi nella decisione 2006/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2006, che adotta, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli, rispettivamente, 4, paragrafo 4, e 6, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalla direttiva 2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006.

2)

La Repubblica ellenica è condannata alle spese.


(1)  GU C 19 del 20.01.2020.


22.2.2021   

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C 62/10


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Rechtbank Amsterdam — Paesi Bassi) — Esecuzione di mandati europei emessi nei confronti di L (C-354/20 PPU) e P (C-412/20 PPU)

(Cause riunite C-354/20 PPU e C-412/20 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Mandato d’arresto europeo - Decisione quadro 2002/584/GAI - Articolo 1, paragrafo 3 - Articolo 6, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47, secondo comma - Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale - Carenze sistemiche o generalizzate - Nozione di «autorità giudiziaria emittente» - Presa in considerazione di eventi accaduti dopo l’emissione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi - Obbligo dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione di verificare in modo concreto e preciso la sussistenza di motivi seri e comprovati per ritenere che l’interessato corra un rischio reale di violazione del suo diritto a un processo equo in caso di consegna)

(2021/C 62/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Amsterdam

Parti nel procedimento principale

L (C-354/20 PPU), P (C-412/20 PPU)

Dispositivo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo disponga di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro di emissione di tale mandato d’arresto, che esistevano al momento dell’emissione di quest’ultimo o che si sono verificate successivamente a tale emissione, detta autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente» all’organo giurisdizionale che ha emesso detto mandato d’arresto e non può presumere che sussistano motivi seri e comprovati per ritenere che tale persona, in caso di consegna a quest’ultimo Stato membro, corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale a un processo equo, sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, senza effettuare una verifica concreta e precisa che tenga conto, in particolare, della situazione individuale di detta persona, della natura del reato di cui trattasi e del contesto fattuale nel quale si inserisce detta emissione, ivi comprese le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale.


(1)  GU C 320 del 28.9.2020.

GU C 378 del 9.11.2020.


22.2.2021   

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C 62/11


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Germania) — Esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di TR

(Causa C-416/20 PPU) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d’urgenza - Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo - Articolo 4 bis, paragrafo 1 - Procedure di consegna tra Stati membri - Condizioni di esecuzione - Motivi di non esecuzione facoltativa - Eccezioni - Esecuzione obbligatoria - Pena pronunciata in contumacia - Fuga dell’imputato - Direttiva (UE) 2016/343 - Articoli 8 e 9 - Diritto di presenziare al processo - Requisiti in caso di condanna in contumacia - Verifica al momento della consegna della persona condannata)

(2021/C 62/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

TR

con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Dispositivo

L’articolo 4 bis della decisione quadro 2009/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora l’interessato abbia ostacolato la sua citazione personale e non sia comparso personalmente al processo a causa della sua fuga nello Stato membro dell’esecuzione, per il solo motivo che essa non dispone dell’assicurazione che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, il diritto a un nuovo processo, come definito agli articoli 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, sarà rispettato.


(1)  GU C 390 del 16.11.2020.


22.2.2021   

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C 62/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) (Regno Unito) il 29 luglio 2020 — NB, AB / Secretary of State for the Home Department; Interveniente: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

(Causa C-349/20)

(2021/C 62/12)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Immigration and Asylum Chamber)

Parti

Ricorrenti: NB, AB

Resistente: Secretary of State for the Home Department

Interveniente: Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)

Questioni pregiudiziali

Nel valutare se sia cessata la protezione o l’assistenza fornite dall’UNRWA (1), ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della [direttiva 2004/83/CE del Consiglio] (2), a un Palestinese apolide registrato presso l’UNRWA per quanto riguarda l’assistenza ai disabili:

1)

Se la valutazione consista in un mero esercizio storico, che prende in considerazione le circostanze che hanno asseritamente costretto un richiedente ad abbandonare la sfera operativa dell’UNRWA al momento in cui ciò si è verificato, o consista anche in una valutazione ex nunc, rivolta al futuro per stabilire se il richiedente possa attualmente avvalersi di tale protezione o assistenza.

2)

Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che tale valutazione comprende anche una valutazione rivolta al futuro, se sia legittimo invocare per analogia la clausola di cessazione di cui all’articolo 11, in modo che — laddove il richiedente possa storicamente dimostrare un motivo qualificante per cui ha abbandonato la sfera operativa dell’UNRWA — l’onere della prova ricada sullo Stato membro che è tenuto a dimostrare che tale motivo non è più valido.

3)

Affinché vi siano ragioni obiettive giustificabili per l’allontanamento di tale persona in relazione alla prestazione di protezione o assistenza da parte dell’UNRW[A], se sia necessario dimostrare l’inflizione intenzionale di un danno o la privazione di assistenza (per azione o omissione) da parte dell’UNRWA o dello Stato in cui essa opera.

4)

Se sia pertinente tener conto dell’assistenza fornita a queste persone da componenti della società civile come le ONG.


(1)  Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione.

(2)  Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2004, L 304, pag. 12).


22.2.2021   

IT

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C 62/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (Repubblica ceca) il 23 settembre 2020 — CityRail a.s. / Správa železnic, státní organizace

(Causa C-453/20)

(2021/C 62/13)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Parti

Ricorrente: CityRail a.s.

Gestore: Správa železnic, státní organizace

Questioni pregiudiziali

1)

Se il luogo di carico e scarico per il trasporto delle merci, compresi i relativi binari, faccia parte dell’infrastruttura ferroviaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2012/34 (1).

2)

Se sia conforme alla direttiva 2012/34 la possibilità, per il gestore dell’infrastruttura, di modificare in qualsiasi momento, a scapito dei vettori, l’importo dei prezzi per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria o degli impianti di servizio.

3)

Se, ai sensi dell’articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la direttiva 2012/34 sia vincolante per l’organizzazione statale Správa železnic (Amministrazione ferroviaria, Repubblica ceca).

4)

Se possano considerarsi discriminatorie le regole contenute nel prospetto informativo della rete qualora esse siano contrarie alle disposizioni di diritto dell’Unione europea che l’Amministrazione ferroviaria ha l’obbligo di rispettare.


(1)  Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU 2012, L 343, pag. 32).


22.2.2021   

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C 62/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 4 novembre 2020 – A

(Causa C-577/20)

(2021/C 62/14)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Interveniente: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Questioni pregiudiziali

1)

Se le libertà fondamentali garantite dal Trattato sull’Unione europea e dalla direttiva 2005/36/CE (1) debbano essere interpretate nel senso che l’autorità competente dello Stato membro ospitante deve esaminare il diritto del richiedente all’esercizio di una professione regolamentata secondo gli articoli 45 e 49 TFUE e la giurisprudenza in materia (in particolare, sentenza del 7 maggio 1991, C-340/89 (2), Vlassopoulou, e sentenza del 6 ottobre 2015, C-298/14 (3), Brouillard), sebbene si presuma che l’articolo 13, comma 2, della direttiva 2005/36/CE armonizzi le condizioni per l’esercizio di una professione regolamentata alle quali lo Stato membro ospitante deve consentire l’esercizio della professione ad un richiedente che abbia un titolo di formazione di uno Stato, nel quale la professione non è regolamentata, ma che non soddisfi i requisiti per l’esercizio della professione fissate in detta disposizione della direttiva.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale: ci si chiede se il diritto dell’Unione — in considerazione delle affermazioni nella causa C-298/14, Brouillard (punto 55 della sentenza) sui criteri di valutazione esclusivi per l’equipollenza dei diplomi — osti al fatto che l’autorità competente dello Stato membro ospitante in una situazione come quella di cui trattasi nel presente procedimento basi la propria valutazione sull’equipollenza di una formazione anche su informazioni diverse da quelle ottenute dal titolare della formazione o dalle autorità dell’altro Stato membro circa il contenuto esatto e la modalità di attuazione della formazione.


(1)  Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU 2005, L 255, pag. 22).

(2)  Sentenza della Corte del 7 maggio 1991 Vlassopoulou (C-340/89, EU:C:1991:193).

(3)  Sentenza della Corte del 6 ottobre 2015, Brouillard (C–298/14, EU:C:2015:652).


22.2.2021   

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C 62/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 17 novembre 2020 — EZ / Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

(Causa C-606/20)

(2021/C 62/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: EZ

Resistente: Iberia Lineas Aereas de Espana, Sociedad Unipersonal

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 20, prima frase, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999, approvata a nome di quest’ultima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001 (1), ed entrata in vigore il 28 giugno 2004, debba essere interpretato nel senso che il vettore aereo sia esonerato in tutto o in parte dalla propria responsabilità per la perdita del bagaglio ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal nel caso in cui il passeggero trasporti nel bagaglio consegnato apparecchi elettronici nuovi o come nuovi, quali una fotocamera compatta, un tablet (iPad) e cuffie senza fili, invece che nel bagaglio a mano, senza informarne il vettore aereo, pur essendo stato possibile e ragionevole per il passeggero portare tali apparecchi con sé nel bagaglio a mano.


