ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 34

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
1 febbraio 2021


Sommario

pagina

 

II   Comunicazioni

 

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Commissione europea

2021/C 34/01

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10077 — Macquarie Bank/Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/Vestone Capital) ( 1 )

1

2021/C 34/02

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9843 — Colony Capital/PSP/NGD) ( 1 )

2

2021/C 34/03

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9893 — C&G/Fischer/Craftnote) ( 1 )

3

2021/C 34/04

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.9968 — TOTAL/Ørsted UK) ( 1 )

4

2021/C 34/05

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.10103 — Towerbrook/Consolis Rail Division) ( 1 )

5

2021/C 34/06

Comunicazione della Commissione — Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

6


 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Consiglio

2021/C 34/07

Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio gennaio - dicembre 2020 (settore sociale)

16

 

Commissione europea

2021/C 34/08

Tassi di cambio dell'euro — 29 gennaio 2021

26


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

 

Commissione europea

2021/C 34/09

Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10135 — Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

27

2021/C 34/10

Notifica preventiva di concentrazione (Case M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ( 1 )

29


 


 

(1)   Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

 


II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/1


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10077 — Macquarie Bank/Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company/Vestone Capital)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/01)

Il 25 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10077. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/2


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9843 — Colony Capital/PSP/NGD)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/02)

Il 7 luglio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9843. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.2.2021   

IT

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C 34/3


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9893 — C&G/Fischer/Craftnote)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/03)

Il 28 luglio 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua tedesca e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9893. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.2.2021   

IT

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C 34/4


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.9968 — TOTAL/Ørsted UK)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/04)

Il 14 dicembre 2020 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32020M9968 — TOTAL/Ørsted UK. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.2.2021   

IT

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C 34/5


Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.10103 — Towerbrook/Consolis Rail Division)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/05)

Il 26 gennaio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferimento 32021M10103. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.


1.2.2021   

IT

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C 34/6


COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(2021/C 34/06)

1.   INTRODUZIONE

1.

Il 19 marzo 2020 la Commissione ha adottato la comunicazione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19» (1) (il «quadro temporaneo»). Il 3 aprile 2020 essa ha adottato una prima modifica per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19, tutelare posti di lavoro e sostenere ulteriormente l'economia durante la crisi attuale (2). L'8 maggio 2020 la Commissione ha adottato una seconda modifica, volta ad agevolare ulteriormente l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi (3). Il 29 giugno 2020 essa ha adottato una terza modifica intesa a sostenere ulteriormente le microimprese, le piccole imprese e le start-up e ad incentivare gli investimenti privati (4). Il 13 ottobre 2020 ha adottato una quarta modifica per prorogare il quadro temporaneo e per autorizzare gli aiuti volti a coprire una parte dei costi fissi non coperti sostenuti dalle imprese colpite dalla crisi (5).

2.

Il quadro temporaneo si prefigge di garantire un giusto equilibrio tra gli effetti positivi delle misure di aiuto previste per sostenere le imprese e gli eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno. Un'applicazione mirata e proporzionata del controllo degli aiuti di Stato dell'UE garantisce che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia di COVID-19, limitando nel contempo indebite distorsioni del mercato interno, preservando l'integrità di quest'ultimo e garantendo condizioni di parità. Ciò contribuirà alla continuità dell'attività economica durante la pandemia di COVID-19 e offrirà all'economia una solida piattaforma per superare la crisi, tenendo conto di quanto sia importante conseguire la duplice transizione verde e digitale conformemente agli obiettivi dell'Unione.

3.

L'obiettivo della presente comunicazione è prorogare fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui al quadro temporaneo, adeguare i massimali di aiuto di alcune misure per far fronte agli effetti economici prolungati della crisi in corso e precisare e modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuti di Stato che la Commissione ritiene compatibili a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di COVID-19. Con la presente comunicazione la Commissione intende inoltre modificare l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (STEC) (6).

4.

In primo luogo, la Commissione ricorda che la scadenza del quadro temporaneo era prevista per il 30 giugno 2021, fatta eccezione per la sezione 3.11, che sarebbe scaduta il 30 settembre 2021. Il quadro temporaneo prevedeva inoltre che entro il 30 giugno 2021 la Commissione lo riesaminasse alla luce di importanti considerazioni economiche o in materia di concorrenza.

5.

In tale contesto, la Commissione ha valutato se continuasse ad esserci bisogno di concedere aiuti nell'ambito del quadro temporaneo, al fine di decidere se prorogare la validità del quadro temporaneo oltre il 30 giugno 2021. In particolare, essa ha preso in considerazione i seguenti fattori: da un lato, l'evoluzione della situazione economica nel quadro delle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19; dall'altro, l'adeguatezza del quadro temporaneo come strumento per garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino in modo efficace le imprese colpite durante la pandemia, limitando nel contempo le indebite distorsioni del mercato interno e garantendo parità di condizioni.

6.

Secondo le previsioni economiche d'autunno per il 2020, (7) l'introduzione di nuove misure restrittive e/o l'inasprimento delle misure restrittive esistenti adottate per contenere il virus («seconda ondata») rallenteranno l'attività economica, mettendo a rischio molte piccole imprese dei settori più colpiti. Secondo le previsioni, il PIL dell'UE subirà una contrazione del 7,5 % circa nel 2020, per poi risalire del 4 % nel 2021, meno di quanto previsto in precedenza, e del 3 % nel 2022. Ciò significa che la ripresa prevista subirà un'interruzione, in quanto le probabilità che nel 2022 la produzione economica europea torni ai livelli pre-pandemici sono molto esigue.

