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ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
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Sommario |
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II Comunicazioni |
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COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Commissione europea |
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2021/C 59/01 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10112 — CVC/Riverstone Europe) ( 1 ) |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Consiglio |
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2021/C 59/02 |
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2021/C 59/03 |
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Commissione europea |
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2021/C 59/04 |
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2021/C 59/05 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione |
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2021/C 59/06 |
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Procura europea |
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2021/C 59/07 |
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V Avvisi |
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA |
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Commissione europea |
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2021/C 59/08 |
Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10111 — CVC/Vivartia Holdings) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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2021/C 59/09 |
Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 ) |
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ALTRI ATTI |
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Commissione europea |
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2021/C 59/10 |
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(1) Testo rilevante ai fini del SEE. |
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IT |
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II Comunicazioni
COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Commissione europea
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/1 |
Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10112 — CVC/Riverstone Europe)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 59/01)
Il 12 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:
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sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, |
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in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10112. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. |
IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Consiglio
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/2 |
Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
(2021/C 59/02)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC e al regolamento (CE) n. 314/2004.
Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Anteriormente al 1o novembre 2021 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail:sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.
(2) GU L 58 del 19.2.2021, pag. 51.
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/4 |
Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
(2021/C 59/03)
Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Le basi giuridiche del trattamento dei dati sono la decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2), modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio (3), e il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio (5).
Il titolare del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Affari esteri, allargamento e protezione civile (RELEX) del segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail:sanctions@consilium.europa.eu
Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:
Responsabile della protezione dei dati
data.protection@consilium.europa.eu
Il trattamento dei dati è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2011/101/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e del regolamento (CE) n. 314/2004, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio.
Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento in elenco fissati nella decisione 2011/101/PESC e nel regolamento (CE) n. 314/2004.
I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.
I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.
Fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, le richieste relative all'esercizio dei diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, riceveranno risposta in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.
I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone oggetto delle misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.
Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al garante europeo della protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.
(2) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.
(3) GU L 58 del 19.2.2021, pag. 51.
Commissione europea
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/5 |
Tassi di cambio dell'euro (1)
18 febbraio 2021
(2021/C 59/04)
1 euro =
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Moneta |
Tasso di cambio |
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USD |
dollari USA |
1,2084 |
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JPY |
yen giapponesi |
127,69 |
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DKK |
corone danesi |
7,4362 |
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GBP |
sterline inglesi |
0,86540 |
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SEK |
corone svedesi |
10,0328 |
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CHF |
franchi svizzeri |
1,0829 |
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ISK |
corone islandesi |
155,80 |
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NOK |
corone norvegesi |
10,2178 |
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BGN |
lev bulgari |
1,9558 |
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CZK |
corone ceche |
25,864 |
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HUF |
fiorini ungheresi |
358,73 |
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PLN |
zloty polacchi |
4,4888 |
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RON |
leu rumeni |
4,8751 |
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TRY |
lire turche |
8,3975 |
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AUD |
dollari australiani |
1,5518 |
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CAD |
dollari canadesi |
1,5307 |
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HKD |
dollari di Hong Kong |
9,3684 |
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NZD |
dollari neozelandesi |
1,6735 |
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SGD |
dollari di Singapore |
1,6028 |
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KRW |
won sudcoreani |
1 336,85 |
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ZAR |
rand sudafricani |
17,5602 |
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CNY |
renminbi Yuan cinese |
7,8172 |
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HRK |
kuna croata |
7,5765 |
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IDR |
rupia indonesiana |
16 998,02 |
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MYR |
ringgit malese |
4,8844 |
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PHP |
peso filippino |
58,616 |
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RUB |
rublo russo |
88,9872 |
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THB |
baht thailandese |
36,276 |
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BRL |
real brasiliano |
6,5252 |
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MXN |
peso messicano |
24,3890 |
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INR |
rupia indiana |
87,6695 |
(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/6 |
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione
(2021/C 59/05)
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dall’Estonia e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione: Estonia
Oggetto della commemorazione: l’animale nazionale dell’Estonia: il lupo
Descrizione del disegno: il disegno raffigura la sagoma del lupo e i contorni di una foresta. Lungo il bordo dell’anello interno sono incisi, a sinistra, il nome del paese «EESTI», a destra, l’anno di emissione «2021» e, in alto, il testo «CANIS LUPUS» (il lupo in latino).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura stimata: 1 000 000
Data di emissione: autunno 2021
(1) Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.
