ISSN 1977-0944 |
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53 |
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Edizione in lingua italiana |
Comunicazioni e informazioni |
64° anno |
Sommario |
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IV Informazioni |
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA |
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Corte di giustizia delľUnione europea |
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2021/C 53/01 |
IT |
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IV Informazioni
INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA
Corte di giustizia delľUnione europea
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/1 |
Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(2021/C 53/01)
Ultima pubblicazione
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V Avvisi
PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Corte di giustizia
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/2 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dai Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Procuratore della repubblica / X
(Causa C-693/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (CE) n. 715/2007 - Articolo 3, punto 10 - Articolo 5, paragrafo 2 - Impianto di manipolazione - Veicoli a motore - Motore diesel - Emissioni di agenti inquinanti - Programma che agisce sulla centralina di controllo del motore - Tecnologie e strategie volte a consentire di limitare la produzione delle emissioni di agenti inquinanti)
(2021/C 53/02)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris (France)
Imputato nel procedimento penale principale
X
Con l’intervento di:
CLCV e a., A e a., B, AGLP e a., C e a
Dispositivo
1) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «elemento di progetto», ai sensi di tale disposizione, un software integrato nella centralina di controllo del motore o che agisce su di essa, qualora agisca sul funzionamento del sistema di controllo delle emissioni e ne riduca l’efficacia. |
2) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sistema di controllo delle emissioni», ai sensi di tale disposizione, sia le tecnologie e la strategia cosiddetta «di post-trattamento dei gas di scarico», che riducono le emissioni a valle, ossia dopo la loro formazione, sia quelle che, al pari del sistema di ricircolo dei gas di scarico, riducono le emissioni a monte, ossia al momento della loro formazione. |
3) |
L’articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che costituisce un «impianto di manipolazione», ai sensi di tale disposizione, un dispositivo che rilevi qualsiasi parametro connesso allo svolgimento delle procedure di omologazione previste da tale regolamento, al fine di migliorare le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni durante le procedure stesse e, quindi, di conseguire l’omologazione del veicolo, sebbene tale miglioramento possa essere ottenuto, in maniera puntuale, anche in condizioni di normale utilizzo del veicolo. |
4) |
L’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 715/2007 dev’essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione, come quello oggetto del procedimento principale, che migliori sistematicamente, durante le procedure di omologazione, le prestazioni del sistema di controllo delle emissioni dei veicoli al fine di rispettare i limiti di emissione fissati dal regolamento stesso e, quindi, di ottenere l’omologazione di tali veicoli, non può rientrare nell’eccezione al divieto di impianti di tal genere prevista da detta disposizione, relativa alla protezione del motore da danni o avarie e al funzionamento in tutta sicurezza del veicolo, anche laddove tale dispositivo contribuisca a prevenire l’invecchiamento o la formazione di incrostazioni nel motore. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/3 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Ungheria
(CausaC-808/18) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione - Direttive 2008/115/CE, 2013/32/UE e 2013/33/UE - Procedura di riconoscimento di una protezione internazionale - Accesso effettivo - Procedura di frontiera - Garanzie procedurali - Soggiorno obbligatorio in zone di transito - Trattenimento - Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Ricorsi proposti contro le decisioni amministrative che respingono la domanda di protezione internazionale - Diritto di rimanere nel territorio)
(2021/C 53/03)
Lingua processuale: l’ungherese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Condou-Durande, A. Tokár e J. Tomkin, agenti)
Convenuta: Ungheria (rappresentanti: M.Z. Fehér e M. M. Tátrai, agenti)
Dispositivo
1) |
L’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 5, dell’articolo 6, paragrafo 1, dell’articolo 12, paragrafo 1, e dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dell’articolo 6, dell’articolo 24, paragrafo 3, dell’articolo 43 e dell’articolo 46, paragrafo 5, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e degli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale:
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
L’Ungheria sopporta, oltre alle proprie spese, i quattro quinti delle spese della Commissione europea. |
4) |
La Commissione europea sopporta un quinto delle proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/4 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — WQ / Land Berlin
(Causa C-216/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica agricola comune - Regolamento (UE) n. 1307/2013 - Norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno - Regime di pagamento di base - Articolo 24, paragrafo 2, prima frase - Nozione di «ettaro ammissibile a disposizione dell’agricoltore» - Utilizzo illecito della superficie interessata da parte di un terzo - Articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii) - Domanda di attivazione di un diritto all’aiuto per una superficie imboschita - Nozione di «superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008» - Regime di pagamento unico o regime di pagamento unico per superficie)
(2021/C 53/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Berlin
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: WQ
Resistente: Land Berlin
Dispositivo
1) |
L’articolo 24, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che, qualora una domanda di aiuto sia presentata sia dal proprietario di superfici agricole sia da un terzo che di fatto utilizza tali superfici senza alcun fondamento giuridico, gli ettari ammissibili corrispondenti a dette superfici sono «a disposizione» del solo proprietario di queste ultime, ai sensi di tale disposizione. |
2) |
L’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), ii), del regolamento n. 1307/2013, in particolare l’espressione «qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell’ambito del regime di pagamento unico o del regime di pagamento unico per superficie, di cui, rispettivamente, ai titoli III e IV bis del regolamento [(CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, come modificato da regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008]», deve essere interpretato nel senso che nell’ambito di una domanda di attivazione dei diritti di ritiro per una superficie imboschita ai sensi di tale disposizione, la superficie in questione deve essere stata oggetto nel 2008 di una domanda di aiuto conformemente all’articolo 22 del regolamento n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 479/2008, seguita da un controllo amministrativo dell’ammissibilità conformemente all’articolo 23 del medesimo regolamento e, se del caso, da un controllo in loco a norma dell’articolo 25 del medesimo regolamento. Devono inoltre essere state soddisfatte tutte le altre condizioni richieste ai titoli III e IV bis del medesimo regolamento per beneficiare di un pagamento diretto. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Adina Onofrei / Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris
(Causa C-218/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Accesso alla professione di avvocato - Esonero dalla formazione e dal diploma - Concessione dell’esonero - Presupposti - Normativa nazionale che prevede l’esonero a favore dei funzionari e degli ex funzionari di categoria A e delle persone assimilate che abbiano svolto pratica professionale nel settore del diritto nazionale, sul territorio nazionale, nel pubblico impiego nazionale dello Stato membro interessato o in un’organizzazione internazionale)
(2021/C 53/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Adina Onofrei
Resistenti: Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris, Procureur général près la cour d'appel de Paris
Dispositivo
Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che:
— |
essi ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio dell’esonero dai requisiti inerenti alla formazione professionale e al possesso del certificato di idoneità alla professione forense previsti, in linea di principio, per l’accesso alla professione forense, a taluni agenti del pubblico impiego di uno Stato membro che in tale qualità abbiano operato, nel medesimo Stato membro, in un’amministrazione, in un servizio pubblico o in un’organizzazione internazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione europea che, in tale qualità, abbiano operato in seno a un’istituzione europea e al di fuori del territorio francese; |
— |
essi non ostano a una normativa nazionale che riservi il beneficio di un siffatto esonero alla condizione che l’interessato abbia esercitato attività giuridiche nel settore del diritto nazionale, ed escluda dal beneficio di detto esonero i funzionari, gli agenti o ex agenti della funzione pubblica dell’Unione europea che, in tale qualità, abbiano svolto attività giuridiche in uno o più settori del diritto dell’Unione, purché essa non escluda la considerazione delle attività giuridiche che comportino la pratica del diritto nazionale. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/6 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia
(Causa C-316/19) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Articolo 343 TFUE - Privilegi e immunità dell’Unione europea - Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE) - Articolo 39 - Privilegi e immunità della BCE - Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea - Articoli 2, 18 e 22 - Principio dell’inviolabilità degli archivi della BCE - Sequestro di documenti nei locali della Banca centrale di Slovenia - Documenti correlati all’assolvimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema - Articolo 4, paragrafo 3, TUE - Principio di leale cooperazione)
(2021/C 53/06)
Lingua processuale: lo sloveno
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e B. Rous Demiri, agenti)
Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: V. Klemenc, A. Grum, N. Pintar Gosenca e K. Rejec Longar, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: K. Kaiser, C. Zilioli, F. Malfrère e A. Šega, agenti, assistiti da D. Sarmiento Ramírez-Escudero, abogado)
Dispositivo
1) |
Procedendo unilateralmente al sequestro di documenti correlati all’assolvimento dei compiti del Sistema europeo di banche centrali e dell’Eurosistema nei locali della Banka Slovenije (Banca centrale di Slovenia) e, per il periodo successivo a tale sequestro, non cooperando lealmente in materia con la Banca centrale europea, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 343 TFUE, dell’articolo 39 del Protocollo (n. 4) sullo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, degli articoli 2, 18 e 22 del Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. |
2) |
La Repubblica di Slovenia sopporta, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Banca centrale europea sopporta le proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/7 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof — Belgio) — Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. / Vlaamse Regering
(Causa C-336/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Protezione degli animali durante l’abbattimento - Regolamento (CE) n. 1099/2009 - Articolo 4, paragrafo 1 - Obbligo di stordire gli animali prima di abbatterli - Articolo 4, paragrafo 4 - Deroga nell’ambito della macellazione rituale - Articolo 26, paragrafo 2 - Possibilità per gli Stati membri di adottare norme nazionali che mirano ad assicurare agli animali una maggiore protezione in caso di macellazione rituale - Interpretazione - Normativa nazionale che impone, in caso di macellazione rituale, uno stordimento reversibile e inidoneo a provocare la morte - Articolo 13 TFUE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 10 - Libertà di religione - Libertà di manifestare la propria religione - Limitazione - Proporzionalità - Mancanza di consenso tra gli Stati membri dell’Unione europea - Margine di discrezionalità riconosciuto agli Stati membri - Principio di sussidiarietà - Validità - Diverso trattamento della macellazione rituale e dell’abbattimento di animali durante attività venatorie o di pesca nonché durante eventi culturali o sportivi - Insussistenza di discriminazione - Articoli 20, 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali)
(2021/C 53/07)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Grondwettelijk Hof
Parti nel procedimento principale
Ricorrenti: Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a., Unie Moskeeën Antwerpen VZW, Islamitisch Offerfeest Antwerpen VZW, JG, KH, Executief van de Moslims van België e a, Coördinatie Comité van Joodse Organisaties van België. Section belge du Congrès juif mondial et Congrès juif européen VZW e a.
