ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 47

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
10 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

I   Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

 

RACCOMANDAZIONI

 

Banca centrale europea

2021/C 47/01

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2021, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Deutsche Bundesbank, (BCE/2021/4)

1

2021/C 47/02

Raccomandazione della Banca centrale europea, del 4 febbraio 2021, al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Eesti Pank, (BCE/2021/5)

2


 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 47/03

Ritiro di notifica di concentrazione (Caso M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique) ( 1 )

3

2021/C 47/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private) ( 1 )

4

2021/C 47/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10120 — EQT/Molslinjen) ( 1 )

5


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 47/06

Tassi di cambio dell'euro — 9 febbraio 2021

6

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2021/C 47/07

Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE ( 1 )

7


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 47/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10141 — Sanacorp Pharmahandel/Leopold Fiebig and Gerda Nückel) ( 1 )

10

2021/C 47/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10123 - PPG/Tikkurila) ( 1 )

12


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


I Risoluzioni, raccomandazioni e pareri

RACCOMANDAZIONI

Banca centrale europea

10.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 47/1


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2021

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Deutsche Bundesbank

(BCE/2021/4)

(2021/C 47/01)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato dell'attuale revisore esterno della Deutsche Bundesbank, KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, è terminato con l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2020. È pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2021.

(3)

La BCE ha selezionato Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026, con la possibilità di prorogarne il mandato all’esercizio finanziario 2027,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft a revisore esterno della Deutsche Bundesbank per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2026, con la possibilità di prorogarne il mandato all’esercizio finanziario 2027.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


10.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 47/2


RACCOMANDAZIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2021

al Consiglio dell’Unione europea sui revisori esterni della Eesti Pank

(BCE/2021/5)

(2021/C 47/02)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 27.1,

considerando quanto segue:

(1)

I conti della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro sono sottoposti a revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal Consiglio dell’Unione europea su raccomandazione del Consiglio direttivo della BCE.

(2)

Il mandato dell’attuale revisore esterno della Eesti Pank, KPMG Baltics OÜ, è terminato dopo l’attività di revisione per l’esercizio finanziario 2020. È pertanto necessario nominare revisori esterni a partire dall’esercizio finanziario 2021.

(3)

La Eesti Pank ha selezionato Ernst & Young Baltic AS quale revisore esterno per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2025,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Si raccomanda la nomina di Ernst & Young Baltic AS a revisore esterno della Eesti Pank per gli esercizi finanziari dal 2021 al 2025.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2021

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.2.2021   

IT

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C 47/3


Ritiro di notifica di concentrazione

(Caso M.9162 — Fincantieri/Chantiers de l’Atlantique)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 47/03)

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio

In data 25 settembre 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica (1) di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2) («regolamento sulle concentrazioni»).

In data 30 ottobre 2019 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni (3). In data 2 febbraio 2021 la parte notificante ha informato la Commissione di aver ritirato la notifica e ha dimostrato di aver abbandonato la concentrazione.


(1)  GU C C 331 del 2 ottobre 2019, pag. 6.

(2)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

(3)  GU C C 382 del 11 novembre 2019, pag. 2.


10.2.2021   

IT

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C 47/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10131 — Partners Group/Warburg Pincus/Ecom Express Private)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 47/04)

Il 4 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10131. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


10.2.2021   

IT

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C 47/5


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10120 — EQT/Molslinjen)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 47/05)

Il 4 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10120. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

10.2.2021   

IT

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C 47/6


Tassi di cambio dell'euro (1)

