ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 28

European flag  

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno
25 gennaio 2021


Sommario

pagina

 

IV   Informazioni

 

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

 

Corte di giustizia delľUnione europea

2021/C 28/01

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

1


 

V   Avvisi

 

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

 

Corte di giustizia

2021/C 28/02

Causa C-663/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Aix-En-Provence — Francia) — Procedimento penale a carico di B S, C A [Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa – Deroghe – Tutela della salute – Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi – Cannabidiolo (CBD)]

2

2021/C 28/03

Causa C-77/19: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kaplan International Colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) – Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri – Applicabilità ai gruppi IVA – Articolo 11 – Gruppo IVA]

3

2021/C 28/04

Causa C-93/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 — Servizio europeo per l’azione esterna / Chantal Hebberecht [Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) – Politica di rotazione dei funzionari – Posto di capo della delegazione dell’Unione europea in Etiopia – Decisione di diniego di proroga dell’assegnazione a tale posto – Interesse del servizio – Principio della parità di trattamento – Discriminazione positiva a favore del sesso sottorappresentato – Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea]

3

2021/C 28/05

Causa C-147/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE) (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti connessi al diritto d’autore – Direttiva 92/100/CEE – Articolo 8, paragrafo 2 – Direttiva 2006/115/CE – Articolo 8, paragrafo 2 – Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma – Remunerazione equa e unica)

4

2021/C 28/06

Causa C-238/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — EZ / Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rifiuto di prestare servizio militare – Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) – Diritto del paese di origine che non prevede il diritto all’obiezione di coscienza – Tutela delle persone fuggite dal loro paese di origine dopo la scadenza del termine per il rinvio del servizio militare – Articolo 9, paragrafo 3 – Collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva – Prova)

5

2021/C 28/07

Causa C-299/19: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL (Rinvio pregiudiziale – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Direttiva 2000/35/CE – Nozione di transazione commerciale – Nozioni di consegna di merci e di prestazione di servizi – Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma – Appalto pubblico di lavori)

6

2021/C 28/08

Causa C-371/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania [Inadempimento di uno Stato – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 – Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Articoli 9 e 10 – Articolo 15, paragrafo 1 – Articolo 20 – Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione – Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete – Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta – Principio della neutralità fiscale – Principio di proporzionalità – Ricevibilità]

6

2021/C 28/09

Causa C-454/19: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Heilbronn — Germania) — Procedimento penale a carico di ZW (Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori – Restrizione – Giustificazione – Tutela del minore – Proporzionalità)

7

2021/C 28/10

Causa C-463/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud’hommes de Metz — Francia) — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Articoli 14 e 28 – Contratto collettivo nazionale che riconosce il diritto a un congedo conseguente al congedo legale di maternità per le lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio – Esclusione del diritto a tale congedo per i lavoratori di sesso maschile – Tutela della lavoratrice con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità – Presupposti d’applicazione)

8

2021/C 28/11

Causa C-519/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Ryanair DAC / DelayFix, già Passenger Rights [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Contratto di trasporto aereo – Clausola attributiva di competenza contratta dal passeggero avente la qualità di consumatore – Credito di tale passeggero nei confronti della compagnia aerea – Cessione di tale credito a una società di recupero crediti – Opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte della compagnia aerea alla società cessionaria del credito di detto passeggero – Direttiva 93/13/CEE]

8

2021/C 28/12

Causa C-775/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen [Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale comunitario – Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) – Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 157, paragrafo 2 – Determinazione del valore in dogana – Valore di transazione delle merci importate – Nozione di condizione della vendita – Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva]

9

2021/C 28/13

Causa C-191/20 P: Impugnazione proposta il 30 aprile 2020 da Tiziano Vizzone avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 marzo 2020, causa T-658/19, Vizzone / Commissione

10

2021/C 28/14

Causa C-327/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 22 luglio 2020 — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

10

2021/C 28/15

Causa C-418/20 P: Impugnazione proposta l’8 settembre 2020 dalla Scorify UAB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 luglio 2020, causa T-328/19, Scorify / EUIPO — Scor (SCORIFY)

11

2021/C 28/16

Causa C-475/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Admiral Gaming Network Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri

11

2021/C 28/17

Causa C-476/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Cirsa Italia SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

12

2021/C 28/18

Causa C-477/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Codere Network SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

13

2021/C 28/19

Causa C-478/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Gamenet SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

13

2021/C 28/20

Causa C-479/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — NTS Network SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

14

2021/C 28/21

Causa C-480/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Sisal Entertainment SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

14

2021/C 28/22

Causa C-481/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Snaitech SpA già Cogetech SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Se. Ma. di Francesco Senese

15

2021/C 28/23

Causa C-482/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Snaitech SpA già Snai SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

15

2021/C 28/24

Causa C-507/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) l'8 ottobre 2020 — FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

16

2021/C 28/25

Causa C-515/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2020 — B AG / Finanzamt A

17

2021/C 28/26

Causa C-516/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 14 ottobre 2020 — JT, NQ / Ryanair DAC

17

2021/C 28/27

Causa C-523/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Ungheria) il 19 ottobre 2020 — Koppány 2007 Kft / Vas Megyei Kormányhivatal

18

2021/C 28/28

Causa C-526/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — IO e a. / Deutsche Lufthansa AG

19

2021/C 28/29

Causa C-527/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — PJ / Deutsche Lufthansa AG

19

2021/C 28/30

Causa C-528/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — CT / Deutsche Lufthansa AG

20

2021/C 28/31

Causa C-529/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — AP / Deutsche Lufthansa AG

20

2021/C 28/32

Causa C-531/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 ottobre 2020 — NovaText GmbH / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

21

2021/C 28/33

Causa C-533/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 ottobre 2020 — Upfield Hungary Kft. / Somogy Megyei Kormányhivatal

21

2021/C 28/34

Causa C-534/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 21 ottobre 2020 — Leistritz AG / LH

22

2021/C 28/35

Causa C-558/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 27 ottobre 2020 — PR e a. / Germanwings GmbH

22

2021/C 28/36

Causa C-566/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 30 ottobre 2020 — DG / Deutsche Lufthansa AG

23

2021/C 28/37

Causa C-568/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 novembre 2020 — J / H Limited

23

2021/C 28/38

Causa C-569/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 30 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di IR

24

2021/C 28/39

Causa C-570/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 28 ottobre 2020 — BV / Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

25

2021/C 28/40

Causa C-571/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza (Italia) il 31 ottobre 2020 — OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR e a.

25

2021/C 28/41

Causa C-575/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 novembre 2020 — Apollo Tyres (Hungary) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

26

2021/C 28/42

Causa C-578/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 4 novembre 2020 — NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

26

2021/C 28/43

Causa C-581/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 5 novembre 2020 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade) / TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

27

2021/C 28/44

Causa C-583/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 6 novembre 2020 — EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

28

2021/C 28/45

Causa C-593/20 SA: Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata l’11 novembre 2020 — Silvana Moro e a. / Commissione europea

28

2021/C 28/46

Causa C-597/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 — Polskie Linie Lotnicze LOT SA / Budapest Főváros Kormányhivatala

29

2021/C 28/47

Causa C-602/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 novembre 2020 — AKZ — Burgas EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Burgas.

29

2021/C 28/48

Causa C-603/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division, il 16 novembre 2020 — SS / MCP

30

2021/C 28/49

Causa C-607/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 17 novembre 2020 — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

30

2021/C 28/50

Causa C-619/20 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2020 dall’International Management Group (IMG) avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-645/19, IMG / Commissione

31

2021/C 28/51

Causa C-620/20 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2020 da International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-381/15 RENV, IMG/Commissione

31

2021/C 28/52

Causa C-623/20 P: Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-437/16, Italia / Commissione

32

2021/C 28/53

Causa C-635/20 P: Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020, cause riunite T-401/16 e T-443/16, Spagna / Commissione

33

 

Tribunale

2021/C 28/54

Causa T-271/10 RENV II: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — H / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Agente nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione – Sviamento di potere – Interesse del servizio – Molestie psicologiche – Carattere punitivo della riassegnazione – Responsabilità – Danno morale)

35

2021/C 28/55

Causa T-71/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BMC / Entreprise commune Clean Sky 2 [Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio – Programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) – Procedura di invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 – Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente – Attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero – Articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1290/2013 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Sviamento di potere – Esame insufficiente della proposta – Travisamento dei fatti]

36

2021/C 28/56

Causa T-107/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — ACRE/Parlamento [Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Decisione che dichiara non ammissibili talune spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 – Regolamento (CE) no 2004/2003 – Divieto di finanziamento di un partito politico nazionale – Contributo o donazione di un partito politico nazionale – Principio di buona amministrazione – Certezza del diritto – Parità di trattamento – Decisione che concede un contributo a un partito politico per l’anno 2019 e che subordina un prefinanziamento pari al 100 % dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi – Regolamento (UE, Euratom) n.o1141/2014 – Diritti della difesa]

36

2021/C 28/57

Causa T-166/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Bronckers / Commissione [Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose – Documenti presentati nell’ambito del comitato misto – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo]

37

2021/C 28/58

Causa T-178/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Kalai / Consiglio (Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà)

38

2021/C 28/59

Causa T-309/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sadia – Marchio nazionale denominativo anteriore SAIDA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione]

39

2021/C 28/60

Causa T-310/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods / EUIPO — Tipiak (SADIA) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SADIA – Marchio nazionale denominativo anteriore SAIDA – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Principio di buona amministrazione – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione]

39

2021/C 28/61

Causa T-362/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — UI/Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Indennità di espatrio – Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto – Diniego della concessione dell’indennità di espatrio – Residenza abituale – Luogo di esercizio dell’attività professionale principale – Periodo di riferimento di cinque anni)

40

2021/C 28/62

Causa T-574/19: Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products e Koopman International (Impianti per la distribuzione di fluidi) [Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta impianti per la distribuzione di fluidi – Causa di nullità – Inosservanza dei requisiti per la protezione – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002]

41

2021/C 28/63

Causa T-639/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 5MS MMMMM – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore 5J – Impedimenti alla registrazione relativi – Assenza di rischio di confusione – Assenza di somiglianza tra i segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Assenza di pregiudizio alla notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)]

41

2021/C 28/64

Causa T-687/19: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — inMusic Brands / EUIPO — Equipson (Marq) [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo Marq – Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MARK – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Dichiarazione di nullità parziale]

42

2021/C 28/65

Causa T-802/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Kisscolor Living / EUIPO — Teoxane (KISS COLOR) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo KISS COLOR – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KISS – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Applicazione della legge nel tempo]

43

2021/C 28/66

Causa T-862/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia scura) [Marchio dell’Unione europea – Registrazione internazionale che designa l’Unione europea – Segno tridimensionale – Forma di una bottiglia scura – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]

43

2021/C 28/67

Causa T-874/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Flaming Forties – Marchio nazionale figurativo anteriore 40 FLAMING FRUITS – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

44

2021/C 28/68

Causa T-875/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Flaming Forties – Marchio nazionale figurativo anteriore 40 FLAMING FRUITS – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]]

44

2021/C 28/69

Causa T-882/19: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Kerangus / EUIPO (ΑΠΛΑ!) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ΑΠΛΑ! – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Parità di trattamento]

45

2021/C 28/70

Causa T-26/20: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Forex Bank/EUIPO — Coino UK (FOREX [Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo FOREX – Dichiarazione di nullità parziale – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]]

46

2021/C 28/71

Causa T-35/20: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Monster Energy / EUIPO — Nanjing aisiyou Clothing (Traccia di un graffio inferto da un artiglio) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un graffio inferto da un artiglio – Marchi dell’Unione europea e del Regno Unito figurativi anteriori che rappresentano un graffio inferto da un artiglio – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

46

2021/C 28/72

Causa T-57/20: Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Group / EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL) [Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001]

47

2021/C 28/73

Causa T-152/20: Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Home Connect – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti oggetto della domanda di marchio – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001]

48

2021/C 28/74

Causa T-486/18: Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2020 — Danske Slagtermestre / Commissione (Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue – Fase di esame preliminare – Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato – Associazione di categoria – Legittimazione ad agire – Qualità di interessato – Obiettivo di tutela dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di pregiudizio sostanziale per la posizione concorrenziale – Atto regolamentare – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità)

48

2021/C 28/75

Causa T-367/19: Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2020 — Camerin / Commissione (Ricorso di annullamento – Funzione pubblica – Funzionari – Trattenute operate sulla pensione di anzianità – Esecuzione di una decisione di un giudice nazionale – Non luogo a statuire – Responsabilità – Irricevibilità)

49

2021/C 28/76

Causa T-728/19: Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2020 — PL / Commissione [Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ad una decisione di riassegnazione all’interno della Commissione nell’interesse del servizio – Rifiuto parziale di accesso – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Violazione dei requisiti di forma – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto]

50

2021/C 28/77

Causa T-805/19: Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2020 — Ultrasun / EUIPO (ultrasun) [Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ultrasun – Impedimento alla registrazione assoluto – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