Convenuta: Vlaamse Regering
Con l’intervento di: LI, Waalse Regering, Kosher Poultry BVBA e a., Global Action in the Interest of Animals VZW (GAIA),
Dispositivo
1) |
L’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, letto alla luce dell’articolo 13 TFUE e dell’articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro che impone, nell’ambito della macellazione rituale, un processo di stordimento reversibile e inidoneo a comportare la morte dell’animale. |
2) |
L’esame della terza questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c), del regolamento n. 1099/2009. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 — Fabio De Masi, Yanis Varoufakis / Banca centrale europea
(Causa C-342/19 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti della Banca centrale europea (BCE) - Decisione 2004/258/CE - Articolo 4, paragrafo 3 - Eccezioni - Documento ricevuto dalla BCE - Consulenza di un prestatore esterno - Uso interno come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari - Diniego di accesso)
(2021/C 53/08)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fabio De Masi, Yanis Varoufakis (rappresentante: A. Fischer-Lescano, Universitätsprofessor)
Altra parte nel procedimento: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e A. Korb, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, Rechtsanwalt)
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
I sigg. Fabio De Masi e Yanis Varoufakis sono condannati alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/8 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Bundeszentralamt für Steuern / Y-GmbH
(Causa C-346/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Rimborso dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Articolo 8, paragrafo 2, lettera d) - Articolo 15 - Indicazione del numero della fattura - Richiesta di rimborso)
(2021/C 53/09)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Bundeszentralamt für Steuern
Resistente: Y-GmbH
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, come modificata dalla direttiva 2010/66/UE del Consiglio, del 14 ottobre 2010, devono essere interpretati nel senso che, qualora una richiesta di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto non contenga un numero sequenziale della fattura, ma contenga un altro numero che consenta di identificare tale fattura e, quindi, il bene o il servizio interessato, l’amministrazione fiscale dello Stato membro di rimborso è tenuta a considerare tale richiesta come «presentata», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, come modificata dalla direttiva 2010/66, e a procedere alla sua valutazione. Nell’ambito di tale valutazione, e salvo il caso in cui detta amministrazione disponga già dell’originale della fattura o di una copia della stessa, essa può chiedere al richiedente di comunicare un numero sequenziale che identifichi la fattura in modo unico e, se tale richiesta non è soddisfatta entro il termine di un mese previsto all’articolo 20, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata dalla direttiva 2010/66, essa può legittimamente respingere la richiesta di rimborso.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/9 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — Procedimento relativo all’estradizione di BY
(Causa C-398/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione europea - Articoli 18 e 21 TFUE - Estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo - Persona che ha acquisito la cittadinanza dell’Unione dopo aver trasferito il centro dei propri interessi nello Stato membro richiesto - Ambito di applicazione del diritto dell’Unione - Divieto di estradizione applicato unicamente nei confronti dei propri cittadini - Restrizione della libera circolazione - Giustificazione fondata sulla prevenzione dell’impunità - Proporzionalità - Informazione dello Stato membro del quale la persona reclamata ha la cittadinanza - Obbligo per gli Stati membri, richiesto e di origine, di domandare allo Stato terzo richiedente di trasmettere il fascicolo penale - Insussistenza)
(2021/C 53/10)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Kammergericht Berlin
Parte nel procedimento principale
BY
Con l’intervento di: Generalstaatsanwaltschaft Berlin
Dispositivo
1) |
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla situazione di un cittadino dell’Unione europea, che ha la cittadinanza di uno Stato membro e soggiorna nel territorio di un altro Stato membro ed è oggetto di una domanda di estradizione rivolta a quest’ultimo Stato da uno Stato terzo, anche qualora il suddetto cittadino abbia trasferito il centro dei propri interessi in tale altro Stato membro in un momento in cui non aveva ancora lo status di cittadino dell’Unione. |
2) |
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, qualora lo Stato membro di cui ha la cittadinanza la persona reclamata — cittadino dell’Unione oggetto di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo a un altro Stato membro — sia stato informato da quest’ultimo Stato dell’esistenza di tale domanda, né l’uno né l’altro di tali Stati membri è tenuto a chiedere allo Stato terzo richiedente di trasmettere una copia del fascicolo penale al fine di consentire allo Stato membro di cui la suddetta persona ha la cittadinanza di valutare la possibilità di esercitare esso stesso l’azione penale nei confronti di tale persona. Purché abbia debitamente informato lo Stato membro di cui la stessa persona ha la cittadinanza dell’esistenza della domanda di estradizione, di tutti gli elementi di diritto e di fatto comunicati dallo Stato terzo richiedente nell’ambito di tale domanda, nonché di ogni cambiamento della situazione in cui la persona reclamata si trova, rilevante ai fini di un’eventuale emissione di un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti, lo Stato membro richiesto può estradare detta persona senza essere tenuto ad attendere che lo Stato membro di cui essa ha la cittadinanza rinunci, con una decisione formale, all’emissione del suddetto mandato d’arresto, riguardante quanto meno i medesimi fatti menzionati nella richiesta di estradizione, se quest’ultimo Stato membro si astenga dal procedere alla summenzionata emissione entro un termine ragionevole che gli è stato accordato a tal fine dallo Stato membro richiesto, tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie. |
3) |
Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che lo Stato membro che ha ricevuto da uno Stato terzo una domanda di estradizione, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, di un cittadino dell’Unione, che ha la cittadinanza di un altro Stato membro, non è tenuto a rifiutare l’estradizione e ad esercitare esso stesso l’azione penale allorché il suo diritto nazionale glielo consente. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/10 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020 — Repubblica francese / Commissione europea
(Causa C-404/19 P) (1)
(Impugnazione - Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese sostenute dalla Repubblica francese - Rettifica forfettaria al tasso del 100 % - Proporzionalità - Orientamenti della Commissione europea relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti)
(2021/C 53/11)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, C. Mosser e D. Colas, agenti)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: X. Lewis, A. Sauka e J. Aquilina, agenti)
Dispositivo
1) |
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2019, Francia/Commissione (T-26/18, non pubblicata, EU:T:2019:153), è annullata nella parte in cui, da un lato, il Tribunale ha respinto il ricorso della Repubblica francese vertente sulla decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nei limiti in cui, con il motivo intitolato «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica», ha imposto a tale Stato membro rettifiche forfettarie ad un tasso del 100 % applicate agli aiuti diretti alla superficie concessi in Alta Corsica per gli anni di domanda 2013 e 2014, a causa delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica, e, dall’altro, nella parte in cui ha statuito sulle spese. |
2) |
La decisione di esecuzione 2017/2014 è annullata nella parte in cui, con il motivo intitolato «Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica», impone alla Repubblica francese le rettifiche forfettarie ad un tasso del 100 % applicate agli aiuti diretti alla superficie concessi in Alta Corsica per gli anni di domanda 2013 e 2014, a causa delle lacune nel sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica. |
3) |
La Commissione europea sopporta, oltre alle proprie spese relative al procedimento di impugnazione e a un quarto di quelle da essa sostenute in primo grado, quelle sostenute dalla Repubblica francese relative al procedimento di impugnazione e un quarto delle spese sostenute da tale Stato membro in primo grado. |
4) |
La Repubblica francese sopporta, oltre ai tre quarti delle proprie spese relative al procedimento di primo grado, i tre quarti delle spese sostenute dalla Commissione relative al medesimo procedimento. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/11 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 17 dicembre 2020 — Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (C-431/19 P), Inpost S.A. (C-432/19 P) / Commissione europea, Repubblica di Polonia
(Cause riunite C-431/19 P e C-432/19 P) (1)
(Impugnazione - Aiuti di Stato - Articolo 106, paragrafo 2, TFUE - Servizi di interesse economico generale (SIEG) - Disciplina dell’Unione europea - Applicazione agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico - Settore postale - Direttiva 97/67/CE - Articolo 7 - Compensazione del costo netto risultante dagli obblighi del servizio universale - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno)
(2021/C 53/12)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrenti: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (rappresentante: M. Doktór, radca prawny) (C-431/19 P), Inpost S.A. (rappresentante: W. Knopkiewicz, radca prawny) (C-432/19 P)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: D. Recchia, K. Blanck e K. Herrmann, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
L’Inpost Paczkomaty sp. z o.o. e l’Inpost S.A. sono condannate alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/11 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — WEG Tevesstraße / Finanzamt Villingen-Schwenningen
(Causa C-449/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Esenzione per l’affitto e la locazione di beni immobili - Normativa nazionale che esenta dall’IVA la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione)
(2021/C 53/13)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Baden-Württemberg
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: WEG Tevesstraße
Convenuto: Finanzamt Villingen-Schwenningen
Dispositivo
L’articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, quale modificata dalla direttiva 2009/162/UE del Consiglio, del 22 dicembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esenta dall’imposta sul valore aggiunto la fornitura di calore da parte di un’associazione di proprietari di alloggi ai proprietari facenti parte di tale associazione.
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/12 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 dicembre 2020 — Repubblica federale di Germania / Commissione europea, Repubblica di Finlandia
(Cause riunite C-475/19 P e C-688/19 P) (1)
(Impugnazione - Ravvicinamento delle legislazioni - Regolamento (UE) n. 305/2011 - Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione - Norme e regolamentazioni tecniche armonizzate - Norme armonizzate EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005 - Ricorso di annullamento)
(2021/C 53/14)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller e R. Kanitz, agenti, assistiti da M. Kottmann, M. Winkelmüller e F. van Schewick, Rechtsanwälte)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea, (rappresentanti: C. Hermes, M. Huttunen e A. Sipos, in qualità di agenti) Repubblica di Finlandia (rappresentanti: S. Hartikainen e A. Laine, agenti)
Dispositivo
1) |
Le impugnazioni sono respinte. |
2) |
La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea relative alle presenti impugnazioni e ai procedimenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. |
3) |
La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/13 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS
(Causa C-490/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Agricoltura - Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari - Regolamento (CE) n. 510/2006 - Regolamento (UE) n. 1151/2012 - Articolo 13, paragrafo 1, lettera d) - Prassi che può indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti - Riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto la cui denominazione è protetta - Denominazione d’origine protetta (DOP) «Morbier»)
(2021/C 53/15)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier
Convenuta: Société Fromagère du Livradois SAS
Dispositivo
L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, e l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, devono essere interpretati nel senso che essi non vietano solo l’uso, da parte di un terzo, della denominazione registrata.
L’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 510/2006 e l’articolo 13, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1151/2012 devono essere interpretati nel senso che essi vietano la riproduzione della forma o dell’aspetto che caratterizzano un prodotto oggetto di una denominazione registrata, qualora questa riproduzione possa indurre il consumatore a credere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di tale denominazione registrata. Occorre valutare se detta riproduzione possa indurre in errore il consumatore europeo, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti nel caso di specie.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/13 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonia) — Euromin Holdings (Cyprus) Limited
(Causa C-735/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Diritto societario - Direttiva 2004/25/CE - Offerta pubblica di acquisto - Articolo 5, paragrafo 4, primo e secondo comma - Tutela degli azionisti di minoranza - Offerta obbligatoria di acquisto - Metodo di calcolo del valore delle azioni per determinare il prezzo equo - Potere di modifica del prezzo equo - Eccezioni al modo di calcolo standard in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati - Responsabilità dello Stato membro interessato - Danno sofferto dall’offerente, derivante da un’offerta di prezzo troppo elevata)
(2021/C 53/16)
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Augstākā tiesa (Senāts)
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Euromin Holdings (Cyprus) Limited
Convenuto: Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Dispositivo
1) |
L’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede tre metodi per determinare il prezzo equo al quale l’offerente deve acquistare le azioni di una società, tra i quali il metodo risultante dall’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, primo comma, di tale direttiva, e che impone di utilizzare sempre quello che dà luogo al prezzo più elevato, a condizione che i metodi di determinazione del prezzo equo diversi da quello risultante dall’applicazione di tale articolo 5, paragrafo 4, primo comma, siano attuati dall’autorità di vigilanza, nel rispetto dei principi generali fissati all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva nonché in circostanze e secondo criteri determinati da un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente. |
2) |
L’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2004/25 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale la quale prevede che, ai fini di un’offerta pubblica di acquisto, il valore dell’azione sia ottenuto dividendo gli attivi netti della società emittente, compresa la partecipazione di un azionista di minoranza, la quale, di conseguenza, non dà il controllo, per il numero di azioni emesse, a meno che non si tratti di un metodo di fissazione del prezzo dell’azione fondato su un criterio oggettivo di valutazione generalmente utilizzato nell’analisi finanziaria che possa essere considerato «chiaramente determinato» ai sensi di tale disposizione, circostanza che deve essere verificata dal giudice del rinvio. |
3) |
La direttiva 2004/25 deve essere interpretata nel senso che essa conferisce, nell’ambito del procedimento di offerta pubblica di acquisto, diritti all’offerente, idonei ad essere attuati nell’ambito di un’azione di responsabilità dello Stato. |
4) |
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora la responsabilità di uno Stato membro sia sorta per danni causati da una violazione di una norma di diritto dell’Unione mediante una decisione di un’autorità amministrativa di tale Stato, il risarcimento del danno materiale che ne deriva possa essere limitato al 50 % dell’importo di tale danno. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/14 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 10 dicembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — A. B., B. B. / Personal Exchange International Limited
(Causa C-774/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 15, paragrafo 1 - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Nozione di «consumatore» - Contratto di gioco del poker concluso on-line tra una persona fisica e un organizzatore di giochi d’azzardo - Persona fisica che si guadagna da vivere con il gioco del poker on-line - Conoscenze possedute da tale persona - Regolarità dell’attività)
(2021/C 53/17)
Lingua processuale: lo sloveno
Giudice del rinvio
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: A. B., B. B.
