ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 58

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
18 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 58/01

Comunicazione della Commissione — Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

1

2021/C 58/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 58/03

Tassi di cambio dell'euro — 17 febbraio 2021

32

2021/C 58/04

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale — Costi medi delle prestazioni in natura

33

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 58/05

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

35

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Autorità de vigilanza EFTA

2021/C 58/06

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

50

2021/C 58/07

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

51

2021/C 58/08

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

52

2021/C 58/09

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

53

2021/C 58/10

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

54

2021/C 58/11

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

55

2021/C 58/12

Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

56


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2021/C 58/13

Bando di concorso generale

57

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2021/C 58/14

Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dalla Borgarting Lagmannsrett in relazione al procedimento penale contro P (Causa E-15/20)

58

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

 

Commissione europea

2021/C 58/15

Avviso di apertura di unprocedimento antidumpingrelativo alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

60

2021/C 58/16

Avviso di apertura di unprocedimento antidumpingrelativo alle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea

73

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 58/17

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

84

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 58/18

Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

86


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/1


Comunicazione della Commissione

Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza

(2021/C 58/01)

Il presente documento si basa sul testo del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza nella versione concordata a livello politico tra il Parlamento europeo e il Consiglio nel dicembre 2020 (2020/0104 (COD)) (1).

I presenti orientamenti tecnici sono destinati ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. Solo la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a fornire un’interpretazione autorevole del diritto dell’Unione.

Il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia (2) , (3). Ai sensi del regolamento RRF, la valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «do no significant harm») (4).

Il regolamento RRF stabilisce inoltre che la Commissione fornisca orientamenti tecnici sulle modalità di applicazione del principio DNSH nel contesto dell’RRF (5). Il presente documento fornisce tali orientamenti tecnici. Gli orientamenti si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dell’RRF, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l’applicazione e l’attuazione del regolamento Tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell’UE. Gli orientamenti mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell’RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nell’RRP soddisfano tale principio. L’allegato IV dei presenti orientamenti riporta simulazioni esemplificative concrete di come il principio DNSH dovrebbe essere dimostrato nei piani.

1.   Cos’è il principio «non arrecare un danno significativo»?

Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell’articolo 17 del regolamento Tassonomia. Tale articolo definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali contemplati dal regolamento Tassonomia come segue:

1.

si considera che un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;

2.

si considera che un’attività arreca un danno significativo all’adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi (6);

3.

si considera che un’attività arreca un danno significativo all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;

4.

si considera che un’attività arreca un danno significativo all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;

5.

si considera che un’attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

6.

si considera che un’attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

2.   Come dovrebbe essere applicato il principio DNSH nel contesto dell’RRF?

La presente sezione fornisce orientamenti sulle questioni chiave alla base della valutazione delle misure alla luce del principio DNSH («valutazione DNSH»): il fatto che la valutazione DNSH debba riguardare tutte le misure (sezione 2.1), anche se per talune può assumere una forma semplificata (sezione 2.2); la pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d’impatto UE (sezione 2.3); i principi guida fondamentali della valutazione (sezione 2.4); l’applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia (sezione 2.5).

2.1   La valutazione DNSH deve riguardare tutte le misure

Gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura (7) del rispettivo RRP. Secondo il regolamento RRF, nessuna misura inclusa in un RRP deve comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali e la Commissione non può valutare positivamente l’RRP se una o più misure non sono conformi al principio DNSH. Di conseguenza, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH specifica per ciascuna misura di ogni componente del piano (8). Pertanto la valutazione DNSH non dovrà essere effettuata a livello del piano o delle singole componenti del piano, bensì a livello di misura. Questo vale sia per le misure che si considera diano un contributo alla transizione verde sia per tutte le altre misure incluse negli RRP (9).

Gli Stati membri devono valutare sia le riforme che gli investimenti. Nell’ambito dell’RRF gli Stati membri devono presentare pacchetti coerenti di misure che comprendano sia riforme che investimenti (conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento RRF). La valutazione DNSH deve essere effettuata non solo per gli investimenti, ma anche per le riforme. Le riforme in alcuni settori, tra cui l’industria, i trasporti e l’energia, pur avendo le potenzialità per dare un contributo significativo alla transizione verde, possono anche comportare il rischio di arrecare un danno significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettate (10). D’altro canto, le riforme in altri settori (ad esempio istruzione e formazione, pubblica amministrazione, arti e cultura) comporteranno probabilmente un rischio limitato di danno ambientale (cfr. approccio semplificato nelle sezioni 2.2 e 3), a prescindere dal loro contributo potenziale alla transizione verde, che potrebbe comunque essere significativo. I presenti orientamenti sono intesi ad aiutare gli Stati membri nell’esecuzione della valutazione DNSH sia per gli investimenti che per le riforme. L’obbligo di valutazione DNSH per le riforme non dovrebbe essere inteso come un deterrente a inserire negli RRP importanti riforme nei settori dell’industria, dei trasporti e dell’energia, poiché tali misure hanno un grande potenziale di promozione della transizione verde e di stimolo della crescita.

2.2   Per talune misure la valutazione DNSH può assumere una forma semplificata

Mentre tutte le misure richiedono una valutazione DNSH, è possibile adottare un approccio semplificato per quelle che non hanno impatti prevedibili o che hanno un impatto prevedibile trascurabile su tutti o alcuni dei sei obiettivi ambientali. Per come sono progettate, talune misure potrebbero avere scarsa incidenza su uno o più obiettivi ambientali. In tal caso gli Stati membri possono fornire una breve motivazione per tali obiettivi ambientali e concentrare la valutazione di fondo DNSH sugli obiettivi ambientali sui quali l’incidenza può essere significativa (cfr. sezione 3, fase 1). Ad esempio, una riforma del mercato del lavoro volta ad aumentare il livello complessivo di protezione sociale dei lavoratori autonomi non avrebbe impatti prevedibili su nessuno dei sei obiettivi ambientali, o avrebbe un impatto prevedibile trascurabile; potrebbe quindi essere utilizzata una breve motivazione per tutti e sei gli obiettivi. Analogamente, per alcune semplici misure di efficienza energetica, ad esempio la sostituzione delle finestre con nuove finestre efficienti sotto il profilo energetico, potrebbe essere utilizzata una breve motivazione per quanto riguarda la conformità al principio DNSH per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per contro, è improbabile che questo approccio semplificato sia applicabile a investimenti e riforme in una serie di settori (ad esempio energia, trasporti, gestione dei rifiuti, industria) che presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

Quando una misura risulta sostenere al 100 % uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo (11). In base alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF alcune misure risultano sostenere l’obiettivo relativo ai cambiamenti climatici o altri obiettivi ambientali nel contesto dell’RRF. Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno agli obiettivi relativi ai cambiamenti climatici, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo relativo ai cambiamenti climatici (mitigazione o adattamento) (12). Laddove una misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a obiettivi ambientali diversi da quelli inerenti al clima, si considera rispettato il principio DNSH per il pertinente obiettivo ambientale (acque e risorse marine, economia circolare, prevenzione e riduzione dell’inquinamento, biodiversità ed ecosistemi). In ogni caso gli Stati membri dovranno individuare e dimostrare quale dei sei obiettivi ambientali del regolamento Tassonomia è sostenuto dalla misura. Gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che la misura non arreca un danno significativo agli altri obiettivi ambientali (13).

Analogamente, quando una misura «contribuisce in modo sostanziale» (14), ai sensi del regolamento Tassonomia, a uno dei sei obiettivi ambientali, essa è considerata conforme al principio DNSH per tale obiettivo (15). Ad esempio, lo Stato membro che proponga una misura a sostegno della fabbricazione di impianti efficienti sotto il profilo energetico per l’edilizia (ad esempio, impianti di illuminazione con sensori di presenza e di luce solare) non dovrà effettuare una valutazione di fondo DNSH per l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici qualora possa dimostrare che la misura proposta «contribuisce in modo sostanziale» a tale obiettivo ambientale, conformemente al regolamento Tassonomia. In questo caso gli Stati membri dovranno solo dimostrare l’assenza di danno significativo per gli altri cinque obiettivi ambientali.

2.3   Pertinenza della legislazione ambientale e delle valutazioni d’impatto UE

Il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell’UE applicabile è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione DNSH. Tutte le misure proposte negli RRP devono essere conformi alla pertinente legislazione dell’UE, compresa quella in materia di ambiente. Sebbene sia una chiara indicazione del fatto che la misura non comporta danni ambientali, la conformità alla legislazione ambientale pertinente non implica automaticamente che la misura rispetta il principio DNSH, in particolare poiché alcuni degli obiettivi di cui all’articolo 17 non sono ancora pienamente rispecchiati nella legislazione ambientale dell’UE.

Le valutazioni d’impatto inerenti alle dimensioni ambientali o la verifica di sostenibilità di una misura devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione DNSH. Sebbene non implichino automaticamente l’assenza di danno significativo, ne sono una chiara indicazione per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali. Pertanto il fatto che per una particolare misura inclusa nell’RRP uno Stato membro abbia effettuato una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) in conformità della direttiva 2011/92/UE, una valutazione ambientale strategica (VAS) in conformità della direttiva 2001/42/CE (16) o una verifica di sostenibilità/climatica come stabilito negli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità ai sensi del regolamento InvestEU corroborerà le argomentazioni presentate dallo Stato membro nel contesto della valutazione DNSH. Ad esempio, a seconda di come è progettata esattamente una misura, in alcuni casi, in particolare quando si tratta di investimenti nelle infrastrutture, l’esecuzione di una VIA e l’attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l’ambiente possono bastare allo Stato membro per dimostrare la conformità al principio DNSH per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali (in particolare l’uso sostenibile e la protezione delle acque e risorse marine (17), nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (18)). Tuttavia, ciò non esonera lo Stato membro dall’effettuare la valutazione DNSH per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell’ambito della valutazione DNSH (19). Questo perché né gli obblighi giuridici figuranti nelle direttive VIA e VAS, né l’approccio definito nei pertinenti orientamenti della Commissione sulla verifica sono identici a quelli dell’articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia (20).

2.4   Principi guida per la valutazione DNSH

Nell’ambito dell’RRF, gli effetti diretti e gli effetti indiretti primari di una misura sono pertinenti per la valutazione DNSH (21). Gli effetti diretti possono consistere negli effetti della misura a livello di progetto (ad esempio stabilimento di produzione, zona protetta) o a livello di sistema (ad esempio rete ferroviaria, sistema di trasporto pubblico), e si verificano al momento dell’attuazione della misura. Gli effetti indiretti primari possono consistere negli effetti che si verificano all’esterno di tali progetti o sistemi e si possono manifestare dopo l’attuazione della misura o dopo il calendario dell’RRF ma sono ragionevolmente prevedibili e pertinenti. Un esempio di effetto diretto nel settore del trasporto su strada è rappresentato dall’uso di materiali durante la costruzione della strada. Un esempio di effetto indiretto primario è rappresentato dalle previste future emissioni di gas a effetto serra causate da un aumento del traffico complessivo durante la fase d’uso della strada.

La valutazione DNSH deve considerare il ciclo di vita dell’attività derivante dalla misura. In base all’articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, il «danno significativo» nell’ambito dell’RRF è valutato tenendo conto del ciclo di vita. Applicare considerazioni relative al ciclo di vita invece di effettuare una valutazione del ciclo di vita è sufficiente ai fini della valutazione DNSH nell’ambito dell’RRF (22). La valutazione dovrebbe includere la fase di produzione, la fase di uso e quella di fine vita – ovunque si prevedano i maggiori danni. Ad esempio per una misura che sostiene l’acquisto di veicoli, la valutazione dovrebbe tenere conto, tra l’altro, dell’inquinamento (ad es. emissioni nell’atmosfera) generato durante il montaggio, il trasporto e l’uso dei veicoli, e della gestione adeguata dei veicoli a fine vita. In particolare, una gestione adeguata a fine vita delle batterie e dei componenti elettronici (ad es. il loro riutilizzo e/o riciclaggio di materie prime critiche ivi contenute) dovrebbe assicurare che non è arrecato nessun danno significativo all’obiettivo ambientale dell’economia circolare.

Le misure che promuovono una maggiore elettrificazione (ad es. industria, trasporti ed edilizia) sono considerate compatibili con la valutazione DNSH per l’obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici. Per consentire il passaggio a un’efficace economia climaticamente neutra, si dovrebbero incoraggiare le misure che portano a una maggiore elettrificazione di settori chiave quali l’industria, i trasporti e l’edilizia (ad es. investimenti in infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; infrastruttura elettrica a bordo strada; stoccaggio dell’energia elettrica; batterie per la mobilità; pompe di calore). La produzione di energia elettrica non è ancora un’attività climaticamente neutra in tutta l’UE (l’intensità media di CO2 del mix di energia elettrica varia tra gli Stati membri), e in linea di principio l’aumento del consumo di energia elettrica ad alta intensità di carbonio rappresenta un effetto indiretto primario di tali misure, almeno a breve termine. La diffusione di dette tecnologie e infrastrutture è tuttavia necessaria per un’economia climaticamente neutra, unitamente a misure volte a conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 e 2050, e già esiste nell’UE un quadro strategico per la decarbonizzazione dell’energia elettrica e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In tale contesto, questi investimenti dovrebbero essere considerati conformi al principio DNSH nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici nell’ambito dell’RRF, a condizione che gli Stati membri giustifichino la maggiore elettrificazione con un concomitante aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. Inoltre gli Stati membri dovranno comunque dimostrare che tali misure non arrecano un danno significativo agli altri cinque obiettivi ambientali.

Per le attività economiche per le quali esiste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente praticabile a basso impatto ambientale, la valutazione dell’impatto ambientale negativo di ciascuna misura dovrebbe essere effettuata rispetto allo scenario in assenza di interventi tenendo conto dell’effetto ambientale della misura in termini assoluti (23). Detto approccio consiste nel considerare l’impatto ambientale della misura rispetto a una situazione senza alcun impatto ambientale negativo. L’impatto della misura non è valutato confrontandolo con l’impatto di un’altra attività esistente o prevista che la misura potrebbe sostituire (24). Se, ad esempio, si valuta la costruzione di una diga necessaria a una centrale idroelettrica in una zona intatta, l’impatto della diga è valutato rispetto a uno scenario in cui il fiume interessato rimane nel suo stato naturale, senza considerare un possibile uso alternativo differente della zona. Analogamente, se un programma di rottamazione intende sostituire automobili inefficienti con altre più efficienti dotate di motori a combustione interna, l’impatto delle nuove automobili con motori a combustione interna è valutato in termini assoluti, in quanto esistono alternative a basso impatto (ad esempio automobili a zero emissioni), e non confrontato all’impatto delle automobili inefficienti che esse vanno a sostituire (cfr. allegato IV, esempio 5, che contiene un esempio di non conformità con il principio DNSH).

Per le attività economiche per le quali non esiste un’alternativa tecnologicamente ed economicamente (25) praticabile a basso impatto ambientale, gli Stati membri possono dimostrare che una misura non arreca danno significativo adottando i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. In questi casi, il principio DNHS è invece valutato rispetto ai migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali nel settore. Tale approccio è valido solo nel caso ricorrano varie condizioni, incluso il fatto che l’attività comporti una prestazione ambientale sensibilmente migliore rispetto alle alternative disponibili, eviti effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l’ambiente e non ostacoli lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio (26) , (27). Tale approccio dovrebbe essere applicato a livello settoriale, esaminando quindi tutte le alternative all’interno del settore (28).

Alla luce delle condizioni sopra enunciate, le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire da combustibili fossili, e le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione, in generale non si dovrebbero considerare conformi al principio DNSH ai fini dell’RRF, data l’esistenza di alternative a basse emissioni di carbonio. Dal punto di vista della mitigazione dei cambiamenti climatici, è possibile fare, caso per caso, eccezioni limitate a questa norma generale per le misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione. Questo è in particolare importante per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell’abbandono delle fonti energetiche a maggiore intensità di carbonio, quali carbone, lignite o petrolio, e dove una misura o una combinazione di misure può quindi comportare una riduzione particolarmente grande e rapida delle emissioni di gas a effetto serra. Onde evitare effetti di dipendenza («lock-in») ad alta intensità di carbonio e per essere in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione dell’UE per il 2030 e il 2050, tali eccezioni dovranno conformarsi a varie condizioni di cui all’allegato III. Gli Stati membri dovranno inoltre dimostrare la conformità al principio DNSH di tali misure per gli altri cinque obiettivi ambientali.

Per garantire che le misure siano consone all’evoluzione futura e non comportino effetti di dipendenza («lock-in») dannosi, e per promuovere effetti dinamici favorevoli, possono essere necessari investimenti e riforme di accompagnamento. Esempi di misure di accompagnamento includono il dotare le strade di infrastrutture a basse emissioni di carbonio (ad es. stazioni di ricarica per i veicoli elettrici o stazioni di rifornimento per l’idrogeno) e l’introduzione di congrui pedaggi stradali o urbani, o più ampie riforme e investimenti per la decarbonizzazione dei mix nazionali di energia elettrica o dei sistemi di trasporto. Tali riforme e investimenti supplementari potrebbero essere affrontati all’interno di una stessa misura, mediante una sottomisura, ma questo potrebbe non essere sempre possibile. Si dovrebbe pertanto concedere agli Stati membri, in circostanze limitate e caso per caso, la flessibilità necessaria a dimostrare di evitare effetti di dipendenza («lock-in») dannosi facendo affidamento su misure di accompagnamento nell’RRP.

La conformità al principio DNSH, in base ai presenti principi guida, dovrebbe essere integrata nella progettazione delle misure, anche a livello di target intermedi e finali. La descrizione delle misure nell’RRP dovrebbe tener conto fin dall’inizio delle pertinenti considerazioni alla luce del principio DNSH. Questo può tradursi nell’integrazione delle considerazioni alla luce del principio DNSH e nell’adozione delle necessarie misure di mitigazione per assicurare la conformità nei corrispondenti target intermedi e finali o nelle gare per appalti e forniture (29). Ad esempio, una misura che definisce investimenti in un grande progetto di infrastruttura stradale, che ha richiesto l’esecuzione di una VIA prima del rilascio dei permessi del caso, potrebbe indicare come target intermedio l’attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l’ambiente derivanti dalla VIA. Per quanto riguarda la gara per appalti e forniture per questo tipo di progetto, la progettazione della misura potrebbe stabilire che le specifiche per gli appalti e le forniture debbano contenere condizioni specifiche inerenti al principio DNSH. Questo potrebbe includere, ad esempio, il destinare percentuali minime dei rifiuti da costruzione e demolizione al riutilizzo e riciclaggio. Allo stesso modo, le misure di accompagnamento a sostegno della transizione verso modalità di trasporto più pulite, quali le riforme relative alla tariffazione stradale, gli investimenti a sostegno del trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e le vie navigabili interne, o gli incentivi per l’utilizzo dei trasporti pubblici, dovrebbero essere integrate nella descrizione delle misure. Le misure di natura più generale, quali i vasti regimi di sostegno all’industria (ad es. strumenti finanziari relativi a investimenti in aziende in molteplici settori), dovrebbero essere progettate in modo da assicurare che i pertinenti investimenti rispettino il principio DNSH.

2.5   Applicabilità dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia

Gli Stati membri non sono tenuti a fare riferimento ai «criteri di vaglio tecnico» (criteri quantitativi e/o qualitativi) stabiliti a norma del regolamento Tassonomia per corroborare la conformità al principio DNSH. Ai sensi del regolamento RRF (30), l’entrata in vigore degli atti delegati contenenti i criteri di vaglio tecnico (31) non dovrebbe incidere sugli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione. Al momento di valutare la conformità al principio DNSH, gli Stati membri hanno tuttavia la possibilità di avvalersi dei criteri di vaglio tecnico contenuti negli atti delegati elaborati a norma del regolamento Tassonomia, anche facendo riferimento alle bozze degli atti delegati.

3.   In che modo gli Stati membri dovrebbero dimostrare concretamente nei loro piani che le misure sono conformi al principio DNSH?

Per agevolare gli Stati membri nella valutazione e presentazione del principio DNSH nei loro RRP, la Commissione ha preparato una lista di controllo (cfr. allegato I) che essi dovrebbero usare a supporto della loro analisi del nesso tra ciascuna misura e il principio DNSH. La Commissione utilizzerà quindi queste informazioni per valutare se e in che modo ogni misura negli RRP rispetti il principio DNSH, in conformità dei criteri di cui al regolamento RRF.

La Commissione invita gli Stati membri a rispondere alle domande poste nella lista di controllo, e ad integrare le risposte nei rispettivi RRP, nell’ambito della descrizione di ogni misura (cfr. parte 2, sezione 8 del modello della Commissione – non arreca un danno significativo). Ove necessario a corredo della valutazione fornita nella lista di controllo, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

La lista di controllo si basa sul seguente albero delle decisioni, che dovrebbe essere usato per ciascuna misura dell’RRP. La sezione in appresso fornisce ulteriori informazioni sulle due fasi dell’albero delle decisioni.

