ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 49

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
12 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

DICHIARAZIONI COMUNI

 

Consiglio

2021/C 49/01

Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi

1

2021/C 49/02

Dichiarazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione

2

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 49/03

Dichiarazione della Commissione relativa al rispetto del diritto internazionale

3

2021/C 49/04

Dichiarazione della Commissione

4

2021/C 49/05

Dichiarazione della Commissione

5


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 49/06

Tassi di cambio dell'euro — 11 febbraio 2021

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 49/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10152 — Temasek/Gategroup) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

7


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

DICHIARAZIONI COMUNI

Consiglio

12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/1


Dichiarazione comune della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi

(2021/C 49/01)

La Commissione prende atto delle preoccupazioni del Parlamento e degli Stati membri circa le pratiche di alcuni paesi terzi intese a costringere l’UE e/o i suoi Stati membri ad adottare o revocare particolari misure strategiche. La Commissione condivide il parere secondo cui tali pratiche destano notevoli preoccupazioni. La Commissione conferma la sua intenzione di prendere ulteriormente in considerazione un eventuale strumento, che potrebbe essere adottato al fine di scoraggiare o compensare azioni coercitive di paesi terzi e che consentirebbe la rapida adozione di contromisure, innescate da tali azioni. La Commissione intende proseguire la propria valutazione e, su tale base e tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti, adottare una proposta legislativa che preveda un meccanismo tale da consentire di scoraggiare o compensare tali azioni conformemente al diritto internazionale. Come annunciato nella lettera d’intenti del 16 settembre 2020 inviata dalla presidente della Commissione al presidente del Parlamento e al presidente di turno del Consiglio, la Commissione adotterà la proposta in ogni caso entro la fine del 2021 o anteriormente, qualora ciò fosse necessario a seguito di un’azione coercitiva intrapresa da un paese terzo.

Il Consiglio e il Parlamento europeo prendono atto dell’intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa a uno strumento per scoraggiare e contrastare le azioni coercitive di paesi terzi. Entrambe le istituzioni si impegnano a svolgere il proprio ruolo istituzionale di colegislatori e a esaminare la proposta tempestivamente, tenendo conto degli obblighi dell’Unione derivanti dal diritto internazionale pubblico e dalle norme dell’OMC nonché dei pertinenti sviluppi nel commercio internazionale.


12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/2


Dichiarazione del Parlamento, del Consiglio e della Commissione

(2021/C 49/02)

L’Unione mantiene il suo impegno a favore di un approccio multilaterale alla risoluzione internazionale delle controversie, del commercio basato su regole e della cooperazione internazionale per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L’Unione coopererà a tutti gli sforzi volti a riformare il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC che possano garantire il funzionamento efficace dell’organo d’appello dell’OMC.


COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/3


Dichiarazione della Commissione relativa al rispetto del diritto internazionale

(2021/C 49/03)

Qualora l'Unione avvii una controversia nei confronti di un altro membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) a norma dell'intesa sulla risoluzione delle controversie (DSU), la Commissione compirà ogni ragionevole sforzo per ottenere il prima possibile il consenso di tale membro a ricorrere all'arbitrato di cui all'articolo 25 della DSU quale procedura di appello provvisoria, che mantiene le caratteristiche essenziali dei ricorsi presentati dinanzi all'organo d'appello (la "procedura di arbitrato d'appello"), finché tale organo non sarà in grado di riprendere pienamente le proprie funzioni conformemente all'articolo 17 della DSU.

Nell'adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), del regolamento la Commissione agirà conformemente alle prescrizioni del diritto internazionale in materia di contromisure, codificate negli articoli relativi alle responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti adottati dalla Commissione del diritto internazionale.

In particolare, prima di adottare atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione: inviterà il membro dell'OMC interessato ad attuare le conclusioni e le raccomandazioni del panel, notificherà a tale membro dell'OMC l'intenzione dell'Unione di adottare contromisure e ribadirà la sua disponibilità a negoziare una soluzione concordata conformemente alle prescrizioni della DSU.