50

2021/C 28/78

Causa T-833/19: Ordinanza del Tribunale del 22 ottobre 2020 — Grammer / EUIPO (Rappresentazione di una figura geometrica) [Ricorso di annullamento – Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una figura geometrica – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto]

51

2021/C 28/79

Causa T-849/19 R II: Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2020 — Leonardo / Frontex (Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Nuova domanda – Fatti nuovi – Insussistenza dell’urgenza)

51

2021/C 28/80

Causa T-174/20: Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2020 — Comune di Stintino / Commissione [Ricorso di annullamento – Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) – Nota di addebito – Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile – Atto preparatorio – Irricevibilità]

52

2021/C 28/81

Causa T-308/20: Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2020 — PL / Commissione (Funzione pubblica – Funzionari – Riassegnazione – Decisione con effetto retroattivo adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale – Articolo 266 TFUE – Articolo 22 bis dello Statuto – Autorità competente – Revoca dell’atto impugnato – Cessazione della materia del contendere – Non luogo a statuire)

52

2021/C 28/82

Causa T-475/20 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 novembre 2020 — LE/Commissione [Procedimento sommario – Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 — 2013) – Recupero delle somme versate – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza]

53

2021/C 28/83

Causa T-659/20: Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — SJ/Commissione

53

2021/C 28/84

Causa T-666/20: Ricorso proposto il 6 novembre 2020 — Thunus e a. / BEI

54

2021/C 28/85

Causa T-668/20: Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — NZ/Commissione

56

2021/C 28/86

Causa T-669/20: Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Pluscard Service / EUIPO (PLUSCARD)

57

2021/C 28/87

Causa T-691/20: Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Kühne / Parlamento

57

2021/C 28/88

Causa T-694/20: Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Canisius / EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

59

2021/C 28/89

Causa T-697/20: Ricorso proposto il 23 novembre 2020 — Bimbo Donuts Iberia / EUIPO — Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)

60

2021/C 28/90

Causa T-699/20: Ricorso proposto il 20 novembre 2020 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

61

2021/C 28/91

Causa T-700/20: Ricorso proposto il 24 novembre 2020 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

61

2021/C 28/92

Causa T-702/20: Ricorso proposto il 27 novembre 2020 — Beelow / EUIPO (made of wood)

62

2021/C 28/93

Causa T-705/20: Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OI / Commissione

63

2021/C 28/94

Causa T-707/20: Ricorso proposto il 1o dicembre 2020 — Skyworks Solutions/EUIPO — Sky (Sky5)

63

2021/C 28/95

Causa T-708/20: Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — TrekStor / EUIPO (e.Gear)

64

2021/C 28/96

Causa T-709/20: Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OJ / Commissione

65


IT

 


IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia delľUnione europea

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/1


Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

(2021/C 28/01)

Ultima pubblicazione

GU C 19 del 18.1.2021

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 9 dell’11.1.2021

GU C 443 del 21.12.2020

GU C 433 del 14.12.2020

GU C 423 del 7.12.2020

GU C 414 del 30.11.2020

GU C 399 del 23.11.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/2


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d’appel d’Aix-En-Provence — Francia) — Procedimento penale a carico di B S, C A

(Causa C-663/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione delle merci - Organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa - Deroghe - Tutela della salute - Legislazione nazionale che limita l’industrializzazione e la commercializzazione della canapa soltanto alle fibre e ai semi - Cannabidiolo (CBD))

(2021/C 28/02)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d’appel d’Aix-En-Provence

Imputati nel procedimento principale

B S, C A

con l’intervento di: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Dispositivo

Gli articoli 34 e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento. Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, e il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che non si applicano a una siffatta normativa.


(1)  GU C 4 del 7.1.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/3


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Regno Unito) — Kaplan International Colleges UK Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-77/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera f) - Esenzione delle prestazioni di servizi fornite da associazioni autonome di persone ai loro membri - Applicabilità ai gruppi IVA - Articolo 11 - Gruppo IVA)

(2021/C 28/03)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Kaplan International Colleges UK Ltd

Convenuto: The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato L’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest’ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L’esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo. nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica alle prestazioni di servizi fornite da un’associazione autonoma di persone a un gruppo di persone che può essere considerato come un unico soggetto passivo, ai sensi dell’articolo 11 di tale direttiva, qualora non tutti i membri di quest’ultimo gruppo non siano membri di detta associazione autonoma di persone. L’esistenza di disposizioni di diritto nazionale che prevedono che il membro rappresentativo di un siffatto gruppo che può essere considerato come un unico soggetto passivo possieda le caratteristiche e lo status dei membri dell’associazione autonoma di persone interessata, ai fini dell’applicazione dell’esenzione prevista a favore delle associazioni autonome di persone, non ha alcuna incidenza al riguardo.


(1)  GU C 131 dell’8.4.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 — Servizio europeo per l’azione esterna / Chantal Hebberecht

(Causa C-93/19 P) (1)

(Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) - Politica di rotazione dei funzionari - Posto di capo della delegazione dell’Unione europea in Etiopia - Decisione di diniego di proroga dell’assegnazione a tale posto - Interesse del servizio - Principio della parità di trattamento - Discriminazione positiva a favore del sesso sottorappresentato - Articolo 1 quinquies dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea)

(2021/C 28/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Servizio europeo per l’azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e R. Spáč, agenti)

Altra parte nel procedimento: Chantal Hebberecht

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

Il SEAE 155sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 155 del 06.05.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/4


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo — Spagna) — Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A./Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

(Causa C-147/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Proprietà intellettuale - Diritti connessi al diritto d’autore - Direttiva 92/100/CEE - Articolo 8, paragrafo 2 - Direttiva 2006/115/CE - Articolo 8, paragrafo 2 - Comunicazione al pubblico di un’opera audiovisiva che incorpora un fonogramma o una riproduzione di un fonogramma - Remunerazione equa e unica)

(2021/C 28/05)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti

Ricorrente: Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A.

Convenute: Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI), Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE)

Dispositivo

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e l’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, devono essere interpretati nel senso che la remunerazione equa e unica, prevista in tali disposizioni, non deve essere versata dall’utente allorché questi effettua una comunicazione al pubblico di una registrazione audiovisiva contenente la fissazione di un’opera audiovisiva nella quale sia stato incorporato un fonogramma o una riproduzione di tale fonogramma.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/5


Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — EZ / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-238/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Politica in materia di asilo - Direttiva 2011/95/UE - Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato - Rifiuto di prestare servizio militare - Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) - Diritto del paese di origine che non prevede il diritto all’obiezione di coscienza - Tutela delle persone fuggite dal loro paese di origine dopo la scadenza del termine per il rinvio del servizio militare - Articolo 9, paragrafo 3 - Collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva - Prova)

(2021/C 28/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Hannover

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: EZ

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda la possibilità del rifiuto di prestare servizio militare, a che tale rifiuto sia considerato accertato nel caso in cui l’interessato non abbia formalizzato il suo rifiuto seguendo una determinata procedura e sia fuggito dal suo paese di origine senza presentarsi alle autorità militari.

2)

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per una persona soggetta all’obbligo di leva che rifiuta di prestare servizio militare in un conflitto, ma che non è a conoscenza dell’ambito dei suoi futuri interventi militari, in un contesto di aperta guerra civile caratterizzato dalla commissione ripetuta e sistematica di crimini, reati o atti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva da parte dell’esercito mediante l’impiego di militari di leva, lo svolgimento del servizio militare comporterebbe la partecipazione, diretta o indiretta, alla commissione di tali crimini, reati o atti, a prescindere dall’ambito dei suoi interventi.

3)

L’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso impone l’esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva.

4)

Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che l’esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all’articolo 2, lettera d), nonché all’articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare contemplate all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva non può essere considerata come accertata per il solo fatto che tali azioni giudiziarie e tali sanzioni penali sono collegate a tale rifiuto. Tuttavia, sussiste una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare alle condizioni precisate all’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva si ricolleghi a uno dei cinque motivi indicati all’articolo 10 di quest’ultima. Spetta alle autorità nazionali competenti verificare, alla luce di tutte le circostanze di cui trattasi, la plausibilità di tale collegamento.


(1)  GU C 206 del 17.6.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/6


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Torino — Italia) — Techbau SpA / Azienda Sanitaria Locale AL

(Causa C-299/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - Direttiva 2000/35/CE - Nozione di «transazione commerciale» - Nozioni di «consegna di merci» e di «prestazione di servizi» - Articolo 1 e articolo 2, punto 1, primo comma - Appalto pubblico di lavori)

(2021/C 28/07)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Torino

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Techbau SpA

Convenuta: Azienda Sanitaria Locale AL

Dispositivo

L’articolo 2, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che un appalto pubblico di lavori costituisce una transazione commerciale che comporta la consegna di merci o la prestazione di servizi, ai sensi di tale disposizione, e rientra quindi nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale direttiva.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/6


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 novembre 2020 — Commissione europea / Repubblica federale di Germania

(Causa C-371/19) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 170 e articolo 171, paragrafo 1 - Rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso dell’IVA - Articoli 9 e 10 - Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 20 - Mancanza della copia di una fattura o di un documento d’importazione - Rigetto sistematico delle richieste di rimborso incomplete - Rifiuto di chiedere al soggetto passivo di integrare la sua richiesta dopo lo scadere del termine previsto per la presentazione di una richiesta - Principio della neutralità fiscale - Principio di proporzionalità - Ricevibilità)

(2021/C 28/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Jokubauskaitė e R. Pethke, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: S. Eisenberg e J. Möller, agent)

Dispositivo

1)

Respingendo le richieste di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) presentate prima del 30 settembre dell’anno civile successivo al periodo del rimborso, ma non corredate dalle copie delle fatture o dei documenti d’importazione richiesti dalla normativa dello Stato membro di rimborso in forza dell’articolo 10 della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, a favore dei soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, senza previamente invitare i richiedenti a integrare le proprie richieste di rimborso mediante presentazione, ove necessario oltre tale data, delle suddette copie o a fornire adeguate informazioni tali da rendere possibile il trattamento di dette richieste, la Repubblica federale di Germania, violando il principio della neutralità dell’IVA nonché l’effetto utile del diritto al rimborso dell’IVA per i soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 170 e 171 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, nonché dell’articolo 5 della direttiva 2008/9.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, due terzi delle spese della Commissione europea.

4)

La Commissione europea sopporta un terzo delle proprie spese.


(1)  GU C 213 del 24.6.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/7


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Heilbronn — Germania) — Procedimento penale a carico di ZW

(Causa C-454/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell’Unione - Articolo 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Incriminazione penale che riguarda in modo specifico la sottrazione internazionale di minori - Restrizione - Giustificazione - Tutela del minore - Proporzionalità)

(2021/C 28/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Heilbronn

Imputata nella causa principale

ZW

con l’intervento di: Staatsanwaltschaft Heilbronn

Dispositivo

L’articolo 21 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro in forza della quale il fatto che un genitore non consegni al curatore designato il proprio figlio che si trova in un altro Stato membro è passibile di sanzioni penali anche in assenza di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno, mentre, quando il minore si trova nel territorio del primo Stato membro, il medesimo fatto è punibile soltanto in caso di ricorso alla forza, alla minaccia di un grave danno o all’inganno.


(1)  GU C 280 del 19.8.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil de prud’hommes de Metz — Francia) — Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle / Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

(Causa C-463/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2006/54/CE - Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego - Articoli 14 e 28 - Contratto collettivo nazionale che riconosce il diritto a un congedo conseguente al congedo legale di maternità per le lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio - Esclusione del diritto a tale congedo per i lavoratori di sesso maschile - Tutela della lavoratrice con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla sua condizione di maternità - Presupposti d’applicazione)

(2021/C 28/10)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil de prud’hommes de Metz

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle

Convenuta: Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle

con l’intervento di: Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale

Dispositivo

Gli articoli 14 e 28 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, letti alla luce della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla disposizione di un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso.