Convenuto: Personal Exchange International Limited
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. deve essere interpretato nel senso che una persona fisica domiciliata in uno Stato membro la quale, da un lato, abbia concluso con una società stabilita in un altro Stato membro un contratto per giocare a poker su Internet, contenente condizioni generali determinate da quest’ultima e, dall’altro, non abbia né ufficialmente dichiarato una siffatta attività né offerto tale attività a terzi a titolo di servizio a pagamento, non perde la qualità di «consumatore» ai sensi di tale disposizione anche qualora giochi a detto gioco per molte ore al giorno, possieda conoscenze estese e ottenga da tale gioco vincite ingenti.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/15 |
Richiesta di parere presentata dal Regno del Belgio ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE
(Parere C-1/20)
(2021/C 53/18)
Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali
Richiedente
Regno del Belgio (rappresentanti: C. Pochet, J.-C. Halleux, M. Van Regemorter, S. Baeyens, agenti)
Quesiti sottoposti alla Corte
Se il progetto di Trattato sulla Carta dell’energia modernizzato sia compatibile con i Trattati, e segnatamente con gli articoli 19 TUE e 344 TFUE:
— |
per quanto riguarda l’articolo 26 di detto accordo, qualora tale articolo possa essere interpretato nel senso che esso consente l’applicazione intra-UE della procedura di risoluzione delle controversie; |
— |
qualora l’articolo 26 di detto accordo debba essere interpretato nel senso che esso consente l’applicazione intra-UE della procedura di risoluzione delle controversie, in quanto l’accordo medesimo non prevede norme specifiche espresse o clausole esplicite sull’applicazione discrezionale (clause de déconnexion), in particolare nelle definizioni di investimento e di investitore di cui all’articolo 1 dell’accordo previsto, che sanciscano la disapplicazione della procedura generale di detto articolo 26 tra gli Stati membri. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Notariusz Justyna Gawlica — Krapkowice (Polonia) il 12 agosto 2020 — OKR
(Causa C-387/20)
(2021/C 53/19)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Notariusz Justyna Gawlica — Krapkowice (Polonia)
Parte
OKR
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debba essere interpretato nel senso che anche una persona, che non sia cittadina dell'Unione europea, ha il diritto di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza. |
2) |
Se l'articolo 75, in combinato disposto con l'articolo 22, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di tale paese terzo che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione possa effettuare la scelta della legge; ed in particolare,
|
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado Contencioso Administrativo n.o 1 de Pontevedra (Spagna) il 2 settembre 2020 — UN / Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
(Causa C-409/20)
(2021/C 53/20)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado Contencioso Administrativo n.o 1 de Pontevedra
Parti
Ricorrente: UN
Resistente: Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
Questione pregiudiziale
Se la direttiva 2008/115/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante «norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare» (articoli 4, paragrafo 3, 6, paragrafi 1 e 5, e 7, paragrafo 1), debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale [articoli 53, paragrafo 1, lettera a), 55, paragrafo 1, lettera b), 57 e 28, paragrafo 3, lettera c), della Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (legge organica 4/2000, dell’11 gennaio 2000, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale)] che sanziona il soggiorno irregolare degli stranieri, in assenza di circostanze aggravanti, inizialmente con un’ammenda accompagnata dall’ordine di rimpatrio volontario nel paese di origine, seguita, in un secondo momento, dalla sanzione dell’allontanamento se lo straniero non regolarizza la propria posizione né ritorna volontariamente nel suo paese.
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti (Romania) il 20 ottobre 2020 — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti
(Causa C-532/20)
(2021/C 53/21)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Bucureşti
Parti
Ricorrente: Alstom Transport SA
Resistenti: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 1, paragrafo 1, comma 3, l’articolo 1, paragrafo 3, e l’articolo 2 quater della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (1), debbano essere interpretati nel senso che il termine per la proposizione del ricorso, da parte dell’offerente designato vincitore nell’ambito della procedura di aggiudicazione, avverso la decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile l’offerta presentata dall’offerente classificato in una posizione inferiore nella graduatoria di gara debba essere calcolato in relazione alla data in cui sorge l’interesse dell’offerente designato vincitore, a seguito della presentazione da parte dell’offerente non vincitore di un ricorso contro il risultato della procedura d’appalto.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln (Germania) il 3 novembre 2020 — ACC Silicones Ltd. / Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-572/20)
(2021/C 53/22)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti del procedimento principale
Ricorrente: ACC Silicones Ltd.
Resistente: Bundeszentralamt für Steuern
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 63 TFUE (già articolo 56 del Trattato CE) osti ad una norma tributaria nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, la quale, da una società con sede all’estero che percepisce dividendi da partecipazioni e non raggiunge la partecipazione minima di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/435/CEE (1) (come modificata dalla direttiva 2003/123/CE (2)), pretenda, ai fini del rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, la prova, da fornirsi mediante certificazione dell’amministrazione tributaria estera, del fatto che l’imposta sui redditi di capitale non può, a livello di detta società estera o di un soggetto che detiene in essa una partecipazione diretta o indiretta, essere imputata ovvero essere detratta quale spesa di gestione o costo di esercizio, nonché la prova del fatto che anche in concreto un’imputazione, una detrazione o un riporto non hanno avuto luogo, quando invece una prova siffatta non viene richiesta, ai fini del rimborso dell’imposta sui redditi di capitale, ad una società con sede in Germania che detenga una partecipazione della stessa entità. |
2) |
In caso di soluzione negativa della questione sub 1): Se il principio di proporzionalità e il principio dell’effetto utile ostino al requisito della presentazione della certificazione indicata nella questione sub 1), nel caso in cui per il percettore, residente all’estero, di dividendi derivanti da cosiddette partecipazioni a titolo di azionariato diffuso sia di fatto impossibile fornire tale certificazione. |
(1) Direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU 1990, L 225, pag. 6).
(2) Direttiva 2003/123/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2004, L 7, pag. 41).
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) il 5 novembre 2020 — SC Cridar Cons SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
(Causa C-582/20)
(2021/C 53/23)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Parti
Ricorrente: SC Cridar Cons SRL
Resistenti: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che consente alle autorità tributarie, dopo aver emesso un avviso di accertamento che nega il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte, di sospendere l’esame del reclamo amministrativo in attesa dell’esito di un procedimento penale che potrebbe fornire ulteriori elementi oggettivi riguardo al coinvolgimento del soggetto passivo nella frode fiscale. |
2) |
Se la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea alla questione precedente possa essere diversa qualora, durante la sospensione dell’esame del reclamo amministrativo, il soggetto passivo possa beneficiare di misure provvisorie atte a sospendere gli effetti del diniego del diritto alla detrazione dell’IVA. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid (Spagna) il 5 novembre 2020 — BFF Finance Iberia S.A.U. / Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León
(Causa C-585/20)
(2021/C 53/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Valladolid
Parti
Ricorrente: BFF Finance Iberia S.A.U.
Resistente: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León
Questioni pregiudiziali
Tenuto conto delle disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, 6 e 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/7/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (1):
1) |
se l’articolo 6 della direttiva debba essere interpretato nel senso che, in ogni caso, l’importo di EUR 40 è dovuto per ciascuna fattura, purché la parte creditrice abbia individuato le fatture nelle proprie domande in via amministrativa e contenzioso amministrativa, oppure tale somma sia dovuta per ciascuna fattura in ogni caso, anche qualora siano state presentate domande congiunte e generiche. |
2) |
Come debba essere interpretato l’articolo 198, paragrafo 4, della legge 9/2017, che stabilisce un periodo di pagamento di 60 giorni in ogni caso e per tutti i contratti, prevedendo un periodo iniziale di 30 giorni per l’approvazione e un ulteriore periodo di 30 giorni per il pagamento, dal momento che [OR 12] l’articolo 23 della direttiva enuncia quanto segue: «Lunghi periodi di pagamento e ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni per merci e servizi determinano costi ingiustificati per le imprese. Di conseguenza per le transazioni commerciali relative alla fornitura di merci o servizi da parte di imprese alle pubbliche amministrazioni è opportuno introdurre norme specifiche che prevedano, in particolare, periodi di pagamento di norma non superiori a trenta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia obiettivamente giustificato alla luce della particolare natura o delle caratteristiche del contratto, e in ogni caso non superiori a sessanta giorni di calendario». |
3) |
Come debba essere interpretato l’articolo 2 della direttiva. Se l’interpretazione della direttiva consenta di ritenere che, nella base di calcolo degli interessi di mora che la medesima direttiva riconosce, sia compresa l’IVA dovuta sulla prestazione effettuata e il cui importo è incluso nella fattura, oppure si debba distinguere e determinare il momento in cui il fornitore effettua il versamento dell’imposta all’Amministrazione finanziaria. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 10 novembre 2020 — Landkreis Northeim / Daimler AG
(Causa C-588/20)
(2021/C 53/25)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Hannover
Parti
Ricorrente: Landkreis Northeim
Resistente: Daimler AG
Intervenienti: Iveco Magirus AG, MAN SE, MAN Truck & Bus SE, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH
Questione pregiudiziale
Se la decisione della Commissione delle Comunità europee del 19 luglio 2016 (1) — C(2016) 4673 def. — adottata nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 — Autocarri) debba essere interpretata nel senso che anche i veicoli speciali, in particolare i veicoli destinati alla raccolta dei rifiuti, ricadano nella sfera di detta decisione.
(1) Pubblicata come C (2016) 4673 final, sintesi in GU 2017, C 108, pag. 6.
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/20 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 novembre 2020 — Interporto di Trieste SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-608/20)
(2021/C 53/26)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Interporto di Trieste SpA
Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;
in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 novembre 2020 — Soelia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-609/20)
(2021/C 53/27)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Soelia SpA
Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;
in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
15.2.2021 |
IT |
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C 53/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 novembre 2020 — Cosilt — Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-610/20)
(2021/C 53/28)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Cosilt — Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo
Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;
in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
15.2.2021 |
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C 53/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) il 17 novembre 2020 — Cosilt — Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo / Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
(Causa C-611/20)
(2021/C 53/29)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Cosilt — Consorzio per lo sviluppo economico locale di Tolmezzo
Resistenti: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA — GSE
Questione pregiudiziale
Se il diritto dell’Unione europea osti all’applicazione di una disposizione nazionale, come quella di cui all’articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 91/2014, come convertito dalla legge 116/2014, che riduce ovvero ritarda in modo significativo la corresponsione degli incentivi già concessi per legge e definiti in base ad apposite convenzioni sottoscritte dai produttori di energia elettrica da conversione fotovoltaica con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., società pubblica a tal funzione preposta;
in particolare, se tale disposizione nazionale sia compatibile con i principi generali del diritto dell’Unione europea di legittimo affidamento, di certezza del diritto, di leale collaborazione ed effetto utile; con gli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; con la direttiva n. 2009/28/CE (1) e con la disciplina dei regimi di sostegno ivi prevista; con l’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, in particolare in rapporto al Trattato sulla Carta europea dell’energia.
(1) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU 2009, L 140, pag. 16).
15.2.2021 |
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C 53/23 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Cluj (Romania) il 17 novembre 2020 — Happy Education SRL / Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
(Causa C-612/20)
(2021/C 53/30)
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Cluj
Parti
Ricorrente: Happy Education SRL
Resistenti: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), l’articolo 133 e l’articolo 134 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), debbano essere interpretati nel senso che i servizi educativi quali quelli contenuti nel programma nazionale «Școala după școală» [«La scuola dopo scuola»] possono essere inclusi nella nozione di «servizi strettamente connessi all’insegnamento scolastico», qualora siano forniti, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, da un ente privato, a fini commerciali e in assenza di un partenariato concluso con un istituto d’insegnamento. |
2) |
In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione, se il riconoscimento della ricorrente come «organismo con finalità simili», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, possa risultare dalle disposizioni legislative nazionali relative all’autorizzazione delle attività identificate tramite il codice CAEN 8559 — «Altre forme d’insegnamento (n.c.a.)» da parte dell’Oficiul Național al Registrului Comerțului (Ufficio nazionale del registro del commercio) nonché con riferimento al carattere di pubblico interesse delle attività educative del tipo «la scuola dopo scuola», che mirano a prevenire l’abbandono scolastico e l’abbandono scolastico precoce, il miglioramento del rendimento scolastico, il recupero scolastico, l’insegnamento accelerato, lo sviluppo personale e l’inclusione sociale. |
15.2.2021 |
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C 53/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 20 novembre 2020 — T.N., N.N. / E.G.
(Causa C-617/20)
(2021/C 53/31)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen
Parti
Istante: T.N., N.N.
Opponenti: E.G.
Questioni pregiudiziali
Alla Corte di giustizia dell’Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni pregiudiziali relative all’interpretazione degli articoli 13 e 28 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1).
1) |
Se la dichiarazione di rinuncia di un erede, resa dallo stesso dinanzi al giudice dello Stato membro giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale e conformemente ai requisiti di forma ivi vigenti, sostituisca la dichiarazione di rinuncia da presentare al giudice di un altro Stato membro, giurisdizionalmente competente per la successione mortis causa, cosicché venga considerata efficace al momento del rilascio della dichiarazione (sostituzione). |
2) |
Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1): Se, ai fini dell’efficacia della dichiarazione di rinuncia, occorra che il l’autore, oltre alla dichiarazione resa in forma valida dinanzi al giudice giurisdizionalmente competente in base alla sua residenza abituale, comunichi l’avvenuto rilascio di tale dichiarazione anche al giudice giurisdizionalmente competente per la successione. |
3) |
Nell’ipotesi in cui si debba rispondere in senso negativo alla questione sub 1) e in senso affermativo alla questione sub 2):
|
15.2.2021 |
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C 53/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 25 novembre 2020 — Skatteverket / DSAB Destination Stockholm AB
(Causa C-637/20)
(2021/C 53/32)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta förvaltningsdomstolen
Parti
Ricorrente: Skatteverket
Resistente: DSAB Destination Stockholm AB
Questione pregiudiziale
Se l'articolo 30 bis della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che una carta, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente al titolare di ricevere diversi servizi in un determinato luogo, per un periodo limitato e fino a un certo valore, costituisce un buono e, in circostanze siffatte, costituisce un buono multiuso.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (GU 2016, L 77, pag, 9).
