ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 39

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
4 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 39/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10040 — M Group Services/Skanska Infrastructure Services) ( 1 )

1


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 39/02

Tassi di cambio dell'euro — 3 febbraio 2021

2

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

 

Comitato permanente degli stati EFTA

2021/C 39/03

Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2020 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci — All’attenzione del Comitato misto SEE

3

2021/C 39/04

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2020 — Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci medicinali — All’attenzione del Comitato misto SEE

6


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

Commissione europea

2021/C 39/05

Bando di concorso generale

19

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte EFTA

2021/C 39/06

Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Fürstlicher Oberster Gerichtshof nella causa Liti-Link AG/LGT Bank AG (Causa E-14/20)

20

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 39/07

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems Austria) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

21

2021/C 39/08

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10125 — GBL/Canyon) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

23

2021/C 39/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caseo M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

24

 

ALTRI ATTI

 

Commissione europea

2021/C 39/10

Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

26

2021/C 39/11

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

30


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10040 — M Group Services/Skanska Infrastructure Services)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/01)

Il 27 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10040. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/2


Tassi di cambio dell'euro (1)

3 febbraio 2021

(2021/C 39/02)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2017

JPY

yen giapponesi

126,25

DKK

corone danesi

7,4375

GBP

sterline inglesi

0,88145

SEK

corone svedesi

10,1303

CHF

franchi svizzeri

1,0804

ISK

corone islandesi

156,10

NOK

corone norvegesi

10,3540

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

25,925

HUF

fiorini ungheresi

355,51

PLN

zloty polacchi

4,4917

RON

leu rumeni

4,8734

TRY

lire turche

8,6136

AUD

dollari australiani

1,5781

CAD

dollari canadesi

1,5373

HKD

dollari di Hong Kong

9,3150

NZD

dollari neozelandesi

1,6695

SGD

dollari di Singapore

1,6021

KRW

won sudcoreani

1 341,03

ZAR

rand sudafricani

17,9412

CNY

renminbi Yuan cinese

7,7623

HRK

kuna croata

7,5693

IDR

rupia indonesiana

16 852,88

MYR

ringgit malese

4,8681

PHP

peso filippino

57,721

RUB

rublo russo

91,2217

THB

baht thailandese

36,111

BRL

real brasiliano

6,4256

MXN

peso messicano

24,2190

INR

rupia indiana

87,6185


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato permanente degli stati EFTA

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/3


Sostanze pericolose — Elenco delle decisioni di autorizzazione adottate dagli Stati EFTA-SEE a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel primo semestre del 2020

(2021/C 39/03)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci

All’attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 25/2008 del Comitato misto SEE del 14 marzo 2008, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 25 settembre 2020, dei seguenti elenchi riguardanti le decisioni di autorizzazione adottate a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) nel periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020.


ALLEGATO

Elenco delle decisioni di autorizzazione

Nel periodo 1o gennaio - 30 giugno 2020 gli Stati SEE-EFTA hanno adottato le seguenti decisioni di autorizzazione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH):

Nome della sostanza

Decisione della Commissione a norma dell’articolo 64, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1907/2006

Paese

Data della decisione

Triossido di cromo

C(2020) 1655

Islanda

8.5.2020

Triossido di cromo

C(2020) 1655

Liechtenstein

7.5.2020

Triossido di cromo

C(2020) 1655

Norvegia

28.4.2020

Triossido di cromo

C(2020) 1656

Islanda

8.5.2020

Triossido di cromo

C(2020) 1656

Liechtenstein

16.4.2020

Triossido di cromo

C(2020) 1656

Norvegia

16.4.2020

Triossido di cromo

C(2020) 7

Islanda

23.1.2020

Triossido di cromo

C(2020) 7

Liechtenstein

30.1.2020

Triossido di cromo

C(2020) 7

Norvegia

6.2.2020

Tris(cromato) di dicromo

C(2020) 2056

Islanda

8.5.2020

Tris(cromato) di dicromo

C(2020) 2056

Liechtenstein

27.4.2020

Tris(cromato) di dicromo

C(2020) 2056

Norvegia

28.4.2020

Tris(cromato) di dicromo

C(2020) 2090

Islanda

8.5.2020

Tris(cromato) di dicromo

C(2020) 2090

Liechtenstein

7.5.2020

Tris(cromato) di dicromo

C(2020) 2090

Norvegia

28.4.2020

Ottaidrossocromato di pentazinco

C(2020) 1841

Islanda

8.5.2020

Ottaidrossocromato di pentazinco

C(2020) 1841

Liechtenstein

27.4.2020

Ottaidrossocromato di pentazinco

C(2020) 1841

Norvegia

16.4.2020

Dicromato di potassio

C(2020) 2073

Islanda

8.5.2020

Dicromato di potassio

C(2020) 2073

Liechtenstein

27.4.2020

Dicromato di potassio

C(2020) 2073

Norvegia

28.4.2020

Dicromato di potassio

C(2020) 2085

Islanda

8.5.2020

Dicromato di potassio

C(2020) 2085

Liechtenstein

7.5.2020

Dicromato di potassio

C(2020) 2085

Norvegia

28.4.2020

Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio

C(2020) 2089

Islanda

8.5.2020

Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio

C(2020) 2089

Liechtenstein

7.5.2020

Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio

C(2020) 2089

Norvegia

28.4.2020

Dicromato di sodio

C(2020) 2084

Islanda

8.5.2020

Dicromato di sodio

C(2020) 2084

Liechtenstein

7.5.2020

Dicromato di sodio

C(2020) 2084

Norvegia

28.4.2020

Dicromato di sodio

C(2020) 2088

Islanda

8.5.2020

Dicromato di sodio

C(2020) 2088

Liechtenstein

7.5.2020

Dicromato di sodio

C(2020) 2088

Norvegia

28.4.2020

Cromato di stronzio

C(2020) 2076

Islanda

8.5.2020

Cromato di stronzio

C(2020) 2076

Liechtenstein

7.5.2020

Cromato di stronzio

C(2020) 2076

Norvegia

28.4.2020


4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/6


Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione concesse dagli Stati SEE-EFTA per la prima metà del 2020

(2021/C 39/04)

Sottocomitato I sulla libera circolazione delle merci medicinali

All’attenzione del Comitato misto SEE

In riferimento alla decisione n. 74/1999 del Comitato misto SEE del 28 maggio 1999, il Comitato misto SEE è invitato a prendere nota, nella riunione del 25 settembre 2020, dei seguenti elenchi riguardanti le autorizzazioni di commercializzazione di medicinali nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2020.

Allegato I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Allegato II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Allegato III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Allegato IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Allegato V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

ALLEGATO I

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione nuove

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rilasciate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/19/1415

Amsparity

Islanda

19.2.2020

EU/1/19/1415

Amsparity

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1415

Amsparity

Norvegia

20.2.2020

EU/1/20/1427

Arsenic trioxide Mylan

Islanda

20.4.2020

EU/1/20/1427

Arsenic trioxide Mylan

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1427

Arsenic trioxide Mylan

Norvegia

14.4.2020

EU/2/19/249

Aservo EquiHaler

Islanda

18.2.2020

EU/2/19/249

Aservo EquiHaler

Liechtenstein

29.2.2020

EU/2/19/249

Aservo EquiHaler

Norvegia

5.3.2020

EU/1/20/1439

Atectura Breezhaler

Islanda

23.6.2020

EU/1/20/1439

Atectura Breezhaler

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1439

Atectura Breezhaler

Norvegia

8.6.2020

EU/1/19/1413

Azacitidine Accord

Islanda

19.2.2020

EU/1/19/1413

Azacitidine Accord

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1413

Azacitidine Accord

Norvegia

21.2.2020

EU/1/19/1416

Azacitidine Betapharm

Islanda

16.4.2020

EU/1/19/1416

Azacitidine Betapharm

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1416

Azacitidine Betapharm

Norvegia

31.3.2020

EU/1/20/1426

Azacitidine Mylan

Islanda

17.4.2020

EU/1/20/1426

Azacitidine Mylan

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1426

Azacitidine Mylan

Norvegia

2.4.2020

EU/1/19/1406

Baqsimi

Norvegia

13.1.2020

EU/1/20/1441

Bemrist Breezhaler

Islanda

22.6.2020

EU/1/20/1441

Bemrist Breezhaler

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1441

Bemrist Breezhaler

Norvegia

8.6.2020

EU/1/19/1417

Beovu

Islanda

18.2.2020

EU/1/19/1417

Beovu

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1417

Beovu

Norvegia

19.2.2020

EU/1/19/1403

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.