9 febbraio 2021

(2021/C 47/06)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2104

JPY

yen giapponesi

126,58

DKK

corone danesi

7,4369

GBP

sterline inglesi

0,87828

SEK

corone svedesi

10,1058

CHF

franchi svizzeri

1,0817

ISK

corone islandesi

154,10

NOK

corone norvegesi

10,2588

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,738

HUF

fiorini ungheresi

358,88

PLN

zloty polacchi

4,4761

RON

leu rumeni

4,8753

TRY

lire turche

8,5883

AUD

dollari australiani

1,5681

CAD

dollari canadesi

1,5414

HKD

dollari di Hong Kong

9,3827

NZD

dollari neozelandesi

1,6741

SGD

dollari di Singapore

1,6074

KRW

won sudcoreani

1 347,42

ZAR

rand sudafricani

17,8953

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7894

HRK

kuna croata

7,5670

IDR

rupia indonesiana

16 929,80

MYR

ringgit malese

4,8997

PHP

peso filippino

58,142

RUB

rublo russo

89,6164

THB

baht thailandese

36,239

BRL

real brasiliano

6,5530

MXN

peso messicano

24,3205

INR

rupia indiana

88,2765


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

10.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 47/7


Notifica ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Autorizzazione a mantenere in vigore disposizioni nazionali più rigorose delle disposizioni di una misura di armonizzazione dell’UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 47/07)

1.   

Con lettera del 6 novembre 2020, pervenuta alla Commissione il 10 novembre 2020, la Danimarca ha notificato alla Commissione la volontà di mantenere nel suo ordinamento (1) disposizioni nazionali sull’impiego di additivi contenenti nitriti nei prodotti a base di carne le quali differiscono dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2): si tratta del decreto n. 1247 del 30 ottobre 2018 sugli additivi alimentari ecc. negli alimenti (BEK nr 1247 af 30.10.2018, Udskriftsdato: 3.9.2020, Miljø- og Fødevareministeriet). La notifica riguarda le sostanze nitrito di potassio (E 249) e nitrito di sodio (E 250) (nitriti) di cui all’allegato II, parte E, del regolamento, categoria alimentare 8 (elenco UE).

2.   

Le dosi massime erano state originariamente stabilite dalla direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 5 luglio 2006 e si basa sull’articolo 95 del trattato CE (divenuto ora articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE). Riguardo all’uso dei nitrati e nitriti nei prodotti a base di carne, essa mira a stabilire un equilibrio tra gli effetti dei nitriti come inibitori della moltiplicazione dei batteri all’origine del botulismo, intossicazione alimentare potenzialmente letale, e il rischio della formazione di nitrosammine cancerogene dovuta alla presenza di nitriti nei prodotti a base di carne, in conformità al parere scientifico fornito dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dal comitato scientifico dell’alimentazione umana (SCF).

Il testo originario della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabiliva livelli massimi di residui per i nitriti e nitrati in vari prodotti a base di carne. Per contro, la direttiva 2006/52/CE introduce il principio, raccomandato in un parere dell’EFSA del 2003, secondo cui il controllo dei nitriti dovrebbe essere regolamentato stabilendo le dosi massime di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) che possono essere aggiunte durante la produzione di prodotti a base di carne. Tale dose è in generale di 150 mg/kg per i prodotti a base di carne e di 100 mg/kg per i prodotti a base di carne sterilizzati.

A titolo di eccezione, la direttiva 2006/52/CE indicava livelli massimi di residui per alcuni specifici prodotti tradizionali a base di carne, per i quali non era possibile controllare le dosi aggiunte a causa del carattere tradizionale del processo produttivo.

L’eccezione è ripresa nel nuovo "Elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e condizioni del loro uso" di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, istituito dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione (5).

3.   

Il decreto danese n. 1247 consente l’aggiunta di nitrito di potassio (E 249) e di nitrito di sodio (E 250) ai prodotti a base di carne solo a condizione che non vengano superate determinate dosi aggiunte. A seconda dei prodotti in questione, le dosi massime sono pari a 0, 60, 100 o 150 mg/kg. A differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le disposizioni danesi non prevedono eccezioni al principio della fissazione di dosi massime aggiunte per i nitriti e vietano perciò l’immissione sul mercato di alcuni prodotti tradizionali a base di carne provenienti da altri Stati membri. Laddove si applichino i limiti di 0 e di 60 mg/kg, la legislazione danese prevede inoltre limiti inferiori a quelli del regolamento per le dosi aggiunte di nitriti in numerosi prodotti a base di carne.

4.   

Le disposizioni danesi sono quindi più rigorose di quelle del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda l’aggiunta di nitriti ai prodotti a base di carne.

5.   