15.2.2021 |
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C 53/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Överklagandenämnden för studiestöd (Svezia) il 25 novembre 2020 — MCM / Centrala studiestödsnämnden
(Causa C-638/20)
(2021/C 53/33)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Överklagandenämnden för studiestöd
Parti
Ricorrente: MCM
Convenuto: Centrala studiestödsnämnden
Questione pregiudiziale
Se uno Stato membro (il paese d’origine), nonostante quanto disposto all'articolo 45 TFUE e all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 (1), e tenendo conto degli interessi di bilancio del paese d'origine, possa stabilire il requisito, per il figlio del lavoratore migrante, qualora quest’ultimo sia rientrato nel paese d'origine, di avere un collegamento con il paese d’origine al fine di concedere a tale figlio studente un aiuto finanziario per studiare all'estero, nell'altro Stato membro dell'UE in cui il genitore del figlio ha precedentemente lavorato (il paese ospitante), in una situazione in cui:
i) |
dopo il ritorno dal paese ospitante, il genitore abbia vissuto e lavorato nel paese d’origine per almeno otto anni, |
ii) |
il figlio non abbia accompagnato il genitore nel paese d’origine, ma sia rimasto fin dalla nascita nel paese ospitante, e |
iii) |
il paese d’origine preveda lo stesso requisito di un collegamento per gli altri cittadini del paese d’origine che non soddisfano il requisito di residenza e che chiedono un aiuto finanziario agli studi per studiare all'estero in un altro paese dell'Unione europea. |
(1) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).
15.2.2021 |
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C 53/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Poznaniu (Polonia) il 26 novembre 2020 — W. J. / L. J. e J. J. rappresentati dal rappresentante legale A. P.
(Causa C-644/20)
(2021/C 53/34)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Sąd Okręgowy w Poznaniu
Parti
Ricorrente: W. J.
Resistenti: L. J. e J. J. rappresentati dal rappresentante legale A. P.
Questione pregiudiziale
Se l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo dell'Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, approvato a nome della Comunità europea con decisione del Consiglio 2009/941/CE, del 30 novembre 2009 (1), debba essere interpretato nel senso che un creditore minorenne può acquisire una nuova residenza abituale nello Stato in cui è stato trattenuto illecitamente, nel caso di emissione da parte del giudice di un ordine di ritorno del creditore nello Stato in cui risiedeva abitualmente immediatamente prima dell’illecito mancato rientro.
15.2.2021 |
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C 53/26 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 1o dicembre 2020 — V A, Z A / TP
(Causa C-645/20)
(2021/C 53/35)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrenti: V A e Z A
Resistente: TP
Questione pregiudiziale
Se le disposizioni dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (1), debbano essere interpretate nel senso che se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, l’organo giurisdizionale di uno Stato membro in cui il defunto non aveva la propria residenza abituale deve rilevare d’ufficio la propria competenza sussidiaria, come prevista nel testo normativo, laddove accerti che il de cuius aveva la cittadinanza di tale Stato e ivi possedeva beni.
15.2.2021 |
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C 53/27 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 1o dicembre 2020 — XG / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Causa C-647/20)
(2021/C 53/36)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)
Parti
Ricorrente: XG
Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira
Questione pregiudiziale
Se le plusvalenze risultanti da un’operazione immobiliare consistente nella vendita di un immobile acquisito da una cittadina portoghese, che non è residente nell’Unione europea, possano essere assoggettate a un trattamento fiscale discriminatorio, più oneroso, rispetto a quello che si applica ai contribuenti residenti, i quali beneficiano della riduzione del 50 % del valore della plusvalenza che costituisce la base imponibile dell’imposta sul reddito, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE.
15.2.2021 |
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C 53/27 |
Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Commissione europea / Slovacchia
(Causa C-683/20)
(2021/C 53/37)
Lingua processuale: lo slovacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lindenthal e M. Noll-Ehlers, agenti)
Convenuta: Repubblica slovacca
Conclusioni della ricorrente
— |
Constatare che la Repubblica slovacca ha violato l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VI della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (1), avendo omesso di elaborare piani d’azione e di trasmettere alla Commissione una sintesi dei piani d’azione per 445 assi stradali principali; |
— |
constatare che la Repubblica slovacca ha violato l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VI della direttiva 2002/49, avendo omesso di elaborare piani d’azione e di trasmettere alla Commissione una sintesi dei piani d’azione per 16 assi ferroviari principali; |
— |
condannare la Repubblica slovacca alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/49, la Repubblica slovacca doveva provvedere affinché entro il 18 luglio 2013 fossero messi a punto piani d’azione per gli assi stradali principali (su cui transitano più di tre milioni di veicoli all'anno) e per gli assi ferroviari principali (su cui transitano più di 30 000 treni all'anno) situati nel suo territorio. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VI della medesima direttiva 2002/49, la Repubblica slovacca doveva provvedere affinché le sintesi dei piani d'azione fossero trasmesse alla Commissione entro il 18 gennaio 2014.
La Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato VI della direttiva 2002/49, per quanto riguarda 445 assi stradali principali e 16 assi ferroviari principali da essa precedentemente notificati alla Commissione.
15.2.2021 |
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C 53/28 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Commissione / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-692/20)
(2021/C 53/38)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Armenia, P.-J. Loewenthal, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare che, non avendo preso le misure che l’esecuzione della sentenza di questa Corte nella causa C-503/17, Commissione/Regno Unito EU:C:2018:831 comporta, il Regno Unito è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 260, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 127 e 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (1); |
— |
condannare il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 127 e 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, a versare alla Commissione: |
— |
una penalità giornaliera pari a EUR 268 878,50 a decorrere dalla data della sentenza nel presente procedimento fino alla data in cui il Regno Unito darà esecuzione alla sentenza nella causa C-503/17; |
— |
una somma forfettaria pari a EUR 35 873,20 moltiplicata per il numero di giorni trascorsi tra la data di pronuncia della sentenza nella causa C-503/17 e la data in cui il Regno Unito darà esecuzione a tale sentenza o, se anteriore, la data della sentenza nel presente procedimento, somma in ogni caso di importo non inferiore a EUR 8 901 000; e |
— |
condannare il Regno Unito alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con sentenza 17 ottobre 2018, causa C-503/17, Commissione/Regno Unito, EU:C:2018:831, la Corte ha dichiarato che il Regno Unito, non avendo soppresso il diritto delle imbarcazioni private da diporto di usare per la propulsione carburante marcato, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (2). Poiché il Regno Unito non ha preso le misure che l’esecuzione della summenzionata sentenza comporta, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.
Nel suo ricorso, la Commissione propone alla Corte, conformemente all’articolo 260 TFUE in combinato disposto con gli articoli 127 e 131 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, di infliggere al Regno Unito una penalità giornaliera pari a EUR 268 878,50 a decorrere dalla data della sentenza nel presente procedimento fino alla data in cui il Regno Unito darà esecuzione alla sentenza nella causa C-503/17 e una somma forfettaria pari a EUR 35 873,20 moltiplicata per il numero di giorni trascorsi tra la data di pronuncia della sentenza nella causa C-503/17 e la data in cui il Regno Unito darà esecuzione a tale sentenza o, se anteriore, la data della sentenza nel presente procedimento, somma in ogni caso di importo non inferiore a EUR 8 901 000.
Tribunale
15.2.2021 |
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C 53/30 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — VP / Cedefop
(Causa T-187/18) (1)
(«Funzione pubblica - Agenti temporanei - Domanda di rinnovo a tempo indeterminato del contratto - Decisione di non rinnovo - Errore manifesto di valutazione - Diritto di essere ascoltato - Articolo 26 dello Statuto - Responsabilità - Danno materiale - Danno morale»)
(2021/C 53/39)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: VP (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (rappresentanti: M. Brugia, agente, assistita da T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento della decisione del Cedefop del 12 maggio 2017 di non rinnovare a tempo indeterminato il contratto di agente temporaneo della ricorrente e, se del caso, della decisione del 1o dicembre 2017 recante rigetto del suo reclamo del 9 agosto 2017 avverso la decisione del 12 maggio 2017 e, dall’altro lato, al risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente asserisce di aver subito a causa di dette decisioni.
Dispositivo
1) |
La decisione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) del 12 maggio 2017 di non rinnovare il contratto di agente temporaneo di VP è annullata. |
2) |
La decisione del 1o dicembre 2017 recante rigetto del reclamo di VP è annullata. |
3) |
Il Cedefop è condannato a versare EUR 30 000 a titolo di risarcimento del danno materiale causato a VP. |
4) |
Il Cedefop è condannato a versare EUR 10 000 a titolo di risarcimento del danno morale causato a VP. |
5) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
6) |
Il Cedefop è condannato alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/31 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — PlasticsEurope / ECHA
(Causa T-207/18) (1)
(«REACH - Definizione di un elenco di sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Integrazione all’iscrizione della sostanza bisfenolo A in tale elenco - Articoli 57 e 59 del regolamento n. 1907/2006 - Errore manifesto di valutazione - Approccio dell’efficacia probatoria degli elementi di prova - Studi esplorativi - Usi intermedi - Proporzionalità»)
(2021/C 53/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: PlasticsEurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: R. Cana, E. Mullier e F. Mattioli, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: M. Heikkilä, W. Broere e C. Buchanan, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs e S. Heimerl, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc e W. Zemamta, agenti), ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, avvocato)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione ED/01/2018 dell’ECHA, del 3 gennaio 2018, con la quale la voce esistente relativa al bisfenolo A nell’elenco delle sostanze candidate all’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3), conformemente all’articolo 59 di tale regolamento, è stata integrata nel senso che il bisfenolo A è stato identificato anche come sostanza avente proprietà che perturbano il sistema endocrino e che possono avere effetti gravi per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui all’articolo 57, lettere da a) a e), di detto regolamento, il tutto ai sensi dell’articolo 57, lettera f), del medesimo regolamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La PlasticsEurope sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e dalla ClientEarth. |
3) |
La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/32 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — VW / Commissione
(Causa T-243/18) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Coniuge superstite - Pensione di reversibilità - Articoli 18 e 20 dell’allegato VIII dello Statuto - Requisiti di ammissibilità - Durata del matrimonio - Eccezione di illegittimità - Parità di trattamento - Principio di proporzionalità»)
(2021/C 53/41)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: VW (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e L. Vernier, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: D. Boytha e J. Steele, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 26 giugno 2017 che respinge la domanda della ricorrente di concessione di una pensione reversibilità e, ove necessario, della decisione recante rigetto del reclamo avverso tale decisione del 19 gennaio 2018.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 26 giugno 2017 che respinge la domanda di VW di concessione di una pensione di reversibilità è annullata. |
2) |
La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute da VW. |
3) |
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/32 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — American Airlines / Commissione
(Causa T-430/18) (1)
(«Concorrenza - Concentrazioni - Mercato del trasporto aereo - Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE - Impegni - Decisione che concede diritti acquisiti - Errore di diritto - Nozione di uso adeguato»)
(2021/C 53/42)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: American Airlines Inc. (Fort Worth, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: J.-P. Poitras, solicitor, J. Ruiz Calzado e J. Wileur, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Franchoo, H. Leupold e L. Wildpanner, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Delta Air Lines, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Demetriou, QC, C. Angeli e I. Giles, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2018) 2788 final della Commissione, del 30 aprile 2018, che concede diritti acquisiti alla Delta Air Lines (caso M.6607 — US Airways/American Airlines).