(2) Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l’emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/7 |
Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1o marzo 2021
[Pubblicata ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1)]
(2021/C 59/06)
Tassi di base calcolati ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6). A seconda dell'uso del tasso di riferimento, vanno ancora aggiunti gli opportuni margini come definiti nella presente comunicazione. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una decisione specifica, anche il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.
I tassi modificati sono indicati in grassetto.
La tabella precedente è stata pubblicata nella GU C 30 del 27.1.2021, pag. 4.
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1.3.2021 |
… |
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0,22 |
0,80 |
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-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
0,15 |
-0,45 |
2,07 |
-0,02 |
-0,45 |
-0,45 |
0,11 |
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1.2.2021 |
28.2.2021 |
-0,45 |
-0,45 |
0,00 |
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0,44 |
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0,05 |
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0,22 |
0,80 |
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-0,45 |
-0,45 |
0,19 |
-0,45 |
2,07 |
-0,02 |
-0,45 |
-0,45 |
0,12 |
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1.1.2021 |
31.1.2021 |
-0,45 |
-0,45 |
0,00 |
-0,45 |
0,44 |
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0,06 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
0,22 |
0,80 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
-0,45 |
0,23 |
-0,45 |
2,07 |
0,00 |
-0,45 |
-0,45 |
0,15 |
Procura europea
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/8 |
Decisione relativa alle camere permanenti
(2021/C 59/07)
IL COLLEGIO DELLA PROCURA EUROPEA (EPPO),
visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (1) (in appresso «regolamento EPPO»), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,
visto il regolamento interno (2) adottato dal collegio dell'EPPO il 12 ottobre 2020, in particolare gli articoli 15 e 16,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'EPPO dovrebbe istituire camere permanenti incaricate di monitorare e indirizzare le indagini e le azioni penali condotte dalla Procura, e di garantire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi transfrontalieri e l'attuazione delle decisioni adottate dal collegio. |
|
(2) |
Ai sensi del regolamento interno dell'EPPO il collegio deve adottare una decisione che stabilisca il numero e la composizione delle camere permanenti e la distribuzione delle competenze fra di esse, così come norme dettagliate sull'organizzazione delle loro riunioni. |
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(3) |
È necessario inoltre necessario adottare norme dettagliate che attuino i principi relativi all'assegnazione dei casi alle camere permanenti di cui al regolamento EPPO e al regolamento interno. Tali norme dovrebbero basarsi sui principi di assegnazione casuale dei casi e di distribuzione equilibrata del carico di lavoro tra le camere permanenti. |
|
(4) |
In considerazione della necessità di tenere conto degli sviluppi nell'applicazione pratica della presente decisione dopo l'entrata in funzione dell'EPPO, il collegio dovrebbe monitorarne attentamente il funzionamento e valutarne gli effetti in vista di eventuali future modifiche, |
DECIDE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione attua l'articolo 15 del regolamento interno. Essa istituisce le camere permanenti dell'EPPO, ne definisce il numero, e stabilisce norme sulla ripartizione delle competenze tra di esse e sulla ripartizione dei casi.
Articolo 2
Istituzione delle camere permanenti
1. Sono istituite quindici camere permanenti, designate da numeri consecutivi da uno a quindici.
2. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento interno, ciascun procuratore europeo è designato quale membro permanente di una, due, o tre camere permanenti. La designazione per una o più camere permanenti tiene conto del carico di lavoro stimato del rispettivo procuratore europeo ed è determinata sulla base:
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a) |
del numero di casi sotto la sua supervisione e dei compiti attinenti ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento EPPO. Per la designazione iniziale sarà fatto riferimento al carico di lavoro stimato per il primo anno di funzionamento dell'EPPO; |
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b) |
del numero di procuratori europei delegati sotto il suo coordinamento ai sensi dell'articolo 34 del regolamento interno; |
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c) |
di altri specifici compiti di sua responsabilità e assegnatigli conformemente al regolamento EPPO o al regolamento interno. |
3. La designazione dei sostituti del procuratore capo europeo a più di una camera permanente tiene anche conto del carico lavoro derivante dalle loro funzioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento EPPO.