Il Regno di Danimarca ritiene che, a differenza del regolamento (CE) n. 1333/2008, le vigenti disposizioni danesi siano pienamente coerenti con le conclusioni dell’EFSA (6) secondo cui prodotti a base di carne sicuri possono essere in genere fabbricati con un’aggiunta di appena 50 mg di nitriti per kg.

La Danimarca precisa inoltre che, grazie a più bassi livelli massimi di dosi aggiunte, le disposizioni danesi riducono ulteriormente la sua principale preoccupazione, ossia i rischi posti dalle nitrosammine.

La Danimarca sottolinea che, per quanto in vigore da molti anni, le sue norme relative a livelli più bassi di nitriti che possono essere aggiunti ai prodotti a base di carne non hanno mai suscitato problemi di conservazione dei prodotti interessati, fa presente inoltre che il suo tasso di botulismo è bassissimo rispetto ad altri Stati membri e che da prima del 1980 sul suo territorio non risulta denunciato alcun caso di botulismo causato da prodotti a base di carne.

Gli ultimi dati forniti dalla Danimarca mostrano che l’evoluzione dei modelli di consumo non ha subito cambiamenti significativi. Il consumo di carne da parte dei danesi non è in aumento e rimane stabile, e questo vale anche per gli affettati contenenti nitriti aggiunti. Anche le importazioni di prodotti a base di carne da altri Stati membri sono in continua crescita, con alcune fluttuazioni.

6.   

Nel 2014 la Commissione ha portato a termine uno studio compilativo volto a verificare l’attuazione da parte degli Stati membri della legislazione dell’UE in materia di nitriti. Lo studio si basava sulle risposte fornite a un questionario proposto a tutti gli Stati membri. Dalle risposte è risultato che, salvo alcune eccezioni, di norma la quantità di nitriti aggiunti ai prodotti a base di carne non sterilizzati è inferiore al livello massimo stabilito dall’UE, ma superiore ai livelli danesi. Nelle conclusioni veniva indicata l’opportunità di prendere in considerazione un riesame degli attuali livelli massimi di nitriti.

La Commissione ha pertanto avviato uno studio ad hoc, ultimato nel gennaio 2016, concernente l’uso e la necessità, da parte dell’industria, dei nitriti in diverse categorie di prodotti a base di carne, anche per quanto riguarda la protezione dal Clostridium botulinum. I dati raccolti attraverso una rassegna della letteratura specialistica, un’indagine e un seminario di esperti organizzati per tale studio indicano possibilità di un riesame degli attuali livelli massimi dei nitriti autorizzati.

Il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (7) impone inoltre che l’EFSA valuti nuovamente la sicurezza dell’impiego dei nitriti. Il 15 giugno 2017 l’EFSA ha formulato un parere scientifico relativo a una nuova valutazione del nitrito di potassio (E 249) e del nitrito di sodio (E 250) come additivi alimentari (8). L’EFSA ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) pari a 0,07 mg di ioni nitrito/kg di peso corporeo al giorno e ha chiarito che l’esposizione al nitrito derivante dall’uso come additivo alimentare non determinava un superamento di questa dose nella popolazione in generale, mentre nell’ultimo percentile della popolazione infantile questo valore veniva leggermente superato. Se si considerano però tutte insieme le fonti di esposizione alimentare al nitrito (additivi alimentari, presenza naturale e contaminazione), la DGA verrebbe superata nei lattanti, nei bambini piccoli e nei bambini mediamente esposti e nelle persone di tutte le fasce d’età più altamente esposte. L’esposizione alle nitrosammine endogene è stata ritenuta poco preoccupante, mentre qualche preoccupazione è stata espressa per quanto riguarda l’esposizione alle nitrosammine esogene. Nel suo parere l’EFSA sostiene inoltre la necessità di ulteriori ricerche per risolvere le incertezze e colmare le lacune conoscitive e fa presente l’impossibilità attuale di distinguere chiaramente le nitrosamine che si formano a seguito dell’aggiunta di nitrito ai livelli autorizzati da quelle presenti nella matrice alimentare senza alcuna aggiunta di nitrito esogeno. Gli studi epidemiologici hanno fornito una qualche prova i) del nesso tra i nitriti da fonti alimentari e le neoplasie gastriche e ii) dell’associazione tra i nitriti e i nitrati delle carni lavorate e le neoplasie del colon-retto ed hanno anche dimostrato un nesso tra la N-nitrosodimetilammina preformata e le neoplasie del colon-retto.