7.

Gli Stati membri hanno fatto ampio uso delle possibilità offerte dal quadro temporaneo come strumento per affrontare le conseguenze economiche della pandemia di COVID-19. Il 7 dicembre 2020 la Commissione ha inviato agli Stati membri un questionario concernente l'incidenza e l'efficacia del quadro temporaneo. I dati raccolti dalla Commissione dimostrano che esso svolge un'utile funzione come strumento supplementare per sostenere l'economia durante la crisi.

8.

Tenendo conto del fatto che il quadro temporaneo è stato utile come strumento per far fronte alle conseguenze economiche dell'epidemia, la Commissione ritiene che sia opportuna una proroga limitata, fino al 31 dicembre 2021, delle misure ivi previste, al fine di garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante la pandemia, ma anche per mantenere l'integrità del mercato interno e garantire condizioni di parità. Al fine di garantire la certezza del diritto, entro il 31 dicembre 2021 la Commissione valuterà se il quadro temporaneo debba essere ulteriormente prorogato e/o modificato.

9.

In secondo luogo, tenendo conto del perdurare dell'impatto della pandemia di COVID-19 e del lasso di tempo trascorso dall'adozione del quadro temporaneo, la Commissione ritiene necessario aumentare i massimali di aiuto di cui alle sezioni 3.1 e 3.12 del quadro. Tale necessità è confermata dai dati trasmessi dagli Stati membri in risposta al questionario della Commissione sull'applicazione del quadro temporaneo, secondo i quali i massimali sono stati raggiunti, o sono in procinto di esserlo, da una serie di imprese attive in determinati settori, o risultano insufficienti per far fronte all'impatto delle misure adottate dagli Stati membri per contenere la seconda ondata dell'epidemia.

10.

In terzo luogo, al fine di incentivare fin dall'inizio la scelta di forme di aiuto rimborsabili, la Commissione ritiene necessario fornire agli Stati membri la possibilità, previa notifica in tal senso alla Commissione prima della scadenza del quadro temporaneo, di convertire le forme di aiuto rimborsabili concesse a norma di tale quadro - quali gli anticipi rimborsabili, le garanzie e i prestiti - in altre forme di aiuto, ad esempio le sovvenzioni. Tale conversione dovrebbe rispettare le condizioni di cui alla sezione 3.1 e avvenire al più tardi entro il 31 dicembre 2022. La Commissione invita gli Stati membri a rendere possibile tale conversione sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie. Inoltre, previa notifica prima della scadenza del quadro temporaneo, gli Stati membri possono convertire determinate forme di aiuto concesse nell'ambito del quadro, purché siano rispettate le condizioni stabilite nelle pertinenti sezioni di quest'ultimo.

11.

Infine, l'applicazione del quadro temporaneo ha evidenziato la necessità di introdurre ulteriori chiarimenti e modifiche per quanto riguarda alcune disposizioni, relative in particolare alle sezioni 1.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.10 e 3.12 e 4.

12.

Alla luce di quanto precede, gli Stati membri possono considerare la possibilità di modificare le misure di aiuto esistenti approvate dalla Commissione nell'ambito del quadro temporaneo prorogandone il periodo di applicazione fino al 31 dicembre 2021. Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione la possibilità di aumentare le dotazioni di bilancio delle misure esistenti o di introdurre altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo così come modificato dalla presente comunicazione. Gli Stati membri che intendono procedere in tal senso sono invitati a notificare un elenco di tutte le misure di aiuto esistenti che prevedono di modificare e a fornire le informazioni necessarie di cui all'allegato della presente comunicazione. Ciò consentirà alla Commissione di adottare una sola decisione per tutte le misure notificate riprese nell'elenco.

13.

Infine, la presente comunicazione prevede una modifica dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC, così come una modifica delle pertinenti disposizioni del quadro temporaneo relative all'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine.

14.

La STEC prevede che i rischi assicurabili sul mercato non vengano coperti dall'assicurazione del credito all'esportazione con il sostegno degli Stati membri. A seguito della pandemia di COVID-19, nel marzo 2020 la Commissione ha riscontrato la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata per i crediti all'esportazione a breve termine in generale e ha considerato temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2020 tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC (8). Con comunicazione del 13 ottobre 2020, la Commissione ha prorogato tale esclusione temporanea fino al 30 giugno 2021.

15.

Alla luce delle persistenti difficoltà dovute alla pandemia di COVID-19 e conformemente ai punti 35 e 36 della STEC, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica per valutare la disponibilità di un'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e per stabilire se l'attuale situazione di mercato possa giustificare la proroga dell'esclusione di tutti i paesi dall'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC oltre il 30 giugno 2021. La Commissione ha ricevuto un numero significativo di risposte da Stati membri, assicuratori privati, esportatori e associazioni di categoria, secondo cui la capacità privata di assicurazione del credito per le esportazioni in generale continua a contrarsi rapidamente. La maggior parte degli assicuratori statali ha registrato un aumento significativo del numero di richieste di polizze di assicurazione del credito per le esportazioni verso i paesi con rischi assicurabili sul mercato. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione prevede che la copertura assicurativa rimanga scarsa, il che induce a ritenere che nel 2021 tali paesi manifesteranno un'insufficiente disponibilità di assicurazione privata.