4. Il procuratore capo europeo e ciascun sostituto del procuratore capo europeo presiedono le camere permanenti di cui sono membri permanenti.
Articolo 3
Riunioni delle camere permanenti
1. Ciascuna camera permanente tiene in linea di principio almeno due riunioni per mese di calendario. Il presidente della camera permanente fissa le date di tali riunioni con almeno 15 giorni di anticipo.
2. Il presidente della camera permanente può indire riunioni supplementari ogniqualvolta necessario. Le riunioni supplementari sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo. In caso di urgenza le riunioni possono essere convocate non appena sono disponibili i membri permanenti e il pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione, e al più tardi entro tre giorni.
3. Tranne in caso di urgenza e previa consultazione del procuratore capo europeo, le riunioni delle camere permanenti non si svolgono contemporaneamente alle riunioni del collegio. Il presidente della camera permanente riprogramma qualsiasi riunione convocata a una data confliggente con quella di una riunione del collegio.
4. Nel fissare le date delle riunioni della camera permanente, il presidente garantisce il coordinamento con i membri permanenti di tale camera, con il pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione e con il personale dell'ufficio centrale di cui all'articolo 7.
Articolo 4
Assegnazione dei casi alle camere permanenti
L'assegnazione dei casi alle camere permanenti nelle situazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 42, paragrafo 1, all'articolo 47, paragrafo 2, all'articolo 50, paragrafo 2, secondo comma, all'articolo 51, paragrafo 3, e all'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento interno avviene nel rispetto delle seguenti regole:
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a) |
All'avvio di un caso, il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO lo assegna in modo casuale a una camera permanente. |
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b) |
Per consentirgli di valutare l'opportunità di adottare misure ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno, il procuratore capo europeo viene informato quando il numero di casi assegnati a una camera permanente è superiore del 10 % al numero medio di casi assegnati a ciascuna camera permanente. |
Articolo 5
Esclusione temporanea da nuove assegnazioni
Al fine di garantire il funzionamento efficiente dell'EPPO e un'equa distribuzione del carico di lavoro tra le camere permanenti, il procuratore capo europeo, conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento interno, può sospendere l'assegnazione di nuovi casi a una o più camere permanenti per uno specifico periodo di tempo.
Articolo 6
Riassegnazione dei casi
Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 5, del regolamento interno, qualora il procuratore capo europeo decida di assegnare la supervisione di un caso a un procuratore europeo di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il procuratore europeo delegato, e qualora tale procuratore europeo sia un membro permanente della camera permanente di monitoraggio, il caso è immediatamente assegnato a un'altra camera permanente.
Articolo 7
Sostegno alle camere permanenti
1. Al lavoro delle camere permanenti ai sensi del regolamento EPPO vengono destinate adeguate risorse fra i membri del personale dell'EPPO.
2. Il personale incaricato assiste il presidente della camera permanente, fra l'altro, nell'organizzazione dell'ordine del giorno, nella preparazione dei verbali delle riunioni, nella redazione di documenti in vista delle riunioni e nella registrazione, nel sistema automatico di gestione dei fascicoli, delle decisioni adottate dalla camera permanente.
3. Nei limiti della disponibilità delle risorse, tale assegnazione garantisce che i membri del personale forniscano un sostegno stabile e continuativo alla camera permanente designata.
Articolo 8
Partecipazione dei non membri alle riunioni della camera permanente
1. Oltre alle persone indicate all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento EPPO il presidente della camera permanente, previa consultazione dei membri permanenti e del pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione, può invitare qualsiasi membro dell'ufficio centrale, qualsiasi procuratore europeo delegato o qualsiasi membro del personale dell'EPPO ad assistere alla riunione della camera permanente in relazione a specifici punti all'ordine del giorno, qualora ciò sia necessario per consentire alla camera permanente di adottare decisioni.
2. Allo stesso scopo, in situazioni eccezionali, qualora ciò non sia in contrasto con le disposizioni applicabili del diritto dell'Unione o del diritto nazionale, il presidente della camera permanente, previa consultazione dei membri permanenti, del pertinente procuratore europeo incaricato della supervisione e, se necessario, del procuratore europeo delegato incaricato del caso, può invitare qualsiasi altra persona ad assistere alla riunione della camera permanente.