(1)  GU C 280 del 19.8.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/8


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 18 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie — Polonia) — Ryanair DAC / DelayFix, già Passenger Rights

(Causa C-519/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Contratto di trasporto aereo - Clausola attributiva di competenza contratta dal passeggero avente la qualità di consumatore - Credito di tale passeggero nei confronti della compagnia aerea - Cessione di tale credito a una società di recupero crediti - Opponibilità della clausola attributiva di competenza da parte della compagnia aerea alla società cessionaria del credito di detto passeggero - Direttiva 93/13/CEE)

(2021/C 28/11)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC

Convenuta: DelayFix, già Passenger Rights

Dispositivo

L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto di trasporto concluso tra un passeggero e una compagnia aerea, non può essere opposta da quest’ultima a una società di recupero crediti alla quale il passeggero ha ceduto il suo credito per contestare la competenza di un giudice a conoscere di un’azione risarcitoria intentata nei confronti della compagnia aerea sulla base del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, a meno che, ai sensi della normativa dello Stato i cui giudici sono designati in tale clausola, detta società di recupero crediti sia subentrata al contraente iniziale in tutti i suoi diritti e obblighi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se del caso, una tale clausola, inserita in un contratto concluso tra un consumatore, vale a dire il passeggero aereo, e un professionista, ovvero la compagnia aerea, senza essere stata oggetto di negoziato individuale e che attribuisce una competenza esclusiva al giudice nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/9


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 19 novembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg — Germania) — 5th AVENUE Products Trading GmbH / Hauptzollamt Singen

(Causa C-775/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Unione doganale - Regolamento (CEE) n. 2913/92 - Codice doganale comunitario - Articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a) - Articolo 32, paragrafi 1, lettera c), e 5, lettera b) - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Articolo 157, paragrafo 2 - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione delle merci importate - Nozione di «condizione della vendita» - Pagamento effettuato come contropartita della concessione di un diritto di distribuzione esclusiva)

(2021/C 28/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: 5th AVENUE Products Trading GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Singen

Dispositivo

L’articolo 29, paragrafi 1 e 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, dev’essere interpretato nel senso che un pagamento, effettuato per un periodo limitato, dall’acquirente di merci importate al loro venditore, come contropartita della concessione, da parte di quest’ultimo, di un diritto di distribuzione esclusiva di tali merci su un determinato territorio, e calcolato sul fatturato realizzato su tale territorio, deve essere incluso nel valore in dogana di dette merci.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/10


Impugnazione proposta il 30 aprile 2020 da Tiziano Vizzone avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 marzo 2020, causa T-658/19, Vizzone / Commissione

(Causa C-191/20 P)

(2021/C 28/13)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Tiziano Vizzone (rappresentanti: M. Bettani, S. Brovelli)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 25 novembre 2020 la Corte (Sesta Sezione) ha respinto l’impugnazione in quanto manifestamente irricevibile e ha disposto che il sig. Tiziano Vizzone sopporterà le proprie spese.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Opolu (Polonia) il 22 luglio 2020 — Skarb Państwa — Starosta Nyski / New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

(Causa C-327/20)

(2021/C 28/14)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Opolu

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa — Starosta Nyski

Resistente: New Media Development & Hotel Services Sp. z o. o.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (1) (GU 2011, L 48, pag. 1) debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 4, punto 1, dell’ustawa z dnia 8 marca 2013 o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (legge dell’8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali) secondo la quale la nozione di merce non comprende i beni immobili e la nozione di fornitura di merci non comprende la concessione di un immobile in usufrutto perpetuo ai sensi degli articoli 232 e seguenti del kodeks cywilny (codice civile polacco), o, eventualmente, nel senso che tale operazione non possa essere qualificata come una prestazione di servizi.

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione,

se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione) (GU 2011, L 48, pag. 1), debba essere interpretato nel senso che osta ad un’interpretazione dell’articolo 71 e seguenti dell’ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (legge del 21 agosto 1997 sulla gestione di beni immobili) e dell’articolo 238 del codice civile polacco, secondo la quale la riscossione del canone annuale per l’usufrutto perpetuo da parte del Skarb Państwa (Tesoreria dello Stato, Polonia) da soggetti che svolgono un’attività economica, i quali, tuttavia, non sono i soggetti originari in favore dei quali la Tesoreria dello Stato ha costituito un usufrutto perpetuo ma che hanno acquistato tale diritto da altri usufruttuari perpetui, non rientra nell’ambito della nozione di transazione commerciale e di pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 2, punti 1 e 2, della sopra menzionata direttiva, nonché dell’articolo 2 e dell’articolo 4, punto 1, della legge dell’8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, o, eventualmente, nel senso che tale operazione non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva e della legge sopra menzionate.

3)

In caso di risposta positiva alla prima e alla seconda questione,

se l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione), nonché l’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad un’interpretazione dell’articolo 15 della legge dell’8 marzo 2013 sulla lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, nonché dell’articolo 12 della ustawa z dnia 12 czerwca 2003 o terminie zapłaty w transakcjach handlowych (legge del 12 giugno 2003 sul termine di pagamento nelle transazioni commerciali) la quale esclude la possibilità di applicare le disposizioni di detta direttiva e della legge che la attua con riguardo ai contratti di vendita del diritto di usufrutto perpetuo all’attuale usufruttuario perpetuo, il quale è obbligato a pagare il canone annuale, conclusi dopo il 28 aprile 2013 e il 1o gennaio 2004, nelle ipotesi in cui l’originaria concessione, da parte della Tesoreria dello Stato ad un altro soggetto, di un terreno in usufruttuo perpetuo sia avvenuta prima del 28 aprile 2013 e del 1o gennaio 2004.


(1)  GU 2011, L 48, pag. 1.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/11


Impugnazione proposta l’8 settembre 2020 dalla Scorify UAB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell’8 luglio 2020, causa T-328/19, Scorify / EUIPO — Scor (SCORIFY)

(Causa C-418/20 P)

(2021/C 28/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scorify UAB (rappresentante: V. Viešūnaitė, advokatė)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Office (EUIPO), Scor SE

Con ordinanza del 26 novembre 2020, la Corte di giustizia (Sezione per l'ammissione delle impugnazioni) ha deciso di non ammettere l’impugnazione e condannato il ricorrente a farsi carico delle proprie spese.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/11


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Admiral Gaming Network Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri

(Causa C-475/20)

(2021/C 28/16)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Admiral Gaming Network Srl

Appellati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Cirsa Italia SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-476/20)

(2021/C 28/17)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Cirsa Italia SpA

Appellata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Codere Network SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

(Causa C-477/20)

(2021/C 28/18)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Codere Network SpA

Appellati: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Gamenet SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-478/20)

(2021/C 28/19)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Gamenet SpA

Appellata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — NTS Network SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-479/20)

(2021/C 28/20)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: NTS Network SpA

Appellata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Sisal Entertainment SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-480/20)

(2021/C 28/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Sisal Entertainment SpA

Appellata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Snaitech SpA già Cogetech SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Se. Ma. di Francesco Senese

(Causa C-481/20)

(2021/C 28/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Snaitech SpA già Cogetech SpA

Appellate: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Se. Ma. di Francesco Senese

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 28 settembre 2020 — Snaitech SpA già Snai SpA / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

(Causa C-482/20)

(2021/C 28/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Snaitech SpA già Snai SpA

Appellata: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’esercizio della libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 del TFUE e con l’esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall’art. 56 TFUE l’introduzione di una normativa quale quella contenuta nell’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;

2)

se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento l’introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all’art. 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un’amministrazione dello Stato Italiano.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/16


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pécsi Törvényszék (Ungheria) l'8 ottobre 2020 — FGSZ Földgázszállító Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-507/20)

(2021/C 28/24)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Pécsi Törvényszék

Parti

Ricorrente: FGSZ Földgázszállító Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme ai principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività — tenuto conto in particolare del paragrafo 63 delle conclusioni dell’avvocato generale nella causa Biosafe (C-8/17), del punto 27 della sentenza di cui alla causa Di Maura, (C-246/16), del punto 36 della sentenza di cui alla causa T-2 (C-396/16), e del fatto che uno Stato membro non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore a quello effettivamente percepito dal fornitore di una cessione o di una prestazione per la cessione di beni o la prestazione di servizi di cui trattasi — la prassi di uno Stato membro secondo la quale quest’ultimo, invocando l’effetto ex tunc della riduzione della base imponibile applicabile in caso di mancato pagamento definitivo disciplinato dall’articolo 90, paragrafo 1, della direttiva IVA (1), calcola il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dalla normativa generale di tale Stato membro, in cui la riduzione della base imponibile è possibile, a partire dalla data in cui la cessione di beni è stata inizialmente effettuata e non dal momento in cui un determinato credito è divenuto irrecuperabile e, invocando la scadenza di tale termine di prescrizione, priva il soggetto passivo in buona fede del suo diritto, connesso al fatto che il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile, di ridurre la base imponibile, in circostanze nelle quali possono essere trascorsi diversi anni tra la data in cui la cessione dei beni è stata effettuata e il momento in cui il credito è divenuto definitivamente irrecuperabile, e nelle quali la normativa dello Stato membro, nel momento in cui la cessione di beni è stata effettuata, non consentiva, in contrasto con il diritto comunitario, la riduzione della base imponibile connessa al carattere definitivamente irrecuperabile di un credito.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 14 ottobre 2020 — B AG / Finanzamt A

(Causa C-515/20)

(2021/C 28/25)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: B AG

Resistente: Finanzamt A

Questioni pregiudiziali

1)

Se la nozione di «legna da ardere» contenuta nell’articolo 122 della direttiva 2006/112/CE (1) debba essere interpretata nel senso di includere qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.

2)

Se uno Stato membro che abbia istituito, ai sensi dell’articolo 122 della direttiva 2006/112/CE, un’aliquota fiscale ridotta per le cessioni di legna da ardere, possa delimitarne con precisione la sfera d’applicazione, ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, sulla base della nomenclatura combinata.

3)

Nell’ipotesi di soluzione senso affermativo della seconda questione: se uno Stato membro possa esercitare la facoltà, riconosciuta dagli articoli 122 e 98, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE, di delimitare la sfera d’applicazione della riduzione dell’aliquota d’imposta sulle cessioni di legna da ardere, sulla base della nomenclatura combinata, nel rispetto del principio della neutralità fiscale, in modo tale da assoggettare ad aliquote d’imposta distinte le cessioni di diverse forme di legna da ardere che differiscano per le loro caratteristiche e proprietà oggettive ma che, dal punto di vista del consumatore medio, secondo il criterio della comparabilità nell’uso, soddisfino lo stesso bisogno (nella specie: esigenza di riscaldamento e siano pertanto in concorrenza tra loro.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1.)


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 14 ottobre 2020 — JT, NQ / Ryanair DAC

(Causa C-516/20)

(2021/C 28/26)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: JT, NQ

Resistente: Ryanair DAC

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Törvényszék (Ungheria) il 19 ottobre 2020 — Koppány 2007 Kft / Vas Megyei Kormányhivatal

(Causa C-523/20)

(2021/C 28/27)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Győri Törvényszék

Parti

Ricorrente: Koppány 2007 Kft.

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questioni pregiudiziali

1)

Se si debba interpretare l’espressione «risiedano legalmente» che figura all’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1231/2010 (1), che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 (2) e il regolamento (CE) n. 987/2009 (3) ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nel senso che è applicabile anche ai cittadini di paesi terzi nello Stato membro che risiedano con un titolo di soggiorno nello Stato membro di cui trattasi e che dispongano di un documento relativo alla dichiarazione di alloggio promanante dall’autorità per gli stranieri.

2)

Se l’espressione «risiedano legalmente» sia applicabile ai cittadini di paesi terzi che dispongano di un alloggio giustificato nella sede del datore di lavoro.

3)

Se, in sede di interpretazione dell’espressione «risiedano legalmente», si debba tener conto della nozione di «residenza» figurante all’articolo 1, lettera j), del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, o della nozione di «residenza» definita nella normativa nazionale dello Stato membro di cui trattasi.

4)

Quale significato debba essere attribuito all’espressione «risiedano legalmente» come nozione uniforme nel diritto dell’Unione.


(1)  Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU 2010, L 344, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 2004, L 166, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — IO e a. / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-526/20)

(2021/C 28/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrenti: IO, SP, DR

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, S. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — PJ / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-527/20)

(2021/C 28/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: PJ

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1.)


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — CT / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-528/20)

(2021/C 28/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: CT

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 19 ottobre 2020 — AP / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-529/20)

(2021/C 28/31)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti

Ricorrente: AP

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 ottobre 2020 — NovaText GmbH / Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

(Causa C-531/20)

(2021/C 28/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: NovaText GmbH

Resistente: Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE (1) debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disposizione nazionale che imponga alla parte soccombente l’obbligo di rimborsare le spese sostenute dalla parte vittoriosa per la collaborazione fornita da un consulente brevettuale in un procedimento giurisdizionale in materia di marchi, indipendentemente dalla necessità della sua collaborazione ai fini di un’adeguata azione legale.


(1)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU. 2004, L 157, pag. 45).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 21 ottobre 2020 — Upfield Hungary Kft. / Somogy Megyei Kormányhivatal

(Causa C-533/20)

(2021/C 28/33)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Upfield Hungary Kft.

Resistente: Somogy Megyei Kormányhivatal

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 (1) della Commissione, in particolare il suo articolo 18, paragrafo 2, debbano essere interpretate nel senso che, in caso di aggiunta di vitamine agli alimenti, nel designare gli ingredienti degli alimenti occorra indicare, oltre alla denominazione delle vitamine, anche la loro menzione secondo le formule vitaminiche che possono essere aggiunte agli alimenti.


(1)  GU 2011, L 304, pag. 18.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 21 ottobre 2020 — Leistritz AG / LH

(Causa C-534/20)

(2021/C 28/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrente: Leistritz AG

Resistente: LH

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) n. 2016/679 (1) (regolamento generale sulla protezione dei dati, in prosieguo: il «RGPD») debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione nazionale, quale l’articolo 38, paragrafi 1 e 2, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 4, seconda frase, del Bundesdatenschutzgesetz (BDSG; legge federale tedesca sulla protezione dei dati), che dichiari inammissibile la risoluzione ordinaria del rapporto di lavoro del responsabile della protezione dei dati da parte del titolare del trattamento, suo datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che la risoluzione avvenga per motivi inerenti all’adempimento dei suoi compiti.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)

Se l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD osti ad una disposizione nazionale di tal genere anche qualora la designazione del responsabile della protezione dei dati sia obbligatoria non in forza dell’articolo 37, paragrafo 1, del RGPD, bensì unicamente in base alla normativa dello Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

3)

Se l’articolo 38, paragrafo 3, seconda frase, del RGPD possieda sufficiente fondamento normativo, in particolare laddove riguardi responsabili della protezione dei dati alle dipendenze del titolare del trattamento.