16.

Tenendo conto dei risultati della consultazione pubblica e dei segnali globali di persistenza dell'impatto dirompente della pandemia di COVID-19 sull'economia dell'Unione nel suo complesso, la Commissione ritiene che vi sia una generale mancanza di sufficiente capacità privata per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili per le esportazioni verso i paesi dell'elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato di cui all'allegato della STEC. In tali circostanze, la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC come temporaneamente non assicurabili sul mercato fino al 31 dicembre 2021, in linea con la durata di validità del quadro temporaneo. Conformemente al punto 36 della STEC, la Commissione valuterà se prorogare l'esclusione temporanea prima della sua scadenza.

2.   MODIFICHE DEL QUADRO TEMPORANEO

17.

Le seguenti modifiche del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 entrano in vigore a decorrere dal 28 gennaio 2021.

18.

Il punto 15 bis è sostituito dal seguente:

«15

bis. Tuttavia, gli aiuti concessi a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE devono compensare i danni causati direttamente dalla pandemia di COVID-19, ad esempio, i danni causati direttamente dalle misure restrittive che impediscono de jure o de facto al beneficiario di esercitare la sua attività economica o una parte specifica e separabile della sua attività (*1).

Tali misure possono comprendere le misure che prevedono la cessazione completa di un'attività economica (ad esempio, la chiusura di bar, ristoranti e negozi di prodotti non essenziali) o la cessazione in determinate zone (ad esempio, le restrizioni relative ai voli o ad altre forme di trasporto da o verso determinati punti di partenza o destinazione) (*2). Anche le misure di esclusione di alcune categorie di clienti estremamente concrete (ad esempio, i turisti, per quanto riguarda gli hotel, e i partecipanti ai viaggi di istruzione, per quanto riguarda le strutture ricettive destinate ai giovani) rappresentano misure che stabiliscono un nesso diretto tra l'evento eccezionale e i danni causati dall'esclusione di tali categorie di clienti. Delle misure restrittive che ammettono la concessione di una compensazione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE possono anche far parte le misure che introducono una soglia massima di affluenza in settori specifici o per attività specifiche (ad esempio, attività di intrattenimento, fiere commerciali, eventi sportivi) a livelli che possono essere dimostrati essere sensibilmente inferiori a quelli che sarebbero raggiunti, in tali luoghi, applicando le regole generali di distanziazione sociale o le regole generali riguardanti la capacità degli esercizi commerciali (ad esempio perché non esiste una sufficiente certezza che si possano formulare ed applicare efficacemente i protocolli che garantirebbero il rispetto delle misure di applicazione generale in tali contesti). Tali soglie massime di affluenza possono corrispondere de facto ad una restrizione se le misure di riduzione dell'attività economica comportano la cessazione di tutte le attività interessate o di una parte sostanziale di esse (*3).

Per contro, altre misure restrittive (ad esempio, le misure generali di distanziamento sociale o le disposizioni sanitarie di carattere generale, ivi incluse le misure che si limitano a trasformare tali requisiti generali in forme specifiche adatte alle caratteristiche di determinati settori o tipi di luoghi) non sembrano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE. Nello stesso spirito, gli altri tipi di aiuti volti a porre rimedio in modo più generale alla crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19 devono essere valutati alla luce della diversa base di compatibilità rappresentata dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, e quindi, in linea di principio, alla luce del presente quadro temporaneo.

(*1)  Un elenco indicativo e non esaustivo delle decisioni della Commissione relative alle misure di aiuto autorizzate a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE è disponibile all'indirizzohttps://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html."

(*2)  Cfr. ad esempio la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio per quanto riguarda l'alleggerimento temporaneo delle norme sull'utilizzo delle bande orarie negli aeroporti della Comunità a causa della pandemia di COVID-19, COM(2020) 818 final."

(*3)  Tale valutazione può essere formulata in modo più circostanziato se l'impresa ha l'obbligo giuridico di continuare a fornire il servizio o i beni in questione.»."

19.

È inserito il seguente punto 15 ter:

«15

ter. L'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE richiede inoltre che non vi sia sovracompensazione. Soltanto i danni causati direttamente dalle misure restrittive possono essere compensati ed è necessario procedere ad una loro quantificazione rigorosa. È pertanto importante dimostrare che gli aiuti compensano soltanto i danni causati direttamente dalla misura fino al livello dei profitti che il beneficiario avrebbe potuto in modo credibile generare in assenza della misura, per la parte della sua attività che subisce una riduzione. Alla luce della crisi prolungata, gli effetti economici del calo della domanda o dell'affluenza imputabile alla diminuzione della domanda aggregata; o imputabile alla maggiore riluttanza dei clienti a riunirsi in luoghi pubblici, mezzi di trasporto o altri luoghi; o imputabile alle restrizioni relative alla capacità, alle misure di distanziamento sociale, ecc. applicate in modo generale non possono essere presi in considerazione nel calcolo dei danni imputabili alla misura restrittiva che può essere compensata ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE».

20.

Al punto 22, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

l'importo complessivo dell'aiuto non supera 1,8 milioni di EUR per impresa (*4). L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*4)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»."

21.

Al punto 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d.

l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2021 (*5);

(*5)  Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021.»."