Image 1

Albero delle decisioni

Fase 1 - Filtrare i sei obiettivi ambientali per individuare quelli che richiedono una valutazione di fondo

Quale primo passo, gli Stati membri sono invitati a completare la parte 1 della lista di controllo (cfr. allegato I), per individuare quale dei sei obiettivi ambientali richieda una valutazione di fondo della misura alla luce del principio DNSH. Questo primo vaglio di alto livello agevolerà l’analisi da parte degli Stati membri, distinguendo tra obiettivi ambientali per i quali la valutazione DNSH avrà bisogno di una valutazione di fondo, e quelli per cui può essere sufficiente un approccio semplificato (cfr. sezione 2.2).

Parte 1 della lista di controllo

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

 

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici

 

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

 

 

 

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

 

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

 

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

 

 

 

Qualora la risposta sia «no», gli Stati membri sono invitati a fornire una breve giustificazione (nella colonna di destra) del motivo per cui l’obiettivo ambientale non richiede una valutazione di fondo DNSH della misura, sulla base di uno dei seguenti casi (da indicare da parte dello Stato membro) (cfr. sezione 2.2):

a.

La misura ha un impatto prevedibile nullo o trascurabile sull’obiettivo ambientale connesso agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita, data la sua natura, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;

b.

La misura ha un coefficiente 100 % di sostegno a un obiettivo legato ai cambiamenti climatici o all’ambiente, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo;

c.

La misura «contribuisce in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale, ai sensi del regolamento Tassonomia, e in quanto tale è considerata conforme al principio DNSH per il pertinente obiettivo.

Per le misure dell’RRP per le quali sarebbe sufficiente l’approccio semplificato, le spiegazioni richieste (colonna di destra) possono essere minime ed eventualmente raggruppate, per consentire agli Stati membri di concentrarsi sulla dimostrazione della valutazione DNSH per le misure in cui sia necessaria un’analisi di fondo di un possibile danno significativo.

Qualora la risposta sia «sì», gli Stati membri sono invitati a procedere alla fase 2 della lista di controllo per gli obiettivi ambientali corrispondenti.

Per simulazioni esemplificative di questa fase, cfr. allegato IV.

Fase 2 - Fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono

Quale secondo passo, per ciascuna misura del piano, gli Stati membri sono invitati a usare la parte 2 della lista di controllo (cfr. allegato I) per effettuare una valutazione di fondo alla luce del principio DNSH per gli obiettivi ambientali nella cui casella «sì» è stata apposta una X nella fase 1. La parte 2 della lista di controllo raccoglie, per ciascuno dei sei obiettivi, le domande corrispondenti ai requisiti della valutazione DNSH. Per poter essere incluse nel piano le misure devono essere conformi al principio DNSH. Le risposte alle domande nella parte 2 della lista di controllo devono pertanto essere «no», per indicare che nessun danno significativo è arrecato allo specifico obiettivo ambientale.

Parte 2 della lista di controllo – Esempio per l’obiettivo ambientale «mitigazione dei cambiamenti climatici»

Domande

No

Motivazione di fondo

Mitigazione dei cambiamenti climatici: Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

 

 

Agli Stati membri è chiesto di confermare che la risposta è «no», e di fornire una spiegazione e una motivazione di fondo della linea seguita nella colonna di destra, in base alle domande corrispondenti. Ove necessario, a integrazione della tabella, gli Stati membri sono inoltre invitati a fornire analisi supplementari e/o documenti giustificativi, in modo mirato e limitato, per corroborare ulteriormente le loro risposte alle domande della lista.

Qualora gli Stati membri non siano in grado di fornire una motivazione di fondo sufficiente, la Commissione può ritenere che una data misura sia associata a un possibile danno significativo ad alcuni dei sei obiettivi ambientali. In questo caso, la Commissione dovrebbe attribuire un rating «C» all’RRP sulla base del criterio di cui al punto 2.4 dell’allegato II del regolamento RRF. Ciò non pregiudicherebbe la procedura di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento RRF, e in particolare la possibilità di ulteriori scambi tra lo Stato membro e la Commissione di cui all’articolo 16, paragrafo1.

Per simulazioni esemplificative di questa fase, cfr. allegato IV.

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull’elenco degli elementi di prova fornito all’allegato II ai fini della valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2. La Commissione mette a disposizione l’elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione caso per caso da compiere nell’ambito della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. Sebbene l’uso dell’elenco sia facoltativo, gli Stati membri possono richiamarvisi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.


(1)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14310-2020-INIT/en/pdf. La numerazione e la formulazione delle disposizioni attuative sono soggette a modifica durante il processo di revisione giuridica in corso.

(2)  Cfr. l'articolo 4 bis («Principi orizzontali») del regolamento RRF (secondo cui l'RRF può finanziare unicamente le misure che rispettano il principio DNSH) e gli articoli 15 e 16 («Piano per la ripresa e la resilienza» e «Valutazione della Commissione») (che specificano ulteriormente che gli RRP devono presentare una spiegazione del «modo in cui il piano garantisce che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e degli investimenti in esso inclusi arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»)) ed essere valutati in tale ottica.

(3)  Con il «regolamento Tassonomia» si indica il regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la definizione di un sistema di classificazione («tassonomia») delle attività economiche ecosostenibili.

(4)  Gli «Orientamenti per la valutazione del dispositivo» in allegato a tale regolamento danno una serie di indicazioni che fungono da base per la valutazione da parte della Commissione delle proposte relative agli RRP presentate dagli Stati membri. La Commissione è tenuta a utilizzare un sistema di rating - da A a C - per tutti i criteri di «valutazione della Commissione» elencati all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento. Il criterio di valutazione d) chiarisce che per la valutazione del principio DNSH la Commissione dispone soltanto di due opzioni di rating: A o C. «A» se nessuna misura nell'ambito di un RRP arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali e «C» se una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (ai sensi dell'articolo 17 - «Danno significativo agli obiettivi ambientali» del regolamento Tassonomia). Tale allegato stabilisce che un RRP non soddisfa i criteri di valutazione a partire dal momento in cui riceve anche un solo rating «C». In tal caso il piano non potrebbe essere approvato dalla Commissione.

(5)  I presenti orientamenti tecnici integrano gli orientamenti iniziali già forniti dalla Commissione nella strategia annuale per la crescita sostenibile 2021, nonché il documento di lavoro che l'accompagna e i relativi aggiornamenti.

(6)  Ciò significa nello specifico che il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato o i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attivi») ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto).

(7)  L'articolo 14 («Ammissibilità») del regolamento RRF stabilisce che: «I piani per la ripresa e la resilienza ammissibili al finanziamento a titolo del presente dispositivo comprendono misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici».

(8)  Nel contesto dell'RRF la conformità al principio DNSH è valutata a livello di ciascuna misura, mentre l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia fa riferimento alle attività economiche. Ai sensi dell'RRF una misura (ossia un investimento o una riforma) è un intervento che può costituire un'attività economica o che può innescare (modifiche delle) attività economiche. Pertanto, ai fini dell'RRF le attività economiche di cui all'articolo 17 del regolamento Tassonomia sono misure nei presenti orientamenti.

(9)  La valutazione DNSH a titolo del regolamento RRF riguarda quindi un ambito di attività diverso, e assai più ampio, rispetto a quello del regolamento Tassonomia che, finalizzato a individuare le attività economiche ecosostenibili, classifica e stabilisce i criteri per le attività economiche ecosostenibili che contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali elencati agli articoli da 10 a 15 del regolamento stesso e che non arrecano un danno significativo a tali obiettivi. Si tratta di una finalità diversa rispetto al regolamento RRF, che mira a dimostrare che un'ampia gamma di misure non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali.

(10)  Ad esempio, una riforma che possa condurre a un aumento dei finanziamenti per i combustibili fossili attraverso banche e istituzioni finanziarie statali, o a un aumento delle sovvenzioni esplicite o implicite per i combustibili fossili, potrebbe essere considerata a rischio di arrecare un danno significativo agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Tali considerazioni dovranno trovare riscontro nella valutazione DNSH.

(11)  Per esprimere quanto una misura contribuisce agli obiettivi climatici generali stabiliti nel regolamento RRF e calcolare le quote complessive dell'assegnazione totale del piano relativa al clima, gli Stati membri devono utilizzare la metodologia, i campi d'intervento e i relativi coefficienti per il controllo del clima, conformemente alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF. Laddove la Commissione non abbia convalidato la scelta del campo d'intervento e del coefficiente proposti dallo Stato membro, la misura non sarà automaticamente considerata conforme al principio DNSH per l'obiettivo o gli obiettivi pertinenti e dovrà comunque essere effettuata la valutazione DNSH.

(12)  Potrebbe ad esempio rientrare in questa casistica un regime di sostegno per le energie rinnovabili a favore della sostituzione di materiale rotabile obsoleto con materiale rotabile a zero emissioni allo scarico.

(13)  L'approccio di cui al presente paragrafo non è applicabile alle misure che hanno un coefficiente del 40 %. Per tali misure, gli Stati membri dovranno spiegare perché la misura è conforme al principio DNSH, tenendo conto dei principi generali illustrati nelle altre sezioni dei presenti orientamenti (ad esempio, gli Stati membri dovranno confermare che non sono interessati combustibili fossili, o che i criteri di cui all'allegato III sono soddisfatti per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici). Laddove le misure che hanno un coefficiente del 40 % non hanno un impatto prevedibili oppure hanno un impatto prevedibile trascurabile su un obiettivo ambientale specifico, o laddove «contribuiscono in modo sostanziale» a un obiettivo ambientale specifico ai sensi del regolamento Tassonomia, gli Stati membri potranno comunque applicare un approccio semplificato per tale obiettivo ambientale (come previsto alla sezione 2.2, primo e terzo paragrafo).

(14)  Gli articoli da 10 a 16 del regolamento Tassonomia definiscono il «contributo sostanziale» in relazione a ciascuno dei sei obiettivi ambientali nonché alle «attività abilitanti». Per beneficiare dell'approccio semplificato illustrato nel presente paragrafo, gli Stati membri dovranno dimostrare che la misura «contribuisce in modo sostanziale» a uno o più obiettivi ambientali ai sensi degli articoli da 10 a 16 del regolamento Tassonomia (cfr. inoltre sezione 2.5).

(15)  Questa opzione riguarda in particolare le attività che risultano dare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale a norma del regolamento Tassonomia, ma che non risultano sostenere al 100 % gli obiettivi climatici o ambientali conformemente alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF. Nel settore della mitigazione dei cambiamenti climatici, tali attività comprendono ad esempio: specifici veicoli leggeri a basse o zero emissioni; specifiche navi a basse o zero emissioni per il trasporto per vie navigabili; specifici veicoli pesanti a basse o zero emissioni; infrastrutture di trasmissione e distribuzione di energia elettrica; reti di trasporto e distribuzione dell'idrogeno; specifiche attività di gestione dei rifiuti (ad esempio separazione alla fonte di rifiuti non pericolosi derivanti dalla raccolta differenziata e loro preparazione per il riutilizzo/riciclaggio); ricerca, sviluppo e innovazione di punta nel settore dell'economia circolare.

(16)  La valutazione ambientale è una procedura a garanzia del fatto che, prima di prendere le decisioni, si tenga conto delle implicazioni dei piani/programmi/progetti sul piano ambientale. Le valutazioni ambientali possono essere effettuate per singoli progetti, come una diga, un'autostrada, un aeroporto o una fabbrica, sulla base della direttiva 2011/92/UE (nota come «direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale» o «direttiva VIA») o per piani o programmi pubblici sulla base della direttiva 2001/42/CE (nota come «direttiva sulla valutazione ambientale strategica» o «direttiva VAS»).

(17)  Se la VIA comprende una valutazione dell'impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati affrontati nella progettazione della misura.

(18)  Fatte salve le valutazioni supplementari prescritte dalle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE se l'intervento è ubicato in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

(19)  Per contro, la valutazione DNSH non esonera dall'obbligo di VIA/VAS, verifica climatica, ambientale o di sostenibilità nei casi prescritti dalla legislazione UE vigente, ad esempio per i progetti finanziati tramite InvestEU o il meccanismo per collegare l'Europa.

(20)  Ad esempio, è richiesta una VIA per la costruzione di raffinerie di petrolio greggio, centrali termoelettriche a carbone e progetti che comportano l'estrazione di petrolio o gas naturale. Tuttavia, questi tipi di misure non sarebbero conformi al principio DNSH in riferimento alla mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, secondo cui un'attività arreca un danno significativo se «conduce a significative emissioni di gas a effetto serra». Analogamente, nonostante la costruzione di un nuovo aeroporto richieda una VIA, in base al principio DNSH riferito alla mitigazione dei cambiamenti climatici è probabile che siano conformi solo le misure inerenti alle infrastrutture aeroportuali a basse emissioni di carbonio, come ad esempio gli investimenti in edifici aeroportuali efficienti sotto il profilo energetico, gli ammodernamenti apportati alle infrastrutture aeroportuali per la connessione alla rete elettrica da rinnovabili in loco e i servizi connessi.

(21)  Tale approccio ricalca l'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del regolamento Tassonomia, che impone di tenere conto dell'impatto ambientale dell'attività e dei prodotti e servizi da essa forniti durante il loro intero ciclo di vita.

(22)  In pratica questo significa che non è necessario analizzare il ciclo di vita con un approccio attributivo o consequenziale (ad es. che includa gli impatti ambientali indiretti dei cambiamenti tecnologici, economici o sociali dovuti alla misura). Gli elementi di prova provenienti dalle valutazioni esistenti del ciclo di vita potrebbero essere tuttavia usati per corroborare la valutazione DNSH.

(23)  L'approccio vale in particolare per le misure nell'ambito dell'RRF relative a investimenti pubblici, o che comportano direttamente una spesa pubblica. Per misure inerenti all'attuazione di riforme, di norma la valutazione DNSH dovrebbe essere effettuata facendo riferimento allo status quo prima dell'attuazione della misura.

(24)  L'approccio è in linea con la logica del regolamento Tassonomia: nei progetti di atti delegati, diversi criteri di vaglio tecnico alla luce del principio DNSH si basano su criteri assoluti, quali soglie specifiche per le emissioni (ad es. limiti alla CO2 per le soluzioni di adattamento nelle attività di produzione di energia elettrica o per i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri). L'approccio è ulteriormente corroborato dal principio della precauzione, che è uno dei principi guida del diritto ambientale dell'UE, incluso il regolamento Tassonomia (considerando 40 e articolo 19, paragrafo 1, lettera f)) e scaturisce dalla necessità di considerare il danno all'ambiente da una prospettiva assoluta e non relativa (ad es. il riscaldamento globale si verifica a causa del livello assoluto delle emissioni di gas a effetto serra complessive).

(25)  Per dimostrare che un'alternativa con un basso impatto ambientale non è economicamente praticabile, gli Stati membri devono tenere conto dei costi che la misura comporta nel suo ciclo di vita. I costi includono le esternalità ambientali negative e le future necessità di investimento necessarie per passare a un'alternativa a basso impatto ambientale, evitando effetti di dipendenza («lock-in») o gli ostacoli allo sviluppo e alla diffusione di alternative a basso impatto.

(26)  I considerando 39 e 41, nonché l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento Tassonomia, contengono la definizione delle «attività di transizione». Le condizioni qui descritte si fondano su tale definizione ma non sono le stesse, dato che il regolamento Tassonomia definisce criteri per le attività di transizione che contribuiscono in modo sostanziale, mentre i presenti orientamenti stabiliscono criteri solo per il principio DNSH e, in quanto tale, è applicabile a una più ampia serie di misure e applica una verifica di fondo differente.

(27)  L'approccio, e la valutazione DNSH nel complesso, non pregiudicano altre considerazioni che incidono sulla valutazione delle misure nel contesto degli RRP, incluse considerazioni pertinenti a controllo degli aiuti di Stato, coerenza con altri fondi dell'UE, e possibile esclusione degli investimenti privati. In particolare in relazione a misure a sostegno di attività coperte dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), al fine di non perturbare i segnali del mercato messi in campo dall'ETS e in linea con l'approccio adottato nell'ambito del Fondo per una transizione giusta, le attività con emissioni previste di CO2 equivalente che non sono nettamente inferiori rispetto agli indici di riferimento pertinenti stabiliti per l'assegnazione gratuita non dovrebbero in generale ricevere sostegno nell'ambito dell'RRF.

(28)  Nei casi in cui persino i migliori livelli disponibili di prestazioni ambientali comporterebbero comunque effetti di dipendenza («lock-in») dannosi per l'ambiente, è opportuno prendere in considerazione misure che sostengono la ricerca e lo sviluppo di alternative a minore impatto, in linea con i campi di intervento 022 e 023, di cui alla «Metodologia di controllo del clima» allegata al regolamento RRF.

(29)  I target intermedi e finali, inclusi quelli che rispecchiano conformità al principio DNSH, sono soggetti, come tutti gli altri obiettivi intermedi e finali, all'articolo 19 bis del regolamento RRF («Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e il sostegno sotto forma di prestito»).

(30)  Considerando 11 ter del regolamento RRF.

(31)  In base all'articolo 3, lettera d), del regolamento Tassonomia («Criteri di ecosostenibilità delle attività economiche»), alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati contenenti dettagliati criteri di vaglio tecnico (criteri quantitativi e/o qualitativi) per determinare le condizioni alle quali si può considerare che una specifica attività economica i) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno dei sei obiettivi ambientali; e ii) non arreca un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi ambientali. Finora è stato pubblicato per consultazione un atto delegato relativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici, consultabile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12302-Climate-change-mitigation-and-adaptation-taxonomy#ISC_WORKFLOW


ALLEGATO I

Lista di controllo DNSH

1.   Parte 1 – Gli Stati membri dovrebbero filtrare i sei obiettivi ambientali per stabilire quali richiedano una valutazione di fondo. Indicare per ciascuna misura quali tra gli obiettivi ambientali che seguono, previsti all’articolo 17 (Danno significativo agli obiettivi ambientali) del regolamento Tassonomia, richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

 

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici

 

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

 

 

 

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

 

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

 

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

 

 

 

2.   Parte 2 – Gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione di fondo DNSH per gli obiettivi ambientali che la richiedono. Rispondere per ciascuna misura alle domande che seguono per gli obiettivi ambientali che dalla parte 1 risultano richiedere una valutazione di fondo

Domande

No

Motivazione di fondo

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:

(i)

al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

(ii)

al buono stato ecologico delle acque marine?

 

 

Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:

(i)

comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

(ii)

comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali (1) in qualunque fase del loro ciclo di vita (2); o

(iii)

causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia circolare (3)?

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti (4) nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:

(i)

nuoccia in misura significativa alla buona condizione (5) e alla resilienza degli ecosistemi; o

(ii)

nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione?

 

 


(1)  Sono risorse naturali energia, materiali, metalli, acqua, biomassa, aria e suolo.

(2)  È possibile minimizzare le inefficienze, ad esempio, con un sensibile aumento della durabilità, della riparabilità, della possibilità di miglioramento e della riutilizzabilità dei prodotti o con una considerevole riduzione delle risorse mediante la progettazione e la scelta dei materiali, l’agevolazione del cambio di destinazione, dello smontaggio e dello smantellamento, in particolare per ridurre l’uso dei materiali da costruzione e promuoverne il riutilizzo. A questo si aggiungono: la transizione verso modelli aziendali del tipo «prodotto-come-servizio» e catene di valore circolari, allo scopo di mantenere ai massimi livelli l’utilità e il valore dei prodotti, dei componenti e dei materiali il più a lungo possibile; una riduzione sostanziale del contenuto di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti, anche rimpiazzandole con alternative più sicure; una riduzione sostanziale dei rifiuti alimentari nella produzione, nella trasformazione, nella fabbricazione o nella distribuzione di cibo.

(3)  Per maggiori informazioni sull’obiettivo di un’economia circolare si rimanda al considerando 27 del regolamento Tassonomia.

(4)  Per «inquinante» s’intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente.

(5)  Ai sensi dell’articolo 2, punto 16, del regolamento Tassonomia, per «buona condizione» s’intende, in relazione a un ecosistema, il fatto che un ecosistema sia in buona condizione fisica, chimica e biologica o di buona qualità fisica, chimica e biologica, in grado di autoriprodursi o di autorigenerarsi, nel quale la composizione delle specie, la struttura ecosistemica e le funzioni ecologiche non sono compromesse.


ALLEGATO II

Elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH prevista dalla parte 2 della lista di controllo

Se utile, gli Stati membri possono basarsi sull’elenco (non esaustivo) degli elementi di prova che segue ai fini della valutazione di fondo DNSH della misura prevista dalla parte 2 della lista di controllo (cfr. sezione 3). La Commissione mette a disposizione l’elenco per agevolare gli Stati membri nella valutazione del singolo caso da compiere ai fini della valutazione di fondo prevista dalla parte 2 della lista di controllo. L’uso dell’elenco è facoltativo, ma gli Stati membri possono richiamarvisi per individuare gli elementi atti a corroborare la linea seguita per stabilire che la misura è conforme al principio DNSH, a integrazione delle domande generali incluse nella parte 2 della lista di controllo.

Elementi di prova trasversali

È stata rispettata la normativa ambientale dell’UE applicabile (in particolare le valutazioni ambientali) o sono stati ottenuti i permessi/le autorizzazioni del caso.