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
L’American Airlines, Inc. è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) |
La Delta Air Lines, Inc. si farà carico delle proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/33 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Pareto Trading / EUIPO — Bikor e Bikor Professional Color Cosmetics (BIKOR EGYPTIAN EARTH)
(Causa T-438/18) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo BIKOR EGYPTIAN EARTH - Impedimento assoluto alla registrazione - Malafede - Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 53/43)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Pareto Trading Co., Inc. (Carlstadt, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentanti: I. Sempere Massa, C. Martínez-Tercero Molina e V. Balaguer Fuentes, avocats)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája, H. O’Neill, V. Ruzek e S. Hanne, agenti)
Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Elżbieta Korbut Bikor (Danzica, Polonia), Bikor Professional Color Cosmetics Małgorzata Wedekind (Danzica)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 aprile 2018 (procedimento R 1826/2015-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Pareto Trading, da un lato, e la sig.ra Bikor e la Bikor Professional Color Cosmetics Małgorzata Wedekind, dall’altro.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Pareto Trading Co., Inc. è condannata alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/34 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — 3V Sigma/ECHA
(Causa T-176/19) (1)
(«REACH - Valutazione delle sostanze - Uvasorb HEB - Decisione dell’ECHA con cui vengono richieste informazioni supplementari - Articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 - Domanda volta a individuare gli eventuali prodotti di trasformazione o di degradazione della sostanza - Proporzionalità - Necessità dello studio supplementare richiesto - Condizioni pertinenti e condizioni realistiche - Temperatura prevista dallo studio - Errore manifesto di valutazione»)
(2021/C 53/44)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: 3V Sigma SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: C. Bryant, S. Hainsworth, solicitors e D. Anderson, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (rappresentanti: A. Hautamäki, J. Alaranta e W. Broere, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, D. Klebs e S. Heimerl, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta a ottenere il parziale annullamento della decisione A-004-2017 della commissione di ricorso dell’ECHA, del 15 gennaio 2019, in quanto con essa veniva respinto il ricorso presentato dalla ricorrente avverso la decisione dell’ECHA del 20 dicembre 2016, con cui venivano richieste informazioni supplementari sulla sostanza uvasorb HEB e in quanto con essa veniva fissata la data limite per presentare tali informazioni al 22 ottobre 2020.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La 3V Sigma SpA sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), incluse quelle sostenute nell’ambito del procedimento sommario. |
3) |
La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/34 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Azarov / Consiglio
(Causa T-286/19) (1)
(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina - Congelamento dei capitali - Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco - Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»)
(2021/C 53/45)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J. Van Blaaderen e P. Mahnič, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 1), nella parte in cui il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive.
Dispositivo
1) |
La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Mykola Yanovych Azarov è stato mantenuto nell’elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applicano tali misure restrittive. |
2) |
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/35 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — H.R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)
(Causa T-535/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo JCE HOTTINGUER - Marchio nazionale non registrato anteriore HOTTINGER - Impedimento alla registrazione relativo - Rinvio al diritto nazionale che disciplina il marchio anteriore - Regime dell’azione di common law per abuso di denominazione (action for passing off) - Articolo 8, paragrafo 4, e articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti, rispettivamente, articolo 8, paragrafo 4, e articolo 60, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»))
(2021/C 53/46)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: H.R. Participations SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: P. Wilhelm, J. Rossi, E. Dumur e G. Hadot-Pericard, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Hottinger Investment Management Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: W. Sander, solicitor e M. Beebe, barrister)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 maggio 2019 (procedimento R 2078/2018-2), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Hottinger Investment Management e la H.R. Participations.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La H.R. Participations SA è condannata alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/36 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Cinkciarz.pl / EUIPO (€$)
(Causa T-665/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo €$ - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Obbligo di motivazione»)
(2021/C 53/47)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Cinkiarz.pl Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Polonia) (rappresentanti: E. Skrzydło-Tefelska e K. Gajek avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 luglio 2019 (procedimento R 1345/2018-1), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo €$ come marchio dell’Unione europea.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Cinkciarz.pl sp. z o.o. è condannata alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/36 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — HA / Commissione
(Causa T-736/19) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Rimborso delle spese mediche - Massimale di rimborso per gli apparecchi per il trattamento dell’apnea notturna - Ricorso di annullamento - Insussistenza di un atto meramente confermativo - Interesse ad agire - Ricevibilità - Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari - Disposizioni generali di esecuzione»)
(2021/C 53/48)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HA (rappresentante: S. Kreicher, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, A.-C. Simon e M. Brauhoff, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione con cui è fissato un massimale di rimborso di EUR 3 100 per la locazione di un apparecchio medico nel corso del periodo compreso tra il 1o marzo 2019 e il 29 febbraio 2024.
Dispositivo
1) |
La decisione della Commissione europea del 17 gennaio 2019 con cui è fissato un massimale di rimborso di EUR 3 100 per la locazione di un apparecchio medico nel corso del periodo compreso tra il 1o marzo 2019 e il 29 febbraio 2024, e la decisone della Commissione del 13 agosto 2019, recante rigetto del reclamo proposto contro detta prima decisione, sono annullate. |
2) |
La Commissione è condannata alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/37 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Alkemie Group/EUIPO — Mann & Schröder (ALKEMIE)
(Causa T-859/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALKEMIE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Alkmene - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 53/49)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Alkemie Group sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: A. Korbela, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mann & Schröder GmbH (Siegelsbach, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2019 (procedimento R 2230/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mann & Schröder e l’Alkemie Group.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 settembre 2019 (procedimento R 2230/2018-2) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso dell’Alkemie Group sp. z o.o per quanto riguarda i «complementi alimentari» di cui alla classe 5. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/38 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Alkemie Group/EUIPO — Mann & Schröder (ALKEMIE)
(Causa T-860/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ALKEMIE - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore Alkmene - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 53/50)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Alkemie Group sp. z o.o. (Gdynia, Polonia) (rappresentante: A. Korbela, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mann & Schröder GmbH (Siegelsbach, Germania)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2019 (procedimento R 2231/2018-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Mann & Schröder e l’Alkemie Group.
Dispositivo
1) |
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 settembre 2019 (procedimento R 2231/2018-2) è annullata nella parte in cui ha respinto il ricorso dell’Alkemie Group sp. z o.o per quanto riguarda i «complementi alimentari» di cui alla classe 5. |
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
3) |
Ciascuna delle parti si farà carico delle proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/38 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Production Christian Gallimard / EUIPO — Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD)
(Causa T-863/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD - Marchi dell’Unione europea denominativi anteriori GALLIMARD - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Confronto concettuale - Patronimici - Posizione distintiva autonoma - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 53/51)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Production Christian Gallimard (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: L. Dreyfuss-Bechmann, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: V. Ruzek, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-A. Bénazéraf e Y. Diringer, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 1o ottobre 2019 (procedimento R 2316/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra l’Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française e la Production Christian Gallimard.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Production Christian Gallimard è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). |
3) |
L’Éditions Gallimard la nouvelle revue française éditions de la nouvelle revue française SA si farà carico delle proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/39 |
Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Gustopharma Consumer Health / EUIPO — Helixor Heilmittel (HELIX ELIXIR)
(Causa T-883/19) (1)
(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo HELIX ELIXIR - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore HELIXOR - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [devenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 53/52)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Gustopharma Consumer Health, SL (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Gómez López e J. Mora Cortés, avvocati)
Convenuta: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Helixor Heilmittel GmbH (Rosenfeld, Germania) (rappresentante: J. Klink, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2019 (procedimento R 100/2019-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Helixor Heilmittel e la Gustopharma Consumer Health.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Gustopharma Consumer Health, SL, è condannata alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/40 |
Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2020 — La Quadrature du Net e a./Commissione
(Causa T-738/16) (1)
(«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Trasferimento di dati personali verso gli Stati Uniti - Dichiarazione d’invalidità dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2021/C 53/53)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: La Quadrature du Net (Parigi, Francia), French Data Network (Amiens, Francia), Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (Fédération FDN) (Amiens) (rappresentante: A. Fitzjean Ò. Cobhthaigh, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Nardi, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Parigi, Francia) (rappresentante: F.-P. Lani, avvocato)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Vláčil e O. Serdula, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: S. Eisenberg, S. Heimerl, D. Klebs e J. Möller, agenti), Repubblica francese (rappresentanti: E. Armoët ed E. de Moustier, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. Bulterman e C. Schillemans, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: S. Brandon, agente, assistito da J. Holmes, QC), Stati Uniti d’America (rappresentanti: H. Viaene, C. Evrard, E. Valgaeren, P. Wytinck, avvocati, S. Kingston e E. Barrington, SC), Digitaleurope (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Cahir, V. Power, solicitors, e M. Gray, SC), Microsoft Corp. (Redmond, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Bourgeois e M. Meulenbelt, avvocati), BSA Business Software Alliance, Inc. (Washington, DC, Stati Uniti) (rappresentanti: B. Van Vooren e K. Van Quathem, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso. |
2) |
La Commissione europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle della Quadrature du Net, della French Data Network e della Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs (Fédération FDN). |
3) |
La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, gli Stati Uniti d’America, l’Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir), la DigitalEurope, la Microsoft Corp. e la BSA Business Software Alliance, Inc., si faranno carico delle proprie spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/41 |
Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Universität Bremen / REA
(Causa T-660/19) (1)
(«Ricorso di annullamento - Progetto di sovvenzione - Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon 2020” - Invito a presentare proposte H2020-SC6-Governance-2019 - Decisione della REA recante rigetto di una proposta - Mancanza di rappresentanza da parte di un avvocato - Irricevibilità manifesta del ricorso»)
(2021/C 53/54)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Universität Bremen (Brema, Germania) (rappresentante: C. Schmid, professore universitario)
Convenuta: Agenzia esecutiva per la ricerca (rappresentanti: S. Payan-Lagrou e V. Canetti, agenti, assistiti da R. van der Hout e C. Wagner, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione Ares(2019) 4590599 della REA, del 16 luglio 2019, che respinge la proposta presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte H2020-SC6-Governance-2019.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. |
2) |
L’Universität Bremen sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Agenzia esecutiva per la ricerca (REA). |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/41 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2020 — Junqueras i Vies / Parlamento
(Causa T-24/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Diritto istituzionale - Membro del Parlamento - Privilegi e immunità - Annuncio da parte del presidente del Parlamento europeo della constatazione della vacanza di un seggio di un deputato europeo - Domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità di un deputato europeo - Atti non impugnabili - Irricevibilità»)
(2021/C 53/55)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Spagna) (rappresentante: A. Van den Eynde Adroer, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, N. Görlitz e C. Burgos, agenti)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento, in primo luogo, della constatazione della vacanza del seggio del ricorrente a decorrere dal 3 gennaio 2020, annunciata dal presidente del Parlamento nella seduta plenaria del 13 gennaio 2020, e, in secondo luogo, dell’asserito rigetto da parte di quest’ultimo della domanda di prendere urgentemente un’iniziativa per confermare l’immunità del ricorrente, domanda presentata a nome del medesimo il 20 dicembre 2019 da parte della sig.ra Riba i Giner, deputata europea, sulla base dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) |
Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna. |
3) |
Il sig. Oriol Junqueras i Vies è condannato alle spese, incluse quelle nell’ambito della causa T-24/20 R. |
4) |
Il Regno di Spagna si fa carico delle spese relative alla propria domanda di intervento. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/42 |
Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2020 — ClientEarth / Commissione
(Causa T-255/20) (1)
(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Comitatologia - Comitato tecnico sui veicoli a motore - Ordine del giorno della 79a riunione del comitato - Diritto all’informazione applicabile negli Stati membri dell’Unione per quanto riguarda le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri - Diniego implicito di accesso - Decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso - Non luogo a statuire»)
(2021/C 53/56)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Logue, solicitor, e J. Kenny, barrister)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude, C. Ehrbar e G. Gattinara, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione implicita della Commissione, del 26 febbraio 2020, che nega l’accesso a talune parti del verbale della 79a riunione del Comitato tecnico sui veicoli a motore del 12 febbraio 2019.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
La Commissione europea è condannata alle spese. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/43 |
Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — Bonicelli / Impresa comune Fusion for Energy
(Causa T-520/20) (1)
(«Funzione pubblica - Funzionari - Esercizio di promozione 2019 - Decisione di non promozione - Sostituzione dell’atto impugnato in corso di giudizio - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)
(2021/C 53/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Tullio Bonicelli (Badalona, Spagna) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)
Convenuta: Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione (rappresentante: G. T. Poszler, agente)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento, da un lato, della decisione dell'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione del 24 ottobre 2019 di non includere il nome del ricorrente nell'elenco definitivo dei funzionari promossi a titolo dell'esercizio di promozione 2019 e, dall'altro, della sua decisione dell’8 maggio 2020 che respinge il reclamo proposto dal ricorrente avverso tale decisione.
Dispositivo
1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
2) |
L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal sig. Tullio Bonicelli. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/43 |
Ordinanza del presidente del Tribunale del 15 dicembre 2020 — Genekam Biotechnology / Commissione
(Causa T-579/20 R)
(«Procedimento sommario - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)
(2021/C 53/58)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Genekam Biotechnology AG (Duisburg, Germania) (rappresentante: S. Hertwig, avvocato)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Estrada de Solà, A Katsimerou e R. Pethke, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 299 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione forzata della decisione C(2020) 5548 final della Commissione, del 7 agosto 2020, che stabilisce un obbligo pecuniario costituente titolo esecutivo nei confronti della ricorrente.