(1)  2001/539/CE: Decisione del Consiglio, del 5 aprile 2001, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo (convenzione di Montreal) (GU 2001, L 194, pag. 38).


22.2.2021   

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C 62/14


Impugnazione proposta il 24 novembre 2020 dal Regno di Spagna avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione

(Causa C-632/20 P)

(2021/C 62/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Accogliere la presente impugnazione e annullare la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione;

statuire sul ricorso procedendo all’annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (1) e

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna propone impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 23 settembre 2020, causa T-370/19, Spagna/Commissione, per i seguenti motivi:

Errore di diritto nell’interpretazione della nozione di «paese terzo» ai fini dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 (2), alla luce dei Trattati dell’Unione europea e del diritto internazionale.

Errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 111 dell’ASA Kosovo in relazione all’articolo 35 del regolamento 2018/1971, per l’errata interpretazione delle conseguenze della mancata presa di posizione dell’Unione europea in ordine allo status del Kosovo nel diritto internazionale.

Errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 35 del regolamento 2018/1971 in relazione all’articolo 111 dell’ASA Kosovo in quanto la menzionata cooperazione non comprende la partecipazione al BEREC e al consiglio di amministrazione dell’ufficio BEREC.

Errore di diritto nell’aver dichiarato che l’articolo 17 TUE costituiva una base giuridica valida per l’adozione della decisione impugnata.

Errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento 2018/1971 per avere considerato che gli accordi di lavoro possono essere elaborati unilateralmente dalla Commissione europea.

L’accoglimento di uno di questi motivi deve dare luogo all’accoglimento dell’impugnazione e di conseguenza all’esame e all’accoglimento del ricorso di annullamento, con conseguente annullamento della decisione della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alla partecipazione dell’autorità nazionale di regolamentazione del Kosovo all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.


(1)  GU 2019, C 115, pag. 26

(2)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU 2018; L 321, pag. 1)


22.2.2021   

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C 62/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 novembre 2020 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

(Causa C-633/20)

(2021/C 62/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Resistente: TC Medical Air Ambulance Agency GmbH

Questione pregiudiziale

Se un’impresa che, in qualità di contraente, abbia stipulato presso un’impresa di assicurazione una polizza collettiva di assicurazione sanitaria per viaggi all’estero, nonché di assicurazione per le spese di rimpatrio dall’estero e sul territorio nazionale per i propri clienti, offra ai consumatori adesioni alla polizza medesima, con conseguente acquisizione del diritto a prestazioni assicurative in caso di malattia o infortunio all’estero, dietro corrispettivo da parte dei nuovi affiliati per l’acquisizione della copertura assicurativa, costituisca un intermediario assicurativo ai sensi dell’articolo 2, punti 3 e 5, della direttiva 2002/92/CE (1) e dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 1, 3 e 8, della direttiva (UE) 2016/97 (2).


(1)  Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3).

(2)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU 2016, L 26, pag. 19).


22.2.2021   

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C 62/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) il 25 novembre 2020 — Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-636/20)

(2021/C 62/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pécsi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Tolnatext Bt.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questione pregiudiziale

Se il disposto degli articoli 22, paragrafo 6, e 29 del regolamento (UE) n. 952/2013 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, debba essere interpretato nel senso che, nei procedimenti espletati dall’autorità doganale, che agisce in qualità di organo non giurisdizionale, è necessario che detta autorità conceda il diritto di essere ascoltato sia nel caso dei procedimenti avviati d’ufficio sia in quello dei procedimenti avviati su richiesta.


(1)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013., L 269, pag. 1).


22.2.2021   

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C 62/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Westminster Magistrates’ Court (Regno Unito) il 1o dicembre 2020 — Procura regionale di Svishtov / PI

(Causa C-648/20)

(2021/C 62/19)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Westminster Magistrates’ Court

Parti

Ricorrente: Procura regionale di Svishtov

Resistente: PI

Questioni pregiudiziali

Se, nel caso in cui la consegna di una persona ricercata sia richiesta ai fini dell’esercizio dell’azione penale, e la decisione di emettere un mandato d’arresto nazionale soggiacente nonché la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») siano entrambe adottate da un pubblico ministero, senza alcun intervento di un giudice prima della consegna, la persona ricercata benefici della tutela su due livelli prevista dalla Corte di giustizia nella sentenza [del 1o giugno 2016] nella causa Bob-Dogi, C-241/15 (1), qualora:

a)

l’efficacia del mandato d’arresto nazionale sia limitata alla detenzione della persona per una durata massima di 72 ore al fine di presentarla dinanzi a un giudice; e

b)

al momento della consegna, spetti unicamente al giudice decidere se disporre il rilascio o mantenere la detenzione, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie.


(1)  Sentenza della Corte del 1o giugno 2016 (ECLI:EU:C:2016:385).


22.2.2021   

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C 62/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) il 4 dicembre 2020 — ET / Ministerstvo životního prostředí

(Causa C-659/20)

(2021/C 62/20)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Nejvyšší správní soud

Parti

Ricorrente: ET

Resistente: Ministerstvo životního prostředí

Questioni pregiudiziali

1)

Se facciano parte di una «riserva riproduttiva», ai sensi del regolamento (CE) n. 865/2006 (1) della Commissione, [del 4 maggio 2006,] recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, gli esemplari che sono genitori di esemplari allevati da un allevatore autorizzato, anche se non sono mai stati di proprietà di quest’ultimo né di suo possesso.

2)

Ove la risposta alla prima questione sia che i suddetti esemplari non fanno parte della riserva riproduttiva, se le competenti autorità abbiano il diritto, in sede di valutazione dell’osservanza della condizione stabilita all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento [n. 865/2006], consistente nella costituzione di una riserva conforme a legge, che non nuoccia alla sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, di verificare l’origine di tali esemplari genitoriali e di inferirne se la riserva riproduttiva sia stata costituita a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, di detto regolamento.

3)

Se, in sede di valutazione dell’osservanza della condizione stabilita all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento [n. 865/2006], consistente nella costituzione di una riserva conforme a legge, che non nuoccia alla sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale, sia possibile prendere in considerazione ulteriori circostanze del caso (in particolare, la buona fede al momento della cessione degli esemplari e la legittima aspettativa di poterne commercializzare i futuri discendenti, nonché, eventualmente, la meno restrittiva disciplina legale in vigore nella Repubblica ceca prima dell’adesione di quest’ultima all’Unione europea).


(1)  GU 2006, L 166, pag. 1.


22.2.2021   

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C 62/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 4 dicembre 2020 — MK / Lufthansa CityLine GmbH

(Causa C-660/20)

(2021/C 62/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: MK

Resistente: Lufthansa CityLine GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se una disposizione legislativa nazionale tratti i lavoratori a tempo parziale in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell'allegato della direttiva 97/81/CE (1), qualora consenta di subordinare in modo uniforme una remunerazione aggiuntiva per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno al superamento dello stesso numero di ore di lavoro, consentendo in tal modo di prendere come base la retribuzione complessiva e non l'elemento della retribuzione relativo alla retribuzione aggiuntiva.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1):

Se sia compatibile con la clausola 4, punto 1, e con il principio del pro rata temporis di cui alla clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale contenuto nell'allegato della direttiva 97/81, una disposizione di legge nazionale che consente di subordinare in modo uniforme il diritto ad una retribuzione aggiuntiva al superamento dello stesso numero di ore di lavoro per i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori a tempo pieno, se lo scopo della retribuzione aggiuntiva è quello di compensare un determinato carico di lavoro.


(1)  Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 14, pag. 9).


22.2.2021   

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C 62/18


Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-687/20)

(2021/C 62/22)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers, G. Braga da Cruz, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo elaborato mappe acustiche strategiche per cinque assi stradali principali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1);

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo messo a punto piani d’azione per gli agglomerati di Amadora e Porto, piani d’azione per 236 assi stradali principali e piani d’azione per 55 assi ferroviari principali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva;

dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo trasmesso alla Commissione i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche relative a cinque assi stradali principali nonché le sintesi dei piani d’azione per gli agglomerati di Porto e di Amadora e quelle per 236 assi stradali principali e 55 assi ferroviari principali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI a quest’ultima.