Elementi della misura impongono alle imprese di attuare un sistema di gestione ambientale riconosciuto quale EMAS (o, in alternativa, norma ISO 14001 o equivalente) ovvero di impiegare e/o produrre beni o servizi cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE (1) o altra etichetta ambientale di tipo I (2).

La misura riguarda l’attuazione delle migliori pratiche ambientali o l’allineamento agli esempi di eccellenza indicati nei documenti di riferimento settoriali (3) adottati a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

Per gli investimenti pubblici: la misura soddisfa i criteri degli appalti pubblici verdi (4).

Per gli investimenti infrastrutturali: l’investimento è stato sottoposto a verifica climatica e ambientale.

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Se riguarda un settore cui non si applicano i parametri dell’ETS, la misura è compatibile con il conseguimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e con l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Se la misura promuove l’elettrificazione, sono fornite a corredo prove dell’evoluzione del mix energetico verso la decarbonizzazione in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e il 2050; la misura è inoltre accompagnata da una maggiore capacità di generazione delle energie rinnovabili.

Adattamento ai cambiamenti climatici

È stata effettuata una valutazione proporzionata dei rischi per il clima.

Se il valore dell’investimento supera 10 milioni di EUR, è stata effettuata o è prevista una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima (5) che sfoci nell’individuazione, nel vaglio e nell’attuazione delle misure di adattamento del caso.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Sono stati rilevati e affrontati come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque e dall’applicabile piano di gestione del bacino idrografico i rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell’acqua e di prevenzione dello stress idrico.

Per le misure relative all’ambiente costiero e marino: la misura non preclude né compromette stabilmente il conseguimento di un buono stato ecologico - quale definito dalla direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino - nella regione o sottoregione marina interessata o nelle acque marine di altri Stati membri.

La misura non produce effetti significativi: i) sui corpi idrici interessati (né impedisce allo specifico corpo idrico afferente né agli altri corpi idrici compresi nello stesso bacino idrografico di raggiungere un buono stato o un buon potenziale, secondo le prescrizioni della direttiva quadro sulle acque) o ii) sugli habitat e sulle specie protetti che dipendono direttamente dall’acqua.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

La misura è conforme agli applicabili piano di gestione dei rifiuti e programma di prevenzione dei rifiuti stabiliti a livello nazionale o regionale a norma dell’articolo 28 della direttiva 2008/98/CE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 e, ove disponibile, all’applicabile strategia nazionale, regionale o locale per l’economia circolare.

La misura rispetta i principi di sostenibilità dei prodotti e la gerarchia dei rifiuti, con priorità alla prevenzione dei rifiuti.

La misura garantisce l’efficienza delle risorse principali usate. È affrontato il problema delle inefficienze (6) nell’uso delle risorse, anche prevedendo l’efficienza d’uso e la durabilità di prodotti, edifici e attivi.

La misura assicura l’efficacia e l’efficienza della raccolta dei rifiuti differenziata alla fonte e l’inoltro delle frazioni differenziate alla fonte verso la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

La misura è conforme ai piani di riduzione dell’inquinamento vigenti a livello mondiale, nazionale, regionale o locale.

La misura è conforme alle applicabili conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) o ai documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (7) del settore.

Saranno attuate soluzioni alternative all’impiego di sostanze pericolose (8).

La misura è conforme a un utilizzo sostenibile dei pesticidi (9).

La misura è in linea con le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica (10).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

La misura rispetta la gerarchia di mitigazione (11) e le altre applicabili prescrizioni previste dalle direttive Habitat e Uccelli.

È stata effettuata una valutazione dell’impatto ambientale di cui sono state attuate le conclusioni.


(1)  Il sistema Ecolabel UE è istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010. L’elenco dei gruppi di prodotti per i quali sono stati fissati criteri ai fini del marchio Ecolabel UE è disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html

(2)  Le etichette ambientali di tipo I discendono dalla norma ISO 14024:2018.

(3)  Disponibile all’indirizzo https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_publications/sectoral_reference_documents_en.htm

(4)  La Commissione europea ha stabilito criteri UE per appalti pubblici verdi in relazione a numerosi gruppi di prodotti - cfr. https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

(5)  Gli Stati membri sono incoraggiati a richiamarsi agli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità degli investimenti nell’ambito di InvestEU, compresi gli orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027. Gli Stati membri sono autorizzati tuttavia a verificare la sostenibilità applicando criteri e marcatori propri, purché si fondino sugli obiettivi climatici dell’UE e contribuiscano in modo sostanziale al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali ai sensi del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088.

(6)  Cfr. nota 2 in calce all’allegato I dei presenti orientamenti.

(7)  https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference.

(8)  Questo aspetto riguarda la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento derivante da attività industriali. Ai sensi dell’articolo 3, punto 18, della direttiva 2010/75/UE (direttiva sulle emissioni industriali) per «sostanze pericolose» s’intendono le sostanze o miscele come definite all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Inoltre l’articolo 58 della stessa direttiva sulle emissioni industriali recita: «Le sostanze o le miscele a cui sono assegnate o che devono recare le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F, a causa del loro tenore di composti organici volatili classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, sono sostituite, quanto prima e nei limiti del possibile, con sostanze o miscele meno nocive.».

(9)  Previsto dalla direttiva 2009/128/CE sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

(10)  Conclusioni del Consiglio sulle prossime tappe per fare dell’UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche nella lotta alla resistenza antimicrobica (2019/C 214/01).

(11)  In linea con la guida Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC.


ALLEGATO III

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell’abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l’UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che:

la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all’evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO2e/kWh nell’arco della vita economica dell’impianto;

o

la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all’evoluzione futura, con predisposizione all’impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e:

il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l’uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;

la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030;

l’RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.

È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sempre che l’impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» (ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.

È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale, sempre che

la rete sia inserita in un sistema di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente» (ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato;

o

l’investimento nell’impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l’intero sistema «efficiente» (ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.

È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l’infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.

In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione), sempre che:

la caldaia o l’impianto assicuri la conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica (1) o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica;

la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

la misura comporti un significativo miglioramento dell’ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell’inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell’UE in materia di qualità dell’aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.


(1)  A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica, gli incentivi previsti dagli Stati membri devono puntare alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti o a classi più elevate indicate in un dato atto delegato. Per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e gli scaldacqua, i prodotti alimentati a combustibili fossili non rientrano in genere in queste classi, con la possibile eccezione dei prodotti di microcogenerazione alimentati a gas.


ALLEGATO IV

Simulazioni esemplificative di valutazione alla luce del principio DNSH

La presente sezione propone alcune simulazioni esemplificative di ipotetiche misure, con esposizione degli elementi generali che potrebbero intervenire nella valutazione alla luce del principio DNSH, richiamandosi alle due parti della lista di controllo di cui alla sezione 3. Gli esempi non pregiudicano il livello di dettaglio o il contenuto da inserire nella descrizione della misura né l’effettiva valutazione alla luce del principio DNSH da ricomprendere nell’RRP. L’effettiva valutazione DNSH che sarà richiesta dipenderà dalla natura e dalle caratteristiche di ciascuna misura e non può essere illustrata esaurientemente ai fini del presente documento.

Esempio 1 - Misure di efficienza energetica in edifici esistenti, compresa la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento

Descrizione della misura

Investimenti in un ampio programma di ristrutturazione di edifici a fini di efficienza energetica, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica, finalizzato alla ristrutturazione del parco immobiliare residenziale esistente mediante una serie di misure di efficienza energetica, tra cui isolamento, finestre ad alto rendimento energetico, sostituzione dei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, tetti verdi e installazione di apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile (ad esempio pannelli solari fotovoltaici).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

X

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici

X

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell’acqua e lo stress idrico, dato che non è prevista l’installazione di dispositivi idraulici o di apparecchi che usano acqua.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

X

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

X

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Il programma di ristrutturazioni non interessa edifici ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).


Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande

No

Motivazione di fondo

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

X

La misura è assegnabile al campo d’intervento 025 di cui all’allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %.

Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra poiché:

l’edificio non è destinato all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili;

il programma di ristrutturazioni presenta la potenzialità di ridurre il consumo di energia, aumentare l’efficienza energetica - con conseguente miglioramento sensibile della prestazione energetica degli edifici interessati - e ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra (cfr. specifiche della misura a pagina X dell’RRP e specifiche riprese al punto successivo). In questo senso concorrerà al conseguimento dell’obiettivo nazionale di aumento annuale dell’efficienza energetica stabilito a norma della direttiva sull’efficienza energetica (2012/27/UE) e dei contributi all’accordo di Parigi sul clima determinati a livello nazionale;

la misura comporterà una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra, stimata in XX kt di emissioni di gas a effetto serra l’anno, pari al X % del totale di tali emissioni prodotte a livello nazionale dal settore residenziale (cfr. analisi a pagina X dell’RRP);

il programma di ristrutturazioni comprenderà anche la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a carbone/gasolio con caldaie a condensazione alimentate a gas.

Si tratta di caldaie di classe A, ossia al di sotto delle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti in questo Stato membro. Sono state prese in considerazione alternative a minori emissioni di carbonio e a maggiore efficienza (in particolare le pompe di calore delle classi A++ e A+), ma l’architettura degli edifici interessati dal programma non permette la posa delle comuni pompe di calore; le caldaie a condensazione alimentate a gas di classe A rappresentano l’alternativa dalle migliori prestazioni permessa dalla tecnologia attuale.

Gli investimenti nelle caldaie a condensazione alimentate a gas rientrano in un più ampio programma di ristrutturazione degli edifici ai fini dell’efficienza energetica, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica.

Oltre alla posa di queste caldaie, la misura prevede l’installazione di pannelli solari fotovoltaici nell’ambito di tali ristrutturazioni edilizie;

per non ostacolare la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio, in particolare pompe di calore, nel territorio dello Stato membro, la riforma X di questa componente (cfr. pagina Y dell’RRP) comporterà una revisione dei prezzi relativi dei combustibili.

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

X

I rischi fisici legati al clima che potrebbero pesare sulla misura sono stati valutati in un’analisi dell’esposizione, riguardante sia il clima attuale sia quello futuro, dalla quale è emerso che gli edifici della zona climatica considerata si troveranno esposti a ondate di calore. La misura impone agli operatori economici di ottimizzare gli edifici ristrutturati in termini di sistemi tecnici per l’edilizia, così da assicurare agli occupanti comfort termico anche alle possibili temperature estreme. Non vi sono pertanto prove di effetti negativi significativi connessi agli effetti diretti e agli effetti indiretti primari della misura nel corso del suo ciclo di vita in relazione a questo obiettivo ambientale.

Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:

(i)

comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

(ii)

comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o

(iii)

causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia circolare?

X

La misura impone agli operatori economici che ristrutturano gli edifici di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (ad esclusione del materiale allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell’UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

La misura riporta le specifiche tecniche per le apparecchiature per la produzione di energia rinnovabile che possono essere installate, in termini di durabilità, riparabilità e riciclabilità (cfr. pagina X dell’RRP). Gli operatori limiteranno in particolare la produzione di rifiuti nelle operazioni di costruzione e demolizione, in conformità del protocollo dell’UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. La progettazione e le tecniche di costruzione degli edifici sosterranno la circolarità, dimostrando in particolare, con riferimento alla norma ISO 20887 o ad altra norma atta a valutare la disassemblabilità o l’adattabilità degli edifici, in che modo siano progettati per essere più efficienti sotto il profilo delle risorse, adattabili, flessibili e smantellabili ai fini del riutilizzo e del riciclaggio.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

X

Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo poiché:

la sostituzione dei sistemi di riscaldamento a gasolio, in particolare, comporterà una significativa riduzione delle emissioni nell’atmosfera, con conseguente miglioramento della salute pubblica, in un’area in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell’UE in materia di qualità dell’aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE;

come affermato nella motivazione relativa all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, sono state prese in considerazione alternative a minore impatto, che tuttavia non sono tecnologicamente realizzabili nel contesto del presente programma. Il previsto ciclo di vita medio delle caldaie che saranno posate è di 12 anni;

gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a usare componenti e materiali edili che non contengono amianto né sostanze estremamente preoccupanti comprese nell’elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione riportato nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006;

gli operatori che ristrutturano gli edifici sono tenuti a garantire, con prova eseguita conformemente alle norme CEN/TS 16516 e ISO 16000-3 o ad altre condizioni di prova e metodi di determinazione standardizzati comparabili, che i componenti e materiali edili con cui gli occupanti possono trovarsi a contatto emettano meno di 0,06 mg di formaldeide per m3 di materiale o componente e meno di 0,001 mg di composti organici volatili cancerogeni delle categorie 1A e 1B per m3 di materiale o componente;

saranno adottate misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di ristrutturazione (cfr. pagina X dell’RRP).

Esempio 2 - Gestione dei rifiuti (trattamento dei rifiuti da costruzione e demolizione)

Descrizione della misura

La misura consiste in un investimento per finanziare la costruzione di impianti di riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Nello specifico gli impianti smistano e trattano flussi di rifiuti solidi non pericolosi provenienti da raccolta differenziata, anche ricompresi nella componente di ristrutturazione degli edifici dell’RRP. Gli impianti riciclano rifiuti solidi non pericolosi in materie prime secondarie mediante un procedimento di trasformazione meccanica. L’obiettivo della misura è convertire in materie prime secondarie, idonee a sostituire materiali edili primari, oltre il 50 %, in peso, dei rifiuti solidi non pericolosi trattati provenienti da raccolta differenziata.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

 

X

La misura è assegnabile al campo d’intervento 045bis di cui all’allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L’obiettivo della misura e la natura del campo d’intervento sostengono direttamente l’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Adattamento ai cambiamenti climatici

X

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Non sono stati rilevati rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità dell’acqua e lo stress idrico. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi. Se stoccati in attesa di trattamento, i rifiuti da costruzione e demolizione dovranno essere coperti; dovranno essere tenute sotto controllo le infiltrazioni d’acqua nel sito di stoccaggio per evitare che, in caso di pioggia, gli inquinanti fuoriusciti dai rifiuti trattati finiscano nella falda acquifera locale.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

 

X

La misura è assegnabile al campo d’intervento 045bis di cui all’allegato del regolamento RRF con un coefficiente ambientale del 100 %, dato che, in base alle specifiche tecniche, il sostegno degli impianti di riciclaggio è subordinato al raggiungimento di un tasso di conversione del 50 %. L’obiettivo della misura e la natura del campo d’intervento sostengono direttamente l’obiettivo dell’economia circolare. La misura è conforme al piano [nazionale/regionale/locale] di gestione dei rifiuti.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi, date le misure adottate per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e di inquinanti durante la costruzione degli impianti di riciclaggio e nella fase di funzionamento (cernita e trattamento dei rifiuti). Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura applicano le migliori tecniche disponibili descritte nel documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) per il settore del trattamento dei rifiuti. Le misure per ridurre le emissioni sonore e le emissioni di polveri e inquinanti durante i lavori di costruzione sono illustrate a pagina X dell’RRP.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Le operazioni non sono eseguite in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette). In conformità delle direttive 2011/92/UE e 92/43/CEE, dalla procedura di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.


Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande

No

Motivazione di fondo

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

X

Poiché la misura riguarda la costruzione, in prossimità di zone soggette a rischio di alluvione, di due impianti che hanno un ciclo di vita previsto di 10 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP).

Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l’obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli impianti di riciclaggio (cfr. pagina X dell’RRP). L’obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.

Esempio 3 - Inceneritore di rifiuti (esempio di non conformità con il principio DNSH)

Descrizione della misura

La misura consiste in un investimento volto a sostenere la costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità esistente nel paese. L’obiettivo della misura è ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani non pericolosi e produrre energia attraverso l’incenerimento (termovalorizzazione).

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

X

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici

X

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

 

X

In questo caso particolare il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. È dimostrato che la misura non comporterà rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e allo stress idrico ai sensi della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE). In conformità della direttiva 2011/92/UE, dalla procedura di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione dell’impatto ambientale (VIA) è emerso che non sono previsti effetti significativi.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

X

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

X

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

X

 

 


Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande

No

Motivazione di fondo

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

X

Gli impianti che beneficiano del sostegno dalla misura mirano a ridurre al minimo le emissioni di CO2 di origine fossile. L’incenerimento di sola biomassa (e non di materiale fossile) assicura il conseguimento dell’obiettivo. Questo aspetto è documentato (cfr. pagina X dell’RRP) e integrato negli obiettivi pertinenti connessi alla componente Y.

Presso ciascun impianto è attivo un piano di sorveglianza per la fuga di emissioni di gas a effetto serra, in particolare generate dai rifiuti stoccati per essere trattati, aspetto che trova riscontro nella progettazione della misura, a pagina X dell’RRP.

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

X

Poiché i tre inceneritori di rifiuti che beneficiano del sostegno della misura sono ubicati in zone soggette a frane e hanno un ciclo di vita previsto di 25-30 anni, è stata effettuata una solida valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche avanzate e ad alta risoluzione in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto degli impianti. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP).

Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l’obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per gli inceneritori di rifiuti (cfr. pagina X dell’RRP). L’obbligo prevede inoltre che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, di beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento locali, settoriali, regionali o nazionali.

Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:

(i)

comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

(ii)

comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o

(iii)

causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia circolare?

Esempio di non conformità con il principio DNSH

Sebbene questa misura miri a evitare, tra le altre cose, il conferimento in discarica di rifiuti combustibili non riciclabili, la Commissione ritiene probabile che essa generi o «comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili» per i motivi che seguono.

La costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità di incenerimento esistente nel paese comporta un aumento significativo dell’incenerimento di rifiuti che non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi non riciclabili. Essa costituisce pertanto una violazione diretta dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera d), punto ii), del regolamento Tassonomia («Danno significativo agli obiettivi ambientali»).

La misura ostacola lo sviluppo e la diffusione delle alternative a basso impatto disponibili che hanno livelli più elevati di prestazioni ambientali (ad esempio riutilizzo, riciclaggio) e potrebbe determinare una dipendenza da beni che, tenuto conto della loro durata di vita e della loro capacità, sono ad alto impatto. Quantità significative di rifiuti non pericolosi (senza una distinzione tra rifiuti riciclabili e non riciclabili) potrebbero essere utilizzate come materia prima, impedendo così, per i rifiuti riciclabili, un trattamento più elevato nella gerarchia dei rifiuti, compreso il riciclaggio. Ciò comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio a livello nazionale/regionale e la realizzazione del piano nazionale/regionale/locale di gestione dei rifiuti adottato conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti modificata.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

X

La misura impone agli impianti che beneficiano del sostegno di applicare le migliori tecniche disponibili di cui alle conclusioni sulle BAT per l’incenerimento dei rifiuti (decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione). La progettazione della misura contempla questo aspetto (cfr. pagina X dell’RRP).

Gli impianti che beneficiano del sostegno della misura hanno ottenuto l’autorizzazione ambientale del caso e contemplano la mitigazione e il monitoraggio degli impatti ambientali, basati sulle misure adottate per ridurre e controllare il livello di emissioni sonore, polveri e altri inquinanti durante la costruzione, i lavori di manutenzione e il funzionamento (cfr. pagina X dell’RRP).

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:

(i)

nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

(ii)

nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione?

X

È stata completata una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) o una verifica dell’assoggettabilità alla VIA in conformità della direttiva 2011/92/UE e le necessarie misure di mitigazione per proteggere l’ambiente sono state/saranno attuate e rispecchiate nei target intermedi e finali della misura X nella componente Y (cfr. pagina X dell’RRP).

Gli inceneritori non saranno ubicati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse (compresi la rete delle zone protette Natura 2000, i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO e le principali aree di biodiversità, nonché altre zone protette).

Esempio 4 - Infrastrutture di trasporto (strade)

Descrizione della misura

La misura sarebbe costituita da investimenti in due sottomisure:

la costruzione di una nuova autostrada, facente parte della rete centrale TEN-T, volta a migliorare i) il collegamento di una regione remota di uno Stato membro con il resto del paese e ii) la sicurezza stradale;

la costruzione di punti di ricarica elettrica (un punto di ricarica ogni dieci veicoli) e di punti di rifornimento di idrogeno (un punto di rifornimento ogni X km) lungo la nuova autostrada.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

Costruzione della nuova autostrada

X

 

 

Costruzione di infrastrutture di ricarica e rifornimento

 

X

Questa sottomisura è assegnabile al campo d’intervento 077 di cui all’allegato del regolamento RRF, con un coefficiente di cambiamento climatico del 100 %.

Oltre a ciò, l’infrastruttura per la ricarica elettrica e quella per il rifornimento di idrogeno (che si baserà sull’idrogeno verde prodotto da elettrolizzatori) promuoveranno l’elettrificazione e, in quanto tale, possono essere considerate un investimento necessario per consentire il passaggio a un’economia efficace climaticamente neutra. La motivazione e le prove dell’aumento della capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili a livello nazionale sono fornite nella componente X, pagine Y-Z dell’RRP.

Adattamento ai cambiamenti climatici

X

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

X

 

 

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

X

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

X

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

X

 

 

Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande

No

Motivazione di fondo

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

X

(Solo per quanto riguarda la sottomisura relativa alla costruzione di una nuova autostrada)

Non ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra, in quanto la nuova autostrada fa parte del piano generale dei trasporti  (1) volto a decarbonizzare i trasporti in linea con gli obiettivi climatici per il 2030 e il 2050. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento:

l’abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d’idrogeno;

la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade;

la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali;

la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l’acquisto di veicoli a zero emissioni;

le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne.