22.

Al punto 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (*6) sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

(*6)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punti 6 e 7, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).»."

23.

Al punto 23, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

l'aiuto complessivo non supera 270 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (*7) o 225 000 EUR per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (*8)  (*9); l'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270 000 EUR o 225 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

(*7)  Come definita all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti »de minimis« nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45)."

(*8)  Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 5, del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1)."

(*9)  Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della presente sezione e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica se il massimale applicabile non sia superato.»."

24.

Il punto 23 bis è sostituito dal seguente:

«23

bis. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 22, lettera a), e al punto 23, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 1,8 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è attiva nei settori di cui al punto 23, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 270 000 EUR per impresa.».

25.

È inserito il seguente punto 23 ter:

«23ter.

Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.».

26.

Il punto 24 è sostituito dal seguente:

«24.

Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti (*10) per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze.

(*10)  Ai fini della presente sezione, l'espressione »garanzie pubbliche sui prestiti« comprende anche le garanzie su determinati prodotti di factoring, ovvero il factoring pro solvendo (recourse factoring) e il factoring indiretto (reverse factoring) quando il factor ha il diritto di rivalsa nei confronti del cedente. I prodotti di factoring indiretto ammissibili sono limitati ai prodotti utilizzati solo dopo che il venditore ha completato la sua parte dell'operazione, vale a dire quando il prodotto o il servizio è stato fornito.»."

27.

Al punto 25, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c.

le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2021;».

28.

Al punto 25, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«d.

per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:».

29.

Al punto 25, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 25, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;».

30.

È inserito il seguente punto 25 bis:

«25

bis. Le garanzie sugli strumenti di debito di nuova emissione che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza possono essere concesse con premi di garanzia pari almeno ai premi di garanzia di cui alla tabella del punto 25, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali garanzie si applica la possibilità alternativa di cui al punto 25, lettera b). Sono rispettati anche il punto 25, lettera c), il punto 25, lettera f), commi i) e iii), il punto 25, lettere g), h) e h bis) (*11). L'importo del debito subordinato garantito non supera entrambi i massimali seguenti (*12):

i.

due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 25, lettera d), comma i), e

ii.

l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

(*11)  Al fine di dissipare qualsiasi dubbio, si precisa che l'omissione del punto 25, lettera f), comma ii), significa che le garanzie di prima perdita sugli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza non sono coperti dal presente punto."

(*12)  Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.»."

31.

Al punto 27, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

i prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) (*13) disponibile il 1° gennaio 2020 o al momento della notifica, più i margini per il rischio di credito indicati nella tabella seguente (*14):

Tipo di destinatario

Margine per il rischio di credito per il 1° anno

Margine per il rischio di credito per il 2o - 3° anno

Margine per il rischio di credito per il 4° - 6° anno

PMI

25bps

50bps

100bps

Grandi imprese

50bps

100bps

200bps

(*13)  Tassi di base calcolati conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6) e pubblicati sul sito web della DG Concorrenza all'indirizzo:https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html."

(*14)  Il tasso di interesse minimo (tasso di base più il margine per il rischio di credito) per le PMI e le grandi imprese dovrebbe essere pari ad almeno 10 punti base all'anno.»."

32.

Al punto 27, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c.

i contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e sono limitati ad un massimo di sei anni, a meno che siano modulati conformemente al punto 27, lettera b);».

33.

Al punto 27, lettera d), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«d.

per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2021, l'importo totale dei prestiti per beneficiario non supera:».

34.

Al punto 27, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e.

per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2021, l'importo del capitale del prestito può essere superiore a quello di cui al punto 27, lettera d), con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell'aiuto resti assicurata e sia dimostrata dallo Stato membro alla Commissione;».

35.

Il punto 27 bis è sostituito dal seguente:

«27 bis.

Gli strumenti di debito, che sono subordinati ai creditori ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza, possono essere concessi a tassi di interesse agevolato, pari almeno al tasso di base e ai margini per il rischio di credito di cui alla tabella del punto 27, lettera a), maggiorati di 200 punti base per le grandi imprese e di 150 punti base per le PMI. A tali strumenti di debito si applica la possibilità alternativa di cui al punto 27, lettera b). È rispettato anche il punto 27, lettere c), f), g) e g bis). Se l'importo del debito subordinato supera entrambi i massimali seguenti (*15), la compatibilità dello strumento con il mercato interno è determinata a norma della sezione 3.11:

i.

due terzi della spesa salariale annua del beneficiario per le grandi imprese e la spesa salariale annua del beneficiario per le PMI, come stabilito al punto 27, lettera d), comma i), e

ii.

l'8,4 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le grandi imprese e il 12,5 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019 per le PMI.

(*15)  Se il pagamento delle cedole è capitalizzato, tale importo deve essere preso in considerazione nel determinare i massimali, a condizione che tale capitalizzazione fosse prevista o prevedibile al momento della notifica della misura. Anche qualsiasi altra misura di aiuto di Stato sotto forma di debito subordinato concessa nel contesto della pandemia di COVID-19, anche al di fuori dell'ambito della presente comunicazione, deve essere conteggiata in tale calcolo. Tuttavia, i debiti subordinati concessi in conformità alla sezione 3.1 della presente comunicazione non sono presi in conto ai fini di tali massimali.»."

36.

Il punto 33 è sostituito dal seguente:

«33.