Islanda

22.5.2020

EU/1/19/1403

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1403

Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V.

Norvegia

14.4.2020

EU/1/19/1409

Cegfila

Islanda

9.1.2020

EU/1/20/1429

Cinacalcet Accordpharma

Islanda

21.4.2020

EU/1/20/1429

Cinacalcet Accordpharma

Norvegia

14.4.2020

EU/1/19/1395

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan

Islanda

20.1.2020

EU/1/19/1395

Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan

Norvegia

7.2.2020

EU/1/20/1451

Daurismo

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/19/1412

Deferasirox Accord

Islanda

15.1.2020

EU/1/19/1412

Deferasirox Accord

Norvegia

22.1.2020

EU/1/19/1418

Dexmedetomidin Accord

Islanda

18.2.2020

EU/1/19/1418

Dexmedetomidin Accord

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1418

Dexmedetomidin Accord

Norvegia

19.2.2020

EU/1/19/1411

Evenity

Norvegia

3.1.2020

EU/1/20/1434

Fetcroja

Islanda

19.5.2020

EU/1/20/1434

Fetcroja

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1434

Fetcroja

Norvegia

8.5.2020

EU/1/20/1450

Fingolimod Accord

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1433

Fluad Tetra

Islanda

16.6.2020

EU/1/20/1433

Fluad Tetra

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1433

Fluad Tetra

Norvegia

2.6.2020

EU/1/20/1428

Givlaari

Islanda

20.3.2020

EU/1/20/1428

Givlaari

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1428

Givlaari

Norvegia

6.3.2020

EU/2/19/245

Gumbohatch

Norvegia

29.6.2020

EU/1/20/1447

Insulin aspart Sanofi

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/19/1407

Isturisa

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1407

Isturisa

Islanda

16.1.2020

EU/1/19/1407

Isturisa

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1407

Isturisa

Norvegia

3.2.2020

EU/1/20/1422

Liumjev

Islanda

17.4.2020

EU/1/20/1422

Liumjev

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1422

Liumjev

Norvegia

31.3.2020

EU/2/20/253

Lydaxx

Islanda

2.6.2020

EU/2/20/253

Lydaxx

Norvegia

9.6.2020

EU/1/19/1414

Mayzent

Islanda

21.2.2020

EU/1/19/1414

Mayzent

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1414

Mayzent

Norvegia

27.1.2020

EU/1/20/1436

Nepexto

Islanda

16.6.2020

EU/1/20/1436

Nepexto

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1436

Nepexto

Norvegia

9.6.2020

EU/2/19/246

Neptra

Norvegia

6.1.2020

EU/1/20/1425

Nilemdo

Islanda

20.4.2020

EU/1/20/1425

Nilemdo

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1425

Nilemdo

Norvegia

15.4.2020

EU/1/20/1432

Nubeqa

Islanda

17.4.2020

EU/1/20/1432

Nubeqa

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1432

Nubeqa

Norvegia

1.4.2020

EU/1/20/1424

Nustendi

Islanda

17.4.2020

EU/1/20/1424

Nustendi

Norvegia

3.4.2020

EU/1/20/1453

Paliperidone Janssen-Cilag International

Islanda

26.6.2020

EU/1/20/1453

Paliperidone Janssen-Cilag International

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1453

Paliperidone Janssen-Cilag International

Norvegia

29.6.2020

EU/1/19/1409

Pegfilgrastim Mundipharma

Norvegia

9.1.2020

EU/1/19/1388

Polivy

Islanda

24.1.2020

EU/1/19/1388

Polivy

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1388

Polivy

Norvegia

27.1.2020

EU/1/19/1393

Quofenix

Norvegia

9.1.2020

EU/1/20/1452

Reblozyl

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/19/1420

Recarbrio

Islanda

18.2.2020

EU/1/19/1420

Recarbrio

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1420

Recarbrio

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1420

Recarbrio

Norvegia

19.2.2020

EU/1/19/1420

Recarbrio

Norvegia

23.4.2020

EU/1/20/1430

Rybelsus

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1404

Rinvoq

Norvegia

3.1.2020

EU/1/20/1431

Ruxience

Islanda

20.4.2020

EU/1/20/1431

Ruxience

Norvegia

14.4.2020

EU/1/20/1430

Rybelsus

Islanda

22.4.2020

EU/1/20/1430

Rybelsus

Norvegia

14.4.2020

EU/1/20/1435

Sarclisa

Islanda

23.6.2020

EU/1/20/1435

Sarclisa

Norvegia

12.6.2020

EU/1/19/1387

Senstend

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1410

Spravato

Islanda

3.1.2020

EU/1/19/1410

Spravato

Norvegia

15.1.2020

EU/1/19/1421

Staquis

Islanda

20.4.2020

EU/1/19/1421

Staquis

Norvegia

3.4.2020

EU/2/19/248

Stelfonta

Islanda

20.2.2020

EU/2/19/248

Stelfonta

Liechtenstein

29.2.2020

EU/2/19/248

Stelfonta

Norvegia

30.1.2020

EU/1/19/1408

Sunosi

Islanda

24.1.2020

EU/1/19/1408

Sunosi

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1408

Sunosi

Norvegia

27.1.2020

EU/1/19/1405

Tavlesse

Islanda

15.1.2020

EU/1/19/1405

Tavlesse

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/19/1405

Tavlesse

Norvegia

7.2.2020

EU/1/19/1394

Tigecycline Accord

Islanda

29.4.2020

EU/1/19/1394

Tigecycline Accord

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1394

Tigecycline Accord

Norvegia

17.4.2020

EU/1/19/1419

Trepulmix

Islanda

21.4.2020

EU/1/19/1419

Trepulmix

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1419

Trepulmix

Norvegia

14.4.2020

EU/2/20/251

Tulaven

Islanda

29.4.2020

EU/2/20/251

Tulaven

Liechtenstein

30.4.2020

EU/2/20/251

Tulaven

Norvegia

29.4.2020

EU/2/20/252

TULISSIN

Islanda

19.5.2020

EU/1/18/1309

Ulipristal Acetate Gedeon Richter

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1423

Vaxchora

Islanda

21.4.2020

EU/1/20/1423

Vaxchora

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/20/1423

Vaxchora

Norvegia

17.4.2020

EU/2/20/250

Vectormune FP ILT + AE

Islanda

29.4.2020

EU/2/20/250

Vectormune FP ILT + AE

Liechtenstein

30.4.2020

EU/2/20/250

Vectormune FP ILT + AE

Norvegia

29.4.2020

EU/1/19/1399

Xospata

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/20/1442

Zeposia

Islanda

22.6.2020

EU/1/20/1442

Zeposia

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1442

Zeposia

Norvegia

15.6.2020

EU/1/20/1443

Zolgensma

Islanda

20.5.2020

EU/1/20/1443

Zolgensma

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/20/1443

Zolgensma

Norvegia

20.5.2020


ALLEGATO II

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione rinnovate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state rinnovate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/15/1001