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (in prosieguo: la «direttiva»), e per quanto rileva ai fini del presente procedimento, le autorità portoghesi erano tenute:

1)

in primo luogo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva, a notificare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2008, tutti gli agglomerati, nonché tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali situati nel suo territorio.

2)

in secondo luogo, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva, a elaborare, entro il 30 giugno 2012, mappe acustiche strategiche di tutti gli agglomerati e di tutti gli assi stradali principali e gli assi ferroviari principali, relative all’anno 2011. Inoltre, le autorità portoghesi avrebbero dovuto trasmettere alla Commissione, entro il 30 dicembre 2012, i dati risultanti dalle mappe acustiche strategiche, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI a quest’ultima.

3)

in terzo luogo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, le autorità portoghesi avrebbero dovuto inoltre mettere a punto, entro il 18 luglio 2013, piani d’azione per gli agglomerati, gli assi stradali principali nonché gli assi ferroviari principali situati nel suo territorio. Le autorità portoghese avrebbero dovuto poi trasmettere alla Commissione, entro il 18 gennaio 2014, le sintesi di detti piani d’azione, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in combinato disposto con l’allegato VI a quest’ultima.

È opportuno osservare che i summenzionati obblighi delle autorità portoghesi costituiscono tre fasi in successione previste nella direttiva, giacché la seconda e la terza fase si basano entrambe sulla fase immediatamente precedentemente.


(1)  GU 2002, L 189, pag. 12


22.2.2021   

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C 62/19


Impugnazione proposta il 18 dicembre 2020 dalla Casino, Guichard-Perrachon e dall’Achats Marchandises Casino contro la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020 nella causa T-249/17, Casino, Guichard-Perrachon e AMC / Commissione

(Causa C-690/20 P)

(2021/C 62/23)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino, (rappresentanti: O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic e G. Aubron, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare il punto 2) del dispositivo della sentenza resa il 5 ottobre 2020 dal Tribunale nella causa T-249/17;

accogliere le domande presentate dalle ricorrenti in primo grado e, per l’effetto, annullare in toto la decisione C(2017) 1054 della Commissione europea, del 9 febbraio 2017, sulla base degli articoli 263 e 277 TFUE;

condannare la Commissione europea alle spese relative alla presente impugnazione nonché a quelle sostenute in primo grado dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata viola:

1.

l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il requisito della protezione contro le arbitrarie ingerenze delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di una persona, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, là dove il Tribunale di primo grado ha giudicato (i) che tali disposizioni non imponevano alla Commissione di registrare le dichiarazioni orali dei fornitori e (ii) che le «sintesi» di tali interrogatori redatte unilateralmente dai servizi della Commissione costituivano una prova valida che la Commissione disponesse di prove idonee a giustificare la decisione C(2017) 1054 della Commissione europea;

2.

l'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il requisito della protezione contro le arbitrarie ingerenze delle autorità pubbliche nella sfera dell’attività privata di una persona, là dove il Tribunale ha giudicato che il diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio non imponeva che la decisione della Commissione europea C(2017)1054:

(i)

limitasse nel tempo l'esercizio dei poteri di indagine della Commissione; e

(ii)

limitasse le persone ed i locali idonei a costituire oggetto d’ispezione;

3.

l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che il regime giuridico applicabile alle indagini della Commissione è conforme al diritto fondamentale a un ricorso effettivo.


22.2.2021   

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C 62/20


Impugnazione proposta il 21 dicembre 2020 da Intermarché Casino Achats avverso la sentenza del Tribunale (Nona sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-254/17, Intermarché Casino Achats/Commissione

(Causa T-693/20P)

(2021/C 62/24)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Intermarché Casino Achats (rappresentanti: Y. Utzschneider, J. Jourdan, C. Mussi, S. Eder, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2020 nella causa T-254/17, nella parte in cui ha parzialmente respinto il ricorso proposto da Intermarché Casino Achats diretto all’annullamento della decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2017 adottata sul fondamento dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003 (caso AT.40466 — Tute 1) e nella parte in cui ha condannato la ricorrente alle spese;

annullare l’articolo 1, lettera a), della decisione della Commissione del 9 febbraio 2017 nel succitato caso AT.40466;

condannare la Commissione alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto respingendo l’eccezione di illegittimità dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1/2003, basata sull’assenza di mezzi di ricorso appropriati contro lo svolgimento degli accertamenti, il che non sarebbe conforme ai requisiti di un ricorso effettivo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali né alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Con il secondo motivo, la ricorrente espone che il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che i documenti prodotti dalla Commissione per dimostrare la sussistenza di indizi seri d’infrazione alla data degli accertamenti potessero essere presi in considerazione senza rispettare le formalità imposte dal regolamento n. 1/2003 e dal regolamento n. 773/2004. Tale errore avrebbe viziato la conclusione del Tribunale secondo cui la Commissione disponeva di indizi seri della sussistenza dell’infrazione menzionata all’articolo 1, lettera a), della decisione di accertamento. Rifiutando di annullare l’articolo 1, lettera a), della decisione di accertamento, il Tribunale avrebbe quindi violato il diritto all’inviolabilità del domicilio sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto considerando che il diritto all’inviolabilità del domicilio sancito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali non imponeva alla decisione di accertamento di prevedere un limite di durata degli accertamenti e rifiutando di annullare la decisione per tale motivo.


22.2.2021   

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C 62/21


Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Maria Teresa Coppo Gavazzi e altri avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020, nelle cause riunite da T-389/19 a T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, da T-409/19 a T-414/19, da T-416/19 a T-418/19, da T-420/19 a T-422/19, da T-425/19 a T-427/19, da T-429/19 a T-432/19, T-435/19, T-436/19, da T-438/19 a T-442/19, da T-444/19 a T-446/19, T-448/19, da T-450/19 a T-454/19, T-463/19, T-465/19, Coppo Gavazzi e a. / Parlamento

(Causa C-725/20 P)

(2021/C 62/25)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, per conto proprio ed in qualità di erede di Giulietto Chiesa, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, in qualità di erede di Giulio Cesare Gallenzi, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (rappresentante: M. Merola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo

Conclusioni

Annullare la sentenza impugnata;

rinviare la causa T-453/19, Panusa / Parlamento, al Tribunale per l’esame del merito;

annullare le decisioni impugnate relative agli altri ricorrenti;

condannare il Parlamento europeo alle spese relative ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo d’impugnazione , i ricorrenti eccepiscono un errore di diritto consistente nell’aver considerato le decisioni impugnate di fronte al Tribunale come avulse dal diritto alla pensione e prive d’impatto sullo stesso, ritenendole quindi conformi ai principi generali e alla Carta dei diritti fondamentali. L’errore deriva dall’aver distinto in modo astratto e arbitrario il diritto alla pensione dal diritto al trattamento pensionistico. Le decisioni impugnate hanno leso il diritto alla pensione stesso, violando così non solo le norme contenute nelle Misure di Attuazione dello Statuto dei deputati ma anche il diritto di proprietà, nonché ponendosi in conflitto con i principi di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.

Con il secondo motivo d’impugnazione , i ricorrenti fanno valere diversi errori di diritto commessi dal Tribunale nel valutare i motivi di annullamento di natura procedurale avanzati dai ricorrenti in primo grado, con riferimento in particolare all’identificazione della corretta base giuridica delle decisioni impugnate, alla competenza del Capo Unità che ha adottato l’atto e al difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che le decisioni impugnate sono fondate su una disposizione ormai abrogata e, qualificandosi come atti di straordinaria amministrazione, avrebbero dovuto essere adottate dall’Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo. Inoltre, il Tribunale ha esteso oltre misura la possibilità di una motivazione per relationem. la motivazione non è infatti contenuta nelle decisioni impugnate, bensì solo in un parere del Servizio Giuridico del Parlamento europeo a cui non si fa neppure esplicito riferimento nelle decisioni impugnate e negli atti prodromici.

Con il terzo motivo d’impugnazione , la ricorrente nella causa T-453/19 fa valere un errore di diritto nella dichiarazione d’irricevibilità della propria causa per carenza d’interesse ad agire. Il Tribunale non ha infatti considerato la possibilità che il trattamento pensionistico di cui è beneficiaria la ricorrente fosse fondato su una diversa base giuridica, nonostante il tema fosse stato discusso in udienza. Poiché tale diversa base giuridica garantirebbe alla ricorrente un trattamento più elevato, l’esistenza di un interesse ad agire non può essere negata.