(1)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 27 ottobre 2020 — PR e a. / Germanwings GmbH

(Causa C-558/20)

(2021/C 28/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: PR, BV

Resistente: Germanwings GmbH

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Köln (Germania) il 30 ottobre 2020 — DG / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-566/20)

(2021/C 28/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Köln

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: DG

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto dal sindacato, rappresenti una circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1).


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU. 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria) il 2 novembre 2020 — J / H Limited

(Causa C-568/20)

(2021/C 28/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: J

Resistente: H Limited

Questioni pregiudiziali

1.

Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), in particolare l’articolo 2, lettera a), e l’articolo 39 di detto regolamento, debbano essere interpretate nel senso che sussiste una decisione da eseguire anche quando il soggetto debitore in forza di un titolo è tenuto, in uno Stato membro, a seguito di un esame sommario nell’ambito di un procedimento in contraddittorio, ma che tenga in considerazione solo la forza di giudicato di una sentenza pronunciata a suo carico in uno Stato terzo, al pagamento in favore della parte vittoriosa in un procedimento svoltosi in uno Stato terzo in virtù del credito giudizialmente accertato in uno Stato terzo, laddove l’oggetto del procedimento nello Stato membro si limiti all’esame del fatto che il diritto derivante dal credito giudizialmente accertato sussista nei confronti del soggetto debitore in forza del titolo.

2.

In caso di risposta in senso negativo alla questione sub 1:

Se le disposizioni di cui al regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 45, l’articolo 46 e l’articolo 52 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretate nel senso che l’esecuzione dev’essere negata, indipendentemente dalla sussistenza di uno dei motivi elencati nell’articolo 45 del regolamento n. 1215/2012, quando la decisione da esaminare non è una decisione ai sensi dell’articolo 2, lettera a), o all’articolo 39 del regolamento n. 1215/2012, o la domanda su cui si basa la decisione nello Stato membro di origine non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

3.

In caso di risposta in senso negativo alla prima questione e in senso affermativo alla seconda questione:

Se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012, in particolare l’articolo 1, l’articolo 2, lettera a), l’articolo 39, l’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 46 e l’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, debbano essere interpretati nel senso che il giudice dello Stato membro interpellato nel procedimento sulla domanda di diniego dell’esecuzione deve già presupporre obbligatoriamente, in base alle informazioni del giudice di origine contenute nell’attestato di cui all’articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, che sussiste una decisione la quale rientra nel campo di applicazione del regolamento e deve essere eseguita.


(1)  GU 2012, L 351, pag. 1.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) il 30 ottobre 2020 — Procedimento penale a carico di IR

(Causa C-569/20)

(2021/C 28/38)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Spetsializiran nakazatelen sad

Parte nel procedimento penale principale

IR

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2016/343 (1), in combinato disposto con i considerando da 36 a 39 e con l'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2009/299, in combinato disposto con i considerando da 7 a 10 della stessa decisione quadro, debbano essere interpretati nel senso che includono la circostanza nella quale l’imputato, informato dell'accusa formulata nei suoi confronti nella sua versione originaria, successivamente non può oggettivamente essere informato del procedimento giudiziario a causa della sua fuga e viene difeso da un avvocato, nominato d'ufficio, con il quale non intrattiene alcun tipo di contatto.

In caso di risposta negativa alla prima questione: se sia compatibile con l'articolo 9, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 4, frase 2, della direttiva 2016/343 e con l'articolo 4 bis, paragrafo 3, in combinato disposto con il paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2009/299, una normativa nazionale (articolo 423, paragrafi 1 e 5, del NPK), secondo la quale contro le misure adottate in contumacia nel corso delle indagini e contro una condanna contumaciale non è prevista alcuna tutela giuridica nel caso in cui l'imputato, dopo essere stato informato dell'accusa originaria, si renda irreperibile e quindi non possa essere informato né sulle date e sul luogo del processo né sulle conseguenze della sua mancata comparizione.

In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l'articolo 9 della direttiva 2016/343, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, abbia una efficacia diretta.


(1)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 28 ottobre 2020 — BV / Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

(Causa C-570/20)

(2021/C 28/39)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation

Parti

Ricorrente: BV

Resistente: Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

Questioni pregiudiziali

1)

Se il requisito di chiarezza e di prevedibilità delle circostanze in cui le omesse dichiarazioni in materia di IVA dovuta possono essere oggetto di un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale sia soddisfatto dalle norme nazionali come quelle precedentemente descritte [nella domanda di pronuncia pregiudiziale].

2)

Se il requisito di necessità e di proporzionalità del cumulo di tali sanzioni sia soddisfatto dalle norme nazionali come quelle precedentemente descritte [nella domanda di pronuncia pregiudiziale].


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/25


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Potenza (Italia) il 31 ottobre 2020 — OM / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR e a.

(Causa C-571/20)

(2021/C 28/40)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Potenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: OM

Convenuti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca — MIUR, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conservatorio di Musica «E.R. Duni» di Matera

Questioni pregiudiziali

1)

Se il [paragrafo] 4 dell’art. 45 del TFUE sia conforme o sia in palese contrasto con le norme ed i principi dei Trattati dell’Unione europea (art. 45 del Trattato TFUE [paragrafi] 1, 2 e 3) che prevedono la libera circolazione delle persone all’interno degli Stati membri dell’Unione ed in particolare con la direttiva n. 2006/123/CE del 12.12.2006 (c.d. direttiva Bolkestein) (1) recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 59 del 26.03.2010, pubblicato sulla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010;

2)

se possa ravvisarsi un altro contrasto tra il [paragrafo] 4 dell’art. 45 del TFUE con le norme del Trattato U.E. in relazione alla differenziazione tra l’impiegato della pubblica amministrazione ed un dipendente di azienda privata in relazione alle norme che prevedono il divieto di discriminazione delle persone nel Trattato UE (vedasi a tal proposito la decisione della CEDU del 25.03.2014 Biasucci e al. /Italia), oltre a quelle già citate in premessa;

3)

se possa ravvisarsi, altresì, un ulteriore contrasto della legge italiana n. 508/99 con le norme dell’Unione europea che vietano le misure di effetto equivalente di cui agli artt. 28 e 29 del Trattato CE poi inserite agli artt. 34 e 35 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea a seguito della riforma apportata dal Trattato di Lisbona; norme vietate dal Trattato U.E. poiché tendono a penalizzare i cittadini di alcuni stati membri rispetto ai cittadini di altri stati membri nella libera circolazione delle persone e nel trattamento retributivo e previdenziale nonché delle condizioni di lavoro degli stessi.


(1)  Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 novembre 2020 — Apollo Tyres (Hungary) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Causa C-575/20)

(2021/C 28/41)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Resistente: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Questione pregiudiziale

Se la direttiva 2003/87/CE (1), in particolare il suo allegato I, punto 3, possa essere interpretata nel senso che, ai fini della decisione sull’inclusione nel sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra all’interno dell’Unione (EU ETS) della combustione di carburanti che si svolge nell’impianto in questione, incida sul calcolo della potenza termica nominale totale del medesimo il fatto che un macchinario facente parte di tale impianto funzioni con una limitazione (fatto accertato).


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003., L 275, pag. 32).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 4 novembre 2020 — NM, NR, BA, XN, FA / Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

(Causa C-578/20)

(2021/C 28/42)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti

Attori: NM, NR, BA, XN, FA

Convenuta: Sata Air Açores — Sociedade Açoriana de Transportes Aéreos, SA

Questione pregiudiziale

Se uno sciopero di lavoratori addetti alla manutenzione di aeromobili di un vettore aereo debba essere qualificato come circostanza eccezionale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), nel caso in cui il suddetto vettore aereo abbia condotto riunioni e negoziazioni con l’obiettivo di ottenere la sospensione dello sciopero ma senza riuscirvi.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 — Dichiarazione della Commissione (GU 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 5 novembre 2020 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade) / TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Causa C-581/20)

(2021/C 28/43)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade)

Resistenti: TOTO SpA — Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/12 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello descritto nella presente decisione di rinvio debba essere considerato ricompreso, in tutto o in parte, nella materia civile o commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

2)

Se, in seguito all’esercizio del diritto di presentazione d’istanza di provvedimenti provvisori o cautelari sulla quale il giudice competente a conoscere del merito abbia già statuito, il giudice investito di una domanda di provvedimenti provvisori avente lo stesso fondamento e ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere considerato giurisdizionalmente incompetente dal momento in cui risulti che il giudice del merito si è pronunciato al riguardo.

3)

Qualora dalla risposta alle prime due questioni pregiudiziali emerga la giurisdizione del giudice investito di un’istanza ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio è competente, se le condizioni per l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretate in modo autonomo. Se debba essere disapplicata una disposizione che, in un caso come quello di specie, non consenta l’adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di un ente pubblico.


(1)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria (Ungheria) il 6 novembre 2020 — EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Causa C-583/20)

(2021/C 28/44)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: EuroChem Agro Hungary Kft.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 273 della direttiva IVA (1) debba essere interpretato nel senso che eccede i limiti della facoltà concessa agli Stati membri da detta disposizione un regime sanzionatorio che, nel caso di contribuenti qualificati come contribuenti a rischio, non consente, in presenza di un’infrazione lieve relativa all’Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) (Sistema di controllo elettronico del traffico stradale di merci), di infliggere una sanzione di importo inferiore al 30 % sul 40 % del valore delle merci trasportate né di condonare la sanzione.

2)

Se l’articolo 273 della direttiva IVA debba essere interpretato nel senso che una sanzione di tale importo ecceda (in modo sproporzionato) quanto necessario per conseguire l’obiettivo, riconosciuto in detto articolo, di riscossione dell’imposta e di contrasto all’evasione fiscale.

3)

Se l’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) debba essere interpretato nel senso che il regime sanzionatorio applicabile ai contribuenti a rischio ostacoli la realizzazione del principio della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/28


Domanda di autorizzazione a procedere ad un pignoramento presentata l’11 novembre 2020 — Silvana Moro e a. / Commissione europea

(Causa C-593/20 SA)

(2021/C 28/45)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (rappresentante: S. Colledan, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, Protocollo 7, sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 07.06.2016, C 202/266, pag. 268), di essere autorizzati a pignorare tutti gli stanziati e/o stanziandi fondi da parte della Commissione europea in favore della Repubblica di Serbia, fino a integrale soddisfazione del proprio diritto di credito.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 12 novembre 2020 — Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA / Budapest Főváros Kormányhivatala

(Causa C-597/20)

(2021/C 28/46)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: Polskie Linie Lotnicze «LOT» SA

Resistente: Budapest Főváros Kormányhivatala

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) debba essere interpretato nel senso che l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione di detto regolamento, investito del reclamo individuale di un passeggero, non può imporre al vettore aereo in questione di versare la compensazione pecuniaria dovuta al passeggero a norma del regolamento.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 12 novembre 2020 — «AKZ — Burgas» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas.

(Causa C-602/20)

(2021/C 28/47)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente:«AKZ — Burgas» EOOD

Convenuto: Direktor na direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Burgas

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, che limita gli interessi legali dovuti in sede di rimborso dei contributi per l’assicurazione sociale percepiti in violazione del diritto dell’Unione agli interessi calcolati a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda di rimborso della somma capitale.

2)

Se il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai principi di equivalenza e di effettività, osti a una normativa nazionale come quella controversa nel procedimento principale, che limita gli interessi legali dovuti in sede di rimborso dei contributi obbligatori per l’assicurazione sociale percepiti in violazione del diritto dell’Unione agli interessi calcolati a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda di rimborso di tali somme indebitamente versate/percepite fino al giorno del loro rimborso.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Family Division, il 16 novembre 2020 — SS / MCP

(Causa C-603/20)

(2021/C 28/48)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Family Division

Parti

Ricorrente: SS

Resistente: MCP

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 10 del regolamento Bruxelles II (1) conservi, senza limiti di tempo, la competenza in uno Stato membro, qualora un minore con residenza abituale in detto Stato membro sia stato illecitamente trasferito (o trattenuto) in un paese terzo nel quale, a seguito di detto trasferimento (o mancato ritorno), ha regolarmente acquisito la residenza abituale.


(1)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/30


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Regno Unito) il 17 novembre 2020 — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Causa C-607/20)

(2021/C 28/49)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parti

Ricorrente: GE Aircraft Engine Services Ltd

Resistente: The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Questioni pregiudiziali

1)

Se la consegna di buoni da utilizzare presso rivenditori terzi ai dipendenti di un soggetto passivo nell’ambito di un programma di riconoscimento dei meriti dei dipendenti ad alto rendimento costituisca una fornitura «per il proprio uso privato o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa» ai sensi dell’articolo 26, paragrafo l, lettera b), della direttiva IVA (1).