Akynzeo

Islanda

15.1.2020

EU/1/15/1001

Akynzeo

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/15/1001

Akynzeo

Norvegia

22.1.2020

EU/1/15/1005

Aripiprazole Mylan Pharma

Islanda

13.3.2020

EU/1/15/1005

Aripiprazole Mylan Pharma

Norvegia

10.3.2020

EU/1/15/1029

Aripiprazole Sandoz

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1009

Aripiprazole Zentiva

Islanda

22.6.2020

EU/1/15/1009

Aripiprazole Zentiva

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1009

Aripiprazole Zentiva

Norvegia

18.6.2020

EU/1/15/1019

Bortezomib Accord

Islanda

20.5.2020

EU/1/15/1019

Bortezomib Accord

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1019

Bortezomib Accord

Norvegia

15.5.2020

EU/1/13/818

Bosulif

Islanda

27.2.2020

EU/1/13/818

Bosulif

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/13/818

Bosulif

Norvegia

25.2.2020

EU/1/10/645

Brinavess

Islanda

22.6.2020

EU/1/10/645

Brinavess

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/10/645

Brinavess

Norvegia

8.6.2020

EU/2/15/183

Canigen L4

Liechtenstein

30.4.2020

EU/2/15/183

Canigen L4

Norvegia

28.4.2020

EU/1/11/749

Caprelsa

Islanda

21.1.2020

EU/1/11/749

Caprelsa

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/11/749

Caprelsa

Norvegia

23.1.2020

EU/1/14/974

Cerdelga

Norvegia

3.1.2020

EU/2/14/180

Coliprotec F4

Islanda

24.1.2020

EU/2/14/180

Coliprotec F4

Liechtenstein

29.2.2020

EU/2/14/180

Coliprotec F4

Norvegia

12.2.2020

EU/1/13/890

Cometriq

Islanda

20.3.2020

EU/1/13/890

Cometriq

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/13/890

Cometriq

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/13/890

Cometriq

Norvegia

10.3.2020

EU/1/15/1048

Cotellic

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/17/1262

Crysvita

Norvegia

20.1.2020

EU/1/10/636

Daxas

Islanda

2.6.2020

EU/1/10/636

Daxas

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/10/636

Daxas

Norvegia

3.6.2020

EU/1/13/875

Deltyba

Islanda

19.5.2020

EU/1/13/875

Deltyba

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/13/875

Deltyba

Norvegia

30.4.2020

EU/1/15/1010

Duloxetine Mylan

Islanda

27.2.2020

EU/1/15/1010

Duloxetine Mylan

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/15/1010

Duloxetine Mylan

Norvegia

24.2.2020

EU/1/15/1025

Evotaz

Norvegia

8.4.2020

EU/1/15/1058

Entresto

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1023

Farydak

Islanda

22.5.2020

EU/1/15/1023

Farydak

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1023

Farydak

Norvegia

7.5.2020

EU/1/15/1007

Gardasil 9

Islanda

23.1.2020

EU/1/15/1007

Gardasil 9

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/15/1007

Gardasil 9

Norvegia

23.1.2020

EU/1/14/987

Holoclar

Islanda

13.3.2020

EU/1/14/987

Holoclar

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/14/987

Holoclar

Norvegia

16.3.2020

EU/1/15/990

Ikervis

Islanda

13.3.2020

EU/2/15/182

Innovax-ILT

Islanda

30.4.2020

EU/2/15/182

Innovax-ILT

Liechtenstein

30.4.2020

EU/2/15/182

Innovax-ILT

Norvegia

5.5.2020

EU/1/15/1041

Ivabradine Anpharm

Norvegia

2.6.2020

EU/1/15/1040

Intuniv

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1000

Jinarc

Islanda

22.5.2020

EU/1/15/1000

Jinarc

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1000

Jinarc

Norvegia

14.4.2020

EU/1/15/1033

Kanuma

Islanda

22.5.2020

EU/1/15/1033

Kanuma

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1033

Kanuma

Norvegia

23.4.2020

EU/1/15/994

Kengrexal

Norvegia

13.1.2020

EU/1/15/1024

Keytruda

Islanda

16.4.2020

EU/1/15/1024

Keytruda

Norvegia

2.4.2020

EU/1/15/1060

Kyprolis

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1002

Lenvima

Islanda

3.6.2020

EU/1/15/1002

Lenvima

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1002

Lenvima

Norvegia

2.6.2020

EU/1/19/1376

Libtayo

Islanda

2.6.2020

EU/1/19/1376

Libtayo

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/19/1376

Libtayo

Norvegia

2.6.2020

EU/1/15/993

Lixiana

Islanda

13.3.2020

EU/1/15/993

Lixiana

Norvegia

10.3.2020

EU/1/19/1355

Lorviqua

Islanda

19.5.2020

EU/1/19/1355

Lorviqua

Norvegia

16.4.2020

EU/1/15/1013

Lumark

Islanda

19.5.2020

EU/1/15/1013

Lumark

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1013

Lumark

Norvegia

5.5.2020

EU/1/14/988

Mysimba

Islanda

23.1.2020

EU/1/14/988

Mysimba

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/14/988

Mysimba

Norvegia

23.1.2020

EU/1/15/1078

Natpar

Islanda

24.6.2020

EU/1/15/1078

Natpar

Liechtenstein

30.4.2020

EU/2/15/186

Novaquin

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/16/1139

Ocaliva

Islanda

20.5.2020

EU/1/16/1139

Ocaliva

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/16/1139

Ocaliva

Norvegia

12.5.2020

EU/1/15/1030

Odomzo

Islanda

16.6.2020

EU/1/15/1030

Odomzo

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1030

Odomzo

Norvegia

3.6.2020

EU/1/18/1345

Ondexxya

Islanda

25.5.2020

EU/1/18/1345

Ondexxya

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1014

Opdivo

Islanda

19.5.2020

EU/1/15/1014

Opdivo

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1014

Opdivo

Norvegia

8.5.2020

EU/1/15/989

Orbactiv

Islanda

21.1.2020

EU/1/15/989

Orbactiv

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/15/989

Orbactiv

Norvegia

22.1.2020

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Islanda

20.3.2020

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/16/1089

Vaccino contro l’influenza pandemica H5N1 AstraZeneca

Norvegia

24.3.2020

EU/1/15/1034

Pemetrexed Lilly

Islanda

22.6.2020

EU/1/15/1034

Pemetrexed Lilly

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1034

Pemetrexed Lilly

Norvegia

15.6.2020

EU/2/15/187

Porcilis PCV ID

Islanda

22.6.2020

EU/2/15/187

Porcilis PCV ID

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1031

Praluent

Islanda

23.6.2020

EU/1/15/1031

Praluent

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1031

Praluent

Norvegia

18.6.2020

EU/1/15/997

Pregabalin Mylan

Islanda

16.4.2020

EU/1/15/997

Pregabalin Mylan

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/997

Pregabalin Mylan

Norvegia

16.4.2020

EU/1/15/998

Pregabalin Mylan Pharma

Islanda

22.5.2020

EU/1/15/998

Pregabalin Mylan Pharma

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/998

Pregabalin Mylan Pharma

Norvegia

16.4.2020

EU/1/14/916

Pregabalin Pfizer

Norvegia

10.6.2020

EU/1/15/1011