Dispositivo
1) |
La domanda di provvedimenti sommari è respinta. |
2) |
Le spese sono riservate. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/44 |
Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Symrise / ECHA
(Causa T-655/20)
(2021/C 53/59)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Symrise AG (Holzminden, Germania) (rappresentanti: A, B, C, lawyers)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del 18 agosto 2020 della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche nel procedimento numero A-010-2018; |
— |
condannare l'Agenzia alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha interpretato erroneamente il regolamento REACH richiedendo i test relativi alla sostanza su animali vertebrati, giustificando la necessità dei test con riferimento all'esposizione dei lavoratori e non prendendo in considerazione la sicurezza della sostanza come valutata ai sensi del regolamento sui cosmetici. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il suo obbligo di motivazione richiedendo lo studio esteso di tossicità riproduttiva su una generazione con diverse estensioni (l’«EOGRTS»). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione degli elementi di cui essa dispone e ha violato il suo obbligo di motivazione richiedendo che l’EOGRTS avrebbe dovuto essere condotto per via orale. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione richiedendo lo studio a lungo termine di tossicità su pesci (OCSE TG 234) ai sensi della sezione 9.1.6.1. dell’allegato IX del regolamento REACH, e ha interpretato erroneamente la colonna 2 della sezione 9.1 dell'allegato IX, ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita nonché l'articolo 25 del regolamento REACH. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’aver omesso di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ha violato l’articolo 25 del regolamento REACH e ha commesso un errore di valutazione manifesto nell'imporre i termini contenuti nella decisione impugnata. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/45 |
Ricorso proposto il 27 ottobre 2020 — Symrise / ECHA
(Causa T-656/20)
(2021/C 53/60)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Symrise AG (Holzminden, Germania) (rappresentanti: A, B,C, lawyers)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare integralmente la decisione del 18 agosto 2020 della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche nel procedimento numero A-009-2018; |
— |
condannare l'Agenzia alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha interpretato erroneamente il regolamento REACH richiedendo i test relativi alla sostanza su animali vertebrati, giustificando la necessità dei test con riferimento all'esposizione dei lavoratori e non prendendo in considerazione la sicurezza della sostanza come valutata ai sensi del regolamento sui cosmetici. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato il suo obbligo di motivazione decidendo che lo studio esteso di tossicità riproduttiva su una generazione con diverse estensioni (l’«EOGRTS») avrebbe dovuto essere condotto per via orale. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che l'Agenzia ha violato l'articolo 25 del regolamento REACH e ha commesso un errore manifesto di valutazione nell'imporre i termini contenuti nella decisione impugnata. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/45 |
Ricorso proposto il 3 dicembre 2020 — Lenovo Global Technology Belgium / Impresa comune EuroHPC
(Causa T-717/20)
(2021/C 53/61)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Lenovo Global Technology Belgium BV (Machelen, Belgio) (rappresentanti: S. Sakellariou, G. Forwood, K. Struckmann e F. Abou Zeid, avvocati)
Convenuta: Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
disporre le misure di organizzazione del procedimento richieste; |
— |
annullare la decisione dell’Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, del 29 settembre 2020 (Ares(2020)5103538), che ha respinto l’offerta presentata dalla Lenovo per il lotto 3 nell’ambito della gara di appalto SMART 2019/1084 relativa all’acquisizione del Supercomputer Leonardo, che sarà ospitato dal CINECA, in Italia, e ha aggiudicato il contratto ad un’altra società; e |
— |
condannare l’Impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato i principi della parità del trattamento e di trasparenza per non aver escluso l’offerente aggiudicataria, poiché quest’ultima non aveva soddisfatto una serie di requisiti obbligatori contenuti nelle specifiche tecniche. Più dettagliatamente, la convenuta non avrebbe escluso l’offerente aggiudicataria nonostante essa non avesse soddisfatto il requisito obbligatorio di una proposta a prezzo fisso, avendo incluso nella sua offerta una clausola di tasso di cambio reciproco, e non avendo indicato un prezzo fisso per i moduli di memoria. Inoltre, la convenuta avrebbe violato tali principi non escludendo l’offerente aggiudicataria per mancata inclusione nella sua offerta di altri requisiti elencati nelle specifiche tecniche. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe commesso una serie di errori di valutazione del punteggio delle prestazioni e del punteggio di efficienza della proposta dell’offerente aggiudicataria. Più specificamente, la convenuta sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’utilizzare un valore minimo HPCG errato nel calcolo dei punteggi delle prestazioni, avrebbe usato valori evidentemente errati per le prestazioni HPL e HPCG forniti dall’offerente aggiudicataria senza chiedere chiarimenti, commettendo un manifesto errore di valutazione e violando il principio di buona amministrazione, e avrebbe accettato valori sul consumo energetico evidentemente errati indicati dall’offerente aggiudicatrice, commettendo ancora una volta un manifesto errore di valutazione e violando il principio di buona amministrazione. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in una serie di errori relativi al criterio di aggiudicazione del «valore aggiunto europeo». Più specificamente, tale criterio sarebbe illegittimo in quanto estraneo all’oggetto dell’appalto, e avrebbe violato il principio della parità di trattamento, il regolamento finanziario, gli obblighi incombenti all’Unione europea in forza dell’Accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio nonché il principio di sana gestione finanziaria sancito dall’articolo 310, paragrafo 5, TFUE. Inoltre, la convenuta, nell’applicare detto criterio, avrebbe commesso un errore manifesto e avrebbe violato il principio della parità di trattamento. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta sarebbe incorsa in una serie di errori relativi al criterio di aggiudicazione della «sicurezza della catena logistica». Più specificamente, l’Unione europea avrebbe violato il principio della parità di trattamento e l’obbligo di motivazione ad essa incombente trattando l’offerta dell’offerente aggiudicataria in modo più favorevole rispetto a quella della ricorrente, senza alcuna giustificazione obiettiva, nonostante le due proposte fossero paragonabili sotto aspetti chiave. La convenuta sarebbe inoltre incorsa in un errore manifesto relativo alla valutazione di una serie di elementi della proposta della ricorrente rilevanti per il criterio di aggiudicazione della sicurezza della catena logistica. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/46 |
Ricorso proposto il 5 dicembre 2020 — WIZZ Air Hungary / Commissione
(Causa T-718/20)
(2021/C 53/62)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: WIZZ Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (WIZZ Air Hungary Zrt.) (Budapest, Ungheria) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 24 febbraio 2020 sull’aiuto di Stato SA.56244 — Rescue aid to Tarom (1); e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che l’aiuto di Stato in favore della Tarom non risponderebbe al requisito di compatibilità di cui agli Orientamenti della Commissione europea per il salvataggio e la ristrutturazione (2) per quanto concerne la necessità che l’aiuto di Stato contribuisca ad un obiettivo di reale interesse comune, dato che la Commissione avrebbe omesso di esaminare la rilevanza della Tarom nei mercati del trasporto aereo nazionale e internazionale e la probabilità di una sostituzione della Tarom. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che l’aiuto di Stato non soddisferebbe il criterio di compatibilità «una tantum» degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione, dal momento che il precedente periodo di ristrutturazione della Tarom si sarebbe protratto fino al 2019, vale a dire meno di dieci anni prima che la Commissione europea approvasse nuovi aiuti di Stato alla Tarom con la sua decisione del 24 febbraio 2020. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante le gravi difficoltà incontrate e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione. |
(2) Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1).
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/47 |
Ricorso proposto il 14 dicembre 2020 — OM / Commissione
(Causa T-728/20)
(2021/C 53/63)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: OM (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di diniego relativa alle richieste di spese 247-251 e 252-256; |
— |
annullare la decisione del 23 marzo 2020 che respinge il reclamo; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca innanzitutto la ricevibilità del suo ricorso proposto contro una decisione notificata attraverso il rigetto, in data 23 marzo 2020, del suo reclamo presentato il 5 dicembre 2019, che la ricorrente considera come una nuova decisione, adottata sulla base di un nuovo esame della sua situazione, dopo che l'amministrazione aveva accolto il motivo principale sviluppato nel suo primo reclamo. Nel merito, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sull’incoerenza delle decisioni rispetto al cambiamento di motivazione in seguito al rimborso di spese simili in passato. |
2. |
Secondo motivo, relativo alla mancanza di un esame concreto e dettagliato delle richieste di rimborso delle spese mediche in questione. |
3. |
Terzo motivo, relativo al mancato rispetto del diritto di essere ascoltato. |
4. |
Quarto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione del fascicolo. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/48 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Boquoi Handels/EUIPO (Rappresentazione di un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu)
(Causa T-734/20)
(2021/C 53/64)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Boquoi Handels OHG (Grünwald, Germania) (rappresentante: S. Lorenz, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo (Rappresentazione di un cristallo di ghiaccio su sfondo circolare blu) — Domanda di registrazione n. 17 970 116
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 settembre 2020 nel procedimento R 522/2020-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/49 |
Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Planistat Europe e Charlot/Commissione
(Causa T-735/20)
(2021/C 53/65)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Planistat Europe (Parigi, Francia), Hervé-Patrick Charlot (Parigi) (rappresentante: F. Martin Laprade, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare che la Commissione europea è incorsa in responsabilità extracontrattuale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 340 TFUE:
|
di conseguenza,
— |
condannare la Commissione europea al versamento della somma di EUR 150 000 per il danno morale subìto dal sig. Hervé-Patrick Charlot; |
— |
condannare la Commissione europea al versamento della somma di EUR 11 600 000 per il danno materiale subìto dai ricorrenti; |
— |
condannare la Commissione europea al rimborso della totalità delle spese sostenute dalla società Planistat e dal sig. Hervé-Patrick Charlot. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del diritto a una buona amministrazione poiché l’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e in seguito la Commissione europea avrebbero fatto affermazioni calunniose nei confronti dei ricorrenti, la cui innocenza sarebbe stata definitivamente confermata il 16 giugno 2016 dalla Corte di cassazione francese. A tale proposito, i ricorrenti sostengono che:
|
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e sul pregiudizio ai diritti della difesa e al principio di presunzione d’innocenza a causa della deplorevole leggerezza di cui avrebbe dato prova l’OLAF nel calunniare i ricorrenti alle autorità francesi, con lettera del 19 marzo 2003. A tale proposito, i ricorrenti ritengono che:
|
3. |
Terzo motivo, vertente sul pregiudizio all’obbligo di riservatezza riguardo ai dati personali, sulla violazione del diritto a una buona amministrazione e del principio di presunzione di innocenza a causa delle «fughe» che sarebbero provenute dall’OLAF sul contenuto della sua affermazione calunniosa del 19 marzo 2003. A tale proposito i ricorrenti affermano che:
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto a una buona amministrazione, nonché del principio di presunzione d’innocenza a causa del deposito di una denuncia con costituzione di parte civile e della comunicazione pubblica della Commissione nel luglio 2003. I ricorrenti adducono che:
|
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/50 |
Ricorso proposto il 16 dicembre 2020 — Ryanair / Commissione
(Causa T-737/20)
(2021/C 53/66)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione (UE) della Commissione europea del 3 luglio 2020 sull’aiuto di Stato SA.56943 (2020/N) — Lettonia — COVID-19: Recapitalisation of airBaltic (1); e |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea avrebbe applicato in maniera erronea l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE), e la propria comunicazione Quadro di riferimento temporaneo della Commissione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nel contesto dell'attuale epidemia di Covid-19 ed avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione giudicando che l’aiuto ponga rimedio ad una perturbazione grave dell’economia lettone, che l’airBaltic sia ammissibile all’aiuto e che le condizione relative alle distorsioni della concorrenza, all’uscita dello Stato e alle ristrutturazioni siano soddisfatte, violando il proprio obbligo di ponderare gli effetti positivi dell’aiuto e quelli negativi dello stesso sulle condizioni degli scambi e sul mantenimento di una concorrenza priva di distorsioni (vale a dire il «criterio di ponderazione»), nonché ritenendo che l’airBaltic non abbia un significativo potere di mercato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione violerebbe specifiche disposizioni del TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione dalla fine degli anni ‘80 (ossia i principi di non discriminazione, di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento). |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe avviato un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e avrebbe violato i diritti processuali della ricorrente. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell’obbligo di motivare la propria decisione. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/51 |
Ricorso proposto il 17 dicembre 2020 — Deutschtec / EUIPO — Group A (HOLUX)
(Causa T-738/20)
(2021/C 53/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Deutschtec GmbH (Petershagen/Eggersdorf, Germania) (rappresentante: R. Arnade, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Group A NV (Hasselt, Belgio)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «HOLUX» — Domanda di registrazione n. 17 371 378
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 ottobre 2020 nel procedimento R 223/2020-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata e la decisione della divisione di opposizione dell’EUIPO del 26 novembre 2019 nel procedimento B 3 051 677, nella misura in cui accoglie l’opposizione; |
— |
condannare l’EUIPO alle spese. |
Motivo invocato
— |
La decisione impugnata non contiene la necessaria conclusione tratta dal fatto che le espressioni «metalli comuni e loro leghe» e «prodotti in metallo» della classe 6 sono troppo vaghe. Inoltre, non contiene un’analisi accurata circa la questione se i destinatari nel mercato considererebbero prodotti con la stessa origine. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/52 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — UPL Europe e Indofil Industries (Netherlands) / Commissione
(Causa T-742/20)
(2021/C 53/68)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: UPL Europe Ltd (Warrington Cheshire, Regno Unito) e Indofil Industries (Netherlands) BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: C. Mereu e P. Sellar, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; |
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2087 della Commissione, del 14 dicembre 2020, concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva mancozeb, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (1) (in prosieguo: l’«atto impugnato»); e, |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che sarebbe stata violata una forma sostanziale, in quanto non sarebbe stata osservata la procedura di cui agli articoli da 11 a 14 del regolamento n. 844/2012. (2) |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la procedura di valutazione sarebbe stata inoltre viziata da una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la procedura di valutazione sarebbe stata viziata dalla violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione, e che la convenuta non avrebbe agito con imparzialità nell’ambito di detta procedura. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la procedura di valutazione sarebbe stata viziata da un manifesto errore di valutazione poiché la convenuta avrebbe preso in considerazione fatti irrilevanti quali la proposta classificazione nella categoria 1B come tossico per la riproduzione e le proprietà intrinseche del metabolita ETU della sostanza. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la procedura di valutazione sarebbe stata viziata da una violazione del principio del legittimo affidamento. |
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU 2012, L 252, pag. 26).