2)

Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il fatto che il soggetto passivo persegua uno scopo imprenditoriale nell’emissione dei buoni acquisto in favore del personale.

3)

Se, ai fini della soluzione della prima questione, sia rilevante il fatto che i buoni acquisto consegnati ai dipendenti siano destinati ad esigenze proprie di questi ultimi e possano essere utilizzati ai fini privati degli stessi.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/31


Impugnazione proposta il 19 novembre 2020 dall’International Management Group (IMG) avverso l’ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-645/19, IMG / Commissione

(Causa C-619/20 P)

(2021/C 28/50)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Management Group (IMG) (rappresentanti: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 9 settembre 2020 nella causa T-645/19;

di conseguenza, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si statuisca sulla domanda di annullamento e sulla domanda di risarcimento;

condannare la convenuta alle spese afferenti ai due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente sostiene che, nell’ordinanza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo che la lettera del 18 luglio 2019 non sia un atto impugnabile.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/31


Impugnazione proposta il 19 novembre 2020 da International Management Group (IMG) avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-381/15 RENV, IMG/Commissione

(Causa C-620/20 P)

(2021/C 28/51)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: International Management Group (IMG) (rappresentanti: L. Levi, J.-Y. de Cara, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, causa T-381/15/RENV;

accogliere, quindi, le conclusioni formulate in primo grado dalla ricorrente, come riviste e, di conseguenza:

condannare la convenuta al risarcimento del danno materiale e morale come adeguato nelle sue osservazioni successive al rinvio T-381/15 RENV;

condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce i motivi di seguito illustrati.

a.

Sull’illiceità del comportamento della Commissione

1)

violazione della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019, International Management Group/Commissione (C-183/17 P e C-184/17 P);

2)

la sentenza impugnata traviserebbe la nozione di organizzazione internazionale prevista dai regolamenti finanziari: violazione del riconoscimento internazionale; violazione della gerarchia delle norme; violazione della sentenza della Corte del 31 gennaio 2019, succitata, e dei regolamenti finanziari;

3)

violazione del principio di buona amministrazione;

4)

la sentenza impugnata avrebbe travisato la nozione di violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli.

b.

Sul danno

1)

Quanto alle domande di cui al punto 40, trattini dal primo al terzo della sentenza impugnata: violazione del principio del risarcimento in natura; violazione dell’obbligo di motivazione del giudice; violazione delle condizioni di ricevibilità; violazione degli articoli 76, lettera e), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale;

2)

Quanto alle domande di cui al punto 40, quarto trattino della sentenza impugnata: violazione dell’obbligo di motivazione del giudice; violazione degli articoli 76, lettera e), e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura de Tribunale;

3)

Quanto al danno morale: violazione del principio del risarcimento in natura; violazione del dovere di motivazione del giudice; violazione degli articoli 76, lettera e) e 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale; violazione della competenza del giudice estesa al merito.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/32


Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020, causa T-437/16, Italia / Commissione

(Causa C-623/20 P)

(2021/C 28/52)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Regno di Spagna

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di

annullare la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

condannare la Repubblica italiana alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi. Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto nell'interpretazione dell’art. 1 quinquies, par. 6, dello statuto e nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale. Esso si divide in tre parti;

La prima parte è relativa ad un errore di diritto e ad una violazione dell’obbligo di motivazione quanto al fine dell’immediata operatività dei candidati e riguarda il punto 137 della sentenza impugnata.

La seconda parte è relativa alla definizione di un onere della prova sproporzionato nei confronti della Commissione e ad una violazione dell’obbligo di motivazione; essa è relativa ai punti 113, ultima frase, 138, 144, 147, ultima frase, 157-161, 193 e 197 della sentenza impugnata.

La terza parte è relativa ad un errore di diritto nella ricerca di un atto giuridicamente vincolante nelle norme interne prodotte in giudizio dalla Commissione; essa riguarda i punti 132-135 della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è relativo a diverse denaturazioni commesse dal Tribunale nella valutazione degli elementi di prova nonché ad un errore di diritto.

La prima denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione del Presidente della Commissione e della sua approvazione da parte del collegio; essa è contenuta ai punti 112 a 117, 138, della sentenza impugnata.

La seconda denaturazione riguarda la valutazione del regolamento interno della Commissione e delle sue modalità di applicazione; essa è contenuta ai punti 119-120 della sentenza impugnata.

La terza denaturazione è relativa alla valutazione della sezione sulle esigenze linguistiche in funzione della procedura di adozione contenute nel Manuale delle procedure operative e si riferisce ai punti 145-149 della sentenza impugnata.

La quarta denaturazione è relativa alla mancata valutazione globale dei documenti richiamati ai punti da i) a iii), supra e si riferisce ai punti 132-137, 139, della sentenza impugnata.

La quinta denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione SEC(2006)1489 final e concerne i punti 140-143 della sentenza impugnata.

La sesta denaturazione è relativa alla valutazione degli elementi sulle lingue utilizzate dai membri del personale della Commissione incaricati delle funzioni di audit; in merito agli stessi punti della sentenza, la Commissione fa anche valere un errore di diritto; entrambi tali vizi riguardano i punti 152-163 della sentenza impugnata.

La settima denaturazione è relativa alla prassi interna della Corte dei conti in materia linguistica e alle lingue utilizzate dai membri del personale della Corte dei conti; essa riguarda i punti 172-188 della sentenza impugnata.

Il terzo motivo è relativo all’illegittimità dell’analisi del Tribunale sulle lingue di comunicazione dei candidati; esso si riferisce ai punti 219 a 224 della sentenza impugnata.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/33


Impugnazione proposta il 20 novembre 2020 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 settembre 2020, cause riunite T-401/16 e T-443/16, Spagna / Commissione

(Causa C-635/20 P)

(2021/C 28/53)

Lingue processuali: lo spagnolo e l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García, agenti)

Altre parti nel procedimento: Repubblica italiana, Regno di Spagna

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di

annullare la sentenza impugnata;

ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

-condannare la Repubblica italiana e il Regno di Spagna alle spese del presente giudizio e a quelle del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, la Commissione fa valere tre motivi.

Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto nell'interpretazione dell’art. 1 quinquies, par. 6, dello statuto e nell’interpretazione dell’obbligo di motivazione, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale.

Esso si divide in tre parti. Con la prima parte si fa valere un errore di diritto e una violazione dell’obbligo di motivazione delle sentenze del Tribunale quanto al fine dell’immediata operatività dei candidati. Tale prima parte riguarda i punti 157 e 181-183 della sentenza impugnata.

La seconda parte è relativa alla definizione di un onere della prova sproporzionato nei confronti della Commissione e ad un errore di diritto nella definizione dell’obbligo di motivazione dei bandi di concorso. Tale seconda parte riguarda i punti 133, ultima frase, 158, 164, 167, ultima frase, 180-183, 201 e 205 della sentenza impugnata.

La terza parte è relativa ad un errore di diritto nella ricerca di un atto giuridicamente vincolante nelle norme interne prodotte in giudizio dalla Commissione; detta parte riguarda i punti 152-155 della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo , vengono fatte valere diverse denaturazioni commesse dal Tribunale nella valutazione degli elementi di prova ed un errore di diritto.

La prima denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione del Presidente della Commissione e alla valutazione della sua approvazione da parte del collegio, commessa ai punti 132 a 137, 158, della sentenza impugnata.

La seconda denaturazione riguarda la valutazione del regolamento interno della Commissione e delle sue modalità di applicazione, contenuta nei punti 139-140 della sentenza impugnata.

La terza denaturazione è relativa alla valutazione della sezione sulle esigenze linguistiche in funzione della procedura di adozione del Manuale delle procedure operative; essa è contenuta nei punti 165-169 della sentenza impugnata.

La quarta denaturazione è relativa alla mancata valutazione globale dei documenti richiamati ai punti da i) a iii), supra e riguarda i punti 152-157, 159, della sentenza impugnata.

La quinta denaturazione è relativa alla valutazione della comunicazione SEC(2006)1489 final ed è contenuta ai punti 160-163 della sentenza impugnata.

La sesta denaturazione riguarda la valutazione dei documenti sulle lingue utilizzate nei servizi di destinazione dei candidati, nonché su un errore di diritto; essa è contenuta ai punti 180-185 e 188-196 della sentenza impugnata.

Infine, il terzo motivo d’impugnazione è relativo all’illegittimità dell’analisi del Tribunale sulle lingue di comunicazione dei candidati; esso riguarda i punti 231 a 236 della sentenza impugnata.


Tribunale

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/35


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — H / Consiglio

(Causa T-271/10 RENV II) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Agente nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina - Decisione di riassegnazione - Sviamento di potere - Interesse del servizio - Molestie psicologiche - Carattere punitivo della riassegnazione - Responsabilità - Danno morale»)

(2021/C 28/54)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: H (rappresentante: L. Levi, avvocatessa)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. Vitro e A. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento, per un verso, della decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui la ricorrente è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser — Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) e, per altro verso, della decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22), che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, nonché, in secondo luogo, una domanda basata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito.

Dispositivo

1)

La decisione del 7 aprile 2010, firmata dal capo del personale della Missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, con cui H è stata riassegnata al posto di Criminal Justice Adviser — Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina), e la decisione del 30 aprile 2010, firmata dal capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina, che precisa il motivo operativo della sua riassegnazione, sono annullate.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare a H la somma di EUR 30 000.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute da H nella presente causa nonché nelle cause T-271/10, T-271/10 R, T-271/10 RENV, C-455/14 P e C-413/18 P.


(1)  GU C 221 del 14.8.2010.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/36


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BMC / Entreprise commune Clean Sky 2

(Causa T-71/19) (1)

(«Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio - Programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte 2020” (2014-2020) - Procedura di invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01 - Rigetto della proposta presentata dalla ricorrente - Attribuzione di punteggi non corrispondenti ad un numero intero - Articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1290/2013 - Obbligo di motivazione - Errore manifesto di valutazione - Sviamento di potere - Esame insufficiente della proposta - Travisamento dei fatti»)

(2021/C 28/55)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: BMC Srl (Medicina, Italia) (rappresentanti: S. Dindo e L. Picotti, avvocati)

Convenuta: Entreprise commune Clean Sky 2 (rappresentanti: B. Mastantuono, agente, assistito da M. Velardo, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta ad ottenere l’annullamento della decisione dell’impresa comune Clean Sky 2 del 10 ottobre 2018, con la quale è stata respinta la proposta n. 831874 «smart De-icing bARrier Filter (DwARF)» presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a presentare proposte H2020-CS 2-CFP08-FRC-2018-01, nonché l’annullamento della decisione di detta impresa comune del 6 dicembre 2018, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente di riesame della valutazione della proposta di cui sopra e confermata la decisione del 10 ottobre 2018 di rigetto di tale proposta

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BMC Srl è condannata alle spese.


(1)  GU C 122 dell’1.4.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/36


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — ACRE/Parlamento

(Causa T-107/19) (1)

(«Diritto istituzionale - Parlamento europeo - Decisione che dichiara non ammissibili talune spese di un partito politico ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 - Regolamento (CE) no 2004/2003 - Divieto di finanziamento di un partito politico nazionale - Contributo o donazione di un partito politico nazionale - Principio di buona amministrazione - Certezza del diritto - Parità di trattamento - Decisione che concede un contributo a un partito politico per l’anno 2019 e che subordina un prefinanziamento pari al 100 % dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi - Regolamento (UE, Euratom) n.o1141/2014 - Diritti della difesa»)

(2021/C 28/56)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: E. Plasschaert e E. Montens, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: C. Burgos e S. Alves, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee (rappresentanti: M. Adam e A. Cilea, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento parziale della decisione del Parlamento del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l'anno 2017 e che ordina la restituzione di una donazione e, dall'altro, all'annullamento della decisione FINS-2019-5 del Parlamento, notificata alla ricorrente il 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo alla ricorrente per l’anno 2019, in quanto tale decisione subordina il prefinanziamento pari al 100 % dell'importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento del 10 dicembre 2018 che dichiara talune spese non ammissibili ai fini di una sovvenzione per l’anno 2017 e ordina la restituzione di una donazione è annullata nella parte in cui riqualifica le spese afferenti alla conferenza che ha avuto luogo a Kampala (Uganda) dal 13 al 15 luglio 2017, ossia EUR 91 546,58, in spese non ammissibili al finanziamento.

2)

La decisione FINS-2019-5 del Parlamento, del 14 gennaio 2019, relativa alla concessione di un contributo a Alliance of Conservatives and Reformists in Europe (ACRE) per l’anno 2019 è annullata nella parte in cui il suo articolo I.5.1 subordina il pagamento di un prefinanziamento pari al 100 % dell’importo massimo del contributo a determinati rimborsi preventivi.