Pregabalin Sandoz

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1012

Pregabalin Sandoz GmbH

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1021

Pregabalin Zentiva

Islanda

16.6.2020

EU/1/15/1021

Pregabalin Zentiva

Liechtenstein

30.6.2020

EU/1/15/1021

Pregabalin Zentiva

Norvegia

2.6.2020

EU/2/15/187

Porcilis PCV ID

Norvegia

9.6.2020

EU/1/10/618

Prolia

Islanda

23.1.2020

EU/1/10/618

Prolia

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/14/973

Quinsair

Islanda

19.2.2020

EU/1/14/973

Quinsair

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/14/973

Quinsair

Norvegia

19.2.2020

EU/1/15/1016

Repatha

Islanda

22.4.2020

EU/1/15/1016

Repatha

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1016

Repatha

Norvegia

22.4.2020

EU/1/15/1006

Respreeza

Islanda

22.5.2020

EU/1/15/1006

Respreeza

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1006

Respreeza

Norvegia

28.4.2020

EU/1/17/1250

Rubraca

Islanda

22.5.2020

EU/1/17/1250

Rubraca

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/17/1250

Rubraca

Norvegia

23.4.2020

EU/1/15/992

Saxenda

Norvegia

3.1.2020

EU/2/15/181

Sileo

Islanda

19.5.2020

EU/2/15/181

Sileo

Liechtenstein

30.4.2020

EU/2/15/181

Sileo

Norvegia

12.5.2020

EU/1/13/901

Sirturo

Islanda

15.1.2020

EU/1/13/901

Sirturo

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/13/901

Sirturo

Norvegia

23.1.2020

EU/1/15/991

Sivextro

Islanda

15.1.2020

EU/1/15/991

Sivextro

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/15/991

Sivextro

Norvegia

22.1.2020

EU/1/15/1015

Strensiq

Islanda

20.5.2020

EU/1/15/1015

Strensiq

Norvegia

5.5.2020

EU/1/15/1003

Synjardy

Islanda

16.4.2020

EU/1/15/1003

Synjardy

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1003

Synjardy

Norvegia

14.4.2020

EU/1/15/1004

Voriconazole Hikma

Islanda

25.5.2020

EU/1/15/1004

Voriconazole Hikma

Norvegia

24.3.2020

EU/1/19/1360

Waylivra

Islanda

21.3.2020

EU/1/19/1360

Waylivra

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1360

Waylivra

Norvegia

26.5.2020

EU/1/15/1032

Zerbaxa

Islanda

30.4.2020

EU/1/15/1032

Zerbaxa

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/15/1032

Zerbaxa

Norvegia

28.4.2020

EU/2/14/178

Zulvac SBV

Islanda

21.1.2020

EU/2/14/178

Zulvac SBV

Liechtenstein

29.2.2020

EU/2/14/178

Zulvac SBV

Norvegia

12.2.2020

EU/1/19/1367

Zynteglo

Islanda

22.5.2020

EU/1/19/1367

Zynteglo

Liechtenstein

30.4.2020

EU/1/19/1367

Zynteglo

Norvegia

11.5.2020


ALLEGATO III

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione prorogate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state prorogate negli Stati SEE-EFTA durante il periodo 1o gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di autorizzazione

EU/1/15/1001/003

Akynzeo

Islanda

16.4.2020

EU/1/15/1001/003

Akynzeo

Norvegia

23.3.2020

EU/1/16/1101/004

Darzalex

Islanda

23.6.2020

EU/1/11/733/005

Dificlir

Islanda

20.3.2020

EU/1/11/733/005

Dificlir

Norvegia

20.2.2020

EU/1/14/923/002-007

Entyvio

Islanda

24.6.2020

EU/1/14/923/002-007

Entyvio

Norvegia

28.4.2020

EU/1/18/1288/007

Halimatoz

Islanda

20.4.2020

EU/1/18/1287/007

Hefiya

Islanda

20.4.2020

EU/1/18/1286/007

Hyrimoz

Islanda

20.4.2020

EU/1/16/1147/010-018

Ibrance

Islanda

22.4.2020

EU/1/16/1147/010-015

Ibrance

Norvegia

19.2.2020

EU/1/17/1254/007-011

Jorveza

Islanda

16.6.2020

EU/1/17/1254/007-011

Jorveza

Norvegia

2.6.2020

EU/1/12/782/006

Kalydeco

Islanda

2.1.2020

EU/1/16/1115/003-005

Pemetrexed Fresenius Kabi

Islanda

19.2.2020

EU/1/16/1115/003-005

Pemetrexed Fresenius Kabi

Norvegia

19.2.2020

EU/1/11/717/003-004

Vyndaqel

Islanda

22.4.2020

EU/1/11/717/003-004

Vyndaqel

Norvegia

24.2.2020

EU/1/17/1178/010-013

XELJANZ

Islanda

2.1.2020


ALLEGATO IV

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione revocate

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state revocate negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di revoca

EU/1/09/541

Clopidogrel ratiopharm GmbH

Islanda

23.1.2020

EU/1/09/541

Clopidogrel ratiopharm GmbH

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/09/541

Clopidogrel ratiopharm GmbH

Norvegia

13.1.2020

EU/1/09/510

Fertavid

Islanda

30.1.2020

EU/1/09/510

Fertavid

Norvegia

23.1.2020

EU/1/15/1039

Fexeric

Islanda

27.2.2020

EU/1/00/144

Helixate NexGen

Islanda

3.1.2020

EU/1/19/1357

KROMEYA

Islanda

3.1.2020

EU/1/16/1165

Lifmior

Islanda

27.2.2020

EU/1/04/287

Osseor

Islanda

22.5.2020

EU/1/04/287

Osseor

Norvegia

8.5.2020

EU/1/12/796

Picato

Islanda

20.2.2020

EU/1/12/796

Picato

Liechtenstein

29.2.2020

EU/1/12/796

Picato

Norvegia

11.2.2020

EU/1/04/288

Protelos

Islanda

22.5.2020

EU/1/04/288

Protelos

Norvegia

8.5.2020

EU/2/09/099

Suvaxyn PCV

Norvegia

28.4.2020

EU/1/17/1180

Varuby

Islanda

30.1.2020

EU/1/17/1180

Varuby

Norvegia

23.1.2020

EU/1/11/671

Xiapex

Islanda

6.1.2020

EU/1/96/009

Zerit

Liechtenstein

30.6.2020

EU/2/11/130

Zulvac 1 Bovis

Islanda

20.3.2020

EU/2/11/130

Zulvac 1 Bovis

Norvegia

18.2.2020

EU/2/11/131

Zulvac 1 Ovis

Islanda

20.3.2020

EU/2/11/131

Zulvac 1 Ovis

Norvegia

13.3.2020


ALLEGATO V

Elenco delle autorizzazioni di commercializzazione sospese

Le seguenti autorizzazioni di commercializzazione sono state sospese negli Stati SEE-EFTA nel periodo 1o gennaio – 30 giugno 2020:

Numero UE

Prodotto

Paese

Data di sospensione

EU/1/12/750

Esmya

Norvegia

2.4.2020

EU/1/12/796

Picato

Norvegia

22.1.2020

EU/1/18/1309

Ulipristal Acetate Richter

Norvegia

28.5.2020


V Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/19


BANDO DI CONCORSO GENERALE

(2021/C 39/05)

L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale:

EPSO/AD/389/21 — AMMINISTRATORI (AD 6) NEL SETTORE AGRICOLTURA SOSTENIBILE E SVILUPPO RURALE

Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 39 A del 4 febbraio 2021.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/20


Domanda di parere consultivo della Corte EFTA presentata dalla Fürstlicher Oberster Gerichtshof nella causa Liti-Link AG/LGT Bank AG

(Causa E-14/20)

(2021/C 39/06)

Con richiesta del 4 settembre 2020 protocollata presso la cancelleria della Corte EFTA il 16 settembre 2020, il Fürstliches Oberster Landgericht (Corte d’appello del Principato) ha presentato alla Corte EFTA una domanda di parere consultivo in relazione alla causa Liti-Link AG v LGT Bank AG, in merito ai seguenti quesiti:

1.