3. Le persone invitate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non possono, in nessun caso, essere presenti al momento della deliberazione di una decisione della camera permanente.
4. Le spese amministrative connesse agli inviti ai sensi del presente articolo rientrano nel bilancio dell'EPPO. Qualora comportino dei costi, gli inviti ai sensi del presente articolo sono notificati al direttore amministrativo.
Articolo 9
Valutazione
Il collegio valuta l'incidenza della presente decisione sull'efficienza del lavoro dell'EPPO sei mesi dopo la data stabilita ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento EPPO.
Articolo 10
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione da parte del collegio.
Fatto a Lussemburgo, il 25 novembre 2020
Per il collegio,
Laura Codruța KÖVESI
Procuratrice capo europea
V Avvisi
PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA
Commissione europea
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/12 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Case M.10111 — CVC/Vivartia Holdings)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 59/08)
1.
In data 12 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC Capital Partners», Lussemburgo), |
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— |
Vivartia Holdings S.A. («Vivartia Holdings», Grecia). |
CVC Capital Partners acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Vivartia Holdings.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
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CVC Capital Partners: CVC Capital Partners e le sue controllate gestiscono fondi e piattaforme di investimento, |
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— |
Vivartia Holdings: produzione e vendita di diversi prodotti lattiero-caseari, succhi e diversi mix di verdure congelate e pronte per la cottura. La società opera inoltre nel franchising di diversi ristoranti e bar di marca di sua proprietà e rifornisce anche altri ristoranti, bar e pasticcerie. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10111 — CVC/Vivartia Holdings
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/14 |
Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2021/C 59/09)
1.
In data 11 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).La notifica riguarda le seguenti imprese:
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Latour Capital Management SAS («Latour Capital», Francia), |
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Watling Street Capital Partners LLP («Watling Street», Regno Unito), |
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Funecap Partenaires III («Groupe Fondateur Funecap», Francia), |
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Staglieno NewCo e le sue controllate («Groupe Funecap», Francia), controllato da Watling Street e Groupe Fondateur Funecap. |
Latour Capital, Watling Street et Groupe Fondateur Funecap acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Groupe Funecap.
La concentrazione è effettuata mediante acquisto di titoli.
2.
Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:|
— |
Latour Capital: società di gestione che acquisisce partecipazioni maggioritarie e minoritarie, principalmente in società francesi operanti in particolare nei settori della consulenza aziendale, dei servizi finanziari, della fotografia d’arte, dei servizi elettrici, della distribuzione di abbigliamento, della containerizzazione dei rifiuti e dell’integrazione delle reti di comunicazione in Europa, |
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— |
Watling Street: società capofila di diritto inglese, appartenente al gruppo Charterhouse Group, che presta servizi di gestione di fondi di investimento. Le società del portafoglio del gruppo Charterhouse sono società europee che operano principalmente nei settori dei servizi, della sanità, dell’industria e dei beni/servizi di consumo, |
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— |
Groupe Fondateur Funecap: gruppo costituito dai sigg. Thierry Gisserot e Xavier Thoumieux attraverso le rispettive holding personali Velluzco SAS et Ophrys Partners SAS, con sede in Francia. Oltre a Groupe Funecap, essi controllano numerose altre società operanti in Francia nei settori della produzione di energia elettrica fotovoltaica, della produzione di energia e calore, dei beni immobili e dei servizi alberghieri. |
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— |
Groupe Funecap: gruppo che opera in Francia (e marginalmente in Belgio) nei settori della prestazione di servizi di pompe funebri, della gestione dei crematori, dei lavori tecnici cimiteriali e dei servizi di intermediazione di assicurazione per le spese funerarie. |
3.
A seguito di un esame preliminare la Commissione europea ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:
M.10166 — Latour Capital/Watling Street Capital Partners/Funecap Groupe
Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:
E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Indirizzo postale:
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Commissione europea |
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Direzione generale della Concorrenza |
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Protocollo Concentrazioni |
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1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIO |
(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
ALTRI ATTI
Commissione europea
|
19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/16 |
Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012
(2021/C 59/10)
La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1)
La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.