3)

Il ricorso è respinto per il resto.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà, oltre alle proprie spese, un terzo di quelle sostenute dall’ACRE. L’ACRE sopporterà i due terzi delle proprie spese.

5)

L’autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 139 del 15.4.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/37


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Bronckers / Commissione

(Causa T-166/19) (1)

(«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose - Documenti presentati nell’ambito del comitato misto - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo»)

(2021/C 28/57)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Marco Bronckers (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: P. Kreijger, avocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Ehrbar e A. Spina, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2019) 150 final della Commissione, del 10 gennaio 2019, che respinge la domanda confermativa di accesso ai documenti «Tequila cases found by the Tequila Regulatory Council to be informed to the European Commission [Ares(2018) 4023479]» e «Verification Reports in the European Market (Reportes de Verificación en el Mercado Europeo) [Ares(2018) 4023509)]».

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Marco Bronckers è condannato alle spese.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/38


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Kalai / Consiglio

(Causa T-178/19) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Diritti della difesa - Obbligo di motivazione - Errore di valutazione - Proporzionalità - Diritto di proprietà»)

(2021/C 28/58)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Nader Kalai (Halifax, Nuova Scozia, Canada) (rappresentante: G. Karouni, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e P. Plaza García, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione (PESC) 2019/87 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 13), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/85 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 18 I, pag. 4), della decisione (PESC) 2019/806 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2019, L 132, pag. 36), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/798 del Consiglio, del 17 maggio 2019, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2019, L 132, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/719 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2020, L 168, pag. 66), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio, del 28 maggio 2020, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2020, L 168, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno che il ricorrente afferma di aver subìto per via di tali atti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Nader Kalai si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.


(1)  GU C 182 del 27.5.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/39


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods/EUIPO — Tipiak (Sadia)

(Causa T-309/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Sadia - Marchio nazionale denominativo anteriore SAIDA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Principio di buona amministrazione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 28/59)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tipiak (Saint-Aignan de Grand-Lieu, Francia) (rappresentanti: M. Antoine-Lalance e M. Aïtelli, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2019 (procedimento R 1834/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tipiak e la BRF Singapore Foods.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BRF Singapore Foods Pte Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tipiak.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/39


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — BRF Singapore Foods / EUIPO — Tipiak (SADIA)

(Causa T-310/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo SADIA - Marchio nazionale denominativo anteriore SAIDA - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Principio di buona amministrazione - Parità di trattamento - Obbligo di motivazione»)

(2021/C 28/60)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BRF Singapore Foods Pte Ltd (Singapore, Singapore) (rappresentante: C. Mateu, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Tipiak (Saint-Aignan de Grand-Lieu, Francia) (rappresentanti: M. Antoine-Lalance e M. Aïtelli, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 marzo 2019 (procedimento R 1857/2018-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Tipiak e la BRF Singapore Foods.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BRF Singapore Foods Pte Ltd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Tipiak.

3)

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 246 del 22.7.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/40


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — UI/Commissione

(Causa T-362/19) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Indennità di espatrio - Articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato VII dello Statuto - Diniego della concessione dell’indennità di espatrio - Residenza abituale - Luogo di esercizio dell’attività professionale principale - Periodo di riferimento di cinque anni»)

(2021/C 28/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: UI (rappresentante: J. Diaz Cordova, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e A.-C. Simon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e volta, da un lato, all’annullamento della decisione del 27 agosto 2018 dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, con cui è stato negato al ricorrente il beneficio dell’indennità di dislocazione e, dall’altro, al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe asseritamente subito a causa di tale fatto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

UI è condannato alle spese.


(1)  GU C 305 del 9.9.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/41


Sentenza del Tribunale del 18 novembre 2020 — Tinnus Enterprises / EUIPO — Mystic Products e Koopman International (Impianti per la distribuzione di fluidi)

(Causa T-574/19) (1)

(«Disegno o modello comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta impianti per la distribuzione di fluidi - Causa di nullità - Inosservanza dei requisiti per la protezione - Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002 - Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo - Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002»)

(2021/C 28/62)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Odle e R. Palijama, avvocati, nonché J. St Ville, barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Koopman International BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. van den Bergh e B. Brouwer, avvocati)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Mystic Products Import & Export, SL (Badalona, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 12 giugno 2019 (procedimento R 1002/2018-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra, da un lato, la Mystic Products Import & Export e la Koopman International e, dall’altro, la Tinnus Enterprises.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Tinnus Enterprises LLC si farà carico delle proprie spese nonché di quelle dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e della Koopman International BV.


(1)  GU C 337 del 7.10.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/41


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Sánchez Romero Carvajal Jabugo/EUIPO — Embutidos Monells (5MS MMMMM)

(Causa T-639/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo 5MS MMMMM - Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore 5J - Impedimenti alla registrazione relativi - Assenza di rischio di confusione - Assenza di somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Assenza di pregiudizio alla notorietà - Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001)»)

(2021/C 28/63)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU (El Puerto de Santa María, Spagna) (rappresentante: J. Iglesias Monravá, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Palmero Cabezas, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Embutidos Monells, SA (San Miguel de Balenya, Spagna) (rappresentanti: L. Broschat García e L. Polo Flores, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 24 luglio 2019 (procedimento R 1728/2018-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Sánchez Romero Carvajal Jabugo e la Embutidos Monells.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 24 luglio 2019 (procedimento R 1728/2018-4) è annullata.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

L’EUIPO e la Embutidos Monells, SA sopporteranno le proprie spese nonché, ciascuno, la metà delle spese sostenute dalla Sánchez Romero Carvajal Jabugo, SAU.


(1)  GU C 383 dell’11.11.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/42


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — inMusic Brands / EUIPO — Equipson (Marq)

(Causa T-687/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo Marq - Marchi nazionale e internazionale figurativi anteriori MARK - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Dichiarazione di nullità parziale»)

(2021/C 28/64)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: inMusic Brands, Inc. (Cumberland, Rhode Island, Stati Uniti) (rappresentante: D. Rose, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: G. Sakalaitė-Orlovskienė e J. Crespo Carrillo, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Equipson, SA (Silla, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 luglio 2019 (procedimento R 1759/2018-5), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Equipson e l’inMusic Brands.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’inMusic Brands, Inc., è condannata alle spese.


(1)  GU C 399 del 25.11.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/43


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Kisscolor Living / EUIPO — Teoxane (KISS COLOR)

(Causa T-802/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo KISS COLOR - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore KISS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Applicazione della legge nel tempo»)

(2021/C 28/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kisscolor Living GmbH (Bad Homburg, Germania) (rappresentante: T. Büttner, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: A. Söder, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Teoxane SA (Ginevra, Svizzera)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione d ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2019 (procedimento R 2167/2018-4), relativa ad un’opposizione tra la Teoxane e la Kisscolor Living.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kisscolor Living GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/43


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Brasserie St Avold/EUIPO (Forma di una bottiglia scura)

(Causa T-862/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Registrazione internazionale che designa l’Unione europea - Segno tridimensionale - Forma di una bottiglia scura - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 28/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Brasserie St Avold (Saint-Avold, Francia) (rappresentanti: P. Greffe, D. Brun e F. Donaud, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e V. Ruzek, agenti)

Oggetto

Ricorso presentato contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2019 (procedimento R 466/2019-4), relativa alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una bottiglia scura.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Brasserie St Avold è condannata alle spese.


(1)  GU C 61 del 24.2.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/44


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

(Causa T-874/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Flaming Forties - Marchio nazionale figurativo anteriore 40 FLAMING FRUITS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 28/67)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Impera GmbH (Steinhaus, Austria) (rappresentante: C. Straberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: I. Lecheva, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgaria) (rappresentante: K. Manev, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2019 (procedimento R 2304/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Euro Games Technology e la Impera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Impera GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/44


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Impera / EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)

(Causa T-875/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Flaming Forties - Marchio nazionale figurativo anteriore 40 FLAMING FRUITS - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 28/68)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Impera GmbH (Steinhaus, Austria) (rappresentante: C. Straberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: I. Lecheva, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgaria) (rappresentante: K. Manev, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 ottobre 2019 (procedimento R 2321/2018-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Euro Games Technology e la Impera.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Impera GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 129 del 20.4.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/45


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Kerangus / EUIPO (ΑΠΛΑ!)

(Causa T-882/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ΑΠΛΑ! - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] - Parità di trattamento»)

(2021/C 28/69)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Kerangus Holdings Ltd (Nicosia, Cipro) (rappresentante: A.-E. Malami, avvocato)

Resistente: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: E. Giannopoulos e J. Crespo Carrillo, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO, del 25 ottobre 2019 (procedimento R 1035/2017-1), riguardante la domanda di registrazione del segno figurativo ΑΠΛΑ! come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Kerangus Holdings Ltd è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/46


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Forex Bank/EUIPO — Coino UK (FOREX

(Causa T-26/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Procedimento di dichiarazione di nullità - Marchio dell’Unione europea denominativo FOREX - Dichiarazione di nullità parziale - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 28/70)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Forex Bank AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: A. Jute, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: J. Ivanauskas e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Coino UK Ltd (Londra, Regno Unito)

Objet

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 4 ottobre 2019 (procedimento R 2460/2018-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Coino UK e la Forex Bank.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Forex Bank AB è condannata alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/46


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — Monster Energy / EUIPO — Nanjing aisiyou Clothing (Traccia di un graffio inferto da un artiglio)

(Causa T-35/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta un graffio inferto da un artiglio - Marchi dell’Unione europea e del Regno Unito figurativi anteriori che rappresentano un graffio inferto da un artiglio - Impedimento alla registrazione relativo - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/1001»)

(2021/C 28/71)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Monster Energy Company (Corona, California, Stati Uniti) (rappresentante: P. Brownlow, solicitor)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Kusturovic, J. Crespo Carrillo e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Nanjing aisiyou Clothing Co. Ltd (Nankin, Cina)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 novembre 2019 (procedimento R 1104/2019-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Monster Energy Company e la Nanjing aisiyou Clothing.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 13 novembre 2019 (procedimento R 1104/2019-5), è annullata nella parte in cui essa riguarda il rigetto dell’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 68 del 2.3.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/47


Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2020 — Group / EUIPO — Iliev (GROUP Company TOURISM & TRAVEL)

(Causa T-57/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Marchi nazionali figurativi anteriori non registrati GROUP Company TOURISM & TRAVEL - Impedimento relativo alla registrazione - Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001 - Articolo 94, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 28/72)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Group EOOD (Sofia, Bulgaria) (rappresentanti: D. Dragiev e A. Andreev, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e P. Angelova Georgieva, agenti)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Kosta Iliev (Sofia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’8 novembre 2019 (procedimento R 2059/2018-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Group e il sig. Iliev.

Dispositivo

1)

La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’8 novembre 2019 (procedimento R 2059/2018-5) è annullata.

2)

L’EUIPO è condannato alle spese.


(1)  GU C 87 del 16.3.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/48


Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2020 — BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect)

(Causa T-152/20) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Home Connect - Impedimenti alla registrazione assoluti - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti oggetto della domanda di marchio - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001»)

(2021/C 28/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: BSH Hausgeräte GmbH (Monaco, Germania) (rappresentante: S. Biagosch, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 gennaio 2020 (procedimento R 1751/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo Home Connect come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La BSH Hausgeräte GmbH è condannata alle spese.


(1)  GU C 191 dell’8.6.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/48


Ordinanza del Tribunale del 1o dicembre 2020 — Danske Slagtermestre / Commissione

(Causa T-486/18) (1)

(«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Regime di contributi per la raccolta delle acque reflue - Fase di esame preliminare - Decisione che constata l’insussistenza di un aiuto di Stato - Associazione di categoria - Legittimazione ad agire - Qualità di interessato - Obiettivo di tutela dei diritti procedurali garantiti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Insussistenza di incidenza individuale - Insussistenza di pregiudizio sostanziale per la posizione concorrenziale - Atto regolamentare - Insussistenza di incidenza diretta - Irricevibilità»)

(2021/C 28/74)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Danske Slagtermestre (Odense, Danimarca) (rappresentante: H. Sønderby Christensen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: P. Němečková, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Nymann-Lindegren e M. Wolff, agenti)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione C(2018) 2259 final della Commissione, del 19 aprile 2018, relativa all’aiuto di Stato SA.37433 (2017/FC) — Danimarca, che dichiara, al termine della fase di esame preliminare, che il contributo istituito dalla lov nr. 902/2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.) [legge n. 902/2013, recante modifica della legge che stabilisce le regole relative ai contributi dovuti agli addetti al trattamento delle acque reflue (struttura dei contributi per l’eliminazione delle acque reflue, che autorizza l’istituzione di contributi particolari per il trattamento di acque reflue particolarmente inquinate, ecc.)] non conferisce alcun vantaggio a imprese determinate e non costituisce quindi un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Danske Slagtermestre sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 381 del 22.10.2018.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/49


Ordinanza del Tribunale del 24 novembre 2020 — Camerin / Commissione

(Causa T-367/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Funzione pubblica - Funzionari - Trattenute operate sulla pensione di anzianità - Esecuzione di una decisione di un giudice nazionale - Non luogo a statuire - Responsabilità - Irricevibilità»)

(2021/C 28/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Laure Camerin (Bastia, Francia) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e D. Milanowska, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all’annullamento parziale della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, del 17 aprile 2019, relativa all’esecuzione di un atto di pignoramento adottato da un giudice belga, nella misura in cui esso si riserva il diritto di trattenere importi supplementari sulle pensioni future della ricorrente nei limiti fissati nel diritto belga, e, dall’altro, al risarcimento del danno morale che la ricorrente afferma di aver subìto.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento parziale della decisione dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea, del 17 aprile 2019, relativa all’esecuzione di un atto di pignoramento.