In tale contesto, la Commissione considera temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi elencati nell'allegato della STEC.».

37.

Al punto 35, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2021;».

38.

Al punto 37, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;».

39.

Al punto 39, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b.

gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2021 sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;».

40.

Il punto 41 è sostituito dal seguente:

«41.

La Commissione considererà compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni. Ciò vale anche per le misure previste in materia di obblighi fiscali e previdenziali volte ad alleviare i vincoli di liquidità cui devono far fronte i beneficiari, tra cui, ma non solo, il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d'imposta e alla concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d'imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. Gli aiuti sono concessi prima del 31 dicembre 2021 e la scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022.».

41.

Al punto 43, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c.

gli aiuti individuali nell'ambito del regime di sovvenzioni salariali sono concessi entro il 31 dicembre 2021, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 (o per i lavoratori autonomi sulle cui attività commerciali la pandemia di COVID-19 ha inciso negativamente), e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto (o a condizione che il lavoratore autonomo continui a svolgere la pertinente attività commerciale per tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto);».

42.

Al punto 43, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d.

la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario (o l'80 % del reddito mensile medio equivalente al salario del lavoratore autonomo). Gli Stati membri possono anche notificare, in particolare nell'interesse delle categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell'intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale, il salario minimo o il costo salariale mensile lordo dei dipendenti interessati (o il reddito mensile medio equivalente al salario per i lavoratori autonomi) antecedenti alla pandemia di COVID-19, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell'aiuto;».

43.

Il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48.

Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 31 dicembre 2021.».

44.

Al punto 87, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a.

l'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (“periodo ammissibile”);».

45.

Al punto 87, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d.

l'importo complessivo dell'aiuto non supera 10 milioni di EUR per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 10 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;».

46.

Il punto 88 è sostituito dal seguente:

«88.

Tranne che per gli aiuti di cui alle sezioni 3.9, 3.10 e 3.11, gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto superiore a 100 000 EUR (*16) concesso ai sensi della presente comunicazione e superiore a 10 000 EUR (*17) nei settori dell'agricoltura primaria e della pesca sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione (*18) entro 12 mesi dal momento della concessione. Gli Stati membri devono pubblicare le informazioni pertinenti (*19) su ogni singola ricapitalizzazione concessa ai sensi della sezione 3.11 sul sito web esaustivo sugli aiuti di Stato o attraverso lo strumento informatico della Commissione entro tre mesi dal momento della ricapitalizzazione. Per ciascun beneficiario viene indicato il valore nominale della ricapitalizzazione.

(*16)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi."

(*17)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014. Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, le garanzie, i prestiti, i prestiti subordinati e altre forme di aiuto, il valore nominale dello strumento sottostante è inserito per ciascun beneficiario. Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali e di pagamento, gli importi dei singoli aiuti possono essere indicati sotto forma di fasce di importi."

(*18)  La pagina di ricerca pubblica Trasparenza degli aiuti di Stato dà accesso ai dati relativi agli aiuti individuali comunicati dagli Stati membri in conformità degli obblighi europei in materia di trasparenza degli aiuti di Stato e può essere consultata al seguente indirizzo:https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it."

(*19)  Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione e all'allegato III del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014.»."

47.

Il punto 90 è sostituito dal seguente:

«90.

Entro il 31 dicembre 2021 gli Stati membri devono fornire alla Commissione un elenco delle misure poste in essere sulla base dei regimi approvati in virtù della presente comunicazione.».

48.

Il punto 93 è sostituito dal seguente:

«93.

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020 tenendo conto dell'impatto economico della pandemia di COVID-19, che ha richiesto un'azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2021. Entro il 31 dicembre 2021 la Commissione riesaminerà tutte le sezioni della presente comunicazione, che potrà modificare sulla base di importanti considerazioni inerenti alla concorrenza o economiche. Se opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.».

3.   MODIFICA DELLA STEC

49.

La seguente modifica della STEC si applica fino al 31 dicembre 2021:

L'allegato della STEC è sostituito dal seguente:

«Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

La Commissione ritiene temporaneamente non assicurabili sul mercato, fino al 31 dicembre 2021, tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso i paesi di seguito elencati:

Belgio

Cipro

Slovacchia

Bulgaria

Lettonia

Finlandia

Repubblica ceca

Lituania

Svezia

Danimarca

Lussemburgo

Australia

Germania

Ungheria

Canada

Estonia

Malta

Islanda

Irlanda

Paesi Bassi

Giappone

Grecia

Austria

Nuova Zelanda

Spagna

Polonia

Norvegia

Francia

Portogallo

Svizzera

Croazia

Romania

Regno Unito

Italia

Slovenia

Stati Uniti d'America».


(1)  Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 (GU C 91I del 20.3.2020, pag. 1).

(2)  Comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 (GU C 112I del 4.4.2020, pag. 1).

(3)  Comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2020, C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3).

(4)  Comunicazione della Commissione dell'29 giugno 2020, C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3).

(5)  Comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2020, C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1).

(6)  GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.

(7)  Commissione europea, Affari economici e finanziari: previsioni d'autunno 2020 (provvisorie) (novembre 2020).

(8)  Comunicazione della Commissione che modifica l'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (GU C 101I del 28.3.2020, pag. 1).