Se sono già stati adottati atti di esecuzione a norma dell'articolo 3, lettera a bis), la Commissione ne sospenderà l'applicazione se l'organo d'appello riprenderà le sue funzioni in relazione al caso in questione conformemente all'articolo 17 della DSU o se verrà avviata una procedura d'appello provvisoria, a condizione che tale procedura sia perseguita in buona fede.


12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/4


Dichiarazione della Commissione

(2021/C 49/04)

La Commissione esprime soddisfazione per l'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 654/2014.

La Commissione ricorda che, secondo la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale, tra l'altro, la Commissione ha il potere di adottare atti di esecuzione sulla base di criteri oggettivi e fatto salvo il controllo da parte degli Stati membri. Nell'esercizio di tale potere la Commissione intende agire in conformità con la dichiarazione resa al momento dell'adozione del regolamento iniziale e con la presente dichiarazione.

Nel preparare progetti di atti di esecuzione che incidono sugli scambi di servizi o sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, la Commissione ricorda i suoi obblighi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, e conferma che procederà ad effettuare ampie consultazioni preliminari al fine di garantire che tutti gli interessi e le implicazioni pertinenti possano essere portati all'attenzione della Commissione, condivisi con gli Stati membri e tenuti debitamente in considerazione nell'eventuale adozione di misure. Nel corso di tali consultazioni la Commissione solleciterà e si attende di ricevere i contributi dei privati interessati da eventuali misure di politica commerciale che l'Unione dovesse adottare in tali settori. Analogamente la Commissione solleciterà e si attende di ricevere contributi dalle autorità pubbliche che possono essere coinvolte nell'attuazione di eventuali misure di politica commerciale adottate dall'Unione o che possono essere interessate da tali misure.

In caso di misure nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, nell'elaborazione dei progetti di atti di esecuzione saranno debitamente presi in considerazione, in particolare, i contributi delle autorità pubbliche degli Stati membri coinvolte nella formulazione o nell'attuazione della legislazione che disciplina i settori interessati, tra l'altro per quanto riguarda le modalità di interazione delle eventuali misure di politica commerciale con la legislazione dell'Unione europea e nazionale. Agli altri soggetti interessati da tali misure di politica commerciale sarà analogamente data l'opportunità di formulare raccomandazioni ed esprimere preoccupazioni in merito alla scelta e alla concezione delle misure da adottare. Le osservazioni saranno condivise con gli Stati membri al momento dell'adozione delle misure a norma dell'articolo 8 del regolamento. Il riesame periodico di tali eventuali misure imposte, durante la loro applicazione o successivamente al loro termine, terrà analogamente conto dei contributi delle autorità degli Stati membri e dei privati interessati in merito al loro funzionamento e consentirà di effettuare modifiche in caso di problemi.

La Commissione ribadisce infine di attribuire grande importanza al fatto di assicurare che il regolamento costituisca uno strumento efficace ed efficiente per far rispettare i diritti dell'Unione previsti in virtù di accordi commerciali internazionali, anche nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Le misure che saranno scelte in questi settori dovranno pertanto garantire anche un'efficace rispetto delle norme in linea con i diritti dell'Unione, in modo tale da indurre il paese terzo interessato a conformarsi, ed essere coerenti con le norme internazionali applicabili per quanto riguarda il tipo di misure consentite.


12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/5


Dichiarazione della Commissione

(2021/C 49/05)

Al momento dell'adozione del regolamento nel 2014 la Commissione si è impegnata a comunicare efficacemente e a scambiare opinioni con il Parlamento europeo e il Consiglio per quanto riguarda le controversie in materia di scambi commerciali che possono portare all'adozione di misure a norma del regolamento e, in generale, le azioni per assicurare il rispetto delle norme. Tenendo presente l'obiettivo generale di far rispettare in maniera efficace ed efficiente i diritti dell'Unione previsti in virtù degli accordi commerciali internazionali dell'Unione, la Commissione continuerà a promuovere e a razionalizzare le sue interazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio a beneficio di tutte le parti.

La Commissione si impegna in particolare a esaminare, nell'ambito del suo sistema rafforzato volto ad assicurare il rispetto delle norme, le presunte violazioni degli accordi commerciali internazionali dell'Unione sollevate dal Parlamento, dai suoi deputati o dalle sue commissioni, o dal Consiglio, fermo restando che tali segnalazioni dovranno essere corredate di elementi di prova. La Commissione manterrà il Parlamento e il Consiglio informati dei risultati ottenuti nell'ambito delle sue attività volte a rafforzare il rispetto delle norme.