DOCUMENTO UNICO
«LAGUIOLE»
N. UE: PDO-FR-0120-AM09 – 3.9.2020
DOP (X) IGP ( )
1. Denominazione
«Laguiole»
2. Stato membro o paese terzo
Francia
3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare
3.1. Tipo di prodotto
Classe 1.3. Formaggi
3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1
Il «Laguiole» è un formaggio di latte vaccino a crosta secca, a pasta pressata non cotta di forma cilindrica contenente almeno 45 grammi di grassi per 100 grammi di formaggio dopo completa essiccazione e con tenore di sostanza secca di almeno 58 grammi per 100 grammi di formaggio.
Il «Laguiole» ha la forma di un cilindro del diametro compreso tra 30 e 40 centimetri, un rapporto altezza/diametro compreso tra 0,8 e 1 e peso tra 20 e 50 chilogrammi.
La stagionatura dura almeno quattro mesi a decorrere dalla data di cagliatura.
La pasta è di colore tra l’avorio e il paglierino e la crosta, di colore tra il biancastro e il grigio chiaro, può assumere tonalità dal bruno ambrato al grigio granito durante la stagionatura.
Il gusto lattico da medio a intenso, secondo il grado di stagionatura, equilibrato nella propria specificità, si esprime lungo sfumature che vanno dal fieno fresco alla nocciola secca, con buona persistenza in bocca sostenuta da una tipicità dovuta alla fabbricazione a latte crudo.
3.3. Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)
La razione base della mandria da latte è assicurata da foraggi provenienti dalla zona geografica. Gli unici foraggi grossolani autorizzati sono composti dalla flora locale di praterie e pascoli naturali o permanenti, nonché dalle coltivazioni a graminacee e leguminose da foraggio delle praterie temporanee. È vietata la presenza d’insilato di mais, d’erba, di fieno o di altro foraggio conservato a umido.
In periodo di disponibilità d’erba, la razione di base della mandria da latte è composta soprattutto d’erba di pascolo per una durata minima annuale cumulata di 120 giorni, salvo laddove le condizioni climatiche non lo consentano. Durante questo periodo, l’apporto di foraggi a complemento della razione di erba di pascolo non può superare 3 kg di sostanza secca al giorno per vacca da latte, in media sulla mandria e sul periodo di pascolo.
L’aggiunta di mangimi complementari alla razione di base è limitata a 6 kg al giorno per vacca in lattazione, in media annuale, sull’insieme delle vacche in lattazione. Per i mangimi complementari, la provenienza dalla stessa zona geografica non è obbligatoria in quanto tale zona non dispone di risorse agricole sufficienti.
Nell’alimentazione degli animali sono ammessi solo i vegetali, i coprodotti e i mangimi complementari ricavati da prodotti non transgenici.
Nell’alimentazione complementare sono autorizzati solo le materie prime e gli additivi contenuti in un elenco positivo.
Il «Laguiole» è fabbricato esclusivamente con latte vaccino crudo intero, non normalizzato a livello di proteine e grassi. È vietato qualsiasi trattamento fisico.
Il latte usato per la fabbricazione del «Laguiole» deve provenire unicamente da mandrie da latte composte da vacche di razza Simmental francese (codice razza 35) o Aubrac (codice razza 14) o dai prodotti dell’incrocio delle due razze con filiazione certificata. Per questi ultimi, al di là della prima generazione, solo il prodotto di un incrocio con un maschio Aubrac (codice razza 14) è autorizzato a far parte della mandria da latte.
3.4. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata
La produzione del latte, la fabbricazione e la stagionatura dei formaggi si effettuano nella zona geografica.
3.5. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Il «Laguiole» può presentarsi in porzioni, cubetti, bastoncini, pepite, trucioli, fette o grattugiato e tritato.