Le conclusioni dello studio compilativo condotto in collaborazione con gli Stati membri, dello studio ad hoc concernente l’uso dei nitriti da parte dell’industria, la nuova valutazione dell’EFSA e i dati comunicati dalla Danimarca consentono alla Commissione di prendere ulteriormente in considerazione un possibile riesame dei livelli massimi dei nitriti. Tale riesame dei livelli massimi di nitriti è attualmente oggetto di una discussione con gli Stati membri.

7.   

La Commissione tratterà la presente notifica in conformità all’articolo 114, paragrafi 4 e 6, TFUE. A norma dell’articolo 114, paragrafo 4, TFUE, uno Stato membro che, dopo l’adozione di una misura di armonizzazione dell’UE, intenda mantenere disposizioni nazionali più rigorose, giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 36 TFUE o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, le notifica alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse. A decorrere dalla notifica delle disposizioni della Danimarca, la Commissione ha sei mesi di tempo per approvarle o respingerle. Durante tale periodo la Commissione verifica se il mantenimento delle disposizioni danesi sia giustificato da esigenze importanti di cui all’articolo 36 o relative alla tutela dell’ambiente e se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo inutile e sproporzionato al funzionamento del mercato interno.

8.   

Qualsiasi osservazione riguardo alla presente notifica deve essere inviata alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Le osservazioni inviate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

9.   

Per ulteriori informazioni sulla notifica presentata dal Regno di Danimarca rivolgersi al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare

DG SANTE – Unità E2 Tecnologie di trasformazione alimentare e nuovi prodotti alimentari

Tel. +32 22976930

Email: SANTE-E2-Additives@ec.europa.eu


(1)  Alla Danimarca era stata concessa un’autorizzazione per 3 anni con decisione (UE) 2018/702 della Commissione.

(2)  Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

(3)  Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 10).

(4)  Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell’Unione di additivi alimentari (GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1).

(6)  The EFSA Journal (2003) 14, pagg. 1-31, The effects of Nitrites/Nitrates on the Microbiological Safety of Meat Products.

(7)  Regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari (GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19).

(8)  EFSA Journal 2017;15(6):4786.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

10.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 47/10


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10141 — Sanacorp Pharmahandel/Leopold Fiebig and Gerda Nückel)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 47/08)

1.   

In data 1° febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Leopold Fiebig GmbH & Co. KG (Germania),

Gerda Nückel GmbH (Germania),

Sanacorp Pharmahandel GmbH (Germania), controllata in ultima istanza da Astera SA (Francia) e Sanacorp eG Pharmazeutische Großhandlung (Germania).

Sanacorp Pharmahandel GmbH acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Leopold Fiebig GmbH & Co. KG e di Gerda Nückel GmbH.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sanacorp Pharmahandel GmbH è un grossista «full service» di prodotti farmaceutici che opera sul mercato tedesco,

Leopold Fiebig GmbH & Co. KG è un grossista «full service» di prodotti farmaceutici con sede a Rheinstetten, che opera nella Germania centrale e meridionale,

Gerda Nückel GmbH è il socio accomandatario di Leopold Fiebig GmbH & Co. KG.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10141 — Sanacorp Pharmahandel/Leopold Fiebig and Gerda Nückel

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).


10.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 47/12


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10123 - PPG/Tikkurila)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 47/09)

1.   

In data 3 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

PPG Industries, Inc. («PPG», Stati Uniti),

Tikkurila Oyj («Tikkurila», Finlandia)

PPG acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Tikkurila.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

PPG: produzione e vendita a livello mondiale di rivestimenti e materiali speciali,

Tikkurila: produzione e vendita di rivestimenti decorativi e industriali.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10123 — PPG/Tikkurila

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).