22.2.2021   

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C 62/22


Ordinanza del presidente della Corte del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Beverly Hills Teddy Bear Company/ PMS International Group

(Causa C-728/19) (1)

(2021/C 62/26)

Lingua processuale: l’inglese

Il presidente della Corte ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 423 del 16.12.2019.


Tribunale

22.2.2021   

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C 62/23


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Balti Gaas / Commissione e INEA

(Cause riunite T-236/17 e T-596/17) (1)

(«Assistenza finanziaria a titolo del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 - Settore delle infrastrutture energetiche transeuropee - Invito a presentare proposte - Ricorso per carenza - Assenza di invito ad agire - Irricevibilità - Ricorso di annullamento - Atto non impugnabile - Atto preparatorio - Irricevibilità parziale - Decisione che rifiuta una proposta - Errori manifesti di valutazione - Obbligo di motivazione - Competenza della Commissione»)

(2021/C 62/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Balti Gaas (Tallin, Estonia) (rappresentante: (E. Tamm, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e Y. Marinova, agenti), Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (rappresentanti: I. Ramallo e L. Di Paolo, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Estonia (rappresentante: N. Grünberg, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione asseritamente contenuta nella lettera dell’INEA del 17 febbraio 2017 relativa alla proposta della ricorrente in risposta al secondo invito a presentare proposte lanciato nel 2016 nel quadro del Meccanismo per collegare l'Europa (MCE), sulla base del programma di lavoro pluriennale adottato nell’ambito della decisione di esecuzione C(2016) 1587 final della Commissione, del 17 marzo 2016, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 2080 della Commissione che istituisce un programma di lavoro pluriennale per la concessione di finanziamenti nel settore dell'infrastruttura energetica transeuropea nel contesto del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 (causa T-236/17), e, dall’altro, in via principale, una domanda basata sull’articolo 265 TFUE e volta a far constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare una decisione motivata relativa a suddetta proposta della ricorrente e, in subordine, una domanda volta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2017) 1593 final della Commissione, del 14 marzo 2017, relativa alla selezione e alla concessione di sovvenzioni per azioni che contribuiscono ai progetti di interesse comune nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee (causa T-596/17).

Dispositivo

1)

I ricorsi sono respinti.

2)

L’Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) è condannata a sopportare le proprie spese nonché quella sostenute dalla Balti Gaas OÜ nella causa T-236/17, e la Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese in detta causa.

3)

La Balti Gaas sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione nella causa T-596/17

4)

La Repubblica d’Estonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 221del 10.7.2017.


22.2.2021   

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C 62/24


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — RN / Commissione

(Causa T-442/17 RENV) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Coniuge superstite - Pensione di reversibilità - Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto - Presupposti di ammissibilità - Durata del matrimonio - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione in base all’età - Proporzionalità - Nozione di «coniuge»»)

(2021/C 62/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: RN (rappresentante: F. Moyse, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e B. Mongin, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Parlemento europeo (rappresentanti: M. Ecker e E. Taneva, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione della Commissione del 24 settembre 2014, recante rigetto della domanda di concessione di pensione di reversibilità della ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 24 settembre 2014, recante rigetto della domanda di concessione di pensione di reversibilità di RN, è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese di RN relative alla causa F-104/15 e al presente procedimento su rinvio.

3)

La Commissione e RN sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento nella causa T-695/16 P.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese relative alla causa F-104/15 e al presente procedimento su rinvio.


(1)  GU C 302 del 14.9.2015.


22.2.2021   

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C 62/24


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — International Skating Union / Commissione

(Causa T-93/18) (1)

(«Concorrenza - Associazione di imprese - Competizioni di pattinaggio di velocità - Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE - Regolamentazione di una federazione sportiva - Conciliazione tra diritto della concorrenza e specificità dello sport - Scommesse sportive - Tribunale arbitrale dello sport - Orientamenti per il calcolo delle ammende - Ambito di applicazione territoriale dell’articolo 101 TFUE - Restrizione della concorrenza per oggetto - Misure correttive»)

(2021/C 62/29)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: International Skating Union (Losanna, Svizzera) (rappresentante: J.-F. Bellis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, G. Meessen e F. van Schaik, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Mark Jan Hendrik Tuitert (Hoogmade, Paesi Bassi), Niels Kerstholt (Zeist, Paesi Bassi), European Elite Athletes Association (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: B. Braeken e J. Versteeg, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 8230 final della Commissione, dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40208 — Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità).

Dispositivo

1)

Gli articoli 2 e 4 della decisione C(2017) 8230 final della Commissione, dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40208 — Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità), sono annullati nei limiti in cui, ingiungendo all’International Skating Union di porre fine all’infrazione constatata, a pena di irrogazione di penalità di mora, la Commissione prende in considerazione il regolamento arbitrale e ne esige la modifica in caso di mantenimento del sistema di autorizzazione preventiva.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

L’International Skating Union e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

4)

L’European Elite Athletes Association, i sigg. Jan Hendrik Tuitert e Niels Kersholt sopporteranno le proprie spese.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


22.2.2021   

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C 62/25


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Fakro/Commissione

(Causa T-515/18) (1)

(«Concorrenza - Abuso di posizione dominante - Mercato delle finestre per tetti e delle strutture a conversa - Decisione di rigetto di una denuncia - Articolo 7 del regolamento (CE) n. 773/2004 - Accesso al fascicolo - Principio di buona amministrazione - Termine ragionevole - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di motivazione - Mancanza di interesse dell’Unione - Probabilità di poter accertare l’esistenza di un’infrazione - Prezzi predatori - “Fighting brand” (sottomarca) - Sconti - Esclusività»)

(2021/C 62/30)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Fakro sp. z o.o. (Nowy Sącz, Polonia) (rappresentanti: A. Radkowiak-Macuda e Z. Kiedacz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Farley, I. Rogalski e J. Szczodrowski, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, M. Wiącek e M. Rzotkiewicz, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere l’annullamento della decisione C(2018) 3864 final della Commissione, del 14 giugno 2018, che respinge la denuncia presentata dalla ricorrente relativa a presunte infrazioni all’articolo 102 TFUE nel mercato delle finestre per tetti e delle strutture a conversa (caso AT.40026 — Velux).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

1)

La Fakro sp. z o.o., la Commissione europea e la Repubblica di Polonia sopporteranno ciascuna le proprie spese.


(1)  GU C 427 del 26.11.2018.


22.2.2021   

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C 62/26


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Changmao Biochemical Engineering / Commissione

(Causa T-541/18) (1)

(«Dumping - Importazioni di acido tartarico originario della Cina - Proroga di un dazio antidumping definitivo - Determinazione del valore normale - Protocollo di adesione della Cina all’OMC - Metodo del paese di riferimento - Articolo 2, paragrafo 7, e articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 - Vulnerabilità dell’industria dell’Unione - Probabilità di reiterazione del pregiudizio - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 62/31)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: K. Adamantopoulos e P. Billiet, avvocati

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Demeneix e M. França, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta Distillerie Bonollo SpA (Formigine, Italia), Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (Borgoricco, Italia), Caviro Distillerie Srl (Faenza, Italia), (rappresentante: R. MacLean, solicitor)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 408 del 12.11.2018.


22.2.2021   

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C 62/27


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Haikal/Consiglio

(Causa T-189/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Diritto ad un processo equo - Obbligo di motivazione - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Diritto di esercitare un’attività economica - Diritto al rispetto della vita privata e familiare»)

(2021/C 62/32)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Maen Haikal (Damasco, Siria) (rappresentante: S. Koev, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Cholakova e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Maen Haikal è condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 187 del 3.6.2019.


22.2.2021   

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C 62/27


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — BT / Commissione

(Causa T-315/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Coniuge superstite - Pensione di reversibilità - Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto - Requisiti di ammissibilità - Durata del matrimonio - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Principio di non discriminazione in base all’età - Proporzionalità»)

(2021/C 62/33)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BT (rappresentante: J.-N. Louis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: B. Mongin, agente)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) (rappresentante: J. Van Rossum, avvocato)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e J. Steele, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 20 luglio 2018 recante rigetto della domanda della ricorrente volta ad ottenere una pensione di reversibilità.

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione europea del 20 luglio 2018 recante rigetto della domanda di BT volta ad ottenere una pensione di reversibilità è annullata.

2)

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese di BT.

3)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.