L’ultimo paragrafo della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione, che stabilisce che i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie possono essere comunicati in forma sintetica, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione delle prestazioni può essere effettuata in forma sintetica e avere carattere generale sul piano del contenuto?

In caso di risposta affermativa alla prima domanda, si pone la seguente domanda complementare:

1.1.

L’ultimo paragrafo della direttiva 2006/73/CE recante modalità di esecuzione, che stabilisce che i termini essenziali delle disposizioni in materia di competenze, commissioni o prestazioni non monetarie possono essere comunicati in forma sintetica, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dei vantaggi può essere effettuata in forma sintetica e avere carattere generale sul piano del contenuto, riportandoli ad esempio nelle condizioni generali o in altri termini e condizioni contrattuali prestabiliti o detta comunicazione deve essere effettuata individualmente per ciascun cliente o ciascuna categoria di clienti?

Inoltre, si sottopongono i seguenti quesiti aggiuntivi:

2.

La comunicazione ai sensi dell’articolo 26, lettera b), punto i), della direttiva 2006/73/CE è corretta se l’impresa di investimento si limita a comunicare al cliente che possono essergli concessi dei vantaggi da terzi o l’impresa di investimento deve indicare chiaramente se e quando tali vantaggi sono concessi?

3.

La comunicazione ai sensi dell’articolo 26, lettera b), punto i), della direttiva 2006/73/CE è corretta se l’impresa di investimento comunica al cliente che l’importo dei vantaggi concessi da terzi dipende dal prodotto e consiste in una percentuale delle competenze di gestione addebitate per il prodotto in questione, in una percentuale di sconto sul prezzo di emissione o in una percentuale del prezzo di emissione o, prima della fornitura del servizio di investimento o del servizio accessorio in questione, l’impresa di investimento deve comunicare al cliente almeno i valori minimi e massimi relativi alle competenze, alle commissioni e ai vantaggi di cui può beneficiare?

4.

Le condizioni di cui all’articolo 26 della direttiva 2006/73/CE relative alla comunicazione dei benefici in forma sintetica, che stabiliscono che l’impresa di investimento si impegna a fornire ulteriori dettagli su richiesta del cliente e a rispettare tale impegno, sono soddisfatte se, in relazione a operazioni già effettuate, l’impresa di investimento si impegna semplicemente a comunicare al cliente ulteriori dettagli per i dodici mesi precedenti la richiesta?

5.

Ai sensi dell’accordo SEE uno Stato membro deve attribuire un effetto orizzontale diretto a una direttiva recante modalità di attuazione che non sia stata correttamente recepita, in particolare la direttiva 2006/73/CE?

6.

L’articolo 26 della direttiva di esecuzione 2006/73/CE deve essere interpretato nel senso che da esso possono derivare diritti dei clienti bancari nei confronti di una banca?


PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/21


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems Austria)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/07)

1.   

In data 27 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

ElringKlinger AG («EK», Germania),

Plastic Omnium New Energies S.A. («PO NE», Belgio), appartenente al gruppo Compagnie Plastic Omnium SE («PO», Francia), controllata di Burelle SA (Francia),

EKPO Fuel Cell Technologies GmbH («EKPO», Germania),

ElringKlinger Fuelcell Systems Austria GmbH («EKAT», Austria).

EK e PO NE acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di EKPO, e PO NE acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di EKAT. Entrambe le operazioni sono interconnesse.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

EK: è la società capofila del gruppo tedesco ElringKlinger, un fornitore dell’industria automobilistica attivo a livello internazionale, specializzato in soluzioni leggere, mobilità elettrica, tecnologie di sigillatura e schermatura, servizi di strumentazione e ingegneria;

PO NE: l’impresa appartiene al gruppo PO, che è un fornitore dell’industria automobilistica attivo a livello internazionale, che offre componenti esterni (in particolare sistemi paraurti e moduli frontali) e sistemi esterni «intelligenti» e divisioni HBPO, nonché sistemi di stoccaggio e di erogazione di carburante (compresi serbatoi e tubi di riempimento), sistemi di stoccaggio ad alta pressione e sistemi di bonifica,

EKPO: l’impresa è attiva nei settori di ricerca e sviluppo, progettazione, produzione e vendita di celle a combustibile alimentate a idrogeno e dei corrispondenti servizi di ingegneria, di componenti di celle a combustibile alimentate a idrogeno (come piastre bipolari, moduli di dispositivi, soluzioni di sigillatura) e di moduli assemblati di celle a combustibile destinati principalmente all’industria automobilistica: veicoli leggeri (autovetture e veicoli commerciali leggeri) e veicoli commerciali medi pesanti (autobus e autocarri),

EKAT: l’impresa è specializzata nello sviluppo di soluzioni per sistemi di celle a combustibile alimentate a idrogeno.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10067 — ElringKlinger/Plastic Omnium New Energies/EKPO Fuel Cell Technologies/ElringKlinger Fuelcell Systems Austria)

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/23


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10125 — GBL/Canyon)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/08)

1.   

In data 27 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Groupe Bruxelles Lambert SA («GBL», Belgio),

Canyon Bicycles GmbH («Canyon», Germania).

GBL acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell’insieme di Canyon.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

GBL: investe in imprese globali che operano in vari settori, principalmente in Europa, come holding d’investimento;

Canyon: sviluppo, produzione e distribuzione di mountain bike, biciclette da strada, biciclette da triathlon, biciclette da città e commuter bike, nonché relativi componenti/pezzi di ricambio, accessori e abbigliamento.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

Caso M.10125 — GBL/Canyon

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/24


Notifica preventiva di concentrazione

(Caseo M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 39/09)

1.   

In data 28 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Stirling Square Capital Partners Jersey AIFM Limited («SSCP Funds», Jersey, Regno Unito),

TA Associates, L.P. («TA Associates», Stati Uniti),

Glenigan Limited («Glenigan», Regno Unito).

SSCP Funds e TA Associates acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme di Glenigan.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

SSCP Funds: SSCP Funds investe attraverso tre fondi di private equity, tra l’altro, in strumenti di capitale e in strumenti legati al capitale non quotati, attraverso management buy-out, management buy-in, capitale di crescita e altre operazioni di private equity in tutta Europa,

TA Associates: AT Associates si concentra su settori specifici nell’ambito delle tecnologie, dell’assistenza sanitaria, dei servizi finanziari e dei servizi ai consumatori e alle imprese,

Glenigan: Glenigan fornisce dati di mercato e software e servizi di intelligence alle imprese del settore edile, anche in relazione al trasferimento e alla ristrutturazione di uffici per quanto riguarda informazioni sui progetti e dati di contatto, principalmente nel Regno Unito.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione- del seguente riferimento:

M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles

BELGIO


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


ALTRI ATTI

Commissione europea

4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/26


Pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2021/C 39/10)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) entro tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

DOCUMENTO UNICO

«SALATĂ CU ICRE DE ȘTIUCĂ DE TULCEA»

N. UE: PGI-RO-02476 – 6.7.2018

DOP ( ) IGP (X)

1.   Nome [della DOP o IGP]

«Salată cu icre de știucă de Tulcea»

2.   Stato Membro o Paese Terzo

Romania

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.7. Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è una crema bianca/bianco-giallastra a base di olio di girasole, composta per almeno il 29 % da uova di pesce, di cui almeno il 15 % di uova di luccio salate in grani interi e al massimo il 14 % di uova di pesci del delta del Danubio salate (di specie della famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae) - carassio, triotto rosso, scardola, uova di carpa non formate - e di specie della famiglia dei percidi (Percidae) - lucioperca, pesce persico), mescolate con acqua gassata e succo di limone.