2)

La domanda di risarcimento è respinta in quanto irricevibile.

3)

La sig.ra Camerin è condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 270 del 12.8.2019.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/50


Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2020 — PL / Commissione

(Causa T-728/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi ad una decisione di riassegnazione all’interno della Commissione nell’interesse del servizio - Rifiuto parziale di accesso - Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura - Violazione dei requisiti di forma - Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 28/76)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PL (rappresentanti: J.-N. Louis e J. Van Rossum, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Vernier, I. Melo Sampaio e C. Ehrbar, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni della Commissione del 13 agosto e del 26 settembre 2019, che rifiutano parzialmente la divulgazione dei documenti richiesti dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

PL è condannato alle spese.


(1)  GU C 19 del 20.1.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/50


Ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 2020 — Ultrasun / EUIPO (ultrasun)

(Causa T-805/19) (1)

(«Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo ultrasun - Impedimento alla registrazione assoluto - Carattere descrittivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 28/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ultrasun AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: avv.ti A. von Mühlendahl e H. Hartwig)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 5 settembre 2019 (procedimento R 531/2019-4), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo ultrasun come marchio dell’Unione europea.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Ultrasun AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 27 del 27.1.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/51


Ordinanza del Tribunale del 22 ottobre 2020 — Grammer / EUIPO (Rappresentazione di una figura geometrica)

(Causa T-833/19) (1)

(«Ricorso di annullamento - Marchio dell’Unione europea - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una figura geometrica - Impedimento alla registrazione assoluto - Assenza di carattere distintivo - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 - Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

(2021/C 28/78)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Grammer AG (Ursensollen, Germania) (rappresentanti: avv. ti J. Bühling e D. Graetsch)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Fischer, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2019 (procedimento R 1478/2019-2), relativa a una domanda di registrazione, come marchio dell’Unione europea, di un segno figurativo che rappresenta una figura geometrica.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

La Grammer AG è condannata alle spese.


(1)  GU C 45 del 10.2.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/51


Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2020 — Leonardo / Frontex

(Causa T-849/19 R II)

(«Procedimento sommario - Appalti pubblici di servizi - Domanda di provvedimenti provvisori - Nuova domanda - Fatti nuovi - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 28/79)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Leonardo SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Esposito, F. Caccioppoli e G. Calamo, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (rappresentanti H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras e S. Drew, agenti, assistiti da M. Vanderstraeten, F. Biebuyck e V. Ost, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e diretta alla concessione di provvedimenti provvisori miranti alla sospensione dell’esecuzione del bando di gara FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, pubblicato il 18 ottobre 2019 da Frontex, intitolato «Sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) per la sorveglianza aerea marittima a lungo raggio e media altitudine», e dei rispettivi atti allegati, degli avvisi relativi a informazioni complementari o degli avvisi di rettifica, dei chiarimenti resi da Frontex concernenti la lex specialis, del verbale della riunione informativa tenutasi presso Frontex il 28 ottobre 2019, della decisione di aggiudicazione di detto appalto nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/52


Ordinanza del Tribunale del 19 novembre 2020 — Comune di Stintino / Commissione

(Causa T-174/20) (1)

(«Ricorso di annullamento - Convenzione di sovvenzione stipulata nell’ambito dello strumento finanziario per l’ambiente (LIFE+) - Nota di addebito - Atto che rientra in un contesto puramente contrattuale dal quale è inscindibile - Atto preparatorio - Irricevibilità»)

(2021/C 28/80)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Comune di Stintino (Italia) (rappresentante: G. Machiavelli, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: N. De Dominicis, agente)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2020) 734033 della Commissione, del 5 febbraio 2020, relativa alla riduzione della sovvenzione concessa al ricorrente nell’ambito del progetto LIFE10 NAT/IT/244 nonché al recupero delle somme già erogate in eccedenza; della nota di addebito n. 3242002652 della Commissione, del 24 febbraio 2020, con la quale quest’ultima chiede al ricorrente di versargli la somma di EUR 447 078,63; dell’asserita decisione contenuta nella lettera Ares(2019) 6551262 della Commissione, del 23 ottobre 2019, relativa alla quota dei costi non ammissibili, e di ogni altro atto o ogni altro provvedimento presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

Il Comune di Stintino è condannato alle spese.


(1)  GU C 175 del 25.5.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/52


Ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2020 — PL / Commissione

(Causa T-308/20) (1)

(«Funzione pubblica - Funzionari - Riassegnazione - Decisione con effetto retroattivo adottata in esecuzione di una sentenza del Tribunale - Articolo 266 TFUE - Articolo 22 bis dello Statuto - Autorità competente - Revoca dell’atto impugnato - Cessazione della materia del contendere - Non luogo a statuire»)

(2021/C 28/81)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PL (rappresentanti: J.-N. Louis e J. Van Rossum, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Brauhoff, I. Melo Sampaio e L. Radu Bouyon agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 25 giugno 2019, vertente sulla riassegnazione del ricorrente, con effetto retroattivo al 1o gennaio 2013, alla direzione generale «Mobilità e trasporti».

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da PL.


(1)  GU C 262 del 10.8.2020.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/53


Ordinanza del presidente del Tribunale del 27 novembre 2020 — LE/Commissione

(Causa T-475/20 R)

(«Procedimento sommario - Convenzione di sovvenzione conclusa nell’ambito del settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 — 2013) - Recupero delle somme versate - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Insussistenza dell’urgenza»)

(2021/C 28/82)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LE (rappresentante: M. Straus, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentante: J. Estrada de Solà, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 299 TFUE diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione C(2020) 3988 final del 9 giugno 2020, con la quale è stabilita un’obbligazione pecuniaria costituente titolo esecutivo nei confronti della parte ricorrente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/53


Ricorso proposto il 30 ottobre 2020 — SJ/Commissione

(Causa T-659/20)

(2021/C 28/83)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SJ AB (Stoccolma, Svezia) (rappresentante: J. Karlsson e M. Johansson, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2020/1193 della Commissione del 2 luglio 2020 relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE de Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia (1) nella parte in cui essa dichiara che la direttiva sui servizi di pubblica utilità continua ad applicarsi agli appalti destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri in Svezia;

in subordine, qualora il Tribunale dovesse ritenere inammissibile o impossibile un annullamento parziale, annullare interamente la decisione impugnata; e,

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto non dichiarando la direttiva sui servizi di pubblica utilità inapplicabile agli appalti destinati a permettere lo svolgimento di attività relative alla fornitura di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri sulla tratta Göteborg- Malmö.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe interpretato e applicato erroneamente i criteri di inapplicabilità della direttiva sui servizi di pubblica utilità.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in errore nella definizione del mercato rilevante (dei mercati rilevanti).

4.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione nel concludere che la fornitura dei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri sulla tratta Stoccolma- Göteborg non è direttamente esposta alla concorrenza.

5.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione in quanto non ha concluso che l’intero mercato svedese è esposto alla concorrenza ai sensi dell’articolo 34 della direttiva sui servizi di pubblica utilità.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali.


(1)  GU 2020, L 262, pag. 18.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/54


Ricorso proposto il 6 novembre 2020 — Thunus e a. / BEI

(Causa T-666/20)

(2021/C 28/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus (Contern, Lussemburgo) e altri cinque ricorrenti (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, anche per quanto riguarda l'eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2020, decisione che fissa l'adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7 % per l'anno 2020 a partire dal 1o gennaio 2020 e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;

condannare pertanto la convenuta

al versamento, a titolo di risarcimento del danno materiale, (i) del saldo retributivo corrispondente all'applicazione dell'adeguamento annuale per il 2020, ossia un aumento dell'1 %, per il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; (ii) del saldo retributivo corrispondente alle conseguenze dell'applicazione dell'adeguamento annuale dello 0,7 % per il 2020 sull'importo delle retribuzioni da versare a partire dal gennaio 2020; (iii) di interessi di mora sui saldi retributivi dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso degli interessi di mora da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di tre punti;

se del caso, in mancanza di produzione spontanea, invitare la convenuta, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, a produrre i seguenti documenti:

la relazione del sottocomitato per le retribuzioni al Consiglio di amministrazione del dicembre 2019;

la nota della direzione del personale al Comitato direttivo del 19 novembre 2019, che comunica una versione modificata della relazione annuale sulle retribuzioni (CS-PERS/HRPLC/RRP/2019-030/BAHVBA) e la versione della relazione annuale sulle retribuzioni comunicata al Consiglio di amministrazione;

la nota del Segretario generale al Comitato direttivo del 28 novembre 2019 che comunica il piano operativo della BEI per il 2020 (SG/IS/PBA/2019-1506) e la versione del piano operativo della BEI per il 2020, come presentata al Consiglio di amministrazione nel dicembre 2019;

la decisione del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 (allegati 2 e 2 (ii) al PV/20/01);

la nota della direzione del personale del 31 gennaio 2020 (CS-PERS/HRPLC/RRP/2020-002/SGBA);

la decisione del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020 (MC-040-ADM-20200206);

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono rispettivamente due e quattro motivi relativi, da un lato, alla decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017 e, dall'altro, alle decisioni del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 e del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020.

Per quanto riguarda la decisione del Consiglio di amministrazione del 18 luglio 2017:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I delle condizioni di impiego (in prosieguo: lo «Staff Regulation I») e sulla violazione del legittimo affidamento e dei diritti acquisiti.

Per quanto riguarda le decisioni del Consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2019 e del Comitato direttivo del 6 febbraio 2020:

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un adeguamento annuale delle retribuzioni (AGS) che copra almeno il costo dell'inflazione in Lussemburgo e sulla violazione dell'articolo 20 e dell'allegato I dello Staff Regulation I.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle garanzie procedurali di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultazione e di negoziazione del Collegio.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.

Per quanto riguarda la loro richiesta di risarcimento, i ricorrenti chiedono il versamento della differenza retributiva dovuta, ossia l'1 % dal 1o gennaio 2020 (ivi compresa l'incidenza di tale aumento sui benefici pecuniari), con gli interessi di mora.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/56


Ricorso proposto il 9 novembre 2020 — NZ/Commissione

(Causa T-668/20)

(2021/C 28/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: NZ (rappresentante: H. Tagaras, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

disporre la misura di organizzazione del procedimento richiesta ai sensi del paragrafo 35 del (ricorso) (nonché a quelle di cui ai paragrafi 21 e 30), e, al termine del procedimento;

annullare le decisioni impugnate;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, diretto all’annullamento, in via principale, della decisione della Commissione europea di respingere la sua domanda di riesame della decisione della commissione giudicatrice del concorso COM/1/AD 10/18 di non iscrivere il suo nome nell’elenco di riserva di detto concorso nonché della decisione recante rigetto del suo reclamo e, in via subordinata, della summenzionata decisione della commissione giudicatrice, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, non solo per insufficienza di motivazione ma anche per manifesta contraddittorietà della motivazione fornita, in particolare poiché nonostante la valutazione verbale della ricorrente sufficiente per la sua iscrizione nell’elenco di riserva, per tutti i criteri utilizzati, («very strong»), la commissione giudicatrice le avrebbe attribuito come media una valutazione inferiore («strong to very strong»), comportando così la sua esclusione dall’elenco.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, a causa, in particolare, della fluttuazione continua della composizione della commissione giudicatrice, nonché del fatto che alcuni candidati, con esattamente le stesse valutazioni verbali della ricorrente, sarebbero stati iscritti nell’elenco di riserva.

3.

Terzo motivo, vertente su violazioni delle regole che presiedono al funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei comitati di selezione.

4.

Quarto motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, per la violazione contestata dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/57


Ricorso proposto il 13 novembre 2020 — Pluscard Service / EUIPO (PLUSCARD)

(Causa T-669/20)

(2021/C 28/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pluscard Service-Gesellschaft für Kreditkarten-Processing mbH (Saarbrücken, Germania) (rappresentante: M. Dury, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio figurativo «PLUSCARD» — Domanda di registrazione n. 1 494 424

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2020 nel procedimento R 638/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

riesaminare le motivazioni fornite e le conclusioni tratte dall'EUIPO;

consentire pertanto la registrazione del segno PLUSCARD, come richiesto, per tutte le classi, comprese le classi richieste;

inoltre, a causa delle particolari barriere linguistiche che complicano la definizione della causa, è richiesto e sollecitato l’avvio della fase orale del procedimento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 7, paragrafi 1, lettera b) e 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/57


Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Kühne / Parlamento

(Causa T-691/20)

(2021/C 28/87)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Verena Kühne (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. O. Schmechel)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del convenuto, del 17 aprile 2020, integrata il 21 aprile 2020, che respinge la domanda della ricorrente del 19 dicembre 2019 volta ad ottenere una dichiarazione sulla mobilità;

ordinare al convenuto di trarre tutte le conseguenze giuridiche quanto all'applicabilità della mobilità alla ricorrente;

condannare il convenuto alle spese del procedimento;

riunire la presente causa con la causa T-468/20, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1.