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/53 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Airoldi Metalli/Commissione
(Causa T-744/20)
(2021/C 53/69)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Airoldi Metalli Spa (Molteno, Italia) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, G. Pandey e V. Villante, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1428 della Commissione, del 12 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese (1); |
— |
disporre mezzi istruttori; |
— |
condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di base in quanto la convenuta avrebbe erroneamente definito il prodotto in esame basandosi sui metodi di produzione del prodotto (in prosieguo: «MPP»), su un riferimento errato ai codici della classificazione tariffaria della nomenclatura combinata dell’Unione europea. La ricorrente avrebbe altresì commesso un errore di diritto nel ritenere che i prodotti «realizzati in alluminio» fossero automaticamente qualificati come prodotti in esame. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, paragrafo 2, e 3, paragrafo 2, del regolamento di base, nonché su un errore manifesto di valutazione relativo alla definizione del prodotto in esame e alla valutazione delle importazioni dal paese interessato ai fini dell’analisi del pregiudizio. |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, poiché la Commissione avrebbe scelto erroneamente il paese «rappresentativo appropriato». |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 19, lettera a), del regolamento di base, dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dei diritti della difesa della ricorrente nonché dei principi di proporzionalità e della parità delle armi. La ricorrente sostiene di non aver ricevuto una comunicazione preventiva adeguata e che il regime della divulgazione preventiva previsto dal regolamento di base nei confronti degli importatori è illegale. |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, quanto allo status giuridico della relazione mediante la quale la Commissione stabilisce l’esistenza di significative distorsioni di mercato in un determinato paese o un determinato settore di tale paese. La ricorrente lamenta una violazione dei suoi diritti fondamentali poiché non ha potuto ricevere tale relazione in lingua italiana. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/54 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Symphony Environmental Technologies e Symphony Environmental / Parlamento e altri
(Causa T-745/20)
(2021/C 53/70)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Symphony Environmental Technologies plc (Borehamwood, Regno Unito), Symphony Environmental Ltd (Borehamwood) (rappresentanti: G. Harvey, P. Selley, Solicitors, J. Holmes, QC e J. Williams, Barrister)
Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti ai sensi dell'articolo 340, paragrafo 2, TFUE e/o dell'articolo 41, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali per quanto riguarda l'adozione dell'articolo 5 e del considerando 15 (nella misura in cui essi si applicano alla plastica oxo-biodegradabile), della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente (1); |
— |
di conseguenza, condannare i convenuti a risarcire il danno subito dalle ricorrenti, compreso qualsiasi ulteriore danno subito nelle more del procedimento, e/o prevedibile, maggiorato degli interessi dovuti, a un importo e ad un tasso da determinarsi nell'ambito del presente procedimento; |
— |
in subordine, ordinare alle parti di produrre dinanzi al Tribunale, entro un termine ragionevole a decorrere dalla data della sentenza, le cifre relative all'importo del risarcimento al quale sono pervenute le parti di comune accordo o, in mancanza di accordo, ordinare alle parti di presentare al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine all’importo; |
— |
in ogni caso, condannare i convenuti alle spese sostenute dalle ricorrenti nell'ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che, con il loro comportamento nell'ambito della preparazione e dell'adozione del divieto di cui all'articolo 5, i convenuti hanno agito in modo illecito e hanno violato i loro obblighi extracontrattuali nei confronti delle ricorrenti, e devono risarcire i danni cagionati, ai sensi dell'articolo 340 TFUE e/o dell'articolo 41 della Carta. Le ricorrenti sostengono che l'adozione del divieto di cui all'articolo 5 è viziata da errori procedurali, viola illegittimamente il principio di proporzionalità e/o è fondata su errori manifesti di valutazione. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che, a causa del comportamento illecito (collettivo o individuale) dei convenuti, le ricorrenti hanno subìto e/o rischiano di subire un danno, incluso (a) un lucro cessante; (b) un danno alla reputazione; (c) una perdita di valore societario. |
3. |
Terzo motivo, vertente sull'esistenza di un nesso di causalità sufficiente tra il comportamento illecito (collettivo o individuale) dei convenuti e i danni subìti e/o che possono essere subiti dalle ricorrenti. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/55 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — Grünig / Commissione
(Causa T-746/20)
(2021/C 53/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Grünig KG (Bad Kissingen, Allemagne) (rappresentanti: Y. Melin e B. Vigneron, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese in forza dell’articolo 263 TFUE, in quanto la Commissione europea ha violato l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, istituendo un dazio antidumping in modo discriminatorio tramite la concessione di un’esenzione sulla base del regime doganale di uso finale; |
— |
ordinare alla Commissione europea, nonché alle eventuali parti intervenienti a sostegno della Commissione, di sopportare la totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21), in quanto il regolamento impugnato, ossia il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (GU 2020, L 315, pag. 1), non assoggetta a dazio antidumping tutte le importazioni rispetto a cui sia stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano un pregiudizio.
La ricorrente afferma che la Commissione ha istituito un dazio antidumping in modo discriminatorio sulle importazioni di un prodotto, in violazione dell’articolo 9, paragrafo 5, del succitato regolamento 2016/1036, in quanto prevede un’esenzione da dazio antidumping a titolo del regime doganale di uso finale. Di conseguenza, la disposizione del regolamento sarebbe illegittima e dovrebbe essere annullata.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/56 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — EOC Belgium / Commissione
(Causa T-747/19)
(2021/C 53/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: EOC Belgium (Oudenaarde, Belgio) (rappresentanti: Y. Melin e B. Vigneron, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese in forza dell’articolo 263 TFUE, in quanto la Commissione europea ha violato l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, istituendo un dazio antidumping in modo discriminatorio tramite la concessione di un’esenzione sulla base del regime doganale di uso finale; |
— |
ordinare alla Commissione europea, nonché alle eventuali parti intervenienti a sostegno della Commissione, di sopportare la totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un motivo unico che, essenzialmente, è identico o simile a quello fatto valere nell’ambito della causa T-746/20, Grünig/Commissione.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/56 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — Correia / CESE
(Causa T-750/20)
(2021/C 53/73)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgio) (rappresentanti: Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuto: Comitato economico e sociale europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
di conseguenza disporre,
— |
l'annullamento della decisione del CESE dell’8 aprile 2020 che respinge la domanda di ricostituzione della carriera della ricorrente e, per quanto necessario, l'annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo intervenuta l’8 novembre 2020; |
— |
condannare il CESE a versare gli arretrati di retribuzione e i benefici finanziari derivati, oltre agli interessi di mora al tasso della Banca centrale europea maggiorato di due punti percentuali; |
— |
condannare il CESE al pagamento di EUR 2 000 per i danni morali; |
— |
condannare il convenuto alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e sulla violazione del principio di non discriminazione. La ricorrente sostiene che il modo in cui il Comitato economico e sociale europeo (CESE) adotta le decisioni relative alla promozione o al reinquadramento degli agenti temporanei nelle segreterie dei gruppi viola le garanzie procedurali dell'articolo 41 della Carta. Questo è stato il caso di tutte le decisioni di non promuovere o reinquadrare la ricorrente da quando è entrata in servizio. La ricorrente sostiene, da un lato, che tali decisioni sono prive di qualsiasi motivazione e, dall'altro, che nessun testo, decisione generale o comunicazione indica quali criteri vengono adottati e applicati per individuare tra gli agenti temporanei quelli che saranno promossi o reinquadrati. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto. A questo proposito, la ricorrente ritiene che, anche se il CESE dispone effettivamente di un potere discrezionale per stabilire i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo 10 del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, è pur vero che tali criteri e modalità devono garantire il grado di prevedibilità richiesto dal diritto dell'Unione. Tuttavia, bisogna constatare che non è così, poiché non esistono criteri, e ancor meno chiari e trasparenti, che permettano agli agenti temporanei di sapere come e a quali condizioni avverrà una promozione o un reinquadramento che porti alla conclusione di una modifica del contratto. |
3. |
Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto la decisione di reinquadrare la ricorrente solo tre volte dal 2004 sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, anche se si dovesse tener conto dei criteri derivanti dalla presunta prassi costante applicabile presso il CESE. |
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine. La ricorrente sostiene che i suoi interessi non sono stati presi in considerazione quando l'autorità abilitata a concludere i contratti ha deciso quali membri del personale sarebbero stati promossi o reinquadrati, e ciò fin dalla sua entrata in servizio. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/57 |
Ricorso proposto il 18 dicembre 2020 — KL / BEI
(Causa T-751/20)
(2021/C 53/74)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: KL (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)
Convenuta: Banca europea per gli investimenti
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; |
— |
di conseguenza, annullare la decisione della BEI del 18 maggio 2020 che dichiara i certificati medici del ricorrente dal 18 marzo al 18 aprile e dal 20 aprile al 20 maggio 2020 invalidi alla luce dell'articolo 3.3 dell'allegato X delle disposizioni amministrative; |
— |
per quanto necessario, annullare la decisione del 12 settembre 2020 che respinge il ricorso amministrativo del ricorrente contro la decisione iniziale del 18 maggio 2020; |
— |
condannare la BEI al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente; |
— |
condannare la BEI alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 3.3 dell'allegato X delle disposizioni amministrative. Il ricorrente sostiene, segnatamente, che questo articolo non è applicabile, in quanto nella fattispecie non esiste un caso giustificato che permetta al servizio medico di rifiutare i certificati medici che ha presentato. |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità nonché sull'abuso di diritto. Il ricorrente sostiene al riguardo che l'atteggiamento della convenuta non fa che aggravare il suo stato di salute già estremamente fragile, in quanto le decisioni impugnate, negandogli la validità dei suoi due certificati medici per i periodi dal 18 marzo al 18 aprile e dal 20 aprile al 20 maggio 2020 e minacciandolo di procedimenti disciplinari, aggravano notevolmente il suo stato di ansia generalizzato. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/58 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — IMG / Commissione
(Causa T-752/20)
(2021/C 53/75)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: L. Levi e J.-Y. de Cara, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato; pertanto, |
— |
statuire che è sorta la responsabilità extracontrattuale della Commissione europea; |
— |
condannare la convenuta a risarcire il danno subito dalla ricorrente stimato, con riserva di ulteriore definizione, nell’importo di EUR 10 000 al mese per un esercizio che ha inizio a metà dicembre 2015 e decorrente fino alla pronuncia dell’emananda sentenza quanto al danno immateriale e per un importo di EUR 2,1 milioni per il danno materiale (maggiorato degli interessi di mora); |
— |
condannare la convenuta alla totalità delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, volto al risarcimento del danno materiale e immateriale asseritamene subito a seguito del comportamento della Commissione e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito dell’indagine di cui è stata oggetto, la ricorrente deduce i motivi seguenti.