Per preparare la «Salată cu icre de știucă de Tulcea» occorrono le materie prime e gli ingredienti di seguito indicati.

Materie prime:

1.

uova di luccio salate (Esox lucius), almeno il 15 % nel prodotto finito, di cui sono l’ingrediente principale;

2.

uova di pesci del delta del Danubio salate, al massimo il 14 %, per garantire una consistenza ed una viscosità ottimali.

Ingredienti:

1.

olio di girasole;

2.

acqua gassata;

3.

succo di limone, ottenuto tramite spremitura e filtraggio;

4.

salgemma non iodato, utilizzato per la salatura delle materie prime.

Caratteristiche chimico-fisiche della «Salată cu icre de știucă de Tulcea»:

Caratteristica

Unità

Valori

Acidità (acido citrico)

%

max. 1

Tenore di umidità

%

max. 30

Tenore di materia grassa

%

min. 63

Proteine

%

min. 6,2

Salgemma non iodato (cloruro di sodio)

%

max. 5

Caratteristiche organolettiche:

l’aspetto è omogeneo, viscoso e compatto, senza separazione dell’olio, di colore bianco/bianco-giallastro, punteggiato da grani interi di uova di luccio, di colore giallo-dorato o giallo-rossastro, di circa 2-2,5 mm di diametro, a seconda della stagione di raccolta;

il sapore specifico delle uova di luccio è esaltato da quello delle uova di pesci del delta del Danubio ed è dovuto al processo di salatura e stagionatura;

il prodotto finale ha un aroma raffinato e puro di uova salate e stagionate di pesce d’acqua dolce, che si intensifica quando i grani delle uova si rompono, producendo una delicata sensazione di croccantezza sulla lingua e in bocca;

senza odori estranei, con un aroma riconoscibile di succo di limone.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Il contingente di cattura annuale fissato per la zona geografica (delta del Danubio) dall’Amministrazione della riserva della biosfera del delta del Danubio può causare interruzioni nell’approvvigionamento di uova di luccio. In tal caso esse possono avere un’origine esterna alla zona geografica.

Le uova di pesci del delta del Danubio sono una materia prima proveniente esclusivamente dalla zona geografica (delta del Danubio). Vengono raccolte nella zona geografica delimitata, da pesci della famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae) - carassio, triotto rosso, scardola, uova di carpa non formate; e della famiglia dei percidi (Percidae) - lucioperca, pesce persico).

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le fasi della produzione della «Salată cu icre de știucă de Tulcea» si svolgono nella zona geografica delimitata, in particolare: i processi e le operazioni per ottenere la materia prima (eventuale raccolta, separazione, salatura e stagionatura delle uova di pesce), giusto dosaggio delle materie prime e degli ingredienti e miscelazione.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Sull’etichetta della «Salată cu icre de știucă de Tulcea» devono essere indicate le seguenti informazioni:

il nome del prodotto, «Salată cu icre de știucă de Tulcea», seguito dalla dicitura «Indicazione geografica protetta» o «IGP»;

il nome del produttore;

il nome dell’organismo di ispezione e certificazione.

4.   Delimitazione concisa della zona geografica

La zona geografica è il distretto di Tulcea, che comprende la Riserva della biosfera del delta del Danubio. Il distretto di Tulcea si trova all’estremità sud-orientale della Romania, nella parte centro-settentrionale della Dobrugia, alla foce del Danubio, con accesso al Mar Nero, ad est. Confina a nord con la Moldova e l’Ucraina, a nord-ovest con il distretto di Galați, ad ovest con il distretto di Brăila e a sud con il distretto di Costanza. Il distretto di Tulcea si trova al 45°N e 29°E.

5.   Legame con la zona geografica

La domanda di registrazione dell’IGP «Salată cu icre de știucă de Tulcea» si basa sulle caratteristiche del prodotto.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» ha un sapore specifico di uova di luccio, accompagnato ed esaltato da quello di uova di pesci del delta del Danubio e riconducibile al processo di salatura e stagionatura.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» ha un aroma raffinato e puro, tipico di tali preparati a base di uova salate e stagionate di pesce d’acqua dolce. Quando si rompono, i grani delle uova di pesce producono una delicata sensazione di croccantezza sulla lingua e in bocca e l’aroma si intensifica.

La compattezza del prodotto è determinata principalmente dalle uova di pesci del delta del Danubio, che sono catturati nella zona geografica e servono a dare una consistenza omogenea alle uova di luccio.

Una caratteristica specifica delle uova di luccio in grani interi è il colore giallo-dorato o giallo-rossastro della massa omogenea.

Il prodotto finale si differenzia dagli altri prodotti della stessa categoria poiché, al posto di additivi alimentari (emulsionanti, stabilizzanti, addensanti), si utilizzano uova di pesci del delta del Danubio.

Il prodotto non contiene additivi chimici né conservanti (come l’acido sorbico o il benzoato di sodio). È la qualità stessa del prodotto che ne garantisce la durata di conservazione. Gli unici metodi di conservazione utilizzati sono il mantenimento di un elevato standard igienico e il mantenimento della catena del freddo in fase di produzione, trasporto e vendita.

La differenza tra la «Salată cu icre de știucă de Tulcea» e prodotti simili della stessa categoria sta nella preparazione, che avviene solo nella zona geografica e con un elevato contenuto di uova di luccio.

Un altro fattore che contraddistingue la «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è l’utilizzo di succo di limone ottenuto per pressatura, spremitura e filtraggio, mentre altri prodotti della stessa categoria utilizzano prodotti sintetici: acido citrico e glucosio.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è un prodotto che utilizza principalmente materie prime provenienti dalla zona geografica di cui una (le uova di pesci del delta del Danubio) proviene esclusivamente dalla zona geografica, creando uno stretto legame con l’ambiente naturale della zona geografica.

Oltre ad essere un ambiente naturale ricco di risorse alieutiche d’acqua dolce, la zona geografica, il delta del Danubio, è il più grande delta dell’UE, uno dei più grandi bacini idrografici compatti d’acqua dolce dell’UE e, non da ultimo, la più grande zona di pesca di lucci e altre specie d’acqua dolce in Romania.

La pubblicazione scientifica del 2008 Danube Delta Biosphere Reserve («La riserva di biosfera del delta del Danubio») di Petre Gâștescu e Romulus Știucă classifica la purezza delle acque di superficie del delta del Danubio nella classe I secondo le norme di qualità ambientale. L’elevata qualità delle acque della zona geografica ha un effetto positivo soprattutto sulle caratteristiche organolettiche delle risorse alieutiche locali.

La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è un prodotto rappresentativo della tradizione locale di trasformazione dei prodotti ittici, che si è evoluta dalla raccolta e dal consumo di uova di pesce non lavorate nel XIX secolo alla loro trasformazione per l’utilizzo nella cucina moderna nel XX secolo.

Poiché l’industria alimentare basata sulla trasformazione del pesce è presente da decenni nella zona geografica, il personale locale è ormai formato ed esperto nel valutare le caratteristiche specifiche dei prodotti alieutici.

Di conseguenza il metodo di preparazione delle uova di luccio è specifico della zona geografica delimitata.