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

X

Poiché la misura riguarda la costruzione di una strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento in una zona soggetta a stress da calore e variabilità della temperatura e il ciclo di vita previsto delle infrastrutture supera i 10 anni, è stata effettuata una valutazione del rischio climatico e della vulnerabilità, utilizzando proiezioni climatiche in una serie di scenari futuri coerenti con il ciclo di vita previsto delle infrastrutture. Nello specifico, è stata effettuata un’analisi del rischio di alluvione e sono stati individuati due segmenti per i quali occorre attuare una specifica soluzione di adattamento. Particolare attenzione è stata prestata a elementi sensibili come ponti e gallerie. Le conclusioni della valutazione sono state integrate in sede di progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP).

Oltre a ciò, la misura puntualizza che gli operatori economici hanno l’obbligo di elaborare un piano per attuare soluzioni di adattamento al fine di ridurre i rischi climatici fisici sostanziali per la strada e le relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (cfr. pagina X dell’RRP). L’obbligo prevede che le soluzioni di adattamento non incidano negativamente sugli sforzi di adattamento o sul livello di resilienza ai rischi climatici fisici di altre persone, della natura, dei beni e di altre attività economiche e siano coerenti con gli sforzi di adattamento a livello locale, settoriale, regionale o nazionale.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:

(i)

al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

(ii)

al buono stato ecologico delle acque marine?

X

In conformità della direttiva 2011/92/UE è stata effettuata una valutazione dell’impatto ambientale (VIA) per la costruzione della strada e l’installazione delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Saranno attuate le necessarie misure di mitigazione per proteggere l’ambiente, che sono state prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP). La VIA comprendeva una valutazione dell’impatto sulle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e i rischi individuati sono stati presi in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP).

I rischi di degrado ambientale connessi alla salvaguardia della qualità delle acque e alla prevenzione dello stress idrico sono individuati e presi in considerazione in conformità delle prescrizioni della direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque) e mediante un piano di gestione del bacino idrografico elaborato per il corpo idrico o i corpi idrici potenzialmente interessati, in consultazione con i pertinenti portatori di interessi (cfr. pagina X dell’RRP).

Transizione verso un’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - Ci si attende che la misura:

(i)

comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

(ii)

comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o

(iii)

causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia circolare?

X

La misura impone agli operatori che effettuano la costruzione della strada di garantire che almeno il 70 % (in peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi generati dalla costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento (ad esclusione del materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione) e prodotti nel cantiere sia preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo dell’UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Gli operatori limiteranno la produzione di rifiuti durante la costruzione, conformemente al protocollo dell’UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili per facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, utilizzando i sistemi di cernita disponibili per i rifiuti da costruzione.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

X

Poiché fa parte del piano generale dei trasporti ed è in linea con il programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo. Ciò è dovuto, in particolare, alle seguenti misure di accompagnamento:

l’abbinamento degli investimenti nella viabilità con le infrastrutture di ricarica elettrica e di rifornimento d’idrogeno;

la riforma X (pagine Y-Z) di questa componente, che introduce pedaggi per questa e altre strade;

la riforma Y (pagine Y-Z) di questa componente, che aumenta la tassazione dei carburanti convenzionali;

la riforma Z (pagine Y-Z) di questa componente, che incentiva l’acquisto di veicoli a zero emissioni;

le misure XX e XY (pagine Y-Z) di questa componente, che sostengono il trasferimento modale verso il trasporto ferroviario e/o per vie navigabili interne.

Inoltre, il rumore e le vibrazioni generati dall’uso della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento saranno attenuati introducendo barriere conformi alla direttiva 2002/49/CE.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:

(i)

nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

(ii)

nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelli di interesse per l’Unione?

X

In conformità della direttiva 2011/92/UE e della direttiva 92/43/CEE è stata effettuata una valutazione dell’impatto ambientale per la costruzione della strada e delle relative infrastrutture di ricarica e rifornimento. Le misure di mitigazione necessarie per ridurre la frammentazione e il degrado del suolo sono state incentrate su obiettivi di conservazione stabiliti e sono state attuate, in particolare i corridoi verdi e altre misure di connettività degli habitat, così come la tutela delle pertinenti specie animali protette elencate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE; questo aspetto è stato contemplato nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP).

Esempio 5 - Regimi di rottamazione delle auto (esempio di non conformità con il principio DNSH)

Descrizione della misura

La misura è un piano di rottamazione per la sostituzione delle auto con motori a combustione interna attualmente in uso con veicoli più efficienti anch’essi a combustione interna (ad esempio combustione diesel o benzina). L’incentivo assume la forma di una sovvenzione unitaria per automobile rottamata e acquistata, ma può anche assumere una forma più sofisticata (deduzione fiscale).

La misura mira a sostituire i veicoli più vecchi e più inquinanti con veicoli equivalenti più recenti e quindi meno inquinanti. Ai fini di questo esempio si partirà dal presupposto che il regime richieda soltanto il passaggio a una nuova generazione di prodotti (ad esempio un livello successivo delle norme Euro) nell’ambito della stessa tecnologia.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

X

 

 

Adattamento ai cambiamenti climatici

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

X

 

 

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

X

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita.


Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande

No

Motivazione di fondo

Mitigazione dei cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura comporti significative emissioni di gas a effetto serra?

Esempio di non conformità con il principio DNSH

Le automobili a combustione producono CO2 (ed emissioni di particolato, NO, composti organici volatili e vari altri inquinanti atmosferici pericolosi, tra cui il benzene). Per quanto riguarda la mitigazione dei cambiamenti climatici, l’acquisto di nuove auto (per sostituire quelle vecchie) ridurrebbe le emissioni, ma comporterebbe comunque significative emissioni di gas a effetto serra (le emissioni medie di CO2, misurate mediante prove di laboratorio, delle autovetture nuove immatricolate nell’UE e in Islanda nel 2018 ammontavano a 120,8 grammi di CO2 per chilometro).

È probabile che la Commissione respinga l’argomentazione secondo cui le autovetture diesel o a benzina di nuova generazione rappresentano la migliore alternativa disponibile nel settore e pertanto l’investimento non viola il principio DNSH. Le auto elettriche rappresentano un’alternativa disponibile migliore con prestazioni ambientali superiori (ossia livelli inferiori di emissioni durante il ciclo di vita) nel settore in termini di mitigazione dei cambiamenti climatici.

La Commissione potrebbe pertanto ritenere che il regime di rottamazione comporterebbe un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Economia circolare e gestione dei rifiuti - Ci si attende che la misura:

(i)

comporti un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; o

(ii)

comporti inefficienze significative, non minimizzate da misure adeguate, nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali in qualunque fase del loro ciclo di vita; o

(iii)

causi un danno ambientale significativo e a lungo termine sotto il profilo dell’economia circolare?

X

Sono in atto misure per la gestione dei rifiuti sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che alla fine del ciclo di vita del parco veicoli, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio delle batterie e dell’elettronica (in particolare delle materie prime essenziali ivi contenute), conformemente alla gerarchia dei rifiuti. Gli impatti della produzione sono presi in considerazione e il regime non incoraggerà la rottamazione prematura di veicoli ancora utilizzabili. In particolare, il regime prevede che qualsiasi autovettura rottamata sia trattata in un impianto di trattamento autorizzato conformemente alla direttiva relativa ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), come dimostrato dal certificato necessario per partecipare al regime.

La misura è inoltre accompagnata da un’attività che promuove la raccolta di pezzi da parte degli impianti di trattamento autorizzati per il reimpiego finale e la rigenerazione.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti (2) nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

Esempio di non conformità con il principio DNSH

Le automobili con motore a combustione emettono, tra l’altro, monossido di carbonio (CO), particolato (PM), ossidi di azoto (NOx) e idrocarburi incombusti (HC). Date le pratiche medie e i requisiti regolamentari nel settore  (3) , è improbabile che la Commissione ritenga che la misura non comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, per considerazioni analoghe a quelle formulate per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

Esempio 6 - Irrigazione dei terreni

Descrizione della misura

La misura prevede principalmente investimenti in un sistema di irrigazione esistente e in uso nella regione X per introdurre metodi di irrigazione più efficienti e promuovere il riutilizzo sicuro delle acque affinate. L’obiettivo è compensare la carenza idrica del suolo causata dalla siccità e in tal modo contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare per quanto riguarda le colture agricole. La misura sarà accompagnata dalla promozione e dal sostegno di pratiche agricole sostenibili, in particolare sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti e misure di ritenzione naturale delle acque, passaggio a colture e pratiche di gestione con minore fabbisogno idrico, nonché pratiche di fertilizzazione più sostenibili.

Parte 1 della lista di controllo DNSH

Indicare quali tra gli obiettivi ambientali che seguono richiedono una valutazione di fondo DNSH della misura

No

Motivazione se è stata apposta una X nella casella «No»

Mitigazione dei cambiamenti climatici

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. Ciò è garantito dal fatto che il nuovo sistema/impianto sarà efficiente sotto il profilo energetico e quindi le emissioni assolute non aumenteranno nonostante un modesto aumento della superficie irrigata, e/o dal fatto che l’energia elettrica per l’alimentazione dell’impianto sarà di origine eolica o solare.

L’irrigazione può indirettamente facilitare il proseguimento di pratiche agricole che compromettono la funzione di pozzi di carbonio svolta dai terreni agricoli o addirittura li trasformano in emettitori netti. La promozione e il sostegno importanti delle pratiche agricole sostenibili nell’ambito della misura non indicano alcun ulteriore deterioramento in tal senso e dovrebbero portare a un miglioramento.

Adattamento ai cambiamenti climatici

X

 

 

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

X

 

 

Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti

 

X

Il prevedibile impatto dell’attività sostenuta dalla misura su quest’obiettivo ambientale è trascurabile, in considerazione degli effetti diretti e degli effetti indiretti primari nel corso del ciclo di vita. La misura non comporterà inefficienze significative nell’uso delle risorse né aumenterà la produzione di rifiuti.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo

X

 

 

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

X

 

 


Parte 2 della lista di controllo DNSH

Domande

No

Motivazione di fondo

Adattamento ai cambiamenti climatici - Ci si attende che la misura conduca a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi?

X

Non ci si attende che la misura nuoccia all’adattamento ai cambiamenti climatici per i seguenti motivi:

La parte principale della misura contribuisce in misura limitata a migliorare la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici nel breve termine, in quanto rafforza l’irrigazione senza aumentare l’estrazione di acqua. Questo contributo positivo è possibile solo nella misura in cui lo stato attuale e previsto dei corpi idrici interessati è buono (o non si prevede che peggiorerà fino a raggiungere uno stato inferiore al buono in base a proiezioni attendibili). Se così non fosse, il tasso di estrazione sarebbe quindi insostenibile e l’investimento non sarebbe considerato una misura di adattamento al clima (e sarebbe una misura limite di adattamento inadeguato) anche se non peggiora la situazione sottostante, in quanto prolungherebbe la durata di vita di una struttura fondamentalmente insostenibile. La misura è in linea di principio assegnabile al campo d’intervento 040 di cui all’allegato del regolamento RRF con un coefficiente di cambiamento climatico del 40 %, in quanto si tratta di una misura di gestione delle risorse idriche volta a gestire la carenza idrica, aggravata dai rischi legati al clima, ossia la siccità.

La promozione di pratiche agricole sostenibili e di misure di ritenzione naturale dell’acqua, invece, rientrerebbe nel campo di intervento 037, sostenendo direttamente l’obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici. Affinché l’intera misura possa rientrare nel campo di intervento 037, quest’ultima componente dovrebbe essere predominante, o almeno sufficientemente convincente in termini di dimensioni, portata e dettagli.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine - Ci si attende che la misura nuoccia:

i)

al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; o

ii)

al buono stato ecologico delle acque marine?

X

La misura non dovrebbe nuocere all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine. La misura è intesa a migliorare l’uso sostenibile delle risorse idriche, in particolare:

sostenere gli agricoltori nel passaggio alle colture e alle pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore; sostenere gli agricoltori nell’attuazione di misure volte ad aumentare la capacità di ritenzione idrica del suolo e lo stoccaggio dell’acqua a livello di azienda agricola;

attuare un sistema di irrigazione che consenta il riutilizzo dell’acqua in linea con la direttiva quadro sulle acque e non comporti un aumento dell’estrazione di acqua. La misura comprenderà investimenti in infrastrutture che consentano il riutilizzo sicuro delle acque affinate a fini agricoli. Grazie a tale investimento sarà possibile utilizzare le acque reflue urbane trattate per l’irrigazione dei terreni coltivati nelle vicinanze e preparare l’applicazione del nuovo regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell’acqua;

investire in sistemi di irrigazione più sostenibili ed efficienti che richiedono meno acqua, come l’irrigazione localizzata. Ciò comporterà al tempo stesso una minore dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e nei corpi idrici interni circostanti;

se l’attività comporta l’estrazione di acqua, l’autorità competente ha rilasciato il permesso del caso, specificando le condizioni per evitare il deterioramento e garantire che i corpi idrici interessati raggiungano un buono stato quantitativo (nel caso delle acque sotterranee) o un buono stato o un buon potenziale ecologico (nel caso delle acque superficiali) entro il 2027, conformemente alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE;

è stata effettuata una valutazione dell’impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP).

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento - Ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo?

X

Non ci si attende che la misura comporti un aumento significativo delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo poiché:

sono utilizzati impianti ad altissima efficienza energetica o alimentati da fonti di energia rinnovabili;

con l’installazione di sistemi di irrigazione più efficienti (cfr. sopra), il deflusso di nutrienti dall’agricoltura sarà ridotto;

grazie al sostegno agli agricoltori affinché passino a colture e a pratiche di gestione con un fabbisogno idrico inferiore e all’aumento della disponibilità idrica a livello di azienda agricola, sarà utilizzata meno acqua per l’irrigazione;

saranno sostenute pratiche agricole sostenibili, che a loro volta richiederanno meno pesticidi, con conseguente diminuzione dell’inquinamento idrico e del suolo.

Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi - Ci si attende che la misura:

i)

nuoccia in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi; o

ii)

nuoccia allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione?

X

La misura non nuocerà alla biodiversità e agli ecosistemi in quanto:

i progetti di irrigazione che rientrano nell’ambito di applicazione di questa misura non sono ubicati in siti protetti o non avranno effetti negativi su tali siti alla luce dei loro obiettivi di conservazione. Qualsiasi perturbazione delle specie o impatto negativo sugli habitat al di fuori di tali siti, sia durante la fase di costruzione che in quella operativa, sarà evitata attraverso le necessarie misure di prevenzione e mitigazione, che sono prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP);

è stata effettuata una valutazione dell’impatto ambientale in linea con la direttiva VIA e tutte le necessarie misure di mitigazione sono state individuate e prese in considerazione nella progettazione della misura (cfr. pagina X dell’RRP);

è conforme ai requisiti della direttiva Habitat e della direttiva Uccelli; è stata oggetto di una valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat (integrata nel caso specifico nella procedura di valutazione dell’impatto ambientale) che escludeva effetti significativi sui siti Natura 2000;

incentivando pratiche agricole sostenibili, ridurrà a sua volta l’uso di pesticidi, mitigando così l’impatto negativo sulla biodiversità (insetti, uccelli, vita nel suolo), e potrebbe favorire una maggiore diversità delle colture, sostenendo anche la biodiversità.


(1)  Oppure, in assenza di un piano generale di trasporto sostenibile, una specifica analisi costi/benefici effettuata a livello di progetto dimostra che il progetto stesso determina una diminuzione/non comporta un aumento delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita.

(2)  Per «inquinante» s’intende una sostanza, vibrazione, calore, rumore, luce o altro contaminante presente nell’aria, nell’acqua o nel terreno che potrebbe nuocere alla salute umana o all’ambiente.

(3)  La composizione varia dai motori a benzina a quelli diesel. Il regolamento (CE) n. 715/2007 «Euro 5 ed Euro 6» fissa a 80 mg/km i limiti di emissione per le auto per quanto riguarda gli inquinanti regolamentati, in particolare gli ossidi di azoto (NOx, ossia le emissioni combinate di NO and NO2).


18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/31


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 58/02)

Il 12 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10142. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/32


Tassi di cambio dell'euro (1)

17 febbraio 2021

(2021/C 58/03)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2060

JPY

yen giapponesi

127,94

DKK

corone danesi

7,4368

GBP

sterline inglesi

0,86960

SEK

corone svedesi

10,0413

CHF

franchi svizzeri

1,0806

ISK

corone islandesi

155,80

NOK

corone norvegesi

10,2113

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,883

HUF

fiorini ungheresi

359,03

PLN

zloty polacchi

4,5012

RON

leu rumeni

4,8750

TRY

lire turche

8,4348

AUD

dollari australiani

1,5573

CAD

dollari canadesi

1,5304

HKD

dollari di Hong Kong

9,3493

NZD

dollari neozelandesi

1,6786

SGD

dollari di Singapore

1,6028

KRW

won sudcoreani

1 334,77

ZAR

rand sudafricani

17,8247

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7886

HRK

kuna croata

7,5705

IDR

rupia indonesiana

16 959,38

MYR

ringgit malese

4,8702

PHP

peso filippino

58,433

RUB

rublo russo

89,0524

THB

baht thailandese

36,168

BRL

real brasiliano

6,4771

MXN

peso messicano

24,4836

INR

rupia indiana

87,7940


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/33


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

(2021/C 58/04)

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2018

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 (1)

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2018 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004 (2), saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Cipro

meno di 20 anni

363,31 EUR

24,22 EUR

20 – 64 anni

368,17 EUR

24,54 EUR

65 anni e più

1 534,74 EUR

102,32 EUR

Svezia

meno di 20 anni

15 052,14 SEK

1 003,48 SEK

20 – 64 anni

21 823,53 SEK

1 454,90 SEK

65 anni e più

66 546,36 SEK

4 436,42 SEK

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2018 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15 (3)

Cipro

meno di 20 anni

363,31 EUR

24,22 EUR

25,73 EUR

20 – 64 anni

368,17 EUR

24,54 EUR

26,08 EUR

65 anni e più

1 534,74 EUR

102,32 EUR

108,71 EUR

Svezia

meno di 20 anni

15 052,14 SEK

1 003,48 SEK

1 066,19 SEK

20 – 64 anni

21 823,53 SEK

1 454,90 SEK

1 545,83 SEK

65 anni e più

66 546,36 SEK

4 436,42 SEK

4 713,70 SEK

COSTI MEDI DELLE PRESTAZIONI IN NATURA – 2019

Applicazione dell’articolo 64 del regolamento (CE) n. 987/2009

I.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2019 ai familiari che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata, di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti

x = 0,20

Spagna

meno di 20 anni

582,28 EUR

38,82 EUR

20 – 64 anni

888,20 EUR

59,21 EUR

65 anni e più

4 696,52 EUR

313,10 EUR

II.

Gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura erogate nel 2019 ai pensionati e ai loro familiari, come disposto all’articolo 24, paragrafo 1, e agli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 883/2004, saranno determinati in base ai seguenti costi medi:

 

Classe d’età

Annui

Mensili netti x = 0,20

Mensili netti

x = 0,15 (4)

Spagna

meno di 20 anni

582,28 EUR

38,82 EUR

41,24 EUR

20 – 64 anni

888,20 EUR

59,21 EUR

62,91 EUR

65 anni e più

4 696,52 EUR

313,10 EUR

332,67 EUR


(1)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

(2)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).

(4)  L’abbattimento applicato all’importo forfettario mensile è «pari al 15 % (X = 0,15) per i pensionati e i loro familiari se lo Stato membro competente non è elencato nell’allegato IV del regolamento di base» (articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009).


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/35


Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1)

(2021/C 58/05)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (2) si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione conformemente all'articolo 39 del codice frontiere Schengen.

Oltre alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, è possibile consultare un aggiornamento sul sito web della direzione generale della Migrazione e degli affari interni.

ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA

GERMANIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 43 del 4.2.2019, pag. 2.