ALLEGATO

Informazioni da fornire nell'elenco delle misure di aiuto esistenti autorizzate a norma del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19, per il quale viene notificata alla Commissione una proroga del periodo di applicazione, un aumento della dotazione di bilancio e/o altre modifiche per allineare tali misure al quadro temporaneo quale modificato dalla presente comunicazione

Gli Stati membri sono invitati a raggruppare le modifiche utilizzando la notifica in blocco, se del caso.

Elenco delle misure esistenti e delle modifiche previste

Numero di aiuto di Stato della misura autorizzata (1)

Titolo

Modifica notificata (da suddividere eventualmente in modifica 1, 2, 3, ecc.)

Punto del quadro temporaneo relativo alle modifiche previste

Confermare che nessun'altra modifica è stata apportata alla misura esistente

Base giuridica nazionale della modifica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Se la misura è stata modificata, indicare il numero di aiuto di Stato della decisione iniziale di autorizzazione.


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/16


Elenco delle nomine effettuate dal Consiglio

gennaio - dicembre 2020 (settore sociale)

(2021/C 34/07)

Comitato

Scadenza del mandato

Pubblicazione nella GU

Persona sostituita

Dimissioni

Membro/supplente

Categoria

Paese

Persona nominata

Appartenenza

Data della decisione del Consiglio

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig.ra Rosa SANTOS FERNÁNDEZ

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Spagna

sig.ra Miriam PINTO LOMEÑA

CEOE

27.1.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig.ra Vilija KONDROTIENĖ

Dimissioni

Supplente

Governo

Lituania

sig.ra Rasa ŠIDAGYTĖ

Ministry of Social Security and Labour

15.4.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Dimissioni

Membro

Governo

Grecia

sig.ra Vasiliki PAPANASTASIOU

Ministry for Labour and Social Affairs

5.3.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Georgios GOURZOULIDIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Grecia

sig. Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Ministry for Labour and Social Affairs

5.3.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig.ra Bodil MELLBLOM

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Svezia

sig.ra Cecilia ANDERSSON

The Swedish Association of Industrial Employers

15.5.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig.ra Cecilia ANDERSSON

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Svezia

sig.ra Amelie BERG

The Confederation of Swedish Enterprises

15.5.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Rob TRIEMSTRA

Dimissioni

Supplente

Governo

Paesi Bassi

sig.ra Tanja WESSELIUS

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29.9.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig.ra Romana HURTUKOVÁ

Dimissioni

Membro

Governo

Slovacchia

sig. Adam SULIK

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

29.9.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig.ra Martina DULEBOVÁ

Dimissioni

Supplente

Governo

Slovacchia

sig. Ladislav KEREKES

FOP Slovakia

29.9.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Xavier LEBICHOT

Dimissioni

Supplente

Governo

Belgio

sig.ra Aurore MASSART

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

19.10.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Carlos Jorge AFONSO PEREIRA

Dimissioni

Supplente

Governo

Portogallo

sig.ra Emília TELO

ACT-Autoridade para as Condições de Trabalho

15.12.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Vaidotas LEVICKIS

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Lituania

sig. Danukas ARLAUSKAS

Lithuanian Employers’ Confederation

15.12.2020

Comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

28.2.2022

GU C 100 del 15.3.2019

sig. Herman FONCK

Dimissioni

Supplente

Organizzazione sindacale

Belgio

sig.ra Caroline HIELEGEMS

ACV-CSC

22.12.2020

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2020

GU C 366 del 10.10.2018

sig.ra Aleksandra LANGE

Dimissioni

Membro

Governo

Polonia

sig. Marcin WIATRÓW

Ministry of Family, Labour and Social Policy

17.2.2020

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2020

GU C 366 del 10.10.2018

sig.ra Silvia GATCIOVÁ

Dimissioni

Supplente

Governo

Slovacchia

sig.ra Veronika ČÁBI

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

5.11.2020

Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori

24.9.2020

GU C 366 del 10.10.2018

sig.ra Agnieszka OŁDAKOWSKA

Dimissioni

Supplente

Governo

Polonia

sig. Marcin WIATRÓW

Ministry of Family, Labour and Social Policy

17.2.2020

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

19.10.2020

GU C 341 del 16.10.2015

sig.ra Jana MUIŽNIECE

Dimissioni

Membro

Governo

Lettonia

sig.ra Daina FROMHOLDE

Ministry of Welfare

17.2.2020

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

19.10.2020

GU C 341 del 16.10.2015

sig. Ēriks MIĶĪTIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Lettonia

sig.ra Marika PETROVIČA

Ministry of Health

17.2.2020

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

19.10.2020

GU C 341 del 16.10.2015

sig.ra Ruta PORNIECE

Dimissioni

Membro

Organizzazione sindacale

Lettonia

sig.ra Linda ROMELE

Free Trade Union Confederation of Latvia

17.2.2020

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

19.10.2020

GU C 341 del 16.10.2015

sig. Mārtiņš PUŽULS

Dimissioni

Supplente

Organizzazione sindacale

Lettonia

sig. Mārtiņš SVIRSKIS

Free Trade Union Confederation of Latvia

17.2.2020

Comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

19.10.2020

GU C 341 del 16.10.2015

sig.ra Johanna MÖLLERBERG

Dimissioni

Membro

Governo

Svezia

sig.ra Anna SVÄRD

Ministry for Health and Social Affairs

15.4.2020

Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

31.5.2022

GU C 185 del 29.5.2019

sig.ra Maruša GORTNAR

Dimissioni

Membro

Governo

Slovenia

sig.ra Helena VALAS

Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

17.2.2020

Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

31.5.2022

GU C 185 del 29.5.2019

sig.ra Eva-Maria BURGER

Dimissioni

Supplente

Governo

Austria

sig.ra Katja GERSTMANN

Federal Chancellery - Division for Women and Equality

15.4.2020

Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

31.5.2022

GU C 185 del 29.5.2019

sig.ra Ol’ga PIETRUCHOVÁ

Dimissioni

Membro

Governo

Slovacchia

sig.ra Zuzana BRIXOVÁ

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

19.10.2020

Consiglio di amministrazione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