Per tale processo si utilizzano metodi consolidati nella zona geografica, come la separazione delle uova di pesce mediante un attrezzo specifico, il «priboi», nonché la maturazione tramite inseminazione. Le uova vengono separate dalle membrane mediante il «priboi» e una rete. I grani di uova di luccio vengono separati l’uno dall’altro, ottenendo una massa omogenea di «Salată cu icre de știucă de Tulcea».

Il metodo di separazione delle uova di pesce per mezzo di un «priboi» è stato documentato dallo studioso rumeno Grigore Antipa nell’opera Studii asupra pescăriilor din România (Studi sulla pesca in Romania) (Bucarest, Romania, Imprimeria Statului, 1895, 80 pagine).

Il processo di salatura e stagionatura conferisce alla «Salată cu icre de știucă de Tulcea» il suo sapore specifico. Durante il processo di salatura e stagionatura, il sapore delle uova di pesce cambia a causa dell’attività enzimatica. Con un trattamento termico delicato, il sapore (salato con una nota di leggera stagionatura) si accentua fino ad arrivare a quello più intenso del prodotto finale.

Il personale locale è in grado di riconoscere e valutare il tipo, il colore, il profumo e il sapore delle uova di luccio o di pesci del delta del Danubio, il loro grado di stagionatura e la loro viscosità, così da ottenere un prodotto di qualità.

Nel XIX secolo la comunità locale presente nella zona geografica aveva origini multietniche (rumeni, lipovani, ucraini, greci, turchi, ecc.) e comprendeva armatori, mercanti, marinai, pescatori e, non da ultimo, pescivendoli locali ed immigrati provenienti da diversi contesti. In questo crogiolo culturale, gli abitanti del luogo hanno adattato la ricetta delle uova di pesce spalmabili (salată de icre) a base di uova di pesce d’acqua salata per poter utilizzare le risorse disponibili nella zona geografica. Hanno quindi sostituito le uova di pesce d’acqua salata con quelle di pesce d’acqua dolce, in particolare luccio e pesci del delta del Danubio, e hanno perfezionato la ricetta giungendo alla sua formulazione attuale. La «Salată cu icre de știucă de Tulcea» è un elemento irrinunciabile nei menù dei ristoranti e degli agriturismi della zona geografica, soprattutto nel delta del Danubio.

Tutti gli elementi sopra descritti hanno contribuito a creare un contesto in cui le tradizioni della pesca sono state in grado di svilupparsi in maniera significativa. Esiste pertanto un nesso causale tra le caratteristiche del prodotto e le condizioni naturali e culturali della zona geografica (delta del Danubio).

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

https://www.madr.ro/docs/ind-alimentara/2018/caiet-sarcini-stiuca/Documentatie-salata-cu-icre-de-stiuca-de-Tulcea.pdf


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.


4.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 39/30


Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell’approvazione di una modifica minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2021/C 39/11)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione (1).

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«CRUDO DI CUNEO»

n. UE:PDO-IT-0490-AM02 — 14.9.2020

DOP (X) IGP ( )

1.   Nome

«Crudo di Cuneo»

2.   Stato membro o paese terzo

Italia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe. 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Per la produzione del «Crudo di Cuneo», devono essere utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati, allevati e macellati nella zona di produzione individuata. Al momento dell’immissione al consumo, il prodotto «Crudo di Cuneo» deve avere un tempo di stagionatura minimo di 10 mesi da inizio lavorazione; peso compreso fra 8,5 e 12 kg a stagionatura ultimata; colore al taglio rosso uniforme; consistenza della parte magra esterna e di quella interna morbida, compatta non flaccida; grasso esterno visibile (grasso di copertura) di colore bianco tendente al giallo, compatto non untuoso; aroma e sapore al taglio: fragrante, stagionato, dolce; grasso interno di colore bianco, presente in piccola quantità entro e fra i principali fasci muscolari; assenza di anomalie olfattive. Il grasso, alla puntura, non deve presentare odore rancido eccessivo, né odore di latte, pesce, né altri odori anomali. La composizione chimica del magro in percentuale del muscolo bicipite femorale deve rispettare i seguenti limiti minimi e massimi: sale compreso fra 4,5 e 6,9; umidità compresa fra 57 e 63 %; proteolisi compresa fra 22 e 31 %. Assenza di anomalie esteriori: la cotenna e le ossa devono essere integre, non devono comparire segni evidenti d’incrostazione, né rammollimenti eccessivi. Colore al taglio: non devono essere presenti disuniformità, macchie, striature.

3.3.   Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

Mangimi

La razione alimentare è formulata in modo da ottenere una composizione analitica che rispecchi il fabbisogno del suino nelle rispettive tre fasi

di avviamento, magronaggio, ingrasso:

1.   FASE DI AVVIAMENTO (fino a 30 kg/peso vivo)

Caratteristiche della razione

Proteina grezza da 16 % a 22 %

Energia dig.le/giorno da 3 230 a 3 900

Lisina g/kg: da 10 a 16

Fibra grezza da 3 % a 5 %

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 4 % del peso vivo)

Mais da 35 a 40

Soja (farina di estraz.) da 16 a 20

Grano da 12 a 15

Orzo da 13 a 17

Olio di soja da 1 a 3

Crusca di grano ten. da 8 a 12

Integrazione min. e vit. da 3 a 5

In questa fase è consentito l’uso di:

Plasma suino spray

Derivati e sottoprodotti del latte freschi e concentrati.

2.   FASE DI MAGRONAGGIO (da 30 kg a 80 kg/peso vivo)

Caratteristiche della razione

Proteina grezza da 15,50 % a 18 %

Energia dig.le/giorno da 3 200 a 3 600

Lisina g/kg: da 7 a 16

Fibra grezza da 3,5 % a 5 %

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 3 % del peso vivo)

Mais da 45 a 49

Soja (farina di estraz.) da 14 a 18

Grano da 10 a 13

Orzo da 9 a 12

Grassi da 1,5 a 2

Crusca di grano ten. da 10 a 14

Integrazione min. e vit. da 3 a 5

3.   FASE DI INGRASSO (da 80 kg a 165 kg/peso vivo finale)

Caratteristiche della razione

Proteina grezza da 13,5 % a 17,5 %

Energia dig.le/giorno da 3 100 a 3 400

Lisina g/kg da 6 a 9

Fibra grezza da 3,5 % a 5,5 %

Razione giornaliera (Composizione della razione espressa in % dei diversi componenti, somministrata nella misura del 2,3 % del peso vivo)

Mais da 49 a 53

Soja (farina di estraz.) da 12 a 16

Grano da 9 a 12

Orzo da 8 a 11

Grassi da 1 a 1,5

Crusca di grano ten. da 10 a 14

Integrazione min. e vit. da 3 a 5

In questa fase è vietato l’impiego di scarti di mensa; di olio di pesce dopo i 40 kg di peso vivo; di pannelli con contenuto in grassi maggiore del 4 % ed oltre i 120 kg; di biscotti, grissini, merendine dai 60 kg di peso vivo fino alla macellazione; scarti di macellazione e farine animali in genere; sottoprodotti del riso.