Porti del Mare del Nord

(1)

Baltrum

(2)

Bensersiel

(3)

Borkum

(4)

Brake

(5)

Brunsbüttel

(6)

Büsum

(7)

Bützflether Sand

(8)

Buxtehude

(9)

Brema

(10)

Bremerhaven

(11)

Carolinensiel (Harlesiel)

(12)

Cuxhaven

(13)

Eckwarderhörne

(14)

Elsfleth

(15)

Emden

(16)

Fedderwardersiel

(17)

Glückstadt

(18)

Greetsiel

(19)

Großensiel

(20)

Amburgo

(21)

Amburgo-Neuenfelde

(22)

Herbrum

(23)

Helgoland

(24)

Hooksiel

(25)

Horumersiel

(26)

Husum

(27)

Juist

(28)

Langeoog

(29)

Leer

(30)

Lemwerder

(31)

List/Sylt

(32)

Neuharlingersiel

(33)

Norddeich

(34)

Nordenham

(35)

Norderney

(36)

Otterndorf

(37)

Papenburg

(38)

Spiekeroog

(39)

Stade

(40)

Stadersand

(41)

Varel

(42)

Wangerooge

(43)

Wedel

(44)

Weener

(45)

Westeraccumersiel

(46)

Wewelsfleth

(47)

Wilhelmshaven

Porti del Baltico

(1)

Eckernförde

(2)

Flensburg-Hafen

(3)

Greifswald-Ladebow Hafen

(4)

Jägersberg (impianti portuali della marina federale)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (impianti portuali della marina federale)

(7)

Kiel-Holtenau (impianti portuali della marina federale)

(8)

Lubmin

(9)

Lubecca

(10)

Lubecca-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt (impianti portuali della marina federale)

(13)

Puttgarden

(14)

Rendsburg

(15)

Rostock-Hafen (porto di Rostock) (fusione dei porti di Warnemünde e del Rostock-Überseehafen (porto internazionale di Rostock))

(16)

Sassnitz

(17)

Stralsund

(18)

Surendorf

(19)

Vierow

(20)

Wismar

(21)

Wolgast

ODERHAFF

(1)

Ueckermünde

Aeroporti, aerodromi, campi d'aviazione

NEL LAND BADEN-WÜRTEMBERG

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Aeroporto di Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Friburgo/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch Unterzeil

(10)

Città di Mannheim

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stoccarda

NEL LAND BAVIERA

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augusta-Mühlhausen

(3)

Bayreuth – Bindlacher Berg

(4)

Coburgo-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hassfurth-Mainwiesen

(7)

Hof-Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landsberg/Lech

(10)

Landshut-Ellermühle

(11)

Lechfeld

(12)

Memmingerberg

(13)

Monaco di Baviera "Franz Josef Strauss"

(14)

Neuburg

(15)

Norimberga

(16)

Oberpfaffenhofen

(17)

Roth

(18)

Straubing-Wallmühle

NEL LAND BERLINO

(1)

Berlino Tegel

NEL LAND BRANDEBURGO

(1)

Berlino Brandeburgo "Willy Brandt"

(2)

Schönhagen

NEL LAND BREMA

(1)

Brema

NEL LAND AMBURGO

(1)

Amburgo

NEL LAND HESSE

(1)

Allendorf/Eder

(2)

Egelsbach

(3)

Francoforte sul Meno

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

NEL LAND MECLEMBURGO-POMERANIA OCCIDENTALE

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

NEL LAND BASSA SASSONIA

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Jever

(12)

Leer-Nüttermoor

(13)

Norderney

(14)

Nordholz

(15)

Nordhorn-Lingen

(16)

Osnabrück-Atterheide

(17)

Wangerooge

(18)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(19)

Wittmundhafen

(20)

Wunstorf

NEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-VESTFALIA

(1)

Aquisgrana-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Colonia/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

NEL LAND RENANIA-PALATINATO

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Coblenza-Winningen

(5)

Magonza-Finthen

(6)

Pirmasens-Pottschütthöhe

(7)

Ramstein (Base aerea USA)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (Base aerea USA)

(10)

Zweibrücken

NEL LAND SAAR

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

NEL LAND SASSONIA

(1)

Dresda

(2)

Lipsia-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

NEL LAND SASSONIA-ANHALT

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburgo

NEL LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lubecca-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

NEL LAND TURINGIA

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

LITUANIA

Modifica l'elenco pubblicato nella GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

LITUANIA – BIELORUSSIA

Frontiere terrestri

(1)

Kena – Gudagojis (ferrovia)

(2)

Stasylos – Benekainys (ferrovia)

(3)

Lavoriškės – Kotlovka

(4)

Medininkai – Kamenyj Log

(5)

Šalčininkai – Benekainys

(6)

Raigardas – Privalka

(7)

Švendubrė – Privalka (fiume)

(8)

Tverečius – Vidžiai

(9)

Šumskas – Loša

(10)

Stazione ferroviaria di Vilnius (ferrovia)

Traffico frontaliero locale

(1)

Adutiškis – Moldevičiai

(2)

Papelekis – Lentupis

(3)

Norviliškės – Pickūnai

(4)

Krakūnai – Geranainys

(5)

Eišiškės – Dotiškės

(6)

Rakai – Petiulevcai

(7)

Latežeris – Pariečė

LITUANIA – FEDERAZIONE RUSSA

Frontiere terrestri

(1)

Jurbarkas – Sovetsk (fiume)

(2)

Kybartai – Černyševskoje

(3)

Kybartai – Nesterov (ferrovia)

(4)

Nida – Morskoje

(5)

Nida – Rybačyj (fiume)

(6)

Rambynas - Dubki

(7)

Pagėgiai – Sovetsk (ferrovia)

(8)

Panemunė – Sovetsk

(9)

Ramoniškiai – Pograničnyj*

(10)

Rusnė – Sovetsk (fiume)

*

Aperto solo ai residenti della Repubblica di Lituania e della Federazione Russa conformemente all'Accordo del 24 febbraio 1995 fra i Governi della Repubblica di Lituania e della Federazione Russa sui valichi di frontiera fra la Repubblica di Lituania e la Federazione Russa (articolo 1(1)(1.2)(d)).

Frontiere marittime

(1)

Porto marittimo nazionale di Klaipėda (valichi di frontiera di Molas, Pilis e Malkų įlanka)

(2)

Terminale petrolifero a Būtingė

Frontiere aeree

(1)

Aeroporto di Vilnius

(2)

Aeroporto di Kaunas

(3)

Aeroporto di Palanga

(4)

Aeroporto di Zokniai

UNGHERIA

Modifica dell'elenco pubblicato nella GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

UNGHERIA – CROAZIA

Frontiere terrestri

(1)

Barcs – Terezino Polje

(2)

Beremend – Baranjsko Petrovo Selo

(3)

Berzence – Gola

(4)

Drávaszabolcs – Donji Miholjac

(5)

Drávaszabolcs (fiume, su richiesta)*

(6)

Gyékényes – Koprivnica (ferrovia)

(7)

Letenye – Goričan I

(8)

Letenye – Goričan II (autostrada)

(9)

Magyarboly – Beli Manastir (ferrovia)

(10)

Mohács (fiume)

(11)

Murakeresztúr – Kotoriba (ferrovia)

(12)

Udvar – Dubosevica

UNGHERIA – SERBIA

Frontiere terrestri

(1)

Ásotthalom – Backi Vinograd*

(2)

Bácsalmás – Bajmok*

(3)

Hercegszántó – Bački Breg

(4)

Kelebia – Subotica (ferrovia)

(5)

Mohács (fiume)

(6)

Röszke – Horgoš (Horgos) (strada): per i veicoli internazionali non autorizzati a circolare sull'autostrada, i pedoni e i ciclisti*

(7)

Röszke – Horgoš (autostrada)

(8)

Röszke – Horgoš (ferrovia)

(9)

Szeged (fiume)*

(10)

Tiszasziget – Đjala (Gyála)*

(11)

Tompa – Kelebija

(12)

Kübekháza – Rabe*

(13)

Bácsszentgyörgy – Rastina*

UNGHERIA – ROMANIA

Frontiere terrestri

(1)

Ágerdőmajor (Tiborszállás) – Carei (ferrovia)

(2)

Ártánd – Borş

(3)

Battonya – Turnu

(4)

Biharkeresztes – Episcopia Bihorului (ferrovia)

(5)

Csanádpalota – Nădlac (autostrada)

(6)

Csengersima – Petea

(7)

Gyula – Vărşand

(8)

Kiszombor – Cenad

(9)

Kötegyán – Salonta (ferrovia)

(10)

Létavértes – Sǎcuieni**

(11)

Lőkösháza – Curtici (ferrovia)

(12)

Méhkerék – Salonta

(13)

Nagylak – Nădlac (strada)

(14)

Nyírábrány – Valea Lui Mihai (ferrovia)

(15)

Nyírábrány – Valea Lui Mihai

(16)

Vállaj – Urziceni

(17)

Nagykereki – Borș II. (autostrada)

UNGHERIA – UCRAINA

Frontiere terrestri

(1)

Barabás – Kosino*

(2)

Beregsurány – Luzhanka

(3)

Eperjeske – Salovka (ferrovia)

(4)

Lónya – Dzvinkove***

(5)

Tiszabecs – Vylok

(6)

Záhony – Čop (ferrovia)

(7)

Záhony – Čop

Frontiere aeree

Aeroporti internazionali:

(1)

Aeroporto internazionale Liszt Ferenc di Budapest

(2)

Debrecen

(3)

Sármellék

Piccoli aeroporti internazionali (su richiesta):

(1)

Békéscsaba

(2)

Budaörs

(3)

Fertőszentmiklós

(4)

Győr-Pér

(5)

Kecskemét

(6)

Nyíregyháza

(7)

Pápa

(8)

Pécs-Pogány

(9)

Siófok-Balatonkiliti

(10)

Szeged

(11)

Szolnok

*

7.00-19.00

**

6.00-22.00

***

7.00-18.00

SVEZIA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

Frontiere aeree

Aeroporti internazionali

Aeroporto

Comune

Arlanda

Sigtuna

Arvidsjaur

Arvidsjaur

Bromma

Stockholm

Dala Airport

Borlänge

Göteborg City Airport

Göteborg

Göteborg/Landvetter

Härryda

Halmstad

Halmstad

Jönköping

Jönköping

Kalmar

Kalmar

Karlstad

Karlstad

Kiruna

Kiruna

Kristianstad-Everöd

Kristianstad

Malmö-Sturup

Svedala

Norrköping

Norrköping

Linköping

Linköping

Luleå-Kallax

Luleå

Pajala-Ylläs

Pajala

Ronneby/Kallinge

Ronneby

Scandinavian Mountains Airport

Malung-Sälen

Stockholm-Skavsta

Nyköping

Sundsvall-Härnösand

Timrå

Umeå

Umeå

Visby

Gotland

Västerås-Hässlö

Västerås

Växjö

Växjö

Örebro

Örebro

Östersund

Östersund

Aerodromi

Aeroporto

Comune

Rörberg

Gävle

Skellefteå

Skellefteå

Skövde

Skövde

Trollhättan/Vänersborg

Vänersborg

Ängelholm

Ängelholm

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

Frontiere marittime

Porto

Comune

Bergkvara

Torsås

Borgholm

Borgholm

Ekenäs

Ronneby

Falkenberg

Falkenberg

Furusund

Norrtälje

Grönhögen

Mörbylånga

Gävle hamnar

Gävle

Göta kanal Söderköping

Söderköping

Göteborgs hamnar

Göteborg

Halmstad

Halmstad

Handelshamnen

Karlskrona

Hargshamn

Östhammar

Harnäs-Skutskär

Älvkarleby

Helsingborgs hamn

Helsingborg

Herrvik

Gotland

Holmsund

Umeå

Hudiksvalls hamnar

Hudiksvall

Husums hamn

Örnsköldsvik

Härnösands hamnar

Härnösand

Kalix hamn, Karlsborg

Kalix

Kalmar

Kalmar

Kapellskär

Norrtälje

Karlshamns hamnar

Karlshamn

Karlstad

Karlstad

Kramfors hamnar

Kramfors

Landskrona

Landskrona

Luleå hamn

Luleå

Lysekil

Lysekil

Malmö

Malmö

Mönsterås

Mönsterås

Norrköpings hamn

Norrköping

Nynäshamn

Nynäshamn

Oskarshamn

Oskarshamn

Oxelösund

Oxelösund

Piteå hamn

Piteå

Ronehamn

Gotland

Ronneby hamn

Ronneby

Saltö fiskhamn

Karlskrona

Sandhamn

Värmdö

Simrishamn

Simrishamn

Skelleftehamn

Skellefteå

Slite

Gotland

Sternö vindhamn

Karlshamn

Stillerydshamnen

Karlshamn

Stockholms hamnar

Stockholm

Strömstad

Strömstad

Sundsvalls hamnar

Sundsvall

Söderhamns hamnar

Söderhamn

Södertälje

Södertälje

Sölvesborgs hamn

Sölvesborg

Timrå hamnar

Timrå

Trelleborg

Trelleborg

Varberg

Varberg

Verköhamnen

Karlskrona

Visby

Gotland

Västervik

Västervik

Ystad

Ystad

Åhus

Kristianstad

Öregrund

Östhammar

Örnsköldsviks hamnar

Örnsköldsvik

SVIZZERA

Sostituisce l'elenco pubblicato nella GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.

Aeroporti

(1)

Bâle-Mulhouse

(2)

Genève-Cointrin

(3)

Zurich

(4)

Saint-Gall-Altenrhein SG

(5)

Berne-Belp

(6)

Granges

(7)

La-Chaux-de-Fond-Les Eplatures

(8)

Lausanne-La Blécherette

(9)

Locarno-Magadino

(10)

Lugano-Agno

(11)

Samedan

(12)

Sion

(13)

Buochs*

(14)

Emmen*

(15)

Mollis*

(16)

Saanen*

(17)

St. Stephan*

*

Può essere utilizzato solo eccezionalmente come valico di frontiera, previa approvazione di un'autorizzazione specifica da parte dell'autorità di controllo presente sul posto.

Spiegazione:

I valichi di frontiera contrassegnati da un asterisco (*) non sono presidiati in modo permanente dal personale delle autorità di controllo delle frontiere. Possono essere utilizzati solo in casi eccezionali per entrare e uscire dallo spazio Schengen, a condizione che le autorità di controllo competenti abbiano preventivamente rilasciato un'autorizzazione specifica, conformemente all'articolo 29, comma 3, dell'ordinanza del 15 agosto 2018 relativa all'ingresso e al rilascio dei visti (OEV, RS 142.204).

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1.

GU C 134 del 31.5.2008, pag. 16.

GU C 177 del 12.7.2008, pag. 9.

GU C 200 del 6.8.2008, pag. 10.

GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13.

GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10.

GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10.

GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20.

GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7.

GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28.

GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22.

GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17.

GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13.

GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17.

GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34.

GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22.

GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12.

GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8.

GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17.

GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14.

GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30.

GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18.

GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12.

GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3.

GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7.

GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11.

GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22.

GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9.

GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9.

GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2.

GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7.

GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5.

GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6.

GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4.

GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9.

GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22.

GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12.

GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9.

GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17.

GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10.

GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.

GU C 341 del 16.10.2015, pag. 19.

GU C 84 del 4.3.2016, pag. 2.

GU C 236 del 30.6.2016, pag. 6.

GU C 278 del 30.7.2016, pag. 47.

GU C 331 del 9.9.2016, pag. 2.

GU C 401 del 29.10.2016, pag. 4.

GU C 484 del 24.12.2016, pag. 30.

GU C 32 dell'1.2.2017, pag. 4.

GU C 74 del 10.3.2017, pag. 9.

GU C 120 del 13.4.2017, pag. 17.

GU C 152 del 16.5.2017, pag. 5.

GU C 411 del 2.12.2017, pag. 10.

GU C 31 del 27.1.2018, pag. 12.

GU C 261 del 25.7.2018, pag. 6.

GU C 264 del 26.7.2018, pag. 8.

GU C 368 dell'11.10.2018, pag. 4.

GU C 459 del 20.12.2018, pag. 40.

GU C 43 del 4.2.2019, pag. 2.

GU C 64 del 27.2.2020, pag. 6.


(1)  Cfr. l’elenco delle pubblicazioni precedenti alla fine del presente aggiornamento.

(2)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità de vigilanza EFTA

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/50


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/06)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

15 ottobre 2020

Numero dell’aiuto

85649

Numero della decisione

118/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Covid-19 Proroga del regime di garanzia a favore delle compagnie aeree

Base giuridica

Decisione del Parlamento che autorizza il regime di garanzia conformemente alle condizioni proposte dal Ministero.

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Scopo del regime di garanzia è attenuare la carenza di liquidità cui deve far fronte il settore del trasporto aereo ed evitare che le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 compromettano la redditività delle compagnie aeree.

Forma dell’aiuto

Garanzie pubbliche

Bilancio

6 miliardi di NOK (stima)

Durata

31 dicembre 2020

Settore economico

Settore del trasporto aereo

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

GIEK, l’agenzia norvegese per la garanzia del credito all’esportazione

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/51


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/07)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

12 novembre 2020

Numero dell’aiuto

85837

Numero della decisione

132/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Intero territorio della Norvegia

Titolo

COVID-19 - Garanzia del portafoglio nell’ambito dell’assicurazione del credito commerciale

Base giuridica

Risoluzione parlamentare («Stortingsvedtak») su un emendamento al bilancio nazionale 2020: «Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) Endring av Prop. 1 S (2021-2021) Statsbudsjettet 2021» (non ancora adottata)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Garantire il funzionamento del mercato dell’assicurazione del credito commerciale nel contesto della pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto

Garanzie

Bilancio

19820 miliardi di NOK in garanzie

Durata

Fino al 30 giugno 2021

Settore economico

Assicurazione del credito commerciale

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

GIEK

Postboks 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/52


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/08)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

12 novembre 2020

Numero dell’aiuto

85836

Numero della decisione

133/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo (e/o nome del beneficiario)

4a modifica del regime di garanzia COVID-19

Base giuridica

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Garantire l’accesso alla liquidità per le imprese che devono far fronte a un’improvvisa carenza di liquidità in seguito alla pandemia di COVID-19

Forma dell’aiuto

Garanzie pubbliche

Bilancio

50 miliardi di NOK (per il regime modificato)

Durata

26 marzo 2020 - 30 giugno 2021

Settori economici

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

GIEK, Agenzia norvegese per la garanzia del credito all’esportazione

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

IT

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C 58/53


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/09)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

28 ottobre 2020.

Numero dell’aiuto

85631

Numero della decisione

123/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Regime di sovvenzioni alle emittenti locali

Base giuridica

Regolamento n. 166 del 19 febbraio 2016 relativo alle sovvenzioni alle emittenti locali

Tipo di misura

Regime di aiuto

Obiettivo

Pluralismo dei media, libertà di parola e rafforzamento della funzione democratica delle emittenti locali

Forma dell’aiuto

Sovvenzione

Bilancio

22 milioni di NOK all’anno

Intensità

80 %

Durata

1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2026

Settore economico

Comunicazioni

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Autorità norvegese per le comunicazioni

Nygata 4

N-1607 Fredrikstad

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

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C 58/54


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/10)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

11 novembre 2020

Numero dell’aiuto

85838

Numero della decisione

131/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Titolo

Contributi previdenziali differenziati su base regionale 2021

Base giuridica

Risoluzione annuale del Parlamento sulle aliquote dei contributi previdenziali ecc. e sezione 23-2 della legge n. 19 del 28 febbraio 1997 relativa al regime di previdenza nazionale (Folketrygdloven)

Tipo di misura

Regime

Obiettivo

Aiuti a finalità regionale

Forma dell’aiuto

Riduzione fiscale

Intensità

da 3,1 a 12,4

Durata

1.1.2021–31.12.2021

Settori economici

Misure orizzontali. Tutti i settori contemplati dagli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2021

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Governo della Norvegia

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

IT

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C 58/55


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/11)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

19 ottobre 2020

Numero dell’aiuto

85613

Numero della decisione

119/20/COL

Stato EFTA

Norvegia

Regione

Vestfold og Telemark

Titolo (e/o nome del beneficiario)

Compensazione connessa alla COVID-19 a favore di Dyrsku’n Arrangement AS

Base giuridica

Lettera di assegnazione del ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione destinata a Dyrsku’n Arrangement AS, che attua l’obiettivo della decisione del Parlamento norvegese, del 9 ottobre 2020, concernente l’assegnazione di un aiuto di Stato pari a 11,2 milioni di NOK.

Tipo di misura

Aiuto individuale

Obiettivo

Compensazione di danni arrecati da eventi eccezionali

Forma dell’aiuto

Sovvenzione diretta

Bilancio

11,2 milioni di NOK

Intensità

68,70 % (stima)

Settori economici

Organizzazione di convegni e fiere; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; altri tipi di alloggio.

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Ministero dell’Agricoltura e dell’alimentazione

Postboks 8007 Dep.

N-0030 Oslo

NORVEGIA

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile nel sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


18.2.2021   

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C 58/56


Aiuti di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni

(2021/C 58/12)

L’Autorità di vigilanza EFTA non solleva obiezioni riguardo alla seguente misura di aiuto di Stato:

Data di adozione della decisione

6 novembre 2020

Numero dell’aiuto

85844

Numero della decisione

129/20/COL

Stato EFTA

Islanda

Titolo

Sovvenzioni per perdite di reddito connesse alla Covid-19

Base giuridica

Legge sugli aiuti alle imprese che subiscono perdite di reddito a causa della pandemia di coronavirus (i. lög um tekjufallsstyrki).

Tipo di misura

Sovvenzioni dirette

Obiettivo

Mantenere il livello di occupazione e di attività economica in Islanda sostenendo le imprese che hanno subito una perdita temporanea di reddito a causa della pandemia di Covid-19 e delle misure imposte per contrastare la diffusione del virus.

Forma dell’aiuto

Sovvenzioni dirette

Bilancio

23,3 miliardi di ISK

Durata

Fino al 1o maggio 2021

Settori economici

Tutti i settori

Nome e indirizzo dell’autorità che concede l’aiuto

Agenzia delle entrate e delle dogane dell’Islanda

Tryggvagata 19,

101 Reykjavík

Islanda

Il testo della decisione facente fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito dell’Autorità di vigilanza EFTA: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/.