4)

L’Association internationale des anciens de l’Union européenne (AIACE Internationale) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


22.2.2021   

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C 62/28


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Haswani / Consiglio

(Causa T-521/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Autorità di cosa giudicata - Termine di ricorso - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità»)

(2021/C 62/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: George Haswani (Yabrud, Siria) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Limonet e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), della decisione (PESC) 2017/917 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 139, pag. 62), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/907 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 139, pag. 15), della decisione di esecuzione (PESC) 2017/1245 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2017, L 178, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1241 del Consiglio, del 10 luglio 2017, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2017, L 178, pag. 1), della decisione (PESC) 2018/778 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2018, L 131, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/774 del Consiglio, del 28 maggio 2018, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2018, L 131, pag. 1), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente asserisce di aver subìto a causa di tali atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. George Haswani è condannato alle spese.


(1)  GU C 305 del 9.9.2019.


22.2.2021   

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C 62/29


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Forbo Financial Services / EUIPO — Windmöller (Canoleum)

(Causa T-3/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Canoleum - Marchio internazionale denominativo anteriore MARMOLEUM - Impedimento alla registrazione relativo - Deposito tardivo della memoria contenente i motivi del ricorso - Irricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso - Richiesta di restitutio in integrum - Malattia improvvisa dell’avvocato che rappresenta il ricorrente - Dovere di diligenza - Valore probatorio di una dichiarazione resa in forma solenne dall’avvocato»)

(2021/C 62/35)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Forbo Financial Services AG (Baar, Svizzera) (rappresentante: S. Fröhlich, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Windmöller GmbH (Augustdorf, Germania)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la tra la Forbo Financial Services e la Windmöller

Dispositivo

1)

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 ottobre 2019 (procedimento R 773/2019-2) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


22.2.2021   

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C 62/30


Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Voco/EUIPO (Forma di una confezione)

(Causa T-118/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale - Forma di una confezione - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 62/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Voco GmbH (Cuxhaven, Germania) (rappresentanti: C. Spintig e S. Pietzcker, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: R. Cottrell e A. Söder, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 dicembre 2019 (procedimento R 978/2019- 5) riguardante una domanda di registrazione di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una confezione come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 dicembre 2019 (procedimento R 978/2019- 5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


22.2.2021   

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C 62/30


Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2020 — Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a. / Commissione

(Causa T-146/16) (1)

(«Aiuti di Stato - Annullamento dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2021/C 62/37)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a. («s-Graveland» Paesi Bassi) e altri 12 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Kuypers e M. de Wit, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P.-J. Loewenthal e S. Noë, agenti)

Interveniente a sostegno dei ricorrenti: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman, J. Langer e M. Noort, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE volta all’annullamento della decisione C(2015) 5929 final della Commissione, del 2 settembre 2015, concernente l’aiuto di Stato SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi, relativo all’acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali, una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2016, C 9, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento della Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e delle altre parti richiedenti l’intervento i cui nomi figurano nell’allegato II;

3)

ciascuna parte si farà carico delle proprie spese;

4)

la Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters e le altre parti richiedenti l’intervento i cui nomi figurano nell’allegato II si faranno carico delle spese relative alla loro domanda di intervento.


(1)  GU C 191 del 30.5.2016.


22.2.2021   

IT

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C 62/31


Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2020 — Micreos Food Safety/Commissione

(Causa T-568/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Salute pubblica - Regolamento (CE) n. 853/2004 - Prodotto a base di batteriofago utilizzato per ridurre la presenza del batterio patogeno Listeria monocytogenes negli alimenti di origine animale pronti al consumo - Rigetto della domanda di approvazione del Listex P100 come decontaminante negli alimenti di origine animale pronti al consumo - Atto non impugnabile - Atto non inteso a produrre effetti giuridici vincolanti - Atto meramente confermativo - Atto informativo - Irricevibilità»)

(2021/C 62/38)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Micreos Food Safety BV (Wageningue, Paesi Bassi) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Eggers, W. Farrell e I. Galindo Martín, agenti)

Oggetto

Demanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle presunte decisioni della Commissione del 17 giugno 2019 con le quali quest’ultima avrebbe, in primo luogo, respinto la domanda iniziale della ricorrente per l’approvazione del Listex P100 come decontaminante negli alimenti di origine animale pronti al consumo oppure riesaminato detta domanda, in secondo luogo, respinto la sua domanda alternativa di considerare tale prodotto come un coadiuvante tecnologico non decontaminante e, in terzo luogo, vietato l’immissione in commercio di detto prodotto nell’Unione europea come coadiuvante tecnologico per tali alimenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Micreos Food Safety BV è condannata alle spese, comprese quelle afferenti al procedimento sommario.


(1)  GU C 372 del 4.11.2019.


22.2.2021   

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C 62/32


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — IM/BEI

(Causa T-872/19) (1)

(«Ricorso per risarcimento danni - Diritto delle istituzioni - Posto di amministratore unico del FEI - Avviso di posto vacante - Rigetto della candidatura del ricorrente - Insussistenza di autonomia dei mezzi di ricorso - Termine di ricorso - Irricevibilità»)

(2021/C 62/39)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IM (rappresentante: D. Giabbani, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subito in seguito alle decisioni del 3 e del 9 ottobre 2019 con le quali la BEI ha respinto la sua candidatura al posto di amministratore unico del Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

IM è condannato alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


22.2.2021   

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C 62/32


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Regno Unito / Commissione

(Causa T-37/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - FEAGA e FEASR - Termine di ricorso - Dies a quo - Notifica e pubblicazione - Assenza di errore scusabile - Tardività - Irricevibilità»)

(2021/C 62/40)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da T. Buley, barrister)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Aquilina e A. Sauka, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2019/1835 della Commissione, del 30 ottobre 2019, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2019, L 279, p. 98), nella parte riguardante alcune spese effettuate dal Regno Unito.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica ceca e della Repubblica francese.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

4)

La Repubblica ceca e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese relative alle loro istanze di intervento.


(1)  GU C 95 del 23.3.2020.


22.2.2021   

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C 62/33


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — IM/BEI e FEI

(Causa T-80/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Diritto delle istituzioni - Posto di amministratore unico del FEI - Rigetto della candidatura del ricorrente - Nomina di un altro candidato - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»)

(2021/C 62/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: IM (rappresentante: D. Giabbani, avvocato)

Convenuti: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams, G. Faedo e M. Loizou, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati), Fondo europeo per gli investimenti (rappresentanti: N. Panayotopoulos e F. Dascalescu, agenti, assistiti da J. Currall e B. Wägenbaur, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione del FEI dell’11 dicembre 2019 recante nomina di un nuovo amministratore unico del FEI.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

IM è condannato alle spese.


(1)  GU C 103 del 30.3.2020.


22.2.2021   

IT

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C 62/33


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Ighoga Region 10 / Commissione

(Causa T-161/20) (1)

(«Aiuti di Stato - Costruzione di un centro congressi e di un hotel a Ingolstadt - Denuncia - Ricorso per carenza - Presa di posizione che mette fine alla carenza - Non luogo a statuire»)

(2021/C 62/42)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10) (Ingolstadt, Germania) (rappresentante: A. Bartosch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e K. Blanck, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di adottare una decisione definitiva che disponga la chiusura del procedimento di esame preliminare riguardante l’asserito regime di aiuti di Stato SA.48582 (2017/FC) cui la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Maritim e della KHI Immobilien GmbH

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Interessengemeinschaft der Hoteliers und Gastronomen Region 10 eV (Ighoga Region 10).


(1)  GU C 175 del 25.5.2020.


22.2.2021   

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C 62/34


Ordinanza del Tribunale del 18 dicembre 2020 — Facegym/EUIPO (FACEGYM)

(Causa T-289/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo FACEGYM - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 62/43)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Facegym Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: M. Edenborough, QC)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 febbraio 2020 (procedimento R 70/2020-5), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo FACEGYM come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Facegym Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 247 del 27.7.2020.


22.2.2021   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/35


Ordinanza del Tribunale del 17 dicembre 2020 — Wagenknecht / Commissione

(Causa T-350/20) (1)

(«Ricorso per carenza - Tutela degli interessi finanziari dl l’Unione - Lotta contro la frode - Riunioni del collegio dei commissari e del suo presidente con il rappresentante della Repubblica ceca - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 - Regolamento finanziario - Pagamenti diretti del bilancio dell’Unione a favore di agricoltori - Asserito conflitto d’interessi del Primo ministro della Repubblica ceca - Asserita inazione della Commissione - Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura - Interesse ad agire - Legittimità ad agire - Presa di posizione della Commissione - Irricevibilità»)

(2021/C 62/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lukáš Wagenknecht (Pardubice, Repubblica ceca) (rappresentante: A. Koller, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Erlbacher et M. Salyková, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e volta a far dichiarare che la Commissione ha illegittimamente omesso di agire su domanda del ricorrente al fine di adottare, in forza dell’articolo 325, paragrafo 1, e dell’articolo 319, paragrafo 3 TFUE, nonché dell’articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1), misure vincolanti e dissuasive dirette a prevenire o a trattare l’asserito conflitto d’interessi del sig. Andrej Babiš, Primo ministro della Repubblica ceca, segnatamente, da un lato, impedendo ai membri del Collegio dei Commissari, in particolare la sua presidente, di incontrare il sig. Babiš e di discutere con il medesimo questioni legate al quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 201-2027 ed al bilancio dell’Unione in generale e, d’altro lato, adottando misure volte a porre fine ai versamenti degli aiuti agricoli diretti del bilancio dell’Unione a favore di talune società su cui il sig. Babiš esercita un controllo e di cui è il proprietario effettivo.