Nell'attuare il sistema rafforzato, la Commissione presterà pari attenzione alle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile degli accordi commerciali dell'UE e alle presunte violazioni dei sistemi di accesso al mercato. Il trattamento delle presunte violazioni delle disposizioni in materia di scambi commerciali e sviluppo sostenibile sarà pienamente integrato nel sistema. La Commissione darà la priorità ai casi particolarmente gravi in termini di effetti sui lavoratori o sull'ambiente in un contesto commerciale, che hanno un'importanza sistemica e sono giuridicamente solidi.

La Commissione continuerà a impegnarsi pienamente nella partecipazione a sessioni apposite con la commissione parlamentare responsabile per uno scambio di opinioni sulle controversie in materia di scambi commerciali e sulle azioni per assicurare il rispetto delle norme, anche per quanto riguarda gli effetti sulle industrie dell'Unione. In tale contesto la Commissione continuerà a seguire la sua prassi di comunicazione trasmettendo periodicamente lo stato di avanzamento di tutte le controversie pendenti e comunicando immediatamente informazioni sui principali sviluppi relativi alle controversie contemporaneamente alla condivisione di tali informazioni con gli Stati membri. Tali attività di comunicazione e condivisione di informazioni si svolgeranno per il tramite dei comitati del Consiglio e delle commissioni del Parlamento responsabili.

La Commissione continuerà nel contempo a tenere regolarmente informati il Parlamento e il Consiglio in merito agli sviluppi internazionali suscettibili di portare a situazioni che richiedono l'adozione di misure a norma del regolamento.

La Commissione ribadisce infine il proprio impegno a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio a trasmettere tempestivamente al Parlamento e al Consiglio i progetti di atti di esecuzione che sottopone al comitato di Stati membri nonché i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione dei pareri del comitato. Tale processo è gestito mediante il registro dei documenti dei comitati.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

11 febbraio 2021

(2021/C 49/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2147

JPY

yen giapponesi

127,12

DKK

corone danesi

7,4380

GBP

sterline inglesi

0,87755

SEK

corone svedesi

10,0868

CHF

franchi svizzeri

1,0802

ISK

corone islandesi

155,80

NOK

corone norvegesi

10,2595

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,772

HUF

fiorini ungheresi

357,18

PLN

zloty polacchi

4,4975

RON

leu rumeni

4,8745

TRY

lire turche

8,5254

AUD

dollari australiani

1,5638

CAD

dollari canadesi

1,5384

HKD

dollari di Hong Kong

9,4171

NZD

dollari neozelandesi

1,6772

SGD

dollari di Singapore

1,6080

KRW

won sudcoreani

1 339,97

ZAR

rand sudafricani

17,7533

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8448

HRK

kuna croata

7,5688

IDR

rupia indonesiana

16 963,10

MYR

ringgit malese

4,9104

PHP

peso filippino

58,343

RUB

rublo russo

89,3792

THB

baht thailandese

36,271

BRL

real brasiliano

6,4936

MXN

peso messicano

24,2037

INR

rupia indiana

88,4040


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

12.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 49/7


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10152 — Temasek/Gategroup)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 49/07)

1.   

In data 5 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapore);

Gategroup Holding AG («Gategroup», Svizzera), attualmente controllata congiuntamente da Temasek e RRJ Capital Master Fund III, L.P. («RRJ», Hong Kong)

Temasek acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Gategroup.

La concentrazione è effettuata mediante contratto o altri mezzi.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Temasek: società di investimento con sede a Singapore, che opera principalmente a Singapore e nel resto dell’Asia. I suoi investimenti riguardano un’ampia gamma di settori, tra cui i servizi finanziari, le telecomunicazioni, i media, i trasporti, i settori immobiliare e energetico e le scienze della vita.

Gategroup: società che opera nella fornitura di servizi di catering e di vendita al dettaglio a bordo degli aerei e di servizi connessi. Gategroup opera in tutti i continenti in oltre 60 paesi, compreso il SEE.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10152 — Temasek/Gategroup

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.