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/57


BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2021/C 58/13)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AST/148/21

CORRETTORI DI BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) per le seguenti lingue:

greco (EL), spagnolo (ES), estone (ET), irlandese (GA), italiano (IT) e portoghese (PT)

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 58 A del 18 febbraio 2021.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/58


Domanda di parere consultivo presentata alla Corte EFTA dalla Borgarting Lagmannsrett in relazione al procedimento penale contro P

(Causa E-15/20)

(2021/C 58/14)

In data 16 ottobre 2020, la Borgarting Lagmannsrett (Corte d’appello di Borgarting) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo, protocollata presso la Cancelleria della Corte il 21 ottobre 2020, in relazione al procedimento penale contro P, in merito ai seguenti quesiti:

Quesito 1

L’articolo 3 e l’articolo 7, lettera a), dell’accordo SEE, in combinato disposto con il regolamento n. 883/2004, in particolare gli articoli 4, 5 e 7, in combinato disposto con il capitolo 6, ostano ad un regime nazionale in forza del quale:

a)

per avere diritto a prestazioni di disoccupazione, il disoccupato ha l’obbligo di soggiornare («oppholder seg») in Norvegia (cfr. la sezione 4-2 della legge nazionale sulla previdenza), e

b)

il regolamento nazionale sulle indennità di disoccupazione, anch’esso attuato nel regolamento di recepimento, stabilisce una deroga all’obbligo di soggiorno, compresa la disposizione di cui all’articolo 64 del regolamento n. 883/2004?

Quesito 2

Indipendentemente dalla risposta al quesito 1, un regime quale quello ivi descritto costituisce una restrizione ai sensi delle norme dell’accordo SEE sulla libera circolazione, compresi gli articoli 28, 29 e 36?

In caso affermativo, si chiede se tale restrizione possa essere giustificata con riferimento ai seguenti motivi:

i.

si ritiene solitamente che i soggiorni nello Stato competente forniscano al disoccupato maggiori incentivi e opportunità nella ricerca proficua di un’occupazione, dandogli anche la possibilità di iniziare rapidamente un eventuale lavoro;

ii.

si ritiene solitamente che i soggiorni nello Stato competente aiutino il disoccupato a rendersi disponibile per i servizi per l’impiego e che la presenza in Norvegia consenta all’amministrazione pubblica di controllare se il disoccupato soddisfi le condizioni per l’ottenimento delle prestazioni in denaro versate in caso di disoccupazione, in particolare il fatto che la persona sia effettivamente disoccupata e non abbia fonti nascoste di reddito, che sia realmente in cerca di occupazione, che sia impegnata nella ricerca attiva di un lavoro o partecipi ad altre attività finalizzate a trovare un’occupazione;

iii.

si ritiene solitamente che i soggiorni nello Stato competente diano maggiori opportunità ai servizi per l’impiego di valutare se il disoccupato sia adeguatamente seguito; e

iv.

il regime nazionale consente di percepire prestazioni di disoccupazione in un altro Stato SEE alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 883/2004.

Quesito 3

Nella misura in cui ciò sia reso necessario dalle risposte ai quesiti 1 e 2, si sollevano quesiti equivalenti in relazione alla direttiva 2004/38, in particolare gli articoli 4, 6 e 7.

Quesito 4

L’imputato è accusato di aver fornito informazioni false all’organo amministrativo NAV in merito ai soggiorni in un altro Stato SEE, inducendo così in modo fraudolento il NAV a corrispondere prestazioni di disoccupazione alle quali non aveva diritto in quanto le condizioni stabilite dalla legge nazionale sulla previdenza richiedono, ai fini della riscossione di prestazioni di disoccupazione, il soggiorno («opphold») in Norvegia. Considerato il recepimento in Norvegia del regolamento (CE) n. 883/2004 (cfr. quesito 1), il ricorso alle disposizioni del codice penale per i reati di frode e di dichiarazione mendace in un caso come quello in esame è conforme a principi fondamentali del diritto del SEE, quali il principio della chiarezza e il principio della certezza del diritto?

Quesito 5

Alla luce del caso specifico in esame e del recepimento, da parte della Norvegia, del regolamento n. 883/2004 (cfr. quesito 1), la sanzione penale è conforme al principio di proporzionalità?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/60


Avviso di apertura

di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di calcio-silicio originario della Repubblica popolare cinese

(2021/C 58/15)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di calcio-silicio («CaSi») originario della Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2021 da Euroalliages («il denunciante»), un’associazione che rappresenta tutti i produttori di calcio-silicio dell’Unione, per conto dell’industria dell’Unione di calcio-silicio, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno della denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto dell’inchiesta è una lega o un composto chimico contenente, in peso, il 16 % o più di calcio, il 45 % o più di silicio, meno del 14 % di ferro e non più del 10 % di qualsiasi altro elemento, anche presentato alla rinfusa, confezionato in sacchi o in bidoni in acciaio, contenuto in fogli di acciaio (o fili riempiti), o altrimenti presentato («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). Il prodotto è comunemente denominato calcio-silicio («CaSi»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato»), attualmente classificato con i codici NC ex 7202 99 80 e ex 2850 00 60 (codici TARIC 7202998030 e 2850006091). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

Secondo il denunciante non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi del mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

Per comprovare le asserzioni di distorsioni significative, il denunciante si è avvalso delle informazioni contenute nel documento di lavoro dei servizi della Commissione relativo alle distorsioni significative nell’economia della RPC (Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the PRC) del 20 dicembre 2017 (4), e in particolare nella sezione specifica relativa alle distorsioni nei fattori produttivi, nella sezione relativa alle materie prime quali il calcare e il quarzo e ad altri fattori produttivi materiali, nonché nei capitoli relativi alle distorsioni generali riguardanti l’energia e l’elettricità. Il denunciante ha inoltre fatto riferimento a uno studio settoriale sul mercato cinese delle ferro-leghe (5) secondo il quale l’industria cinese delle ferro-leghe è soggetta a rigorosi orientamenti e all’interferenza discrezionale del governo e ha concluso che in questo settore le società cinesi «stanno operando in un ambiente di mercato distorto in cui non è consentito alle dinamiche concorrenziali di strutturare il mercato interno e di allinearlo ai mercati globali.» Infine, il denunciante si è avvalso delle conclusioni e dei risultati del regolamento (UE) 2020/909, del 30 giugno 2020, adottato in seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping relative al ferrosilicio, che ha stabilito che l’industria cinese delle ferro-leghe è fortemente distorta. Tale conclusione si applica a tutta l’industria delle ferro-leghe, che comprende il CaSi (6).

Di conseguenza, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, l’asserzione di dumping si basa su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto nell’Unione. I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

Alla luce delle informazioni disponibili, la Commissione ritiene che vi siano elementi di prova sufficienti, a norma dell’articolo 5, paragrafo 9, del regolamento di base, per dimostrare che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese interessato a causa dell’esistenza di distorsioni significative e ciò giustifica l’apertura di un’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

La relazione per paese è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio (7). Tutti gli elementi di prova indicanti l’esistenza di un intervento statale e di distorsioni nel settore del calcio-silicio sono contenuti nella versione pubblica della denuncia e sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate.

4.   Asserzione di pregiudizio/nesso di causalità e distorsioni relative alle materie prime

4.1.    Asserzione di pregiudizio/nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono aumentate in maniera significativa in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sui volumi delle vendite dell’UE e sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

4.2.    Asserzione di distorsioni relative alle materie prime

Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti dell’esistenza nella RPC di distorsioni relative alle materie prime, in particolare mediante un sistema di doppia tariffazione, per quanto riguarda il prodotto oggetto dell’inchiesta. Gli elementi di prova presentati dimostrano che l’energia elettrica rappresenta il 20 % del costo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Da un confronto, esposto nella denuncia, tra i prezzi dell’energia elettrica nelle province settentrionali della RPC, in cui si trovano i principali esportatori di CaSi, e il prezzo all’esportazione dell’energia elettrica esportata dalle stesse province, emerge che quest’ultimo prezzo risulta sistematicamente e considerevolmente superiore ai primi. La denuncia indica inoltre che in conseguenza di tale distorsione il prezzo dell’energia elettrica nel mercato della RPC è sensibilmente inferiore rispetto ai prezzi di un mercato internazionale rappresentativo.

In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’inchiesta esaminerà quindi le asserite distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente a eliminare il pregiudizio per quanto riguarda la Repubblica popolare cinese. Se nel corso dell’inchiesta dovessero essere individuate altre distorsioni previste all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’inchiesta potrà riguardare anche tali distorsioni.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o no all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base. In caso di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, nell’inchiesta sarà effettuata la verifica dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 ter, del medesimo regolamento.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (9) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2.    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3.    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (10) del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura di selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella RPC

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori del paese interessato oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/ecba917e-c736-0124-915b-dee5fe7dca5e.

Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha contattato anche le autorità della RPC e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della RPC e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione, se del caso tramite le autorità della RPC, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o no nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare un questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità della RPC.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (11).

b)   Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine dovranno compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514.

La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è così elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Procedura supplementare relativa al paese interessato soggetto a distorsioni significative

Nel rispetto delle disposizioni del presente avviso, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In particolare la Commissione invita tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni sui fattori produttivi e sui codici del sistema armonizzato (SA) forniti nella denuncia, a proporre uno o più paesi rappresentativi appropriati e a fornire l’identità dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in tali paesi. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e), del regolamento di base, le parti interessate sono informate dalla Commissione immediatamente dopo l’apertura dell’inchiesta, mediante una nota aggiunta al fascicolo consultabile da tali parti, in merito alle fonti pertinenti, nonché, se del caso, alla selezione di un paese terzo rappresentativo appropriato che essa intende utilizzare al fine di determinare il valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis. Le parti interessate all’inchiesta avranno dieci giorni di tempo per presentare osservazioni sulla nota, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera e). In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, un possibile paese terzo rappresentativo appropriato è il Brasile.

Al fine di selezionare in modo definitivo il paese terzo rappresentativo appropriato, la Commissione esaminerà se in tali paesi terzi vi sia un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC, se il prodotto oggetto dell’inchiesta venga fabbricato e venduto in tali paesi terzi e se siano prontamente disponibili dati pertinenti. Qualora vi sia più di un paese terzo rappresentativo, la preferenza sarà accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

Nel contesto di questo esercizio la Commissione invita i produttori esportatori della RPC a fornirle le informazioni sui materiali (materie prime e lavorate) e sull’energia utilizzati per la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta entro 15 giorni dalla data della pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/4848756d-ef04-defb-9797-7f02776792b7.

Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Inoltre la presentazione delle informazioni fattuali per valutare i costi e i prezzi a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base deve essere effettuata entro 65 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni fattuali dovranno provenire esclusivamente da fonti pubblicamente accessibili.

5.3.3.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (12) (13)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla RPC sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società richieste nell’allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514.

5.4.    Procedura di determinazione del pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

Per raccogliere le informazioni riguardanti i produttori dell’Unione ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori noti dell’Unione, vale a dire a:

OFZ, a.s., Istebné;

Ferropem.

I produttori dell’Unione sopraindicati dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

I produttori dell’Unione non elencati sopra sono invitati a contattare la Commissione, di preferenza per posta elettronica, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni, per manifestarsi e chiedere un questionario.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione in caso di asserzioni di distorsioni relative alle materie prime

In caso di distorsioni relative alle materie prime, come indicato all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione effettuerà una verifica dell’interesse dell’Unione come stabilito all’articolo 7, paragrafo 2 ter, di tale regolamento. Se nel determinare il livello dei dazi a norma dell’articolo 7 di detto regolamento decide di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, la Commissione effettuerà la verifica dell’interesse dell’Unione conformemente all’articolo 21.

Le parti interessate sono invitate a fornire tutte le informazioni pertinenti che possano consentire alla Commissione di stabilire se sia nell’interesse dell’Unione fissare il livello delle misure in conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In particolare, le parti interessate sono invitate a fornire qualsiasi informazione riguardante le capacità inutilizzate nel paese interessato, la concorrenza per le materie prime e l’effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell’Unione. In assenza di cooperazione la Commissione potrà concludere che è nell’interesse dell’Unione applicare l’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

Qualora la Commissione decida di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si deciderà, in conformità all’articolo 21, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514. Le informazioni comunicate in conformità all’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.3 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (14).

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

i.

affinché un’audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

ii.

dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;

iii.

nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (15). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email:

per questioni relative al dumping:

TRADE-AD679-CALCIUM-SILICON-DUMPING@ec.europa.eu

per questioni relative al pregiudizio:

TRADE-AD679-CALCIUM-SILICON-INJURY@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

i.

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

ii.

le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta;

iii.

al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

i.

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75o giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

ii.

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

iii.

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9.   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso dovrebbe essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata sulla base di validi motivi.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations, del 20.12.2017, SWD(2017) 483 final/2, disponibile al seguente indirizzo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.

(5)  Think!Desk China Research & Consulting, Prof. M. Taube, Analysis of State-induced Market distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon industries – Ferroalloy focus, settembre 2018.

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione, del 30 giugno 2020, che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese (GU L 208 dell’1.7.2020, pag. 2).

(7)  I documenti citati nella relazione per paese possono anche essere ottenuti su richiesta debitamente motivata.

(8)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(9)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(10)  Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(11)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(12)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare il questionario per i produttori esportatori che è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2514. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(13)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(14)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

(15)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(16)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «sensibile»

Versione «consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI CALCIO-SILICIO ORIGINARIO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.3 dell'avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

2.   FATTURATO E VOLUME DELLE VENDITE

Indicare il fatturato totale in EUR della società, il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica popolare cinese, nel periodo dell'inchiesta (anno 2020), del calcio-silicio quale definito nell'avviso di apertura.

 

Tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica popolare cinese

 

 

Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica popolare cinese

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

 

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558.). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/73


Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea

(2021/C 58/16)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea sono oggetto di dumping e causano pertanto un pregiudizio (2) all’industria dell’Unione.

1.   Denuncia

La denuncia è stata presentata il 4 gennaio 2021 dall’European Superabsorbent Polymer Coalition, di seguito «ESPC» o «il denunciante», per conto dell’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una versione consultabile della denuncia e l’analisi del livello di sostegno alla denuncia da parte dei produttori dell’Unione sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6 del presente avviso contiene informazioni sull’accesso delle parti interessate al fascicolo.

2.   Prodotto oggetto dell’inchiesta

Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da «polimeri superassorbenti», non solubili in acqua, risultanti dalla polimerizzazione di molecole monomeriche acriliche con agenti di reticolazione a formare reti polimeriche reticolate, aventi un’elevata capacità di assorbimento e ritenzione di acqua e liquidi acquosi, originari della Repubblica di Corea («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

Le parti interessate che intendono fornire informazioni sulla definizione del prodotto devono farlo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (3).

3.   Asserzione di dumping

Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto oggetto dell’inchiesta, originario della Repubblica di Corea («il paese interessato»), attualmente classificato con il codice NC ex 3906 90 90 (codice TARIC 3906909017). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.

L’asserzione di dumping messo in atto dalla Repubblica di Corea si basa su un confronto tra il prezzo sul mercato nazionale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto nell’Unione.

I margini di dumping così calcolati sono significativi per il paese interessato.

4.   Asserzione di pregiudizio e nesso di causalità

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dal paese interessato sono aumentate complessivamente in termini assoluti e sono aumentate in termini di quota di mercato.

Gli elementi di prova addotti dal denunciante indicano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta hanno avuto, tra l’altro, ripercussioni negative sul livello dei prezzi praticati dall’industria dell’Unione, che hanno compromesso gravemente l’andamento generale, la situazione finanziaria e la situazione occupazionale di quest’ultima.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che la denuncia è stata presentata dall’industria dell’Unione o per suo conto e che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento, la Commissione apre un’inchiesta a norma dell’articolo 5 del regolamento di base.

L’inchiesta determinerà se il prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato sia oggetto di dumping e se le importazioni in dumping abbiano arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.

In caso affermativo l’inchiesta valuterà se l’istituzione di misure sia contraria o no all’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 del regolamento di base.

Il regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), entrato in vigore l’8 giugno 2018 (pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale) ha introdotto cambiamenti significativi del calendario e dei termini applicabili in precedenza nei procedimenti antidumping. I termini per la manifestazione delle parti interessate, in particolare nella fase iniziale delle inchieste, sono stati abbreviati.

La Commissione richiama inoltre l’attenzione delle parti sul fatto che in seguito alla pandemia di COVID-19 è stato pubblicato un avviso (5) sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni che può essere applicabile al presente procedimento.

5.1.    Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

5.2    Osservazioni sulla denuncia e sull’apertura dell’inchiesta

Le parti interessate che intendono presentare osservazioni sulla denuncia (comprese le questioni relative al pregiudizio e al nesso di causalità) o su qualsiasi aspetto concernente l’apertura dell’inchiesta (compreso il livello di sostegno alla denuncia) devono farlo entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Le domande di audizione riguardanti l’apertura dell’inchiesta devono essere inoltrate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

5.3    Procedura di determinazione del dumping

I produttori esportatori (6) del prodotto oggetto dell’inchiesta del paese interessato sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

5.3.1.   Produttori esportatori oggetto dell’inchiesta

5.3.1.1.   Procedura per la selezione dei produttori esportatori che saranno oggetto dell’inchiesta nella Repubblica di Corea

a)   Campionamento

In considerazione del numero potenzialmente elevato dei produttori esportatori della Repubblica di Corea oggetto del presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole i produttori esportatori da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla/e loro società entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tali informazioni devono essere fornite tramite la piattaforma TRON.tdi al seguente indirizzo:

https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/52d341a5-57a8-b06e-7eaf-60d25569e1b2

Le informazioni sull’accesso a TRON sono disponibili ai punti 5.6 e 5.8.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione ha anche contattato le autorità della Repubblica di Corea e potrà eventualmente contattare le associazioni note di produttori esportatori.

Se sarà necessario costituire un campione, i produttori esportatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni verso l’Unione che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. I produttori esportatori noti, le autorità della Repubblica di Corea e le associazioni di produttori esportatori saranno informati dalla Commissione o, se del caso, tramite le autorità della Repubblica di Corea, in merito alle società selezionate per costituire il campione.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione di inserirle o meno nel campione. I produttori esportatori inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

La Commissione aggiungerà una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516.

Il questionario sarà inoltre messo a disposizione delle associazioni note di produttori esportatori e delle autorità della Repubblica di Corea.

Fatta salva la possibile applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori che hanno accettato di essere inseriti nel campione, ma non sono stati selezionati, saranno considerati disposti a collaborare («produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione»). Fatto salvo quanto disposto di seguito al punto 5.3.1.1, lettera b), il dazio antidumping applicabile alle importazioni dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione non potrà superare la media ponderata del margine di dumping stabilito per i produttori esportatori inseriti nel campione (7).

b)   Margine di dumping individuale per i produttori esportatori non inseriti nel campione

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possono chiedere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, che la Commissione fissi per loro un margine di dumping individuale. I produttori esportatori che intendono chiedere tale margine devono compilare il questionario e restituirlo debitamente compilato entro 30 giorni dalla data di notifica della selezione del campione, salvo diverse disposizioni. Una copia del questionario per i produttori esportatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516. La Commissione esaminerà se ai produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione possa essere concesso un dazio individuale in conformità all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

I produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione che chiedono un margine di dumping individuale dovrebbero tuttavia tenere presente che la Commissione può comunque decidere di non determinare per loro tale margine se, ad esempio, il numero dei produttori esportatori disposti a collaborare non inseriti nel campione è talmente elevato da rendere tale determinazione indebitamente gravosa e impedire la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

5.3.2.   Importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta (8) (9)

Gli importatori indipendenti nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Repubblica di Corea sono invitati a partecipare alla presente inchiesta.

In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti interessati dal presente procedimento e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione può limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento sarà effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

Per consentire alla Commissione di decidere se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a fornire alla Commissione le informazioni sulla loro società richieste nell’allegato del presente avviso entro sette giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di importatori indipendenti, la Commissione potrà contattare anche le associazioni note di importatori.

Se sarà necessario costituire un campione, gli importatori potranno essere selezionati in base al massimo volume rappresentativo di vendite nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta che potrà ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile.

Dopo aver ricevuto le informazioni necessarie per selezionare un campione, la Commissione informerà le parti interessate della sua decisione in merito al campione di importatori. La Commissione aggiungerà anche una nota sulla selezione del campione nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Eventuali osservazioni sulla selezione del campione dovranno pervenire entro tre giorni dalla data di notifica della decisione in merito al campione.

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie all’inchiesta, la Commissione metterà a disposizione questionari per gli importatori indipendenti inseriti nel campione. Tali parti devono presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione sul campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per gli importatori è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516.

5.4.    Procedura di accertamento di un pregiudizio e produttori dell’Unione oggetto dell’inchiesta

L’accertamento di un pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo del volume delle importazioni oggetto di dumping, dei loro effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e dell’incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione. Per stabilire se tale industria subisca un pregiudizio, i produttori dell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitati a partecipare all’inchiesta della Commissione.