Dispositivo

1)

Non occorre tener conto del documento prodotto come allegato A.9, nonché dei passaggi del ricorso che a tale documento fanno riferimento.

2)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

3)

Il sig. Lukáš Wagenknecht è condannato alle spese.


(1)  GU C 271 del 17.8.2020.


22.2.2021   

IT

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C 62/35


Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 dicembre 2020 — Aurubis/Commissione

(Causa T-729/20 R)

(«Procedimento sommario - Direttiva 2003/87/CE - Decisione 2011/278/UE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 62/45)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aurubis AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e J. Hoss, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e G. Wils, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 279 TFUE e 156, del regolamento di procedura del Tribunale e diretta a ingiungere alla Commissione di trasferire 1 154 794 quote di emissione sul conto dell’impianto della ricorrente entro il 31 dicembre 2020.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/36


Ordinanza del presidente del Tribunale del 31 dicembre 2020 — ExxonMobil Production Deutschland/Commissione

(Causa T-731/20 R)

(«Procedimento sommario - Direttiva 2003/87/CE - Decisione 2011/278/UE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 62/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Hannover, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e J. Hoss, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. De Meester e G. Wils, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 279 TFUE e 156, del regolamento di procedura del Tribunale e diretta a ingiungere alla Commissione di trasferire 7 428 258 quote di emissione sul conto dell’impianto della ricorrente entro il 31 dicembre 2020.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/36


Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Unite the Union / EUIPO — WWRD Ireland (WATERFORD)

(Causa T-739/20)

(2021/C 62/47)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Unite the Union (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: B. O’Connor, Solicitor e M. Hommé, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: WWRD Ireland IPCO LLC (Wilmington, Delaware, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «WATERFORD» — Marchio dell’Unione europea n. 397 521

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2020 nel procedimento R 2683/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

modificare la decisione impugnata in modo tale da considerare il marchio WATERFORD decaduto ai sensi dell’articolo 58 del regolamento sul marchio dell’Unione europea;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.2.2021   

IT

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C 62/37


Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — Cristescu / Commissione

(Causa T-754/20)

(2021/C 62/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Adrian Sorin Cristescu (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: M.-A. Lucas e P. Pichault, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 27 febbraio 2020 del direttore generale [riservato(1) di infliggere al ricorrente la sanzione della nota di biasimo;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione delle disposizioni generali di esecuzione del 12 giugno 2019 riguardanti lo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari (in prosieguo: le «DGE») nei limiti in cui l’Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC) non ha analizzato, prima dell’avvio dell’indagine, le informazioni che indicavano una possibile mancanza e i loro documenti giustificativi, né ha redatto una nota sull’argomento per l’APN.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 4, delle DGE nei limiti in cui l’IDOC ha comunicato la relazione riservata del servizio permanente di sicurezza alla direttrice generale di [riservato] ai fini della sua audizione o ha proseguito l’indagine senza aver accertato, in violazione del suo mandato, se le norme procedurali fossero state rispettate, sebbene la stessa fosse a conoscenza della relazione. Il ricorrente sostiene che dal fascicolo risulta che la direttrice generale di [riservato] era a conoscenza della relazione sull’incidente all’origine dell’indagine e del procedimento disciplinare sebbene tale relazione fosse riservata e l’analisi preliminare presupponesse in particolare la verifica della concordanza delle sue dichiarazioni con tale relazione che conteneva peraltro elementi che indicavano che ella vi era stata coinvolta, aveva richiesto una relazione al servizio di sicurezza e annunciato che avrebbe riferito in merito ai superiori gerarchici.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4 delle DGE, nei limiti in cui il procedimento non è stato condotto entro un termine ragionevole. Il ricorrente sostiene che si sono verificate interruzioni ingiustificate tra l’avvio dell’indagine e l’analisi preliminare, e successivamente tra tale analisi e l’audizione dei testimoni a carico e, infine tra le predette audizioni e quella del ricorrente con la conseguenza che alcuni testimoni hanno dimenticato taluni elementi essenziali o, comunque, non ne hanno fatto menzione. Il ricorrente ritiene che tali carenze abbiano violato i suoi diritti della difesa e leso il potere discrezionale dell’autorità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafi 1 e 2, delle DGE, nei limiti in cui l’IDOC non ha verificato una serie di fatti presentati in difesa.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 28, lettera b), delle DGE nei limiti in cui la relazione disciplinare non emanava dall’APN e non indicava le presunte mancanze del ricorrente ai suoi obblighi. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato nella decisione del 5 dicembre 2018 recante avvio di un procedimento disciplinare, la relazione disciplinare del 6 dicembre 2018 redatta dall’IDOC, malgrado quest’ultimo non avesse alcun mandato in tal senso, non indicava i fatti contestati, il che ha comportato che la decisione sanzionatoria prendesse in considerazione censure diverse da quelle indicate nella relazione finale di indagine.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 28, lettera a), e dell’articolo 3 delle DGE nei limiti in cui la relazione disciplinare non indicava tutte le circostanze attenuanti ed esimenti di responsabilità. Il ricorrente sostiene che a causa di errori manifesti di valutazione, l’IDOC non ha menzionato nella sua relazione d’indagine talune cause esimenti o attenuanti di responsabilità che era tenuto ad esaminare in base alla presunzione d’innocenza e ritenute dimostrate per mancanza di confutazione, di modo che la sua responsabilità non poteva essere messa in discussione.

7.

Settimo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, primo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 11 dell’allegato IX dello Statuto, degli articoli 29 e 30 delle DGE nonché dei diritti della difesa nei limiti in cui la censura presa in considerazione non è stata chiaramente indicata all’avvio del procedimento e il ricorrente non è stato quindi messo in condizione di difendersi utilmente al riguardo.

8.

Ottavo motivo, vertente su errori di diritto e su errori di fatto o di valutazione che ne sono derivati.

9.

Nono motivo, vertente sul fatto che non è stato dimostrato che il ricorrente avesse tenuto un linguaggio inopportuno al momento dell’incidente all’origine dell’indagine e del procedimento disciplinare.


(1)  Dati riservati occultati.


22.2.2021   

IT

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C 62/39


Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — OT / Parlamento

(Causa T-757/20)

(2021/C 62/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OT (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile;

annullare la decisione impugnata e, per quanto necessario, la decisione di rigetto del reclamo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 19 dicembre 2019 che le ha inflitto una nota di biasimo, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e sulla violazione dell'articolo 21 bis dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), in primo luogo, in quanto la ricorrente non avrebbe ricevuto «un ordine», ai sensi dell'articolo 21 bis dello Statuto, la cui violazione non potrebbe quindi esserle imputata, in secondo luogo, in quanto non poteva sapere che erano state commesse irregolarità che avrebbe dovuto segnalare alla sua gerarchia ai sensi dell'articolo 21 bis dello Statuto, e, in terzo luogo, in quanto non meritava in ogni caso, date le circostanze, una sanzione disciplinare.

2.

Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione, in quanto il convenuto non ha mai spiegato alla ricorrente che cosa, in termini concreti e materiali, l'abbia indotto a concludere che ella avrebbe dovuto sapere che erano state commesse talune irregolarità, che ella avrebbero dovuto segnalare alla sua gerarchia ai sensi dell'articolo 21 bis dello Statuto.


22.2.2021   

IT

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C 62/39


Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry e Inner Mongolia Mengwei Technology / Commissione

(Causa T-764/20)

(2021/C 62/50)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co. Ltd (Chaohu City, Cina), Inner Mongolia Mengwei Technology Co. Ltd (Bai Town, Cina) (rappresentanti: J. Cornelis, F. Graafsma e E. Vermulst, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (1);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente su fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») prescrive un approccio e crea un’eccezione che l’accordo antidumping dell’OMC («ADA») non prevede, e quindi non può essere applicato.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione da parte della convenuta dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, nel considerare che i bilanci messicani non erano prontamente disponibili, nel venir meno al proprio dovere di diligenza non prendendo in considerazione dati significativi che escluderebbero la Turchia come paese rappresentativo appropriato, e nel non selezionare il Messico come il paese rappresentativo più appropriato.