Quando il formaggio è venduto preconfezionato, i pezzi devono obbligatoriamente presentare una parte di crosta caratteristica della denominazione, ad eccezione:
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delle porzioni individuali e fette di peso inferiore a 70 grammi; |
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dei cubetti, bastoncini, pepite, trucioli e del formaggio grattugiato e tritato per i quali la presenza della crosta non è obbligatoria. |
3.6. Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato
Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, l’etichetta dei formaggi reca nello stesso campo visivo:
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il nome della denominazione d’origine scritto a caratteri di dimensioni almeno pari ai due terzi di quelle dei caratteri più grandi che figurano sull’etichetta; |
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il simbolo DOP dell’Unione europea; |
La menzione «buron» (baita) è autorizzata sull’etichetta, nel materiale pubblicitario, sulle fatture o nei documenti commerciali alle condizioni seguenti: la menzione «buron» è riservata ai formaggi prodotti con latte di una sola mandria munta in periodo di transumanza (dal 25 maggio al 13 ottobre) che in quel periodo pascola su prati ad un’altitudine superiore a 1 000 metri. Per poter beneficiare di questa menzione i formaggi devono essere fabbricati in strutture adibite a caseificio, costruite in questa zona di pascoli di alta quota, e con una sola mandria per ciascun centro di lavorazione. Le strutture mobili o leggere, quali i rustici di travi di legno, non sono autorizzate.
L’etichettatura può essere sostituita dall’impressione diretta sulla crosta del formaggio o dall’applicazione di una mussolina prestampata direttamente sulla crosta.
L’identificazione del prodotto è altresì garantita dall’impressione in rilievo dell’effigie del toro di Laguiole e della parola «Laguiole» nonché dal marchio identificativo, apposti sul formaggio.
4. Delimitazione concisa della zona geografica
La zona geografica è delimitata dai comuni o dalle frazioni seguenti:
Dipartimento dell’Aveyron: comuni di Argences en Aubrac, Campouriez, Cantoin, Cassuéjouls, Castelnau-de-Mandailles, Le Cayrol, Condom-d’Aubrac, Coubisou, Curières, Entraygues-sur-Truyère (riva destra del Lot e riva sinistra della Truyère a monte della confluenza Lot-Truyère), Espalion (riva destra del Lot), Estaing, Florentin-la-Capelle, Huparlac, Laguiole, Montézic, Montpeyroux, Le Nayrac, Pomayrols, Prades-d’Aubrac, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Chély-d’Aubrac, Saint-Côme-d’Olt (riva destra del Lot), Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac (riva destra del Lot), Saint-Laurent-d’Olt (riva destra del Lot), Saint-Symphorien-de-Thénières, Sainte-Eulalie-d’Olt (riva destra del Lot), Soulages-Bonneval.
Dipartimento del Cantal: comuni di Anterrieux, Chaudes-Aigues, Deux-Verges, Espinasse, Fridefont, Jabrun, Lieutadès, Maurines, Saint-Martial, Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues, Saint-Urcize, La Trinitat.
Dipartimento della Lozère: comuni di Banassac-Canilhac (riva destra del Lot), Les Bessons, Brion, Le Buisson, Chauchailles, La Fage-Montivernoux, La Fage-Saint-Julien, Fournels, Grandvals, Les Hermaux, Marchastel, Nasbinals, Noalhac, Peyre en Aubrac (solo per il territorio dei comuni delegati di Aumont-Aubrac, La Chaze-de-Peyre, Fau-de-Peyre, Sainte-Colombe-de-Peyre) Prinsuéjols-Malbouzon, Recoules-d’Aubrac, Saint-Chély-d’Apcher, Saint-Germain-du-Teil, Saint-Juéry, Saint-Laurent-de-Muret, Saint-Laurent-de-Veyrès, Saint-Pierre-de-Nogaret, Les Salces, Termes, Trélans.
5. Legame con la zona geografica
Il «Laguiole» è ottenuto dal latte di vacche Simmental francese e Aubrac che utilizzano in modo ottimale l’erba e i foraggi secchi prodotti nella zona geografica. L’impiego di questo latte crudo e intero, associato ad un metodo di produzione che favorisce lo sgocciolamento e la maturazione prolungata a bassa temperatura, conferiscono al «Laguiole» le sue caratteristiche, in particolare l’elevato tenore di materia secca e il gusto equilibrato e profumato.
La zona geografica presenta caratteristiche specifiche legate alla natura del suolo, al clima, all’altitudine e alla delimitazione naturale ad opera dei rilievi. Il suolo è di tipo basaltico e granitico. Il clima contrastato e aspro risulta dallo scontro tra le influenze continentali e montane dell’Alvernia, con inverni lunghi, freddi, ventosi e sovente innevati, e quelle del Sud (il cosiddetto «Midi») che apportano calore e una pluviometria abbondante e violenta. Nel centro della zona, le montagne dell’Aubrac costituiscono un insieme omogeneo ad un’altitudine media di 1 000 metri. A ovest e a sud, la zona è naturalmente delimitata dai fiumi Truyère e Lot. La combinazione di suolo, clima e altitudine conferisce ai pascoli notevoli qualità, in particolare una flora ricca, aromatica e abbondante. Più che altrove vi si trovano piante tipicamente ricche di molecole aromatiche (terpeni), ad esempio le apiaceae come il finocchio delle Alpi (Meum athamanticum), le geraniaceae (Geranium sylvaticum), le composite (Achillea, Centaurea) e le labiate (Prunella grandiflora, Thymus).