In considerazione del numero elevato di produttori dell’Unione interessati e al fine di completare l’inchiesta entro le scadenze regolamentari, la Commissione ha deciso di limitare a un numero ragionevole i produttori dell’Unione da sottoporre all’inchiesta, selezionando un campione (metodo detto «campionamento»). Il campionamento è effettuato in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

La Commissione ha selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. I particolari sono contenuti nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Gli altri produttori dell’Unione, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, che ritengano di dover essere inseriti nel campione dovranno inoltre contattare la Commissione entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni sul campione provvisorio devono pervenire entro sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni.

La Commissione informerà i produttori noti dell’Unione e/o le associazioni note di produttori dell’Unione in merito alle società selezionate per costituire il campione.

I produttori dell’Unione inseriti nel campione dovranno presentare il questionario, debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione sul loro inserimento nel campione, salvo diverse disposizioni.

Una copia del questionario per i produttori dell’Unione è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516.

5.5.    Procedura di valutazione dell’interesse dell’Unione

Qualora venga accertata l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio, si deciderà, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base, se l’adozione di misure antidumping sia contraria o no all’interesse dell’Unione. I produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull’interesse dell’Unione. Per poter partecipare all’inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell’interesse dell’Unione devono essere fornite entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Una copia dei questionari, compreso il questionario per gli utilizzatori del prodotto oggetto dell’inchiesta, è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commerciohttps://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2516. Le informazioni comunicate in conformità all’articolo 21 saranno prese in considerazione solo se suffragate da prove fattuali all’atto della presentazione.

5.6.    Parti interessate

Per poter partecipare all’inchiesta le parti interessate, quali i produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, devono dimostrare in primo luogo l’esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

I produttori esportatori, i produttori dell’Unione, gli importatori e le associazioni rappresentative che hanno fornito informazioni in conformità alle procedure descritte ai punti 5.3.1, 5.3.2 e 5.4 saranno considerati parti interessate se esiste un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta.

Le altre parti potranno partecipare all’inchiesta come parti interessate soltanto dal momento in cui si saranno manifestate e a condizione che vi sia un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell’inchiesta. Il fatto di essere considerati parte interessata non pregiudica l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina (10).

5.7.    Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta.

La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, specificando i motivi della richiesta, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l’audizione. L’audizione sarà limitata alle questioni indicate per iscritto dalle parti interessate prima dell’audizione.

Le audizioni si svolgono secondo il seguente calendario:

affinché un’audizione possa svolgersi prima del termine previsto per l’istituzione delle misure provvisorie, la domanda dovrà essere presentata entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e l’audizione si svolgerà di norma entro 60 giorni da tale data;

dopo la fase delle risultanze provvisorie la domanda dovrà essere presentata entro cinque giorni dalla data di divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo e l’audizione si svolgerà di norma entro 15 giorni dalla data di notifica della divulgazione o dalla data del documento informativo;

nella fase delle risultanze definitive la domanda dovrà essere presentata entro tre giorni dalla data della divulgazione finale e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine concesso per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale. Nel caso di un’ulteriore divulgazione finale, la domanda dovrà essere presentata immediatamente dopo il ricevimento di tali ulteriori informazioni finali e l’audizione si svolgerà di norma entro il termine previsto per la presentazione di osservazioni su tale divulgazione.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto dei servizi della Commissione di accettare audizioni al di fuori del calendario in casi debitamente giustificati nonché il diritto della Commissione di rifiutare audizioni in casi debitamente giustificati. Se i servizi della Commissione respingono una domanda di audizione, la parte interessata sarà informata dei motivi di tale rifiuto.

In linea di principio le audizioni non sono utilizzate per presentare informazioni fattuali non ancora contenute nel fascicolo. Nell’interesse di una buona amministrazione e per consentire ai servizi della Commissione di procedere con l’inchiesta, le parti interessate possono tuttavia essere invitate a fornire nuove informazioni fattuali dopo l’audizione.

5.8.    Istruzioni per l’invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d’autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d’autore di terzi, devono chiedere un’autorizzazione specifica al titolare del diritto d’autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate (informazioni richieste nel presente avviso, questionari compilati e corrispondenza) per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Sensitive» («Sensibile») (11). Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni «sensibili» sono tenute a presentare, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non prendere in considerazione tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite la piattaforma TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono la propria accettazione delle norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE» pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l’indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare non richieda l’utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi e per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l’invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email:

TRADE-AD681-SAP-Dumping@ec.europa.eu

TRADE-AD681-SAP-Injury@ec.europa.eu

6.   Calendario dell’inchiesta

L’inchiesta sarà conclusa di norma entro 13 mesi, ma comunque non oltre 14 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, in conformità all’articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base. Conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base le misure provvisorie possono essere imposte di norma non oltre sette mesi, ma in ogni caso non oltre otto mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base la Commissione fornirà informazioni sulla prevista imposizione di dazi provvisori quattro settimane prima dell’istituzione delle misure provvisorie. Le parti interessate dispongono di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni scritte sull’esattezza dei calcoli.

Nei casi in cui la Commissione non intenda imporre dazi provvisori bensì proseguire l’inchiesta, le parti interessate saranno informate del fatto che non saranno istituiti dazi mediante un documento informativo quattro settimane prima della scadenza del termine previsto all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base.

Le parti interessate dispongono di un termine di 15 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo e di 10 giorni per presentare osservazioni scritte sulle risultanze definitive, salvo diverse disposizioni. Se del caso, nelle ulteriori informazioni finali sarà specificato il termine concesso alle parti interessate per presentare osservazioni scritte.

7.   Presentazione di informazioni

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati ai punti 5 e 6 del presente avviso. Per la presentazione di qualsiasi altra informazione non compresa in tali punti dovrà essere rispettato il seguente calendario:

le informazioni per la fase delle risultanze provvisorie dovranno essere presentate entro 70 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le parti interessate non potranno, salvo diverse disposizioni, presentare nuove informazioni fattuali dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione delle risultanze provvisorie o sul documento informativo nella fase delle risultanze provvisorie. Dopo detto termine le parti interessate possono presentare nuove informazioni fattuali soltanto se sono in grado di dimostrare che tali informazioni sono necessarie a confutare gli argomenti di fatto addotti da altre parti interessate e a condizione che tali nuove informazioni fattuali possano essere verificate entro il tempo disponibile per completare tempestivamente l’inchiesta;

al fine di completare l’inchiesta entro i termini prescritti, la Commissione non accetterà comunicazioni delle parti interessate pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale o, se del caso, dopo il termine di presentazione delle osservazioni sull’ulteriore divulgazione finale.

8.   Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo questioni sollevate nelle comunicazioni di altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni.

Le osservazioni dovranno essere presentate secondo il seguente calendario:

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione delle risultanze provvisorie o del documento informativo dovranno pervenire entro sette giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulle risultanze provvisorie o sul documento informativo, salvo diverse disposizioni;

le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta alla divulgazione finale dovranno pervenire entro tre giorni dal termine di presentazione delle osservazioni sulla divulgazione finale, salvo diverse disposizioni. Nel caso vi sia un’ulteriore divulgazione finale, le osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti interessate in risposta a tale divulgazione dovranno pervenire entro un giorno dal termine di presentazione delle osservazioni su tale divulgazione, salvo diverse disposizioni.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

9   Proroga dei termini specificati nel presente avviso

Le proroghe dei termini previsti nel presente avviso dovrebbero essere chieste unicamente in circostanze eccezionali e saranno concesse solo se debitamente giustificate sulla base di validi motivi.

In ogni caso, le proroghe del termine per rispondere ai questionari saranno limitate di norma a tre giorni e in linea di principio non supereranno i sette giorni.

Per quanto riguarda i termini di presentazione delle altre informazioni specificate nell’avviso di apertura, le proroghe saranno limitate a tre giorni, a meno che non venga dimostrata l’esistenza di circostanze eccezionali.

10.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fissati oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base.

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Se una parte interessata non collabora oppure collabora solo in parte e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito dell’inchiesta per tale parte può essere meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se la parte avesse collaborato.

L’assenza di una risposta su supporto informatico non è considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che per presentare la risposta nella forma richiesta dovrebbe sostenere oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata è tenuta a contattare immediatamente la Commissione.

11.   Consigliere-auditore

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore, che esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi che possono emergere nel corso del procedimento.

Il consigliere-auditore può organizzare audizioni e mediare tra le parti interessate e i servizi della Commissione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore esamina i motivi delle domande. Tali audizioni dovrebbero aver luogo solo se le questioni non sono state risolte a tempo debito con i servizi della Commissione.

Le domande devono essere presentate in tempo utile e senza indugio, in modo da non compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti. A tal fine le parti interessate dovrebbero chiedere l’intervento del consigliere-auditore il prima possibile dopo il verificarsi dell’evento che giustifichi tale intervento. In linea di principio i calendari indicati al punto 5.7 per le domande di audizione con i servizi della Commissione si applicano mutatis mutandis alle domande di audizione con il consigliere-auditore. Se le domande di audizione vengono presentate senza rispettare i calendari pertinenti, il consigliere-auditore esamina anche i motivi di tali domande tardive, la natura delle questioni sollevate e i loro effetti sui diritti di difesa, tenendo in debito conto l’interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).

Un’informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Con il termine generico «pregiudizio» si intende un pregiudizio notevole, la minaccia di un pregiudizio notevole a danno dell’industria dell’Unione, oppure un grave ritardo nella creazione di tale industria, come stabilito all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(3)  I riferimenti alla pubblicazione del presente avviso si intendono fatti alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(4)  Regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

(5)  Avviso sulle conseguenze dell’epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

(6)  Per «produttore esportatore» si intende qualsiasi società del paese interessato che produca il prodotto oggetto dell’inchiesta e lo esporti nel mercato dell’Unione, direttamente o tramite terzi, comprese le società ad essa collegate coinvolte nella produzione, nelle vendite sul mercato nazionale o nelle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, non si terrà conto dei margini nulli o minimi, né dei margini determinati nelle circostanze di cui all’articolo 18 del regolamento di base.

(8)  Questo punto riguarda solo gli importatori indipendenti dai produttori esportatori. Gli importatori collegati a produttori esportatori devono compilare l’allegato I del questionario destinato ai produttori esportatori. A norma dell’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione, due persone sono considerate legate se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell’Unione, per «persona» si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(9)  I dati forniti dagli importatori indipendenti possono essere usati anche per aspetti dell’inchiesta diversi dalla determinazione del dumping.

(10)  In caso di problemi tecnici contattare il servizio di assistenza (Trade Service Desk) all’indirizzo trade-service-desk@ec.europa.eu o al numero di telefono +32 22979797.

(11)  Un documento «sensibile» è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 6 dell’accordo dell’OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(12)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Versione «sensibile»

Versione «consultabile dalle parti interessate»

(barrare la casella corrispondente)

PROCEDIMENTO ANTIDUMPING RELATIVO ALLE IMPORTAZIONI DI POLIMERI SUPERASSORBENTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA DI COREA

INFORMAZIONI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI IMPORTATORI INDIPENDENTI

Il presente modulo è destinato ad assistere gli importatori indipendenti nella presentazione delle informazioni per il campionamento richieste al punto 5.3.2 dell'avviso di apertura.

La versione «sensibile» e la versione «consultabile dalle parti interessate» devono essere trasmesse entrambe alla Commissione secondo le modalità indicate nell'avviso di apertura.

1.   DATI IDENTIFICATIVI E DI RECAPITO

Indicare i seguenti dati relativi alla propria società:

Nome della società

 

Indirizzo

 

Referente

 

E-mail

 

Telefono

 

2.   Fatturato e volume delle vendite

Indicare il fatturato totale in EUR della società e il valore in EUR e il volume in tonnellate delle importazioni nell'Unione e delle rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione dalla Repubblica di Corea, nel periodo dell'inchiesta, del prodotto oggetto dell'inchiesta quale definito nell'avviso di apertura.

 

Volume in tonnellate

Valore in EUR

Fatturato totale della propria società in EUR

 

 

Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta originario della Repubblica di Corea

 

 

Importazioni nell'Unione del prodotto oggetto dell'inchiesta (di qualsiasi origine)

 

 

Rivendite sul mercato dell'Unione dopo l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta dalla Repubblica di Corea

 

 

3.   ATTIVITÀ DELLA PROPRIA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ COLLEGATE (1)

Fornire informazioni dettagliate sulle attività della propria società e di tutte le società collegate (elencarle e indicare il rapporto con la propria società) coinvolte nella produzione e/o vendita (all'esportazione e/o sul mercato nazionale) del prodotto oggetto dell'inchiesta. Tali attività possono comprendere, tra l'altro, l'acquisto, la produzione per conto terzi, la trasformazione o la commercializzazione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Nome e ubicazione della società

Attività

Rapporto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   ALTRE INFORMAZIONI

Indicare qualsiasi altra informazione pertinente che la società ritenga utile alla Commissione per la selezione del campione.

5.   CERTIFICAZIONE

Fornendo le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disposta a essere inserita nel campione. Se sarà selezionata per far parte del campione, la società dovrà rispondere a un questionario e accettare un'ispezione nei suoi locali per la verifica delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disposta a essere inserita nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conclusioni della Commissione sugli importatori che non collaborano si basano sui dati disponibili e possono risultare meno favorevoli per la società rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

Firma della persona autorizzata:

Nome e qualifica della persona autorizzata:

Data:


(1)  A norma dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, due persone sono considerate legate se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) un terzo possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure h) sono membri della stessa famiglia (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558). Si considerano membri della stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/84


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 58/17)

1.   

In data 11 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Eni gas e luce S.p.A. («Eni G&L», Italia), controllata al 100 % di Eni S.p.A. («Eni», Italia)

Aldro Energia y Soluciones, S.L.U. («Aldro EyS», Spagna) e Instalaciones Martinez Diez, S.L.U. («Instalaciones MD», Spagna), controllate al 100 % di Aldro Energy, S.L.U. («Aldro Energy», Spagna).

Eni acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Aldro EyS e Instalaciones MD.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Eni: gruppo mondiale del settore del petrolio e del gas che svolge attività di prospezione, produzione, raffinazione e vendita e opera nei settori dell’energia elettrica e della chimica. La controllata al 100 % Eni G&L opera nella fornitura di energia elettrica, gas naturale e soluzioni energetiche in tutta l’UE.

Aldro EyS: società che fornisce elettricità e gas naturale in Spagna e Portogallo.

Instalaciones MD: società che fornisce servizi di back office e assistenza ai clienti di Aldro EyS.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

18.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 58/86


Pubblicazione del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo

(2021/C 58/18)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro due mesi dalla data della pubblicazione

DOCUMENTO UNICO

«Willamette Valley»

PGI-US-02439

Data di presentazione della domanda: 17.10.2018

1.   Nome da registrare

Willamette Valley

2.   Tipo di indicazione geografica

IGP

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

5.

Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)

L’indicazione geografica protetta «Willamette Valley» è riservata ai vini fermi (rossi, rosati e bianchi) e ai vini spumanti di qualità.

I vini «Willamette Valley» sono caratterizzati e identificati dalla tipologia di vitigno: i vini rossi «Willamette Valley», in prevalenza Pinot noir, e i vini bianchi «Willamette Valley», in prevalenza Chardonnay, Pinot gris e Riesling, con le miscele spumanti Pinot noir/Chardonnay, costituiscono la maggior parte della produzione della Willamette Valley.

In quanto vini mediamente corposi prodotti in un clima fresco, che in genere presentano una marcata acidità e intense note di frutti freschi maturi e tannini minerali, i vini «Willamette Valley», in base al vitigno, vantano le caratteristiche descritte di seguito.

Vini fermi

Vini rossi

I vini rossi «Willamette Valley» sono brillanti, di colore che varia dal rosso moderato al granata, talvolta vicino al porpora intenso e al nero in base al luogo di produzione e all’annata; presentano aromi di frutti rossi e neri freschi, anziché cotti, dalla melagrana, alla fragola, al lampone e alla ciliegia fino alla mora e alla prugna, che si ripropongono direttamente nel sapore; inoltre al naso si riconoscono caratteri floreali rossi e viola, sfumature terrose dall’humus alle foglie di tè, note iodate e ferrose, di spezie da dolci quali il sassofrasso, di cola, minerali e, man mano che invecchiano, i vini assumono un carattere sapido più complesso, con sfumature che ricordano il prosciutto, i funghi, il cuoio e le spezie a base di erbe. Il sapore e la trama al palato sono complessi e articolati con tannini a grana fine di foglie di tè e tabacco alla ciliegia, e un palato medio rotondo e vellutato, che conferisce una struttura elegante e una ricchezza che rispecchiano sia i frutti, sia gli intensi elementi sapidi dei prodotti alimentari percepiti al naso; la struttura al palato può mostrare una serie di tannini, dalla foglia di tè al legno, con una spiccata acidità che solleva il palato e mantiene deciso il sapore per molto tempo, fornendo inoltre la tensione adeguata per proteggere il vino e conferirgli capacità di invecchiamento.

Vini rosati

Il colore dei vini rosati «Willamette Valley», intenso e brillante, varia da un grigio rosa molto chiaro fino al granata pallido, e porta con sé sentori di fiori da bianchi a rossi (dal gelsomino alla rosa) e note di frutti freschi, dall’arancia sanguigna alle fragoline di bosco e ai lamponi, sia al naso che al palato; il sapore può essere anche salino e minerale, cremoso al palato, e può lasciare talvolta un tocco di zucchero residuo. La caratteristica spiccata acidità dei vini rosati della Willamette Valley ne rende possibile l’invecchiamento in bottiglia per alcuni anni.

Vini bianchi

I vini bianchi «Willamette Valley» sono uniformemente brillanti, con un’acidità accentuata, di colore dal platino al giallo limone pallido e, se la vendemmia è tardiva o i vini sono maturati in botti di quercia, sono di colore da crema a oro. Essi trasmettono la stessa vivacità, o anche maggiore, dei frutti del Pinot noir, ma con diversi tipi di frutti e aromi che variano dagli agrumi, alla frutta a nocciolo (pesca, pera, ecc.) fino agli elementi floreali di fiori bianchi e fiori di frutteto; tutti vantano mineralità e salinità pronunciate (derivanti da pH, acidità e vivaci frutti acidi) al palato, con un nucleo di sapori fruttati freschi e puri, sostenuti dall’elevata acidità, che conferiscono persistenza e promettono longevità. Con l’invecchiamento, i vini presentano note di fiori secchi, marmellate di agrumi, miele e note minerali pronunciate.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

16 %

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

7 %

Acidità totale minima

4 g/l tartarica

pH = 4 max

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

23,31 mEq/l (vini rossi)

19,98 mEq/l (vini bianchi e rosati)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150 mg/l

40 mg/l anidride solforosa libera

Vini spumanti di qualità

I vini spumanti di qualità della Willamette Valley sono vini sia bianchi che rosati, prodotti con Pinot noir, Chardonnay e in alcuni casi anche Pinot meunier. Presentano una spuma da fine a media, raffinata, con cordoni di bollicine perlacee, e aromi fruttati espressivi, puliti, dal taglio acido, sapori di frutta a nocciolo quasi matura e vivaci note agrumate. I vini spumanti di qualità bianchi sono di color platino, brillanti e trasparenti, con aromi di mela o pera e sapore analogo, con note di lime, frutta a nocciolo o minerali. I vini rosati presentano note pronunciate di fragoline di bosco, acidità elevata e nervosa, e aromi complessi di vivaci frutti rossi (mela/prugna). L’invecchiamento in bottiglia per più di dieci anni è una pratica comune. I vini rosati variano da un rosso ciliegia chiaro a un «tocco» di tonalità rosa. Al naso i vini rosati presentano note dal petalo di rosa alla mela rossa fino a punte di prugna e fragola, in base all’assemblaggio e al livello di maturazione dei frutti al momento della vendemmia. Solitamente si rileva una caratteristica componente «speziata». I tipici descrittori aromatici e gustativi possono includere fragoline di bosco e altri piccoli frutti estivi, agrumi quali arancia sanguigna/mandarino, mele/mela selvatica, spezie quali erbe essiccate e zenzero. L’elevata acidità nervosa promette un prolungato invecchiamento in bottiglia di più di dieci anni.

Gli aromi dei vini spumanti di tipo «Brut» prodotti con Chardonnay, Pinot noir e Pinot meunier possono variare dai fiori bianchi ai gusci d’ostrica del litorale oceanico fino alla mela/pera e al pompelmo bianco. Il sapore varia in base alla percentuale di varietà di uva utilizzata e al luogo di coltivazione dei frutti. Sono presenti note di fiori dal bianco delicato al rosa, speziate dalla vaniglia allo zenzero e alle erbe essiccate, mentre le note fruttate comprendono mele verdi, gialle e rosse, mele selvatiche, frutti di bosco aciduli, pere simili a quelle dell’Anjou, pompelmi bianchi, carambole e mandarini. L’acidità è vivace, intensa, mentre il finale può essere abbastanza persistente ed esprimere note di frutti maturi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

14 %

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

7 %

Acidità totale minima

5 g/l tartarica

pH = 4 max

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

<=23,31 mEq/l

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150 mg/l

30 mg/l anidride solforosa libera

5.   Pratiche di vinificazione

a.   Pratiche enologiche essenziali

Nessuna.

b.   Rese massime

Pinot noir e altri vini rossi: 7 850 kg/ha (45 hl/ha);

Chardonnay: 10 100 kg/ha (60 hl/ha);

altri vini bianchi: 12 330 kg/ha (70 hl/ha);

Vini spumanti di qualità: 15 700 kg/ha (90 hl/ha).