31.5.2022

GU C 185 del 29.5.2019

sig.ra Anna MONDEKOVÁ

Dimissioni

Supplente

Governo

Slovacchia

sig. Ján TOMAŠTÍK

Ministry of Labour, Social Affairs and Family

19.10.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Rosa SANTOS FERNÁNDEZ

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Spagna

sig.ra Miriam PINTO LOMEÑA

CEOE

27.1.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Georgios GOURZOULIDIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Grecia

sig.ra Aggeliki MOIROU

Ministry for Labour and Social Affairs

15.4.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Vilija KONDROTIENĖ

Dimissioni

Supplente

Governo

Lituania

sig.ra Gintarė BUŽINSKAITĖ

Ministry of Social Security and Labour

15.4.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Bodil MELLBLOM

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Svezia

sig.ra Cecilia ANDERSSON

The Swedish Association of Industrial Employers

15.5.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Julia SCHITTER

Dimissioni

Supplente

Datori di lavoro

Austria

sig.ra Stephanie PROPST

Industriellenvereinigung - Bereich Arbeit und Soziales

29.5.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra My BILLSTAM

Dimissioni

Supplente

Organizzazione sindacale

Svezia

sig.ra Cyrene WAERN

LO/The Swedish Trade Union Confederation

10.7.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Rob TRIEMSTRA

Dimissioni

Membro

Governo

Paesi Bassi

sig.ra Tanja WESSELIUS

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29.9.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Romana HURTUKOVÁ

Dimissioni

Supplente

Governo

Slovacchia

sig. Adam SULIK

Ministry of Labour, Social Affairs and Family of the Slovak Republic

29.9.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Martina DULEBOVÁ

Dimissioni

Membro

Governo

Slovacchia

sig. Ladislav KEREKES

FOP

29.9.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Xavier LEBICHOT

Dimissioni

Supplente

Governo

Belgio

sig.ra Aurore MASSART

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

19.10.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Vaidotas LEVICKIS

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Lituania

sig. Danukas ARLAUSKAS

The Lithuanian Employers’ Confederation

22.12.2020

Consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Herman FONCK

Dimissioni

Membro

Organizzazione sindacale

Belgio

sig.ra Caroline HIELEGEMS

ACV-CSC

22.12.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Rita SKREBIŠKIENĖ

Dimissioni

Membro

Governo

Lituania

sig.ra Donata ŠLEKYTĖ

Ministry of Social Security and Labour

29.9.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Evaldas BACEVIČIUS

Dimissioni

Supplente

Governo

Lituania

sig.ra Rita SKREBIŠKIENĖ

Ministry of Social Security and Labour

29.9.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Eve PÄÄRENDSON

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Estonia

sig.ra Kristi SÕBER

Estonian Employers’ Confederation

29.9.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Severin GRUBER

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Austria

sig.ra Stephanie PROPST

Federation of Austrian Industries

29.9.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Bernard JAKELIĆ

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Croazia

sig.ra Biserka SLADOVIĆ

Croatian Employers’ Association

6.10.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Mats ESSEMYR

Dimissioni

Membro

Organizzazione sindacale

Svezia

sig.ra Kristina LOVÉN SELDÉN

Swedish Confederation of Professional Employees (TCO)

19.10.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135

dell’11.4.2019

sig.ra Heleene SUIJA

Dimissioni

Membro

Governo

Estonia

sig.ra Liina KALDMÄE

Ministry of Social Affairs of Estonia

23.10.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Maija Lyly-YRJÄNÄINEN

Dimissioni

Membro

Governo

Finlandia

sig. Antti NÄRHINEN

Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland

18.10.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig. Domingo JIMENEZ VALLADOLID

Dimissioni

Membro

Governo

Spagna

sig. Noel RODRÍGUEZ GARCÍA

Ministerio de Trabajo y Economía Social

4.12.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Irēna LIEPIŅA

Dimissioni

Membro

Organizzazione sindacale

Lettonia

sig.ra Linda ROMELE

Free Trade Union Confederation of Latvia (LBAS)

22.12.2020

Consiglio di amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

31.3.2023

GU C 135 dell’11.4.2019

sig.ra Linda ROMELE

Dimissioni

Supplente

Organizzazione sindacale

Lettonia

sig. Martins SVIRSKIS

Free Trade Union Confederation of Latvia (LBAS)

22.12.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig. Themistoklis KOTSIFAKIS

Dimissioni

Membro

Governo

Grecia

sig. Dimitrios SKIADAS

University of Macedonia, Thessaloniki

7.5.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig. Ioannis KAPOUTSIS

Dimissioni

Supplente

Governo

Grecia

sig. Filippos ZERVAS

Ministry of Education

7.5.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig.ra Ellen IPENBURG – TOMESEN