La produzione casearia nella regione è antica. Fin dal XII secolo i monaci delle abbazie di Aubrac e Bonneval hanno fissato le regole di fabbricazione del «Laguiole» affinché il latte prodotto in estate potesse essere utilizzato per l’alimentazione invernale dei pellegrini; la stessa pratica fu adottata dagli agricoltori vicini. Nel 1897 gli agricoltori di montagna si sono raggruppati nel syndicat de vente, divenuto syndicat de défense nel 1939 per giungere poi al riconoscimento della denominazione di origine nel 1961.
Ancora oggi il «Laguiole» è lavorato a partire da latte crudo intero ottenuto da vacche delle razze Simmental francese e Aubrac, idonee alle condizioni ambientali della zona geografica (media montagna) e alimentate principalmente a pascolo e fieno prodotto nella zona senza foraggi conservati a umido, con un apporto limitato di complementi. La selezione genetica di queste razze ha permesso di rafforzare il tenore proteico del latte a scapito dei grassi per ottenere un latte con potenziale caseario. Anche l’alimentazione contribuisce a questo rafforzamento, vietando il mais tra i foraggi in modo da contenere i grassi nel latte.
Il «Laguiole» è il prodotto di una stagionatura lunga in cantine fredde (da 6 a 12 °C) e umide, la cui riuscita dipende da una tecnica di fabbricazione particolare (tra cui un doppio sgocciolamento, nella pressa e nella messa in forma, inteso a rafforzare l’estratto secco) e da cure regolari (strofinamenti e capovolgimenti) assicurate da competenze che si sono tramandate nella zona geografica.
Il «Laguiole» è un formaggio a base di latte crudo intero, di formato grande (20-50 kg). La pasta pressata non cotta è caratterizzata da un tenore elevato (almeno il 58 %) di sostanza secca. La stagionatura dura almeno quattro mesi.
Il gusto lattico da medio a intenso, secondo il grado di stagionatura, equilibrato nella propria specificità, si esprime lungo sfumature che vanno dal fieno fresco alla nocciola secca, con buona persistenza in bocca.
La produzione di latte nella zona geografica del «Laguiole» era all’inizio spiccatamente stagionale. In effetti, il prelievo di latte parallelamente all’allattamento del vitello era possibile solo quando, grazie alla fertilità naturale del suolo, la flora era abbondante e permetteva di soddisfare i bisogni degli animali. Per conservare e utilizzare successivamente il latte, gli allevatori della zona geografica hanno elaborato un formaggio di lunga durata e di grande formato, il «Laguiole».
Prodotto con latte intero, la predisposizione del formaggio alla conservazione è legata alle condizioni di produzione del latte e di fabbricazione che privilegiano un latte dal potenziale caseario, ricco di proteine ma dal tenore limitato di grassi, incline ad uno sgocciolamento intenso sia nella pressa in vasca che nelle presse successivamente alla messa in forma, il che consente di ottenere una pasta pressata non cotta ad elevato tenore di sostanza secca.
Le vacche delle razze Simmental francese e Aubrac sono particolarmente idonee alle condizioni ambientali della zona geografica. Grazie alla loro rusticità queste razze riescono a sfruttare pienamente il potenziale foraggero della zona geografica e sopportano bene i rigori di un lungo inverno. I foraggi di cui si nutrono sono ricchi di piante aromatiche che profumano il latte e di conseguenza il «Laguiole» che ne è il prodotto.
La fabbricazione a latte crudo e la stagionatura lunga a bassa temperatura determinano la tipicità del «Laguiole» legata alla flora lattica del latte crudo intero.
Riferimento alla pubblicazione del disciplinare
(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-90d6b8cf-7708-4493-8879-136160fd5256