3.

Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nell’effettuare un adeguamento per una commissione fittizia e su un errore manifesto di valutazione nel constatare che la Wanwei interviene come agente che opera sulla base di commissioni, nel non rispettare il requisito dell’equo confronto e nell’adeguare al rialzo il valore normale per l’IVA non recuperabile.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e su un errore manifesto di valutazione al momento della determinazione della sottoquotazione dei prezzi e su una conseguente violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, nel non condurre un’analisi segmentata della sottoquotazione dei prezzi, nel non effettuare i necessari adeguamenti per le differenze di qualità e nel non determinare la sottoquotazione dei prezzi per il prodotto nel suo complesso.

5.

Quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, nel rifiutare di divulgare talune informazioni necessarie per poter presentare osservazioni sull’analisi della sottoquotazione.


(1)  GU 2020, L 315, pag. 1.


22.2.2021   

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C 62/40


Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — PrenzMarien/EUIPO — Molson Coors Brewing Company (UK) (STONES)

(Causa T-766/20)

(2021/C 62/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: PrenzMarien GmbH (Berlino, Germania) (rappresentanti: M. Kloth, R. Briske e D. Habel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Molson Coors Brewing Company (UK) Ltd (Burton Upon Trent, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «STONES» — Marchio dell’Unione europea n. 8 810 707

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2020 nel procedimento R 274/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e constatare la decadenza del marchio impugnato dell’Union europea nella sua interezza;

concedere alla ricorrente il rimborso delle proprie spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 1 e con l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


22.2.2021   

IT

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C 62/41


Ricorso proposto il 31 dicembre 2020 — Standard international Management/EUIPO — Asia Standard Management Service (The Standard)

(Causa T-768/20)

(2021/C 62/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Standard International Management LLC (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Edenborough QC, S. Wickenden, Barrister e M. Maier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Asia Standard Management Services Ltd (Hong Kong, Cina)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo «The Standard» — Marchio dell’Unione europea n. 8 405 243

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 novembre 2020 nel procedimento R 828/2020-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente nell’ambito del presente ricorso;

in subordine, qualora intervenga la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso,

dichiarare l’EUIPO e tale altra parte responsabili in solido di dette spese.

Motivi invocati

La decisione impugnata è viziata da quattro motivi principali, in particolare, la commissione di ricorso:

non avendo considerato che la pubblicità e le offerte di vendita dell’albergo e dei servizi accessori, ovvero quelli di cui alle classi 38, 39, 41, 43 e 44, dirette ai consumatori dell’Unione europea, costituissero un uso effettivo del marchio dell’Unione europea in circostanze in cui tali servizi erano resi negli Stati Uniti, è incorsa in un errore di diritto;

non avendo considerato che la pubblicità e la promozione dei servizi rilevanti fosse sufficiente a dimostrare l’uso effettivo per tali servizi, è incorsa in un errore di diritto;

non avendo considerato che la pubblicità per l’apertura dell’albergo a Londra fosse rilevante, è incorsa in un errore di diritto, e

non avendo fornito alcuna motivazione, o una sufficiente, per giungere alla conclusione tratta, è incorsa in un errore di diritto.


22.2.2021   

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C 62/42


Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Ryanair/Commissione

(Causa T-769/20)

(2021/C 62/53)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 5616 final dell’11 agosto 2020 sull’aiuto di Stato SA.57586 (2020/N) — Estonia COVID-19: Recapitalisation and subsidised interest loan for Nordica;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe applicato correttamente l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE ed il suo quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’attuale epidemia di Covid-19, ritenendo che l’aiuto ponesse rimedio ad una grave perturbazione dell’economia estone, che la Nordica fosse ammissibile all’aiuto e che i requisiti attinenti alle distorsioni della concorrenza, all’uscita dello Stato e alla ristrutturazione fossero sodisfatti, nonché violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire, il «criterio di ponderazione»).

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione delle specifiche disposizioni del TFUE e dei principi generali del diritto dell’Unione in materia di divieto di discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea fino dalla fine degli anni ’80.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione.


22.2.2021   

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C 62/43


Ricorso proposto il 29 dicembre 2020 — KS e KD / Consiglio e altri

(Causa T-771/20)

(2021/C 62/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: KS e KD (rappresentanti: F. Randolph, QC e J. Stojsavljevic-Savic, Solicitor)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Servizio europeo per l'azione esterna

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia disporre che:

i convenuti, congiuntamente o disgiuntamente, versino risarcimento e indennizzo (incluso il pagamento di interessi ad un tasso e per il lasso di tempo che la Corte riterrà appropriati) alle ricorrenti per il danno subito a causa della responsabilità dei primi per violazioni dei diritti umani fondamentali delle seconde, nel caso di specie gli articoli 2, 3, 6, 8 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (1) e 2, 4 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nella misura in cui riguarda la prima ricorrente, e gli articoli 2, 3, 6 e 13 CEDU e 2 e 47 della Carta nella misura in cui riguarda la seconda ricorrente, inforza dell’articolo 340, comma 2, TFUE; e

i convenuti paghino le spese delle ricorrenti ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura della Corte, i quali costi, a fini di chiarezza, non dovranno essere limitati agli importi di assistenza legale il cui pagamento è stato disposto dalla Corte con ordinanza del 20 novembre 2020 e dovranno includere le spese per il procedimento dinanzi alla commissione di riesame dei diritti umani (HRRP).

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono ai convenuti risarcimento e indennizzo, in virtù dell’articolo 340, comma 2 TFUE, per il danno che lamentano di aver subito quale risultato dell’asserita violazione dei loro diritti umani fondamentali, in particolare ai sensi degli articoli 2 (elemento procedurale), 3, 6, n. 1 e 13 CEDU, e dei corrispondenti articoli 2, 4 e 47 della Carta.

L’azione concerne fatti posteriori all’8 dicembre 2008, quando la responsabilità con riguardo alla polizia e alla giustizia è stata trasferita dall’amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Kosovo (UNMIK) all’Unione europea, ed EULEX aveva assunto il pieno controllo operativo nel settore dello Stato di diritto, a seguito dell’adozione dell’Azione comune 2008/124/PESC (2) l’8 febbraio 2008. Quest’ultima ha conferito un mandato esecutivo all’EULEX a provvedere affinché i casi di crimini di guerra, crimini etnici e altri reati gravi fossero «adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti».

Le ricorrenti deducono quanto segue:

una violazione continuata degli articoli 2 e 3 CEDU (elementi procedurali) da parte dei convenuti in quanto hanno omesso di adottare misure correttive dopo essere stati notificati, al più tardi il 29 aprile 2016, che la commissione di riesame dei diritti umani aveva stabilito la violazione degli articoli 2 e 3 CEDU da parte dell’EULEX nello svolgimento del mandato esecutivo;

una violazione continuata degli articoli 6 e 13 CEDU e 47 della Carta ad opera della decisione del Consiglio di istituire la commissione di riesame dei diritti umani senza il potere di fornire assistenza legale agli aventi diritto e senza il potere di rendere effettive le proprie decisioni e porre rimedio alle violazioni riscontrate;

sviamento o abuso di potere da parte del Consiglio e del Servizio europeo per l'azione esterna in data 12 ottobre 2017, in quanto hanno asserito che l’EULEX aveva fatto del suo meglio per indagare il sequestro di persona e probabile omicidio del coniuge della prima ricorrente e l’omicidio del coniuge e del figlio della seconda ricorrente, e che la commissione di riesame dei diritti umani non era finalizzata a costituire un organo giudiziario;

sviamento o omissione di esercitare il potere esecutivo adeguatamente nella misura in cui la decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio (3) ha revocato il mandato esecutivo dell’EULEX l’8 giugno 2018, mentre le violazioni permanevano in atto.


(1)  Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

(2)  Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU 2008, L 42, pag. 92).

(3)  Decisione (PESC) 2018/856 del Consiglio, dell'8 giugno 2018, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (GU 2018, L 146, pag. 5).