Dimissioni

Supplente

Governo

Paesi Bassi

sig.ra Lise WEERDEN

Ministry of Education, Culture and Science

7.5.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig.ra Kristina LOVÉN SELDÉN

Dimissioni

Membro

Organizzazione sindacale

Svezia

sig.ra Ana ANDRIC

Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)

29.5.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig. George PANAYIDES

Dimissioni

Membro

Governo

Cipro

sig. Yiannis MOUROUZIDES

ANAD

3.6.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig. Yiannis MOUROUZIDES

Dimissioni

Supplente

Governo

Cipro

sig. Spyros SPYROU

European University Cyprus

3.6.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig. Andrzej STĘPNIKOWSKI

Dimissioni

Membro

Datori di lavoro

Polonia

sig.ra Magdalena ZABŁOCKA

Polish Craft Association

29.9.2020

Consiglio di amministrazione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale

31.3.2023

GU C 136 del 12.4.2019

sig. Ugo MENZIANI

Dimissioni

Membro

Governo

Italia

sig.ra Agnese De LUCA

Ministry of Labour and Social Policies

23.10.2020


Commissione europea

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/26


Tassi di cambio dell'euro (1)

29 gennaio 2021

(2021/C 34/08)

1 euro =


 

Moneta

Tasso di cambio

USD

dollari USA

1,2136

JPY

yen giapponesi

127,05

DKK

corone danesi

7,4370

GBP

sterline inglesi

0,88383

SEK

corone svedesi

10,1110

CHF

franchi svizzeri

1,0798

ISK

corone islandesi

156,10

NOK

corone norvegesi

10,3430

BGN

lev bulgari

1,9558

CZK

corone ceche

26,020

HUF

fiorini ungheresi

358,39

PLN

zloty polacchi

4,5304

RON

leu rumeni

4,8750

TRY

lire turche

8,8772

AUD

dollari australiani

1,5819

CAD

dollari canadesi

1,5520

HKD

dollari di Hong Kong

9,4093

NZD

dollari neozelandesi

1,6863

SGD

dollari di Singapore

1,6121

KRW

won sudcoreani

1 354,98

ZAR

rand sudafricani

18,3058

CNY

renminbi Yuan cinese

7,8047

HRK

kuna croata

7,5658

IDR

rupia indonesiana

16 994,16

MYR

ringgit malese

4,9060

PHP

peso filippino

58,333

RUB

rublo russo

91,8979

THB

baht thailandese

36,287

BRL

real brasiliano

6,6568

MXN

peso messicano

24,5417

INR

rupia indiana

88,4320


(1)  Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.


V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/27


Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10135 — Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/09)

1.   

In data 25 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Nordic Capital X Limited («Nordic Capital», Jersey, Isole del Canale),

Astorg VII SLP («Astorg VII», Lussemburgo), un fondo gestito da Astorg Asset Management S.a.r.l. («Astorg», Lussemburgo),

Cytel Inc. («Cytel», Stati Uniti).

Nordic Capital e Astorg acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di Cytel.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Nordic Capital: gruppo di fondi di private equity specializzato principalmente in investimenti nella regione nordica e in alcuni settori selezionati dell’Europa settentrionale. Il gruppo investe in un’ampia gamma di settori, ma è essenzialmente specializzato nella sanità, nella tecnologia e nei pagamenti, nei servizi finanziari, nei servizi industriali e alle imprese e nei prodotti al consumo,

Astorg: gruppo europeo di private equity con uffici a Londra, Parigi, Lussemburgo, Francoforte, New York e Milano. Astorg cerca di collaborare con gruppi di gestione imprenditoriale al fine di acquisire imprese globali e creare valore attraverso la prestazione di consulenza strategica, esperienza di governance e capitale adeguato,

Cytel: fornitore di software e servizi basati sui dati all’industria farmaceutica e biotecnologica, che offre software di progettazione di studi statistici, servizi di analisi nell’ambito della scienza dei dati e consulenza per migliorare i risultati delle sperimentazioni cliniche.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10135 – Nordic Capital/Astorg Asset Management/Cytel

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.


1.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 34/29


Notifica preventiva di concentrazione

(Case M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 34/10)

1.   

In data 22 gennaio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione, in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

Sojitz Corporation («Sojitz», Giappone),

Eneos Corporation («Eneos», Giappone), una controllata al 100 % di ENEOS Holdings, Inc. (Giappone),

Edenvale Solar Park Pty Ltd. («Edenvale», Australia), appartenente a DPI Solar 3 Pte ltd (Singapore).

Sojitz Corporation e Eneos Corporation acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell’insieme di Edenvale.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2.   

Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

Sojitz Corporation: commercio di beni e servizi e, in particolare, costruzione e gestione di infrastrutture energetiche e sociali incentrate soprattutto sulla produzione di energia solare, eolica e della biomassa.

Eneos Corporation: produzione, commercio e commercializzazione di petrolio greggio, prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, elettricità, lubrificanti, carbone e idrogeno,

Edenvale: sviluppo, costruzione e gestione di una centrale di energia solare a Queensland, Australia.

3.   

A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4.   

La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea

Direzione generale Concorrenza

Protocollo Concentrazioni

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

(2)  GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.