6.   Zona geografica delimitata

La zona vitivinicola americana (American Viticultural Area) Willamette Valley è descritta nello specifico quale approvata e registrata nella normativa del Tax and Trade Bureau degli Stati Uniti, come da sintesi che segue.

§9.90 Willamette Valley.

Confini. La zona vitivinicola della Willamette Valley è situata nella parte nord-occidentale dell’Oregon ed è delimitata a nord dal fiume Columbia, a ovest dalla Catena costiera, a sud dei monti di Calapooya e a est dalla Catena delle Cascate e si estende per circa 5200 miglia quadrate (3,3 milioni di acri).

I confini esatti della zona vitivinicola sulla base delle indicazioni e dei punti di riferimento presenti sulle mappe approvate, sono i seguenti: dal punto di inizio all’intersezione della linea di confine fra le contee di Columbia e di Multnomah e del confine fra lo Stato dell’Oregon e lo Stato di Washington;

a ovest, lungo la linea di confine fra le contee di Columbia e di Multnomah per 8,5 miglia fino all’intersezione con la linea di confine fra le contee di Washington e di Multnomah;

a sud, lungo la linea di confine con la contea di Washington per 5 miglia fino all’intersezione con l’isoipsa di 1000 piedi;

a nord-ovest (15 miglia in direzione nord-ovest), lungo l’isoipsa di 1000 piedi fino alla sua intersezione con la strada statale 47, 0,5 miglia a nord di «Tophill»;

in seguito, in direzione ovest dalla strada statale 47 per un quarto di miglio verso l’isoipsa di 1000 piedi, proseguendo a sud e poi a sud-ovest lungo l’isoipsa di 1000 piedi fino all’intersezione con la Siuslaw National Forest (un punto situato all’incirca a 43 miglia a sud e a 26 miglia a ovest di «Tophill»), un miglio a nord della strada statale 22;

in direzione sud per 6,5 miglia verso l’isoipsa di 1000 piedi sulla linea di confine fra le contee di Lincoln e di Polk;

proseguendo lungo l’isoipsa di 1000 piedi (per circa 23 miglia) a est, a sud e poi a ovest, verso un punto in cui la linea di confine della contea di Polk si interseca con la linea di confine fra le contee di Lincoln e di Benton;

a sud, lungo la linea di confine fra le contee di Lincoln e di Benton, per 11 miglia fino all’intersezione con il confine della Siuslaw National Forest;

a est, lungo il confine della Siuslaw National Forest per sei miglia, e poi a sud, lungo il confine della Siuslaw National Forest verso la strada statale 34 e l’isoipsa di 1000 piedi;

a sud, lungo l’isoipsa di 1000 piedi fino all’intersezione con il confine comunale T17S/T18S (31 miglia a sud-ovest e un miglio a ovest della strada statale 126);

a est, lungo il confine comunale T17S/T18S per 4,5 miglia fino al confine comunale R6W/R7W, a sud, lungo tale confine per 2,5 miglia verso l’isoipsa di 1000 piedi;

a nord-est, poi a sud-est lungo l’isoipsa di 1000 piedi per circa 12 miglia fino all’intersezione con il confine comunale R5W/R6W;

a sud, lungo il confine comunale R5W/R6W per circa 0,25 miglia fino all’intersezione con l’isoipsa di 1000 piedi;

tendenzialmente a sud-est, lungo la sinuosa isoipsa di 1000 piedi, attraversando l’area di Letz Creek, fino a un punto sull’isoipsa di 1000 piedi situato in direzione nord rispetto all’intersezione fra Siuslaw River Road e Fire Road;

a sud, proseguendo diritto per circa 0,55 miglia, attraversando il fiume Siuslaw e l’intersezione fra Siuslaw River Road e Fire Road, fino all’isoipsa di 1000 piedi;

tendenzialmente a sud-est, lungo la sinuosa isoipsa di 1000 piedi, attraversando l’area di Roseburg, Oregon, fino all’intersezione dell’isoipsa di 1000 piedi con la linea di confine fra le contee di Lane e di Douglas;

a est, lungo la linea di confine fra le contee di Lane e di Douglas, per circa 3,8 miglia fino all’intersezione con l’isoipsa di 1000 piedi appena a est del South

Fork del fiume Siuslaw; tendenzialmente a nord, poi a nord-est lungo l’isoipsa di 1000 piedi attorno a Spencer Butte, poi tendenzialmente a sud fino a un punto lungo la linea di confine fra le contee di Lane e di Douglas, 0,5 miglia a nord della strada statale 99;

a sud, lungo la linea di confine fra le contee di Lane e Douglas, per 1,25 miglia fino all’isoipsa di 1000 piedi;

seguendo l’isoipsa di 1000 piedi attorno alle valli di Little River, Mosby Creek, Sharps Creek e Lost Creek, fino all’intersezione con il confine comunale R1W/R1E e la strada statale 58;

a nord lungo il confine comunale R1W/R1E, per sei miglia, fino all’intersezione con l’isoipsa di 1000 piedi appena a nord di Little Fall Creek;

proseguendo lungo l’isoipsa di 1000 piedi attorno a Hills Creek, salendo fino al pendio meridionale della valle del fiume McKenzie verso il Ben and Kay Dorris State Park, attraversando e scendendo dal pendio settentrionale attorno a Camp Creek, al fiume Mohawk e ai suoi affluenti, al fiume Calapooia (tre miglia a sud-est della città di Dollar) fino a un punto in cui Wiley Creek interseca il confine comunale R1E/R1W circa un miglio a sud del confine comunale T14S/T13S;

a nord lungo il confine comunale R1E/R1W per 7,5 miglia fino al confine comunale T12S/T13S a Cedar Creek;

a ovest lungo il confine comunale T12S/T13S per quattro miglia fino all’isoipsa di 1000 piedi;

proseguendo perlopiù in direzione nord lungo l’isoipsa di 1000 piedi attorno a Crabtree Creek, Thomas Creek, il fiume North Santiam (fino all’intersezione con Sevenmile Creek), e il fiume Little North Santiam fino all’intersezione dell’isoipsa di 1000 piedi con il confine comunale R1E/R2E (a circa un miglio a nord della strada statale 22);

a nord lungo il confine comunale R1E/R2E (attraverso una piccola parte del parco nazionale Silver Falls) per 14 miglia fino al confine comunale T6S/T7S;

a est lungo il confine comunale T6S/T7S per sei miglia fino al confine comunale R2E/R3E;

a nord lungo il confine comunale R2E/R3E per sei miglia fino al confine comunale T5S/T6S;

in direzione nord-est per 8,5 miglia fino all’intersezione fra i confini comunali T4S/T5S e R4E/R3E;

a est lungo il confine comunale T4S/T5S per sei miglia fino al confine comunale R4E/R5E;

a nord lungo il confine comunale R4E/R5E per sei miglia fino al confine comunale T3S/T4S;

a est lungo il confine comunale T3S/T4S per sei miglia fino al confine comunale R5E/R6E;

a nord lungo il confine comunale R5E/R6E per 10,5 miglia fino a un punto in cui interseca il confine della Mount Hood National Forest (circa tre miglia a nord della strada statale 26);

a ovest per quattro miglia e a nord per un miglio lungo il confine forestale fino all’isoipsa di 1000 piedi (appena a nord del fiume Bull Run);

a nord lungo l’isoipsa di 1000 piedi, nella contea di Multnomah, fino all’intersezione con il confine comunale R4E/R5E;

in direzione nord per circa tre miglia fino al confine fra lo Stato dell’Oregon e lo Stato di Washington; e

a ovest e poi a nord, per 34 miglia, lungo il confine fra lo Stato dell’Oregon e lo Stato di Washington fino al punto di inizio.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

I vini fermi e i vini spumanti di qualità «Willamette Valley» sono prodotti con le varietà di uve seguenti: Pinot noir, Pinot gris, Chardonnay, Riesling, Pinot blanc, Syrah, Cabernet sauvignon, Gamay noir, Pinot meunier.

Vengono utilizzate, in misura minore, anche altre varietà: Arneis, Albarino, Auxerrois, Cabernet Franc, Chenin blanc, Dolcetto, Gewurztraminer, Gruner veltliner, Merlot, Muller-Thurgau, Sangiovese, Sauvignon blanc, Tempranillo, Viognier, Zinfandel.

8.   Descrizione del legame/dei legami

Come in ogni impresa di successo che si guadagna una buona reputazione, il legame con l’alta qualità è complesso e non scontato: sebbene i fattori naturali associati alla posizione della Willamette Valley siano probabilmente i più importanti, con gli effetti del clima, della geografia e dell’annata che influiscono in modo significativo sulla qualità finale del vino, occorre riconoscere anche il peso di quei fattori umani che sistematizzano e rendono coerenti i processi di viticoltura, vinificazione e commercializzazione, dando vita all’affidabilità, al controllo e alla fama dei vini della regione.

Terreni e geologia: nella Willamette Valley, i vini di alta qualità tipici della zona sono elaborati a partire dalle varietà di uva prodotte in un clima fresco sopra specificate, coltivate in vigneti situati quasi esclusivamente su colline con terreni di origine vulcanica e/o sedimentaria spinti dalla forza tettonica verso l’alto dal fondovalle, con altitudini comprese fra 61 e 305 metri (200 e 1000 piedi), con loess (limo eolico) in cima ad alcune delle colline. I terreni collinari forniscono adeguata profondità per le radici e ritenzione idrica, forniscono alla vite nutrienti in quantità non eccessiva (incentivando così una crescita agevole e rigogliosa più che le necessarie priorità di produzione dei frutti messe in evidenza) e un buon drenaggio del suolo e dell’aria grazie ai suoli friabili e riducono la possibilità di gelate e la pressione causata dalle fitopatie (ad esempio l’oidio). I terreni collinari sono di tre tipi (vulcanici, sedimentari e loessici di origine glaciale) e trasmettono aromi, sapori, mineralità e caratteristiche vegetative unici e prevedibili alle viti e ai vini da esse prodotti (ad esempio, per quanto riguarda il Pinot noir, i terreni vulcanici conferiscono frutti rossi freschi e intensi sia nell’aroma che nel sapore — dal lampone, alla ciliegia Bing, all’amarena — con una struttura tannica moderatamente fine, morbida, e un colore scarico); i terreni sedimentari conferiscono un colore più scuro, di frutta da rossa a nera, che aroma e sapore — dall’amarena, fino alla mora, al ribes nero, al mirtillo americano — con note di funghi, spezie da dolci, caffè e confettura di frutta nera e tannini da moderati a elevati; i suoli di loess conferiscono un colore più chiaro (dalla fragola al lampone alla ciliegia da torte) e una minore struttura, con bassa tannicità e freschezza. Mantengono un’acidità da moderata a elevata e possono essere invecchiati.

Geografia: le caratteristiche organolettiche considerate uniche della Willamette Valley, specialmente per il Pinot noir, comprendono la brillantezza e gli elementi di frutta fresca, nonché l’acidità fornita dal clima fresco e protetto; caratteristiche variabili di frutti da rossi a neri, nonché livelli variabili di fenoli o tannini strutturali associati al tipo di terreno, all’altitudine e alla geografia; e una vasta gamma di impronte stilistiche apportate dall’evoluzione delle visioni dei vinificatori in relazione alla personalità del Pinot noir.

Il clima fresco mitigato da grandi masse d’acqua come l’Oceano Pacifico consente alla temperatura giornaliera di oscillare tra giornate calde e notti molto fresche, dovute al vento che dall’oceano soffia nell’entroterra, rinfrescando la Willamette Valley fino a 30-40 °F (16,5-22 °C) di notte. Ciò ha effetto sulla respirazione delle piante, permette loro di raffreddarsi, e mantiene l’acidità caratteristica dei vini «Willamette Valley».

La pendenza dovuta ai 244 metri (800 piedi) di dislivello offre anche varie condizioni di maturazione per le diverse esigenze delle varietà di uva, nonché una maggiore versatilità di adattamento ai cambiamenti climatici, con luoghi più caldi alle basse altitudini e più freddi ad altitudini elevate, conferendo al vino caratteristiche più mature e morbide alle altitudini più basse e note fruttate fresche più vivaci e una maggiore acidità alle altitudini più alte. Ulteriore raffinatezza è data dall’orientamento sulle colline, con esposizione a sud, est od ovest per rivolgersi al sole, un vero beneficio all’inizio della storia della regione, quando le temperature erano più fredde e si cercava di esporre i vigneti a sud per ottenere una maturazione perfetta.

Per quanto importante sia l’orientamento sui fianchi delle colline per la maturazione, le risorse idriche, i sapori e l’acidità, la caratteristica fondamentale dei vini «Willamette Valley» è riconducibile alla forma a conca della valle, che contribuisce alle condizioni climatiche generalmente fresche di questa valle, protetta a est dalla Catena delle Cascate e a ovest dalla Catena costiera pacifica, evitando che da una parte il clima, caldo, secco e continentale e dall’altra il clima fresco e umido perturbino la stagione vegetativa. In tale regione protetta dal clima veramente fresco si raggiunge la completa maturazione, mantenendo al contempo l’acidità delle fresche stagioni vegetative e di maturazione. I vini di alta qualità caratterizzati da finezza, slancio e integrità strutturale necessitano di tale acidità per rendere i vini «Willamette Valley» eccellenti come accompagnamento durante i pasti, nel breve e medio termine, e conferisce loro anche un potenziale di invecchiamento.

Influenze geografiche generali per i vini fermi e i vini spumanti di qualità: la Willamette Valley si trova a cavallo del 45° parallelo nord. A questa latitudine, i cambi di altitudine influiscono notevolmente sulla flora e la fauna della zona. Nei vigneti, cambi di altitudine di soli 60 metri possono ritardare la maturazione di 10-14 giorni. La fioritura della vite si verifica in media durante la terza settimana di giugno (solstizio d’estate) e spesso ha avuto luogo in luglio (4 settimane dopo il solstizio). Questa latitudine e la vicinanza al freddo Oceano Pacifico rendono variabili le condizioni meteorologiche della stagione vegetativa, ma anche della stagione della vendemmia. Infatti le condizioni climatiche che si registrano nella Willamette Valley sono eccezionalmente variabili se paragonate a quelle di tutte le altre regioni vitivinicole della costa occidentale degli Stati Uniti. Inoltre la durata della luce diurna e la variabilità quotidiana sono sufficientemente rilevanti da comportare una risposta fisiologica dovuta al fotoperiodo da parte delle piante decidue, comprese le viti. La quantità di calore e il fotoperiodo della Willamette Valley pone limiti alle zone in cui può aver luogo una maturazione regolare. Ad esempio, pochi vigneti riescono a dare risultati positivi al di sopra dei 240 metri, o se sono situati in punti in cui le precipitazioni medie annue superano i 1300 mm, o se sono esposti a nord. Inoltre i vigneti che registrano costantemente una buona qualità sono situati sui pendii collinari che favoriscono l’irraggiamento delle foglie della vite e a riscaldare il terreno in primavera. In questa regione vitivinicola le varietà abituate clima caldo, come il Cabernet Sauvignon, non maturano regolarmente. Infatti si tratta di una delle pochissime zone vitivinicole a clima freddo che le viti è state coltivate prima sui pendii collinari e NON nel fondovalle più freddo.

Fattori umani e opzioni stilistiche: la Willamette Valley è situata all’estremo settentrionale della zona in cui è possibile far maturare regolarmente varietà da clima freddo importanti per la produzione di vini fermi o di vini spumanti di qualità (ad esempio Pinot noir, Pinot meunier e Chardonnay). È questa specificità geografica che presenta caratteristiche interessanti e uniche per i vini fermi e i vini spumanti di qualità, con opzioni fondamentali per le abilità stilistiche dei vinificatori. Con una data di fioritura che in media coincide con il solstizio d’estate, le uve per i vini spumanti di qualità tendono a maturare da metà a fine settembre e le uve per i vini fermi da fine settembre a metà ottobre. L’ubicazione collinare consente inversioni termiche calde nelle prime ore serali, permettendo alle viti di respirare prima delle temperature estive fredde della notte o del primo mattino. Oltre alle macrodifferenze geografiche fra i vigneti, l’ubicazione collinare consente altresì al vinificatore di vendemmiare su varie esposizioni e a varie altitudini in modo da migliorare ulteriormente le diverse espressioni gustative del frutto e da adattarsi alle caratteristiche di ogni singola stagione vegetativa.

A questo estremo settentrionale, possono verificarsi variazioni di sapore in seguito a piccoli cambiamenti nel vigneto dovuti a cloni, portainnesti, sesto d’impianto, esposizione, altitudine e persino al lavoro dell’agricoltore. Le differenze fra vigneti adiacenti possono produrre una varietà stilistica nei vini spumanti di qualità e nei vini fermi.

Per i vini spumanti di qualità, le uve della Willamette Valley maturano acquisendo un sapore complesso, di frutti maturi, senza perdere l’elevata acidità naturale. Il frutto può essere raccolto al culmine della maturazione man mano che l’altitudine aumenta. Quando le viti sono coltivate al limite della maturazione regolare, si ottengono sapori fruttati complessi e deliziosi. I vini spumanti ottenuti da Pinot noir e Chardonnay si producono nella Willamette Valley sin dall’inizio degli anni Ottanta. Ad oggi vi sono più di 100 produttori di vini spumanti metodo tradizionale e la produzione continua a crescere sia in numero di produttori che in volume.

Con sapore di frutti maturi, elevata acidità naturale e basso tenore alcolico, le uve vendemmiate a metà settembre producono vini spumanti e fermi complessi, di qualità e longevi. Grazie alla sua elevata latitudine nord, alla vicinanza a un oceano freddo, ai vigneti su pendii in zone a scarse precipitazioni, al fotoperiodo dinamico e all’incapacità di far maturare con successo varietà di uva di climi più caldi, la Willamette Valley presenta uno stile «nuovo» e originale per i vini nordamericani.

In sintesi, anche se la giustificazione primaria dell’indicazione geografica si basa su fattori naturali, che rendono la regione unica ed eccezionale, gli attributi secondari della Willamette Valley che, oltre alle caratteristiche fisiche, sostengono tale distinzione, sono i fattori umani: un’attenzione eccezionale, la collaborazione, il rigore tecnico e la ricerca, nonché approcci organizzativi che hanno suscitato interesse e promosso relazioni internazionali, tra cui una cooperazione a livello settoriale come il primo International Cool Climate Symposium nel 1984 e l’apprezzata International Pinot Noir Celebration, che da 34 anni accoglie tutti i produttori di Pinot noir del mondo. La stretta collaborazione e la qualità costantemente alta dei prodotti hanno un seguito e contribuiscono alla reputazione generale della regione.

Altre varietà crescono qui con successo per ragioni analoghe a quelle del Pinot noir, ma è soprattutto al Pinot noir che si deve la notorietà di questa zona. La stampa, il mondo accademico, i colleghi e i consumatori conoscono i vini «Willamette Valley» sulla base del Pinot noir, sia fermo che spumante. I riconoscimenti arrivano ampiamente e a livello internazionale: ad esempio, il vino vincitore del World Wine Awards Platinum Best of Show di Decanter, due anni fa, proveniva dalla Willamette Valley; Robert Parker, Jr. ha dichiarato che «l’Oregon, finalmente, sfrutta il suo vasto potenziale»; Isaac Asimov, del New York Times, afferma che «la Willamette Valley è un luogo in cui gli ideali di finezza e grazia del Pinot noir possono essere costantemente soddisfatti».

9.   Ulteriori condizioni essenziali

Praticamente tutti i vini «Willamette Valley» hanno una denominazione varietale e devono essere prodotti con almeno il 90 % della varietà in questione, ai sensi delle leggi e dei regolamenti dello Stato dell’Oregon (regolamento amministrativo dell’Oregon (OAR) n. 845 - Commissione per il controllo degli alcolici dell’Oregon (OLCC)).

L’origine del vino deve essere precisa e le zone vitivinicole americane (American Viticultural Area - AVA) possono essere indicate solo sulle etichette delle bottiglie in cui almeno il 95 % di contenuto proviene da detta AVA.

Tutti i vini «Willamette Valley» devono essere vinificati e preparati per l’imbottigliamento in Oregon, un requisito per salvaguardare la qualità e l’origine dell’uva, in virtù del presupposto secondo cui è importante trattare accuratamente tali vini delicati e favorire le attività di collaborazione volte alla finitura del vino nel luogo in cui le uve sono state coltivate. Se su un’etichetta è riportata la dicitura «Willamette Valley AVA» come indicazione di origine, la normativa federale di etichettatura [Codice dei regolamenti federali (CFR), titolo 27 §4.25 lettera e), numero 3), punto iv)] pone come requisito che il vino sia interamente finito in Oregon. L’Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) statunitense ha definito nella legislazione il vino «interamente finito» come un vino «pronto per essere imbottigliato, salvo il trattamento di cantina e l’assemblaggio che non comportano una variazione di classe e di tipo».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

https://willamettewines.com/wp-content/uploads/2020/03/2020-02-GUIDELINES-FOR-PROTECTED-GEOGRAPHICAL-INDICATION-Willamette-Valley.091718.add-092519.100819.030520.pdf.


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.