22.2.2021   

IT

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C 62/44


Ricorso proposto il 4 gennaio 2021 — Fabryki Mebli «Forte» / EUIPO — Bog-Fran (Furniture)

(Causa T-1/21)

(2021/C 62/55)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fabryki Mebli «Forte» S.A. (Ostrów Mazowiecka, Polonia) (rappresentante: H. Basiński, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. (Varsavia, Polonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del disegno o modello controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Disegno o modello controverso: Disegno o modello comunitario registrato n. 1 384 002-0034

Decisione impugnata: Decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2020 nel procedimento R 595/2020-3

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata e rinviare il ricorso all’EUIPO;

condannare l’EUIPO e la controinteressata alle spese del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del procedimento dinanzi al Tribunale e a rimborsare le spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002;

Violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 6/2002.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/45


Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Emmentaler Switzerland/EUIPO (EMMENTALER)

(Causa T-2/21)

(2021/C 62/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Emmentaler Switzerland (Berna, Svizzera) (rappresentanti: S. Völker e M. Pemsel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio denominativo EMMENTALER — Registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 1 378 524

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 ottobre 2020 nel procedimento R 2402/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, comprese quelle relative al procedimento di impugnazione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/45


Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Power Horse Energy Drinks/EUIPO — Robot Energy Europe (UNSTOPPABLE)

(Causa T-3/21)

(2021/C 62/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Power Horse Energy Drinks GmbH (Linz, Austria) (rappresentante: M. Woller, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Robot Energy Europe (Mijas, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo UNSTOPPABLE — Marchio dell’Unione europea n. 14 555 271

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 ottobre 2020 nel procedimento R 232/2020-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il reclamo della ricorrente per quanto riguarda i prodotti:

classe 5: integratori alimentari; integratori alimentari composti principalmente da vitamine; miscele di integratori nutrizionali per bevande in polvere; preparati a base di vitamine sotto forma di integratori alimentari; bevande vitaminiche; preparati a base di vitamine; compresse vitaminiche; vitamine e preparati a base di vitamine;

classe 32: bevande analcoliche contenenti succhi di frutta; bevande energetiche; bevande per lo sport arricchite di proteine; bevande per lo sport;

e nella parte in cui condanna la ricorrente alle spese relative al procedimento di nullità e al procedimento di ricorso;

condannare l’EUIPO — nonché l’altra parte nel procedimento di ricorso, qualora intervenga nel procedimento — alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/46


Ricorso proposto il 5 gennaio 2021 — Advanced Superabrasives/EUIPO — Adi (ASI ADVANCED SUPERABRASIVES)

(Causa T-4/21)

(2021/C 62/58)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco

Parti

Ricorrente: Advanced Superabrasives, Inc. (Mars Hill, Carolina del Nord, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Piróg e A. Rytel, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Adi Srl (Thiene, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ASI ADVANCED SUPERABRASIVES — Domanda n. 17 163 734

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2020 nel procedimento R 2713/2019-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare l’interveniente, nel caso in cui partecipasse al procedimento, a sopportare le proprie spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione;

violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 3, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/47


Ricorso proposto il 7 gennaio 2021 — Advanced Organic Materials/EUIPO — Swiss Pharma International (ADVASTEROL)

(Causa T-6/21)

(2021/C 62/59)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Advanced Organic Materials, SA (Pilar, Argentina) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Swiss Pharma International AG (Zurigo, Svizzera)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo ADVASTEROL — Domanda di registrazione n. 14 525 521

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 27 ottobre 2020 nel procedimento R 781/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella parte in cui, respingendo il ricorso dell’Advanced Organic Materials, SA, conferma la decisione della divisione di opposizione, che accoglie parzialmente l’opposizione B 2 624 370, rifiutando parte dei prodotti del marchio dell’Unione europea n. 14 525 521 ADVASTEROL (denominativo);

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/48


Ricorso proposto l’8 gennaio 2021 — El Corte Inglés / EUIPO — Kassl (STUDIO KASSL)

(Causa T-7/21)

(2021/C 62/60)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J.L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kassl Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Richiesta di marchio dell’Unione europea denominativo «STUDIO KASSL» — Domanda di registrazione n. 17 882 647

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 ottobre 2020 nel procedimento R 880/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata nella misura in cui, respingendo il ricorso dell’opponente, conferma la decisione della divisione di opposizione adottata nel procedimento di opposizione B 3 059 000, autorizzando il marchio dell’Unione europea n. 17 882 647 STUDIO KASSL (marchio denominativo), per contraddistinguere prodotti nella classe 25.

condannare alle spese la controparte o le controparti che si oppongano a tale ricorso.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/49


Ricorso proposto il 10 gennaio 2021 — IFIC Holding / Commissione

(Causa T-8/21)

(2021/C 62/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IFIC Holding AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: C. Franz e N. Bornemann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2020) 2813 final del 28 aprile 2020;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto avverso la decisione di esecuzione C(2020) 2813 final della Commissione del 28 aprile 2020 che concede un’autorizzazione alla Clearstream Banking AG ai sensi dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltata di cui all’articolo 41 paragrafi 1 e 2, lettera a) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

Ai sensi dell’articolo 41 paragrafi 1 e 2, lettera a) della Carta ogni persona (fisica o giuridica) ha il diritto a un equo procedimento amministrativo e di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio.

La Commissione ha violato tale requisito di forma sostanziale, per non aver né informato, né ascoltato la ricorrente in nessun momento, oralmente o per iscritto, e per non averle dato la possibilità di presentare osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio (1), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione (2) e della nota di orientamento sull’applicazione del regolamento sopra menzionato (3).

La convenuta ha violato il disposto e l’ambito di applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 2271/96 nonché le norme del diritto dell’Unione di rango superiore, nell’aver concesso alla richiedente l’autorizzazione controversa, nella forma della decisione impugnata, retroattivamente per una situazione temporalmente conclusa.

Una siffatta retroattività o consenso ex post viola il diritto dell’Unione, in particolare, alla luce dei principi di giustizia e procedurali, che garantiscono la trasparenza, la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento.

Né il regolamento né il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101, che si basa sul primo, prevedono una siffatta retroattività. Il diritto dell’Unione non prevede alcuna autorizzazione retroattiva ex post.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e del principio di trasparenza e di determinatezza.

La convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione nonché il principio di trasparenza e di determinatezza, che si fonda sui diritti di giustizia e procedurali fondamentali.

L’ambito di applicazione dell’articolo 1 della decisione di esecuzione è indeterminato dal punto divista temporale e del contenuto. In base al suo tenore letterale esso può applicarsi retroattivamente per un periodo di tempo indeterminato.

Il tenore letterale dell’articolo 1 è indeterminato, in particolare per quanto riguarda i «motivi essenziali di sospetto» e i «servizi». Per l’interessata non sarebbe chiaro a quali condizioni la richiedente possa intraprendere azioni pregiudizievoli nei suoi confronti, in quale ambito temporale e in che modo esse siano correlate ai «servizi». Non sarebbe determinato cosa debba intendersi con «servizi» e se essi possano includere anche azioni di terzi.

4.

Quarto motivo, vertente su errore di giudizio o di valutazione in contrasto con il diritto dell’Unione di rango superiore nella forma dei principi generali procedurali, di giustizia e di diritto.

La resistente ha erroneamente esercitato il suo potere discrezionale, in quanto non ha assolutamente preso in considerazione la posizione e le conseguenze della decisione per la ricorrente.

La ricorrente non ha avuto alcuna possibilità di presentare osservazioni sui motivi di sospetto e non verrà ascoltata in futuro, ai sensi dell’articolo 1 della decisione, cosicché essa è lasciata senza tutela contro le decisioni della richiedente.

La circostanza che la ricorrente abbia fatto valere il suo diritto procedurale fondamentale tutelato dal diritto costituzionale e dal diritto dell’Unione, di citare in giudizio la richiedente dinanzi ai giudici nazionali, non deve essere presa in considerazione nella valutazione discrezionale. La resistente ha in tal modo ecceduto il suo potere discrezionale.

La resistente non ha preso in considerazione nella sua valutazione mezzi meno restrittivi e diritti a indennità compensative, sebbene ciò sarebbe stato assolutamente necessario per una ponderazione e una valutazione adeguate.


(1)  Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996 L 309, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101 della Commissione, del 3 agosto 2018, che stabilisce i criteri di applicazione dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 2018 L 199I, pag. 7).

(3)  Nota di orientamento — Domande e risposte: adozione dell’aggiornamento del regolamento di blocco (2018/C 277 I/03) (GU 2018 C 277I, pag. 4 ).


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/50


Ordinanza del Tribunale del 23 dicembre 2020 — FF / Commissione

(Causa T-653/19) (1)

(2021/C 62/62)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


22.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/51


Ordinanza del Tribunale del 5 gennaio 2021 — CP / Parlamento

(Causa T-5/20) (1)

(2021/C 62/63)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Quarta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.