1. |
Con riguardo al comportamento scorretto dell’OLAF, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:
|
2. |
Con riguardo al comportamento scorretto dell’OLAF e della Commissione, la ricorrente sostiene che, stanti fughe di notizie che hanno condotto alla pubblicazione della relazione finale dell’OLAF, la Commissione e l’OLAF hanno violato il loro obbligo di riservatezza, l’articolo 10 del regolamento n. 883/2013, l’articolo 8 degli orientamenti dell’OLAF e l’articolo 339 TFUE, nonché il loro dovere di diligenza e di sollecitudine. |
(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).
(2) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU 1999, L 136, pag. 20).
(3) Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 48, pag. 1).
(4) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 357, pag. 1).
(5) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).
(6) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU 2012, L 362, pag. 1).
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/59 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Green Power Technologies / Commissione
(Causa T-753/20)
(2021/C 53/76)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Green Power Technologies, SL (Bollullos de la Mitación, Spagna) (rappresentanti: A. León González e A. Martínez Solís, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
accertare e dichiarare che l’OLAF, con la sua relazione del 9 luglio 2018, e la Commissione, con la sua decisione di ratificare e convalidare detta relazione nell’ambito del procedimento di recupero avviato, hanno violato l’acquis di diritto dell’Unione e, di conseguenza, annullare la succitata relazione e il procedimento avviato dalla Commissione; |
— |
accertare e dichiarare che sono stati correttamente adempiuti gli obblighi contrattuali ad essa incombenti in forza del progetto POWAIR («Project number»: 256759) e, di conseguenza, dichiarare ammissibili le spese del cui importo viene chiesto il recupero con le note di addebito n. 3242010798 e n. 3242010800 emesse dalla Commissione; |
— |
alla luce di quanto precede, dichiarare che la pretesa, da parte della Commissione, dell’importo di EUR 175 426,24 risulta infondata e inammissibile e, pertanto, annullare le note di addebito n. 3242010798 e n. 3242010800 emesse dalla Commissione, la «pre-information letter» del 24 maggio 2019 [Ares (2019)3414531] che ne è all’origine, nonché gli atti ad essa successivi; |
— |
in subordine, nel caso in cui non venga annullata la nota di addebito, dichiarare la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa; |
— |
condannare alle spese la Commissione o, nel caso in cui le conclusioni di cui alla presente domanda non vengano accolte, astenersi dal condannare alle spese la ricorrente, tenuto conto della complessità della presente causa, nonché dei dubbi in fatto e in diritto che essa presenta. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso è diretto, anzitutto, a far sì che venga accertato e dichiarato che l’OLAF ha violato l’acquis di diritto dell’Unione e, in seguito a tale accertamento, a far sì che venga annullata la suddetta relazione (rif. B.4(2017)4393 caso n. OF/2015/0759/B4).
Con il presente ricorso, si chiede inoltre, sulla base dell’articolo 272 TFUE, che venga accertato e dichiarato che la ricorrente ha correttamente adempiuto gli obblighi contrattuali ad essa incombenti in forza del contratto stipulato nell’ambito del «7th Research Framework Programme Grant Agreement» («FP7»), quale partecipante al progetto POWAIR («Project number». 256759) e, di conseguenza, venga accertata l’inammissibilità dell’ordine di recupero delle somme dovute e dei danni e pregiudizi indicati nelle note di addebito n. 3242010798 e n. 3242010800 emesse dalla Commissione.
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
|
2. |
Secondo motivo, vertente sull’ammissibilità delle spese di cui viene chiesto il recupero.
|
3. |
Terzo motivo, vertente sull’ammissibilità delle spese di cui viene chiesto il recupero.
|
4. |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e dei diritti della difesa (articoli 47 e 48 della Carta).
|
5. |
Quinto motivo, vertente sull’arricchimento senza causa della Commissione, in quanto i progetti sono stati completati entro il termine prescritto, come dimostrerebbero gli audit svolti. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/61 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Nissan Motor/EUIPO — VDL Groep (VDL E-POWER)
(Causa T-755/20)
(2021/C 53/77)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nissan Motor Co. Ltd (Yokohama-shi, Giappone) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VDL Groep BV (Eindhoven, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «VDL E-POWER» — Domanda di registrazione n. 17 895 702
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2020 nel procedimento R 2914/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, se del caso, l’intervenente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/62 |
Ricorso proposto il 21 dicembre 2020 — Nissan Motor/EUIPO — VDL Groep (VDL E-POWERED)
(Causa T-756/20)
(2021/C 53/78)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Nissan Motor Co. Ltd (Yokohama-shi, Giappone) (rappresentante: P. Martini-Berthon, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: VDL Groep BV (Eindhoven, Paesi Bassi)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «VDL E-POWERED» — Domanda di registrazione n. 17 895 699
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 ottobre 2020 nel procedimento R 2915/2019-1
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare ricevibile il presente ricorso di annullamento; |
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
condannare l’EUIPO e, se del caso, l’interveniente alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivi invocati
— |
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio; |
— |
violazione dell’articolo 94 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/63 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2020 — Monster Energy / EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER)
(Causa T-758/20)
(2021/C 53/79)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Co. (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frito-Lay Trading Company GmbH (Berna, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MONSTER» — Marchio dell’Unione europea n. 9 492 158
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2020 nel procedimento R 2927/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 22 ottobre 2019 nei limiti in cui ha annullato la registrazione dei beni della classe 30; |
— |
respingere il ricorso per annullamento della registrazione dei beni della classe 30; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Erronea applicazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/64 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2020 — Monster Energy/EUIPO — Frito-Lay Trading Company (MONSTER ENERGY)
(Causa T-759/20)
(2021/C 53/80)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Monster Energy Co. (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, Solicitor)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Frito-Lay Trading Company GmbH (Berna, Svizzera)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «MONSTER ENERGY» –Marchio dell’Unione europea n. 9 500 448
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 ottobre 2020 nel procedimento R 2928/2019-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione impugnata; |
— |
annullare la decisione della divisione di annullamento del 23 ottobre 2019 nei limiti in cui ha annullato la registrazione dei beni della classe 30; |
— |
respingere il ricorso per annullamento della registrazione dei beni della classe 30; |
— |
condannare l’EUIPO a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente. |
Motivo invocato
— |
Erronea applicazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/64 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2020 — Sinopec Chongqing SVW Chemical e a. / Commissione
(Causa T-762/20)
(2021/C 53/81)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd (Chongqing, Cina), Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd (Lingwu City, Cina), Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd (Wuhan, Cina) (rappresentanti: J. Cornelis, F. Graafsma e E. Vermulst, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
— |
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese (1); |
— |
condannare la Commissione europea alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente su fatto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (in prosieguo: il «regolamento di base») prescrive un approccio e crea un’eccezione che l’accordo antidumping dell’OMC («ADA») non prevede, e quindi non può essere applicato. |
2. |
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, nel dedurre una commissione fittizia dal prezzo all’esportazione praticato dalla Sinopec Central China e su un errore manifesto di valutazione nel constatare che la Sinopec Central China interviene come agente che opera sulla base di commissioni, nel non rispettare il requisito dell’equo confronto e nell’operare un adeguamento al rialzo del valore normale per l’IVA non recuperabile. |
3. |
Terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 18, paragrafi 1, e 5, del regolamento di base nonché dell’articolo 6.8 e dell’allegato II dell’accordo antidumping dell’OMC, nell’usare una fonte di dati disponibile a carattere punitivo e non contenente le informazioni più adatte o appropriate. |
4. |
Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base e su un errore manifesto di valutazione al momento della determinazione della sottoquotazione dei prezzi e su una conseguente violazione dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, nel non condurre un’analisi segmentata della sottoquotazione dei prezzi, nel non effettuare i necessari adeguamenti per le differenze di qualità e nel non determinare la sottoquotazione dei prezzi per il prodotto nel suo complesso. |
5. |
Quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa delle ricorrenti, nel rifiutare di divulgare talune informazioni necessarie per poter presentare osservazioni sull’analisi della sottoquotazione. |
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/65 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material / Commissione
(Causa T-763/20)
(2021/C 53/82)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Inner Mongolia Shuangxin Environment-Friendly Material Co. Ltd (Ordos city, Cina) (rappresentanti:: J. Cornelis, F. Graafsma e E. Vermulst, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336 della Commissione, del 25 settembre 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Repubblica popolare cinese; |
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condannare la Commissione a sopportare le spese della ricorrente. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1. |
Il primo motivo verte sulla circostanza che l’articolo 2, paragrafo 6 bis del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («regolamento di base») impone un metodo e crea un’eccezione per cui non vi sono previsioni nell’accordo antidumping dell’OMC e, pertanto, non può trovare applicazione. |
2. |
Il secondo motivo verte su di una violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base fondata su errori manifesti di valutazione della convenuta interpretando erroneamente il tenore letterale dell’articolo 6 bis, lettera a) del regolamento di base laddove ha considerato che i bilanci del Messico non fossero prontamente disponibili; sul mancato rispetto del suo dovere di diligenza omettendo di considerare dati significativi che escluderebbero la Turchia quale paese rappresentativo appropriato, e sulla mancata scelta del Messico quale paese rappresentativo maggiormente appropriato. |
3. |
Il terzo motivo verte su di una violazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a) del regolamento di base fondata sulla mancata costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di valori esenti da distorsioni dei corrispondenti fattori di produzione. |
4. |
Il quarto motivo verte su di una violazione dell’articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base. |
5. |
Il quinto motivo verte su di una violazione dell’articolo 18 del regolamento di base fondata sul ricorso a fatti disponibili quando ciò non era giustificato. |
6. |
Il sesto motivo verte su di una violazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3 del regolamento di base ed un errore manifesto di valutazione nello stabilire una sottoquotazione dei prezzi, e una conseguente violazione dell’articolo 3, paragrafo 6 del regolamento di base, in quanto si è omesso di svolgere un'analisi per segmento della sottoquotazione dei prezzi; si è omesso di effettuare i necessari adeguamenti in relazione alla differenza della qualità e si è omesso di stabilire la sottoquotazione dei prezzi per i prodotti nel complesso. |
7. |
Il settimo motivo verte su di una violazione dei diritti di difesa della ricorrente fondata sul rifiuto di rivelare talune informazioni necessarie per consentire di presentare osservazioni in relazione alla sottoquotazione dei prezzi. |
15.2.2021 |
IT |
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C 53/66 |
Ricorso proposto il 23 dicembre 2020 — Impresa comune Clean Sky 2/NG
(Causa T-767/20)
(2021/C 53/83)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Impresa comune Clean Sky 2 (rappresentanti: M. Velardo, avvocato e B. Mastantuono, agente)
Convenuto: NG
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Condannare il convenuto a versare al CSJU l’importo di EUR 56 111,31 in relazione alla convenzione di sovvenzione n. 271874 WISMOA nell’ambito del 7o Programma quadro dell’Unione europea, aumentati di un interesse del 3,5 % applicato dalla Banca centrale alle principali operazioni di rifinanziamento, a decorrere dal 23 maggio 2019 fino alla data dell’effettivo pagamento. |
— |
Condannare il convenuto a sopportare le spese del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce il seguente motivo:
Il convenuto sarebbe venuto meno ai suoi obblighi contrattuali, omettendo di rimborsare l’importo relativo ai costi di personale, ritenuti non ammissibili al finanziamento. Di conseguenza, la ricorrente ha emesso due note di debito per un ammontare complessivo di EUR 56 111,31, già versato alla società Alpha Consulting Service Srl, in conformità con le disposizioni della convenzione di sovvenzione. Non sussiste alcun dubbio nella presente causa circa i fatti all’origine degli obblighi del convenuto, nella sua qualità di socio nonché rappresentante dell’impresa Alpha Consulting Service Srl, cancellata dal registro delle imprese. Le obiezioni della società in seguito all’emissione della nota di debito sarebbero generiche, incomplete e non supportate da prove e, dunque, appaiono del tutto infondate. Di conseguenza, la ricorrente è legittimata a chiedere il recupero e il rimborso dell’importo versato, oltre gli interessi di mora.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/67 |
Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2020 — Mellifera / Commissione
(Causa T-393/18) (1)
(2021/C 53/84)
Lingua processuale: il tedesco
Il presidente della Settima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/67 |
Ordinanza del Tribunale del 16 dicembre 2020 — PT / BEI
(Causa T-418/18) (1)
(2021/C 53/85)
Lingua processuale: lo svedese
Il presidente della Prima Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.2.2021 |
IT |
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C 53/68 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2020 — Spagna / Commissione
(Causa T-241/19) (1)
(2021/C 53/86)
Lingua processuale: lo spagnolo
Il presidente della Seconda Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
15.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 53/68 |
Ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2020 — Broadcom / Commissione
(Causa T-876/19) (1)
(2021/C 53/87)
Lingua processuale: l’inglese
Il presidente dell’Ottava Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.