Primo motivo: pregiudizio arrecato dalla decisione di rigetto

La decisione di rigetto arreca pregiudizio alla ricorrente ai sensi della giurisprudenza della causa Deshormes (1), in quanto contiene la dichiarazione che la ricorrente è soggetta a mobilità, benché gli effetti di tale dichiarazione si produrranno solo successivamente mediante un provvedimento di attuazione posteriore alla data di adozione della decisione di rigetto.

2.

Secondo motivo: interesse alla dichiarazione

La ricorrente conserva interesse a che venga dichiarato che il suo trasferimento sulla base del regime di mobilità non può essere disposto.

3.

Terzo motivo: violazione del dovere di sollecitudine

Il diritto alla vita privata e familiare e il diritto della figlia minorenne ad avere rapporti personali regolari e contatti diretti con entrambi i genitori risultano violati, poiché la famiglia della ricorrente sarebbe costretta a vivere separatamente, dato che la figlia rimarrebbe con il padre a Berlino, mentre la ricorrente, da sola, dovrebbe trasferirsi a Lussemburgo.

Il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e alla non discriminazione risultano violati. La ricorrente, in qualità di funzionaria dell’EPLO (European Parliament Liaison Office — Ufficio di collegamento del Parlamento europeo) coniugata e madre di una figlia minorenne, nei confronti della quale condivide con il coniuge l’affidamento, è soggetta a mobilità in base alla quale deve essere trasferita a Lussemburgo. I funzionari separati e divorziati di un EPLO con affidamento condiviso di un figlio minorenne rimangono esenti dalla mobilità fino alla maggiore età del figlio, senza che sussista una ragione oggettiva per tale disparità di trattamento.

4.

Quarto motivo: natura sproporzionata del trasferimento presso un’altra sede di servizio

Non è stata compita alcuna ponderazione fra gli interessi della ricorrente e quelli del convenuto, sebbene il convenuto vi fosse tenuto nell’ambito del proprio dovere di buona amministrazione (art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell‘Unione europea).

Gli interessi tutelati della ricorrente prevalgono chiaramente sull’interesse del convenuto al trasferimento.

Il trasferimento dall’EPLO di Berlino all’EPLO di Lussemburgo esula dall’interesse di servizio.

5.

Quinto motivo: sviamento di potere

Il convenuto non invoca la propria discrezionalità e pertanto non se ne avvale.

6.

Sesto motivo: tutela del legittimo affidamento

Dalla nomina della ricorrente nel 2001 fino all’emanazione della decisione sulla mobilità del 2018 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, è rimasto in vigore il principio secondo cui i funzionari AST, come la ricorrente, non erano soggetti alla mobilità. Tale principio era in vigore dalla decisione sulla mobilità del 1998 ed è stato ribadito anche nelle decisioni sulla mobilità del 2002 e del 2004 dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.

Risulta tutelato il legittimo affidamento della ricorrente sul mantenimento della deroga alla mobilità. Una modifica normativa richiede pertanto una disciplina transitoria adeguata e adeguate deroghe. Il previsto termine transitorio di tre anni è inadeguato, in quanto non risolve il problema della separazione della famiglia della ricorrente. Manca la previsione di un’eccezione per la ricorrente.

7.

Settimo motivo: decadenza

Il convenuto sarebbe decaduto dalla possibilità di disporre nei confronti della ricorrente la mobilità con conseguente cambio della sede di servizio, avendo esso stesso indotto la ricorrente a ritenere, per effetto delle molteplici deroghe alla mobilità dei funzionari AST, che un cambio della sede di servizio non fosse da attendersi.


(1)  Sentenza del 1o febbraio 1979, Deshormes/Commissione (17/78, EU:C:1979:24).


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/59


Ricorso proposto il 18 novembre 2020 — Canisius / EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

(Causa T-694/20)

(2021/C 28/88)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Maria Alexandra Canisius (Vienna, Austria) (rappresentante: H. Asenbauer, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «CCLABELLE VIENNA» — Domanda di registrazione n. 17 592 461

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 settembre 2020 nel procedimento R 2233/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione impugnata nei limiti in cui è stata accolta l’opposizione in relazione ai prodotti delle classi 3 e 16;

condannare il convenuto e la Beiersdorf, nel caso in cui quest’ultima intervenga nel procedimento, a sopportare le proprie spese nonché tutte le spese e i costi sostenuti dalla ricorrente.

respingere l’opposizione proposta dalla Beiersdorf avverso la domanda di registrazione n. 17 592 461 e condannare l’EUIPO ad autorizzare la domanda (controversa) n. 17 592 461 di procedere alla registrazione in relazione a tutti i prodotti e i servizi richiesti delle classi 3, 16, e 25 nonché condannare la Beiersdorf a sopportare le proprie spese e tutte le spese e i costi sostenuti dalla ricorrente a causa l’opposizione.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/60


Ricorso proposto il 23 novembre 2020 — Bimbo Donuts Iberia / EUIPO — Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)

(Causa T-697/20)

(2021/C 28/89)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bimbo Donuts Iberia, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e M.I. Robledo McClymont, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hijos de Antonio Juan, SL (Villalonga, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio denominativo DONAS DULCESOL — Domanda di registrazione n. 17 917 477

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 settembre 2020 nel procedimento R 514/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese;

condannare l’interveniente alle spese in caso di intervento.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/61


Ricorso proposto il 20 novembre 2020 — Fashion Energy/EUIPO — Retail Royalty (1st AMERICAN)

(Causa T-699/20)

(2021/C 28/90)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fashion Energy Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: T. Müller e F. Togo, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Retail Royalty Co. (Las Vegas, Nevada, Stati Uniti)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo «1st AMERICAN» — Domanda di registrazione n. 8 622 078

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 10 settembre 2020 nel procedimento R 426/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere l’opposizione e consentire di procedere alla registrazione sulla base della domanda di marchio dell’Unione europea n. 8 622 078;

condannare l’EUIPO e la controinteressata a rifondere tutte le spese sostenute dalla ricorrente nel corso del procedimento.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dell’obbligo di motivazione;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/61


Ricorso proposto il 24 novembre 2020 — Schmid/EUIPO — Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE)

(Causa T-700/20)

(2021/C 28/91)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gabriele Schmid (Halbenrain, Austria) (rappresentante: A. Ginzburg, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Austria)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo Steirisches Kürbiskernöl g.g.A GESCHÜTZTE GEOGRAFISCHE ANGABE, di colore blu, giallo, verde, bianco (crema) — Marchio dell’Unione europea n. 10 108 454

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2020 nel procedimento R 2186/2019-4

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/62


Ricorso proposto il 27 novembre 2020 — Beelow / EUIPO (made of wood)

(Causa T-702/20)

(2021/C 28/92)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Timo Beelow (Wuppertal, Germania) (rappresentante: J. Vogtmeier, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo made of wood — Domanda di registrazione n. 18 061 410

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 settembre 2020 nel procedimento R 108/2020-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/63


Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OI / Commissione

(Causa T-705/20)

(2021/C 28/93)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: OI (rappresentante: S. Orlandi, avocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di non inserire il suo nome sull’elenco di riserva relativo al concorso interno COM/03/AD/18;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, invocato in via principale, vertente sull’assenza di motivazione pertinente. Il ricorrente considera infatti che la motivazione sia costituita da valutazioni letterali che non sarebbero coerenti con il punteggio attribuito. Inoltre, la commissione non avrebbe comunicato i criteri di valutazione decisi prima delle prove, sicché né il ricorrente né l’autorità che ha il potere di nomina sarebbero stati in grado di verificare la legittimità di tali criteri.

2.

Secondo motivo, invocato in subordine, vertente sull’errore manifesto di valutazione in cui sarebbe incorsa la commissione dal momento che non sarebbe stata in grado di giustificare a sufficienza di diritto le incoerenze manifeste tra le valutazioni letterali e il punteggio in cifre, alla luce della comparazione con le valutazioni comparabili di altri candidati.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/63


Ricorso proposto il 1o dicembre 2020 — Skyworks Solutions/EUIPO — Sky (Sky5)

(Causa T-707/20)

(2021/C 28/94)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Skyworks Solutions, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: A. Muir Wood, Barrister)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky Ltd (Isleworth, Regno Unito)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea denominativo «Sky5» — Domanda di registrazione n. 17 837 221

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 settembre 2020 nel procedimento R 229/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

respingere in toto le obiezioni alla registrazione del marchio controverso;

condannare l’EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi invocati

La commissione di ricorso non ha esaminato o non ha correttamente esaminato il ricorso;

La commissione ha erroneamente dichiarato che sarebbe sorto un rischio di confusione con riguardo ai servizi della classe 40;

La commissione di ricorso ha violato le norme di equità per aver adottato la sua decisione su elementi diversi da quelle dedotti dinanzi ad essa;

La commissione di ricorso ha erroneamente affermato che la licenza dimostrava che l’opponente era legittimato a proporre opposizione rivendicando il marchio dell’Unione europea;

Al termine del periodo transitorio, vale a dire dal 1o gennaio 2021, quando i riferimenti agli Stati membri contenuti nel regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio non riguarderanno più il Regno Unito, l’opposizione sarà privata di oggetto, in quanto è fondata sul marchio del Regno Unito.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/64


Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — TrekStor / EUIPO (e.Gear)

(Causa T-708/20)

(2021/C 28/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo e.Gear — Domanda di registrazione n. 18 065 340

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 15 settembre 2020 nel procedimento R 561/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 28/65


Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OJ / Commissione

(Causa T-709/20)

(2021/C 28/96)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: OJ (rappresentante: H. von Harpe, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 1o settembre 2020, Az. Ares(2020)s. 5088474, nonché ogni atto connesso;

riaprire, nei confronti del ricorrente, la procedura di selezione EPSO/AD/380/19 relativa alla costituzione, per la Commissione europea, di un elenco di riserva di amministratori (AD7/AD9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell’aiuto a paesi terzi, in modo conforme alle regole e, in particolare, nel rispetto di un termine di iscrizione ragionevole;

in subordine, riaprire in generale la procedura di selezione EPSO/AD/380/19 relativa alla costituzione, per la Commissione europea, di un elenco di riserva di amministratori (AD7/AD9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell’aiuto a paesi terzi, in modo conforme alle regole e, in particolare, nel rispetto di un termine di iscrizione ragionevole; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso mira all’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) che ha precluso la partecipazione alle prove di tipo «questionario a scelta multipla» su computer al di fuori del periodo di prove previsto per la procedura generale di selezione EPSO/AD/380/19

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una disparità di trattamento

Secondo il ricorrente, la convenuta avrebbe proceduto ad una disparità di trattamento. Essa paragonerebbe situazioni che non sono paragonabili. Il ricorrente, a causa della sua attività svolta in seno ad una delegazione dell’UE, sarebbe soggetto a restrizioni per quanto riguarda la sicurezza e la mobilità, che non gli consentirebbero di effettuare viaggi di breve durata all’estero. Inoltre, egli non avrebbe potuto ricorrere all’assistenza di alcuno per accudire i suoi figli durante la propria assenza.

Ad avviso del ricorrente, i viaggi all’estero dalla sua sede di servizio esigono di essere pianificati con un lungo anticipo. L’EPSO avrebbe dovuto procedere ad una adeguata valutazione di tale circostanza e ne avrebbe dovuto tenere conto. Invece, esso paragona la situazione del ricorrente presso la sua sede di servizio a quella di altri candidati, che però abitano in Stati in cui le condizioni di sicurezza sono molto più favorevoli. In tal modo, candidati come il ricorrente sarebbero sistematicamente svantaggiati in ragione di condizioni di sicurezza che non sono loro imputabili.

2.

Secondo motivo: violazione del dovere di diligenza

In aggiunta, la convenuta avrebbe violato il suo dovere di diligenza nei confronti del ricorrente. Questi sarebbe, in ogni caso, esposto a elevati rischi per la sicurezza nella sua sede di servizio. Anziché tener conto di tale circostanza e di agevolare per quanto possibile la partecipazione del ricorrente alla procedura di selezione, l’EPSO avrebbe insistito nel mantenere i ristretti periodi per le prove come fissati.

Pertanto, il ricorrente sarebbe stato obbligato a correre notevoli rischi per la sicurezza e persino, eventualmente, violare regolamentazioni locali. Ciò sarebbe in contrasto con il dovere di diligenza nei confronti del ricorrente, che, al pari degli altri dipendenti, ricadrebbe nell’ambito della tutela riconducibile al dovere di diligenza