I fabbisogni nell’ambito della fase di utilizzo potrebbero subire delle modifiche in funzione della crescita del suino o a seguito del verificarsi di andamenti climatici anomali dovuti ad eccezionali calure estive. L’origine delle materie prime utilizzate per l’alimentazione è principalmente dall’area di produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» e i cereali in buona parte sono prodotti dalle stesse aziende che allevano i suini. Le razze o tipi genetici di suini ammessi alla produzione di animali destinati alla produzione del prosciutto «Crudo di Cuneo» sono i suini delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana così come migliorate dal Libro Genealogico Italiano (LGI) o figli di verri delle stesse razze, i suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal LGI, i suini figli di verri di altre razze o di verri ibridi purché detti verri provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità compatibili con quelle del LGI per la produzione del suino pesante. Per la produzione del «Crudo di Cuneo» non possono essere utilizzate cosce congelate. È esclusa l’utilizzazione di verri e scrofe. Le cosce vengono avviate a lavorazione se sono di animali macellati da non meno di 24 ore e non oltre 120 ore.

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata

Per la produzione della DOP «Crudo di Cuneo» sono utilizzate solo cosce suine fresche, provenienti da animali nati e allevati rispettando elevati livelli di benessere. Tali livelli sono garantiti se nelle fasi di svezzamento, magronaggio ed ingrasso il suino non subisce stress da trasporto e ristallo. L’allevamento deve, inoltre, garantire che la fase di ingrasso si concluda fornendo risultati che siano coerenti con le caratteristiche del prodotto finale. Il «Crudo di Cuneo» infatti si caratterizza per la sua ottimale copertura di grasso. Per tali motivazioni la nascita e l’allevamento devono avvenire nell’area di produzione. Inoltre, sia per il necessario rispetto dei tempi che intercorrono tra la macellazione e la lavorazione delle carni sia perché i lunghi viaggi per il trasporto costituirebbero causa di ammaccature e formazioni di ematomi e venature, che andrebbero a compromettere i requisiti di lavorazione delle cosce, anche la fase di macellazione deve avvenire nella zona geografica di produzione. Le operazioni di lavorazione delle cosce e la stagionatura delle stesse sono strettamente legate ai fattori umani e naturali della zona di produzione e la limitazione di queste operazioni all’area geografica di produzione diviene pertanto obbligatoria per la produzione del «Crudo di Cuneo».

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato

Il «Crudo di Cuneo» può essere venduto oltre che intero con osso, anche disossato sigillato sottovuoto, in tranci ed affettato. Le operazioni di riduzione in tranci del «Crudo di Cuneo» devono essere effettuate in modo che sulla cotenna di ogni pezzo figuri il contrassegno preventivamente apposto presso i prosciuttifici.

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato

All’atto dell’immissione al consumo, la DOP «Crudo di Cuneo» deve essere provvista di particolare contrassegno a garanzia dell’origine e della identificazione, costituito dal logo che va impresso a fuoco sui due lati maggiori della coscia e la cui apposizione deve essere eseguita presso i prosciuttifici. Sulle confezioni della DOP «Crudo di Cuneo» o su etichette apposte o su cartelli, anelli e fascette legate al prodotto tal quale devono essere riportati a caratteri di stampa chiari, indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare sulle stesse, il simbolo grafico relativo all’immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, il simbolo comunitario di cui all’articolo 12 del regolamento. (UE) n. 1151/2012 della Commissione e il numero di identificazione attribuito ad ogni produttore inserito nel sistema di controllo. Il logo della DOP «Crudo di Cuneo» è composto dai due elementi più importanti per la riconoscibilità del prodotto: la forma stilizzata di un prosciutto e il triangolo o «cuneo» che richiama il legame con il capoluogo di provincia Cuneo, la cui planimetria originaria era proprio a forma di cuneo.

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4.   Delimitazione concisa della zona geografica

L’area di produzione del «Crudo di Cuneo» DOP è compresa tra le Alpi Liguri dal colle di Cadibona a quello di Nava, le Alpi Marittime sino al massiccio del colle di Tenda e le Alpi Cozie. I rilievi formano, pertanto un grande bordo ad U entro il quale si apre l’alta pianura solcata, a partire da sud verso nord, dal Tanaro, dal Po e dai loro affluenti. Quest’area comprende la provincia di Cuneo, la provincia di Asti e i seguenti comuni della provincia di Torino: Airasca, Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Candiolo, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Isolabella, Lombriasco, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Piscina, Poirino, Pralormo, Prarostino, Riva, Roletto, Rorà, S. Secondo di Pinerolo, Santena, Scalenghe, Trofarello, Vigone, Villafranca Piemonte, Villastellone, Vinovo. In questa zona geografica, si evidenziano, grazie alla formazione di brezze, livelli di umidità omogenei compresi tra il 50 % e il 70 % e temperature medie non eccessivamente fredde d’inverno e non torride d’estate che permettono una stagionatura uniforme e caratterizzante il «Crudo di Cuneo» per il valore di proteolisi e per il basso tenore di umidità.

5.   Legame con la zona geografica

La zona di produzione della DOP è fin dai tempi più antichi legata alla storia della suinicoltura, della lavorazione e stagionatura del «Crudo di Cuneo», grazie a specifiche caratteristiche pedo-climatiche che la contraddistinguono da altre zone e che conferiscono al prodotto tipiche proprietà qualitative, ben riconoscibili dal consumatore finale.

Il contenuto di umidità presente nel Crudo di Cuneo, strettamente correlato con il contenuto di sale, è determinato dall’effetto delle brezze. Tali brezze, provenienti dalle montagne comprese nell’area geografica, a senso alterno, fra il mattino e la notte, stabiliscono delle condizioni di bassa umidità atmosferica, idonee ad assicurare un’ottima stagionatura del prodotto, che si ripercuote sui bassi valori di umidità, sui tempi di stagionatura, sul valore di proteolisi caratteristici del Crudo di Cuneo. Uno stretto legame tra ambiente e prodotto è costituito inoltre dalla materia prima; infatti la proteolisi del prosciutto è determinata anche dalle caratteristiche della materia prima. Il suino di Cuneo viene allevato in ambienti posti ad un’altitudine media di 350 metri sul livello del mare, dove l’assenza di nebbie invernali e afa estiva favoriscono una sanità eccellente. Oltre alla salubrità dell’aria e alla purezza delle acque, è l’alimentazione tradizionale sana e naturale, a base di cereali prodotti in loco, che determina la maturazione anticipata della carne. Il fenomeno della proteolisi è legato allo sviluppo di microrganismi superficiali: la delicata salatura effettuata dai norcini assicura la risalita capillare dell’umidità ancora presente nella carne della coscia. In tal modo, sulla superficie magra del prosciutto si creano le condizioni microclimatiche di moderato aumento dell’umidità, idonee allo sviluppo di muffe e lieviti in grado di demolire la componente proteica presente nella parte magra, liberando frazioni peptidiche capaci di contribuire in modo determinante sia al sapore sia all’odore del Crudo di Cuneo.

Contributo determinante alla qualità della DOP, nonché alla sua reputazione e fama presso i mercati, è stato nel corso dei secoli quello dell’uomo, che ha saputo sviluppare nel tempo specifiche tecniche di lavorazione, tramandatesi di generazioni in generazioni, e che sono giunte fino ai nostri giorni. Testimonianza di questa delicata arte si trova già nel 1618 grazie all’opera Clypeo del gentilhuomo di Guglielmino Prato, che descrive in modo dettagliato il lavoro dei norcini del Piemonte.

Il consumo del Crudo di Cuneo è documentato storicamente dalle numerose richieste fatte da parte dei nobili, conventi ed abbazie della zona. Fu proprio la crescente richiesta di prosciutti ad influenzare in modo significativo la costituzione di numerosi trasformatori.

La DOP «Crudo di Cuneo» quindi, si costituisce come l’azione combinata e concomitante di fattori umani ed ambientali, che nel corso del tempo hanno influito sul suo ottenimento ed hanno contribuito alle sue caratteristiche qualitative.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente all’home page del sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  GU L 179 del 19.6.2014, pag. 17